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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/612 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda determinate procedure per la valutazione dell’Unione della sicurezza di una sostanza o di un gruppo di sostanze sottoposte a sorveglianza ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/606 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2023
che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l’assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Dall’adozione del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono stati autorizzati solo pochi fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment funds – ELTIF). Nel 2021 l’entità complessiva delle attività nette di tali fondi è stata stimata a circa 2 400 000 000 EUR. |
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(2) |
I dati di mercato disponibili indicano che, nonostante l’attenzione dell’Unione alla promozione dei finanziamenti a lungo termine nell’Unione, il segmento degli ELTIF non è cresciuto come previsto. |
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(3) |
Alcune caratteristiche del mercato degli ELTIF, tra cui il basso numero di fondi, l’entità ridotta delle attività nette, il numero limitato di giurisdizioni in cui gli ELTIF sono domiciliati e una composizione del portafoglio sbilanciata verso determinate categorie di investimento ammissibili, dimostrano la natura concentrata di tale mercato sia a livello geografico che dal punto di vista del tipo di investimento. Inoltre, sembra esservi una mancanza di sensibilità e di alfabetizzazione finanziaria, nonché, soprattutto, uno scarso grado di fiducia e affidabilità per quanto riguarda il settore finanziario, che devono essere superati per rendere gli ELTIF più accessibili e popolari tra gli investitori al dettaglio. È pertanto necessario riesaminare il funzionamento del quadro giuridico sull’operatività degli ELTIF per garantire che un maggior numero di investimenti sia convogliato verso le imprese che necessitano di capitale e verso progetti di investimento a lungo termine. |
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(4) |
Attualmente, il regolamento (UE) 2015/760 ha lo scopo di convogliare capitali verso investimenti europei a lungo termine nell’economia reale dell’Unione. Di conseguenza può accadere che la maggior parte delle attività e degli investimenti degli ELTIF o i principali ricavi o utili generati da tali attività e investimenti sia ubicata all’interno dell’Unione. Tuttavia, anche gli investimenti a lungo termine in progetti, imprese e infrastrutture di paesi terzi possono apportare capitale agli ELTIF e tornare a vantaggio dell’economia dell’Unione. Tali vantaggi possono avere origine in molteplici modi, anche attraverso investimenti che promuovano lo sviluppo delle regioni frontaliere, rafforzino la cooperazione commerciale, finanziaria e tecnologica e facilitino gli investimenti in progetti in materia di ambiente e di energia sostenibile. In effetti, talune attività e taluni investimenti a lungo termine a beneficio dell’economia reale dell’Unione saranno inevitabilmente ubicati in paesi terzi, come ad esempio i cavi in fibra ottica sottomarini che collegano l’Europa ad altri continenti, la costruzione di terminali per il gas naturale liquefatto e le relative infrastrutture o gli investimenti transfrontalieri in impianti e strutture di energia da fonti rinnovabili che contribuiscono alla resilienza della rete elettrica e alla sicurezza energetica dell’Unione. Poiché gli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e attività ammissibili di paesi terzi possono apportare vantaggi agli investitori e ai gestori degli ELTIF, nonché alle economie, alle infrastrutture, alla sostenibilità climatica e ambientale e ai cittadini di tali paesi terzi, il regolamento (UE) 2015/760 non dovrebbe impedire che la maggior parte delle attività e degli investimenti ELTIF, o i principali ricavi o profitti generati da tali attività e investimenti, sia ubicata in un paese terzo. |
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(5) |
Di conseguenza, e tenuto conto anche della potenziale capacità degli ELTIF di facilitare gli investimenti a lungo termine anche nell’energia, nelle infrastrutture di trasporto e sociali e nella creazione di posti di lavoro, nonché di contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo, il regolamento (UE) 2015/760 dovrebbe essere modificato in modo che il suo obiettivo consista nell’agevolare la mobilitazione e l’incanalamento di capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, tra cui investimenti che promuovano il Green Deal europeo e altri settori prioritari, e garantire che i flussi di capitali siano destinati a progetti che instradino l’economia dell’Unione sulla via di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. |
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(6) |
È necessario aumentare la flessibilità dei gestori di fondi nell’investire in un’ampia gamma di categorie di attività reali. Le attività reali dovrebbero pertanto essere considerate una categoria di attività ammissibili, a condizione che abbiano un valore per la loro natura o le loro caratteristiche. Le attività reali comprendono i beni immobili, quali le infrastrutture di comunicazione, ambientali, energetiche o di trasporto, le infrastrutture sociali, comprese le case di riposo o gli ospedali, nonché le infrastrutture nel settore dell’istruzione, le infrastrutture sanitarie e di assistenza sociale o industriali, le strutture e altre attività, compresi proprietà intellettuale, navi, attrezzature, macchinari, aeromobili o materiale rotabile. |
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(7) |
Anche gli investimenti in immobili commerciali, strutture o impianti nel settore dell’istruzione, della consulenza (counselling), della ricerca, dello sviluppo, comprese le infrastrutture e altre attività che danno luogo a un beneficio economico o sociale, dello sport, o in alloggi, comprese le residenze per anziani o l’edilizia popolare, dovrebbero essere considerati investimenti ammissibili in attività reali in virtù della capacità di tali attività di contribuire agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per consentire la realizzazione di strategie di investimento in ambiti in cui gli investimenti diretti in attività reali sono impossibili o antieconomico, gli investimenti ammissibili in attività reali dovrebbero comprendere anche gli investimenti in diritti di utilizzo delle acque, diritti sulle risorse forestali, diritti di superficie e diritti minerari. |
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(8) |
Le attività di investimento ammissibili dovrebbero essere intese in modo da escludere opere d’arte, manoscritti, stock di vini, gioielleria o altre attività che di per sé non rappresentano investimenti a lungo termine nell’economia reale. |
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(9) |
È necessario aumentare l’attrattiva degli ELTIF per i gestori di fondi e ampliare la gamma di strategie di investimento a disposizione dei gestori di ELTIF, allo scopo di evitare l’indebita limitazione del novero delle attività e degli investimenti ammissibili degli ELTIF. L’ammissibilità delle attività reali non dovrebbe dipendere dalla loro natura o dai loro obiettivi né da questioni ambientali, sociali o di governance e dalla relativa informativa sulla sostenibilità e da condizioni analoghe, che sono già contemplate dai regolamenti (UE) 2019/2088 (4) e (UE) 2020/852 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò nondimeno, gli ELTIF rimangono soggetti agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità. In particolare, quando promuovono caratteristiche ambientali o sociali oppure perseguono l’obiettivo di investimenti sostenibili, gli ELTIF devono rispettare gli obblighi di informativa di cui all’articolo 8 o 9 del regolamento (UE) 2019/2088, a seconda dei casi, ciascuno dei quali stabilisce obblighi di trasparenza dettagliati per l’informativa precontrattuale. |
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(10) |
Al fine di incoraggiare i flussi di capitali privati verso investimenti più ecosostenibili, si dovrebbe chiarire che anche gli ELTIF possono investire in obbligazioni verdi. Allo stesso tempo, è opportuno garantire che gli ELTIF siano destinati a investimenti a lungo termine e che siano rispettati i requisiti del regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda le attività di investimento ammissibili. Dovrebbero pertanto essere espressamente incluse nell’elenco delle attività di investimento ammissibili le obbligazioni verdi che soddisfino tali requisiti di ammissibilità e che siano emesse a norma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee. |
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(11) |
Al fine di migliorare l’accesso degli investitori a informazioni più aggiornate e complete sul mercato degli ELTIF, è necessario aumentare la granularità e la tempestività in relazione al registro pubblico centrale di cui al regolamento (UE) 2015/760. Tale registro dovrebbe pertanto contenere informazioni aggiuntive rispetto a quelle già presenti, compresi, se disponibili, l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI) e il codice identificativo nazionale dell’ELTIF, il nome, l’indirizzo e il LEI del gestore dell’ELTIF, il codice internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number – «codice ISIN») dell’ELTIF e di ciascuna classe distinta di quote o di azioni, l’autorità competente dell’ELTIF e lo Stato membro di origine dell’ELTIF, gli Stati membri in cui l’ELTIF è commercializzato, se l’ELTIF può essere commercializzato presso investitori al dettaglio o esclusivamente presso investitori professionali, la data di autorizzazione dell’ELTIF e la data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dell’ELTIF. |
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(12) |
Gli investimenti degli ELTIF possono essere effettuati attraverso la partecipazione di soggetti intermedi, tra cui società veicolo, società di cartolarizzazione, soggetti aggregatori o società di partecipazione. Attualmente, il regolamento (UE) 2015/760 prevede che gli investimenti in strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity delle imprese di portafoglio ammissibile abbiano luogo solo se tali imprese sono filiazioni controllate a maggioranza, il che limita sostanzialmente il novero delle attività ammissibili. Gli ELTIF dovrebbero pertanto avere, in generale, la possibilità di effettuare coinvestimenti di minoranza in opportunità di investimento. Tale possibilità dovrebbe offrire agli ELTIF una maggiore flessibilità nell’attuazione delle loro strategie di investimento, di attrarre un maggior numero di promotori di progetti di investimento e di ampliare la gamma delle possibili attività obiettivo ammissibili, tutti elementi essenziali per l’attuazione di strategie di investimento indirette. |
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(13) |
A causa del timore che le strategie di fondi di fondi possano dar luogo a investimenti che non rientrerebbero nel novero delle attività di investimento ammissibili, il regolamento (UE) 2015/760 contiene attualmente restrizioni agli investimenti in altri fondi durante l’intero ciclo di vita dell’ELTIF. Le strategie di fondo di fondi rappresentano tuttavia un modo comune e molto efficace per ottenere una rapida esposizione alle attività illiquide, in particolare per quanto riguarda i beni immobili e nel contesto di strutture a capitale interamente versato. È pertanto necessario dare agli ELTIF la possibilità di investire in altri fondi, onde consentire loro di garantire un più rapido utilizzo del capitale. Facilitare gli investimenti in fondi di fondi da parte degli ELTIF consentirebbe inoltre il reinvestimento della liquidità in eccesso in fondi, in quanto investimenti diversi con scadenze distinte potrebbero ridurre il livello di liquidità detenuta in contanti dell’ELTIF (cash drag). È pertanto necessario estendere l’ammissibilità delle strategie di fondo di fondi per i gestori di ELTIF al di là degli investimenti in fondi europei per il venture capital (EuVECA) o in fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF). Le categorie degli organismi di investimento collettivo in cui gli ELTIF possono investire dovrebbero pertanto essere estese agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai fondi di investimento alternativi dell’UE (FIA UE) gestiti da gestori di FIA UE (GEFIA UE). Tuttavia, al fine di garantire un’efficace tutela degli investitori, è altresì necessario prevedere che, se un ELTIF investe in altri ELTIF, in EuVECA, in EuSEF, in OICVM o in FIA UE gestiti da GEFIA UE, tali organismi di investimento collettivo dovrebbero investire a loro volta in investimenti ammissibili e non dovrebbero aver investito essi stessi più del 10 % del proprio capitale in altri organismi di investimento collettivo. Onde evitare l’elusione di tali norme e garantire che gli ELTIF si conformino, a livello di portafoglio aggregato, al regolamento (UE) 2015/760, le attività e la posizione di assunzione in prestito di liquidità degli ELTIF dovrebbero essere combinate con quelle degli organismi di investimento collettivo in cui gli ELTIF hanno investito, al fine di valutare il rispetto, da parte degli ELTIF, degli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio e dei limiti di assunzione di prestiti. |
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(14) |
Attualmente, il regolamento (UE) 2015/760 prevede che le attività di investimento ammissibili, qualora si tratti di singole attività reali, abbiano un valore minimo di 10 000 000 EUR. Tuttavia i portafogli di attività reali sono spesso composti da una serie di singole attività reali di valore nettamente inferiore a 10 000 000 EUR. Il requisito di un valore minimo delle singole attività reali dovrebbe pertanto essere eliminato. Si prevede che l’eliminazione di tale requisito non necessario contribuirà alla diversificazione dei portafogli di investimento e stimolerà investimenti più efficaci in attività reali da parte degli ELTIF, permettendo nel contempo di tenere conto dei diversi gradi di sviluppo degli strumenti di investimento a lungo termine negli Stati membri. |
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(15) |
È necessario ampliare il novero delle attività di investimento ammissibili e promuovere gli investimenti degli ELTIF in attività cartolarizzate. È pertanto opportuno chiarire che, se le attività sottostanti consistono in esposizioni a lungo termine, le attività di investimento ammissibili dovrebbero comprendere anche le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali esposizioni a lungo termine comprendono le cartolarizzazioni di prestiti su immobili residenziali garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali (titoli garantiti da ipoteche residenziali), di prestiti su immobili non residenziali garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, di prestiti alle imprese, compresi i prestiti concessi alle piccole e medie imprese, e di crediti commerciali o altre esposizioni sottostanti che sono considerate dal cedente una tipologia di attività distinta, a condizione che i proventi della cartolarizzazione di tali crediti commerciali o altre esposizioni sottostanti siano utilizzati per finanziare o rifinanziare investimenti a lungo termine. |
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(16) |
Attualmente, il regolamento (UE) 2015/760 vieta agli ELTIF di investire in enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione e altre imprese finanziarie. Le imprese finanziarie innovative recentemente autorizzate, come ad esempio le imprese tecnofinanziarie (FinTech), potrebbero tuttavia svolgere un ruolo importante nel promuovere l’innovazione digitale, l’efficienza globale dei mercati finanziari dell’Unione e la creazione di posti di lavoro, nonché nel contribuire alla resilienza e alla stabilità dell’infrastruttura finanziaria dell’Unione e dell’unione dei mercati dei capitali. Tali imprese finanziarie progettano, sviluppano od offrono prodotti o tecnologie innovativi intesi ad automatizzare o migliorare i modelli aziendali, i processi, le applicazioni e i prodotti esistenti o a produrne di nuovi, a vantaggio dei mercati finanziari e delle istituzioni finanziarie dell’Unione e della prestazione di servizi finanziari a istituzioni finanziarie, imprese o consumatori. Le medesime imprese finanziarie rendono inoltre più efficienti ed efficaci specifici processi di regolamentazione, vigilanza o sorveglianza o modernizzano le funzioni di conformità in materia di regolamentazione, vigilanza o sorveglianza in tutte le istituzioni finanziarie e non finanziarie. È pertanto auspicabile modificare il regolamento (UE) 2015/760 affinché gli ELTIF possano investire in imprese finanziarie innovative recentemente autorizzate. Trattandosi di un settore dinamico e in rapida evoluzione, gli ELTIF dovrebbero essere autorizzati a investire in imprese finanziarie, diverse dalle società di partecipazione finanziaria o dalle società di partecipazione mista, che sono entità regolamentate autorizzate o registrate da meno di cinque anni rispetto alla data dell’investimento iniziale. |
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(17) |
Attualmente, il regolamento (UE) 2015/760 prevede che le imprese di portafoglio ammissibili, qualora siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, abbiano una capitalizzazione di mercato non superiore a 500 000 000 EUR. Tuttavia, molte società quotate con una bassa capitalizzazione di mercato hanno una liquidità limitata che impedisce ai gestori di ELTIF di costituirvi, entro un lasso di tempo ragionevole, una posizione sufficiente e di conseguenza ciò riduce la gamma di obiettivi di investimento disponibili. Al fine di fornire agli ELTIF un profilo di liquidità migliore, la capitalizzazione di mercato delle imprese di portafoglio ammissibili quotate in cui gli ELTIF possono investire dovrebbe pertanto essere aumentata da un massimo di 500 000 000 EUR a un massimo di 1 500 000 000 EUR. Per evitare potenziali modifiche dell’ammissibilità di tali investimenti dovute a fluttuazioni valutarie o ad altri fattori, la determinazione della soglia di capitalizzazione di mercato dovrebbe essere effettuata solo al momento dell’investimento iniziale. |
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(18) |
Al fine di garantire la trasparenza e l’integrità degli investimenti in attività ubicate in paesi terzi per gli investitori, i gestori di ELTIF e le autorità competenti, i requisiti applicabili agli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili di paesi terzi dovrebbero essere allineati alle norme di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Dovrebbero inoltre essere allineati alle norme stabilite nell’azione comune intrapresa dagli Stati membri per quanto riguarda le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come indicato nelle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. |
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(19) |
È possibile che i gestori di ELTIF che detengono una partecipazione in un’impresa di portafoglio antepongano i propri interessi a quelli degli investitori nell’ELTIF. Per evitare tali conflitti di interessi e al fine di garantire un sano governo societario, il regolamento (UE) 2015/760 prevede che l’ELTIF investa soltanto in attività che non siano collegate al suo gestore, a meno che l’ELTIF investa in quote o azioni di altri organismi di investimento collettivo gestiti dal gestore dell’ELTIF. È tuttavia prassi di mercato consolidata che uno o più veicoli di investimento del gestore di fondi coinvestano insieme a un altro fondo che ha un obiettivo e una strategia simili a quelli dell’ELTIF. Tali coinvestimenti da parte del GEFIA UE e di altri soggetti affiliati appartenenti allo stesso gruppo consentono di attrarre maggiori riserve di capitale per investimenti in progetti su larga scala. A tal fine di norma i gestori di fondi investono, parallelamente all’ELTIF, in un soggetto target e strutturano i loro investimenti attraverso veicoli di coinvestimento. Nell’ambito del mandato di gestione delle attività, è generalmente necessario o previsto che i gestori di portafogli e il personale di alto livello dei gestori di fondi coinvestano nello stesso fondo che gestiscono. È pertanto opportuno specificare che le disposizioni in materia di conflitti di interessi non dovrebbero impedire a un gestore di un ELTIF o a un’impresa appartenente allo stesso gruppo di coinvestire in detto ELTIF o di coinvestire con tale ELTIF nella stessa attività. Al fine di assicurare che esistano adeguate garanzie a tutela degli investitori, laddove tali coinvestimenti abbiano luogo, i gestori di ELTIF dovrebbero predisporre meccanismi organizzativi e amministrativi a norma dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) volti a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interessi e garantire che tali conflitti di interessi siano adeguatamente comunicati. |
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(20) |
Per prevenire i conflitti di interessi, evitare le operazioni che non avvengono a condizioni commerciali e garantire un sano governo societario, il regolamento (UE) 2015/760 non consente al personale del gestore di un ELTIF e delle imprese che appartengono allo stesso gruppo del gestore dell’ELTIF di investire in tale ELTIF o di coinvestire con l’ELTIF nella stessa attività. Secondo una prassi di mercato consolidata, data la natura del mandato di gestione delle attività, è tuttavia spesso necessario o previsto che il personale del gestore di un ELTIF e di altri soggetti affiliati appartenenti allo stesso gruppo che coinvestono insieme al gestore dell’ELTIF, compresi i gestori di portafogli e il personale di alto livello responsabile delle principali decisioni finanziarie e operative del gestore dell’ELTIF, coinvesta nello stesso fondo o nella stessa attività al fine di promuovere l’allineamento degli incentivi finanziari di tale personale e degli investitori. È pertanto opportuno specificare che le disposizioni in materia di conflitti di interessi non dovrebbero impedire al personale del gestore di un ELTIF o delle imprese appartenenti a tale gruppo di coinvestire a titolo personale in detto ELTIF e di coinvestire con tale ELTIF nella stessa attività. Al fine di assicurare che esistano adeguate garanzie a tutela degli investitori, laddove tali coinvestimenti da parte del personale abbiano luogo, i gestori di ELTIF dovrebbero predisporre meccanismi organizzativi e amministrativi volti a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interessi e garantire che tali conflitti di interessi siano adeguatamente comunicati. |
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(21) |
Le norme degli ELTIF sono quasi identiche sia per gli investitori professionali che per quelli al dettaglio, comprese le norme sul ricorso alla leva finanziaria, sulla diversificazione delle attività e sulla composizione dei portafogli, sui limiti di concentrazione e sui limiti relativi alle attività e agli investimenti ammissibili. Tuttavia gli investitori professionali e quelli al dettaglio presentano differenze in termini di orizzonti temporali, tolleranze al rischio ed esigenze di investimento nonché capacità diverse di analizzare le opportunità di investimento. Infatti gli investitori professionali hanno una maggiore tolleranza al rischio rispetto agli investitori al dettaglio, sono in grado di effettuare analisi approfondite delle possibilità di investimento, nonché di esercitare la dovuta diligenza relativamente alle attività e di procedere alla loro valutazione e, a causa della loro natura e della loro attività, possono avere obiettivi di rendimento diversi rispetto agli investitori al dettaglio. Nonostante ciò, e causa di norme quasi identiche, del conseguente onere amministrativo elevato e dei costi associati per gli ELTIF destinati agli investitori professionali, ad oggi i gestori di fondi sono restii a offrire prodotti su misura agli investitori professionali. È pertanto opportuno prevedere norme specifiche per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali, in particolare per quanto riguarda la diversificazione e la composizione del portafoglio interessato, i limiti di concentrazione e l’assunzione in prestito di liquidità. |
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(22) |
Attualmente il regolamento (UE) 2015/760 prevede che gli ELTIF investano almeno il 70 % del loro capitale in attività di investimento ammissibili. Tale limite di investimento elevato per le attività di investimento ammissibili nei portafogli degli ELTIF è stato inizialmente stabilito in considerazione dell’accento posto per gli ELTIF sugli investimenti a lungo termine e del contributo atteso di tali investimenti al finanziamento di una crescita sostenibile dell’economia dell’Unione. Data la natura illiquida e idiosincratica di talune attività di investimento ammissibili nei portafogli degli ELTIF, può tuttavia rivelarsi difficile e costoso per i gestori di ELTIF gestire la liquidità degli ELTIF, onorare le richieste di rimborso, concludere accordi di finanziamento ed eseguire altri elementi delle strategie di investimento degli ELTIF relativi al trasferimento, alla valutazione e alla costituzione in pegno di tali attività di investimento ammissibili. L’abbassamento del limite per le attività di investimento ammissibili consentirebbe pertanto ai gestori di ELTIF di gestire meglio la liquidità di questi ultimi. Solo le attività di investimento ammissibili di ELTIF diverse da quelle in organismi di investimento collettivo e le attività di investimento ammissibili degli organismi di investimento collettivo in cui gli ELTIF hanno investito dovrebbero essere combinate ai fini della valutazione del rispetto, da parte di tali ELTIF, del limite di investimento per le attività di investimento ammissibili. |
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(23) |
Gli obblighi di diversificazione esistenti di cui al regolamento (UE) 2015/760 sono stati introdotti per garantire che gli ELTIF possano far fronte a circostanze di mercato avverse. Tuttavia, tali disposizioni si sono rivelate troppo onerose in quanto, in pratica, implicano l’obbligo per gli ELTIF di effettuare in media dieci investimenti distinti. Per quanto riguarda gli investimenti in progetti o infrastrutture su larga scala, l’obbligo di effettuare dieci investimenti per ELTIF può essere difficile da rispettare, nonché dispendioso in termini di costi di transazione e di allocazione del capitale. Per ridurre i costi di transazione e amministrativi per gli ELTIF e, in ultima analisi, per i loro investitori, gli ELTIF dovrebbero pertanto essere in grado di perseguire strategie di investimento più concentrate ed essere quindi esposti a un minor numero di attività ammissibili. È pertanto necessario adeguare gli obblighi di diversificazione per le esposizioni degli ELTIF nei confronti di singole imprese di portafoglio ammissibili, singole attività reali, organismi di investimento collettivo e taluni altri contratti, strumenti finanziari e attività di investimento ammissibili. La maggiore flessibilità nella composizione del portafoglio degli ELTIF e la riduzione degli obblighi di diversificazione non dovrebbero incidere in misura rilevante sulla capacità degli ELTIF di fronteggiare la volatilità del mercato, in quanto gli ELTIF solitamente investono in attività che non hanno una quotazione di mercato prontamente disponibile, potrebbero essere altamente illiquide e non di rado hanno una scadenza a lungo termine o un orizzonte temporale più lungo. |
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(24) |
A differenza degli investitori al dettaglio, in determinate circostanze gli investitori professionali hanno un orizzonte temporale più lungo, obiettivi di rendimento finanziario distinti, maggiori competenze, una tolleranza al rischio più elevata nei confronti delle condizioni di mercato avverse e una maggiore capacità di assorbire le perdite. È pertanto necessario stabilire per tali investitori professionali una serie differenziata di misure di tutela degli investitori ed eliminare gli obblighi di diversificazione per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. |
