ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
13 aprile 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2023/750 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all’Unione europea

1

 

*

Protocollo dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/753 della Commissione, del 12 aprile 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi C(M)IT/MIT formulations ( 1 )

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/754 della Commissione, del 12 aprile 2023, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Arche Chlorine conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

83

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L 59 I del 25.2.2023 )

98

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L 59 I del 25.2.2023 )

99

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia ( GU L 67 del 3.3.2023 )

100

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari ( GU L 35 del 7.2.2023 )

101

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) ( GU L 325 del 20.12.2018 )

102

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità ( GU L 322 del 16.12.2022 )

103

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all’atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( GU L 271 del 24.10.2019 )

104

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/1


DECISIONE (UE) 2023/750 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 2023

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

visti gli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (1) e della Repubblica di Croazia (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (4) («accordo»), è stato firmato il 9 settembre 2006 (5) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016 (6).

(2)

La Bulgaria e la Romania sono diventate Stati membri dell’Unione il 1o gennaio 2007 e la Croazia il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione della Bulgaria, e della Romania e della Croazia, l’adesione all’accordo deve essere approvata tramite un protocollo dell’accordo stesso («protocollo»). A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di tali atti di adesione, a detta adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.

(4)

Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il paese terzo interessato ai fini della conclusione dei protocolli degli accordi internazionali conclusi dall’Unione e dai suoi Stati membri.

(5)

I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.

(6)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/1934 del Consiglio (7), il protocollo è stato firmato il 26 settembre 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(7)

Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente protocollo.

(8)

È opportuno che il protocollo sia approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all’Unione europea è approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, effettua la notifica di cui all’articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

(3)  Approvazione del 15 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)   GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31.

(5)  Decisione 2006/700/CE del Consiglio, del 1o settembre 2006, concernente la firma, a nome della Comunità, dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 30).

(6)  Decisione (UE) 2016/944 del Consiglio, del 6 giugno 2016, concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 19).

(7)  Decisione (UE) 2019/1934 del Consiglio, del 18 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all’Unione europea (GU L 301 del 22.11.2019, pag. 1).


13.4.2023   

IT

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L 100/3


PROTOCOLLO

dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

di seguito gli «Stati membri»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

RICORDANDO l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito «l'accordo»), firmato il 9 settembre 2006 ed entrato in vigore il 1° luglio 2016, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3;

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013;

DESIDEROSI che la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania aderiscano all'accordo;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo all'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania sono Parti dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, e adottano il testo dell'accordo e ne prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 3

I testi dell'accordo redatti in lingua bulgara, croata e rumena sono allegati al presente protocollo (1).

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti hanno notificato al depositario dell'accordo, mediante note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Image 1

Image 2


(1)   GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31.


REGOLAMENTI

13.4.2023   

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L 100/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/751 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2023

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 67,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme sulla presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Più in particolare, nell’ambito delle misure volte a controllare la diffusione di malattie di categoria A il regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di una malattia di categoria A, nonché restrizioni e condizioni applicabili ai movimenti di animali e loro prodotti dalle zone soggette a restrizioni e al loro interno.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4) prevedono due diverse definizioni del termine «budelli», delle quali la definizione corretta è quella di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692. Per garantire la coerenza tra le disposizioni degli atti delegati che integrano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429, la definizione del termine «budelli» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere rettificata e allineata con quella del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

A norma dell’articolo 23, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’autorità competente può concedere deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni nel caso in cui un focolaio di una malattia di categoria A insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività, ma non all’obbligo di istituire una zona soggetta a restrizioni, derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento delegato. Tale obbligo può determinare inutili restrizioni agli scambi e imporre un onere ingiustificato agli operatori e alle autorità competenti.

(5)

Le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere proporzionate ai rischi connessi. In determinate circostanze, se uno stabilimento in cui sono detenuti fino a 50 volatili in cattività non ha contatti diretti o indiretti con altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, il rischio che tale focolaio contribuisca alla diffusione della malattia può essere insignificante. Per tale motivo le autorità competenti dovrebbero poter derogare all’obbligo di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività se da una valutazione del rischio eseguita dall’autorità competente emerge che lo stabilimento non ha contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività.

(6)

È pertanto opportuno modificare l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di includere gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività tra i luoghi in cui, in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A, l’autorità competente può decidere, in determinate circostanze, se istituire o meno una zona soggetta a restrizioni.

(7)

Gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti relativi ai movimenti di animali e prodotti rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza. Tali condizioni generali specificano le misure che l’autorità competente deve applicare per garantire che il rischio di diffusione di una malattia di categoria A derivante da tali movimenti sia trascurabile. Tali misure comprendono determinate rigorose misure di biosicurezza supplementari durante tutte le operazioni di trasporto dallo stabilimento di origine fino allo scarico nello stabilimento di destinazione che, conformemente agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687, è designato dall’autorità competente dello stabilimento di origine. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine potrebbe non essere in grado di garantire l’attuazione di tutte le misure, e in particolare di conoscere l’ubicazione degli stabilimenti con animali delle specie elencate, di selezionare un itinerario che eviti tali luoghi o di garantire che le misure di biosicurezza supplementari siano attuate durante lo scarico nello stabilimento di destinazione designato.

(8)

Inoltre, se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione designato, l’autorità competente per lo stabilimento di origine dovrebbe informare l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione. Tuttavia, al fine di garantire la corretta attuazione di tutte le misure di cui agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687, la designazione dello stabilimento di destinazione dovrebbe essere definita di concerto tra l’autorità competente per lo stabilimento di origine e quella per lo stabilimento di destinazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 28, paragrafo 3, e l’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(9)

L’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni specifiche per l’autorizzazione dei movimenti di pollastre dagli stabilimenti situati rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza istituite in risposta a un focolaio di una malattia di categoria A. Conformemente a tali articoli l’autorità competente può autorizzare tali movimenti solo se nello stabilimento di destinazione non vi sono altri animali detenuti delle specie elencate. In pratica, in alcuni casi gli stabilimenti di galline ovaiole in cui le pollastre sono spostate possono essere costituiti da diverse unità epidemiologiche, quali definite all’articolo 4, punto 39, del regolamento (UE) 2016/429, che devono essere popolate in momenti diversi per poter garantire una produzione costante di uova durante l’anno. È quindi opportuno modificare l’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevedere la possibilità che le pollastre provenienti da una zona di protezione o di sorveglianza siano spostate anche in un’unità epidemiologica vuota in uno stabilimento in cui gli animali delle specie elencate sono detenuti in altre unità epidemiologiche.

(10)

Gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni per la revoca delle misure di controllo applicate rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza. La pulizia e la disinfezione preliminari sono misure essenziali che devono essere effettuate efficacemente per evitare la diffusione della malattia di categoria A dallo stabilimento colpito. Le procedure per la pulizia e la disinfezione sono stabilite nell’allegato IV, punti A e B, di tale regolamento delegato. Conformemente a tali procedure, la pulizia e la disinfezione preliminari sono completate se il disinfettante è rimasto sulla superficie trattata per almeno 24 ore. In base a un noto principio per il controllo e l’eradicazione delle malattie di categoria A, il periodo minimo di durata delle misure che devono essere attuate nelle zone soggette a restrizioni si inizia a conteggiare solo dopo il completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.

(11)

L’attuale formulazione degli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 non è chiara in merito alla decorrenza del periodo minimo di durata delle misure che devono essere attuate nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza e può dar luogo a un’attuazione discrepante di tale prescrizione da parte degli Stati membri. È pertanto opportuno modificare gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per specificare chiaramente la decorrenza del conteggio del periodo minimo di durata delle misure nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza.

(12)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, l’autorità competente può autorizzare i movimenti delle uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di protezione verso un incubatoio situato nello stesso Stato membro, il che comprende i movimenti delle uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di protezione a un incubatoio situato nella zona di sorveglianza. Tuttavia, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento delegato i movimenti di pulcini di un giorno provenienti dalla zona di sorveglianza verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro possono essere autorizzati solo se tali pulcini sono nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza. Pertanto, a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 l’autorità competente non può autorizzare movimenti dalla zona di sorveglianza di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di protezione.

(13)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 i movimenti di pulcini di un giorno da uno stabilimento situato nella zona di protezione sono consentiti se tali pulcini sono nati da uova provenienti dalla zona soggetta a restrizioni. Di conseguenza, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 l’autorità competente può autorizzare i movimenti dalla zona soggetta a restrizioni di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di protezione se sono soddisfatte determinate condizioni. L’autorità competente dovrebbe inoltre poter autorizzare, se sono soddisfatte condizioni analoghe, i movimenti dalla zona di sorveglianza di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di protezione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a).

(14)

L’articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte affinché l’autorità competente autorizzi i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di sorveglianza. L’attuale formulazione dell’articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2020/687 può dare a intendere che tutte le condizioni elencate nelle lettere da a) a d) di tale articolo debbano essere soddisfatte. Tuttavia l’articolo 52, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/687 fa riferimento al caso in cui le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia siano state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VIII di tale regolamento delegato. A seguito dell’applicazione del trattamento di riduzione dei rischi, le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia diventano merci sicure e possono pertanto essere spostate al di fuori della zona di sorveglianza. Inoltre l’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede le condizioni specifiche per l’autorizzazione dei movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione. Conformemente all’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/687 i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione possono essere autorizzati se esse sono state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi conformemente all’allegato VIII di tale regolamento delegato. Inoltre le condizioni di cui all’articolo 52, lettere da a) a d), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sono simili a quelle di cui all’articolo 36 del medesimo regolamento delegato. Di conseguenza il movimento di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di sorveglianza non dovrebbe essere soggetto a condizioni più rigorose di quelle applicabili al movimento di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di protezione. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per garantire che quando sono soddisfatte condizioni analoghe, nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza si applichino restrizioni analoghe.

(15)

L’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce le prescrizioni per gli animali detenuti delle specie elencate destinati al ripopolamento degli stabilimenti colpiti da un focolaio di una malattia di categoria A. Tali animali devono provenire da uno stabilimento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni e non è soggetto a misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A di animali terrestri detenuti, quali definite nella parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia l’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 fa erroneamente riferimento alle restrizioni di cui al capo III di tale regolamento delegato. È pertanto opportuno rettificare il testo dell’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 affinché faccia riferimento alle restrizioni di cui al capo II di tale regolamento delegato.

(16)

Gli articoli 27 e 42 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione e la zona di sorveglianza, o al loro interno. I divieti sono elencati nella tabella di cui all’allegato VI di tale regolamento delegato. Conformemente a tale tabella i movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni sono vietati al fine di impedire l’aumento della popolazione degli animali detenuti sensibili alla malattia di categoria A confermata in tale zona. Se vengono spostate in un incubatoio situato in una zona soggetta a restrizioni, le uova da cova possono portare alla produzione di pulcini di un giorno, che determinerà l’aumento della popolazione di animali detenuti delle specie elencate nella zona soggetta a restrizioni. Di conseguenza tale movimento sarebbe in contraddizione con la finalità del divieto dei movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni. Pertanto, in generale, tale movimento è considerato vietato. Tuttavia nella tabella di cui all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 figura erroneamente solo il divieto dei movimenti di uova da cova dagli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni. Il testo figurante nella tabella di cui all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere rettificato così da fare riferimento anche al divieto dei movimenti di uova da cova verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni.

(17)

Inoltre, il divieto dei movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia di cui all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è erroneamente limitato a tali materie prime e paglia ottenute nella zona di protezione, e consente il movimento di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona di sorveglianza, il che può comportare un rischio di diffusione della malattia. È pertanto opportuno rettificare l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 per vietare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni.

(18)

L’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale, in particolare carni, budelli e latte, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni. Tali trattamenti, che inattivano l’agente patogeno, dovrebbero essere in linea con la legislazione vigente dell’Unione, le norme internazionali e i nuovi dati scientifici. La voce di tale allegato relativa al virus del vaiolo degli ovini e dei caprini per tali merci è attualmente vuota poiché finora non sono stati ottenuti dati o studi scientifici sui trattamenti. Data la recente insorgenza nell’Unione di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, il trattamento delle carni e del latte di ovini e caprini provenienti dalla zona di protezione e dalla zona sorveglianza dovrebbe essere reso possibile per gli Stati membri che gestiscono tali focolai. Nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 non sono previsti tali trattamenti perché la Commissione è in attesa dei risultati di uno studio commissionato al laboratorio di riferimento dell’UE per i virus Capripox o di un’ulteriore consulenza scientifica da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Tuttavia, tenendo conto della somiglianza tra il virus del vaiolo degli ovini e dei caprini e il virus della dermatite nodulare contagiosa, entrambi appartenenti alla famiglia dei Poxviridae e al genere Capripoxvirus, è opportuno consentire l’applicazione di trattamenti di riduzione dei rischi nella pertinente tabella di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’applicazione di trattamenti di riduzione dei rischi per il vaiolo degli ovini e dei caprini sarà oggetto di riesame non appena saranno disponibili ulteriori dati scientifici.

(19)

In un recente parere scientifico (5) l’Autorità ha valutato l’efficacia di alcuni trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale e altri materiali in relazione alle malattie di categoria A. Tra gli altri trattamenti, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento termico delle carni fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti fosse efficace per inattivare il virus della peste suina africana. Sulla base dei nuovi dati scientifici e in linea con la norma internazionale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) (6) relativa alla peste suina africana, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 per includervi un trattamento di riduzione dei rischi supplementare per la peste suina africana.

(20)

L’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine non animale provenienti dalla zona di protezione, sebbene si faccia riferimento a tali trattamenti anche nell’articolo 52 del medesimo regolamento delegato, che riguarda le condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di sorveglianza. È pertanto opportuno rettificare il titolo dell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/687 affinché faccia riferimento ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine non animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

1)

all’articolo 21, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività, a condizione che non abbiano contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività.»;

2)

all’articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di protezione o verso di essa. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine effettua tale designazione di concerto con l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione.»

;

3)

all’articolo 30, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nello stabilimento o nell’unità epidemiologica di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;»;

4)

all’articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente può revocare le misure di cui alle sezioni 1 e 2 del presente capo solo se:

a)

è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato X dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito; e

b)

in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a esami clinici e, se necessario, a esami di laboratorio conformemente all’articolo 26.»;

5)

all’articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di sorveglianza o verso di essa. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine effettua tale designazione di concerto con l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione.»

;

6)

all’articolo 46, paragrafo 1, la lettera a), è così modificata:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro in cui sono nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni, a condizione che:»;

b)

è aggiunto il seguente punto iii):

«iii)

al momento del carico il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.»;

7)

all’articolo 46, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nello stabilimento o nell’unità epidemiologica di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;»;

8)

all’articolo 55, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 solo se:

a)

è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all’articolo 15 nello stabilimento colpito;

b)

nella zona di protezione sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b); e

c)

un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a visite effettuate da veterinari ufficiali, conformemente all’articolo 41.»;

9)

nell’allegato VII, la prima tabella, relativa alle carni, ai budelli e al latte, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così rettificato:

1)

all’articolo 2, punto 10, la definizione di «budelli» è sostituita dalla seguente:

«10)

«budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;»;

2)

all’articolo 52, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di sorveglianza; o»;

3)

all’articolo 59, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

non provengono da uno stabilimento soggetto alle restrizioni di cui al capo II; e»;

4)

nell’allegato VI, la tabella è così rettificata:

a)

nella prima colonna, il testo della decima riga è sostituito dal seguente:

«Movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni»;

b)

nella prima colonna, il testo dell’ultima riga è sostituito dal seguente:

«Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni»;

5)

nell’allegato VIII, il titolo è sostituito dal seguente:

« TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(5)   EFSA Journal 2022;20(8):7443.

(6)  Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, 30a edizione, 2022. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95121-28-7, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.


ALLEGATO

Nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, la prima tabella, relativa alle carni, ai budelli e al latte, è sostituita dalla seguente:

«Trattamento

FMD (1)

RP

RVF

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

PSC

PSA

PE

HPAI

NCD

CARNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F0  (2) minimo pari a 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Trattamento termico (su carni precedentemente disossate e sgrassate) fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

In un contenitore sigillato ermeticamente, applicazione di 60 °C per almeno 4 ore

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Temperatura al centro della massa di 73,9 °C per almeno 0,51 secondi (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura al centro della massa di 70,0 °C per almeno 3,5 secondi (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura al centro della massa di 65,0 °C per almeno 42 secondi (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura al centro della massa di 60 °C per almeno 507 secondi (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Trattamento termico fino a ottenere l’essiccamento con valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento termico fino a ottenere una temperatura al centro della massa di 65 °C per un periodo di tempo che consenta di raggiungere un valore minimo di pastorizzazione pari a 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Fermentazione naturale e maturazione delle carni non disossate: almeno 9 mesi, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Fermentazione naturale e maturazione delle carni disossate: almeno 9 mesi, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentazione naturale delle lombate: almeno 140 giorni, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentazione naturale dei prosciutti: almeno 190 giorni, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Essiccazione dopo la salatura di prosciutti non disossati all’italiana: almeno 313 giorni (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Essiccazione dopo la salatura di prosciutti non disossati e lombo alla spagnola (4):

prosciutto iberico: almeno 252 giorni

spalla iberica: almeno 140 giorni

lombo iberico: almeno 126 giorni

prosciutto Serrano: almeno 140 giorni

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Maturazione delle carcasse a una temperatura minima di 2 °C per almeno 24 ore dopo la macellazione

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimozione delle frattaglie

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

BUDELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore

X

 

 

MS (5)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 e 2,8 % Na3PO4, secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salatura con cloruro di sodio (NaCl) per almeno 30 giorni (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decolorazione (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essiccatura (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento termico (processo di sterilizzazione) fino a raggiungere un valore F0 minimo pari a 3

X

 

 

 

MS (5)

 

 

MS (5)

 

 

 

 

 

Trattamento termico UHT (temperatura ultra alta): almeno 132 °C per almeno un secondo

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Trattamento termico UHT (temperatura ultra alta): almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il pH del latte è inferiore a 7, trattamento termico HTST (pastorizzazione rapida ad elevata temperatura) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Se il pH del latte è pari o superiore a 7, trattamento termico HTST (pastorizzazione rapida ad elevata temperatura) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Trattamento termico HTST (pastorizzazione rapida ad elevata temperatura) combinato a un trattamento fisico fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un’ora o fino a ottenere almeno 72 °C, in combinazione con l’essiccamento

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 


(1)  Abbreviazioni delle malattie conformemente all’allegato II.

