ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
18 gennaio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/118 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/120 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Луканка Троянска/Lukanka Troyanska/Троянска луканка/Troyanska lukanka (STG)]

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/122 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

32

 

*

Decisione (PESC) 2023/123 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

34

 

*

Decisione (PESC) 2023/124 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/125 della Commissione, del 10 gennaio 2023, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 289]  ( 1 )

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1o luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi ( GU L 177 del 4.7.2022 )

121

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/118 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 140, lettera b), e l’articolo 149, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova.

(2)

L’articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e l’articolo 71 del medesimo regolamento delegato indica che gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. L’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento delegato stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per tali volatili in cattività.

(3)

Quando un’esposizione di volatili in cattività si svolge in uno Stato membro, qualsiasi partecipante situato in un altro Stato membro deve ottenere un certificato sanitario per partecipare a tale esposizione, in conformità all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Quando più partecipanti sono situati nello stesso Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro in questione può ritenere inopportuno assegnare risorse per il rilascio del certificato sanitario in ciascuno stabilimento di origine.

(4)

Al fine di superare questa difficoltà e al contempo di fornire adeguate garanzie in materia di sanità animale, è opportuno consentire alle autorità competenti di rilasciare certificati negli stabilimenti in cui i volatili in cattività sono temporaneamente raggruppati e detenuti prima di essere spediti a un’esposizione in un altro Stato membro. L’articolo 67 del regolamento (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Nell’Unione si svolgono regolarmente eventi con piccioni acrobatici. Tali eventi consistono nel raggruppare piccioni che possono provenire da più Stati membri e che sono trasportati in gabbie dai loro detentori dagli stabilimenti di origine in cui sono normalmente detenuti fino al luogo dell’evento. I volatili sono liberati in tale luogo per dimostrazioni di volo prima di rientrare nelle gabbie nelle quali vengono riportati al loro stabilimento di origine. Detti eventi possono pertanto essere considerati esibizioni, equivalenti a quelle organizzate per gli uccelli rapaci. L’articolo 67 dovrebbe pertanto essere modificato per estendere le prescrizioni per esibizioni di volo e di caccia di uccelli rapaci a tutti i tipi equivalenti di esibizioni e per specificare le condizioni pertinenti per i movimenti da e verso tali eventi.

(6)

Inoltre l’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688 impone agli operatori di spostare in un altro Stato membro volatili in cattività solo se sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Tale articolo prevede anche alcune deroghe a detto obbligo. Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 67, è necessario tener conto di tali modifiche nelle deroghe di cui all’articolo 71, paragrafi 2 e 3. L’articolo 71 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

L’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per i volatili in cattività. Alla luce della possibilità introdotta all’articolo 67 dal presente regolamento di spostare volatili in cattività raccolti in un unico stabilimento registrato situato nello Stato membro di origine, è opportuno specificare le prescrizioni che dovrebbero essere rispettate in tale caso specifico. L’articolo 81, paragrafo 2, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

L’articolo 91 del regolamento delegato (UE) 2020/688 precisa le responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria e le disposizioni specifiche relative ai volatili in cattività sono stabilite al paragrafo 1, lettera e), di tale articolo. È opportuno completare tali disposizioni al fine di prevedere controlli di identità e fisici e controlli documentari da effettuare quando i volatili in cattività destinati a un’esposizione in un altro Stato membro sono temporaneamente raccolti e detenuti in uno stabilimento a fini di certificazione. L’articolo 91 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(9)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2020/688,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:

1)

l’articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Articolo 67

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni

1.   Gli operatori spostano volatili in cattività per un’esposizione in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59.

2.   Prima di spostarli per un’esposizione in un altro Stato membro, gli operatori in uno Stato membro possono raccogliere volatili in cattività in un unico stabilimento registrato situato nello stesso Stato membro alle seguenti condizioni:

a)

i volatili in cattività rimangono in tale stabilimento per un periodo massimo di 12 ore;

b)

al momento della raccolta lo stabilimento detiene esclusivamente volatili in cattività destinati all’esposizione in questione;

c)

tutti i volatili in cattività raccolti nello stabilimento provengono direttamente da stabilimenti registrati o riconosciuti nei quali sono detenuti in modo continuativo e nei quali soddisfano le condizioni di cui all’articolo 59.

3.   L’operatore dell’esposizione, esclusa qualsiasi esibizione di volo, provvede affinché:

a)

l’ingresso nell’esposizione sia limitato ai volatili in cattività preventivamente registrati per partecipare all’esposizione;

b)

l’ingresso nell’esposizione di volatili originari di stabilimenti situati nello Stato membro in cui si tiene l’esposizione non comprometta lo stato sanitario dei volatili che vi

partecipano

i)

imponendo che tutti i volatili in cattività che partecipano all’esposizione abbiano lo stesso stato sanitario;

oppure

ii)

tenendo i volatili in cattività originari dello Stato membro in cui si tiene l’esposizione in locali o recinti separati rispetto ai volatili in cattività originari di altri Stati membri;

c)

un veterinario

i)

effettui i controlli di identità dei volatili in cattività che partecipano all’esposizione prima del loro ingresso nell’esposizione;

ii)

controlli le condizioni cliniche dei volatili al momento dell’ingresso e durante l’esposizione.

4.   Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività che vengono spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 siano spostati da tale esposizione in un altro Stato membro solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme all’articolo 81;

oppure

b)

in caso di volatili in cattività diversi da quelli che partecipano alle esibizioni di volo, gli animali sono accompagnati da tutti i documenti seguenti:

i)

una dichiarazione rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), in cui in cui si attesta che lo stato sanitario dei volatili quale dichiarato nel certificato sanitario originale conforme all’articolo 81 non è stato compromesso durante l’esposizione;

ii)

il certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione;

c)

in caso di volatili che hanno partecipato a un’esibizione di volo, gli animali sono accompagnati dal certificato sanitario originale valido conforme all’articolo 81 rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili verso l’esibizione di volo, senza l’attestazione di cui alla lettera b), punto i), purché:

i)

gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine e

ii)

i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’articolo 81, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esibizione di volo.

5.   Il veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), rilascia la dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), solamente purché:

a)

gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine;

b)

siano state prese disposizioni affinché i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’articolo 81, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione;

c)

siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).»

;

2)

all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esposizioni diverse dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, lettera b).»

;

3)

all’articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esibizioni di volo allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’articolo 67, paragrafo 4, lettera c).»

;

4)

all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il certificato sanitario per i volatili in cattività destinati a esposizioni, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, e, nel caso in cui i volatili siano raccolti in un unico stabilimento registrato, alle prescrizioni di cui all’articolo 67, paragrafo 2.»

;

5)

all’articolo 91, paragrafo 1, lettera e), dopo il punto ii) è aggiunto il punto iii) seguente:

«iii)

per i volatili in cattività spostati per un’esposizione in un altro Stato membro da un unico stabilimento registrato a norma dell’articolo 67, paragrafo 2: controlli di identità e fisici dei volatili in cattività e un controllo della documentazione sanitaria e di produzione dello stabilimento di origine registrato o riconosciuto e di una dichiarazione dell’operatore di tale stabilimento attestante che:

i volatili in cattività presentati per la certificazione hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la loro partenza,

il gruppo di origine non presenta casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate e

nelle ultime 48 ore i volatili del gruppo di origine non hanno presentato segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che potessero far sospettare tali malattie;»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).


18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/119 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(2)

L’applicazione delle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda gli animali acquatici e i loro prodotti ha messo in luce la necessità di una maggiore chiarezza in merito a quali prodotti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato. In particolare, è opportuno chiarire che gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici che sono sbarcati da pescherecci ed entrano nella filiera alimentare ai fini del consumo umano diretto sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento. È inoltre opportuno chiarire che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

Diversi Stati membri e portatori di interessi hanno indicato che, a seguito di recenti sviluppi e specializzazioni nel settore del materiale germinale, la definizione di «gruppi di raccolta di embrioni» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe includere anche i gruppi che raccolgono e manipolano solo ovociti non fecondati. È pertanto opportuno modificare tale definizione per includervi i suddetti gruppi.

(4)

Inoltre, ai fini delle prescrizioni specifiche per gli equini per quanto riguarda la peste equina e l’encefalomielite equina venezuelana di cui all’allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, occorre introdurre una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» all’articolo 2 del regolamento delegato. Una definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figura già all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) nel contesto dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). È pertanto opportuno che la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ai fini della peste equina e dell’encefalomielite equina venezuelana sia coerente con la definizione di «stabilimento protetto dai vettori» figurante all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689. L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V di tale regolamento. L’articolo 3, paragrafo 5, del suddetto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V del medesimo regolamento siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori. Occorre di conseguenza adeguare le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto degli animali terrestri di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le prescrizioni relative ai movimenti e alla manipolazione degli animali terrestri dopo il loro ingresso nell’Unione di cui all’articolo 19 del suddetto regolamento delegato agli animali da compagnia detenuti in abitazioni private. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 19 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(6)

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini è consentito solo se gli animali di tali partite sono stati identificati individualmente prima della spedizione dallo stabilimento di origine con un mezzo fisico di identificazione recante in modo visibile, leggibile e indelebile, tra l’altro, il codice del paese esportatore conformemente alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. È necessario prevedere una deroga a tale prescrizione affinché gli Stati membri consentano l’ingresso nell’Unione di tali ungulati identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166. Tale deroga dovrebbe essere concessa solo dalla Commissione e su richiesta di un paese terzo o territorio interessato.

(7)

L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che, successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità se, dopo una politica di abbattimento totale e una pulizia e disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti, l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato un programma di sorveglianza per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione. Tale periodo di tempo non è tuttavia coerente con quello applicabile a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro. L’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

L’articolo 53, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale contenente, tra l’altro, il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere. Poiché alcuni volatili sono validamente identificati in paesi terzi o territori che non sono i paesi terzi o territori da cui i volatili entrano nell’Unione, oppure con un numero di identificazione individuale contenente il codice del paese terzo o territorio di origine in forma di codice a tre lettere conforme alla norma ISO 3166, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.

(9)

L’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di spedizione nell’Unione di cani, gatti e furetti. Esso non prevede l’obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spediti nell’Unione partite di cani, gatti e furetti, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (4) prevede tale obbligo di riconoscimento per i movimenti all’interno dell’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere allineato a tale riguardo al regolamento delegato (UE) 2020/688 e l’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali provenienti da paesi terzi o territori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22 di tale regolamento. L’articolo 22 del regolamento delegato stabilisce che l’ingresso di tali partite nell’Unione è consentito solo se rispettano, tra le varie condizioni, il divieto di vaccinazione dei bovini, suini, ovini e caprini donatori contro, tra l’altro, l’afta epizootica. Tuttavia il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (5) e le pertinenti norme internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) consentono la vaccinazione di bovini, suini, ovini e caprini contro l’afta epizootica a determinate condizioni. L’articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato per prevedere una deroga in relazione a tale vaccinazione e per allineare l’articolo alle norme analoghe applicabili all’interno dell’Unione e alle norme internazionali.

(11)

L’articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali destinate a stabilimenti confinati. Successivamente alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 diversi Stati membri e portatori di interessi hanno messo in dubbio la proporzionalità di tali prescrizioni alla luce delle specificità delle partite in questione e delle differenze nei relativi rischi per la sanità animale. È pertanto opportuno modificare il suddetto articolo per garantire agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda la gestione dei rischi nelle loro circostanze specifiche e in funzione delle specie animali interessate, tenendo conto nel contempo degli elenchi dell’Unione di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (6).

(12)

L’articolo 124, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali detenuti, ad eccezione degli animali detenuti come selvaggina d’allevamento che sono stati abbattuti in loco, è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali detenuti che, durante il trasporto al macello, non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche. Tuttavia, per quanto riguarda le partite di pollame, il rispetto di tale prescrizione richiederebbe in determinati casi il ricorso a strade meno dirette, il che inciderebbe in modo sproporzionato sui normali modelli di scambio commerciale e allungherebbe altresì i tempi di spostamento. Per risolvere la questione garantendo nel contempo l’applicazione di misure di riduzione dei rischi volte a prevenire la diffusione di malattie, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2020/692 una deroga a tale prescrizione a determinate condizioni.

(13)

L’articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne per quanto riguarda lo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche utilizzate per la loro produzione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per fare riferimento alla data di macellazione o abbattimento degli animali anziché a quella di spedizione della partita nell’Unione, al fine di collegare meglio i potenziali rischi per la sanità animale a specifici prodotti della partita.

(14)

L’articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi e prodotti esclusivamente a partire da latte crudo. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, a condizione che siano rispettate determinate condizioni, in quanto il rischio è analogo.

(15)

L’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), e lettera c), punto i), e stabilisce prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione. Tale disposizione dovrebbe essere modificata per consentire l’approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari dagli Stati membri e di prodotti lattiero-caseari trattati da paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo per la produzione di prodotti composti a lunga conservazione. È inoltre opportuno precisare le prescrizioni relative ai prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 163, paragrafo 3.

(16)

L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma di tale regolamento, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. In taluni paesi terzi e territori le ispezioni cliniche degli animali acquatici prima dell’esportazione nell’Unione erano in passato effettuate da professionisti della sanità degli animali acquatici, oltre che dai veterinari. È pertanto opportuno modificare l’articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire ai professionisti della sanità degli animali acquatici di effettuare ispezioni cliniche prima dell’esportazione nell’Unione, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione del paese terzo o territorio esportatore.

(17)

Taluni animali acquatici sono imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prima del loro ingresso nell’Unione. Tali animali acquatici presentano un rischio di diffusione di malattie inferiore rispetto ad altri animali acquatici che entrano nell’Unione e che non sono imballati ed etichettati nello stesso modo. È pertanto opportuno modificare l’articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di esentare gli animali acquatici vivi di cui all’articolo 172, lettere d), e) ed f), di tale regolamento dall’obbligo di spedizione nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine. La modifica consentirebbe, ad esempio, di mantenere tali prodotti in un deposito frigorifero riconosciuto durante il tragitto dal loro luogo di origine situato in un paese terzo o territorio al luogo di destinazione nell’Unione. Un’esenzione analoga dovrebbe applicarsi anche all’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativo alla manipolazione di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi dopo l’ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali articoli.

(18)

Anche alla luce del minore rischio di diffusione delle malattie associato a tali prodotti, le partite di animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) ed f), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero essere esentate dall’obbligo di essere accompagnate, al loro ingresso nell’Unione, da una dichiarazione firmata dal comandante della nave nella quale sono state trasportate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 168 di tale regolamento.

(19)

Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano adottare misure nazionali in relazione a una malattia diversa da una malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Tali misure, se riguardano i movimenti tra Stati membri di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, devono essere approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Tali misure possono applicarsi alle malattie elencate che sono malattie di categoria E quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (8) e alle malattie non elencate. È pertanto opportuno modificare la parte V, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per chiarire che le misure nazionali approvate a norma dell’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano non solo alle malattie non elencate, ma anche alle malattie di categoria E.

(20)

È stato rilevato un errore di riferimento incrociato all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare tale articolo eliminando il riferimento all’articolo 176 e sostituendolo con un riferimento all’articolo 175 di tale regolamento.

(21)

L’articolo 178 del regolamento (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati, pollame e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. L’articolo 179 di tale regolamento stabilisce le prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio. Tuttavia il rischio di introduzione di malattie animali nell’Unione da parte di volatili in cattività è analogo a quello del pollame. Le prescrizioni speciali di cui all’articolo 178 dovrebbero pertanto applicarsi anche ai volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 178 e 179 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(22)

L’allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie nello stabilimento di origine per gli equini. Il punto in questione omette la possibilità che le restrizioni dei movimenti siano revocate dall’autorità competente nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni da quando l’ultimo animale di una specie elencata nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati. Tale possibilità è disponibile in caso di movimenti di equini tra Stati membri in conformità dell’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2020/688 per gli stabilimenti in cui sono stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina. Al tempo stesso, i modelli di certificati sanitari di cui all’allegato II, capitoli da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (9) prevedono già tale possibilità nel caso in cui sia trascorso un periodo di 30 giorni senza che siano stati segnalati casi di surra, durina o anemia infettiva equina nello stabilimento di origine per gli equini. È pertanto necessario allineare l’allegato VIII, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe essere allineato di conseguenza.

(23)

L’allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di ovini per quanto riguarda l’infezione da Brucella di cui all’articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato. Le prescrizioni relative a un periodo di permanenza nello stabilimento di origine dovrebbero essere allineate a quelle di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii), del regolamento delegato e alla pertinente voce riguardante gli ovini nella tabella di cui all’allegato III di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(24)

L’allegato XI, punto 2.1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per la peste equina cui devono conformarsi gli equini che entrano nell’Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario E o F. Gli animali devono essere stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «struttura protetta da vettori», riservato a uno stabilimento confinato di cui all’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2020/692, al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all’articolo 2 di tale regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(25)

L’allegato XI, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche per l’encefalomielite equina venezuelana cui devono conformarsi gli equini che entrano nell’Unione da paesi terzi, territori o loro zone assegnati al gruppo sanitario C o D. Gli animali devono essere stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un determinato periodo. È necessario allineare il termine «quarantena protetta da vettori» al termine «stabilimento protetto dai vettori», definito all’articolo 2 del suddetto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(26)

È inoltre opportuno specificare i criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori da parte dell’autorità competente. È pertanto necessario stabilire tali criteri nell’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692. I criteri dovrebbero essere coerenti con i criteri di cui all’allegato V, parte II, capitolo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e all’articolo 12.1.10, punto 1, del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(27)

L’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692, punto 2, lettera b), specifica il periodo durante il quale deve essere somministrato il trattamento contro l’infestazione da Echinoccocus multilocularis. Tale periodo si è dimostrato difficile da rispettare. È possibile prevedere un certo grado di flessibilità senza incrementare i rischi per la sanità pubblica o animale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1.

all’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:

a)

pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;

b)

molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum Mollusca;

c)

crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum Crustacea;

d)

animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX del presente regolamento che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali che sono state approvate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*1).

(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;"

2.

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 36) è sostituito dal seguente:

«36)

“gruppo di raccolta di embrioni”: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni concepiti in vivo destinati all’ingresso nell’Unione;»

;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«50)

“rifugio per animali”: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento del loro ingresso nello stabilimento;

51)

“stabilimento protetto dai vettori”: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi di Culicoides spp. o di Culicidae, a seconda dei casi, mediante adeguati mezzi fisici e di gestione, che abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall’autorità competente e che soddisfino i criteri di cui all’allegato XI, punto 3.»

;

3.

all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Il paragrafo 1 non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»

;

4.

all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.»

;

5.

all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest’ultima, il codice del paese esportatore di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito da un codice diverso in forma di codice a due lettere.»

;

6.

all’articolo 38, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato, con esito negativo, un programma di sorveglianza che offre almeno la confidenza, sulla base di un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative ai focolai che si sono verificati.»

;

7.

all’articolo 53, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato ad almeno una zampa dell’animale, recante una marcatura unica con un’indicazione visibile, leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, o un transponder iniettabile con un’indicazione leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

il codice del paese terzo o territorio in cui sono stati inizialmente identificati conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due o tre lettere;»

;

8.

all’articolo 73 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti provenienti da un rifugio per animali è consentito solo se tali partite sono state spedite da un rifugio per animali:

a)

riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

b)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio;

c)

elencato a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.»

;

9.

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Paese terzo o territorio di origine o loro zona

1.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto da animali in paesi terzi, territori o loro zone che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione alla prescrizione in materia di sanità animale di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera a), l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini e caprini può essere consentito se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto in paesi terzi o territori in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica, purché sia stato raccolto da animali conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 5, capitolo I, punto 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.»

;

10.

nella parte III, l’intestazione del titolo 3 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 3

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERE A) E B), DESTINATO A STABILIMENTI CONFINATI»

;

11.

l’articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Articolo 117

Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a stabilimenti confinati

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione può essere consentito purché:

a)

l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi che l’ingresso di tale materiale germinale può comportare per l’Unione;

b)

gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona da cui l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali è autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*2) o, a norma dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, dallo Stato membro di destinazione, a seconda delle specie in questione;

c)

gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di uno stabilimento nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona di origine che figura in un elenco stabilito dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione da cui può essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali di determinate specie;

d)

il materiale germinale sia destinato a uno stabilimento confinato nell’Unione, riconosciuto conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;

e)

il materiale germinale sia trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera d).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).»;"

12.

all’articolo 124 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

in deroga alla lettera c), punto i), durante il trasporto al macello le partite di pollame possono passare attraverso una zona di un paese terzo o territorio non elencato per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

lo stabilimento di origine del pollame, la zona del paese terzo o territorio non elencato per l’ingresso nell’Unione e il macello sono situati nello stesso paese terzo o territorio;

ii)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato senza soste o operazioni di scarico in tale zona;

iii)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato utilizzando in via prioritaria le autostrade o linee ferroviarie principali;

iv)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato evitando le aree vicine a stabilimenti che detengono animali delle specie elencate per le pertinenti malattie del pollame;

v)

il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato dopo lo spopolamento e la pulizia e disinfezione dello stabilimento o degli stabilimenti interessati da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle;

vi)

dopo il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione, il pollame è portato direttamente al macello ed è macellato entro sei ore dal suo arrivo al macello.

In assenza di alternative adeguate e purché siano rispettate tutte le condizioni di cui ai punti da i) a vi) della presente lettera, il pollame trasportato al macello può passare attraverso più di una zona di cui alla presente lettera.»

;

13.

l’articolo 150 è sostituito dal seguente:

«Articolo 150

Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne di cui all’elenco figurante all’allegato I, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione o abbattimento degli animali.»

;

14.

l’articolo 156 è sostituito dal seguente:

«Articolo 156

Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi

L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da animali delle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius;

b)

il latte crudo o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari erano conformi alle pertinenti prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli da 3 a 10 e alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di latte crudo di cui agli articoli 153 e 154 e quindi idonei all’ingresso nell’Unione ed erano originari di uno dei seguenti:

i)

di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati;

ii)

di un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati e che sono autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo; o

iii)

di uno Stato membro.»

;

15.

l’articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1.   In deroga all’articolo 3, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

a)

prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che siano stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

ii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, o di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

iii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) della presente lettera o sono stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;

b)

ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

a)

accompagna partite di prodotti composti solo laddove la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione;

b)

è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita di prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e dei prodotti composti contenenti ovoprodotti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di:

a)

prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti; o

b)

prodotti della pesca conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625.»

;

16.

all’articolo 166, dopo la frase introduttiva è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia l’ispezione clinica di cui al primo comma può essere effettuata da un professionista della sanità degli animali acquatici, purché sia autorizzato a svolgere tale attività dal paese terzo o territorio interessato a norma del relativo diritto nazionale.»

;

17.

all’articolo 167, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine;»

;

18.

all’articolo 168, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), se la spedizione nell’Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all’articolo 167 possono entrare nell’Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell’arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni:»

;

19.

all’articolo 169, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell’Unione e sono destinati a ulteriore trasformazione soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

devono essere identificati mediante un’etichetta leggibile all’esterno del contenitore, che faccia riferimento al certificato che è stato rilasciato per la partita in questione;

b)

l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:

i)

“prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

ii)

“prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

iii)

“prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”.»

;

20.

all’articolo 174, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di:

a)

animali acquatici diversi da quelli di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), sono trasportate direttamente al luogo di destinazione nell’Unione;

b)

animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici sono manipolate correttamente per garantire che le acque naturali non siano contaminate.»

;

21.

nella parte V, l’intestazione del titolo 2 è sostituita dalla seguente:

«TITOLO 2

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE INTESE A LIMITARE LE RIPERCUSSIONI DI DETERMINATE MALATTIE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429»

;

22.

all’articolo 178, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 178

Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:»

;

23.

all’articolo 179, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 179

Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:»

;

24.

gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così rettificato:

 

all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

malattie per le quali alcuni Stati membri hanno adottato le misure nazionali di cui all’articolo 175 del presente regolamento, quando una partita contiene le specie pertinenti elencate nell’allegato XXIX del presente regolamento ed è destinata a uno Stato membro, una zona o un compartimento elencati nell’allegato I o II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*3);

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1)

nell’allegato VIII, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie elencate nello stabilimento di origine per gli equini, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

 

Periodo

Prescrizioni da rispettare qualora sia stato precedentemente segnalato un caso o focolaio nello stabilimento

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

6 mesi

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei tre anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti, e

gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.6.11, punto 3.1, del manuale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) per animali terrestri (versione 2018) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.

Encefalomielite equina venezuelana

6 mesi

Se provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, soddisfano le condizioni di cui al seguente punto i) e quelle di cui al seguente punto ii) o al seguente punto iii):

i)

nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; e

ii)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari a 21 giorni, protetti da attacchi di insetti vettori, e

sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, o

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;

iii)

gli animali sono stati sottoposti a:

una prova per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, e

una prova, con esito negativo, per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 10, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell’Unione, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo tra il campionamento e la spedizione.

Durina

6 mesi

1.

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione, e

gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al primo trattino del presente punto tenuti separati dalle femmine, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto.

2.

In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l’ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.

Surra

(Trypanosoma evansi)

6 mesi

1.

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e

gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento.

2.

In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l’ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.

Anemia infettiva equina

90 giorni

1.

Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente finché:

gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, e

gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all’allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino del presente punto e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.

2.

In deroga al punto 1, qualora nello stabilimento sia stata segnalata un’infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione, dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell’autorità competente per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere da quando l’ultimo animale delle specie elencate nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali dello stabilimento sono stati puliti e disinfettati.

Rabbia

30 giorni

Carbonchio ematico

15 giorni

–»;

2)

nell’allegato X, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

OVINI

I maschi non castrati di ovini, diversi da quelli destinati alla macellazione nell’Unione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 30 giorni in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (Brucella ovis) nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis) nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione.»;

3)

l’allegato XI è così modificato:

a)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Prescrizioni specifiche per la peste equina

Gli equini devono soddisfare la serie di prescrizioni stabilita in una delle lettere che seguono:

a)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono state effettuate, con esito negativo in ciascun caso, una prova sierologica e una prova di identificazione dell’agente per la peste equina su un campione di sangue prelevato non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori ed entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

b)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, senza un incremento significativo del titolo degli anticorpi, su campioni di sangue prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, di cui il primo campione prelevato almeno sette giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori;

c)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione ed è stata effettuata, con esito negativo, una prova di identificazione dell’agente per il virus della peste equina su un campione di sangue prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione negli stabilimenti protetti dai vettori e non più di 72 ore prima del momento della spedizione nell’Unione, e il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l’assenza di insetti vettori all’interno degli stabilimenti protetti dai vettori;

d)

esistono prove documentate del fatto che gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina mediante un primo ciclo vaccinale completo, e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro tutti i sierotipi del virus della peste equina presenti nella popolazione di origine almeno 40 giorni prima dell’ingresso negli stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

e)

gli animali sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati durante il periodo di isolamento in stabilimenti protetti dai vettori in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo. Il secondo di questi deve essere stato prelevato entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, con esito negativo in ciascun caso o con esito negativo in una prova di identificazione dell’agente per il virus della peste equina sul secondo campione.»;

b)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Prescrizioni specifiche per l’encefalomielite equina venezuelana

Gli equini devono soddisfare almeno una delle seguenti prescrizioni:

a)

gli animali sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l’isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana;

b)

gli animali non sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana e sono stati tenuti in isolamento in stabilimenti protetti dai vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali. Durante il periodo di isolamento gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell’isolamento degli animali in stabilimenti protetti dai vettori, e gli animali sono rimasti protetti da insetti vettori fino alla spedizione nell’Unione.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l’isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana;

c)

gli animali sono stati sottoposti a un test di inibizione dell’emoagglutinazione per l’encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali prelevato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione nell’Unione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a una prova, con esito negativo, di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la data di spedizione nell’Unione, e sono stati protetti da attacchi di vettori dal momento del prelievo per la prova di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l’utilizzo combinato sugli animali di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto degli animali.»;

c)

è aggiunto il punto 3 seguente:

«3.

STABILIMENTO PROTETTO DAI VETTORI

Criteri minimi per la concessione dello status di stabilimento protetto dai vettori:

a)

lo stabilimento è dotato di appropriate barriere fisiche all’ingresso e all’uscita, ad esempio di un sistema di entrata-uscita a doppia porta;

b)

le aperture dello stabilimento protetto dai vettori devono essere schermate dai vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate a intervalli regolari con un insetticida omologato, secondo le istruzioni del fabbricante;

c)

il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all’interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;

d)

devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori;

e)

devono essere in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme, da seguire nella gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali da tale stabilimento al luogo di carico per la spedizione nell’Unione.»;

4)

nell’allegato XXI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il prodotto deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima della spedizione nell’Unione;».


18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/120 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Луканка Троянска/Lukanka Troyanska»/«Троянска луканка/Troyanska lukanka» (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 341 del 6.9.2022, pag. 22.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/121 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2023

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (2). Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(2)

Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari (3), l’EGTOP ha raccomandato di aggiungere l’uso della sostanza talco E 553b alle sostanze di base consentite nella produzione biologica. L’EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiungere alle sostanze attive a basso rischio utilizzate nell’agricoltura biologica le sostanze seguenti: i) ABE-IT 56, a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM; ii) «pirofosfato ferrico»; e iii) «estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce». È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali sostanze.

(3)

L’EGTOP ha inoltre raccomandato di autorizzare l’uso della deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive contro la Rhagoletis completa. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della deltametrina secondo condizioni e limiti specifici.

(4)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti (3) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali; ii) cloruro di potassio (muriato di potassio) di origine naturale; e iii) nitrato di sodio utilizzato per la produzione di alghe sulla terraferma in sistemi chiusi.

(5)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai mangimi (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale; ii) oltre a quelli ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o da Saccharomyces carlsbergensis, tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi; iii) gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»; iv) illite-montmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»; e v) bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine».

(6)

Sulla base di un’ulteriore raccomandazione dell’EGTOP relativa ai mangimi (6), la betaina anidra è attualmente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 solo per gli animali monogastrici. Tuttavia la raccomandazione dell’EGTOP si basava su un fascicolo relativo alla betaina anidra utilizzata come additivo nutrizionale per il pollame, i suini e i pesci. L’autorizzazione della betaina anidra dovrebbe pertanto essere concessa anche per l’alimentazione dei pesci.

(7)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti per animali da compagnia (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) utilizzati come materie prime per mangimi di origine minerale; ii) carragenina; iii) farina di semi di carrube (gomma di carruba), a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione; iv) acacia (gomma arabica), utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante; v) taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani; e vi) cloruro d’ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti.

(8)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) biossido di silicio utilizzato come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande; e ii) estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2023, la gomma di gellano sia autorizzata solo se proviene dalla produzione biologica. Tuttavia non è disponibile una quantità sufficiente di gomma di gellano proveniente dalla produzione biologica. Al fine di consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare, è opportuno posticipare l’applicazione di tale requisito.

(10)

La gomma di guar E 412 figura nell’allegato III, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici. Tuttavia nel registro degli additivi per mangimi dell’Unione europea figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti. È necessario rettificare tale errore.

(11)

Il talco E 553b è stato autorizzato come additivo alimentare nei prodotti alimentari di origine vegetale dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (7). Tale uso non era stato incluso nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. È necessario rettificare tale errore.

(12)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(13)

L’inclusione del talco E 553b come additivo alimentare è stata erroneamente limitata e alcuni operatori biologici potrebbero aver continuato a utilizzarlo come additivo alimentare negli alimenti di origine vegetale. Tale errore dovrebbe pertanto essere rettificato retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

4)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:

1)

nell’allegato III, parte B, il punto 1 (Additivi tecnologici) è così rettificato:

a)

alla lettera c) è aggiunta la voce seguente:

«E 412

Gomma di guar»;

 

b)

alla lettera d), la voce «E 412 gomma di guar» è soppressa;

2)

nell’allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), la voce «E 553b Talco» è sostituita dalla seguente:

«E 553b

Talco

 

prodotti di originale vegetale

 

salsicce a base di carne

per le salsicce a base di carne, solo trattamento superficiale».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

(3)  Relazione finale dell’EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell’EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

(4)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(5)  Relazione finale dell’EGTOP sugli alimenti VII e i mangimi V e relazione finale dell’EGTOP sui mangimi VI e sugli alimenti per animali da compagnia I: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

(6)  Relazione finale dell’EGTOP sui mangimi III e gli alimenti V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

(7)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1)

al punto 1 (Sostanze di base), dopo la voce «18C Polvere di semi di senape*» è inserita la voce seguente:

«19C

14807-96-6

Metasilicato di magnesio idrogeno

minerale silicatico

(Talco E 553b)

qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*1).

2)

al punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) sono aggiunte le voci seguenti:

«16D

CAS non attribuito

ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623)

non proveniente da OGM

non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM»;

20D

10058-44-3

Pirofosfato ferrico

 

28D

 

Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce

 

3)

al punto 4 (Sostanze attive non incluse in alcuna delle categorie precedenti) la voce «40A Deltametrina» è sostituita dalla seguente:

«40A

52918-63-5

Deltametrina

solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae, Ceratitis capitata e Rhagoletis completa».


(*1)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»;


ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

«Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato

i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009

il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali

Nitrato di sodio

solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi

Cloruro di potassio (muriato di potassio)

solo di origine naturale».


ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

al punto 1, dopo la voce «11.3.1 Fosfato dicalcico» è inserita la voce seguente:

«11.3.2

Fosfato mono-dicalcico»;

 

b)

al punto 1, dopo la voce «11.3.17 Fosfato monoammonico» è inserita la voce seguente:

«11.3.19

Trifosfato pentasodico (STPP)

solo per alimenti per animali da compagnia

11.3.27

Diidrogenodifosfato di disodio (SAPP)

solo per alimenti per animali da compagnia»;

c)

al punto 2, le voci «ex 12.1.5 Lieviti» ed «ex 12.1.12 Prodotti del lievito» sono sostituite dalle seguenti:

«12.1.5

Lieviti

se non disponibili di origine biologica

12.1.12

Prodotti del lievito

se non disponibili di origine biologica»;

2)

la parte B è così modificata:

a)

al punto 1, lettera c) (Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti) sono aggiunte le voci seguenti:

«E 407

Carragenina

solo per alimenti per animali da compagnia

E 410

Farina di semi di carrube (gomma di carrube)

solo per alimenti per animali da compagnia

ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione

se disponibile di origine biologica

E 414

Acacia (gomma arabica)

solo per alimenti per animali da compagnia

se disponibile di origine biologica»;

E 415

Gomma di xantano

 

b)

al punto 1, lettera d) (Agenti leganti e antiagglomeranti), nell’ordine dei numeri dei codici sono inserite le voci seguenti:

«E 563

Argilla sepiolitica

 

1g599

Illite-montmorillonite-caolinite»;

 

c)

al punto 1 sono aggiunte una nuova lettera f) e la voce seguente:

«f)

Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine

Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici»;

1m558

Bentonite

 

d)

il punto 3, lettera a), (Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile) è così modificato:

i)

dopo la voce «ex3a Vitamine e Provitamine» è inserita la voce seguente:

«3a370

Taurina

solo per gatti e cani

se disponibile non di origine sintetica»;

ii)

la voce «3a920 Betaina anidra» è sostituita dalla seguente:

«3a920

Betaina anidra

solo per gli animali e i pesci monogastrici

di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale»;

e)

al punto 4 (Additivi zootecnici) è aggiunta la voce seguente:

«4d7 e 4d8

Cloruro di ammonio

solo per gatti».


