ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 67

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
3 marzo 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/449 del Consiglio, del 2 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti ( 1 )

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione, del 25 novembre 2022, che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/452 della Commissione, del 24 febbraio 2023, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste)

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/453 della Commissione, del 2 marzo 2023, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/454 della Commissione, del 2 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza toltrazuril in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/455 della Commissione, del 2 marzo 2023, che rettifica il regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

41

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/456 del Consiglio, del 21 febbraio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE ( 1 )

43

 

*

Decisione (PESC) 2023/457 del Consiglio, del 2 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/458 della Commissione, del 1o marzo 2023, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/459 della Commissione, del 2 marzo 2023, di non approvazione del 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

54

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/460 della Commissione, del 2 marzo 2023, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

58

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 59 I del 25.2.2023 )

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/449 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2023

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In base a un riesame da parte del Consiglio, è opportuno aggiornare le informazioni contenute nell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, la sezione B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva) è sostituita dalla seguente:

«B.    Diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell’Ucraina

L’articolo 42 del codice di procedura penale dell’Ucraina (“codice di procedura penale”) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L’articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L’articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell’inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L’articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l’indagine preliminare da parte dell’inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l’articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d’indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

2.   Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un’indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l’indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l’organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell’inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l’11 maggio 2021 l’Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l’ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l’indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000002929 si è conclusa il 9 febbraio e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell’Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l’esame del merito della causa.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Zakharchenko non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un’indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l’indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l’organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell’inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l’11 maggio 2021 l’Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l’ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l’indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000002929 si è conclusa il 9 febbraio 2022 e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell’Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l’esame del merito della causa.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Ratushniak non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell’indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. L’11 ottobre 2021 anche l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell’indagine preliminare e della concessione dell’accesso alla documentazione dell’indagine preliminare per familiarizzarvisi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell’indagine preliminare. Il Consiglio è stato informato del fatto che l’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina, nella sua decisione del 27 giugno 2022, ha fissato al 1o dicembre 2022 il termine per la conclusione, da parte della difesa, del processo di familiarizzazione, in seguito al quale si ritiene che essa abbia esercitato il proprio diritto di accesso ai documenti. Il 7 dicembre 2022 la procura specializzata anticorruzione ha trasmesso l’atto di accusa all’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina per l’esame del merito della causa.

In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d’appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l’Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un’indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell’indagine preliminare.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all’ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un “avviso rosso” relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d’esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l’indagine preliminare nel procedimento penale n. 12014160020000076 si è conclusa il 6 maggio 2022 e che il 1o agosto 2022 la procura della regione di Odessa ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Prymorskyi della città di Odessa per l’esame del merito della causa.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d’appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.»


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/450 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre garantire che i partecipanti diretti non inadempienti che hanno diritto al risarcimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 siano trattati in modo equo. Pertanto, qualora il risarcimento sia erogato in parte mediante liquidità e in parte sotto forma di titoli attestanti un credito sugli utili futuri, è opportuno che la ripartizione tra liquidità e titoli sia identica per tutti i partecipanti diretti non inadempienti che devono essere risarciti.

(2)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente della CCP può imporre alla CCP di risarcire i partecipanti diretti emettendo titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. L’emissione di questi titoli e i conseguenti crediti sugli utili futuri della CCP non dovrebbero tuttavia compromettere la sostenibilità economica della CCP e la sua capacità di soddisfare le esigenze di investimento, né ridurre l’attrattiva della CCP per gli azionisti e gli investitori esterni a lungo termine. Per ridurre questo rischio è opportuno stabilire che i crediti annuali sugli utili futuri di una CCP non dovrebbero superare il 70 % degli utili annuali della CCP e che tali titoli e crediti non dovrebbero essere validi per più di dieci anni.

(3)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(4)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ordine in cui devono essere versati i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23

1.   Le CCP a cui l’autorità competente ha imposto di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 risarciscono i suddetti partecipanti diretti garantendo loro pari trattamento.

2.   Le CCP a cui l’autorità competente ha imposto di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti sia mediante liquidità che attraverso la distribuzione di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP stesse utilizzano esattamente lo stesso sistema di ripartizione per tutti i partecipanti diretti non inadempienti nello stabilire quale quota del risarcimento debba essere assegnata mediante liquidità e quale con altri mezzi.

3.   Qualunque accordo di trasferimento degli utili che possa compromettere il livello di profitto è reintegrato nell’ammontare degli utili della CCP.

Articolo 2

Quota massima degli utili annuali della CCP che deve essere utilizzata per pagamenti relativi a titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP

I risarcimenti annuali che la CCP deve versare per rimborsare titoli che attestano un credito sui suoi utili futuri e che sono stati emessi a favore di ciascun partecipante diretto non inadempiente non superano il 70 % degli utili annuali della CCP per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 3

Numero massimo di anni durante i quali il possessore ha diritto a ricevere pagamenti dalla CCP fino al recupero della perdita

Il periodo durante il quale un titolo attestante un credito sugli utili futuri della CCP conferisce al possessore il diritto di ricevere pagamenti dalla CCP su base annua fino al recupero della perdita non supera i 10 anni.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/451 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 12, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nel considerare la struttura di capitale e il profilo di rischio di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se il predetto piano sia appropriato per garantire l’adeguatezza delle risorse finanziarie della CCP, incluso, se del caso, per assicurare una ricapitalizzazione tempestiva della CCP stessa e la ricostituzione delle risorse prefinanziate, nonché per far fronte a eventuali carenze di finanziamento e di liquidità.

(2)

Nel considerare le linee di difesa in caso di inadempimento di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se la struttura delle linee di difesa in caso di inadempimento e delle norme di allocazione delle perdite della CCP sia adeguata a sostenere tutti gli scenari previsti per le perdite in caso di inadempimento e se detta allocazione delle perdite sia validamente opponibile.

(3)

Nel considerare la complessità della struttura organizzativa di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se l’assetto proprietario e i dispositivi di governance della CCP siano sufficientemente chiari e attuabili per confermare la fattibilità del piano di risanamento e assicurare un’attuazione agevole delle misure di risanamento.

(4)

Nel considerare la sostituibilità delle attività di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto del modo in cui il piano di risanamento della CCP prevede la prestazione, totale o parziale, dei servizi di compensazione di detta controparte da parte di altre CCP autorizzate nell’Unione o da CCP di paesi terzi riconosciute per attenuare il rischio di perturbazione dei servizi essenziali per il sistema economico e la stabilità finanziaria.

(5)

Nel considerare il profilo di rischio di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di business e dei rischi di governance e giuridici della CCP per determinare se questa sia in grado di adottare le misure previste nel piano di risanamento in modo rapido ed efficiente, indipendentemente dalle specificità della CCP stessa.

(6)

Nel considerare la preparazione di una CCP a far fronte a stress che ne metterebbero a repentaglio la sostenibilità economica onde valutare il piano di risanamento della stessa CCP, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto dell’adeguatezza degli scenari e degli indicatori inclusi nel suddetto piano alla luce delle specificità della CCP per garantire la credibilità del livello di preparazione della stessa a far fronte agli stress di cui sopra.

(7)

Nel considerare il modello di business di una CCP onde valutare il piano di risanamento di quest’ultima, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto dell’idoneità dell’indicazione delle funzioni essenziali in tale piano e il modo in cui questo intende effettuare la vendita di attività o di attività d’impresa per prevedere gli effetti della sua attivazione sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti, e sugli accordi di esternalizzazione.

(8)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP su determinati soggetti rispetto alla comunicazione, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto dell’adeguatezza delle procedure di comunicazione e informazione della CCP per condividere le informazioni nel modo più trasparente possibile e gestire le eventuali reazioni negative del mercato alle difficoltà della CCP stessa.

(9)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto del modo in cui la CCP valuta la complessità della propria partecipazione diretta onde prevedere l’impatto del suddetto piano sui clienti e sui clienti indiretti dei partecipanti diretti e considerare i loro obblighi contrattuali in qualsiasi scenario di risanamento.

(10)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sulle infrastrutture del mercato collegate, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero determinare se l’attuazione delle misure di risanamento della CCP possa incidere sull’attività di un’infrastruttura collegata onde valutare adeguatamente l’impatto del piano di risoluzione in termini di effetti sull’interoperabilità.

(11)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sui mercati finanziari da essa serviti, comprese le sedi di negoziazione, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero tenere conto di qualsiasi collegamento con le sedi di negoziazione di tale CCP per prevedere l’eventuale impatto sostanziale delle misure di risanamento sulla capacità di una sede di negoziazione di trattare le negoziazioni o di stabilire i prezzi.

(12)

Nel considerare l’impatto del piano di risanamento di una CCP sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale, le autorità competenti e i collegi di vigilanza dovrebbero valutare l’impatto delle misure di risanamento sui soggetti aventi collegamenti significativi con tale CCP, sui partecipanti diretti e sulle infrastrutture del mercato finanziario (nel seguito le «FMI»), onde tenere conto di eventuali rischi di contagio derivanti dall’attivazione del piano di risanamento. Dovrebbero inoltre considerare l’adeguatezza degli incentivi introdotti dal piano di risanamento per garantire che le misure di risanamento e gli strumenti di allocazione delle perdite possano ottimizzare la probabilità di un risanamento efficace, con una ripartizione dei costi equa e proporzionata tra gli azionisti della CCP, i suoi partecipanti diretti e i relativi clienti.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.

(14)

L’ESMA ha elaborato i progetti di norme tecniche sui quali è basato il presente regolamento in cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (nel seguito il «SEBC») e il Comitato europeo per il rischio sistemico (nel seguito il «CERS»). Ha altresì organizzato consultazioni pubbliche aperte sui predetti progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione della struttura di capitale e del rischio finanziario di una CCP

Nel valutare l’adeguatezza del piano di risanamento di una controparte centrale (nel seguito «CCP») rispetto alla struttura di capitale e al rischio finanziario della stessa CCP, le autorità competenti e i collegi di vigilanza prendono in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se sussistono incoerenze tra la struttura di capitale della CCP e le misure di risanamento volte ad assicurare una ricapitalizzazione tempestiva della CCP stessa qualora il suo livello di capitale scenda al di sotto della soglia di notificazione o dei requisiti patrimoniali;

b)

se il piano di risanamento tiene debitamente conto dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23;

c)

se, considerando i tipi di prodotti compensati, le misure del piano di risanamento sono opportunamente concepite, fattibili, credibili e adeguate affinché la CCP:

i)

ripristini il ribilanciamento del portafoglio e la situazione patrimoniale;

ii)

ricostituisca le risorse prefinanziate;

iii)

mantenga l’accesso a risorse di liquidità sufficienti;

iv)

mantenga o ripristini la propria sostenibilità finanziaria e la propria solidità adottando determinati strumenti o misure di risanamento, tra cui strumenti di allocazione delle perdite quali richieste di liquidità per il risanamento, riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, allocazione delle posizioni e altre azioni in materia di liquidità;

d)

se le misure del piano di risanamento sono debitamente testate per consentire l’allocazione e la determinazione dei prezzi;

e)

se le misure del piano di risanamento e gli strumenti di cui alla lettera c), punto iv), sono sufficientemente affidabili e prontamente disponibili in caso di eventi di risanamento sia idiosincratici che di portata sistemica;

f)

se il piano di risanamento prevede disposizioni per far fronte sia alle carenze di finanziamento che alle carenze temporanee di liquidità e se specifica gli accordi in materia di liquidità a disposizione della CCP;

g)

se le misure del piano di risanamento tengono conto del modello dei margini e dei processi dei margini nonché del sistema di garanzie reali, compreso un elenco delle garanzie accettate e degli scarti di garanzia interni alla CCP, e in particolare di tutti gli elementi seguenti:

i)

l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP;

ii)

se del caso, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, il contributo massimo versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento richiesto;

iii)

una stima dell’importo totale massimo che potrebbe rendersi esigibile in un unico giorno nella forma di obblighi di pagamento in caso di inadempimento di uno o due dei principali partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

iv)

la possibilità di trasferire risorse o liquidità tra attività d’impresa;

h)

se il piano di risanamento intende ricorrere ai meccanismi della banca centrale disponibili su iniziativa delle controparti e se indica chiaramente le attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale.

