ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 95 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 95/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/730 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). |
(2) |
Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella sottozona CIEM 8 per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in attesa della disponibilità del parere scientifico per tale stock per il 2023. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere scientifico per tale stock per il 2023 il 16 dicembre 2022. Il TAC definitivo per tale stock per il 2023 dovrebbe essere pertanto fissato in linea con tale parere. |
(3) |
Tra il 9 e il 13 marzo 2023 si sono svolte consultazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito sul livello del TAC per il cicerello e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) e sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 2 marzo 2023. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto. È pertanto opportuno fissare il TAC pertinente al livello convenuto con il Regno Unito. |
(4) |
L'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali su: i) stock condivisi e gestiti congiuntamente nello Skagerrak, compresi il gamberetto boreale (Pandalus borealis) e il merlano (Merlangius merlangus) nella divisione CIEM 3a, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca; ii) accesso alle acque; e iii) scambi di possibilità di pesca. Le consultazioni sulla gestione degli stock nello Skagerrak si sono svolte tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2022, sulla base della posizione dell'Unione concordata dal Consiglio. Tra il 9 novembre 2022 e il 16 marzo 2023 si sono svolte consultazioni sull'accesso alle acque e sugli scambi di possibilità di pesca, sempre sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in due verbali concordati firmati il 17 marzo 2023 dai capi delle delegazioni dell'Unione e della Norvegia. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tali verbali concordati e attuare nel diritto dell'Unione le altre disposizioni dei verbali concordati. Le possibilità di pesca pertinenti fissate dal regolamento (UE) 2023/194 e le possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 fissate dal regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (3) dovrebbero essere modificate di conseguenza. |
(5) |
Nell'11a riunione annuale del 2023 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi), ha mantenuto attività di pesca esplorative degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) e ha eliminato il limite dello sforzo di pesca per la pesca pelagica. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(6) |
Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto i limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della IOTC nell'ambito del piano di ricostituzione relativo a tale stock. Il regolamento (UE) 2023/194 fissa il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con la misura adottata dalla IOTC. In seguito alla revisione del limite di cattura annuale di base dell'Unione nell'ambito del piano di ricostituzione relativo al tonno albacora nella zona di competenza della IOTC, quest'ultima ha riveduto il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con il piano di ricostituzione. È opportuno attuare tale contingente dell'Unione riveduto nel diritto dell'Unione. |
(7) |
Conformemente a varie raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'Unione può richiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, in base alle norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2024. In attesa dell'attuazione di tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione, il regolamento (UE) 2023/194 fissa contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 convenuto dall'ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri. |
(8) |
I contingenti dell'Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2023 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2022, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2021 al 2023. I contingenti dei singoli Stati membri per tali stock per il 2023 dovrebbero tenere conto dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione autorizzati dall'ICCAT prima dell'inizio delle campagne di pesca per tali stock. È pertanto opportuno modificare i contingenti di alalunga del nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), alalunga australe (ALB/AS05N), tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT), nonché di pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N) e di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), per riflettere tali adeguamenti, tenendo conto del principio di stabilità relativa. È inoltre opportuno mantenere alcune misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca al fine di rispettare gli impegni internazionali dell'Unione. |
(9) |
I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona della convenzione ICCAT e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima per gli allevamenti di tonno rosso dell'Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento di tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri devono trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Successivamente la Commissione trasmette alla segreteria dell'ICCAT i limiti dello sforzo di pesca e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento, mediante il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, per discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1627. I limiti dello sforzo di pesca dell'Unione e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento dell'Unione per il 2023 dovrebbero essere fissati conformemente al piano dell'Unione approvato dall'ICCAT l'8 marzo 2023. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194. |
(11) |
Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 si applicano dal 1o gennaio 2023. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle possibilità di pesca dovrebbero pertanto entrare in vigore anch'esse a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 che dovrebbero applicarsi dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2023/194
Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:
1) |
l'articolo 7 è soppresso; |
2) |
all'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso; |
3) |
gli allegati IA, IB, ID, IH, IJ e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la tabella relativa al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:
«
Specie: |
Capelin Mallotus villosus |
Zona: |
Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN) |
|
Danimarca |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
Germania |
0 |
|
||
Svezia |
0 |
|
||
Tutti gli Stati membri |
0 |
(1) |
||
Unione |
0 |
(2) |
||
Norvegia |
10 000 |
(2) |
||
|
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
||
(1) |
Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS). |
|||
(2) |
Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023. |
».
