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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/212 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2022
che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili in materia di accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate relative al dominio del reddito e delle condizioni di vita figuranti nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1700 è opportuno che la Commissione specifichi il numero e il titolo delle variabili per i set di dati in materia di accesso ai servizi. |
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(2) |
Per le tematiche dettagliate in materia di «Uso di servizi, compresi i servizi di assistenza e i servizi per una vita indipendente»; «Accessibilità dei servizi»; e «Bisogni insoddisfatti e motivi» dovrebbero essere fornite le informazioni richieste dal semestre europeo, dalla strategia europea per l’assistenza e dal pilastro europeo dei diritti sociali ed inoltre informazioni utili per varie altre politiche dell’UE riguardanti le condizioni di vita e la povertà, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il numero e il titolo delle variabili nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda i set di variabili in materia di accesso ai servizi figurano nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Numero e titoli delle variabili a cadenza di sei anni in materia di accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita.
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Modulo |
Tematica specifica |
Identificativo della variabile |
Nome della variabile |
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Accesso ai servizi |
Uso di servizi, compresi i servizi di assistenza e i servizi per una vita indipendente (9 variabili rilevate) |
HC190 |
Presenza nella famiglia di persone che necessitano di assistenza per malattie o disabilità fisiche o mentali di lunga durata, o a causa dell’età avanzata |
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HC200 |
Servizi di assistenza professionale a domicilio ricevuti |
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PC280 |
Frequenza di utilizzo dei trasporti pubblici |
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PC310 |
Diritto alle prestazioni di disoccupazione |
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PC320 |
Diritto alle prestazioni di malattia |
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PC330 |
Sensazione di discriminazione nei contatti con uffici amministrativi o servizi pubblici (compresi centri per l’impiego, servizi sanitari e sociali) |
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PC340 |
Sensazione di discriminazione nella ricerca di un alloggio |
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PC350 |
Sensazione di discriminazione nell’istruzione |
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PC360 |
Sensazione di discriminazione in spazi pubblici (negozio, bar, ristorante, strutture ricreative ecc.) |
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Accessibilità dei servizi (5 variabili rilevate) |
HC221 |
Pagamento per i servizi professionali di assistenza a domicilio |
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HC230 |
Accessibilità dei servizi professionali di assistenza a domicilio |
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HC300 |
Onerosità del trasporto pubblico |
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RC370 |
Pagamento per servizi formali di assistenza all’infanzia |
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HC040 |
Accessibilità dei servizi formali di assistenza all’infanzia |
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Bisogni insoddisfatti e motivi (5 variabili rilevate) |
HC240 |
Bisogni insoddisfatti relativamente ai servizi di assistenza professionale a domicilio |
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HC250 |
Motivo principale per cui non si ricevono (maggiori) servizi di assistenza professionale a domicilio |
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RC380 |
Bisogni insoddisfatti relativamente ai servizi formali di assistenza all’infanzia |
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RC390 |
Motivo principale per il mancato (maggiore) ricorso ai servizi formali di assistenza all’infanzia |
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PC290 |
Motivo principale del non utilizzo regolare dei trasporti pubblici |
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/213 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pa de Pagès Català» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Pa de Pagès Català», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2013 della Commissione (2). |
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(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Pa de Pagès Català» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pa de Pagès Català (IGP)] (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 18).
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/214 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hofer Rindfleischwurst» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Hofer Rindfleischwurst», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 91/2011 della Commissione (2). |
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(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Hofer Rindfleischwurst» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 91/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hofer Rindfleischwurst (IGP)] (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 15).
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/215 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2023
recante rettifica della versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione (2) contiene un errore al considerando 24, seconda frase, e all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, punto v), che modifica il significato delle disposizioni. |
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(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale, presentato il 4 giugno 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/216 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2023
che approva la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride AGR2, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 aprile 2018 la Francia ha ricevuto da Agrolor, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione della sostanza attiva Trichoderma atroviride AGR2. |
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(2) |
In conformità all’articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 5 giugno 2018 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») dell’ammissibilità della domanda. |
|
(3) |
Il 23 giugno 2020 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all’Autorità, un progetto di rapporto di valutazione, dopo aver esaminato la possibilità che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(4) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione. |
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(5) |
In conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità stessa. |
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(6) |
La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all’Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato. |
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(7) |
Il 20 gennaio 2022 l’Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Trichoderma atroviride AGR2 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha reso accessibili al pubblico le sue conclusioni. |
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(8) |
Il 14 luglio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame sul Trichoderma atroviride AGR2 e il progetto del presente regolamento. |
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(9) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni in merito alla relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
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(10) |
Per quanto riguarda un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, esaminato e descritto dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
|
(11) |
La Commissione ritiene inoltre che il Trichoderma atroviride AGR2 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Trichoderma atroviride AGR2 non è un microrganismo potenzialmente pericoloso e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(12) |
È pertanto opportuno approvare il Trichoderma atroviride AGR2 come sostanza attiva a basso rischio. |
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(13) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario aggiungere alcune condizioni. |
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(14) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Trichoderma atroviride AGR2, di cui all’allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo AGR2 come antiparassitario. EFSA Journal 2022;20(3):7199 DOI: 10.2903/j.efsa.2022.7199. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
|
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
Trichoderma atroviride AGR2 |
n.a. |
Il contenuto nominale del Trichoderma atroviride AGR2 nel prodotto tecnico e nella formulazione è minimo: 5 x 1011 CFU/kg nominale: 1 x 1012 CFU/kg massimo: 1 x 1013 CFU/kg Impurezze non rilevanti |
22 febbraio 2023 |
21 febbraio 2038 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Trichoderma atroviride AGR2, in particolare delle relative appendici I e II. Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
|
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
ALLEGATO II
Nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:
|
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
«42 |
Trichoderma atroviride AGR2 |
n.a. |
Il contenuto nominale del Trichoderma atroviride AGR2 nel prodotto tecnico e nella formulazione è minimo: 5 x 1011 CFU/kg nominale: 1 x 1012 CFU/kg massimo: 1 x 1013 CFU/kg Impurezze non rilevanti |
22 febbraio 2023 |
21 febbraio 2038 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Trichoderma atroviride AGR2, in particolare delle relative appendici I e II. Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
|
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/217 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2023
che rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda alcune incoerenze nei requisiti introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 e dai regolamenti (UE) 2021/1296 e (UE) 2021/2237
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione (2) ha modificato l’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.146, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3). Il riferimento alla norma ORO.FC.005, lettera b), punto 2), nella norma ORO.FC.146, lettera f), punto 2), deve essere sostituito dal riferimento alla norma ORO.FC.005, lettera b) punto 1), che è la norma pertinente per le operazioni con velivoli. |
|
(2) |
Nel modificare l’allegato IV (parte CAT), norme CAT.POL.A.230 e CAT.POL.A.235, del regolamento (UE) n. 965/2012, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (4) ha introdotto un errore per quanto riguarda il dispatching dei velivoli. I requisiti di cui alle norme CAT.POL.A.230, lettera e), e CAT.POL.A.235, lettera e), dovrebbero essere applicati cumulativamente e non alternativamente. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione (5) ha introdotto modifiche all’allegato IV (parte CAT), norma CAT.OP.MPA.150, del regolamento (UE) n. 965/2012. Inavvertitamente queste modifiche non sono state accompagnate dalle conseguenti modifiche delle norme CAT.POL.A.215 e CAT.POL.A.415 di detto allegato. Di conseguenza il riferimento giuridico pertinente è errato e l’errore dovrebbe essere rettificato. |
|
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 ha inoltre modificato l’allegato VIII (parte SPO), norma SPO.POL.110, del regolamento (UE) n. 965/2012 sostituendone le lettere a), b) e c). Tuttavia la modifica ha anche soppresso senza intenzione le precedenti lettere d) ed e). Le precedenti lettere d) ed e) della norma SPO.POL.110 dovrebbero pertanto essere reintrodotte con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2021/1296, ossia dal 30 ottobre 2022. |
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(5) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012. |
|
(6) |
I requisiti stabiliti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III (parte ORO), IV (parte CAT) e VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono rettificati conformemente allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 3) dell’allegato si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento e ai controlli dell’equipaggio di condotta (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 21).
