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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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24.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 109/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/844 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere concluso e continua a costituire una fonte di sofferenza e instabilità. |
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(3) |
Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva. In considerazione della persistente gravità della situazione, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l’efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il loro approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l’efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria. |
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(4) |
Il Consiglio ha accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario in nome del regime siriano e vi è il serio rischio che i loro membri continuino a commettere tali violazioni. Negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero di società di sicurezza private attive in Siria, che agiscono da società di comodo per le milizie fedeli al regime e le sostengono attraverso attività quali il reclutamento di membri. Il Consiglio ritiene pertanto che siano necessarie ulteriori misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da membri di milizie fedeli al regime siriano e da persone ed entità collegate a talune società di sicurezza private che sostengono tali milizie fedeli al regime, nonché per imporre restrizioni all’ammissione di tali persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(5) |
Il Consiglio è profondamente preoccupato per l’aumento del narcotraffico che trova origine in Siria. Il Consiglio ha accertato in particolare che il commercio di amfetamine si è trasformato in un modello di attività guidato dal regime, che arricchisce la cerchia interna del regime e fornisce a quest’ultimo entrate che contribuiscono alla sua capacità di mantenere le proprie politiche repressive. Il Consiglio ritiene opportuno prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da talune persone ed entità coinvolte nella produzione o nel traffico di stupefacenti che trovano origine in Siria, quali individuate dal Consiglio ed inserite nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nonché per imporre restrizioni all’ammissione di tali persone, al fine di impedire loro di sostenere il regime e aumentare la pressione sullo stesso affinché modifichi le proprie politiche repressive. Tali misure mirano inoltre a ridurre il rischio di compromettere l’efficacia delle misure restrittive colpendo la capacità del regime di ricorrere ai proventi del narcotraffico per proseguire la sua politica di repressione. |
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(6) |
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che venticinque persone e otto entità debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
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1) |
le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione A (Persone):
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2) |
le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione B (Entità):
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24.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 109/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/845 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686. |
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(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda e da persone fisiche e giuridiche, entità o organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e un gruppo all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:
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1) |
nella rubrica «A. Persone fisiche di cui all’articolo 3» sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3» è aggiunta la voce seguente:
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24.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 109/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/846 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011. |
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(2) |
Il 25 settembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane nei confronti di manifestanti non violenti, osservando che ha comportato la perdita di vite umane nonché un elevato numero di feriti. Nella dichiarazione si affermava inoltre chiaramente che i responsabili dell’uccisione di Mahsa Amini devono essere chiamati a risponderne e si invitavano le autorità iraniane a garantire indagini trasparenti e credibili per chiarire il numero di persone decedute e gli arresti, rilasciare tutti i manifestanti non violenti e garantire un giusto processo a tutte le persone detenute. Si sottolineava inoltre che la decisione dell’Iran di limitare drasticamente l’accesso a Internet e di bloccare le piattaforme di messaggistica istantanea violava palesemente la libertà di espressione. Infine, si afferma che l’Unione valuterà tutte le opzioni disponibili per affrontare l’uccisione di Mahsa Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane avevano risposto alle successive manifestazioni. |
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(3) |
Nel contesto presente, e in linea con l’impegno dell’Unione di affrontare con l’Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, come confermato nelle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2022, otto persone e un’entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
Le otto persone e l’entità seguenti sono aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011:
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Persone
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Entità
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DECISIONI
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24.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 109/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2023/847 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
che attua la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
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(2) |
Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere concluso e continua a costituire una fonte di sofferenza e instabilità. |
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(3) |
Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva. In considerazione della persistente gravità della situazione, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l’efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il loro approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l’efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria. |
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(4) |
Il Consiglio ha accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario in nome del regime siriano e vi è il serio rischio che i loro membri continuino a commettere tali violazioni. Negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero di società di sicurezza private attive in Siria, che agiscono da società di comodo per le milizie fedeli al regime e le sostengono attraverso attività quali il reclutamento di membri. Il Consiglio ritiene pertanto che siano necessarie ulteriori misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da membri di milizie fedeli al regime siriano e da persone ed entità collegate a talune società di sicurezza private che sostengono tali milizie fedeli al regime, nonché per imporre restrizioni all’ammissione di tali persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(5) |
Il Consiglio è profondamente preoccupato per l’aumento del narcotraffico che trova origine in Siria. Il Consiglio ha accertato in particolare che il commercio di amfetamine si è trasformato in un modello di attività guidato dal regime, che arricchisce la cerchia interna del regime e fornisce a quest’ultimo entrate che contribuiscono alla sua capacità di mantenere le proprie politiche repressive. Il Consiglio ritiene opportuno prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da talune persone ed entità coinvolte nella produzione o nel traffico di stupefacenti che trovano origine in Siria, quali individuate dal Consiglio ed inserite nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC, nonché per imporre restrizioni all’ammissione di tali persone, al fine di impedire loro di sostenere il regime e aumentare la pressione sullo stesso affinché modifichi le proprie politiche repressive. Tali misure mirano inoltre a ridurre il rischio di compromettere l’efficacia delle misure restrittive colpendo la capacità del regime di ricorrere ai proventi del narcotraffico per proseguire la sua politica di repressione. |
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(6) |
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che venticinque persone e otto entità debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
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1) |
le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione A (Persone):
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2) |
le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione B (Entità):
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24.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 109/38 |
DECISIONE (PESC) 2023/848 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1). |
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(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e un gruppo all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).
