ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
20 gennaio 2023


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell’Unione della compensazione nell’ambito di una misura mondiale basata sul mercato ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/139 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

76

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/140 della Commissione, del 19 gennaio 2023, recante trecentotrentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

92

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/141 della Commissione, del 19 gennaio 2023, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

94

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/142 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo alla costituzione di un elenco di persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e all’adozione del regolamento interno del gruppo di esperti

134

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 21 dicembre 2022, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato [2023/143]

144

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/1


DECISIONE (UE) 2023/136 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2023

che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell’Unione della compensazione nell’ambito di una misura mondiale basata sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation — CORSIA) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization — ICAO) è operativo dal 2019 per quanto concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni e si configura come misura basata sul mercato da applicarsi a livello mondiale intesa a compensare con determinati crediti, dal 1o gennaio 2021, le emissioni di anidride carbonica del trasporto aereo internazionale che superano un livello prestabilito.

(2)

L’accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) (4), è entrato in vigore nel novembre 2016. Le parti hanno convenuto di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l’adozione, nel novembre 2021, del patto di Glasgow per il clima, in cui la conferenza delle parti ha riconosciuto che, con un aumento della temperatura di 1,5 °C invece che di 2 °C, gli effetti dei cambiamenti climatici sarebbero molto inferiori e ha deciso di proseguire l’azione volta a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C.

(3)

Fatte salve le differenze tra la legislazione dell’Unione e le disposizioni della prima edizione dell’allegato 16, volume IV, della convenzione sull’aviazione civile internazionale — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale, che istituisce le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente per CORSIA («SARP di CORSIA»), e che sono state notificate all’ICAO a seguito dell’adozione della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio (5), e fatte salve le modalità con cui il Parlamento europeo e il Consiglio modificano la legislazione dell’Unione, l’Unione intende attuare CORSIA tramite la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (7) è stato adottato al fine di attuare adeguatamente le norme di CORSIA per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo. La compensazione ai sensi delle SARP di CORSIA è calcolata sulla base delle emissioni di CO2 verificate in conformità di tale regolamento delegato.

(5)

A causa della netta diminuzione delle emissioni del trasporto aereo nel 2020 in conseguenza della pandemia di COVID-19, il Consiglio dell’ICAO ha deciso, nella sua 220a sessione di giugno 2020, di utilizzare le emissioni del 2019 come base di riferimento per il calcolo della compensazione che gli operatori aerei devono attuare per il periodo 2021-2023. Tale decisione è stata approvata dalla 41a Assemblea dell’ICAO nell’ottobre 2022.

(6)

Nel 2021 le emissioni del trasporto aereo non hanno superato i livelli collettivi del 2019. Il 31 ottobre 2022 l’ICAO ha stabilito che il fattore di crescita del settore per le emissioni del 2021 è pari a zero. Il fattore di crescita del settore è un parametro della metodologia CORSIA utilizzata per calcolare gli obblighi di compensazione annuali degli operatori. Per l’anno 2021 la compensazione aggiuntiva degli operatori aerei deve pertanto essere pari a zero.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero attuare CORSIA notificando entro il 30 novembre 2022 agli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e agli operatori aerei che sono registrati in uno Stato membro le compensazioni di tali operatori aerei per l’anno 2021.

(8)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

È importante garantire certezza del diritto alle autorità nazionali e agli operatori aerei il prima possibile nel 2022 per quanto concerne la compensazione nell’ambito di CORSIA per l’anno 2021. Di conseguenza la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza ritardo.

(10)

Fatta salva l’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione, e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, la presente decisione è intesa come misura meramente temporanea che deve essere applicata solo in attesa della scadenza del periodo di recepimento di tale direttiva. Qualora il periodo di recepimento non sia scaduto entro il 30 novembre 2023 e l’ICAO determini che il fattore di crescita del settore per le emissioni del 2022 è pari a zero, gli Stati membri dovrebbero notificare agli operatori aerei che i loro obblighi di compensazione per l’anno 2022 sono pari a zero. Se il fattore di crescita del settore per le emissioni del 2022 è diverso da zero, la Commissione dovrebbe poter presentare, se del caso, una nuova proposta per il calcolo e la notifica di tali obblighi di compensazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   Entro il 30 novembre 2022 gli Stati membri notificano agli operatori aerei che, per l’anno 2021, i loro obblighi di compensazione ai sensi del punto 3.2.1 delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate dell’ICAO in materia di tutela dell’ambiente per il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (“SARP di CORSIA”) sono pari a zero. Gli Stati membri inviano tale notifica agli operatori aerei che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, compresi le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e

b)

producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all’allegato I della presente direttiva e all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (*1), diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche di tale Stato membro, a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:

i)

voli di Stato;

ii)

voli umanitari;

iii)

voli per servizi medici;

iv)

voli militari;

v)

voli per attività antincendio;

vi)

i voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell’aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.

7.   Nell’attesa di un atto legislativo che modifichi la presente direttiva per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e qualora il termine per il recepimento di tale atto legislativo non sia scaduto entro il 30 novembre 2023 e il fattore di crescita del settore per le emissioni del 2022, che sarà pubblicato dall’ICAO, sia pari a zero, gli Stati membri notificano, entro il 30 novembre 2023, agli operatori aerei che, per l’anno 2022, i loro obblighi di compensazione ai sensi del punto 3.2.1 delle SARP di CORSIA dell’ICAO sono pari a zero.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 18 gennaio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU C 105 del 4.3.2022, pag. 140.

(2)   GU C 301 del 5.8.2022, pag. 116.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022.

(4)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(5)  Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 25).

(6)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/137 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi ad ambiti statistici specifici (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento del mercato interno richiede l’applicazione di norme statistiche per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e dell’Unione, al fine di rendere accessibili alle imprese, alle istituzioni finanziarie, alle amministrazioni nazionali e a tutti gli altri operatori del mercato interno dati statistici affidabili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie di classificazione delle attività nell’Unione siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

(2)

Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni dell’Unione per impedire distorsioni della concorrenza.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (di seguito denominata «NACE Rev. 2») al fine di soddisfare le esigenze statistiche al momento della sua adozione e per tutto il periodo in cui ha continuato ad essere in linea con il contesto tecnologico e con la struttura dell’economia, nonché con le pertinenti classificazioni economiche e sociali internazionali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1893/2006 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, con cui modifica l’allegato I, per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.

(5)

Dall’entrata in vigore della NACE Rev. 2 il 1o gennaio 2008, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi. Nell’economia globale nuove attività hanno acquisito importanza, mentre altre ne hanno persa. Si sono verificati rapidi cambiamenti anche nel contesto delle tecnologie dell’informazione. Inoltre una maggiore consapevolezza dell’impatto dell’economia sull’ambiente ha portato allo sviluppo di attività specializzate per la protezione dell’ambiente.

(6)

Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione utilizzino classificazioni delle attività economiche direttamente connesse alla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d’attività economica (ISIC).

(7)

A seguito dell’adozione, da parte della Commissione statistica delle Nazioni Unite, della Revisione 5 della classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d’attività economica («ISIC Rev. 5»), la classificazione NACE dovrebbe essere adeguata per mantenere la comparabilità e la coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale.

(8)

Tenendo conto delle nuove attività economiche, rese possibili dai recenti sviluppi strutturali, scientifici e tecnologici, la classificazione NACE dovrebbe riflettere più da vicino la realtà delle attuali attività economiche nell’Unione.

(9)

Una classificazione NACE aggiornata è indispensabile per gli sforzi che la Commissione sta facendo per modernizzare la produzione delle statistiche dell’Unione. Si prevede che questa classificazione aggiornata, grazie a dati maggiormente comparabili e pertinenti, favorirà una migliore governance economica sia a livello di Unione europea che a livello nazionale.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1893/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento si applica alle trasmissioni dei dati alla Commissione (Eurostat) relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2025.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica alle trasmissioni dei dati a decorrere dalle date seguenti:

a)

in relazione al regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio (2), per quanto riguarda:

le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026;

le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

b)

in relazione al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026;

c)

in relazione al regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027;

d)

in relazione al regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

e)

in relazione al regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2030;

f)

in relazione al regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026;

g)

in relazione al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027;

h)

in relazione al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per quanto riguarda:

l’ALLEGATO II — Settore: Assistenza sanitaria, tema: «spesa per l’assistenza sanitaria e relativo finanziamento», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027;

l’ALLEGATO IV — Settore: Infortuni sul lavoro, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027;

i)

in relazione al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per quanto riguarda:

l’allegato I — MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

l’allegato II — MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

l’allegato IV — MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

l’allegato V — MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E SERVIZI AMBIENTALI, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

l’allegato VI — MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI DI ENERGIA, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

j)

in relazione al regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026;

k)

in relazione al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), per quanto riguarda l’allegato B, esso si applica alle trasmissioni dei dati a decorrere da settembre 2029;

l)

in relazione al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), per quanto riguarda:

i domini «forze di lavoro» e «reddito e condizioni di vita», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026;

il dominio «istruzione e formazione», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028;

i domini «consumi» e «uso del tempo», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2030;

il dominio «salute», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2031;

m)

in relazione al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per quanto riguarda:

l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), esso si applica alle trasmissioni di dati rapportati all’anno 2025;

l’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).

(8)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

(10)  Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).


ALLEGATO

NACE REV. 2 AGGIORNAMENTO 1 (NACE REV. 2.1)

n.c.a.: non classificato altrove

Divisione

Gruppo

Classe

 

 

 

 

SEZIONE A — AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01

 

 

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

 

01.1

 

Coltivazione di colture agricole non permanenti

 

 

01.11

Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso

 

 

01.12

Coltivazione di riso

 

 

01.13

Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi

 

 

01.14

Coltivazione di canna da zucchero

 

 

01.15

Coltivazione di tabacco

 

 

01.16

Coltivazione di piante tessili

 

 

01.19

Coltivazione di altre colture agricole non permanenti

 

01.2

 

Coltivazione di colture agricole permanenti

 

 

01.21

Coltivazione di uva

 

 

01.22

Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

 

 

01.23

Coltivazione di agrumi

 

 

01.24

Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

 

 

01.25

Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e in guscio

 

 

01.26

Coltivazione di frutti oleosi

 

 

01.27

Coltivazione di piante per la produzione di bevande

 

 

01.28

Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

 

 

01.29

Coltivazione di altre colture agricole permanenti

 

01.3

 

Riproduzione delle piante

 

 

01.30

Riproduzione delle piante

 

01.4

 

Allevamento di animali

 

 

01.41

Allevamento di bovini da latte

 

 

01.42

Allevamento di altri bovini e bufalini

 

 

01.43

Allevamento di cavalli e altri equini

 

 

01.44

Allevamento di cammelli e camelidi

 

 

01.45

Allevamento di ovini e caprini

 

 

01.46

Allevamento di suini

 

 

01.47

Allevamento di pollame

 

 

01.48

Allevamento di altri animali

 

01.5

 

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

 

 

01.50

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

 

01.6

 

Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta

 

 

01.61

Attività di supporto alla produzione vegetale

 

 

01.62

Attività di supporto alla produzione animale

 

 

01.63

Attività successive alla raccolta e lavorazione delle sementi per la semina

 

01.7

 

Caccia, cattura di animali e servizi connessi

 

 

01.70

Caccia, cattura di animali e servizi connessi

02

 

 

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

 

02.1

 

Silvicoltura e altre attività forestali

 

 

02.10

Silvicoltura e altre attività forestali

 

02.2

 

Utilizzo di aree forestali

 

 

02.20

Utilizzo di aree forestali

 

02.3

 

Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

 

 

02.30

Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

 

02.4

 

Servizi di supporto per la silvicoltura

 

 

02.40

Servizi di supporto per la silvicoltura

03

 

 

Pesca e acquacoltura

 

03.1

 

Pesca

 

 

03.11

Pesca marina

 

 

03.12

Pesca in acque dolci

 

03.2

 

Acquacoltura

 

 

03.21

Acquacoltura marina

 

 

03.22

Acquacoltura in acque dolci

 

03.3

 

Attività di supporto alla pesca e all’acquacoltura

 

 

03.30

Attività di supporto alla pesca e all’acquacoltura

 

 

 

SEZIONE B — ATTIVITÀ ESTRATTIVE

05

 

 

Estrazione di carbone e lignite

 

05.1

 

Estrazione di antracite

 

 

05.10

Estrazione di antracite

 

05.2

 

Estrazione di lignite

 

 

05.20

Estrazione di lignite

06

 

 

Estrazione di petrolio greggio e gas naturale

 

06.1

 

Estrazione di petrolio greggio

 

 

06.10

Estrazione di petrolio greggio

 

06.2

 

Estrazione di gas naturale

 

 

06.20

Estrazione di gas naturale

07

 

 

Estrazione di minerali metalliferi

 

07.1

 

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

 

 

07.10

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

 

07.2

 

Estrazione di minerali metalliferi non ferrosi

 

 

07.21

Estrazione di minerali di uranio e torio

 

 

07.29

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

08

 

 

Altre attività estrattive

 

08.1

 

Estrazione di pietra, sabbia e argilla

 

 

08.11

Estrazione di pietre ornamentali, calcare, pietra di gesso, ardesia e altre pietre

 

 

08.12

Estrazione di ghiaia, sabbia, argilla e caolino

 

08.9

 

Attività estrattive n.c.a.

 

 

08.91

Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

 

 

08.92

Estrazione di torba

 

 

08.93

Estrazione di sale

 

 

08.99

Altre attività estrattive n.c.a.

09

 

 

Attività dei servizi di supporto all’estrazione

 

09.1

 

Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale

 

 

09.10

Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale

 

09.9

 

Attività di supporto ad altre attività estrattive

 

 

09.90

Attività di supporto ad altre attività estrattive

 

 

 

SEZIONE C — ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10

 

 

Produzione di prodotti alimentari

 

10.1

 

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

 

 

10.11

Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili

 

 

10.12

Lavorazione e conservazione di carne di volatili

 

 

10.13

Produzione di prodotti a base di carne inclusa la carne di volatili

 

10.2

 

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

 

 

10.20

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

 

10.3

 

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

 

 

10.31

Lavorazione e conservazione di patate

 

 

10.32

Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi

 

 

10.39

Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

 

10.4

 

Produzione di oli e grassi vegetali e animali

 

 

10.41

Produzione di oli e grassi

 

 

10.42

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

 

10.5

 

Produzione di prodotti lattiero-caseari e gelati

 

 

10.51

Produzione di prodotti lattiero-caseari

 

 

10.52

Produzione di gelati

 

10.6

 

Lavorazione di granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei

 

 

10.61

Lavorazione di granaglie

 

 

10.62

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

 

10.7

 

Produzione di prodotti da forno e farinacei

 

 

10.71

Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

 

 

10.72

Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

 

 

10.73

Produzione di prodotti farinacei

 

10.8

 

Produzione di altri prodotti alimentari

 

 

10.81

Produzione di zucchero

 

 

10.82

Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

 

 

10.83

Lavorazione di tè e caffè

 

 

10.84

Produzione di condimenti e spezie

 

 

10.85

Produzione di pasti e piatti preparati

 

 

10.86

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

 

 

10.89

Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

 

10.9

 

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali

 

 

10.91

Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

 

 

10.92

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia

11

 

 

Produzione di bevande

 

11.0

 

Produzione di bevande

 

 

11.01

Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici

 

 

11.02

Produzione di vini da uve

 

 

11.03

Produzione di sidro e di altre bevande fermentate a base di frutta

 

 

11.04

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

 

 

11.05

Produzione di birra

 

 

11.06

Produzione di malto

 

 

11.07

Produzione di bibite analcoliche e di acque in bottiglia

12

 

 

Produzione di tabacchi

 

12.0

 

Produzione di tabacchi

 

 

12.00

Produzione di tabacchi

13

 

 

Fabbricazione di tessili

 

13.1

 

Preparazione e filatura di fibre tessili

 

 

13.10

Preparazione e filatura di fibre tessili

 

13.2

 

Tessitura

 

 

13.20

Tessitura

 

13.3

 

Finissaggio dei tessili

 

 

13.30

Finissaggio dei tessili

 

13.9

 

Altre fabbricazioni tessili

 

 

13.91

Fabbricazione di tessuti a maglia

 

 

13.92

Fabbricazione di tessili per la casa e l’arredo

 

 

13.93

Fabbricazione di tappeti e moquette

 

 

13.94

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

 

 

13.95

Fabbricazione di tessuti non-tessuti e di articoli in tessuto non-tessuto

 

 

13.96

Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale

 

 

13.99

Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.

14

 

 

Confezione di articoli di abbigliamento

 

14.1

 

Fabbricazione di articoli a maglia e all’uncinetto

 

 

14.10

Fabbricazione di articoli a maglia e all’uncinetto

 

14.2

 

Confezione di altri articoli di abbigliamento e accessori

 

 

14.21

Confezione di abbigliamento esterno

 

 

14.22

Confezione di biancheria intima

 

 

14.23

Confezione di indumenti da lavoro

 

 

14.24

Confezione di abbigliamento in pelle e in pelliccia

 

 

14.29

Confezione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.

15

 

 

Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali

 

15.1

 

Concia, tintura e rifinizione di pelli e pellicce; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria

 

 

15.11

Concia, tintura e rifinizione di pelli e pellicce

 

 

15.12

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale

 

15.2

 

Fabbricazione di calzature

 

 

15.20

Fabbricazione di calzature

16

 

 

Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio

 

16.1

 

Taglio e piallatura del legno; lavorazione e finitura del legno

 

 

16.11

Taglio e piallatura del legno

 

 

16.12

Lavorazione e finitura del legno

 

16.2

 

Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

 

 

16.21

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

 

 

16.22

Fabbricazione di pavimenti di legno con elementi pre-assemblati

 

 

16.23

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

 

 

16.24

Fabbricazione di imballaggi in legno

 

 

16.25

Fabbricazione di porte e finestre in legno

 

 

16.26

Produzione di combustibili solidi da biomassa vegetale

 

 

16.27

Finitura di prodotti in legno

 

 

16.28

Fabbricazione di altri prodotti in legno e articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

17

 

 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

 

17.1

 

Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone

 

 

17.11

Fabbricazione di pasta-carta

 

 

17.12

Fabbricazione di carta e cartone

 

17.2

 

Fabbricazione di articoli di carta e cartone

 

 

17.21

Fabbricazione di carta, cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

 

 

17.22

Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

 

 

17.23

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

 

 

17.24

Fabbricazione di carta da parati

 

 

17.25

Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

18

 

 

Stampa e riproduzione di supporti registrati

 

18.1

 

Stampa e servizi connessi alla stampa

 

 

18.11

Stampa di giornali

 

 

18.12

Altra stampa

 

 

18.13

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

 

 

18.14

Legatoria e servizi connessi

 

18.2

 

Riproduzione di supporti registrati

 

 

18.20

Riproduzione di supporti registrati

19

 

 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

 

19.1

 

Fabbricazione di prodotti di cokeria

 

 

19.10

Fabbricazione di prodotti di cokeria

 

19.2

 

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili

 

 

19.20

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili

20

 

 

Fabbricazione di prodotti chimici

 

20.1

 

Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

 

 

20.11

Fabbricazione di gas industriali

 

 

20.12

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

 

 

20.13

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

 

 

20.14

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

 

 

20.15

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

 

 

20.16

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

 

 

20.17

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

 

20.2

 

Fabbricazione di fitofarmaci, disinfettanti e altri prodotti chimici per l’agricoltura

 

 

20.20

Fabbricazione di fitofarmaci, disinfettanti e altri prodotti chimici per l’agricoltura

 

20.3

 

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

 

 

20.30

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

 

20.4

 

Fabbricazione di prodotti per il lavaggio, la pulizia e la lucidatura

 

 

20.41

Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

 

 

20.42

Fabbricazione di profumi e cosmetici

 

20.5

 

Fabbricazione di altri prodotti chimici

 

 

20.51

Produzione di biocarburanti liquidi

 

 

20.59

Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

 

20.6

 

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

 

 

20.60

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

21

 

 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

 

21.1

 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

 

 

21.10

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

 

21.2

 

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

 

 

21.20

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

22

 

 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

 

22.1

 

Fabbricazione di articoli in gomma

 

 

22.11

Fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici e fabbricazione di camere d’aria

 

 

22.12

Fabbricazione di altri prodotti in gomma

 

22.2

 

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

 

 

22.21

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

 

 

22.22

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

 

 

22.23

Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche

 

 

22.24

Fabbricazione di articoli in materie plastiche per l’edilizia

 

 

22.25

Lavorazione e finitura di articoli in materie plastiche

 

 

22.26

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

23

 

 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

 

23.1

 

Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

 

 

23.11

Fabbricazione di vetro piano

 

 

23.12

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

 

 

23.13

Fabbricazione di vetro cavo

 

 

23.14

Fabbricazione di fibre di vetro

 

 

23.15

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

 

23.2

 

Fabbricazione di prodotti refrattari

 

 

23.20

Fabbricazione di prodotti refrattari

 

23.3

 

Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta

 

 

23.31

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

 

 

23.32

Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l’edilizia in terracotta

 

23.4

 

Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica

 

 

23.41

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

 

 

23.42

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

 

 

23.43

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

 

 

23.44

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

 

 

23.45

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

 

23.5

 

Produzione di cemento, calce e gesso

 

 

23.51

Produzione di cemento

 

 

23.52

Produzione di calce e gesso

 

23.6

 

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

 

 

23.61

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

 

 

23.62

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

 

 

23.63

Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

 

 

23.64

Produzione di malta

 

 

23.65

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

 

 

23.66

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

 

23.7

 

Taglio, modellatura e finitura di pietre

 

 

23.70

Taglio, modellatura e finitura di pietre

 

23.9

 

Fabbricazione di prodotti abrasivi e in minerali non metalliferi n.c.a.

 

 

23.91

Fabbricazione di prodotti abrasivi

 

 

23.99

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

24

 

 

Attività metallurgiche

 

24.1

 

Attività siderurgiche

 

 

24.10

Attività siderurgiche

 

24.2

 

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

 

 

24.20

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

 

24.3

 

Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio

 

 

24.31

Stiratura a freddo di barre

 

 

24.32

Laminazione a freddo di nastri

 

 

24.33

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

 

 

24.34

Trafilatura a freddo

 

24.4

 

Produzione di metalli di base preziosi e di altri non ferrosi

 

 

24.41

Produzione di metalli preziosi

 

 

24.42

Produzione di alluminio

 

 

24.43

Produzione di piombo, zinco e stagno

 

 

24.44

Produzione di rame

 

 

24.45

Produzione di altri metalli non ferrosi

 

 

24.46

Trattamento di combustibili nucleari

 

24.5

 

Fusione di getti in metallo

 

 

24.51

Fusione di getti in ghisa

 

 

24.52

Fusione di getti in acciaio

 

 

24.53

Fusione di getti in metalli leggeri

 

 

24.54

Fusione getti in altri metalli non ferrosi

25

 

 

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

 

25.1

 

Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

 

 

25.11

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

 

 

25.12

Fabbricazione di porte e finestre in metallo

 

25.2

 

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

 

 

25.21

Fabbricazione di radiatori, generatori di vapore e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

 

 

25.22

Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

 

25.3

 

Fabbricazione di armi e munizioni

 

 

25.30

Fabbricazione di armi e munizioni

 

25.4

 

Fucinatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri

 

 

25.40

Fucinatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri

 

25.5

 

Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale

 

 

25.51

Rivestimento dei metalli

 

 

25.52

Trattamento termico dei metalli

 

 

25.53

Lavori di meccanica generale dei metalli

 

25.6

 

Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

 

 

25.61

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

 

 

25.62

Fabbricazione di serrature e cerniere

 

 

25.63

Fabbricazione di utensileria

 

25.9

 

Fabbricazione di altri prodotti in metallo

 

 

25.91

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori simili

 

 

25.92

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

 

 

25.93

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

 

 

25.94

Fabbricazione di articoli di bulloneria

 

 

25.99

Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

26

 

 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

 

26.1

 

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

 

 

26.11

Fabbricazione di componenti elettronici

 

 

26.12

Fabbricazione di schede elettroniche integrate

 

26.2

 

Fabbricazione di computer e unità periferiche

 

 

26.20

Fabbricazione di computer e unità periferiche

 

26.3

 

Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

 

 

26.30

Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

 

26.4

 

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

 

 

26.40

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

 

26.5

 

Fabbricazione di strumenti di misurazione e prova, orologi

 

 

26.51

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione

 

 

26.52

Fabbricazione di orologi

 

26.6

 

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

 

 

26.60

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

 

26.7

 

Fabbricazione di strumenti ottici, supporti magnetici e ottici e apparecchiature fotografiche

 

 

26.70

Fabbricazione di strumenti ottici, supporti magnetici e ottici e apparecchiature fotografiche

27

 

 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche

 

27.1

 

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

 

 

27.11

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

 

 

27.12

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

 

27.2

 

Fabbricazione di batterie e accumulatori

 

 

27.20

Fabbricazione di batterie e accumulatori

 

27.3

 

Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio

 

 

27.31

Fabbricazione di cavi a fibra ottica

 

 

27.32

Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

 

 

27.33

Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

 

27.4

 

Fabbricazione di apparecchiature per l’illuminazione

 

 

27.40

Fabbricazione di apparecchiature per l’illuminazione

 

27.5

 

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

 

 

27.51

Fabbricazione di elettrodomestici

 

 

27.52

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

 

27.9

 

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

 

 

27.90

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

28

 

 

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

 

28.1

 

Fabbricazione di macchine di impiego generale

 

 

28.11

Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

 

 

28.12

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

 

 

28.13

Fabbricazione di altre pompe e compressori

 

 

28.14

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

 

 

28.15

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

 

28.2

 

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

 

 

28.21

Fabbricazione di forni, caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico

 

 

28.22

Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione

 

 

28.23

Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio, esclusi computer e unità periferiche

 

 

28.24

Fabbricazione di utensili portatili a motore

 

 

28.25

Fabbricazione di apparecchiature di climatizzazione per uso non domestico

 

 

28.29

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

 

28.3

 

Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

 

 

28.30

Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

 

28.4

 

Fabbricazione di macchine per la deformazione dei metalli e di altre macchine utensili

 

 

28.41

Fabbricazione di macchine per la deformazione dei metalli e di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli

 

 

28.42

Fabbricazione di altre macchine utensili

 

28.9

 

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali

 

 

28.91

Fabbricazione di macchine per la metallurgia

 

 

28.92

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

 

 

28.93

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco

 

 

28.94

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

 

 

28.95

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone

 

 

28.96

Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma

 

 

28.97

Fabbricazione di macchine per la produzione additiva

 

 

28.99

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

29

 

 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

 

29.1

 

Fabbricazione di autoveicoli

 

 

29.10

Fabbricazione di autoveicoli

 

29.2

 

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

 

 

29.20

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

 

29.3

 

Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli

 

 

29.31

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

 

 

29.32

Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli

30

 

 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

 

30.1

 

Costruzione di navi e imbarcazioni

 

 

30.11

Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili

 

 

30.12

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

 

 

30.13

Costruzione di navi per scopi militari

 

30.2

 

Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

 

 

30.20

Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

 

30.3

 

Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti

 

 

30.31

Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi civili

 

 

30.32

Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi equipaggiamenti per scopi militari

 

30.4

 

Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

 

 

30.40

Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

 

30.9

 

Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.

 

 

30.91

Fabbricazione di motocicli

 

 

30.92

Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

 

 

30.99

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

31

 

 

Fabbricazione di mobili

 

31.0

 

Fabbricazione di mobili

 

 

31.00

Fabbricazione di mobili

32

 

 

Altre attività manifatturiere

 

32.1

 

Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi

 

 

32.11

Coniazione di monete

 

 

32.12

Fabbricazione di gioielli e articoli simili

 

 

32.13

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

 

32.2

 

Fabbricazione di strumenti musicali

 

 

32.20

Fabbricazione di strumenti musicali

 

32.3

 

Fabbricazione di articoli sportivi

 

 

32.30

Fabbricazione di articoli sportivi

 

32.4

 

Fabbricazione di giochi e giocattoli

 

 

32.40

Fabbricazione di giochi e giocattoli

 

32.5

 

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

 

 

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

 

32.9

 

Attività manifatturiere n.c.a.

 

 

32.91

Fabbricazione di scope e spazzole

 

 

32.99

Altre attività manifatturiere n.c.a.

33

 

 

Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature

 

33.1

 

Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature

 

 

33.11

Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

 

 

33.12

Riparazione e manutenzione di macchinari

 

 

33.13

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche e ottiche

 

 

33.14

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

 

 

33.15

Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili

 

 

33.16

Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali per scopi civili

 

 

33.17

Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto per scopi civili

 

 

33.18

Riparazione e manutenzione di veicoli da combattimento, navi, imbarcazioni, aeromobili e veicoli spaziali per scopi militari

 

 

33.19

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature

 

33.2

 

Installazione di macchine e apparecchiature industriali

 

 

33.20

Installazione di macchine e apparecchiature industriali

 

 

 

SEZIONE D — FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

35

 

 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

35.1

 

Fornitura di energia elettrica

 

 

35.11

Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili

 

 

35.12

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

 

 

35.13

Trasmissione di energia elettrica

 

 

35.14

Distribuzione di energia elettrica

 

 

35.15

Commercio di energia elettrica

 

 

35.16

Stoccaggio di energia elettrica

 

35.2

 

Fornitura di gas mediante condotte

 

 

35.21

Produzione di gas

 

 

35.22

Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

 

 

35.23

Commercio di gas distribuito mediante condotte

 

 

35.24

Stoccaggio di gas nell’ambito dei servizi di fornitura della rete

 

35.3

 

Fornitura di vapore e aria condizionata

 

 

35.30

Fornitura di vapore e aria condizionata

 

35.4

 

Servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale

 

 

35.40

Servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale

 

 

 

SEZIONE E — FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

36

 

 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

 

36.0

 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

 

 

36.00

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37

 

 

Gestione delle reti fognarie

 

37.0

 

Gestione delle reti fognarie

 

 

37.00

Gestione delle reti fognarie

38

 

 

Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti

 

38.1

 

Raccolta dei rifiuti

 

 

38.11

Raccolta di rifiuti non pericolosi

 

 

38.12

Raccolta di rifiuti pericolosi

 

38.2

 

Recupero dei rifiuti

 

 

38.21

Recupero dei materiali

 

 

38.22

Recupero di energia

 

 

38.23

Altre attività di recupero dei rifiuti

 

38.3

 

Smaltimento dei rifiuti senza recupero

 

 

38.31

Incenerimento senza recupero di energia

 

 

38.32

Conferimento in discarica o stoccaggio permanente

 

 

38.33

Altre attività di smaltimento dei rifiuti

39

 

 

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

 

39.0

 

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

 

 

39.00

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

 

 

 

SEZIONE F — COSTRUZIONI

41

 

 

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

 

41.0

 

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

 

 

41.00

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42

 

 

Ingegneria civile

 

42.1

 

Costruzione di strade e linee ferroviarie

 

 

42.11

Costruzione di strade e autostrade

 

 

42.12

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

 

 

42.13

Costruzione di ponti e gallerie

 

42.2

 

Costruzione di opere di pubblica utilità

 

 

42.21

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

 

 

42.22

Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

 

42.9

 

Costruzione di altre opere di ingegneria civile

 

 

42.91

Costruzione di opere idrauliche

 

 

42.99

Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

43

 

 

Lavori di costruzione specializzati

 

43.1

 

Demolizione e preparazione del cantiere edile

 

 

43.11

Demolizione

 

 

43.12

Preparazione del cantiere edile

 

 

43.13

Trivellazioni e perforazioni

 

43.2

 

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili

 

 

43.21

Installazione di impianti elettrici

 

 

43.22

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria

 

 

43.23

Installazione di impianti per l’isolamento

 

 

43.24

Altri lavori di installazione edili

 

43.3

 

Completamento e finitura di edifici

 

 

43.31

Intonacatura

 

 

43.32

Posa in opera di infissi

 

 

43.33

Rivestimento di pavimenti e di muri

 

 

43.34

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

 

 

43.35

Altri lavori di completamento e finitura degli edifici

 

43.4

 

Lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

 

 

43.41

Realizzazione di coperture

 

 

43.42

Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

 

43.5

 

Lavori di costruzione specializzati nell’ingegneria civile

 

 

43.50

Lavori di costruzione specializzati nell’ingegneria civile

 

43.6

 

Servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

 

 

43.60

Servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

 

43.9

 

Altri lavori di costruzione specializzati

 

 

43.91

Lavori di muratura

 

 

43.99

Altri lavori di costruzione specializzati n.c.a.

 

 

 

SEZIONE G — COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

46

 

 

Commercio all’ingrosso

 

46.1

 

Servizi di intermediazione per il commercio all’ingrosso

 

 

46.11

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, materie prime tessili e semilavorati

 

 

46.12

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici

 

 

46.13

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di legname e materiali da costruzione

 

 

46.14

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili

 

 

46.15

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di mobili, articoli per la casa e ferramenta

 

 

46.16

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

 

 

46.17

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi

 

 

46.18

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di altri prodotti specifici

 

 

46.19

Attività di intermediari del commercio all’ingrosso non specializzato

 

46.2

 

Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

 

 

46.21

Commercio all’ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame

 

 

46.22

Commercio all’ingrosso di fiori e piante

 

 

46.23

Commercio all’ingrosso di animali vivi

 

 

46.24

Commercio all’ingrosso di pelli e cuoio

 

46.3

 

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi

 

 

46.31

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi

 

 

46.32

Commercio all’ingrosso di carni, prodotti a base di carne, pesci e prodotti a base di pesce

 

 

46.33

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

 

 

46.34

Commercio all’ingrosso di bevande

 

 

46.35

Commercio all’ingrosso di tabacchi

 

 

46.36

Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi

 

 

46.37

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

 

 

46.38

Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari

 

 

46.39

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi

 

46.4

 

Commercio all’ingrosso di beni di consumo

 

 

46.41

Commercio all’ingrosso di prodotti tessili

 

 

46.42

Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature

 

 

46.43

Commercio all’ingrosso di elettrodomestici

 

 

46.44

Commercio all’ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

 

 

46.45

Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici

 

 

46.46

Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e medicali

 

 

46.47

Commercio all’ingrosso di mobili per la casa, l’ufficio e i negozi, tappeti e articoli per l’illuminazione

 

 

46.48

Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria

 

 

46.49

Commercio all’ingrosso di altri beni di consumo

 

46.5

 

Commercio all’ingrosso di apparecchiature informatiche e di comunicazione

 

 

46.50

Commercio all’ingrosso di apparecchiature informatiche e di comunicazione

 

46.6

 

Commercio all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture

 

 

46.61

Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole

 

 

46.62

Commercio all’ingrosso di macchine utensili

 

 

46.63

Commercio all’ingrosso di macchinari per l’estrazione, l’edilizia e l’ingegneria civile

 

 

46.64

Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature

 

46.7

 

Commercio all’ingrosso di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori

 

 

46.71

Commercio all’ingrosso di autoveicoli

 

 

46.72

Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

 

 

46.73

Commercio all’ingrosso di motocicli, parti e accessori di motocicli

 

46.8

 

Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti

 

 

46.81

Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

 

 

46.82

Commercio all’ingrosso di metalli e minerali metalliferi

 

 

46.83

Commercio all’ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari

 

 

46.84

Commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

 

 

46.85

Commercio all’ingrosso di prodotti chimici

 

 

46.86

Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi

 

 

46.87

Commercio all’ingrosso di rottami e cascami

 

 

46.89

Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti n.c.a.

 

46.9

 

Commercio all’ingrosso non specializzato

 

 

46.90

Commercio all’ingrosso non specializzato

47

 

 

Commercio al dettaglio

 

47.1

 

Commercio al dettaglio non specializzato

 

 

47.11

Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi

 

 

47.12

Commercio al dettaglio non specializzato di altri prodotti

 

47.2

 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi

 

 

47.21

Commercio al dettaglio di frutta e verdura

 

 

47.22

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

 

 

47.23

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

 

 

47.24

Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi

 

 

47.25

Commercio al dettaglio di bevande

 

 

47.26

Commercio al dettaglio di tabacchi

 

 

47.27

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari

 

47.3

 

Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione

 

 

47.30

Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione

 

47.4

 

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione

 

 

47.40

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione

 

47.5

 

Commercio al dettaglio di altri oggetti per uso domestico

 

 

47.51

Commercio al dettaglio di prodotti tessili

 

 

47.52

Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione, vernici e vetro

 

 

47.53

Commercio al dettaglio di tappeti, moquette, rivestimenti per pareti e pavimenti

 

 

47.54

Commercio al dettaglio di elettrodomestici

 

 

47.55

Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione, articoli per la tavola e altri articoli per la casa

 

47.6

 

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi

 

 

47.61

Commercio al dettaglio di libri

 

 

47.62

Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria

 

 

47.63

Commercio al dettaglio di attrezzature sportive

 

 

47.64

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli

 

 

47.69

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi n.c.a.

