ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
4 aprile 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione, del 3 aprile 2023, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/732 della Commissione, del 28 marzo 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Aceite de Madrid (DOP)

41

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/733 della Commissione, del 3 aprile 2023, che designa gli impianti di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e i giocattoli conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/730 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)

Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella sottozona CIEM 8 per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in attesa della disponibilità del parere scientifico per tale stock per il 2023. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere scientifico per tale stock per il 2023 il 16 dicembre 2022. Il TAC definitivo per tale stock per il 2023 dovrebbe essere pertanto fissato in linea con tale parere.

(3)

Tra il 9 e il 13 marzo 2023 si sono svolte consultazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito sul livello del TAC per il cicerello e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) e sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 2 marzo 2023. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto. È pertanto opportuno fissare il TAC pertinente al livello convenuto con il Regno Unito.

(4)

L'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali su: i) stock condivisi e gestiti congiuntamente nello Skagerrak, compresi il gamberetto boreale (Pandalus borealis) e il merlano (Merlangius merlangus) nella divisione CIEM 3a, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca; ii) accesso alle acque; e iii) scambi di possibilità di pesca. Le consultazioni sulla gestione degli stock nello Skagerrak si sono svolte tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2022, sulla base della posizione dell'Unione concordata dal Consiglio. Tra il 9 novembre 2022 e il 16 marzo 2023 si sono svolte consultazioni sull'accesso alle acque e sugli scambi di possibilità di pesca, sempre sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in due verbali concordati firmati il 17 marzo 2023 dai capi delle delegazioni dell'Unione e della Norvegia. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tali verbali concordati e attuare nel diritto dell'Unione le altre disposizioni dei verbali concordati. Le possibilità di pesca pertinenti fissate dal regolamento (UE) 2023/194 e le possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 fissate dal regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (3) dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(5)

Nell'11a riunione annuale del 2023 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi), ha mantenuto attività di pesca esplorative degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) e ha eliminato il limite dello sforzo di pesca per la pesca pelagica. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(6)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto i limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della IOTC nell'ambito del piano di ricostituzione relativo a tale stock. Il regolamento (UE) 2023/194 fissa il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con la misura adottata dalla IOTC. In seguito alla revisione del limite di cattura annuale di base dell'Unione nell'ambito del piano di ricostituzione relativo al tonno albacora nella zona di competenza della IOTC, quest'ultima ha riveduto il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con il piano di ricostituzione. È opportuno attuare tale contingente dell'Unione riveduto nel diritto dell'Unione.

(7)

Conformemente a varie raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'Unione può richiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, in base alle norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2024. In attesa dell'attuazione di tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione, il regolamento (UE) 2023/194 fissa contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 convenuto dall'ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri.

(8)

I contingenti dell'Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2023 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2022, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2021 al 2023. I contingenti dei singoli Stati membri per tali stock per il 2023 dovrebbero tenere conto dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione autorizzati dall'ICCAT prima dell'inizio delle campagne di pesca per tali stock. È pertanto opportuno modificare i contingenti di alalunga del nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), alalunga australe (ALB/AS05N), tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT), nonché di pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N) e di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), per riflettere tali adeguamenti, tenendo conto del principio di stabilità relativa. È inoltre opportuno mantenere alcune misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca al fine di rispettare gli impegni internazionali dell'Unione.

(9)

I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona della convenzione ICCAT e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima per gli allevamenti di tonno rosso dell'Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento di tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri devono trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Successivamente la Commissione trasmette alla segreteria dell'ICCAT i limiti dello sforzo di pesca e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento, mediante il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, per discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1627. I limiti dello sforzo di pesca dell'Unione e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento dell'Unione per il 2023 dovrebbero essere fissati conformemente al piano dell'Unione approvato dall'ICCAT l'8 marzo 2023.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

(11)

Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 si applicano dal 1o gennaio 2023. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle possibilità di pesca dovrebbero pertanto entrare in vigore anch'esse a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 che dovrebbero applicarsi dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è soppresso;

2)

all'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso;

3)

gli allegati IA, IB, ID, IH, IJ e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la tabella relativa al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Svezia

0

 

Tutti gli Stati membri

0

(1)

Unione

0

(2)

Norvegia

10 000

(2)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023.

».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14, che si applicano dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

(2)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

(3)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:

1)

all'allegato IA:

a)

nella parte A, la prima tabella è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Spagna

 

29 700

 

TAC analitico

Francia

 

3 300

 

Unione

 

33 000

 

 

 

 

 

TAC

 

33 000

 

»;

b)

nella parte B, le tabelle per gli stock sottoelencati sono sostituite dalle seguenti:

i)

la tabella per i cicerelli e catture accessorie connesse (Ammodytes) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, nelle acque dell'Unione della zona 3a, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a

Danimarca

 

181 637

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

279

(1)

Svezia

 

6 678

(1)

Unione

 

188 594

 

Regno Unito

 

5 773

 

 

 

 

 

TAC

 

194 367

 

(1)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) (1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (1)

(SAN/234_4) (1)

(SAN/234_5R) (1)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R) (1)

Danimarca

109 166

38 311

2 285

31 744

0

131

0

Germania

167

59

4

49

0

0

0

Svezia

4 013

1 409

84

1 167

0

5

0

Unione

113 346

39 779

2 373

32 960

0

136

0

Regno Unito

3 469

1 218

73

1 009

0

4

0

Totale

116 815

40 997

2 446

33 969

0

140

0

(1)

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

»;

ii)

la tabella per il brosme (Brosme brosme) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

50

 

Germania

 

0

 

Francia

 

0

 

Paesi Bassi

 

0

 

Unione

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

»;

iii)

la tabella per l'aringa (Clupea harengus) nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

 

9 771

(1)(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

156

(1)(2)(3)

Svezia

 

10 221

(1)(2)(3)

Unione

 

20 148

(1)(2)(3)

Norvegia

 

3 102

(2)

 

 

 

 

TAC

 

23 250

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

559

 

Germania

7

 

Svezia

403

 

Unione

969

 

Norvegia

310

 

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*04-UK), e il 50 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU).

»;

iv)

la tabella per l'aringa (Clupea harengus) nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

 

55 491

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

37 409

 

Francia

 

19 555

 

Paesi Bassi

 

49 163

 

Svezia

 

3 753

 

Unione

 

165 371

 

Isole Fær Øer

0

 

Norvegia

 

115 001

(2)

Regno Unito

72 563

 

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4AB-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

 

2 700

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Unione

 

2 700

 

 

 

 

 

»;

v)

la tabella per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

542

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

3 118

 

Germania

 

1 977

 

Francia

 

670

(1)

Paesi Bassi

 

1 761

(1)

Svezia

 

21

 

Unione

 

8 089

 

Norvegia

 

3 681

(2)

Regno Unito

9 882

(1)

 

 

 

 

TAC

 

21 652

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

 

(2)

Di cui 3 064 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

 

 

 

 

Unione

 

5 853

 

 

 

 

 

»;

vi)

la tabella per le rane pescatrici (Lophiidae) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

 

33

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

842

 

Germania

 

13

 

Paesi Bassi

 

12

 

Unione

 

900

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

»;

vii)

la tabella per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

363

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

2 495

(1)

Germania

 

1 588

(1)

Francia

 

2 768

(1)

Paesi Bassi

 

272

(1)

Svezia

 

223

(1)

Unione

 

7 709

(1)

Norvegia

 

13 432

(2)

Regno Unito

 

37 261

 

 

 

 

 

TAC

 

58 402

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

(2)

Di cui 11 182 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

 

Unione

 

4 774

 

 

 

 

 

»;

viii)

la tabella per il merlano (Merlangius merlangus) nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

 

480

 

TAC precauzionale

Paesi Bassi

 

2

 

Svezia

 

52

 

Unione

 

534

 

 

 

 

 

TAC

 

676

 

»;

ix)

la tabella per il merlano (Merlangius merlangus) nella zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

600

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

2 596

 

Germania

 

675

 

Francia

 

3 900

 

Paesi Bassi

 

1 500

 

Svezia

 

4

 

Unione

 

9 275

 

Norvegia

 

3 429

(1)

Regno Unito

 

21 410

 

 

 

 

 

TAC

 

34 294

 

(1)

Di cui 2 855 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

 

 

 

 

Unione

 

5 333

 

 

 

 

 

»;

x)

la tabella per il nasello (Merluccius merluccius) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(HKE/04-N.)

