ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
16 febbraio 2023


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2020 [2023/279]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/280]

2

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/281]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/282]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/283]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/284]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2020 [2023/285]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/286]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/287]

24

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 10/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/288]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/289]

27

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 12/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/290]

29

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 13/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/291]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/292]

32

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 15/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/293]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/294]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/295]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/296]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/297]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/298]

44

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 21/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/299]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/300]

47

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 23/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/301]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/302]

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE[2023/303]

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2023/304]

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2023/305]

57

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/306]

59

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 29/2020, del 7 febbraio 2020, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/307]

60

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 1/2020 [2023/279]

è stata ritirata e viene pertanto lasciata in bianco.


16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/2


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 2/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/280]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, le decisioni 2001/812/CE (5) e 2009/821/CE (6) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2019/1081 abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, la decisione 93/352/CEE della Commissione (7), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(10)

Il regolamento (UE) 2017/625 introduce nuove procedure che si applicano ai posti di controllo frontalieri a norma della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo. Occorre quindi modificare di conseguenza il paragrafo 4B e sopprimere il paragrafo 5 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.

(11)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Il testo del paragrafo 4B della parte introduttiva del capitolo I è sostituito dal seguente:

«Controllo dei posti di controllo frontalieri

1.

I controlli dei posti di controllo frontalieri vengono eseguiti in stretta cooperazione tra la Commissione europea e l'Autorità di vigilanza EFTA.

2.

L'Autorità di vigilanza EFTA è autorizzata a partecipare alle visite di controllo dei servizi della Commissione europea negli Stati membri dell'UE per quanto riguarda il controllo di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.

La Commissione europea e l'Autorità di vigilanza EFTA possono organizzare visite di controllo congiunte per elaborare una raccomandazione comune sull'esito del controllo di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

2.

il testo del paragrafo 5 della parte introduttiva del capitolo I è soppresso;

3.

dopo il punto 11bd [regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I sono inseriti i punti seguenti:

 

«11be. 32019 R 1012: regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).

 

11bf. 32019 R 1013: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

 

11bg. 32019 R 1014: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

 

11bh. 32019 R 1081: regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).»;

4.

dopo il punto 31qd [regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione] del capitolo II sono inseriti i punti seguenti:

«31qe.

32019 R 1012: regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).

31qf.

32019 R 1013: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

31qg.

32019 R 1014: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

31qh.

32019 R 1081: regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).»;

5.

nella parte 1.2 del capitolo I, i punti 21 (decisione 93/352/CEE della Commissione), 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) e 111 (decisione 2001/812/CE della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

Dopo il punto 164d [regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

«164e.

32019 R 1012: regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).

164f.

32019 R 1013: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

164g.

32019 R 1014: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

164h.

32019 R 1081: regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).».

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/1012 e (UE) 2019/1081 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1013 e (UE) 2019/1014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (8).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4.

(2)  GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8.

(3)  GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10.

(4)  GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1.

(5)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

(6)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(7)  GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(8)  GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11.


16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 3/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/281]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (3), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (4), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE.

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11bh (Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I sono inseriti i punti seguenti:

«11bi.

32019 R 0625: Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

11bj.

32019 R 0626: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

11bk.

32019 R 0627: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

al punto 1, lettera a), dell’allegato II è aggiunto quanto segue: “IS” e “NO”;

b)

al punto 1, lettera c), dell’allegato II è aggiunto quanto segue: “EFTA”;

c)

il punto A del capitolo I dell’allegato VI non si applica agli Stati EFTA.

11bl.

32019 R 0628: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.»;

2.

ai punti 134 [Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I, 53 [Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I e 31k [Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] del capitolo II sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

32019 R 0627: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019 (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183,

32019 R 0628: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019 (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.»;

3.

dopo il punto 31qh (Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione) del capitolo II sono inseriti i punti seguenti:

«31qi.

32019 R 0625: Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

31qj.

32019 R 0626: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

31qk.

32019 R 0627: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

al punto 1, lettera a), dell’allegato II è aggiunto quanto segue: “IS” e “NO”;

b)

al punto 1, lettera c), dell’allegato II è aggiunto quanto segue: “EFTA”;

c)

il punto A del capitolo I dell’allegato VI non si applica agli Stati EFTA.

31ql.