 

47.7

 

Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi autoveicoli e motocicli

 

 

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

 

 

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle

 

 

47.73

Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici

 

 

47.74

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

 

 

47.75

Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria

 

 

47.76

Commercio al dettaglio di fiori, piante, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali da compagnia

 

 

47.77

Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria

 

 

47.78

Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi gli articoli di seconda mano

 

 

47.79

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano

 

47.8

 

Commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori

 

 

47.81

Commercio al dettaglio di autoveicoli

 

 

47.82

Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

 

 

47.83

Commercio al dettaglio di motocicli, parti e accessori di motocicli

 

47.9

 

Servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio

 

 

47.91

Servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato

 

 

47.92

Servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato

 

 

 

SEZIONE H — TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49

 

 

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

 

49.1

 

Trasporto ferroviario di passeggeri

 

 

49.11

Trasporto di passeggeri su ferrovia pesante

 

 

49.12

Altri trasporti ferroviari di passeggeri

 

49.2

 

Trasporto ferroviario di merci

 

 

49.20

Trasporto ferroviario di merci

 

49.3

 

Altri trasporti terrestri di passeggeri

 

 

49.31

Trasporto di linea di passeggeri su strada

 

 

49.32

Trasporto non di linea di passeggeri su strada

 

 

49.33

Trasporto di passeggeri a richiesta su veicoli con conducente

 

 

49.34

Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie

 

 

49.39

Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.

 

49.4

 

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

 

 

49.41

Trasporto di merci su strada

 

 

49.42

Servizi di trasloco

 

49.5

 

Trasporto mediante condotte

 

 

49.50

Trasporto mediante condotte

50

 

 

Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

 

50.1

 

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

 

 

50.10

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

 

50.2

 

Trasporto marittimo e costiero di merci

 

 

50.20

Trasporto marittimo e costiero di merci

 

50.3

 

Trasporto per vie d’acqua interne di passeggeri

 

 

50.30

Trasporto per vie d’acqua interne di passeggeri

 

50.4

 

Trasporto per vie d’acqua interne di merci

 

 

50.40

Trasporto per vie d’acqua interne di merci

51

 

 

Trasporto aereo

 

51.1

 

Trasporto aereo di passeggeri

 

 

51.10

Trasporto aereo di passeggeri

 

51.2

 

Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale

 

 

51.21

Trasporto aereo di merci

 

 

51.22

Trasporto spaziale

52

 

 

Magazzinaggio, custodia e attività di supporto ai trasporti

 

52.1

 

Magazzinaggio e custodia

 

 

52.10

Magazzinaggio e custodia

 

52.2

 

Attività di supporto ai trasporti

 

 

52.21

Servizi di supporto al trasporto terrestre

 

 

52.22

Servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

 

 

52.23

Servizi di supporto al trasporto aereo

 

 

52.24

Movimentazione merci

 

 

52.25

Servizi di logistica

 

 

52.26

Altre attività di supporto ai trasporti

 

52.3

 

Servizi di intermediazione per il trasporto

 

 

52.31

Servizi di intermediazione per il trasporto di merci

 

 

52.32

Servizi di intermediazione per il trasporto di passeggeri

53

 

 

Attività postali e di corriere

 

53.1

 

Attività postali con obbligo di servizio universale

 

 

53.10

Attività postali con obbligo di servizio universale

 

53.2

 

Altre attività postali e di corriere

 

 

53.20

Altre attività postali e di corriere

 

53.3

 

Servizi di intermediazione per attività postali e di corriere

 

 

53.30

Servizi di intermediazione per attività postali e di corriere

 

 

 

SEZIONE I — ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55

 

 

Servizi di alloggio

 

55.1

 

Servizi di alloggio di alberghi e simili

 

 

55.10

Servizi di alloggio di alberghi e simili

 

55.2

 

Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata

 

 

55.20

Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata

 

55.3

 

Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per caravan e autocaravan

 

 

55.30

Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per caravan e autocaravan

 

55.4

 

Servizi di intermediazione per servizi di alloggio

 

 

55.40

Servizi di intermediazione per servizi di alloggio

 

55.9

 

Altri servizi di alloggio

 

 

55.90

Altri servizi di alloggio

56

 

 

Servizi di ristorazione

 

56.1

 

Servizi di ristorazione di ristoranti e ristorazione mobile

 

 

56.11

Servizi di ristorazione di ristoranti

 

 

56.12

Servizi di ristorazione mobile

 

56.2

 

Servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione

 

 

56.21

Servizi di catering per eventi

 

 

56.22

Servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione

 

56.3

 

Somministrazione di bevande

 

 

56.30

Somministrazione di bevande

 

56.4

 

Servizi di intermediazione per servizi di ristorazione

 

 

56.40

Servizi di intermediazione per servizi di ristorazione

 

 

 

SEZIONE J — ATTIVITÀ EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI

58

 

 

Attività editoriali

 

58.1

 

Edizione di libri, quotidiani e altre attività editoriali, esclusa l’edizione di software|

 

 

58.11

Edizione di libri

 

 

58.12

Edizione di quotidiani

 

 

58.13

Edizione di riviste e periodici

 

 

58.19

Altre attività editoriali, esclusa l’edizione di software

 

58.2

 

Edizione di software

 

 

58.21

Edizione di videogiochi

 

 

58.29

Edizione di altri software

59

 

 

Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

 

59.1

 

Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi

 

 

59.11

Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi

 

 

59.12

Attività di postproduzione cinematografica, di video e programmi televisivi

 

 

59.13

Attività di distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi

 

 

59.14

Attività di proiezione cinematografica

 

59.2

 

Attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale

 

 

59.20

Attività di registrazione sonora e dell’editoria musicale

60

 

 

Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di contenuti

 

60.1

 

Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio

 

 

60.10

Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio

 

60.2

 

Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video

 

 

60.20

Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video

 

60.3

 

Attività delle agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di contenuti

 

 

60.31

Attività delle agenzie di stampa

 

 

60.39

Altre attività di distribuzione di contenuti

 

 

 

SEZIONE K — TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE

61

 

 

Telecomunicazioni

 

61.1

 

Attività di telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari

 

 

61.10

Attività di telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari

 

61.2

 

Attività di rivendita di telecomunicazioni e servizi di intermediazione per servizi di telecomunicazioni

 

 

61.20

Attività di rivendita di telecomunicazioni e servizi di intermediazione per servizi di telecomunicazioni

 

61.9

 

Altre attività di telecomunicazioni

 

 

61.90

Altre attività di telecomunicazioni

62

 

 

Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse

 

62.1

 

Attività di programmazione informatica

 

 

62.10

Attività di programmazione informatica

 

62.2

 

Attività di consulenza informatica e di gestione di strutture informatiche

 

 

62.20

Attività di consulenza informatica e di gestione di strutture informatiche

 

62.9

 

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e dell’informatica

 

 

62.90

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informazione e dell’informatica

63

 

 

Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione

 

63.1

 

Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse

 

 

63.10

Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse

 

63.9

 

Attività dei portali di ricerca web e altre attività dei servizi di informazione

 

 

63.91

Attività dei portali di ricerca sul web

 

 

63.92

Altre attività dei servizi di informazione

 

 

 

SEZIONE L — ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

64

 

 

Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

 

64.1

 

Intermediazione monetaria

 

 

64.11

Attività delle banche centrali

 

 

64.19

Altre intermediazioni monetarie

 

64.2

 

Attività delle società di partecipazione (holding) e dei conduit di finanziamento

 

 

64.21

Attività delle società di partecipazione (holding)

 

 

64.22

Attività dei conduit di finanziamento

 

64.3

 

Attività delle società fiduciarie, dei fondi e altre entità simili

 

 

64.31

Attività dei fondi di investimento del mercato monetario e del mercato non monetario

 

 

64.32

Attività di conti fiduciari, per la gestione dell’eredità e di agenzia

 

64.9

 

Altre attività di servizi finanziari, ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione

 

 

64.91

Leasing finanziario

 

 

64.92

Altre attività creditizie

 

 

64.99

Altre attività di servizi finanziari, ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione n.c.a.

65

 

 

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

 

65.1

 

Assicurazioni

 

 

65.11

Assicurazioni sulla vita

 

 

65.12

Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

 

65.2

 

Riassicurazioni

 

 

65.20

Riassicurazioni

 

65.3

 

Fondi pensione

 

 

65.30

Fondi pensione

66

 

 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

 

66.1

 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

 

 

66.11

Amministrazione di mercati finanziari

 

 

66.12

Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

 

 

66.19

Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

 

66.2

 

Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

 

 

66.21

Valutazione dei rischi e dei danni

 

 

66.22

Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni

 

 

66.29

Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione n.c.a.

 

66.3

 

Attività di gestione di fondi

 

 

66.30

Attività di gestione di fondi

 

 

 

SEZIONE M — ATTIVITÀ IMMOBILIARI

68

 

 

Attività immobiliari

 

68.1

 

Attività immobiliari con proprietà proprie e sviluppo di progetti immobiliari

 

 

68.11

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

 

 

68.12

Sviluppo di progetti immobiliari

 

68.2

 

Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione

 

 

68.20

Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione

 

68.3

 

Attività immobiliari per conto terzi

 

 

68.31

Servizi di intermediazione per attività immobiliari

 

 

68.32

Altre attività immobiliari per conto terzi

 

 

 

SEZIONE N — ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

69

 

 

Attività legali e di contabilità

 

69.1

 

Attività legali, giuridiche e notarili

 

 

69.10

Attività legali, giuridiche e notarili

 

69.2

 

Attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale

 

 

69.20

Attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale

70

 

 

Attività di holding operative e consulenza gestionale

 

70.1

 

Attività di holding operative

 

 

70.10

Attività di holding operative

 

70.2

 

Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale

 

 

70.20

Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale

71

 

 

Attività di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche

 

71.1

 

Attività di architettura, di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse

 

 

71.11

Attività di architettura

 

 

71.12

Attività di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse

 

71.2

 

Collaudi e analisi tecniche

 

 

71.20

Collaudi e analisi tecniche

72

 

 

Ricerca scientifica e sviluppo

 

72.1

 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria

 

 

72.10

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria

 

72.2

 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

 

 

72.20

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

73

 

 

Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni

 

73.1

 

Pubblicità

 

 

73.11

Attività di agenzie pubblicitarie

 

 

73.12

Attività di concessionarie pubblicitarie

 

73.2

 

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

 

 

73.20

Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

 

73.3

 

Pubbliche relazioni e comunicazione

 

 

73.30

Pubbliche relazioni e comunicazione

74

 

 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

 

74.1

 

Attività di progettazione specializzata

 

 

74.11

Attività di progettazione di prodotti industriali e di moda

 

 

74.12

Attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva

 

 

74.13

Attività di progettazione di interni

 

 

74.14

Altre attività di progettazione specializzata

 

74.2

 

Attività fotografiche

 

 

74.20

Attività fotografiche

 

74.3

 

Attività di traduzione e interpretariato

 

 

74.30

Attività di traduzione e interpretariato

 

74.9

 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

 

 

74.91

Attività di intermediazione di brevetti e servizi di marketing

 

 

74.99

Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

75

 

 

Servizi veterinari

 

75.0

 

Servizi veterinari

 

 

75.00

Servizi veterinari

 

 

 

SEZIONE O — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

77

 

 

Attività di noleggio e leasing operativo

 

77.1

 

Noleggio e leasing operativo di autoveicoli

 

 

77.11

Noleggio e leasing operativo di automobili e autoveicoli leggeri

 

 

77.12

Noleggio e leasing operativo di autocarri

 

77.2

 

Noleggio e leasing operativo di beni per uso personale e per la casa

 

 

77.21

Noleggio e leasing operativo di attrezzature sportive e ricreative

 

 

77.22

Noleggio e leasing operativo di altri beni per uso personale e per la casa

 

77.3

 

Noleggio e leasing operativo di altre macchine, attrezzature e beni materiali

 

 

77.31

Noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature agricole

 

 

77.32

Noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per lavori edili e di ingegneria civile

 

 

77.33

Noleggio e leasing operativo di macchine e attrezzature per ufficio inclusi i computer

 

 

77.34

Noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri

 

 

77.35

Noleggio e leasing operativo di mezzi di trasporto aerei

 

 

77.39

Noleggio e leasing operativo di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a.

 

77.4

 

Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale, escluse le opere soggette a diritto d’autore

 

 

77.40

Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale, escluse le opere soggette a diritto d’autore

 

77.5

 

Servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di beni materiali e beni immateriali non finanziari

 

 

77.51

Servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili, autocaravan e rimorchi

 

 

77.52

Servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di altri beni materiali e beni immateriali non finanziari

78

 

 

Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

 

78.1

 

Attività di agenzie di collocamento

 

 

78.10

Attività di agenzie di collocamento

 

78.2

 

Attività di agenzie di lavoro interinale e altre attività di fornitura di risorse umane

 

 

78.20

Attività di agenzie di lavoro interinale e altre attività di fornitura di risorse umane

79

 

 

Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse

 

79.1

 

Attività di agenzie di viaggio e tour operator

 

 

79.11

Attività di agenzie di viaggio

 

 

79.12

Attività di tour operator

 

79.9

 

Altri servizi di prenotazione e attività connesse

 

 

79.90

Altri servizi di prenotazione e attività connesse

80

 

 

Attività di investigazione e vigilanza

 

80.0

 

Attività di investigazione e vigilanza

 

 

80.01

Attività di investigazione e vigilanza privata

 

 

80.09

Attività di vigilanza n.c.a.

81

 

 

Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio

 

81.1

 

Attività di servizi integrati agli edifici

 

 

81.10

Attività di servizi integrati agli edifici

 

81.2

 

Attività di pulizia

 

 

81.21

Attività di pulizia generale di edifici

 

 

81.22

Altre attività di pulizia industriale e di pulizia di edifici

 

 

81.23

Altre attività di pulizia

 

81.3

 

Attività di servizi per la cura del paesaggio

 

 

81.30

Attività di servizi per la cura del paesaggio

82

 

 

Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

 

82.1

 

Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio

 

 

82.10

Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio

 

82.2

 

Attività dei call center

 

 

82.20

Attività dei call center

 

82.3

 

Organizzazione di convegni e fiere

 

 

82.30

Organizzazione di convegni e fiere

 

82.4

 

Servizi di intermediazione per servizi di supporto alle imprese n.c.a.

 

 

82.40

Servizi di intermediazione per servizi di supporto alle imprese n.c.a.

 

82.9

 

Servizi di supporto alle imprese n.c.a.

 

 

82.91

Attività di agenzie di recupero crediti

 

 

82.92

Attività di imballaggio

 

 

82.99

Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.

 

 

 

SEZIONE P — AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

84

 

 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

 

84.1

 

Amministrazione dello Stato e delle politiche economiche, sociali e ambientali della comunità

 

 

84.11

Attività generali di amministrazione pubblica

 

 

84.12

Regolamentazione dei servizi di assistenza sanitaria, istruzione, servizi culturali e di altri servizi sociali

 

 

84.13

Regolamentazione delle attività che contribuiscono a una più efficiente gestione delle attività economiche

 

84.2

 

Erogazione di servizi collettivi

 

 

84.21

Affari esteri

 

 

84.22

Difesa nazionale

 

 

84.23

Giustizia e attività giudiziarie

 

 

84.24

Ordine pubblico e sicurezza nazionale

 

 

84.25

Attività dei vigili del fuoco

 

84.3

 

Assicurazione sociale obbligatoria

 

 

84.30

Assicurazione sociale obbligatoria

 

 

 

SEZIONE Q — ISTRUZIONE

85

 

 

Istruzione

 

85.1

 

Istruzione prescolastica

 

 

85.10

Istruzione prescolastica

 

85.2

 

Istruzione primaria

 

 

85.20

Istruzione primaria

 

85.3

 

Istruzione secondaria e superiore non universitaria

 

 

85.31

Istruzione secondaria di formazione generale

 

 

85.32

Istruzione secondaria professionale

 

 

85.33

Istruzione superiore non universitaria

 

85.4

 

Istruzione universitaria

 

 

85.40

Istruzione universitaria

 

85.5

 

Altri servizi di istruzione

 

 

85.51

Formazione sportiva e ricreativa

 

 

85.52

Formazione culturale

 

 

85.53

Attività di scuole guida

 

 

85.59

Altri servizi di istruzione n.c.a.

 

85.6

 

Servizi di supporto all’istruzione

 

 

85.61

Servizi di intermediazione per corsi e tutor

 

 

85.69

Altri servizi di supporto all’istruzione n.c.a.

 

 

 

SEZIONE R — SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

86

 

 

Attività di assistenza sanitaria

 

86.1

 

Attività ospedaliera

 

 

86.10

Attività ospedaliera

 

86.2

 

Attività medica e odontoiatrica

 

 

86.21

Attività dei medici di medicina generale

 

 

86.22

Attività dei medici specialisti

 

 

86.23

Servizi degli odontoiatri

 

86.9

 

Altre attività di assistenza sanitaria

 

 

86.91

Attività di diagnostica per immagini e di laboratorio medico

 

 

86.92

Trasporto di pazienti in ambulanza

 

 

86.93

Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici

 

 

86.94

Attività infermieristiche e ostetriche

 

 

86.95

Attività di fisioterapia

 

 

86.96

Attività di medicine complementari e alternative

 

 

86.97

Servizi di intermediazione per servizi medici, odontoiatrici e altri servizi di assistenza sanitaria

 

 

86.99

Altre attività di assistenza sanitaria n.c.a.

87

 

 

Attività di assistenza residenziale

 

87.1

 

Attività di assistenza infermieristica residenziale

 

 

87.10

Attività di assistenza infermieristica residenziale

 

87.2

 

Attività di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali o abuso di sostanze

 

 

87.20

Attività di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali o abuso di sostanze

 

87.3

 

Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche

 

 

87.30

Servizi di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche

 

87.9

 

Altre attività di assistenza residenziale

 

 

87.91

Servizi di intermediazione per attività di assistenza residenziale

 

 

87.99

Altre attività di assistenza residenziale n.c.a.

