ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
1 febbraio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/206 della Commissione, del 5 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default per le esposizioni garantite da beni immobili ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica ( 1 )

6

 

*

Regolamento (UE) 2023/208 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese

11

 

*

Regolamento (UE) 2023/209 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca delle razze nella zona 7d per le navi battenti bandiera belga

14

 

*

Regolamento (UE) 2023/210 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/211 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica federale di Germania

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/206 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default per le esposizioni garantite da beni immobili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 124, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 164, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Da un lato, l’articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguarda la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali. Dall’altro, l’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguarda la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default («LGD») per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali. Entrambe le disposizioni riguardano quindi la calibrazione dei parametri per le esposizioni garantite da beni immobili. È pertanto opportuno specificare in modo coerente i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e delle condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della LGD.

(2)

Nello specificare tali fattori e condizioni è necessario garantire la proporzionalità e tenere conto dell’eterogeneità dei mercati dei beni immobili nei diversi Stati membri, definendo nel contempo un quadro sufficientemente armonizzato per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e dei valori minimi della LGD per le esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili. A tal fine è opportuno evitare un unico metodo valido per tutte le situazioni.

(3)

Nello specificare le perdite attese ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio, è opportuno considerare una serie di fattori che forniscono informazioni sugli sviluppi del mercato orientati al futuro, tra cui le caratteristiche strutturali passate e presenti dei mercati dei beni immobili e le specificità nazionali relative al finanziamento immobiliare.

(4)

Data la rilevanza economica dei mercati immobiliari per gli Stati membri, nello specificare le condizioni per la valutazione dei valori minimi della LGD è opportuno tenere conto delle fonti di rischio sistemico, anziché semplicemente delle recessioni economiche e dei rischi idiosincratici. Nel tenere conto delle condizioni per la valutazione dei valori minimi della LGD, è opportuno considerare una serie di condizioni relative alle fonti di rischio sistemico che incidono sugli sviluppi orientati al futuro del mercato dei beni immobili, tra cui la possibilità che gli squilibri macroeconomici si riferiscano a una fase recessiva, la presenza eventuale di altre misure macroprudenziali e le specificità nazionali relative ai mercati dei beni immobili e al loro finanziamento.

(5)

Inoltre, date le notevoli differenze tra i mercati immobiliari degli Stati membri, nel valutare sia l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili che l’adeguatezza dei valori minimi di perdita in caso di default per tali esposizioni è opportuno tenere conto delle specificità relative esclusivamente a un mercato immobiliare nazionale e al suo finanziamento.

(6)

L’articolo 124, paragrafo 2, e l’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 consentono di valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio o dei valori minimi della LGD per uno o più segmenti immobiliari o per una o più parti del territorio di uno Stato membro. È pertanto opportuno provvedere affinché possano essere applicati a uno o più segmenti immobiliari o a una o più parti del territorio di uno Stato membro i tipi di fattori o le condizioni per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio o dei valori minimi della LGD. È tuttavia possibile che i dati raccolti mediante segnalazioni armonizzate a livello dell’Unione non siano sufficientemente granulari da consentire di valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio o dei valori minimi della LGD al livello di un dato segmento immobiliare o di una data parte del territorio di uno Stato membro. In tal caso le autorità designate conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, e all’articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero poter utilizzare fonti di dati supplementari per tali valutazioni.

(7)

Poiché entrambi gli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardano le valutazioni dell’adeguatezza dei parametri di input volti a determinare i requisiti di fondi propri per i tipi di esposizioni garantite da beni immobili, è necessario assicurare la coerenza tra le due valutazioni. È pertanto opportuno inserire in un unico regolamento entrambe le serie di norme tecniche di regolamentazione pertinenti prescritte da tali articoli.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(9)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili

1.   Nel valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 124, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità designate conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, di tale regolamento determinano quanto segue:

a)

le perdite effettive, espresse come rapporto tra gli elementi seguenti:

i)

nel caso delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all’articolo 124, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, le perdite segnalate conformemente all’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e il valore dell’esposizione segnalato conformemente all’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento;

ii)

nel caso delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali di cui all’articolo 124, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, le perdite segnalate conformemente all’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento e il valore dell’esposizione segnalato conformemente all’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento;

b)

le perdite attese, espresse come la migliore stima delle perdite realizzabili in un orizzonte prospettico di almeno un anno che può protrarsi, se così stabilito dall’autorità, fino a tre anni.

