ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
31 gennaio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

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Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/194 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock oggetto di piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)

È opportuno che i TAC siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi. I TAC dovrebbero inoltre essere stabiliti conformemente ai piani pluriennali pertinenti.

(4)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1o gennaio 2019 l’obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur applicandosi determinate deroghe. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco sotto forma di piani in materia di rigetti per attività di pesca specifiche.

(5)

È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l’obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per gli sbarchi o per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga rispetto all’obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti datale valore raccomandato per le catture totali.

(6)

Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock sono fissati al livello raccomandato, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare catture accessorie di tali stock. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.

(7)

Per garantire, nella misura del possibile, l’utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(8)

Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti siano fissate conformemente all’intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano l’MSY («intervallo FMSY») e alle misure di salvaguardia previsti in detti regolamenti. Gli intervalli FMSY sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all’approccio precauzionale, come stabilito in detti regolamenti.

(9)

Conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento è inferiore al valore limite di riferimento (Blim(4), devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

(10)

È opportuno che i TAC per il tonno rosso (Thunnus thynnus) nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l’abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(12)

Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all’interno degli intervalli FMSY definiti all’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, conformemente all’articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita conformemente al parere MSY del CIEM e al valore FMSY, tenendo conto delle catture della pesca commerciale, inclusi gli sbarchi e i rigetti, e della pesca ricreativa. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all’MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

(13)

È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b, alla luce del notevole impatto di questa attività su tale stock. Il limite di cattura in numero di esemplari dovrebbe essere mantenuto in linea con il parere scientifico. È opportuno escludere l’uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigola offrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e gli interessi dei pescatori ricreativi. In particolare tali misure consentono ai pescatori ricreativi di svolgere la loro attività tenendo conto dell’impatto esercitato su detti stock.

(14)

Secondo il parere del CIEM del 4 novembre 2021, se l’approccio precauzionale è d’applicazione, nel 2022, non dovrebbero essere effettuate catture di anguilla (Anguilla anguilla) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale. Ciò riguarda le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e include le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e allevamento. Il CIEM riconosceva inoltre che le catture effettuate esclusivamente ai fini di un successivo rilascio potevano rientrare in misure di conservazione se queste ultime miglioravano la probabilità complessiva di sopravvivenza. La Commissione ha consultato i consigli consultivi e i gruppi regionali degli Stati membri sul modo migliore per attuare il parere del CIEM. Il 30 maggio 2022 il CIEM ha constatato anche che, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell’obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l’Unione previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (6) e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Il CIEM ha infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un’elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione.

(15)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/45/2022/1 che rafforza le misure di gestione per l’anguilla nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), precedentemente istituite dalla raccomandazione GFCM/42/2018/1. Tali misure comprendono un periodo di chiusura annuale di sei mesi che ciascuna parte contraente deve stabilire conformemente al piano o ai piani di gestione dell’anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell’anguilla nelle parti contraenti, nonché il divieto della pesca ricreativa. Le parti contraenti possono decidere di stabilire un periodo di chiusura di sei mesi consecutivi o stabilire un periodo di chiusura dal 1o gennaio al 31 marzo e altri tre mesi da scegliere tra il 1o aprile e il 30 novembre. Il periodo di chiusura delle attività commerciali e il divieto della pesca ricreativa si dovrebbero applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, conformemente alla raccomandazione GFCM/45/2022/1. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione. Poiché la raccomandazione GFCM/45/2022/1 non si applica al Mar Nero e poiché il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l’anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 (7), è opportuno che le misure relative all’anguilla non si applichino al Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM).

(16)

Il 3 novembre 2022 il CIEM ha ribadito, per il 2023, il parere secondo il quale non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in alcun habitat. Sulla base di tale parere e tenendo conto dei riscontri ricevuti durante la consultazione dei portatori di interessi, è opportuno prorogare a sei mesi il periodo di chiusura di qualsiasi attività di pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione dell’Atlantico nord-orientale. Un periodo di chiusura di sei mesi dovrebbe proteggere meglio lo stock rispetto alle misure dell’Unione e nazionali attuali. Oltre a consentire la prosecuzione delle misure di ripopolamento, la proroga del periodo di chiusura contribuirà altresì alla ricostituzione dello stock di anguilla, agevolando in tal modo il conseguimento dell’obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille adulte di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio.

(17)

In tutte le acque pertinenti, il periodo di migrazione dell’anguilla è influenzato da un’ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda del ciclo vitale dell’anguilla e in funzione dell’habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. Può quindi rivelarsi opportuno fissare periodi di chiusura diversi, in particolare per le diverse zone di pesca di uno Stato membro e per le diverse attività di pesca all’interno di tali zone di pesca, al fine di tenere conto di tali elementi nonché dei modelli di migrazione temporale e geografica dell’anguilla nel ciclo vitale, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Gli Stati membri interessati dovrebbero determinare il rispettivo periodo o i rispettivi periodi di chiusura sulla base di tali elementi.

(18)

A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, il ripopolamento dell’anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da taluni Stati membri nei loro piani di gestione dell’anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura di conservazione, è necessario procedere a catture di anguille cieche al momento dell’anno opportuno. Al fine di garantire la redditività economica della pesca dell’anguilla cieca, è necessario consentire la cattura di alcune anguille ceche anche per altri scopi. Infine, tenuto conto dello stato dello stock di anguilla, è opportuno vietare la pesca ricreativa dell’anguilla.

(19)

I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di tali stock. Il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa inoltre che, rispetto allo sbarco, il rigetto in mare delle catture favorirebbe la conservazione di tali specie, in quanto non ritenuto in grado di provocare un aumento significativo della loro mortalità per pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.

(20)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(21)

Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell’attività dei pescherecci dell’Unione che operano in tutte le acque e delle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione.

(22)

Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l’attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(23)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (8) ha introdotto condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base al loro stato biologico. L’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Al fine di evitare un’eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(24)

Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.

(25)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2023 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(26)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(27)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha confermato le misure di conservazione per i due stock di scorfano (Sebastes mentella) (pelagici di acque superficiali e pelagici di acque profonde) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con le quali vieta la pesca diretta dei predetti stock, e ha vietato qualsiasi attività di sostegno. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona di aggregazione degli scorfani. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione. La NEAFC non ha adottato raccomandazioni per lo scorfano e l’ippoglosso nero nelle sottozone CIEM 1 e 2. È pertanto opportuno fissare i contingenti dell’Unione in linea con la posizione di quest’ultima espressa in sede di NEAFC. Tuttavia, poiché sono in corso le discussioni sull’attuazione dell’intesa politica tra l’Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle zone CIEM 1 e 2, è opportuno che l’Unione stabilisca, dopo il 31 marzo 2023, il TAC per lo scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2, in quanto l’attività di pesca è limitata al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2023, e che l’Unione stabilisca un contingente provvisorio dell’Unione per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il primo trimestre del 2023 pari al 25 % del contingente complessivo dell’Unione di 1 711 tonnellate, corrispondente al 9,25 % del TAC proposto dall’UE nella riunione annuale della NEAFC (18 494 tonnellate).

(28)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha convenuto di mantenere, nel 2023, i TAC stabiliti nel 2022 per il pesce spada del Mediterraneo e dell’Atlantico settentrionale (Xiphias gladius), il tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga), il marlin azzurro (Makaira nigricans), il marlin bianco (Tetrapturus albidus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonno obeso (Thunnus obesus) e la verdesca (Prionace glauca). Per il 2023 l’ICCAT ha inoltre stabilito TAC per il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada dell’Atlantico meridionale, rispettivamente pari a 40 570 e 10 000 tonnellate. In aggiunta, l’ICCAT ha adottato contingenti per il tonno bianco del Mediterraneo per il 2023 e il 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(29)

Per la prima volta, l’ICCAT ha inoltre adottato una procedura di gestione per il tonno rosso dell’Atlantico. Questa misura mira a garantire una pesca a lungo termine, sostenibile e redditizia sia dello stock occidentale che dello stock dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo. La procedura di gestione attua gli obiettivi di gestione per il tonno rosso orientale e occidentale, compresa l’adozione di cicli di gestione di tre anni, e un calendario di attuazione fino al 2028. Il TAC previsto dalla procedura di gestione per il periodo 2023-2025 è pari a 40 570 tonnellate all’anno per lo stock dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo. È opportuno pertanto di attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(30)

L’ICCAT ha adottato un piano di gestione per lo squalo mako dell’Atlantico meridionale (Isurus oxyrinchus) catturato nell’ambito di altre attività di pesca regolamentate dall’ICCAT, a partire dal 2023, per contrastare immediatamente la pesca eccessiva e raggiungere gradualmente livelli di biomassa sufficienti per sostenere l’MSY. Tale piano consente la detenzione delle catture accessorie di squalo mako dell’Atlantico meridionale per un totale di 1 295 tonnellate, pari a 503 tonnellate per l’Unione. Secondo la raccomandazione dell’ICCAT, il limite di detenzione autorizzato non costituisce un diritto a lungo termine e non pregiudica eventuali processi di ripartizione futuri. È opportuno pertanto attuare tale misura nel diritto dell’Unione stabilendo un TAC per le catture accessorie e un corrispondente contingente dell’Unione.

(31)

Al fine di ridurre la mortalità per pesca del novellame di tonno obeso e tonno albacora, l’ICCAT ha inoltre mantenuto un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device — FAD) per peschereccio nel 2023 e un periodo di divieto dell’uso di FAD di settantadue giorni. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(32)

Nella riunione annuale del 2021, per il tonno bianco del Mediterraneo l’ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione quindicennale, dal 2022 al 2036. Per il 2023 ha fissato a 2 500 tonnellate il TAC per tale specie. In aggiunta, l’ICCAT ha stabilito un TAC di 37 801 tonnellate per l’alalunga dell’Atlantico settentrionale per il periodo 2022-2023, in base alla norma di sfruttamento, con l’obiettivo di adottare una procedura di gestione a lungo termine per tale stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(33)

Conformemente a varie raccomandazioni ICCAT, l’Unione può richiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock dell’ICCAT su un periodo di due anni. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell’Unione sulla base della proposta presentata dalla Commissione il 21 aprile 2022 (10), in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell’Unione per gli stock dell’ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall’ICCAT per il 2023. In attesa dell’attuazione delle suddette raccomandazioni nel diritto dell’Unione, è opportuno stabilire contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock sulla base di un contingente totale dell’Unione per il 2023 convenuto dall’ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri.Gli adeguamenti dei contingenti dei singoli Stati membri per il 2023 che tengono conto di eventuali detrazioni applicate dall’ICCAT dovrebbero essere effettuati successivamente sulla base delle norme dell’Unione in materia di detrazioni a norma dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e tenendo conto della comunicazione della Commissione (11) relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, di tale regolamento.

(34)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(35)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure adottate in precedenza nella sua zona di competenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(36)

La riunione annuale dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 6 al 15 febbraio 2023. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO che sono funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2023.

(37)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(38)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe (Thunnus maccoyii) per il 2023 adottato nella riunione annuale del 2020 per un periodo di tre anni (dal 2021 al 2023). È opportuno attuare tale misura nel diritto dell’Unione.

(39)

Nella riunione annuale del 2022 l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere, nel 2023, la maggior parte dei TAC stabiliti per il 2022 per le specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla riunione annuale del 2023.

(40)

Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione WCPFC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(41)

Nella 44a riunione annuale del 2022 l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO per il 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(42)

Nella 9a riunione del 2022 l’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC precedentemente adottati per gli stock contemplati dall’accordo. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(43)

A norma dell’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (12) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l’Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l’anno successivo per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Se tali TAC non si concludono entro il 10 dicembre, le parti devono riprendere immediatamente le consultazioni con l’obiettivo costante di concordare i TAC, a norma dell’articolo 499, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(44)

Nel 2022 l’Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla giurisdizione di tutte e tre le parti, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2023. Tali consultazioni si sono svolte tra il 3 novembre e il 9 dicembre 2022, sulla base della posizione dell’Unione approvata dal Consiglio il 20 ottobre 2022. Il loro esito è stato riportato in un verbale concordato firmato il 9 dicembre 2022 dai capi delle delegazioni dell’Unione, del Regno Unito e della Norvegia. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nel verbale concordato.

(45)

Le misure correttive concordate nel 2022 unitamente al Regno Unito e alla Norvegia sul merluzzo bianco del Mare del Nord sono mantenute per consentire la ripresa e la gestione sostenibile a lungo termine dello stock in linea con l’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/973.

(46)

Ogni anno l’Unione tiene consultazioni bilaterali con la Norvegia su due stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l’anno successivo nonché scambi di contingenti e accordi di accesso.

(47)

L’Unione tiene consultazioni multilaterali con gli Stati costieri sulla fissazione delle possibilità di pesca per i grandi stock pelagici, compresi lo sgombro, il melù e l’aringa atlantico-scandinava, e su un accordo di ripartizione per lo sgombro.

(48)

Poiché le consultazioni bilaterali con la Norvegia non si sono ancora concluse, il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), dovrebbe fissare TAC provvisori da pescare nelle acque dell’Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l’accesso ai pescherecci dell’Unione, e darne notifica alla Norvegia di conseguenza. Tali TAC provvisori si basano sul rinnovo dei TAC adottati dal Consiglio per il 2022, applicando a tali livelli di TAC per il 2022 un coefficiente del 25 %, allo scopo di coprire il primo trimestre del 2023.

(49)

I TAC provvisori mirano a garantire la certezza del diritto agli operatori dell’Unione come pure il proseguimento di attività di pesca sostenibili fino a quando non si saranno concluse le consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell’Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà fissato TAC unilaterali definitivi dell’Unione.

(50)

Il 16 dicembre 2022 l’Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di TAC per il 2023 per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2022 e firmato dal rappresentante della Commissione a nome dell’Unione e dal capo delegazione del Regno Unito, conformemente all’articolo 498, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (13). Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall’Unione con il Regno Unito conformemente all’articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali e il Mare del Nord e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio. Durante le consultazioni la posizione dell’Unione si è basata su tali obiettivi e principi e sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal CIEM conformemente all’articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell’Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch’esse stabilite in tale verbale scritto..

(51)

Per alcuni stock condivisi gestiti congiuntamente con il Regno Unito e valutati sulla base dell’MSY, il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato in tali pareri, l’obbligo di sbarcare tutte le catture sia nelle acque dell’Unione che in quelle del Regno Unito, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l’MSY, l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull’opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in conformità con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell’Unione contribuendo nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

(52)

Dato che la biomassa degli stock di molva azzurra nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2 (BLI/12INT-), molva azzurra nel Mare del Nord (BLI/24-), molva azzurra nello Skagerrak (BLI/03/A-), merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda (COD/07 A), merluzzo bianco a ovest della Scozia (COD/5BE6 A), merluzzo bianco nel Mar Celtico (COD/7XAD34), aringa nel Mar Celtico (HER/7G-K), suri/sugarelli (acque occidentali) (JAX/2 A-14) (14), occhialone 6, 7 e 8 (SBR/678-) e merlano nel Mare d’Irlanda (WHG/07 A) è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (Blim), l’Unione e il Regno Unito hanno concordato che è necessario, quale misura correttiva supplementare, che rispetto a tali stock ci si avvalga della flessibilità interannuale per i trasferimenti dal 2022 al 2023, in modo tale che nel 2023 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. Pertanto, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di impegnarsi a non avvalersi di tale flessibilità per i detti stock. Tale dichiarazione riguarda anche il merluzzo bianco nel Kattegat (COD/03AS), il granatiere di roccia nello Skagerrak, il Kattegat e il Mar Baltico (RNG/03-), il gamberetto boreale nel Mare del Nord (PRA/2AC4-C), la sogliola nelle acque a ovest della Scozia (SOL/56-14), e i suri/sugarelli nel Mare del Nord meridionale (JAX/08C.), stock autonomi per cui la biomassa è inferiore al Blim.

(53)

L’Unione e il Regno Unito hanno convenuto che, alla luce del constatato miglioramento dello stato dello stock di spinarolo (Squalus acanthias), tale stock non dovrebbe più essere una specie proibita ma, al fine di proteggere una componente di tale stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, è opportuno scoraggiare le attività di pesca diretta di aggregazioni di femmine mature. A tal fine, l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di 100 cm nella pesca dello spinarolo. Questa misura è funzionalmente collegata al TAC per lo stock, in quanto senza tale misura il livello del TAC da solo non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione. Tale taglia massima dovrebbe cessare di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.

(54)

L’Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco nel 2023 per la pesca mirata di un totale iniziale di 280 tonnellate di alalunga del nord nelle loro zone economiche esclusive. È escluso l’accesso alle zone di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(55)

L’elenco degli stock ai quali si applica un rinnovo dei TAC superiore al 25 % si basa sull’analisi dello sfruttamento dei contingenti da parte degli Stati membri nel primo trimestre degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati (2018-2021). Tali aumenti dei TAC provvisori sono conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell’Unione e all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell’Unione di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

(56)

Tale livello è considerato sufficiente per i pescherecci dell’Unione almeno fino al 31 marzo 2023.

(57)

L’Unione comunicherà ai paesi terzi interessati i TAC provvisori.

(58)

Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4 sono mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di novellame.

(59)

Secondo la procedura prevista nell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altro, e nel protocollo di attuazione dell’accordo (15), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nelle acque groenlandesi per il 2023. Il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nelle acque groenlandesi per il 2023 è stato riportato nel verbale della riunione della commissione mista tenutasi il 23 e 24 novembre 2022 a Bruxelles. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in detto verbale e tenendo conto dei trasferimenti alla Norvegia previsti nell’ambito dello scambio annuale di possibilità di pesca.

(60)

Le possibilità di pesca del capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 per il periodo di pesca che va dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023 recano la dicitura «da fissare» nel regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio. Il 5 ottobre 2022 le autorità groenlandesi hanno comunicato all’Unione il livello del contingente di capelin offerto all’Unione per la campagna di pesca 2022-2023 nel quadro dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione, corrispondente a 7 760 tonnellate. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione e la Norvegia per il 2022 firmato il 10 dicembre 2021, tale quantitativo dovrebbe essere trasferito alla Norvegia per la campagna di pesca 2022-2023. È pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.

(61)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica (Chionoecetes spp.) attorno alle Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell’Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021 e 1o agosto 2022. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2023. Si ricorda che nell’Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(62)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno a tale arcipelago, anche in materia di pesca. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi il contingente dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b sulla base del TAC di riferimento per il merluzzo bianco dell’Artico nordorientale e dei diritti di pesca storici dell’Unione. Conformemente all’intesa politica tra l’Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2 del 29 aprile 2022, la Norvegia dovrebbe stabilire nella propria legislazione un contingente di merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard pari al 2,8274 % del TAC di riferimento, che corrisponde altresì ai diritti dell’Unione nel quadro del trattato di Parigi del 1920. Poiché le discussioni sull’attuazione dell’intesa politica tra l’Unione e la Norvegia sono in corso, è opportuno che l’Unione stabilisca, per il primo trimestre del 2023, un contingente provvisorio dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b. Il livello di tale contingente provvisorio dell’Unione dovrebbe essere fissato a 3 907 tonnellate, tenuto conto della quota storica dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard. La Norvegia intende inoltre stabilire nella propria legislazione un contingente provvisorio per l’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard a tale livello per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2023. I contingenti provvisori dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio (16) con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall’Unione e al rapporto tra il livello del contingente provvisorio dell’Unione e quello della quota dello stock spettante all’Unione.

(63)

Conformemente alla dichiarazione dell’Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (17), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell’Unione.

(64)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni; concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato; e predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(65)

Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell’anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l’anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all’inizio del 2024, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024. Tali disposizioni, che si applicheranno dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, dovrebbero inoltre continuare ad applicarsi all’inizio del 2025 fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

(66)

Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2023, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(67)

Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l’Unione sono state adottate alla fine del 2022 dalle ORGP competenti e sono diventate applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell’Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2022, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) nella zona dell’accordo SIOFA va dal 1o dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1o dicembre 2022, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell’accordo SIOFA. Infine, conformemente alle norme dell’ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro pescherecci non utilizzino FAD nei quindici giorni precedenti l’inizio del periodo di divieto, vale a dire dal 17 dicembre 2022 in poi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione per alcuni stock ittici, compresi alcuni stock ittici di acque profonde.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2023 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2024;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il 2023, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell’accordo SIOFA.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci seguenti:

a)

pescherecci dell’Unione; e

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche:

a)

ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b)

alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca oggetto dell’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)

«contingente»: la quota di un TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)

la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all’articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

h)

il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)

il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j)

«boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k)

«boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device, FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a)

zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

b)

«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

53° 30′ N 15° 00′ W,

53° 30′ N 11° 00′ W,

51° 30′ N 11° 00′ W,

51° 30′ N 13° 00′ W,

51° 00′ N 13° 00′ W,

51° 00′ N 15° 00′ W;

e)

«unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00′ N 9° 00′ W,

43° 00′ N 10° 00′ W,

43° 30′ N 10° 00′ W,

43° 30′ N 9° 00′ W,

44° 00′ N 9° 00′ W,

44° 00′ N 8° 00′ W,

43° 30′ N 8° 00′ W;

f)

«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00′ N 8° 00′ W,

43° 00′ N 10° 00′ W,

42° 00′ N 10° 00′ W,

42° 00′ N 8° 00′ W;

g)

«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

42° 00′ N 8° 00′ W,

42° 00′ N 10° 00′ W,

38° 30′ N 10° 00′ W,

38° 30′ N 9° 00′ W,

40° 00′ N 9° 00′ W,

40° 00′ N 8° 00′ W;

h)

«unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i)

«unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 30′ N 6° 00′ W,

44° 00′ N 6° 00′ W,

44° 00′ N 2° 00′ W,

43° 30′ N 2° 00′ W;

j)

«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

k)

«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico): la zona geografica definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (21);

l)

«zone Copace» (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

m)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua») (23);

n)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (24);

o)

«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (25);

p)

«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

q)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (27);

r)

«zona dell’accordo SIOFA» (accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (28);

s)

«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (29);

t)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (30);

u)

«acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v)

«zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S;

w)

«sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell’allegato I.

2.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 e all’allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e alle relative disposizioni di applicazione.

3.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC da stabilire da parte degli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell’allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.

2.   I TAC stabiliti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono di sfruttare lo stock:

i)

in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

ii)

nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3.   Entro il 15 marzo 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC da esso stabiliti;

b)

i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;

c)

informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

4.   Per il TAC di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il 2023 entro il 15 marzo 2023 e per il 2024 entro il 15 marzo 2024.

Articolo 7

Applicazione di TAC provvisori

1.   Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IA o all’allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, i TAC indicati in tale tabella si applicano in via provvisoria dal 1o gennaio al 31 marzo 2023. Tali TAC provvisori non pregiudicano la fissazione di TAC definitivi per il 2023 in linea con l’esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, in conformità dei pareri scientifici e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti piani pluriennali.

2.   I pescherecci dell’Unione possono pescare stock soggetti ai TAC provvisori di cui al primo paragrafo nelle acque dell’Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano concesso ai pescherecci dell’Unione l’accesso alle proprie acque.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b)

sono parte di un contingente dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2.   Ai fini della deroga all’obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1.   Per tener conto dell’obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all’allegato IA.

2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d’Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7 h, 7 j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1o gennaio 2023. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 30 aprile 2023.

3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 30 aprile 2023, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4.   Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell’allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di un contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5.   I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell’Unione dell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

6.   Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell’allegato II.

2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato durante i quali tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

3.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1o febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all’allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 oppure è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2023 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7 h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti demersali (33), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b)

con sciabiche (34), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c)

con ami e palangari (35), per un massimo di 6,2 tonnellate per peschereccio;

d)

con reti da posta fisse (36), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,6 tonnellate per peschereccio.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell’Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino..

4.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.

5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a)

dal 1o febbraio al 31 marzo 2023:

i)

sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

ii)

è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)

a gennaio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2023:

i)

non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii)

la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;

iii)

le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

6.   Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1.   A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 la Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY definito all’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

2.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a)

possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

b)

le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell’anguilla

1.   Il presente articolo si applica alle acque dell’Unione — comprese le acque salmastre, quali estuari, lagune costiere e acque di transizione — e ai pescherecci dell’Unione nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM. Il presente articolo non si applica alla sottozona geografica 29.

2.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell’anguilla (Anguilla anguilla), come specie bersaglio o come cattura accessoria, in tutte le fasi del ciclo vitale per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura fatto salvo quanto segue:

a)

se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all’interno di uno Stato membro da una zona di pesca all’altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell’anguilla nelle sue diverse fasi del ciclo vitale;

b)

il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente ai paragrafi 3 o 4; e

c)

in deroga alla lettera b), se lo Stato membro interessato stabilisce che il periodo di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM inizia il 1o marzo 2023 o successivamente a tale data, il periodo ha una durata di sei mesi consecutivi;

d)

il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell’anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

3.   Nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM il periodo di chiusura va dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1o aprile e il 30 novembre 2023.

4.   Nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 i periodi di chiusura sono i seguenti:

a)

per l’anguilla di lunghezza totale pari o superiore a 12 cm:

i)

nella sottozona CIEM 3, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 agosto 2023;

ii)

nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7, dal 1o settembre al 30 novembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 luglio 2023 e dicembre 2023;

iii)

nelle sottozone CIEM 8 e 9, dal 1o novembre 2023 al 31 gennaio 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 30 settembre 2023;

b)

per l’anguilla di lunghezza totale inferiore a 12 cm:

i)

dal 1o gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 2023;

ii)

in deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca per un mese durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un periodo di chiusura supplementare di un mese;

iii)

in ulteriore deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca esclusivamente ai fini del ripopolamento per un mese supplementare durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un ulteriore periodo di chiusura supplementare di un mese;

vi)

l’applicazione dei punti da i) a iii), non determina una situazione in cui lo Stato membro interessato autorizza la pesca, tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2023, per un periodo di durata superiore a un mese più un mese supplementare esclusivamente ai fini del ripopolamento.

5.   Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione:

a)

in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4:

i)

entro il 1o marzo 2023 per le sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM;

ii)

entro il 1o marzo 2023 per le sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9;

b)

entro 2 settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4.

6.   È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 20 e 52 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 15

Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2023.

Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV.

2.   Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari (37) è vietata la pesca nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30′ 00″ N e a sud della latitudine 61° 30′ 00″ N e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00′ 00″ N e a est della longitudine 5° 00′ 00″ E.

3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)

le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % del totale delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)

sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

ii)

lima dei piombi rialzata (0,6 m);

iii)

pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)

per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

ii)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

iii)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

e)

i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.   I pescherecci dell’Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico (38) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

b)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

c)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)

un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1,5 %, purché si tratti dell’unico attrezzo che il peschereccio ha a bordo.

2.   I pescherecci dell’Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l’elenco di tali pescherecci.

3.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Specie vietate

1.   I pescherecci dell’Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell’Unione della divisione 3a;

b)

berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

c)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)

zigrino (Dalatias licha) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f)

squalo becco d’uccello (Deania calcea) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell’Unione delle sottozone 3, 9 e 10;

h)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;

j)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

k)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

l)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 10;

m)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

n)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

o)

pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;

p)

squali di acque profonde elencati nell’allegato I, parte D, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 6 a 9; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5; nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10; nelle acque dell’Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 19

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell’allegato V, parte A.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora le norme di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell’ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell’ORGP e presentare una proposta di massima relativa, a seconda dei casi, a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2.   Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva la proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell’ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell’ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell’accordo con la parte contraente dell’ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell’ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 22

Scorfano nel Mare di Irminger

1.   Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine

Longitudine

63 ° 00 ′

-30 ° 00 ′

61 ° 30 ′

-27 ° 35 ′

60 ° 45 ′

-28 ° 45 ′

62 ° 00 ′

-31 ° 35 ′

63 ° 00 ′

-30 ° 00 ′

2.   Alle navi è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell’Unione, e ai pescherecci dell’Unione anche in porti di paesi terzi, scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (Sebastes mentella) dal Mare di Irminger e dalle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).

3.   Ai pescherecci dell’Unione è vietato partecipare alle operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.

Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 23

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di pescherecci dell’Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 3.

4.   Il numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 5.

6.   La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell’allegato VI, punto 6.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga del nord (Thunnus alalunga) come specie bersaglio ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (39) è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 8.

Articolo 24

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell’allegato ID.

Articolo 25

Squali

1.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato tenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

6.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell’Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus) catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 26

FAD per tonnidi tropicali

1.   L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2023.

2.   Nei 15 giorni precedenti l’inizio del periodo di cui al paragrafo 1, dal 17 dicembre al 31 dicembre 2022, gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2023. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data i pescherecci battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di pesca attorno ai FAD finché la Commissione non avrà ricevuto tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all’ICCAT.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 27

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell’austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2023, alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro e non oltre il 1o giugno 2023.

Articolo 28

Limiti alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo

1.   La pesca dell’austromerluzzo durante la campagna di pesca 2022-2023 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all’allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell’austromerluzzo, sono rilasciate vive.

3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4.   La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell’articolo 26, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 29

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2022-2023

1.   Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2022-2023 ne dà notifica alla Commissione entro e non oltre il 1o maggio 2023 mediante il modulo che figura nell’appendice dell’allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 30 maggio 2023.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che deve essere autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:

a)

battono la sua bandiera; o

b)

battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e si presume batteranno la bandiera di tale Stato membro al momento dell’attività di pesca.

4.   Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b)

un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico pescherecci inclusi in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 30

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura di tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell’alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 2.

3.   I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all’altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC o nel registro dei pescherecci di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un’ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 31

FAD derivanti e navi d’appoggio

1.   I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.   Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).

4.   Le navi d’appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 32

Squali

1.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nell’ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnati in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 33

Mobulidi

1.   I pescherecci dell’Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori («pesca di sussistenza»).

Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diverse dalla pesca di superficie, vale a dire praticate da pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.

2.   Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.

Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 34

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva dei pescherecci battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di stock pelagici nel 2023 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona.

3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all’allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a)

l’elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

le dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 35

Pesca con cianciolo

1.   I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis):

a)

dalle ore 00.00 del 29 luglio 2023 alle ore 24.00 dell’8 ottobre 2023 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2023 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2024 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

 

le coste americane del Pacifico,

 

longitudine 150° O,

 

latitudine 40° N,

 

latitudine 40° S;

b)

dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2023 alle ore 24.00 dell’8 novembre 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 che battono la bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2023, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui il peschereccio ha optato.

