ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
5 aprile 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/735 della Commissione, del 30 gennaio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda l’obbligo di presentare fatture per stabilire il quantitativo di riferimento e che precisa alcuni aspetti del sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/736 della Commissione, del 31 marzo 2023, relativo alla definizione dei dettagli tecnici dell'applicazione del meccanismo di correzione del mercato ai derivati collegati a punti di scambio virtuale nell'Unione diversi dai TTF

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 della Commissione, del 4 aprile 2023, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 della Commissione, del 4 aprile 2023, che reistituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione, del 4 aprile 2023, che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania

80

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione, del 4 aprile 2023, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

85

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2023/334 della Commissione, del 2 febbraio 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti ( GU L 47 del 15.2.2023 )

89

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio ( GU L 188 del 12.7.2019 )

90

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio ( GU L 152 dell’11.6.2019 )

91

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/735 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda l’obbligo di presentare fatture per stabilire il quantitativo di riferimento e che precisa alcuni aspetti del sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 186,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760, gli operatori sono tenuti a presentare una fattura all’autorità emittente ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento. Finora il quantitativo di riferimento era stabilito in conformità della disposizione transitoria di cui all’articolo 26, primo comma, del medesimo regolamento delegato, pertanto non era fatto ricorso alla disposizione in questione. Poiché altri aspetti della gestione dei contingenti tariffari introdotti da detto regolamento delegato si sono rivelati efficaci e al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori e sulle autorità che rilasciano i titoli («autorità emittenti»), è opportuno sopprimere l’obbligo per gli operatori di presentare una fattura all’autorità emittente ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento.

(3)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/760, l’operatore notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI) entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. È opportuno prorogare detto termine considerati i tempi lunghi di attuazione di siffatte modifiche e le difficoltà incontrate dagli operatori per notificarle puntualmente.

(4)

È opportuno eliminare dal regolamento delegato (UE) 2020/760 la discrepanza fra l’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e la facoltà di cui all’articolo 13, paragrafo 13, relativi alla registrazione previa degli operatori in caso di sospensione del requisito del quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, dello stesso regolamento delegato.

(5)

L’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2020/760 disciplina le denunce per registrazione indebita di un operatore. È opportuno precisare il ruolo rispettivo dell’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA e dell’omologa dello Stato membro che ha ricevuto la denuncia, indicando che il controllo incombe allo Stato membro in cui è stabilito l’operatore controllato.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato:

1)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’operatore provvede a che una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione che usa per stabilire il quantitativo di riferimento contenga il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità emittenti confrontano le informazioni sui titoli di importazione e sulle dichiarazioni doganali. I documenti non devono contenere discrepanze sull’identità dell’importatore o del dichiarante ovvero sulla descrizione del prodotto. Le verifiche di tali documenti sono effettuate in base all’analisi dei rischi degli Stati membri.»

;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 12, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L’operatore notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo LORI entro 30 giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto.»;

b)

al paragrafo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il requisito del quantitativo di riferimento sia stato sospeso a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, la Commissione sospende il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.»;

3)

all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’autorità emittente dello Stato membro in cui è stabilito il denunciante, se ritiene fondata la denuncia, vi dà seguito con i controlli che ritiene opportuni. Se l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità emittente che ha ricevuto la denuncia, tale autorità fornisce l’assistenza necessaria all’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito e registrato ai fini dell’IVA, la quale procede tempestivamente al controllo. L’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito e registrato ai fini dell’IVA inserisce l’esito del controllo nel sistema elettronico LORI integrandolo nel fascicolo LORI dell’operatore stesso.»

.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/736 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2023

relativo alla definizione dei dettagli tecnici dell'applicazione del meccanismo di correzione del mercato ai derivati collegati a punti di scambio virtuale nell'Unione diversi dai TTF

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati («regolamento MCM») istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati Title Transfer Facility («TTF») e derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale («VTP») con scadenze comprese tra un mese e un anno. Ne consegue che l'MCM si applica a qualsiasi derivato su merci che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione su gas in qualsiasi VTP nell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 1 del regolamento MCM, l'MCM si applica agli ordini effettuati per la negoziazione di derivati TTF e di derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale situati nell'Unione.

(3)

Il regolamento MCM stabilisce i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM unicamente per quanto riguarda gli ordini di derivati TTF e non per gli ordini di derivati collegati ad altri VTP. Ciò si ascriveva all'urgente necessità di applicare l'MCM ai derivati TTF, comunemente considerato l'indicatore di prezzo standard sui mercati europei del gas, e al fatto che l'applicazione dell'MCM agli ordini di derivati collegati ad altri VTP richiedeva un'ulteriore preparazione. Pertanto il regolamento MCM conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione per definire i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati a tali altri VTP, in particolare per quanto riguarda il verificarsi di un evento di correzione di mercato e l'applicazione di un limite dinamico di offerta in relazione a tali derivati. Il regolamento MCM conferisce inoltre alla Commissione il potere di escludere in via eccezionale taluni derivati tra quelli collegati ad altri VTP.

(4)

La definizione dei dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati a tali altri VTP e l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione dell'MCM di taluni derivati tra quelli collegati ad altri VTP dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento MCM, vale a dire la liquidità e la disponibilità di informazioni sui prezzi dei derivati collegati ad altri VTP e l'impatto che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP avrebbe sui flussi di gas intra-UE, sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla stabilità dei mercati finanziari. Tale definizione e detta eventuale esclusione dovrebbero altresì basarsi sulle relazioni di valutazione degli effetti presentate entro il 1o marzo 2023 dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento MCM.

(5)

L'MCM per i derivati TTF è attivato quando si verifica un evento di correzione del mercato, ossia quando per tre giorni lavorativi il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month, pubblicato da ICE Endex B.V., supera 180 EUR/MWh ed è superiore di 35 EUR al prezzo di riferimento. L'MCM per i derivati collegati ad altri VTP nell'Unione dovrebbe essere attivato nello stesso momento, quando si verifica il medesimo evento di correzione di mercato. Ciò si deve a due ragioni principali. In primo luogo, rispetto ai derivati TTF, molti dei derivati collegati a VTP diversi dai TTF sono meno liquidi. Se l'attivazione dell'MCM dovesse basarsi su contratti future illiquidi, il meccanismo potrebbe risultare vulnerabile alla manipolazione e comportare attivazioni superflue o tardive. In secondo luogo, se il meccanismo di correzione del mercato dovesse essere attivato solo per derivati collegati a taluni VTP, la negoziazione potrebbe spostarsi a derivati collegati ad altri VTP, il che potrebbe portare a distorsioni sui mercati dell'energia o finanziari dell'Unione, ad esempio mediante arbitraggio da parte dei partecipanti al mercato tra derivati corretti e non corretti, a scapito dei consumatori. La valutazione esposta è condivisa dalla relazione di valutazione dell'ACER, in cui si afferma che anche l'MCM per i derivati collegati ad altri VTP nell'Unione dovrebbe essere attivato sulla base del prezzo di regolamento dei derivati TTF front month, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento MCM.

(6)

Al verificarsi di un evento di correzione del mercato, il regolamento MCM fissa un limite dinamico di offerta in base al quale i gestori dei mercati non dovrebbero accettare e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non dovrebbero presentare ordini di derivati TTF che giungono a scadenza nel periodo compreso tra la data di scadenza del derivato TTF front month e la data di scadenza del derivato TTF front year con prezzi superiori di 35 EUR/MWh al prezzo di riferimento pubblicato dall'ACER il giorno precedente. Tale limite dinamico di offerta è appropriato anche per gli ordini di derivati collegati ad altri VTP e non richiede modifiche. Come per i derivati TTF, un premio per la sicurezza dell'approvvigionamento pari a 35 EUR/MWh rappresenta la differenza media tra il prezzo di riferimento e il prezzo dei contratti future a un mese per una serie di derivati collegati ad altri VTP nell'estate del 2022 e rispecchia i costi delle eventuali congestioni infrastrutturali legate al trasferimento del gas dal terminale GNL all'Europa continentale in altre regioni dell'Unione. Inoltre l'applicazione dello stesso massimale di sicurezza ai derivati collegati a tutti i VTP dovrebbe limitare il rischio di un indebito spostamento delle negoziazioni tra VTP e il rischio di distorsione della parità di condizioni tra le diverse regioni dell'Unione nella capacità di attrarre GNL, il che potrebbe portare alla frammentazione dei mercati all'interno dell'Unione. Nella relazione di valutazione l'ACER concorda sul fatto che il limite dinamico di offerta applicabile agli ordini di derivati TTF sia appropriato anche per gli ordini di derivati collegati ad altri VTP.

(7)

La Commissione ritiene che l'MCM debba applicarsi a tutti i derivati collegati ad altri VTP senza eccezioni. Nelle rispettive relazioni di valutazione degli effetti l'ACER e l'ESMA hanno confermato la posizione della Commissione, ossia che l'inclusione degli altri VTP non comporta effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas. Sia l'ACER che l'ESMA hanno osservato che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP può apportare benefici aggiuntivi limitati, che la maggior parte di tali derivati non sono sufficientemente liquidi e che talune controparti centrali di compensazione («CCP») potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi per modificare la procedura di gestione degli inadempimenti. Tuttavia, in vista dell'attuazione del regolamento MCM, sia l'ACER che l'ESMA hanno condiviso la conclusione della Commissione secondo cui l'applicazione dell'MCM a tutti i derivati collegati ad altri VTP non comporta effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas. Nella sua valutazione e in linea con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento MCM, la Commissione ha analizzato in particolare i criteri riportati di seguito.

(8)

In primo luogo, le informazioni sui prezzi dei derivati collegati ad altri VTP contemplati nel presente atto di esecuzione sono prontamente disponibili in quanto tali derivati sono negoziati su mercati regolamentati che informano regolarmente sui prezzi.

(9)

In secondo luogo, la mancanza di liquidità di taluni derivati collegati ad altri VTP non comporta notevoli problemi pratici di attuazione, in quanto la Commissione ha scelto deliberatamente i contratti future TTF a un mese a elevata liquidità come fattore di attivazione dell'MCM per altri VTP.

(10)

In terzo luogo, è improbabile che l'estensione ai derivati collegati ad altri hub abbia un impatto significativamente negativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Il principale strumento per prevenire problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, ossia il «premio» incluso nel limite di offerta (maggiorazione rispetto ai prezzi di mercato del GNL o «massimale di sicurezza» di cui al considerando 19 del regolamento MCM) si applicherà infatti a tutti i derivati e garantirà che l'MCM non comprometta la capacità dell'Unione di attrarre GNL. È inoltre improbabile che l'estensione abbia un impatto significativamente negativo sui flussi di gas intra-UE; ciò si deve alla natura temporanea dell'applicazione dell'MCM e al fatto che i flussi di gas all'interno dell'Unione sono il risultato di una serie complessa di posizioni risultanti non solo da contratti derivati, ma anche da numerosi altri effetti non influenzati dall'MCM, come gli impegni di approvvigionamento a lungo termine, gli scambi a breve termine e a pronti e le operazioni concluse fuori borsa.

(11)

Infine l'estensione dell'MCM non produrrà nelle previsioni alcun impatto significativo sulla stabilità dei mercati finanziari, poiché oltre il 90 % dei derivati sul gas naturale negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione sono derivati TTF. Per quanto riguarda i potenziali costi aggiuntivi che alcune CCP potrebbero dover sostenere per modificare la procedura di gestione degli inadempimenti, l'ESMA ha osservato che, al momento della pubblicazione della relazione di valutazione degli effetti, nessuna CCP aveva segnalato la necessità di apportare modifiche significative a causa del regolamento MCM.

(12)

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che nessun derivato collegato ad altri VTP debba essere eccezionalmente escluso dall'ambito di applicazione dell'MCM.

(13)

Al fine di preservare il buon funzionamento dei mercati dei derivati e consentire ai partecipanti al mercato di gestire adeguatamente le esposizioni al rischio, è di fondamentale importanza che il presente regolamento non interferisca con i contratti conclusi prima della sua data di applicazione. Per lo stesso motivo i partecipanti al mercato dovrebbero essere in grado di compensare efficacemente le posizioni in derivati collegati ad altri VTP aperte prima dell'applicazione del presente regolamento. Pertanto il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, né alle negoziazioni che consentono ai partecipanti al mercato di compensare o di ridurre le posizioni risultanti da contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre le CCP svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dei mercati dei derivati TTF attenuando il rischio di controparte. È altrettanto importante assicurare che l'estensione del meccanismo ad altri VTP non metta a rischio le CCP che compensano gli strumenti interessati in caso di inadempimento di un partecipante diretto. Tali CCP dovrebbero pertanto essere in grado di attuare procedure di gestione degli inadempimenti senza essere soggette al limite di offerta. A tal fine il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi alle negoziazioni eseguite nell'ambito di una procedura di gestione degli inadempimenti organizzata da una CCP.

(14)

Nessun motivo plausibile impedisce di applicare le altre caratteristiche dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP. Tra queste rientrano le norme che disciplinano la sospensione dell'MCM. È opportuno rilevare che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento MCM, in caso di indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, l'attivazione dell'MCM dovrebbe essere sospesa qualora dovesse provocare turbative indesiderate del mercato. Analogamente, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, l'MCM dovrebbe, in qualsiasi momento, essere sospeso se il massimale dinamico di sicurezza dovesse determinare gravi turbative del mercato con ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sull'attuazione degli obiettivi obbligatori di riduzione della domanda o sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, sui flussi di gas intra-Unione o sulla validità dei contratti di fornitura di gas esistenti ovvero se dovesse comportare differenze sostanziali tra l'andamento dei prezzi nei diversi mercati dell'Unione o rispetto ad altre regioni del mondo. La valutazione delle turbative indesiderate del mercato dovrebbe prendere in considerazione l'impatto sul mercato europeo nel suo complesso e in particolare su ciascun VTP cui si applica il MCM; in presenza di tali turbative indesiderate del mercato si applicherebbe la decisione di sospensione a norma dell'articolo 6 del regolamento MCM.

(15)

Data la situazione volatile e imprevedibile del mercato del gas naturale, è importante che l'MCM possa essere applicato quanto prima ai derivati collegati ad altri VTP, quando sussistono le condizioni che ne giustificano l'attivazione. Pertanto i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP dovrebbero essere definiti entro il 31 marzo 2023. Tuttavia, affinché le società che gestiscono i VTP nell'Unione diversi dai TTF dispongano di tempo a sufficienza per apportare le modifiche necessarie, il presente atto di esecuzione dovrebbe applicarsi soltanto a decorrere dal 1o maggio 2023.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'MCM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce i dettagli tecnici dell'applicazione del meccanismo di correzione del mercato ai derivati collegati ai punti di scambio virtuale («VTP») nell'Unione diversi dal punto di scambio virtuale Title Transfer Facility («TTF») conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2578.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«derivato front month collegato ad altri VTP»: derivato collegato ad altri VTP che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di un mese negoziati su un determinato mercato regolamentato;

2)

«derivato front year collegato ad altri VTP»: derivato collegato ad altri VTP che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di dodici mesi negoziati su un mercato regolamentato.

Articolo 3

Applicazione dell'MCM ad altri VTP

Il presente regolamento si applica agli ordini effettuati per la negoziazione di derivati collegati a VTP situati nell'Unione diversi dai TTF.

Articolo 4

Evento di correzione del mercato in relazione ad altri VTP nell'Unione

1)   Un evento di correzione del mercato relativo a derivati collegati ad altri VTP si verifica quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578.

2)   Il limite dinamico di offerta di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 7, del regolamento MCM si applica ai derivati collegati ad altri VTP che giungono a scadenza nel periodo compreso tra la data di scadenza dei derivati front month e la data di scadenza dei derivati front year.

3)   I gestori dei mercati sul mercato dei derivati collegati ad altri VTP e i partecipanti al mercato di tali derivati monitorano quotidianamente il sito web dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

Articolo 5

Sospensione e disattivazione dell'MCM in relazione a derivati collegati ad altri VTP

La sospensione e la disattivazione dell'MCM per i derivati collegati ad altri VTC sono effettuate conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento MCM.

Articolo 6

Mantenimento dei diritti acquisiti

Il presente regolamento non si applica a:

a)

i contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

l'acquisto e la vendita di derivati collegati ad altri VTP al fine di compensare o ridurre i contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

c)

l'acquisto e la vendita di contratti in derivati collegati ad altri VTP nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le negoziazioni OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 45).


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/737 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2023

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 4 maggio 2018 la Commissione europea («Commissione») ha adottato il regolamento (UE) 2018/683 (2) («regolamento provvisorio») che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 («pneumatici» o «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese («regolamento impugnato»).

(3)

Il 9 novembre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (4) che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 [«regolamento (UE) 2018/1690»].

2.   LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA

(4)

La China Rubber Industry Association («CRIA») e la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters («CCCMC») (congiuntamente «ricorrenti») hanno contestato il regolamento impugnato dinanzi al Tribunale per conto di alcuni dei loro membri elencati ai considerando 9 e 10 («produttori esportatori interessati»). Il 4 maggio 2022 il Tribunale dell’Unione europea («Tribunale») ha emesso la sentenza nelle cause T-30/19 e T-72/19 (5) («sentenza»).

(5)

Nella sentenza il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690.

(6)

La CRIA e la CCCMC hanno espresso una serie di censure nei confronti del regolamento impugnato e il Tribunale si è pronunciato su due di esse: i) la censura riguardante la mancata effettuazione da parte della Commissione di un confronto equo dei prezzi nel calcolo dell’undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi) e dei margini di pregiudizio, per quanto riguarda i produttori esportatori e ii) talune censure riguardanti, in sostanza, incoerenze e una violazione dei diritti di difesa per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio e la ponderazione dei dati del campione dei produttori dell’Unione.

(7)

Per quanto riguarda il calcolo dei margini di undercutting, il Tribunale ha osservato che la Commissione non ha effettuato un confronto equo quando ha operato un adeguamento del prezzo all’esportazione (con la detrazione delle SGAV dell’importatore collegato e di un profitto teorico) per le vendite realizzate tramite un organismo di vendita collegato nell’Unione. Il Tribunale ha rilevato che anche i produttori dell’Unione hanno effettuato alcune vendite tramite organismi di vendita collegati e che i loro prezzi di vendita non erano stati adeguati allo stesso modo. Il Tribunale ha concluso che il calcolo dell’undercutting dei prezzi effettuato dalla Commissione nel regolamento impugnato era viziato da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione e che di conseguenza tale calcolo violava l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento antidumping di base») e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)(«regolamento antisovvenzioni di base»). Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli errori avevano inciso sulle risultanze complessive in materia di pregiudizio e causalità nonché sui margini di pregiudizio e che non era possibile determinare con precisione in quale misura i dazi antidumping definitivi rimanessero in parte fondati.

(8)

Per quanto riguarda il secondo punto, il Tribunale ha osservato che la Commissione non aveva effettuato un esame obiettivo (come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base) in quanto, non avendo rivisto i calcoli di tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività e non avendo riportato le cifre riviste nel regolamento impugnato, la Commissione non aveva utilizzato tutti i dati pertinenti disponibili. Il Tribunale ha inoltre constatato una violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti. In particolare il Tribunale ha contestato il fatto che alcune informazioni non divulgate alle parti interessate potessero essere considerate riservate e ha constatato che tutti i dati in questione erano «connessi a conclusioni di fatto nel regolamento impugnato». Essi costituivano pertanto «fatti e considerazioni essenziali» che avrebbero dovuto essere divulgati alle parti.

(9)

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nella tabella seguente).

NOME DELLA SOCIETÀ

CODICE ADDIZIONALE TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Aeolus Tyre Co., Ltd

C877 (8)

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd

C334

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

C334

Shandong Linglong Tire Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

C875 (9)

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (10)

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

C876

GITI Tire (Anhui) Company Ltd

C332

GITI Tire (Fujian) Company Ltd

C332

GITI Tire (Hualin) Company Ltd

C332

GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

C332

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350

(10)

Il Tribunale ha inoltre annullato il regolamento (UE) 2018/1690 per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nella tabella precedente) e per Zhongce Rubber Group Co., Ltd (codice addizionale TARIC C379).

3.   ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

(11)

Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel presente caso, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (11).

(12)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (12). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura del procedimento antidumping. Ad esempio nel caso in cui un regolamento che istituisce misure antidumping definitive venga annullato, il procedimento rimane aperto dato che è soltanto l’atto che chiude tale procedimento ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (13), salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa della procedura amministrativa con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (14).

(13)

Nel presente caso il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato per quanto riguarda i produttori esportatori interessati in quanto la Commissione ha commesso un errore nel determinare l’esistenza di un undercutting significativo, il che ha inciso sull’analisi del nesso di causalità. Lo stesso errore metodologico è stato riscontrato nel calcolo dei margini di pregiudizio degli esportatori interessati. Il Tribunale ha inoltre riscontrato errori relativi alla mancata divulgazione di determinate informazioni: i) gli indicatori di pregiudizio lordi, prima dell’applicazione degli adeguamenti di ponderazione, e i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall’altro; ii) indicatori di pregiudizio diversi dalla redditività dopo la revisione della ponderazione; iii) talune informazioni relative alle fonti dei dati macroeconomici sul pregiudizio e all’elenco delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione; e iv) il volume esatto totale delle vendite delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno collaborato alle inchieste e le informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione.

(14)

Le risultanze del regolamento impugnato che non sono state contestate o che sono state contestate ma respinte o non esaminate dal Tribunale, e che pertanto non hanno portato all’annullamento del regolamento impugnato, restano pienamente valide e non sono interessate da tale riapertura (15).

(15)

A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 del 4 maggio 2022, la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente le inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e di riprendere l’inchiesta dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura, annunciata mediante un avviso (16) («avviso di riapertura»), era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC, elencate nell’avviso di riapertura.

(16)

Nella stessa data la Commissione ha inoltre deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, prodotti da tali società e ha incaricato le autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione dei pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione che reintroducono i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping per quanto concerne le importazioni relative a tali società (17) («regolamento relativo alla registrazione»).

(17)

La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni.

4.   PERIODO DELL’INCHIESTA

(18)

Il periodo dell’inchiesta riguarda il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

5.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(19)

Il 10 gennaio 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva reistituire i dazi antidumping in vigore («divulgazione delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(20)

Sono pervenute osservazioni dalla China Rubber Industry Association («CRIA»), dal gruppo GITI (18) e dall’importatore indipendente Hämmerling The Tyre Company GmbH («Hämmerling»). Le osservazioni pervenute sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Hämmerling e la CRIA hanno richiesto audizioni, che sono state loro concesse.

(21)

Su richiesta della CRIA, espressa nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha successivamente divulgato gli elementi aggiuntivi («ulteriore divulgazione delle informazioni») di seguito descritti.

Il 30 gennaio 2023, mediante una nota al fascicolo, la Commissione ha fornito ulteriori informazioni in merito alla sua analisi dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione nelle vendite effettuate direttamente, indirettamente e a diversi tipi di acquirenti.

Il 30 e 31 gennaio 2023 la Commissione ha inoltre fornito al gruppo Hankook (19) e Aeolus/Pirelli (20) le operazioni di vendita all’esportazione delle società interessate, che sono state utilizzate per stabilire i calcoli riveduti dell’undercutting e dell’underselling (vendita sottocosto). Tali operazioni di vendita all’esportazione erano identiche a quelle già comunicate nell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato.

Il 31 gennaio 2023, mediante una nota al fascicolo, la Commissione ha chiarito e rettificato i livelli del dazio definitivo per tutti i produttori esportatori interessati, a seguito di un errore riscontrato per quanto riguarda il calcolo del pregiudizio per il gruppo Hankook e Aeolus/Pirelli. Ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti in merito alla situazione giuridica di Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(22)

Solo la CRIA ha presentato osservazioni sull’ulteriore divulgazione delle informazioni, di cui la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno.

6.   ARGOMENTAZIONI DELLA CRIA RELATIVE AI DIRITTI DELLA DIFESA

(23)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CRIA ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati per i motivi di seguito descritti.

La CRIA non ha ricevuto i calcoli dell’undercutting e dell’underselling per quanto riguarda i produttori esportatori dai quali ha ricevuto una lettera di autorizzazione.

Alla CRIA non è stato concesso un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

La Commissione non ha organizzato un’audizione nei tempi richiesti dalla CRIA.

La Commissione non ha esaminato tutte le censure che non sono state affrontate dal Tribunale.

(24)

Come indicato al considerando 160, la Commissione ha ricalcolato i dazi di tutti i produttori esportatori interessati, in particolare dei produttori esportatori inclusi nel campione nel regolamento impugnato e soggetti alla sentenza del Tribunale (ossia il gruppo GITI, il gruppo Hankook e Aeolus/Pirelli). È opportuno ricordare che i margini di pregiudizio dei produttori esportatori interessati inclusi nel campione erano stati stabiliti sulla base di dati sensibili delle società. Di conseguenza i calcoli non hanno potuto essere comunicati a tutte le parti interessate, ma solo alle società interessate.

(25)

La CRIA ha sostenuto che le società di cui al considerando 10 hanno firmato lettere di autorizzazione che includevano l’accesso ai dati sensibili delle società e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto comunicare alla CRIA i calcoli individuali del margine di undercutting e del margine di pregiudizio per tali società. Inoltre il contenuto delle lettere di autorizzazione era identico a una procura ordinaria («procura»), che secondo la CRIA autorizzava un consulente legale a rappresentare una società.

(26)

La Commissione ha esaminato le lettere di autorizzazione presentate dalla CRIA. Diversi produttori cinesi soggetti alla sentenza del Tribunale hanno firmato tali lettere di autorizzazione individuali. La Commissione ha osservato che le lettere di autorizzazione si basavano su un testo standard per tutti i produttori (inclusi o meno nel campione) e non specificavano se la rispettiva società autorizzasse la CRIA a ricevere i dati riservati della società. Inoltre non tutti i produttori esportatori inclusi nel campione interessati dalla presente inchiesta hanno accettato di fornire alla CRIA l’accesso ai loro dati riservati. In aggiunta a ciò, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la procura era identica alle lettere di autorizzazione in questione, la Commissione ha ritenuto che la differenza sostanziale tra una procura e una lettera di autorizzazione nei confronti di un’associazione sia l’entità autorizzata a ricevere i dati. Nel caso di una procura, il consulente legale è vincolato dalle norme etiche del rispettivo ordine cui l’avvocato è iscritto, il che impone, tra l’altro, di non divulgare dati riservati della società. Pertanto il fatto che una procura non preveda alcuna disposizione specifica circa tali dati non solleva l’avvocato o gli avvocati in questione dall’obbligo di rispettare le norme etiche più rigorose in materia e di garantire la riservatezza dei dati ricevuti. Per contro, è soltanto in via eccezionale che le associazioni ricevono accesso illimitato ai dati riservati delle società che ne fanno parte, il che può, tra l’altro, violare le rispettive norme in materia di concorrenza in vigore. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le lettere di autorizzazione firmate dalle società non fossero sufficientemente specifiche ed esplicite quanto al fatto che le società in questione autorizzassero l’accesso alle loro informazioni riservate da parte dell’associazione.

(27)

Sulla base dell’analisi di cui sopra e del dovere di diligenza della Commissione nella gestione delle informazioni riservate a sua disposizione sulle società, la Commissione ha deciso di divulgare i dati riservati delle società direttamente ai soli produttori esportatori interessati, e non alla CRIA, al fine di tutelare la riservatezza di tali dati. L’insieme di dati è stato pertanto inviato al rappresentante legale del gruppo GITI e al rappresentante di Hankook il 10 gennaio 2023. Poiché né Aeolus/Pirelli, né nessuno dei produttori esportatori interessati di tale gruppo erano registrati come parti interessate, la Commissione ha individuato le persone di contatto presso Aeolus/Pirelli e ha fornito loro la divulgazione delle informazioni specifiche dei rispettivi produttori esportatori il 17 gennaio 2023. Le parti hanno avuto tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentare osservazioni.

(28)

Il 16 gennaio 2023 la CRIA ha richiesto i calcoli dell’undercutting e dell’underselling delle società interessate, sulla base delle lettere di autorizzazione firmate. In risposta, per i motivi illustrati ai considerando 26 e 27, la Commissione ha invitato la CRIA a contattare tali società e a ottenere i dati direttamente da esse.