Ai fini della lettera b), le perdite attese sono determinate come la media delle perdite stimate per ogni anno durante l’orizzonte prospettico prescelto.

2.   Le autorità designate conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 determinano le perdite attese di cui al paragrafo 1, lettera b), in uno dei modi seguenti:

a)

adeguando al rialzo o al ribasso le perdite effettive di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

mantenendo invariate le perdite effettive.

Nel determinare le perdite attese di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità riflettono gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili di cui all’articolo 124, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 durante un orizzonte prospettico di almeno un anno che può protrarsi, se così stabilito dall’autorità, fino a tre anni.

3.   Le perdite attese di cui al paragrafo 1, lettera b), determinate conformemente al paragrafo 2, si basano su tutti gli elementi seguenti:

a)

l’evoluzione storica e le caratteristiche cicliche del mercato dei beni immobili, così come si rispecchiano nelle operazioni e nei prezzi sul mercato dei beni immobili nonché nella volatilità di tali prezzi, rilevata da indicatori di dati o informazioni qualitative pertinenti;

b)

le caratteristiche strutturali passate e presenti del mercato dei beni immobili e l’evoluzione futura di tali caratteristiche strutturali in relazione alle dimensioni del mercato dei beni immobili, alle specificità del finanziamento immobiliare, ai regimi fiscali nazionali e alle disposizioni regolamentari nazionali per l’acquisto, la detenzione o la locazione di beni immobili;

c)

le determinanti fondamentali della domanda e dell’offerta nel mercato dei beni immobili, evidenziate da indicatori di dati o da informazioni qualitative pertinenti, comprese le regole per la concessione del credito, l’attività di costruzione, i tassi di non occupazione o l’attività sulle operazioni;

d)

la rischiosità delle esposizioni garantite da beni immobili, misurata da tutti gli elementi seguenti:

i)

gli indicatori pertinenti per i segmenti immobiliari dello Stato membro e, se del caso, per parti del territorio di tale Stato membro, secondo quanto prescritto dalla sezione 6 degli orientamenti dell’ABE sui sottoinsiemi di esposizioni ai quali si può applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (3), emanati in conformità dell’articolo 133, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

ii)

gli indicatori delle regole per la concessione del credito specificati nella raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (5);

e)

l’evoluzione attesa dei prezzi sul mercato dei beni immobili e la volatilità attesa di tali prezzi, compresa una valutazione dell’incertezza circa tali aspettative;

f)

l’evoluzione attesa delle variabili fondamentali macroeconomiche significative che potrebbero incidere sulla solvibilità dei mutuatari, compresa una valutazione dell’incertezza circa tali aspettative;

g)

l’orizzonte temporale entro il quale dovrebbero concretizzarsi gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili;

h)

le specificità nazionali relative esclusivamente al mercato immobiliare e al suo finanziamento, compresi i regimi di garanzia pubblici e privati, la deducibilità fiscale e il sostegno pubblico sotto forma di regimi di ricorso e ammortizzatori sociali;

i)

eventuali altri indicatori e fonti di dati che forniscano informazioni sugli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili che incidono sulle perdite attese di cui al paragrafo 1, lettera b), o che avvalorino la qualità dei dati delle perdite effettive di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   Qualora sussistano notevoli incertezze in merito ai fattori di cui al paragrafo 3, lettera e), le autorità designate conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 considerano un margine di prudenza nel determinare le perdite attese a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità designate conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 tengono conto di altre misure macroprudenziali in vigore che già trattano i rischi sistemici individuati che incidono sull’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 124, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, comprese le misure di diritto interno di seguito elencate, intese a rafforzare la resilienza del sistema finanziario:

a)

limiti di rapporto prestito/valore (loan-to-value - LTV);

b)

limiti di rapporto debito/reddito;

c)

limiti di rapporto servizio del debito/reddito;

d)

altri strumenti che rispondono alle regole per la concessione di crediti.

