ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 106

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
20 aprile 2023


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/757]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/758]

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/759]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 231/2022, del 23 settembre 2022, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/760]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/761]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/762]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/763]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 235/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/764]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 236/202, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/765]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 237/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/766]

20

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 238/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/767]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 239/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/768]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 240/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/769]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 241/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/770]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 242/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/771]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 243/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/772]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 244/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2023/773]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 245/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2023/774]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 246/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/775]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/776]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/777]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/778]

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 250/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/779]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/780]

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/781]

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 253/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/782]

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/783]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/784]

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 256/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/785]

56

 

*

La decisione del Comitato misto SEE n. 257/2022

57

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/787]

58

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 259/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/788]

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 260/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/789]

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/790]

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 262/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/791]

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 263/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/792]

64

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 264/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/793]

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 265/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/794]

67

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 266/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/795]

69

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 267/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2023/796]

70

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 268/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/797]

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 269/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/798]

74

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 270/2022, del 23 settembre 2022, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/799]

75

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 271/2022, del 23 settembre 2022, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/800]

77

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 272/2022, del 23 settembre 2022, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/801]

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 273/2022, del 23 settembre 2022, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/802]

81

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 274/2022, del 23 settembre 2022, che modifica il protocollo n. 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/803]

85

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 275/2022, del 23 settembre 2022, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/804]

88

 

*

Decisione del Comitato misto SEEn. 276/2022, del 23 settembre 2022, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/805]

90

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 228/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/757]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all'autorizzazione della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione del 23 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/272 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani (titolare dell'autorizzazione: Prosol SpA) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione del 25 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione del 7 marzo 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all'autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione dell'11 marzo 2022 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (8).

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Ai punti 166 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione) e 260 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32022 R 0268: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione, del 23 febbraio 2022 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 1)."

2.

Ai punti 399 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione), 401 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione) e 406 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32022 R 0385: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione, del 7 marzo 2022 (GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 21)."

3.

Dopo il punto 438 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"439.

32021 R 2095: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2095 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all'autorizzazione della L-lisina base, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 179).

440.

32022 R 0272: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/272 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani (titolare dell'autorizzazione: Prosol SpA) (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 14).

441.

32022 R 0273: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17).

442.

32022 R 0320: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione del 25 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 41).

443.

32022 R 0347: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1).

444.

32022 R 0415: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione dell'11 marzo 2022 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 6)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2095, (UE) 2022/268, (UE) 2022/272, (UE) 2022/273, (UE) 2022/320, (UE) 2022/347, (UE) 2022/385 e (UE) 2022/415 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 427 del 30.11.2021, pag. 179.

(2)  GU L 43 del 24.2.2022, pag. 1.

(3)  GU L 43 del 24.2.2022, pag. 14.

(4)  GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17.

(5)  GU L 55 del 28.2.2022, pag. 41.

(6)  GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1.

(7)  GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 21.

(8)  GU L 85 del 14.3.2022, pag. 6.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 229/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/758]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/538 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati e alla nuova autorizzazione per suinetti svezzati di altri suidi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 (titolare dell'autorizzazione Taminco Finland Oy) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione del 13 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 come additivo per l'insilaggio destinato a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/654 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo all'autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, all'autorizzazione per tutte le specie e categorie avicole, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 e che abroga il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento (UE) n. 184/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 (titolare dell'autorizzazione: Asahi Biocycle Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting S.L.U.) (9).

(10)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/538 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione (10), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 abroga il regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione (11), il regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione (12) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione (13), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(12)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(13)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Ai punti 165 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione), 237 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione) e 266 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0703: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione, del 5 maggio 2022 (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 5)."

2.

Dopo il punto 444 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"445.

32022 R 0537: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4).

446.

32022 R 0538: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/538 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati e alla nuova autorizzazione per suinetti svezzati di altri suidi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 (titolare dell'autorizzazione Taminco Finland Oy) (GU L 106 del 5.4.2022, pag. 9).

447.

32022 R 0593: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44).

448.

32022 R 0633: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione del 13 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 come additivo per l'insilaggio destinato a tutte le specie animali (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 26).

449.

32022 R 0652: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 74).

450.

32022 R 0653: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79).

451.

32022 R 0654: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/654 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 84).

452.

32022 R 0702: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo all'autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1).

453.

32022 R 0703: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, all'autorizzazione per tutte le specie e categorie avicole, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 e che abroga il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento (UE) n. 184/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 (titolare dell'autorizzazione: Asahi Biocycle Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting S.L.U.) (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 5)."

