ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione, del 27 marzo 2023, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 ) |
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DECISIONI |
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RACCOMANDAZIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/685 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2023
recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato. |
(3) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/506 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Grecia e Italia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta. |
(4) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
(5) |
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/506 sono stati registrati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia e la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III in Bulgaria, Polonia e Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici grazie alle misure di controllo della malattia applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione. |
(6) |
Nel marzo 2023 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Podlachia e della Pomerania occidentale in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato e interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
(7) |
Nel marzo 2023 sono stati anche rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Pomerania in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
(8) |
Nel marzo 2023 sono stati inoltre rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione Piemonte in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
(9) |
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
(10) |
Inoltre tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (6), in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune aree delle regioni di Lubusz, Mazowieckie e Santacroce in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Le zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni I tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(11) |
In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalle competenti autorità polacche e tenuto conto anche dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, misure che sono applicate dalla Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare le misure stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune aree della regione Santacroce in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero essere ora soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza, nel corso degli ultimi dodici mesi, di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano. |
(12) |
Tenuto conto anche dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune aree delle regioni di Medzilaborce, Humenné, Stropkov, Michalovce e Sobrance in Slovacchia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(13) |
Tenuto conto infine dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Bulgaria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune aree delle regioni di Varna, Blagoevgrad, Pazardzhik e Plovdid in Bulgaria, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(14) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Bulgaria, Italia, Polonia e Slovacchia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I relative alla Polonia dovrebbero essere soppresse dagli elenchi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti. |
(15) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/506 della Commissione, del 6 marzo 2023, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 70 dell'8.3.2023, pag. 7).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA» (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8 (https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/).
(6) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
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2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
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Hiiu maakond. |
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
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Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
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Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
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Palangos miesto savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
5. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
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Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
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Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie opolskim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie małopolskim:
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w województwie śląskim:
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7. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
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in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
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in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
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in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, |
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in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
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the whole district of Ružomberok, |
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the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II, |
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in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, |
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in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
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in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
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in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, Ráztočno, |
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in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, |
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in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, |
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in the district of Zlaté Moravce, the municipalities of Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany, |
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the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
8. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
Regione Piemonte:
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Regione Liguria:
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Regione Emilia-Romagna:
|
Regione Lombardia:
|
Regione Lazio:
|
Regione Sardegna:
|
9. Repubblica ceca
Le seguenti zone soggette a restrizioni I nella Repubblica ceca:
Liberecký kraj:
|
10. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
— |
in the regional unit of Kilkis:
|
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie śląskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
— |
the whole district of Gelnica, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok, |
— |
the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Medzilaborce |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
the whole district of Sabinov, |
— |
the whole district of Svidník, |
— |
the whole district of Stropkov, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žarnovica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Ihráč, Nevoľné, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule, |
— |
the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’, |
— |
in the district of Zlaté Moravce, the whole municipalities not included in part I, |
— |
in the district of Levice the municipality of Kozárovce, |
— |
in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
Regione Piemonte:
|
Regione Liguria:
|
Regione Emilia-Romagna:
|
Regione Lazio:
|
Regione Sardegna:
|
10. Repubblica ceca
Le seguenti zone soggette a restrizioni II nella Repubblica ceca:
Liberecký kraj:
|
11. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Grecia:
— |
in the regional unit of Serres:
|
— |
in the regional unit of Kilkis:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
the Pazardzhik region:
|
2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
Regione Sardegna:
|
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
6. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
— |
In the district of Michalovce: Iňačovce, Čečehov, Hažín, Hnojné, Lastomír, Lúčky, Michalovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Vysoká nad Uhom, Zálužice, Závadka, Zemplínska Široká, Budkovce, Žbince, Jastrabie pri Michalovciach, Hatalov, |
— |
In the district of Sobrance: Blatné Remety, Blatné Revištia, Blatná Polianka, Bunkovce, Fekišovce, Ostrov, Porostov, Svätuš, Veľké Revištia, Bežovce, Tašuľa, Kristy, Nižná Rybnica. |
8. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
DECISIONI
28.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90/42 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/686 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2023
che non rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Insecticide Textile Contact»
[notificata con il numero C(2023) 1853]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 aprile 2016 la società DAKEM ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «Insecticide Textile Contact», del tipo di prodotto 18, quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-JR023293-31. |
(2) |
Il principio attivo contenuto nel biocida «Insecticide Textile Contact» è la permetrina, che è inserita nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18. |
(3) |
Il 5 dicembre 2019 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione. Il 7 ottobre 2019 è stato consentito alla società DAKEM di presentare osservazioni scritte relative alla relazione di valutazione e alle conclusioni prima che queste venissero trasmesse all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. L'autorità di valutazione competente ha tenuto debito conto delle osservazioni ricevute dalla società DAKEM nel portare a termine la valutazione. Nel corso del processo di elaborazione del parere dell'Agenzia sulla relazione di valutazione, quest'ultima è stata aggiornata dall'autorità di valutazione competente e il 25 maggio 2020 è stato consentito alla società DAKEM di presentare osservazioni relative alla relazione di valutazione aggiornata e al progetto di parere dell'Agenzia prima dell'adozione del parere definitivo, il 17 giugno 2020, da parte del comitato sui biocidi dell'Agenzia. |
(4) |
Il 2 luglio 2020, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2) in merito alla domanda di autorizzazione dell'Unione per il biocida «Insecticide Textile Contact». In tale parere l'Agenzia conclude che il biocida «Insecticide Textile Contact» non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Nel parere dell'Agenzia si ritiene che l'uso previsto del biocida «Insecticide Textile Contact» comporti rischi inaccettabili per gli operatori non professionali, in particolare per gli adulti che applicano il prodotto e per il pubblico esposto agli articoli trattati, e rischi inaccettabili per l'ambiente, in particolare per le acque di superficie e i sedimenti; il prodotto non soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene che il biocida «Insecticide Textile Contact» non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012. Non è pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Insecticide Textile Contact». |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla società DAKEM non è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo «Insecticide Textile Contact».
Articolo 2
La società DAKEM, 69 rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie, Francia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Parere dell'ECHA del 17 giugno 2020 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Insecticide Textile Contact» (ECHA/BPC/263/2020), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.
28.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/687 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2023
relativa alla proroga della misura adottata dal ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2023) 1865]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 ottobre 2022 il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi («autorità competente dei Paesi Bassi») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 2 marzo 2023, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L’autorità competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. |
(2) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente dei Paesi Bassi, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua per decantazione e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. |
(3) |
Il Biobor JF contiene il 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e il 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, ossia «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e il 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), tali sostanze non sono incluse nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. |
(4) |
Il 28 ottobre 2022 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente dei Paesi Bassi una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. |
(5) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente dei Paesi Bassi, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori degli aeromobili riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. |
(6) |
Come indicato dall’autorità competente dei Paesi Bassi, la procedura alternativa per il trattamento di una contaminazione microbiologica esistente, che consiste nella rimozione manuale nel serbatoio, non è sempre praticabile. Inoltre tale trattamento esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. |
(7) |
In base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata a metà del 2023. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure. |
(8) |
Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente dei Paesi Bassi di prorogare la misura. |
(9) |
Dato che detta misura è scaduta il 2 marzo 2023, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi può prorogare fino al 3 settembre 2024 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.
