ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 35

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
7 febbraio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/253 del Consiglio, del 6 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/256 della Commissione, del 6 febbraio 2023, relativo all’autorizzazione di un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e di un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione: NBF Lanes s.r.l.) ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/257 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/258 del Consiglio, del 6 febbraio 2023, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che modifica la decisione (PESC) 2021/710

21

 

*

Decisione (PESC) 2023/259 del Consiglio, del 6 febbraio 2023, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani e che modifica la decisione (PESC) 2019/346

23

 

*

Decisione (PESC) 2023/260 del Consiglio, del 6 febbraio 2023, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale e che modifica la decisione (PESC) 2021/1013

25

 

*

Decisione (PESC) 2023/261 del Consiglio, del 6 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

27

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2022/2124] ( GU L 290 del 10.11.2022 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/253 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20 (2), una voce dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(2)  Sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 26 ottobre 2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov contro Consiglio dell’Unione europea, causa T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2», alla rubrica «Persone», la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.


7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/254 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le regole di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento di esecuzione tutte le sue domande sono irricevibili e le cauzioni costituite vengono incamerate. Per evitare una penalizzazione eccessiva, dovrebbe essere eliminata la possibilità di incamerare la cauzione.

(3)

A norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, gli operatori che fanno domanda di titoli per i contingenti tariffari di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (3) sono tenuti a costituire le corrispondenti cauzioni prima della fine del periodo di presentazione delle domande. Per i titoli non connessi a contingenti tariffari, invece, gli operatori devono costituire la cauzione il giorno di presentazione della domanda di titolo. Questa situazione può creare difficoltà nella gestione dei titoli. Per evitare rischi di cattiva gestione e abusi, è opportuno dare alle autorità nazionali emittenti la possibilità di fissare il termine per la costituzione delle cauzioni per titoli connessi a contingenti tariffari.

(4)

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4) stabilisce che quando un periodo termina in un giorno festivo, un sabato o una domenica, la sua scadenza è rinviata alla fine del giorno lavorativo successivo. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che tale disposizione non si applica al periodo di validità dei titoli per i contingenti tariffari. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, tale disposizione deve essere riportata in una sezione specifica dei titoli per i contingenti tariffari. Di conseguenza, per evitare interpretazioni errate, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere allineato all’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione.

(5)

L’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli. Per migliorare la qualità dei dati forniti, è opportuno che gli Stati membri comunichino anche i quantitativi di prodotti oggetto di titoli di importazione immessi in libera pratica durante il periodo contingentale precedente.

(6)

Poiché il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4264 manca di volume, la relativa tabella e il riferimento al contingente dovrebbero essere soppressi dagli allegati I e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(7)

A causa di una domanda eccessiva di volumi nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4268 e 09.4269, le norme relative alla registrazione nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI) e al quantitativo di riferimento dovrebbero applicarsi anche a tali contingenti tariffari. Inoltre le norme relative alla prova dello svolgimento di un’attività commerciale devono applicarsi solo se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso conformemente all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760.

(8)

Sono aperti contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4281 e 09.4282, rispettivamente, per carni bovine e carni suine provenienti dal Canada. A norma degli articoli 46 e 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il quantitativo è espresso in equivalente carcassa. Per evitare confusione, questa precisazione dovrebbe figurare anche nelle corrispondenti tabelle degli allegati VIII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno sopprimere il riferimento al quantitativo totale disponibile negli anni precedenti.

(9)

Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4226 è aperto alle importazioni dall’Islanda di Skyr, mentre il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4227 è aperto alle importazioni dall’Islanda di formaggi, escluso lo Skyr. A seguito dell’ultimo aggiornamento del codice TARIC per lo Skyr, tale codice dovrebbe essere inserito nelle tabelle relative a detti contingenti tariffari dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(10)

A causa delle difficoltà inerenti al pieno utilizzo dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4225, 09.4226 e 09.4227, è opportuno revocare per tali contingenti il requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale.

(11)

Per motivi di chiarezza, i modelli di certificati IMA 1 di cui all’allegato XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, parti A.1 e A.2, dovrebbero indicare – nella casella 16 – il numero del contingente tariffario cui si riferisce il certificato. Inoltre, per evitare confusione con la casella 4, la casella 3 del modello di certificato IMA 1 per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 di cui all’allegato XIV.5, parte A.2, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe riportare il nome dell’acquirente anziché il numero e la data della fattura.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

(1)

all’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile.»