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(25) |
Al fine di sfruttare meglio le competenze dei gestori di ELTIF e dati i benefici della diversificazione, in alcuni casi può essere vantaggioso per gli ELTIF investire tutte o quasi tutte le loro attività nel portafoglio diversificato di un ELTIF master. Gli ELTIF dovrebbero pertanto essere autorizzati a mettere in comune le loro attività e avvalersi di strutture master-feeder attraverso l’investimento in ELTIF master. |
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(26) |
La leva finanziaria è spesso utilizzata per consentire il funzionamento quotidiano di un ELTIF e per attuare una specifica strategia di investimento. Importi moderati di leva finanziaria possono, se sottoposti a un controllo adeguato, amplificare i rendimenti senza incorrere in rischi eccessivi o aggravarli. Inoltre la leva finanziaria può essere frequentemente utilizzata da una serie di organismi di investimento collettivo per aumentare l’efficienza o i risultati operativi. Poiché l’assunzione in prestito di liquidità è attualmente limitata nel regolamento (UE) 2015/760 al 30 % del valore del capitale degli ELTIF, i gestori di ELTIF potrebbero non essere in grado di perseguire con successo determinate strategie di investimento, anche nel caso di investimenti in attività reali, laddove l’utilizzo di livelli più elevati di leva finanziaria sia una prassi del settore o sia altrimenti necessario per ottenere rendimenti corretti per il rischio attraenti. È pertanto opportuno aumentare la flessibilità dei gestori degli ELTIF per raccogliere ulteriori capitali durante il ciclo di vita di un ELTIF. Nel contempo è auspicabile migliorare la gestione della leva finanziaria e promuovere una maggiore coerenza con la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la strategia di assunzione di prestiti, sostituendo il capitale con il valore patrimoniale netto quale punto di riferimento adeguato per determinare il limite di assunzione in prestito di liquidità, che dovrebbe essere accompagnato da miglioramenti della strategia di rettifica. In considerazione dei possibili rischi che la leva finanziaria può comportare, gli ELTIF che possono essere commercializzati presso gli investitori al dettaglio dovrebbero essere autorizzati ad assumere in prestito liquidità non superiore al 50 % del valore patrimoniale netto dell’ELTIF. Il limite del 50 % è appropriato, tenuto conto dei limiti complessivi per l’assunzione in prestito di liquidità comuni ai fondi che investono in attività reali con un profilo di liquidità e di rimborso simile. Per quanto riguarda gli ELTIF commercializzati presso investitori professionali, dovrebbe essere tuttavia consentito un limite di leva finanziaria più elevato, in quanto gli investitori professionali hanno una tolleranza al rischio maggiore rispetto agli investitori al dettaglio. Il limite di assunzione in prestito di liquidità per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali dovrebbe pertanto essere innalzata a non oltre il 100 % del valore patrimoniale netto dell’ELTIF. Ad oggi, inoltre, il regolamento (UE) 2015/760 non offre al gestore di un ELTIF la possibilità di rettificare la posizione di investimento entro un periodo di tempo adeguato nei casi in cui l’ELTIF violi il limite di leva finanziaria e la violazione sfugga al controllo del gestore dell’ELTIF. Tenendo conto della volatilità del valore patrimoniale netto come valore di riferimento e degli interessi degli investitori nell’ELTIF, è pertanto opportuno specificare che le disposizioni sulla rettifica di cui al regolamento (UE) 2015/760 si applicano anche ai limiti di prestito. |
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(27) |
Per disporre di maggiori opportunità di investimento, gli ELTIF dovrebbero essere in grado di contrarre prestiti nella valuta in cui il gestore dell’ELTIF prevede di acquisire l’attività. È tuttavia necessario attenuare il rischio di disallineamento valutario e quindi limitare il rischio di cambio per il portafoglio di investimento. Gli ELTIF dovrebbero pertanto coprire adeguatamente la propria esposizione valutaria. |
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(28) |
Gli ELTIF dovrebbero essere in grado di vincolare le attività a titolo di garanzia per attuare la loro strategia di assunzione in prestito. Per aumentare ulteriormente la flessibilità degli ELTIF nell’esecuzione della loro strategia di assunzione in prestito, gli accordi di finanziamento non dovrebbero costituire un’assunzione in prestito se sono interamente coperti dagli impegni di capitale degli investitori. |
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(29) |
Dati l’innalzamento dei limiti massimi per l’assunzione in prestito di liquidità da parte degli ELTIF e l’eliminazione di alcuni limiti all’assunzione in prestito di liquidità in valuta estera, gli investitori dovrebbero disporre di informazioni più complete sulle strategie di assunzione in prestito e sui limiti utilizzati dagli ELTIF. È pertanto opportuno imporre ai gestori di ELTIF di indicare espressamente i limiti dell’assunzione in prestito nel prospetto dell’ELTIF interessato. |
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(30) |
Attualmente il regolamento (UE) 2015/760 prevede che gli investitori in un ELTIF possano chiedere la liquidazione dell’ELTIF se le loro domande di rimborso, presentate conformemente alla politica di rimborso dell’ELTIF, non sono state soddisfatte entro un anno dalla data di presentazione. Dati l’orientamento a lungo termine degli ELTIF e il profilo spesso idiosincratico e illiquido delle attività presenti nei portafogli degli ELTIF, il diritto di qualsiasi investitore o gruppo di investitori di chiedere la liquidazione di un ELTIF può essere sproporzionato e dannoso sia per l’efficace esecuzione della strategia di investimento dell’ELTIF che per gli interessi di altri investitori o gruppi di investitori. È pertanto opportuno sottrarre agli investitori la possibilità di chiedere la liquidazione di un ELTIF qualora questo non sia in grado di soddisfare le richieste di rimborso. |
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(31) |
Attualmente il regolamento (UE) 2015/760 non è chiaro riguardo ai criteri per valutare la percentuale di rimborso in qualsiasi periodo stabilito di tempo e alle informazioni minime da fornire alle autorità competenti in merito alla possibilità di rimborso. Dati il ruolo centrale dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) nell’applicazione del regolamento (UE) 2015/760 e la sua competenza in relazione ai titoli e ai mercati mobiliari, è opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le circostanze in cui il ciclo di vita di un ELTIF è considerato compatibile con il ciclo di vita di ciascuna delle singole attività dell’ELTIF, i criteri per determinare il periodo minimo di detenzione prima che sia possibile il rimborso, le informazioni minime da fornire all’autorità competente dell’ELTIF, i requisiti che l’ELTIF deve soddisfare in relazione alla sua politica di rimborso e ai suoi strumenti di gestione della liquidità e i criteri per la valutazione della percentuale di rimborso. È opportuno osservare che, qualora le norme o i documenti costitutivi di un ELTIF prevedano la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita di tale ELTIF, si applicano le disposizioni sulla gestione del rischio di liquidità e sugli strumenti di gestione della liquidità di cui alla direttiva 2011/61/UE. |
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(32) |
Attualmente il regolamento (UE) 2015/760 stabilisce che il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF non vietino che le quote o le azioni dell’ELTIF siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Nonostante tale possibilità, i gestori di ELTIF, gli investitori e i partecipanti al mercato non hanno fatto quasi mai ricorso al meccanismo di negoziazione sul mercato secondario per la negoziazione delle quote o delle azioni degli ELTIF. Per promuovere la negoziazione sul mercato secondario delle azioni o delle quote dell’ELTIF, è opportuno consentire ai gestori di ELTIF di prevedere la possibilità di un’uscita anticipata degli investitori dell’ELTIF durante il suo ciclo di vita. Al fine di garantire l’efficace funzionamento di tale meccanismo di negoziazione sul mercato secondario, un’uscita anticipata dovrebbe essere possibile solo se il gestore dell’ELTIF ha messo in atto una politica di abbinamento (matching) tra i potenziali investitori e le richieste di uscita. Tale politica dovrebbe, tra l’altro, specificare il processo di trasferimento, il ruolo del gestore dell’ELTIF o dell’amministratore del fondo, la periodicità e la durata della finestra di liquidità durante la quale le quote o azioni dell’ELTIF possono essere scambiate, le norme che determinano il prezzo di esecuzione e le condizioni di ripartizione proporzionale, gli obblighi di informativa, le commissioni, i costi e gli oneri e altre condizioni relative al meccanismo della finestra di liquidità. L’ESMA dovrebbe essere incaricata dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le circostanze per l’utilizzo dell’abbinamento, comprese le informazioni che gli ELTIF sono tenuti a comunicare agli investitori. |
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(33) |
Al fine di evitare qualsiasi malinteso degli investitori al dettaglio in merito alla natura giuridica del meccanismo di negoziazione sul mercato secondario e alla liquidità potenziale consentita dallo stesso, il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF dovrebbe pubblicare un avviso chiaro per iscritto per gli investitori al dettaglio indicante che la disponibilità di un meccanismo di abbinamento non garantisce l’abbinamento o non conferisce agli investitori al dettaglio il diritto di uscita o rimborso delle loro quote o azioni dell’ELTIF in questione. Tale avviso scritto dovrebbe far parte di un unico avviso scritto che informi anche gli investitori al dettaglio che il prodotto ELTIF potrebbe non essere adatto agli investitori al dettaglio che non sono in grado di sostenere tale impegno a lungo termine e illiquido, se il ciclo di vita di un ELTIF offerto o collocato agli investitori al dettaglio supera i 10 anni. Se presentata nelle comunicazioni di marketing destinate agli investitori al dettaglio, la disponibilità di un meccanismo di abbinamento non dovrebbe essere promossa come strumento che garantisce la liquidità su richiesta. |
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(34) |
Attualmente il regolamento (UE) 2015/760 impone agli ELTIF di adottare un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività in modo da rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell’ELTIF. Tale regolamento impone inoltre agli ELTIF di comunicare tale programma dettagliato all’autorità competente dell’ELTIF. Tali obblighi causano notevoli oneri amministrativi e di conformità per i gestori di ELTIF, senza comportare un corrispondente aumento della tutela degli investitori. Al fine di alleviare tali oneri senza ridurre la tutela degli investitori, gli ELTIF dovrebbero informare l’autorità competente dell’ELTIF in merito alla liquidazione ordinata delle loro attività per rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell’ELTIF e dovrebbero fornire all’autorità competente dell’ELTIF un programma dettagliato solo su espressa richiesta di quest’ultima. |
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(35) |
Il prospetto di un ELTIF feeder può contenere informazioni molto pertinenti per gli investitori, che consentono loro di valutare meglio i potenziali rischi e benefici di un investimento. È pertanto opportuno esigere che, nel caso di una struttura master-feeder, il prospetto dell’ELTIF feeder contenga un’informativa sulla struttura master-feeder, sull’ELTIF feeder e sull’ELTIF master, nonché una descrizione di tutte le remunerazioni o di tutti i rimborsi di spese che l’ELTIF feeder deve pagare. |
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(36) |
Un’adeguata informativa sulle commissioni e sugli oneri è di fondamentale importanza per la valutazione di un ELTIF come potenziale obiettivo di investimento da parte degli investitori. Tale informativa è importante anche quando l’ELTIF è commercializzato presso gli investitori al dettaglio nel caso di strutture master-feeder. È pertanto opportuno imporre al gestore di un ELTIF di inserire nella relazione annuale dell’ELTIF feeder una dichiarazione sulle spese aggregate dell’ELTIF feeder e dell’ELTIF master. Tale obbligo dovrebbe contribuire a tutelare gli investitori da costi aggiuntivi ingiustificati dovuti alle commissioni di sottoscrizione e rimborso potenzialmente addebitate dall’ELTIF master all’ELTIF feeder. |
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(37) |
Il regolamento (UE) 2015/760 impone al gestore di un ELTIF di comunicare nel prospetto dell’ELTIF le informazioni sulle commissioni relative all’investimento in tale ELTIF. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) contiene anche obblighi in materia di comunicazione delle commissioni. Al fine di aumentare la trasparenza delle strutture tariffarie, l’obbligo di cui al regolamento (UE) 2015/760 dovrebbe essere allineato all’obbligo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. |
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(38) |
Attualmente il regolamento (UE) 2015/760 prevede che i gestori di ELTIF predispongano strutture locali in ciascuno Stato membro in cui intendono commercializzare gli ELTIF. Sebbene restino in vigore obblighi relativi allo svolgimento di determinati compiti per gli investitori in tutti gli Stati membri, l’obbligo di predisporre strutture locali è tuttavia poi stato soppresso dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per quanto riguarda gli OICVM e i fondi di investimento alternativi commercializzati presso gli investitori al dettaglio, in quanto tali strutture locali creano costi aggiuntivi e attriti nella commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF. Inoltre, il metodo preferito di contatto con gli investitori si è spostato dalle riunioni fisiche presso le strutture locali all’interazione diretta tra i gestori o distributori di fondi e gli investitori tramite strumenti elettronici. L’eliminazione di tale obbligo dal regolamento (UE) 2015/760 per tutti gli investitori in ELTIF sarebbe pertanto coerente con la direttiva (UE) 2019/1160 e con i metodi attuali di commercializzazione dei prodotti finanziari e potrebbe promuovere l’attrattiva degli ELTIF per i gestori di fondi, che non sarebbero più tenuti a sostenere i costi operativi delle strutture locali. Tale obbligo va pertanto eliminato. |
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(39) |
Poiché le quote e le azioni degli ELTIF sono strumenti finanziari, le norme in materia di governance dei prodotti di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) si applicano quando gli ELTIF sono commercializzati con la prestazione di servizi di investimento. Tuttavia, le quote o le azioni di un ELTIF possono essere acquistate anche senza la prestazione di servizi di investimento. Per disciplinare tali casi, attualmente il regolamento (UE) 2015/760 impone ai gestori degli ELTIF di mettere a punto una procedura di valutazione interna per gli ELTIF commercializzati presso gli investitori al dettaglio. Il regime in vigore si ispira alle norme sulla governance dei prodotti della direttiva 2014/65/UE, ma presenta varie differenze non giustificate che potrebbero ridurre la tutela degli investitori. È pertanto opportuno precisare che si applicano le norme in materia di governance dei prodotti stabilite dalla direttiva 2014/65/UE. I riferimenti alla direttiva 2014/65/UE vanno intesi nel senso che comportano l’applicazione degli atti delegati che integrano tale direttiva. |
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(40) |
Attualmente il regolamento (UE) 2015/760 impone ai distributori o ai gestori di ELTIF di effettuare una valutazione dell’adeguatezza per quanto riguarda gli investitori al dettaglio. Tuttavia, tale obbligo è già stabilito all’articolo 25 della direttiva 2014/65/UE. Questa duplicazione dell’obbligo crea un ulteriore livello di oneri amministrativi che comporta costi più elevati per gli investitori al dettaglio e costituisce un forte disincentivo per i gestori di ELTIF a offrire nuovi ELTIF agli investitori al dettaglio. È pertanto necessario eliminare l’obbligo in oggetto dal regolamento (UE) 2015/760. |
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(41) |
Al fine di garantire un elevato livello di protezione degli investitori al dettaglio, è opportuno effettuare una valutazione dell’adeguatezza indipendentemente dal fatto che le quote o le azioni di ELTIF siano acquisite dagli investitori al dettaglio da distributori o gestori di ELTIF o attraverso il mercato secondario. Conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, la valutazione dell’adeguatezza dovrebbe comprendere informazioni sulla durata e la finalità previste dell’investimento e sulla tolleranza al rischio dell’investitore al dettaglio, nell’ambito delle informazioni sugli obiettivi di investimento e sulla situazione finanziaria dell’investitore al dettaglio, compresa la loro capacità di sostenere perdite. I risultati della valutazione dovrebbero essere comunicati agli investitori al dettaglio sotto forma di dichiarazione di adeguatezza, conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE. |
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(42) |
Inoltre, qualora dalla valutazione dell’adeguatezza risulti che un ELTIF è inadatto a un investitore al dettaglio e, ciononostante, tale investitore intenda procedere all’operazione, è opportuno ottenere il consenso esplicito di tale investitore al dettaglio prima che il distributore o il gestore dell’ELTIF proceda all’operazione. |
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(43) |
Il regolamento (UE) 2015/760 impone inoltre ai distributori o ai gestori di ELTIF di fornire una consulenza adeguata in materia di investimenti quando commercializzano ELTIF presso gli investitori al dettaglio. La mancanza di precisione nel regolamento (UE) 2015/760 riguardo a ciò che costituisce una consulenza adeguata in materia di investimenti e l’assenza di un riferimento incrociato alla definizione di consulenza in materia di investimenti nella direttiva 2014/65/UE hanno portato a una mancanza di certezza del diritto e generato confusione tra i distributori e i gestori di ELTIF. Inoltre l’obbligo di fornire una consulenza in materia di investimenti richiede che i distributori esterni siano autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE quando commercializzano ELTIF presso gli investitori al dettaglio. Ciò crea ostacoli inutili alla commercializzazione degli ELTIF presso tali investitori e subordina inoltre gli ELTIF a prescrizioni più rigorose rispetto a quelle previste per la distribuzione di altri prodotti finanziari complessi, comprese le prescrizioni per le cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402 e per le passività ammissibili subordinate di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Non è pertanto necessario imporre ai distributori e ai gestori di ELTIF di fornire agli investitori al dettaglio tale consulenza in materia di investimenti. Inoltre, data l’importanza di assicurare condizioni di parità fra i prodotti finanziari quando sono commercializzati presso gli investitori finali e di garantire che il presente regolamento includa, tra l’altro, garanzie effettive a tutela degli investitori, gli ELTIF non dovrebbero essere soggetti a oneri amministrativi e normativi non necessari. |
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(44) |
Per garantire una vigilanza efficace dell’applicazione dei requisiti relativi alla commercializzazione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio, il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF dovrebbe essere soggetto alle norme in materia di registrazione di cui alla direttiva 2014/65/UE. |
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(45) |
Qualora la commercializzazione o la collocazione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio avvenga per il tramite di un distributore, quest’ultimo dovrebbe rispettare i requisiti applicabili della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare duplicazioni, qualora un investitore al dettaglio abbia ricevuto consulenza in materia di investimenti a norma della direttiva 2014/65/UE, l’obbligo di fornire una valutazione dell’adeguatezza dovrebbe essere considerato soddisfatto. |
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(46) |
Secondo una prassi di mercato consolidata, è necessario o previsto che il personale che svolge attività di gestione del portafoglio e il personale di alto livello del gestore di un ELTIF investano in ELTIF gestiti dallo stesso gestore dell’ELTIF. Si presume che tali persone siano altamente preparate in ambito finanziario e ben informate in merito all’ELTIF, il che significa che sarebbe superfluo imporre loro di sottoporsi a una valutazione dell’adeguatezza per gli investimenti nell’ELTIF. È pertanto opportuno non imporre ai distributori o ai gestori di ELTIF di effettuare una valutazione dell’adeguatezza per tali persone. |
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(47) |
Il regolamento (UE) 2015/760 prevede attualmente, per i potenziali investitori al dettaglio il cui portafoglio di strumenti finanziari non supera i 500 000 EUR, un investimento minimo iniziale in uno o più ELTIF pari a 10 000 EUR e dispone che tali investitori non investano in ELTIF un importo aggregato che superi il 10 % del loro portafoglio di strumenti finanziari. Se applicati congiuntamente, l’investimento minimo iniziale di 10 000 EUR e il limite di investimento aggregato al 10 % creano un notevole ostacolo agli investimenti in ELTIF per gli investitori al dettaglio, il che è in contrasto con l’obiettivo degli ELTIF di creare un prodotto di fondi di investimento alternativi al dettaglio. È pertanto necessario eliminare il requisito dell’investimento minimo iniziale di 10 000 EUR e la limitazione dell’investimento aggregato al 10 %. |
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(48) |
Il regolamento (UE) 2015/760 prescrive attualmente che gli investitori siano trattati allo stesso modo e vieta il trattamento preferenziale di singoli investitori o gruppi di investitori o la concessione di vantaggi economici specifici a tali investitori. Gli ELTIF possono tuttavia avere differenti classi di quote o azioni con condizioni leggermente o sostanzialmente diverse per quanto riguarda le commissioni, la struttura giuridica, le regole di commercializzazione e altri requisiti. Al fine di tener conto di tali differenze, tali obblighi dovrebbero applicarsi solo a singoli investitori o gruppi di investitori che investono nella stessa classe o nelle stesse classi di ELTIF. |
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(49) |
Al fine di concedere ai gestori di ELTIF il tempo sufficiente per adeguarsi agli obblighi del presente regolamento, compresi gli obblighi relativi alla commercializzazione degli ELTIF presso gli investitori, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi nove mesi dopo la sua entrata in vigore. |
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(50) |
A causa della natura potenzialmente illiquida delle attività ammissibili e dell’orizzonte a lungo termine degli ELTIF, gli ELTIF possono incontrare difficoltà nel conformarsi alle modifiche delle norme sui fondi e dei requisiti normativi introdotte durante il loro ciclo di vita senza compromettere la fiducia dei loro investitori. È pertanto necessario prevedere norme transitorie per quanto riguarda gli ELTIF che sono stati autorizzati prima della data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, tali ELTIF dovrebbero altresì poter scegliere di essere soggetti al presente regolamento, purché l’autorità competente dell’ELTIF ne sia informata di conseguenza. |
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(51) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un quadro giuridico efficace per il funzionamento degli ELTIF in tutta l’Unione e promuovere il finanziamento a lungo termine mobilitando e convogliando capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale in linea con l’obiettivo dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(52) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/760, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2015/760
Il regolamento (UE) 2015/760 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento ha lo scopo di mobilitare e convogliare con maggiore facilità capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, ivi incluso verso investimenti che promuovano il Green Deal europeo e altri ambiti prioritari, in linea con l’obiettivo dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.»; |
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2) |
l’articolo 2 è così modificato:
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3) |
all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le autorità competenti degli ELTIF informano, su base trimestrale, l’ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento e di qualsiasi modifica delle informazioni relative a un ELTIF che figurano nel registro pubblico centrale di cui al secondo comma. L’ESMA tiene un registro pubblico centrale aggiornato che riporta, per tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento:
Il registro pubblico centrale è reso accessibile in formato elettronico.»; |
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4) |
l’articolo 5 è così modificato:
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5) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Attività di investimento ammissibili 1. Le attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sono ammissibili all’investimento da parte di un ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie:
Il limite indicato alla lettera d) del primo comma non si applica agli ELTIF feeder. 2. Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, gli investimenti da parte degli ELTIF in quote o azioni di ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE sono presi in considerazione solo nella misura dell’importo degli investimenti di tali organismi di investimento collettivo nelle attività di investimento ammissibili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c), e), f) e g), del presente articolo. Al fine di determinare il rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 16, paragrafo 1, le attività e la posizione di assunzione in prestito di liquidità di un ELTIF e degli altri organismi di investimento collettivo in cui l’ELTIF ha investito sono combinate. La determinazione del rispetto del limite di investimento e degli altri limiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 16, paragrafo 1, a norma del presente paragrafo è effettuata sulla base di informazioni aggiornate almeno su base trimestrale e, qualora tali informazioni non siano disponibili su base trimestrale, in funzione delle più recenti informazioni disponibili. (*3) Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).»;" |
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6) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un’impresa di portafoglio ammissibile è un’impresa che soddisfa, al momento dell’investimento iniziale, i seguenti requisiti:
(*4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;" |
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7) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Conflitti di interessi 1. Un ELTIF non investe in attività di investimento ammissibili nelle quali il gestore dell’ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF, EuVECA, OICVM o FIA UE che gestisce. 2. Un GEFIA UE che gestisce un ELTIF e le imprese appartenenti allo stesso gruppo di tale GEFIA UE, come pure il personale di entrambi, possono coinvestire in tale ELTIF e coinvestire con l’ELTIF nella stessa attività, a condizione che il gestore dell’ELTIF abbia predisposto meccanismi organizzativi e amministrativi volti a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interessi e purché tali conflitti di interessi siano adeguatamente comunicati.»; |
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8) |
gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Composizione e diversificazione del portafoglio 1. Un ELTIF investe almeno il 55 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili. 2. Un ELTIF investe non più:
3. Il valore aggregato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate presenti nel portafoglio di un ELTIF non supera il 20 % del valore del capitale dell’ELTIF. 4. L’esposizione di rischio aggregata dell’ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni in derivati OTC (over the counter), da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 10 % del valore del capitale dell’ELTIF. 5. In deroga al paragrafo 2, lettera d), un ELTIF può elevare il limite del 10 % ivi indicato fino al 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall’emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. 6. Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla direttiva 2013/34/UE o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un’unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. 7. I limiti di investimento di cui ai paragrafi da 2 a 4 non si applicano se gli ELTIF sono commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. I limiti di investimento di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applicano se l’ELTIF è un ELTIF feeder. Articolo 14 Rettifica di posizioni di investimento Ove un ELTIF violi gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio di cui all’articolo 13 o i limiti di assunzione in prestito di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e la violazione esuli dal controllo del gestore dell’ELTIF, quest’ultimo adotta, entro un congruo periodo di tempo, le misure necessarie a rettificare la posizione, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nell’ELTIF. Articolo 15 Limiti di concentrazione 1. Un ELTIF non può acquistare più del 30 % delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o di un FIA UE gestito da un GEFIA UE. Tale limite non si applica se gli ELTIF sono commercializzati esclusivamente presso investitori professionali, né si applica a un ELTIF feeder che investe nel proprio ELTIF master. 2. I limiti di concentrazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE si applicano agli investimenti in attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, tranne nel caso in cui gli ELTIF siano commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. Articolo 16 Assunzione in prestito di liquidità 1. Un ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:
Al momento di contrarre prestiti in contante, l’ELTIF può vincolare attività per attuare la propria strategia di assunzione in prestito. Gli accordi di finanziamento interamente coperti dagli impegni di capitale degli investitori non sono considerati un’assunzione in prestito ai fini del presente paragrafo. 2. Il gestore dell’ELTIF specifica nel prospetto se l’ELTIF intende contrarre prestiti in contante nell’ambito della strategia di investimento dell’ELTIF e, in tal caso, vi specifica anche i limiti di assunzione in prestito. 3. I limiti di assunzione in prestito da specificare nel prospetto, di cui al paragrafo 2, si applicano solo a decorrere dalla data indicata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’ELTIF. Tale data non deve cadere oltre i tre anni dopo la data di inizio della commercializzazione dell’ELTIF. 4. I limiti di assunzione in prestito di cui al paragrafo 1, lettera a), sono temporaneamente sospesi qualora l’ELTIF raccolga capitale aggiuntivo o riduca il suo capitale esistente. Tale sospensione è limitata al periodo strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nell’ELTIF e, in ogni caso, non supera i 12 mesi.»; |
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9) |
all’articolo 17, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di composizione e diversificazione del portafoglio di cui all’articolo 13:
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10) |
l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Rimborso di quote o azioni dell’ELTIF 1. Gli investitori in un ELTIF non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell’ELTIF. I rimborsi agli investitori sono possibili a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell’ELTIF. Il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF indicano chiaramente una data specifica per la fine del ciclo di vita dell’ELTIF e possono prevedere il diritto di estensione temporanea del ciclo di vita dell’ELTIF e le condizioni di esercizio di tale diritto. Nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’ELTIF e nell’informativa agli investitori sono stabilite le procedure di rimborso di quote o azioni e di liquidazione delle attività ed è indicato chiaramente che il rimborso agli investitori è possibile a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell’ELTIF. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il regolamento o i documenti costitutivi dell’ELTIF possono prevedere la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell’ELTIF, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
La condizione di un periodo minimo di detenzione di cui alla lettera a) del primo comma non si applica agli ELTIF feeder che investono nei propri ELTIF master. 3. Il ciclo di vita di un ELTIF è coerente con la sua natura a lungo termine ed è compatibile con i cicli di vita di ognuna delle singole attività dell’ELTIF, misurati in base al profilo di illiquidità e al ciclo di vita economico dell’attività nonché all’obiettivo di investimento dichiarato dell’ELTIF. 4. Gli investitori hanno sempre la possibilità di essere rimborsati in contante. 5. Il rimborso in natura mediante le attività di un ELTIF è possibile unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il ciclo di vita dell’ELTIF è ritenuto compatibile con i cicli di vita di ciascuna delle singole attività dell’ELTIF di cui al paragrafo 3. L’ESMA elabora inoltre progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma entro il 10 gennaio 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; |
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11) |
l’articolo 19 è così modificato:
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12) |
all’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un ELTIF, al più tardi un anno prima della data di fine del ciclo di vita dell’ELTIF, informa l’autorità competente dell’ELTIF in merito alla liquidazione ordinata delle sue attività in modo da rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell’ELTIF. Su richiesta dell’autorità competente dell’ELTIF, l’ELTIF presenta all’autorità competente dell’ELTIF un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività.»; |
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13) |
all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Un ELTIF può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un’attività durante il ciclo di vita dell’ELTIF, purché il gestore dell’ELTIF ritenga, dopo debita considerazione, che tale liquidazione sia nell’interesse degli investitori.»; |
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14) |
l’articolo 23 è così modificato:
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15) |
all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prospetto indica un coefficiente dei costi complessivi dell’ELTIF.»; |
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16) |
l’articolo 26 è soppresso; |
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17) |
l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Procedura di valutazione interna per gli ELTIF che possono essere commercializzati presso gli investitori al dettaglio Il gestore di un ELTIF le cui quote o azioni possono essere commercializzate presso investitori al dettaglio è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.»; |
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18) |
l’articolo 28 è soppresso; |
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19) |
all’articolo 29 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6. Nel caso di una struttura master-feeder, l’ELTIF master fornisce all’ELTIF feeder tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest’ultimo possa rispettare le prescrizioni del presente regolamento. A tal fine l’ELTIF feeder conclude un accordo con l’ELTIF master. L’accordo di cui al primo comma è messo a disposizione di tutti i detentori di quote o azioni, su loro richiesta e senza spese. Nel caso in cui sia l’ELTIF master sia l’ELTIF feeder siano gestiti dallo stesso gestore dell’ELTIF, l’accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo. 7. Qualora l’ELTIF master e l’ELTIF feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludono un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l’esercizio delle loro funzioni. L’ELTIF feeder non investe in quote o azioni dell’ELTIF master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia. Se rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, né il depositario dell’ELTIF master né quello dell’ELTIF feeder sono ritenuti violare norme che limitano la comunicazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto. L’ELTIF feeder o, laddove applicabile, il gestore dell’ELTIF feeder ha il compito di comunicare al depositario dell’ELTIF feeder ogni informazione relativa all’ELTIF master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell’ELTIF feeder. Il depositario dell’ELTIF master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’ELTIF master, dell’ELTIF feeder o, laddove applicabile, del gestore e del depositario dell’ELTIF feeder di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all’ELTIF master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull’ELTIF feeder.»; |
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20) |
l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Obblighi specifici in materia di distribuzione e commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio 1. Le quote o azioni di un ELTIF possono essere commercializzate presso un investitore al dettaglio solo se è stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza a tale investitore al dettaglio a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, secondo e terzo comma, di detta direttiva. La valutazione dell’adeguatezza di cui al primo comma del presente paragrafo è effettuata indipendentemente dal fatto che l’investitore al dettaglio acquisisca le quote o azioni dell’ELTIF dal distributore o dal gestore dell’ELTIF o attraverso il mercato secondario conformemente all’articolo 19 del presente regolamento. Il consenso esplicito dell’investitore al dettaglio che indica che l’investitore comprende i rischi derivanti dall’investimento in un ELTIF è ottenuto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF predispone una registrazione come specificato all’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE. 2. Il distributore o, quando offre o colloca quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF pubblica un avviso chiaro per iscritto che informa l’investitore al dettaglio su quanto segue:
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l’investitore al dettaglio è un membro del personale di alto livello o che svolge attività di gestione del portafoglio, un amministratore, un funzionario o un agente o un dipendente del gestore dell’ELTIF o di un’affiliata del gestore dell’ELTIF e ha una conoscenza sufficiente dell’ELTIF. 4. Un ELTIF feeder dichiara nelle sue comunicazioni di marketing che investe a titolo permanente l’85 % o più delle proprie attività in quote o azioni dell’ELTIF master. 5. Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio nella classe pertinente di quote o di azioni prevedono che tutti gli investitori beneficino di pari trattamento e che nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico sia concesso a singoli investitori o gruppi di investitori nella classe o nelle classi pertinenti. 6. La forma giuridica di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio non comporta alcuna ulteriore responsabilità per l’investitore al dettaglio né richiede ulteriori impegni da parte di tale investitore, fatto salvo il capitale impegnato inizialmente. 7. Nel corso del periodo di sottoscrizione e per due settimane dopo la firma dell’impegno o dell’accordo iniziale di sottoscrizione delle quote o delle azioni dell’ELTIF, gli investitori al dettaglio devono poter annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità. 8. Il gestore di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio istituisce procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentano a tali investitori di presentare i reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.»; |
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21) |
l’articolo 31, paragrafo 4, è così modificato:
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22) |
all’articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’ESMA esercita i poteri che le sono attribuiti dalla direttiva 2011/61/UE anche in relazione al presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). (*6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" |
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23) |
l’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Riesame 1. La Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e analizza almeno i seguenti elementi:
2. Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, entro il 10 aprile 2030 e previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il contributo del presente regolamento e degli ELTIF al completamento dell’unione dei mercati dei capitali e al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.»; |
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24) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 37 bis Riesame degli aspetti riguardanti la sostenibilità degli ELTIF Entro l’11 gennaio 2026, la Commissione effettua una valutazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa riguardante almeno quanto segue:
(*7) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1)." (*8) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»." |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2024.
Gli ELTIF autorizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 applicabili prima del 10 gennaio 2024 e che vi si conformano sono considerati conformi al presente regolamento fino all’11 gennaio 2029. Gli ELTIF autorizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 applicabili prima del 10 gennaio 2024 e che vi si conformano e che non raccolgono capitale aggiuntivo sono considerati conformi al presente regolamento.
In deroga al terzo comma, un ELTIF autorizzato prima del 10 gennaio 2024 può scegliere di essere soggetto al presente regolamento, purché l’autorità competente dell’ELTIF ne sia informata.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 64.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2023.
(3) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(4) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(6) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(7) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(8) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(10) Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 106).
(11) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(12) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(13) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/607 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2023
che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti (UE) 2017/745 (3) e (UE) 2017/746 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, basandosi su un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori. Nel contempo, i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 fissano standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali dispositivi. Inoltre, entrambi i regolamenti rafforzano in maniera significativa i principali elementi del precedente quadro normativo di cui alle direttive 90/385/CEE (5) e 93/42/CEE (6) del Consiglio e alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), quali la supervisione degli organismi notificati, la classificazione dei rischi, le procedure di valutazione della conformità, le prescrizioni in materia di evidenze cliniche, la vigilanza e la sorveglianza del mercato, e introducono disposizioni che garantiscono la trasparenza e la tracciabilità relativamente ai dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. |
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(2) |
A causa dell’impatto della pandemia di COVID-19, con il regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) è stata rinviata di un anno, al 26 maggio 2021, la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/745, mentre è stata mantenuta al 26 maggio 2024 la data di conclusione del periodo di transizione entro il quale determinati dispositivi che continuano a essere conformi alla direttiva 90/385/CEE o alla direttiva 93/42/CEE possono essere legittimamante immessi sul mercato o messi in servizio. |
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(3) |
Sempre a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19, il periodo di transizione previsto dal regolamento (UE) 2017/746 è già stato prorogato con il regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(4) |
Nonostante il costante aumento del numero di organismi notificati designati a in conformità del regolamento (UE) 2017/745, la capacità complessiva degli organismi notificati non è ancora sufficiente a garantire la valutazione della conformità della grande quantità di dispositivi oggetto di certificati rilasciati in conformità della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE entro il 26 maggio 2024. A quanto risulta, un gran numero di fabbricanti, in particolare piccole e medie imprese, non è sufficientemente preparato a dimostrare la conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745, in particolare se si tiene conto della complessità di tali nuove prescrizioni. È pertanto assai probabile che molti dispositivi che possono essere legittimamente immessi sul mercato conformemente alle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/745 non saranno certificati in conformità di tale regolamento prima della fine del periodo di transizione, con il conseguente rischio di carenze di dispositivi medici nell’Unione. |
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(5) |
Alla luce delle segnalazioni degli operatori sanitari sul rischio imminente di carenze di dispositivi, è necessario prorogare urgentemente la validità dei certificati rilasciati in conformità delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, così come il periodo di transizione durante il quale i dispositivi conformi a tali direttive possono essere legittimamente immessi sul mercato. La proroga dovrebbe avere una durata sufficiente per concedere agli organismi notificati il tempo necessario per svolgere le valutazioni della conformità richieste. La proroga mira a garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, compresa la sicurezza dei pazienti, e a evitare carenze di dispositivi medici necessari per il buon funzionamento dei servizi sanitari, senza allentare le attuali prescrizioni in materia di qualità o sicurezza. |
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(6) |
La proroga dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni per garantire che solo i dispositivi sicuri e per i quali i fabbricanti hanno adottato misure per la transizione verso la conformità al regolamento (UE) 2017/745 beneficino del tempo aggiuntivo. |
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(7) |
Al fine di garantire una progressiva transizione al regolamento (UE) 2017/745, la responsabilità dell’appropriata sorveglianza dei dispositivi che beneficiano del periodo di transizione dovrebbe infine essere trasferita dall’organismo notificato che ha rilasciato il certificato in conformità della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE a un organismo notificato designato a norma del regolamento (UE) 2017/745. Per motivi di certezza del diritto, l’organismo notificato designato a norma del regolamento (UE) 2017/745 non dovrebbe essere responsabile delle attività di valutazione della conformità e di sorveglianza svolte dall’organismo notificato che ha rilasciato il certificato. |
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(8) |
Per quanto concerne il periodo necessario per consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di eseguire la valutazione della conformità a norma del regolamento (UE) 2017/745 dei dispositivi medici oggetto di un certificato o di una dichiarazione di conformità rilasciati a norma della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE, è opportuno trovare un equilibrio tra la capacità limitata disponibile degli organismi notificati e garantire un elevato livello di protezione della sicurezza dei pazienti e della salute pubblica. La durata del periodo di transizione dovrebbe pertanto dipendere dalla classe di rischio dei dispositivi medici in questione, in modo che il periodo sia più breve per i dispositivi che appartengono a una classe di rischio più elevata e più lungo per i dispositivi che appartengono a una classe di rischio più bassa. |
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(9) |
Contrariamente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, il regolamento (UE) 2017/745 richiede l’intervento di un organismo notificato nella valutazione della conformità dei dispositivi su misura impiantabili della classe III. A causa dell’insufficiente capacità degli organismi notificati e del fatto che i fabbricanti di dispositivi su misura sono spesso piccole o medie imprese che non hanno accesso a un organismo notificato a norma delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale i dispositivi su misura impiantabili della classe III possano essere legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio senza un certificato rilasciato da un organismo notificato. |
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(10) |
L’articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e l’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746 vietano l’ulteriore messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di dispositivi immessi sul mercato entro la fine del periodo di transizione applicabile e che si trovano ancora nella catena di fornitura un anno dopo la fine di tale periodo di transizione. Al fine di evitare l’inutile smaltimento di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro sicuri che si trovano ancora nella catena di fornitura, che aggraverebbe il rischio imminente di carenze di tali dispositivi, tale ulteriore messa a disposizione sul mercato o messa in servizio di tali dispositivi dovrebbe essere illimitata nel tempo. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746. |
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(12) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire affrontare il rischio di carenze di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro nell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(13) |
Il presente regolamento è adottato in considerazione delle circostanze eccezionali derivanti dal rischio imminente di carenze di dispositivi medici e dal relativo rischio di una crisi di sanità pubblica. Al fine di ottenere l’effetto desiderato delle modifiche dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 e di assicurare la disponibilità dei dispositivi i cui certificati sono già scaduti o scadranno prima del 26 maggio 2024, di garantire la certezza del diritto agli operatori economici e alle strutture di assistenza sanitaria, nonché per motivi di coerenza per quanto riguarda le modifiche di entrambi i regolamenti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per le stesse ragioni, si ritiene altresì opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/745
Il regolamento (UE) 2017/745 è così modificato:
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1) |
l’articolo 120 è così modificato:
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2) |
l’articolo 122 è così modificato:
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3) |
all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d), il ventiquattresimo trattino è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2017/746
Il regolamento (UE) 2017/746 è così modificato:
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1) |
all’articolo 110, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi della direttiva 98/79/CE anteriormente al 26 maggio 2022 e i dispositivi immessi legittimamente sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2022 a norma del paragrafo 3 del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio.» |
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2) |
all’articolo 112, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda i dispositivi di cui all’articolo 110, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, la direttiva 98/79/CE continua ad applicarsi nella misura necessaria all’applicazione di tali paragrafi.». |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Parere del 24 gennaio 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2023.
(3) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(5) Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
(6) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
(7) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18).
(9) Regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3).
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/30 |
Informazioni relative all'entrata in vigore della convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
La convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea entrerà in vigore il 7 aprile 2023, essendo stata espletata, in data 7 marzo 2023, la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 1, della convenzione.
REGOLAMENTI
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/608 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). |
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(3) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio (4), modifica le condizioni applicabili alle importazioni dalla Nuova Zelanda nell’ambito di taluni contingenti tariffari. In particolare modifica i quantitativi dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.0147, 09.2013, 09.2109, 09.2110 e 09.4454. Modifica inoltre la designazione e i codici NC dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4182, 09.4195 e 09.4514 e abroga le norme sul controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda. |
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(4) |
Le nuove norme sul controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro dovrebbero essere rispecchiate nell’allegato XIV.5, parte A, parti da A1 a A6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, in particolare nei modelli dei certificati IMA1 per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4182, 09.4195, 09.4514, 09.4515, 09.4521 e 09.4522. |
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(5) |
Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia il quantitativo supplementare di carni bovine di alta qualità nell’ambito del contingente tariffario 09.4454 dovrebbe essere messo a disposizione a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1o luglio 2023. Inoltre le modifiche della designazione e dei codici NC dei contingenti tariffari 09.4182, 09.4195 e 09.4514 dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
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1) |
all’articolo 50, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; |
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2) |
l’articolo 51 è soppresso; |
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3) |
gli allegati VIII, IX e XIV.5 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia:
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a) |
il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 1o luglio 2023; |
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b) |
il punto 2, lettera a), punti i) e ii), il punto 2, lettera b), e il punto 3 dell’allegato I si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; |
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c) |
l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o luglio 2023. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).
(4) Decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 59).
