ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 10

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
12 gennaio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/99 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

36

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 161/22/COL, del 6 luglio 2022, relativa agli aiuti a favore dell’infrastruttura di illuminazione stradale di Bergen (Norvegia) [2023/101]

77

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio non arrecare un danno significativo, che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche ( GU L 196 del 25.7.2022 )

110

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo ( GU L 455 I del 20.12.2021 )

111

 

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Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti ( GU L 335 del 29.12.2022 )

112

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 della Commissione, del 20 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi ( GU L 335 del 29.12.2022 )

113

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance ( GU L 324 del 19.12.2022 )

114

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 10/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/99 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA - Association of European Wheels Manufacturers) («denunciante» o «EUWA») per conto dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Misure provvisorie

(3)

In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 giugno 2022 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono state formulate osservazioni sull’esattezza dei calcoli.

(4)

Il 15 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (3) («regolamento provvisorio»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(5)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), Dika Morocco Africa S.A.R.L («Dika»), Hands 8 SA («Hands»), la European Automobile Manufacturers’ Association («ACEA») e l’EUWA hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Inoltre, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo del Marocco ha presentato una comunicazione a sostegno delle argomentazioni formulate da altre parti in merito al dumping e al pregiudizio.

(6)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Dika, Hands, l’ACEA e l’EUWA. Inoltre, a seguito della richiesta di Dika, il 7 luglio 2022 si è tenuta un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(7)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede di un utilizzatore. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(8)

Il 17 ottobre 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(9)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA, Dika, l’EUWA, Hands e il governo del Marocco hanno presentato osservazioni.

(10)

Il 21 novembre 2022 la Commissione ha inviato a Hands un’ulteriore divulgazione finale con particolari correzioni e chiarimenti in merito ai suoi calcoli del dumping («ulteriore divulgazione finale») e ha concesso un termine entro il quale la società poteva presentare osservazioni. Tutte le parti interessate hanno inoltre ricevuto un chiarimento in merito alla base degli importi delle SGAV utilizzate ai fini della costruzione del valore normale per Hands. Quest’ultima ha presentato osservazioni che sono state trattate nel regolamento.

(11)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con l’ACEA, Dika, l’EUWA e Hands.

1.4.   Osservazioni relative all’apertura

(12)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o osservazioni diverse da quelle di cui alla sezione 1.4 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 28 del regolamento provvisorio.

1.5.   Campionamento

(13)

Non sono state formulate osservazioni in merito al campionamento. La Commissione ha pertanto confermato i considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio.

1.6.   Risposte al questionario e visita di verifica

(14)

Come esposto al considerando 35 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inviato questionari a tre produttori dell’Unione, al denunciante, ai due utilizzatori noti e ai due produttori esportatori del paese interessato.

(15)

Come spiegato ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio, le risposte al questionario sono state sottoposte a controlli incrociati o a verifiche presso la sede della parte che ha risposto.

(16)

Una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base è stata effettuata presso la sede di un utilizzatore. Il nome di tale utilizzatore non è divulgato per motivi di riservatezza, conformemente al considerando 5 del regolamento provvisorio.

1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(17)

Come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

1.8.   Registrazione

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione (4) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

(19)

Hands ha affermato che la decisione relativa alla registrazione delle importazioni era infondata, in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(20)

La Commissione ha ricordato che la base giuridica per la registrazione è l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, a norma del quale la Commissione registra le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 19 bis del regolamento di base, a meno che non esistano elementi di prova sufficienti del fatto che le prescrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), non sono soddisfatte. A tale riguardo, la Commissione ha constatato che non vi erano prove risolutive indicanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in esame nel periodo di comunicazione preventiva non fosse giustificata nel presente caso. Di fatto, dalla pubblicazione dell’avviso di apertura, quando i produttori esportatori sono stati o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate ulteriormente, il che avrebbe potuto compromettere gravemente l’effetto riparatore dei dazi antidumping anche durante il periodo di comunicazione preventiva. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.

