ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 119

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
5 maggio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2023/912 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

1

 

*

TRADUZIONE — Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 In merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tartiffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/913 del Consiglio, del 4 maggio 2023, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 della Commissione, del 28 aprile 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melocotón de Cieza (IGP)]

158

 

*

Regolamento (UE) 2023/917 della Commissione, del 4 maggio 2023, che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( 1 )

159

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 ( 1 )

160

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/919 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

166

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/920 del Consiglio, del 4 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane

169

 

*

Decisione (PESC) 2023/921 del Consiglio, del 4 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

173

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2023/922 del Consiglio, del 4 maggio 2023, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

177

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/1


DECISIONE (UE) 2023/912 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2023

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2022/1665 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 17 gennaio 2023, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

L’accordo ha l’obiettivo di stabilire la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  Approvazione del 15 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2022/1665 del Consiglio, del 26 settembre 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 1).

(3)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/3


TRADUZIONE

ACCORDO tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 In merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tartiffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata «Unione»,

e

GLI STATI UNITI D'AMERICA

in seguito denominati «Stati Uniti»,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO i negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, come comunicato ai membri dell'OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Contingenti tariffari dell'Unione che non includono più il Regno Unito

Per quanto riguarda i contingenti tariffari per i quali gli Stati Uniti sono titolari di diritti di negoziazione o consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, gli Stati Uniti e l'Unione approvano gli impegni proposti in merito ai quantitativi dei contingenti tariffari di cui all'allegato 1 del documento G/SECRET/42/Add.2 per l'Unione, fatto salvo quanto segue:

contingente tariffario 005 (Carni di animali della specie bovina/Frattaglie commestibili di animali della specie bovina): il volume dell'Unione della parte specifica per paese per gli Stati Uniti/Canada passa a 10 500 tonnellate;

contingente tariffario 015 (Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo): il volume dell'Unione della parte erga omnes passa a 4 786 tonnellate;

contingente tariffario 017 (Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 5 720 tonnellate;

contingente tariffario 018 (Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati): il volume dell'Unione del contingente specifico per paese per gli Stati Uniti passa a 0 tonnellate;

contingente tariffario 030 (Latte scremato in polvere): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 62 917 tonnellate;

contingente tariffario 044 (Patate, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 15 maggio): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 4 295 tonnellate;

contingente tariffario 045 (Pomodori): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 472 tonnellate;

contingente tariffario 047 (Carote e navoni, freschi o refrigerati:): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 1 244 tonnellate;

contingente tariffario 048 (Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 maggio): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 647 tonnellate;

contingente tariffario 051 (Cipolle secche): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 9 770 tonnellate;

contingente tariffario 056 (Mandorle): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 86 223 tonnellate;

contingente tariffario 065 (Ciliege fresche dolci, dal 21 maggio al 15 luglio): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 151 tonnellate;

contingente tariffario 068 (Frumento tenero (di media e bassa qualità)): il volume dell'Unione del contingente specifico per paese per gli Stati Uniti passa a 572 000 tonnellate;

contingente tariffario 069 (Orzo): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 307 105 tonnellate;

contingente tariffario 071 (Granturco): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 276 440 tonnellate;

contingente tariffario 074 (Risone): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 7 tonnellate;

contingente tariffario 076 (Riso semilavorato e lavorato): la sottoassegnazione per gli Stati Uniti di questo contingente a gestione interna a norma della pertinente legislazione dell'Unione passa a 25 772 tonnellate;

contingente tariffario 077 (Riso semilavorato o lavorato): la sottoassegnazione per gli Stati Uniti di questo contingente a gestione interna a norma della pertinente legislazione dell'Unione passa a 1 910 tonnellate;

contingente tariffario 080 (Rotture di riso): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 28 360 tonnellate;

contingente tariffario 110 (Succhi di frutta): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 6 551 tonnellate;

contingente tariffario 111 (Succo d'uva): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 2 525 tonnellate;

contingente tariffario 112 (Preparazioni alimentari): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 783 tonnellate;

contingente tariffario 113 (Preparazioni alimentari): il volume dell'Unione del contingente specifico per paese degli Stati Uniti passa a 1 286 tonnellate;

contingente tariffario 121 (Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 2 800 tonnellate;

contingente tariffario 122 (Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 2 700 tonnellate;

contingente tariffario 123 (Alimenti per cani e gatti): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 1 732 tonnellate;

contingente tariffario 011 (Gamberetti trasformati della specie Pandalus borealis): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 500 tonnellate;

contingente tariffario 013 (Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie: — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate rispetto alla sfogliatura, di spessore superiore a 8,5 mm o — levigato, di spessore superiore a 18,5 mm): il volume dell'Unione del contingente erga omnes passa a 448 500 metri cubi.

Inoltre, gli Stati Uniti e l'Unione convengono la modifica seguente degli impegni figuranti nell'elenco al fine di agevolare l'utilizzo di un contingente tariffario:

contingente tariffario 011 (Carni di animali della specie bovina congelate; frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate): l'UE riduce la parte ad valorem del dazio contingentale dal 20 % al 15 %.

ARTICOLO 2

Negoziati in corso dell'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994

1.   Gli Stati Uniti prendono atto del fatto che l'Unione continua a condurre negoziati e consultazioni con altri membri dell'OMC titolari di diritti di negoziazione o consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, come comunicato ai membri dell'OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2.

2.   A seguito di tali negoziazioni e consultazioni, l'Unione potrebbe valutare un'eventuale modifica delle quote e dei quantitativi indicati nel suddetto elenco o di quelli proposti dall'Unione nel documento G/SECRET/42/Add.2. Nel caso di una tale modifica prevista in relazione a un precedente impegno di contingente tariffario dell'Unione per il quale gli Stati Uniti sono titolari di un diritto di negoziazione o consultazione, l'Unione consulta gli Stati Uniti al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente prima di procedere a tale modifica, fatti salvi i diritti di ciascuna parte ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

ARTICOLO 3

Disposizioni finali

1.   L'Unione e gli Stati Uniti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

2.   Il presente accordo costituisce un accordo internazionale tra l'Unione e gli Stati Uniti, anche ai fini dell'articolo XXVIII: 3, lettere a) e b), del GATT 1994.

Fatto a Bruxelles, il diciassette gennaio duemilaventitré, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Per gli Stati Uniti d'America


ALLEGATO DELL'ACCORDO

G/SECRET/42/Add.2

Elenco dei contingenti tariffari da modificare nell'elenco CLXXV — Unione europea

Le modifiche proposte sono le seguenti:

si propone di suddividere i contingenti tra l'Unione europea, nella sua composizione successiva al recesso del Regno Unito («UE-27»), e il Regno Unito sulla base dei flussi commerciali nell'ambito di ciascun contingente tariffario per un periodo rappresentativo (2013-2015). La suddivisione è stata stabilita in base alla rispettiva quota d'uso (%) dell'UE-27 e del Regno Unito che è stata applicata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell'elenco. È stato seguito un approccio coerente per tutti i contingenti tariffari, anche per quanto riguarda i dati e la metodologia. Di seguito sono illustrate le attuali concessioni e la suddivisione proposta per l'UE-27.

1.   Contingenti tariffari da modificare nella parte I, sezione I-B (Prodotti agricoli)

Numero progressivo del contingente tariffario

Descrizione del contingente tariffario

Unità

Altri termini e condizioni

___

Paese fornitore

Concessione vigente nell'elenco CLXXV

(UE-28)

Concessione proposta per l'UE-27

001

Animali vivi della specie bovina

capi

 

710

710

002

Animali vivi della specie bovina

capi

 

711

711

003

Animali vivi della specie bovina

capi

 

24 070

24 070

004

Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

t

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA (FYROM)

215

215

004

Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

t

Altro

105

105

004

Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

t

Erga omnes

91

91

005

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso della merce)

Argentina

17 000

16 936

005

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso della merce)

Australia

7 150

2 481

005

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso della merce)

Uruguay

2 300

2 022

005

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso della merce)

USA/Canada

11 500

11 481

006

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

Nuova Zelanda

1 300

846

007

Carni disossate di alta qualità di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

Argentina

12 500

12 453

008

Carni disossate di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

Brasile

10 000

8 951

009

Carni disossate di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

Uruguay

4 076

3 584

010

Carni di animali della specie bovina, congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t (peso senza ossa)

 

54 875

43 732

011

Carni di animali della specie bovina, congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t (peso con ossa)

 

63 703

19 676

012

Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate

t (disossate)

Argentina

200

200

013

Carni di bufalo disossate, congelate

t (disossate)

Australia

2 250

1 405

014

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

t

 

15 067

15 067

015

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

t

Canada

4 624

4 623

015

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

t

Erga omnes

6 135

6 133

016

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

t

 

7 000

7 000

017

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

t

 

35 265

12 680

018

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

t

USA

4 922

1 770

019

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

t

 

5 000

3 780

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Argentina

23 000

17 006

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Australia

19 186

3 837

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Cile

3 000

2 628

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Groenlandia

100

48

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Islanda

600

349

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Nuova Zelanda

228 389

114 184

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Uruguay

5 800

4 759

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Bosnia Erzegovina

850

410

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Altro

200

200

020

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

Erga omnes

200

178

021

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t

Argentina

700

700

021

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t

Altro

800

800

022

Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate

t

 

6 249

4 054

023

Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate

t

USA

21 345

21 345

024

Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati

t

 

8 570

8 253

025

Pezzi di galli o di galline disossati, congelati

t

 

2 705

2 427

026

Pezzi di galli o di galline, congelati

t

Brasile

9 598

8 308

026

Pezzi di galli o di galline, congelati

t

Erga omnes

15 500

13 471

027

Carni di tacchine e di tacchini, fresche, refrigerate o congelate

t

 

1 781

1 781

028

Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati

t

Brasile

3 110

2 692

028

Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati

t

Erga omnes

4 985

4 253

029

Carni di volatili salate

t

Brasile

170 807

129 930

029

Carni di volatili salate

t

Thailandia

92 610

68 385

029

Carni di volatili salate

t

Altro

828

824

030

Latte scremato in polvere

t

 

68 537

68 536

031

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

t (equivalente in burro)

 

11 360

11 360

032

Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

t

Nuova Zelanda

74 693

47 177

033

Formaggi e latticini:

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

t

 

5 360

5 360

034

Altri formaggi

t

 

19 525

19 525

035

Formaggi e latticini:

Emmental, anche fuso

t

 

18 438

18 438

036

Formaggi e latticini:

Gruyère, Sbrinz, compreso Gruyère fuso

t

 

5 413

5 413

037

Formaggi e latticini:

Formaggi destinati alla trasformazione

t

 

20 007

11 741

038

Formaggi destinati alla trasformazione

t

Australia

500

500

038

Formaggi destinati alla trasformazione

t

Nuova Zelanda

4 000

1 670

039

Formaggi e latticini:

Cheddar

t

 

15 005

14 941

040

Cheddar

t

Nuova Zelanda

7 000

4 361

040

Cheddar

t

Australia

3 711

3 711

041

Cheddar

t

Canada

4 000

0

042

Uova di volatili da cortile destinate al consumo, in guscio

t

 

135 000

114 669

043

Tuorli

Uova di volatili sgusciate

t (equivalente uova in guscio)

 

7 000

7 000

044

Patate, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 15 maggio

t

 

4 295

4 292

045

Pomodori

t

 

472

464

046

Aglio

t

Argentina

19 147

19 147

046

Aglio

t

Cina

48 225

40 556

046

Aglio

t

Altro

6 023

3 711

047

Carote e navoni, freschi o refrigerati

t

 

1 244

1 192

048

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 maggio

t

 

1 134

500

049

Altri ortaggi e legumi, freschi o refrigerati (peperoni)

t

 

500

500

050

Funghi del genere Agaricus, preparati, conservati o conservati temporaneamente

t

Cina

1 450

1 450

050

Funghi del genere Agaricus, preparati, conservati o conservati temporaneamente

t

Erga omnes

33 980

33 980

051

Cipolle secche

t

 

12 000

9 696

052

Radici di manioca

t

Thailandia

5 750 000

3 096 027

053

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

Cina

350 000

275 805

053

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

Indonesia

825 000

0

053

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

Altri membri dell'OMC ad eccezione di Thailandia, Cina e Indonesia

145 590

124 552

053

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

Altri membri non OMC

30 000

30 000

053

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

Altri membri non OMC

2 000

1 691

054

Patate dolci, non destinate al consumo umano

t

Cina

600 000

252 641

055

Patate dolci, non destinate al consumo umano

t

Altri, esclusa la Cina

5 000

4 985

056

Mandorle, non amare

t

 

90 000

85 958

057

Arance dolci, fresche

t

 

20 000

20 000

058

Altri ibridi di agrumi

t

 

15 000

14 931

059

Limoni, dal 15 gennaio al 14 giugno

t

 

10 000

8 156

060

Uve da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre

t

 

1 500

885

061

Mele, fresche, dal 1° aprile al 31 luglio

t

 

696

666

062

Pere, fresche, diverse dalle pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

t

 

1 000

810

063

Albicocche, fresche, dal 1° agosto al 31 maggio

t

 

500

74

064

Albicocche, fresche, dal 1° giugno al 31 luglio

t

 

2 500

1 387

065

Ciliegie, fresche, diverse dalle ciliegie acide, dal 21 maggio al 15 luglio

t

 

800

105

066

Frumento duro

t

 

50 000

50 000

067

Frumento di qualità

t

 

300 000

300 000

068

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

USA

572 000

571 943

068

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

Canada

38 853

1 463

068

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

Altro

2 371 600

2 285 665

068

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

Erga omnes

129 577

129 577

069

Orzo

t

 

307 105

306 812

070

Orzo da birra

t

 

50 890

20 789

071

Granturco

t

 

277 988

269 214

072

Granturco

t

 

500 000

500 000

073

Granturco

t

 

2 000 000

2 000 000

074

Risone

t

 

7

5

075

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

t

 

1 634

1 416

076

Riso semilavorato o lavorato

t

 

63 000

36 731

077

Riso semilavorato o lavorato

t

Thailandia

4 313

3 663

077

Riso semilavorato o lavorato

t

Altro

9 187

6 859

078

Riso semilavorato o lavorato

t

Thailandia

1 200

1 019

078

Riso semilavorato o lavorato

t

Erga omnes

25 516

22 442

079

Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della sottovoce 1901 10 00

t

 

1 000

1 000

080

Rotture di riso

t

 

31 788

26 581

081

Rotture di riso

t

 

100 000

93 709

082

Sorgo da granella

t

 

300 000

300 000

083

Miglio

t

 

1 300

888

084

Avene trattate, diverse da spezzate

t

 

10 000

231

085

Fecola di manioca

t

 

8 000

6 632

086

Fecola di manioca

t

 

2 000

1 658

087

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

Altri salsicce e salami

t

 

3 002

164

088

Preparazioni di carni di tacchina o tacchino

t

Brasile

92 300

89 950

088

Preparazioni di carni di tacchina o tacchino

t

Altro

11 596

11 301

089

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

Brasile

15 800

10 969

089

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

Altro

340

236

090

Carni cotte di galli o galline

t

Brasile

79 477

52 665

090

Carni cotte di galli o galline

t

Thailandia

160 033

109 441

090

Carni cotte di galli o galline

t

Altro

11 443

8 471

091

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

t

Brasile

62 905

59 699

091

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

t

Thailandia

14 000

8 019

091

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

t

Altro

2 800

1 669

092

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

t

Brasile

295

163

092

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

t

Thailandia

2 100

1 162

092

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

t

Altro

470

260

093

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

Thailandia

10

0

094

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

Thailandia

13 500

8 572

094

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

Altro

220

159

095

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

t

Thailandia

600

300

095

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

t

Altro

148

0

096

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %

t

Thailandia

600

278

096

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %

t

Altro

125

58

097

Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica

t

 

6 161

6 161

098

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

Australia

9 925

4 961

098

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

Brasile

388 124

358 454

098

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

Cuba

10 000

10 000

098

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

Erga omnes

372 876

341 460

099

Zuccheri di canna o di barbabietola

t (equivalente in zuccheri bianchi)

India

10 000

5 841

099

Zuccheri di canna o di barbabietola

t (equivalente in zuccheri bianchi)

Paesi ACP

1 294 700

921 707

100

Fruttosio chimicamente puro

t

 

4 504

4 504

101

Fruttosio chimicamente puro

t

 

1 253

1 253

102

Dolciumi

t

 

2 289

2 245

103

Cioccolato

t

 

107

81

104

Cioccolato

t

 

2 026

2 026

105

Preparazioni alimentari contenenti cereali

t

 

191

191

106

Pasta alimentare

t

 

532

497

107

Biscotti

t

 

409

409

108

Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole

t

 

2 838

2 820

109

Succhi di arancia, congelati, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C

t

 

1 500

1 500

110

Succhi di frutta

t

 

7 044

6 436

111

Succo d'uva (inclusi mosti di uva)

t

 

14 029

0

112

Preparazioni alimentari

t

 

921

702

113

Preparazioni alimentari

t

USA

1 550

831

114

Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità ≤ 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 13 % vol

hl

 

40 000

4 689

115

Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤13 % vol

hl

 

20 000

15 647

116

Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤18 % vol

hl

 

13 810

13 808

117

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali

t

 

475 000

458 068

118

Glutine di granturco

t

 

10 000

10 000

119

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %

t

 

20 000

20 000

120

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %

t

 

100 000

100 000

121

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

t

 

2 800

2 746

122

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

t

 

2 700

2 670

123

Alimenti per cani o gatti

t

 

2 058

1 393

124

Ovoalbumina

t (equivalente uova in guscio)

 

15 500

15 500

2.   Contingenti tariffari da modificare nella parte I, sezione II-B (altri prodotti)

Numero progressivo del contingente tariffario

Descrizione del contingente tariffario

Unità

Altre condizioni — Paese fornitore

Concessione vigente nell'elenco CLXXV (UE-28)

Concessione proposta per l'UE-27

001

Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus

t

 

17 250

17 221

002

Aringhe

t

 

34 000

31 888

003

Naselli argentati (Merluccius bilinearis)

t

 

2 000

1 999

004

Pesci del genere Coregonus

t

 

1 000

1 000

005

Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus

t

 

200

200

006

Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida:

t

 

25 000

24 998

007

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor

t

 

865

631

008

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor

t

Thailandia

1 410

123

009

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

t

 

742

742

010

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

t

Thailandia

1 816

1 816

011

Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati

t

 

500

474

012

Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati

t

 

3 000

2 965

013

Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie: — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate rispetto alla sfogliatura, di spessore superiore a 8,5 mm o levigato, di spessore superiore a 18,5 mm

metri cubi

 

650 000

482 648

014

Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3  decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)

t

 

400

400

015

Conterie simili diverse dalle perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate e imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)

t

 

52

52

016

Ferrosilicio

t

 

12 600

12 600

017

Ferro-silicio-manganese

t

 

18 550

18 550

018

Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo

t

 

2 950

2 804


REGOLAMENTI

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/913 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2023

che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

Il 1o marzo 2023 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona oggetto di misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, lettera a) (Elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis), la voce 30 è sostituita dalla seguente:

«30.

Bosco TAGANDA

(alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quando faceva parte delle APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major)

Indirizzo: Belgio (al 14 dicembre 2022).

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974.

Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005 (modificata il 13 ottobre 2016, 19 agosto 2020, 1o marzo 2023).

Altre informazioni: nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” e “Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e 5 per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015. L'8 luglio 2019 la CPI lo ha dichiarato colpevole di 18 capi di accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Ituri nel 2002-2003. Il 7 novembre 2019 è stato condannato a un totale di 30 anni di reclusione. Ha presentato ricorso contro la sentenza di colpevolezza e di condanna. Il 30 marzo 2021 la camera d'appello della CPI ha confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Il 14 dicembre 2022 è stato trasferito nel territorio belga ai fini dell'esecuzione della pena. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L ed esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione, restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.

Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di stato maggiore del CNDP, di cui successivamente, dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009, è diventato comandante militare. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.».


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/914 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2023

recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in combinato disposto con l'articolo 1 del protocollo n. 21 di tale accordo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2) è stato modificato a più riprese. Essendo ora necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 802/2004.

(2)

Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta. D'altro canto, l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell'interesse della certezza del diritto, definire esattamente l'oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all'atto della notifica.

(3)

Spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per decidere in merito alla concentrazione notificata.

(4)

Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà anche alle imprese interessate la possibilità di chiedere, con una richiesta motivata presentata prima della notifica, che una concentrazione conforme alle condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, a seconda dei casi. È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati dispongano di informazioni sufficienti per poter valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

(5)

Per semplificare e per accelerare l'esame delle notifiche, delle richieste motivate e delle informazioni concernenti gli impegni, è opportuno utilizzare formulari standardizzati. Tali formulari sono riportati negli allegati del presente regolamento. Il formato degli allegati del presente regolamento può variare e i formulari corrispondenti possono essere sostituiti da formulari in formato elettronico che soddisfino in medesimi obblighi di informazione.

(6)

Poiché dalla notifica decorrono i termini legali di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 è altresì necessario stabilirne le condizioni e la data di efficacia.

(7)

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire le modalità di calcolo dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 139/2004. Si dovrebbe in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, così come le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini prescritti per il procedimento.

(8)

Le disposizioni relative ai procedimenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati di essere sentiti e i diritti della difesa. A tal fine è opportuno che la Commissione distingua tra parti notificanti, altre parti interessate dalla concentrazione proposta, terzi e parti nei confronti delle quali intende adottare una decisione che infligge un'ammenda o una penalità di mora.

(9)

È opportuno che la Commissione dia alle parti notificanti e alle altre parti interessate dalla concentrazione proposta, su richiesta delle stesse, la possibilità di discutere, a titolo informale e con la massima riservatezza, della concentrazione proposta prima della notifica. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere stretti contatti con tali parti dopo la notifica nella misura necessaria per analizzare con loro e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame del caso.

(10)

Conformemente al principio del diritto di difesa, le parti notificanti dovrebbero avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni su tutte le obiezioni di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni. Le altre parti interessate dalla concentrazione proposta dovrebbero anch'esse essere informate delle obiezioni della Commissione e avere l'opportunità di esprimere osservazioni.

(11)

Si dovrebbe concedere anche ai terzi che dimostrino di avere un sufficiente interesse la possibilità di esprimere osservazioni, qualora ne facciano richiesta scritta.

(12)

Tutti coloro che hanno diritto di essere sentiti dovrebbero, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente un'integrazione del procedimento scritto con un'audizione. In caso di urgenza la Commissione dovrebbe tuttavia essere in grado di procedere immediatamente all'audizione delle parti notificanti, delle altre parti interessate o di terzi.

(13)

Occorre stabilire norme relative ai diritti dei soggetti che devono essere sentiti e le modalità secondo le quali essi possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere.

(14)

Nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe poter chiedere alle imprese che presentano documenti o dichiarazioni di indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate.

(15)

Per consentire alla Commissione di valutare adeguatamente gli impegni proposti dalle parti notificanti al fine di rendere una concentrazione compatibile con il mercato interno e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, con i terzi e con le autorità degli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 139/2004, dovrebbero essere stabiliti la procedura e i termini per la presentazione di siffatti impegni.

(16)

La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione dovrebbe avvenire, in linea di principio, attraverso mezzi digitali, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'impatto ambientale di tali trasmissioni. Ciò si applica in particolare alle notifiche, alle richieste motivate, ai commenti in risposta alle obiezioni sollevate dalla Commissione nei confronti delle parti notificanti, così come agli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento si applica al controllo delle concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO II

NOTIFICHE E ALTRE COMUNICAZIONI

Articolo 2

Soggetti legittimati a effettuare la notifica

1.   Le notifiche sono effettuate dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.   Quando la notifica è firmata dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

Articolo 3

Presentazione delle notifiche

1.   Le notifiche sono effettuate utilizzando il formulario CO di cui all'allegato I. Alle condizioni definite nell'allegato II, le notifiche possono essere effettuate utilizzando un formulario CO semplificato di cui allo stesso allegato. In caso di notifica congiunta va utilizzato un unico formulario.

2.   I formulari di cui al paragrafo 1 e tutti i documenti giustificativi pertinenti sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Le notifiche sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua della notifica, per le parti notificanti, è anche la lingua del procedimento, così come di tutti gli eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione. La documentazione è presentata nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, è allegata una traduzione nella lingua del procedimento.

4.   Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notifiche non è una lingua ufficiale dell'Unione, le parti notificanti presentano la documentazione unitamente alla traduzione in una lingua ufficiale dell'Unione. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dall'Unione come lingua del procedimento per le parti notificanti.

Articolo 4

Informazioni e documenti da comunicare

1.   Le notifiche contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari di cui agli allegati I e II. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2.   La Commissione può, su richiesta scritta delle parti, dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

3.   La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o ai loro rappresentanti l'avvenuto ricevimento della notifica e di qualsiasi risposta ricevuta a una lettera a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Data di efficacia delle notifiche

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, le notifiche prendono effetto alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2.   Se le informazioni o i documenti contenuti nella notifica sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti. In tal caso la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni e i documenti completi.

3.   Alla Commissione sono comunicate senza ritardo le modifiche sostanziali dei fatti oggetto della notifica emerse in seguito alla stessa e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza o le nuove informazioni emerse in seguito alla notifica e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere notificate se fossero state conosciute dalle parti al momento della notifica. Qualora tali modifiche sostanziali o nuove informazioni siano tali da incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare che la notifica prende effetto alla data in cui riceve le informazioni pertinenti. In tal caso la Commissione ne dà comunicazione per iscritto senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti.

4.   Ai fini del presente articolo le informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004.

5.   La Commissione, quando pubblica l'avvenuta notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, indica la data alla quale l'ha ricevuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la data alla quale prende effetto la notifica sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nuova comunicazione indicante tale data.

Articolo 6

Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni

1.   Le richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 contengono le informazioni e i documenti richiesti nell'allegato III del presente regolamento. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

2.   L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3.   L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO III

TERMINI

Articolo 7

Decorrenza dei termini

I termini decorrono dal giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, successivo all'evento indicato nella pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 8

Scadenza dei termini

1.   Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.

2.   Un termine fissato dalla Commissione in termini di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

Articolo 9

Sospensione dei termini

1.   I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:

a)

le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;

b)

le informazioni richieste dalla Commissione a terzi, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;

c)

una delle parti notificanti o qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi a un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso di una tale ispezione di cooperare conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento;

d)

le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notifica o nuove informazioni del tipo descritto all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, a causa di circostanze imputabili a una delle imprese interessate dalla concentrazione.

3.   I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:

a)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella semplice domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

b)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere a un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

c)

nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;

d)

nei casi di cui al paragrafo 2, per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie.

4.   La sospensione della decorrenza del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo scadere del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

5.   La Commissione tratta, entro un termine ragionevole, tutti i dati ricevuti nel quadro dell'indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l'ispezione ordinata non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 3, lettere a), b) e d).

Articolo 10

Rispetto dei termini

1.   I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della scadenza di detti termini.

2.   I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della scadenza di detti termini.

3.   Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della scadenza di detto termine.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESSERE SENTITI E AUDIZIONI

Articolo 11

Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

Ai fini del diritto di essere sentiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:

a)

parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

b)

altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, come il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione;

c)

terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui clienti, fornitori e concorrenti, che dimostrino di avere sufficiente interesse ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero in particolare:

i)

membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;

ii)

associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;

d)

parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 12

Decisioni sulla sospensione della concentrazione

1.   La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2.   La Commissione, qualora a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano trasmesso osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se le parti notificanti e le altre parti interessate non trasmettono osservazioni per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.

Articolo 13

Decisioni nel merito

1.   Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

2.   La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti in una comunicazione delle obiezioni. Dopo l'emissione della comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una o più comunicazioni supplementari alle parti notificanti qualora desideri sollevare nuove obiezioni o modificare la natura intrinseca di quelle precedentemente sollevate.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate in merito alle obiezioni di cui al primo comma e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.

3.   Nelle loro osservazioni scritte, le parti cui sono state rivolte le obiezioni o che ne sono state informate possono esporre tutti i fatti pertinenti di cui sono a conoscenza e allegano tutti i documenti pertinenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.

4.   In seguito all'emissione di una comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una lettera di esposizione dei fatti alle parti notificanti, informandole di fatti o prove supplementari o nuovi che la Commissione intende utilizzare per corroborare le obiezioni già sollevate.

Nell'inviare una lettera di esposizione dei fatti, la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

5.   Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti nei confronti delle quali intende emettere una decisione, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

Si applicano per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 14

Audizioni

1.   Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle parti notificanti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

2.   Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

3.   Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti un'audizione. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

Articolo 15

Svolgimento delle audizioni

1.   Le audizioni sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza.

2.   La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi all'audizione alla data da essa fissata.

3.   La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione.

4.   Le persone invitate compaiono di persona o nella persona di rappresentanti legali o statutari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato.

5.   Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore.

6.   Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

7.   Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell'articolo 11, ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione.

8.   Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per permettere l'efficiente organizzazione dell'audizione.

9.   Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta, il verbale dell'audizione viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Articolo 16

Audizione di terzi

1.   La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono di essere sentiti e impartisce loro un termine per la presentazione delle osservazioni.

2.   Qualora sia stata emessa una comunicazione delle obiezioni o una comunicazione delle obiezioni supplementare, la Commissione può inviare a terzi una versione non riservata di tale comunicazione o informarli della natura e dell'oggetto del procedimento con altri mezzi adeguati. A tal fine, le parti notificanti individuano tutte le informazioni che ritengono riservate nelle obiezioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo e terzo comma, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. La Commissione fornisce la versione non riservata delle obiezioni ai terzi affinché sia utilizzata solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004. I terzi accettano tale restrizione prima di ricevere la versione non riservata delle obiezioni.

Qualora non sia stata emessa alcuna comunicazione delle obiezioni, la Commissione non è tenuta a fornire ai terzi di cui al paragrafo 1 altre informazioni oltre a quelle concernenti la natura e l'oggetto del procedimento.

3.   I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine stabilito. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare a un'audizione. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altri casi.

4.   La Commissione può invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, compreso nell'ambito di un'audizione.

CAPO V

ACCESSO AL FASCICOLO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Articolo 17

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1.   Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo alle parti alle quali invia una comunicazione delle obiezioni, al fine di consentire loro di esercitare i diritti di difesa. L'accesso è concesso dopo che la Commissione ha notificato la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti.

2.   La Commissione, su richiesta, concede l'accesso al fascicolo anche alle altre parti interessate che sono state informate delle obiezioni, nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni.