Belgio

 

16

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

1 496

 

Germania

 

169

 

Francia

 

69

 

Paesi Bassi

 

120

 

Svezia

 

Non pertinente

 

Unione

 

1 870

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

»;

xi)

la tabella per il melù (Micromesistius poutassou) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

 

62 968

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

24 483

(1)

Spagna

 

53 383

(1) (2)

Francia

 

43 821

(1)

Irlanda

 

48 761

(1)

Paesi Bassi

 

76 784

(1)

Portogallo

 

4 959

(1) (2)

Svezia

 

15 576

(1)

Unione

 

330 735

(1) (3)

Norvegia

 

74 000

(4) (5)

Isole Fær Øer

0

 

Regno Unito

106 036

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 0 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

 

 

10 000

 

(4)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O.

(5)

Condizione speciale: del contingente norvegese, nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O può essere pescato il quantitativo seguente:

 

 

150 000

 

»;

xii)

la tabella per il melù (Micromesistius poutassou) nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

 

41 910

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

 

10 477

 

Unione

 

52 387

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

 

 

10 000

 

 

 

 

 

»;

xiii)

la tabella per la molva (Molva molva) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

 

4

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

477

 

Germania

 

13

 

Francia

 

5

 

Paesi Bassi

 

1

 

Unione

 

500

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

»;

xiv)

la tabella per lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

 

200

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

0

 

Unione

 

200

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

»;

xv)

la tabella per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

 

1 429

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

769

 

Unione

 

2 198

 

 

 

 

 

TAC

 

4 117

 

»;

xvi)

la tabella per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/4N-S62)

Danimarca

 

200

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

123

(1)

Unione

 

323

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

»;

xvii)

la tabella per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nella zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, in parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

4 732

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

15 378

 

Germania

 

4 436

 

Francia

 

887

 

Paesi Bassi

 

29 572

 

Unione

 

55 005

 

Norvegia

 

9 305

(1)

Regno Unito

 

35 184

 

 

 

 

 

TAC

 

132 922

 

(1)

Di cui 7 746 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

 

 

 

 

Unione

 

30 209

 

 

 

 

 

»;

xviii)

la tabella per il merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle zone 3a e 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

 

17

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

1 964

(1)

Germania

 

4 960

(1)

Francia

 

11 672

(1)

Paesi Bassi

 

50

(1)

Svezia

 

270

(1)

Unione

 

18 933

(1)

Norvegia

 

28 255

(2)

Regno Unito

 

6 186

 

 

 

 

 

TAC

 

53 374

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

Di cui 23 106 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

 

 

 

 

 

Unione

 

16 178

 

 

 

 

 

»;

xix)

la tabella per la sogliola (Solea solea) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SOL/24-C.)

Belgio

 

681

 

TAC analitico

Danimarca

 

311

 

Germania

 

545

 

Francia

 

136

 

Paesi Bassi

 

6 151

 

Unione

 

7 824

 

Norvegia

 

5

(1)

Regno Unito

 

1 323

 

 

 

 

 

TAC

 

9 152

 

(1)

Deve essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-EU).