ALLEGATO I
Gli allegati VIII, IX e XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4454 la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:
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2) |
l’allegato IX è così modificato:
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3) |
nell’allegato XIV.5, parte A, le parti da A.1 ad A6 sono sostituite dalle seguenti: «PARTE A. CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE CON CERTIFICATI IMA 1 A1 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4514, 09.4515, 09.4521, 09.4522
A2 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4195 E 09.4182
A3 — DEFINIZIONI E REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DEI CERTIFICATI IMA 1 RILASCIATI PER I CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4182 E 09.4195 Definizioni Ai fini dell’allegato XIV.5, parte A, si applicano le seguenti definizioni:
Compilazione e verifica del certificato IMA 1 Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare. Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6 solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:
A4 — CIRCOSTANZE NELL’AMBITO DELLE QUALI UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale. Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».3] Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale. Modifica dello Stato membro di destinazione Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali. Errore tecnico o di trascrizione Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali. Ragioni eccezionali - un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte. Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione. Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale. Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato. A5 — REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI IMA 1 Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:
A6 — ORGANISMI EMITTENTI DEI CERTIFICATI IMA 1
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(1) Soltanto per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4521
(2) Cancellare la dicitura non pertinente
ALLEGATO II
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
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1) |
nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0147 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
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2) |
nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», nella tabella relativa ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.2109, 09.2110 e 09.2013 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/609 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese per quanto concerne Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-242/19
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 (2) la Commissione ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («regolamento controverso»). |
1.2. La sentenza del Tribunale dell’Unione europea
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(2) |
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd («Giant» o «ricorrente») ha impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea («Tribunale»). Il 27 aprile 2022 il Tribunale ha emesso la propria sentenza nella causa T-242/19 (3) relativa al regolamento controverso («sentenza»). |
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(3) |
Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a determinare i margini di undercutting dei prezzi e poteva legittimamente fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi del nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi, elencati all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, quali l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell’industria dell’Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. Poiché la Commissione si è tuttavia basata sul calcolo dell’undercutting dei prezzi nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 3, il Tribunale ha rilevato che, prendendo in considerazione determinati elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell’Unione che aveva dedotto dai prezzi della ricorrente (o che non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM (4) in quanto la commercializzazione a valle del prodotto in esame (5) era effettuata dall’acquirente indipendente), la Commissione non aveva proceduto a un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi della ricorrente. Il Tribunale ha osservato che l’errore metodologico riscontrato aveva portato alla determinazione di un undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione la cui importanza o esistenza non era stata debitamente dimostrata. |
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(4) |
Considerando l’importanza che la Commissione aveva attribuito all’esistenza di un undercutting dei prezzi nella sua constatazione del pregiudizio e nella sua conclusione sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e tale pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che l’errore nel calcolo dell’undercutting dei prezzi era sufficiente a invalidare l’analisi della Commissione relativa al rispettivo nesso di causalità, la cui esistenza costituisce un elemento essenziale per l’istituzione delle misure. |
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(5) |
Il Tribunale ha infine rilevato che indipendentemente dall’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, ai fini dell’accertamento di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento il carattere non equo del confronto constatato nell’ambito della seconda parte di tale motivo viziava in ogni caso l’analisi della Commissione ai sensi di tali disposizioni (6). |
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(6) |
Il Tribunale ha inoltre osservato che il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato sulla base di un confronto che includeva la media ponderata del prezzo all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli dell’undercutting dei prezzi (7). Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che, senza l’errore metodologico relativo all’undercutting dei prezzi della ricorrente, il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello ancora più basso di quello stabilito nel regolamento controverso e comunque inferiore al margine di dumping ivi stabilito. In tal caso, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l’importo del rispettivo dazio dovrebbe essere ridotto a un’aliquota sufficiente per eliminare il pregiudizio (8). |
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(7) |
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguardava Giant. |
1.3. Esecuzione della sentenza del Tribunale
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(8) |
L’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze del Tribunale comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (9). |
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(9) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (10). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura del procedimento antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l’atto che chiude tale procedimento è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (11), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. |
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(10) |
Nel caso di specie il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per un motivo, vale a dire perché la Commissione non ha effettuato un confronto equo allo stesso stadio commerciale nell’analisi dell’undercutting dei prezzi con cui ha determinato l’esistenza di un undercutting significativo. Secondo il Tribunale, tale errore ha inficiato anche l’analisi del nesso di causalità e, potenzialmente, il margine di pregiudizio per quanto riguarda la ricorrente. |
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(11) |
Le restanti risultanze e conclusioni del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono valide e non sono interessate dalla presente riapertura (12). |
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(12) |
A seguito della sentenza del Tribunale, il 6 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato un avviso («avviso di riapertura») di riapertura dell’inchiesta iniziale concernente le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») che ha portato all’adozione del regolamento controverso, nella parte in cui riguarda Giant, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità (13). |
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(13) |
La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Giant. |
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(14) |
Il 6 luglio 2022 la Commissione ha inoltre sottoposto a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della RPC fabbricate da Giant e ha dato indicazioni alle autorità doganali nazionali di astenersi dal pronunciarsi in merito a eventuali domande di rimborso dei dazi annullati («regolamento relativo alla registrazione») (14) e di attendere la pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
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(15) |
La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a comunicare per iscritto le proprie osservazioni e a chiedere un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di riapertura. |
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(16) |
Una parte interessata, Giant, ha chiesto un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di riapertura e ha avuto la possibilità di essere sentita. |
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(17) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sia Giant che l’EBMA hanno chiesto audizioni e hanno avuto la possibilità di essere ascoltate. |
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(18) |
Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Fasi procedurali per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale
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(19) |
In seguito alla riapertura dell’inchiesta, la Commissione ha inviato richieste di informazioni ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e alle rispettive società commerciali collegate. |
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(20) |
Tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto alle richieste di informazioni. |
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(21) |
A norma dell’articolo 16 del regolamento antidumping di base la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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1.5. Periodo dell’inchiesta
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(22) |
L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SULLA RIAPERTURA DELL’INCHIESTA
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(23) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni specifiche sulla riapertura dell’inchiesta da Giant e dall’importatore Rad Power Bikes NL. |
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(24) |
Giant ha sostenuto che, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, un’inchiesta dovrebbe concludersi, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa deve concludersi entro 15 mesi dall’apertura, conformemente alle risultanze raggiunte a norma dell’articolo 8 per gli impegni o dell’articolo 9 per le misure definitive. Giant ha inoltre affermato che l’articolo 5.10 dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («accordo antidumping dell’OMC») prevede che le inchieste, salvo circostanze particolari, debbano concludersi entro un anno, e in ogni caso non oltre 18 mesi, dalla loro apertura. Giant ha sostenuto che il carattere vincolante e assoluto dei termini di cui all’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC è stato confermato a più riprese dall’organo d’appello dell’OMC e dai panel dell’OMC, in particolare nel procedimento CE – Elementi di fissaggio, in cui l’organo d’appello dell’OMC ha statuito che l’articolo 5.10 impone che le inchieste siano completate entro 12 mesi o, in circostanze particolari, non oltre 18 mesi (15), e nel procedimento Marocco – Acciaio laminato a caldo (Turchia) (16) in cui il panel ha dichiarato che l’articolo 5.10 non consente deroghe al rispetto dei termini stabiliti in tale disposizione. Giant ha altresì affermato che l’avviso di riapertura riconosce espressamente che il presente procedimento costituisce la continuazione dell’inchiesta iniziale e che, poiché l’inchiesta antidumping iniziale era stata avviata il 20 ottobre 2017, al fine di rispettare il termine obbligatorio di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, l’inchiesta doveva essere completata entro il 20 gennaio 2019. Di conseguenza Giant ha affermato che la riapertura dell’inchiesta iniziale nel luglio 2022 ha comportato l’estensione della stessa oltre il termine obbligatorio per la conclusione delle inchieste di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base ed è inoltre incompatibile con i termini di cui all’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC. |
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(25) |
La Commissione ha osservato che, secondo la giurisprudenza costante (17), il termine di 15 mesi per la conclusione di un’inchiesta di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base non si applica alle fattispecie in cui un procedimento è riaperto a seguito di una sentenza di un giudice. Pertanto l’articolo 6, paragrafo 9, riguarda solo i procedimenti iniziali e non quelli che sono stati riaperti a seguito di una sentenza di annullamento o di nullità. Le cause dell’OMC citate da Giant appaiono irrilevanti in quanto non mettono in discussione il fatto che l’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC si estenda oltre le inchieste iniziali. L’argomentazione è pertanto respinta. |
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(26) |
Giant ha altresì affermato che la Commissione non è legittimata a riaprire l’inchiesta antidumping iniziale nei suoi confronti, in quanto l’errore sostanziale riscontrato dal Tribunale non solo ha inficiato l’inchiesta che la riguardava, ma anche le analisi generali del pregiudizio e del nesso di causalità che si sono basate, almeno in parte, sulle risultanze relative a Giant. Giant ha inoltre sostenuto che, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-242/19, la Commissione non era autorizzata a riaprire l’inchiesta iniziale, ma avrebbe dovuto abrogare le misure antidumping sulle biciclette elettriche nella parte in cui riguardavano Giant. Anche Rad Power Bikes NL ha affermato che le risultanze del Tribunale imporrebbero alla Commissione di abrogare le misure istituite. |
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(27) |
La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni secondo cui non sarebbe possibile riaprire un’inchiesta al fine di porre rimedio a un’illegittimità riscontrata dagli organi giurisdizionali europei. Il Tribunale ha infatti constatato nel procedimento Jindal (18) che la Commissione può riaprire un’inchiesta, riprenderla dal punto in cui si è verificata l’illegittimità, correggere l’irregolarità e reistituire misure durante il periodo di applicazione del regolamento controverso, anche in caso di errore sostanziale/metodologico. La Commissione non è riuscita neanche a comprendere in che modo le disposizioni o la giurisprudenza dell’OMC citate da Giant confermerebbero le sue affermazioni, in quanto non riguardano la rettifica delle illegittimità a seguito di un procedimento giudiziario. |
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(28) |
Nell’ambito della presente inchiesta riaperta, come spiegato nelle sezioni 3 e 4, la Commissione ha corretto l’errore metodologico, come richiesto dal Tribunale nella propria sentenza nella causa T-242/19, rivedendo i calcoli dell’undercutting di Giant. La Commissione ha altresì ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant eliminando lo stesso errore metodologico. Alla luce della conclusione del Tribunale secondo cui tale questione incide anche sulle risultanze generali relative al pregiudizio e al nesso di causalità, la Commissione ha rivisto la propria analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, come spiegato di seguito nelle sezioni 3 e 4. La Commissione ha pertanto ritenuto che le proprie risultanze rivedute siano pienamente conformi alla sentenza del Tribunale nella causa T-242/19. Poiché le risultanze rivedute hanno comportato la riduzione ma non l’eliminazione del livello del dazio, non è stato dunque necessario abrogare le misure antidumping sulle biciclette elettriche nella parte relativa a Giant. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. |
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(29) |
Giant ha inoltre sostenuto che, qualora proseguisse l’inchiesta riaperta, la Commissione dovrebbe anche correggere tutti gli altri errori contestati dinanzi al Tribunale. In particolare, Giant ha affermato che la Commissione deve correggere gli errori relativi ai propri calcoli del margine di dumping (compresa la richiesta di TEM e la valutazione del valore normale). Giant ha sostenuto che non era stato garantito un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base. |
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(30) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nella conclusione di cui al punto 125 della sentenza nella causa T-242/19, il Tribunale ha constatato che il regolamento doveva essere annullato, nella parte in cui riguarda Giant, in quanto l’errore metodologico riscontrato nel calcolo dell’undercutting dei prezzi poteva rimettere in discussione la legittimità del regolamento controverso invalidando l’analisi della Commissione relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. Il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare o accertare la fondatezza di altre pretese avanzate dalla ricorrente. Come indicato nei considerando 8 e 11, l’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze del Tribunale comporta e le restanti risultanze e conclusioni del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono pienamente valide. Pertanto, poiché l’ambito dell’inchiesta riaperta non consiste nel riesame dell’intero caso, bensì nel dare esecuzione ai riscontri specifici del Tribunale, la Commissione non ha ritenuto necessario riesaminare il margine di antidumping di Giant. |
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(31) |
Giant ha inoltre sottolineato che, sia nell’inchiesta iniziale che in quella riaperta, la Commissione non aveva divulgato tutte le informazioni necessarie per accertare se fosse stato effettuato un confronto equo tra i prezzi all’esportazione di Giant e quelli dell’industria dell’Unione. Giant ha pertanto chiesto che, nel contesto dell’inchiesta riaperta, la Commissione divulghi informazioni pertinenti sui canali di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
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(32) |
Sebbene abbia mantenuto la propria posizione sulla riservatezza dei dati specifici relativi alle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, la Commissione ha ritenuto opportuno informare Giant in merito agli aspetti seguenti: i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno realizzato circa il 46 % del proprio volume di vendite tramite operatori commerciali collegati; un totale di 10 operatori commerciali collegati ha venduto biciclette elettriche a società non collegate, oltre alle vendite dirette effettuate dai produttori inclusi nel campione; le vendite dirette hanno pertanto rappresentato circa il 54 % del volume delle vendite dell’Unione. |
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(33) |
Giant ha affermato che, contrariamente a quanto ha indicato nell’avviso di riapertura, la Commissione era tenuta a effettuare un confronto equo tra i prezzi delle biciclette elettriche importate e i prezzi delle biciclette elettriche vendute dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Essa ha sostenuto che, a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha l’obbligo positivo di effettuare tale confronto dei prezzi, che può essere tra i prezzi delle biciclette elettriche importate e i prezzi reali dell’industria dell’Unione, al fine di verificare l’incidenza sui prezzi delle importazioni in questione. Tale confronto equo dovrebbe tener conto del corretto punto di concorrenza dei prezzi di vendita in questione, come pure delle differenze a livello di vendite di prodotti di marca o a livello OEM. |
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(34) |
La Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni addotte da Giant e delle osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale nella sua analisi riveduta dell’undercutting, del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’eliminazione del pregiudizio e delle risultanze di cui alle sezioni 3 e 4. |
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(35) |
Giant ha altresì sottolineato che il regolamento relativo alla registrazione riconosceva espressamente che «l’importo finale dei dazi antidumping e compensativi dovuti […] dipenderà dalle risultanze del riesame» (19) e pertanto, secondo Giant, ne consegue che qualsiasi dazio finale dovuto può applicarsi unicamente alle importazioni future, vale a dire ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore di tali dazi. Giant ha affermato che tale posizione è corroborata dalle conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-458/98 (IPS) nonché dalle opinioni espresse in passato dalla stessa Commissione (20). Giant ha pertanto sostenuto che eventuali dazi ricalcolati potevano essere istituiti unicamente sulle importazioni future di biciclette elettriche da essa prodotte, vale a dire biciclette elettriche che entreranno in libera pratica dopo la pubblicazione dei regolamenti che reistituiscono i dazi. Giant ha inoltre affermato che la nuova istituzione di dazi ricalcolati sulle importazioni precedenti sarebbe anche contraria alla natura dei dazi antidumping, che non sono misure punitive volte a compensare il pregiudizio subito in passato dall’industria dell’Unione, ma costituiscono uno strumento per prevenire un pregiudizio futuro (21). |
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(36) |
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (22) non impedisce la nuova istituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi (23). Di conseguenza, come spiegato al considerando 14 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale nuova istituzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (24). L’argomentazione addotta da Giant secondo cui non è possibile reistituire i dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della pubblicazione del (futuro) regolamento di esecuzione della Commissione è stata pertanto respinta. |
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(37) |
Rad Power Bikes NL ha osservato di aver importato prodotti da altri esportatori cinesi, simili a quelli importati da Giant, e che tali importazioni erano soggette a dazi calcolati e istituiti sulla base del livello pertinente di eliminazione del pregiudizio. La stessa società ha pertanto sostenuto che, nel ricalcolare i dazi applicabili a Giant, la Commissione deve anche rivedere e ridurre le aliquote dei dazi applicabili agli altri esportatori cinesi soggetti ai dazi, sia a quelli cui sono state concesse aliquote individuali dei dazi sia agli altri esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione. |
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(38) |
Come spiegato al considerando 30, l’ambito dell’inchiesta riaperta non consiste nel riesame dell’insieme delle risultanze del regolamento controverso, bensì nel dare esecuzione alle risultanze specifiche del Tribunale nella parte che riguarda Giant. Il Tribunale non ha annullato il regolamento controverso per quanto riguarda altri produttori esportatori. La Commissione non ha dunque ritenuto necessario né opportuno rivedere le proprie risultanze iniziali per gli altri esportatori cinesi soggetti ai dazi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(39) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni Giant ha ribadito le proprie argomentazioni, mettendo in discussione la legittimità della reistituzione retroattiva dei dazi antidumping riveduti a carico di Giant, come indicato al considerando 35. Tuttavia, poiché non sono state sollevate nuove argomentazioni, il rigetto della sua argomentazione è stato confermato. |
3. RIESAME DEL MARGINE DI UNDERCUTTING DI GIANT E DELLE RISULTANZE CONCERNENTI IL PREGIUDIZIO
3.1. Determinazione dell’undercutting in relazione a Giant
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(40) |
Come osservato al considerando 3, il Tribunale ha rilevato che poiché la Commissione si è basata sul calcolo dell’undercutting dei prezzi nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, prendendo in considerazione determinati elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell’Unione che aveva dedotto dai prezzi di Giant (o che non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM), la Commissione non aveva effettuato un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi di Giant. Pertanto l’importanza o l’esistenza di tale undercutting non era stata debitamente dimostrata. |
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(41) |
Come spiegato al considerando 155 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione (25) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(42) |
Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi di Giant e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha ricalcolato il margine di undercutting di Giant adeguando la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di cui al considerando 41 sotto un duplice profilo. |
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(43) |
In primo luogo, quando le vendite sono state realizzate dai produttori dell’Unione inclusi nel campione tramite operatori commerciali collegati, è stata effettuata una detrazione dal prezzo di vendita praticato ad acquirenti indipendenti (di tutti i tipi) per tenere conto delle SGAV effettive dell’operatore commerciale e dei profitti pari al 9 %. Per un produttore dell’Unione è stato individuato un regime particolare simile alla prestazione in conto lavorazione. In questo caso, quando riguardavano attività di produzione, i costi dell’operatore commerciale collegato non sono stati detratti. Il livello di profitto utilizzato in tale calcolo corrisponde al medesimo livello di profitto stabilito per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base di cui al considerando 109 del regolamento provvisorio (26) ai produttori esportatori inclusi nel campione, calcolato a partire dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. |
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(44) |
In secondo luogo, quando era necessario confrontare i prezzi a livello di OEM, è stata operata un’ulteriore detrazione del 2,3 % dai prezzi pertinenti dell’industria dell’Unione per tenere conto dei costi di progettazione, commercializzazione e di ricerca e sviluppo (R&S). Tale detrazione è stata stabilita come indicato ai considerando da 59 a 72 del regolamento controverso. |
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(45) |
Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale, nel senso di tipo di cliente, in quanto dall’inchiesta è emerso che non esiste una differenza di prezzo coerente e distinta tra le vendite a operatori commerciali e a dettaglianti nell’Unione. |
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(46) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Giant ha sostenuto che il confronto tra i suoi prezzi all’esportazione e quelli dell’industria dell’Unione dovrebbe essere effettuato allo stadio della prima vendita ad un acquirente indipendente, senza adeguamenti per le SGAV e i profitti in entrambe le parti del calcolo. Giant ha sostenuto che tale è stato l’approccio seguito dalla Commissione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa Jindal. Giant ha sostenuto che utilizzando questo metodo si otterrebbe un confronto equo. |
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(47) |
La Commissione ha ricordato che il confronto tra i prezzi del produttore esportatore e quelli dell’industria dell’Unione nel caso Jindal è stato effettuato a livello di acquirenti indipendenti a causa delle circostanze particolari di tale caso, in cui il mercato era geograficamente suddiviso e la concorrenza si esplicava a livello di gare d’appalto. Ogni caso è esaminato sulla base dei fatti specifici e delle circostanze specifiche alla luce della sentenza in questione. Giant non ha spiegato perché le circostanze in questo caso giustificherebbero lo stesso approccio adottato nel caso Jindal e perché l’approccio seguito dalla Commissione non è coerente con la sentenza del Tribunale. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi all’esportazione nell’inchiesta iniziale erano stati adeguati, ove opportuno, per tener conto delle SGAV degli operatori commerciali collegati e di un profitto teorico, conformemente alla prassi della Commissione di applicare per analogia lo stesso metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale approccio è stato esplicitamente confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Hansol (27), la quale ha sottolineato che esso rientrava nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per attuare l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(48) |
Giant ha inoltre sostenuto che, in alternativa all’argomentazione di cui al considerando 46, per le vendite dell’industria dell’Unione effettuate direttamente ai dettaglianti, la Commissione dovrebbe operare ulteriori detrazioni dai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione per le SGAV e i profitti relativi ai servizi di vendita interni. |
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(49) |
La Commissione ha tuttavia ricordato che l’approccio illustrato ai considerando da 42 a 45 ha garantito un confronto equo, adeguando allo stesso modo i prezzi all’esportazione e quelli dell’industria dell’Unione per gli stessi canali di vendita utilizzando lo stesso metodo. Ciò significa che sia i prezzi all’esportazione che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono adeguati per tenere conto delle SGAV e dei profitti se le vendite sono effettuate tramite operatori commerciali collegati, mentre le vendite dirette non sono adeguate. Un adeguamento dei prezzi delle vendite dirette dell’industria dell’Unione, quale quello suggerito da Giant, creerebbe pertanto un’asimmetria a svantaggio dell’industria dell’Unione rispetto ai prezzi all’esportazione di Giant per le sue vendite corrispondenti, in quanto non sono state operate detrazioni analoghe sulle vendite dirette della società produttrice di Giant in Cina. Ciò sarebbe altresì contrario alla sentenza del Tribunale, per gli stessi motivi di asimmetria su cui si è basata la Corte quando si è pronunciata a favore di Giant. La Commissione ha inoltre osservato che sono già stati effettuati ulteriori adeguamenti per quanto riguarda i costi di progettazione, commercializzazione e ricerca e sviluppo («R &S») e lo stadio commerciale, ove opportuno, come spiegato ai considerando 44 e 45, per garantire la piena simmetria tra le rispettive situazioni di Giant e dell’industria dell’Unione, in conformità della sentenza. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(50) |
Giant ha inoltre sostenuto che le sue vendite OEM dovrebbero essere confrontate con i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, cui erano state applicate ove opportuno le SGAV e la detrazione del profitto. |
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(51) |
La Commissione ha confermato che tale approccio è stato seguito. |
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(52) |
Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la divulgazione dei calcoli dei prezzi rivisti dell’industria dell’Unione era errata, a causa della metodologia utilizzata per incorporare le note di credito. I produttori dell’Unione hanno sostenuto che ciò ha inciso sia sul calcolo dei prezzi netti sia sugli adeguamenti delle SGAV e dei profitti. |
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(53) |
La Commissione ha valutato se la metodologia riveduta, suggerita dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, avrebbe avuto un impatto sui margini di undercutting e di underselling. Di conseguenza, la Commissione ha rivisto i propri calcoli, ma non ne è derivato alcun impatto sostanziale su tali margini. I calcoli riveduti sono stati comunicati ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e la revisione dei calcoli è stata comunicata anche a Giant e alle altre parti interessate il 10 febbraio 2023. Alle parti è stato concesso un termine per presentare osservazioni. |
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(54) |
Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2023 l’industria dell’Unione ha evidenziato un errore nei calcoli delle note di credito per un produttore dell’Unione. Corretto tale errore, è risultato che il margine di undercutting di Giant era parti all’11,5 %. I nuovi calcoli sono stati comunicati a tutte le parti interessate il 14 febbraio 2023 e alle parti è stato concesso un ulteriore periodo di tempo per presentare osservazioni. Non sono pervenute ulteriori osservazioni. |
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(55) |
Anche nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2023 l’industria dell’Unione ha sostenuto che nel trattamento delle note di credito la Commissione avrebbe dovuto calcolare solo le SGAV e gli importi dei profitti sulla base del valore EXW di ciascuna operazione di vendita. Tuttavia, tenendo presente che le SGAV sono state calcolate per ciascuna bicicletta elettrica e il margine di profitto è stato calcolato sul valore della fattura, l’argomentazione è stata respinta. |