88

 

 

Attività di assistenza sociale non residenziale

 

88.1

 

Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità

 

 

88.10

Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità

 

88.9

 

Altre attività di assistenza sociale non residenziale

 

 

88.91

Attività di assistenza diurna per l’infanzia

 

 

88.99

Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

 

 

 

SEZIONE S — ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO

90

 

 

Attività di creazione artistica e rappresentazioni artistiche

 

90.1

 

Attività di creazione artistica

 

 

90.11

Attività di creazione letteraria e composizione musicale

 

 

90.12

Attività di creazione di arti visive

 

 

90.13

Altre attività di creazione artistica

 

90.2

 

Attività di arti performative e rappresentazioni artistiche

 

 

90.20

Attività di arti performative e rappresentazioni artistiche

 

90.3

 

Attività di supporto alle creazioni e alle arti performative e rappresentazioni artistiche

 

 

90.31

Gestione di strutture e spazi per le arti

 

 

90.39

Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche

91

 

 

Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali

 

91.1

 

Attività di biblioteche e archivi

 

 

91.11

Attività di biblioteche

 

 

91.12

Attività di archivi

 

91.2

 

Attività di musei, collezioni, luoghi e monumenti storici

 

 

91.21

Attività di musei e collezioni

 

 

91.22

Attività di luoghi e monumenti storici

 

91.3

 

Conservazione, restauro e altre attività di supporto al patrimonio culturale

 

 

91.30

Conservazione, restauro e altre attività di supporto al patrimonio culturale

 

91.4

 

Attività di orti botanici, giardini zoologici e riserve e parchi naturali

 

 

91.41

Attività di orti botanici e giardini zoologici

 

 

91.42

Attività di riserve e parchi naturali

92

 

 

Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

 

92.0

 

Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

 

 

92.00

Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo

93

 

 

Attività sportive, di intrattenimento e divertimento

 

93.1

 

Attività sportive

 

 

93.11

Gestione di impianti sportivi

 

 

93.12

Attività dei club sportivi

 

 

93.13

Attività dei centri di fitness

 

 

93.19

Attività sportive n.c.a.

 

93.2

 

Attività di intrattenimento e divertimento

 

 

93.21

Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici

 

 

93.29

Altre attività di intrattenimento e divertimento n.c.a.

 

 

 

SEZIONE T — ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

94

 

 

Attività delle organizzazioni associative

 

94.1

 

Attività di organizzazioni di imprese, dei datori di lavoro e professionali

 

 

94.11

Attività di organizzazioni di imprese e dei datori di lavoro

 

 

94.12

Attività delle organizzazioni professionali

 

94.2

 

Attività dei sindacati

 

 

94.20

Attività dei sindacati

 

94.9

 

Attività di altre organizzazioni associative

 

 

94.91

Attività delle organizzazioni religiose

 

 

94.92

Attività delle organizzazioni politiche

 

 

94.99

Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

95

 

 

Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli

 

95.1

 

Riparazione e manutenzione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

 

 

95.10

Riparazione e manutenzione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

 

95.2

 

Riparazione e manutenzione di beni per uso personale e per la casa

 

 

95.21

Riparazione e manutenzione di prodotti di elettronica di consumo

 

 

95.22

Riparazione e manutenzione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

 

 

95.23

Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle

 

 

95.24

Riparazione e manutenzione di mobili e di oggetti di arredamento per la casa

 

 

95.25

Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli

 

 

95.29

Riparazione e manutenzione di beni per uso personale e per la casa n.c.a.

 

95.3

 

Riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli

 

 

95.31

Riparazione e manutenzione di autoveicoli

 

 

95.32

Riparazione e manutenzione di motocicli

 

95.4

 

Servizi di intermediazione per la riparazione e la manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli

 

 

95.40

Servizi di intermediazione per la riparazione e la manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli

96

 

 

Attività di servizi alla persona

 

96.1

 

Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce

 

 

96.10

Servizi di lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce

 

96.2

 

Servizi di acconciatura, trattamenti di bellezza, centri benessere e altre attività simili

 

 

96.21

Servizi di acconciatura

 

 

96.22

Servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza

 

 

96.23

Servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore

 

96.3

 

Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

 

96.30

Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

96.4

 

Servizi di intermediazione per servizi alla persona

 

 

96.40

Servizi di intermediazione per servizi alla persona

 

96.9

 

Altre attività di servizi alla persona

 

 

96.91

Fornitura di servizi domestici

 

 

96.99

Altre attività di servizi alla persona n.c.a.

 

 

 

SEZIONE U — ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO E PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97

 

 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

 

97.0

 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

 

 

97.00

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

98

 

 

Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.1

 

Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

 

98.10

Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

98.2

 

Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

 

98.20

Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

 

 

SEZIONE V — ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99

 

 

Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

99.0

 

Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

 

 

99.00

Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali


20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/138 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2022

che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla direttiva (UE) 2019/1024 emerge che un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici e che presentano condizioni armonizzate di riutilizzo costituisce un fattore significativo per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati.

(2)

L'elaborazione dell'elenco delle serie di dati di elevato valore ha come obiettivo principale quello di garantire che i dati pubblici con il massimo potenziale socioeconomico siano messi a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime e a titolo gratuito.

(3)

Al fine di armonizzare l'attuazione delle condizioni di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore serve una specifica tecnica per la messa a disposizione delle serie di dati in un formato leggibile meccanicamente e tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API). La messa a disposizione di serie di dati di elevato valore a condizioni ottimali rafforza le politiche relative all'apertura dei dati negli Stati membri, fondandosi sui principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (principi FAIR — Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability).

(4)

L'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce i temi di serie di dati di elevato valore elencando sei categorie tematiche di dati: 1) dati geospaziali; 2) dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente; 3) dati meteorologici; 4) dati statistici; 5) dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese; 6) dati relativi alla mobilità.

(5)

A seguito di un'ampia consultazione dei portatori di interessi e in considerazione dei risultati della valutazione d'impatto per il presente regolamento di esecuzione, la Commissione ha individuato, nell'ambito di ciascuna delle sei categorie di dati, diverse serie di dati di valore particolarmente elevato e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. Le disposizioni della legislazione dell'Unione e degli Stati membri che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento di esecuzione, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, devono continuare a essere applicate.

(6)

A norma della direttiva (UE) 2019/1024, l'obbligo di rendere gratuitamente disponibili le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi. Gli Stati membri possono esentare singoli enti pubblici, su loro richiesta e in linea con i criteri stabiliti nella direttiva, dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di elevato valore per un periodo non superiore ai due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

(7)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1024, il presente regolamento di esecuzione prevede che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Tuttavia i dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione.

(8)

Qualora la messa a disposizione per il riutilizzo di serie di dati di elevato valore comporti il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di eventuali disposizioni del diritto nazionale che ne specifichino ulteriormente l'applicazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di metodi e tecniche adeguati (quali la generalizzazione, l'aggregazione, la soppressione, l'anonimizzazione, la privacy differenziale o la casualizzazione), rendendo in tal modo disponibili per il riutilizzo quanti più dati possibile.

(9)

Oltre alla direttiva (UE) 2019/1024, altri atti giuridici dell'Unione, tra cui la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono essere pertinenti per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, in particolare là dove tali atti dell'Unione stabiliscono prescrizioni comuni per la qualità e l'interoperabilità dei dati.

(10)

Per quanto riguarda tutte le categorie tematiche, in particolare la categoria «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese», gli Stati membri sono incoraggiati ad andare oltre le prescrizioni minime in materia di ambito di applicazione delle serie di dati e delle modalità di riutilizzo di cui al presente regolamento.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di integrare le serie di dati elencate nell'allegato del presente regolamento con informazioni del settore pubblico già accessibili, ogniqualvolta tali dati siano tematicamente correlati e considerati di elevato valore sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024. Ove ciò comprenda informazioni che costituiscono dati personali, l'aggiunta di tali informazioni alle serie di dati deve essere necessaria, proporzionata e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale.

(12)

L'obiettivo della direttiva (UE) 2019/1024 è promuovere l'uso di licenze pubbliche standard disponibili online per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Gli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (5) indicano le licenze della Creative Commons («CC») come esempio di licenze pubbliche standard raccomandate. Le licenze CC sono sviluppate da un'organizzazione senza scopo di lucro e sono diventate una delle principali soluzioni per la concessione di licenze per l'informazione del settore pubblico, i risultati di ricerca e il materiale relativo al settore culturale in tutto il mondo. Nel presente regolamento di esecuzione è pertanto necessario fare riferimento alla versione più recente della suite di licenze CC, vale a dire la CC 4.0. Una licenza equivalente alla suite di licenze CC può contenere disposizioni aggiuntive, come l'obbligo per il riutilizzatore di includere gli aggiornamenti forniti dal titolare dei dati e di specificare quando i dati sono stati aggiornati per l'ultima volta, purché tali disposizioni non limitino le possibilità di riutilizzo dei dati.

(13)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 15 luglio 2022.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/1024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento di esecuzione stabilisce l'elenco di serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie tematiche di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 e detenute dagli enti pubblici tra i documenti esistenti cui si applica tale direttiva.

2.   Il presente regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, in particolare le condizioni applicabili al riutilizzo e le prescrizioni minime per la diffusione dei dati tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

1)

si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1024;

2)

si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nelle categorie di dati geospaziali, relativi all'osservazione della terra e all'ambiente e meteorologici di cui alla direttiva 2007/2/CE;

3)

si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nella categoria di dati relativi alla mobilità di cui alla direttiva 2007/2/CE e alla direttiva 2005/44/CE;

4)

«attributo chiave»: una caratteristica di un oggetto o di un'entità in una serie di dati, come un codice di identificazione nazionale o un nome;

5)

«granularità»: il livello di dettaglio della serie di dati;

6)

«interfaccia di programmazione delle applicazioni (API)»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;

7)

«download in blocco»: una funzione che consente di scaricare un'intera serie di dati in uno o più pacchetti.

Articolo 3

Modalità di pubblicazione applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore

1.   Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che le serie di dati descritte o cui si fa riferimento nell'allegato siano messe a disposizione in formati leggibili meccanicamente tramite API corrispondenti alle ragionevoli esigenze dei riutilizzatori. Se indicato nell'allegato, le serie di dati sono rese disponibili anche come download in blocco.

2.   Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 definiscono e pubblicano le condizioni d'uso dell'API e i criteri di qualità del servizio in relazione alle sue prestazioni e alla sua capacità e disponibilità. Le condizioni d'uso sono disponibili in un formato leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente. Sia le condizioni d'uso sia i criteri di qualità del servizio sono compatibili con le modalità di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore stabilite a norma dell'articolo 4.

3.   Le condizioni d'uso dell'API sono accompagnate dalla documentazione dell'API in un formato aperto, leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

4.   Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 designano un punto di contatto per le domande e i problemi relativi all'API al fine di garantire la disponibilità e il mantenimento dell'API e, in ultima analisi, la pubblicazione agevole ed efficace delle serie di dati di elevato valore.

5.   Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che queste siano indicate come serie di dati di elevato valore nella loro descrizione dei metadati.

Articolo 4

Modalità di riutilizzo applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore

1.   L'esenzione concessa da uno Stato membro in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024 è pubblicata online, allo stesso modo dell'elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva.

2.   Al fine di agevolare la disponibilità di serie di dati per il riutilizzo su periodi di tempo prolungati, gli obblighi imposti dal presente regolamento si applicano anche alle serie di dati di elevato valore esistenti, leggibili meccanicamente, che sono state create prima della data di applicazione del presente regolamento.

3.   Le serie di dati di elevato valore sono rese disponibili per il riutilizzo alle condizioni della licenza Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) o, in alternativa, della licenza Creative Commons BY 4.0, o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva, come stabilito nell'allegato, che consente un riutilizzo senza restrizioni. Il licenziante può inoltre imporre un obbligo di attribuzione affinché gli sia riconosciuto il merito.

4.   Le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione secondo le modalità di pubblicazione e riutilizzo stabilite nell'allegato.

Articolo 5

Presentazione di relazioni

1.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per attuare il presente regolamento di esecuzione. Ove opportuno, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite mediante riferimenti ai metadati pertinenti.

2.   Ciascuno Stato membro fornisce una versione aggiornata della relazione, su richiesta della Commissione che dovrebbe essere formulata ogni due anni.

3.   La relazione contiene le informazioni seguenti:

a)

un elenco di specifiche serie di dati a livello di Stato membro (e, se del caso, a livello subnazionale) corrispondenti alla descrizione di ciascuna serie di dati di elevato valore di cui all'allegato del presente regolamento e con riferimento online a metadati che rispettano le norme esistenti, come un registro unico o un catalogo dei dati aperti;

b)

un collegamento permanente alle condizioni di licenza applicabili al riutilizzo di serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);

c)

un collegamento permanente alle API che garantiscono l'accesso alle serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);

d)

se disponibili, i documenti di orientamento emanati dallo Stato membro sulla pubblicazione e il riutilizzo delle pertinenti serie di dati di elevato valore;

e)

se disponibili, le eventuali valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati effettuate conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

f)

il numero di enti pubblici esentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 16 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.

(2)   GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(3)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(4)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

(5)   GU C 240 del 24.7.2014, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

1.   DATI GEOSPAZIALI

1.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

La categoria tematica «dati geospaziali» comprende serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire «Unità amministrative», «Nomi geografici», «Indirizzi», «Edifici» e «Parcelle catastali» quali definite negli allegati I e III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Comprende inoltre le parcelle di riferimento e le parcelle agricole quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nel regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nei relativi atti delegati e di esecuzione (4). La loro granularità, la loro copertura geografica e i loro attributi chiave sono elencati nella tabella seguente. Se non sono disponibili nella scala indicata nella tabella seguente, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (5), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile.

Serie di dati

Unità amministrative

Nomi geografici

Indirizzi

Edifici

Parcelle catastali

Parcelle di riferimento

Parcelle agricole

Granularità

Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 .

Dai comuni ai paesi; unità marittime.

n.p.

n.p.

Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 .

Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 .

Grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000 , come stabilito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000 , come stabilito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Copertura geografica

Una o più serie di dati che coprono l'intero Stato membro se combinate.

Attributi chiave

Identificatore unico; tipo di unità (unità amministrativa o marittima); geometria (6); stato dei confini; codice di identificazione nazionale; codice di identificazione del livello amministrativo superiore; denominazione ufficiale; codice paese; nome in più lingue (solo per i paesi con più di una lingua ufficiale), compresa, se possibile, una lingua con caratteri latini.

Identificatore unico; geometria; nome in più lingue (solo per i paesi con più di una lingua ufficiale), compresa, se possibile, una lingua con caratteri latini; tipo.

Identificatore unico; geometria; localizzatore di indirizzo (ad esempio numero civico); passaggio (via); nome; unità amministrative (ad esempio comune, provincia, paese); descrittore postale (ad esempio codice postale); data dell'ultimo aggiornamento.

Identificatore unico; geometria (impronta dell'edificio); numero di piani; tipo di uso.

Identificatore unico; geometria (confine delle parcelle catastali o delle unità fondiarie di base (7)); codice della parcella o dell'unità fondiaria di base; riferimento all'unità amministrativa del livello amministrativo più basso cui appartiene la parcella o l'unità fondiaria di base.

Identificatore unico; geometria (confine e superficie); copertura del suolo (8); biologico (9); elementi paesaggistici stabili (10) («livello per le AIE»); zone soggette a vincoli naturali/specifici.

Identificatore unico; geometria (confine e superficie di ciascuna parcella agricola); utilizzi del territorio (colture o gruppi di colture); biologico; singolo elemento paesaggistico; prati permanenti.

1.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

a)

Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

in un formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

tramite interfacce di programmazione delle applicazioni («API») (11) e download in blocco;

nella versione più aggiornata.

b)

I metadati che descrivono le serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire contengono almeno gli elementi di metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (12).

c)

Per l'attuazione delle serie di dati sulle parcelle di riferimento e sulle parcelle agricole, gli Stati membri tengono conto dell'attuazione in corso della direttiva 2007/2/CE nonché degli obblighi di cui all'articolo 67, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   DATI RELATIVI ALL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA E ALL'AMBIENTE

2.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

La categoria «dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente» comprende l'osservazione della terra, compresi i dati spaziali o di telerilevamento, nonché i dati rilevati a terra o in situ, le serie di dati ambientali e climatici rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire elencate nella prima tabella e definite negli allegati I-III della direttiva 2007/2/CE e le serie di dati prodotte o generate nel contesto degli atti giuridici elencati nella seconda tabella in appresso. Sono incluse le serie di dati più aggiornate e le versioni storiche delle serie di dati disponibili in formato leggibile meccanicamente, a tutti i livelli di generalizzazione fino alla scala 1:5 000, che coprono l'intero Stato membro se combinate. Se non sono disponibili in questa scala, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (13), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile.

Inoltre, coerentemente con i pertinenti regimi di accesso quali definiti nella direttiva 2003/4/CE e senza incidere su di essi, la categoria tematica «dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente» comprende ogni tipo di «informazione ambientale» quale definita all'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché l'informazione ambientale di cui all'articolo 7 «Diffusione dell'informazione ambientale» della medesima direttiva.

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI INSPIRE (quali definite negli allegati della direttiva 2007/2/CE)

Idrografia (I)

Siti protetti (I)

Elevazione (II)

Geologia (II)

Copertura del suolo (II)

Orto immagini (II)

Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati (III)

Regioni biogeografiche (III)

Risorse energetiche (III)

Impianti di monitoraggio ambientale (III)

Habitat e biotopi (III)

Utilizzo del territorio (III)

Risorse minerarie (III)

Zone a rischio naturale (III)

Elementi geografici oceanografici (III)

Produzione e impianti industriali (III)

Regioni marine (III)

Suolo (III)

Distribuzione delle specie (III)


COMPARTO AMBIENTALE

Atti giuridici che stabiliscono le variabili principali

Aria

Articoli da 6 a 14 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15)

Articolo 7 della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

Clima

Articolo 18, paragrafo 1, articolo 19, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)

Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18)

Emissioni

Articoli 24, 32, 55 e 72 della direttiva 2010/75/UE

Articolo 21 della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19)

Articolo 10 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (20)

Articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)

Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (22)

Articolo 10 della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (23)

Conservazione della natura e biodiversità

Articoli 4, 9 e 12 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24)

Articoli 4, 6, 16 e 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25)

Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26)

Dati per l'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA), regioni biogeografiche nazionali

Rumore

Articoli 4, 5, 7 e 10 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27)

Rifiuti

Articolo 15 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (28)

Articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29)

Articolo 10 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio (30)

Articoli da 15 a 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (31)

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (32)

Articolo 15 della raccomandazione 2014/70/UE della Commissione (33)

Acqua

Articoli da 15 a 17 della direttiva 91/271/CEE

Articolo 13 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34)

Articoli 5, 8, 11, 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE

Articoli da 3 a 6 della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35)

Articolo 5 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36)

Articoli 17 e 18 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (37)

Articoli da 3 a 8 e 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38)

Articoli da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 19, 26 e 27 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39)

Legislazione orizzontale

Articoli 15 e 18 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40)

Articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (41)

2.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

a)

Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

in un formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

tramite API (42) e download in blocco (per le versioni storiche delle serie di dati: API o download in blocco, per quanto possibile e opportuno).

b)

I metadati che descrivono i dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire contengono almeno gli elementi di metadati di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008.

c)

Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

d)

Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili.