Articolo 2

Valutazione delle linee di difesa in caso di inadempimento di una CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto alle linee di difesa in caso di inadempimento della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se le linee di difesa in caso di inadempimento e i diversi percorsi di propagazione delle perdite sono chiaramente specificati e se le conseguenze di eventuali perdite sono modellate conformemente alle norme di ripartizione di dette perdite, compresi gli accordi tra la CCP e i suoi partecipanti diretti e il quadro generale di gestione dei rischi della CCP, come il codice della CCP;

b)

se i rischi giuridici pertinenti sono stati valutati e trattati nel garantire l’applicabilità delle linee di difesa, anche per quanto riguarda i partecipanti diretti domiciliati in giurisdizioni di paesi terzi.

Articolo 3

Valutazione della struttura organizzativa di una CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se l’assetto proprietario della CCP possa incidere sul piano di risanamento;

b)

il modo in cui l’assetto proprietario della CCP si riflette nelle strutture degli incentivi o nei processi decisionali della CCP stessa;

c)

il modo in cui gli obblighi imposti ai proprietari nell’ambito del piano di risanamento potrebbero incidere su quest’ultimo, anche nel caso in cui gli accordi contrattuali relativi al sostegno dell’impresa madre o del gruppo rientrino nel predetto piano di risanamento, e valutando in particolare:

i)

l’affidabilità e l’applicabilità di tale sostegno;

ii)

se il piano di risanamento considera e gestisce in modo adeguato i casi in cui tali accordi di sostegno non possono essere onorati;

d)

se i collegamenti della CCP con componenti dello stesso gruppo sono sufficientemente valutati per assicurare che si considerino gli eventuali rischi di contagio che potrebbero insorgere nel caso di una società del gruppo soggetta a restrizioni finanziarie o in stato di inadempimento, e il modo in cui tali collegamenti possano incidere sull’applicabilità delle misure del piano di risanamento;

e)

se le politiche e le procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione del piano stesso sono adeguate, chiare e attuabili;

f)

se il piano di risanamento è coerente con la struttura di governance della CCP e con i processi decisionali e la governance interna della CCP stessa;

g)

se la complessità dell’organizzazione interna della CCP possa ostacolare azioni tempestive o se è probabile che i processi siano eseguiti in modo efficiente con chiare catene decisionali e responsabilità ben definite;

h)

se il piano di risanamento è chiaro e attuabile nelle procedure e nei piani d’azione, comprese le procedure dei processi decisionali, le schede di contatto dettagliate di qualsiasi persona coinvolta nel processo del piano di risanamento, le capacità di accesso remoto e l’accessibilità ai decisori, e se il piano di risanamento prevede procedure di accesso alle persone chiave sia in loco che fuori sede;

i)

se il piano di risanamento è effettivamente incluso, se del caso, nel regolamento operativo della CCP;

j)

se la CCP dispone di norme e procedure adeguate per testare periodicamente il piano di risanamento con i suoi partecipanti diretti e, ove possibile, per identificare i loro clienti e clienti indiretti.

Articolo 4

Valutazione della sostituibilità delle attività di una CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto alla sostituibilità delle attività della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento ha considerato se altre controparti centrali autorizzate a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o riconosciute a norme dell’articolo 25 dello stesso regolamento prestino alcuni o tutti i servizi di compensazione erogati dalla CCP;

b)

la misura in cui il piano di risanamento presenta informazioni dettagliate, utilizzando quelle a disposizione della CCP, su come sono stati individuati i servizi di compensazione prestati da un’altra CCP e se questi sono servizi di compensazione già in essere o di nuova costituzione;

c)

se il piano di risanamento prevede la portabilità delle operazioni o il trasferimento, totale o parziale, di attività non critiche a un altro prestatore di servizi, e:

i)

se tale possibilità è accompagnata da una valutazione della sua sostenibilità economica, sulla base delle informazioni a disposizione della CCP;

ii)

il modo in cui il piano di risanamento tiene conto dell’eventualità in cui l’attuazione di tale portabilità delle operazioni o il trasferimento di attività non critiche non sia possibile.

Articolo 5

Valutazione del profilo di rischio di una CCP

1.   Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al profilo di rischio della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento della CCP comprende e prevede nel complesso misure adeguate per far fronte a diversi tipi di rischio, e loro combinazioni plausibili, che potrebbero richiedere l’uso degli strumenti di risanamento di cui all’articolo 1, lettera c), punto iv);

b)

se il rischio di perturbazioni sia a livello della CCP che di altri soggetti e prestatori di servizi al quale la CCP è esposta, compresi la compensazione, gli investimenti, la custodia e i pagamenti, è valutato e attenuato nel piano di risanamento;

c)

se il piano di risanamento tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività della CCP e in che modo tali elementi si riflettono nelle misure proposte dalla CCP stessa;

d)

se la CCP può applicare il piano di risanamento in modo indipendente senza l’ingerenza di altre componenti dello stesso gruppo societario e, ove possibile, se sono chiaramente identificati eventuali effetti di ricaduta su altre componenti del gruppo e sulle interdipendenze finanziarie;

e)

se il piano di risanamento tiene conto dei rischi ambientali e del rischio di attacchi informatici che potrebbero comportare un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP e di qualsiasi altro rischio individuato nelle prove di stress effettuate a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove pertinente ai fini del piano di risanamento;

f)

se i rischi giuridici sono stati valutati nel piano di risanamento e, in particolare, se tutte le misure del predetto piano sono legittime, valide, vincolanti e applicabili;

g)

se le intese, gli accordi e i contratti, compreso il regolamento operativo della CCP e gli accordi con i prestatori di servizi, sono chiari, legittimi, validi, vincolanti e applicabili nonché attuabili per garantire la gestione e la riduzione al minimo dei rischi di impugnazione giuridica e di azioni legali;

h)

se sono stati raccolti pareri legali, se del caso, per dimostrare la validità giuridica e l’applicabilità delle misure e degli accordi di risanamento, in particolare se la controparte dell’accordo è ubicata in un paese terzo;

i)

se, ove il consiglio della CCP abbia deciso di non seguire il parere del comitato dei rischi in sede di approvazione del piano di risanamento della stessa, il motivo comunicato dalla CCP ai membri del comitato dei rischi e all’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2021/23 è adeguato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i tipi di rischio da considerare comprendono, a seconda della CCP, rischi operativi, di credito, di liquidità, commerciali generali, di custodia, di regolamento, di investimento, di mercato, sistemici, ambientali e climatici.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli aspetti ivi menzionati possono essere valutati nel piano di risanamento prendendo in considerazione tutti gli aspetti seguenti dell’attività della CCP:

a)

il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP;

b)

gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP che sono soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

i valori medi compensati dalla CCP nell’arco di un anno, per tipo di prodotto e per valuta, sia in termini assoluti che in termini relativi al capitale della CCP, a livello di ciascun partecipante diretto e, ove possibile, di ciascun cliente;

d)

se le operazioni compensate dalla CCP sono eseguite in una sede di negoziazione dell’UE, in una sede di negoziazione di un paese terzo considerata equivalente ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 oppure fuori borsa (OTC);

e)

gli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi e le altre sue attività transfrontaliere.

Articolo 6

Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione alla preparazione della CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento della CCP rispetto alla tempistica, agli scenari e agli indicatori ivi contenuti. Nell’effettuare tale valutazione, le autorità competenti e i collegi di vigilanza prendono in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se l’applicazione prevista e la strategia definita del piano di risanamento:

i)

riflettono il profilo di rischio della CCP derivante dal suo modello di business e dal suo mix di prodotti, tenendo conto anche della liquidità del mercato, della concentrazione del mercato, del ruolo dei partecipanti diretti e dei relativi clienti, delle metodologie di regolamento, delle valute e degli orari di compensazione, nonché delle sedi di negoziazione servite;

ii)

tengono conto della struttura e dell’assetto organizzativo specifici della CCP, considerando anche la segregazione delle linee di difesa in caso di inadempimento e le possibilità di mutualizzazione del rischio tra i servizi;

iii)

tengono conto delle dipendenze della CCP dai soggetti pertinenti, compresi terzi e componenti collegate del gruppo;

b)

se il quadro di indicatori quantitativi e qualitativi incluso nel piano di risanamento indica le circostanze in cui devono essere adottate le misure previste dal predetto piano.

Articolo 7

Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione al modello di business della CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al rischio operativo del modello di business della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se le funzioni essenziali della CCP sono adeguatamente identificate;

b)

se i meccanismi preparatori per agevolare la vendita di attività o di attività d’impresa, come previsto nel piano di risanamento, sono adatti alla CCP, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

i)

se le procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle attività d’impresa principali, delle operazioni e delle attività della CCP sono idonee per una valutazione rapida e affidabile;

ii)

se i tempi previsti per la preparazione della vendita sono adeguati in funzione del tipo di strumenti compensati e della portata della vendita;

iii)

se la valutazione della potenziale incidenza di tale vendita sull’attività della CCP riflette le attività specifiche della CCP, ossia il tipo di prodotti compensati o i metodi di marginazione applicabili ai prodotti e alle strutture dei conti;

iv)

se l’impatto dei meccanismi preparatori delle attività d’impresa sui partecipanti diretti e sui relativi clienti e clienti indiretti, ove identificabili, è sufficientemente valutato e se gli eventuali effetti negativi sono attenuati;

c)

se, in caso di compensazione di più prodotti, la CCP ha preso in considerazione la possibilità di suddividere una vendita tra prodotti e se sono stati individuati eventuali impedimenti derivanti da tale suddivisione o eventuali altri effetti di quest’ultima sul piano di risanamento;

d)

se nel piano di risanamento si sono valutati il numero e l’importanza dei diversi collegamenti con i soggetti, compresi i fornitori di liquidità, le banche di regolamento, le piattaforme, i depositari, gli agenti di investimento, le banche o i prestatori di servizi, e il modo in cui tali collegamenti incidono sulle misure di risanamento e sull’efficacia del predetto piano di risanamento;

e)

se è stata valutata la significatività o rilevanza di ciascun collegamento, anche in termini di volumi compensati e di esposizioni finanziarie nel quadro di tali meccanismi;

f)

se gli accordi di esternalizzazione che coprono parte dell’attività principale della CCP sono stati sufficientemente valutati e se i rischi individuati sono stati attenuati;

g)

il modo in cui è stata valutata l’applicabilità giuridica del piano di risanamento nei confronti dei prestatori di servizi degli accordi di esternalizzazione di cui alla lettera f), se l’eventuale incapacità del prestatore di detti accordi di esternalizzazione di rispettare gli obblighi ivi previsti è stata valutata in modo soddisfacente e il modo in cui tali rischi sono stati attenuati nel piano di risanamento.

Articolo 8

Valutazione dell’impatto globale su determinati soggetti in relazione al piano di comunicazione e informazione della CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al piano di comunicazione e informazione della stessa CCP considerando l’impatto globale che l’attuazione del piano avrebbe sui soggetti o sui mercati di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, in particolare prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di comunicazione e informazione della CCP è conforme alla sezione A, punto 3), dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 e, in particolare, se detto piano:

i)

prevede come condividere le informazioni nel modo più trasparente possibile con i portatori di interessi della CCP, compresi i partecipanti diretti e il mercato finanziario in generale;

ii)

presenta orientamenti chiari su come gestire le aspettative e prevede di ridurre al minimo le eventuali reazioni negative del mercato al momento della divulgazione delle informazioni;

b)

se il piano di comunicazione e informazione della CCP comprende procedure trasparenti sulle modalità e sui tempi di condivisione delle informazioni con i diversi soggetti e descrive con chiarezza il modo in cui tali procedure hanno tenuto conto dei requisiti legali e di altri requisiti vincolanti.

