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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 63 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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28.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 63/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/435 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere della Corte dei conti (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»), gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19 hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, è più che mai evidente che per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19 sono indispensabili la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione, essendo queste tra i principali fattori che contribuiscono alla resilienza dell'economia dell'Unione. |
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(2) |
A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza e la sicurezza energetica dell'Unione, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare quelli provenienti dalla Russia, e il ruolo che l'Unione può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo risulta essere uno strumento adeguato per contribuire alla risposta dell'Unione a tali sfide emergenti. Ciò è vero anche alla luce della legislazione dell’Unione in materia di clima e di ambiente e degli impegni internazionali dell’Unione, e in particolare l’accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5). |
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(3) |
Nella dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022, i capi di Stato e di governo hanno invitato la Commissione a proporre entro la fine di maggio dello stesso anno un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di combustibili fossili russi, il quale invito è stato ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(4) |
La capacità del dispositivo di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione, contribuendo in tal modo all'accessibilità economica dell'energia e potenziando l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta, dovrebbe essere rafforzata. Per conseguire tali obiettivi, l'Unione ha bisogno di aumentare l'efficienza energetica, nonché l'affidabilità e la resilienza delle reti di trasmissione e di distribuzione, promuovere la flessibilità del sistema, ridurre al minimo le congestioni, anche attraverso un aumento della capacità delle reti e della capacità di stoccaggio dell'energia elettrica, promuovere la digitalizzazione e assicurare la resilienza delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la protezione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di tutte le infrastrutture, riducendo nel contempo le dipendenze energetiche strategiche. |
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(5) |
Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti connessi al settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU. |
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(6) |
Al fine di conseguire una transizione efficace verso l'energia verde e la rapida riduzione della dipendenza dall'energia da combustibili fossili in modo inclusivo sono necessarie misure volte a incrementare l'efficienza e il risparmio energetici degli edifici e delle relative infrastrutture energetiche critiche e a decarbonizzare più rapidamente le industrie. È indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come l'adozione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che offrono un mezzo efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti in materia di approvvigionamento energetico e di costi dell'energia. È pertanto opportuno sostenere anche le riforme e gli investimenti tesi a incrementare l'efficienza energetica, a decarbonizzare l'industria, anche mediante l'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e di altri combustibili rinnovabili di origine non biologica, e ad aumentare il risparmio energetico delle economie degli Stati membri, in linea con gli obiettivi e il quadro giuridico dell'Unione in materia di energia e clima. La Commissione dovrebbe in particolare incoraggiare gli Stati membri a includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU misure a sostegno della decarbonizzazione dell'industria. |
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(7) |
Si prevede che l'eliminazione graduale della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi porti a una riduzione della dipendenza energetica complessiva dell'Unione. I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contribuire ad aumentare e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, senza aumentare eccessivamente la sua dipendenza dalle importazioni di materie prime da paesi terzi. |
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(8) |
Nell'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza e dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro politiche economiche in modo da conseguire gli obiettivi in materia di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 del trattato, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, prestando particolare attenzione alle zone remote, periferiche e isolate e alle isole, che sono già soggette a vincoli supplementari. |
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(9) |
Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento presentano un piano per la ripresa e la resilienza in cui si richiede il ricorso a finanziamenti aggiuntivi sotto forma di prestiti, o, in conformità alle nuove norme da stabilire ai sensi del presente regolamento modificativo, dalla vendita all'asta di quote provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o dai trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit istituita dal regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero essere tenuti a inserire un capitolo dedicato al piano REPowerEU nel loro piano per la ripresa e la resilienza. In linea con la possibilità esistente, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, di presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza, e al fine di garantire la corretta elaborazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri possono presentare un progetto di capitolo dedicato al piano REPowerEU prima della presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza modificato. È opportuno evitare oneri amministrativi inutili. |
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(10) |
I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere nuove riforme e nuovi investimenti, a partire dal 1o febbraio 2022, in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e di affrontare la crisi causata dai recenti eventi geopolitici. Tuttavia, le misure incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU possono essere incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU se, a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo, lo Stato membro interessato è soggetto a una riduzione del suo contributo finanziario massimo. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe poter includere tali misure nel proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU fino a un importo di costi stimati pari alla diminuzione del contributo finanziario massimo. |
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(11) |
Uno Stato membro dovrebbe poter includere nel proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU la parte rafforzata delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, insieme ai corrispondenti traguardi e obiettivi. Tale rafforzamento dovrebbe introdurre un miglioramento sostanziale del livello di ambizione delle misure, che si riflette nella concezione o nel livello dei corrispondenti traguardi e obiettivi, basandosi al contempo sulle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata. |
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(12) |
Ciascuno Stato membro dovrebbe trasmettere il proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU sotto forma di addendum al proprio piano per la ripresa e la resilienza. Un capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere una spiegazione su come le misure ivi contenute siano coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, tenendo conto delle misure contenute nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. |
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(13) |
I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero tra l'altro contribuire ad aumentare la quota di energie sostenibili e rinnovabili nel mix energetico e ad affrontare le strozzature delle infrastrutture energetiche. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate mediante la valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle esigenze strategiche in materia di sicurezza energetica dello Stato membro interessato e delle misure rafforzate di preparazione, compreso lo stoccaggio dell'energia, adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche, senza compromettere il contributo a lungo termine alla transizione verde. |
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(14) |
È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici del piano REPowerEU. Nell'ambito di tale nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A. |
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(15) |
Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili in considerazione delle carenze esistenti di manodopera e di competenze. In tale contesto, è già possibile destinare risorse alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze verdi, nonché alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative legate alla transizione verde. Gli Stati membri sono incoraggiati a investire ulteriormente nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze, in particolare per quanto riguarda le competenze e le tecnologie verdi e le correlate competenze e tecnologie digitali, al fine di garantire che nessuno sia lasciato indietro durante la transizione verde. Laddove uno Stato membro includa nel suo capitolo dedicato al piano REPowerEU misure relative alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, la Commissione dovrebbe valutare se tali misure contribuiscano in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all'acquisizione di competenze verdi e di competenze digitali correlate. |
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(16) |
Alla luce dell'impatto economico e sociale dell'attuale crisi energetica, in cui la persistenza di prezzi dell'energia elevati e volatili sta esacerbando l'impatto della crisi COVID-19, aumentando ulteriormente l'onere finanziario a carico dei consumatori, in particolare i più vulnerabili, comprese le famiglie a basso reddito e le imprese vulnerabili, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e in riconoscimento dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, dovrebbe essere possibile includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU misure volte a contribuire ad affrontare a livello strutturale le situazioni di povertà energetica, attraverso riforme e investimenti di lunga durata. Le riforme e gli investimenti volti ad affrontare la povertà energetica dovrebbero fornire un sostegno finanziario più elevato ai meccanismi di efficienza energetica, anche attraverso strumenti finanziari dedicati, politiche in materia di energia pulita e regimi volti a ridurre la domanda di energia per le famiglie e le imprese — comprese le microimprese e le piccole e medie imprese — che si trovano in gravi difficoltà a causa di bollette energetiche elevate. |
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(17) |
Le misure di riduzione della domanda di energia adottate dagli Stati membri dovrebbero incentivare gli investimenti nel risparmio energetico. |
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(18) |
Salvo disposizione contraria, l'applicazione di un nuovo regime sui capitoli dedicati a REPowerEU non dovrebbe pregiudicare il rispetto degli altri obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) 2021/241. |
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(19) |
Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre europeo 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare. |
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(20) |
Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui si prevede che le misure del piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, contribuiranno alla transizione digitale e ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241. Cionondimeno, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, per quanto possibile, misure che contribuiscano all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. |
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(21) |
L’eccessiva durata delle procedure amministrative rappresenta uno dei principali ostacoli alla diffusione delle energie rinnovabili. Tali ostacoli comprendono la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative per i progetti, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, i problemi di connessione alla rete e i vincoli di personale delle autorità che rilasciano le autorizzazioni o dei gestori di rete. Un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni per le energie rinnovabili e la relativa infrastruttura della rete elettrica sono necessarie per garantire che l'Unione consegua i suoi obiettivi in materia di energia e clima. Sono state rivolte raccomandazioni agli Stati membri nel contesto del semestre europeo 2022 per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, dal titolo «Piano REPowerEU», la Commissione ha proposto di modificare la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di istituire una procedura di autorizzazione più rapida per le energie rinnovabili. Inoltre, il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio (10) che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ha introdotto norme di emergenza temporanee. |
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(22) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente ai quadri giuridici nazionali, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali e di altri portatori di interessi pertinenti coinvolti nell'attuazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza. Tale consultazione dovrebbe essere integrata per affrontare le riforme e gli investimenti da includere nel potenziale capitolo dedicato al piano REPowerEU in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per reagire, garantendo nel contempo una rapida finalizzazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU da parte dello Stato membro interessato. La sintesi aggiornata dovrebbe indicare i portatori di interessi consultati, spiegare i risultati della consultazione complementare e illustrare in che modo i contributi ricevuti dai portatori di interessi hanno trovato riscontro nei capitoli dedicati al piano REPowerEU. |
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(23) |
L'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (principio «non arrecare un danno significativo») è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla crisi COVID-19 siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per rispondere alle preoccupazioni immediate dell'Unione in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU necessari per migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario a titolo del dispositivo anche se non conformi al principio «non arrecare un danno significativo». Di norma, le infrastrutture e gli impianti petroliferi sono esclusi dal capitolo dedicato al piano REPowerEU. A titolo di deroga, uno Stato membro oggetto di una deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (12) fino all'entrata in vigore del presente regolamento modificativo, in virtù della sua particolare dipendenza dal greggio e della sua situazione geografica, dovrebbe poter includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari a rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione dovrebbe valutare se le misure previste per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico siano ammissibili alla deroga al principio «non arrecare un danno significativo». Ai fini di tale valutazione, la Commissione dovrebbe considerare, tra le altre condizioni, il rischio di effetti di lock-in e l'indisponibilità di alternative più pulite, tecnologicamente ed economicamente praticabili, che potrebbero essere utilizzate in tempi comparabili. Tale valutazione dovrebbe essere proporzionata, tenendo conto dell'urgenza di raggiungere gli obiettivi del piano REPowerEU. In caso di dubbi, la Commissione dovrebbe poter chiedere agli Stati membri di fornire informazioni pertinenti a sostegno della valutazione. La valutazione delle alternative più pulite dovrebbe essere effettuata entro limiti ragionevoli. |
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(24) |
Tutte le misure dei piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere adottate in conformità dell'acquis dell'Unione e nazionale applicabile in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e la protezione della natura. Per le misure che beneficiano della deroga al principio «non arrecare un danno significativo», gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU. |
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(25) |
I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero essere coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119. |
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(26) |
Il dispositivo, tenendo conto del Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e dell'importanza di far fronte ai cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le misure sostenute dal dispositivo e incluse nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri dovrebbero contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne derivano, e dovrebbero rappresentare un importo corrispondente ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e ad almeno il 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Tale metodologia dovrebbe essere utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato in tale allegato. Previo accordo dello Stato membro interessato e della Commissione, i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici dovrebbero poter essere aumentati al 40 o al 100 % per i singoli investimenti, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza, per tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano in maniera credibile l'impatto sugli obiettivi climatici. A tal fine, i coefficienti di sostegno agli obiettivi climatici dovrebbero poter essere aumentati fino a un importo complessivo del 3 % della dotazione del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti. Il dispositivo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e il principio «non arrecare un danno significativo». |
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(27) |
Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, come indicato nella più recente valutazione delle esigenze della Commissione, contribuendo, tra l'altro, a generare un valore aggiunto europeo. Si dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che le misure attuate in uno Stato membro potrebbero avere effetti di ricaduta in altri Stati membri. La Commissione dovrebbe agevolare quanto prima la cooperazione tra gli Stati membri al fine di elaborare misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale da includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che tali misure rappresentino almeno il 30 % dei costi stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Oltre alle misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, le misure a livello nazionale che contribuiscono a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo insieme, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle strozzature esistenti in termini di trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'energia, come indicato nella più recente valutazione delle esigenze della Commissione, aumentando in tal modo il potenziale di flussi transfrontalieri tra Stati membri, dovrebbero essere considerate come aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Anche le misure volte a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia dovrebbero essere considerate come aventi un effetto transfrontaliero positivo in quanto liberano ulteriori capacità o forniture per altri Stati membri. |