3.   DATI METEOROLOGICI

3.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

La categoria tematica «dati meteorologici» comprende serie di dati riguardanti i dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche, osservazioni convalidate (dati climatici), allerte meteorologiche, dati radar e dati dei modelli numerici di previsione meteorologica (Numerical Weather Prediction, NWP) con la granularità e gli attributi chiave elencati nella tabella seguente.

Serie di dati

Dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche

Dati climatici: osservazioni convalidate

Allerte meteorologiche

Dati radar

Dati dei modelli NWP

Granularità

Per stazione meteorologica, risoluzione temporale completa

Per stazione meteorologica, risoluzione temporale completa

Allerte, con almeno 48 ore di anticipo

Per stazione radar nello Stato membro e combinati a livello nazionale

Con almeno 48 ore di anticipo a intervalli di 1 ora, a livello nazionale, su una griglia da 2,5 km/sulla migliore griglia disponibile

Attributi chiave

Tutte le variabili di osservazione misurate

Tutte le variabili di osservazione misurate convalidate; media giornaliera per variabile

 

Riflettività, retrodiffusione, polarizzazione. Precipitazioni, vento ed eco di ritorno

Deterministici e/o insiemi, se disponibili, per parametri e livelli pertinenti dal punto di vista meteorologico

3.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

a)

Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

in uno qualsiasi dei formati specificati nella tabella seguente o in un altro formato aperto, leggibile meccanicamente, riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

tramite API e download in blocco, ad eccezione della serie di dati «dati dei modelli NWP», che è resa disponibile solo tramite API;

in base alla frequenza e alla tempestività di aggiornamento specificate nella tabella che segue.

b)

I metadati che descrivono la serie di dati sono completi e disponibili sul web in un formato aperto e ampiamente utilizzato, leggibile meccanicamente.

c)

Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati (43).

Serie di dati

Dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche

Dati climatici: osservazioni convalidate

Allerte meteorologiche

Dati radar

Dati dei modelli NWP

Formato

BUFR, NetCDF, ASCII, CSV, JSON

NetCDF, JSON, CSV

XML (CAP o RSS/Atom), JSON

HDF5, BUFR

GRIB (o NetCDF)

Frequenza e tempestività di aggiornamento

Ogni 5-10 minuti in tempo reale per le stazioni automatizzate, non convalidati a cadenza oraria per tutte le stazioni, per le ultime 24 ore

Media oraria (e con una migliore risoluzione temporale) e giornaliera dei dati di osservazione convalidati a cadenza giornaliera; tutti i dati storici digitalizzati

Al momento dell'emissione o a cadenza oraria

Quasi in tempo reale a intervalli di 5 minuti (o all'intervallo più breve disponibile)

Ogni 6 ore, o con una migliore risoluzione temporale, a partire dalle ultime 24 ore

4.   DATI STATISTICI

4.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

La categoria tematica «dati statistici» comprende serie di dati statistici, ad eccezione dei microdati relativi agli obblighi di comunicazione definiti negli atti giuridici elencati nella tabella seguente.

Al fine di individuare in modo completo i riferimenti pertinenti contenuti negli atti giuridici, per alcune serie di dati è necessario fare riferimento a concetti tratti da una serie di disposizioni e allegati, come illustrato di seguito nelle tabelle da 1 a 18. Per tali serie di dati si applicano le definizioni degli atti giuridici di cui alla tabella seguente. Gli atti giuridici sono applicabili anche quando indicato nelle note a piè di pagina delle tabelle da 1 a 18.

Le serie storiche iniziano al più tardi alla data di applicazione del rispettivo atto giuridico elencato nella tabella che segue.

Serie di dati

Atti giuridici che stabiliscono le variabili principali delle serie di dati nell'ambito di applicazione e le relative disaggregazioni

Produzione industriale

Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (44)

Tabella 26 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (45)

Disaggregazioni dell'indice dei prezzi alla produzione di prodotti industriali per attività

Allegato I, tabella 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197

Volume delle vendite per attività

Allegato I, tabella 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197

Statistiche sugli scambi internazionali di beni dell'UE — disaggregazioni

di esportazioni e importazioni simultaneamente per partner, prodotto e flusso

Regolamento (UE) 2019/2152

Flussi turistici in Europa (cfr. le tabelle 1 e 2 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Allegato I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (46)

 

Articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione (47)

Indici dei prezzi al consumo armonizzati

Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (48)

Conti nazionali — principali aggregati del PIL (cfr. le tabelle 6 e 7 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), in particolare l'allegato B

Conti nazionali — indicatori chiave sulle società (cfr. la tabella 8 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B

Conti nazionali — indicatori chiave sulle famiglie (cfr. la tabella 9 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B

Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche (cfr. la tabella 10 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B

Debito pubblico lordo consolidato (cfr. le tabelle 11 e 12 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Capo I del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (50)

Regolamento (UE) n. 549/2013

Conti e statistiche ambientali

Allegato I del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (51)

Allegati I e II del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (52)

Popolazione, fertilità, mortalità

Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (53)

 

Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione (54)

Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (55)

Regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione (56)

Regolamento (UE) n. 1260/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio (57)

Popolazione (cfr. la tabella 3 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) n. 1260/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

Regolamento (CE) n. 862/2007

Regolamento (UE) n. 351/2010

Fertilità (cfr. la tabella 4 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) n. 1260/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

Mortalità (cfr. la tabella 5 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) n. 1260/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014

Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione (58)

Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione (59)

Decisione 93/704/CE del Consiglio (60)

Spesa corrente per l'assistenza sanitaria

Allegato II del regolamento (CE) n. 1338/2008

Allegato II del regolamento (UE) 2015/359 della Commissione (61)

Povertà (cfr. la tabella 13 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (62)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione (63)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione (64)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione (65)

Disuguaglianza (cfr. la tabella 14 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) 2019/1700

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242

Occupazione (cfr. le tabelle 15 e 16 per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) 2019/1700

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione (66)

Disoccupazione (cfr. la tabella 17 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) 2019/1700

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240

Forza lavoro potenziale (cfr. la tabella 18 per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione)

Regolamento (UE) 2019/1700

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240


Tabella 1

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui flussi turistici in Europa

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ●= richiesta per gli Stati membri che presentano una dimensione del campione sufficientemente ampia da consentire stime precise, come stabilito nel regolamento pertinente; ⇓ = le disaggregazioni a livello NUTS 2 devono essere offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


Variabili principali

Disaggregazioni

Pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche

Partecipazione al turismo per motivi personali

Viaggi turistici effettuati da residenti dell'UE

Pernottamenti turistici di residenti dell'UE

Spesa turistica sostenuta da residenti dell'UE

Informazioni dal lato dell'offerta sul turismo domestico e dall'esterno

Percentuale della popolazione (15+) che effettua viaggi turistici con pernottamenti per motivi personali durante un determinato anno di riferimento

Informazioni dal lato della domanda sui viaggi per turismo domestico e verso l'estero

Informazioni dal lato della domanda sui pernottamenti per turismo domestico e verso l'estero

Informazioni dal lato della domanda sulla spesa per turismo domestico e verso l'estero

Paese d'origine

Residenti

Non residenti

 

 

 

 

 

Durata del viaggio

Lunga

Breve

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Destinazione

Domestica

Verso l'estero

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Mezzi di trasporto

7 categorie (68)

 

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Tipi di sistemazione

7 categorie (68)

 

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Modalità di prenotazione  (69)

Attributi vari (68)

 

 

 

 

 (67) ;  (69)

 (67) ;  (69)

 (67) ;  (69)

Geografica

Regione NUTS 2

 

 

 

 

 

 

Regione NUTS 3

 

 

 

 

 

 

Zone costiere/non costiere

 

 

 

 

 

 

 

Grado di urbanizzazione (3 categorie)

 

 

 

 

 

 

Città (solo città selezionate)  (70)

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Specifiche per la serie di dati mensile di elevato valore sui flussi turistici in Europa

Variabili principali

Disaggregazioni

Pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche

Informazioni dal lato dell'offerta sul turismo domestico e dall'esterno

Paese d'origine

Residenti

Non residenti

Geografica

NUTS 2


Tabella 3

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla popolazione

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ●= richiesta per gli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente regolamento; = volontaria


Variabili principali

Disaggregazioni

Popolazione al 1o gennaio

Età mediana

Indice di dipendenza degli anziani

 

 

Percentuale di persone di età superiore a 65 anni rispetto alle persone di età compresa tra 20 e 64 anni

Sesso

 

 

Età

 

 

 

Livello di istruzione conseguito

ISCED 2011  (71)

 

 

 

 

 

 

Stato civile

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza

 

 

 

 

 

 

 

Paese di nascita

 

 

 

 

 

 

 

Indice di sviluppo umano

L'ISU è un raggruppamento del paese di nascita e del paese di cittadinanza

 

 

 

 

 

Regione

NUTS 3

 

 

 

 


Tabella 4

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla fertilità

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; = le disaggregazioni a livello NUTS 2 sono offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


Variabili principali

Disaggregazioni

Tasso grezzo di natalità

Tassi di fecondità per età della madre

Tasso di fecondità totale

Proporzione tra il numero di nati vivi e la popolazione media durante l'anno in esame.

Il valore è espresso per 1 000 abitanti.

Proporzione tra il numero di nati vivi da madri di età x e la popolazione femminile media di età x.

Numero medio di figli che nascerebbero vivi da una donna nel corso della sua vita se attraversasse e superasse gli anni fertili in linea con i tassi di fecondità per età di un determinato anno.

Età

 

 

 

Regione

NUTS 2

NUTS 3

 


Tabella 5

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla mortalità

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; = disaggregazioni a livello NUTS 2 offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


Variabili principali

Disaggregazioni

Tasso grezzo di mortalità

Tasso di mortalità infantile

Aspettativa di vita

Proporzione tra il numero di decessi e la popolazione media durante l'anno in esame. Il valore è espresso per 1 000 abitanti.

Proporzione tra il numero di bambini morti a un'età inferiore a un anno e il numero di nati vivi durante l'anno in esame. Il valore è espresso per 1 000 nati vivi.

 

Età

 

 

 

Sesso

 

 

 

Regione

NUTS 2

 

NUTS 3

 

 


Tabella 6

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — principali aggregati del PIL

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; = le disaggregazioni a livello NUTS 2 devono essere offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3


Variabili principali

Disaggregazioni  (72)

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato

Valore aggiunto lordo

Spesa per consumi finali delle famiglie

Investimenti fissi lordi

Redditi da lavoro dipendente

Occupazione

Reddito nazionale lordo

Accreditamento/indebitamento del totale dell'economia

Variabile B.1*g (73) ,  (74).

Variabile B.1g (73) ,  (74)

Variabile P.31_S.14 (73) ,  (74)

Variabile P.51g (73) ,  (74)

Variabile D.1 (73) ,  (74)

Variabile EMP (73) ,  (74)

Variabile B.5g_S.1 (73)

Variabile B.9_S.1 (73)

Prezzi correnti e volumi, tassi di crescita derivati e pro capite

Prezzi correnti

Volumi

Prezzi correnti e volumi

Prezzi correnti

Volumi

Prezzi correnti

Persone

Ore lavorate

Prezzi correnti, livelli e pro capite

Saldo contabile

Industria

NACE Rev. 2

 

(Nessuna disaggregazione)

(Nessuna disaggregazione)

(Nessuna disaggregazione)

Tipo di attività

AN_F6

 

 

 

 

 

 

 

Regione

NUTS 2

 (75)

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 3

 (75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 7

Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sui conti nazionali — principali aggregati del PIL

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


Variabili principali

Disaggregazioni  (72)

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato

Valore aggiunto lordo

Spesa per consumi finali delle famiglie

Investimenti fissi lordi

Redditi da lavoro dipendente

Occupazione

Variabile B.1*g (73) ,  (74)

Variabile B.1g (73) ,  (74)

Variabile P.31_S.14 (73) ,  (74)

Variabile P.51g (73) ,  (74)

Variabile D.1 (73) ,  (74)

Variabile EMP (73) ,  (74)

Prezzi correnti e volumi, tassi di crescita derivati

Prezzi correnti e volumi

Prezzi correnti e volumi

Prezzi correnti e volumi

Prezzi correnti

Persone e ore lavorate

Industria

NACE Rev. 2 (76)

(Nessuna disaggregazione)

(Nessuna disaggregazione)

 

Tipo di attività

AN_F6

 

 

 


Tabella 8

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — indicatori chiave sulle società

Variabili principali

Investimenti fissi lordi delle società non finanziarie

Risultato lordo di gestione e reddito misto delle società non finanziarie

Totale delle attività del settore finanziario

Totale delle passività del settore finanziario

Accreditamento/indebitamento delle società non finanziarie e finanziarie

Variabile P.51g_S.11 (77)

Variabile 9B.2g & B3g)_S.11 (77)

Variabile F.A_S.12 (77)

Variabile F.L_S.12 (77)

Variabili B.9_S.11 (77) e B.9_S.12 (77)

Prezzi correnti

Prezzi correnti

Prezzi correnti, non consolidati

Prezzi correnti, non consolidati

Saldo contabile

Disaggregazioni

(Nessuna disaggregazione per questa serie di dati di elevato valore)


Tabella 9

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — indicatori chiave sulle famiglie

Variabili principali

Disaggregazioni

Reddito disponibile delle famiglie — lordo e netto

Investimenti fissi lordi delle famiglie

Risparmi delle famiglie, lordi

Totale delle attività del settore delle famiglie

Totale delle passività del settore delle famiglie

Accreditamento/indebitamento delle famiglie

Variabili B.6g_S.14 (78) (lordo) e B.6n_S.14 (78) (netto)

Variabile P.51g_S.14 (78)

Variabile B.8g_S.14 (78)

Variabile F.A_S.14 (78)

Variabile F.L_S14 (78)

Variabile B.9_S.14 (78)

Prezzi correnti, calcolati in termini pro capite e reali pro capite

Prezzi correnti

Prezzi correnti

Prezzi correnti, non consolidati

Prezzi correnti, non consolidati

Saldo contabile. Prezzi correnti.

Reddito disponibile lordo

Reddito disponibile netto

 

 

 

 

 

Regione

NUTS 2

(Nessuna disaggregazione)

(Nessuna disaggregazione)


Tabella 10

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulle spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche

Variabili principali

Disaggregazioni

Totale delle entrate delle amministrazioni pubbliche

Totale delle spese

Accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche (B.9)

Definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20 con riferimento a un elenco di categorie

Definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20 con riferimento a un elenco di categorie

Saldo contabile delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche

Dimensione

Categorie  (79)

Categoria delle entrate

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita

Produzione di beni e servizi per proprio uso finale

Pagamenti per la produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita

Imposte sulla produzione e sulle importazioni

Altri contributi alla produzione

Redditi da capitale da percepire

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

Contributi sociali netti

Altri trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale

 

(Nessuna disaggregazione per questa variabile principale)

Categoria delle spese

Consumi intermedi

Investimenti lordi

Redditi da lavoro dipendente

Altre imposte sulla produzione

Contributi

Redditi da capitale da corrispondere

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

Trasferimenti sociali in natura - acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita

Altri trasferimenti correnti

Rettifiche per la variazione dei diritti pensionistici

Trasferimenti in conto capitale e acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte

 


Tabella 11

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul debito pubblico lordo consolidato

Variabile principale

Disaggregazione

Debito pubblico lordo

Il debito pubblico è definito come il debito lordo consolidato totale al valore nominale nelle seguenti categorie di passività delle amministrazioni pubbliche (secondo la definizione del SEC 2010): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di credito (AF.3) e prestiti (AF.4).

Dimensione

Categorie  (80)

Categoria delle passività delle amministrazioni pubbliche

Biglietti, monete e depositi (AF.2)

Titoli di credito (AF.3)

Prestiti (AF.4)


Tabella 12

Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sul debito pubblico lordo consolidato

Variabile principale

Disaggregazione

Debito pubblico lordo

Il debito pubblico è definito come il debito lordo consolidato totale al valore nominale nelle seguenti categorie di passività delle amministrazioni pubbliche (secondo la definizione del SEC 2010): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di credito (AF.3) e prestiti (AF.4).