(21)

Hands ha affermato che pubblicando il regolamento di registrazione la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione. Secondo la parte, prima della pubblicazione del regolamento di registrazione e dell’entrata in vigore della registrazione non le è stata comunicata alcuna informazione in merito all’intenzione della Commissione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, anche se tale misura di registrazione può avere effetti potenzialmente pregiudizievoli sui suoi interessi. Il fatto di non avere comunicato alla società le informazioni necessarie sul possibile assoggettamento a registrazione delle importazioni in modo tempestivo, efficace e personale, prima dell’adozione di tale misura di registrazione, e di non averle consentito di esporre le proprie opinioni e di essere ascoltata, benché questa sia direttamente interessata da tale misura, rappresenta una violazione del suo diritto fondamentale di difesa da parte della Commissione. Di conseguenza il regolamento di registrazione è invalido e dovrebbe essere abrogato.

(22)

La Commissione ha ritenuto che la registrazione sia solo una fase amministrativa preparatoria che può comportare o meno l’istituzione retroattiva di dazi nella fase definitiva. La registrazione non produce di per sé alcun effetto negativo sugli importatori e non si può dire che leda i loro interessi (5). Hands stessa non ha segnalato alcun effetto negativo concreto e ha fatto riferimento semplicemente a effetti «potenziali». L’unico effetto della registrazione è che la Commissione incarica le autorità doganali nazionali di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre l’articolo 14, paragrafo 5 bis, o altre disposizioni del regolamento di base non prevedono alcun obbligo procedurale di consultare gli importatori o altre parti prima di disporre la registrazione. La disposizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, secondo cui le parti devono avere la possibilità di presentare le osservazioni, si applica solo quando viene presa una decisione di riscuotere i dazi retroattivamente dopo la registrazione, ma non per la registrazione in sé. Ciò deriva chiaramente dal fatto che l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, nell’indicare le prescrizioni che devono essere soddisfatte ai fini della registrazione a norma del suddetto articolo, fa riferimento solo all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), mentre, deliberatamente, non indica l’articolo 10, paragrafo 4, lettera b). Ciò è in linea con quanto sopra riportato a proposito dell’effetto della registrazione. Pertanto la Commissione non ha l’obbligo di dare agli importatori la possibilità di presentare osservazioni prima di incaricare le autorità doganali di registrare le importazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(23)

La Commissione ricorda che, come indicato al considerando 39 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci SA da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050 («prodotto in esame»).

(24)

Le ruote di alluminio sono tradizionalmente vendute nell’Unione attraverso due canali di distribuzione: i costruttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, «OEM»), che sono principalmente produttori di automobili, e i mercati post-vendita (Aftermarkets, «AM»), tra cui figurano distributori, rivenditori, officine di riparazione ecc. Il prodotto in esame proveniente dal Marocco è stato venduto esclusivamente attraverso il canale degli OEM durante il periodo in esame. Nel canale di distribuzione degli OEM i produttori di automobili organizzano procedure di aggiudicazione di appalti per ruote di alluminio e sono spesso impegnati nel processo di sviluppo di nuove ruote associate alla loro marca. I produttori dell’Unione e gli esportatori marocchini possono partecipare alle stesse gare d’appalto.

2.2.   Prodotto simile

(25)

In assenza di osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 39 a 42 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Collaborazione dei produttori esportatori

(26)

Come spiegato ai considerando da 43 a 51 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che Dika non avesse collaborato alla presente inchiesta e ha determinato in via provvisoria il suo margine di dumping sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(27)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Dika ha sostenuto di aver collaborato pienamente con la Commissione e che avrebbe dovuto esserle assegnato un margine di dumping calcolato individualmente. La società ha esposto le argomentazioni esposte in appresso.

(28)

In primo luogo, Dika ha ribadito di ritenere che gli elenchi delle vendite non contenessero errori, in quanto i valori totali degli elenchi delle vendite potevano essere riconciliati con il sistema contabile aziendale. Inoltre le vendite erano state elencate conformemente ai principi internazionali di informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS). Dika ha inoltre affermato che la Commissione aveva avuto il tempo sufficiente per effettuare un controllo incrociato degli elenchi delle vendite rivisti forniti dalla sua società collegata CITIC Dicastal Co., Ltd («CITIC») e che poteva ancora farlo prima dell’istituzione delle misure antidumping definitive.

