ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
24 marzo 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2023/676 del Consiglio, del 20 marzo 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/677 della Commissione, del 17 marzo 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta di Bufala Campana (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678 della Commissione, del 17 marzo 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Slavonska kobasica (IGP)]

5

 

*

Regolamento (UE) 2023/679 della Commissione, del 23 marzo 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in o su determinati prodotti ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 della Commissione, del 23 marzo 2023, che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

41

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione, dell’8 dicembre 2022, sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione

44

 

*

Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

58

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione delegata n. 17-2023 del Comitato amministrativo della Corte dei conti, del 1o marzo 2023, sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED presso la Corte dei conti europea

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/1


DECISIONE (UE) 2023/676 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2023

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

(2)

I negoziati con la Repubblica del Cile si sono conclusi e il 1o dicembre 2022 è stato siglato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

24.3.2023   

IT

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L 86/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/677 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ricotta di Bufala Campana» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Ricotta di Bufala Campana» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta di Bufala Campana (DOP)] (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 14).

(3)  GU C 452 del 29.11.2022, pag. 44.


24.3.2023   

IT

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L 86/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/678 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonska kobasica» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Slavonska kobasica» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Slavonska kobasica» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Slavonska kobasica» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 454 del 30.11.2022, pag. 119.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


24.3.2023   

IT

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L 86/6


REGOLAMENTO (UE) 2023/679 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2023

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze piridaben, piridato e triclopir sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza piriproxifen gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Per quanto riguarda il piridaben utilizzato negli Stati Uniti sui pompelmi è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su questa coltura negli Stati Uniti determinano residui che superano l’LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per il piridaben per evitare ostacoli commerciali all’importazione nell’UE di tale prodotto alimentare.

(3)

Per quanto riguarda il piridato, è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR vigente per l’erba cipollina, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il piriproxifen, è stata presentata una domanda simile per le albicocche e le pesche. Per quanto riguarda il triclopir, è stata presentata una domanda simile per le arance, i limoni e i mandarini.

(4)

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6)

Per quanto riguarda il piridato, l’Autorità ha osservato che la lacuna di dati relativa ai metodi di analisi per la determinazione dei residui di piridato, individuata nel quadro del riesame dell’LMR per tale sostanza attiva a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (3), è stata affrontata nella revisione inter pares degli antiparassitari dell’UE per la sostanza attiva piridato (4), in cui è stato fornito un metodo sufficientemente convalidato. È pertanto opportuno sopprimere le relative note a piè di pagina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, che fanno riferimento alla mancanza di dati.

(7)

Per quanto riguarda gli LMR per triclopir nelle arance, nei limoni e nei mandarini, l’Autorità ha osservato che i dati forniti erano sufficienti per indicare un LMR inferiore, pari a 0,07 mg/kg, in base all’uso previsto. L’Autorità ha tuttavia osservato che i dati di conferma a sostegno dell’LMR vigente di 0,1 mg/kg erano necessari nel riesame dell’LMR a norma dell’articolo 12 per tale sostanza attiva, che è ancora in corso, e ha pertanto concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. In attesa della valutazione dei dati di conferma, è stato deciso che è opportuno mantenere l’attuale LMR provvisorio di 0,1 mg/kg.

(8)

Per quanto riguarda le modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per tutte e quattro le sostanze, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(9)

In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it

Parere motivato sulla fissazione di una tolleranza all’importazione per il piridaben nei pompelmi. EFSA Journal 2022;20(9):7553.

Parere motivato sulla modifica del livello massimo di residui vigente per il piridato nell’erba cipollina. EFSA Journal 2022;20(8):7537.

Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il piriproxifen nelle albicocche e nelle pesche. EFSA Journal 2022;20(9):7567.

Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il triclopir nelle arance, nei limoni e nei mandarini. EFSA Journal 2022;20(8):7545.

(3)  Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui («LMR») vigenti per il piridato conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2012;10(4):2687.

(4)  Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva piridato come antiparassitario. EFSA Journal 2014; 12(8):3801 (84 pagg.).


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell’allegato II, le colonne relative alle sostanze piridaben, piridato e triclopir sono sostituite dalle seguenti:

«[Allegato II]

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Piridaben (F)

Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)

Triclopir

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0,05  (*)

 

0110000

Agrumi

 

 

 

0110010

Pompelmi

0,5

 

0,1 (+)

0110020

Arance dolci

0,3

 

0,1 (+)

0110030

Limoni

0,3

 

0,1 (+)

0110040

Limette/lime

0,3

 

0,01  (*)

0110050

Mandarini

0,3

 

0,1 (+)

0110990

Altri (2)

0,3

 

0,01  (*)

0120000

Frutta a guscio

0,05

 

0,01  (*)

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

 

0130000

Pomacee

0,9

 

 

0130010

Mele

(+)

 

0,05 (+)

0130020

Pere

(+)

 

0,05 (+)

0130030

Cotogne

(+)

 

0,01  (*)

0130040

Nespole

(+)

 

0,01  (*)

0130050

Nespole del Giappone

(+)

 

0,01  (*)

0130990

Altri (2)

 

 

0,01  (*)

0140000

Drupacee

 

 

 

0140010

Albicocche

0,3 (+)

 

0,05 (+)

0140020

Ciliege (dolci)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140030

Pesche

0,3 (+)

 

0,05 (+)

0140040

Prugne

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140990

Altri (2)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0,01  (*)

0151000

a)

Uve

0,01  (*)

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

0,9

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*)

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  (*)

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*)

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0,01  (*)

0161010

Datteri

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Carambole

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0,15

0162020

Litci

 

 

0,01  (*)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0,01  (*)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0,01  (*)

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0,01  (*)

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0,01  (*)

0162990

Altri (2)

 

 

0,01  (*)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0,01  (*)

0163010

Avocado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

0163050

Melograni

 

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

Patate

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

0213050

Topinambur

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0220010

Aglio

 

0,05  (*)

 

0220020

Cipolle

 

0,05  (*)

 

0220030

Scalogni

 

0,05  (*)

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

1

 

0220990

Altri (2)

 

0,05  (*)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

0231010

Pomodori

0,15

 

 

0231020

Peperoni

0,3

 

 

0231030

Melanzane

0,15

 

 

0231040

Gombi

0,01  (*)

 

 

0231990

Altri (2)

0,01  (*)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,15

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  (*)

 

 

0233010

Meloni

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*)

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*)

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,05  (*)

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0,05  (*)

 

0242020

Cavoli cappucci

 

1,5

 

0242990

Altri (2)

 

0,05  (*)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0,05  (*)

 

0243020

Cavoli ricci

 

0,2

 

0243990

Altri (2)

 

0,05  (*)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0,05  (*)

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

 

0251020

Lattughe

 

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

 

0251050

Barbarea

 

 

 

0251060

Rucola

 

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0252010

Spinaci

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0256010

Cerfoglio

 

0,05  (*)

 

0256020

Erba cipollina

 

1,5

 

0256030

Foglie di sedano

 

0,3

 

0256040

Prezzemolo

 

0,05  (*)

 

0256050

Salvia

 

0,05  (*)

 

0256060

Rosmarino

 

0,05  (*)

 

0256070

Timo

 

0,05  (*)

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0,05  (*)

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0,05  (*)

 

0256100

Dragoncello

 

0,05  (*)

 

0256990

Altri (2)

 

0,05  (*)

 

0260000

Legumi

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0260010

Fagioli (con baccello)

0,2 (+)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,01  (*)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

0,01  (*)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

0,01  (*)

 

 

0260050

Lenticchie

0,01  (*)

 

 

0260990

Altri (2)

0,01  (*)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0270010

Asparagi

 

0,05  (*)

 

0270020

Cardi

 

0,05  (*)

 

0270030

Sedani

 

0,05  (*)

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0,05  (*)

 

0270050

Carciofi

 

0,05  (*)

 

0270060

Porri

 

1

 

0270070

Rabarbaro

 

0,05  (*)

 

0270080

Germogli di bambù

 

0,05  (*)

 

0270090

Cuori di palma

 

0,05  (*)

 

0270990

Altri (2)

 

0,05  (*)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0300010

Fagioli

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

 

0401990

Altri (2)

 

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

 

0500000

CEREALI

0,01  (*)

0,05  (*)

 

0500010

Orzo

 

 

0,01  (*)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

0,01  (*)

0500030

Mais/granturco

 

 

0,01  (*)

0500040

Miglio

 

 

0,01  (*)

0500050

Avena

 

 

0,01  (*)

0500060

Riso

 

 

0,3 (+)

0500070

Segale

 

 

0,01  (*)

0500080

Sorgo

 

 

0,01  (*)

0500090

Frumento

 

 

0,01  (*)

0500990

Altri (2)

 

 

0,01  (*)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05  (*)

 

0,05  (*)

0610000

 

0,05  (*)

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0,05  (*)

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

2

 

0631010

Camomilla

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

2

 

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

0,05  (*)

 

0633010

Valeriana

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0,05  (*)

 

0640000

Semi di cacao

 

0,05  (*)

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0,05  (*)

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

SPEZIE

 

 

 

0810000

Semi

0,05  (*)

0,15

0,05  (*)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

0820000

Frutta

0,05  (*)

0,15

0,05  (*)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Zenzero (10)

 

 

 

0840030

Curcuma

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,05  (*)

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

0,01  (*)

1011010

Muscolo

 

0,05  (*) (+)

 

1011020

Grasso

 

0,05  (*) (+)

 

1011030

Fegato

 

0,1 (+)

 

1011040

Rene

 

0,3 (+)

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,3 (+)

 

1011990

Altri (2)

 

0,3 (+)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1012020

Grasso

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1012030

Fegato

(+)

0,2 (+)

0,06

1012040

Rene

(+)

2 (+)

0,08

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

2 (+)

0,08

1012990

Altri (2)

 

2 (+)

0,08

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1013020

Grasso

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1013030

Fegato

(+)

0,2 (+)

0,06

1013040

Rene

(+)

2 (+)

0,08

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

2 (+)

0,08

1013990

Altri (2)

 

2 (+)

0,08

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1014020

Grasso

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1014030

Fegato

(+)

0,2 (+)

0,06

1014040

Rene

(+)

2 (+)

0,08

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

2 (+)

0,08

1014990

Altri (2)

 

2 (+)

0,08

1015000

e)

Equidi

 

 

 

1015010

Muscolo

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1015020

Grasso

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1015030

Fegato

(+)

0,2 (+)

0,06

1015040

Rene

(+)

2 (+)

0,08

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

2 (+)

0,08

1015990

Altri (2)

 

2 (+)

0,08

1016000

f)

Pollame

 

0,05  (*)

0,01  (*)

1016010

Muscolo

 

(+)

 

1016020

Grasso

 

(+)

 

1016030

Fegato

 

(+)

 

1016040

Rene

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

1017010

Muscolo

 

0,05  (*) (+)

0,06

1017020

Grasso

 

0,05  (*) (+)

0,06

1017030

Fegato

 

0,2 (+)

0,06

1017040

Rene

 

2 (+)

0,08

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

2 (+)

0,08

1017990

Altri (2)

 

2 (+)

0,01  (*)

1020000

Latte

0,01  (*)

0,05  (*) (+)

0,01  (*)

1020010

Bovini

(+)

(+)

 

1020020

Ovini

(+)

(+)

 

1020030

Caprini

(+)

(+)

 

1020040

Equini

(+)

(+)

 

1020990

Altri (2)

 

(+)

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*)

0,05  (*) (+)

0,01  (*)

1030010

Galline

 

(+)

 

1030020

Anatre

 

(+)

 

1030030

Oche

 

(+)

 

1030040

Quaglie

 

(+)

 

1030990

Altri (2)

 

(+)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Anfibi e rettili

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

Piridaben (F)

(F)

Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0140010 Albicocche

0140030 Pesche

0260010 Fagioli (con baccello)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all’immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 ottobre 2016 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990 Altri (2)

1016010 Muscolo

1016020 Grasso

1016030 Fegato

1017010 Muscolo

1017020 Grasso

1017030 Fegato

1017040 Rene

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990 Altri (2)

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

1020990 Altri (2)

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri (2)

Triclopir

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110050 Mandarini

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 Mele

0130020 Pere

0140030 Pesche

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010 Albicocche

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500060 Riso

»

2)

nell’allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza piriproxifen è sostituita dalla seguente:

«ALLEGATO IIIA

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (2)

Piriproxifen (F)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,6

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

0,05  (*)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

0,2

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

0,4

0140020

Ciliege (dolci)

1

0140030

Pesche

0,5

0140040

Prugne

0,3

0140990

Altri (2)

0,05  (*)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,05  (*)

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

0,05  (*)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,05  (*)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

0,05  (*)

0154020

Mirtilli giganti americani

1

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,05  (*)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,05  (*)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,05  (*)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,05  (*)

0154070

Azzeruoli

0,05  (*)

0154080

Bacche di sambuco

0,05  (*)

0154990

Altri (2)

0,05  (*)

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,05  (*)

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,05  (*)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

0,05  (*)

0163020

Banane

0,7

0163030

Manghi

0,05  (*)

0163040

Papaie

0,3

0163050

Melograni

0,05  (*)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,05  (*)

0163070

Guaiave/guave

0,05  (*)

0163080

Ananas

0,05  (*)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,05  (*)

0163100

Durian

0,05  (*)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,05  (*)

0163990

Altri (2)

0,05  (*)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,05  (*)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,05  (*)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

1

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

0,1

0232020

Cetriolini

0,1

0232030

Zucchine

0,05  (*)

0232990

Altri (2)

0,05  (*)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

0,07

0233020

Zucche

0,05  (*)

0233030

Cocomeri/angurie

0,05  (*)

0233990

Altri (2)

0,05  (*)

0234000

d)

Mais dolce

0,05  (*)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,05  (*)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,05  (*)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0,05  (*)

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,05  (*)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,05  (*)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05  (*)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,05  (*)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,05  (*)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05  (*)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,05  (*)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

0610000

15

0620000

Chicchi di caffè

0,05  (*)

0630000

Infusioni di erbe da

0,05  (*)

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

0,05  (*)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05  (*)

0700000

LUPPOLO

0,05  (*)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05  (*)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*)

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

0,05  (*)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05  (*)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,05  (*)

1010000

Prodotti ottenuti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

 

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

 

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

 

1050000

Anfibi e rettili

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

Piriproxifen (F)

(F)

Liposolubile

»

(*)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


24.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/680 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2023

che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)].