ALLEGATO IV

L’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1)

la sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti) è così modificata:

a)

la voce «E 418 Gomma di gellano» è sostituita dalla seguente:

«E 418

Gomma di gellano

prodotti di origine vegetale e animale

solo la forma ad alto tasso di acile

solo da produzione biologica, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2026»;

b)

la voce «E 551 Biossido di silicio» è sostituita dalla seguente:

«E 551

Biossido di silicio

cacao, erbe e spezie in polvere essiccate

aromi

propoli

per il cacao, esclusivamente per l’uso nei distributori automatici»;

2)

nella sezione A2 (Ausiliari di fabbricazione e altri prodotti che possono essere impiegati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici), le voci relative all’estratto di luppolo e all’estratto di colofonia di pino sono sostituite dalle seguenti:

«Estratto di luppolo

prodotti di originale vegetale

solo per scopi antimicrobici

se disponibile di origine biologica»;

«Estratto di colofonia di pino

prodotti di originale vegetale

solo per scopi antimicrobici

se disponibile di origine biologica».


DECISIONI

18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/32


DECISIONE (PESC) 2023/122 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2023

che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*), EULEX KOSOVO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (1).

(2)

Il 3 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/904 (2), che modifica l’azione comune 2008/124/PESC e proroga il mandato della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) fino al 14 giugno 2023. Tale decisione prevede, tra l’altro, che il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE debba essere trasferito da EULEX KOSOVO all’ufficio dell’Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.

(3)

Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1969 (3). Tale decisione prevede l’assegnazione di risorse aggiuntive al rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali, per quanto riguarda, tra l’altro, il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/124/PESC.

(5)

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 3 dell’azione comune 2008/124/CFSP, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE è trasferito al rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali entro il 31 dicembre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Si applica a decorrere dal 17 ottobre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

(2)  Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio del 3 giugno 2021 che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 114).

(3)  Decisione (PESC) 2022/1969 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/489, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 92).


18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/34


DECISIONE (PESC) 2023/123 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/97 (1), che prevedeva un periodo di attuazione dei progetti di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

(2)

Il termine del periodo di attuazione era il 4 febbraio 2022.

(3)

L’8 luglio 2021 l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs — UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97, ha chiesto di prorogare di dodici mesi, a costo zero, il periodo di attuazione. Il 19 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2033 (2) che proroga il periodo di attuazione fino al 4 febbraio 2023.

(4)

Il 29 ottobre 2022 l’UNODA ha chiesto in una lettera un’ulteriore proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione, a causa delle difficoltà di attuazione legate alla pandemia di COVID-19.

(5)

La proroga del periodo di attuazione dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97 fino al 4 febbraio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/97 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 4 febbraio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).

(2)  Decisione (PESC) 2021/2033 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 29).


18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/36


DECISIONE (PESC) 2023/124 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2023

a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(2)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1), che invita l'Unione a convincere il maggior numero possibile di paesi a sottoscrivere il codice di condotta dell'Aia, soprattutto quelli in possesso di missili balistici. Tale posizione comune invita inoltre a sviluppare ulteriormente e applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.

(3)

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 sottolinea che l'Unione rafforzerà il proprio contributo alla sicurezza collettiva.

(4)

La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l'obiettivo dell'Unione di rafforzare concrete azioni dell'Unione a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

(5)

Il Consiglio ha precedentemente adottato quattro decisioni a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici: la decisione 2008/974/PESC (2), la decisione 2012/423/PESC (3), la decisione 2014/913/PESC (4) e la decisione (PESC) 2017/2370 (5), modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1066 (6) e (PESC) 2021/2074 (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia attraverso un'azione operativa.

2.   Gli obiettivi dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

promuovere la sottoscrizione universale del codice di condotta dell'Aia;

b)

promuovere la piena attuazione del codice di condotta dell'Aia da parte degli Stati firmatari; e

c)

contribuire a inserire meglio il codice di condotta dell'Aia negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici.

3.   Una descrizione dettagliata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

3.   L'FRS svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 1 042 614,72 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS. La convenzione di sovvenzione dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione di di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche da parte dell'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione della convenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stata conclusa alcuna convenzione entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

(2)  Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).

(3)  Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74).

(4)  Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).

(5)  Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 28).

(6)  Decisione (PESC) 2020/1066 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 234 I del 21.7.2020, pag. 1).

(7)  Decisione (PESC) 2021/2074 del Consiglio, del 25 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 70).


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

AZIONE A SOSTEGNO DEL CODICE DI CONDOTTA DELL'AIA E DELLA NON PROLIFERAZIONE DEI MISSILI BALISTICI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA (HCOC V)

HR(2022) 287

1.   ANTEFATTI E MOTIVAZIONE

Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice» o «HCOC») è stato adottato nel 2002 per contrastare la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa (ADM). Il codice contiene inoltre misure volte a rafforzare la fiducia per ridurre i rischi di errori di calcolo legati alle prove in volo di missili balistici e ai lanci di veicoli lanciatori di satelliti pacifici.

A vent'anni dalla sua adozione, il codice è più pertinente che mai, in quanto le tecnologie balistiche continuano a essere sviluppate in molte regioni del mondo e le tensioni tra i paesi che dispongono di queste tecnologie rendono fondamentale qualsiasi meccanismo di trasparenza e comunicazione per evitare l'escalation. Sebbene il codice conti attualmente 143 Stati membri, sono necessari ulteriori sforzi al fine di garantirne la piena universalizzazione. L'UE contribuisce con sforzi di sensibilizzazione essenziali a promuovere l'universalizzazione del codice nonché la sua attuazione e integrazione nel più ampio regime di non proliferazione.

2.   OBIETTIVO GENERALE

L'obiettivo generale di questa azione è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa promuovendo l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice. La presente azione integrerà e sosterrà l'impegno diplomatico dell'Unione nei confronti degli Stati firmatari e non firmatari del codice.

3.   OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti:

a)

promuovere la sottoscrizione del codice in considerazione della sua universalità, anche incoraggiando il dialogo tra gli Stati firmatari e non firmatari;

b)

promuovere la piena attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;

c)

contribuire a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Questo obiettivo comprende l'aumento della visibilità del codice e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle minacce e ai rischi legati alla proliferazione dei missili balistici, nonché l'esplorazione, in particolare attraverso studi, delle dinamiche della proliferazione dei missili balistici, degli sviluppi nel settore spaziale e delle possibilità di rafforzare il codice e di promuovere l'interazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali.

4.   RISULTATI PREVISTI

a)

I risultati relativi all'universalizzazione del codice consisteranno in vari sforzi di sensibilizzazione. Gli eventi di sensibilizzazione mireranno ad aumentare la consapevolezza circa la proliferazione dei missili balistici e la pertinenza dell'HCOC nel settore spaziale, offriranno una piattaforma per uno scambio informale tra esperti su questioni strategiche e contribuiranno in tal modo a rafforzare la fiducia tra gli Stati, nonché promuoveranno gli obiettivi dell'Unione in materia di universalità del codice. Nello specifico, la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) organizzerà:

i)

riunioni con funzionari di cinque Stati non firmatari selezionati che dimostrino un potenziale interesse ad aderire al codice. Le attività di sensibilizzazione mireranno a un impegno interagenzie ad alto livello. Per garantire la continuità e informazioni su misura, sarà fornito un follow-up per tutta la durata del progetto. Questo approccio mirato si baserà sui riscontri forniti dalla presidenza, dal SEAE, dall'Immediate Central Contact (punto di contatto centrale immediato — ICC) e dagli Stati membri dell'UE e, nella misura del possibile, sosterrà i loro sforzi. Le riunioni possono coinvolgere la presidenza e i rappresentanti di diversi paesi dell'UE e paesi firmatari, a seconda dei casi.

ii)

Fino a cinque seminari regionali e/o subregionali in America latina e Caraibi, Medio Oriente, Africa e Asia sudorientale. Tali eventi si svolgono in stretta collaborazione con i rispettivi governi ospitanti e, se del caso, con i pertinenti soggetti del mondo accademico. Gli eventi saranno condotti in via prioritaria a beneficio degli Stati non firmatari. Particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione degli Stati firmatari che sono «campioni regionali», al fine di affrontare le priorità e le prospettive da un punto di vista regionale. Saranno coinvolti esperti regionali, rappresentanti di organizzazioni regionali, esperti dell'FRS, funzionari dell'UE e degli Stati membri, la presidenza e l'ICC.

iii)

Saranno messi a punto due video che consentiranno di diffondere informazioni mirate sul codice. Tali video costituiranno uno strumento di sostegno per le attività di universalizzazione e saranno utilizzati durante eventi di sensibilizzazione ma anche trasmessi all'ICC, alla presidenza e agli Stati firmatari volontari per iniziative diplomatiche sul codice.

iv)

Due eventi collaterali dedicati al codice, di cui uno a margine del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York nel 2024 e l'altro a margine di un altro evento multilaterale pertinente. Inoltre, a margine di eventi multilaterali quali l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, saranno organizzate una o più prime colazioni o colazioni diplomatiche a sostegno della cooperazione tra la presidenza, l'ICC e/o gli Stati membri dell'UE e determinati Stati non firmatari.

b)

L'azione produrrà risultati che contribuiranno al rafforzamento del codice e della non proliferazione dei missili balistici in generale. L'FRS sosterrà in particolare l'ICC nell'individuazione di eventuali difficoltà nell'attuazione del codice, apporterà informazioni specialistiche e condividerà analisi e ricerche aggiornate in materia di proliferazione missilistica e tecnologia missilistica.

i)

L'FRS sosterrà gli sforzi compiuti dagli attori pertinenti ai fini di un'attuazione ancora più efficace dello strumento del codice. Elaborerà, in particolare in cooperazione con l'ICC, un piano di lavoro rivolto agli Stati che incontrano difficoltà nell'attuazione del codice. Assisterà l'ICC nell'aggiornamento e nella traduzione di un «manuale degli Stati firmatari». Tale attività sarà condotta a sostegno delle attività già messe in atto dall'ICC, dalla presidenza e da altri Stati membri dell'UE, se del caso, e nella misura in cui è utile per promuovere l'attuazione del codice.

ii)

L'FRS organizzerà tre eventi collaterali a margine delle riunioni ordinarie annuali dell'HCOC a Vienna per promuovere l'interazione e lo scambio tra i funzionari che partecipano alla riunione, i delegati a Vienna di Stati non firmatari e gli esperti che si occupano di questioni legate alla proliferazione dei missili balistici.

iii)

Sarà organizzato un seminario informale per discutere delle modalità pratiche intese a migliorare l'attuazione del codice, creando uno spazio di discussione sulle sfide attuali e future cui deve far fronte il codice, coinvolgendo tutti gli attori statali e non statali.

iv)

L'FRS organizzerà, in stretta collaborazione con le autorità competenti, una visita di un gruppo internazionale di esperti a un sito di lancio spaziale, conformemente all'articolo 4, lettera a), punto ii), terzo trattino, del codice, preferibilmente in un paese asiatico interessato.

c)

L'azione produrrà risultati intesi a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Si cercherà di stabilire contatti con specialisti regionali in materia di non proliferazione, di sfruttare meglio le reti sociali per sensibilizzare in merito al codice, di creare reti di giovani esperti e di mettere in rilievo l'importanza del codice nel settore spaziale.

i)

Per garantire tale obiettivo, gli esperti dell'FRS parteciperanno alle tappe fondamentali dell'agenda internazionale in materia di non proliferazione con l'obiettivo di contrastare la proliferazione delle ADM.

ii)

L'FRS aumenterà la visibilità del progetto mediante la creazione di un'identità grafica aggiornata, l'aggiornamento e la distribuzione di opuscoli e pacchetti di benvenuto, la rappresentazione del progetto HCOC sui social media e la realizzazione di una newsletter sulle attività svolte. Tale materiale assisterà l'ICC e la presidenza nello svolgimento della loro missione.

iii)

L'FRS creerà un gruppo di giovani incaricati di sviluppare competenze in materia di missili. Questo gruppo si riunirà due volte in presenza durante il periodo di attuazione e diverse volte online. Ciascuna riunione sarà l'occasione per incoraggiare la pubblicazione di documenti da parte dei membri del gruppo. Saranno selezionati 15 membri nell'ambito del gruppo di giovani, aperto a determinati Stati firmatari e non firmatari. Il gruppo sarà composto da giovani professionisti e studenti e nella selezione si terrà conto dell'equilibrio geografico e di genere, come anche della diversità. Questa attività accrescerà la conoscenza del codice garantendo che i rappresentanti delle giovani generazioni coinvolti nelle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione in tutto il mondo conoscano le specificità della diffusione dei missili.

iv)

L'FRS produrrà inoltre competenze in materia di missili balistici, lanciatori e dinamiche della proliferazione. Continuerà a sviluppare la banca dati sui missili e i lanciatori per mantenerla aggiornata e aumentare il numero di infografiche sulle pagine web pertinenti. L'FRS scriverà/commissionerà e pubblicherà tre documenti di ricerca e tre documenti brevi sugli aspetti tecnici, giuridici o politici connessi al codice, che potrebbero essere collegati ai pertinenti eventi di sensibilizzazione e ai seminari tematici sopra descritti.

5.   BENEFICIARI FINALI

a)

Stati, sia firmatari che non firmatari del codice;

b)

funzionari governativi, decisori politici, autorità di regolamentazione, esperti, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti;

c)

organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;

d)

mondo accademico e società civile, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti;

e)

la presidenza dell'HCOC;

f)

l'Immediate Central Contact dell'HCOC (ministero degli Affari esteri austriaco).

6.   LUOGO

L'FRS selezionerà, in consultazione con i competenti servizi del SEAE, possibili luoghi per le riunioni, i seminari e altri eventi. I criteri utilizzati per la scelta dei luoghi includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato o di una data organizzazione intergovernativa di una particolare regione a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite nei paesi o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative interessati. Sebbene le riunioni e gli eventi in presenza siano di fondamentale importanza, saranno organizzate, se del caso, riunioni virtuali per garantire l'efficienza in termini di costi.

7.   DURATA

La durata complessiva dell'azione è stimata in 36 mesi.


18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/125 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2023

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2023) 289]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Francia, Italia, a Cipro, in Ungheria e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/9, la Cechia, la Germania, la Francia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle regioni della Boemia centrale, di Hradec Králové, della Moravia-Slesia, di Ústí nad Labem, di Plzeň e Vysočina in Cechia, nei Länder della Bassa Sassonia, di Meclemburgo-Pomerania anteriore e della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania, nelle regioni amministrative della Normandia, dell’Occitania e dei Paesi della Loira in Francia, nella Regione Veneto in Italia, nella contea di Hajdú-Bihar in Ungheria, nella provincia di Utrecht nei Paesi Bassi e nelle regioni (voivodati) della Bassa Slesia, di Łódź, della Pomerania, della Slesia e della Grande Polonia in Polonia.

(7)

Anche il Belgio, la Danimarca e la Spagna hanno informato la Commissione in merito a focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella regione fiamminga in Belgio, nei comuni di Daugård e di Lolland in Danimarca e nella regione di Castiglia e Léon in Spagna.

(8)

Le autorità competenti di Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(9)

L’autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.

(10)

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dall’autorità competente di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

(11)

Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Danimarca e Spagna né aree elencate come zona di protezione per i Paesi Bassi.

(12)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.

(13)

È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria e Polonia come pure le aree elencate come zone di sorveglianza per i Paesi Bassi e le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(14)

È inoltre opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative al Belgio, alla Danimarca e alla Spagna e le zone di protezione relative ai Paesi Bassi.

(15)

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(17)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2023

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione, del 20 dicembre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2 del 4.1.2023, pag. 34).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00012

BE-HPAI(P)-2022-00013

Those parts of the municipalities Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle and Lo-Reninge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.

16.1.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Vysočina Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečné (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věstínek (781053); Vír (782491).

6.1.2023

Moravian-Silesian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00018

Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992);

Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.

19.1.2023

Plzeň Region

CZ-HPAI(P)-2022-00019

Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).

23.1.2023

Ústí nad Labem Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).

25.1.2023

Liberec Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).

25.1.2023

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2023-00002

Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568);

Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota.

24.1.2023

Moravian-Silesian Region

CZ-HPAI(P)-2023-00003

Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342);

Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.

24.1.2023

Hradec Králové Region

CZ-HPAI(P)-2023-00004

Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).

25.1.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54,8728; E 11,3967

17.1.2023

DK-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55.7343; E 9.7477

27.1.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2022-00100

Landkreis Nordwestmecklenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen:

Gemeinde Wedendorfersee: Köchelstorf, Groß Hundorf, Kirch Grambow, Wedendorf und Kasendorf

Gemeinde Rehna: Brützkow und Othenstorf

Gemeinde Veelböken: Botelsdorf

Gemeinde Upahl: Blieschendorf

10.1.2023

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00099

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

12.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00101

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

14.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00103

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.

24.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00102

Landkreis Cuxhaven

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.

21.1.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00098

Kreis Höxter

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Höxter mit den Städten Borgenteich, Brakel und Beverungen

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

5.1.2023

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00038

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216

13.1.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01619

CANIHUEL

HAUT-CORLAY

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-NICOLAS DU PELEM

24.1.2023

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

FR-HPAI(P)-2022-01558

FR-HPAI(P)-2022-01559

FR-HPAI(P)-2022-01581

ARCHIGNAC

MARCILLAC SAINT QUENTIN

PAULIN

SAINT CREPIN ET CARLUCET

SAINT GENIES

SALIGNAC EYVIGUES

8.1.2023

Département: Gers (32)

FR-HPAI(P)-2022-01605 FR-HPAI(P)-2022-01612

AIGNAN

BOUZON-GELLENAVE

LOUSSOUS-DEBAT

SABAZAN

POUYDRAGUIN

18.1.2023

Département: Indre (36)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00405

POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960

VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Est de la D956 et au Nord de la D109

6.1.2023

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01466

FR-HPAI(P)-2022-01591

FR-HPAI(P)-2022-01592

FR-HPAI(P)-2022-01609

FR-HPAI(P)-2022-01616

FR-HPAI(P)-2023-00001

VIEILLEVIGNE

CORCOUE SUR LORGNE

LEGE

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

LA LIMOUZINIERE

PAULX

TOUVOIS

20.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

LIGNE

NORT-SUR-ERDRE

PETIT-MARS

LES TOUCHES

2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01554

BOUSSAY

GETIGNE

3.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01498

Andrezé

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges

Saint-Philbert-en-Mauges

Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges

2.1.2023

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

FR-HPAI(P)-2022-01535

FR-HPAI(P)-2022-01545

FR-HPAI(P)-2022-01547

FR-HPAI(P)-2022-01549

FR-HPAI(P)-2022-01548

FR-HPAI(P)-2022-01564

FR-HPAI(P)-2022-01571

FR-HPAI(P)-2022-01573

FR-HPAI(P)-2022-01578

FR-HPAI(P)-2022-01579

FR-HPAI(P)-2022-01580

FR-HPAI(P)-2022-01586

FR-HPAI(P)-2022-01594

FR-HPAI(P)-2022-01603

AndrezéB9:B28

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges

Saint-Philbert-en-Mauges

Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges

Torfou

LES CERQUEUX

YZERNAY

14.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01606

LOUVAINES

NYOISEAU

SEGRE’

16.1.2023

Département: Manche (50)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00420

HUBERVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

SAINT CYR

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAUSSEMESNIL

TAMERVILLE

VALOGNES

19.1.2023

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

5.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01434

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

AUBERS

HERLIES

ILLIES

8.1.2023

Département: Hautes-Pyrénées (65)

FR-HPAI(P)-2022-01598

BORDES

LHEZ

MASCARAS

OLEAC-DESSUS

OUEILLOUX

OZON

PEYRAUBE

POUMAROUS

SINZOS

TOURNAY

14.1.2023

Département: Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01597

L’ARBRESLE

SAIN BEL

SAVIGNY

11.1.2023

Département: Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01584

CHERANCE

DANGEUL

DOUCELLES

MEURCE

NOUANS

RENE

VIVOIN

8.1.2023

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01449

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01569

FR-HPAI(P)-2022-01587

FR-HPAI(P)-2022-01588

L’ABSIE

ARGENTONNAY

BOISME

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

LE BREUIL-BERNARD

LE BUSSEAU

CERIZAY

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

GENNETON

LARGEASSE

MAULEON

MONTRAVERS

NEUVY-BOUIN

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

PUGNY

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

TRAYES

VAL-EN-VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

19.1.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01523

GROSBREUIL

CHÂTEAU D’OLONNE

SAINTE FOY

LE GIROUARD

GROSBREUIL

TALMONT SAINT HILAIRE

LES ACHARDS

SAINT MATHURIN

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01526

AUIGNY LES CLOUZEAUX

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LANDERONDE

LA ROCHE SUR YON

VENANSAULT

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAI(P)-2022-01468

FR-HPAI(P)-2022-01439

FR-HPAI(P)-2022-01453

CHALLANS

LE PERRIER

SALLERTAINE

SOULLANS

APPREMONT

COMMEQUIERS

LA CHAPELLE PALLAU

SAINT PAUL MONT PENIT

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01536

LES LUCS SUR BOULOGNE

MONTREVERD

ROCHESERVIERE

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01560

FR-HPAI(P)-2022-01561

FR-HPAI(P)-2022-01562

FR-HPAI(P)-2022-01563

FR-HPAI(P)-2022-01565

FR-HPAI(P)-2022-01566

FR-HPAI(P)-2022-01567

FR-HPAI(P)-2022-01568

FR-HPAI(P)-2022-01570

FR-HPAI(P)-2022-01572

FR-HPAI(P)-2022-01574

FR-HPAI(P)-2022-01575

FR-HPAI(P)-2022-01576

FR-HPAI(P)-2022-01577

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

ANTIGNY

BAZOGES EN PAILLERS

BAZOGES EN PAREDS

BEAUREPAIRE

BOUFFERE

BOURNEZEAU

CHANTONNAY

CHANVERRIE

CHAVAGNES EN PAILLERS

CHAVAGNES LES REDOUX

CHEFFOIS

FOUGERE

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

LA CHATAIGNERAIE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA MEILLERAIE TILLAY

LA TARDIERE

LE BOUPERE

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES GENUSSON

MENOMBLET

MONSIREIGNE

MONTAIGU

MONTOURNAIS

MORTAGNE SUR SEVRE

MOUCHAMPS

MOUILLERON SAINT GERMAIN

POUZAUGES

REAUMUR

ROCHETREJOUX

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

SAINT CYR DES GATS

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

SAINT HILAIRE DE LOULAY

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

SAINT LAURENT SUR SEVRE

SAINT MALO DU BOIS

SAINT MARS LA REORTHE

SAINT MARTIN DES NOYERS

SAINT MARTINS DES TILLEULS

SAINT LMAURICE LE GIRARD

SAINT MESMIN

SAINT PAUL EN PÄREDS

SAINT PIERRE DU CHEMIN

SAINT PROUANT

SAINT SULPICE EN PAREDS

SAINT VINCENT STERLANGES

SAINTE CECILE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

TALLUD SAINTE GEMME

THOUARSAIS BOUILDROUX

TIFFAUGES

VENDRENNES

23.1.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00054

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854

19.1.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00296

Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

12.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.1.2023

HU-HPAI(P)-2023-00002

Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.1.2023

Hajdú-Bihar vármegye

HU-HPAI(P)-2022-00298

HU-HPAI(P)-2022-00299

HU-HPAI(P)-2023-00001

Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.1.2023

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00786

Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24

11.1.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

HPAI(P)-2022-00037

PL-HPAI(P)-2022-00038

PL-HPAI(P)-2022-00039

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664

5.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00040

W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449

6.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00041

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092

7.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00042

W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283

8.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00043

W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim

W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839

9.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00044

PL-HPAI(P)-2022-00046

W województwie łódzkim, powiat sieradzki:

1.

w gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice,

2.

w gminie Warta: Gać Warcka

W województwie wielkopolskim, powiat kaliski:

1.

W części gmin: Brzeziny, Szczytniki

zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844

10.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00045

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087

10.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00047

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim,

2.

Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438

12.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00048

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim,

2.

Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim,

3.

Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504

12.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00049

W województwie mazowieckim:

1.

Cześć gminy Łosice, część miasta Łosice w powiecie łosickim,

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160

12.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00050

W województwie wielkopolskim

1.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim,

2.

Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508

14.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00051

PL-HPAI(P)-2022-00054

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51201/18.07085

15.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00052

PL-HPAI(P)-2022-00053

PL-HPAI(P)-2022-00060

PL-HPAI(P)-2022-00061

PL-HPAI(P)-2022-00067

PL-HPAI(P)-2022-00069

W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:

1.

w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny;

W województwie łódzkim powiat łaski:

1.

w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sięganów, Wola Bałucka, Zielęcice;

2.

w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annopole Nowe, Biały Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochraniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek;

3.

w gminie Zapolice: Swędzieniejewice, Swędzieniejewice Kolonia, Wygiełzów;

4.

w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś;

5.

gmina Szadek (gm. miejska): Szadek;

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881

22.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00055

PL-HPAI(P)-2022-00056

HPAI(P)-2023-00002

PL-HPAI(P)-2023-00003

W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:

1.

W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka.

W gminie Człuchów: Barkówko

25.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00057

W województwie łódzkim część gminy Uniejów,

W województwie wielkopolskim część gminy Przykona

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595

16.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00058

W województwie łódzkim:

1.

Część gminy: Koluszki, Koluszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim

2.

Część gminy Rokiciny w powiecie tomaszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636

19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00059

W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609

20.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00062

W województwie wielkopolskim część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.851222/18.235528

19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00063

W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959

20.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00064

W województwie wielkopolskim części gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093

21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00065

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim.

2.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim.

3.

Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.5270/18.16422

22.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00066

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688

22.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00068

W województwie dolnośląskim:

1.

Część gminy Wińsko w powiecie wołowskim,

2.

Część gminy Wąsosz w powiecie górowskim,

3.

Część gminy Żmigród w powiecie trzebnickim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511

21.1.2023

PL-HPAI(P)-2023-00001

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.85476

26.1.2023

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00012

BE-HPAI(P)-2022-00013

Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle,Lo-Reninge, Poperinge, Staden and Vleteren, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.

25.1.2023

Those parts of the municipalities Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle and Lo-Reninge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,854729, lat 50,961658.

17.1.2023 – 25.1.2023

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

South Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Pelejovice (628841); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žíšov u Veselí nad Lužnicí (780693);

Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;

Dolní Bukovsko (628824) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;

Kolný (668478) – východní část katarálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ni navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;

Hatín (637513) – západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ni od rozcestníku Jemčina – zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).

10.1.2023

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).

2.1.2023 - 10.1.2023

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrady (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdonice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdiměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeř (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavlky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žíňany (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všestary u Říčan (787396); Vyžlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)

11.1.2023

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

3.1.2023 - 11.1.2023

CZ-HPAI(P)-2023-00002

Břekova Lhota (633569); Dublovice (633577); Chramosty (653667); Líchovy (683825); Zvírotice (793990); Velké Heřmanice (778796); Bolechovice II (798479); Dobrošovice (658626); Jesenice u Sedlčan (658651); Mezné (788180); Kňovice (667153); Plešiště (673536); Hořetice (645133); Krchleby (674427); Křečovice u Neveklova (675547); Nahoruby (701131); Vlkonice u Neveklova (789631); Živohošť (701157); Křepenice (675938); Strnadice (762105); Nalžovice (701491); Nalžovické Podhájí (701505); Kamenice u Nedrahovic (702242); Nedrahovice (702251); Nedrahovické Podhájí (702269); Radeč u Nedrahovic (702277); Bratřejov (702536); Křemenice (702552); Libčice u Nechvalic (702561); Nechvalice (702587); Ředice (744913); Osečany (712701); Velběhy (712728); Počepice (723151); Rovina (742091); Skuhrov u Počepic (723169); Vitín u Počepic (723177); Luhy u Prosenické Lhoty (733326); Prosenická Lhota (733342); Suchdol u Prosenické Lhoty (733351); Příčovy (735833); Radíč (737674); Oříkov (646571); Solopysky u Třebnic (770043); Třebnice (770116); Bolechovice I (626279); Divišovice (626287); Kvasejovice (678104); Měšetice (678139); Nové Dvory u Kvasejovic (678155); Skrýšov u Svatého Jana (760188); Štětkovice (763730); Bezmíř (784435); Minartice (784451); Vojkov u Votic (784486); Martinice u Votic (692051); Šebáňovice (762113); Vrchotovy Janovice (786489); Hrabří (646563); Pořešice (725927); Vápenice u Vysokého Chlumce (788406); Vysoký Chlumec (788414);

Vysoká u Kosovy Hory (788198) - vyjma části obce Dohnalova Lhota; Zderadice (792331) - vyjma části obce Zderadice.

2.2.2023

Janov u Kosovy Hory (670006); Kosova Hora (670014); Bor u Sedlčan (702234); Doubravice u Sedlčan (682802); Libíň (682811); Sedlčany (746533); Sestrouň (746568);

Vysoká u Kosovy Hory (788198) - část obce Dohnalova Lhota.

25.1.2023 – 2.2.2023

CZ-HPAI(P)-2023-00004

Dubečno (666912); Dvořiště (712868); Chroustov (654248); Kamilov (750689); Kněžice u Městce Králové (666921); Malá Strana u Chotěšic (653080); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Osek (712876); Sloveč (750697); Střihov (750701); Záhornice u Městce Králové (789828).

3.2.2023

Capital City of Prague

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Benice (602582); Kolovraty (668591); Křeslice (676071);

Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Šeberov (762130); Uhříněves (773425); Újezd u Průhonic (773999)

11.1.2023

Vysočina Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Bratrušín 617008; Bystřice nad Pernštejnem (616958); Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982); Karasín (794970); Kozlov u Lesoňovic (680257); Lesoňovice (680265); Pivonice u Lesoňovic (680273); Vítochov (720747); Dalečín (624426); Hluboké u Dalečína (624471); Veselí u Dalečína (624489); Korouhvice (651613); Ubušín (660264); Kobylnice nad Svratkou (669580); Koroužné (669598); Švařec (669601); Nyklovice (708224); Písečné (720739); Brťoví (733407); Čtyři Dvory (733415); Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423); Polom u Sulkovce (759511); Sulkovec (759520); Borovec (763446); Olešnička (763454); Štěpánov nad Svratkou (763462); Vrtěžíř (763471); Ubušínek (759538); Horní Čepí (773522); Unčín (774316); Hrdá Ves (782483); Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988).

15.1.2023

Chlum (651605); Malé Tresné (741981); Rovečné (741990); Velké Tresné (742007); Bolešín (781037); Věstín (781045); Věstínek (781053); Vír (782491).

7.1.2023- 15.1.2023

South Moravian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Crhov u Olešnice (617920); Černovice u Kunštátu (620602); Hodonín u Kunštátu (640409); Horní Poříčí u Letovic (643840); Kněževes (666882); Veselka u Olešnice (666891); Křetín (676179); Křtěnov u Olešnice (676691); Lhota u Olešnice (681202); Louka (687189); Makov (690015); Olešnice na Moravě (710415); Petrov (719765); Prostřední Poříčí (733814); Rozseč nad Kunštátem (742317); Rozsíčka (742368); Sulíkov (759457); Vřesice (759465); Tasovice (765112); Ústup (742376).

15.1.2023

Pardubice Region

CZ-HPAI(P)-2022-00017

Bohuňov nad Křetínkou (606391); Bystré u Poličky (616664); Hamry nad Křetínkou (637092); Hartmanice u Poličky (637441); Hlásnice (638927); Jedlová u Poličky (658081); Nedvězí u Poličky (702331); Nedvězíčko (702340); Předměstí (734322); Rohozná u Poličky (740471); Starý Svojanov (755206); Svojanov (761141); Trpín (768740); Vítějeves (782645).

15.1.2023

Moravian-Silesian Region

CZ-HPAI(P)-2022-00018

Bordovice (607444); Čeladná (619116); Frýdlant nad Ostravicí (635171); Hájov (636771); Chlebovice (651150); Kopřivnice (669393); Měrkovice (671789); Lhotka u Frýdku-Místku (681407); Lichnov u Nového Jičína (683787); Drnholec nad Lubinou (687961); Větřkovice u Lubiny (687987); Metylovice (693545); Mniší (697664); Myslík (700606); Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (705705); Ostravice 1 (715671); Palkovice (717452); Pstruží (736465); Sklenov (748293); Rychaltice (748307); Štramberk (764116); Trojanovice (768499); Veřovice (780367); Vlčovice (783901); Ženklava (796409);

Frenštát pod Radhoštěm (634719) – jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.

28.1.2023

Kozlovice (671771); Kunčice pod Ondřejníkem (677094); Tichá na Moravě (766992);

Frenštát pod Radhoštěm (634719) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří železniční trať ze směru Veřovice - Kunčice p. O. po železniční přejezd na silnici Nádražní, silnice Nádražní, silnice Bezručova a silnice Lomná.

20.1.2023 – 28.1.2023

CZ-HPAI(P)-2023-00003

Bruzovice (613398); Havířov-město (637556); Bludovice (637696); Prostřední Suchá (637742); Dolní Suchá (637777); Horní Suchá (644404); Horní Bludovice (642401); Prostřední Bludovice (642410); Kaňovice (663051); Karviná-Doly (664103); Lískovec u Frýdku-Místku (684899); Nová Bělá (704946); Oprechtice ve Slezsku (712035); Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Moravská Ostrava (713520); Přívoz (713767); Mariánské Hory (713830); Muglinov (714941); Nová Ves u Ostravy (713937); Zábřeh-Hulváky (713970); Vítkovice (714071); Zábřeh (714089); Kunčice nad Ostravicí (714224); Kunčičky (714241); Zábřeh nad Odrou (714305); Hrabová (714534); Hrabůvka (714585); Heřmanice (714691); Michálkovice (714747); Slezská Ostrava (714828); Hrušov (714917); Výškovice u Ostravy (715620); Paskov (718211); Rychvald (744441); Řepiště (745197); Sedliště ve Slezsku (746983); Pitrov (751928); Dolní Soběšovice (751944); Stará Bělá (753661); Václavovice u Frýdku-Místku (776033); Vrbice nad Odrou (785971); Záblatí u Bohumína (789216); Žabeň (794139); Žermanice (796514); Dubina u Ostravy (798894); Dolní Datyně (628905);

Horní Datyně (642720) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Šumbark (637734) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul.Opletalova a ul. U Nádraží; Petřvald u Karviné (720488) – severovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Vratimov (785601) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická; Lučina (688371) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č.4737; Horní Těrlicko (766577) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko a řeka Stonávka; Dolní Těrlicko (766607) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří vodní nádrž Těrlicko; Doubrava u Orlové (631167) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice vedoucí od čísla popisného 608 přes Doubravský kopec k hasičské zbrojnici a dále ke křižovatce se silnicí č. 47215, silnice č. 47215 a silnice č. 47214.

2.2.2023

Bartovice (715085); Radvanice (715018); Šenov u Ostravy (762342);

Horní Datyně (642720) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Vratimovská a ul. Václavovická; Petřvald u Karviné (720488) - jihozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Ostravská, ul. Závodní a ul. Šumbarská; Šumbark (637734) - západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Školní, ul. Lidická, ul. Opletalova a ul. U Nádraží; Vratimov (785601) - severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Buničitá, ul. Frýdecká, ul. Datyňská a ul. Václavovická.

25.1.2023 – 2.2.2023

Zlín Region

CZ-HPAI(P)-2022-00018

Rožnov pod Radhoštěm (742937) – severní část katastrálního území, která je na jihu vymezena zeměpisnou rovnoběžnou linií protínající křižovatku ulic Ostravská a Kročákov.

