ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/562 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Antakya Künefesi» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Antakya Künefesi» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Antakya Künefesi» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Antakya Künefesi» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 433 del 15.11.2022, pag. 64.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/563 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Íslenskt lambakjöt» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Íslenskt lambakjöt» presentata dall’Islanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Íslenskt lambakjöt» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Íslenskt lambakjöt» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 370 del 28.9.2022, pag. 45.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2023
concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto, la data e la dose dell’applicazione e l’area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato. |
(2) |
A norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, su richiesta, gli utilizzatori professionali devono inoltre mettere le informazioni pertinenti a disposizione dell’autorità competente. Terzi possono altresì chiedere alle autorità competenti di fornire l’accesso alle suddette informazioni e le autorità competenti devono garantire tale accesso conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione applicabile. |
(3) |
La strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (strategia «Dal produttore al consumatore») (2), adottata dalla Commissione nel 2020, mira a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici e il loro utilizzo. Un’adeguata registrazione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari e le attività di monitoraggio e controllo delle autorità nazionali basate sui registri in questione sono pertanto fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore». |
(4) |
Vi sono differenze tra i regimi nazionali per quanto riguarda i registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la loro eventuale tenuta in formato elettronico. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme dettagliate sul contenuto e sul formato di tali registri. |
(5) |
Le suddette norme definiscono le modalità con cui devono essere registrati gli elementi elencati all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (la denominazione del prodotto, la data, la dose, l’area e la coltura dell’applicazione), così da garantire in tutta l’Unione una qualità adeguata e uniforme dei registri tenuti a norma di tale articolo. |
(6) |
Poiché l’impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali avviene nella maggior parte dei casi nell’ambito di attività agricole, e al fine di allinearsi alle prescrizioni esistenti pertinenti per l’agricoltura, ove possibile l’identificazione dell’ubicazione dell’area o della struttura in cui il prodotto fitosanitario è stato utilizzato dovrebbe essere effettuata mediante l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (3). Qualora ciò non fosse possibile, gli Stati membri dovrebbero fornire agli utilizzatori professionali metodi alternativi adeguati per identificare l’ubicazione dell’area in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la posizione geospaziale. |
(7) |
Per assicurare l’uniformità dei registri, le denominazioni delle colture, le situazioni o gli usi dei terreni dovrebbero essere registrati, se del caso, in linea con i codici utilizzati dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («codici EPPO») e gli stadi di sviluppo delle piante, se del caso, conformemente alla monografia BBCH (4). |
(8) |
Per evitare che gli utilizzatori professionali debbano creare più serie di registri per lo stesso utilizzo al fine di adempiere a obblighi diversi, è opportuno chiarire che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre agli utilizzatori di includere altre informazioni in combinazione con i registri previsti dall’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(9) |
I registri dovrebbero essere tenuti in formato elettronico, in quanto i mezzi elettronici di registrazione dei dati sono i più adatti per consentire un’applicazione uniforme del relativo obbligo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità dei registri, ne facilita la raccolta e la verifica da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, sostiene attività di monitoraggio e controllo accurate, efficienti ed efficaci da parte degli Stati membri. A tal fine, i formati elettronici utilizzati dovrebbero anche essere leggibili meccanicamente, secondo la definizione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(10) |
Per ridurre gli oneri amministrativi, gli utilizzatori professionali dovrebbero disporre di tempo sufficiente tra la registrazione di ciascun utilizzo di prodotti fitosanitari e la conversione dei registri in formato elettronico. |
(11) |
Un utilizzatore professionale può utilizzare prodotti fitosanitari nel quadro di accordi contrattuali per un’altra persona fisica o giuridica. In tali casi l’utilizzatore professionale dovrebbe fornire a tale persona l’accesso ai pertinenti registri tenuti o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni. |
(12) |
Il presente regolamento non pregiudica l’uso dei dati contenuti nei registri per altre finalità che esulano dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. La disponibilità di registri elettronici armonizzati può facilitare l’uso delle informazioni per altre finalità legittime, evitando in tal modo la duplicazione degli sforzi e riducendo l’onere per gli utilizzatori professionali e le autorità pubbliche. |
(13) |
Per consentire agli utilizzatori professionali di prepararsi a soddisfare le prescrizioni di cui al presente regolamento, è opportuno concedere loro un periodo di tempo ragionevole prima che tali prescrizioni diventino applicabili. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Contenuto dei registri
1. Nei registri di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 («i registri») gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari forniscono le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Se l’ubicazione di un’area o di una struttura in cui è stato utilizzato un prodotto fitosanitario non può essere identificata mediante l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, o se, a norma del paragrafo 1, ciò non è richiesto per un tipo di utilizzo, gli Stati membri forniscono agli utilizzatori professionali adeguati metodi alternativi di identificazione. Tali metodi di identificazione consentono di identificare l’ubicazione dell’area, dell’unità o della struttura in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la sua posizione geospaziale.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori professionali denominazioni comuni di colture, situazioni o usi dei terreni corrispondenti ai codici EPPO e degli stadi di sviluppo delle colture conformemente alla monografia BBCH per la registrazione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di imporre agli utilizzatori professionali di includere nei registri altre informazioni che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Articolo 2
Formato dei registri
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono i registri in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024.