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(56) |
Nel corso dell’audizione l’industria dell’Unione ha sostenuto che per tutte le vendite per le quali la Commissione ha detratto il profitto dell’importatore collegato dai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, il tasso di profitto del 9 % era troppo elevato, in quanto era molto superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale (4,3 %). È stato inoltre affermato che il tasso di profitto del 9 % non era giustificato dalle «informazioni contenute nel fascicolo» dell’inchiesta riaperta. Giant ha presentato un’osservazione per confutare tale argomentazione, affermando che non era opportuno modificare il tasso di profitto applicato in quanto non vi erano motivi per modificare il tasso di profitto teorico calcolato nell’inchiesta iniziale. |
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(57) |
Il tasso del profitto di riferimento e un tasso nozionale per il profitto di un importatore collegato erano stati entrambi fissati nell’inchiesta iniziale (sulla base dei dati contenuti nel fascicolo) e non sono stati esaminati dal Tribunale o menzionati nella sentenza che ha portato alla riapertura della presente inchiesta. Pertanto, la Commissione non è tenuta a riesaminare la questione nell’attuale fase di esecuzione. Inoltre, il profitto di riferimento (ossia il profitto ottenibile dall’industria dell’Unione per le vendite sul mercato interno in condizioni di concorrenza normali) e il profitto di un operatore commerciale (un importo teorico che copre il profitto normalmente ottenuto da un importatore) sono due concetti distinti e sono disciplinati da disposizioni diverse del regolamento di base. Un confronto diretto tra i due concetti è pertanto inappropriato e irrilevante ai fini della determinazione dell’uno o dell’altro margine di profitto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(58) |
L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che la detrazione delle SGAV e dei profitti non era giustificata a causa del rapporto tra due produttori dell’Unione e i loro operatori commerciali collegati. In particolare, è stato affermato che dal prezzo di vendita delle vendite effettuate tramite alcuni operatori commerciali non dovevano essere detratte le SGAV e i profitti, poiché il produttore operava in base a un contratto in conto lavorazione. L’industria dell’Unione ha fornito gli accordi tra le società di produzione e di vendita pertinenti a sostegno della propria argomentazione. |
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(59) |
Per quanto riguarda il produttore menzionato anche al considerando 43, esso operava in un regime particolare «simile al conto lavorazione». La Commissione ha riesaminato i termini esatti di tale accordo e ha concluso che era in atto un sistema di fabbricazione a contratto anziché un contratto in conto lavorazione, e che sia il produttore che l’operatore commerciale collegato avevano costi di SGAV. L’accordo dimostrava anche un rapporto contrattuale tra parti correlate. La Commissione ha pertanto sostenuto che non era opportuno escludere completamente le SGAV e i profitti dai prezzi delle vendite di questo produttore tramite parti collegate. La Commissione ha tenuto conto delle SGAV che erano associate ai costi normalmente sostenuti dall’operatore commerciale collegato e non a quelli delle funzioni normalmente associate a un produttore. Inoltre, il produttore interessato ha sostenuto spese generali, amministrative e di vendita relative alle sue vendite dirette. La Commissione ha pertanto concluso che le SGAV e i profitti dovevano essere detratti dal prezzo di vendita dell’operatore commerciale collegato e ha respinto l’argomentazione in questione. |
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(60) |
Per quanto riguarda il secondo produttore, l’industria dell’Unione ha inoltre presentato un accordo tra il produttore e l’operatore commerciale collegato a sostegno dell’argomentazione secondo cui la Commissione non dovrebbe detrarre le SGAV e i profitti dai prezzi di vendita degli operatori commerciali collegati. Giant ha contestato tale argomentazione affermando che l’approccio per l’industria dell’Unione dovrebbe essere identico a quello applicato a Giant. |
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(61) |
Nell’esaminare la questione la Commissione ha osservato che anche l’accordo presentato per questo secondo produttore non era un accordo in conto lavorazione, bensì un accordo di fabbricazione a contratto tra parti collegate, che definiva i ruoli del produttore e dell’operatore commerciale collegato e includeva altre clausole quali la metodologia per il calcolo dei prezzi di trasferimento. L’accordo non ha confermato che durante il PI dell’inchiesta iniziale le biciclette elettroniche fossero fabbricate nel quadro di un contratto in conto lavorazione o di qualsiasi altro accordo per il quale non sarebbe opportuno detrarre le SGAV dai prezzi di vendita degli operatori commerciali collegati. Nei fatti l’accordo dimostrava un rapporto contrattuale tra parti correlate. Un operatore commerciale collegato agiva anche come produttore e vendeva biciclette elettriche direttamente sul mercato e tramite altri operatori commerciali collegati. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
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(62) |
L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che le vendite di un produttore dell’Unione dovrebbero essere adeguate al rialzo o non dovrebbero essere prese in considerazione nel confronto dei prezzi in quanto si riferivano alle vendite a catene di supermercati e a piattaforme online, piuttosto che ad altri tipi di clienti al dettaglio. |
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(63) |
La Commissione non ha ritenuto opportuno escludere tali vendite in quanto il campione dei produttori dell’Unione selezionato nell’inchiesta iniziale è stato ritenuto rappresentativo dell’industria dell’Unione. Inoltre, al considerando 45 è stato confermato che ulteriori adeguamenti dei prezzi, oltre a quelli già effettuati, non erano appropriati per diversi tipi di clienti. |
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(64) |
L’industria dell’Unione ha sostenuto che le sue vendite OEM non dovrebbero essere confrontate con le vendite all’esportazione, a meno che i suoi prezzi non siano adeguati per garantire un confronto equo. |
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(65) |
La Commissione ha osservato che il volume delle vendite OEM dell’industria dell’Unione era molto basso e che la maggior parte di tali vendite non sono state utilizzate nei calcoli dell’undercutting e dell’underselling in quanto non vi era corrispondenza con alcun tipo importato. Si è pertanto concluso che non è necessario considerare ulteriormente un adeguamento delle vendite OEM dell’industria dell’Unione, in quanto la questione non avrebbe alcun impatto sostanziale sui margini di undercutting e di underselling. |
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(66) |
Di conseguenza, si conferma il margine di undercutting riveduto dell’11,5 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale per Giant. |
3.2. Determinazione dell’undercutting in relazione ad altri esportatori cinesi
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(67) |
Nella causa T-242/19 il Tribunale ha rilevato che l’errore metodologico riscontrato, che ha avuto per effetto il mancato confronto equo da parte della Commissione nel calcolo del margine di undercutting di Giant, potrebbe anche incidere sul calcolo dell’undercutting dei prezzi stabilito per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione (28). |
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(68) |
Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi degli altri produttori esportatori inclusi nel campione e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha anche ricalcolato i margini di undercutting degli altri produttori esportatori inclusi nel campione, tenendo conto degli aspetti di cui ai considerando da 41 a 44. |
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(69) |
Il risultato dei confronti ha evidenziato un margine medio di undercutting pari al 17,1 % per le importazioni degli esportatori inclusi nel campione (compresa Giant). Data la revisione del margine di undercutting di Giant, di cui al considerando 53, tale cifra è stata confermata al 17,0 %. |
3.3. Conclusioni rivedute sul pregiudizio
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(70) |
La Commissione ha osservato che, a seguito della correzione dell’errore metodologico relativo al calcolo dell’undercutting dei prezzi riscontrato dal Tribunale nella causa T-242/19 (29), i livelli di undercutting delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti attestandosi su una media del 17,0 %, come indicato al considerando 69. Nonostante la diminuzione dei livelli di undercutting, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono ancora state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori. |
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(71) |
Rimangono pienamente valide le risultanze della Commissione relative agli altri indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 200 a 205 del regolamento provvisorio e ai considerando da 141 a 156 del regolamento controverso. |
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(72) |
Tenuto conto dei significativi margini riveduti di undercutting di cui al considerando 70 e degli elementi di prova relativi all’andamento negativo di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio illustrati ai considerando da 200 a 205 del regolamento provvisorio e ai considerando da 141 a 156 del regolamento controverso, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. |
4. NESSO DI CAUSALITÀ
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(73) |
La Commissione ha inoltre esaminato se esista comunque un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione in considerazione dei margini riveduti di undercutting per le importazioni dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. |
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(74) |
Nonostante la riduzione del margine di undercutting per tutti gli esportatori cinesi inclusi nel campione, non è cambiato il fatto che le importazioni da detti esportatori avvenivano a condizioni di undercutting significative rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. I margini riveduti di undercutting non hanno pertanto modificato la risultanza iniziale cui era giunta la Commissione in merito all’esistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC di cui al considerando 223 del regolamento provvisorio e confermate al considerando 168 del regolamento controverso. |
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(75) |
I margini riveduti di undercutting non hanno neanche modificato l’analisi e le risultanze relative ad altre cause di pregiudizio presentate alla sezione 5.2 del regolamento provvisorio e alla sezione 5.2 del regolamento definitivo. |
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(76) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole nei confronti dell’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping. |
5. RIESAME DEL MARGINE DI PREGIUDIZIO PER QUANTO RIGUARDA GIANT
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(77) |
Tenendo conto delle osservazioni del Tribunale al punto 123 della sentenza nella causa T-242/19, la Commissione ha anche ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant. |
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(78) |
Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(79) |
Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi di Giant e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant adeguando la media ponderata dei prezzi indicativi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di cui al considerando 78. |
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(80) |
Quando le vendite sono state effettuate dai produttori dell’Unione inclusi nel campione tramite operatori commerciali collegati, è stata effettuata una detrazione dal prezzo praticato ad acquirenti indipendenti per tenere conto delle SGAV effettive degli operatori commerciali e dei profitti pari al 9 %. L’importo delle SGAV variava a seconda dell’operatore commerciale interessato. Quando non riguardavano la commercializzazione dei prodotti, bensì le attività di produzione (come la pianificazione della produzione e l’approvvigionamento delle materie prime), i costi dell’operatore commerciale collegato interessato non sono stati detratti in quanto non riguardavano le normali funzioni di un operatore commerciale collegato che commercializza i prodotti sul mercato dell’Unione. Il livello di profitto utilizzato in tale calcolo corrisponde al livello di profitto stabilito nell’inchiesta iniziale per gli importatori indipendenti che hanno collaborato. |
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(81) |
Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto del fattore OEM/marchio, in quanto tale adeguamento pari al 2,3 % era già stato effettuato. |
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(82) |
Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale, nel senso di tipo di cliente, in quanto dall’inchiesta è emerso che non esiste una differenza di prezzo coerente e distinta tra le vendite a operatori commerciali e dettaglianti nell’Unione. |
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(83) |
Le argomentazioni di Giant e dell’industria dell’Unione nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni in merito al calcolo dell’undercutting di cui alla sezione 3 si applicano anche ai margini di underselling di questa sezione. |
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(84) |
Esperito il trattamento delle osservazioni formulate dalle parti interessate, il margine di underselling per Giant è pari al 13,8 %. |
6. MISURE DEFINITIVE
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(85) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella presente inchiesta antidumping riaperta, è opportuno reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. |
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(86) |
Va osservato che parallelamente all’inchiesta antidumping è stata effettuata un’inchiesta antisovvenzioni. A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), in considerazione dell’applicazione della regola del dazio inferiore e del fatto che i tassi di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello dei tassi di sovvenzione definitivi stabiliti e istituire poi un dazio antidumping definitivo fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente. |
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(87) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Misure definitive
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(88) |
Il livello riveduto del dazio antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento provvisorio (ossia dal 19 luglio 2018) (31). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative a Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora (vale a dire il 10,8 %) conformemente alla normativa doganale applicabile. |
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(89) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC fabbricate dal produttore esportatore Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. |
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(90) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(91) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a decorrere dal 19 luglio 2018.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd è pari al 9,9 % (codice addizionale TARIC C383).
Articolo 2
Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è rimborsato o sgravato.
Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-242/19 Giant è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 3
Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162 che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione (33).
Articolo 4
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, che è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108).
(3) Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259.
(4) Costruttore di apparecchiature originali.
(5) Come definito nel regolamento controverso.
(6) Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259, punto 126.
(7) Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259, punto 122.
(8) Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259, punto 123.
(9) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, ECLI:EU:C:1988:199, punti 27 e 28, e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punto 115.
(10) Causa C-415/96 Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, ECLI:EU:T:2008:262, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.
(11) Causa C-415/96 Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.
(12) Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.
(13) Avviso di riapertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione che istituiscono misure sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito delle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19 (GU C 260 del 6.7.2022, pag. 5).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162 della Commissione, del 5 luglio 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 38).
(15) Relazione dell’organo d’appello, CE – Elementi di fissaggio, punto 611. Anche la relazione dell’organo d’appello nel procedimento US – Acciaio laminato a caldo (punto 73), in cui l’organo d’appello ha indicato che i termini per la conclusione delle inchieste di cui all’articolo 5.10 sono «imposti» dall’accordo antidumping e la relazione del panel nel procedimento US – Softwood Lumber V (punto 7.333) in cui il panel ha definito tali termini «tassativi». Cfr. anche le relazioni dei panel, Ucraina – Autovetture, nota 277; UE – Calzature (Cina), punto 7.832; CE – Salmone (Norvegia), punto 7.802; US – legge del 1916 (Giappone), punto 6.255.
(16) Relazione del panel, Marocco – Acciaio laminato a caldo (Turchia), punti 7.72 e 7.74.
(17) Cause riunite C-283/14, Eurologistik, e C-284/14, GLS, ECLI:EU:C:2016:57, punto 61.
(18) Causa T-300/16, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione.
(19) Regolamento relativo alla registrazione, considerando 22.
(20) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, punto 77.
(21) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, punto 76.
(22) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(23) Sentenza della Corte Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punti 77 e 78, e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 57.
(24) Sentenza della Corte, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79, e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, punto 58.
(25) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7).
(26) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7).
(27) Sentenza del 12 maggio 2022, C-260/20 P, Hansol, punto 105.
(28) Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione, ECLI:EU:T:2022:259, punto 113.
(29) Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione, ECLI:EU:T:2022:259, punto 113.
(30) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(31) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7).
(32) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(33) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/610 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che reistituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese per quanto concerne Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-243/19
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (UE) 2019/72 (2) la Commissione ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («regolamento controverso»). |
1.2. La sentenza del Tribunale dell’Unione europea
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(2) |
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd («Giant» o «ricorrente» o «GEV») ha impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea («Tribunale»). Il 27 aprile 2022 il Tribunale ha emesso la propria sentenza nella causa T-243/19 (3) relativa al regolamento controverso («sentenza»). |
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(3) |
Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a determinare i margini di undercutting dei prezzi e poteva legittimamente fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi del nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi elencati all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, quali l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell’industria dell’Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. Poiché la Commissione si è tuttavia basata sul calcolo dell’undercutting dei prezzi nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 2, il Tribunale ha rilevato che, prendendo in considerazione determinati elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell’Unione che aveva dedotto dai prezzi della ricorrente [o che non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM (4) in quanto la commercializzazione a valle del prodotto in esame (5) era effettuata dall’acquirente indipendente], la Commissione non aveva proceduto a un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi della ricorrente. Il Tribunale ha osservato che l’errore metodologico riscontrato aveva portato alla determinazione di un undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione la cui importanza o esistenza non era stata debitamente dimostrata. |
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(4) |
Considerando l’importanza che la Commissione aveva attribuito all’esistenza di un undercutting dei prezzi nella sua constatazione del pregiudizio e nella sua conclusione sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e tale pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che l’errore nel calcolo dell’undercutting dei prezzi era sufficiente a invalidare l’analisi della Commissione relativa al rispettivo nesso di causalità, la cui esistenza costituisce un elemento essenziale per l’istituzione delle misure. |
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(5) |
Il Tribunale ha infine rilevato che indipendentemente dall’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento antidumping di base»), ai fini dell’accertamento di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 8 del regolamento antisovvenzioni di base il carattere non equo del confronto constatato nell’ambito della seconda parte di tale motivo viziava in ogni caso l’analisi della Commissione ai sensi di tali disposizioni (7). |
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(6) |
Il Tribunale ha inoltre osservato che il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato sulla base di un confronto che includeva la media ponderata del prezzo all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli dell’undercutting dei prezzi (8). Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che, senza l’errore metodologico relativo all’undercutting dei prezzi della ricorrente, il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello ancora più basso di quello stabilito nel regolamento controverso e comunque inferiore all’importo delle sovvenzioni compensabili ivi stabilito. In tal caso, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l’importo del rispettivo dazio dovrebbe essere ridotto a un’aliquota sufficiente per eliminare il pregiudizio (9). |
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(7) |
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguardava Giant. |
1.3. Esecuzione della sentenza del Tribunale
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(8) |
L’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze del Tribunale comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antisovvenzioni nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (10). |
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(9) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (11). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura del procedimento antisovvenzioni. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure compensative definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento il procedimento antisovvenzioni è ancora aperto, perché l’atto che chiude tale procedimento è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (12), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. |
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(10) |
Nel caso di specie il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per un motivo, vale a dire perché la Commissione non ha effettuato un confronto equo allo stesso stadio commerciale nell’analisi dell’undercutting dei prezzi con cui ha determinato l’esistenza di un undercutting significativo. Secondo il Tribunale, tale errore ha inficiato anche l’analisi del nesso di causalità e, potenzialmente, il margine di pregiudizio per quanto riguarda la ricorrente. |
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(11) |
Le restanti risultanze e conclusioni del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono valide e non sono interessate dalla presente riapertura (13). |
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(12) |
A seguito della sentenza del Tribunale, il 6 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato un avviso («avviso di riapertura») di riapertura dell’inchiesta iniziale concernente le importazioni di biciclette elettriche originarie della RPC che ha portato all’adozione del regolamento controverso, nella parte in cui riguarda Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità (14). |
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(13) |
La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Giant. |
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(14) |
Il 6 luglio 2022 la Commissione ha inoltre sottoposto a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della RPC fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd e ha dato indicazioni alle autorità doganali nazionali di attendere autorità la pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di pronunciarsi in merito a eventuali domande di rimborso dei dazi annullati («regolamento relativo alla registrazione») (15). |
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(15) |
La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a comunicare per iscritto le proprie osservazioni e a chiedere un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di riapertura. |
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(16) |
Una parte interessata, Giant, ha chiesto un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di riapertura e ha avuto la possibilità di essere sentita. |
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(17) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sia Giant che l’EBMA hanno chiesto audizioni e hanno avuto la possibilità di essere ascoltate. |
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(18) |
Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Fasi procedurali per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale
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(19) |
In seguito alla riapertura dell’inchiesta, la Commissione ha inviato richieste di informazioni ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e alle rispettive società commerciali collegate. |
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(20) |
Tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto alle richieste di informazioni. |
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(21) |
A norma dell’articolo 26 del regolamento antisovvenzioni di base la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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1.5. Periodo dell’inchiesta
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(22) |
L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SULLA RIAPERTURA DELL’INCHIESTA
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(23) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni specifiche sulla riapertura dell’inchiesta da Giant e dall’importatore Rad Power Bikes NL. |
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(24) |
Giant ha sostenuto che, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 10, paragrafo 11, un’inchiesta dovrebbe concludersi, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa deve concludersi entro 13 mesi dall’apertura, conformemente alle risultanze tratte a norma dell’articolo 13 per gli impegni o dell’articolo 15 per le misure definitive. Giant ha inoltre affermato che l’articolo 11.11 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM dell’OMC») prevede che le inchieste, salvo circostanze particolari, debbano concludersi entro un anno, e in ogni caso non oltre 18 mesi, dalla loro apertura. |
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(25) |
Ha sostenuto che il carattere vincolante dei termini è stato confermato nel contesto dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC (16). |
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(26) |
Giant ha altresì affermato che l’avviso di riapertura riconosce espressamente che il presente procedimento costituisce la continuazione dell’inchiesta iniziale e che, poiché l’inchiesta antisovvenzioni iniziale era stata avviata il 21 dicembre 2017, al fine di rispettare il termine obbligatorio di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, l’inchiesta doveva essere completata entro il 20 gennaio 2019. Di conseguenza la ricorrente ha affermato che la riapertura dell’inchiesta iniziale nel luglio 2022 ha comportato l’estensione della stessa oltre il termine obbligatorio per la conclusione delle inchieste di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base ed è inoltre incompatibile con i termini di cui all’articolo 11.11 dell’accordo SCM dell’OMC. |
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(27) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Secondo la giurisprudenza costante in relazione alla disposizione analoga del regolamento antidumping di base, il termine per la conclusione di un’inchiesta iniziale non si applica alle fattispecie in cui un procedimento è riaperto a seguito di una sentenza di un giudice. Pertanto l’articolo 11, paragrafo 9, riguarda solo i procedimenti iniziali e non quelli che sono stati riaperti a seguito di una sentenza di annullamento o di nullità. La causa dell’OMC citata da Giant appare irrilevante in quanto non mette in discussione il fatto che l’articolo 11.11 dell’accordo SCM dell’OMC si estenda oltre le inchieste iniziali. |
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(28) |
Giant ha altresì affermato che la Commissione non è legittimata a riaprire l’inchiesta antisovvenzioni iniziale nei suoi confronti, in quanto l’errore sostanziale riscontrato dal Tribunale non solo ha inficiato l’inchiesta che la riguardava, ma anche le analisi generali del pregiudizio e del nesso di causalità che si sono basate, almeno in parte, sulle risultanze relative a Giant. Giant ha inoltre sostenuto che, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-243/19, la Commissione non era autorizzata a riaprire l’inchiesta iniziale, ma avrebbe dovuto abrogare le misure compensative sulle biciclette elettriche nella parte in cui riguardavano Giant. |
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(29) |
Anche Rad Power Bikes NL ha affermato che le risultanze del Tribunale imporrebbero alla Commissione di abrogare le misure istituite. |
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(30) |
La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni secondo cui non sarebbe possibile riaprire un’inchiesta al fine di porre rimedio a un’illegittimità riscontrata dagli organi giurisdizionali europei. Il Tribunale ha infatti constatato nel procedimento Jindal (17) che la Commissione può riaprire un’inchiesta, riprenderla dal punto in cui si è verificata l’illegittimità, correggere l’irregolarità e reistituire misure durante il periodo di applicazione del regolamento controverso, anche in caso di errore sostanziale/metodologico. La Commissione non è riuscita neanche a comprendere in che modo le disposizioni o la giurisprudenza dell’OMC citate da Giant confermerebbero le sue affermazioni, in quanto non riguardano la rettifica delle illegittimità a seguito di un procedimento giudiziario. |
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(31) |
Nell’ambito della presente inchiesta riaperta, come spiegato nelle sezioni 3 e 4, la Commissione ha corretto l’errore metodologico, come richiesto dal Tribunale nella propria sentenza nella causa T-243/19, rivedendo i calcoli dell’undercutting di Giant. La Commissione ha altresì ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant eliminando lo stesso errore metodologico. Alla luce della conclusione del Tribunale secondo cui tale questione incide anche sulle risultanze generali relative al pregiudizio e al nesso di causalità, la Commissione ha rivisto la propria analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, come spiegato di seguito nelle sezioni 3 e 4. La Commissione ha pertanto ritenuto che le proprie risultanze rivedute siano pienamente conformi alla sentenza del Tribunale nella causa T-243/19. Poiché le risultanze rivedute hanno comportato la riduzione ma non l’eliminazione del livello del dazio, non è stato dunque necessario abrogare le misure compensative sulle biciclette elettriche nella parte relativa a Giant. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. |
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(32) |