Dimensione

Categorie  (80)

Categoria delle passività delle amministrazioni pubbliche

Biglietti, monete e depositi (AF.2)

Titoli di credito (AF.3)

Prestiti (AF.4)


Tabella 13

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul tasso di povertà

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; ○ = richiesta per gli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente regolamento


Variabili principali

Disaggregazioni

Tasso di persone a rischio di povertà o esclusione sociale

Tasso di rischio di povertà

Tasso di deprivazione materiale e sociale grave

Tasso di deprivazione materiale e sociale

Persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa

Percentuale di persone a rischio di povertà o in grave deprivazione materiale e sociale o che vivono in una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa

Percentuale di persone che vivono in una famiglia il cui reddito disponibile equivalente è inferiore al 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale

Percentuale di persone che vivono in una famiglia che non può permettersi almeno 7 dei 13 beni considerati auspicabili o addirittura necessari per condurre una vita dignitosa

Percentuale di persone a rischio di povertà o in grave deprivazione materiale e sociale o che vivono in una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa

Percentuale di persone che vivono in una famiglia in cui i membri in età lavorativa hanno lavorato meno del 20 % del loro potenziale totale nel corso dell'anno precedente

Sesso

 

Maschio/femmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età

 

0-17 18-64 64+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello di istruzione conseguito

ISCED 2011

Inferiore a quella primaria (livello 0)

Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza

 

Nazionale/UE/non UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese di nascita

 

Nazionale/UE/non UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione lavorativa più frequente

 

Persone occupate

Lavoratori dipendenti

Persone occupate, esclusi i lavoratori dipendenti

Persone non occupate

Persone disoccupate

Pensionati

Altre persone inattive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintile di reddito

 

1,2,3,4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 14

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul tasso di disuguaglianza

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Legenda per le disaggregazioni: = obbligatoria; ○ = richiesta per gli Stati membri, se possibile, in base a quanto stabilito nel pertinente regolamento


Variabili principali

Disaggregazioni

Rapporto tra quintili di reddito S80/S20

Coefficiente di Gini del reddito disponibile equivalente

Rapporto fra l'ammontare complessivo del reddito percepito dal 20 % della popolazione con i redditi più elevati (primo quintile) e quello percepito dal 20 % della popolazione con i redditi più bassi (ultimo quintile)

Questa variabile misura il grado di scostamento della distribuzione del reddito disponibile equivalente dopo i trasferimenti sociali rispetto a una distribuzione perfettamente equa. Si tratta di una misura sintetica della quota cumulativa del reddito equivalente rappresentata dalle percentuali cumulative del numero di persone fisiche. Il suo valore varia da 0 (completa uguaglianza) a 100 (completa disuguaglianza).

Sesso

Maschio/femmina

 

 

Età

Meno di 65/Più di 65

 

(Non sono disponibili disaggregazioni per questa variabile principale)

Regione

NUTS 2

 

 


Tabella 15

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sull'occupazione

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


Variabili principali

Disaggregazioni

Tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni

Percentuale di lavoratori a tempo parziale tra le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni

Sesso

 

Maschio/femmina

 

 

 

 

Età

 

20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni, ..., 55-64 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24 anni, 25-54 anni, 55-64 anni

 

 

 

 

 

 

 

Livello di istruzione conseguito

ISCED 2011

Inferiore a quella primaria (livello 0)

Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

 

 

 

 

Regione

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 16

Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sull'occupazione

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


Variabili principali

Disaggregazioni

Tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni

Sesso

 

Maschio/femmina

 

Età

 

20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni, ..., 55-64 anni

 

Livello di istruzione conseguito

ISCED 2011

Inferiore a quella primaria (livello 0)

Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

 


Tabella 17

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla disoccupazione

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


Variabili principali

Disaggregazioni

Tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

Tasso di disoccupazione di lunga durata delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

Sesso

 

Maschio/femmina

 

 

 

 

Età

 

15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni

 

 

 

 

Livello di istruzione conseguito

ISCED 2011

Inferiore a quella primaria (livello 0)

Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

 

 

 

 

Regione

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sulla disoccupazione

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.

Variabili principali

Disaggregazioni

Tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

Tasso di disoccupazione di lunga durata delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni

Sesso

 

Maschio/femmina

 

 

Età

 

15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni

 

 

Livello di istruzione conseguito  (81)

ISCED 2011

Inferiore a quella primaria (livello 0)

Istruzione primaria e secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

 

 


Tabella 18

Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla forza lavoro potenziale

Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.


Variabili principali

Disaggregazioni

Percentuale di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni in cerca di lavoro ma non immediatamente disponibili

Percentuale di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni disponibili a lavorare ma che non cercano un impiego

Sesso

Maschio/femmina

Età

15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni

4.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

a)

Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

con la frequenza richiesta dalla legislazione corrispondente di cui al punto 4.1 (ad esempio mensile, trimestrale, annuale);

alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

in un formato CSV, XML (SDMX), JSON o in altro formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

tramite API e download in blocco.

b)

I metadati che descrivono la serie di dati sono disponibili sotto forma di file strutturato ben sviluppato contenente almeno una descrizione di dati statistici, concetti statistici, metodologie e informazioni sulla qualità dei dati.

c)

Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

d)

Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili.

5.   DATI RELATIVI ALLE IMPRESE E ALLA PROPRIETÀ DELLE IMPRESE

5.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

La categoria tematica «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese» comprende serie di dati contenenti le informazioni di base sull'impresa e i documenti e i conti aziendali a livello di singola impresa, con gli attributi chiave elencati nella tabella seguente.

Serie di dati

Informazioni di base sull'impresa: attributi chiave

Documenti e conti aziendali

Le descrizioni delle serie di dati e dei loro attributi chiave sono intese conformemente agli articoli 4, 5, da 9 a 19 bis, 24, da 28 a 29 bis, 31, 35, 36, 39, 40, 43 e 48 quater della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (82) e agli articoli da 4 a 6 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (83).

 

Ragione sociale (versione completa; denominazioni alternative, se del caso)

Stato dell'impresa (ad esempio se è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta (nonché la data di tali eventi), economicamente attiva o inattiva ai sensi del diritto nazionale)

Data di registrazione

Indirizzo della sede legale

Forma giuridica

Numero di registrazione

Stato membro in cui l'impresa è registrata

Attività che costituiscono l'oggetto dell'impresa, come il codice NACE

Documenti contabili, tra cui:

bilanci (compresi l'elenco delle partecipazioni, delle imprese figlie e delle imprese associate, l'indirizzo della sede legale e la quota di capitale detenuta), relazioni di revisione contabile;

dichiarazioni di carattere non finanziario, relazioni di esercizio e altre dichiarazioni o relazioni;

relazioni finanziarie annuali.

5.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo

a)

Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:

senza indebito ritardo dopo l'ultimo aggiornamento;

alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva, con condizioni supplementari relative al riutilizzo dei dati personali, se del caso;

in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale (XHTML per i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione (84); altri formati, se e ove prescritto dal diritto dell'Unione applicabile), con metadati completi (per i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione (85), i metadati specificati in tale regolamento, se del caso; per altri documenti, i metadati prescritti dal diritto dell'UE applicabile, se del caso); la leggibilità meccanica non è imposta per i dati conservati in formati non leggibili meccanicamente (ad esempio documenti e conti aziendali scannerizzati) o per i campi di dati non strutturati/non leggibili meccanicamente inclusi come parte di documenti leggibili meccanicamente;

tramite API e download in blocco.

a livello di singola impresa.

b)

Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

c)

Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili, come il Core Business Vocabulary (86).

6.   DATI RELATIVI ALLA MOBILITÀ

6.1.   Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione

La categoria tematica «dati relativi alla mobilità» comprende serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione della categoria tematica di dati Inspire «Reti di trasporto» di cui all'allegato I della direttiva 2007/2/CE, a tutti i livelli di generalizzazione disponibili fino alla scala 1:5 000, che coprono l'intero Stato membro se combinate. Se non sono disponibili nella scala 1:5 000, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (87), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile. Le serie di dati comprendono come attributi chiave il codice di identificazione nazionale, la posizione geografica e i collegamenti con le reti transfrontaliere, se disponibili.

CATEGORIA TEMATICA INSPIRE (quale definita nell'allegato I della direttiva 2007/2/CE)

Reti di trasporto

Per gli Stati membri cui si applica la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (88), questa categoria comprende anche le serie di dati di cui alla tabella seguente; le serie di dati sono intese come descritto nella direttiva 2005/44/CE.

Serie di dati sulle vie navigabili interne

Tipologia di dati

Caratteristiche del canale navigabile

Ostruzioni durature nel canale navigabile e affidabilità

Diritti d'infrastruttura delle vie navigabili

Altre limitazioni fisiche delle vie navigabili

Orari di servizio normali di chiuse e ponti

Localizzazione e caratteristiche di porti e impianti di trasbordo

Elenco degli ausili alla navigazione e dei segnali di traffico

Regole e raccomandazioni in materia di navigazione

Dati statici

Batimetria nel canale di navigazione

Ostruzioni temporanee nel canale navigabile

Livelli idrometrici attuali e futuri agli idrometri

Stato di fiumi, canali, chiuse e ponti

Restrizioni provocate da piene e ghiaccio

Cambiamenti a breve termine degli orari di servizio di chiuse e ponti

Cambiamenti a breve termine degli ausili alla navigazione

Dati dinamici

Assi idroviari e loro lunghezza in chilometri

Link ai file xml esterni con orari di servizio delle strutture che potrebbero ostacolare il traffico

Localizzazione di porti e impianti di trasbordo

Dati di riferimento relativi al livello dell'acqua utili per la navigazione

Sponde della via navigabile (a livello delle acque medie)

Costruzione litoranea

Profili delle chiuse e delle dighe

Limiti del canale navigabile/di navigazione

Punti del canale navigabile/di navigazione che presentano pericoli isolati emersi e sommersi

Ausili ufficiali alla navigazione (ad esempio boe, fari, segnali luminosi e pannelli di segnalazione)

Carte nautiche elettroniche per la navigazione interna (ENC interne secondo la norma per il sistema ECDIS interno)

6.2.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati sulle reti di trasporto

a)

Le serie di dati sulle reti di trasporto sono messe a disposizione per il riutilizzo:

immediatamente dopo l'ultimo aggiornamento;

alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale;

tramite API (89) e download in blocco;

nella versione più aggiornata.

b)

I metadati che descrivono le serie di dati sulle reti di trasporto contengono almeno gli elementi di metadati definiti nel regolamento (CE) n. 1205/2008.

c)

Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati.

d)

Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili.

6.3.   Modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati sulle vie navigabili interne

a)

Le serie di dati sulle vie navigabili interne sono messe a disposizione per il riutilizzo:

alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;

nel formato definito nella direttiva 2005/44/CE;

tramite API e download in blocco.

con l'attributo del codice di localizzazione ISRS (International Ship Reporting Standard, standard internazionale di segnalazione navale);

in base alla frequenza e alla tempestività di aggiornamento specificate nella tabella che segue;

nella granularità specificata nella tabella che segue.

b)

I metadati che descrivono le serie di dati sulle vie navigabili interne sono completi e disponibili sul web in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale.

c)

La documentazione delle serie di dati sulle vie navigabili interne è conforme alla direttiva 2005/44/CE e alle misure e norme di attuazione basate sulla direttiva 2005/44/CE.

Serie di dati

Statici

Dinamici/urgenti

Carte nautiche elettroniche

Frequenza e tempestività di aggiornamento

Quando necessario

Da giornaliera a (quasi) in tempo reale

Ogni tre mesi, in caso di modifiche della serie di dati

Granularità

Livello del singolo chilometro di via navigabile o miglio nautico; livello di ettometro della via navigabile, ove applicabile

Rete nazionale delle vie navigabili e nodi transfrontalieri


(1)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

(5)  Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(6)  Nel presente allegato, per geometria si intendono almeno due dimensioni.

(7)  Le unità fondiarie di base sono messe a disposizione dagli Stati membri nei quali i riferimenti catastali unici sono forniti unicamente per le unità fondiarie di base ma non per le parcelle.

(8)  La superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(9)  Indica se la parcella è gestita avvalendosi di pratiche biologiche.

(10)  Definiti come livello di riferimento per le aree di interesse ecologico nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) [articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013].

(11)  Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.

(12)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(13)  Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(14)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(15)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(16)  Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

(19)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(20)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

(23)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(24)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(25)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(26)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(27)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(28)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(29)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).

(30)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

(31)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(32)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

(33)  Raccomandazione della Commissione, del 22 gennaio 2014, sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 72).

(34)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(35)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(36)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(37)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(38)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(39)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(40)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(41)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(42)  Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.

(43)  Ad esempio, la specifica Inspire dei dati sulle condizioni atmosferiche e le caratteristiche geografiche meteorologiche (https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf) fornisce approcci e casi d'uso per rappresentare e documentare le serie di dati meteorologici.

(44)  Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

(45)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1).

(46)  Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

(47)  Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 1).

(48)  Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

(49)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(50)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(51)  Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

(52)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

(54)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).

(55)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(56)  Regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).

(57)  Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).

(58)  Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 22).

(59)  Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3).

(60)  93/704/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

(61)  Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).

(62)  Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).

(63)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 8).

(64)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 16).

(65)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 133).

(66)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59).

(67)  Le statistiche univariate e multivariate sono richieste solo per le combinazioni che presentano una dimensione del campione sufficientemente ampia da consentire la presentazione di stime precise.

(68)  Cfr. l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e il regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II.

(69)  Le modalità di prenotazione sono un modulo triennale — questa disaggregazione è richiesta solo su base triennale (non su base annuale).

(70)  Le statistiche specifiche per città sono richieste solo per città specifiche.

(71)  Classificazione internazionale standard dell'istruzione.

(72)  Disaggregazioni previste dal regolamento (UE) n. 549/2013 su base obbligatoria.

(73)  Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.

(74)  Frequenza e destagionalizzazione come prescritto dal regolamento (UE) n. 549/2013.

(75)  Per B.1*g non sono richieste disaggregazioni regionali per il volume o i tassi di crescita derivati.

(76)  NACE A*10

(77)  Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.

(78)  Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.

(79)  Quali definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20.

(80)  Quali definite nel regolamento (UE) n. 549/2013.

(81)  Secondo l'ISCED 2011.

(82)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(83)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(84)  Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

(85)  Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (GU L 234 del 31.8.2016, pag. 1).

(86)  https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/core-business-vocabulary/release/200.

(87)  Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(88)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

(89)  Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.


20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/76


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/139 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2023

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Columbia Britannica (7), Quebec (1) e Ontario (1) (Canada), confermati tra il 29 novembre 2022 e il 29 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 11 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Cumbria (1), Norfolk (3), North Yorkshire (1), Suffolk (1) e Yorkshire (1), in Inghilterra (Regno Unito), e nelle aree amministrative di Angus (1), Fife (1), Moray (1) e Perth and Kinross (1), in Scozia (Regno Unito), confermati tra il 14 dicembre 2022 e il 10 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 17 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di California (1), Colorado (2), Indiana (1), Minnesota (2), Missouri (1), Nebraska (1), Dakota del Sud (3), Tennessee (4) e Washington (2) (Stati Uniti), confermati tra l’8 dicembre 2022 e il 22 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(9)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(10)

Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 13 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle provincie di Alberta (4), Columbia Britannica (1), Manitoba (1), Ontario (6) e Saskatchewan (1) (Canada), confermati tra il 10 aprile 2022 e il 6 ottobre 2022.

(11)

Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Devon (4) e Pembrokeshire (1) in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 6 agosto 2022 e il 9 settembre 2022.

(12)

Il Canada e il Regno Unito hanno altresì presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul loro territorio.

(13)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi sono più rischi legati all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame.

(14)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(15)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte 1, sezione B, è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.13 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.13

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.4.2022

13.10.2022";

ii)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.36 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.36

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

16.11.2022";

iii)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.47 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.47

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

13.1.2023";

iv)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.56 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.56

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

5.10.2022";

v)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.59 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.59

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

22.9.2022";

vi)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alle zone da CA-2.83 a CA-2.85 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.83

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.9.2022

5.1.2023

CA-2.84

N, P1

 

12.9.2022

12.1.2023

CA-2.85

N, P1

 

12.9.2022

12.1.2023";

vii)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.91 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.9.2022

13.1.2023";

viii)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.99 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.99

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.9.2023

13.1.2023";

ix)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.105 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.105

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

15.1.2023";

x)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.113 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.113

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

12.1.2023";

xi)

alla voce relativa al Canada, la riga corrispondente alla zona CA-2.119 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.119

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

15.1.2023";

xii)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe corrispondenti alla zona CA-2.160 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.161 a CA-2.169:

"CA

Canada

CA-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2022

 

CA-2.162

N, P1

 

1.12.2022

 

CA-2.163

N, P1

 

6.12.2022

 

CA-2.164

N, P1

 

6.12.2022

 

CA-2.165

N, P1

 

9.12.2022

 

CA-2.166

N, P1

 

13.12.2022

 

CA-2.167

N, P1

 

21.12.2022

 

CA-2.168

N, P1

 

23.12.2022

 

CA-2.169

N, P1

 

29.12.2022";

 

xiii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe corrispondenti alle zone da GB-2.130 a GB-2.132 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.130

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.8.2022

1.1.2023

GB-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.8.2022

1.1.2023

GB-2.132

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.8.2022

1.1.2023";

xiv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga corrispondente alla zona GB-2.134 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.134

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1"

 

 

 

xv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga corrispondente alla zona GB-2.143 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.143

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

30.12.2022";

xvi)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.276 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da GB-2.277 a GB-2.287:

"GB

Regno Unito

GB-2.277

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

 

GB-2.278

N, P1

 

15.12.2022

 

GB-2.279

N, P1

 

15.12.2022

 

GB-2.280

N, P1

 

17.12.2022

 

GB-2.281

N, P1

 

20.12.2022

 

GB-2.282

N, P1

 

22.12.2022

 

GB-2.283

N, P1

 

29.12.2022

 

GB-2.284

N, P1

 

30.12.2022

 

GB-2.285

N, P1

 

4.1.2023

 

GB-2.286

N, P1

 

9.1.2023

 

GB-2.287

N, P1

 

10.1.2023";

 

xvii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.380 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da US-2.381 a US-2.397:

"US

Stati Uniti

US-2.381

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.12.2022

 

US-2.382

N, P1

 

9.12.2022

 

US-2.383

N, P1

 

12.12.2022

 

US-2.384

N, P1

 

13.12.2022

 

US-2.385

N, P1

 

14.12.2022

 

US-2.386

N, P1

 

14.12.2022

 

US-2.387

N, P1

 

14.12.2022

 

US-2.388

N, P1

 

14.12.2022

 

US-2.389

N, P1

 

14.12.2022

 

US-2.390

N, P1

 

16.12.2022

 

US-2.391

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.12.2022

 

US-2.392

N, P1

 

20.12.2022

 

US-2.393

N, P1

 

21.12.2022

 

US-2.394

N, P1

 

22.12.2022

 

US-2.395

N, P1

 

28.12.2022

 

US-2.396

N, P1

 

28.12.2022

 

US-2.397

N, P1

 

30.12.2022";

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.160 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.161 a CA-2.169:

"Canada

CA-2.161

British Columbia - Latitude 49.03, Longitude -122.4

The municipalities involved are:

3km PZ: Abbotsford

10km SZ: Langley Township, Aberdeen, and Abbotsford

CA-2.162

British Columbia - Latitude 49.03, Longitude -122.38

The municipalities involved are:

3km PZ: Abbotsford

10km SZ: Aberdeen and Abbotsford

CA-2.163

Quebec - Latitude 45.87, Longitude -72.45

The municipalities involved are:

3km PZ: Drummondville.