(29)

L’argomentazione di Dika era simile a quella presentata nella fase provvisoria, mentre non sono state fornite nuove informazioni. Nella fase provvisoria la Commissione aveva concluso che gli elenchi delle vendite non erano stati forniti sulla base delle fatture, che la differenza tra il valore della fattura e l’importo effettivamente ricevuto non era sistematicamente rispecchiata negli elenchi delle vendite della società, e che gli elenchi rivisti non potevano essere sottoposti a controlli incrociati. L’avere elencato le vendite conformemente ai principi IFRS non ha cambiato il fatto che la società non aveva fornito le informazioni richieste dalla Commissione.

(30)

Inoltre CITIC aveva fornito diverse (almeno quattro) versioni differenti e incomplete dei suoi elenchi di vendite nel corso dell’inchiesta. L’ultima versione, trasmessa unitamente alla risposta di Dika alla lettera della Commissione ai sensi dell’articolo 18 del 5 maggio 2022, era ancora incompleta e conteneva una serie di operazioni in cui l’importo ricevuto era lasciato vuoto con la nota «importo ad oggi ancora non corrisposto» o che presentavano ancora un disallineamento tra l’importo fatturato e l’importo ricevuto. Dati così incompleti non possono costituire una base affidabile per un controllo incrociato o una verifica. Inoltre, come indicato anche al considerando 48 del regolamento provvisorio, un ulteriore controllo incrociato a distanza non dovrebbe essere utilizzato per rimediare alla mancanza di tempestività o agli errori riscontrati durante il controllo incrociato a distanza che si è già svolto entro i termini stabiliti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(31)

In secondo luogo, Dika ha affermato che i dati specifici per operazione relativi alle date e agli importi dei pagamenti richiesti dalla Commissione non costituivano «informazioni necessarie» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nonché dell’articolo 6.8 e dell’allegato II dell’accordo antidumping dell’OMC (6). Secondo Dika, tali informazioni non erano state richieste dalla Commissione nel questionario o nelle lettere di richiesta di maggiori informazioni, e non erano neppure obbligatorie per il calcolo del margine di dumping. Dika ha inoltre affermato che nel regolamento provvisorio, ai fini dell’applicazione dei dati disponibili, era stata utilizzata una base diversa rispetto a quella indicata nella lettera della Commissione sull’applicazione dell’articolo 18 del 5 maggio 2022 («lettera ex articolo 18»).

(32)

La Commissione non ha accolto tale argomentazione. Fin dall’inizio era stato chiesto alla società di fornire dati specifici per operazione sulla base della data della fattura. Ad esempio, la sezione E del questionario antidumping inviato a Dika e alla sua società collegata CITIC indicava nella prima sezione che i rispondenti dovevano «utilizzare la data della fattura come data di vendita». Il problema in questione tuttavia non riguarda (solo) la data in cui ha avuto luogo la vendita, ma piuttosto l’importo effettivamente pagato alla società dai suoi clienti. Questo è stato spiegato nella lettera ex articolo 18 ed esposto nel regolamento provvisorio. L’affermazione di Dika secondo cui i motivi esposti nella lettera erano «completamente diversi» da quelli del regolamento di base non ha potuto essere accolta. In entrambi i casi la Commissione ha spiegato di ritenere gli elenchi delle vendite inattendibili in quanto contenevano una serie di errori e discrepanze.

(33)

I dati sulle vendite inizialmente forniti dalla società non corrispondevano agli importi effettivamente ricevuti a titolo di pagamento. Nel corso della verifica incrociata a distanza, CITIC aveva inoltre chiarito che la differenza tra l’importo della fattura e l’importo effettivamente ricevuto è normalmente registrata negli elenchi delle vendite come sconto, riduzione, nota di credito o in altro modo. Come indicato al considerando 47 del regolamento provvisorio e al considerando 29 del presente regolamento ciò non è stato tuttavia sistematicamente fatto dalla società. Gli elenchi delle vendite non hanno pertanto potuto essere utilizzati come fonte attendibile per stabilire un valore normale o un prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafi 1 e 8, del regolamento di base, secondo cui il valore normale «si basa di norma sui prezzi pagati o pagabili». Ne consegue logicamente che, poiché non è stato possibile stabilire un valore normale o un prezzo all’esportazione per Dika sulla base dei dati della società stessa, non è stato neppure possibile calcolare un margine di dumping. Gli elenchi delle vendite erano quindi non solo necessari, ma fondamentali per l’inchiesta. In assenza di elenchi delle vendite attendibili (comprensivi di un elenco completo delle operazioni relative a tutti i tipi di prodotto venduti e dei rispettivi prezzi), la Commissione non può giungere a conclusioni sufficientemente precise in merito al dumping.