32019 R 0628: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184

Articolo 2

Dopo il punto 164h (Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

«164i.

32019 R 0625: Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

164j.

32019 R 0626: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

164k.

32019 R 0627: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

al punto 1, lettera a), dell’allegato II è aggiunto quanto segue: “IS” e “NO”;

b)

al punto 1, lettera c), dell’allegato II è aggiunto quanto segue: “EFTA”;

c)

il punto A del capitolo I dell’allegato VI non si applica agli Stati EFTA.

164l.

32019 R 0628: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) 2019/625 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/626, (UE) 2019/627, rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag.183, e (UE) 2019/628, rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (5).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18.

(2)  GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31.

(3)  GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51.

(4)  GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11.


16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 4/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/282]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 abroga, con decorrenza dal 14 dicembre 2019, il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del dell'allegato I, capitolo I, dell'accordo SEE.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 11bl [regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione] del capitolo I, parte 1.1, sono inseriti i seguenti punti:

«11bm.

32019 R 1793: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

11bn.

32019 R 1873: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50)».

2)

Dopo il punto 31ql [regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione] del capitolo II sono inseriti i seguenti punti:

«31qm.

32019 R 1793: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

31qn.

32019 R 1873: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50)».

3)

Il testo del punto 47 [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] del capitolo II è soppresso.

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 164l [regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«164m.

32019 R 1793: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

164n.

32019 R 1873: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50)».

2.

Il testo del punto 54zzzzo [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] è soppresso.

Articolo 3

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1793 e (UE) 2019/1873 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

(2)  GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 50.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11.


16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 5/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/283]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1981 della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (6).

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 abroga la decisione 94/360/CE della Commissione (7), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 abroga i regolamenti (CE) n. 136/2004 (8) e (CE) n. 282/2004 (9) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato nell’allegato I, capitolo I, Parte introduttiva, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

(11)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificati:

1.

nel capitolo I, parte 1.1, punto 11bj (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione), e nel capitolo II, punto 31qj (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32019 R 1981: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1981 della Commissione del 28 novembre 2019 (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 72)»;

2.

nel capitolo I, parte 1.2, punto 137 (Decisione 2007/275/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 2007: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione del 18 novembre 2019 (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1)»;

3.

nel capitolo I, parte 1.1, dopo il punto 11bn (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«11bo.

32019 R 2007: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

11bp.

32019 D 2098: Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111).

11bq.

32019 R 2128: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).

11br.

32019 R 2129: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

11bs.

32019 R 2130: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).»;

4.

nel capitolo II, dopo il punto 31qn (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«31qo.

32019 R 2007: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

31qp.

32019 D 2098: Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111).

31qq.

32019 R 2128: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).

31qr.

32019 R 2129: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

31qs.

32019 R 2130: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).»;

5.

nel capitolo I, parte 1.2, i testi dei punti 25 (Decisione 94/360/CE della Commissione), 115 (Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione) e 117 (Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

Nell’allegato II dell’accordo SEE, capitolo XII, dopo il punto 164n (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«164o.

32019 R 2007: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

164p.

32019 D 2098: Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111).

164q.

32019 R 2128: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).

164r.

32019 R 2129: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

164s.

32019 R 2130: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).».

Articolo 3

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1981, (UE) 2019/2007, (UE) 2019/2128, (UE) 2019/2129, (UE) 2019/2130 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 febbraio 2020, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (10).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 308 del 29.11.2019, pag. 72.

(2)  GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.

(3)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114.

(4)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122.

(5)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128.

(6)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111.

(7)  GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

(8)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(9)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(10)  GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11


16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 6/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/284]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio (6).

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 abroga le decisioni 2000/208/CE (7) e 2000/571/CE (8) e il regolamento (UE) n. 2011/215 della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2126 abroga la decisione 94/641/CE della Commissione (9), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del dell’allegato I, capitolo I, dell’accordo SEE.

(11)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione all’allegato II, capitolo XII, dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 11b (Regolamento (CE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I, parte 1.1, e al punto 31q (Regolamento (CE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32019 R 2127: Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione, del 10 ottobre 2019 (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111).»

2.

dopo il punto 11bs (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione) del capitolo I, parte 1.1, sono inseriti i seguenti punti:

«11bt.

32019 R 2074: Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

11bu.

32019 R 2090: Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).

11bv.