(3) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d’atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l’aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell’aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione, del 4 agosto 2021, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per la pianificazione e la gestione del combustibile/dell’energia e per quanto riguarda i requisiti concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta nonché i test per il rilevamento di sostanze psicoattive (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 5).
ALLEGATO
Gli allegati III, IV e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così rettificati:
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1) |
all’allegato III (parte ORO), norma ORO.FC.146, lettera f), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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2) |
l’allegato IV (parte CAT) è così rettificato:
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|
3) |
all’allegato VIII (parte SPO), norma SPO.POL.110, sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:
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DECISIONI
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/218 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, di norma l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. |
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(2) |
Le decisioni di esecuzione 2010/583/UE (2) e 2013/676/UE (3) del Consiglio autorizzano la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per designare il soggetto passivo destinatario di cessioni di prodotti del legno da parte di soggetti passivi quale debitore dell’IVA su tali cessioni («misura speciale»). L’applicazione della misura speciale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. |
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(3) |
Con lettera protocollata dalla Commissione l’11 aprile 2022 la Romania ha richiesto di essere ulteriormente autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale, oltre il 31 dicembre 2022. Con lettera del 28 giugno 2022 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive. La Romania le ha fornite con lettera protocollata dalla Commissione il 22 agosto 2022. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Romania agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, con lettera del 1o settembre 2022. Con lettera del 2 settembre 2022 la Commissione ha trasmesso tale domanda alla Spagna. Con lettera del 5 settembre 2022 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. |
|
(5) |
In base alle informazioni fornite dalla Romania, la situazione di fatto che giustificava l’applicazione della misura speciale non è cambiata. Inoltre l’analisi fornita dalle autorità rumene indica che la misura si è rivelata efficace nel ridurre l’evasione fiscale. La misura speciale non ha poi alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. |
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(6) |
La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi in termini di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, la prosecuzione dell’applicazione della misura speciale non avrebbe un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri. |
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(7) |
In genere le misure speciali sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se tali misure siano idonee ed efficaci. Le misure speciali concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale allo scopo di monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell’IVA e la conformità dei soggetti passivi. Le misure speciali dovrebbero affrontare problemi specifici fino alla loro scadenza, rendendo in tal modo ridondante una proroga delle stesse. Solo in casi eccezionali si concedono autorizzazioni per misure speciali, ritenute una soluzione estrema, che consentano il ricorso alla procedura di inversione contabile per specifici settori in cui si verifica una frode. Pertanto, prima della prossima scadenza della misura speciale, la Romania dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale. |
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(8) |
È pertanto opportuno prorogare la misura speciale. La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire alla Commissione di valutare la sua idoneità ed efficacia. |
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(9) |
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, compresa l’applicazione ininterrotta della misura speciale e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno che sia concessa l’autorizzazione di prorogare la misura speciale con effetto dal 1o gennaio 2023. Poiché l’11 aprile 2022 la Romania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito secondo il suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione 2013/676/UE a decorrere dal 1o gennaio 2023, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate. |
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(10) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 2013/676/UE, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).
(3) Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/16 |
DECISIONE (PESC) 2023/219 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 31 gennaio 2023
relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2023)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/452/PESC del Consiglio, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione. |
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(2) |
L’11 febbraio 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/200 (2) con cui ha nominato il sig. Marek SZCZYGIEŁ capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) per il periodo dal 15 marzo 2020 al 14 dicembre 2020. |
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(3) |
Il 25 novembre 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/2163 (3) che proroga il mandato del sig. Marek SZCZYGIEŁ quale capo della missione EUMM GEORGIA dal 15 dicembre 2021 al 14 dicembre 2022. |
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(4) |
Il 25 novembre 2022 la decisione (PESC) 2022/2318 del Consiglio (4) ha prorogato il mandato dell’EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2024. |
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(5) |
Il 25 gennaio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Dimitrios KARABALIS capo della missione EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2023. |
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(6) |
È pertanto opportuno adottare una decisione sulla nomina del sig. Dimitrios KARABALIS quale capo della missione EUMM Georgia per il periodo dal 1o febbraio 2023 fino al 14 dicembre 2023. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Dimitrios KARABALIS è nominato capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) per il periodo dal 1o febbraio 2023 al 14 dicembre 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2023.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2023
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.