(29)

Il 19 gennaio 2023 Aeolus Tyre Co., Ltd si è manifestata e ha autorizzato esplicitamente la Commissione a fornire alla CRIA la divulgazione delle informazioni specifiche che la riguardano. Lo stesso giorno la Commissione ha comunicato alla CRIA i calcoli dell’undercutting e dell’underselling di Aeolus/Pirelli. Per quanto riguarda le operazioni di vendita dettagliate, la Commissione ha comunicato separatamente ad Aeolus Tyre Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd solo le rispettive serie di dati, poiché la CRIA aveva presentato una lettera di autorizzazione firmata solo da Aeolus Tyre Co., Ltd., ma non da Pirelli Tyre Co., Ltd.

(30)

Per quanto riguarda il gruppo Hankook, la Commissione non ha ricevuto un’autorizzazione esplicita a condividere i suoi dati con la CRIA. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni la CRIA ha tuttavia sostenuto che il gruppo aveva fornito all’associazione la divulgazione delle informazioni specifiche che lo riguardano.

(31)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni la CRIA ha informato la Commissione che il gruppo GITI aveva ritirato la sua lettera di autorizzazione alla CRIA. Successivamente, il 3 febbraio 2023, il gruppo GITI ha inviato una nuova lettera di autorizzazione per la CRIA, che autorizzava esplicitamente l’associazione a ricevere la divulgazione delle informazioni specifiche della società, ricevuta il 10 gennaio 2023. A seguito di tale lettera, e su richiesta della CRIA, l’8 febbraio 2023 la Commissione ha messo a disposizione della CRIA la divulgazione specifica in questione.

(32)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha ritenuto che i diritti di difesa dei produttori esportatori inclusi nel campione e di tutti gli altri produttori esportatori interessati, nonché i diritti di difesa della CRIA, non fossero stati violati. Le società interessate hanno ricevuto le informazioni relative ai calcoli dell’undercutting e dell’underselling e hanno avuto tempo sufficiente per presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni.

(33)

La CRIA ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione circostanze eccezionali, nello specifico il Capodanno cinese che ha avuto luogo dal 21 al 29 gennaio 2023, quando ha respinto la sua richiesta di proroga del termine per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione delle informazioni e che proponeva di fissare un’audizione successiva al Capodanno cinese. I legali della CRIA hanno affermato che, a causa del Capodanno cinese, non sono stati in grado di ricevere istruzioni o contributi adeguati da parte della CRIA per quanto riguarda le osservazioni. Inoltre, nonostante la richiesta di intervento del consigliere-auditore, non è stata concessa alcuna proroga significativa e quest’ultimo non ha organizzato un’audizione per rispondere a tale richiesta.

(34)

La Commissione ha osservato che la data indicata nella richiesta di proroga era il 6 febbraio 2023, che corrispondeva a una proroga di 14 giorni, ossia un periodo eccezionalmente lungo. Al fine di non ostacolare la tempestiva conclusione dell’inchiesta, la Commissione, pur avendo già concesso 13 giorni di tempo per presentare osservazioni, ha concesso una proroga di due giorni lavorativi supplementari, fino al 25 gennaio 2023. Per quanto riguarda la richiesta di audizione, la Commissione ha inizialmente proposto di organizzare l’audizione il 18 gennaio 2023, quindi prima del Capodanno cinese. Successivamente la CRIA ha proposto di fissare l’audizione dopo le vacanze del Capodanno cinese, idealmente in febbraio. La Commissione ha accettato, acconsentendo a organizzare un’audizione il 31 gennaio 2023, quindi dopo il Capodanno cinese e il termine prorogato per la presentazione delle osservazioni.

(35)

La Commissione ha osservato che il termine regolamentare fornito alle parti per presentare osservazioni è 10 giorni di calendario, conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Il termine fissato per la CRIA e per tutte le altre parti interessate, a seguito della proroga del termine, è andato ben oltre i 10 giorni di calendario e alla CRIA sono stati concessi addirittura 15 giorni. Inoltre, in seguito alle osservazioni formulate dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha comunicato informazioni supplementari e ha concesso alle parti interessate un periodo di tempo supplementare di 4 giorni per presentare osservazioni sull’ulteriore divulgazione delle informazioni, ossia fino al 3 febbraio 2023. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla CRIA, non vi è alcun obbligo di divulgazione provvisoria delle informazioni in caso di riapertura delle inchieste.

(36)

Infine sarebbe discriminatorio nei confronti di tutte le altre parti interessate registrate nella presente inchiesta di riapertura concedere solo alla CRIA una proroga di oltre due settimane.

(37)

Per quanto riguarda l’osservazione secondo cui la Commissione non ha risposto a tutte le argomentazioni che non sono state affrontate dal Tribunale, la Commissione ha già trattato questo punto al considerando 65 e non sono state presentate nuove argomentazioni. L’obiezione è stata quindi respinta.

6.1.   Intervento del consigliere-auditore

(38)

La CRIA ha richiesto l’intervento del consigliere-auditore, a norma degli articoli 12, 13 e 16 del mandato di quest’ultimo, a causa dell’inadeguata proroga per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, della tempistica irragionevole dell’audizione proposta con la Commissione a seguito della divulgazione delle informazioni e della mancata divulgazione di determinate informazioni.

(39)

Il consigliere-auditore ha osservato che la CRIA ha ottenuto una proroga del termine fino al 25 gennaio 2023. Tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche descritte e dei vincoli temporali del procedimento in questione, e dopo aver consultato i servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta, il consigliere-auditore ha espresso il suo accordo con la proroga del termine concessa e ha respinto ulteriori proroghe. Per quanto riguarda la sostanza della divulgazione delle informazioni, il consigliere-auditore ha formulato la raccomandazione che la CRIA e i servizi della Commissione tengano un’audizione prima di rivolgersi al consigliere-auditore.

(40)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la CRIA abbia potuto esercitare pienamente i suoi diritti di difesa, entro i termini stabiliti e poi prorogati, anche considerando la sostanza della divulgazione delle informazioni e le informazioni supplementari messe a disposizione delle parti interessate a seguito delle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni. Successivamente all’audizione tenutasi con i servizi della Commissione il 31 gennaio 2023, la CRIA non ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore per nessuna delle questioni precedentemente sollevate.

7.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE

(41)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’industria dell’Unione, dalla CRIA, dal gruppo GITI e da Hämmerling e Opoltrans sp. z o.o. («Opoltrans»).

(42)

La CRIA ha presentato alla Commissione lettere di autorizzazione firmate da diversi produttori esportatori per i quali il regolamento impugnato è stato annullato dal Tribunale, compresi i produttori esportatori interessati che sono stati inclusi nel campione durante l’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato, in particolare il gruppo GITI, Aeolus Tyre Co., Ltd, Chongqing Hankook Tire Co., Ltd e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(43)

La CRIA e il gruppo GITI si sono opposti alla decisione della Commissione di registrare le importazioni, in quanto nel caso specifico tale registrazione non è esplicitamente autorizzata dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Le due parti hanno ribadito la loro argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni. L’industria dell’Unione ha ritenuto che la registrazione ricadesse a pieno titolo nella discrezionalità della Commissione.

(44)

In merito a tale argomentazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha la facoltà di imporre alle autorità nazionali di adottare misure adeguate per registrare le importazioni, e che ciò ha portata generale, come dimostra il titolo «Disposizioni generali» dell’articolo 14 del regolamento antidumping di base del 2016. Inoltre l’articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento non è soggetto ad alcuna restrizione per quanto riguarda le circostanze in cui la Commissione ha il potere di imporre alle autorità doganali nazionali di registrare le merci (21). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(45)

Il gruppo GITI ha inoltre sostenuto che, poiché la sentenza poteva ancora essere impugnata all’epoca, essa non forniva alcun fondamento giuridico valido per procedere alla registrazione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che la sentenza non era stata impugnata, e la registrazione era la misura appropriata da adottare per garantire che i dazi possano essere reistituiti al livello corretto, se del caso, assieme all’ingiunzione alle autorità doganali di attendere la pubblicazione del presente regolamento (22).

(46)

La CRIA, gruppo GITI, Hämmerling e Opoltrans hanno sostenuto che la Commissione non possa ingiungere alle autorità doganali nazionali di non rimborsare e/o sgravare i dazi riscossi a norma del regolamento impugnato. Tali rimborsi devono avvenire immediatamente e integralmente. Hanno inoltre sostenuto che la situazione nel presente caso sia diversa da quella della sentenza Deichmann (23) in quanto, secondo le parti, la mancata valutazione delle richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale in quel caso non aveva inciso sul livello dei dazi. Jindal ha inoltre sostenuto che i dazi non possono essere reistituiti retroattivamente. Secondo le parti il regolamento impugnato è stato annullato nella sua interezza, il che significa che è stato rimosso dall’ordinamento giuridico dell’Unione con effetto retroattivo, mentre nella sentenza Deichmann non vi era alcun elemento «atto ad inficiare la validità» del regolamento definitivo. Le parti hanno affermato inoltre che l’illegittimità riscontrata in merito all’analisi dell’undercutting dei prezzi ha «invalida[to] tutta l’analisi della Commissione relativa al nesso di causalità». Secondo le parti ciò significa che i dazi nella loro interezza non avrebbero dovuto essere istituiti, né reistituiti, dato che l’intera analisi del pregiudizio e del nesso di causalità era viziata.

(47)

Dopo la divulgazione delle informazioni, il gruppo GITI ha sostenuto che la decisione della Commissione di ordinare alle autorità doganali nazionali di non rimborsare i dazi viola il principio della tutela giurisdizionale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). La Commissione dovrebbe piuttosto consentire il rimborso dei dazi come è avvenuto quando le ammende riscosse per la violazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono state annullate dal Tribunale (24). In particolare il gruppo GITI ha fatto riferimento alle conclusioni della Corte di giustizia secondo cui «quando la Corte dichiara invalido un regolamento che impone dazi antidumping […], occorre considerare che tali dazi non sono legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale, e devono essere, in linea di principio, rimborsati dalle autorità doganali nazionali, alle condizioni previste a tal fine» (25). Inoltre, secondo il gruppo GITI, un ritardo nel rimborso dei dazi ha importanti implicazioni pratiche che incidono negativamente sulla situazione finanziaria delle società interessate e sul loro utile sul capitale investito.

(48)

La Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, essa può ingiungere alle autorità doganali nazionali di attendere che essa abbia determinato le aliquote alle quali tali dazi avrebbero dovuto essere fissati, in esecuzione di una sentenza dei giudici dell’Unione, prima di pronunciarsi sulle richieste di rimborso presentate dagli operatori che hanno versato detti dazi (26). Tuttavia la Corte ha altresì dichiarato che la portata precisa di una sentenza d’invalidità della Corte e, pertanto, degli obblighi che ne derivano deve essere determinata, in ciascun caso concreto, tenendo conto non soltanto del dispositivo di tale sentenza, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (27).

(49)

Nel presente caso il Tribunale ha messo in discussione il metodo di calcolo dell’undercutting e il suo impatto sul nesso di causalità, nonché l’impatto dello stesso errore sul margine di pregiudizio delle società oggetto della sentenza del Tribunale (28). Il Tribunale ha inoltre chiesto alla Commissione di rivedere e divulgare talune informazioni relative agli indicatori di pregiudizio. Tuttavia tali elementi non hanno messo in discussione la validità di tutte le altre risultanze formulate nel regolamento impugnato. Inoltre il Tribunale ha dichiarato che, in seguito alla ripresa del procedimento, la Commissione può adottare una misura volta a sostituire la misura annullata e, di conseguenza, reistituire un dazio antidumping definitivo ponendo rimedio, in tale contesto, alle illegittimità specificamente accertate (29). In tale contesto è irrilevante che le illegittimità riguardino o meno il livello dei dazi. In ogni caso, anche se le risultanze dell’inchiesta riaperta stabilissero che non dovrebbero essere reistituiti dazi antidumping, le autorità doganali avrebbero la possibilità di rimborsare l’intero importo dei dazi riscossi dopo l’adozione del regolamento impugnato, conformemente alla normativa doganale pertinente. Inoltre tale rimborso includerebbe anche interessi adeguati conformemente alla pertinente normativa doganale. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal gruppo GITI, le società sarebbero debitamente compensate per aver pagato i dazi in questione.

(50)

La Corte di giustizia ha affermato in maniera coerente che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base non impedisce a eventuali atti di istituire nuovamente dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi (30).

(51)

Contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l’adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base non sono applicabili al presente caso. Lo scopo della registrazione nel contesto dell’esecuzione di risultanze della Corte non è consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni, ma piuttosto quello di salvaguardare l’efficacia delle misure in vigore senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato fino alla reistituzione dei dazi rettificati, se del caso, garantendo che successivamente sia possibile la riscossione delle misure dell’importo corretto. Di conseguenza, come indicato al considerando 20 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività. Inoltre, come riconosciuto dalle parti, questo stesso approccio è stato recentemente confermato dal Tribunale nella sua sentenza nella causa T-440/20 (31). L’affermazione secondo la quale i dazi non possono essere reistituiti è stata pertanto respinta.

(52)

Per quanto riguarda il principio della tutela giurisdizionale sancito dall’articolo 47 della Carta, secondo una giurisprudenza costante tale principio non può impedire a un’istituzione dell’UE il cui atto sia stato precedentemente annullato di adottare un nuovo atto lesivo di una persona o entità, sulla base di motivi diversi (32). Nel presente caso le risultanze sono fondate su motivi diversi da quelli in base ai quali il regolamento impugnato è stato annullato. Di conseguenza, in linea con le conclusioni del Tribunale (33), la Commissione non ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva in quanto, con l’attuale regolamento, ha reistituito un dazio antidumping definitivo in seguito all’annullamento da parte del Tribunale del regolamento impugnato.

(53)

La CRIA ha sostenuto che, poiché «non è sorta alcuna obbligazione doganale», la reistituzione dei dazi «andrebbe oltre il periodo legale durante il quale le autorità doganali nazionali sono autorizzate a riscuotere tenuto conto del periodo di prescrizione di tre anni […]». Il gruppo GITI ha affermato che «la reimposizione retroattiva […] anche oltre il termine di tre anni rischia di interferire (implicando che i dazi possano essere riscossi oltre tale termine di tre anni) in questo processo decisionale autonomo da parte delle autorità doganali nazionali e, di conseguenza, di perturbare la ripartizione attentamente calibrata delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri dell’UE stabilita nei trattati dell’UE». In seguito alla divulgazione delle informazioni il gruppo GITI ha ribadito tale argomentazione.

(54)

La Commissione ha ritenuto che entrambe le argomentazioni dovessero essere respinte. In primo luogo la Corte ha dichiarato che i termini non possono «ostare a che la Commissione adotti un regolamento che istituisca o reistituisca dazi antidumping, né, a maggior ragione, a che detta istituzione apra o riprenda il procedimento che precede una siffatta adozione» (34). Analogamente il Tribunale ha dichiarato che «[l’articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione] si applica solo alla notifica dell’importo dei dazi doganali al debitore e la sua attuazione rientra pertanto nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali, che sono competenti a procedere a tale notifica. Di conseguenza ciò non impedisce alla Commissione di adottare un regolamento che istituisce o reistituisce un dazio compensativo definitivo (35)». Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la reistituzione interferisce con la ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione ha osservato che il gruppo GITI non ha specificato quale disposizione dei trattati sarebbe violata dalla reistituzione dei dazi. La Corte ha affermato in maniera coerente che la Commissione ha il diritto di reistituire dazi per rettificare gli errori constatati dalla Corte (36). Inoltre il presente regolamento è stato interamente sottoposto alla procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(55)

Il gruppo GITI ha sostenuto che anche una reistituzione retroattiva di dazi antidumping e compensativi (rivisti) sarebbe sproporzionata e contraria al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, del trattato sull’Unione europea. Il gruppo GITI ha affermato inoltre che la reistituzione retroattiva dei dazi non fornisce (e non può fornire) alcuna protezione «supplementare» per l’industria dell’Unione o impedire ulteriori importazioni. Ciò violerebbe pertanto il principio di proporzionalità. In seguito alla divulgazione delle informazioni il gruppo GITI ha ribadito tale argomentazione.

(56)

La Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità nei casi in cui, per dare esecuzione a una sentenza, ha istituito nuovamente un dazio definitivo a un’aliquota appropriata e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure definitive. Essa ha inoltre ritenuto proporzionato che le aliquote del dazio reistituite siano ridotte e che la differenza sia oggetto di rimborso o di sgravio (37). Infine, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui non sarebbe proporzionato che l’industria dell’Unione riceva una protezione supplementare per il passato, il Tribunale ha constatato che tale affermazione «non è di per sé sufficiente a stabilire lo standard normativo richiesto secondo il quale la reistituzione di un dazio antidumping definitivo sostanzialmente ridotto dal regolamento impugnato sarebbe sproporzionata nel caso di specie» (38). Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(57)

Hämmerling ha sostenuto che occorre tenere conto dell’attuale situazione economica. Da allora il settore economico in questione ha dovuto far fronte alla crisi COVID-19, all’impennata globale dei prezzi che ha colpito l’intera catena di approvvigionamento (compresi i trasporti e la logistica) e alla crisi economica correlata, nonché, più di recente, a questioni quali l’aumento del costo dell’energia elettrica e l’elevato tasso di inflazione, e non solo, causati, tra l’altro, dall’aggressione russa contro l’Ucraina. Non sarebbe quindi corretto istituire nuovamente i dazi in questione in un settore, in un mercato e in situazioni microeconomiche e macroeconomiche completamente diverse da quella esaminata nell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato.

(58)

Come illustrato al considerando 11, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (39). Nel presente caso l’illegittimità rilevata dal Tribunale si è verificata nel regolamento che istituisce misure antidumping definitive. Di conseguenza, nel porre rimedio alle illegittimità constatate dal Tribunale, la Commissione non può prendere in considerazione sviluppi recenti che non riguardano il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, è istituito un dazio antidumping definitivo. Di conseguenza l’inchiesta di riapertura potrebbe portare a non reistituire i dazi antidumping solo qualora la Commissione constatasse l’assenza di dumping, di un conseguente pregiudizio o di considerazioni relative all’interesse dell’Unione contrarie ai dazi nel periodo dell’inchiesta (40).

(59)

Il gruppo GITI ha sostenuto che la riapertura dovrebbe essere strettamente limitata alle questioni affrontate dal Tribunale. Pertanto la Commissione non è autorizzata a sostituire l’analisi dell’undercutting con un’analisi della compressione dei prezzi per ottenere l’effetto sui prezzi, in quanto la metodologia adottata dalla Commissione rimane valida e non è quindi oggetto della riapertura. Gli effetti di un’analisi della compressione dei prezzi non sono stati presi in considerazione dal Tribunale e pertanto non sono oggetto della presente riapertura.

(60)

La Commissione ha osservato che il Tribunale ha messo in discussione l’analisi dell’undercutting effettuata dalla Commissione in termini di confronto equo tra i prezzi all’esportazione e i prezzi dell’industria dell’Unione. Di conseguenza è stata messa in discussione la metodologia relativa all’undercutting in quanto tale. Nulla impediva inoltre alla Commissione di prendere in considerazione qualsiasi altro possibile effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Nella causa Deichmann la Corte ha dichiarato che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale: solo il carattere manifestamente inidoneo di detti provvedimenti in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la loro legittimità (41). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(61)

Il gruppo GITI ha sostenuto che la Commissione non può definire un nuovo approccio al momento di stabilire l’undercutting dei prezzi. In particolare la Commissione non dovrebbe introdurre una nuova struttura dell’NCP, ossia aggiungendo il tipo di cliente, nel (ri)calcolo dei margini di undercutting e di pregiudizio (42).

(62)

Fatta salva la facoltà o meno della Commissione di introdurre nuovi elementi nella struttura dell’NCP, la Commissione ha ricordato che i calcoli dell’undercutting dei prezzi descritti nella sezione 4.1 non hanno introdotto nuovi elementi nella struttura dell’NCP. L’argomentazione era pertanto irrilevante.

(63)

La CRIA ha sostenuto, sia durante l’apertura sia in seguito alla divulgazione delle informazioni, che devono essere prese in considerazione le argomentazioni giuridiche sollevate ma per le quali il Tribunale non si è ancora pronunciato, e che la Commissione dovrebbe prendere attivamente in considerazione le argomentazioni non affrontate dal Tribunale.

(64)

Opoltrans ha affermato che non vi erano elementi di prova dell’esistenza del dumping sulle importazioni dalla Cina al momento dell’inchiesta e ha dichiarato, tra l’altro, che l’uso degli USA come paese di riferimento non era appropriato, l’industria dell’Unione non subisce un pregiudizio, non esiste alcun nesso di causalità tra la situazione dell’industria dell’Unione e le importazioni dalla Cina e che la reistituzione di dazi non è nell’interesse degli utenti.

(65)

Come spiegato dalla Commissione nell’avviso di riapertura, le risultanze esposte nel regolamento impugnato che non sono state contestate, o la cui contestazione è stata respinta dalla sentenza del Tribunale o non esaminata affatto da quest’ultimo, e che quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento impugnato, restano pienamente valide (43). Ciò comprendeva le questioni indicate dalla CRIA e da Opoltrans. La Commissione non era pertanto tenuta a trattare asserzioni su questioni estranee a quelle che il Tribunale ha ritenuto illegittime.

8.   RIESAME DEGLI EFFETTI SUI PREZZI DELLE IMPORTAZIONI DALLA RPC E NESSO DI CAUSALITÀ

8.1.   Determinazione dell’undercutting

(66)

Come spiegato ai considerando da 5 a 7, il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha effettuato un confronto equo nel calcolo dei margini di undercutting dei prezzi in quanto ha adeguato il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, benché anche l’industria dell’Unione abbia effettuato vendite tramite organismi di vendita collegati e tali vendite non siano state adeguate.

(67)

Inoltre, al punto 163 della sentenza del Tribunale, si è constatato che, se non fosse stato effettuato alcun adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, «(u)n siffatto metodo avrebbe consentito di effettuare un confronto equo tra i prezzi nei casi in cui il prodotto in esame e il prodotto simile vengono entrambi venduti tramite organismi di vendita collegati». Al punto 190 della sentenza, il Tribunale osserva inoltre che tale confronto non consente «di neutralizzare gli eventuali effetti dell’errore consistenti nel confrontare prezzi di vendita reali fatturati direttamente a clienti dell’Unione dai produttori-esportatori cinesi, da un lato, e prezzi di rivendita praticati da organismi di vendita collegati ai produttori dell’Unione, dall’altro» (grassetto e sottolineatura aggiunti). Infine, al punto 134 della sentenza, il Tribunale ha stabilito che «a prescindere dalla legittimità e dalla pertinenza dello stadio commerciale scelto dalla Commissione con riferimento ai produttori-esportatori o ai produttori dell’Unione, il confronto tra i prezzi compiuto da detta istituzione deve sempre presentare un carattere equo e, a tal fine, vertere su prezzi che si trovano tutti allo stesso stadio commerciale».

(68)

Come spiegato al punto 150 della sentenza del Tribunale, la percentuale delle vendite dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione realizzate tramite organismi di vendita collegati era pari allo 0 % per il gruppo Xingyuan, al 34 % per il gruppo GITI, al 19 % per il gruppo Aeolus e al 98,6 % per il gruppo Hankook. Inoltre, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, la Commissione ha precisato che la percentuale di vendite effettuate tramite organismi di vendita collegati era pari al 46,9 % per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e all’87 % per i produttori dell’Unione inclusi nel campione. Pertanto la percentuale di vendite realizzate tramite organismi di vendita collegati è stata elevata, se non addirittura molto elevata, per ciascuno dei due campioni.

(69)

Come spiegato al considerando 149 del regolamento provvisorio, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo e segmento di prodotto, praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica; e

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo e segmento di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione («prezzo cif allo sbarco»).

(70)

Per conformarsi alla sentenza del Tribunale, quando le vendite sono state effettuate tramite operatori commerciali collegati, i prezzi all’esportazione non sono più stati adeguati per analogia a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base. Le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») dell’importatore collegato e il profitto di un campione di importatori indipendenti sono stati quindi aggiunti nuovamente al prezzo all’esportazione.

(71)

La Commissione ha inoltre valutato se vi fossero altre potenziali questioni relative allo stadio commerciale da affrontare ai fini di un confronto equo nei casi in cui i produttori esportatori vendessero direttamente ad acquirenti dell’Unione ma i produttori dell’Unione inclusi nel campione vendessero ad acquirenti dell’Unione tramite organismi di vendita collegati. A tal fine la Commissione ha effettuato un’analisi dettagliata dei prezzi di tutte le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al fine di determinare l’andamento dei prezzi delle vendite dirette dallo stabilimento e delle vendite indirette tramite organismi di vendita collegati. Dal confronto sono emerse notevoli variazioni dei prezzi all’interno di un singolo tipo di prodotto, tuttavia non è stato osservato alcuno schema evidente dei prezzi. Sebbene in linea di principio gli organismi di vendita collegati debbano sostenere costi di commercializzazione quando vendono ad acquirenti nell’Unione, è emerso che tali costi non sono stati trasferiti coerentemente sui prezzi finali.

(72)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che la vendita diretta da parte dei produttori o la vendita tramite gli organismi di vendita collegati dei produttori non hanno inciso in maniera evidente sul livello dei prezzi di tali vendite all’acquirente. In particolare, in base a quanto osservato, la vendita tramite un organismo collegato non ha determinato prezzi superiori a quelli delle vendite effettuate direttamente dal produttore. Pertanto la Commissione non ha rilevato alcun effetto potenziale sui livelli dei prezzi che fosse necessario neutralizzare, come sospettato dal Tribunale al punto 190 della sentenza. Pertanto nel presente caso era giustificato un confronto tra i prezzi di vendita effettivi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione applicati mediante vendite dirette o organismi di vendita collegati a clienti dell’Unione e i prezzi all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(73)

La Commissione ha inoltre effettuato un’analisi dettagliata dell’andamento dei prezzi per canale di vendita utilizzato dall’industria dell’Unione. A tale riguardo l’industria dell’Unione ha venduto a utenti, distributori, dettaglianti e ad «altri» in varie proporzioni. Le vendite a tutti i clienti eccetto quelli della categoria «altri» erano rappresentative per tutti i tipi di prodotto. La Commissione ha osservato che spesso i prezzi di vendita agli utenti dello stesso tipo di prodotto erano inferiori a quelli praticati ai distributori e ai dettaglianti, ma si è potuto osservare anche il contrario. Le differenze di prezzo per i vari clienti non dipendevano necessariamente neppure dai volumi totali venduti a un determinato cliente. Di conseguenza la Commissione ha concluso che non esisteva alcun andamento apparente dei prezzi praticati ai diversi tipi di clienti e che non erano necessari ulteriori adeguamenti per garantire un confronto equo, come prescritto dal Tribunale.

(74)

La Commissione ha ricordato che, con una nota al fascicolo datata 30 gennaio 2023, ha fornito informazioni supplementari in merito alla sua analisi dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione nelle vendite effettuate direttamente, indirettamente e a diversi tipi di acquirenti.

(75)

Dopo l’ulteriore divulgazione delle informazioni, la CRIA ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui non è stato possibile individuare un andamento dei prezzi per quanto riguarda le vendite dei produttori dell’Unione. La Commissione ha osservato che la CRIA non ha suffragato la sua affermazione e non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che l’analisi della Commissione fosse errata. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(76)

Il margine medio ponderato di undercutting rivisto, basato sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, era pari a 14,7 %.

8.2.   Compressione dei prezzi

(77)

In ogni caso, anche se il margine di undercutting rivisto dovesse essere considerato marginale o inadeguato, la Commissione ha ritenuto che le importazioni in esame eserciterebbero comunque effetti negativi sui prezzi per quanto concerne le vendite dell’Unione.

(78)

Le importazioni oggetto di dumping possono avere un impatto significativo su un mercato in cui la sensibilità ai prezzi è importante. Come indicato al considerando 134 del regolamento provvisorio, il mercato dell’Unione degli pneumatici per autocarri e autobus è un mercato molto competitivo in cui le differenze di prezzo possono avere un impatto molto rilevante sul mercato.

(79)

Nel periodo in esame, come risulta dalle tabelle da 7 a 10 del regolamento provvisorio, il prezzo medio dell’industria dell’Unione è diminuito dell’8 %, mentre il costo unitario di produzione è diminuito del 6 %. Il livello 3 presentava la situazione più preoccupante, con un calo del prezzo di vendita pari al 5 %, a fronte di un aumento del costo unitario di produzione dell’1 %. In ultima analisi le società del livello 3 sono state costrette a vendere a un prezzo equivalente al loro costo di produzione a causa delle importazioni oggetto di dumping, il che significa vendere senza alcun profitto e quindi in perdita. Di conseguenza le importazioni dalla Cina hanno esercitato una compressione dei prezzi a causa dei loro volumi (aumentati del 32 %) e dei prezzi (calati dell’11 %) durante il periodo in esame, il che non ha consentito all’industria dell’Unione di adeguare al rialzo i suoi prezzi per tenere conto dell’aumento del costo unitario di produzione.