(2)  F0è l’effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di F0 pari a 3 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per ottenere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in tre minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

(3)  Solo per carni di pollame.

(4)  Esclusivamente per i suini.

(5)  Merce sicura.

(6)  Ad esclusione dei budelli bovini, ovini, caprini e suini.».


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/752 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 (3) la Commissione ha chiuso il riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd («Shandong Kaison»), senza modificare il livello delle misure antidumping in vigore.

(3)

In seguito a un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure iniziali di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 (4) della Commissione («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(4)

I dazi antidumping attualmente in vigore sono dazi ad valorem, istituiti con un’aliquota del 53,2 %, fatta eccezione per Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (5,6 %) e Quingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

La domanda di riesame è stata presentata il 19 ottobre 2021 da Jungbunzlauer SA (Francia) («il richiedente»), per conto dell’industria europea del gluconato di sodio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 gennaio 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di gluconato di sodio originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(9)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, l’altro produttore noto dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(11)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori nel paese interessato e di importatori indipendenti nell’Unione, nell’avviso di apertura la Commissione ha ventilato la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento degli importatori

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(13)

Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. Data l’assenza di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(14)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(15)

Nessun produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione.

1.7.   Risposte al questionario

(16)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(17)

La Commissione ha inviato lettere con i link ai questionari ai due produttori noti dell’Unione e agli importatori indipendenti e utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati resi disponibili anche nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio online (7) alla data dell’apertura.

(18)

Le risposte al questionario sono pervenute dal produttore dell’Unione, Jungbunzlauer SA Nessun importatore indipendente e nessun utilizzatore ha risposto al questionario.

1.8.   Visite di verifica

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede del richiedente in Francia.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(20)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ovvero il gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1 («il prodotto oggetto del riesame» o «gluconato di sodio»), attualmente classificato con il codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010).

(21)

Il gluconato di sodio è utilizzato prevalentemente nell’industria edile come ritardante di presa e agente plastificante per calcestruzzo e in altre industrie per il trattamento di superficie dei metalli (eliminazione di ruggine, ossidi e grassi) e per la pulizia di bottiglie e macchinari industriali. Il prodotto può essere impiegato anche nell’industria alimentare e in quella farmaceutica.

2.2.   Prodotto in esame

(22)

Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC.

2.3.   Prodotto simile

(23)

Analogamente a quanto stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(24)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(25)

Come indicato al considerando 15, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. L’11 luglio 2022 la Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle conclusioni riguardanti la RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(26)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (segnatamente il richiedente) e sulle informazioni ricavate da altre fonti accessibili al pubblico, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») (8).

(27)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di gluconato di sodio dalla RPC sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale, ma leggermente superiori rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di gluconato di sodio dalla RPC rappresentavano il [6 %-10 %] del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del 24,8 % durante l’inchiesta iniziale e al [3 %-15 %] durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

(28)

Poiché all’apertura dell’inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(29)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, l’11 luglio la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(30)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito la Colombia. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(31)

Il 22 settembre 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale («la nota»), utilizzando la Colombia come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Sucroal SA («Sucroal SA»), un fabbricante di prodotti appartenenti alla stessa categoria e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame, poiché il gluconato di sodio era prodotto esclusivamente nell’Unione europea, nella RPC e negli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»).

(32)

Nelle sue osservazioni alla nota, il richiedente ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto anche di altri fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del gluconato di sodio, quali coadiuvanti di filtrazione, altri ausiliari chimici, vapore, attrezzature di servizio, manutenzione e materiali di consumo.

(33)

Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. Oltre a tali fattori produttivi, la Commissione ha aggiunto anche le spese generali, come spiegato al considerando 84. Considerato inoltre che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie avrebbe potuto eccezionalmente concentrarsi sui principali fattori produttivi per il calcolo del valore normale e quindi del margine di dumping. Come affermato al considerando 92, il calcolo del valore normale basato solo sui principali fattori produttivi ha evidenziato un dumping significativo. Includendo ulteriori fattori produttivi per il calcolo del valore normale, il margine di dumping risulterebbe ancora più elevato.

3.3.   Valore normale

(34)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(35)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»).

(36)

Come ulteriormente illustrato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.3.1.    Esistenza di distorsioni significative

(37)

Anche se in passato la Commissione non ha esaminato nello specifico le esportazioni di gluconato di sodio nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, nelle recenti inchieste concernenti altri composti chimici, in particolare gli additivi alimentari acesulfame potassio (9), ciclamato di sodio (10) e aspartame (11), la Commissione ha riscontrato che nei settori chimico e petrolchimico della RPC erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso anche nell’ambito di tali inchieste, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(38)

In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (12).

(39)

In particolare la Commissione ha concluso che nei settori dell’acesulfame potassio, del ciclamato di sodio e dell’aspartame non solo persiste un grado sostanziale di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (13), ma il governo della RPC può anche interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (14).

(40)

La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (15). La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (16).

(41)

Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nei settori dell’acesulfame potassio, del ciclamato di sodio e dell’aspartame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (17), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari della RPC (18).

(42)

Come nelle inchieste precedenti concernenti l’acesulfame potassio, il ciclamato di sodio e l’aspartame, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda di riesame e nella relazione (19), fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.

(43)

Nel caso di specie, nella domanda di riesame si è fatto riferimento alla relazione, citando le distorsioni riguardanti i principali fattori produttivi, quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro. Per quanto riguarda in particolare il settore del gluconato di sodio, nella domanda è stato inoltre sottolineato che in Cina i produttori sono strettamente interconnessi con lo Stato cinese, indicando come esempio Xiwang Sugar, il terzo maggior produttore di gluconato di sodio. Nella domanda sono stati forniti esempi delle strette relazioni di Xiwang Sugar con lo Stato, citando vari titoli conferiti alla società ed elencati nel suo sito web: «impresa leader a livello nazionale nell’industrializzazione dell’agricoltura», «impresa nazionale rispettosa dell’ambiente» e «impresa ad alta tecnologia fondamentale nell’ambito del Torch Plan nazionale». La società ha vinto i titoli di «organizzazione di base del partito avanzata a livello nazionale», «prima classificata nell’industria nazionale dello zucchero di fecola», «impresa tra le prime 10 nell’industria della fermentazione in Cina», «impresa tra le prime 100 nell’industria alimentare cinese». Nella domanda si elenca inoltre una serie di membri del partito comunista cinese («PCC») presenti nella direzione della società (20).

(44)

Nella domanda si è altresì affermato che la città di Zhucheng è un importante azionista della holding di Xingmao Corn Developing, il secondo maggior produttore cinese di gluconato di sodio. Anche questa impresa ha ricevuto diversi premi e ha partecipato a una serie di progetti nazionali, tra cui: «imprese nazionali ad alta tecnologia e impresa di primo piano per i brevetti a Shandong (China Patent Shandong star enterprise), la società ha completato più di 10 progetti, quali i progetti nazionali “Fifteen”, “Eleven five”, “863”, il programma di trasformazione statale, il programma State Torch, il programma Spark, il piano nazionale di ricerca scientifica della provincia di Shandong» (21).

(45)

Nella domanda si è inoltre spiegato che diverse società sono cosiddette «imprese ad alta tecnologia» con relativi privilegi, come il maggior produttore di gluconato di sodio, Shandong Fuyang Biotechnology, il secondo produttore in ordine di grandezza Zhucheng Xingmao Corn Developing Co., Ltd, e il terzo produttore Shandong Xiwang Sugar.

(46)

Nella domanda è stato sottolineato che nel mercato del gluconato di sodio sono entrate anche nuove imprese di proprietà dello Stato («SOE»): ad esempio, la nuova arrivata Heilongjiang Zhonglang Biotech Co., Ltd. ha come azionista di maggioranza Qitaihe City Construction Investment Development Co., Ltd., una società di proprietà delle autorità locali. Anche Qingdao Kehai Biochemical Co., Ltd. opera in un contesto pubblico (22). Inoltre nella domanda si è spiegato che le principali materie prime richieste per produrre gluconato di sodio, quali amido di mais, soda caustica o energia, sono fornite anche da imprese di proprietà dello Stato. Un esempio è la COFCO Biotech, un’impresa di proprietà dello Stato che è un importante produttore di amido di mais. Zhucheng Xingmao Corn Developing (cfr. il considerando 45) è un altro produttore di primo piano di amido di mais.

(47)

Per quanto riguarda i documenti strategici in vigore, nella domanda è indicato che secondo il quattordicesimo piano quinquennale lo Stato è determinato a mantenere un rigido controllo sull’industria chimica.

(48)

Nella domanda si è rilevato che in passato la Commissione aveva già riscontrato distorsioni nel settore chimico in una serie di inchieste (23). Un’inchiesta antisovvenzioni condotta dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inoltre evidenziato l’esistenza di una serie di distorsioni nel settore (24).

(49)

Dall’inchiesta è emerso che nel settore del gluconato di sodio persiste un certo livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base, anche in relazione alle seguenti imprese produttrici di gluconato di sodio che, pur non essendo di totale proprietà dello Stato, presentano una quota rilevante di partecipazioni statali dirette e indirette: Xingmao Corn Developing e Heilongjiang Zhonglang Biotech.

(50)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nei prezzi e nei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, durante l’inchiesta la Commissione ha accertato l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC, sia nelle associazioni di settore che rappresentano i produttori di gluconato di sodio e amido di mais, sia tra le imprese produttrici.

(51)

È stato accertato che alcuni produttori di gluconato di sodio sono membri attivi della China Food Additive and Ingredients Association («CFAA», Associazione cinese degli additivi e degli ingredienti per alimenti), che nel suo statuto stabilisce quanto segue: «Articolo 3: l’Associazione aderisce alla leadership generale del Partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della Costituzione del Partito comunista cinese, istituisce un’organizzazione del Partito comunista cinese, sviluppa le attività del Partito e provvede a garantire le condizioni necessarie per le attività di organizzazione del Partito. L’autorità di registrazione e gestione dell’Associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese, e l’autorità principale per le attività di edificazione del Partito è il Comitato di partito della Commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato in seno al Consiglio di Stato. L’Associazione accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale dell’autorità di registrazione e gestione, dell’autorità competente per le attività di edificazione del Partito e dei pertinenti dipartimenti di gestione del settore. […] articolo 22: elezione e revoca degli amministratori: 1) i primi amministratori saranno nominati congiuntamente dai membri dell’Associazione al momento della costituzione, e saranno eletti dall’assemblea rappresentativa dei membri dopo essere stati approvati dall’autorità competente per le attività di edificazione del Partito».

(52)

L’associazione di settore che rappresenta i produttori di amido di mais, la principale materia prima per la produzione di gluconato di sodio, è la China Starch Industry Association («CSIA», Associazione cinese dell’industria dell’amido). Nell’articolo 3 del suo statuto l’associazione elenca i principi seguenti: «La presente entità aderisce alla leadership generale del Partito comunista cinese, istituisce un’organizzazione del Partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni del Partito comunista cinese, sviluppa le attività del Partito e provvede a garantire le condizioni necessarie per le attività di organizzazione del Partito. L’autorità di registrazione e gestione di questa entità è il ministero degli Affari civili, e l’autorità principale per le attività di edificazione del Partito è il Comitato di partito della Commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato in seno al Consiglio di Stato. L’entità accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale delle agenzie di registrazione e gestione, delle agenzie competenti per le attività di edificazione del Partito e dei pertinenti dipartimenti di gestione del settore» (25).

(53)

Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore del gluconato di sodio sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I produttori del prodotto oggetto del riesame pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del Partito, hanno membri del Partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. L’inchiesta ha rivelato attività di edificazione del Partito nella Shandong Fuyang Biotechnology. La società ha partecipato ad attività di edificazione del Partito organizzate nell’agosto 2022 dalla CSIA per le imprese aderenti. Le attività si sono svolte con le seguenti finalità: «Al fine di promuovere lo sviluppo integrato dell’edificazione del Partito nell’industria unitamente all’attività imprenditoriale, [intendiamo] aderire alla leadership dell’edificazione del Partito, mettere in pratica i requisiti generali di “rivolgersi al livello di base, partecipare a lezioni di edificazione del Partito, perseguire le aspirazioni iniziali, condurre ricerche e risolvere problemi, oltre a promuovere pienamente una nuova fase nello sviluppo di alta qualità dell’industria dell’amido”» (26). Il presidente di Shandong Fuyang Biotechnology sottolinea inoltre i legami della sua società con lo Stato e il PCC come segue: «Negli ultimi anni, sotto la solida direzione dei comitati di Partito e dei governi della città e della contea, Fuyang Biotech ha mantenuto un ritmo di costante sviluppo grazie al miglioramento della gestione e a scoperte innovative. […] senza il forte sostegno del comitato di Partito e del governo locale, l’impresa non sarebbe arrivata dov’è ora. In particolare dall’ultimo anno, quando l’amministrazione comunale ha adottato varie politiche e misure a vantaggio delle imprese, come il “piano d’azione triennale”, “20 pareri per una nuova città industrializzata” e “la politica di sostegno per i 50 maggiori contribuenti e le 50 maggiori imprese socialmente responsabili”. […] Anche la nostra fiducia e determinazione ad espanderci e ad accelerare il nostro sviluppo sono state rafforzate (27)».

(54)

Un altro produttore di gluconato di sodio, Shandong Xiwang Sugar, descrive il ruolo delle attività di edificazione del Partito come segue: «È noto che Xiwang Sugar ha sempre considerato le attività di edificazione del Partito come un compito importante. Oltre a svolgere regolari attività di edificazione del Partito, la società si è anche attivata nella mobilitazione di membri del Partito per esaminare a fondo la linea di produzione e risolvere i problemi emergenti, coinvolgendo pienamente l’organizzazione del Partito come una fortezza da combattimento, e ha anche intrapreso un percorso di sviluppo specifico, garantendo il coordinamento delle attività di edificazione del Partito e di produzione, nonché il loro reciproco rafforzamento».

(55)

Nel settore del gluconato di sodio inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’industria del gluconato di sodio rientra in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sulle sostanze chimiche, compresi gli additivi alimentari, emessi a livello nazionale, regionale e comunale. A titolo di esempio, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale, ossia il piano quinquennale generale che definisce gli obiettivi per i cinque anni considerati, assegna un ruolo importante all’industria chimica: «Sezione VIII-3: accelerare la trasformazione e l’ammodernamento delle imprese in settori chiave quali l’industria chimica» (28).

(56)

Il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime elenca e ribadisce le ambizioni tecnologiche indicate nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale come segue: «Tabella 1 — Orientamenti principali in merito all’innovazione tecnologica nei settori petrolchimico e chimico. […] promuovere la preparazione di filiere industriali complete di materiali a base biologica» (29).

(57)

Il coinvolgimento dello Stato nello sviluppo dell’industria chimica è previsto anche nei Pareri orientativi per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimica e chimica nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale: «Sezione III.5 (5) Accelerare la trasformazione e l’ammodernamento dell’industria e migliorarne la competitività. Aggiornare in modo dinamico il catalogo di tecnologie e prodotti che l’industria petrolchimica e chimica è incoraggiata a promuovere e applicare» (30).

(58)

Inoltre la «Comunicazione del ministero dell’Agricoltura + 15 amministrazioni relativa a diverse misure politiche a sostegno dello sviluppo di alta qualità della trasformazione dei prodotti agricoli» del 2018 prevede quanto segue: «1. Ottimizzare la struttura dell’industria. Organizzare e promuovere lo sviluppo coordinato della lavorazione intensiva di prodotti agricoli con la loro lavorazione primaria e il loro uso generale e garantire la connessione con le industrie a monte e a valle, come la produzione di materie prime specifiche, […] Monitorare periodicamente e analizzare la configurazione della capacità produttiva per la lavorazione intensiva e l’impiego generale di prodotti agricoli sfusi, guidare la conversione della capacità produttiva in eccesso e accelerare la costruzione della capacità produttiva mancante, oltre a ottimizzare la configurazione della filiera industriale. Aumentare il valore aggiunto della lavorazione del mais, in particolare nella Cina nordorientale» (31).

