ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
2 marzo 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione, del 16 dicembre 2022, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo 112 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/445 della Commissione, del 23 febbraio 2023, relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Colli Bolognesi Classico Pignoletto (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/446 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

11

 

*

Regolamento (UE) 2023/447 della Commissione, del 1o marzo 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici glucosilati come edulcorante ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 della Commissione, del 1o marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica ( GU L 248 del 26.9.2022 )

58

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ( GU L 156 del 19.6.2018 )

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/444 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2022

che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/1972, onde assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» negli Stati membri, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati, il primo dei quali deve essere adottato entro il 21 dicembre 2022. Tali atti delegati devono integrare i paragrafi 2, 5 e 6 dell’articolo 109 della direttiva per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità, la qualità, l’affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell’Unione in relazione alle soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, all’accesso per gli utenti finali con disabilità e all’instradamento al centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo.

(2)

Le comunicazioni di emergenza sono un elemento importante per il perseguimento della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica e della salute pubblica. Da oltre 30 anni i cittadini dell’Unione si affidano al numero unico di emergenza europeo «112» per l’accesso ai servizi di emergenza. Dovrebbero continuare a poterlo fare anche nel mondo digitale. Ai cittadini dovrebbero essere fornite in modo tempestivo e completo le informazioni contestuali necessarie per affrontare una situazione di emergenza. L’elevato livello di connettività previsto dalla trasformazione digitale dell’Europa, come indicato nella decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (2), sta determinando una migrazione tecnologica dei servizi di comunicazione elettronica utilizzati dai cittadini, in particolare dalle persone con disabilità, verso tecnologie completamente IP. La migrazione dalle tecnologie a commutazione di circuito a quelle a commutazione di pacchetto nelle reti di comunicazione elettronica dà il via all’implementazione di servizi vocali tramite tecnologie VoIP gestite su rete fissa e mobile basate su un sottosistema multimediale IP, come Voice over Long Term Evolution (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR in 5G) e Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Le tecnologie a commutazione di pacchetto consentono anche servizi basati su testo e video, come il testo in tempo reale e i servizi di conversazione globale. Questi servizi di comunicazione basati su IP non possono essere supportati dalle reti a commutazione di circuito preesistenti, come le reti 2G e 3G, che sono in fase di dismissione. Pertanto è necessario che anche le comunicazioni di emergenza migrino alle tecnologie a commutazione di pacchetto. Il presente regolamento si propone di garantire che in tale processo di trasformazione siano assicurate la qualità e l’affidabilità delle comunicazioni di emergenza.

(3)

L’obiettivo dei servizi di emergenza è quello di evitare, mitigare o gestire gli effetti degli incidenti in situazione di emergenza attraverso interventi di emergenza. Il tempo necessario per l’intervento di emergenza ha un impatto fondamentale sull’esito degli incidenti in situazione di emergenza. Un intervento di emergenza efficace richiede una mobilitazione rapida delle risorse di intervento in grado di affrontare efficacemente l’incidente in situazione di emergenza e un arrivo rapido sul luogo dell’intervento.

(4)

L’obiettivo delle comunicazioni di emergenza è quello di consentire agli utenti finali di accedere ai servizi di emergenza per richiedere e ricevere aiuti d’emergenza da tali servizi. Mentre le comunicazioni di emergenza sono stabilite tra l’utente finale e lo PSAP, spetterebbe allo PSAP più idoneo trattare le informazioni ricevute e trasmettere la richiesta ai servizi di emergenza, assicurando così l’accesso a questi servizi. A seconda dell’organizzazione nazionale dei sistemi PSAP e dei servizi di emergenza, gli PSAP e i servizi di emergenza possono essere entità sovrapposte o autonome.

(5)

Per consentire l’accesso ai servizi di emergenza, le comunicazioni di emergenza efficaci dovrebbero garantire sia la comunicazione tempestiva tra l’utente finale e lo PSAP più idoneo, sia la disponibilità tempestiva di informazioni contestuali, comprese quelle relative alla localizzazione del chiamante. Le informazioni contestuali contribuiscono alla descrizione dell’incidente in situazione di emergenza, ad esempio l’ambiente fisico, le condizioni e le capacità delle persone coinvolte, la localizzazione dell’incidente ecc. La disponibilità e l’esattezza delle informazioni contestuali consentono di individuare tempestivamente le risorse di intervento appropriate e di arrivare rapidamente sul luogo dell’intervento, ad esempio qualora sia disponibile la localizzazione precisa del chiamante. Queste informazioni possono essere trasmesse ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dell’utente finale od ottenute automaticamente dal dispositivo dell’utente finale o dalla rete.

(6)

La localizzazione del chiamante è uno dei tipi di informazioni contestuali più importanti associati alle comunicazioni di emergenza ed esercita un notevole impatto sulla loro efficacia. L’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante influiscono sul tempo necessario per individuare il luogo dell’emergenza e per l’arrivo sul posto dei servizi di emergenza.

(7)

La direttiva (UE) 2018/1972 impone alle autorità di regolamentazione competenti di stabilire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità della localizzazione del chiamante. Tali criteri rappresentano i livelli minimi di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante che devono essere attuati sul territorio dello Stato membro attraverso tecnologie di localizzazione basata sulla rete e derivante da dispositivi mobili. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (3), i criteri dovrebbero garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso. La combinazione di tali tecnologie garantisce che, anche quando una soluzione per la localizzazione del chiamante derivante da dispositivi mobili non riesce a rendere disponibili le informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo, i servizi di emergenza possano fare affidamento sulla localizzazione basata sulla rete per venire utilmente in soccorso all’utente finale, in linea con i criteri per l’esattezza e l’affidabilità della localizzazione del chiamante stabiliti dagli Stati membri. I criteri di localizzazione del chiamante che non consentono di stabilire livelli minimi di esattezza e affidabilità possono dare luogo a un’attuazione che non garantisce che i servizi di emergenza ricevano informazioni sulla localizzazione del chiamante che possono effettivamente utilizzare. Dovrebbe spettare agli Stati membri valutare l’effetto combinato delle soluzioni tecnicamente fattibili relative alla localizzazione del chiamante e stabilire criteri minimi per l’esattezza e l’affidabilità della localizzazione del chiamante che, se attuati, consentirebbero ai servizi di emergenza di intervenire utilmente. L’utilità dell’esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante potrebbe variare a seconda dell’area da cui proviene la comunicazione di emergenza (ad esempio urbana o rurale) ed essere rispecchiata di conseguenza nei criteri stabiliti. Per assicurare un approccio armonizzato all’interno dell’Unione riguardo alla definizione di criteri di esattezza e affidabilità che garantiscano un livello minimo di informazioni contestuali, è necessario definire i parametri che le autorità di regolamentazione competenti dovrebbero prendere in considerazione nella definizione di tali criteri. È inoltre importante ricordare che in virtù del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le autorità di regolamentazione competenti sono tenute a collaborare nella definizione dei criteri di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, consultando l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) o altri consessi competenti a fornire consulenza a riguardo, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972.

(8)

L’esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante può essere espressa come raggio massimo dell’area di ricerca dell’intervento presentato ai servizi di emergenza. I tempi di intervento in caso di emergenza potrebbero essere ridotti in modo significativo se lo PSAP più idoneo disponesse di informazioni sulla localizzazione del chiamante basata sulla rete e derivante da dispositivi mobili esatte e affidabili, soprattutto quando gli utenti finali che richiedono assistenza di emergenza non sono in grado di specificare la loro posizione. Pertanto, per le reti fisse, gli Stati membri dovrebbero esprimere i livelli minimi di esattezza da attuare sul loro territorio come informazioni sulla localizzazione del chiamante relative all’indirizzo fisico del punto terminale di rete, ad esempio facendo riferimento concretamente all’indirizzo stradale, all’appartamento, al piano o a informazioni simili. Per le reti mobili tali livelli minimi dovrebbero essere espressi in metri per indicare il raggio massimo dell’area di ricerca orizzontale che si presenta ai servizi di emergenza ai fini dell’intervento. Se applicabile e tecnicamente fattibile, anche il criterio di accuratezza altimetrica o verticale dovrebbe essere espresso in metri. Gli Stati membri dovrebbero valutare se sia possibile applicare tali parametri ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero indipendenti dalla rete, quando questi sono utilizzati nelle reti fisse o mobili.

(9)

L’affidabilità della localizzazione del chiamante dovrebbe riguardare due aspetti delle relative informazioni: lo stabilimento e la trasmissione. L’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbe essere stabilita in base alle misurazioni statistiche che indicano il tasso di successo con cui la posizione effettiva del dispositivo che origina la comunicazione di emergenza corrisponde all’area fisica indicata sulla base delle informazioni sulla localizzazione del chiamante. Una comunicazione di emergenza dovrebbe attivare le informazioni sulla localizzazione del chiamante sia basata sulla rete sia derivante da dispositivi mobili, quando queste ultime sono disponibili. L’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante per i servizi di emergenza dovrebbe essere stabilita come effetto combinato di queste due tecnologie. L’affidabilità della trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbe essere espressa come il tasso di successo con cui la soluzione tecnica trasmette le informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo. Il tasso di successo dipende dalle capacità della rete di trasmettere le informazioni, in caso di localizzazione del chiamante basata sulla rete, o dall’interoperabilità tra il dispositivo e le risorse di rete per consentire la trasmissione, in caso di localizzazione del chiamante derivante da dispositivi mobili, nonché dalle capacità dello PSAP più idoneo di ricevere le informazioni.

(10)

Per consentire alla Commissione di monitorare i criteri di localizzazione del chiamante stabiliti in conformità del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito all’adozione dei criteri e spiegare in che modo hanno tenuto conto dei parametri stabiliti nel presente regolamento.