Articolo 2
Il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 3 marzo 2023.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
RACCOMANDAZIONI
28.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90/46 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/688 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2023
relativa alla misurazione del numero di particelle per il controllo tecnico periodico dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’interesse della salute pubblica, della tutela dell’ambiente e di un’equa concorrenza è importante garantire che i veicoli commerciali in circolazione siano sottoposti alle opportune operazioni di manutenzione e controllo, in modo che le loro prestazioni, quali garantite dall’omologazione, restino costanti senza eccessivi peggioramenti per tutta la loro durata di vita. |
(2) |
I metodi di controllo previsti dalla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda le emissioni allo scarico dei veicoli a motore, in particolare la prova dell’opacità applicabile ai motori ad accensione spontanea, non sono adattati ai veicoli più recenti dotati di filtro antiparticolato. Prove di laboratorio indicano che anche i veicoli dotati di filtri antiparticolato diesel (DPF) difettosi o manomessi possono superare la prova dell’opacità senza che il malfunzionamento venga notato. |
(3) |
Per poter individuare i veicoli con filtro DPF difettoso, alcuni Stati membri hanno introdotto o introdurranno prossimamente metodi per la misurazione del numero di particelle (PN) come parte del controllo tecnico periodico dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea. Sebbene abbiano delle similitudini, tali metodi si differenziano per alcuni aspetti. Anziché introdurre diversi metodi di misurazione nell’Unione, è opportuno introdurre un insieme comune di requisiti minimi per la misurazione del numero di particelle, sulla base di orientamenti. |
(4) |
Nell’elaborazione di tali orientamenti sono stati tenuti in debita considerazione i metodi sviluppati da alcuni Stati membri, i risultati delle prove di laboratorio condotte dal Centro comune di ricerca della Commissione (2) nonché i risultati della consultazione del gruppo di esperti sui controlli tecnici. |
(5) |
Poiché l’applicabilità di tali orientamenti non è stata verificata per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata, il loro ambito di applicazione dovrebbe essere limitato ai veicoli dotati di motore ad accensione spontanea, con un limite relativo al numero di particelle solide al momento dell’omologazione. Si tratta dei veicoli diesel leggeri immatricolati per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2013 (Euro 5b e più recenti) (3) e dei veicoli diesel pesanti immatricolati per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2014 (Euro VI e più recenti) (4). Non appena si raggiungerà lo stesso livello di affidabilità per quanto riguarda il metodo di misurazione del numero di particelle applicabile ai veicoli dotati di motore ad accensione comandata, si dovrebbero produrre orientamenti corrispondenti. |
(6) |
Per essere efficaci, gli orientamenti dovrebbero includere i requisiti relativi alle apparecchiature di misurazione, ai controlli metrologici, alla procedura di misurazione, ai requisiti metrologici e tecnici, nonché un limite «pass/fail». |
(7) |
La presente raccomandazione rappresenta un primo passo verso la misurazione armonizzata del numero di particelle nell’ambito dei controlli tecnici all’interno dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Gli Stati membri dovrebbero eseguire la misurazione del numero di particelle nell’ambito dei controlli tecnici periodici dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea e filtro antiparticolato diesel conformemente agli orientamenti riportati nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(2) Comparisons of Laboratory and On-Road Type-Approval Cycles with Idling Emissions. Implications for Periodical Technical Inspection (PTI) Sensors, doi.org/10.3390/s20205790 e Evaluation of Measurement Procedures for Solid Particle Number (SPN) Measurements during the Periodic Technical Inspection (PTI) of Vehicles, doi.org/10.3390/ijerph19137602.
(3) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Indice
1. |
Ambito di applicazione | 49 |
2. |
Termini e definizioni | 49 |
3. |
Descrizione dello strumento e iscrizione | 50 |
3.1. |
Descrizione dello strumento PN-PTI | 50 |
3.2. |
Iscrizione | 51 |
3.3. |
Istruzioni operative | 51 |
4. |
Requisiti metrologici | 52 |
4.1. |
Indicazione del risultato delle misurazioni | 52 |
4.2. |
Intervallo di misura | 52 |
4.3. |
Risoluzione del dispositivo di visualizzazione (solo per strumenti indicatori digitali) | 52 |
4.4. |
Tempo di risposta | 52 |
4.5. |
Tempo di riscaldamento | 53 |
4.6. |
Errore massimo ammissibile | 53 |
4.7. |
Requisiti di efficienza | 53 |
4.8. |
Requisiti di linearità | 54 |
4.9. |
Livello zero | 54 |
4.10. |
Efficienza di eliminazione delle particelle volatili | 54 |
4.11. |
Stabilità nel tempo o deriva | 55 |
4.12. |
Ripetibilità | 55 |
4.13. |
Grandezze d’influenza | 55 |
4.14. |
Perturbazioni | 56 |
5. |
Requisiti tecnici | 57 |
5.1. |
Costruzione | 57 |
5.2. |
Requisiti per il corretto funzionamento | 58 |
6. |
Controlli metrologici | 59 |
6.1. |
Esame del tipo | 59 |
6.2. |
Verifica iniziale | 59 |
6.3. |
Verifica a posteriori | 60 |
7. |
Procedura di misurazione | 61 |
8. |
Limite PN-PTI | 62 |
9. |
Elenco delle fonti | 63 |
Orientamenti per la misurazione del numero di particelle
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente documento reca gli orientamenti per la prova relativa alla concentrazione del numero di particelle (PN) in occasione dei controlli tecnici periodici (PTI). Le misurazioni della concentrazione del numero di particelle in occasione dei controlli tecnici periodici possono essere eseguite su tutti i veicoli di categoria M o N dotati di motore ad accensione spontanea e di filtro antiparticolato diesel. Tali orientamenti dovrebbero essere applicati ai veicoli leggeri immatricolati per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2013 (Euro 5b e più recenti) e ai veicoli pesanti immatricolati per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2014 (Euro VI e più recenti).
2. TERMINI E DEFINIZIONI
Regolazione: insieme di operazioni svolte su un sistema di misura, affinché esso fornisca indicazioni prescritte in corrispondenza di determinati valori di grandezze da sottoporre a misurazione (VIM 3.11).
Efficienza di conteggio: il rapporto tra il valore indicato dallo strumento PN-PTI e il valore indicato da uno strumento o dispositivo di riferimento tracciabile.
Correzione: compensazione per un effetto sistematico conosciuto (VIM 2.53).
Perturbazioni: grandezza d’influenza il cui valore si colloca entro i limiti specificati nei presenti orientamenti ma al di fuori delle condizioni operative nominali dello strumento di misura (OIML D 11).
Incertezza estesa: prodotto di un’incertezza tipo ottenuto utilizzando le singole incertezze tipo associate alle grandezze d’ingresso del modello di misura e un fattore maggiore di uno (VIM 2.35 e VIM 2.31).
Filtro HEPA (filtro antiparticolato ad alta efficienza): dispositivo che rimuove le particelle dall’aria con un’efficienza superiore al 99,95 % (classe H13 o superiore secondo la norma EN 1822-1:2019).
Indicazione: valore quantitativo fornito da uno strumento o da un sistema di misura (VIM 4.1)
Grandezza d’influenza: grandezza che nell’ambito di una misurazione diretta non influisce sulla quantità effettivamente misurata, ma influisce sulla relazione tra l’indicazione e il risultato della misurazione (VIM 2.52).
Software giuridicamente rilevante: qualsiasi parte del software, compresi i parametri memorizzati, che influisca sul risultato della misurazione calcolato, visualizzato, trasmesso o memorizzato (OIML R 99).
Manutenzione: interventi di manutenzione e regolazione periodica definiti con precisione, ai fini del mantenimento di uno strumento di misura in condizioni operative.
Errore massimo ammissibile: valore estremo dell’errore di misurazione, rispetto a un valore di grandezza di riferimento noto, ammesso dalle specifiche o dai regolamenti per una misurazione, uno strumento di misura o un sistema di misura specifico (VIM 4.26).
Errore di misurazione: valore misurato di una grandezza meno un valore di riferimento di una grandezza (VIM 2.16).
Risultato della misurazione: insieme di valori di una grandezza attribuiti a un misurando unitamente a ogni altra informazione disponibile (VIM 2.9).
Intervallo di misura: insieme dei valori di grandezze della stessa specie che possono essere misurate da un determinato strumento o sistema di misura con un’incertezza strumentale specificata, in condizioni d’uso definite (VIM 4.7).
Istituto nazionale di metrologia: l’istituto di metrologia competente per l’esame del tipo di strumenti PN-PTI in uno Stato membro.
Rivelatore di particelle: dispositivo o strumento che indica la presenza di particelle quando viene superato un valore soglia di concentrazione del numero di particelle.
Particella/e: particelle solide (termicamente stabili) di dimensioni comprese tra 23 nm e almeno 200 nm, emesse dal veicolo e misurate nella fase aerea con i metodi indicati nei presenti orientamenti.
— |
Particelle monodisperse: particelle con una distribuzione molto ristretta attorno a una dimensione di particella. |
— |
Particelle polidisperse: particelle di dimensioni molto diverse tra loro. |
Dimensione delle particelle: dimensione della mobilità elettrica, ossia il diametro di una sfera con la stessa velocità di migrazione in un campo elettrico costante della particella di interesse.
Strumento PN-PTI: strumento per misurare la concentrazione del numero di particelle nei gas di scarico dei motori a combustione interna, campionati durante i controlli tecnici periodici dal tubo di scappamento di un veicolo.