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14, che si applicano dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
(2) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(3) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:
1) |
all'allegato IA:
|
2) |
all'allegato IB:
|
3) |
all'allegato ID:
|
4) |
l'allegato IH è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IH ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
|
5) |
l'allegato IJ è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IJ ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.
|
6) |
all'allegato VI:
|
(1) I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(2) Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.
(3) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.
(4) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(5) I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.
(6) Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
4.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 95/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/731 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2023
relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l’ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione (3). |
(2) |
Nell’Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da trenta/quaranta prodotti. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione. |
(3) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari (4). Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto. |
(4) |
Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione. |
(5) |
Orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi (5) sono pubblicati sul sito web della Commissione. |
(6) |
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente (6). |
(7) |
Per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità hanno concordato mezzi di attuazione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche». |
(8) |
Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (7), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius. |
(9) |
È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (8), all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (9) e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente. |
(12) |
Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2023. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri (11) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare è quello stabilito nell’allegato II.
Articolo 2
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2024, 2025 e 2026 rispettivamente entro il 31 agosto 2025, 2026 e 2027 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 è abrogato.
Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2023, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1o settembre 2024.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione, del 13 maggio 2022, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 12).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del disegno concettuale», EFSA Journal 2015;13(2):4005.
(5) Documento SANTE/11312/2021.
(6) SANCO/12574/2014 — Documento di lavoro sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi.
(7) Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
(8) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).
(9) Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).
(10) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
(11) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2, sezione 24, di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ALLEGATO I
PARTE A
Prodotti (1) di origine vegetale (2) da sottoporre a campionamento nel 2024, 2025 e 2026
2024 |
2025 |
2026 |
(b) |
(c) |
(a) |
(0151010) Uve da tavola (3) |
(0130010) Mele (3) |
(0110020) Arance dolci (3) |
(0163020) Banane (3) |
(0152000) Fragole (3) |
(0130020) Pere (3) |
(0110010) Pompelmi (3) |
(0140030) Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili (3) |
(0162010) Kiwi (3) |
(0231030) Melanzane (3) |
Vino (rosso o bianco) da (0151020) uve da vino (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino). |
(0241020) Cavolfiori (3) |
(0241010) Cavoli broccoli (3) |
(0251020) Lattughe (3) |
(0220020) Cipolle (3) |
(0233010) Meloni (3) |
(0242020) Cavoli cappucci (3) |
(0213020) Carote (3) |
(0280010) Funghi coltivati (3) |
(0231010) Pomodori (3) |
(0211000) Patate (3) |
(0231020) Peperoni (3) |
(0252010) Spinaci (3) |
(0300010) Fagioli (secchi) (3) |
(0500090) Chicchi di frumento (4) |
(0500070) Chicchi di segale (4) |
|
Olio di oliva vergine da (0402010) olive da olio (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l’olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati). |
(0500060) Riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all’asportazione delle glumelle dal risone (7) |
PARTE B
Prodotti (1) di origine animale (2) da sottoporre a campionamento nel 2024, 2025 e 2026
2024 |
2025 |
2026 |
(d) |
(e) |
(f) |
(1020010) Latte vaccino (9) |
||
(1012030) Fegato bovino (3) |
PARTE C
Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine vegetale
|
2024 |
2025 |
2026 |
Osservazioni |
2,4-D |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2025 in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su arance dolci, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi. |
2-Fenilfenolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Abamectina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Acefato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Acetamiprid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Aclonifen |
|
|
(a) |
Da analizzare nel 2026 solo in e su carote. |
Acrinatrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Aldicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Aldrin e dieldrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ametoctradin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Azinfos-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Azossistrobina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bifentrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bifenil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bitertanolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Boscalid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ione bromuro |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni; nel 2025 in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su riso bruno. |
Bromopropilato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Bupirimato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Buprofezin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Captano |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Carbaril |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Carbendazim e benomil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Carbofurano |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorantraniliprolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorfenapir |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clormequat |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2025 in e su pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, pere, segale e riso bruno. |
Clorotalonil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorprofam |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorpirifos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clorpirifos metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clofentezina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clopiralid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Clothianidin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Composti del rame |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Cyantraniliprole |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciazofamid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciflufenamid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciflutrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Cimoxanil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Cipermetrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciproconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciprodinil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ciromazina |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, peperoni, meloni e funghi coltivati; nel 2025 in e su lattughe e pomodori; nel 2026 in e su patate, cipolle e carote. |
Deltametrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Diazinon |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Diclorvos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dicloran |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dicofol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dietofencarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Difenoconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Diflubenzuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dimetoato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Dimetomorf |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Diniconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Difenilammina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ditianon |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola; nel 2025 in e su mele e pesche; nel 2026 in e su pere e riso bruno. |
Ditiocarbammati |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d’oliva, vino e cipolle. |
Dodina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Endosulfan |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Epossiconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Etefon |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni, frumento e uve da tavola; nel 2025 in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere. |
Etion |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Etirimol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Etofenprox |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Etossazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ossido di etilene |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su frumento; nel 2025 in e su orzo e avena; nel 2026 in e su fagioli (secchi), segale e riso bruno. |
Famoxadone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenamidone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenamifos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenarimol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenazaquin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenbuconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenbutatin ossido |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, pompelmi, peperoni e uve da tavola; nel 2025 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2026 in e su arance dolci e pere. |