;

(2)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione

Se il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l’autorità emittente, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente tariffario negli allegati da II a XIII del presente regolamento.

Tuttavia l’autorità emittente può imporre agli operatori di costituire la cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760 il giorno di presentazione della domanda di titolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1237.»

;

(3)

all’articolo 12, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura “L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica (*1)”.

(*1)

  

In bulgaro: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

In spagnolo: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71

In ceco: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

In danese: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

In tedesco: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

In estone: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

In greco: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

In inglese: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

In francese: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71 ne s’applique pas

In croato: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

In italiano: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

In lettone: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

In lituano: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

In ungherese: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

In maltese: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika

In neerlandese: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

In polacco: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

In portoghese: O artigo 3. o, n. o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n. o 1182/71 não é aplicável

In rumeno: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

In slovacco: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje

In sloveno: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

In finlandese: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

In svedese: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euartom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.»;

"

(4)

all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Rispettivamente entro quattro mesi o 210 giorni di calendario dopo la scadenza del periodo di validità dei titoli in questione, gli Stati membri notificano alla Commissione:

a)

i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione; e

b)

i quantitativi di prodotti oggetto di titoli di importazione immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.»

;

(5)

— gli allegati I, VIII, IX, X, XII e XIV.5 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica ai periodi di presentazione delle domande di titoli che iniziano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Tuttavia:

a)

l’articolo 1, punto 2, nonché il punto 3, lettera b), punti i) e ii), il punto 3, lettera c), punti i) e ii), e il punto 6 dell’allegato si applicano a decorrere dal primo giorno del periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, se del caso, al primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo;

b)

il punto 1, lettera b), e il punto 5, lettera b), dell’allegato si applicano al periodo contingentale che inizia nel luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, VIII, IX, XII e XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4264 è soppressa;

b)

le righe relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4268 e 09.4269 sono sostituite dalle seguenti:

«09.4268

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4269

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

Sì»

(2)

nell’allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4281, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

15 000 000  kg (equivalente peso carcassa), suddivisi come segue:

25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre»

(3)

l’allegato IX è così modificato:

a)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4225, la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No»

b)

la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4226 è così modificata:

i)

la riga «Designazione del prodotto» è sostituita dalla seguente:

«Designazione del prodotto  (*1)

Skyr

ii)

la riga «Codici NC» è sostituita dalla seguente:

«Codici NC

Ex04061050 (codice TARIC 0406105010 )»

iii)

la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No»

c)

la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4227 è così modificata:

i)

la riga «Designazione del prodotto» è sostituita dalla seguente:

«Designazione del prodotto  (*2)

Formaggi, escluso lo “Skyr” del codice TARIC 0406105010

ii)

la riga «Codici NC» è sostituita dalla seguente:

«Codici NC

Ex04 06 escluso lo “Skyr” del codice TARIC 0406105010 »

iii)

la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No»

(4)

nell’allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4282, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: "

«Quantitativo in chilogrammi

80 548 000  kg (equivalente peso carcassa), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

(5)

l’allegato XII è così modificato:

a)

la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4264 è soppressa;

b)

le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4268 e 09.4269 sono così modificate:

i)

la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate»

ii)

la riga «Quantitativo di riferimento» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo di riferimento

Sì»

iii)

la riga «Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI» è sostituita dalla seguente:

«Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Sì»

(6)

l’allegato XIV.5 è così modificato:

a)

nella parte A.1, la casella 16 è sostituita dalla seguente:

«16.

Osservazioni:

a)

contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4…

b)

destinato alla trasformazione (1)

b)

la parte A2 è così modificata:

i)

nella casella 3, la dicitura «3. Numero e data della fattura» è sostituita da «3. Acquirente»;

ii)

la casella 16 è sostituita dalla seguente:

«16.

Osservazioni:

a)

contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4…

b)

destinato alla trasformazione (2)


(*1)   Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. »;

(*2)   Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. »;

(1)   1 Cancellare la dicitura non pertinente»;

(2)  Cancellare la dicitura non pertinente».