ALLEGATO
L’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è così modificato:
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1) |
nella rubrica «A. Persone di cui agli articoli 2 e 3» sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
nella rubrica «B. gruppi, imprese ed entità di cui all’articolo 3» è aggiunta la voce seguente:
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24.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 109/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2023/849 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
che attua la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC. |
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(2) |
Il 25 settembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane nei confronti di manifestanti non violenti, osservando che ha comportato la perdita di vite umane nonché un elevato numero di feriti. Nella dichiarazione si affermava inoltre chiaramente che i responsabili dell’uccisione di Mahsa Amini devono essere chiamati a risponderne e si invitavano le autorità iraniane a garantire indagini trasparenti e credibili per chiarire il numero di persone decedute e gli arresti, rilasciare tutti i manifestanti non violenti e garantire un giusto processo a tutte le persone detenute. Si sottolineava inoltre che la decisione dell’Iran di limitare drasticamente l’accesso a Internet e di bloccare le piattaforme di messaggistica istantanea violava palesemente la libertà di espressione. Infine, si affermava che l’Unione avrebbe valutato tutte le opzioni disponibili per affrontare l’uccisione di Mahsa Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane avevano risposto alle successive manifestazioni. |
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(3) |
Nel contesto presente, e in linea con l’impegno dell’Unione di affrontare con l’Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, come confermato nelle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2022, otto persone e un’entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato della decisione 2011/235/PESC. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
Le otto persone e l’entità seguenti sono aggiunte all’elenco delle persone ed entità riportato nell’allegato della decisione 2011/235/PESC:
Persone
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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«214. |
NOBAVEH VATAN Bijan بیژن نوباوه وطن |
Data di nascita: 1959/1960 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: membro del parlamento iraniano; primo vicepresidente della commissione Cultura del parlamento iraniano |
Bijan Nobaveh Vatan è un legislatore iraniano sostenitore di una politica intransigente ed è anche primo vicepresidente della commissione Cultura del parlamento iraniano. È uno dei 227 membri del parlamento firmatari, il 6 novembre 2022, di una dichiarazione che loda le forze di sicurezza per aver ucciso dei manifestanti ed esorta la magistratura ad accelerare i processi e a condannare a morte i manifestanti dichiarandoli “Muharebeh” o “nemici di Dio”. Inoltre, è uno dei propugnatori della legislazione che prevede norme restrittive per le donne in materia di abbigliamento e impone sanzioni a carico delle istituzioni, imprese e persone che interagiscono con le donne che non rispettano la legislazione, ponendo così in essere un boicottaggio nei loro confronti. In qualità di membro del parlamento iraniano, Nobaveh Vatan ha sostenuto l’uccisione, la detenzione e la tortura di persone durante le proteste a livello nazionale del 2022/2023 in Iran. Sostiene inoltre una legislazione che sostanzialmente revoca i diritti sociali ed economici delle donne in Iran. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023 |
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215. |
YAZDIKHAH Ali علی یزدی خواه |
Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: membro del parlamento iraniano; membro della commissione Cultura del parlamento iraniano |
Ali Yazdikhah è un legislatore iraniano sostenitore di una politica intransigente ed è anche membro della commissione Cultura del parlamento iraniano. È uno dei 227 membri del parlamento firmatari, il 6 novembre 2022, di una dichiarazione che loda le forze di sicurezza per aver ucciso dei manifestanti ed esorta la magistratura ad accelerare i processi e a condannare a morte i manifestanti dichiarandoli “Muharebeh” o “nemici di Dio”. Inoltre, è uno dei propugnatori della legislazione che prevede norme restrittive per le donne in materia di abbigliamento e impone sanzioni a carico delle istituzioni, imprese e persone che interagiscono con le donne che non rispettano la legislazione, ponendo così in essere un boicottaggio nei loro confronti. In qualità di membro del parlamento iraniano, Yazdikhah ha sostenuto l’uccisione, la detenzione e la tortura di persone durante le proteste a livello nazionale del 2022/2023 in Iran. Sostiene inoltre una legislazione che sostanzialmente revoca i diritti sociali ed economici delle donne in Iran. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023 |
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216. |
ALIBABAEI Mehdi محدی علی بابایی (alias ALI BABAEI Mehdi, BABAEI Ali Mehdi) |
Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Grado: Maggiore Funzione: vicecapo provinciale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) a Qom |
Il Maggiore Mehdi Alibabaei è il vicecapo provinciale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) a Qom. Dirige l’IRGC e le forze Basij nella città di Qom. Dopo la morte di Mahsa Amini nel settembre 2022, alcune delle proteste più intense sono avvenute nella città di Qom. Le forze di sicurezza, tra cui l’IRGC e le milizie Basij, sono state schierate per reprimere violentemente tali proteste. Dal marzo 2023 l’IRGC e le milizie Basij hanno inoltre ricevuto istruzioni di applicare la legge sull’uso obbligatorio dell’hijab mediante nuovi metodi di oppressione. Alibabaei ha rivelato un nuovo piano che prevede lo schieramento di membri della milizia Basij in ciascun quartiere di Qom per fare applicare la legge sull’hijab. Il nuovo piano comporta l’introduzione di programmi come “Diventa un leader famoso nel nostro quartiere”, che prevede pattugliamenti di quartiere da parte delle forze IRGC/Basij, l’uso dell’intelligence, l’intimidazione e il coinvolgimento dei normali cittadini (ad esempio attribuendo agli amministratori di edifici e condomini la responsabilità per le residenti “velate in modo scorretto”). Questo piano rappresenta un nuovo livello di coinvolgimento della popolazione civile nella denuncia e nella raccolta di informazioni per opprimere le donne. Sotto il comando di Alibabaei, le forze IRGC e Basij locali di Qom sono incaricate di far rispettare determinate leggi con mezzi e metodi che intimidiscono i cittadini e ne violano i diritti fondamentali. In qualità di vicecapo provinciale dell’IRGC a Qom, il Maggiore Mehdi Alibabaei è responsabile degli atti di oppressione commessi dalle forze IRGC e Basij locali e delle loro violazioni dei diritti alla libertà di espressione e alla vita privata. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023 |
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217. |
NOUROUZI Ali Asghar (alias NOROUZI Ali Asghar) |
Data di nascita: 11.11.1962 Luogo di nascita: Dashtestan, provincia di Bushehr, Iran Indirizzo: Unit 29, 5th Floor, Talaieh Block- B1, Elahiyeh Complex 1, Number 0, Alley 2-Shahid Sajjad Rushanai, Rabbaninejad Street, Zein Aldin Municipality, Qom 3739144673, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Passaporto n.: Y53914915 (Iran), scade l’11.5.2026 Documento d’identità nazionale iraniano n.: 4591967573 Funzione: presidente del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Persone associate: Seyyed Aminollah; Emami Tabatabai; Yahya Alaoddini; Jamal Babamoradi; Ahmad Karimi Entità associate: fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation)/Bonyad Taavon Sepah IRGC |
Ali Asghar Nourouzi è presidente del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation), inserita nell’elenco dell’UE. L’IRGC è stata in prima linea nella repressione delle proteste del 2022/2023 in Iran, in cui sono state uccise oltre 520 persone, di cui oltre 70 minorenni, e sono stati effettuati arrestati/incarcerazioni di oltre 22 000 persone. La fondazione cooperativa IRGC è l’organo responsabile della gestione degli investimenti dell’IRGC e, in tale contesto, di convogliare denaro nella brutale repressione del regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa IRGC, Ali Asghar Nourouzi è quindi responsabile di aver fornito in modo volontario e consapevole gli strumenti con cui è stata condotta la brutale repressione in atto. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023 |
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218. |
TABATABAI Seyyed Amin Ala Emami (alias TABATBAYI Aminallah Imami) |
Data di nascita: 26.8.1963 Luogo di nascita: Meybod, Iran Indirizzo: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Documento d’identità nazionale iraniano n.: 4489260229 Funzione: vicepresidente del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation); amministratore delegato della fondazione cooperativa IRGC Persone associate: Ali Asghar Nourouzi; Yahya Alaoddini; Jamal Babamoradi; Ahmad Karimi Entità associate: fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation)/Bonyad Taavon Sepah IRGC |
Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai è vicepresidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation), inserita nell’elenco dell’UE. L’IRGC è stata in prima linea nella repressione delle proteste del 2022/2023 in Iran, in cui sono state uccise oltre 520 persone, di cui oltre 70 minorenni, e sono stati effettuati arresti/incarcerazioni di oltre 22 000 persone. La fondazione cooperativa IRGC è l’organo responsabile della gestione degli investimenti dell’IRGC e, in tale contesto, di convogliare denaro nella brutale repressione del regime. In qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della fondazione cooperativa IRGC, Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai è quindi responsabile di aver fornito in modo volontario e consapevole gli strumenti con cui è stata condotta la brutale repressione in atto. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023 |
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219. |
ALAODDINI Yahya (alias ALÀODDINI Yahya; ALAEDDINI Yahya) |
Data di nascita: 21.5.1965 Luogo di nascita: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Passaporto n.: K47201906 (Iran), scade il 19.10.2023 Documento d’identità nazionale iraniano n.: 0036732958 Funzione: membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation) Persone associate: Ali Asghar Nourouzi; Jamal Babamoradi; Ahmad Karimi; Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai Entità associate: fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation)/Bonyad Taavon Sepah IRGC |
Yahya Alaoddini è membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation), inserita nell’elenco dell’UE. L’IRGC è stata in prima linea nella repressione delle proteste del 2022/2023 in Iran, in cui sono state uccise oltre 520 persone, di cui oltre 70 minorenni, e sono stati effettuati arresti/incarcerazioni di oltre 22 000 persone. La fondazione cooperativa IRGC è l’organo responsabile della gestione degli investimenti dell’IRGC e, in tale contesto, di convogliare denaro nella brutale repressione del regime. In qualità di membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa IRGC, Yahya Alaoddini è quindi responsabile di aver fornito in modo volontario e consapevole gli strumenti con cui è stata condotta la brutale repressione in atto. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023 |
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220. |
BABAMORADI Jamal Ali |
Data di nascita: 24.5.1960 Luogo di nascita: Teheran, Iran Indirizzo: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Documento d’identità nazionale iraniano n.: 0036824240 Funzione: membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation) Persone associate: Ali Asghar Nourouzi; Ahmad Karimi; Yahya Alaoddini; Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai Entità associate: fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation)/Bonyad Taavon Sepah IRGC |
Jamal Ali Babamoradi è membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation), inserita nell’elenco dell’UE. L’IRGC è stata in prima linea nella repressione delle proteste del 2022/2023 in Iran, in cui sono state uccise oltre 520 persone, di cui oltre 70 minorenni, e sono stati effettuati arresti/incarcerazioni di oltre 22 000 persone. La fondazione cooperativa IRGC è l’organo responsabile della gestione degli investimenti dell’IRGC e, in tale contesto, di convogliare denaro nella brutale repressione del regime. In qualità di membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa IRGC, Jamal Ali Babamoradi è quindi responsabile di aver fornito in modo volontario e consapevole gli strumenti con cui è stata condotta la brutale repressione in atto. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023 |
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221. |
KARIMI Ahmad Hasan |
Data di nascita: 11.12.1962 Luogo di nascita: Qom, Iran Indirizzo: Teheran, Iran Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Documento d’identità nazionale iraniano n.: 0382947983 Funzione: membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation) Persone associate: Ali Asghar Nourouzi; Yahya Alaoddini; Seyyed Amin Ala Emami Tabatabai; Jamal Ali Babamoradi Entità associate: fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation)/Bonyad Taavon Sepah IRGC |
Ahmad Hasan Karimi è membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC Cooperative Foundation), inserita nell’elenco dell’UE. L’IRGC è stata in prima linea nella repressione delle proteste del 2022/2023 in Iran, in cui sono state uccise oltre 520 persone, di cui oltre 70 minorenni, e sono stati effettuati arresti/incarcerazioni di oltre 22 000 persone. La fondazione cooperativa IRGC è l’organo responsabile della gestione degli investimenti dell’IRGC e, in tale contesto, di convogliare denaro nella brutale repressione del regime. In qualità di membro del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa IRGC, Ahmad Hasan Karimi è quindi responsabile di aver fornito in modo volontario e consapevole gli strumenti con cui è stata condotta la brutale repressione in atto. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023» |
Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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«35. |
Ariantel |
Indirizzo: Ariantel Head Office, No. 15, 15th alley, South Gandhi Street, Tehran, Iran Sito web: http://www.ariantel.ir Tipo di entità: società privata |
Ariantel è un fornitore iraniano di servizi mobili in prima linea nell’introduzione dell’architettura globale di sorveglianza delle telecomunicazioni progettata dal governo iraniano per sedare il dissenso e le voci critiche in Iran. Ariantel ha attivamente cercato e utilizzato prodotti cyberware impiegati per monitorare, geolocalizzare e intercettare le chiamate e altre attività mobili di comunicazione dei suoi utenti su richiesta del governo iraniano. Tali informazioni sono state successivamente utilizzate per sedare e far cessare le proteste e per identificare, prendere di mira e arrestare manifestanti e attivisti pacifici. Ariantel è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. |
24.4.2023» |