Articolo 2

Condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della LGD per le esposizioni garantite da beni immobili

1.   Nel valutare l’adeguatezza dei valori minimi della LGD a norma dell’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità designate conformemente al paragrafo 5 di tale articolo, quando effettuano la valutazione del rischio sistemico sulla base degli squilibri macroeconomici che incidono sulle stime della LGD al di là del ciclo economico, tengono conto di tutte le condizioni seguenti:

a)

le condizioni della domanda e dell’offerta sui mercati immobiliari e le dinamiche dei prezzi degli immobili, compreso, se del caso e laddove sia disponibile una stima attendibile, il grado di sopravvalutazione o sottovalutazione dei prezzi degli immobili;

b)

le condizioni che incidono sulle determinanti delle stime della LGD tra cui, se del caso:

i)

cambiamenti intervenuti nella durata e nell'efficacia dei procedimenti di recupero dei crediti, dovuti a modifiche delle procedure di recupero;

ii)

cambiamenti nella frequenza del ritorno in bonis dei debitori o delle singole linee di credito, dovuti a variazioni dei tassi di disoccupazione, o cambiamenti nei livelli di debito delle famiglie o delle imprese;

iii)

cambiamenti nei livelli di debito delle famiglie o delle imprese;

c)

altre condizioni che incidono indirettamente sul valore delle garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD, tra cui, se del caso, rapporti prestito/valore (LTV), garanzie incrociate e altre forme comuni di protezione del credito pertinenti per le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili nello Stato membro interessato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità designate conformemente all’articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 tengono conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

l’eventualità che gli squilibri macroeconomici siano connessi a una recessione economica e che siano quindi presi in considerazione nella stima della LGD in caso di recessione per le esposizioni interessate;

b)

altre misure macroprudenziali in vigore che già trattano i rischi sistemici individuati che incidono sull’adeguatezza dei valori minimi della LGD, comprese le misure di diritto interno di seguito elencate, intese a rafforzare la resilienza del sistema finanziario:

i)

limiti di rapporto prestito/valore;

ii)

limiti di rapporto debito/reddito;

iii)

limiti di rapporto servizio del debito/reddito;

iv)

altri strumenti che rispondono alle regole per la concessione di crediti;

c)

il grado di incertezza circa l’evoluzione dei mercati dei beni immobili e la volatilità dei loro prezzi;

d)

le specificità nazionali relative esclusivamente al mercato immobiliare e al suo finanziamento, compresi i regimi di garanzia pubblici e privati, la deducibilità fiscale e il sostegno pubblico sotto forma di regimi di ricorso e ammortizzatori sociali;

e)

se del caso e laddove siano disponibili, i confronti dei benchmark delle stime della LGD tra enti creditizi o Stati membri per portafogli comparabili, livelli di rischio comparabili e linee comparabili garantite da beni immobili costituiti a garanzia reale.

Articolo 3

Valutazioni per segmenti immobiliari o parti specifiche del territorio di uno Stato membro

Un’autorità designata conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, o all’articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 può considerare i fattori di cui all’articolo 1 del presente regolamento o tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento per uno o più segmenti immobiliari o una o più parti del territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

Uso di altre fonti di dati

Le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 1 bis, o all'articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinano le perdite effettive a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento o che valutano l'adeguatezza dei valori minimi della LGD a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per un segmento immobiliare o una parte del territorio di uno Stato membro possono utilizzare altre fonti di dati, tra cui le segnalazioni ad hoc nazionali e i registri dei crediti relativi a tale segmento o a tale parte del territorio, a condizione che i dati raccolti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 430 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non siano sufficientemente granulari.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Orientamenti definitivi sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui l’autorità competente o l’autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità dell’articolo 133, paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2020/13).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 marzo 2019, che modifica la raccomandazione CERS/2016/14 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2019/3) (GU C 271 del 13.8.2019, pag. 1).


1.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/207 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e che rispetti tale regolamento. Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 è disponibile in formato elettronico utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES). L'evoluzione tecnica del sistema TRACES consente la firma digitale del certificato mediante un sigillo elettronico qualificato. È opportuno quindi includere un riferimento al sigillo elettronico qualificato nella parte corrispondente del certificato.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

MODELLO DEL CERTIFICATO

Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Parte I:   elementi obbligatori

1.