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(28) |
È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione della dimensione o dell'effetto di natura transfrontaliera o multinazionale delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU. |
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(29) |
È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere un sostegno sotto forma di prestito al fine di garantire l'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli Stati membri, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il più chiaramente possibile, entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se intendono presentare una richiesta di sostegno sotto forma di prestito. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. La comunicazione di un'intenzione non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/241, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % del loro reddito nazionale lordo (RNL) laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non dovrebbe pregiudicare neppure la conclusione del corrispondente accordo di prestito da parte della Commissione dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio. |
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(30) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i capitoli dedicati al piano REPowerEU quanto prima e preferibilmente entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. In linea con l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza modificato presentato dallo Stato membro entro due mesi e presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Data l'urgenza delle sfide che gli Stati membri si trovano ad affrontare, la Commissione dovrebbe adoperarsi per concludere la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza modificati senza indebito ritardo. |
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(31) |
Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche. |
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(32) |
Il regolamento (UE) 2022/1854 (13) introduce un contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria, applicabile in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare una parte dei proventi generati da tale contributo temporaneo per promuovere in modo coerente sinergie e complementarità con le riforme e gli investimenti nei rispettivi capitoli dedicati al piano REPowerEU, al fine di finanziare misure da attuare a livello nazionale conformemente agli obiettivi del piano REPowerEU. |
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(33) |
L'attuale situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, la direttiva n. 2003/87/CE dovrebbe consentire una monetizzazione straordinaria, mediante vendita all'asta, di una parte delle quote provenienti dal Fondo per l'innovazione e delle quote assegnate agli Stati membri, ad eccezione delle quote distribuite ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, nonché l’utilizzo dei proventi delle vendite all'asta per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo. Anche la vendita all'asta delle quote provenienti dal Fondo per l'innovazione e delle quote assegnate agli Stati membri dovrebbe essere anticipata. Una parte delle quote della riserva stabilizzatrice del mercato, che sarebbe altrimenti invalidata, dovrebbe essere utilizzata per ricostituire il Fondo per l'innovazione. |
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(34) |
Nel contesto dell'intervento di emergenza dell'Unione per far fronte ai prezzi elevati dell'energia derivanti dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, misure eccezionali temporanee mirate nell'ambito del quadro per la politica di coesione per il 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), mediante un uso flessibile delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, dovrebbero aiutare le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia e le famiglie vulnerabili a coprire i costi energetici sostenuti e pagati, a decorrere dal 1o febbraio 2022. Tale sostegno è pienamente in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU. |
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(35) |
In particolare, il FESR dovrebbe essere utilizzato in via eccezionale per fornire sostegno in termini di capitale di esercizio alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Il sostegno alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia dovrebbe essere proporzionato e rispettare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Inoltre, l'FSE dovrebbe essere utilizzato in via eccezionale per fornire sostegno alle famiglie vulnerabili, quali definite nelle norme nazionali, al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico anche in assenza di misure che aumentino l'occupabilità delle persone beneficiarie del sostegno, ossia con misure attive. Si tratta di misure eccezionali strettamente necessarie per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Esse garantiscono che le persone beneficiarie del sostegno abbiano accesso ai servizi essenziali, contribuendo in tal modo anche alle condizioni sanitarie necessarie per partecipare al mercato del lavoro. Il sostegno può essere fornito dal FESR, dall'FSE e dal Fondo di coesione in modo intercambiabile. Inoltre, oltre al FSE, dovrebbe essere possibile ricorrere al FESR e al Fondo di coesione per sostenere misure di mantenimento del posto di lavoro attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, compreso il sostegno ai lavoratori autonomi. Tali regimi mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione. Le risorse assegnate a tali regimi devono essere utilizzate esclusivamente a sostegno dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Il sostegno dell'Unione a tali regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti dovrebbe essere limitato nel tempo. Dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare le risorse REACT-EU di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tali tre tipi di sostegno al fine di rafforzare gli sforzi costanti degli Stati membri a favore di una ripresa resiliente delle rispettive economie a seguito della crisi COVID-19. |
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(36) |
Le modalità specifiche di programmazione dovrebbero consentire la programmazione esclusiva delle risorse nell'ambito di assi prioritari dedicati e contribuire a specifiche priorità di investimento. Al fine di offrire un sostegno significativo agli Stati membri nei loro sforzi volti a contenere le ripercussioni della crisi energetica, gli Stati membri dovrebbero eccezionalmente beneficiare di un tasso di cofinanziamento del 100 % da applicare agli assi prioritari dedicati dei programmi operativi che forniscono in via esclusiva tale sostegno fino alla fine del periodo di programmazione 2014-2020. Tali misure limitate e mirate dovrebbero integrare gli interventi strutturali nella politica di coesione a sostegno della produzione di energia pulita e della promozione dell'efficienza energetica. Al fine di tenere conto dei vincoli di bilancio dell'Unione, l'importo massimo dei pagamenti della Commissione a favore di tali operazioni nell'ambito delle priorità specifiche dovrebbe essere pari a 5 000 000 000 EUR nel 2023. |
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(37) |
Per offrire agli Stati membri e alle regioni sufficiente flessibilità nell'affrontare le nuove sfide emergenti, il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di chiedere fino al 7,5 % delle risorse a titolo del FESR, del Fondo sociale europeo Plus e del Fondo di coesione per contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU. I fondi dovrebbero poter fornire sostegno agli obiettivi del piano REPowerEU se tale sostegno rientra nell'ambito di applicazione del Fondo in questione, contribuisce ai suoi obiettivi specifici e rispetta le norme di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e al pertinente regolamento specifico del fondo, compreso il principio «non arrecare un danno significativo». |
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(38) |
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire la totalità o una parte della loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo. La crisi COVID-19, aggravata dalla minaccia alla sicurezza energetica dell'Unione, ha esacerbato le ripercussioni negative del recesso del Regno Unito dall'Unione negli Stati membri, anche nelle loro regioni e comunità locali, nonché in alcuni settori, specie quelli maggiormente colpiti da tale recesso. Le misure da finanziare nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit e le riforme e gli investimenti da finanziare nell'ambito del dispositivo possono avere finalità analoghe e contenuti simili. Sia la riserva di adeguamento alla Brexit che il dispositivo mirano, in ultima analisi, ad attenuare gli effetti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo mirano principalmente ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia, ma possono altresì contribuire a contrastare le conseguenze negative e impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dalla Brexit. Infine, gli stanziamenti di impegno e di pagamento a titolo sia della riserva di adeguamento alla Brexit che del dispositivo sono iscritti oltre i massimali del quadro finanziario pluriennale. In tale scenario, e tenendo conto delle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dai più recenti sviluppi geopolitici, è opportuno concedere flessibilità agli Stati membri consentendo trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo, il che permetterà di soddisfare gli obiettivi di entrambi gli strumenti e, in ultima analisi, di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale. |
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(39) |
Le erogazioni di finanziamenti aggiuntivi agli Stati membri che includano un capitolo dedicato al piano REPowerEU nel loro piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo fino alla fine del 2026. |
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(40) |
Una richiesta di un finanziamento specifico, presentata in un piano per la ripresa e la resilienza, compresi un'assegnazione proveniente dalla vendita all'asta di quote del sistema di scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE, i trasferimenti di risorse dal FESR, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo di coesione, disciplinati dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060 e i trasferimenti di risorse dalla riserva di adeguamento alla Brexit, per le misure contenute in un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe riflettere un maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti inclusi in tale capitolo. |
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(41) |
Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato per rispondere meglio all'attuale crisi energetica, dovrebbe essere possibile che, su richiesta di uno Stato membro da presentare unitamente al capitolo dedicato al piano REPowerEU in un piano per la ripresa e la resilienza modificato, un importo dei finanziamenti aggiuntivi necessari per finanziare le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sia versato sotto forma di due versamenti di prefinanziamento. La Commissione dovrebbe effettuare, per quanto possibile, il primo versamento di prefinanziamento entro due mesi dall'assunzione dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 e il secondo versamento di prefinanziamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali versamenti dovrebbero essere compatibili con le risorse disponibili, in particolare con la disponibilità dei fondi provenienti dal conto NextGenerationEU, dei fondi approvati nel bilancio annuale dell'Unione e delle entrate derivanti dalle quote del sistema di scambio delle quote di emissioni conformemente alla direttiva 2003/87/CE, e con l'effettivo trasferimento preventivo di risorse nell'ambito di programmi in regime di gestione concorrente, se richiesto. |
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(42) |
Al fine di rispettare i massimali di pagamento del quadro finanziario pluriennale, è opportuno fissare un massimale per i pagamenti corrispondenti al prefinanziamento degli importi trasferiti a norma del regolamento (UE) 2021/1060. |
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(43) |
La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e fornire informazioni in merito, in particolare attraverso gli scambi nel corso del dialogo sulla ripresa e la resilienza, attraverso le relazioni nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e attraverso un'apposita sezione nella relazione annuale da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(44) |
I recenti eventi geopolitici hanno inciso notevolmente sui prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e dei materiali da costruzione e hanno inoltre causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali, hanno provocato un aumento dell'inflazione e hanno generato nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e un aumento del costo della vita. Potrebbe rendersi necessaria una risposta a tali sfide. Tali sviluppi potrebbero avere un impatto diretto sulla capacità di attuare le misure dei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irraggiungibile, in tutto o in parte, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni potrebbero essere invocate come circostanze oggettive ai sensi del regolamento (UE) 2021/241. Inoltre, nella misura in cui gli Stati membri possono dimostrare che il conseguimento di un traguardo o di un obiettivo specifico è in contrasto con il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, tali situazioni potrebbero anche essere invocate come circostanze oggettive ai sensi di tale regolamento. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza, compresi gli sforzi per le riforme e per gli investimenti degli Stati membri. |
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(45) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/241, (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE. |
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(46) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/241
Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:
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1) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, e aumentando la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.»; |
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2) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il dispositivo sostiene unicamente misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”, il quale si applica anche alle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, salvo disposizione contraria nel presente regolamento.»; |
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3) |
l'articolo 14 è così modificato:
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4) |
all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure avviate a decorrere dal 1o febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento. Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1o febbraio 2022.»; |
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5) |
all'articolo 18, il paragrafo 4 è così modificato:
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6) |
l'articolo 19, paragrafo 3, è così modificato:
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7) |
all'articolo 20, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:
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8) |
dopo il capo III è inserito il capo seguente: « CAPO III bis IL PIANO REPOWEREU Articolo 21 bis Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE 1. Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. 2. La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis. 3. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 4. Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1o marzo 2023. 5. Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati. 6. La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater. Articolo 21 ter Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU 1. Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi. 2. Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento. Articolo 21 quarter Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza 1. I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1o marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1o febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione. 3. Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:
4. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi. 5. I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f). 6. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio “non arrecare un danno significativo” non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:
7. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste. 8. Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. 9. I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Articolo 21 quinquies Prefinanziamento del piano REPowerEU 1. Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità. 2. Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000 EUR. 3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:
4. Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000 EUR. 5. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente. (*1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)." (*2) Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).»;" |
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9) |
all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.»; |
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10) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 25 bis Trasparenza sui destinatari finali 1. Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno. 2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:
3. Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate. 4. Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale. 5. La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.»; |
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11) |
all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:
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12) |
all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.»; |
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13) |
all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.»; |
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14) |
l'articolo 31 è così modificato:
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15) |
all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.»; |
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16) |
il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis; |
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17) |
l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Nel regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 25 ter
Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti
1. Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia sono quelle ammissibili a ricevere gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato.
Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013.
2. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo. Inoltre, qualora tali operazioni contribuiscano a una delle priorità di investimento di cui al paragrafo 1, esse possono essere finanziate dal Fondo di coesione sulla base delle norme applicabili al FESR o al FSE. Il FESR e il Fondo di coesione possono altresì finanziare l'accesso al mercato del lavoro mediante il mantenimento dei posti di lavoro di lavoratori dipendenti e autonomi attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sulla base delle norme applicabili al FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1304/2013.
3. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmate esclusivamente nell'ambito di un nuovo asse prioritario dedicato. L'asse prioritario dedicato può comprendere finanziamenti del FESR e del FSE provenienti da categorie di regioni differenti e dal Fondo di coesione. Il sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, ai sensi dell'articolo 92 bis, è programmato nell'ambito di un asse prioritario dedicato separato che contribuisce alla priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma.
Gli importi assegnati agli assi prioritari dedicati di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 10 % del totale delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, comprese le risorse REACT-EU, nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", assegnate allo Stato membro interessato per il periodo di programmazione 2014-2020 come stabilito nei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari dedicati si applica un tasso di cofinanziamento del 100 %.
4. Le richieste di modifica di un programma operativo esistente presentate da uno Stato membro per introdurre uno o più assi prioritari dedicati di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate e corredate del programma riveduto. Gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), non sono richiesti nella descrizione dell'asse o degli assi prioritari del programma operativo riveduto.
5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2022. A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6.
6. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, possono essere selezionate ai fini del sostegno da parte del FESR, del FSE o del Fondo di coesione prima dell'approvazione del programma rivisto.
7. Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro.
8. Il totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione agli Stati membri a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, escluse le risorse REACT-EU, per le priorità dedicate di cui al paragrafo 3, non supera i 5 000 000 000 EUR nel 2023. Gli importi saranno erogati entro i limiti dei finanziamenti disponibili e dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
9. Il presente articolo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea.”».
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:
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1) |
all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:
(*3) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).»;" |
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2) |
all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può presentare una modifica di un programma, conformemente al presente articolo, chiedendo che le misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, siano incluse in un programma, se tale sostegno contribuisce agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Gli importi richiesti per tali misure sono programmati nell'ambito di un obiettivo specifico conformemente ai regolamenti specifici di ciascun fondo e inclusi in una priorità. Tali importi non superano complessivamente il limite del 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per ciascun fondo.»; |
|
3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 26 bis Sostegno al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 1. Gli Stati membri che presentano alla Commissione, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU possono chiedere, mediante una modifica del programma in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento, che fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione sia incluso nelle priorità che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, a condizione che tale sostegno contribuisca agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. La possibilità di tale richiesta non pregiudica la possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento. 2. Le risorse richieste dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono eseguite in conformità del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi. 3. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale delle risorse che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.»; |
|
4) |
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755
Nel regolamento (UE) 2021/1755 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza
1. Entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.
2. Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.
3. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.
4. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.
5. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Articolo 5
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 sexies
Dispositivo per la ripresa e la resilienza
1. Come misura straordinaria una tantum, per il periodo fino al 31 agosto 2026, le quote messe all'asta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono messe all'asta fino a quando l'importo totale dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.
2. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 8, per un periodo fino al 31 agosto 2026, una parte delle quote di cui a tale paragrafo è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo32, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto i 12 miliardi di EUR.
3. Fino al 31 agosto 2026 un certo numero di quote della quantità che sarebbe altrimenti messa all'asta dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è messa all’asta per sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l’importo dei proventi ottenuti dalla vendita all’asta non abbia raggiunto gli 8 miliardi di EUR. Tali quote sono, in linea di principio, messe all’asta in volumi annui uguali nel corso del periodo pertinente.
4. In deroga all’articolo 1, paragrafo 5 bis, della decisione (UE) 2015/1814, fino al 31 dicembre 2030, 27 milioni di quote non assegnate nella riserva stabilizzatrice del mercato del quantitativo totale che sarebbe altrimenti invalidato durante quel periodo sono utilizzate per sostenere l'innovazione, secondo quanto disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, della presente direttiva.
5. La Commissione garantisce che le quote messe all'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, i prefinanziamenti, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (*6) per garantire un importo adeguato di risorse del Fondo per l'innovazione nel periodo 2023-2026. Il periodo per la messa all'asta di cui al presente articolo è riesaminato un anno dopo il suo inizio alla luce dell'impatto della messa all'asta di cui al presente articolo sul mercato del carbonio e sul prezzo.
6. La BEI è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e fornisce i proventi generati dalla vendita all'asta alla Commissione.
7. I proventi generati dalla vendita all'asta delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU C 486 del 21.12.2022, pag. 185.
(2) GU C 333 dell'1.9.2022, pag. 5.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2023.
(4) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(6) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(7) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(8) Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10) Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).
(11) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(12) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(15) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
ALLEGATO I
Nel regolamento (UE) 2021/241 è inserito l'allegato seguente:
«ALLEGATO IV bis
Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:
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— |
popolazione; |
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— |
inverso del PIL pro capite; |
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— |
deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi; |
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— |
quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia. |
Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:
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— |
l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione; |
|
— |
l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27; |
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— |
una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %; |
|
— |
una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %. |
Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ρi è definito come segue:
dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.
dove
dove
dove
Definizioni (1):
|
— |
popi,2021 — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021; |
|
— |
popEU,2021 — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021; |
|
— |
|
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— |
|
|
— |
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|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:
|
Stato membro |
Quota come % del totale |
Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti) |
|
Belgio |
1,41 % |
282 139 |
|
Bulgaria |
2,40 % |
480 047 |
|
Cechia |
3,41 % |
681 565 |
|
Danimarca |
0,65 % |
130 911 |
|
Germania |
10,45 % |
2 089 555 |
|
Estonia |
0,42 % |
83 423 |
|
Irlanda |
0,45 % |
89 598 |
|
Grecia |
3,85 % |
769 222 |
|
Spagna |
12,93 % |
2 586 147 |
|
Francia |
11,60 % |
2 320 955 |
|
Croazia |
1,35 % |
269 441 |
|
Italia |
13,80 % |
2 760 000 |
|
Cipro |
0,26 % |
52 487 |
|
Lettonia |
0,62 % |
123 983 |
|
Lituania |
0,97 % |
194 020 |
|
Lussemburgo |
0,15 % |
30 000 |
|
Ungheria |
3,51 % |
701 565 |
|
Malta |
0,15 % |
30 000 |
|
Paesi Bassi |
2,28 % |
455 042 |
|
Austria |
1,05 % |
210 620 |
|
Polonia |
13,80 % |
2 760 000 |
|
Portogallo |
3,52 % |
704 420 |
|
Romania |
7,00 % |
1 399 326 |
|
Slovenia |
0,58 % |
116 910 |
|
Slovacchia |
1,83 % |
366 959 |
|
Finlandia |
0,56 % |
112 936 |
|
Svezia |
0,99 % |
198 727 |
|
UE-27 |
100,00 % |
20 000 000 |
(1) Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.
ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:
|
1) |
Alla sezione 2, punto 2.5, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
alla sezione 2 sono aggiunti i punti seguenti:
|
|
3) |
la sezione 3 è così modificata:
|
ALLEGATO III
L'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:
|
1) |
il testo del punto 3 è sostituito dal seguente: «Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14, 26 e 26 bis del regolamento CPR»; |
|
2) |
il punto 3.1 è così modificato:
|
(*1) Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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28.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 63/28 |
SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SULLA CRIMINALITÀ INFORMATICA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE RAFFORZATA E LA DIVULGAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE
Preambolo
GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E GLI ALTRI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE sulla criminalità informatica (STE n. 185, di seguito «la Convenzione»), aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001, firmatari del presente protocollo,
TENENDO PRESENTE la portata e l'impatto della Convenzione in tutte le regioni del mondo;
RICORDANDO che la Convenzione è già integrata dal protocollo addizionale relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE n. 189), aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (di seguito «il primo protocollo»), tra le parti di tale protocollo;
TENENDO CONTO dei trattati vigenti del Consiglio d'Europa sulla cooperazione in materia penale nonché di altri accordi e intese sulla cooperazione in materia penale tra le parti della Convenzione;
VISTA altresì la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108), modificata dal protocollo di emendamento (STE n. 223), aperto alla firma a Strasburgo il 10 ottobre 2018, a cui ogni Stato può essere invitato ad aderire;
RICONOSCENDO il crescente utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi i servizi internet, e l'aumento della criminalità informatica, che costituisce una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto e che molti Stati considerano anche una minaccia per i diritti umani;
RICONOSCENDO ALTRESÌ il crescente numero di vittime della criminalità informatica e l'importanza di ottenere giustizia per tali vittime;
RICORDANDO che i governi hanno la responsabilità di proteggere la società e le persone dalla criminalità non soltanto offline ma anche online, anche attraverso indagini e azioni penali efficaci;
CONSAPEVOLI che le prove di un reato sono sempre più spesso conservate in formato elettronico su sistemi informatici in giurisdizioni straniere, multiple o sconosciute, e convinti che siano necessarie misure supplementari per ottenere legalmente tali prove al fine di consentire una risposta efficace della giustizia penale e difendere lo Stato di diritto;
RICONOSCENDO che occorre rafforzare e rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati e il settore privato e che, in tale contesto, è necessaria maggiore chiarezza o certezza del diritto per i prestatori di servizi e altri soggetti per quanto riguarda le circostanze in cui possono rispondere alle richieste dirette di divulgazione di dati elettronici presentate dalle autorità giudiziarie penali delle altre parti;
MIRANDO pertanto a rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico di qualsiasi reato ai fini di indagini o procedimenti penali specifici mediante strumenti supplementari relativi a una mutua assistenza giudiziaria più efficiente e ad altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, alla cooperazione in situazioni di emergenza e alla cooperazione diretta tra le autorità competenti e i prestatori di servizi e altri soggetti che possiedono o controllano informazioni pertinenti;
CONVINTI che condizioni e garanzie efficaci per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali siano vantaggiosi per un'efficace cooperazione transfrontaliera ai fini della giustizia penale, anche tra il settore pubblico e quello privato;
RICONOSCENDO che la raccolta di prove elettroniche per le indagini penali riguarda spesso dati personali e riconoscendo l'esigenza di molte parti di proteggere la vita privata e i dati di carattere personale al fine di adempiere ai loro obblighi costituzionali e internazionali; e
CONSAPEVOLI della necessità di garantire che efficaci misure di giustizia penale riguardanti la criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico siano soggette a condizioni e garanzie, che prevedano un'adeguata protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti derivanti dagli obblighi assunti dagli Stati in virtù degli strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, quali la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) (STE n. 5), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966), la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981), la Convenzione americana sui diritti dell'uomo (1969) e altri trattati internazionali in materia di diritti umani;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
Disposizioni comuni
Articolo 1
Finalità
Il presente protocollo è finalizzato a integrare:
|
a) |
la Convenzione tra le parti del presente protocollo; e |
|
b) |
il primo protocollo tra le parti del presente protocollo che sono anche parti del primo protocollo. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Salvo diversa indicazione, le misure di cui al presente protocollo si applicano:
|
a) |
tra le parti della Convenzione che sono parti del presente protocollo, a indagini o procedimenti penali specifici relativi a reati connessi a sistemi e dati informatici nonché alla raccolta di prove di reato in formato elettronico; e |
|
b) |
tra le parti del primo protocollo che sono parti del presente protocollo, a indagini o procedimenti penali specifici relativi ai reati stabiliti in conformità del primo protocollo. |
2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per adempiere agli obblighi stabiliti dal presente protocollo.
Articolo 3
Definizioni
1. Al presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione.
2. Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni aggiuntive seguenti:
|
a) |
«autorità centrale» indica l'autorità o le autorità designate ai sensi di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra le parti interessate, o, in assenza di questi, l'autorità o le autorità designate da una parte in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione; |
|
b) |
«autorità competente» indica un'autorità giudiziaria, amministrativa, o altro tipo di autorità di contrasto cui il diritto nazionale conferisce la competenza a ordinare, autorizzare o procedere all'esecuzione delle misure previste dal presente protocollo ai fini della raccolta o della produzione di prove in relazione a indagini o procedimenti penali specifici; |
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c) |
«emergenza» indica una situazione in cui vi sia un rischio considerevole e imminente per la vita o la sicurezza di una persona fisica; |
|
d) |
«dati personali» indica le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile; |
|
e) |
«parte trasmittente» indica la parte che trasmette i dati in risposta a una richiesta o in quanto parte di una squadra investigativa comune o, ai fini del capo II, sezione 2, una parte nel cui territorio si trova un prestatore di servizi di trasmissione o un soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio. |
Articolo 4
Lingua
1. Le richieste e gli ordini presentati a una parte, nonché le informazioni di accompagnamento, sono formulati in una lingua accettabile per la parte richiesta o per la parte destinataria della notifica in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, oppure sono accompagnati da una traduzione in tale lingua.
