ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/439 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2022
che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l’uso del nicotinamide riboside cloruro quale fonte di niacina negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell’Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(2) |
Conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento per l’uso negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), destinati alla popolazione adulta. |
(3) |
A seguito della presentazione di una domanda di estensione dell’uso del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento al fine di includervi anche l’uso a fini nutrizionali quale fonte di niacina, in particolare negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di formulare un parere su tale estensione dell’uso conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e, a seguito dell’esito di tale valutazione, di valutare, nel contesto del regolamento (UE) n. 609/2013, la sicurezza e la biodisponibilità di tale sostanza se aggiunta agli alimenti in questione. Il 14 settembre 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico relativo all’estensione dell’uso del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento (5). In tale parere l’Autorità ha concluso che il nicotinamide riboside cloruro è sicuro quanto la nicotinamide pura per l’uso negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. L’Autorità ha inoltre confermato la biodisponibilità della nicotinamide, una forma di niacina, ottenuta dal nicotinamide riboside cloruro. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160 della Commissione (6) ha autorizzato il nicotinamide riboside cloruro per l’uso, tra gli altri prodotti, negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento, a determinate condizioni. |
(5) |
La Commissione ritiene che il parere dell’Autorità presenti motivazioni sufficienti per stabilire che il nicotinamide riboside cloruro quale fonte di niacina non desta preoccupazioni per la sicurezza se utilizzato negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alle condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160 della Commissione. È pertanto opportuno consentire l’uso del nicotinamide riboside cloruro quale fonte di niacina negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Tale sostanza dovrebbe pertanto essere inserita nell’elenco dell’Unione delle sostanze che possono essere aggiunte a determinate categorie di prodotti alimentari, di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 della Commissione, del 10 gennaio 2020, che autorizza l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 6).
(4) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(5) Parere scientifico relativo all’estensione dell’uso del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283, EFSA Journal 2021;19(11):6843.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160 della Commissione, del 5 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso e le specifiche del nuovo alimento nicotinamide riboside cloruro (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 25).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, alla categoria di sostanze «Vitamine», sotto «Niacina», dopo la voce «nicotinamide» è inserita la voce seguente:
«nicotinamide riboside cloruro |
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X |
X» |
1.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/440 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2023
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del carbomer negli integratori alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(3) |
Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Il 22 aprile 2020 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso del carbomer come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dei polimeri reticolati dell’acido poliacrilico (carbomer) usati come additivo alimentare (4) e ha concluso che il loro uso negli integratori alimentari liquidi al livello d’uso massimo di 30 000 mg/kg e negli integratori alimentari solidi al livello d’uso tipico di 200 000 mg/kg non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(6) |
Il carbomer è destinato all’uso negli integratori alimentari solidi per il rilascio prolungato e controllato di nutrienti, che consente l’impiego di compresse di dimensioni più piccole, più facili da ingerire per i consumatori. Negli integratori alimentari liquidi il carbomer è destinato all’uso in formulazioni con un’ampia gamma di proprietà di scorrimento e reologiche che sono stabili con un livello inferiore di polimero. |
(7) |
È pertanto opportuno autorizzare l’additivo alimentare «carbomer» (E 1210) come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi. |
(8) |
Poiché il carbomer (E 1210) è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, le sue specifiche dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2021;19(8):6693.
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
a) |
nella parte B, al punto 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 1209 è inserita la voce seguente:
|
b) |
la parte E è così modificata:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa a E 1209 è inserita la voce seguente:
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« E 1210 CARBOMER
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1.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/441 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2023
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della sostanza 2-idrossi-4-metossibenzaldeide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l’elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
Il 17 dicembre 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione all’uso della 2-idrossi-4-metossibenzaldeide (n. FL 05.229) come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano in una serie di categorie alimentari di cui all’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La domanda è stata notificata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
Nel suo parere, adottato il 29 settembre 2021 (4), l’Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza n. FL 05.229 utilizzata come sostanza aromatizzante e ha concluso che non sussistono preoccupazioni in materia di sicurezza al livello stimato di esposizione alimentare calcolato utilizzando la tecnica di esposizione a porzioni aggiunte in base agli usi e ai livelli d’uso previsti. L’Autorità ha precisato che la valutazione si applica solo se l’aroma alimentare è isolato dalla pianta Periploca sepium utilizzando metodologie che permettono di ottenere un prodotto finale che presenti i livelli di purezza e di residui descritti nel parere. L’Autorità ha inoltre concluso che l’esposizione cumulativa alla sostanza n. FL 05.229 e alle tre sostanze strutturalmente affini non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(6) |
Secondo le informazioni disponibili sul sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (5), il dichiarante della 2-idrossi-4-metossibenzaldeide ha indicato che questa potrebbe contenere 1-metil-2-pirrolidone (n. CE 212-828-1, n. CAS 872-50-4) come stabilizzante. L’1-metil-2-pirrolidone [detto anche N-metil 2 pirrolidone (NMP)] è classificato come tossico per la riproduzione (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L’Autorità ha pertanto chiesto al richiedente di confermare che l’1-metil-2-pirrolidone non è utilizzato nella fabbricazione della 2-idrossi-4-metossibenzaldeide proposta per l’uso come aroma alimentare. Nella sua risposta il richiedente ha confermato che l’1-metil-2-pirrolidone non è utilizzato nel processo di estrazione come solvente, coadiuvante tecnologico, stabilizzante né in altro modo nella produzione di tale sostanza. L’Autorità ha pertanto ritenuto che l’1-metil-2-pirrolidone non dovrebbe essere presente nei solventi utilizzati nel processo di fabbricazione descritto nel fascicolo di domanda. L’Autorità ha inoltre osservato che, secondo il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) sull’NMP (7), non esistono fonti naturali note di NMP. L’Autorità ha pertanto concluso che non vi sono indicazioni che l’1-metil-2-pirrolidone sia presente nella sostanza aromatizzante 2-idrossi-4-metossibenzaldeide prodotta secondo la procedura descritta nel parere scientifico. |
(7) |
Alla luce del parere dell’Autorità, poiché l’uso della sostanza n. FL 05.229 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d’uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso. |
(8) |
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere la sostanza 2-idrossi-4-metossibenzaldeide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2021;19(11):6883.
