ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
10 maggio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/931 della Commissione, dell'8 maggio 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’alimento tradizionale da un paese terzo infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/932 della Commissione, dell'8 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil ( 1 )

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/933 del Consiglio, del 4 maggio 2023, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/931 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’alimento tradizionale da un paese terzo «infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende l’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo autorizzato.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo per l’uso nelle infusioni di erbe.

(5)

Il 4 luglio 2022 la società Luigi Lavazza Spa («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Il richiedente ha chiesto di estenderne l’uso alle bevande non alcoliche pronte da bere, aromatizzate e non aromatizzate, come pure al caffè, agli estratti di caffè e di cicoria, al caffè solubile, al tè, agli infusi di erbe e frutta, ai succedanei del caffè, alle miscele di caffè e alle miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate) destinati alla popolazione in generale.

(6)

La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli usi proposti dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner comporteranno livelli di assunzione paragonabili ai livelli derivanti dagli usi attualmente autorizzati, che sono stati valutati dall’Autorità e da essa ritenti sicuri e che sono alla base dell’autorizzazione dell’alimento tradizionale da un paese terzo in esame. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner al fine di estenderne l’uso alle bevande non alcoliche pronte da bere, aromatizzate e non aromatizzate, come pure al caffè, agli estratti di caffè e di cicoria, al caffè solubile, al tè, agli infusi di erbe e frutta, ai succedanei del caffè, alle miscele di caffè e alle miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate).

(7)

Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso dell’alimento tradizionale da un paese terzo rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.

(8)

Tenendo conto di tale estensione dell’uso dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ad altre categorie di alimenti e a fini di chiarezza e comprensione delle categorie di alimenti, la categoria di alimenti inizialmente autorizzata «Infusioni di erbe» è modificata in «Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner da immettere sul mercato come tale», mentre le «infusioni di erbe» sono incluse nella categoria di alimenti «Caffè, estratti di caffè e di cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate)».

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 della Commissione, del 1o luglio 2020, che autorizza l’immissione sul mercato dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 209 del 2.7.2020, pag. 10).


ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa all’«Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (alimento tradizionale da un paese terzo)» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Infuso di foglie di caffè» o «Infuso secco di foglie di caffè», a seconda della forma da commercializzare.

 

 

Infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner immesso sul mercato come tale

 

Bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate o non aromatizzate (*1)

 

Caffè, estratti di caffè e di cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate) (*1)

 


(*1)  Uso alimentare non tradizionale.».


10.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/932 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 (3) della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione.

(3)

Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva interessata conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4).

(4)

La proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l’approvazione di tale sostanza scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 64, pyridalil, sesta colonna «scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).


DECISIONI

10.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/6


DECISIONE (UE) 2023/933 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2023

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 13 aprile 2023, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2023/10) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato di Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA quale attuale revisore esterno della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2023.

(3)

La Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ha selezionato KPMG Bedrijfsrevisoren/KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2028.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di KPMG Bedrijfsrevisoren/KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL quale revisore esterno della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2028.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (2) del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Si accetta la nomina di KPMG Bedrijfsrevisoren/KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL quale revisore esterno della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2028.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU C 138 del 21.4.2023, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).