»;

xx)

la tabella per altre specie nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

 

14

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

1 320

 

Germania

 

149

 

Francia

 

61

 

Paesi Bassi

 

106

 

Svezia

 

Non pertinente

(1)

Unione

 

1 650

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Contingente di "Altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

»;

xxi)

la tabella per altre specie nelle acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N

(OTH/46AN-EU)

Unione

 

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

 

500

(1) (2)

Isole Fær Øer

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

»;

2)

all'allegato IB:

a)

la tabella per l'aringa (Clupea harengus) nelle acque del Regno Unito, nelle acque delle Isole Fær Øer, nelle acque norvegesi e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

10

 

TAC analitico

Danimarca

10 220

 

Germania

1 790

 

Spagna

34

 

Francia

441

 

Irlanda

2 646

 

Paesi Bassi

3 657

 

Polonia

517

 

Portogallo

34

 

Finlandia

158

 

Svezia

3 787

 

Unione

23 294

 

Regno Unito

9 983

 

 

 

 

TAC

511 171

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

19 780

 

 

 

zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

 

 

Belgio

0

 

 

 

Danimarca

0

 

 

 

Germania

0

 

 

 

Spagna

0

 

 

 

Francia

0

 

 

 

Irlanda

0

 

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

 

Polonia

0

 

 

 

Portogallo

0

 

 

 

Finlandia

0

 

 

 

Svezia

0

 

 

 

»;

b)

la tabella per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

2 081

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

258

 

Spagna

2 321

 

Irlanda

258

 

Francia

1 911

 

Portogallo

2 321

 

Unione

9 150

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

»;

c)

la tabella per i granatieri (Macrourus spp.) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

60

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

45

 

 

 

»;

d)

la tabella per i granatieri (Macrourus spp.) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

45

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

55

 

 

 

»;

e)

la tabella per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

250

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

150

 

Unione

400

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

»;

f)

la tabella per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 439

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

1 438

 

Unione

2 877

 

Norvegia

2 123

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

»;

g)

la tabella per il merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

474

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

76

 

Unione

550

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

»;

h)

la tabella per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

125

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

125

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

»;

i)

la tabella per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Germania

1 700

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 700

(1)

Norvegia

325

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da pescare a sud di 68° N.

»;

j)

la tabella per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

4 300

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

4 300

(1)

Norvegia

850

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

»;

k)

la tabella per gli scorfani (Sebastes mentella) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente

«

Specie:

Scorfani

Sebastes mantella

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(REB/1N2AB.)

Germania

851

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

106

 

Francia

93

 

Portogallo

450

 

Unione

1 500

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

»;

l)

la tabella per gli scorfani (demersali) (Sebastes spp.) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

969

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

5

(1)

Unione

974

(1)

Norvegia

556

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

59° 15' N

54° 26' O

 

2

59° 15' N

44° 00' O

 

3

59° 30' N

42° 45' O

 

4

60° 00' N

42° 00' O

 

5

62° 00' N

40° 30' O

 

6

62° 00' N

40° 00' O

 

7

62° 40' N

40° 15' O

 

8

63° 09' N

39° 40' O

 

9

63° 30' N

37° 15' O

 

10

64° 20' N

35° 00' O

 

11

65° 15' N

32° 30' O

 

12

65° 15' N

29° 50' O

 

»;

m)

la tabella per le altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

89

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

36

(1)

Unione

125

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

»;

3)

all'allegato ID:

a)

la tabella per l'alalunga (del nord) (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Alalunga (del nord)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

 

3 398,46

 

TAC analitico

Spagna

 

19 154,93

 

Francia

 

6 024,53

 

Portogallo

 

2 100,86

 

Unione

 

30 678,78

(1) (2)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241 .

(2)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a: 280,00.