32019 R 2123: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

11bw.

32019 R 2124: Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

11bx.

32019 R 2126: Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104)».

3.

al punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione) della parte 4.2 e al punto 9c (Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 2124: Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019 (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).»

4.

Dopo il punto 31qs (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione) del capitolo II sono inseriti i seguenti punti:

«31qt.

32019 R 2074: Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

31qu.

32019 R 2090: Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).

31qv.

32019 R 2123: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

31qw.

32019 R 2124: Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

31qx.

32019 R 2126: Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104)».

5.

il testo dei punti 29 (decisione 94/641/CE della Commissione), 88 (decisione 2000/208/CE del Consiglio), 106 (decisione 2000/571/CE della Commissione) e 148 (decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione) del capitolo I, parte 1.2, dell’allegato I è soppresso.

Articolo 2

Dopo il punto 164s (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione) dell’allegato II, capitolo XII, dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«164t.

32019 R 2074: Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

164u.

32019 R 2090: Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).

164v.

32019 R 2123: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

164w.

32019 R 2124: Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

164x.

32019 R 2126: Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2074, (UE) 2019/2090, (UE) 2019/2123, (UE) 2019/2124, (UE) 2019/2126 e (UE) 2019/2127 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 febbraio 2020, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (10).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6.

(2)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28.

(3)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64.

(4)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73.

(5)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104.

(6)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

(7)  GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 20.

(8)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14.

(9)  GU L 248 del 23.9.1994, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(10)  GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11.


16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 7/2020 [2023/285]

È stata ritirata e viene pertanto lasciata in bianco.


16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 8/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/286]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'aceto come principio attivo nell'allegato I del regolamento (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1820 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere Saccharomyces cerevisiae come principio attivo nell'allegato I del regolamento (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere le uova in polvere come principio attivo nell'allegato I del regolamento (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il miele come principio attivo nell'allegato I del regolamento (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il D-fruttosio come principio attivo nell'allegato I del regolamento (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i formaggi come principio attivo nell'allegato I del regolamento (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1825 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il succo di mela concentrato come principio attivo nell'allegato I del regolamento (7).

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12n (Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

"—

32019 R 1819: Regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 1),

32019 R 1820: Regolamento delegato (UE) 2019/1820 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 4),

32019 R 1821: Regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 7),

32019 R 1822: Regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 10),

32019 R 1823: Regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 13),

32019 R 1824: Regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 16),

32019 R 1825: Regolamento delegato (UE) 2019/1825 della Commissione, dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 19)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2019/1819, (UE) 2019/1820, (UE) 2019/1821, (UE) 2019/1822, (UE) 2019/1823, (UE) 2019/1824 e (UE) 2019/1825 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 1.

(2)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 4.

(3)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 7.

(4)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 10.

(5)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 13.

(6)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 16.

(7)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

IT

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L 49/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 9/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/287]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i trattini seguenti:

"—

32019 L 1845: Direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione, dell'8 agosto 2019 (GU L 283 del 5.11.2019, pag. 38),

32019 L 1846: Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione, dell'8 agosto 2019 (GU L 283 del 5.11.2019, pag. 41)."

Articolo 2

I testi delle direttive delegate (UE) 2019/1845 e (UE) 2019/1846 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 283 del 5.11.2019, pag. 38.

(2)  GU L 283 del 5.11.2019, pag. 41.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 10/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/288]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1390 della Commissione, del 31 luglio 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zza (Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione) dell'allegato II, capitolo XV, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 1390: Regolamento (UE) 2019/1390 della Commissione del 31 luglio 2019 (GU L 247 del 26.9.2019, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/1390 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidentessa

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 247 del 26.9.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 11/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/289]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione, del 9 ottobre 2019, relativo all'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzb (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1331 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"12zzzzzzc.

32019 R 1692: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione, del 9 ottobre 2019, relativo all'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 12)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 259 del 10.10.2019, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 12/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/290]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1257 della Commissione, del 23 luglio 2019, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato II, capo XVI, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 1257: Regolamento (UE) 2019/1257 della Commissione, del 23 luglio 2019 (GU L 196 del 24.7.2019, pag. 5)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/1257 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 196 del 24.7.2019, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 13/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/291]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1857 della Commissione, del 6 novembre 2019, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione, del 6 novembre 2019, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato II, capitolo XVI, dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"-

32019 R 1857: Regolamento (UE) 2019/1857 della Commissione, del 6 novembre 2019 (GU L 286 del 7.11.2019, pag. 3),

-

32019 R 1858: Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione, del 6 novembre 2019 (GU L 286 del 7.11.2019, pag. 7)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2019/1857 e (UE) 2019/1858 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidentessa

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 286 del 7.11.2019, pag. 3.

