ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/1 |
DECISIONE (UE) 2023/368 DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2023
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. |
(2) |
Conformemente alla decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio (3), l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») è stato firmato il 30 giugno 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(3) |
L’accordo è nell’interesse dell’Unione europea, in quanto mira a consentire il trasferimento dei dati personali tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi abitanti. |
(4) |
L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), rispettivamente. |
(5) |
L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale. |
(6) |
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo. |
(7) |
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(9) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022. |
(10) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (5) («accordo»).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 27 dell’accordo. (6)
Articolo 3
Ai fini dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) Approvazione del 17 gennaio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(3) Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 3).
(4) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(5) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/4 |
ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA NUOVA ZELANDA, DALL'ALTRA, SULLO SCAMBIO DI DATI PERSONALI TRA L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL) E LE AUTORITÀ DELLA NUOVA ZELANDA COMPETENTI PER LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche «Unione» o «UE»,
e
LA NUOVA ZELANDA,
di seguito denominate congiuntamente «parti contraenti»,
CONSIDERANDO che consentendo lo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità competenti della Nuova Zelanda, il presente accordo creerà il quadro per una cooperazione operativa rafforzata tra l'Unione e la Nuova Zelanda nel settore dell'attività di contrasto, salvaguardando nel contempo i diritti umani e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, compresi il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati,
CONSIDERANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le intese di assistenza giudiziaria tra la Nuova Zelanda e gli Stati membri dell'Unione che consentono lo scambio di dati personali,
CONSIDERANDO che il presente accordo non impone alle autorità competenti alcun obbligo di trasferire dati personali e che la condivisione dei dati personali richiesti ai sensi del presente accordo rimane volontaria,
RICONOSCENDO che le parti contraenti applicano principi comparabili di proporzionalità e ragionevolezza. L'essenza comune di tali principi è l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in questione, pubblici o privati, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie. Tale bilanciamento coinvolge, da un lato, il diritto al rispetto della vita privata delle persone e altri diritti umani e interessi e, dall'altro, gli obiettivi legittimi che possono essere perseguiti, quali le finalità del trattamento dei dati personali previste dal presente accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente accordo è consentire il trasferimento di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità competenti della Nuova Zelanda, al fine di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità degli Stati membri dell'Unione e della Nuova Zelanda, nonché la loro cooperazione reciproca, in materia di prevenzione e lotta contro i reati, tra cui le forme gravi di criminalità e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone, compresi il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«parti contraenti»: l'Unione europea e la Nuova Zelanda; |
2) |
«Europol»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/794 (1) o di qualsiasi modifica dello stesso («regolamento Europol»); |
3) |
«autorità competenti»: per la Nuova Zelanda, le autorità di contrasto interne responsabili, a norma del diritto nazionale neozelandese, della prevenzione e della lotta contro i reati elencati nell'allegato II («autorità competenti della Nuova Zelanda») e, per l'Unione, Europol; |
4) |
«organismi dell’Unione»: le istituzioni, gli organi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull’Unione europea («TUE») e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), o sulla base dei medesimi, elencati nell'allegato III; |
5) |
«reati»: le forme di criminalità elencate nell'allegato I e i reati connessi; i reati si considerano connessi alle forme di criminalità elencate nell'allegato I se sono commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare tali forme di criminalità o di agevolarle o perpetrarle, o al fine di assicurare l'impunità ai loro autori; |
6) |
«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante un interessato; |
7) |
«interessato»: una persona fisica identificata o identificabile, laddove per persona identificabile si intende una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; |
8) |
«dati genetici»: tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico; |
9) |
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione; |
10) |
«violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati; |
11) |
«autorità di controllo»: una o più autorità indipendenti interne che sono, singolarmente o cumulativamente, responsabili della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 16 e che sono state notificate a norma di tale articolo; può trattarsi di autorità la cui responsabilità riguarda anche altri diritti umani; |
12) |
«organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati. |
ARTICOLO 3
Finalità del trattamento dei dati personali
1. I dati personali richiesti e ricevuti ai sensi del presente accordo sono trattati unicamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, entro i limiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e dei rispettivi mandati delle autorità competenti.
2. Al più tardi all'atto di trasferire i dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con la finalità o le finalità specifiche del trattamento stabilite nel mandato di Europol.
CAPO II
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI
ARTICOLO 4
Principi generali di protezione dei dati
1. Ogni parte contraente provvede affinché i dati personali scambiati ai sensi del presente accordo siano:
a) |
trattati in modo lecito e corretto e unicamente per la o le finalità per le quali sono stati trasferiti a norma dell'articolo 3; |
b) |
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla o alle finalità per le quali sono trattati; |
c) |
esatti e aggiornati; ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per rettificare o cancellare senza ingiustificato ritardo i dati inesatti, tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati; |
d) |
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; |
e) |
trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali. |
2. All'atto di trasferire i dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che le informazioni sono state fornite, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.
3. Ogni parte contraente provvede affinché l'autorità competente ricevente rispetti le eventuali limitazioni di accesso o ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che opera il trasferimento conformemente al paragrafo 2.
4. Ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da poter dimostrare che il trattamento è conforme al presente accordo e che i diritti degli interessati sono tutelati.
5. Ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti non trasferiscano i dati personali ottenuti in palese violazione dei diritti umani riconosciuti dalle norme di diritto internazionale vincolanti per le parti contraenti. Ogni parte contraente provvede affinché i dati personali ricevuti non siano utilizzati per chiedere, emettere o eseguire una pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano.
6. Ogni parte contraente provvede affinché sia conservata una registrazione di tutti i trasferimenti di dati personali effettuati ai sensi del presente accordo e della o delle finalità di tali trasferimenti.
ARTICOLO 5
Categorie particolari di dati personali e diverse categorie di interessati
1. È vietato il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario nonché ragionevole e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato.
2. Il trasferimento di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica è autorizzato solo se strettamente necessario nonché ragionevole e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato e se tali dati, a eccezione dei dati biometrici, integrano altri dati personali.
3. Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia soggetto a garanzie adeguate contro i rischi specifici connessi, tra cui limitazioni di accesso, misure per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 e limitazioni ai trasferimenti successivi ai sensi dell'articolo 7.
ARTICOLO 6
Trattamento automatizzato dei dati personali
Le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato dei dati personali scambiati, compresa la profilazione, senza intervento umano, che possono comportare conseguenze giuridiche negative per l'interessato o incidere significativamente sulla sua persona, sono vietate, salvo che siano autorizzate da disposizioni di legge per prevenire o combattere un reato e con garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, compreso almeno il diritto di ottenere l'intervento umano.
ARTICOLO 7
Trasferimento successivo dei dati personali ricevuti
1. La Nuova Zelanda provvede affinché le sue autorità competenti trasferiscano ad altre autorità della Nuova Zelanda i dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo solo se:
a) |
Europol ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare; |
b) |
la o le finalità del trasferimento successivo è la stessa della o delle finalità originarie del trasferimento da parte di Europol o, nei limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è direttamente connessa a tale o tali finalità originarie; e |
c) |
il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, l'autorizzazione preliminare non è necessaria se l'autorità ricevente è un'autorità competente della Nuova Zelanda. Lo stesso vale per la capacità di Europol di condividere dati personali con le autorità degli Stati membri dell'Unione responsabili della prevenzione e della lotta contro i reati e con gli organismi dell'Unione. |
2. La Nuova Zelanda provvede affinché siano vietati i trasferimenti successivi dei dati personali ricevuti dalle sue autorità competenti ai sensi del presente accordo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano le seguenti condizioni:
a) |
il trasferimento riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 5; |
b) |
Europol ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare; |
c) |
la o le finalità del trasferimento successivo è la stessa della o delle finalità originarie del trasferimento da parte di Europol; e |
d) |
il trasferimento successivo è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario. |
3. Europol può concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo per il trasferimento successivo all'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo se e nella misura in cui sia in vigore una decisione di adeguatezza, un accordo internazionale che preveda garanzie adeguate per la tutela del diritto alla vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, un accordo di cooperazione o qualsiasi altra base giuridica per il trasferimento di dati personali ai sensi del regolamento Europol che disciplini il trasferimento successivo.