3.   Il diritto di accesso al fascicolo non si applica a:

a)

informazioni riservate;

b)

documenti interni della Commissione;

c)

documenti interni delle autorità competenti degli Stati membri;

d)

corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri;

e)

corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati membri; e

f)

corrispondenza tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza.

4.   I documenti ottenuti grazie all'accesso al fascicolo a norma del presente articolo possono essere utilizzati solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Le informazioni o i documenti non sono comunicati o resi accessibili dalla Commissione nella misura in cui:

a)

contengano segreti aziendali o informazioni riservate di altro genere; e

b)

la loro divulgazione non sia considerata necessaria ai fini del procedimento.

2.   Le persone, imprese o associazioni di imprese che trasmettano le proprie osservazioni o posizioni a norma degli articoli 12, 13 e 16 del presente regolamento, forniscono informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 139/2004 o comunicano successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso del medesimo procedimento devono indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese, ogniqualvolta producano o abbiano prodotto documenti o dichiarazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004, di indicare i documenti o le parti di documenti che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate a loro appartenenti e di indicare le imprese nei confronti delle quali detti documenti devono essere considerati riservati.

La Commissione può inoltre chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese di indicare qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, della sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che a loro giudizio contiene segreti aziendali.

Qualora ritengano che talune informazioni costituiscano segreti aziendali o siano comunque riservate, le persone, le imprese e le associazioni di imprese devono specificarne i motivi e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

4.   Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 o 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.

CAPO VI

IMPEGNI PROPOSTI DALLE IMPRESE INTERESSATE

Articolo 19

Termini per la presentazione di impegni

1.   Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

2.   Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento.

Se le imprese interessate offrono di assumere impegni entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento, ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi da tale data, gli impegni modificati sono considerati nuovi impegni ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Qualora a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

In circostanze eccezionali la Commissione può accettare di prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se accettare di prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3.   Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano per analogia.

Articolo 20

Modalità di presentazione degli impegni

1.   Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le informazioni richieste dal formulario MC di cui all'allegato IV del presente regolamento conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

L'articolo 4 si applica per analogia al formulario MC che accompagna gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3.   Quando propongono alla Commissione impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le parti interessate indicano chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentano separatamente una versione non riservata.

4.   Gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono firmati dalle parti notificanti e da qualsiasi altra parte interessata alla quale gli impegni impongono obblighi.

5.   Una versione non riservata degli impegni è pubblicata sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione senza indugio dopo l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. A tal fine, le parti notificanti forniscono alla Commissione una versione non riservata degli impegni entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 21

Fiduciari

1.   Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti o di attuare gli impegni stessi. I fiduciari possono essere nominati dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolgono i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.

2.   La decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 può essere subordinata dalla Commissione a condizioni od obblighi relativi ai fiduciari di cui al paragrafo 1.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Trasmissione e firma di documenti

1.   La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione avviene tramite mezzi digitali, fatto salvo il caso in cui la Commissione consenta in via eccezionale che possano essere utilizzati altri mezzi descritti ai paragrafi 6 e 7.

2.   Se è richiesta una firma, ai documenti presentati tramite mezzi digitali deve essere apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ("regolamento eIDAS") (3) e alle sue future modifiche.

3.   Le specifiche tecniche dettagliate relative ai mezzi di trasmissione e di firma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono rese disponibili sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

4.   Ad eccezione dei formulari inclusi negli allegati I, II e III, tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti il giorno precedente o durante l'orario di apertura indicato nel sito internet della DG Concorrenza. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l'orario di apertura indicato sul sito internet della DG Concorrenza si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.

5.   I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti dei documenti:

a)

sono inservibili o inutilizzabili (corrotti);

b)

contengono virus, malware o altre minacce;

c)

contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.

In tali casi la Commissione informa senza indugio il mittente.

6.   I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

7.   I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

Articolo 23

Fissazione di termini

1.   Nel fissare i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'urgenza del caso e del tempo di cui le parti notificanti, le altre parti interessate o terzi necessitano per la formulazione delle loro osservazioni o posizioni. La Commissione tiene altresì conto dei giorni festivi nel paese in cui si trovano le parti notificanti, le altre parti interessate o i terzi.

2.   I termini sono fissati indicando una data precisa del calendario.

Articolo 24

Giorni lavorativi

Ai fini del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente regolamento per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima dell'inizio dell'anno.

Articolo 25

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 802/2004 è abrogato con effetto dal 1° settembre 2023.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2.   Il regolamento (CE) n. 802/2004 continua ad applicarsi a tutte le concentrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 e notificate il 31 agosto 2023 o prima di tale data.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile all'indirizzo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).


ALLEGATO I

FORMULARIO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI UNA CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO

(FORMULARIO CO)

INTRODUZIONE

A.   Scopo del formulario CO

(1)

Il presente formulario CO specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a trasmettere per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o di altre concentrazioni. Il sistema di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea è stabilito nel regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») (2), al quale è allegato il presente formulario CO. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («accordo SEE»).

B.   Contatti prima della notifica e richieste di dispensa

1.   Tipi di informazioni richieste dal formulario CO

(2)

Il formulario CO richiede le seguenti informazioni:

(a)

informazioni di base in linea di principio necessarie per la valutazione di tutte le concentrazioni (sezioni da 1 a 10);

(b)

informazioni sui miglioramenti dell'efficienza (sezione 11);

(c)

informazioni da trasmettere nei casi concernenti imprese comuni (sezione 12).

(3)

Le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 10 devono in linea di principio essere fornite in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. La sezione 11 richiede informazioni sui miglioramenti dell'efficienza generati dall'operazione notificata che le parti notificanti possono presentare se desiderano che la Commissione esamini sin dall'inizio eventuali argomentazioni in tal senso. La sezione 12 va fornita in tutti i casi concernenti imprese comuni; in questi casi tali informazioni costituiscono un requisito ai fini di una notifica completa.

2.   Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre

(4)

In circostanze eccezionali, le parti notificanti potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni richieste dal presente formulario CO, (ad esempio, perché le informazioni su un'impresa oggetto di concentrazione non sono disponibili nel caso di un'offerta ostile). In tal caso le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario CO in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui alla sezione B.4.

3.   Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione

(5)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con il formulario CO determinate informazioni o documenti o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

(6)

Sebbene necessario per l'esame di determinati casi da parte della Commissione, in altri casi l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione si applicherebbe in particolare alle informazioni di cui alle sezioni 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 e 5.6 e alla sezione 10 del presente formulario CO.

(7)

In tali circostanze le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito nel formulario CO in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui alla sezione B.4.

4.   Contatti prima della notifica e richieste di dispensa

(8)

Le parti notificanti sono invitate ad avviare discussioni prima della notifica in tutti i casi normali, sulla base di un progetto di formulario CO. La possibilità di avviare contatti prima della notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare la procedura formale di esame della concentrazione. I contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, sono estremamente utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni da trasmettere nel formulario CO e, nella maggioranza dei casi, riducono in misura significativa la quantità delle informazioni richieste.

(9)

Nel quadro dei contatti prima della notifica, le parti notificanti possono presentare richieste di dispensa. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a)

le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, delle informazioni pertinenti e comunicano le migliori stime per i dati mancanti, precisandone le fonti. Se possibile, le parti notificanti devono indicare la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri/Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono;

(b)

le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del caso.

(10)

Le richieste di dispensa devono essere formulare nel progetto di formulario CO stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La direzione generale della Concorrenza della Commissione («DG Concorrenza») tratterà le richieste di dispensa nel contesto dell'esame del progetto di formulario CO e avrà bisogno in linea di massima di cinque giorni lavorativi per rispondere a una richiesta.

(11)

Per dissipare eventuali dubbi, il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente formulario CO possano essere omesse da una notifica effettuata mediante tale formulario non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(12)

Le parti notificanti sono invitate a consultare le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» pubblicate sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornate, che forniscono indicazioni utili sui contatti prima della notifica e sulla compilazione delle notifiche.

C.   Obbligo di una notifica corretta e completa

(13)

Come illustrato nella sezione B.1., le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 10 devono, in linea di principio, essere fornite in tutti i casi normali (4) e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella sezione opportuna del presente formulario CO e devono essere corrette e complete.

(14)

Si fa presente in particolare quanto segue:

(a)

conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione, i termini relativi alla notifica stabiliti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni;

(b)

la parte o le parti notificanti sono invitate a verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, e in particolare gli indirizzi e-mail, siano esatti, pertinenti e aggiornati;

(c)

conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella notifica saranno considerate informazioni incomplete;

(d)

i dati di contatto richiesti devono essere forniti nel formato stabilito dalla DG Concorrenza nel suo sito internet (5). Ai fini di un procedimento di indagine corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, bisogna garantire che gli indirizzi e-mail trasmessi siano personalizzati e attribuiti a persone di contatto specifiche e che non rimandino a caselle postali generali dell'impresa (ad esempio, info@, hello@). Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta;

(e)

a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a) di detto regolamento, la Commissione può revocare la dichiarazione di compatibilità di una concentrazione notificata qualora risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle parti della concentrazione.

D.   Modalità di notifica

(15)

Le informazioni richieste nel presente formulario CO devono essere presentate seguendo la struttura delle sezioni e la numerazione dei punti di cui si compone l. Bisogna inoltre firmare la dichiarazione che figura nella sezione 13 e allegare i documenti giustificativi. Qualora le informazioni richieste in una sezione coincidano in parte (o interamente) con quelle richieste in un'altra sezione, non è necessario trasmettere le medesime informazioni due volte, ma bisogna utilizzare precisi riferimenti incrociati.

(16)

Il formulario CO deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati della parte o delle parti notificanti. La procura corrispondente va allegata al formulario CO (6). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche (comprese le firme) sono disponibili nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(17)

Nella compilazione delle sezioni 6, 8, 9 e 10 del presente formulario CO, le parti notificanti sono invitate a valutare se, per maggior chiarezza, è opportuno presentare le informazioni seguendo l'ordine numerico oppure raggruppandole per singolo mercato interessato (o gruppo di mercati interessati).

(18)

Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali, e in particolare quelle relative alle quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti, vengano presentate nel corpo del formulario CO. Possono essere presentate in allegato al formulario solo eventuali informazioni supplementari.

(19)

I documenti giustificativi devono essere presentati nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è richiesta una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione).

(20)

I documenti giustificativi possono essere copie di originali. In quest'ultimo caso, la parte che effettua la notifica è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

E.   Riservatezza e dati personali

(21)

L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni così come le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (7) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

(22)

Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a trasmettere, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.

(23)

Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.

(24)

I dati personali trasmessi per mezzo del formulario CO saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (8).

F.   Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario CO

(25)

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

(a)

«parti della concentrazione» o «parti»: questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini «parti notificanti» e «parti della concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;

(b)

«mercato rilevante del prodotto»: un mercato rilevante del prodotto che comprende tutti i beni o i servizi oppure entrambi considerati intercambiabili o sostituibili dagli acquirenti in ragione delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati. Il mercato rilevante del prodotto può in alcuni casi essere composto da una serie di prodotti o servizi distinti, o da entrambi, che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono totalmente intercambiabili. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato rilevante del prodotto figura l'analisi dei motivi per i quali determinati prodotti o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla presente definizione e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità dei prodotti e servizi, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo o di altri fattori pertinenti (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi);

(c)

«mercato geografico rilevante»: il mercato geografico rilevante che comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono e acquistano beni o servizi rilevanti, caratterizzata da condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree geografiche vicine in particolare poiché in esse sussistono condizioni di concorrenza sensibilmente diverse. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo;

(d)

«sovrapposizioni orizzontali»: una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione operano negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo (9)(10);

(e)

«relazione non orizzontale»: una concentrazione dà luogo a una relazione non orizzontale quando le attività delle parti della concentrazione si trovano in una relazione diversa da una sovrapposizione orizzontale;

(f)

«relazione verticale»: una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione opera su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata un'altra parte (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo) (11);

(g)

«mercati interessati»: i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, così come i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l'esame di cui al punto 5 della comunicazione sulla procedura semplificata (12) e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.

(26)

I dati di carattere finanziario richiesti alla sezione 4 devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

G.   Descrizione dei dati economici quantitativi raccolti dalle imprese interessate

(27)

Perché il formulario CO sia considerato completo devono essere fornite tutte le informazioni richieste nelle sezioni 5.5 e 5.6.

(28)

Per ulteriori orientamenti, le parti della concentrazione possono fare riferimento alle «Buone prassi in materia di presentazione di elementi di prova di natura economica e di raccolta di dati nei casi riguardanti l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e nei casi di concentrazione», pubblicate sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornate.

H.   Cooperazione internazionale tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza

(29)

La Commissione invita le parti della concentrazione a facilitare la cooperazione internazionale tra la Commissione e le altre autorità garanti della concorrenza che si occupano dello stesso caso di concentrazione. In base all'esperienza della Commissione, una buona cooperazione con le autorità garanti della concorrenza in giurisdizioni al di fuori del SEE comporta notevoli vantaggi per le imprese interessate.

(30)

Inoltre la Commissione invita le parti della concentrazione a presentare «rinunce di riservatezza» per consentire alla Commissione di scambiare informazioni con le altre autorità garanti della concorrenza al di fuori del SEE che esaminano lo stesso caso di concentrazione. Tale rinuncia facilita il lavoro comune di discussione e di analisi di un'operazione di concentrazione, poiché consente alla Commissione di scambiare, con un'altra autorità garante della concorrenza che si occupa dello stesso caso, informazioni pertinenti, tra cui informazioni commerciali riservate ottenute dalle parti della concentrazione. A tal fine, la Commissione esorta le parti della concentrazione a utilizzare l'apposito modello fornito dalla Commissione, disponibile sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornato.

SEZIONE 1

DESCRIZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

1.1.

Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti della concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti della concentrazione, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati (13)) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

1.2.

Trasmettere una sintesi non riservata (massimo 500 parole) delle informazioni date nella sezione 1.1., che comprenda: le modalità in cui la concentrazione è effettuata (ad es. mediante acquisto di quote, offerta pubblica, contratto, ecc.); gli articoli del regolamento sulle concentrazioni a norma dei quali l'operazione si qualifica come concentrazione; le imprese interessate. Per ciascuna delle imprese interessate indicare: denominazione sociale completa, paese di costituzione, entità controllante, breve descrizione delle attività e aree geografiche di attività. Per le imprese comuni di nuova costituzione, indicare le attività previste e le aree geografiche di attività. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della DG Concorrenza al momento della notificazione. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali.

Esempio (cancellare ai fini della notifica)

La notifica riguarda le imprese seguenti:

 

[denominazione sociale completa dell'impresa A] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa A], [paese di origine dell'impresa A]), controllata da [Impresa X]

 

[denominazione sociale completa dell'impresa B] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa B], [paese di origine dell'impresa B]), controllata da [Impresa Y]

 

[Impresa A] acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo esclusivo (della totalità/di parte) di [Impresa B] OPPURE

 

[Impresa A] procede a una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con [Impresa B] OPPURE

 

[Impresa A] e [Impresa B] acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di [Impresa C].

La concentrazione è effettuata mediante [modalità di attuazione della concentrazione, ad esempio modalità di acquisto di quote/attivi, ecc.].

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

a.

[Impresa A]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio sostanze chimiche diversificate con attività primarie nelle scienze agricole, nelle materie plastiche e nei prodotti chimici ad alte prestazioni, negli idrocarburi e nei prodotti e nei servizi energetici];

b.

[Impresa B]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio innovazione e tecnologia basata sul silicone con attività primarie nello sviluppo e nella produzione di polimeri e altri materiali basati sulla chimica del silicone].

SEZIONE 2

INFORMAZIONI SULLE PARTI

2.1.

Informazioni sulle parti della concentrazione (14)

Per ciascun partecipante alla concentrazione indicare:

2.1.1.

denominazione sociale dell'impresa;

2.1.2.

se l'impresa è parte notificante o meno;

2.1.3.

nominativo, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata deve essere ritenuta persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;

2.1.4.

se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati:

2.1.4.1.

nominativo, indirizzo, telefono e e-mail di ciascun rappresentante e sue funzioni; e

2.1.4.2.

procura originaria (della parte o delle parti notificanti).

2.2.

Natura dell'attività delle parti

Per ciascuno delle parti della concentrazione, fornire una descrizione della natura dell'attività dell'impresa.

SEZIONE 3

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA CONCENTRAZIONE, SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E SUL CONTROLLO (15)

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione stessa.

3.1.

Descrivere la natura dell'operazione di concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (16):

3.1.1.

identificare le imprese o le persone che hanno, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto di ciascuna delle parti della concentrazione; descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna di tali parti prima del completamento dell'operazione di concentrazione;

3.1.2.

precisare se la concentrazione proposta è:

a)

una fusione totale;

b)

un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto;

c)

un contratto o altri mezzi che conferiscono un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni;

d)

se la concentrazione costituisce un'acquisizione del controllo congiunto tramite un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, spiegare perché l'impresa comune è ritenuta un'impresa a pieno titolo (17);

3.1.3.

spiegare in che modo l'operazione di concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.);

3.1.4.

con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

a)

la conclusione di un accordo;

b)

l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

c)

la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica, o dell'intenzione di lanciarla;

d)

la dimostrazione, da parte delle imprese interessate, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo;

3.1.5.

indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

3.1.6.

descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna delle parti della concentrazione dopo il completamento dell'operazione di concentrazione.

3.2.

Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.

3.3.

Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso; specificare se sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi).

3.4.

Descrivere eventuali aiuti finanziari o d'altro genere concessi dalle autorità pubbliche a una qualsiasi delle parti della concentrazione e, se del caso, la natura e l'importo di tali aiuti. In questo contesto:

3.4.1.

indicare se una delle parti della concentrazione è stata beneficiaria di un aiuto che è o è stato oggetto di un procedimento dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

3.4.2.

indicare se Lei ha presentato o intende presentare una notifica a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

3.5.

Fornire un elenco di tutte le giurisdizioni al di fuori del SEE nelle quali la concentrazione è stata o sarà notificata (prima o dopo il completamento della concentrazione) e/o è oggetto di indagine ai sensi delle norme sul controllo delle concentrazioni. Per ciascuna giurisdizione, indicare la data (effettiva o prevista) della notifica e, se del caso, indicare la fase dell'indagine.

3.6.

Per le parti della concentrazione, fornire un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione e in cui le imprese (o le persone) del gruppo detengono, a titolo individuale o collettivo, il 10 % o più dei diritti di voto, del capitale azionario emesso o di altri titoli; specificare il detentore e la percentuale detenuta.

3.7.

Descrivere se uno o più concorrenti delle parti detengono una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una qualsiasi delle parti della concentrazione. Indicare la percentuale e i diritti connessi alla partecipazione. Fornire un elenco delle acquisizioni di imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione effettuate nei tre anni precedenti da parte dei gruppi indicati al punto 2.1.

SEZIONE 4

FATTURATO

Per ognuna delle parti della concentrazione, trasmettere i seguenti dati per l'ultimo esercizio (18):

4.1.

fatturato mondiale;

4.2.

fatturato realizzato nell'Unione;

4.3.

fatturato realizzato nel SEE (Unione e EFTA);

4.4.

fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (indicare, se del caso, lo Stato membro in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione);

4.5.

fatturato realizzato negli Stati EFTA;

4.6.

fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA (indicare, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'EFTA; precisare inoltre se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE).

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

SEZIONE 5

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E DATI

Le parti notificanti devono trasmettere i seguenti documenti:

5.1.

copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, sia che essa avvenga per mezzo di accordi tra le parti, di acquisizione di una partecipazione di controllo o di offerta pubblica;

5.2.

in caso di offerta pubblica, copia del prospetto di offerta. Qualora questo non fosse disponibile all'atto della notifica, dovrà essere presentata una copia del documento più recente che dimostri l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica e la copia del prospetto di offerta deve essere presentata non appena possibile e comunque non oltre la data della sua presentazione agli azionisti;

5.3.

indicazione dell'indirizzo della pagina internet, se del caso, in cui sono pubblicati le relazioni annuali e i bilanci più recenti delle parti della concentrazione, oppure, se tali pagine non fossero disponibili, copie delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti delle parti della concentrazione;

5.4.

copie dei seguenti documenti redatti da, per o ricevuti da uno o più membri del consiglio di amministrazione, di direzione o del consiglio di vigilanza, a seconda della struttura del governo societario, o altre persone con funzioni analoghe (o alle quali tali funzioni siano state delegate o attribuite) o dell'assemblea degli azionisti:

(a)

i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione, del consiglio di vigilanza e/o dell'assemblea degli azionisti in cui è stata discussa l'operazione, o estratti dei verbali che riguardano la discussione dell'operazione;

(b)

analisi, relazioni, studi, indagini, presentazioni e qualsiasi altro documento analogo che permetta di valutare o esaminare la concentrazione sotto i seguenti aspetti: la sua motivazione (inclusi i documenti in cui l'operazione è discussa in relazione ad altre potenziali acquisizioni), le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali), il potenziale di incremento delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici e/o le condizioni generali di mercato;

(c)

analisi, relazioni, studi, indagini e qualsiasi documento analogo redatto nei due anni precedenti, al fine di valutare gli eventuali mercati interessati (19) sotto i seguenti aspetti: le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e/o il potenziale di crescita delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici.

Fornire un elenco dei documenti di cui alla presente sezione 5.4, indicando per ciascuno di essi la data di preparazione e il nominativo e la qualifica del destinatario (o dei destinatari).

5.5.

I dati che ciascuna delle parti della concentrazione raccoglie e conserva nel corso delle sue normali operazioni commerciali e che potrebbero essere utili ai fini di un'analisi economica quantitativa. La descrizione dei dati dovrebbe comprendere, in particolare, informazioni in merito agli aspetti seguenti:

(a)

la tipologia dei dati (informazioni sulle vendite o sulle offerte, margini di profitto, informazioni sulle procedure di appalto, ecc.);

(b)

il livello di disaggregazione (per paese, per prodotto, per cliente, per contratto, ecc.);

(c)

il periodo di tempo per il quale i dati sono disponibili e il loro formato;

(d)

la fonte dei dati (ad esempio, software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) o serie di dati acquistate da fornitori esterni, ecc.).

5.6.

Una descrizione dell'uso, nel normale corso dell'attività, dei dati forniti nella sezione 5.5. In particolare, descrivere, se del caso, le serie di dati interne prodotte sulla base dei dati di cui sopra, così come il tipo di prodotti di comunicazione interna e di analisi, quali la strategia aziendale, i piani di marketing, i piani di investimento, le informazioni sul mercato e il monitoraggio dei concorrenti (ad esempio, il confronto tra i prodotti/servizi e i prodotti in fase di sviluppo di una parte della concentrazione e quelli dei suoi principali concorrenti o tra quelli delle parti della concentrazione; la strategia e il posizionamento dei concorrenti; o le analisi SWOT (20)).

SEZIONE 6

DEFINIZIONI DEI MERCATI

I mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione (21). Nel presentare i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti, le parti notificanti devono fornire, oltre a eventuali definizioni dei mercati del prodotto e geografici che ritengono appropriate, tutte le plausibili definizioni dei mercati del prodotto e geografici alternativi. Definizioni plausibili di mercati del prodotto e di mercati geografici rilevanti alternativi possono essere elaborate in base a precedenti decisioni della Commissione e precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, soprattutto se non esistono casi precedenti trattati dalla Commissione o dalla Corte, facendo riferimento a relazioni di settore, studi di mercato e ai documenti interni delle parti notificanti.

6.1.

Esaminare tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti in cui la concentrazione proposta potrebbe dar luogo a mercati interessati. Spiegare in che modo le parti notificanti ritengono che debbano essere definiti i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti.

6.2.

Tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti illustrate, individuare ciascun mercato interessato (22) e trasmettere informazioni sintetiche sulle attività delle parti della concentrazione in ciascun mercato rilevante plausibile. Aggiungere alle tabelle tutte le righe necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati.

Sintesi dei mercati interessati

Sovrapposizioni orizzontali

Definizione del mercato del prodotto

Definizione del mercato geografico

Quota di mercato congiunta

[Indicare l'anno]

[Indicare la metrica]

 

 

 

 

 

 

Sintesi dei mercati interessati

Relazioni verticali

Mercato a monte

Mercato a valle

Definizione del mercato del prodotto

Definizione del mercato geografico

Quota di mercato congiunta

[Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

Definizione del mercato del prodotto

Definizione del mercato geografico

Quota di mercato congiunta

[Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Descrivere il prodotto e la portata geografica, alla luce di tutte le definizioni plausibili di mercati alternativi (quando tali mercati comprendono la totalità o parte del SEE), dei mercati diversi dai mercati interessati indicati nella sezione 6.2 sui quali la concentrazione notificata potrebbe avere un impatto significativo, per esempio i mercati nei quali:

a)

una delle parti della concentrazione detiene una quota di mercato superiore al 25 % e un altro partecipante è un concorrente potenziale in tale mercato. Una parte può essere considerata un concorrente potenziale, in particolare, se ha programmato di entrare in un mercato o ha sviluppato o perseguito tale obiettivo negli ultimi tre anni;

b)

qualsiasi partecipante alla concentrazione è presente su un mercato del prodotto, che è un mercato contiguo strettamente collegato a un mercato del prodotto in cui opera un altro partecipante alla concentrazione, e la quota di mercato individuale o congiunta delle parti su uno dei due mercati è pari o superiore al 30 %. I mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente collegati quando i prodotti sono reciprocamente complementari (23) o quando fanno parte di una gamma di prodotti generalmente acquistati dalla stessa categoria di clienti per il medesimo utilizzo finale (24).

Per consentire alla Commissione di prendere in considerazione fin dall'inizio l'impatto concorrenziale della concentrazione proposta sui mercati indicati al punto 6, le parti notificanti sono invitate a presentare per tali mercati le informazioni di cui alle sezioni da 8 a 10 del presente formulario CO.

SEZIONE 7

INFORMAZIONI SUI MERCATI DI CUI AL PUNTO 8 DELLA COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, in linea di principio occorre completare soltanto la sezione 7. Tuttavia, in presenza di una delle circostanze elencate nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, la clausola di flessibilità non sarà di norma applicata (25) . In tal caso, occorre completare le sezioni 6, 8, 9 e 10 del presente formulario.

7.1.

Per ciascun mercato di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, barrare le caselle pertinenti qui di seguito (26).

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, i) le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e ii) non si constata l'esistenza di alcuna delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata.

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e sebbene si constati l'esistenza di una o più delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sottosezione 7.4.

Non si constata l'esistenza di nessuna delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

Si constata l'esistenza di una o più delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 7.4 e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in relazioni verticali soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

7.2.

Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata. Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati.

Sovrapposizioni orizzontali – Quote di mercato

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

Congiunta

%

%

%

%

%

%

Concorrente 1

Non completare

%

%

Concorrente 2

%

%

Concorrente 3

%

%

Altri

%

%

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

7.3.

Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata. Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati (27).

Relazioni verticali – Quote di mercato

A MONTE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

Congiunta

%

%

%

%

%

%

Concorrente 1

Non completare

%

%

Concorrente 2

%

%

Concorrente 3

%

%

Altri

%

%

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

Congiunta

%

%

%

%

%

%

Concorrente 1

Non completare

%

%

Concorrente 2

%

%

Concorrente 3

%

%

Altri

%

%

Totale

100 %

100 %

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

7.4.

Misure di salvaguardia ed esclusioni.

Completare le informazioni relative ai mercati individuati nelle sezioni 7.2 e 7.3 (28).

Una delle parti della concentrazione detiene partecipazioni significative non di controllo (ossia superiori al 10 %) o suoi amministratori siedono nel consiglio di amministrazione di imprese che operano nello stesso mercato o in mercati collegati a livello verticale di una delle altre parti (ad esempio, la società acquirente detiene una partecipazione di minoranza, ossia non di controllo, o amministratori comuni in un'impresa che opera nello stesso mercato dell'impresa oggetto della concentrazione).

No

Uno o più concorrenti delle parti detiene una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una delle imprese interessate.

In caso affermativo:

indicare la percentuale di partecipazione:

indicare i diritti connessi alla partecipazione:

No

Le parti operano su mercati strettamente contigui e ciascuna delle parti detiene individualmente una quota di mercato pari o superiore al 30 % in ciascuno di tali mercati secondo una definizione plausibile del mercato.

No

Restano meno di tre concorrenti con quote di mercato superiori al 5 % in tutti i mercati che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali in qualsiasi definizione plausibile del mercato.

No

Le soglie rilevanti relative alle quote di mercato sono superate in termini di capacità in base a qualsiasi definizione plausibile del mercato (29).

No

Le parti (o una di esse) sono entranti recenti sui mercati soggetti a sovrapposizione (ossia sono entrate nel mercato negli ultimi tre anni).

No

Le parti sono innovatori importanti nei mercati soggetti a sovrapposizione.

No

Negli ultimi cinque anni le parti hanno immesso sul mercato un prodotto importante in fase di sviluppo.

No

La concentrazione dà luogo a sovrapposizioni da prodotti in fase di sviluppo o tra prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati.

No

Una delle parti prevede di espandersi su mercati del prodotto e/o mercati geografici in cui opera un'altra parte della concentrazione opera o che presentano una relazione verticale con i mercati in cui un'altra parte della concentrazione opera.

Spiegare i prodotti o i servizi interessati da tali piani e le tempistiche corrispondenti: [risposta libera].

No

Nelle catene di produzione con più di due livelli, le quote di mercato individuali o congiunte delle parti sono pari o superiori al 30 % in qualsiasi livello della catena del valore (in termini di valore, volume o capacità).

No

In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui sopra, spiegare perché si ritiene che il mercato interessato non sollevi preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza e fornire tutti i dettagli pertinenti: [risposta libera].

SEZIONE 8

INFORMAZIONI DI MERCATO

8.1.

