ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 92

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
30 marzo 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/699 della Commissione, del 29 marzo 2023, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2023 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/700 della Commissione, del 29 marzo 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plăcintă dobrogeană (IGP)]

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/701 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno

8

 

*

Decisione (UE) 2023/702 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali

10

 

*

Decisione (UE) 2023/703 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dall’Irlanda

15

 

*

Decisione (UE) 2023/704 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno del Belgio

17

 

*

Decisione (UE) 2023/705 della Commissione, del 29 marzo 2023, che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia [notificata con il numero C(2023) 2067]  ( 1 )

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione, del 15 dicembre 2022, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2023 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 326 del 21.12.2022 )

27

 

*

Rettifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali ( GU L 298 del 16.10.2014 )

28

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso ( GU L 3 del 6.1.2022 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/699 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2023

recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2023

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2022. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (3), è stato del 10,4 % nel 2022.

(3)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

(5)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2023.

(6)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2023. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, « 313 200 EUR» è sostituito da « 345 800 EUR»;

al secondo comma, « 31 500 EUR» è sostituito da « 34 800 EUR»;

al terzo comma, « 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 121 500 EUR» è sostituito da « 134 100 EUR»;

al secondo comma, « 202 500 EUR» è sostituito da « 223 600 EUR»;

al terzo comma, « 12 100 EUR» è sostituito da « 13 400 EUR»;

al quarto comma, « 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, « 94 000 EUR» è sostituito da « 103 800 EUR»;

al secondo comma, « 23 700 EUR e 70 600 EUR» è sostituito da « 26 200 EUR e 77 900 EUR»;

al terzo comma, « 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), il primo comma è così modificato:

« 3 500 EUR» è sostituito da « 3 900 EUR»;

« 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 94 000 EUR» è sostituito da « 103 800 EUR»;

al secondo comma, « 23 700 EUR e 70 600 EUR» è sostituito da « 26 200 EUR e 77 900 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «15 400 EUR» è sostituito da «17 000 EUR»;

d)

al paragrafo 4, primo comma, «23 700 EUR» è sostituito da «26 200 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «112 200 EUR» è sostituito da «123 900 EUR»;

ii)

al secondo comma, «27 900 EUR e 84 100 EUR» è sostituito da «30 800 EUR e 92 800 EUR»;

2)

all'articolo 4, primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «86 000 EUR»;

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, « 156 700 EUR» è sostituito da « 173 000 EUR»;

al secondo comma, « 15 400 EUR» è sostituito da « 17 000 EUR»;

al terzo comma, « 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

il quarto comma è così modificato:

« 77 900 EUR» è sostituito da « 86 000 EUR»;

« 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 77 900 EUR» è sostituito da « 86 000 EUR»;

al secondo comma, « 132 400 EUR» è sostituito da « 146 200 EUR»;

al terzo comma, « 15 400 EUR» è sostituito da « 17 000 EUR»;

al quarto comma, « 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

il quinto comma è così modificato:

« 39 200 EUR» è sostituito da « 43 300 EUR»;

« 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, « 39 200 EUR» è sostituito da « 43 300 EUR»;

al secondo comma, « 9 700 EUR e 29 500 EUR» è sostituito da « 10 700 EUR e 32 600 EUR»;

al terzo comma, « 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), il primo comma è così modificato:

« 3 500 EUR» è sostituito da « 3 900 EUR»;

« 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 46 900 EUR» è sostituito da « 51 800 EUR»;

al secondo comma, « 11 800 EUR e 35 400 EUR» è sostituito da « 13 000 EUR e 39 100 EUR»;

al terzo comma, « 7 800 EUR» è sostituito da « 8 600 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

d)

al paragrafo 4, primo comma, «23 700 EUR» è sostituito da «26 200 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «37 600 EUR» è sostituito da «41 500 EUR»;

ii)

al secondo comma, «9 200 EUR e 27 900 EUR» è sostituito da «10 200 EUR e 30 800 EUR»;

4)

all'articolo 6, primo comma, «46 900 EUR» è sostituito da «51 800 EUR»;

5)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «86 000 EUR»;

b)

al secondo comma, «23 700 EUR» è sostituito da «26 200 EUR»;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma, «94 000 EUR» è sostituito da «103 800 EUR»;

ii)

al terzo comma, «46 900 EUR» è sostituito da «51 800 EUR»;

iii)

al quarto comma, «23 700 EUR e 70 600 EUR» è sostituito da «26 200 EUR e 77 900 EUR»;

iv)

al quinto comma, «11 800 EUR e 35 400 EUR» è sostituito da «13 000 EUR e 39 100 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma, «313 200 EUR» è sostituito da «345 800 EUR»;

ii)

al terzo comma, «156 700 EUR» è sostituito da «173 000 EUR»;

iii)

al quinto comma, «3 500 EUR e 269 900 EUR» è sostituito da «3 900 EUR e 298 000 EUR»;

iv)

al sesto comma, «3 500 EUR e 135 100 EUR» è sostituito da «3 900 EUR e 149 200 EUR»;

c)

al paragrafo 3, primo comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-EN.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca


30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/700 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plăcintă dobrogeană (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Il 27 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Bulgaria la notifica di opposizione. Il 29 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso detta notifica di opposizione alla Romania. Il 23 giugno 2021 la Bulgaria ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.

(3)

Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, conformemente dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 20 luglio 2021 la Commissione ha invitato la Romania e la Bulgaria ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo.

(4)

Le consultazioni tra la Romania e la Bulgaria si sono concluse senza che sia stato raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.

(5)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Bulgaria ha sostenuto che la registrazione della «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta costituirebbe una minaccia per l'esistenza del prodotto denominato «Plăcintă dobrogeană», dolce tradizionale della pasticceria bulgara da secoli che fa parte del patrimonio gastronomico e culturale bulgaro.

In bulgaro, infatti, «Plăcintă dobrogeană» ha lo stesso significato di «Plăcintă dobrogeană». La Bulgaria ha inoltre sostenuto che tale denominazione designa prodotti con ingredienti, fasi di preparazione e caratteristiche finali simili e che pertanto gli elementi essenziali della «Plăcintă dobrogeană» e della «Plăcintă dobrogeană» potrebbero essere considerati identici. Si tratta di analogie derivate da ragioni storiche se si tiene presente che la regione storica e geografica della Dobrudzha si estende in entrambi i paesi, ad esempio la Dobrudzha settentrionale, situata in Romania, e la Dobrudzha meridionale, situata in Bulgaria. Entrambe le regioni, pertanto, anche se ubicate in due paesi diversi, condividono tradizioni e abitudini culinarie simili.

Di conseguenza la Bulgaria ha messo in dubbio il legame tra il prodotto e la zona geografica.

(6)

Infine la Bulgaria ha richiamato l'attenzione sull'effetto negativo per gli interessi economici dei produttori della «Plăcintă dobrogeană» in Bulgaria se la «Plăcintă dobrogeană» venisse registrata come indicazione geografica protetta, sostenendo che potrebbe indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

(7)

La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nella dichiarazione di opposizione motivata della Bulgaria alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l'opponente.

(8)

Il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» in Romania presenta somiglianze con il prodotto utilizzato legittimamente in Bulgaria e denominato come «Plăcintă dobrogeană». Tuttavia, nonostante le tradizioni e le abitudini culinarie comuni legate alla regione geografica e storica della Dobrugea/Dobrudzha, tali tradizioni e abitudini si sono evolute in modo distintivo in Romania e Bulgaria, con conseguenti differenze nella preparazione, nella reputazione e nell'uso delle denominazioni che designano i prodotti.

In primo luogo, il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» presenta caratteristiche specifiche che lo contraddistinguono rispetto al prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană». In Romania il ripieno è costituito soltanto da formaggio, yogurt e uova, mentre per la produzione di «Plăcintă dobrogeană» in Bulgaria possono essere utilizzati anche carne e/o verdura e latte fresco. Altre differenze riguardano l'uso del caglio, obbligatorio in Romania ma facoltativo in Bulgaria, e le sfoglie di pasta, che sono arrotolate e arricciate in Romania, mentre in Bulgaria sono piegate a fisarmonica.

La Romania ha inoltre dimostrato che la denominazione «Plăcintă dobrogeană» gode di una reputazione consolidata in relazione al dolce prodotto nella zona geografica, che secondo il documento unico è costituita dalle contee di Tulcea e Costanza ed è nota anche come «Dobrugea». In Bulgaria non è stata invocata né sufficientemente dimostrata una reputazione parallela della denominazione «Plăcintă dobrogeană».