Tipo di strumento PN-PTI: tutti gli strumenti dello stesso costruttore, con lo stesso principio di funzionamento e gli stessi hardware e software, algoritmi di calcolo e di correzione.
Condizioni operative nominali: condizioni operative che devono essere rispettate durante la misurazione affinché uno strumento o sistema di misura operi secondo quanto previsto in fase di progetto (VIM 4.9).
Condizione di funzionamento di riferimento: condizione di funzionamento prescritta per la valutazione delle prestazioni di uno strumento o sistema di misura o per il confronto dei risultati della misurazione (VIM 4.11).
Risoluzione del dispositivo di visualizzazione: la più piccola differenza tra indicazioni visualizzate che può essere percepita in modo significativo (VIM 4.15).
Tempo di risposta: durata tra l’istante in cui un valore di una grandezza in ingresso di uno strumento o sistema di misura subisce un cambiamento repentino tra due valori costanti specificati e l’istante in cui l’indicazione corrispondente si stabilizza, entro limiti specificati, attorno al valore finale stabile [VIM 4.23, cfr. OIML V 2-200 (2012) «Vocabolario internazionale di metrologia — Concetti generali e di base e termini associati» nell’elenco delle fonti alla fine dei presenti orientamenti].
Dispositivo di precondizionamento del campione: dispositivo per la diluizione e/o la rimozione di particelle volatili.
Sonda di campionamento: tubo che viene introdotto nel tubo di scappamento di un veicolo per prelevare campioni di gas (OIML R 99).
Anomalia significativa: anomalia di entità superiore all’entità dell’errore massimo ammissibile alla verifica iniziale (OIML R 99).
Risultato della prova: il risultato finale delle misurazioni per un veicolo sottoposto a prova con la procedura di misurazione PN-PTI descritta nella sezione 7.
Tracciabile: tracciabilità metrologica, ossia la proprietà di un risultato di misurazione di essere posto in relazione a un riferimento attraverso una catena documentata ininterrotta di tarature, ciascuna delle quali contribuisce all’incertezza della misurazione (VIM 2.41).
Verifica: messa a disposizione della prova oggettiva che un dato elemento soddisfa uno o più requisiti specificati, nel contesto dell’esame e della marcatura e/o dell’emissione di un certificato di verifica per un sistema o uno strumento di misura (VIM 2.44).
Tempo di riscaldamento: il tempo che trascorre tra il momento in cui viene attivata l’alimentazione per uno strumento e il momento in cui lo strumento è in grado di soddisfare i requisiti metrologici (OIML R 99).
Sistema o procedura di zero: sistema o procedura per impostare lo zero dello strumento (OIML R 99).
3. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO E ISCRIZIONE
3.1. Descrizione dello strumento PN-PTI
I principali componenti dello strumento PN-PTI dovrebbero essere i seguenti:
— |
una sonda di campionamento introdotta nel tubo di scappamento di un veicolo in funzione per raccogliere il campione di gas di scarico; |
— |
una linea di campionamento per il trasporto del campione allo strumento (opzionale); |
— |
un dispositivo di precondizionamento del campione per diluire l’alta concentrazione di particelle in base a un fattore di diluizione costante e/o per rimuovere le particelle volatili del campione (opzionale); |
— |
uno o più dispositivi di rilevamento per la misurazione della concentrazione del numero di particelle del campione di gas; è ammesso che il rivelatore di particelle precondizioni anche il gas; |
— |
uno o più dispositivi per convogliare i gas attraverso lo strumento. nel caso in cui le particelle passino attraverso il filtro o i filtri prima di arrivare al rivelatore, i criteri di efficienza di conteggio di cui ai presenti orientamenti devono comunque essere soddisfatti; |
— |
uno o più dispositivi per evitare la formazione di condensa d’acqua nella linea di campionamento e nello strumento; in alternativa, ciò può essere ottenuto anche riscaldando a una temperatura più elevata e/o diluendo il campione o ossidando le specie (semi)volatili; |
— |
uno o più filtri per rimuovere le particelle che potrebbero causare la contaminazione di varie parti sensibili dello strumento PN-PTI. nel caso in cui le particelle passino attraverso il filtro o i filtri prima di arrivare al rivelatore, i criteri di efficienza di conteggio (cfr. sezione 4.7) di cui ai presenti orientamenti devono comunque essere soddisfatti; |
— |
uno o più filtri HEPA per fornire aria pulita per il livello zero e, se del caso, per le procedure di zero (opzionale in entrambi i casi); |
— |
porte per la verifica sul campo per introdurre campioni di aria ambiente e di particelle di riferimento, se richiesto dalla tecnologia utilizzata; |
— |
un software per l’elaborazione del segnale con un dispositivo indicatore per la visualizzazione dei risultati delle misurazioni e un dispositivo di registrazione per l’acquisizione e la memorizzazione dei dati; |
— |
un sistema di controllo per l’avvio e la verifica delle operazioni dello strumento e un sistema di regolazione automatico o semiautomatico per l’impostazione dei parametri operativi dello strumento entro i limiti prescritti. |
3.2. Iscrizione
Come previsto dall’allegato I della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), lo strumento PN-PTI deve essere dotato di una o più etichette permanenti, non trasferibili e facilmente leggibili. L’etichetta o le etichette devono recare le seguenti informazioni:
1) |
nome del fabbricante, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato; |
2) |
anno di fabbricazione; |
3) |
numero del certificato di esame del tipo; |
4) |
marcatura di identificazione; |
5) |
informazioni sull’alimentazione elettrica:
|
6) |
portata minima e (se applicabile) portata nominale; |
7) |
intervallo di misura; |
8) |
intervallo di temperatura, pressione e umidità di funzionamento. |
Se le dimensioni dello strumento non consentono di includerle tutte, le iscrizioni dovrebbero essere incluse nel manuale dello strumento. Si raccomanda anche di includere l’intervallo delle condizioni di stoccaggio (temperatura, pressione, umidità).
Un’etichetta ulteriore dovrebbe indicare la data dell’ultima verifica dello strumento PN-PTI.
Per gli strumenti PN-PTI con funzioni metrologiche controllate da software, è necessario che l’identificazione del software giuridicamente rilevante sia inclusa nell’etichetta o sia visualizzabile sul dispositivo indicatore.