Fenexamide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenitrotion |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenoxicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpropatrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpropidin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpropimorf |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpirazamina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenpirossimato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fention |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fenvalerato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fipronil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flonicamid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fluazifop-P |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2026 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote. |
Flubendiamide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fludioxonil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flufenoxuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fluopicolide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fluopyram |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flupyradifurone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fluquinconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flusilazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Flutriafol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fluxapyroxad |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Folpet |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Formetanato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fosetil-Al |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fostiazate |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Glufosinato-ammonio |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Glifosato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Alossifop incluso alossifop-P |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2026 in e su fagioli secchi. |
Esaconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Exitiazox |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Imazalil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Imidacloprid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Indoxacarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Iprodione |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Iprovalicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Isocarbofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Isoprotiolano |
|
|
(a) |
Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno. Non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2024 e nel 2025. |
Kresoxim-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Lambda-cialotrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Linuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Lufenurone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Malation |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Idrazide maleica |
|
|
(a) |
Da analizzare nel 2026 solo in e su cipolle e patate. |
Mandipropamide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Mepanipirim |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Mepiquat |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su funghi coltivati e frumento; nel 2025 in e su orzo e avena; nel 2026 in e su pere, segale e riso bruno. |
Metaflumizone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metalaxil e metalaxil-M |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metamidofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metidation |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metiocarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metomil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metossifenozide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Metrafenone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Monocrotofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Miclobutanil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Nicotina |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola; nel 2025 in e su mele, lattughe e pomodori; nel 2026 in e su cipolle e patate. |
Ometoato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Oxadixil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Oxamil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Ossidemeton-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Paclobutrazol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Paration metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Penconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pencicuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pendimetalin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Permetrina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Fosmet |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pirimicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pirimifos-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Procloraz |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Procimidone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Profenofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Propamocarb |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2025 in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2026 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate. |
Propargite |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Propiconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Propizamide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Proquinazid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Prosulfocarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Protioconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
Da analizzare nel 2024 solo in e su peperoni e frumento; nel 2025 in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2026 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno. |
Pimetrozina |
(b) |
(c) |
|
Da analizzare nel 2024 solo in e su melanzane, meloni e peperoni; nel 2025 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. Non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2026. |
Piraclostrobin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Piridaben |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pyridalyl |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Pirimetanil |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Piriproxifen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Quinoxifen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spinetoram |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spinosad |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spirodiclofen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spiromesifen |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spiroxamina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Spirotetrammato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Sulfoxaflor |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tau-fluvalinato |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tebuconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tebufenozide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tebufenpirad |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Teflubenzurone |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Teflutrin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Terbutilazina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tetraconazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tetradifon |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tiabendazolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tiacloprid |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Thiamethoxam |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tiodicarb |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tiofanato metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Tolclofos-metile |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triadimefon |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triadimenol |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triazofos |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triciclazolo |
|
|
(a) |
Da analizzare nel 2026 solo in e su riso bruno. |
Triflossistrobina |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triflumizolo |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Triflumuron |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Vinclozolin |
(b) |
(c) |
(a) |
|
Zoxamide |
(b) |
(c) |
(a) |
|
PARTE D
Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine animale
|
2024 |
2025 |
2026 |
Osservazioni |
Aldrin e dieldrin |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Bifentrin |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Clordano |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Clormequat |
|
(e) |
(f) |
Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino. |
Clorpirifos |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Clorpirifos metile |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Composti del rame |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Cipermetrina |
(d) |
(e) |
(f) |
|
DDT |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Deltametrina |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Diazinon |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Endosulfan |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Famoxadone |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Fenvalerato |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Fipronil |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Glufosinato-ammonio |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Glifosato |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Eptacloro |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Esaclorobenzene |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Esaclorocicloesano (HCH, isomero alfa) |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Esaclorocicloesano (HCH, isomero beta) |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Indoxacarb |
|
(e) |
|
Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino. |
Lindano |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Mepiquat |
|
(e) |
(f) |
Da analizzare nel 2025 solo in e su latte vaccino; nel 2026 in e su fegato bovino. |
Metossicloro |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Paration |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Pendimetalin |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Permetrina |
(d) |
(e) |
(f) |
|
Pirimifos-metile |
(d) |
(e) |
(f) |
|
(1) Codici di prodotto secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(2) Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 della Commissione, salvo indicazione contraria.
(3) Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.
(4) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare anche la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.
(5) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d’orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi d’orzo.
(6) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d’orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d’orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d’orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.
(7) Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare se si è analizzato il riso decorticato o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.
(8) Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.
(9) La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell’allegato della direttiva 2002/63/CE della Commissione (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
(10) Devono essere analizzati il latte fresco (non trasformato) come pure il latte congelato, pastorizzato, riscaldato, sterilizzato o filtrato.
ALLEGATO II
Numero dei campioni di cui all’articolo 1
1)
Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I è indicato al punto 5).
2)
Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5):
— |
nel 2024 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali; |
— |
nel 2025 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali; |
— |
nel 2026 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento. |
3)
I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
4)
Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.
5)
Numero minimo di campioni per anno per prodotto:
BE |
15 |
|
LT |
12 |
|
|
|||
BG |
15 |
LU |
12 |
|
|
|
|||
CZ |
15 |
HU |
15 |
|
|
|
|||
DK |
12 |
MT |
12 |
|
|
|
|||
DE |
106 |
NL |
20 |
|
|
|
|||
EE |
12 |
AT |
15 |
|
|
||||
IE |
12 |
PL |
51 |
|
|
|
|||
EL |
15 |
PT |
15 |
|
|
|
|||
ES |
55 |
RO |
22 |
|
|
|
|||
FR |
78 |
SI |
12 |
|
|
|
|||
HR |
12 |
SK |
12 |
|
|
|
|||
IT |
75 |
FI |
12 |
|
|
|
|||
CY |
12 |
SE |
15 |
|
LV |
12 |
UK(NI) (1) |
12 |
|
NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683 |
(1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
4.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 95/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/732 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Aceite de Madrid» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aceite de Madrid» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Aceite de Madrid» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Aceite de Madrid» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 478 del 16.12.2022, pag. 24.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
DECISIONI
4.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 95/42 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/733 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2023
che designa gli impianti di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e i giocattoli conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione (2) prevede che gli impianti pubblici di prova degli Stati membri siano designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di un invito a manifestare interesse. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato l'invito a manifestare interesse per le apparecchiature radio e i giocattoli 325/G/GRO/IMA/22/2711/12562. Le candidature ricevute sono state valutate conformemente alle norme applicabili e in base ai criteri stabiliti nell'invito a manifestare interesse. |
(3) |
In base ai risultati della valutazione, l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania dovrebbe essere designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio e il Service Commun des Laboratoires dovrebbe essere designato come impianto di prova dell'Unione per i giocattoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio
L'autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania (Mortos str. 14, LT-03219 Vilnius, Lituania) è designata come impianto di prova dell'Unione per le apparecchiature radio.
Articolo 2
Impianto di prova dell'Unione per i giocattoli
Il Service Commun des Laboratoires (369 rue Jules Guesde, 59651 Villeneuve d'Ascq, Francia) è designato come centro di prova dell'Unione per i giocattoli.
Articolo 3
Riesame della designazione
La designazione come impianto di prova dell'Unione di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione è riesaminata conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 entro il 24 aprile 2028 e successivamente ogni 5 anni.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21).