(59)

Anche a livello regionale esistono strumenti che prevedono l’intervento dello Stato nell’industria del gluconato di sodio. La provincia di Shandong, ad esempio, ha pubblicato una comunicazione relativa a un piano per promuovere la creazione di una provincia agricola forte (2021-2025), comprendente le disposizioni che seguono per la regolamentazione del settore agricolo, pertinente anche per i produttori di gluconato di sodio e per i produttori della principale materia prima, ossia lo sciroppo di glucosio: «1) Ideologia guida. Guidati dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, attuare scrupolosamente lo spirito del diciannovesimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese e della seconda, terza, quarta e quinta sessione plenaria del diciannovesimo Comitato centrale, e attuare diligentemente gli importanti interventi del segretario generale Xi Jinping in materia di agricoltura, zone rurali e agricoltori […]. Obiettivi di costruzione. Entro il 2025 sarà realizzato un importante passo avanti nella costruzione di Shandong come provincia agricola moderna. Il valore complessivo della produzione nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’allevamento e della pesca nella provincia supererà 1 300 miliardi di RMB, il valore aggiunto supererà 690 miliardi di RMB […], la capacità della provincia nella lavorazione dei prodotti agricoli sarà rafforzata, con un reddito operativo annuo superiore a 3 300 miliardi di RMB e il rapporto tra il valore di produzione dell’industria della lavorazione dei prodotti agricoli e il valore totale di produzione dell’agricoltura sarà superiore a 3:1; costruire una provincia caratterizzata da un forte sviluppo agricolo, con un volume di esportazione di prodotti agricoli in costante crescita e una posizione di primo piano nel paese, e promuovere anche una serie di contee e comuni fortemente orientati alle esportazioni agricole» (32). Il piano indica inoltre obiettivi specifici in merito allo sviluppo e all’ubicazione futura delle imprese: «promuovere l’integrazione della lavorazione dei prodotti agricoli nella zona di produzione e garantire che si concentri negli appositi parchi; indicare alle imprese di lavorazione di riunirsi in centri urbani e villaggi specializzati, creare oltre 100 moderni parchi industriali nel settore agricolo a livello nazionale e provinciale e 1 000 distretti agricoli forti».

(60)

Il gluconato di sodio è espressamente elencato anche negli obiettivi di sviluppo del quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Heilongjiang relativo allo sviluppo dell’industria della trasformazione del mais. Più specificamente, il piano comprende la creazione di cluster industriali nelle zone di lavorazione del mais della provincia, inclusi i produttori di gluconato di sodio (33). Heilongjiang descrive inoltre il proprio obiettivo di sviluppo dell’industria della trasformazione del mais come segue: «Il miglioramento della filiera industriale sta diventando un mezzo importante per promuovere lo sviluppo del settore agricolo nella provincia di Heilongjiang. Secondo i funzionari del dipartimento dell’Agricoltura e degli Affari rurali della provincia di Heilongjiang, è in atto l’introduzione del “concetto di industria” basato sulla nomina di un “capo di una filiera industriale”, dove ad esempio il “capo della filiera del mais” ha la responsabilità di organizzare indagini e ricerche, predisporre piani di sviluppo dell’industria, garantire il coordinamento e risolvere problemi, promuovendo investimenti mirati e stimolando la crescita e il rafforzamento dell’industria del mais» (34). La produzione pianificata per il 2021 comprendeva 3,4 milioni di tonnellate di capacità di lavorazione del mais, con 1,8 milioni di tonnellate di amido di mais trasformato. L’obiettivo per il valore della produzione nel 2021 era fissato a 10 miliardi di RMB (35). Secondo una relazione pubblicata nel sito web del ministero dell’Agricoltura, è in atto con successo lo sviluppo del progetto industriale relativo al gluconato di sodio sostenuto dallo Stato nella provincia di Heilongjiang: «Finora l’industria della trasformazione del mais della contea di Qinggang ha accumulato un investimento totale superiore a 6 miliardi di RMB, e successivamente ha avviato progetti relativi ad amido, […], glucosio liquido, gluconato di sodio, […] e altre serie di 29 progetti industriali» (36).

(61)

Anche la provincia di Jilin include il gluconato di sodio tra i settori oggetto di sostegno. Il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Jilin sulle industrie strategiche ed emergenti conferma la priorità conferita alla bioindustria: «Migliorare il livello di industrializzazione biochimica. Migliorare la capacità di trasformazione del mais, sviluppare attivamente la trasformazione e la sostituzione di materie prime» (37). La provincia di Jilin ha varato un importante progetto di sviluppo relativo al gluconato di sodio. Come annunciato nel sito web della provincia di Jilin: «È previsto un progetto di 100 000 tonnellate/anno di gluconato di sodio. L’industria del gluconato di sodio, in quanto nuova industria, si sta sviluppando rapidamente. Negli ultimi dieci anni, la produzione dell’industria nazionale del gluconato di sodio ha mantenuto un tasso di crescita aggregato di quasi 33 %. La Cina è diventata un importante produttore ed esportatore a livello mondiale, con una capacità produttiva annua totale superiore a 600 000 tonnellate. Il piano generale per lo sviluppo di industrie emergenti strategiche pubblicato comprende anche l’industria biologica. Lo sviluppo e l’applicazione di nuovi processi, nuove tecnologie e nuovi macchinari ha dato nuovo spazio allo sviluppo dell’industria del gluconato di sodio. […] la zona di sviluppo economico di Lishu, nella provincia di Jilin, beneficia del nuovo ciclo di misure nazionali volte a stimolare la domanda interna in maniera tempestiva, sfruttando i vantaggi del parco industriale chimico esistente nella zona di sviluppo, e propone una produzione annua di 100 000 tonnellate di gluconato di sodio. Il progetto intende […], ottimizzare ulteriormente la struttura industriale della zona di sviluppo economico, […], e ampliare il volume economico totale, con un ampio e profondo significato pratico e storico per l’accelerazione del processo di industrializzazione della contea di Lishu. Le prospettive di mercato per questo progetto sono pertanto ottimistiche» (38).

(62)

Come si evince dai suddetti esempi, il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore del gluconato di sodio in base a un’ampia gamma di strumenti politici e di direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore. L’industria del gluconato di sodio beneficia pertanto degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le principali materie prime, in particolare l’amido di mais.

(63)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica di sostegno alle industrie incentivate, compresa la produzione di amido di mais quale principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(64)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore del gluconato di sodio, di cui al considerando 40, non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.

(65)

Il settore del gluconato di sodio è influenzato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 41. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

(66)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del gluconato di sodio non risenta dell’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 41. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(67)

La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi pagati (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(68)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(69)

Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(70)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.3.2.    Paese rappresentativo

3.3.2.1.   Osservazioni generali

(71)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (39);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (40);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(72)

Come illustrato al considerando 31, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Colombia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(73)

In linea con i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Colombia quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, come suggerito dal richiedente nella domanda di riesame. La Colombia è classificata dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio alto» in termini di reddito nazionale lordo. Dato che né gli Stati Uniti né l’UE presentano un livello di sviluppo analogo a quello della RPC, la Commissione si è concentrata su un prodotto appartenente alla stessa categoria e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame e ha stabilito che in Colombia la produzione di acidi naturali della frutta apparteneva alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, con dati pertinenti prontamente disponibili.

(74)

Infine, data la mancanza di collaborazione e avendo stabilito che la Colombia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.3.2.2.   Conclusioni

(75)

In mancanza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Colombia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Colombia come paese rappresentativo appropriato.

3.3.3.    Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(76)

Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che, ai fini del calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe utilizzato le informazioni fornite dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le tariffe pubbliche dei fornitori di energia elettrica in Colombia.

(77)

La Commissione ha infine affermato che, per stabilire SGAV e profitti, avrebbe utilizzato i dati finanziari di un produttore colombiano dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, come indicato al considerando 31.

3.3.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.3.3.1.1.   Fattori produttivi

(78)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successive raccolte durante il procedimento, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi del gluconato di sodio

Fattore produttivo

Codice delle merci in Colombia

Valore esente da distorsioni (RMB)

Unità di misura

Materie prime

Sciroppo di glucosio

17023010

17023020

17023090

5,72

kg

Soda caustica

28151200

1,46

kg

Lavoro (manodopera)

Costo del lavoro per ora lavorativa

ND

13,41

Ora

Energia

Energia elettrica

ND

0,77

kWh

Materie prime

(79)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (41). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.3.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(80)

Di norma tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non fossero necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

Lavoro (manodopera)

(81)

La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO per determinare il livello dei salari in Colombia (42). Tali statistiche forniscono informazioni sui salari mensili degli addetti nel settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Colombia nel periodo dell’inchiesta (anno 2021).

Energia elettrica

(82)

Per l’energia elettrica la Commissione è ricorsa al prezzo prontamente disponibile di Enel (43), il principale fornitore di energia elettrica in Colombia. Questa fonte indica un unico prezzo medio mensile dell’energia elettrica.

3.3.3.1.2.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(83)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(84)

Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(85)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni di SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui più recenti dati finanziari disponibili della società della Colombia che era stata individuata nella nota come produttore attivo e redditizio di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio, nonché degli altri quattro produttori colombiani di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio suggeriti dal richiedente nelle sue osservazioni alla nota. Per l’esercizio finanziario 2021 sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti società, estrapolati dalla banca dati Orbis Bureau van Dijk: Sucroal SA, DSM Nutritional Products Colombia SA, Fonandes SAS, Nutresol SAS e Quimica International Quintal SA.

3.3.3.2.   Calcolo del valore normale

(86)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(87)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(88)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando 84 e 85. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati stabiliti sulla base dei dati finanziari medi di cinque produttori colombiani rappresentativi di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio per l’esercizio 2021, come indicati nei rispettivi rendiconti finanziari. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 13 % dei costi diretti di produzione;

SGAV e altri costi, che rappresentavano il 19,44 % del costo delle merci vendute di cinque produttori colombiani di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio; e

profitti, pari all’8,68 % del costo delle merci vendute, realizzati da cinque produttori colombiani di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio, applicati ai costi totali di produzione esenti da distorsioni.

(89)

Su tale base, la Commissione ha calcolato un valore normale unitario medio a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.4.   Prezzo all’esportazione

(90)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo, di assicurazione e di trasporto interno. I costi del trasporto a livello internazionale e sul mercato interno cinese erano basati sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

3.5.   Confronto

(91)

La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

3.6.   Margine di dumping

(92)

Su tale base, il margine di dumping è risultato significativo (sopra il 100 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(93)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi, nonché le misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione.

(94)

In conseguenza dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni prontamente disponibili e sulle informazioni dalla banca dati GTA.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(95)

Il richiedente ha fornito le stime della capacità produttiva e della produzione di gluconato di sodio nella RPC. Tali stime si basavano su una relazione (44) e su due note informative (45) di KComber/CCM, una società cinese di studi di mercato nei settori dell’agricoltura, della chimica e delle scienze biologiche.

(96)

Per il periodo dell’inchiesta di riesame, la relazione ha stimato a 1 306 800 tonnellate la capacità produttiva totale nella RPC. Per lo stesso anno, la relazione ha stimato a 701 400 tonnellate la produzione totale nella RPC. Queste stime implicano, sempre per quell’anno, un tasso di utilizzo degli impianti del 54 %, e una capacità inutilizzata di 605 400 tonnellate, pari a oltre 25 volte il consumo dell’Unione nel libero mercato. Le note informative hanno inoltre fornito elementi di prova di ulteriori espansioni della capacità pianificate da tre produttori di gluconato di sodio, per un totale di 290 000 tonnellate/anno a partire dal 2022 (46).

(97)

La Commissione ha rilevato che, alla luce delle principali applicazioni del gluconato di sodio, l’evoluzione del suo consumo è strettamente correlata alla crescita dell’industria edile. Secondo il piano di sviluppo del governo cinese per l’industria edile nel periodo del quattordicesimo piano quinquennale (2021-2025) (47), tale industria manterrà una quota costante (6 %) del PIL del paese fino al 2025. Sulla base dei dati relativi alla produzione e alle esportazioni dal 2013 al 2021 (48), la Commissione ha calcolato inoltre il consumo interno di gluconato di sodio nella RPC nell’arco di tale periodo, riscontrando un aumento da 527 000 a 701 400 tonnellate, pari a un tasso di crescita annuo inferiore al 3 %. Ne consegue che, anche in scenari di sviluppo economico fortemente ottimistici, il consumo interno di gluconato di sodio non sarà in grado di assorbire gran parte della capacità inutilizzata presente nel paese e in probabile ulteriore aumento. I produttori cinesi di gluconato di sodio saranno pertanto fortemente incentivati a destinare tale capacità inutilizzata alle esportazioni, anche verso il mercato dell’Unione.

(98)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, potrebbero essere impiegate per le esportazioni nell’Unione.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione verso paesi terzi

(99)

In considerazione delle dimensioni della sua industria edile e di altre industrie che utilizzano gluconato di sodio, il mercato dell’Unione per il gluconato di sodio è di rilevanza mondiale. A tale proposito va notato che, anche con le misure in vigore, le esportazioni cinesi verso l’Unione non solo sono continuate, ma sono anche aumentate in misura significativa durante il periodo in esame (cfr. la tabella 3), dimostrando che il mercato dell’Unione rimane attraente per i produttori esportatori cinesi.

(100)

La Commissione ha anche esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino ulteriormente le loro vendite all’esportazione nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto esaminato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di paesi terzi, confrontandolo con il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l’Unione.

(101)

Come punto di partenza la Commissione ha utilizzato le informazioni della banca dati GTA, leader di mercato sui flussi commerciali mondiali a livello di codice del sistema armonizzato (codice SA). Secondo la banca dati GTA, durante il periodo dell’inchiesta di riesame (2021), e nella parte del 2022 per la quale erano disponibili dati, il prezzo medio delle esportazioni cinesi nell’Unione di prodotti classificati con il codice SA 291816 era notevolmente superiore al prezzo medio delle esportazioni verso paesi terzi. Poiché tuttavia il codice SA comprende anche prodotti diversi dal gluconato di sodio, la Commissione ha completato la sua analisi sulla base di altre fonti.

(102)

In particolare, il richiedente ha fornito informazioni dettagliate sulle esportazioni di gluconato di sodio dalla Cina ricavate da ThinkReal, una società specializzata in ricerche di mercato (49). Secondo questi dati, durante il periodo dell’inchiesta di riesame (2021) e durante la parte del 2022 per la quale erano disponibili dati il prezzo medio (a condizioni fob) delle esportazioni di gluconato di sodio dalla Cina nell’Unione superava di una percentuale compresa tra l’1 % e il 5 % il prezzo medio delle esportazioni verso paesi terzi. In assenza di misure, i produttori cinesi sarebbero in grado di esportare nell’Unione a prezzi addirittura superiori (a condizioni fob) rispetto ai prezzi applicati a paesi terzi, che tuttavia sarebbero comunque prezzi di dumping, vista l’entità dei margini di dumping riscontrata nel presente riesame, aumentando la loro quota di mercato nell’Unione.

(103)

Ne consegue che il mercato dell’Unione è interessante per i produttori esportatori cinesi, che in caso di scadenza delle misure sarebbero incentivati dal punto di vista economico a trasferire le esportazioni dai paesi terzi verso il più redditizio mercato dell’Unione a prezzi di dumping.

4.3.   Misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione

(104)

La Commissione ha rilevato che, nel 2018, anche gli Stati Uniti hanno istituito misure di difesa commerciale, compresi dazi antidumping e dazi compensativi, nei confronti delle importazioni di gluconato di sodio dalla RPC (50).

(105)

Dato il livello elevato di tali misure, il gluconato di sodio proveniente dalla RPC ha avuto difficoltà ad affluire negli Stati Uniti in quantità significative. Una parte sostanziale della capacità inutilizzata disponibile non ha quindi potuto essere assorbita dal mercato degli Stati Uniti. Inoltre la Commissione non dispone di informazioni in merito alla possibile abrogazione di tali misure nel prossimo futuro.

(106)

In conseguenza delle misure di difesa commerciale istituite negli Stati Uniti, le possibilità di esportazione dei produttori cinesi di gluconato di sodio risultano ridotte. Il mercato dell’Unione è quindi di elevata importanza relativa e, in caso di scadenza delle misure istituite dall’Unione, attirerebbe una quota significativa della produzione cinese di gluconato di sodio.

4.4.   Conclusioni

(107)

Considerata la notevole capacità inutilizzata nella RPC e tenuto conto delle misure di difesa commerciale istituite dagli Stati Uniti, nonché degli elementi di prova in merito all’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi attivino la capacità inutilizzata e reindirizzino anche le esportazioni dai paesi terzi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi significativi.

(108)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(109)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione: Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA Queste due società rappresentano il 100 % della produzione dell’Unione e pertanto costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(110)

Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da due soli produttori dell’Unione, per motivi di riservatezza i dati per l’analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Gli indici tuttavia si basano su dati reali e non sugli intervalli di valori.

(111)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata quantificata in un intervallo di [50 000-61 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza e la risposta al questionario dell’industria dell’Unione.

(112)

Una visita di verifica è stata condotta presso la sede del produttore del prodotto oggetto del riesame che ha collaborato, Jungbunzlauer SA.

5.2.   Consumo dell’Unione

(113)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, ricavato dalla risposta al questionario per i produttori dell’Unione, e sulla base del volume totale delle importazioni disponibile in Eurostat.

(114)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)

[36 991 -44 778 ]

[36 113 -43 716 ]

[38 126 -46 153 ]

[40 222 -48 690 ]

Indice

100

98

103

109

Mercato vincolato

[18 294 -22 145 ]

[17 792 -21 538 ]

[20 758 -25 128 ]

[20 822 -25 206 ]

Indice

100

97

113

114

Libero mercato

[18 696 -22 633 ]

[18 321 -22 178 ]

[17 368 -21 025 ]

[19 400 -23 484 ]

Indice

100

98

93

104

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione e da Eurostat.