7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/255 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

La naringina è stata autorizzata per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4)

Nel parere del 24 marzo 2022 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Essa ha inoltre concluso che la naringina non provoca grave irritazione o corrosione oculare, non è irritante per la pelle e non è classificata come sensibilizzante della pelle, ma in assenza di dati non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia un sensibilizzante delle vie respiratorie.

(5)

In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente.

(6)

La valutazione della naringina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.

(7)

La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione dovrebbero essere conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

(8)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(9)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012.

(10)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della naringina è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione della sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 27 agosto 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 27 febbraio 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 27 febbraio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 27 febbraio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 27 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 27 febbraio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 10).

(3)   EFSA Journal 2022; 20(4):7267.

(4)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b16058

Naringina

Composizione dell'additivo

Naringina

Caratterizzazione della sostanza attiva

Naringina

estratta da agrumi

Purezza: ≥ 90 %

(2S)-4H-1-benzopiran-4-one,7-((2-O-(6-deossi-alfa-L-mannopiranosil)-beta-D-glucopiranosil) ossi)-2,3-diidro-5- idrossi-2-(4-idrossifenil)

Formula chimica: C27H32O14

Numero CAS: 10236-47-2

Numero FLAVIS: 16.058

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della naringina nell'additivo per mangimi:

metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) combinato con un rivelatore UV (Monografia della farmacopea europea 2.2.29).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.

27 febbraio 2033


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/256 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2023

relativo all’autorizzazione di un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e di un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione: NBF Lanes s.r.l.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione, una relativa a un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 e una relativa a un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Le domande riguardano l’autorizzazione del preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e del preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale».

(4)

Nei pareri del 27 novembre 2018 (2) , (3) e del 29 giugno 2022 (4) , (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 e il preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che tali preparati dovrebbero essere considerati potenziali sensibilizzanti delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al fatto che gli additivi siano potenzialmente irritanti per la pelle e per gli occhi o sensibilizzanti della pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 e il preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 possono essere efficaci nel migliorare la consistenza fecale. L’Autorità ha tuttavia espresso alcune riserve sulla diminuzione lineare del tenore di umidità delle feci che, se prolungata nel tempo, potrebbe mettere in dubbio i benefici dell’uso a lungo termine degli additivi, in quanto potrebbe causare stipsi. Essa ha verificato anche le relazioni sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 e del preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali preparati. È opportuno prevedere un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e un’etichettatura specifica degli additivi e delle premiscele che li contengono per quanto riguarda i possibili effetti nocivi a lungo termine dell’uso degli additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati specificati nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», sono autorizzati come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2019;17(1):5524.

(3)   EFSA Journal 2019;17(1):5526.

(4)   EFSA Journal 2022;20(7):7436.

(5)   EFSA Journal 2022;20(8):7437.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1850

NBF Lanes s.r.l.

Limosilactobacillus reuteri

DSM 32203

Composizione dell’additivo

Preparato di Limosilactobacillus reuteri

DSM 32203 con un tenore minimo di 1 × 1011 CFU/g

Forma solida

Cani

-

1 × 1010

-

1.

È necessario un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per quanto riguarda gli effetti dell’additivo sulla stipsi nel caso di un uso a lungo termine.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «La decisione di integrare l’alimentazione dei cani con Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 per un periodo superiore a cinque settimane deve tenere conto delle caratteristiche del mangime e della dieta che si integrano, della razza del cane e della disponibilità di acqua, al fine di evitare la stipsi.»

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

27 febbraio 2033

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Limosilactobacillus reuteri

DSM 32203

Metodo di analisi  (1)

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.

Conteggio nell’additivo per mangimi e nei mangimi composti: metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787).


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1851

NBF Lanes s.r.l.

Limosilactobacillus reuteri DSM 32264

Composizione dell’additivo

Preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 con un tenore minimo di: 1 × 1011 CFU/g

Forma solida

Gatti

-

1 × 1010

-

1.

È necessario un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato per quanto riguarda gli effetti dell’additivo sulla stipsi nel caso di un uso a lungo termine.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «La decisione di integrare l’alimentazione dei gatti con Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 per un periodo superiore a cinque settimane deve tenere conto delle caratteristiche del mangime e della dieta che si integrano, della razza del gatto e della disponibilità di acqua, al fine di evitare la stipsi.»