(2)  GU L 286 del 7.11.2019, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 14/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/292]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione (UE) 2018/2050 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione (UE) 2018/2051 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione (UE) 2018/2052 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per esposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIX, dopo il punto 17 (Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"18.

32018 H 2050: Raccomandazione (UE) 2018/2050 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 89).

19.

32018 H 2051: Raccomandazione (UE) 2018/2051 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 94).

20.

32018 H 2052: Raccomandazione (UE) 2018/2052 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per esposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 98).".

Articolo 2

I testi delle raccomandazioni (UE) 2018/2050, (UE) 2018/2051 e (UE) 2018/2052 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

ClaraGANSLANDT


(1)  GU L 327 del 21.12.2018, pag. 89.

(2)  GU L 327 del 21.12.2018, pag. 94.

(3)  GU L 327 del 21.12.2018, pag. 98.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 15/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/293]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1902 della Commissione, del 7 novembre 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2019 fino al 30 dicembre 2019 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zi (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"1zj.

32019 R 1902: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1902 della Commissione, del 7 novembre 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2019 fino al 30 dicembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 5)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidentessa

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 293 del 14.11.2019, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 16/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/294]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, il punto 14a (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1.

è aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 0630: Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).";

2.

l'adattamento l) è rinumerato adattamento m);

3.

dopo l'adattamento k) è inserito l'adattamento seguente:

"l)

All'articolo 469 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "prima del 26 aprile 2019" leggasi "prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 16/2020 del 7 febbraio 2020".".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/630 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

ClaraGANSLANDT


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 17/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/295]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 14at (Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 D 0536: Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione del 29 marzo 2019 (GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3)";

2.

al punto 14j (Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32019 R 0912: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione del 28 maggio 2019 (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3)";

3.

al punto 14m (regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 0439: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione del 15 febbraio 2019 (GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/439 e (UE) 2019/912 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/536 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1.

(2)  GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3.

(3)  GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

IT

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L 49/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 18/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/296]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione, del 25 aprile 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31bcaw (Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"31bcax.

32019 D 0684: Decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione, del 25 aprile 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 11).".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/684 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 115 del 2.5.2019, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 19/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/297]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi europei a lungo termine (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31bfh (Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"31bgc.

32015 R 0760: Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", sono inseriti dopo i termini "l'ESMA".

31bgca.

32018 R 0480: Regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

 

all'articolo 6, secondo comma, per gli Stati EFTA anziché "a decorrere dal 1° maggio 2019" leggasi "un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 19/2020 del 7 febbraio 2020"."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2015/760 e del regolamento delegato (UE) 2018/480 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

ClaraGANSLANDT


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98.

(2)  GU L 81 del 23.3.2018, pag. 1.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 20/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/298]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31l (Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32019 R 2089: Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/2089 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidentessa

ClaraGANSLANDT


(1)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 21/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/299]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1274 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento a Singapore a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31lq (Regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"31lra.

32019 D 1274: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1274 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 9).

31lrb.

32019 D 1275: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento a Singapore a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 13).".

Articolo 2

Fa fede il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/1274 e (UE) 2019/1275 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 9.

(2)  GU L 201 del 30.7.2019, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 22/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31lrb (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"31m.

32017 R 1131: Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8), modificato da:

32018 R 0990: Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione del 10 aprile 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

(b)

all'articolo 12, lettera c), i termini "dalla normativa dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dall'accordo SEE";

(c)

all'articolo 43, paragrafo 2, e paragrafo 3, prima frase, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";

(d)

all'articolo 44, paragrafo 1, anziché "Entro il 21 gennaio 2019" leggasi "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 22/2020 del 7 febbraio 2020".

31ma.

32018 R 0708: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 15.5.2018, pag. 5).

31mb.

32018 R 0990: Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1).".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2017/1131, del regolamento delegato (UE) 2018/990 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

(2)  GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1.