4. L'Unione provvede affinché siano vietati i trasferimenti successivi dei dati personali ricevuti da Europol ai sensi del presente accordo agli organismi dell'Unione non elencati nell'allegato III, alle autorità di paesi terzi o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano le seguenti condizioni:
a) |
il trasferimento riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 5; |
b) |
la Nuova Zelanda ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare; |
c) |
la o le finalità del trasferimento successivo è la stessa della finalità originaria del trasferimento da parte della Nuova Zelanda; e |
d) |
con tale paese terzo o organizzazione internazionale è in vigore una decisione di adeguatezza, un accordo internazionale che preveda garanzie adeguate per la tutela del diritto alla vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone o un accordo di cooperazione ai sensi del regolamento Europol o a meno che Europol sia in grado di far riferimento a qualsiasi altra base giuridica per il trasferimento di dati personali ai sensi del regolamento Europol. |
ARTICOLO 8
Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni
1. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento dei dati personali, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
a) |
non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che, in passato, ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi; |
b) |
l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; |
c) |
l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; |
d) |
l'affidabilità della fonte non può essere valutata. |
2. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento dei dati personali, l'esattezza dell'informazione sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
a) |
l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva al momento del trasferimento; |
b) |
l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita; |
c) |
l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate; |
d) |
l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata. |
3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione delle informazioni dall'autorità competente trasferente o della fonte fornita a norma dei paragrafi 1 e 2 deve essere rettificata, ne informa tale autorità e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione delle informazioni ricevute o della loro fonte.
4. Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.
5. Se non è possibile effettuare una valutazione affidabile, le informazioni, se del caso, sono valutate conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d).
DIRITTI DELL'INTERESSATO
ARTICOLO 9
Diritto di accesso
1. Le parti contraenti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati ai sensi del presente accordo e, in tal caso, di accedere almeno alle seguenti informazioni:
a) |
la conferma che i dati che lo riguardano siano o meno stati trattati; |
b) |
informazioni relative almeno alla o alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati e, se del caso, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui sono comunicati i dati; |
c) |
l'esistenza del diritto di richiedere all'autorità competente la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato; |
d) |
l'indicazione della base giuridica per il trattamento; |
e) |
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; |
f) |
la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. |
2. Nei casi in cui è esercitato il diritto di accesso, la parte contraente trasferente è consultata su base non vincolante prima che sia adottata una decisione definitiva sulla richiesta di accesso.
3. Le parti contraenti possono prevedere che la comunicazione di informazioni in risposta a qualsiasi richiesta di cui al paragrafo 1 sia rinviata, rifiutata o limitata se e per il tempo in cui tale rinvio, rifiuto o limitazione costituisce una misura necessaria nonché ragionevole e proporzionata tenuto conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato, per:
a) |
garantire che nessuna indagine e azione penale siano compromesse; |
b) |
proteggere i diritti e le libertà di terzi; o |
c) |
tutelare la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali. |
4. Le parti contraenti provvedono affinché l'autorità competente informi per iscritto l'interessato dell'eventuale rinvio, rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi di tale rinvio, rifiuto o limitazione dell'accesso. Tali motivi possono essere omessi se e per il tempo in cui la loro comunicazione comprometterebbe la finalità del rinvio, del rifiuto o della limitazione di cui al paragrafo 3. L'autorità competente informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo alle rispettive autorità di controllo e degli altri mezzi di ricorso disponibili previsti nei rispettivi quadri giuridici.
ARTICOLO 10
Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione
1. Le parti contraenti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di chiedere alle autorità competenti di rettificare i dati personali inesatti che riguardano tale interessato e che sono stati trasferiti ai sensi del presente accordo. Tenuto conto della o delle finalità del trattamento, ciò include il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti trasferiti ai sensi del presente accordo.
2. La rettifica comprende la cancellazione dei dati personali che non sono più necessari per la o le finalità per le quali sono trattati.
3. Le parti contraenti possono prevedere che, anziché la cancellazione dei dati personali, sia limitato il trattamento di tali dati se sussistono fondati motivi di ritenere che tale cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato.
4. Le autorità competenti si informano reciprocamente delle misure adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità competente ricevente rettifica, cancella o limita il trattamento conformemente all'azione intrapresa dall'autorità competente che opera il trasferimento.
5. Le parti contraenti provvedono affinché l'autorità competente che ha ricevuto una richiesta in conformità del paragrafo 1 o 2, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, informi per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o che il trattamento degli stessi è stato limitato.
6. Le parti contraenti provvedono affinché l'autorità competente che ha ricevuto una richiesta, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, informi per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo alle rispettive autorità di controllo e degli altri mezzi di ricorso disponibili previsti dai rispettivi quadri giuridici.
ARTICOLO 11
Notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità interessate
1. Le parti contraenti provvedono affinché, in caso di violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, la violazione dei dati personali e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.
2. La notifica deve almeno:
a) |
descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero di interessati in questione nonché le categorie e il numero di registrazioni dei dati personali in questione; |
b) |
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; |
c) |
descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte dell'autorità competente per porre rimedio alla violazione dei dati personali, comprese le misure adottate per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli. |
3. Nella misura in cui non sia possibile fornire contestualmente tutte le informazioni richieste, queste possono essere fornite in fasi successive. Le informazioni mancanti sono fornite senza ulteriore ingiustificato ritardo.
4. Le parti contraenti provvedono affinché le rispettive autorità competenti documentino le violazioni dei dati personali riguardanti i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, inclusi i fatti relativi alla violazione dei dati personali, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo in tal modo alle rispettive autorità di controllo di verificare la conformità con i requisiti di legge applicabili.
ARTICOLO 12
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
1. Le parti contraenti provvedono affinché, qualora la violazione dei dati personali di cui all'articolo 11 sia suscettibile di produrre gravi effetti pregiudizievoli per i diritti e le libertà dell'interessato, le rispettive autorità competenti comunichino la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 descrive, ove possibile, la natura della violazione dei dati personali, elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione e riporta l'identità e i recapiti del punto di contatto presso cui ottenere più informazioni.
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 se:
a) |
ai dati personali oggetto della violazione sono state applicate misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedere a tali dati; |
b) |
sono state successivamente adottate misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato non rischino più di essere gravemente pregiudicati; o |
c) |
la comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale l'interessato è informato con analoga efficacia. |
4. La comunicazione all'interessato a norma del paragrafo 1 può essere rinviata, limitata o omessa se è probabile che tale comunicazione:
a) |
comprometta indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; |
b) |
comprometta la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale; |
c) |
comprometta i diritti e le libertà di terzi; se ciò costituisce una misura necessaria, ragionevole e proporzionata tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato. |
ARTICOLO 13
Conservazione, esame, rettifica e cancellazione dei dati personali
1. Le parti contraenti provvedono affinché siano stabiliti termini adeguati per la conservazione dei dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo o per un riesame periodico della necessità di conservare i dati personali, in modo che i dati siano conservati solo per il tempo necessario al conseguimento della o delle finalità per la quale sono trasferiti.
2. In ogni caso, la necessità di un'ulteriore conservazione dei dati personali è esaminata entro tre anni dal trasferimento dei dati personali e, in assenza di una decisione motivata e documentata in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, i dati personali sono automaticamente cancellati dopo tre anni.
3. Se un'autorità competente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente trasferiti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità competente ricevente, la quale rettifica o cancella tali dati e ne dà notifica all'autorità competente trasferente.
4. Se un'autorità competente ha motivo di ritenere che i dati personali precedentemente ricevuti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità competente trasferente, la quale esprime la sua posizione al riguardo. Se l'autorità competente trasferente ritiene che i dati personali siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità competente ricevente, la quale rettifica o cancella tali dati e ne dà notifica all'autorità trasferente.
ARTICOLO 14
Registrazione e documentazione
1. Le parti contraenti provvedono affinché siano conservate le registrazioni e la documentazione della raccolta, della modifica, dell'accesso, della divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, della combinazione o della cancellazione di dati personali.
2. Le registrazioni o la documentazione di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della rispettiva autorità di controllo, su richiesta, ai fini della verifica della liceità del trattamento e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati.
ARTICOLO 15
Sicurezza dei dati
1. Le parti contraenti garantiscono che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali scambiati ai sensi del presente accordo.
2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato, le parti contraenti garantiscono che siano messe in atto misure dirette a:
a) |
negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature); |
b) |
impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); |
c) |
impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione); |
d) |
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori); |
e) |
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato possano accedere esclusivamente ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati); |
f) |
garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organismi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione); |
g) |
garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione); |
h) |
garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso); |
i) |
impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); |
j) |
garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino); |
k) |
garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati personali conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità). |
ARTICOLO 16
Autorità di controllo
1. Ogni parte contraente provvede affinché vi sia un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare sugli aspetti che incidono sul diritto alla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi del presente accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'autorità che ciascuna di esse considera autorità di controllo.