Per ciascun mercato interessato, trasmettere le seguenti informazioni per ciascuno degli ultimi tre anni:

8.1.1.

per ciascuna parte alla concentrazione, precisare la natura dell'attività dell'impresa, le principali controllate e/o i principali marchi, i nomi dei prodotti e/o marchi commerciali presenti in ciascuno dei mercati;

8.1.2.

una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità) (30). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

8.1.3.

per ciascuna delle parti della concentrazione, le vendite in valore e in volume, così come una stima delle quote di mercato;

8.1.4.

una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno in volume) di tutti i concorrenti (inclusi gli importatori) che detengono almeno il 5 % del mercato rilevante considerato. Precisare le fonti utilizzate per il calcolo di tali quote di mercato e fornire, se disponibili, i documenti che confermano tali calcoli;

8.1.5.

una stima della capacità totale sui mercati rilevanti. Indicare quale quota di detta capacità è da attribuire, nell'arco degli ultimi tre anni, a ciascuna delle parti della concentrazione e specificare i rispettivi tassi di utilizzo delle capacità. Se ne esistono, indicare la localizzazione e la capacità degli impianti di produzione di ciascuna delle parti della concentrazione nei mercati interessati;

8.1.6.

informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Informazioni sulle sovrapposizioni orizzontali e sulle relazioni verticali concernenti prodotti in fase di sviluppo

8.2.

Per quanto concerne ciascuna definizione plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevante, qualora vi sia una sovrapposizione orizzontale o una relazione verticale che coinvolga i) uno o più prodotti commercializzati di una o più delle parti della concentrazione e uno o più prodotti in fase di sviluppo di altre parti della concentrazione (31) o ii) prodotti in fase di sviluppo delle parti della concentrazione, occorre trasmettere le informazioni riportate nelle tabelle seguenti.

Sovrapposizioni orizzontali concernenti prodotti in fase di sviluppo

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2 (32)

Anno X-1

Anno X

Prodotti in fase di sviluppo (33)

(Fornire il nome)

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 1

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 2

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 3

%

%

%

%

%

%

 

Altri

%

%

%

%

%

%

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Trasmettere informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

Relazioni verticali concernenti prodotti in fase di sviluppo

A MONTE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2 (34)

Anno X-1

Anno X

Progetti in fase di sviluppo (Fornire il nome) (35)

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 1

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 2

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 3

%

%

%

%

%

%

 

Altri

%

%

%

%

%

%

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2 (36)

Anno X-1

Anno X

Prodotti in fase di sviluppo

(Fornire il nome) (37)

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 1

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 2

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 3

%

%

%

%

%

%

 

Altri

%

%

%

%

%

%

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

SEZIONE 9

STRUTTURA DELL'OFFERTA

9.1.

Illustrare brevemente la struttura dell'offerta in ciascuno dei mercati interessati. Precisare in particolare:

(a)

il funzionamento di tali mercati;

(b)

l'organizzazione della produzione e della vendita dei prodotti e dei servizi ad opera delle parti della concentrazione e dei loro concorrenti più importanti (per esempio, l'esistenza o meno di una loro produzione o vendita locale);

(c)

le modalità di fissazione dei prezzi dei prodotti e/o dei servizi delle parti della concentrazione;

(d)

la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuna delle parti della concentrazione rispetto ai loro principali concorrenti.

Struttura della domanda

9.2.

Illustrare brevemente la struttura della domanda in ciascuno dei mercati interessati, specificando in particolare:

(a)

la fase in cui si trovano i mercati (per esempio, decollo, espansione, maturità e declino), dando una stima del tasso di crescita della domanda;

(b)

l'importanza delle preferenze dei clienti, per esempio in termini di fedeltà alla marca, della prestazione di servizi pre- e post-vendita, di offerta di una gamma completa di prodotti o di effetti di rete;

(c)

l'incidenza dei costi di cambiamento (in termini di tempo e di spesa) che dovrebbero sostenere i clienti per cambiare fornitore, per entrambi gli aspetti seguenti:

i)

prodotti esistenti;

ii)

prodotti nuovi che sostituiscono prodotti esistenti (compreso il normale limite temporale dei contratti con i clienti);

(d)

il grado di concentrazione o dispersione dei clienti;

(e)

le modalità con cui i clienti acquistano i prodotti o i servizi in questione, in particolare se ricorrono a tecniche d'appalto come inviti a presentare proposte e procedure di gara.

SEZIONE 10

DIFFERENZIAZIONE DEL PRODOTTO E INTENSITÀ DELLA CONCORRENZA

10.1.

Illustrare brevemente il grado di differenziazione del prodotto in ciascuno dei mercati interessati, specificando in particolare:

(a)

il ruolo e l'importanza della differenziazione dei prodotti in termini di qualità («differenziazione verticale»), e altre caratteristiche del prodotto («differenziazione orizzontale» e «spaziale»);

(b)

la segmentazione in gruppi dei clienti, dando una descrizione del «cliente tipo» per ogni gruppo;

(c)

per le sovrapposizioni orizzontali, la rivalità fra le parti della concentrazione in generale, così come il grado di sostituibilità tra i prodotti delle parti della concentrazione, anche per ciascuno dei gruppi di clientela e i «clienti tipici» identificati in risposta alla domanda di cui alla lettera b).

Sistemi di distribuzione e reti di servizi

10.2.

Fornire una breve descrizione dei seguenti aspetti:

(a)

i sistemi di distribuzione in uso nel mercato e la loro importanza; l'incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti individuate così come la rilevanza di contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine;

(b)

le reti di assistenza (per esempio, di manutenzione e riparazione) e la loro importanza. In che misura questi servizi sono prestati da terzi e/o da imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti?

Ingressi e uscite sul mercato

10.3.

Indicare se negli ultimi cinque anni si sono verificati ingressi significativi in uno dei mercati interessati. In caso affermativo, specificare il nome delle imprese in questione e fornire una stima dell'attuale quota di mercato per ciascuno di tali nuovi operatori.

10.4.

Indicare se si ritiene che esistano imprese (comprese quelle operanti attualmente solo all'esterno dell'Unione o del SEE) per le quali l'ingresso in uno dei mercati interessati è probabile. In caso affermativo, spiegare perché tale ingresso è probabile e indicare una stima dei tempi entro i quali potrebbe verificarsi.

10.5.

Fornire una breve descrizione dei fattori principali che incidono sull'ingresso nei mercati interessati, esaminando l'ingresso dal punto di vista geografico e del prodotto. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

(a)

i costi totali d'ingresso sul mercato (R&S, produzione, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza e così via) su scala equivalente a un concorrente significativo in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

(b)

gli eventuali ostacoli legali o normativi all'entrata, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualsiasi tipo;

(c)

gli ostacoli all'accesso ai clienti, come quelli insiti nelle formalità di certificazione dei prodotti o la necessità di aver già dato prova delle proprie capacità;

(d)

le eventuali esigenze e la possibilità di accedere a brevetti, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale in questi mercati;

(e)

i brevetti, il know-how e gli altri diritti dei quali ciascuna delle parti della concentrazione è il detentore, il licenziatario o il licenziante sui mercati rilevanti;

(f)

l'importanza delle economie di scala e la portata degli effetti di rete nella produzione o distribuzione dei prodotti e/o servizi nei mercati interessati;

(g)

l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime e delle infrastrutture necessarie.

10.6.

Precisare se una delle parti della concentrazione o uno dei concorrenti abbia prodotti in fase di sviluppo (38), o preveda di espandere la produzione o le capacità di vendita in uno qualsiasi dei mercati interessati. In caso affermativo indicare una stima delle vendite e delle quote di mercato delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi.

10.7.

Indicare se negli ultimi cinque anni si sono verificate uscite da uno dei mercati interessati. In caso affermativo, indicare le imprese che sono uscite dal mercato e fornire una stima della loro quota di mercato nell'anno precedente all'uscita.

Ricerca e sviluppo

10.8.

Illustrare, in relazione ai mercati rilevanti, l'importanza della ricerca e sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Illustrare la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati a opera delle imprese partecipanti alla concentrazione. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

(a)

le tendenze e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo nei mercati interessati e per le parti della concentrazione; l'intensità delle attività di ricerca e sviluppo può essere rappresentata dall'entità delle spese in questo settore; il numero di dipendenti dedicati alle attività di ricerca e sviluppo (in equivalenti a tempo pieno); il numero e l'importanza degli impianti di ricerca e sviluppo; il numero di brevetti depositati negli ultimi tre anni;

(b)

il corso dello sviluppo tecnologico su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (compresi la frequenza con cui nuovi prodotti/servizi sono introdotti, lo sviluppo di prodotti e/o servizi, di processi di produzione, di sistemi di distribuzione);

(c)

il programma della ricerca e le priorità delle parti della concentrazione per i prossimi tre anni.

Dati di contatto

10.9.

Indicare il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive) (39):

(a)

dei concorrenti di cui al punto 8.1.4;

(b)

dei dieci principali clienti delle parti in ciascuno dei mercati interessati;

(c)

delle imprese recentemente entrate sul mercato di cui al punto 10.3; e

(d)

delle imprese potenzialmente interessate a entrate sul mercato di cui al punto 10.4.

I dati di contatto vanno trasmessi compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

10.10.

Indicare il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di uno o più rappresentanti dei principali sindacati e/o delle associazioni di lavoratori esistenti in seno alle parti della concentrazione. I dati di contatto vanno trasmessi compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

SEZIONE 11

MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA

Se desidera che la Commissione valuti nello specifico, fin dall'inizio (40), se il miglioramento dell'efficienza generato dalla concentrazione sia tale da aumentare la capacità della nuova entità di comportarsi in maniera proconcorrenziale o la incoraggi in tal senso, a vantaggio dei consumatori, dovrà descrivere, ciascun miglioramento di efficienza (tra cui risparmi sui costi, introduzione di nuovi prodotti e miglioramento dei servizi o dei prodotti) che secondo le parti risulterà dalla concentrazione proposta per tutti i prodotti interessati e produrre i relativi documenti giustificativi (41).

Per ciascun miglioramento dell'efficienza, fornire le informazioni seguenti:

(a)

una spiegazione dettagliata del modo in cui la concentrazione proposta permetterebbe alla nuova entità di conseguire il miglioramento dell'efficienza. Specificare le misure che le parti intendono prendere per migliorare l'efficienza, i rischi che gravano su questo processo e i tempi e i costi necessari per realizzare il miglioramento;

(b)

per quanto possibile, quantificare i miglioramenti dell'efficienza e spiegare in modo dettagliato le modalità di calcolo utilizzate. Se del caso, indicare anche una stima dell'importanza dei miglioramenti dell'efficienza legati all'introduzione di nuovi prodotti o a miglioramenti della qualità. Per i miglioramenti dell'efficienza che comportano risparmi sui costi, indicare separatamente i risparmi sui costi fissi una tantum, i risparmi sui costi fissi ricorrenti e i risparmi sui costi variabili (in EUR per unità e in EUR all'anno);

(c)

la misura nella quale i clienti potranno presumibilmente beneficiare del miglioramento dell'efficienza, illustrando in modo dettagliato come si è giunti a determinarla;

(d)

il motivo per il quale le parti non possono realizzare lo stesso miglioramento dell'efficienza con mezzi diversi dalla concentrazione proposta e in modo che non rischi di far sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza.

SEZIONE 12

DIMENSIONE COOPERATIVA DI UN'IMPRESA COMUNE

Nel caso di un'impresa comune, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, si prega di rispondere alle domande seguenti.

(a)

Una o più delle imprese madri mantengono, in misura significativa, attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato?

In caso affermativo, indicare per ciascuno dei mercati di cui sopra:

i)

il fatturato di ciascuna impresa madre nel precedente esercizio;

ii)

la rilevanza economica delle attività dell'impresa comune in relazione al suo fatturato;

iii)

la quota di mercato di ciascuna delle imprese madri.

(b)

Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (42), spiegare i motivi di questa valutazione.

(c)

A prescindere dalle risposte date alle domande di cui alle lettere a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare comunque per quali motivi si ritiene che trovino applicazione le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (43). Secondo l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile se l'operazione:

i)

contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o contribuisce a promuovere il progresso tecnico o economico;

ii)

riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;

iii)

non impone alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; e

iv)

non conferisca a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

SEZIONE 13

DICHIARAZIONE

La notifica deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti notificanti o in loro nome:

«Le parti notificanti dichiarano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario CO e che tutte le stime, indicate come tali, rispecchiano le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.»

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

[firmatario 2, se del caso]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Cfr., in particolare, l'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE (disponibili all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29), così come il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1° maggio 2004 tali Stati erano l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(4)  E nella sezione 12 nei casi concernenti imprese comuni.

(5)  Cfr. https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/practical-information_it.

(6)  Cfr. modello di procura all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

(7)  Cfr., in particolare, l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(8)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

(9)  I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I «prodotti in fase di sviluppo» comprendono anche i servizi.

(10)  Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

(11)  Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

(12)  Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) («comunicazione sulla procedura semplificata»).

(13)  Cfr. la sezione 6 per maggiori informazioni sulle modalità per individuare i mercati interessati.

(14)  Tali informazioni includono l'impresa oggetto di concentrazione in caso di offerta d'acquisto ostile, per la quale i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

(15)  Cfr. l'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, e l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

(16)  Cfr. la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 («comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale»).

(17)  Cfr. la parte B, sezione IV, della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale.

(18)  In merito al calcolo del fatturato cfr. comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

(19)  Cfr. la sezione 6 per maggiori informazioni sulle modalità per individuare i mercati interessati.

(20)  Un'analisi SWOT fa riferimento all'analisi di «punti di forza, punti di debolezza, opportunità, rischi». Qualsiasi altro metodo per rappresentare il contesto della concorrenza in relazione a un determinato prodotto/settore di innovazione rientra anch'esso nei dati richiesti.

(21)  Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(22)  Durante i contatti prima della notifica, le parti notificanti trasmettono informazioni su tutti i mercati potenzialmente interessati, anche qualora decidano in ultima analisi di non ritenerli più tali e a prescindere dalla loro particolare posizione in merito alla questione della definizione del mercato.

(23)  Si parla di prodotti o servizi complementari quando, per esempio, l'uso (o il consumo) di un prodotto implica essenzialmente l'uso (o il consumo) dell'altro prodotto, come nel caso delle cucitrici e dei punti o delle stampanti e delle cartucce di inchiostro.

(24)  Esempi di prodotti appartenenti a una simile gamma possono essere il whisky e il gin venduti a bar e ristoranti e diversi materiali destinati all'imballaggio di una determinata categoria di merci venduti ai produttori di tali merci.

(25)  Comunicazione sulla procedura semplificata, punto 11.

(26)  Completare una sola tabella per tutti i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, barrando (tutte) le caselle pertinenti.

(27)  Ad esempio, se per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato a monte U e il mercato a valle D, si ritengono plausibili le definizioni di mercato a monte U1 e U2, occorre includere due tabelle: una contenente le informazioni relative a U1 e D e una contenente le informazioni relative a U2 e D.

(28)  Completare una sola tabella per tutti i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata per i quali non si applica nessuna delle misure di salvaguardia/esclusioni (ossia la risposta a tutte le domande di cui alla sezione 7.4 è «No»). Fornire una tabella distinta per ciascun mercato di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata per il quale la risposta ad almeno una domanda è «Sì».

(29)  Se tale metrica non è rilevante per i mercati in cui la concentrazione dà luogo a una sovrapposizione orizzontale o a una relazione verticale tra le attività delle parti, selezionare «No».

(30)  Il valore e il volume di un mercato devono corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

(31)  Non è necessario completare questa sezione se queste informazioni sono state fornite nella sezione 8.1.6 in relazione ai medesimi prodotti in fase di sviluppo.

(32)  Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

(33)  Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(34)  Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

(35)  Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(36)  Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

(37)  Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(38)  Facendo riferimento alla risposta alle sezioni 8.1.6 e 8.2.

(39)  La Commissione può, in qualsiasi momento, anche nel caso di una notifica completa di una concentrazione trasmessa mediante il presente formulario CO, richiedere un maggior numero di dati di contatto per ciascuna delle categorie di operatori del mercato individuati nel formulario CO e chiedere i dati di contatto di altre categorie di operatori di mercato, ad esempio i fornitori.

(40)  Allo stadio della notifica, la mancata trasmissione di informazioni sui miglioramenti dell'efficienza non preclude la possibilità di fornire informazioni in proposito in una fase successiva. Tuttavia quanto prima saranno fornite le informazioni, tanto meglio la Commissione sarà in grado di verificare i miglioramenti dell'efficienza.

(41)  Per ulteriori indicazioni sulla valutazione dei miglioramenti dell'efficienza, si vedano gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29.

(42)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(43)  Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.


ALLEGATO II

FORMULARIO CO SEMPLIFICATO PER LA NOTIFICA DI UNA CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004

(FORMULARIO CO SEMPLIFICATO)

1.   Introduzione

(1)

Il presente formulario CO semplificato specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione europea determinate concentrazioni proposte idonee a essere esaminate nel quadro della procedura semplificata.

(2)

Per la compilazione del presente formulario si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) (di seguito «regolamento sulle concentrazioni») e sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (di seguito «regolamento di esecuzione») (2), al quale è allegato il presente formulario. Si richiama l'attenzione anche sulla comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni (3).

(3)

In regola generale, il formulario CO semplificato può essere utilizzato per la notifica di concentrazioni quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a)

due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, a condizione che tale impresa comune non realizzi un fatturato corrente nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) (4) e che le imprese interessate non abbiano previsto di trasferire alcun attivo all'interno del SEE all'impresa comune al momento della notifica (5);

(b)

due o più imprese acquisiscono congiuntamente il controllo di un'impresa comune che svolge solo attività di minima entità nel territorio del SEE. Rientrano in tale contesto le concentrazioni per le quali sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti (6):

i)

il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite, così come il fatturato annuo previsto, è inferiore a 100 milioni di EUR nel SEE;

ii)

il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune nel SEE previsti al momento della notifica è inferiore a 100 milioni di EUR;

(c)

due o più imprese procedono a una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, a condizione che nessuna delle parti della concentrazione operi nel medesimo mercato del prodotto e mercato geografico o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato rilevante del prodotto nel quale opera un'altra parte della concentrazione (7);

(d)

due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa e le condizioni riportate di seguito sono soddisfatte alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato (8):

i)

la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione che operano sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico (sovrapposizione orizzontale) soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

aa)

è inferiore al 20 %;

bb)

è inferiore al 50 % e l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman («HHI») risultante dalla concentrazione su tale mercato è inferiore a 150;

ii)

le quote di mercato individuali e/o congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

aa)

sono inferiori al 30 % sui mercati a monte e a valle;

bb)

sono inferiori al 30 % sul mercato a monte e le parti della concentrazione che operano sul mercato a valle detengono una quota di acquisto inferiore al 30 % per quanto riguarda i fattori di produzione a monte;

cc)

sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l'impresa più piccola in termini di quota di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle;

(e)

una parte acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui già detiene il controllo congiunto (9).

(4)

Inoltre, su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare secondo la procedura semplificata e sulla base di un formulario CO semplificato le concentrazioni tramite le quali due o più imprese procedono a una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni riportate di seguito alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato (10):

(a)

la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione le cui attività danno luogo a una sovrapposizione orizzontale rimane inferiore al 25 %;

(b)

le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una relazione verticale soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

i)

sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

ii)

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

(5)

Inoltre, su richiesta delle parti notificanti la Commissione può esaminare, secondo la procedura semplificata e sulla base di un formulario CO semplificato, le concentrazioni mediante le quali due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, a condizione che (11):

(a)

il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite nel SEE è inferiore a 150 milioni di EUR; e

(b)

il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune nel SEE previsti al momento della notifica sia inferiore 150 milioni di EUR.

(6)

La Commissione si riserva di richiedere un formulario CO se l'operazione notificata non soddisfa le condizioni previste per la notifica tramite formulario CO semplificato o, eccezionalmente, quand'anche esse siano soddisfatte, se la Commissione stabilisce che è comunque necessaria una notifica secondo il formulario CO per un esame adeguato del caso sotto il profilo dei possibili problemi di concorrenza.

2.   Modalità di compilazione e presentazione del formulario CO semplificato

(7)

In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, o di acquisizione del controllo comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, il formulario CO semplificato va presentato congiuntamente dalle parti che intervengono nella fusione o nell'instaurazione del controllo comune. In caso di acquisizione del controllo esclusivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, incombe all'acquirente compilare il formulario CO semplificato. In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, la compilazione del formulario CO semplificato incombe a chi presenta l'offerta.

(8)

Occorre completare diverse sezioni del formulario CO semplificato, a seconda delle caratteristiche della concentrazione e dei motivi per i quali la concentrazione è idonea all'esame tramite procedura semplificata (12):

(a)

le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 devono essere completate in tutti i casi;

(b)

la sezione 8 deve essere completata se la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti;

(c)

le sezioni 9 e/o 10 devono essere completate se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali tra le attività delle parti;

(d)

la sezione 11 deve essere completata in tutti i casi, fatta eccezione per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera a) o c), della comunicazione sulla procedura semplificata;

(e)

la sezione 12 deve essere completata nel caso di impresa comune.

(9)

Prima di effettuare formalmente una notifica ai sensi della procedura semplificata, e indipendentemente dalla categoria semplificata nella quale rientra la concentrazione, le parti notificanti devono presentare in tutti i casi una richiesta per l'assegnazione di un gruppo di lavoro incaricato dell'esame del caso. Tale richiesta deve indicare il tipo di operazione, la categoria del caso semplificato in cui questa rientra e la data prevista per la notifica (13). Le parti notificanti sono invitate a notificare direttamente determinate categorie di casi semplificati senza contatti o con contatti pre-notifica molto brevi (14). In tali casi la richiesta per l'assegnazione di un gruppo incaricato dell'esame del caso deve essere presentata almeno una settimana prima della data prevista per la notifica. Nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione, i contatti pre-notifica dovrebbero essere avviati presentando la richiesta per l'assegnazione di un gruppo incaricato dell'esame del caso almeno due settimane prima della data prevista per la notifica.

(10)

I dati personali trasmessi per mezzo del formulario CO semplificato saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (15).

(11)

Il formulario CO semplificato deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati della parte o delle parti notificanti. La documentazione di procura corrispondente deve essere allegata al formulario CO semplificato (16). Le specifiche tecniche e le istruzioni per le firme saranno pubblicate periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Definizioni per la compilazione del presente formulario CO semplificato

(12)

Ai fini del presente formulario semplificato si applicano le definizioni seguenti:

(a)

«parti della concentrazione» o «parti»: questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini «parti notificanti» e «parti della concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;

(b)

«anno»: anno civile, salvo indicazione diversa. Tutte le informazioni chieste nel presente formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è effettuata la notifica.

4.   Necessità che la notifica sia corretta e completa

(13)

Tutte le informazioni richieste nel formulario CO semplificato devono essere corrette e complete. Le informazioni richieste devono essere trasmesse nell'apposita sezione corrispondente del formulario CO semplificato. Ciascuna parte che compila la notifica è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi trasmesse. Si fa presente in particolare quanto segue:

(a)

a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione, i termini della notifica prescritti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere trasmesse all'atto della notifica. Tale condizione è necessaria per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni; qualora riscontri che la notifica è incompleta, la Commissione ne informa, per iscritto e senza indugio, le parti che hanno effettuato la notifica o i loro rappresentanti;

(b)

le parti notificanti devono verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi, i numeri di contatto e in particolare gli indirizzi e-mail trasmessi alla Commissione, siano esatti, pertinenti e aggiornati;

(c)

conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella notifica saranno considerate incomplete;

(d)

i dati di contatto richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») nel suo sito internet (17). Ai fini di un procedimento di indagine corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, occorre garantire che gli indirizzi e-mail forniti siano personalizzati e attribuiti a referenti specifici e che non si tratti di caselle postali generali dell'impresa (ad esempio, info@, hello@). La Commissione può dichiarare incompleta la notifica sulla base di dati di contatto inadeguati;

(e)

a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a) di detto regolamento, la Commissione può revocare la decisione in merito alla compatibilità di una concentrazione qualora tale decisione risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle parti della concentrazione;

(f)

le parti possono scrivere alla Commissione per chiederle di considerare completa la notifica anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel formulario CO semplificato, se non dispongono, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni (ad esempio perché si tratta di informazioni relative a un'impresa oggetto di un'offerta ostile). La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché l'indisponibilità delle informazioni in questione sia giustificata e, al posto dei dati mancanti, sia fornita una stima il più possibile attendibile, con indicazione della fonte. Ove possibile, è opportuno indicare dove la Commissione potrebbe ottenere le informazioni richieste che non sono disponibili per le parti;

(g)

a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione particolare, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. Pertanto, nella fase precedente alla notifica, le parti possono chiedere per iscritto alla Commissione la dispensa dall'obbligo di trasmettere determinate informazioni che ritengono superflue ai fini dell'esame del caso da parte della Commissione. Tali richieste di dispensa vanno inviate contemporaneamente al progetto di formulario CO semplificato nella fase antecedente la notifica. Le richieste di dispensa vanno presentate in un messaggio e-mail distinto indirizzato al gruppo di lavoro incaricato dell'esame del caso competente. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché giustifichino in maniera sufficiente le motivazioni in base alle quali le informazioni in questione non sono necessarie per l'esame del caso. Conformemente alle «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni», la DG Concorrenza avrà bisogno, in linea di massima, di cinque giorni lavorativi per dar loro seguito. Per dissipare eventuali dubbi, è opportuno precisare che il fatto che la Commissione possa accettare che determinate informazioni richieste nel formulario CO semplificato non siano necessarie per considerare completa la notifica di una concentrazione non le impedisce in alcun modo di richiederle, in qualsiasi momento (prima o dopo la notifica), ad esempio mediante una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

5.   Ricorso alla procedura normale e notifica completa secondo il formulario CO

(14)

Per valutare se è possibile notificare una concentrazione nel quadro della procedura semplificata mediante il formulario CO semplificato, la Commissione verifica che tutte le circostanze rilevanti siano assodate con sufficiente chiarezza. In tale contesto, spetta alle parti notificanti trasmettere informazioni corrette e complete.

(15)

Qualora ritenga, dopo la notifica della concentrazione, che il caso non si addice a una notifica ai sensi della procedura semplificata, la Commissione può chiedere una notifica completa o, se del caso, parziale secondo il formulario CO. Ciò avviene in ciascuno dei seguenti casi:

(a)

non sussistono le condizioni previste per la notifica secondo il formulario CO semplificato;

(b)

anche se dette condizioni siano soddisfatte, risulta comunque necessaria una notifica completa o parziale secondo il formulario CO per un esame adeguato del caso sotto il profilo dei possibili problemi di concorrenza o per stabilire se l'operazione costituisca o meno una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni;

(c)

il formulario CO semplificato contiene informazioni inesatte o fuorvianti;

(d)

uno Stato membro o uno Stato EFTA esprime dubbi motivati relativi alla concorrenza in merito alla concentrazione notificata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della copia del formulario CO semplificato;

(e)

terzi esprimono dubbi motivati relativi alla concorrenza entro il termine stabilito dalla Commissione per le osservazioni di terzi.

(16)

In questi casi, la notifica può essere considerata incompleta sotto il profilo sostanziale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. La Commissione comunica senza indugio per iscritto tale sua conclusione alle parti notificanti o ai loro rappresentanti. In tal caso la notifica sarà valida solo dalla data di ricevimento di tutte le informazioni richieste.

6.   Riservatezza

(17)

L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni così come le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

(18)

Chi tema di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a trasmettere, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.

(19)

Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Perché la notifica sia considerata completa tutti gli allegati in questione devono essere uniti al fascicolo presentato.

SEZIONE 1

INFORMAZIONI GENERALI SUL CASO

 (*1) Numero del caso:

M.

 (*1) Nome del caso:

Lingua:

Salvo diversa indicazione, i riferimenti agli articoli nelle tabelle che seguono vanno intesi come riferimenti agli articoli del regolamento sulle concentrazioni.

Notificazione nel quadro della procedura semplificata: sì

Regolamento sulle concentrazioni

Competenza:

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 22

Base della notifica:

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 22

Concentrazione:

Fusione [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)] (18)

Acquisizione del controllo esclusivo [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]

Acquisizione del controllo comune [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)] (19)

Acquisizione del controllo comune di un'impresa comune nuova [articolo 3, paragrafo 4] (20)

Acquisizione del controllo comune in qualsiasi altro scenario (ossia qualora rimanga almeno un azionista che esercitava il controllo in precedenza) [articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 3, paragrafo 4] (21)

Categoria di casi conformemente alla comunicazione sulla procedura semplificata:

Punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera e), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera b), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata

Punto 9 della comunicazione sulla procedura semplificata

Notifica collegata a un caso precedente (operazione collegata/operazione parallela/caso interrotto o ritirato)? SÌ ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare il numero del caso:

Notifica collegata a una consultazione sulla medesima concentrazione? SÌ ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare il numero di consultazione:

Modalità di attuazione della concentrazione:

Offerta pubblica annunciata il [DATA].

Acquisto di quote

Acquisto di attivi

Acquisto di titoli

Contratto di gestione o qualsiasi altro strumento contrattuale

Acquisto di quote in un'impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune

Valore della concentrazione in EUR:

Sede delle imprese che partecipano alla concentrazione:

Nel medesimo Stato membro

Nel medesimo paese terzo

In Stati membri diversi

In paesi terzi diversi

SEZIONE 2

IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA CONCENTRAZIONE E LORO FATTURATO

Imprese interessate (22)

Categoria (23)

Controllata da

Breve descrizione delle attività svolte dalle imprese interessate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornire uno schema della struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna delle imprese interessate prima e dopo il completamento della concentrazione:

 

Imprese interessate

Paese di origine

Ruolo (24)

Fatturato (in milioni di EUR) (25)

Anno del fatturato (26)

A livello mondiale

In tutta l'Unione europea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturato congiunto di tutte le imprese interessate

 

 

 

Ciascuna delle imprese interessate non realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

Se la concentrazione è notificata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, completare anche la tabella seguente. Includere informazioni su tutti gli Stati membri che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), e aggiungere righe alla tabella, se necessario:

Nome dello Stato membro interessato ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento sulle concentrazioni

Fatturato congiunto di tutte le imprese interessate in questo Stato membro

(in milioni di EUR)

Nome delle imprese pertinenti interessate ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni

Fatturato dell'impresa interessata in questo Stato membro

(in milioni di EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuna delle imprese interessate non realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro.


Fatturato nel territorio degli Stati EFTA (27)

Il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivale al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE).

SÌ ☐ NO ☐

Almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nel territorio degli Stati EFTA.

SÌ ☐ NO ☐

La concentrazione proposta potrebbe essere oggetto di un rinvio a uno Stato EFTA perché dà origine a un mercato interessato o a mercati interessati, all'interno del territorio di uno degli Stati EFTA che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

SÌ ☐ NO ☐

SEZIONE 3

NOME DEL PRODOTTO O DEI PRODOTTI INTERESSATI (28) SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NACE (29)

Nome del prodotto o dei prodotti

NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 4

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CONCENTRAZIONE

Fornire una sintesi non riservata (massimo 250 parole) delle informazioni date nella sezione 1.1., che comprenda: le modalità in cui la concentrazione è effettuata (ad es. mediante acquisto di quote, offerta pubblica, contratto, ecc.); gli articoli del regolamento sulle concentrazioni a norma dei quali l'operazione si qualifica come concentrazione; le imprese interessate. Per ciascuna delle imprese interessate indicare: denominazione sociale completa, paese di costituzione, entità controllante, breve descrizione delle attività e aree geografiche di attività. Per le imprese comuni di nuova costituzione, indicare le attività previste e le aree geografiche di attività. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della DG Concorrenza al momento della notificazione. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali).

Esempio (cancellare ai fini della notifica)

La notifica riguarda le imprese seguenti:

 

[denominazione sociale completa dell'impresa A] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa A], [paese di origine dell'impresa A], controllata da [Impresa X]

 

[denominazione sociale completa dell'impresa B] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa B], [paese di origine dell'impresa B], controllata da [Impresa Y]

 

[Impresa A] acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo (esclusivo/parziale) (della totalità/di parte) di [Impresa B] OPPURE

 

[Impresa A] procede a una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con [Impresa B] OPPURE

 

[Impresa A] e [Impresa B] acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di [Impresa C].

La concentrazione è effettuata mediante [modalità di attuazione della concentrazione, ad esempio modalità di acquisto di quote/attivi, ecc.)].

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

a.

per [Impresa A]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio sostanze chimiche diversificate con attività primarie nelle scienze agricole, nelle materie plastiche e nei prodotti chimici ad alte prestazioni, negli idrocarburi e nei prodotti e nei servizi energetici];

b.

per [Impresa B]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio innovazione e tecnologia basata sul silicone con attività primarie nello sviluppo e nella produzione di polimeri e altri materiali basati sulla chimica del silicone].

SEZIONE 5

MOTIVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE E TEMPISTICHE

5.1.   Motivazione della concentrazione

Fornire una descrizione sintetica della motivazione della concentrazione proposta.

 

5.2.   Tempistiche

Fornire una descrizione sintetica delle tempistiche della concentrazione proposta (compresa, se del caso, una data giuridicamente vincolante per la chiusura).

 

5.3.   Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

 

SEZIONE 6

COMPETENZA GIURISDIZIONALE (30)

6.1.   Breve descrizione della concentrazione e della modifica del controllo (massimo 250 parole)

Esempio 1 (cancellare ai fini della notifica)

A norma di un accordo di compravendita di quote firmato il X.X.XX, [Impresa A] acquisirà azioni che rappresentano il 75 % del totale dei diritti di voto di [Impresa B]. Il restante 25 % dei diritti di voto di [Impresa B] sarà detenuto da [azionista di minoranza M]. Poiché le decisioni relative alla strategia commerciale di [Impresa B] saranno adottate a maggioranza semplice, [Impresa A] che detiene la maggioranza delle quote e dei voti eserciterà un'influenza determinante su [Impresa B]. [Impresa B] sarà pertanto controllata esclusivamente da [Impresa A].

Esempio 2 (cancellare ai fini della notifica)

A norma di un accordo di compravendita di quote firmato il X.X.XX, [Impresa A] acquisirà azioni che rappresentano il 40 % del totale dei diritti di voto di [Impresa B]. Il restante 60 % dei diritti di voto di [Impresa B] sarà detenuto da [Impresa C]. Il consiglio di amministrazione sarà composto da sette membri e [Impresa A] ne nominerà tre. [Impresa A] avrà diritto di veto sulla nomina dell'alta dirigenza, sul bilancio e sul piano aziendale. [Impresa B] sarà pertanto controllata congiuntamente da [Impresa A] e [Impresa C].

6.2.   Acquisizione del controllo

☐   Acquisizione del controllo esclusivo

L'acquirente acquisisce il controllo esclusivo dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Specificare le modalità di acquisizione del controllo esclusivo barrando le caselle pertinenti:

[Impresa 1] acquisisce il controllo esclusivo positivo, ossia la maggioranza dei diritti di voto, sull'impresa o sulle imprese oggetto della concentrazione (controllo esclusivo di diritto).

[Impresa 1] acquisisce il controllo esclusivo negativo sull'impresa o sulle imprese oggetto della concentrazione, ossia la possibilità di esercitare il diritto di veto esclusivo su decisioni strategiche (controllo esclusivo di diritto). Spiegare in cosa consistono tali decisioni strategiche:

[Impresa 1] acquisisce di fatto il controllo esclusivo sull'impresa o sulle imprese oggetto della concentrazione con la sua partecipazione al [indicare esattamente la partecipazione azionaria e i diritti di voto] % in quanto è molto probabile che raggiunga la maggioranza in occasione delle assemblee degli azionisti (dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione).

Indicare inoltre se alcuni dei seguenti elementi sono presenti nella concentrazione:

le modalità di voto delle assemblee degli azionisti dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione negli ultimi cinque anni sono le seguenti: [trasmettere informazioni sul tasso di partecipazione a tali assemblee per ogni anno]. Con la sua partecipazione, [Impresa 1] avrebbe avuto la maggioranza alle assemblee degli azionisti degli anni [indicare le assemblee in questione];

le quote rimanenti sono ampiamente ripartite;

altri azionisti importanti presentano collegamenti strutturali, economici o familiari con [Impresa 1]. Spiegare tali collegamenti: […];

altri azionisti detengono un interesse puramente finanziario in (impresa oggetto della concentrazione).

☐   Acquisizione del controllo comune

[Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni attraverso una parità in termini di diritti di voto o nomina in seno agli organi decisionali o diritto di veto (punti da 64 a 73 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale).

 

Acquirenti

Impresa 1

Impresa 2

Impresa 3

Partecipazione azionaria nell'impresa comune (%)

 

 

 

Diritti di voto (%)

 

 

 

Numero di rappresentanti nominati in seno all'organo decisionale  (31) / numero totale di membri dell'organo decisionale dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione

 

 

 

Il voto del rappresentante dell'organo di gestione è determinante (sì/no)

No

No

No

Diritti di veto sulla nomina dell'alta dirigenza (sì/no)

No

No

No

Diritti di veto sull'adozione del piano aziendale (sì/no)

No

No

No

In caso affermativo, fornire una copia del piano o dei piani aziendali più recenti dell'impresa oggetto della concentrazione.

Diritti di veto sull'adozione del bilancio (sì/no)

No

No

No

Diritti di veto sugli investimenti

No

Indicare nella casella sottostante il livello degli investimenti e la loro frequenza nel settore specifico.

No

Indicare nella casella sottostante il livello degli investimenti e la loro frequenza nel settore specifico.

No

Indicare nella casella sottostante il livello degli investimenti e la loro frequenza nel settore specifico.

 

 

 

Altri diritti specifici del mercato

No

Indicare nella casella sottostante quali diritti di veto.

No

Indicare nella casella sottostante quali diritti di veto.

No

Indicare nella casella sottostante quali diritti di veto.

 

 

 

[Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni in altro modo (cfr. i punti da 74 a 80 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale), in particolare:

[Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione mediante un accordo ad agire in modo uniforme, una holding o un altro strumento giuridico.

[Impresa 1], [Impresa 2] e [Impresa 3] (aggiungere altre se necessario) acquisiscono il controllo comune di fatto dell'impresa o delle imprese oggetto della concentrazione sulla base di una marcata comunanza di interessi. Spiegare tale comunanza di interessi: […]

6.3.   Pieno titolo (da compilare soltanto se la concentrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni)

L'impresa comune è un'impresa a pieno titolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, in quanto esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma. Più specificatamente:

l'impresa comune disporrà di risorse sufficienti per operare in modo indipendente sul mercato, in particolare una dirigenza dedicata, risorse finanziarie, personale e attivi sufficienti.

L'impresa comune avrà un proprio accesso al mercato o una propria presenza sul mercato indipendente dalle imprese madri.

L'impresa comune realizzerà stabilmente più del 50 % delle sue vendite verso terzi (ossia oltre un periodo iniziale di tre anni).

OPPURE

Si prevede che l'impresa comune realizzerà più del 50 % delle sue vendite verso le imprese madri oltre un periodo iniziale, ma tali vendite saranno effettuate a condizioni di mercato, compreso agli stessi termini e alle stesse condizioni delle vendite verso terzi.

L'impresa comune è destinata a operare stabilmente in quanto non è costituita per una breve durata limitata e la durata delle sue attività sarà [indicare la durata].

Non vi sono decisioni di terzi o esterne in sospeso che siano di fondamentale importanza per avviare le attività commerciali dell'impresa comune.

Altro: [specificare]

6.4.   Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

 

SEZIONE 7

CATEGORIA DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ESAME (FACENDO RIFERIMENTO AI PUNTI PERTINENTI DELLA COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA SEMPLIFICATA)

a)   Punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata

L'impresa comune non opera nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE):

l'impresa comune non dispone di un fatturato corrente (ossia al momento della notifica) o previsto (nei tre anni successivi alla notifica) all'interno del SEE;

le imprese madri dell'impresa comune non hanno pianificato alcun trasferimento di attivi all'impresa comune all'interno del SEE al momento della notifica (32).

Se la concentrazione soddisfa i criteri di cui al punto 5, lettera a), della comunicazione sulla procedura semplificata, non è necessario completare i punti 8, 9 e 11.

E/O

b)   Punto 5, lettera b), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐

L'impresa comune svolge o si prevede che svolgerà un'attività di minima entità all'interno del SEE:

il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite (33) al momento della notifica così come il fatturato annuo previsto nei tre anni successivi alla notifica sono inferiori a 100 milioni di EUR all'interno del SEE.

il valore totale degli elementi dell'attivo trasferiti all'impresa comune al momento della notifica (34) è inferiore a 100 milioni di EUR all'interno del SEE.

E/O

c)   Punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata (35)

Nessuna delle parti della concentrazione opera sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico.

Nessuna delle parti della concentrazione opera su mercati a monte o a valle di altre parti.

Se la concentrazione soddisfa i criteri di cui al punto 5, lettera c), della comunicazione sulla procedura semplificata, non è necessario completare i punti 8, 9 e 11.

E/O

d)   Punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata ☐

Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa e le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punti i) e ii), della comunicazione sulla procedura semplificata sono soddisfatte alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato (36).

Le quote di mercato congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano sullo stesso mercato del prodotto e mercato geografico (sovrapposizioni orizzontali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 20 %

sono inferiori al 50 % e l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) risultante dalla concentrazione su tali mercati è inferiore a 150 (37).

Le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 30 % a monte e a valle;

sono inferiori al 30 % nel mercato a monte e la quota di acquisto del fattore di produzione a monte da parte del soggetto a valle è inferiore al 30 %;

sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l'incremento (delta) dell'indice di HHI risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l'impresa più piccola in termini di quote di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle (38).

E/O

e)   Punto 5, lettera e), della comunicazione sulla procedura semplificata

La parte notificante acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui già detiene il controllo congiunto.

E/O

f)   Punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata (clausola di flessibilità) ☐

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, i) le quote di mercato congiunte delle parti restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e ii) non si constata l'esistenza di alcuna delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata.

Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e sebbene si constati l'esistenza di una o più delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 11.

Non si constata l'esistenza di alcuna delle circostanze di cui alla sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

Si constata l'esistenza di una o più delle circostanze descritte alla sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 11 e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in relazioni verticali soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

E/O

g)   Punto 9 della comunicazione sulla procedura semplificata (clausola di flessibilità)

Il fatturato corrente annuo dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite (39) al momento della notifica è superiore a 100 milioni di EUR ma inferiore a 150 milioni di EUR all'interno del SEE.

Il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune previsti al momento della notifica è superiore a 100 milioni di EUR ma inferiore a 150 milioni di EUR nel SEE (40).

Se l'impresa comune è attiva nel SEE e la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali e/o a relazioni verticali, occorre completare rispettivamente le sezioni 8 e/o 9.

Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

 

SEZIONE 8

SOVRAPPOSIZIONI ORIZZONTALI

8.1.

Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali, comprese sovrapposizioni tra i) prodotti in fase di sviluppo (41) e prodotti commercializzati o ii) progetti in fase di sviluppo (ossia sovrapposizioni tra progetti di sviluppo distinti). (42) Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati:

Sovrapposizioni orizzontali – quote di mercato e prodotti in fase di sviluppo

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Prodotti in fase di sviluppo (43)

(Nome)

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 1

Non completare

%

%

 

Concorrente 2

%

%

 

Concorrente 3

%

%

 

Altri

%

%

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare.

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare, se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Qualora il caso rientri nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto i), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata, fornire il delta HHI:

Trasmettere informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

8.2.

Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

 

SEZIONE 9

RELAZIONI VERTICALI

9.1.

Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali (44) , anche tra i) prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati o ii) prodotti in fase di sviluppo (ossia relazioni verticali tra progetti diversi in fase di sviluppo). Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati (45):

Relazioni verticali – quote di mercato e prodotti in fase di sviluppo

A MONTE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Prodotti in fase di sviluppo (Nome) (46)

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 1

Non completare.

%

%

 

Concorrente 2

%

%

 

Concorrente 3

%

%

 

Altri

%

%

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare.

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Qualora il caso rientri nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera cc), della comunicazione sulla procedura semplificata, fornire il delta HHI (valore e volume per tre anni):

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Prodotti in fase di sviluppo (Nome) (47)

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

Concorrente 1

Non completare.

%

%

 

Concorrente 2

%

%

 

Concorrente 3

%

%

 

Altri

%

%

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare.

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Qualora il caso rientri nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera cc), della comunicazione sulla procedura semplificata, fornire il delta HHI (valore e volume per tre anni):

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

9.2.

Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

 

SEZIONE 10

RELAZIONI VERTICALI DI CUI AL PUNTO 5, LETTERA D), PUNTO II), LETTERA BB), DELLA COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

10.1.

Completare le tabelle che seguono se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali, di cui al punto 5, lettera d) punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata anche tra i) prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati o ii) prodotti in fase di sviluppo (ossia relazioni verticali tra progetti diversi in fase di sviluppo). Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati (48):

Relazioni verticali soggette all'ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata – quote di mercato e prodotti in fase di sviluppo

A MONTE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitura di prodotti in mercati a monte

(Quote di mercato)

Acquisto di prodotti in mercati a monte

(Quota di acquisto)

 

 

 

Entità

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Prodotti in fase di sviluppo (Nome) (49)

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

 

 

 

 

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorrente 1

Non completare

%

%

 

Non completare

 

 

 

Concorrente 2

%

%

 

 

 

 

Concorrente 3

%

%

 

 

 

 

Altri

%

%

 

 

 

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare

Non completare

 

 

 

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

 

Non completare

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo):

Spiegare se una o più delle imprese interessate hanno acquistato il prodotto fattore di produzione a monte da una o più altre imprese interessate nell'anno X; nell'anno X-1; o nell'anno X-2, indicando la percentuale di tali acquisti rispetto agli acquisti totali dell'impresa interessata:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

A VALLE

Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)

Mercato del prodotto plausibile considerato

Mercato geografico plausibile considerato

Fornitore

Anno X-2

Anno X-1

Anno X

Prodotti in fase di sviluppo

(Nome) (50)

Valore

Volume

Valore

Volume

Valore

Volume

 

 

 

Impresa interessata 1

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 2

%

%

%

%

%

%

 

Impresa interessata 3

%

%

%

%

%

%

 

Congiunta

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

Concorrente 1

Non completare.

%

%

 

 

 

 

Concorrente 2

%

%

 

 

 

 

Concorrente 3

%

%

 

 

 

 

Altri

%

%

 

 

 

 

Totale

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Non completare.

 

 

 

Dimensioni del mercato

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Descrivere le attività delle parti in questo mercato:

Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/mercato geografico):

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e sui loro concorrenti, compresa la fase di sviluppo:

Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:

Stimare quale percentuale della domanda totale del fattore di produzione a monte è rappresentata dal mercato a valle negli anni X, X-1 e X-2. Individuare altresì le diverse industrie, i diversi settori e le diverse applicazioni finali in cui i fattori di produzione a monte possono essere utilizzati in mercati diversi dal mercato a valle, compresa la percentuale della domanda totale per il prodotto a monte di ciascuna industria, ciascun settore e/o ciascuna applicazione finale. Se tali informazioni non sono disponibili per tutto il mercato, indicare la percentuale di vendite effettuate dalla parte attiva sul mercato a monte ai suoi 10 principali clienti (compresa le altre parti, se del caso):

10.2.

Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

 

SEZIONE 11

RISERVE ED ESCLUSIONI (51)

Una qualsiasi delle parti della concentrazione detiene partecipazioni significative non di controllo (ossia superiori al 10 %) o suoi amministratori siedono nel consiglio di amministrazione di imprese che operano nello stesso mercato o in mercati collegati a livello verticale rispetto a una qualsiasi delle altre parti (ad esempio, la società acquirente detiene una partecipazione di minoranza, ossia non di controllo, o amministratori comuni in un'impresa che opera nello stesso mercato dell'impresa oggetto della concentrazione).

No

Uno o più concorrenti delle parti detiene una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una delle imprese interessate.

In caso affermativo:

indicare la percentuale di partecipazione:

indicare i diritti connessi alla partecipazione:

No

Le parti operano su mercati strettamente contigui e ciascuna delle parti detiene individualmente una quota di mercato pari o superiore al 30 % in uno qualsiasi di tali mercati secondo una definizione plausibile del mercato.

No

Resteranno meno di tre concorrenti con quote di mercato superiori al 5 % in uno qualsiasi dei mercati che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali in qualsiasi definizione plausibile del mercato.

No

Le soglie rilevanti relative alle quote di mercato sono superate in termini di capacità in base a qualsiasi definizione plausibile del mercato (52).

No

Le parti (o una di esse) sono entrate di recente nei mercati soggetti a sovrapposizione (ossia sono entrate nel mercato negli ultimi tre anni).

No

Le parti sono innovatori importanti nei mercati soggetti a sovrapposizione.

No

Negli ultimi cinque anni le parti hanno immesso sul mercato un prodotto importante in fase di sviluppo.

No

La concentrazione dà luogo a sovrapposizioni da prodotti in fase di sviluppo o tra prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati.

No

Una delle parti prevede di espandersi su mercati del prodotto e/o mercati geografici nei quali l'altra parte opera o che presentano una relazione verticale con i prodotti in relazione ai quali l'altra parte opera.

Spiegare i prodotti o i servizi interessati da tali piani e le tempistiche corrispondenti: [risposta libera].

No

Nelle catene di produzione con più di due livelli, le quote di mercato individuali o congiunte delle parti sono il 30 % o più in qualsiasi livello della catena del valore (in termini di valore, volume o capacità).

No

Si prevede che il fatturato annuo dell'impresa comune superi in maniera significativa i 100 milioni di EUR nel SEE nei tre anni successivi.

No

Si prevede che il fatturato annuo dell'impresa comune superi in maniera significativa i 150 milioni di EUR nel SEE nei tre anni successivi.

Se si prevede che il fatturato annuo dell'impresa comune superi i 100 milioni di EUR nel SEE nei tre anni successivi, fornire il fatturato previsto per i tre anni successivi: [risposta libera].

No

In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui sopra, spiegare perché si ritiene che il caso debba essere trattato a norma della comunicazione sulla procedura semplificata e fornire tutti i dettagli pertinenti: [risposta libera].

SEZIONE 12

DIMENSIONE COOPERATIVA DI UN'IMPRESA COMUNE

12.1.

Una o più delle imprese madri mantengono attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato?

No

Impresa madre

Mercato

Fatturato

Quota di mercato

Impresa comune

Mercato

Fatturato

Quota di mercato

12.2.

Spiegare se in questo caso sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 101, paragrafi 1 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE.

12.3.

Integrare la risposta con eventuali informazioni supplementari che desidera trasmettere alla Commissione.

SEZIONE 13

DATI DI CONTATTO

Parte notificante

Parte notificante 2 (se del caso)

Nome

Nome

Indirizzo

Indirizzo

Numero di telefono

Numero di telefono

E-mail

E-mail

Sito internet

Sito internet

Impresa oggetto della concentrazione

Numero di telefono

Nome

E-mail

Indirizzo

Sito internet

Rappresentante autorizzato della parte notificante

Rappresentante autorizzato della parte notificante 2

Nome

Nome

Organizzazione

Organizzazione

Indirizzo

Indirizzo

Numero di telefono

Numero di telefono

E-mail

E-mail

SEZIONE 14

ALLEGATI

Documenti che danno luogo alla concentrazione

Disposizioni che stabiliscono una modifica del controllo:

Disposizioni che stabiliscono la piena funzionalità:

Documento/i della procura originaria (della parte o delle parti notificanti)

Dati relativi al fatturato – ripartizione SEE

Metodologia delle quote di mercato

Solo nei casi in cui la concentrazione dà luogo a una o più sovrapposizioni orizzontali e/o legami verticali nel SEE, fornire:

copie di tutte le presentazioni che prendono in esame la concentrazione notificata preparate da, per o ricevute da uno o più membri del consiglio di amministrazione, di direzione o del consiglio di vigilanza, a seconda della struttura del governo societario, o altre persone con funzioni analoghe (o alle quali tali funzioni siano state delegate o attribuite) o l'assemblea degli azionisti;

indicazione dell'indirizzo internet, se del caso, in cui sono pubblicati le relazioni annuali e i bilanci più recenti delle parti della concentrazione oppure, se questo non fosse disponibile, copie delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti delle parti della concentrazione.

Altri allegati

Specificare

SEZIONE 15

ALTRE NOTIFICHE

15.1.

La concentrazione è soggetta a notifica in altre giurisdizioni?

No

In caso affermativo, fornirne un elenco qui:

15.2.

Indicare se Lei ha presentato o intende presentare una notifica a norma dell'articolo [20] del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

SEZIONE 16

DICHIARAZIONE

Le parti notificanti dichiarano in fede che le informazioni incluse nel presente formulario sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti pertinenti e che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Le parti notificanti sono a conoscenza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

[firmatario 2, se del caso]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(2)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) («comunicazione sulla procedura semplificata»).

(4)  Il termine «fatturato corrente» si riferisce al fatturato generato dall'impresa comune al momento della notifica. Il fatturato dell'impresa comune può essere determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese madri oppure della stessa impresa comune, secondo la disponibilità di conti separati per le risorse riunite nell'impresa comune.

(5)  Comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera a).

(6)  Comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera b).

(7)  Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera c).

(8)  Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera d).

(9)  Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 5, lettera e).

(10)  Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 8.

(11)  Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 9.

(12)  Cfr. la comunicazione sulla procedura semplificata, punto 9.

(13)  La richiesta per l'assegnazione di un gruppo di lavoro incaricato dell'esame del caso è disponibile all'indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(14)  In particolare le operazioni di cui al punto 5, lettere a) e c), della comunicazione sulla procedura semplificata (cfr. comunicazione sulla procedura semplificata, punto 27).

(15)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(16)  Cfr. modello di procura all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

(17)  Cfr. https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(*1)  da completare con le informazioni trasmesse dal Protocollo Concentrazioni

(18)  Una fusione si verifica quando due o più imprese indipendenti si fondono in una nuova impresa e cessano di esistere come soggetti giuridici distinti. Cfr. i punti 9 e 10 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale»), (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1), disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29, per ulteriori informazioni e orientamenti sugli aspetti giurisdizionali.

(19)  Questo scenario si riferisce alle acquisizioni di controllo comune di imprese oggetto di acquisizione non precedentemente controllate da alcuna delle parti che acquisiscono il controllo comune (ossia l'acquisizione del controllo di un'impresa da parte di un terzo non correlato). Cfr. in particolare la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, punto 91.

(20)  Questa categoria fa riferimento alla creazione di un'impresa comune nuova alla quale le imprese madri non trasferiscono un'attività economica esistente (ossia una controllata o un ramo aziendale avente una presenza sul mercato) o trasferiscono soltanto attivi che non costituiscono di per sé un ramo aziendale.

(21)  Tali casi comprendono, tra l'altro: i) la creazione di nuove imprese comuni a pieno titolo quando una o più imprese madri trasferiscono un ramo aziendale o un'attività economica esistente; e ii) l'ingresso o la sostituzione di azionisti di controllo di un'impresa comune. Cfr. in particolare la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, punto 92.

(22)  Per una definizione delle imprese interessate, cfr. la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, punti da 129 a 153.

(23)  NP (parte notificante) o altro.

(24)  A = Acquirente in caso di acquisizione del controllo esclusivo o comune (in caso ve ne sia più di uno, definire A1, A2, ecc.).

T = Oggetto dell'acquisizione in caso di acquisizione del controllo esclusivo (in caso ve ne sia più di uno, definire T1, T2, ecc.).

JV = impresa comune in caso di acquisizione del controllo comune (in caso ve ne sia più di una, definire JV1, JV2, ecc.).

MP = Impresa partecipante alla concentrazione in caso di fusione (in caso ve ne sia più di una, definire MP1, MP2, ecc.).

(25)  Le informazioni relative al fatturato devono essere espresse in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o nel periodo in questione.

(26)  Se l'esercizio fiscale non coincide con l'anno civile, indicare la fine dell'esercizio fiscale nel formato completo (gg/mm/aaaa).

(27)  Gli Stati EFTA includono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(28)  Occorre includere solo i codici NACE dei prodotti che determinano collegamenti orizzontali e non orizzontali. Per i casi in cui non vi sono sovrapposizioni orizzontali o relazioni non orizzontali, occorre includere i codici NACE dei principali prodotti dell'impresa oggetto della concentrazione.

(29)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio così come alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1), disponibile su EUR-Lex - 32006R1893 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

(30)  Si rimanda alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

(31)  Occorre completare tenendo conto dell'organo decisionale che adotta decisioni strategiche aventi la natura di cui alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, sezioni 3.1 e 3.2.

(32)  Qualsiasi attivo che si prevede di trasferire all'impresa comune al momento della notifica deve essere preso in considerazione, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all'impresa comune.

(33)  L'espressione «e/o» si riferisce all'insieme delle situazioni contemplate. Queste comprendono:

in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);

in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese madri conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;

in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.

(34)  Qualsiasi attivo che si prevede di trasferire all'impresa comune al momento della notifica deve essere preso in considerazione, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all'impresa comune.

(35)  Ai fini dell'applicazione di questa categoria è necessario barrare le due caselle.

(36)  Le soglie per le sovrapposizioni orizzontali e relazioni verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione in un determinato caso. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di un mercato nazionale).

(37)  Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato: cfr. gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, punto 16), disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29. Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato delle parti della concentrazione (ovvero il quadrato della quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato delle singole parti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell'equazione).

(38)  Questa categoria mira a rilevare piccoli incrementi di un'integrazione verticale preesistente. Ad esempio, l'impresa A, che opera in un mercato a monte e in un mercato a valle con una quota del 45 % su ciascuno, acquisisce l'impresa B che opera negli stessi mercati a monte e a valle con una quota dello 0,5 % su ciascuno. Tale categoria non rileva situazioni nelle quali la maggior parte dell'integrazione verticale risulta dall'operazione, anche se le quote di mercato congiunte sono inferiori al 50 % e il delta HHI è inferiore a 150. Ad esempio tale categoria non rileva la situazione seguente: l'impresa A che opera a monte con una quota di mercato del 45 % e a valle, con una quota di mercato dello 0,5 %, acquisisce l'impresa B che opera a monte con una quota di mercato dello 0,5 % e a valle con una quota di mercato del 45 %.

(39)  Cfr. la nota 31.

(40)  Cfr. la nota 32.

(41)  I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I «prodotti in fase di sviluppo» comprendono anche i servizi.

(42)  In caso di sovrapposizioni orizzontali riguardanti prodotti in fase di sviluppo, fornire le quote per i prodotti commercializzati che competono sul mercato rilevante plausibile.

(43)  Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(44)  Escluse le relazioni verticali di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata. Per tali relazioni verticali occorre completare la seguente sezione 10.

(45)  Ad esempio, se per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato a monte U e il mercato a valle D, si ritengono plausibili le definizioni di mercato a monte U1 e U2, occorre includere due tabelle: i) informazioni su U1 e D e ii) informazioni su U2 e D.

(46)  Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(47)  Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(48)  Ad esempio, se per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato a monte U e il mercato a valle D, si ritengono plausibili le definizioni di mercato a monte U1 e U2, occorre includere due tabelle: i) informazioni su U1 e D e ii) informazioni su U2 e D.

(49)  Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(50)  Fornire le quote di mercato per le parti e/o i concorrenti che offrono prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

(51)  Completare una sola tabella per tutti i mercati che rientrano in una delle categorie di cui alla comunicazione sulla procedura semplificata per i quali non si applica nessuna delle riserve/esclusioni (ossia la risposta a tutte le domande di cui alla sezione 11 è «No»). Per ciascun mercato rientrante in una delle categorie di cui alla comunicazione sulla procedura semplificata per il quale la risposta ad almeno una domanda è «Sì», fornire una tabella distinta.

(52)  Se tale metrica è rilevante per i mercati in cui la concentrazione dà luogo a una sovrapposizione orizzontale o a una relazione verticale tra le attività delle parti.


ALLEGATO III

FORMULARIO RELATIVO A RICHIESTE MOTIVATE A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO

(FORMULARIO RM)

INTRODUZIONE

A.   Scopo del formulario RM

(1)

Il presente formulario RM specifica le informazioni che devono essere fornite all'atto della presentazione di una richiesta motivata di rinvio prima della notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) («regolamento sulle concentrazioni»). Il sistema di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea è stabilito nel regolamento sulle concentrazioni e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») (2), al quale è allegato il presente formulario RM. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («accordo SEE»).

B.   Contatti prima della presentazione del formulario RM e richieste di dispensa

(2)

Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono in linea di principio essere trasmesse in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una richiesta completa di rinvio prima della notifica.

1.   Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre

(3)

In circostanze eccezionali, le parti notificanti potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte degli elementi specifici richiesti nel presente formulario RM (ad esempio, perché le informazioni su un'impresa oggetto di concentrazione non sono disponibili nel caso di un'offerta ostile). In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario RM in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui al punto B.3.

2.   Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con il formulario RM determinate informazioni o documenti o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario RM in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui al punto B.3.