2. Gli ordini di cui all'articolo 7 e le richieste di cui all'articolo 6, nonché le relative informazioni di accompagnamento, sono:
|
a) |
presentati in una lingua dell'altra parte in cui il prestatore di servizi o il soggetto accetta procedure nazionali analoghe; |
|
b) |
presentati in un'altra lingua accettabile per il prestatore di servizi o il soggetto; oppure |
|
c) |
accompagnati da una traduzione in una delle lingue di cui alla lettera a) o b). |
CAPO II
Misure di cooperazione rafforzata
Articolo 5
Principi generali applicabili al capo II
1. Le parti cooperano conformemente alle disposizioni del presente capo nella misura più ampia possibile.
2. La sezione 2 del presente capo è costituita dagli articoli 6 e 7. Essa prevede procedure volte a rafforzare la cooperazione diretta con i prestatori di servizi e i soggetti presenti nel territorio di un'altra parte. La sezione 2 si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra le parti interessate.
3. La sezione 3 del presente capo è costituita dagli articoli 8 e 9. Essa prevede procedure volte a rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità ai fini della divulgazione dei dati informatici memorizzati. La sezione 3 si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiesta e la parte richiedente.
4. La sezione 4 del presente capitolo è costituita dall'articolo 10. Essa prevede procedure relative alla mutua assistenza giudiziaria di emergenza. La sezione 4 si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiesta e la parte richiedente.
5. La sezione 5 del presente capo è costituita dagli articoli 11 e 12. La sezione 5 si applica in assenza di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiesta e la parte richiedente. Le disposizioni della sezione 5 non si applicano in presenza di tale trattato o accordo, fatto salvo quanto disposto dell'articolo 12, paragrafo 7. Tuttavia, le parti interessate possono stabilire di comune accordo di applicare le disposizioni della sezione 5 in sostituzione, se il trattato o l'accordo non lo vietano.
6. Se, in conformità con le disposizioni del presente protocollo, la parte richiesta è autorizzata a subordinare la cooperazione alla doppia incriminazione, questa condizione sarà considerata soddisfatta se il comportamento che costituisce il reato per il quale è stata richiesta l'assistenza è considerato reato in base al diritto interno della parte richiesta, a prescindere dal fatto che, nella legislazione della parte richiesta, il reato rientri nella stessa categoria o abbia la stessa denominazione di quella prevista dal diritto della parte richiedente.
7. Quanto disposto dal presente capo non limita la cooperazione tra le parti, o tra le parti e i prestatori di servizi o altri soggetti, mediante altri accordi, intese, pratiche o leggi nazionali applicabili.
Articolo 6
Richiesta di informazioni sulla registrazione di nomi di dominio
1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti, ai fini di indagini o procedimenti penali specifici, a inviare a un soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio sul territorio di un'altra parte una richiesta relativa a informazioni in possesso o sotto il controllo di tale soggetto, allo scopo di identificare o contattare il titolare di un nome di dominio.
2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentire a un soggetto sul suo territorio di divulgare tali informazioni in risposta a una richiesta a norma del paragrafo 1, alle condizioni ragionevoli previste dal diritto nazionale.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende:
|
a) |
la data di emissione della richiesta e l'identità e i dati di contatto dell'autorità competente che l'ha emessa; |
|
b) |
il nome di dominio per il quale sono richieste le informazioni e un elenco dettagliato delle informazioni richieste, compresi gli elementi di dati specifici; |
|
c) |
una dichiarazione attestante che la richiesta è stata presentata in conformità del presente protocollo, che la necessità delle informazioni è dovuta alla loro pertinenza per un'indagine o procedimento penale specifico e che le informazioni saranno utilizzate solo ai fini di tale indagine o procedimento penale specifico; e |
|
d) |
il termine entro il quale devono essere divulgate le informazioni, le modalità di tale divulgazione ed eventuali altre istruzioni procedurali particolari. |
4. Una parte può presentare una richiesta in conformità del paragrafo 1 in formato elettronico, se il soggetto lo accetta. Possono essere richiesti adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.
5. In caso di mancata collaborazione da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere a tale soggetto di fornire le motivazioni del suo rifiuto di divulgare le informazioni richieste. La parte richiedente può chiedere una consultazione con la parte in cui ha sede il soggetto al fine di determinare le misure disponibili per ottenere tali informazioni.
6. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi altro momento, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa l'autorità designata ai fini della consultazione di cui al paragrafo 5.
7. Il segretario generale del Consiglio d'Europa istituisce e tiene aggiornato un registro delle autorità designate dalle parti in conformità del paragrafo 6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni da essa fornite per il registro siano sempre corrette.
Articolo 7
Divulgazione delle informazioni relative agli abbonati
1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti a emettere un ordine da impartire direttamente a un prestatore di servizi sul territorio di un'altra parte, al fine di ottenere la divulgazione di specifiche informazioni memorizzate relative agli abbonati, in possesso o sotto il controllo di tale prestatore di servizi, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti penali specifici della parte emittente.
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2. |
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3. L'ordine di cui al paragrafo 1:
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a) |
specifica l'autorità emittente e la data di emissione; |
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b) |
contiene una dichiarazione attestante che l'ordine è emesso in conformità del presente protocollo; |
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c) |
contiene il nome e l'indirizzo del prestatore o dei prestatori di servizi a cui deve essere notificato; |
|
d) |
specifica il reato o i reati oggetto dell'indagine o del procedimento penale; |
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e) |
specifica l'autorità che richiede le informazioni specifiche relative agli abbonati, se diversa dall'autorità emittente; e |
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f) |
contiene una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni relative agli abbonati. |
4. L'ordine di cui al paragrafo 1 è accompagnato dalle seguenti informazioni supplementari:
|
a) |
le basi giuridiche nazionali che conferiscono all'autorità la competenza di emettere l'ordine; |
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b) |
le disposizioni giuridiche e le sanzioni applicabili per il reato oggetto dell'indagine o dell'azione penale; |
|
c) |
i dati di contatto dell'autorità a cui il prestatore di servizi deve inviare le informazioni relative agli abbonati, alla quale può chiedere ulteriori informazioni o alla quale deve altrimenti rispondere; |
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d) |
il termine entro il quale devono essere inviate le informazioni relative agli abbonati e le modalità di tale invio; |
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e) |
l'indicazione di una eventuale richiesta precedente di conservazione dei dati, compresa la data di conservazione e il numero di riferimento applicabile; |
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f) |
eventuali istruzioni procedurali particolari; |
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g) |
se del caso, una dichiarazione che attesti l'avvenuta notifica contestuale in conformità del paragrafo 5; e |
|
h) |
ogni altra informazione che possa aiutare a ottenere la divulgazione delle informazioni relative agli abbonati. |
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5. |
|
6. Una parte può inviare l'ordine di cui al paragrafo 1 e le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4 in formato elettronico, se il prestatore di servizi lo ritiene accettabile. Una parte può trasmettere la notifica e le informazioni supplementari di cui al paragrafo 5 in formato elettronico. Possono essere richiesti adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.
7. Se un prestatore di servizi informa l'autorità di cui al paragrafo 4, lettera c), che non intende divulgare le informazioni relative agli abbonati che gli sono state richieste, o non le divulga in risposta all'ordine di cui al paragrafo 1 entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordine o entro il termine di cui al paragrafo 4, lettera d), se questo periodo ha una durata superiore, le autorità competenti della parte emittente possono chiederne l'esecuzione solo in virtù dell'articolo 8 o tramite altre forme di mutua assistenza giudiziaria. Le parti possono chiedere al prestatore di servizi di motivare il suo rifiuto di divulgare le informazioni relative agli abbonati oggetto dell'ordine.
8. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare che una parte emittente deve chiedere la divulgazione delle informazioni relative agli abbonati al prestatore di servizi prima di poterne fare richiesta in conformità dell'articolo 8, a meno che la parte emittente non fornisca una spiegazione ragionevole per non aver agito in tal senso.
9. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può:
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a) |
riservarsi il diritto di non applicare il presente articolo; oppure |
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b) |
qualora la divulgazione di determinati tipi di numeri di accesso in conformità del presente articolo fosse incompatibile con i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico interno, riservarsi di non applicare il presente articolo a tali numeri. |
Articolo 8
Esecuzione degli ordini emessi da un'altra parte finalizzati alla presentazione accelerata di informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico
1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti a emettere un ordine da presentare nell'ambito di una richiesta rivolta a un'altra parte al fine di imporre a un prestatore di servizi sul territorio della parte richiesta di divulgare
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a) |
informazioni relative agli abbonati; e |
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b) |
dati relativi al traffico |
specificati e memorizzati, in possesso o sotto il controllo del prestatore di servizi, necessari ai fini di indagini o procedimenti penali specifici della parte.
2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per dare esecuzione a un ordine di cui al paragrafo 1 emesso da una parte richiedente.
3. Nella sua richiesta, la parte richiedente trasmette alla parte richiesta l'ordine di cui al paragrafo 1, le informazioni di supporto ed eventuali istruzioni procedurali particolari.
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a) |
L'ordine:
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b) |
Le informazioni di supporto, fornite al fine di aiutare la parte richiesta a dare esecuzione all'ordine e che non devono essere comunicate al prestatore di servizi senza il consenso della parte richiedente, specificano:
|
|
c) |
La parte richiedente può esigere che la parte richiesta esegua istruzioni procedurali particolari. |
4. Una parte può dichiarare, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, e in qualsiasi altro momento, che sono necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini di cui al paragrafo 1.
5. La parte richiesta accetta richieste in formato elettronico. Prima di accettare la richiesta, essa può esigere adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.
|
6. |
|
7. Se la parte richiesta non è in grado di applicare nel modo richiesto le istruzioni di cui al paragrafo 3, lettera c), ne informa tempestivamente la parte richiedente e, se del caso, specifica le condizioni alle quali essa può applicarle; in seguito la parte richiedente decide se la richiesta debba comunque essere eseguita.
8. La parte richiesta può rifiutarsi di dare esecuzione a una richiesta per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, o all'articolo 27, paragrafo 4, della Convenzione, o può imporre le condizioni che ritiene necessarie per consentirne l'esecuzione. La parte richiesta può inoltre rinviare l'esecuzione delle richieste per i motivi stabiliti all'articolo 27, paragrafo 5, della Convenzione. La parte richiesta notifica quanto prima alla parte richiedente il proprio rifiuto, le proprie condizioni o il rinvio. La parte richiesta notifica inoltre alla parte richiedente qualsiasi altra circostanza che potrebbe ritardare in modo significativo l'esecuzione della richiesta. L'articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione si applica al presente articolo.
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9. |
|
10. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa e aggiorna i dati di contatto delle autorità designate:
|
a) |
per emettere un ordine in conformità del presente articolo; e |
|
b) |
per ricevere un ordine in conformità del presente articolo. |
11. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare di esigere che le richieste di altre parti a norma del presente articolo le siano presentate dall'autorità centrale della parte richiedente o da un'altra autorità stabilita di comune accordo dalle parti interessate.
12. Il segretario generale del Consiglio d'Europa istituisce e tiene aggiornato un registro delle autorità designate dalle parti in conformità del paragrafo 10. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni da essa fornite per il registro siano sempre corrette.
13. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può riservarsi il diritto di non applicare il presente articolo ai dati relativi al traffico.
Articolo 9
Divulgazione accelerata di dati informatici memorizzati in caso di emergenza
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1. |
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2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentire, a norma del paragrafo 1, quanto segue:
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a) |
che le sue autorità possano richiedere dati a un prestatore di servizi sul suo territorio a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 1; |
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b) |
che un prestatore di servizi sul suo territorio possa divulgare i dati richiesti alle proprie autorità in risposta a una richiesta in conformità del paragrafo 2, lettera a); e |
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c) |
che le sue autorità possano fornire i dati richiesti alla parte richiedente. |
3. La richiesta di cui al paragrafo 1:
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a) |
specifica l'autorità competente che richiede i dati e la data di presentazione della richiesta; |
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b) |
contiene una dichiarazione attestante che la richiesta è presentata in conformità del presente protocollo; |
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c) |
specifica il nome e l'indirizzo del prestatore o dei prestatori di servizi che sono in possesso o hanno il controllo dei dati richiesti; |
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d) |
specifica il reato o i reati oggetto dell'indagine o del procedimento penale e contiene un riferimento alle relative disposizioni giuridiche e alle sanzioni applicabili; |
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e) |
presenta fatti sufficienti a dimostrare che sussiste un'emergenza e la correlazione dei dati richiesti con tale emergenza; |
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f) |
contiene una descrizione dettagliata dei dati ricercati; |
|
g) |
contiene eventuali istruzioni procedurali particolari; e |
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h) |
contiene qualsiasi altra informazione che possa aiutare a ottenere la divulgazione dei dati richiesti. |
4. La parte richiesta accetta richieste in formato elettronico. Una parte può anche accettare una richiesta presentata oralmente e richiederne conferma in formato elettronico. Prima di accettare la richiesta, essa può esigere adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.
5. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare di esigere che le parti richiedenti, a seguito dell'esecuzione della richiesta, presentino la richiesta e tutte le informazioni supplementari trasmesse a supporto della stessa nel formato e attraverso il canale, compresa eventualmente la mutua assistenza giudiziaria, specificati dalla parte richiesta.
6. La parte richiesta informa la parte richiedente della sua decisione in merito alla richiesta di cui al paragrafo 1 rapidamente e con procedura accelerata e, se del caso, specifica le eventuali condizioni alle quali intende fornire i dati e ogni altra forma di cooperazione disponibile.
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7. |
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Articolo 10
Mutua assistenza giudiziaria di emergenza
1. Ciascuna parte può chiedere mutua assistenza giudiziaria rapidamente e con procedura accelerata qualora ritenga che vi sia un'emergenza. Una richiesta in conformità del presente articolo include, oltre agli altri contenuti richiesti, una descrizione dei fatti che dimostri l'esistenza di un'emergenza e la correlazione dell'assistenza richiesta con tale emergenza.
2. La parte richiesta accetta richieste in formato elettronico. Prima di accettare la richiesta, essa può esigere adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.
3. La parte richiesta può chiedere, rapidamente e con procedura accelerata, informazioni supplementari al fine di valutare la richiesta. La parte richiedente fornisce tali informazioni supplementari rapidamente e con procedura accelerata.
4. Una volta accertato che sussiste un'emergenza e che sono soddisfatte le altre condizioni della mutua assistenza giudiziaria, la parte richiesta risponde alla richiesta rapidamente e con procedura accelerata.
5. Ciascuna parte provvede affinché un rappresentante della propria autorità centrale o di altre autorità incaricate di rispondere alle richieste di mutua assistenza giudiziaria sia disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, per rispondere a una richiesta presentata a norma del presente articolo.
6. L'autorità centrale o le altre autorità responsabili della mutua assistenza giudiziaria della parte richiedente e della parte richiesta possono stabilire di comune accordo che i risultati dell'esecuzione di una richiesta in conformità del presente articolo, o una copia preliminare di tali risultati, possano essere forniti alla parte richiedente attraverso un canale diverso da quello utilizzato per la richiesta.
7. In mancanza di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiedente e la parte richiesta, al presente articolo si applicano l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione.
8. Qualora esista un siffatto trattato o accordo, il presente articolo è integrato dalle disposizioni di tale trattato o accordo, a meno che le parti interessate non decidano di comune accordo di applicare, in sostituzione di tale trattato o accordo, una o tutte le disposizioni della Convenzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
9. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte può dichiarare che le richieste possono anche essere inviate alle proprie autorità giudiziarie direttamente, oppure attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), o al suo punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, istituito in conformità dell'articolo 35 della Convenzione. In tali casi, una copia è inviata contemporaneamente all'autorità centrale della parte richiesta tramite l'autorità centrale della parte richiedente. Qualora una richiesta sia inviata direttamente a un'autorità giudiziaria della parte richiesta e tale autorità non sia competente a trattare la richiesta, essa la deferisce all'autorità nazionale competente e ne informa direttamente la parte richiedente.
Articolo 11
Videoconferenze
1. La parte richiedente può chiedere, e la parte richiesta può permettere, che le deposizioni e le dichiarazioni di un testimone o di un esperto siano rese in videoconferenza. La parte richiedente e la parte richiesta si consultano tra loro al fine di facilitare la soluzione di eventuali problemi relativi all'esecuzione della richiesta, tra cui, secondo i casi: quale parte debba svolgere la funzione di presidenza; le autorità e le persone che devono essere presenti; se una o entrambe le parti debbano prestare giuramenti particolari, pronunciare avvertimenti o impartire istruzioni ai testimoni o agli esperti; le modalità di udienza dei testimoni e degli esperti; le modalità per garantire il debito rispetto dei diritti dei testimoni e degli esperti; il trattamento delle richieste di privilegi o immunità; il trattamento delle obiezioni a domande o risposte; e la questione se una o entrambe le parti debbano fornire servizi di traduzione, interpretazione e trascrizione.
|
2. |
|
3. La parte richiesta che fornisce assistenza a norma del presente articolo si adopera per ottenere la presenza della persona di cui si chiede la deposizione o la dichiarazione. Se del caso, la parte richiesta può, nella misura consentita dalla sua legislazione, adottare le misure necessarie per imporre a un testimone o un esperto di comparire nel proprio territorio a un'ora e in un luogo determinati.
4. Si applicano le procedure relative allo svolgimento della videoconferenza specificate dalla parte richiedente, salvo nei casi in cui ciò sia incompatibile con il diritto interno della parte richiesta. In caso di incompatibilità, o nella misura in cui la procedura non sia stata specificata dalla parte richiedente, la parte richiesta applica la procedura prevista dal proprio diritto interno, salvo diversamente convenuto di comune accordo da tali parti.
5. Fatta salva un'eventuale competenza in virtù del diritto interno della parte richiedente, qualora nel corso della videoconferenza il testimone o l'esperto:
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a) |
rilasci deliberatamente una falsa dichiarazione laddove la parte richiesta, in conformità del proprio diritto interno, abbia imposto a tale persona di testimoniare in modo veritiero; |
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b) |
si rifiuti di testimoniare laddove la parte richiesta, in conformità del proprio diritto interno, abbia imposto a tale persona di farlo; oppure |
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c) |
tenga, nel corso di tali procedimenti, altri comportamenti scorretti vietati dal diritto interno della parte richiesta; |
la persona interessata è passibile di sanzioni nella parte richiesta allo stesso modo in cui lo sarebbe se tale atto fosse stato commesso nel corso di un procedimento svolto in quest'ultima.
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6. |
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7. Se stabilito di comune accordo tra la parte richiedente e la parte richiesta:
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a) |
le disposizioni del presente articolo possono essere applicate per lo svolgimento di audioconferenze; |
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b) |
la tecnologia delle videoconferenze può essere utilizzata per finalità o udienze diverse da quelle descritte al paragrafo 1, anche ai fini dell'identificazione di persone o oggetti. |
8. Se la parte richiesta sceglie di consentire l'udienza di un indagato o imputato, può esigere condizioni e garanzie particolari per quanto riguarda l'assunzione di deposizioni o dichiarazioni, la trasmissione di notifiche o l'applicazione di misure procedurali a tale persona.
Articolo 12
Squadre investigative comuni e indagini congiunte
1. Le autorità competenti di due o più parti possono istituire di comune accordo e gestire una squadra investigativa comune nei rispettivi territori per agevolare le indagini o i procedimenti penali, qualora un coordinamento rafforzato sia ritenuto particolarmente utile. Le autorità competenti sono designate dalle rispettive parti interessate.
2. Le procedure e le condizioni operative delle squadre investigative comuni, quali le loro finalità specifiche, la composizione, le funzioni, la durata ed eventuali periodi di proroga, l'ubicazione, l'organizzazione, le modalità di raccolta, trasmissione e utilizzo di informazioni o prove, le condizioni di riservatezza e le modalità di coinvolgimento delle autorità partecipanti di una parte nelle attività investigative che si svolgono nel territorio di un'altra parte, sono stabilite di comune accordo tra tali autorità competenti.
3. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare che la sua autorità centrale deve essere firmataria dell'accordo che istituisce la squadra o approvarlo in altro modo.
4. Tali autorità competenti e partecipanti comunicano direttamente, salvo che le parti stabiliscano di comune accordo altri canali di comunicazione appropriati qualora circostanze eccezionali richiedano un coordinamento più centralizzato.
5. Qualora sia necessario attuare misure investigative nel territorio di una delle parti interessate, le autorità partecipanti di tale parte possono chiedere alle proprie autorità di attuare tali misure senza che le altre parti debbano presentare una richiesta di mutua assistenza giudiziaria. Tali misure sono attuate dalle autorità di tale parte nel suo territorio alle condizioni che si applicano in conformità del diritto interno nell'ambito di un'indagine nazionale.
6. L'uso di informazioni o prove fornite dalle autorità partecipanti di una parte alle autorità partecipanti di altre parti interessate può essere rifiutato o limitato secondo le modalità stabilite nell'accordo, di cui ai paragrafi 1 e 2. Se tale accordo non stabilisce le condizioni per rifiutarle o limitarne l'uso, le parti possono utilizzare le informazioni o le prove fornite:
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a) |
per le finalità per le quali è stato concluso l'accordo; |
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b) |
per l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati diversi da quelli per i quali è stato concluso l'accordo, previo consenso delle autorità che forniscono tali informazioni o prove. Tuttavia, il consenso non è necessario se i principi giuridici fondamentali della parte che utilizza le informazioni o le prove le impongono di divulgare le informazioni o le prove per tutelare i diritti di un imputato in un procedimento penale. In tal caso, dette autorità ne informano senza indebito ritardo le autorità che hanno fornito le informazioni o le prove; oppure |
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c) |
per prevenire un'emergenza. In tal caso, le autorità partecipanti che hanno ricevuto le informazioni o le prove informano senza indebito ritardo le autorità partecipanti che le hanno fornite, salvo diversamente convenuto. |
7. In mancanza dell'accordo di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere avviate indagini congiunte, caso per caso, secondo modalità stabilite di comune accordo. Il presente paragrafo si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra le parti interessate.
CAPO III
Condizioni e garanzie
Articolo 13
Condizioni e garanzie
A norma dell'articolo 15 della Convenzione, ciascuna parte provvede affinché l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure previsti dal presente protocollo siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio diritto interno, che garantiscono un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà.
Articolo 14
Protezione dei dati personali
1. Ambito di applicazione
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a) |
Salvo quanto diversamente disposto dal paragrafo l, lettere b) e c), ciascuna parte tratta i dati personali ricevuti a norma del presente protocollo in conformità dei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo. |
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b) |
Se al momento del ricevimento dei dati personali in conformità del presente protocollo la parte trasmittente e la parte ricevente sono vincolate reciprocamente da un accordo internazionale che istituisce un quadro globale tra tali parti per la protezione dei dati personali, applicabile al trasferimento di dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, e che prevede che il trattamento dei dati personali nell'ambito di tale accordo sia conforme alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati delle parti interessate, le condizioni di tale accordo si applicano, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso, ai dati personali ricevuti in conformità del protocollo in luogo dei paragrafi da 2 a 15, salvo diversamente convenuto tra le parti interessate. |
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c) |
Se la parte trasmittente e la parte ricevente non sono vincolate reciprocamente da un accordo di cui al paragrafo l, lettera b), esse possono stabilire di comune accordo che il trasferimento di dati personali a norma del presente protocollo può avvenire sulla base di altri accordi o intese tra le parti interessate in luogo dei paragrafi da 2 a 15. |
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d) |
Ciascuna parte considera che il trattamento dei dati personali in conformità del paragrafo l, lettere a) e b), soddisfi i requisiti del proprio quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali per i trasferimenti internazionali di dati personali e che nell'ambito di tale quadro giuridico non siano necessarie ulteriori autorizzazioni ai fini di tale trasferimento. Una parte può rifiutare o impedire trasferimenti di dati verso un'altra parte in conformità del presente protocollo soltanto per motivi di protezione dei dati alle condizioni stabilite dal paragrafo 15, qualora si applichi il paragrafo l, lettera a); oppure alle condizioni stabilite da un accordo o un'intesa in conformità del paragrafo l, lettera b) o c), ove sia applicabile una di tali lettere. |
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e) |
Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte applichi garanzie più rigorose al trattamento da parte delle proprie autorità dei dati personali ricevuti a norma del presente protocollo. |
2. Finalità e uso
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a) |
La parte che ha ricevuto i dati personali li tratta per le finalità di cui all'articolo 2. Essa non sottopone i dati personali a un ulteriore trattamento per una finalità incompatibile e non li sottopone a un ulteriore trattamento ove ciò non sia consentito dal suo quadro giuridico interno. Il presente articolo non pregiudica la facoltà della parte trasmittente di imporre condizioni aggiuntive in conformità del presente protocollo in casi specifici, ma non rientrano in tali condizioni le condizioni di protezione dei dati generiche. |
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b) |
La parte ricevente garantisce, nell'ambito del proprio quadro giuridico interno, che i dati personali richiesti e trattati siano pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati. |
3. Qualità e integrità
Ciascuna parte adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali mantengano l'esattezza e la completezza e il contenuto aggiornato necessari e adeguati per la liceità del loro trattamento, tenuto conto delle finalità per le quali sono trattati.