28.1.2023

Plzeň Region

CZ-HPAI(P)-2022-00019

Bezděkov u Damnova (624705); Boněnov (693995); Březí u Tachova (618021); Ctiboř u Tachova (618039); Částkov u Tachova (618560); Čečkovice (607321); Černošín (620408); Damnov (624713); Dolní Jadruž (629201); Dolní Kramolín (652199); Dolní Plezom (716405); Dolní Víska (680281); Doly u Boru (607339); Horní Jadruž (652288); Horní Plezom (716413); Hostíčkov (694002); Chodová Planá (652211); Chodský Újezd (652296); Jemnice u Tisové (767204); Kořen (680311); Klíčov (667668); Křínov (721255); Kříženec (721263); Kumpolec (767212); Kurojedy (677604); Kyjov u Zadního Chodova (789577); Lažany u Černošína (620424); Lhota u Tachova (715964); Malý Rapotín (764922); Michalovy Hory (694011); Neblažov (652300); Nahý Újezdec (701246); Olbramov (709824); Oldřichov u Tachova (764949); Ostrov u Tachova (715972); Ošelín (716430); Otín u Plané (721271); Pavlovice nad Mží (718521); Pernolec (618586); Planá u Mariánských Lázní (721280); Stan u Lestkova (680338); Staré Sedliště (754668); Svahy (759856); Štokov (652318); Tachov (764914); Tisová u Tachova (767221); Trnová u Tachova (767239); Třebel (620467); Velká Ves u Damnova (624721); Velký Rapotín (618594); Vítkov u Tachova (764833); Vížka (759864); Vysoké Jamné (680354); Výškov u Chodové Plané (652237); Záhoří u Černošína (620475); Zliv nad Mží (759872).

1.2.2023

Brod nad Tichou (612651); Kočov (667676); Lom u Tachova (686603); Týnec u Plané (721298); Ústí nad Mží (667684); Vítovice u Pavlovic (718530); Vysoké Sedliště (721301).

24.1.2023 – 1.2.2023

Ústí nad Labem Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Benešov nad Ploučnicí (602451); Blankartice (638633); Brložec (627283); Česká Kamenice (621285); Dobrná (627291); Dolní Habartice (629049); Dolní Kamenice (621293); Fojtovice u Heřmanova (638641); Františkov nad Ploučnicí (634603); Heřmanov (638650); Horní Habartice (642916); Horní Kamenice (621315); Janská (657204); Kamenická Nová Víska (780600); Kerhartice (664791); Loučky u Verneřic (780103); Malá Veleň (690392); Markvartice u Děčína (691780); Merboltice (693111); Oldřichov nad Ploučnicí (634620); Ovesná (602469); Stará Oleška (649554); Valkeřice (776629); Verneřice (780146); Veselé (780618).

3.2.2023

Karlovka (778265); Malá Bukovina (690031); Malý Šachov (755214); Starý Šachov (755222); Velká Bukovina (778273).

26.1.2023 – 3.2.2023

Liberec Region

CZ-HPAI(P)-2023-00001

Častolovice u České Lípy (621609); Dolní Libchava (621544); Dubice u České Lípy (621528); Manušice (691542); Horní Libchava (643319); Kamenický Šenov (662640); Prácheň (732770); Kozly u České Lípy (671819); Janovice u Kravař (657034); Rané (674192); Nový Oldřichov (707830); Okrouhlá u Nového Boru (709573); Dolní Prysk (734039); Horní Prysk (734047); Skalice u České Lípy (747904; Slunečná u České Lípy (750760); Jezvé (757306); Stráž u České Lípy (757314); Stružnice (757322); Stvolínecké Petrovice (758647); Volfartická Nová Ves (784893); Heřmanice u Žandova (638579); Valteřice u Žandova (776653); Velká Javorská (778397).

3.2.2023

Horní Police (643823); Mistrovice u Nového Oldřichova (707821); Volfartice (784907); Dolní Police (794473); Radeč u Horní Police (737445); Žandov u České Lípy (794481).

26.1.2023 – 3.2.2023

Hradec Králové Region

CZ-HPAI(P)-2023-00004

Bartoušov u Jičíněvsi (659631); Běchary (601462); Bílsko u Kopidlna (772658); Budčeves (615188); Butoves (771767); Červeněves (750913); Dolany u Chyjic (655422); Drahoraz (631809); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Hradíšťko (796484); Hrobičany (746312); Hubálov (771775); Cholenice (652334); Chomutice (652423); Chomutičky (652431); Chotělice (653021); Chyjice (655431); Janovice u Vinar (782157); Jičíněves (659649); Keteň (631817); Kopidlno (669296); Kostelec u Jičíněvsi (659657); Kovač (669016); Kozojídky u Vinar (782165); Křičov (750921); Labouň (678813); Liběšice (623474); Loučná Hora (750930); Milíčeves (749842); Mlýnec u Kopidlna (697371); Nečas (615196); Nemyčeves (703273); Nevratice (754765); Ohnišťany (709280); Pševes (631825); Sekeřice (797685); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Skřivany (748960); Slatiny (749851); Sloupno nad Cidlinou (750671); Smidarská Lhota (782173); Smidary (750948); Staré Místo (723754); Staré Smrkovice (754773); Starý Bydžov (754943); Stříbrnice v Čechách (757713); Třtěnice (771147); Tuř (771791); Údrnická Lhota (772674); Únětice (772682); Velešice (746339); Vesec u Jičína (778141); Veselská Lhota (788341); Vinary u Smidar (782181); Vitiněves (782912); Vlhošť (796492); Vrbice nad Cidlinou (785954); Vršce (786608); Vysoké Veselí (788350); Žeretice (796506); Židovice (796832); Žitětín (659665).

3.2.2023

Češov (623466); Kozojedy u Žlunic (797677); Sběř (746321); Slavhostice (797693); Volanice (784664); Žlunice (797707).

26.1.2023 – 3.2.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Lolland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N N 54,8728; E 11,3967

26.1.2023

The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N N 54,8728; E 11,3967

18.1.2023 – 26.1.2023

DK-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Hedensted, Horsens and Vejle municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.7343; E 9.7477

5.2.2023

The parts of Hedensted municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.7343; E 9.7477

28.1.2023 – 5.2.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow - vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss „Dosse“ entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

24.12.2022 -6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

29.12.2022 – 6.1.2023

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

4.1.2023 – 13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)

13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

5.1.2023 -13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

4.1.2023 – 13.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00098

Landkreis Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.247534 51.624874

Betroffen sind Teile der Gemeinden Trendelburg und Liebenau

16.1.2023

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow

28.12.2022 - 6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00100

Landkreis Nordwestmecklenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 11.122477, 53.771366. Betroffen sind folgende Gemeinden mit den Orten und Ortsteilen:

Gemeinde Stepenitztal: Börzow, Bonnhagen, Volkenhagen und Teschow

Gemeinde Grieben: Grieben und Zehmen

Gemeinde Roduchelstorf: Roduchelstorf und Cordshagen

Gemeinde Rehna: Falkenhagen, Löwitz, Rehna, Gletzow, Vitense, Neu Vitense, Törber, Törberhals, Parber, Nesow und Dorf Nesow

Gemeinde Königsfeld: Bülow, Klein Rünz, Groß Rünz, Warnekow, Bestenrade und Demern

Gemeinde Roggendorf: Breesen

Gemeinde Holdorf: Holdorf und Meetzen

Gemeinde Gadebusch: Ganzow, Dorf Ganzow, Neu Bauhof, Gadebusch, Reinhardtsdorf, Güstow, Buchholz, Klein Hundorf und Möllin

Gemeinde Lützow: Bendhof

Gemeinde Dragun: Dragun, Neu Dragun und Vietlübbe

Gemeinde Mühlen Eichsen: Mühlen Eichsen, Goddin, Webelsfelde und Groß Eichsen

Gemeinde Testorf-Steinfort: Testorf-Steinfort, Testorf, Wüstenmark und Seefeld

Gemeinde Upahl: Upahl, Kastahn, Boienhagen, Groß Pravtshagen, Sievershagen und Hanshagen

Gemeinde Grevesmühlen: Grevesmühlen Süd ab Bahnschienen Rehnaer Straße/Heinrich-Heine-Straße/Jahnstraße bis Ortsschild Wotenitz, Poischow, Wotenitz, Büttlingen und Questin

Gemeinde Menzendorf: Lübsee

Gemeinde Wedendorfersee: Benzin

Gemeinde Veelböken: Frauenmark, Passow, Paetrow, Veelböken, Rambeel und Hindenberg

Gemeinde Rüting: Rüting, Diedrichshagen und Schildberg

Gemeinde Bernstorf: Bernstorf, Bernstorf-Ausbau, Jeese, Strohkirchen, Pieverstorf, Wilkenhagen und Wölschendorf

19.1.2023

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00099

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.

21.1.2023

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.005787/52.950081)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

12.1.2023 -21.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00101

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Garrel.

15.1.2023 – 23.1.2023

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.012005/52.952218)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek, Garrel, Großenkneten, Molbergen, Wardenburg und der Städte Cloppenburg und Friesoythe.

23.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00103

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel und Friesoythe.

25.1.2023 – 2.2.2023

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.982109/52.959481)

Betroffen sind Teile der Gemeinden Garrel, Bösel, Friesoythe, Molbergen, Stadt Cloppenburg, Emstek und Großenkneten.

2.2.2023

DE-HPAI(P)-2022-00102

Landkreis Cuxhaven

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.

22.1.2023 – 30.1.2023

Landkreis Cuxhaven

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.656393/53.671901)

Betroffen sind Teile der Gemeinde Geestland.

30.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstedt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk

11.1.2023

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

3.1.2023- 11.1.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00098

Kreis Höxter

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Höxter mit den Städten Borgenteich, Brakel und Beverungen

8.1.2023 - 16.1.2023

Kreis Höxter

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.247534/51.624874)

Betroffen sind Teile:

 

Des Kreises Höxter mit den Städten Borgentreich, Willebadessen, Brakel, Beverungen und Höxter

16.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

2.1.2023 - 10.1.2023

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze

des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck

10.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

29.12.2022 - 6.1.2023

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen

14.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück

14.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmallenberg, Winterberg

14.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

6.1.2023 - 14.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmallenberg

14.1.2023

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena:

Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmnitz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen

6.1.2023

Landkreis Saale-Holzland:

Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönna, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönna, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)

6.1.2023

Landkreis Weimarer Land

Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben

6.1.2023

Stadt Weimar

Süßenborn, Taubach,

6.1.2023

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

29.12.2022-6.1.2023

Landkreis Weimarer Land:

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

29.12.2022-6.1.2023

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00038

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216

22.1.2023

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Tordesillas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,6551761, lat 41,5811216

14.1.2023 -22.1.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01619

CANIHUEL

HAUT-CORLAY

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-NICOLAS DU PELEM

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

KERPERT

SAINTE-TREPHINE

SAINT-MAYEUX

CAUREL

BON REPOS SUR BLAVET

PLOUNEVEZ-QUINTIN

LANRIVAIN

LE VIEUX-BOURG

SAINT-BIHY

LA HARMOYE

SAINT-MARTIN-DES-PRES

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE

2.2.2023

CANIHUEL

HAUT-CORLAY

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-NICOLAS DU PELEM

25.1.2023 -2.2.2023

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

FR-HPAI(P)-2022-01558

FR-HPAI(P)-2022-01559

FR-HPAI(P)-2022-01581

VALOJOULX

LA DORNAC

NADAILLAC

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

PRATS6DE-CARLUX

BORREZE

MARQUAY

SAINT-AMAND-DE-COLY

PROISSANS

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

SARLAT-LA-CANEDA

SIMEYROLS

TAMNIES

AUBAS

MONTIGNAC

JAYAC

LA CASSAGNE

LA CHAPELLE-AUBAREIL

COLY

ORLIAGUET

SAINTE-NATHALENE

SALIGNAC-EYVIGUES

MARCILLAC SAINT QUENTIN

17.1.2023

ARCHIGNAC

MARCILLAC SAINT QUENTIN

PAULIN

SAINT CREPIN ET CARLUCET

SAINT GENIES

SALIGNAC EYVIGUES

9.1.2023 – 17.1.2023

Département: Gers (32)

FR-HPAI(P)-2022-01605

FR-HPAI(P)-2022-01612

AVERON-BERGELLE

BEAUMARCHES

BETOUS

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CASTELNAVET

CASTILLON-DEBATS

COULOUME-MONDEBAT

CRAVENCERES

DEMU

ESPAS

FUSTEROUAU

GALIAX

GAZAX-ET-BACCARISSE

GOUX

IZOTGES

LASSERADE

LOUBEDAT

LOUSLITGES

LUPIAC

MARGOUET-MEYMES

PEYRUSSE-VIEILLE

PLAISANCE

PRECHAC-SUR-ADOUR

SAINT-MARTIN-D’ARMAGNAC

SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES

SARRAGACHIES

SEAILLES

SION

SORBETS

TASQUE

TERMES-D’ARMAGNAC

URGOSSE

27.1.2023

AIGNAN

BOUZON-GELLENAVE

LOUSSOUS-DEBAT

SABAZAN

POUYDRAGUIN

19.1.2023 – 27.1.2023

Département: Indre (36)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00405

AIZE

BAGNEUX Partie de commune située à l’Ouest de la D25

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34 A

BUXEUIL

FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52

GUILLY

LANGE

POULAINES Partie de commune située au Nord de D960

ROUVRES LES BOIS

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25

SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25

VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon

VAL-FOUZON

VEUIL

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Ouest de la D956 et au Sud de la D109

16.1.2023

POULAINES Partie de commune située au Sud de la D960

VALENCAY Partie de commune située au Sud- Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Est de la D956 et au Nord de la D109

7.1.2023 – 16.1.2023

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

FR-HPAI(NON-P)-2022-00395

AZUR

CASTETS

LEON

LINXE

MAGESCQ

MESSANGES

MOLIETS-ET-MAA

VIELLE-SAINT-GIRONS

6.1.2023

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

29.12.2023 – 6.1.2023

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

CASSON

LE CELLIER

COUFFE

HERIC

JOUE-SUR-ERDRE

MESANGER

MOUZEIL

NORT-SUR-ERDRE

RIAILLE

SAFFRE

SAINT-MARS-DU-DESERT

SUCE-SUR-ERDRE

TEILLE

TRANS-SUR-ERDRE

11.1.2023

LIGNE

NORT-SUR-ERDRE

PETIT-MARS

LES TOUCHES

3.1.2023- 11.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01466

FR-HPAI(P)-2022-01591

FR-HPAI(P)-2022-01592

FR-HPAI(P)-2022-01609

FR-HPAI(P)-2022-01616

FR-HPAI(P)-2023-00001

LA PLANCHE

REMOUILLE

MONTBERT

AIGREFEUILLE

SAINT LUMINE DE CLISSON

LA CHEVROLIERE

CORCOUE SUR LORGNE

GENESTON

LA LIMOUZINIERE

MACHECOUL SAINT MEME

LA MARNE

SAINT MARS DE COUTAIS

PAULX

SAINT COLOMBAN

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINT ETIENNE DE MER MORTE

SAINT HILAIRE DE CLISSON

29.1.2023

VIEILLEVIGNE

CORCOUE SUR LORGNE

LEGE

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

LA LIMOUZINIERE

PAULX

TOUVOIS

21.1.2023 – 29.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01498

Bégrolles-en-Mauges

Chanteloup-les-Bois

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Cholet

Cléré-sur-Layon

La Plaine

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux-sous-Passavant

Nueil-sur-Layon

En entier

En entier

Chaudron-en-Mauges

La Boissière-sur-Evre

La Chaussaire

La Salle-et-Chapelle-Aubry

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Passavant-sur-Layon

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Le Longeron

Saint-Crespin-sur-Moine

Saint-Germain-sur-Moine

Tillières

Somloire

Toutlemonde

Trémentines

11.1.2023

Andrezé

Beaupréau

Gesté

Jallais

La Chapelle-du-Genêt

La Jubaudière

La Poitevinière

Le Pin-en-Mauges

Saint-Philbert-en-Mauges

Villedieu-la-Blouère

La Romagne

Le Fief-Sauvin

La Renaudière

Montfaucon-Montigné

Roussay

Saint-André-de-la-Marche

Saint-Macaire-en-Mauges

3.1.2023 – 11.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01504

LA BOISSIERE-DU-DORE

LA REGRIPPIERE

LA REMAUDIERE

7.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01554

CLISSON

GORGES

MOUZILLON

SAINT HILAIRE DE CLISSON

VALLETS

12.1.2023

BOUSSAY

GETIGNE

4.1.2023 – 12.1.2023

Departement: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

FR-HPAI(P)-2022-01535

FR-HPAI(P)-2022-01545

FR-HPAI(P)-2022-01547

FR-HPAI(P)-2022-01549

FR-HPAI(P)-2022-01548

FR-HPAI(P)-2022-01564

FR-HPAI(P)-2022-01571

FR-HPAI(P)-2022-01573

FR-HPAI(P)-2022-01578

FR-HPAI(P)-2022-01579

FR-HPAI(P)-2022-01580

FR-HPAI(P)-2022-01586

FR-HPAI(P)-2022-01594

FR-HPAI(P)-2022-01603

Bégrolles-en-Mauges

Chanteloup-les-Bois

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Cholet

Cléré-sur-Layon

La Plaine

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux-sous-Passavant

Nueil-sur-Layon

En entier

En entier

Chaudron-en-Mauges

La Boissière-sur-Evre

La Chaussaire

La Salle-et-Chapelle-Aubry

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Passavant-sur-Layon

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Le Longeron

Saint-Crespin-sur-Moine

Saint-Germain-sur-Moine

Tillières

Somloire

Toutlemonde

Trémentines

23.1.2023

ANDREZÉ

BEAUPRÉAU

GESTÉ

JALLAIS

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

LA JUBAUDIÈRE

LA POITEVINIÈRE

LE PIN-EN-MAUGES

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

LA ROMAGNE

LE FIEF-SAUVIN

LA RENAUDIÈRE

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

ROUSSAY

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

TORFOU

15.1.2023 – 23.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01606

BOUILLE MENARD

CHAZE SUR ARGOS

GENE

VERN D ANJOU

LION D’ANGERS

AVIRE

LE BOURG D’IRE

LA CHAPELLE SUR OUDON

CHATELAIS

LA FERRIERE DE FLEE

L«HOTELLERIE DE FLEE

LOUVAINES

MARANS

MONTGUILLON

NOYANT LA GRAVOYERE

NYOISEAU

SAINTE GEMMES D’ANDIGNE

SAINT MARTIN DU BOIS

SAINT SAUVEUR DE FLEE

25.1.2023

LOUVAINES

NYOISEAU

SEGRE’

17.1.2023 – 23.1.2023

Departement: Manche (50)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00420

AUMEVILLE LESTRE

BRILLEVAST

BRIX

CHERBOURG EN COTENTIN

COLOMBY

CRASVILLE

DIGOSVILLE

ECAUSSEVILLE

EMONDEVILLE

EROUDEVILLE

FLOTTEMANVILLE

FONTENAY SUR MER

FRESVILLE

GOLLEVILLE

GONNEVILLE LE THEIL

HAUTTEVILLE BOCAGE

HEMEVEZ

HUBERVILLE

JOGANVILLE

L’ETANG BERTRAND

LE HAM

LE MESNIL AU VAL

LE VAST

LESTRE

LIEUSAINT

MAGNEVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

MONTEBOURG

MORSALINES

MORVILLE

NEGREVILLE

OCTEVILLE L’AVENEL

ORGLANDES

OZEVILLE

QUETTEHOU

QUINEVILLE

ROCHEVILLE

SAINT CYR

SAINT FLOXEL

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAINT JOSEPH

SAINT MARTIN D’AUDOUVILLE

SAUSSEMESNIL

SORTOSVILLE

SOTTEVAST

TEMERVILLE

TEURTHEVILLE BOCAGE

URVILLE

VALOGNES

VAUDREVILLE

VIDECOSVILLE

YVETOT BOCAGE

28.1.2023

HUBERVILLE

MONTAIGU LA BRISETTE

SAINT CYR

SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT

SAUSSEMESNIL

TAMERVILLE

VALOGNES

20.1.2023 – 28.1.2023

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

BIGNAN - Commune entière

BILLIO - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqùà Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

CRUGUEL - Commune entière

GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24

GUEHENNO - Commune entière

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqùà Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

JOSSELIN - Commune entière

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LA CROIX HELLEAN - Commune entière

LANOUEE - Partie de la commune à l’est de la rivière de l’Oust jusqùà Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqùà la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqùà la N24

LANTILLAC - Commune entière

LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqùà Porh Legal puis au sud de la D181 jusqùà Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqùà Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

7.1.2023

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Porh Legal puis au nord de la D181 jusqùà Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqùà Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqùà la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqùà la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

30.12.2022 – 7.1.2023

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

BAILLEUL

ERQUINGHEM-LYS

LA GORGUE

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

15.1.2023

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

7.1.2023 – 15.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01434

ALLENES-LES-MARAIS

ANNOEULLIN

BAILLEUL

BAUVIN

BEAUCAMPS-LIGNY

BOIS-GRENIER

DON

ERQUINGHEM-LE-SEC

ERQUINGHEM-LYS

ESCOBECQUES

FOURNES-EN-WEPPES

FROMELLES

HALLENNE-LES-HAUBOURDIN

HANTAY

LA BASSEE

LA GORGUE

LE MAISNIL

MARQUILLIES

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

PROVIN

RADINGHEM-EN-WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

SALOME

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

WAVRIN

WICRES

17.1.2023

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

AUBERS

HERLIES

ILLIES

9.1.2023 – 17.1.2023

Département: Hautes-Pyrénées (65)

FR-HPAI(P)-2022-01598

ALLIER

ANGOS

ANTIST

ARTIGUEMY

AUBAREDE

AUREILHAN

BARBAZAN-DEBAT

BARBAZAN-DESSUS

BEGOLE

BERNAC-DEBAT

BERNAC-DESSUS

BERNADETS-DESSUS

BONNEFONT

BONNEMAZON

BOULIN

BUGARD

BURG

CABANAC

CAHARET

CALAVANTE

CASTELVIEILH

CASTERA-LANUSSE

CASTILLON

CHELLE-SPOU

CIEUTAT

CLARAC

COUSSAN

FRECHOU-FRECHET

GONEZ

GOUDON

GOURGUE

HITTE

HOURC

LANESPEDE

LANSAC

LASLADES

LESPOUEY

LIZOS

LUC

LUTILHOUS

MARQUERIE

MAUVEZIN

MERILHEU

MONTASTRUC

MONTGAILLARD

MONTIGNAC

MOULEDOUS

ORIEUX

ORIGNAC

PERE

PEYRIGUERE

POUYASTRUC

RICAUD

SALLES-ADOUR

SARROUILLES

SEMEAC

SERE-RUSTAING

SOUES

SOUYEAUX

THUY

VIELLE-ADOUR

23.1.2023

BORDES

LHEZ

MASCARAS

OLEAC-DESSUS

OUEILLOUX

OZON

PEYRAUBE

POUMAROUS

SINZOS

TOURNAY

15.1.2023 – 23.1.2023

Département: Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01597

ANCY

BAGNOLS

BELMONT-D’AZERGUES

BESSENAY

BIBOST

BULLY

EVEUX

BRULLIOLES

BRUSSIEU

BULLY

CHARNAY

CHATILLON

CHAZAY-D’AZERGUES

CHESSY

CHEVINAY

CIVRIEUX-D’AZERGUES

COURZIEU

DAREIZE

DOMMARTIN

EVEUX

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

GREZIEU-LA-VARENNE

LEGNY

LENTILLY

LOZANNE

MARCY-L’ETOILE

MONTROTTIER

MORANCE

LES OLMES

POLLIONNAY

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

SARCEY

SOURCIEUX-LES-MINES

SAINTE-CONSORCE

SAINT-FORGEUX

SAINT-GERMAIN-NUELLES

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

SAINT-LOUP

SAINT-PIERRE-LA-PALUD

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

SAINT-VERAND

LA TOUR-DE-SALVAGNY

VAUGNERAY

20.1.2023

L’ARBRESLE

SAIN BEL

SAVIGNY

12.1.2023 – 20.1.2023

Département: Saône-et-Loire (71)

 

BANTANGES

BAUDRIERES

HUILLY SUR SEILLE

JOUVENCON

LA CHAPELLE NAUDE

LA CHAPELLE THECLE

L’ABERGEMENT SAINTE COLOMBE

LESSARD EN BRASSE

LOISY

LOUHANS

MENETREUIL

ORMES

RANCY

SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE

SAINT ETIENNE EN BRESSE

SAINT GERMAIN DU PLAIN

SAINT USUGE

SIMANDRE

SIMARD

SORNAY

THUREY

TRONCHY

VERISSEY

VINCELLES

6.1.2023

 

BRANGES

JUIF

LA FRETTE

MONTRET

SAINT ANDRE EN BRASSE

SAINT VINCENT EN BRASSE

SAVIGNY SUR SEILLE

29.12.2022 – 6.1.2023

Département: Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01584

ASSE LE RIBOUL

BALLON SAINT MARS

BEAUMONT SUR SARTHE

CHERANCE

CONGE-SUR-ORNE

COURGAINS

DANGEUL

FRESNAY-SUR-SARTHE

GRANDCHAMP

JUILLE

LOUVIGNY

LUCE-SOUS-BALLON

MARESCHE

MAROLLES-LES-BRAULTS

LES MEES

MEZIERE-SOUS-PONTHOUIN

MOITRON-SUR-SARTHE

MONHOUDOU

MONTBIZOT

PIACE

RENE

ROUESSE-FONTAINE

SAINT-AIGNAN

SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET

SAINT-MARCEAU

SAOSNES

TEILLE

THOIGNE

THOIREE-SOUS-CONTENSOR

VIVOIN

18.1.2023

CHERANCE

DANGEUL

DOUCELLES

MEURCE

NOUANS

RENE

VIVOIN

9.1.2023 – 18.1.2023

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01449

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01569

FR-HPAI(P)-2022-01587

FR-HPAI(P)-2022-01588

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

ARGENTON-L’EGLISE

BECELEUF

LE BEUGNON

BOUILLE-LORETZ

LA CHAPELLE-THIREUIL

CHICHE

CLESSÉ

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

COULONGES-THOUARSAIS

FAYE-L’ABESSE

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

GEAY

LUCHE-THOUARSAIS

MAUZE-THOUARSAIS

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

POUGNE-HÉRISSON

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-JOUIN-DE-MILLY

SAINT-LAURS

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-MAURICE-ETUSSON

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

VOULMENTIN

28.1.2023

L’ABSIE

ARGENTONNAY

BOISME

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

LE BREUIL-BERNARD

LE BUSSEAU

CERIZAY

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

CIRIERES

COMBRAND

COURLAY

GENNETON

LARGEASSE

MAULEON

MONTRAVERS

NEUVY-BOUIN

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

LE PIN

PUGNY

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

TRAYES

VAL-EN-VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

20.1.2023 – 28.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01476

FR-HPAI(P)-2022-01501

AIFFRES

AIGONNAY

BEAUSSAIS-VITRE

CELLES-SUR-BELLE

CHAURAY

LA CRECHE

FORS

LES FOSSES

FRESSINES

GRANZAY-GRIPT

JUSCORPS

MARIGNY

NIORT

PERIGNE

PRAILLES

SAINTE-NEOMAYE

SAINT-MEDARD

SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS

SAINT-ROMANS-LES-MELLE

SAINT-SYMPHORIEN

SECONDIGNE-SUR-BELLE

VOUILLE

6.1.2023

BRULAIN

MOUGON-THORIGNE

PRAHECQ

SAINTE-BLANDINE

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

29.12.2022- 6.1.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440

FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L’ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L’AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l’ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l’est de la D746

CHAUCHE à l’ouest de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l’est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l’ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l’est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L’YON à l’est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au sud de l’A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l’est de l’A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET

TRIAIZE

VENDRENNES

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

CHAUCHE à l’est de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au nord de l’A87

SAINT-FULGENT à l’ouest de l’A87

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L’AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L’ILE-D’OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

2.2.2023

Département: Vienne (86)

FR-HPAI(P)-2022-01449

LATILLE

MARIGNY-CHEMEREAU

AYRON

LA CHAPELLE-MONTREUIL

CELLE-LEVESCAULT

CLOUE

CHIRE-EN-MONTREUIL

CHALANDRAY

VOUILLE

QUINCAY

BERUGES

MARCAY

LUSIGNAN

SAINT-SAUVANT

COULOMBIERS

CHERVES

MONTREUIL-BONNIN

6.1.2022

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00054

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854

28.1.2023

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.355299708, E10.860377854

20.1.2023 – 28.1.2023

Regione: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00051

L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887

8.1.2023

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887

31.12. 2022 – 8.1.2023

IT-HPAI(P)-2022-00053

L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.023717, E10.574713

11.1.2023

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.023717, E10.574713

3.1.2023 – 11.1.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00211-00295

HU-HPAI(P)-2022-00211-00297

Ágasegyháza, Bácsalmás, Bácsszőlős, Balotaszállás, Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csengőd, Csikéria, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kelebia, Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mátételke, Mélykút, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tabdi, Tataháza, Tázlár, Tiszaalpár, Tompa, Városföld, Zsana, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza, Algyő, Ambrózfalva, Árpádhalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe.

Borota, Imrehegy és Kéleshalom települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe.

18.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.1.2023 – 18.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00211-00296

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunhalas, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár települések közigazgatási területének a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

21.1.2023

Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

13.1.2023 – 21.1.2023

HU-HPAI(P)-2023-00002

Borota, Császártöltés, Drágszél, Dusnok, Érsekhalma, Hajós, Homokhegy, Imrehegy, Kecel, Kéleshalom, Miske, Nemesnádudvar, Öregcsertő települések közigazgatási területének a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

5.2.2023

Császártöltés, Hajós és Homokhegy települések közigazgatási területeinek a 46.417287 és a 19.158443 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28.1.2023 – 5.2.2023

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Orgovány, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, valamint a 46.619942 és 19.448554 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2023 – 18.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

HU-HPAI(P)-2022-00285

HU-HPAI(P)-2022-00290

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00212

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

HU-HPAI(P)-2022-00229-00230

HU-HPAI(P)-2022-00233-00245

HU-HPAI(P)-2022-00247-00251

HU-HPAI(P)-2022-00256

HU-HPAI(P)-2022-00258-00265

HU-HPAI(P)-2022-00270-00275

HU-HPAI(P)-2022-00277-00281

HU-HPAI(P)-2022-00283-00284

HU-HPAI(P)-2022-00286-00287

HU-HPAI(P)-2022-00289

HU-HPAI(P)-2022-00293

HU-HPAI(P)-2022-00295

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

HU-HPAI(P)-2022-00296

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

16.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.12.2022 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00291

Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00292

Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

HU-HPAI(P)-2022-00288

Nagymágocs és Szentes települések közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

29.12.2022 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00236

HU-HPAI(P)-2022-00243

HU-HPAI(P)-2022-00255- 00256

HU-HPAI(P)-2022-00260

HU-HPAI(P)-2022-00265-00266

HU-HPAI(P)-2022-00271-00274

HU-HPAI(P)-2022-00279

HU-HPAI(P)-2022-00283

HU-HPAI(P)-2022-00286

Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023 -15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00294

Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.1.2023 - 15.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022 -15.1.2023

Hajdú-Bihar vármegye

HU-HPAI(P)-2022-00298

HU-HPAI(P)-2022-00299

HU-HPAI(P)-2023-00001

Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Nagyhegyes és Püspökladány települések közigazgatási területének a a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

5.2.2023

HU-HPAI(P)-2022-00298

HU-HPAI(P)-2022-00299

HU-HPAI(P)-2023-00001

Hajdúszoboszló és Nádudvar települések közigazgatási területének a 47.471520 és a 21.203237, a 47.485876 és a 21.170037, valamint a 47.448133 és a 21.156837 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28.1.2023 – 5.2.2023

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Municipality Ronde Venen, province Zuid Holland

 

Bewakingszone (10 kilometer) Mijdrecht

1.

via Bennebroekerweg naar Nelson Mandela Dreef

2.

via Nelson Mandela Dreef naar Hoofddorp-Zuid 3a

3.

via Hoofddorp-Zuid 3a naar Hoofddorp

4.

via Hoofddorp naar Rijksweg A4

5.

via Rijksweg a4 naar Hoofddorp

6.

via Hoofddorp naar Rijksweg A4

7.

via Rijksweg A4 naar Schiphol 2

8.

via Schiphol 2 naar Spoorbaan

9.

via Spoorbaan naar Schiphol 2

10.

via Schiphol 2 naar Ceintuurbaan Zuid

11.

via Ceintuurbaan Zuid naar Vertrekpassage

12.

via Vertrekpassage naar Spoorbaan

13.

via Spoorbaan naar Loevesteinse Randweg

14.

via Loevesteinse Randweg naar Hugo de Grootstraat

15.

via Hugo de Grootstraat naar Schipholweg

16.

via Schipholweg naar Aalsmeer 6

17.

via Aalsmeer 6 naar Rijksweg A9

18.

via Rijksweg A9 naar Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel)

19.

via Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) naar Schipholweg

20.

via Schipholweg naar Schipholdijk

21.

via Schipholdijk naar Nieuwe Meerlaan

22.

via Nieuwe Meerlaan naar Bosbaanweg

23.

via Bosbaanweg naar van Nijenrodeweg

24.

via van Nijenrodeweg naar Buitenveldertselaan

25.

via Buitenveldertselaan naar Uilenstede

26.

via Uilenstede naar Laan van Kronenburg

27.

via Laan van Kronenburg naar Kalfjeslaan

28.

via Kalfjeslaan naar Amsteldijk

29.

via Amsteldijk naar de Smient

30.

via de Smient naar Ouderkerkerdijk

31.

via Ouderkerkerdijk naar fietspad Oudekerkerdijk

32.

via Fietspadoudekerkerdijk naar Machineweg

33.

via Machineweg naar Burgemeester Stramanweg

34.

via Burgemeester Stramanweg naar Holterbergweg

35.

via Holterbergweg naar Muntbergweg

36.

via Muntbergweg naar Meibergdreef

37.

via Meibergdreef naar Tafelbergweg

38.

via Tafelbergweg naar Abcouderstraatweg

39.

via Abcouderstraatweg naar Nieuwe Amsterdamseweg

40.

via Nieuwe Amsterdamseweg naar Broekzijdselaan

41.

via Broekzijdselaan naar Dokter van Doornplein

42.

via Dokter van Doornplein naar Kerkplein

43.

via Kerkplein naar Hoogstraat

44.

via Hoogstraat naar Molenweg

45.

via Molenweg naar Lange Coupure

46.

via Lange Coupure naar Rijksstraatweg

47.

via Rijksstraatweg naar Provincialeweg

48.

via Provincialeweg naar Spoorbaan

49.

via Spoorbaan naar Polderweg

50.

via Polderweg naar Westkanaaldijk

51.

via Westkanaaldijk naar Ter Aaseweg

52.

via Ter Aaseweg naar Dorpsstraat

53.

via Dorpsstraat naar Julianalaan

54.

via Julianalaan naar Laantje

55.

via Laantje naar Oud Aa

56.

via Oud Aa naar Provincialeweg

57.

via Provincialeweg naar ir. Enschedéweg

58.

via ir. Enschedéweg naar Oortjespad

59.

via Oortjespad naar van Teylingenweg

60.

via van Teylingenweg naar Houtkade

61.

via Houtkade naar fietspad

62.

via fietspad naar Grechtkade

63.

via Grechtkade naar toegang

64.

via toegang naar Oude Meije

65.

via Oude Meije naar Hollandsekade

66.

via Hollandsekade naar Zonneveer

67.

via Zonneveer naar Simon van Capelweg

68.

via Simon van Capelweg naar Noordenseweg

69.

via Noordenseweg naar Nieuwveenseweg

70.

via Nieuwveenseweg naar Achterweg

71.

via Achterweg naar Kennedylaan

72.

via Kennedylaan naar provinciale weg

73.

via provinciale weg naar Achttienkavels

74.

via Achttienkavels naar Achttienkavelseweg

75.

via Achttienkavelseweg naar Zevenhovenseweg

76.

via Zevenhovenseweg naar Kerkweg

77.

via Kerkweg naar Korteraarseweg

78.

via Korteraarseweg naar Oude Kerkpad

79.

via Oude Kerkpad naar Oostkanaalweg

80.

via Oostkanaalweg naar Schilkerweg

81.

via Schilkerweg naar Westkanaalweg

82.

via Westkanaalweg naar Sluispad

83.

via Sluispad naar Bloemenstraat

84.

via Bloemenstraat naar Kerkpad

85.

via Kerkpad naar de Strooplikker

86.

via de Strooplikker naar Langeraarseweg

87.

via Langeraarseweg naar Hazepad

88.

via Hazepad naar van Brederodeplein

89.

via van Brederodeplein naar Sportweg

90.

via Sportweg naar Landerij

91.

via Landerij naar Langeraarseweg

92.

via Langeraarseweg naar Geerweg

93.

via Geerweg naar Vriezenweg

94.

via Vriezenweg naar Provincialeweg

95.

via Provincialeweg naar Leimuiderweg

96.

via Leimuiderweg naar Weteringweg

97.

via Weteringweg naar Aalsmeerderweg

98.

via Aalsmeerderweg naar Bennebroekerweg

20.1.2023

Those parts of the municipality Ronde Venen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,85 lat 52,24.