3.   Contatti preliminari e richieste di dispensa

(5)

Le parti autorizzate a presentare un formulario RM sono invitate a prendere contatto con la Commissione prima della presentazione. Le parti dovrebbero avviare tali contatti sulla base di un progetto di formulario RM. La possibilità di avviare contatti preliminari è un servizio offerto dalla Commissione alle parti richiedenti su base volontaria al fine di preparare la presentazione formale del formulario RM. I contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, sono estremamente utili sia per le parti richiedenti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni da trasmettere nel formulario RM e, nella maggioranza dei casi, riducono misura significativa la quantità delle informazioni richieste.

(6)

Nel quadro dei contatti preliminari, le parti richiedenti possono presentare richieste di dispensa. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a)

le parti richiedenti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non dispongono, per motivi ragionevoli, delle informazioni pertinenti e comunicano le migliori stime per i dati mancanti, precisandone le fonti. Se possibile, le parti richiedenti devono indicare la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri/Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono;

(b)

le parti richiedenti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del formulario RM.

(7)

Le richieste di dispensa devono essere presentate contemporaneamente al progetto di formulario RM. Le richieste di dispensa devono essere formulate nel testo del progetto di formulario RM stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa nel contesto dell'esame del progetto di formulario RM e avrà bisogno in linea di massima di cinque giorni lavorativi per rispondere a una richiesta. Se viene presentata una richiesta di dispensa con la motivazione che tali informazioni non sono necessarie ai fini dell'esame del formulario RM, la Commissione può consultare le autorità degli Stati membri o degli Stati EFTA interessati prima di decidere se accogliere tale richiesta.

(8)

Per evitare ogni ambiguità, il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente formulario RM non siano necessarie per l'esame della richiesta di rinvio prima della notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(9)

Le parti richiedenti sono invitate a consultare le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» pubblicate sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione («DG Concorrenza») e periodicamente aggiornate, che forniscono indicazioni utili sui contatti prima della notifica e sulla compilazione di richieste di rinvio prima della notifica.

C.   Obbligo di una richiesta motivata corretta e completa

(10)

Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono in linea di principio essere trasmesse in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una richiesta completa di rinvio prima della notifica. Tutte le informazioni devono essere trasmesse nella sezione opportuna del presente formulario RM e devono essere corrette e complete.

(11)

Si fa presente in particolare quanto segue:

(a)

conformemente all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, i termini relativi al formulario RM prescritti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere fornite all'atto della richiesta. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la richiesta di rinvio prima della notifica entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni;

(b)

conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la decisione di rinviare in tutto o in parte un caso a uno Stato membro o a uno Stato EFTA si basa di norma sulle informazioni contenute nel formulario RM, senza il ricorso a ulteriori indagini da parte della Commissione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, la posizione di uno Stato membro o di uno Stato EFTA in merito al rinvio di un caso alla Commissione si basa di norma sulle informazioni contenute nel formulario RM, senza il ricorso a ulteriori indagini da parte delle autorità interessate;

(c)

le parti richiedenti sono pertanto invitate a verificare, nel preparare la loro richiesta motivata, che tutte le informazioni e gli argomenti su cui essa si basa siano sufficientemente comprovati da fonti indipendenti;

(d)

conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella richiesta motivata saranno considerate informazioni incomplete;

(e)

a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti che, nel presentare una richiesta motivata, forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata (4).

D.   Modalità di presentazione della richiesta motivata

(12)

La richiesta motivata deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua utilizzata è anche la lingua del procedimento per tutte le parti che presentano la richiesta motivata.

(13)

Al fine di agevolare il trattamento del formulario RM da parte delle autorità degli Stati membri e delle autorità degli Stati EFTA, si raccomanda alle parti richiedenti di fornire alla Commissione una traduzione della loro richiesta motivata in una o più lingue comprensibili a tutti i destinatari delle informazioni. In caso di richiesta di rinvio a uno o più Stati membri o a uno o più Stati EFTA, si raccomanda alle parti richiedenti che presentano la richiesta di trasmettere una copia della richiesta nella lingua o nelle lingue degli Stati membri/degli Stati EFTA a cui si chiede il rinvio.

(14)

Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono essere presentate seguendo la struttura delle sezioni e la numerazione dei punti di cui si compone. Bisogna inoltre firmare la dichiarazione che figura nella sezione 6 e allegare i documenti giustificativi. Qualora le informazioni richieste in una sezione coincidano in parte (o interamente) con quelle richieste in un'altra sezione, non è necessario trasmettere le medesime informazioni due volte, ma bisogna utilizzare precisi riferimenti incrociati.

(15)

Il formulario RM deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte richiedente o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati dalle parti richiedenti. Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle richieste motivate (comprese le firme) sono disponibili nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo del formulario RM. Gli allegati del formulario RM devono unicamente essere utilizzati per completare le informazioni trasmesse nel formulario stesso.

(17)

I documenti giustificativi devono essere presentati nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è richiesta una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione).

(18)

I documenti giustificativi possono essere copie di originali. In questo caso, la parte richiedente è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

E.   Riservatezza e dati personali

(19)

L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (5) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che presentano la richiesta.

(20)

Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni trasmesse, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.

(21)

Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, o negli altri casi in cui la richiesta motivata è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella richiesta, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la richiesta motivata deve contenere tutti gli allegati in questione.

(22)

I dati personali trasmessi per mezzo del formulario RM saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (6).

F.   Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario

(23)

Ai fini del presente formulario si applicano le definizioni seguenti:

(a)

«parti della concentrazione» o «parti»: questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini «parti notificanti» e «parti della concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;

(b)

«mercato rilevante del prodotto»: un mercato rilevante del prodotto che comprende tutti i beni o i servizi, oppure entrambi, considerati intercambiabili o sostituibili dagli acquirenti in ragione delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati. Il mercato rilevante del prodotto può in alcuni casi essere composto da una serie di prodotti o servizi distinti, o da entrambi, che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono totalmente intercambiabili. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato rilevante del prodotto figura l'analisi dei motivi per i quali determinati prodotti o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla presente definizione e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità dei prodotti e servizi, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo o di altri fattori pertinenti (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi);

(c)

«mercato geografico rilevante»: il mercato geografico rilevante che comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono e acquistano beni o servizi rilevanti, caratterizzata da condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree geografiche vicine in particolare poiché in esse sussistono condizioni di concorrenza sensibilmente diverse. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo.

(d)

«sovrapposizioni orizzontali»: una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione operano negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo (7)(8);

(e)

«relazione non orizzontale»: una concentrazione dà luogo a una relazione non orizzontale quando le attività delle parti della concentrazione si trovano in una relazione diversa da una sovrapposizione orizzontale;

(f)

«relazione verticale»: una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione opera su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata un'altra parte (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo) (9).

(g)

«mercati interessati»: i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti e i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l'esame di cui al punto 5 della comunicazione sulla procedura semplificata (10) e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.

(h)

«anno»: anno civile, salvo indicazione contraria. Tutte le informazioni richieste nel presente formulario RM si riferiscono, salvo ove diversamente specificato, all'anno che precede quello in cui è presentata la richiesta motivata.

(24)

Le informazioni di carattere finanziario richieste nel presente formulario RM devono essere espresse in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

G.   Cooperazione internazionale tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza

(25)

La Commissione invita le parti della concentrazione a facilitare la cooperazione internazionale tra la Commissione e le altre autorità garanti della concorrenza che si occupano dello stesso caso di concentrazione. In base all'esperienza della Commissione, una buona cooperazione con le autorità garanti della concorrenza in giurisdizioni al di fuori del SEE comporta notevoli vantaggi per le imprese interessate. A tal fine, la Commissione esorta le parti richiedenti a presentare, unitamente al presente formulario RM, un elenco delle giurisdizioni al di fuori del SEE in cui la concentrazione è soggetta ad autorizzazione, all'avvio o alla chiusura dell'operazione, ai sensi delle norme sul controllo delle concentrazioni.

(26)

Inoltre la Commissione invita le parti della concentrazione a presentare «rinunce di riservatezza» per consentire alla Commissione di scambiare informazioni con le altre autorità garanti della concorrenza al di fuori del SEE che esaminano lo stesso caso di concentrazione. Tale rinuncia facilita il lavoro comune di discussione e di analisi di una concentrazione, poiché consente alla Commissione di scambiare, con un'altra autorità garante della concorrenza che si occupa dello stesso caso, informazioni pertinenti, tra cui informazioni commerciali riservate ottenute dalle parti della concentrazione. A tal fine, la Commissione esorta le parti della concentrazione a utilizzare l'apposito modello fornito dalla Commissione, disponibile sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornato.

SEZIONE 1

1.1.

Informazioni generali

1.1.1.

Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti della concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti della concentrazione, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

1.1.2.

Indicare se la richiesta motivata è presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, a norma delle disposizioni corrispondenti dell'accordo SEE, o di entrambi.

1.2.

Informazioni sulle parti richiedenti e sulle altre parti della concentrazione (11)

Per ciascuna delle parti che presentano la richiesta motivata e per ogni altra parte della concentrazione trasmettere le seguenti informazioni:

1.2.1.

la denominazione sociale dell'impresa;

1.2.2.

nominativo, indirizzo, telefono ed e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;

1.2.3.

se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati:

1.2.3.1.

nominativo, indirizzo, telefono ed e-mail di ciascun rappresentante e sue funzioni; e

1.2.3.2.

i documenti della procura originaria (per la parte o le parti notificanti) (12).

SEZIONE 2

CONTESTO GENERALE E INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE ALLA CONCENTRAZIONE

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione stessa.

2.1.

Descrivere la natura della concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (13):

2.1.1.

identificare le imprese o le persone che hanno, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto di ciascuna delle imprese interessate; descrivere la struttura dell'assetto proprietario e il controllo di ciascuna delle imprese interessate prima del completamento della concentrazione;

2.1.2.

precisare se la concentrazione proposta è;

(a)

una fusione;

(b)

un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto;

(c)

un contratto o altri mezzi che conferiscono un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni;

(d)

se la concentrazione costituisce un'acquisizione del controllo congiunto tramite un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, spiegare perché l'impresa comune è ritenuta un'impresa a pieno titolo (14);

2.1.3.

spiegare in che modo la concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.);

2.1.4.

con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

(a)

la conclusione di un accordo;

(b)

l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

(c)

la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica o dell'intenzione di lanciarla;

(d)

la dimostrazione, da parte delle imprese interessate, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo;

2.1.5.

indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

2.1.6.

descrivere la struttura dell'assetto proprietario e il controllo di ciascuna delle imprese interessate dopo il completamento della concentrazione.

2.2.

Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.

2.3.

indicare il valore della concentrazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso; specificare se sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi).

2.4.

Trasmettere sufficienti informazioni finanziarie o dati di altro genere che dimostrino se la concentrazione supera o non supera le soglie di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, presentando, per ciascuna impresa interessata dalla concentrazione e in relazione all'ultimo esercizio finanziario quanto segue (15):

2.4.1.

fatturato mondiale;

2.4.2.

fatturato realizzato nell'Unione;

2.4.3.

fatturato realizzato nel SEE (Unione e EFTA);

2.4.4.

fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (indicare, se del caso, lo Stato membro in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione);

2.4.5.

fatturato realizzato negli Stati EFTA;

2.4.6.

fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA (indicare, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione; precisare inoltre se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE).

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

SEZIONE 3

DEFINIZIONI DEI MERCATI

I mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione (16). Nel presentare i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, le parti richiedenti devono fornire, oltre a eventuali definizioni dei mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti che ritengono appropriate, tutte le plausibili definizioni dei mercati del prodotto e mercati geografici alternativi. Definizioni plausibili di mercati del prodotto e di mercati geografici alternativi possono essere elaborate in base a precedenti decisioni della Commissione e precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, soprattutto se non esistono casi precedenti trattati dalla Commissione o dalla Corte, facendo riferimento a relazioni di settore, studi di mercato e ai documenti interni delle parti richiedenti.

3.1.

Esaminare tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti in cui la concentrazione proposta potrebbe dar luogo a mercati interessati. Spiegare in che modo le parti richiedenti ritengono che debbano essere definiti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti.

3.2.

Tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti illustrate, individuare ciascun mercato interessato (17) e trasmettere informazioni sintetiche sulle attività delle parti della concentrazione in ciascun mercato rilevante plausibile. Aggiungere alle tabelle tutte le righe necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati:

Sintesi dei mercati interessati

Sovrapposizioni orizzontali

Definizione del mercato del prodotto

Definizione del mercato geografico

Quota di mercato congiunta

[Indicare l'anno]

[Indicare la metrica]

 

 

 

 

 

 

Sintesi dei mercati interessati

Relazioni verticali

A monte

A valle

Definizione del mercato del prodotto

Definizione del mercato geografico

Quota di mercato congiunta

[Indicare l'anno]

[Indicare la metrica]

Definizione del mercato del prodotto

Definizione del mercato geografico

Quota di mercato congiunta

[Indicare l'anno]

[Indicare la metrica]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 4

INFORMAZIONI SUI MERCATI INTERESSATI

Per ciascun mercato interessato, trasmettere tutte le informazioni seguenti per l'ultimo anno:

4.1.

per ciascuna delle parti della concentrazione, la natura dell'attività dell'impresa, le principali controllate, i marchi, i nomi dei prodotti e i marchi commerciali presenti in ciascuno di tali mercati;

4.2.

una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità) (18). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

4.3.

per ciascuna delle parti della concentrazione, le vendite in valore e in volume e una stima delle quote di mercato;

4.4.

una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno, in volume) dei tre principali concorrenti (specificare su cosa si basano le stime);

4.5.

se la concentrazione consiste nella costituzione di un'impresa comune, indicare se due o più delle imprese madri mantengono, in misura significativa, attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a valle o a monte di quello dell'impresa comune (19).

SEZIONE 5

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA RICHIESTA DI RINVIO E RAGIONI PER LE QUALI IL CASO DOVREBBE ESSERE RINVIATO

5.1.

Per quanto concerne i rinvii richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e per i rinvii richiesti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SEE:

5.1.1.

individuare gli Stati membri/gli Stati EFTA che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni si ritiene debbano esaminare la concentrazione, precisando se sono già stati presi o meno contatti informali con detti Stati;

5.1.2.

specificare se la richiesta di rinvio riguarda l'intero caso o una sua parte. Se si chiede il rinvio di una parte del caso, specificare chiaramente le parti di cui trattasi. Se si chiede il rinvio per l'intero caso, confermare che non vi sono mercati interessati al di fuori del territorio degli Stati membri e degli Stati EFTA ai quali si chiede di rinviare il caso;

5.1.3.

se la concentrazione proposta non dà luogo a mercati interessati ai sensi del presente formulario RM, spiegare (20):

(a)

in quali mercati la concentrazione potrebbe incidere in modo significativo sulla concorrenza all'interno di uno Stato membro e in che modo;

(b)

il motivo per cui ciascuno dei mercati individuati in risposta alla domanda di cui alla lettera a) presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

5.1.4.

Qualora a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, uno Stato membro e/o uno Stato EFTA diventino competenti per l'esame dell'insieme o di una parte della concentrazione, le parti richiedenti accettano che le loro autorità competenti si servano delle informazioni contenute nel presente formulario RM ai fini dei rispettivi procedimenti nazionali in relazione al caso (o alla parte del caso) in questione? Rispondere soltanto con «Sì» o «No».

5.2.

Per quanto concerne i rinvii richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni e per i rinvii richiesti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SEE:

5.2.1.

per ciascuno Stato membro e Stato EFTA, specificare se la concentrazione può o meno essere esaminata sulla base del diritto nazionale in materia di concorrenza. Tali informazioni devono essere trasmesse compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza. Per ciascuno Stato membro e Stato EFTA, indicare «Sì» (se la concentrazione può essere esaminata sulla base del diritto nazionale in materia di concorrenza) o «No» (in caso contrario).

5.2.2.

per ciascuno Stato membro e Stato EFTA per il quale è stato indicato «Sì» nella tabella di cui al punto 5.2.1, fornire dati finanziari o di altro tipo sufficienti a dimostrare che la concentrazione soddisfa i criteri giurisdizionali pertinenti ai sensi del diritto nazionale applicabile;

5.2.3.

spiegare per quale ragione il caso dovrebbe essere esaminato dalla Commissione (21):

(a)

la concentrazione proposta dà luogo a mercati interessati (ai sensi del presente formulario RM) di dimensione nazionale in meno di tre Stati membri;

(b)

la concentrazione proposta non dà luogo a mercati interessati (ai sensi del presente formulario RM).

SEZIONE 6

DICHIARAZIONE

La richiesta motivata deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti richiedenti o in loro nome:

«Le parti richiedenti dichiarano in fede che, a seguito di un'accurata verifica, le informazioni comunicate nella presente richiesta motivata sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario RM, che tutte le stime sono indicate come tali, corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.»

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

[firmatario 2, se del caso]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22.

(3)  Cfr., in particolare, l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE (disponbili su EUR-Lex - 21994A0103(74) - IT - EUR-Lex (europa.eu)), e il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), disponibile su EUR-Lex - JOL_1994_344_R_0001_003 - IT - EUR-Lex (europa.eu). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1° maggio 2004 tali Stati erano l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(4)  Nel caso in cui le parti richiedenti forniscano informazioni inesatte o fuorvianti nel formulario RM, la Commissione può altresì adottare le misure descritte nella comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2), punto 60, disponibile su EUR-Lex - 52005XC0305(01) - IT - EUR-Lex (europa.eu).

(5)  Cfr., in particolare, l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(6)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

(7)  I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I «prodotti in fase di sviluppo» comprendono anche i servizi.

(8)  Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

(9)  Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

(10)  Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) («comunicazione sulla procedura semplificata»).

(11)  Tali informazioni includono l'impresa oggetto di concentrazione in caso di offerta ostile, per la quale i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

(12)  Cfr. modello della procura all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

(13)  Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale»), GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1, disponibile su EUR-Lex - 52008XC0416(08) - IT - EUR-Lex (europa.eu).

(14)  Cfr. la parte B, sezione IV, della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

(15)  Per i concetti di «impresa interessata» e di calcolo del fatturato si rimanda alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

(16)  Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(17)  Durante i contatti prima della notifica, le parti richiedenti comunicano informazioni su tutti i mercati potenzialmente interessati, anche qualora decidano in ultima analisi di non ritenerli più tali e a prescindere dalla loro particolare posizione in merito alla questione della definizione del mercato.

(18)  Il valore e il volume di un mercato devono corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

(19)  Per le definizioni dei mercati, cfr. la sezione 3.

(20)  Per i principi guida del rinvio di casi, cfr. la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punto 17 e nota 21.

(21)  Per i principi guida del rinvio di casi, cfr. la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punto 28.


ALLEGATO IV

FORMULARIO RELATIVO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI IMPEGNI PRESENTATI A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, E DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 DEL CONSIGLIO

(FORMULARIO MC)

INTRODUZIONE

(1)

Il presente formulario indica le informazioni e i documenti che le imprese interessate devono presentare qualora propongano impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 (1). Le informazioni richieste sono necessarie per consentire alla Commissione di valutare se gli impegni sono atti a rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno, evitando che la concorrenza effettiva venga significativamente ostacolata. Il livello di informazioni richiesto varierà secondo il tipo e la struttura della misura correttiva proposta. Ad esempio, misure correttive che prevedano la cessione di un ramo aziendale strettamente integrato richiederanno in genere informazioni più dettagliate rispetto alla cessione di rami aziendali autonomi.

(2)

Le informazioni richieste nel formulario MC devono essere fornite nella sezione corrispondente del formulario MC e devono essere corrette e complete.

(3)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione») (2), le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nel formulario MC saranno considerate informazioni incomplete.

(4)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti che, nel presentare una richiesta, comunichino, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata.

(5)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può revocare la decisione in merito alla compatibilità di una concentrazione notificata qualora risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle parti della concentrazione.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di trasmettere con il formulario MC un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito nel formulario MC in relazione a tali informazioni. La Commissione è disponibile per discutere preventivamente tali richieste con le parti.

I dati personali comunicati nel presente formulario MC saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Il formulario MC deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante e/o per conto di un'altra parte che firma gli impegni o di uno o più rappresentanti esterni autorizzati della parte o delle parti notificanti e/o di un'altra parte che firma gli impegni. Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle firme sono disponibili nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

SEZIONE 1

SINTESI DEGLI IMPEGNI

1.

Trasmettere una sintesi non riservata della natura e della portata degli impegni proposti. La Commissione può utilizzare tale sintesi per effettuare con i terzi il test di mercato degli impegni proposti.

SEZIONE 2

IDONEITÀ AD ELIMINARE I PROBLEMI DI CONCORRENZA

2.

Trasmettere informazioni che dimostrino che gli impegni proposti sono in grado di eliminare l'impedimento significativo della concorrenza effettiva individuato dalla Commissione.

SEZIONE 3

DEVIAZIONE RISPETTO AI MODELLI

3.

Trasmettere un allegato che indichi eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai modelli di impegni aggiornati pubblicati sul sito web della DG COMP.

SEZIONE 4

INFORMAZIONI SUI RAMI AZIENDALI DA CEDERE

4.

Nel caso in cui gli impegni proposti consistano nella cessione di un ramo aziendale, trasmettere i documenti e le informazioni indicati di seguito.

Informazioni generali sul ramo aziendale da cedere

Trasmettere le seguenti informazioni in merito a tutti gli aspetti dell'attuale gestione (ossia antecedente la cessione) del ramo aziendale da cedere e ai cambiamenti già previsti per il futuro.

4.1.

Descrivere la struttura giuridica del ramo aziendale da cedere e fornire l'organigramma dell'impresa, spiegando dove è integrato il ramo aziendale da cedere. Descrivere gli enti appartenenti al ramo aziendale da cedere, specificando la loro sede legale e amministrativa, la struttura organizzativa generale e ogni altra utile informazione riguardante la struttura amministrativa del ramo aziendale da cedere. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.2.

Specificare e descrivere eventuali ostacoli giuridici al trasferimento del ramo aziendale o degli attivi, compresi i diritti dei terzi e le autorizzazioni amministrative richieste.

4.3.

Descrivere l'intera catena del valore dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal ramo aziendale da cedere, compresa l'ubicazione degli impianti pertinenti. Elencare e descrivere i prodotti fabbricati o i servizi forniti, in particolare le caratteristiche tecniche e di altra natura, i marchi interessati, il fatturato generato da ciascuno di tali prodotti o servizi e qualsiasi innovazione o attività di ricerca e sviluppo o qualsiasi prodotto in fase di sviluppo o prodotto nuovo pronto per il lancio e qualsiasi servizio previsto. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.4.

Descrivere il livello al quale vengono esercitate le funzioni essenziali del ramo aziendale da cedere (ad esempio ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e vendite, logistica, rapporti con i clienti, rapporti con i fornitori, sistemi informatici) qualora non siano svolte al livello del ramo aziendale. Precisare il ruolo svolto da tali altri livelli, le relazioni con il ramo aziendale da cedere e le risorse (quali personale, attivi, risorse finanziarie) destinate alla funzione di cui trattasi.

4.5.

Descrivere dettagliatamente i collegamenti esistenti (in qualsiasi direzione) tra il ramo aziendale da cedere e gli altri enti controllati dalle parti della concentrazione, in particolare quelli derivanti da:

(a)

fornitura, produzione, distribuzione, fornitura di servizi, ricerca e sviluppo o altri contratti;

(b)

attivi materiali o immateriali comuni;

(c)

personale comune o distaccato;

(d)

sistemi informatici o altri sistemi comuni;

(e)

clienti comuni.

4.6.

Descrivere in via generale tutti gli attivi materiali e immateriali rilevanti utilizzati dal ramo aziendale da cedere o a questo appartenenti, compresi in ogni caso i diritti di proprietà intellettuale e i marchi. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.7.

Presentare un organigramma, recante il numero di dipendenti che svolge attualmente ciascuna delle funzioni del ramo aziendale da cedere e un elenco dei dipendenti indispensabili per gestire il ramo aziendale stesso, descrivendo le rispettive funzioni. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.8.

Descrivere i clienti del ramo aziendale da cedere, fornendo un elenco di clienti, una descrizione delle corrispondenti registrazioni e il fatturato totale del ramo aziendale da cedere per ciascun cliente (in EUR e in percentuale del fatturato totale del ramo aziendale stesso). Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche sul ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.9.

Trasmettere tutti i dati finanziari pertinenti del ramo aziendale da cedere, compresi il fatturato e l'EBITDA ottenuti negli ultimi tre esercizi e la previsione per i successivi due esercizi. Se disponibile, trasmettere il piano strategico o aziendale in vigore per il ramo aziendale da cedere, comprese le eventuali previsioni disponibili. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte le informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.10.

Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, verificatisi nell'ultimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte le informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

4.11.

Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, previsti nel prossimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti. Se il ramo aziendale da cedere consiste in uno scorporo, trasmettere tutte queste informazioni anche per il ramo aziendale nel suo complesso dal quale il ramo aziendale da cedere sarebbe scorporato.

Informazioni sul ramo aziendale da cedere come descritto negli impegni proposti e confronto con il ramo aziendale da cedere così come gestito attualmente

4.12.

Tenendo conto delle risposte alle domande da 4.1 a 4.11, illustrare tutte le differenze tra i) il ramo aziendale da cedere come descritto negli impegni proposti e ii) il ramo aziendale da cedere così come gestito attualmente. Trasmettere un elenco esaustivo di eventuali attivi materiali o immateriali, personale, impianti, contratti, prodotti, ricerca e sviluppo, prodotti in fase di sviluppo, servizi condivisi, ecc. attualmente prodotti o utilizzati o sui quali il ramo aziendale da cedere fa affidamento in qualsiasi modo ma che non sono inclusi negli impegni.

Acquisizione da parte di un acquirente idoneo

4.13.

Illustrare le ragioni per le quali si ritiene probabile che il ramo aziendale da cedere venga acquisito da un acquirente idoneo entro l'arco di tempo previsto negli impegni proposti.

SEZIONE 5

DICHIARAZIONE

Il formulario MC si conclude con la seguente dichiarazione, sottoscritta dalle parti notificanti e da qualsiasi altra parte che firma gli impegni o in loro nome:

«Le parti notificanti e qualsiasi altra parte che firma gli impegni dichiarano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario MC, che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.»

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]

[firmatario 2, se del caso]

Nome:

Organizzazione:

Posizione:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

[«firma elettronica»/firma]


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni», GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale..

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/103


REGOLAMENTO (UE) 2023/915 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2023

relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Tale regolamento ha già subito numerose e sostanziali modifiche e, poiché si rendono necessarie diverse nuove modifiche, è opportuno sostituirlo.

(2)

I tenori massimi dovrebbero essere stabiliti a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile attraverso buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti. Nel caso si profili un rischio sanitario, i tenori massimi dei contaminanti dovrebbero essere stabiliti al livello più basso che si può ragionevolmente ottenere (ALARA). Tale approccio garantisce l'applicazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di misure volte a evitare e a ridurre quanto più possibile la contaminazione in modo da tutelare la salute pubblica. Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, che costituiscono un gruppo vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione degli alimenti destinati a tale popolazione unitamente, se del caso, all'adozione di pratiche di fabbricazione specifiche. Tale selezione rigorosa delle materie prime è opportuna anche ai fini della produzione di specifici alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale, per i quali è stato stabilito un tenore massimo rigoroso al fine di tutelare le popolazioni vulnerabili.

(3)

Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, gli alimenti il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo non soltanto non dovrebbero essere immessi sul mercato come tali, ma non dovrebbero nemmeno essere impiegati come ingredienti alimentari o miscelati con alimenti.

(4)

Per consentire l'applicazione di tenori massimi agli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti per i quali non siano stati stabiliti specifici tenori massimi a livello di Unione, è opportuno che gli operatori del settore alimentare forniscano alle autorità competenti i fattori specifici di concentrazione, diluizione e trasformazione e, nel caso degli alimenti composti, la proporzione degli ingredienti, corredati degli opportuni dati sperimentali che giustifichino i fattori proposti.

(5)

Per via della mancanza di dati tossicologici e di prove scientifiche attestanti la sicurezza dei metaboliti derivanti da detossificazione chimica, è opportuno vietare tale trattamento degli alimenti.

(6)

È stato riconosciuto che mediante la cernita o altri trattamenti fisici è possibile ridurre il contenuto di contaminanti negli alimenti. Per ridurre al minimo gli effetti sul commercio è opportuno consentire tenori più elevati di contaminanti per alcuni prodotti che non sono immessi sul mercato per il consumatore finale o come ingredienti alimentari. In questi casi i tenori massimi di contaminanti dovrebbero essere stabiliti tenendo conto dell'efficacia dei suddetti trattamenti nel ridurre il tenore di contaminanti negli alimenti a livelli inferiori ai tenori massimi definiti per i prodotti immessi sul mercato per il consumatore finale o impiegati come ingredienti alimentari. Al fine di evitare abusi in relazione a tali tenori massimi più elevati, è opportuno stabilire disposizioni riguardanti la commercializzazione, l'etichettatura e l'impiego dei prodotti in questione.

(7)

Alcuni prodotti hanno impieghi diversi da quello alimentare ai quali, per alcuni contaminanti, sono applicabili tenori massimi meno rigorosi o non sono applicabili tenori massimi. Al fine di consentire un'applicazione efficace dei tenori massimi di contaminanti in tali alimenti, è opportuno stabilire idonee disposizioni in materia di etichettatura in relazione a detti alimenti.

(8)

Alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica possono contenere tenori elevati di diossine, policlorobifenili diossina-simili e policlorobifenili non diossina-simili. Una quota significativa di tali specie ittiche provenienti dalla regione baltica non rispetta i tenori massimi e sarebbe pertanto esclusa dalla dieta qualora fossero applicati tali tenori. L'esclusione del pesce dal regime alimentare può tuttavia avere un impatto negativo sulla salute della popolazione della regione baltica.

(9)

La Lettonia, la Finlandia e la Svezia dispongono di sistemi in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari destinate a gruppi di popolazione identificati come vulnerabili e intese a imporre restrizioni al consumo di pesce proveniente dalla regione baltica, al fine di evitare rischi per la salute. È pertanto opportuno mantenere una deroga a tempo indeterminato che consenta alla Lettonia, alla Finlandia e alla Svezia di autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, di alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti dal presente regolamento. Al fine di consentire alla Commissione di monitorare la situazione, è opportuno che la Lettonia, la Finlandia e la Svezia continuino a comunicare con cadenza annuale alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente i consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari e per garantire che le specie ittiche e i prodotti da esse derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri. È inoltre opportuno che tali paesi forniscano informazioni in merito all'efficacia di tali misure.