(2)

Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, biocidi per l’igiene umana, quale descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 1, disinfettanti per l’igiene umana, descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 10 settembre 2012 l’autorità di valutazione competente dell’Italia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).

(4)

Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 discende che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 devono essere valutate conformemente alla direttiva 98/8/CE.

(5)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. Il 2 dicembre 2021, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (4), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(6)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 1 contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative al loro uso.

(7)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve determinate condizioni.

(8)

Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)] è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi sulla domanda di approvazione del principio attivo cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio; Tipo di prodotto: 1; ECHA/BPC/309/2021, adottato il 2 dicembre 2021.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio

Denominazione IUPAC: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri

N. CE: 270-325-2

N. CAS: 68424-85-1

Grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 972 g/kg di peso secco

1o luglio 2024

30 giugno 2034

1

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alla seguente condizione:

 

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


RACCOMANDAZIONI

24.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/44


RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/681 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2022

sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli articoli 1, 4 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») stabiliscono che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata, che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti e che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Gli articoli 7 e 24 della Carta sanciscono il diritto alla vita familiare e i diritti del minore. L’articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione. Gli articoli 47 e 48 della Carta riconoscono il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. L’articolo 52 della Carta stabilisce che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali ivi riconosciuti devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, nonché i principi di necessità e proporzionalità.

(2)

Gli Stati membri sono già giuridicamente vincolati dagli strumenti esistenti del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani e di proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e relativi protocolli, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987. Tutti gli Stati membri sono inoltre parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT).

(3)

È altresì necessario tenere conto di una serie di strumenti non giuridicamente vincolanti che trattano in modo più specifico i diritti delle persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole Nelson Mandela); le regole minime standard delle Nazioni Unite per le misure non detentive (regole di Tokyo); nonché, a livello di Consiglio d’Europa, la raccomandazione Rec(2006)2-Rev sulle regole penitenziarie europee; la raccomandazione Rec(2006)13 sull’uso della custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l’attuazione di garanzie contro gli abusi; la raccomandazione CM/Rec(2017)3 sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità; la raccomandazione CM/Rec(2014)4 sulla sorveglianza elettronica; la raccomandazione CM/Rec(2010)1 sulle regole del Consiglio d’Europa in materia di sospensione condizionale (probation); e il Libro bianco sul sovraffollamento carcerario.

(4)

Esistono inoltre altri strumenti relativi a categorie specifiche di persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà e le regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato (regole di Bangkok); la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC); nonché, a livello di Consiglio d’Europa, la raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure; la raccomandazione CM/Rec(2018)5 relativa ai minori figli di genitori reclusi; la raccomandazione CM/Rec (2012)12 sui detenuti stranieri; nonché, a livello internazionale non governativo, i Principi sull’applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere (principi di Yogyakarta), elaborati dalla Commissione internazionale di giuristi (International Commission of Jurists - ICJ) e dal Servizio internazionale per i diritti umani (International Service for Human Rights - ISHR).

(5)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto, nella sentenza Aranyosi/Căldăraru e in sentenze successive (1), l’importanza delle condizioni di detenzione nel contesto del riconoscimento reciproco e dell’applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (2) relativa al mandato d’arresto europeo. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in merito all’impatto di condizioni di detenzione inadeguate sul funzionamento del mandato d’arresto europeo (3).

(6)

Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2018 «Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca», gli Stati membri sono stati esortati ad avvalersi di misure alternative alla detenzione al fine di ridurre la popolazione all’interno dei centri di detenzione, contribuendo in tal modo all’obiettivo della riabilitazione sociale e tenendo conto altresì del fatto che la fiducia reciproca è spesso ostacolata da condizioni di detenzione inadeguate e dal sovraffollamento delle carceri (4).

(7)

Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 sulle misure alternative alla detenzione, gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere a livello nazionale diverse azioni nel settore della detenzione, come l’adozione di misure alternative alla detenzione (5).

(8)

Nelle conclusioni del Consiglio del giugno 2019 sulla prevenzione e la lotta alla radicalizzazione nelle carceri e sulla gestione degli autori di reati di terrorismo ed estremismo violento dopo la scarcerazione, gli Stati membri si sono impegnati ad adottare urgentemente misure efficaci in questo settore (6).

(9)

Da diversi anni il Parlamento europeo sollecita la Commissione ad agire per affrontare la questione delle condizioni materiali di detenzione e per garantire che la custodia cautelare rimanga una misura eccezionale, da utilizzare nel rispetto della presunzione di innocenza. Tale richiesta è stata ribadita nella risoluzione del Parlamento europeo sul mandato d’arresto europeo (7).

(10)

Su richiesta della Commissione e avvalendosi di un finanziamento della stessa, l’Agenzia per i diritti fondamentali ha realizzato una banca dati sulle condizioni di detenzione, attivata nel dicembre 2019 e di libero accesso (8). La banca dati sulla detenzione penale dell’Agenzia raccoglie informazioni sulle condizioni di detenzione in tutti gli Stati membri. Attingendo alle norme, alla giurisprudenza e alle relazioni di monitoraggio nazionali, dell’UE e internazionali, la banca dati fornisce informazioni in merito agli aspetti principali delle condizioni di detenzione, tra cui gli spazi delle celle, le condizioni sanitarie, l’accesso all’assistenza sanitaria e la protezione contro la violenza.

(11)

Le statistiche disponibili sul mandato d’arresto europeo rivelano che, dal 2016, gli Stati membri ne hanno rifiutato o ritardato l’esecuzione per motivi legati a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali in circa 300 casi, anche a causa di condizioni materiali di detenzione inadeguate (9).

(12)

Le autorità giudiziarie nazionali hanno richiesto orientamenti più concreti sulle modalità di trattamento di questi casi. Gli operatori del settore hanno evidenziato la mancanza di armonizzazione, la frammentazione e la mancanza di chiarezza in merito alle norme di detenzione tra i paesi dell’Unione come ostacoli alla cooperazione giudiziaria in materia penale (10).

(13)

La metà degli Stati membri che hanno fornito alla Commissione statistiche sulla popolazione detenuta ha dichiarato di avere un problema di sovraffollamento delle strutture di detenzione, con un tasso di occupazione superiore al 100 %. Anche l’uso e la durata eccessivi o non necessari della custodia cautelare contribuiscono al fenomeno del sovraffollamento delle strutture, che compromette seriamente il miglioramento delle condizioni di detenzione.

(14)

Si riscontrano notevoli differenze tra gli Stati membri riguardo ad aspetti importanti della custodia cautelare, come il ricorso alla stessa in ultima istanza e il riesame delle decisioni di custodia cautelare (11). Anche la durata massima della custodia cautelare varia da uno Stato membro all’altro, oscillando tra meno di un anno e più di cinque anni (12). Nel 2020 la durata media della custodia cautelare nei singoli Stati membri variava da due a 13 mesi (13). Anche la proporzione di detenuti in attesa di giudizio nella popolazione carceraria totale varia in modo significativo da uno Stato membro all’altro, oscillando tra meno del 10 % e più del 40 % (14). Tali notevoli differenze risultano ingiustificate in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE.

(15)

Le recenti relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa evidenziano il perdurare di alcuni gravi problemi in certi Stati membri, quali maltrattamenti, l’inadeguatezza delle strutture di detenzione e la carenza di attività utili e di un’adeguata assistenza sanitaria.

(16)

Inoltre la Corte europea dei diritti dell’uomo continua a condannare Stati membri che violano l’articolo 3 o 5 della CEDU nel contesto della detenzione.

(17)

Poiché le raccomandazioni in materia di detenzione penale emanate dalle organizzazioni internazionali sono molte, la loro consultazione non è sempre facile per i singoli giudici e pubblici ministeri degli Stati membri che devono esaminare le condizioni di detenzione prima di prendere una decisione, sia nel contesto di un mandato d’arresto europeo sia a livello nazionale.

(18)

Nell’Unione e, in particolare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sono necessarie norme minime specifiche dell’Unione, applicabili nello stesso modo a tutti i sistemi di detenzione degli Stati membri, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

(19)

Per rafforzare la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e migliorare così il riconoscimento reciproco delle decisioni penali, sono già state adottate sei misure sui diritti procedurali nei procedimenti penali, ossia le direttive 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343 (18), (UE) 2016/800 (19) e (UE) 2016/1919 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (21). Queste misure intendono garantire il rispetto dei diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali, anche quando è disposta la custodia cautelare. A tal fine, le richiamate direttive dispongono specifiche garanzie procedurali per gli indagati e gli imputati privati della libertà. La direttiva (UE) 2016/800 contiene disposizioni specifiche sulle condizioni di custodia cautelare per i minori, volte a tutelarne il benessere quando questi sono sottoposti a detta misura coercitiva. È necessario integrare le norme sui diritti procedurali stabilite nelle richiamate direttive e nella raccomandazione del 2013, come pure, nel caso della direttiva (UE) 2016/800, le norme pertinenti sulle condizioni materiali di detenzione per i minori sottoposti a custodia cautelare.

(20)

La Commissione intende consolidare e rafforzare le norme minime stabilite nell’ambito del Consiglio d’Europa nonché quelle derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. A tal fine, è necessario fornire una panoramica delle norme minime selezionate relative ai diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e alle condizioni materiali di detenzione nei settori prioritari fondamentali per la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

(21)

Per quanto concerne i diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare, gli orientamenti di cui alla presente raccomandazione dovrebbero riguardare le norme fondamentali sull’uso della custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione, i motivi della custodia cautelare, i requisiti per l’adozione di una decisione da parte delle autorità giudiziarie, il riesame periodico della custodia cautelare, l’audizione di indagati o imputati ai fini dell’adozione di una decisione di custodia cautelare, i mezzi di ricorso efficaci e il diritto di ricorso, la durata della custodia cautelare e il computo del periodo di custodia cautelare ai fini della condanna definitiva.

(22)

Per quanto concerne le condizioni materiali di detenzione, si dovrebbero fornire orientamenti sulle norme fondamentali in materia di locali di detenzione, assegnazione dei detenuti, igiene e strutture igienico-sanitarie, alimentazione, regimi di detenzione per quanto riguarda l’esercizio fisico e altre attività fuori dalla cella, lavoro e istruzione, assistenza sanitaria, prevenzione della violenza e dei maltrattamenti, contatti con il mondo esterno, accesso all’assistenza legale, procedure di richiesta e reclamo, ispezioni e monitoraggio. Inoltre dovrebbero essere forniti orientamenti sulla tutela dei diritti delle persone per le quali la privazione della libertà comporta una situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio le donne, i minori, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ e gli stranieri, nonché sulla prevenzione della radicalizzazione nelle carceri.

(23)

Il ricorso alla custodia cautelare dovrebbe sempre costituire una misura di ultima istanza, da valutare caso per caso. Si dovrebbe rendere disponibile e applicare, ogniqualvolta fattibile, la più ampia gamma possibile di misure meno restrittive alternative alla detenzione (misure alternative). Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le decisioni di custodia cautelare non siano discriminatorie e non vengano imposte automaticamente a indagati e imputati sulla base di determinate caratteristiche, ad esempio l’essere cittadini stranieri.

(24)

Condizioni materiali di detenzione adeguate sono fondamentali per tutelare i diritti e la dignità delle persone private della libertà personale e per prevenire violazioni del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (maltrattamenti).

(25)

Al fine di garantire norme adeguate in materia di detenzione, gli Stati membri dovrebbero assicurare a ciascun detenuto un minimo di spazio vitale individuale, conformemente alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(26)

Le persone private della libertà diventano particolarmente vulnerabili alla violenza, ai maltrattamenti e all’isolamento sociale. Per garantirne la sicurezza e sostenerne il reinserimento sociale, è opportuno che nell’assegnare e separare i detenuti si tenga conto delle differenze nei regimi di detenzione e della necessità di proteggere dagli abusi i detenuti particolarmente vulnerabili.

(27)

I regimi di detenzione non dovrebbero limitare indebitamente la libertà di movimento dei detenuti all’interno della struttura di detenzione e il loro accesso all’esercizio fisico, agli spazi all’aperto, ad attività utili e all’interazione sociale, al fine di preservarne la salute psicofisica e favorirne il reinserimento sociale.

(28)

Le vittime di reati commessi durante la detenzione hanno spesso un accesso limitato alla giustizia, nonostante l’obbligo degli Stati di fornire mezzi di ricorso efficaci nei casi in cui i diritti di tali persone siano stati violati. In linea con gli obiettivi della strategia dell’UE sui diritti delle vittime (2020-2025), si raccomanda agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti dei detenuti, nonché misure di protezione e sostegno. L’assistenza legale e i meccanismi per la presentazione di richieste e reclami dovrebbero essere facilmente accessibili, efficaci e rispettare la riservatezza.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di particolari categorie di detenuti, tra cui le donne, i minori, gli anziani, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche e gli stranieri, in tutte le decisioni relative alla loro detenzione. In particolare, nel caso di detenuti minorenni, l’interesse superiore del minore deve essere sempre considerato preminente.

(30)

Per quanto riguarda gli autori di reati di terrorismo o di estremismo violento, gli Stati membri dovrebbero prendere misure efficaci per prevenire la radicalizzazione nelle carceri, e attuare strategie di riabilitazione e reinserimento, in considerazione del rischio rappresentato dagli autori di tali reati o dai detenuti radicalizzati durante il periodo di detenzione, e del fatto che un numero di queste persone sarà scarcerata entro un breve periodo di tempo.