3.3. Istruzioni operative
Il costruttore dovrebbe fornire le istruzioni operative di ciascuno strumento nella lingua o nelle lingue del paese in cui lo strumento sarà utilizzato. Le istruzioni operative dovrebbero includere:
— |
istruzioni inequivocabili per l’installazione, la manutenzione, le riparazioni e le regolazioni consentite; |
— |
gli intervalli di tempo e le procedure di manutenzione, regolazione e verifica da seguire per rispettare l’errore massimo ammissibile; |
— |
una descrizione della procedura di controllo dell’aria pulita e/o delle perdite; |
— |
se applicabile, la procedura di «zero»; |
— |
la procedura di misurazione dell’aria ambiente o delle concentrazioni elevate del numero di particelle (facoltativa); |
— |
le temperature massime e minime di stoccaggio; |
— |
una dichiarazione delle condizioni operative nominali (indicate nella sezione 4.13) e di altre condizioni ambientali meccaniche ed elettromagnetiche rilevanti; |
— |
l’intervallo delle temperature ambiente di funzionamento se superiore all’intervallo prescritto nelle condizioni operative nominali (sezione 4.13); |
— |
se applicabile, informazioni sulla compatibilità con apparecchiature ausiliarie; |
— |
qualsiasi condizione di funzionamento specifica, ad esempio una limitazione della lunghezza del segnale o dei dati, o intervalli speciali per la temperatura ambiente e la pressione atmosferica; |
— |
se applicabile, le specifiche della batteria; |
— |
un elenco dei messaggi di errore con le relative spiegazioni. |
4. REQUISITI METROLOGICI
4.1. Indicazione del risultato delle misurazioni
Lo strumento dovrebbe garantire che:
— |
il numero di particelle per volume sia espresso come numero di particelle per cm3; |
— |
le iscrizioni dell’unità siano assegnate in modo inequivocabile all’indicazione; sono ammessi «n/cm3», «cm-3», «particelle/cm3», «1/cm3». |
4.2. Intervallo di misura
Lo strumento dovrebbe garantire che:
— |
l’intervallo di misura minimo, che può essere suddiviso, vada da 5 000 1/cm3 (valore massimo per l’intervallo inferiore) al doppio del valore limite PN-PTI (valore minimo per l’intervallo superiore); |
— |
il superamento dell’intervallo sia indicato in modo visibile dallo strumento (ad esempio con una segnalazione o un numero lampeggiante); |
— |
l’intervallo di misura sia dichiarato dal produttore dello strumento PN-PTI e sia conforme all’intervallo minimo definito nel presente paragrafo. Si raccomanda che il campo di visualizzazione dello strumento PN-PTI sia più ampio dell’intervallo di misurazione, e che vada da zero fino ad almeno cinque volte il valore limite PN-PTI. |
4.3. Risoluzione del dispositivo di visualizzazione (solo per gli strumenti indicatori digitali)
Lo strumento dovrebbe garantire che:
— |
le concentrazioni del numero di particelle come risultati di misurazione, con la relativa unità di misura, siano leggibili, chiare e inequivocabili per l’utente; |
— |
le cifre digitali abbiano un’altezza minima di 5 mm; |
— |
il display abbia una risoluzione minima di 1 000 1/cm3; Se prescritto dall’istituto nazionale di metrologia, durante l’esame del tipo/la verifica iniziale/la verifica a posteriori sia possibile accedere a una risoluzione minima di 100 1/cm3 tra zero e 50 000 1/cm3. |
4.4. Tempo di risposta
Lo strumento dovrebbe garantire che:
— |
per la misurazione della concentrazione del numero di particelle, lo strumento PN-PTI, comprensivo della linea di campionamento e del dispositivo di precondizionamento del campione (se del caso), indichi il 95 % del valore finale di un campione PN di riferimento entro 15 s dal passaggio dal filtro HEPA o dall’aria ambiente; |
— |
facoltativamente, tale prova può essere eseguita con due diverse concentrazioni di numero di particelle; |
— |
lo strumento PN-PTI possa essere dotato di un dispositivo di registrazione per la verifica di tale requisito. |
4.5. Tempo di riscaldamento
Lo strumento dovrebbe garantire che:
— |
lo strumento PN-PTI non indichi la concentrazione del numero di particelle misurata nel tempo di riscaldamento; |
— |
trascorso il tempo di riscaldamento, lo strumento PN-PTI soddisfi i requisiti metrologici indicati nella presente sezione. |
4.6. Errore massimo ammissibile
L’errore massimo ammissibile si riferisce al valore della concentrazione effettiva (MPErel) o al valore della concentrazione assoluta (MPEabs), a seconda di quale sia maggiore.
— |
Condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.13): MPErel è pari al 25 % della concentrazione effettiva, ma non è inferiore a MPEabs. |
— |
Condizioni operative nominali (cfr. la sezione 4.13): MPErel è pari al 50 % della concentrazione effettiva, ma non è inferiore a MPEabs. |
— |
Perturbazioni (cfr. la sezione 4.14): MPErel è pari al 50 % della concentrazione effettiva, ma non è inferiore a MPEabs. |
È opportuno che MPEabs sia inferiore o uguale a 25 000 1/cm3.
4.7. Requisiti di efficienza
Di seguito sono indicati i requisiti di efficienza di conteggio:
|
Diametro geometrico medio o dimensioni delle particelle [nm] |
Efficienza di conteggio [-] |
Necessario |
23 ± 5 % |
0,2 -0,6 |
Facoltativo |
30 ± 5 % |
0,3 -1,2 |
Necessario |
50 ± 5 % |
0,6 -1,3 |
Necessario |
70 o 80 ± 5 % |
0,7 -1,3 |
Facoltativo |
100 ± 5 % |
0,7 -1,3 |
Facoltativo |
200 ± 10 % |
0,5 -3,0 |
— |
L’efficienza di conteggio è determinata con particelle monodisperse di dimensioni definite nella presente sezione o con particelle polidisperse con diametro geometrico medio (GMD) definito nella presente sezione e deviazione standard geometrica (GSD) inferiore o uguale a 1,6. |
— |
La concentrazione minima utilizzata per le prove di efficienza dovrebbe essere superiore al valore inferiore dell’intervallo di misura dello strumento PN-PTI diviso per l’efficienza di conteggio inferiore definita per ciascuna dimensione di particella nella presente sezione. Ad esempio, per un valore inferiore dell’intervallo di misura di 5 000 1/cm3, a 23 nm, la concentrazione delle particelle misurate dal sistema di riferimento dovrebbe essere di almeno 25 000 1/cm3. |
— |
Le prove di efficienza di conteggio sono eseguite alle condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.13) con particelle termicamente stabili e simili alla fuliggine. Se necessario, eventuali neutralizzazioni e/o essiccazioni delle particelle generate avvengono prima dell’elemento di biforcazione verso lo strumento o gli strumenti di riferimento e di prova. In caso di prove su particelle monodisperse, la correzione per le particelle a carica multipla non è superiore al 10 % (ed è riportata); |
— |
Lo strumento di riferimento è una coppa di Faraday tracciabile o un contatore di particelle tracciabile con efficienza di conteggio > 0,5 a 10 nm (combinato con un diluitore tracciabile, se necessario per le particelle polidisperse). L’incertezza estesa del sistema di riferimento, compreso l’eventuale diluitore, è inferiore al 12,5 %, ma preferibilmente inferiore o pari a un terzo dell’errore massimo ammissibile alle condizioni operative di riferimento. |
— |
Se lo strumento PN-PTI include un fattore di regolazione interna, quest’ultimo dovrebbe rimanere lo stesso (fisso) per tutte le prove descritte nel presente paragrafo. |
— |
Lo strumento PN-PTI nel suo complesso (ossia compresa la sonda di campionamento e la linea di campionamento, se del caso) dovrebbe soddisfare i requisiti di efficienza di conteggio. Su richiesta del costruttore, i rendimenti di conteggio dello strumento PN-PTI possono essere controllati in parti separate a condizioni rappresentative all’interno dello strumento. In tale caso, l’efficienza dello strumento PN-PTI nel suo complesso (ossia la moltiplicazione dell’efficienza di tutte le parti) soddisfa i requisiti di efficienza di conteggio. |
4.8. Requisiti di linearità
Le prove di linearità dovrebbero garantire che:
— |
lo strumento PN-PTI nel suo complesso sia sottoposto a prove di linearità con particelle polidisperse termicamente stabili, simili alla fuliggine, con GMD pari a 70 ± 10 nm e GSD inferiore o pari a 1,6; |
— |
lo strumento di riferimento sia un contatore di particelle tracciabile con efficienza di conteggio > 0,5 a 10 nm. Allo strumento di riferimento può essere affiancato un diluitore tracciabile per la misurazione di concentrazioni elevate, ma l’incertezza estesa dell’intero sistema di riferimento (diluitore + contatore di particelle) deve rimanere inferiore al 12,5 %, e preferibilmente inferiore o pari a un terzo dell’errore massimo ammissibile alle condizioni operative di riferimento; |
— |
le prove di linearità sono eseguite con almeno 9 concentrazioni diverse all’interno dell’intervallo di misura ed è rispettato l’errore massimo ammissibile alle condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.6); |
— |
si raccomanda di includere nelle concentrazioni di prova il valore inferiore dell’intervallo di misura, il limite PN-PTI applicabile (± 10 %), il doppio del limite PN-PTI (± 10 %) e il limite PN-PTI moltiplicato per 0,2. Almeno una concentrazione dovrebbe essere compresa tra il limite PN-PTI e il valore più alto dell’intervallo di misura, mentre almeno 3 concentrazioni dovrebbero essere distribuite equamente tra il punto in cui l’errore massimo ammissibile passa da assoluto a relativo e il limite PN-PTI; |
— |
se il dispositivo è controllato in parti, il controllo della linearità può essere limitato al rivelatore di particelle, ma per il calcolo dell’errore è necessario prendere in considerazione i rendimenti delle altre parti. |
I requisiti di linearità sono riassunti di seguito:
Posizione di controllo |
Riferimento |
Numero minimo di concentrazioni sottoposte a controllo |
Errore massimo ammissibile |
Istituto nazionale di metrologia |
Contatore di particelle tracciabile con diluitore tracciabile |
9 |
Condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.6) |
4.9. Livello zero
Il punto zero è controllato con un filtro HEPA. Il livello zero è il segnale medio dello strumento PN-PTI con un filtro HEPA al suo ingresso nell’arco di almeno 15 s, dopo un periodo di stabilizzazione di almeno 15 s. Il livello zero massimo ammissibile è 5 000 1/cm3.