(80)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, anche se l’esistenza dell’undercutting dovesse essere contestata, nel presente caso vi sarebbe una compressione dei prezzi esercitata dalle importazioni in esame.

8.3.   Nesso di causalità

(81)

La Commissione ha valutato se vi fosse ancora un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, alla luce dei margini di undercutting rivisti per le importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e delle risultanze relative alla compressione dei prezzi.

(82)

Nonostante la riduzione del margine di undercutting per tutti gli esportatori cinesi inclusi nel campione, ad eccezione del gruppo Xingyuan, le importazioni dagli esportatori cinesi inclusi nel campione sono rimaste notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Pertanto i margini di undercutting rivisti non hanno modificato la risultanza iniziale formulata dalla Commissione in merito all’esistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, di cui al punto 5.1 del regolamento provvisorio e confermato nella sezione 5.1 del regolamento impugnato. I margini di undercutting rivisti, nonché le risultanze aggiuntive relative alla compressione dei prezzi nel caso in esame, non hanno modificato l’analisi né le risultanze relative ad altre cause di pregiudizio di cui al punto 5.2 del regolamento provvisorio e alla sezione 5.2 del regolamento impugnato.

(83)

La Commissione ha confermato pertanto la risultanza secondo cui il pregiudizio notevole nei confronti dell’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping.

9.   RIESAME DEI MARGINI DI PREGIUDIZIO DELLE SOCIETÀ OGGETTO DELLA RIAPERTURA

(84)

Al punto 179 della sentenza il Tribunale ha rilevato che «il calcolo del margine di pregiudizio consiste nel confrontare i prezzi all’importazione utilizzati nel calcolo della sottoquotazione, da un lato, con i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile ivi incluso un profitto di riferimento che riflette le condizioni normali di mercato, dall’altro. Pertanto, un errore relativo allo stadio commerciale rispetto al quale è compiuto il confronto tra i prezzi può incidere sia sul calcolo della sottoquotazione che sul calcolo del margine di pregiudizio».

(85)

Al fine di conformarsi alla sentenza, la Commissione ha ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio per tutte le società oggetto della riapertura.

(86)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli, per tipo di prodotto, praticati dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica;

lo stesso prezzo all’esportazione stabilito al considerando 69, secondo trattino.

(87)

Normalmente il prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione si basa sul costo di produzione per tipo di prodotto, comprese le SGAV, più un profitto ragionevole e stabilito a livello franco fabbrica. Tuttavia, in questo caso specifico, la Commissione non disponeva di informazioni sufficientemente dettagliate e verificate sui costi di produzione per NCP, necessarie per calcolare il margine di pregiudizio come descritto sopra. Date le particolari circostanze del presente caso, e osservando che non vi era un chiaro andamento delle differenze di prezzo a seconda del canale di vendita utilizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, il prezzo non pregiudizievole è stato basato sul prezzo di vendita finale per tipo di prodotto, venduto direttamente o tramite organismi di vendita collegati e fatturato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguato al livello franco fabbrica come descritto al considerando 86, primo trattino, dal quale è stato dedotto il profitto effettivo e a cui è stato successivamente aggiunto un profitto ragionevole. Date queste particolari circostanze, e al fine di conformarsi alla sentenza, si è ritenuto opportuno confrontare tale prezzo con il prezzo di vendita finale applicato dai produttori esportatori in modo simmetrico, vale a dire a livello degli importatori collegati, adeguato inoltre solo per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione, come descritto al considerando 69, secondo trattino, ma includendo le SGAV e i profitti degli importatori collegati dei produttori esportatori con sede nell’Unione.

(88)

Inoltre, alla luce delle risultanze del Tribunale di cui al punto 190 della relativa sentenza, la Commissione ha esaminato attentamente se esistessero altre questioni relative allo stadio commerciale, tali da richiedere una compensazione ai fini di un confronto equo, dato che l’87 % del campione dei produttori dell’Unione ha effettuato vendite tramite organismi di vendita collegati e molti produttori esportatori hanno effettuato anche vendite dirette ad acquirenti finali. La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 87, nel calcolo del margine di pregiudizio sono stati utilizzati i prezzi di vendita finali per tipo di prodotto dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, come indicato dal Tribunale al punto 179 della sentenza, per quanto concerne un confronto equo, le risultanze relative ai calcoli dell’undercutting erano pienamente valide anche per i calcoli del margine di pregiudizio. Come spiegato ai considerando 71 e 72, la Commissione non ha rilevato nessun’altra questione relativa allo stadio commerciale che richiedesse un adeguamento ai fini di un confronto equo.

(89)

I margini di pregiudizio rivisti così stabiliti sono i seguenti:

Società

Livello di eliminazione del pregiudizio (%)

Gruppo Xingyuan

55,07

Gruppo GITI

28,51

Gruppo Hankook

10,31

Aeolus/Pirelli

27,56

Società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping

23,15

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (44)

55,07

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd;

Hefei Wanli Tire Co., Ltd (45)

55,07

10.   DIVULGAZIONE DEI DATI INDICATI DAL GIUDICE PER CONSENTIRE ALLE RICORRENTI DI ESERCITARE I LORO DIRITTI DELLA DIFESA

(90)

Il Tribunale ha dichiarato, al punto 33 della sentenza, che la Commissione ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti non avendo comunicato loro nessuno dei dati di cui al punto 244 della stessa sentenza.

(91)

Il Tribunale ha elencato i dati in questione (punto 244 della sentenza):

gli indicatori di pregiudizio lordi, prima dell’applicazione degli adeguamenti di ponderazione, e i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall’altro;

gli indicatori di pregiudizio diversi dalla redditività dopo la revisione della ponderazione;

talune informazioni relative alle fonti dei dati macroeconomici sul pregiudizio e all’elenco delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione;

nonché il volume esatto totale delle vendite delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno collaborato alle inchieste e le informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione.

10.1.   Indicatori di pregiudizio, con e senza ponderazione, e separatamente per le PMI e le grandi imprese

(92)

Ai punti da 215 a 235 della sentenza, il Tribunale ha constatato che, a seguito delle modifiche apportate alla metodologia di ponderazione nella fase definitiva (cfr. considerando da 188 a 195 del regolamento impugnato), la Commissione ha calcolato e dimostrato correttamente la redditività delle vendite nell’Unione a livello dell’industria dell’Unione nel suo complesso (tabella 5 del regolamento impugnato) e per quanto riguarda il livello 3 (tabella 6 del regolamento impugnato). Tuttavia, come sostenuto dal Tribunale al punto 227 della sentenza, dopo aver apportato modifiche alla metodologia di ponderazione era necessario ricalcolare tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività. Non avendo fatto ciò, la Commissione non ha esaminato obiettivamente l’impatto delle importazioni oggetto di dumping conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

(93)

Di conseguenza, per conformarsi alla sentenza del Tribunale, nelle sezioni seguenti la Commissione ha analizzato gli effetti dell’applicazione della ponderazione stabilita nella fase definitiva su tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività complessiva e dalla redditività del livello 3 (la «ponderazione rivista»). Come illustrato di seguito, l’applicazione di tale ponderazione non ha modificato in modo sostanziale nessuna delle risultanze formulate dalla Commissione per quanto riguarda gli indicatori microeconomici. Di conseguenza è stata confermata l’esistenza di un pregiudizio notevole durante il periodo in esame.

(94)

Inoltre, al punto 244 della sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti non comunicando loro gli indicatori lordi di pregiudizio, prima dell’applicazione degli adeguamenti di ponderazione, nonché i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall’altro. Tuttavia il Tribunale non ha imposto alla Commissione di dimostrare nuovamente le proprie risultanze in merito al pregiudizio senza l’applicazione di adeguamenti di ponderazione. Il Tribunale si è limitato piuttosto a stabilire che tali indicatori lordi di pregiudizio, prima dell’applicazione di eventuali adeguamenti di ponderazione, avrebbero dovuto essere comunicati alle parti interessate.

(95)

Alla luce di quanto precede, per conformarsi alla sentenza del Tribunale la Commissione ha indicato, nelle sezioni seguenti, gli indicatori microeconomici stabiliti: 1) nella fase provvisoria di cui al regolamento provvisorio, 2) nella fase definitiva dopo la revisione della ponderazione (denominata «ponderazione rivista» in tutte le tabelle che seguono), 3) senza alcun adeguamento della ponderazione e 4) all’interno del livello 3: 4 bis) indicatori solo per le PMI e 4 ter) indicatori solo per le grandi imprese.

10.1.1.   Indicatori microeconomici

Osservazioni preliminari

(96)

Come spiegato nei considerando da 185 a 192 del regolamento impugnato, la Commissione ha ritenuto che gli indicatori microeconomici non potessero riflettere la situazione effettiva dell’industria dell’Unione, in quanto le grandi imprese incluse nel campione avevano esercitato un impatto maggiore sui dati complessivi rispetto alle PMI incluse nel campione, mentre la quota di queste ultime sulle vendite totali dell’industria dell’Unione era pari a circa il 13 %.

(97)

La Commissione ha pertanto deciso di aumentare il peso delle PMI incluse nel campione. La seguente ponderazione è stata applicata nel regolamento impugnato nella fase definitiva. In primo luogo la Commissione ha stabilito le percentuali delle vendite delle PMI e delle grandi imprese sul totale delle vendite dell’Unione. In secondo luogo la Commissione ha espresso le vendite delle PMI e dei grandi produttori inclusi nel campione con il rispettivo volume delle vendite totali dell’Unione. Infine sono state confrontate le percentuali e sono stati aumentati i dati sulle PMI per riflettere la stessa percentuale delle grandi imprese incluse nel campione. Ciò è spiegato anche al considerando 138. Nella fase provvisoria la Commissione ha inoltre utilizzato un adeguamento supplementare (per tenere conto della proporzione di ciascun livello nelle vendite dell’Unione nell’ambito dei dati inclusi nel campione). Tuttavia, come spiegato nel regolamento impugnato, tale adeguamento è stato scartato nella fase definitiva in quanto le parti interessate hanno contestato l’uso di un rapporto fisso nel periodo in esame.

(98)

L’adeguamento della ponderazione ha avuto un impatto sul risultato dei microindicatori complessivi, ma anche sul livello 3, poiché in tale livello erano attive sia le grandi imprese che le PMI. L’andamento dei livelli 1 e 2 non è stato influenzato poiché solo le grandi imprese erano attive in tali livelli. Come indicato al considerando 93, l’adeguamento della ponderazione ha avuto un impatto limitato sugli indicatori microeconomici complessivi poiché le vendite delle PMI durante il periodo dell’inchiesta sono state stimate a circa il 13 % delle vendite totali dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

10.1.1.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(99)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 1

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione

Sulla base di:

In EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Tabella 7 del regolamento provvisorio

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

237

225

216

218

 

Indice 2014 = 100

100

95

91

92

Ponderazione rivista

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

239

228

219

220

 

Indice 2014 = 100

100

95

92

92

Senza ponderazione

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

252

238

226

228

 

Indice 2014 = 100

100

94

90

90

Tabella 7 del regolamento provvisorio

Costo medio di produzione

200

188

183

188

 

Indice 2014 = 100

100

94

91

94

Ponderazione rivista

Costo medio di produzione

202

189

185

190

 

Indice 2014 = 100

100

94

92

94

Senza ponderazione

Costo medio di produzione

209

192

188

192

 

Indice 2014 = 100

100

92

90

92

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(100)

Nonostante la differenza nominale tra il prezzo medio unitario di vendita stabilito nell’ambito delle diverse opzioni per il periodo in esame, per quanto riguarda l’andamento generale non è stata riscontrata alcuna differenza tra la ponderazione utilizzata nella fase provvisoria e in quella definitiva. Senza alcuna ponderazione, il prezzo medio unitario di vendita è diminuito di 2 punti percentuali in più rispetto agli altri due scenari. È possibile giungere alla stessa risultanza per quanto riguarda l’andamento osservato dei costi medi di produzione.

(101)

La ponderazione, o piuttosto la sua assenza, non ha avuto alcun impatto sulla risultanza relativa ai livelli 1 e 2. Per quanto riguarda il livello 3, come indicato nelle tabelle 2, 3 e 4, la Commissione ha esaminato l’impatto della ponderazione e della sua mancata applicazione a tre serie di dati: per il livello 3 complessivo, per le grandi imprese attive in tale livello e per le PMI.

Tabella 2

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3

Sulla base di:

In EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Tabella 10 del regolamento provvisorio

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

181

176

172

172

 

Indice 2014 = 100

100

97

95

95

Ponderazione rivista

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

180

176

172

171

 

Indice 2014 = 100

100

98

95

95

Senza ponderazione

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

201

191

182

180

 

Indice 2014 = 100

100

95

90

90

Tabella 10 del regolamento provvisorio

Costo medio di produzione

170

175

167

172

 

Indice 2014 = 100

100

103

98

101

Ponderazione rivista

Costo medio di produzione

170

175

167

172

 

Indice 2014 = 100

100

103

99

101

Senza ponderazione

Costo medio di produzione

182

181

170

173

 

Indice 2014 = 100

100

99

93

95

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(102)

Per il livello 3, la tendenza generale del prezzo di vendita unitario e del costo unitario di produzione non è stata influenzata dalla revisione della ponderazione nella fase definitiva. In assenza di una metodologia di ponderazione, l’andamento del prezzo di vendita unitario e quello del costo unitario di produzione ha mostrato un calo più pronunciato per entrambi gli indicatori, di almeno 5 punti percentuali durante il periodo in esame. Tali andamenti hanno rispecchiato principalmente la tendenza osservata di seguito per le grandi imprese attive nel livello 3.

(103)

Come si evince dalla tabella 3, per le grandi imprese attive nel livello 3 l’andamento è stato significativamente peggiore rispetto all’andamento generale del prezzo di vendita unitario e del costo unitario di produzione.

Tabella 3

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3 — Solo grandi imprese

Sulla base di EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

207

195

184

183

Indice 2014 = 100

100

94

89

88

Costo medio di produzione

186

183

171

174

Indice 2014 = 100

100

98

92

93

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(104)

La tabella 4 mostra che, per le PMI attive solo nel livello 3, l’evoluzione del costo unitario di produzione è peggiorata nel periodo in esame, comportando un aumento dei costi del 7 %. Parallelamente il prezzo unitario è diminuito del 2 %.

Tabella 4

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione — Livello 3 — Solo PMI

In EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

164

164

162

161

Indice 2014 = 100

100

100

99

98

Costo medio di produzione

159

170

164

171

Indice 2014 = 100

100

107

103

107

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

10.1.1.2.   Costo del lavoro

(105)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha mostrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 5

Costo medio del lavoro per addetto

 

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Tabella 11 del regolamento provvisorio

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

43 875

44 961

46 432

46 785

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

106

Ponderazione rivista

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

44 300

45 199

46 605

46 943

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

106

Senza ponderazione

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

46 274

47 180

48 390

48 477

 

Indice 2014 = 100

100

102

105

105

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(106)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 6 % per entrambe le tipologie di ponderazione e del 5 % senza l’applicazione di una ponderazione.

10.1.1.3.   Scorte

(107)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 6

Scorte

 

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Tabella 12 del regolamento provvisorio

Scorte finali (indice 2014 = 100)

100

81

100

144

 

Scorte finali in percentuale sulla produzione

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014 = 100

100

81

97

134

Ponderazione rivista

Scorte finali (indice 2014 = 100)

100

82

99

146

 

Scorte finali in percentuale sulla produzione

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014 = 100

100

83

97

137

Senza ponderazione

Scorte finali (indice 2014 = 100)

100

84

100

148

 

Scorte finali in percentuale sulla produzione

6  %

5  %

6  %

8  %

 

Indice 2014 = 100

100

84

96

135

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(108)

Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 44 %/46 % per entrambe le tipologie di ponderazione e del 48 % senza l’applicazione di una ponderazione. Le scorte finali hanno raggiunto circa il 9 % della produzione annua per entrambe le tipologie di ponderazione e l’8 % senza l’applicazione di una ponderazione. Tale situazione ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

10.1.1.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(109)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 7

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Tabella 13 del regolamento provvisorio

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

15,6  %

16,7  %

15,2  %

13,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

106,9

97,7

88,1

Tabella 5 del regolamento impugnato

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

15,4  %

16,9  %

15,3  %

13,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

109,5

99,5

88,6

Senza ponderazione

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

16,9  %

19,1  %

17,0  %

15,6  %

 

Indice 2014 = 100

100

113

101

92

Tabella 13 del regolamento provvisorio

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

309

312

292

272

 

Indice 2014 = 100

100

101

94

88

Ponderazione rivista

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

272

281

264

244

 

Indice 2014 = 100

100

103

97

90

Senza ponderazione

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

264

277

255

246

 

Indice 2014 = 100

100

105

97

93

Tabella 13 del regolamento provvisorio

Investimenti (in milioni di EUR)

86

63

59

65

 

Indice 2014 = 100

100

73

69

76

Ponderazione rivista

Investimenti (in milioni di EUR)

78

55

53

58

 

Indice 2014 = 100

100

71

68

74

Senza ponderazione

Investimenti (in milioni di EUR)

72

52

50

56

 

Indice 2014 = 100

100

72

69

78

Tabella 13 del regolamento provvisorio

Utile sul capitale investito

21,0  %

21,7  %

19,3  %

17,6  %

 

Indice 2014 = 100

100

103

92

84

Ponderazione rivista

Utile sul capitale investito

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

92

87

Senza ponderazione

Utile sul capitale investito

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

92

86

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(110)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(111)

In base alle due tipologie di ponderazione, l’andamento della redditività complessiva è stato simile, e ha mostrato un calo compreso tra il 15,6 %/15,4 % nel 2014 e il 13,7 % nel periodo dell’inchiesta. Tale valore è stato calcolato in base al peso di ciascun livello sul totale delle vendite. Senza alcuna ponderazione, la redditività complessiva è scesa dal 16,9 % nel 2014 al 15,6 %.

(112)

Il calo della redditività per le tre metodologie è stato il risultato di una differenza di 2 punti percentuali tra prezzi e costi.

(113)

La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 93, la redditività complessiva era già stata indicata nel regolamento definitivo e non era soggetta alle risultanze del Tribunale in merito agli errori individuati. La redditività è stata indicata nella tabella di cui sopra solo per ragioni di completezza. Applicando le tre diverse metodologie, la redditività complessiva è stata influenzata dalla redditività del livello 1 e del livello 2, mentre la redditività del livello 3 senza ponderazione è diminuita di circa 5 punti percentuali durante il periodo in esame, come indicato nella tabella 9. Inoltre anche l’andamento relativo della redditività per l’intera industria dell’Unione ha registrato un calo.

(114)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto mostra un calo del 7-12 %, se espresso senza ponderazione o con la ponderazione provvisoria.

(115)

L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento negativo per quanto riguarda le tre metodologie, di circa 15 punti percentuali nel periodo in esame.

(116)

Per quanto riguarda il livello 2, la revisione della ponderazione tra la fase provvisoria e quella definitiva ha avuto un impatto sui valori, ma non sulla tendenza generale osservata. Sono stati quindi confermati i considerando 196 e 197 del regolamento provvisorio.

Tabella 8

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito: livello 2

Sulla base di:

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Tabella 15 del regolamento provvisorio

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

93

90

86

Ponderazione rivista

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014 = 100

100

93

90

86

Tabella 15 del regolamento provvisorio

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

88

76

65

69

 

Indice 2014 = 100

100

86

74

78

Ponderazione rivista

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

53

46

39

41

 

Indice 2014 = 100

100

86

74

78

Tabella 15 del regolamento provvisorio

Investimenti (in milioni di EUR)

18

16

15

17

 

Indice 2014 = 100

100

92

84

97

Ponderazione rivista

Investimenti (in milioni di EUR)

10

10

9

10

 

Indice 2014 = 100

100

92

84

97

Tabella 15 del regolamento provvisorio

Utile sul capitale investito

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

98

79

Ponderazione rivista

Utile sul capitale investito

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014 = 100

100

105

98

79

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(117)

È stata effettuata un’analisi specifica basata sulla stessa metodologia descritta per il livello 3, le PMI attive nel livello 3 e le grandi imprese attive nel livello 3.

(118)

La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 93, la redditività per il livello 3 era già stata indicata nel regolamento impugnato e non era soggetta alle risultanze del Tribunale per quanto riguarda gli errori individuati. La redditività è stata indicata nella tabella di cui sopra solo per ragioni di completezza.

(119)

Per quanto riguarda il livello 3 complessivamente, l’andamento della redditività per le due tipologie di metodologie di ponderazione è risultato simile. Ciò è dovuto al fatto che le perdite dichiarate dalle PMI hanno avuto un peso maggiore nel calcolo complessivo, in quanto tali perdite per le PMI sono state particolarmente pronunciate (– 6,1 % nel periodo dell’inchiesta). Senza ponderazione, la redditività del livello 3 era prossima alla redditività indicata dalle grandi imprese attive in tale livello. Per le grandi imprese attive nel livello 3, la redditività si è dimezzata dal 2014 al periodo dell’inchiesta, passando dal 10 % al 4,8 %.

(120)

Per quanto riguarda il livello 3, il flusso di cassa netto è diminuito significativamente di circa il 60 % per le due tipologie di metodologia di ponderazione e di circa il 35 % senza ponderazione. L’utile sul capitale investito è diminuito di circa 66 punti percentuali per le due tipologie di metodologie di ponderazione e di circa 48 punti percentuali senza ponderazione nel periodo in esame. Senza ponderazione, la redditività del livello 3 rispecchiava la redditività delle grandi imprese del livello 3, come previsto sulla base del considerando 198 del regolamento provvisorio.

Tabella 9

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3

Sulla base di:

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Tabella 16 del regolamento provvisorio

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

6,1  %

0,6  %

2,7  %

–0,4  %

 

Indice 2014 = 100

100

10

45

–7

Tabella 6 del regolamento impugnato

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

5,9  %

0,5  %

2,7  %

–0,7  %

 

Indice 2014 = 100

100

9

45

–12

Senza ponderazione

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

9,23  %

5,01  %

6,29  %

3,92  %

 

Indice 2014 = 100

100

54

68

42

Tabella 16 del regolamento provvisorio

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

28

17

26

11

 

Indice 2014 = 100

100

62

93

38

Ponderazione rivista

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

26,7

16,2

24,4

9,6

 

Indice 2014 = 100

100

61

91

36

Senza ponderazione

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

18,7

12,6

16,1

12,1

 

Indice 2014 = 100

100

67

86

65

Tabella 16 del regolamento provvisorio

Investimenti (in milioni di EUR)

14

10

10

10

 

Indice 2014 = 100

100

69

66

66

Ponderazione rivista

Investimenti (in milioni di EUR)

13,4

9,0

8,6

8,7

 

Indice 2014 = 100

100

68

65

65

Senza ponderazione

Investimenti (in milioni di EUR)

8,2

6,0

6,3

7,4

 

Indice 2014 = 100

100

73

77

91

Tabella 16 del regolamento provvisorio

Utile sul capitale investito

7,6  %

0,2  %

4,8  %

2,5  %

 

Indice 2014 = 100

100

2

62

33

Ponderazione rivista

Utile sul capitale investito

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014 = 100

100

6

63

52

Senza ponderazione

Utile sul capitale investito

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014 = 100

100

6

63

52

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(121)

Per quanto riguarda le grandi imprese del livello 3, la Commissione ha fornito di seguito la serie completa di dati relativi alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti e all’utile sul capitale investito.

Tabella 10

Grandi imprese — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

9,97  %

6,08  %

7,05  %

4,81  %

Indice 2014 = 100

100

61

70

48

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

17,9

12,2

15,3

12,4

Indice 2014 = 100

100

68

85

69

Investimenti (in milioni di EUR)

7,7

5,7

6,1

7,3

Indice 2014 = 100

100

74

78

95

Utile sul capitale investito

12,2  %

0,8  %

7,5  %

6,6  %

Indice 2014 = 100

100

6

61

54

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(122)

Per quanto riguarda le PMI del livello 3, la Commissione ha fornito di seguito la serie completa di dati relativi alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti e all’utile sul capitale investito. Le perdite dichiarate durante il periodo dell’inchiesta sono state indicate al considerando 198 del regolamento provvisorio.

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito — Livello 3 — PMI

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

2,71  %

–3,55  %

–1,31  %

–6,13  %

Indice 2014 = 100

100

– 131

–48

– 226

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

0,8

0,4

0,9

–0,2

Indice 2014 = 100

100

48

109

–30

Investimenti (in milioni di EUR)

0,5

0,3

0,2

0,1

Indice 2014 = 100

100

61

48

24

Utile sul capitale investito

5,0  %

–0,3  %

2,2  %

–1,2  %

Indice 2014 = 100

100

–6

44

–23

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(123)

La Commissione ha ritenuto che gli indicatori microeconomici, basati sulla ponderazione rivista, abbiano confermato quanto affermato al considerando 196 del regolamento impugnato e, di conseguenza, che le risultanze basate sulle tendenze di cui al regolamento provvisorio rimanessero valide.

(124)

Inoltre si è rilevato che anche gli indicatori microeconomici, basati sull’assenza di ponderazione, erano in linea con gli indicatori microeconomici basati sulle due tipologie di metodologie di ponderazione. L’assenza di ponderazione ha influito principalmente sul livello 3. In particolare la redditività complessiva del livello 3 senza ponderazione rifletteva la redditività delle grandi imprese attive nel livello 3. Il considerando 198 del regolamento provvisorio indica il margine di profitto delle grandi imprese durante il periodo dell’inchiesta.

(125)

Le grandi imprese attive nel livello 3 hanno dovuto far fronte a un calo significativo del loro margine di profitto e del loro utile sul capitale investito, che sono scesi, nonché del flusso di cassa. Per quanto riguarda le PMI, le perdite sono state particolarmente pronunciate (– 6,1 %) nel periodo dell’inchiesta. Sono emerse risultanze analoghe per quanto concerne il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, che sono scesi a livelli negativi. Le risultanze relative alla situazione delle PMI sono pertanto rimaste valide e sono state confermate le tendenze del regolamento provvisorio e del regolamento impugnato.

(126)

Benché per il presente caso le tendenze degli indicatori microeconomici, stabiliti sulla base della ponderazione rivista, fossero simili a quelle degli indicatori microeconomici senza ponderazione, la Commissione ha ritenuto che la metodologia di ponderazione applicata nella fase definitiva fosse accurata in una situazione di mercato in cui l’industria dell’Unione era costituita sia da grandi imprese che da numerose PMI. La Commissione ha altresì osservato che la metodologia in quanto tale non è stata messa in discussione dal Tribunale.

10.2.   Indicatori macroeconomici

(127)

Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, il Tribunale ha ritenuto che, come sostenuto dalla CRIA e dalla CCCMC, la Commissione abbia omesso di fornire ulteriori informazioni in merito alle fonti dei dati utilizzati. Inoltre, nella fase definitiva, la CRIA e la CCCMC hanno affermato di nutrire dubbi sull’affidabilità di talune delle informazioni invocate, come indicato al considerando 201 del regolamento impugnato.

(128)

Al fine di conformarsi alla sentenza, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni e ha ricevuto ulteriori chiarimenti nel corso di una riunione con i rappresentanti dell’associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association, «ETRMA»). L’ETRMA ha fornito informazioni dettagliate sulla metodologia utilizzata dall’associazione per l’aggregazione dei dati di mercato. Una versione consultabile del verbale della riunione è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate insieme a vari allegati, i quali descrivevano in dettaglio la modalità di compilazione dei dati da parte dell’ETRMA, con l’aiuto dell’affiliata Europol Governance, che ha compilato i dati macroeconomici per conto dell’ETRMA. La Commissione ha ribadito che i dati macroeconomici forniti dall’ETRMA non sono stati contestati in quanto tali al momento della divulgazione definitiva delle informazioni da parte di alcuni produttori esportatori (quali Hankook Group e Aeolus/Pirelli) membri dell’ETRMA.

(129)

Su tale base la Commissione ha ritenuto di aver rispettato le risultanze del Tribunale in merito alla questione delle fonti dei dati macroeconomici, di cui al punto 244 della relativa sentenza.