(31)

La presente raccomandazione fornisce solo una panoramica delle norme selezionate e dovrebbe essere considerata alla luce e senza pregiudizio degli orientamenti più dettagliati contenuti nelle norme del Consiglio d’Europa e della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Non ha effetti sul diritto dell’Unione vigente né sulle sue evoluzioni future. Non ha effetti neppure sull’interpretazione autentica del diritto dell’Unione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(32)

La presente raccomandazione dovrebbe inoltre agevolare l’esecuzione dei mandati d’arresto europei ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché il riconoscimento delle sentenze e l’esecuzione delle pene ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio (22) relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

(33)

La presente raccomandazione rispetta e promuove i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente raccomandazione mira a promuovere il rispetto della dignità umana, il diritto alla libertà, il diritto alla vita familiare, i diritti del minore, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

(34)

Nella presente raccomandazione i riferimenti a misure adeguate a garantire l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità dovrebbero essere intesi alla luce dei diritti e degli obblighi ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l’Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti. Inoltre si dovrebbe garantire che le persone con disabilità che sono private della libertà personale in un procedimento penale abbiano diritto, a condizioni di parità con le altre, a garanzie conformi al diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate in conformità con gli obiettivi e i principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche fornendo soluzioni ragionevoli per rispondere a esigenze particolari e garantendo l’accessibilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE

(1)

La presente raccomandazione fornisce orientamenti agli Stati membri affinché prendano misure efficaci, appropriate e proporzionate per rafforzare i diritti di tutti gli indagati e imputati in procedimenti penali che sono privati della libertà personale, in relazione sia ai diritti procedurali delle persone sottoposte a custodia cautelare sia alle condizioni materiali di detenzione, al fine di garantire che le persone sottoposte a privazione della libertà personale siano trattate con dignità, che i loro diritti fondamentali siano rispettati e che la privazione della libertà personale sia utilizzata solo come misura di ultima istanza.

(2)

La presente raccomandazione consolida le norme stabilite dalle politiche esistenti a livello nazionale, dell’Unione e internazionale sui diritti delle persone private della libertà personale a seguito di procedimenti penali, che sono di fondamentale importanza nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

(3)

Gli Stati membri possono ampliare gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Livelli di tutela più elevati non dovrebbero costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che questi orientamenti mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

DEFINIZIONI

(4)

Ai sensi della presente raccomandazione, per «custodia cautelare» si intende qualsiasi periodo di detenzione di un indagato o imputato in un procedimento penale disposto da un’autorità giudiziaria e precedente alla condanna. Detto termine non dovrebbe includere la privazione iniziale della libertà personale imposta dalla polizia o altra autorità di contrasto (o da qualsiasi altro soggetto dotato dei necessari poteri) allo scopo di interrogare o trattenere l’indagato o l’imputato in attesa che sia presa una decisione in merito alla custodia cautelare.

(5)

Ai sensi della presente raccomandazione, per «misure alternative» si intendono le misure meno restrittive della detenzione e alternative alla stessa.

(6)

Ai sensi della presente raccomandazione, per «detenuto» si intendono la persona privata della libertà personale in custodia cautelare e la persona condannata che sta scontando una pena detentiva. Per «struttura di detenzione» si intende qualsiasi istituto penitenziario o altra struttura per la detenzione di detenuti, come definiti nella presente raccomandazione.

(7)

Ai sensi della presente raccomandazione, per «minore» si intende la persona di età inferiore ai 18 anni.

(8)

Ai sensi della presente raccomandazione, per «giovane adulto» si intende la persona di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni.

(9)

Ai sensi della presente raccomandazione, per «persone con disabilità» si intendono, in conformità dell’articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

PRINCIPI GENERALI

(10)

Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla custodia cautelare solo come misura di ultima istanza. Si dovrebbero preferire le misure alternative alla detenzione, in particolare quando il reato è punibile solo con una pena detentiva breve o quando l’autore del reato è un minore.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti siano trattati con rispetto e dignità e in linea con i loro obblighi in materia di diritti umani, compresa la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, come stabilito dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(12)

Gli Stati membri sono incoraggiati a gestire la detenzione in modo da favorire il reinserimento sociale dei detenuti, al fine di prevenire la recidiva.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente raccomandazione senza distinzione di alcun tipo, sia essa fondata sulla razza o l’origine etnica, il colore della pelle, il sesso, l’età, la disabilità, l’orientamento sessuale, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, la nazionalità o l’origine sociale, la ricchezza, la nascita o qualsiasi altro status.

NORME MINIME RELATIVE AI DIRITTI PROCEDURALI DI INDAGATI E IMPUTATI SOTTOPOSTI A CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione

(14)

Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo se strettamente necessario e come misura di ultima istanza, tenendo in debita considerazione le circostanze specifiche di ogni singolo caso. A tal fine, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare misure alternative.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero adottare una presunzione a favore della liberazione. Gli Stati membri dovrebbero richiedere alle autorità nazionali competenti di assumere l’onere della prova relativamente alla dimostrazione della necessità di imporre la custodia cautelare.

(16)

Per evitare un uso inappropriato della custodia cautelare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione la più ampia gamma possibile di misure alternative, ad esempio quelle menzionate nella decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio (23) sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

(17)

Tra tali misure potrebbero figurare: a) l’impegno a comparire davanti all’autorità giudiziaria come e quando richiesto, a non interferire con il corso della giustizia e ad astenersi da determinate condotte, comprese quelle legate a una professione o a un impiego particolari; b) l’obbligo di presentarsi quotidianamente o periodicamente presso l’autorità giudiziaria o di polizia o altra autorità; c) l’obbligo di accettare la sorveglianza da parte di un’agenzia nominata dall’autorità giudiziaria; d) l’obbligo di sottoporsi a monitoraggio elettronico; e) l’obbligo di risiedere ad un indirizzo specificato, con o senza condizioni sulle ore in cui esservi presente; f) il divieto di lasciare o zone specificati senza autorizzazione; g) il divieto di incontrare persone specificate senza autorizzazione; h) l’obbligo di consegnare il proprio passaporto o altro documento di identificazione; e i) l’obbligo di fornire o reperire garanzie finanziarie o di altro tipo relativamente alla condotta personale nelle more del processo.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre richiedere che, qualora sia fissata una cauzione come condizione per la liberazione, l’importo sia proporzionato ai mezzi dell’indagato o dell’imputato.

Sospetto ragionevole e motivi per la custodia cautelare

(19)

Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo sulla base di un sospetto ragionevole, stabilito attraverso un’attenta valutazione caso per caso, che l’indagato abbia commesso il reato in questione, e dovrebbero limitare i motivi legali per la custodia cautelare a: a) rischio di fuga; b) rischio di recidiva; c) rischio che l’indagato o l’imputato interferisca con il corso della giustizia; o d) rischio di minaccia per l’ordine pubblico.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la determinazione di qualsiasi rischio si basi sulle singole circostanze del caso, tenendo tuttavia in particolare considerazione: a) la natura e la gravità del reato contestato; b) la pena che sarà probabilmente irrogata in caso di condanna; c) l’età, lo stato di salute, il carattere, le precedenti condanne e la situazione personale e sociale dell’indagato, in particolare i suoi legami con la comunità; e d) la condotta dell’indagato, in particolare il modo in cui ha adempiuto ad eventuali obblighi impostigli nel corso di precedenti procedimenti penali. Il fatto che l’indagato non sia cittadino dello Stato in cui il reato è stato presumibilmente commesso o non abbia altri legami con tale Stato non costituisce di per sé motivo sufficiente per concludere che sussista un rischio di fuga.

(21)

Gli Stati membri sono incoraggiati a imporre la custodia cautelare solo per i reati che comportano una pena detentiva minima di un anno.

Motivazione delle decisioni di custodia cautelare

(22)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni decisione dell’autorità giudiziaria di imporre la custodia cautelare, di prolungarla o di imporre misure alternative sia debitamente motivata e giustificata e faccia riferimento alle circostanze specifiche dell’indagato o dell’imputato che ne giustificano la detenzione. La persona interessata dovrebbe ricevere copia della decisione, che dovrebbe anche indicare i motivi per cui misure alternative alla custodia cautelare non sono considerate appropriate.

Riesame periodico della custodia cautelare

(23)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’autorità giudiziaria effettui un riesame periodico della validità dei motivi per cui un indagato o un imputato è detenuto in custodia cautelare. Qualora i motivi di detenzione cessino di esistere, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o l’imputato sia liberato senza indebito ritardo.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero permettere che il riesame periodico delle decisioni di custodia cautelare sia avviato su richiesta dell’imputato o d’ufficio dall’autorità giudiziaria.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, limitare l’intervallo tra i riesami ad un massimo di un mese, tranne nei casi in cui l’indagato o l’imputato abbia il diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda di liberazione e di ricevere una decisione al riguardo senza indebito ritardo.

Audizione dell’indagato o dell’imputato

(26)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o l’imputato sia ascoltato di persona o per mezzo di un rappresentante legale nel quadro di un contraddittorio orale dinanzi all’autorità giudiziaria competente che decide sulla custodia cautelare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni sulla custodia cautelare siano prese senza indebito ritardo.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere il diritto dell’indagato o dell’imputato a un processo entro un termine ragionevole. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i casi in cui è stata imposta la custodia cautelare siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.

Mezzi di ricorso efficaci e diritto a presentare ricorso

(28)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli indagati o gli imputati privati della libertà possano ricorrere a un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità della loro detenzione e, se del caso, a disporre la loro liberazione.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero riconoscere agli indagati o agli imputati che formano oggetto di una decisione di custodia cautelare il diritto a presentare ricorso contro tale decisione e informarli di tale diritto al momento della decisione.

Durata della custodia cautelare

(30)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare non superi quella della pena che può essere irrogata per il reato ascritto e non sia sproporzionata rispetto alla stessa.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare imposta non sia in contrasto con il diritto del detenuto di essere giudicato entro un termine ragionevole.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari i casi in cui una persona è sottoposta a custodia cautelare.

Deduzione del periodo di custodia cautelare subita dalla condanna definitiva

(33)

Gli Stati membri dovrebbero dedurre qualsiasi periodo di custodia cautelare precedente alla condanna, anche se eseguita attraverso misure alternative, dalla durata della pena detentiva successivamente irrogata.

NORME MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI MATERIALI DI DETENZIONE

Locali di detenzione

(34)

Gli Stati membri dovrebbero assegnare a ciascun detenuto una superficie minima di almeno 6 m2 nelle celle a occupazione singola e di 4 m2 nelle celle collettive. Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo spazio personale minimo assoluto a disposizione di ciascun detenuto, anche in una cella collettiva, sia pari ad almeno 3 m2 di superficie per detenuto. Il fatto che lo spazio personale di cui dispone un detenuto sia inferiore a 3 m2 fa sorgere una forte presunzione di violazione dell’articolo 3 della CEDU. Il calcolo dello spazio disponibile dovrebbe includere l’area occupata dai mobili ma non quella occupata dai servizi igienici.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi riduzione eccezionale della superficie minima assoluta per detenuto di 3 m2 sia breve, occasionale, minore e accompagnata da una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e da attività fuori cella adeguate. Inoltre gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che, in questi casi, la struttura detentiva offra, in linea generale, condizioni di detenzione dignitose e che la persona interessata non sia sottoposta ad altri elementi ritenuti circostanze aggravanti di cattive condizioni di detenzione, ad esempio altre carenze nei requisiti minimi strutturali delle celle o dei servizi igienici.

(36)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano accesso alla luce naturale e all’aria fresca nelle loro celle.

Assegnazione

(37)

Gli Stati membri sono incoraggiati e, nel caso dei minori, dovrebbero assicurarsi di assegnare i detenuti, per quanto possibile, a strutture di detenzione vicine alla loro abitazione o ad altri luoghi adatti ai fini della loro riabilitazione sociale.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti in stato di custodia cautelare siano tenuti separati dai detenuti condannati. Le donne dovrebbero essere tenute separate dagli uomini. I minori non dovrebbero essere detenuti con gli adulti, a meno che non si ritenga preferibile farlo nell’interesse superiore del minore.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, e, se del caso, i giovani adulti di età inferiore ai 21 anni, continuino a essere tenuti separati dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata e a condizione che ciò sia compatibile con l’interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona.

Igiene e condizioni sanitarie

(40)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi igienici siano accessibili in ogni momento e rispettino sufficientemente la privacy dei detenuti, anche tramite un’efficace separazione strutturale dagli spazi di vita nelle celle collettive.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci al fine di mantenere buoni standard igienici attraverso la disinfezione e la fumigazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che ai detenuti siano forniti i prodotti di igiene di base, compresi gli assorbenti igienici per le detenute, e che nelle celle sia disponibile acqua corrente e calda.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti indumenti e lenzuola puliti e adeguati e i mezzi per tenerli puliti.

Regime alimentare

(43)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il vitto sia fornito in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali dei detenuti e che sia preparato e servito nel rispetto delle condizioni igieniche. Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano sempre a disposizione acqua potabile.

(44)

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti un regime alimentare che tenga conto della loro età, disabilità, salute, stato fisico, religione, cultura e natura del loro lavoro.

Periodi di permanenza all’esterno della cella e all’aperto

(45)

Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di svolgere attività fisica all’aria aperta per almeno un’ora al giorno e dovrebbero fornire strutture e attrezzature spaziose e adeguate a tale scopo.

(46)

Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di trascorrere periodi di tempo ragionevoli all’esterno delle celle per dedicarsi al lavoro, all’istruzione e alle attività ricreative necessarie per un livello adeguato di interazione umana e sociale. Per evitare la violazione del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi eccezione a questa regola nel contesto di regimi e misure di sicurezza speciali, compresa la detenzione in isolamento, sia necessaria e proporzionata.

Lavoro e istruzione dei detenuti per favorirne il reinserimento sociale

(47)

Gli Stati membri dovrebbero investire nella riabilitazione sociale dei detenuti, tenendo conto delle loro esigenze individuali. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per offrire ai detenuti lavori remunerati e utili. Al fine di promuovere il reinserimento positivo dei detenuti nella società e nel mercato del lavoro, gli Stati membri dovrebbero preferire i lavori che comportano una formazione professionale.

(48)

Per aiutare i detenuti a prepararsi alla liberazione e facilitarne il reinserimento nella società, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti abbiano accesso a programmi educativi sicuri, inclusivi e accessibili (compreso l’apprendimento a distanza), che soddisfino le loro esigenze individuali e tengano conto delle loro aspirazioni.