(5) https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/23928/2/1
(6) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(7) CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), 2011, Parere sull’N-metil 2 pirrolidone (NMP), 22 marzo 2011.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce n. FL 05.226 è inserita la voce seguente:
«05.229 |
2-idrossi-4-metossibenzaldeide |
673-22-3 |
|
|
Isolata dalla pianta Periploca sepium |
|
EFSA» |
1.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/442 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2023
che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)(«regolamento di base», in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. DOMANDA
(1) |
Il 26 aprile 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata aggiornata il 14 ottobre 2022. |
(2) |
La domanda è stata presentata da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. («richiedente»), produttore esportatore di melamina della Repubblica popolare cinese («PRC»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(3) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC. |
(4) |
La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall’urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti. |
3. MISURE IN VIGORE
(5) |
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio (2) ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione (3). Il dazio era stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all’importazione («PMI») per i produttori esportatori che hanno collaborato e di un dazio fisso per tonnellata per tutti gli altri produttori esportatori. |
(6) |
Il 1o luglio 2022 la Commissione ha aperto un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della RPC, a seguito di una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (4). |
4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(7) |
Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009). |
(8) |
Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore. |
(9) |
Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che ha iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta su cui si sono basate le misure antidumping. |
5. PROCEDURA
5.1. Apertura
(10) |
La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale del richiedente. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente. |
(11) |
In conformità all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, il valore normale per il richiedente è stabilito seguendo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, fino all’articolo 6 bis, del regolamento di base, poiché l’ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017. |
(12) |
I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame il 2 dicembre 2022 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino al 15 dicembre 2022. |
(13) |
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (5) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni applicabile al presente procedimento. |
5.2. Abrogazione delle misure in vigore e registrazione delle importazioni
(14) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente dovrebbe essere abrogato. Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente. La Commissione osserva inoltre che non è possibile, in questa fase, fornire una stima attendibile dell’importo dei dazi che dovranno eventualmente essere corrisposti in futuro, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. In caso di ritiro della domanda e di chiusura del riesame, l’importo da versare per le importazioni registrate si baserà sull’aliquota del dazio antidumping istituita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 per «tutte le altre società», in funzione dell’esito dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 6. |
5.3. Periodo dell’inchiesta di riesame
(15) |
L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). La Commissione si riserva tuttavia il diritto di verificare se siano state effettuate operazioni in un periodo successivo e può, se del caso, modificare il periodo dell’inchiesta di riesame alla luce delle risultanze dell’inchiesta. |
5.4. Inchiesta sul richiedente
(16) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione del richiedente un questionario nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della direzione generale del Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2657. Il richiedente deve presentare il questionario compilato entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. |
5.5. Altre comunicazioni scritte
(17) |
Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. |
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
(18) |
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta entro i termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(19) |
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. |
(20) |
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (6). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato. |
(21) |
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. |
(22) |
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. |
(23) |
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. |
(24) |
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf. |
(25) |
Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. |
(26) |
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
|
6. OMESSA COLLABORAZIONE
(27) |
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. |
(28) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. |
(29) |
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. |
7. CONSIGLIERE-AUDITORE
(30) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento. |
(31) |
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. |
(32) |
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta. |
(33) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it. |
8. CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(34) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(35) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(36) |
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 è aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC, fabbricata per l’esportazione nell’Unione da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 899B).
Articolo 2
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 dell’1.7.2017, pag. 62).
(4) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 252 dell’1.7.2022, pag. 6).
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(6) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Rettifiche
1.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/18 |
Rettifica del regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59I del 25 febbraio 2023 )
Pagina 10, articolo 1, punto 6, lettera a):
anziché:
«… 3 quinquies bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 31 dicembre 2023, delle quantità seguenti:
a) |
474 638 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803; |
b) |
355 106 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002.»; |
leggasi:
«… 3 quinquies bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 30 giugno 2024, delle quantità seguenti:
a) |
752 475 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803; |
b) |
562 973 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002.». |