10.3.   PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione

(130)

Il Tribunale ha precisato che le ricorrenti hanno correttamente sostenuto in udienza che la comunicazione dei nomi delle 85 PMI che avevano cessato la produzione, come fornita da otto diversi fornitori di battistrada, non consentiva di identificare i rapporti commerciali individuali tra un fornitore e un cliente e che, di conseguenza, tali nomi non riguardavano alcun dato che potesse essere riservato. In tali circostanze la Commissione non ha dimostrato che l’elenco delle PMI dell’industria dell’Unione che hanno cessato la produzione era riservato (cfr. punto 253 della sentenza).

(131)

La Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, il nome di una società non debba essere comunicato ad altre parti interessate senza l’esplicito consenso della società in questione. Inoltre eliminare il legame tra il fornitore del battistrada e il suo cliente potrebbe non essere sufficiente per consentire la divulgazione di tali informazioni. Un elenco di clienti è uno dei beni principali di una società e pertanto un fornitore di battistrada non ha alcun interesse a divulgare questo tipo di informazioni ai suoi concorrenti. Inoltre alcune delle PMI interessate non si occupavano esclusivamente della ricostruzione, ma quest’ultima era solo una delle attività tra le altre (ad esempio, la vendita di pneumatici nuovi o la gestione di un’officina per grandi imprese di flotte di camion). Infine il fatto che una società avesse segnalato che un cliente aveva smesso di acquistare materiali per battistrada non significava necessariamente che tale società fosse fallita o si fosse sciolta. Pertanto fornire tali informazioni rivelerebbe informazioni commerciali sensibili.

(132)

Se da un lato l’aggregazione di dati relativi a volumi o valori provenienti da più parti può essere divulgata senza problemi di riservatezza, in particolare se i dati aggregati rientrano nella stessa gamma, ciò non può valere per una ragione sociale. Inoltre una parte che ha collaborato non può divulgare tali informazioni senza l’autorizzazione della parte di cui fornisce il nome. Di conseguenza per divulgare tale elenco di clienti, ciascun fornitore di battistrada avrebbe dovuto chiedere a ciascuno dei suoi clienti l’autorizzazione a comunicare il proprio nome ad altre parti interessate.

(133)

Al momento della pubblicazione del regolamento impugnato sarebbe stato possibile comunicare alle parti interessate solo i nomi delle imprese dichiarate fallite o liquidate. Tuttavia la Commissione non disponeva di informazioni dettagliate su quali imprese fossero fallite o fossero state liquidate o, semplicemente, quali avessero cessato la produzione. Nella sua nota al fascicolo datata 19 luglio 2019 la Commissione ha fornito spiegazioni dettagliate in merito alla metodologia utilizzata per stabilire l’elenco di cui sopra. Al momento della pubblicazione del regolamento impugnato la Commissione ha contattato 8 fornitori di battistrada per ottenere informazioni sull’elenco dei loro clienti e sulle loro vendite durante il periodo in esame (1o gennaio 2014-30 giugno 2017). Poiché le imprese che si occupano di ricostruzione possono avere diversi fornitori, i dati trasmessi dai fornitori sono stati aggregati per cliente al fine di individuare le società che hanno interrotto l’acquisto di materiale per battistrada durante il periodo in esame. Sulla base di tale banca dati, la Commissione è stata in grado di individuare le imprese di ricostruzione che sono passate da un fornitore all’altro. La Commissione ha inoltre affermato al considerando 244 del regolamento impugnato che almeno 85 PMI hanno cessato la produzione, facendo riferimento al considerando 202 del regolamento provvisorio.

(134)

La Commissione non disponeva di informazioni sullo status giuridico di ciascuna impresa di ricostruzione. In particolare la Commissione non è stata in grado di individuare quali imprese fossero fallite o sciolte e quindi di segnalarlo alle parti interessate.

(135)

Nel corso della presente inchiesta la Commissione ha contattato i fornitori di battistrada che hanno collaborato per reperire informazioni circa l’effettivo status giuridico delle società che hanno smesso di acquistare materiale per battistrada. Sulla base di tale richiesta della Commissione i fornitori di battistrada hanno acconsentito alla divulgazione di tali informazioni, ma a condizione che il nome della società fosse dissociato dai nomi dei clienti. La Commissione ha constatato che la maggior parte delle società quotate erano inattive. La Commissione ha pertanto deciso di divulgare l’elenco delle PMI che hanno smesso di acquistare materiale per battistrada dalle parti interessate. I loro nomi erano contenuti nel fascicolo non riservato.

10.4.   Informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione

(136)

Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non abbia divulgato informazioni relative alla percentuale di PMI nell’industria dell’Unione (cfr. punti da 244 a 266 della sentenza).

(137)

La Commissione ha tuttavia fornito la quota esatta di PMI nell’industria dell’Unione nella tabella 4 del regolamento impugnato.

(138)

Come indicato nella tabella 4 del regolamento impugnato, la metodologia di ponderazione rivista non si è basata sul volume dichiarato dalle società che hanno collaborato, ma sul volume totale delle vendite delle PMI e delle grandi imprese, come indicato nella tabella seguente. I dati sottostanti specifici utilizzati sono riportati nella tabella 12.

Tabella 12

Quota delle vendite delle PMI sul totale delle vendite dell’Unione (in %)

 

2014

2015

2016

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite dell’Unione, mostrato nella tabella 8 del regolamento impugnato in unità

14 834 175

14 738 216

14 532 627

14 584 104

Quota delle vendite delle PMI sul totale delle vendite dell’Unione, di cui alla tabella 4 del regolamento impugnato

16,9  %

15,3  %

13,7  %

13,2  %

Quota delle grandi imprese nelle vendite totali nell’Unione

83,1  %

84,7  %

86,3  %

86,8  %

Volume delle vendite delle PMI incluse nel campione in unità

91 700

84 500

79 300

74 600

% di PMI incluse nel campione rispetto al volume totale delle vendite delle PMI

3,6  %

3,7  %

3,9  %

3,8  %

% di grandi imprese incluse nel campione rispetto al volume totale delle grandi imprese

[20 - 45 ]

[20 - 45 ]

[20 - 45 ]

[20 - 45 ]

Coefficiente di ponderazione applicato

[4,5 - 11,3 ]

[4,3 - 11,0 ]

[4,0 - 10,3 ]

[4,2 - 10,6 ]

Coefficiente di ponderazione

= (% di grandi imprese incluse nel campione × volume totale delle vendite delle PMI)/(volume delle vendite delle PMI incluse nel campione) – 1

10.5.   Volume delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta

(139)

La Commissione ha ricordato che, avendo ricevuto richieste debitamente motivate, ha concesso l’anonimato a tutti i denuncianti durante l’intera inchiesta. Inoltre, al fine di tutelare ulteriormente tale anonimato, il coefficiente utilizzato per stabilire i valori con la ponderazione rivista era basato solo sulle vendite totali dell’Unione, comprese le vendite totali delle PMI, e non sul volume delle vendite delle sole PMI che hanno collaborato. Di conseguenza i volumi esatti delle vendite delle PMI che hanno collaborato in quanto tali non costituivano un fatto o una considerazione essenziale in base ai quali la Commissione ha stabilito gli indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione. Il Tribunale ha comunque ritenuto, al punto 256 della sentenza, che la Commissione non avesse spiegato in termini concreti in che modo la divulgazione di un dato aggregato avrebbe potuto rivelare l’identità di taluni denuncianti.

(140)

La Commissione ha ritenuto che, in alcuni casi, la divulgazione di dati aggregati potrebbe effettivamente non rivelare l’identità dei denuncianti. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un settore in cui i volumi di vendita delle società sono ripartiti in modo disomogeneo, e ciascun operatore detiene una piccola quota di mercato. Nel presente caso, tuttavia, l’industria dell’Unione è stata suddivisa in pochi grandi gruppi di imprese, da un lato, e più di 380 PMI, dall’altro. I grandi gruppi di imprese rappresentavano circa l’85 % delle vendite dell’Unione, come spiegato al considerando 129 del regolamento provvisorio. Di conseguenza rivelare i volumi esatti delle PMI (o anche solo gli intervalli di valori) avrebbe consentito alle altre parti di concludere quale fosse la quota dei denuncianti che sono grandi produttori dell’Unione e, in ultima analisi, avrebbe potuto portare all’identificazione di quei grandi produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato. Pertanto, dopo un attento riesame dei dati a sua disposizione, la Commissione ha concluso che rivelare i volumi esatti (o anche solo gli intervalli di valori) delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta avrebbe compromesso l’anonimità dei denuncianti.

(141)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CRIA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto fornire il volume esatto delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato.

(142)

La Commissione ha ritenuto che il volume delle vendite delle PMI che hanno collaborato all’inchiesta fosse disponibile durante l’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato, tramite i moduli per il campionamento compilati da tutte le società che hanno collaborato e resi disponibili nel fascicolo pubblico. I moduli per il campionamento erano pertanto accessibili a tutte le parti interessate. Inoltre, come indicato al considerando 139, il volume esatto delle vendite delle PMI che hanno collaborato non è stato preso in considerazione al momento di stabilire il coefficiente per le PMI; invece, al fine di stabilire i valori con la ponderazione rivista, la Commissione ha utilizzato solo le vendite totali dell’Unione. Pertanto il volume esatto delle PMI che hanno collaborato non era compreso nei fatti essenziali utilizzati per determinare i valori rivisti. Infine, come spiegato al considerando 140, la divulgazione di tali dati avrebbe compromesso l’anonimità dei denuncianti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

11.   MISURE DEFINITIVE

(143)

Alla luce di quanto precede, è opportuno istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame a un livello corrispondente al valore più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel presente caso per tutti i produttori esportatori interessati l’aliquota del dazio antidumping definitivo dovrebbe essere stabilita di conseguenza al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(144)

Va osservato che parallelamente all’inchiesta antidumping è stata effettuata un’inchiesta antisovvenzioni. A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, in considerazione dell’applicazione della regola del dazio inferiore e del fatto che i tassi di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello dei tassi di sovvenzione definitivi stabiliti e istituire poi un dazio antidumping definitivo fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

(145)

Come spiegato ai considerando da 335 a 343 del regolamento impugnato, la Commissione ha deciso che la forma appropriata delle misure era costituita da dazi fissi.

(146)

In seguito alla divulgazione delle informazioni e all’ulteriore divulgazione delle informazioni, la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato come denominatore valori cif incoerenti per stabilire i margini di undercutting e di underselling. Entrambi i margini avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base del denominatore utilizzato per calcolare il margine di undercutting.

(147)

Come indicato dalla Commissione nella sezione 9, il prezzo all’esportazione utilizzato per calcolare il margine di undercutting è stato stabilito sottraendo dal prezzo di vendita ai primi acquirenti indipendenti dei produttori esportatori inclusi nel campione tutti i costi sostenuti nell’Unione (che dipendevano dagli Incoterm di ciascuna transazione) al fine di stabilire il valore alla frontiera dell’Unione. Ad esempio sono stati dedotti i costi di trasporto nell’Unione. A tale valore sono stati aggiunti, laddove opportuno, i dazi doganali e i costi successivi all’importazione. Il risultato è stato il cosiddetto «prezzo cif allo sbarco», che è stato confrontato con il prezzo di vendita dei produttori dell’Unione, anch’esso adeguato, al fine di stabilire il margine di undercutting, espresso in percentuale del prezzo di vendita dell’Unione.

(148)

Il margine di underselling è stato stabilito nel modo seguente per tipo di prodotto:

il numeratore è stato calcolato confrontando lo stesso prezzo cif allo sbarco (utilizzato per calcolare il margine di undercutting) con il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione;

il denominatore era il valore cif doganale dell’Unione, come indicato dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(149)

Il valore al denominatore utilizzato per stabilire il margine di underselling e il margine di dumping dovrebbe essere lo stesso valore utilizzato nel confronto ai fini dell’applicazione della regola del dazio inferiore, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Lo scopo di questo confronto è determinare la percentuale di cui il prezzo all’importazione dichiarato in dogana deve essere aumentato mediante dazi antidumping per eliminare gli effetti degli importi dell’underselling o del dumping calcolati in precedenza. Ovviamente, poiché il dazio si applicherà al valore cif dichiarato in dogana dell’Unione, tale dazio deve essere matematicamente espresso quale percentuale dello stesso prezzo cif citato in precedenza che, come spiegato, costituisce la base per l’applicazione del dazio in dogana. Sarebbe illogico e matematicamente errato calcolare una percentuale sulla base di un unico valore utilizzato come denominatore per poi applicare la percentuale risultante ad un valore diverso.

(150)

In seguito alle osservazioni formulate, la Commissione ha riesaminato i calcoli comunicati e ha confermato che la metodologia utilizzata per stabilire i valori del denominatore era corretta. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui i valori cif utilizzati non erano coerenti e secondo cui il prezzo cif allo sbarco confrontato con il prezzo dell’Unione ai fini del calcolo dell’undercutting e dell’underselling, da un lato, e il valore cif utilizzato come denominatore per stabilire sia il margine di underselling sia il margine di dumping, dall’altro, dovrebbero essere gli stessi.

(151)

La CRIA ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un metodo errato per stabilire il dazio fisso, in quanto la percentuale del margine di pregiudizio è stata estrapolata in un dazio per pneumatico sulla base del volume complessivo delle importazioni invece di utilizzare solo il volume dei tipi di prodotto corrispondenti che era stato utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio inizialmente calcolato.

(152)

La Commissione ha utilizzato la stessa metodologia del regolamento impugnato, che non è stata invalidata dal Tribunale. In ogni caso la Commissione ha osservato che le misure antidumping devono avere un effetto riparatore equivalente, indipendentemente dalla loro forma. È indubbio che se il dazio avesse assunto la forma di una misura ad valorem, il dazio ad valorem si applicherebbe a tutte le importazioni e a tutti i tipi del prodotto in esame, indipendentemente dal fatto che un determinato tipo sia stato preso in considerazione nella determinazione dell’importo dell’underselling o del dumping. Di conseguenza, nei casi in cui si decide di esprimere il dazio come importo specifico, tale dazio specifico deve essere basato sulle vendite di tutte le importazioni del prodotto in esame durante il pertinente periodo dell’inchiesta, in quanto si applicherà a tutte le importazioni di tutti i tipi di prodotto allo stesso modo di un dazio ad valorem equivalente. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno tenere conto del volume totale delle importazioni come avrebbe fatto se avesse applicato un dazio ad valorem. Pertanto ha respinto l’argomentazione.

(153)

In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire il livello del dazio di Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(154)

Nella nota al fascicolo del 31 gennaio 2023 la Commissione ha chiarito di aver tenuto conto del livello di eliminazione del pregiudizio del 32,39 % applicabile a Zhongce Rubber Group Co., Ltd nel periodo precedente l’entrata in vigore del regolamento che istituisce i dazi compensativi (dall’8 maggio 2018 al 12 novembre 2018). Il corrispondente dazio fisso era quindi pari a 49,31 EUR/unità per tale periodo. Tuttavia, a partire dal 13 novembre 2018, quando il regolamento (UE) 2018/1690 è entrato in vigore e ha modificato di conseguenza il regolamento impugnato, la Commissione ha assoggettato Zhongce Rubber Group Co., Ltd a un margine di pregiudizio più elevato, pari al 55,07 %, per quanto riguarda l’inchiesta sulle sovvenzioni, in quanto ha collaborato all’inchiesta antidumping, ma non all’inchiesta antisovvenzioni. Ciò ha determinato un margine di dumping pari a zero e un tasso di sovvenzione del 51,8 %, pari a un dazio compensativo fisso di 57,28 EUR/unità. La CRIA non ha ricevuto osservazioni in merito a tale spiegazione. Di conseguenza l’argomentazione della CRIA secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio per questa società è stata respinta.

(155)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CRIA ha inoltre sostenuto che il livello del dazio per tre società, ossia Zhongce Rubber Group Co., Ltd, Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd, e Hefei Wanli Tire Co., Ltd, dovrebbe essere ridotto in quanto la Commissione non ha attuato adeguatamente i punti da 190 a 192 della sentenza del Tribunale.

(156)

Come spiegato al considerando 70, oltre all’adeguamento effettuato per aggiungere, ove opportuno, le SGAV e i profitti al prezzo all’esportazione dei produttori esportatori precedentemente eliminati applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che non erano necessari ulteriori adeguamenti. Di fatto, come indicato ai considerando 72, 73 e 88, la Commissione ha stabilito che non vi era alcun problema di confronto equo tra le vendite indirette e le vendite dirette o tra i diversi tipi di clienti. Di conseguenza, analogamente alla metodologia applicata nel regolamento impugnato, le vendite dirette dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state confrontate, per tipo di prodotto, con le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione per stabilire i margini di pregiudizio. Tale metodologia è stata applicata anche al calcolo del dazio residuo, basato sul margine di pregiudizio del 55,1 % per il gruppo Xingyuan che aveva effettuato solo vendite dirette. Su tale base la Commissione ha stabilito che i dazi antidumping e compensativi residui applicabili a Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd e il dazio compensativo residuo applicabile alla Weifang Yueling dovrebbero rimanere invariati. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le sue risultanze fossero in linea con i punti da 190 a 192 della sentenza del Tribunale e ha respinto l’argomentazione.

(157)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Commissione ha riscontrato un errore nel dazio fisso basato sul margine di pregiudizio stabilito per Aeolus/Pirelli. Il margine di pregiudizio è stato rettificato da 29,79 % a 27,56 % e tutte le parti sono state informate di conseguenza.

(158)

In seguito all’ulteriore divulgazione delle informazioni la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire il livello del dazio del gruppo Hankook.

(159)

Dopo aver analizzato l’argomentazione, la Commissione ha effettivamente riscontrato un errore materiale e ha rettificato il margine di pregiudizio del gruppo Hankook da 11,18 % a 10,31 %.

(160)

Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping

Tasso di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Dazio compensativo fisso

Dazio antidumping fisso (46)

Dazio antidumping Fisso (47)

Gruppo GITI

56,8  %

7,74  %

28,51  %

7,74  %

20,77  %

11,07

35,74

46,81

Gruppo Hankook

60,1  %

2,06  %

10,31  %

2,06  %

8,25  %

3,75

17,37

21,12

Aeolus/Pirelli

85,0  %

32,85  %

27,56  %

27,56  %

0

39,77

0

39,77

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping elencate nell’allegato

71,5  %

18,01  %

23,15  %

18,01  %

5,14  %

27,69

10,29

37,98

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (48)

71,5  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

0

57,28

0

49,31

Weifang Yuelong Rubber; Hefei Wanli Tire Co., Ltd (49)

106,7  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

3,99  %

57,28

4,48

61,76

(161)

Il livello rivisto dei dazi antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento provvisorio (ossia dall’8 maggio 2018 in poi).

(162)

È inoltre necessario applicare un livello diverso dei dazi antidumping durante il periodo precedente l’entrata in vigore del regolamento antisovvenzioni definitivo (ossia nel periodo dall’8 maggio 2018 al 12 novembre 2018). Il dazio applicabile durante questo periodo è pari al margine di pregiudizio stabilito per tutte le società interessate.

(163)

Sebbene solo Aeolus Tyre Co., Ltd e Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd fossero le ricorrenti nelle cause T-30/19 e T-72/19, la Commissione ha ritenuto che il dazio rettificato fosse applicabile a tutte le società appartenenti ai rispettivi gruppi. Per Aeolus Group i produttori esportatori interessati sono: Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd,; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd. Per Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd i produttori esportatori interessati sono: Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd e Shanghai Huayi Group Corp. Ltd.

(164)

Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative ai produttori esportatori interessati e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa conformemente alla normativa doganale applicabile.

(165)

Il presente regolamento non modifica le aliquote del dazio dei produttori esportatori che non erano interessati dall’avviso di riapertura e dal regolamento relativo alla registrazione. Pertanto i loro dazi sono rimasti invariati e, di conseguenza, tali società non sono state identificate nel presente regolamento.

(166)

Dopo la divulgazione delle informazioni Hämmerling ha sostenuto che, poiché la Commissione intendeva reistituire i dazi oltre il termine di prescrizione di tre anni previsto dal codice doganale dell’Unione, essa dovrebbe altresì specificare che la differenza tra i dazi reistituiti e quelli precedentemente applicabili dovrebbe essere rimborsata anche oltre il termine di prescrizione di tre anni.

(167)

La Commissione ha innanzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il codice doganale dell’Unione non impedisce alla Commissione di adottare un regolamento che reistituisce un dazio antidumping o compensativo definitivo per un periodo superiore a tre anni (50).

(168)

Inoltre, come spiegato al considerando 164, le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative ai produttori esportatori interessati e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa conformemente alla normativa doganale applicabile. Nella causa T-440/20 il Tribunale ha chiarito che la normativa doganale applicabile consiste, in particolare, nell’articolo 101, paragrafo 1, nell’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, nell’articolo 103, paragrafo 1, e nell’articolo 104, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione. Ai sensi di tali disposizioni l’importo dei dazi dovuti è determinato dalle autorità doganali competenti, che sono responsabili della notifica delle obbligazioni doganali, a meno che non sia scaduto un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui tale obbligazione è sorta. Il Tribunale ha inoltre precisato che «ne consegue che la regola enunciata all’articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione ha effettivamente l’effetto non solo di impedire che l’importo dei dazi doganali sia notificato al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta la sua obbligazione doganale, ma anche di far sì che tale obbligazione doganale divenga essa stessa soggetta a prescrizione alla scadenza di tale termine. Tuttavia tale norma si applica solo alla notifica dell’importo dei dazi doganali al debitore e la sua attuazione rientra pertanto nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali, che sono competenti a procedere a tale notifica» (51). Di conseguenza la Commissione ha confermato che il termine di prescrizione di tre anni per il rimborso si applicava al presente caso e ha respinto la richiesta.

12.   DISPOSIZIONI FINALI

(169)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (52), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(170)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese per quanto riguarda le società elencate nei paragrafi 2 e 3.

2.   I dazi antidumping definitivi applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, nel periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 12 novembre 2018, sono i seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

46,81

C332

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

21,12

C334

Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd

39,77

C877 (53)

Altre società soggette alla presente reistituzione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping elencate nell’allegato

37,98

 

Zhongce Rubber Group Co., Ltd

49,31

C379

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

61,76

C875

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

61,76

C876

3.   I dazi antidumping definitivi applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono i seguenti, a partire dal 13 novembre 2018:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

35,74

C332

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

17,37

C334

Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd

0

C877 (54)

Altre società soggette alla presente reistituzione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping elencate nell’allegato

10,29

 

Zhongce Rubber Group Co., Ltd

0

C379

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

4,48

C875

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

4,48

C876

Articolo 2

Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato dai produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è rimborsato o sgravato.

Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Eventuali rimborsi effettuati a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea sono recuperati dalle autorità che hanno effettuato il rimborso fino all’importo fissato nell’articolo 1, paragrafi 2 e 3.

Articolo 3

Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, che è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 8).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(5)  Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea, cause T-30/19 e T-72/19, ECLI:EU:T:2022:226.

(6)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(7)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(8)  Nel regolamento impugnato il codice addizionale TARIC C333 identifica i seguenti produttori esportatori:

Aeolus Tyre Co., Ltd;

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd;

Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;

Pirelli Tyre Co., Ltd.

A Aeolus Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC dal regolamento relativo alla registrazione di cui al considerando 16.

(9)  Nel regolamento impugnato Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.

(10)  Nel regolamento impugnato il codice addizionale TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

Al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC dal regolamento relativo alla registrazione di cui al considerando 16.

(11)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28, e causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punto 115.

(12)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, Racc. 2011, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

(13)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(14)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, Racc. 2018, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; e C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.

(15)  Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(16)  GU C 263 dell’8.7.2022, pag. 15.

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 della Commissione, del 7 luglio 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 43).

(18)  Il gruppo GITI era composto dai seguenti produttori esportatori: GITI Tire (China) Investment Co., Shanghai; GITI Tire (Anhui) Co., Ltd; (Hefei); GITI Tire (Hualin) Co., Ltd (Hualin); GITI Tire (Fujian) Co., Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Co., Ltd e un esportatore collegato a Singapore.

(19)  Il gruppo Hankook era composto dai seguenti produttori esportatori: Chongqing Hankook Tire Co., Ltd e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(20)  Aeolus/Pirelli era composto dai seguenti produttori esportatori: Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 era stato appurato che tutti questi produttori esportatori facevano parte del China National Tire Group. Pirelli Tyre Co., Ltd è stata inoltre considerata parte del China National Tire Group in quanto collegata a China National Tire & Rubber Co. Ltd tramite una partecipazione superiore al 5 % durante il periodo dell’inchiesta, conformemente all’articolo 127, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.

(21)  Sentenze del 1o giugno 2022, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-440/20 e T-441/20, punto 156.

(22)  Per un ragionamento analogo, cfr. la sentenza Jindal Saw citata alla nota 18, punto 158.

(23)  Cfr. Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, causa C-256/16, sentenza della Corte del 15 marzo 2018 e C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, causa C-612/16, sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2019.

(24)  Cfr. Printeos/Commissione, causa T-95/15, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016.

(25)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 62.

(26)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 59.

(27)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 63 e giurisprudenza ivi citata.

(28)  Cfr. i punti 176, 192 e da 201 a 207 della sentenza. Il regolamento impugnato è rimasto in vigore per quanto riguarda altri produttori esportatori che non lo hanno contestato.

(29)  Cfr. le sentenze del 1o giugno 2022, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-440/20 e T-441/20, punto 44; e del 19 giugno 2019, C & J Clark International, C-612/16, non pubblicata, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43; del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C-461/18 P, ECLI:EU:C:2020:979, punto 97; e del 9 giugno 2021, Roland/Commissione, T-132/18, non pubblicata, ECLI:EU:T:2021:329, punto 76.

(30)  C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, punti 77 e 78, e C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 57.

(31)  Sentenze del 1o giugno 2022, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-440/20 e T-441/20.

(32)  Cfr. in tal senso la sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C-248/17 P, ECLI:EU:C:2018:967, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata.

(33)  Sentenza T-441/20 citata alla nota 18, punti da 118 a 123.

(34)  Sentenza citata alla nota 27, punto 83.

(35)  Sentenza citata alla nota 28, punto 134.

(36)  A tale proposito cfr. le sentenze citate alle note 27 e 28.

(37)  Sentenza citata alla nota 28, punti da 97 a 103.

(38)  Sentenza citata alla nota 28, punto 104.

(39)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, Racc. 2011, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

(40)  Causa C-507/21 P, Puma e a./Commissione, ECLI:EU:C:2022:649, punto 87.

(41)  Cfr. Deichmann, punto 88.

(42)  Cfr. Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione europea, cause riunite T-267/08 e T-279/08, sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, punto 83.

(43)  Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(44)  dall’annullamento del regolamento (UE) 2018/1690, ma non dall’annullamento del regolamento impugnato. Per tale società non è stato quindi annullato il regolamento impugnato, ma lo sono state solo le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2018/1690 nel regolamento (UE) 2018/1579. Zhongce Rubber Group Co., Ltd resta pertanto soggetto ai dazi istituiti dal regolamento impugnato.

(45)  Queste due società non hanno collaborato né all’inchiesta antidumping né all’inchiesta antisovvenzioni. Esse sono pertanto soggette al dazio applicabile a «tutte le altre società».

(46)  Per il periodo a partire dal 13 novembre 2018.

(47)  Per il periodo compreso tra l’8 maggio 2018 e il 12 novembre 2018.

(48)  Cfr. nota (1) nella tabella al considerando 89.

(49)  Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd non hanno collaborato né all’inchiesta antidumping né all’inchiesta antisovvenzioni. Esse sono pertanto soggette al dazio applicabile a «tutte le altre società». Nell’attuale riapertura, detto dazio è applicabile unicamente a queste due società.

(50)  Causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punti 134 e 135 e sentenza ivi citata.

(51)  Sentenza citata alla nota 41, punti 133 e 134.

(52)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(53)  Il codice addizionale TARIC C333 cessa di esistere e il codice C877 è applicabile all’intero gruppo.

(54)  Il codice addizionale TARIC C333 cessa di esistere e il codice C877 è applicabile all’intero gruppo.


ALLEGATO

Società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping oggetto della presente reistituzione:

NOME DELLA SOCIETÀ

CODICE ADDIZIONALE TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (1)

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350


(1)  Nel regolamento impugnato il codice addizionale TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd e Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd.