Assistenza sanitaria

(49)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano un accesso tempestivo all’assistenza medica, anche psicologica, di cui necessitano per preservare la loro salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’assistenza sanitaria nelle strutture di detenzione soddisfi gli stessi standard di quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, anche per quanto riguarda il trattamento psichiatrico.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare controlli medici regolari e promuovere programmi di vaccinazione e di screening sanitario, anche per quanto riguarda le malattie trasmissibili (HIV, epatite virale B e C, tubercolosi e malattie sessualmente trasmissibili) e non trasmissibili (in particolare lo screening del cancro), seguiti da una diagnosi e dall’inizio del trattamento, ove necessario. I programmi di educazione sanitaria possono contribuire a migliorare i tassi di screening e l’alfabetizzazione sanitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che venga prestata particolare attenzione al trattamento dei detenuti tossicodipendenti, alla prevenzione e alla cura delle malattie infettive, alla salute mentale e alla prevenzione dei suicidi.

(51)

Gli Stati membri dovrebbero esigere che venga effettuato un esame medico senza indebito ritardo all’inizio di ogni periodo di privazione della libertà personale e dopo ogni trasferimento.

Prevenzione della violenza e dei maltrattamenti

(52)

Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei detenuti e prevenire qualsiasi forma di tortura o maltrattamento. In particolare, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che i detenuti non siano soggetti a violenza o maltrattamenti da parte del personale della struttura di detenzione e che siano trattati nel rispetto della loro dignità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre esigere che il personale della struttura di detenzione e tutte le autorità competenti proteggano i detenuti da violenza o maltrattamenti da parte di altri detenuti.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’adempimento di tale obbligo di protezione e l’eventuale uso della forza da parte del personale della struttura di detenzione siano soggetti a un controllo.

Contatti con il mondo esterno

(54)

Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di ricevere la visita dei loro familiari e di altre persone, ad esempio rappresentanti legali, assistenti sociali e medici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire ai detenuti di corrispondere liberamente con tali persone per lettera e, quanto più spesso possibile, per telefono o con altre forme di comunicazione, compresi i mezzi di comunicazione alternativi per le persone con disabilità.

(55)

Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione strutture idonee affinché le visite dei familiari possano essere effettuate in condizioni adatte ai minori, compatibili con le esigenze di sicurezza ma meno traumatiche per i minori. Le visite dei familiari dovrebbero garantire il mantenimento di contatti regolari e significativi con i membri della famiglia.

(56)

Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire la comunicazione con mezzi digitali, ad esempio le video chiamate, per permettere, tra l’altro, ai detenuti di mantenere i contatti con le loro famiglie, presentare domande di lavoro, seguire corsi di formazione o cercare un alloggio in vista della liberazione.

(57)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora ai detenuti sia eccezionalmente vietato comunicare con l’esterno, tale misura restrittiva sia strettamente necessaria e proporzionata e non sia applicata per un periodo di tempo prolungato.

Assistenza legale

(58)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano effettivamente avvalersi di un difensore.

(59)

Gli Stati membri dovrebbero rispettare la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione, compresa la corrispondenza legale, tra i detenuti e i loro consulenti legali.

(60)

Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di accedere ai documenti relativi al loro procedimento giudiziario o di tenerli in loro possesso.

Richieste e reclami

(61)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti siano chiaramente informati delle regole applicabili nella loro specifica struttura di detenzione.

(62)

Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso effettivo a una procedura che consenta ai detenuti di contestare ufficialmente aspetti della loro vita in detenzione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano presentare liberamente richieste e reclami riservati in merito al loro trattamento, attraverso meccanismi di reclamo sia interni che esterni.

(63)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le denunce dei detenuti siano gestite con prontezza e diligenza da un’autorità o magistrato indipendente competente a ordinare misure correttive, in particolare misure volte a porre fine a qualsiasi violazione del diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

Misure speciali per le donne e le ragazze

(64)

Nel prendere decisioni che riguardano qualsiasi aspetto della detenzione di donne e ragazze gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di tali persone sotto il profilo fisico, professionale, sociale e psicologico nonché delle loro esigenze in termini di igiene e assistenza sanitaria.

(65)

Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute di partorire in un ospedale esterno rispetto alla struttura di detenzione. Se il parto avviene comunque nella struttura di detenzione, gli Stati membri dovrebbero predisporre tutto il sostegno e le strutture necessari, compresa un’adeguata assistenza sanitaria prenatale e postnatale, per proteggere il legame tra la madre e il figlio e per salvaguardare il loro benessere fisico e mentale.

(66)

Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute che hanno figli in tenera età di tenerli con sé nella struttura di detenzione, nella misura in cui ciò sia compatibile con l’interesse superiore del minore. Gli Stati membri dovrebbero prevedere strutture speciali e prendere tutte le misure ragionevoli a favore dei minori per garantirne la salute e il benessere durante l’esecuzione della pena.

Misure speciali per gli stranieri

(67)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri e gli altri detenuti con particolari esigenze linguistiche privati della libertà personale abbiano un accesso ragionevole a servizi di interpretazione professionale e alla traduzione in una lingua a loro comprensibile dei documenti scritti.

(68)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati, senza indebito ritardo, del loro diritto di contattare il servizio diplomatico o consolare del paese di cui hanno la cittadinanza e di accedere a strumenti ragionevoli per comunicare con esso.

(69)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni sull’assistenza legale.

(70)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati della possibilità di chiedere il trasferimento dell’esecuzione della pena o delle misure cautelari nel loro paese di cittadinanza o di residenza permanente, come previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dalla decisione quadro 2009/829/GAI.

Misure speciali per i minori e i giovani adulti

(71)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le questioni relative alla sua detenzione e che nel prendere decisioni relative a qualsiasi aspetto della sua detenzione si tenga conto dei suoi diritti e bisogni specifici.

(72)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire un regime di detenzione appropriato e multidisciplinare per i minori, che ne garantisca e preservi la salute e lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo, il diritto all’istruzione e alla formazione, l’esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare e l’accesso a programmi di reinserimento nella società.

(73)

Il ricorso a misure disciplinari, tra cui la detenzione in isolamento, l’utilizzo di mezzi di contenzione o l’uso della forza dovrebbero essere soggetti a rigorose considerazioni di necessità e proporzionalità.

(74)

Ove opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare il regime di detenzione minorile agli autori di reato di età inferiore ai 21 anni.

Misure speciali per le persone con disabilità o gravi patologie

(75)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone con disabilità o gravi patologie ricevano un’assistenza adeguata, comparabile a quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, che soddisfi le loro esigenze specifiche. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone a cui sono stati diagnosticati disturbi mentali ricevano un’assistenza professionale specializzata, se necessario presso istituti specializzati o in apposite sezioni della struttura di detenzione sotto controllo medico, e che, se necessario, ai detenuti sia assicurata la continuità dell’assistenza sanitaria in vista della liberazione.

(76)

Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a soddisfare le esigenze dei detenuti con disabilità o gravi patologie e ad assicurare loro l’accessibilità per quanto riguarda le condizioni materiali di detenzione e i regimi di detenzione. Ciò dovrebbe includere l’offerta di attività appropriate per tali detenuti.

Misure speciali per proteggere altri detenuti con esigenze o vulnerabilità particolari

(77)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la detenzione non aggravi ulteriormente l’emarginazione delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo.

(78)

Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per prevenire qualsiasi violenza o altro maltrattamento, quali abusi fisici, mentali o sessuali, da parte del personale della struttura di detenzione o di altri detenuti nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’applicazione di misure di protezione speciali laddove vi sia il rischio di tali violenze o maltrattamenti.

Ispezione e monitoraggio

(79)

Gli Stati membri dovrebbero facilitare le ispezioni regolari da parte di un’autorità indipendente per valutare se le strutture di detenzione siano gestite in conformità con i requisiti del diritto nazionale e internazionale. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso senza restrizioni al Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e alla rete dei meccanismi nazionali di prevenzione.

(80)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso dei parlamentari nazionali alle strutture di detenzione e sono incoraggiati a concedere un simile accesso ai membri del Parlamento europeo.

(81)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di organizzare visite regolari presso le strutture di detenzione e altri centri di detenzione da parte di giudici, pubblici ministeri e avvocati difensori nell’ambito della loro formazione giudiziaria.

Misure specifiche per contrastare la radicalizzazione nelle carceri

(82)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare una valutazione iniziale del rischio per determinare il regime di detenzione appropriato applicabile ai detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento.

(83)

Sulla base di detta valutazione, tali detenuti potranno essere raggruppati in un’ala separata riservata ai terroristi, oppure potranno essere sparsi tra la popolazione carceraria generale. In quest’ultimo caso, gli Stati membri dovrebbero impedire che tali individui abbiano contatti diretti con detenuti che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità.

(84)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’amministrazione penitenziaria proceda regolarmente a ulteriori valutazioni del rischio (all’inizio della detenzione, durante la detenzione e prima della liberazione dei detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento).

(85)

Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire una formazione generale di sensibilizzazione a tutto il personale, e una formazione al personale specializzato, per il riconoscimento precoce dei segni di radicalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di designare un numero adeguato di cappellani carcerari ben formati che rappresentino diverse religioni.

(86)

Gli Stati membri dovrebbero attuare misure che prevedano programmi in carcere di riabilitazione, deradicalizzazione e disimpegno, in vista della liberazione, e programmi successivi alla liberazione per promuovere il reinserimento dei detenuti condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento.

MONITORAGGIO

(87)

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione sul seguito dato alla presente raccomandazione entro 18 mesi dalla sua adozione. Sulla base di tali informazioni la Commissione dovrebbe monitorare e valutare le misure adottate dagli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro 24 mesi dalla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2022

Per la Commissione

Didier REYNDERS

Membro della Commissione


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198. Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589 e sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dimitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857.

(2)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(3)  Sentenza del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia, 40324/16 e 12623/17.

(4)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14540-2018-INIT/it/pdf

(5)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf

(6)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2019-INIT/it/pdf

(7)  2019/2207(INI), adottata il 20 gennaio 2021.

(8)  Cfr. https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention.

(9)  Periodo di riferimento 2016-2019. Per ulteriori informazioni, cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/replies-questionnaire-quantitative-information-practical-operation-european-arrest-warrant_en.

(10)  Nono ciclo di valutazioni reciproche e conclusioni della conferenza di alto livello sul mandato di arresto europeo, organizzato dalla presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea nel settembre 2020.

(11)  Cfr. direzione generale per la Giustizia e i consumatori, Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study): final report, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366; direzione generale per la Giustizia e i consumatori Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study). Annex 2, Country fiches, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022,https://data.europa.eu/doi/10.2838/184080.

(12)  Meno di un anno in Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Svezia e Slovacchia; Tra un anno e due anni in Bulgaria, Grecia, Lituania, Malta, Polonia e Portogallo; Tra due e cinque anni in Cechia, Francia, Spagna, Croazia e Ungheria; Più di cinque anni in Italia e Romania; Senza limiti temporali in Belgio, a Cipro, in Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

(13)  Nel 2020 da meno di due mesi e mezzo a Malta a quasi 13 mesi in Slovenia. MEDIA per Stato membro: Austria — 2,9 mesi; Bulgaria — 6,5 mesi; Cechia — 5,1 mesi; Estonia — 4,7 mesi; Finlandia — 3,7 mesi; Grecia — 11,5 mesi; Ungheria — 12,3 mesi; Irlanda — 2,5 mesi; Italia — 6,5 mesi; Lituania — 2,8 mesi; Lussemburgo — 5,2 mesi; Malta — 2,4 mesi; Paesi Bassi — 3,7 mesi; Portogallo — 11 mesi; Romania — 5,3 mesi; Slovacchia — 3,9 mesi; Slovenia — 12,9 mesi; Spagna — 5,9 mesi. Per il 2020 non erano disponibili dati per Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, Polonia, Germania, Croazia, Cipro e Svezia.

(14)  Meno del 10 % in Bulgaria, Cechia e Romania e più del 45 % in Lussemburgo nel 2019.

(15)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(16)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).

(17)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(21)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8.

(22)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

(23)  Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 20).


24.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/58


RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/682 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

(2)

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(3)

Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE che riduce la durata delle procedure di rimpatrio, assicura un migliore collegamento tra le procedure di asilo e di rimpatrio e permette un uso più efficace delle misure volte a prevenire la fuga, nel contestuale rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»).

(4)

Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (2) mira a istituire un sistema comune dell’UE per i rimpatri che combini strutture più forti all’interno dell’Unione con una cooperazione più efficace con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione, nel quadro di un approccio globale alla gestione della migrazione. Questo approccio consente di riunire tutte le politiche nei settori della migrazione, dell’asilo, dell’integrazione e della gestione delle frontiere, riconoscendo che la loro efficacia complessiva dipende dai progressi compiuti su tutti i fronti. Un processo di migrazione più rapido e fluido e una governance più forte delle politiche in materia di migrazione e frontiere, la cooperazione con i paesi terzi, anche per quanto riguarda l’attuazione degli accordi e delle intese di riammissione dell’UE, con l’ausilio di moderni sistemi informatici e del sostegno delle agenzie competenti dell’UE, renderanno più efficaci e sostenibili le procedure di rimpatrio.

(5)

Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato l’importanza di una politica unificata, globale ed efficace dell’Unione in materia di rimpatrio e riammissione, invitando a intervenire rapidamente per garantire rimpatri efficaci dall’Unione europea mediante un’accelerazione delle relative procedure. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri a riconoscere le rispettive decisioni di rimpatrio (3).

(6)

La comunicazione della Commissione del 10 febbraio 2021«Rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione nell’ambito di una politica migratoria dell’UE equa, efficace e globale» (4) ha individuato gli ostacoli che impediscono un rimpatrio effettivo, indicando che, per sormontarli, sono necessarie procedure migliori, che riducano la frammentazione degli approcci nazionali, oltre a una più stretta cooperazione e una maggiore solidarietà tra tutti gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, istituito dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (5), e le informazioni raccolte attraverso la rete europea sulle migrazioni (6), istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio, hanno consentito una valutazione globale di come gli Stati membri attuino la politica dell’Unione in materia di rimpatrio e l’individuazione delle lacune e degli ostacoli esistenti.