12.1.2023 – 20.1.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

PL-HPAI(P)-2022-00037

PL-HPAI(P)-2022-00038

PL-HPAI(P)-2022-00039

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Namysłów, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gmin: Murów, Popielów w powiecie opolskim,

3.

Część gminy Wołczyn powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664

14.1.2023

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim;

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and 50.96334/17.91449 and 50.97138/17.86664

6.1.2023 – 14.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00040

W województwie kujawsko-pomorskim:

1.

Część gmin: Kikół, Skępe, Lipno, Chrostkowo w powiecie lipnowskim

2.

Część gminy Czernikowo w powiecie toruńskim

3.

Część gminy Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449

15.1.2023

W województwie kujawsko-pomorskim część gminy Kikół w powiecie lipnowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.92452/19.1449

7.1.2023- 15.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00041

W województwie warmińsko – mazurskim część gmin: Pisz, Biała Piska, Ruciane - Nida w powiecie piskim

Zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092

16.1.2023

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Pisz w powiecie piskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58979/21.84092

8.1.2023- 16.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00042

W województwie lubelskim:

1.

Miasto Łęczna oraz część gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Łęczna w powiecie łęczyńskim,

2.

Część gmin: Uścimów, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

3.

Część gminy Sosnowica w powiecie parczewskim

4.

Część gminy Urszulin w powiecie włodawskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283

17.1.2023

W województwie lubelskim część gmin: Ludwin, Puchaczów w powiecie łęczyńskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.36494/23.00283

9.1.2023 – 17.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00043

W województwie mazowieckim:

1.

Część gminy Gostynin oraz miasto Gostynin, część gminy Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim,

2.

Część gminy Łąck w powiecie płockim.

W województwie łódzkim część gmin:

1.

Strzelce, Oporów w powiecie kutnowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839

18.1.2023

W województwie mazowieckim część gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim.

W województwie łódzkim część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.3515/19.4839

10.1.2023 – 18.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00044

PL-HPAI(P)-2022-00046

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

1.

W gminie Błaszki: Borysławice, Brudzew, Cienia, Chociszew, Chrzanowice, Chabierów, Gruszczyce, Grzymaczew, Grzymaczew Kolonia, Jasionna, Kąśnie, Kije-Pęczek, Kobylniki, Kołdów, Korzenica, Lubna-Jarosłaj, Łubna-Jakusy, Marianów, Mroczki Małe, Mroczki Wielkie, Nacesławice, Niedoń, Równa, Samy, Sędzimirowice, Skalmierz, Sudoły, Suliszewice, Sudoły, Wojków, Włocin, Włocin Kolonia, Wrzącą Zaborów, Żelisław, Żelisław Kolonia.

2.

W gminie Goszczanów: Chlewo, Chwalęcice, Gawłowice, Poprężniki, Poradzew, Stojanów, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Wacławów, Waliszewice, Wilkszyce, Wójcinek.

3.

W gminie Warta: Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice-Baszków, Kawęczynek, Krąków, Łabędzie, Małków, Piotrowice, Popów, Raczków, Socha, Socha Kolonia, Upuszczew, Warta na zachód od drogi 83, Witów, Zagajew, Zielęcin.

4.

W gminie Wróblew: Bliźniew, Dziebędów, Gaj, Inczew, Kobierzycko, Orzeł Biały, Próchna, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin, Wągłczew Kolonia, Wągłczew.

5.

W gminie Brąszewice: Budy, Gałki, Kamienniki, Orły, Pokrzywniak, Trzcinka.

W województwie wielkopolskim część gmin:

1.

Szczytniki, Koźminek w powiecie kaliskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844

19.1.2023

W województwie łódzkim, powiat sieradzki:

1.

W gminie Błaszki: Adamki, Brończyn, Bukowina, Domaniew, Garbów, Gołków, Gorzałów, Gzików, Kamienna, Kamienna Kolonia, Kalinowa, Kociołki, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Orzeżyn, Romanów, Stok Polski, Stok Nowy, Smaszków, Zawady, Morawki, Wójcice,

2.

W gminie Warta: Gać Warcka

W województwie wielkopolskim, powiat kaliski:

2.

W części gmin: Brzeziny, Szczytniki

zawierających się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6761/18.4844

11.1.2023 – 19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00045

W województwie warmińsko – mazurskim:

1.

Część gmin Zalewo, Iława w powiecie iławskim,

2.

Część gmin Miłomłyn, Małdyty w powiecie ostródzkim

W województwie pomorskim część gminy Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087

19.1.2023

W województwie warmińsko – mazurskim część gminy Zalewo w powiecie iławskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.80560/19.64087

11.1.2023 – 19.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00047

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Ostrzeszów, Mikstat, miasto Mikstat, Grabów n/Prosną w powiecie ostrzeszowskim,

2.

Część gmin: Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, Sieroszowice w powiecie ostrowskim,

3.

Część gminy Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438

21.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gminy: Mikstat, miasto Mikstat w powiecie ostrzeszowskim,

2.

Część gminy: Sieroszowice w powiecie ostrowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.54409/17.99438

13.1.2023 – 21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00048

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Rokiciny, Będków, Ujazd w powiecie tomaszowskim,

2.

Część gmin: Brójce, Koluszki, Andrespol, Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim,

3.

Część gmin: Czarnocin, Moszczenica, Wolbórz w powiecie piotrkowskim

zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504

21.1.2023

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Rokiciny, Będków w powiecie tomaszowskim,

2.

Część gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim,

3.

Część gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.63575/19.74504

13.1.2023 – 21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00049

W województwie mazowieckim:

1.

Cześć gmin: Łosice, Platerów, Olszanki, Stara Kornica, Huszlew, Sarnaki, część miasta Łosice w powiecie łosickim,

2.

Cześć gmin: Przesmyki, Mordy w powiecie siedleckim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160

21.1.2023

W województwie mazowieckim:

1.

Cześć gminy Łosice w powiecie łosickim,

2.

Cześć gmin: Przesmyki w powiecie siedleckim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.24032/22.74160

13.1.2023 – 21.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00050

W województwie wielkopolskim

1.

Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

2.

Część gmin: Sieroszewice, Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Czajków, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim.

3.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim

W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508

23.1.2023

W województwie wielkopolskim

1.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim

2.

Część gmin: Grabów n/Prosną, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.51032/18.06508

15.1.2023 – 23.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00051

PL-HPAI(P)-2022-00054

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gminy: Brzeziny, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim

2.

Części gmin: Mikstat, Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Doruchów, Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim

3.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065

24.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat w powiecie ostrzeszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.510/18.065

16.1.2023 – 24.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00052

PL-HPAI(P)-2022-00053

PL-HPAI(P)-2022-00060

PL-HPAI(P)-2022-00061

PL-HPAI(P)-2022-00067

PL-HPAI(P)-2022-00069

W województwie łódzkim powiat łaski:

1.

W gminie Łask (gm. miejska): Łask,

2.

W gminie Łask (gm. wiejska): Anielin, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Krzucz, Łopatki, Mauryca, Orchów, Ostrów, Remiszew, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wydrzyn,

3.

W gminie Buczek: Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Buczek, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Dąbrowa, Gucin, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Wola Buczkowska;

4.

W gminie Sędziejowice: Brody Emilianów, Brzeski, Grabia, Grabica, Grabno, Kamostek, Kolonia Sędziejowice, Korczyska, Kozuby Stare i Nowe, Lichawa, Osiny, Podule, Sędziejowice, Sobiepany, Wola Wężykowa, Żagliny;

5.

W gminie Wodzierady: Elodia, Kiki, Przyrownica, Piorunów, Magnusy, Wrząsawa, Dobruchów, Leśnica;

6.

W gminie Widawa: Górki Grabieńskie, Ligota;

W województwie łódzkim powiat powiat zduńskowolski:

1.

W gminie Zduńska Wola (gm. wiejska): Annopole Stare, Laskowiec, Mostki, Ogrodzisko, Piaski, Polków, Poręby, Zamłynie, Zborowskie;

2.

W gminie Zapolice: Beleń, Branica, Holendry, Jelno, Kalinowa, Marcelów, Młodawin Górny i Dolny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rojków, Strońsko, Świerzyny, Zapolice, Rembieszów Kolonia, Woźniki, Zamoście;

3.

W gminie Szadek (gminie wiejska): Boczki, Dziadkowice, Kolonia Góry Prusinowskie, Piaski, Przatów, Reduchów, Sikucin, Borki Prusinowskie, Choszczewo, Tarnówka, Wola Krokocka, Wilamów, Lichawa, Wola Łobudzka, Krokocice, Łobudzice, Rzepiszew, Przatów Górny, Górna Wola;

W województwie łódzkim powiat sieradzki:

1.

W gminie Warta (gminie wiejska): Lipiny, Lipiny Kolonia, Miedźno, Mogilno Rossoszyca, Rożdżały, Miedze;

2.

W gminie Sieradz (gm. miejska): Obręb 26, Obręb 27, Obręb 28, Obręb 29, Obręb 30, Obręb 31, Obręb 32, Obręb 33, Obręb 34 (wschodnia część miasta Sieradz ograniczona od wschodu parkiem miejskim przy stadionie);

3.

W gminie Sieradz: Chałupki, Czartki, Męcka Wola, Podłężyce-Rzechta, Ruda, Rzechta, Stawiszcze, Woźniki;

W województwie łódzkim powiat pabianicki:

1.

W gminie Dobroń: Barycz, Poleszyn;

W województwie łódzkim powiat poddębicki:

1.

W gminie Zadzim: Ralewice, Rzeczyca, Bąki, Bogucice, Chodaki, Dzierzązna Szlachecka, Górki Zadzimskie, Kłoniszew, Małyń, Marcinów, Otok, PGR Zalesie, Pietrachy, Stefanów, Wola Zaleska, Zadzim-Kazimierzew, Zygry, Dąbrówka Szadkowska, Budy Jeżewskie, Zaborów, Stefanów, Głogowiec, Maksymilianów, Nowy Świat, Sikory

31.1.2023

W województwie łódzkim powiat zduńskowolski:

1.

w gminie Sędziejowice: Bilew, Dobra, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Pruszków, Rososza, Wola Marzeńska, Wrzesiny;

W województwie łódzkim powiat łaski:

1.

w gminie Łask - obszar wiejski: Bałucz, Kolonia Bałucz, Młynisko, Borszewice, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Ulejów, Wincentów, Sięganów, Wola Bałucka, Zielęcice;

2.

w gminie Zduńska Wola: Zduńska Wola, Annopole Nowe, Biały Ług, Czechy, Gajewniki, Gajewniki Kolonia, Henryków, Izabelów, Janiszewice, Karsznice, Kłady, Korczew, Krobanów, Michałów, Ochraniew, Opiesin, Pratków, Rębieskie Nowe, Rębieskie Stare, Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, Izabelów Mały, Andrzejów, Krobanówek, Ostrówek;

3.

w gminie Zapolice: Swędzieniejewice, Swędzieniejewice Kolonia, Wygiełzów;

4.

w gminie Szadek - obszar wiejski: Kotlinki, Kotliny, Kromolin Stary, Kromolin Nowy, Wielka Wieś;

5.

gmina Szadek (gm. miejska): Szadek;

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.56326/19.03881

23.1.2023 – 31.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00055

PL-HPAI(P)-2022-00056

PL-HPAI(P)-2023-00002

PL-HPAI(P)-2023-00003

W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:

1.

gmina Debrzno: Boboszewo, Bolesławowo, Cierznie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Nierybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypólsko, Rozdoły, Rozwory, Skowarnki, Słupia, Służewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie.

2.

W gminie Człuchów: Barkowo, Biskupnica, Biskupnica Wybudowanie, Chrząstowo, Chrząstowo Wybudowanie, Chrząstówko, Dziewiątka, Gębarzewo, Jaromierz, Migi, Mosiny, Rogowo.

W gminie Czarne: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki

3.2.2023

W województwie pomorskim w powiecie człuchowskim:

1.

W gminie Debrzno: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka.

W gminie Człuchów: Barkówko

26.1.2023 – 3.2.2023

PL-HPAI(P)-2022-00057

W województwie łódzkim:

1.

Części gmin: Uniejów, Poddębice, Wartkowice, Pęczniew w powiecie poddębickim

2.

Części gmin: Świnice Warckie w powiecie łęczyckim

W województwie wielkopolskim części gmin Brudzew, Przykona, Dobra w powiecie tureckim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595

30.1.2023

W województwie łódzkim część gminy Uniejów powiecie poddębickim

W województwie wielkopolskim część gminy Przykona w powiecie tureckim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.97360/18.73595

17.1.2023 – 30.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00058

W województwie łódzkim:

1.

Części gmin: Budziszewice, Ujazd, Rokiciny, Żechlinek w powiecie tomaszowskim.

2.

Części gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Koluszki - miasto w powiecie łódzkim wschodnim.

3.

Części gmin: Brzeziny, Jeżów, Rogów w powiecie brzezińskim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636

28.1.2023

W województwie łódzkim:

1.

Część gmin: Koluszki, Koluszki miasto w powiecie łódzkim wschodnim

2.

Część gmin: Rokiciny w powiecie tomaszowskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.71136/19.82636

20.1.2023 – 28.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00059

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Pleszew, Dobrzyca, Czermin, Chocz, Gołuchów w powiecie pleszewskim,

2.

Część gmin: Blizanów w powiecie kaliskim,

3.

Część gmin: Raszków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.861277/17.846092

29.1.2023

W województwie wielkopolskim części gmin: Gołuchów i Pleszew w powiecie pleszewskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.86127/17.84609

21.1.2023 – 29.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00062

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Żelazków, Opatówek, Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Mycielin i Stawiszyn w powiecie kaliskim.

2.

Część gminy Malanów w powiecie tureckim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552

28.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Żelazków, Ceków-Kolonia i Mycielin w powiecie kaliskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.85122/18.23552

20.1.2023 – 28.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00063

W województwie śląskim:

1.

Część gmin: Łazy, Zawiercie miasto, Ogrodzieniec, Poręba, w powiecie zawierciańskim,

2.

Część gmin: Siewierz, Dąbrowa Górnicza miasto w powiecie będzińskim,

3.

Część gmin: Myszków miasto w powiecie myszkowskim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959

29.1.2023

W województwie śląskim część gminy Łazy zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.42754/19.34959

21.1.2023 – 29.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00064

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn, Brudzew, Malanów w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim.

2.

Część gminy Uniejów w powiecie poddębickim w województwie wielkopolskim.

W województwie łódzkim część gminy Uniejów w powiecie poddębicki.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093

30.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Turek, Przykona, Dobra, Kawęczyn w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.96866/18.58093

22.1.2023 – 30.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00065

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat, Kraszewice, Doruchów, Czajków w powiecie ostrzeszowskim.

2.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim.

3.

Część gmin: Brzeziny i Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim.

W województwie łódzkim część gminy Galewice w powiecie wieruszowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.16422

31.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Części gmin: Grabów nad Prosną i Kraszewice w powiecie ostrzeszowskim.

2.

Część gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim.

3.

Część gminy Brzeziny w powiecie kaliskim.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.52703/18.164223

23.1.2023 – 31.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00066

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Szamotuły w powiecie szamotulskim.

2.

Część gmin: Lwówek, Kuślin w powiecie nowotomyskim.

3.

Część gminy Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688

31.1.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Duszniki, Kaźmierz w powiecie szamotulskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.48160/16.43688

23.1.2023 – 31.1.2023

PL-HPAI(P)-2022-00068

W województwie dolnośląskim:

1.

Część gmin: Wińsko, Wołów w powiecie wołowskim,

2.

Część gmin: Wąsosz, miasto Wąsosz, Jemielno w powiecie górowskim,

3.

Część gmin: Żmigród, Prusice w powiecie trzebnickim

Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: GPS: 51.47256/16.75511

30.1.2023

W województwie dolnośląskim:

1.

Część gmin: Wińsko w powiecie wołowskim,

2.

Część gmin: Wąsosz w powiecie górowskim,

3.

Część gmin: Żmigród w powiecie trzebnickim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.47256/16.75511

22.1.2023 – 30.1.2023

PL-HPAI(P)-2023-00001

PL-HPAI(P)-2023-00001 W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Chocz, Czermin, Gizałki, Gołuchów, Pleszew w powiecie pleszewskim

2.

Część gminy Blizanów w powiecie kaliskim

3.

Część gminy Grodziec powiecie konińskim

4.

Część gminy Kotlin w powiecie jarocińskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.93958/17.854769

4.2.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

Część gmin: Pleszew, Chocz, Czermin w powiecie pleszewskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.939588/17.854769

27.1.2023 – 4.2.2023

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis

Les communes suivantes dans le département: Cher (18)

GENOUILLY

GRACAY

NOHANT-EN-GRACAY

SAINT-OUTRILLE

16.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24)

LES COTEAUX PERIGOURDINS

DOMME

CAZOULES

FANLAC

LFLEURAC

PEYZAC-LE-MOUSTIER

PEYRILLAC-ET-MILLAC

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-VINCENT-DE-COSSE

LA ROQUE-GAGEAC

CARSAC-AILLAC

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

CONDAT-SUR-VEZERE

VITRAC

BEYNAC-ET-CAZENAC

GROLEJAC

SAINTE-MONDANE

LA FEUILLADE

SERGEAC

THONAC

BEAUREGARD-DE-TERRASSON

PLAZAC

PAZAYAC

TURSAC

LES FARGES

CALVIAC-EN-PERIGORD

BARS

LA BACHELLERIE

VEYRIGNAC

CARLUX

AURIAC-DU-PERIGORD

SAINT-LEON-SUR-VEZERE

CASTELS ET BEZENAC

LE LARDIN-SAINT-LAZARE

MEYRALS

VEZAC

TERRASSON-LAVILLEDIEU

17.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

BARCELONNE-DU-GERS

BASCOUS

BASSOUES

BAZIAN

BELMONT

BOURROUILLAN

CAILLAVET

CALLIAN

CASTELNAU-D’ANGLES

CAUMONT

CAUPENNE-D’ARMAGNAC

CAZAUX-D’ANGLES

COURTIES

EAUZE

JU-BELLOC

JUILLAC

LABARTHETE

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LANNE-SOUBIRAN

LANNEPAX

LAUJUZAN

LAVERAET

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MARCIAC

MASCARAS

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

MONTESQUIOU

NOGARO

NOULENS

PANJAS

PERCHEDE

PEYRUSSE-GRANDE

PRENERON

RAMOUZENS

RIGUEPEU

RISCLE

ROQUEBRUNE

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC

SALLES-D’ARMAGNAC

SCIEURAC-ET-FLOURES

TARSAC

TIESTE-URAGNOUX

TOURDUN

TUDELLE

VERGOIGNAN

VIC-FEZENSAC

VIELLA

27.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Indre (36)

AIZE

BAGNEUX Partie de commune située à l’Ouest de la D25

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune située au Nord de la D2, puis de la D34 A

BUXEUIL

FONTGUENAND Partie de commune située au Sud de la D52

GUILLY

LANGE

POULAINES Partie de commune située au Nord de D960

ROUVRES LES BOIS

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE partie de commune située au Sud-Ouest de D25

SEMBLECAY Partie de commune située au Sud de D25

VALENCAY Partie de commune située au Nord-Ouest du Nahon

VAL-FOUZON

VEUIL

VICQ-SUR-NAHON Partie de commune située à l’Ouest de la D956 et au Sud de la D109

ANJOUIN

BAGNEUX Partie de commune à l’Est de D25

BOUGES-LE-CHATEAU Partie de commune au Sud de D2 puis de D34 A

BRETAGNE

CHABRIS

LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

DUN-LE-POELIER

ECUEILLE Partie de la commune au Sud de D13et à l’Est de D8

FONTENAY

FONTGUENAND Partie de commune au Nord de la D52

FREDILLE

GEHEE

HEUGNES Partie de commune à l’Est de la voie ferrée

JEU-MALOCHES

LEVROUX

LINIEZ

LUCAY-LE-MALE

LYE

MENETOU-SUR-NAHON

MEUNET-SUR-VATAN

MOULINS-SUR-CEPHONS

ORVILLE

REBOURSIN

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE Partie de commune au Nord Est de la D25

SAINT-FLORENTIN

SELLES-SUR-NAHON

SEMBLECAY partie de commune au Nord de D25

VATAN

LA VERNELLE

VEUIL

VILLENTROIS FAVEROLLES EN BERRY

16.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Manche (50)

ANNEVILLE-EN-SAIRE

AUDOUVILLE-LA-HUBERT

AUMEVILLE-LESTRE

AZEVILLE

BARFLEUR

BESNEVILLE

BEUZEVILLE-LA-BASTILLE

BINIVILLE

BLOSVILLE

BRETTEVILLE

BREUVILLE

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

BRICQUEBOSQ

BRILLEVAST

BRIX

CANTELOUP

CARNEVILLE

CARQUEBUT

CATTEVILLE

CHERBOURG-EN-COTENTIN

CLITOURPS

COLOMBY

COUVILLE

CRASVILLE

CROSVILLE-SUR-DOUVE

DIGOSVILLE

ECAUSSEVILLE

EMONDEVILLE

EROUDEVILLE

ETIENVILLE

FERMANVILLE

FIERVILLE-LES-MINES

FLOTTEMANVILLE

FONTENAY-SUR-MER

FRESVILLE

GATTEVILLE-LE-PHARE

GOLLEVILLE

GONNEVILLE-LE THEIL

GROSVILLE

HARDINVAST

HAUTTEVILLE-BOCAGE

HEMEVEZ

HUBERVILLE

JOGANVILLE

L’ETANG-BERTRAND

LA BONNEVILLE

LA HAGUE

LA PERNELLE

LE HAM

LE MESNIL-AU-VAL

LE VAST

LE VICEL

LESTRE

LIEUSAINT

MAGNEVILLE

MARTINVAST

MAUPERTUS-SUR-MER

MONTAIGU-LA-BRISETTE

MONTEBOURG

MONTFARVILLE

MORSALINES

MORVILLE

NEGREVILLE

NEHOU

NEUVILLE-AU-PLAIN

NOUAINVILLE

OCTEVILLE-L’AVENEL

ORGLANDES

OZEVILLE

PICAUVILLE

QUETTEHOU

QUINEVILLE

RAUVILLE-LA-BIGOT

RAUVILLE-LA-PLACE

RAVENOVILLE

REIGNEVILLE-BOCAGE

REVILLE

ROCHEVILLE

SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC

SAINT-CYR

SAINT-FLOXEL

SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT

SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE

SAINT-JACQUES-DE-NEHOU

SAINT-JOSEPH

SAINT-MARCOUF

SAINT-MARTIN-D’AUDOUVILLE

SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE

SAINT-MARTIN-LE-GREARD

SAINT-PIERRE-D’ARTHEGLISE

SAINT-PIERRE-EGLISE

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

SAINTE-COLOMBE

SAINTE-GENEVIEVE

SAINTE-MERE-EGLISE

SAUSSEMESNIL

SEBEVILLE

SIDEVILLE

SORTOSVILLE

SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT

SOTTEVAST

TAILLEPIED

TAMERVILLE

TEURTHEVILLE-BOCAGE

TEURTHEVILLE-HAGUE

THEVILLE

TOCQUEVILLE

TOLLEVAST

TURQUEVILLE

URVILLE

VALCANVILLE

VALOGNES

VARENGUEBEC

VAROUVILLE

VAUDREVILLE

VICQ-SUR-MER

VIDECOSVILLE

VIRANDEVILLE

YVETOT-BOCAGE

ANNEVILLE-EN-SAIRE

28.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Nord (59)

ARMENTIERES

AUBERS

BEAUCAMPS-LIGNY

BERTHEN

BLARINGHEM

BOESCHEPE

BOESEGHEM

BOIS-GRENIER

BORRE

CAESTRE

CAPINGHEM

CASSEL

DEULEMONT

EECKE

ENGLOS

ENNETIERES-EN-WEPPES

ERQUINGHEM-LE-SEC

ESCOBECQUES

FOURNES-EN-WEPPES

FRELINGHIEN

FROMELLES

GODEWAERSVELDE

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

HANTAY

HAVERSKERQUE

HAZEBROUCK

HERLIES

HONDEGHEM

HOUPLINES

ILLIES

LA BASSEE

LA CHAPELLE-D’ARMENTIERES

LE MAISNIL

LYNDE

MARQUILLIES

MORBECQUE

OXELAERE

PERENCHIES

PRADELLES

PREMESQUES

QUESNOY-SUR-DEULE

RADINGHEM-EN-WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

SAINT-JANS-CAPPEL

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SALOME

SANTES

SEQUEDIN

SERCUS

STEENBECQUE

STEENVOORDE

TERDEGHEM

THIENNES

VERLINGHEM

WALLON-CAPPEL

WARNETON

WAVRIN

WICRES

FLETRE

15.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ARROSES

AYDIE

CROUSEILLES

27.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ADE

ANDREST

ANTIN

ARCIZAC-ADOUR

ARCIZAC-EZ-ANGLES

ARGELES-BAGNERES

ARNE

ARRODETS-EZ-ANGLES

ARRODETS

ASQUE

ASTE

ASTUGUE

AURENSAN

AURIEBAT

AVERAN

AVEZAC-PRAT-LAHITTE

AZEREIX

BAGNERES-DE-BIGORRE

BANIOS

BARRY

LA BARTHE-DE-NESTE

BATSERE

BAZET

BAZILLAC

BEAUDEAN

BENAC

BENQUE-MOLERE

BERNADETS-DEBAT

BETPOUY

BETTES

BONREPOS

BORDERES-SUR-L’ECHEZ

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

BOURG-DE-BIGORRE

BOURREAC

BOURS

BULAN

CAMPAN

CAMPISTROUS

CAMPUZAN

CAPVERN

CASTELBAJAC

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

CASTERA-LOU

CAUBOUS

CAUSSADE-RIVIERE

CHELLE-DEBAT

CHIS

CLARENS

COLLONGUES

DOURS

ESCALA

ESCONDEAUX

ESCONNETS

ESCOTS

ESCOUBES-POUTS

ESPARROS

ESPECHE

ESPIEILH

ESTIRAC

FONTRAILLES

FRECHEDE

FRECHENDETS

GALAN

GALEZ

GAUSSAN

GAYAN

GERDE

GERMS-SUR-L’OUSSOUET

GEZ-EZ-ANGLES

GONEZ

HAGEDET

HAUBAN

HERES

HIBARETTE

HIIS

HORGUES

HOUEYDETS

IBOS

IZAUX

JACQUE

JUILLAN

JULOS

LABASSERE

LABASTIDE

LABATUT-RIVIERE

LABORDE

LACASSAGNE

LAGARDE

LAGRANGE

ARRAYOU-LAHITTE

LALANNE-TRIE

LALOUBERE

LAMARQUE-RUSTAING

LAMEAC

LANNE

LANNEMEZAN

LAPEYRE

LARAN

LASCAZERES

LAYRISSE

LESCURRY

LEZIGNAN

LIBAROS

LIES

LOMNE

LORTET

LOUCRUP

LOUEY

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUSTAR

MADIRAN

MANSAN

MARSAC

MARSAS

MARSEILLAN

MAUBOURGUET

MAZEROLLES

MOMERES

MONLONG

MONTOUSSE

MOUMOULOUS

MUN

NEUILH

ODOS

OLEAC-DEBAT

ORDIZAN

ORINCLES

ORLEIX

OSMETS

OSSUN

OSSUN-EZ-ANGLES

OURSBELILLE

PAREAC

PEYRUN

PINAS

POUZAC

PUYDARRIEUX

RECURT

REJAUMONT

SABALOS

SABARROS

SADOURNIN

SAINT-LANNE

SAINT-MARTIN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SARLABOUS

SARNIGUET

SENAC

SENTOUS

SIARROUY

SOREAC

SOUBLECAUSE

TAJAN

TARBES

TILHOUSE

TOSTAT

TOURNOUS-DARRE

TOURNOUS-DEVANT

TREBONS

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

TUZAGUET

UGLAS

UGNOUAS

UZER

VIDOU

VIEUZOS

VILLEFRANQUE

VILLEMBITS

VILLENAVE-PRES-MARSAC

VISKER

CANTAOUS

23.1.2023

VILLEFRANQUE

LABATUT RIVIERE

CASTELNAU RIVIERE BASSE

ESTIRAC

HAGEDET

MAUBOURGUET

CAUSSADE-RIVIERE

SAINT LANNE

AURIEBAT

MADIRAN

SOUBLECAUSE

LASCAZERES

HERES

27.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Rhône (69)

AFFOUX

ALBIGNY-SUR-SAONE

ALIX

AMBERIEUX

AMPLEPUIS

ANCY

ANSE

L’ARBRESLE

AVEIZE

BAGNOLS

BELMONT-D’AZERGUES

BESSENAY

BIBOST

VAL D’OINGT

LE BREUIL

BRIGNAIS

BRINDAS

BRULLIOLES

BRUSSIEU

BULLY

CALUIRE-ET-CUIRE

CHAMBOST-ALLIERES

CHAMBOST-LONGESSAIGNE

CHAMELET

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

LA CHAPELLE-SUR-COISE

CHAPONOST

CHARBONNIERES-LES-BAINS

CHARNAY

CHASSELAY

CHATILLON

CHAUSSAN

CHAZAY-D’AZERGUES

LES CHERES

CHESSY

CHEVINAY

CIVRIEUX-D’AZERGUES

COGNY

COLLONGES-AU-MONT-D’OR

COURZIEU

COUZON-AU-MONT-D’OR

CRAPONNE

CURIS-AU-MONT-D’OR

DARDILLY

DAREIZE

DENICE

DIEME

DOMMARTIN

DUERNE

ECULLY

EVEUX

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

FRANCHEVILLE

FRONTENAS

GENAY

GLEIZE

GREZIEU-LA-VARENNE

GREZIEU-LE-MARCHE

LES HALLES

HAUTE-RIVOIRE

JARNIOUX

JOUX

LACENAS

LACHASSAGNE

LEGNY

LENTILLY

LETRA

LIMAS

LIMONEST

LISSIEU

LONGESSAIGNE

LOZANNE

LUCENAY

LYON

MARCILLY-D’AZERGUES

MARCY

MARCY-L’ETOILE

MESSIMY

MEYS

MOIRE

MONTROMANT

MONTROTTIER

MORANCE

NEUVILLE-SUR-SAONE

LES OLMES

ORLIENAS

OULLINS

POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR

POLLIONNAY

POMEYS

POMMIERS

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

PORTE DES PIERRES DOREES

QUINCIEUX

RIVOLET

ROCHETAILLEE-SUR-SAONE

RONTALON

SAIN-BEL

SARCEY

LES SAUVAGES

SAVIGNY

SOUCIEU-EN-JARREST

SOURCIEUX-LES-MINES

SOUZY

SAINT-ANDRE-LA-COTE

SAINT-APPOLINAIRE

SAINT-CLEMENT-LES-PLACES

SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE

SAINTE-CONSORCE

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

SAINT-FORGEUX

SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE

SAINTE-FOY-LES-LYON

SAINT-GENIS-L’ARGENTIERE

SAINT-GENIS-LAVAL

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

SAINT-GERMAIN-NUELLES

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

SAINT-JUST-D’AVRAY

SAINT-LAURENT-D’AGNY

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

SAINT-LOUP

SAINT-MARCEL-L’ECLAIRE

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

SAINTE-PAULE

SAINT-PIERRE-LA-PALUD

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

SAINT-VERAND

TARARE

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

TERNAND

THEIZE

THURINS

LA TOUR-DE-SALVAGNY

VALSONNE

VAUGNERAY

VILLECHENEVE

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

VILLE-SUR-JARNIOUX

YZERON

20.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Saône-et-Loire (71)

ALLERIOT

BEAUMONT SUR GROSNE

BEY

BOSJEAN

BOUHANS

BOYER

BRIENNE

BRUAILLES

CHATENOY EN BRESSE

VCIEL

CUISERY

DAMEREY

DAMPIERRE EN BRESSE

DEVROUZE

DICONNE

EPERVANS

FRANGY EN BRESSE

FRONTENAUD

GIGNY SUR SAONE

GUERFAND

JUGY

LA GENETE

LA RECINEUSE

LA TRUCHERE

L’ABERGEMENT DE CUISERY

LACROST

LAIVES

LANS

LE FAY

LE PLANOIS

LE TARTRE

LE VILLARS

LUX

MARNAY

MERVANS

MONTAGNY PRES LOUHANS

MONTCEAUX RAGNY

MONCONY

MONTCOY

MONTJAY

MONTPONT EN BRESSE

OSLON

OUROUX SUR SAONE

PLOTTES

6.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Deux – Sèvres (79)

BOUSSAIS

GLENAY

LUZAY

MAISONTIERS

PIERREFITE

SAINTE-GEMME

SAINT-VARENT

28.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AUCHAY SUR VENDEE

BESSAY

BOURNEZEAU

CHÂTEAU GUIBERT

CORPE

FONTENAY LE COMTE

FOUGERE

L’HERMANAULT

LA COUTURE

LE LANGON

LE TABLIER

LES MAGNILS REIGNIERS

LES VELLUIRE SUR VENDEE

LONGEVES

LUCON

MAREUIL SUR LAY DISSAIS

MOUZEUIL SAINT MARTIN

NALLIERS

PEAULT

PETOSSE

POUILLE

RIVE DE L’YON

ROSNAY

SAINT AUBIN LA PLAINE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

SAINT JEAN DE BEUGNE

SAINTE GEMME LA PLAINE

SAINTE PEXINE

SERIGNE

THIRE

2.2.2023

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AUCHAY SUR VENDEE

BESSAY

BOURNEZEAU

CHÂTEAU GUIBERT

CORPE

FONTENAY LE COMTE

FOUGERE

L’HERMANAULT

LA COUTURE

LE LANGON

LE TABLIER

LES MAGNILS REIGNIERS

LES VELLUIRE SUR VENDEE

LONGEVES

LUCON

MAREUIL SUR LAY DISSAIS

MOUZEUIL SAINT MARTIN

NALLIERS

PEAULT

PETOSSE

POUILLE

RIVE DE L’YON

ROSNAY

SAINT AUBIN LA PLAINE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

SAINT JEAN DE BEUGNE

SAINTE GEMME LA PLAINE

SAINTE PEXINE

SERIGNE

THIRE

14.1.2023

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

LATILLE

MARIGNY-CHEMEREAU

AYRON

LA CHAPELLE-MONTREUIL

CELLE-LEVESCAULT

CLOUE

CHIRE-EN-MONTREUIL

CHALANDRAY

VOUILLE

QUINCAY

BERUGES

MARCAY

LUSIGNAN

SAINT-SAUVANT

COULOMBIERS

CHERVES

MONTREUIL-BONNIN

6.1.2023

Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis

Regione: Lombardia

comune di Acquafredda (Brescia)

comune di Alfianello (Brescia)

comune di Bassano Bresciano (Brescia)

comune di Borgo San Giacomo (Brescia)

comune di Calvisano (Brescia)

comune di Carpenedolo (Brescia)

comune di Cigole (Brescia)

comune di Desenzano del Garda (Brescia) a sud dell’autostrada A4

comune di Fiesse (Brescia)

comune di Gambara (Brescia)

comune di Ghedi (Brescia)

comune di Gottolengo (Brescia)

comune di Isorella (Brescia)

comune di Leno (Brescia) a est dell’autostrada A21

comune di Lonato del Garda (Brescia) a sud dell’autostrada A4

comune di Manerbio (Brescia)

comune di Milzano (Brescia)

comune di Montichiari (Brescia)

comune di Offlaga (Brescia)

comune di Orzinuovi (Brescia)

comune di Pavone del Mella (Brescia)

comune di Pontevico (Brescia)

comune di Pozzolengo (Brescia) a sud dell’autostrada A4

comune di Pralboino (Brescia)

comune di Quinzano d’Oglio (Brescia)

comune di Remedello (Brescia)

comune di San Gervasio Bresciano (Brescia)

comune di San Paolo (Brescia)

comune di Seniga (Brescia)

comune di Verolanuova (Brescia)

comune di Verolavecchia (Brescia)

comune di Villachiara (Brescia)

comune di Visano (Brescia)

comune di Annicco (Cremona)

comune di Azzanello (Cremona)

comune di Bordolano (Cremona)

comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona)

comune di Casalmorano (Cremona)

comune di Castelverde (Cremona)

comune di Castelvisconti (Cremona)

comune di Corte de’ Cortesi con Cignone (Cremona)

comune di Corte de’ Frati (Cremona)

comune di Genivolta (Cremona)

comune di Olmeneta (Cremona)

comune di Paderno Ponchielli (Cremona)

comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona)

comune di Robecco d’Oglio (Cremona)

comune di Soresina (Cremona)

comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova)

comune di Asola (Mantova)

comune di Canneto sull’Oglio (Mantova)

comune di Casalmoro (Mantova)

comune di Casaloldo (Mantova)

comune di Casalromano (Mantova)

comune di Castel Goffredo (Mantova)

comune di Castelbelforte (Mantova)

comune di Castellucchio (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova)

comune di Cavriana (Mantova)

comune di Ceresara (Mantova)

comune di Curtatone (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)

comune di Goito (Mantova)

comune di Guidizzolo (Mantova)

comune di Mantova (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Marcaria (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Mariana Mantovana (Mantova)

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31.1.2023

Regione: Veneto

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comune di Villaga (Vicenza)

comune di Zovencedo (Vicenza)

31.1.2023

*

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
»

Rettifiche

18.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/121


Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1o luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177 del 4 luglio 2022 )

Pagina 6, l'allegato è sostituito dal seguente:

‘ALLEGATO

CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

PARTE A

Disposizioni generali

1)

L'uso del presente catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia la denominazione di una materia prima per mangimi elencata nella parte C può essere usata unicamente per indicare una materia prima per mangimi che rispetta le prescrizioni relative alla voce interessata.