Al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è stato assegnato un nuovo codice addizionale TARIC dal regolamento relativo alla registrazione di cui al considerando 16 del presente regolamento.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/738 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2023

che reistituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 4 maggio 2018 la Commissione europea ("Commissione") ha adottato il regolamento (UE) 2018/683 (2) ("regolamento provvisorio") che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 ("pneumatici" o "prodotto in esame") originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese.

(3)

Il 9 novembre 2018, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (4) che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 ("il regolamento impugnato").

1.1.   La sentenza del Tribunale dell'Unione europea

(4)

La China Rubber Industry Association ("CRIA") e la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters ("CCCMC") (congiuntamente "ricorrenti") hanno contestato il regolamento impugnato dinanzi al Tribunale per conto di alcuni dei loro membri elencati al considerando 9 ("produttori esportatori interessati"). Il 4 maggio 2022 il Tribunale dell'Unione europea ("Tribunale") ha emesso la sentenza nelle cause T-30/19 e T-72/19 (5) ("sentenza").

(5)

Nella sentenza il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 ("regolamento (UE) 2018/1579") e il regolamento impugnato.

(6)

La CRIA e la CCCMC hanno espresso una serie di censure nei confronti del regolamento impugnato e il Tribunale si è pronunciato su due di esse: i) la censura riguardante la mancata effettuazione da parte della Commissione di un confronto equo dei prezzi nel calcolo dell'undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi) e dei margini di pregiudizio, per quanto riguarda i produttori esportatori e ii) talune censure riguardanti, in sostanza, incoerenze e una violazione dei diritti di difesa per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio e la ponderazione dei dati del campione dei produttori dell'Unione.

(7)

Per quanto riguarda il calcolo dei margini di undercutting, il Tribunale ha osservato che la Commissione non ha effettuato un confronto equo quando ha operato un adeguamento del prezzo all'esportazione (con la detrazione delle SGAV dell'importatore collegato e di un profitto teorico) per le vendite realizzate tramite un organismo di vendita collegato nell'Unione. Il Tribunale ha rilevato che anche i produttori dell'Unione hanno effettuato alcune vendite tramite organismi di vendita collegati e che i loro prezzi di vendita non erano stati adeguati allo stesso modo. Il Tribunale ha concluso che il calcolo dell'undercutting dei prezzi effettuato dalla Commissione nel regolamento impugnato era viziato da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione e che di conseguenza tale calcolo violava l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ("regolamento antidumping di base" (6)) e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ("regolamento antisovvenzioni di base"). Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli errori avevano inciso sulle risultanze complessive in materia di pregiudizio e causalità nonché sui margini di pregiudizio e che non era possibile determinare con precisione in quale misura i dazi compensativi definitivi rimanessero in parte fondati.

(8)

Per quanto riguarda il secondo punto, il Tribunale ha osservato che la Commissione non aveva effettuato un esame obiettivo (come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base) in quanto, non avendo rivisto i calcoli di tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività e non avendo riportato le cifre riviste nel regolamento impugnato, la Commissione non aveva utilizzato tutti i dati pertinenti disponibili. Il Tribunale ha inoltre constatato una violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti. In particolare il Tribunale ha contestato il fatto che alcune informazioni non divulgate alle parti interessate potessero essere considerate riservate e ha constatato che tutti i dati in questione erano "connessi a conclusioni di fatto nel regolamento impugnato". Essi costituivano pertanto "fatti e considerazioni essenziali" che avrebbero dovuto essere divulgati alle parti.

(9)

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento (UE) 2018/1579 per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nella tabella seguente).

NOME DELLA SOCIETÀ

CODICE ADDIZIONALE TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Aeolus Tyre Co., Ltd

C877 (7)

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd

C334

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

C334

Shandong Linglong Tire Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

C875 (8)

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (9)

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

C876

GITI Tire (Anhui) Company Ltd

C332

GITI Tire (Fujian) Company Ltd

C332

GITI Tire (Hualin) Company Ltd

C332

GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd

C332

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350

(10)

Il Tribunale ha inoltre annullato il regolamento impugnato per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nella tabella precedente) e per Zhongce Rubber Group Co., Ltd (codice addizionale TARIC C379).

1.2.   Esecuzione della sentenza del Tribunale

(11)

Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito di una procedura amministrativa, come l'inchiesta antisovvenzioni nel presente caso, l'esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (10).

(12)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata (11). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura del procedimento antisovvenzioni. Ad esempio nel caso in cui un regolamento che istituisce misure compensative definitive venga annullato, il procedimento rimane aperto dato che è soltanto l'atto che chiude tale procedimento ad essere scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione (12), salvo nei casi in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa della procedura amministrativa con la reistituzione di dazi compensativi sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (13).

(13)

Nel presente caso, il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato per quanto riguarda i produttori esportatori interessati in quanto la Commissione ha commesso un errore nel determinare l'esistenza di un undercutting significativo, il che ha inciso sull'analisi del nesso di causalità. Lo stesso errore metodologico è stato riscontrato nel calcolo dei margini di pregiudizio degli esportatori interessati. Il Tribunale ha inoltre riscontrato errori relativi alla mancata divulgazione di determinate informazioni: i) gli indicatori di pregiudizio lordi, prima dell'applicazione degli adeguamenti di ponderazione, e i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall'altro; ii) indicatori di pregiudizio diversi dalla redditività dopo la revisione della ponderazione; iii) talune informazioni relative alle fonti dei dati macroeconomici sul pregiudizio e all'elenco delle PMI dell'industria dell'Unione che hanno cessato la produzione; e iv) il volume esatto totale delle vendite delle PMI dell'industria dell'Unione che hanno collaborato alle inchieste e le informazioni relative alla percentuale di PMI nell'industria dell'Unione.

(14)

Le risultanze del regolamento impugnato che non sono state contestate o che sono state contestate ma respinte o non esaminate dal Tribunale, e che pertanto non hanno portato all'annullamento del regolamento impugnato, restano pienamente valide e non sono interessate da tale riapertura (14).

(15)

A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 del 4 maggio 2022, la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente le inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e di riprendere l'inchiesta dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura, annunciata mediante un avviso (15) ("avviso di riapertura"), era limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC, elencate nell'avviso di riapertura.

(16)

Nella stessa data la Commissione ha inoltre deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, prodotti da tali società e ha incaricato le autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione dei pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione che reintroducono i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi compensativi per quanto concerne le importazioni relative a tali società (16) ("regolamento relativo alla registrazione").

(17)

La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell'inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni.

2.   Periodo dell'inchiesta

(18)

Il periodo dell'inchiesta riguarda il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

3.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(19)

Il 10 gennaio 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva reistituire i dazi antidumping in vigore ("divulgazione delle informazioni"). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(20)

Sono pervenute osservazioni dalla China Rubber Industry Association ("CRIA"), dal gruppo GITI (17) e dall'importatore indipendente Hämmerling The Tyre Company GmbH ("Hämmerling"). Le osservazioni pervenute sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Hämmerling e la CRIA hanno richiesto audizioni, che sono state loro concesse.

(21)

Su richiesta della CRIA, espressa nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha successivamente divulgato gli elementi aggiuntivi ("ulteriore divulgazione delle informazioni") di seguito descritti.

(22)

Il 30 gennaio 2023, mediante una nota al fascicolo, la Commissione ha fornito ulteriori informazioni in merito alla sua analisi dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nelle vendite effettuate direttamente, indirettamente e a diversi tipi di acquirenti.

(23)

Il 30 e 31 gennaio 2023 la Commissione ha inoltre fornito al gruppo Hankook (18) e Aeolus/Pirelli (19) le operazioni di vendita all'esportazione delle società interessate, che sono state utilizzate per stabilire i calcoli riveduti dell'undercutting e dell'underselling (vendita sottocosto). Tali operazioni di vendita all'esportazione erano identiche a quelle già comunicate nell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento impugnato.

(24)

Il 31 gennaio 2023, mediante una nota al fascicolo, la Commissione ha chiarito e rettificato i livelli del dazio definitivo per tutti i produttori esportatori interessati, a seguito di un errore riscontrato per quanto riguarda il calcolo del pregiudizio per il gruppo Hankook e Aeolus/Pirelli. Ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti in merito alla situazione giuridica di Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(25)

Solo la CRIA ha presentato osservazioni sull'ulteriore divulgazione delle informazioni, di cui la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno.

4.   ARGOMENTAZIONI DELLA CRIA RELATIVE AI DIRITTI DELLA DIFESA

(26)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CRIA ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati per i motivi di seguito descritti.

(27)

La CRIA non ha ricevuto i calcoli dell'undercutting e dell'underselling per quanto riguarda i produttori esportatori dai quali ha ricevuto una lettera di autorizzazione.

(28)

Alla CRIA non è stato concesso un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(29)

La Commissione non ha organizzato un'audizione nei tempi richiesti dalla CRIA.

(30)

La Commissione non ha esaminato tutte le censure che non sono state affrontate dal Tribunale.

(31)

Come indicato al considerando 171, la Commissione ha ricalcolato i dazi di tutti i produttori esportatori interessati, in particolare dei produttori esportatori inclusi nel campione nel regolamento impugnato e soggetti alla sentenza del Tribunale (ossia il gruppo GITI, il gruppo Hankook e Aeolus/Pirelli). È opportuno ricordare che i margini di pregiudizio dei produttori esportatori interessati inclusi nel campione erano stati stabiliti sulla base di dati sensibili delle società. Di conseguenza i calcoli non hanno potuto essere comunicati a tutte le parti interessate, ma solo alle società interessate.

(32)

La CRIA ha sostenuto che le società di cui al considerando 10 hanno firmato lettere di autorizzazione che includevano l'accesso ai dati sensibili delle società e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto comunicare alla CRIA i calcoli individuali del margine di undercutting e del margine di pregiudizio per tali società. Inoltre il contenuto delle lettere di autorizzazione era identico a una procura ordinaria ("procura"), che secondo la CRIA autorizzava un consulente legale a rappresentare una società.

(33)

La Commissione ha esaminato le lettere di autorizzazione presentate dalla CRIA. Diversi produttori cinesi soggetti alla sentenza del Tribunale hanno firmato tali lettere di autorizzazione individuali. La Commissione ha osservato che le lettere di autorizzazione si basavano su un testo standard per tutti i produttori (inclusi o meno nel campione) e non specificavano se la rispettiva società autorizzasse la CRIA a ricevere i dati riservati della società. Inoltre non tutti i produttori esportatori inclusi nel campione interessati dalla presente inchiesta hanno accettato di fornire alla CRIA l'accesso ai loro dati riservati. In aggiunta a ciò, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la procura era identica alle lettere di autorizzazione in questione, la Commissione ha ritenuto che la differenza sostanziale tra una procura e una lettera di autorizzazione nei confronti di un'associazione sia l'entità autorizzata a ricevere i dati. Nel caso di una procura, il consulente legale è vincolato dalle norme etiche del rispettivo ordine cui l'avvocato è iscritto, il che impone, tra l'altro, di non divulgare dati riservati della società. Pertanto il fatto che una procura non preveda alcuna disposizione specifica circa tali dati non solleva l'avvocato o gli avvocati in questione dall'obbligo di rispettare le norme etiche più rigorose in materia e di garantire la riservatezza dei dati ricevuti. Per contro, è soltanto in via eccezionale che le associazioni ricevono accesso illimitato ai dati riservati delle società che ne fanno parte, il che può, tra l'altro, violare le rispettive norme in materia di concorrenza in vigore. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le lettere di autorizzazione firmate dalle società non fossero sufficientemente specifiche ed esplicite quanto al fatto che le società in questione autorizzassero l'accesso alle loro informazioni riservate da parte dell'associazione.

(34)

Sulla base dell'analisi di cui sopra e del dovere di diligenza della Commissione nella gestione delle informazioni riservate a sua disposizione sulle società, la Commissione ha deciso di divulgare i dati riservati delle società direttamente ai soli produttori esportatori interessati, e non alla CRIA, al fine di tutelare la riservatezza di tali dati. L'insieme di dati è stato pertanto inviato al rappresentante legale del gruppo GITI e al rappresentante di Hankook il 10 gennaio 2023. Poiché né Aeolus/Pirelli, né nessuno dei produttori esportatori interessati di tale gruppo erano registrati come parti interessate, la Commissione ha individuato le persone di contatto presso Aeolus/Pirelli e ha fornito loro la divulgazione delle informazioni specifiche dei rispettivi produttori esportatori il 17 gennaio 2023. Le parti hanno avuto tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentare osservazioni.

(35)

Il 16 gennaio 2023 la CRIA ha richiesto i calcoli dell'undercutting e dell'underselling delle società interessate, sulla base delle lettere di autorizzazione firmate. In risposta, per i motivi illustrati ai considerando 33 e 34, la Commissione ha invitato la CRIA a contattare tali società e a ottenere i dati direttamente da esse.

(36)

Il 19 gennaio 2023 Aeolus Tyre Co., Ltd si è manifestata e ha autorizzato esplicitamente la Commissione a fornire alla CRIA la divulgazione delle informazioni specifiche che la riguardano. Lo stesso giorno la Commissione ha comunicato alla CRIA i calcoli dell'undercutting e dell'underselling del gruppo Aeolus/Pirelli. Per quanto riguarda le operazioni di vendita dettagliate, la Commissione ha comunicato separatamente ad Aeolus Tyre Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd solo le rispettive serie di dati, poiché la CRIA aveva presentato una lettera di autorizzazione firmata solo da Aeolus Tyre Co., Ltd., ma non da Pirelli Tyre Co., Ltd.

(37)

Per quanto riguarda il gruppo Hankook, la Commissione non ha ricevuto un'autorizzazione esplicita a condividere i suoi dati con la CRIA. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni la CRIA ha tuttavia sostenuto che il gruppo aveva fornito all'associazione la divulgazione delle informazioni specifiche che lo riguardano.

(38)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni la CRIA ha informato la Commissione che il gruppo GITI aveva ritirato la sua lettera di autorizzazione alla CRIA. Successivamente, il 3 febbraio 2023, il gruppo GITI ha inviato una nuova lettera di autorizzazione per la CRIA, che autorizzava esplicitamente l'associazione a ricevere la divulgazione delle informazioni specifiche della società, ricevuta il 10 gennaio 2023. A seguito di tale lettera, e su richiesta della CRIA, l'8 febbraio 2023 la Commissione ha messo a disposizione della CRIA la divulgazione specifica in questione.

(39)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha ritenuto che i diritti di difesa dei produttori esportatori inclusi nel campione e di tutti gli altri produttori esportatori interessati, nonché i diritti di difesa della CRIA, non fossero stati violati. Le società interessate hanno ricevuto le informazioni relative ai calcoli dell'undercutting e dell'underselling e hanno avuto tempo sufficiente per presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni.

(40)

La CRIA ha sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione circostanze eccezionali, nello specifico il Capodanno cinese che ha avuto luogo dal 21 al 29 gennaio 2023, quando ha respinto la sua richiesta di proroga del termine per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione delle informazioni e che proponeva di fissare un'audizione successiva al Capodanno cinese. I legali della CRIA hanno affermato che, a causa del Capodanno cinese, non sono stati in grado di ricevere istruzioni o contributi adeguati da parte della CRIA per quanto riguarda le osservazioni. Inoltre, nonostante la richiesta di intervento del consigliere-auditore, non è stata concessa alcuna proroga significativa e quest'ultimo non ha organizzato un'audizione per rispondere a tale richiesta.

(41)

La Commissione ha osservato che la data indicata nella richiesta di proroga era il 6 febbraio 2023, che corrispondeva a una proroga di 14 giorni, ossia un periodo eccezionalmente lungo. Al fine di non ostacolare la tempestiva conclusione dell'inchiesta, la Commissione, pur avendo già concesso 13 giorni di tempo per presentare osservazioni, ha concesso una proroga di due giorni lavorativi supplementari, fino al 25 gennaio 2023. Per quanto riguarda la richiesta di audizione, la Commissione ha inizialmente proposto di organizzare l'audizione il 18 gennaio 2023, quindi prima del Capodanno cinese. Successivamente la CRIA ha proposto di fissare l'audizione dopo le vacanze del Capodanno cinese, idealmente in febbraio. La Commissione ha accettato, acconsentendo a organizzare un'audizione il 31 gennaio 2023, quindi dopo il Capodanno cinese e il termine prorogato per la presentazione delle osservazioni.

(42)

La Commissione ha osservato che il termine regolamentare fornito alle parti per presentare osservazioni è 10 giorni di calendario, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. Il termine fissato per la CRIA e per tutte le altre parti interessate, a seguito della proroga del termine, è andato ben oltre i 10 giorni di calendario e alla CRIA sono stati concessi addirittura 15 giorni. Inoltre, in seguito alle osservazioni formulate dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha comunicato informazioni supplementari e ha concesso alle parti interessate un periodo di tempo supplementare di 4 giorni per presentare osservazioni sull'ulteriore divulgazione delle informazioni, ossia fino al 3 febbraio 2023. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla CRIA, non vi è alcun obbligo di divulgazione provvisoria delle informazioni in caso di riapertura delle inchieste.

(43)

Infine sarebbe discriminatorio nei confronti di tutte le altre parti interessate registrate nella presente inchiesta di riapertura concedere solo alla CRIA una proroga di oltre due settimane.

(44)

Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui la Commissione non ha risposto a tutte le argomentazioni che non sono state affrontate dal Tribunale, la Commissione ha già trattato questo punto al considerando 72; non sono state presentate nuove argomentazioni. L'obiezione è stata quindi respinta.

4.1.   Intervento del consigliere-auditore

(45)

La CRIA ha richiesto l'intervento del consigliere-auditore, a norma degli articoli 12, 13 e 16 del mandato di quest'ultimo, a causa dell'inadeguata proroga per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, della tempistica irragionevole dell'audizione proposta con la Commissione a seguito della divulgazione delle informazioni e della mancata divulgazione di determinate informazioni.

(46)

Il consigliere-auditore ha osservato che la CRIA ha ottenuto una proroga del termine fino al 25 gennaio 2023. Tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche descritte e dei vincoli temporali del procedimento in questione, e dopo aver consultato i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta, il consigliere-auditore ha espresso il suo accordo con la proroga del termine concessa e ha respinto ulteriori proroghe. Per quanto riguarda la sostanza della divulgazione delle informazioni, il consigliere-auditore ha formulato la raccomandazione che la CRIA e i servizi della Commissione tengano un'audizione prima di rivolgersi al consigliere-auditore.

(47)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la CRIA abbia potuto esercitare pienamente i suoi diritti di difesa, entro i termini stabiliti e poi prorogati, anche considerando la sostanza della divulgazione delle informazioni e le informazioni supplementari messe a disposizione delle parti interessate a seguito delle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni. Successivamente all'audizione tenutasi con i servizi della Commissione il 31 gennaio 2023, la CRIA non ha richiesto un'audizione con il consigliere-auditore per nessuna delle questioni precedentemente sollevate.

5.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE

(48)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dall'industria dell'Unione, dalla CRIA, dal gruppo GITI e da Hämmerling e Opoltrans sp. z o.o. ("Opoltrans").

(49)

La CRIA ha presentato alla Commissione lettere di autorizzazione firmate da diversi produttori esportatori per i quali il regolamento impugnato è stato annullato dal Tribunale, compresi i produttori esportatori interessati che sono stati inclusi nel campione durante l'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento impugnato, in particolare il gruppo GITI, Aeolus Tyre Co., Ltd, Chongqing Hankook Tire Co., Ltd e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(50)

La CRIA e il gruppo GITI si sono opposti alla decisione della Commissione di registrare le importazioni, in quanto nel caso specifico tale registrazione non è esplicitamente autorizzata dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Le due parti hanno ribadito la loro argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni. L'industria dell'Unione ha ritenuto che la registrazione ricadesse a pieno titolo nella discrezionalità della Commissione.

(51)

In merito a tale argomentazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha la facoltà di imporre alle autorità nazionali di adottare misure adeguate per registrare le importazioni, e che ciò ha portata generale, come dimostra il titolo "Disposizioni generali" dell'articolo 24 del regolamento antisovvenzioni di base del 2016. Inoltre l'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento non è soggetto ad alcuna restrizione per quanto riguarda le circostanze in cui la Commissione ha il potere di imporre alle autorità doganali nazionali di registrare le merci (20). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

Il gruppo GITI ha inoltre sostenuto che, poiché la sentenza poteva ancora essere impugnata all'epoca, essa non forniva alcun fondamento giuridico valido per procedere alla registrazione. La Commissione ha tenuto conto del fatto che la sentenza non era stata impugnata, e la registrazione era la misura appropriata da adottare per garantire che i dazi possano essere reistituiti al livello corretto, se del caso, assieme all'ingiunzione alle autorità doganali di attendere la pubblicazione del presente regolamento (21).

(53)

La CRIA, gruppo GITI, Hämmerling e Opoltrans hanno sostenuto che la Commissione non possa ingiungere alle autorità doganali nazionali di non rimborsare e/o sgravare i dazi riscossi a norma del regolamento impugnato. Tali rimborsi devono avvenire immediatamente e integralmente. Hanno inoltre sostenuto che la situazione nel presente caso sia diversa da quella della sentenza Deichmann (22) in quanto, secondo le parti, la mancata valutazione delle richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale in quel caso non aveva inciso sul livello dei dazi. Jindal ha inoltre sostenuto che i dazi non possono essere reistituiti retroattivamente. Secondo le parti il regolamento impugnato è stato annullato nella sua interezza, il che significa che è stato rimosso dall'ordinamento giuridico dell'Unione con effetto retroattivo, mentre nella sentenza Deichmann non vi era alcun elemento "atto ad inficiare la validità" del regolamento definitivo. Le parti hanno affermato inoltre che l'illegittimità riscontrata in merito all'analisi dell'undercutting dei prezzi ha "invalida[to] tutta l'analisi della Commissione relativa al nesso di causalità". Secondo le parti ciò significa che i dazi nella loro interezza non avrebbero dovuto essere istituiti, né reistituiti, dato che l'intera analisi del pregiudizio e del nesso di causalità era viziata.

(54)

Dopo la divulgazione delle informazioni, il gruppo GITI ha sostenuto che la decisione della Commissione di ordinare alle autorità doganali nazionali di non rimborsare i dazi viola il principio della tutela giurisdizionale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). La Commissione dovrebbe piuttosto consentire il rimborso dei dazi come è avvenuto quando le ammende riscosse per la violazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono state annullate dal Tribunale (23). In particolare il gruppo GITI ha fatto riferimento alle conclusioni della Corte di giustizia secondo cui "quando la Corte dichiara invalido un regolamento che impone dazi antidumping [...], occorre considerare che tali dazi non sono legalmente dovuti, ai sensi dell'articolo 236 del codice doganale, e devono essere, in linea di principio, rimborsati dalle autorità doganali nazionali, alle condizioni previste a tal fine" (24). Inoltre, secondo il gruppo GITI, un ritardo nel rimborso dei dazi ha importanti implicazioni pratiche che incidono negativamente sulla situazione finanziaria delle società interessate e sul loro utile sul capitale investito.

(55)

La Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, essa può ingiungere alle autorità doganali nazionali di attendere che essa abbia determinato le aliquote alle quali tali dazi avrebbero dovuto essere fissati, in esecuzione di una sentenza dei giudici dell'Unione, prima di pronunciarsi sulle richieste di rimborso presentate dagli operatori che hanno versato detti dazi (25). Tuttavia la Corte ha altresì dichiarato che la portata precisa di una sentenza d'invalidità della Corte e, pertanto, degli obblighi che ne derivano deve essere determinata, in ciascun caso concreto, tenendo conto non soltanto del dispositivo di tale sentenza, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (26).

(56)

Nel presente caso il Tribunale ha messo in discussione il metodo di calcolo dell'undercutting e il suo impatto sul nesso di causalità, nonché l'impatto dello stesso errore sul margine di pregiudizio delle società oggetto della sentenza del Tribunale (27). Il Tribunale ha inoltre chiesto alla Commissione di rivedere e divulgare talune informazioni relative agli indicatori di pregiudizio. Tuttavia tali elementi non hanno messo in discussione la validità di tutte le altre risultanze formulate nel regolamento impugnato. Inoltre il Tribunale ha dichiarato che, in seguito alla ripresa del procedimento, la Commissione può adottare una misura volta a sostituire la misura annullata e, di conseguenza, reistituire un dazio compensativo definitivo ponendo rimedio, in tale contesto, alle illegittimità accertate (28). In tale contesto è irrilevante che le illegittimità riguardino o meno il livello dei dazi nello specifico. In ogni caso, anche se le risultanze dell'inchiesta riaperta stabilissero che non dovrebbero essere reistituiti dazi compensativi, le autorità doganali avrebbero la possibilità di rimborsare l'intero importo dei dazi riscossi dopo l'adozione del regolamento impugnato, conformemente alla normativa doganale pertinente. Inoltre tale rimborso includerebbe anche interessi adeguati conformemente alla pertinente normativa doganale. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal gruppo GITI, le società sarebbero debitamente compensate per aver pagato i dazi in questione.

(57)

La Corte di giustizia ha affermato in maniera coerente che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e il corrispondente articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base non impediscono ad eventuali atti di istituire nuovamente dazi antidumping o compensativi sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi (29).

(58)

Contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l'adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base non sono applicabili al presente caso. Lo scopo della registrazione nel contesto dell'esecuzione di risultanze della Corte non è consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni, ma piuttosto quello di salvaguardare l'efficacia delle misure in vigore senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato fino alla reistituzione dei dazi rettificati, se del caso, garantendo che successivamente sia possibile la riscossione delle misure dell'importo corretto. Di conseguenza, come indicato al considerando 20 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa della procedura amministrativa e l'eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività. Inoltre, come riconosciuto dalle parti, questo stesso approccio è stato recentemente confermato dal Tribunale nella sua sentenza nella causa T-440/20 (30). L'affermazione secondo la quale i dazi non possono essere reistituiti è stata pertanto respinta.

(59)

Per quanto riguarda il principio della tutela giurisdizionale sancito dall'articolo 47 della Carta, secondo una giurisprudenza costante tale principio non può impedire a un'istituzione dell'UE il cui atto sia stato precedentemente annullato di adottare un nuovo atto lesivo di una persona o entità, sulla base di motivi diversi (31). Nel presente caso le risultanze sono fondate su motivi diversi da quelli in base ai quali il regolamento impugnato è stato annullato. Di conseguenza, in linea con le conclusioni del Tribunale (32), la Commissione non ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva in quanto, con l'attuale regolamento, ha reistituito un dazio antidumping definitivo in seguito all'annullamento da parte del Tribunale del regolamento impugnato.

(60)

La CRIA ha sostenuto che, poiché "non è sorta alcuna obbligazione doganale", la reistituzione dei dazi "andrebbe oltre il periodo legale durante il quale le autorità doganali nazionali sono autorizzate a riscuotere tenuto conto del periodo di prescrizione di tre anni (...)". Il gruppo GITI ha affermato che "la reimposizione retroattiva (...) anche oltre il termine di tre anni rischia di interferire (implicando che i dazi possano essere riscossi oltre tale termine di tre anni) in questo processo decisionale autonomo da parte delle autorità doganali nazionali e, di conseguenza, di perturbare la ripartizione attentamente calibrata delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri dell'UE stabilita nei trattati dell'UE". In seguito alla divulgazione delle informazioni il gruppo GITI ha ribadito tale argomentazione.

(61)

La Commissione ha ritenuto che entrambe le argomentazioni dovessero essere respinte. In primo luogo la Corte ha dichiarato che i termini non possono "ostare a che la Commissione adotti un regolamento che istituisca o reistituisca dazi antidumping, né, a maggior ragione, a che detta istituzione apra o riprenda il procedimento che precede una siffatta adozione(33). Analogamente il Tribunale ha dichiarato che "[l'articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione] si applica solo alla notifica dell'importo dei dazi doganali al debitore e la sua attuazione rientra pertanto nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali, che sono competenti a procedere a tale notifica. Di conseguenza ciò non impedisce alla Commissione di adottare un regolamento che istituisce o reistituisce un dazio compensativo definitivo(34). Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la reistituzione interferisce con la ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione ha osservato che il gruppo GITI non ha specificato quale disposizione dei trattati sarebbe violata dalla reistituzione dei dazi. La Corte ha affermato in maniera coerente che la Commissione ha il diritto di reistituire dazi per rettificare gli errori constatati dalla Corte (35). Inoltre il presente regolamento è stato interamente sottoposto alla procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(62)

Il gruppo GITI ha sostenuto che anche una reistituzione retroattiva di dazi antidumping e compensativi (rivisti) sarebbe sproporzionata e contraria al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del trattato sull'Unione europea. Il gruppo GITI ha affermato inoltre che la reistituzione retroattiva dei dazi non fornisce (e non può fornire) alcuna protezione "supplementare" per l'industria dell'Unione o impedire ulteriori importazioni. Ciò violerebbe pertanto il principio di proporzionalità. In seguito alla divulgazione delle informazioni il gruppo GITI ha ribadito tale argomentazione.