4.10. Efficienza di eliminazione delle particelle volatili
I controlli sull’efficienza di eliminazione delle particelle volatili dovrebbero garantire che il sistema raggiunga un’efficienza di eliminazione delle particelle di tetracontano (C40H82) superiore al 95 %, con una mobilità elettrica di 30 nm ± 5 % e una concentrazione compresa tra 10 000 e 30 000 1/cm3. Se necessario, la neutralizzazione delle particelle di tetracontano avviene a monte del separatore che porta allo strumento o agli strumenti di riferimento e di prova. È altrimenti possibile utilizzare particelle di tetracontano polidisperse con GMD compreso tra 30 e 35 nm e concentrazione totale compresa tra 50 000 e 150 000 1/cm3. In entrambi i casi (prove con particelle di tetracontano monodisperse o polidisperse), il sistema di riferimento soddisfa gli stessi requisiti descritti nella sezione 4.8.
Le prove di efficienza di eliminazione delle particelle volatili con particelle di tetracontano di dimensioni maggiori (monodisperse) o GMD (polidisperse) e/o concentrazioni di tetracontano più elevate rispetto a quelle descritte nella presente sezione possono essere accettate soltanto se lo strumento PN-PTI supera la prova (efficienza di eliminazione > 95 %).
4.11. Stabilità nel tempo o deriva
Per la prova di stabilità, lo strumento PN-PTI è utilizzato in conformità alle istruzioni operative del costruttore. La prova di stabilità dello strumento deve garantire che le misurazioni effettuate dallo strumento PN-PTI in condizioni ambientali stabili rimangano all’interno dell’errore massimo ammissibile alle condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.6). Durante la prova di stabilità non è possibile eseguire regolazioni dello strumento PN-PTI.
Se lo strumento è dotato di sistemi di compensazione della deriva, come lo zero automatico o la regolazione interna automatica, l’azione di tali regolazioni non produce un’indicazione che possa essere confusa con la misurazione di un gas esterno. Le misurazioni della stabilità sono eseguite per almeno 12 ore (non necessariamente consecutive) con una concentrazione nominale di almeno 100 000 1/cm3. Il confronto con uno strumento di riferimento (con gli stessi requisiti del sistema di riferimento descritto nella sezione 4.8) è effettuato almeno ogni ora. È ammessa una prova di stabilità accelerata di 3 ore con una concentrazione nominale di almeno 10 000 000 1/cm3. In questo caso, il confronto con lo strumento di riferimento è effettuato ogni ora ma con una concentrazione nominale di 100 000 1/cm3.
4.12. Ripetibilità
La prova di ripetibilità dovrebbe garantire che per 20 misurazioni consecutive dello stesso campione PN di riferimento effettuate dalla stessa persona con lo stesso strumento entro intervalli di tempo relativamente brevi, la deviazione standard sperimentale dei 20 risultati non sia superiore a un terzo dell’errore massimo ammissibile (alle condizioni operative di riferimento) per il campione in questione. La ripetibilità è controllata con una concentrazione nominale di almeno 100 000 1/cm3. Ogni due misurazioni consecutive, allo strumento PN-PTI è fornito un flusso d’aria filtrato con filtro HEPA o un flusso d’aria ambiente.
4.13. Grandezze d’influenza
— |
Qui di seguito sono indicate le condizioni operative di riferimento. Si applica l’errore massimo ammissibile indicato per le condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.6).
|
— |
Qui di seguito sono indicati i requisiti minimi per la prova delle condizioni operative nominali. Si applica l’errore massimo ammissibile indicato per le condizioni operative nominali (cfr. la sezione 4.6).
|
4.14. Perturbazioni
Le anomalie significative specificate nell’errore massimo ammissibile per le perturbazioni (cfr. la sezione 4.6) non devono verificarsi o devono essere rilevate e gestite mediante sistemi di controllo nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti minimi per i disturbi, descritti di seguito.
Urto meccanico (CEI 60068-2-31) |
Apparecchio palmare: 1 caduta di 1 m su ogni bordo inferiore Apparecchio portatile: 1 caduta di 25 mm su ciascun bordo inferiore (indice del livello di prova 1 secondo OIML D11) |
Vibrazioni solo per strumenti palmari (CEI 60068-2-47, CEI 60068-2-64, CEI 60068-3-8) |
Da 10 Hz a 150 Hz, 1,6 ms-2, 0,05 m2 s-3, – 3 dB/ottava (indice del livello di prova 1 secondo OIML D11) |
Cadute di tensione della rete CA, interruzioni brevi e riduzioni (CEI 61000-4-11, CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2) |
0,5 cicli - riduzione a 0 % 1 ciclo - riduzione a 0 % 25/30 (*) cicli - riduzione a 70 % 250/300 (*) cicli - riduzione a 0 % (*)Per 50 Hz/60 Hz rispettivamente (indice del livello di prova 1 secondo OIML D11) |
Burst (transienti) sulla rete CA (CEI 61000-4-4) |
Ampiezza 2 kV Frequenza di ripetizione 5 kHz (indice del livello di prova 3 secondo OIML D11) |
Burst (transienti) sulle linee di segnale, dati e controllo (CEI 61000-4-4) |
Ampiezza 1 kV Frequenza di ripetizione 5 kHz (indice del livello di prova 3 secondo OIML D11) |
Sovratensioni sulle linee di alimentazione di rete CA (CEI 61000-4-5) |
Fase-fase 1,0 kV Fase-terra 2,0 kV (indice del livello di prova 3 secondo OIML D11) |
Sovratensioni sulle linee di segnale, dati e controllo (CEI 61000-4-5) |
Fase-fase 1,0 kV Fase-terra 2,0 kV (indice del livello di prova 3 secondo OIML D11) |
Scarica elettrostatica (CEI 61000-4-2) |
Scarica per contatto 6 kV Scarica in aria 8 kV (indice del livello di prova 3 secondo OIML D11) |
Campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza (CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-20) |
Da 80 (26*) MHz fino a 6 GHz, 10 V/m (indice del livello di prova 3 secondo OIML D11) * Per un’apparecchiatura sottoposta a prova senza cablaggio per l’esecuzione della prova, il limite di frequenza inferiore è di 26 MHz |
Campi a radiofrequenza condotti (CEI 61000-4-6) |
Da 0,15 fino a 80 MHz, 10 V (f.e.m) (indice del livello di prova 3 secondo OIML D11) |
Frequenza di potenza peri campi magnetici (CEI 61000-4-8) |
Continua 100 A/m Breve durata 1 000 A/m per 1 s (indice del livello di prova 5 secondo OIML D11) |
Per gli strumenti alimentati dalla batteria di un veicolo stradale: |
|
Conduzione elettrica transitoria in linee di alimentazione |
Impulsi 2a, 2b, 3a, 3b, livello di prova IV (ISO 7637-2) |
Conduzione elettrica transitoria su linee diverse da quelle di alimentazione |
Impulsi a e b, livello di prova IV (ISO 7637-3) |
Sovraccarichi |
Prova B (ISO 16750-2) |
5. REQUISITI TECNICI
5.1. Costruzione
Lo strumento dovrebbe essere conforme alle seguenti specifiche:
— |
tutte le parti, dal tubo di scarico fino al rivelatore di particelle, che sono a contatto con i gas di scarico grezzi e diluiti, sono realizzate in materiale resistente alla corrosione e non influiscono sulla composizione del campione di gas. Il materiale della sonda di campionamento resiste alla temperatura dei gas di scarico; |
— |
lo strumento PN-PTI integra buone pratiche di campionamento delle particelle per ridurre al minimo le perdite di particelle; |
— |
la sonda di campionamento è progettata in modo da poter essere inserita per almeno 0,2 m (o almeno 0,05 m in caso di eccezioni giustificate) nel tubo di scappamento del veicolo ed essere mantenuta in posizione da un dispositivo di fissaggio, indipendentemente dalla profondità di inserimento e dalla forma e dalle dimensioni del tubo e dallo spessore delle relative pareti. La sonda di campionamento deve essere progettata in modo da agevolare il campionamento in corrispondenza dell’ingresso, senza toccare la parete del tubo di scappamento; |
— |
lo strumento contiene un dispositivo che impedisce la formazione di condensa di acqua nei componenti di campionamento e misura oppure un rivelatore che emette un allarme e impedisce l’indicazione di un risultato di misurazione. Alcuni esempi di dispositivi o tecniche che possono impedire la condensazione dell’acqua sono il riscaldamento della linea di campionamento o la diluizione con aria ambiente in prossimità della sonda di campionamento; |
— |