2)

Tutte le voci dell'elenco delle materie prime per mangimi riportate nella parte C devono rispettare le restrizioni sull'impiego di materie prime per mangimi conformemente alla normativa pertinente dell'Unione; per quanto riguarda le materie prime per mangimi che sono organismi geneticamente modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione con microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le materie prime per mangimi costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3), e il loro utilizzo può essere soggetto a restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli operatori del settore dei mangimi che utilizzano una materia prima per mangimi presente nel catalogo devono garantire che essa sia conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.

3)

Per "ex prodotti alimentari" si intendono prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per il consumo umano in modo del tutto conforme alla legislazione dell'Unione sugli alimenti, ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di fabbricazione, difetti d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi. La fissazione di tenori massimi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione. Essa si applica quando tali alimenti sono ulteriormente lavorati al fine dell'ottenimento di mangimi.

4)

Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego nei mangimi è vietato devono essere del tutto assenti e per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi. A fini di trasparenza, gli operatori del settore dei mangimi forniscono, nel contesto delle normali transazioni commerciali, una serie di informazioni pertinenti se usano materie prime per mangimi contenenti residui tollerati.

5)

Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, in applicazione del principio ALARA (6) e fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005, della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno specificare nel catalogo delle materie prime per mangimi il tenore massimo di impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione o da coadiuvanti tecnologici che sono presenti a livelli pari o superiori allo 0,1 %. Il catalogo può anche stabilire tenori massimi per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici presenti a livelli inferiori allo 0,1 % se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nella parte B o C del presente allegato, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso (10).

I tenori massimi specifici per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici sono fissati o nella parte B alla descrizione del processo, o nella parte C alla descrizione della materia prima per mangimi o nella parte C alla fine di una categoria. A meno che non sia fissato un tenore massimo specifico nella parte C, il tenore massimo fissato nella parte B per un determinato processo è applicabile a qualsiasi materia prima per mangimi elencata nella parte C se la descrizione della materia prima per mangimi fa riferimento a tale processo e se il processo in questione corrisponde alla descrizione di cui alla parte B.

6)

Le materie prime per mangimi non elencate nella parte C, capitolo 12, che sono state ottenute per fermentazione e/o che hanno una naturale presenza di microrganismi possono essere immesse sul mercato con microrganismi vivi, purché la destinazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che le contengono

a)

non sia la moltiplicazione dei microrganismi e

b)

non sia legata ad una funzione esercitata da uno o più microrganismi conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La presenza di microrganismi nonché tutte le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime per mangimi e i mangimi composti che le contengono.

7)

La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, non deve superare tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto oleaginoso. In deroga a tali norme generali, è fissato un livello specifico nell'elenco delle materie prime per mangimi nella parte C.

8)

Alla denominazione della materia prima per mangimi indicata nella parte C si deve aggiungere (11), se del caso, il termine/la denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi, come figura nell'ultima colonna del glossario dei processi nella parte B, per indicare che essa è stata sottoposta al processo o ai processi in questione, tranne qualora il processo sia indicato nella descrizione della materia prima per mangimi nella parte C. Una materia prima per mangimi la cui denominazione sia una combinazione di una denominazione indicata nella parte C e di un termine/una denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi elencati nella parte B va considerata come inclusa nel catalogo e la sua etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per tale materia prima per mangimi indicate, a seconda dei casi, nell'ultima colonna delle parti B e C. Se il metodo specifico usato per il processo è elencato nell'ultima colonna della parte B, esso deve essere precisato nella denominazione della materia prima per mangimi. Se la combinazione della denominazione della materia prima per mangimi e del termine riguardante il processo di produzione esiste nella parte C, si applicano esclusivamente le dichiarazioni di cui all'ultima colonna della parte C. La denominazione della materia prima per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2009 è la denominazione di cui alla parte C unitamente al termine/alla denominazione di uso corrente riguardante uno o più processi di cui alla parte B, a seconda dei casi.

9)

Se il processo di fabbricazione di una materia prima per mangimi è diverso dalla descrizione del processo interessato, come figura nel glossario dei processi nella parte B, tale processo di fabbricazione deve essere illustrato nella descrizione della materia prima per mangimi in questione.

10)

Per diverse materie prime per mangimi si possono impiegare sinonimi, che compaiono tra parentesi quadre nella colonna "denominazione" della voce relativa alla materia prima in questione nell'elenco di materie prime per mangimi di cui alla parte C.

11)

Nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, tranne per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, si usa il termine "prodotto" o "coprodotto", a seconda dei casi, invece di "sottoprodotto" per riflettere la situazione del mercato e la terminologia usata nella pratica dagli operatori del settore dei mangimi per evidenziare il valore commerciale delle materie prime per mangimi.

12)

La denominazione botanica di una pianta è fornita unicamente nella descrizione della prima voce riguardante tale pianta nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C.

13)

Il principio alla base dell'etichettatura obbligatoria dei componenti analitici di una determinata materia prima per mangimi inserita nel catalogo è quello di indicare se un determinato prodotto contiene elevate concentrazioni di uno specifico componente o se il processo di fabbricazione ha mutato le caratteristiche nutrizionali del prodotto.

14)

L'articolo 15, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, in combinato disposto con l'allegato I, punto 6, del medesimo regolamento, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore di umidità. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato V, stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L'allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 767/2009 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico, se superiore al 2,2 % in generale o, per determinate materie prime per mangimi, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato V del suddetto regolamento. Tuttavia alcune voci dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C derogano a tali regole nel modo seguente:

a)

dichiarazioni obbligatorie riguardanti componenti analitici inseriti nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie di cui alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009;

b)

se la colonna relativa alle dichiarazioni obbligatorie nell'elenco di materie prime per mangimi della parte C è lasciata in bianco riguardo ai componenti analitici che sono soggetti all'obbligo di dichiarazione in conformità alla sezione pertinente dell'allegato V del regolamento (CE) n. 767/2009, non è necessario riportare nelle etichette nessuno di tali componenti. Per ceneri insolubili in acido cloridrico tuttavia, se non è indicato alcun livello nell'elenco delle materie prime per mangimi della parte C, il livello deve essere dichiarato se supera il 2,2 %;

c)

se nella colonna "dichiarazioni obbligatorie" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C sono fissati uno o più livelli di umidità specifici, si applicano questi ultimi anziché le percentuali di cui all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009. Non è tuttavia obbligatorio dichiarare il tenore di umidità se inferiore al 14 %. Quando in tale colonna non è indicato un livello di umidità specifico, si applica l'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.

15)

Un operatore del settore dei mangimi che dichiari che una materia prima per mangimi presenta più proprietà di quelle indicate nella colonna "descrizione" dell'elenco di materie prime per mangimi della parte C, o che faccia riferimento a un processo di cui alla parte B che può essere assimilato a un'allegazione (ad es. protezione dalla degradazione ruminale), deve conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009. Le materie prime per mangimi possono inoltre essere destinate a particolari fini nutrizionali in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 767/2009.

16)

Se una materia prima per mangimi elencata nella parte C, per la quale in una nota a piè di pagina è richiesto che la denominazione sia integrata dall'indicazione della specie, è costituita da più specie, essa può essere considerata una materia prima per mangimi solo se le caratteristiche e l'origine delle piante o degli animali utilizzati per tale materia prima, o delle rispettive parti, sono identiche.

PARTE B

Glossario dei processi

 

Processo

Definizione

Termine/denominazione di uso corrente

1

Separazione ad aria

Separazione di parti minute mediante un flusso d'aria.

Separato ad aria

2

Aspirazione

Processo atto a rimuovere polveri, particolato fine e altri frammenti sospesi di grani da una massa di grani nel corso di un trasferimento per mezzo di un flusso d'aria.

Aspirato

3

Scottatura

Processo consistente nel trattamento termico di una sostanza organica mediante cottura in acqua o al vapore al fine di denaturare gli enzimi naturali, di ammorbidire i tessuti e di eliminare gli aromi grezzi, seguito da immersione in acqua fredda per interrompere il processo di cottura.

Scottato

4

Decolorazione

Rimozione del colore naturale mediante processi chimici o fisici o l'uso della terra decolorante.

Decolorato

5

Refrigerazione

Abbassamento della temperatura al di sotto della temperatura ambiente ma al di sopra del punto di congelamento per facilitare la conservazione.

Refrigerato

6

Tritatura

Riduzione della dimensione delle parti minute mediante l'impiego di una o più lame.

Tritato

7

Pulitura

Rimozione di oggetti (contaminanti, ad es. pietre/pietrisco) o di parti vegetative di una pianta, ad esempio particelle libere di paglia, oppure tegumenti oppure erbe spontanee.

Pulito/vagliato

8

Concentrazione  (12)

Eliminazione di acqua e/o di altri componenti. (13)

Concentrato

9

Condensazione

Passaggio di una sostanza da uno stato gassoso a uno stato liquido.

Condensato

10

Cottura

Impiego di calore al fine di mutare le caratteristiche fisiche e chimiche delle materie prime per mangimi.

Cotto

11

Frantumazione

Riduzione della dimensione delle parti minute impiegando un apparecchio per la frantumazione.

Frantumato

12

Cristallizzazione

Purificazione mediante formazione di cristalli solidi da una soluzione liquida. Le impurità presenti nei liquidi non sono di norma incorporate nella struttura a reticolo del cristallo.

Cristallizzato

13

Decorticazione  (14)

Rimozione completa o parziale degli strati esterni (tegumento) da grani, semi, frutta, frutta a guscio e altri.

Decorticato, parzialmente decorticato

14

Sbucciatura/decorticazione

Rimozione dei tegumenti esterni da chicchi, grani e semi, di norma mediante processi fisici.

Sbucciato o decorticato (15)

15

Depectinizzazione

Estrazione di pectine da una materia prima per mangimi.

Depectinizzato

16

Disseccamento

Processo di estrazione dell'umidità.

Disseccato o disidratato

17

Sfangamento

Processo impiegato per eliminare strati di limo dalla superficie.

Sfangato

18

Dezuccheraggio

Estrazione totale o parziale dei mono- e disaccaridi dal melasso e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici.

Dezuccherato, parzialmente dezuccherato

19

Detossificazione

Distruzione di contaminanti tossici o riduzione della loro concentrazione.

Detossificato

20

Distillazione

Frazionamento di liquidi mediante bollitura e raccolta del vapore condensato in un contenitore separato.

Distillato

21

Essiccazione

Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali.

Essiccato naturalmente o artificialmente, a seconda dei casi

22

Insilamento

Processo con il quale il deterioramento naturale delle materie prime per mangimi è controllato tramite acidificazione in condizioni anaerobiche risultante dalla fermentazione naturale e/o dall'aggiunta di additivi per l'insilaggio.

Insilato

23

Evaporazione

Riduzione del tenore d'acqua.

Evaporato

24

Espansione

Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto, trattato con vapore in modo repentino, causa l'esplosione del prodotto.

Espanso o soffiato

25

Estrazione per pressione

Eliminazione di oli/grassi mediante pressione.

Expeller/panello e oli/grassi

26

Estrazione

Eliminazione per separazione parziale o totale di componenti solubili da una materia prima con acqua o altro solvente in fasi liquida e solida, da cui si ottengono un estratto (16) e uno o più coprodotti di estrazione (17).

Estratto/oli/zucchero o coprodotto di estrazione/farina/melassi/polpa, a seconda dei casi

27

Estrusione

Processo termico durante il quale il tenore d'acqua interno al prodotto viene fatto evaporare rapidamente, causando la scomposizione del prodotto, conferendo al tempo stesso al prodotto una forma specifica tramite il passaggio attraverso un determinato orifizio.

Estruso

28

Fermentazione

Processo nel quale microrganismi quali batteri, funghi o lieviti sono prodotti oppure impiegati su materie prime al fine di modificarne la composizione o le proprietà chimiche.

Fermentato

29

Filtrazione

Il processo di passaggio di un liquido attraverso un materiale poroso o un filtro a membrana al fine di eliminarne le particelle solide, da cui si ottengono materie prime per mangimi filtrate e il residuo del filtro (2).

Filtrato

30

Fioccatura

Laminazione di materiale trattato con caldo umido per ottenere fiocchi di materiale.

Fiocchi

31

Molitura

Riduzione delle dimensioni delle parti minute di grani secchi per agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e cruschello/farinaccio).

Farina, crusca, farinaccio (18) o cruschello, a seconda dei casi

32

Demargarinazione (winterizzazione)

Raffreddamento degli oli che separa le parti più sature e quelle meno sature. Le parti più sature degli oli si solidificano mediante raffreddamento, mentre le parti meno sature sono liquide e possono, ad esempio, essere sottoposte a decantazione. Il prodotto dermargarinato è l'olio solidificato.

Demargarinato (winterizzato)

33

Frammentazione

Processo atto a ridurre materie prime per mangimi in frammenti.

Frammentato

34

Frittura

Cottura di materie prime per mangimi in oli o grassi.

Fritto

35

Gelificazione

Processo atto alla formazione di gel, un materiale solido simile alla gelatina che può variare da morbido e fragile a duro e resistente, di norma tramite l'impiego di agenti gelificanti.

Gelificato

36

Granulazione

Trattamento di materie prime per mangimi al fine di ottenere una dimensione e una consistenza specifiche delle parti minute.

Granulato

37

Macinazione

Riduzione della dimensione delle parti minute di materie prime per mangimi solide mediante un processo a secco o a umido.

Macinato

38

Riscaldamento

Trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche quali pressione e umidità.

Riscaldato/trattato termicamente

39

Idrogenazione

Processo catalitico volto a saturare doppi legami degli oli/grassi/acidi grassi, effettuato ad alta temperatura sotto pressione con idrogeno, al fine di ottenere trigliceridi/acidi grassi parzialmente o completamente saturati, o polioli per riduzione dei gruppi carbonili dei carboidrati in gruppi idrossili.

Idrogenato, parzialmente idrogenato

40

Idrolisi

Riduzione della dimensione molecolare mediante appropriato trattamento con acqua e calore/pressione, enzimi o acidi/alcali. Per le materie prime per mangimi idrolizzate di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica la definizione ivi contenuta.

Idrolizzato

41

Liquefazione

Passaggio da uno stato solido o gassoso a uno liquido.

Liquefatto

42

Macerazione

Processo mediante il quale una materia prima proposta per materie prime per mangimi, o una materia prima per mangimi propriamente detta, viene immersa in un liquido al fine di solubilizzarne i composti, utilizzando metodi meccanici. In questo modo si ottiene una riduzione della dimensione della materia prima per mangimi. (2)

Macerato

43

Maltaggio

Processo che consente l'avvio della germinazione finalizzata ad attivare gli enzimi naturalmente presenti in grado di scomporre l'amido in carboidrati fermentabili e le proteine in amminoacidi e peptidi.

Maltato

44

Scioglimento

Passaggio da uno stato solido a uno stato liquido mediante l'impiego di calore.

Sciolto

45

Micronizzazione

Processo atto a ridurre il diametro medio delle parti minute di una materia prima solida alla scala micrometrica.

Micronizzato

46

Parboiling

Processo di immersione in acqua combinato a un trattamento termico in modo che l'amido si gelatinizzi completamente, seguito da un procedimento di essiccazione.

Parboiled

47

Pastorizzazione

Trattamento termico a temperatura critica per un determinato periodo di tempo volto all'eliminazione di microrganismi dannosi seguito da un raffreddamento rapido.

Pastorizzato

48

Pelatura

Rimozione della buccia da frutta e ortaggi.

Pelato

49

Pellettatura

Compressione mediante passaggio in una trafila.

Pellet, pellettato

50

Lavorazione del riso

Eliminazione parziale o quasi totale della crusca e del germe dal riso semigreggio.

Lavorato

51

Pregelatinizzazione

Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda.

Pregelatinizzato (19)

52

Pressatura  (20)

Separazione parziale o totale delle fasi liquida e solida mediante forze meccaniche.

Pressato

53

Raffinazione

Eliminazione totale o parziale di impurità o componenti indesiderati mediante trattamento chimico/fisico.

Raffinato, parzialmente raffinato

54

Torrefazione

Riscaldamento di materie prime per mangimi fino a portarle allo stato secco per migliorarne la digeribilità, intensificarne il colore e/o ridurre i fattori antinutritivi naturalmente presenti.

Torrefatto

55

Laminazione/schiacciamento

Riduzione della dimensione delle parti minute ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, ad esempio grani, tra due rulli.

Laminato/schiacciato

56

Protezione dalla degradazione ruminale

Processo che, mediante trattamento fisico con l'utilizzo di calore, pressione, vapore e di una combinazione di tali fattori e/o mediante ad esempio l'azione di ligninsulfonati, idrossido di sodio o acidi organici (come acido propionico o tannico), mira a proteggere i nutrienti dalla degradazione nel rumine.

Le materie prime per mangimi non devono essere protette dalla degradazione ruminale con la formaldeide

Protetto dalla degradazione ruminale grazie all'azione di [inserire quanto pertinente]

57

Setacciatura/Vagliatura

Separazione delle parti minute di diverse dimensioni ottenuta mediante il passaggio di materie prime per mangimi, che vengono scosse o versate, attraverso uno o più crivelli.

Setacciato, vagliato

58

Scrematura

Separazione dello strato superiore galleggiante di un liquido, ad esempio le materie grasse del latte, tramite mezzi meccanici.

Scremato

59

Affettamento

Taglio di materie prime per mangimi in pezzi piatti.

Affettato

60

Immersione/Macerazione

Inumidimento e ammorbidimento di materie prime per mangimi, di norma semi, al fine di ridurre il tempo di cottura, contribuire alla rimozione del rivestimento esterno e facilitare l'assorbimento dell'acqua per attivare il processo di germinazione o ridurre la concentrazione di fattori antinutritivi naturalmente presenti.

Immerso

61

Essiccazione a spray

Riduzione del tenore di umidità di un liquido mediante la nebulizzazione o la polverizzazione di una materia prima per mangimi al fine di aumentare il rapporto tra superficie e massa attraverso cui viene soffiata aria calda.

Essiccato [a spray], in polvere

62

Trattamento con vapore

Processo che impiega vapore pressurizzato per riscaldare e cuocere al fine di aumentare la digeribilità.

Trattato con vapore

63

Tostatura

Trattamento termico mediante calore secco di norma applicato ai semi oleaginosi, ad esempio al fine di ridurre o rimuovere i fattori antinutritivi naturalmente presenti.

Tostato

64

Ultrafiltrazione

Filtrazione di liquidi attraverso una membrana fine permeabile unicamente alle molecole di piccole dimensioni.

Ultrafiltrato

65

Degerminazione

Processo di eliminazione parziale o totale dei germi da grani di cereali frantumati.

Degerminato

66

Micronizzazione a raggi infrarossi

Processo termico che usa il calore a raggi infrarossi per la cottura e la torrefazione di cereali, semi, radici o tuberi o dei loro coprodotti, generalmente seguito da fioccatura.

Micronizzato all'infrarosso

67

Frazionamento di oli/grassi idrogenati e non

Processo chimico di idrolisi dei grassi/oli. La reazione dei grassi/oli con l'acqua, ottenuta ad alte temperature e pressioni, consente l'ottenimento di acidi grassi grezzi nella fase idrofobica e acque dolci (glicerolo greggio) nella fase idrofilica.

Frazionato

68

Sonicazione con ultrasuoni

Rilascio di composti solubili per lavorazione meccanica con ultrasuoni ad alta potenza e calore in acqua.

Sottoposto a sonicazione

69

Eliminazione meccanica di imballaggi alimentari

Sconfezionamento meccanico di imballaggi.

Sconfezionato

70

Trattamento alcalino

[trattamento con soda]

Applicazione di idrossido di sodio (21) su una materia prima per mangimi ricca di fibre allo scopo di migliorarne la digeribilità.

Trattato con soda

PARTE C

Elenco delle materie prime per mangimi

1.   Cereali in grani e prodotti derivati

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

1.1.1

Orzo

Grani di Hordeum vulgare L.

 

1.1.2

Orzo soffiato

Prodotto ottenuto da orzo macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.1.3

Orzo, torrefatto

Prodotto della torrefazione parziale dell'orzo, che risulta poco colorato.

Amido, se > 10 %

Proteina grezza, se > 15 %

1.1.4

Fiocchi d'orzo

Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'orzo decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.

Amido

1.1.5

Fibra d'orzo

Prodotto della fabbricazione di amido d'orzo. È costituito da parti minute dell'endosperma e principalmente di fibra.

Fibra grezza

Proteina grezza, se > 10 %

1.1.6

Glume d'orzo

Prodotto ottenuto mediante macinazione a secco, vagliatura e decorticazione dei chicchi d'orzo.

Fibra grezza

Proteina grezza, se > 10 %

1.1.7

Farinetta d'orzo

Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo, preventivamente vagliato e decorticato, in orzo mondato, semola o farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.

Fibra grezza

Amido

1.1.8

Proteina d'orzo

Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido e della crusca. È costituito principalmente da proteine.

Proteina grezza

1.1.9

Mangime a base di proteine d'orzo

Prodotto dell'orzo ottenuto dalla separazione dell'amido. È costituito principalmente da proteine e parti minute dell'endosperma.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 45 %:

Proteina grezza

Amido

1.1.10

Solubili d'orzo

Prodotto dell'orzo ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido.

Proteina grezza

1.1.11

Crusca d'orzo

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di orzo decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.

Fibra grezza

1.1.12

Amido liquido d'orzo

Frazione amilacea secondaria ottenuta dalla produzione di amido a partire dall'orzo.

Con tenore di umidità < 50 %:

Amido

1.1.13

Residui della vagliatura del malto d'orzo

Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi d'orzo piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.

Fibra grezza

Ceneri grezze, se > 2,2 %

1.1.14

Frazioni fini di malto d'orzo e malto

Prodotto costituito da orzo frantumato e malto separati durante la produzione di malto.

Fibra grezza

1.1.15

Glumelle di malto d'orzo

Prodotto della pulitura del malto d'orzo costituito da frazioni di glumelle e frammenti fini.

Fibra grezza

1.1.16

Residui solidi umidi della distillazione dell'orzo

Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solide di mangimi ottenute dalla distillazione.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

Proteina grezza

1.1.17

Residui solubili umidi della distillazione dell'orzo

Prodotto della fabbricazione di etanolo dall'orzo. Contiene frazioni solubili di mangimi ottenute dalla distillazione.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 45 %:

Proteina grezza

1.1.18

Malto  (2)

Prodotto da cereali germinati, essiccati, sottoposti a macinazione e/o estrazione.

 

1.1.19

Radichette di malto  (2)

Prodotto della germinazione di malto di cereali e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di cereali maltati frantumati.

 

1.2.1

Granturco  (3)

Grani di Zea mays L. ssp. mays.

 

1.2.2

Fiocchi di granturco  (3)

Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il granturco decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.

Amido

1.2.3

Farinetta di granturco  (3)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di granturco. Può contenere frammenti di germi di granturco.

Fibra grezza

Amido

Grassi grezzi, se > 5%

1.2.4

Crusca di granturco  (3)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germi di granturco e, in una certa misura, da parti minute dell'endosperma.

Fibra grezza

1.2.5

Tutolo di granturco  (3)

Parte centrale della pannocchia. Può contenere piccole quantità di granturco e spate che potrebbero non essere state rimosse durante la raccolta meccanica.

Fibra grezza

Amido

1.2.6

Residui della vagliatura di granturco  (3)

Frazione di chicchi di granturco separati per vagliatura all'ingresso del prodotto.

 

1.2.7

Fibra di granturco  (3)

Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente da fibra.

Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 50 %:

Fibra grezza

1.2.8

Proteina di granturco [glutine di granturco]  (3)

Prodotto della fabbricazione di amido di granturco. È costituito principalmente dalla proteina (prolamine) ottenuta durante la separazione dell'amido.

Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 90 %

Con tenore di umidità < 70 %:

Proteina grezza

1.2.9

Mangime a base di proteine di granturco [mangime a base di glutine di granturco] (3)

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di granturco. È costituito da crusca e solubili di granturco. Il prodotto può inoltre contenere granturco frantumato e coprodotti dell'estrazione di olio da germi di granturco. Possono essere aggiunti altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei.

Può contenere fino al 2 % di sodio e fino al 2 % di cloruro.

Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 65 %

Con tenore di umidità < 40 %:

Proteina grezza

Fibra grezza

Amido

1.2.10

Germe di granturco  (3)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione della semola, della farina o dell'amido di granturco. È costituito prevalentemente da germe di granturco, tegumenti esterni e parti dell'endosperma.

Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 40 %:

Proteina grezza

Grassi grezzi

1.2.11

Panello di germe di granturco  (3)

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco lavorati, ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.

Proteina grezza

Grassi grezzi

1.2.12

Farina di germe di granturco  (3)

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati.

Proteina grezza

1.2.13

Olio grezzo di germe di granturco  (3)

Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione di germi di granturco.

Tenore di umidità, se > 1 %

1.2.14

Granturco soffiato  (3)

Prodotto ottenuto da granturco macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.2.15

Acqua di macerazione di granturco  (3)

Frazione di liquido concentrato proveniente dal processo di macerazione del granturco.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 65 %

Con tenore di umidità < 45 %:

Proteina grezza

1.2.16

Insilato di granturco dolce  (3)

Coprodotto dell'industria di trasformazione del granturco dolce, composto dal tutolo centrale, da tegumenti e dalla base dei chicchi, tritato e drenato o pressato. Ottenuto tramite la tritatura del tutolo di granturco dolce, di tegumenti, di foglie e di alcuni chicchi di granturco dolce.

Fibra grezza

1.2.17

Granturco frantumato (degerminato)  (3)

Prodotto ottenuto mediante degerminazione del granturco frantumato. È costituito principalmente da frammenti di endosperma e può contenere germi di granturco e parti minute di tegumento esterno.

Fibra grezza

Amido

1.2.18

Semola di granturco  (3)

Pezzetti di granturco macinato duri e granulosi con contenuto minimo o nullo di crusca o germi.

Fibra grezza

Amido

1.2.19

Mangime a base di farina di germe di granturco  (3)

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da germi di granturco lavorati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

1.2.20

Miscela di tutoli di granturco

Chicchi e tutoli di granturco.

 

1.2.21

Miscela di tutoli di granturco con tegumenti

Chicchi, tutoli e tegumenti di granturco.

 

1.3.1

Miglio

Grani di Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Avena

Grani di Avena sativa L. e altre cultivar di avena.

 

1.4.2

Avena decorticata

Chicchi di avena decorticati.

 

1.4.3

Fiocchi di avena

Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando l'avena decorticata. Può contenere una piccola quantità di tegumento.

Amido

1.4.4

Cruschello di avena

Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.

Fibra grezza

Amido

1.4.5

Crusca di avena

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di avena decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.

Fibra grezza

1.4.6

Tegumenti di avena

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei chicchi d'avena.

Fibra grezza

1.4.7

Avena soffiata

Prodotto ottenuto da avena macinata o frantumata mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.4.8

Tritello di avena

Avena pulita e decorticata.

Fibra grezza

Amido

1.4.9

Farina di avena

Prodotto ottenuto dalla macinazione dei chicchi di avena.

Fibra grezza

Amido

1.4.10

Farina foraggera di avena

Prodotto a base di avena decorticata con elevato contenuto di amido.

Fibra grezza

1.4.11

Mangime a base di avena

Prodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente vagliata e decorticata, in tritello e farina. È costituito principalmente da crusca di avena e da parte dell'endosperma.

Fibra grezza

1.5.1

Semi di quinoa estratti

Seme intero pulito della pianta quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da cui è stata eliminata la saponina contenuta nello strato più esterno dei semi.

 

1.6.1

Rotture di riso

Parti di chicchi di riso Oryza sativa L. di lunghezza inferiore ai 3/4 del seme. Il riso può essere stato parboiled.

Amido

1.6.2

Riso lavorato

Riso sbramato dal quale la crusca e il germe sono stati quasi completamente rimossi durante la lavorazione. Il riso può essere stato parboiled.

Amido

1.6.3

Riso pregelatinizzato

Prodotto ottenuto da rotture di riso o da riso lavorato per pregelatinizzazione.

Amido

1.6.4

Riso estruso

Prodotto ottenuto dall'estrusione della farina di riso.

Amido

1.6.5

Fiocchi di riso

Prodotto ottenuto per fioccatura dei chicchi o delle rotture di riso pregelatinizzato.

Amido

1.6.6

Riso semigreggio

Risone (Oryza sativa L.) dal quale è stata asportata solo la lolla. I processi di decorticazione e di lavorazione possono comportare una certa perdita di crusca.

Amido

Fibra grezza

1.6.7

Riso da foraggio macinato

Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessati, ottenuti per vagliatura durante la lavorazione del riso semigreggio o da normali chicchi di riso semigreggio, macchiati o gialli.

Amido

1.6.8

Farina di riso

Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso lavorato. Il riso può essere stato parboiled.

Amido

1.6.9

Farina di riso semigreggio

Prodotto ottenuto dalla macinazione del riso semigreggio. Il riso può essere stato parboiled.

Amido

Fibra grezza

1.6.10

Pula di riso

Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Il riso può essere stato parboiled o estruso.

Fibra grezza

1.6.11

Pula di riso con carbonato di calcio

Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dagli strati esterni del chicco (pericarpo, rivestimento, nucleo, aleurone) con parte del germe. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.6.12

Pula di riso deoliata

Pula di riso ottenuta dall'estrazione di olio.

Fibra grezza

1.6.13

Olio di pula di riso

Olio estratto dalla pula di riso stabilizzata.

 

1.6.14

Farinaccio di riso

Prodotto ottenuto per macinazione a secco o a umido e setacciatura a partire dalla produzione di farina di riso e amido. È costituito principalmente da amido, proteine, grassi e fibra. Il riso può essere stato parboiled. Può contenere fino allo 0,25 % di sodio e fino allo 0,25 % di solfato.

Amido, se > 20 %

Proteina grezza, se > 10 %

Grassi grezzi, se > 5 %

Fibra grezza

1.6.15

Farinaccio di riso con carbonato di calcio

Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da particelle dello strato aleuronico e da endosperma. Può contenere fino al 23 % di carbonato di calcio usato come coadiuvante tecnologico. Il riso può essere stato parboiled.

Amido

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.6.16

Riso

Grani di Oryza sativa L.

 

1.6.17

Germe di riso

Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente dal germe.

Grassi grezzi

Proteina grezza

1.6.18

Panello (5) di germe di riso

Prodotto restante dopo la frantumazione del germe di riso per spremerne l'olio.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

1.6.20

Proteina di riso

Prodotto della fabbricazione dell'amido di riso, ottenuto per setacciatura del macinato a umido, separazione, concentrazione ed essiccazione.

Proteina grezza

1.6.21

Mangime liquido di riso

Liquido concentrato ottenuto dalla macinazione a umido e dalla setacciatura del riso.

Amido

1.6.22

Riso soffiato

Prodotto ottenuto per espansione dei chicchi o delle rotture di chicchi di riso.

Amido

1.6.23

Riso fermentato

Prodotto ottenuto dalla fermentazione del riso.

Amido

1.6.24

Risetto/riso gessato

Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi malformati e/o gessati e/o danneggiati e/o chicchi colorati naturalmente (verdi, rossi, gialli), e/o da normali chicchi di riso semigreggio, interi o frantumati.

Amido

1.6.25

Grana verde

Prodotto ottenuto nel corso della lavorazione del riso, costituito principalmente da chicchi immaturi e/o gessati.

Amido

1.7.1

Segale

Grani di Secale cereale L.

 

1.7.2

Farinetta di segale

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi.

Amido

Fibra grezza

1.7.3

Cruschello di segale

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di segale.

Amido

Fibra grezza

1.7.4

Crusca di segale

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da segale vagliata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.

Amido

Fibra grezza

1.8.1

Sorgo [Milo]

Grani/semi di Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

Sorgo bianco

Grani di determinate cultivar di sorgo con rivestimento bianco del seme.

 

1.8.3

Farina glutinata di sorgo

Prodotto essiccato ottenuto durante la separazione di amido di sorgo. È costituito principalmente da crusca. Il prodotto può contenere anche residui secchi dell'acqua di macerazione e possono essere aggiunti germi.