2. Le parti contraenti provvedono affinché ogni autorità di controllo:
a) |
assolva i suoi compiti ed eserciti i suoi poteri in piena indipendenza; detta autorità agisce senza pressioni esterne e non sollecita né accetta istruzioni; i suoi membri hanno un mandato garantito, comprese garanzie contro la rimozione arbitraria; |
b) |
disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e dell'infrastruttura necessari per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri; |
c) |
disponga di effettivi poteri di indagine e intervento che le consentano di esercitare una vigilanza sugli organismi che controlla e di agire in sede giudiziaria; |
d) |
sia competente a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali da parte delle autorità competenti sotto il suo controllo. |
ARTICOLO 17
Ricorso amministrativo e giudiziario
Gli interessati hanno diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dal presente accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali. Le parti contraenti si notificano reciprocamente la legislazione interna che ciascuna di esse considera legislazione che conferisce i diritti garantiti dal presente articolo.
CAPO III
CONTROVERSIE
ARTICOLO 18
Risoluzione delle controversie
In caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo o su qualsiasi questione correlata i rappresentanti delle parti contraenti si consultano e avviano negoziati al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.
ARTICOLO 19
Clausola di sospensione
1. In caso di violazione sostanziale o di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, ciascuna parte contraente può sospenderlo temporaneamente, in parte o in tutto, mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte contraente. Tale notificazione scritta può essere effettuata solo dopo che le parti contraenti si sono impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione, e la sospensione ha effetto decorsi venti giorni dalla data di ricezione della notifica. La sospensione può essere revocata dalla parte contraente che l'ha notificata, mediante notificazione scritta all’altra parte contraente. La sospensione è revocata non appena ricevuta tale notifica.
2. Nonostante la sospensione del presente accordo, i dati personali che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati trasferiti prima della sospensione del presente accordo continuano a essere trattati conformemente al presente accordo.
ARTICOLO 20
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti mediante notificazione scritta per via diplomatica con preavviso di tre mesi.
2. I dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che sono stati trasferiti prima della denuncia del presente accordo continuano a essere trattati conformemente al presente accordo al momento della sua denuncia.
3. In caso di denuncia del presente accordo le parti contraenti raggiungono un accordo sull'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono già state scambiate tra loro.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 21
Relazione con altri strumenti internazionali
1. Il presente accordo non pregiudica né incide o influisce in altro modo sulle disposizioni giuridiche relative allo scambio di informazioni previste da trattati di assistenza giudiziaria, altri accordi o intese di cooperazione o da rapporti di lavoro in materia di contrasto per lo scambio di informazioni tra la Nuova Zelanda e qualsiasi Stato membro dell'Unione.
2. Il presente accordo è integrato dall'accordo di lavoro che istituisce relazioni di cooperazione tra la polizia neozelandese e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto.
ARTICOLO 22
Intesa amministrativa di attuazione
Le modalità della cooperazione tra le parti contraenti ai fini dell'attuazione del presente accordo sono oggetto di un'intesa amministrativa di attuazione conclusa tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda, conformemente al regolamento Europol.
ARTICOLO 23
Intesa amministrativa sulla riservatezza
Se necessario ai sensi del presente accordo, lo scambio di informazioni classificate UE è disciplinato da un'intesa amministrativa sulla riservatezza conclusa tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda.
ARTICOLO 24
Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento
1. La Nuova Zelanda designa un punto di contatto nazionale che funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda. I compiti specifici del punto di contatto nazionale sono elencati nell'intesa amministrativa di attuazione di cui all'articolo 22. Il punto di contatto nazionale designato per la Nuova Zelanda è indicato nell'allegato IV.
2. Europol e la Nuova Zelanda rafforzano la cooperazione prevista dal presente accordo mediante l'invio di uno o più ufficiali di collegamento da parte della Nuova Zelanda. Europol può inviare uno o più ufficiali di collegamento in Nuova Zelanda.
ARTICOLO 25
Spese
Le parti contraenti provvedono affinché le autorità competenti sopportino le proprie spese derivanti dall'attuazione del presente accordo, salvo diversamente previsto nel presente accordo o stipulato nell'intesa amministrativa di attuazione di cui all'articolo 22.
ARTICOLO 26
Notificazione dell'attuazione
1. Ogni parte contraente provvede affinché le proprie autorità competenti rendano accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Ciascuna parte contraente provvede affinché una copia di tale documento sia notificata all'altra parte contraente.
2. Qualora non esistano già, le autorità competenti adottano norme che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo. Una copia di tali norme è notificata all'altra parte contraente e alle rispettive autorità di controllo.
ARTICOLO 27
Entrata in vigore e applicazione
1. |
Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. |
2. |
Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. |
3. |
Il presente accordo è applicabile il primo giorno successivo alla data in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
ARTICOLO 28
Modifiche e integrazioni
1. Il presente accordo può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti contraenti, mediante notifica scritta scambiata per via diplomatica. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore secondo la procedura giuridica di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2.
2. Gli allegati del presente accordo possono essere aggiornati, se necessario, mediante scambio di note diplomatiche. Gli aggiornamenti entrano in vigore secondo la procedura giuridica di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2.
3. Le parti contraenti avviano consultazioni in merito alla modifica del presente accordo o dei suoi allegati su richiesta di una delle parti contraenti.
ARTICOLO 29
Riesame e valutazione
1. Le parti contraenti riesaminano congiuntamente l'attuazione del presente accordo un anno dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti contraenti e decisione congiunta.
2. Le parti contraenti valutano congiuntamente il presente accordo quattro anni dopo la sua data di applicazione.
3. Le parti contraenti decidono in anticipo le modalità del riesame dell'attuazione del presente accordo e si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi. I gruppi comprendono esperti in materia di protezione dei dati e attività di contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti al riesame rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini di qualsiasi riesame, l'Unione e la Nuova Zelanda garantiscono l'accesso alla documentazione, ai sistemi e al personale pertinenti.
ARTICOLO 30
Applicabilità territoriale
1. Il presente accordo si applica al territorio in cui e nella misura in cui si applicano il TUE e il TFUE e al territorio della Nuova Zelanda.
2. Il presente accordo si applica al territorio della Danimarca solo se l'Unione notifica per iscritto alla Nuova Zelanda che la Danimarca ha scelto di essere vincolata dal presente accordo.
3. Se, prima della data di applicazione del del presente accordo, l'Unione notifica alla Nuova Zelanda che il presente accordo si applicherà al territorio della Danimarca, il presente accordo si applica al territorio della Danimarca lo stesso giorno in cui si applica agli altri Stati membri dell'Unione.
4. Se, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione notifica alla Nuova Zelanda che il presente accordo si applica al territorio della Danimarca, il presente accordo si applica al territorio della Danimarca 30 giorni dopo la data di tale notifica.
ARTICOLO 31
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и втора година.
Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintidós.
V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet dva.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og toogtyve.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.
Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty two.
Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-deux.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche agus a dó.
Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset druge.
Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventidue.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit otrā gada trīsdesmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonkettedik év június havának harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.
Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.
Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e dois.
Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și doi.
V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťdva.
V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč dvaindvajset.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.
Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotvå.
(1) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
ALLEGATO I
SFERE DI CRIMINALITÀ
I reati sono i seguenti:
— |
terrorismo, |
— |
criminalità organizzata, |
— |
traffico di stupefacenti, |
— |
attività di riciclaggio del denaro, |
— |
criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, |
— |
organizzazione del traffico di migranti, |
— |
tratta di esseri umani, |
— |
criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, |
— |
omicidio volontario, lesioni personali gravi, |
— |
traffico illecito di organi e tessuti umani, |
— |
rapimento, sequestro e presa di ostaggi, |
— |
razzismo e xenofobia, |
— |
rapina e furto aggravato, |
— |
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, |
— |
truffe e frodi, |
— |
reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, |
— |
abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario, |
— |
racket ed estorsione, |
— |
contraffazione e pirateria in materia di prodotti, |
— |
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, |
— |
falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, |
— |
criminalità informatica, |
— |
corruzione, |
— |
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, |
— |
traffico illecito di specie animali protette, |
— |
traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, |
— |
criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, |
— |
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, |
— |
abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali, |
— |
genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. |
Le forme di criminalità di cui al presente allegato sono valutate dalle autorità competenti della Nuova Zelanda conformemente alla legislazione neozelandese.