(115)

Dall’inchiesta è emerso che il consumo totale di gluconato di sodio comprende un’ampia percentuale di uso vincolato dell’industria dell’Unione, in particolare i quantitativi utilizzati per l’ulteriore lavorazione da parte dell’industria dell’Unione. Ciò significa che il prodotto oggetto del riesame è importante anche per i prodotti a valle dell’industria dell’Unione.

(116)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione sul libero mercato è aumentato del 4 %. Tra il 2018 e il 2020 tuttavia è diminuito del 7 %, con un calo di 2 punti percentuali nel 2019 e un ulteriore calo di 5 punti percentuali nel 2020, l’anno della pandemia. Dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame il consumo è risalito di 11 punti percentuali, poiché le industrie utilizzatrici hanno cominciato a riprendersi dalla crisi economica provocata dalla pandemia.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.    Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(117)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(118)

Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

[873 -1 057 ]

[1 296 -1 569 ]

[1 526 -1 847 ]

[1 516 -1 835 ]

Indice

100

149

175

174

Quota di mercato (in %)

[3 -7 ]

[5 -9 ]

[7 -12 ]

[6 -10 ]

Indice

100

152

188

167

Fonte: Eurostat.

(119)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente del 74 %. È aumentato dapprima del 75 % tra il 2018 e il 2020, per poi diminuire leggermente dell’1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Questo andamento dimostra che le importazioni cinesi hanno seguito una tendenza opposta rispetto al consumo dell’Unione. La quota di mercato della Cina è aumentata dell’88 % dal 2018 al 2020 e ha evidenziato un calo dell’11 % dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame. Gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare notevolmente la propria quota di mercato dal 2018 al 2020 in un mercato in contrazione, ma non hanno aumentato la quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando è ripreso il consumo dell’Unione. In generale, nel periodo in esame la quota di mercato detenuta dagli esportatori cinesi è aumentata nettamente a scapito dell’industria dell’Unione.

5.4.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(120)

La Commissione ha stabilito l’andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(121)

Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Prezzo medio delle importazioni dalla Cina

[578 -700 ]

[590 -714 ]

[580 -702 ]

[817 -990 ]

Indice

100

102

100

141

Fonte: Eurostat.

(122)

I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono rimasti piuttosto stabili fino al 2020, per poi registrare un aumento significativo del 41 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, superiore al livello medio dei prezzi dell’industria dell’Unione indicato nella tabella 9.

(123)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni a sua disposizione che potessero spiegare questa evoluzione. Si rammenta che il 2020, il terzo anno del periodo in esame nella presente inchiesta, ha coinciso con l’inizio della crisi sanitaria Covid-19, che ha provocato una perturbazione nelle catene di acquisto e fornitura a livello mondiale. Sulla base delle comunicazioni dell’industria dell’Unione e di informazioni pubblicamente disponibili, le severe restrizioni sanitarie in vigore dal 2020 hanno determinato un aumento dei costi in Cina, in particolare delle materie prime, dell’energia e dei trasporti nel 2021. Il prezzo del mais in Cina è aumentato del 50-70 % tra il 2018 e il 2021 (51), e il rincaro dei costi di trasporto può spiegare l’aumento del prezzo all’esportazione del gluconato di sodio tra il 2020 e il 2021 (52).

(124)

Data la mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di informazioni concernenti il mix di prodotti esportati dalla Cina nell’Unione, né concernenti il tipo di acquirenti che importavano il prodotto in esame. Si tratta di informazioni di particolare rilevanza, poiché dall’inchiesta è emerso che esistono notevoli differenze di prezzo tra i tipi di prodotto, a seconda dell’applicazione. I dati verificati disponibili indicano che i prezzi del gluconato di sodio destinato ai settori alimentare e farmaceutico potrebbero arrivare a superare del 37 % quelli dei tipi di prodotto destinati ad altre applicazioni, come le costruzioni.

(125)

Dalle informazioni raccolte durante l’inchiesta è emerso inoltre che, mentre gli esportatori cinesi effettuavano vendite a pronti, l’industria dell’Unione vendeva gluconato di sodio per lo più sulla base di contratti annuali. Ciò significa che la maggior parte delle vendite era effettuata a prezzi fissi che non potevano essere aumentati. Secondo l’industria dell’Unione, i contratti di vendita con gli esportatori cinesi sono spesso a pronti o a breve termine. I relativi prezzi quindi rispecchiano nell’immediato circostanze di mercato inattese, come gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei costi di trasporto.

(126)

Sulla base delle informazioni limitate e non verificate disponibili sulle importazioni cinesi, la Commissione ha esaminato il possibile undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita del produttore dell’Unione verificato, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla Cina a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), secondo le statistiche di Eurostat sulle importazioni, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi antidumping e doganali.

(127)

Tale confronto non ha evidenziato alcun undercutting dei prezzi da parte delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, anche senza tenere conto dei dazi antidumping.

(128)

Il confronto è basato su un mix di prodotti cinesi non noto durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in particolare su dati relativi ai prezzi, i cui dettagli non erano disponibili e pertanto non hanno potuto essere verificati.

(129)

La Commissione ha quindi esaminato in maggior dettaglio i tipi di prodotto fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione e ha riscontrato che circa il 30 % delle vendite era effettuato a prezzi che superavano di una percentuale compresa tra l’8 e il 14 % il prezzo medio cinese. Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, la Commissione non dispone di informazioni verificate concernenti i tipi di prodotto venduti dagli esportatori cinesi e pertanto non può concludere che il confronto di cui al considerando 126 è significativo.

(130)

L’industria dell’Unione ha fornito informazioni a dimostrazione del fatto che il costo del trasporto dalla Cina verso l’Unione è aumentato notevolmente nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo 210-250 EUR per tonnellata. Tale aumento di costo temporaneo sarebbe finora il principale fattore che spiega il prezzo all’esportazione relativamente elevato del gluconato di sodio cinese durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tenuto conto del costo medio di trasporto di cui sopra, il prezzo franco fabbrica del gluconato di sodio cinese esportato nell’Unione sarebbe di circa 600 EUR per tonnellata, ossia inferiore del 20-30 % al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione.

(131)

La Commissione ha raccolto anche informazioni pubblicamente disponibili (53) che indicano un calo del 5,4 % della produzione dei principali produttori cinesi. Parallelamente, il prezzo dell’amido di mais, la principale materia prima utilizzata per produrre gluconato di sodio, nel 2021 era in aumento. Secondo la stessa fonte pubblica, il prezzo franco fabbrica del gluconato di sodio cinese nel 2021 è aumentato in media a 560 EUR/tonnellata. Questo prezzo è inferiore del 25-35 % al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione e conferma che il livello dei prezzi cinesi osservato durante il periodo dell’inchiesta di riesame è dovuto principalmente all’aumento temporaneo dei costi di trasporto.

(132)

Sulla base di un’altra fonte pubblica (54), si è stimato che il costo medio di trasporto dalla Cina verso l’UE nel 2021 era di circa 130-170 EUR/tonnellata, ossia tre volte il costo del 2020. Aggiungendo i costi medi di trasporto al prezzo medio franco fabbrica per tutto il gluconato di sodio cinese si arriverebbe a calcolare un prezzo medio all’esportazione di circa 700 EUR/tonnellata. Tale prezzo riguarda tutti i tipi di gluconato di sodio prodotti in Cina.

(133)

Da un confronto dei prezzi su tale base risulterebbe un undercutting dei prezzi medio pari al 9 % del fatturato dell’industria dell’Unione, senza tenere conto dei dazi antidumping.

5.5.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

(134)

Come indicato al considerando 31, il gluconato di sodio è prodotto in Cina, negli Stati Uniti e nell’Unione. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di gluconato di sodio da paesi terzi diversi dalla Cina sono state trascurabili (ben al di sotto dell’1 % del consumo dell’Unione). Si ritiene pertanto che queste importazioni non abbiano avuto un impatto sostanziale sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame. Per questo motivo la Commissione non ha più tenuto conto di tali importazioni nell’analisi del pregiudizio.

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

 

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Resto del mondo

Volume (in tonnellate)

[3 -4 ]

[1 -2 ]

[6 -7 ]

[5 -6 ]

 

Indice

100

54

186

146

Fonte: Eurostat.

5.6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.6.1.    Osservazioni generali

(135)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(136)

L’industria dell’Unione è composta da due produttori. Quello di dimensioni maggiori (il richiedente) ha collaborato pienamente, compilando il questionario per i produttori dell’Unione e fornendo tutti i dati necessari per l’analisi del pregiudizio. Entrambi i produttori hanno fornito le informazioni che hanno consentito di definire gli indicatori di pregiudizio macroeconomici. Il produttore di dimensioni minori non ha risposto al questionario per i produttori dell’Unione.

(137)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici sono stati definiti sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, della risposta verificata al questionario del produttore dell’Unione che ha collaborato e dei dati forniti dal produttore dell’Unione di dimensioni minori. Sono compresi i dati macroeconomici relativi ai due produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta verificata al questionario del produttore dell’Unione che ha collaborato. Le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(138)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(139)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.6.2.    Indicatori macroeconomici

5.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(140)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6 A

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Volume di produzione (in tonnellate)

[47 169 -57 099 ]

[46 207 -55 935 ]

[47 376 -57 350 ]

[50 049 -60 586 ]

Indice

100

98

100

106

Capacità produttiva (in tonnellate)

[55 765 -67 505 ]

[55 765 -67 505 ]

[55 765 -67 505 ]

[55 765 -67 505 ]

Indice

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti (in %)

[80 -97 ]

[79 -95 ]

[81 -98 ]

[85 -100 ]

Indice

100

98

100

106

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione.

(141)

La produzione di gluconato di sodio è aumentata del 6 % durante il periodo in esame, in particolare durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dall’inchiesta è emerso che i principali motivi di questo incremento sono stati l’aumento delle vendite all’esportazione (+ 18 %) e un maggiore uso vincolato (+ 14 %) per i prodotti a valle nello stesso periodo.

(142)

Questa tendenza positiva nella produzione ha consentito all’industria dell’Unione di realizzare economie di scala con un maggiore utilizzo della capacità produttiva e di ridurre determinati costi, in particolare durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(143)

Come già affermato sopra, la tabella che segue mostra che la percentuale di produzione destinata all’uso vincolato è rilevante e rappresenta all’incirca dal 35 al 45 % della produzione totale. Durante il periodo in esame tale percentuale è aumentata del 14 % ed è rimasta importante per l’industria dell’Unione. Entrambi i produttori che costituiscono l’industria dell’Unione utilizzano gluconato di sodio per i prodotti a valle. Ciò significa che la produzione di gluconato di sodio è molto importante per l’intera attività e per la sopravvivenza dell’industria dell’Unione a medio e lungo termine.

(144)

Durante tutto il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta invariata. La tabella che segue evidenzia che l’aumento dell’utilizzo degli impianti è stato dovuto principalmente a un incremento della domanda nei mercati di esportazione e delle attività a valle. Durante il periodo in esame le vendite nel mercato dell’Unione in generale sono rimaste stabili.

Tabella 6 B

Produzione dell’Unione destinata all’uso vincolato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Volume di produzione (in tonnellate)

[18 294 -22 145 ]

[17 792 -21 538 ]

[20 758 -25 128 ]

[20 822 -25 206 ]

Indice

100

97

113

114

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione.

(145)

La produzione destinata all’uso vincolato rappresenta un’ampia percentuale della produzione e dell’attività dell’industria dell’Unione. La domanda interna di gluconato di sodio è aumentata in particolare nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 141, ha consentito all’industria dell’Unione di realizzare economie di scala e di ridurre i costi.

5.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(146)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato dell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

[17 896 -21 664 ]

[17 114 -20 717 ]

[15 908 -19 256 ]

[18 128 -21 944 ]

Indice

100

96

89

101

Quota di mercato (in %)

[93 -97 ]

[91 -95 ]

[88 -93 ]

[90 -94 ]

Indice

100

97

96

97

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione.

(147)

Nel periodo in esame le vendite di gluconato di sodio sul libero mercato sono leggermente aumentate dell’1 %. Il volume delle vendite è diminuito dell’11 % fino al 2020, per poi riprendersi durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(148)

Benché il mercato dell’Unione fosse in crescita, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha perso 3 punti percentuali di quota di mercato a favore delle importazioni cinesi. La perdita di quota di mercato è stata particolarmente pronunciata tra il 2018 e il 2020 (4 punti percentuali) e la ripresa del libero mercato durante il periodo dell’inchiesta di riesame non è servita a recuperarla. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è comunque rimasta ben al di sotto del livello registrato all’inizio del periodo in esame.

5.6.2.3.   Crescita

(149)

Dall’inchiesta è emerso che, da un lato, taluni indicatori di volume, quali la produzione (+ 6 %) e parallelamente l’occupazione (+ 4 %), hanno registrato un andamento positivo, in particolare durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dall’altro, anche se le vendite nel libero mercato sono aumentate in misura marginale e la capacità produttiva è rimasta stabile, l’industria dell’Unione ha perso 3 punti percentuali di quota di mercato a favore delle importazioni dalla Cina e ha dovuto ridurre gli investimenti di oltre 50 % nel periodo in esame.

(150)

Si rammenta che la produzione ha registrato un andamento positivo grazie all’aumento della domanda nei mercati di esportazione e nei prodotti a valle dell’industria dell’Unione. Malgrado le misure in vigore e un aumento del consumo nel libero mercato pari al 4 %, durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha potuto aumentare le proprie vendite sul mercato dell’Unione solo dell’1 %.

5.6.2.4.   Occupazione e produttività

(151)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività nell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Numero di dipendenti

[48 -59 ]

[49 -60 ]

[50 -61 ]

[50 -61 ]

Indice

100

102

104

104

Produttività (in tonnellate/ETP)

[926 -1 121 ]

[892 -1 079 ]

[898 -1 087 ]

[948 -1 148 ]

Indice

100

96

97

102

Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione.

(152)

Il numero di dipendenti nell’industria dell’Unione è aumentato del 4 % fino al 2020, per poi stabilizzarsi nel periodo dell’inchiesta di riesame. In conseguenza del calo della produzione e dell’aumento dell’occupazione nel 2019, nello stesso anno la produttività è temporaneamente diminuita. Si è registrato un miglioramento nel 2020 e in particolare nel periodo dell’inchiesta di riesame, in linea con l’aumento della produzione.

5.6.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(153)

I margini di dumping iniziali erano compresi tra il 5,6 % e il 79,2 %. Dall’inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano molto bassi dal 2018 al 2020. In media erano inferiori del 15-25 % rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione ai propri acquirenti nell’Unione nello stesso periodo. Questa situazione non ha consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. La redditività era negativa o vicina al pareggio e gli investimenti erano notevolmente ridotti. L’analisi degli indicatori di pregiudizio evidenzia che l’industria dell’Unione ha risentito di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole fino al 2020. Le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo solo a partire dal periodo dell’inchiesta di riesame.

(154)

Il margine di dumping stabilito durante il periodo dell’inchiesta di riesame era significativo.

5.6.3.    Indicatori microeconomici

5.6.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(155)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione unitario

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)

[685 -829 ]

[722 -875 ]

[712 -862 ]

[719 -870 ]

Indice

100

105

104

105

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

[695 -841 ]

[735 -890 ]

[702 -850 ]

[668 -809 ]

Indice

100

106

101

96

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell’Unione che ha collaborato.

(156)

L’industria dell’Unione stipula contratti annuali, e in alcuni casi biennali, con i propri acquirenti. Dall’inchiesta è emerso che il prezzo medio di vendita stabilito a livello franco fabbrica è aumentato del 5 % durante il periodo in esame. Il principale aumento di prezzo si è verificato nel 2019 in risposta a un analogo aumento dei costi. Successivamente, i prezzi sono rimasti generalmente stabili fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame.

(157)

Il costo unitario di produzione è aumentato del 6 % nel 2019, in coincidenza con un calo della produzione (– 2 %) e del volume delle vendite nel libero mercato (– 4 %). Successivamente, il costo unitario di produzione è diminuito del 9 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il costo unitario di produzione è calato del 4 % durante il periodo in esame. Il calo è derivato da una riduzione di taluni costi diretti e delle spese generali, amministrative e di vendita.

5.6.3.2.   Costo del lavoro

(158)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP)

[82 630 -100 026 ]

[71 828 -86 950 ]

[71 910 -87 049 ]

[80 332 -97 244 ]

Indice

100

87

87

97

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell’Unione che ha collaborato.

(159)

Il costo medio del lavoro è diminuito del 3 % durante il periodo in esame. In ogni caso, dal momento che non rappresenta che una piccola percentuale del costo di produzione, il lavoro non dovrebbe essere considerato come un indicatore significativo per l’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione.

5.6.3.3.   Scorte

(160)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Scorte finali (in tonnellate)

[1 784 -2 160 ]

[2 148 -2 601 ]

[1 959 -2 371 ]

[1 596 -1 932 ]

Indice

100

120

110

89

Scorte finali in percentuale della produzione (in %)

4

5

4

3

Indice

100

123

109

84

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell’Unione che ha collaborato.