Articolo 3
Tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico
L’utilizzatore professionale registra senza indebito ritardo ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario.
Qualora non siano inizialmente creati nel formato elettronico prescritto, i registri sono convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi per la conversione nel formato elettronico prescritto.
Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono consentire periodi più lunghi di quelli di cui al secondo comma per la conversione dei registri nel formato elettronico prescritto, purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.
Articolo 4
Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche
Se l’autorità competente lo richiede a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo.
Se l’autorità competente richiede esplicitamente le informazioni contenute nei registri creati per gli utilizzi di prodotti fitosanitari nel formato elettronico prescritto di cui all’articolo 2 prima della scadenza del pertinente periodo di cui all’articolo 3, secondo e terzo comma, l’utilizzatore professionale fornisce le informazioni nel formato elettronico prescritto prima della scadenza di tale periodo oppure, se la data è precedente, entro 10 giorni lavorativi.
Gli utilizzatori professionali che agiscono nel quadro di accordi contrattuali per un’altra persona fisica o giuridica forniscono a tale persona contraente l’accesso ai registri o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (COM(2020) 381 final).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 23).
(4) Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.
(5) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
ALLEGATO
Informazioni da includere nei registri di cui all’articolo 1
Tipo di utilizzo |
Prodotto fitosanitario utilizzato |
Data dell’utilizzo |
Dose dell’applicazione (1) |
Ubicazione o identificazione dell’area o dell’unità trattata (2) |
Dimensioni o quantitativo dell’area o dell’unità trattata (3) |
Coltura o situazione/uso dei terreni |
Trattamento delle superfici (ad esempio terreni agricoli, aree ricreative, binari ferroviari, superfici non coltivate o serre diverse da quelle di cui alla riga successiva) |
Denominazione del prodotto e numero dell’autorizzazione |
Data e, se pertinente (4), orario d’inizio (ora) |
Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per ettaro in chilogrammi/litri |
Se disponibile, l’unità fondiaria che rientra nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Se l’area non può essere identificata nell’ambito della domanda di aiuto geospaziale di cui sopra, il metodo di identificazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2. |
Numero di ettari trattati |
Denominazioni delle colture, situazioni/usi dei terreni in linea con i codici EPPO (5), se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH (6), se pertinente (7) |
Trattamento di o in ambienti chiusi (quali strutture di immagazzinamento con nebulizzazione/irrorazione, depositi di cereali vuoti o serre permanenti, come definite all’articolo 3, punto 27), del regolamento (CE) n. 1107/2009) |
Denominazione del prodotto e numero dell’autorizzazione |
Data |
Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per metro cubo o per metro quadrato in chilogrammi/litri |
Numero del deposito/della serra e metodo di identificazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2. |
Volume in metri cubi o superficie (8) in metri quadrati della struttura trattata |
Denominazioni delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH, se pertinente |
Trattamento delle sementi o del materiale riproduttivo vegetale (come le patate da semina) |
Denominazione del prodotto e numero dell’autorizzazione |
Data |
Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per chilogrammo, tonnellata o numero di sementi (9) in chilogrammi/litri |
Metodo di identificazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2. |
Quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi |
Denominazioni delle colture in linea con i codici EPPO, se del caso, e numero di lotto, se del caso |
(1) Le unità per la registrazione dei quantitativi possono essere adattate, se del caso.
(2) Indicare, se del caso, quale frazione dell’unità o dell’area è trattata.
(3) Le unità per la registrazione dell’area e del volume possono essere adattate, se del caso.
(4) Ad esempio, se l’utilizzo del prodotto fitosanitario è limitato a orari specifici del giorno o se l’orario di utilizzo è pertinente nel contesto di un utilizzo particolare.
(5) https://gd.eppo.int/
(6) Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.
(7) Ad esempio, se l’utilizzo del prodotto fitosanitario è limitato a uno specifico stadio di sviluppo o se lo stadio di sviluppo è pertinente nel contesto di un utilizzo particolare.
(8) Per le strutture a più piani, dovrebbe essere registrata la superficie totale trattata.
(9) Le unità per la registrazione dei quantitativi trattati possono essere adattate, se del caso.