(7)

In considerazione delle persistenti sfide nel settore del rimpatrio, e in attesa della conclusione dei negoziati legislativi, in particolare sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE, si raccomandano interventi supplementari per migliorare ulteriormente l’applicazione efficace ed efficiente del quadro giuridico in vigore.

(8)

La raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione (7), che propone una serie di misure e azioni per rendere più efficaci i rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE, rimane pertinente e dovrebbe continuare a orientare gli Stati membri nell’attuazione di procedure di rimpatrio più rapide. La raccomandazione (UE) 2017/432 è stata integrata nella raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione (8), consentendo così una valutazione continua della sua attuazione nell’ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio dell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(9)

In quanto pietra miliare per la creazione un sistema comune dell’UE in materia di rimpatri, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio può facilitare e accelerare le procedure di rimpatrio per lo Stato membro competente per il rimpatrio e rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri per migliorare ulteriormente la convergenza tra gli stessi nella gestione della migrazione. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio precedentemente emesse in un altro Stato membro può inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all’interno dell’Unione. La direttiva 2001/40/CE del Consiglio (9) stabilisce un quadro per il riconoscimento reciproco. Tale quadro è stato integrato dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio (10) che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE, anticipando gran parte del sostegno che è stato poi sviluppato a livello dell’UE. Dei progressi in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio dovrebbero inoltre tenere conto le discussioni in corso sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE presentata dalla Commissione.

(10)

La mancanza di un sistema unionale che permetta di appurare se un cittadino di paese terzo fermato sia già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro ha in precedenza ostacolato il ricorso al riconoscimento reciproco.

(11)

Dal 7 marzo 2023, data di applicazione del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), gli Stati membri sono tenuti a inserire senza indugio una segnalazione di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen a seguito dell’emissione di una decisione di rimpatrio. Attraverso il sistema d’informazione Schengen gli Stati membri sono ora in grado di verificare immediatamente se un cittadino di un paese terzo fermato dall’autorità competente sia già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro.

(12)

Il valore aggiunto di questa nuova funzionalità del sistema d’informazione Schengen dipende dall’uso attivo delle segnalazioni di rimpatrio e dal fatto che vi sia dato un seguito adeguato, anche mediante il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse in precedenza da altri Stati membri. In questo modo è possibile accelerare notevolmente e rendere più efficiente la procedura di rimpatrio, in particolare se il rimpatrio può essere eseguito immediatamente, anche quando sia scaduto il periodo per la partenza volontaria concesso dallo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio e siano stati esauriti i mezzi di ricorso contro tale decisione di rimpatrio.

(13)

Finanziamenti ad hoc nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (12) contribuiranno all’attuazione della presente raccomandazione e, in particolare, al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri. L’attuazione della presente raccomandazione dovrebbe inoltre poter contare sul sostegno pratico e operativo delle competenti agenzie dell’UE.

(14)

Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità nazionali responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che va superato per rendere più efficienti le procedure di rimpatrio. Tutte le autorità competenti degli Stati membri che intervengono nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero operare in stretto coordinamento.

(15)

Collegamenti più stretti tra le procedure di asilo e di rimpatrio, nonché procedure rapide alle frontiere esterne degli Stati membri, possono rendere il processo di rimpatrio notevolmente più efficiente. Quando non è possibile derogare all’applicazione della direttiva 2008/115/CE sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è necessario, nell’ambito dell’attuale quadro legislativo, accelerare in particolare il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta, e nei casi in prossimità delle zone di frontiera esterna degli Stati membri, attraverso una procedura di rimpatrio più rapida, a condizione che il rispetto dei diritti fondamentali di tali cittadini sia garantito per l’intera durata di tale procedura.

(16)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1860 prevede che gli Stati membri possono astenersi dall’inserire le segnalazioni di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna di uno Stato membro ed è eseguita immediatamente. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 impone agli Stati membri di assicurarsi che le segnalazioni siano inserite senza indugio nel sistema d’informazione Schengen qualora il rimpatrio non sia stato eseguito immediatamente dalle frontiere esterne.

(17)

Al fine di incentivare e incoraggiare i rimpatri volontari, le possibilità consentite dalla direttiva 2008/115/CE potrebbero essere utilizzate per valutare l’opportunità di astenersi dall’emettere un divieto d’ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi che cooperano con le autorità e che partecipano a un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. In questi casi gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE.

(18)

Prevenire la fuga e gli spostamenti non autorizzati all’interno dell’Unione è essenziale per garantire l’efficacia del sistema comune dell’UE per i rimpatri. È necessario un approccio organico, comprendente gli strumenti fondamentali per valutare e prevenire il rischio di fuga, al fine di facilitare e semplificare la valutazione di tale rischio nei singoli casi, rafforzare l’uso di alternative efficaci al trattenimento e garantire una capacità di trattenimento sufficiente - quando il trattenimento è utilizzato come misura di ultima istanza e per un periodo il più breve possibile conformemente all’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE.

(19)

A livello unionale è disponibile un sostegno per attuare la presente raccomandazione, anche da parte del coordinatore dell’UE per i rimpatri e della rete ad alto livello per i rimpatri sulla base di una strategia operativa in materia di rimpatri. Un sostegno operativo è disponibile anche attraverso le agenzie competenti dell’Unione, in particolare Frontex, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e l’Agenzia per i diritti fondamentali.

(20)

Le autorità nazionali competenti per i rimpatri sono parte integrante della guardia di frontiera e costiera europea, il cui compito è garantire l’efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere. Frontex svolge un ruolo fondamentale in quanto braccio operativo del sistema comune dell’UE per i rimpatri e fornisce assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura di rimpatrio nell’ambito del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(21)

Tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere destinatari della presente raccomandazione.

(22)

Gli Stati membri sono invitati a dare istruzione alle rispettive autorità nazionali responsabili dell’espletamento delle operazioni di rimpatrio di applicare la presente raccomandazione nello svolgimento dei loro compiti.

(23)

La presente raccomandazione è conforme ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta. In particolare, essa garantisce il pieno rispetto della dignità umana e l’applicazione degli articoli 1, 4, 14, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio

(1)

Al fine di agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio, lo Stato membro competente per il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare dovrebbe riconoscere, in uno spirito di reciprocità, qualsiasi decisione di rimpatrio precedentemente emessa nei confronti della stessa persona da un altro Stato membro, a meno che l’effetto di tale decisione di rimpatrio non sia stato sospeso. A tal fine gli Stati membri dovrebbero:

a)

avvalersi appieno delle informazioni condivise attraverso le segnalazioni di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen, di cui al regolamento (UE) 2018/1860;

b)

garantire che siano disponibili le impronte digitali per l’inserimento in una segnalazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860;

c)

verificare sistematicamente nel sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del sistema d’informazione Schengen se un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare sia oggetto di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen;

d)

assicurarsi che le autorità nazionali responsabili del rimpatrio cooperino strettamente con l’ufficio SIRENE nazionale, tenuto conto del suo ruolo quale istituito dal regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del suo ruolo nello scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1860;

e)

cooperare e, se necessario, scambiare informazioni supplementari per facilitare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di rimpatrio;

f)

esaminare la situazione del cittadino di un paese terzo interessato, sentito lo stesso, per garantire il rispetto del diritto nazionale e dell’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, prima di riconoscere una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro e prima dell’allontanamento. Nel caso dei minori, in particolare, lo Stato membro di esecuzione dovrebbe garantire che si tenga debitamente conto dell’interesse superiore degli stessi;

g)

notificare per iscritto al cittadino di un paese terzo interessato che è stata riconosciuta la decisione di rimpatrio emessa nei suoi confronti da un altro Stato membro. La notifica dovrebbe ribadire i motivi di fatto e di diritto contenuti nella decisione di rimpatrio e fornire informazioni sui mezzi di ricorso disponibili;

h)

comunicare immediatamente l’allontanamento del cittadino di un di paese terzo interessato allo Stato membro che ha emesso la decisione, in modo che tale Stato membro possa aggiornare il sistema d’informazione Schengen conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861.

Accelerare i rimpatri

(2)

Al fine di accelerare le procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero instaurare una stretta cooperazione tra le autorità responsabili delle decisioni che pongono fine al soggiorno regolare e quelle responsabili dell’emissione delle decisioni di rimpatrio, compreso lo scambio regolare di informazioni e la cooperazione operativa, sulla base dell’approccio integrato e coordinato di cui alla raccomandazione (UE) 2017/432.

(3)

Per garantire la tempestiva disponibilità delle informazioni sull’identità e sulla situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, necessarie per monitorare e dare seguito ai singoli casi, e al fine di definire e mantenere un quadro situazionale nazionale in materia di rimpatri, gli Stati membri sono invitati a istituire senza indugio un sistema informatico completo di gestione dei casi di rimpatrio, basato sul modello sviluppato da Frontex a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi appieno dei sistemi di gestione dei casi di riammissione istituiti per promuovere l’attuazione degli accordi o delle intese di riammissione con i paesi terzi.

(4)

Per garantire che una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale sia seguita rapidamente dalle procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero:

a)

istituire un canale di comunicazione diretto e standardizzato tra le autorità competenti in materia di asilo e quelle competenti in materia di rimpatrio per garantire un perfetto coordinamento tra le due procedure;

b)

emettere, con lo stesso atto o con atti separati ma adottati contemporaneamente o in una fase immediatamente successiva, una decisione di rimpatrio e una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale, avvalendosi al meglio della possibilità di cui all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

c)

prevedere la possibilità di proporre ricorso contro la decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e la decisione di rimpatrio contemporaneamente dinanzi allo stesso organo giurisdizionale o la possibilità di impugnare entrambe le decisioni entro lo stesso termine;

d)

prevedere la sospensione automatica dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio in una procedura di ricorso soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per conformarsi all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 47 della Carta;

e)

adottare misure per garantire che un ricorso possa essere esercitato da un paese terzo, in particolare attraverso un’adeguata rappresentanza legale e avvalendosi di strumenti innovativi quali la videoconferenza, purché siano rispettati il diritto a un ricorso effettivo e l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE.

(5)

Per garantire rimpatri più rapidi nelle vicinanze delle frontiere esterne, gli Stati membri dovrebbero:

a)

istituire squadre di sostegno mobili in cui siano rappresentate tutte le autorità competenti per il rimpatrio volontario e forzato e i pertinenti servizi di sostegno, compresi gli interpreti, i servizi sanitari, l’assistenza legale e gli operatori sociali;

b)

istituire strutture adeguate (in particolare per i minori e le famiglie) nelle vicinanze della zona di frontiera esterna per ospitare i cittadini di paesi terzi in attesa di rimpatrio, nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compresi il diritto alla vita privata e familiare e il diritto alla non discriminazione;

c)

se del caso, avvalersi appieno delle procedure accelerate previste dagli accordi di riammissione conclusi tra l’Unione o gli Stati membri e i paesi terzi, nel rispetto delle garanzie procedurali conformemente, in particolare, all’articolo 47 della Carta;

d)

a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1860, inserire una segnalazione di rimpatrio nel sistema d’informazione Schengen quando non sia possibile eseguire immediatamente il rimpatrio.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi quanto più possibile di tutto il sostegno fornito da Frontex, compreso il sostegno operativo alle autorità nazionali, l’assistenza per l’identificazione dei rimpatriati e l’acquisizione dei documenti di viaggio, l’organizzazione delle operazioni di rimpatrio e il sostegno alla partenza volontaria e alla reintegrazione.

Incentivi al rimpatrio volontario

(7)

Per incoraggiare il rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero istituire strutture di consulenza sul rimpatrio e sulla reintegrazione per fornire loro informazioni e orientamenti quanto prima possibile durante la procedura e orientarli verso un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sul rimpatrio siano fornite anche durante la procedura di asilo, poiché il rimpatrio è uno degli esiti possibili qualora sia respinta la domanda di protezione internazionale.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre:

a)

valutare la possibilità di astenersi dall’emettere un divieto d’ingresso per i cittadini di paesi terzi che cooperano con le autorità competenti e che si iscrivono a un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; in questi casi gli Stati membri dovrebbero prorogare, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

b)

prevedere una procedura facilmente accessibile e operativa nella pratica per consentire ai cittadini di paesi terzi di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d’ingresso nei casi in cui tali cittadini colpiti da un divieto d’ingresso abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio entro il termine concesso per la partenza volontaria, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.

Un approccio globale al rischio di fuga

(9)

Al fine di istituire un processo razionalizzato e coordinato, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio globale comprendente i seguenti strumenti fondamentali per valutare e prevenire il rischio di fuga:

a)

criteri oggettivi per valutare l’esistenza del rischio di fuga in ogni singolo caso;

b)

alternative efficaci al trattenimento che corrispondano ai diversi livelli di rischio di fuga e alle circostanze individuali;

c)

il trattenimento come misura di ultima istanza e con una durata quanto più breve possibile, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE e all’articolo 6 della Carta.

(10)

Per valutare la sussistenza in un caso individuale di motivi per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero introdurre nella legislazione nazionale le circostanze e i criteri obiettivi di cui rispettivamente ai punti 15 e 16 della raccomandazione (UE) 2017/432. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un’ampia gamma di alternative al trattenimento che siano efficaci per prevenire la fuga dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e mirate alle circostanze individuali degli interessati. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere procedure adeguate per garantire che i cittadini di paesi terzi rispettino tali misure. Dovrebbero essere previste misure efficaci ma meno coercitive rispetto al trattenimento, che potrebbero includere:

a)

l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti, a intervalli compresi tra una volta ogni 24 ore e una volta alla settimana, a seconda del livello di rischio di fuga;

b)

l’obbligo di consegnare alle autorità competenti il passaporto, il documento di viaggio o il documento d’identità;

c)

l’obbligo di risiedere in un luogo designato dalle autorità, quale una residenza privata, una struttura di accoglienza o un centro dedicato;

d)

l’obbligo di comunicare alle autorità competenti un indirizzo privato e le eventuali modifiche di tale indirizzo;

e)

la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;

f)

l’uso di tecnologie innovative.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la capacità di trattenimento sia in linea con le esigenze effettive, tenendo conto del numero di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono oggetto di una decisione di rimpatrio e del numero stimato di persone che dovrebbero essere rimpatriate a medio termine.