(161)

Il livello delle scorte è aumentato tra il 2018 e il 2019 (+ 20 %) per poi subire una flessione (-26 %) tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il livello delle scorte è diminuito dell’11 % nel periodo in esame. Dall’inchiesta è emerso che la produzione di gluconato di sodio è destinata sia all’uso vincolato da parte dell’industria dell’Unione sia alla vendita nel libero mercato. L’industria dell’Unione ha dimostrato di disporre della necessaria flessibilità per rispondere alle esigenze degli acquirenti e al fabbisogno interno e di produrre principalmente su ordinazione per il libero mercato. Le scorte hanno potuto quindi essere mantenute a un livello minimo (3-5 % della produzione).

5.6.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(162)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame (2021)

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

[–10 -– 1 ]

[–11 -– 1 ]

[0 -+ 10 ]

[5 -+ 20 ]

Indice

– 100

– 104

34

293

Flusso di cassa (in EUR)

[–1 001 175 -– 185 632 ]

[– 591 908 -– 111 256 ]

[571 495 -691 810 ]

[1 064 837 - 1 289 013 ]

Indice

– 100

–23

142

265

Investimenti (in EUR)

[282 981 -342 556 ]

[140 951 -170 624 ]

[158 832 -192 271 ]

[116 361 -140 858 ]

Indice

100

50

56

41

Utile sul capitale investito (in %)

[–30 -–37 ]

[–21 -– 25 ]

[–11 -– 14 ]

[12 -16 ]

Indice

– 100

–68

–39

42

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell’Unione che ha collaborato.

(163)

La Commissione ha stabilito la redditività dell’industria dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione come percentuale del fatturato delle vendite stesse.

(164)

L’industria dell’Unione ha registrato perdite durante i primi due anni del periodo in esame ed è diventata leggermente redditizia nel 2020. La redditività è migliorata ulteriormente nel periodo dell’inchiesta di riesame, pur rimanendo ancora al di sotto del profitto di riferimento utilizzato nell’inchiesta iniziale. Il miglioramento della redditività nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame è dipeso principalmente da costi diretti inferiori, dalla ripresa del volume di produzione e da spese generali amministrative e di vendita inferiori. L’industria dell’Unione è stata in grado di realizzare economie di scala aumentando la produzione e riducendo i costi, in particolare nel periodo dell’inchiesta di riesame. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione, che è ancora in una posizione vulnerabile, è in grado di recuperare ulteriormente in un mercato governato da condizioni di concorrenza effettiva.

(165)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. È stato stabilito sulla base dell’intera attività di vendita di gluconato di sodio dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. Nel 2018 e 2019 era negativo; è risultato positivo nel 2020 ed è ulteriormente migliorato durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in linea con la ripresa della redditività. Tale andamento dovrebbe essere sostenuto nel medio termine per produrre effetti positivi durevoli sull’industria dell’Unione.

(166)

L’utile sul capitale investito è stabilito in base al profitto derivante da tutte le vendite del prodotto oggetto del riesame in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come spiegato al considerando 155, i prezzi di vendita erano relativamente stabili e, come indicato al considerando 163, i costi hanno potuto essere ridotti tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Questo ha comportato la ripresa della redditività delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nel mercato dell’Unione e ha consentito un andamento positivo di questo indicatore durante il periodo in esame.

(167)

Durante il periodo in esame gli investimenti dell’industria dell’Unione nell’attività relativa al gluconato di sodio si sono ridotti in misura sostanziale, del 50-60 %. L’industria dell’Unione ha mantenuto al minimo le iniezioni di capitale fresco, riducendo il livello degli investimenti ad importi quasi trascurabili. Non è stato quindi possibile analizzare la capacità di ottenere capitale, né trarre conclusioni. In ogni caso è chiaro che un livello di investimenti così basso non potrebbe garantire la continuità della produzione nel medio termine.

5.7.   Conclusioni relative al pregiudizio

(168)

Dall’inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare il volume delle importazioni e la quota di mercato, che ha registrato una crescita notevole, del 45 % nel 2019 e di un ulteriore 30 % nel 2020. Nello stesso periodo è risultato che il prezzo medio delle importazioni dalla Cina era inferiore di una percentuale compresa tra il 15 e il 25 % al prezzo dell’industria dell’Unione. I produttori esportatori cinesi sono riusciti a mantenere tale quota di mercato, malgrado un prezzo medio delle importazioni superiore nel periodo dell’inchiesta di riesame. Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e l’indisponibilità di dati pertinenti sui prezzi, come ad esempio il mix di prodotti per effettuare un confronto dei prezzi significativo, non è stato possibile trarre conclusioni affidabili sull’undercutting dei prezzi.

(169)

Il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato un andamento negativo durante i primi tre anni del periodo in esame. Il calo del volume delle vendite (– 4 %) è stato più marcato del calo del consumo (– 2 %) nel 2019 e le vendite sono ulteriormente diminuite del 7 % nel 2020. Tra il 2018 e il 2019 la produzione in generale è rimasta stabile, mentre le scorte sono aumentate in misura significativa (fino al 20 %) a causa delle vendite ridotte. La redditività era negativa, ma alla fine i risultati sono diventati leggermente positivi nel 2020. Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare i propri volumi di vendita (+ 12 %) e la quota di mercato (+ 1 %). È anche riuscita a ridurre il costo di produzione per migliorare ulteriormente la redditività durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(170)

Nel contempo, dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione non ha beneficiato pienamente della crescita del mercato durante il periodo in esame. Benché il consumo nel libero mercato sia aumentato del 4 %, l’incremento delle vendite dell’industria dell’Unione è stato solo dell’1 %, con una conseguente perdita di 3 punti percentuali di quota di mercato.

(171)

In sintesi, dall’inchiesta è emerso che indicatori di pregiudizio quali produzione, utilizzo degli impianti e occupazione, unitamente a indicatori finanziari quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento positivo, in particolare nel periodo dell’inchiesta di riesame. La redditività e il flusso di cassa sono diventati di segno positivo a partire dal 2020, mentre l’utile sul capitale investito nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(172)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha cominciato a riprendersi dal precedente dumping pregiudizievole e non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Si ritiene tuttavia che l’industria dell’Unione si trovi ancora in una situazione vulnerabile, benché i recenti sviluppi nella sua situazione economica abbiano evidenziato segni di ripresa.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(173)

L’inchiesta ha evidenziato che le importazioni cinesi sono entrate nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che sussisteva un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

(174)

La Commissione ha concluso al considerando 172 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(175)

La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.

(176)

Come indicato ai considerando da 95 a 98, la Cina dispone di una notevole capacità produttiva e di capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le esportazioni nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. Come stabilito al considerando 96, nel periodo dell’inchiesta di riesame i produttori esportatori cinesi disponevano di una capacità di circa 1 300 000 tonnellate, equivalente a oltre 50 volte il consumo dell’Unione sul libero mercato. Sulla base dei dati forniti dall’industria dell’Unione, tale capacità aumenterà in misura sostanziale nei prossimi anni. Le altre parti non hanno contestato questi dati, né hanno fornito altri elementi in proposito.

(177)

I dati pubblicamente disponibili (55) confermano che la produzione di gluconato di sodio in Cina è aumentata rispetto agli anni precedenti al periodo in esame e si è attestata a 701 400 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Ciò significa che in tale periodo l’utilizzo degli impianti si aggirava sul 54 % e l’eccesso di capacità era di circa 600 000 tonnellate, vale a dire oltre 25 volte il consumo dell’Unione nel libero mercato.

(178)

Benché si preveda che il consumo di gluconato di sodio aumenterà nei prossimi anni, il basso tasso di utilizzo degli impianti avvalora l’argomentazione dell’industria dell’Unione, secondo la quale la capacità cinese è di molto superiore rispetto al fabbisogno interno. La capacità inutilizzata della Cina non può essere assorbita dal mercato cinese, considerando qualsiasi ragionevole aspettativa di crescita. I produttori sono quindi fortemente incentivati a esportare, in particolare verso il mercato dell’Unione, a maggior ragione in caso di scadenza delle misure.

(179)

Secondo l’industria dell’Unione, l’eccesso di capacità produttiva è un incentivo a continuare ad esportare a prezzi di dumping. È chiaro che gli esportatori cinesi devono sfruttare tutte le possibilità esistenti di aumentare la produzione per beneficiare pienamente dei consistenti investimenti effettuati nelle capacità installate. La modalità più ovvia è la penetrazione di un mercato aperto a livello mondiale, possibilmente a prezzi di dumping, come nel caso della presente inchiesta. Considerati il calo del costo del trasporto nel 2022 (56) e il livello di prezzo atteso nell’Unione, in caso di scadenza delle misure le importazioni di gluconato di sodio cinese raggiungerebbero con tutta probabilità grandi quantitativi a prezzi di dumping nel mercato dell’Unione.

(180)

Dall’inchiesta è emerso che il prezzo medio del gluconato di sodio cinese esportato nell’UE durante il periodo dell’inchiesta di riesame era superiore al prezzo medio all’esportazione applicato dagli esportatori cinesi per altre destinazioni (cfr. considerando 101). Esportare gluconato di sodio nell’UE in caso di scadenza delle misure di difesa commerciale avrebbe quindi senso in termini economici, in particolare considerando che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità produttiva e potrebbero facilmente aumentare la produzione anche senza dirottare volumi di vendita (economicamente meno interessanti) verso l’UE.

(181)

Infine, l’industria dell’Unione ha rammentato che anche gli Stati Uniti, l’unico paese che produce gluconato di sodio oltre alla Cina e all’UE, hanno stabilito che i produttori esportatori cinesi di gluconato di sodio vendevano a prezzi di dumping nel loro mercato. Nel contempo è risultato altresì che tali produttori beneficiavano di sovvenzioni pubbliche intese a incentivare l’esportazione. Come spiegato al considerando 105, le misure di difesa commerciale in vigore negli Stati Uniti limitano efficacemente l’ingresso del gluconato di sodio cinese in tale mercato.

(182)

Nel resto del mondo, l’offerta di gluconato di sodio è dominata dai produttori esportatori cinesi. Secondo i dati forniti dall’industria dell’Unione, i produttori cinesi detengono una quota dominante del mercato in Africa (oltre il 90 % nel 2021), in Medio Oriente (oltre il 99 %) e nei paesi europei non membri dell’UE (quasi l’80 %) (57).

(183)

Il richiedente ha affermato che nel 2021 e all’inizio del 2022 si è verificata una distorsione temporanea dei prezzi cinesi, poiché le tariffe di nolo eccezionalmente elevate per le spedizioni di container dalla Cina a destinazioni oltreoceano hanno comportato un aumento dei prezzi dei prodotti cinesi. Tale situazione ha reso più competitive le offerte dell’industria dell’Unione (58). Di conseguenza, l’industria dell’Unione ha potuto aumentare leggermente il proprio volume di vendita e applicare prezzi più elevati. Il richiedente tuttavia ha anche affermato che recentemente la tendenza al rincaro dei costi di trasporto era cambiata e che i produttori esportatori cinesi vendevano ancora a prezzi inferiori, che non consentivano all’industria dell’Unione di competere a condizioni eque. Il calo dei costi di trasporto nel 2022 è confermato anche dai dati pubblicamente disponibili citati al considerando 178.

(184)

Tale affermazione è stata comprovata anche dalle quotazioni molto basse offerte da taluni esportatori cinesi ad acquirenti dell’Unione nel 2022 (59). Come spiegato ai considerando da 96 a 98, le notevoli capacità produttive inutilizzate in Cina potrebbero essere facilmente utilizzate e molto probabilmente un volume elevato di importazioni dalla Cina a prezzi di dumping rientrerebbe nel mercato dell’Unione in quantitativi consistenti. Questi volumi elevati di gluconato di sodio a basso costo eserciterebbero una pressione significativa sui prezzi dell’industria dell’Unione e comporterebbero con tutta probabilità una diminuzione del volume di vendita e dei prezzi. È quindi probabile che la situazione economica dell’industria dell’Unione peggiori rapidamente, mettendo a rischio la recente ripresa e la sua sopravvivenza a breve-medio termine.

(185)

Tenendo conto dell’aumento significativo del prezzo delle materie prime che si è già verificato nel 2022 e che dovrebbe continuare nel 2023 (60), è probabile che la redditività dell’industria dell’Unione ne risenta negativamente. A maggior ragione, la scadenza delle misure comporterebbe l’ulteriore rischio di un’impennata delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in maggiori quantità, trasformando così l’industria dell’Unione in un’industria in perdita. Tale situazione determinerebbe la scomparsa della produzione di gluconato di sodio nell’Unione e delle attività a valle dell’industria dell’Unione in un periodo di tempo relativamente breve. In tal caso, la produzione mondiale di gluconato di sodio si ridurrebbe alla Cina e agli Stati Uniti, con possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione.

(186)

Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, in particolare le notevoli capacità inutilizzate della Cina, la necessità degli esportatori cinesi di aumentare la produzione e trovare nuovi mercati, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’accesso limitato degli esportatori cinesi al mercato statunitense, il recente calo dei costi di trasporto e il basso livello dei prezzi attualmente offerti ad acquirenti nell’UE da esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(187)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(188)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(189)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(190)

Come affermato al considerando 171, l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere stata in grado di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole in un mercato governato da condizioni di concorrenza effettiva. La quota di mercato detenuta negli Stati Uniti conferma ulteriormente che le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, come spiegato al considerando 171, l’industria versa ancora in una situazione vulnerabile.

(191)

Le misure di difesa commerciale attualmente in vigore nell’UE e negli Stati Uniti sono intese a creare un effettivo ambiente concorrenziale per tutti i produttori di gluconato di sodio, ma anche per tutti gli altri operatori. Dai dati forniti dal richiedente risulta che i produttori cinesi detengono negli Stati Uniti una quota di mercato inferiore al 5 %, mentre la quota di mercato dei produttori dell’UE è all’incirca del 20 %. Questo dimostra che l’industria dell’Unione è competitiva e non è disposta ad abbandonare questo segmento di vendita, che è unico nell’Unione.

(192)

Alla luce di questo precede, si è concluso che la proroga delle misure in vigore nei confronti della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(193)

Come indicato al considerando 18, nessun importatore indipendente ha collaborato nel corso dell’inchiesta.

(194)

Dall’inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo sugli importatori.

(195)

La precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha concluso che le misure potrebbero avere effetti negativi sugli importatori, ma in misura molto limitata. È stato riscontrato che la quota del gluconato di sodio rappresentava meno del 5 % del fatturato degli importatori che hanno collaborato nel precedente riesame in previsione della scadenza.

(196)

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure avrebbe un impatto molto limitato o nullo sugli importatori, e che tale impatto sarebbe chiaramente compensato dai vantaggi che le misure potrebbero apportare all’industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(197)

Nessuno degli utilizzatori di gluconato di sodio ha collaborato all’inchiesta.

(198)

Nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stato riscontrato che, per l’utilizzatore che ha collaborato, il gluconato di sodio rappresentava meno del 5 % del costo di produzione dei prodotti finiti contenenti gluconato di sodio. L’aumento del prezzo del gluconato di sodio avrebbe pertanto un impatto limitato sulle attività degli utilizzatori.

(199)

Dall’inchiesta è emerso inoltre che l’industria dell’Unione si è comportata in modo ragionevole in termini di fissazione dei prezzi. Nel 2019 i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati in media del 5 %, in risposta a un aumento dei costi del 6 % nello stesso anno. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, quando i prezzi cinesi per determinati tipi di gluconato di sodio erano superiori a quelli dell’industria dell’Unione, i prezzi di quest’ultima sono rimasti stabili.

(200)

In mancanza di collaborazione, e come nel caso della precedente inchiesta, dall’inchiesta attuale è emerso che le misure non hanno alcun impatto negativo significativo sugli utilizzatori.

(201)

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha pertanto concluso che l’eventuale impatto sugli utilizzatori derivante dal mantenimento delle misure sarebbe limitato.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(202)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(203)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sul gluconato di sodio originario della RPC.

(204)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(205)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(206)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(207)

Le aliquote individuali del dazio antidumping per le singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(208)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (61). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(209)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(210)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (62), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese,

(211)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato con il codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (in %)

Codice addizionale TARIC

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd

5,6

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

27,1

A973

Tutte le altre società

53,2

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 24).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 40).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 della Commissione, del 19 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 20.1.2017, pag. 3).

(5)   GU C 25 del 18.1.2022, pag. 8.

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 25 del 18.1.2022, pag. 8).

(7)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2570

(8)  https://www.gtis.com/gta/

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 22).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1924 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU L 264 dell’11.10.2022, pag. 12).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2001 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 24).

(12)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 82 a 88 e 121-122, regolamento (UE) 2022/1924, considerando da 71 a 77, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando da 105 a 108.

(13)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 91-92; regolamento (UE) 2022/1924, considerando 55-56, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 94.

(14)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 93, 94 e 96, regolamento (UE) 2022/1924, considerando da 57 a 61, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 95-96: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di acesulfame potassio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(15)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 97 a 100, regolamento (UE) 2022/1924, considerando da 62 a 67, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando da 97 a 101.

(16)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 101 a 104, regolamento (UE) 2022/1924, considerando 68, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 102.

(17)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 105-106, regolamento (UE) 2022/1924, considerando 69, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 103.

(18)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 107 a 117, regolamento (UE) 2022/1924, considerando 70, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 104.

(19)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.

(20)  Cfr. la domanda, pagg. 19 e 20.

(21)  Cfr. la domanda, pag. 20.

(22)  Cfr. la domanda, pag. 20.

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63); regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell’11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 12.3.2021, pag. 154); regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione del 25 settembre 2020 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, del 16 gennaio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 18).

