ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
16 maggio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/944 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale  ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/945 della Commissione, del 17 gennaio 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale  ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/944 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2023

che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/587 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 14, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 23, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (2), del fatto che è stata riscontrata incoerenza nell'applicazione di disposizioni dipendenti dalla qualifica di un'operazione come operazione che contribuisce o non contribuisce alla formazione del prezzo e in considerazione dell'evolversi delle pratiche di negoziazione a seguito degli sviluppi tecnologici e degli adeguamenti del comportamento dei partecipanti al mercato che consentono di pubblicare le informazioni più rapidamente, è necessario modificare talune disposizioni del suddetto regolamento delegato.

(2)

Il concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, rilevante ai fini dell'applicazione della deroga per le operazioni concordate, dell'obbligo di negoziazione di azioni nonché dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni bilaterali, è stato interpretato in modi diversi dalle entità sottoposte a vigilanza, con conseguente incoerenza nella pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione. Per migliorare la trasparenza e la qualità dei dati e, in ultima analisi, facilitare l'aggregazione dei dati, è necessario semplificare e chiarire il regime di segnalazione applicabile alle operazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Per evitare interpretazioni divergenti, è opportuno allineare le varie disposizioni che si basano sul concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo di cui sia al regolamento delegato (UE) 2017/587 che al regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (3), che disciplina la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. Il regolamento delegato (UE) 2017/590 riporta tutte le operazioni da escludere dagli obblighi di segnalazione; è pertanto opportuno eliminare le operazioni elencate separatamente nel regolamento delegato (UE) 2017/587.

(3)

L'allineamento del concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo a quello di cui al regolamento delegato (UE) 2017/590 rende superflua la definizione di «operazione give-up» o «operazione give-in», in quanto tale definizione è stata utilizzata soltanto nelle disposizioni che contemplano tale concetto. Inoltre nel regolamento delegato (UE) 2017/587 non è utilizzata la definizione di «operazione di finanziamento tramite titoli». È opportuno pertanto sopprimere dette definizioni.

(4)

Sebbene la trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili agli strumenti rappresentativi di capitale sia aumentata a seguito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/587, il livello di trasparenza pre-negoziazione in tempo reale rimane basso per i fondi indicizzati quotati (ETF). Questo in conseguenza del fatto che una percentuale considerevole di operazioni ETF, in termini sia di numero di operazioni che di volume negoziato, beneficia attualmente di una deroga, in particolare di quella per dimensioni elevate prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014. Pertanto l'obiettivo di aumento della trasparenza sul mercato ETF che tale regolamento si prefiggeva non è stato pienamente raggiunto. Per aumentare la trasparenza pre-negoziazione in tempo reale per gli ETF è quindi necessario aumentare la soglia relativa alla trasparenza pre-negoziazione per dimensione elevata applicabile agli ETF. L'innalzamento della soglia determinerà l'assoggettamento di un numero maggiore di operazioni in ETF a obblighi di trasparenza pre-negoziazione in tempo reale, garantendo nel contempo una protezione sufficiente contro l'impatto sui prezzi degli ordini di grandi dimensioni.

(5)

Per gli ETF rimane basso anche il livello di trasparenza post-negoziazione, con la percentuale di pubblicazione differita delle operazioni in ETF che rimane considerevolmente superiore a quella relativa alle azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale. Per garantire che un maggior numero di operazioni in ETF siano assoggettate all'obbligo di trasparenza post-negoziazione in tempo reale è necessario aumentare le dimensioni minime ammissibili delle operazioni in ETF che hanno diritto a un differimento di 60 minuti. Tale innalzamento della soglia segna il giusto punto di equilibrio tra l'aumento della trasparenza in tempo reale e la garanzia di una protezione sufficiente dalle potenziali conseguenze negative della visualizzazione di ordini di grandi dimensioni.

(6)

I partecipanti al mercato hanno dato interpretazioni diverse agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi di negoziazione ibridi, con conseguente incoerenza nelle pubblicazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione effettuate dai gestori di tali sistemi. I sistemi ibridi sono sistemi che combinano due o più sistemi di negoziazione. Per garantire che tali operatori pubblichino adeguate informazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione secondo modalità coerenti in tutta l'Unione, è opportuno introdurre per i sistemi di negoziazione ibridi obblighi di trasparenza pre-negoziazione allineati a quelli relativi ai singoli sistemi che compongono il sistema ibrido.

(7)

Gli sviluppi tecnologici e del mercato, ad esempio il maggiore utilizzo di sistemi con minore latenza, consentono ai partecipanti al mercato di fornire informazioni sulle operazioni in tempi più rapidi. Pertanto la possibilità di pubblicare informazioni post-negoziazione differite entro mezzogiorno del giorno di negoziazione successivo per le operazioni eseguite meno di 2 ore prima della fine del giorno di negoziazione protrae inutilmente i tempi. Per garantire la tempestiva pubblicazione delle informazioni post-negoziazione è quindi necessario ridurre tale termine al più tardi alle ore 9:00 ora locale del giorno di negoziazione successivo.

(8)

Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e le imprese di investimento non interpretano in modo coerente gli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione e alle informazioni che devono essere fornite all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti per i calcoli a fini di trasparenza. Di conseguenza tali informazioni sono incomplete, imprecise o incoerenti. Questo compromette la fruibilità di tali informazioni nonché la qualità e l'esattezza dei calcoli a fini di trasparenza basati sui dati presentati. Per promuovere l'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza post-negoziazione in tutta l'Unione è quindi necessario specificare ulteriormente il contenuto delle richieste di dati, in particolare i dettagli che le sedi di negoziazione, gli APA e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione devono pubblicare quando comunicano i dati di riferimento e i dati quantitativi all'ESMA e alle autorità competenti.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/587.

(10)

Per consentire alle sedi di negoziazione, agli APA e alle imprese di investimento di attuare le necessarie modifiche dei loro sistemi, talune modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Per garantire la certezza del diritto e la continuità per le operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024 ma che sono pubblicate o modificate dopo tale data, gli articoli 2, 6 e 13 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 applicabili al 31 dicembre 2023 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali operazioni.

(11)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(12)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

1)

all'articolo 1, i punti 2 e 3 sono soppressi;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

le lettere da d) a i) sono soppresse;

b)

è aggiunta la lettera j) seguente:

«j)

l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;"

3)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

le lettere da d) a i) sono soppresse;

b)

è aggiunta la lettera k) seguente:

«k)

l'operazione non costituisce un'operazione ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.»;

4)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 3 000 000 EUR.»;

5)

all'articolo 13, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

6)

all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

entro l'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità, per le operazioni non contemplate alla lettera a).»;

7)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 per il periodo compreso tra il primo lunedì di aprile dell'anno in cui le informazioni sono pubblicate e il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell'anno successivo.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6.   Quando l'ESMA o le autorità competenti chiedono informazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono tali informazioni conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

7.   Quando la dimensione dell'operazione determinata ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.»;

8)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

9)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

10)

il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così rettificato:

1)

all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;»;

2)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Riferimento alle autorità competenti

[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 4, 7, 11 e 17 è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590.».

Articolo 3

Disposizione transitoria

Gli articoli 2, 6 e 13 e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 applicabili al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi alle operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 2, 3, 5 e 8, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato:

1)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Descrizione del tipo di sistemi di negoziazione e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 3

Riga

Tipo di sistema di negoziazione

Descrizione del sistema di negoziazione

Informazioni da rendere pubbliche

1

Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione

Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile.

Il numero aggregato di ordini, azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi che essi rappresentano a ciascun livello di prezzo per almeno i cinque migliori livelli del prezzo di acquisto e di vendita.

2

Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven)

Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone.

Il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ciascun market maker per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e i volumi corrispondenti ai prezzi. Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita.

3

Sistema di negoziazione ad asta periodica

Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.

Il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e il volume delle operazioni potenzialmente eseguibili a quel prezzo dai partecipanti al sistema.

4

Sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)

Un sistema in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta.

Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate contemporaneamente ma non oltre il momento in cui diventano eseguibili.

5

Sistema di negoziazione ibrido

Un sistema che rientra in due o più tipologie di sistemi di negoziazione di cui alle righe da 1 a 4 della presente tabella.

Per i sistemi ibridi che combinano sistemi di negoziazione diversi simultaneamente, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili a ciascun tipo di sistema di negoziazione che compone il sistema ibrido.

Per i sistemi ibridi che combinano due o più sistemi di negoziazione in successione, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili al sistema di negoziazione gestito in quel determinato momento.

6

Tutti gli altri sistemi di negoziazione

Qualsiasi altro tipo di sistema di negoziazione non contemplato dalle righe da 1 a 5.

Informazioni adeguate in merito al livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione; in particolare, se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento.»;

2)

le tabelle 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 3

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione

#

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 2

1

Data e ora di negoziazione

Data e ora di esecuzione dell'operazione.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute, come specificato nei campi 31, 34 e 44 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.

Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.

Mercato regolamentato (RM)

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)

Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Prezzo

Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo (“PNDG”) oppure non applicabile (“NOAP”).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

4

Prezzo mancante

Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare “PNDG”.

Se il prezzo non è applicabile, indicare “NOAP”.

RM, MTF, APA, CTP

“PNDG” se il prezzo non è disponibile

“NOAP” se il prezzo non è applicabile

5

Valuta del prezzo

Unità monetaria principale nella quale è espresso il prezzo (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario).

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Misura del prezzo

Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale o in rendimento.

RM, MTF APA, CTP

“MONE” — Valore monetario

nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e di strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

“PERC” — Percentuale

nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

“YIEL” — Rendimento

nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

“BAPO” — Punti base

nel caso di certificati e di altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

7

Quantitativo

Numero di unità dello strumento finanziario.

Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale

8

Sede di esecuzione

Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita.

Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione UE utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Utilizzare il codice “SINT” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico.