Articolo 9

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento rispetto al suo impatto globale sui partecipanti diretti della CCP e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove detti clienti e clienti indiretti siano stati designati quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento riflette correttamente la complessità della partecipazione diretta della CCP, compresi tutti gli elementi seguenti:

i)

il livello di compensazione per il cliente nella CCP;

ii)

il numero di partecipanti diretti stabiliti:

1)

nella giurisdizione in cui è situata la controparte centrale;

2)

in un altro Stato membro;

3)

in un paese terzo;

iii)

la concentrazione dei partecipanti;

b)

se il piano di risanamento ha tenuto conto dell’impatto globale sui partecipanti diretti e, ove tali informazioni siano a disposizione della CCP, sui relativi clienti e clienti indiretti, di un’eventuale perturbazione dei servizi di compensazione prestati dalla CCP, compresi i potenziali effetti sull’accesso alla compensazione e altri effetti derivanti dal regolamento operativo della CCP;

c)

se il piano di risanamento ha tenuto conto del potenziale effetto delle misure concordate da adottare a norma del piano di risanamento sui partecipanti diretti e, se del caso, sui relativi clienti e clienti indiretti;

d)

se, a norma del regolamento operativo della CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti e clienti indiretti hanno concordato obblighi finanziari o contrattuali, anche per quanto riguarda le modalità di calcolo di detti obblighi, se si applica un massimale o un tetto, se si tratta di una somma concordata preventivamente o che sarà calcolata in funzione delle esposizioni del partecipante o del cliente e il modo in cui tali risorse sarebbero richieste.

Articolo 10

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sulle FMI collegate

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sulle infrastrutture del mercato finanziario (nel seguito le «FMI») collegate prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento valuta il potenziale impatto dell’applicazione delle misure di risanamento su qualsiasi CCP interoperabile e su qualsiasi altra FMI collegata alla CCP, valutando l’importanza del coinvolgimento della CCP in tali soggetti;

b)

se il piano di risanamento riguarda eventuali accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con altre CCP e l’ambito di applicazione di tali accordi, compresi i volumi compensati e le risorse finanziarie scambiate nell’ambito di detti accordi;

c)

se l’impatto dell’attuazione di una qualsiasi delle misure previste dal piano di risanamento possa incidere sull’accesso ad altre FMI e, qualora siano individuati impedimenti o limitazioni, il modo in cui sono attenuati;

d)

se le FMI collegate e i portatori di interessi che, in caso di attivazione del piano di risanamento, dovrebbero subire perdite, sostenere costi o contribuire a colmare le carenze di liquidità, sono stati coinvolti nel processo di elaborazione del piano in modo efficace e soddisfacente a norma dell’articolo 9, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2021/23.

Articolo 11

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se il piano di risanamento ha valutato l’impatto potenziale dell’applicazione delle misure di risanamento sulle sedi di negoziazione e su qualsiasi altra fonte di negoziazione connessa alla CCP, compresa una valutazione dell’importanza del coinvolgimento della CCP in tali soggetti e se l’impatto rappresenta una minaccia per la stabilità dei soggetti interessati;

b)

se, oltre ai servizi di compensazione, la CCP presta altri servizi ovvero servizi accessori essenziali o significativi connessi alla compensazione, e se eventuali misure previste dal piano di risanamento possano avere un impatto sul mercato finanziario servito dalla CCP, qualora quest’ultima presti detti altri servizi ovvero servizi accessori essenziali o significativi.

Articolo 12

Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se è stato valutato il potenziale impatto del piano di risanamento per quanto riguarda:

i)

la stabilità finanziaria di qualsiasi Stato membro e dell’Unione in generale derivante da possibili effetti di contagio, anche in termini di credito, liquidità o rischi operativi per i partecipanti al sistema e le FMI interdipendenti;

ii)

il sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale, risultante dall’impatto del piano di risanamento su uno o più soggetti collegati alla CCP o sulla CCP stessa;

b)

se, per valutare il più ampio impatto del piano di risanamento in termini di rischio sistemico, i risultati delle analisi effettuate occasionalmente dall’ESMA sono presi in considerazione e analizzati, ove pertinente, nel piano di risanamento e se quest’ultimo prevede, per quanto possibile, misure per attenuare eventuali preoccupazioni o elementi emersi;

c)

se, in sede di valutazione del modo in cui il piano di risanamento possa incidere sulle operazioni dei soggetti collegati, sono stati presi in considerazione collegamenti significativi con soggetti quali i fornitori di liquidità, le banche di regolamento, le piattaforme, i depositari, gli agenti di investimento, le banche o i prestatori di servizi, e se le misure contenute nel piano di risanamento sono adeguate e attuabili per i soggetti con collegamenti significativi individuati o potrebbero avere un impatto negativo sul sistema finanziario di qualsiasi Stato membro e dell’Unione in generale;

d)

se i fornitori di liquidità, qualora siano soggetti alla vigilanza dell’autorità competente della CCP o nella misura in cui sono disponibili informazioni sulle loro esposizioni di liquidità, danno luogo a esposizioni di liquidità concentrate a causa dei molteplici ruoli che detti fornitori di liquidità possono svolgere per diverse CCP, anche in qualità di partecipante diretto, banca di pagamento, banca d’investimento, depositario o fornitore di dispositivi di sostegno alla liquidità.

Articolo 13

Incentivi

Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento della CCP rispetto alla creazione di incentivi adeguati perché i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e, ove possibile, i relativi clienti, se del caso, controllino il volume del rischio che introducono o sostengono nel sistema, monitorino l’assunzione di rischi e le attività di gestione dei rischi della CCP e contribuiscano alla procedura di gestione dell’inadempimento della CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

se gli incentivi aumentano la probabilità di un risanamento efficace e se il piano di risanamento specifica gli incentivi per i diversi portatori di interessi, includendo esempi, se del caso, su come incoraggiare i contributi volontari o facoltativi, oltre a quelli concordati a norma del regolamento operativo della CCP, in tempi di crisi;

b)

se la richiesta di risorse, contributi o la ripartizione dei costi di cui al piano di risanamento creano incentivi adeguati affinché la CCP, i suoi partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti, nella misura in cui detti clienti diretti e indiretti siano noti, gli azionisti e altre componenti appartenenti allo stesso gruppo, agiscano in modo da ridurre al minimo i rischi e i costi potenziali;

c)

se la struttura della procedura di gestione dell’inadempimento incentiva la partecipazione alla gestione dell’inadempimento dei partecipanti diretti e dei relativi clienti mediante l’uso di strumenti di risanamento e attraverso le risorse da erogare alla CCP per il risanamento, comprese le sanzioni in caso di mancata erogazione, laddove concordato, di risorse impegnate, compresa la messa a disposizione di personale distaccato per coadiuvare la gestione del risanamento o per partecipare a procedure competitive in un’asta;

d)

se i meccanismi e le misure per la messa all’asta delle posizioni dei partecipanti diretti inadempienti incentivano sufficientemente questi ultimi a presentare offerte concorrenziali, se detti meccanismi e misure sono ben organizzati e se creano gli incentivi previsti nel piano di risanamento;

e)

se il legame tra l’attività dei partecipanti diretti e le loro potenziali perdite derivanti dal piano di risanamento crea un incentivo adeguato ad aumentare la probabilità di un risanamento efficace, in particolare se le perdite o il tetto delle perdite potenziali sono proporzionati a un parametro sull’attività del partecipante, basato sul margine di variazione, sul margine iniziale, sui contributi a fondi di garanzia in caso di inadempimento o su altri parametri basati sul rischio e sulle attività;

f)

se i meccanismi delle CCP tesi a coinvolgere nel processo di elaborazione del piano di risanamento, nonché nelle pertinenti discussioni sulla gestione del rischio, le FMI collegate e i portatori di interessi che in caso di attivazione del piano di risanamento dovrebbero subire perdite, sostenere costi o contribuire a colmare le carenze di liquidità, sono ben organizzati e creano incentivi adeguati per garantire l’equilibrio tra gli interessi delle FMI collegate e dei portatori di interessi;

g)

se il coinvolgimento dei partecipanti diretti, ed eventualmente dei relativi clienti, o di altri soggetti collegati alla CCP nella prestazione di servizi per attenuare le perdite in caso di risanamento integra i giusti incentivi a prestare alla CCP servizi adeguati, anche agendo come controparte di contratti pronti contro termine e fornendo liquidità.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/452 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2023

che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del ConsiglioGrappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia il 30 agosto 2018 ai fini della registrazione del nome «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» come indicazione geografica.

(2)

Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall’8 giugno 2019.

(3)

Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

(4)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

(5)

È pertanto opportuno registrare il nome «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione geografica «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)  GU C 429 dell’11.11.2022, pag. 29.


3.3.2023   

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L 67/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/453 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nell'aprile 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa (stainless steel tube and pipe butt-welding fittings — «SSTPF» o «accessori») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e di Taiwan con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione (3). I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 30,7 % e il 64,9 % per le importazioni originarie della RPC e tra il 5,1 % e il 12,1 % per le importazioni originarie di Taiwan. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi è stata aperta nell'ottobre 2015 («l'inchiesta iniziale») (4).

(2)

Nel gennaio 2022 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). Tale riesame è tuttora in corso.

1.2.   Domanda

(3)

La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti SSTPF originari della Cina mediante importazioni di prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e di disporre la registrazione di tali importazioni («la domanda»).

(4)

La domanda è stata presentata il 25 aprile 2022 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea («il richiedente»).

(5)

La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina e dalla Malaysia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti SSTPF originari della Cina.

(6)

La domanda forniva inoltre elementi di prova del fatto che è improbabile che tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Il richiedente ha infatti affermato che l'effettiva produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in Malaysia era limitata a due soli produttori, le cui esportazioni complessive nell'Unione erano state costantemente molto inferiori ai volumi del prodotto oggetto dell'inchiesta esportati dalla Malaysia nell'Unione dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova forniti dal richiedente, la modificazione sembrava derivare dal trasbordo attraverso la Malaysia del prodotto in esame originario della RPC e destinato all'Unione. Il richiedente ha presentato elementi di prova che mettono in dubbio l'esistenza di veri e propri impianti di produzione appartenenti a società di proprietà cinese in Malaysia. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi proponevano apertamente di modificare l'origine del prodotto in esame da cinese a malese.

(7)

La domanda conteneva inoltre sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'Unione. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che tali importazioni di prodotti SSTPF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(8)

La domanda conteneva infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia erano esportati a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti SSTPF originari della Cina.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(9)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025), originari della RPC («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(10)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame, ma è spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codici TARIC 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040) («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

(11)

Dall'inchiesta è risultato che i prodotti SSTPF esportati nell'Unione dalla Cina e i prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia, originari o no della Malaysia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(12)

Pantech Steel Industries Sdn. Bhd («PSI»), una delle società del gruppo Pantech, ha contattato la Commissione per assicurarsi che uno dei loro tipi di prodotto — le curve lunghe ad alta frequenza — non fosse incluso nella definizione iniziale del prodotto. Dopo aver analizzato la descrizione del prodotto fornita e aver consultato il richiedente, la Commissione ha confermato che le curve lunghe ad alta frequenza non erano incluse nella definizione iniziale del prodotto.

(13)

Paul Meijering Metalen B.V. (PMM B.V.), un importatore dell'Unione, ha contestato la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Ha presentato osservazioni al riguardo e anche sull'apertura dell'inchiesta e ha chiesto un'audizione con i servizi della Commissione. L'audizione si è tenuta il 7 luglio 2022. All'audizione la Commissione ha spiegato che lo scopo dell'inchiesta era accertare se fosse in atto un'eventuale elusione delle misure attraverso la Malaysia. Non vi era alcuna base giuridica per rivedere l'ambito di applicazione delle misure nel quadro dell'inchiesta. La definizione del prodotto è stata stabilita nell'ambito dell'inchiesta iniziale, dalla quale è emerso che tutti gli accessori che rientrano nella definizione del prodotto sono prodotti simili.

1.4.   Apertura

(14)

Avendo stabilito, dopo avere informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'8 giugno 2022 la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti SSTPF spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione (6) («il regolamento di apertura»).

(15)

Il regolamento di apertura ha stabilito che, qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all'articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta al considerando 7 del regolamento stesso, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

1.5.   Osservazioni sull'apertura

(16)

PMM B.V. ha osservato la presenza di una discrepanza tra le esportazioni dalla Malaysia nell'Unione relative al 2017 e le corrispondenti importazioni nell'Unione dalla Malaysia indicate nella domanda. Ha inoltre contestato l'asserzione del richiedente secondo cui l'unica spiegazione per la differenza tra le esportazioni dalla Cina in Malaysia e le esportazioni dalla Malaysia nell'Unione era il trasbordo. Ha infine sottolineato la mancanza di riferimenti nella domanda.

(17)

Nel corso dell'audizione di cui al considerando 13, la Commissione ha spiegato di aver esaminato la domanda in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e di essere giunta alla conclusione che le condizioni per l'apertura di un'inchiesta erano soddisfatte, ossia che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare l'inchiesta. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente può disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova necessari per l'apertura di un'inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario per accertare in via definitiva l'esistenza di un'elusione.

(18)

Le differenze tra le statistiche relative al 2017 o le asserzioni di trasbordo tra la RPC e la Malaysia basate sulle differenze tra le statistiche non inficiavano il fatto che la domanda evidenziava una chiara modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e l'Unione. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova delle pratiche di trasbordo.

(19)

La Commissione ha tuttavia spiegato che lo scopo dell'inchiesta è stabilire se la modificazione della configurazione degli scambi, compresi quelli tra la Cina e la Malaysia, sia dovuta a pratiche che costituiscono un'elusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, senza limitarsi al trasbordo.

(20)

In considerazione di quanto precede, la domanda conteneva sufficienti elementi di prova in merito ai fattori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base da giustificare l'apertura dell'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

(21)

Il periodo dell'inchiesta è compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l'esistenza di dumping.

1.7.   Inchiesta

(22)

La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina e Malaysia, i produttori esportatori noti di quei paesi, l'industria dell'Unione e gli importatori noti nell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta.

(23)

La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Malaysia presso l'Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a collaborare all'inchiesta, oltre ai produttori esportatori malesi che erano stati indicati dal richiedente nella domanda. La missione della Malaysia ha fornito alla Commissione un elenco. La Commissione ha contattato tutte le società all'apertura dell'inchiesta.

(24)

Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori della Malaysia e questionari per i produttori/esportatori della Cina e per gli importatori dell'Unione.

(25)

Quattro produttori esportatori malesi hanno presentato moduli di richiesta di esenzione. Le società in questione erano:

MAC Pipping Materials Sdn. Bhd («MAC»);

Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd («Pantech»);

SP United Industry Sdn. Bhd («SPI»);

TP Inox Sdn. Bhd («TP»).

(26)

Sono inoltre pervenute risposte al questionario da quattro società malesi, collegate a Pantech o SPI.

(27)

Al questionario hanno risposto anche sei importatori dell'Unione. Una di tali società non ha importato prodotti SSTPF dalla Malaysia e dunque la sua risposta non è stata analizzata ulteriormente. La Commissione ha utilizzato le risposte al questionario fornite dagli importatori per effettuare un controllo incrociato dei flussi commerciali e dei nomi dei fornitori malesi.

(28)

Durante il processo di verifica delle informazioni e delle statistiche fornite dal richiedente e dalle società malesi che hanno collaborato, la Commissione ha tenuto consultazioni in loco con le autorità malesi, in particolare con il ministero del Commercio e dell'industria, le autorità doganali, il ministero delle Finanze e rappresentanti delle zone franche di Klang e Penang.

(29)

Inoltre, a norma dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato visite di verifica presso i locali delle società seguenti:

 

produttori esportatori della Malaysia:

MAC Pipping Materials Sdn. Bhd, Klang, Malaysia;

Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd, Jahor, Malaysia;

SP United Industry Sdn. Bhd, Nilai, Malaysia;

TP Inox Sdn. Bhd, Pulau Pinang, Malaysia;

 

operatori commerciali, importatori e fornitori di materie prime collegati ai produttori esportatori della Malaysia:

Kanzen Tetsu Sdn. Bhd, Klang, Malaysia;

Kentzu Steel Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia;

Pantech Corporation Sdn. Bhd, Jahor, Malaysia;

Pantech Galvanizing Sdn. Bhd, Jahor, Malaysia.

(30)

La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società indicate di seguito:

 

operatori commerciali nazionali collegati a produttori della Malaysia:

Pantech (Kuantan) Sdn. Bhd, Kuantan, Malaysia;

Panaflo Controls Pte. Ltd, Singapore.

(31)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.

(32)

Il 7 luglio 2022 si è tenuta un'audizione con l'importatore dell'Unione PMM B.V., come illustrato ai considerando 13 e da 16 a 19. In seguito alla divulgazione delle informazioni si sono svolte audizioni con MAC e PMM B.V. rispettivamente l'8 e il 12 dicembre 2022.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(33)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:

se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC/Malaysia e l'Unione;

se tale modificazione sia derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore;

se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e

se vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

(34)

Nella domanda si asserisce il trasbordo del prodotto in esame dalla Malaysia nell'Unione (cfr. considerando 6).

(35)

Per quanto riguarda il trasbordo, l'inchiesta non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i quattro produttori esportatori che hanno collaborato, che avevano effettuato la totalità delle esportazioni nell'Unione durante il PR (cfr. considerando 39), fossero coinvolti in tali pratiche. La Commissione ha confrontato i dati forniti dalle quattro società che hanno collaborato con le statistiche, dalle quali è emerso che dette società avevano effettuato la stragrande maggioranza delle esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione durante la maggior parte del periodo dell'inchiesta e la totalità di tali esportazioni durante il periodo di riferimento. L'inchiesta ha accertato che nessuna delle quattro società era coinvolta in operazioni di trasbordo. Dette società hanno acquistato quantitativi minimi di prodotti SSTPF dalla RPC e li hanno venduti sul mercato interno della Malaysia. Pertanto la presente inchiesta non ha potuto confermare la suddetta asserzione.

(36)

Tuttavia, come indicato al considerando 5, la domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina e dalla Malaysia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti SSTPF originari della Cina. Concretamente, la domanda ha fornito elementi di prova, basati su statistiche ufficiali, di un aumento delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione e di un parallelo aumento delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Cina in Malaysia (7), che costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base. Inoltre, come osservato al considerando 6, la domanda ha fornito elementi di prova del fatto che, alla luce delle informazioni note sull'effettiva produzione in Malaysia, è improbabile che tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Secondo la domanda la modificazione è dovuta al trasbordo e tale affermazione è stata suffragata da elementi di prova sufficienti, ossia offerte di società malesi che propongono apertamente di fornire prodotti SSTPF cinesi alterandone l'origine, in modo da evitare i dazi antidumping (8). Sebbene, come osservato al considerando 35, l'inchiesta non abbia riscontrato elementi di prova del fatto che le società malesi abbiano effettivamente dato seguito alla presunta proposta di rivendere prodotti SSTPF cinesi, essa ha confermato che si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi. Alla luce degli elementi di prova, in particolare dell'effettiva capacità produttiva nota in Malaysia, era improbabile che tale modificazione fosse dovuta a pratiche, processi o lavorazioni per i quali vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica. La Commissione ha pertanto proseguito l'inchiesta.

(37)

Poiché l'inchiesta riguardava tutte le pratiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base (cfr. considerando 15), la Commissione ha analizzato anche le operazioni di assemblaggio delle società in questione sulla base dell'uso di materie prime o semilavorati cinesi.

(38)

Per quanto concerne le operazioni di assemblaggio, la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:

se le operazioni di assemblaggio/completamento fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e

se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento fosse inferiore al 25 % del costo di produzione.

2.2.   Collaborazione

(39)

Come indicato al considerando 25, quattro produttori esportatori della Malaysia hanno chiesto di essere esentati dalle misure, qualora fossero estese alla Malaysia. Essi hanno collaborato nel corso dell'intero procedimento, presentando moduli di richiesta di esenzione, rispondendo alle lettere di richiesta di maggiori informazioni e acconsentendo allo svolgimento di verifiche in loco. Il livello di collaborazione dei produttori esportatori malesi è stato elevato, in quanto i volumi aggregati delle loro esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione dichiarati nei moduli di richiesta di esenzione da essi presentati erano pari alla totalità dei volumi delle importazioni malesi durante il periodo di riferimento, riportati nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

2.3.1.   Importazioni di prodotti SSTPF nell'Unione

(40)

La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Cina e dalla Malaysia nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Importazioni di prodotti SSTPF nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (in tonnellate)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PR

Cina

3 018

3 121

1 412

1 008

523

693

708

719

Indice (base = 2014)

100

103

47

33

17

23

23

24

Malaysia

297

314

382

502

1 120

1 414

1 290

1 626

Indice (base = 2014)

100

106

129

169

377

476

434

547

Fonte:

2014 e 2015: inchiesta iniziale (escluso il Regno Unito);

2016: Eurostat (le importazioni a livello NC sono state adeguate al livello TARIC sulla base dei dati del 2017);

dal 2017 al PR: Eurostat (livello TARIC).

(41)

Il volume totale delle importazioni dell'Unione di prodotti SSTPF dalla Malaysia è aumentato di oltre cinque volte nel periodo dell'inchiesta, passando da 297 tonnellate nel 2014 a 1 626 tonnellate nel PR.

(42)

Allo stesso tempo, le importazioni dell'Unione dalla Cina sono diminuite del 76 %, passando da 3 018 tonnellate nel 2014 a 719 tonnellate nel PR.

(43)

Poiché la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova di operazioni di trasbordo ad opera dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato, non sono stati analizzati i volumi delle importazioni malesi del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla Cina.

2.3.2.   Importazioni malesi di pezzi (materie prime e semilavorati) dalla Cina

(44)

I principali fattori produttivi dei prodotti SSTPF sono tubi saldati e tubi senza saldature. Tali fattori produttivi vengono ulteriormente trasformati per produrre rispettivamente accessori saldati e senza saldature. A partire da lamiere vengono inoltre prodotti accessori senza saldature a forma di fondelli. Una delle società che hanno collaborato utilizzava altresì deflettori per la produzione di accessori saldati di grandi diametri. Infine, durante parte del PI una delle società che hanno collaborato importava anche semilavorati (connettori per tubi) destinati a essere ulteriormente trasformati.

(45)

La tabella 2 illustra l'andamento delle importazioni malesi di pezzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti SSTPF dalla Cina, sulla base dei dati verificati delle società che hanno collaborato. La Commissione ha confrontato tali dati con le statistiche sulle importazioni malesi ottenute dalle autorità della Malaysia e con quelle disponibili nella banca dati Global Trade Atlas (GTA) (9). Nell'analisi della configurazione degli scambi i dati forniti dalle società sono tuttavia risultati più attendibili rispetto alle statistiche sulle importazioni. Le materie prime in questione possono essere importate in Malaysia con diversi codici doganali a 10 cifre e possono essere utilizzate anche in settori a valle diversi dalla fabbricazione di prodotti SSTPF. A livello dei produttori esportatori che hanno collaborato, e data l'elevata collaborazione, la Commissione ha potuto individuare quale fosse l'uso finale dei pezzi e se questi fossero stati utilizzati per successive esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha deciso di basarsi sulle informazioni verificate fornite dalle società che hanno collaborato.

Tabella 2

Importazioni di materie prime dalla Cina in Malaysia nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate)  (10)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PR

Cina

[200 - 300 ]

[300 - 400 ]

[580 - 660 ]

[280 -360 ]

[800 - 900 ]

[1 500 - 1 600 ]

[1 950 - 2 050 ]

[2 400 - 2 500 ]

Indice (base = 2014)

100

134

241

120

336

625

801

977

Fonte: dati verificati delle società

(46)

I dati indicati nella tabella 2 presentano i volumi aggregati delle importazioni di tutte le materie prime/tutti i semilavorati importati dalla Cina dai produttori malesi che hanno collaborato, i quali coprono il 100 % delle esportazioni malesi di prodotti SSTPF nell'Unione nel periodo di riferimento.

(47)

La tabella 2 mostra che le importazioni malesi di materie prime/semilavorati dalla Cina sono aumentate notevolmente durante tutto il periodo dell'inchiesta, arrivando quasi a decuplicarsi. Tale aumento è stato particolarmente evidente nel periodo che si estende dal 2018 al PR.

(48)

Il notevole aumento dei volumi delle importazioni di materie prime dalla Cina in Malaysia è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Malaysia, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

2.3.3.   Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

(49)

L'aumento delle esportazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione e l'aumento delle esportazioni di pezzi dalla Cina in Malaysia nello stesso periodo costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina, la Malaysia e l'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.

(50)

A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha osservato che le misure antidumping nei confronti dei prodotti SSTPF originari della Cina sono state istituite nel gennaio 2017, mentre le importazioni dell'UE dalla Malaysia erano già in aumento tra il 2014 e il 2017.