(10)

Nonostante l'applicazione, nella misura del possibile, di buone pratiche di affumicatura, in diversi Stati membri gli attuali tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici («IPA») non sono raggiungibili per alcune carni e alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, come pure per i pesci e i prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, per i quali le pratiche di affumicatura non possono essere modificate senza che siano alterate in modo significativo le caratteristiche organolettiche degli alimenti. Ne consegue che se i tenori massimi fossero applicati, tali prodotti affumicati in modo tradizionale scomparirebbero dal mercato provocando la chiusura di numerose piccole e medie imprese. Tale situazione riguarda alcune carni e alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale in Irlanda, in Spagna, in Croazia, a Cipro, in Lettonia, in Polonia, in Portogallo, in Slovacchia, in Finlandia e in Svezia, e alcuni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale in Lettonia, Finlandia e Svezia. È pertanto opportuno mantenere una deroga a tempo indeterminato per la produzione e il consumo locali di alcune carni e alcuni prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e di alcuni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale unicamente in tali Stati membri.

(11)

Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e comunicare i dati dei controlli ufficiali e del monitoraggio dei contaminanti conformemente ai piani di controllo e alle prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali sui contaminanti di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione (3) e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione (4). Per alcuni contaminanti specifici riguardo ai quali sono necessari maggiori dati di occorrenza, si raccomanda agli Stati membri, agli operatori del settore alimentare e alle altre parti interessate di monitorare e comunicare i dati di occorrenza, come pure di riferire in merito ai progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive in modo da consentire alla Commissione di valutare se sia necessario modificare le misure vigenti o adottarne ulteriori. Per le stesse ragioni è altresì opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni da essi raccolte in merito ad altri contaminanti.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe mantenere i tenori massimi quali attualmente definiti dal regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificato. Alla luce dell'esperienza acquisita con tale regolamento e al fine di migliorare la leggibilità delle norme è tuttavia opportuno, da una parte, evitare il ricorso a numerose note a piè pagina e, dall'altra, aumentare i riferimenti all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda le definizioni delle categorie.

(13)

Inoltre, alla luce dell'esperienza acquisita con il suddetto regolamento e al fine di consentire l'applicazione uniforme dei tenori massimi, è opportuno chiarire che si dovrebbe ricorrere a concentrazioni lower bound nei casi in cui i tenori massimi sono stabiliti per composti multipli (somma delle concentrazioni), se non diversamente indicato, come pure chiarire a quali parti del corpo dei crostacei si applicano i tenori massimi.

(14)

Per quanto riguarda il cadmio, è opportuno estendere l'attuale esenzione applicabile al malto a tutti i cereali impiegati per la produzione di birra o di distillati, purché il residuo di cereali restante non sia immesso sul mercato come alimento, poiché il cadmio resta prevalentemente nel residuo di cereali e il tenore di cadmio nella birra è pertanto molto basso.

(15)

Per quanto riguarda gli IPA, in base ai dati analitici disponibili e al metodo di produzione risulta che quantità trascurabili di tali sostanze sono state rinvenute nel caffè istantaneo/solubile; è dunque opportuno escludere il caffè istantaneo/solubile dal tenore massimo per gli alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande. Inoltre, per quanto riguarda le formule per lattanti, le formule di proseguimento e le formule per bambini nella prima infanzia, come pure gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, sono attualmente stabiliti tenori massimi di IPA per i prodotti come immessi sul mercato senza distinzioni in termini di forma fisica del prodotto. È pertanto opportuno chiarire che tali tenori massimi si riferiscono ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

(16)

Per quanto riguarda la melammina, il Codex alimentarius ha adottato un tenore massimo, oltre che per le formule in polvere per lattanti, anche per le formule allo stato liquido per lattanti, tenore massimo che è stato accettato dall'Unione. È pertanto opportuno applicare di conseguenza tale tenore massimo di melammina alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento.

(17)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(18)

Nello stabilire nuovi limiti massimi per i contaminanti negli alimenti la Commissione prevede, se del caso, misure transitorie che consentano agli operatori economici di prepararsi all'applicazione delle nuove norme. Al fine di garantire una transizione agevole dal regolamento (CE) n. 1881/2006 al presente regolamento è opportuno mantenere le misure transitorie relative ai limiti massimi riprese nel presente regolamento che sono ancora pertinenti.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«alimento»: un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

b)

«operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;

c)

«immissione sul mercato»: l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;

d)

«consumatore finale»: un consumatore finale quale definito all'articolo 3, punto 18), del regolamento (CE) n. 178/2002;

e)

«trasformazione»: il trattamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

f)

«prodotti non trasformati»: i prodotti non trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004; e

g)

«prodotti trasformati»: i prodotti trasformati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 2

Norme generali

1.   Gli alimenti di cui all'allegato I non sono immessi sul mercato e non sono impiegati come materie prime negli alimenti o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo allegato.

2.   Gli alimenti che rispettano i tenori massimi stabiliti nell'allegato I non sono miscelati con alimenti in cui tali tenori massimi siano superati.

3.   I tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano agli alimenti come immessi sul mercato e alla parte commestibile degli alimenti in questione, salvo quanto diversamente indicato nel medesimo allegato.

4.   Nei sistemi in cui la produzione e la trasformazione dei cereali sono integrate in modo che tutti i lotti entranti siano puliti, selezionati e trasformati nello stesso stabilimento, i tenori massimi si applicano ai cereali non trasformati nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione.

Articolo 3

Alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti

1.   Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti (vale a dire costituiti da più di un ingrediente), nell'applicare a tali alimenti i pertinenti tenori massimi di cui al medesimo allegato si tiene conto degli aspetti seguenti:

a)

modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;

b)

modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;

c)

le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;

d)

il limite analitico di quantificazione.

2.   Qualora l'autorità competente effettui un controllo ufficiale, l'operatore del settore alimentare fornisce e giustifica i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione o trasformazione in questione, o i fattori specifici di concentrazione, diluizione o trasformazione per gli alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti in questione, come pure la proporzione degli ingredienti impiegati per le operazioni di miscelazione in questione.

Qualora l'operatore del settore alimentare non fornisca il fattore di concentrazione, diluizione o trasformazione necessario o qualora l'autorità competente ritenga tale fattore inidoneo alla luce della giustificazione, è l'autorità competente stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo l'obiettivo della massima tutela della salute pubblica.

3.   Qualora nell'allegato I non siano stabiliti tenori massimi specifici a livello di Unione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, per tali alimenti gli Stati membri possono prevedere tenori massimi più rigorosi.

Articolo 4

Divieto di detossificazione

Gli alimenti contenenti contaminanti di cui all'allegato I non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

Articolo 5

Alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari

1.   Qualora nell'allegato I sia stabilito un tenore massimo per un contaminante specificamente per quanto riguarda alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari, tali alimenti possono essere immessi sul mercato purché:

a)

non siano immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari;

b)

siano conformi ai tenori massimi stabiliti nell'allegato I per tale contaminante negli alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari; e

c)

siano etichettati e contrassegnati conformemente al paragrafo 2.

2.   L'etichetta di ogni confezione individuale e l'originale del documento di accompagnamento degli alimenti di cui al paragrafo 1, lettera c), ne specificano chiaramente l'impiego e contengono le informazioni seguenti: "Prodotto da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre la contaminazione da [nome del contaminante/dei contaminanti] prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingrediente alimentare".

Il codice identificativo della partita/del lotto è apposto in forma indelebile su ogni confezione individuale della partita e sull'originale del documento di accompagnamento.

3.   Gli alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre i livelli di contaminazione non possono essere precedentemente miscelati con alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale o con alimenti destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.

4.   Gli alimenti che sono stati sottoposti a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre i livelli di contaminazione possono essere immessi sul mercato purché non siano superati i tenori massimi di cui all'allegato I per gli alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari e il trattamento utilizzato non abbia prodotto altri residui nocivi.

Articolo 6

Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali

1.   L'etichetta di ogni confezione individuale e l'originale del documento di accompagnamento delle arachidi, degli altri semi oleosi, dei prodotti da essi derivati e dei cereali ne specificano chiaramente l'impiego previsto.

Il codice identificativo della partita/del lotto è apposto in forma indelebile su ogni confezione individuale della partita e sull'originale del documento di accompagnamento. L'attività di settore del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento è compatibile con l'impiego previsto.

2.   In assenza di un'informazione chiara attestante che l'impiego previsto non è l'immissione sul mercato come alimenti, i tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i prodotti da essi derivati e a tutti i cereali immessi sul mercato.

3.   L'esenzione delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura dall'applicazione dei tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applica unicamente alle partite:

a)

che recano un'etichetta che ne specifica chiaramente l'impiego previsto;

b)

che sull'etichetta di ogni confezione individuale e sull'originale del documento di accompagnamento recano le informazioni seguenti: "Prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato"; e

c)

che hanno come destinazione finale un impianto di pressatura.

Articolo 7

Deroghe all'articolo 2

1.   In deroga all'articolo 2, la Lettonia, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, entro i limiti dei loro contingenti annui stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), di salmone selvatico (Salmo salar) e dei prodotti da esso derivati provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 4.1.5, purché:

a)

sia stato predisposto un sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari nazionali relative alle restrizioni applicabili al consumo di salmone selvatico proveniente dalla regione baltica e di prodotti da esso derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, al fine di evitare possibili rischi per la salute;

b)

la Lettonia, la Finlandia e la Svezia continuino ad applicare le misure necessarie per garantire che salmone selvatico e i prodotti da esso derivati che non rispettano le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4.1.5, non siano commercializzati in altri Stati membri;

c)

la Lettonia, la Finlandia e la Svezia comunichino ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente i consumatori finali in merito alle raccomandazioni alimentari e per garantire che il salmone selvatico e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri, e forniscano prove dell'efficacia di tali misure.

2.   In deroga all'articolo 2, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, entro i limiti dei loro contingenti annui di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, di aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm (Clupea harengus membras), di salmerino selvatico (Salvelinus spp.), di lampreda di fiume selvatica (Lampetra fluviatilis), di trota selvatica (Salmo trutta) e di prodotti da essi derivati provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 4.1.5, purché:

a)

sia stato predisposto sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, di salmerino selvatico, di lampreda di fiume selvatica e di trota selvatica provenienti dalla regione baltica e di prodotti da essi derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, al fine di evitare possibili rischi per la salute;

b)

la Finlandia e la Svezia continuino ad applicare le misure necessarie per garantire che l'aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, il salmerino selvatico, la lampreda di fiume selvatica, la trota selvatica e i prodotti da essi derivati che non rispettano le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4.1.5, non siano commercializzati in altri Stati membri;

c)

la Finlandia e la Svezia comunichino ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni alimentari e per garantire che il pesce e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri, e forniscano prove dell'efficacia di tali misure.

3.   In deroga all'articolo 2, i seguenti Stati membri possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, delle seguenti carni e dei seguenti prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno del loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 5.1.6, purché tali prodotti non contengano più di 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e di 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:

a)

Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia e Portogallo: carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale;

b)

Lettonia: carni di suino affumicate in modo tradizionale, carni di pollo affumicate a caldo, salsicce affumicate a caldo e carni di selvaggina affumicate a caldo;

c)

Slovacchia: carni salate affumicate in modo tradizionale, bacon affumicato in modo tradizionale, salsicce affumicate in modo tradizionale (klobása), dove con «affumicato in modo tradizionale» si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione del legno (ceppi, segatura di legno, trucioli di legno) in un affumicatoio;

d)

Finlandia: carni e prodotti a base di carne affumicati a caldo in modo tradizionale;

e)

Svezia: carni e prodotti a base di carne affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.

Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma e garantiscono l'applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che siano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.

4.   In deroga all'articolo 2, i seguenti Stati membri possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, dei seguenti pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno del loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 5.1.7, purché tali prodotti affumicati non contengano più di 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e di 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:

a)

Lettonia: pesce affumicato a caldo in modo tradizionale;

b)

Finlandia: pesci di piccola taglia e prodotti della pesca a base di pesci di piccola taglia affumicati a caldo in modo tradizionale;

c)

Svezia: pesce e prodotti della pesca affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.

Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma e garantiscono l'applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che siano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.

Articolo 8

Monitoraggio e comunicazione

1.   Entro il 1o luglio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, come pure da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dei chicchi di orzo, frumento, spelta e avena.

Gli Stati membri e le parti interessate comunicano annualmente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «Autorità») i dati di occorrenza sugli sclerozi della Claviceps spp. e sugli alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, come pure sugli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dei chicchi di orzo, frumento, spelta e avena.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, quando richiesto, le indagini intraprese e le fonti pertinenti individuate a seguito delle raccomandazioni della Commissione relative al monitoraggio della presenza di contaminanti negli alimenti, come pure i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione.

3.   Gli Stati membri comunicano all'Autorità i dati di occorrenza da essi raccolti sui contaminanti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate possono comunicare tali dati di occorrenza all'Autorità.

4.   Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate forniscono all'Autorità i dati di occorrenza conformemente agli obblighi di comunicazione dell'Autorità.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10

Misure transitorie

1.   Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a k) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:

a)

19 settembre 2021 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia contenenti granturco o relativi prodotti derivati di cui all'allegato I, punto 2.2.1;

b)

1o gennaio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp e di alcaloidi della Claviceps spp. di cui all'allegato I, punto 1.8;

c)

3 maggio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio di cui all'allegato I, punto 3.3;

d)

1o luglio 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei di cui all'allegato I, punto 2.5;

e)

1o settembre 2022 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici di cui all'allegato I, punti da 2.2.2 a 2.2.9;

f)

1o gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A di cui all'allegato I, punto 1.2;

g)

1o gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico di cui all'allegato I, punto 2.3;

h)

1o gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di Δ9-THC e Δ9-THCA di cui all'allegato I, punto 2.6;

i)

1o gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di diossine e della somma di diossine e policlorobifenili diossina-simili di cui all'allegato I, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.11 e 4.1.12;

j)

1o gennaio 2023 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di sostanze perfluoroalchiliche di cui all'allegato I, punto 4.2;

k)

26 marzo 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico di cui all'allegato I, punto 3.4.

2.   Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1o luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici di cui all'allegato I, punto 2.4.

3.   L'onere della prova della data dell'immissione legale dei prodotti sul mercato incombe all'operatore del settore alimentare.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione, del 23 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione di tali piani (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO I

Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti (1)

1

Micotossine

1.1

Aflatossine

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

B1

Somma di B1, B2, G1 e G2

M1

Per la somma di aflatossine, i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

1.1.1

Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingrediente di alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.1.3

5,0

10,0

-

 

1.1.2

Frutta secca impiegata come unico ingrediente o prodotti trasformati a partire da frutta secca immessi sul mercato per il consumatore finale o destinati a essere impiegati come ingredienti di alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.1.3

2,0

4,0

-

Nel caso di alimenti costituiti da frutta secca impiegata come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti per almeno l'80 % dalla frutta secca in questione, i tenori massimi stabiliti per la corrispondente frutta secca si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.3

Fichi secchi

6,0

10,0

-

Nel caso di alimenti costituiti da fichi secchi impiegati come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti per almeno l'80 % da fichi secchi, i tenori massimi stabiliti per i fichi secchi si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.4

Arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

8,0

15,0

-

Ad eccezione delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati.

Se le arachidi e gli altri semi oleosi con guscio non commestibile sono analizzati, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

1.1.5

Arachidi e altri semi oleosi impiegati come unico ingrediente o prodotti trasformati a partire da arachidi e altri semi oleosi immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

2,0

4,0

-

Ad eccezione degli oli vegetali grezzi destinati alla raffinazione e degli oli vegetali raffinati.

Se le arachidi e gli altri semi oleosi con guscio non commestibile sono analizzati, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

Nel caso di alimenti costituiti da arachidi e altri semi oleosi impiegati come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti per almeno l'80 % dalle arachidi e dagli altri semi oleosi in questione, i tenori massimi stabiliti per le arachidi e gli altri semi oleosi corrispondenti si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.6

Frutta a guscio da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingrediente negli alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.1.8 e 1.1.10

5,0

10,0

-

Se la frutta a guscio è analizzata intera con il guscio, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

1.1.7

Frutta a guscio impiegata come unico ingrediente o prodotti trasformati a partire da frutta a guscio immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.1.9 e 1.1.11

2,0

4,0

-

Se la frutta a guscio è analizzata intera con il guscio, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

Nel caso di alimenti costituiti da frutta a guscio impiegata come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti per almeno l'80 % dalla frutta a guscio in questione, i tenori massimi stabiliti per la frutta a guscio si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.8

Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

12,0

15,0

-

Se la frutta a guscio è analizzata intera con il guscio, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

1.1.9

Mandorle, pistacchi e semi di albicocca immessi sul mercato per il consumatore finale o destinati a essere impiegati come ingredienti di alimenti

8,0

10,0

-

Se la frutta a guscio è analizzata intera con il guscio, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

Nel caso di alimenti costituiti da mandorle, pistacchi e semi di albicocca impiegati come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti per almeno l'80 % dalla frutta a guscio in questione, i tenori massimi stabiliti per la corrispondente frutta a guscio si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.10

Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

8,0

15,0

-

Se le nocciole sono analizzate intere con il guscio, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

1.1.11

Nocciole e noci del Brasile immesse sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

5,0

10,0

-

Se le nocciole sono analizzate intere con il guscio, nel calcolo del tenore di aflatossine si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

Nel caso di alimenti costituiti da nocciole e noci del Brasile impiegate come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti per almeno l'80 % dalla frutta a guscio in questione, i tenori massimi stabiliti per la corrispondente frutta a guscio si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.12

Cereali e prodotti derivati da cereali, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.1.13, 1.1.18 e 1.1.19

2,0

4,0

-

Compresi i prodotti trasformati a base di cereali.

I prodotti derivati da cereali si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l'80 % di prodotti a base di cereali.

1.1.13

Granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

5,0

10,0

-

 

1.1.14

Le spezie essiccate seguenti:

Capsicum spp (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)

Pepe (frutti di Piper spp, compreso pepe bianco e nero)

Noce moscata (Myristica fragrans)

Curcuma (Curcuma longa)

Miscele di spezie essiccate contenenti una o più delle suddette spezie essiccate

5,0

10,0

-

 

1.1.15

Zenzero (Zingiber officinale) (essiccato)

5,0

10,0

-

 

1.1.16

Latte crudo (2), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

-

-

0,050

 

1.1.17

Formule per lattanti, formule di proseguimento (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

-

-

0,025

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

1.1.18

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

0,10

-

-

Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.

1.1.19

Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

0,10

-

0,025

Il tenore massimo si applica, nel caso del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti analoghi, ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante), mentre nel caso dei prodotti diversi dal latte, dai prodotti a base di latte e dai prodotti analoghi, si applica alla materia secca (5).


1.2

Ocratossina A

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

1.2.1

Frutta secca

 

 

1.2.1.1

Uve secche (uve di Corinto, uva passa, uva sultanina) e fichi secchi

8,0

 

1.2.1.2

Altra frutta secca

2,0

 

1.2.2

Sciroppo di dattero

15

 

1.2.3

Pistacchi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

10,0

Se la frutta a guscio è analizzata intera con il guscio, nel calcolo del tenore di ocratossina A si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

1.2.4

Pistacchi immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

5,0

Se la frutta a guscio è analizzata intera con il guscio, nel calcolo del tenore di ocratossina A si suppone che tutta la contaminazione sia nella parte commestibile.

1.2.5

Erbe essiccate

10,0

 

1.2.6

Radici di zenzero (essiccate) per l'uso in infusioni di erbe

15

 

1.2.7

Radici di altea/bismalva (essiccate), radici di dente di leone/tarassaco (essiccate) e fiori d'arancio (essiccati) per l'uso in infusioni di erbe o nei succedanei del caffè

20

 

1.2.8

Semi di girasole, semi di zucca, semi di cocomero e di melone, semi di canapa, semi di soia

5,0

 

1.2.9

Chicchi di cereali non trasformati

5,0

Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

1.2.10

Prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati e cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 e 1.2.24

3,0

Compresi i prodotti trasformati a base di cereali.

I prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l'80 % di prodotti a base di cereali.

1.2.11

Prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione

 

 

1.2.11.1

prodotti non contenenti semi oleosi, frutta a guscio o frutta secca

2,0

 

1.2.11.2

prodotti contenenti almeno il 20 % di uve secche e/o fichi secchi

4,0

 

1.2.11.3

altri prodotti contenenti semi oleosi, frutta a guscio e/o frutta secca

3,0

 

1.2.12

Bevande analcoliche a base di malto

3,0

 

1.2.13

Glutine di frumento non immesso sul mercato per il consumatore finale

8,0

 

1.2.14

Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.2.15

3,0

 

1.2.15

Caffè solubile (istantaneo)

5,0

 

1.2.16

Cacao in polvere

3,0

 

1.2.17

Spezie essiccate, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.2.18

15

Il tenore massimo si applica anche alle miscele di spezie essiccate.

1.2.18

Capsicum spp (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)

20

 

1.2.19

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata e altre specie)

 

 

1.2.19.1

Radice di liquirizia (essiccata), anche come ingrediente per infusioni di erbe

20

 

1.2.19.2

Estratto di liquirizia per l'uso negli alimenti, soprattutto nelle bevande e nella confetteria

80

Il tenore massimo si applica all'estratto puro e non diluito, quando 1 kg di estratto è ottenuto da 3 o da 4 kg di radice di liquirizia.

1.2.19.3

Prodotti di confetteria a base di liquirizia contenenti ≥ 97 % di estratto di liquirizia sulla sostanza secca

50

 

1.2.19.4

Altri prodotti di confetteria a base di liquirizia

10,0

 

1.2.20

Vino (7) e vino di frutta

2,0

Compresi i vini frizzanti e i vini spumanti, esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore a 15 % vol.

Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dal raccolto del 2005.

1.2.21

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (8)

2,0

Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dal raccolto del 2005.

Il tenore massimo applicabile a tali bevande è determinato in funzione della proporzione di vino e/o del mosto d'uva presente nel prodotto finito.

1.2.22

Succo d'uva, succo d'uva da concentrato, succo d'uva concentrato, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato immessi sul mercato per il consumatore finale (9)

2,0

Per il succo d'uva concentrato o il mosto d'uva concentrato il tenore massimo si applica al succo o al mosto ricostituito.

Il tenore massimo si applica ai prodotti a partire dal raccolto del 2005.

1.2.23

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

0,50

Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.

1.2.24

Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

0,50

Il tenore massimo si applica, nel caso del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti analoghi, ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante), mentre, nel caso dei prodotti diversi dal latte, dai prodotti a base di latte e dai prodotti analoghi, si applica alla materia secca (5).


1.3

Patulina

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

1.3.1

Succhi di frutta, succhi di frutta da concentrato, succhi di frutta concentrati e nettari di frutta (9)

50

Per il succo di frutta concentrato il tenore massimo si applica al succo ricostituito.

1.3.2

Bevande spiritose (10), sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela

50

 

1.3.3

Prodotti contenenti mele allo stato solido immessi sul mercato per il consumatore finale, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.3.4 e 1.3.5

25

Comprese la composta di mele e la purea di mele.

1.3.4

Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3), etichettati e immessi sul mercato come tali

10,0

Comprese la composta di mele e la purea di mele.

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

1.3.5

Alimenti per la prima infanzia (3)

10,0

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).


1.4

Deossinivalenolo

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

1.4.1

Chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.4.2 e 1.4.3

1 250

Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati destinati alla molitura ad umido e del riso.

Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

1.4.2

Chicchi di frumento duro e di avena non trasformati

1 750

Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

1.4.3

Chicchi di granturco non trasformati

1 750

Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l'etichettatura o la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido).

Il tenore massimo si applica ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

1.4.4

Cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, farina di cereali, semola, crusca e germe come prodotto finale immesso sul mercato per il consumatore finale, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.4.7 e 1.4.8

750

Ad eccezione del riso e dei prodotti a base di riso.

1.4.5

Pasta alimentare

750

Con il termine «pasta alimentare» si intende la pasta alimentare (secca) con un contenuto di acqua di circa il 12 %.

1.4.6

Pane, prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione

500

Ad eccezione dei prodotti a base di riso.

Compresi i piccoli prodotti da forno.

1.4.7

Prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale

 

 

1.4.7.1

Farina di granturco non immessa sul mercato per il consumatore finale

1 250

Almeno il 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 μm.

1.4.7.2

Altri prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale

750

Meno del 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 μm.

1.4.8

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

200

Ad eccezione dei prodotti a base di riso.

Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.


1.5

Zearalenone

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

1.5.1

Chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.5.2

100

Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati destinati alla molitura ad umido e del riso.

Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

1.5.2

Chicchi di granturco non trasformati

350

Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l'etichettatura e la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido).

Il tenore massimo si applica ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

1.5.3

Cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, farina di cereali, semola, crusca e germe come prodotti finali immessi sul mercato per il consumatore finale, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.8

75

Ad eccezione del riso e dei prodotti a base di riso.

1.5.4

Pane, prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.5.5

50

Ad eccezione dei prodotti a base di riso.

Compresi i piccoli prodotti da forno.

1.5.5

Granturco immesso sul mercato per il consumatore finale

Merende a base di granturco e cereali da colazione a base di granturco

100

 

1.5.6

Prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale

 

 

1.5.6.1

Farina di granturco non immessa sul mercato per il consumatore finale

300

Almeno il 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 μm.

1.5.6.2

Altri prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale

200

Meno del 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 μm.

1.5.7

Olio di granturco raffinato

400

 

1.5.8

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

20

Ad eccezione dei prodotti a base di riso.

Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.


1.6

Fumonisine

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

Somma di B1 e B2

Per le fumonisine i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

1.6.1

Chicchi di granturco non trasformati

4 000

Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l'etichettatura e la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido).

Il tenore massimo si applica ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

1.6.2

Granturco immesso sul mercato per il consumatore finale, prodotti di macinazione del granturco immessi sul mercato per il consumatore finale, alimenti a base di granturco immessi sul mercato per il consumatore finale, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.6.3 e 1.6.5

1 000

 

1.6.3

Cereali da colazione a base di granturco e merende a base di granturco

800

 

1.6.4

Prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale

 

 

1.6.4.1

Farina di granturco non immessa sul mercato per il consumatore finale

2 000

Almeno il 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 μm.

1.6.4.2

Altri prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale

1 400

Meno del 90 %, misurato in peso, delle particelle del prodotto di macinazione presenta dimensioni ≤ 500 μm.

1.6.5

Alimenti per la prima infanzia contenenti granturco e alimenti trasformati a base di granturco destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

200

Il tenore massimo si applica alla materia secca (5) del prodotto come immesso sul mercato.


1.7

Citrinina

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

1.7.1

Integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso Monascus purpureus

100

 


1.8

Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.

 

 

1.8.1

Sclerozi della Claviceps spp.

Tenore massimo (g/kg)

Osservazioni

 

 

 

Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

Qualora la spazzolatura (6) debba essere effettuata in presenza di sclerozi della Claviceps spp. è necessario che i cereali siano prima sottoposti a una fase di pulizia.

Il campionamento deve essere effettuato conformemente all'allegato I, punto B, del regolamento (CE) n. 401/2006.

1.8.1.1

Chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.8.1.2

0,2

Ad eccezione di granturco e riso.

1.8.1.2

Chicchi di segale non trasformati

0,5

0,2 a decorrere dal 1o luglio 2024

 

1.8.2

Alcaloidi della Claviceps spp.

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

Somma lower bound di

ergocornina/ergocorninina; ergocristina/ergocristinina; ergocriptina/ergocriptinina (forma α- e β-); ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergotamina/ergotaminina

Per gli alcaloidi della Claviceps spp. i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

1.8.2.1

Prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca)

100

50 a decorrere dal 1o luglio 2024

 

1.8.2.2

Prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena (con un tenore di ceneri pari o superiore a 900 mg/100 g nella materia secca)

Chicchi di orzo, frumento, spelta e avena immessi sul mercato per il consumatore finale

150

 

1.8.2.3

Prodotti di macinazione della segale

Segale immessa sul mercato per il consumatore finale

500

250 a decorrere dal 1o luglio 2024

 

1.8.2.4

Glutine di frumento

400

 

1.8.2.5

Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

20

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.


2

Tossine vegetali

2.1

Acido erucico, compreso l'acido erucico legato nei lipidi

Tenore massimo (g/kg)

Osservazioni

2.1.1

Oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 2.1.2

20,0

 

2.1.2

Olio di camelina, olio di senape e olio di borragine

50,0

Se autorizzato dall'autorità competente, il tenore massimo non si applica all'olio di senape prodotto e consumato a livello locale.

2.1.3

Senape (condimento)

35,0

 


2.2

Alcaloidi tropanici

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

Atropina

Scopolamina

 

2.2.1

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) contenenti miglio, sorgo, grano saraceno, granturco o relativi prodotti derivati

1,0

1,0

I prodotti derivati si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l'80 % di tali prodotti a base di cereali.

Il campionamento per il controllo del rispetto del tenore massimo deve essere effettuato conformemente alle norme di cui all'allegato I, punto J, del regolamento (CE) n. 401/2006.

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

 

 

Somma di atropina e scopolamina

Per la somma di atropina e scopolamina, i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

2.2.2

Chicchi di miglio e di sorgo non trasformati

5,0

Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

2.2.3

Chicchi di granturco non trasformati

15

Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l'etichettatura e la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido) e dei chicchi di granturco non trasformati per pop corn.

Il tenore massimo si applica ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

2.2.4

Chicchi di grano saraceno non trasformati

10

Il tenore massimo si applica ai chicchi di grano saraceno non trasformati immessi sul mercato precedentemente alla prima trasformazione (6).

2.2.5

Granturco per pop corn

Miglio, sorgo e granturco immessi sul mercato per il consumatore finale

Prodotti di macinazione del miglio, del sorgo e del granturco

5,0

 

2.2.6

Grano saraceno immesso sul mercato per il consumatore finale

Prodotti di macinazione del grano saraceno

10

 

2.2.7

Infusioni di erbe (prodotto essiccato) e ingredienti impiegati per infusioni di erbe (prodotti essiccati), ad eccezione dei prodotti di cui al punto 2.2.8

25

Per «infusioni di erbe (prodotto essiccato)» si intendono:

infusioni di erbe (prodotto essiccato) ottenute da fiori, foglie, steli, radici e qualsiasi altra parte della pianta (in bustine o sfuse) impiegate per la preparazione di infusioni di erbe (prodotto liquido); e

infusioni di erbe solubili. Per gli estratti in polvere occorre applicare un fattore di concentrazione pari a 4.