Utilizzare il codice MIC “XOFF” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita né in una sede di negoziazione UE né presso un internalizzatore sistematico. Se l'operazione è eseguita su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'UE, oltre al codice MIC “XOFF” è richiesta anche la compilazione del campo “Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo”.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – Sedi di negoziazione UE, oppure

“SINT” — Internalizzatore sistematico

“XOFF” — negli altri casi

9

Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo

Identificativo della sede di negoziazione del paese terzo nella quale l'operazione è stata eseguita. Utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Lasciare in bianco se l'operazione non è eseguita in una sede di negoziazione di un paese terzo.

APA, CTP

{MIC}

10

Data e ora di pubblicazione

Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora devono essere approssimate almeno al secondo più prossimo.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Sede di pubblicazione

Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione o l'APA che pubblica l'operazione.

CTP

Sede di negoziazione: {MIC}

APA: MIC del segmento secondo ISO 10383 (4 caratteri), se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA.

12

Codice identificativo dell'operazione

Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione [ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1)] e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione.

Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione.

Se l'APA non utilizza i MIC, è un codice unico, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione.

Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}


Tabella 4

Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione

Indicatore

Denominazione

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Descrizione

“BENC”

Indicatore di operazione con parametro di riferimento

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo.

“NPFT”

Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo

RM, MTF

CTP

Operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.

“PORT”

Indicatore delle operazioni di portafoglio

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente come un unico lotto e ad uno specifico prezzo di riferimento.

“CONT”

Indicatore delle operazioni subordinate

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni subordinate all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico.

“ACTX”

Indicatore delle operazioni di tipo agency cross

APA

CTP

Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini dei clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo.

“SDIV”

Indicatore delle operazioni speciali con dividendo

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni che sono: eseguite nel corso del periodo ex dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzione vanno all'acquirente e non al venditore; o eseguite nel corso nel periodo cum-dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzione vanno al venditore e non all'acquirente.

“LRGS”

Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni di dimensione elevata rispetto alle dimensioni normali di mercato per le quali è consentita la pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 15.

“RFPT”

Indicatore delle operazioni al prezzo di riferimento

RM, MTF

CTP

Operazioni eseguite in sistemi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.

“NLIQ”

Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari liquidi

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014.

“OILQ”

Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari illiquidi

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.

“PRIC”

Indicatore di operazione concordata soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 600/2014 e in conformità all'articolo 6.

“ALGO”

Indicatore di operazione algoritmica

RM, MTF

CTP

Operazioni eseguite da un'impresa di investimento che pratica la negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE.

“SIZE”

Indicatore di operazione superiore alle normali dimensioni di mercato

APA

CTP

Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico in cui le dimensioni dell'ordine in entrata sono superiori alle dimensioni standard del mercato determinate ai sensi dell'articolo 11.

“ILQD”

Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi

APA

CTP

Operazioni in strumenti illiquidi determinate conformemente agli articoli da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione (2) eseguite presso un internalizzatore sistematico.

“RPRI”

Indicatore delle operazioni che hanno ricevuto un miglioramento del prezzo

APA

CTP

Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico con un miglioramento del prezzo ai sensi dell' articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014.

“CANC”

Indicatore di annullamento

RM, MTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.

“AMND”

Indicatore di modifica

RM, MTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.

“DUPL”

Indicatore della doppia segnalazione dell'operazione

APA

Quando un'operazione è segnalata a più di un APA conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/571.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).».


ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/587, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Soglie e termini per la pubblicazione differita per gli ETF

Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR

Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione

15 000 000

60 minuti

50 000 000

Fine del giorno di negoziazione».


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Dati da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT

Tabella 1

Tabella dei simboli

Simbolo

Tipo di dati

Definizione

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:

il simbolo del decimale è “.” (punto),

i numeri negativi sono preceduti dal segno “–” (meno),

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.


Tabella 2

Dettagli da fornire per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, l'ADT e l'AVT (sulla base delle vigenti istruzioni per la segnalazione)

Campo n.

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 1

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

Mercato regolamentato (RM)

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)

Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{ISIN}

2

Data di esecuzione

Data alla quale sono state eseguite le operazioni.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Sede di esecuzione

MIC del segmento per la sede di negoziazione UE o l'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

MIC XOFF se l'operazione è eseguita da imprese di investimento che non sono internalizzatori sistematici e non è eseguita in una sede di negoziazione.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – della sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico oppure {MIC}- XOFF

4

Indicatore di strumento sospeso

Indica se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione nella rispettiva sede di negoziazione alla data di esecuzione.

A seguito della sospensione di uno strumento per l'intero giorno di negoziazione, nei campi da 5 a 10 è riportato il valore “zero”.

RM, MTF, CTP

TRUE — se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione

oppure FALSE — se lo strumento non è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione

5

Numero totale di operazioni

Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Volume complessivo degli scambi

Il volume complessivo degli scambi eseguiti alla data di esecuzione, espresso in EUR (*1)  (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Operazioni eseguite, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 nello stesso giorno (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Volume complessivo degli scambi eseguiti, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il volume complessivo degli scambi eseguiti alla data di esecuzione, escluse tutte le operazioni eseguite beneficiando delle deroghe pre-negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 nello stesso giorno (*1)  (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Numero totale di operazioni, escluse quelle eseguite beneficiando del differimento post-negoziazione per dimensione elevata

Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse quelle eseguite beneficiando della deroga per dimensione elevata (post-negoziazione) (*2).

Per le azioni e i certificati di deposito, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima per la relativa fascia di volume medio giornaliero degli scambi (ADT) di cui alla tabella 4 dell'allegato II.

Per i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 6 dell' allegato II.

Per gli ETF, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 5 dell'allegato II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Volume complessivo degli scambi eseguiti, escluse le operazioni eseguite beneficiando del differimento post-negoziazione per dimensione elevata

Il volume totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione, escluse quelle eseguite beneficiando della deroga per dimensione elevata (post-negoziazione) (*1)  (*2).

Per le azioni e i certificati di deposito, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima per la relativa fascia di volume medio giornaliero degli scambi (ADT) di cui alla tabella 4 dell'allegato II.

Per i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 6 dell' allegato II.

Per gli ETF, tali operazioni sono identificate utilizzando soltanto la soglia massima di cui alla tabella 5 dell'allegato II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


(*1)  Il volume degli scambi è calcolato moltiplicando il numero di strumenti scambiati tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario dello strumento scambiato per l'operazione specifica di cui trattasi ed è espresso in EUR.

(*2)  Le operazioni che sono state annullate sono escluse dalle cifre segnalate.

In tutti i casi, il campo deve essere compilato con un valore pari o superiore a zero fino a 18 caratteri numerici, compresi al massimo 5 decimali.».


16.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/945 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2023

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda taluni obblighi di trasparenza applicabili alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 14, paragrafo 7, terzo comma, l'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (2), del fatto che è stata riscontrata incoerenza nell'applicazione di disposizioni dipendenti dalla qualifica di un'operazione come operazione che contribuisce o non contribuisce alla formazione del prezzo e in considerazione dell'evolversi delle pratiche di negoziazione a seguito degli sviluppi tecnologici e degli adeguamenti del comportamento dei partecipanti al mercato che consentono di pubblicare le informazioni più rapidamente, è necessario modificare talune disposizioni del suddetto regolamento delegato.

(2)

Il concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni bilaterali, è stato interpretato in modi diversi dalle entità sottoposte a vigilanza, con conseguente incoerenza nella pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per migliorare la trasparenza e la qualità dei dati e, in ultima analisi, facilitare l'aggregazione dei dati, è necessario semplificare e chiarire il regime di segnalazione applicabile alle operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale. Per evitare interpretazioni divergenti, è opportuno allineare le varie disposizioni che si basano sul concetto di operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo di cui sia al regolamento delegato (UE) 2017/587 (4) che al regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (5), che disciplina la segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. Poiché l'elenco delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo di cui al regolamento delegato (UE) 2017/590 riporta tutte le operazioni da escludere dagli obblighi di segnalazione, è opportuno eliminare le operazioni elencate separatamente nel regolamento delegato (UE) 2017/587.

(3)

I partecipanti al mercato hanno dato interpretazioni diverse agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi di negoziazione ibridi, con conseguente incoerenza nelle pubblicazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione effettuate dai gestori di tali sistemi. I sistemi ibridi sono sistemi che combinano due o più sistemi di negoziazione. Per garantire che tali operatori pubblichino adeguate informazioni a fini di trasparenza pre-negoziazione secondo modalità coerenti in tutta l'Unione, è opportuno introdurre per i sistemi di negoziazione ibridi obblighi di trasparenza pre-negoziazione allineati a quelli relativi ai singoli sistemi che compongono il sistema ibrido.

(4)

Nelle segnalazioni pubbliche relative alle operazioni in strumenti finanziari, taluni elementi chiave, quali il prezzo, il quantitativo e l'importo nozionale, sono stati espressi in modo incoerente. L'espressione di tali elementi dovrebbe essere in linea con le convenzioni di mercato in relazione ai singoli strumenti. Per quanto riguarda le obbligazioni, il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale, a meno che la convenzione di mercato non stabilisca di esprimere diversamente il prezzo di un determinato tipo di obbligazione. Per i credit default swap il prezzo dovrebbe essere espresso in punti base ricevuti dal venditore della protezione del credito.

(5)

Le operazioni in cui diverse obbligazioni o altri strumenti finanziari sono venduti simultaneamente a un singolo cliente, controparti incluse, come operazione di portafoglio ad un prezzo unico per l'intero lotto, non sono riconoscibili come tali nelle segnalazioni pubbliche. Senza un'identificazione precisa di tali operazioni di portafoglio, le segnalazioni pubbliche mostrano diverse operazioni singole ad un prezzo che non riflette quello di mercato. È pertanto necessario aggiungere alla tabella 3 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/587 un indicatore per le operazioni di portafoglio che identifichi tali operazioni.