(51)

La società ha inoltre osservato che l'aumento delle importazioni malesi di fattori produttivi dalla Cina durante il PI era di gran lunga superiore all'aumento delle esportazioni malesi di accessori nell'Unione. Secondo PMM B.V., ciò significherebbe che i produttori malesi hanno semplicemente incrementato la produzione di prodotti SSTPF, senza avere necessariamente come obiettivo il mercato dell'Unione.

(52)

È tuttavia opportuno osservare che l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure iniziali è stata avviata nell'ottobre 2015. Poiché l'apertura del procedimento antidumping può di per sé incidere sul comportamento degli operatori economici, e per disporre di un quadro completo e confrontare adeguatamente i flussi commerciali prima dell'apertura dell'inchiesta con quelli successivi ad essa e all'istituzione del dazio, la Commissione ha deciso di fissare l'inizio del PI dell'attuale inchiesta in materia di elusione al 1o gennaio 2014. In effetti, tra il 2014 e il 2017 era già evidente un aumento delle importazioni dalla Malaysia. Tuttavia l'aumento del volume di tali importazioni ha subito un'accelerazione tra il 2017 e il PR, ossia dopo l'istituzione del dazio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(53)

Si è potuto osservare esattamente lo stesso andamento in relazione alle importazioni malesi di materie prime dalla Cina. Il fatto che l'aumento delle importazioni di tubi di acciaio inossidabile cinesi in Malaysia non corrisponda «uno a uno» all'aumento delle esportazioni malesi di prodotti SSTPF nell'Unione non inficia il fatto che queste ultime sono aumentate più di cinque volte durante il PI, il che, in combinazione con l'aumento di quasi 10 volte delle importazioni di fattori produttivi dalla RPC in Malaysia, costituisce una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre non vi è una corrispondenza «uno a uno» in quanto i tubi importati dalla Cina non vengono utilizzati solo per la produzione di accessori.

(54)

A seguito della divulgazione delle informazioni, MAC ha inoltre affermato che la Commissione non ha analizzato o qualificato la modificazione della configurazione degli scambi. A suo parere, il fatto che le importazioni di materie prime dalla RPC in Malaysia siano aumentate di quasi 10 volte, mentre le importazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione siano aumentate solo di oltre cinque volte, implica necessariamente che solo la metà circa delle materie prime importate dalla Cina in Malaysia sia stata utilizzata per la fabbricazione di prodotti SSTPF esportati nell'Unione. MAC ha inoltre affermato che, poiché i due esportatori che hanno collaborato e che si sono già rivelati produttori malesi autentici hanno importato solo una percentuale molto modesta delle loro materie prime dalla Cina, ma hanno anche aumentato le loro esportazioni nell'Unione dopo l'istituzione del dazio sui prodotti SSTPF, e poiché i dati verificati sulle vendite di MAC hanno confermato che quasi il 50 % in peso delle vendite di prodotti SSTPF di MAC è stato realizzato in mercati diversi dall'Unione, il peso della risultanza della Commissione relativa alla «modificazione della configurazione degli scambi» sembra ricadere principalmente su TP; in ogni caso, secondo MAC la risultanza non sarebbe adeguatamente motivata o basata su elementi di prova coerenti.

(55)

L'argomentazione è stata respinta. In primo luogo, a livello nazionale, sulla base di statistiche ufficiali e di dati verificati forniti dalle società che hanno collaborato, l'inchiesta ha stabilito che mentre le importazioni di prodotti SSTPF dalla RPC nell'Unione sono notevolmente diminuite, nel periodo dell'inchiesta si sono registrati aumenti significativi sia delle importazioni di fattori produttivi dalla RPC in Malaysia sia delle importazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione. Tale elemento di prova dimostra chiaramente che la crescente domanda di fattori produttivi in Malaysia si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti SSTPF dalla Malaysia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 48). In secondo luogo, anche alla luce dell'argomentazione di MAC secondo cui solo la metà circa delle materie prime importate dalla Cina in Malaysia sarebbe stata utilizzata per la fabbricazione di prodotti SSTPF esportati nell'Unione, vi sarebbe comunque una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In terzo luogo, oltre ad analizzare la modificazione della configurazione degli scambi a livello nazionale, la Commissione l'ha analizzata anche solo a livello di MAC e TP sulla base dei propri dati verificati, e anche a tale livello ha constatato paralleli aumenti significativi (cfr. tabella 3). La maggior parte di entrambi gli aumenti dipende principalmente da MAC, in quanto TP ha avviato le proprie operazioni solo nella seconda metà del 2020 (cfr. considerando 89). Inoltre la maggior parte dei prodotti esportati da MAC nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata realizzata a partire da pezzi importati dalla RPC, in quanto la società importava quasi il 100 % delle proprie materie prime dalla Cina (cfr. considerando 58). Pertanto a livello nazionale l'inchiesta ha evidenziato una chiara modificazione della configurazione degli scambi. Inoltre l'inchiesta a livello della società, basata su dati verificati forniti dalla stessa, ha rilevato che MAC è uno dei principali soggetti che hanno contribuito a tale modificazione. MAC non ha presentato riserve, argomentazioni o analisi diverse né ha suggerito quali altri elementi di prova la Commissione avrebbe dovuto utilizzare.

2.4.   Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(56)

La Commissione ha analizzato in primo luogo se le operazioni delle società che hanno collaborato fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure.

(57)

Le società che hanno collaborato hanno importato materie prime e pezzi dalla Cina durante il PI e hanno dunque effettuato eventuali operazioni di assemblaggio/completamento in Malaysia prima di spedire i prodotti SSTPF nell'Unione.

(58)

MAC e TP hanno avviato le loro operazioni dopo l'istituzione delle misure nei confronti della Cina nel gennaio 2017 (rispettivamente nel 2018 e nel 2020). Le due società hanno importato quasi il 100 % delle proprie materie prime dalla Cina (11).

(59)

Inoltre le vendite di prodotti SSTPF nell'Unione e le importazioni di materie prime dalla Cina ad opera delle due società sono notevolmente aumentate dal momento della loro costituzione, con un picco durante il PR.

(60)

La tabella 3 mostra gli andamenti sulla base dei dati aggregati riguardanti le esportazioni di prodotti SSTPF nell'Unione e le importazioni di materie prime/semilavorati dalla Cina ad opera delle due società nel periodo che si estende dal 2018 al PR (12).

Tabella 3

Indicatori delle esportazioni e delle importazioni di MAC e TP (anno 2018 = 100)

 

2018

2019

2020

PR

Esportazioni di prodotti SSTPF nell'UE

100

527

654

813

Importazioni di materie prime dalla Cina

100

366

440

608

Fonte: dati verificati delle società.

(61)

La situazione delle altre due società (Pantech e SPI) era completamente diversa. Entrambe le società fabbricavano prodotti SSTPF anche prima del 2014. Nella domanda i richiedenti hanno identificato entrambe le società come produttori autentici (13). Le loro esportazioni nell'Unione sono aumentate dopo l'istituzione delle misure, ma l'inchiesta ha confermato che erano produttori autentici (cfr. la sezione 2.5 sulla verifica del valore dei pezzi). Solo tubi senza saldature, che costituivano una percentuale esigua delle loro materie prime/dei loro pezzi, sono stati importati dalla Cina durante il PI e successivamente utilizzati per la fabbricazione di prodotti SSTPF esportati nell'Unione.

(62)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base richiede la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest'ultima deve «derivare» dai primi. Pertanto, per non essere considerati un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è necessario che le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi abbiano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

(63)

Benché, oltre alle misure in vigore, potessero esservi altri motivi per costituire le società in Malaysia, ossia l'approvvigionamento del mercato interno malese, altri elementi indicano con forza, per quanto riguarda MAC e TP, che la modificazione della configurazione degli scambi è collegata all'istituzione dei dazi:

le società sono state costituite dopo l'istituzione delle misure iniziali;

le operazioni sono aumentate sostanzialmente, dal momento che le due società realizzavano l'8 % delle esportazioni malesi di prodotti SSTPF nell'Unione nel 2018 e il 47 % di tali esportazioni nel PR;

le loro vendite nell'Unione erano superiori alle loro vendite complessive sul mercato interno e nei paesi terzi, il che dimostra che le due società erano chiaramente orientate al mercato dell'Unione. Una delle società vendeva esclusivamente nell'Unione.

(64)

Inoltre TP è controllata al 100 % dalla società cinese Sinotube, che a sua volta fa parte del gruppo Tsingshan, un gigante dell'industria siderurgica cinese che produce un'ampia gamma di prodotti in acciaio, tra cui prodotti SSTPF.

(65)

Alla luce di tutti i suddetti elementi, la Commissione ha concluso che non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio per le operazioni di trasformazione di MAC e TP nei due siti produttivi (14) in Malaysia. La modificazione della configurazione degli scambi era dovuta al fatto che le operazioni sono iniziate e poi sostanzialmente aumentate dopo l'istituzione delle misure iniziali.

(66)

A seguito della divulgazione delle informazioni, MAC ha affermato che vi era una sufficiente motivazione e giustificazione economica per la sua costituzione alla fine del 2017 e per l'aumento delle sue operazioni di produzione e delle sue esportazioni internazionali negli anni successivi.

(67)

Concretamente, MAC ha affermato che la motivazione alla base della costituzione della società consisteva essenzialmente in un'opportunità commerciale che non aveva nulla a che vedere con l'istituzione dei dazi nell'ambito dell'inchiesta iniziale. La società ha rilevato l'attività di un produttore autentico (KT Fittings) e ha reso la produzione a partire da tubi senza saldature originari della Cina il fulcro delle proprie operazioni. Stando alle osservazioni presentate da MAC, la società ha rilevato l'attività per sottoporre i prodotti a un livello di trasformazione sufficiente da poterli qualificare come originari della Malaysia ai sensi delle regole di origine non preferenziali dell'Unione. Poiché KT Fittings non era soggetta a dazi antidumping, rilevandone i macchinari, il sito di produzione e l'elenco dei clienti, la nuova dirigenza aveva, secondo quanto riferito da MAC, fondati motivi per ritenere che le future vendite della società sarebbero state esenti da qualsiasi «dazio dell'UE sui prodotti SSTPF». Stando alle osservazioni di MAC, il passaggio dalla produzione a partire da tubi saldati a tubi senza saldature era dovuto al fatto che tale mercato era dominato da altri due produttori malesi integrati verticalmente (Pantech e SPI). Secondo MAC, tutto ciò costituiva una motivazione e una giustificazione economica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e il fatto che la società fosse stata costituita nel 2017, dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale, era una circostanza fortuita.

(68)

MAC ha inoltre affermato che le informazioni divulgate non sollevavano dubbi sulla sua piena capacità produttiva e sull'effettiva produzione di accessori sulla base dei suoi acquisti verificati di materie prime necessarie a qualsiasi produttore autentico di prodotti SSTPF. Per quanto riguarda sia la capacità produttiva di MAC sia l'effettiva produzione completa a partire dalle materie prime, non vi sarebbe alcuna differenza rispetto all'assetto di Pantech e SPI.

(69)

MAC ha inoltre affermato che non vi era alcuna somiglianza effettiva tra MAC e TP e che l'affermazione secondo cui la società era specificamente orientata al mercato dell'Unione era di fatto inesatta, non potendosi ritenere che il fatto che il 52 % in peso (o il 54 % in valore) delle vendite di MAC fosse realizzato nell'Unione fosse indice di un simile «orientamento» della società verso il mercato dell'Unione.

(70)

Anche PMM B.V., nelle sue osservazioni sulle informazioni divulgate, ha sottolineato che MAC è una «continuazione» della società KT Fittings e quindi «un produttore autentico che produceva accessori ben prima del periodo dell'inchiesta». Un'osservazione identica è stata formulata da Dacapo Stainless B.V. («DS B.V.»), un altro importatore dell'Unione.

(71)

In via preliminare, la Commissione ha ricordato che essa ha verificato in loco, tra gli altri elementi, la produzione effettiva, la capacità produttiva e gli acquisti di fattori produttivi di MAC e che i fatti accertati in relazione a tali elementi non erano in discussione. Ne consegue che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base l'inchiesta ha stabilito che vi era una differenza tra MAC, da un lato, e SPI e Pantech, dall'altro. Come indicato ai considerando 87, 98 e 99, il 99,99 % dei pezzi utilizzati da MAC nella fabbricazione di prodotti SSTPF proveniva dalla RPC, mentre per Pantech e SPI la quota era inferiore al 10 % e al 30 %, rispettivamente. Per quanto riguarda la somiglianza effettiva tra MAC e TP, l'inchiesta ha stabilito che le due società erano coinvolte in una pratica simile, in quanto entrambe importavano la maggior parte dei fattori produttivi dalla RPC, vi apportavano un valore aggiunto limitato ed esportavano gli accessori risultanti nell'Unione. Inoltre le risultanze relative a MAC si basano sulle sue attività effettive e non su ciò che la società avrebbe ipoteticamente potuto fare con i suoi macchinari e il suo sito di produzione.

(72)

Come indicato al considerando 62, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest'ultima deve «derivare» dai primi. Pertanto, per non essere considerati un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è necessario che le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi abbiano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

(73)

Vi possono essere motivi legittimi, quali la disponibilità di manodopera qualificata e di attivi, per costituire una società. Tuttavia ciò che conta non è solo la sua costituzione, ma anche il modo in cui la società in questione opera. In altre parole, se l'attività della società — le sue pratiche, i suoi processi o le sue lavorazioni — è il motivo della modificazione della configurazione degli scambi, la giustificazione economica e la motivazione di tale attività devono essere esaminate, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1.

(74)

Come spiegato al considerando 87, l'inchiesta ha rilevato che la pratica in cui MAC è coinvolta è un'operazione di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La società acquistava essenzialmente tubi senza saldature cinesi, vi apportava un modesto valore aggiunto per trasformarli in prodotti SSTPF e li vendeva sul mercato dell'Unione. Inoltre, come indicato ai considerando da 57 a 60, tale pratica è risultata essere causa della modificazione della configurazione degli scambi.

(75)

Per quanto riguarda la giustificazione economica e la motivazione, è opportuno osservare che, analogamente a TP, MAC è stata costituita dopo l'istituzione dei dazi. Inoltre, come riconosciuto nelle osservazioni presentate, a differenza della società rilevata (KT Fittings), MAC ha concentrato le proprie operazioni sulla produzione a partire da tubi senza saldature cinesi. Di fatto, a differenza del caso descritto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione (15), cui MAC ha fatto riferimento, l'inchiesta non ha riscontrato alcun modello commerciale basato sulla vendita nell'Unione di prodotti SSTPF malesi fabbricati quasi esclusivamente a partire da pezzi cinesi che fosse precedente all'istituzione dei dazi. Inoltre, stando alle osservazioni da essa presentate, MAC è stata costituita sulla base dell'aspettativa che i suoi prodotti avrebbero subito un livello di trasformazione sufficiente a conferire loro l'origine non preferenziale malese e che la società avrebbe potuto rifornirsi di materie prime dalla RPC in forza di precedenti relazioni con un fornitore cinese. La logica alla base delle operazioni di MAC consisteva quindi nel poter utilizzare quasi esclusivamente pezzi cinesi, apportarvi un modesto valore aggiunto ed esportare nell'Unione prodotti originari della Malaysia, senza pagare il dazio antidumping sulle importazioni dalla RPC. In effetti, come affermato da MAC nelle sue osservazioni sulle informazioni divulgate, la motivazione alla base della costituzione della società era l'ottenimento dell'origine non preferenziale malese, condizione che la società ha pubblicizzato e che i suoi clienti hanno richiesto.

(76)

Infine, alla Commissione non sono state fornite informazioni sulle operazioni di KT Fittings prima della costituzione di MAC. Tuttavia né il fatto che MAC abbia rilevato i macchinari, il personale, l'esperienza di gestione e la clientela di KT Fittings, né il fatto che la società non fosse orientata esclusivamente al mercato dell'Unione sono tali da modificare le conclusioni dell'inchiesta in relazione a MAC.

(77)

Di conseguenza MAC non ha dimostrato che per la pratica in esame vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

(78)

A seguito della divulgazione delle informazioni, MAC ha sostenuto che le sue operazioni di trasformazione di tubi cinesi determinano inoltre il cambiamento delle voci tariffarie di tutte le materie prime e conferiscono pertanto ai prodotti SSTPF della società l'origine malese ai sensi delle pertinenti regole di origine "specifiche" dell'UE. Secondo MAC, le regole di origine dell'UE devono essere prese in considerazione nell'ambito delle inchieste antielusione dell'Unione.

(79)

La base giuridica di un'inchiesta antielusione è l'articolo 13 del regolamento di base e non la normativa doganale relativa all'origine. Di fatto, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che un regolamento che estenda un dazio antidumping ha come unico obiettivo quello di garantire l'efficacia dello stesso e di evitare che venga eluso (16). La giurisprudenza ha chiarito che l'uso di un termine che rinvia alla nozione di «provenienza» anziché a quella di «origine» all'articolo 13 del regolamento di base implica che «il legislatore dell'Unione ha deliberatamente scelto di discostarsi dalle regole relative all'origine del diritto doganale e che, pertanto, la nozione di “provenienza” [...] assume un contenuto autonomo e distinto da quello della nozione di “origine”, ai sensi del diritto doganale» (17). L'argomentazione in questione è stata pertanto respinta.

(80)

A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha presentato osservazioni su alcune risultanze dell'inchiesta in relazione a TP. Concretamente, la società ha osservato che TP ha avviato le proprie operazioni quasi sei anni dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale, circostanza che, secondo quanto asserito da PMM B.V., non implicherebbe un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. PMM B.V. ha inoltre osservato che nel 2022 TP ha venduto solo il 50 % dei suoi accessori nell'Unione e pertanto non era più orientata unicamente al mercato dell'Unione, come rilevato dalla Commissione nel PR.

(81)

In primo luogo, è opportuno sottolineare che né PMM B.V. né il suo rappresentante legale erano autorizzati a rappresentare TP nell'ambito della presente procedura e che TP non ha presentato alcuna osservazione che contestasse le risultanze dell'inchiesta a seguito della divulgazione delle informazioni. In secondo luogo, nelle sue osservazioni PMM B.V. ha fatto riferimento a una corrispondenza riservata con un «amministratore/direttore generale di TP» che la Commissione non ha rinvenuto nell'elenco dei membri del consiglio di amministrazione figurante nel bilancio di TP. In terzo luogo, non si è potuto tenere conto dei dati relativi specificamente all'impresa nel periodo successivo al PR in quanto non è stato possibile verificarli. Infine, TP ha avviato le proprie operazioni nella seconda metà del 2020 (cfr. considerando 89) e dunque la condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base è stata chiaramente soddisfatta, in quanto le operazioni sono iniziate e sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale nel 2015.

(82)

PMM B.V. ha inoltre affermato che sia TP che MAC non assemblavano, bensì fabbricavano, e che pertanto l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base non era applicabile nel loro caso, in quanto non contempla la modifica e la lavorazione delle materie prime al fine di creare un altro prodotto, come nel caso dei prodotti SSTPF. A sostegno di tale affermazione, la società ha anche fatto riferimento al considerando 20 del regolamento di base. PMM B.V. ritiene infatti che l'uso dell'espressione «semplice assemblaggio» in tale considerando implichi che il termine debba essere interpretato in senso restrittivo.

(83)

La Commissione ha osservato che il regolamento di base non fornisce una definizione dei termini «operazioni di assemblaggio» o «operazioni di completamento». Tuttavia la dicitura dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base favorisce un'interpretazione estensiva del termine «operazioni di assemblaggio» in quanto, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), esso include esplicitamente anche le «operazioni di completamento». Ne consegue che le «operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, comprendono non soltanto le operazioni che consistono nell'assemblaggio di pezzi di un articolo composto, ma possono includere anche la trasformazione successiva, ossia il completamento di un prodotto. Infatti, in merito all'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la Corte di giustizia ha statuito che «[s]econdo giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte» (18).

(84)

Inoltre il considerando 20 del regolamento di base recita: «è necessario che la legislazione dell'Unione preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell'Unione oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping». Tale formulazione suggerisce piuttosto un'interpretazione estensiva dell'articolo 13, paragrafo 2, in modo da tenere conto di tutte le pratiche volte essenzialmente a eludere i dazi, inclusi il «semplice» assemblaggio e altre pratiche.

(85)

Dall'inchiesta è emerso che le operazioni effettuate da MAC e da TP soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base per ritenere elusive le operazioni di assemblaggio. PMM B.V. non ha fornito alcun elemento di prova contrario. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

2.5.   Valore dei pezzi e valore aggiunto

(86)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio o di completamento una condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi originari dei paesi soggetti alle misure sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.

MAC e TP

(87)

Per quanto riguarda MAC, nel PR il 99,99 % di tutti i pezzi utilizzati dalla società proveniva dalla Cina. Il valore aggiunto alle materie prime era inferiore al 15 % del costo di produzione.

(88)

Per quanto riguarda TP, tutti i pezzi utilizzati dalla società per la produzione di accessori nel PR sono stati importati dalla Cina.

(89)

TP ha avviato le proprie operazioni nella seconda metà del 2020. L'utilizzo degli impianti dichiarato era inferiore al 5 % nel 2020 e inferiore al 25 % nel PR. Tuttavia la società ha erroneamente imputato al volume estremamente basso della produzione l'ammortamento totale dei macchinari e il costo totale delle locazioni (terreni e fabbricati) come valore aggiunto ai pezzi introdotti.

(90)

La Commissione ha quindi adeguato i due suddetti elementi di costo affinché riflettessero opportunamente il valore aggiunto nel contesto dei bassi indici di utilizzo degli impianti della società durante il PR.

(91)

La Commissione ha inoltre ridotto il costo di produzione (e di conseguenza il valore aggiunto) in funzione delle entrate verificate derivanti dalle vendite dei rottami generati nell'ambito della fabbricazione dei prodotti SSTPF.

(92)

Infine, è stato applicato un adeguamento per tenere conto della variazione delle scorte dei prodotti in corso di lavorazione. Tale adeguamento ha consentito di isolare il costo di produzione legato alla quantità di prodotti finiti fabbricati durante il PR e di eliminare il costo delle materie prime e della trasformazione legato ai prodotti che non erano ancora finiti alla fine del PR. La società non ha tenuto registri dei prodotti in corso di lavorazione. La Commissione è stata tuttavia in grado di stimare la variazione delle scorte dei prodotti in corso di lavorazione sulla base dei movimenti verificati delle scorte di materie prime e prodotti finiti. Le rispettive relazioni di inventario sono state raccolte durante la verifica in loco.

(93)

A seguito degli adeguamenti di cui ai considerando da 89 a 92, il valore aggiunto stabilito per TP era inferiore al 18 % del costo di produzione.

(94)

A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. (sempre per conto di un «ignoto» amministratore/direttore generale di TP, come spiegato al considerando 81) ha chiesto la divulgazione di informazioni dettagliate sul calcolo del suddetto valore aggiunto.

(95)

Il calcolo in questione è tuttavia già stato comunicato a TP nell'ambito della divulgazione alla società di informazioni specifiche di natura sensibile. TP non ha presentato osservazioni al riguardo.

(96)

La Commissione ha pertanto concluso che, per quanto riguarda MAC e TP, il valore dei pezzi acquistati in Cina era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per ritenere che tali operazioni configurino un'elusione.

Pantech e SPI

(97)

Entrambe le società producevano accessori senza saldature [accessori standard (19) e fondelli] e accessori saldati. In questo tipo di produzione vengono utilizzate tre tipologie di materie prime/pezzi: tubi senza saldature per la produzione di accessori standard senza saldature, lamiere per la produzione di fondelli e tubi saldati per la produzione di accessori saldati standard.

(98)

Pantech è integrata verticalmente nella produzione di accessori saldati, il che significa che era la società stessa a fabbricare i propri tubi saldati. Anche le lamiere utilizzate dalla società per la produzione di fondelli erano di produzione propria (taglio di tubi saldati) o venivano fornite principalmente da produttori locali malesi (20). La società importava dalla Cina il 100 % dei tubi senza saldature. Tuttavia la produzione di accessori senza saldature rappresentava una piccola percentuale dell'attività della società. Di conseguenza durante il PR i pezzi importati dalla Cina rappresentavano meno del 10 % di tutti i pezzi utilizzati nella produzione complessiva di prodotti SSTPF.