(2) Decisione (PESC) 2020/200 del Comitato politico e di sicurezza dell’11 febbraio 2020 relativa alla nomina del mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020) (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 15).
(3) Decisione (PESC) 2021/2163 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 novembre 2021, relativa alla proroga del mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2021) (GU L 437 del 7.12.2021, pag. 3).
(4) Decisione (PESC) 2022/2318 del Consiglio del 25 novembre 2022 che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 133).
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/220 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2023
che stabilisce e sviluppa lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) a norma del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione. |
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(2) |
Tali regolamenti prevedono un formato universale dei messaggi (universal message format - UMF) che funga da standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni. |
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(3) |
È necessario stabilire specifiche norme UMF per lo sviluppo dell’EES, dell’ETIAS, del portale di ricerca europeo (ESP), dell’archivio comune di dati di identità (CIR), del rilevatore di identità multiple (MID) quali definiti nel regolamento (UE) 2019/817, e disporre di una disposizione specifica per l’etichettatura dei campi di dati per i sistemi che rientrano nell’ambito dell’interoperabilità. |
|
(4) |
Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
|
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5). |
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(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7). |
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(8) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
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(9) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005. |
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(10) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 2 agosto 2022. |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizione
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
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(1) |
«sistema di informazione»: un sistema centrale o nazionale di trattamento dei dati e una delle seguenti componenti dell’interoperabilità: il portale di ricerca europeo (ESP), l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID). |
Articolo 2
Standard del formato universale dei messaggi (UMF)
1. Lo standard del formato universale dei messaggi (universal message format - UMF) per lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni è definito nell’allegato I.
2. Lo standard UMF è usato, se del caso, per lo sviluppo, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) o di altra agenzia dell’UE, di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.
3. Gli elementi di cui all’allegato II, ricavati dallo standard del formato universale dei messaggi (UMF), sono usati per lo sviluppo del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e delle seguenti componenti dell’interoperabilità: ESP, CIR e MID.
Articolo 3
Uso dell’UMF
1. Lo standard UMF può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
2. Lo standard UMF è utilizzato per descrivere le informazioni scambiate tra i sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni, fatte salve le disposizioni specifiche relative alle componenti dell’interoperabilità di cui agli articoli 4 e 5.
3. Lo standard UMF non è obbligatorio per la descrizione di elementi di dati conservati in un sistema di informazione o in una banca dati.
Articolo 4
Uso dello standard UMF per lo sviluppo dell’ESP
Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici interrogati e ricevuti attraverso l’ESP.
Articolo 5
Uso dello standard UMF per lo sviluppo del CIR e del MID
Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici utilizzati per le informazioni scambiate con il CIR e con il MID ai sensi degli articoli 20 e 22 del regolamento (UE) 2019/817.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
(2) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(3) La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(7) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(8) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(9) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis„ con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(10) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Lo standard del formato universale dei messaggi (universal message format - UMF) consta dei seguenti documenti derivanti dal progetto UMF finanziato dalla Commissione europea.
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(1) |
«UMF3.1_BusinessDescription.», |
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(2) |
«UMF XML Schema Overview 3.1», |
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(3) |
«UMF V3.1 Schema&TestSamples». |
Questi documenti sono disponibili all’indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/af638ba5-eb84-4476-87fb-9a76ad669d2e. Tale sito web è gestito dal segretariato UMF, ospitato presso la direzione generale della Migrazione e degli Affari interni della Commissione europea. Tutti gli aggiornamenti di tali documenti sono pubblicati sullo stesso sito.