(6)

Le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e le imprese di investimento non hanno interpretato in modo coerente gli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico delle informazioni a fini di trasparenza post-negoziazione e alle informazioni che devono essere fornite all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l'«ESMA») e alle autorità competenti per i calcoli a fini di trasparenza. Di conseguenza tali informazioni sono incomplete, imprecise o incoerenti. Questo compromette la fruibilità di tali informazioni nonché la qualità e l'esattezza dei calcoli a fini di trasparenza basati sui dati presentati. Per promuovere l'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza post-negoziazione in tutta l'Unione, è necessario specificare ulteriormente il modo in cui le sedi di negoziazione, gli APA e le imprese di investimento dovrebbero pubblicare i dettagli, quali il prezzo e l'importo nozionale, in relazione ai diversi strumenti finanziari così come le modalità di comunicazione dei dati di riferimento e dei dati quantitativi all'ESMA e alle autorità competenti.

(7)

La liquidità dei derivati su merci varia notevolmente in funzione delle caratteristiche degli strumenti. Attualmente il formato in cui sono comunicate determinate caratteristiche dei derivati su merci e dei derivati su carico non è sufficientemente specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/583. Onde assicurare una comunicazione coerente di tali caratteristiche e migliorare la qualità dei dati, tali formati dovrebbero basarsi sugli standard di mercato esistenti e dovrebbero essere specificati.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/583.

(9)

Per consentire alle sedi di negoziazione, agli APA e alle imprese di investimento di attuare le necessarie modifiche dei loro sistemi, talune modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2024. Per garantire la certezza del diritto e la continuità per le operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024 ma che sono pubblicate o modificate dopo tale data, l'articolo 12 e gli allegati I, II e IV del regolamento delegato (UE) 2017/583 applicabili al 31 dicembre 2023 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali operazioni.

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(11)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583

Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:

(1)

All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), la dimensione degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini è misurata in base all'importo nozionale dei contratti negoziati di cui all'allegato II, tabella 2, campo 10.»;

(2)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni

[Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applicano alle operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1).

(3)

l'articolo 13 è così modificato:

(a)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«I dati di cui al primo comma sono raccolti conformemente all'allegato V.»;

(b)

il paragrafo 17 è sostituito dal seguente:

«17.   Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. I risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal primo lunedì di giugno di ogni anno dopo la pubblicazione fino al giorno precedente il primo lunedì di giugno dell'anno successivo.;

18.   Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano a decorrere dal terzo lunedì del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno fino a quando si applicano i calcoli del periodo trimestrale successivo.»;

(4)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

(5)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(6)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

(7)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

(8)

il testo che figura nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Disposizione transitoria

L'articolo 12 e gli allegati I, II e IV del regolamento delegato (UE) 2017/583 applicabili al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi alle operazioni eseguite prima del 1o gennaio 2024.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 2, 4, 5 e 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, C/2016/4733 (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Descrizione del tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2

Tipo di sistema

Descrizione del sistema

Informazioni da rendere pubbliche

Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione

Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile.

Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rappresentato, ad ogni livello di prezzo, almeno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita.

Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven)

Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone.

Per ogni strumento finanziario, il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ogni market maker dello strumento, nonché i volumi a cui i prezzi si riferiscono.

Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita.

Sistema di negoziazione ad asta periodica

Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.

Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che sarebbe potenzialmente eseguibile a quel prezzo dai partecipanti al sistema.

Sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (request-for-quote)

Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta.

Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate contemporaneamente ma non oltre il momento in cui diventano eseguibili.

Sistema di negoziazione a voce (voice trading)

Un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.

Le domande e le offerte e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema.

Sistema di negoziazione ibrido

Un sistema che rientra in due o più tipologie di sistemi di negoziazione di cui alle righe da 1 a 5 della presente tabella.

Per i sistemi di negoziazione ibridi che combinano sistemi di negoziazione diversi simultaneamente, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili a ciascun tipo di sistema di negoziazione che compone il sistema ibrido.

Per i sistemi di negoziazione ibridi che combinano due o più sistemi di negoziazione in successione, i requisiti corrispondono agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione applicabili al sistema di negoziazione gestito in quel determinato momento.

Tutti gli altri sistemi di negoziazione

Tutti gli altri sistemi di negoziazione diversi dai sistemi da 1 a 6.

Informazioni adeguate sul livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione; se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento.»;


ALLEGATO II

L'allegato II è così modificato:

1)

la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione

#

Identificativo del campo

Strumenti finanziari

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 1

1

Data e ora di negoziazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Data e ora di esecuzione dell'operazione.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1).

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute di cui ai campi 31, 34 e 44 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.

Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.

Mercato regolamentato (RM)

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF)

Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)

Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Codice identificativo dello strumento

Per tutti gli strumenti finanziari

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Prezzo

Per tutti gli strumenti finanziari

Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Il prezzo negoziato è segnalato conformemente alla convenzione standard di mercato. Il valore indicato in questo campo deve essere in linea con il valore indicato nel campo “Misura del prezzo”.

Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo (“PNDG”) oppure non applicabile (“NOAP”).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base

4

Prezzo mancante

Per tutti gli strumenti finanziari

Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare “PNDG”.

Se il prezzo non è applicabile, indicare “NOAP”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“PNDG” se il prezzo non è disponibile

“NOAP” se il prezzo non è applicabile

5

Valuta del prezzo

Per tutti gli strumenti finanziari

Valuta principale nella quale è espresso il prezzo (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Misura del prezzo

Per tutti gli strumenti finanziari

Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale, in punti base o in rendimento

La misura del prezzo è segnalata conformemente alla convenzione standard di mercato.

Per i credit default swap, questo campo è compilato con “BAPO”.

Per le obbligazioni (diverse da ETN e ETC) questo campo deve essere compilato con la percentuale (PERC) dell'importo nozionale. Se un prezzo in percentuale non è la convenzione standard di mercato, deve essere compilato con “YIEL”, “BAPO” o “MONE”, conformemente alla convenzione standard di mercato.

Il valore indicato in questo campo deve essere in linea con il valore indicato nel campo “Prezzo”.

Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo (“PNDG”) oppure non applicabile (“NOAP”).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“MONE” — Valore monetario

“PERC” — Percentuale “YIEL” — Rendimento

“BAPO” — Punti base

7

Quantitativo

Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Per gli strumenti finanziari negoziati in unità, il numero di unità dello strumento finanziario. Altrimenti, campo vuoto.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Quantitativo in unità di misura

Per i contratti designati in unità in derivati su merci, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

L'importo equivalente di merci o quote di emissione negoziate espresso in unità di misura.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Misura del quantitativo in unità di misura

Per i contratti designati in unità in derivati su merci, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Indicazione dell'unità di misura nella quale è espresso il quantitativo.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“TOCD” — tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per qualsiasi contratto relativo alle quote di emissioni

“TONE” — tonnellate metriche

“MWHO” — megawatt ora

“MBTU” — un milione di unità termiche britanniche

“THMS” — therm

“DAYS”— giorno

o

{ALPHANUM-4} altrimenti

10

Importo nozionale

Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Questo campo deve essere compilato:

(i)

per le obbligazioni (esclusi ETC e ETN), con il valore nominale, ossia l'importo rimborsato all'investitore al momento del rimborso;

ii)

per ETC, ETN e derivati cartolarizzati, con il numero di strumenti scambiati tra acquirenti e venditori moltiplicato per il prezzo dello strumento scambiato per l'operazione specifica. In modo equivalente, con il campo “prezzo” moltiplicato per il campo “quantitativo”;

iii)

per gli strumenti finanziari strutturati (SFP), con il valore nominale per unità moltiplicato per il numero di strumenti al momento dell'operazione;

iv)

per i credit default swap, con l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta;

v)

per opzioni, swaption, swap diversi da quelli di cui al punto iv), future e forward, con l'importo nozionale del contratto;

vi)

per le quote di emissioni, con l'importo risultante del quantitativo al prezzo pertinente fissato nel contratto al momento dell'operazione. In modo equivalente, con il campo “prezzo” moltiplicato per il campo “quantitativo in unità di misura”;

vii)

per le scommesse sul differenziale (spread bet), con il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante al momento dell'operazione;

viii)

per i contratti differenziali, con il numero di strumenti scambiati tra acquirenti e venditori moltiplicato per il prezzo dello strumento scambiato per l'operazione specifica. In modo equivalente, con il campo “prezzo” moltiplicato per il campo “quantitativo”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Valuta nozionale

Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Valuta principale in cui è denominato l'importo nozionale.

Nel caso di un contratto derivato su tassi di cambio, di uno swap multivaluta o di una swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta, un CFD su valute o un contratto di scommessa sul differenziale, si tratta della valuta nozionale della gamba 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Tipo

Solo per le quote di emissione e i derivati su quote di emissione

Questo campo si applica solo alle quote di emissione e ai derivati su quote di emissione.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“EUAE” — EUA

“CERE” — CER

“ERUE” — ERU

“EUAA” — EUAA

“OTHR” — Altro

13

Sede di esecuzione

Per tutti gli strumenti finanziari

Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita.

Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione UE utilizzare il MIC del segmento conforme all'ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Utilizzare il codice “SINT” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico.

Utilizzare il codice MIC “XOFF” per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita né in una sede di negoziazione UE né da un internalizzatore sistematico. Se l'operazione è eseguita su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'UE, oltre al codice “XOFF” è richiesta anche la compilazione del campo “Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – Sedi di negoziazione UE, oppure

“SINT” — Internalizzatore sistematico

“XOFF” — Negli altri casi

14

Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo

Per tutti gli strumenti finanziari

Identificativo della sede di negoziazione del paese terzo nella quale l'operazione è stata eseguita.

Utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Lasciare in bianco se l'operazione non è eseguita in una sede di negoziazione di un paese terzo.

APA, CTP

{MIC}

15

Data e ora di pubblicazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Sede di pubblicazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione e l'APA che pubblica l'operazione.

CTP

Sede di negoziazione: {MIC}

APA: {MIC} se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA.

17

Codice identificativo dell'operazione

Per tutti gli strumenti finanziari

Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 (2) della Commissione) e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione.

Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione.

Se l'APA non utilizza i MIC, deve essere un codice unico, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione.

Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Operazione da compensare

Per i derivati

Codice che indica se l'operazione sarà compensata.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“TRUE” — operazione da compensare

“FALSE” — operazione da non compensare

2)

la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

Tabella 3

Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione

Indicatore

Denominazione

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Descrizione

“BENC”

Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo.

“ACTX”

Indicatore delle operazioni di tipo agency cross

APA, CTP

Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini di due clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo.

“NPFT”

Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo

RM, MTF, OTF, CTP

Operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.

“LRGS”

Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata (LIS)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Operazioni eseguite nel quadro del differimento post-negoziazione per dimensione elevata.

“ILQD”

Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazioni eseguite nel quadro del differimento, per strumenti per i quali non esiste un mercato liquido.

“SIZE”

Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione specifica allo strumento (SSTI)

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Operazioni cui si applica il differimento post-negoziazione per dimensione specifica dello strumento.

“TPAC”

Indicatore di operazione a pacchetto

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazioni a pacchetto che non sono scambiate con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1.

“XFPH”

Indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Scambio con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1.

“CANC”

Indicatore di annullamento

RM, MTF, APA, CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.

“AMND”

Indicatore di modifica

RM, MTF, APA, CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.

“PORT”

Indicatore delle operazioni di portafoglio

RM, MTF, APA, CTP

Operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente ad un prezzo unico per il lotto e che non sono “operazioni a pacchetto” di cui all'articolo 1, paragrafo 1.


INDICATORI SUPPLEMENTARI DI DIFFERIMENTO

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).

“LMTF”

Indicatore di dettagli limitati

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Prima comunicazione con pubblicazione di dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).

“FULF”

Indicatore di informazioni complete

Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

“DATF”

Indicatore di operazioni aggregate giornalmente

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Pubblicazione di operazioni aggregate giornalmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

“FULA”

Indicatore di informazioni complete

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Singola operazione per la quale in precedenza sono stati pubblicati dettagli aggregati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

“VOLO”

Indicatore di omissione del volume

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

“FULV”

Indicatore di informazioni complete

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

“FWAF”

Indicatore di aggregazione su quattro settimane

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

“FULJ”

Indicatore di informazioni complete

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

 

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

“IDAF”

Indicatore di aggregazione per un periodo di tempo indefinito

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazioni per le quali è stata autorizzata la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

Uso consecutivo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), per gli strumenti di debito sovrano.

“VOLW”

Indicatore di omissione del volume

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazione per la quale sono pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale verrà autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c).

“COAF”

Indicatore dell'aggregazione consecutiva (omissione del volume ai fini della post-negoziazione per gli strumenti di debito sovrano)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Operazione per la quale sono stati precedentemente pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale è stata autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c).”;

3)

la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Misura del volume

Tipo di strumento

Volume

Tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e strumenti finanziari strutturati

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Tipi di obbligazioni ETC e ETN

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati cartolarizzati

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati su tassi di interesse

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati su tassi di cambio

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati su merci

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati su crediti

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Contratti differenziali

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati C10

“Importo nozionale” del contratto negoziato di cui al campo 10 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Derivati su quote di emissione

“Quantitativo in unità di misura” di cui al campo 8 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.

Quote di emissione

“Quantitativo in unità di misura” di cui al campo 8 della tabella 2 dell'allegato II del presente regolamento.»


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148.).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193.).

Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni.»;


ALLEGATO III

L'allegato III è così modificato:

1)

nella parte 1, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Per “swaption” o “opzione su swap” si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione.»;

2)

la tabella 2.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.2

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)

Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, se è caratterizzata da una specifica combinazione di tipo di obbligazione e di dimensioni dell'emissione secondo quanto specificato in ogni riga della tabella.

Tipo di obbligazione

 

Dimensioni dell'emissione - RTS23#14

Obbligazioni sovrane

RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = EUSB

obbligazioni né convertibili né garantite ed emesse da un emittente sovrano:

(a)

l'Unione;

(b)

uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro;

(c)

un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b).

inferiore a EUR

1 000 000 000

Altre obbligazioni pubbliche

RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = OEPB

obbligazioni né convertibili né garantite ed emesse da uno dei seguenti emittenti pubblici:

(a)

in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

(b)

una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

(c)

un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

(d)

la Banca europea per gli investimenti;

(e)

un soggetto pubblico diverso dagli emittenti di obbligazioni sovrane specificati nella precedente riga.

inferiore a EUR

500 000 000

Obbligazioni convertibili

RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = CVTB

uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante

inferiore a EUR

500 000 000

Obbligazioni garantite

RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = CVDB

obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE

durante le fasi S1 e S2

durante le fasi S3 e S4

inferiore a EUR

1 000 000 000

inferiore a EUR

500 000 000

Obbligazioni societarie

RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = CRPB

un'obbligazione né convertibile né garantita ed emessa da una Società europea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001del Consiglio (1) o da un tipo di società previsto dall'allegato I o dall'allegato II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o equivalente nei paesi terzi

durante le fasi S1 e S2

durante le fasi S3 e S4

inferiore a EUR

1 000 000 000

inferiore a EUR

500 000 000

Tipo di obbligazione

Ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, si applica la seguente metodologia

Altre obbligazioni

RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = OTHR

Le obbligazioni che non rientrano in nessuno dei tipi di obbligazioni summenzionati sono considerate non aventi un mercato liquido

3)

la tabella 2.4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.4

Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Tipo di obbligazione

Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi.

Volume medio giornaliero degli scambi (ADT)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Exchange Traded Commodities (ETC) - RTS2#3 = ETCS

strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti derivati su merci. Il prezzo dell'ETC è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETC riproduce passivamente l'andamento della merce o degli indici di merci a cui si riferisce.

500 000  EUR

10

Exchange Traded Notes (ETN) - RTS2#3 = ETNS

strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sottostanti. Il prezzo dell'ETN è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETN riproduce passivamente l'andamento del sottostante a cui si riferisce.

500 000  EUR

10.»;

4)

la tabella 3.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3.1

SFP — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività – Strumenti finanziari strutturati (SFP)

Test 1 – valutazione della classe di attività SFP

Valutazione della classe di attività SFP ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – RTS2#3 = SFPS

Operazioni da prendere in considerazione per il calcolo dei valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi ai fini della valutazione della classe di attività degli SFP

La classe di attività degli SFP è valutata applicando le seguenti soglie del criterio di liquidità quantitativo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Operazioni eseguite su tutti gli SFP

300 000 000  EUR

500

Test 2 — SFP non aventi un mercato liquido

Se i valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi sono entrambi superiori alle soglie di liquidità quantitative stabilite per la valutazione della classe di attività SFP, il test 1 è superato e deve essere effettuato il test 2. Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato

[criterio di liquidità quantitativo 3]

100 000  EUR

2

80 %»;

5)

la tabella 4.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4.1

Derivati cartolarizzati — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività – Derivati cartolarizzati

valore mobiliare definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE diverso dagli strumenti finanziari strutturati, che include almeno:

a.1)

warrant garantiti classici (plain vanilla), vale a dire strumenti emessi da un istituto finanziario che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di:

a)

acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dal venditore il pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato e il prezzo strike; o

b)

vendere, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dall'acquirente il pagamento della differenza positiva tra il prezzo strike e il prezzo corrente di mercato;

a.2)

warrant, vale a dire titoli emessi dallo stesso emittente delle attività sottostanti che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di:

a)

acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dal venditore il pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato e il prezzo strike; o

b)

vendere, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dall'acquirente il pagamento della differenza positiva tra il prezzo strike e il prezzo corrente di mercato;

b)

certificati con leva (leverage certificate), ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante con effetto leva;

c)

warrant garantiti esotici, ossia warrant la cui componente principale è una combinazione di opzioni;

d)

diritti negoziabili il cui sottostante è uno strumento non rappresentativo di capitale;

e)

certificati di investimento, ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva.

RTS2#3 = SDRV

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

tutti i derivati cartolarizzati sono considerati aventi un mercato liquido»;

6)

la tabella 5.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5.1

Derivati su tassi di interesse — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività – Derivati su tassi di interesse

contratti, come definiti nell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, il cui sottostante è un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito, un paniere, un portafoglio o un indice, ivi compresi un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito o ogni altro prodotto che rappresenta l'andamento di un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito.

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo

Future/forward su obbligazioni

/ Future su future su obbligazioni

/ Forward su future su obbligazioni

Future su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

o

Forward su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

o

Future su future su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

o

Forward su future su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

la sottoclasse dei future/forward su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#17) — emittente del sottostante

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#18) — durata dell'obbligazione sottostante consegnabile definita come segue

 

Breve termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata massima di 4 anni è considerata a breve termine

 

Medio termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 4 e 8 anni è considerata a medio termine

 

Lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 8 e 15 anni è considerata a lungo termine

 

Ultra lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata superiore a 15 anni è considerata a ultra lungo termine

 

Criterio di segmentazione 3 — scaglione di scadenza del future definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

5 000 000  EUR

10

se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month.

Opzione su obbligazioni

/ Opzione su opzione su obbligazioni

/ Opzione su future su obbligazioni

Opzione su obbligazioni

Opzione su opzione su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

o

Opzione su opzione su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

o

Opzione su future su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

la sottoclasse delle opzioni su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#22) — obbligazione sottostante ultima

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

5 000 000  EUR

10

 

Future su tassi di interesse e FRA/ future su future su tassi di interesse/ Forward Rate Agreement su future su tassi di interesse

Future su tassi di interesse

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

o

Forward Rate Agreement

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

o

Future su future su tassi di interesse

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

o

Forward Rate Agreement su future su tassi di interesse

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

la sottoclasse dei future su tassi di interesse è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#24) — tasso di interesse sottostante

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#25) — durata del tasso di interesse sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

500 000 000  EUR

10

se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month.