»;

b)

la tabella per l'alalunga (australe) (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Alalunga (australe)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

 

1 051,29

 

TAC analitico

Francia

 

345,49

 

Portogallo

 

735,71

 

Unione

 

2 132,50

 

 

 

 

 

TAC

 

28 000

 

»;

c)

la tabella per il tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

 

8 181,90

(1)

TAC analitico

Francia

 

3 475,31

(1)

Portogallo

 

3 106,23

(1)

Unione

 

14 763,44

(1)

 

 

 

 

TAC

 

62 000

(1)

(1)

Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

»;

d)

la tabella per il pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N è sostituita dalla seguente

«

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

 

6 359,36

(2)

TAC analitico

Portogallo

 

1 155,83

(2)

Altri Stati membri

129,84

(1) (2)

Unione

 

7 645,03

 

 

 

 

 

TAC

 

13 200

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

»;

e)

la tabella per il pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N è sostituita dalla seguente:

«

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

 

5 002,72

(1)

TAC analitico

Portogallo

 

329,53

(1)

Unione

 

5 332,26

 

 

 

 

 

TAC

 

10 000

 

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

»;

4)

l'allegato IH è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-RB)

TAC

75

(1)

TAC precauzionale

(1)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1o maggio e il 15 novembre 2023. Dal 1o al 15 novembre 2023 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a)

di una delle seguenti specie: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma colais); o

b)

di tre esemplari di una qualsiasi delle seguenti specie: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 120 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 120 cale/retate durante la bordata, se ciò si verifica prima. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500  m ed è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

 

NW

50° 30' S, 136° E

 

 

NE

50° 30' S, 140° 30' E

 

 

E-Indent

52° 45' S, 140° 30' E

 

 

E-corner

52° 45' S, 145° 30' E

 

 

SE

54° 50' S, 145° 30' E

 

 

SW

54° 50' S, 136° E

 

 


Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

15 280,63

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

16 562,63

 

Lituania

10 632,66

 

Polonia

18 282,08

 

Unione

60 758,00

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

»;

5)

l'allegato IJ è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

27 710

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

2 365

 

Spagna

42 903

 

Portogallo

100

(1)

Unione

73 078

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

»;

6)

all'allegato VI:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

 

Numero di pescherecci (1)

 

Grecia (2)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro (3)

Malta (4)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (5)

0

6

22

18

21

1

2

0

Pescherecci con palangari

0

41

23

0

40

20

63

0

Pescherecci con lenze e canne

0

66

8

0

0

0

0

0

Pescherecci con lenze a mano

0

1

47

12

0

0

0

0

Pescherecci da traino

0

0

57

0

0

0

0

0

Pescherecci di stazza ridotta

38

850

140

0

0

0

0

76

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (6)

65

0

0

0

60

0

236

0

».

b)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Grecia

2

2 100

Spagna

10

11 852

Croazia

4

7 880

Italia

13

10 220

Cipro

3

1 034

Malta

7

14 679

Portogallo

2

500

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Grecia

785,0

Spagna

7 738,9

Croazia

2 947,0

Italia

2 064,0

Cipro

756,6

Malta

10 486,0

Portogallo

350,0

».


(1)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(3)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

(4)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(5)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6)  Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).


4.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 95/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/731 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2023

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l’ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione (3).

(2)

Nell’Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da trenta/quaranta prodotti. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari (4). Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.

(4)

Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.

(5)

Orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi (5) sono pubblicati sul sito web della Commissione.

(6)

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente (6).

(7)

Per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità hanno concordato mezzi di attuazione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».

(8)

Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (7), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)

È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (8), all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (9) e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

(12)

Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2023.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri (11) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare è quello stabilito nell’allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2.   Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2024, 2025 e 2026 rispettivamente entro il 31 agosto 2025, 2026 e 2027 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 è abrogato.

Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2023, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1o settembre 2024.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione, del 13 maggio 2022, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 12).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del disegno concettuale», EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documento SANTE/11312/2021.

(6)  SANCO/12574/2014 — Documento di lavoro sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi.

(7)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).

(10)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(11)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2, sezione 24, di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti (1) di origine vegetale (2) da sottoporre a campionamento nel 2024, 2025 e 2026

2024

2025

2026

(b)

(c)

(a)

(0151010) Uve da tavola (3)

(0130010) Mele (3)

(0110020) Arance dolci (3)

(0163020) Banane (3)

(0152000) Fragole (3)

(0130020) Pere (3)

(0110010) Pompelmi (3)

(0140030) Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili (3)

(0162010) Kiwi (3)

(0231030) Melanzane (3)

Vino (rosso o bianco) da (0151020) uve da vino (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino).