(11)

La direttiva (UE) 2018/1972 impone che l’accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Il principio di equivalenza implica che gli utenti finali con disabilità debbano poter accedere ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza in modo funzionalmente equivalente a quello in cui gli altri utenti finali accedono a tali servizi, in particolare chiamando il numero «112» attraverso servizi basati sulla voce. Poiché non esiste un’interpretazione comune dei requisiti di equivalenza funzionale, è opportuno stabilire i requisiti che riproducono le funzionalità delle comunicazioni di emergenza di cui beneficiano gli altri utenti finali, principalmente servizi basati sulla voce. Se per ragioni tecniche non sono in grado di rispettare i requisiti di equivalenza funzionale stabiliti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle ragioni specifiche per cui ciò non è possibile. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione quando la progettazione tecnica dei mezzi di accesso obbligatori ai servizi di emergenza non richiede o non consente l’uso del numero unico di emergenza europeo «112» e in merito alle modalità con cui si garantisce che gli utenti finali con disabilità abbiano un livello di consapevolezza pari o superiore a quello degli altri utenti finali per quanto riguarda tali mezzi di accesso.

(12)

Per consentire alla Commissione di monitorare la compatibilità, la qualità, l’affidabilità, l’interoperabilità e la continuità dei mezzi di accesso ai servizi di emergenza per gli utenti finali con disabilità, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza obbligatori nella loro giurisdizione per gli utenti finali con disabilità, compresi quelli che utilizzano servizi di roaming. La relazione dovrebbe contenere una prima valutazione della conformità dei mezzi di accesso in esame ai requisiti di equivalenza funzionale conformemente al presente regolamento. La migrazione verso le reti completamente IP consentirà l’implementazione di nuovi servizi di comunicazione accessibili, come il testo in tempo reale e i servizi di conversazione globale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto riferire in merito ai problemi legati all’interoperabilità, alla compatibilità o alla continuità riscontrati nell’implementazione di tali servizi, in particolare per gli utenti finali in roaming. Per adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) di riferire al BEREC in merito ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza che sono obbligatori nel loro Stato membro e che sono tecnicamente realizzabili per consentirne l’uso ai clienti in roaming, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti dovrebbero stabilire, se del caso, le ragioni tecniche della mancata disponibilità del servizio di comunicazione di emergenza per gli utenti finali in roaming, laddove tali servizi siano disponibili per gli utenti finali nazionali. La prima relazione e le informazioni fornite negli anni successivi consentiranno alla Commissione di valutare la necessità di adottare ulteriori misure, compresi mandati di normazione, per affrontare tali problemi.

(13)

Le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante devono essere instradate allo PSAP più idoneo per consentire di rispondere e gestire adeguatamente le comunicazioni di emergenza. L’instradamento efficace delle comunicazioni di emergenza dovrebbe essere garantito anche nel contesto della migrazione tecnologica dalle tecnologie a commutazione di circuito a quelle a commutazione di pacchetto. Lo PSAP più idoneo è generalmente determinato dallo Stato membro sulla base della competenza territoriale a gestire le comunicazioni di emergenza o della competenza a gestire un certo tipo di comunicazione, ad esempio uno PSAP attrezzato per gestire il testo in tempo reale e la comunicazione mediante la lingua dei segni. I servizi di comunicazione interpersonale attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto che forniscono voce, testo (compreso quello in tempo reale) e video possono essere instradati nel dominio della rete pubblica o dello PSAP. A seconda dell’organizzazione nazionale degli PSAP, mentre la comunicazione di emergenza raggiunge il sistema PSAP attraverso le reti pubbliche, può essere necessario un ulteriore instradamento all’interno del dominio dello PSAP per raggiungere lo PSAP più idoneo. Per garantire la disponibilità di comunicazioni di emergenza efficaci a beneficio di tutti gli utenti finali, gli Stati membri dovrebbero garantire la tempestività dell’instradamento di tutti i tipi di comunicazioni di emergenza e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rese obbligatorie sul loro territorio allo PSAP più idoneo.

(14)

L’efficacia dell’accesso ai servizi di emergenza dipende dalla tempestività della trasmissione delle informazioni contestuali ai servizi di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo PSAP più idoneo a cui è instradata la comunicazione di emergenza sia tecnicamente in grado di trasmettere tempestivamente le informazioni contestuali ai servizi di emergenza dal momento in cui questi ultimi sono avvertiti dallo PSAP. A seconda dell’organizzazione nazionale degli PSAP, lo PSAP più idoneo può valutare l’utilità dei dati contestuali e filtrare le informazioni da fornire ai servizi di emergenza.

(15)

Per consentire alla Commissione di monitorare l’efficacia dell’instradamento allo PSAP più idoneo, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle prestazioni dell’instradamento delle comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo in termini di tempestività, anche quando sono utilizzati servizi vocali, testuali o video.

(16)

La garanzia di un accesso continuo ai servizi di emergenza senza preregistrazione per gli utenti finali, compresi quelli con disabilità, che viaggiano in un altro Stato membro potrebbe non essere sotto il controllo esclusivo di uno Stato membro e richiederebbe la conformità a requisiti di interoperabilità decisi di comune accordo. Fatta salva l’implementazione del testo in tempo reale e dei servizi di conversazione globale ai norma della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe essere possibile implementare l’accesso ai servizi di emergenza per mezzo di servizi vocali, testuali o video attraverso le comunicazioni di emergenza tramite applicazioni mobili. Le applicazioni mobili possono consentire la trasmissione di dati contestuali esaurienti allo PSAP più idoneo. Una volta scaricata e installata un’applicazione mobile, l’utente finale può comunicare con lo PSAP più idoneo in tutta l’Unione se i requisiti comuni di interoperabilità lo consentono e i fornitori di applicazioni mobili e i sistemi PSAP nazionali rispettano tali requisiti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare in buona fede con la Commissione al fine di individuare i requisiti comuni di interoperabilità la cui attuazione consentirebbe l’uso di tali comunicazioni di emergenza destinate allo PSAP più idoneo tramite applicazioni mobili in tutta l’Unione.

(17)

I sistemi PSAP sviluppati per rispondere alle comunicazioni a commutazione di circuito e per gestirle potrebbero non essere in grado di rispondere a tutte le funzioni delle comunicazioni di emergenza avviate attraverso la tecnologia a commutazione di pacchetto, né di gestirle o trattarle. Per garantire la trasparenza con i portatori di interessi, in particolare con i prestatori di servizi e i fornitori di reti di comunicazione elettronica, e per assicurare un aggiornamento coerente e tempestivo dei sistemi PSAP all’interno del loro territorio, gli Stati membri dovrebbero elaborare una tabella di marcia per l’aggiornamento delle capacità dei loro sistemi PSAP di rispondere alle comunicazioni di emergenza fornite attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto, nonché di gestirle e trattarle. La tabella di marcia dovrebbe contenere le tempistiche e le date previste per la messa a disposizione di nuovi mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza con tecnologie a commutazione di pacchetto, sia che siano abilitati nella rete centrale come servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, sia che siano implementati tramite un’applicazione mobile. Tale tabella di marcia dovrebbe includere informazioni sulla tempistica dell’aggiornamento delle capacità dei sistemi PSAP, tenendo conto degli obblighi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/882 e delle scadenze giuridiche ivi previste. Ciò riguarda in particolare la risposta adeguata da parte dello PSAP più idoneo alle comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112», utilizzando voce e testo sincronizzati (compreso testo in tempo reale), o, qualora sia offerto il video, voce, testo (compreso testo in tempo reale) e video sincronizzati come conversazione globale. Se applicabile, è opportuno indicare il mandato giuridico previsto dalla legislazione nazionale per l’implementazione delle comunicazioni di emergenza attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto. Nella tabella di marcia si dovrebbe fare riferimento alle tappe intermedie, ad esempio alle consultazioni pubbliche e dei portatori di interessi, alle misure legislative, ai test di interoperabilità, continuità e affidabilità, agli appalti pubblici ecc. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere la tabella di marcia alla Commissione e fornire aggiornamenti sulla sua attuazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre riferire in merito ai problemi di interoperabilità e continuità riscontrati nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica utilizzati per accedere ai servizi di emergenza, al fine di consentire alla Commissione di valutare la necessità di adottare ulteriori misure, tra cui i mandati di normazione, per eliminare tali strozzature.

(18)

È necessario raccogliere regolarmente e in modo strutturato le informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito a diversi aspetti relativi all’efficacia delle comunicazioni di emergenza nell’Unione per consentire alla Commissione di monitorarne l’attuazione e la conformità agli obblighi previsti dall’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972, integrata dal presente regolamento. Dopo la prima relazione prevista dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni aggiornate come richiesto nel contesto di ciascuna raccolta di dati che la Commissione avvia ai fini dell’adempimento del suo obbligo di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 109, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

(19)

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/1972, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche è stato consultato e ha espresso un parere il 14 ottobre 2022.

(20)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e ha espresso un parere il 15 novembre 2022.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure per assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza per quanto riguarda le soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, l’accesso per gli utenti finali con disabilità e l’instradamento allo PSAP più idoneo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«comunicazione di emergenza efficace»: comunicazione di emergenza quale definita all’articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972 che garantisce:

a)

la comunicazione tempestiva tra l’utente finale e lo PSAP più idoneo; e

b)

la messa a disposizione tempestiva di informazioni contestuali, comprese quelle relative alla localizzazione del chiamante;

(2)

«informazioni contestuali»: informazioni trasmesse dall’utente finale attraverso una comunicazione di emergenza o derivanti e trasmesse automaticamente dal dispositivo dell’utente finale o dalla rete pertinente per consentire l’individuazione tempestiva delle risorse di intervento dei servizi di emergenza e l’arrivo rapido di tali servizi sul luogo dell’intervento.

CAPO 2

INFORMAZIONI SULLA LOCALIZZAZIONE DEL CHIAMANTE

Articolo 3

1.   Nel definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante a norma dell’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità di regolamentazione competenti garantiscono, nei limiti della fattibilità tecnica, che la posizione dell’utente finale sia localizzata con l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli in soccorso. Le autorità di regolamentazione competenti stabiliscono i criteri tenendo conto dei parametri specificati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Per quanto riguarda le reti fisse:

a)

il criterio di esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come informazioni relative all’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

b)

il criterio di affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come il tasso di successo, in percentuale, conseguito dalla soluzione tecnica o dalla combinazione di soluzioni tecniche nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo informazioni sulla localizzazione del chiamante corrispondenti al criterio di esattezza.

3.   Per quanto riguarda le reti mobili:

a)

il criterio di esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso in metri. Se applicabile, il criterio di accuratezza altimetrica o verticale è anch’esso espresso in metri;

b)

il criterio di affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come il tasso di successo, in percentuale, conseguito dalla soluzione tecnica o dalla combinazione di soluzioni tecniche nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo un’area di ricerca corrispondente al criterio di esattezza.

CAPO 3

ACCESSO AI SERVIZI DI EMERGENZA PER GLI UTENTI FINALI CON DISABILITÀ

Articolo 4

Nell’implementare i mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza per gli utenti finali con disabilità, gli Stati membri provvedono affinché, se ciò è fattibile sul piano tecnico, siano soddisfatti i requisiti di equivalenza funzionale seguenti:

a)

la comunicazione di emergenza consente una comunicazione interattiva bidirezionale tra l’utente finale con disabilità e lo PSAP;

b)

la comunicazione di emergenza è disponibile senza soluzione di continuità e senza preregistrazione per gli utenti finali con disabilità che viaggiano in un altro Stato membro;

c)

la comunicazione di emergenza è fornita gratuitamente agli utenti finali con disabilità;

d)

la comunicazione di emergenza è instradata senza indugio allo PSAP più idoneo, qualificato e attrezzato per rispondere adeguatamente alle comunicazioni di emergenza degli utenti finali con disabilità e per trattarle;

e)

per le comunicazioni di emergenza degli utenti finali con disabilità sono assicurati livelli di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante equivalenti a quelli garantiti per le chiamate di emergenza degli altri utenti finali;

f)

gli utenti finali con disabilità sono messi in condizione di raggiungere almeno lo stesso livello di consapevolezza in merito ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza di quello degli altri utenti finali in merito alle chiamate di emergenza al «112», sia attraverso la progettazione dei mezzi di accesso sia attraverso misure di sensibilizzazione.

CAPO 4

INSTRADAMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE DI EMERGENZA PIÙ IDONEO

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano instradate senza indugio allo PSAP più idoneo tecnicamente in grado di trasmettere le informazioni contestuali ai servizi di emergenza nel momento in cui tali servizi sono avvertiti.

Articolo 6

Al fine di garantire la fattibilità tecnica di un accesso senza soluzione di continuità ai servizi di emergenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta salva l’attuazione della direttiva (UE) 2019/882, gli Stati membri collaborano con la Commissione per individuare requisiti comuni di interoperabilità che consentano la comunicazione di emergenza allo PSAP più idoneo tramite un’applicazione mobile ovunque nell’Unione.

CAPO 5

RELAZIONI

Articolo 7

1.   Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione in merito alle prestazioni dell’instradamento allo PSAP più idoneo di cui all’articolo 5 implementato per le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante.

2.   Gli Stati membri elaborano una tabella di marcia per l’aggiornamento del sistema PSAP nazionale affinché sia in grado di rispondere alle comunicazioni di emergenza tramite la tecnologia a commutazione di pacchetto, nonché di riceverle e trattarle, e riferiscono in merito alla Commissione entro il 5 novembre 2023. La tabella di marcia indica la data per l’implementazione prevista delle comunicazioni di emergenza basate su voce, testo o video attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto. Essa comprende anche la data indicativa entro cui gli PSAP saranno pronti a ricevere tali comunicazioni di emergenza. Gli Stati membri forniscono informazioni aggiornate sull’attuazione delle tappe intermedie della tabella di marcia conformemente all’articolo 8.

Articolo 8

1.   Entro il 5 marzo 2024 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito:

a)

ai criteri di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante espressi secondo i parametri di cui all’articolo 3;

b)

ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza che devono essere utilizzati dagli utenti finali con disabilità, compresi quelli che utilizzano i servizi di roaming, e alla valutazione della loro conformità ai requisiti di equivalenza funzionale di cui all’articolo 5.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui al presente articolo e all’articolo 7, fatto salvo i termini iniziali ivi previsti, nel contesto di ciascuna raccolta di dati che la Commissione avvia ai fini dell’adempimento dell’obbligo di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 109, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(2)  Decisione (UE 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

(3)  Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2019, AW e a./Lietuvos valstybė, C-417/18.

(4)  Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/445 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2023

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Bolognesi Classico Pignoletto» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche comprendono la variazione del nome da «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» a «Colli Bolognesi Pignoletto».

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 379 del 3.10.2022, pag. 41.


2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/446 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Ligustrum L.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma per i quali non sono stati ancora interamente valutati i rischi sanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.

(5)

Il 3 dicembre 2021 il Regno Unito (6) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di grandi piante topiarie sempreverdi di Ligustrum delavayanum innestate su portainnesti di Ligustrum japonicum, coltivate in vasi, di massimo 20 anni e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto. Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(6)

Il 28 settembre 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante da impianto di Ligustrum delavayanum e delle piante da impianto di Ligustrum japonicum, in substrato colturale, di massimo 20 anni e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, indipendentemente dal fatto che siano innestate o no («le piante in questione») (7). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci, Diaprepes abbreviatus, Epiphyas postvittana e Scirtothrips dorsalis quali organismi nocivi pertinenti per dette piante e ha stimato la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi nocivi.

(7)

Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante e che siano soddisfatte le corrispondenti prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)

Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.

(9)

Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(11)

Bemisia tabaci figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e Scirtothrips dorsalis figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II di tale regolamento di esecuzione.

(12)

Diaprepes abbreviatus non figura ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e pertanto le misure per tale organismo nocivo si basano su quelle descritte dal Regno Unito nel fascicolo. Quando sarà disponibile una valutazione dei rischi completa su tale organismo nocivo, si accerterà se esso soddisfa le condizioni per il suo inserimento nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e per l’inserimento delle piante in questione nell’elenco di cui all’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(14)

Epiphyas postvittana non figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. L’organismo nocivo è presente in diversi Stati membri e non sono applicate misure ufficiali di controllo. Inoltre l’impatto dell’organismo nocivo nell’Unione non è considerato significativo. Pertanto in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(6)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(7)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante topiarie di Ligustrum delavayanum innestate su Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2022;20(11):7593.


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a «Ligustrum L.» è sostituita dalla seguente:

«Ligustrum L., escluse le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».


ALLEGATO II

Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo «Piante da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Juglans regia L.» è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto.

ex 0602 10 90

Regno Unito

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Diaprepes abbreviatus;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Diaprepes abbreviatus nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e

iii)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Diaprepes abbreviatus, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/16


REGOLAMENTO (UE) 2023/447 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2023

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici glucosilati come edulcorante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Nel gennaio 2019 è stata presentata una domanda di autorizzazione dei glicosidi steviolici glucosilati come nuovo additivo alimentare da utilizzare come edulcorante. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

I glicosidi steviolici glucosilati sono prodotti mediante bioconversione enzimatica, utilizzando la ciclomaltodestrina glucanotransferasi che catalizza il trasferimento di glucosio dall’amido alle miscele arricchite di uno o più singoli glicosidi steviolici ottenuti da estratti purificati di foglie di Stevia rebaudiana. Consistono di una miscela di glicosidi steviolici glucosilati contenenti 1-20 unità di glucosio supplementari legate ai glicosidi steviolici d’origine. Presentano un profilo di dolcezza migliore rispetto agli altri edulcoranti autorizzati, compresi i glicosidi steviolici da Stevia (E 960a).

(6)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici glucosilati e ha formulato il suo parere il 15 dicembre 2021 (4). L’Autorità ha ritenuto che il metabolismo dei glicosidi steviolici glucosilati fosse sufficientemente simile a quello dei glicosidi steviolici già autorizzati e che pertanto la loro sicurezza come additivo alimentare fosse supportata dai dati tossicologici precedentemente valutati dall’Autorità per i glicosidi steviolici (E 960a). Sulla base dei dati forniti all’Autorità (5) l’enzima ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) ottenuto da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus e destinato a essere utilizzato nella produzione di glicosidi steviolici modificati non desta preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni d’uso previste. L’Autorità ha concluso che non sussistono preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall’uso di glicosidi steviolici glucosilati come additivo alimentare per gli stessi usi proposti e agli stessi livelli d’uso dei glicosidi steviolici (E 960a – 960c) impiegati come edulcoranti.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare l’additivo alimentare «glicosidi steviolici glucosilati» (E 960d) come edulcorante nelle categorie alimentari in cui sono attualmente autorizzati i glicosidi steviolici (E 960a – 960c), agli stessi livelli massimi.

(8)

Poiché i glicosidi steviolici glucosilati vengono inseriti per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, è opportuno includerne le specifiche nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2022;20(2):7066.

(5)  EFSA Journal 2022;20(1):7004.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte B, punto 2 (Edulcoranti), dopo la voce E 960c è inserita la voce seguente:

«E 960d

Glicosidi steviolici glucosilati»;

b)

nella parte C, punto 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione), la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v)

E 960a – 960d: glicosidi steviolici

Numero E

Denominazione

E 960a

Glicosidi steviolici da Stevia

E 960c

Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente

E 960d

Glicosidi steviolici glucosilati»;

c)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

2)

nella categoria 03 (Gelati), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

3)

nella categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi»;

4)

nella categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico»;

5)

nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;

6)

nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;

7)

nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

8)

nella categoria 05.1 (Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

9)

nella categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito), la voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

350

(1) (60)

Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto contenuto calorico

Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto contenuto calorico

Solo liquirizia a ridotto contenuto calorico

Solo torrone a ridotto contenuto calorico

Solo marzapane a ridotto contenuto calorico

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

2 000

(1) (60)

Solo microconfetti per rinfrescare l’alito, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

670

(1) (60)

Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

10)

nella categoria 05.3 (Gomme da masticare (chewing gum)], la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

3300

(1) (60)

Solo senza zuccheri aggiunti»;

11)

nella categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

12)

nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

13)

nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)

Solo essoblaten - carta di riso commestibile»;

14)

nella categoria 09.2 (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi»;

15)

nella categoria 11.4.1 (Edulcoranti da tavola in forma liquida), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

16)

nella categoria 11.4.2 (Edulcoranti da tavola in polvere), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

17)

nella categoria 11.4.3 (Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

quantum satis

(1) (60)»;

 

18)

nella categoria 12.4 (Senape), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

120

(1) (60)»;

 

19)

nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

40

(1) (60)

Solo zuppe e minestre a ridotto contenuto calorico»;

20)

nella categoria 12.6 (Salse), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

120

(1) (60)

Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

175

(1) (60)

Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)»;

21)

nella categoria 13.2 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)], la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

330

(1) (60)»;

 

22)

nella categoria 13.3 (Alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

270

(1) (60)»;

 

23)

nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

24)

nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

80

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

25)

nella categoria 14.1.5.2 (Altro), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

30

(1) (60) (93)

Solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

30

(1) (60) (93)

Solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

20

(1) (60) (93)

Solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

26)

nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

70

(1) (60)

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin»;

27)

nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

150

(1)(60)»;

 

28)

nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

20

1) (60)»;

 

29)

nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

20

(1) (60)»;

 

30)

nella categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

100

(1) (60)

Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

31)

nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

670

(1) (60)

 

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

1800

(1) (60)

Solo integratori alimentari in forma da masticare»;

32)

nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

200

(1) (60)

 

 

E 960a – 960d

Glicosidi steviolici

1800

(1) (60)

Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo».


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 960c (iv) è inserita la voce seguente:

«E 960d   GLICOSIDI STEVIOLICI GLUCOSILATI

Sinonimi

 

Definizione

Miscela di glicosidi di steviolo a maggior peso molecolare ottenuti dalla glucosilazione di glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta di Stevia rebaudiana Bertoni. La miscela è composta da glicosidi steviolici glucosilati e da residui di glicosidi steviolici d’origine ottenuti dalle foglie di Stevia. I glicosidi steviolici glucosilati sono prodotti mediante il trattamento dei glicosidi steviolici, estratti dalle foglie di Stevia, e di amido adatto al consumo umano con ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) ottenuta da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus St-88. L’enzima trasferisce le unità di glucosio dall’amido ai glicosidi steviolici. Il materiale così ottenuto è riscaldato e trattato con carbone attivo per rimuovere l’enzima, e successivamente è fatto passare attraverso resina di adsorbimento/desorbimento per rimuovere l’amido idrolizzato residuo (destrina); seguono la purificazione e la preparazione del prodotto finale, mediante processi che possono includere la decolorazione, la concentrazione e l’essicazione a spruzzo.

Denominazione chimica

Steviolbioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rubusoside: 13-β-D-glucopyranosyloxykaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Dulcoside A: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Stevioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside A: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D- glucopyranosyl ester

Rebaudioside B: 13-[(2-O-β–D-glucopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rebaudioside C: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside D: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside E: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside F: 13-[(2-O-β-D-xylofurananosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside M: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

E loro derivati glucosilati (1-20 unità di glucosio aggiunte)

Formula molecolare

Nome comune

Formula

Fattore di conversione

 

Steviolbioside n-glucosilato

C(32+n*6)H(50+n*10)O(13+n*5)

 

Rubusoside n-glucosilato

C(32+n*6)H(50+n*10)O(13+n*5)

 

Dulcoside A n-glucosilato

C(38+n*6)H(60+n*10)O(17+n*5)

 

Stevioside n-glucosilato

C(38+n*6)H(60+n*10)O(18+n*5)

 

Rebaudioside A n-glucosilato

C(44+n*6)H(70+n*10)O(23+n*5)

 

Rebaudioside B n-glucosilato

C(38+n*6)H(60+n*10)O(18+n*5)

 

Rebaudioside C n-glucosilato

C(44+n*6)H(70+n*10)O(22+n*5)

 

Rebaudioside D n-glucosilato

C(50+n*6)H(80+n*10)O(28+n*5)

 

Rebaudioside E n-glucosilato

C(44+n*6)H(70+n*10)O(23+n*5)

 

Rebaudioside F n-glucosilato

C(43+n*6)H(68+n*10)O(22+n*5)

 

Rebaudioside M n-glucosilato

C(56+n*6)H(90+n*10)O(33+n*5)

 

n: numero di unità di glucosio aggiunte enzimaticamente al glicoside steviolico d’origine (n = 1-20)

Fattore di conversione tipico per le miscele di glicosidi steviolici glucosilati = 0,20 (sulla sostanza secca senza destrina)

 

Steviolo

C20H30O3

1,00

 

Steviolbioside

C32H50O13

0,50

Rubusoside

C32H50O13

0,50

Dulcoside A

C38H60O17

0,40

Stevioside

C38H60O18

0,40

Rebaudioside A

C44 H70 O23

0,33

Rebaudioside B

C38 H60 O18

0,40

Rebaudioside C

C44H70O22

0,34

Rebaudioside D

C50H80O28

0,29

Rebaudioside E

C44H70O23

0,33

Rebaudioside F

C43H68O22

0,34

Rebaudioside M

C56H90O33

0,25

Peso molecolare e n. CAS

Nome comune

Numero CAS

Peso molecolare (g/mol)

Steviolbioside n-glucosilato

Non disponibile

642,73+n*162,15

Rubusoside n-glucosilato

Non disponibile

642,73+n*162,15

Dulcoside A n-glucosilato

Non disponibile

788,87+n*162,15

Stevioside n-glucosilato

Non disponibile

804,88+n*162,15

Rebaudioside A n-glucosilato

Non disponibile

967,01+n*162,15

Rebaudioside B n-glucosilato

Non disponibile

804,88+n*162,15

Rebaudioside C n-glucosilato

Non disponibile

951,02+n*162,15

Rebaudioside D n-glucosilato

Non disponibile

1129,15+n*162,15

Rebaudioside E n-glucosilato

Non disponibile

967,01+n*162,15

Rebaudioside F n-glucosilato

Non disponibile

936,99+n*162,15

Rebaudioside M n-glucosilato

Non disponibile

1291,30+n*162,15

Steviolo

 

318,46

Steviolbioside

41093-60-1

642,73

Rubusoside

64849-39-4

642,73

Dulcoside A

64432-06-0

788,87

Stevioside

57817-89-7

804,88

Rebaudioside A

58543-16-1

967,01

Rebaudioside B

58543-17-2

804,88

Rebaudioside C

63550-99-2

951,02

Rebaudioside D

63279-13-0

1 129,15

Rebaudioside E

63279-14-1

967,01

Rebaudioside F

438045-89-7

936,99

Rebaudioside M

1220616-44-3

1 291,30

Tenore

Non meno del 95 % dei glicosidi steviolici totali, costituiti dai glicosidi steviolici summenzionati e dai loro derivati glucosilati (1-20 unità di glucosio aggiunte), sulla sostanza secca senza destrina.

Descrizione

Polvere bianco-giallina. Potere dolcificante approssimativamente da 100 a 200 volte superiore a quello del saccarosio (saccarosio equivalente al 5 %).

Identificazione

Solubilità

Solubile in acqua

pH

Tra 4,5 e 7,0 (soluzione 1 a 100)

Purezza

Ceneri totali

Non più dell’1 %

Perdita all’essiccazione

Non più del 6 % (105 °C, 2 ore)

Solventi residui

Non più di 200 mg/kg metanolo

Non più di 3 000  mg/kg etanolo

Arsenico

Non più di 0,015 mg/kg

Piombo

Non più di 0,1 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,1 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio della carica (aerobica) totale su piastra

Non più di 1 000 CFU/g

Lieviti e muffe

Non più di 200 CFU/g

E. coli

Negativo in 1 g

Salmonella

Negativo in 25 g».


2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/448 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione (2) stabilisce le norme per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. Tale sistema mira a fornire agli Stati membri e alla Commissione uno strumento efficace che permetta la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti del tabacco in tutta l’Unione, nonché l’individuazione delle attività fraudolente che consentono ai consumatori di entrare in possesso di prodotti illeciti.

(2)

A questo proposito le norme per il funzionamento del sistema di tracciabilità svolgono un ruolo importante nel garantire che la Commissione e gli Stati membri ricevano i dati di cui necessitano, rispettivamente, per assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco e il controllo dell’applicazione della legislazione sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco e per dare applicazione a tale legislazione.

(3)

Il 20 maggio 2019 il sistema di tracciabilità istituito in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 ha iniziato a raccogliere i dati relativi ai movimenti dei prodotti del tabacco e alle transazioni. L’esperienza della sua attuazione ha ulteriormente dimostrato l’importanza di garantire la qualità elevata, l’accuratezza, la completezza e la comparabilità dei dati che devono essere registrati e trasmessi al sistema in modo tempestivo.

(4)

Nella relazione sull’applicazione della direttiva 2014/40/UE del 20 maggio 2021 (3), la Commissione ha sottolineato che gli Stati membri e la Commissione avevano incontrato notevoli problemi a livello di qualità dei dati di tracciabilità, ad esempio per quanto riguarda i numeri di partita IVA, le informazioni sulle macchine di produzione o sugli ultimi movimenti dei prodotti verso i punti di vendita al dettaglio. In particolare l’attuale definizione di macchinario dovrebbe essere modificata per tenere conto della diversità delle relative configurazioni adottate nel settore e per affrontare il problema riscontrato della qualità scadente delle informazioni sui macchinari. La relazione conclude inoltre che la qualità dei dati rimane fondamentale per l’applicazione della legislazione sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco e per il pieno conseguimento degli obiettivi del sistema di tracciabilità.

(5)

Le discussioni tra la Commissione e gli Stati membri che si svolgono regolarmente nell’ambito del sottogruppo di esperti sulla tracciabilità e gli elementi di sicurezza hanno ulteriormente evidenziato che solo dati solidi, completi e di buona qualità possono garantire un sistema di tracciabilità pienamente funzionante e di successo. Per il monitoraggio e l’utilizzo di questi dati, gli Stati membri e la Commissione devono disporre di strumenti analitici e soluzioni tecniche efficaci, in particolare delle interfacce necessarie che permettano loro di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli.

(6)

Sulla base dell’esperienza e delle conoscenze acquisite, è necessario modificare talune norme tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 al fine di facilitare la segnalazione da parte di tutti gli attori coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, rafforzare le buone pratiche in termini di gestione e analisi dei dati e di conseguenza migliorare il funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. Tali norme tecniche riguardano il funzionamento dei diversi componenti del sistema di repertori, i compiti degli emittenti di identificativi e le procedure che essi devono seguire, nonché le attività di segnalazione degli operatori economici e gli strumenti tecnici a disposizione degli Stati membri nell’ambito dei loro compiti di applicazione, in particolare tutte le interfacce di accesso, comprese quelle per le ispezioni mobili.

(7)

Le modifiche riguardano una serie di eccezioni e casi particolari riscontrati dopo l’entrata in funzione del sistema di tracciabilità, tra cui la presenza di operatori economici coinvolti esclusivamente in operazioni commerciali non logistiche, il coinvolgimento di soggetti di paesi extra-UE nella catena di approvvigionamento dell’UE, l’esistenza di impianti che combinano funzioni di vendita al dettaglio e funzioni di altro tipo, casi di smarrimento di identificativi, casi di recupero di merci rubate, incidenti informatici che richiedono la rielaborazione dei dati e la presenza di destinazioni non commerciali atipiche come laboratori o centri di smaltimento dei rifiuti. Le operazioni effettive del sistema di tracciabilità hanno anche aiutato a ottenere un quadro migliore delle dimensioni degli insiemi di dati conservati e trattati nell’ambito del sistema di repertori, che a sua volta richiede talune modifiche delle norme riguardanti le possibilità e le caratteristiche del sistema di repertori e i compiti del fornitore del repertorio secondario.

(8)

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 stabilisce le procedure di selezione dei gestori dei repertori primari e del repertorio secondario. Per garantire l’uniformità delle modalità con cui le notifiche sull’identità del fornitore proposto sono presentate alla Commissione dal gruppo di imprese, dagli importatori e dai fabbricanti di paesi extra-UE, e con cui sono firmati i pertinenti contratti di archiviazione dei dati, è opportuno chiarire ulteriormente talune norme sulla presentazione delle notifiche e sulla firma dei contratti di archiviazione dei dati. Inoltre, dato che l’estensione del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco a tutti i prodotti del tabacco, prevista dall’articolo 15, paragrafo 13, della direttiva 2014/40/UE, può aumentare il numero di tali notifiche e contratti di archiviazione dei dati, è altresì necessario stabilire ulteriori dettagli sulla procedura di approvazione delle modifiche degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati, anche prevedendo esplicitamente la possibilità per la Commissione di approvare tacitamente tali modifiche.

(9)

È inoltre opportuno modificare il termine entro il quale i contratti tra ciascun fornitore di repertori primari e il fornitore del repertorio secondario sono firmati e trasmessi alla Commissione, per garantire che tali soggetti abbiano tempo sufficiente per adempiere ai loro obblighi. Per quanto riguarda le prescrizioni che si applicano alla procedura di risoluzione del rapporto contrattuale tra la Commissione e il fornitore del repertorio secondario, è necessario stabilire ulteriori dettagli sul periodo di preavviso che deve essere rispettato dal fornitore del repertorio secondario, in modo che, nell’ambito del sistema, siano pienamente garantiti la continuità operativa e il flusso ininterrotto di dati.

(10)

Il 25 settembre 2018 è entrato in vigore il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (4), che prevede un pacchetto di misure che le parti devono adottare per eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco. È opportuno che il sistema di tracciabilità istituito nell’UE sia aggiornato con gli sviluppi tecnici relativi all’istituzione di un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

Talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero iniziare ad applicarsi in una data successiva alla sua entrata in vigore, al fine di consentire agli emittenti di identificativi, nonché ai fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e ad altri operatori economici, di prepararsi alle prescrizioni introdotte da tali disposizioni.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l’identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

2)

«operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l’esportazione, dal fabbricante fino all’ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;

3)

«prima rivendita»: l’impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;

4)

«esportazione»: la spedizione dall’Unione a un paese terzo;

5)

«imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;

bis)

«disaggregazione di un imballaggio aggregato»: qualsiasi scomposizione di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

6)

«impianto»: qualsiasi luogo, edificio, ufficio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati, trattati dal punto di vista logistico o finanziario o immessi sul mercato;

7)

«dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all’applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;

8)

«offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;

9)

«registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;

10)

«supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l’aiuto di un dispositivo;

11)

«macchinario»: insiemi di macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fanno parte integrante del processo produttivo;

11 bis)

«parte di un macchinario»: qualsiasi parte fissa o mobile identificabile di un macchinario, a condizione che tale parte costituisca un modulo completo. Una parte mobile può essere utilizzata per uno o più macchinari contemporaneamente o in modo intercambiabile;

12)

«marcatura temporale»: la data e l’ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;

13)

«repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;

14)

«repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;

15)

«router»: un dispositivo all’interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;

16)

«sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router;

17)

«dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l’accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;

18)

«giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l’emittente di identificativi è competente;

19)

«trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;

20)

«furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna;

21)

«fornitore di servizi informatici»: fornitore di servizi incaricato da un operatore economico di trasmettere informazioni relative ai movimenti dei prodotti e alle transazioni al sistema di repertori.»

;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   L’emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore, basate sui costi e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna. Le tariffe possono riflettere tutti i costi fissi e variabili sostenuti dall’emittente di identificativi per soddisfare le prescrizioni di cui presente regolamento.»

;

3)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. Le registrazioni generate dal dispositivo dimostrano la corretta applicazione e la leggibilità di ciascun identificativo univoco a livello unitario. Il dispositivo garantisce che siano registrate eventuali omissioni nella procedura di apposizione del contrassegno di cui all’articolo 6.»

;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello unitario conformemente all’allegato III.»

;

5)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all’emittente di identificativi competente per l’emissione degli IU a livello unitario di cui all’articolo 8 e dei corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all’articolo 36.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:

a)

genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

b)

trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26; e

c)

trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l’emittente di identificativi, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:

a)

genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

b)

trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26;

c)

trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente;

d)

consegna entrambi i gruppi di codici al fabbricante o all’importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all’articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.»

;

6)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello aggregato.»

;

7)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice unico (“codice identificativo operatore economico”) all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono inoltre un codice identificativo all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti.

Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo operatore economico all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attività dell’operatore sono notificate dall’operatore interessato all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati nell’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2 e 1.3, secondo il caso. Se l’operatore cessa di esistere, l’emittente di identificativi sopprime il codice identificativo operatore economico.

La soppressione di un codice identificativo operatore economico comporta la soppressione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.»

;

8)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro due giorni lavorativi l’emittente di identificativi trasmette il codice all’operatore richiedente.

Se è un fabbricante o un importatore, l’operatore richiedente, entro due giorni lavorativi dal ricevimento del codice, trasmette il codice e le informazioni sul suo repertorio primario istituito in conformità all’articolo 26 al gestore del repertorio secondario.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.»

;

9)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice unico (“codice identificativo impianto”) generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui l’impianto è situato.

In deroga al primo comma, una prima rivendita integrata in un impianto non avente funzioni di vendita al dettaglio è identificata con un codice identificativo impianto distinto che corrisponde alla sua funzione.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.

Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo impianto per un deposito autonomo situato in un paese terzo all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati. A tal fine essi trasmettono all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.»

;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell’impianto sono notificate dall’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6.

La soppressione di un codice identificativo impianto comporta la soppressione automatica dei codici identificativi macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.»

;

10)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.»

;

11)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni macchinario e parte di un macchinario sono identificati da un codice unico (“codice identificativo macchinario”) generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i macchinari e le parti di macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell’Unione l’obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all’importatore stabilito all’interno dell’Unione. L’importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell’importatore è subordinata al consenso dell’entità responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo. L’importatore comunica all’operatore economico responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari e delle parti di macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall’importatore all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.

I fabbricanti e gli importatori apportano tutte le modifiche necessarie delle informazioni trasmesse nei moduli di richiesta iniziali, al fine di fornire le informazioni necessarie sulle parti di macchinari che richiedono un codice identificativo macchinario entro il 20 maggio 2024. Le modifiche sono apportate nel formato indicato all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.8. Tale prescrizione si applica anche alle informazioni sui macchinari che non contengono parti identificabili separatamente.»

;

12)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.»

;

13)

all’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Gli emittenti di identificativi forniscono un servizio online sicuro agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite che consente loro di consultare i registri di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i rispettivi codici identificativi operatore economico, impianto e macchina. Tale servizio comprende una procedura sicura che consente agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite di chiedere nuovamente il rispettivo codice identificativo operatore economico.»

;

14)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso degli IU consegnati per via elettronica, i fabbricanti e gli importatori sono responsabili della codifica degli IU a livello unitario in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel caso degli IU di livello unitario consegnati fisicamente, gli emittenti di identificativi sono responsabili della codifica dei codici generati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.»

;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 1 da qualsiasi altro supporto dati presente sulla confezione unitaria, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura “TTT” o “EU TTT” accanto a tali supporti dati.

Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sull’imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura “EU TTT” accanto a tali supporti dati.»

;

15)

all’articolo 25, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici ad ogni punto di ingresso nel sistema e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti. I messaggi trasmessi dagli emittenti di identificativi e dai repertori primari al router e al repertorio secondario sono nuovamente convalidati dal destinatario;»;

16)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche, tra cui un’interfaccia per la programmazione di applicazioni, interfacce utente fisse e mobili contenenti un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili, che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, tra cui il linguaggio d’interrogazione strutturato (Structured Query Language, SQL) o una sintassi equivalente per la creazione di interrogazioni personalizzate, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni:

a)

reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento;

b)

creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;

c)

identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’interfaccia utente di cui al paragrafo 2 consente a ciascuno Stato membro e alla Commissione di configurare le loro regole per:

a)

l’invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante;

b)

il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;

c)

pannelli di controllo personalizzati per interfacce fisse.»

;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di:

a)

collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta;

b)

contrassegnare singoli punti di dati a fini analitici; i contrassegni e i loro valori sono archiviati nel repertorio secondario e resi visibili a tutti gli utenti o solo a quelli selezionati;

c)

caricare elementi di dati esterni, come i modelli di normalizzazione relativi alla marca, che possono essere necessari per migliorare le funzionalità analitiche dei dati.»

;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 sono fornite in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.»

;

e)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il tempo di risposta complessivo del repertorio per un tipo già stabilito di consultazione o di attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell’utente finale, non supera i 10 secondi per i dati archiviati da meno di due anni e i 15 secondi per i dati archiviati da due o più anni, in almeno il 99 % di tutti i tipi già stabiliti di consultazioni e di avvisi automatici previsti ai paragrafi 2 e 3. Il fornitore del repertorio secondario prepara gli insiemi di dati necessari per rispondere, in linea con le tempistiche prescritte, a qualsiasi nuova consultazione o attivazione degli avvisi entro quattro settimane dal ricevimento di una richiesta da parte degli Stati membri o della Commissione. Dopo tale periodo i nuovi tipi di consultazione o di attivazione degli avvisi richiesti sono considerati già stabiliti ai fini dei tempi di risposta di cui al presente paragrafo.»

;

f)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per quanto riguarda i singoli punti di dati e messaggi, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel repertorio secondario non supera i 60 secondi in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati. Per quanto riguarda gli insiemi di dati analitici prestrutturati, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche nel repertorio secondario non supera le 24 ore in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati.»

;

g)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformità all’articolo 20, paragrafo 3. Il fornitore del repertorio secondario mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori primari possono avere accesso al registro di cui al primo comma per convalidare i messaggi trasmessi loro dai fabbricanti e dagli importatori.»

;

h)

è aggiunto il seguente paragrafo 13:

«13.   Il fornitore del repertorio secondario organizza almeno una sessione di formazione tecnica di un’intera giornata all’anno per gli utenti di ciascuno Stato membro e per la Commissione sull’uso delle interfacce utente di cui al paragrafo 2. Il fornitore del repertorio secondario inoltre elabora e mantiene aggiornata una raccolta completa di documentazione tecnica e documentazione per l’utente destinata alle autorità competenti e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.»

;

i)

è aggiunto il seguente paragrafo 14:

«14.   Il fornitore del repertorio secondario fornisce un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili che consente agli Stati membri e alla Commissione di connettersi al repertorio secondario attraverso le interfacce utente mobili di cui al paragrafo 2.»

;

17)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il fornitore che gestisce il repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l’elenco delle specifiche, comprese le regole comuni di convalida, prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il router. Tutte le specifiche si basano su standard aperti non proprietari.

Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione dell’elenco delle specifiche comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti dell’elenco delle specifiche che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.

L’elenco di cui al primo comma è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sulla base delle informazioni di cui all’allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall’uomo.

Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione del dizionario di dati comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti del dizionario di dati che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.

Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.»

;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l’elenco di cui al paragrafo 1 e il dizionario di dati comune di cui al paragrafo 2. Tale eventuale aggiornamento è oggetto di consultazione con i fornitori che gestiscono i repertori primari e gli emittenti di identificativi ed è successivamente comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell’aggiornamento nel sistema.»

;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4.   Su richiesta del fornitore di un repertorio primario, il fornitore del repertorio secondario può effettuare operazioni di rielaborazione dei dati nella misura in cui siano necessarie per eliminare le conseguenze di incidenti e guasti informatici avvenuti in passato. Queste operazioni sono possibili solo per completare o correggere le informazioni archiviate nel repertorio secondario e sono limitate alla ripetizione delle normali operazioni di tale repertorio. Esse escludono nella massima misura possibile conseguenze negative per gli operatori economici non collegati al repertorio primario richiedente.

5.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce un servizio di helpdesk per le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori, gli operatori economici e i fornitori di servizi informatici. Il servizio di helpdesk riguarda solo le attività e le funzioni del router e del repertorio secondario ed è disponibile in tutti gli Stati membri almeno otto ore nei giorni lavorativi, ad eccezione del 1o gennaio, del 25 dicembre e del 26 dicembre, e perlomeno in lingua inglese, francese e tedesca. I tempi di risposta non superano i due giorni lavorativi per almeno il 75 % di tutte le richieste. Il tempo medio mensile di risposta per richiesta non supera i quattro giorni lavorativi. Il fornitore del repertorio secondario può regolamentare l’accesso al servizio di helpdesk per gli operatori economici nell’ambito della sua politica di utilizzo corretto definita nei termini e nelle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 6, e nei contratti di cui all’allegato I, parte B, paragrafo 4.

6.   Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente di prova che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche prima di connettersi al sistema di repertori. L’ambiente di prova simula fedelmente il sistema di repertori.

Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente per il test di accettazione dell’utente che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche in previsione della versione successiva del sistema di repertori. Tale ambiente terrà conto di tutte le eventuali modifiche previste del sistema di repertori al momento della loro comunicazione in conformità al paragrafo 3.»

;

18)

all’articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5.   I fabbricanti e gli importatori che nutrono dubbi sul corretto funzionamento dei loro repertori primari hanno la possibilità di verificare dal router, consultando il gestore del router, se i messaggi inviati ai repertori primari relativi alla spedizione finale di prodotti, che quindi non sono più in loro possesso materiale, sono stati trasmessi correttamente. L’operatore del router può stabilire un limite giornaliero per l’utilizzo di tale funzionalità.

6.   Il fornitore del repertorio secondario stabilisce e comunica agli operatori economici e ai fornitori di servizi informatici i termini e le condizioni, compresa la politica di utilizzo corretto, applicabili all’uso del repertorio secondario e del router. I termini e le condizioni garantiscono il diritto degli operatori economici di utilizzare il repertorio secondario e il router in linea con le loro esigenze operative e prevengono casi ripetuti di uso negligente.»

;

19)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Costi del sistema di repertori

1.   Tutti i costi ordinari relativi al sistema di repertori di cui all’articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali costi sono equi, ragionevoli e proporzionati:

a)

ai servizi prestati; e

b)

al numero di IU a livello unitario richiesti nell’arco di un determinato periodo di tempo.

2.   I costi ordinari, a seconda dei casi, dell’istituzione, della gestione e della manutenzione del repertorio secondario e del router sono trasferiti ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco attraverso i costi addebitati loro dai fornitori di repertori primari.

3.   Tutti i costi straordinari relativi alle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, addebitati dal fornitore del repertorio secondario al fornitore del repertorio primario che ha presentato la richiesta sono equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi resi. Il fornitore del repertorio secondario sostiene tuttavia egli stesso i costi straordinari delle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, nella misura in cui sia responsabile delle cause che hanno portato all’effettuazione di tali operazioni.»

;

20)

l’articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router.

Per la spedizione di prodotti del tabacco a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, tramite il router.»

;

b)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Nel caso in cui dopo l’applicazione dell’identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3.

Nel caso in cui i prodotti del tabacco dichiarati come rubati siano recuperati, gli operatori economici possono trasmettere una richiesta di riattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.4.

7.   Le informazioni relative all’evento si considerano trasmesse correttamente a seguito di una conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma positiva comprende le informazioni di riscontro che consentono al destinatario di stabilire la correttezza della sua attività di segnalazione, in particolare il numero di identificativi univoci a livello unitario interessati dall’evento e, in caso di disaggregazione di cui al paragrafo 3, gli identificativi univoci subordinati. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l’operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.»

;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   L’operatore economico in possesso dei prodotti del tabacco è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni relative agli eventi di cui al paragrafo 1. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è in possesso dei prodotti del tabacco.»

;

21)

all’articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’operatore economico che è il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è il venditore dei prodotti del tabacco.»

;

22)

l’articolo 34 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 33, paragrafo 1, entro tre ore dal verificarsi dell’evento.

Le informazioni di cui all’articolo 32 sono trasmesse nell’ordine in cui gli eventi si sono verificati.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il primo comma del paragrafo 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 24 ore dal verificarsi dell’evento.»

;

23)

all’articolo 36, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dall’emittente di identificativi per le comunicazioni tra l’emittente di identificativi, gli operatori di prime rivendite e gli operatori economici che si registrano presso l’emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;»;

24)

è inserito il seguente articolo 36 bis:

«Articolo 36 bis

Qualità dei dati

1.   Gli Stati membri possono redigere relazioni sulla qualità inadeguata dei dati trasmessi dagli operatori economici al sistema dei repertori. Tali relazioni sono indirizzate agli operatori economici in questione e includono esempi di segnalazioni errate.

2.   Gli Stati membri impongono agli emittenti di identificativi di effettuare controlli sugli indirizzi e su altri dati verificabili elettronicamente forniti al sistema dagli operatori economici e dagli operatori di prime rivendite tramite gli emittenti di identificativi.»

;

25)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento;

26)

è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 21 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7).

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione della direttiva 2014/40/UE concernente la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati [COM(2021) 249 final].

(4)  Protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (GU L 268 dell’1.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è così modificato:

1)

l’allegato I è così modificato:

1.1.

la parte A è così modificata:

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.

Se più persone giuridiche costituiscono lo stesso fabbricante o importatore, la notifica è presentata congiuntamente da tutte le persone giuridiche.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter.

Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con un solo fabbricante di un paese extra-UE o appartenga allo stesso gruppo di società di quest’ultimo, il contratto di archiviazione dei dati può essere firmato congiuntamente sia dall’importatore sia dal fabbricante di un paese extra-UE. Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con più fabbricanti di un paese extra-UE o sia esso stesso un fabbricante dell’Unione, il contratto di archiviazione dei dati è firmato esclusivamente dall’importatore.»;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Qualsiasi modifica degli elementi principali del contratto, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/573, è soggetta ad approvazione da parte della Commissione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tre mesi dalla data di notifica della modifica, la modifica si considera approvata. Tale termine può essere prorogato dalla Commissione una sola volta per un massimo di altri tre mesi mediante lettera all’operatore che effettua la notifica. Qualsiasi altra modifica del contratto che non riguardi i suoi elementi principali richiede solo la previa comunicazione alla Commissione.»;

1.2.

la parte B è così modificata:

a)

al paragrafo 1, i termini «entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/573» sono soppressi;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La designazione del gestore del repertorio secondario è basata su una valutazione di criteri oggettivi e avviene tramite un contratto di concessione concluso per iscritto tra la Commissione e ciascun gestore successivo del repertorio secondario.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

I contratti tra ciascun fornitore di repertori primari e il gestore del repertorio secondario sono firmati e trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla data di designazione di ciascun gestore successivo del repertorio secondario.»;

1.3.

la parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C

Le prescrizioni che seguono si applicano in aggiunta alle procedure di selezione descritte nelle parti A e B.

1.

Se il rapporto contrattuale tra il fabbricante o l’importatore e il fornitore di un repertorio primario è risolto, o si prevede che sarà risolto, da una qualsiasi delle parti del contratto per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformità ai criteri d’indipendenza di cui all’articolo 35, il fabbricante o l’importatore informa immediatamente la Commissione di tale risoluzione o prevista risoluzione e della data di notifica della stessa al fornitore, nonché della data in cui la risoluzione avrà effetto o si prevede che lo avrà. Il fabbricante o l’importatore propone e notifica alla Commissione un fornitore sostitutivo al più tardi tre mesi prima della data di risoluzione del contratto vigente. Il fornitore sostitutivo è designato conformemente alla parte A.

2.

Nel caso in cui il gestore del repertorio secondario comunichi la sua intenzione di cessare la gestione di tale repertorio a norma del contratto di concessione di cui alla parte B, paragrafo 2, esso informa immediatamente la Commissione di tale intenzione e della data in cui la risoluzione avrà effetto. Il periodo di preavviso non è inferiore a nove mesi. Il contratto prevede la possibilità per la Commissione di prorogare tale periodo unilateralmente di un massimo di sei mesi, se necessario per stabilire e rendere operativo un gestore sostitutivo del repertorio secondario. La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri del periodo di preavviso e della sua eventuale proroga.

3.

Se si applica il paragrafo 1, il contratto di cui alla parte B, paragrafo 4, è a sua volta risolto dalle parti immediatamente dopo la chiusura del repertorio primario interessato.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

2.1.

la sezione introduttiva «Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici» è sostituita dalla seguente:

«Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici

I messaggi prescritti a fini regolamentari contengono almeno i campi di dati elencati nel presente allegato.

Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere un’estensione dei dati relativi all’indirizzo per includere le coordinate geografiche esatte (latitudine e longitudine). Sia gli emittenti di identificativi che i fornitori di repertori di dati (compreso il router) possono decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi strettamente tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità. Gli emittenti di identificativi possono anche decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi non tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco con altri sistemi utilizzati a fini regolamentari. Prima di diventare effettive, tali estensioni sono inserite nelle specifiche tecniche aggiornate in conformità all’articolo 28.

Nel presente allegato non figurano i messaggi di risposta che gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compreso il router) devono inviare agli operatori economici, come le conferme di ricezione.

Tutti i messaggi generati nell’ambito del sistema di tracciabilità contengono l’identificazione del mittente e una marcatura temporale fino al millisecondo [cfr. tipo di dato: Time(L)]. Tale marcatura temporale non sostituisce l’ora del verificarsi di un particolare evento, che è segnalata separatamente in conformità ai campi di dati prescritti nel presente allegato. L’identificazione del mittente, che può riguardare un fornitore di servizi informatici terzo, non sostituisce l’identificazione dell’operatore economico responsabile dell’attività di segnalazione (tramite un EOID da indicare nel campo EO_ID). Le modalità di identificazione del mittente sono indicate nelle specifiche tecniche stabilite e aggiornate in conformità all’articolo 28.

Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compresi i router) contrassegnano con una marcatura temporale fino al millisecondo ogni messaggio ricevuto.

In caso di modifiche del presente allegato, le eventuali modifiche dei principali messaggi ivi elencati diventano applicabili agli operatori economici a partire dal momento in cui tali modifiche sono adeguatamente inserite nelle specifiche tecniche e nel dizionario di dati comune istituito e aggiornato in conformità all’articolo 28.»;

2.2.

nel capitolo I, la sezione 1 è modificata come segue:

a)

la riga della tabella relativa al tipo di dato «Country» è sostituita dalla seguente:

«Country

Nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) Per le regioni d’oltremare e le regioni autonome si applica il codice paese dello Stato membro interessato

Nel caso dell’Irlanda del Nord si applica il codice “XI”

Nel caso delle acque internazionali si applica il codice “XZ”

“DE”»;

b)

la riga della tabella relativa al tipo di dato «Text» è sostituita dalla seguente:

«Text

Valori alfanumerici codificati secondo la norma ISO8859-15:1999

“Abcde:12345”»

c)

la riga della tabella relativa al tipo di dato «Time(L)» è sostituita dalla seguente:

«Time(L)

UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente:

AAAA-MM-GGToo:mm:ss.SSSZ

“2019-07-16T19:20:30.205Z”»

d)

la riga della tabella relativa al tipo di dato «upUI(L)» è sostituita dalla seguente:

«upUI(L)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da tre blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi; e iii) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s)»;

 

e)

la seguente riga della tabella è inserita dopo la riga della tabella relativa al tipo di dato «upUI(L)»:

«upUI(i)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi [ossia upUI(i) è upUI(L) senza la marcatura temporale, un codice che deve essere generato dagli emittenti di identificativi in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento]»;

 

f)

la riga della tabella relativa al tipo di dato «upUI(s)» è sostituita dalla seguente:

«upUI(s)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) l’elemento di serializzazione nel formato stabilito dall’emittente di identificativi (ossia l’IU reso visibile nel formato leggibile dall’uomo sulle confezioni unitarie in conformità all’articolo 23 del presente regolamento)

Laddove possibile, gli emittenti di identificativi sono invitati a non utilizzare la lettera maiuscola “O” (Oscar) e la lettera minuscola “l” (lima), nonché la lettera maiuscola “I” (India), per evitare confusioni, rispettivamente, con le cifre “0” (zero) e “1” (uno)»;

 

2.3.

nel capitolo II, la sezione 1 è modificata come segue:

a)

al punto 1.1, la riga della tabella relativa al campo «EO_Address» è sostituita dalla seguente:

 

«EO_street

Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Comune dell’operatore economico (città o paese)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Codice postale dell’operatore economico

Text

S

M

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

 

EO_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

b)

al punto 1.2, la riga della tabella relativa al campo «EO_Address» è sostituita dalla seguente:

 

«EO_street

Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

EO_municipality

Comune dell’operatore economico (città o paese)

Text

S

M

 

 

EO_postcode

Codice postale dell’operatore economico

Text

S

M

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

 

EO_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

c)

al punto 1.4, la riga della tabella relativa al campo «F_Address» è sostituita dalla seguente:

 

«F_street

Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Comune dell’impianto (città o paese)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Codice postale dell’impianto

Text

S

M

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

 

F_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

d)

al punto 1.4, la seguente riga della tabella è inserita dopo la riga della tabella relativa al campo «OtherFID_N»:

 

«PrevFID_B

Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì»

 

PrevFID_ID

Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto

FID

S

M, se PrevFID_B = 1

 

e)

al punto 1.5, la riga della tabella relativa al campo «F_Address» è sostituita dalla seguente:

 

«F_street

Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

F_municipality

Comune dell’impianto (città o paese)

Text

S

M

 

 

F_postcode

Codice postale dell’impianto

Text

S

M

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

 

F_A_info

Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

Text

S

O

 

f)

al punto 1.5, la seguente riga della tabella è inserita dopo la riga della tabella relativa al campo «OtherFID_N»:

 

«PrevFID_B

Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì»;

 

PrevFID_ID

Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto

FID

S

M, se PrevFID_B = 1

 

g)

il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

«1.7.   Richiesta di codice identificativo macchinario

Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

PrevMID_B

Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì

 

PrevMID_ID

Precedente identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta

MEDI

S

M, se PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte)

Boolean

S

M

0 – No (parte di un macchinario)

1 – Sì (macchinario)

 

P_Producer

Produttore della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Model

Modello della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Number

Numero di serie della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile)

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 – No (parte fissa)

1 – Sì (parte mobile)

 

P_ATD1

Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 — No

1 – Sì

 

P_ATD2

Numero di serie del dispositivo antimanomissione

Text

S

M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica

Text

S

O

 

 

M_Producer

Produttore del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Model

Modello del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Number

Numero di serie del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_parts

Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente

Boolean

S

M, se M_entirety = 1

0 — No

1 – Sì»;

 

M_plist

Elenco delle parti identificabili

MEDI

M

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1

 

 

M_ATD

Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7

Text

S

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

Integer

S

M, se M_entirety = 1

 

h)

il punto 1.8 è sostituito dal seguente:

«1.8.   Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo macchinario

Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

M_ID

Codice identificativo macchinario (oggetto della rettifica delle informazioni)

MEDI

S

M

 

 

PrevMID_B

Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto

Boolean

S

M

0 – No (prima registrazione)

1 – Sì

 

PrevMID_ID

Precedente codice identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta

MEDI

S

M, se PrevMID_B = 1

 

 

M_entirety

Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte)

Boolean

S

M

0 – No (parte di un macchinario)

1 – Sì (macchinario)

 

P_Producer

Produttore della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Model

Modello della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Number

Numero di serie della parte

Text

S

M, se M_entirety = 0

 

 

P_Mobile

Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile)

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 – No (parte fissa)

1 – Sì (parte mobile)

 

P_ATD1

Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte

Boolean

S

M, se M_entirety = 0

0 — No

1 – Sì

 

P_ATD2

Numero di serie del dispositivo antimanomissione

Text

S

M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1

 

