|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/107 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [« Châtaigne des Cévennes » (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Châtaigne des Cévennes» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Châtaigne des Cévennes» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Châtaigne des Cévennes» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 346 del 9.9.2022, pag. 7.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/108 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pitina» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Pitina», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/930 della Commissione (2). |
|
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Pitina» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/930 della Commissione, del 19 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pitina (IGP)] (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 12).
DECISIONI
|
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/4 |
DECISIONE (UE) 2023/109DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
dell'11 gennaio 2023
relativa alla nomina di un giudice del Tribunale
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I mandati di ventisette giudici del Tribunale sono giunti a scadenza il 31 agosto 2022, tra cui quello della sig.ra Beatrix RICZIOVÁ, nominata giudice del Tribunale, su proposta del governo della Repubblica slovacca, con decisione (UE) 2022/1046 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (1). È opportuno procedere a una nomina per coprire tale posto per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2028. |
|
(2) |
La candidatura della sig.ra Beatrix RICZIOVÁ è stata proposta in vista del rinnovo del suo mandato di giudice del Tribunale. |
|
(3) |
Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tale candidata all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Beatrix RICZIOVÁ è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2028.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2023
Il presidente
L. DANIELSSON
(1) Decisione (UE) 2022/1046 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 29 giugno 2022, relativa alla nomina di giudici del Tribunale (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 77).
|
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/110 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2023
che stabilisce misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) in Italia e in Francia e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/597
[notificata con il numero C(2023) 194]
(I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) è un insetto originario dell’Africa subsahariana che negli ultimi decenni si è diffuso a livello mondiale e può moltiplicarsi rapidamente in particolare in presenza di larve di api, polline e miele in favo. Gli esemplari adulti possono volare fino a diversi chilometri per invadere altri luoghi. L’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare è elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). |
|
(2) |
L’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) è quasi totalmente assente dall’Unione, ma dal settembre 2014 si sono verificate infestazioni in alcune zone dell’Italia. La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione (3) ha stabilito alcune misure di protezione della salute animale per quanto riguarda le infestazioni confermate da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) in Italia. Tali misure sono state riprese dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/597 della Commissione (4). Attualmente solo la regione Calabria è elencata nell’allegato di tale decisione di esecuzione come zona oggetto delle suddette misure di protezione. |
|
(3) |
La Francia ha recentemente notificato alla Commissione l’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) individuata nel dipartimento francese della Riunione e ha altresì riferito in merito alle misure messe in atto. La diffusione dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) da tale zona colpita in Francia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i bombi altrove nell’Unione. Le misure adottate dalla Francia sono in linea con quelle adottate dall’Italia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/597 e sono considerate soddisfacenti per contenere la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare. |
|
(4) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione, evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi e impedire la diffusione dell’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) in altre zone dell’Unione, è opportuno aggiungere il dipartimento francese della Riunione all’elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi oggetto di restrizioni a causa della presenza di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare). |
|
(5) |
Date le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall’autorità competente nell’eradicazione del piccolo coleottero dell’alveare negli Stati membri colpiti, è opportuno che tali misure si applichino fino al 31 dicembre 2024. |
|
(6) |
Al fine di ottenere un testo chiaro e coerente è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/597 e sostituirla con la presente decisione. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«alveare»: un contenitore utilizzato per la detenzione di api mellifere o bombi; |
|
b) |
«apiario»: uno stabilimento in cui si detengono api mellifere o bombi; |
|
c) |
«sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all’allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, quarta colonna, di detto regolamento; |
|
d) |
«attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari usate e utensili utilizzati in un apiario. |
Articolo 2
1. La Francia e l’Italia garantiscono l’attuazione delle seguenti misure di emergenza nelle zone elencate nell’allegato:
|
a) |
il divieto di spedizione dei seguenti prodotti verso altre zone dell’Unione:
|
|
b) |
la sorveglianza di alveari e apiari e lo svolgimento di indagini epidemiologiche comprendenti:
|
2. Sulla base dei risultati della sorveglianza e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la Francia e l’Italia possono attuare appropriate misure di emergenza supplementari a norma dell’articolo 257 del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2021/597 è abrogata.
Articolo 5
La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(3) Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell’alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/597, del 12 aprile 2021, che stabilisce misure di emergenza in relazione a casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare in Italia (GU L 128 del 14.4.2021, pag. 4).
(5) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi oggetto delle misure di emergenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1
|
Stato membro |
Zone oggetto di misure di emergenza |
|
Francia |
Dipartimento della Riunione |
|
Italia |
Regione Calabria: l’intera regione |
Rettifiche
|
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/9 |
Rettifica della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 22 dicembre 2022 )
Pagina di copertina, sommario, e pagina 1, titolo, pagina 58, formula finale, data di adozione della direttiva:
anziché:
« 14 dicembre 2022 »
leggasi:
« 15 dicembre 2022 ».