ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/888 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 aprile 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/891 che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova. Il contesto politico e le ragioni politiche per l’adozione delle misure restrittive sono indicati nei relativi considerando. Tale decisione prevede il divieto di viaggio e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano, ai sensi del diritto internazionale, la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, e la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti, nonché il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di tali soggetti. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggette a misure restrittive sono elencati nell’allegato della decisione (PESC) 2023/891. |
(2) |
Dette misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione. |
(3) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti. |
(4) |
La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. |
(5) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(6) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento. |
(7) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:
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b) |
«contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata; |
c) |
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II; |
d) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
e) |
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; |
f) |
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
g) |
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
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h) |
«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I.
2. Non sono messi messia disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti:
a) |
persone fisiche e giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
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b) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati ai sensi della lettera a). |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente pertinente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure |
e) |
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 4
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni o le agenzie agiscono da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera concessa.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati all’allegato I; e |
d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 6
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
a) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e |
b) |
il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 7
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
b) |
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data di inserimento nell’allegato I della persona fisica o giuridica, dell’entità o del’organismo di cui all’articolo 2; oppure |
c) |
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1. |
Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro; e |
b) |
collaborare con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a). |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 9
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.
Articolo 10
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I; |
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 12
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
a) |
i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3, 5 e 6; |
b) |
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 13
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 14
1. Nell’allegato I sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2. Nell’allegato I figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: le denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.
Articolo 15
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
Articolo 16
1. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a) |
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I; |
b) |
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I; |
c) |
per quanto riguarda la Commissione:
|
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 17
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 18
Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 19
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione. |
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2
[…]
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzi per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
https://fau.gov.cz/mezinarodni-sankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) |
Rue Joseph II 54 |
B-1049 Bruxelles (Belgio) |
Email: relex-sanctions@ec.europa.eu
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/889 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2023
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «De Voerendaalse Bergen» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «De Voerendaalse Bergen» trasmessa dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «De Voerendaalse Bergen» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «De Voerendaalse Bergen» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/890 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-426/21 risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
«36. |
Nizar AL-ASSAD». |
DECISIONI
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/15 |
DECISIONE (PESC) 2023/891 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato alla Repubblica di Moldova. |
(2) |
Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 il Consiglio europeo si è impegnato a continuare a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, anche al fine di rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l’economia e l’approvvigionamento energetico del paese di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni. |
(3) |
L’attuale leadership della Repubblica di Moldova ha realizzato importanti progressi nel rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché nella lotta alla corruzione e ha compiuto notevoli sforzi per l’attuazione delle misure indicate nel parere della Commissione europea sulla sua domanda di adesione all’UE. |
(4) |
Oltre a portare avanti il suo ambizioso programma di riforme, il governo moldovo ha anche affrontato numerose crisi ed è stato sempre più esposto a minacce rivolte direttamente alla sua stabilità provenienti sia da gruppi interni con interessi di parte sia dalla Russia, che spesso concorrono a far deviare il paese dal suo percorso di riforme. |
(5) |
L’Unione rimane pronta a utilizzare tutti gli strumenti politici a sua disposizione al fine di contribuire a una soluzione efficace della crisi attuale e rispondere alle azioni destabilizzanti che costituiscono una grave minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto nella Repubblica di Moldova, anche rafforzando l’attuazione di programmi di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità volti a migliorare la capacità della Repubblica di Moldova di prevenire e combattere tali azioni autonomamente mediante la cooperazione giudiziaria e di polizia con gli Stati membri. |
(6) |
L’intensità senza precedenti di tali azioni destabilizzanti richiede una reazione immediata, anche tenuto conto dell’importanza della stabilità della Repubblica di Moldova, un paese candidato all’adesione all’UE che confina con l’Unione e con l’Ucraina. |
(7) |
Le persone che ostacolano o compromettono lo svolgimento di elezioni o tentano di sovvertire l’ordine costituzionale, anche tramite atti di violenza, nella Repubblica di Moldova rappresentano una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto, nonché per la stabilità e la sicurezza della Repubblica di Moldova. Gli sforzi intesi a destabilizzare la Repubblica di Moldova sono aumentati in particolare dall’inizio della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. |
(8) |
Anche le persone implicate in gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e nell'esportazione non autorizzata di capitali, nella misura in cui potrebbero assumere il controllo delle attività delle autorità statali o influenzarle gravemente, rappresentano una minaccia per la stabilità, la democrazia e lo Stato di diritto. Tali atti possono anche minacciare l'ordine costituzionale.. |
(9) |
Gli sforzi di destabilizzazione rivolti contro la Repubblica di Moldova minacciano la stabilità e la sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione. |
(10) |
La Repubblica di Moldova ha richiesto il sostegno dell’Unione, mediante l’adozione di misure restrittive, contro le azioni che minacciano di destabilizzare il paese. |
(11) |
Considerate le attuali circostanze, dovrebbero essere imposte restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, e la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti, nonché delle persone, delle entità o degli organismi ad esse associati. |
(12) |
È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:
a) |
persone fisiche che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
|
b) |
persone fisiche associate a persone designate a norma della lettera a); elencate nell’allegato. |
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno allo Stato di diritto, alla democrazia, alla stabilità e alla sicurezza della Repubblica di Moldova.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:
a) |
persone fisiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:
|
b) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati a persone designate a norma della lettera a), elencati nell’allegato. |
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato, né è destinato a loro vantaggio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure |
e) |
pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato; e |
d) |
il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nell’elenco effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco in allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure |
c) |
pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. |
7. Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni o le agenzie agiscono da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
8. In casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
Articolo 3
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio trasmette alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi interessati la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.
Articolo 4
1. L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere: le denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.
Articolo 5
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a) |
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato; |
b) |
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato. |
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 6
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato; |
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a). |
Articolo 7
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 29 aprile 2024.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2
[…]
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2023/892 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
che attua la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-426/21 risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato I della decisione 2013/255/PESC:
«36. |
Nizar AL-ASSAD». |