3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b)

quando, nel corso dell’ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 36

FAD derivanti

1.   Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall’operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2.   Nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a)

si astiene dall’utilizzare i FAD;

b)

recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 37

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell’allegato IL.

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

1.   È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.   Gli esemplari di squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.

3.   Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2022, entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 39

Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell’Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 40

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

gattuccio fantasma (Apristurus manis);

b)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

c)

squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

d)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

e)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

f)

razze (Rajidae);

g)

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

h)

squali del superordine Selachimorpha;

i)

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 41

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona d’alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca mirata dell’alalunga (Thunnus alalunga) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2023 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell’allegato IG.

Articolo 42

Gestione della pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all’assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2023 e le ore 24.00 del 30 settembre 2023.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1o aprile 2023 alle ore 24.00 del 31 maggio 2023, oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2023 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023.

3.   Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2023, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura selezionati dagli Stati membri prima del 1o marzo 2023.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 43

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell’allegato IX.

Articolo 44

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2023 non superino il limite di cui all’allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Articolo 45

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis);

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 46

Divieto di pesca nelle acque d’altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d’Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d’altura del Mare di Bering.

Sezione 11

Zona dell’accordo SIOFA

Articolo 47

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA:

a)

limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al livello indicato nell’allegato X;

b)

non pratichino la pesca di fondo se non con l’utilizzo di palangari demersali;

c)

non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter’s Shoal, quali definite nell’allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.

Articolo 48

Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell’accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis);

b)

squalo becco d’uccello (Deania calcea);

c)

sagrì (Centrophorus granulosus);

d)

zigrino (Dalatias licha);

e)

gattuccio di Bach (Bythaelurus bachi);

f)

chimera bocca nera (Chimaera buccanigella);

g)

chimera di Didier (Chimaera didierae);

h)

chimera del marinaio (Chimaera willwatchi);

i)

squalo musolungo (Centroscymnus crepidater)

j)

centroscimno di Plunket (Centroscymnus plunketi);

k)

squalo di velluto (Zameus squamulosus);

l)

squalo lanterna guancia bianca (Etmopterus alphus);

m)

gattuccio panciapiccola (Apristurus indicus);

n)

chimera naso stretto (Harriota raleighana);

o)

gattuccio testa stretta (Bythaelurus tenuicephalus);

p)

squalo serpente (Chlamydoselachus anguineus);

q)

notidano dagli occhi grandi (Hexanchus nakamurai);

r)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

s)

lemargo antartico (Somniosus antarcticus);

t)

squalo goblin (Mitsukurina owstoni).

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Articolo 49

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 50

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 51

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1.   Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l’Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

2.   Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest’ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

3.   Qualora la Commissione approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, essa, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell’ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 53

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione figura nell’allegato V, parte B.

Articolo 54

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 55

Specie vietate

1.   Quando si trovano nelle acque dell’Unione, le navi di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell’Unione della sottozona 4;

b)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

c)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;

d)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4;

e)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell’Unione;

f)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

g)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h)

pesce violino (Rhinobatos) nelle acque dell’Unione del Mediterraneo;

i)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell’Unione;

j)

pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

k)

squali di acque profonde elencati nell’allegato I, parte D, nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10; e nelle acque dell’Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Nell’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Svezia

0

 

Tutti gli Stati membri

0

(1)

Unione

0

(2)

Norvegia

7 760

(2)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023.

Articolo 57

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

1.   Gli articoli da 11 a 13 e da 15 a 17, l’articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a n), gli articoli 22, 25, 32, 33, da 38 a 40, 45, 46 e 48 e l’articolo 55, paragrafo 1, lettere da a) a i), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2024 fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024.

2.   L’articolo 18, paragrafo 1, lettere o) e p), e l’articolo 55, paragrafo 1, lettere j) e k), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia:

a)

l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 18, paragrafo 1, lettere o) e p), e l’articolo 55, paragrafo 1, lettere j) e k), si applicano dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

b)

l’articolo 13 si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM e dal 1o marzo 2023 al 31 marzo 2024 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9;

c)

l’articolo 21 si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 gennaio 2024;

d)

gli articoli 27, 28 e 29 e l’allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023;

e)

l’articolo 26, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;

f)

l’articolo 35, paragrafo 1), lettera a), si applica dal 1o gennaio 2023 al 19 gennaio 2024;

g)

l’articolo 56 si applica dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023;

h)

l’allegato I si applica anche per l’anno 2024, ove specificato in tale allegato;

i)

l’allegato IK si applica dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ove specificato in tale allegato;

j)

l’allegato II si applica dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

k)

la taglia massima di riferimento per la conservazione dello spinarolo (DGS/03 A-C, DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cessa di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(4)  Blim è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

(5)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(7)  Cfr. la Decisione della Commissione, del 4 aprile 2008, che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l’anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 14).

(8)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(9)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(10)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

(11)  Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 2022/C 369/03 (C/2022/6757) (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

(12)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(13)  Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

(14)  Questo vale anche per i suri/sugarelli delle acque meridionali (JAX/8C.).

(15)  GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

(16)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell’isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

(17)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(20)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(21)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

(22)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(23)  GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L’Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(24)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L’Unione ha aderito all’ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(25)  GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L’Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(26)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(27)  GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L’Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(28)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L’Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(29)  GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L’Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(30)  GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L’Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) No 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(32)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(33)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(34)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(35)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(36)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

(37)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(38)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(39)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe — Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO X:

Zona dell'accordo SIOFA


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Aphanopus carbo

BSF

Pesce sciabola nero

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dissostichus eleginoides

TOP

Moro oceanico

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja fullonica

RJF

Razza spinosa

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda a coda gialla

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Macrourus berglax

RHG

Granatiere berglax

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Pagellus bogaraveo

SBR

Occhialone

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesci piatti

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada


ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Spagna

 

18 900

(1)

TAC analitico

Francia

 

2 100

(1)

Unione

 

21 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

21 000

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

 

0

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

0

(1)

Unione

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

 

60

(1)(2)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

1

(1)(2)

Svezia

 

36

(1)(2)

Unione

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire ai pescherecci battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni peschereccio che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

 

2 880

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

144

 

Portogallo

 

96

 

Unione

 

3 120

 

 

 

 

 

TAC

 

3 250

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

 

3 464

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

3

 

Portogallo

 

689

 

Unione

 

4 156

 

 

 

 

 

TAC

 

4 335

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Spagna

 

910

 

TAC precauzionale

Francia

 

1 366

 

Unione

 

2 276

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

 

9 953

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

956

 

Portogallo

 

4 645

 

Unione

 

15 554

 

 

 

 

 

TAC

 

15 925

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03A.)

Danimarca

 

6 248

 

TAC analitico

Germania

 

18

 

Svezia

 

2 235

 

Unione

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(NEP/8ABDE.)

Spagna

 

278

 

TAC analitico

Francia

 

4 353

 

Unione

 

4 631

 

 

 

 

 

TAC

 

4 631

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, unità funzionale 25

(NEP/8CU25)

Spagna

 

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

0

 

Unione

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

0

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, unità funzionale 31

(NEP/8CU31)

Spagna

 

12

 

TAC analitico

Francia

 

0

 

Unione

 

12

 

 

 

 

 

TAC

 

17

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

 

75

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

223

(1)

Unione

 

298

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

298

(1)(2)

(1)

Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.

(2)

Nei limiti di questi contingenti, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a: 32.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

 

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(1)(2)

(1)

La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

 

942

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

11

 

Svezia

 

106

 

Unione

 

1 059

 

 

 

 

 

TAC

 

1 981

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7b e 7c

(PLE/7BC.)

Francia

 

2

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

17

 

Unione

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

 

26

 

TAC precauzionale

Francia

 

103

 

Portogallo

 

26

 

Unione

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(POL/8ABDE.)

Spagna

 

252

 

TAC precauzionale

Francia

 

1 230

 

Unione

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8c

(POL/08C.)

Spagna

 

149

 

TAC precauzionale

Francia

 

17

 

Unione

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

 

196

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

7

(1)(2)

Unione

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

 

418

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

24

(1)

Paesi Bassi

 

40

(1)

Svezia

 

16

 

Unione

 

498

 

 

 

 

 

TAC

 

504

 

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7b e 7c

(SOL/7BC.)

Francia

 

2

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

17

 

Unione

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

8a e 8b

(SOL/8AB.)

Belgio

 

33

 

TAC analitico

Spagna

 

6

 

Francia

 

2 406

 

Paesi Bassi

 

180

 

Unione

 

2 625

 

 

 

 

 

TAC

 

2 685

 


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

 

245

 

TAC precauzionale

Portogallo

 

407

 

Unione

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (Solea solea) superiori a (SOL/8CDE34): 320.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Spagna

 

40 879

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

 

117 126

(1)

Unione

 

158 005

 

 

 

 

 

TAC

 

165 173

 

(1)

Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace(1)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Azzorre.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1)

(JAX/341PRT)

Portogallo

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1)

(JAX/341SPN)

Spagna

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Isole Canarie.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

PARTE B

Stock condivisi

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a;

acque dell'Unione della zona 3a(1)

Danimarca

 

0

(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

0

(2)(3)

Svezia

 

0

(2)(3)

Unione

 

0

(2)

Regno Unito

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)(1)

(SAN/234_2R)(1)

(SAN/234_3R)(1)

(SAN/234_4)(1)

(SAN/234_5R)(1)

(SAN/234_6)(1)

(SAN/234_7R)(1)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

(1)

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

 

16

 

TAC precauzionale

Francia

 

5

 

Paesi Bassi

 

13

 

Unione

 

34

 

Regno Unito

 

25

 

 

 

 

 

TAC

 

59

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

(ARU/3A4-C)

Danimarca

 

717

 

TAC precauzionale

Germania

 

7

 

Francia

 

5

 

Irlanda

 

5

 

Paesi Bassi

 

34

 

Svezia

 

28

 

Unione

 

796

 

Regno Unito

 

13

 

 

 

 

 

TAC

 

809

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(ARU/567.)

Germania

 

619

 

TAC precauzionale

Francia

 

13

 

Irlanda

 

573

 

Paesi Bassi

 

6 465

 

Unione

 

7 670

 

Regno Unito

 

454

 

 

 

 

 

TAC

 

8 124

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

 

6

(1)

TAC precauzionale

Francia

 

6

(1)

Altri

 

3

(1)(2)

Unione

 

16

(1)

Regno Unito

 

6

(1)

 

 

 

 

TAC

 

22

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

 

62

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

19

(1)

Francia

 

43

(1)

Svezia

 

6

(1)

Altri

 

6

(2)

Unione

 

136

(1)

Regno Unito

 

92

(1)

 

 

 

 

TAC

 

228

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(USK/567EI.)

Germania

 

59

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

207

(1)

Francia

 

2 460

(1)

Irlanda

 

237

(1)

Altri

 

59

(2)

Unione

 

3 022

(1)

Norvegia

 

0

(3)(4)(5)

Regno Unito

 

1 272

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 294

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo in tonnellate (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

 

0

 

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

 

molva (LIN/*5B67-)

0

 

 

brosme (USK/*5B67-)

0

 

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

 

0

 


Specie:

Pesci tamburo

Caproidae

Zona:

6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

 

5 592

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

15 749

 

Unione

 

21 341

 

Regno Unito

 

1 450

 

 

 

 

 

TAC

 

22 791

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Germania

 

119

(2)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

22

(2)

Irlanda

 

161

(2)

Paesi Bassi

 

119

(2)

Unione

 

421

(2)

Regno Unito

 

791

(2)

 

 

 

 

TAC

 

1 212

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

 

1 720

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

172

 

Unione

 

1 892

 

 

 

 

 

TAC

 

1 892

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56o 00' N e a ovest di 07o 00' O.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

 

439

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

439

 

Regno Unito

 

6 870

 

 

 

 

 

TAC

 

7 309

 

(1)

Da questa zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

 

279

 

TAC precauzionale

Unione

 

279

 

Regno Unito

 

279

 

 

 

 

 

TAC

 

558

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

(HER/7G-K.)

Germania

 

10

(2)

TAC analitico

Francia

 

54

(2)

Irlanda

 

750

(2)

Paesi Bassi

 

54

(2)

Unione

 

868

(2)

Regno Unito

 

1

(3)

 

 

 

 

TAC

 

869

 

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

(3)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano il nome della nave/i nomi delle navi alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino).


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

 

0

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

1

(1)

Francia

 

7

(1)

Irlanda

 

14

(1)

Unione

 

22

(1)

Regno Unito

 

52

(1)

 

 

 

 

TAC

 

74

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

(COD/5BE6A)

Belgio

 

1

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

9

(1)

Francia

 

99

(1)

Irlanda

 

188

(1)

Unione

 

297

(1)

Regno Unito

 

913

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 210

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

 

2

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

6

(1)

Irlanda

 

83

(1)

Paesi Bassi

 

1

(1)

Unione

 

92

(1)

Regno Unito

 

73

(1)

 

 

 

 

TAC

 

165

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

 

14

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

231

(1)

Irlanda

 

336

(1)

Paesi Bassi

 

0

(1)

Unione

 

581

(1)

Regno Unito

 

63

(1)

 

 

 

 

TAC

 

644

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

 

54

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

1 059

(1)

Paesi Bassi

 

31

(1)

Unione

 

1 144

(1)

Regno Unito

 

117

(2)

 

 

 

 

TAC

 

1 261

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

 

8

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

7

(1)

Germania

 

7

(1)

Francia

 

45

(1)

Paesi Bassi

 

35

(1)

Unione

 

102

(1)

Regno Unito

 

2 621

(1)

 

 

 

 

TAC

 

2 723

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;

acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

 

530

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

2 068

(1)

Irlanda

 

605

(1)

Unione

 

3 203

(1)

Regno Unito

 

2 296

(1)

 

 

 

 

TAC

 

5 499

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

 

538

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

5 976

(2)

Francia

 

7 252

(2)

Irlanda

 

3 297

(2)

Unione

 

17 063

 

Regno Unito

 

4 285

(2)

 

 

 

 

TAC

 

21 348

 

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

 

1 168

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

943

 

Unione

 

2 111

 

 

 

 

 

TAC

 

2 111

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgio

 

166

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

 

366

(1)(2)

Germania

 

178

(1)(2)

Francia

 

34

(1)(2)

Paesi Bassi

 

125

(1)(2)

Svezia

 

4

(1)(2)

Unione

 

873

(1)(2)

Regno Unito

 

6 338

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

7 211

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

 

123

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

141

(1)

Spagna

 

132

(1)

Francia

 

1 520

(1)

Irlanda

 

343

(1)

Paesi Bassi

 

119

(1)

Unione

 

2 378

(1)

Regno Unito

 

1 704

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 082

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

 

4 003

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

446

(1)

Spagna

 

1 591

(1)

Francia

 

25 687

(1)

Irlanda

 

3 283

(1)

Paesi Bassi

 

518

(1)

Unione

 

35 528

(1)

Regno Unito

 

10 196

(1)

 

 

 

 

TAC

 

45 724

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

 

1 866

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

10 386

 

Unione

 

12 252

 

 

 

 

 

TAC

 

12 252

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

 

8

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

8

 

Francia

 

368

 

Irlanda

 

264

 

Unione

 

648

 

Regno Unito

 

3 430

 

 

 

 

 

TAC

 

4 078

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

 