Giant ha inoltre sostenuto che, qualora proseguisse l’inchiesta riaperta, la Commissione dovrebbe anche correggere tutti gli altri errori contestati dinanzi al Tribunale. In particolare, Giant ha sostenuto che, nel contesto della riapertura dell’inchiesta antisovvenzioni, la Commissione dovrebbe anche porre rimedio agli errori da essa commessi per quanto riguarda la valutazione delle sovvenzioni e più specificamente: i) la constatazione del fatto che è stata concessa una sovvenzione mediante l’acquisto, da parte di GEV, di motori e batterie; ii) il calcolo dell’importo della sovvenzione secondo cui la Commissione ha erroneamente incluso vantaggi non collegati alle biciclette elettriche immesse in libera pratica nell’UE; iii) la constatazione del fatto che l’uso di note di accettazione bancaria costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base; iv) la constatazione relativa al vantaggio asseritamente conferito dall’uso di note di accettazione bancaria; v) la constatazione relativa alla specificità della presunta sovvenzione concessa mediante note di accettazione bancaria; e vi) la constatazione del fatto che GEV ha ottenuto un vantaggio attraverso l’acquisizione di diritti di uso dei terreni. |
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(33) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nella conclusione di cui al punto 117 della sentenza nella causa T-243/19, il Tribunale ha constatato che il regolamento doveva essere annullato, nella parte in cui riguarda Giant, in quanto l’errore metodologico riscontrato nel calcolo dell’undercutting dei prezzi poteva rimettere in discussione la legittimità del regolamento controverso invalidando l’analisi della Commissione relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. Il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare o accertare la fondatezza di altre pretese avanzate dalla ricorrente. Come indicato nei considerando 8 e 11, l’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze del Tribunale comporta e le restanti risultanze e conclusioni del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono pienamente valide. Pertanto, poiché l’ambito dell’inchiesta riaperta non consiste nel riesame dell’intero caso, bensì nel dare esecuzione ai riscontri specifici del Tribunale, la Commissione non ha ritenuto necessario riesaminare il margine di sovvenzione di Giant. |
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(34) |
Giant ha inoltre sottolineato che, sia nell’inchiesta iniziale che in quella riaperta, la Commissione non aveva divulgato tutte le informazioni necessarie per accertare se fosse stato effettuato un confronto equo tra i prezzi all’esportazione di Giant e quelli dell’industria dell’Unione. Giant ha pertanto chiesto che, nel contesto dell’inchiesta riaperta, la Commissione divulghi informazioni pertinenti sui canali di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
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(35) |
Sebbene abbia mantenuto la propria posizione sulla riservatezza dei dati specifici relativi alle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, la Commissione ha ritenuto opportuno informare Giant in merito agli aspetti seguenti: i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno realizzato circa il 46 % del proprio volume di vendite tramite operatori commerciali collegati; un totale di 10 operatori commerciali collegati ha venduto biciclette elettriche a società non collegate, oltre alle vendite dirette effettuate dai produttori inclusi nel campione; le vendite dirette hanno pertanto rappresentato circa il 54 % del volume delle vendite dell’Unione. |
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(36) |
Giant ha affermato che, contrariamente a quanto ha indicato nell’avviso di riapertura, la Commissione era tenuta a effettuare un confronto equo tra i prezzi delle biciclette elettriche importate e i prezzi delle biciclette elettriche vendute dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. La ricorrente ha sostenuto che, a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha l’obbligo positivo di effettuare tale confronto dei prezzi, che può essere tra i prezzi delle biciclette elettriche importate e i prezzi reali dell’industria dell’Unione, al fine di verificare l’incidenza sui prezzi delle importazioni in questione. Tale confronto equo dovrebbe tener conto del corretto punto di concorrenza dei prezzi di vendita in questione, come pure delle differenze a livello di vendite di prodotti di marca o a livello OEM. |
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(37) |
La Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni addotte da Giant e delle osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale nella sua analisi riveduta dell’undercutting, del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’eliminazione del pregiudizio e delle risultanze di cui alle sezioni 3 e 4. |
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(38) |
Giant ha altresì sottolineato che il regolamento relativo alla registrazione riconosceva espressamente che «l’importo finale dei dazi antidumping e compensativi dovuti […] dipenderà dalle risultanze del riesame» (18) e pertanto, secondo Giant, ne consegue che qualsiasi dazio finale dovuto può applicarsi unicamente alle importazioni future, vale a dire ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore di tali dazi. Giant ha affermato che tale posizione è corroborata dalle conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-458/98 (IPS) nonché dalle opinioni espresse in passato dalla stessa Commissione (19). Giant ha pertanto sostenuto che eventuali dazi ricalcolati potevano essere istituiti unicamente sulle importazioni future di biciclette elettriche da essa prodotte, vale a dire biciclette elettriche che entreranno in libera pratica dopo la pubblicazione dei regolamenti che reistituiscono i dazi. Giant ha inoltre affermato che la nuova istituzione di dazi ricalcolati sulle importazioni precedenti sarebbe anche contraria alla natura dei dazi compensativi, che non sono misure punitive volte a compensare il pregiudizio subito in passato dall’industria dell’Unione, ma costituiscono uno strumento per prevenire un pregiudizio futuro (20). |
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(39) |
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base non impedisce la nuova istituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi (21). La Commissione ritiene che tali risultanze si applichino parimenti ai dazi compensativi dato che anche l’articolo 16 del regolamento antisovvenzioni di base attualmente in vigore non impedisce ad eventuali atti di istituire nuovamente dazi compensativi sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi. Di conseguenza, come spiegato al considerando 14 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale nuova istituzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (22). L’argomentazione addotta da Giant secondo cui non è possibile reistituire i dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della pubblicazione del (futuro) regolamento di esecuzione della Commissione è stata pertanto respinta. |
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(40) |
Rad Power Bikes NL ha osservato di aver importato prodotti da altri esportatori cinesi, simili a quelli importati da Giant, e che tali importazioni erano soggette a dazi calcolati e istituiti sulla base del livello pertinente di eliminazione del pregiudizio. La stessa società ha pertanto sostenuto che, nel ricalcolare i dazi applicabili a Giant, la Commissione deve anche rivedere e ridurre le aliquote dei dazi applicabili agli altri esportatori cinesi soggetti ai dazi, sia a quelli cui sono state concesse aliquote individuali dei dazi sia agli altri esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione. |
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(41) |
Come spiegato al considerando 33, l’ambito dell’inchiesta riaperta non consiste nel riesame dell’insieme delle risultanze del regolamento controverso, bensì nell’esecuzione delle risultanze specifiche tratte dal Tribunale nella parte che riguarda Giant. Il Tribunale non ha annullato il regolamento controverso per quanto riguarda altri produttori esportatori. La Commissione non ha dunque ritenuto necessario né opportuno rivedere le proprie risultanze iniziali per gli altri esportatori cinesi soggetti ai dazi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(42) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni Giant ha ribadito le proprie contestazioni della legittimità della reistituzione retroattiva dei dazi compensativi riveduti a carico di Giant, come indicato al considerando 38. Tuttavia, poiché non sono state sollevate nuove argomentazioni, il rigetto della sua argomentazione è confermato. |
3. RIESAME DEL MARGINE DI UNDERCUTTING DI GIANT E DELLE RISULTANZE CONCERNENTI IL PREGIUDIZIO
3.1. Determinazione dell’undercutting in relazione a Giant
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(43) |
Come osservato al considerando 3, il Tribunale ha rilevato che poiché la Commissione si è basata sul calcolo dell’undercutting dei prezzi nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, prendendo in considerazione determinati elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell’Unione che aveva dedotto dai prezzi di Giant (o che non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM), la Commissione non aveva effettuato un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi di Giant. Pertanto l’importanza o l’esistenza di tale undercutting non era stata debitamente dimostrata. |
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(44) |
Come spiegato al considerando 610 del regolamento controverso, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(45) |
Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi di Giant e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha ricalcolato il margine di undercutting di Giant adeguando la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di cui al considerando 44 sotto un duplice profilo. |
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(46) |
In primo luogo, quando le vendite sono state realizzate dai produttori dell’Unione inclusi nel campione tramite operatori commerciali collegati, è stata effettuata una detrazione dal prezzo di vendita praticato ad acquirenti indipendenti (di tutti i tipi) per tenere conto delle SGAV effettive dell’operatore commerciale e dei profitti (9 %). Per un produttore dell’Unione è stato individuato un regime particolare simile alla prestazione in conto lavorazione. In questo caso, quando riguardavano attività di produzione, i costi dell’operatore commerciale collegato non sono stati detratti. Il livello di profitto utilizzato in tale calcolo corrisponde al medesimo livello di profitto stabilito per l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base di cui ai considerando da 616 a 618 del regolamento controverso ai produttori esportatori inclusi nel campione, calcolato a partire dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. |
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(47) |
In secondo luogo, quando era necessario confrontare i prezzi a livello di OEM, è stata operata un’ulteriore detrazione del 2,3 % dai prezzi pertinenti dell’industria dell’Unione per tenere conto dei costi di progettazione, commercializzazione e di ricerca e sviluppo (R&S). Tale detrazione è stata stabilita come indicato al considerando 771 del regolamento controverso. |
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(48) |
Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale, nel senso di tipo di cliente, in quanto dall’inchiesta è emerso che non esiste una differenza di prezzo coerente e distinta tra le vendite a operatori commerciali e dettaglianti nell’Unione. |
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(49) |
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Giant ha sostenuto che il confronto tra i suoi prezzi all’esportazione e quelli dell’industria dell’Unione dovrebbe essere effettuato allo stadio della prima vendita ad un acquirente indipendente, senza adeguamenti per le SGAV e i profitti in entrambe le parti del calcolo. Giant ha sostenuto che tale è stato l’approccio seguito dalla Commissione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa Jindal. Giant ha sostenuto che utilizzando questo metodo si otterrebbe un confronto equo. |
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(50) |
La Commissione ha ricordato che il confronto tra i prezzi del produttore esportatore e quelli dell’industria dell’Unione nel caso Jindal è stato effettuato a livello di acquirenti indipendenti a causa delle circostanze particolari di tale caso, in cui il mercato era geograficamente suddiviso e la concorrenza si esplicava a livello di gare d’appalto. Ogni caso è esaminato sulla base dei fatti specifici e delle circostanze specifiche alla luce della sentenza in questione. Giant non ha spiegato perché le circostanze in questo caso giustificherebbero lo stesso approccio adottato nel caso Jindal e perché l’approccio seguito dalla Commissione non è coerente con la sentenza del Tribunale. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi all’esportazione nell’inchiesta iniziale erano stati adeguati, ove opportuno, per tener conto delle SGAV degli operatori commerciali collegati e di un profitto teorico, conformemente alla prassi della Commissione di applicare per analogia lo stesso metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base. Tale approccio è stato esplicitamente confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Hansol (23), la quale ha sottolineato che esso rientrava nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per attuare l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(51) |
Giant ha inoltre sostenuto che, in alternativa all’argomentazione di cui al considerando 49, per le vendite dell’industria dell’Unione effettuate direttamente ai dettaglianti, la Commissione dovrebbe operare ulteriori detrazioni dai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione per le SGAV e i profitti relativi ai servizi di vendita interni. |
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(52) |
La Commissione ha tuttavia ricordato che l’approccio illustrato ai considerando da 46 a 48 ha garantito un confronto equo, adeguando allo stesso modo i prezzi all’esportazione e quelli dell’industria dell’Unione per gli stessi canali di vendita utilizzando lo stesso metodo. Ciò significa che sia i prezzi all’esportazione che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono adeguati per tenere conto delle SGAV e dei profitti se le vendite sono effettuate tramite operatori commerciali collegati, mentre le vendite dirette non sono adeguate. Un adeguamento dei prezzi delle vendite dirette dell’industria dell’Unione, quale quello suggerito da Giant, creerebbe pertanto un’asimmetria a svantaggio dell’industria dell’Unione rispetto ai prezzi all’esportazione di Giant per le sue vendite corrispondenti, in quanto non sono state operate detrazioni analoghe sulle vendite dirette della società produttrice di Giant in Cina. Ciò sarebbe altresì contrario alla sentenza del Tribunale, per gli stessi motivi di asimmetria su cui si è basata la Corte quando si è pronunciata a favore di Giant. La Commissione ha inoltre osservato che sono già stati effettuati ulteriori adeguamenti per quanto riguarda i costi di progettazione, commercializzazione e ricerca e sviluppo («R&S») e lo stadio commerciale, ove opportuno, come spiegato ai considerando 47 e 48, per garantire la piena simmetria tra le rispettive situazioni di Giant e dell’industria dell’Unione, in conformità della sentenza. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(53) |
Giant ha inoltre sostenuto che le sue vendite OEM dovrebbero essere confrontate con i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, cui erano state applicate ove opportuno le SGAV e la detrazione del profitto. |
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(54) |
La Commissione ha confermato che tale approccio è stato seguito. |
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(55) |
Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la divulgazione dei calcoli dei prezzi rivisti dell’industria dell’Unione era errata, a causa della metodologia utilizzata per incorporare le note di credito. I produttori dell’Unione hanno sostenuto che ciò ha inciso sia sul calcolo dei prezzi netti sia sugli adeguamenti delle SGAV e dei profitti. |
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(56) |
La Commissione ha valutato se la metodologia riveduta, suggerita dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, avrebbe avuto un impatto sui margini di undercutting e di underselling. Di conseguenza, la Commissione ha rivisto i propri calcoli, ma non ne è derivato alcun impatto sostanziale su tali margini. I calcoli riveduti sono stati comunicati ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e la revisione dei calcoli è stata comunicata anche a Giant. Alle parti è stato concesso un termine per presentare osservazioni. |
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(57) |
Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2023 l’industria dell’Unione ha evidenziato un errore nei calcoli delle note di credito per un produttore dell’Unione. Corretto tale errore, è risultato che il margine di undercutting di Giant era parti all’11,5 %. I nuovi calcoli sono stati comunicati a tutte le parti interessate il 14 febbraio 2023 e alle parti è stato concesso un ulteriore periodo di tempo per presentare osservazioni. Non sono pervenute ulteriori osservazioni. |
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(58) |
Sempre nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2023 l’industria dell’Unione ha sostenuto che nel trattamento delle note di credito la Commissione avrebbe dovuto calcolare solo le SGAV e gli importi dei profitti sulla base del valore EXW di ciascuna operazione di vendita. Tuttavia, tenendo presente che le SGAV sono state calcolate per ciascuna bicicletta elettrica e il margine di profitto è stato calcolato sul valore della fattura, l’argomentazione è stata respinta. |
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(59) |
Nel corso dell’audizione l’industria dell’Unione ha sostenuto che per tutte le vendite per le quali la Commissione ha detratto il profitto dell’importatore collegato dai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, il tasso di profitto del 9 % era troppo elevato, in quanto era molto superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale (4,3 %). È stato inoltre affermato che il tasso di profitto del 9 % non era giustificato dalle «informazioni contenute nel fascicolo» dell’inchiesta riaperta. Giant ha presentato un’osservazione per confutare tale argomentazione, affermando che non era opportuno modificare il tasso di profitto applicato in quanto non vi erano motivi per modificare il tasso di profitto teorico calcolato nell’inchiesta iniziale. |
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(60) |
Il tasso del profitto di riferimento e un tasso nozionale per il profitto di un importatore collegato erano stati entrambi fissati nell’inchiesta iniziale (sulla base dei dati contenuti nel fascicolo) e non sono stati esaminati dal Tribunale o menzionati nella sentenza che ha portato alla riapertura della presente inchiesta. Pertanto, la Commissione non è tenuta a riesaminare la questione nell’attuale fase di esecuzione. Inoltre, il profitto di riferimento (ossia il profitto ottenibile dall’industria dell’Unione per le vendite sul mercato interno in condizioni di concorrenza normali) e il profitto di un operatore commerciale (un importo teorico che copre il profitto normalmente ottenuto da un importatore) sono due concetti distinti e sono disciplinati da disposizioni diverse del regolamento di base. Un confronto diretto tra i due concetti è pertanto inappropriato e irrilevante ai fini della determinazione dell’uno o dell’altro margine di profitto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(61) |
L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che la detrazione delle SGAV e dei profitti non era giustificata a causa del rapporto tra due produttori dell’Unione e i loro operatori commerciali collegati. In particolare, è stato affermato che dal prezzo di vendita delle vendite effettuate tramite alcuni operatori commerciali non dovevano essere detratte le SGAV e i profitti, poiché il produttore operava in base a un contratto in conto lavorazione. L’industria dell’Unione ha fornito gli accordi tra le società di produzione e di vendita pertinenti a sostegno della propria argomentazione. |
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(62) |
Per quanto riguarda il produttore menzionato anche al considerando 61, esso operava in un regime particolare «simile al conto lavorazione». La Commissione ha riesaminato i termini esatti di tale accordo e ha concluso che era in atto un sistema di fabbricazione a contratto anziché un contratto in conto lavorazione, e che sia il produttore che l’operatore commerciale collegato avevano costi di SGAV. L’accordo dimostrava anche un rapporto contrattuale tra parti correlate. La Commissione ha pertanto sostenuto che non era opportuno escludere completamente le SGAV e i profitti dai prezzi delle vendite di questo produttore tramite parti collegate. La Commissione ha tenuto conto delle SGAV che erano associate ai costi normalmente sostenuti dall’operatore commerciale collegato e non a quelli delle funzioni normalmente associate a un produttore. Inoltre, il produttore interessato ha sostenuto spese generali, amministrative e di vendita relative alle sue vendite dirette. La Commissione ha pertanto concluso che le SGAV e i profitti dovevano essere detratti dal prezzo di vendita dell’operatore commerciale collegato e ha respinto l’argomentazione in questione. |
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(63) |
Per quanto riguarda il secondo produttore, l’industria dell’Unione ha inoltre presentato un accordo tra il produttore e l’operatore commerciale collegato a sostegno dell’argomentazione secondo cui la Commissione non dovrebbe detrarre le SGAV e i profitti dai prezzi di vendita degli operatori commerciali collegati. Giant ha contestato tale argomentazione affermando che l’approccio per l’industria dell’Unione dovrebbe essere identico a quello applicato a Giant. |
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(64) |
Nell’esaminare la questione la Commissione ha osservato che anche l’accordo presentato per questo secondo produttore non era un accordo in conto lavorazione, bensì un accordo di fabbricazione a contratto tra parti collegate, che definiva i ruoli del produttore e dell’operatore commerciale collegato e includeva altre clausole quali la metodologia per il calcolo dei prezzi di trasferimento. L’accordo non ha confermato che durante il PI dell’inchiesta iniziale le biciclette elettroniche fossero fabbricate nel quadro di un contratto in conto lavorazione o di qualsiasi altro accordo per il quale non sarebbe opportuno detrarre le SGAV dai prezzi di vendita degli operatori commerciali collegati. Nei fatti l’accordo dimostrava un rapporto contrattuale tra parti correlate. Un operatore commerciale collegato agiva anche come produttore e vendeva biciclette elettriche direttamente sul mercato e tramite altri operatori commerciali collegati. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
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(65) |
L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che le vendite di un produttore dell’Unione dovrebbero essere adeguate al rialzo o non dovrebbero essere prese in considerazione nel confronto dei prezzi in quanto si riferivano alle vendite a catene di supermercati e a piattaforme online, piuttosto che ad altri tipi di clienti al dettaglio. |
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(66) |
La Commissione non ha ritenuto opportuno escludere tali vendite in quanto il campione dei produttori dell’Unione selezionato nell’inchiesta iniziale è stato ritenuto rappresentativo dell’industria dell’Unione. Inoltre, al considerando 48 è stato confermato che ulteriori adeguamenti dei prezzi, oltre a quelli già effettuati, non erano appropriati per diversi tipi di clienti. |
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(67) |
L’industria dell’Unione ha sostenuto che le sue vendite OEM non dovrebbero essere confrontate con le vendite all’esportazione, a meno che i suoi prezzi non siano adeguati per garantire un confronto equo. |
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(68) |
La Commissione ha osservato che il volume delle vendite OEM dell’industria dell’Unione era molto basso e che la maggior parte di tali vendite non sono state utilizzate nei calcoli dell’undercutting e dell’underselling in quanto non vi era corrispondenza con alcun tipo importato. Si è pertanto concluso che non è necessario considerare ulteriormente un adeguamento delle vendite OEM dell’industria dell’Unione, in quanto la questione non avrebbe alcun impatto sostanziale sui margini di undercutting e di underselling. |
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(69) |
Di conseguenza, si conferma il margine di undercutting riveduto dell’11,5 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale per Giant. |
3.2. Determinazione dell’undercutting in relazione ad altri esportatori cinesi
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(70) |
Nella causa T-243/19 il Tribunale ha rilevato che l’errore metodologico riscontrato, che ha avuto per effetto il mancato confronto equo da parte della Commissione nel calcolo del margine di undercutting di Giant, potrebbe anche incidere sul calcolo dell’undercutting dei prezzi stabilito per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione (24). |
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(71) |
Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi degli altri produttori esportatori inclusi nel campione e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha anche ricalcolato i margini di undercutting degli altri produttori esportatori inclusi nel campione, tenendo conto degli aspetti di cui ai considerando da 44 a 47. |
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(72) |
Il risultato dei confronti ha evidenziato un margine medio di undercutting pari al 17,1 % per le importazioni degli esportatori inclusi nel campione (compresa Giant). Data la revisione del margine di undercutting di Giant, di cui al considerando 56, tale cifra è stata confermata al 17,0 %. |
3.3. Conclusioni rivedute sul pregiudizio
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(73) |
La Commissione ha osservato che, a seguito della correzione dell’errore metodologico relativo al calcolo dell’undercutting dei prezzi riscontrato dal Tribunale nella causa T-243/19 (25), i livelli di undercutting delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti attestandosi su una media del 17,0 %, come indicato al considerando 72. Nonostante la diminuzione dei livelli di undercutting, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono ancora state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori. |
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(74) |
Rimangono pienamente valide le risultanze della Commissione relative agli altri indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 681 a 693 del regolamento controverso. |
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(75) |
Tenuto conto dei significativi margini riveduti di undercutting di cui al considerando 73 e degli elementi di prova relativi all’andamento negativo di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio illustrati ai considerando da 630 a 680 del regolamento controverso, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. |
4. NESSO DI CAUSALITÀ
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(76) |
La Commissione ha inoltre esaminato se esista comunque un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione in considerazione dei margini riveduti di undercutting per le importazioni dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. |
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(77) |
Nonostante la riduzione del margine di undercutting per tutti gli esportatori cinesi inclusi nel campione, non è cambiato il fatto che le importazioni da detti esportatori avvenivano a condizioni di undercutting significative rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. I margini riveduti di undercutting non hanno pertanto modificato la risultanza iniziale cui era giunta la Commissione in merito all’esistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC di cui al considerando 718 del regolamento controverso. |
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(78) |
I margini riveduti di undercutting non hanno neanche modificato l’analisi e le risultanze relative ad altre cause di pregiudizio presentate alla sezione 5.2 del regolamento controverso. |
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(79) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole nei confronti dell’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di sovvenzioni. |
5. RIESAME DEL MARGINE DI PREGIUDIZIO PER QUANTO RIGUARDA GIANT
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(80) |
Tenendo conto delle osservazioni del Tribunale al punto 115 della sentenza nella causa T-243/19, la Commissione ha anche ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant. |
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(81) |
Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(82) |
Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi di Giant e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant adeguando la media ponderata dei prezzi indicativi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di cui al considerando 81. |
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(83) |
Quando le vendite sono state effettuate dai produttori dell’Unione inclusi nel campione tramite operatori commerciali collegati, è stata effettuata una detrazione dal prezzo praticato ad acquirenti indipendenti per tenere conto delle SGAV effettive degli operatori commerciali e dei profitti (9 %). L’importo delle SGAV variava a seconda dell’operatore commerciale interessato. Quando non riguardavano la commercializzazione dei prodotti, bensì le attività di produzione (come la pianificazione della produzione e l’approvvigionamento delle materie prime), i costi dell’operatore commerciale collegato interessato non sono stati detratti in quanto non riguardavano le normali funzioni di un operatore commerciale collegato che commercializza i prodotti sul mercato dell’Unione. Il livello di profitto utilizzato in tale calcolo corrisponde al livello di profitto stabilito nell’inchiesta iniziale per gli importatori indipendenti che hanno collaborato. |
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(84) |
Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto del fattore OEM/marchio, in quanto tale adeguamento pari al 2,3 % era già stato effettuato. |
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(85) |
Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale, nel senso di tipo di cliente, in quanto dall’inchiesta è emerso che non esiste una differenza di prezzo coerente e distinta tra le vendite a operatori commerciali e dettaglianti nell’Unione. |
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(86) |
Le argomentazioni di Giant e dell’industria dell’Unione nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni in merito al calcolo dell’undercutting di cui alla sezione 3 si applicano anche ai margini di underselling di questa sezione. |
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(87) |
Esperito il trattamento delle osservazioni formulate dalle parti interessate, il margine di underselling per Giant è pari al 13,8 %. |
6. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
6.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
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(88) |
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio e al nesso di causalità nella presente inchiesta antisovvenzioni riaperta, è reistituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina e fabbricato da Giant. |
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(89) |
Dato che il margine di pregiudizio ora accertato per Giant (13,8 %) è superiore all’importo delle sovvenzioni (3,9 %), conformemente alle norme applicabili nel contesto dell’inchiesta iniziale, l’aliquota del dazio compensativo dovrebbe essere fissata al livello dell’importo delle sovvenzioni. Di conseguenza l’aliquota del dazio compensativo reistituito per Giant è la seguente: Dazio compensativo definitivo
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(90) |
Il livello del dazio compensativo risultante dalla presente inchiesta, che non è cambiato rispetto al livello dei dazi compensativi istituiti a norma del regolamento controverso, si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento controverso (vale a dire dal 19 gennaio 2019 in poi). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative a Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. |
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(91) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC fabbricate dal produttore esportatore Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. |
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(92) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(93) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dal 19 gennaio 2019 è istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd è pari al 3,9 % (codice addizionale TARIC C383).