Attuazione, monitoraggio e relazioni

(12)

Nell’attuare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno tutte le forme di sostegno disponibili a livello dell’Unione, tra cui:

a)

il sostegno garantito dal coordinatore dell’UE per i rimpatri e dalla rete ad alto livello per i rimpatri;

b)

il sostegno garantito dalle agenzie competenti dell’Unione, in particolare Frontex, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, eu-LISA e l’Agenzia per i diritti fondamentali;

c)

le competenze e le informazioni raccolte e scambiate all’interno delle reti e dei gruppi dell’Unione che si occupano di questioni relative ai rimpatri.

(13)

Ai fini del monitoraggio dell’attuazione della presente raccomandazione, gli Stati membri sono invitati a riferire annualmente alla Commissione, anche in merito al numero di decisioni di rimpatrio di altri Stati membri oggetto di riconoscimento reciproco.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (COM(2020) 609 final).

(3)  Conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, 1/23.

(4)  COM(2021) 56 final.

(5)  Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

(6)  Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

(7)  Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 66 dell’11.3.2017, pag. 15).

(8)  Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83).

(9)  Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

(10)  Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

24.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/65


DECISIONE DELEGATA n. 17-2023 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI

del 1o marzo 2023

sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED presso la Corte dei conti europea

IL COMITATO AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 287,

vista la decisione n. 041-2021 della Corte dei conti sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE) (1),

viste le politiche della Corte dei conti in materia di sicurezza delle informazioni (attualmente DEC 127/15 FINAL) e di classificazione delle informazioni (COMPERS 123/2020) (2),

considerando che la decisione n. 41-2021 si applica a tutti i servizi e i locali della Corte dei conti;

considerando che la decisione n. 41-2021 dispone, agli articoli 1, paragrafo 3, e 5, paragrafo 6, che la Corte dei conti tratta le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED nei propri locali e può concludere un accordo sul livello dei servizi con un’altra istituzione dell’UE a Lussemburgo al fine di poter trattare e conservare informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore in una zona protetta di tale istituzione;

considerando che le misure di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE) durante il loro ciclo di vita devono essere commisurate in particolare alla rispettiva classifica di sicurezza;

considerando che le misure di sicurezza per proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni comunicate alla Corte dei conti devono essere adeguate alla natura e al tipo di informazioni in causa;

considerando che ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10, della decisione n. 41-2021 il Comitato amministrativo adotta una decisione delegata che stabilisce le modalità di attuazione della suddetta decisione; ai sensi degli articoli 8, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, della decisione n. 41-2021 tali modalità di attuazione disciplinano questioni come il trattamento e la conservazione delle ICUE nonché le violazioni della sicurezza;

considerando che l’allegato I alla decisione n. 41-2021 stabilisce le misure di sicurezza materiale che si applicano nelle zone amministrative in cui sono trattate e conservate informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

considerando che le misure di sicurezza adottate per attuare la decisione devono essere conformi ai princìpi per la sicurezza all’interno della Corte dei conti stabiliti all’articolo 3 della decisione n. 41-2021;

considerando che la Corte dei conti provvede attraverso la decisione n. 41-2021 affinché le proprie misure di sicurezza garantiscano un livello elevato di protezione per le ICUE e siano equivalenti a quelle stabilite dalla norma sulla protezione delle ICUE adottate da altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE;

considerando che tra la Corte dei conti e la Commissione, il Consiglio e il SEAE è stato stipulato un accordo amministrativo semplificato, che è entrato in vigore il 27 gennaio 2023;

DECIDE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le condizioni di trattamento per le informazioni classificate UE (ICUE) di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (3) conformemente alla decisione n. 41-2021.

2.   La presente decisione si applica a tutti i servizi e i locali della Corte dei conti. Si applica inoltre alle sue Sezioni e Comitati che, ai fini della presente decisione, sono inclusi nel termine «servizi».

Articolo 2

Criteri per accedere alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   L’accesso alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED può essere autorizzato dopo che:

a)

è stata accertata la necessità che una persona abbia accesso a determinate informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED per poter svolgere una funzione o un compito professionale per la Corte dei conti;

b)

la persona è stata istruita sulle disposizioni normative e sulle norme e gli orientamenti di sicurezza pertinenti per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

c)

la persona ha preso atto delle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni in questione.

2.   Ai tirocinanti della Corte dei conti non sono assegnati compiti per i quali sia necessario accedere ad informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   L’accesso è negato o autorizzato per altre categorie di personale, secondo la tabella riportata in allegato.

CAPO 2

PRODUZIONE DI INFORMAZIONI RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Articolo 3

Originatore

Mentre, ai sensi dell’articolo 2 della decisione n. 41-2021, l’originatore è un’istituzione, agenzia o organismo dell’Unione, Stato membro, paese terzo o organizzazione internazionale sotto la cui autorità sono state create e/o introdotte nelle strutture dell’Unione informazioni classificate, il redattore delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non coincide necessariamente con l’originatore.

Articolo 4

Assegnazione del livello di classifica

1.   Il personale che redige un documento sulla base delle informazioni di cui all’articolo 1, nelle circostanze di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della decisione n. 41-2021 o in altre circostanze, verifica sempre se il documento debba essere classificato. La classificazione di un documento come ICUE implica una valutazione e la decisione, da parte dell’originatore, che la sua divulgazione a persone non autorizzate potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri. Se i redattori nutrono dubbi sul fatto che il documento che redigono debba essere classificato come RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è opportuno che consultino il primo manager o il direttore responsabile.

2.   Un documento è classificato almeno RESTREINT UE/EU RESTRICTED se la sua divulgazione non autorizzata potrebbe, tra l’altro:

a)

ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche;

b)

provocare serie difficoltà a persone fisiche;

c)

rendere più difficile mantenere l’efficacia operativa o la sicurezza del personale distaccato dagli Stati membri o da altri contributori;

d)

violare impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi;

e)

pregiudicare le indagini su un reato o agevolare la criminalità;

f)

svantaggiare l’Unione o gli Stati membri in negoziati commerciali o politici con altri soggetti;

g)

ostacolare l’efficace elaborazione o funzionamento delle politiche dell’Unione;

h)

compromettere la corretta gestione dell’Unione e le sue missioni in generale;

i)

portare alla scoperta di informazioni classificate a un livello superiore.

3.   Gli originatori possono decidere di attribuire un livello di classifica standard alle categorie di informazioni che creano periodicamente. Essi garantiscono tuttavia che alle singole informazioni sia assegnato il livello di classifica appropriato.

Articolo 5

Trattamento dei progetti

1.   Le informazioni sono classificate non appena prodotte. Le note personali, i progetti preliminari o i messaggi contenenti le informazioni che giustificano una classifica di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono contrassegnati come tali sin dall’inizio e sono prodotti e trattati in conformità della presente decisione.

2.   Se il documento finale non richiede più il livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il documento è declassificato.

Articolo 6

Registro delle fonti

Al fine di consentire l’esercizio del controllo degli originatori conformemente all’articolo 13, gli originatori di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED tengono, nella misura del possibile, un registro di tutte le fonti classificate utilizzate per produrre documenti classificati, compresi i dettagli delle fonti provenienti dagli Stati membri dell’UE, da organizzazioni internazionali o da paesi terzi. Se del caso, le informazioni classificate aggregate sono contrassegnate in modo da preservare l’identificazione degli originatori delle fonti classificate utilizzate.

Articolo 7

Classificazione di parti di un documento

1.   A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 41-2021, il livello generale di classifica di un documento è almeno quello del suo componente con livello di classifica più elevato. Quando si riprendono informazioni da varie fonti, il documento aggregato finale è riesaminato per determinarne il livello generale di classifica di sicurezza, in quanto può richiedere una classifica più elevata di quella dei suoi componenti.

2.   I documenti che contengono parti classificate e parti non classificate sono impostati e contrassegnati in modo che i componenti con livelli diversi di classifica e/o di sensibilità possano essere facilmente individuati e, se necessario, separati. Ciò consente di trattare adeguatamente ciascuna parte una volta separata dagli altri componenti.

Articolo 8

Contrassegni di classifica per esteso

1.   Le informazioni che devono essere classificate sono contrassegnate e trattate come tali, a prescindere dalla loro forma materiale. Il livello di classifica è comunicato chiaramente ai destinatari mediante un contrassegno di classifica, se le informazioni sono fornite per iscritto su carta, supporti di memorizzazione rimovibili o utilizzando un sistema di comunicazione e informazione (CIS) o mediante annuncio, se le informazioni sono fornite oralmente, ad esempio in una conversazione o una presentazione. Il materiale classificato è contrassegnato materialmente in modo da consentire una facile identificazione della sua classifica di sicurezza.

2.   Sui documenti, il contrassegno di classifica completo RESTREINT UE/EU RESTRICTED è scritto in stampatello, in francese e in inglese, conformemente al paragrafo 3. Il contrassegno non è tradotto in altre lingue.

3.   Il contrassegno di classifica RESTREINT UE/EU RESTRICTED è apposto come segue:

a)

centrato nell’intestazione e nel piè di pagina di ogni pagina del documento;

b)

il contrassegno di classifica è scritto su una sola riga, senza spazi da nessuno dei lati della barra;

c)

in lettere maiuscole, con carattere «Times New Roman 16», in grassetto e con un bordo su ciascun lato.

4.   Quando è creato un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED:

a)

ciascuna pagina è contrassegnata chiaramente con il livello di classifica;

b)

ciascuna pagina è numerata;

c)

il documento reca un numero di riferimento e un oggetto che non è in sé un’informazione classificata, a meno che non sia contrassegnato come tale;

d)

tutti gli allegati e il materiale accluso sono elencati, ove possibile, sulla prima pagina;

e)

il documento riporta la data in cui è stato creato.

Articolo 9

Contrassegni di classifica abbreviati R-UE/EU-R

L’abbreviazione R-UE/EU-R può essere utilizzata per indicare il livello di classifica delle singole parti di un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED o laddove non possa essere inserito per esteso il contrassegno di classifica, ad esempio su un piccolo supporto di memorizzazione rimovibile. Può essere utilizzata nel corpo del testo laddove l’uso ripetuto del contrassegno di classifica per esteso risulterebbe pesante. L’abbreviazione non è utilizzata al posto del contrassegno di classifica completo in intestazione e piè di pagina del documento.

Articolo 10

Altre indicazioni di sicurezza

1.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono recare altri contrassegni o «indicazioni di sicurezza» che specifichino, ad esempio, il settore cui si riferisce il documento o indichino una distribuzione particolare in base al principio della necessità di conoscere. Un esempio è:

RELEASABLE TO LIECHTENSTEIN

2.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono recare un’avvertenza di sicurezza che fornisce istruzioni specifiche su come trattarli e gestirli.

3.   Ogniqualvolta possibile, le eventuali indicazioni per la declassificazione sono apposte sulla prima pagina del documento al momento della sua creazione. Ad esempio, può essere apposto il seguente contrassegno:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

fino a [gg.mm.aaaa]

Articolo 11

Trattamento elettronico

1.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono creati con mezzi elettronici, se disponibili.

2.   Il personale della Corte dei conti utilizza i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) accreditati per la creazione di informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (cfr. articolo 6 della decisione n. 41-2021). Il personale consulta il responsabile della sicurezza delle informazioni (RSI) se vi sono dubbi su quale CIS possa essere utilizzato. In consultazione con l’RSI, possono essere applicate procedure specifiche in situazioni di emergenza o in configurazioni tecniche specifiche.

3.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED, compresi i progetti di cui all’articolo 5, non sono inviati per posta elettronica ordinaria non criptata, non sono stampati o digitalizzati su stampanti o scanner standard né trattati su dispositivi personali dei membri del personale. Per la stampa dei documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzate solo stampanti o fotocopiatrici collegate a computer indipendenti o a un sistema accreditato.

Articolo 12

Distribuzione

Il mittente dei documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED decide a chi distribuire le informazioni, in base alla necessità di conoscere. Se necessario, è redatto un elenco di distribuzione, al fine di applicare più rigorosamente il principio della necessità di conoscere.

CAPO 3

LAVORARE CON INFORMAZIONI CLASSIFICATE RESTREINT UE/EU RESTRICTED ESISTENTI

Articolo 13

Controllo dell’originatore

1.   L’originatore esercita il «controllo dell’originatore» sulle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che ha creato. L’autorizzazione preventiva per iscritto dell’originatore è necessaria prima che le informazioni possano essere:

a)

declassificate;

b)

utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore;

c)

divulgate a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;

d)

comunicate a una parte esterna alla Corte dei conti ma interna all’UE;

e)

comunicate a un contraente o potenziale contraente con sede in un paese terzo.

2.   I detentori di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED hanno ottenuto l’accesso alle informazioni classificate per poter svolgere le proprie funzioni. Sono responsabili del trattamento, archiviazione e protezione corretti delle informazioni, conformemente alla decisione n. 41-2021. A differenza degli originatori delle informazioni classificate, i detentori non sono autorizzati a decidere in merito alla declassificazione o alla successiva divulgazione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED a paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

3.   Se non è possibile individuare l’originatore di un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il servizio della Corte dei conti che detiene le informazioni classificate esercita il controllo dell’originatore. Qualora il detentore delle informazioni ritenga necessario comunicare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, la Corte dei conti chiede il parere di una delle parti di un accordo sulla sicurezza delle informazioni concluso con lo stesso paese terzo o organizzazione internazionale.

Articolo 14

CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trattate e trasmesse con mezzi elettronici, se disponibili. Conformemente all’articolo 6 della decisione n. 41-2021, sono utilizzati solo CIS e apparecchiature che sono stati accreditati da un’altra istituzione, agenzia od organismo dell’UE o dalla Corte dei conti.