10km SZ: Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint Germain-de-Grantham, Saint-Lucien, and Saint-Nicephore.

CA-2.164

British Columbia - Latitude 49.08, Longitude -122.5

The municipalities involved are:

3km PZ: Abbotsford

10km SZ: Aberdeen, Abbotsford, Langley, and Langley Township.

CA-2.165

British Columbia - Latitude 49.01, Longitude -122.53

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove.

10km SZ: Aberdeen, Abbotsford, and Langley Township.

CA-2.166

British Columbia - Latitude 49.04, Longitude -122.5

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove.

10km SZ: Aberdeen, Abbotsford, Langley and Langley Township

CA-2.167

Ontario - Latitude 43.06, Longitude -81.8

The municipalities involved are:

3km PZ: Arkona, Lambton Shores and Watford.

10km SZ: Arkona, Kerwood, Lambton Shores, Parkhill, Strathroy, Thedford, and Watford.

CA-2.168

British Columbia - Latitude 49.09, Longitude -123.18

The municipalities involved are:

3km PZ: Delta and Richmond

10km SZ: Delta, Ladner, Richmond, and Tsawwassen

CA-2.169

British Columbia - Latitude 49.6, Longitude -119.7

The municipalities involved are:

3km PZ: Summerland

10km SZ: Naramata, Penticton and Summerland.";

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.276 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.277 a GB-2.287:

"Regno Unito

GB-2.277

in Forres, Moray, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates: N57.61 and W3.62

GB-2.278

near Hornsea, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates: N53.86 and W0.24

GB-2.279

near Pickering, Ryedale, North Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates: N54.26 and W0.88

GB-2.280

near Crieff, Perth and Kinross, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates: N56.37 and W3.79

GB-2.281

near Diss, South Suffolk, Suffolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates: N52.41 and E1.09

GB-2.282

near Ladybank, Fife, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates: N56.30 and W3.10

GB-2.283

near Forfar, Angus, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates: N56.57 and W2.89

GB-2.284

near Diss, South Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.43 and E1.09

GB-2.285

near Fakenham, North Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.83 and E0.93

GB-2.286

near Langwathby, Eden, Cumbria, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: Lat: N54.71 and Long: W2.66

GB-2.287

near Taverham, Broadland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.72 and Long: E1.22";

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.380 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.381 a US-2.397:

"Stati Uniti

US-2.381

State of Minnesota - Dodge 02

Dodge County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.9020475°W 44.1056663°N)

US-2.382

State of Missouri - Osage 01

Osage County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.9239849°W 38.6719935°N)

US-2.383

State of Minnesota - Wadena 01

Wadena County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.0521341°W 46.8944292°N)

US-2.384

State of Indiana - Daviess 01

Daviess County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 86.9260508°W 38.5981395°N)

US-2.385

State of Nebraska - Knox 03

Knox County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.5051023°W 42.8335260°N)

US-2.386

State of South Dakota - Moody 01

Moody County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.5858742°W 44.2476740°N)

US-2.387

State of South Dakota - Spink 07

Spink County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.2225844°W 44.7543512°N)

US-2.388

State of Tennessee - Weakley 01

Weakley County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.6412853°W 36.4196249°N)

US-2.389

State of Washington - Franklin 01

Franklin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.0737252°W 46.4848210°N)

US-2.390

State of Colorado - Weld 06

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.3905872°W 40.2270488°N)

US-2.391

State of Colorado - Weld 07

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.7029302°W 40.1701309°N)

US-2.392

State of South Dakota - Hanson 05

Hanson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8765851°W 43.7161653°N)

US-2.393

State of Tennessee - Weakley 02

Weakley County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.6513588°W 36.4101359°N)

US-2.394

State of California - Glenn 01

Glenn County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.1240297°W 39.6779329°N)’;

US-2.395

State of Tennessee - Weakley 03

Weakley County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.7184797°W 36.4195110°N)

US-2.396

State of Tennessee - Weakley 04

Weakley County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.6699217°W 36.4079674°N)

US-2.397

State of Washington - Snohomish 08

Snohomish County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.8881611°W 47.9640236°N)";

2)

all'allegato XIV, la parte 1, sezione B, è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.13 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.13

POU, RAT

N, P1

 

10.4.2022

13.10.2022

GBM

P1

 

10.4.2022

13.10.2022";

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.36 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.36

POU, RAT

N, P1

 

22.4.2022

16.11.2022

GBM

P1

 

22.4.2022

16.11.2022";

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.47 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.47

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2022

13.1.2023

GBM

P1

 

29.4.2022

13.1.2023";

iv)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.56 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.56

POU, RAT

N, P1

 

4.5.2022

5.10.2022

GBM

P1

 

4.5.2022

5.10.2022";

v)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.59 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.59

POU, RAT

N, P1

 

5.5.2022

22.9.2022

GBM

P1

 

5.5.2022

22.9.2022";

vi)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alle zone da CA-2.83 a CA-2.85 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.83

POU, RAT

N, P1

 

12.9.2022

5.1.2023

GBM

P1

 

12.9.2022

5.1.2023

CA-2.84

POU, RAT

N, P1

 

12.9.2022

12.1.2023

GBM

P1

 

12.9.2022

12.1.2023

CA-2.85

POU, RAT

N, P1

 

12.9.2022

12.1.2023

GBM

P1

 

12.9.2022

12.1.2023";

vii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.91 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.91

POU, RAT

N, P1

 

17.9.2022

13.1.2023

GBM

P1

 

17.9.2022

13.1.2023";

viii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.99 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.99

POU, RAT

N, P1

 

23.9.2023

13.1.2023

GBM

P1

 

23.9.2023

13.1.2023";

ix)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.105 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.105

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

15.1.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

15.1.2023";

x)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.113 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.113

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

12.1.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

12.1.2023";

xi)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.119 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.119

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2022

15.1.2023

GBM

P1

 

6.10.2022

15.1.2023";

xii)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe corrispondenti alla zona CA-2.160 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.161 a CA-2.169:

"CA

Canada

CA-2.161

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

 

GBM

P1

 

29.11.2022

 

CA-2.162

POU, RAT

N, P1

 

1.12.2022

 

GBM

P1

 

1.12.2022

 

CA-2.163

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2022

 

GBM

P1

 

6.12.2022

 

CA-2.164

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2022

 

GBM

P1

 

6.12.2022

 

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

 

GBM

P1

 

9.12.2022

 

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

 

GBM

P1

 

13.12.2022

 

CA-2.167

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

 

GBM

P1

 

21.12.2022

 

CA-2.168

POU, RAT

N, P1

 

23.12.2022

 

GBM

P1

 

23.12.2022

 

CA-2.169

POU, RAT

N, P1

 

29.12.2022

 

GBM

P1

 

29.12.2022";

 

xiii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe corrispondenti alle zone da GB-2.130 a GB-2.132 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.130

POU, RAT

N, P1

 

6.8.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

6.8.2022

1.1.2023

GB-2.131

POU, RAT

N, P1

 

9.8.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

9.8.2022

1.1.2023

GB-2.132

POU, RAT

N, P1

 

10.8.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

10.8.2022

1.1.2023";

xiv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe corrispondenti alla zona GB-2.134 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.134

POU, RAT

N, P1

 

26.8.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

26.8.2022

1.1.2023";

xv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe corrispondenti alla zona GB-2.143 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.143

POU, RAT

N, P1

 

9.9.2022

30.12.2022

GBM

P1

 

9.9.2022

30.12.2022";

xvi)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.276 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da GB-2.277 a GB-2.287:

"GB

Regno Unito

GB-2.277

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

 

GBM

P1

 

14.12.2022

 

GB-2.278

POU, RAT

N, P1

 

15.12.2022

 

GBM

P1

 

15.12.2022

 

GB-2.279

POU, RAT

N, P1

 

15.12.2022

 

GBM

P1

 

15.12.2022

 

GB-2.280

POU, RAT

N, P1

 

17.12.2022

 

GBM

P1

 

17.12.2022

 

GB-2.281

POU, RAT

N, P1

 

20.12.2022

 

GBM

P1

 

20.12.2022

 

GB-2.282

POU, RAT

N, P1

 

22.12.2022

 

GBM

P1

 

22.12.2022

 

GB-2.283

POU, RAT

N, P1

 

29.12.2022

 

GBM

P1

 

29.12.2022

 

GB-2.284

POU, RAT

N, P1

 

30.12.2022

 

GBM

P1

 

30.12.2022

 

GB-2.285

POU, RAT

N, P1

 

4.1.2023

 

GBM

P1

 

4.1.2023

 

GB-2.286

POU, RAT

N, P1

 

9.1.2023

 

GBM

P1

 

9.1.2023

 

GB-2.287

POU, RAT

N, P1

 

10.1.2023

 

GBM

P1

 

10.1.2023";

 

xvii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.380 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da US-2.381 a US-2.397:

"US

Stati Uniti

US-2.381

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2022

 

GBM

P1

 

8.12.2022

 

US-2.382

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

 

GBM

P1

 

9.12.2022

 

US-2.383

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

 

GBM

P1

 

12.12.2022

 

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

 

GBM

P1

 

13.12.2022

 

US-2.385

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

 

GBM

P1

 

14.12.2022

 

US-2.386

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

 

GBM

P1

 

14.12.2022

 

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

 

GBM

P1

 

14.12.2022

 

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

 

GBM

P1

 

14.12.2022

 

US-2.389

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

 

GBM

P1

 

14.12.2022

 

US-2.390

POU, RAT

N, P1

 

16.12.2022

 

GBM

P1

 

16.12.2022

 

US-2.391

POU, RAT

N, P1

 

20.12.2022

 

GBM

P1

 

20.12.2022

 

US-2.392

POU, RAT

N, P1

 

20.12.2022

 

GBM

P1

 

20.12.2022

 

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

 

GBM

P1

 

21.12.2022

 

US-2.394

POU, RAT

N, P1

 

22.12.2022

 

GBM

P1

 

22.12.2022

 

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022

 

GBM

P1

 

28.12.2022

 

US-2.396

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022

 

GBM

P1

 

28.12.2022

 

US-2.397

POU, RAT

N, P1

 

30.12.2022

 

GBM

P1

 

30.12.2022".

 


20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/92


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/140 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2023

recante trecentotrentaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 16 gennaio 2023 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha aggiunto una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«ABDUL REHMAN MAKKI [alias certi: a) Abdur Rehman Makki; b) Abdur Rahman Makki; c) Abdul Rahman Makki; d) Hafiz Abdul Rahman Makki; e) Hafiz Abdul Rehman Makki; f) Hafiz Abdul Rehman]. Data di nascita: 10.12.1954. Luogo di nascita: Bahawalpur, provincia del Punjab (Pakistan). Cittadinanza: pakistana. Passaporto n.: a) CG9153881 (passaporto pakistano emesso il 2.11.2007); b) A5199819 (passaporto pakistano). Numero di identificazione nazionale: a) 6110111883885 (pakistano); b) 34454009709 (pakistano). Indirizzo: Tayyiba Markaz, Muridke, provincia del Punjab (Pakistan). Altre informazioni: Vice amir/capo di LASHKAR-E-TAYYIBA (LET) alias JAMAAT-UD-DAWA (JUD) e Capo dell'ala politica di JUD/LET. Già capo del dipartimento Relazioni esterne di LET e membro della Shura (organo direttivo). Cognato del capo di JUD/LET Hafiz Muhammad Saeed. Nome del padre: Hafiz Abdullah Bahwalpuri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2023.».


20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/94


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/141 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2023

recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 sono stati registrati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Polonia e Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell’Unione.

(6)

Nel dicembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Slesia in Polonia, in un’area attualmente non elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni In detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(7)

Nel dicembre 2022 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Opole in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(8)

Nel gennaio 2023 è stato anche rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Varmia-Masuria in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(9)

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(10)

Tenuto conto anche dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (6), in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione della Varmia-Masuria in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(11)

Inoltre, tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle regioni della Santacroce in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni I tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(12)

Inoltre, tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone delle regioni di Banská Bystica, Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou e Humenné in Slovacchia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(13)

Tenuto conto anche dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione di Zvolen in Slovacchia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(14)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Polonia e Slovacchia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II. Poiché nell’Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

(15)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della Commissione, del 21 dicembre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 147).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

powiat kolneński,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

powiat pińczowski,

powiat miejski Kielce,

powiat kielecki,

powiat jędrzejowski,

powiat włoszczowski,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

w województwie opolskim:

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodków w powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,

in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce,

in the district of Zlaté Moravce, the municipalities of Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Alessandria, Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,

nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba,

Regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Regione Lazio:

nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all’intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all’intersezione con l’autostrada A24, l’autostrada A24 fino all’intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all’intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova,

Regione Sardegna:

nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Ballao, Barumini, Escalaplano, Escolca Isola Amministrativa, Genuri, Gergei, Gesico, Guamaggiore, Las Plassas, Mandas, Orroli, Pauli Arbarei, Selegas, Setzu, Siddi, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villaputzu,

nella provincia di Nuoro i comuni di Arzana Isola Amministrativa, Birori, Borore, Bortigali a ovest della strada statale 131, Dualchi, Gairo Isola Amministrativa, Galtelli, Irgoli, Jerzu Isola Amministrativa, Lanusei Isola Amministrativa, Loceri Isola Amministrativa, Loculi, Macomer a ovest della strada statale 131, Noragugume, Onifai, Orosei, Ortueri, Osini Isola Amministrativa, Perdasdefogu, Posada, Sindia Isola Amministrativa, Siniscola, Tertenia Isola Amministrativa,

nella provincia di Oristano i comuni di Aidomaggiore, Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Ghilarza, Gonnosnò, Mogorella, Neoneli, Nureci, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Soddi, Sorradile Isola Amministrativa, Tadasuni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant’antonio,

nella provincia di Sassari i comuni di Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della strada statale 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Loiri Porto San Paolo, Monti, Mores a nord della strada statale 128 bis – strada provinciale 63, Olbia a sud della strada statale 127, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della strada provinciale 63 – strada provinciale 1 – strada statale 199, Semestene, Telti, Torralba, Tula.

10.   Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowomiejskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

część powiatu jarosławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

powiat lubański,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

powiat bolesławiecki,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

powiat miejski Sosnowiec,

powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok,

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

the whole district of Sabinov,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žarnovica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’,

in the district of Zlaté Moravce, the whole municipalities not included in part I,

in the district of Levice the municipality of Kozárovce.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro,

nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone,

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

Regione Lazio:

l’area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell’Azienda sanitaria locale “ASL RM1”,

Regione Sardegna:

nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gesturi, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

nella provincia di Nuoro i comuni di Atzara, Austis, Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Bortigali a ovest della strada statale 131, Cardedu, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer a ovest della strada statale 131, Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Silanus, Sorgono, Teti, Tiana, Torpè, Tortolì, Ulassai, Ussassai,

nella provincia di Oristano i comuni di Laconi, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile,

nella provincia di Sassari i comuni di Alà dei Sardi, Anela, Benetutti, Bono, Bonorva a est della strada statale 131, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores a sud della strada statale 128 bis – strada provinciale 63, Nughedu di San Nicolò, Nule, Olbia Isola Amministrativa (Berchiddeddu), Oschiri a sud della E 840, Ozieri a sud della strada provinciale 63 – strada provinciale 1 – strada statale 199, Padru, Pattada, San Teodoro.

10.   Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

Regione Sardegna:

nella provincia di Nuoro i comuni di Aritzo, Arzana, Baunei, Belvi, Desulo, Gavoi, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule, Talana, Tonara, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rybno, część gminy Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Płośnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Burkat – Skurpie – Rutkowice – Płośnica – Turza Mała – Koty, część gminy Lidzbark położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

część gminy Grodziczno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 w powiecie nowomiejskim,

część gminy Lubawa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącą od wschodniej graniczy gminy do skrzyżowana z drogą nr 541, a następnie na wschód od liini wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 537 do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gmina Dąbrówno, część gminy Grunwald położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Stębark, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Stębark do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Stębark – Łodwigowo w powiecie ostródzkim,

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

część gminy Gostyń położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

w województwie dolnośląskim:

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim.

6.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

In the district of Humenné: Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

».

DECISIONI

20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/134


DECISIONE (UE) 2023/142 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo alla costituzione di un elenco di persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e all’adozione del regolamento interno del gruppo di esperti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2019.

(2)

A norma dell’articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato») deve stabilire un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare le questioni attinenti all’interpretazione o all’applicazione degli articoli pertinenti del capo 16.

(3)

A norma dell’articolo 16.18, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato deve adottare il regolamento interno del gruppo di esperti.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione.

(5)

A norma dell’articolo 22.3, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato può prendere decisioni per iscritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo alla costituzione di un elenco di persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e all’adozione del regolamento interno del gruppo di esperti, di cui all’articolo 16.18 di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE n. …/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

del …

riguardante la costituzione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ("APE UE-Giappone"), in particolare l'articolo 16.18, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell'APE UE-Giappone prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ("comitato") stabilisca un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto a norma di tale articolo.

(2)

L'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'APE UE-Giappone prevede che il comitato adotti il regolamento interno del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto è stabilito come indicato nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Il regolamento interno del gruppo di esperti è adottato come indicato nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

L'elenco di persone e il regolamento interno del gruppo di esperti, di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 della presente decisione, stabiliti in conformità all'articolo 16.18, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera d), dell'accordo sono validi dalla data di adozione della presente decisione.

Fatto a ….,

Per il comitato per il commercio e

lo sviluppo sostenibile

Il presidente


ALLEGATO 1

ELENCO DI ESPERTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16.18, PARAGRAFO 4, LETTERA d), DELL'APE UE-GIAPPONE

Sottoelenco per l'Unione europea

1.

Jorge CARDONA

2.

Karin LUKAS

3.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

4.

Geert VAN CALSTER

Sottoelenco per il Giappone

1.

Shin-ichi AGO

2.

Yukari TAKAMURA

3.

Dai TAMADA

4.

Nobuyuki YAGI

Sottoelenco di persone che non sono cittadini di alcuna delle parti e che possono esercitare la funzione di presidente del gruppo

1.

Armand DE MESTRAL (Canada)

2.

Jennifer A. HILLMAN (Stati Uniti)

3.

Arthur Edmond APPLETON (Stati Uniti)

4.

Nathalie BERNASCONI (Svizzera)


ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI ESPERTI

Nelle procedure del gruppo di esperti di cui al capo 16 (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, si applicano le norme seguenti:

I.   Definizioni

1.

Nel presente regolamento interno si intende per:

a)

"personale amministrativo": rispetto a un esperto, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti;

b)

"consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza ai fini della procedura del gruppo di esperti, ad eccezione dei rappresentanti di quella parte;

c)

"accordo": l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico;

d)

"assistente": una persona che, su mandato di un esperto, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e)

"codice di condotta": il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 dell'accordo, adottato con decisione n. 1/2019 del comitato misto dell'accordo il 10 aprile 2019;

f)

"comitato": il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo;

g)

"giorni": giorni di calendario;

h)

"esperto": un membro di un gruppo di esperti;

i)

"gruppo di esperti": un gruppo di esperti convocato a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo;

j)

"procedimento": il procedimento del gruppo di esperti;

k)

"rappresentante": rispetto a una parte, un funzionario o qualsiasi altra persona di un ministero, un'agenzia o un altro ente pubblico di una parte e altro personale, che la parte nomini come suo rappresentante ai fini del procedimento del gruppo di esperti;

l)

"parte richiedente": la parte che chiede la convocazione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo; e

m)

"parte chiamata a rispondere": la parte che riceve dalla parte richiedente la richiesta di convocazione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo.

II.   Nomina degli esperti

2.

Il copresidente della parte richiedente del comitato istituito a norma dell'articolo 16.13 dell'accordo è responsabile dell'organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo e informa con il dovuto anticipo il copresidente della parte chiamata a rispondere della data, dell'ora e del luogo dell'estrazione a sorte. Il copresidente della parte chiamata a rispondere può essere presente all'estrazione a sorte o essere rappresentato da un'altra persona. Possono inoltre essere presenti rappresentanti di entrambe le parti. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

3.

Le parti informano per iscritto ciascuna delle persone nominate per esercitare la funzione di esperto a norma dell'articolo 16.18 dell'accordo dell'avvenuta nomina. Ciascuna di esse conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata dell'avvenuta nomina.

III.   Codice di condotta

4.

Il codice di condotta si applica, mutatis mutandis, agli esperti che esercitano la propria funzione nel gruppo di esperti.

IV.   Riunione organizzativa

5.

Salvo diversa decisione delle parti, le parti si riuniscono con il gruppo di esperti entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di definire le questioni che le parti o il gruppo di esperti ritengano opportuno affrontare, tra cui:

a)

i compensi e il rimborso delle spese degli esperti, che sono stabiliti in conformità alle norme e ai criteri dell'OMC;

b)

le spese per eventuali assistenti o personale amministrativo che gli esperti decidono di ingaggiare, con l'importo totale dei compensi per l'assistente o il personale amministrativo di ciascun esperto non supera il 50 % del compenso di tale esperto, salvo diversa decisione delle parti; e

c)

il calendario del procedimento, che è stabilito in base al fuso orario della parte chiamata a rispondere.

Possono partecipare alla riunione, di persona, in teleconferenza o in videoconferenza, solo gli esperti e i rappresentanti delle parti che siano funzionari o altre persone di un ministero, agenzia o altro ente pubblico.

V.   Notifiche

6.

Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:

a)

trasmesso dal gruppo di esperti è inviato a entrambe le parti allo stesso momento;

b)

trasmesso da una parte al gruppo di esperti è inviato in copia all'altra parte allo stesso momento; e

c)

trasmesso da una parte all'altra parte è inviato in copia al gruppo di esperti allo stesso momento, ove opportuno.

7.

Le notifiche di cui al paragrafo 6 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale notifica si considera ricevuta nel giorno in cui è stata inviata.

8.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del gruppo di esperti possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

9.

Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo del Giappone o dell'Unione europea o con un qualsiasi altro giorno di chiusura ufficiale o per forza maggiore degli uffici del governo di una parte, il documento si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Nella riunione organizzativa di cui al paragrafo 5 ciascuna parte presenta un elenco dei propri giorni festivi e di ogni altro giorno di chiusura ufficiale dei propri uffici. Ciascuna parte mantiene l'elenco aggiornato durante la procedura del gruppo di esperti.

VI.   Comunicazioni scritte

10.

La parte richiedente trasmette le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere trasmette la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte richiedente.

VII.   Richieste di informazioni e pareri

11.

In conformità dell'articolo 16.18, paragrafo 3, dell'accordo, per le questioni attinenti agli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro o agli accordi multilaterali in materia di ambiente, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi internazionali pertinenti che ritenga appropriati.

12.

Prima di chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi di cui al paragrafo 11, il gruppo di esperti concede alle parti la facoltà di esprimere osservazioni sull'elenco di organizzazioni o organismi e sulle richieste da rivolgere loro.

13.

Il gruppo di esperti presenta le informazioni ottenute a norma del paragrafo 11 alle parti, le quali hanno la facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito.

VIII.   Funzionamento del gruppo di esperti

14.

Il presidente del gruppo di esperti presiede tutte le riunioni. Il gruppo di esperti può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

15.

Salvo altrimenti disposto nell'articolo 16.18 dell'accordo o nel presente regolamento interno, il gruppo di esperti può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

16.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dall'articolo 16.18 dell'accordo, dal presente regolamento interno o dal codice di condotta, previa consultazione delle parti il gruppo di esperti può adottare una procedura appropriata compatibile con tali disposizioni.

17.

Il gruppo di esperti, previa consultazione delle parti, può modificare qualsiasi termine, eccetto quello stabilito all'articolo 16.18 dell'accordo, e può introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo. Nel consultare le parti, il gruppo di esperti le informa per iscritto in merito alla modifica o all'adeguamento proposti e alla relativa motivazione.

IX.   Udienze

18.

In base al calendario stabilito a norma del paragrafo 5 e previa consultazione delle parti e degli altri esperti, il presidente del gruppo di esperti fissa la data e l'ora dell'udienza.

19.

Salvo diversa decisione delle parti, le udienze si svolgono alternativamente in una parte e nell'altra parte e la prima udienza si tiene nella parte chiamata a rispondere. Salvo diversa decisione delle parti, la parte in cui si svolge l'udienza:

a)

stabilisce il luogo dell'udienza e ne informa il presidente del gruppo di esperti; ed

b)

è responsabile dell'organizzazione logistica dell'udienza.

20.

Salvo diversa decisione delle parti e fatto salvo il paragrafo 49, le spese sostenute per l'organizzazione logistica dell'udienza sono ripartite tra le parti.

21.

Il presidente del gruppo di esperti notifica per iscritto e a tempo debito alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.

22.

In linea di principio, dovrebbe essere prevista soltanto un'udienza. Previa consultazione delle parti e su richiesta di una di esse o di propria iniziativa, il gruppo di esperti può convocare altre udienze nel caso in cui la controversia riguardi questioni di eccezionale complessità. I paragrafi da 18 a 21 si applicano mutatis mutandis a ciascuna delle udienze aggiuntive.

23.

Le udienze del gruppo di esperti sono aperte al pubblico, tranne qualora le parti decidano diversamente o le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. È opportuno che non siano effettuate registrazioni audio o video dell'udienza da parte del pubblico. Le udienze che si svolgono a porte chiuse sono riservate conformemente al paragrafo 39.

24.

Tutti gli esperti sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

25.

Salvo diversa decisione delle parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti;

c)

gli assistenti e il personale amministrativo;

d)

gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del gruppo di esperti; e

e)

i rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi internazionali pertinenti, secondo quanto deciso dal gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 3, dell'accordo.

26.

Entro cinque giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al gruppo di esperti l'elenco dei nominativi delle persone che, nel corso dell'udienza, interverranno con presentazioni o argomentazioni orali per conto di quella parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

27.

Il gruppo di esperti conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte richiedente e alla parte chiamata a rispondere sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

Argomentazione

a)

argomentazione della parte richiedente; e

b)

argomentazione della parte chiamata a rispondere;

Argomentazione di contestazione

a)

replica della parte richiedente; e

b)

replica della parte chiamata a rispondere.

28.

Il gruppo di esperti può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

29.

Il gruppo di esperti predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal gruppo di esperti.

30.

Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

X.   Deliberazioni

31.

Solo gli esperti possono partecipare alle deliberazioni del gruppo di esperti.

XI.   Domande scritte

32.

Il gruppo di esperti può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

33.

Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal gruppo di esperti. A ciascuna parte viene data la facoltà di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della copia.

XII.   Sostituzione degli esperti

34.

L'articolo 16.18, paragrafo 4, dell'accordo si applica mutatis mutandis qualora uno degli esperti del gruppo di esperti originario si ritiri, non sia in grado di partecipare, o debba altrimenti essere sostituito nel procedimento del gruppo ai sensi dell'articolo 16.18 dell'accordo.

35.

Se una parte ritiene che un esperto non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte ne informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha raccolto prove sufficienti del fatto che l'esperto non soddisfa i requisiti del codice di condotta.

36.

Se una parte ritiene che un esperto diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo esperto in conformità del paragrafo 34.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un esperto, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del gruppo di esperti, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che l'esperto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, un nuovo esperto è selezionato in conformità del paragrafo 34.

37.

Se una parte ritiene che il presidente del gruppo di esperti non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo presidente in conformità del paragrafo 34.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione siasottoposta ai due esperti rimanenti. Gli esperti decidono, entro 10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta, se sussiste la necessità di sostituire il presidente del gruppo di esperti. La decisione degli esperti riguardo alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se gli esperti concludono che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è selezionato un nuovo presidente in conformità del paragrafo 34.

38.

I procedimenti sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai paragrafi da 34 a 37.

XIII.   Riservatezza

39.

Il gruppo di esperti e le parti considerano riservate le informazioni che una parte abbia comunicato in via riservata al gruppo di esperti. Qualora una parte presenti al gruppo di esperti una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce inoltre, su richiesta dell'altra parte ed entro 20 giorni dalla data della richiesta, una versione non riservata delle comunicazioni che possa essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno impedisce a una parte di rendere pubbliche le proprie comunicazioni nella misura in cui non divulghi informazioni indicate come riservate dall'altra parte. Il gruppo di esperti si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Il gruppo di esperti e le parti rispettano la riservatezza dell'udienza del gruppo di esperti che si svolge a porte chiuse.

XIV.   Contatti unilaterali

40.

Il gruppo di esperti non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

41.

Un esperto non discute di un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe le parti in assenza degli altri esperti.

XV.   Comunicazioni a titolo di amicus curiae

42.

Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite in una parte che sono indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni siano ricevute entro 10 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti.

43.

Le comunicazioni sono concise e comunque non più lunghe di 15 pagine con interlinea doppia e sono direttamente attinenti a una questione di fatto o di diritto esaminata dal gruppo di esperti. Le comunicazioni contengono una descrizione della persona che le presenta, compresi:

a)

per una persona fisica, la sua cittadinanza; e

b)

per una persona giuridica, il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento.

Ciascuna persona precisa nelle sue comunicazioni gli interessi che essa ha nel quadro del procedimento. Le comunicazioni sono redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità ai paragrafi 45 e 46 del presente regolamento interno.

44.

Nella propria relazione il gruppo di esperti elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dei paragrafi 42 e 43. Il gruppo di esperti non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono sottoposte alle parti perché possano formulare le proprie osservazioni. Il gruppo di esperti prende in considerazione le osservazioni delle parti che gli siano state presentate entro 30 giorni.

XVI.   Lingua e traduzione

45.

Nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 16.17 dell'accordo e non successivamente alla riunione organizzativa di cui al paragrafo 5, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune del procedimento dinanzi al gruppo di esperti. Entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento interno da parte del comitato in conformità dell'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'accordo, ciascuna parte notifica all'altra un elenco delle lingue di sua preferenza. L'elenco comprende almeno una lingua di lavoro dell'OMC.

46.

Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta e, ove opportuno, fornisce al contempo una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'OMC notificate dall'altra parte in conformità al paragrafo 45. La parte responsabile dell'organizzazione dell'udienza orale predispone, ove opportuno, l'interpretazione delle comunicazioni orali nella stessa lingua di lavoro dell'OMC.

47.

La relazione intermedia e la relazione finale del gruppo di esperti sono presentate nella lingua di lavoro comune. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del gruppo di esperti sono presentate nelle lingue di lavoro dell'OMC di cui al paragrafo 46.

48.

Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto in conformità del presente regolamento interno.

49.

Laddove risulti necessaria la traduzione o l'interpretazione delle comunicazioni scritte e orali di una parte nella lingua di lavoro pertinente dell'OMC, tale parte sostiene i relativi costi.

XVII.   Relazione del gruppo di esperti

50.

Il gruppo di esperti presenta alle parti una relazione interinale e una relazione finale in conformità all'articolo 16.18, paragrafo 5, dell'accordo. La relazione finale è resa pubblica. Il gruppo di esperti non deve divulgare la propria relazione prima della pubblicazione ad opera delle parti.

XVIII.   Revisione

51.

Il presente regolamento interno può essere rivisto mediante accordo tra le parti.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 19/144


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

del 21 dicembre 2022

che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato [2023/143]

IL COMITATO,

visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (il «Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

(2)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo.

(3)

Con decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 2019 (2) il Comitato misto, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le disposizioni sostanziali della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 erano inizialmente applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con decisione n. 2/2020 dell’11 dicembre 2020 (5) il Comitato misto ha prorogato le disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2021. Con decisione n. 2/2021, le disposizioni transitorie sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (6).

(4)

Con decisione n. 2/2021 del 17 dicembre 2021, il termine entro cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità, dovrebbero essere rivedute ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento, è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Alla luce della situazione attuale, tale termine dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2023 per le norme nazionali che non sono ancora state rivedute.

(5)

In attesa dell’adozione delle disposizioni finali che sostituiscono le attuali disposizioni transitorie, è necessaria una proroga delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2023, per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea.

(6)

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 (7), estende ai trasporti nazionali le norme uniformi contenute nell’accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e nel regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), nonché nell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). L’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/68/CE consente agli Stati membri di chiedere deroghe agli allegati dell’ADR e del RID per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di merci pericolose o per trasporti locali. La Svizzera ha stilato un elenco di tali deroghe. Esse figurano nell’allegato 1 dell’accordo. Tali deroghe sono state rinnovate alla fine del 2016 e scadono il 1o gennaio 2023. Il 29 settembre 2022 la Svizzera ne ha chiesto nuovamente il rinnovo. L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/68/CE consente la proroga di dette deroghe per un periodo non superiore a sei anni. È pertanto opportuno prorogare le deroghe fino al 1° gennaio 2029. È inoltre necessario correggere nell’allegato 1 dell’accordo i riferimenti nazionali delle deroghe che sono state modificate dopo l’ultimo rinnovo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’allegato 1, sezione 4, dell’accordo è così modificato:

1)

la data «31 dicembre 2022», entro la quale dovrebbe essere riesaminata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere con le corrispondenti specifiche tecniche di interoperabilità dell’Unione, è sostituita dalla data «31 dicembre 2023» per le seguenti disposizioni:

a)

per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile» — «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (8):

CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0 del giugno 2015),

CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0 del giugno 2019),

CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0 del giugno 2019);

b)

per quanto riguarda il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (9):

CH-TSI CCS-006 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-019 (versione 3.0 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-026 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-032 (versione 2.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-033 (versione 1.1 del novembre 2020),

CH-TSI CCS-038 (versione 1.1 del novembre 2020),

CH-CSM-RA-001 (versione 1.0 del giugno 2019);

2)

i riferimenti alle seguenti norme nazionali svizzere sono soppressi nel modo seguente:

a)

per quanto riguarda le norme nazionali svizzere relative al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, è soppressa la norma seguente:

« —

CH-TSI LOC&PAS-037: (versione 1.0 del giugno 2019): ETCS Service Brake (freno di servizio ETCS) (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2021).»;

b)

per quanto riguarda le norme nazionali svizzere relative al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, sono soppresse le norme seguenti:

« —

CH-TSI CCS-035 (versione 1.0 del giugno 2019): testi da visualizzare sulla DMI (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2022);»

e

« —

CH-CSM-RA-002 (versione 1.0 del giugno 2019): requisiti in caso di velocità superiori a 200 km/h (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2022).».

2.   Il testo dell’allegato 1, sezione 3 «Norme tecniche», parte intitolata «Trasporto di merci pericolose» , dell’accordo relativo al trasporto di merci pericolose è sostituito dal testo che figura nell’allegato.

Articolo 2

La decisione n.°2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019, è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3.   L’allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione. Se la compatibilità con il diritto dell’Unione non è stata stabilita entro il 31 dicembre 2023, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo diversa decisione del Comitato misto.»

;

2)

all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Berna, il 21 dicembre 2022

Per la Confederazione svizzera

Il presidente

Peter FÜGLISTALER

Per l’Unione europea

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Kristian SCHMIDT


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(2)  Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 13 dicembre 2019, relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43).

(3)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(4)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(5)  Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (GU L 15 del 18.1.2021, pag. 34).

(6)  Decisione n. 2/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 17 dicembre 2021, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (GU L 46 del 25.2.2022, pag. 125).

(7)   GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

(8)   GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228.

(9)   GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1.


ALLEGATO

«Trasporto di merci pericolose»

Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione; GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 della Commissione, del 29 giugno 2022 (GU L 176 dell’1.7.2022, pag. 33).

Ai fini del presente accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1.    Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO-a-CH-1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punti 1.6.14.4, 4.8 e 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RO-a-CH-2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all’allegato I, capo I.1., di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4, ad eccezione del n. ONU 3509, e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 8.1.2.1, lettera a) dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RO-a-CH-3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all’allegato I, capo I.1., di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della legislazione nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.6 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2029.

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE.

RO-bi-CH-1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1., di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.11 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RO-bi-CH-2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.12 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2029.

RO-bi-CH-3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punto 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 8.2.1 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

2.    Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE:

RA-a-CH-1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione delle cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8, ma secondo la legislazione nazionale, sono autorizzati per il trasporto di combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1. dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412) e appendice 1, capitoli 1.6, 4.8 e 6.14, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RA-a-CH-2

Oggetto: documento di trasporto.

Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: è possibile utilizzare un termine collettivo nel documento di trasporto, se tale documento è accompagnato da un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1. dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).