3.

Il testo dei punti 2c (Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione), 2v (Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione), 2ze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione) e 290 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/537, (UE) 2022/538, (UE) 2022/593, (UE) 2022/633, (UE) 2022/652, (UE) 2022/653, (UE) 2022/654, (UE) 2022/702 e (UE) 2022/703 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4.

(2)  GU L 106 del 5.4.2022, pag. 9.

(3)  GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44.

(4)  GU L 117 del 19.4.2022, pag. 26.

(5)  GU L 119 del 21.4.2022, pag. 74.

(6)  GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79.

(7)  GU L 119 del 21.4.2022, pag. 84.

(8)  GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1.

(9)  GU L 132 del 6.5.2022, pag. 5.

(10)  GU L 134 del 21.5.2011, pag. 9.

(11)  GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19.

(12)  GU L 53 del 26.2.2011, pag. 33.

(13)  GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 230/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/759]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso dei lotti di sementi e dei campioni di Avena nuda (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32021 L 2171: Direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 della Commissione, del 7 dicembre 2021 (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 84)".

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 84.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 231/2022

del 23 settembre 2022

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/760]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/476 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato I, capitolo II, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0476: Regolamento (UE) 2022/476 della Commissione, del 24 marzo 2022 (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 9)".

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0476: Regolamento (UE) 2022/476 della Commissione, del 24 marzo 2022 (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 9)".

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2022/476 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján AndriSTEFÁNSSON


(1)  GU L 98 del 25.3.2022, pag. 9.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 232/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/761]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/195 della Commissione, dell'11 febbraio 2022, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per quanto riguarda la scheda informativa, i certificati di omologazione dei veicoli, la scheda dei risultati delle prove e i certificati di conformità in formato cartaceo, rettificato dalla GU L 89 del 17.3.2022, pag. 10 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 51a (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione) dell'allegato II, capitolo I, dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32022 R 0195: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/195 della Commissione, dell'11 febbraio 2022 (GU L 31 del 14.2.2022, pag. 27), rettificato dalla GU L 89 del 17.3.2022, pag. 10.".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/195, rettificato dalla GU L 89 del 17.3.2022, pag. 10, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 52/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 31 del 14.2.2022, pag. 27.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 182 del 7.7.2022, pag. 24.


20.4.2023   

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L 106/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 233/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/762]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/799 della Commissione del 20 maggio 2022 recante rettifica della versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 51a (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0799: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/799 della Commissione, del 20 maggio 2022 (GU L 143 del 23.5.2022, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/799 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 52/2022 del 18 marzo 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján AndriSTEFÁNSSON


(1)  GU L 143 del 23.5.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 182 del 7.7.2022, pag. 24.


20.4.2023   

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L 106/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 234/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/763]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1849 della Commissione del 21 ottobre 2021 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1921 della Commissione del 4 novembre 2021 recante rettifica della versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54be (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32021 R 1849: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1849 della Commissione, del 21 ottobre 2021 (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 10),

32021 R 1921: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1921 della Commissione, del 4 novembre 2021 (GU L 391 del 5.11.2021, pag. 41)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1849 e (UE) 2021/1921 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 374 del 22.10.2021, pag. 10.

(2)  GU L 391 del 5.11.2021, pag. 41.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 235/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/764]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione del 27 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 54bo (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"54bp.

32022 R 1450: Regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione del 27 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (GU L 228 del 2.9.2022, pag. 8)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/1450 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 228 del 2.9.2022, pag. 8.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 236/202

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/765]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/617 della Commissione, del 12 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/502 della Commissione, del 29 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto primario aromatizzante di affumicatura "Scansmoke PB 1110" (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32022 R 0617: Regolamento (UE) 2022/617 della Commissione, del 12 aprile 2022 (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 60)".

2.

Al punto 84 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

 

", modificato da:

32022 R 0502: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/502 della Commissione, del 29 marzo 2022 (GU L 102 del 30.3.2022, pag. 6)".

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2022/617 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/502 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján AndriSTEFÁNSSON


(1)  GU L 115 del 13.4.2022, pag. 60.

(2)  GU L 102 del 30.3.2022, pag. 6.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 237/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/766]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione del 10 dicembre 2021 che autorizza l'immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione del 13 gennaio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32021 R 2191: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione, del 10 dicembre 2021 (GU L 445 del 13.12.2021, pag. 1),

32022 R 0047: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione, del 13 gennaio 2022 (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 29)."

2.

Dopo il punto 206 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"207.