(63)

La Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità nei casi in cui, per dare esecuzione a una sentenza, ha istituito nuovamente un dazio definitivo a un'aliquota appropriata e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure definitive. Essa ha inoltre ritenuto proporzionato che le aliquote del dazio reistituite siano ridotte e che la differenza sia oggetto di rimborso o di sgravio (36). Infine, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui non sarebbe proporzionato che l'industria dell'Unione riceva una protezione supplementare per il passato, il Tribunale ha constatato che tale affermazione "non è di per sé sufficiente a stabilire lo standard normativo richiesto secondo il quale la reistituzione di un dazio antidumping definitivo sostanzialmente ridotto dal regolamento impugnato sarebbe sproporzionata nel caso di specie(37). Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(64)

Hämmerling ha sostenuto che occorre tenere conto dell'attuale situazione economica. Da allora il settore economico in questione ha dovuto far fronte alla crisi COVID-19, all'impennata globale dei prezzi che ha colpito l'intera catena di approvvigionamento (compresi i trasporti e la logistica) e alla crisi economica correlata, nonché, più di recente, a questioni quali l'aumento del costo dell'energia elettrica e l'elevato tasso di inflazione, e non solo, causati, tra l'altro, dall'aggressione russa contro l'Ucraina. Non sarebbe quindi corretto istituire nuovamente i dazi in questione in un settore, in un mercato e in situazioni microeconomiche e macroeconomiche completamente diverse da quella esaminata nell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento impugnato.

(65)

Come illustrato al considerando 11, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata (38). Nel presente caso l'illegittimità rilevata dal Tribunale si è verificata nel regolamento che istituisce misure compensative definitive. Di conseguenza, nel porre rimedio alle illegittimità constatate dal Tribunale, la Commissione non può prendere in considerazione sviluppi recenti che non riguardano il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, è istituito un dazio compensativo definitivo. Di conseguenza l'inchiesta di riapertura potrebbe portare a non reistituire i dazi compensativi solo qualora la Commissione constatasse l'assenza di sovvenzioni, di un conseguente pregiudizio o di considerazioni relative all'interesse dell'Unione contrarie ai dazi nel periodo dell'inchiesta (39).

(66)

Il gruppo GITI ha sostenuto che la riapertura dovrebbe essere strettamente limitata alle questioni affrontate dal Tribunale. Pertanto la Commissione non è autorizzata a sostituire l'analisi dell'undercutting con un'analisi della compressione dei prezzi per ottenere l'effetto sui prezzi, in quanto la metodologia adottata dalla Commissione rimane valida e non è quindi oggetto della riapertura. Gli effetti di un'analisi della compressione dei prezzi non sono stati presi in considerazione dal Tribunale e pertanto non sono oggetto della presente riapertura.

(67)

La Commissione ha osservato che il Tribunale ha messo in discussione l'analisi dell'undercutting effettuata dalla Commissione in termini di confronto equo tra i prezzi all'esportazione e i prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza è stata messa in discussione la metodologia relativa all'undercutting in quanto tale. Nulla impediva inoltre alla Commissione di prendere in considerazione qualsiasi altro possibile effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. Nella causa Deichmann la Corte ha dichiarato che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale; solo il carattere manifestamente inidoneo di detti provvedimenti in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la loro legittimità (40). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(68)

Il gruppo GITI ha sostenuto che la Commissione non può definire un nuovo approccio al momento di stabilire l'undercutting dei prezzi. In particolare la Commissione non dovrebbe introdurre una nuova struttura dell'NCP, ossia aggiungendo il tipo di cliente, nel (ri)calcolo dei margini di undercutting e di pregiudizio (41).

(69)

Fatta salva la facoltà o meno della Commissione di introdurre nuovi elementi nella struttura dell'NCP, la Commissione ha ricordato che i calcoli dell'undercutting dei prezzi descritti nella sezione 4.1 non hanno introdotto nuovi elementi nella struttura dell'NCP. L'argomentazione era pertanto irrilevante.

(70)

La CRIA ha sostenuto, sia durante l'apertura sia in seguito alla divulgazione delle informazioni, che devono essere prese in considerazione le argomentazioni giuridiche sollevate ma per le quali il Tribunale non si è ancora pronunciato, e che la Commissione dovrebbe prendere attivamente in considerazione le argomentazioni non affrontate dal Tribunale.

(71)

Opoltrans ha affermato che non vi erano elementi di prova dell'esistenza del dumping sulle importazioni dalla Cina al momento dell'inchiesta e ha dichiarato, tra l'altro, che l'uso degli USA come paese di riferimento non era appropriato, l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio, non esiste alcun nesso di causalità tra la situazione dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla Cina e che la reistituzione di dazi non è nell'interesse degli utenti.

(72)

Come spiegato dalla Commissione nell'avviso di riapertura, le risultanze esposte nel regolamento impugnato che non sono state contestate, o la cui contestazione è stata respinta dalla sentenza del Tribunale o non esaminata affatto da quest'ultimo, e che quindi non hanno portato all'annullamento del regolamento impugnato, restano pienamente valide (42). Ciò comprendeva le questioni indicate dalla CRIA e da Opoltrans. La Commissione non era pertanto tenuta a trattare asserzioni su questioni estranee a quelle che il Tribunale ha ritenuto illegittime.

6.   RIESAME DEGLI EFFETTI SUI PREZZI DELLE IMPORTAZIONI IN ESAME E NESSO DI CAUSALITA

6.1.   Determinazione dell'undercutting

(73)

Come spiegato ai considerando da 5 a 7, il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha effettuato un confronto equo nel calcolo dei margini di undercutting dei prezzi in quanto ha adeguato il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori applicando per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, benché anche l'industria dell'Unione abbia effettuato vendite tramite organismi di vendita collegati e tali vendite non siano state adeguate.

(74)

Inoltre, al punto 163 della sentenza del Tribunale, si è constatato che, se non fosse stato effettuato alcun adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, "(u)n siffatto metodo avrebbe consentito di effettuare un confronto equo tra i prezzi nei casi in cui il prodotto in esame e il prodotto simile vengono entrambi venduti tramite organismi di vendita collegati". Al punto 190 della sentenza, il Tribunale osserva inoltre che tale confronto non consente "di neutralizzare gli eventuali effetti dell'errore consistenti nel confrontare prezzi di vendita reali fatturati direttamente a clienti dell'Unione dai produttori-esportatori cinesi, da un lato, e prezzi di rivendita praticati da organismi di vendita collegati ai produttori dell'Unione, dall'altro" (grassetto e sottolineatura aggiunti). Infine, al punto 134 della sentenza, il Tribunale ha stabilito che "a prescindere dalla legittimità e dalla pertinenza dello stadio commerciale scelto dalla Commissione con riferimento ai produttori-esportatori o ai produttori dell'Unione, il confronto tra i prezzi compiuto da detta istituzione deve sempre presentare un carattere equo e, a tal fine, vertere su prezzi che si trovano tutti allo stesso stadio commerciale".

(75)

Come spiegato al punto 150 della sentenza del Tribunale, la percentuale delle vendite dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione realizzate tramite organismi di vendita collegati era pari allo 0 % per il gruppo Xingyuan, al 34 % per il gruppo GITI, al 19 % per il gruppo Aeolus e al 98,6 % per il gruppo Hankook. Inoltre, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, la Commissione ha precisato che la percentuale di vendite effettuate tramite organismi di vendita collegati era pari al 46,9 % per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e all'87 % per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Pertanto la percentuale di vendite realizzate tramite organismi di vendita collegati è stata elevata, se non addirittura molto elevata, per ciascuno dei due campioni.

(76)

Come spiegato al considerando 658 del regolamento impugnato, la Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

(77)

la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo e segmento di prodotto, praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a un livello franco fabbrica; e

(78)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo e segmento di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione ("prezzo CIF allo sbarco").

(79)

Per conformarsi alla sentenza del Tribunale, quando le vendite sono state effettuate tramite operatori commerciali collegati, i prezzi all'esportazione non sono più stati adeguati per analogia a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base. Le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") dell'operatore commerciale collegato e il profitto di un campione di importatori indipendenti sono stati quindi aggiunti nuovamente al prezzo all'esportazione.

(80)

La Commissione ha inoltre valutato se vi fossero altre potenziali questioni relative allo stadio commerciale da affrontare ai fini di un confronto equo nei casi in cui i produttori esportatori vendessero direttamente ad acquirenti dell'Unione ma i produttori dell'Unione inclusi nel campione vendessero ad acquirenti dell'Unione tramite organismi di vendita collegati. A tal fine la Commissione ha effettuato un'analisi dettagliata dei prezzi di tutte le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione al fine di determinare l'andamento dei prezzi delle vendite dirette dallo stabilimento e delle vendite indirette tramite organismi di vendita collegati. Dal confronto sono emerse notevoli variazioni dei prezzi all'interno di un singolo tipo di prodotto, tuttavia non è stato osservato alcuno schema evidente dei prezzi. Sebbene in linea di principio gli organismi di vendita collegati debbano sostenere costi di commercializzazione quando vendono ad acquirenti nell'Unione, è emerso che tali costi non sono stati trasferiti coerentemente sui prezzi finali.

(81)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che la vendita diretta da parte dei produttori o la vendita tramite gli organismi di vendita collegati dei produttori non hanno inciso in maniera evidente sul livello dei prezzi di tali vendite all'acquirente. In particolare, in base a quanto osservato, la vendita tramite un organismo collegato non ha determinato prezzi superiori a quelli delle vendite effettuate direttamente dal produttore. Pertanto la Commissione non ha rilevato alcun effetto potenziale sui livelli dei prezzi che fosse necessario neutralizzare, come sospettato dal Tribunale al punto 190 della sentenza. Pertanto nel presente caso era giustificato un confronto tra i prezzi di vendita effettivi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione applicati mediante vendite dirette o organismi di vendita collegati a clienti dell'Unione e i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(82)

La Commissione ha inoltre effettuato un'analisi dettagliata dell'andamento dei prezzi per canale di vendita utilizzato dall'industria dell'Unione. A tale riguardo l'industria dell'Unione ha venduto a utenti, distributori, dettaglianti e ad "altri" in varie proporzioni. Le vendite a tutti i clienti eccetto quelli della categoria "altri" erano rappresentative per tutti i tipi di prodotto. La Commissione ha osservato che spesso i prezzi di vendita agli utenti dello stesso tipo di prodotto erano inferiori a quelli praticati ai distributori e ai dettaglianti, ma si è potuto osservare anche il contrario. Le differenze di prezzo per i vari clienti non dipendevano necessariamente neppure dai volumi totali venduti a un determinato cliente. Di conseguenza la Commissione ha concluso che non esisteva alcun andamento apparente dei prezzi praticati ai diversi tipi di clienti e che non erano necessari ulteriori adeguamenti per garantire un confronto equo, come prescritto dal Tribunale.

(83)

La Commissione ha ricordato che, con una nota al fascicolo datata 30 gennaio 2023, ha fornito informazioni supplementari in merito alla sua analisi dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nelle vendite effettuate direttamente, indirettamente e a diversi tipi di acquirenti.

(84)

Dopo l'ulteriore divulgazione delle informazioni, la CRIA ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui non è stato possibile individuare un andamento dei prezzi per quanto riguarda le vendite dei produttori dell'Unione. La Commissione ha osservato che la CRIA non ha suffragato la sua affermazione e non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che l'analisi della Commissione fosse errata. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(85)

Il margine medio ponderato di undercutting rivisto, basato sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, era pari a 14,7 %.

6.2.   Compressione dei prezzi

(86)

In ogni caso, anche se il margine di undercutting rivisto dovesse essere considerato marginale o inadeguato, la Commissione ha ritenuto che le importazioni in esame eserciterebbero comunque effetti negativi sui prezzi per quanto concerne le vendite dell'Unione.

(87)

Le importazioni oggetto di sovvenzioni possono avere un impatto significativo su un mercato in cui la sensibilità ai prezzi è importante. Come indicato al considerando 628 del regolamento impugnato, il mercato dell'Unione degli pneumatici per autocarri e autobus è un mercato molto competitivo in cui le differenze di prezzo possono avere un impatto molto rilevante sul mercato.

(88)

Nel periodo in esame, come risulta dalle tabelle da 9 a 12 del regolamento impugnato, il prezzo medio dell'industria dell'Unione è diminuito dell'8 %, mentre il costo unitario di produzione è diminuito del 6 %. Il livello 3 presentava la situazione più preoccupante, con un calo del prezzo di vendita pari al 5 %, a fronte di un aumento del costo unitario di produzione dell'1 %. In ultima analisi le società del livello 3 sono state costrette a vendere a un prezzo equivalente al loro costo di produzione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni, il che significa vendere senza alcun profitto e quindi in perdita. Di conseguenza le importazioni dalla Cina hanno esercitato una compressione dei prezzi a causa dei loro volumi (aumentati del 32 %) e dei prezzi (calati dell'11 %) durante il periodo in esame, il che non ha consentito all'industria dell'Unione di adeguare al rialzo i suoi prezzi per tenere conto dell'aumento del costo unitario di produzione.

(89)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, anche se l'esistenza dell'undercutting dovesse essere contestata, nel presente caso vi sarebbe una compressione dei prezzi esercitata dalle importazioni in esame.

6.3.   Nesso di causalità

(90)

La Commissione ha valutato se vi fosse ancora un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, alla luce dei margini di undercutting rivisti per le importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e delle risultanze relative alla compressione dei prezzi.

(91)

Nonostante la riduzione del margine di undercutting per tutti gli esportatori cinesi inclusi nel campione, ad eccezione del gruppo Xingyuan, le importazioni dagli esportatori cinesi inclusi nel campione sono rimaste notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Pertanto i margini di undercutting rivisti non hanno modificato la risultanza iniziale formulata dalla Commissione in merito all'esistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC, di cui al punto 5.1 del regolamento provvisorio e confermato nella sezione 5.1 del regolamento impugnato. I margini di undercutting rivisti, nonché le risultanze aggiuntive relative alla compressione dei prezzi nel caso in esame, non hanno modificato l'analisi né le risultanze relative ad altre cause di pregiudizio di cui alla sezione 5.1 del regolamento impugnato.

(92)

La Commissione ha confermato pertanto la risultanza secondo cui il pregiudizio notevole nei confronti dell'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di sovvenzioni.

7.   RIESAME DEI MARGINI DI PREGIUDIZIO DELLE SOCIETA OGGETTO DELLA RIAPERTURA

(93)

Al punto 179 della sentenza il Tribunale ha rilevato che "il calcolo del margine di pregiudizio consiste nel confrontare i prezzi all'importazione utilizzati nel calcolo della sottoquotazione, da un lato, con i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile ivi incluso un profitto di riferimento che riflette le condizioni normali di mercato, dall'altro. Pertanto, un errore relativo allo stadio commerciale rispetto al quale è compiuto il confronto tra i prezzi può incidere sia sul calcolo della sottoquotazione che sul calcolo del margine di pregiudizio".

(94)

Al fine di conformarsi alla sentenza, la Commissione ha ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio per tutte le società oggetto della riapertura.

(95)

Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli, per tipo di prodotto, praticati dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a un livello franco fabbrica;

lo stesso prezzo all'esportazione stabilito al considerando 76, secondo trattino.

(96)

Il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione si basa sul costo di produzione per tipo di prodotto, comprese le SGAV, più un profitto ragionevole e stabilito a livello franco fabbrica. Tuttavia, in questo caso specifico, la Commissione non disponeva di informazioni sufficientemente dettagliate e verificate sui costi di produzione per NCP, necessarie per calcolare il margine di pregiudizio come descritto sopra. Date le particolari circostanze del presente caso, e osservando che non vi sono differenze di prezzo a seconda del canale di vendita utilizzato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, il prezzo non pregiudizievole è stato basato eccezionalmente sul prezzo di vendita finale per tipo di prodotto, venduto direttamente o tramite organismi di vendita collegati e fatturato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguato al livello franco fabbrica come descritto al considerando 95, primo trattino, dal quale è stato dedotto il profitto effettivo e a cui è stato successivamente aggiunto un profitto ragionevole. Date queste particolari circostanze, e al fine di conformarsi alla sentenza, si è ritenuto opportuno confrontare tale prezzo con il prezzo di vendita finale applicato dai produttori esportatori in modo simmetrico, vale a dire a livello degli importatori collegati, adeguato inoltre solo per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione, come descritto al considerando 76, secondo trattino, ma includendo le SGAV e i profitti degli importatori collegati dei produttori esportatori con sede nell'Unione.

(97)

Inoltre, alla luce delle risultanze del Tribunale di cui al punto 190 della relativa sentenza, la Commissione ha esaminato attentamente se esistessero altre questioni relative allo stadio commerciale, tali da richiedere una compensazione ai fini di un confronto equo, dato che l'87 % del campione dei produttori dell'Unione ha effettuato vendite tramite organismi di vendita collegati e molti produttori esportatori hanno effettuato anche vendite dirette ad acquirenti finali. La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 96, nel calcolo del margine di pregiudizio sono stati utilizzati i prezzi di vendita finali per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, come indicato dal Tribunale al punto 179 della sentenza, per quanto concerne un confronto equo, le risultanze relative ai calcoli dell'undercutting erano pienamente valide anche per i calcoli del margine di pregiudizio. Come spiegato ai considerando 80 e 81, la Commissione non ha rilevato nessun'altra questione relativa allo stadio commerciale che richiedesse un adeguamento ai fini di un confronto equo.

(98)

I margini di pregiudizio rivisti così stabiliti sono i seguenti:

Società

Livello di eliminazione del pregiudizio (%)

Gruppo Xingyuan

55,07  %

Gruppo GITI

28,51  %

Gruppo Hankook

10,31  %

Aeolus/Pirelli

27,56  %

Società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping

23,15 %

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (43)

55,07  %

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd;

Hefei Wanli Tire Co., Ltd (44)

55,07  %

8.   DIVULGAZIONE DEI DATI INDICATI DAL GIUDICE PER CONSENTIRE ALLE RICORRENTI DI ESERCITARE I LORO DIRITTI DELLA DIFESA

(99)

Il Tribunale ha dichiarato, al punto 33 della sentenza, che la Commissione ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti non avendo comunicato loro nessuno dei dati di cui al punto 244 della stessa sentenza.

(100)

Il Tribunale ha elencato i dati in questione al punto 244 della sentenza:

gli indicatori di pregiudizio lordi, prima dell'applicazione degli adeguamenti di ponderazione, e i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall'altro;

gli indicatori di pregiudizio diversi dalla redditività dopo la revisione della ponderazione;

talune informazioni relative alle fonti dei dati macroeconomici sul pregiudizio e all'elenco delle PMI dell'industria dell'Unione che hanno cessato la produzione;

nonché il volume esatto totale delle vendite delle PMI dell'industria dell'Unione che hanno collaborato alle inchieste e le informazioni relative alla percentuale di PMI nell'industria dell'Unione.

8.1.   Indicatori di pregiudizio, con e senza ponderazione, e separatamente per le PMI e le grandi imprese

(101)

Ai punti da 215 a 235 della sentenza, il Tribunale ha constatato che, a seguito delle modifiche apportate alla metodologia di ponderazione nella fase definitiva (cfr. considerando da 707 a 711 del regolamento impugnato), la Commissione ha calcolato e dimostrato correttamente la redditività delle vendite nell'Unione a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso (tabella 16 del regolamento impugnato) e per quanto riguarda il livello 3 (tabella 20 del regolamento impugnato). Tuttavia, come sostenuto dal Tribunale al punto 227 della sentenza, dopo aver apportato modifiche alla metodologia di ponderazione era necessario ricalcolare tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività. Non avendo fatto ciò, la Commissione non ha esaminato obiettivamente l'impatto delle importazioni oggetto di sovvenzioni conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

(102)

Di conseguenza, per conformarsi alla sentenza del Tribunale, nelle sezioni seguenti la Commissione ha analizzato gli effetti dell'applicazione della ponderazione stabilita nella fase definitiva su tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività complessiva e dalla redditività del livello 3 (la "ponderazione rivista"). Come illustrato di seguito, l'applicazione di tale ponderazione rivista non ha modificato in modo sostanziale nessuna delle risultanze formulate dalla Commissione per quanto riguarda gli indicatori microeconomici. Di conseguenza è stata confermata l'esistenza di un pregiudizio notevole durante il periodo in esame.

(103)

Inoltre, al punto 244 della sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti non comunicando loro gli indicatori lordi di pregiudizio, prima dell'applicazione degli adeguamenti di ponderazione, nonché i dati relativi alle PMI, da un lato, e alle grandi imprese, dall'altro. Tuttavia il Tribunale non ha imposto alla Commissione di dimostrare nuovamente le proprie risultanze in merito al pregiudizio senza l'applicazione di adeguamenti di ponderazione. Il Tribunale si è limitato piuttosto a stabilire che tali indicatori lordi di pregiudizio, prima dell'applicazione di eventuali adeguamenti di ponderazione, avrebbero dovuto essere comunicati alle parti interessate.

(104)

Alla luce di quanto precede, per conformarsi alla sentenza del Tribunale la Commissione ha indicato, nelle sezioni seguenti, gli indicatori microeconomici stabiliti: 1) nella fase provvisoria di cui al regolamento provvisorio, 2) nella fase definitiva dopo la revisione della ponderazione (denominata "ponderazione rivista" in tutte le tabelle che seguono), 3) senza alcun adeguamento della ponderazione e 4) all'interno del livello 3: 4 bis) indicatori solo per le PMI e 4 ter) indicatori solo per le grandi imprese.

8.1.1.   Indicatori microeconomici

Osservazioni preliminari

(105)

Come spiegato nei considerando da 704 a 711 del regolamento impugnato, la Commissione ha ritenuto che gli indicatori microeconomici non potessero riflettere la situazione effettiva dell'industria dell'Unione, in quanto le grandi imprese incluse nel campione avevano esercitato un impatto maggiore sui dati complessivi rispetto alle PMI incluse nel campione, mentre la quota di queste ultime sulle vendite totali dell'industria dell'Unione era pari a circa il 13 %.

(106)

La Commissione ha pertanto deciso di aumentare il peso delle PMI incluse nel campione. La seguente ponderazione è stata applicata nel regolamento impugnato nella fase definitiva. In primo luogo la Commissione ha stabilito le percentuali delle vendite delle PMI e delle grandi imprese sul totale delle vendite dell'Unione. In secondo luogo la Commissione ha espresso le vendite delle PMI e dei grandi produttori inclusi nel campione con il rispettivo volume delle vendite totali dell'Unione. Infine sono state confrontate le percentuali e sono stati aumentati i dati sulle PMI per riflettere la stessa percentuale delle grandi imprese incluse nel campione. Fare riferimento anche al considerando 138. Nella fase provvisoria la Commissione ha inoltre utilizzato un adeguamento supplementare (per tenere conto della proporzione di ciascun livello nelle vendite dell'Unione nell'ambito dei dati inclusi nel campione). Tuttavia, come spiegato nel regolamento impugnato, tale adeguamento è stato scartato nella fase definitiva in quanto le parti interessate hanno contestato l'uso di un rapporto fisso nel periodo in esame.

(107)

L'adeguamento della ponderazione ha avuto un impatto sul risultato dei microindicatori complessivi, ma anche sul livello 3, poiché in tale livello erano attive sia le grandi imprese che le PMI. L'andamento dei livelli 1 e 2 non è stato influenzato poiché solo le grandi imprese erano attive in tali livelli. Come indicato al considerando 102, l'adeguamento della ponderazione ha avuto un impatto limitato sugli indicatori microeconomici complessivi poiché le vendite delle PMI durante il periodo dell'inchiesta sono state stimate a circa il 13 % delle vendite totali dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.1.1.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(108)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 1

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione

Sulla base di:

In EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Tabella 9 del regolamento impugnato

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

237

225

216

218

 

Indice 2014=100

100

95

91

92

Ponderazione rivista

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

239

228

219

220

 

Indice 2014=100

100

95

92

92

Senza ponderazione

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

252

238

226

228

 

Indice 2014=100

100

94

90

90

Tabella 9 del regolamento impugnato

Costo medio di produzione

200

188

183

188

 

Indice 2014=100

100

94

91

94

Ponderazione rivista

Costo medio di produzione

202

189

185

190

 

Indice 2014=100

100

94

92

94

Senza ponderazione

Costo medio di produzione

209

192

188

192

 

Indice 2014=100

100

92

90

92

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(109)

Nonostante la differenza nominale tra il prezzo medio unitario di vendita stabilito nell'ambito delle diverse opzioni per il periodo in esame, per quanto riguarda l'andamento generale non è stata riscontrata alcuna differenza tra la ponderazione utilizzata nella fase provvisoria e in quella definitiva. Senza alcuna ponderazione, il prezzo medio unitario di vendita è diminuito di 2 punti percentuali in più rispetto agli altri due scenari. È possibile giungere alla stessa risultanza per quanto riguarda l'andamento osservato dei costi medi di produzione.

(110)

La ponderazione, o piuttosto la sua assenza, non ha avuto alcun impatto sulla risultanza relativa ai livelli 1 e 2. Per quanto riguarda il livello 3, come indicato nelle tabelle 2, 3 e 4, la Commissione ha esaminato l'impatto della ponderazione e della sua mancata applicazione a tre serie di dati: per il livello 3 complessivo, per le grandi imprese attive in tale livello e per le PMI.

Tabella 2

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione — Livello 3

Sulla base di:

In EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Tabella 12 del regolamento impugnato

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

181

176

172

172

 

Indice 2014=100

100

97

95

95

Ponderazione rivista

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

180

176

172

171

 

Indice 2014=100

100

98

95

95

Senza ponderazione

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

201

191

182

180

 

Indice 2014=100

100

95

90

90

Tabella 12 del regolamento impugnato

Costo medio di produzione

170

175

167

172

 

Indice 2014=100

100

103

98

101

Ponderazione rivista

Costo medio di produzione

170

175

167

172

 

Indice 2014=100

100

103

99

101

Senza ponderazione

Costo medio di produzione

182

181

170

173

 

Indice 2014=100

100

99

93

95

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(111)

Per il livello 3, la tendenza generale del prezzo di vendita unitario e del costo unitario di produzione non è stata influenzata dalla revisione della ponderazione nella fase definitiva. In assenza di una metodologia di ponderazione, l'andamento del prezzo di vendita unitario e quello del costo unitario di produzione ha mostrato un calo più pronunciato per entrambi gli indicatori, di almeno 5 punti percentuali durante il periodo in esame. Tali andamenti hanno rispecchiato principalmente la tendenza osservata di seguito per le grandi imprese attive nel livello 3.

(112)

Come si evince dalla tabella 3, per le grandi imprese attive nel livello 3 l'andamento è stato significativamente peggiore rispetto all'andamento generale del prezzo di vendita unitario e del costo unitario di produzione.

Tabella 3

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione — Livello 3 Solo grandi imprese

Sulla base di

EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

207

195

184

183

Indice 2014=100

100

94

89

88

Costo medio di produzione

186

183

171

174

Indice 2014=100

100

98

92

93

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(113)

La tabella 4 mostra che, per le PMI attive solo nel livello 3, l'evoluzione del costo unitario di produzione è peggiorata nel periodo in esame, comportando un aumento dei costi del 7 %. Parallelamente il prezzo unitario è diminuito del 2 %.

Tabella 4

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione — Livello 3 Solo PMI

In EUR/unità

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

164

164

162

161

Indice 2014=100

100

100

99

98

Costo medio di produzione

159

170

164

171

Indice 2014=100

100

107

103

107

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

8.1.1.2.   Costo del lavoro

(114)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 5

Costo medio del lavoro per addetto

 

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Tabella 13 del regolamento impugnato

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

43 875

44 961

46 432

46 785

 

Indice 2014=100

100

102

105

106

Ponderazione rivista

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

44 300

45 199

46 605

46 943

 

Indice 2014=100

100

102

105

106

Senza ponderazione

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

46 274

47 180

48 390

48 477

 

Indice 2014=100

100

102

105

105

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(115)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 6 % per entrambe le tipologie di ponderazione e del 5 % senza l'applicazione di una ponderazione.