(99)

Analogamente a Pantech, anche SPI utilizzava propri tubi saldati (acquistati da un produttore malese collegato) per la propria produzione. Anche le lamiere venivano acquistate sul mercato interno, mentre i tubi senza saldatura erano importati al 100 % dalla Cina. Tenuto conto della struttura produttiva della società, durante il PR i pezzi importati dalla Cina rappresentavano meno del 30 % di tutti i pezzi utilizzati nella produzione complessiva di prodotti SSTPF.

(100)

Il valore dei pezzi originari del paese soggetto alle misure è dunque molto inferiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi per Pantech e SPI.

(101)

Inoltre le operazioni di entrambe le società avevano luogo già prima dell'istituzione delle misure e per di più non erano specificamente orientate solo al mercato dell'Unione. Pertanto le operazioni effettuate da Pantech e SPI non costituivano un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

(102)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.

(103)

I quantitativi di prodotti SSTPF esportati nell'Unione da MAC e TP sono aumentati notevolmente in termini di volumi assoluti durante il periodo dell'inchiesta ed equivalevano al 6 % circa del consumo dell'Unione durante il PR. Il consumo nell'Unione è stato stimato in oltre 12 000 tonnellate, dato risultante dalla somma di tutte le importazioni di prodotti SSTPF di qualsiasi origine, pari a oltre 4 000 tonnellate, e delle vendite dell'Unione comunicate dal richiedente ai fini della presente inchiesta, pari a oltre 8 000 tonnellate.

(104)

Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale, adeguato per tenere conto dell'inflazione, con la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da MAC e TP, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi praticati dalle due società erano notevolmente inferiori (di oltre il 50 %) a quelli dell'Unione nel PR. Gli attuali prezzi all'importazione di MAC e TP sono inoltre inferiori ai prezzi dell'Unione indicati dal richiedente nella domanda per il 2021 e anche al costo di produzione dell'industria dell'Unione nello stesso anno (21).

(105)

La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Malaysia effettuate da MAC e TP.

(106)

A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha osservato che i quantitativi esportati da MAC e TP nell'Unione non erano tali da poter indebolire l'effetto riparatore delle misure, in quanto equivalevano solo al 6 % del consumo dell'Unione durante il PR.

(107)

PMM B.V. e DS B.V. hanno inoltre contestato le risultanze della Commissione relative all'undercutting e all'underselling dei prezzi all'esportazione di MAC e TP. Le loro argomentazioni si basavano su un confronto tra le loro fatture di acquisto emesse da esportatori malesi e da produttori dell'Unione. Le due società hanno inoltre affermato che i prezzi non potevano essere confrontati, in quanto gli accessori malesi e quelli prodotti nell'Unione erano soggetti a norme diverse e non erano intercambiabili.

(108)

Per quanto riguarda i quantitativi, PMM B.V. non ha fornito alcuna argomentazione che spiegasse perché non si possa ritenere che il 6 % indebolisca l'effetto riparatore delle misure, ma si è limitata a dichiarare che «a suo parere, il 6 % non è pregiudizievole in termini di volume perché si tratta di una quantità troppo modesta per poter parlare di indebolimento». In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che una quota di mercato del 6 % non fosse trascurabile in termini di volume. Al contrario, il volume delle importazioni che sono risultate essere elusive era quasi pari alla quota di mercato complessivamente detenuta da Taiwan nell'inchiesta iniziale. Tale quota è stata sufficiente per concludere che detti volumi arrecavano un pregiudizio all'industria dell'Unione e procedere all'istituzione di misure nei confronti di Taiwan.

(109)

In secondo luogo, la Commissione ha calcolato l'undercutting e l'underselling sulla base di insiemi completi di dati verificati presso i locali delle società che hanno presentato questionari/moduli di esenzione. Gli importatori dell'Unione non avevano accesso a tali dati. I calcoli sono stati divulgati agli esportatori malesi in forma integrale. Nessuno di essi ha presentato osservazioni al riguardo. Inoltre nessuno dei due importatori dell'Unione che hanno contestato i calcoli della Commissione ha fornito risposte al questionario nel corso dell'inchiesta. Pertanto la Commissione non ha potuto verificare i dati da essi presentati dopo la divulgazione delle informazioni.

(110)

Infine, non vi è alcuna base giuridica che preveda l'esame della definizione del prodotto e dell'intercambiabilità dei diversi tipi di prodotto ai fini dell'articolo 13 del regolamento di base. Al contrario, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, per accertare l'elusione la Commissione deve stabilire che «risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi». Il dazio cui fa riferimento l'articolo 13 del regolamento di base è il dazio antidumping iniziale. Tale dazio è stato stabilito in base alla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale (22). La valutazione della sussistenza di un indebolimento dei suoi effetti deve pertanto essere effettuata sulla base della medesima definizione.

2.7.   Elementi di prova dell'esistenza del dumping

(111)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.

(112)

La Commissione ha confrontato i prezzi medi all'esportazione dei prodotti SSTPF dalla Malaysia nel PR, sulla base dei dati verificati di MAC e TP, con i valori normali accertati per la Cina nell'inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell'inflazione.

(113)

Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione è emerso che i prodotti SSTPF esportati da MAC e TP sono stati esportati a prezzi di dumping durante il periodo di riferimento.

(114)

A seguito della divulgazione delle informazioni, PMM B.V. ha ribadito le proprie argomentazioni in merito alla non intercambiabilità degli accessori malesi e di quelli prodotti nell'Unione in relazione ai calcoli riguardanti il dumping.

(115)

Tale argomentazione è stata respinta per gli stessi motivi illustrati al considerando 110. Infatti, in conformità dell'articolo 13 del regolamento di base, per accertare l'elusione la Commissione deve stabilire che vi sono elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari. Il valore normale determinato nell'inchiesta iniziale si basava sulla definizione iniziale del prodotto, che comprendeva accessori soggetti a norme diverse.

3.   MISURE

(116)

Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di prodotti SSTPF originari della RPC erano oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Malaysia da MAC e TP.

(117)

Dato che il livello di collaborazione è stato elevato, avendo coperto tutte le esportazioni nell'Unione durante il PR, che la Commissione ha concluso che due delle società sono produttori malesi autentici non coinvolti in pratiche di elusione e ha pertanto concesso loro esenzioni e che nessun'altra società della Malaysia ha chiesto un'esenzione, la Commissione ha concluso che le risultanze sulle pratiche di elusione in relazione alle due società che eludono dovrebbero essere estese a tutte le importazioni dalla Malaysia, ad eccezione di quelle dei produttori malesi autentici.

(118)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti SSTPF originari della Cina alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(119)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, è opportuno estendere il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 64,9 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(120)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità delle risultanze dell'inchiesta.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(121)

Come descritto sopra, MAC e TP sono risultate coinvolte in pratiche di elusione. Non è stato quindi possibile concedere a tali società un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(122)

L'inchiesta ha stabilito che gli altri due produttori esportatori che hanno collaborato, Pantech e SPI, erano produttori autentici di prodotti SSTPF in Malaysia e non erano coinvolti in pratiche di elusione. Questi due produttori esportatori sono integrati verticalmente, avevano una presenza consolidata sul mercato prima dell'istituzione delle misure iniziali e hanno importato solo quantitativi limitati di materie prime dalla Cina.

(123)

Pantech e SPI dovrebbero quindi essere esentate dall'estensione delle misure.

(124)

L'applicazione delle esenzioni dovrebbe essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere assoggettate al dazio antidumping di cui al considerando 119.

(125)

Benché la presentazione di detta fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare le esenzioni, non è l'unico elemento di cui le autorità doganali devono tener conto. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale.

5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(126)

Il 30 novembre 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni.

(127)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659, sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici 7307231035, 7307231040, 7307239035, 7307239040).

2.   L'estensione del dazio di cui al paragrafo 1 non si applica alle società elencate di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd

A021

Malaysia

SPI United Sdn. Bhd

A022

3.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 2 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 64,9 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC (codice addizionale TARIC C999).

5.   Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894.

6.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/894, che è abrogato.

Articolo 3

Le richieste di esenzione presentate da MAC Pipping Materials Sdn. Bhd e TP Inox Sdn. Bhd sono respinte.

Articolo 4

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G Ufficio:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/659.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 9).

(4)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 357 del 29.10.2015, pag. 5).

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 40 del 26.1.2022, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/894 della Commissione, del 7 giugno 2022, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, spediti dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 36).

(7)  Domanda, punto 43, pag. 8, e punto 55, pag. 12.

(8)  Domanda, punto 62, pag. 14.

(9)  https://connect.ihsmarkit.com/gta/home

(10)  I dati sono indicati sotto forma di intervalli, poiché per il periodo 2014-2017 si riferiscono solo a due società.

(11)  Nel primo anno (2018) della sua attività e nel PR, MAC ha acquistato esigue quantità di lamiera anche dalla Malaysia.

(12)  Per motivi di riservatezza viene fornito solo un indice, in quanto i dati riguardano solo due società.

(13)  Domanda, punto 60, pag. 12.

(14)  Nel PR generavano già quasi il 40 % delle esportazioni malesi nell'Unione.

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione, del 15 novembre 2017, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/212 della Commissione (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 1).

(16)  Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 96 e giurisprudenza ivi citata.

(17)  Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 90.

(18)  Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza ivi citata.

(19)  In questo caso, per «accessori standard» si intendono accessori senza saldature fabbricati a partire da tubi senza saldature, come gomiti, raccordi a T e riduttori.

(20)  Pantech ha importato esigui quantitativi di lamiere dalla Cina nel 2015 e nel 2018.

(21)  Domanda, sezioni da C.3.1 a C.3.3.

(22)  Tale inchiesta ha stabilito che i prodotti soggetti a norme diverse condividono le stesse caratteristiche specifiche e sono intercambiabili. Cfr. i considerando da 52 a 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141. GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3)

data e firma.


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/454 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza toltrazuril in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009, la Commissione è tenuta a determinare, mediante regolamento, i limiti massimi di residui («LMR») delle sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.

(2)

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il toltrazuril figura già in tale tabella come sostanza consentita per tutti i mammiferi da produzione alimentare in relazione a muscolo, grasso (pelle e grasso in proporzioni naturali per i suini), fegato e rene, ma ad esclusione degli animali che producono latte destinato al consumo umano. Tale sostanza è inclusa anche come sostanza consentita per il pollame in relazione a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene. L’uso della sostanza non è però consentito negli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(4)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009, il 29 giugno 2021 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali (l’«Agenzia») una richiesta di estensione alle uova di gallina della voce esistente relativa al toltrazuril nel pollame.

(5)

Il 9 dicembre 2021 l’Agenzia, tramite il parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di fissare un LMR per il toltrazuril nelle uova di gallina.

(6)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L’Agenzia ha concluso che l’estrapolazione degli LMR per il toltrazuril dalle uova di gallina alle uova di altre specie di pollame è appropriata.

(8)

Alla luce del parere dell’Agenzia, la Commissione ritiene opportuno stabilire l’LMR raccomandato per il toltrazuril nelle uova di pollame.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «toltrazuril» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Toltrazuril

Toltrazuril sulfone

Tutti i mammiferi da produzione alimentare

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Per i suini l’LMR del grasso si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro i protozoi».

Pollame

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

140 μg/kg

Muscolo

Pelle e grasso

Fegato

Rene

Uova

NESSUNA


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/455 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che rettifica il regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 12,

previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1166 della Commissione (2) sono stati modificati l’articolo 3, paragrafo 2, e l’allegato III del regolamento (CE) n. 1480/2004 (3). La modifica ha involontariamente eliminato da tali disposizioni i riferimenti ai tuberi uso-seme di patate, modificandone in tal modo l’ambito di applicazione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1480/2004.

(3)

Al fine di correggere quanto prima l’errore e garantire la certezza del diritto relativamente ai tuberi uso-seme di patate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è così rettificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o da tuberi uso-seme che sono stati prodotti, sotto la supervisione degli esperti suddetti, come prima generazione dei tuberi-seme di patate certificati di cui al presente paragrafo.»

;

2)

nell’allegato III, punto 10, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«—

nel caso si tratti di patate, le patate oggetto della spedizione sono state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o da tuberi uso-seme che sono stati prodotti, sotto la supervisione degli esperti suddetti, come prima generazione dei tuberi-seme di patate certificati di cui sopra.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1166 della Commissione, del 6 luglio 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 181 del 7.7.2022, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3).


DECISIONI

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/43


DECISIONE (UE) 2023/456 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e il protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 dell’accordo SEE («protocollo 37»).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione della Commissione, dell’11 giugno 2019, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (3).