ALLEGATO II
|
Tabella tassonomica UMF riguardante gli elementi di dati dei documenti di identità e di viaggio nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’ECRIS – TCN e nelle componenti dell’interoperabilità. |
||||||
|
Etichetta degli elementi di dati |
Mappatura UMF |
Descrizione |
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|
FamilyName |
PersonIdentity.PersonCoreName.FamilyName |
Il cognome di una persona, generalmente comune ai membri di una famiglia. Contiene tutte le parti del cognome, compresi i prefissi. |
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|
FamilyNameAtBirth |
PersonIdentity.PersonCoreName.BirthName |
Cognome di una persona alla nascita. |
||||
|
PreviousFamilyName |
|
Cognome utilizzato in passato e legittimamente modificato. |
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PreviousFirstNames |
|
Nomi precedenti, ad esempio in caso di modifica legittima di nomi. |
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OtherName |
|
Nome formale o non ufficiale con il quale è nota una persona (alias, nomi d’arte, soprannomi). |
||||
|
FirstName |
PersonIdentity.PersonCoreName.FirstName |
Nome o nomi di una persona. Tutti i nomi che fanno parte dell’identità di una persona. |
||||
|
DateOfBirth |
PersonIdentity.DateOfBirth |
Data in cui una persona è nata o in cui si considera ufficialmente che sia nata. |
||||
|
PlaceOfBirth |
PersonIdentity.PlaceOfBirth |
Città, paese, o altra località in cui una persona è nata o in cui si considera che sia nata. |
||||
|
CountryOfBirth |
PersonIdentity.CountryOfBirth |
Stato in cui una persona è nata o in cui si considera ufficialmente che sia nata. |
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|
Gender |
PersonIdentity.Gender |
Sesso di una persona. |
||||
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FamilyNameOfFather |
|
Cognome di un genitore (il padre) di una persona. |
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FirstNameOfFather |
|
Nome o nomi di un genitore (il padre) di una persona. |
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|
FamilyNameOfMother |
|
Cognome dell’altro genitore (la madre) di una persona. |
||||
|
FirstNameOfMother |
|
Nome o nomi dell’altro genitore (la madre) di una persona. |
||||
|
Nationality |
PersonIdentity.Nationality.Country |
Paese di cui una persona ha la cittadinanza legale (o indicazione della condizione di apolide). |
||||
|
NationalityAtBirth |
|
Paese o paesi di cui una persona aveva la cittadinanza legale alla nascita. |
||||
|
DocumentType |
Document.DocumentType |
Tipo di documento. |
||||
|
DocumentNumber |
Document.NumberInformation.Number |
Codice alfanumerico attribuito dal proprietario, portatore, utente, editore, distributore o fabbricante del documento. |
||||
|
IssuingCountry |
Document.IssuingAuthority.NationalAffiliation |
Paese dell’autorità di rilascio del documento. |
||||
|
IssuingAuthority |
Document.IssuingAuthority.Department/Agency.Name |
Denominazione dell’autorità di rilascio del documento. |
||||
|
IssueDate |
Document.IssueDate |
Data di rilascio del documento. |
||||
|
ValidUntil |
Document.ValidUntil |
Data di validità del documento. |
||||
|
FullName |
PersonIdentity.PersonCoreName.FullName |
Nome completo di una persona. L’attributo «completo» indica che esso può contenere, oltre al nome, al cognome e, in alcuni casi, al patronimico, anche elementi supplementari come titoli, secondi nomi o suffissi come «Terzo», «III», o elementi che non sono né nomi né cognomi. |
||||
|
Elementi di dati biometrici presenti nell’EES e nell’sBMS (Servizio comune di confronto biometrico) |
|
|
Etichetta degli elementi di dati |
Descrizione |
|
BiometricType |
Indicazione della modalità biometrica. |
|
NISTFormat |
Il formato NIST utilizzato per lo scambio del campione biometrico. |
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NIST |
Il file binario dei dati biometrici. |
|
MatchingScore |
Risultato del confronto, indicante il grado di somiglianza fra i campioni biometrici (per le impronte digitali, il punteggio di corrispondenza vale per l’intera serie di impronte del modello). Più alto è il punteggio maggiore è la somiglianza. |
|
MatchingInterval |
Elemento indicante entro quale intervallo il punteggio di corrispondenza si colloca sotto, fra, e sopra la soglia di corrispondenza e la possibile soglia di corrispondenza. |
|
Immagine del volto |
|
|
QualityValue |
Indicazione della qualità dei dati biometrici. I punteggi di qualità biometrica delle immagini del volto sono basati su un algoritmo che segue le raccomandazioni ISO/IEC 19794-5:2011. |
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NotProvidedReason |
Valore della tabella codici indicante il motivo per cui non è stata fornita l’immagine del volto. |
|
Source |
Valore della tabella codici indicante la fonte dell’immagine del volto. |
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Impronte digitali |
|
|
QualityValue |
Indicazione della qualità dei dati biometrici. I punteggi di qualità biometrica delle impronte digitali sono basati sulla NFIQ 2.0 (NIST Fingerprint Image Quality versione 2.0). |
|
NotProvidedReason |