se è necessario un riferimento di regolazione a causa della tecnica di misurazione, con lo strumento sono disponibili mezzi semplici per fornire tale campione (ad esempio una porta di campionamento/regolazione/verifica); |
— |
se lo strumento PN-PTI include un’unità di diluizione, il fattore di diluizione rimane costante durante la misurazione; |
— |
il dispositivo che trasporta il gas di scarico è montato in modo che le sue vibrazioni non influenzino le misurazioni. Può essere acceso e spento dall’utente separatamente dagli altri componenti dello strumento. Tuttavia, non è possibile eseguire misurazioni quando è spento. Il sistema di trattamento del gas dovrebbe essere pulito automaticamente con aria ambiente prima dello spegnimento del dispositivo che trasporta il gas di scarico; |
— |
lo strumento è dotato di un dispositivo che indica quando la portata del gas è inferiore alla portata minima e, quindi, il flusso diminuisce a un livello che causerebbe il superamento del tempo di risposta o dell’errore massimo ammissibile alle condizioni operative di riferimento (cfr. 4.f). Inoltre, a seconda della tecnologia utilizzata, il rivelatore di particelle è dotato di sensori di temperatura, corrente, tensione o qualsiasi altro sensore che monitori i parametri critici per il funzionamento dello strumento PN-PTI, al fine di rimanere entro l’errore massimo ammissibile indicato nei presenti orientamenti; |
— |
il dispositivo di precondizionamento del campione (se applicabile) deve essere a tenuta d’aria in misura tale che l’influenza dell’aria di diluizione sui risultati di misurazione non sia superiore a 5 000 1/cm3; |
— |
lo strumento può essere dotato di un’interfaccia che consenta l’accoppiamento con eventuali dispositivi periferici o altri strumenti, purché le funzioni metrologiche dello strumento o degli strumenti o i loro dati di misurazione non siano influenzati dai dispositivi periferici, da altri strumenti interconnessi o da perturbazioni che agiscono sull’interfaccia. Le funzioni eseguite o avviate tramite un’interfaccia soddisfano le prescrizioni e le condizioni vigenti. Se lo strumento è collegato a una stampante dati o a un dispositivo di archiviazione dati esterno, la trasmissione dei dati dallo strumento alla stampante è progettata in modo che i risultati non possano essere falsificati. Non è possibile stampare documenti o memorizzare i dati di misurazione in un dispositivo esterno (per ragioni legali) se il sistema di controllo dello strumento rileva un’anomalia significativa o un malfunzionamento. L’interfaccia dello strumento PN-PTI rispetta le prescrizioni delle norme OIML D 11 e OIML D 31; |
— |
lo strumento PN-PTI ha una frequenza di segnalazione pari o superiore a 1 Hz; |
— |
lo strumento è progettato secondo buone pratiche costruttive per garantire che l’efficienza di conteggio delle particelle sia stabile durante la prova; |
— |
lo strumento PN-PTI o il dispositivo con il relativo software ammette il tempo di registrazione definito dalla procedura di misurazione descritta nella sezione 7 e riporta la misurazione e il risultato della prova in base alla procedura di misurazione; |
— |
lo strumento PN-PTI o il dispositivo con il relativo software guida l’utente attraverso le fasi descritte nella procedura di misurazione di cui alla sezione 7; |
— |
facoltativamente, lo strumento PN-PTI o il dispositivo con il relativo software può contare le ore di funzionamento nella modalità di misurazione. |
5.2. Requisiti per il corretto funzionamento
— |
Se il rilevamento di una o più perturbazioni avviene mediante l’uso di sistemi automatici di autocontrollo, dovrebbe essere possibile verificare il corretto funzionamento di tali sistemi. |
— |
Lo strumento è controllato da un sistema di controllo automatico che opera in modo che, prima che una misurazione possa essere indicata o stampata, tutte le regolazioni e tutti gli altri parametri del sistema di controllo siano confermati per i valori o lo stato corretti (cioè entro i limiti). |
— |
Sono integrati i seguenti controlli:
|
— |
Facoltativamente, lo strumento PN-PTI può integrare un controllo della procedura di misurazione dell’aria ambiente o delle concentrazioni elevate del numero di particelle, eseguito prima della procedura di controllo dell’aria pulita o delle perdite, in cui lo strumento PN-PTI rileva più particelle di una concentrazione PN predefinita. |
— |
Gli strumenti dotati di sistema di regolazione automatico o semiautomatico consentono all’utente di effettuare misurazioni solo dopo il completamento delle opportune regolazioni. |
— |
Gli strumenti dotati di sistema di regolazione semiautomatico non consentono all’utente di effettuare misurazioni quando è necessaria una regolazione. |
— |
Sia per i sistemi di regolazione automatici che per quelli semiautomatici può essere previsto un mezzo di segnalazione della necessità di una regolazione. |
— |
su tutte le parti dello strumento che non sono materialmente protette in altro modo, sono presenti dispositivi di tenuta efficaci contro le operazioni che possono influire sulla precisione o sull’integrità dello strumento. Ciò vale in particolare per quanto segue: a) mezzi di regolazione; b) integrità del software (cfr. anche OIML D 31 livello di rischio normale o requisiti WELMEC 7.2 classe di rischio C). |
— |
Il software giuridicamente rilevante è chiaramente identificato. L’identificazione è visualizzata o stampata: a) a comando; o b) durante il funzionamento; o c) all’avvio nel caso degli strumenti di misura che possono essere spenti e riaccesi. Si applicano tutte le disposizioni pertinenti di cui al documento OIML D 31 livello di rischio normale o WELMEC 7.2 classe di rischio C. |
— |
Il software è protetto in modo che ogni intervento sia documentato (aggiornamenti del software, modifiche dei parametri ecc.). Si applicano tutte le disposizioni pertinenti di cui al documento OIML D 31 livello di rischio normale o WELMEC 7.2 classe di rischio C. |
— |
Le caratteristiche metrologiche dello strumento non sono influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura (allegato I della direttiva 2014/32/UE). |
— |
Gli strumenti a batteria funzionano correttamente con batterie nuove o completamente cariche del tipo specificato, e continuano a funzionare correttamente o non indicano alcun valore nel caso in cui la tensione sia inferiore al valore indicato dal costruttore. I limiti di tensione specifici per le batterie dei veicoli stradali sono prescritti dalle condizioni operative nominali (cfr. la sezione 4.13). |
6. CONTROLLI METROLOGICI
I requisiti metrologici sono verificati in tre fasi diverse:
— |
esame del tipo; |
— |
verifica iniziale; |
— |
verifica a posteriori. |
6.1. Esame del tipo
Su almeno uno strumento PN-PTI, che rappresenta il tipo di strumento definitivo, è eseguito un controllo di conformità dei requisiti metrologici di cui alla sezione 4 e dei requisiti tecnici di cui alla sezione 5. Le prove sono eseguite da un istituto nazionale di metrologia.
6.2. Verifica iniziale
Per ogni strumento PN-PTI prodotto, il costruttore dello strumento o un organismo notificato scelto dal costruttore effettua una verifica iniziale.
La verifica iniziale include una prova di linearità con particelle polidisperse con distribuzione dimensionale monomodale, con GMD 70 ± 20 nm e GSD inferiore o uguale a 2,1. Il controllo della linearità è eseguito con 5 campioni PN di riferimento. Si applica l’errore massimo ammissibile relativo alle condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.6). La concentrazione dei 5 campioni PN di riferimento si estende da un quinto al doppio del limite PN-PTI (comprese queste due concentrazioni, ±10 %) e comprende anche il limite PN-PTI (± 10 %).
Il sistema di riferimento consiste in un contatore di particelle tracciabile con efficienza di conteggio a 23 nm superiore o pari a 0,5 o che soddisfa i criteri della sezione 4.7. Al contatore di particelle può essere affiancato un diluitore tracciabile. L’incertezza estesa dell’intero sistema di riferimento rimane inferiore al 12,5 %, ma preferibilmente inferiore o pari a un terzo dell’errore massimo ammissibile alle condizioni operative di riferimento.