32021 R 2191: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione del 10 dicembre 2021 che autorizza l'immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 445 del 13.12.2021, pag. 1).

208.

32022 R 0047: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione del 13 gennaio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 29)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2191 e (UE) 2022/47 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 445 del 13.12.2021, pag. 1.

(2)  GU L 9 del 14.1.2022, pag. 29.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 238/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/767]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/168 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato dell'Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/187 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato degli acidi grassi cetilati quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione, dell'11 febbraio 2022, che autorizza un'estensione dell'uso e la modifica delle specifiche del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione, del 14 febbraio 2022, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

"-

32022 R 0168: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/168 della Commissione, dell'8 febbraio 2022 (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 5),

-

32022 R 0169: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione, dell'8 febbraio 2022 (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 10),

-

32022 R 0187: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/187 della Commissione, del 10 febbraio 2022 (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 102),

-

32022 R 0188: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione, del 10 febbraio 2022 (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 108),

-

32022 R 0196: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione, dell'11 febbraio 2022 (GU L 31 del 14.2.2022, pag. 46),

-

32022 R 0202: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione, del 14 febbraio 2022 (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 41)".

2.

dopo il punto 208 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"209.

32022 R 0168: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/168 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato dell'Akkermansia muciniphila pastorizzato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 28, 9.2.2022, p. 5).

210.

32022 R 0169: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 10).

211.

32022 R 0187: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/187 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato degli acidi grassi cetilati quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 102).

212.

32022 R 0188: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 108).

213.

32022 R 0196: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione, dell'11 febbraio 2022, che autorizza un'estensione dell'uso e la modifica delle specifiche del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 31 del 14.2.2022, pag. 46)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/168, (UE) 2022/169, (UE) 2022/187, (UE) 2022/188, (UE) 2022/196 e (UE) 2022/202 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il president

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 28 del 9.2.2022, pag. 5.

(2)  GU L 28 del 9.2.2022, pag. 10.

(3)  GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 102.

(4)  GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 108.

(5)  GU L 31 del 14.2.2022, pag. 46.

(6)  GU L 33 del 15.2.2022, pag. 41.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

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L 106/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 239/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/768]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/510 della Commissione, del 29 marzo 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2022 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15h (Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio) dell'allegato II, capitolo XIII, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0510: Regolamento (UE) 2022/510 della Commissione, del 29 marzo 2022 (GU L 103 del 31.3.2022, pag. 3)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2022/510 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 103 del 31.3.2022, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

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L 106/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 240/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/769]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/209 della Commissione del 16 febbraio 2022 che stabilisce il formato dei dati da raccogliere e segnalare al fine di determinare il volume delle vendite e l'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 22g (Regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"22h.

32022 R 0209: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/209 della Commissione del 16 febbraio 2022 che stabilisce il formato dei dati da raccogliere e segnalare al fine di determinare il volume delle vendite e l'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 7)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/209 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 35 del 17.2.2022, pag. 7.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 241/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/770]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di altre bevande spiritose (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/717 della Commissione, del 26 aprile 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Nagykunsági szilvapálinka" (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e il controllo (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1265 della Commissione, del 26 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Bayerischer Bärwurz") (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione, del 28 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Demerara Rum") (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1343 della Commissione, del 10 agosto 2021, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ("Újfehértói meggypálinka") (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1419 della Commissione, del 24 agosto 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Nagykunsági birspálinka" (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione, del 14 settembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Madarasi birspálinka") (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2262 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Bayerischer Blutwurz" (15).

(16)

Il regolamento delegato (UE) 2021/1235 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (16), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(17)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 9 (Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

"—

32021 R 1334: Regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione, del 27 maggio 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 1).

32021 R 1335: Regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione, del 27 maggio 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 4).

32021 R 1465: Regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione, del 6 luglio 2021 (GU L 321 del 13.9.2021, pag. 12)".

2.

Dopo il punto 9ak (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione) è inserito quanto segue:

"9al.

32021 R 0717: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/717 della Commissione, del 26 aprile 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Nagykunsági szilvapálinka" (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 8).

9am.

32021 R 0723: Regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 1).

9an.

32021 R 0724: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 3, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 25 agosto 2021" leggasi "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 241/2022 del 23 settembre 2022".

9ao.

32021 R 1235: Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1).

9ap.

32021 R 1236: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e il controllo (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 13 è aggiunto quanto segue:

"Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati EFTA alla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, seguono la procedura di cui alla lettera b). Il punto 4 del protocollo 1 non si applica all'articolo 13."

9aq.

32021 R 1265: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1265 della Commissione, del 26 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Bayerischer Bärwurz") (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 32).

9ar.

32021 R 1291: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione, del 28 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Demerara Rum") (GU L 281 del 4.8.2021, pag. 1).

9as.

32021 R 1343: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1343 della Commissione, del 10 agosto 2021, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata ("Újfehértói meggypálinka") (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 25).

9at.

32021 R 1419: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1419 della Commissione, del 24 agosto 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Nagykunsági birspálinka" (GU L 305 del 31.8.2021, pag. 8).

9au.

32021 R 1687: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione, del 14 settembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Madarasi birspálinka") (GU L 332 del 21.9.2021, pag. 4).

9av.

32021 R 2262: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2262 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio "Bayerischer Blutwurz" (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 18)."

3.

Dopo il punto 9ba (Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione) è inserito il seguente punto:

"9bb.

32020 R 0198: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 8)."

4.

Il testo del punto 9a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/723, (UE) 2021/1235, (UE) 2021/1334, (UE) 2021/1335 e (UE) 2021/1465 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/198, (UE) 2021/717, (UE) 2021/724, (UE) 2021/1236, (UE) 2021/1265, (UE) 2021/1291, (UE) 2021/1343, (UE) 2021/1419, (UE) 2021/1687 e (UE) 2021/2262 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 155 del 5.5.2021, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1.

(3)  GU L 289 del 12.8.2021, pag. 1.

(4)  GU L 289 del 12.8.2021, pag. 4.

(5)  GU L 321 del 13.9.2021, pag. 12.

(6)  GU L 42 del 14.2.2020, pag. 8.

(7)  GU L 151 del 3.5.2021, pag. 8.

(8)  GU L 155 del 5.5.2021, pag. 3.

(9)  GU L 270 del 29.7.2021, pag. 10.

(10)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 32.

(11)  GU L 281 del 4.8.2021, pag. 1.

(12)  GU L 292 del 16.8.2021, pag. 25.

(13)  GU L 305 del 31.8.2021, pag. 8.

(14)  GU L 332 del 21.9.2021, pag. 4.

(15)  GU L 455 del 20.12.2021, pag. 18.

(16)  GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

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L 106/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 242/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/771]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2078 della Commissione del 26 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 11b (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione) del capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"11c.

32021 R 2078: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2078 della Commissione del 26 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2078 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 426 del 29.11.2021, pag. 9.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

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L 106/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 243/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/772]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 9e (Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32018 L 0849: Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93)".

2.

Al punto 12x (Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è aggiunto il seguente trattino:

"—

32018 L 0849: Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93)".

Articolo 2

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 32e (Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32018 L 0849: Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93)".

2.

Al punto 32fa (Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32018 L 0849: Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93)".

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2018/849 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 244/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2023/773]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1096 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID--19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), rettificata dalla GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 74.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1097 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1098 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Kosovo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1099 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10zl (Decisione di esecuzione (UE) 2022/726 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"10zm.

32022 D 1096: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1096 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 64), rettificata dalla GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 74.

10zn.

32022 D 1097: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1097 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 67).

10zo.

32022 D 1098: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1098 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Kosovo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 70).

10zp.

32022 D 1099: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1099 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 73).

10zq.

32022 D 1100: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 76)".

Articolo 2

Dopo il punto 11zl (Decisione di esecuzione (UE) 2022/726 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"11zm.

32022 D 1096: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1096 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 64), rettificata dalla GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 74.

11zn.

32022 D 1097: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1097 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 67).

11zo.

32022 D 1098: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1098 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Kosovo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 70).

11zp.

32022 D 1099: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1099 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 73).

11zq.

32022 D 1100: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 76)."

Articolo 3

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/1096, rettificata dalla GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 74, (UE) 2022/1097, (UE) 2022/1098, (UE) 2022/1099 e (UE) 2022/1100 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri Stefánsson


(1)  GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 64.

(2)  GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 67.

(3)  GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 70.

(4)  GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 73.

(5)  GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 76.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 245/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2023/774]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1338 della Commissione, del 29 luglio 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1339 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/1340 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10zq (Decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione) dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"10zr.

32022 R 1338: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1338 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 54).

10zs.

32022 R 1339: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1339 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 57).

10zt.

32022 R 1340: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1340 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 60)."

Articolo 2

Dopo il punto 11zq (Decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"11zr.

32022 R 1338: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1338 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 54).

11zs.

32022 R 1339: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1339 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 57).

11zt.

32022 R 1340: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1340 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 60)."