Valore della tabella codici indicante il motivo per cui non sono state fornite le impronte digitali. |
|
FingersPermutation |
Indicatore che specifica se la verifica debba essere effettuata o meno con permutazione delle dita. |
|
HandsPermutation |
Indicatore che specifica se l’interrogazione debba essere effettuata o meno con permutazione delle mani. Applicabile solo per l’identificazione con impronte digitali. |
|
2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/221 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2023
che stabilisce e sviluppa lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) a norma del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione. |
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(2) |
Tali regolamenti prevedono un formato universale dei messaggi (universal message format — UMF) che funga da standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni. |
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(3) |
È necessario stabilire specifiche norme UMF per lo sviluppo dell’Eurodac, dell’ECRIS-TCN, del portale di ricerca europeo (ESP), dell’archivio comune di dati di identità (CIR), del rilevatore di identità multiple (MID) ai sensi del regolamento (UE) 2019/818, e disporre di una disposizione specifica per l’etichettatura dei campi di dati per i sistemi che rientrano nell’ambito dell’interoperabilità. |
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(4) |
Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
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(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5). |
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(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7). |
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(8) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
|
(9) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005. |
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(10) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 2 agosto 2022. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizione
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«sistema di informazione»: un sistema centrale o nazionale di trattamento dei dati e una delle seguenti componenti dell’interoperabilità: il portale di ricerca europeo (ESP), l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID). |
Articolo 2
Standard del formato universale dei messaggi (UMF)
1. Lo standard del formato universale dei messaggi (universal message format — UMF) per lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni è definito nell’allegato I.
2. Lo standard UMF è usato, se del caso, per lo sviluppo, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) o di altra agenzia dell’UE, di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.
3. Gli elementi di cui all’allegato II, ricavati dallo standard del formato universale dei messaggi (UMF), sono usati per lo sviluppo dell’Eurodac, del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e delle seguenti componenti dell’interoperabilità: ESP, CIR e MID.
Articolo 3
Uso dell’UMF
1. Lo standard UMF può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
2. Lo standard UMF è utilizzato per descrivere le informazioni scambiate tra i sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni, fatte salve le disposizioni specifiche relative alle componenti dell’interoperabilità di cui agli articoli 4 e 5.
3. Lo standard UMF non è obbligatorio per la descrizione di elementi di dati conservati in un sistema di informazione o in una banca dati.
Articolo 4
Uso dello standard UMF per lo sviluppo dell’ESP
Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici interrogati e ricevuti attraverso l’ESP.
Articolo 5
Uso dello standard UMF per lo sviluppo del CIR e del MID
Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici utilizzati per le informazioni scambiate con il CIR e con il MID ai sensi degli articoli 20 e 22 del regolamento (UE) 2019/818.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
(2) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(3) La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(7) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(8) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(9) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(10) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Lo standard del formato universale dei messaggi (universal message format — UMF) consta dei seguenti documenti derivanti dal progetto UMF finanziato dalla Commissione europea.
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1) |
«UMF3.1_BusinessDescription»; |
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2) |
«UMF XML Schema Overview 3.1»; |
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3) |
«UMF V3.1 Schema&TestSamples». |
Questi documenti sono disponibili all’indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/af638ba5-eb84-4476-87fb-9a76ad669d2e. Tale sito web è gestito dal segretariato UMF, ospitato presso la direzione generale della Migrazione e degli Affari interni della Commissione europea. Tutti gli aggiornamenti di tali documenti sono pubblicati sullo stesso sito.