(34)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dika ha ribadito la propria argomentazione secondo cui, poiché i suoi elenchi delle vendite erano conformi ai principi IFRS, la Commissione non poteva sostenere che essi fossero incompleti e non potessero essere verificati. Dika ha inoltre affermato che, poiché l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base fa riferimento al fatto che il prezzo all’esportazione sia basato di norma sui «prezzi pagati o pagabili», gli elenchi delle vendite erano corretti in quanto rispecchiavano i prezzi pagabili. La parte ha infine ribadito la propria argomentazione secondo cui i dati sui pagamenti non costituivano «informazioni necessarie» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(35)

Il fatto che gli elenchi delle vendite fossero stati nel complesso comunicati in linea con i principi IFRS non era pertinente con i problemi riscontrati in merito ai prezzi dichiarati. Come la Commissione ha sottolineato in diversi casi, il problema relativo agli elenchi delle vendite sul mercato interno e nell’UE riguardava le singole operazioni. Come affermato da Dika nel corso dell’audizione successiva alle misure provvisorie e ribadito nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, nel 20 % circa delle operazioni riportate negli elenchi delle vendite dell’UE l’importo del pagamento non corrispondeva all’importo indicato nella fattura. L’espressione «prezzo pagabile» si riferisce al pagamento totale effettuato o che deve essere effettuato dall’acquirente a favore del venditore, compresi i casi in cui, ad esempio, i prodotti sono stati venduti, ma l’acquirente non ha ancora provveduto al loro pagamento. Non è stato così per la maggior parte delle operazioni riportate nell’elenco delle vendite dell’UE. Infatti, in questi casi, il prezzo già pagato dall’acquirente differiva dal prezzo che era stato registrato come pagabile al momento della fatturazione.

(36)

Come dichiarato da Dika e dalla sua società collegata durante il controllo incrociato a distanza, la verifica in loco e nella risposta alla lettera a norma dell’articolo 18, tali differenze sarebbero state di normalmente registrate negli elenchi delle vendite come sconto, riduzione, nota di credito o in altro modo, come indicato anche al considerando 33. Si era proceduto a tale registrazione per molte operazioni riportate negli elenchi delle vendite, ma non sistematicamente per tutte. Il fatto che ciò sia fatto normalmente significa che in generale il prezzo registrato come pagabile risulterebbe pari al prezzo finale pagato una volta eseguite determinate operazioni relative ai suddetti sconti, note di credito ecc. È questa la spiegazione fornita dalla stessa Dika ed è questo il modo in cui sono state apportate le correzioni nel sistema SAP della società dopo l’esecuzione dei pagamenti. Tuttavia, in alcuni casi, i prezzi registrati negli elenchi delle vendite sul mercato interno e dell’UE sono stati corretti in questa maniera, ma così non è stato in altri casi. La differenza tra i prezzi finali pagati e i prezzi registrati come pagabili era di segno sia positivo che negativo ma non è stata contabilizzata, il che significa che in alcuni casi la società ha ricevuto più di quanto fatturato e in altri casi meno.

(37)

Un elenco delle vendite attendibile (comprensivo quindi di un elenco completo delle operazioni relative a tutti i tipi di prodotto venduti e dei rispettivi prezzi) contenente dati precisi e verificabili è fondamentale per stabilire un margine di dumping e può pertanto ritenersi un’informazione necessaria ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Poiché la differenza tra i prezzi realmente pagati e registrati come pagabili ha inciso su un numero significativo di operazioni riportate nell’elenco delle vendite dell’UE, tale elenco non ha potuto essere utilizzato per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile per operazione o tipo di prodotto. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(38)

In terzo luogo, Dika ha sostenuto che, poiché la Commissione ha verificato il suo costo di produzione e non ha riscontrato discrepanze, il valore normale per la società avrebbe dovuto essere costruito sulla base del suo costo di produzione verificato. Secondo Dika, la Commissione era in errore nel concludere che gli elenchi delle vendite sul mercato interno e dell’UE fossero fondamentali per la determinazione di un valore normale e di un prezzo all’esportazione, in quanto gli elenchi delle vendite sul mercato interno non sarebbero stati utilizzati in ogni caso per la costruzione di un valore normale. Pertanto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati di Dika e calcolare un margine di dumping individuale su tale base.

