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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2023/163 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/163 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2023
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza oxathiapiprolin sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza DDT sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto. |
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(2) |
È stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza oxathiapiprolin utilizzata negli Stati Uniti sui mirtilli. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su questa coltura negli Stati Uniti determinano residui che superano l’LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all’importazione nell’UE di tale prodotto. |
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(3) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. |
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(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull’LMR proposto (2). L’Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico. |
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(5) |
L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l’LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione a lungo termine a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
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(6) |
In base al parere motivato e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la modifica degli LMR proposta è conforme alle prescrizioni del suddetto articolo. |
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(7) |
Per quanto riguarda il DDT, tale sostanza attiva è un inquinante organico persistente (POP) e, in quanto tale, l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari che lo contengono sono stati vietati dalla direttiva 83/131/CEE della Commissione (3). Nonostante il DDT non sia più utilizzato nell’Unione, esso può tuttavia ancora essere rilevato a livelli molto bassi in alcuni prodotti vegetali e animali a causa della sua persistenza nell’ambiente. Pertanto con il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione sono stati fissati gli LMR per il DDT in tutti i prodotti di origine vegetale e animale (4). Tale regolamento ha fissato a 1 mg/kg gli LMR per i prodotti di origine suina (che comprendono i cinghiali di allevamento) e l’LMR per gli animali terrestri selvatici (compresi i cinghiali) a 0,05 mg/kg. |
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(8) |
L’Autorità ha fornito alla Commissione dati di monitoraggio riguardanti il periodo compreso tra il 2016 e il 2020, dai quali risulta che residui di DDT sono presenti nei prodotti a base di cinghiale a livelli superiori all’attuale LMR per gli animali terrestri selvatici, ma nello stesso ordine di grandezza dell’attuale LMR fissato per i suini. Sulla base dei più recenti dati di monitoraggio, che riflettono livelli persistenti nell’ambiente, e al fine di garantire la coerenza delle misure di esecuzione adottate dagli Stati membri, è opportuno allineare l’LMR vigente per il DDT nei cinghiali all’LMR per tale sostanza nei suini. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu.
«Parere motivato sulla fissazione di una tolleranza all’importazione per l’oxathiapiprolin nei mirtilli», EFSA Journal 2022;20(5):7347.
(3) Direttiva 83/131/CEE della Commissione, del 14 marzo 1983, recante modifica all’allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 91 del 9.4.1983, pag. 35).
(4) Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento (GU L 58 dell’1.3.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II, le colonne relative alle sostanze DDT e oxathiapiprolin sono sostituite dalle seguenti: « Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell’allegato III, parte B, la colonna relativa alla sostanza DDT è sostituita dalla seguente: « Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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((*)) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
((**)) Combinazione di antiparassitario e numero di codice al quale si applicano gli LMR di cui all'allegato III, parte B.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
((*)) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
DECISIONI
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25.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/18 |
DECISIONE (PESC) 2023/164 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 24 gennaio 2023
relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) (EUMA/1/2023)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione (PESC) 2023/162, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza, in conformità dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni pertinenti in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUMA, comprese le decisioni relative alla nomina del capomissione. |
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(2) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Markus RITTER sia nominato capomissione. |
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(3) |
È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del capomissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Markus RITTER è nominato capo della missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) dal 24 gennaio 2023 al 20 febbraio 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2023
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
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25.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/165 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2023
relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2023)39]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 14 novembre 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa». |
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(2) |
L’obiettivo generale dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è: «Nell’ambito delle competenze concorrenti dell’UE — definite all’interno del settore “Giustizia, Libertà, Sicurezza”, ove l’articolo 78 TFUE richiama le competenze sulle politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo ed all’immigrazione — si chiede l’adozione di strumenti normativi adeguati affinché sia applicato in via effettiva l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e sia bandito l’uso della violenza, della tortura e di trattamenti inumani e degradanti nel controllo delle frontiere dello spazio UE e all’interno dei paesi terzi con i quali le istituzioni europee o uno o più Stati membri hanno stretto accordi volti a contenere l’ingresso in Europa di migranti o richiedenti asilo, nonché all’interno degli stessi Stati membri nella gestione dell’accoglienza, prevedendo sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti». |
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(3) |
Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, sugli obiettivi e sul contesto dell’iniziativa. Gli organizzatori sostengono che, negli ultimi anni, si è assistito nei confronti dei migranti a un’escalation di violenza denunciata nei rapporti di organizzazioni quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Amnesty International e Human Rights Watch. Chiedono un intervento dell’UE nell’ambito delle sue competenze concorrenti, volto a porre fine a tali presunte violazioni dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente: «1) all’ingresso nello spazio comune europeo attraverso la regolamentazione dell’attività di controllo delle frontiere e previsione di sanzioni specifiche per i paesi che violino apertamente il divieto dell’uso della violenza, della tortura e di trattamenti inumani e degradanti; 2) all’interno di paesi terzi, fuori dall’UE, nell’ambito di operazioni volte alla cosiddetta “esternalizzazione delle frontiere” europee attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i paesi membri che concludano accordi che non prevedano il controllo del rispetto dell’articolo 4; 3) nella definizione degli standard di accoglienza all’interno dello spazio dei paesi europei per tutto il periodo di permanenza sul territorio attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i paesi che si rendano protagonisti con i propri organismi e/o le proprie forze dell’ordine di violazioni dei diritti delle persone migranti o richiedenti asilo». |
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(4) |
Così come formulato, l’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di istituire un quadro teso a garantire il rispetto del divieto della violenza e dei trattamenti inumani e degradanti sancito dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali in relazione alla politica dell’Unione in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione. Nella misura in cui l’iniziativa persegue tale obiettivo in relazione ai controlli alle frontiere, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 77, paragrafo 2, TFUE. Nella misura in cui l’iniziativa persegue tale obiettivo in relazione alla politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 78, paragrafo 2, TFUE. Nella misura in cui l’iniziativa persegue tale obiettivo in relazione alla politica comune dell’immigrazione, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 79, paragrafo 2, TFUE. |
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(5) |
Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. |
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(6) |
Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. |
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(7) |
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. È stata appositamente creata un’entità giuridica ai fini della gestione dell’iniziativa. |
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(8) |
L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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(9) |
È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa». |
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(10) |
La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa».
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa», rappresentato da Marco CIURCINA e Maria Cristina FRANCESCONI in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente