ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 102I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
17 aprile 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/822 della Commissione, del 17 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 102/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/822 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)

Fino al 31 maggio 2023 il regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione (2) concede a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico un’esenzione per categoria dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni.

(2)

Il funzionamento del regolamento (UE) n. 461/2010 è stato controllato e valutato a norma dell’articolo 7 dello stesso. Dalla valutazione è emerso che, nel complesso, l’applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 è stata percepita positivamente.

(3)

Il beneficio dell’esenzione per categoria di cui al regolamento (UE) n. 461/2010 è limitato agli accordi verticali e alle pratiche concordate nel settore automobilistico per i quali è possibile presumere con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. A tale riguardo, poiché non vi è stato alcun cambiamento significativo nelle condizioni di mercato alla base del regolamento (UE) n. 461/2010, si può ancora presumere con sufficiente certezza che gli accordi verticali e le pratiche concordate nel settore automobilistico cui si applica tale regolamento continuino a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. È quindi opportuno prorogare l’applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010.

(4)

Al fine di consentire alla Commissione di tenere conto di eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 dovrebbe essere prorogato di cinque anni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 461/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 461/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La Commissione controlla il funzionamento del presente regolamento ed effettua una valutazione di quest’ultimo prima del 31 maggio 2028.»

;

2)

all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento scade il 31 maggio 2028.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.

(2)  Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).