Articolo 2
Il dazio compensativo definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162 che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, che è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).
(3) Causa T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:260.
(4) Costruttore di apparecchiature originali.
(5) Come definito nei regolamenti controversi.
(6) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(7) Causa T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:260, punto 118.
(8) Causa T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:260, punto 114.
(9) Causa T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:260, punto 115.
(10) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28, e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punto 115.
(11) Causa C-415/96 Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.
(12) Causa C-415/96 Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.
(13) Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.
(14) Avviso di riapertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione che istituiscono misure sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito delle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19 (GU C 260 del 6.7.2022, pag. 5).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162 della Commissione del 5 luglio 2022 che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 38).
(16) Relazione del panel, Messico — Olio d’oliva, punti 7.121 e 7.123.
(17) Causa T-300/16, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione.
(18) Regolamento relativo alla registrazione, considerando 22.
(19) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, punto 77.
(20) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, punto 76.
(21) Sentenza della Corte Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punti 77 e 78, e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, punto 57.
(22) Sentenza della Corte, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79, e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, punto 58.
(23) Sentenza del 12 maggio 2022, C-260/20 P, Hansol, punto 105.
(24) Causa T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione, ECLI:EU:T:2022:259, punto 113.
(25) Causa T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione, ECLI:EU:T:2022:259, punto 82.
(26) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/611 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Attualmente alle importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping («il dazio esteso») risultante dall’estensione stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97. |
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(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 dovrebbe essere adottato un sistema di esenzione al fine di autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping («il sistema di esenzione»). Tale sistema di esenzione è disciplinato dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il sistema di esenzione esenta le imprese di assemblaggio per le quali si sia accertato il non coinvolgimento in pratiche elusive della misura antidumping sulle biciclette e consente l’importazione di parti di biciclette cinesi in esenzione dal dazio antidumping. |
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(3) |
Il quadro giuridico per l’applicazione del sistema di esenzione è stato previsto nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (3) («il regolamento di esenzione») modificato dal regolamento (UE) n. 512/2013 (4), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 (6). |
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(4) |
Come previsto nel considerando 44 del regolamento (CE) n. 71/97, la Commissione provvede a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell’esperienza acquisita attraverso la gestione di tale sistema. |
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(5) |
La finalità del presente regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esenzione è di adeguare e migliorare quest’ultimo sulla base delle esperienze e degli sviluppi più recenti intervenuti dall’ultima modifica apportata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296. |
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(6) |
Al fine di rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno aggiungere la definizione di «impresa di assemblaggio» e introdurre altri adeguamenti formali onde semplificare la formulazione del regolamento di esenzione e aggiornare alla versione più recente i riferimenti agli altri atti dell’Unione, tra cui la struttura TARIC di cui all’allegato III. |
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(7) |
È inoltre opportuno aggiornare l’allegato I che elenca i soggetti sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento di esenzione e l’allegato II recante l’elenco dei soggetti esentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esenzione. Tuttavia, al momento dell’adozione del presente regolamento, per i soggetti elencati con i codici addizionali TARIC 8605, A576 e C009 è in corso un riesame dell’autorizzazione di esenzione loro concessa. I risultati di tale riesame saranno oggetto di un atto giuridico distinto. |
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(8) |
In forza del sistema di esenzione, secondo quanto stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso medesimo. Tuttavia detta disposizione non è obbligatoria e, in base all’esperienza acquisita con l’attuazione del sistema di esenzione, la Commissione osserva che ciò potrebbe causare problemi di discriminazione e lacune a livello di applicazione delle disposizioni del regolamento di esenzione. |
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(9) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione considera necessario introdurre l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia in caso di concessione di una sospensione, onde assicurare la parità di trattamento e una corretta applicazione. |
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(10) |
Inoltre se il richiedente ritira la domanda di esenzione («la domanda») o la domanda è successivamente considerata inammissibile o rigettata, il dazio esteso oggetto di sospensione non può essere recuperato. In particolare, nel regolamento di esenzione modificato non sono disciplinati in modo specifico gli effetti del ritiro della domanda. La Commissione ritiene che l’obbligatorietà della costituzione di una garanzia dovrebbe garantire il recupero del dazio esteso anche in caso di successiva inammissibilità, rigetto e ritiro della domanda. |
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(11) |
La Commissione ritiene altresì opportuno regolamentare espressamente gli effetti del ritiro della domanda. Pertanto, in caso di ritiro, la domanda dovrebbe essere considerata come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Tale approccio sarebbe analogo a quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(12) |
Parallelamente, la Commissione reputa opportuno porre in rilievo gli effetti provvisori della sospensione rispetto agli effetti a lungo termine dell’esenzione. A tal fine, i riferimenti all’esenzione dovrebbero essere accompagnati o sostituiti ove necessario da riferimenti alla sospensione. |
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(13) |
Dopo aver riesaminato l’esperienza acquisita nella gestione del sistema di esenzione, la Commissione ritiene necessario introdurre alcune modifiche al fine di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del sistema. |
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(14) |
In primo luogo, la Commissione osserva che il regolamento di esenzione prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione al sistema di esenzione decorsi 12 mesi dal rigetto di una domanda o dalla revoca dell’esenzione. Questo periodo di tempo non è sufficiente a permettere di allineare l’operazione di assemblaggio alle condizioni richieste per poter beneficiare del sistema di esenzione, segnatamente quelle elencate agli articoli 4, 5 e 8. |
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(15) |
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe prevedere un periodo di tempo più lungo, di almeno 36 mesi, prima che il richiedente possa ripresentare una domanda di esenzione. È altresì opportuno che il periodo di 36 mesi in cui è preclusa la presentazione di una nuova domanda sia applicato anche in relazione alle domande rigettate in fase di ammissibilità. |
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(16) |
Inoltre la Commissione osserva che è essenziale disporre della possibilità di verificare che i soggetti esentati rispettino le norme antielusione per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette. |
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(17) |
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe obbligare i soggetti esentati o i soggetti sotto esame a conservare la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto per un periodo di tempo più lungo rispetto ai tre anni attualmente previsti e che dovrebbe essere pari almeno a cinque anni. Questo arco di tempo comprenderebbe la durata delle inchieste antielusione e di altri procedimenti in diversi settori, come i procedimenti doganali o antifrode. |
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(18) |
Sul piano dell’applicazione, la Commissione osserva che, quando viene avviato il riesame di un soggetto esentato, l’esenzione rimane operante mentre è in corso il procedimento di riesame. In caso di revoca dell’esenzione, il dazio esteso non pagato durante l’inchiesta di riesame non può essere recuperato. |
|
(19) |
Di conseguenza, in tale caso il regolamento di esenzione dovrebbe specificare che le importazioni di parti essenziali di biciclette effettuate dai soggetti sotto riesame dovrebbero essere assoggettate a registrazione durante il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riesame e in attesa dei pertinenti risultati, al fine di garantire che qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. |
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(20) |
La Commissione osserva inoltre che, quando viene accertato che un soggetto esentato rilascia dichiarazioni false sull’origine dei prodotti, vi è un effetto diretto sull’adempimento degli obblighi imposti ai soggetti esentati, segnatamente gli obblighi di cui all’articolo 8 del regolamento di esenzione. |
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(21) |
Pertanto in tali casi il sistema di esenzione dovrebbe prevedere l’avvio di un riesame dell’esenzione concessa a un soggetto di cui si sia accertata la presentazione di dichiarazioni false sull’origine delle parti di biciclette importate. |
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(22) |
Inoltre il reiterato rilascio di false dichiarazioni in dogana in merito a parti di biciclette da parte di un soggetto esentato dovrebbe comportare la revoca dell’esenzione. |
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(23) |
L’esenzione dovrebbe essere revocata anche quando si sia accertato che un soggetto esentato è coinvolto in pratiche elusive del dazio esteso, tra l’altro con indebolimento degli effetti riparatori del dazio attraverso l’importazione di quantità significative. L’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione lascia intendere che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti quando 300 o più unità per tipo di parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da una parte o sono ad essa consegnate. |
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(24) |
Per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, è opportuno che questa soglia sia resa esplicita nel regolamento di esenzione. |
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(25) |
La Commissione ritiene inoltre opportuno chiarire l’interpretazione della soglia di cui all’articolo 14, lettera c). A tale riguardo, la soglia pari a un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile dovrebbe riferirsi alla media mensile delle unità per tipo di parti essenziali di biciclette durante un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. In ogni caso, il totale di uno o più periodi non può essere superiore al periodo di validità della pertinente autorizzazione di destinazione particolare. |
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(26) |
In relazione alle autorizzazioni di destinazione particolare concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione osserva che un soggetto esentato che non raggiunge la soglia per l’applicazione del sistema di esenzione di cui sopra beneficerebbe comunque dell’esenzione concessa, nonostante non soddisfi una delle condizioni di ammissibilità della domanda. |
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(27) |
Pertanto il regolamento di esenzione dovrebbe consentire la revoca delle esenzioni ai soggetti le cui importazioni sono inferiori alla soglia indicata all’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione. |
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(28) |
Inoltre, in forza delle norme attuali, un soggetto sotto esame può chiedere un’autorizzazione di destinazione particolare e beneficiare di entrambi gli status, nonostante i due strumenti si escludano a vicenda. |
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(29) |
Pertanto la categoria dei soggetti che possono beneficiare di un’autorizzazione di destinazione particolare dovrebbe escludere sia i soggetti esentati sia i soggetti sotto esame nell’ambito del sistema di esenzione. |
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(30) |
La Commissione ritiene inoltre utile ricordare che il regolamento (UE) n. 512/2013 di cui al considerando 3 ha chiarito che le parti di biciclette utilizzate per l’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso e che pertanto le operazioni di assemblaggio di tali biciclette non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97 e di conseguenza del regolamento di esenzione. |
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(31) |
Ai fini della certezza del diritto e conformemente alle procedure che disciplinano gli atti di esecuzione, anche nell’ambito dei procedimenti di difesa commerciale, il regolamento di esenzione dovrebbe precisare che la decisione relativa alla conclusione dell’inchiesta di riesame dovrebbe assumere la forma di un regolamento della Commissione adottato in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(32) |
Conformemente al principio di buona amministrazione le modifiche del regolamento di esenzione stabilite nel presente regolamento dovranno essere applicate quanto prima possibile in tutte le inchieste nuove e in corso. |
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(33) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/97. |
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(34) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, le definizioni di «dazio esteso», «operazione di assemblaggio» e «soggetto esentato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
(*1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).»;" |
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2) |
all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «impresa di assemblaggio» seguente:
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3) |
all’articolo 1 è aggiunta la definizione di «effetto riparatore delle misure» seguente:
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4) |
il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Esenzione delle importazioni dal dazio esteso e sospensione del dazio esteso»; |
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5) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il pagamento del dazio esteso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette è sospeso se queste sono dichiarate per l’immissione in libera pratica da, o per conto di, un soggetto sotto esame.» |
|
6) |
all’articolo 3, paragrafo 1, l’indirizzo indicato è sostituito dal seguente:
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7) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Al ricevimento di una domanda la Commissione ne dà immediatamente conferma.» |
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8) |
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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9) |
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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|
10) |
all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.» |
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11) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Sospensione del pagamento dei dazi 1. A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda. 2. Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione (*2), nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4. (*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" |
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12) |
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.» |
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13) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Decisione 1. Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. 2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data. 3. Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata. 4. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda. 5. Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.»; |
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14) |
all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
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15) |
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.» |
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16) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Riesame 1. La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse. 2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi. 3. Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. 4. Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo. 5. Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.»; |
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(17) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Revoca di un'esenzione Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:
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18) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni procedimentali Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti:
si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.» |
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19) |
all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell’articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all’allegato III e alle condizioni di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:»; |
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20) |
all’articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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21) |
All’articolo 14, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: «dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità.»; |
|
22) |
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.» |
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23) |
all’articolo 15, paragrafo 3, il termine «può essere» è sostituito da «è»; |
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24) |
all’articolo 18, l’espressione «delle Comunità europee» è sostituita da «dell’Unione europea»; |
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25) |
gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento; |
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26) |
l’allegato IV è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore. A scanso di dubbi, gli obblighi introdotti in forza dell’articolo 1, paragrafo 15, si applicano esclusivamente alla documentazione detenuta da soggetti precedentemente esentati per 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativa all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17).
(4) Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione, del 28 maggio 2015, che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 20).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO I
Soggetti sotto esame
|
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
||
|
C557 |
Berria Bike SL |
|
30.3.2022 |
||
|
C720 |
Propain Bicycles GmbH |
|
1.7.2021 |
||
|
C860 |
Profil Bicycles CZ s.r.o. |
|
20.2.2022 |
||
|
C863 |
Decathlon Sp. Z.o.o. |
|
21.3.2022 |
ALLEGATO II
Elenco aggiornato dei soggetti esentati
|
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza |
|||
|
8005 |
Gruppo Bici SpA. |
|
27.2.1998 |
|||
|
8062 |
Nikos Maniatopoulos SA. |
|
22.1.1997 |
|||
|
8065 |
Arcade Cycles |
|
27.1.1997 |
|||
|
8068 |
Cicli Esperia S.p.a. |
|
30.1.1997 |
|||
|
8069 |
Orbea S. Coop Ltd. |
|
31.1.1997 |
|||
|
8071 |
Yakari SpA. |
|
6.2.1997 |
|||
|
8073 |
Van den Berghe N.V. |
|
11.2.1997 |
|||
|
8075 |
Alpina di Montevecchi Manolo & C. s.a.s. |
|
13.2.1997 |
|||
|
8078 |
Jan Janssen Fietsen B.V. |
|
19.2.1997 |
|||
|
8079 |
F.I.V. Edoardo Bianchi SpA. |
|
20.2.1997 |
|||
|
8080 |
Etablissements Savoye et Cie |
|
5.3.1997 |
|||
|
8081 |
Scout s.n.c |
|
6.3.1997 |
|||
|
8082 |
Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda |
|
12.3.1997 |
|||
|
8083 |
Établissements René Valdenaire SA. |
|
13.3.1997 |
|||
|
8084 |
Schiano S.r.l. |
|
14.3.1997 |
|||
|
8085 |
Decathlon Produzione Italia S.r.l. |
|
3.4.1997 |
|||
|
8088 |
Denver S.r.l. |
|
28.2.1997 |
|||
|
8091 |
Azor Bike B.V. |
|
30.6.1997 |
|||
|
8205 |
Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C. |
|
18.2.1998 |
|||
|
8296 |
Inter bike - Importação e Exportação Lda |
|
17.6.1998 |
|||
|
8328 |
Giant Europe Manufacturing B.V. |
|
10.7.1997 |
|||
|
8330 |
NV Minerva |
|
9.7.1997 |
|||
|
8489 |
Cycle-Union GmbH |
|
6.1.1998 |
|||
|
8490 |
ZPG GmbH & Co. KG |
|
16.3.1998 |
|||
|
8491 |
Thompson |
|
22.4.1998 |
|||
|
8522 |
Flanders NV |
|
30.9.1997 |
|||
|
8523 |
Ghost-Bikes GmbH |
|
19.9.1997 |
|||
|
8524 |
Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik |
|
22.9.1997 |
|||
|
8604 |
Giubilato Cicli S.r.l. |
|
27.11.2003 |
|||
|
8605 |
Cicli Elios S.r.l. (*) |
|
15.10.1998 |
|||
|
8609 |
Koninklijke Gazelle N.V. |
|
29.6.2005 |
|||
|
8612 |
Tecno Bike S.r.l. |
|
13.1.1999 |
|||
|
8624 |
Berg Toys B.V. |
|
12.3.1999 |
|||
|
8748 |
All Bike’ s S.r.l. |
|
28.10.1997 |
|||
|
8749 |
Bikkel Bikes Group B.V. |
|
18.11.1997 |
|||
|
8750 |
Ludo N.V. |
|
24.11.1997 |
|||
|
8767 |
Planet’Fun SA. |
|
12.2.1998 |
|||
|
8768 |
Cyclopodilatiki SA. |
|
9.2.1998 |
|||
|
8973 |
Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG |
|
24.1.1997 |
|||
|
8979 |
W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. |
|
5.2.1997 |
|||
|
8981 |
Olmo Giuseppe SpA. |
|
6.7.1998 |
|||
|
8983 |
Mandelli s.r.l. |
|
12.2.1997 |
|||
|
A045 |
Simplon Fahrrad GmbH |
|
29.9.1999 |
|||
|
A087 |
Bottecchia Cicli S.r.l. |
|
10.8.2005 |
|||
|
A088 |
Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale |
|
14.12.1999 |
|||
|
A090 |
Intersens Bikes & Parts B.V. |
|
10.12.1999 |
|||
|
A162 |
Fratelli Zanoni S.r.l. |
|
7.3.2000 |
|||
|
A163 |
Speedcross s.r.l. |
|
30.3.2000 |
|||
|
A167 |
Cicli Olympia S.r.l. |
|
30.5.2000 |
|||
|
A168 |
EGC s.r.l. |
|
19.5.2000 |
|||
|
A172 |
Lenardon Lida |
|
3.5.2000 |
|||
|
A201 |
Kokotis A. Bros SA. |
|
3.7.2000 |
|||
|
A221 |
GTA My Bicycle s.a.a. |
|
5.12.2001 |
|||
|
A227 |
IKO Sportartikel Handels GmbH |
|
7.9.2000 |
|||
|
A231 |
Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c. |
|
13.12.2000 |
|||
|
A232 |
Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l. |
|
3.1.2001 |
|||
|
A233 |
VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c. |
|
1.1.2000 |
|||
|
A247 |
AT Zweirad GmbH |
|
15.1.2001 |
|||
|
A249 |
F.A.R.A.M. S.r.l. |
|
22.2.2001 |
|||
|
A271 |
Cicli Lombardo SpA. |
|
23.5.2001 |
|||
|
A288 |
Paul Lange & Co. OHG |
|
27.4.2000 |
|||
|
A320 |
RGVS Ibérica Unipessoal Lda |
|
22.5.2001 |
|||
|
A326 |
Cicli Casadei S.r.l. |
|
1.1.2002 |
|||
|
A327 |
Dino Bikes SpA. |
|
1.1.2002 |
|||
|
A346 |
Diamant Fahrradwerke GmbH |
|
1.9.2001 |
|||
|
A359 |
Biciclasse C.S. S.r.l. |
|
1.3.2002 |
|||
|
A360 |
G.F.M. Bike di Franco Ingarao |
|
18.3.2002 |
|||
|
A377 |
F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C. |
|
23.4.2002 |
|||
|
A384 |
Toim S.L. |
|
7.5.2002 |
|||
|
A402 |
Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. s.a.s. |
|
12.1.2002 |
|||
|
A403 |
Telai Olagnero S.r.l. |
|
18.7.2002 |
|||
|
A407 |
Sangal - Indústria de Veículos Lda |
|
15.10.2001 |
|||
|
A412 |
Atala SpA. |
|
23.9.2002 |
|||
|
A413 |
Norta N.V. |
|
24.9.2002 |
|||
|
A415 |
Böttcher Fahrräder GmbH |
|
7.3.2001 |
|||
|
A432 |
Star Due S.r.l. |
|
31.1.2003 |
|||
|
A436 |
Motomur S.L. |
|
11.2.2003 |
|||
|
A445 |
Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda |
|
13.5.2003 |
|||
|
A469 |
Kettler Alu-Rad GmbH |
|
20.6.2003 |
|||
|
A485 |
SFM GmbH |
|
4.6.2003 |
|||
|
A487 |
IMACYCLES - Acessorios Para Bicicletas e Motociclos Lda |
|
25.9.2003 |
|||
|
A500 |
Bicicletas de Castilla y León S.L. |
|
9.10.2003 |
|||
|
A533 |
Special Bike Società Cooperativa |
|
22.1.2008 |
|||
|
A534 |
Accell Hunland Kft. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A535 |
BELVE s.r.o. |
|
4.5.2004 |
|||
|
A536 |
Bike Fun International s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A537 |
BPS Bicycle Industrial s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A539 |
IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej |
|
1.5.2004 |
|||
|
A540 |
Ideal Europe Sp. z.o.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A542 |
Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A543 |
KROSS SA. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A545 |
Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A546 |
OLPRAN Spol. s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A547 |
UAB Baltik Vairas |
|
1.5.2004 |
|||
|
A548 |
FHMM Sp. z o.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A551 |
Kellys Bicycles s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A552 |
Master Bike s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A553 |
Novus Bike s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A554 |
Olimpia Kerékpár Kft. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A555 |
Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD |
|
1.5.2004 |
|||
|
A556 |
UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A557 |
KENZEL s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A558 |
4EVER s.r.o. |
|
1.5.2004 |
|||
|
A565 |
Romet Sp. z o.o. |
|
1.6.2005 |
|||
|
A566 |
Zweirad Paulsen |
|
22.6.2004 |
|||
|
A571 |
Sprick Rowery Sp. z o.o. |
|
7.6.2004 |
|||
|
A576 |
N.V. Race Productions (*) |
|
15.9.2004 |
|||
|
A586 |
Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski |
|
10.9.2004 |
|||
|
A589 |
Bike Mate s.r.o. |
|
8.10.2004 |
|||
|
A605 |
Bohemia Bike a.s. |
|