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/565 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2023
relativo all'autorizzazione di eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Le sostanze eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle suddette sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione. |
(5) |
Nei pareri del 7 marzo 2012 (3), del 25 aprile 2012 (4), del 17 ottobre 2012 (5) , (6), del 13 novembre 2012 (7), del 12 marzo 2013 (8), del 10 marzo 2015 (9), dell'8 marzo 2016 (10), del 20 aprile 2016 (11), del 12 luglio 2016 (12), del 28 febbraio 2019 (13), del 18 novembre 2020 (14) e del 23 marzo 2022 (15) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. In particolare l'Autorità ha concluso che per le sostanze 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, beta-damascone, alfa-irone, (e)-beta-damascone, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one e 2-isopropil-4-metiltiazolo, il livello di sicurezza per l'ambiente marino è stimato a 0,05 mg/kg di mangime. |
(6) |
L'Autorità ha inoltre concluso che tutte le sostanze dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie nei soggetti predisposti. In assenza di dati per es-2-en-1-olo, es-2 (trans)-enale, esanoato di allile ed eptanoato di allile, l'Autorità non ha potuto concludere che gli utilizzatori possono manipolare tali sostanze in modo sicuro. Il richiedente ha tuttavia fornito, come richiesto, una scheda di dati di sicurezza in cui sono stati individuati i pericoli per gli utilizzatori in relazione a tali sostanze. I pericoli descritti nella scheda di dati di sicurezza riguardano in particolare, pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie per es-2 (trans)-enale, e associati al contatto cutaneo e oculare per es-2-en-1-olo e eptanoato di allile, mentre esanoato di allile è nocivo se ingerito e tossico a contatto con la pelle. |
(7) |
L'Autorità ha infine concluso che tutte le sostanze sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
La valutazione di tutte le sostanze dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. |
(9) |
Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni. |
(10) |
Il fatto che l'utilizzo delle sostanze come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua. |
(11) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 2 ottobre 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 aprile 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012; 10(3):2625.
(4) EFSA Journal 2012; 10(5):2678.
(5) EFSA Journal 2012; 10(10):2927.
(6) EFSA Journal 2012; 10(10):2928.
(7) EFSA Journal 2012; 10(11):2966.
(8) EFSA Journal 2013; 11(4):3169.
(9) EFSA Journal 2015; 13(3):4053.
(10) EFSA Journal 2016; 14(6):4441.
(11) EFSA Journal 2016; 14(6):4475.
(12) EFSA Journal 2016; 14(8):4557.
(13) EFSA Journal 2019; 17(3):5654.
(14) EFSA Journal 2020; 18(12):6338.
(15) EFSA Journal 2022; 20(4):7248.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09093 |
eptanoato di etile |
Composizione dell'additivo eptanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva eptanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 106-30-9 Numero FLAVIS: 09.093 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'eptanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09409 |
2-metilbutirrato di etile |
Composizione dell'additivo 2-metilbutirrato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirrato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 7452-79-1 Numero FLAVIS: 09.409 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (2) Per la determinazione del 2-metilbutirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09024 |
acetato di isopentile |
Composizione dell'additivo acetato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva acetato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 123-92-2 Numero FLAVIS: 09.024 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (3) Per la determinazione dell'acetato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09463 |
3-metilbutirrato di 3-metilbutile |
Composizione dell'additivo 3-metilbutirrato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva 3-metilbutirrato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H20O2 Numero CAS: 659-70-1 Numero FLAVIS: 09.463 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (4) Per la determinazione del 3-metilbutirrato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b08006 |
acido 2-metilpropionico |
Composizione dell'additivo acido 2-metilpropionico Caratterizzazione della sostanza attiva acido 2-metilpropionico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C4H8O2 Numero CAS: 79-31-2 Numero FLAVIS: 08.006 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (5) Per la determinazione dell'acido 2-metilpropionico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09055 |
butirrato di 3-metilbutile |
Composizione dell'additivo butirrato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva butirrato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H18O2 Numero CAS: 106-27-4 Numero FLAVIS: 09.055 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (6) Per la determinazione del butirrato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09286 |
acetato di 2-metilbutile |
Composizione dell'additivo acetato di 2-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva acetato di 2-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 624-41-9 Numero FLAVIS: 09.286 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (7) Per la determinazione dell'acetato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b02020 |
es-2-en-1-olo |
Composizione dell'additivo es-2-en-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva es-2-en-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C6H12O Numero CAS: 2305-21-7 Numero FLAVIS: 02.020 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (8) Per la determinazione dell'es-2-en-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b05073 |
es-2(trans)-enale |
Composizione dell'additivo es-2(trans)-enale Caratterizzazione della sostanza attiva es-2(trans)-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C6H10O Numero CAS: 6728-26-3 Numero FLAVIS: 05.073 |
Tutte le specie animali |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (9) Per la determinazione dell'es-2(trans)-enale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09244 |
esanoato di allile |
Composizione dell'additivo esanoato di allile Caratterizzazione della sostanza attiva esanoato di allile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H16O2 Numero CAS: 123-68-2 Numero FLAVIS: 09.244 |
Tutte le specie animali |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (10) Per la determinazione dell'esanoato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09097 |
eptanoato di allile |
Composizione dell'additivo eptanoato di allile Caratterizzazione della sostanza attiva eptanoato di allile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H18O2 Numero CAS: 142-19-8 Numero FLAVIS: 09.097 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (11) Per la determinazione dell'eptanoato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b02013 |
linalolo |
Composizione dell'additivo linalolo Caratterizzazione della sostanza attiva linalolo Prodotto mediante sintesi chimica o distillazione frazionata e successiva rettificazione degli oli di palissandro di Cajenne, palissandro del Brasile, linaloe del Messico, shiu e semi di coriandolo. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C10H18O Numero CAS: 78-70-6 Numero FLAVIS: 02.013 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (12) Per la determinazione del linalolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b02035 |
2-metil-1-fenilpropan-2-olo |
Composizione dell'additivo 2-metil-1-fenilpropan-2-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metil-1-fenilpropan-2-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H14O Numero CAS: 100-86-7 Numero FLAVIS: 02.035 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (13) Per la determinazione del 2-metil-1-fenilpropan-2-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07007 |
alfa-ionone |
Composizione dell'additivo alfa-ionone Caratterizzazione della sostanza attiva alfa-ionone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 85 % Formula chimica: C13H20O Numero CAS: 127-41-3 Numero FLAVIS: 07.007 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (14) Per la determinazione dell'alfa-ionone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07083 |