(0241020) Cavolfiori (3)

(0241010) Cavoli broccoli (3)

(0251020) Lattughe (3)

(0220020) Cipolle (3)

(0233010) Meloni (3)

(0242020) Cavoli cappucci (3)

(0213020) Carote (3)

(0280010) Funghi coltivati (3)

(0231010) Pomodori (3)

(0211000) Patate (3)

(0231020) Peperoni (3)

(0252010) Spinaci (3)

(0300010) Fagioli (secchi) (3)

(0500090) Chicchi di frumento (4)

(0500050) Chicchi di avena (4)  (5)

(0500070) Chicchi di segale (4)

Olio di oliva vergine da (0402010) olive da olio (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati).

(0500010) Chicchi d’orzo (4)  (6)

(0500060) Riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all’asportazione delle glumelle dal risone (7)

PARTE B

Prodotti (1) di origine animale (2) da sottoporre a campionamento nel 2024, 2025 e 2026

2024

2025

2026

(d)

(e)

(f)

(1012020) Grasso bovino (3)  (8)

(1020010) Latte vaccino (9)

(1016020) Grasso di pollame (3)  (8)

(1030010) Uova di gallina (3)  (10)

(1011020) Grasso suino (3)  (8)

(1012030) Fegato bovino (3)

PARTE C

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2024

2025

2026

Osservazioni

2,4-D

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2025 in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su arance dolci, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi.

2-Fenilfenolo

(b)

(c)

(a)

 

Abamectina

(b)

(c)

(a)

 

Acefato

(b)

(c)

(a)

 

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

 

Aclonifen

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su carote.

Acrinatrina

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarb

(b)

(c)

(a)

 

Aldrin e dieldrin

(b)

(c)

(a)

 

Ametoctradin

(b)

(c)

(a)

 

Azinfos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Azossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

 

Bifenil

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanolo

(b)

(c)

(a)

 

Boscalid

(b)

(c)

(a)

 

Ione bromuro

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni; nel 2025 in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su riso bruno.

Bromopropilato

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimato

(b)

(c)

(a)

 

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

 

Captano

(b)

(c)

(a)

 

Carbaril

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazim e benomil

(b)

(c)

(a)

 

Carbofurano

(b)

(c)

(a)

 

Clorantraniliprolo

(b)

(c)

(a)

 

Clorfenapir

(b)

(c)

(a)

 

Clormequat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2025 in e su pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, pere, segale e riso bruno.

Clorotalonil

(b)

(c)

(a)

 

Clorprofam

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos metile

(b)

(c)

(a)

 

Clofentezina

(b)

(c)

(a)

 

Clopiralid

(b)

(c)

(a)

 

Clothianidin

(b)

(c)

(a)

 

Composti del rame

(b)

(c)

(a)

 

Cyantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Ciazofamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflufenamid

(b)

(c)

(a)

 

Ciflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Cimoxanil

(b)

(c)

(a)

 

Cipermetrina

(b)

(c)

(a)

 

Ciproconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Ciromazina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, peperoni, meloni e funghi coltivati; nel 2025 in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su patate, cipolle e carote.

Deltametrina

(b)

(c)

(a)

 

Diazinon

(b)

(c)

(a)

 

Diclorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

 

Dietofencarb

(b)

(c)

(a)

 

Difenoconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Dimetoato

(b)

(c)

(a)

 

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

 

Diniconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Difenilammina

(b)

(c)

(a)

 

Ditianon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola; nel 2025 in e su mele e pesche; nel 2026 in e su pere e riso bruno.

Ditiocarbammati

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d’oliva, vino e cipolle.

Dodina

(b)

(c)

(a)

 

Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

Epossiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Etefon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni, frumento e uve da tavola; nel 2025 in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere.

Etion

(b)

(c)

(a)

 

Etirimol

(b)

(c)

(a)

 

Etofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Etossazolo

(b)

(c)

(a)

 

Ossido di etilene

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su frumento; nel 2025 in e su orzo e avena; nel 2026 in e su fagioli (secchi), segale e riso bruno.