8.1.1.3.   Scorte

(116)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 6

Scorte

 

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Tabella 14 del regolamento impugnato

Scorte finali (indice 2014=100)

100

81

100

144

 

Scorte finali in percentuale sulla produzione

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014=100

100

81

97

134

Ponderazione rivista

Scorte finali (indice 2014=100)

100

82

99

146

 

Scorte finali in percentuale sulla produzione

7  %

6  %

7  %

9  %

 

Indice 2014=100

100

83

97

137

Senza ponderazione

Scorte finali (indice 2014=100)

100

84

100

148

 

Scorte finali in percentuale sulla produzione

6  %

5  %

6  %

8  %

 

Indice 2014=100

100

84

96

135

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(117)

Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 44 %/46 % per entrambe le tipologie di ponderazione e del 48 % senza l'applicazione di una ponderazione. Le scorte finali hanno raggiunto circa il 9 % della produzione annua per entrambe le tipologie di ponderazione e l'8 % senza l'applicazione di una ponderazione. Tale situazione ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

8.1.1.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(118)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 7

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Tabella 15 del regolamento impugnato

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

15,6  %

16,7  %

15,2  %

13,7  %

 

Indice 2014=100

100

106,9

97,7

88,1

Tabella 16 del regolamento impugnato

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

15,4  %

16,9  %

15,3  %

13,7  %

 

Indice 2014=100

100

109,5

99,5

88,6

Senza ponderazione

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

16,9  %

19,1  %

17,0  %

15,6  %

 

Indice 2014=100

100

113

101

92

Tabella 15 del regolamento impugnato

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

309

312

292

272

 

Indice 2014=100

100

101

94

88

Ponderazione rivista

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

272

281

264

244

 

Indice 2014=100

100

103

97

90

Senza ponderazione

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

264

277

255

246

 

Indice 2014=100

100

105

97

93

Tabella 15 del regolamento impugnato

Investimenti (in milioni di EUR)

86

63

59

65

 

Indice 2014=100

100

73

69

76

Ponderazione rivista

Investimenti (in milioni di EUR)

78

55

53

58

 

Indice 2014=100

100

71

68

74

Senza ponderazione

Investimenti (in milioni di EUR)

72

52

50

56

 

Indice 2014=100

100

72

69

78

Tabella 15 del regolamento impugnato

Utile sul capitale investito

21,0 %

21,7 %

19,3 %

17,6 %

 

Indice 2014=100

100

103

92

84

Ponderazione rivista

Utile sul capitale investito

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014=100

100

105

92

87

Senza ponderazione

Utile sul capitale investito

23,4  %

24,6  %

21,7  %

20,3  %

 

Indice 2014=100

100

105

92

86

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(119)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(120)

In base alle due tipologie di ponderazione, l'andamento della redditività complessiva è stato simile, e ha mostrato un calo compreso tra il 15,6 %/15,4 % nel 2014 e il 13,7 % nel periodo dell'inchiesta. Tale valore è stato calcolato in base al peso di ciascun livello sul totale delle vendite. Senza alcuna ponderazione, la redditività complessiva è scesa dal 16,9 % nel 2014 al 15,6 %.

(121)

Il calo della redditività per le tre metodologie è stato il risultato di una differenza di 2 punti percentuali tra prezzi e costi.

(122)

La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 102, la redditività complessiva era già stata indicata nel regolamento definitivo e non era soggetta alle risultanze del Tribunale in merito agli errori individuati. La redditività è stata indicata nella tabella di cui sopra solo per ragioni di completezza. Applicando le tre diverse metodologie, la redditività complessiva è stata influenzata dalla redditività del livello 1 e del livello 2, mentre la redditività del livello 3 senza ponderazione è diminuita di circa 5 punti percentuali durante il periodo in esame, come indicato nella tabella 9. Inoltre anche l'andamento relativo della redditività per l'intera industria dell'Unione ha registrato un calo.

(123)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto mostra un calo del 7-12 %, se espresso senza ponderazione o con la ponderazione provvisoria.

(124)

L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento negativo per quanto riguarda le tre metodologie, di circa 15 punti percentuali nel periodo in esame.

(125)

Per quanto riguarda il livello 2, la revisione della ponderazione tra la fase provvisoria e quella definitiva ha avuto un impatto sui valori, ma non sulla tendenza generale osservata. Sono stati quindi confermati i considerando 781 e 782 del regolamento impugnato.

Tabella 8

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito: livello 2

Sulla base di:

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Tabella 18 del regolamento impugnato

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014=100

100

93

90

86

Ponderazione rivista

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

17,9  %

16,7  %

16,0  %

15,3  %

 

Indice 2014=100

100

93

90

86

Tabella 18 del regolamento impugnato

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

88

76

65

69

 

Indice 2014=100

100

86

74

78

Ponderazione rivista

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

53

46

39

41

 

Indice 2014=100

100

86

74

78

Tabella 18 del regolamento impugnato

Investimenti (in milioni di EUR)

18

16

15

17

 

Indice 2014=100

100

92

84

97

Ponderazione rivista

Investimenti (in milioni di EUR)

10

10

9

10

 

Indice 2014=100

100

92

84

97

Tabella 18 del regolamento impugnato

Utile sul capitale investito

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014=100

100

105

98

79

Ponderazione rivista

Utile sul capitale investito

20,4  %

21,4  %

20,1  %

16,2  %

 

Indice 2014=100

100

105

98

79

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(126)

È stata effettuata un'analisi specifica basata sulla stessa metodologia descritta per il livello 3, le PMI attive nel livello 3 e le grandi imprese attive nel livello 3.

(127)

La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 102, la redditività per il livello 3 era già stata indicata nel regolamento impugnato e non era soggetta alle risultanze del Tribunale per quanto riguarda gli errori individuati. La redditività è stata indicata nella tabella di cui sopra solo per ragioni di completezza.

(128)

Per quanto riguarda il livello 3 complessivamente, l'andamento della redditività per le due tipologie di metodologie di ponderazione è risultato simile. Ciò è dovuto al fatto che le perdite dichiarate dalle PMI hanno avuto un peso maggiore nel calcolo complessivo, in quanto tali perdite per le PMI sono state particolarmente pronunciate (-6,1 % nel periodo dell'inchiesta). Senza ponderazione, la redditività del livello 3 era prossima alla redditività indicata dalle grandi imprese attive in tale livello. Per le grandi imprese attive nel livello 3, la redditività si è dimezzata dal 2014 al periodo dell'inchiesta, passando dal 10 % al 4,8 %.

(129)

Per quanto riguarda il livello 3, il flusso di cassa netto è diminuito significativamente di circa il 60 % per le due tipologie di metodologia di ponderazione e di circa il 35 % senza ponderazione. L'utile sul capitale investito è diminuito di circa 66 punti percentuali per le due tipologie di metodologie di ponderazione e di circa 48 punti percentuali senza ponderazione nel periodo in esame. Senza ponderazione, la redditività del livello 3 rispecchiava la redditività delle grandi imprese del livello 3, come previsto sulla base del considerando 783 del regolamento impugnato.

Tabella 9

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito: livello 3

Sulla base di:

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Tabella 19 del regolamento impugnato

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

6,1  %

0,6  %

2,7  %

-0,4  %

 

Indice 2014=100

100

10

45

-7

Tabella 20 del regolamento impugnato

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

5,9  %

0,5  %

2,7  %

-0,7  %

 

Indice 2014=100

100

9

45

-12

Senza ponderazione

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

9,23  %

5,01  %

6,29  %

3,92  %

 

Indice 2014=100

100

54

68

42

Tabella 19 del regolamento impugnato

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

28

17

26

11

 

Indice 2014=100

100

62

93

38

Ponderazione rivista

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

26,7

16,2

24,4

9,6

 

Indice 2014=100

100

61

91

36

Senza ponderazione

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

18,7

12,6

16,1

12,1

 

Indice 2014=100

100

67

86

65

Tabella 19 del regolamento impugnato

Investimenti (in milioni di EUR)

14

10

10

10

 

Indice 2014=100

100

69

66

66

Ponderazione rivista

Investimenti (in milioni di EUR)

13,4

9,0

8,6

8,7

 

Indice 2014=100

100

68

65

65

Senza ponderazione

Investimenti (in milioni di EUR)

8,2

6,0

6,3

7,4

 

Indice 2014=100

100

73

77

91

Tabella 19 del regolamento impugnato

Utile sul capitale investito

7,6  %

0,2  %

4,8  %

2,5  %

 

Indice 2014=100

100

2

62

33

Ponderazione rivista

Utile sul capitale investito

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014=100

100

6

63

52

Senza ponderazione

Utile sul capitale investito

11,2  %

0,7  %

7,0  %

5,8  %

 

Indice 2014=100

100

6

63

52

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(130)

Per quanto riguarda le grandi imprese del livello 3, la Commissione ha fornito di seguito la serie completa di dati relativi alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti e all'utile sul capitale investito.

Tabella 10

Grandi imprese — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito – livello 3

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

9,97  %

6,08  %

7,05  %

4,81  %

Indice 2014=100

100

61

70

48

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

17,9

12,2

15,3

12,4

Indice 2014=100

100

68

85

69

Investimenti (in milioni di EUR)

7,7

5,7

6,1

7,3

Indice 2014=100

100

74

78

95

Utile sul capitale investito

12,2  %

0,8  %

7,5  %

6,6  %

Indice 2014=100

100

6

61

54

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(131)

Per quanto riguarda le PMI del livello 3, la Commissione ha fornito di seguito la serie completa di dati relativi alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti e all'utile sul capitale investito. Le perdite dichiarate durante il periodo dell'inchiesta sono state indicate al considerando 783 del regolamento impugnato.

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito - Livello 3 – PMI

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

2,71  %

-3,55  %

-1,31 %

-6,13  %

Indice 2014=100

100

- 131

-48

- 226

Flusso di cassa (in milioni di EUR)

0,8

0,4

0,9

-0,2

Indice 2014=100

100

48

109

-30

Investimenti (in milioni di EUR)

0,5

0,3

0,2

0,1

Indice 2014=100

100

61

48

24

Utile sul capitale investito

5,0  %

-0,3  %

2,2  %

-1,2  %

Indice 2014=100

100

-6

44

-23

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(132)

La Commissione ha ritenuto che gli indicatori microeconomici, basati sulla ponderazione rivista, abbiano confermato quanto affermato al considerando 781 del regolamento impugnato e, di conseguenza, che le risultanze basate sulle tendenze di cui al regolamento provvisorio rimanessero valide.

(133)

Inoltre si è rilevato che anche gli indicatori microeconomici, basati sull'assenza di ponderazione, erano in linea con gli indicatori microeconomici basati sulle due tipologie di metodologie di ponderazione. L'assenza di ponderazione ha influito principalmente sul livello 3. In particolare la redditività complessiva del livello 3 senza ponderazione rifletteva la redditività delle grandi imprese attive nel livello 3. Il considerando 783 del regolamento impugnato indica il margine di profitto delle grandi imprese durante il periodo dell'inchiesta.

(134)

Le grandi imprese attive nel livello 3 hanno dovuto far fronte a un calo significativo del loro margine di profitto e del loro utile sul capitale investito, che è sceso a livelli negativi, nonché del flusso di cassa. Per quanto riguarda le PMI, le perdite sono state particolarmente pronunciate (-6,1 %) nel periodo dell'inchiesta. Sono emerse risultanze analoghe per quanto concerne il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, che sono scesi a livelli negativi. Le risultanze relative alla situazione delle PMI sono pertanto rimaste valide e sono state confermate le tendenze del regolamento provvisorio e del regolamento definitivo.

(135)

Benché per il presente caso le tendenze degli indicatori microeconomici, stabiliti sulla base della ponderazione rivista, fossero simili a quelle degli indicatori microeconomici senza ponderazione, la Commissione ha ritenuto che la metodologia di ponderazione applicata nella fase definitiva fosse accurata in una situazione di mercato in cui l'industria dell'Unione era costituita sia da grandi imprese che da numerose PMI. La Commissione ha altresì osservato che la metodologia in quanto tale non è stata messa in discussione dal Tribunale.

8.2.   Indicatori macroeconomici

(136)

Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, il Tribunale ha ritenuto che, come sostenuto dalla CRIA e dalla CCCMC, la Commissione abbia omesso di fornire ulteriori informazioni in merito alle fonti dei dati utilizzati. Inoltre, nella fase definitiva, la CRIA e la CCCMC hanno affermato di nutrire dubbi sull'affidabilità di talune delle informazioni invocate, come indicato al considerando 723 del regolamento impugnato.

(137)

Al fine di conformarsi alla sentenza, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni e ha ricevuto ulteriori chiarimenti nel corso di una riunione con i rappresentanti dell'associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (European Tyre & Rubber Manufacturers' Association, "ETRMA"). L'ETRMA ha fornito informazioni dettagliate sulla metodologia utilizzata dall'associazione per l'aggregazione dei dati di mercato. Una versione consultabile del verbale della riunione è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate insieme a vari allegati, i quali descrivevano in dettaglio la modalità di compilazione dei dati da parte dell'ETRMA, con l'aiuto dell'affiliata Europol Governance, che ha compilato i dati macroeconomici per conto dell'ETRMA. La Commissione ha ribadito che i dati macroeconomici forniti dall'ETRMA non sono stati contestati in quanto tali al momento della divulgazione definitiva delle informazioni da parte di alcuni produttori esportatori (quali Hankook Group e Aeolus/Pirelli) membri dell'ETRMA.

(138)

Su tale base la Commissione ha ritenuto di aver rispettato le risultanze del Tribunale in merito alla questione delle fonti dei dati macroeconomici, di cui al punto 244 della relativa sentenza.

8.3.   PMI dell'industria dell'Unione che hanno cessato la produzione

(139)

Il Tribunale ha precisato che le ricorrenti hanno correttamente sostenuto in udienza che la comunicazione dei nomi delle 85 PMI che avevano cessato la produzione, come fornita da otto diversi fornitori di battistrada, non consentiva di identificare i rapporti commerciali individuali tra un fornitore e un cliente e che, di conseguenza, tali nomi non riguardavano alcun dato che potesse essere riservato. In tali circostanze la Commissione non ha dimostrato che l'elenco delle PMI dell'industria dell'Unione che hanno cessato la produzione era riservato (cfr. punto 253 della sentenza).

(140)

La Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, il nome di una società non debba essere comunicato ad altre parti interessate senza l'esplicito consenso della società in questione. Inoltre eliminare il legame tra il fornitore del battistrada e il suo cliente potrebbe non essere sufficiente per consentire la divulgazione di tali informazioni. Un elenco di clienti è uno dei beni principali di una società e pertanto un fornitore di battistrada non ha alcun interesse a divulgare questo tipo di informazioni ai suoi concorrenti. Inoltre alcune delle PMI interessate non si occupavano esclusivamente della ricostruzione, ma quest'ultima era solo una delle attività tra le altre (ad esempio, la vendita di pneumatici nuovi o la gestione di un'officina per grandi imprese di flotte di camion). Infine il fatto che una società avesse segnalato che un cliente aveva smesso di acquistare materiali per battistrada non significava necessariamente che tale società fosse fallita o si fosse sciolta. Pertanto fornire tali informazioni rivelerebbe informazioni commerciali sensibili.

(141)

Se da un lato l'aggregazione di dati relativi a volumi o valori provenienti da più parti può essere divulgata senza problemi di riservatezza, in particolare se i dati aggregati rientrano nella stessa gamma, ciò non può valere per una ragione sociale. Inoltre una parte che ha collaborato non può divulgare tali informazioni senza l'autorizzazione della parte di cui fornisce il nome. Di conseguenza per divulgare tale elenco di clienti, ciascun fornitore di battistrada avrebbe dovuto chiedere a ciascuno dei suoi clienti l'autorizzazione a comunicare il proprio nome ad altre parti interessate.

(142)

Al momento della pubblicazione del regolamento impugnato sarebbe stato possibile comunicare alle parti interessate solo i nomi delle imprese dichiarate fallite o liquidate. Tuttavia la Commissione non disponeva di informazioni dettagliate su quali imprese fossero fallite o fossero state liquidate o, semplicemente, quali avessero cessato la produzione. Nella sua nota al fascicolo datata 19 luglio 2019 la Commissione ha fornito spiegazioni dettagliate in merito alla metodologia utilizzata per stabilire l'elenco di cui sopra. Al momento della pubblicazione del regolamento impugnato la Commissione ha contattato 8 fornitori di battistrada per ottenere informazioni sull'elenco dei loro clienti e sulle loro vendite durante il periodo in esame (1o gennaio 2014-30 giugno 2017). Poiché le imprese che si occupano di ricostruzione possono avere diversi fornitori, i dati trasmessi dai fornitori sono stati aggregati per cliente al fine di individuare le società che hanno interrotto l'acquisto di materiale per battistrada durante il periodo in esame. Sulla base di tale banca dati, la Commissione è stata in grado di individuare le imprese di ricostruzione che sono passate da un fornitore all'altro. La Commissione ha inoltre affermato al considerando 810 del regolamento impugnato che almeno 85 PMI hanno cessato la produzione, facendo riferimento al considerando 724 del regolamento impugnato.

(143)

La Commissione non disponeva di informazioni sullo status giuridico di ciascuna impresa di ricostruzione. In particolare la Commissione non è stata in grado di individuare quali imprese fossero fallite o sciolte e quindi di segnalarlo alle parti interessate.

(144)

Nel corso della presente inchiesta la Commissione ha contattato i fornitori di battistrada che hanno collaborato per reperire informazioni circa l'effettivo status giuridico delle società che hanno smesso di acquistare materiale per battistrada. Sulla base di tale richiesta della Commissione i fornitori di battistrada hanno acconsentito alla divulgazione di tali informazioni, ma a condizione che il nome della società fosse dissociato dai nomi dei clienti. La Commissione ha constatato che la maggior parte delle società quotate erano inattive. La Commissione ha pertanto deciso di divulgare l'elenco delle PMI che hanno smesso di acquistare materiale per battistrada dalle parti interessate. I loro nomi erano contenuti nel fascicolo non riservato.

8.4.   Informazioni relative alla percentuale di PMI nell'industria dell'Unione

(145)

Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non abbia divulgato informazioni relative alla percentuale di PMI nell'industria dell'Unione (cfr. punti da 244 a 266 della sentenza).

(146)

La Commissione ha tuttavia fornito la quota esatta di PMI nell'industria dell'Unione nella tabella 5 del regolamento impugnato.

(147)

Come indicato nella tabella 5 del regolamento impugnato, la metodologia di ponderazione rivista non si è basata sul volume dichiarato dalle società che hanno collaborato, ma sul volume totale delle vendite delle PMI e delle grandi imprese, come indicato nella tabella seguente. I dati sottostanti specifici utilizzati sono riportati nella tabella 12.

Tabella 12

Quota delle vendite delle PMI sul totale delle vendite dell'Unione (in %)

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite dell'Unione, mostrato nella tabella 7 del regolamento impugnato in unità

14 834 175

14 738 216

14 532 627

14 584 104

Quota delle vendite delle PMI sul totale delle vendite dell'Unione, di cui alla tabella 5 del regolamento impugnato

16,9  %

15,3  %

13,7  %

13,2  %

Quota delle grandi imprese nelle vendite totali nell'Unione

83,1  %

84,7  %

86,3  %

86,8  %

Volume delle vendite delle PMI incluse nel campione in unità

91 700

84 500

79 300

74 600

% di PMI incluse nel campione rispetto al volume totale delle vendite delle PMI

3,6  %

3,7  %

3,9  %

3,8  %

% di grandi imprese incluse nel campione rispetto al volume totale delle grandi imprese

[20 - 45 ]

[20 - 45 ]

[20 - 45 ]

[20 - 45 ]

Coefficiente di ponderazione applicato

[4,5 – 11,3 ]

[4,3 – 11,0 ]

[4,0 – 10,3 ]

[4,2 – 10,6 ]

Coefficiente di ponderazione

= (% di grandi imprese incluse nel campione x volume totale delle vendite delle PMI) / (volume delle vendite delle PMI incluse nel campione) - 1

8.5.   Volume delle vendite delle PMI che hanno collaborato all'inchiesta

(148)

La Commissione ha ricordato che, avendo ricevuto richieste debitamente motivate, ha concesso l'anonimato a tutti i denuncianti durante l'intera inchiesta. Inoltre, al fine di tutelare ulteriormente tale anonimato, il coefficiente utilizzato per stabilire i valori con la ponderazione rivista era basato solo sulle vendite totali dell'Unione, comprese le vendite totali delle PMI, e non sul volume delle vendite delle sole PMI che hanno collaborato. Di conseguenza i volumi esatti delle vendite delle PMI che hanno collaborato in quanto tali non costituivano un fatto o una considerazione essenziale in base ai quali la Commissione ha stabilito gli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione. Il Tribunale ha comunque ritenuto, al punto 256 della sentenza, che la Commissione non avesse spiegato in termini concreti in che modo la divulgazione di un dato aggregato avrebbe potuto rivelare l'identità di taluni denuncianti.

(149)

La Commissione ha ritenuto che, in alcuni casi, la divulgazione di dati aggregati potrebbe effettivamente non rivelare l'identità dei denuncianti. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un settore in cui i volumi di vendita delle società sono ripartiti in modo disomogeneo, e ciascun operatore detiene una piccola quota di mercato. Nel presente caso, tuttavia, l'industria dell'Unione è stata suddivisa in pochi grandi gruppi di imprese, da un lato, e più di 380 PMI, dall'altro. I grandi gruppi di imprese rappresentavano circa l'85 % delle vendite dell'Unione, come spiegato al considerando 615 del regolamento impugnato. Di conseguenza rivelare i volumi esatti delle PMI (o anche solo gli intervalli di valori) avrebbe consentito alle altre parti di concludere quale fosse la quota dei denuncianti che sono grandi produttori dell'Unione e, in ultima analisi, avrebbe potuto portare all'identificazione di quei grandi produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato al regolamento impugnato. Pertanto, dopo un attento riesame dei dati a sua disposizione, la Commissione ha concluso che rivelare i volumi esatti (o anche solo gli intervalli di valori) delle vendite delle PMI che hanno collaborato all'inchiesta avrebbe compromesso l'anonimità dei denuncianti.

(150)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CRIA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto fornire il volume esatto delle vendite delle PMI che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato al regolamento impugnato.

(151)

La Commissione ha ritenuto che il volume delle vendite delle PMI che hanno collaborato all'inchiesta fosse disponibile durante l'inchiesta che ha portato al regolamento impugnato, tramite i moduli per il campionamento compilati da tutte le società che hanno collaborato e resi disponibili nel fascicolo pubblico. I moduli per il campionamento erano pertanto accessibili a tutte le parti interessate. Inoltre, come indicato al considerando 148, il volume esatto delle vendite delle PMI che hanno collaborato non è stato preso in considerazione al momento di stabilire il coefficiente per le PMI; invece, al fine di stabilire i valori con la ponderazione rivista, la Commissione ha utilizzato solo le vendite totali dell'Unione. Pertanto il volume esatto delle PMI che hanno collaborato non era compreso nei fatti essenziali utilizzati per determinare i valori rivisti. Infine, come spiegato al considerando 149, la divulgazione di tali dati avrebbe compromesso l'anonimità dei denuncianti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

9.   MISURE DEFINITIVE

(152)

Alla luce di quanto precede, è opportuno istituire nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame a un livello corrispondente al valore più basso tra l'importo delle sovvenzioni e i margini di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore.

(153)

Va osservato che l'inchiesta antisovvenzioni è stata effettuata parallelamente all'inchiesta antidumping. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (45), in considerazione dell'applicazione della regola del dazio inferiore e del fatto che i tassi di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello dei tassi di sovvenzione definitivi stabiliti e istituire poi un dazio antidumping definitivo fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

(154)

Come spiegato al considerando 941 del regolamento impugnato, la Commissione ha deciso che la forma appropriata delle misure era costituita da dazi fissi.

(155)

In seguito alla divulgazione delle informazioni e all'ulteriore divulgazione delle informazioni, la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato come denominatore valori CIF incoerenti per stabilire i margini di undercutting e di underselling. Entrambi i margini avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base del denominatore utilizzato per calcolare il margine di undercutting.

(156)

Come indicato dalla Commissione nella sezione 9, il prezzo all'esportazione utilizzato per calcolare il margine di undercutting è stato stabilito sottraendo dal prezzo di vendita ai primi acquirenti indipendenti dei produttori esportatori inclusi nel campione tutti i costi sostenuti nell'Unione (che dipendevano dagli Incoterm di ciascuna transazione) al fine di stabilire il valore alla frontiera dell'Unione. Ad esempio sono stati dedotti i costi di trasporto nell'Unione. A tale valore sono stati aggiunti, laddove opportuno, i dazi doganali e i costi successivi all'importazione. Il risultato è stato il cosiddetto "prezzo CIF allo sbarco", che è stato confrontato con il prezzo di vendita dei produttori dell'Unione, anch'esso adeguato, al fine di stabilire il margine di undercutting, espresso in percentuale del prezzo di vendita dell'Unione.

(157)

Il margine di underselling è stato stabilito nel modo seguente per tipo di prodotto:

(158)

il numeratore è stato calcolato confrontando lo stesso prezzo CIF allo sbarco (utilizzato per calcolare il margine di undercutting) con il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione;

(159)

il denominatore era il valore CIF doganale dell'Unione, come indicato dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(160)

Il valore al denominatore utilizzato per stabilire il margine di underselling e il margine di dumping dovrebbe essere lo stesso valore utilizzato nel confronto ai fini dell'applicazione della regola del dazio inferiore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Lo scopo di questo confronto è determinare la percentuale di cui il prezzo all'importazione dichiarato in dogana deve essere aumentato mediante dazi antidumping per eliminare gli effetti degli importi dell'underselling o del dumping calcolati in precedenza. Ovviamente, poiché il dazio si applicherà al valore CIF dichiarato in dogana dell'Unione, tale dazio deve essere matematicamente espresso quale percentuale dello stesso prezzo CIF citato in precedenza che, come spiegato, costituisce la base per l'applicazione del dazio in dogana. Sarebbe illogico e matematicamente errato calcolare una percentuale sulla base di un unico valore utilizzato come denominatore per poi applicare la percentuale risultante ad un valore diverso.

(161)

In seguito alle osservazioni formulate, la Commissione ha riesaminato i calcoli comunicati e ha confermato che la metodologia utilizzata per stabilire i valori del denominatore era corretta. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui i valori CIF utilizzati non erano coerenti e secondo cui il prezzo CIF allo sbarco confrontato con il prezzo dell'Unione ai fini del calcolo dell'undercutting e dell'underselling, da un lato, e il valore CIF utilizzato come denominatore per stabilire sia il margine di underselling sia il margine di dumping, dall'altro, dovrebbero essere gli stessi.

(162)

La CRIA ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un metodo errato per stabilire il dazio fisso, in quanto la percentuale del margine di pregiudizio è stata estrapolata in un dazio per pneumatico sulla base del volume complessivo delle importazioni invece di utilizzare solo il volume dei tipi di prodotto corrispondenti che era stato utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio inizialmente calcolato.

(163)

La Commissione ha utilizzato la stessa metodologia del regolamento impugnato, che non è stata invalidata dal Tribunale. In ogni caso la Commissione ha osservato che le misure antidumping devono avere un effetto riparatore equivalente, indipendentemente dalla loro forma. È indubbio che se il dazio avesse assunto la forma di una misura ad valorem, il dazio ad valorem si applicherebbe a tutte le importazioni e a tutti i tipi del prodotto in esame, indipendentemente dal fatto che un determinato tipo sia stato preso in considerazione nella determinazione dell'importo dell'underselling o del dumping. Di conseguenza, nei casi in cui si decide di esprimere il dazio come importo specifico, tale dazio specifico deve essere basato sulle vendite di tutte le importazioni del prodotto in esame durante il pertinente periodo dell'inchiesta, in quanto si applicherà a tutte le importazioni di tutti i tipi di prodotto allo stesso modo di un dazio ad valorem equivalente. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno tenere conto del volume totale delle importazioni come avrebbe fatto se avesse applicato un dazio ad valorem. Pertanto ha respinto l'argomentazione.

