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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2023/822 della Commissione, del 17 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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17.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 102/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/822 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
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(1) |
Fino al 31 maggio 2023 il regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione (2) concede a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico un’esenzione per categoria dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. |
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(2) |
Il funzionamento del regolamento (UE) n. 461/2010 è stato controllato e valutato a norma dell’articolo 7 dello stesso. Dalla valutazione è emerso che, nel complesso, l’applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 è stata percepita positivamente. |
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(3) |
Il beneficio dell’esenzione per categoria di cui al regolamento (UE) n. 461/2010 è limitato agli accordi verticali e alle pratiche concordate nel settore automobilistico per i quali è possibile presumere con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. A tale riguardo, poiché non vi è stato alcun cambiamento significativo nelle condizioni di mercato alla base del regolamento (UE) n. 461/2010, si può ancora presumere con sufficiente certezza che gli accordi verticali e le pratiche concordate nel settore automobilistico cui si applica tale regolamento continuino a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. È quindi opportuno prorogare l’applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010. |
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(4) |
Al fine di consentire alla Commissione di tenere conto di eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 dovrebbe essere prorogato di cinque anni. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 461/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 461/2010 è così modificato:
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1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 La Commissione controlla il funzionamento del presente regolamento ed effettua una valutazione di quest’ultimo prima del 31 maggio 2028.» |
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2) |
all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento scade il 31 maggio 2028.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.
(2) Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).