Opzioni su tassi di interesse

/Opzione su future su tassi di interesse/FRA

/Opzione su opzione su tassi di interesse

/Opzione su opzione su future su tassi di interesse/FRA

Opzione su future su tassi di interesse/FRA//"Opzione su opzione su tassi di interesse

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

o

Opzione su tassi di interesse //"Opzione su opzione su future su tassi di interesse/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

la sottoclasse delle opzioni su tassi di interessi è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#24) — tasso di interesse sottostante

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#25) — durata del tasso di interesse sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 ann

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

500 000 000  EUR

10

 

Swaption

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

la sottoclasse delle swaption è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#16) — tipo di swap sottostante definito come segue: swap monovaluta fisso a fisso, future/forward su swap monovaluta fisso a fisso [RTS2#16 = XXSC]

swap monovaluta fisso a variabile, future/forward su swap monovaluta fisso a variabile [RTS2#16 = XFSC]

swap monovaluta variabile a variabile, future/forward su swap monovaluta variabile a variabile [RTS2#16 = FFSC]

swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione [RTS2#16 = IFSC]

swap monovaluta OIS, future/forward su swap monovaluta OIS [RTS2#16 = OSSC]

swap multivaluta fisso a fisso, future/forward su swap multivaluta fisso a fisso [RTS2#16 = XXMC]

swap multivaluta fisso a variabile, future/forward su swap multivaluta fisso a variabile [RTS2#16 = XFMC]

swap multivaluta variabile a variabile, future/forward su swap multivaluta variabile a variabile [RTS2#16 = FFMC]

swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione [RTS2#16 = IFMC]

swap multivaluta OIS, future/forward su swap multivaluta OIS [RTS2#16 = OSMC]

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#20) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#22 o RTS2#23) — indice di inflazione se il tipo di swap sottostante è uno swap monovaluta su inflazione o uno swap multivaluta su inflazione

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#21) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Criterio di segmentazione 5 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 5 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 5 anni < vita residua ≤ 10 anni

 

Scaglione di scadenza 6: oltre 10 anni

500 000 000  EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari (cross-currency) fisso a variabile e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = XFMC

la sottoclasse multivaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < scadenza ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < scadenza ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = FFMC

la sottoclasse multivaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < scadenza ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < scadenza ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = XXMC

la sottoclasse multivaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari OIS (overnight index swap) e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari OIS

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = OSMC

la sottoclasse multivaluta di OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = IFMC

la sottoclasse multivaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward/opzioni su swap monovaluta fisso a variabile

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = XFSC

la sottoclasse monovaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward/opzioni su swap monovaluta variabile a variabile

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = FFSC

la sottoclasse monovaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward/opzioni su swap monovaluta fisso a fisso

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = XXSC

la sottoclasse monovaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap monovaluta OIS e future/forward/opzioni su swap monovaluta OIS

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = OSSC

la sottoclasse monovaluta dell'OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Swap monovaluta su inflazione e future/forward/opzioni su swap monovaluta su inflazione

uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS

RTS2#16 = IFSC

la sottoclasse monovaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

10

 

Classe di attività — Derivati su tassi di interesse

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su tassi di interesse

derivato su tassi di interesse che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

gli altri derivati su tassi di interesse sono considerati non aventi un mercato liquido»;

7)

la tabella 6.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6.1

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività – Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

i contratti di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE relativi a:

a)

uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi;

b)

un indice di certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Opzioni su indici azionari

opzione il cui sottostante è un indice composto di azioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutte le opzioni su indici azionari sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su indici azionari

future/forward il cui sottostante è un indice composto di azioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = FUTR o FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutti i future/forward su indici sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su azioni

opzione il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutte le opzioni su azioni sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su azioni

future/forward il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = FUTR o FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutti i future/forward su azioni sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su dividendi di azioni

opzione sul dividendo di una specifica azione

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutte le opzioni su dividendi di azioni sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su dividendi di azioni

future/forward sul dividendo di una specifica azione

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = FUTR o FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutti i future/forward su dividendi di azioni sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su indici di dividendi

un'opzione su un indice composto di dividendi di più di un'azione

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutte le opzioni su indici di dividendi sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su indici di dividendi

future/forward su un indice composto di dividendi di più di un'azione

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = FUTR o FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutti i future/forward su indici di dividendi sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su indici di volatilità

opzione il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutte le opzioni su indici di volatilità sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su indici di volatilità

future/forward il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = FUTR o FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutti i future/forward su indici di volatilità sono considerati aventi un mercato liquido

Opzioni su ETF

opzione il cui sottostante è un ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutte le opzioni su ETF sono considerate aventi un mercato liquido

Future/forward su ETF

future/forward il cui sottostante è un ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = FUTR o FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 o se vuoto RTS23#28

tutti i future/forward su ETF sono considerati aventi un mercato liquido

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Swap

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = SWAP

la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#27) — tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#26 o se vuoto RTS23#28) — singolo nome, indice, paniere sottostanti

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#28) — parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

50 000 000  EUR

 

Price return basic performance parameter

Parameter return variance/volatility

Parameter return dividend

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Swap di portafogli

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI'

RTS2#5 = PSWP

la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#27) — tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#26 o se vuoto RTS23#28) — singolo nome, indice, paniere sottostanti

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#28) — parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

50 000 000  EUR

15

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale derivato su strumenti rappresentativi di capitale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR"

gli altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale sono considerati non aventi un mercato liquido»;

8)

la tabella 7.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7.1

Derivati su merci - Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su merci

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Future/forward su metalli

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “METL” e [RTS2#5 = “FUTR” o “FORW”]

la sottoclasse dei future/forward su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — metallo sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del future/forward

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future/forward definito come segue:

10 000 000  EUR

10

Metalli preziosi

Metalli non preziosi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Opzioni su metalli

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “METL” e RTS2#5 = “OPTN”

la sottoclasse delle opzioni su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — metallo sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

10 000 000  EUR

10

Metalli preziosi

Metalli non preziosi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Swap su metalli

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “METL” e RTS2#5 = “SWAP”

la sottoclasse degli swap su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — metallo sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS23#34) — tipo di consegna, in contanti, fisica o opzionale

 

Criterio di segmentazione 5 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

10 000 000  EUR

10

Metalli preziosi

Metalli non preziosi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

Future/forward su prodotti energetici

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “NRGY” e [RTS2#5 = “FUTR” o “FORW”]

la sottoclasse dei future/forward su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di energia: petrolio, distillati, carbone, light ends, gas naturale, energia elettrica, interenergia

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — energia sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del future/forward

 

Criterio di segmentazione 4 — [soppresso]

 

Criterio di segmentazione 5 (RTS2#14) — luogo di consegna/regolamento in contanti applicabile a tutti i tipi di energia

 

Criterio di segmentazione 6 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future/forward definito come segue:

10 000 000  EUR

10

Petrolio, distillati, light ends

Carbone

Gas naturale/energia elettrica/interenergia

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Opzioni su prodotti energetici

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “NRGY” e RTS2#5 = “OPTN”

la sottoclasse delle opzioni su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di energia: petrolio, distillati, carbone, light ends, gas naturale, energia elettrica, interenergia

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — energia sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

 

Criterio di segmentazione 4 — [soppresso]

 

Criterio di segmentazione 5 (RTS2#14) — luogo di consegna/regolamento in contanti applicabile a tutti i tipi di energia

 

Criterio di segmentazione 6 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

10 000 000  EUR

10

Petrolio, distillati, light ends

Carbone

Gas naturale/energia elettrica/interenergia

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Swap su prodotti energetici

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “NRGY” e RTS2#5 = “SWAP”

la sottoclasse degli swap su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di energia: petrolio, distillati, carbone, light ends, gas naturale, energia elettrica, interenergia

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — energia sottostante

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS23#34) — tipo di consegna, in contanti, fisica o opzionale

 

Criterio di segmentazione 5 — [soppresso]

 

Criterio di segmentazione 6 (RTS2#14) — luogo di consegna/regolamento in contanti applicabile a tutti i tipi di energia

 

Criterio di segmentazione 7 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

10 000 000  EUR

10

Petrolio, distillati, light ends

Carbone

Gas naturale/energia elettrica/interenergia

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

 

 

Future/forward su merci agricole

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “AGRI” e [RTS2#5 = “FUTR” o “FORW”]

la sottoclasse dei future/forward su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36 e RTS23#37) — merce agricola sottostante (sottocategoria di prodotti e ulteriore sottocategoria di prodotti)

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del future/forward

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future/forward definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000  EUR

10

Opzioni su merci agricole

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “AGRI” e RTS2#5 = “OPTN”

la sottoclasse delle opzioni su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36 e RTS23#37) — merce agricola sottostante (sottocategoria di prodotti e ulteriore sottocategoria di prodotti)

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000  EUR

10

Swap su merci agricole

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “AGRI” e RTS2#5 = “SWAP”

la sottoclasse degli swap su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36 e RTS23#37) — merce agricola sottostante (sottocategoria di prodotti e ulteriore sottocategoria di prodotti)

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS23#34) — tipo di consegna, in contanti, fisica o opzionale

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000  EUR

10

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su merci

 

derivato su merci che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

gli altri derivati su merci sono considerati non aventi un mercato liquido»;

9)

la tabella 8.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 8.1

Derivati su tassi di cambio - Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di cambio

strumento finanziario connesso alle valute di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Forward non consegnabile (NDF)

forward che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo del regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

la sottoclasse dei forward su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del forward definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

 

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

I forward non consegnabili (NDF) sono considerati non aventi un mercato liquido

Forward consegnabile (DF)

forward che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR"

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

la sottoclasse dei forward su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del forward definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

 

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

I forward consegnabili (DF) sono considerati non aventi un mercato liquido

Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO)

opzione che, secondo le clausole, è regolata in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR"

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

 

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Le opzioni su tassi di cambio non consegnabili (NDO) sono considerate non aventi un mercato liquido

Opzioni su tassi di cambio consegnabile (DO)

opzione che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

 

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Le opzioni su tassi di cambio consegnabili (DO) sono considerate non aventi un mercato liquido

Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS)

swap che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR"

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

la sottoclasse degli swap su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

 

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Gli swap su tassi di cambio non consegnabili (NDS) sono considerati non aventi un mercato liquido

Swap su tassi di cambio consegnabile (DS)

swap consegnabile che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

la sottoclasse degli swap su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

 

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

Gli swap su tassi di cambio consegnabili (DS) sono considerati non aventi un mercato liquido

Future su tassi di cambio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR"

RTS2#5 = FUTR

la sottoclasse dei future su tassi di cambio è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana

 

Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

I future su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su tassi di cambio

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su tassi di cambio

derivato su tassi di cambio che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

gli altri derivati su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido»;

10)

le tabelle 9.1, 9.2 e 9.3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 9.1

Derivati su crediti — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Status on the run dell'indice

[criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo]

Indice di credit default swap (CDS) swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di vari emittenti di strumenti finanziari che compongono un indice e al verificarsi di eventi di credito

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

la sottoclasse degli indici di credit default swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#34) — indice sottostante

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#42) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del derivato

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del CDS definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

200 000 000  EUR

10

L'indice sottostante è considerato avente un mercato liquido:

(1)

nel corso dell'intero periodo in cui è in status “on the run”

(2)

per i primi 30 giorni lavorativi dello “status off the run 1x”

per “indice on the run” si intende la versione (serie) rivista più recente dell'indice creata alla data in cui la composizione dell'indice è in vigore e che termina un giorno prima della data in cui entra in vigore la composizione della nuova versione (serie).

per “status off the run 1x” si intende la versione (serie) dell'indice che è immediatamente precedente alla versione (serie) “on the run” corrente in un certo momento. Una versione (serie) cessa di essere “on the run” e acquista lo status di “off the run 1x” quando viene creata la versione più recente (serie) dell'indice.

Credit default swap (CDS) su singolo nome swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di un unico emittenti di strumenti finanziari e al verificarsi di eventi di credito

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

la sottoclasse dei credit default swap su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#41) — entità di riferimento sottostante

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#39) — tipo di entità di riferimento sottostante definito come segue:

 

per “emittente di tipo sovrano o pubblico” si intende uno dei seguenti soggetti emittenti:

(a)

l'Unione;

(b)

uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro;

(c)

un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b);

(d)

in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

(e)

una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

(f)

un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

(g)

la Banca europea per gli investimenti;

(h)

un soggetto pubblico diverso dagli emittenti sovrani specificati alle lettere da a) a c).

 

Per “emittente di tipo societario” si intende un soggetto emittente diverso da un emittente di tipo sovrano o pubblico.

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#42) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del derivato

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del CDS definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000  EUR

10

 

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non soddisfa il seguente criterio di liquidità qualitativo

Opzioni su un indice di CDS opzione il cui sottostante è un indice di CDS

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

la sottoclasse delle opzioni su indici di CDS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#26) — sottoclasse degli indici di CDS come specificato per la sottoclasse di attività degli indici di credit default swap (CDS)

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua

Opzioni su CDS su singolo nome opzione il cui sottostante è un CDS su singolo nome

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

la sottoclasse delle opzioni su CDS su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS23#26) — sottoclasse dei CDS su singolo nome come specificato per la sottoclasse di attività dei CDS su singolo nome

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido

un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati su crediti derivato su crediti che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

gli altri derivati su crediti sono considerati non aventi un mercato liquido


Tabella 9.2

Derivati su crediti - Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido

Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Operazione — Percentile

Volume — Percentile

Soglia minima

Indice di credit default swap (CDS)

Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Credit default swap (CDS) su singolo nome

Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opzioni su un indice di CDS

Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Opzioni su CDS su singolo nome

Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60


Tabella 9.3

Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati su crediti

Sottoclasse di attività

Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido

Pre-negoziazione SSTI

Pre-negoziazione LIS

Post-negoziazione SSTI

Post-negoziazione LIS

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Valore della soglia

Indice di credit default swap (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Credit default swap (CDS) su singolo nome

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opzioni su un indice di CDS

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Opzioni su CDS su singolo nome

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Altri derivati su crediti

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR».

11)

la tabella 10.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 10.1

Derivati C10 - Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Derivati C10

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Derivati su carico

strumento finanziario connesso alle tariffe di trasporto di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = “DERV” e RTS2#4 = “COMM” e RTS23#35 = “FRGT”

la sottoclasse dei derivati su carico è definita dai seguenti criteri di segmentazione:

 

Criterio di segmentazione 1 (RTS2#5) — tipo di contratto: future o opzioni

 

Criterio di segmentazione 2 (RTS23#36) — tipo di carico

 

Criterio di segmentazione 3 (RTS2#37) — sottotipo di carico

 

Criterio di segmentazione 4 (RTS2#12) —specifica delle dimensioni relative al sottotipo di carico

 

Criterio di segmentazione 5 (RTS2#13) — rotta specifica o media per nave a tempo

 

Criterio di segmentazione 6 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del derivato definito come segue:

 

Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese

 

Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi

 

Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi

 

Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 9 mesi

 

Scaglione di scadenza 5: 9 mesi < vita residua ≤ 1 anno

 

Scaglione di scadenza 6: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni

 

Scaglione di scadenza 7: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni

 

 

Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni

10 000 000  EUR

10

Classe di attività — Derivati C10

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri derivati C10

strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE che non è un “derivato su carico”; una delle seguenti sottoclassi di attività dei derivati su tassi di interesse: “swap multivaluta o swap valutari su inflazione”, “future/forward su swap multivaluta o swap valutari su inflazione”, “swap monovaluta su inflazione”, “future/forward su swap monovaluta su inflazione” e le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: “opzione su indici di volatilità”, “future/forward su indici di volatilità”, swap con parameter return variance, swap con parameter return volatility, swap di portafogli con parameter return variance, swap di portafogli con parameter return volatility

gli altri derivati C10 sono considerati non aventi un mercato liquido»;

12)

la tabella 11.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 11.1

CFD - Classi non aventi un mercato liquido

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso

Criterio di liquidità qualitativo

Importo nozionale giornaliero medio (ADNA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

CFD su valute

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

la sottoclasse dei CFD su valute è definita dalla coppia di valute sottostanti definita come la combinazione delle due valute sottostanti il CFD/contratto di scommessa sul differenziale.

RTS2#30 e RTS2#31

 

50 000 000  EUR

100

CFD su merci

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

la sottoclasse dei CFD su merci è definita dalla merce sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale

RTS23#35 e RTS23#36 e RTS23#37

 

50 000 000  EUR

100

CFD su strumenti rappresentativi di capitale

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è definita dallo strumento rappresentativo di capitale sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale

RTS23#26

la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014

 

 

CFD su obbligazioni

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è definita dall'obbligazione sottostante o dal future su obbligazioni sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale

RTS23#26

la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'obbligazione o un future su obbligazioni per cui esiste un mercato liquido secondo la definizione di cui all'articolo 6, e all'articolo 8, paragrafo1, lettera b).

 

 

CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è definita dal future/forward su strumenti rappresentativi di capitale sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale

RTS23#26

la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un future/forward su obbligazioni per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

 

 

CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

la sottoclasse dei CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale è definita dall'opzione su strumenti rappresentativi di capitale sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale

RTS23#26

la sottoclasse dei CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale per la quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

 

 

Classe di attività – Contratti differenziali (CFD)

Sottoclasse di attività

Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia

Altri CFD

 

CFD/scommessa sul differenziale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

gli altri CFD/scommesse sul differenziale sono considerati non aventi un mercato liquido»;

13)

la tabella 12.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 12.1

Quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido

Classe di attività — Quote di emissione

Sottoclasse di attività

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo giornaliero medio (ADA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = EUAE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) dal trasporto aereo

RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = EUAA

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Riduzioni certificate delle emissioni (CER)

unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = CERE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Unità di riduzione delle emissioni (ERU)

unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = ERUE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Altre quote di emissione

quota di emissione che è una quota di emissione riconosciuta ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) e non è una quota di emissione dell'Unione europea (EUA), una quota di emissione dell'Unione europea assegnata al trasporto aereo (EUAA), una riduzione certificata delle emissioni (CER) o un'unità di riduzione delle emissioni (ERU)

RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = OTHR

le altre quote di emissione sono considerate non aventi un mercato liquido

14)

la tabella 13.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 13.1

Derivati su quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido

 

Classe di attività — Derivati su quote di emissione

Sottoclasse di attività

Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità.

Importo giornaliero medio (ADA)

[criterio di liquidità quantitativo 1]

Numero medio giornaliero di operazioni

[criterio di liquidità quantitativo 2]

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = EUAE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = EUAA

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = CERE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU)

strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = ERUE

150 000 tonnellate di CO2 equivalente

5

Altri derivati su quote di emissione

derivato su quote di emissione il cui sottostante è una quota di emissione riconosciuta ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) e non è una quota di emissione dell'Unione europea (EUA), una quota di emissione dell'Unione europea assegnata al trasporto aereo (EUAA), una riduzione certificata delle emissioni (CER) e un'unità di riduzione delle emissioni (ERU)

RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = OTHR

gli altri derivati su quote di emissione sono considerati non aventi un mercato liquido»


(1)  Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";».

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).»;


ALLEGATO IV

Nell'allegato IV, le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

Tabella dei simboli della tabella 2

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:

il simbolo del decimale è “.” (punto),

il numero può essere preceduto dal segno “-” (meno) per indicare un valore negativo.

Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217.