2.2.8

Infusioni di erbe (prodotto essiccato) e ingredienti impiegati per infusioni di erbe (prodotti essiccati) esclusivamente di semi di anice

50

Per «infusioni di erbe (prodotto essiccato)» si intendono:

infusioni di erbe (prodotto essiccato) ottenute da fiori, foglie, steli, radici e qualsiasi altra parte della pianta (in bustine o sfuse) impiegate per la preparazione di infusioni di erbe (prodotto liquido); e

infusioni di erbe solubili. Per gli estratti in polvere occorre applicare un fattore di concentrazione pari a 4.

2.2.9

Infusioni di erbe (prodotto liquido)

0,20

 


2.3

Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

2.3.1

Semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati non immessi sul mercato per il consumatore finale

250

I tenori massimi non si applicano ai semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione di olio, purché i semi oleosi pressati restanti non siano immessi sul mercato come alimenti. Nel caso in cui i semi oleosi pressati restanti siano immessi sul mercato come alimenti, si applicano i tenori massimi tenendo conto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

2.3.2

Semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale

150

Il tenore massimo non si applica ai semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità laddove l'avvertenza «Da consumarsi previa cottura. Non consumare crudi!» figura nel campo visivo principale dell'etichetta (utilizzando la dimensione dei caratteri specifica) (11). I semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati che presentano l'avvertenza devono rispettare il tenore massimo di cui al punto 2.3.1.

2.3.3

Mandorle non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immesse sul mercato per il consumatore finale

35

Il tenore massimo non si applica alle mandorle amare non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immesse sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità laddove l'avvertenza «Da consumarsi previa cottura. Non consumare crude!» figura nel campo visivo principale dell'etichetta (utilizzando la dimensione dei caratteri specifica) (11).

2.3.4

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale

20,0

L'operatore che immette sul mercato semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati per il consumatore finale deve dimostrare, su richiesta dell'autorità competente, che il prodotto commercializzato rispetta il tenore massimo.

2.3.5

Radice di manioca (fresca, pelata)

50,0

 

2.3.6

Farina di manioca e farina di tapioca

10,0

 


2.4

Alcaloidi pirrolizidinici

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

Il tenore massimo si riferisce alla somma lower bound dei 21 alcaloidi pirrolizidinici seguenti:

intermedina/licopsamina, intermedina N-ossido/licopsamina N-ossido, senecionina/senecivernina, senecionina N-ossido/senecivernina N-ossido, senecifillina, senecifillina N-ossido, retrorsina, retrorsina N-ossido, echimidina, echimidina N-ossido, lasiocarpina, lasiocarpina N-ossido, senchirchina, europina, europina N-ossido, eliotrina ed eliotrina N-ossido

e degli ulteriori 14 alcaloidi pirrolizidinici seguenti, di cui si sa che possono coeluire con uno o più dei 21 alcaloidi pirrolizidinici identificati sopra, ricorrendo ad alcuni metodi di analisi attualmente utilizzati:

indicina, echinatina, rinderina (possibile coeluizione con licopsamina/intermedina), indicina N-ossido, echinatina N-ossido, rinderina N-ossido (possibile coeluizione con licopsamina N-ossido/intermedina N-ossido), integerrimina (possibile coeluizione con senecivernina/senecionina), integerrimina N-ossido (possibile coeluizione con senecivernina N-ossido/senecionina N-ossido), eliosupina (possibile coeluizione con echimidina), eliosupina N-ossido (possibile coeluizione con echimidina N-ossido), spartioidina (possibile coeluizione con senecifillina), spartioidina N-ossido (possibile coeluizione con senecifillina N-ossido), usaramina (possibile coeluizione con retrorsina), usaramina N-ossido (possibile coeluizione con retrorsina N-ossido).

Gli alcaloidi pirrolizidinici identificabili singolarmente e separatamente con i metodi di analisi utilizzati devono essere quantificati e inclusi nella somma.

Per gli alcaloidi pirrolizidinici i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

2.4.1

Foglie di borragine (fresche, congelate) immesse sul mercato per il consumatore finale

750

Fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all'immissione sul mercato di piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici.

2.4.2

Erbe essiccate, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 2.4.3

400

Fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all'immissione sul mercato di piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici.

2.4.3

Borragine, levistico, maggiorana e origano (prodotto essiccato) e miscele composte esclusivamente di tali erbe essiccate

1 000

Fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all'immissione sul mercato di piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici.

2.4.4

Tè (Camellia sinensis) e tè aromatizzati (12) (Camellia sinensis) (prodotto essiccato), ad eccezione dei tè e dei tè aromatizzati di cui al punto 2.4.5

150

Per i tè con frutta secca e con erbe essiccate si applica l'articolo 3.

Per «tè (Camellia sinensis) (prodotto essiccato)» si intende:

tè (Camellia sinensis) (prodotto essiccato) ottenuto da foglie, steli e fiori essiccati (in bustina o sfuso) impiegato per la preparazione di tè (prodotto liquido); e

tè solubili. Per gli estratti di tè in polvere occorre applicare un fattore di concentrazione pari a 4.

2.4.5

Tè (Camellia sinensis), tè aromatizzati (12) (Camellia sinensis) e infusioni di erbe (prodotto essiccato) e ingredienti impiegati per infusioni di erbe (prodotti essiccati) destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

75

Per i tè con frutta secca e con erbe essiccate si applica l'articolo 3.

2.4.6

Tè (Camellia sinensis), tè aromatizzati (12) (Camellia sinensis) e infusioni di erbe (prodotto liquido) destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

1,0

Per i tè con frutta secca e con erbe essiccate si applica l'articolo 3.

2.4.7

Infusioni di erbe (prodotto essiccato) e ingredienti impiegati per infusioni di erbe (prodotti essiccati), ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 2.4.5 e 2.4.8

200

Per «infusioni di erbe (prodotto essiccato)» si intendono:

infusioni di erbe (prodotto essiccato) ottenute da fiori, foglie, steli, radici e qualsiasi altra parte della pianta (in bustine o sfuse) impiegate per la preparazione di infusioni di erbe (prodotto liquido); e

infusioni di erbe solubili. Per gli estratti in polvere occorre applicare un fattore di concentrazione pari a 4.

Fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all'immissione sul mercato di piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici.

2.4.8

Infusioni di erbe (prodotto essiccato) e ingredienti impiegati per infusioni (prodotti essiccati) di rooibos, anice (Pimpinella anisum), melissa, camomilla, timo, menta piperita, verbena odorosa e miscele composte esclusivamente di tali erbe essiccate, ad eccezione delle infusioni di erbe di cui al punto 2.4.5

400

Per «infusioni di erbe (prodotto essiccato)» si intendono:

infusioni di erbe (prodotto essiccato) ottenute da fiori, foglie, steli, radici e qualsiasi altra parte della pianta (in bustine o sfuse) impiegate per la preparazione di infusioni di erbe (prodotto liquido); e

infusioni di erbe solubili. Per gli estratti in polvere occorre applicare un fattore di concentrazione pari a 4.

2.4.9

Cumino

400

 

2.4.10

Integratori alimentari contenenti preparazioni botaniche (13) tra cui gli estratti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 2.4.11

400

Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari come immessi sul mercato.

Fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all'immissione sul mercato di piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici.

2.4.11

Integratori alimentari a base di polline

Polline e prodotti a base di polline

500

Il tenore massimo si applica agli integratori alimentari come immessi sul mercato.


2.5

Alcaloidi oppiacei

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

 

 

 

Per gli alcaloidi oppiacei i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

Il tenore massimo si riferisce alla somma di morfina e codeina, dove al tenore di codeina è applicato un fattore di 0,2. Il tenore massimo si riferisce pertanto alla somma di morfina + 0,2 × codeina.

2.5.1

Semi di papavero interi, macinati o moliti immessi sul mercato per il consumatore finale

20

 

2.5.2

Prodotti da forno contenenti semi di papavero o relativi prodotti trasformati

1,50

I prodotti da forno comprendono anche salatini e snack pronti al consumo a base di farina.

I relativi prodotti trasformati si riferiscono ai prodotti contenenti almeno l'80 % di prodotti da semi di papavero.

L'operatore del settore alimentare che fornisce i semi di papavero all'operatore del settore alimentare che fabbrica i prodotti da forno deve fornire le informazioni necessarie a consentire al fabbricante dei prodotti da forno di immettere sul mercato prodotti che rispettano il tenore massimo. Tali informazioni devono comprendere, se del caso, dati analitici.


2.6

Equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC)

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

 

 

 

Per gli equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

Il tenore massimo si riferisce alla somma di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) e di acido delta-9-tetraidrocannabinolico (Δ9-THCA), espressa in Δ9-THC.

Un fattore di 0,877 è applicato al tenore di Δ9-THCA e il tenore massimo si riferisce alla somma di Δ9-THC + 0,877 × Δ9-THCA (nel caso di una determinazione e quantificazione separate di Δ9-THC e Δ9-THCA).

2.6.1

Semi di canapa

3,0

 

2.6.2

Semi di canapa macinati, semi di canapa (parzialmente) disoleati e altri prodotti trasformati dei semi di canapa, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 2.6.3

3,0

I prodotti trasformati dei semi di canapa sono trasformati esclusivamente a partire da semi di canapa.

2.6.3

Olio di semi di canapa

7,5

 


3

Metalli e altri elementi

3.1

Piombo

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

3.1.1

Frutta

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.1.1

Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo

0,20

 

3.1.1.2

Frutta diversa da mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo

0,10

 

3.1.2

Ortaggi a radice e tubero

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.2.1

Ortaggi a radice e tubero, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.1.2.2 e 3.1.2.3

0,10

Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

3.1.2.2

Zenzero fresco e curcuma fresca

0,80

 

3.1.2.3

Salsefrica

0,30

 

3.1.3

Ortaggi a bulbo

0,10

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.4

Ortaggi a frutto

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.4.1

Ortaggi a frutto, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.1.4.2

0,050

 

3.1.4.2

Granturco dolce

0,10

 

3.1.5

Cavoli

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.5.1

Cavoli diversi da quelli di cui al punto 3.1.5.2

0,10

 

3.1.5.2

Cavoli a foglia

0,30

 

3.1.6

Ortaggi a foglia, esclusi le erbe fresche e i fiori commestibili

0,30

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.7

Legumi

0,10

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.8

Ortaggi a stelo

0,10

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.9

Funghi

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.1.9.1

I funghi coltivati seguenti:

prataioli (Agaricus bisporus)

orecchioni (Pleurotus ostreatus)

shitake (Lentinula edodes)

0,30

 

3.1.9.2

Funghi selvatici

0,80

 

3.1.10

Legumi da granella

0,20

 

3.1.11

Cereali

0,20

 

3.1.12

Spezie essiccate

 

 

3.1.12.1

Spezie da semi

0,90

 

3.1.12.2

Spezie da frutti

0,60

 

3.1.12.3

Spezie da corteccia

2,0

 

3.1.12.4

Spezie da radici e rizomi

1,50

 

3.1.12.5

Spezie da boccioli

1,0

 

3.1.12.6

Spezie da pistilli di fiori

1,0

 

3.1.13

Carni di bovini, ovini, suini e pollame (2), ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.1.14

0,10

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.1.14

Frattaglie (2)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.1.14.1

di bovini e ovini

0,20

 

3.1.14.2

di suini

0,15

 

3.1.14.3

di pollame

0,10

 

3.1.15

Prodotti della pesca (2) e molluschi bivalvi (2)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.1.15.1

Muscolo di pesce

0,30

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.1.15.2

Cefalopodi

0,30

Il tenore massimo si applica all'animale senza visceri.

3.1.15.3

Crostacei

0,50

Il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.1.15.4

Molluschi bivalvi

1,50

Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.1.16

Latte crudo (2), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,020

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.1.17

Miele

0,10

 

3.1.18

Grassi e oli

0,10

Comprese le materie grasse del latte.

3.1.19

Succhi di frutta, succhi di frutta da concentrato, succhi di frutta concentrati e nettari di frutta (9)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Per il succo di frutta concentrato il tenore massimo si applica al succo ricostituito.

3.1.19.1

esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti

0,05

 

3.1.19.2

diversi da quelli ottenuti esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti, comprese le miscele

0,03

 

3.1.20

Vini (7), sidro, sidro di pere e vini di frutta

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Compresi i vini frizzanti e i vini spumanti, esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore a 15 % vol.

3.1.20.1

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

 

3.1.20.2

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

 

3.1.20.3

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

 

3.1.21

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (8)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.1.21.1

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015

0,20

 

3.1.21.2

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021

0,15

 

3.1.21.3

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,10

 

3.1.22

Vini liquorosi ottenuti da uve (7)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.1.22.1

prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi

0,15

 

3.1.23

Sali

 

 

3.1.23.1

Sali, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.1.23.2

1,0

 

3.1.23.2

I sali non raffinati seguenti: «fior di sale» e «sale grigio», che sono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso

2,0

 

3.1.24

Formule per lattanti, formule di proseguimento (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.1.24.1

immesse sul mercato in polvere

0,020

 

3.1.24.2

immesse sul mercato allo stato liquido

0,010

 

3.1.25

Bevande destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia etichettate e immesse sul mercato come tali, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.1.24 e 3.1.27

 

 

3.1.25.1

immesse sul mercato allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del fabbricante

0,020

Compresi i succhi di frutta.

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso.

3.1.25.2

da preparare mediante infusione o decozione

0,50

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.1.26

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia (3), ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.1.25

0,020

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.1.27

Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.1.27.1

immessi sul mercato in polvere

0,020

 

3.1.27.2

immessi sul mercato allo stato liquido

0,010

 

3.1.28

Integratori alimentari

3,0

 


3.2

Cadmio

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

3.2.1

Frutta e frutta a guscio

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.1.1

Frutta, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.1.2, 3.2.1.3 e 3.2.1.4

0,050

 

3.2.1.2

Agrumi, pomacee, drupacee, olive da tavola, kiwi, banane, manghi, papaie e ananas

0,020

 

3.2.1.3

Bacche e piccoli frutti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.1.4

0,030

 

3.2.1.4

Lamponi

0,040

 

3.2.1.5

Frutta a guscio

 

I tenori massimi non si applicano alla frutta a guscio destinata alla pressatura e alla raffinazione di olio, purché la frutta a guscio pressata restante non sia immessa sul mercato come alimento. Nel caso in cui la frutta a guscio pressata restante sia immessa sul mercato come alimento, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.1.5.1

Frutta a guscio, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.1.5.2

0,20

 

3.2.1.5.2

Pinoli

0,30

 

3.2.2

Ortaggi a radice e tubero

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.2.1

Ortaggi a radice e tubero, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 e 3.2.2.6

0,10

Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

3.2.2.2

Bietole

0,060

 

3.2.2.3

Sedano rapa

0,15

 

3.2.2.4

Rafano, pastinaca, salsefrica

0,20

 

3.2.2.5

Ravanelli

0,020

 

3.2.2.6

Tuberi e radici tropicali, prezzemolo a grossa radice, rape

0,050

 

3.2.3

Ortaggi a bulbo

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.3.1

Ortaggi a bulbo, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.3.2

0,030

 

3.2.3.2

Aglio

0,050

 

3.2.4

Ortaggi a frutto

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.4.1

Ortaggi a frutto, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.4.2

0,020

 

3.2.4.2

Melanzane

0,030

 

3.2.5

Cavoli

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.5.1

Cavoli, ad eccezione dei prodotti elencati al punto 3.2.5.2

0,040

 

3.2.5.2

Cavoli a foglia

0,10

 

3.2.6

Ortaggi a foglia ed erbe

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.6.1

Ortaggi a foglia, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.6.2

0,10

 

3.2.6.2

Foglie di spinaci e simili, plantule di senape ed erbe fresche

0,20

 

3.2.7

Legumi

0,020

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.8

Ortaggi a stelo

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.8.1

Ortaggi a stelo, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.8.2 e 3.2.8.3

0,030

 

3.2.8.2

Sedani

0,10

 

3.2.8.3

Porri

0,040

 

3.2.9

Funghi

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.

3.2.9.1

Funghi coltivati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.9.2

0,050

 

3.2.9.2

Orecchioni (Pleurotus ostreatus)

Shitake (Lentinula edodes)

0,15

 

3.2.9.3

Funghi selvatici

0,50

 

3.2.10

Legumi da granella e proteine derivate da legumi da granella

 

 

3.2.10.1

Legumi da granella, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.10.2

0,040

 

3.2.10.2

Proteine derivate da legumi da granella

0,10

 

3.2.11

Semi oleosi

 

I tenori massimi non si applicano ai semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione di olio, purché i semi oleosi pressati restanti non siano immessi sul mercato come alimenti. Nel caso in cui i semi oleosi pressati restanti siano immessi sul mercato come alimenti, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.11.1

Semi oleosi, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 e 3.2.11.6

0,10

 

3.2.11.2

Semi di colza

0,15

 

3.2.11.3

Arachidi e semi di soia

0,20

 

3.2.11.4

Semi di senape

0,30

 

3.2.11.5

Semi di lino e semi di girasole

0,50

 

3.2.11.6

Semi di papavero

1,20

 

3.2.12

Cereali

 

I tenori massimi non si applicano ai cereali impiegati per la produzione di birra o distillati, purché il residuo di cereali restante non sia immesso sul mercato come alimento. Nel caso in cui il residuo di cereali restante sia immesso sul mercato come alimento, si applicano i tenori massimi, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.12.1

Cereali, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 e 3.2.12.5

0,10

 

3.2.12.2

Orzo e segale

0,050

 

3.2.12.3

Riso, quinoa, crusca di frumento e glutine di frumento

0,15

 

3.2.12.4

Frumento duro (Triticum durum)

0,18

 

3.2.12.5

Germe di frumento

0,20

 

3.2.13

Prodotti di origine animale (2)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.2.13.1

Carni di bovini, ovini, suini e pollame

0,050

Ad eccezione delle frattaglie.

3.2.13.2

Carne equina

0,20

Ad eccezione delle frattaglie.

3.2.13.3

Fegato di bovini, ovini, suini, pollame ed equini

0,50

 

3.2.13.4

Reni di bovini, ovini, suini, pollame ed equini

1,0

 

3.2.14

Prodotti della pesca (2) e molluschi bivalvi (2)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.2.14.1

Muscolo di pesce, ad eccezione delle specie di cui ai punti 3.2.14.2, 3.2.14.3 e 3.2.14.4

0,050

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.14.2

Muscolo dei pesci seguenti:

sgombro (specie Scomber)

tonno e tonnetto (specie Thunnus, Katsuwonus pelamis, specie Euthynnus)

ghiozzo oceanico (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.14.3

Muscolo di tombarello (specie Auxis)

0,15

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.14.4

Muscolo dei pesci seguenti:

acciuga (specie Engraulis)

pesce spada (Xiphias gladius)

sardina (Sardina pilchardus)

0,25

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.14.5

Crostacei

0,50

Il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.14.6

Molluschi bivalvi

1,0

Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.14.7

Cefalopodi

1,0

Il tenore massimo si applica all'animale senza visceri.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.2.15

Prodotti di cacao e di cioccolato (14)

 

 

3.2.15.1

Cioccolato al latte contenente < 30 % di sostanza secca totale di cacao

0,10

 

3.2.15.2

Cioccolato contenente < 50 % di sostanza secca totale di cacao; cioccolato al latte contenente ≥ 30 % di sostanza secca totale di cacao

0,30

 

3.2.15.3

Cioccolato contenente ≥ 50 % di sostanza secca totale di cacao

0,80

 

3.2.15.4

Cacao in polvere immesso sul mercato per il consumatore finale o come ingrediente nel cacao zuccherato in polvere o cioccolato in polvere immesso sul mercato per il consumatore finale (bevande al cacao)

0,60

 

3.2.16

Sale

0,50

 

3.2.17

Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.2.17.1

immessi sul mercato in polvere e a base di proteine di latte vaccino o di idrolizzati proteici di latte vaccino

0,010

 

3.2.17.2

immessi sul mercato allo stato liquido e a base di proteine di latte vaccino o di idrolizzati proteici di latte vaccino

0,005

 

3.2.17.3

immessi sul mercato in polvere e a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,020

 

3.2.17.4

immessi sul mercato allo stato liquido e a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,010

 

3.2.18

Formule per bambini nella prima infanzia (4)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.2.18.1

immesse sul mercato in polvere e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,020

 

3.2.18.2

immesse sul mercato allo stato liquido e a base di isolati proteici vegetali diversi dagli isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,010

 

3.2.19

Bevande destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia etichettate e immesse sul mercato come tali, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.17 e 3.2.18

 

 

3.2.19.1

immesse sul mercato allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del fabbricante

0,020

Compresi i succhi di frutta.

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso.

3.2.20

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

0,040

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.2.21

Integratori alimentari

 

 

3.2.21.1

Integratori alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 3.2.21.2

1,0

 

3.2.21.2

Integratori alimentari costituiti almeno per l'80 % da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati (2)

3,0

 


3.3

Mercurio

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

3.3.1

Prodotti della pesca (2) e molluschi bivalvi (2)

 

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3.3.1.1

Crostacei, molluschi e muscolo di pesce, ad eccezione delle specie di cui ai punti 3.3.1.2 e 3.3.1.3

0,50

Per i crostacei il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici.

Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade.

3.3.1.2

Muscolo di pesce dei pesci seguenti:

pagello mafrone (Pagellus acarne)

pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

occhialone (Pagellus bogaraveo)

palamita (Sarda sarda)

pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

tirsite (Lepidocybium flavobrunneum)

ippoglosso (specie Hippoglossus)

abadeco del Sudafrica (Genypterus capensis)

marlin (specie Makaira)

rombo del genere Lepidorhombus (specie Lepidorhombus)

ruvetto (Ruvettus pretiosus)

pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

abadeco (Genypterus blacodes)

luccio (specie Esox)

palamita bianca (Orcynopsis unicolor)

cappellano (specie Trisopterus)

triglia di fango (Mullus barbatus barbatus)

granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris)

pesce vela del Pacifico (specie Istiophorus)

pesce sciabola (Lepidopus caudatus)

sgombro serpente (Gempylus serpens)

storione (specie Acipenser)

triglia di scoglio (Mullus surmuletus)

tonno e tonnetto (specie Thunnus, specie Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

squali (tutte le specie)

pesce spada (Xiphias gladius)

1,0

 

3.3.1.3

Cefalopodi

Gasteropodi marini

Muscolo dei pesci seguenti:

acciuga (specie Engraulis)

merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

merluzzo bianco (Gadus morhua)

aringa (Clupea harengus)

pangasio basa (Pangasius bocourti)

carpa (specie appartenenti alla famiglia Cyprinidae)

limanda (Limanda limanda)

sgombro (specie Scomber)

passera pianuzza (Platichthys flesus)

passera di mare (Pleuronectes platessa)

spratto (Sprattus sprattus)

siluro gigante (Pangasianodon gigas)

merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

salmone e trota (specie Salmo e specie Oncorhynchus, ad eccezione di Salmo trutta)

sardina (specie Dussumieria, specie Sardina, specie Sardinella e specie Sardinops)

sogliola (Solea Solea)

Pangasio ipoftalmo (Pangasianodon hypopthalmus)

Merlano (Merlangius merlangus)

0,30

Per i cefalopodi il tenore massimo si applica all'animale senza visceri.

3.3.2

Integratori alimentari

0,10

 

3.3.3

Sale

0,10

 


3.4

Arsenico

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

 

 

Arsenico inorganico [somma di As(III) e As(V)]

I tenori massimi di arsenico inorganico si applicano ai prodotti di cui ai punti da 3.4.1 a 3.4.4.

3.4.1

Cereali e prodotti a base di cereali

 

Riso, riso semigreggio, riso lavorato e riso parboiled come definito nella norma del Codex 198-1995.

3.4.1.1

Riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco)

0,15

 

3.4.1.2

Riso parboiled e riso semigreggio

0,25

 

3.4.1.3

Farina di riso

0,25

 

3.4.1.4

Cialde di riso, cialdine di riso, cracker di riso, dolci di riso, fiocchi di riso e riso soffiato da colazione

0,30

 

3.4.1.5

Riso destinato alla produzione di alimenti per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (3)

0,10

 

3.4.1.6

Bevande analcoliche a base di riso

0,030

 

3.4.2

Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.4.2.1

immessi sul mercato in polvere

0,020

 

3.4.2.2

immessi sul mercato allo stato liquido

0,010

 

3.4.3

Alimenti per la prima infanzia (3)

0,020

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.4.4

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta (9)

0,020

 

 

 

Arsenico totale

Il tenore massimo di arsenico totale si applica ai prodotti di cui al punto 3.4.5.

3.4.5

Sale

0,50

 


3.5

Stagno (inorganico)

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

3.5.1

Alimenti in scatola, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5

200

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

3.5.2

Bibite in lattina, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5

100

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

Compresi i succhi di frutta e i succhi di ortaggi.

3.5.3

Formule in scatola per lattanti, formule in scatola di proseguimento (3) e formule in scatola per bambini nella prima infanzia (4)

50

Esclusi i prodotti in scatola essiccati e i prodotti in scatola in polvere.

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.5.4

Alimenti in scatola per la prima infanzia e alimenti in scatola trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

50

Esclusi i prodotti in scatola essiccati e i prodotti in scatola in polvere.

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

3.5.5

Alimenti in scatola a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

50

Esclusi i prodotti in scatola essiccati e i prodotti in scatola in polvere.

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.


4

Inquinanti organici persistenti alogenati

4.1

Diossine e PCB

Tenore massimo

Osservazioni

 

 

Somma di diossine (pg OMS-PCDD/F-TEQ/g) (15)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (pg OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15)

Somma di PCB non diossina-simili (ng/g) (15)

La somma di PCB non diossina-simili comprende PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180 (ICES - 6).

I tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni upper bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

4.1.1

Carni e prodotti a base di carne, ad eccezione delle frattaglie commestibili e dei prodotti di cui ai punti 4.1.3 e 4.1.4 (2)

 

 

 

I tenori massimi espressi in rapporto al grasso non si applicano agli alimenti contenenti < 2 % di grassi. Per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per un alimento contenente il 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la formula seguente: tenore massimo espresso in funzione del prodotto per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per questi alimenti × 0,02.

4.1.1.1

di bovini, ovini e caprini

2,5 pg/g di grasso

4,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.1.2

di suini

1,0 pg/g di grasso

1,25 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.1.3

di pollame

1,75 pg/g di grasso

3,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.1.4

di equini

5,0 pg/g di grasso

10,0 pg/g di grasso

-

 

4.1.1.5

di coniglio

1,0 pg/g di grasso

1,5 pg/g di grasso

-

 

4.1.1.6

di cinghiale (Sus scrofa)

5,0 pg/g di grasso

10,0 pg/g di grasso

-

 

4.1.1.7

di selvaggina da penna

2,0 pg/g di grasso

4,0 pg/g di grasso

-

 

4.1.1.8

di cervo

3,0 pg/g di grasso

7,5 pg/g di grasso

-

 

4.1.2

Fegato e prodotti da esso derivati

 

 

 

 

4.1.2.1

di bovini, caprini, suini, pollame ed equini

0,30 pg/g di peso fresco

0,50 pg/g di peso fresco

3,0 ng/g di peso fresco

 

4.1.2.2

di ovini

1,25 pg/g di peso fresco

2,00 pg/g di peso fresco

3,0 ng/g di peso fresco

 

4.1.2.3

di selvaggina da penna

2,5 pg/g di peso fresco

5,0 pg/g di peso fresco

-

 

4.1.3

Grasso

 

 

 

 

4.1.3.1

di bovini e ovini

2,5 pg/g di grasso

4,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.3.2

di suini

1,0 pg/g di grasso

1,25 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.3.3

di pollame

1,75 pg/g di grasso

3,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.4

Miscele di grassi animali

1,5 pg/g di grasso

2,50 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.5

Prodotti della pesca (2) e molluschi bivalvi (2), ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10

3,5 pg/g di peso fresco

6,5 pg/g di peso fresco

75 ng/g di peso fresco

Per il pesce il tenore massimo si applica al muscolo.

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Per i crostacei il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei.

4.1.6

Muscolo di pesce d'acqua dolce selvatico e prodotti derivati

3,5 pg/g di peso fresco

6,5 pg/g di peso fresco

125 ng/g di peso fresco

Ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce e i prodotti derivati

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

4.1.7

Muscolo di spinarolo (Squalus acanthias) selvatico e prodotti derivati

3,5 pg/g di peso fresco

6,5 pg/g di peso fresco

200 ng/g di peso fresco

 

4.1.8

Muscolo di anguilla selvatica (Anguilla anguilla) e prodotti derivati

3,5 pg/g di peso fresco

10,0 pg/g di peso fresco

300 ng/g di peso fresco

 

4.1.9

Fegato di pesce e prodotti da esso derivati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 4.1.10

-

20,0 pg/g di peso fresco

200 ng/g di peso fresco

Per il fegato di pesce in scatola il tenore massimo si applica all'intero contenuto commestibile della scatola.

4.1.10

Oli di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale)

1,75 pg/g di grasso

6,0 pg/g di grasso

200 ng/g di grasso

 

4.1.11

Latte crudo (2) e prodotti lattiero caseari (2)

2,0 pg/g di grasso

4,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

Compreso il grasso del burro.

I tenori massimi espressi in rapporto al grasso non si applicano agli alimenti contenenti < 2 % di grassi. Per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per un alimento contenente il 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la formula seguente: tenore massimo espresso in funzione del prodotto per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per questi alimenti × 0,02.

4.1.12

Uova e ovoprodotti, ad eccezione delle uova di oche (2)

2,5 pg/g di grasso

5,0 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

I tenori massimi espressi in rapporto al grasso non si applicano agli alimenti contenenti < 2 % di grassi. Per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per un alimento contenente il 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la formula seguente: tenore massimo espresso in funzione del prodotto per gli alimenti contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per questi alimenti × 0,02.

4.1.13

Oli e grassi vegetali

0,75 pg/g di grasso

1,25 pg/g di grasso

40 ng/g di grasso

 

4.1.14

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

0,1 pg/g di peso fresco

0,2 pg/g di peso fresco

1,0 ng/g di peso fresco

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).