ALLEGATO II
|
Tabella tassonomica UMF riguardante gli elementi di dati dei documenti di identità e di viaggio nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’ECRIS –TCN e nelle componenti dell’interoperabilità. |
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Etichetta degli elementi di dati |
Mappatura UMF |
Descrizione |
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|
FamilyName |
PersonIdentity.PersonCoreName.FamilyName |
Il cognome di una persona, generalmente comune ai membri di una famiglia. Contiene tutte le parti del cognome, compresi i prefissi. |
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|
FamilyNameAtBirth |
PersonIdentity.PersonCoreName.BirthName |
Cognome di una persona alla nascita. |
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|
PreviousFamilyName |
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Cognome utilizzato in passato e legittimamente modificato. |
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PreviousFirstNames |
|
Nomi precedenti, ad esempio in caso di modifica legittima di nomi. |
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OtherName |
|
Nome formale o non ufficiale con il quale è nota una persona (alias, nomi d’arte, soprannomi). |
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FirstName |
PersonIdentity.PersonCoreName.FirstName |
Nome o nomi di una persona. Tutti i nomi che fanno parte dell’identità di una persona. |
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|
DateOfBirth |
PersonIdentity.DateOfBirth |
Data in cui una persona è nata o in cui si considera ufficialmente che sia nata. |
||||
|
PlaceOfBirth |
PersonIdentity.PlaceOfBirth |
Città, paese, o altra località in cui una persona è nata o in cui si considera che sia nata. |
||||
|
CountryOfBirth |
PersonIdentity.CountryOfBirth |
Stato in cui una persona è nata o in cui si considera ufficialmente che sia nata. |
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Gender |
PersonIdentity.Gender |
Sesso di una persona. |
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FamilyNameOfFather |
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Cognome di un genitore (il padre) di una persona. |
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FirstNameOfFather |
|
Nome o nomi di un genitore (il padre) di una persona. |
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|
FamilyNameOfMother |
|
Cognome dell’altro genitore (la madre) di una persona. |
||||
|
FirstNameOfMother |
|
Nome o nomi dell’altro genitore (la madre) di una persona. |
||||
|
Nationality |
PersonIdentity.Nationality.Country |
Paese di cui una persona ha la cittadinanza legale (o indicazione della condizione di apolide). |
||||
|
NationalityAtBirth |
|
Paese o paesi di cui una persona aveva la cittadinanza legale alla nascita. |
||||
|
DocumentType |
Document.DocumentType |
Tipo di documento. |
||||
|
DocumentNumber |
Document.NumberInformation.Number |
Codice alfanumerico attribuito dal proprietario, portatore, utente, editore, distributore o fabbricante del documento. |
||||
|
IssuingCountry |
Document.IssuingAuthority.NationalAffiliation |
Paese dell’autorità di rilascio del documento. |
||||
|
IssuingAuthority |
Document.IssuingAuthority.Department/Agency.Name |
Denominazione dell’autorità di rilascio del documento. |
||||
|
IssueDate |
Document.IssueDate |
Data di rilascio del documento. |
||||
|
ValidUntil |
Document.ValidUntil |
Data di validità del documento. |
||||
|
FullName |
PersonIdentity.PersonCoreName.FullName |
Nome completo di una persona. L’attributo «completo» indica che esso può contenere, oltre al nome, al cognome e, in alcuni casi, al patronimico, anche elementi supplementari come titoli, secondi nomi o suffissi come «Terzo», «III», o elementi che non sono né nomi né cognomi. |
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Elementi di dati biometrici presenti nell’EES e nell’sBMS (Servizio comune di confronto biometrico) |
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Etichetta degli elementi di dati |
Descrizione |
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BiometricType |
Indicazione della modalità biometrica. |
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NISTFormat |
Il formato NIST utilizzato per lo scambio del campione biometrico. |
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NIST |
Il file binario dei dati biometrici. |
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MatchingScore |
Risultato del confronto, indicante il grado di somiglianza fra i campioni biometrici (per le impronte digitali, il punteggio di corrispondenza vale per l’intera serie di impronte del modello). Più alto è il punteggio maggiore è la somiglianza. |