A differenza della «Plăcintă dobrogeană», infine, il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» è destinato principalmente alla produzione locale e interna.

(9)

La denominazione «Plăcintă dobrogeană» è incontestabilmente associata al prodotto di pasticceria costituito da sfoglie di pasta ripiene di formaggio molle salato (telemea) mescolato con caglio e uova prodotti nella zona geografica. Le qualità e la reputazione del prodotto sono quindi attribuibili alla sua origine geografica. Alla luce di quanto precede, il legame tra il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» e la zona geografica non può essere messo in discussione.

(10)

Il termine «Plăcintă dobrogeană» è traduzione in bulgaro del nome «Plăcintă dobrogeană». Poiché le denominazioni sono identiche in traduzione, la protezione della denominazione registrata «Plăcintă dobrogeană», come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, avrebbe il risultato di impedire ai produttori bulgari l'impego del termine «Plăcintă dobrogeană» per commercializzare prodotti comparabili.

(11)

L'uso del termine «Plăcintă dobrogeană» non era inteso a sfruttare la reputazione della denominazione «Plăcintă dobrogeană». Tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine dei prodotti. La situazione sui due mercati era infatti diversa per i due prodotti. Per «Plăcintă dobrogeană» si intende un prodotto che si rivolge a un suo mercato distinto, nel quale gode di reputazione per le proprie qualità e caratteristiche legate all'origine geografica. Per «Plăcintă dobrogeană» si intende un prodotto consumato principalmente come produzione locale o anche domestica.

(12)

Il prodotto «Plăcintă dobrogeană» è solitamente preparato e consumato direttamente nello stesso giorno. Questo prodotto non è stato commercializzato in un altro paese, in quanto non viene offerto congelato e, pertanto, i consumatori non sono stati e non avrebbero potuto essere indotti in errore quanto alla vera origine del prodotto. In particolare, la «Plăcintă dobrogeană» non è, né è mai stata, destinata all'esportazione.

(13)

Per tali motivi e poiché è stato dimostrato che la denominazione «Plăcintă dobrogeană» è stata legalmente utilizzata in base ad usi leali e costanti durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione della «Plăcintă dobrogeană» alla Commissione, nell'interesse dell'equità e dell'uso tradizionale e visto l'accordo raggiunto tra il richiedente e l'opponente al riguardo, è opportuno concedere il periodo transitorio massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 10/2012.

(14)

Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Plăcintă dobrogeană» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Plăcintă dobrogeană» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il termine «Plăcintă dobrogeană» («Добруджанска баница») può essere utilizzato per designare un prodotto di pasticceria non conforme al disciplinare dell'IGP «Plăcintă dobrogeană» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 38 del 3.2.2021, pag. 4.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/8


DECISIONE (UE) 2023/701 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1) è stato concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») costituisce parte integrante dell'accordo di recesso a norma dell'articolo 182 dello stesso.

(2)

Il gruppo di lavoro consultivo misto («gruppo di lavoro») è stato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull'attuazione del protocollo.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo, il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo, istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso, cui riferisce.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso. Il gruppo di lavoro ha adottato il regolamento interno nella sua prima riunione il 29 gennaio 2021 («regolamento interno»).

(5)

È necessario modificare il regolamento interno per consentire l'istituzione di sottogruppi strutturati che assistano il gruppo di lavoro al fine di migliorare il modo in cui svolge i compiti attribuitigli dall'articolo 15 del protocollo.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro per quanto riguarda la modifica del suo regolamento interno.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo («gruppo di lavoro») riguardo a una decisione recante modifica del regolamento interno del gruppo di lavoro di cui al progetto di decisione del gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).


30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/10


DECISIONE (UE) 2023/702 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1) è stato concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(2)

L'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo medesimo, («comitato misto») il potere di adottare decisioni che modificano tale accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, salvo in relazione alle parti prima, quarta e sesta dell'accordo e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.

(3)

L'articolo 166, paragrafo 1, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti da tale accordo e di rivolgere all'Unione e al Regno Unito opportune raccomandazioni. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo. L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.

(4)

A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.

(5)

È opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesti che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, «Quadro di Windsor», e che potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.