ALLEGATO II
AUTORITÀ COMPETENTI DELLA NUOVA ZELANDA E LORO COMPETENZE
Le autorità competenti della Nuova Zelanda alle quali Europol può trasferire i dati personali sono le seguenti:
New Zealand Police (polizia neozelandese) (in qualità di autorità competente principale della Nuova Zelanda)
New Zealand Customs Service (servizio doganale neozelandese)
New Zealand Immigration Service (servizio immigrazione neozelandese)
ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE
Missioni/operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune, limitatamente alle attività di contrasto
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
Banca centrale europea (BCE)
Procura europea (EPPO)
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
ALLEGATO IV
PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE
Il punto di contatto nazionale per la Nuova Zelanda che funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda è:
New Zealand Police (polizia neozelandese)
La Nuova Zelanda deve informare Europol in caso di modifica del punto di contatto nazionale per la Nuova Zelanda.
REGOLAMENTI
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/369 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2022
recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua polacca dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) contiene un errore alla norma ADR.OPS.B.080, lettera b), che limita la portata dell’esenzione prevista da detta disposizione. |
(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/25 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/370 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2022
che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 122,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le regole di base che disciplinano i piani strategici della politica agricola comune (PAC), comprese le regole sulla presentazione e approvazione delle modifiche dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 119 dello stesso regolamento. |
(2) |
Per consentire agli Stati membri di presentare domande di modifica dei propri piani strategici della PAC, è necessario stabilire le procedure e i termini di presentazione delle domande di modifica. |
(3) |
Affinché la Commissione possa valutare correttamente la domanda di modifica del piano strategico della PAC, questa dovrebbe contenere, oltre alle informazioni di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuna modifica del piano strategico della PAC, determinate informazioni che spieghino i motivi, il contenuto e gli effetti previsti della modifica. |
(4) |
Per garantire che la domanda di modifica del piano strategico della PAC sia completa e correttamente trasmessa alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero presentarla attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (2). |
(5) |
Al fine di garantire una valutazione approfondita della domanda di modifica presentata per approvazione alla Commissione, e in particolare del piano finanziario modificato, nonché per evitare il rischio di errori dovuti alla presenza di versioni multiple del piano strategico della PAC oggetto di una valutazione parallela, è opportuno che lo Stato membro trasmetta una sola domanda di modifica alla volta attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Lo Stato membro dovrebbe presentare una nuova domanda di modifica solo dopo avere ritirato la domanda precedente o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica. Questo si rende necessario in particolare per garantire la certezza giuridica per i beneficiari per quanto concerne la versione applicabile del piano strategico della PAC e il corretto collegamento dei pagamenti con il nuovo piano finanziario modificato e applicabile. |
(6) |
È necessario stabilire norme dettagliate riguardanti la notifica alla Commissione delle modifiche relative agli interventi nell’ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 di cui all’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento, e la notifica alla Commissione dell’esito della valutazione di cui all’articolo 120 di tale regolamento. |
(7) |
È necessario stabilire termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC in relazione ai tipi di intervento in determinati settori, di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, e ai tipi di interventi di cui al capo IV di tale regolamento, al fine di garantire il trattamento e l’entrata in vigore in tempo utile delle modifiche dei piani strategici della PAC prima della fine del periodo di ammissibilità delle spese. |
(8) |
È inoltre necessario stabilire un termine per la presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC relative al trasferimento di determinate dotazioni finanziarie, al fine di garantire l’entrata in vigore in tempo utile delle dotazioni finanziarie per i pagamenti diretti e delle dotazioni nell’ambito del FEASR. |
(9) |
Per garantire un trattamento efficiente delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero prepararle in modo da ridurre il numero di domande di modifica presentate nel corso di ogni anno civile, ad esempio combinando più modifiche ai piani strategici della PAC in una sola domanda di modifica. Per garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e assicurare un funzionamento agevole ed efficiente di tutti gli interventi, gli Stati membri dovrebbero presentare le loro domande di modifica in modo da lasciare tempo sufficiente per la loro valutazione da parte della Commissione e per la loro entrata in vigore in tempo utile conformemente all’articolo 119, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115. |
(10) |
Per garantire una certa flessibilità agli Stati membri in caso di emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici e altre misure di emergenza, nonché per affrontare altre situazioni specifiche e, nel contempo, trattare in modo efficace e tempestivo le domande di modifica del piano strategico della PAC senza indebiti oneri amministrativi, è necessario definire ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche previsto all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115. Tali casi dovrebbero includere modifiche impreviste del quadro giuridico dell’Unione, obblighi giuridici e, se necessario, disimpegni automatici, modifiche dovute a misure eccezionali per contrastare minacce di perturbazioni nel mercato, epizoozie e organismi nocivi per le piante, nonché le modifiche degli strumenti finanziari che operano in un contesto di mercato dinamico, in cui possono risultare necessarie modifiche periodiche per garantire la loro corretta attuazione. |
(11) |
È necessario stabilire un termine per la presentazione delle domande di modifica riguardanti il disimpegno automatico, al fine di garantire il rispetto dei termini di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (4). |
(12) |
Visto l’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 106 del regolamento (UE) 2021/2116 e considerando che il presente regolamento stabilisce regole relative ai termini per le domande di modifica dei piani strategici della PAC e determina ulteriori casi che non rientrano nel computo del numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2023, al fine di garantire parità di condizioni e certezza del diritto per gli Stati membri, gli agricoltori e i portatori di interessi in causa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda:
a) |
le procedure di presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC; |
b) |
i termini di presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC; |
c) |
gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115. |
Articolo 2
Regole relative alla procedura di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC e alle notifiche delle modifiche di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115
1. Oltre agli elementi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la domanda di modifica del piano strategico della PAC indica uno o più tipi di modifica tra i tipi di modifica che figurano nell’allegato del presente regolamento e, per ciascuna modifica proposta del piano strategico della PAC, contiene le informazioni seguenti:
a) |
i motivi che giustificano la modifica; |
b) |
gli effetti previsti della modifica; |
c) |
l’impatto della modifica sugli obiettivi e sugli indicatori; |
d) |
l’impatto della modifica sul piano di finanziamento. |
2. La domanda di modifica del piano della PAC può contenere una o più proposte di modifiche del piano strategico della PAC.
3. La domanda di modifica del piano strategico della PAC è trasmessa attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Lo Stato membro codifica, separatamente per ciascuna modifica proposta, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nella sezione corrispondente del sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021».
4. Gli Stati membri possono presentare una sola domanda di modifica del piano strategico della PAC alla volta. Lo Stato membro può presentare una nuova domanda di modifica del piano strategico della PAC solo dopo che la precedente domanda è stata ritirata o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica di cui all’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Se uno Stato membro ritira una domanda di modifica del piano strategico della PAC, può presentare una nuova domanda di modifica solamente dopo che la Commissione ha preso atto del ritiro della precedente domanda attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021».
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche relative agli interventi nell’ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, di cui all’articolo 119, paragrafo 9, dello stesso regolamento, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Nella notifica figurano:
a) |
l’oggetto delle modifiche; |
b) |
una giustificazione che confermi che la modifica non incide sugli obiettivi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115; |
c) |
la data di entrata in vigore della modifica nello Stato membro. |
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’esito della valutazione di cui all’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Se presenta una domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC a seguito della valutazione prevista da tale articolo, lo Stato membro fornisce, nell’ambito della motivazione di tale domanda di modifica, un riferimento alla notifica e una spiegazione circa il nesso tra l’esito della valutazione e le proposte di modifica del piano strategico della PAC.
Articolo 3
Termini di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC
1. Il periodo di tre mesi di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 è sospeso a decorrere dalla data in cui le osservazioni della Commissione sulla domanda di modifica sono state notificate allo Stato membro e fino alla data di presentazione, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021», di una nuova versione del piano strategico della PAC nella quale lo Stato membro ha tenuto conto di tutte le osservazioni della Commissione.
2. Le domande di modifica relative ai tipi di interventi di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2028.
3. Le domande di modifica relative ai tipi di interventi di cui al capo IV del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2029.