Articolo 15

Misure specifiche applicabili alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED su supporti di memorizzazione rimovibili

1.   L’uso dei supporti di memorizzazione rimovibili è controllato e registrato. Sono utilizzati unicamente supporti di memorizzazione rimovibili forniti dalla Corte dei conti o da un’altra istituzione, agenzia od organismo dell’UE e approvati dall’RSI della Corte dei conti, e criptati con un prodotto approvato dall’RSI della Corte dei conti. Per il trasferimento di informazioni classificate non possono essere utilizzati i supporti personali rimovibili né quelli forniti gratuitamente in occasione di conferenze, seminari ecc. Ove possibile, dovrebbero essere utilizzati supporti di memorizzazione rimovibili con sicurezza Tempest, conformemente agli orientamenti dell’RSI.

2.   Quando un documento classificato è trattato o archiviato elettronicamente su supporti di memorizzazione rimovibili, quali chiavette USB, dischi rigidi USB, CD, DVD o schede di memoria (compresi SSD (4)), il contrassegno di classifica è chiaramente visibile nelle informazioni visualizzate, nonché sul nome del file e sul supporto di memorizzazione rimovibile.

3.   Il personale tiene presente che quando grandi quantità di informazioni classificate sono conservate su supporti di memorizzazione rimovibili può essere necessario assegnare un livello di classifica più elevato al dispositivo nel suo insieme.

4.   Solo i CIS opportunamente autorizzati sono utilizzati per la trasmissione di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED verso o da supporti di memorizzazione rimovibili.

5.   Quando si scaricano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED da supporti di memorizzazione rimovibili, prima del trasferimento dei dati è necessario prestare particolare attenzione al fatto che i supporti non contengano virus o malware.

6.   Se del caso, i supporti di memorizzazione rimovibili sono trattati nel rispetto delle procedure di sicurezza relative al sistema di cifratura utilizzato.

7.   I documenti su supporti di memorizzazione rimovibili che non sono più necessari, o che sono stati trasferiti su un CIS appropriato, sono rimossi o cancellati in modo sicuro utilizzando prodotti o metodi approvati. A meno che non siano conservati in idonei mobili da ufficio chiusi a chiave, i supporti di memorizzazione rimovibili sono distrutti quando non sono più necessari. Qualsiasi distruzione o cancellazione è effettuata con un metodo conforme alle norme di sicurezza della Corte dei conti. È tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione rimovibili e la loro distruzione è registrata.

Articolo 16

Trattamento e archiviazione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Conformemente agli articoli 5, paragrafo 8, e 6, paragrafo 9, della decisione n. 41-2021, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trattate in una zona amministrativa (5), o in una zona protetta presso la Commissione (6) per il cui utilizzo la Corte dei conti ha concluso un accordo sul livello dei servizi, come segue:

il personale chiude la porta dell’ufficio al momento del trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

il personale ripone o occulta qualsiasi informazione RESTREINT UE/EU RESTRICTED quando riceve un visitatore;

il personale non lascia in vista le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED quando l’ufficio non è occupato;

gli schermi che visualizzano le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono permanentemente non rivolti verso finestre e porte, per evitare che possano essere osservati.

2.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere temporaneamente trattate all’esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa, purché il detentore si sia impegnato ad osservare le misure compensative necessarie per proteggere tali informazioni dall’accesso di persone non autorizzate. Le misure compensative prevedono almeno le seguenti azioni:

le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono lette in luoghi pubblici;

le ICUE sono tenute sempre sotto il controllo personale del detentore;

i documenti sono riposti in idonei mobili chiusi a chiave quando non sono letti o discussi;

le porte della stanza sono chiuse quando il documento è letto o discusso;

i dettagli del documento non sono discussi per telefono su una linea non protetta o in un messaggio di posta elettronica non criptato;

il documento può essere fotocopiato o digitalizzato solo su apparecchiature indipendenti o sistemi accreditati;

il documento è trattato e tenuto temporaneamente all’esterno di una zona amministrativa o protetta solo per il tempo strettamente necessario;

il detentore non butta via un documento classificato, ma lo restituisce affinché sia archiviato in una zona amministrativa o protetta, o fa in modo che il documento sia distrutto in un distruggi documenti approvato (7).

3.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED su supporto cartaceo sono conservate in mobili da ufficio chiusi a chiave in una zona amministrativa o in una zona protetta. Esse possono essere temporaneamente conservate all’esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa, purché il detentore si sia impegnato ad osservare le misure compensative.

4.   Ulteriori istruzioni possono essere chieste all’RSI.

5.   Qualsiasi incidente, presunto o effettivo, in materia di sicurezza che riguardi il documento è segnalato quanto prima all’RSI.

Articolo 17

Riproduzione e traduzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere riprodotte o tradotte su istruzione del detentore, purché l’originatore non abbia imposto limitazioni. Tuttavia, il numero di copie non è superiore a quanto strettamente necessario.

2.   Se viene riprodotta solo una parte di un documento classificato, si applicano le stesse condizioni previste per la copia dell’intero documento. Gli estratti sono anch’essi classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED, a meno che l’originatore non li abbia espressamente contrassegnati come non classificati.

3.   Le misure di sicurezza applicabili alle informazioni originali si applicano alle copie e alle traduzioni.

Articolo 18

Princìpi generali per il trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Ove possibile, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che devono essere trasportate all’esterno delle zone protette o delle aree amministrative sono inviate per via elettronica mediante mezzi adeguatamente accreditati e/o protetti da prodotti crittografici approvati.

2.   A seconda dei mezzi disponibili o in funzione delle circostanze particolari, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate fisicamente a mano sotto forma di documenti cartacei o su supporti di memorizzazione rimovibili. L’utilizzo dei supporti di memorizzazione rimovibili per la trasmissione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED è da preferirsi all’invio di documenti cartacei.

3.   Possono essere utilizzati solo supporti di memorizzazione rimovibili criptati con un prodotto approvato dall’RSI della Corte dei conti. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED su supporti di memorizzazione rimovibili che non sono protette da un prodotto crittografico approvato dall’RSI sono trattate allo stesso modo delle copie cartacee.

4.   Una spedizione può contenere più di una informazione RESTREINT UE/EU RESTRICTED, purché sia rispettato il principio della necessità di conoscere.

5.   Gli imballaggi utilizzati assicurano che il contenuto non sia visibile. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trasportate in imballaggi opachi, quali una busta, una cartella opaca o una valigetta portadocumenti. L’imballaggio esterno non deve recare indicazioni sulla natura o sul livello di classifica del suo contenuto. Se utilizzato, lo strato interno dell’imballaggio presenta il contrassegno RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Entrambi gli strati dell’imballaggio indicano il nome del destinatario, il suo titolo e indirizzo, nonché un indirizzo di ritorno nel caso in cui la consegna non possa essere effettuata.

6.   Eventuali incidenti di sicurezza che riguardano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, trasportate dal personale o da corrieri, sono segnalati per ulteriori indagini al direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali, tramite l’RSI.

Articolo 19

Trasporto a mano di supporti di memorizzazione rimovibili

1.   I supporti di memorizzazione rimovibili utilizzati per il trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono accompagnati da una nota di spedizione, indicante nel dettaglio i supporti di memorizzazione rimovibili contenenti le informazioni classificate e tutti i file contenuti sui supporti, per consentire al destinatario di effettuare le necessarie verifiche.

2.   Solo i documenti da fornire sono memorizzati sui supporti. Ad esempio, tutte le informazioni classificate salvate su una singola chiave USB dovrebbero essere destinate allo stesso destinatario. Il mittente tiene presente che, quando grandi quantità di informazioni classificate sono conservate su tali dispositivi, può essere necessario assegnare un livello di classifica più elevato al dispositivo nel suo insieme.

3.   Per trasportare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzati unicamente supporti di memorizzazione rimovibili muniti di un contrassegno di classifica appropriato.

Articolo 20

Trasporto di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all’interno degli edifici della Corte dei conti

1.   Il personale può trasportare documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all’interno di un edificio della Corte dei conti o tra istituzioni, agenzie o altri organismi dell’UE, ma i documenti rimangono sempre in possesso del latore e non sono letti in pubblico.

2.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere inviati per posta interna ad altri uffici della Corte dei conti in un’unica busta semplice opaca, ma senza alcuna indicazione sull’esterno che il contenuto è classificato.

Articolo 21

Trasporto di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all’interno dell’Unione

1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate dal personale o da corrieri della Corte dei conti o di altra istituzione, agenzia e organismo dell’UE in tutta l’Unione, a condizione che siano rispettate le seguenti istruzioni:

a)

per trasmettere le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzati una busta o un imballaggio opachi. L’esterno non deve recare indicazioni sulla natura o sul livello di classifica del contenuto;

b)

le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED rimangono sempre in possesso del latore;

c)

la busta o l’imballaggio non sono aperti durante il trasporto e le informazioni non sono lette in luoghi pubblici.

2.   Il personale che intende inviare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED ad altre località dell’Unione ne può organizzare il trasporto mediante una delle seguenti modalità:

tramite i servizi postali nazionali che tengono traccia della spedizione o determinati servizi di corriere commerciale che garantiscono la consegna personale a mano, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della presente decisione;

tramite corriere militare, governativo o valigia diplomatica, in coordinamento con il personale dell’ufficio di registrazione.

Articolo 22

Trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED da e verso il territorio di un paese terzo

1.   Le informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale tra il territorio dell’Unione e il territorio di un paese terzo.

2.   Il personale dell’ufficio di registrazione può predisporre uno dei seguenti tipi di trasporto:

trasporto tramite servizi postali che tracciano la spedizione o servizi di corriere commerciale che garantiscono la consegna personale a mano o

trasporto per corriere militare o valigia diplomatica.

3.   Quando trasportano a mano documenti cartacei o supporti di memorizzazione rimovibili classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED, i membri del personale rispettano tutte le seguenti misure supplementari:

quando viaggiano utilizzando mezzi di trasporto pubblici, le informazioni classificate sono contenute in una valigia o una borsa sotto la custodia personale del latore. Ne è vietata la consegna in un deposito di bagagli o come bagaglio da stiva.

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trasmesse all’interno di un imballaggio doppio. Sullo strato interno dell’imballaggio è apposto un sigillo ufficiale indicante che si tratta di una spedizione ufficiale che non deve essere sottoposta a controllo di sicurezza.

Il latore è munito di un certificato di corriere emesso dall’ufficio di registrazione, attestante che il latore è autorizzato a trasportare la spedizione RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 23

Trasporto mediante corrieri commerciali

1.   Ai fini della presente decisione, per «corrieri commerciali» si intendono i servizi postali nazionali e le società di spedizione che offrono un servizio in cui le informazioni sono fornite dietro pagamento di una commissione e sono consegnate personalmente a mano o monitorate.

2.   I corrieri commerciali possono avvalersi dei servizi di un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità di conformarsi alla presente decisione spetta alla società di corriere.

3.   Se il destinatario indicato è al di fuori dell’UE, si utilizza un imballaggio doppio. Nella fase di preparazione delle spedizioni classificate, il mittente tiene conto del fatto che i servizi di corriere commerciale consegnano le spedizioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED solo al legittimo destinatario, a un suo sostituto debitamente autorizzato, al funzionario responsabile del controllo delle registrazioni o al suo sostituto debitamente autorizzato o un addetto al ricevimento. Per attenuare il rischio che la spedizione non raggiunga il legittimo destinatario, l’esterno e, se del caso, lo strato di imballaggio interno della spedizione reca un indirizzo di ritorno.

4.   I servizi prestati da corrieri commerciali che trasmettono per via elettronica i documenti inviati per posta raccomandata non sono utilizzati per le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 24

Altre condizioni specifiche di trattamento

1.   Sono rispettate tutte le condizioni di trasporto stabilite in un accordo sulla sicurezza delle informazioni o in accordi amministrativi. In caso di dubbio, il personale consulta l’RSI o l’ufficio di registrazione.

2.   Il requisito del doppio imballaggio può venir meno per le informazioni classificate che sono protette da prodotti crittografici approvati. Tuttavia, per indicare l’indirizzo e anche in considerazione del fatto che è munito di un esplicito contrassegno di sicurezza, il supporto di memorizzazione rimovibile è trasportato almeno in una normale busta, ma può richiedere misure di protezione fisica supplementari, ad esempio buste imbottite a bolle d’aria.

CAPO 4

RIUNIONI CLASSIFICATE

Articolo 25

Preparazione di una riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Le riunioni nelle quali sono discusse informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED si svolgono unicamente in sale riunioni accreditate per il livello appropriato o un livello superiore. Se queste sale non sono disponibili, il personale chiede il parere dell’RSI.

2.   In linea generale, gli ordini del giorno non dovrebbero essere classificati. Un ordine del giorno di una riunione che menziona documenti classificati non è automaticamente classificato. I punti all’ordine del giorno sono formulati in modo da evitare di compromettere la protezione dell’Unione o gli interessi di uno o più Stati membri.

3.   Se all’ordine del giorno devono essere allegati file elettronici contenenti informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è obbligatorio proteggere tali file con prodotti crittografici approvati dall’RSI della Corte dei conti.

4.   Gli organizzatori delle riunioni ricordano ai partecipanti che è vietato inviare le osservazioni su un punto RESTREINT UE/EU RESTRICTED dell’ordine del giorno tramite messaggi di posta elettronica ordinari o altri mezzi che non siano stati adeguatamente accreditati, conformemente all’articolo 11 della presente decisione.

5.   Gli organizzatori delle riunioni si adoperano per raggruppare in ordine consecutivo i punti RESTREINT UE/EU RESTRICTED nell’ordine del giorno, al fine di agevolare il buon funzionamento della riunione. Ai dibattiti sui punti classificati possono essere presenti solo le persone con necessità di conoscere.

6.   Nella convocazione si avvertono i partecipanti che durante la riunione saranno discussi temi classificati e che saranno applicate le misure di sicurezza corrispondenti.