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

27 febbraio 2033

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264

Metodo di analisi  (2)

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.

Conteggio nell’additivo per mangimi e nei mangimi composti: metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787).


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/257 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2023

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’uso dell’olio essenziale di ylang ylang come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione (2).

(2)

Nella misura transitoria di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del richiamato regolamento la data indicata per gli animali non da produzione alimentare è errata.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione, del 19 agosto 2022, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 217 del 22.8.2022, pag. 1).


DECISIONI

7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/21


DECISIONE (PESC) 2023/258 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che modifica la decisione (PESC) 2021/710

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 1996 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente.

(2)

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/710 (1) che nomina il sig. Sven KOOPMANS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2023.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 24 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2023 al 28 febbraio 2025.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/710.

(5)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/710 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato di Sven KOOPMANS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 28 febbraio 2025. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»

;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2023 al 28 febbraio 2025 è pari a 2 499 330,98 EUR.»;

3)

all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione (PESC) 2021/710 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 147 del 30.4.2021, pag. 12).


7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/23


DECISIONE (PESC) 2023/259 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani e che modifica la decisione (PESC) 2019/346

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani.

(2)

Il 28 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/346 (1) che nomina il sig. Eamon GILMORE rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani. Il mandato dell’RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2023.

(3)

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un ulteriore periodo di 12 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2023 al 29 febbraio 2024.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2019/346 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato di Eamon GILMORE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani è prorogato fino al 29 febbraio 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»

;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2023 al 29 febbraio 2024 è pari a 1 567 461,56 EUR.»;

3)

all’articolo 12, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2023.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione (PESC) 2019/346 del Consiglio, del 28 febbraio 2019, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani (GU L 62 dell’1.3.2019, pag. 12).


7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/25


DECISIONE (PESC) 2023/260 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale e che modifica la decisione (PESC) 2021/1013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale.

(2)

Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1013 (1) che nomina la sig.ra Terhi HAKALA RSUE per l’Asia centrale. Il mandato dell’RSUE scadrà il 28 febbraio 2023.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 24 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2023 al 28 febbraio 2025.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1013.

(5)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/1013 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato di Terhi HAKALA quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2025. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»

;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2023 al 28 febbraio 2025 è pari a 2 665 000 EUR.»;

3)

all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione (PESC) 2021/1013 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale (GU L 222 del 22.6.2021, pag. 33).


7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/27


DECISIONE (PESC) 2023/261 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20 (2), una voce dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone, entità e organismi riportato nell’allegato della decisione n. 2014/145/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

(2)  Sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 26 ottobre 2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov contro Consiglio dell’Unione europea, causa T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2014/145/PESC, «Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2», alla rubrica «Persone», la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.


Rettifiche

7.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 35/29


Rettifica del regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2022/2124]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 10 novembre 2022 )

Pagina 67, appendice 2, il punto 3.3.1. è sostituito dal seguente:

«3.3.1.

Valutazione delle emissioni di CO2 e del consumo di energia elettrica

Solo per il livello 1A

Per ogni numero totale di prove si può giungere a una delle tre decisioni seguenti, con il fattore A fissato a 1,01:

i)

la famiglia supera la prova (accettazione) se

Formula

ii)

la famiglia non supera la prova (rifiuto) se

Formula

iii)

eseguire un'altra misurazione se:

Formula

dove:

i parametri tP1,i, tP2,i, tF1,i, e tF2 sono presi dalla tabella A2/3.

Tabella A2/3

Criteri per la decisione di accettazione/rifiuto per la dimensione del campione

 

ACCETTAZIONE

RIFIUTO

Prove (i)

tP1,i

tP2,i

tF1,i

tF2

3

1,686

0,438

1,686

0,438

4

1,125

0,425

1,177

0,438

5

0,850

0,401

0,953

0,438

6

0,673

0,370

0,823

0,438

7

0,544

0,335

0,734

0,438

8

0,443

0,299

0,670

0,438

9

0,361

0,263

0,620

0,438

10

0,292

0,226

0,580

0,438

11

0,232

0,190

0,546

0,438

12

0,178

0,153

0,518

0,438

13

0,129

0,116

0,494

0,438

14

0,083

0,078

0,473

0,438

15

0,040

0,038

0,455

0,438

16

0,000

0,000

0,438

0,438»