(39)

Al considerando 60 del regolamento provvisorio la Commissione ha in effetti concluso che Dika non disponeva di elenchi delle vendite sul mercato interno per la costruzione del valore normale, in quanto le vendite della società in Marocco erano state effettuate tra zone economiche e le merci non erano mai entrate nel territorio doganale del Marocco. Di conseguenza, non essendo stati applicati i dati disponibili, il valore normale per Dika avrebbe potuto essere costruito. Tuttavia, per stabilire un margine di dumping, tale valore normale dovrebbe essere confrontato con il prezzo all’esportazione. Non è stato però possibile calcolare il prezzo all’esportazione a causa dell’inattendibilità degli elenchi delle vendite di Dika.

(40)

Nel corso di un’audizione tenutasi il 6 settembre 2022, Dika ha prospettato alla Commissione la possibilità di stabilire un prezzo all’esportazione utilizzando le operazioni riportate negli elenchi delle vendite dell’UE per le quali (secondo la società) gli importi delle fatture corrispondevano agli importi dei pagamenti. Si presume che ciò accada per circa l’80 % di tutte le operazioni. Per il restante 20 %, Dika ha suggerito che la Commissione potesse applicare il dazio residuo calcolato per Hands. Secondo Dika, tale approccio sarebbe in linea con quanto fatto dalla Commissione in una recente inchiesta riguardante le importazioni di acciai anticorrosione dalla Russia e dalla Turchia (7).

(41)

A parte il fatto che, nel corso dell’audizione, Dika ha confermato la presenza di discrepanze negli elenchi delle vendite per quanto riguarda un quinto delle sue vendite nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, gli elenchi rivisti delle vendite non sono stati, né hanno potuto, essere sottoposti a controlli incrociati (come spiegato ai considerando 29 e 30) e pertanto non hanno potuto essere utilizzati per stabilire un prezzo all’esportazione. Inoltre l’inchiesta relativa agli acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia riguardava una serie di fatti molto diversa. In quel caso un produttore russo ha affermato di non essere collegato a uno dei due operatori commerciali attraverso i quali vendeva i suoi prodotti nell’UE. Tale operatore non ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione della società russa e ha ritenuto che l’operatore commerciale interessato fosse collegato. Tuttavia, poiché l’operatore commerciale non ha collaborato all’inchiesta, non erano disponibili informazioni sui prezzi di rivendita praticati da tale operatore. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare le informazioni del secondo operatore commerciale che ha collaborato come dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(42)

Tuttavia l’assetto della struttura societaria e dei canali di vendita in quel caso differisce da quello del presente caso. Mentre nel caso degli acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia esistevano due canali di vendita, nel presente caso tutte le vendite sono state effettuate attraverso lo stesso soggetto collegato, ossia CITIC. La Commissione non disponeva quindi di una serie alternativa di dati attendibili per il calcolo di un prezzo all’esportazione per Dika. È una situazione molto diversa rispetto all’inchiesta cui ha fatto riferimento Dika, in cui le vendite all’esportazione effettuate tramite l’operatore commerciale rimanente erano state sottoposte a controlli incrociati e ritenute attendibili. Nell’inchiesta in oggetto non vi era alcun prezzo all’esportazione che potesse essere confrontato con il valore normale, indipendentemente dal modo in cui il valore normale sarebbe stato calcolato per Dika.