7.   Nella convocazione o nella nota sull’ordine del giorno si ricorda ai partecipanti che tutti i dispositivi elettronici portatili devono essere spenti durante il dibattito sui punti RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

8.   Prima della riunione gli organizzatori preparano un elenco completo dei partecipanti esterni.

Articolo 26

Attrezzature elettroniche di una sala riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Solo sistemi informatici accreditati in conformità all’articolo 11 della presente decisione possono essere utilizzati quando sono trasmesse informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ad esempio durante una presentazione o una videoconferenza.

2.   Il presidente si assicura che i dispositivi elettronici portatili non autorizzati siano stati spenti.

Articolo 27

Procedure da seguire durante una riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   All’inizio di un dibattito classificato, il presidente comunica che la riunione passerà alla «modalità classificata». Le porte e le tende sono chiuse.

2.   Se del caso, all’inizio del dibattito i partecipanti e gli interpreti ricevono solo il numero necessario di documenti.

I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono lasciati incustoditi durante gli intervalli della riunione.

3.   Alla fine della riunione, occorre ricordare ai partecipanti e agli interpreti di non lasciare incustoditi nella sala alcun documento classificato o nota classificata. I documenti o le note classificati che i partecipanti non portano via alla fine della riunione sono raccolti dagli organizzatori della riunione e distrutti in appositi distruggi documenti.

4.   L’elenco dei partecipanti e una sintesi di eventuali informazioni classificate condivise con gli Stati membri e comunicate oralmente a paesi terzi o organizzazioni internazionali sono annotati durante la riunione per essere registrati nei risultati dei lavori.

Articolo 28

Interpreti e traduttori

Hanno accesso alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED solo gli interpreti e i traduttori che sono soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea o che hanno un legame contrattuale con la Corte dei conti.

CAPO 5

CONDIVISIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Articolo 29

Consenso dell’originatore

Se la Corte dei conti non è l’originatore delle informazioni classificate che si desiderano comunicare o condividere, o delle fonti che tali informazioni possono contenere, il servizio della Corte dei conti che detiene tali informazioni classificate chiede anzitutto il consenso scritto dell’originatore. Se non è possibile individuare l’originatore, il servizio della Corte dei conti che detiene le informazioni classificate esercita il controllo dell’originatore.

Articolo 30

Condivisione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con altre entità dell’Unione

1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono condivise con un’altra istituzione, agenzia, organo o ufficio dell’Unione se il destinatario ha necessità di conoscere e l’entità ha un corrispondente accordo giuridico con la Corte dei conti.

2.   All’interno della Corte dei conti, l’ufficio di registrazione istituito presso il segretariato della Corte funge di norma da principale punto di ingresso e di uscita delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED scambiate tra la Corte dei conti e altre istituzioni, agenzie, organi e organismi dell’UE. Tuttavia, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere condivise direttamente con i legittimi destinatari dopo averne informato l’RSI e l’ufficio di registrazione della Corte dei conti.

Articolo 31

Scambio di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con gli Stati membri

1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere condivise con gli Stati membri se il destinatario ha necessità di conoscere.

2.   Alle informazioni classificate degli Stati membri che recano un contrassegno nazionale di classifica equivalente (8) e sono state fornite alla Corte dei conti è garantito lo stesso livello di protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 32

Scambio di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono comunicate a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale solo se il destinatario ha necessità di conoscere e il paese o l’organizzazione internazionale dispone di un adeguato quadro giuridico o amministrativo, quale un accordo sulla sicurezza delle informazioni o un accordo amministrativo con la Corte dei conti. Le disposizioni di tali accordi prevalgono sulle disposizioni della presente decisione.

2.   L’ufficio di registrazione presso il segretariato della Corte funge, di norma, da principale punto d’ingresso e uscita per le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED scambiate tra la Corte dei conti e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali.

3.   Per garantirne la tracciabilità, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono registrate dall’ufficio di registrazione:

quando entrano in un’entità organizzativa o ne escono;

quando entrano in un CIS o ne escono.

4.   Tale registrazione può essere effettuata su carta o in registri elettronici.

5.   Le procedure di registrazione delle informazioni classificate trattate nell’ambito di un CIS accreditato possono essere eseguite mediante processi interni allo stesso CIS. In tal caso, il CIS comprende misure volte a garantire l’integrità delle registrazioni dei registri elettronici.

6.   Alle informazioni classificate ricevute da paesi terzi o da organizzazioni internazionali è attribuito un livello di protezione equivalente alle ICUE recanti un contrassegno di classifica equivalente a quello stabilito nel rispettivo accordo amministrativo sulla sicurezza delle informazioni.

Articolo 33

Comunicazione eccezionale ad hoc di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   Se la Corte dei conti o uno dei suoi servizi stabilisce che è necessario comunicare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in via eccezionale a un paese terzo, un’organizzazione internazionale o un’entità dell’UE, ma non esiste un accordo sulla sicurezza delle informazioni o un accordo amministrativo, si applica la procedura di comunicazione eccezionale ad hoc.

2.   I servizi della Corte dei conti contattano l’RSI e l’originatore. La Corte dei conti chiede il parere di una delle parti di un accordo sulla sicurezza delle informazioni concluso con la stessa entità dell’UE, lo stesso paese terzo o la stessa organizzazione internazionale.

3.   Successivamente alla consultazione, il collegio della Corte dei conti può, su proposta del segretario generale, autorizzare la comunicazione delle informazioni in questione.

CAPO 6

FINE DEL CICLO DI VITA DELLE INFORMAZIONI RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Articolo 34

Quando declassificare

1.   Le informazioni restano classificate solo finché necessitano di protezione. Per declassificazione si intende che le informazioni non sono più considerate classificate. Al momento della loro creazione, l’originatore indica, laddove possibile, se le ICUE possono essere declassificate ad una certa data o in seguito ad un dato evento. In mancanza di tale indicazione, l’originatore riesamina regolarmente le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED per stabilire se la classificazione sia ancora giustificata.

2.   Le informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED di cui la Corte dei conti è l’originatore saranno automaticamente declassificate dopo trent’anni, conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 (9), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio (10) e dal regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio (11).

3.   I documenti della Corte dei conti possono anche essere declassificati ad hoc, ad esempio a seguito di una richiesta di accesso da parte del pubblico.

Articolo 35

Responsabilità per la declassificazione

1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono declassificate senza l’autorizzazione dell’originatore.

2.   Il servizio della Corte dei conti che crea un documento classificato è responsabile della decisione relativa alla sua declassificazione. All’interno della Corte dei conti, tutte le richieste di declassificazione sono soggette alla consultazione del primo manager o del direttore del servizio originatore o del capo incarico. Se ha compilato informazioni classificate a partire da varie fonti, il servizio chiede dapprima l’autorizzazione a tutte le altre parti che hanno fornito fonti, compresi gli Stati membri, altri organismi dell’UE, paesi terzi od organizzazioni internazionali.

3.   Se il servizio originatore della Corte dei conti non esiste più e le sue competenze sono state assunte da un altro servizio, quest’ultimo prende la decisione in merito alla declassificazione. Se il servizio originatore non esiste più e le sue competenze non sono state assunte da un altro servizio, la decisione in merito alla declassificazione è presa congiuntamente dai direttori della Corte dei conti.

Articolo 36

Informazioni sensibili non classificate

Se il riesame di un documento porta alla decisione di declassificarlo, occorre considerare se il documento debba recare il contrassegno per la distribuzione delle informazioni sensibili non classificate, ai sensi del punto 16 della politica della Corte dei conti in materia di classificazione delle informazioni e del punto 4 degli orientamenti sulla classificazione e il trattamento delle informazioni dell’UE non classificate (12).

Articolo 37

Come indicare che un documento è stato declassificato

1.   Il contrassegno originale di classifica in alto e in basso di ogni pagina è barrato in modo visibile (non rimosso) utilizzando la funzione «barrato» per i formati elettronici o manualmente per i documenti stampati.

2.   La prima pagina (di copertina) è timbrata come declassificata e compilata con i dati dell’autorità responsabile della declassificazione e la relativa data.

3.   I destinatari originari delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono informati della declassificazione. I destinatari iniziali sono responsabili di informare tutti i successivi destinatari ai quali hanno trasmesso l’originale delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED o ai quali ne hanno fornito copia.

4.   Il servizio Archivi della Corte dei conti è informato di tutte le decisioni di declassificazione adottate.

5.   Tutte le traduzioni di informazioni classificate sono soggette alle stesse procedure di declassificazione della versione linguistica originale.

Articolo 38

Declassificazione parziale di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   È possibile anche una declassificazione parziale (ad esempio allegati, solo alcuni paragrafi). La procedura è identica a quella prevista per la declassificazione di un intero documento.

2.   In caso di declassificazione parziale (sanitising) di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è prodotto un estratto declassificato.

3.   Le parti che rimangono classificate sono sostituite da:

PARTE DA NON DECLASSIFICARE

nel corpo del testo, se la parte che rimane classificata è parte di un paragrafo, oppure come paragrafo, se la parte che rimane classificata è un paragrafo specifico o più di un paragrafo.

4.   Una menzione specifica è aggiunta nel testo se un allegato completo non può essere declassificato ed è pertanto stato ritirato dall’estratto.

Articolo 39

Distruzione e cancellazione periodiche di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1.   La Corte dei conti non accumula grandi quantità di informazioni classificate.

2.   I servizi originatori ne riesaminano periodicamente piccole quantità per distruggerle o cancellarle. Un riesame è svolto a intervalli regolari sia per le informazioni archiviate in formato cartaceo sia per le informazioni archiviate in un CIS.

3.   Il personale distrugge o cancella in modo sicuro i documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED che non sono più necessari, su riserva di esigenze di archiviazione del documento originale.

4.   Il personale non è tenuto a informare l’originatore se distrugge o cancella copie di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

5.   I progetti di materiale contenenti informazioni classificate sono soggetti agli stessi metodi di eliminazione dei documenti classificati finalizzati.

6.   Solo distruggi documenti approvati sono utilizzati per distruggere documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED. I distruggi documenti di livello 4 della norma DIN 32757 e livello 5 della DIN 66399 sono conformi per la distruzione di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   I frammenti di documenti provenienti dai distruggi documenti approvati possono essere eliminati come normali rifiuti di ufficio.

8.   Tutti i supporti e i dispositivi contenenti informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono sottoposti ad adeguata cancellazione sicura dei dati al termine del loro ciclo di vita. I dati elettronici sono distrutti o soppressi dalle risorse informatiche e dai relativi supporti di memorizzazione (inclusi backup), in modo da garantire ragionevolmente che le informazioni non possano essere recuperate. La cancellazione sicura dei dati elimina i dati dal dispositivo di memorizzazione e tutte le etichette, i contrassegni e le registrazioni delle attività.

9.   I supporti informatici sono consegnati all’RSI per essere distrutti ed eliminati.

Articolo 40

Evacuazione e distruzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in situazione di emergenza

1.   Il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali, in collaborazione con l’RSI, elabora, approva e, se necessario, avvia l’evacuazione di emergenza e i piani di distruzione per la salvaguardia delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che presentano un rischio significativo di cadere in mano a persone non autorizzate durante una crisi. In ordine di priorità e in funzione della natura dell’emergenza, occorre:

1)

trasferire le ICUE in un altro luogo sicuro, se possibile in una zona amministrativa o nell’ufficio di registrazione all’interno della sede della Corte dei conti;

2)

evacuare le ICUE in un altro luogo sicuro, ove possibile in una zona amministrativa o protetta di un altro edificio e, ove possibile, in una zona protetta presso la Commissione per il cui utilizzo la Corte dei conti ha concluso un accordo sul livello dei servizi;

3)

distruggere le ICUE, se possibile utilizzando mezzi di distruzione approvati.

2.   Quando i piani di emergenza sono stati attivati, le informazioni di livello più elevato sono trasferite o distrutte prioritariamente.

3.   I dettagli operativi dei piani di evacuazione e di distruzione di emergenza sono classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 41

Archivi

1.   Le decisioni in merito all’archiviazione e alle misure pratiche corrispondenti sono conformi alle politiche della Corte dei conti in materia di sicurezza delle informazioni, classificazione delle informazioni e archivi.

2.   I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono inviati agli Archivi storici dell’Unione europea a Firenze.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Trasparenza

La presente decisione è resa nota al personale della Corte dei conti e a tutte le persone cui si applica, ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 43

Entrata in vigore

Dopo l’adozione da parte del comitato amministrativo, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 1o marzo 2023.

Per il Comitato amministrativo della Corte dei conti

Il presidente

Tony MURPHY


(1)  GU L 256 del 19.7.2021, pag. 106.

(2)  Quest’ultima è disponibile su https://www.eca.europa.eu/it/Pages/LegalFramework.aspx.

(3)  Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 della decisione n. 41-2021, per informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED si intendono «informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri».

(4)  L’SSD (semiconductor storage device) è un dispositivo di memoria di massa basato su semiconduttore, una unità di memoria a stato solido o un disco a stato solido.

(5)  Come definita nell’allegato alla decisione n. 41-2021.

(6)  Come definita all’articolo 18 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015 , sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(7)  Per maggiori dettagli, cfr. articolo 39 della presente decisione.

(8)  La tabella di equivalenza dei contrassegni degli Stati membri figura nell’allegato I della decisione (UE, Euratom) 2015/444.

(9)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica, (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l’Istituto universitario europeo di Firenze (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 1).

(12)  COMPERS 123/20, disponibile in inglese sulla pagina: https://www.eca.europa.eu/Documents/Information_Classification_Policy_EN.pdf.


ALLEGATO

Categorie di personale che possono avere accesso a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, se necessario per l’esercizio delle loro mansioni professionali

Categorie del personale della Corte dei conti

Accesso alle informazioni R-UE/EU-R

Condizioni

Funzionari

Briefing + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere

Agenti temporanei

Briefing + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere

Agenti contrattuali

Briefing + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere

Esperti nazionali distaccati (END) provenienti dagli Stati membri dell’UE

Briefing (da parte della Corte dei conti) + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere

Tirocinanti

No

Nessuna eccezione possibile

Qualsiasi altra categoria di personale (personale interinale, personale esterno che lavora nei locali della Corte dei conti ecc.)

No

Consultare l’RSI per eventuali eccezioni