114

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

6 823

 

Irlanda

 

2 275

 

Unione

 

9 212

 

Regno Unito

 

2 142

 

 

 

 

 

TAC

 

11 901

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgio

 

37

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

168

 

Irlanda

 

1 003

 

Unione

 

1 208

 

Regno Unito

 

1 440

 

 

 

 

 

TAC

 

2 648

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

 

7

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

135

(1)

Irlanda

 

802

(1)

Unione

 

944

(1)

Regno Unito

 

1 692

(1)

 

 

 

 

TAC

 

2 636

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

 

2

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

21

(1)

Irlanda

 

269

(1)

Paesi Bassi

 

1

(1)

Unione

 

293

(1)

Regno Unito

 

428

(1)

 

 

 

 

TAC

 

721

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

 

72

 

TAC analitico

Francia

 

4 459

 

Irlanda

 

3 877

 

Paesi Bassi

 

36

 

Unione

 

8 444

 

Regno Unito

 

1 077

 

 

 

 

 

TAC

 

9 650

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

 

2 295

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

 

195

(1)

Unione

 

2 490

 

 

 

 

 

TAC

 

2 490

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

27

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

1 089

(1)(2)

Germania

 

125

(1)(2)

Francia

 

241

(1)(2)

Paesi Bassi

 

62

(1)(2)

Unione

 

1 544

(1)(2)

Regno Unito

 

1 339

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 883

 

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;

acque internazionali delle zone 12 e 14

(HKE/571214)

Belgio

 

414

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

13 282

(1)

Francia

 

20 513

(1)

Irlanda

 

2 485

(1)

Paesi Bassi

 

267

(1)

Unione

 

36 961

(1)

Regno Unito

 

9 374

(1)

 

 

 

 

TAC

 

46 335

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione della zona 4 nonché verso le acque del Regno Unito e verso le acque internazionali della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio

 

55

 

 

Spagna

 

2 203

 

Francia

 

2 203

 

Irlanda

 

275

 

Paesi Bassi

 

28

 

Unione

 

4 764

 

Regno Unito

 

1 239

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

14

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

9 668

 

Francia

 

21 712

 

Paesi Bassi

 

28

(1)

Unione

 

31 422

 

 

 

 

 

TAC

 

31 422

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

 

3

 

 

Spagna

 

2 801

 

Francia

 

5 041

 

Paesi Bassi

 

8

 

Unione

 

7 853

 


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgio

 

153

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

421

 

Germania

 

54

 

Francia

 

115

 

Paesi Bassi

 

350

 

Svezia

 

5

 

Unione

 

1 098

 

Regno Unito

 

2 042

 

 

 

 

 

TAC

 

3 140

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(BLI/5B67-)

Germania

 

109

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

 

16

 

Spagna

 

342

 

Francia

 

7 804

 

Irlanda

 

30

 

Lituania

 

7

 

Polonia

 

3

 

Altri

 

30

(1)

Unione

 

8 341

 

Norvegia

 

0

(2)

Isole Fær Øer

 

0

(3)

Regno Unito

 

2 611

 

 

 

 

 

TAC

 

10 952

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

 

0

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

73

(1)

Francia

 

2

(1)

Lituania

 

1

(1)

Altri

 

0

(1)(2)

Unione

 

76

(1)

Regno Unito

 

1

(1)

 

 

 

 

TAC

 

77

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(BLI/24-)

Danimarca

 

2

 

TAC precauzionale

Germania

 

2

 

Irlanda

 

2

 

Francia

 

12

 

Altri

 

2

(1)

Unione

 

20

 

Regno Unito

 

7

 

 

 

 

 

TAC

 

27

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque dell'Unione della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

 

1,5

 

TAC precauzionale

Germania

 

1

 

Svezia

 

1,5

 

Unione

 

4

 

 

 

 

 

TAC

 

4

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

9

 

TAC precauzionale

Germania

 

9

 

Francia

 

9

 

Altri

 

3

(1)

Unione

 

30

 

Regno Unito

 

8

 

 

 

 

 

TAC

 

38

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

11

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

79

 

Germania

 

11

 

Svezia

 

32

 

Unione

 

133

 

Regno Unito

 

11

 

 

 

 

 

TAC

 

144

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

 

15

(1)(2)

TAC precauzionale

Danimarca

 

230

(1)(2)

Germania

 

143

(1)(2)

Francia

 

128

(1)

Paesi Bassi

 

5

(1)

Svezia

 

10

(1)(2)

Unione

 

531

(1)

Regno Unito

 

2 046

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 577

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

 

4

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

4

 

Germania

 

4

 

Francia

 

4

 

Unione

 

16

 

Regno Unito

 

4

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

 

44

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

 

8

(1)

Germania

 

160

(1)

Irlanda

 

865

(1)

Spagna

 

3 237

(1)

Francia

 

3 451

(1)

Portogallo

 

8

(1)

Unione

 

7 773

(1)

Norvegia

 

0

(2)(3)(4)

Isole Fær Øer

 

0

(5)(6)

Regno Unito

 

4 598

(1)

 

 

 

 

TAC

 

12 371

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

 

molva (LIN/*5B67-)

0

 

brosme (USK/*5B67-)

0

 

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): 0


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgio

 

1 154

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

1 154

 

Germania

 

17

 

Francia

 

34

 

Paesi Bassi

 

594

 

Unione

 

2 953

 

Regno Unito

 

19 120

 

 

 

 

 

TAC

 

22 073

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

 

27

 

TAC analitico

Francia

 

108

 

Irlanda

 

179

 

Unione

 

314

 

Regno Unito

 

12 997

 

 

 

 

 

TAC

 

13 311

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

 

981

(1)

TAC analitico

Francia

 

3 974

(1)

Irlanda

 

6 027

(1)

Unione

 

10 982

(1)

Regno Unito

 

7 371

(1)

 

 

 

 

TAC

 

18 353

(1)

(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)

Spagna

 

1 142

 

 

Francia

 

715

 

Irlanda

 

1 374

 

Unione

 

3 231

 

Regno Unito

 

556

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

 

735

(1)

TAC precauzionale

Paesi Bassi

 

7

(1)

Svezia

 

30

(1)

Unione

 

772

(1)

Regno Unito

 

218

(1)

 

 

 

 

TAC

 

990

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;

acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

 

8

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

224

 

Unione

 

232

 

Regno Unito

 

360

 

 

 

 

 

TAC

 

592

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

 

44

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

19

 

Irlanda

 

767

 

Paesi Bassi

 

13

 

Unione

 

843

 

Regno Unito

 

1 042

 

 

 

 

 

TAC

 

2 039

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

 

889

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

2 963

 

Unione

 

3 852

 

Regno Unito

 

2 020

 

 

 

 

 

TAC

 

6 775

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

 

44

 

TAC precauzionale

Francia

 

79

 

Irlanda

 

147

 

Unione

 

270

 

Regno Unito

 

103

 

 

 

 

 

TAC

 

402

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

 

8

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Francia

 

16

(1)

Irlanda

 

55

(1)

Paesi Bassi

 

31

(1)

Unione

 

110

(1)

Regno Unito

 

22

(1)

 

 

 

 

TAC

 

132

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

 

2

 

TAC precauzionale

Francia

 

59

 

Irlanda

 

18

 

Unione

 

79

 

Regno Unito

 

46

 

 

 

 

 

TAC

 

125

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgio

 

185

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

11

(1)

Francia

 

4 255

(1)

Irlanda

 

453

(1)

Unione

 

4 904

(1)

Regno Unito

 

1 506

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6 410

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

 

3

 

TAC precauzionale

Francia

 

751

 

Irlanda

 

1 404

 

Unione

 

2 158

 

Regno Unito

 

383

 

 

 

 

 

TAC

 

2 541

 


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Scophthalmus maximus e

Scophthalmus rhombus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgio

 

260

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

554

 

Germania

 

142

 

Francia

 

67

 

Paesi Bassi

 

1 966

 

Svezia

 

4

 

Unione

 

2 993

 

Regno Unito

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

3 747

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgio

 

268

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Danimarca

 

11

(1)(2)(3)

Germania

 

13

(1)(2)(3)

Francia

 

42

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

 

228

(1)(2)(3)(4)

Unione

 

562

(1)(3)

Regno Unito

 

1 202

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

1 764

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

 

37

(1)

TAC precauzionale

Svezia

 

11

(1)

Unione

 

48

(1)

 

 

 

 

TAC

 

48

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

 

835

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Estonia

 

5

(1)(2)(3)(4)

Francia

 

3 749

(1)(2)(3)(4)

Germania

 

11

(1)(2)(3)(4)

Irlanda

 

1 207

(1)(2)(3)(4)

Lituania

 

19

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

 

4

(1)(2)(3)(4)

Portogallo

 

21

(1)(2)(3)(4)

Spagna

 

1 009

(1)(2)(3)(4)

Unione

 

6 860

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

 

2 937

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

9 797

(3)(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 17 e 50 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati di seguito:


Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

7f e 7g

(RJE/7FG.)

Belgio

 

5

 

TAC precauzionale

Estonia

 

0

 

Francia

 

24

 

Germania

 

0

 

Irlanda

 

8

 

Lituania

 

0

 

Paesi Bassi

 

0

 

Portogallo

 

0

 

Spagna

 

6

 

Unione

 

43

 

Regno Unito

 

43

 

 

 

 

 

TAC

 

86

 

 

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 55 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

7d

(SRX/07D.)

Belgio

 

137

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

Francia

 

1 153

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

 

7

(1)(2)(3)(4)

Unione

 

1 297

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

 

240

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

1 537

(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE).


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

7d e 7e

(RJU/7DE.)

Belgio

257

(1)

TAC analitico

Estonia

1

(1)

Francia

1 258

(1)

Germania

3

(1)

Irlanda

332

(1)

Lituania

5

(1)

Paesi Bassi

2

(1)

Portogallo

6

(1)

Spagna

277

(1)

Unione

2 141

(1)

Regno Unito

1 051

(1)

 

 

 

TAC

3 192

(1)

(1)

Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

(SRX/89-C.)

Belgio

 

11

(1)(2)

TAC precauzionale

Francia

 

2 093

(1)(2)

Portogallo

 

1 696

(1)(2)

Spagna

 

1 707

(1)(2)

Unione

 

5 507

(1)(2)

Regno Unito

 

12

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

5 519

(2)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 8

(RJU/8-C.)

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

Francia

 

13

 

Portogallo

 

10

 

Spagna

 

10

 

Unione

 

33

 

Regno Unito

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

33

 


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 9

(RJU/9-C.)

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

Francia

 

20

 

Portogallo

 

15

 

Spagna

 

15

 

Unione

 

50

 

Regno Unito

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

50

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(GHL/2A-C46)

Danimarca

 

29

 

TAC analitico

Germania

 

51

 

Estonia

 

29

 

Spagna

 

29

 

Francia

 

478

 

Irlanda

 

29

 

Lituania

 

29

 

Polonia

 

29

 

Unione

 

703

 

Norvegia

 

0

 

Regno Unito

 

1 868

 

 

 

 

 

TAC

 

2 571

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SOL/24-C.)

Belgio

 

681

 

TAC analitico

Danimarca

 

311

 

Germania

 

545

 

Francia

 

136

 

Paesi Bassi

 

6 146

 

Unione

 

7 829

 

Norvegia

 

10

(1)

Regno Unito

 

1 323

 

 

 

 

 

TAC

 

9 152

 

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-EU.).


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

 

46

 

TAC precauzionale

Unione

 

46

 

Regno Unito

 

11

 

 

 

 

 

TAC

 

57

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgio

 

270

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

3

 

Irlanda

 

94

 

Paesi Bassi

 

86

 

Unione

 

453

 

Regno Unito

 

140

 

 

 

 

 

TAC

 

605

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgio

 

457

 

TAC precauzionale

Francia

 

915

 

Unione

 

1 372

 

Regno Unito

 

347

 

 

 

 

 

TAC

 

1 747

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

 

46

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

487

 

Unione

 

533

 

Regno Unito

 

861

 

 

 

 

 

TAC

 

1 394

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG.)

Belgio

 

777

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

78

 

Irlanda

 

39

 

Unione

 

894

 

Regno Unito

 

421

 

 

 

 

 

TAC

 

1 338

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

 

18

 

TAC precauzionale

Francia

 

35

 

Irlanda

 

96

 

Paesi Bassi

 

28

 

Unione

 

177

 

Regno Unito

 

36

 

 

 

 

 

TAC

 

213

 


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

(DGS/03A-C.)

Danimarca

 

337

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

793

(1)

Unione

 

1 130

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 130

(1)

(1)

È rispettata una taglia massima di riferimento per la conservazione di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(DGS/2AC4-C)

Belgio

 

58

(1)(2)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

332

(1)(2)

Germania

 

60

(1)(2)

Francia

 

106

(1)(2)

Paesi Bassi

 

91

(1)(2)

Svezia

 

5

(1)(2)

Unione

 

652

(1)(2)

Regno Unito

 

2 782

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

3 434

(1)(2)

(1)

Non deve essere oggetto di pesca mirata nelle acque del Regno Unito e da parte di navi del Regno Unito nelle acque dell’Unione finché non sia stato eliminato il divieto previsto dalla legislazione del Regno Unito (comprese le condizioni di licenza).

(2)

Nelle acque dell'Unione è rispettata una taglia massima di riferimento per la conservazione di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

6,7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

 

696

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

149

(1)(2)

Spagna

 

360

(1)(2)

Francia

 

2 964

(1)(2)

Irlanda

 

1 871

(1)(2)

Paesi Bassi

 

10

(1)(2)

Portogallo

 

14

(1)(2)

Unione

 

6 064

(1)(2)

Regno Unito

 

4 825

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

10 889

(1)(2)

(1)

Non deve essere oggetto di pesca mirata nelle acque del Regno Unito non sia stato eliminato il divieto previsto dalla legislazione del Regno Unito

(2)

Nelle acque dell'Unione è rispettata una taglia massima di riferimento per la conservazione di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

 

7

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

 

3 080

(1)

Germania

 

272

(1)(2)

Spagna

 

57

(1)

Francia

 

255

(1)(2)

Irlanda

 

194

(1)

Paesi Bassi

 

1 854

(1)(2)

Portogallo

 

7

(1)

Svezia

 

75

(1)

Unione

 

5 801

 

Norvegia

 

0

(3)

Regno Unito

 

3 074

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

8 969

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(JAX/2A-14)

Danimarca

 

1 236

(1)(3)(6)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

965

(1)(2)(3)(6)

Spagna

 

1 316

(3)(5)(6)

Francia

 

497

(1)(2)(3)(5)(6)

Irlanda

 

3 213

(1)(3)(6)

Paesi Bassi

 

3 870

(1)(2)(3)(6)

Portogallo

 

127

(3)(5)(6)

Svezia

 

675

(1)(3)(6)

Unione

 

11 899

(3)(6)(6)

Isole Fær Øer

 

0

(4)(6)

Regno Unito

 

1 258

(1)(2)(3)(6)

 

 

 

 

TAC

 

13 157

 

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente utilizzato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5)

Condizione speciale: fino allo 80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

(6)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta dei suri/sugarelli.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

 

1 899

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

33

 

Portogallo

 

188

(1)

Unione

 

2 120

(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 120

(2)

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

(2)

Nessuna pesca mirata, unicamente catture accessorie.


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NOP/2A3A4.)