Numero del documento:

2.

(selezionare l'opzione pertinente)

Operatore

Gruppo di operatori – Cfr. punto 9

3.

Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:

4.

Nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:

5.

Attività dell'operatore o del gruppo di operatori (selezionare le opzioni pertinenti)

Produzione

Preparazione

Distribuzione/immissione sul mercato

Magazzinaggio

Importazione

Esportazione

6.

Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di produzione (selezionare le opzioni pertinenti)

(a)

Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

(b)

Animali e prodotti animali non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

(c)

Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

(d)

Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

(e)

Mangimi

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

(f)

Vino

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

(g)

Altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore o il gruppo di operatori (selezionare l'opzione pertinente) rispettano tale regolamento.

7.

Data, luogo:

Nome e firma per conto dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato, o sigillo elettronico qualificato:

8.

Certificato valido dal…[inserire la data] al…[inserire la data]

9.

Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

Nome del membro

Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

 

 

 

 

 

 

Parte II:   elementi specifici opzionali

Uno o più elementi da compilare se così deciso dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato all'operatore o al gruppo di operatori a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

1.   Repertorio dei prodotti

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

Biologico

In conversione

 

 

 

 

 

 

2.   Quantitativo di prodotti

Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

Biologico

In conversione

Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Informazioni sui terreni

Nome del prodotto

Biologico

In conversione

Non biologico

Superficie in ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori

Indirizzo o geolocalizzazione

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

 

 

 

 

 

 

5.   Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

Svolgere la/e attività per fini propri

Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

 

 

 

 

 

 

6.   Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

L'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile

L'appaltatore terzo è responsabile

 

 

 

 

 

 

7.   Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore o del gruppo di operatori a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all'appaltatore

Nome e indirizzo

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

 

 

 

 

 

 

8.   Informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

a)

nome dell'organismo di accreditamento;

b)

hyperlink al certificato di accreditamento.

9.   Altre informazioni

 

»

(1)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


1.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/11


REGOLAMENTO (UE) 2023/208 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2022.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Irlanda per lo stock di scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e tenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

15TQ109

Stato membro

Irlanda

Stock

NEP/*07U16

Specie

Scampo (Nephrops norvegicus)

Zona

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7

Data di chiusura

14.12.2022


1.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/14


REGOLAMENTO (UE) 2023/209 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca delle razze nella zona 7d per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2022.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di razze nelle acque dell’Unione della zona 7d da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2022 al Belgio per lo stock di razze nella zona 7d di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).


ALLEGATO

N.

14TQ109

Stato membro

Belgio

Stock

SRX/07D. (incluse condizioni speciali per: RJC/*2AC4C, RJC/*67AKD, RJC/07D., RJE/07D., RJH/*04-C., RJH/*67AKD, RJH/07D., RJM/*2AC4C, RJM/*67AKD, RJM/07D., RJN/*2AC4C, RJN/*67AKD, RJN/07D., SRX/*2AC4C e SRX/*67AKD)

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

7d

Data di chiusura

13.12.2022


1.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/17


REGOLAMENTO (UE) 2023/210 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2022.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2022 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).


ALLEGATO

N.

16/TQ109

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

COD/1N2AB.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Data di chiusura

21.12.2022


DECISIONI

1.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/20


DECISIONE (UE) 2023/211 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Katy HOFFMEISTER e alle dimissioni del sig. Boris RHEIN.

(4)

Il governo tedesco ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: la sig.ra Simone OLDENBURG, Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung, politische Verantwortung gegenüber dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern (ministra dell’Educazione e delle strutture di assistenza diurna per l’infanzia, politicamente responsabile dinanzi al Parlamento del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale), e la sig.ra Astrid WALLMANN, Mitglied des Landtags, Hessischer Landtag (membro del Parlamento del Land, Parlamento del Land Assia),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, le seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta:

la sig.ra Simone OLDENBURG, Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung, politische Verantwortung gegenüber dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern (ministra dell’Educazione e delle strutture di assistenza diurna per l’infanzia, politicamente responsabile dinanzi al Parlamento del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale),

la sig.ra Astrid WALLMANN, Mitglied des Landtags, Hessischer Landtag (membro del Parlamento del Land, Parlamento del Land Assia).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).