beta-damascone |
Composizione dell'additivo beta-damascone Caratterizzazione della sostanza attiva beta-damascone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 90 % Formula chimica: C13H20O Numero CAS: 23726-92-3 Numero FLAVIS: 07.083 |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (15) Per la determinazione del beta-damascone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07089 |
nootcatone |
Composizione dell'additivo nootcatone Caratterizzazione della sostanza attiva nootcatone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 93 % Formula chimica: C15H22O Numero CAS: 4674-50-4 Numero FLAVIS: 07.089 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (16) Per la determinazione del nootcatone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07008 |
beta-ionone |
Composizione dell'additivo beta-ionone Caratterizzazione della sostanza attiva beta-ionone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 95 % Formula chimica: C13H20O Numero CAS: 14901-07-6 Numero FLAVIS: 07.008 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (17) Per la determinazione del beta-ionone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07011 |
alfa-irone |
Composizione dell'additivo alfa-irone Caratterizzazione della sostanza attiva alfa-irone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 98 % Formula chimica: C14H22O Numero CAS: 79-69-6 Numero FLAVIS: 07.011 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (18) Per la determinazione dell'alfa-irone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07108 |
beta-damascenone |
Composizione dell'additivo beta-damascenone Caratterizzazione della sostanza attiva beta-damascenone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 98 % Formula chimica: C13H18O Numero CAS: 23696-85-7 Numero FLAVIS: 07.108 |
Tutte le specie animali |
- |
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- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (19) Per la determinazione del beta-damascenone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07224 |
(e)-beta-damascone |
Composizione dell'additivo (e)-beta-damascone Caratterizzazione della sostanza attiva (e)-beta-damascone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 90 % Formula chimica: C13H20O Numero CAS: 23726-91-2 Numero FLAVIS: 07.224 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (20) Per la determinazione dell'(E)-beta-damascone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b10004 |
pentadecano-1,15-lattone |
Composizione dell'additivo pentadecano-1,15-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva pentadecano-1,15-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C15H28O2 Numero CAS: 106-02-5 Numero FLAVIS: 10.004 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (21) Per la determinazione del pentadecano-1,15-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b02019 |
2-feniletan-1-olo |
Composizione dell'additivo 2-feniletan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-feniletan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H10O Numero CAS: 60-12-8 Numero FLAVIS: 02.019 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (22) Per la determinazione del 2-feniletan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b09466 |
isovalerato di fenetile |
Composizione dell'additivo isovalerato di fenetile Caratterizzazione della sostanza attiva isovalerato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 97 % Formula chimica: C13H18O2 Numero CAS: 140-26-1 Numero FLAVIS: 09.466 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (23) Per la determinazione dell'isovalerato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07055 |
4-(p-idrossifenil)butan-2-one |
Composizione dell'additivo 4-(p-idrossifenil)butan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva 4-(p-idrossifenil)butan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 96 % Formula chimica: C10H12O2 Numero CAS: 5471-51-2 Numero FLAVIS: 07.055 |
Tutte le specie animali |
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- |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (24) Per la determinazione del 4-(p-idrossifenil)butan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b04074 |
2-metossinaftalene |
Composizione dell'additivo 2-metossinaftalene Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metossinaftalene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C11H10O Numero CAS: 93-04-9 Numero FLAVIS: 04.074 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (25) Per la determinazione del 2-metossinaftalene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b15026 |
2-isopropil-4-metiltiazolo |
Composizione dell'additivo 2-isopropil-4-metiltiazolo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-isopropil-4-metiltiazolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C7H11NS Numero CAS: 15679-13-7 Numero FLAVIS: 15.026 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (26) Per la determinazione del 2-isopropil-4-metiltiazolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b01017 |
valencene |
Composizione dell'additivo valencene Caratterizzazione della sostanza attiva valencene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 94 % Formula chimica: C15H24 Numero CAS: 4630-07-3 Numero FLAVIS: 01.017 |
Tutte le specie animali |
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2 aprile 2033 |
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Metodo di analisi (27) Per la determinazione del valencene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(5) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(6) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(7) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(8) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(9) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(10) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(11) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(12) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(13) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(14) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(15) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(16) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(17) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(18) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(19) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(20) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(21) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(22) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(23) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(24) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(25) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(26) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(27) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/566 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
(2) |
Talune disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune delle disposizioni pertinenti e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. Si sono inoltre rese necessarie alcune modifiche in funzione dell’evoluzione del quadro delle minacce e dei rischi, nonché dei recenti sviluppi a livello tecnologico. Tali modifiche interessano il software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID), i sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) per il bagaglio a mano, i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD), gli scanner di sicurezza e i dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD). |
(3) |
L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni nei settori della certificazione degli istruttori che impartiscono formazione, per eliminare i riferimenti obsoleti nell’appendice 6-E, e di fornire chiarimenti riguardo all’attuazione delle azioni di segnalazione che scaturiscono dalle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (Pre-Loading Advance Cargo Information – PLACI) nell’allegato di tale regolamento. Le relative disposizioni nell’allegato devono essere adeguate al fine di migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:
1) |
i punti 1.3.1.4 e 1.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:
Qualora l’addetto allo screening non sia in grado di stabilire se gli oggetti trasportati contengano o no articoli proibiti, gli oggetti devono essere respinti o sottoposti ad un ulteriore screening fino a che l’addetto allo screening non si riterrà convinto.