(6)

Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è necessario disporre che l'Unione e il Regno Unito si adoperino al massimo per garantire che le agevolazioni degli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma di tale protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.

(7)

L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda la circolazione delle merci dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito.

(8)

L'Unione dovrebbe inoltre prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme.

(9)

È necessario garantire una cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l'Unione, e tra le autorità del Regno Unito e quelle degli Stati membri se del caso, per sostenere le modalità specifiche previste con un'efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale cooperazione rafforzata e stabilisca che la cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta.

(10)

Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. L'applicazione di tali modifiche non dovrebbe comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. L’attuazione di tali modifiche in Irlanda del Nord, e in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord. Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di affrontare ulteriori possibili carenze o circostanze impreviste e di garantire che all'allegato 3 possano essere aggiunte in qualsiasi momento altre note che specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati in tale allegato si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere tale possibilità.

(11)

L'Unione e il Regno Unito dovrebbero formulare una dichiarazione comune in sede di comitato misto sul regime IVA per le merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA. Con tale dichiarazione l'Unione e il Regno Unito si impegnerebbero a esaminare la possibilità di aggiungere note che precisino l'ambito di applicazione di taluni atti elencati nell'allegato 3 del protocollo. La prima nota riguarderebbe l'applicazione delle aliquote di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e conterrebbe un elenco di beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali l'applicazione di aliquote diverse non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero inoltre dichiararsi disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco. La seconda nota riguarderebbe le attuali modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA ai sensi del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8 del protocollo.

(12)

Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi informazioni e discutere in maniera strutturata eventuali questioni relative all'attuazione e all'applicazione di detto articolo, comprese le modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni. È pertanto opportuno che il comitato misto adotti una decisione che preveda riunioni speciali del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («comitato specializzato») quale meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate.

(13)

Al fine di precisare ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, è opportuno che l'Unione e il Regno Unito definiscano un'intesa comune sulle condizioni da rispettare affinché gli aiuti di Stato concessi dalle autorità del Regno Unito rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.

(14)

Per far fronte a una situazione in cui un atto specifico dell'Unione che modifica o sostituisce un atto citato nel protocollo modifichi in maniera significativa il contenuto o l'ambito di applicazione di tale atto, come applicabile prima della modifica o sostituzione, e in cui l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione così modificato o sostituito avrebbe considerevoli ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo, è necessario istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta a 30 membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti), nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 del progetto di dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del 1998») allegato alla prevista decisione del comitato misto che modifica il protocollo, di rimediare alla suddetta situazione. Tali condizioni prevedono, tra l'altro, il fatto che la notifica possa essere effettuata solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, e che i membri dell'Assemblea legislativa abbiano sollecitato un dibattito preliminare con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione. Qualora il Regno Unito effettui una notifica a tal fine all'Unione, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione non si applicherebbe al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in virtù dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo. L'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione dovrebbe invece essere aggiunto nell'allegato pertinente del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.

(15)

Qualora il Regno Unito effettui la notifica all'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del protocollo come nuovamente previsto, ma un collegio arbitrale statuisca che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni per effettuare tale notifica quali previste nel terzo comma di tale paragrafo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale rapida esecuzione. Tale risoluzione dovrebbe essere basata sull'intesa comune secondo cui occorre dare rapida esecuzione nello stesso modo qualora il Regno Unito non abbia rispettato gli obblighi di buona fede cui è tenuto in virtù dell'articolo 5 dell'accordo di recesso effettuando tale notifica senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata alla decisione 1/2023 del comitato misto.

(16)

L'Unione e il Regno Unito dovrebbero riconoscere che, affinché la notifica del Regno Unito a norma del recentemente previsto paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998. È inoltre opportuno chiarire tramite una dichiarazione comune che, se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a una notifica all'Unione che attivi il meccanismo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

(17)

L'Unione e il Regno Unito dovrebbero avvalersi pienamente degli organi misti istituiti dall'accordo di recesso per sorvegliarne l'attuazione. Il comitato specializzato può consentire scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del protocollo. A tal fine, il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci, per valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, e anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco. L'Unione e il Regno Unito risolverebbero tutte le questioni relative al funzionamento del protocollo nel modo migliore e più rapido possibile. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito adottino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.

(18)

L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, rammentando i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.

(19)

È risultato necessario estendere l'insieme degli operatori autorizzati a trasferire merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord di cui alla decisione n. 4/2020 del comitato misto (3). In particolare, è opportuno stabilire nuove condizioni per considerare che le merci non subiscano trasformazioni commerciali, fra l'altro innalzando la soglia del fatturato annuo degli operatori che non deve essere superata affinché la trasformazione delle merci da parte di tali operatori non sia considerata trasformazione commerciale, indipendentemente dal loro settore di attività. Inoltre, gli operatori stabiliti in altre parti del Regno Unito dovrebbero essere autorizzati ad aderire al sistema degli operatori fidati su cui si basano le modalità per il trasporto di merci non a rischio. È opportuno definire in modo più dettagliato le condizioni specifiche per l'autorizzazione degli operatori fidati, così da assicurare che le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord, che devono essere stabilite mediante modifiche mirate dei pertinenti atti dell'Unione, siano accompagnate da garanzie più rigorose.

(20)

È inoltre opportuno stabilire norme per specificare le condizioni alle quali le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito possono essere considerate non a rischio se tali pacchi sono consegnati a privati residenti in Irlanda del Nord e trasportati in Irlanda del Nord da vettori autorizzati.

(21)

L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per rafforzare le misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.

(22)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo a una decisione che deve essere adottata e a raccomandazioni, dichiarazioni comuni e unilaterali che devono essere presentate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso («comitato misto») riguardo a una decisione che deve essere adottata e ad alcune raccomandazioni che devono essere presentate dal comitato misto figura nel progetto di decisione e nei progetti di raccomandazioni riportati nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni comuni che l'Unione e il Regno Unito devono formulare in sede di comitato misto figura nei progetti di dichiarazioni comuni riportati nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni unilaterali che il Regno Unito deve formulare in sede di comitato misto, che figurano in forma di progetto nell'allegato 3 della presente decisione, è quella di prendere atto di tali dichiarazioni. Riguardo alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, l'Unione rammenta anche i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio [2020/2248] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).


30.3.2023   

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L 92/15


DECISIONE (UE) 2023/703 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 2023

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dall’Irlanda

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),

vista la proposta del governo dell’Irlanda,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

(2)

Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 (2), relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Mary DOYLE.

(4)

Il governo dell’Irlanda ha proposto il sig. Neil WALKER, Head of Infrastructure, Energy and Environment, Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (capo della sezione Infrastrutture, energia e ambiente, Confederazione irlandese delle imprese e dei datori di lavoro - IBEC), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Neil WALKER, Head of Infrastructure, Energy and Environment, Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (capo della sezione Infrastrutture, energia e ambiente, Confederazione irlandese delle imprese e dei datori di lavoro - IBEC), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

(2)  Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).


30.3.2023   

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L 92/17


DECISIONE (UE) 2023/704 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 2023

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. Il 26 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/511 (3), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Pierre-Yves JEHOLET.

(4)

Un seggio di supplente diventerà vacante in seguito alla nomina della sig.ra Annabel TAVERNIER a membro del Comitato delle regioni.

(5)

Il governo belga ha proposto la sig.ra Annabel TAVERNIER, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Vlaams Parlementslid (membro del Parlamento fiammingo), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

(6)

Il governo belga ha proposto il sig. Jeroen TIEBOUT, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Vlaams Parlementslid (membro del Parlamento fiammingo), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale:

a)

quale membro:

la sig.ra Annabel TAVERNIER, Vlaams Parlementslid (membro del Parlamento fiammingo),

e

b)

quale supplente:

il sig. Jeroen TIEBOUT, Vlaams Parlementslid (membro del Parlamento fiammingo).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

(3)  Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell’8.4.2020, pag. 18).


30.3.2023   

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L 92/19


DECISIONE (UE) 2023/705 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2023

che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia

[notificata con il numero C(2023) 2067]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(2)

La decisione (UE) 2017/175 della Commissione (2) ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica.

(3)

La decisione (UE) 2018/680 della Commissione (3) ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica.

(4)

Sia la decisione (UE) 2017/175 che la decisione (UE) 2018/680 comprendono requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all’energia, facendo riferimento ad atti legislativi che devono essere aggiornati.