4. Le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, e all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
Articolo 4
Altri casi di domande di modifica del piano strategico della PAC
1. Le domande di modifica del piano strategico della PAC non sono incluse nel computo del numero massimo di domande di cui all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 se riguardano i casi seguenti:
a) |
modifiche dovute a misure di emergenza necessarie per far fronte a calamità naturali, eventi catastrofici o eventi climatici avversi ufficialmente riconosciuti come tali dall’autorità pubblica nazionale competente, o modifiche dovute a un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro; |
b) |
modifiche necessarie a seguito di modifiche della legislazione dell’Unione diverse da quelle di cui all’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 o modifiche necessarie a seguito di decisioni degli organi giurisdizionali dell’Unione europea; |
c) |
modifiche a seguito di misure eccezionali adottate in virtù degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
d) |
modifiche necessarie a seguito dell’introduzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o di loro modifiche; |
e) |
modifiche dovute a un disimpegno automatico dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116; oppure |
f) |
modifiche relative agli interventi nell’ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 di cui all’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento. |
2. La domanda di modifica del piano strategico della PAC nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), è presentata entro il 30 giugno di ogni anno civile.
3. Una domanda di modifica che combina modifiche nei casi di cui al paragrafo 1 con altre modifiche del piano strategico della PAC è inclusa nel computo del numero massimo di domande di modifica di cui all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).
(3) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).
(5) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(6) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
ALLEGATO
Tipi di modifica del piano strategico della PAC di cui all’articolo 2, paragrafo 1:
1. |
revisione dei risultati previsti o fissazione/revisione dei coefficienti di riduzione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; |
2. |
modifiche relative alla condizionalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115; |
3. |
trasferimento legato alla degressività e ai limiti massimi di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; |
4. |
modifiche legate agli interventi in determinati settori di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115; |
5. |
assegnazione di un importo da fornire a InvestEU di cui all’articolo 81 del regolamento (UE) 2021/2115; |
6. |
modifiche a seguito di un riesame delle decisioni di utilizzazione delle dotazioni per i pagamenti diretti per interventi in determinati settori, di cui all’articolo 88, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115; |
7. |
trasferimenti in virtù della flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell’ambito del FEASR di cui all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115; |
8. |
modifiche relative ai tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115; |
9. |
aggiunta degli elementi mancanti di un piano strategico della PAC approvato, di cui all’articolo 118, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; |
10. |
modifiche relative agli interventi per lo sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, diversi da quelli di cui all’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento; |
11. |
modifiche dovute alla revisione dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115; |
12. |
modifiche relative agli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento; |
13. |
modifiche relative a elementi dei piani strategici della PAC diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 12. |
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/371 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2023
relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Pannon» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pannon», trasmessa dall'Ungheria a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al nome «Pannon» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/372 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2023
che stabilisce norme relative alla registrazione, all’archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all’omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 impone alle autorità competenti degli Stati membri di ispezionare le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento di animali domestici. Le autorità competenti devono verificare in particolare che le navi siano costruite e attrezzate in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare e che le attrezzature di cui all’allegato I, capo IV, di tale regolamento rimangano in buone condizioni di funzionamento. |
(2) |
Attualmente le autorità competenti degli Stati membri registrano i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame nelle loro basi di dati elettroniche, alle quali le autorità competenti di altri Stati membri non hanno accesso. Sebbene un controllo documentale non possa sostituire l’ispezione fisica della nave stessa, un esame, nell’ambito di un controllo ufficiale, dei dati relativi alla certificazione figuranti nel certificato di omologazione di una nave può fornire alcune informazioni sulla conformità della nave ai requisiti di cui all’allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005. Il caricamento e l’archiviazione dei certificati di omologazione, come pure dei dati relativi alla certificazione, in una base di dati elettronica comune dovrebbero pertanto consentire alle autorità competenti di accedere a tali informazioni e ridurre così gli oneri amministrativi e facilitare il loro lavoro in sede di controlli ufficiali. |
(3) |
I dati relativi alla certificazione, che le autorità competenti degli Stati membri registrano nella base di dati elettronica unica, dovrebbero comprendere la data di scadenza dei certificati, informazioni riguardanti la massima superficie al suolo disponibile per gli animali e la tipologia di animali che le navi possono trasportare. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali di valutare se l’omologazione sia valida al momento del controllo e se la nave sia idonea al trasporto degli animali in questione. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) integra in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali per verificare la conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. |
(5) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di elaborare, su supporto cartaceo o in formato elettronico, la documentazione di tutti i controlli ufficiali effettuati. Esso elenca inoltre le informazioni che tale documentazione deve comprendere. Le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 prima del caricamento di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina sulle navi adibite al trasporto di bestiame dovrebbero pertanto essere registrate. |
(6) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali in considerazione, tra l’altro, dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali e alla loro conformità alla normativa dell’Unione, compreso il regolamento (CE) n. 1/2005. Le autorità competenti non hanno accesso agli esiti dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti di altri Stati membri. Tale documentazione è però necessaria per prendere decisioni ben informate al momento di effettuare ispezioni ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005. Ai fini della corretta attuazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, è pertanto necessario istituire una base di dati elettronica comune in cui siano raccolti e condivisi i dati relativi ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame come pure gli esiti relativi alla cronologia delle loro ispezioni. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti di accedere rapidamente a tali informazioni, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare il loro lavoro in sede di controlli ufficiali. |
(7) |
A norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tutti gli Stati membri dotati di porti marittimi devono sottoporre le navi che fanno scalo nei loro porti a ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. I risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sono oggettivi e verificabili e possono essere pertinenti per le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, ad esempio per quanto riguarda le irregolarità riscontrate in relazione alla tenuta stagna all’acqua, alla ventilazione, alla galleggiabilità o alle attrezzature antincendio. È pertanto necessario includere nella base di dati elettronica comune i pertinenti risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. |
(8) |
La Commissione ha effettuato una serie di audit sui sistemi dei controlli ufficiali degli Stati membri intesi a tutelare il benessere degli animali durante il trasporto via mare verso paesi terzi su navi adibite al trasporto di bestiame. A seguito delle carenze che tali audit hanno riscontrato nei sistemi dei controlli ufficiali degli Stati membri riguardo all’autorizzazione dei trasportatori marittimi, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che i piani di emergenza presentati dai trasportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 siano adattati per gestire le principali emergenze che i trasportatori possono dover affrontare durante il viaggio in questione. |
(9) |
Affinché sia disponibile tempo sufficiente per valutare le informazioni contenute nella documentazione trasmessa dal richiedente di un certificato di omologazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, per predisporre un’ispezione fisica approfondita di una nave adibita al trasporto di bestiame e per verificare se una nave adibita al trasporto di bestiame soddisfi i requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione, è opportuno che il richiedente presenti alle autorità competenti la richiesta di omologazione almeno 20 giorni prima della data di ispezione della nave adibita al trasporto di bestiame. |
(10) |
Sulla base della loro esperienza nel trasportare animali su navi adibite al trasporto di bestiame, nel 2014 gli esperti degli Stati membri, compresi i punti di contatto nazionali per la protezione degli animali durante il trasporto, hanno elaborato un documento di rete (4) allo scopo di fornire orientamenti per i controlli ufficiali del benessere degli animali durante l’esportazione su navi adibite al trasporto di bestiame, come prescritto dal regolamento (CE) n. 1/2005 («il documento di rete»). Gli orientamenti contenuti nel documento di rete sono stati aggiornati nel gennaio 2020 alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del documento di rete e degli audit effettuati dalla Commissione. |
(11) |
Gli ispettori delle autorità competenti che effettuano le ispezioni sulle navi adibite al trasporto di bestiame sono per lo più veterinari ufficiali. La sola competenza veterinaria non è sufficiente per verificare il funzionamento dei sistemi meccanici e di gestione delle navi adibite al trasporto di bestiame che possono incidere sul benessere degli animali trasportati. Come proposto nel documento di rete, le squadre che effettuano ispezioni ai fini del rilascio del certificato di omologazione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero essere composte da veterinari ufficiali e da esperti marittimi dotati di competenze adeguate riguardo a tali sistemi meccanici e di gestione nonché di esperienza pratica nell’esercizio delle navi adibite al trasporto di bestiame. |
(12) |
L’omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 o il rinnovo di tale omologazione dovrebbero essere subordinati ai risultati di un’ispezione effettuata da un veterinario ufficiale a bordo nel primo viaggio con partite di animali per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio. |
(13) |
Al fine di garantire che gli animali trasportati a partire da altri Stati membri o per lunghi viaggi su strada dal luogo di partenza ai punti di uscita nei porti marittimi possano essere scaricati in condizioni di sicurezza ed essere nutriti, abbeverati e messi a riposare, almeno un posto di controllo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (5) dovrebbe essere disponibile presso i punti di uscita nei porti marittimi o a un massimo di due ore di strada dal punto di uscita in questione. |
(14) |
Affinché gli Stati membri possano assegnare personale e risorse ai nuovi compiti e obblighi stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare un adeguamento agevole e senza soluzione di continuità alle nuove norme e garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per creare posti di controllo ai punti di uscita, se necessario, l’articolo 10 del presente regolamento, riguardante la presenza di un veterinario a bordo, e l’articolo 11 del presente regolamento, riguardante i posti di controllo ai punti di uscita, si applicano solo a decorrere dal 1o gennaio 2024. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento:
a) |
stabilisce norme dettagliate necessarie per l’esecuzione delle ispezioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005; |
b) |
specifica il contenuto dei piani di emergenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 quando tali piani si riferiscono a navi adibite al trasporto di bestiame; |
c) |
specifica i requisiti minimi per i punti di uscita quando si tratta di porti marittimi. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento per «ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo» si intende un’ispezione effettuata dalle autorità competenti dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE.
Articolo 3
Base di dati elettronica
1. La Commissione sviluppa una base di dati elettronica e provvede al funzionamento, alla manutenzione, all’assistenza e a qualsiasi aggiornamento necessario o ulteriore sviluppo della stessa.
2. La base di dati elettronica contiene le informazioni necessarie per le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, compresi:
a) |
i dati relativi alla certificazione figuranti nei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in modo da consentire alle autorità competenti degli Stati membri di identificare rapidamente le navi adibite al trasporto di bestiame; |
b) |
la documentazione delle ispezioni effettuate in precedenza dalle autorità competenti degli Stati membri sulle navi adibite al trasporto di bestiame ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005; |
c) |
le informazioni pubblicamente disponibili sugli esiti delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. |
3. La Commissione dà alle autorità competenti degli Stati membri l’accesso alla base di dati elettronica ai fini degli articoli 4, 5 e 6.
4. Le autorità competenti degli Stati membri designano ciascuna almeno un amministratore nazionale e comunicano tale designazione alla Commissione insieme ai relativi recapiti. Esse informano immediatamente la Commissione in merito a qualsiasi modifica riguardante gli amministratori nazionali.
5. Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dei dati e dei documenti che inseriscono o generano nella base di dati.
Articolo 4
Registrazione dei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame
1. Le autorità competenti degli Stati membri registrano i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005 nella base di dati elettronica di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
2. I certificati di cui al paragrafo 1 comprendono la data di scadenza dei certificati, informazioni riguardanti la massima superficie al suolo disponibile per gli animali per ponte e la tipologia di animali che le navi possono trasportare.
Articolo 5
Registrazione delle ispezioni
1. Dopo un’ispezione le autorità competenti degli Stati membri registrano, senza indebito ritardo, l’ispezione effettuata sulle navi adibite al trasporto di bestiame a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 nella base di dati elettronica di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
2. La documentazione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende gli elementi figuranti all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 6
Accesso ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e alla documentazione delle precedenti ispezioni
1. La Commissione garantisce che la base di dati elettronica di cui all’articolo 3 del presente regolamento consenta di recuperare tutti i dati pertinenti registrati dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini del monitoraggio dell’attuazione degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1/2005.
2. Le autorità competenti degli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella base di dati elettronica necessarie per:
a) |
verificare che le navi adibite al trasporto di bestiame dispongano di un certificato di omologazione valido; |
b) |
prendere decisioni ben informate in sede di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame durante le operazioni di carico ai fini dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005. |
Articolo 7
Piani di emergenza in caso di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame
I piani di emergenza in caso di emergenza, presentati dai trasportatori che intendono trasportare animali via mare su navi adibite al trasporto di bestiame a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005, comprendono un’analisi del rischio relativa ai pericoli più probabili per il benessere degli animali connessi a tali viaggi.
Articolo 8
Richiesta di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame
Il richiedente trasmette alle pertinenti autorità competenti o all’organismo designato da uno Stato membro la richiesta di certificato di omologazione per una nave adibita al trasporto di bestiame conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 almeno 20 giorni lavorativi prima della data dell’ispezione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
Articolo 9
Squadre di ispettori per le navi adibite al trasporto di bestiame
1. Le autorità competenti provvedono affinché le ispezioni ai fini del rilascio di un certificato di omologazione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2005 siano effettuate da una squadra di ispettori.
2. Una squadra di ispettori comprende almeno:
a) |
un veterinario ufficiale; e |
b) |
un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro. |
3. L’esperto marittimo di cui al paragrafo 2, lettera b), soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
a) |
possedere adeguate qualifiche rilasciate da un istituto marittimo o nautico riconosciuto dagli Stati membri e pertinente esperienza di navigazione in quanto ufficiale navale certificato titolare di un certificato di competenza STCW II/2 o III/2 valido, previsto dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW) e non limitato quanto alla zona operativa, alla potenza motrice o alla stazza; |
b) |
aver superato un esame, riconosciuto dalle autorità marittime competenti, per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale e aver prestato servizio in tale funzione per almeno cinque anni; o |
c) |
possedere un diploma universitario pertinente o un diploma equivalente rilasciato da un istituto di istruzione terziaria, in un settore ingegneristico o scientifico pertinente, riconosciuto dallo Stato membro. |
Articolo 10
Controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame
1. Un veterinario ufficiale effettua i controlli ufficiali a bordo di una nave adibita al trasporto di bestiame durante l’intero primo viaggio della nave con partite di animali dopo l’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 e prima del rinnovo di tale omologazione.
2. L’omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame è sospesa tranne qualora:
a) |
i controlli di cui al paragrafo 1 dimostrino che la costruzione e le attrezzature della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudicano il benessere degli animali a bordo; e |
b) |
il trasportatore adotti misure correttive efficaci se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 individuano altre carenze. |
3. Per l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, il veterinario ufficiale redige una relazione sui controlli effettuati a bordo durante il viaggio, conformemente al modello riportato nell’allegato.
Articolo 11
Requisiti minimi per i posti di controllo ai punti di uscita nei porti marittimi
Quando le operazioni comportano il trasporto di animali su strada a partire da altri Stati membri o lunghi viaggi su strada dal luogo di partenza ai porti marittimi, le autorità competenti provvedono affinché posti di controllo approvati per le pertinenti categorie di animali, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/97, siano disponibili presso i punti di uscita nei porti marittimi o a un massimo di due ore di strada dal punto di uscita in questione.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
(4) Documento di rete sulle navi adibite al trasporto di bestiame, disponibile all’indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/f41c4e1d-22a1-4e7b-aa31-cd16f126037d/library/d1bdd5a7-2e73-4f9a-97e2-c0975fc713a1/details.
(5) Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).
ALLEGATO
RELAZIONE SUI CONTROLLI FISICI EFFETTUATI A BORDO DURANTE IL VIAGGIO
(di cui all’articolo 10)
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Nome della nave: |
Numero IMO della nave |
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Paese di omologazione/rinnovo dell’omologazione: |
Data di omologazione/rinnovo dell’omologazione: |
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Nome del capitano: |
Numero del certificato di omologazione: |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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Anomalie rilevate: |
Misure correttive (se del caso): |
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20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/373 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2023
recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato. |
(3) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/224 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Grecia, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta. |
(4) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
(5) |
Sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Slovacchia e un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Italia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni I e III in Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e i suini selvatici, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione. |
(6) |
Nel gennaio 2023 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Banská Bystrica in Slovacchia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Slovacchia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II in Slovacchia interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
(7) |
Nel febbraio 2023 è stato rilevato anche un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Sardegna in Italia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area dell'Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
(8) |
Nel febbraio 2023 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Precarpazia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
(9) |
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Slovacchia e del recente focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Italia, e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
(10) |
Tenuto conto anche dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, misure che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (6), in particolare le misure stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione di Lubusz in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(11) |
Tenuto conto inoltre dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, misure che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare le misure stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione della Pomerania occidentale in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(12) |
Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalle competenti autorità polacche e tenuto conto anche dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, misure che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare le misure stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle regioni di Małopolska, Pomerania, Łódź e Santacroce in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi di tale allegato, data l'assenza, nel corso degli ultimi dodici mesi, di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano. |
(13) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia, Polonia e Slovacchia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III; è inoltre opportuno sopprimere dagli elenchi alcune parti delle zone soggette a restrizioni I per la Polonia. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti. |
(14) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/224 della Commissione, del 2 febbraio 2023, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 11).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA», https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
(6) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
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2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
5. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie śląskim:
|
7. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, Ráztočno, |
— |
in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, |
— |
in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, |
— |
in the district of Zlaté Moravce, the municipalities of Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
8. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
Regione Piemonte:
|
Regione Liguria:
|
Regione Emilia-Romagna:
|
Regione Lombardia:
|
Regione Lazio:
|
Regione Sardegna:
|
9. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:
Region of Liberec:
|
10. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
— |
in the regional unit of Drama:
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— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
— |
in the regional unit of Kilkis:
|
— |
in the regional unit of Thessaloniki:
|
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie śląskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
— |
the whole district of Gelnica, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok, |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
the whole district of Sabinov, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žarnovica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Ihráč, Nevoľné, Kremnica, Kremnické Bane, Krahule, |
— |
the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’, |
— |
in the district of Zlaté Moravce, the whole municipalities not included in part I, |
— |
in the district of Levice the municipality of Kozárovce, |
— |
in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
Regione Piemonte:
|
Regione Liguria:
|
Regione Emilia-Romagna:
|
Regione Lazio:
|
Regione Sardegna:
|
10. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:
Region of Liberec:
|
11. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Grecia:
— |
in the regional unit of Serres:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
Regione Sardegna:
|
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
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Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
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Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
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Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
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Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
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Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
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Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie dolnośląskim:
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6. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Bistrița Năsăud, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Suceava |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Judeţul Mehedinţi, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Judeţul Olt, |
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Judeţul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Iași, |
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Județul Hunedoara, |
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Județul Alba, |
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Județul Sibiu, |
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Județul Caraș-Severin, |
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Județul Neamț, |
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Județul Harghita, |
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Județul Mureș, |
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Județul Cluj, |
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Județul Maramureş. |
7. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
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In the district of Humenné: Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
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In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
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the whole district of Medzilaborce, |
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In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
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In the district of Svidník: Pstruša, |
— |
The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
DECISIONI
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/79 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/374 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2023
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
[notificata con il numero C(2023) 901]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2),
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli da 4 a 7,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (4), del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. |
(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. |
(3) |
Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico. |
(4) |
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette. |
(5) |
Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5). |
(6) |
La più recente decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 26 agosto 2022. |
(7) |
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97. |
(8) |
Nell’ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto dalla società portoghese Sangal — Indústria de Veículos Lda («Sangal») («società») una domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione concessa con il codice addizionale TARIC A407 con la decisione 2003/899/CE della Commissione (7). |
(9) |
In particolare Sangal ha chiesto di modificare il proprio nome in Sangal E-bike Manufacturing Lda e la sua sede legale in Zona Industrial Da Mota Rua 7, lote A11 Gafanha Da Encarnação, 3830-527 Gafanha Da Encarnação, Portogallo. |
(10) |
Tuttavia dalla valutazione sul merito della domanda è emerso che la società non aveva cambiato solo il nome e l’indirizzo, ma anche la proprietà e, soprattutto, le sue attività di assemblaggio, dal momento che Sangal aveva iniziato ad assemblare esclusivamente biciclette con motore ausiliario («biciclette elettriche»). |
(11) |
Nel gennaio 2019 Sangal ha confermato di stare assemblando solo biciclette elettriche, ma ha sottolineato che la ripresa dell’assemblaggio di biciclette convenzionali era prevista per quello stesso anno. Sangal ha pertanto chiesto alla Commissione di considerarla un’impresa di assemblaggio sia di biciclette convenzionali sia di biciclette elettriche («impresa di assemblaggio ibrida») e di concederle la modifica richiesta dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione sulla base dell’assemblaggio previsto di biciclette convenzionali. |
(12) |
La Commissione ha pertanto sospeso la valutazione della domanda di modifica dei riferimenti al fine di consentire a Sangal di fornire prove adeguate dell’assemblaggio di biciclette convenzionali. |
(13) |
Nell’ottobre 2022 Sangal ha reiterato la domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione di cui al considerando 8, sostenendo che l’amministrazione doganale portoghese competente aveva fatto notare alla società che i riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione concessa dalla Commissione non corrispondevano a quelli della società che importava parti di biciclette in esenzione. |
(14) |
A tale riguardo la Commissione ha chiesto a Sangal di dimostrare di aver assemblato biciclette convenzionali come comunicato nel 2019. |
(15) |
Sempre nell’ottobre 2022 la società ha informato la Commissione che l’assemblaggio di biciclette convenzionali non era ancora iniziato, presumibilmente a causa di una carenza nell’approvvigionamento di parti di biciclette. Tuttavia Sangal aveva invece assemblato biciclette elettriche. Sangal ha inoltre affermato che avrebbe iniziato l’assemblaggio di biciclette convenzionali entro il 2022. |
(16) |
La Commissione osserva che, a norma del regolamento di esenzione, una delle condizioni per beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione è che le imprese di assemblaggio utilizzino le parti di biciclette acquistate in esenzione per assemblare biciclette convenzionali. Inoltre anche le imprese di assemblaggio ibride (vale a dire le imprese di assemblaggio sia di biciclette convenzionali sia di biciclette elettriche) possono beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione. Tuttavia i soggetti che assemblano esclusivamente biciclette elettriche non possono beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione concessa a norma del regolamento di esenzione. Tali soggetti dovrebbero operare nell’ambito di un’autorizzazione ad hoc di destinazione particolare concessa conformemente alla legislazione doganale dell’Unione, purché soddisfino le condizioni per beneficiarne. |
(17) |
Alla luce di quanto precede, Sangal non può essere considerata un’impresa di assemblaggio ibrida. La Commissione ha concesso alla società un periodo di tempo ragionevole per riprendere l’assemblaggio di biciclette convenzionali, cosa che non è riuscita a fare. La domanda di modifica dei riferimenti di cui ai considerando 8 e 9 dovrebbe pertanto essere respinta. |
(18) |
Sangal non soddisfa inoltre più i requisiti dell’autorizzazione all’esenzione concessa a norma del regolamento di esenzione. L’autorizzazione all’esenzione relativa a Sangal di cui al considerando 8 dovrebbe pertanto essere revocata. La domanda di modifica del nome di cui al considerando 9 pertanto decade. |
(19) |
Il 9 dicembre 2022 sono state comunicate a Sangal le suddette risultanze in base alle quali si intendeva proporre l’adozione di una decisione di esecuzione della Commissione volta a respingere la domanda di modifica dei riferimenti e a revocare l’autorizzazione all’esenzione. |
(20) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il 19 dicembre 2022 Sangal ha confermato che negli ultimi quattro anni l’assemblaggio di biciclette convenzionali non è mai iniziato. La società ha invocato la presenza di circostanze eccezionali sul mercato, mentre era ancora in fase di avvio e in perdita, quali un notevole aumento della domanda di biciclette elettriche, accompagnato da un aumento significativo dei costi di trasporto e da tempi di consegna delle parti molto lunghi. |
(21) |
La Commissione ha tuttavia osservato che l’aumento della domanda di biciclette elettriche non è pertinente nell’ambito della presente valutazione. Inoltre Sangal non ha presentato alcun elemento di prova in relazione alle circostanze eccezionali invocate, quali i lunghi tempi di consegna delle parti. Al contrario, la Commissione ha osservato che, secondo la relazione della banca dati europea a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, il volume delle parti di biciclette acquistate da Sangal è aumentato significativamente negli ultimi quattro anni ed è addirittura raddoppiato nel 2022. |
(22) |
Sangal ha inoltre affermato di essere sul punto di finalizzare un ordine di acquisto con una società collegata che, se confermato, porterebbe all’assemblaggio di circa 4 000 biciclette convenzionali da spedire nel corso del 2023. Sangal ha pertanto chiesto alla Commissione di concederle più tempo al fine di dimostrare che la società può essere considerata un’impresa di assemblaggio ibrida. |
(23) |
La Commissione ha osservato che Sangal, considerate le sue reali attività di assemblaggio, non può essere considerata un’impresa di assemblaggio ibrida. Inoltre il fatto che Sangal stia negoziando un futuro ordine di produzione di biciclette convenzionali non incide sulla sua attuale attività, che costituisce l’oggetto del presente esame. Qualora infatti venisse confermata la futura attività di assemblaggio di biciclette convenzionali, questa avrebbe un impatto solo sui futuri risultati della società. |
(24) |
La Commissione ha inoltre osservato che la presente decisione di esecuzione non impedisce a Sangal di presentare in futuro una nuova domanda di autorizzazione all’esenzione, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento di esenzione. |
(25) |
Alla luce di quanto esposto, le risultanze dell’esame della domanda di cui al considerando 18 sono confermate e la richiesta di Sangal è respinta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione concessa con decisione 2003/899/CE al soggetto elencato nella tabella del presente articolo è respinta.
Soggetto per il quale la modifica dei riferimenti è respinta
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
||
A407 |
Sangal — Indústria de Veículos Lda |
|
Articolo 2
L’autorizzazione all’esenzione concessa con decisione 2003/899/CE al soggetto elencato nella tabella del presente articolo è revocata.
Soggetto per il quale l’autorizzazione all’esenzione è revocata
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
||
A407 |
Sangal — Indústria de Veículos Lda |
|
Articolo 3
Gli Stati membri e il soggetto di cui all’articolo 2 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione ha efficacia all’atto della notificazione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2023
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.
(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(4) Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).
(5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74, GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1, GU L 83 del 10.3.2022, pag. 39, GU L 102 del 30.3.2022, pag. 16, GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69).
(7) Decisione 2003/899/CE della Commissione, del 28 novembre 2003, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 101).
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/83 |
DECISIONE (UE) 2023/375 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2023
relativa alla concessione di una franchigia dai dazi all’importazione e di un’esenzione dall’IVA per le merci importate in Lituania nel 2021 e 2022 per far fronte alla crisi migratoria
[notificata con il numero C(2023) 1032]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l’articolo 53, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel giugno 2021 si è registrato un aumento del numero di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato. Questa situazione, causata dal mancato rispetto del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime bielorusso che ha strumentalizzato i migranti, ha avuto ripercussioni molto pesanti sulla confinante Lituania, creando forti pressioni e difficoltà eccezionali per quanto riguarda la gestione delle frontiere e l’accoglienza e l’alloggio dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi. A inizio agosto 2021 il numero di persone che aveva attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo irregolare era superiore di 55 volte il numero registrato in tutto il 2020. L’aumento del numero di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato ha indotto la Lituania a dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale il 2 luglio 2021. |
(2) |
Il 15 luglio 2021 la Lituania ha fatto richiesta di assistenza, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per gestire la situazione di emergenza. 19 Stati membri e un paese terzo che partecipa al meccanismo di protezione civile dell’Unione hanno risposto alla richiesta di aiuto della Lituania. L’assistenza offerta è consistita nella fornitura di impianti di riscaldamento e di climatizzatori, letti da campo, generatori elettrici, case container (a scopo abitativo e sanitario), tende e rivestimenti di pavimento appropriati, kit per l’illuminazione, tavole, sedie, coperte, cuscini, sacchi a pelo, materassi, armadietti, tende per magazzinaggio, razioni alimentari e altre forme di aiuto in natura. |
(3) |
Il 13 ottobre 2021 la Lituania ha presentato una richiesta, modificata il 15 aprile 2022 e il 6 giugno 2022, finalizzata alla concessione di una franchigia dai dazi all’importazione e un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate in Lituania e destinate alla distribuzione o alla messa a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale. |
(4) |
In attesa della notifica della decisione della Commissione, la Lituania ha autorizzato la sospensione dei dazi all’importazione applicabili alle merci di cui all’articolo 76, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell’IVA applicabile alle merci di cui all’articolo 53, secondo comma, della direttiva 2009/132/CE. |
(5) |
La Lituania ha confermato che le merci da distribuire o da mettere a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale, sono state importate per la prima volta il 12 agosto 2021. |
(6) |
La Lituania ha informato la Commissione che le merci sono state importate per l’immissione in libera circolazione dal Servizio nazionale per la protezione delle frontiere della Lituania e che la distribuzione e la messa a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale, sono state effettuate da organizzazione nazionali designate. |
(7) |
La crisi umanitaria, che ha richiesto un’assistenza urgente da parte di altri Stati membri e paesi terzi al fine di proteggere un numero elevato di cittadini di paesi terzi e di apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché di richiedenti protezione internazionale, specialmente durante l’autunno e l’inverno, e le difficoltà eccezionali che ha provocato alla Lituania, costituiscono una calamità ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE. |
(8) |
È pertanto opportuno concedere alla Lituania sia una franchigia dai dazi all’importazione applicabili alle merci importate ai fini indicati all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009, che un’esenzione dall’IVA applicabile alle merci importate ai fini indicati all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE. |
(9) |
Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi e dell’esenzione dall’IVA, e garantire la corretta applicazione di tale misura tenendo conto del fatto che una misura analoga, ovvero la decisione (UE) 2022/1108 della Commissione (4), si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022, è opportuno che la Lituania sia tenuta a informare la Commissione della natura e dei quantitativi delle merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA ai fini della loro distribuzione o messa a disposizione a titolo gratuito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale, e delle misure adottate per impedire che tali merci siano utilizzate per scopi diversi da quelli previsti. |
(10) |
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, evitare irregolarità e proteggere gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, è opportuno che la Lituania comunichi alla Commissione, entro la scadenza indicata dalla presente decisione, le misure in materia di gestione del rischio e le misure pertinenti in materia di controlli doganali applicate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto attiene all’immissione in libera pratica nonché all’uso delle merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi doganali o dell’esenzione dall’IVA. |
(11) |
Tenuto conto delle difficoltà eccezionali cui deve fare fronte la Lituania, è opportuno concedere sia una franchigia dai dazi all’importazione che un’esenzione dall’IVA applicabile alle importazioni effettuate in Lituania dal 12 agosto 2021 al 31 luglio 2022, come richiesto dalla Lituania il 6 giugno 2022. |
(12) |
Il 25 novembre 2022 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le merci importate per l’immissione in libera circolazione dal Servizio nazionale per la protezione delle frontiere della Lituania sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:
|
b) |
le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE. |
Articolo 2
Entro il 1o marzo 2023 la Lituania comunica alla Commissione le informazioni in appresso:
a) |
informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;
|
b) |
un elenco delle organizzazioni nazionali designate incaricate di distribuire e mettere a disposizione le merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi e dell’esenzione dall’IVA ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale; |
c) |
i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; |
d) |
le misure in materia di gestione del rischio e, se del caso, di controlli doganali adottate dalla Lituania a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione. |
Articolo 3
L’articolo 1 si applica alle importazioni di merci in Lituania effettuate dal 12 agosto 2021 al 31 luglio 2022.
Articolo 4
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2021.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2023
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(1) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.
(2) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
(3) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(4) Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione del 1o luglio 2022 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 57).
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/87 |
DECISIONE (UE) 2023/376 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2023
che modifica la composizione del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica (1),
visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (2) „
visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (3),
vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (4),
vista la decisione 2012/C 353/02 della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica (5),
vista la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (6),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2012/C 353/02 ha istituito il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica come gruppo di esperti incaricato di: i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nei settori del commercio transfrontaliero di energia elettrica e della sicurezza dell’approvvigionamento; ii) assistere la Commissione nel definire le proprie iniziative. |
(2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/C 353/02 stabilisce che il gruppo di coordinamento per l’energia elettrica deve essere composto dai membri seguenti: i) i ministeri competenti dell’energia; ii) le autorità nazionali di regolamentazione dell’energia; iii) l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); iv) la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («ENTSO-E») istituita dal regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(3) |
Il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell’energia elettrica e la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dell’UE è stato potenziato mediante: i) il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica; ii) la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; iii) il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica; iv) il regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. |
(4) |
In particolare, il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica ha abrogato la direttiva 2005/89/CE e rafforzato il quadro giuridico sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. Tale regolamento riconosce l’ampia portata della questione della sicurezza dell’approvvigionamento e i vantaggi di un approccio regionale o unionale al riguardo. |
(5) |
Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è una competenza condivisa da vari soggetti a diversi livelli e richiede una collaborazione efficace tra di essi. Tra questi soggetti vi sono gli Stati membri, i regolatori, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione e altri portatori di interessi. |
(6) |
Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno coinvolgere direttamente, in qualità di membro del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, il nuovo ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione istituito a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/943 a fini di cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a livello dell’UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/C 353/02 è così modificata:
1) |
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1.
(2) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22.
(3) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.
(4) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.
(5) GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2.
(6) C(2016) 3301 final.
(7) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)
(8) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).