|
2) |
il punto 4.1.1.1 è sostituito dal seguente:
|
3) |
il punto 4.1.2.3 è sostituito dal seguente:
Qualora l’addetto allo screening non sia in grado di stabilire se il bagaglio a mano contenga o no articoli proibiti, il bagaglio deve essere respinto o sottoposto ad un ulteriore screening fino a che l’addetto allo screening non si riterrà convinto.»; |
4) |
i punti 4.1.2.5 e 4.1.2.6 sono sostituiti dai seguenti:
|
5) |
il punto 4.1.2.12 è sostituito dal seguente:
|
6) |
è aggiunto il seguente punto 4.1.2.13:
|
7) |
il punto 6.2.1.5 è così modificato:
|
8) |
al punto 6.3.2.6, lettera e), il punto iv) è sostituito dal seguente:
|
9) |
al punto 6.8.7.2 è aggiunta la frase seguente: «Un vettore aereo non può caricare tale spedizione per il trasporto nell’Unione, a meno che le misure prescritte di cui ai punti 6.8.7.3 e 6.8.7.4, a seconda dei casi, siano state attuate in modo soddisfacente.»; |
10) |
nell’appendice 6-E il secondo capoverso è così modificato:
|
11) |
il punto 8.1.2.3 è così modificato:
|
12) |
il punto 9.1.2.3 è così modificato:
|
13) |
al punto 11.5.1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La certificazione si applica almeno agli istruttori autorizzati ad impartire la formazione definita ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e ai punti 11.2.4 (a meno che non riguardi la formazione di supervisori esclusivamente deputati alla supervisione delle persone di cui ai punti da 11.2.3.6 a 11.2.3.11) e 11.2.5.»; |
14) |
il punto 12.0.2.1 è sostituito dal seguente:
|
15) |
il punto 12.4.1.1 è sostituito dal seguente:
|
16) |
il punto 12.4.1.2 è sostituito dal seguente:
|
17) |
al punto 12.4.1.3, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
|
18) |
il punto 12.6.1 è così modificato:
|
19) |
il punto 12.6.2 è sostituito dal seguente:
|
20) |
i capitoli 12.13 e 12.14 sono sostituiti dai seguenti:
|
21) |
l’appendice 12-M è sostituita dalla seguente:
|
DECISIONI
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/53 |
DECISIONE (UE) 2023/567 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2023
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla 66a sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 («Convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l’8 agosto 1975. |
(2) |
A norma dell’articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità («OMS»), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall’OMS. |
(3) |
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («Convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976. |
(4) |
A norma dell’articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario. |
(5) |
Le modifiche alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (1) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali Convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali Convenzioni è incorporata direttamente nelle norme comuni dell’Unione. |
(6) |
Alla sua 66a sessione prevista dal 13 al 17 marzo 2023 a Vienna, la commissione Stupefacenti deve decidere sull’aggiunta di sette nuove sostanze alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
(7) |
L’Unione europea non è parte della Convenzione sugli stupefacenti o della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui nel marzo 2023 siederanno 12 Stati membri con diritto di voto (2). È necessario che il Consiglio autorizzi tali Stati membri ad esprimere la posizione dell’Unione relativamente all’inclusione di sostanze nell’ambito di tali Convenzioni, poiché tali decisioni rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione. |
(8) |
L’OMS ha raccomandato l’aggiunta di quattro nuove sostanze alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti e l’aggiunta di tre nuove sostanze alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
(9) |
Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell’OMS per la farmacodipendenza («comitato di esperti»), e di cui l’OMS raccomanda l’inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («OEDT») quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(10) |
Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’ADB-BUTINACA (nome IUPAC: N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1H-indazol-3-carbossiammide) è un cannabinoide sintetico derivato dall’indazolo il cui composto attivo è l’S-enantiomero (n. CAS: 2682867-55-4). L’ADB-BUTINACA non ha alcun uso terapeutico e non ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’ADB-BUTINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’ADB-BUTINACA sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
(11) |
L’ADB-BUTINACA è stato individuato in 26 Stati membri ed è controllato in almeno cinque Stati membri. È attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. È stato oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica da parte del sistema di allarme rapido di reazione dell’Unione europea («SARR»). È inoltre menzionato in altre due segnalazioni per motivi di salute pubblica. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui 14 decessi segnalati da due Stati membri. |
(12) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’ADB-BUTINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
(13) |
Secondo la valutazione del comitato di esperti, il protonitazene (nome IUPAC: N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-H-benzimidazol-1-etanammina) è un oppioide benzimidazolico. Il protonitazene è stato inizialmente sintetizzato come sostanza alternativa alla morfina, ma non vi è alcun uso terapeutico approvato del protonitazene. Sussistono prove sufficienti del fatto che il protonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che il protonitazene sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(14) |
Il protonitazene è stato individuato in due Stati membri ed è controllato in almeno tre Stati membri. È attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. All’OEDT non sono pervenute informazioni di eventi avversi gravi correlati al protonitazene. |
(15) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta del protonitazene alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(16) |
Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’etazene (nome IUPAC: 2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-1-etanammina) è un oppioide sintetico derivato dal benzimidazolo con analogie a livello farmacologico e di struttura chimica con stupefacenti di cui alla tabella I (ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti), quali il clonitazene, l’etonitazene e l’isotonitazene. L’etazene è stato studiato per le sue proprietà analgesiche, ma non ne è noto alcun uso medico. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’etazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’etazene sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(17) |
L’etazene è stato individuato in otto Stati membri ed è controllato in almeno cinque Stati membri. È attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui quattro decessi segnalati da due Stati membri. |
(18) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’etazene alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(19) |
Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’etonitazepina (nome IUPAC: 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)-1H-benzoimidazolo) è un oppioide sintetico derivato dal benzimidazolo con analogie a livello farmacologico e di struttura chimica con stupefacenti di cui alla tabella I (ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti), in particolare l’etonitazene. L’etonitazepina è stata studiata per le sue proprietà analgesiche, ma non ne è noto alcun uso medico. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’etonitazepina sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’etonitazepina sia inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(20) |
L’etonitazepina è stata individuata in sei Stati membri ed è controllata in almeno due Stati membri. Analogamente ad altri nuovi oppioidi, l’etonitazepina può essere venduta in sostituzione di oppioidi controllati ed è stata oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica da parte del SARR. È attualmente sottoposta a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. Un decesso per il quale è stata confermata l’esposizione all’etonitazepina è stato segnalato da un paese. |
(21) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’etonitazepina alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(22) |
Secondo la valutazione del comitato di esperti, il 2-metil-AP-237 (nome IUPAC: 1-{2-metil-4-[(2E)-3-fenilprop-2-en-1-il]piperazin-1-il}butan-1-one) è un oppioide sintetico generalmente classificato come 1-cinnamilpiperazina. Il 2-metil-AP-237 non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che il 2-metil-AP-237 sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che il 2-metil-AP-237 sia incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(23) |
Il 2-metil-AP-237 è stato individuato in sei Stati membri ed è controllato in almeno quattro Stati membri. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui un decesso. |
(24) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta del 2-metil-AP-237 alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti. |
(25) |
Secondo la valutazione del comitato di esperti, l’alfa-PiHP (α-PiHP, nome IUPAC: 4-metil-1-fenil-2- (pirrolidin-1-il)pentan-1-one) è un catinone sintetico. L’alfa-PiHP non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’alfa-PiHP sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’alfa-PiHP sia incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
(26) |
L’alfa-PiHP è stato individuato in 18 Stati membri ed è controllato in almeno sette Stati membri. È menzionato in una segnalazione per motivi di salute pubblica da parte del SARR. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui quattro decessi, segnalati da uno Stato membro ed è stato individuato in campioni biologici correlati a eventi avversi gravi, segnalati da quattro Stati membri. |
(27) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta dell’alfa-PiHP alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
(28) |
Secondo la valutazione del comitato di esperti, il 3-metilmetcatinone (3-MMC, nome IUPAC: 2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one) è un catinone sintetico e un isomero di posizione del 4-metilmetcatinone sottoposto a misure di controllo a livello internazionale (4-MMC, mefedrone, tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope). Il 3-MMC è stato oggetto di accurato esame nel 2016 ma si era deciso di chiedere un’ulteriore analisi approfondita, da valutare nel corso di una successiva riunione, in attesa della disponibilità di ulteriori informazioni. Sono state individuate alcune domande di brevetto che includono l’uso del 3-MMC, ma sull’uso terapeutico di tale sostanza non sono state rinvenute sperimentazioni cliniche in corso. Il 3-MMC, inoltre, non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell’Unione. |
(29) |
I rischi del 3-MMC sono stati valutati dal comitato scientifico dell’OEDT e la direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione (4) lo ha già incluso nella definizione di «stupefacente» ai sensi della decisione quadro 2004/757/GAI. Il 3-MMC è attualmente sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell’OEDT. Al momento della valutazione del rischio, nel novembre 2021, il 3-MMC era stato individuato in 23 Stati membri. Cinque Stati membri avevano segnalato in tutto 27 casi di decesso nei quali era stata confermata l’esposizione al 3-MMC, mentre quattro Stati membri avevano segnalato 14 casi di intossicazione acuta non fatale nei quali era stata confermata l’esposizione a tale sostanza. |
(30) |
L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione favorevole all’aggiunta del 3-MMC alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
(31) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni relative all’inclusione delle sette sostanze nelle tabelle incideranno direttamente sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI. |
(32) |
La posizione dell’Unione deve essere espressa di concerto dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti. |
(33) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(34) |
L’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare da parte degli Stati membri a nome dell’Unione alla 66a sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 13 al 17 marzo 2023, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull’aggiunta di sostanze alle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è quella riportata nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dagli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti, i quali agiscono di concerto nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
G. STRÖMMER
(1) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).