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

 

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

 

Fenazaquin

(b)

(c)

(a)

 

Fenbuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatin ossido

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, pompelmi, peperoni e uve da tavola; nel 2025 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere.

Fenexamide

(b)

(c)

(a)

 

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

 

Fenoxicarb

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropatrin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirazamina

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirossimato

(b)

(c)

(a)

 

Fention

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalerato

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Flonicamid

(b)

(c)

(a)

 

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote.

Flubendiamide

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufenoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopicolide

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Flupyradifurone

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Fluxapyroxad

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formetanato

(b)

(c)

(a)

 

Fosetil-Al

(b)

(c)

(a)

 

Fostiazate

(b)

(c)

(a)

 

Glufosinato-ammonio

(b)

(c)

(a)

 

Glifosato

(b)

(c)

(a)

 

Alossifop incluso alossifop-P

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2026 in e su fagioli secchi.

Esaconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Exitiazox

(b)

(c)

(a)

 

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarb

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarb

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbofos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprotiolano

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno. Non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2024 e nel 2025.

Kresoxim-metile

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cialotrina

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufenurone

(b)

(c)

(a)

 

Malation

(b)

(c)

(a)

 

Idrazide maleica

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su cipolle e patate.

Mandipropamide

(b)

(c)

(a)

 

Mepanipirim

(b)

(c)

(a)

 

Mepiquat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su funghi coltivati e frumento; nel 2025 in e su orzo e avena; nel 2026 in e su pere, segale e riso bruno.

Metaflumizone

(b)

(c)

(a)

 

Metalaxil e metalaxil-M

(b)

(c)

(a)

 

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

 

Metidation

(b)

(c)

(a)

 

Metiocarb

(b)

(c)

(a)

 

Metomil

(b)

(c)

(a)

 

Metossifenozide

(b)

(c)

(a)

 

Metrafenone

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotofos

(b)

(c)

(a)

 

Miclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Nicotina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola; nel 2025 in e su mele, lattughe e pomodori; nel 2026 in e su cipolle e patate.

Ometoato

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixil

(b)

(c)

(a)

 

Oxamil

(b)

(c)

(a)

 

Ossidemeton-metile

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazol

(b)

(c)

(a)

 

Paration metile

(b)

(c)

(a)

 

Penconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Pencicuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

 

Permetrina

(b)

(c)

(a)

 

Fosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarb

(b)

(c)

(a)

 

Pirimifos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Procloraz

(b)

(c)

(a)

 

Procimidone

(b)

(c)

(a)

 

Profenofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarb

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2026 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Propizamide

(b)

(c)

(a)

 

Proquinazid

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfocarb

(b)

(c)

(a)

 

Protioconazolo

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni e frumento; nel 2025 in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno.

Pimetrozina

(b)

(c)

 

Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, meloni e peperoni; nel 2025 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. Non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2026.

Piraclostrobin

(b)

(c)

(a)

 

Piridaben

(b)

(c)

(a)

 

Pyridalyl

(b)

(c)

(a)

 

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

 

Piriproxifen

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxifen

(b)

(c)

(a)

 

Spinetoram

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofen

(b)

(c)

(a)

 

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamina

(b)

(c)

(a)

 

Spirotetrammato

(b)

(c)

(a)

 

Sulfoxaflor

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinato

(b)

(c)

(a)

 

Tebuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenozide

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenpirad

(b)

(c)

(a)

 

Teflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Terbutilazina

(b)

(c)

(a)

 

Tetraconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

 

Tiabendazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tiacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Thiamethoxam

(b)

(c)

(a)

 

Tiodicarb

(b)

(c)

(a)

 

Tiofanato metile

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Triadimefon

(b)

(c)

(a)

 

Triadimenol

(b)

(c)

(a)

 

Triazofos

(b)

(c)

(a)

 

Triciclazolo

 

 

(a)

Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno.

Triflossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Triflumizolo

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinclozolin

(b)

(c)

(a)

 

Zoxamide

(b)

(c)

(a)

 

PARTE D

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine animale

 

2024

2025

2026

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

(d)

(e)

(f)

 

Bifentrin

(d)

(e)

(f)

 

Clordano

(d)

(e)

(f)

 

Clormequat

 

(e)

(f)

Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino.

Clorpirifos

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos metile

(d)

(e)

(f)

 

Composti del rame

(d)

(e)

(f)

 

Cipermetrina

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltametrina

(d)

(e)

(f)

 

Diazinon

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalerato

(d)

(e)

(f)

 

Fipronil

(d)

(e)

(f)

 

Glufosinato-ammonio

(d)

(e)

(f)

 

Glifosato

(d)

(e)

(f)

 

Eptacloro

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorobenzene

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH, isomero alfa)

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH, isomero beta)

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarb

 

(e)

 

Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino.

Lindano

(d)

(e)

(f)

 

Mepiquat

 

(e)

(f)

Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino.

Metossicloro

(d)

(e)

(f)

 

Paration

(d)

(e)

(f)

 

Pendimetalin

(d)

(e)

(f)

 

Permetrina

(d)

(e)

(f)

 

Pirimifos-metile

(d)

(e)

(f)

 


(1)  Codici di prodotto secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(2)  Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 della Commissione, salvo indicazione contraria.

(3)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

(4)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare anche la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.

(5)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d’orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi d’orzo.

(6)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d’orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d’orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d’orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.

(7)  Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare se si è analizzato il riso decorticato o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.

(8)  Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

(9)  La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell’allegato della direttiva 2002/63/CE della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(10)  Devono essere analizzati il latte fresco (non trasformato) come pure il latte congelato, pastorizzato, riscaldato, sterilizzato o filtrato.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all’articolo 1

1)   

Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I è indicato al punto 5).

2)   

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5):

nel 2024 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali;

nel 2025 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali;

nel 2026 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

3)   

I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4)   

Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.

5)   

Numero minimo di campioni per anno per prodotto:

BE

15

 

LT

12

 

 

BG

15

LU

12

 

 

CZ

15

HU

15

 

 

DK

12

MT

12

 

 

DE

106

NL

20

 

 

EE

12

AT

15

 

IE

12

PL

51

 

 

EL

15

PT

15

 

 

ES

55

RO

22

 

 

FR

78

SI

12

 

 

HR

12

SK

12

 

 

IT

75

FI

12

 

 

CY

12

SE

15

LV

12

UK(NI)  (1)

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683


(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


4.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 95/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/732 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Aceite de Madrid» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aceite de Madrid» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Aceite de Madrid» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Aceite de Madrid» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 478 del 16.12.2022, pag. 24.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

4.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 95/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/733 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2023

che designa gli impianti di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e i giocattoli conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione (2) prevede che gli impianti pubblici di prova degli Stati membri siano designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di un invito a manifestare interesse.

(2)

La Commissione ha pubblicato l'invito a manifestare interesse per le apparecchiature radio e i giocattoli 325/G/GRO/IMA/22/2711/12562. Le candidature ricevute sono state valutate conformemente alle norme applicabili e in base ai criteri stabiliti nell'invito a manifestare interesse.

(3)

In base ai risultati della valutazione, l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania dovrebbe essere designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e il Service Commun des Laboratoires dovrebbe essere designato come impianto di prova dell'Unione per i giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio

L'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania (Mortos str. 14, LT-03219 Vilnius, Lituania) è designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio.

Articolo 2

Impianto di prova dell'Unione per i giocattoli

Il Service Commun des Laboratoires (369 rue Jules Guesde, 59651 Villeneuve d'Ascq, Francia) è designato come centro di prova dell'Unione per i giocattoli.

Articolo 3

Riesame della designazione

La designazione come impianto di prova dell'Unione di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione è riesaminata conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 entro il 24 aprile 2028 e successivamente ogni 5 anni.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21).