|
MatchingInterval |
Elemento indicante entro quale intervallo il punteggio di corrispondenza si colloca sotto, fra, e sopra la soglia di corrispondenza e la possibile soglia di corrispondenza. |
|
Immagine del volto |
|
|
QualityValue |
Indicazione della qualità dei dati biometrici. I punteggi di qualità biometrica delle immagini del volto sono basati su un algoritmo che segue le raccomandazioni ISO/IEC 19794-5:2011. |
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NotProvidedReason |
Valore della tabella codici indicante il motivo per cui non è stata fornita l’immagine del volto. |
|
Source |
Valore della tabella codici indicante la fonte dell’immagine del volto. |
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Impronte digitali |
|
|
QualityValue |
Indicazione della qualità dei dati biometrici. I punteggi di qualità biometrica delle impronte digitali sono basati sulla NFIQ 2.0 (NIST Fingerprint Image Quality versione 2.0). |
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NotProvidedReason |
Valore della tabella codici indicante il motivo per cui non sono state fornite le impronte digitali. |
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FingersPermutation |
Indicatore che specifica se la verifica debba essere effettuata o meno con permutazione delle dita. |
|
HandsPermutation |
Indicatore che specifica se l’interrogazione debba essere effettuata o meno con permutazione delle mani. Applicabile solo per l’identificazione con impronte digitali. |
Rettifiche
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2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/33 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 25 del 27 gennaio 2023 )
Pagina 44, articolo 1, il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
«1) |
l’articolo 14 è sostituito dal seguente: “Articolo 14 Periodo transitorio Le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall’India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 16 aprile 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 25 del 27.1.2023, pag. 36).”;»." |
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 25 del 27.1.2023, pag. 36).”;».
|
2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/34 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 113 del 31 marzo 2021 )
Alla pagina 201, allegato I, capitolo 26, punto II.2.7.1,
anziché:
|
« (1) |
|
leggasi:
|
« (1) |
|
Alla pagina 202, allegato I, capitolo 26, punti II.2.7.2 e II.2.7.3,
anziché:
|
« (1) e/o |
|
|
(1) e/o |
|
leggasi:
|
« (1) e/o |
|
|
(1) e/o |
|
Alla pagina 202, allegato I, capitolo 26, punto II.2.8.1,
anziché:
|
«(1) |
|
leggasi:
|
«(1) |
|
Alla pagina 202, allegato I, capitolo 26, punto II.2.8.3,
anziché:
|
«(1) e/o |
|
leggasi:
|
« (1) e/o |
|
|
2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/36 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri e che rettifica tale regolamento
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198 del 23 luglio 2016 )
Pagina 27, allegato, punto 4) che modifica l'allegato V del regolamento (UE) n. 965/2012, lettera c), nel capo K aggiunto,
anziché:
«SPA.HOFO.145 Sistema di controllo dei dati relativi al volo (FDM)
|
a) |
Per le operazioni CAT con un elicottero dotato di un registratore dei dati di volo, l'operatore istituisce e mantiene un sistema FDM, nell'ambito del suo sistema di gestione integrata, entro il 1o gennaio 2019. |
|
b) |
Il sistema di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere le fonti dei dati.» |
leggasi:
«SPA.HOFO.145 Programma di controllo dei dati relativi al volo (FDM)
|
a) |
Per le operazioni CAT con un elicottero dotato di un registratore dei dati di volo, l'operatore istituisce e mantiene un programma FDM, nell'ambito del suo sistema di gestione integrata, entro il 1o gennaio 2019. |
|
b) |
Il programma FDM non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere le fonti dei dati.». |
|
2.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/37 |
Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017 )
Pagina 12, articolo 2, punto 7, nuovo capo 3 bis, articolo 59 quater, paragrafo 1, lettera c):
anziché:
|
«c) |
il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni o delle cessioni di cui alla lettera b) non supera, nell’anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell’anno civile precedente.» |
leggasi:
|
«c) |
il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni di cui alla lettera b) non supera, nell’anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell’anno civile precedente.». |