4. Dati sensibili
Il trattamento ad opera di una parte di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o di altro tipo, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici considerati sensibili in considerazione dei rischi ad essi correlati, o i dati personali relativi alla salute o alla vita sessuale, è consentito solo in presenza di garanzie adeguate per evitare il rischio di conseguenze pregiudizievoli ingiustificate derivanti dall'uso di tali dati, in particolare discriminazioni illecite.
5. Periodi di conservazione
Ciascuna parte conserva i dati personali solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento dei dati di cui al paragrafo 2. Al fine di adempiere a tale obbligo, essa prevede nel quadro giuridico interno periodi specifici di conservazione o il riesame periodico della necessità di conservare ulteriormente i dati.
6. Decisioni automatizzate
Le decisioni che ledono in modo significativo gli interessi pertinenti della persona fisica a cui si riferiscono i dati personali non possono basarsi unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali, a meno che ciò non sia autorizzato dal diritto nazionale con garanzie adeguate che includano la possibilità di ottenere l'intervento umano.
7. Sicurezza dei dati e incidenti di sicurezza
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a) |
Ciascuna parte garantisce di disporre di adeguate misure di natura tecnologica, materiale e organizzativa per la protezione dei dati personali, in particolare contro la perdita o l'accesso, la divulgazione, l'alterazione o la distruzione accidentali o non autorizzati di tali dati («incidente di sicurezza»). |
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b) |
Al momento della scoperta di un incidente di sicurezza che comporta un rischio significativo di danno fisico o immateriale per le persone o per l'altra parte, la parte che riceve i dati valuta rapidamente la probabilità e la portata di tale incidente e adotta tempestivamente misure appropriate per mitigare tale danno. Tali misure comprendono la notifica all'autorità trasmittente o, per le finalità di cui al capo II, sezione 2, all'autorità o alle autorità designate a norma del paragrafo 7, lettera c). Tuttavia, la notifica può includere adeguate restrizioni relative all'ulteriore trasmissione della stessa; può essere ritardata o omessa qualora possa mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, o ritardata qualora possa compromettere misure di protezione della sicurezza pubblica. Tali azioni comprendono la notifica alla persona interessata, a meno che la parte non abbia adottato misure adeguate affinché non sussista più un rischio significativo. La notifica alla persona interessata può essere ritardata o omessa alle condizioni di cui al paragrafo 12, lettera a), punto i). La parte che riceve la notifica può chiedere consultazioni e informazioni supplementari in merito all'incidente e alla relativa risposta. |
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c) |
All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa l'autorità o le autorità a cui trasmettere la notifica a norma del paragrafo 7, lettera b), per le finalità di cui al capo II, sezione 2; le informazioni fornite possono essere successivamente modificate. |
8. Tenuta di registri
Ciascuna parte tiene registri o dispone di altri mezzi adeguati per dimostrare in che modo i dati personali di una persona sono consultati, utilizzati e divulgati in un caso specifico.
9. Condivisione successiva nell'ambito di una parte
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a) |
Quando un'autorità di una parte fornisce dati personali ricevuti inizialmente in virtù del presente protocollo a un'altra autorità di tale parte, quest'ultima li tratta in conformità del presente articolo, fatto salvo il paragrafo 9, lettera b). |
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b) |
In deroga al paragrafo 9, lettera a), una parte che abbia formulato una riserva a norma dell'articolo 17 può fornire i dati personali ricevuti ai suoi Stati costituenti o a entità territoriali analoghe, purché la parte abbia adottato misure affinché le autorità che ricevono i dati continuino a proteggerli efficacemente assicurando un livello di protezione dei dati comparabile a quello previsto dal presente articolo. |
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c) |
Nel caso vi siano indicazioni circa un'applicazione inadeguata del presente paragrafo, la parte trasmittente può chiedere consultazioni e informazioni pertinenti in merito a tali indicazioni. |
10. Trasferimento successivo a un altro Stato o a un'organizzazione internazionale
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a) |
La parte ricevente può trasferire i dati personali a un altro Stato o a un'organizzazione internazionale solo previa autorizzazione dell'autorità trasmittente o, per le finalità di cui al capo II, sezione 2, dell'autorità o delle autorità designate a norma del paragrafo 10, lettera b). |
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b) |
All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa l'autorità o le autorità competenti a rilasciare l'autorizzazione ai fini del capo II, sezione 2; le informazioni fornite possono essere successivamente modificate. |
11. Trasparenza e informazione
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a) |
Ciascuna parte comunica quanto segue mediante la pubblicazione di avvisi generali oppure mediante una notifica personale rivolta alla persona i cui dati personali sono stati raccolti:
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b) |
Una parte può subordinare qualsiasi obbligo di notifica personale a restrizioni ragionevoli in conformità del proprio quadro giuridico interno, alle condizioni di cui al paragrafo 12, lettera a), punto i). |
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c) |
Qualora il quadro giuridico interno della parte trasmittente imponga di informare personalmente la persona i cui dati sono stati forniti a un'altra parte, la parte trasmittente adotta misure volte a informare l'altra parte al momento del trasferimento in merito a tale obbligo e ai pertinenti dati di contatto. La notifica personale non è effettuata se l'altra parte ha chiesto di mantenere riservata la fornitura dei dati, qualora si applichino le condizioni per le restrizioni di cui al paragrafo 12, lettera a), punto i). Una volta che tali restrizioni non sono più applicabili e la notifica personale può essere effettuata, l'altra parte adotta misure volte a informarne la parte trasmittente. Se non è ancora stata informata, la parte trasmittente ha il diritto di fare richiesta alla parte ricevente, che comunicherà alla parte trasmittente se mantenere o meno la restrizione. |
12. Accesso e rettifica
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a) |
Ciascuna parte provvede affinché ogni persona fisica i cui dati personali sono stati ricevuti a norma del presente protocollo abbia il diritto di chiedere e ottenere quanto segue, in conformità delle procedure stabilite nel proprio quadro giuridico interno e senza indebito ritardo:
|
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b) |
Se l'accesso o la rettifica sono negati o limitati, la parte risponde alla persona fisica, in forma scritta che può essere trasmessa anche per via elettronica, senza indebito ritardo, informandola del rifiuto o della limitazione. Essa indica i motivi di tale rifiuto o limitazione e fornisce informazioni in merito alle opzioni di ricorso disponibili. Le spese sostenute per ottenere l'accesso ai dati dovrebbero essere ragionevoli e non eccessive. |
13. Ricorsi giudiziali ed extragiudiziali
Ciascuna parte dispone di mezzi di ricorso giudiziali ed extragiudiziali efficaci per rimediare alle violazioni del presente articolo.
14. Vigilanza
Ciascuna parte dispone di una o più autorità pubbliche che esercitano, individualmente o cumulativamente, funzioni e poteri di vigilanza indipendenti ed efficaci in relazione alle misure di cui al presente articolo. Le funzioni e i poteri esercitati separatamente o cumulativamente da tali autorità comprendono i poteri d'indagine, il potere di dare seguito ai reclami e la capacità di adottare misure correttive.
15. Consultazione e sospensione
Una parte può sospendere il trasferimento di dati personali a un'altra parte se dispone di prove sostanziali del fatto che l'altra parte viola in modo sistematico o grave le disposizioni del presente articolo o che è imminente una violazione grave. La sospensione dei trasferimenti non è attuata senza un preavviso ragionevole e non prima che le parti interessate si siano impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione. Tuttavia, una parte può sospendere provvisoriamente i trasferimenti in caso di violazione sistematica o sostanziale che comporti un rischio significativo e imminente per la vita o la sicurezza di una persona fisica o un danno rilevante alla sua reputazione o alle sue finanze, nel qual caso informa l'altra parte e immediatamente dopo avvia consultazioni con essa. Se la consultazione non permette di trovare una soluzione, l'altra parte può sospendere a sua volta i trasferimenti se dispone di prove sostanziali del fatto che la sospensione ad opera dell'altra parte era contraria alle disposizioni del presente paragrafo. La parte che ha avviato la sospensione ne dispone la revoca non appena sia posto rimedio alla violazione che giustificava tale sospensione; qualsiasi sospensione reciproca è in quel momento revocata. I dati personali trasferiti prima della sospensione continuano ad essere trattati conformemente al presente protocollo.
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 15
Effetti del presente protocollo
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1. |
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2. L'articolo 39, paragrafo 3, della Convenzione si applica al presente protocollo.
Articolo 16
Firma ed entrata in vigore
1. Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate:
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a) |
dalla firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure |
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b) |
dalla firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione. |
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque parti della Convenzione hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei confronti di qualsiasi parte della Convenzione che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo, esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui detta parte ha espresso il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 17
Clausola federale
1. Uno Stato federale può riservarsi il diritto di assumere gli obblighi derivanti dal presente protocollo in conformità dei suoi principi fondamentali che disciplinano i rapporti tra il suo governo centrale e gli Stati costituenti o altri enti territoriali analoghi, a condizione che:
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a) |
il protocollo si applichi al governo centrale dello Stato federale; |
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b) |
tale riserva lasci impregiudicato l'obbligo di prevedere la cooperazione richiesta dalle altre parti conformemente alle disposizioni del capo II; e |
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c) |
le disposizioni dell'articolo 13 si applichino agli Stati costituenti dello Stato federale o ad analoghe entità territoriali. |
2. Una parte può impedire alle autorità, ai prestatori di servizi o ai soggetti sul suo territorio di cooperare in risposta a una richiesta o a un ordine presentato direttamente dallo Stato costituente o da un'analoga entità territoriale di uno Stato federale che ha formulato una riserva in conformità del paragrafo 1, a meno che tale Stato federale non notifichi al segretario generale del Consiglio d'Europa che uno Stato costituente o un'analoga entità territoriale applica gli obblighi del presente protocollo che sono applicabili a tale Stato federale. Il segretario generale del Consiglio d'Europa istituisce e aggiorna un registro di tali notifiche.
3. Una parte non impedisce alle autorità, ai prestatori di servizi o ai soggetti sul suo territorio di cooperare con uno Stato costituente o un'analoga entità territoriale sulla base di una riserva in conformità del paragrafo 1, qualora sia stato presentato un ordine o una richiesta tramite il governo centrale o sia concluso un accordo relativo a una squadra investigativa comune in conformità dell'articolo 12 con la partecipazione del governo centrale. In tal caso il governo centrale provvede all'adempimento degli obblighi applicabili del protocollo, a condizione che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali forniti agli Stati costituenti o ad analoghe entità territoriali, si applichino soltanto le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 9, o, se del caso, i termini di un accordo o di un'intesa di cui all'articolo 14, paragrafo l, lettera b) o c).
4. Per quanto riguarda le disposizioni del presente protocollo la cui applicazione rientra nella competenza degli Stati costituenti o di analoghe entità territoriali che non sono tenuti in base all'ordinamento costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il governo centrale comunica alle autorità competenti di tali Stati dette disposizioni assieme al suo parere favorevole, esortandole ad adottare le misure appropriate per darvi attuazione.
Articolo 18
Applicazione territoriale
1. Il presente protocollo si applica al territorio o ai territori specificati in una dichiarazione rilasciata da una parte in conformità dell'articolo 38, paragrafi 1 o 2, della Convenzione, purché tale dichiarazione non sia stata revocata in conformità dell'articolo 38, paragrafo 3.
2. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare che il presente protocollo non si applica a uno o più territori specificati nella dichiarazione della parte in conformità dell'articolo 38, paragrafi 1 e/o 2, della Convenzione.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può, nell'ambito di qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata tramite notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.
Articolo 19
Riserve e dichiarazioni
1. Tramite notifica scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, qualsiasi parte della Convenzione può, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare di avvalersi della riserva o delle riserve di cui all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) o b), all'articolo 8, paragrafo 13, e all'articolo 17 del presente protocollo. Non sono ammesse altre riserve.
2. Tramite notifica scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, qualsiasi parte della Convenzione può, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare la dichiarazione o le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 8; all'articolo 8, paragrafo 11; all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5; all'articolo 10, paragrafo 9; all'articolo 12, paragrafo 3; e all'articolo 18, paragrafo 2, del presente protocollo.
3. Tramite notifica scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, qualsiasi parte della Convenzione formula le eventuali dichiarazioni, notifiche o comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettere a) ed e); all'articolo 8, paragrafo 4, e paragrafo 10, lettere a) e b); all'articolo 14, paragrafo 7, lettera c), e paragrafo 10, lettera b); e all'articolo 17, paragrafo 2, del presente protocollo, secondo le modalità ivi specificate.
Articolo 20
Statuto e revoca delle riserve
1. Una parte che abbia formulato una riserva in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, revoca tale riserva, in tutto o in parte, non appena le circostanze lo consentano. Tale revoca ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento di una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. Qualora la notifica stabilisca che la revoca di una riserva ha effetto da una data ivi specificata e tale data sia successiva alla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale, la revoca ha effetto a decorrere da tale data successiva.
2. Il segretario generale del Consiglio d'Europa può chiedere periodicamente alle parti che hanno formulato una o più riserve in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, informazioni sulle prospettive di revoca di tali riserve.
Articolo 21
Modifiche
1. Ogni parte del presente protocollo può proporre modifiche dello stesso, che sono comunicate dal segretario generale del Consiglio d'Europa, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle parti e ai firmatari della Convenzione, e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.
2. Qualsiasi modifica proposta da una parte è comunicata al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che presenta al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il proprio parere in merito.
3. Il Comitato dei ministri esamina la modifica proposta e il parere presentato dal CDPC e può adottare la modifica dopo aver consultato le parti della Convenzione.
4. Il testo delle modifiche adottate dal Comitato dei ministri in conformità del paragrafo 3 è trasmesso alle parti del presente protocollo per accettazione.
5. Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 3 entrano in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le parti del presente protocollo hanno comunicato al segretario generale la loro accettazione.
Articolo 22
Risoluzione delle controversie
L'articolo 45 della Convenzione si applica al presente protocollo.
Articolo 23
Consultazione delle parti e valutazione dell'attuazione
1. L'articolo 46 della Convenzione si applica al presente protocollo.
2. Le parti valutano periodicamente l'efficacia dell'uso e l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo. L'articolo 2 del regolamento interno del Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica, riveduto il 16 ottobre 2020, si applica mutatis mutandis. Le parti sottopongono a revisione iniziale le procedure di tale articolo che si applicano al presente protocollo e possono modificarle per consenso cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
3. Il riesame dell'articolo 14 è avviato una volta che dieci parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal presente protocollo.
Articolo 24
Denuncia
1. Ogni parte può denunciare il presente protocollo in qualsiasi momento tramite notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.
3. La denuncia della Convenzione ad opera di una parte del presente protocollo costituisce denuncia del presente protocollo.
4. Le informazioni o le prove trasmesse prima della data di efficacia della denuncia continuano ad essere trattate conformemente al presente protocollo.
Articolo 25
Notifica
Il Segretariato generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle parti e ai firmatari della Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione:
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a) |
le firme; |
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b) |
il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; |
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c) |
le date di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4; |
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d) |
le dichiarazioni o le riserve formulate in conformità dell'articolo 19 o la revoca delle riserve in conformità dell'articolo 20; |
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e) |
ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo al presente protocollo. |
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a Strasburgo il 12 maggio 2022, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, alle parti e ai firmatari della Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.
DECISIONI
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28.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 63/48 |
DECISIONE (UE) 2023/436 DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2023
che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16 e l’articolo 82, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 6 giugno 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati sul secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) («Convenzione sulla criminalità informatica»). |
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(2) |
Il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche («protocollo») è stato adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2021 e dovrebbe essere aperto alla firma il 12 maggio 2022. |
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(3) |
Le disposizioni del protocollo rientrano in un settore disciplinato in larga misura da norme comuni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), compresi gli strumenti che agevolano la cooperazione giudiziaria in materia penale, garantendo norme minime in materia di diritti processuali e garanzie in merito alla protezione dei dati e alla riservatezza. |
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(4) |
La Commissione ha inoltre presentato proposte legislative per un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, che introducono ordini europei di produzione e di conservazione vincolanti da rivolgere direttamente a un rappresentante di un prestatore di servizi in un altro Stato membro. |
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(5) |
Partecipando ai negoziati sul protocollo, la Commissione si è assicurata che fosse compatibile con le pertinenti norme comuni dell’Unione. |
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(6) |
Per garantire la compatibilità del protocollo con il diritto e le politiche dell’Unione sono necessarie varie riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in relazione al protocollo. Altre sono pertinenti al fine di garantire l’applicazione uniforme del protocollo da parte degli Stati membri dell’Unione che sono parti del protocollo («Stati membri che sono parti») nei loro rapporti con paesi terzi che sono parti del protocollo («paesi terzi che sono parti») e l’effettiva applicazione del protocollo. |
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(7) |
Le riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in merito alle quali vengono forniti orientamenti agli Stati membri nell’allegato della presente decisione non pregiudicano la possibilità per questi ultimi di formulare individualmente altre riserve o dichiarazioni ove il protocollo lo consenta. |
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(8) |
Gli Stati membri che non abbiano formulato riserve, dichiarazioni, notifiche e comunicazioni in conformità dell’allegato della presente decisione all’atto della firma dovrebbero farlo all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo. |
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(9) |
In seguito alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri dovrebbero inoltre rispettare le indicazioni previste nell’allegato della presente decisione. |
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(10) |
Il protocollo prevede procedure rapide che migliorano l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e un elevato livello di garanzie. Pertanto, la sua entrata in vigore contribuirà alla lotta contro la criminalità informatica e altre forme di criminalità a livello mondiale, facilitando la cooperazione tra gli Stati membri che sono parti e i paesi terzi che sono parti, garantirà un elevato livello di protezione delle persone e risolverà i conflitti di legge. |
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(11) |
Il protocollo prevede garanzie adeguate in linea con i requisiti per i trasferimenti internazionali di dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Pertanto, la sua entrata in vigore contribuirà a promuovere le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati a livello globale, agevolerà i flussi di dati tra gli Stati membri che sono parti e i paesi terzi che sono parti e garantirà che gli Stati membri che sono parti adempiano ai loro obblighi sanciti dalle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. |
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(12) |
La rapida entrata in vigore del protocollo confermerà inoltre la posizione della Convenzione sulla criminalità informatica quale principale quadro multilaterale nella lotta contro la criminalità informatica. |
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(13) |
L’Unione non può ratificare il protocollo, in quanto solo gli Stati possono esserne parti. |
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(14) |
È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a ratificare il protocollo, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. |
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(15) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso un parere il 21 gennaio 2022. |
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(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(17) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
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(18) |
Le versioni del protocollo facenti fede sono le versioni inglese e francese del testo, adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2021, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, nell’interesse dell’Unione, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche («protocollo») (5).
Articolo 2
1. All’atto della ratifica del protocollo, gli Stati membri che, all’atto della firma del protocollo, non hanno formulato riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni in conformità delle sezioni da 1 a 3 dell’allegato della presente decisione vi procedono all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo.
2. In seguito alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri rispettano inoltre le indicazioni previste nella sezione 4 dell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) Approvazione del 17 gennaio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(5) Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Il presente allegato stabilisce le riserve, dichiarazioni, notifiche, comunicazioni e indicazioni di cui all’articolo 2.
1. Riserve
A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del protocollo, una parte può dichiarare di avvalersi di una o più riserve previste in taluni articoli del protocollo.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a), del protocollo, una parte può riservarsi il diritto di non applicare l’articolo 7 (Divulgazione delle informazioni relative agli abbonati). Gli Stati membri si astengono dal formulare una tale riserva.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera b), del protocollo, una parte, alle condizioni ivi stabilite, può riservarsi il diritto di non applicare l’articolo 7 a determinati tipi di numeri di accesso. Gli Stati membri possono formulare una tale riserva, ma soltanto in relazione ai numeri di accesso diversi da quelli necessari al solo fine di identificare l'utente.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 13, del protocollo, una parte può riservarsi il diritto di non applicare l’articolo 8 (Esecuzione degli ordini emessi da un'altra parte finalizzati alla presentazione accelerata di informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico) ai dati sul traffico. Gli Stati membri sono invitati ad astenersi dal formulare una tale riserva.
Qualora l'articolo 19, paragrafo 1, fornisca una base per altre riserve, gli Stati membri sono autorizzati a considerare e formulare tali riserve.
2. Dichiarazioni
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del protocollo, una parte può formulare le dichiarazioni previste in determinati articoli del protocollo.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del protocollo, una parte può formulare la seguente dichiarazione in merito agli ordini impartiti ai prestatori di servizi sul proprio territorio:
"L'ordine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, deve essere emesso da un procuratore o da un'altra autorità giudiziaria, o sotto la sua supervisione, oppure sotto la sorveglianza di un altro organismo indipendente".
In relazione agli ordini impartiti ai prestatori di servizi sul proprio territorio gli Stati membri formulano la dichiarazione di cui al secondo paragrafo del presente punto.
A norma dell'articolo 9 (Divulgazione accelerata di dati informatici in caso di emergenza), paragrafo 1, lettera b), del protocollo, una parte può dichiarare che non darà seguito alle richieste di cui al paragrafo l, lettera a), dello stesso articolo che si limitano a una richiesta di divulgazione di informazioni relative agli abbonati. Gli Stati membri sono invitati ad astenersi dal formulare una tale dichiarazione.
Qualora l'articolo 19, paragrafo 2, fornisca una base per altre dichiarazioni, gli Stati membri sono autorizzati a considerare e formulare tali dichiarazioni.
3. Dichiarazioni, notifiche o comunicazioni
A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del protocollo, una parte è tenuta a formulare dichiarazioni, notifiche o comunicazioni previste in determinati articoli del protocollo secondo le modalità ivi specificate.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del protocollo, una parte può notificare al segretario generale del Consiglio d'Europa che essa esige, quando è emesso un ordine in conformità del paragrafo 1 di tale articolo a un prestatore di servizi sul loro territorio, in ogni caso o in determinate circostanze, la notifica contestuale dell'ordine, delle informazioni supplementari e di una sintesi dei fatti relativi all'indagine o al procedimento. Di conseguenza, gli Stati membri presentano la seguente notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa:
"In caso di emissione di un ordine a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, a un prestatore di servizi sul territorio di [Stato membro], [Stato membro] esige in ogni caso la notifica contestuale dell'ordine, delle informazioni supplementari e di una sintesi dei fatti relativi all'indagine o al procedimento."
A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera e), del protocollo, gli Stati membri designano un'unica autorità competente a ricevere la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del protocollo e compiere le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettere b), c) e d), del protocollo e, al momento della prima notifica al segretario generale del Consiglio d’Europa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del protocollo, comunicano al segretario generale del Consiglio d’Europa i dati di contatto di tale autorità.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo, una parte può dichiarare che sono necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini di cui al paragrafo 1 di tale articolo. Pertanto, gli Stati membri formulano la seguente dichiarazione:
"Sono necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Le informazioni supplementari richieste dipenderanno dalle circostanze dell'ordine e dalla relativa indagine o dal relativo procedimento.".
A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, lettere a) e b), del protocollo, gli Stati membri comunicano e aggiornano i dati di contatto delle autorità designate, rispettivamente, per emettere un ordine a norma dell'articolo 8 e quelli delle autorità designate per ricevere un ordine a norma dell'articolo 8. Gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (1), relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), includono l'EPPO, nei limiti dell'esercizio delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 di tale regolamento, tra le autorità oggetto della comunicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10, lettere a) e b), del protocollo, e lo fanno in modo coordinato.