4.2

Sostanze perfluoroalchiliche

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

PFOS

PFOA

PFNA

PFHxS

Somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS

Il tenore massimo si applica al peso fresco.

PFOS: acido perfluoroottansulfonico

PFOA: acido perfluoroottanoico

PFNA: acido perfluorononanoico

PFHxS: acido perfluoroesano sulfonico

Per PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS e la loro somma, il tenore massimo si riferisce alla somma degli stereoisomeri lineari e ramificati, indipendentemente dalla separazione cromatografica.

Per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

4.2.1

Carni e frattaglie commestibili (2)

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1

Carni di bovini, suini e pollame

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

 

4.2.1.2

Carni di ovini

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

 

4.2.1.3

Frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

 

4.2.1.4

Carne di selvaggina, ad eccezione della carne di orso

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

 

4.2.1.5

Frattaglie di selvaggina, ad eccezione delle frattaglie di orso

50

25

45

3,0

50

 

4.2.2

Prodotti della pesca (2) e molluschi bivalvi (2)

 

 

 

 

 

Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

4.2.2.1

Carne di pesci

 

 

 

 

 

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

4.2.2.1.1

Muscolo di pesce, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 4.2.2.1.2 e 4.2.2.1.3

Muscolo dei pesci di cui ai punti 4.2.2.1.2 e 4.2.2.1.3, se destinato alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

 

4.2.2.1.2

Muscolo dei seguenti pesci, se non destinato alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia:

aringa del Baltico (Clupea harengus membras)

palamita (specie Sarda e Orcynopsis)

bottatrice (Lota lota)

spratto (Sprattus sprattus)

passera (Platichthys flesus e Glyptocephalus cynoglossus)

cefalo (Mugil cephalus)

suri/sugarelli (Trachurus trachurus)

luccio (specie Esox)

platessa (specie Pleuronectes e Lepidopsetta)

sardina (specie Sardina)

spigola (specie Dicentrarchus)

pesce gatto di mare (specie Silurus e Pangasius)

lampreda di mare (Petromyzon marinus)

tinca (Tinca tinca)

coregone bianco (Coregonus albula e Coregonus vandesius)

Phosichthys argenteus

salmone selvatico e trota selvatica (specie Salmo e Oncorhynchus selvatiche)

lupo di mare (specie Anarhichas)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

 

4.2.2.1.3

Muscolo dei seguenti pesci, se non destinato alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia:

acciuga (specie Engraulis)

barbo (Barbus barbus)

abramide (specie Abramis)

salmerino (specie Salvelinus)

anguilla (specie Anguilla)

luccioperca (specie Sander)

pesce persico (Perca fluviatilis);

triotto rosso (Rutilus rutilus)

sperlano (specie Osmerus)

coregone (specie Coregonus diverse dalle specie di cui al punto 4.2.2.1.2)

35

8,0

8,0

1,5

45

 

4.2.2.2

Crostacei e molluschi bivalvi

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

Per i crostacei il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici.

Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade.

Per i crostacei in scatola il tenore massimo si applica all'intero contenuto della scatola. Per quanto riguarda il tenore massimo dell'intero prodotto composito si applica l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2.

4.2.3

Uova

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

 


5

Contaminanti da processo

5.1

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

Benzo(a)pirene

Somma di IPA: benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene

Per la somma degli IPA i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori delle quattro sostanze inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

5.1.1

Chips di banana

2,0

20,0

 

5.1.2

Alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 5.1.4 e 5.1.5

10,0

50,0

La preparazione di bevande si riferisce all'uso di polveri finemente macinate aggiunte alle bevande.

Ad eccezione del caffè istantaneo o solubile.

5.1.3

Erbe essiccate

10,0

50,0

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

5.1.4

Semi di cacao e prodotti derivati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 5.1.5

5,0 μg/kg di grasso

30,0  μg/kg di grasso

Compreso il burro di cacao.

5.1.5

Fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere impiegati come ingredienti di alimenti

3,0

15,0

La fibra di cacao è un prodotto specifico ottenuto dal guscio dei semi di cacao e contiene tenori di IPA superiori a quelli dei prodotti ottenuti dai frammenti dei semi di cacao. La fibra di cacao e i prodotti derivati sono prodotti intermedi nella catena di produzione e sono impiegati come ingredienti nella preparazione di alimenti a basso contenuto calorico e alto contenuto di fibre.

5.1.6

Carni e prodotti a base di carne affumicati

2,0

12,0

 

5.1.7

Prodotti della pesca affumicati (2), ad eccezione dei prodotti di cui al punto 5.1.8

2,0

12,0

Per il pesce il tenore massimo si applica al muscolo.

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

Per i crostacei affumicati il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi affumicati (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

5.1.8

Spratti affumicati e spratti affumicati in scatola (Sprattus sprattus)

Aringa del Baltico affumicata di lunghezza ≤ 14 cm e aringa del Baltico affumicata in scatola di lunghezza ≤ 14 cm (Clupea harengus membras)

Katsuobushi (tonnetto striato essiccato, Katsuwonus pelamis)

Molluschi bivalvi (2) (freschi, refrigerati o congelati)

Carne e prodotti a base di carne trattati termicamente e immessi sul mercato per il consumatore finale

5,0

30,0

Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce.

La carne e i prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico che potrebbe risultare nella formazione di IPA, vale a dire cottura alla griglia.

Per i prodotti in scatola il tenore massimo si applica all'intero contenuto della scatola. Per quanto riguarda il tenore massimo dell'intero prodotto composito si applica l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2.

5.1.9

Molluschi bivalvi affumicati (2)

6,0

35,0

 

5.1.10

Spezie essiccate

10,0

50,0

Ad eccezione di cardamomo e Capsicum spp. affumicato.

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

5.1.11

Oli e grassi immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti

2,0

10,0

Ad eccezione del burro di cacao e dell'olio di cocco.

Il tenore massimo si applica agli oli vegetali impiegati come ingredienti di integratori alimentari.

5.1.12

Olio di cocco immesso sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingrediente di alimenti

2,0

20,0

 

5.1.13

Formule per lattanti, formule di proseguimento (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

1,0

1,0

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

5.1.14

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

1,0

1,0

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

5.1.15

Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

1,0

1,0

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

5.1.16

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici e loro preparati (13)

Integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale, spirulina o loro preparati

10,0

50,0

Il tenore massimo non si applica agli integratori alimentari contenenti oli vegetali. Per gli oli vegetali impiegati come ingredienti di integratori alimentari, cfr. punto 5.1.11.


5.2

3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD)

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

5.2.1

Proteina vegetale idrolizzata

20

Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 μg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.

5.2.2

Salsa di soia

20

Il tenore massimo è indicato per il prodotto liquido contenente il 40 % di materia secca, corrispondente a un tenore massimo di 50 μg/kg nella materia secca. Il tenore deve essere proporzionalmente adeguato a seconda del contenuto di materia secca del prodotto.


5.3

Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

 

 

 

Per la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

5.3.1

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 5.3.2, immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti, che rientrano nelle categorie seguenti:

 

Ad eccezione degli oli di oliva vergini (7).

5.3.1.1

oli e grassi di cocco, granturco, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva (composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria

1 250

Ad eccezione degli oli di oliva vergini (7).

5.3.1.2

altri oli vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria

2 500

Compresi gli oli di sansa di oliva.

5.3.1.3

miscele di oli e grassi appartenenti ai prodotti di cui ai punti 5.3.1.1 e 5.3.1.2

-

Gli oli e i grassi impiegati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l'olio e il grasso. Pertanto il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve superare il tenore calcolato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Nel caso in cui la composizione quantitativa non sia nota all'autorità competente e all'operatore del settore alimentare, che non produce la miscela, il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi espressi come 3-MCPD nella miscela non deve in alcun caso superare i 2 500 μg/kg.

5.3.2

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

750

Se il prodotto è una miscela di diversi oli o grassi di origine botanica identica o diversa, il tenore massimo si applica alla miscela. Gli oli e i grassi impiegati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l'olio e il grasso al punto 5.3.1.

5.3.3

Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

5.3.3.1

immessi sul mercato in polvere

125

 

5.3.3.2

immessi sul mercato allo stato liquido

15

 


5.4

Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

5.4.1

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 5.4.2

1 000

Ad eccezione degli oli di oliva vergini (7).

5.4.2

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

500

Se il prodotto è una miscela di diversi oli o grassi di origine botanica identica o diversa, il tenore massimo si applica alla miscela.

Gli oli e i grassi impiegati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l'olio e il grasso al punto 5.4.1.

5.4.3

Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

5.4.3.1

immessi sul mercato in polvere

50

 

5.4.3.2

immessi sul mercato allo stato liquido

6,0

 


6

Altri contaminanti

6.1

Nitrati

Tenore massimo

(mg NO3/kg)

 

6.1.1

Spinaci freschi (Spinacia oleracea)

3 500

Il tenore massimo non si applica agli spinaci freschi destinati alla trasformazione che vengono direttamente trasportati in blocco dal campo allo stabilimento di trasformazione.

6.1.2

Spinaci in conserva, surgelati o congelati

2 000

 

6.1.3

Lattuga fresca (Lactuca sativa L.), ad eccezione dei prodotti di cui al punto 6.1.4

 

 

6.1.3.1

Lattuga in coltura protetta, raccolta fra il 1o ottobre e il 31 marzo

5 000

La lattuga in coltura protetta deve essere etichettata come tale; altrimenti si applica il tenore massimo di cui al punto 6.1.3.2.

6.1.3.2

Lattuga coltivata in campo aperto, raccolta tra il 1o ottobre e il 31 marzo

4 000

 

6.1.3.3

Lattuga in coltura protetta, raccolta tra il 1o aprile e il 30 settembre

4 000

La lattuga in coltura protetta deve essere etichettata come tale; altrimenti si applica il tenore massimo di cui al punto 6.1.3.4.

6.1.3.4

Lattuga coltivata in campo aperto, raccolta tra il 1o aprile e il 30 settembre

3 000

 

6.1.4

Lattuga di tipo «Iceberg»

 

Compresa la lattuga di tipo «Grazer Krauthäuptl».

6.1.4.1

Lattuga in coltura protetta

2 500

La lattuga in coltura protetta deve essere etichettata come tale; altrimenti si applica il tenore massimo di cui al punto 6.1.4.2.

6.1.4.2

Lattuga coltivata in campo aperto

2 000

 

6.1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

 

 

6.1.5.1

raccolta tra il 1o ottobre e il 31 marzo

7 000

 

6.1.5.2

raccolta tra il 1o aprile e il 30 settembre

6 000

 

6.1.6

Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

200

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).


6.2

Melammina

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

6.2.1

Alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 6.2.2

2,5

Il tenore massimo non si applica agli alimenti per i quali può essere dimostrato che il livello di melammina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell'uso autorizzato della ciromazina come insetticida. Il livello di melammina non deve superare il livello di ciromazina.

6.2.2

Formule per lattanti, formule di proseguimento (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

 

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

6.2.2.1

immesse sul mercato in polvere

1,0

 

6.2.2.2

immesse sul mercato allo stato liquido

0,15

 


6.3

Perclorato

Tenore massimo (mg/kg)

Osservazioni

6.3.1

Frutta e ortaggi, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 6.3.1.1 e 6.3.1.2

0,05

 

6.3.1.1

Cucurbitaceae e cavoli ricci

0,10

 

6.3.1.2

Ortaggi a foglia ed erbe

0,50

 

6.3.2

Tè (Camellia sinensis) (prodotto essiccato)

Infusioni di erbe e frutta (prodotto essiccato) e ingredienti impiegati per infusioni di erbe e frutta (prodotti essiccati)

0,75

Per «infusioni di erbe (prodotto essiccato)» si intendono:

infusioni di erbe (prodotto essiccato) ottenute da fiori, foglie, steli, radici e qualsiasi altra parte della pianta (in bustine o sfuse) impiegate per la preparazione di infusioni di erbe (prodotto liquido); e

infusioni di erbe solubili. Per gli estratti in polvere occorre applicare un fattore di concentrazione pari a 4.

6.3.3

Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4)

0,01

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

6.3.4

Alimenti per la prima infanzia (3)

0,02

Il tenore massimo si applica ai prodotti pronti per l'uso (immessi sul mercato come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante).

6.3.5

Alimenti trasformati a base di cereali (3)

0,01

Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato.

(1)

La frutta, la frutta a guscio, gli ortaggi, i cereali, i semi oleosi e le spezie elencati nelle categorie di appartenenza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Ai fini del presente regolamento la frutta a guscio non è coperta dal tenore massimo fissato per la frutta.

(2)

Alimenti quali definiti all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(3)

Alimento quale definito all'articolo 2 dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(4)

Per «formule per bambini nella prima infanzia» si intendono bevande a base di latte e prodotti analoghi a base di proteine destinati ai bambini nella prima infanzia. Tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013 [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM(2016) 169 final)] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1620902871447&uri=CELEX%3A52016DC0169.

(5)

La materia secca è determinata conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

(6)

Per «prima trasformazione» si intendono tutti i trattamenti fisici o termici dei chicchi, diversi dall'essiccazione. La pulizia, comprese le procedure di spazzolatura, cernita (cernita per colore, se opportuno) ed essiccazione, non sono considerate «prima trasformazione» se l'intero chicco rimane intatto dopo la pulizia e la cernita. Per «spazzolatura» si intende la pulizia dei cereali spazzolandoli e/o strofinandoli vigorosamente e nel rimuovere le polveri (ad esempio mediante aspirazione). La spazzolatura può essere seguita da una cernita per colore prima della molitura.

(7)

Alimenti quali definiti all'allegato VII, parti II e VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(8)

Alimenti quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(9)

Alimenti quali definiti nella direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

(10)

Alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17. 5. 2019, pag. 1).

(11)

La dimensione dei caratteri quale specificata all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(12)

Per «tè aromatizzato» si intende tè con un «aroma» o con un «ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti» quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(13)

Le preparazioni botaniche destinate a essere impiegate per gli integratori alimentari sono ottenute da piante (ad esempio, piante intere, a pezzi o tagliate, parti di piante) mediante processi vari (come spremitura, torchiatura, estrazione, frazionamento, distillazione, concentrazione, essiccazione e fermentazione). Nelle preparazioni botaniche rientrano piante triturate o polverizzate, parti di piante, alghe, funghi, licheni, tinture, estratti, oli essenziali (diversi dagli oli e dai grassi vegetali, ad eccezione del burro e dell'olio di cocco, destinati al consumo umano diretto o all'impiego come ingredienti di alimenti), succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.

(14)

Per «prodotti di cacao e di cioccolato» si intendono i prodotti quali definiti all'allegato I, parte A, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19).

(15)

OMS-TEQ: la somma di diossine [policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] e la somma di diossine e policlorobifenili diossina-simili (PCB) sono calcolate utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF) ed espresse in equivalenti di tossicità dell'OMS (OMS-TEQ). Gli OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo si basano sulle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93[2], 223-241 [2006]).

Congenere

Valore TEF

Congenere

Valore TEF

Diossine

 

PCB «diossina-simili»

 

Dibenzo-p-diossine (PCDD)

 

PCB non orto-sostituiti

 

2,3,7,8-TCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 81

0,0003

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

OCDD

0,0003

 

 

 

 

PCB mono-orto-sostituiti

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile


ALLEGATO II

Tavola di concordanza di cui all'articolo 9

Regolamento (CE) n. 1881/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Allegato I, punti 6.1.3.1, 6.1.3.3 e 6.1.4.1

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

-

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Allegato

Allegato I


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/158


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/916 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Melocotón de Cieza (IGP)»]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Melocotón de Cieza» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Melocotón de Cieza» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Melocotón de Cieza» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 20 del 20.1.2023, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/159


REGOLAMENTO (UE) 2023/917 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2023

che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 651/2014 (2) della Commissione contiene un errore nell’articolo 2, punto 103 sexies, che incide sul contenuto della definizione di «piccola impresa a media capitalizzazione» e indirettamente anche sull’ambito di applicazione di tutte le disposizioni che utilizzano tale termine.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 651/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24,9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/160


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/918 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nella parte B di tale allegato.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flurocloridone fino al 31 maggio 2023. Tale regolamento ha inoltre prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva metam fino al 30 giugno 2023 e delle sostanze attive aclonifen, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formentanato, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole e s-metolachlor fino al 31 luglio 2023.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, fenazaquin, imexazol, acido indolilbutirrico, metaldeide e paclobutrazol fino al 31 maggio 2023.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fluopicolide fino al 31 maggio 2023.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva metalaxil fino al 30 giugno 2023 e della sostanza attiva penoxsulam fino al 31 luglio 2023.

(6)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva ametoctradin è fissata al 31 luglio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione (8).

(7)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva cyflumetofen è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione (9).

(8)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione (10).

(9)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva mandipropamide è fissata al 31 luglio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione (11).

(10)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione (12).

(11)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione (13).

(12)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo I-1237 è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione (14).

(13)

Le domande e i fascicoli supplementari per il rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive sono stati presentati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (15), che continua ad applicarsi a tali sostanze attive a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (16). Tali domande e fascicoli supplementari sono stati dichiarati ammissibili dai rispettivi Stati membri relatori.

(14)

Per le sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, paclobutrazol, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237, la valutazione dei rischi a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 da parte dei rispettivi Stati membri relatori non è stata ancora completata.

(15)

Per le sostanze attive boscalid, flurocloridone, acido indolilbutirrico, penoxsulam e proquinazid, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») avrà bisogno di un periodo di tempo supplementare per adottare una conclusione e, se del caso, organizzare una consultazione di esperti, in conformità all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Sarà inoltre necessario un periodo di tempo supplementare per la conseguente decisione di gestione dei rischi in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(16)

Per la sostanza attiva prothioconazole, l’Autorità, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha richiesto che vengano presentate informazioni supplementari entro il 15 aprile 2023, ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per le sostanze attive dimetomorf, fluoxastrobin, folpet, formentanato, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile e propamocarb, ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha richiesto informazioni supplementari a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che sono state presentate dai richiedenti entro i termini fissati. È tuttavia necessario un periodo di tempo supplementare per la valutazione delle informazioni e per le relative conclusioni, e affinché venga adottata la conseguente decisione di gestione dei rischi conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(17)

Per le sostanze attive benthiavalicarb e captan l’Autorità ha presentato le sue conclusioni in conformità all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La Commissione ha avviato discussioni su tali sostanze attive in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi a norma dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e, per quanto riguarda il captan, ha presentato la relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento che rinnova l’approvazione di tale sostanza. In attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi sul progetto di regolamento, sarà inoltre necessario un periodo di tempo supplementare per la conseguente decisione di gestione dei rischi in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(18)

Il 3 febbraio 2023 l’Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri le sue conclusioni relative alla sostanza attiva s-metolachlor in conformità all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ad eccezione della valutazione delle proprietà di interferente endocrino. È tuttavia necessario un periodo di tempo supplementare per l’adozione di una decisione di gestione dei rischi in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(19)

È pertanto probabile che non sia possibile adottare alcuna decisione in merito al rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, ossia il 31 maggio 2023, il 30 giugno 2023 e il 31 luglio 2023. I motivi del ritardo nelle procedure di rinnovo non sono imputabili ai rispettivi richiedenti.

(20)

Dato che è probabile che non sia possibile adottare alcuna decisione sul rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione e che i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non sono imputabili ai rispettivi richiedenti, i periodi di approvazione delle sostanze attive dovrebbero essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere i processi decisionali regolamentari relativi alle rispettive domande di rinnovo dell’approvazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(21)

Nel caso in cui debba adottare un regolamento che prevede che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non sia rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(22)

Tenuto conto del fatto che l’attuale approvazione di cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, flurocloridone, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, metaldeide, paclobutrazol, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 scade il 31 maggio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 51).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell’8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametoctradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 36).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 33).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 59).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione, del 14 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo I-1237, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1.

la parte A è così modificata:

1)

alla riga 88 (Phenmedipham), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;

2)

alla riga 97 (S-metolachlor), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;

3)

alla riga 110 (Milbemectin), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;

4)

alla riga 142 (Etefon), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;

5)

alla riga 145 (Captan), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;

6)

alla riga 146 (Folpet), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;

7)

alla riga 147 (Formentanato), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;

8)

alla riga 150 (Dimetomorf), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;

9)

alla riga 152 (Metribuzin), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;

10)

alla riga 154 (Propamocarb), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2025»;

11)

alla riga 156 (Pirimifosmetile), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2025»;

12)

alla riga 158 (Beflubutamid), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;

13)

alla riga 163 (Benthiavalicarb), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;

14)

alla riga 164 (Boscalid), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 aprile 2026»;

15)

alla riga 166 (Fluoxastrobin), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2025»;

16)

alla riga 168 (Prothioconazole), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 agosto 2025»;

17)

alla riga 215 (Aclonifen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;

18)

alla riga 217 (Metazaclor), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;

19)

alla riga 297 (Fluopicolide), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

20)

alla riga 301 (Penoxsulam), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2026»;

21)

alla riga 302 (Proquinazid), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2026»;

22)

alla riga 304 (Metalaxil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2026»;

23)

alla riga 316 (Ciclossidim), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

24)

alla riga 322 (Imexazol), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

25)

alla riga 326 (Acido indolilbutirrico), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2026»;

26)

alla riga 329 (Cletodim), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

27)

alla riga 339 (Dazomet), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

28)

alla riga 340 (Metaldeide), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

29)

alla riga 342 (Fenazaquin), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

30)

alla riga 344 (Diclofop), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

31)

alla riga 348 (Paclobutrazol), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;

32)

alla riga 354 (Flurocloridone), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2026».

2.

la parte B è così modificata:

1)

alla riga 22 (Metam), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2025»;

2)

alla riga 29 (Trichoderma asperellum ceppo T34), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;

3)

alla riga 31 (Cyflumetofen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;

4)

alla riga 32 (Trichoderma atroviride ceppo I-1237), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;

5)

alla riga 33 (Ametoctradin), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

6)

alla riga 34 (Mandipropamide), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

7)

alla riga 38 (Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;

8)

alla riga 42 (Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025».


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/166


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/919 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione («regolamento iniziale») (2).

(2)

Le società Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. e Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. sono soggette rispettivamente a dazi antidumping definitivi del 41,4 %, codice addizionale TARIC (3) C204, e del 54,9 %, codice addizionale TARIC C172.

(3)

Il 23 agosto 2019 la società Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. è stata acquisita da Daye Special Steel Company Ltd. (4), che è anche azionista di Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. A seguito dell’acquisizione, Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. e Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. sono divenute società collegate.

(4)

Il 12 settembre 2019 la società Daye Special Steel Company Ltd. ha cambiato il proprio nome in CITIC Pacific Special Steel Group Co. Ltd. («CITIC Pacific Group»), Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. ha cambiato il proprio nome in Daye Special Steel Co. Ltd. (5) e Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. ha cambiato il proprio nome in Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd. (6).

(5)

La Commissione ha confermato che le informazioni e gli elementi di prova relativi alle modifiche dei nomi forniti dalle società erano corretti.

(6)

Alla luce delle modifiche descritte ai considerando 3 e 4, la Commissione ha ritenuto che le aliquote individuali del dazio per ciascuno dei due produttori esportatori dovessero essere sostituite da un’aliquota del dazio unica per il CITIC Pacific Group di nuova costituzione.

(7)

Le modifiche consistevano unicamente nel trasferimento di proprietà di Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd. e nelle modifiche dei nomi senza incidere sulla produzione, sulle attività delle società né su qualsiasi altra circostanza relativa al dumping e al pregiudizio. La Commissione ha pertanto concluso che la fissazione di una nuova aliquota del dazio antidumping sulla base di nuovi calcoli dei margini di dumping e di pregiudizio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non era giustificata. La Commissione ha invece ritenuto opportuno determinare un unico livello del dazio per il gruppo sulla base della media ponderata dei dati presentati da entrambi i produttori esportatori e verificati nell’inchiesta iniziale.

(8)

Sulla base di tali dati, la Commissione ha determinato un unico margine di pregiudizio e di dumping applicabile al CITIC Pacific Group:

Società

Margine di pregiudizio (in %)

Margine di dumping (%)

Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

CITIC Pacific Group:

Daye Special Steel Co. Ltd.

Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd

51,8

92,1

51,8

(9)

La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping. Conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo dei dazi dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Sulla base di quanto precede, il nuovo margine di dazio per entrambe le società appartenenti al CITIC Pacific Group è pari al 51,8 %.

(10)

Queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, che hanno avuto il tempo di presentare le loro osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 è modificata come segue:

le righe seguenti sono soppresse dalla tabella:

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.

54,9

C172

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd.

41,4

C204

le righe seguenti sono inserite nella tabella:

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

CITIC Pacific Group:

Daye Special Steel Co. Ltd.

Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd

51,8

899H

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3).

(3)  Tariffa integrata dell’Unione europea.

(4)  Daye Special Steel Company Ltd. (nome cinese: 大冶特殊钢股份有限公司) è il precedente nome di CITIC Pacific Special Steel Group Co. Ltd., non dell’esportatore Daye Special Steel Co. Ltd. (nome cinese: 大冶特殊钢有限公司).

(5)  La modifica è stata approvata dall’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Huangshi il 4 settembre 2019.

(6)  La modifica è stata approvata dall’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato del distretto di Shangyu il 27 agosto 2019.


DECISIONI

5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/169


DECISIONE (PESC) 2023/920 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2023

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility, EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 ha fissato gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(3)

Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e più capace, anche attraverso un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.

(4)

L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Georgia forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (2) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza l’integrità territoriale della Georgia entro le frontiere internazionalmente riconosciute. Conformemente all’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Georgia devono intensificare il dialogo e la cooperazione e promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontare in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.

(5)

L’Unione riconosce l’importante contributo della Georgia alla PSDC dell’Unione, compreso il costante contributo del paese alle missioni di gestione delle crisi in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana e nella Repubblica del Mali.

(6)

La presente decisione si basa sulle decisioni (PESC) 2021/2134 (3) e (PESC) 2022/2352 (4) del Consiglio per quanto riguarda l’impegno continuo dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze di difesa georgiane nei settori con esigenze prioritarie.

(7)

L’8 febbraio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta dalla Georgia affinché l’Unione presti assistenza alle forze di difesa georgiane nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le capacità delle unità del genio, del comando e controllo, medica, della ciberdifesa e logistica.

(8)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (5), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(9)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a potenziare le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione nei confronti della Georgia. Sulla base del precedente sostegno nel quadro dell’EPF, la misura di assistenza mira a consentire alle forze di difesa georgiane di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto dell’interoperabilità e delle norme dell’Unione e, in tal modo, proteggere meglio i civili nelle crisi e nelle emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità della Georgia per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, forniture e servizi, compresa la formazione tecnica, se richiesta, alle unità delle forze di difesa georgiane sostenute nell’ambito della misura di assistenza:

a)

attrezzature del genio;

b)

attrezzature per la mobilità del ramo di artiglieria;

c)

apparecchiature mediche;

d)

attrezzature per la ciberdifesa;

e)

attrezzature logistiche.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 30 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle forze di difesa georgiane, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o non siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata:

a)

dall’Agenzia centrale di gestione dei progetti per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e); nonché

b)

dall’Accademia dell’e-governance per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante sorveglia l rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze di difesa georgiane sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c)

ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento dell’obiettivo dichiarato all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può anche raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(3)  Decisione (PESC) 2021/2134 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane (GU L 432 del 3.12.2021, pag. 55).

(4)  Decisione (PESC) 2022/2352 del Consiglio, del 1o dicembre 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 145).

(5)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/173


DECISIONE (PESC) 2023/921 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2023

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(3)

Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.

(4)

L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Repubblica di Moldova forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (2) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Repubblica di Moldova devono intensificare il dialogo e la cooperazione e promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti, risoluzione pacifica dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.

(5)

L’Unione riconosce l’importante contributo della Repubblica di Moldova alla PSDC dell’Unione, compreso il suo costante contributo alla missione di formazione dell’Unione europea nella Repubblica del Mali.

(6)

La presente decisione si basa sulle decisioni (PESC) 2021/2136 (3) e (PESC) 2022/1093 (4) del Consiglio per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova nei settori prioritari.

(7)

Il 6 febbraio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta da parte della Repubblica di Moldova che invitava l’Unione ad assistere le forze armate della Repubblica di Moldova nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le capacità delle sue unità di sorveglianza aerea, mobilità, logistica, comando e controllo e difesa cibernetica.

(8)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (5), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(9)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione sulla Repubblica di Moldova. Sulla base del precedente sostegno fornito dall’EPF, la misura di assistenza consentirà alle forze armate della Repubblica di Moldova di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, pertanto, proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità della Repubblica di Moldova per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’UE in ambito PSDC.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, i servizi e le forniture seguenti, compresa la formazione tecnica delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza:

a)

attrezzature di sorveglianza aerea;

b)

attrezzature per la mobilità e il trasporto;

c)

attrezzature per la logistica;

d)

attrezzature per il comando e il controllo;

e)

attrezzature per la difesa cibernetica.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 40 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che, al termine del loro ciclo di vita, i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata:

a)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d); e

b)

dall’accademia dell’e-Governance per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera e).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c)

ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo dichiarato all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(3)  Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 432 del 3.12.2021, pag. 63).

(4)  Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio, del 30 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 176 dell’1.7.2022, pag. 22).

(5)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/177


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2023/922 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2023

che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.

(2)

Il 1o marzo 2023 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2010/788/PESC, lettera a) (Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1), la voce 30 è sostituita dalla seguente:

«30.

Bosco TAGANDA

(alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quando faceva parte delle APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major)

Indirizzo: Belgio (al 14 dicembre 2022).

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974.

Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda.

Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.

Data della designazione ONU: 1o novembre 2005 (modificata il 13 ottobre 2016, 19 agosto 2020, 1o marzo 2023).

Altre informazioni: nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR “Umoja Wetu”, “Kimia II” e “Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e 5 per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015. L'8 luglio 2019 la CPI lo ha dichiarato colpevole di 18 capi di accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Ituri nel 2002-2003. Il 7 novembre 2019 è stato condannato a un totale di 30 anni di reclusione. Ha presentato ricorso contro la sentenza di colpevolezza e di condanna. Il 30 marzo 2021 la camera d'appello della CPI ha confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Il 14 dicembre 2022 è stato trasferito nel territorio belga ai fini dell'esecuzione della pena. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L ed esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione, restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.

Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di stato maggiore del CNDP, di cui successivamente, dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009, è diventato comandante militare. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.».