(24)  Cfr. US DOC, ITA, «Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of Sodium Gluconate, gluconic acid and derivative products (GNA) from the People’s Republic of China», 2 maggio 2018; «Issues and Decision Memorandum for the Final Affirmative Determination in Countervailing Duty Investigation of Sodium Gluconate, gluconic acid and derivative products from the People’s Republic of China», 17 settembre 2018.

(25)  Statuto della CSIA, disponibile all’indirizzo: http://www.siacn.org/.

(26)  Cfr. l’articolo sul sito web della CSIA: https://www.siacn.org.cn/ds/2209ce7a3f.html.

(27)  China Industrial Economic Information Network, «Private Entrepreneur Speech | Zhang Dada, Chairman of Shandong Fuyang Biotechnology Co., Ltd.: Promote the construction of high-tech projects and build the world’s top biological product manufacturing base», pubblicato il 16 agosto 2021 (testo originale in cinese), disponibile all’indirizzo: http://www.cinic.org.cn/xy/dezhou/cjgc/1139848.html.

(28)  Il testo completo del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale è disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202103/t20210323_1270124.html?code=&state=123.

(29)  Il testo completo del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime è disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html.

(30)  Il testo completo dei Pareri orientativi per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle industria petrolchimica e chimica nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale è disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU.

(31)  Il testo completo della «Comunicazione del ministero dell’Agricoltura + 15 amministrazioni relativa a diverse misure politiche a sostegno dello sviluppo di alta qualità della trasformazione dei prodotti agricoli» è disponibile all’indirizzo: http://www.xccys.moa.gov.cn/gzdt/201901/t20190102_6314547.htm.

(32)  Articolo 1 della comunicazione della provincia di Shandong relativa a un piano per promuovere la creazione di una solida provincia agricola (2021-2025). Il testo completo del documento è disponibile all’indirizzo: http://www.shandong.gov.cn/art/2021/10/28/art_107851_114919.html.

(33)  Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Heilongjiang relativo allo sviluppo dell’industria della trasformazione del mais, riquadro 3.3. Testo integrale disponibile all’indirizzo: https://zwgk.hlj.gov.cn/zwgk/publicInfo/detail?id=450171.

(34)  Cfr. il sito web del ministero dell’Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202012/t20201207_6357665.htm.

(35)  Cfr. il sito web del ministero dell’Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202206/t20220614_6402372.htm.

(36)  http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202206/t20220614_6402372.htm.

(37)  Articolo 3.4. Testo completo del documento pubblicato nel sito web del governo di Jilin: http://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202112/t20211227_8357122.html.

(38)  Cfr. il sito web della provincia di Jilin: http://www.jl.gov.cn/szfzt/tzcj/zdxm/ncpjg/201902/t20190215_5605767.html.

(39)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(40)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(41)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(42)  https://www.ilo.org/ilostat

(43)  www.enel.com.co

(44)   «Sodium Gluconate and Glucono Delta-Lactone’s Major Producers Capacity and Output in China in 2021», pubblicato nell’aprile 2022.

(45)   «Corn Products China News», luglio 2022; «Corn Products China News», settembre 2022.

(46)  BBCA Biochemical: 60 000 tonnellate, Shandong Fuyang Biotechnology (tramite Dezhou Heyang Biotechnology): 200 000 tonnellate e Tongliao Zhongyuan Biological Development: 30 000 tonnellate.

(47)  Cfr. http://english.scio.gov.cn/pressroom/2022-01/26/content_78011624.htm.

(48)  KComber/CCM e ThinkReal.

(49)  Documento 23 della relazione di verifica: dati sulle esportazioni cinesi (tutte le destinazioni)/dati sulle esportazioni cinesi (destinazioni UE-27).

(50)  https://www.federalregister.gov/documents/2018/11/13/2018-24705/sodium-gluconate-gluconic-acid-and-derivative-products-from-the-peoples-republic-of-china

(51)  Cfr. la comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23».

(52)  Cfr. la comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23».

(53)  Sodium Gluconate and Glucono Delta-Lactone's Major Producers Capacity and Output in China in 2021 (marketresearch.com); https://www.marketresearch.com/CCM-International-Limited-v3539/Sodium-Gluconate-Glucono-Delta-Lactone-32039947/#: ~:text = In%202017 %E2 %80 %932021 %2C%20the%20output%20of%20sodium%20gluconate%20in,which%20was%205.44 %25 %20lower%20than%20that%20of%202020.

(54)  China to Europe container freight rate index | Statista

Shipping costs quadruple to record highs on China-Europe ‘bottleneck’ | Financial Times (ft.com)

(55)  Sodium Gluconate and Glucono Delta-Lactone's Major Producers Capacity and Output in China in 2021 (marketresearch.com); https://www.marketresearch.com/CCM-International-Limited-v3539/Sodium-Gluconate-Glucono-Delta-Lactone-32039947/#:~:text = In%202017 %E2 %80 %932021 %2C%20the%20output%20of%20sodium%20gluconate%20in,which%20was%205.44 %25 %20lower%20than%20that%20of%202020.

(56)  Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23» del 18 novembre 2022, pag. 4.

(57)  Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23», pagg. 9 e 10.

(58)  Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23», pag. 7.

(59)  Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer del 21 novembre 2022, pagg. 1 e 2.

(60)  Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer del 21 novembre 2022, pag. 2.

(61)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(62)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/753 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2023

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 giugno 2017 la società ERM Regulatory Services Limited, che agisce per conto di Solenis Switzerland GmbH, ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per una stessa famiglia di biocidi di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominata «C(M)IT/MIT formulations», dei tipi di prodotto 6, 11 e 12, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-TY032745-97. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di prodotti di riferimento «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15», registrata nel summenzionato registro con il numero BC-CY032700-28.

(2)

Il principio attivo contenuto nella stessa famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations» è una miscela di CMIT/MIT, che è inserita nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 26 gennaio 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «C(M)IT/MIT formulations», in conformità all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che «C(M)IT/MIT formulations» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che le differenze proposte tra la stessa famiglia di biocidi e la corrispondente famiglia di biocidi di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4), che «C(M)IT/MIT formulations» è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di prodotti di riferimento «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» e subordinatamente alla conformità con il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la stessa famiglia di biocidi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 30 aprile 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la stessa famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Solenis Switzerland GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della stessa famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations» con il numero di autorizzazione EU-0025678-0000, in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 3 maggio 2023 al 31 agosto 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell'ECHA del 26 gennaio 2021 sull'autorizzazione dell'Unione della stessa famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

C(M)IT/MIT formulations

Tipo di prodotto 6 - Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio (preservanti)

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale (preservanti)

Tipo di prodotto 12 - Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi) (preservanti)

Numero di autorizzazione: EU-0025678-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0025678-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

C(M)IT/MIT formulations

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 06 - Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Tipo di prodotto 12 - Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

1.3.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Solenis Switzerland GmbH

Indirizzo

Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen Svizzera

Numero di autorizzazione

EU-0025678-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0025678-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

3 maggio 2023

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 agosto 2032

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Solenis Switzerland GmbH

Indirizzo del fabbricante

Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen Svizzera

Ubicazione dei siti produttivi

Fütingsweg 20, D-47805 Krefeld Germania

Wimsey Way, Somercotes, DE55 4LR Alfreton Regno Unito

Högastensgatan 18, 252 32 Helsingborg Svezia

AD International B.V. Markweg Zuid 27, 4793 ZJ Fijnaart Paesi Bassi

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

Nome del fabbricante

Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH

Indirizzo del fabbricante

Bachtobelstrasse 3, 8810 Horgen Svizzera

Ubicazione dei siti produttivi

Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd, Touzeng Village, 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Cina

Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street,, NE32 3DJ Jarrow Regno Unito


Principio attivo

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

Nome del fabbricante

Thor GmbH

Indirizzo del fabbricante

Landwehrstraße 1, 67346 Speyer Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Landwehrstraße 1, 67346 Speyer Germania


Principio attivo

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

Nome del fabbricante

Thor Quimicos de México, SA de CV

Indirizzo del fabbricante

Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo, 76700 Querétaro Messico

Ubicazione dei siti produttivi

Km 182 Autopista México – Querétaro, Pedro Escobedo, 76700 Querétaro Messico


Principio attivo

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

Nome del fabbricante

Troy Chemical Company BV

Indirizzo del fabbricante

Poortweg 4C, 2612 Delft Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Weifang Heaven-sent New Materials Technology Co. Ltd, Binhai Road, Changyi Coastal Economic Development Zone, 261312 Weifang Cina

Dalian Xingyuan Chemistry Co., Ltd, Room 1205/1206, Pearl River International Building, No.99, Xinkai Road, Xigang District, Songmudao Chemical Industry Zone, Puwan New District, 116308 Dalian Cina

Dalian Bio-Chem Company Limited, Songmudao Plant: Songmudao Chemical Industry, Zone, Puwan New District, 116308 Dalian Cina


Principio attivo

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

Nome del fabbricante

Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd

Indirizzo del fabbricante

Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County, 224555 Yancheng City Cina

Ubicazione dei siti produttivi

Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai County, 224555 Yancheng City Cina

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

 

Principio attivo

55965-84-9

 

2,2

20,9

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Meta SPC 3

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 06 - Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Tipo di prodotto 12 - Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

 

Principio attivo

55965-84-9

 

2,2

6,5

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Nocivo se inalato.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Corrosivo per le vie respiratorie.

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo se ingerito.

Consigli di prudenza

Non respirare la polvere i fumi.

Lavare la pelle accuratamente dopo l'uso.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

Non disperdere nell’ambiente.

Indossare guanti protettivi / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per l'udito.

Togliere gli indumenti contaminati.E lavarli prima di indossarli nuovamente.

In caso di irritazione o eruzione della pelle:Consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Contattare immediatamente un Centro antiveleni o dottore.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservare sotto chiave.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

IN CASO DI INGESTIONE:In caso di malessere contattare un Centro antiveleni o dottore.

Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1

Uso # 1 – Conservazione di reticoli polimerici

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 06 - Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Funghi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Conservazione di reticoli polimerici

Il prodotto biocida è raccomandato per il controllo di batteri, lieviti e funghi nella produzione, conservazione e trasporto di lattici, polimeri sintetici tra cui poliacrilamide idrolizzata e polimeri naturali (ad es., xantano, destrano).

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Applicazione manuale e automatizzata.

Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.

Per garantire una distribuzione uniforme, disperdere lentamente utilizzando il dosaggio automatico o l'aggiunta manuale nel prodotto con agitazione. Mescolare accuratamente fino a quando il prodotto biocida non è uniformemente disperso.

Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi.

Usi professionali

14,9-50 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale.

Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di reticoli polimerici superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali;

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2

Uso # 2 – Conservazione di fanghi minerali

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 06 - Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Conservazione di fanghi minerali

Il prodotto biocida è consigliato per controllare la crescita di batteri in fanghi inorganici / minerali a base acquosa e pigmenti inorganici che sono formulati in vernici, rivestimenti e carta.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Applicazione manuale e automatizzata.

Il biocida deve essere erogato come additivo a bordo vasca nella diluizione d'uso circolante del fluido, utilizzando una pompa dosatrice o versando manualmente, in un punto tale da assicurare un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi; Usi professionali: 10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.

Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi.

Usi professionali:

10-30 mg/kg di C(M)IT/MIT (3:1) nel prodotto finale.

Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

Si consiglia di aggiungere quanto prima una protezione ottimale.

Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione di impasti minerali superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali;

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.   Descrizione dell'uso

Tabella 3

Uso # 3 – Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 06 - Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.; esclusi gli additivi per carburanti)

Il biocida è consigliato per controllare la proliferazione di batteri nei fluidi funzionali come fluidi per freni e idraulici, additivi antigelo, inibitori di corrosione, fluidi di filatura. Il biocida inibisce la crescita dei microrganismi, che altrimenti porterebbero alla formazione di odori, alterazione della viscosità, scolorimento del prodotto e guasto prematuro del prodotto.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

Il prodotto biocida deve essere erogato nel fluido di utilizzo finale in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione utilizzando preferibilmente una pompa dosatrice automatizzata o mediante aggiunta manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi. Usi professionali: Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Una dose singola di biocida viene aggiunta nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.

Usi industriali: 1,5 - 14,5% C(M)IT/MIT nei prodotti biocidi.

Usi professionali:

Aggiungere a un tasso di utilizzo tipico compreso tra 6 e 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale da trattare

Per il prodotto biocida così come fornito: solo per uso industriale.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.3.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il conservante può essere aggiunto in qualsiasi fase della produzione del prodotto.

Si consiglia di aggiungere quanto prima per una protezione ottimale.

Consultare il produttore per determinare il dosaggio ottimale per i vari prodotti da conservare.

Si raccomanda di determinare la concentrazione ottimale del biocida e la compatibilità con le singole formulazioni mediante test di laboratorio.

La durata e le condizioni di conservazione delle matrici conservate possono influire sull'efficacia del prodotto; i test microbiologici devono essere condotti per determinare il tasso di applicazione appropriato senza superare il tasso di applicazione massimo autorizzato.

Il biocida deve essere utilizzato per il trattamento di prodotti (articoli/miscele) distribuiti solo agli utilizzatori professionali.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante le fasi di manipolazione dei prodotti da Meta SPC 1, 2, 3 e 4 (miscelazione e caricamento), l'esposizione al prodotto (prodotti corrosivi e sensibilizzanti della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Essendo la concentrazione massima dei prodotti utilizzati per la conservazione dei fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.) superiore al valore soglia di 15 ppm, l'esposizione deve essere limitata mediante l'uso di DPI, la protezione della pelle e delle mucose potenzialmente esposte, nonché applicando le misure tecniche e organizzative di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali;

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

4.3.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.3.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.   Descrizione dell'uso

Tabella 4

Uso # 4 – Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Funghi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Conservazione dei liquidi utilizzati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso (i sistemi di acqua di raffreddamento a ricircolo chiuso comprendono il raffreddamento del compressore, l'acqua refrigerata del condizionamento ad aria, le caldaie, il raffreddamento della camicia del motore, il raffreddamento dell'alimentazione e altri processi industriali).

Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, lieviti, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Efficacia curativa: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 24 ore - contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua. Tempo di contatto: 48 ore. Efficacia preventiva: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Efficacia curativa:

contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Tempo di contatto: 24 ore.

contro il biofilm: 14,9 g C (M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua.

Tempo di contatto: 24 ore.

contro funghi e lieviti a 1 - 3 g C(M)IT/MIT (3: 1)/m3 di acqua.

Tempo di contatto: 48 ore.

Efficacia preventiva:

contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 - 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

contro il biofilm (inclusa L. pneumophila): 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.4.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.4.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.4.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.   Descrizione dell'uso

Tabella 5

Uso # 5 – Conservazione dei liquidi utilizzati nei piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Funghi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Conservazione dei liquidi utilizzati in piccoli sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto (portate di spurgo e ricircolo, nonché volume totale d'acqua limitato rispettivamente a 2 m3/h, 100 m3/h e 300 m3)

Acqua di processo e raffreddamento: utilizzata per controllare la crescita di batteri, alghe, funghi e biofilm

Metodi di applicazione

Metodo: Sistema aperto

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi (inclusi i lieviti) a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: - contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento curativo

Contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

Tempo di contatto: 24 ore

contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

Tempo di contatto: 48 ore.

contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

Tempo di contatto: 48 ore.

Trattamento preventivo:

contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.5.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.5.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Il liquido di raffreddamento non deve essere convogliato direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

Il prodotto può essere utilizzato solo quando le torri di raffreddamento sono dotate di eliminatori di deriva che riducono la deriva di almeno il 99%.

4.5.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.5.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.   Descrizione dell'uso

Tabella 6

Uso # 6 – Conservazione dei liquidi utilizzati in pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri (inclusa Legionella pneumophila)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Funghi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Alghe (alghe verdi e cianobatteri)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Conservazione dei liquidi utilizzati in non alimentari pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d'aria

Metodi di applicazione

Metodo: -

Descrizione dettagliata:

Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione (es. pozzetto di raccolta sotto il nastro trasportatore). Il tubo di alimentazione serve per dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua in modo da limitarne l'evaporazione.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento curativo: - contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; - contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua; contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua. Trattamento preventivo: contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua, contro biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento curativo

Contro i batteri (inclusa L. pneumophila): 5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Tempo di contatto: 24 ore

contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 1,5-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

Tempo di contatto: 48 ore.

contro funghi e lieviti a 1-14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

Tempo di contatto: 48 ore.

Trattamento preventivo:

contro batteri, alghe verdi e cianobatteri a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

contro il biofilm (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.6.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

Lavatori d'aria: da utilizzare solo nei sistemi di lavaggio dell'aria industriali che mantengono un'efficace nebulizzazione dei componenti eliminando la nebbia.

4.6.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.6.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.6.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.   Descrizione dell'uso

Tabella 7

Uso # 7 – Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Conservazione dei fluidi di ricircolo utilizzati nella lavorazione dei tessuti e delle fibre, nella lavorazione della pelle, nella lavorazione fotografica e nei sistemi a fontana

I prodotti biocidi C(M)IT/MIT (3:1) sono utilizzati per conservazione di fluidi tessili e di filatura, soluzioni di elaborazione fotografica, processi di lavorazione della pelle (ad esempio fasi di trattamento di lavaggio e ammollo) e soluzioni di fontane di stampa per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica nella soluzione sfusa.