Pertanto, gli Stati membri formulano la seguente dichiarazione:
"In conformità dell'articolo 8, paragrafo 10, [Stato membro], in quanto Stato membro dell'Unione europea che partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), designa come autorità competente l’EPPO nell'esercizio delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO")."
A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, lettera c), del protocollo, gli Stati membri comunicano al segretario generale del Consiglio d’Europa l'autorità o le autorità a cui trasmettere la notifica a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, lettera b), del protocollo, per le finalità di cui al capo II, sezione 2, del protocollo, in relazione a un incidente di sicurezza.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 10, lettera b), del protocollo, gli Stati membri comunicano al segretario generale del Consiglio d’Europa l'autorità o le autorità competenti a rilasciare l'autorizzazione ai fini del capo II, sezione 2, del protocollo in relazione al trasferimento successivo a un altro Stato o a un'organizzazione internazionale dei dati ricevuti a norma del protocollo.
Qualora l'articolo 19, paragrafo 3, del protocollo fornisca una base per altre dichiarazioni, notifiche o comunicazioni, gli Stati membri sono autorizzati a considerare e formulare tali dichiarazioni, notifiche o comunicazioni.
4. Altre indicazioni
Gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 garantiscono che l'EPPO, nell'esercizio delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 di tale regolamento, possa chiedere la cooperazione a norma del protocollo allo stesso modo dei procuratori nazionali di tali Stati membri.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 7, in particolare in relazione a determinati tipi di numeri di accesso, gli Stati membri possono sottoporre un ordine ai sensi di tale articolo all'esame di un procuratore o di un'altra autorità giudiziaria quando la loro autorità competente riceve una notifica simultanea dell'ordine prima della divulgazione delle informazioni richieste da parte del prestatore.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 11, lettera c), del protocollo, gli Stati membri provvedono affinché, quando trasferiscono dati ai fini del protocollo, la parte ricevente sia informata del fatto che il loro quadro giuridico interno impone di informare personalmente la persona fisica i cui dati sono forniti.
Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali sulla base dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (2) ("accordo quadro"), gli Stati membri comunicano, ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, alle autorità competenti degli Stati Uniti che l'accordo quadro si applica ai trasferimenti reciproci di dati personali tra le autorità competenti a norma del protocollo. Tuttavia, gli Stati membri tengono conto del fatto che l'accordo quadro dovrebbe essere integrato da garanzie supplementari che tengano conto delle esigenze specifiche del trasferimento di prove elettroniche direttamente dai prestatori di servizi piuttosto che tra autorità, come previsto dal protocollo. Pertanto, gli Stati membri presentano alle autorità competenti degli Stati Uniti la seguente comunicazione:
"Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ("protocollo"), [Stato membro] considera che l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ("accordo quadro") si applica ai trasferimenti reciproci di dati personali a norma del protocollo tra le autorità competenti. Per i trasferimenti tra prestatori di servizi e autorità a norma del protocollo, l'accordo quadro si applica solo in combinazione con un ulteriore e specifico accordo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo quadro che tenga conto delle esigenze specifiche del trasferimento di prove elettroniche direttamente dai prestatori di servizi piuttosto che tra autorità. In assenza di un siffatto accordo specifico di trasferimento, tali trasferimenti possono aver luogo a norma del protocollo, nel qual caso si applica l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafi da 2 a 15, del protocollo.".
Gli Stati membri provvedono ad applicare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del protocollo solo se la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il paese terzo interessato che abbia ad oggetto i rispettivi trasferimenti di dati o sulla base di un altro accordo che contenga adeguate garanzie in materia di protezione dei dati in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680.
(1) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, 31.10.2017, pag. 1).
(2) GU L 336, 10.12.2016, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del, 4.5.2016, pag. 89).
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28.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 63/54 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/437 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2023
relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire un'accoglienza dignitosa dei migranti in Europa» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2023) 1121]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 dicembre 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire un'accoglienza dignitosa dei migranti in Europa». |
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(2) |
Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono espressi come segue: «troppo spesso il trattamento dei migranti nell'Unione europea (UE) non è rispettoso del principio della dignità umana, un valore fondamentale dell'Unione. La ragione principale, a nostro avviso, è la persistente inadeguatezza delle norme europee e la mancanza di solidarietà tra gli Stati membri. Poiché l'Unione realizza “uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali”, noi cittadini europei chiediamo all'UE di garantire un'accoglienza dignitosa dei migranti dal momento in cui varcano le frontiere del nostro territorio, e compatibile con i diritti fondamentali riconosciuti a ogni essere umano dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal diritto internazionale. A tal fine chiediamo, nel quadro dell'elaborazione di una politica comune in materia di asilo, l'adozione di regolamenti volti a: 1) introdurre un nuovo meccanismo per la distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'UE, basato sulla loro libera volontà e su una reale solidarietà tra gli Stati membri (revisione del regolamento Dublino); 2) rendere vincolanti negli Stati membri norme di accoglienza in termini di alimentazione, salute, alloggio, istruzione e lavoro, che garantiscano ai richiedenti asilo condizioni di vita dignitose e analoghe in tutta l'Unione». |
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(3) |
Un allegato apporta ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Gli organizzatori sostengono che, nonostante il desiderio costante della Commissione di migliorare un sistema disfunzionale di asilo e migrazione, sono ancora molte le modifiche legislative e politiche da adottare, tanto a livello UE che nazionale, per garantire il trattamento dignitoso di tutti i migranti. In primo luogo gli organizzatori chiedono alla Commissione che sia rivisto il regolamento (UE) n. 604/213 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in modo da istituire un nuovo meccanismo per la distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'Unione per riequilibrare l'onere dell'accoglienza, tenendo conto di un nuovo criterio che rispecchi le aspirazioni dei richiedenti asilo e prevedendo un meccanismo vincolante di ricollocazione solidale tra Stati membri per correggere gli squilibri attuali. In secondo luogo chiedono che sia adottato un regolamento sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nell'UE per garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutta l'Unione, che imponga agli Stati membri di rispettare pienamente i diritti fondamentali, che garantisca condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo conformi alle norme operative e agli indicatori elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che protegga i diritti dei minori, faciliti l'accesso all'occupazione e preveda piani emergenziali di accoglienza. |
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(4) |
È stato inoltre presentato un documento aggiuntivo che fornisce informazioni sul contesto d'iniziativa dei cittadini. |
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(5) |
Per quanto riguarda gli obiettivi dell'iniziativa la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato, che introduca un nuovo meccanismo di distribuzione dei richiedenti asilo e renda vincolanti negli Stati membri determinate norme in materia di accoglienza. |
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(6) |
Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
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(7) |
Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. |
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(8) |
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. |
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(9) |
L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
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(10) |
È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Garantire un'accoglienza dignitosa dei migranti in Europa». |
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(11) |
La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire un'accoglienza dignitosa dei migranti in Europa».
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire un'accoglienza dignitosa dei migranti in Europa», rappresentato da Stéphanie POPPE e Pascale HÖGER in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2023
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.
(2) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
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28.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 63/56 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/438 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2023
relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 2 del sistema di controllo delle importazioni 2
[notificata con il numero C(2023) 1174]
(I testi in lingua croata, danese, estone, francese, greca, neerlandese, polacca, rumena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati. |
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(2) |
L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (in appresso «il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l’altro, l’attuazione e la finestra di utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni 2 (in appresso «ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
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(4) |
Inoltre l’articolo 278, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull’analisi dei rischi in relazione all’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione. |
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(5) |
Conformemente al programma di lavoro, a partire dal 1o marzo 2023 gli Stati membri devono essere pronti a utilizzare il sistema nazionale di accesso come componente nazionale della versione 2 dell’ICS2 al fine di scambiare e archiviare le dichiarazioni sommarie di entrata raccolte dagli operatori economici per le merci trasportate per via aerea e devono concedere a questi ultimi la possibilità di collegarsi al sistema entro la finestra di utilizzazione fino al 2 ottobre 2023 e, a decorrere dalla data della connessione, di presentare dichiarazioni sommarie di entrata usando tale sistema. |
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(6) |
Tuttavia si sono verificati tre sviluppi importanti e parzialmente imprevisti che hanno avuto un impatto significativo sulle risorse degli Stati membri e le hanno sottoposte a sfide complementari. La pandemia di COVID-19 ha causato notevoli ritardi negli sviluppi informatici in Austria, Francia, Grecia e Paesi Bassi. Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea e il conseguente aumento del numero di dichiarazioni doganali hanno indotto la Francia e i Paesi Bassi a modificare le risorse e le priorità. Le conseguenze finanziarie dell’invasione russa dell’Ucraina sulle attività doganali dei paesi confinanti o geograficamente vicini hanno ulteriormente aggravato la situazione e hanno portato alla necessità di risorse supplementari in Austria. In particolare difficoltà in materia di appalti e gare d’appalto, nonché questioni relative al bilancio e al personale derivanti dalle circostanze summenzionate, hanno avuto un impatto significativo sulla capacità degli Stati membri di rispettare i termini, come segnalato da Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Romania e Svezia. |
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(7) |
Tali circostanze specifiche hanno causato ritardi significativi negli sviluppi informatici in corso e hanno impedito ad alcuni Stati membri di completare l’introduzione dei mezzi informatici per la componente «sistema nazionale di accesso» della versione 2 dell’ICS2 entro il 1o marzo 2023. Pertanto il 16 maggio 2022 l’Estonia, il 19 maggio 2022 i Paesi Bassi, il 25 maggio 2022 la Romania, il 3 giugno 2022 la Grecia, il 7 giugno 2022 la Francia, il 23 settembre 2022 la Danimarca, il 28 ottobre 2022 l’Austria, il 15 dicembre 2022 la Svezia, il 19 dicembre 2022 il Belgio, il 22 dicembre 2022 il Lussemburgo, il 23 dicembre 2022 la Croazia e il 23 gennaio 2023 la Polonia hanno chiesto di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013. |
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(8) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento precitato, tali deroghe non dovrebbero pregiudicare lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale sono indirizzate e gli altri Stati membri né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale. L’Austria, il Belgio, la Croazia, la Danimarca, l’Estonia, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania e la Svezia devono notificare alla Commissione i progressi compiuti nell’utilizzazione del sistema nazionale di accesso della versione 2 dell’ICS2 in relazione alle merci trasportate per via aerea nell’ambito del processo di comunicazione dei progressi di cui all’articolo 278 bis del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. |
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(9) |
Data l’importanza del sistema ICS2 nell’istituire un approccio integrato dell’UE per rafforzare la gestione dei rischi doganali e garantire la sicurezza preliminare delle merci, agevolando nel contempo il libero flusso degli scambi legittimi, e a causa della natura e della complessità del sistema ICS2, le modifiche necessarie per l’allineamento ai requisiti del codice doganale dell’Unione hanno ripercussioni anche su altri sistemi informatici ad essi correlati o da essi dipendenti. La durata della deroga dovrebbe pertanto essere limitata allo stretto necessario. In tale contesto e considerando sia l’impatto delle circostanze eccezionali che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso della versione 2 dell’ICS2 negli Stati membri sia lo stato attuale di tali sviluppi, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 30 giugno 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici nell’ambito della componente comune della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) (in appresso «ICS2») fino al 30 giugno 2023, a condizione che l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e gli altri Stati membri né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale.
2. Onde soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema elettronico di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 («CRMS») per scambiare informazioni come segue:
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a) |
le autorità doganali degli Stati membri alle quali sono state comunicate le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata tramite l’ICS2, di cui all’articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, comunicano i risultati della loro analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata nello Stato membro cui è concessa una deroga di cui al paragrafo 1; |
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b) |
l’ufficio doganale di prima entrata di cui all’articolo 186, paragrafo 7, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 comunica la raccomandazione di controllare le merci a un ufficio doganale, di cui al medesimo paragrafo, secondo comma, di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1; |
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c) |
l’ufficio doganale di cui all’articolo 186, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1, comunica la decisione relativa al controllo delle merci di cui alla lettera b) a tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dal movimento delle stesse; |
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d) |
l’ufficio doganale di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1 comunica i risultati del controllo da esso effettuato alle altre autorità doganali degli Stati membri, conformemente all’articolo 186, paragrafo 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o marzo 2023 al 30 giugno 2023.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).