(5)

La Commissione ha introdotto etichette di efficienza energetica riscalate che vanno da A a G per determinati prodotti connessi all’energia («prodotti riscalati»), conformemente al piano di lavoro di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Detti prodotti riscalati sono menzionati al criterio 8 e al criterio 31, lettere a), c), d), e) e h), della decisione (UE) 2017/175 e al sottocriterio O10 a) della decisione (UE) 2018/680 e corrispondono rispettivamente a sorgenti luminose, apparecchiature di refrigerazione, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e display elettronici. Poiché i regolamenti delegati (UE) 2019/2015 (5), (UE) 2019/2016 (6), (UE) 2019/2017 (7), (UE) 2019/2014 (8) e (UE) 2019/2013 (9) della Commissione hanno abrogato i regolamenti delegati (UE) n. 874/2012 (10), (UE) n. 1060/2010 (11), (UE) n. 1059/2010 (12), (UE) n. 1061/2010 (13) e (UE) n. 1062/2010 (14) della Commissione, è necessario aggiornare i criteri summenzionati inserendo i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 e (UE) 2019/2013. L’aggiornamento dei criteri si rende necessario anche per rispecchiare le classi superiori di efficienza energetica riscalate affinché i criteri Ecolabel UE continuino a corrispondere al 10-20 % dei prodotti migliori in termini di prestazione ambientale presenti sul mercato dell’UE, conformemente all’allegato I, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 66/2010.

(6)

Nelle decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 è opportuno mantenere i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) n. 874/2012, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1061/2010 e (UE) n. 1062/2010, affinché i prodotti acquistati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sull’etichettatura energetica possano essere ancora considerati conformi ai criteri Ecolabel UE.

(7)

Il criterio 31, lettera e), fissato nella decisione (UE) 2017/175 fa riferimento al regime Energy Star dell’UE applicabile alle apparecchiature da ufficio, e all’accordo Energy Star UE-USA (15) (16), scaduto il 20 febbraio 2018. Per garantire che i criteri Ecolabel UE abbiano elevate prestazioni ambientali, in assenza di pertinenti etichette energetiche o di regolamenti che definiscano classi energetiche applicabili alle apparecchiature per ufficio — ad eccezione dei display elettronici, per i quali sono disponibili classi di efficienza energetica riscalate9 — il requisito modificato dovrebbe prevedere che le apparecchiature per ufficio nuove siano conformi a un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I (17).

(8)

Il criterio 31, lettera g), fissato nella decisione (UE) 2017/175 e il criterio O5 fissato nella decisione (UE) 2018/680 assegnano punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico e fanno riferimento al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 (18) della Commissione e alle relative classi di efficienza energetica Il Tribunale aveva annullato tale regolamento delegato con sentenza nella causa T-544/13 RENV (19). Affinché sia possibile continuare ad assegnare punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico, i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione annullato dovrebbero essere sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione (20), e i riferimenti alle classi di efficienza energetica dovrebbero essere sostituiti con riferimenti alle soglie di consumo annuo di energia.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9).

(3)  Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(14)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

(15)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

(16)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

(17)  UNI EN ISO 14024:2018. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure.

(18)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

(19)  Sentenza del Tribunale dell’11 novembre 2015, Dyson Ltd/Commissione europea, Causa T-544/13 RENV, ECLI:EU:T:2018:761.

(20)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).


ALLEGATO I

L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato come segue:

(1)

il criterio 8 è sostituito dal seguente:

« Criterio 8. Illuminazione a basso consumo

a)

Al momento dell’assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno il 40 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (*1), quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (*2);

ii)

almeno il 50 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

b)

Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno l’80 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015;

ii)

il 100 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l’utilizzo di lampade a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta all’organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o sorgenti luminose almeno di classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell’impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l’uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro due anni dalla data dell’assegnazione.

Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l’uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l’illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l’illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l’illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).»;"

(2)

il criterio 31 è sostituito dal seguente:

« Criterio 31. Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

(a)

apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (*3), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione (*4);

(b)

forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione (*5);

(c)

lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (*6), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica C ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione (*7);

(d)

lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (*8), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica A ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione (*9);

(e)

apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) è conforme a quanto segue:

i.

le apparecchiature per ufficio acquistate prima del 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue, a norma degli accordi istituiti dalle decisioni (UE) 2015/1402 (*10) e 2014/202/UE (*11) della Commissione:

sono conformi al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer;

sono conformi al regime Energy Star v6.0 applicabile ai display;

sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini;

sono conformi al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità;

sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese;

ii.

le apparecchiature per ufficio acquistate dopo il 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue:

sono conformi al marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I (*12) per quanto riguarda le apparecchiature per ufficio diverse dai display elettronici;

rientrano almeno nella classe di efficienza energetica E ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione (*13), per quanto riguarda i display elettronici;

(f)

asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (*14);

(g)

aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell’allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione (*15), inferiore ai 28 kWh/anno;

(h)

lampade elettriche e apparecchiature d’illuminazione, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe C ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione.

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all’illuminazione non disciplinate dai predetti regolamenti per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e)) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate prima del 20 febbraio 2018.

Il richiedente fornisce una copia del certificato di marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I di tutte le apparecchiature pertinenti, oppure la documentazione attestante la conformità ai requisiti della classe energetica (per esempio fatture, schede tecniche e dichiarazioni del fabbricante) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate dopo il 20 febbraio 2018.

(*3)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17)."

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102)."

(*5)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1)."

(*6)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1)."

(*7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134)."

(*8)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47)."

(*9)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29)."

(*10)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9)."

(*11)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68)."

(*12)  UNI EN ISO 14024. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure. Seconda edizione, febbraio 2018."

(*13)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1)."

(*14)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1)."

(*15)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»."


(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).»;

(*3)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(*5)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).

(*6)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

(*7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(*8)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(*9)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(*10)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

(*11)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

(*12)  UNI EN ISO 14024. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure. Seconda edizione, febbraio 2018.

(*13)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(*14)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

(*15)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).».»


ALLEGATO II

L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è così modificato:

(1)

il criterio O5 è sostituito dal seguente:

« Criterio O5 - Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione (*). Non rientrano nell’ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

Almeno il 40 % degli aspirapolvere (arrotondato all’unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell’allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013:

inferiore a 28 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati prima del 1o settembre 2017;

inferiore a 22 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1o settembre 2017.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi al consumo annuo di energia (per esempio una dichiarazione del fabbricante), congiuntamente all’elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l’Ecolabel UE.»;

(2)

il criterio O10 è modificato come segue:

(a)

il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (**) nonché dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (***), quali applicabili al 28 febbraio 2021, o dal regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione (****) »;

(b)

al punto «O10 a): Etichetta energetica (massimo 2 punti)» è aggiunto quanto segue:

«In alternativa il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all’unità più vicina) di lavatrici per uso domestico conformi alla classe energetica Ecolabel UE A o B relativamente all’efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2014, come segue:

almeno 50 % di lavatrici di classe B o superiore: 1 punto

almeno 90 % di lavatrici di classe B o superiore: 2 punti

almeno 50 % di lavatrici di classe A: 2 punti»;

c)

alla sezione «Valutazione e verifica», il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«A dimostrazione della conformità al presente criterio si possono allegare le schede prodotto ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 (**), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2014 (****)


(*)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

(**)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(***)  Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 21).

(****)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29)..


Rettifiche

30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/27


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione, del 15 dicembre 2022, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2023 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326 del 21 dicembre 2022 )

Pagina 12, allegato, tabella, colonna «Designazione delle merci», riga corrispondente al codice NC «ex 2202 99 15»:

anziché:

«—

Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 08 del codice doganale dell'Unione, di cereali di cui al capitolo 10 del codice doganale dell'Unione o di semi di cui al capitolo 12 del codice doganale dell'Unione, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)»,

leggasi:

«—

Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 08 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)».


30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/28


Rettifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298 del 16 ottobre 2014 )

Pagina 61, allegato V:

anziché:

« Prunus avium e P. cerasus »

leggasi:

« Prunus avium L. e Prunus cerasus L. ».


30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/29


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 3 del 6 gennaio 2022 )

Pagina 75, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, parte III, categoria 1, voce 1C351, lettera d, punto 4,

anziché:

«4.

ricino;»,

leggasi:

«4.

ricina;».

Pagina 257, allegato II che sostituisce l'allegato IV del regolamento (UE) 2021/821, parte II, tabella, prima riga, seconda colonna,

anziché:

«ricino»,

leggasi:

«ricina».