Metodi di applicazione

Metodo: -

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

La conservazione di tutti i prodotti finali viene eseguita nella maggior parte dei casi in modo altamente automatizzato da utenti industriali

Il prodotto biocida viene aggiunto al pozzetto centrale, al bacino o alle linee di ricircolo in una zona con adeguata miscelazione.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento curativo: contro i batteri a 16-30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per litro di fluido

Tempo di contatto 5 giorni

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.7.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.7.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

I liquidi utilizzati nei fluidi per la lavorazione dei tessuti e delle fibre non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

I liquidi in ricircolo nei sistemi di elaborazione fotografica e nei sistemi a fontana non devono essere convogliati direttamente nelle acque superficiali. Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.7.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.7.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.   Descrizione dell'uso

Tabella 8

Uso # 8 – Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Conservazione dei liquidi in ricircolo utilizzati nelle cabine di verniciatura a spruzzo e nei sistemi di rivestimento per elettrodeposizione.

Il biocida viene utilizzato per la conservazione dei fluidi nei processi di pre-trattamento (trattamento di pulizia per la rimozione di grasso e sporco, processo di fosfatazione sgrassante, risciacquo di serbatoi) di cabine di verniciatura a spruzzo e sistemi di rivestimento per elettrodeposizione (es. bagni cataforetici) applicati nel settore della carrozzeria e della produzione di auto di primo equipaggiamento per controllare l'integrità del fluido di ricircolo riducendo la contaminazione microbica da batteri e funghi nella soluzione sfusa.

Metodi di applicazione

Metodo: -

Descrizione dettagliata:

-

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento preventivo: Da 7,5 a 30 mg di C(M)IT/MIT (3:1) per kg di prodotto finale.

Il prodotto biocida viene aggiunto nelle fasi di produzione, conservazione o spedizione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.8.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.8.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.8.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.8.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.   Descrizione dell'uso

Tabella 9

Uso # 9 – Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri anaerobi e aerobi (inclusa Legionella pneumophila)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Funghi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

Conservazione dei liquidi utilizzati negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni. Il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali.

Sistemi di riscaldamento a ricircolo chiuso: il lavaggio con biocidi pre-commissionato di sistemi di tubazioni nuove o esistenti (tubazioni per il riscaldamento e il raffreddamento) comprende le tubazioni usate o le nuove tubazioni strutturali costruite su progetti di edifici industriali. Il prodotto biocida viene utilizzato per controllare la crescita di batteri aerobi e anaerobi, funghi e biofilm nell'acqua circolante dei sistemi chiusi. I sistemi chiusi sono meno suscettibili a corrosione, formazione di scorie e incrostazioni biologiche rispetto ai sistemi aperti. Tuttavia, se il sistema viene lasciato pieno e non trattato, possono presentarsi problemi microbici. Ciò è dovuto alla presenza di nitriti e glicoli utilizzati come nutrienti dai microbi.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

Il prodotto biocida viene dosato automaticamente nel fluido termovettore, in un luogo di buona miscelazione. Il tubo di alimentazione deve dosare il biocida al di sotto del livello dell'acqua al fine di limitare l'evaporazione del biocida.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda:

Trattamento curativo:

contro batteri a 5 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila);

contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua;

contro funghi e lieviti a 1 g di C(M)IT/MIT/m3 di acqua

Trattamento preventivo :

contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua;

ontro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

 

Trattamento curativo

Contro i batteri a 5-g C(M)IT/MIT(3:1)/m3 di acqua (inclusa L. pneumophila)

 

Tempo di contatto: 24 ore

contro il biofilm a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua

 

Tempo di contatto: 24 ore

contro funghi e lieviti a 1 g di C(M)IT/MIT/m3 di acqua Tempo di contatto: 48 ore

 

Trattamento preventivo

contro i batteri (inclusa L. pneumophila) a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua e contro il biofilm a 3 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.9.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.9.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.9.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.9.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.   Descrizione dell'uso

Tabella 10

Uso # 10 – Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

All'aperto

Conservazione dei polimeri utilizzati nei processi petroliferi (ad esempio, recupero di petrolio potenziato, fanghi di perforazione, ecc.)

Metodi di applicazione

Metodo: -

Descrizione dettagliata:

-

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione: Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30-50 g C(M)IT/MIT/m3 di soluzione. Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione: Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3. Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3 .

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nell'acqua di iniezione:

Polimero xantano: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3 .

Polimero HPAM: 30-50 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3 .

Trattamento preventivo dei polimeri utilizzati nei fanghi di perforazione:

Polimero xantano: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3.

Polimero HPAM: 30 g di soluzione C(M)IT/MIT/m3.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.10.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.10.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.10.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.10.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.   Descrizione dell'uso

Tabella 11

Uso # 11 – Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 12 - Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Funghi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta. Impianti per il ricliclo / disinchiostrazione della carta. Il processo di disinchiostrazione è un trattamento nella produzione della carta mediante il quale vengono rimossi gli inchiostri di stampa dalle fibre della carta di scarto per produrre pasta di cellulosa disinchiostrata.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

Il biocida viene dosato automaticamente dalla pompa e dai tubi fissi nel circuito, solitamente nello spappolatore sotto il livello dell'acqua.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare

Tempo di contatto: 24 ore

Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.11.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.11.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

4.11.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.11.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.   Descrizione dell'uso

Tabella 12

Uso # 12 – Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 12 - Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome comune: Funghi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta (cartiere, fase umida, circuiti dell'acqua e sistema di lavorazione negli impianti).

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento curativo: da 10 a 14,9 g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare

Tempo di contatto: 24 ore

Trattamento preventivo: 5g di C(M)IT/MIT (3:1)/m3 di acqua da trattare.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.12.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.12.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

L'uso di prodotti contenenti C(M)IT/MIT (3:1) per il trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta è limitato a

(a)

trattamenti curativi in impianti collegati a un'acqua priva di slimicidi da una cartiera e solo per il trattamento dei tubi di circolazione breve della stessa, nonché

b)

trattamenti preventivi

E, in entrambi i casi, solo se le acque reflue della fabbrica sono depurate in un impianto di trattamento delle acque reflue industriali (completo) in loco con una capacità minima di 5000 m3 al giorno come descritto nella Direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE (Migliori tecniche disponibili per la produzione di pasta di legno, carta e cartone) e se si ottiene una diluizione di almeno 200 volte nelle acque superficiali dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali.

4.12.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.12.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.   Descrizione dell'uso

Tabella 13

Uso # 13 – Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 12 - Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Trattamento preventivo (controllo del biofouling) in linea e dopo la pulizia in loco di membrane industriali RO/NF

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Dosaggio manuale e automatizzato.

L'applicazione di routine del biocida previene la crescita del biofilm sulle superfici delle membrane a osmosi inversa o a nanofiltrazione, sul distanziatore di alimentazione, sui mezzi filtranti e sulle tubazioni. Il biocida deve essere erogato all'acqua di alimentazione in un punto tale da garantire un'adeguata miscelazione in tutto il sistema.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Trattamento preventivo: da 5 g di C(M)IT/MIT (3:1) per m3 di fluido

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Per utenti industriali e professionali:

Beute HDPE: 5 l (nominale)

Secchio / tanica in HDPE: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominale)

Scatola con rivestimento in HDPE: 20 l

Fusto in HDPE: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC HDPE: 650 l, 800 l, 1000 l, 1250 l

Tutti i prodotti devono essere trasportati e conservati in una stanza ventilata.

4.13.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per dimostrare l'adeguatezza della conservazione, l'utente dei prodotti C(M)IT/MIT deve effettuare test microbiologici al fine di determinare la dose efficace del conservante per matrice / posizione / sistema specifico. Se necessario, consultare il produttore del conservante.

4.13.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare il sistema (in particolare le pompe di erogazione) con acqua prima di eseguire la fase di pulizia.

Durante le fasi di manipolazione (miscelazione e caricamento) e pulizia delle pompe di erogazione, l'esposizione al prodotto (prodotto corrosivo e sensibilizzante della pelle) deve essere limitata mediante l'uso di DPI e l'applicazione delle misure tecniche e organizzative standard di gestione dei rischi:

minimizzazione delle fasi manuali (automazione di processo);

uso di un dispositivo di dosaggio;

pulizia regolare delle attrezzature e dell'area di lavoro;

Evitare il contatto con strumenti e oggetti contaminati;

uno standard adeguato di ventilazione generale;

formazione e gestione del personale sulle buone pratiche.

I DPI sono i seguenti:

guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto;

deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 3 o 4, EN 14605) che sia impermeabile per il biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

protezione per gli occhi;

respiratore appropriato per sostanza / attività se la ventilazione è inadeguata.

Utilizzare il prodotto solo in locali collegati a un STP.

4.13.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

4.13.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d'uso

La durata dell'effetto dipende dalle esigenze di prestazione del cliente per il materiale conservato, dalla composizione specifica degli ingredienti e dal pH del prodotto conservato.

Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto (concentrazione, durata del contatto, temperatura, pH e così via).

MISURE PRECAUZIONALI DURANTE LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO:

Tenere in un luogo ben ventilato. Il prodotto così fornito può sviluppare lentamente gas (principalmente anidride carbonica). Per evitare l'accumulo di pressione, il prodotto viene confezionato in contenitori appositamente ventilati, ove necessario. Tenere questo prodotto nel contenitore originale se non viene utilizzato. Il contenitore deve essere conservato e trasportato in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del contenuto attraverso lo sfiato, se presente.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

-

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare la pelle contaminata con acqua. Contattare un Centro Antiveleni in presenza di sintomi.

Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. Controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto, se l'operazione risulta facile. Continuare a risciacquare con acqua tiepida per almeno 30 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Contattare un Centro Antiveleni. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state ingerite grandi quantità. Non somministrare liquidi né indurre il vomito.

Inalazione (di vapori spray): trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo, facendogli assumere una posizione che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico in presenza di sintomi e/o se sono state inalate grandi quantità.

In caso compromissione dello stato di coscienza, far assumere la posizione di sicurezza e consultare immediatamente un medico.

Conservare il contenitore o l'etichetta.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non gettare il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (per esempio lavandino, toilette) o negli scarichi fognari.

Smaltire il prodotto inutilizzato, la confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità con le normative locali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, nel contenitore originale.

Durata di conservazione/stabilità: 12 mesi

Proteggere dalla luce solare.

Raccomandazione: se viene utilizzato un imballaggio in metallo, è necessario applicare uno strato di vernice.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

-

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Spectrum™ RX6804 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0025678-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

 

Principio attivo

55965-84-9

 

5,9

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Spectrum™ PR3126 PRESERVATIVE

Area di mercato: EU

 

Spectrum™ RX8560 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Spectrum™ RX7827 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0025678-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

 

Principio attivo

55965-84-9

 

3,2

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Biosperse™ 250 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Biosperse™ 251 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Biosperse™ 850 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Biosperse™ 851 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Spectrum™ RX6810 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Spectrum™ RX6820 MICROBIOCIDE

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0025678-0003 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

 

Principio attivo

55965-84-9

 

2,3


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/83


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/754 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2023

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Arche Chlorine» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 dicembre 2018 la società Arche Consortia ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’«Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell’Unione per un biocida singolo denominato «Arche Chlorine», dei tipi di prodotto 2 e 5, quale descritti nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-UQ045679-98.

(2)

Il principio attivo contenuto in «Arche Chlorine» è il cloro attivo rilasciato da cloro, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 5.

(3)

Il 27 novembre 2020 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

(4)

Il 5 luglio 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Arche Chlorine» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che «Arche Chlorine» è un biocida singolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6)

Il 30 luglio 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Il 7 marzo 2022 la Germania ha chiesto alla Commissione di adeguare i termini e le condizioni dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Arche Chlorine» nel suo territorio conformemente all’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), e per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Nella loro richiesta, le autorità tedesche hanno fatto riferimento alle norme nazionali dell’ordinanza tedesca sull’acqua potabile (TrinkwV) (3) che stabilisce un insieme sistematico di norme per garantire acqua potabile sana e pulita, disciplinando la qualità richiesta dell’acqua, nonché le sostanze, i metodi e le procedure da utilizzare per il trattamento dell’acqua potabile. Tale ordinanza impone obblighi agli impianti di trattamento delle acque e stabilisce norme affinché questi vengano rispettati. Sulla base delle norme stabilite dalla TrinkwV sono state sviluppate determinate norme e prassi comuni ben consolidate nel settore del trattamento dell’acqua potabile in Germania.

(8)

La Germania ha spiegato in modo più dettagliato che alcune parti della descrizione dell’uso 2 (disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori di acqua potabile), dell’uso 3 (disinfezione dell’acqua nei serbatoi) e dell’uso 4 (disinfezione dell’acqua nei sistemi collettivi) del sommario delle caratteristiche del biocida non corrispondono pienamente alle norme della TrinkwV. In particolare i metodi di applicazione, le dosi e la frequenza delle applicazioni per tali usi dovrebbero essere adattati al fine di soddisfare i requisiti dell’elenco delle sostanze per il trattamento e dei processi di disinfezione conformemente al paragrafo 11 della TrinkwV.

(9)

La Commissione, visto l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 528/2012, ritiene che la richiesta della Germania di adeguare le condizioni di autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Arche Chlorine» nel suo territorio conformemente all’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia giustificata da motivi di ordine pubblico nell’approvvigionamento di acqua potabile e da motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. La TrinkwV attua in Germania la direttiva 98/83/CE del Consiglio (4), che stabilisce un quadro normativo per proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Tale direttiva stabilisce standard qualitativi essenziali a livello dell’Unione e consente agli Stati membri di attuare requisiti aggiuntivi e standard più rigorosi al momento del recepimento nel diritto nazionale. Le norme particolari scelte dalla Germania per recepire le disposizioni della direttiva 98/83/CE nel diritto nazionale sono in vigore dal 2001 e sono attuate e utilizzate dal settore del trattamento dell’acqua potabile in Germania. I prodotti per la disinfezione dell’acqua potabile messi a disposizione sul mercato tedesco non dovrebbero pertanto interferire con tale sistema e dovrebbero rispettare le norme stabilite nella TrinkwV.

(10)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per «Arche Chlorine» che includa gli adeguamenti del sommario delle caratteristiche del biocida richiesti dalla Germania nel suo territorio per gli usi 2, 3 e 4 conformemente all’articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Arche Consortia è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0026816-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo «Arche Chlorine», in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

Nel territorio della Repubblica federale di Germania si applicano gli adeguamenti dei termini e delle condizioni per gli usi 2, 3 e 4 di «Arche Chlorine» indicati nel sommario delle caratteristiche del prodotto di cui all’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 3 maggio 2023 al 30 aprile 2033.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell’ECHA del 16 giugno 2021 sull’autorizzazione dell’Unione per il biocida «Arche Chlorine» (ECHA/BPC/281/2021) (https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation).

(3)  Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (Bundesgesetzblatt I S. 459), zuletzt geaendert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (Bundegesetzblatt I S. 4343). TrinkwV.pdf (gesetze-im-internet.de).

(4)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Arche Chlorine

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 5 - Acqua potabile (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0026816-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0026816-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

Arche Chlorine

1.2.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

ARCHE Consortia

Indirizzo

Liefkensstraat 35D, 9032 Wondelgem Belgio

Numero di autorizzazione

EU-0026816-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0026816-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

3 maggio 2023

Data di scadenza dell’autorizzazione

30 aprile 2033

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

PCC Rokita SA

Indirizzo del fabbricante

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny Polonia

Ubicazione dei siti produttivi

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny Polonia

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Cloro attivo rilasciato da cloro

Nome del fabbricante

PCC Rokita SA

Indirizzo del fabbricante

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny Polonia

Ubicazione dei siti produttivi

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny Polonia

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Cloro attivo rilasciato da cloro

 

Principio attivo

 

 

100,0

Cloro

Cloro

Sostanza non attiva

7782-50-5

231-959-5

100,0

2.2.   Tipo di formulazione

GA - Gas

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

Provoca irritazione cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

Tossico se inalato.

Può irritare le vie respiratorie.

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.

Non respirare la polvere i gas.

Non disperdere nell’ambiente.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare schermi per il viso.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservare in luogo ben ventilato.Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare sotto chiave.

Proteggere dai raggi solari.Conservare in luogo ben ventilato.

In caso di incendio:Bloccare la perdita se non c’è pericolo.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

In caso di malessere contattare un medico.

Evitare di respirare i gas.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:Lavare abbondantemente con acqua.

Contattare un Centro antiveleni/medico.

Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di pronto soccorso su questa etichetta).

In caso di irritazione della pelle:Consultare un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Togliere gli indumenti contaminati.E lavarli prima di indossarli nuovamente.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1.

Uso # 1 – Disinfezione delle acque reflue a valle dell’impianto delle acque reflue

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

/

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: batteri

Nome comune: Bacteria

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: virus

Nome comune: Viruses

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

Disinfezione delle acque reflue dopo l’impianto delle acque reflue, mediante dosaggio shock (in caso di contaminazione).

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Sistema di dosaggio automatizzato.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio shock: 477 mg/l cloro attivo (AC) in condizioni di sporco.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Tempo di contatto: 30 minuti

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bombola: 4,8 - 140 l (6-175 kg Cl2)

Tamburo: 400-1 000  l (500-1 250  kg Cl2)

Serbatoi ferroviari: 43 000 - 44 000  l (53 750 - 55 000  kg Cl2)

Acciaio al carbonio/inossidabile

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Collegare la bombola o il tamburo del cloro al sistema di dosaggio automatico chiuso. Impostare i parametri dell’impianto per ottenere una concentrazione di cloro attivo nell’acqua in base al tasso di applicazione sopra indicato.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Ridurre le concentrazioni residue di cloro attivo mediante filtrazione a carbone attivo o aggiunta di agenti riducenti (ad esempio acido ascorbico o ascorbato di sodio) prima di scaricare le acque reflue nelle acque superficiali. In alternativa, l’acqua può essere trattenuta in un tampone prima dello scarico.