(2) Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia.
(3) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 148).
ALLEGATO
Posizione da adottare da parte degli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti agendo di concerto nell’interesse dell’Unione, nel corso della 66a sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 13 al 17 marzo 2023, per quanto riguarda l’inclusione di sostanze nelle tabelle:
1) |
l’ADB-BUTINACA deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope; |
2) |
il protonitazene deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti; |
3) |
l’etazene deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti; |
4) |
l’etonitazepina deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti; |
5) |
il 2-metil-AP-237 deve essere incluso nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti; |
6) |
l’alfa-PiHP deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope; |
7) |
il 3-MMC deve essere incluso nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope. |
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/58 |
DECISIONE (UE) 2023/568 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 93 dell’annesso 10 (Telecomunicazioni aeronautiche), volume I relativo agli ausili alla radionavigazione, della convenzione sull’aviazione civile internazionale e dell‘emendamento alle istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose al fine di consentire dispositivi di localizzazione attivi alimentati da piccole batterie al litio nel bagaglio registrato
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). |
(2) |
Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO sono attualmente rappresentati sei Stati membri. |
(3) |
A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate («SARP») internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago. |
(4) |
Il Consiglio dell’ICAO, nella sua 228a sessione, è chiamato ad adottare l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago. |
(5) |
Lo scopo principale dell’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago è sostenere l’introduzione del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) a doppia frequenza e multicostellazione mediante l’aggiunta di disposizioni relative all’assegnazione di frequenze di servizio supplementari al sistema di posizionamento globale (GPS), al sistema globale di navigazione satellitare (GLONASS) e al sistema di potenziamento basato su satelliti (SBAS), nonché mediante l’introduzione di disposizioni relative al nuovo sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) e al sistema Galileo. È inoltre sostenere l’attenuazione del gradiente ionosferico per il sistema di potenziamento basato su infrastrutture terrestri (GBAS). |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago avrà carattere vincolante nel diritto internazionale e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (1). |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’ICAO o in qualsiasi sessione successiva in merito all’adozione dell’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago, come indicato nella lettera agli Stati 2021/41, dovrebbe essere quella di sostenere gli emendamenti e di conformarsi pienamente ad essi. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO. |
(8) |
Una volta adottato ed esecutivo, l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago sarà vincolante per tutti gli Stati membri dell’ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti. |
(9) |
A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente che reputi di non potersi attenere del tutto agli standard o alle procedure internazionali adottati dall’ICAO o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard o alle procedure internazionali, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, dovrebbe dare immediata notifica all’ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale. |
(10) |
A norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, ognuno di tali annessi od ogni emendamento di un annesso adottati dal Consiglio dell’ICAO diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti dell’ICAO oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio dell’ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti dell’ICAO non abbia manifestato il proprio disaccordo al Consiglio dell’ICAO. |
(11) |
La posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione dell’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago da parte del Consiglio dell’ICAO, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere quella di non registrare il disaccordo e di notificare la conformità, a condizione che tale emendamento venga adottato senza modifiche sostanziali. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dai SARP di recente adozione dopo la data prevista di applicazione di tali standard e pratiche raccomandate, dovrebbe essere notificata all’ICAO la differenza rispetto a tali SARP specifici. La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a tale differenza dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato dalla Commissione al Consiglio per discussione e approvazione. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione da tutti gli Stati membri dell’Unione. |
(12) |
Nella sua 228a sessione il Consiglio dell’ICAO è inoltre chiamato ad adottare un emendamento alle istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (documento ICAO 9284) al fine di consentire dispositivi di tracciamento attivo alimentati da piccole batterie al litio nel bagaglio registrato. La questione rientra nell’annesso 18 della convenzione di Chicago relativo alla sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose. |
(13) |
L’emendamento consentirebbe ai passeggeri e all’equipaggio di trasportare dispositivi di localizzazione attivi alimentati da piccole batterie al litio nel bagaglio registrato, atto che il documento ICAO 9284 vieta a causa dell’obbligo di spegnere i dispositivi contenenti pile o batterie al litio nel bagaglio registrato. |
(14) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché le modifiche proposte al documento ICAO 9284 avrebbero un impatto diretto sulle norme relative al trasporto di merci pericolose di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2), che fanno esplicito riferimento a tale documento dell’ICAO, e sono pertanto tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione. |
(15) |
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’ICAO o di qualsiasi sessione successiva in merito all’adozione dell’emendamento al documento ICAO 9284 dovrebbe essere sostenere l’emendamento. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’ICAO, o in qualsiasi sessione successiva, è sostenere l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago senza modifiche sostanziali, è non registrare il disaccordo e notificare la conformità a tale emendamento in risposta alla rispettiva lettera agli Stati dell’ICAO.
3. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dai SARP di recente adozione dopo la data prevista di applicazione di tali standard e pratiche raccomandate, la differenza rispetto a tali SARP specifici è notificata all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tal caso la Commissione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, un documento preparatorio che illustri in dettaglio la posizione da adottare a nome dell’Unione sulle differenze dettagliate da notificare all’ICAO.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’ICAO, o in qualsiasi sessione successiva, è sostenere l’emendamento alle istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (documento ICAO 9284).
Articolo 3
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente nell’interesse dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e all’articolo 2.
Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono congiuntamente nell’interesse dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
G. STRÖMMER
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/61 |
DECISIONE (UE) 2023/569 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, in merito alle proposte di emendamento dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization – ICAO). |
(2) |
Tutti gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. |
(3) |
A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e prassi raccomandate internazionali (Standards and Recommended Practices – SARP). |
(4) |
I SARP per la tutela dell’ambiente sono stati adottati dal Consiglio dell’ICAO come annesso 16 della convenzione di Chicago, volumi da I a IV. |
(5) |
In occasione della sua 228a sessione, che si terrà fra il 13 e il 31 marzo 2023, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago. |
(6) |
Poiché gli emendamenti proposti hanno effetto giuridico, dato che sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sul regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2), occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO. |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe essere di sostegno alle proposte di emendamento dei volumi da I a III. |
(8) |
La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe essere espressa dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. |
(9) |
La posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione di emendamenti dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago da parte del Consiglio dell’ICAO, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO mediante una procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere di non manifestare disaccordo e di notificare la conformità a tali misure. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dai SARP di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze rispetto a tali SARP specifici dovrebbero essere notificate all’ICAO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 228a sessione del Consiglio dell’ICAO, o di eventuali sessioni successive, in relazione alle proposte di emendamento dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, per quanto riguarda gli standard e le prassi raccomandate internazionali per la tutela dell’ambiente, è di sostegno agli emendamenti proposti nella loro interezza.
2. Nel caso in cui il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali gli emendamenti proposti dell’annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione è di non manifestare disaccordo e di notificare la conformità alla misura adottata in risposta alla rispettiva lettera agli Stati dell’ICAO. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dagli standard e dalle prassi raccomandate internazionali (SARP) di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze rispetto a tali SARP specifici viene notificata all’ICAO. In tale caso la Commissione, a tempo debito e almeno due mesi prima di qualsiasi termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, sottopone al Consiglio, per discussione e approvazione, un documento preparatorio che illustra in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’ICAO esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
G. STRÖMMER
(1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
13.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/63 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/570 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2023
relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all'applicazione del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura
[notificata con il numero C(2023) 1562]
(I testi in lingua italiana, polacca, slovena e spagnola sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 138/2004, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia hanno presentato richieste di deroga entro il 21 agosto 2022. |
(2) |
Le informazioni fornite da tali Stati membri alla Commissione indicano che le richieste del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Polonia e della Repubblica di Slovenia sono giustificate dalla necessità di apportare importanti adeguamenti ai rispettivi sistemi statistici nazionali per quanto riguarda l'attuazione del programma di trasmissione dei dati dei conti economici regionali dell'agricoltura di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004. |
(3) |
È pertanto opportuno concedere al Regno di Spagna, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Polonia e alla Repubblica di Slovenia le deroghe richieste. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le deroghe al regolamento (CE) n. 138/2004 di cui all'allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi elencati.
Articolo 2
Il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO
Disposizione in questione |
Stato membro |
Periodo di deroga concesso |
Anni di riferimento oggetto di deroga |
Ambito di applicazione della deroga |
||||||||||||||
Allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 |
Regno di Spagna |
2 anni (30 settembre 2023 - 29 settembre 2025) |
2021, 2022 |
Trasmissione di 7 variabili:
|
||||||||||||||
Allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 |
Repubblica italiana |
2 anni (30 settembre 2023 - 29 settembre 2025) |
2021, 2022 |
Trasmissione di variabili secondo la terminologia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 dalla voce 21 (AMMORTAMENTI) alla voce 37 (TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE). |
||||||||||||||
Allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 |
Repubblica di Polonia |
2 anni (30 settembre 2023 - 29 settembre 2025) |
2021, 2022 |
Trasmissione di tutte le variabili elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 riguardanti i CEA regionali. |
||||||||||||||
Allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 |
Repubblica di Slovenia |
2 anni (30 settembre 2023 - 29 settembre 2025) |
2021, 2022 |
Trasmissione di tutte le variabili elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 riguardanti i CEA regionali. |