Articolo 3

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/1338, (UE) 2022/1339 e (UE) 2022/1340 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 54.

(2)  GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 57.

(3)  GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 60.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 246/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/775]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1384 della Commissione, dell'8 agosto 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2022 fino al 29 settembre 2022 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zt (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/732 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"1zu.

32022 R 1384: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1384 della Commissione, dell'8 agosto 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2022 fino al 29 settembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 207 dell'9.8.2022, pag. 24)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1384 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 207 del 9.8.2022, pag. 24.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 247/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/776]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione, del 13 aprile 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14ag (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32022 R 0631: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione, del 13 aprile 2022 (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 3)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 117 del 19.4.2022, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 248/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/777]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione, del 22 aprile 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione, del 15 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (3).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del punto 19bl [regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione] è sostituito dal seguente:

«32021 R 0622: regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione, del 15 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 123).»;

2)

dopo il punto 19bp [regolamento delegato (UE) 2019/348 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«19bq.

32021 R 1118: regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).

19br.

32021 R 1340: Regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione, del 22 aprile 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 1).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1118 e (UE) 2021/1340 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1.

(2)  GU L 292 del 16.8.2021, pag. 1.

(3)  GU L 131 del 16.4.2021, pag. 123.

(4)  GU L 60 del 2.3.2018, pag. 7.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  GU L 246 del 22.9.2022, pag. 105.


20.4.2023   

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L 106/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 249/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/778]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 31bah (Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"-

32021 R 1253: Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 1).";

2.

al punto 31bazj (Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

32021 L 1269: Direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 137).".

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2021/1253 e della direttiva delegata (UE) 2021/1269 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 1.

(2)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 137.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L 246 del 22.9.2022, pag. 115.


20.4.2023   

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L 106/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 250/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/779]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/629 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l'adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che si applicano a taluni strumenti non rappresentativi di capitale (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31baz (Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0629: Regolamento delegato (UE) 2022/629 della Commissione, del 12 gennaio 2022 (GU L 115I del 13.4.2022, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/629 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il president

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 115I del 13.4.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 251/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/780]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/551 della Commissione del 4 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/85 relativa all'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31bcaz (Decisione di esecuzione (UE) 2021/85 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32022 D 0551: Decisione di esecuzione (UE) 2022/551 della Commissione, del 4 aprile 2022 (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 82)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/551 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 107 del 6.4.2022, pag. 82.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/781]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/732 della Commissione, del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione per quanto riguarda il contenuto del fascicolo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il diritto di essere sentiti sulle decisioni provvisorie e il deposito delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento (1)

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 31bco (regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

È aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32021 R 0732: Regolamento delegato (UE) 2021/732 della Commissione del 26 gennaio 2021 (GU L 158 del 6.5.2021, pag. 8).»

2.

Gli adattamenti da d) a g) sono rinumerati come adattamenti da e) ad h).

3.

Dopo l'adattamento c) è aggiunto l'adattamento seguente:

«d)

All'articolo 3 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, al paragrafo 4, primo comma, e al paragrafo 5, terzo comma, anziché “AESFEM” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

ii)

al paragrafo 2, dopo i termini “all'AESFEM” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”;

iii)

ai paragrafi 3 e 5, prima della parola “decide”, è inserita la frase «ne informa l’”Autorità di vigilanza EFTA, che senza indugio”;

iv)

al paragrafo 4, secondo comma, prima frase, e al paragrafo 5, secondo comma, seconda frase, anziché “AESFEM”, leggasi l’”Autorità di vigilanza EFTA”;

v)

al paragrafo 4, terzo e quarto comma, dopo il termine “AESFEM” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”»;

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/732 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 50/2021 del 5 febbraio 2021 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 158 del 6.5.2021, pag. 8.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L ...


20.4.2023   

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L 106/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 253/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/782]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione del 7 febbraio 2022 relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/173 abroga la decisione 2009/766/CE della Commissione (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1a (Decisione 2009/766/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32022 D 0173: Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione del 7 febbraio 2022 relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 29)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/173 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 28 del 9.2.2022, pag. 29.

(2)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 254/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/783]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5cz (Decisione 2006/771/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

"—

32022 D 0180: Decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione, dell'8 febbraio 2022 (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 17)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/180 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján AndriSTEFÁNSSON


(1)  GU L 29 del 10.2.2022, pag. 17.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 255/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/784]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czt (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"5czu.