Il materiale utilizzato per la verifica iniziale è termicamente stabile e simile alla fuliggine. È possibile utilizzare altri materiali (ad esempio particelle di sale).
L’intera configurazione sperimentale utilizzata per la verifica iniziale (generatore di particelle, strumento PN-PTI e sistema di riferimento) è controllata dall’istituto nazionale di metrologia competente (preferibilmente durante l’esame del tipo dello strumento PN-PTI) ed è determinato un fattore di correzione della configurazione per l’esame del tipo dell’istituto nazionale di metrologia. Il fattore di correzione della configurazione prende in considerazione le differenze tra l’esame del tipo e le prove della verifica iniziale dovute, ad esempio, al materiale delle particelle, alla distribuzione delle dimensioni delle particelle e ai diversi strumenti di riferimento. Il fattore di correzione della configurazione dovrebbe essere costante nel suddetto intervallo di concentrazione (coefficiente di variazione inferiore al 10 %); è opportuno che sia compreso tra 0,65 e 1,5. In caso di modifica del sistema di riferimento o del generatore di particelle, l’istituto nazionale di metrologia competente verifica nuovamente la configurazione sperimentale della verifica iniziale.
Qui di seguito sono riassunti i requisiti di linearità della verifica iniziale:
Posizione di controllo |
Strumento di riferimento |
Numero minimo di concentrazioni |
Errore massimo ammissibile |
Il costruttore o un organismo notificato scelto dal costruttore |
Contatore di particelle tracciabile (facoltativamente con diluitore tracciabile) |
5 |
Condizioni operative di riferimento (cfr. la sezione 4.6) |
Le prove aggiuntive durante la verifica iniziale includono:
— |
un’ispezione visiva per determinare la conformità con il tipo di strumento PN-PTI approvato; |
— |
un controllo della tensione e della frequenza di alimentazione nel luogo di utilizzo, per determinare la conformità rispetto alle specifiche riportate sull’etichetta dello strumento di misura; |
— |
un controllo dell’aria pulita o delle perdite (come descritto nelle istruzioni operative); |
— |
un controllo del livello zero (come descritto nella sezione 4.9) se differisce dal controllo dell’aria pulita o delle perdite; |
— |
una verifica del flusso di gas basso effettuata diminuendo il flusso di gas erogato alla sonda di campionamento; |
— |
una verifica del tempo di risposta. |
Facoltativamente è possibile eseguire prove relative alle concentrazioni elevate del numero di particelle, all’efficienza di conteggio e alla ripetibilità.
6.3. Verifica a posteriori
La verifica a posteriori dell’accuratezza dello strumento PN-PTI dovrebbe essere effettuata ogniqualvolta richiesto dal costruttore dello strumento, ma non oltre un anno dall’ultima verifica. La verifica a posteriori prevede una prova eseguita a tre concentrazioni diverse con particelle polidisperse con distribuzione dimensionale monomodale, con GMD 70 ± 20 nm e GSD inferiore o uguale a 2,1. Si applica l’errore massimo ammissibile alle condizioni operative nominali. Le concentrazioni utilizzate per la prova sono un quinto del limite PN-PTI, il limite PN-PTI e il doppio del limite PN-PTI (concentrazioni entro il 20 %).
La prova della verifica a posteriori può essere effettuata i) nei locali del costruttore o di un organismo notificato scelto dal costruttore; o ii) nel luogo di utilizzo dello strumento PN-PTI.
Quando la verifica a posteriori è eseguita nei locali del costruttore o di un organismo notificato scelto dal costruttore utilizzando la stessa configurazione approvata per la verifica iniziale, si applica lo stesso fattore di correzione della configurazione.
Quando la verifica a posteriori è eseguita nel luogo di utilizzo dello strumento PN-PTI, la configurazione portatile comprende un generatore di particelle portatile e un sistema di riferimento portatile (contatore di particelle tracciabile e, facoltativamente, un diluitore tracciabile).
La distribuzione delle dimensioni delle particelle prodotte dal generatore di particelle portatile deve rispettare i valori GMD e GSD definiti nella sezione 6.2 per un totale di almeno 3 ore distribuite in 3 giorni diversi, nelle stesse condizioni che verranno utilizzate sul campo. La prova deve essere ripetuta almeno una volta all’anno.
Il sistema di riferimento portatile soddisfa gli stessi requisiti dei sistemi di riferimento utilizzati per le prove di linearità della verifica iniziale (cfr. la sezione 6.2), ma la sua incertezza estesa alle condizioni operative nominali rimane inferiore al 20 %, e preferibilmente inferiore o pari a un terzo dell’errore massimo ammissibile alle condizioni operative nominali.
L’intera configurazione sperimentale portatile utilizzata per la verifica a posteriori (generatore di particelle portatile, strumento PN-PTI e sistema di riferimento) è controllata dall’istituto nazionale di metrologia competente ed è determinato un fattore di correzione della configurazione per l’esame del tipo dell’istituto nazionale di metrologia. Il fattore di correzione della configurazione prende in considerazione le differenze tra l’esame del tipo e le prove della verifica a posteriori dovute, ad esempio, al materiale delle particelle, alla distribuzione delle dimensioni delle particelle e ai diversi strumenti di riferimento. Il fattore di correzione della configurazione dovrebbe essere costante nell’intervallo di concentrazione delle prove della verifica a posteriori (coefficiente di variazione inferiore al 10 %); è opportuno che sia compreso tra 0,65 e 1,5. In caso di modifica del sistema di riferimento portatile o del generatore di particelle portatile, è necessaria una nuova approvazione da parte dell’istituto nazionale di metrologia.
Qui di seguito sono riassunti i requisiti di linearità della verifica a posteriori:
Posizione di controllo |
Strumento di riferimento |
Numero minimo di concentrazioni |
Errore massimo ammissibile |
Sede del costruttore o dell’organismo notificato o sul campo |
Contatore di particelle tracciabile (facoltativamente con diluitore tracciabile) |
3 |
Condizioni operative nominali (cfr. la sezione 4.6) |
Le prove aggiuntive durante la verifica a posteriori includono:
— |
un’ispezione visiva per determinare la validità della verifica precedente e la presenza di tutti i timbri, sigilli e documenti richiesti; |
— |
un controllo dell’aria pulita o delle perdite (come descritto nelle istruzioni operative); |
— |
un controllo del livello zero (come descritto nella sezione 4.9) se differisce dal controllo dell’aria pulita o delle perdite; |
— |
una verifica del flusso di gas basso effettuata diminuendo il flusso di gas erogato alla sonda di campionamento; |
— |
una verifica del tempo di risposta; |
— |
una prova relativa alle concentrazioni elevate di PN (facoltativa). |
7. PROCEDURA DI MISURAZIONE
Con la prova relativa alla concentrazione del numero di particelle, che si applica ai veicoli descritti nella sezione 1, vengono determinate le particelle per centimetro cubo nei gas di scarico di un veicolo fermo con il motore al minimo. La prova non è eseguita durante la rigenerazione del filtro DPF del veicolo.
Preparazione del veicolo
All’inizio della prova il veicolo dovrebbe essere:
— |
caldo, ossia la temperatura del liquido di raffreddamento del motore è > 60 °C, ma preferibilmente > 70 °C; |
— |
condizionato, con un periodo di tempo di funzionamento al minimo e/o con accelerazioni da fermo fino a un regime massimo del motore di 2 000 giri/min., oppure con la marcia del veicolo. Il condizionamento ha lo scopo di garantire che l’efficienza del filtro DPF non sia influenzata da una rigenerazione recente. Il tempo di condizionamento è considerato il periodo in cui il motore è acceso, comprese le fasi precedenti la prova (ad esempio la fase di stabilizzazione). Il tempo di condizionamento totale raccomandato è di 300 s. |
È possibile effettuare una prova rapida con una temperatura del liquido di raffreddamento del motore < 60 °C. Se tuttavia il veicolo non la supera, la prova deve essere ripetuta e il veicolo dovrà soddisfare i parametri stabiliti per la temperatura del liquido di raffreddamento del motore e il condizionamento.