Proteina grezza

1.9.1

Spelta

Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, o Triticum monococcum.

 

1.9.2

Crusca di spelta

Prodotto della fabbricazione di farina di spelta. È costituito principalmente da tegumenti esterni e da frammenti di germe di spelta e, in certa misura, da parti minute dell'endosperma.

Fibra grezza

1.9.3

Glumelle di spelta

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei grani di spelta.

Fibra grezza

1.9.4

Cruschello di spelta

Prodotto ottenuto durante la trasformazione della spelta, preventivamente vagliata e decorticata, in farina. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.

Fibra grezza

Amido

1.10.1

Triticale

Grani dell'ibrido Triticum × Secale cereale L.

 

1.11.1

Frumento

Grani di Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e altre cultivar di frumento.

 

1.11.2

Radichette di frumento

Prodotto della germinazione di malto di frumento e della pulitura del malto composto da radichette, frazioni fini di cereali, tegumenti e piccoli grani di frumento maltato frantumati.

 

1.11.3

Frumento pregelatinizzato

Prodotto ottenuto da frumento macinato o frantumato mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione.

Amido

1.11.4

Farinetta di frumento

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da parti minute dell'endosperma, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.

Fibra grezza

Amido

1.11.5

Fiocchi di frumento

Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando il frumento decorticato. Può contenere una piccola quantità di tegumento.

Fibra grezza

Amido

1.11.6

Cruschello di frumento

Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato dell'endosperma in minor misura rispetto alla crusca di frumento.

Fibra grezza

1.11.7

Crusca di frumento  (4)

Prodotto della fabbricazione di farina o di malto, ottenuto da chicchi vagliati di frumento o di spelta decorticata. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti minute del chicco privato quasi totalmente dell'endosperma.

Fibra grezza

1.11.8

Parti minute di frumento maltato fermentato

Prodotto ottenuto mediante la combinazione dei processi del maltaggio e della fermentazione di frumento e di crusca di frumento. Il prodotto è quindi essiccato e macinato.

Amido

Fibra grezza

1.11.10

Fibra di frumento

Fibra estratta durante la lavorazione del frumento. È costituito principalmente da fibra.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %

Con tenore di umidità < 60 %:

Fibra grezza

1.11.11

Germe di frumento

Prodotto della molitura costituito essenzialmente da germi di frumento schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.

Proteina grezza

Grassi grezzi

1.11.12

Germe di frumento fermentato

Prodotto della fermentazione del germe di frumento

Proteina grezza

Grassi grezzi

1.11.13

Panello (5) di germe di frumento

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da germi di frumento (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e altre cultivar di frumento e spelta decorticata (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) ai quali possono ancora aderire parti dell'endosperma e del rivestimento del seme.

Proteina grezza

1.11.15

Proteina di frumento

Proteina di frumento estratta durante la produzione di amido o etanolo che può essere parzialmente idrolizzata.

Proteina grezza

1.11.16

Farina glutinata di frumento

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, che può essere parzialmente privata del germe. Possono essere aggiunti solubili di frumento, frumento frantumato e altri prodotti derivati dall'amido e dalla raffinazione o fermentazione di prodotti amilacei.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 45 %:

Proteina grezza

Amido

1.11.18

Glutine vitale di frumento

Proteina di frumento caratterizzata da alta viscoelasticità se idratata, avente un tenore minimo di proteine dell'80 % (N × 6,25) e un tenore massimo di ceneri sulla sostanza secca del 2 %.

Proteina grezza

1.11.19

Amido liquido di frumento

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido/glucosio e glutine a partire dal frumento.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 85 %

Con tenore di umidità < 65 %:

Amido

1.11.20

Amido di frumento contenente proteine, parzialmente dezuccherato

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di amido di frumento, costituito principalmente da amido parzialmente zuccherato, da proteine solubili e altre parti solubili dell'endosperma.

Proteina grezza

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio

1.11.21

Solubili di frumento

Prodotto del frumento ottenuto dall'estrazione di proteine e amido mediante trattamento a umido. Può essere idrolizzato.

Tenore di umidità, se < 55 % oppure > 85 %

Con tenore di umidità < 55 %:

Proteina grezza

1.11.22

Concentrato di lievito di frumento

Coprodotto umido ottenuto dalla fermentazione dell'amido di frumento per la produzione di alcol.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %

Con tenore di umidità < 60 %:

Proteina grezza

1.11.23

Residui della vagliatura del malto di frumento

Prodotto della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi di frumento piccoli o frantumati separati prima del maltaggio.

Fibra grezza

1.11.24

Frazioni fini di malto di frumento e malto

Prodotto costituito da frumento frantumato e malto separati durante la produzione di malto.

Fibra grezza

1.11.25

Tegumenti di malto di frumento

Prodotto della pulitura del malto di frumento costituito da frazioni di tegumento e frammenti fini.

Fibra grezza

1.11.26

Aleurone di frumento

Prodotto ottenuto separando lo strato aleuronico dalla crusca di frumento.

Proteina grezza

Fibra grezza

1.12.2

Farina di cereali  (2)

Farina ottenuta dalla macinazione di cereali.

Amido

Fibra grezza

1.12.3

Concentrato proteico di cereali  (2)

Concentrato e materia secca ottenuti da cereali in seguito alla rimozione dell'amido mediante fermentazione del lievito.

Proteina grezza

1.12.4

Residui della vagliatura di cereali  (2)

Prodotti della vagliatura meccanica (separazione per grandezza) costituito da chicchi piccoli e frazioni di chicchi, che possono essere germinati, separati prima dell'ulteriore lavorazione del cereale. I prodotti contengono più fibra grezza (ad esempio, tegumenti) dei cereali non frazionati.

Fibra grezza

1.12.5

Germe di cereali  (2)

Prodotto della molitura e della fabbricazione di amido costituito principalmente da germi di cereali, schiacciati o meno, ai quali possono aderire ancora frammenti di endosperma e tegumento esterno.

Proteina grezza

Grassi grezzi

1.12.6

Sciroppo di acqua di macerazione di cereali  (2)

Prodotto di cereali ottenuto dall'evaporazione del concentrato dell'acqua di macerazione derivante da fermentazione e distillazione dei cereali impiegati per la produzione di alcol di cereali.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 45 %:

Proteina grezza

1.12.7

Trebbie (borlande) umide di distilleria  (2)

Prodotto umido costituito dalla frazione solida ottenuta mediante centrifuga e/o filtrazione dell'acqua di macerazione di cereali fermentati e distillati impiegati nella produzione di alcol di cereali.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

Proteina grezza

1.12.8

Solubili concentrati di distilleria  (2)

Prodotto umido ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di frumento e sciroppo di zuccheri precedentemente privati di crusca e glutine. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti.

Può contenere fino al 4 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

Proteina grezza, se > 10 %

1.12.9

Trebbie (borlande) e solubili di distilleria  (2)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. Può contenere cellule morte dei microrganismi di fermentazione e/o loro parti. Può contenere fino al 2 % di solfato e/o fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 80 %

Con tenore di umidità < 60 %:

Proteina grezza

1.12.10

Trebbie (borlande) essiccate di distilleria  (2)

Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.

Proteina grezza

1.12.11

Trebbie scure di distilleria (2) [trebbie essiccate e solubili di distilleria (2)]

Prodotto della distillazione dell'alcol ottenuto per essiccazione dei coprodotti solidi di cereali fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione. Può contenere fino al 2 % di potassio con un tenore di umidità del 12 %.

Proteina grezza

1.12.12

Trebbie di birra  (2)

Prodotto della birreria composto da coprodotti di cereali sottoposti o meno a maltaggio e di altri prodotti amilacei, che possono contenere luppolo. È di norma commercializzato allo stato umido ma può essere anche venduto essiccato. Può contenere fino allo 0,3 %, di dimetilpolisilossano, fino all'1,5 % di enzimi e fino all'1,8 % di bentonite.

Tenore di umidità, se < 65 %

oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %: Proteina grezza

1.12.13

Residui di malto  (2)

Prodotto solido della fabbricazione di whisky di cereali. È costituito da coprodotti dell'estrazione di acqua calda dal cereale maltato. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per gravità.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

Proteina grezza

1.12.14

Trebbie ottenute per filtrazione del fermentato

Prodotto solido ottenuto dalla fabbricazione di birra, estratto di malto e whisky. È costituito dai coprodotti dell'estrazione, con acqua calda, di malto macinato con l'eventuale aggiunta di altri prodotti ricchi di zuccheri e amido. È di norma commercializzato allo stato umido in seguito alla rimozione dell'estratto per pressione.

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 %

Con tenore di umidità < 65 %:

Proteina grezza

1.12.15

Borlanda

Il prodotto rimanente nell'alambicco dopo la prima distillazione del malto.

Proteina grezza, se > 10 %

1.12.16

Sciroppo di borlande

Prodotto della prima distillazione del malto ottenuto dall'evaporazione della borlanda rimanente nell'alambicco.

Tenore di umidità, se < 45 % oppure > 70 %

Con tenore di umidità < 45 %:

Proteina grezza

2.   Semi oleaginosi, frutti oleaginosi e prodotti derivati

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

2.1.1

Panello di babassu  (5)

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci del babassu delle varietà Orbignya.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.2.1

Semi di camelina

Semi di Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Panello  (5) di camelina

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di camelina.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.2.3

Farina di camelina

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di camelina.

Proteina grezza

2.3.1

Gusci di cacao

Tegumenti dei semi essiccati e torrefatti di Theobroma cacao L.

Fibra grezza

2.3.2

Buccette di cacao

Prodotto ottenuto dalla lavorazione dei semi di Theobroma cacao L.

Fibra grezza

Proteina grezza

2.3.3

Farina di semi di cacao parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, torrefatti e parzialmente decorticati di Theobroma cacao L.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.4.1

Panello  (5) di copra

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.4.2

Panello  (5) di copra idrolizzato

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione e idrolisi enzimatica dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.4.3

Farina di copra

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

Proteina grezza

2.5.1

Semi di cotone

Semi di Gossypium ssp. privati delle fibre.

 

2.5.2

Farina di semi di cotone parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati. (Tenore massimo di fibra grezza: 22,5 % sulla sostanza secca).

Proteina grezza

Fibra grezza

2.5.3

Panello  (5) di semi di cotone

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre.

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi

2.6.1

Panello  (6) di arachidi  (5) parzialmente decorticate

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi parzialmente decorticati di arachide Arachis hypogaea L. e di altre specie di Arachis (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.6.2

Farina di arachidi  (6) parzialmente decorticate

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal panello di arachidi parzialmente decorticate (Tenore massimo di fibra grezza: 16 % sulla sostanza secca).

Proteina grezza

Fibra grezza

2.6.3

Panello  (5) di arachidi  (6) decorticate

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide decorticati.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.6.4

Farina di arachidi  (6) decorticate

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal panello di arachidi decorticate.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.6.5

Arachidi  (6)

Semi di Arachis hypogaea e altre specie di Arachis.

 

2.7.1

Panello  (5) di kapok

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

Proteina grezza

Fibra grezza

2.8.1

Semi di lino

Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93 %) interi, appiattiti o macinati.

 

2.8.2

Panello  (5) di semi di lino

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.8.3

Farina di semi di lino

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di lino.

Proteina grezza

2.8.4

Mangime di panello  (5) di semi di lino

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.8.5

Mangime a base di farina di semi di lino

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di lino. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

2.9.1

Crusca di senape

Prodotto della fabbricazione della senape (Brassica juncea L.). È costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti minute del seme.

Fibra grezza

2.9.2

Farina di semi di senape

Prodotto ottenuto per estrazione dell'essenza volatile dall'olio dai semi di senape.

Proteina grezza

2.10.1

Semi di neuk

Semi della pianta neuk Guizotia abyssinica (L.F.) Cass.

 

2.10.2

Panello (5) di semi di neuk

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di neuk (ceneri insolubili in HCl: max. 3,4 %).

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.11.1

Sansa di oliva

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti pressati dell'olivo Olea europaea L. separati, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi

2.11.2

Mangime a base di farina di oliva sgrassata

Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.11.3

Farina di oliva sgrassata

Prodotto della fabbricazione di olio di oliva, ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di sansa di oliva separato, per quanto possibile, dai pezzi di noccioli.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.12.1

Panello  (5) di palmisti

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi

2.12.2

Farina di palmisti

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.13.1

Semi di zucca e zucchini

Semi di Cucurbita pepo L. e delle piante del genere Cucurbita.

 

2.13.2

Panello  (5) di semi di zucca e zucchini

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di Cucurbita pepo e delle piante del genere Cucurbita.

Proteina grezza

Grassi grezzi

2.14.1

Semi di colza  (7)

Semi di colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., colza indiana Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz e Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Purezza botanica minima: 94 %.

 

2.14.2

Panello  (5) di semi di colza  (7)

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.14.3

Farina di semi di colza  (7)

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di colza.

Proteina grezza

2.14.4

Semi di colza  (7) estrusi

Prodotto ottenuto da semi di colza interi mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.

Proteina grezza

Grassi grezzi

2.14.5

Concentrato proteico di semi di colza  (7)

Prodotto di oleificio ottenuto per separazione della frazione proteica del panello di semi di colza o dei semi di colza.

Proteina grezza

2.14.6

Mangime di panello  (5) di semi di colza  (7)

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.14.7

Mangime a base di farina di semi di colza  (7)

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di colza. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

2.15.1

Semi di cartamo

Semi di cartamo Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Farina di semi di cartamo parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione da semi di cartamo parzialmente decorticati.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.15.3

Gusci di semi di cartamo

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di cartamo.

Fibra grezza

2.16.1

Semi di sesamo

Semi di Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Semi di sesamo parzialmente decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto mediante rimozione parziale del tegumento.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.17.2

Gusci di semi di sesamo

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di sesamo.

Fibra grezza

2.17.3

Panello  (5) di semi di sesamo

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi della pianta di sesamo (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %).

Proteina grezza

Fibra grezza

Grassi grezzi

2.18.1

Soia tostata (semi)

Semi di soia (Glycine max L. Merr.) che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).

 

2.18.2

Panello  (5) (di semi) di soia

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.18.3

Farina (di semi) di soia

Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).

Proteina grezza

Fibra grezza

se > 8 % sulla sostanza secca

2.18.4

Farina (di semi) di soia decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.).

Proteina grezza

2.18.5

Gusci (di semi) di soia

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di soia.

Fibra grezza

2.18.6

Semi di soia estrusi

Prodotto ottenuto da semi di soia mediante un trattamento con calore e umidità e tramite l'esercizio di pressione al fine di aumentare la gelatinizzazione dell'amido.

Proteina grezza

Grassi grezzi

2.18.7

Concentrato proteico (di semi) di soia

Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante una seconda estrazione o un trattamento enzimatico finalizzato a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può contenere enzimi inattivati.

Proteina grezza

2.18.8

Polpa di semi di soia [pasta di semi di soia]

Prodotto ottenuto durante l'estrazione di semi di soia destinati alla preparazione di alimenti.

Proteina grezza

2.18.9

Melasso di semi di soia

Prodotto ottenuto durante la lavorazione dei semi di soia.

Proteina grezza

Grassi grezzi

2.18.10

Coprodotto della preparazione dei semi di soia

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di semi di soia per ottenere preparazioni alimentari a base di semi di soia.

Proteina grezza

2.18.11

Soia (semi)

Semi di soia (Glycine max L. Merr.)

Attività ureasica se > 0,4 mg N/g × min.

2.18.12

Fiocchi di semi di soia

Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando i semi di soia decorticati (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).

Proteina grezza

2.18.13

Mangime a base di farina (di semi) di soia

Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

1,5 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

Fibra grezza

se > 8 % sulla sostanza secca

2.18.14

Mangime a base di farina (di semi) di soia decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto da semi di soia decorticati per estrazione e appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.). Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

1,5 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

2.18.15

Concentrato proteico (di semi) di soia fermentato

Prodotto ottenuto da semi di soia decorticati e privati del grasso mediante fermentazione microbica finalizzata a ridurre la percentuale di estratto non azotato. Può comprendere anche cellule morte dei microorganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti.

Proteina grezza

2.18.16

Farina di soia tostata o trattata con vapore

Semi di soia tostati o trattati con vapore e macinati per ottenere farina (attività ureasica max. 0,4 mg N/g × min.).

 

2.19.1

Semi di girasole

Semi di girasole Helianthus annuus L.

 

2.19.2

Panello  (5) di semi di girasole

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Fibra grezza

2.19.3

Farina di semi di girasole

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal panello di semi di girasole.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.19.4

Farina di semi di girasole decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % sulla sostanza secca.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.19.5

Bucce di semi di girasole

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di girasole.

Fibra grezza

2.19.6

Mangime a base di farina di semi di girasole

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e trattamento termico appropriato dal panello di semi di girasole. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Proteina grezza

2.19.7

Mangime a base di farina di semi di girasole decorticati

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione e appropriato trattamento termico dal panello di semi di girasole completamente o parzialmente decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione, il prodotto può contenere fino a:

1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno);

1,3 % di lecitine grezze;

2 % di paste di saponificazione.

Tenore massimo di fibra grezza: 27,5 % della sostanza secca

Proteina grezza

Fibra grezza

2.19.8

Frazione di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa

Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati.

Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con l'8 % di umidità.

Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con l'8 % di umidità.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.19.9

Frazione di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa

Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati.

Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con l'8 % di umidità.

Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità

Proteina grezza

Fibra grezza

2.19.10

Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di proteine e a basso tenore di cellulosa

Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno).

Tenore minimo di proteina grezza: 45 % con il 9,5 % di umidità.

Tenore massimo di fibra grezza: 8 % con il 10 % di umidità.

Proteina grezza, fibra grezza

2.19.11

Frazione di mangime a base di farina di girasole ad alto tenore di cellulosa

Prodotto della lavorazione della farina di girasole, ottenuto per macinazione e frazionamento (setacciatura e separazione ad aria) di farina di semi di girasole decorticati. Solo se prodotto in un impianto integrato di frantumazione e raffinazione il prodotto può contenere fino all'1 % della somma di terre decoloranti esauste e coadiuvanti di filtrazione (come terra di diatomee, silicati e silice amorfi, filosilicati e fibre cellulosiche o di legno).

Tenore minimo di fibra grezza: 38 % con il 10 % di umidità.

Tenore minimo di proteina grezza: 17 % con l'8 % di umidità.

Proteina grezza, fibra grezza

2.20.1

Oli e grassi vegetali  (8)

Oli e grassi ottenuti per pressione e/o estrazione da semi o frutti oleaginosi (tranne l'olio di ricino della pianta Ricinus).

Tenore di umidità, se > 1 %

2.21.1

Lecitine grezze

Prodotto ottenuto durante la degommazione di olio grezzo da semi e frutti oleaginosi con acqua. Durante la degommazione dell'olio grezzo si possono aggiungere acido citrico, acido fosforico, idrossido di sodio o enzimi.

 

2.22.1

Semi di canapa

Semi delle varietà di Cannabis sativa L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014 (9).

 

2.22.2

Panello  (5) di canapa

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà Cannabis sativa L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.22.3

Olio di semi di canapa

Olio ottenuto per pressione dai semi di canapa delle varietà Cannabis sativa L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.

Tenore di umidità, se > 1 %

2.23.1

Semi di papavero

Semi di Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Farina di papavero

Prodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal panello di semi di papavero.

Proteina grezza

2.24.1

Semi di chia

Semi di Salvia hispanica L.

 

3.   Semi di leguminose e prodotti derivati

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

3.1.1

Fagioli tostati

Semi di Phaseolus spp o Vigna ssp. sottoposti a un appropriato trattamento termico.

 

3.1.2

Concentrato proteico di fagioli

Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei fagioli durante la produzione di amido.

Proteina grezza

3.2.1

Carrube

Frutti essiccati del carrubo Ceratonia siliqua L. che contengono il seme della pianta.

Fibra grezza

3.2.3

Carrube frantumate

Prodotto ottenuto dalla frantumazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.

Fibra grezza

3.2.4

Polvere di carruba; [farina di carruba]

Prodotto ottenuto per micronizzazione del frutto secco (baccello) del carrubo, dal quale sono stati eliminati i semi.

Fibra grezza

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

3.2.5

Germe di carruba

Germe dei semi di carruba.

Proteina grezza

3.2.6

Panello (5) di germe di carruba

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dal germe di carruba.

Proteina grezza

3.2.7

Semi di carruba

Semi ottenuti dal baccello di carruba e costituiti da endosperma, guscio e germe.

Fibra grezza

3.2.8

Guscio dei semi di carruba

Guscio dei semi di carruba ottenuto per decorticazione dei semi di carruba.

Fibra grezza

3.3.1

Ceci

Semi di Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Vecciolo o zirlo

Semi di Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Semi di fieno greco

Semi di fieno greco (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Farina di guar

Prodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di guar Cyamopsis tetragonoloba (L) Taub.

Proteina grezza

3.6.2

Farina di germi di guar

Prodotto dell'estrazione della mucillagine dal germe dei semi di guar.

Proteina grezza

3.7.1

Favette/favino

Semi di Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Fiocchi di favette/favino

Prodotto ottenuto trattando al vapore o micronizzando all'infrarosso e poi schiacciando le favette decorticate.

Amido

Proteina grezza

3.7.3

Buccette di favette/favino; [gusci di fava]

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente da involucri esterni.

Fibra grezza

Proteina grezza

3.7.4

Favette/favino decorticato

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di favette, costituito principalmente dalla mandorla dei semi di favette.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.7.5

Proteina di favetta/favino

Prodotto ottenuto per macinazione e separazione ad aria delle favette.

Proteina grezza

3.8.1

Lenticchie

Semi di Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Buccette di lenticchie

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lenticchie.

Fibra grezza

3.9.1

Lupini dolci

Semi di Lupinus spp. con un tenore massimo del 5 % di sostanze amare.

Proteina grezza

3.9.2

Lupini dolci decorticati

Semi di lupini dolci decorticati.

Proteina grezza

3.9.3

Baccelli di lupini; [buccette di lupini]

Prodotto ottenuto dalla decorticazione dei semi di lupini dolci, costituito principalmente da involucri esterni.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.9.4

Polpa di lupino

Prodotto ottenuto per estrazione di componenti dei lupini dolci.

Fibra grezza

3.9.5

Cruschello di lupini

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di lupini dolci. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.9.6

Proteina di lupino

Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei lupini dolci durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria.

Proteina grezza

3.9.7

Farina di proteine di lupino

Prodotto della lavorazione dei lupini dolci per l'ottenimento di una farina altamente proteica.

Proteina grezza

3.10.1

Fagioli mungo

Fagioli di Vigna radiata L.

 

3.11.1

Piselli

Semi di Pisum spp.

 

3.11.2

Crusca di piselli

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.

Fibra grezza

3.11.3

Fiocchi di piselli

Prodotto ottenuto per trattamento al vapore o micronizzazione all'infrarosso e schiacciamento dei semi di piselli decorticati.

Amido

3.11.4

Farina di piselli

Prodotto ottenuto durante la macinazione di piselli.

Proteina grezza

3.11.5

Buccette di piselli

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente dalle bucce rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli e, in minor misura, dall'endosperma.

Fibra grezza

3.11.6

Piselli decorticati

Semi di pisello decorticati.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.11.7

Cruschello di piselli

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione della farina di piselli. È costituito principalmente da parti minute del cotiledone e, in minor misura, dalle bucce.

Proteina grezza

Fibra grezza

3.11.8

Residui della vagliatura di piselli

Prodotto della vagliatura meccanica costituito da frazioni di granella di pisello separata prima di ulteriori trasformazioni.

Fibra grezza

3.11.9

Proteina di piselli

Prodotto ottenuto dalla separazione dell'acqua di lavorazione dei piselli durante la produzione di amido o in seguito a macinazione e separazione ad aria; può essere parzialmente idrolizzato.

Proteina grezza

3.11.10

Polpa di piselli [fibra interna di piselli]

Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da fibra interna e amido.

Tenore di umidità, se < 70 % oppure > 85 %

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

3.11.11

Solubili di piselli

Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili e oligosaccaridi.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 85 %

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Proteina grezza

3.11.12

Fibra di piselli

Prodotto ottenuto per estrazione da piselli decorticati sottoposti precedentemente a macinazione e setacciatura.

Fibra grezza

3.11.13

Crema di piselli

Prodotto ottenuto dall'estrazione di proteine e amido dai piselli mediante trattamento a umido. È costituito principalmente da proteine solubili, fibra interna, amido e oligosaccaridi. Può contenere fino all'1 % di acidi organici.

Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 85 %

Proteina grezza

Fibra grezza

Amido

3.12.1

Veccia

Semi di Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà.

 

3.13.1

Cicerchia

Semi di Lathyrus sativus L. che hanno subito un appropriato trattamento termico.

Metodo di trattamento termico

3.14.1

Veccia articolata

Semi di Vicia monanthos Desf.

 

4.   Tuberi, radici e prodotti derivati

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

4.1.1

Barbabietola da zucchero

Radice di Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Cime e code di barbabietola da zucchero

Prodotto fresco ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero costituito principalmente da pezzi puliti di barbabietola da zucchero provvisti o meno delle foglie.

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 50 %

4.1.3

Zucchero (di barbabietola) [saccarosio]

Zucchero ottenuto per estrazione con acqua dalla barbabietola da zucchero.

 

4.1.4

Melasso di barbabietola (da zucchero)

Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione di zucchero di barbabietola da zucchero. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 28 %

4.1.5

Melasso di barbabietola (da zucchero), parzialmente dezuccherato e/o privato della betaina

Prodotto ottenuto dopo un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio e/o betaina dal melasso di barbabietola da zucchero. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 28 %

4.1.6

Melasso di isomaltulosio

Frazione non cristallizzata ottenuta dalla fabbricazione di isomaltulosio per conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.

Tenore di umidità, se > 40 %

4.1.7

Polpa di barbabietola (da zucchero) umida

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua. Tenore minimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico).

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 82 % oppure > 92 %

4.1.8

Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua e che sono state pressate meccanicamente. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore di zucchero è basso e si avvicina allo zero a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %

4.1.9

Polpa di barbabietola (da zucchero) pressata, melassata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente e a cui è stato aggiunto melasso. Tenore massimo di umidità: 82 %. Il tenore dello zucchero diminuisce a causa della fermentazione (dell'acido lattico). Può contenere fino all'1 % di solfato.

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %

4.1.10

Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate. Può contenere fino al 2 % di solfato.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10,5 %

4.1.11

Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, melassata

Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietole da zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua, che sono state pressate meccanicamente ed essiccate e a cui è stato aggiunto melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni e fino al 2 % di solfato.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

4.1.12

Sciroppo di zucchero

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di zucchero e/o melasso. Può contenere fino allo 0,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 35 %

4.1.13

Fettucce di barbabietola (da zucchero) bollite

Prodotto della fabbricazione di sciroppo commestibile ottenuto da barbabietola da zucchero.

Se essiccato:

ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca.

Se pressato:

ceneri insolubili in HCl, se > 5 % della sostanza secca.

Tenore di umidità, se < 50 %

4.1.15

Melasso di barbabietola (da zucchero), ricco in betaina, liquido/essiccato  (10)

Prodotto ottenuto dopo l'estrazione di zucchero, con acqua, e ulteriore filtrazione di melasso di barbabietola da zucchero. Il prodotto contiene i costituenti del melasso e un tenore massimo del 20 % di betaina naturale.

Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 2 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.

Tenore di betaina

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 14 %

4.1.16

Isomaltulosio

Isomaltulosio sotto forma di sostanza monoidrata cristallina. Si ottiene mediante conversione enzimatica del saccarosio di barbabietola da zucchero.

 

4.2.1

Succo di barbabietola

Succo ottenuto per pressione dalla barbabietola rossa (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) con successiva concentrazione e pastorizzazione, che mantiene il tipico gusto e sapore di verdura.

Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.3.1

Carote

Radice della carota gialla o rossa Daucus carota L.

 

4.3.2

Bucce di carota trattate con vapore

Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle carote, costituito dalle bucce rimosse dalle radici di carota mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di carote. Tenore massimo di umidità: 97 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se > 97 %

4.3.3

Raschiature di carote

Prodotto umido ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle carote e dei resti di carote. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico. Tenore massimo di umidità: 97 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se > 97 %

4.3.4

Fiocchi di carota

Prodotto ottenuto per fioccatura delle radici di carote gialle o rosse e successiva essiccazione.

 

4.3.5

Carote essiccate

Radici di carote gialle o rosse, indipendentemente dalla presentazione, successivamente essiccate.

Fibra grezza

4.3.6

Mangime a base di carote essiccate

Prodotto costituito da polpa interna e buccia esterna sottoposte a essicazione.

Fibra grezza

4.3.7

Succo di carota

Succo ottenuto per pressione dalle radici di carote con successiva concentrazione e pastorizzazione.

Tenore di umidità, se < 40 % oppure > 60 %

4.4.1

Radici di cicoria

Radici di Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Cime e code di cicoria

Prodotto fresco ottenuto dalla lavorazione della cicoria. È costituito principalmente da pezzi puliti di cicoria e da parti delle foglie.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 50 %

4.4.3

Semi di cicoria

Semi di Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Polpa di cicoria pressata

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di Cichorium intybus L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica. I carboidrati (solubili) e l'acqua della cicoria sono stati parzialmente eliminati. Può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,2 % di solfito.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 82 %

4.4.5

Polpa di cicoria essiccata

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di inulina a partire dalle radici di Cichorium intybus L., costituito da fette di cicoria sottoposte a estrazione e pressatura meccanica e successivamente essiccate. I carboidrati (solubili) della cicoria sono stati parzialmente estratti. Può contenere fino al 2 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.4.6

Radici di cicoria in polvere

Prodotto ottenuto per tritatura, essiccazione e macinazione di radici di cicoria. Può contenere fino all'1 % di antiagglomeranti.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.4.7

Melasso di cicoria

Prodotto della lavorazione della cicoria, ottenuto durante la produzione di inulina e oligofruttosio. Il melasso di cicoria è costituito da materiale vegetale organico e minerali. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %

4.4.8

Vinacce di cicoria

Coprodotto della lavorazione della cicoria ottenuto dopo la separazione dell'inulina e dell'oligofruttosio e l'eluizione a scambio ionico. Le vinacce di cicoria sono costituite da materiale vegetale organico e minerali. Possono contenere fino all'1 % di agenti antischiumogeni.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 40 %

4.4.9

Inulina  (11)

L'inulina è un fruttano estratto dalle radici, ad esempio, di Cichorium intybus L., Inula helenium o Helianthus tuberosus; l'inulina grezza può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.

 

4.4.10

Sciroppo di oligofruttosio

Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel Cichorium intybus L.; lo sciroppo di oligofruttosio grezzo può contenere fino all'1 % di solfato e fino allo 0,5 % di solfito.

Tenore di umidità, se < 20 % oppure > 30 %

4.4.11

Oligofruttosio essiccato

Prodotto ottenuto dall'idrolisi parziale dell'inulina contenuta nel Cichorium intybus L. e dalla sua successiva essiccazione.

 

4.5.1

Aglio essiccato

Polvere bianco-giallastra di aglio puro macinato Allium sativum L.

 

4.6.1

Manioca [tapioca]; [cassava]

Radici di Manihot esculenta Crantz, indipendentemente dalla presentazione.

Tenore di umidità, se < 60 % oppure > 70 %

4.6.2

Manioca essiccata [tapioca essiccata]

Radici di manioca, indipendentemente dalla presentazione, sottoposte a essiccazione.

Amido

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.7.1

Polpa di cipolla

Prodotto umido ottenuto dalla lavorazione delle cipolle (genere Allium) costituito sia da bucce che da cipolle intere. Se ottenuto dal processo di produzione di olio di cipolla è costituito principalmente da resti di cipolle cotte.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.7.2

Cipolle fritte

Pezzi di cipolla sbucciati, tritati e fritti.

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

Grassi grezzi

4.7.3

Solubili di cipolla essiccati

Prodotto secco ottenuto dalla lavorazione di cipolle fresche. Si ottiene per estrazione alcolica e/o acquosa; l'acqua o la frazione alcolica viene separata ed essiccata a spray. È costituito principalmente da carboidrati.

Fibra grezza

4.8.1

Patate

Tuberi di Solanum tuberosum L.

Tenore di umidità, se < 72 % oppure > 88 %

4.8.2

Patate pelate

Patate private della buccia mediante trattamento con vapore.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.8.3

Bucce di patata trattate con vapore

Prodotto umido ottenuto dall'industria di trasformazione delle patate, costituito da bucce rimosse dai tuberi della patata mediante trattamento con vapore a cui può essere aggiunto amido gelatinoso di patate.

Tenore di umidità, se > 93 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.8.4

Porzioni di patata fresche

Prodotto ottenuto dalle patate, eventualmente pelate, durante la preparazione di prodotti a base di patate destinati al consumo umano.

Tenore di umidità, se > 88 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.8.5

Raschiature di patate

Prodotto ottenuto per separazione meccanica durante la lavorazione delle patate e dei resti di patate. Il prodotto può essere stato sottoposto a trattamento termico.

Tenore di umidità, se > 93 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.8.6

Purè di patate

Prodotto a base di patate scottate o bollite e quindi schiacciate.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.8.7

Fiocchi di patate

Prodotto ottenuto per essiccazione rotativa di patate lavate, pelate o non pelate e trattate con vapore.

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

4.8.8

Polpa di patate

Prodotto della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.

Tenore di umidità, se < 77 % oppure > 88 %

4.8.9

Polpa di patate essiccata

Prodotto essiccato della fabbricazione di fecola di patate costituito da patate macinate sottoposte a estrazione.

 

4.8.10

Proteina di patate

Prodotto della fabbricazione di fecola costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.

Proteina grezza

4.8.11

Proteina di patate idrolizzata

Proteina ottenuta per idrolisi enzimatica controllata delle proteine di patate.

Proteina grezza

4.8.12

Proteina di patate fermentata

Prodotto ottenuto per fermentazione della proteina di patate e successiva essiccazione a spray.

Proteina grezza

4.8.13

Proteina di patate fermentata, liquida

Liquido ottenuto dalla fermentazione della proteina di patate.

Proteina grezza

4.8.14

Succo di patata concentrato

Prodotto concentrato della fabbricazione di fecola di patate, costituito dalle sostanze rimanenti in seguito all'eliminazione parziale di fibra, proteine e fecola dalla polpa di patate intera e all'evaporazione di parte dell'acqua.

Tenore di umidità, se < 50 % oppure > 60 %

Con tenore di umidità < 50 %:

Proteina grezza

Ceneri grezze

4.8.15

Granuli di patate

Patate sottoposte a lavaggio, pelatura, riduzione delle dimensioni (taglio, fioccatura ecc.) ed essiccazione.

 

4.9.1

Patata dolce

Tuberi di Ipomoea batatas L., indipendentemente dalla presentazione.

Tenore di umidità, se < 57 % oppure > 78 %

4.10.1

Topinambur [elianto]

Tuberi di Helianthus tuberosus L., indipendentemente dalla presentazione.

Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 80 %

4.11.1

Succo di ravanello

Succo ottenuto per pressione dalle radici di ravanello (Raphanus sativus L.) con successiva essiccazione e pastorizzazione.

Tenore di umidità, se < 30 % oppure > 50 %

5.   Altri semi e frutti e prodotti derivati

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

5.1.1

Ghiande

Frutti interi della quercia peduncolata Quercus robur L., della quercia sessile Quercus petraea (Matt.) Liebl., della quercia da sughero Quercus suber L. e di altre specie del genere Quercus.

 

5.1.2

Ghiande sgusciate

Prodotto ottenuto dalla decorticazione delle ghiande.

Proteina grezza

Fibra grezza

5.2.1

Mandorla

Frutto intero o frantumato di Prunus dulcis, con o senza guscio.