Devono essere eseguite valutazioni regolari della qualità dell’acqua per garantire che l’effluente soddisfi tutte le norme di qualità richieste.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 2.

Uso # 2 – Disinfezione dell’acqua potabile presso i fornitori di acqua potabile

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 05 - Acqua potabile

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

/

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: batteri

Nome comune: Bacteria

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: virus

Nome comune: Viruses

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

Disinfezione dei fornitori di acqua potabile e dei loro sistemi di distribuzione dell’acqua, mediante dosaggio continuo.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Sistema di dosaggio automatizzato

Rettifica applicabile nel territorio della Repubblica federale di Germania in conformità all’articolo 44(5) del regolamento (UE) n. 528/2012:

In base all’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile1, trovano applicazione le norme tecniche per il dosaggio definite dalla Deutscher Verein des Gas Wasserfaches e.V2 fogli di lavoro W 229, W 296, W 623 e il tempo di contatto minimo secondo W 2293. (Per ulteriori riferimenti, consultare la Sezione 6)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 0,5 mg/l cloro attivo (AC) come concentrazione residua nel sistema

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza: dosaggio continuo

Rettifica applicabile nel territorio della Repubblica federale di Germania in conformità all’articolo 44(5) del regolamento (UE) n. 528/2012:

In base all’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile (Per ulteriori riferimenti, consultare la Sezione 6)4

Tasso di applicazione:

Aggiunta massima di 1,2 mg/l di Cl2 libero;

Intervallo di concentrazione al termine del trattamento: max. 0,3 mg/l di Cl2 libero, min. 0,1 mg/l di Cl2 libero (incluse le quantità prima del trattamento e quelle di altri trattamenti) come concentrazione residua nel sistema

In casi eccezionali è accettabile un’aggiunta fino a un massimo di 6 mg/l di Cl2 libero e una concentrazione fino a un massimo di 0,6 mg/l di Cl2 libero dopo il trattamento come concentrazione residua nel sistema, qualora non sia possibile garantire la disinfezione con altri mezzi o qualora la disinfezione sia temporaneamente alterata dall’ammonio.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bombola: 4,8 - 140 l (6-175 kg Cl2)

Tamburo: 400-1 000  l (500-1 250  kg Cl2)

Serbatoi ferroviari: 43 000 - 44 000  l (53 750 - 55 000  kg Cl2)

Acciaio al carbonio/inossidabile

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Collegare la bombola o il tamburo del cloro al sistema di dosaggio automatico chiuso. Impostare i parametri dell’impianto per ottenere una concentrazione di cloro attivo nell’acqua secondo le dosi di applicazione sopra indicate.

Si prega di notare che alcuni Stati membri dopo la disinfezione primaria, richiedono come misura precauzionale di mantenere un livello residuo di cloro disponibile nell’acqua potabile nelle tubazioni. Questo importo aggiuntivo, rivendicato dal richiedente come «Disinfezione secondaria: 0,1 - 0,5 mg/l di cloro disponibile (residuo)» è stato considerato coperto dalla disinfezione primaria.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Assicurarsi che la concentrazione di cloro nell’acqua potabile non superi i limiti nazionali per il cloro prima del consumo.

Garantire che la concentrazione di clorato presente nell’acqua potabile non superi i valori parametrici fissati nella direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (OJ L 435, 23.12.2020, pag. 1).

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 3.

Uso # 3 – Disinfezione dell’acqua nei serbatoi

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 05 - Acqua potabile

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

/

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: batteri

Nome comune: Bacteria

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: virus

Nome comune: Viruses

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

Disinfezione dell’acqua (con acqua proveniente da rete idrica), in contenitori/serbatoi, mediante dosaggio continuo.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Sistema di dosaggio automatizzato. La disinfezione viene effettuata all’ingresso del serbatoio, al fine di assicurare una corretta distribuzione del disinfettante nell’acqua.

Rettifica applicabile nel territorio della Repubblica federale di Germania in conformità all’articolo 44(5) del regolamento (UE) n. 528/2012:

In base all’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile1, trovano applicazione le norme tecniche per il dosaggio definite dalla Deutscher Verein des Gas Wasserfaches e.V2 fogli di lavoro W 229, W 296, W 623 e il tempo di contatto minimo secondo W 2293. (Per ulteriori riferimenti, consultare la Sezione 6)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 0,5 mg/l Cloro Attivo (AC) come concentrazione residua nel sistema.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza: dosaggio continuo

Rettifica applicabile nel territorio della Repubblica federale di Germania in conformità all’articolo 44(5) del regolamento (UE) n. 528/2012:

In base all’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile (Per ulteriori riferimenti, consultare la Sezione 6)4

Tasso di applicazione: aggiunta massima di 1,2 mg/l di Cl2 libero;

Intervallo di concentrazione al termine del trattamento: max. 0,3 mg/l di Cl2 libero, min. 0,1 mg/l di Cl2 libero (incluse le quantità prima del trattamento e quelle di altri trattamenti)

In casi eccezionali è accettabile un’aggiunta fino a un massimo di 6 mg/l di Cl2 libero e una concentrazione fino a un massimo di 0,6 mg/l di Cl2 libero dopo il trattamento, qualora non sia possibile garantire la disinfezione con altri mezzi o qualora la disinfezione sia temporaneamente alterata dalla presenza di ammonio.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bombola: 4,8 - 140 l (6-175 kg Cl2)

Tamburo: 400-1 000  l (500-1 250  kg Cl2)

Serbatoi ferroviari: 43 000 - 44 000  l (53 750 - 55 000  kg Cl2)

Acciaio al carbonio/inossidabile

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Collegare la bombola o il tamburo del cloro al sistema di dosaggio automatico chiuso. Impostare i parametri dell’impianto per ottenere una concentrazione di cloro attivo nell’acqua secondo le dosi di applicazione sopra indicate.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Assicurarsi che la concentrazione di cloro nell’acqua potabile non superi il limite nazionale di cloro prima del consumo.

Garantire che la concentrazione di clorato presente nell’acqua potabile non superi i valori parametrici fissati nella direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (OJ L 435, 23.12.2020, pag. 1).

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.4.   Descrizione dell’uso

Tabella 4.

Uso # 4 – Disinfezione dell’acqua negli impianti di raccolta

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 05 - Acqua potabile

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

/

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: batteri

Nome comune: Bacteria

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: virus

Nome comune: Viruses

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: legionella pneumophila

Nome comune: Bacteria

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

In Istituzioni pubbliche, Strutture sanitarie

Disinfezione dell’acqua potabile negli impianti di raccolta di acqua potabile, mediante dosaggio continuo

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Sistema di dosaggio automatizzato

Rettifica applicabile nel territorio della Repubblica federale di Germania in conformità all’articolo 44(5) del regolamento (UE) n. 528/2012:

In base all’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile1, trovano applicazione le norme tecniche per il dosaggio definite dalla Deutscher Verein des Gas Wasserfaches e.V2 fogli di lavoro W 229, W 296, W 623 e il tempo di contatto minimo secondo W 2293. (Per ulteriori riferimenti, consultare la Sezione 6)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 1 mg/l cloro attivo (AC) come concentrazione residua nel sistema

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza: dosaggio continuo

Rettifica applicabile nel territorio della Repubblica federale di Germania in conformità all’articolo 44(5) del regolamento (UE) n. 528/2012:

In base all’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile (Per ulteriori riferimenti, consultare la Sezione 6)4

Tasso di applicazione: aggiunta massima di 1,2 mg/l di Cl2 libero;

Intervallo di concentrazione al termine del trattamento: max. 0,3 mg/l di Cl2 libero, min. 0,1 mg/l di Cl2 libero (incluse le quantità prima del trattamento e quelle di altri trattamenti)

In casi eccezionali è accettabile un’aggiunta fino a un massimo di 6 mg/l di Cl2 libero e una concentrazione fino a un massimo di 0,6 mg/l di Cl2 libero dopo il trattamento, qualora non sia possibile garantire la disinfezione con altri mezzi o qualora la disinfezione sia temporaneamente alterata dalla presenza di ammonio.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bombola: 4,8 - 140 l (6-175 kg Cl2)

Tamburo: 400-1 000  l (500-1 250  kg Cl2)

Serbatoi ferroviari: 43 000 - 44 000  l (53 750 - 55 000  kg Cl2)

Acciaio al carbonio/inossidabile

4.4.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Collegare la bombola o il tamburo del cloro al sistema di dosaggio automatico chiuso. Impostare i parametri del sistema per ottenere una concentrazione di cloro attivo sopra indicata.

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Assicurarsi che la concentrazione di cloro nell’acqua potabile non superi il limite nazionale di cloro prima del consumo.

Garantire che la concentrazione di clorato presente nell’acqua potabile non superi i valori parametrici fissati nella direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (OJ L 435, 23.12.2020, pag. 1).

4.4.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.4.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.4.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.5.   Descrizione dell’uso

Tabella 5.

Uso # 5 – Disinfezione dell’acqua potabile per gli animali

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 05 - Acqua potabile

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

/

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: batteri

Nome comune: Bacteria

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: virus

Nome comune: Viruses

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

Disinfezione dell’acqua potabile per animali (con acqua proveniente dalla rete idrica) nelle aree agricole, mediante dosaggio continuo.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso

Descrizione dettagliata:

Sistema di dosaggio automatizzato

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 0,5 mg/l cloro attivo (AC) come concentrazione residua nel sistema.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza: dosaggio continuo

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bombola: 4,8 - 140 l (6-175 kg Cl2)

Tamburo: 400-1 000  l (500-1 250  kg Cl2)

Serbatoi ferroviari: 43 000 - 44 000  l (53 750 - 55 000  kg Cl2)

Acciaio al carbonio/inossidabile

4.5.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Collegare la bombola o il tamburo del cloro al sistema di dosaggio automatico chiuso. Impostare i parametri dell’impianto per ottenere una concentrazione continua di cloro attivo nell’acqua secondo le dosi di applicazione sopra indicate.

4.5.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Per i prodotti alimentari, assicurarsi che la concentrazione di clorato presente negli alimenti non superi i valori LMR fissati nel regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti (OJ L 178, 8.6.2020, pag. 7).

4.5.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.5.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

4.5.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la Sezione 5 Istruzioni generali per l’uso

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)

5.1.   Istruzioni d’uso

-

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Per collegare o scollegare i contenitori del prodotto, nonché per la manutenzione o la riparazione del sistema di tubazioni del gas, sono obbligatorie le seguenti misure di mitigazione del rischio (RMM):

un sistema di allarme (valore di attivazione corrispondente alla concentrazione per l’esposizione acuta (AEC): 0,5 mg di cloro attivo/m3 (o inferiore secondo la legislazione nazionale)] che avvia le procedure di sicurezza, come indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (APVR) secondo la norma CEN EN14387: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtro/i antigas e filtro/i combinati - Requisiti, test, marcatura (o equivalente);

è in atto l’applicazione di una ventilazione di scarico locale (LEV) (secondo la normativa nazionale) e di bassa pressione/vuoto per evitare emissioni di cloro;

sensori elettrochimici utilizzati per le misurazioni per rilevare varie specie clorurate oltre al cloro stesso;

sensori per misurare l’esposizione anche quando gli operatori utilizzano gli APVR secondo la norma CEN EN141 o norma equivalente.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Evita di respirare questo gas tossico il più possibile. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario/medico:

Avviare immediatamente le misure di supporto vitale, quindi chiamare un CENTRO ANTIVELENI.

IN CASO DI INGESTIONE: Non applicabile.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l’imballaggio secondo le disposizioni locali.

Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d’acqua, nei tubi (lavandino, WC ecc.) o negli scarichi.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Condizioni di conservazione:

Serbatoi a pressione ermetici: Per le sue proprietà chimiche e fisiche, il cloro gassoso viene sempre stoccato in appositi recipienti acciaio al carbonio con apposite valvole dedicate. Le confezioni di cloro per l’uso all’interno dell’UE devono essere realizzate ed etichettate secondo la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e l’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957. Per ulteriori riferimenti, consultare la Sezione 6. Riempimento massimo 1,25 kg/l (80 % del volume ca.).

Tenere i contenitori con cloro ben chiusi e conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Avvitare saldamente la guarnizione di protezione dell’uscita della valvola e il cappuccio di protezione della valvola durante lo stoccaggio. Evitare che le bombole cadano. Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti, la temperatura del contenitore non deve mai essere inferiore a 15 °C o superiore a 50 °C.

Il cloro deve essere tenuto lontano da prodotti reattivi (materiali da evitare: agenti riducenti, materiali combustibili, metalli in polvere, acetilene, idrogeno, ammoniaca, idrocarburi e materiali organici).

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto riguarda la nota «Categoria/e di utenti»:

i professionisti (inclusi gli utilizzatori industriali) sono professionisti addestrati, se è richiesto dalla normativa nazionale.

1

Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile: Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343) geändert worden ist; elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile: Bekanntmachung des Umweltbundesamtes der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung – 21. Änderung – (Stand: Dezember 2019).

2

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Associazione tecnica e scientifica tedesca per il gas e l’acqua).

3 part

e II, Lfd. n. 4 dell’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile.

4 part

e I c, Lfd. n. 2 dell’elenco delle sostanze di trattamento e dei processi di disinfezione del comma 11 dell’Ordinanza tedesca in materia di acqua potabile.

5

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (OJ L 165, 30.6.2010, pag. 1).

(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


Rettifiche

13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/98


Rettifica della decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 59I del 25 febbraio 2023 )

Pagine da 533 a 582, allegato, tabella, parte relativa alle entità: le voci da 175 a 208 sono rinumerate come voci da 176 a 209.


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/99


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 59 I del 25 febbraio 2023 )

Da pagina 373 a 422, allegato, tabella «Entità», le voci da 175 a 208 sono rinumerate da 176 a 209.


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/100


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 3 marzo 2023 )

Pagina 35, articolo 1, paragrafo 2,

anziché:

«L'estensione del dazio di cui al paragrafo 1 non si applica alle società elencate di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

Pantech Stainless and Alloy Industries Sdn. Bhd

A021

Malaysia

SPI United Sdn. Bhd

A022 »

leggasi:

«L'estensione del dazio di cui al paragrafo 1 non si applica alle società elencate di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

Pantech Stainless and Alloy Industries Sdn. Bhd.

A021

Malaysia

SP United Industry Sdn. Bhd.

A022 ».


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/101


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 7 febbraio 2023 )

Pagina 6, articolo 2, terzo comma, lettera a):

anziché:

«a)

l'articolo 1, punto 2, nonché il punto 3, lettera b), punti i) e ii), il punto 3, lettera c), punti i) e ii), e il punto 6 dell'allegato si applicano a decorrere dal primo giorno del periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, se del caso, al primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo;»

leggasi:

«a)

l'articolo 1, punto 2, e l'allegato, punto 3, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), punti i) e ii), e punto 6 si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, se del caso, al primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo;».


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/102


Rettifica della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 325 del 20 dicembre 2018 )

1.

Pagina di copertina (sommario) e pagina 25, titolo:

anziché:

«relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)»,

leggasi:

«relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)».

2.

Pagina 25, considerando 3:

anziché:

«Ai sensi dell’articolo 54 della convenzione, il Consiglio dell’ICAO deve adottare norme internazionali e pratiche raccomandate.»,

leggasi:

«Ai sensi dell’articolo 54 della convenzione, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard e pratiche raccomandate internazionali.».

3.

Pagina 25, considerando 6:

anziché:

«Il 27 giugno 2018 durante la decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato la prima edizione dell’allegato 16, volume IV, della convenzione: le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — Regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (“CORSIA”)»,

leggasi:

«Il 27 giugno 2018 durante la decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato la prima edizione dell’allegato 16, volume IV, della convenzione: gli standard e le pratiche raccomandate internazionali in materia di tutela dell’ambiente — Regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (“CORSIA”)».

4.

Pagine 9 e 10, considerando 9:

anziché:

«L’articolo 38 della convenzione riguarda le deroghe alle norme e ai procedimenti internazionali. Conformemente a tale articolo uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto alle norme o ai procedimenti internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche alle norme o ai procedimenti internazionali modificati, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a una norma internazionale, deve avvertire immediatamente l’ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dalla norma internazionale.»,

leggasi:

«L’articolo 38 della convenzione riguarda le deroghe agli standard e ai procedimenti internazionali. Conformemente a tale articolo, uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto agli standard o ai procedimenti internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard o ai procedimenti internazionali modificati, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve avvertire immediatamente l’ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale.».


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/103


Rettifica della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322 del 16 dicembre 2022 )

Pagina 56, articolo 1, punto 13), lettera c) relativa al paragrafo 4 dell'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE, parte introduttiva:

anziché:

«4.   Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 22, punto 2), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:»

leggasi:

«4.   Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:».


13.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/104


Rettifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all’atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271 del 24 ottobre 2019 )

Pagina 14, articolo 4, paragrafo 1, terzo comma:

anziché:

«In particolare, la Commissione è designata quale amministrazione competente di cui all'articolo 3 dell'atto di Ginevra, responsabile dell'amministrazione dell'atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona («regolamento di esecuzione comune»).»

leggasi:

«In particolare, la Commissione è designata quale autorità competente di cui all'articolo 3 dell'atto di Ginevra, responsabile dell'amministrazione dell'atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale dell'OMPI a norma dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona («regolamento di esecuzione comune»).».