32021 D 1730: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria (GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján AndriSTEFÁNSSON


(1)  GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 256/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/785]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (1)

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5czq (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32022 D 0172: Decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022 (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 21)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/172 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 28 del 9.2.2022, pag. 21.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/57


LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 257/2022

è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.


20.4.2023   

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L 106/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 258/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/787]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37ar (Regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0312: Regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022 (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2022/312 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 55 del 28.2.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 259/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/788]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2238 della Commissione del 15 dicembre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per quanto riguarda l'eliminazione graduale di casi specifici per il segnale di coda (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/721 della Commissione del 10 maggio 2022 che rettifica la versione in lingua ceca dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 37ma (Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0721: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/721 della Commissione, del 10 maggio 2022 (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 14)."

2.

Al punto 37pd (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32021 R 2238: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2238 della Commissione, del 15 dicembre 2021 (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 57)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2238 e (UE) 2022/721 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján AndriSTEFÁNSSON


(1)  GU L 450 del 16.12.2021, pag. 57.

(2)  GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 14.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 260/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/789]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42fa (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32021 R 1903: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 della Commissione, del 29 ottobre 2021 (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 126)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 387 del 3.11.2021, pag. 126.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 261/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/790]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione, dell'11 gennaio 2022, che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56f (Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 1180: Regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione, dell'11 gennaio 2022 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/1180 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 262/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/791]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/790 della Commissione, del 19 maggio 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32022 R 0790: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/790 della Commissione, del 19 maggio 2022 (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 13)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/790 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 141 del 20.5.2022, pag. 13.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 263/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/792]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab (Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 R 0594: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, dell'8 aprile 2022 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 49)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 114 del 12.4.2022, pag. 49.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

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L 106/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 264/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/793]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica le decisioni 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2022/1244 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti (2).

(3)

La decisione (UE) 2022/1244 abroga la decisione (UE) 2015/2099 della Commissione (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Il testo del punto 2d (Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

 

"32022 D 1244: Decisione (UE) 2022/1244 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti (GU L 190 del 19.7.2022, pag. 141)."

2.

Ai punti 2v (Decisione 2014/312/UE della Commissione), 2w (Decisione 2014/391/UE della Commissione) e 2zo (Decisione 2014/763/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 D 1229: Decisione (UE) 2022/1229 della Commissione, dell'11 luglio 2022 (GU L 189 del 18.7.2022, pag. 20)."

3.

Ai punti 2zb (Decisione (UE) 2017/176 della Commissione) e 2zd (Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32022 D 1229: Decisione (UE) 2022/1229 della Commissione, dell'11 luglio 2022 (GU L 189 del 18.7.2022, pag. 20)."

Articolo 2

I testi delle decisioni (UE) 2022/1229 e (UE) 2022/1244 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 189 del 18.7.2022, pag. 20.

(2)  GU L 190 del 19.7.2022, pag. 141.

(3)  GU L 303 del 20.11.2015, pag. 75.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 265/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/794]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/309 della Commissione del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 per tenere conto di determinati risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/324 della Commissione del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/973 per tenere conto di determinati risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni nel calcolo delle emissioni di CO2 di Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/344 della Commissione del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 per tenere conto di taluni risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 21aezc (Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32022 D 0309: Decisione di esecuzione (UE) 2022/309 della Commissione, del 24 febbraio 2022 (GU L 46 del 25.2.2022, pag. 128)".

2.

Al punto 21aze (Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32022 D 0344: Decisione di esecuzione (UE) 2022/344 della Commissione, del 24 febbraio 2022 (GU L 62 dell'1.3.2022, pag. 12)".

3.

Al punto 21azj (Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32022 D 0324: Decisione di esecuzione (UE) 2022/324 della Commissione, del 24 febbraio 2022 (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 54)".

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/309, (UE) 2022/324 e (UE) 2022/344 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 46 del 25.2.2022, pag. 128.

(2)  GU L 55 del 28.2.2022, pag. 54.

(3)  GU L 62 dell'1.3.2022, pag. 12.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 266/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/795]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/252 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 al fine di specificare i requisiti di prova da applicare a un generatore-starter efficiente a 48 volt integrato nella protezione della trasmissione e associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21azd (Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32022 D 0252: Decisione di esecuzione (UE) 2022/252 della Commissione, del 21 febbraio 2022 (GU L 41 del 22.2.2022, pag. 33)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/252 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 41 del 22.2.2022, pag. 33.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/70


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 267/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2023/796]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 abroga il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (3), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2021/392 abroga, con decorrenza dal 1o gennaio 2025, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 (4) e (UE) 2017/1153 (5) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con decorrenza dal 1o gennaio 2025.