 

P_Description

Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica

Text

S

O

 

 

M_Producer

Produttore del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Model

Modello del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_Number

Numero di serie del macchinario

Text

S

M, se M_entirety = 1

 

 

M_parts

Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente

Boolean

S

M, se M_entirety = 1

0 — No

1 – Sì»;

 

M_plist

Elenco delle parti identificabili

MEDI

M

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1

 

 

M_ATD

Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7

Text

S

M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0

 

 

M_Capacity

Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

Integer

S

M, se M_entirety = 1

 

2.4.

nel capitolo II, la sezione 2 è modificata come segue:

a)

al punto 2.1, la riga della tabella relativa al campo «P_Type» è sostituita dalla seguente:

 

«P_Type

Tipo di prodotto del tabacco

Integer

S

M

1 – Sigaretta

2 – Sigaro

3 – Sigaretto

4 – Tabacco da arrotolare

5 – Tabacco da pipa

6 – Tabacco per pipa ad acqua

7 – Tabacco per uso orale

8 – Tabacco da fiuto

9 – Tabacco da masticare

11 – Prodotto del tabacco di nuova generazione

12 – Altro (prodotto immesso sul mercato prima del 19 maggio 2014 non rientrante in una delle categorie da 1 a 9)»;

b)

al punto 2.1, la riga della tabella relativa al campo «P_Brand» è sostituita dalla seguente:

 

«P_Brand

Marca del prodotto del tabacco con cui il prodotto è commercializzato sul suo mercato di destinazione

Text

S

M

 

 

P_SubType_Exist

Indicazione se esiste il “nome del sottotipo” del prodotto

Il nome del sottotipo fornisce un’ulteriore identificazione del prodotto oltre al nome della marca

Boolean

S

M

0 — No

1 – Sì»;

 

P_SubType_Name

Eventuale “nome del sottotipo” del prodotto come commercializzato sul suo mercato di destinazione

Text

S

M, se P_SubType_Exist = 1

 

 

P_units

Il numero di unità individuali nella confezione unitaria (numero di sigarette/sigari/sigaretti nella confezione)

Integer

S

M, se P_Type = 1 o 2 o 3

 

c)

al punto 2.1, la riga della tabella relativa al campo «TP_PN» è sostituita dalla seguente:

 

«TP_PN

Numero del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG (EAN o GTIN o SKU o UPC)

PN

S

M, se Intended_ Market è uno Stato membro

O, se Intended_ Market è un paese terzo»;

 

d)

al punto 2.3, la riga della tabella relativa al campo «Deact_upUI» è sostituita dalla seguente:

 

«Deact_upUI

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare

upUI(L)

o

upUI(i)

o

upUI(s)

M

M, se Deact_Type = 1»;

 

e)

è aggiunto il seguente punto 2.4:

«2.4.   Richiesta di riattivazione di IU per prodotti dichiarati come rubati ma recuperati (consentita solo se nel precedente tipo di messaggio 2-3, campo Deact_Reason1 = 2)

Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardi-nalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-4

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto (impianto in cui sono immagazzinati i prodotti recuperati)

FID

S

M

 

 

React_Type

Riattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato

Integer

S

M

1 – IU a livello di confezione unitaria

2 – IU a livello aggregato»;

 

React_Reason

Descrizione del contesto di riattivazione

Text

S

O

 

 

React_upUI

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da riattivare

upUI(L)

o

upUI(i)

o

upUI(s)

M

M, se React_Type = 1

 

 

React_aUI

Elenco degli IU a livello aggregato da riattivare

aUI

M

M, se React_Type = 2

 

2.5.

nel capitolo II, la sezione 3 è modificata come segue:

a)

al punto 3.3, la riga della tabella relativa al campo «Destination_ID5» è sostituita dalla seguente:

 

«Destination_ID5

Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID6

Comune dell’impianto di destinazione (città o paese)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID7

Codice postale dell’impianto di destinazione

Text

S

M, se Destination_ID1 = 1

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

 

Destination_ID8

Paese dell’impianto di destinazione

Country

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

b)

al punto 3.5, la riga della tabella relativa al campo «Destination_ID3» è sostituita dalla seguente:

 

«Destination_ID3

Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID4

Comune dell’impianto di destinazione (città o paese)

Text

S

M, se Destination_ID1 = 0

 

 

Destination_ID5

Codice postale dell’impianto di destinazione

Text

S

M, se Destination_ID1 = 0

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

 

Destination_ID6

Paese dell’impianto di destinazione

Country

S

M, se Destination_ID1 = 0

 

c)

è aggiunto il seguente punto 3.8:

«3.8.   Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari

Voce

n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardi-nalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-8

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Ora prevista del verificarsi dell’evento

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto di spedizione

FID

S

M

 

 

Destination_1

Indicazione del tipo di destinazione

Integer

S

M

1 – Laboratorio

2 – Centro di smaltimento dei rifiuti

3 – Autorità nazionale

4 – Organizzazione governativa internazionale

5 – Ambasciata

6 – Base militare

 

Destination_2

Via e numero civico della destinazione (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M

 

 

Destination_3

Comune della destinazione (città o paese)

Text

S

M

 

 

Destination_4

Codice postale della destinazione

Text

S

M

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

 

Destination_5

Paese della destinazione

Country

S

M

 

 

Transport_mode

Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l’impianto, cfr. allegato II, elenco di codici 7, del regolamento (CE) n. 684/2009.

Integer

S

M

0 – Altro

1 – Trasporto via mare

2 – Trasporto per ferrovia

3 – Trasporto su strada

4 – Trasporto aereo

5 – Spedizioni postali

6 – Installazioni di trasporto fisse

7 – Trasporto per via navigabile interna

 

Transport_vehicle

Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)

Text

S

M

“n/a” è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto

 

Transport_cont1

Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell’unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_cont2

Codice dell’unità di trasporto individuale del container

ITU

S

M, se Transport_cont1 = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato»;

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

S_Dispatch_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

2.6.

nel capitolo II, la sezione 4 è modificata come segue:

a)

al punto 4.1, la riga della tabella relativa al campo «Buyer_Address» è sostituita dalla seguente:

 

«Buyer_Address_1

Via e numero civico dell’acquirente (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_2

Comune dell’acquirente (città o paese)

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address_3

Codice postale dell’acquirente

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

b)

al punto 4.3, la riga della tabella relativa al campo «Payer_Address» è sostituita dalla seguente:

 

«Payer_Address_1

Via e numero civico del pagatore (o numero della strada e chilometro)

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_2

Comune del pagatore (città o paese)

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer _Address_3

Codice postale del pagatore

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

“n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

2.7.

nel capitolo II, la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

«Richiami

5.   Richiami delle richieste e dei messaggi relativi alle operazioni e alle transazioni [possibili per i tipi di messaggio 2-1, 2-2, 2-3 (solo entro 24 ore dalla segnalazione iniziale del messaggio 2-3, per Deact_Reason1 diverso da “2 – Prodotto rubato”), da 3-1 a 3-8, 4-1, 4-2 e 4-3]

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

5

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Codice di richiamo del messaggio fornito al mittente nella conferma di ricevimento del messaggio originale da richiamare

Text

S

M

Recall_CODE

 

Recall_

Reason1

Motivo del richiamo del messaggio originale

Integer

S

M

1 – L’evento segnalato non si è materializzato (solo per i tipi di messaggio 3-3, 3-5 e 3-8)

2 – Il messaggio conteneva informazioni errate

3 – Altro

 

Recall_

Reason2

Descrizione del motivo del richiamo del messaggio originale

Text

S

M, se Recall_

Reason1 = 3

 

 

Recall_

Reason3

Spiegazioni supplementari sul motivo del richiamo del messaggio originale

Text

S

O

 

Nota:

in occasione di un richiamo relativo a eventi operativi e logistici il messaggio richiamato è contrassegnato come “cancellato” ma non viene soppressa la registrazione esistente nella banca dati.»;

3)

è aggiunto il seguente allegato III:

«ALLEGATO III

Struttura di un identificativo univoco a livello unitario

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Elemento:

Identificativo mediante simbologia

Qualificatore di dati obbligatorio

Codice identificativo dell’emittente di identificativi

Qualificatore di dati opzionale

Numero di serie

Qualificatore di dati opzionale

Codice del prodotto

Qualificatore di dati opzionale

Marcatura temporale

Tipo:

Qualificatore

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Qualificatore

Stringa (elemento di dati)

Posizione all’interno dell’identificativo univoco:

Fissa

Fissa

Fissa

Non fissa

Non fissa

Non fissa

Non fissa

Fissa

Fissa

Regolamentato da:

Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 3, paragrafo 4, articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 21, paragrafi 1 e 4, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e articolo 21, paragrafo 4

Norme internazionali applicabili:

ISO/IEC 16022:2006, ISO/IEC 18004:2015 o ISS DotCode Symbology Spec.

ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014

ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014

 

 

 

 

 

 

Processo:

Applicato dagli operatori economici

Applicato dagli operatori economici

Generato dagli emittenti di identificativi

Applicato dagli operatori economici

Generato dagli emittenti di identificativi

Applicato dagli operatori economici

Generato dagli emittenti di identificativi

Applicato dagli operatori economici

Applicato dagli operatori economici

Trasmissione al sistema di repertori:

No

No

No

No

No

Nota:

ai fini dello schema di cui sopra, i separatori di gruppo (/FNC1) sono considerati alla stregua di qualificatori di dati opzionali, ossia il loro uso dipende dalla struttura di codifica dell’emittente di identificativi.

».

Rettifiche

2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/58


Rettifica della direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 26 settembre 2022 )

Pagina 47, articolo 1, punto 1, lettera b) che modifica l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/90/CE), secondo comma aggiunto:

anziché:

«In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.»,

leggasi:

«In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato V, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.».


2.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 65/59


Rettifica del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 del 19 giugno 2018 )

Pagina 33, articolo 5, titolo:

anziché:

«Flessibilità attraverso prestiti, operazioni bancarie e trasferimenti»,

leggasi:

«Flessibilità attraverso prestiti, riporti e trasferimenti».