(4)

Occorre modificare di conseguenza l’allegato XI e il protocollo 37 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, 21 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2019, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE (GU C 196 del 12.6.2019, pag. 16).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]

del …

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione della Commissione, dell'11 giugno 2019, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" e abroga la decisione 2002/622/CE (1).

(2)

La decisione della Commissione dell'11 giugno 2019 abroga la decisione 2002/622/CE della Commissione (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5ch (Decisione 2002/622/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32019 D 0612(01): Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2019, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" e abroga la decisione 2002/622/CE (GU C 196 del 12.6.2019, pag. 16).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

a)

l'articolo 2, paragrafo 4, non si applica agli Stati EFTA.

Modalità di associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 del presente accordo:

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo "Politica dello spettro radio" e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. I membri degli Stati EFTA non sono ammissibili alla presidenza del gruppo "Politica dello spettro radio" o dei suoi sottogruppi."

Articolo 2

Al punto 16 del protocollo 37, il termine "decisione 2002/622/CE della Commissione" è sostituito da "decisione della Commissione dell'11 giugno 2019".

Articolo 3

Il testo della decisione della Commissione dell'11 giugno 2019 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU C 196 del 12.6.2019, pag. 16.

(2)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/47


DECISIONE (PESC) 2023/457 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2023

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2014/119/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi fino al 6 marzo 2024. Inoltre, è opportuno aggiornare le informazioni contenute nell'allegato della decisione 2014/119/PESC in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2024.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2014/119/PESC, la sezione B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva) è sostituita dalla seguente:

«B.    Diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina (“codice di procedura penale”) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

2.   Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000002929 si è conclusa il 9 febbraio e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell'Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l'esame del merito della causa.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Zakharchenko non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000002929 si è conclusa il 9 febbraio 2022 e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell'Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l'esame del merito della causa.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Ratushniak non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare nel procedimento penale n. 42016000000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. L'11 ottobre 2021 anche l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell'indagine preliminare e della concessione dell'accesso alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarvisi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell'indagine preliminare. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina, nella sua decisione del 27 giugno 2022, ha fissato al 1o dicembre 2022 il termine per la conclusione, da parte della difesa, del processo di familiarizzazione, in seguito al quale si ritiene che essa abbia esercitato il proprio diritto di accesso ai documenti. Il 7 dicembre 2022 la procura specializzata anticorruzione ha trasmesso l'atto di accusa all'alta Corte anticorruzione dell'Ucraina per l'esame del merito della causa.

In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all'ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un “avviso rosso” relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d'esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 12014160020000076 si è conclusa il 6 maggio 2022 e che il 1o agosto 2022 la procura della regione di Odessa ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Prymorskyi della città di Odessa per l'esame del merito della causa.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.».


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/458 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2023

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.

(2)

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all’Agenzia europea per le sostanze chimiche entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l’uso nei biocidi.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

Numero della voce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

Tipo (tipi) di prodotto

1022

Pentaidrossido di cloruro di dialluminio

NL

234-933-1

12042-91-0

2

691

N-(idrossimetil)glicinato di sodio

AT

274-357-8

70161-44-3

6

459

Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento

SE

Non disponibile

Non disponibile

1, 2, 6, 7, 9, 10, 11

531

(Benzilossi)metanolo

AT

238-588-8

14548-60-8

13

1016

Cloruro di argento

SE

232-033-3

7783-90-6

1

444

7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

6, 13

797

Cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

6, 13

368

3-cloroallilocloruro di metenamina (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

6, 12, 13


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/54


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/459 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

di non approvazione del 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) (n. CE 233-539-7; n. CAS 10222-01-2).

(2)

Il DBNPA è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4, settore dell’alimentazione umana e animale, quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 27 dicembre 2016 l’autorità di valutazione competente della Danimarca, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall’Agenzia.

(4)

Conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi è responsabile della preparazione del parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 25 giugno 2019 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia («parere del 25 giugno 2019») (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Secondo il parere del 25 giugno 2019 il DBNPA ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino in grado di produrre effetti nocivi sugli esseri umani o e sull’ambiente (organismi non bersaglio) sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (4). Il DBNPA soddisfa pertanto i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il parere del 25 giugno 2019 ha inoltre reputato accettabili i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’uso del biocida rappresentativo presentato nella domanda di approvazione del DBNPA per il tipo di prodotto 4, a condizione che tale uso fosse soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, ma ha anche concluso che, data l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente al DBNPA, non è possibile escludere un rischio connesso alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

(6)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 un principio attivo che soddisfa un criterio di esclusione può essere approvato solo se è dimostrato che è rispettata almeno una delle condizioni di deroga stabilite in tale articolo. All’atto di decidere se un principio attivo possa essere approvato su tale base, la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti deve costituire un fattore principale di considerazione.

(7)

Con il sostegno dell’Agenzia, tra l’11 ottobre 2019 e il 10 dicembre 2019 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica («consultazione pubblica») nell’intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero rispettate le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Il parere del 25 giugno 2019 e i contributi alla consultazione pubblica sono stati discussi dalla Commissione con i rappresentanti degli Stati membri nella riunione del comitato permanente sui biocidi del febbraio 2020. La Commissione ha invitato gli Stati membri a indicare se ritenessero rispettata nei rispettivi territori almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e a motivare la risposta. Si è concluso che era necessario analizzare ulteriormente le informazioni fornite dal richiedente durante la consultazione per valutare se la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), potesse essere considerata rispettata. L’8 luglio 2020, a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha chiesto all’Agenzia (5) di rivedere il suo parere e chiarire se fosse possibile determinare una soglia sicura in relazione alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino del DBNPA, di valutare il contributo dell’uso del DBNPA come principio attivo biocida al consumo medio giornaliero di bromuro e al contesto ambientale e di stabilire se i rischi per la salute umana e per l’ambiente potessero essere considerati accettabili o no.

(9)

Il 30 novembre 2021 il comitato sui biocidi ha adottato il parere rivisto dell’Agenzia («parere del 30 novembre 2021») (6), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(10)

Secondo il parere del 30 novembre 2021 i rischi associati all’esposizione al bromuro derivato dal DBNPA risultanti dall’uso dei biocidi contenenti DBNPA del tipo di prodotto 4, compresi i rischi derivanti dai suoi effetti di interferenza con il sistema endocrino, sono considerati accettabili per gli esseri umani e per l’ambiente per quanto riguarda il biocida rappresentativo presentato nella domanda di approvazione, a condizione che tale uso sia soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio. Pertanto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, i biocidi del tipo di prodotto 4 contenenti DBNPA possono essere considerati prevedibilmente conformi ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(11)

Il parere del 30 novembre 2021 e i contributi alla consultazione pubblica sono stati discussi dalla Commissione con i rappresentanti degli Stati membri nelle riunioni del comitato permanente sui biocidi del marzo 2022 e del giugno 2022. La Commissione ha invitato nuovamente gli Stati membri di indicare se ritenessero rispettata nei rispettivi territori almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e a motivare la risposta. Alla luce della disponibilità di alternative, che costituisce un fattore principale di considerazione nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, nessuno Stato membro ha indicato che tali condizioni sarebbero state rispettate nel suo territorio.

(12)

Di fatto, sulla base delle informazioni raccolte e dei pareri espressi dagli Stati membri, sono disponibili sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti. Il biocida rappresentativo presentato dal richiedente nella domanda di approvazione è un prodotto usato da utilizzatori professionali/industriali nella disinfezione di recipienti per la lavorazione degli alimenti (ad esempio negli impianti industriali per la produzione di maionese o yogurt, nei fermentatori per la birra o di altri prodotti fermentati). Il parere del 30 novembre 2021 elenca diversi principi attivi come possibili alternative (7). Ventisei principi attivi sono già approvati ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 4, mentre altri 37 principi attivi sono ancora in fase di valutazione nell’ambito del programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre altri principi attivi sono stati approvati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 a seguito della valutazione di biocidi rappresentativi simili al biocida rappresentativo presentato nella domanda di approvazione del DBNPA (8). Il richiedente non ha presentato alcuna prova che dimostri che tali principi attivi non possano essere utilizzati per lo stesso scopo del DBNPA. Infine durante le discussioni in seno al comitato permanente sui biocidi vari rappresentanti degli Stati membri hanno indicato che nessun biocida contenente DBNPA per il tipo di prodotto 4 era registrato secondo le rispettive norme nazionali o immesso sul mercato nonostante la presenza sul loro territorio di industrie di trasformazione alimentare e che sul loro territorio per lo stesso uso o per un uso simile erano disponibili principi attivi e biocidi alternativi, ad esempio i biocidi contenenti acido peracetico o perossido di idrogeno.

(13)

Inoltre il biocida rappresentativo presentato dal richiedente non può essere considerato un prodotto usato in sistemi chiusi o in altre condizioni tendenti a escludere il contatto con gli esseri umani e il rilascio nell’ambiente in quanto, secondo il parere del 30 novembre 2021, il suo uso può determinare la presenza, anche dopo il risciacquo, di residui nelle bottiglie disinfettate e può portare a rilasci nell’ambiente attraverso le acque di scarico. Sebbene il parere del 30 novembre 2021 concluda che i rischi per gli essere umani e per l’ambiente potrebbero essere considerati accettabili, alla luce delle posizioni espresse dai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi, non si conclude che i rischi possano essere considerati trascurabili. Considerando inoltre che sono disponibili sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti, non è pertanto rispettata la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(14)

Il richiedente non ha presentato alcuna informazione o motivazione specifica per dimostrare che il DBNPA sarebbe essenziale per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l’ambiente. Considerando inoltre che sono disponibili sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti, non è pertanto rispettata la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(15)

Il richiedente non ha presentato alcuna informazione che dimostri che la mancata approvazione del DBNPA avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente derivanti dall’uso della sostanza. Considerando inoltre che sono disponibili sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti, non è pertanto rispettata la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(16)

Il richiedente non ha pertanto dimostrato che sia rispettata almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto opportuno non approvare il DBNPA ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) (n. CE 233-539-7; n. CAS 10222-01-2) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA), tipo di prodotto 4, ECHA/BPC/225/2019, adottato il 25 giugno 2019.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

(5)  Mandato di richiesta di un parere all’ECHA a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sui biocidi «Valutazione del livello dei rischi per la salute umana e per l’ambiente del DBNPA utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4».

(6)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA), tipo di prodotto 4, ECHA/BPC/300/2021, adottato il 30 novembre 2021.

(7)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA), tipo di prodotto 4, ECHA/BPC/300/2021, adottato il 30 novembre 2021, pagina 16: 2-fenossietanolo, cloro attivo (generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi o rilasciato da acido ipocloroso), cloro attivo (rilasciato da ipoclorito di calcio), cloro attivo (rilasciato da ipoclorito di sodio), acido bromoacetico, C(M)IT/MIT, acido decanoico, glutaraldeide, perossido di idrogeno, iodio, acido lattico L(+), acido ottanoico, acido peracetico, acido peracetico generato da tetraacetiletilenediammina (TAED) e percarbonato di sodio, PHMB (1415;4.7), PHMB (1600;1.8), polivinilpirrolidone-iodio, propan-1-olo, propan-2-olo, acido salicilico.

(8)  Ad esempio: acido lattico, acido ottanoico, acido decanoico, acido peracetico o glutaraldeide.


3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/460 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2023

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

L’imidacloprid è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

L’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («approvazione») scadrà il 30 giugno 2023. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 23 e il 24 dicembre 2021 sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione («domande»).

(3)

Il 27 aprile 2022 l’autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario per decidere se l’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2025.

(7)

Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’imidacloprid rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 dicembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


Rettifiche

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/60


Rettifica del regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59 I del 25 febbraio 2023 )

1.

Pagina 2, articolo 1, punto 2), articolo 6 ter, paragrafo 5 bis, parte introduttiva:

anziché:

«“5 bis.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche detenuti dall'entità di cui alla voce 101 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che:»

leggasi:

«“5 bis.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche appartenenti all'entità di cui alla voce 101 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che:».

2.

Pagina 3, articolo 1, punto 2), articolo 6 ter, paragrafo 5 ter:

anziché:

«5 ter.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.”;»

leggasi:

«5 ter.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica ‘Entità’ dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.”;».