(4)

In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 168/2020 del 23 ottobre 2020 (6), il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 non si applica al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 21azkd (regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione) è inserito quanto segue:

«21azl.

32021 R 0392: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

All’articolo 4, paragrafo 1, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda i costruttori e i raggruppamenti di costruttori stabiliti negli Stati EFTA”.

b)

All’articolo 5, paragrafo 1, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, per quanto riguarda i costruttori stabiliti negli Stati EFTA”.

c)

All’articolo 6, paragrafi 3 e 5, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”.

d)

All’articolo 6, paragrafo 4, dopo il termine “Commissione” sono inserite le parole, “l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”.

e)

All’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “2022”, leggasi “2023”.

f)

All’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 12, le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo il termine “Commissione”.»

2.

Il testo dei punti 21aec (regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione) e 21aya (regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione) è soppresso.

3.

Il testo dei punti 21aey (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione) e 21aez (regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8.

(2)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.

(3)  GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1.

(4)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644.

(5)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679.

(6)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(*)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 268/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/797]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/716 della Commissione del 6 maggio 2022 relativa all'approvazione di un dispositivo intelligente per il riscaldamento del carburante diesel in motori a combustione convenzionali per l'uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), rettificata dalla GU L 181 del 7.7.2022, pag. 36, e dalla GU L 192 del 21.7.2022, pag. 31.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21azl (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"21azm.

32022 D 0716: Decisione di esecuzione (UE) 2022/716 della Commissione del 6 maggio 2022 relativa all'approvazione di un dispositivo intelligente per il riscaldamento del carburante diesel in motori a combustione convenzionali per l'uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 33), rettificata dalla GU L 181 del 7.7.2022, pag. 36, e dalla GU L 192 del 21.7.2022, pag. 31."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/716, rettificata dalla GU L 181 del 7.7.2022, pag. 36, e dalla GU L 192 del 21.7.2022, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 133 del 10.5.2022, pag. 33.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 269/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/798]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell'11 novembre 2021 che istituisce l'archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32ga (Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"32gb.

32021 D 1967: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell'11 novembre 2021 che istituisce l'archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 160)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 400 del 12.11.2021, pag. 160.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 270/2022

del 23 settembre 2022

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/799]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 1 (direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

È aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32019 L 1151: Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80)."

2.

Dopo l'adattamento c) sono inseriti i seguenti adattamenti:

"d)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 13 decies, l'articolo 13 undecies, paragrafo 2, e l'articolo 16 , paragrafo 6, si applicano entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 270/2022 del 23 settembre 2022.

e)

Gli Stati EFTA che incontrano particolari difficoltà nel recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 hanno il diritto di beneficiare di una proroga di massimo un anno per l'applicazione della predetta direttiva dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 270/2022 del 23 settembre 2022. Essi forniscono motivi oggettivi della necessità di tale proroga. Gli Stati EFTA notificano all'Autorità di vigilanza EFTA l'intenzione di avvalersi di tale proroga entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 270/2022 del 23 settembre 2022."

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2019/1151 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 80.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

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L 106/77


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 271/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/800]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al paragrafo 2r (Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

"2s.

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2022, all'azione seguente:

32021 D 2316: Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021 relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1)".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 272/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/801]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (2).

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1.

dopo il punto 8 (Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"8 a.

32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

 

Articolo 1, lettera c)

 

articolo 2,

 

articoli 8 e 9,

 

Il paragrafo 1, esclusi il punto a), punto iii), e la lettera b), i paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 10, cfr. allegato V, sezioni A, B e C,

 

articolo 11, cfr. allegato VI, parte I,

 

articolo 14, escluso paragrafo 1, lettera b),

 

articoli da 16 a 19, e

 

articolo 50, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.

 

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b)

La seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 2, e la seconda frase dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma, sono sostituite dalla seguente:

 

"L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.".

8b.

32018 R 0274: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articoli 12 e 35, paragrafo 1.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo."

2.

Ai punti 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) e 11 (Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1)".

3.

Il testo del punto 9 (Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1.

(2)  GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60.

(3)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.4.2023   

IT

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L 106/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 273/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/802]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (2), rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (6).

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 abroga il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1)

al punto 8 [regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 2393: regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).»;

2)

dopo il punto 8b [regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione] è inserito quanto segue:

«8c.