8.11.2004 |
|||
|
A616 |
Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
|
8.11.2004 |
|||
|
A630 |
CULT d.o.o. |
|
24.1.2005 |
|||
|
A662 |
CREDAT Holding a.s. |
|
10.2.2005 |
|||
|
A664 |
Maxbike s.r.o. |
|
3.1.2005 |
|||
|
A668 |
PFIFF Vertriebs GmbH |
|
6.4.2005 |
|||
|
A686 |
Cycling Sports Group Europe B.V. |
|
21.6.2005 |
|||
|
A697 |
Artur Nowak Firma Wielobranż Mexller |
|
22.9.2005 |
|||
|
A726 |
Unibike OEM Factory SA. |
|
10.11.2005 |
|||
|
A730 |
Alubike - Bicicletas SA. |
|
12.12.2005 |
|||
|
A732 |
Bonaventure BVBA |
|
19.1.2006 |
|||
|
A737 |
Prestige Rijwielen N.V. |
|
16.2.2006 |
|||
|
A745 |
Skeppshultcykeln AB |
|
29.3.2005 |
|||
|
A746 |
TRENGA DE Vertriebs GmbH |
|
10.5.2006 |
|||
|
A774 |
Stevens Vertriebs GmbH |
|
3.7.2006 |
|||
|
A776 |
Ing. Jaromír Březina |
|
20.7.2006 |
|||
|
A777 |
Goldbike - Industria de Bicicletas Lda |
|
9.8.2006 |
|||
|
A778 |
Puky GmbH & Co. KG |
|
21.8.2006 |
|||
|
A781 |
Look Cycle International SA. |
|
14.9.2006 |
|||
|
A794 |
TG Supplies GmbH |
|
6.11.2006 |
|||
|
A810 |
CROSS Ltd |
|
1.1.2007 |
|||
|
A811 |
Balkanvelo AD |
|
1.1.2007 |
|||
|
A812 |
Maxcom |
|
1.1.2007 |
|||
|
A813 |
Leader-96 Ltd |
|
1.1.2007 |
|||
|
A814 |
Velomania Ltd |
|
1.1.2007 |
|||
|
A815 |
Robifir Bike Ltd. |
|
1.1.2007 |
|||
|
A817 |
Eurosport DHS SA |
|
1.1.2007 |
|||
|
A824 |
Fratelli Schiano S.r.l. |
|
31.1.2007 |
|||
|
A825 |
Helkama Velox Oy |
|
29.1.2007 |
|||
|
A826 |
Rijwielen en bromfietsen L’Avenir |
|
21.3.2007 |
|||
|
A838 |
KOVL spol. sro |
|
29.3.2007 |
|||
|
A849 |
Euro Bike Products |
|
6.8.2007 |
|||
|
A850 |
Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH |
|
25.6.2007 |
|||
|
A856 |
Canyon Bicycles GmbH |
|
4.12.2007 |
|||
|
A894 |
Winora Staiger GmbH |
|
19.1.1997 |
|||
|
A896 |
S.C. Madirom Prod S.r.l. |
|
11.8.2008 |
|||
|
A897 |
ROSE Bikes GmbH |
|
16.9.2008 |
|||
|
A963 |
Wilier Triestina SpA. |
|
3.11.2009 |
|||
|
A966 |
Skilledbike Sp. z o.o. |
|
22.1.2010 |
|||
|
A967 |
Unicykel AB |
|
11.1.2010 |
|||
|
A968 |
JETLANE S.A.S. |
|
18.2.2010 |
|||
|
A970 |
Sintema Sport S.r.l. |
|
22.2.2010 |
|||
|
A979 |
New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. s.a.s. |
|
13.4.2010 |
|||
|
A984 |
Blue Factory Team S.L. |
|
16.7.2010 |
|||
|
A991 |
Maxtec Ltd |
|
15.10.2010 |
|||
|
A993 |
Kwasny & Diekhöner GmbH |
|
5.7.2011 |
|||
|
B294 |
Etablissements Th. Brasseur SA. |
|
29.5.2012 |
|||
|
B934 |
C2 g-engineering GmbH |
|
16.12.2013 |
|||
|
B935 |
Longway Poland Sp. z o.o. |
|
16.12.2013 |
|||
|
B936 |
BBF Bike GmbH |
|
14.1.2014 |
|||
|
B940 |
Solo International Oy |
|
26.7.2013 |
|||
|
B960 |
In Cycles - Montagem e Comércio de Bicicletas Lda |
|
2.5.2014 |
|||
|
B963 |
Panex Dinamic d.o.o. |
|
13.8.2014 |
|||
|
C001 |
Cicli Europa S.r.l. |
|
10.11.2014 |
|||
|
C002 |
OLYMPIQUE SARL |
|
28.10.2014 |
|||
|
C003 |
Interbike Spólka z o.o. |
|
18.12.2014 |
|||
|
C004 |
Accell Nederland B.V. |
|
20.4.1996 |
|||
|
C005 |
Cycles France Loire |
|
20.4.1996 |
|||
|
C006 |
Cycles Lapierre |
|
28.1.1997 |
|||
|
C007 |
Cycleurope Industries |
|
20.4.1996 |
|||
|
C008 |
Cycleurope Sverige AB (indicata come Monrak Crescent) |
|
19.1.1997 |
|||
|
C009 |
Derby Cycle Werke GmbH (*) |
|
19.1.1997 |
|||
|
C010 |
Engelbert Meyer GmbH |
|
19.1.1997 |
|||
|
C011 |
Esmaltina - Auto ciclos SA. |
|
27.1.1997 |
|||
|
C012 |
Fratelli Masciaghi SpA. |
|
29.1.1997 |
|||
|
C013 |
KTM Fahrrad GmbH |
|
30.1.1997 |
|||
|
C014 |
Manufacture Française Du Cycle |
|
20.4.1996 |
|||
|
C015 |
MBM S.r.l. |
|
29.1.1997 |
|||
|
C016 |
Montana S.r.l. |
|
30.1.1997 |
|||
|
C017 |
Panther International GmbH |
|
20.4.1996 |
|||
|
C018 |
Promiles |
|
20.4.1996 |
|||
|
C019 |
Prophete GmbH & Co. KG |
|
19.1.1997 |
|||
|
C020 |
TNT Cycles S.L. |
|
19.1.1997 |
|||
|
C021 |
Kuisle & Kuisle GmbH |
|
17.2.2015 |
|||
|
C053 |
Trans- Rower Roman Tylec |
|
1.7.2015 |
|||
|
C102 |
Uno Bike B.V. |
|
24.11.2015 |
|||
|
C128 |
Slavomir Sladek Velosprint S |
|
14.4.2016 |
|||
|
C202 |
Vanmoof B.V. |
|
1.1.2018 |
|||
|
C307 |
Merida Polska Sp. Z o.o. |
|
14.6.2017 |
|||
|
C311 |
Juan Luna Cabrera |
|
4.10.2017 |
|||
|
C481 |
FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda |
|
8.5.2018 |
|||
|
C492 |
MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda |
|
25.9.2020 |
|||
|
C527 |
FIRMA ADAM Adam Ziętek |
|
29.8.2019 |
|||
|
C559 |
Northtec sp. z.o.o. |
|
27.7.2020 |
|||
|
C560 |
Giant Gyártó Hungary Kft. |
|
15.7.2020 |
ALLEGATO III
Struttura TARIC
|
8714 91 10 |
– – – Telai: |
||||
|
|
– – – – verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto: |
||||
|
|
– – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714911021 |
– – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714911025 |
– – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714911029 |
– – – – – – altri |
||||
|
|
|||||
|
8714911031 |
– – – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714911035 |
– – – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714911039 |
– – – – – –altri |
||||
|
|
– – – – altri |
||||
|
8714911070 |
– – – – –Telaio, in alluminio o alluminio e fibre di carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714911075 |
– – – – –In fibre di carbonio e resina artificiale, per la fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714911089 |
– – – – –altri |
||||
|
8714 91 30 |
– – – Forcelle anteriori: |
||||
|
|
– – – – verniciate, anodizzate, lucidate e/o verniciate a smalto: |
||||
|
|
– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714913025 |
– – – – – –Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714913029 |
– – – – – – altre |
||||
|
|
|||||
|
8714913035 |
– – – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714913039 |
– – – – – – altre |
||||
|
|
– – – – altre |
||||
|
8714913072 |
– – – – – Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714913089 |
– – – – –altre |
||||
|
|
– – – Pignoni di ruote libere: |
||||
|
8714930011 |
– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714930019 |
|||||
|
|
– – – – altri freni: |
||||
|
8714942091 |
– – – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714942099 |
|||||
|
8714 94 90 |
– – – parti: |
||||
|
|
– – – – leve dei freni: |
||||
|
8714949011 |
– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714949019 |
|||||
|
8714949090 |
– – – – altre |
||||
|
8714 96 30 |
– – – Pedaliere: |
||||
|
8714963010 |
– – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714963090 |
|||||
|
8714 99 10 |
– – – Manubri: |
||||
|
|
– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714991020 |
– – – – – Manubri per biciclette,
|
||||
|
8714991029 |
– – – – – altri |
||||
|
|
|||||
|
8714991089 |
– – – – – Manubri per biciclette,
|
||||
|
8714991099 |
– – – – – altri |
||||
|
8714 99 50 |
– – – Cambi: |
||||
|
|
– – – – Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714995011 |
– – – – – Cambi consistenti in:
|
||||
|
8714995019 |
– – – – – altri |
||||
|
|
|||||
|
8714995091 |
– – – – – Cambi consistenti in:
|
||||
|
8714995099 |
– – – – – altri |
||||
|
8714 99 90 |
– – – altri; parti: |
||||
|
|
– – – –ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni: |
||||
|
8714999011 |
– – – – – Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
|
||||
|
8714999019 |
|||||
|
8714999030 |
– – – –Canotti per selle, destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714999040 |
– – – –Attacco per manubri di biciclette, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) |
||||
|
8714999089 |
– – – –altri |
(1) Le norme relative al controllo della destinazione particolare (articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013) si applicano in quanto compatibili.
(2) I soggetti esentati le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 sono i seguenti: (cfr. allegato II).
(3) I soggetti sotto esame in relazione ai criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, nei cui confronti il dazio antidumping è sospeso in attesa della decisione della Commissione e a cui le autorità competenti degli Stati membri chiedono la costituzione di una garanzia, sono i seguenti: (cfr. allegato I).
|
20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/89 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/612 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda determinate procedure per la valutazione dell’Unione della sicurezza di una sostanza o di un gruppo di sostanze sottoposte a sorveglianza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 armonizza le norme nazionali degli Stati membri sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. |
|
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (2) stabilisce, in particolare, le norme d’esecuzione per l’attuazione della procedura di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 relativa alla valutazione della sicurezza, da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), delle sostanze sottoposte a sorveglianza elencate nell’allegato III, parte C, di quest’ultimo regolamento. |
|
(3) |
Per dimostrare la sicurezza di una particolare sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate possono presentare all’Autorità, entro 24 mesi dall’entrata in vigore di una decisione con la quale la sostanza è inserita nella parte C del suddetto allegato, un fascicolo con i dati scientifici per la valutazione. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 307/2012, l’Autorità deve dare il suo parere sui fascicoli presentati entro 9 mesi dalla ricezione degli stessi. Nel caso in cui siano presentati più fascicoli per la valutazione della stessa sostanza o dello stesso gruppo di sostanze, e poiché ciascun fascicolo è valutato indipendentemente dagli altri, l’Autorità potrebbe non essere in grado di prendere in considerazione la totalità dei dati sulla sicurezza presentati per la valutazione di tale sostanza o gruppo di sostanze sottoposte a sorveglianza. La valutazione individuale di ciascun fascicolo può pertanto dar luogo a diversi pareri incompleti e potenzialmente incoerenti sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze. Alla luce di quanto precede è necessario modificare il regolamento (UE) n. 307/2012 per consentire all’Autorità di avviare la valutazione dei rischi relativa a una sostanza o a un gruppo di sostanze elencate nell’allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 solo alla fine del periodo di 24 mesi successivo all’entrata in vigore della decisione con la quale tale sostanza o gruppo di sostanze sono inseriti nella parte C del suddetto allegato, e di formulare un unico parere sui fascicoli presentati in relazione alla stessa sostanza o allo stesso gruppo di sostanze. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 307/2012. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 307/2012
L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 307/2012 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Parere dell’Autorità
1. L’Autorità valuta la validità di ciascun fascicolo presentato a norma dell’articolo 5 del presente regolamento entro 30 giorni dal suo ricevimento.
2. L’Autorità dà il suo parere sui fascicoli che ritiene validi a norma dell’articolo 5 del presente regolamento entro nove mesi dalla fine del periodo di 24 mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Se sono presentati più fascicoli sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, l’Autorità formula un unico parere su tali fascicoli.
4. L’Autorità può richiedere all’operatore del settore alimentare o alla parte interessata di integrare il fascicolo con informazioni supplementari entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Autorità.
Se richiede informazioni supplementari, comprese informazioni relative alle condizioni d’uso della sostanza in un alimento o in una categoria di alimenti e alla finalità di tale uso, l’Autorità può prorogare il limite di tempo di cui al paragrafo 2.
Il limite di tempo può essere prorogato una sola volta fino a tre mesi. Tale limite di tempo comprende il termine di cui al primo comma entro il quale l’operatore del settore alimentare o la parte interessata deve fornire le informazioni richieste.
5. Se proroga il limite di tempo conformemente al paragrafo 4, l’Autorità ne informa tutti gli operatori del settore alimentare o le parti interessate che hanno presentato un fascicolo in relazione alla stessa sostanza o allo stesso gruppo di sostanze e la Commissione.
L’Autorità mette a disposizione della Commissione e degli Stati membri le informazioni supplementari fornite conformemente al paragrafo 4.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).
DECISIONI
|
20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/91 |
DECISIONE (PESC) 2023/613 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 14 marzo 2023
relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2023)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
L'8 dicembre 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/2199 (2), con cui ha nominato il sig. Hervé FLAHAUT capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 1o gennaio 2021. |
|
(3) |
Il 10 gennaio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/96 (3), che ha prorogato il mandato dell'EUCAP Sahel Mali fino al 31 gennaio 2025. |
|
(4) |
Il 20 febbraio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Peter KOLDING capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 31 gennaio 2024, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Peter KOLDING è nominato capo della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) dall'11 aprile 2023 al 31 gennaio 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dall'11 aprile 2023.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.
(2) Decisione (PESC) 2020/2199 del comitato politico e di sicurezza, dell’8 dicembre 2020, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020) (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 54).
(3) Decisione (PESC) 2023/96 del Consiglio, del 10 gennaio 2023, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 8 dell’11.1.2023, pag. 2).
|
20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/93 |
DECISIONE (PESC) 2023/614 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 14 marzo 2023
relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione di partenariato militare dell'Unione europea in Niger (EUMPM Niger) (EUMPM Niger/1/2023)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2022/2444 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa a una missione di partenariato militare dell'Unione europea in Niger (EUMPM Niger) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2022/2444, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative, tra l'altro, alla nomina del comandante della forza della missione di partenariato militare dell'Unione europea in Niger (EUMPM Niger) ("comandante della forza della missione dell'UE"). |
|
(2) |
Il 2 febbraio 2023 le autorità militari italiane hanno proposto la nomina del Colonnello Antonio D'AGOSTINO quale primo comandante della forza della missione dell'UE a decorrere dal 1o marzo 2023. |
|
(3) |
Il 7 febbraio 2023 il comandante della missione EUMPM Niger ha sostenuto tale nomina. |
|
(4) |
Il 10 febbraio 2023 il comitato militare dell'Unione europea ha convenuto di raccomandare che il CPS nomini il Colonnello Antonio D'AGOSTINO comandante della forza della missione dell'UE a decorrere dal 1o marzo 2023. |
|
(5) |
È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del Colonnello Antonio D'AGOSTINO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Colonnello Antonio D'AGOSTINO è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione di partenariato militare dell'Unione europea in Niger (EUMPM Niger) a decorrere dal 1o marzo 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2023.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
|
20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/94 |
DECISIONE (PESC) 2023/615 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 14 marzo 2023
relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2022/170 (EUTM Somalia/1/2023)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), comprese quelle relative alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE. |
|
(2) |
L'8 febbraio 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/170 (2), con cui ha nominato il generale di brigata Roberto VIGLIETTA comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia. |
|
(3) |
Il 29 novembre 2022 le autorità militari italiane hanno proposto la nomina del generale di brigata Fulvio POLI in sostituzione del generale di brigata Roberto VIGLIETTA quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia. |
|
(4) |
Il 9 dicembre 2022 il comitato militare dell'Unione europea ha convenuto di raccomandare che il CPS nomini il generale di brigata Fulvio POLI comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia. |
|
(5) |
È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Fulvio POLI e abrogare la decisione (PESC) 2022/170, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il generale di brigata Fulvio POLI è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) con effetto a decorrere dal 23 marzo 2023.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2022/170 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 23 marzo 2023.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.
(2) Decisione (PESC) 2022/170 del comitato politico e di sicurezza, dell'8 febbraio 2022, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2020/1072 (EUTM Somalia/1/2022) (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 17).
|
20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/96 |
DECISIONE (UE) 2023/616 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che modifica la decisione 2005/37/CE per quanto riguarda i compiti svolti dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio (1), dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, in particolare l’articolo 1,
vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio (2), dell’8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è istituito nell’ambito della direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN) della Commissione, conformemente all’articolo 1 della decisione 2005/37/CE della Commissione (3). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (4), le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca centrale europea sono tenute a cooperare per proteggere l’euro dalla falsificazione, attraverso lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca. |
|
(3) |
Il CTSE svolge i propri compiti a Bruxelles. Alcuni compiti sono espletati presso il Centro nazionale di analisi delle monete francese, istituito nell’ambito della zecca di Parigi e situato a Pessac. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 2 della decisione 2005/37/CE, il CTSE è tenuto a coordinare l’applicazione delle procedure di autenticazione previste dal regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(5) |
Il CTSE utilizza il materiale tecnico disponibile per effettuare l’analisi preliminare non distruttiva delle monete in euro false, che comprende, tra l’altro, l’analisi microscopica, visiva e tecnica delle monete in euro false sequestrate dagli Stati membri, la preparazione dei documenti tecnici pertinenti e le ricerche attraverso banche dati informatiche dedicate per individuare caratteristiche comuni con classificazioni preesistenti di monete in euro false. |
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(6) |
È necessario che il CTSE effettui altresì l’analisi avanzata non distruttiva al fine di individuare tempestivamente le monete in euro false di alta qualità, definirne le caratteristiche tecniche e valutare prontamente il livello di minaccia che rappresentano. Questo tipo di analisi avanzata non distruttiva consentirebbe al CTSE di adottare decisioni politiche adeguate, tempestive ed efficaci per contrastare le minacce emergenti e darne comunicazione alle autorità di polizia nell’ambito della strategia di lotta alla contraffazione. A tal fine il CTSE dovrebbe poter acquisire il materiale tecnico adatto per effettuare le predette analisi avanzate non distruttive. Conformemente ai regolamenti finanziari applicabili, le spese relative al materiale tecnico messo a disposizione e al personale del CTSE dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell’Unione europea. |
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(7) |
Il CTSE effettua l’analisi complementare non distruttiva presso la zecca di Parigi per finalizzare la classificazione dei nuovi tipi di monete in euro false. Su base ad hoc il CTSE effettua anche l’analisi complementare distruttiva utilizzando il materiale tecnico specializzato disponibile presso la zecca di Parigi. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/37/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione 2005/37/CE è così modificata:
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(1) |
all’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera e):
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(2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Per adempiere alla sua missione, il CTSE svolge un’analisi tecnica preliminare a Bruxelles ed eventualmente un’analisi complementare presso il Centro nazionale di analisi delle monete francese, istituito nell’ambito della zecca di Parigi. 2. La DG ECFIN mette a disposizione del CTSE il materiale tecnico adatto per svolgere l’analisi non distruttiva a Bruxelles al fine di individuare e rispondere tempestivamente alle minacce imminenti connesse alle monete in euro false di alta qualità. 3. Il CTSE si serve del personale e del materiale della zecca di Parigi per le necessarie analisi complementari svolte nei suoi locali. Le autorità francesi mettono il personale e il materiale adatti a disposizione del CTSE in via prioritaria. Le autorità francesi si incaricano della manutenzione del materiale tecnico presso la zecca di Parigi. 4. I costi relativi al personale del CTSE e al materiale tecnico necessario per lo svolgimento dei suoi compiti a Bruxelles sono a carico del bilancio dell’Unione. Le spese collegate ai costi delle missioni a Pessac del personale del CTSE e le spese varie di modesta entità giustificate che possono verificarsi durante l’utilizzo del materiale tecnico del laboratorio della zecca di Parigi sono coperte dal bilancio dell’Unione. 5. La DG ECFIN può definire, in collaborazione con la zecca di Parigi, le modalità amministrative applicabili al CTSE per l’utilizzo del materiale tecnico della zecca di Parigi.»; |
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(3) |
all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione coordina le azioni necessarie per proteggere le monete in euro contro la falsificazione e assicurare un’applicazione efficace e uniforme delle procedure di autenticazione nella zona euro, tra l’altro attraverso riunioni periodiche con Europol ed esperti sulla falsificazione delle monete.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 45.
(3) Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).
(4) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(5) Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).
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20.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/99 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/617 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2023
che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura di un procedimento antisovvenzioni
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(1) |
Il 31 marzo 2022 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («regolamento di base») presentata dalla Coalition against Unfair Trade in Fatty Acid (Coalizione contro gli scambi commerciali sleali di acidi grassi) («denunciante»). |
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(2) |
Il 13 maggio 2022, a seguito delle consultazioni con il governo dell'Indonesia tenutesi il 12 maggio 2022, la Commissione ha avviato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura») (2). |
1.2. Procedimento antidumping
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(3) |
Il 30 novembre 2021 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
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(4) |
Il 19 gennaio 2023, con il regolamento (UE) 2023/111 (4), la Commissione ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia compresi tra il 15,2 % e il 46,4 %. |
1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
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(5) |
L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
1.4. Parti interessate
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(6) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità dell'Indonesia, gli importatori e gli utilizzatori noti dell'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare. |
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(7) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA
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(8) |
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da acidi grassi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C6, C8, C10, C12, C14, C16 o C18, con un indice di iodio inferiore a 105 g/100 g e un rapporto tra acidi grassi liberi e trigliceridi (grado di scissione) pari almeno al 97 %, comprendenti:
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3. RITIRO DELLA DENUNCIA
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(9) |
Con lettera del 3 ottobre 2022 alla Commissione, il denunciante ha ritirato la denuncia. |
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(10) |
Il ritiro di una denuncia antidumping è disciplinato dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, in forza del quale «in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione». Come rilevato dal Tribunale nella sentenza Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio (5), le istituzioni dell'Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per proseguire o chiudere un'inchiesta a seguito di un ritiro. |
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(11) |
Dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione. |
4. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(12) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento dovesse essere chiuso. |
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(13) |
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. |
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(14) |
Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. |
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(15) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia (GU C 195 del 13.5.2022, pag. 11).
(3) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia (GU C 482 del 30.11.2021, pag. 5).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia (GU L 18 del 19.1.2023, pag. 1).
(5) Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013, Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, T-469/07, ECLI:EU:T:2013:370, punto 87.