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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 114/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/903 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2023
che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, al fine di sostenere l'economia ucraina, l'Unione europea ha introdotto con il regolamento (UE) 2022/870 misure di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (2) (di seguito "l'accordo di associazione"). In particolare, l'articolo 1 del regolamento (UE) 2022/870 prevede, tra l'altro, la sospensione di tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione. Esso prevede inoltre che i prodotti oggetto di tali contingenti siano ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale. |
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(2) |
La guerra di aggressione della Russia ha inoltre fortemente limitato l'accesso dell'Ucraina ai suoi porti del Mar Nero e le ha così impedito di esportare i suoi prodotti nel resto del mondo e di importare i prodotti di cui ha bisogno. Per evitare minacce alla sicurezza alimentare mondiale e sostenere la formazione di connettività dell'Ucraina con l'Unione, la Commissione ha agevolato la creazione di rotte logistiche alternative (nel prosieguo "corridoi di solidarietà UE-Ucraina") per rendere possibile il commercio bilaterale e l'accesso dell'Ucraina ai mercati globali (3). |
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(3) |
Grazie agli sforzi congiunti degli Stati membri, in particolare la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria, come anche agli sforzi compiuti dall'Ucraina, dalla Moldova, da altri partner internazionali e dalla Commissione, i corridoi di solidarietà UE-Ucraina sono divenuti vitali per l'economia dell'Ucraina e rappresentano una nuova forma di connettività con l'Unione, che permette tra l'altro di evitare una crisi alimentare globale (4). |
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(4) |
Per quanto nei mesi trascorsi siano stati realizzati molti miglioramenti, permangono importanti strozzature logistiche. Le infrastrutture restano insufficienti per movimentare l'incremento del traffico, in particolare alle frontiere tra l'Ucraina e gli Stati membri. Esiste ancora necessità urgente di attrezzature e le capacità scarseggiano, causando alti costi logistici, mentre sussiste anche un rischio elevato che gli impianti di stoccaggio negli Stati membri coinvolti raggiungano rapidamente la piena capacità. Esiste pertanto urgente necessità di intensificare la connettività con un migliore coordinamento del transito, potenziando le infrastrutture e inducendo una riduzione dei costi logistici complessivi, in modo da garantire che il frumento, il granturco, i semi di colza e di girasole originari dell'Ucraina possano essere giungere più in profondità nell'Unione e proseguire secondo le necessità. |
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(5) |
In conseguenza degli alti costi e delle strozzature della logistica prima descritti, si è verificato un aumento delle importazioni dall'Ucraina negli Stati membri vicini dell'Ucraina. Tali importazioni stanno saturando le capacità di stoccaggio e le catene logistiche in particolare in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Tali circostanze si ripercuotono sulla vitalità economica dei produttori locali in tali Stati membri. Per tali motivi la Commissione ritiene che si stiano presentando circostanze eccezionali che rischiano di colpire i produttori locali dell'Unione. Dati il carattere di urgenza della situazione e la necessità impellente di trattare la questione, non è possibile nella fase attuale procedere a un'inchiesta a norma del regolamento (UE) 2022/870. Alla luce di tali circostanze la Commissione ritiene pertanto che sia necessario un intervento immediato sotto forma di misure preventive a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento citato. |
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(6) |
Salvo per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è pertanto necessario garantire che il frumento, il granturco, i semi di colza e di girasole originari dell'Ucraina, tutti in concorrenza per l'accesso alle stesse capacità di stoccaggio, siano immessi in libera pratica o sottoposti al regime di deposito doganale, al regime di zona franca o a quello di perfezionamento attivo, come previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), solo in Stati membri diversi dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania o dalla Slovacchia. |
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(7) |
Tale limitazione non pregiudica tuttavia il trasporto di dette merci all'interno o con attraversamento del territorio della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Slovacchia in regime di transito doganale previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 952/2013 in direzione di un altro Stato membro o di un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione. |
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(8) |
La Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/870, ha informato il comitato del codice doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento. |
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(9) |
Al fine di prevenire comportamenti speculativi degli operatori del mercato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione e si applichi fino al 5 giugno 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo per l'esecuzione dei contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'immissione in libera pratica o l'assoggettamento al regime di deposito doganale, al regime di zona franca o a quello di perfezionamento attivo, dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, sono consentiti solo in Stati membri diversi dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania o dalla Slovacchia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 5 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).
(2) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(3) COM(2022) 217 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per l'istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell'Ucraina e gli scambi bilaterali con l'UE.
(4) Tra il maggio 2022 e il marzo 2023 l'Ucraina ha esportato attraverso i corridoi di solidarietà UE-Ucraina più di 63 milioni di tonnellate di merci, tra cui 32 milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi, ricevendo in cambio proventi superiori a 26 miliardi di EUR. I corridoi di solidarietà hanno anche permesso all'Ucraina di importare quasi 23 milioni di tonnellate di merci, che hanno rappresentato proventi per più di 48 miliardi di EUR per le imprese dell'UE.
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Codice delle merci |
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Frumento |
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Frumento (grano) e frumento segalato |
1001 |
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Granturco |
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Granturco |
1005 |
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Colza |
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Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati |
1205 |
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Semi di girasole |
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Semi di girasole, anche frantumati |
1206 |