(164)

In seguito all'ulteriore divulgazione delle informazioni la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire il livello del dazio di Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(165)

Nella nota al fascicolo del 31 gennaio 2023 la Commissione ha chiarito di aver tenuto conto del livello di eliminazione del pregiudizio del 32,39 % applicabile a Zhongce Rubber Group Co., Ltd nel periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento che istituisce i dazi compensativi (dall'8 maggio 2018 al 12 novembre 2018). Il corrispondente dazio fisso era quindi pari a 49,31 EUR/unità per tale periodo. Tuttavia, a partire dal 13 novembre 2018, quando il regolamento impugnato è entrato in vigore e ha modificato di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1579, la Commissione ha assoggettato Zhongce Rubber Group Co., Ltd a un margine di pregiudizio più elevato, pari al 55,07 %, per quanto riguarda l'inchiesta sulle sovvenzioni, in quanto ha collaborato all'inchiesta antidumping, ma non all'inchiesta antisovvenzioni. Ciò ha determinato un margine di dumping pari a zero e un tasso di sovvenzione del 51,8 %, pari a un dazio compensativo fisso di 57,28 EUR/unità. La CRIA non ha ricevuto osservazioni in merito a tale spiegazione. Pertanto l'argomentazione della CRIA secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio per questa società è stata respinta.

(166)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CRIA ha inoltre sostenuto che il livello del dazio per tre società, ossia Zhongce Rubber Group Co., Ltd, Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd, e Hefei Wanli Tire Co., Ltd, dovrebbe essere ridotto in quanto la Commissione non ha attuato adeguatamente i punti da 190 a 192 della sentenza del Tribunale.

(167)

Come spiegato al considerando 79, oltre all'adeguamento effettuato per aggiungere, ove opportuno, le SGAV e i profitti al prezzo all'esportazione dei produttori esportatori precedentemente eliminati applicando per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che non erano necessari ulteriori adeguamenti. Di fatto, come indicato ai considerando 81, 82 e 97, la Commissione ha stabilito che non vi era alcun problema di confronto equo tra le vendite indirette e le vendite dirette o tra i diversi tipi di clienti. Di conseguenza, analogamente alla metodologia applicata nel regolamento impugnato, le vendite dirette dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state confrontate, per tipo di prodotto, con le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per stabilire i margini di pregiudizio. Tale metodologia è stata applicata anche al calcolo del dazio residuo, basato sul margine di pregiudizio del 55,1 % per il gruppo Xingyuan che aveva effettuato solo vendite dirette. Su tale base la Commissione ha stabilito che i dazi antidumping e compensativi residui applicabili a Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd e il dazio compensativo residuo applicabile a Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd dovrebbero rimanere invariati. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le sue risultanze fossero in linea con i punti da 190 a 192 della sentenza del Tribunale e ha respinto l'argomentazione.

(168)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la Commissione ha riscontrato un errore nel dazio fisso basato sul margine di pregiudizio stabilito per Aeolus/Pirelli. Il margine di pregiudizio è stato rettificato da 29,79 % a 27,56 % e tutte le parti sono state informate di conseguenza.

(169)

In seguito all'ulteriore divulgazione delle informazioni la CRIA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nello stabilire il livello del dazio del gruppo Hankook.

(170)

Dopo aver analizzato l'argomentazione, la Commissione ha effettivamente riscontrato un errore materiale e ha rettificato il margine di pregiudizio del gruppo Hankook da 11,18 % a 10,31 %.

(171)

Alla luce di quanto precede, l'importo definitivo delle sovvenzioni dovrebbe essere come segue:

Società

Margine di dumping

Tasso di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Dazio compensativo fisso

Dazio antidumping fisso (46)

Fisso

Dazio antidumping (47)

Gruppo GITI

56,8  %

7,74  %

28,51  %

7,74  %

20,77  %

11,07

35,74

46,81

Gruppo Hankook

60,1 %

2,06 %

10,31  %

2,06  %

8,25  %

3,75

17,37

21,12

Aeolus/Pirelli

85,0  %

32,85  %

27,56  %

27,56  %

0

39,77

0

39,77

Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping elencate nell'allegato

71,5  %

18,01  %

23,15 %

18,01 %

5,14 %

27,69

10,29

37,98

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (48)

71,5  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

0

57,28

0

49,31

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd;

Hefei Wanli Tire Co., Ltd (49)

106,7  %

51,08  %

55,07  %

51,08  %

3,99  %

57,28

4,48

61,76

(172)

Il livello rivisto dei dazi compensativi si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento provvisorio (ossia dal 12 novembre 2018 in poi).

(173)

È inoltre necessario applicare un livello diverso dei dazi antidumping durante il periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento antisovvenzioni definitivo (ossia nel periodo dall'8 maggio 2018 al 12 novembre 2018). Il dazio applicabile durante questo periodo è pari al margine di pregiudizio stabilito per tutte le società interessate.

(174)

Sebbene solo Aeolus Tyre Co., Ltd e Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd fossero le ricorrenti nelle cause T-30/19 e T-72/19, la Commissione ha ritenuto che il dazio rettificato fosse applicabile a tutte le società appartenenti ai rispettivi gruppi. Per Aeolus Group i produttori esportatori interessati sono: Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd. Per Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd i produttori esportatori interessati sono: Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd e Shanghai Huayi Group Corp. Ltd.

(175)

Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l'importo adeguato sulle importazioni relative ai produttori esportatori interessati e di rimborsare l'eventuale eccedenza riscossa conformemente alla normativa doganale applicabile.

(176)

Il presente regolamento non modifica le aliquote del dazio dei produttori esportatori che non erano interessati dall'avviso di riapertura e dal regolamento relativo alla registrazione. Pertanto i loro dazi sono rimasti invariati e, di conseguenza, tali società non sono state identificate nel presente regolamento.

(177)

Dopo la divulgazione delle informazioni Hämmerling ha sostenuto che, poiché la Commissione intendeva reistituire i dazi oltre il termine di prescrizione di tre anni previsto dal codice doganale dell'Unione, essa dovrebbe altresì specificare che la differenza tra i dazi reistituiti e quelli precedentemente applicabili dovrebbe essere rimborsata anche oltre il termine di prescrizione di tre anni.

(178)

La Commissione ha innanzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il codice doganale dell'Unione non impedisce alla Commissione di adottare un regolamento che reistituisce un dazio antidumping o compensativo definitivo per un periodo superiore a tre anni (50).

(179)

Inoltre, come spiegato al considerando 175, le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l'importo adeguato sulle importazioni relative ai produttori esportatori interessati e di rimborsare l'eventuale eccedenza riscossa conformemente alla normativa doganale applicabile. Nella causa T-440/20 il Tribunale ha chiarito che la normativa doganale applicabile consiste, in particolare, nell'articolo 101, paragrafo 1, nell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, nell'articolo 103, paragrafo 1, e nell'articolo 104, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione. Ai sensi di tali disposizioni l'importo dei dazi dovuti è determinato dalle autorità doganali competenti, che sono responsabili della notifica delle obbligazioni doganali, a meno che non sia scaduto un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui tale obbligazione è sorta. Il Tribunale ha inoltre precisato che "ne consegue che la regola enunciata all'articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione ha effettivamente l'effetto non solo di impedire che l'importo dei dazi doganali sia notificato al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta la sua obbligazione doganale, ma anche di far sì che tale obbligazione doganale divenga essa stessa soggetta a prescrizione alla scadenza di tale termine. Tuttavia tale norma si applica solo alla notifica dell'importo dei dazi doganali al debitore e la sua attuazione rientra pertanto nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali, che sono competenti a procedere a tale notifica" (51). Di conseguenza la Commissione ha confermato che il termine di prescrizione di tre anni per il rimborso si applicava al presente caso e ha respinto la richiesta.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(180)

A norma dell'articolo 109 del regolamento 2018/1046 (52), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(181)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese per quanto riguarda le società elencate nel paragrafo 2.

2.   I dazi compensativi definitivi applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono i seguenti, a partire dal 13 novembre 2018:

Società

Dazio compensativo

Codice addizionale TARIC

GITI Tire (Anhui) Company Co., Ltd; GITI Tire (Fujian) Company, Co., Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Co., Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Co., Ltd

11,07

C332

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

3,75

C334

Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd

39,77

C877 (53)

Altre società soggette alla presente reistituzione che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping elencate nell'allegato

27,69

 

Zhongce Rubber Group Co., Ltd

57,28

C379

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

57,28

C875

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

57,28

C876

Articolo 2

Qualsiasi dazio compensativo definitivo versato dai produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 in eccesso rispetto al dazio compensativo definitivo istituito a norma dell'articolo 1 è rimborsato o sgravato.

Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Eventuali rimborsi effettuati a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea sono recuperati dalle autorità che hanno effettuato il rimborso fino all'importo fissato nell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, del 7 luglio 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell'inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175, che è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 8).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(5)  Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea, cause T-30/19 e T-72/19, EU:T:2022:226.

(6)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(7)  Nel regolamento impugnato il codice addizionale TARIC C333 identifica i seguenti produttori esportatori:

 

Aeolus Tyre Co., Ltd;

 

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd;

 

Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;

 

Pirelli Tyre Co., Ltd.

 

A Aeolus Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC dal regolamento relativo alla registrazione di cui al considerando 16.

(8)  Nel regolamento impugnato Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.

(9)  Nel regolamento impugnato il codice addizionale TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

 

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd;

 

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd;

 

Ai fini della registrazione, al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC dal regolamento relativo alla registrazione di cui al considerando 16.

(10)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28,

(11)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, EU:T:2011:209, punto 83.

(12)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(13)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, Racc. 2018, EU:C:2018:187, punto 79; e C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.

(14)  Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(15)  GU C 263 dell'8.7.2022, pag. 15.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 della Commissione, del 7 luglio 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell'inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 43).

(17)  Il gruppo GITI era composto dai seguenti produttori esportatori: GITI Tire (China) Investment Co., Shanghai; GITI Tire (Anhui) Co., Ltd; (Hefei); GITI Tire (Hualin) Co., Ltd (Hualin); GITI Tire (Fujian) Co., Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Co., Ltd e un esportatore collegato a Singapore.

(18)  Il gruppo Hankook era composto dai seguenti produttori esportatori: Chongqing Hankook Tire Co., Ltd e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

(19)  Aeolus/Pirelli era composto dai seguenti produttori esportatori: Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd. Nel regolamento impugnato era stato appurato che tutti questi produttori esportatori facevano parte del China National Tire Group. Pirelli Tyre Co., Ltd è stata inoltre considerata parte del China National Tire Group in quanto collegata a China National Tire & Rubber Co., Ltd tramite una partecipazione superiore al 5 % durante il periodo dell'inchiesta, conformemente all'articolo 127, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

(20)  Sentenze del 1o giugno 2022, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-440/20 e T-441/20, punto 156.

(21)  Per un ragionamento analogo, cfr. la sentenza Jindal Saw citata alla nota 21, punto 158.

(22)  Cfr. Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, causa C-256/16, sentenza della Corte del 15 marzo 2018 e C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, causa C-612/16, sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2019.

(23)  Cfr. Printeos/Commissione, causa T-95/15, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016.

(24)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 62.

(25)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 59.

(26)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 63 e giurisprudenza ivi citata.

(27)  Cfr. i punti 176, 192 e da 201 a 207 della sentenza. Il regolamento impugnato è rimasto in vigore per quanto riguarda altri produttori esportatori che non lo hanno contestato.

(28)  Cfr. le sentenze del 1o giugno 2022, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-440/20 e T-441/20, punto 44; e del 19 giugno 2019, C & J Clark International, C-612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punto 43; del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, punto 97; e del 9 giugno 2021, Roland/Commissione, T-132/18, non pubblicata, EU:T:2021:329, punto 76.

(29)  C-256/16, Deichmann, EU:C:2018:187, punti 77 e 78, e C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 57.

(30)  Sentenze del 1o giugno 2022, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-440/20 e T-441/20.

(31)  Cfr. in tal senso la sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C-248/17 P, EU:C:2018:967, punti 80 e 81 e giurisprudenza ivi citata.

(32)  Sentenza T-441/20 citata alla nota 21, punti da 118 a 123.

(33)  Sentenza citata nella nota 30, punto 83.

(34)  Sentenza citata nella nota 31, punto 134.

(35)  A tale proposito cfr. le sentenze citate nelle note 30 e 31.

(36)  Sentenza citata nella nota 31, punti da 97 a 103.

(37)  Sentenza citata nella nota 31, punto 104.

(38)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, EU:T:2011:209, punto 83.

(39)  Cfr. mutatis mutandis la causa C-507/21 P, Puma e a./Commissione, EU:C:2022:649, punto 87.

(40)  Cfr. Deichmann, punto 88.

(41)  Cfr. Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione europea, cause riunite T-267/08 e T-279/08, sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, punto 83.

(42)  Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(43)  Zhongce Rubber Group Co., Ltd ha collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni. È l'unica società elencata nell'allegato II del regolamento impugnato interessata dall'annullamento del regolamento impugnato, ma non dall'annullamento del regolamento (UE) 2018/1579. Per tale società non è stato quindi annullato il regolamento impugnato, ma lo sono state solo le modifiche introdotte dal regolamento impugnato nel regolamento (UE) 2018/1579. Zhongce Rubber Group Co., Ltd resta pertanto soggetto ai dazi istituiti dal regolamento (UE) 2018/1579.

(44)  Queste due società non hanno collaborato né all'inchiesta antidumping né all'inchiesta antisovvenzioni. Esse sono pertanto soggette al dazio applicabile a "tutte le altre società".

(45)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(46)  Per il periodo a partire dal 13 novembre 2018.

(47)  Per il periodo compreso tra l'8 maggio 2018 e il 12 novembre 2018.

(48)  Zhongce Rubber Group Co., Ltd ha collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni. È l'unica società elencata nell'allegato II del regolamento impugnato interessata dall'annullamento del regolamento impugnato, ma non dall'annullamento del regolamento (UE) 2018/1579. Per tale società non è stato quindi annullato il regolamento impugnato, ma lo sono state solo le modifiche introdotte dal regolamento impugnato nel regolamento (UE) 2018/1579. Zhongce Rubber Group Co., Ltd resta pertanto soggetto ai dazi istituiti dal regolamento (UE) 2018/1579.

(49)  Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd e Hefei Wanli Tire Co., Ltd non hanno collaborato né all'inchiesta antidumping né all'inchiesta antisovvenzioni. Esse sono pertanto soggette al dazio applicabile a "tutte le altre società". Nell'attuale riapertura, detto dazio è applicabile unicamente a queste due società.

(50)  Zhongce Rubber Group Co., Ltd ha collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni. È l'unica società elencata nell'allegato II del regolamento impugnato interessata dall'annullamento del regolamento impugnato, ma non dall'annullamento del regolamento (UE) 2018/1579. Per tale società non è stato quindi annullato il regolamento impugnato, ma lo sono state solo le modifiche introdotte dal regolamento impugnato nel regolamento (UE) 2018/1579. Zhongce Rubber Group Co., Ltd resta pertanto soggetto ai dazi istituiti dal regolamento (UE) 2018/1579.

(51)  Sentenza citata nella nota 51, punti 133 e 134.

(52)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(53)  Il codice TARIC C333 cessa di esistere e il codice C877 è applicabile all'intero gruppo.


ALLEGATO

Società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping oggetto della presente reistituzione:

NOME DELLA SOCIETÀ

CODICE ADDIZIONALE TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (1)

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350


(1)  Nel regolamento impugnato il codice addizionale TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

 

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd e Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd.

 

Al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è stato assegnato un nuovo codice addizionale TARIC dal regolamento relativo alla registrazione di cui al considerando 16 del presente regolamento.


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/739 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2023

che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’invasione russa dell’Ucraina avvenuta il 24 febbraio 2022 si ripercuote sulle operazioni di trasporto marittimo nei porti ucraini del Mar Nero, attraverso i quali prima della guerra transitava il 90 % delle esportazioni di cereali e semi oleosi. Per evitare minacce alla sicurezza alimentare mondiale e sostenere gli agricoltori ucraini, si sono rese urgentemente necessarie rotte logistiche alternative: onde agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina, l’Unione ha adottato le misure concrete delineate nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d’azione per l’istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina e gli scambi bilaterali con l’UE») (2).

(2)

Le modifiche delle rotte logistiche hanno comportato l’aumento dei costi del trasporto di cereali e semi oleosi ucraini verso i rispettivi mercati tradizionali, il che ha dato luogo a uno spostamento delle esportazioni verso il mercato dell’Unione.

(3)

L’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina negli Stati membri dell’Unione vicini all’Ucraina, nei quali si sono sviluppati i principali «corridoi di solidarietà UE-Ucraina», si è ripercosso sugli agricoltori locali. In alcune regioni dell’Unione le importazioni supplementari provocano eccesso di offerta, erosione dei prezzi locali o saturazione delle catene logistiche.

(4)

Stante la situazione dell’approvvigionamento interno e le difficoltà logistiche degli Stati membri situati in prossimità della frontiera ucraina, gli agricoltori di Bulgaria, Polonia e Romania sono considerati i più colpiti, in particolare quelli più vicini a una frontiera o a uno snodo di transito. Il calo dei prezzi locali dei cereali e dei semi oleosi incide sulla produttività economica di tali agricoltori con conseguenze sulle loro decisioni di semina. È probabile che tale situazione provochi un rapido deterioramento della produzione nelle zone interessate, oltre a difficoltà nell’attuazione dei «corridoi di solidarietà UE-Ucraina». Si tratta di un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il problema specifico di un numero limitato di regioni di alcuni Stati membri dell’Unione non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell’articolo 219 o dell’articolo 220 di detto regolamento poiché non è specificamente collegato all’esistenza di turbative del mercato o a una precisa minaccia di turbativa, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante. Inoltre, per evitare un rapido deterioramento della produzione di cereali e semi oleosi, urge intervenire, ad esempio adottando le misure di emergenza di cui all’articolo 221 di detto regolamento.

(5)

È quindi opportuno concedere a Bulgaria, Polonia e Romania una sovvenzione finanziaria per sostenere gli agricoltori colpiti dall’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina, per il periodo strettamente necessario, e stabilire l’importo a disposizione di ciascuno di tali Stati membri tenendo conto della potenziale perdita di valore della produzione per le colture selezionate e per gli agricoltori delle regioni colpite.

(6)

Bulgaria, Polonia e Romania dovrebbero distribuire l’aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell’entità delle difficoltà che gli agricoltori che coltivano cereali e semi oleosi devono affrontare nelle zone colpite, garantendo al tempo stesso che i suddetti agricoltori siano i beneficiari finali dell’aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

(7)

Poiché l’importo assegnato a Bulgaria, Polonia e Romania compenserebbe solo una parte delle perdite effettive subite dagli agricoltori delle regioni colpite, detti Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno nazionale supplementare ai produttori in questione, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

(8)

Per offrire a Bulgaria, Polonia e Romania la flessibilità necessaria per distribuire l’aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alle difficoltà degli agricoltori, esse andrebbero autorizzate a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(9)

Poiché l’aiuto dell’Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un’applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell’importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, come Bulgaria Polonia e Romania. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (3), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio.

(10)

Per motivi di bilancio, l’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Bulgaria, Polonia e Romania solo se sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità.

(11)

Il sostegno alla misura di emergenza dovrebbe essere versato entro il 30 settembre 2023. Poiché dopo il 30 settembre 2023 non sono ammessi pagamenti, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 non dovrebbe essere applicabile.

(12)

Per consentire all’Unione di monitorare l’efficienza della presente misura di emergenza, Bulgaria, Polonia e Romania dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni particolareggiate sulla sua attuazione.

(13)

Per garantire che gli agricoltori ricevano l’aiuto il più presto possibile, è opportuno che Bulgaria, Polonia e Romania possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È messo a disposizione di Bulgaria, Polonia e Romania un aiuto dell’Unione pari a 56 300 000 EUR per erogare un sostegno eccezionale agli agricoltori che producono i cereali e semi oleosi riportati nell’allegato alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Bulgaria, Polonia e Romania si servono degli importi di cui all’articolo 2 per misure intese a compensare gli agricoltori delle perdite economiche dovute all’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina nelle regioni colpite.

3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

4.   Le spese sostenute da Bulgaria, Polonia e Romania in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2023.

5.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’articolo 2, paragrafo 1, è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

1.   La spesa dell’Unione sostenuta conformemente all’articolo 1 non supera l’importo totale di:

a)

16 750 000 EUR per la Bulgaria;

b)

29 500 000 EUR per la Polonia;

c)

10 050 000 EUR per la Romania.

2.   Bulgaria, Polonia e Romania possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 fino a un massimo del 100 % dell’importo corrispondente stabilito al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

3.   Bulgaria, Polonia e Romania versano il sostegno supplementare di cui al paragrafo 2 entro il 30 settembre 2023.

Articolo 3

1.   Entro il 30 giugno 2023 Bulgaria, Polonia e Romania notificano alla Commissione quanto segue:

a)

una descrizione delle misure da adottare;

b)

i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori;

c)

l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche causate dalle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina;

d)

le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;

e)

le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;

f)

la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 30 settembre 2023;

g)

il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Entro il 15 maggio 2024 Bulgaria, Polonia e Romania notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  COM/2022/217 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione per l’istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina per agevolare le esportazioni agricole dell’Ucraina e gli scambi bilaterali con l’UE

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).


ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Codice NC

Descrizione

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

1002

Segale

1003

Orzo

1004

Avena

1005

Granturco

1008 60

Triticale

Miscele di prodotti di cui ai codici NC 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 e 1008 60

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1206

Semi di girasole, anche frantumati


DECISIONI

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/740 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2023

relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.

(2)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. L’articolo 10, paragrafo 2, stabilisce inoltre i requisiti essenziali di sicurezza.

(3)

Con lettera M/445 (3) del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. Tale richiesta è stata sostituita da una nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione (4), riguardante, tra l’altro, una revisione della norma EN 71-13 «Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi».

(4)

Il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2021 «Sicurezza dei giocattoli —parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione (5). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022.

(5)

Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 si riferiscono più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, la norma EN 71-13:2021 in questa nuova versione è allineata alla direttiva 2009/48/CE, quale modificata dalle direttive (UE) 2020/2088 (6) e (UE) 2020/2089 (7) della Commissione. Le tabelle 1 e 2 della norma sono state riviste e nella norma è stata inserita un’ulteriore tabella 3 per tenere conto delle modifiche apportate agli elenchi di fragranze allergizzanti di cui alla direttiva 2009/48/CE, introdotte dalle direttive (UE) 2020/2088 e (UE) 2020/2089. La tabella 3 della norma comprende le fragranze allergizzanti che, a norma della direttiva 2009/48/CE, devono essere elencate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo. La norma EN 71-13:2021+A1:2022 specifica tra l’altro che i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore a 36 mesi. Tale specifica riflette chiaramente il requisito di cui all’allegato II, parte III, punto 12, secondo comma, della direttiva 2009/48/CE.

(6)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. La Commissione ha inoltre valutato la conformità alla nuova richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 7410. La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

La norma armonizzata EN 71-13:2021+A1:2022 sostituisce la norma armonizzata EN 71-13:2021. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 con una nuova decisione.

(9)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

(3)  Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al Cenelec, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli.

(4)  Decisione di esecuzione C(2022) 7410 della Commissione, del 24 ottobre 2022, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i giocattoli a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 14).

(6)  Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 53).

(7)  Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 58).


ALLEGATO

N.

Riferimento della norma

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

2.

EN 71-2:2020

Sicurezza dei giocattoli — parte 2: Infiammabilità

3.

EN 71-3:2019+A1:2021

Sicurezza dei giocattoli — parte 3: Migrazione di alcuni elementi

4.

EN 71-4:2020

Sicurezza dei giocattoli — parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

5.

EN 71-5:2015

Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

6.

EN 71-7:2014+A3:2020

Sicurezza dei giocattoli — parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

7.

EN 71-8:2018

Sicurezza dei giocattoli — parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

8.

EN 71-12:2016

Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma «EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili» sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell’allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:

Sostanza

Norma EN 71-12:2016

Direttiva 2009/48/CE

N-nitrosammine

0,01  mg/kg

0,05  mg/kg

Sostanze N-nitrosabili

0,1  mg/kg

,  mg/kg

9.

EN 71-13:2021+A1:2022

Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

10.

EN 71-14:2018

Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico

11.

IEC 62115:2020

Giocattoli elettrici — Sicurezza

EN IEC 62115:2020/A11:2020


Rettifiche

5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/89


Rettifica del regolamento (UE) 2023/334 della Commissione, del 2 febbraio 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 47 del 15 febbraio 2023 )

Pagina 31, considerando 8, nota a piè di pagina 19,

anziché:

«Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Paraguay. Risoluzione n. 503/019 DGSA Modificación de etiquetas para los Productos Fitosanitarios a base de los ingredientes activos Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxan y Clorpirifos. Dicembre 2019.»,

leggasi:

«Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Risoluzione n. 503/019 DGSA Modificación de etiquetas para los Productos Fitosanitarios a base de los ingredientes activos Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxan y Clorpirifos. Dicembre 2019.».


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/90


Rettifica della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188 del 12 luglio 2019 )

1.

Pagina 83, considerando 36 e 37:

anziché:

«(36)

Nell’esaminare le richieste di modalità di lavoro flessibili, i datori di lavoro dovrebbero poter tenere conto, tra l’altro, della durata delle modalità di lavoro flessibili richieste, nonché delle loro risorse e della loro capacità operativa di offrire tali modalità. Il datore di lavoro dovrebbe poter decidere se approvare o respingere la richiesta di modalità di lavoro flessibile presentata dal lavoratore. (…).

(37)

Indipendentemente dall’obbligo di valutare se le condizioni di accesso e le modalità per il congedo parentale debbano essere adattate alle esigenze specifiche dei genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se le condizioni di l’accesso e le modalità di esercizio del diritto al congedo di paternità, al congedo per prestatori di assistenza e a condizioni di lavoro flessibili debbano essere adattate a esigenze particolari, per esempio dei genitori soli, dei genitori adottivi, dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso o dei genitori in circostanze particolari, tra cui quelle relative a parti multipli e parti prematuri.»

leggasi:

«(36)

Nell’esaminare le richieste di modalità di lavoro flessibili, i datori di lavoro dovrebbero poter tenere conto, tra l’altro, della durata delle modalità di lavoro flessibili richieste, nonché delle loro risorse e della loro capacità operativa di offrire tali modalità. Il datore di lavoro dovrebbe poter decidere se approvare o respingere la richiesta di modalità di lavoro flessibili presentata dal lavoratore. (…).

(37)

Indipendentemente dall’obbligo di valutare se le condizioni di accesso e le modalità per il congedo parentale debbano essere adattate alle esigenze specifiche dei genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se le condizioni di accesso e le modalità di esercizio del diritto al congedo di paternità, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili debbano essere adattate a esigenze particolari, per esempio dei genitori soli, dei genitori adottivi, dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso o dei genitori in circostanze particolari, tra cui quelle relative a parti multipli e parti prematuri.».

2.

Pagina 88, articolo 9, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età, che non deve essere inferiore a otto anni, e i prestatori di assistenza abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza. La durata di tali modalità di lavoro flessibili può essere soggetta a una limitazione ragionevole.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età, che non deve essere inferiore a otto anni, e i prestatori di assistenza abbiano il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili per motivi di assistenza. La durata di tali modalità di lavoro flessibili può essere soggetta a una limitazione ragionevole.».


5.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/91


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152 dell’11 giugno 2019 )

Pagina 45, considerando 2,

anziché:

«(2)

Per quanto riguarda l’aviazione con equipaggio, l’attuazione uniforme di norme e procedure e la conformità alle stesse dovrebbero applicarsi agli operatori degli aeromobili senza equipaggio e del sistema di aeromobili senza equipaggio (“UAS” — unmanned aircraft system), compresi i piloti remoti, nonché alle operazioni di tali aeromobili senza equipaggio e del sistema aeromobile senza equipaggio.»,

leggasi:

«(2)

Per quanto riguarda l’aviazione con equipaggio, l’attuazione uniforme di norme e procedure e la conformità alle stesse dovrebbero applicarsi agli operatori degli aeromobili senza equipaggio e del sistema aeromobile senza equipaggio (“UAS” — unmanned aircraft system), compresi i piloti remoti, nonché alle operazioni di tali aeromobili senza equipaggio e del sistema aeromobile senza equipaggio.».

Pagina 47, articolo 1,

anziché:

«Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.»,

leggasi:

«Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.».

Pagina 47, articolo 2, secondo comma, punto 1,

anziché:

«1)

“sistema di aeromobili senza equipaggio” (“UAS”): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;»,

leggasi:

«1)

“sistema aeromobile senza equipaggio” (“UAS”): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;».

Pagina 47, articolo 2, secondo comma, punto 2,

anziché:

«2)

“operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio” (“operatore UAS”): ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;»,

leggasi:

«2)

“operatore di sistema aeromobile senza equipaggio” (“operatore UAS”): ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;».