 

5.2.2

Bucce di mandorle

Gusci ottenuti dalla decorticazione dei semi di mandorle per separazione fisica delle mandorle e macinati.

Fibra grezza

5.2.3

Panello (5) di mandorle

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di mandorla.

Proteina grezza

Fibra grezza

5.3.1

Semi di anice

Semi di Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Polpa di mele essiccata; [residuo della spremitura di mele essiccato]

Prodotto ottenuto dalla produzione di succo di Malus domestica o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a essiccazione.

Fibra grezza

5.4.2

Polpa di mele pressata; [residuo della spremitura di mele pressato]

Prodotto umido ottenuto dalla produzione di succo di mela o dalla produzione di sidro. È costituito principalmente dalla polpa interna e dalla buccia esterna sottoposte a pressatura.

Fibra grezza

5.4.3

Melasso di mela

Prodotto ottenuto dalla produzione di pectina dalla polpa di mele.

Proteina grezza

Fibra grezza

Oli e grassi grezzi, se > 10 %

5.5.1

Semi di barbabietola da zucchero

Semi di barbabietola da zucchero.

 

5.6.1

Grano saraceno

Semi di Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Crusca e buccette di grano saraceno

Prodotto ottenuto durante la molitura dei chicchi di grano saraceno.

Fibra grezza

5.6.3

Cruschello di grano saraceno

Prodotto della fabbricazione di farina, ottenuto da grano saraceno vagliato. È principalmente costituito da parti minute di endosperma, da frammenti fini del tegumento esterno e da varie parti dei chicchi. Non deve contenere più del 10 % di fibra grezza.

Fibra grezza

Amido

5.7.1

Semi di cavolo rosso

Semi di Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Semi di scagliola

Semi di Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Semi di cumino dei prati

Semi di Carum carvi L.

 

5.12.1

Castagne intere o frantumate

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di farina di castagne, costituito principalmente da parti minute di endosperma, con frammenti fini dell'involucro e qualche resto di castagne (Castanea spp.).

Proteina grezza

Fibra grezza

5.13.1

Pastazzo di agrumi  (12)

Prodotto ottenuto per pressione da agrumi Citrus (L.) ssp. o durante la produzione di succo di agrumi. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.

Fibra grezza

5.13.2

Pastazzo di agrumi  (12) essiccato

Prodotto ottenuto per pressione da agrumi o durante la produzione di succo di agrumi, successivamente essiccato. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra.

Fibra grezza

5.14.1

Semi di trifoglio violetto

Semi di Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Semi di trifoglio bianco

Semi di Trifolium repens L.

 

5.15.1

Pellicole di caffè

Prodotto ottenuto dai semi decorticati della pianta Coffea.

Fibra grezza

5.16.1

Semi di fiordaliso

Semi di Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Semi di cetriolo

Semi di Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Semi di cipresso

Semi di Cupressus L.

 

5.19.1

Dattero

Frutto di Phoenix dactylifera L.

 

5.19.2

Semi di palma da dattero

Semi interi di Phoenix dactylifera L.

Fibra grezza

5.20.1

Semi di finocchio

Semi di Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Fico

Frutto di Ficus carica L.

 

5.22.1

Noccioli di frutta (13)

Prodotto costituito dai semi interni e commestibili della frutta a guscio o a nocciolo.

 

5.22.2

Residuo della spremitura di frutta  (13)

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta.

Fibra grezza

5.22.3

Residuo della spremitura di frutta essiccato  (13)

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di succo e purea di frutta, successivamente essiccato.

Fibra grezza

5.23.1

Crescione inglese

Semi di Lepidium sativum L.

Fibra grezza

5.24.1

Semi di graminacee

Semi di piante graminoidi delle famiglie Poaceae, Cyperaceae e Juncaceae.

 

5.25.1

Vinaccioli

Semi di Vitis L. separati dalle vinacce, non disoleati.

Grassi grezzi

Fibra grezza

5.25.2

Farina di vinaccioli

Prodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

Fibra grezza

5.25.3

Vinacce

Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcol e private per quanto possibile dei raspi e dei vinaccioli.

Fibra grezza

5.25.4

Vinaccioli solubili

Prodotto ottenuto dai vinaccioli dopo la produzione di succo d'uva. Contiene principalmente carboidrati.

Fibra grezza

5.26.1

Nocciola

Frutto intero o frantumato di Corylus (L.) spp., con o senza guscio.

 

5.26.2

Panello (5)di nocciole

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di nocciole.

Proteina grezza

Fibra grezza

5.27.1

Pectina

La pectina è ottenuta per estrazione acquosa (di ceppi naturali) di materiale vegetale appropriato, normalmente agrumi o mele. I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. Può contenere in totale fino all'1 % di metanolo, etanolo e propan-2-olo su base anidra. La pectina è costituita essenzialmente da esteri metilici parziali dell'acido poligalatturonico e da loro sali di ammonio, sodio, potassio e calcio.

 

5.28.1

Semi di perilla

Semi di Perilla frutescens L. e relativi prodotti di macinazione.

 

5.29.1

Pinoli

Semi di Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistacchio

Frutto di Pistacia vera L.

 

5.31.1

Semi di piantaggine

Semi di Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Semi di ravanello

Semi di Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Semi di spinacio

Semi di Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Semi di cardo mariano

Semi di Carduus marianus L.

 

5.35.1

Residuo della spremitura di pomodoro

Prodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum lycopersicum L. durante la produzione di succo di pomodoro. È costituito principalmente dalla buccia e dai semi.

Fibra grezza

5.36.1

Semi di achillea millefoglie

Semi di Achillea millefolium L.

 

5.37.1

Panello (5) di mandorle di albicocche

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle di albicocche (Prunus armeniaca L.). Può contenere acido cianidrico.

Proteina grezza

Fibra grezza

5.38.1

Panello (5) di cumino nero

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cumino nero (Bunium persicum L.).

Proteina grezza

Fibra grezza

5.39.1

Panello (5) di semi di borragine

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di borragine (Borago officinalis L.)

Proteina grezza

Fibra grezza

5.40.1

Panello (5) di enagra comune

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di enagra comune (Oenothera L.).

Proteina grezza

Fibra grezza

5.41.1

Panello (5) di melograno

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di melograno (Punica granatum L.).

Proteina grezza

Fibra grezza

5.42.1

Panello (5) di noci

Prodotto di oleificio ottenuto per pressione dai gherigli delle noci (Juglans regia L.)

Proteina grezza

Fibra grezza

6.   Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

6.1.1

Foglie di barbabietola

Foglie di Beta spp.

 

6.2.1

Cereali (11)

Piante intere di cereali o loro parti.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.3.1

Paglia di cereali (11)

Paglia di cereali.

 

6.3.2

Paglia di cereali trattata (11)

Prodotto ottenuto mediante un trattamento appropriato della paglia di cereali.

Sodio, se trattato con NaOH

6.4.1

Farina di trifoglio

Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione del trifoglio Trifolium spp.. Può contenere fino al 20 % di erba medica (Medicago sativa L. e Medicago var. Martyn) o di altre colture da foraggio sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente al trifoglio.

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.5.1

Farina di foraggio  (14) [farina di erba  (14)]

Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione e in alcuni casi compattamento delle piante da foraggio. (15)

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.6.1

Fieno

Qualsiasi specie di erba, leguminosa o pianta erbacea, essiccata in campo o artificialmente.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.6.2

Erba; piante erbacee; leguminose, essiccate

Prodotto ottenuto da erba, piante erbacee o leguminose disidratate artificialmente (in qualunque forma).

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.6.3

Erba; piante erbacee; leguminose; [foraggio verde]

Biomassa fresca costituita da erba, leguminose o piante erbacee.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.6.4

Insilato verde

Biomassa insilata da seminativi e prati, costituita da qualsiasi tipo di erba, leguminosa o pianta erbacea.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.6.5

Fieno-silo

Seminativi insilati o essiccati costituiti da erba, leguminose o piante erbacee con un tenore minimo di sostanza secca del 50 %, avvolti in balle o stoccati in silos.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.7.1

Farina di canapa

Farina ottenuta per macinazione degli steli di canapa delle varietà Cannabis sativa L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.

Proteina grezza

6.7.2

Fibra di canapa

Prodotto ottenuto durante la lavorazione meccanica degli steli di canapa delle varietà Cannabis sativa L., con un tenore di tetraidrocannabinolo < 0,2 % in base al metodo di determinazione quantitativa stabilito nel regolamento (UE) n. 639/2014.

Fibra grezza

6.8.1

Paglia di favette/favino

Paglia di favette (Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.).

 

6.9.1

Paglia di lino

Paglia di lino (Linum usitatissimum L.)

 

6.10.1

Erba medica [alfalfa]

Piante di Medicago sativa L. e Medicago var. Martyn o loro parti.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.10.2

Erba medica essiccata in campo; [alfalfa essiccata in campo]

Fieno di erba medica.

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.10.3

Erba medica essiccata ad alta temperatura [alfalfa essiccata ad alta temperatura]; [erba medica disidratata]

Erba medica disidratata artificialmente, in qualsiasi forma.

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.10.4

Erba medica estrusa [alfalfa estrusa]

Pellet di erba medica estrusi.

 

6.10.5

Farina di erba medica  (16) [farina di alfalfa (16)]

Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione di erba medica. Può contenere fino al 20 % di trifoglio o di altre colture da foraggio, sottoposte a essiccazione e macinazione contemporaneamente all'erba medica.

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

6.10.6

Residuo di erba medica [residuo di alfalfa]

Prodotto essiccato ottenuto per estrazione del succo di erba medica mediante pressione.

Proteina grezza

Fibra grezza

6.10.7

Concentrato proteico di erba medica [concentrato proteico di alfalfa]

Prodotto ottenuto dall'essiccazione artificiale di frazioni del succo di erba medica, separato per centrifugazione e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.

Proteina grezza

Carotene

6.10.8

Solubili di erba medica

Prodotto ottenuto per estrazione di proteine dal succo di erba medica.

Proteina grezza

6.11.1

Insilato di granturco

Piante di Zea mays L. ssp. Mays insilate o loro parti.

 

6.12.1

Paglia di piselli

Paglia di Pisum spp.

 

6.13.1

Paglia di colza (7)

Paglia di Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., colza indiana Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz e colza Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.)

 

7.   Altri vegetali, alghe, funghi e prodotti derivati

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

7.1.1

Alghe  (17)

Alghe vive o trasformate, comprese le alghe fresche, refrigerate o congelate. Possono contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Iodio, se > 100 ppm

7.1.2

Alghe  (17) essiccate

Prodotto ottenuto per essicazione di alghe. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Iodio, se > 100 ppm

7.1.3

Farina di alghe  (17)

Prodotto della fabbricazione di olio di alghe, ottenuto per estrazione delle alghe. Le alghe sono state inattivate. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Iodio, se > 100 ppm

7.1.4

Olio di alghe  (17)

Olio ottenuto per estrazione da alghe. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

7.1.6

Farina di alghe marine  (17)

Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe, in particolare delle alghe rosse, brune o verdi. Questo prodotto può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio. Può contenere fino allo 0,1 % di agenti antischiumogeni.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Iodio, se > 100 ppm

7.1.7

Farina di alghe Asparagopsis

Prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di macroalghe del genere Asparagopsis. Può essere lavato per ridurre il tenore di iodio e bromo.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Iodio, se > 100 ppm

7.2.1

Funghi  (17) essiccati

Prodotto costituito da funghi essiccati e/o micelio essiccato derivato da funghi commestibili, ricco di fibre, amminoacidi e polisaccaridi.

Fibra grezza

Proteina grezza

7.3.1

Cortecce  (17)

Cortecce pulite ed essiccate di alberi o arbusti.

Fibra grezza

7.4.1

Fiori (15) (17) essiccati

Tutte le parti dei fiori essiccati di piante commestibili e loro frazioni.

Fibra grezza

7.5.1

Broccoli essiccati

Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta Brassica oleracea L. in seguito a lavaggio, riduzione delle dimensioni (taglio, fioccatura ecc.) ed eliminazione dell'acqua.

 

7.6.1

Melasso di canna (da zucchero)

Prodotto sciropposo ottenuto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero dal Saccharum L.. Può contenere fino allo 0,5 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare, fino al 3,5 % di solfato e fino allo 0,25 % di solfito.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 30 %

7.6.2

Melasso di canna (da zucchero), parzialmente dezuccherato

Prodotto ottenuto mediante un'ulteriore estrazione, con acqua, di saccarosio dal melasso di canna da zucchero.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 28 %

7.6.3

Zucchero (di canna) [saccarosio]

Zucchero estratto con acqua dalla canna da zucchero.

 

7.6.4

Cascami di canna da zucchero

Prodotto ottenuto durante l'estrazione, con acqua, di zucchero dalla canna da zucchero. È costituito principalmente da fibre.

Fibra grezza

7.7.1

Foglie (15)  (17) essiccate

Foglie essiccate di piante commestibili e loro frazioni.

Fibra grezza

7.8.1

Lignocellulosa

Prodotto ottenuto per lavorazione meccanica del legno grezzo essiccato naturalmente e costituito prevalentemente da lignocellulosa.

 

7.8.2

Cellulosa in polvere

Prodotto ottenuto per decomposizione, separazione della lignina e ulteriore pulitura, come cellulosa da fibra vegetale (15) di legno non trattato e che viene modificato solo mediante lavorazione meccanica. Fibra al detergente neutro (NDF): 87 % minimo.

 

7.9.1

Radice di liquirizia

Radice di Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Menta

Prodotto ottenuto per essiccazione delle parti aeree delle piante Mentha apicata, Mentha piperita o Mentha viridis (L.), indipendentemente dalla presentazione.

 

7.11.1

Spinaci essiccati

Prodotto ottenuto per essiccazione della pianta Spinacia oleracea L., indipendentemente dalla presentazione.

 

7.12.1

Yucca schidigera

Prodotto polverizzato ottenuto dai gambi di Yucca schidigera Roezl.

Fibra grezza

7.12.2

Succo di Yucca [schidigera]

Prodotto ottenuto mediante taglio e pressatura dei gambi di Yucca schidigera, composto principalmente da carboidrati.

 

7.13.1

Carbone vegetale; [carbone di legna]

Prodotto ottenuto per carbonizzazione di materiale vegetale organico.

 

7.14.1

Legno  (17)

Legno o fibre di legno non trattati chimicamente.

Fibra grezza

7.14.2

Melasso di legno  (17)

Prodotto ottenuto per riscaldamento e pressione del legno grezzo non trattato e costituito prevalentemente da xilosio.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

7.15.1

Farina di foglie di Solanum glaucophyllum

Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle foglie di Solanum glaucophyllum.

Fibra grezza

Vitamina D3

8.   Prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le prescrizioni specifiche applicabili al latte, al colostro e ad altri prodotti derivati dal latte conformemente all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011.

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

8.1.1

Burro e prodotti del burro

Burro e prodotti ottenuti durante la produzione o la trasformazione del burro (ad esempio siero di burro), tranne se elencati separatamente.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Lattosio

Tenore di umidità, se > 6 %

8.2.1

Latticello/Latticello in polvere  (18)

Prodotto ottenuto dalla zangolatura del burro a partire dalla panna o da procedimenti simili.

Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Lattosio

Tenore di umidità, se > 6 %

8.3.1

Caseina

Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccazione della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 10 %

8.4.1

Caseinato

Prodotto estratto dalla cagliata o dalla caseina ricorrendo all'impiego di sostanze neutralizzanti e all'essiccazione.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 10 %

8.5.1

Formaggio e prodotti caseari

Formaggio e prodotti a base di formaggio e latte.

Proteina grezza

Grassi grezzi

8.6.1

Colostro/Colostro in polvere  (18)

Fluido secreto dalle ghiandole mammarie di animali da latte fino a cinque giorni dopo il parto.

Proteina grezza

8.7.1

Sottoprodotti lattiero-caseari

Prodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari compresi fanghi di centrifugazione o di separazione, acque bianche, minerali del latte.

Se preparati espressamente come materie prime per mangimi possono contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Tenore di umidità

Proteina grezza

Grassi grezzi

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

8.8.1

Prodotti lattieri fermentati

Prodotti ottenuti dalla fermentazione del latte (ad esempio yogurt ecc.).

Proteina grezza

Grassi grezzi

8.9.1

Lattosio

Zucchero separato dal latte o dal siero di latte mediante purificazione ed essiccazione

Tenore di umidità, se > 5 %

8.10.1

Latte/Latte in polvere (18)

Secrezione mammaria normale ottenuta mediante una o più mungiture.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 5 %

8.11.1

Latte scremato/Latte scremato in polvere  (18)

Latte privato parzialmente delle materie grasse per separazione.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 5 %

8.12.1

Materie grasse del latte

Prodotto ottenuto per scrematura del latte.

Grassi grezzi

8.13.1

Proteina di latte in polvere  (18)

Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal latte mediante trattamento chimico o fisico.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

8.14.1

Latte condensato ed evaporato e prodotti derivati

Latte condensato ed evaporato e prodotti ottenuti dalla fabbricazione o trasformazione di questi prodotti.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 5 %

8.15.1

Permeato di latte/Permeato di latte in polvere  (18)

Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato.

Si può applicare l'osmosi inversa.

Ceneri grezze

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

8.16.1

Retentato di latte/Retentato di latte in polvere  (18)

Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del latte.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

8.17.1

Siero di latte/Siero di latte in polvere  (18)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di formaggi, quark o caseina o da procedimenti simili.

Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

Ceneri grezze

8.18.1

Siero di latte delattosato/Siero di latte delattosato in polvere  (18)

Siero di latte parzialmente privato del lattosio.

Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

Ceneri grezze

8.19.1

Proteina di siero di latte/Proteina di siero di latte in polvere  (18)

Prodotto ottenuto per essiccazione dei composti proteici estratti dal siero di latte mediante trattamento chimico o fisico.

Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

8.20.1

Siero di latte demineralizzato e delattosato/Siero di latte demineralizzato e delattosato in polvere  (18)

Siero di latte parzialmente privato del lattosio e dei minerali.

Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Proteina grezza

Lattosio

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

8.21.1

Permeato di siero di latte/Permeato di siero di latte in polvere  (18)

Prodotto ottenuto dalla fase liquida della ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte e da cui il lattosio può essere stato parzialmente eliminato. Si può applicare l'osmosi inversa.

Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Ceneri grezze

Proteina grezza

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

8.22.1

Retentato di siero di latte/Retentato di siero di latte in polvere  (18)

Prodotto trattenuto dalla membrana dopo ultra-, nano- o microfiltrazione del siero di latte.

Se preparato espressamente come materia prima per mangimi può contenere:

fino allo 0,5 % di fosfati, come polifosfati (ad es. esametafosfato di sodio) o difosfati (ad es. pirofosfato tetrasodico), usati per ridurre la viscosità e stabilizzare le proteine durante il trattamento;

fino allo 0,3 % di acidi inorganici: acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino allo 0,5 % di alcali, ad es. idrossidi di sodio, potassio, calcio, magnesio, usati per adeguare il pH in molte fasi dei processi di produzione;

fino al 2 % di agenti fluidificanti, ad es. biossido di silicio, trifosfato pentasodico, fosfato tricalcico, usati per migliorare la fluidità delle polveri.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Lattosio

Tenore di umidità, se > 8 %

9.   Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009. La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata dall'indicazione di cui all'allegato X o all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 o all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 per chiarire le prescrizioni specifiche e da un'identificazione chiara per quanto riguarda le restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

9.1.1

Sottoprodotti di origine animale  (19)

Animali terrestri a sangue caldo interi o loro parti, freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 8 %

9.2.1

Grasso animale  (20)

Prodotto costituito da grasso di animali terrestri, compresi gli invertebrati diversi dalle specie patogene per l'uomo e per gli animali in tutti gli stadi di vita. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

9.3.1

Sottoprodotti apicoli  (21)

Miele, cera d'api, pappa reale, propoli, polline trasformati o non trasformati.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

9.4.1

Proteine animali trasformate  (20)

Prodotto ottenuto per riscaldamento, essiccazione e macinazione di animali terrestri interi o loro parti, compresi gli invertebrati in tutti gli stadi di vita, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.5.1

Proteine derivate dalla produzione di gelatina  (20)

Proteine animali essiccate derivate dalla produzione di gelatina ottenuta da materie prime a norma del regolamento (CE) n. 853/2004.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.6.1

Proteine animali idrolizzate  (20)

Polipeptidi, peptidi e amminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale, che possono essere concentrati per essiccazione.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.7.1

Farina di sangue  (20)

Prodotto derivato dal trattamento termico del sangue di animali a sangue caldo macellati.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.8.1

Prodotti sanguigni  (19)

Prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue di animali a sangue caldo macellati. Comprendono plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti e miscele di tali prodotti.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.9.1

Residui di cucina e ristorazione

Tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l'olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.10.1

Collagene  (20)

Prodotto a base di proteine derivato da ossa, pelli e tendini di animali.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.11.1

Farina di piume

Prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione delle piume di animali macellati.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.12.1

Gelatina  (20)

Proteina naturale e solubile, gelificata o non gelificata, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

9.13.1

Ciccioli  (20)

Prodotto ottenuto dalla fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica, fresco, congelato o essiccato.

Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

Tenore di umidità, se > 8 %

9.14.1

Prodotti di origine animale  (19)

Ex prodotto alimentare contenente prodotti di origine animale; trattato o non trattato, ad es. fresco, congelato, essiccato.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 8 %

9.15.1

Uova

Uova intere di Gallus gallus L. con o senza guscio.

 

9.15.2

Albume

Prodotto ottenuto dalle uova per separazione di guscio e tuorlo, pastorizzato ed eventualmente denaturato.

Proteina grezza

Metodo di denaturazione, se del caso

9.15.3

Ovoprodotti essiccati

Prodotti costituiti da uova secche pastorizzate, private del guscio, o da una miscela di albumi e tuorli essiccati in proporzioni variabili.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 5 %

9.15.4

Uova in polvere zuccherate

Uova intere essiccate o loro parti, zuccherate.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 5 %

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

9.15.5

Gusci d'uovo essiccati

Prodotto ottenuto da uova di volatili da cortile private del tuorlo e dell'albume. I gusci sono essiccati.

Ceneri grezze

9.16.1

Invertebrati terrestri  (19) vivi

Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana.

 

9.16.2

Invertebrati terrestri  (19) morti

Invertebrati terrestri morti, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana, in tutti gli stadi di vita, con o senza trattamento ma non trasformati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

9.17.1

Colesterolo da grasso di lana

Prodotto ottenuto da grasso di lana (lanolina) mediante saponificazione, separazione e cristallizzazione. Tenore minimo di (3β)-colest-5-en-3-olo, C27H46O: 90%

 

10.   Pesci, altri animali acquatici e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

10.1.1

Invertebrati acquatici  (22)

Invertebrati marini o d'acqua dolce interi o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

10.2.1

Sottoprodotti di animali acquatici (21)

Prodotti provenienti da stabilimenti o impianti in cui sono preparati o fabbricati prodotti destinati al consumo umano.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze

10.3.1

Farina di crostacei  (23)

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di crostacei interi o loro parti, compresi i gamberi di allevamento e selvatici.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

10.4.1

Pesci  (22)

Pesci interi o loro parti: freschi, congelati, cotti, trattati con acido o essiccati.

Proteina grezza

Tenore di umidità, se > 8 %

10.4.2

Farina di pesce  (22)

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di pesci interi o loro parti al quale possono essere stati nuovamente aggiunti solubili di pesce prima dell'essiccazione.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.4.3

Solubili di pesce

Prodotto condensato ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccazione.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 5 %

10.4.4

Proteina di pesce idrolizzata

Proteina ottenuta per idrolisi di pesci interi o loro parti, che può essere concentrata per essiccazione.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.4.5

Farina di lische di pesce

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essicazione di parti di pesce. È costituito principalmente da lische.

Ceneri grezze

10.4.6

Olio di pesce

Olio ottenuto da pesci o parti di pesci con successiva centrifugazione per eliminare l'acqua (può comprendere dettagli specifici relativi alle diverse specie, ad esempio olio di fegato di merluzzo).

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

10.4.7

Olio di pesce idrogenato

Olio ottenuto per idrogenazione di olio di pesce.

Tenore di umidità, se > 1 %

10.4.8

Stearina di olio di pesce [olio di pesce demargarinato]

Frazione di olio di pesce ad alto tenore di grassi saturi ottenuta durante la raffinazione dell'olio di pesce grezzo mediante il processo di demargarinazione in cui i grassi saturi si solidificano e vengono successivamente raccolti.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

10.5.1

Olio di krill

Olio ottenuto da krill di plancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.

Tenore di umidità, se > 1 %

10.5.2

Concentrato proteico di krill idrolizzato

Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di krill o parti di krill, spesso concentrato per essiccazione

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.6.1

Farina di anellidi marini

Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di anellidi marini interi o loro parti, compreso Nereis virens M. Sars.

Grassi grezzi

Ceneri, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.7.1

Farina di zooplancton marino

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di zooplancton marino, ad esempio krill.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.7.2

Olio di zooplancton marino

Olio ottenuto da zooplancton marino cotto e pressato e quindi centrifugato per eliminare l'acqua.

Tenore di umidità, se > 1 %

10.8.1

Farina di molluschi

Prodotto ottenuto per riscaldamento ed essiccazione di molluschi interi o loro parti, compresi calamari e bivalvi.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.9.1

Farina di calamaro

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di calamari interi o loro parti.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.10.1

Farina di stella marina

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di Asteroidei interi o loro parti.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

10.11.1

Farina di invertebrati marini  (22)

Prodotto ottenuto per riscaldamento, pressione ed essiccazione di invertebrati marini interi o loro parti.

Proteina grezza

Grassi grezzi

Ceneri grezze, se > 20 %

Tenore di umidità, se > 8 %

11.   Minerali e prodotti derivati

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

11.1.1

Carbonato di calcio  (24) [calcare]

Prodotto ottenuto dalla macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio (CaCO3), ad esempio il calcare, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida.

Può contenere fino allo 0,25 % di glicole propilenico. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.2

Conchiglie marine calcaree

Prodotto di origine naturale, ottenuto da conchiglie marine, macinate o granulate, quali conchiglie d'ostrica o conchiglie marine.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.3

Carbonato di calcio e di magnesio

Miscela naturale di carbonato di calcio (CaCO3) e di carbonato di magnesio (MgCO3). Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.

Calcio

Magnesio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.4

Maërl

Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree, macinate o granulate.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.5

Litotamnio

Prodotto di origine naturale ottenuto da alghe marine calcaree (Phymatolithon calcareum (Pall.)), macinate o granulate.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.6

Cloruro di calcio

Cloruro di calcio (CaCl2) e sue forme idrate. Può contenere fino allo 0,2 % di solfato di bario.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.7

Idrossido di calcio  (25)

Idrossido di calcio (Ca(OH)2).

Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.8

Solfato di calcio anidro

Solfato di calcio anidro (CaSO4) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio anidro o dalla disidratazione del solfato di calcio diidrato.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.9

Solfato di calcio emiidrato

Solfato di calcio emiidrato (CaSO4 × ½ H2O) ottenuto tramite parziale disidratazione del solfato di calcio diidrato.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.10

Solfato di calcio diidrato

Solfato di calcio diidrato (CaSO4 × 2H2O) ottenuto dalla macinazione del solfato di calcio diidrato o dall'idratazione del solfato di calcio emiidrato.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.11

Sali di calcio di acidi organici  (26)

Sali di calcio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio. (27)

Calcio

Acido organico

11.1.12

Ossido di calcio

Ossido di calcio (CaO) ottenuto dalla calcinazione di calcare naturale. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.13

Gluconato di calcio

Sale di calcio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula Ca(C6H11O7)2 e sue forme idrate.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.14

Chelati di calcio  (28)

Ca(x)1-3 x nH2O

(x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi. La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi.

Può contenere fino al 40 % di cloruro.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.15

Solfato/carbonato di calcio

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.16

Pidolato di calcio

Calcio L-pidolato (C10H12CaN2O6 ). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.1.17

Carbonato di calcio-ossido di magnesio

Prodotto ottenuto per riscaldamento del calcio e del magnesio naturali; contiene sostanze come la dolomite. Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.

Calcio

Magnesio

11.1.18

Sale doppio di nitrato di calcio

5 Ca(NO3)2 x NH4NO3x10 H2O. Deriva da una sintesi chimica di roccia di carbonato di calcio e acido nitrico.

Calcio

Azoto

11.2.1

Ossido di magnesio

Ossido di magnesio calcinato (MgO), costituito per almeno il 70 % da MgO.

Magnesio

Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %

Tenore di ferro come Fe2O3, se > 5 %.

11.2.2

Solfato di magnesio eptaidrato

Solfato di magnesio (MgSO4 × 7 H2O).

Magnesio

Zolfo

Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %

11.2.3

Solfato di magnesio monoidrato

Solfato di magnesio (MgSO4 × H2O).

Magnesio

Zolfo

Ceneri insolubili in HCl, se > 15 %

11.2.4

Solfato di magnesio anidro

Solfato di magnesio anidro (MgSO4).

Magnesio

Zolfo

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.5

Propionato di magnesio

Propionato di magnesio (C6H10MgO4).

Magnesio

11.2.6

Cloruro di magnesio

Cloruro di magnesio (MgCl2) o soluzione ottenuta dalla concentrazione naturale di acqua marina in seguito al deposito di cloruro di sodio.

Magnesio

Cloro

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.7

Carbonato di magnesio

Carbonato di magnesio naturale (MgCO3).

Magnesio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.8

Idrossido di magnesio

Idrossido di magnesio (Mg(OH)2).

Magnesio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.9

Solfato di potassio e di magnesio

Solfato di potassio e di magnesio (K2Mg(SO4)2 x nH2O, n= 4,6)

Magnesio

Potassio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.2.10

Sali di magnesio di acidi organici  (26)

Sali di magnesio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio (27).

Magnesio

Acido organico

11.2.11

Gluconato di magnesio

Sale di magnesio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula Mg(C6H11O7)2 e sue forme idrate.

Magnesio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.2.12

Chelati di magnesio  (28)

Formula Mg(x)1-3 x nH2O

(x) = anione di amminoacidi dell'idrolizzato proteico di soia o amminoacidi sintetici autorizzati come additivi per mangimi.

La chelazione del catione è dimostrata da un massimo del 10 % di molecole superiori a 1 500 Dalton e con un metodo analitico adeguato che dimostri la struttura chelata della materia prima per mangimi.

Può contenere fino al 55 % di cloruro e/o solfato.

Magnesio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.2.13

Pidolato di magnesio

Magnesio L-pidolato (C10H12MgN2O6). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.

Magnesio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.3.1

Fosfato dicalcico  (29)  (30) [idrogenoortofosfato di calcio]

Monoidrogeno fosfato di calcio ottenuto da ossa o da fonti inorganiche (CaHPO4 × nH2O, n = 0 o 2).

Ca/P > 1,2.

Può contenere fino al 3 % di cloruro espresso in NaCl.

Calcio

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.3.2

Fosfato mono-dicalcico

Prodotto costituito da fosfato dicalcico e fosfato monocalcico (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 o 1).

0,8 < Ca/P < 1,3

Fosforo totale

Calcio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.3

Fosfato monocalcico; [tetraidrogenoortofosfato di calcio]

Bis(diidrogeno fosfato) di calcio (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n=0 o 1)

Ca/P < 0,9

Fosforo totale

Calcio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.4

Fosfato tricalcico  (30) [ortofosfato tricalcico]

Fosfato tricalcico ottenuto da ossa o fonti inorganiche (Ca3(PO4)2 × H2O) o idrossiapatite (Ca5(PO4)3OH)

Ca/P > 1,3

Calcio

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.3.5

Fosfato di calcio e di magnesio

Fosfato di calcio e di magnesio (Ca3Mg3(PO4)4).

Calcio

Magnesio

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.6

Fosfato defluorato

Prodotto ottenuto da fonti inorganiche, calcinato e sottoposto a ulteriore trattamento termico.

Fosforo totale

Calcio

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.3.7

Pirofosfato dicalcico; [difosfato dicalcico]

Pirofosfato dicalcico (Ca2P2O7) ottenuto da ossa o fonti inorganiche.

Fosforo totale

Calcio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.8

Fosfato di magnesio

Prodotto costituito da fosfato di magnesio monobasico e/o dibasico e/o tribasico.

Fosforo totale

Magnesio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.3.9

Fosfato di sodio, di calcio e di magnesio

Prodotto costituito da fosfato di sodio, di calcio e di magnesio.

Fosforo totale

Magnesio

Calcio

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.10

Fosfato monosodico; [diidrogenoortofosfato di sodio]

Fosfato monosodico

(NaH2PO4 × nH2O ; n = 0, 1 o 2)

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.11

Fosfato bisodico; [idrogenoortofosfato bisodico]

Fosfato bisodico (Na2HPO4 × nH2O ; n = 0, 2, 7 o 12)

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.12

Fosfato trisodico; [ortofosfato trisodico]

Fosfato trisodico (Na3PO4 × nH2O ; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 o 12)

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.13

Pirofosfato di sodio; [difosfato tetrasodico]

Pirofosfato di sodio (Na4P2O7× nH2O ; n = 0 o 10)

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.14

Fosfato monopotassico; [diidrogenoortofosfato di potassio]

Fosfato monopotassico (KH2PO4)

Fosforo totale

Potassio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.15

Fosfato dipotassico; [idrogenoortofosfato di dipotassio]

Fosfato dipotassico (K2HPO4 × nH2O; n= 0, 3 o 6)

Fosforo totale

Potassio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.16

Fosfato di calcio e di sodio

Fosfato di calcio e di sodio (CaNaPO4)

Fosforo totale

Calcio

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.17

Fosfato monoammonico; [diidrogenoortofosfato di ammonio]

Fosfato monoammonico (NH4H2PO4)

Azoto totale

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.18

Fosfato diammonico; [idrogenoortofosfato di diammonio]

Fosfato diammonico ((NH4)2HPO4)

Azoto totale

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.19

Tripolifosfato di sodio; [trifosfato pentasodico]

Tripolifosfato di sodio (Na5P3O10 × nH2O ; n = 0 o 6)

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.20

Fosfato di magnesio e di sodio

Fosfato di magnesio e di sodio (MgNaPO4)

Fosforo totale

Magnesio

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.21

Ipofosfito di magnesio

Ipofosfito di magnesio (Mg(H2PO2)2 × 6H2O)

Magnesio

Fosforo totale

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.22

Farina di ossa degelatinizzate

Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.

Fosforo totale

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.3.23

Ceneri di ossa

Residui minerali dell'incenerimento, della combustione o della gassificazione di sottoprodotti di origine animale.

Fosforo totale

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.3.24

Polifosfato di calcio

Miscele eterogenee di sali di calcio degli acidi polifosforici condensati aventi la formula generale H(n+2)PnO(3n+1) in cui "n" è ≥ 2

Fosforo totale

Calcio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.25

Di-idrogenodifosfato di calcio

Diidrogenopirofosfato monocalcico (CaH2P2O7)

Fosforo totale

Calcio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.26

Pirofosfato acido di magnesio

Pirofosfato acido di magnesio (MgH2P2O7.) Ottenuto da acido fosforico purificato e idrossido di magnesio purificato o ossido di magnesio, mediante evaporazione di acqua e condensazione dell'ortofosfato in difosfato.

Fosforo totale

Magnesio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.27

Diidrogenodifosfato di disodio

Diidrogenodifosfato di disodio (Na2H2P2O7).

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.28

Difosfato trisodico

Monoidrogenodifosfato trisodico (anidro: Na3HP2O7; monoidrato: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 o 9)

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.29

Polifosfato di sodio; [esametafosfato di sodio]

Miscele eterogenee di sali di sodio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale H(n + 2)PnO(3n + 1) in cui "n" è ≥ 2.