(3)  GU L 119 del 15.5.2018, pag. 5.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 23/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/301]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 della Commissione, del 17 maggio 2018, relativo a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, dopo il punto 5b (Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"5c.

32018 R 0732: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 della Commissione, del 17 maggio 2018, relativo a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 85).".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 23/2018 del 9 febbraio 2018 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 123 del 18.5.2018, pag. 85.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 323 del 12.12.2019, pag. 47.


16.2.2023   

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L 49/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 24/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/302]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 abroga la decisione 2012/780/UE della Commissione (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, il testo del punto 66da (Decisione 2012/780/UE della Commissione) è sostituito dal seguente:

"32019 D 1128: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112.

(2)  GU L 342 del 14.12.2012, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

IT

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L 49/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 25/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE[2023/303]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32018 R 1042: Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1042 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

IT

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L 49/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 26/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2023/304]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1830 della Commissione, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 2 (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 R 1828: Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25)."

2.

Al punto 4 (Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 R 1829: Regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 27)."

3.

Al punto 5c (Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 R 1830: Regolamento delegato (UE) 2019/1830 della Commissione, del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 29)."

4.

Al punto 6f (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 R 1827: Regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione, del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 23)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 23.

(2)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25.

(3)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 27.

(4)  GU L 279 del 31.10.2019, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 27/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2023/305]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (1), rettificata dalla GU L 110 del 26.4.2016, pag. 5.

(2)

La direttiva (UE) 2015/2436 abroga, con decorrenza dal 15 gennaio 2019, la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 13 (Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

"14.

32015 L 2436: Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1), rettificata dalla GU L 110 del 26.4.2016, pag. 5.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

(a)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e l), i termini "alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale dello Stato membro interessato", opportunamente accordati, sono sostituiti dai termini "alla legislazione del SEE, al diritto nazionale dello Stato EFTA interessato", opportunamente accordati. I termini "accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte" sono sostituiti dai termini "accordi internazionali di cui lo Stato EFTA interessato è parte".

(b)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere j) e k), i termini "alla legislazione dell'Unione" e "ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte" sono sostituiti dai termini "alla legislazione del SEE" e "ad accordi internazionali in materia di cui lo Stato EFTA è parte".

(c)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), i termini "norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchi d'impresa dello Stato membro interessato o dell'Unione" sono sostituiti dai termini "norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchi d'impresa dello Stato EFTA o dell'accordo SEE".

(d)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b, e paragrafo 3, lettera a), all'articolo 6, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafo 3, e all'articolo 46, paragrafo 5, le disposizioni relative al marchio UE non si applicano agli Stati EFTA a meno che il marchio comunitario sia esteso a tali Stati.

(e)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), i termini "della legislazione dell'Unione o del diritto dello Stato membro interessato" sono sostituiti dai termini "della legislazione del SEE o del diritto dello Stato EFTA interessato".

(f)

L'articolo 10, paragrafo 4, non si applica agli Stati EFTA.";

2.

il testo del punto 9h (Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2015/2436, rettificata dalla GU L 110 del 26.4.2016, pag. 5, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1.

(2)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 28/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/306]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32m (Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"32n.

32013 L 0054: Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo della direttiva 2013/54/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


16.2.2023   

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L 49/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 29/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/307]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua risoluzione sugli sviluppi della governance dello Spazio europeo della ricerca, del 26 maggio 2010 (1), il Consiglio dell'Unione europea ha convenuto che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) dovesse essere rinominato comitato per lo Spazio europeo della ricerca (CSER). Nella sua risoluzione sull'attività consultiva per lo Spazio europeo della ricerca, del 30 maggio 2013 (2), il Consiglio dell'Unione europea ha altresì convenuto che il CSER dovesse essere rinominato comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER).

(2)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i rappresentanti degli Stati EFTA sono associati ai lavori del CREST; occorre pertanto modificare questa disposizione per tenere conto del fatto che tale cooperazione deve svolgersi nell'ambito del CSER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"Data la particolare natura della cooperazione prevista nei settori della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, rappresentanti degli Stati EFTA vengono inoltre associati ai lavori del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) e di altri comitati dell'Unione che la Commissione europea consulta in questi settori, nella misura necessaria al buon funzionamento della cooperazione.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  Doc. 9067/10.

(2)  Doc 10331/13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.