Anno

2023

 

2024

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

46 929

(1)(3)

0

(1)(6)

Germania

9

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Paesi Bassi

35

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Unione

46 973

(1)(3)

0

(1)(6)

Regno Unito

11 439

(2)(3)

0

(2)(6)

Norvegia

0

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

0

(5)

0

(5)

 

 

 

 

 

TAC

58 412

 

Non pertinente

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024.


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

Da fissare

 

Germania

 

Da fissare

 

Francia

 

Da fissare

 

Paesi Bassi

 

Da fissare

 

Unione

 

 

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

 

9 771

(1)(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

156

(1)(2)(3)

Svezia

 

10 221

(1)(2)(3)

Unione

 

20 148

(1)(2)(3)

Norvegia

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

23 250

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

 

Danimarca

559

 

 

Germania

7

 

Svezia

403

 

Unione

969

 

Norvegia

Da fissare

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK), e il 50% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU) .


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30’ N

(HER/4AB.)

Danimarca

 

55 491

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

37 409

 

Francia

 

19 555

 

Paesi Bassi

 

49 163

 

Svezia

 

3 753

 

Unione

 

165 371

 

Isole Fær Øer

 

0

 

Norvegia

 

115 001

(2)

Regno Unito

 

72 563

 

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 4° e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a:

 

 

0

 

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l’Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

 

Unione

 

Da fissare

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/4N-S62)

Svezia

 

932

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

932

 

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

(HER/03°-BC)

Danimarca

 

5 692

(1)(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

51

(1)(2)(3)

Svezia

 

916

(1)(2)(3)

Unione

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2)

Nella zona 3° possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03°. (HER/*03°) e HER/03°-BC (HER/*03°-BC) indicati di seguito:

 

Danimarca

559

 

Germania

7

Svezia

403

Unione

969

(3)

fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2°

(HER/2°47DX)

Belgio

 

38

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

7 388

 

Germania

 

38

 

Francia

 

38

 

Paesi Bassi

 

38

 

Svezia

 

36

 

Unione

 

7 576

 

Regno Unito

 

140

 

 

 

 

 

TAC

 

7 716

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

4c e 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgio

 

8 518

(3)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

782

(3)

Germania

 

527

(3)

Francia

 

10 421

(3)

Paesi Bassi

 

18 211

(3)

Unione

 

38 459

(3)

Regno Unito

 

5 162

(3)

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56’ N, 1° 19,1’ E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33’ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

 

8

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

2 476

 

Germania

 

62

 

Paesi Bassi

 

16

 

Svezia

 

433

 

Unione

 

2 995

 

 

 

 

 

TAC

 

3 095

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2°; parte della zona 3° non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2°3AX4)

Belgio

 

542

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

3 118

 

Germania

 

1 977

 

Francia

 

670

(1)

Paesi Bassi

 

1 761

(1)

Svezia

 

21

 

Unione

 

8 089

 

Norvegia

 

3 681

(2)

Regno Unito

 

9 882

(1)

 

 

 

 

TAC

 

21 652

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

 

Da fissare


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/4N-S62)

Svezia

 

382

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

Da fissare

 

Germania

 

Da fissare

 

Paesi Bassi

 

Da fissare

 

Unione

 

Da fissare

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

(HAD/03°.)

Belgio

 

17

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

2 892

 

Germania

 

184

 

Paesi Bassi

 

3

 

Svezia

 

342

 

Unione

 

3 438

 

 

 

 

 

TAC

 

3 589

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2°

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

363

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

2 495

(1)

Germania

 

1 588

(1)

Francia

 

2 767

(1)

Paesi Bassi

 

272

(1)

Svezia

 

223

(1)

Unione

 

7 709

(1)

Norvegia

 

13 432

 

Regno Unito

 

37 261

 

 

 

 

 

TAC

 

58 402

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6° a nord di 58° 30’ N (HAD/*6AN58).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

 

Da fissare

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/4N-S62)

Svezia

 

707

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

707

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

6°; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgio

 

8

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

8

(1)

Francia

 

359

(1)

Irlanda

 

887

(1)

Unione

 

1 262

(1)

Regno Unito

 

5 245

 

 

 

 

 

TAC

 

6 507

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 2° e 4 (HAD/*2AC4.).


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

(WHG/03°.)

Danimarca

 

164

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 bis, paragrafo 1

Paesi Bassi

 

1

 

Svezia

 

18

 

Unione

 

183

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2°

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

600

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

2 596

 

Germania

 

675

 

Francia

 

3 900

 

Paesi Bassi

 

1 500

 

Svezia

 

4

 

Unione

 

9 275

 

Norvegia

 

3 429

(1)

Regno Unito

 

21 410

 

 

 

 

 

TAC

 

34 294

 

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

 

Unione

 

Da fissare

 

 


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e

Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/4N-S62)

Svezia

 

190

(1)

TAC precauzionale

Unione

 

190

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(HKE/04-N.)

Belgio

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

Da fissare

 

Germania

 

Da fissare

 

Francia

 

Da fissare

 

Paesi Bassi

 

Da fissare

 

Svezia

 

Non pertinente

 

Unione

 

Da fissare

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

(WHB/24-N.)

Danimarca

 

0

 

TAC analitico

Unione

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8°, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

 

61 646

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

23 969

(1)

Spagna

 

52 262

(1)(2)

Francia

 

42 901

(1)

Irlanda

 

47 737

(1)

Paesi Bassi

 

75 168

(1)

Portogallo

 

4 855

(1)(2)

Svezia

 

15 249

(1)

Unione

 

323 787

(1)(3)

Norvegia

 

0

 

Isole Fær Øer

 

0

0

Regno Unito

 

84 829

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 0 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

 

 

Da fissare

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

 

41 910

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

 

10 477

 

Unione

 

52 387

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

 

 

Da fissare

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

 

0

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Isole Fær Øer

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

Da fissare

 

Germania

 

Da fissare

 

Francia

 

Da fissare

 

Paesi Bassi

 

Da fissare

 

Unione

 

Da fissare

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

 

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

Da fissare

 

Unione

 

Da fissare

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

 

469

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1

Svezia

 

252

 

Unione

 

721

 

 

 

 

 

TAC

 

1 350

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/4N-S62)

Danimarca

 

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

 

123

(1)

Unione

 

123

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

 

89

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

11 616

 

Germania

 

60

 

Paesi Bassi

 

2 234

 

Svezia

 

622

 

Unione

 

14 621

 

 

 

 

 

TAC

 

17 783

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

4 732

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

15 378

 

Germania

 

4 436

 

Francia

 

887

 

Paesi Bassi

 

29 572

 

Unione

 

55 005

 

Norvegia

 

9 305

 

Regno Unito

 

35 184

 

 

 

 

 

TAC

 

132 922

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

 

Da fissare

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

 

17

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

2 016

(1)

Germania

 

5 091

(1)

Francia

 

11 981

(1)

Paesi Bassi

 

51

(1)

Svezia

 

277

(1)

Unione

 

19 433

(1)

Norvegia

 

27 880

(2)

Regno Unito

 

6 186

 

 

 

 

 

TAC

 

53 374

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

Unione

 

Da fissare

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

 

249

(1)

TAC analitico

Francia

 

2 476

(1)

Irlanda

 

357

(1)

Unione

 

3 082

(1)

Norvegia

 

0

 

Regno Unito

 

2 456

 

 

 

 

 

TAC

 

5 538

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/4N-S62)

Svezia

 

880

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

880

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4

(MAC/2A34.)

Belgio

 

501

(1)(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

17 187

(1)(2)

Germania

 

523

(1)(2)

Francia

 

1 579

(1)(2)

Paesi Bassi

 

1 589

(1)(2)

Svezia

 

4 743

(1)(2)(3)

Unione

 

26 122

(1)(2)

Norvegia

 

Non pertinente

(4)

Regno Unito

 

Non pertinente

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

(2)

Nei limiti di questi contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

 

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

 

 

Belgio

0

0

 

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Francia

0

0

Paesi Bassi

0

0

Svezia

0

0

Unione

0

0

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

 

Da fissare

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(4)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

 

 

0

 

 

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

 

0

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

3a

acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c

4b

4c

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

Belgio

0

0

0

0

301

Danimarca

0

4 130

0

0

10 312

Germania

0

0

0

0

314

Francia

0

490

0

0

947

Paesi Bassi

0

490

0

0

953

Svezia

0

0

390

6

2 846

Unione

0

5 110

390

6

15 673

Regno Unito

0

Non pertinente

0

0

Non pertinente

Norvegia

0

0

0

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

 

15 716

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

17

(1)

Estonia

 

131

(1)

Francia

 

10 479

(1)

Irlanda

 

52 385

(1)

Lettonia

 

97

(1)

Lituania

 

97

(1)

Paesi Bassi

 

22 919

(1)

Polonia

 

1 107

(1)

Unione

 

102 948

(1)

Norvegia

 

0

(2)(3)

Isole Fær Øer

 

0

(4)

Regno Unito

 

Non pertinente

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce (2) sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

 

Da fissare

(4)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

 

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

15 716

0

0

Spagna

17

0

0

Estonia

131

0

0

Francia

10 479

0

0

Irlanda

52 385

0

0

Lettonia

97

0

0

Lituania

97

0

0

Paesi Bassi

22 919

0

0

Polonia

1 107

0

0

Unione

102 948

0

0

Regno Unito

Non pertinente

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

 

29 439

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

195

(1)

Portogallo

 

6 085

(1)

Unione

 

35 719

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

8b (MAC/*08B.)

 

Spagna

 

 

2 473

Francia

 

 

16

Portogallo

 

 

511


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

 

Da fissare

 

TAC analitico

Unione

 

Da fissare

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

 

0

(1)(2)(3)

TAC analitico

Germania

 

0

(1)(2)(3)

Svezia

 

0

(1)(2)(3)

Unione

 

0

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

(3)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgio

 

0

(1)(2)

TAC analitico

Danimarca

 

0

(1)(2)

Germania

 

0

(1)(2)

Francia

 

0

(1)(2)

Paesi Bassi

 

0

(1)(2)

Svezia

 

0

(1)(2)(3)

Unione

 

0

(1)(2)

Norvegia

 

0

(1)

Isole Fær Øer

 

0

(1)(4)

Regno Unito

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Compresi i cicerelli.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

 

0

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

0

(1)

Germania

 

0

(1)

Francia

 

0

(1)

Paesi Bassi

 

0

(1)

Unione

 

0

(1)

Regno Unito

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2024.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(I/F/04-N.)

Svezia

 

800

(1)(2)

TAC precauzionale

Unione

 

800

 

 

 

 

 

TAC

 

800

 

(1)

Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai contingenti di queste specie.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

 

400


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 6 e 7

(OTH/67-EU)

Unione

 

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1

Norvegia

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Danimarca

 

Da fissare

 

Germania

 

Da fissare

 

Francia

 

Da fissare

 

Paesi Bassi

 

Da fissare

 

Svezia

 

Non pertinente

(1)

Unione

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Contingente di "altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Specie non coperte da altri TAC.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N

(OTH/46AN-EU)

Unione

 

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1

Norvegia

 

0

(1)(2)

Isole Fær Øer

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

PARTE D

Squali di acque profonde

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Apristurus spp.

API

Gattucci oceanici

Centrophorus spp.

CWO

Centrofori

Centroscyllium fabricii

CFB

Pescecane nero

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Centroscymnus crepidater

CYP

Squalo musolungo

Chlamydoselachus anguineus

HXC

Squalo serpente

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus spinax

ETX

Sagrì nero

Galeus murinus

GAM

Gattuccio islandese

Hexanchus griseus

SBL

Squalo capopiatto

Oxynotus paradoxus

OXN

Pesce porco atlantico

Scymnodon ringens

SYR

Cagnolo atlantico

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo di Groenlandia

PARTE E

Stock di acque profonde per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Portogallo

Da fissare

 

 

 

Unione

Da fissare

(1)

Da fissare

(1)

 

 

 

 

 

TAC

Da fissare

(1)

Da fissare

(1)

(1)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3

(RNG/03-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

1,892

(1)(2)

1,892

(1)(2)

Germania

0,011

(1)(2)

0,011

(1)(2)

Svezia

0,097

(1)(2)

0,097

(1)(2)

Unione

2,000

(1)(2)

2,000

(1)(2)

 

 

 

 

 

TAC

2,000

(1)(2)

2,000

(1)(2)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax (Macrourus berglax). Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l'1 % del contingente.


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9

(SBR/09-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Spagna

88

 

88

 

Portogallo

24

 

24

 

Unione

112

 

112

 

 

 

 

 

 

TAC

114

 

114

 

PARTE F

Stock condivisi di acque profonde

Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12

(BSF/56712-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Germania

21

 

Da fissare

 

Estonia

10

 

Da fissare

 

Irlanda

52

 

Da fissare

 

Spagna

103

 

Da fissare

 

Francia

1 450

 

Da fissare

 

Lettonia

67

 

Da fissare

 

Lituania

1

 

Da fissare

 

Polonia

1

 

Da fissare

 

Altri

5

(1)

Da fissare

(1)

Unione

1 710

 

Da fissare

 

Regno Unito

103

 

Da fissare

 

TAC

1 813

 

Da fissare

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10

(BSF/8910-)

Anno

2023

2024

 

TAC precauzionale

Spagna

7

 

Da fissare

 

Francia

17

 

Da fissare

 

Portogallo

2 106

 

Da fissare

 

Unione

2 130

 

Da fissare

 

TAC

2 130

 

Da fissare

 


Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

 

2023

2024

TAC precauzionale

Irlanda

5

(1)

5

(1)

Spagna

40

(1)

40

(1)

Francia

11

(1)

11

(1)

Portogallo

118

(1)

118

(1)

Unione

174

(1)

174

(1)

Regno Unito

5

(1)

5

(1)

TAC

179

(1)

179

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

(RNG/5B67-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Germania

4

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Estonia

34

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Irlanda

150

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Spagna

37

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Francia

1 910

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Lituania

44

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Polonia

22

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Altri

4

(1)(2)(3)

Da fissare

(1)(2)(3)

Unione

2 205

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Regno Unito

112

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

TAC

2 317

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(3)

Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Germania

10

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Irlanda

2

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Spagna

1 111

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Francia

51

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Lettonia

18

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Lituania

2

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Polonia

347

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Unione

1 541

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Regno Unito

4

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

TAC

1 545

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

6, 7 e 8

(SBR/678-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Irlanda

3

(1)

Da fissare

(1)

Spagna

85

(1)

Da fissare

(1)

Francia

4

(1)

Da fissare

(1)

Altri

3

(1)(2)

Da fissare

(1)(2)

Unione

95

(1)

Da fissare

(1)

Regno Unito

11

(1)

Da fissare

(1)

TAC

105

(1)

Da fissare

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

(SBR/10-)

Anno

2023

2024

TAC precauzionale

Spagna

5

 

5

 

Portogallo

600

 

600

 

Unione

605

 

605

 

Regno Unito

5

 

5

 

 

 

 

 

 

TAC

610

 

610

 


ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

10

 

TAC analitico

Danimarca

10 220

 

Germania

1 790

 

Spagna

34

 

Francia

441

 

Irlanda

2 646

 

Paesi Bassi

3 657

 

Polonia

517

 

Portogallo

34

 

Finlandia

158

 

Svezia

3 787

 

Unione

23 294

 

Regno Unito

9 983

 

Isole Fær Øer

0

(1)

Norvegia

0

(2)

 

 

 

TAC

511 171

 

(1)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(2)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

 


Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Da fissare

 

Zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

0

 

 

 

Danimarca

0

 

 

 

Germania

0

 

 

 

Spagna

0

 

 

 

Francia

0

 

 

 

Irlanda

0

 

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

 

Polonia

0

 

 

 

Portogallo

0

 

 

 

Finlandia

0

 

 

 

Svezia

0

 

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

Da fissare

 

Spagna

Da fissare

 

Irlanda

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Portogallo

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

1 950

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 950

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

65° 00' N

38° 00' O

2

65° 00' N

35° 15' O

3

64° 00' N

35° 15' O

4

64° 00' N

38° 00' O

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

773

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

2 000

(1)(2)

Francia

330

(1)(2)

Polonia

362

(1)(2)

Portogallo

422

(1)(2)

Altri Stati membri

20

(1)(2)(3)

Unione

3 907

(1)(2)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Si applica provvisoriamente dal 1o gennaio al 31 marzo 2023. L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(3)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

 


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Unione

0

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

60

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

(2)

 

 

 

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

0

 

 


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

45

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

0

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

2b

(CAP/02B.)