Preparazione dello strumento PN-PTI
— |
Lo strumento PN-PTI è acceso almeno per il tempo di riscaldamento indicato dal costruttore. |
— |
I sistemi di autocontrollo dello strumento di cui alla sezione 5 ne monitorano il corretto funzionamento ed emettono una segnalazione o un messaggio in caso di malfunzionamento. |
Prima di ogni prova viene verificato che il sistema di campionamento sia in buone condizioni, anche controllando che il tubo e la sonda di campionamento non siano danneggiati.
Procedura di prova
— |
Prima di iniziare una misurazione vengono registrati i dati seguenti:
|
— |
Il software del contatore di particelle guida automaticamente l’operatore dello strumento attraverso la procedura di prova. |
— |
La sonda è inserita per almeno 0,20 m nello sbocco del sistema di scarico. In casi eccezionali e giustificati, in cui il campionamento a questa profondità non è possibile, la sonda è inserita per almeno 0,05 m. La sonda di campionamento non tocca le pareti del tubo di scappamento. |
— |
Se il sistema di scarico ha più di uno sbocco, la prova è eseguita su tutti gli sbocchi e il rispettivo limite PN-PTI è rispettato in tutte le prove. In questo caso la concentrazione del numero di particelle più elevata misurata ai diversi sbocchi del sistema di scarico è considerata come la concentrazione del numero di particelle del veicolo. |
— |
Il veicolo funziona al minimo. Se il motore di un veicolo non viene acceso in condizioni statiche, l’operatore che esegue la prova disattiva il sistema start/stop. Per i veicoli ibridi e ibridi plug-in, il motore termico deve essere acceso (ad esempio accendendo il sistema di climatizzazione per gli ibridi o selezionando la modalità di ricarica della batteria per gli ibridi plug-in). |
— |
Dopo aver inserito la sonda nel tubo di scappamento, svolgere le seguenti fasi per la prova PN-PTI:
|
Al termine della procedura di prova, lo strumento PN-PTI riporta (e memorizza o stampa) la concentrazione PN media del veicolo e un messaggio «PASS» o «FAIL».
— |
Se il risultato della prova è inferiore o uguale al limite PN-PTI, lo strumento riporta un messaggio «PASS» e la prova è superata. |
— |
Se il risultato della prova è superiore al limite PN-PTI, lo strumento riporta un messaggio «FAIL» e la prova non è superata. |
8. LIMITE PN-PTI
I veicoli sottoposti alla prova relativa alla concentrazione del numero di particelle descritta nella sezione 1 devono rispettare il limite PN-PTI di 250 000 (1/cm3) dopo essere stati testati con uno strumento PN-PTI che soddisfa i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti e seguendo la procedura di misurazione descritta nella sezione 7.
I presenti orientamenti possono essere applicati a un singolo limite PN-PTI da 250 000 (1/cm3) a 1 000 000 (1/cm3).
9. ELENCO DELLE FONTI
Norme ISO
ISO 16750-2 Ed. 4.0 (2012), Veicoli stradali — Condizioni ambientali e di prova per le apparecchiature elettriche ed elettroniche — parte 2: Carichi elettrici
ISO 7637-2 (2011), Veicoli stradali — Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento — parte 2: Conduzione elettrica transitoria solo lungo le linee di alimentazione
ISO 7637-3 (2007), Veicoli stradali — Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento — parte 3: Autovetture e veicoli commerciali leggeri con tensione di alimentazione nominale di 12 V e veicoli commerciali con tensione di alimentazione di 24 V — Trasmissione di transitori elettrici mediante accoppiamento capacitivo e induttivo attraverso linee diverse da quelle di alimentazione
Norme CEI
CEI 60068-2-1 Ed. 6.0 (2007-03), Prove ambientali — parte 2: Metodi di prova — Sezione 1: Prova A: Freddo
CEI 60068-2-2 Ed. 5.0 (2007-07), Prove ambientali — parte 2: Metodi di prova — Sezione 1: Prova B: Caldo secco
CEI 60068-3-1 Ed. 2.0 (2011-08), Prove ambientali — parte 3: Documenti di supporto e guida — Sezione 1: Prove di freddo e di caldo secco
CEI 60068-2-78 Ed. 2.0 (2012-10), Prove ambientali — parte 2: Metodi di prova — Sezione 78: Prova Cab: Caldo umido, regime stazionario
CEI 60068-2-30 Ed. 3.0 (2005-08), Prove ambientali — parte 2: Metodi di prova — Sezione 30: Prova Db: Caldo umido, ciclico (ciclo di 12 + 12 ore)
CEI 60068-3-4 Ed. 1.0 (2001-08), Prove ambientali — parte 3: Documenti di supporto e guida — Sezione 4: Prove di caldo umido
CEI 61000-2-1 Ed. 1.0 (1990-05), Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 2: Ambiente — Sezione 1: Descrizione dell’ambiente — Ambiente elettromagnetico per disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione di segnali su reti pubbliche di alimentazione
CEI 61000-4-1 Ed. 3.0 (2006-10), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 1: Panoramica della serie CEI 61000-4
CEI 61000-2-2 Ed. 1.0 (1990-05), Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 2: Ambiente — Sezione 2: Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione dei segnali su reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione
CEI 60068-2-31 Ed. 2.0 (2008-05), Prove ambientali — parte 2: Metodi di prova — Sezione 31: Prova Ec: Urti causati da gestione senza precauzioni per apparecchiature campione
CEI 60068-2-47 Ed. 3.0 (2005-4), Prove ambientali — parte 2: Metodi di prova — Sezione 47: Montaggio di campioni per prove dinamiche di vibrazione, urto e similari
CEI 60068-2-64 Ed. 2.0 (2008-04), Prove ambientali — parte 2: Metodi di prova — Sezione 64: Prova Fh: Vibrazioni aleatorie a larga banda e guida
CEI 60068-3-4 Ed. 1.0 (2003-08), Prove ambientali — parte 3: Documenti di supporto e guida — Sezione 8: Selezione delle prove di vibrazione
CEI 61000-4-11 Ed. 2.0 (2004-03), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 11: Prove di immunità per le cadute di tensione, le interruzioni brevi e le variazioni di tensione
CEI 61000-6-1 Ed. 2.0 (2005-3), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 6: Norme generiche — Sezione 1: Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera
CEI 61000-6-2 Ed. 2.0 (2005-01), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 6: Norme generiche — Sezione 2: Immunità per gli ambienti industriali
CEI 61000-4-4 Ed. 3.0 (2012-04), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 4: Prova di immunità a transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci
CEI 61000-4-5 Ed. 2.0 (2005-11) Correzione 1 dell’Ed. 2.0 (2009-10), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 5: Prova di immunità ad impulso
CEI 61000-4-2 Ed. 2.0 (2008-12), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 2: Prove di immunità a scariche di elettricità statica
CEI 61000-4-3 Ed. 3.2 (2010-04), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 3: Prova d’immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza
CEI 61000-4-20 Ed. 2.0 (2010-08), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 20: Prove di emissione e di immunità in guide d’onda elettromagnetica trasversale (TEM)
CEI 61000-4-6 Ed. 4.0 (2013-10), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 6: Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
CEI 61000-4-8 Ed. 2.0 (2009-09), Pubblicazione CEM base — Compatibilità elettromagnetica (CEM) — parte 4: Tecniche di prova e di misura — Sezione 8: Prova di immunità a campi magnetici a frequenza di rete
Norme europee
EN 1822-1:2019-10, Filtri antiparticolato (EPA, HEPA e ULPA) — parte 1: Classificazione, prove di prestazione, marcatura
Pubblicazioni OIML
OIML R 99-1 e 2 (2008) Strumenti per la misurazione delle emissioni allo scarico dei veicoli
OIML V 2-200 (2012) Vocabolario internazionale di metrologia — Concetti generali e di base e termini associati (VIM)
OIML D 11 (2013) Requisiti generali per gli strumenti di misura — Condizioni ambientali
(1) Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).
Rettifiche
28.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90/65 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61 del 27 febbraio 2023 )
Pagina 31, allegato, punto 1, tabella, riga «125.», colonna «Informazioni identificative»:
anziché:
«… Data di nascita: 9.5.1958 …»,
leggasi:
«… Data di nascita: 9.3.1958 …».
28.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90/66 |
Rettifica della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61 del 27 febbraio 2023 )
Pagina 52, allegato, punto 1, tabella, riga «125.», colonna «Informazioni identificative»:
anziché:
«… Data di nascita: 9.5.1958 …»
leggasi:
«… Data di nascita: 9.3.1958 …».