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier) secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383

{EIC}

16 caratteri alfanumerici

codice EIC relativo a un punto di consegna all'interno o all'esterno dell'Unione europea

{INDEX}

4 caratteri alfabetici

“EONA”— EONIA

“EONS” — Swap sull'EONIA

“EURI” — EURIBOR

“EUUS” — EURODOLLAR

“EUCH” — EuroSwiss

“GCFR” — GCF REPO

“ISDA” — ISDAFIX

“LIBI” — LIBID

“LIBO” — LIBOR

“MAAA” — Muni AAA

“PFAN” — Pfandbriefe

“TIBO” — TIBOR

“STBO” — STIBOR

“BBSW” — BBSW

“JIBA” — JIBAR

“BUBO” — BUBOR

“CDOR” — CDOR

“CIBO” — CIBOR


Tabella 2

Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza

#

CAMPO

DETTAGLI DA COMUNICARE

FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

{ISIN}

2

Nome completo dello strumento

Nome completo dello strumento finanziario

{ALPHANUM-350}

3

Identificativo MiFIR

Identificativo degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale

Derivati cartolarizzati di cui all'allegato III, sezione 4, tabella 4.1

Strumenti finanziari strutturati (SFP) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 600/2014

Obbligazioni (per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE

ETC definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4

ETN definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4

Quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1

Derivati ai sensi dell'allegato 1, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE

Strumenti finanziari non rappresentativi di capitale:

“SDRV” — Derivati cartolarizzati

“SFPS” — Strumenti finanziari strutturati (SFP)

“BOND” — Obbligazioni

“ETCS” — ETC

“ETNS” — ETN

“EMAL” — Quote di emissione

“DERV” — Derivati

4

Classe di attività del sottostante

Da compilare quando l'identificativo MiFIR è “derivato cartolarizzato” o “derivato”.

“INTR” — Tassi di interesse

“EQUI” — Strumento rappresentativo di capitale

“COMM” — Merce

“CRDT” — Credito

“CURR” — Valuta

“EMAL” — Quote di emissione

“OCTN” — Altri derivati C10

5

Tipo di contratto

Da compilare quando l'identificativo MiFIR è “derivato”.

“OPTN” — Opzioni

“FUTR” — Future (compresi i Forward Freight Agreements (FFA))

“FRAS” — Forward Rate Agreement (FRA)

“FORW” — Forward

“SWAP” — Swap

“PSWP” — Swap di portafogli

“SWPT” — Swaption

“OPTS” — Opzione su swap

“FONS” — Future su swap

“FWOS” — Forward su swap

“SPDB” — Scommessa sul differenziale (spread betting) “CFDS” — CFD

“OTHR” — Altro

6

Giorno della comunicazione

Il giorno per il quale sono forniti i dati di riferimento

{DATEFORMAT}

7

Sede di negoziazione

MIC del segmento per la sede di negoziazione, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

{MIC}

8

Scadenza

Scadenza definita dello strumento finanziario Campo applicabile per le classi di attività di obbligazioni, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10 e derivati su quote di emissione.

{DATEFORMAT}

Campi relativi alle obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN)

Compilare i campi di questa sezione solo per le obbligazioni di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.1

9

Tipo di obbligazione

Tipo di obbligazione di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.2. Da compilare unicamente se l'identificativo MiFIR è “obbligazioni”.

“EUSB” — Obbligazioni sovrane

“OEPB” — Altre obbligazioni pubbliche

“CVTB” — Obbligazioni convertibili

“CVDB” — Obbligazioni garantite

“CRPB” — Obbligazioni societarie

“OTHR” — Altro

10

Data di emissione

Data alla quale l'obbligazione è emessa e comincia a produrre interessi.

{DATEFORMAT}

Campi relativi alle quote di emissione

Compilare i campi di questa sezione solo per le quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1

11

Sottotipo delle quote di emissione

Quote di emissione

“CERE” — CER

“ERUE” — ERU

“EUAE” — EUA

“EUAA” — EUAA

“OTHR” — Altro

Campi relativi ai derivati

Derivati su merci e derivati C10

Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su merci di cui all'allegato III, sezione 7, tabella 7.1, e per i derivati C10 di cui all'allegato III, sezione 10, tabella 10.1.

12

Specifica delle dimensioni relative al sottotipo carico

Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è “carico”.

Per il trasporto secco (dry):

“CAPE” — Capesize

“PNMX” — Panamax

“SPMX” — Supramax

“HAND” — Handysize

Per il trasporto umido (wet):

“CLAN” — Pulite

“DRTY” — Sporche

{ALPHANUM-4} altrimenti

13

Rotta specifica o media per nave a tempo

Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è “carico”.

Per il trasporto umido (wet):

“TD7” — TD7

“TD8” — TD8

“TD17” — TD17

“TD19” — TD19

“TD20” — TD20

“BLPG1” — BLPG1

“TD3C” — TD3C

“TC2” — TC2

“TC2_37” — TC2_37

“TD3” — TD3

“TC5” — TC5

“TC6” — TC6

“TC7” — TC7

“TC9” — TC9

“TC12” — TC12

“TC14” — TC14

“TC15” — TC15

Per il trasporto secco (dry):

“4TC” — 4TC

“5TC” — 5TC

“6TC” — 6TC

“10TC” — 10TC

“C3” — C3

“C5” — C5

“C7” — C7

“P1A” — P1A

“P2A” — P2A

“P3A” — P3A

“P1E” — P1E

“P2E” — P2E

“P3E” — P3E

{ALPHANUM-6} altrimenti

14

Luogo di consegna/regolamento in contanti

Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è “energia”.

{EIC} per energia elettrica o gas naturale

“OTHR” — Altro

15

Valuta nozionale

Valuta in cui è denominato il nozionale.

{CURRENCYCODE_3}

Derivati su tassi di interesse

Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di interesse di cui all'allegato III, sezione 5, tabella 5.1

16

Tipo di sottostante

Per i tipi di contratti diversi da swap, swaption, future su swap, forward su swap, riportare una delle seguenti indicazioni

***********************************************************

Per i tipi di contratti swap, swaption, opzioni su swap, future su swap, forward su swap, in relazione allo swap sottostante, riportare una delle seguenti indicazioni

“BOND” — Obbligazioni

“BNDF” — Future su obbligazioni “INTR” — Tassi di interesse

“IFUT” — Future su tassi di interesse

*****************************

“FFMC” — SWAP MULTIVALUTA VARIABILE A VARIABILE

“XFMC” — SWAP MULTIVALUTA FISSO A VARIABILE

“XXMC” — SWAP MULTIVALUTA FISSO A FISSO

“OSMC” — SWAP MULTIVALUTA OIS

“IFMC” — SWAP MULTIVALUTA SU INFLAZIONE

“FFSC” — SWAP MONOVALUTA VARIABILE A VARIABILE

“XFSC” — SWAP MONOVALUTA FISSO A VARIABILE

“XXSC” — SWAP MONOVALUTA FISSO A FISSO

“OSSC” — SWAP MONOVALUTA OIS

“IFSC” — SWAP MONOVALUTA SU INFLAZIONE

17

Emittente dell'obbligazione sottostante

Indicare il codice LEI (identificativo del soggetto giuridico) dell'emittente dell'obbligazione sottostante diretta o ultima se il tipo di sottostante è obbligazione o future su obbligazioni.

{LEI}

18

Data di scadenza dell'obbligazione sottostante

Indicare la data di scadenza definita dell'obbligazione sottostante.

{DATEFORMAT}

19

Data di emissione dell'obbligazione sottostante

Indicare la data di emissione dell'obbligazione sottostante.

{DATEFORMAT}

20

Valuta nozionale della swaption

Da compilare solo per le swaption.

{CURRENCYCODE_3}

21

Scadenza dello swap sottostante

Da compilare unicamente per le swaption, le opzioni su swap, i future su swap e i forward su swap.

{DATEFORMAT}

22

Codice ISIN dell'indice dell'inflazione / codice ISIN dell'obbligazione sottostante

In caso di swaption su uno dei seguenti tipi di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione; se l'indice dell'inflazione ha un codice ISIN, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'indice.

**********************************************************

In caso di opzioni su obbligazioni/ opzioni su opzione su obbligazioni/ opzioni su future su obbligazioni, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'obbligazione sottostante ultima.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Nome dell'indice dell'inflazione

Indicare il nome standardizzato dell'indice per le swaption su uno dei tipi seguenti di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione.

{ALPHANUM-25}

24

Tasso di riferimento

Nome del tasso di riferimento.

{INDEX}

o

{ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}

25

Durata del tasso di interesse sottostante

Il campo indica la durata del tasso di interesse sottostante il contratto. La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni.

Partendo dalla più grande unità di durata (anni) e procedendo verso il basso, se la durata del tasso di interesse è un numero intero, il campo deve essere compilato con tale durata standard.

{INTEGER-3}+“DAYS” — giorni

{INTEGER-3}+“WEEK” — settimane

{INTEGER-3}+“MNTH” — mesi

{INTEGER-3}+“YEAR” — anni

Derivati su tassi di cambio

Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di cambio di cui all'allegato III, sezione 8, tabella 8.1

26

Sottotipo di contratto

Da compilare per differenziare forward, opzioni e swap consegnabili e non consegnabili come indicato nell'allegato III, sezione 8, tabella 8.1.

“DLVB” — consegnabile

“NDLV” — non consegnabile

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale

Compilare i campi solo per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1

27

Tipo di sottostante

Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale” e la sottoclasse di attività non è né “swap” né “swap di portafogli”.

“STIX” — Indice azionario

“SHRS” — Azioni

“DIVI” — Indici di dividendi

“DVSE” — Dividendi di azioni

“BSKT” — Paniere di azioni risultante da un evento societario

“ETFS” — ETF

“VOLI” — Indice di volatilità

“OTHR” — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale)

 

 

**************************************

Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale”, la sottoclasse di attività è “swap” o “swap di portafogli” e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è “singolo nome”.

*************

“SHRS” — Azioni

“DVSE” — Dividendi di azioni

“ETFS” — ETF

“OTHR” — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale)

 

 

**************************************

Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale”, la sottoclasse di attività è “swap” o “swap di portafogli” e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è “indice”.

*************

“STIX” — Indice azionario

“DIVI” — Indici di dividendi

“VOLI” — Indice di volatilità

“OTHR” — Altro

 

 

**************************************

Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale”, la sottoclasse di attività è “swap” o “swap di portafogli” e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è “paniere”.

*************

“BSKT” — Paniere

28

Parametro

Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato”, la classe di attività del sottostante è “strumento rappresentativo di capitale” e la sottoclasse di attività e una delle seguenti: swap, swap di portafogli.

“PRBP” — Price return basic performance parameter

“PRDV” — Parameter return dividend

“PRVA” — Parameter return variance

“PRVO” — Parameter return volatility

Contratti differenziali (CFD)

Da compilare solo se il tipo di contratto è “contratto differenziale” o “scommessa sul differenziale (spread betting)”.

29

Tipo di sottostante

Da compilare se l'identificativo MiFIR è “derivato” e il tipo di contratto è “contratto differenziale” o “scommessa sul differenziale”.

“CURR” — Valuta

“EQUI” — Strumento rappresentativo di capitale

“BOND” — Obbligazioni

“FTEQ” — Future/forward su strumenti rappresentativi di capitale

“OPEQ” — Opzione su strumenti rappresentativi di capitale

“COMM” — Merce

“EMAL” — Quote di emissione

“OTHR” — Altro

30

Valuta nozionale 1

Valuta 1 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è “valuta”.

{CURRENCYCODE_3}

31

Valuta nozionale 2

Valuta 2 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è “valuta”.

{CURRENCYCODE_3}

Derivati su crediti

Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su crediti di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1

32

Codice ISIN del sottostante credit default swap

Per i derivati su credit default swap indicare il codice ISIN dello swap sottostante.

{ISIN}

33

Codice dell'indice sottostante

Per i derivati su indici di CDS indicare il codice ISIN dell'indice.

{ISIN}

34

Nome dell'indice sottostante

Per i derivati su indici di CDS indicare il nome standardizzato dell'indice.

{ALPHANUM-25}

35

Serie

Il numero delle serie della composizione dell'indice, se applicabile.

Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare le serie dell'indice di CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Versione

Una nuova versione della serie viene emessa se una delle componenti è in default e l'indice deve essere riponderato per tener conto del nuovo numero complessivo di componenti dell'indice.

Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la versione dell'indice di CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Mesi di revisione (roll)

Tutti i mesi in cui è prevista la revisione, come stabilito dal fornitore dell'indice per il dato anno. Campo da ripetere per ogni mese di revisione.

Da compilare per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS.

“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”,

“07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”

38

Prossima data di revisione (roll)

Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la prossima data di revisione dell'indice prevista dal fornitore dell'indice.

{DATEFORMAT}

39

Emittente di tipo sovrano o pubblico

Da compilare se l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome è un emittente sovrano di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1.

“TRUE” — l'entità di riferimento è un emittente di tipo sovrano o pubblico

“FALSE” — l'entità di riferimento non è un emittente di tipo sovrano o pubblico

40

Obbligazione di riferimento

Per i derivati su credit default swap su singolo nome indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento.

{ISIN}

41

Entità di riferimento

Indicare l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome.

{COUNTRYCODE_2}

o

Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da un trattino “-” e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese

o

{LEI}

42

Valuta nozionale

Valuta in cui è denominato il nozionale.

{CURRENCYCODE_3}

Derivati su quote di emissione

Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 13, tabella 13.1

43

Sottotipo di derivato su quote di emissione

Da compilare solo se la variante#3 “Identificativo MiFIR” è “DERV”- Derivati e la variante #4 “Classe di attività del sottostante” è “EMAL”- Quote di emissione.

“CERE” — CER

“ERUE” — ERU

“EUAE” — EUA

“EUAA” — EUAA

“OTHR” — Altro».


ALLEGATO V

«ALLEGATO V

Dati quantitativi da fornire per i calcoli a fini di trasparenza

Tabella 1

Tabella dei simboli della tabella 2

Simbolo

Tipo di dati

Definizione

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:

il simbolo del decimale è “.” (punto),

i numeri negativi sono preceduti dal segno “–” (meno),

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.


Tabella 2

Dettagli dei dati da fornire ai fini della determinazione di un mercato liquido, delle soglie LIS e SSTI per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale

#

Campo

Dettagli da comunicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato e standard per la segnalazione

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

Mercato regolamentato (RM)

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Sistema multilaterale di negoziazione (OTF)

Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)

Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{ISIN}

2

Data di esecuzione

Data alla quale sono state eseguite le operazioni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Sede di esecuzione

MIC del segmento della sede di negoziazione UE o dell'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

MIC del segmento dell'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

Codice MIC XOFF per le operazioni OTC.

Per un ISIN e una data di esecuzione determinati, gli APA devono sommare in un'unica registrazione (ISIN, XOFF, data di esecuzione) tutte le attività di negoziazione OTC per lo strumento in questione.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC}della sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico oppure “XOFF”

4

Indicatore di strumento sospeso

Indica se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione nella rispettiva sede di negoziazione alla data di esecuzione.

Di conseguenza, i campi 5 devono essere segnalati con un valore pari a zero.

RM, MTF, OTF

“TRUE” – se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione

oppure “FALSE” – se lo strumento non è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione

5

Numero totale di operazioni

Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione

Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate.

Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione.

In tutti i casi, il campo deve essere compilato con un valore pari o superiore a zero.

Per gli strumenti sospesi per l'intero giorno, il campo deve avere un valore zero.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Volume totale

Il volume totale eseguito alla data di esecuzione.

Il volume è misurato conformemente alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento.

Gli importi monetari sono segnalati in euro.

Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate.

Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Dimensione del bin range di operazione

Questo campo deve essere compilato con i valori indicati nelle tabelle 3 e 4 del presente allegato.

La dimensione del bin range di operazione definita:

nella tabella 4 del presente allegato per le quote di emissioni e i relativi derivati;

nella tabella 3 del presente allegato per gli altri strumenti.

Per gli strumenti sospesi per l'intero giorno, i dati relativi a questo campo e ai campi 8 e 9 non devono essere comunicati.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Numero totale di operazioni eseguite per tale bin

Numero totale di operazioni eseguite alla data di esecuzione la cui dimensione rientra nel bin range.

Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate.

Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Volume totale negoziato per tale bin

Volume totale negoziato rappresentato da tutte le operazioni eseguite il giorno della comunicazione la cui dimensione rientra nel bin range.

Il volume è misurato conformemente alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento.

Gli importi monetari sono segnalati in euro.

Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate.

Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


Tabella 3

Bin di dimensione di negoziazione per obbligazioni, SFP, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati su merci, derivati C10 e CFD

Portata

Dimensione del bin dell'operazione

Definizione

Operazioni di dimensioni comprese tra 0 e 1,000,000 (escluse)

]0 – 100,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione inferiori a 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Operazioni di dimensioni di negoziazione uguali a 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione superiori a 100,000 EUR e inferiori a 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 200,000 EUR e inferiori a 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 300,000 EUR e inferiori a 400,000 EUR

[Y – Y + 100,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Y EUR e inferiori a Y EUR + 100,000 (scatto di 100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 900,000 EUR e inferiori a 1,000,000 EUR

Operazioni di dimensioni comprese tra 1,000,000 (incluse) e 10,000,000 (escluse)

[1,000,000 – 1,500,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,000,000 EUR e inferiori a 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,500,000 EUR e inferiori a 2,000,000 EUR

[Z – Z + 500,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Z EUR e inferiori a Z EUR + 500,000 (scatto di 500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 9,500,000 EUR e inferiori a 10,000,000 EUR

Operazioni di dimensioni comprese tra 10,000,000 (incluse) e 100,000,000 (escluse)

[10,000,000 – 15,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 10,000,000 EUR e inferiori a 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 15,000,000 EUR e inferiori a 20,000,000 EUR

[W – W + 5,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a W EUR e inferiori a W EUR + 5,000,000 (scatto di 5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 95,000,000 EUR e inferiori a 100,000,000 EUR

Operazioni di dimensioni pari o superiori a 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 100,000,000 EUR e inferiori a 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 125,000,000 EUR e inferiori a 150,000,000 EUR

[X – X + 25,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a X EUR e inferiori a X EUR + 25,000,000 (scatto di 25,000,000 EUR)


Tabella 4

Dimensione dei bin range di operazione per quote di emissione e per derivati su quote di emissione

Portata

Dimensione del bin dell'operazione

Definizione

Operazioni di dimensioni comprese tra 0 e 1,000,000 (escluse)

]0 – 100,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione inferiori a 100,000 tonnellate di biossido di carbonio equivalente (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Operazioni di dimensioni di negoziazione uguali a 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione superiori a 100,000 tCO2e e inferiori a 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 200,000 tCO2e e inferiori a 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 300,000 tCO2e e inferiori a 400,000 tCO2e

[Y – Y + 100,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Y tCO2e e inferiori a Y tCO2e + 100,000 (scatto di 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 900,000 tCO2e e inferiori a 1,000,000 tCO2e

Operazioni di dimensioni comprese tra 1,000,000 (incluse) e 10,000,000 (escluse)

[1,000,000 – 1,500,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,000,000 tCO2e e inferiori a 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,500,000 tCO2e e inferiori a 2,000,000 tCO2e

[Z – Z + 500,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Z tCO2e e inferiori a Z tCO2e + 500,000 (scatto di 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 9,500,000 tCO2e e inferiori a 10,000,000 tCO2e

Operazioni di dimensioni comprese tra 10,000,000 (incluse) e 100,000,000 (escluse)

[10,000,000 – 15,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 10,000,000 tCO2e e inferiori a 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 15,000,000 tCO2e e inferiori a 20,000,000 tCO2e

[W – W + 5,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a W tCO2e e inferiori a W tCO2e + 5,000,000 (scatto di 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 95,000,000 tCO2e e inferiori a 100,000,000 tCO2e

Operazioni di dimensioni pari o superiori a 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 100,000,000 tCO2e e inferiori a 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 125,000,000 tCO2e e inferiori a 150,000,000 tCO2e

[X – X + 25,000,000[

Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a X tCO2e e inferiori a X tCO2e + 25,000,000 (scatto di 25,000,000 tCO2e)

…».