Fosforo totale

Sodio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.30

Fosfato di tripotassio

Monofosfato di tripotassio ( K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 o 9)

Fosforo totale

Potassio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.31

Difosfato di tetrapotassio

Pirofosfato di tetrapotassio (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 o 3)

Fosforo totale

Potassio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.32

Trifosfato di pentapotassio

Tripolifosfato di pentapotassio (K5P3O10)

Fosforo totale

Potassio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.33

Polifosfato di potassio

Miscele eterogenee di sali di potassio degli acidi polifosforici lineari condensati aventi la formula generale H(n + 2)PnO(3n + 1) in cui "n" è ≥ 2.

Fosforo totale

Potassio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.3.34

Polifosfato di sodio e calcio

Polifosfato di sodio e calcio

Fosforo totale

Sodio

Calcio

P insolubile in 2 % di acido citrico se > 10 %

11.4.1

Cloruro di sodio  (24)

Cloruro di sodio (NaCl) o prodotto ottenuto per cristallizzazione evaporativa della salamoia (saturata o desaturata nel corso di un altro processo) (sale sotto vuoto) o per evaporazione di acqua marina (sale marino) o per macinazione di salgemma.

Sodio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.2

Bicarbonato di sodio [idrogenocarbonato di sodio]

Bicarbonato di sodio (NaHCO3)

Sodio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.3

(Bi)carbonato di sodio/ammonio [(idrogeno)carbonato di sodio/ammonio]

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di carbonato di sodio e di bicarbonato di sodio, con tracce di bicarbonato di ammonio (max. 5 % di bicarbonato di ammonio).

Sodio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.4

Carbonato di sodio

Carbonato di sodio (Na2CO3)

Sodio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.5

Sesquicarbonato di sodio [idrogenodicarbonato di trisodio]

Sesquicarbonato di sodio (Na3H(CO3)2)

Sodio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.6

Solfato di sodio

Solfato di sodio (Na2SO4)

Può contenere fino allo 0,3 % di metionina.

Sodio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.4.7

Sali di sodio di acidi organici  (26)  (31)

Sali di sodio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio (27).

Sodio

Acido organico

11.4.8

Gluconato di sodio

Sale di sodio dell'acido gluconico espresso generalmente con la formula Na(C6H11O7) e sue forme idrate.

Sodio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.1

Cloruro di potassio

Cloruro di potassio (KCl) o prodotto ottenuto dall'evaporazione di acqua marina o dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di potassio.

Potassio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.2

Solfato di potassio

Solfato di potassio (K2SO4)

Potassio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.3

Carbonato di potassio

Carbonato di potassio (K2CO3)

Potassio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.4

Bicarbonato di potassio [idrogenocarbonato di potassio]

Bicarbonato di potassio (KHCO3)

Potassio

Ceneri insolubili in HCl, se > 10 %

11.5.5

Sali di potassio di acidi organici  (26)  (32)

Sali di potassio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio (27).

Potassio

Acido organico

11.5.6

Pidolato di potassio

Potassio L-pidolato (C5H6KNO3). Può contenere fino al 5 % di acido glutammico.

Potassio

Ceneri insolubili in HCl, se > 5 %

11.6.1

Fiore di zolfo

Polvere ottenuta dal deposito naturale del minerale. Prodotto ottenuto anche dalla raffinazione del petrolio, come praticata dai produttori di zolfo.

Zolfo

11.7.1

Attapulgite

Minerale naturale contenente magnesio, alluminio e silicio.

Magnesio

11.7.2

Quarzo

Minerale naturale ottenuto macinando materiali contenenti quarzo.

Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.

 

11.7.3

Cristobalite

Diossido di silicio (SiO2) ottenuto dalla ricristallizzazione del quarzo.

Può contenere fino allo 0,1 % di coadiuvanti di macinazione.

 

11.8.1

Solfato di ammonio

Solfato di ammonio ((NH4)2SO4) ottenuto per sintesi chimica. Può essere presentato sotto forma di soluzione acquosa.

Azoto

Zolfo

11.8.3

Sali di ammonio di acidi organici  (26)

Sali di ammonio di acidi organici commestibili costituiti da almeno 4 atomi di carbonio (27).

Azoto

Acido organico

11.8.4

Lattato di ammonio  (25)

Lattato di ammonio (CH3CHOHCOONH4). Comprende il lattato di ammonio, prodotto per fermentazione con Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp, o Bifidobacterium spp.; contiene almeno il 7 % di azoto.

Può contenere fino al 2 % di fosforo, fino al 2 % di potassio, fino allo 0,7 % di magnesio, fino al 2 % di sodio, fino al 2 % di solfati, fino allo 0,5 % di cloruri, fino al 5 % di zuccheri e fino allo 0,1 % di silicone antischiuma.

Azoto

Ceneri grezze

Potassio, se > 1,5 %

Magnesio, se > 1,5 %

Sodio, se > 1,5 %

11.8.5

Acetato di ammonio  (25)

Soluzione acquosa di acetato di ammonio (CH3COONH4) contenente almeno il 55 % di acetato di ammonio.

Azoto

11.9.1

Sabbia di selce (per ventriglio)

Prodotto ottenuto dalla frantumazione di minerali naturali sotto forma di ghiaia.

Dimensioni delle particelle

11.9.2

Pietra rossa (per ventriglio)

Prodotto ottenuto dalla frantumazione e macinazione di prodotti derivanti dalla combustione di argilla.

Dimensioni delle particelle

Tenore di umidità, se > 2 %

12.   Prodotti e coprodotti ottenuti dalla fermentazione tramite microrganismi

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" sono prodotti di fermentazione ottenuti da microrganismi interi o loro parti. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.2" sono coprodotti di fermentazione costituiti principalmente da biomassa microbica, mentre quelle il cui numero inizia con "12.3" sono altri coprodotti di fermentazione.

Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.1" o "12.2" possono contenere fino allo 0,3 % di agenti antischiumogeni, fino all'1,5 % di agenti schiarenti/coadiuvanti di filtrazione e fino al 2,9 % di acido propionico. Le materie prime per mangimi il cui numero inizia con "12.3" possono contenere fino allo 0,6 % di agenti antischiumogeni, fino allo 0,5 % di agenti anticalcare e fino allo 0,2 % di solfiti.

Tutti i microrganismi (comprese le spore germinabili) utilizzati per la fermentazione devono essere inattivati, con conseguente assenza di microrganismi vitali nelle materie prime per mangimi.

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che sono prodotte a partire da microrganismi geneticamente modificati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

12.1.5

Lieviti inattivati [lieviti di birra, inattivati, a seconda dei casi]

Lieviti interi (33) e loro parti (34) ottenuti da Saccharomyces bayanus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus, Metschnikowia pulcherrima, Metschnikowia fructicola, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (35), Saccharomycodes ludwigii, Wickerhamomyces anomalus, Debaryomyces hansenii, Pichia guilliermondii, Yarrowia lypolitica o Brettanomyces ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.

Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 %

Con tenore di umidità < 75 %:

Proteina grezza

Acido propionico se > 0,5 %

12.1.9

Proteine monocellulari ottenute da funghi  (36)

Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di Aspergillus oryzae, Paecilomyces varioti o Trichoderma viride su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Acido propionico se > 0,5 %

12.1.10

Prodotto ottenuto da Bacillus subtilis ricco in proteine

Prodotto di fermentazione ottenuto dalla coltura di Bacillus subtilis su substrati per lo più di origine vegetale, quali melasso, sciroppi di zucchero, alcoli, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico, zucchero, fibre vegetali idrolizzate e nutrienti della fermentazione quali ammoniaca o sali minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

Acido propionico se > 0,5 %

12.1.12

Prodotti del lievito

Tutti i lieviti (32) e loro parti (33) ottenuti spezzando e/o frazionando cellule di lieviti di Saccharomyces bayanus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus, Metschnikowia pulcherrima, Metschnikowia fructicola, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (34), Saccharomycodes ludwigii, Wickerhamomyces anomalus, Debaryomyces hansenii, Pichia guilliermondii, Yarrowia lypolitica o Brettanomyces ssp. su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.

Tenore di umidità, se < 75 % oppure > 97 %

12.1.13

Proteine monocellulari ottenute da batteri  (36)

Prodotti proteici ottenuti dalla fermentazione con batteri su un substrato/terreno di coltura costituito da metanolo (fermentato con Methylophilus methylotrophus) o gas naturale (fermentato con Methylococcus capsulatus, Alcaligenes acidovorans, Aneurinibacillus danicus (noto in precedenza come Bacillus brevis) e/o Bacillus firmus) come fonte di carbonio, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

12.1.14

Batteri inattivati e loro parti  (36)

Batteri interi o loro parti (33) ottenuti da Bifidobacterium spp., Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum (noto in precedenza come Lactobacillus fermentum), Lacticaseibacillus paracasei (noto in precedenza come Lactobacillus paracasei), Lactiplantibacillus plantarum (noto in precedenza come Lactobacillus plantarum), Limosilactobacillus reuteri (noto in precedenza come Lactobacillus reuteri), Lacticaseibacillus rhamnosus (noto in precedenza come Lactobacillus rhamnosus), Lactobacillus helveticus o Streptococcus thermophiles o altre specie di batteri autorizzati come additivi per mangimi fermentati su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.

Ceneri grezze

12.2.8

Biomassa batterica ricca in proteine  (36)

Coprodotti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di amminoacidi, vitamine, acidi organici, enzimi e/o loro sali per fermentazione con Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, Bacillus velezensis, Bacillus licheniformis, Bacillus smithii, Corynebacterium casei, Corynebacterium glutamicum, Corynebacterium melassecola, Ensifer adhaerens, Enterococcus faecium, Escherichia coli K12 o Lactobacillaceae su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali. Il prodotto può essere idrolizzato.

Proteina grezza

Ceneri grezze

12.2.9

Biomassa fungina  (36)

Coprodotti ricchi in proteine ottenuti dalla produzione di prodotti quali enzimi, vitamine e/o acidi organici per fermentazione con Ashbya gossypii, Aspergillus niger, Aspergillus tubingensis, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia, Neurospora tetrasperma, Trichoderma viride, Trichoderma longibrachiatum o Trichoderma reesei su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

12.3.1

Vinacce [solubili di melasso condensato]

Coprodotti derivati dalla trasformazione industriale di mosti (d'uva e di malto), ricavati da processi di fermentazione microbica come produzione di alcoli, acidi organici o lieviti. Sono costituiti dalla frazione di liquido/pasta che si ottiene dalla separazione della fermentazione dei mosti. Possono comprendere anche cellule morte dei microorganismi di fermentazione utilizzati e/o loro parti (33).

Proteina grezza

Substrato ed indicazione dei processi di produzione a seconda dei casi

12.3.2

Coprodotti della produzione di (sali di) amminoacidi  (36)

Coprodotti della produzione di amminoacidi e loro sali mediante fermentazione con Escherichia coli K12, Corynebacterium casei, Corynebacterium glutamicum o Corynebacterium melassecola su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio per lo più di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

12.3.3

Coprodotti della produzione di enzimi  (36)

Coprodotti della produzione di enzimi mediante fermentazione con Aspergillus niger, Aspergillus tubingensis, Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, Neurospora intermedia, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma viride o Trichoderma reesei su un substrato/terreno di coltura costituito da una fonte di carbonio di origine vegetale, una fonte di azoto di origine chimica o vegetale, vitamine e minerali.

Proteina grezza

Ceneri grezze

12.3.4

Prodotto batterico ricco in poliidrossibutirrato

Prodotto contenente 3-idrossibutirrato e 3-idrossivalerato, ottenuto mediante fermentazione con Cupriavidus necator e farine proteiche batteriche non vitali rimanenti dalla produzione delle colture batteriche e di fermentazione.

Butirrato

12.3.5

Prodotto batterico ricco in lattato di ammonio  (36)

Prodotto ricco in lattato di ammonio (CH3CHOHCOONH4) ottenuto mediante fermentazione con Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus e altri Lactobacillaceae, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophiles o Bifidobacterium spp., contenente almeno il 5,6 % di azoto.

Azoto

Ceneri grezze

Potassio, se > 1,5 %

Magnesio, se > 1,5 %

Sodio, se > 1,5 %

12.3.6

Coprodotto della produzione di gluconedeltalattone, ricco in acido gluconico  (36)

Coprodotto liquido della cristallizzazione del gluconedeltalattone alimentare ottenuto per fermentazione con Gluconobacter oxydans o Aspergillus niger. Contiene almeno il 50 % di acido gluconico.

Acido gluconico

13.   Varie

Le materie prime per mangimi di cui al presente capitolo che contengono sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011 e possono essere soggette a restrizioni d'uso a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

Numero

Denominazione (1)

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

13.1.1

Prodotti dell'industria del pane e della pasta alimentare

Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pane, biscotti, cialde o pasta alimentare.

Amido

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Grassi grezzi, se > 5 %

13.1.2

Prodotti dell'industria pasticcera

Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di pasticceria e torte.

Amido

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Grassi grezzi, se > 5 %

13.1.3

Prodotti della fabbricazione di cereali da colazione

Sostanze o prodotti destinati al consumo umano, o per i quali è ragionevole pensare che siano destinati al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Oli/grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 %

13.1.4

Prodotti dell'industria dolciaria

Prodotti ottenuti durante e a seguito della fabbricazione di dolciumi, compresi i prodotti a base di cioccolato.

Amido

Grassi grezzi, se > 5 %

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

13.1.5

Prodotti dell'industria gelatiera

Prodotti ottenuti durante la produzione di gelato.

Amido

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Grassi grezzi

13.1.6

Prodotti e coprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (17)

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di frutta e verdura fresca (compresi la buccia, pezzi interi di frutta/verdura e miscele di tali prodotti). Possono essere stati congelati.

Amido

Fibra grezza

Grassi grezzi, se > 5 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %

13.1.7

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (17)

Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di piante (15) intere o loro parti.

Fibra grezza

13.1.8

Prodotti ottenuti dalla lavorazione di spezie e condimenti (17)

Prodotti ottenuti dal congelamento o dall'essiccazione di spezie e condimenti o loro parti.

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Oli/grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se > 10 %

13.1.9

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (17)

Prodotti ottenuti per frantumazione, macinazione, congelamento o essiccazione di erbe intere o loro parti.

Fibra grezza

13.1.10

Prodotti ottenuti dall'industria di trasformazione delle patate

Prodotti ottenuti dalla trasformazione delle patate. Possono essere stati congelati.

Amido

Fibra grezza

Grassi grezzi, se > 5 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 %

13.1.11

Prodotti e coprodotti della fabbricazione di salse

Sostanze derivanti dalla produzione di salse destinate al consumo umano, o per le quali è ragionevole pensare che siano destinate al consumo umano, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata.

Grassi grezzi

13.1.12

Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack

Prodotti e coprodotti dell'industria degli snack ottenuti durante e a seguito della produzione di snack salati — patatine, snack a base di patate e/o cereali (direttamente estrusi, a base di impasto e pellettati) e frutti a guscio.

Grassi grezzi

13.1.13

Prodotti dell'industria degli alimenti pronti

Prodotti ottenuti durante la produzione di alimenti pronti (37).

Grassi grezzi, se > 5 %

13.1.14

Coprodotti vegetali della produzione di alcolici

Prodotti solidi ottenuti da vegetali (compresi bacche e semi quali l'anice) derivanti dalla macerazione di detti vegetali in una soluzione alcolica o in seguito a evaporazione/distillazione, o entrambe, durante l'elaborazione degli aromi per la produzione degli alcolici. È necessario distillare questi prodotti per eliminare il residuo alcolico.

Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza

Oli/grassi grezzi, se > 10 %

13.1.15

Birra ad uso mangimistico

Prodotto del processo di fabbricazione della birra che non può essere commercializzato come bevanda per uso umano.

Contenuto alcolico

Tenore di umidità, se < 75 %

13.1.16

Bibite dolci aromatizzate

Prodotti dell'industria delle bibite analcoliche ottenuti dalla produzione di bibite analcoliche dolci aromatizzate o bibite analcoliche dolci aromatizzate sfuse non commercializzabili.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 30 %

13.1.17

Sciroppi di frutta

Prodotti dell'industria degli sciroppi di frutta ottenuti dalla fabbricazione di sciroppi di frutta destinati al consumo umano

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 30 %

13.1.18

Sciroppi dolci aromatizzati

Prodotti dell'industria degli sciroppi dolci aromatizzati ottenuti dalla produzione di sciroppi o di sciroppi sfusi non commercializzabili.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Tenore di umidità, se > 30 %

13.1.19

Oli vegetali esausti provenienti da impianti di produzione di alimenti

Oli vegetali che sono stati utilizzati dagli operatori del settore alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 per la cottura e che non sono stati a contatto con carne, grassi animali, pesce o animali acquatici.

Tenore di umidità, se > 1 %

13.2.1

Zucchero caramellato

Prodotto ottenuto per riscaldamento controllato di zucchero di qualsiasi tipo.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

13.2.2

Destrosio

Destrosio ottenuto in seguito all'idrolisi dell'amido, costituito da glucosio purificato e cristallizzato, con o senza acqua di cristallizzazione.

 

13.2.3

Fruttosio

Fruttosio come polvere cristallina purificata. Si ottiene dal glucosio in sciroppo di glucosio mediante l'impiego di glucosio-isomerasi e dall'inversione del saccarosio.

 

13.2.4

Sciroppo di glucosio

Lo sciroppo di glucosio è una soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuta mediante idrolisi dell'amido.

Tenore di umidità, se > 30 %

13.2.5

Melasso di glucosio

Prodotto ricavato durante il processo di raffinazione degli sciroppi di glucosio.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

13.2.6

Xilosio

Zucchero estratto dal legno.

 

13.2.7

Lattulosio

Disaccaride semi-sintetico (4-O-D-galattopiranosil-D-fruttosio) ottenuto dal lattosio per isomerizzazione del glucosio in fruttosio. Presente nel latte e nei prodotti lattiero-caseari trattati termicamente.

 

13.2.8

Glucosamina (Chitosamina)  (38)

Aminozucchero (monosaccaride) facente parte della struttura dei polisaccaridi chitosano e chitina. Ottenuto dall'idrolisi di esoscheletri di crostacei e di altri artropodi o dalla fermentazione di un cereale come il granturco o il frumento.

Sodio o potassio, se del caso

13.2.9

Xilo-oligosaccaride

Catene di molecole di xilosio connesse da legami β1-4 con un grado di polimerizzazione compreso tra 2 e 10 e prodotte dall'idrolisi enzimatica di varie materie prime ricche di emicellulosa.

Tenore di umidità, se > 5 %

13.2.10

Gluco-oligosaccaride

Prodotto ottenuto per fermentazione o idrolisi e/o trattamento termico fisico di polimeri di glucosio, glucosio, saccarosio e maltosio.

Tenore di umidità, se > 28 %

13.2.11

Fruttoligosaccaridi

Prodotto ottenuto dallo zucchero di barbabietola o di canna da zucchero mediante un processo enzimatico o dal trattamento fisico di erba da pascolo fresca coltivata.

Tenore di umidità, se > 28 %

13.2.12

Trealosio

Disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico α-1,1. È prodotto a partire da amido liquidificato a seguito di un procedimento enzimatico pluristadio.

Trealosio, se < 98,0% (su base anidra)

Tenore di umidità, se > 11,0 %

13.3.1

Amido  (39)

Amido

Amido

13.3.2

Amido  (39) , pregelatinizzato

Prodotto costituito da amido gonfiato mediante trattamento termico.

Amido

13.3.3

Miscela di amidi (39)

Prodotto costituito da amido alimentare naturale e/o modificato ottenuto da diverse fonti botaniche.

Amido

13.3.4

Panello di idrolisati di amido  (39)

Prodotto della filtrazione del liquido dell'idrolisi dell'amido, consistente in proteine, amido, polisaccaridi, sostanze grasse e coadiuvanti di filtrazione (p.es. terra di diatomee, fibra legnosa).

Tenore di umidità, se < 25 % oppure > 45 %

Con tenore di umidità < 25 %:

Grassi grezzi

Proteina grezza

13.3.5

Destrina

La destrina è amido idrolizzato parzialmente acido.

 

13.3.6

Maltodestrina

La maltodestrina è amido parzialmente idrolizzato.

 

13.4.1

Polidestrosio

Struttura di polimero di glucosio caratterizzato da reticolazione casuale prodotto mediante la polimerizzazione termica del D-glucosio.

 

13.5.1

Polioli  (40)

Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da mono-, di- o oligosaccaridi o polisaccaridi ridotti.

 

13.5.2

Isomalto

Alcole di zucchero ottenuto dal saccarosio in seguito a conversione enzimatica e idrogenazione.

 

13.5.3

Mannitolo (25)

Prodotto ottenuto per idrogenazione o fermentazione e composto da glucosio e/o fruttosio ridotti.

 

13.5.4

Xilitolo (25)

Prodotto ottenuto per idrogenazione e fermentazione dello xilosio.

 

13.5.5

Sorbitolo (25)

Prodotto ottenuto per idrogenazione del glucosio.

 

13.6.1

Oli acidi di raffinazione chimica  (41)

Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante alcali, seguita da acidulazione con successiva separazione della fase acquosa, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

13.6.2

Acidi grassi esterificati con glicerolo (26)

Gliceridi ottenuti per esterificazione di acidi grassi con glicerolo. Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.

Tenore di umidità, se > 1 %

Grassi grezzi

Nichel se > 20 ppm

13.6.3

Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi (26)

Prodotto costituito da massa di reazione di mono-, di- e triesteri del glicerolo con acidi grassi.

Possono contenere piccole quantità di acidi grassi liberi e fino al 7 % di glicerolo.

Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.

Grassi grezzi

Nichel se > 20 ppm

13.6.4

Sali di acidi grassi (26)

Prodotto ottenuto mediante reazione degli acidi grassi con almeno quattro atomi di carbonio con idrossidi, ossidi o sali di calcio, magnesio, sodio o potassio.

Possono contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.

Grassi grezzi (dopo l'idrolisi)

Tenore di umidità

Ca o Na o K o Mg (a seconda dei casi)

Nichel se > 20 ppm

13.6.5

Distillati di acidi grassi al termine di una raffinazione fisica  (39)

Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale o animale mediante distillazione, che contiene acidi grassi liberi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, steroli e tocoferoli.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

13.6.6

Acidi grassi grezzi  (39)  (42)

Prodotto ottenuto per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o frazionamento di oli/grassi. Per definizione è costituito da acidi grassi grezzi C4-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, saturi e insaturi. Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

Nichel se > 20 ppm

13.6.7

Acidi grassi puri distillati  (39), (40)

Prodotto ottenuto per distillazione di acidi grassi grezzi ottenuti per fermentazione di materia organica, per interesterificazione enzimatica di oli o per frazionamento di oli/grassi, con eventuale idrogenazione. Per definizione è costituito da acidi grassi puri distillati C4-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, saturi e insaturi.

Può contenere fino a 50 ppm di nichel se è stato sottoposto a idrogenazione.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

Nichel se > 20 ppm

13.6.8

Paste di saponificazione  (39)

Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale mediante soluzioni acquose di idrossido di calcio, magnesio, sodio o potassio, che contiene sali di acidi grassi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina grezza e fibre.

Tenore di umidità, se < 40 e > 50 %

Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi

13.6.9

Mono- e digliceridi di acidi grassi esterificati con acidi organici (26)

Mono- e digliceridi degli acidi grassi contenenti almeno quattro atomi di carbonio esterificati con acidi organici.

Grassi grezzi

13.6.10

Esteri di saccarosio degli acidi grassi (26)

Esteri di saccarosio e di acidi grassi.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Grassi grezzi

13.6.11

Sucrogliceridi di acidi grassi (26)

Miscela di esteri di saccarosio e di mono e digliceridi di acidi grassi.

Zuccheri totali, espressi in saccarosio

Grassi grezzi

13.6.12

Palmitoilglucosamina

Composto organico di lipidi presente nelle radici di numerose piante e in particolare nella maggior parte delle leguminose. La palmitoilglucosamina (C22H43NO6) è prodotta per acilazione della d-glucosamina con l'acido palmitico. Può contenere fino allo 0,5 % di acetone.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 2 %

13.6.13

Sale di lattilati di acidi grassi

Estere non-gliceride di acidi grassi. Il prodotto può essere un sale di calcio, magnesio, sodio o potassio di acidi grassi esterificati con acido lattico. Può contenere sali di acidi grassi liberi e acido lattico.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 1 %

Nichel, se > 20 ppm

Ca o Na o K o Mg, a seconda dei casi

13.6.14

Palmitoiletanolamide

Composto organico di lipidi presente nella lecitina di soia, nelle uova e in altre fonti di mangimi. La palmitoiletanolamide (C18H37NO2) è prodotta per sintesi dalla reazione dell'acido palmitico con etanolamina.

Grassi grezzi

Tenore di umidità, se > 2 %

13.8.1

Glicerina, grezza

[glicerolo, grezzo]

Coprodotto ottenuto:

attraverso il procedimento oleochimico del frazionamento degli oli/grassi per ottenere acidi grassi e acqua dolce, seguito dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo o attraverso la transesterificazione (il prodotto può contenere fino allo 0,5 % di metanolo) degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo;

attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata. Sali minerali e organici possono rimanere nella glicerina (fino al 7,5 %). Può contenere fino allo 0,5 % di metanolo e fino al 4 % di materia organica non glicerolo (MONG) che comprende esteri metilici degli acidi grassi, esteri etilici degli acidi grassi, acidi grassi liberi e gliceridi;

attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi.

Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.

Glicerolo

Potassio se > 1,5 %

Sodio se > 1,5 %

Nichel se > 20 ppm

13.8.2

Glicerina

[glicerolo]

Prodotto ottenuto:

attraverso il processo oleochimico a) del frazionamento degli oli/grassi seguito dalla concentrazione delle acque dolci e dalla raffinazione per distillazione (v. parte B, Glossario dei processi, punto 20) o da un processo di scambio di ioni; b) della transesterificazione degli oli/grassi naturali per ottenere esteri metilici degli acidi grassi e acqua dolce grezza, seguita dalla concentrazione dell'acqua dolce per ottenere glicerolo grezzo e da una raffinazione per distillazione o da un processo di scambio di ioni;

attraverso la produzione di biodiesel (esteri metilici o etilici degli acidi grassi), mediante transesterificazione di oli e grassi di origine vegetale ed animale non specificata, seguita da raffinazione della glicerina. Tenore minimo di glicerolo: 99 % della sostanza secca;

attraverso la saponificazione degli oli/grassi di origine vegetale o animale, di solito con alcali/terre alcaline, per ottenere saponi, seguita dalla raffinazione del glicerolo grezzo e da distillazione.

Può contenere fino a 50 ppm di nichel da idrogenazione.

Glicerolo se < 99 % della materia secca

Sodio se > 0,1 %

Potassio se > 0,1 %

Nichel se > 20 ppm

13.9.1

Metil sulfonil metano

Composto organico dello zolfo ((CH3)2SO2) ottenuto per sintesi chimica, identico alla fonte naturalmente presente nelle piante.

Zolfo

13.10.1

Torba

Prodotto ottenuto dalla decomposizione naturale delle piante (soprattutto lo sfagno) in ambiente anaerobico ed oligotrofico.

Fibra grezza

13.10.2

Leonardite

Il prodotto è un complesso minerale naturale di idrocarburi fenolici, noto anche come "umato", che proviene dalla decomposizione di materia organica nel corso di milioni di anni.

Fibra grezza

13.11.1

Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propano-1,2-diolo]

Composto organico (diolo o alcol a doppio legame) con formula C3H8O2. È un liquido viscoso dal sapore leggermente dolce, igroscopico e miscibile con acqua, acetone e cloroformio. Può contenere fino allo 0,3 % di glicole propilenico.

 

13.11.2

Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi (26)

Mono-esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi, soli o in miscela con diesteri.

Glicole propilenico

Grassi grezzi

13.12.1

Acido ialuronico (36)

Glucosaminoglicano (polisaccaride) con unità ripetute composte da un aminozucchero (N-acetil-D-glucosamina) e da acido D-glucuronico presente nella pelle, nel liquido sinoviale e nel cordone ombelicale, ottenuto ad esempio da tessuti animali o dalla fermentazione batterica.

Sodio o potassio, se del caso

13.12.2

Solfato di condroitina (36)

Prodotto ottenuto per estrazione da tendini, ossa e altri tessuti animali contenenti cartilagine e tessuti connettivi molli o mediante solfatazione della condroitina isolata dalla fermentazione microbica.

Sodio


(1)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

(6)  Livello più basso ragionevolmente ottenibile (As Low As Reasonable Achievable).

(7)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(8)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(10)  Le disposizioni concernenti le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici di cui al presente paragrafo non si applicano alle materie prime per mangimi elencate nel registro delle materie prime per mangimi di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2009.

(11)  In deroga a tale obbligo, per il processo "essiccazione" l'aggiunta del termine/della denominazione di uso corrente è facoltativa.

(12)  Nella versione tedesca "Konzentrieren" può essere sostituito a seconda dei casi da "Eindicken", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "eingedickt".

(13)  Le materie prime per mangimi così ottenute sono destinate principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(14)  A seconda dei casi si può sostituire "decorticazione" con "sbucciatura", nel qual caso il termine di uso corrente dovrebbe essere "sbucciato".

(15)  Nel caso del riso, questo processo viene denominato "sbramatura" e il termine di uso corrente è "sbramato" (semigreggio).

(16)  L'estratto si riferisce alla fase liquida contenente i solubili (ad es. grassi/oli, zucchero o altri componenti solubili). Questi estratti usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari. Il fatto che l'estrazione sia elencata come processo applicabile alle materie prime per mangimi non impedisce che gli estratti possano essere classificati come additivi per mangimi.

(17)  Il coprodotto di estrazione si riferisce alla frazione rimanente, diversa dall'estratto, in seguito al processo di estrazione, ad es. farina o polpa. Questi coprodotti dell'estrazione usati come materie prime per mangimi sono destinati principalmente a fornire proteine, carboidrati, grassi, energia, minerali o fibre alimentari.

(18)  Nella versione francese si può utilizzare la denominazione "issues".

(19)  Nella versione tedesca si può usare il termine "aufgeschlossen" e la denominazione "Quellwasser" (in riferimento all'amido). Nella versione danese si può usare il termine "Kvældning" e la denominazione "Kvældet" (in riferimento all'amido).

(20)  Nella versione francese "Pressage" può essere sostituito a seconda dei casi da "Extraction mécanique".

(21)  Devono essere rispettate le istruzioni per un uso corretto e sicuro.

(1)  La denominazione può essere sostituita dalla denominazione in [...], a seconda dei casi.

(2)  La denominazione può essere integrata dall'indicazione della specie di cereale.

(3)  Nella versione inglese "maize" (granturco) può essere denominato anche "corn" (mais).

(4)  Se questo prodotto è stato sottoposto a una molitura più fine, può essere aggiunto il termine "fine"; la denominazione può anche essere sostituita da una denominazione corrispondente.

(5)  Il termine "panello" può essere sostituito da "expeller".

(6)  Nella versione inglese "Groundnut" può essere sostituito da "peanut" nel caso dell'Arachis hypogaea.

(7)  Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinolato", secondo la definizione riportata nella legislazione dell'Unione.

(8)  La denominazione "oli e grassi vegetali" può essere sostituita da "oli vegetali" o "grassi vegetali", a seconda dei casi. Deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale e, ove opportuno, della parte della pianta. Occorre specificare se gli oli e/o i grassi sono grezzi o raffinati.

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

(10)  Tali espressioni differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi.

(11)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale.

(12)  Il termine "agrumi" deve essere sostituito dalla specie di agrumi.

(13)  Il termine "frutta" deve essere sostituito dal nome del frutto della specie vegetale, a seconda dei casi.

(14)  Nella denominazione può essere indicata anche la specie vegetale.

(15)  Ad eccezione della Cannabis sativa L.

(16)  Il termine "farina" può essere sostituito da "pellet". Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione.

(17)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie vegetale, di funghi o di alghe, a seconda dei casi. Se la materia prima per mangimi ottenuta contiene altre specie a un livello superiore al 5 %, devono essere indicate anche tali specie.

(18)  Tali espressioni non sono sinonimi e differiscono soprattutto per quanto riguarda il tenore di umidità; occorre pertanto utilizzare l'espressione appropriata a seconda dei casi. Il termine "polvere" implica un tenore di umidità inferiore al 12 % e può sostituire il termine "essiccato" o "concentrato ed essiccato".

(19)  Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere sostituita, come opportuno per fornire informazioni adeguate, da quanto segue:

la specie animale, e

la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o

lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o

la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame)

integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

la specie animale, e/o

la parte del prodotto di origine animale (ad esempio, fegato, carne (solo se muscolo scheletrico)), e/o

lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o

la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie.

(20)  Fatte salve le prescrizioni obbligatorie concernenti l'etichettatura, i documenti commerciali e i certificati sanitari per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 e all'allegato IV del regolamento 999/2001 e se il catalogo è usato a fini di etichettatura, la denominazione deve essere integrata, come opportuno per fornire informazioni adeguate, con quanto segue:

le specie animali sottoposte a trasformazione (ad esempio, suini, ruminanti, volatili, insetti), e/o

lo stadio di vita (ad esempio, larve), e/o

il materiale sottoposto a trasformazione (ad esempio, ossa), e/o

il processo utilizzato (ad esempio, sgrassato, raffinato), e/o

la denominazione delle specie animali non usate in ottemperanza al divieto di riciclaggio intraspecie (ad esempio, non contenente pollame).

(21)  La denominazione deve essere sostituita dal nome del prodotto specifico, a seconda dei casi.

(22)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.

(23)  Se il prodotto è ottenuto da pesci/crostacei di allevamento, la denominazione deve essere integrata dall'indicazione della specie animale.

(24)  La natura della fonte può essere indicata aggiungendola alla denominazione o può anche sostituirla.

(25)  Può essere immesso sul mercato e utilizzato fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

(26)  La denominazione deve essere modificata o integrata per specificare gli acidi grassi e/o organici, a seconda dei casi.

(27)  Ciò non impedisce che determinati sali di acidi organici siano classificati come additivi per mangimi.

(28)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'amminoacido o della fonte di amminoacidi utilizzati.

(29)  Nella denominazione si può indicare il processo di fabbricazione.

(30)  La denominazione deve essere integrata, se del caso, dall'espressione "da ossa".

(31)  I citrati di sodio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

(32)  I citrati di potassio possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028 in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1104.

(33)  La denominazione dei ceppi di lievito utilizzata può discostarsi dalla tassonomia scientifica. Potrebbero quindi essere usati anche sinonimi dei ceppi di lievito elencati.

(34)  Per parti si intendono le frazioni solubili e insolubili del microrganismo, comprese quelle della membrana o della parte interna della cellula.

(35)  Da non coltivare su n-alcani [allegato III del regolamento (UE) n. 767/2009, come modificato].

(36)  Le specie di microrganismi devono essere indicate con il nome della materia prima per mangimi e può essere aggiunto il termine "inattivato" (ossia "denominazione come figurante nel catalogo" + "denominazione della specie"; ad es. i) "proteine monocellulari ottenute da Methylococcus capsulatus", ii) "Lactobacillus acidophilus inattivato").

(37)  Quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(38)  La denominazione deve essere integrata dall'espressione "da tessuti animali" o "da fermentazione", a seconda dei casi.

(39)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica.

(40)  Ad eccezione del mannitolo, del sorbitolo e dello xilitolo.

(41)  La denominazione deve essere integrata dall'indicazione dell'origine botanica o animale, a seconda dei casi.

(42)  La denominazione delle materie prime per mangimi deve essere integrata, a seconda dei casi, dall'espressione "da frazionamento", "da fermentazione" o "da transesterificazione enzimatica".’