32019 R 0033: regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2), rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

nella tabella della parte A dell'allegato I è inserito quanto segue:

«in islandese:

“súlfít” o “brennisteinsdíoxíð”

“egg”, “eggjaprótín”, “eggjaafurð”, “lýsósím úr eggjum” o “eggjaalbúmín”

“mjólk”, “mjólkurvörur”, “mjólkurkasein” o “mjólkurprótín”

in norvegese:

“sulfitter” o “svoveldioksid”

“egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” o “eggalbumin”

“melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” o “melkeprotein”»;

b)

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

«IS

“vinnsluaðili” o “vínræktarmaður”

“unnið af”

NO

“bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent”

“bearbeidet av”»;

8d.

32019 R 0034: regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1, le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati EFTA alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, seguono la procedura di cui alla lettera b). Il punto 4 del protocollo 1 non si applica all'articolo 30.

8e.

32019 R 0934: regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1), modificato da:

32020 R 0565: regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020 (GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1).

8f.

32019 R 0935: regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53).».

3)

I testi dei punti 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] e 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/2393, dei regolamenti delegati (UE) 2019/33, rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13, (UE) 2019/934 e (UE) 2020/565 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/34 e (UE) 2019/935 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 272/2022 del 23 settembre 2022 (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.

(2)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

(3)  GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.

(4)  GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1.

(5)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46.

(6)  GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53.

(7)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

(8)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(9)  Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.


20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 274/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo n. 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/803]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione, del 17 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Würzburger Stein-Berg» (DOP) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1063 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Achterhoek — Winterswijk» (DOP) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1120 della Commissione, del 23 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Adamclisi» (DOP) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Soltvadkerti» (DOP) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP) (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Ponikve» (DOP) (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1263 della Commissione, del 26 luglio 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (DOP) (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Île-de-France» (IGP) (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP) (12).

(13)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1)

al punto 8c [regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1375: regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 16).».

2)

Dopo il punto 8f [regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«8g.

32020 R 1062: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Csopak”/“Csopaki” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 39).

8h.

32020 R 1063: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1063 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Achterhoek – Winterswijk” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 40).

8i.

32020 R 1064: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “delle Venezie”/“Beneških okolišev” (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 41).

8j.

32020 R 1120: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1120 della Commissione del 23 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Adamclisi” (DOP) (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 1).

8k.

32020 R 1679: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione “Soltvadkerti” (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 25).

8l.

32020 R 1680: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Friuli”/“Friuli Venezia Giulia”/“Furlanija”/“Furlanija Julijska krajina” (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 26).

8m.

32020 R 1751: regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione, del 17 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione “Würzburger Stein-Berg” (DOP) (GU L 394 del 24.11.2020, pag. 4).

8n.

32021 R 0152: regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione del 3 febbraio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Ponikve” (DOP) (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 1).

8o.

32021 R 1263: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1263 della Commissione del 26 luglio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Muškat momjanski/Moscato di Momiano” (DOP) (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 30).

8p.

32021 R 1914: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Île-de-France” (IGP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 9).

8q.

32021 R 1915: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “Urueña” (DOP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 10).».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/1751, del regolamento delegato (UE) 2021/1375 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1062, (UE) 2020/1063, (UE) 2020/1064, (UE) 2020/1120, (UE) 2020/1679, (UE) 2020/1680, (UE) 2021/152, (UE) 2021/1263, (UE) 2021/1914 e (UE) 2021/1915 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 273/2022 del 23 settembre 2022 (13).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 394 del 24.11.2020, pag. 4.

(2)  GU L 297 del 20.8.2021, pag. 16.

(3)  GU L 232 del 20.7.2020, pag. 39.

(4)  GU L 232 del 20.7.2020, pag. 40.

(5)  GU L 232 del 20.7.2020, pag. 41.

(6)  GU L 245 del 30.7.2020, pag. 1.

(7)  GU L 379 del 13.11.2020, pag. 25.

(8)  GU L 379 del 13.11.2020, pag. 26.

(9)  GU L 46 del 10.2.2021, pag. 1.

(10)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 30.

(11)  GU L 389 del 4.11.2021, pag. 9.

(12)  GU L 389 del 4.11.2021, pag. 10.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(13)  Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.


20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/88


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 275/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/804]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8e [regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32022 R 0016: regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione, del 22 ottobre 2021 (GU L 5 del 10.1.2022, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/16 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 273/2022 del 23 settembre 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 5 del 10.1.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.


20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/90


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 276/2022

del 23 settembre 2022

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/805]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) del protocollo 47, appendice 1, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1146: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018 (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 9) ».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 273/2022 del 23 settembre 2022 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  GU L 208 del 17.8.2018, pag. 9.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.