Unione

0

 

TAC analitico

 

 

 

TAC

0

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Svezia

0

 

Tutti gli Stati membri

0

(1)

Unione

0

(2)

Norvegia

0

(2)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024.

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Francia

0

 

Paesi Bassi

0

 

Unione

0

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

 


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Unione

0

(1)

 

 

 

TAC

0

 

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

0

 

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 439

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

1 438

 

Unione

2 877

 

Norvegia

0

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 300

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

1 300

 

Unione

2 600

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

TAC analitico

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Francia

0

 

Paesi Bassi

0

 

Unione

0

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

Da fissare

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

Da fissare

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

428

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Si applica provvisoriamente dal 1o gennaio al 31 marzo 2023.

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Germania

1 700

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 700

(1)

Norvegia

0

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da pescare a sud di 68° N.

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

4 300

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

4 300

(1)

Norvegia

0

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

 


Specie:

Scorfani

Sebastes mantella

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(REB/1N2AB.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Portogallo

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Da fissare

(3)

(1)

La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2)

I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.

(3)

Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC. Può essere prelevato solo dal 1o luglio al 31 dicembre.

 


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

0

(1)(2)(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

(1)(2)(3)

Unione

0

(1)(2)(3)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

(1)

Può essere prelevato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

8

62° 50' N

36° 00' O

 

9

64° 45' N

28° 30' O

 

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

 


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

969

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

5

(1)

Unione

974

(1)

Norvegia

0

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Può essere pescato esclusivamente con reti da traino e soltanto a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

59° 15' N

54° 26' O

 

2

59° 15' N

44° 00' O

 

3

59° 30' N

42° 45' O

 

4

60° 00' N

42° 00' O

 

5

62° 00' N

40° 30' O

 

6

62° 00' N

40° 00' O

 

7

62° 40' N

40° 15' O

 

8

63° 09' N

39° 40' O

 

9

63° 30' N

37° 15' O

 

10

64° 20' N

35° 00' O

 

11

65° 15' N

32° 30' O

 

12

65° 15' N

29° 50' O

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Francia

0

 

Unione

0

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

Da fissare

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

(1)

Unione

Da fissare

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 


Specie:

Altre specie(1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Unione

0

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

 


Specie:

Pesci piatti

Pleuronectiformes

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Unione

0

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Catture accessorie(1)

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

600

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

 


ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000  kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

44

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

186

(1)

Lettonia

44

(1)

Lituania

44

(1)

Polonia

152

(1)

Spagna

572

(1)

Francia

80

(1)

Portogallo

786

(1)

Unione

1 908

(1)

 

 

 

TAC

4 000

(1)

 

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00.00 UTC del 1o gennaio 2022 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2022. Durante tale periodo il comandante del peschereccio rispetta i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/833* e assicura che le catture di questo stock detenute a bordo e in qualsiasi cala siano limitate ai massimali indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.

*

Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

52

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

52

 

Lituania

52

 

Unione

156

 

 

 

 

TAC

1 175

 

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

128

(1)

Lituania

128

(1)

Polonia

227

(1)

Altri Stati membri

29 467

(1)(2)

Unione

30 078

(1)(3)

 

 

 

TAC

34 000

 

(1)

Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(2)

Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(3)

Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

 


Specie:

Limanda a coda gialla

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

20 000

 

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500  kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250  kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO(1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonia

0

(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

0

(3)

Lituania

0

(3)

Polonia

0

(3)

Spagna

0

(3)

Portogallo

0

(3)

Unione

0

(3)

 

 

 

TAC

0

(3)

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

3

46° 00' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

4

46° 00' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

46° 00' 00'' N

47° 49' 00'' O

 

2

46° 25' 00'' N

47° 27' 00'' O

 

3

46 °42' 00'' N

47° 25' 00'' O

 

4

46° 48' 00'' N

47° 25' 50'' O

 

5

47° 16' 50'' N

47° 43' 50'' O

 

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

47° 20' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

2

47° 20' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

3

46° 00' 00'' N

46° 30' 00'' O

 

4

46° 00' 00'' N

46° 40' 00'' O

 

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1o giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

47° 55' 00'' N

45° 00' 00'' O

 

2

47° 30' 00'' N

44° 15' 00'' O

 

3

46° 55' 00'' N

44° 15' 00'' O

 

4

46° 35' 00'' N

44° 30' 00'' O

 

5

46° 35' 00'' N

45° 40' 00'' O

 

6

47° 30' 00'' N

45° 40' 00'' O

 

7

47° 55' 00'' N

45° 00' 00'' O

 

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca

 

Danimarca

0

 

 

Estonia

0

 

 

Spagna

0

 

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

0

 

 

Polonia

0

 

 

Portogallo

0

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

318

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

325

 

Lettonia

45

 

Lituania

23

 

Spagna

4 359

 

Portogallo

1 822

 

Unione

6 892

 

 

 

 

TAC

11 755

 

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

62

 

Spagna

3 403

 

Portogallo

660

 

Unione

4 408

 

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

895

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

615

 

Lettonia

895

 

Lituania

895

 

Unione

3 300

 

 

 

 

TAC

18 100

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

513

(1)

Lettonia

1 571

(1)

Lituania

1 571

(1)

Spagna

233

(1)

Portogallo

2 354

(1)

Unione

7 813

(1)

 

 

 

TAC

10 933

(1)

(1)

Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1o luglio 2022 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:

5 467

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

5 229

 

Unione

7 000

 

 

 

 

TAC

20 000

 

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

0

(1)

Unione

0

(1)

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

334

 

Unione

588

(1)

 

 

 

TAC

1 000

 

(1)

Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176

 


ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

 

1 271

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 


Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

 

1 030

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

 

22,77

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

332,82

 

Portogallo

 

46,21

 

Unione

 

401,80

 

 

 

 

 

TAC

 

1 670

 

 


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

Irlanda

 

0,96

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

 

27 007,71

 

Francia

 

151,55

 

Portogallo

 

5 352,24

 

Unione

 

32 512,46

 

 

 

 

 

TAC

 

39 102

 

 


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

 

28 923

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

 


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

 

30,50

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

 

19,50

 

Unione

 

50,00

 

 

 

 

 

TAC

 

355

 

 


Specie:

Alalunga (del nord)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

 

3 174,03

 

TAC analitico

Spagna

 

17 890,00

 

Francia

 

5 626,69

 

Portogallo

 

1 962,13

 

Unione

 

28 652,85

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1241.

(2)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito non può essere pescato un quantitativo superiore a: 280,00.

 


Specie:

Alalunga (australe)

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

 

870,10

 

TAC analitico

Francia

 

286,00

 

Portogallo

 

608,90

 

Unione

 

1 765,00

 

 

 

 

 

TAC

 

28 000

 

 


Specie:

Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo)

Thunnus alalunga

Zona:

Mar Mediterraneo

(ALB/MED)

Grecia

 

399,12

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

 

103,03

 

Francia

 

14,97

 

Croazia

 

6,98

 

Italia

 

1 168,74

 

Cipro

 

430,99

 

Malta

 

41,10

 

Unione

 

2 164,93

 

 

 

 

 

TAC

 

2 500

(1)(2)(3)

(1)

Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 novembre. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi:

Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1o ottobre al 30 novembre e dal 1o al 31 marzo;

Spagna, Francia e Malta: dal 1o gennaio al 31 marzo.

(2)

Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

(3)

Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

 


Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

 

110 000

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

 


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

 

7 438,09

(1)

TAC analitico

Francia

 

3 159,38

(1)

Portogallo

 

2 823,84

(1)

Unione

 

13 421,31

(1)

 

 

 

 

TAC

 

62 000

(1)

(1)

Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

 


Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

 

188,09

(4)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

 

349,61

 

Spagna

 

6 783,67

(2)(4)

Francia

 

6 693,70

(2)(3)(4)

Croazia

 

1 057,97

(6)

Italia

 

5 283,00

(4)(5)

Malta

 

433,43

(4)

Portogallo

 

637,88

 

Altri Stati membri

 

75,65

(1)

Unione

 

21 503,00

(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

 

40 570

 

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

1 027,76

Francia

477,45

Unione

1 505,21

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100

Unione

100

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

135,70

Francia

133,89

Italia

105,67

Cipro

3,76

Malta

8,67

Unione

387,69

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

105,67

Unione

105,67

(6)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

952,31

Unione

952,31

 

 

 


Specie:

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SMA/AS05N)

Unione

 

503

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

TAC

 

1 295

(2)

(1)

Contingente fissato ai fini dell'applicazione di un limite di detenzione dell'Unione per questo stock.

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie.

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

 

5 558,59

(2)

TAC analitico

Portogallo

 

1 010,29

(2)

Altri Stati membri

 

108,45

(1)(2)

Unione

 

6 677,33

 

 

 

 

 

TAC

 

13 200

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

 

4 525,88

(1)

TAC analitico

Portogallo

 

298,12

(1)

Unione

 

4 824,00

 

 

 

 

 

TAC

 

10 000

 

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

 

13,74

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Cipro

 

50,67

(1)(2)

Spagna

 

1 565,04

(1)(2)

Francia

 

109,08

(1)(2)

Grecia

 

1 036,02

(1)(2)

Italia

 

3 208,45

(1)(2)

Malta

 

380,64

(1)(2)

Unione

 

6 363,64

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

9 016,71

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile al 31 dicembre.

(2)

Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).

 

 


ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

 

200

(1)

TAC precauzionale

(1)

Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

 


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(GER/F47NAM)

TAC

 

162

(1)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

 


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

 

200

 

TAC precauzionale

 


Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

 

261

 

TAC precauzionale

 


Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

 

0

 

TAC precauzionale

 


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(ORY/F47NAM)

TAC

 

0

(2)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

(2)

Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).

 


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

 

50

 

TAC precauzionale

 


Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

 

135

 

TAC precauzionale

 


ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

 

11

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

TAC

 

17 647

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(BET/F7120S)

Portogallo

 

2 000

(1)

TAC precauzionale

Spagna

 

2 000

(1)

Unione

 

4 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

 

3 170,36

 

TAC precauzionale

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

 


ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-RB)

TAC

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

(1)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

 

NO

50° 30' S, 136° E

 

 

NE

50° 30' S, 140° 30' E

 

Rientranza orientale

52° 45' S, 140° 30' E

 

Angolo orientale

52° 45' S, 145° 30' E

 

SE

54° 50' S, 145° 30' E

 

SO

54° 50' S, 136° E

 


Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

Da fissare

 

Lituania

Da fissare

 

Polonia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

27 736

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

2 367

 

Spagna

42 943

 

Portogallo

100

(1)

Unione

73 146

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 


ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Unione

 

18,33

(2)

TAC precauzionale

 

 

 

 

TAC

 

55

(2)

(1)

Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2)

Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

 


Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

TAC

 

140

(2)

TAC precauzionale

(1)

Parte della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

 

Punto

Latitudine

Longitudine

 

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

 

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

 

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

 

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

 

(2)

Il TAC sopra indicato non è assegnato tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

 

Atlantis Bank

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

 

Coral

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

 

Fools Flat

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

 

Middle of What

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

37° 54'

50° 23'

2

37° 56' 30"

50° 23'

3

37° 56' 30"

50° 27'

4

37° 54'

50° 27'

 

Walter's Shoal

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

33° 00'

43° 10'

2

33° 20'

43° 10'

3

33° 20'

44° 10'

4

33° 00'

44° 10'


ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione IATTC

(BET/IATTC)

Unione

 

500

(1)

TAC precauzionale

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

 


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.

I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2020 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2023 e il 31 gennaio 2024, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2023.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, i pescherecci interessati cessano di essere esentati dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

"la zona": la divisione CIEM 7e;

d)

"periodo di gestione in corso": il periodo dal 1o febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

3.   LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4.   PESCHERECCI AUTORIZZATI

4.1

Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2

Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3

Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

176

Francia

188

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

176

Francia

191

6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.

Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.

Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare di cui il peschereccio beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2023, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1o febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

Capo IV

Gestione

9.   OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   PERIODI DI GESTIONE

10.1.

Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.

11.3.

Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai pescherecci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2021 e 2022, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

R

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di un peschereccio

Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

L

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

L

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzo notificato

2

L

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati

3

L

Numero di giorni cui il peschereccio ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

3

L

Numero di giorni effettivi di presenza del peschereccio nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

L

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


(1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Zone di gestione dei cicerelli

Image 1


ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo

N.

Denominazione della zona

Coordinate

Periodo

Altre osservazioni

1

Stanhope ground

60o 10' N - 01o 45' E

60o 10' N - 02o 00' E

60o 25' N - 01o 45' E

60o 25' N - 02o 00' E

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

2

Long Hole

59o 07,35' N - 0o 31,04' W

59o 03,60' N - 0o 22,25' W

58o 59,35' N - 0o 17,85' W

58o 56,00' N - 0o 11,01' W

58o 56,60' N - 0o 08,85' W

58o 59,86' N - 0o 15,65' W

59o 03,50' N - 0o 20,00' W

59o 08,15' N - 0o 29,07' W

dal 1o gennaio al 31 marzo

 

3

Coral edge

58o 51,70' N - 03o 26,70' E

58o 40,66' N - 03o 34,60' E

58o 24,00' N - 03o 12,40' E

58o 24,00' N - 02o 55,00' E

58o 35,65' N - 02o 56,30' E

dal 1o gennaio al 28 febbraio

 

4

Papa Bank

59o 56' N - 03o 08' W

59o 56' N - 02o 45' W

59o 35' N - 03o 15' W

59o 35' N - 03o 35' W

dal 1o gennaio al 15 marzo

 

5

Foula Deeps

60o 17,50' N - 01o 45' W

60o 11,00' N - 01o 45' W

60o 11,00' N - 02o 10' W

60o 20,00' N - 02o 00' W

60o 20,00' N - 01o 50' W

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

6

Egersund Bank

58o 07,40' N - 04o 33,00' E

57o 53,00' N - 05o 12,00' E

57o 40,00' N - 05o 10,90' E

57o 57,90' N - 04o 31,90' E

dal 1o gennaio al 31 marzo

(10 × 25 miglia nautiche)

7

A est dell'Isola di Fair

59o 40' N - 01o 23' W

59o 40' N - 01o 13' W

59o 30' N - 01o 20' W

59o 10' N - 01o 20' W

59o 30' N - 01o 28' W

59o 10' N - 01o 28' W

dal 1o gennaio al 15 marzo

 

8

West Bank

57o 15' N - 05o 01' E

56o 56' N - 05o 00' E

56o 56' N - 06o 20' E

57o 15' N - 06o 20' E

dal 1o febbraio al 15 marzo

(18 × 4 miglia nautiche)

9

Revet

57o 28,43' N - 08o 05,66' E

57o 27,44' N - 08o 07,20' E

57o 51,77' N - 09o 26,33' E

57o 52,88' N - 09o 25,00' E

dal 1o febbraio al 15 marzo

(1,5 × 49 miglia nautiche)

10

Rabarberen

57o 47,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 09,00' E

57o 47,00' N - 11o 09,00' E

dal 1o febbraio al 15 marzo

A est di Skagen

(2,7 × 4 miglia nautiche)


ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

 

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

pm

DE

16

pm

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non assegnate

2

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

pm

DK

450

141

Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (1)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

pm

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Venezuela (2)  (3)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45


(1)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

(3)  Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:

abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;

abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.

Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.


ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

55

Unione

115

2.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

364

Francia

140  (2)

Italia

30

Cipro

20  (2)

Malta

54  (2)

Unione

684

3.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia

18

Italia

12

Unione

28

4.   

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A  (11)

 

Numero di pescherecci (3)

 

Grecia (4)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro (5)

Malta (6)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (7)

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con palangari

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze e canne

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare (8)

Pescherecci con lenze a mano

Da fissare

Da fissare

Da fissare (9)

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci da traino

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci di stazza ridotta

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (10)

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

5.   

Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro (12)

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

2

6.   

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso (13)

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Grecia

2

2 100

Spagna

10

11 852

Croazia

7

7 880

Italia

13

12 600

Cipro

3

3 000

Malta

6

12 300

Portogallo

2

500

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) (14)

Grecia

785

Spagna

6 300

Croazia

2 947

Italia

3 764

Cipro

2 195

Malta

8 786

Portogallo

350

7.   

Ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Portogallo

310

8.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro

Numero massimo di pescherecci a cianciolo

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

23

190

Francia

11

 

Portogallo

 

79

Unione

34

269


(1)  I numeri di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangari (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato.

(3)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(4)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(7)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(8)  Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

(9)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(10)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(11)  I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

(12)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

(13)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

(14)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2022-2023 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci

Stato membro

Sottozona

Numero massimo di navi

Spagna

48.6

1

Spagna

88.1

1

Spagna

88.2

1


Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.


Sottozona

Regione

Campagna

SSRU o blocchi di ricerca

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona (1)

Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca

Razze

(Rajiformes)

Granatieri (Macrourus spp.) (2)

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

Dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023

48.6_2

123

485

6

19

19

48.6_3

37

1

5

5

48.6_4

157

7

25

25

48.6_5

168

8

26

26

88.1

Tutta la sottozona

Dal 1o dicembre 2022 al 31 agosto 2023

A, B, C, G (3) ("N70")

664

3 495

33

106

33

G, H, I, J, K (4) ("S70")

2 307

115

316

115

Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross ("SRZ")

425

21

72

21

88.2

Tutta la sottozona

Dal 1o dicembre 2022 al 31 agosto 2023

A, B (3) (N70)

Incluso nel limite di cattura per N70 nella sottozona 88.1

 

Incluso nei limiti per le catture accessorie per N70 nella sottozona 88.1

A, B (4) (S70)

Incluso nel limite di cattura per S70 nella sottozona 88.1

Incluso nei limiti per le catture accessorie per S70 nella sottozona 88.1

Parte dell'SSRU_A all'interno dell'SRZ

Incluso nel limite di cattura per l'SRZ nella sottozona 88.1

Incluso nei limiti per le catture accessorie per l'SRZ nella sottozona 88.1

88.2_1

230

 

11

36

36

88.2_2

268

13

42

42

88.2_3

208

10

33

33

88.2_4

185

9

29

29

Dal 14 dicembre 2022 al 31 agosto 2023

88.2_H

122

 

6

19

19

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

 

54° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 02° 00' E

 

55° 30' S 02° 00' E

 

55° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 07° 00' E

 

56° 00' S 07° 00' E

 

56° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 03° 00' E

 

53° 30' S 03° 00' E

 

53° 30' S 02° 00' E

 

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

 

64° 30' S 01° 00' E

 

66° 00' S 01° 00' E

 

66° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 07° 00' E

 

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

 

68° 20' S 10° 00' E

 

68° 20' S 13° 00' E

 

69° 30' S 13° 00' E

 

69° 30' S 10° 00' E

 

69° 45' S 10° 00' E

 

69° 45' S 06° 00' E

 

69° 00' S 06° 00' E

 

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

 

71° 00' S 15° 00' O

 

71° 00' S 13° 00' O

 

70° 30' S 13° 00' O

 

70° 30' S 11° 00' O

 

70° 30' S 10° 00' O

 

69° 30' S 10° 00' O

 

69° 30' S 09° 00' O

 

70° 00' S 09° 00' O

 

70° 00' S 08° 00' O

 

69° 30' S 08° 00' O

 

69° 30' S 07° 00' O

 

70° 30' S 07° 00' O

 

70° 30' S 10° 00' O

 

71° 00' S 10° 00' O

 

71° 00' S 11° 00' O

 

71° 30' S 11° 00' O

 

71° 30' S 15° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_1

 

73° 48' S 108° 00' O

 

73° 48' S 105° 00' O

 

75° 00' S 105° 00' O

 

75° 00' S 108° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_2

 

73° 18' S 119° 00' O

 

73° 18' S 111° 30' O

 

74° 12' S 111° 30' O

 

74° 12' S 119° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_3

 

72° 12' S 122° 00' O

 

70° 50' S 115° 00' O

 

71° 42' S 115° 00' O

 

73° 12' S 122° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_4

 

72° 36' S 140° 00' O

 

72° 36' S 128° 00' O

 

74° 42' S 128° 00' O

 

74° 42' S 140° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small-scale research units – SSRU)

Regione

SSRU

Linea di confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

 

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

 

F

Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.

 

G

Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.

 

H

Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.

 

I

Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

 

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

 

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

 

L

Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

 

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

D

Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

E

Da 70° 50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

F

Da 70° 50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

G

Da 70° 50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.

 

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

 

I

Da 60° S°150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

Parte B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba)

Informazioni generali

Membro: …

Campagna di pesca:…

Nome della nave:…

Livello di catture previsto (in tonnellate):…

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):…

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

 

Rete da traino convenzionale

Sistema di pesca continua

Pompaggio per svuotare il sacco

Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto (precisare)

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell'apertura della rete (6) (m)

 

 

 

Area dell'apertura (m2)

 

 

 

Dimensione di maglia media della rete (8) (mm)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema o schemi delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management – WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1.

la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);

2.

la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.

i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo: …

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W =

larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L =

lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ =

fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H =

profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (9)

V*Fkrill

V =

volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (9)

Osservazione diretta

litro

Fkrill =

proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (9)

Correzione volume flussometro

 

ρ =

fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (10)

(V*ρ)–M

V =

volume della pasta di krill antartico

Per cala (9)

Osservazione diretta

litro

M =

quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (9)

Osservazione diretta

kg

ρ =

densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M =

peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (10)

Osservazione diretta

kg

F =

proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

 

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray =

peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M =

peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N =

numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

 

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal =

peso della farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF =

coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

 

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W =

larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H =

= altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ =

fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L =

= lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (11)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (12)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (11)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (12)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (11)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000  kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


(1)  La specie bersaglio è l'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni). Ogni esemplare di moro oceanico (Dissostichus eleginoides) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni).

(2)  Nella zona 88.1 e nelle SSRU A e B nella zona 88.2, quando le catture di granatieri (Macrourus spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (Dissostichus spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(3)  Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(4)  Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

(5)  Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

(6)  Prevista in condizioni operative.

(7)  Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.

(8)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

(9)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(10)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(11)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(12)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41  (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Unione

83

26 397

3.   

I pescherecci di cui al punto 1 sono altresì autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4.   

I pescherecci di cui al punto 2 sono altresì autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.


(1)  Questo numero non include i pescherecci registrati a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14

2   

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

4

Unione

4


ALLEGATO X

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia

237 giorni di pesca

Spagna

2 navi

Altri Stati membri

0


31.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 28/220


REGOLAMENTO (UE) 2023/195 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della politica comune della pesca («PCP») è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e in modo progressivamente incrementale al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L’obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell’MSY per tutti gli stock e le potenziali implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.

(4)

Pertanto, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(5)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(6)

Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale («piano») è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. Il piano è inteso a raggiungere e mantenere l’MSY per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all’MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari, fissate in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all’articolo 7 del piano, e in termini di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici e all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano.

(8)

Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell’MSY per tutti gli stock ittici del Mediterraneo occidentale sono necessarie ulteriori azioni e riduzioni significative della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Sulla base di tale parere, per il 2023, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, dovrebbe pertanto essere ridotto del 7 % rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (3).

(9)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, i pescherecci con palangari causano fino al 10 % della mortalità per pesca del nasello nelle sottozone geografiche (GSA) 1, 5, 6 e 7 della CGPM e costituiscono fino al 20 % degli sbarchi di nasello nella GSA 10, mentre le catture effettuate con tale attrezzo sono prevalentemente riproduttori. Secondo il parere dello CSTEP, la biomassa riproduttiva degli stock di nasello è diminuita costantemente negli ultimi anni e il numero dei riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 ha subito un brusco calo del 66 %, mentre dall’inizio delle valutazioni è sceso del 28 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11. Su tale base, l’allegato III del regolamento (UE) 2022/110, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del piano, ha stabilito lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari, sulla base dello sforzo di pesca espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Secondo la valutazione formulata dallo CSTEP nel 2022, la biomassa di stock riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e di nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è ancora al di sotto del valore minimo di riferimento per la biomassa (BLIM) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del piano e le catture dovrebbero essere ridotte di almeno il 57 % nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e del 78 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11, al fine di conseguire l’FMSY nel 2023. È pertanto opportuno mantenere, per il 2023 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari ai livelli fissati per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110, conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del piano. Tale sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari, espresso in giorni di pesca, non dovrebbe pregiudicare lo sforzo di pesca massimo consentito da stabilire per il 2024.

(10)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, sarebbe necessaria una diminuzione sostanziale della mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per ottenere l’MSY al più tardi entro il 2025. Il comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha formulato un parere analogo sulla mortalità per pesca del gambero viola nella GSA 2. Inoltre, lo CSTEP stima che la biomassa di gambero viola sia in calo. Sulla base di tale parere, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio ha stabilito, per il 2022, i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

(11)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2022, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 rimane a livelli tutt’altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l’FMSY entro il 2023, le catture dovrebbero essere ridotte in media del 53 % perché tale specie nelle GSA 1 e 2 è inferiore al BLIM, mentre nelle GSA 6 e 7 tale specie è inferiore al valore precauzionale di riferimento per la biomassa (BPA) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del piano. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è pertanto opportuno continuare a fissare limiti massimi di cattura per integrare il regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Alla luce dei pareri scientifici, per il 2023, i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 dovrebbero essere ridotti del 5 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110.

(12)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2022, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 rimane al di sopra dei livelli sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l’FMSY entro il 2023, le catture dovrebbero essere ridotte del 30 %. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è pertanto opportuno continuare a fissare limiti massimi di cattura per integrare il regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Alla luce dei pareri scientifici, per il 2023, i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110.

(13)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2021, la biomassa di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è in calo e sarebbe necessaria una diminuzione sostanziale della mortalità per pesca di tale stock per ottenere l’MSY al più tardi entro il 2025. Sulla base del parere ricevuto, il regolamento (UE) 2022/110 ha stabilito, per il 2022, i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

(14)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2022, la biomassa di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 sta diminuendo, la mortalità per pesca rimane al di sopra dei livelli sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. Secondo il parere dello CSTEP, al fine di ottenere l’FMSY entro il 2023, le catture dovrebbero essere ridotte del 27 % perché tale specie nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è al di sopra del BPA. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è pertanto opportuno continuare a fissare limiti massimi di cattura per integrare il regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Alla luce dei pareri scientifici, per il 2023, i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/110.

(15)

Secondo le stime dello CSTEP nel 2022, il gambero viola nelle GSA 1 e 2, il nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 presentano biomasse di stock riproduttori al di sotto del BLIM, il che indica una possibile riduzione delle loro capacità riproduttive. La combinazione di tutte le misure adottate in relazione a tali stock comprende le ulteriori misure correttive richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del piano.

(16)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca demersale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca e un limite massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(17)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/1 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha introdotto un numero massimo di giorni di pesca consentiti, per tipo di rete da traino e segmento di flotta, per determinati stock demersali. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(18)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/8 relativa all’attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico nel 2023 (sottozone geografiche 17 e 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5 che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(19)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha introdotto un livello massimo delle catture e un correlato limite massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e i pescherecci da traino adibiti alla cattura di stock di piccoli pelagici con una deroga per le flotte nazionali composte da meno di 10 pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(20)

Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l’accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a una ripartizione di sforzo minima per gli stock demersali.

(21)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27), che ha introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(22)

Nella 44a riunione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/11 relativa a misure di gestione per l’uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27), che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/1. La raccomandazione GFCM/43/2019/1aveva introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di pescherecci adibiti alla cattura della lampuga e la raccomandazione GFCM/44/2021/11 ha prorogato tali misure fino alla fine del 2023. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(23)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. Tale raccomandazione ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo, nonché un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(24)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. Tale raccomandazione ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(25)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. Tale raccomandazione ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(26)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. Tale raccomandazione ha introdotto un limite di cattura e un congelamento della capacità di pesca. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(27)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell’occhialone nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. Tale raccomandazione ha introdotto livelli massimi di catture per il 2023, il 2024 e il 2025, un numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati e nuove misure per la pesca ricreativa. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(28)

Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto un TAC regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione, in particolare un periodo di divieto di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all’anno. Queste ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in assenza di tali misure, il livello del TAC per il rombo chiodato dovrebbe essere ridotto per garantirne la ricostituzione. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(29)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/9 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29), che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/3. Tale raccomandazione ha prorogato di un anno il TAC in vigore. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell’Unione.

(30)

Nella 45a riunione annuale del 2022 la CGPM ha adottato una decisione in cui rilevava che, nel corso del 2021, l’Unione non aveva pienamente sfruttato il proprio contingente per il rombo chiodato e approvava un riporto del contingente inutilizzato in considerazione della situazione eccezionale creata dalla pandemia di COVID-19. È opportuno attuare tale decisione della CGPM nel diritto dell’Unione. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottosfruttamento dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro al sottosfruttamento, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda l’assegnazione annuale dei TAC.

(31)

Sulla base dei pareri scientifici formulati dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.

(32)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(33)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Per facilitarne una rapida attuazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(34)

Al fine di promuovere l’uso della selettività degli attrezzi da pesca e di istituire zone vietate alla pesca che siano efficaci nel proteggere il novellame e i riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 ha istituito un meccanismo di compensazione in relazione al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Sulla base dell’esperienza relativa al primo anno di applicazione e, al fine di garantire la piena efficienza del meccanismo di compensazione, è necessario chiarire le modalità di applicazione di tale meccanismo, anche retroattivamente dal 1o gennaio 2022, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/110. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/110. Inoltre, poiché i pareri scientifici continuano a raccomandare un ulteriore miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e dell’efficacia delle zone vietate alla pesca nel proteggere il novellame, tale meccanismo dovrebbe continuare ad applicarsi nel 2023. Conformemente ai pareri scientifici per il 2023, è necessario assegnare il 3,5 % dei giorni di pesca ai pescherecci da traino, calcolati sul livello di riferimento tra il 2015 e il 2017.

(35)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Chiarisce inoltre le modalità di applicazione, nel 2022, del meccanismo di compensazione istituito dal regolamento (UE) 2022/110 in relazione al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock ittici:

a)

corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo quale definito all’articolo 4, lettera b);

b)

gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all’articolo 4, lettera c);

c)

acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

d)

nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

e)

gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia quale definito all’articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all’articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all’articolo 4, lettera g);

f)

occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán quale definito all’articolo 4, lettera h);

g)

spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero quale definito all’articolo 4, lettera i).

2.   Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell’Unione, compresa la pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

b)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell’arco di un anno;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

e)

«contingente autonomo dell’Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell’Unione in assenza di un TAC concordato;

f)

«contingente analitico»: un contingente autonomo dell’Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g)

«valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h)

«dispositivo di concentrazione dei pesci» (FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche:

a)

«sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

«Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

c)

«Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

d)

«Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

e)

«Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

f)

«Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

g)

«Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

h)

«Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

i)

«Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 5

Corallo rosso

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2.   Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell’Unione e nell’ambito di altre attività di pesca dell’Unione non superano i livelli fissati nell’allegato I.

3.   Ai pescherecci dell’Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.

4.   Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la conservazione a bordo o il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 6

Lampuga

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

2.   Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell’allegato II.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 7

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di stock demersali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari è fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e degli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale è stabilita inoltre nell’allegato III.

4.   La ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri a norma del presente articolo e dell’allegato III deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

è conforme ai criteri enunciati all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

b)

non pregiudica:

i)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

iv)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

v)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Meccanismo di compensazione

1.   Per il segmento di flotta interessato, conformemente al paragrafo 4, uno Stato membro può concedere, nel 2023, alle navi battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca pari al 3,5 % calcolati sul livello di riferimento tra il 2015 e il 2017 di tale Stato membro.

2.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari e la condizione associata.

3.   L’assegnazione supplementare è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel livello di riferimento tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta interessato dello Stato membro in questione a decorrere dal 1o gennaio 2023.

4.   Uno Stato membro può concedere l’assegnazione supplementare di giorni di pesca di cui al paragrafo 1, a condizione che la nave soddisfi una delle condizioni seguenti:

a)

la nave utilizzi una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %;

b)

la nave utilizzi una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;

c)

la nave utilizzi un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm;

d)

lo Stato membro interessato abbia istituito zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;

e)

lo Stato membro interessato abbia adottato una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del nasello di almeno 26 cm, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità; o

f)

lo Stato membro interessato abbia stabilito un divieto di almeno quattro settimane consecutive delle attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello. Tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, comprese profondità comprese tra 150 m e 500 m. I periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre.

5.   Lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo messo in atto e imputato all’assegnazione supplementare di cui al paragrafo 4, utilizzando i codici specifici di comunicazione ad essa riferiti.

6.   Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 4; lettere da a) a f).

Articolo 9

Registrazione dati e trasmissione

1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

2.   Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo conformemente al presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato III.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 10

Stock di piccoli pelagici

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.

2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato IV.

3.   La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e GT, in relazione ai pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici è fissata nell’allegato IV.

Articolo 11

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.

2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato IV.

3.   Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all’allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.

4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma degli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato IV.

CAPO IV

Canale di Sicilia

Articolo 13

Stock demersali

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia.

2.   Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli fissati nell’allegato V.

3.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato V.

4.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito a norma degli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Gamberi di profondità

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia.

2.   La capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali è stabilita nell’allegato V.

3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato V.

Articolo 15

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato V.

CAPO V

Mar Ionio e Mare di Levante

Articolo 16

Gamberi di profondità

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

2.   La capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali è stabilita nell’allegato VI.

3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato VI.

CAPO VI

Mare di Alborán

Articolo 17

Occhialone

1.   Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán.

2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato VII.

3.   Il numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca dell’occhialone è stabilito nell’allegato VII.

4.   Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. La taglia minima di riferimento (40 cm) per la conservazione dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) si applica alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán. La pesca ricreativa di questa specie è proibita durante il periodo di divieto della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPO VII

Mar Nero

Articolo 18

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.

2.   Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VIII.

Articolo 19

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2.   Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell’Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato VIII.

Articolo 20

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell’ambito dell’articolo 19, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all’anno.

Articolo 21

Periodo di divieto per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 22

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 18 e 19 non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 23

Trasmissione dei dati

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato VIII del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifica del regolamento (UE) 2022/110

L’allegato III del regolamento (UE) 2022/110 è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia, l’articolo 24 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA CGPM PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Corallium rubrum

COL

Corallo rosso


Tabella 1

Numero massimo di autorizzazioni di pesca  (*1)

Stati membri

Corallo rosso COL

Grecia

12

Spagna

0  (*2)

Francia

32

Croazia

28

Italia

40


Tabella 2

Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Corallo rosso

Corallium rubrum

Zona:

acque dell’Unione nel Mar Mediterraneo — GSA da 1 a 27

COL/GF1-27

Grecia

1,844

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

0  ((**))

 

Francia

1,400

 

Croazia

1,226

 

Italia

1,378

 

Unione

5,848

 

TAC

Non pertinente/Non concordato


(*1)  Ossia il numero di navi e/o sommozzatori — o una coppia composta da un sommozzatore e una nave — autorizzati a raccogliere il corallo rosso.

(*2)  In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.

((**))  In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Coryphaena hippurus

DOL

Lampuga


Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali (*1)

Stato membro

Lampuga DOL

Italia

797

Malta

130


(*1)  Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2023 in conformità del regolamento (UE) n. 1343/2011.


ALLEGATO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, secondo quanto definito all’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino (1) e pescherecci con palangari demersali adibiti alla pesca degli stock demersali.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

1.   Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6

< 12 m

1 745

0

0

EFF1/MED1_TR1

EFF1/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

18 752

0

0

EFF1/MED1_TR2

EFF1/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

35 184

3 972

0

EFF1/MED1_TR3

EFF1/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

12 392

4 833

0

EFF1/MED1_TR4

EFF1/MED1_TR4_AA

Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

EFF2/MED1_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

879

0

0

EFF2/MED1_TR2

EFF2/MED1_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

8 908

0

0

EFF2/MED1_TR3

EFF2/MED1_TR3_AA

≥ 24 m

7 151

0

0

EFF2/MED1_TR4

EFF2/MED1_TR4_AA

b)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Codice di assegnazione supplementare

Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10

< 12 m

0

161

2 294

EFF1/MED2_TR1

EFF1/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

0

644

34 505

EFF1/MED2_TR2

EFF1/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

0

161

23 205

EFF1/MED2_TR3

EFF1/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

161

3 097

EFF1/MED2_TR4

EFF1/MED2_TR4_AA

Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

0

0

379

EFF2/MED2_TR1

EFF2/MED2_TR1_AA

≥ 12 m e < 18 m

0

0

2 799

EFF2/MED2_TR2

EFF2/MED2_TR2_AA

≥ 18 m e < 24 m

0

0

2 253

EFF2/MED2_TR3

EFF2/MED2_TR3_AA

≥ 24 m

0

0

302

EFF2/MED2_TR4

EFF2/MED2_TR4_AA

c)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangari demersali nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m e < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m e < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

Numero di giorni di pesca per i pescherecci con palangari demersali in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Spagna

Francia

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m e < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m e < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

2.   Limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità

a)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) quale livello massimo delle catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 1, 2, 5, 6 e 7

(ARA/GF 1-7)

Spagna

828

 

Livello massimo delle catture

Francia

53

 

Italia

0

 

Unione

881

 

TAC

Non pertinente

 

b)

Possibilità di pesca per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo delle catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARA/GF 8-11)

Spagna

0

 

Livello massimo delle catture

Francia

9

 

Italia

243

 

Unione

252

 

TAC

Non pertinente

 

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 8, 9, 10 e 11

(ARS/GF 8-11)

Spagna

0

 

Livello massimo delle catture

Francia

5

 

Italia

354

 

Unione

359

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


ALLEGATO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MARE ADRIATICO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Mullus barbatus

MUT

Triglia di fango

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Solea solea

SOL

Sogliola

1.   Stock di piccoli pelagici — GSA 17 e 18

Livello massimo delle catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF 17 18)

Italia

32 941

 (*1)

Livello massimo delle catture

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Croazia

51 735

TAC

Non pertinente

 

Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva degli stock di piccoli pelagici

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italia

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovenia  (*2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stock demersali — GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino e segmento di flotta adibiti alla pesca degli stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico)

 

 

 

 

 

Giorni di pesca 2023

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Stock considerati

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo

ITALIA

CROAZIA

SLOVENIA

Reti da traino (OTB)

Sottozone 17 e 18 della CGPM

triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 275

10 097

 (*3)

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

73 599

23 524

 (*3)

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 449

2 112

 (*3)

Sfogliare (TBB)

Sottozona 17 della CGPM

Sogliola

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

194

0

0

≥ 12 m e < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 635

0

0

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 614

0

0

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliara autorizzati alla pesca di stock demersali

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Croazia

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italia

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenia  (*4)

OTB

11

1 813,00

168,67


(*1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

(*2)  La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, come indicato sia nel registro nazionale che nel registro CGPM del 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.

(*3)  La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all’anno conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

(*4)  Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e adibiti alla pesca per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.


ALLEGATO V

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL CANALE DI SICILIA

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare specie demersali e gamberi di profondità.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Parapenaeus longirostris

DPS

Gambero rosa mediterraneo

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

1.   Stock demersali

a)

Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Cipro

OTB

1

265

105

Spagna

OTB

1

100

118

Italia

OTB

594

144 175

36 856

Malta

OTB

15

5 562

2 007

b)

Livello massimo di sforzo di pesca, espresso in numero di giorni di pesca, per i pescherecci a strascico adibiti alla pesca del nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Lunghezza delle navi

Codice del gruppo di sforzo

Giorni di pesca 2023

CYP

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

51

ITA

OTB

T-07

EFF4/MED4_OTB1

90

ITA

OTB

T-10

EFF4/MED4_OTB2

188

ITA

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB3

19 366

ITA

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

3 657

MLT

OTB

T-11

EFF4/MED4_OTB4

338

MLT

OTB

T-12

EFF4/MED4_OTB4

165

c)

Livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosa mediterraneo

Parapenaeus longirostris

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(DPS/GF 12-16)

Italia

2 147

 

Livello massimo delle catture

Cipro

1

 

Malta

6

 

Unione

2 154

 

TAC

Non pertinente

 

2.   Gamberi di profondità

a)

Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Cipro

OTB

1

105

265

Spagna

OTB

2

440,56

218,78

Italia

OTB

320

93 756

26 076

Malta

OTB

15

2 007

5 562

b)

Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(ARS/GF 12-16)

Spagna

1

 

Livello massimo delle catture

Italia

870

 

Cipro

0

 

Malta

37

 

Unione

908

 

TAC

Non pertinente

 

c)

Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 12, 13, 14, 15 e 16

(ARA/GF 12-16)

Spagna

1

 

Livello massimo delle catture

Italia

101

 

Cipro

0

 

Malta

2

 

Unione

104

 

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MAR IONIO E NEL MARE DI LEVANTE

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gambero rosso

Aristeus antennatus

ARA

Gambero viola

1.   Mar Ionio

a)

Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Grecia

OTB

240

69 281

23 101

Italia

OTB

410

95 996

22 252

Malta

OTB

15

5 562

2 007

b)

Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 19, 20 e 21

(ARS/GF 19-21)

Grecia

34

 

Livello massimo delle catture

Italia

313

 

Malta

46

 

Unione

393

 

TAC

Non pertinente

 

c)

Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 19, 20 e 21

(ARA/GF 19-21)

Grecia

15

 

Livello massimo delle catture

Italia

250

 

Malta

0

 

Unione

265

 

TAC

Non pertinente

 

2.   Mare di Levante

a)

Capacità massima della flotta espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27)

Stato membro

Attrezzo

Numero di navi

kW

GT

Cipro

OTB

6

2 048

618

Italia

OTB

80

37 192

13 199

b)

Livello massimo delle catture di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero rosso

Aristaeomorpha foliacea

Zona:

GSA 24, 25, 26 e 27

(ARS/GF 24-27)

Italia

48

 

Livello massimo delle catture

Cipro

12

 

Unione

60

 

TAC

Non pertinente

 

c)

Livello massimo delle catture di gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27) espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Gambero viola

Aristeus antennatus

Zona:

GSA 24, 25, 26 e 27

(ARA/GF 24-27)

Italia

10

 

Livello massimo delle catture

Cipro

6

 

Unione

16

 

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO VII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN

a)

Livello massimo delle catture effettuate con palangari e lenze a mano espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:

Occhialone

Pagellus boraraveo

Zona:

acque dell’Unione nel Mare di Alborán - GSA 1, 2 e 3

(SBR/GF 1-3)

Spagna

32

 

Livello massimo delle catture

Unione

32

 

TAC

Non pertinente

 

b)

Numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati a pescare nel Mare di Alborán (GSA 1, 2 e 3)

Stato membro

Occhialone nelle GSA 1, 2 e 3

Spagna

82


ALLEGATO VIII

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MAR NERO

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

acque dell’Unione nel Mar Nero - GSA 29

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

 

Contingente analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

3 442,50

 

Unione

11 475

 

TAC

Non pertinente/non concordato

 


Specie:

Rombo chiodato

Scophthalmus maximus

Zona:

acque dell’Unione nel Mar Nero - GSA 29

(TUR/F3742C)

Bulgaria

92,143

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

80,357

 

Unione

172,5

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2023 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita.


ALLEGATO IX

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/110

L’allegato III del regolamento (UE) 2022/110 è così modificato:

1)

alla lettera a) [tabella relativa ai pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)], la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«(2)

Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca nell’ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato, purché:

a)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c)

tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d)

lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici per tale assegnazione (EFF1/MED1_TR1_AA, EFF1/MED1_TR2_AA, EFF1/MED1_TR3_AA, EFF1/MED1_TR4_AA e EFF2/MED1_TR1_AA, EFF2/MED1_TR2_AA, EFF2/MED1_TR3_AA, EFF2/MED1_TR4_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) e d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta pertinente dello Stato membro interessato a decorrere dal 1o gennaio 2022.»;

2)

alla lettera b) [tabella relativa ai pescherecci da traino in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)], la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(3)

Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca nell’ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato.

Uno Stato membro può procedere in tal senso, a condizione che:

a)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b)

tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c)

tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d)

lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici per tale assegnazione (EFF1/MED2_TR1_AA, EFF1/MED2_TR2_AA, EFF1/MED2_TR3_AA, EFF1/MED2_TR4_AA e EFF2/MED2_TR1_AA, EFF2/MED2_TR2_AA, EFF2/MED2_TR3_AA, EFF2/MED2_TR4_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all’attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) e d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta pertinente dello Stato membro interessato a decorrere dal 1o gennaio 2022.».