(43)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, «[l]e informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili». Come spiegato ai considerando 32 e 33, le carenze relative agli elenchi delle vendite presentati da Dika erano tali da non consentire di elaborare conclusioni sufficientemente precise su tale base. Inoltre, come indicato al considerando 30, gli elenchi delle vendite non erano verificabili, in quanto anche l’ultima versione conteneva ancora discrepanze e dati mancanti e non era stata presentata in tempo utile. Poiché non è stato possibile determinare alcun prezzo all’esportazione, sarebbe altresì superfluo costruire un valore normale per Dika su qualsiasi base. Ciò è anche in linea con la sentenza del Tribunale sulle ruote in acciaio originarie della Cina, secondo cui «qualsiasi determinazione del valore normale sarebbe stata superflua, poiché nessun margine di dumping avrebbe potuto essere stabilito in assenza della possibilità di determinare il prezzo all’esportazione» (8). La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(44)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco e Dika hanno affermato che sia l’approccio della Commissione sia la sentenza del Tribunale citata al considerando 43 violano le prescrizioni dell’accordo antidumping dell’OMC in virtù del quale tutti i dati forniti da un esportatore dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Dika ha inoltre affermato che la citata sentenza del Tribunale non è applicabile alla luce delle circostanze del presente caso. Contrariamente al caso oggetto della sentenza del Tribunale, a Dika è stato assegnato un margine di dumping individuale e (secondo Dika) è stato possibile stabilire con certezza quali prodotti la società esportava nell’Unione.

(45)

La Commissione ha espresso disaccordo. Come già indicato al considerando 50 del regolamento provvisorio e al considerando 43 del presente regolamento, il motivo della mancata determinazione di un valore normale sulla base dei dati di Dika era semplicemente dovuto al fatto che era superfluo, in quanto non vi era alcun prezzo all’esportazione con il quale confrontarlo. Il fatto che la citata sentenza si basasse o meno su fatti diversi rispetto al presente caso non invalidava la conclusione secondo cui la determinazione di un valore normale in assenza di un prezzo all’esportazione sarebbe superflua. Ciò non viola l’accordo antidumping dell’OMC, in quanto tale accordo non impone alle autorità incaricate dell’inchiesta di effettuare calcoli che non possono essere utilizzati per stabilire un margine di dumping. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(46)

Dika ha affermato specificamente che le circostanze del caso nella citata sentenza del Tribunale sono diverse rispetto al presente caso, in quanto a Dika è stato assegnato un margine di dumping individuale. Tale argomentazione si basava tuttavia su un malinteso. A Dika non è mai stato assegnato un margine di dumping individuale nel corso della presente inchiesta. Come spiegato al considerando 98, al momento della divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha deciso di stabilire un’aliquota individuale del dazio per Dika indicando separatamente la società e la rispettiva aliquota del dazio nelle parti pertinenti del presente regolamento. Tale aliquota individuale del dazio è stata fissata al livello dell’aliquota del dazio residuo, che non si basava sui dati di Dika. Analogamente, i margini di dumping e di pregiudizio applicabili a Dika menzionati nel presente regolamento sono stati fissati al livello dei margini di dumping e di pregiudizio residui e non sulla base dei dati di Dika. L’argomentazione di Dika è stata pertanto respinta.

(47)

Dika ha inoltre affermato che, anziché applicare alla società l’aliquota del dazio residuo, la Commissione avrebbe dovuto costruire il valore normale sulla base del costo di produzione e della composizione specifica del tipo di prodotto di Dika, valore che avrebbe dovuto poi essere confrontato con il prezzo all’esportazione verificato di Hands per calcolare il margine di dumping di Dika.

(48)

Tale metodo non ha potuto essere accolto. In primo luogo, perché dal confronto tra il valore normale costruito per una società e il prezzo all’esportazione di un’altra società non sarebbe possibile determinare un margine di dumping preciso. Ciò significherebbe confrontare un valore basato sui dati di una società con il prezzo all’esportazione di un’altra società. In secondo luogo, anche se la Commissione dovesse applicare tale metodo, non sarebbe stato possibile applicarlo a livello di tipo di prodotto. Sebbene si sovrapponessero in larga misura, i tipi di prodotto venduti da Dika e quelli venduti da Hands non erano perfettamente corrispondenti. Alcuni tipi di prodotto venduti da Hands non sono stati venduti da Dika e viceversa. Tale metodo non produrrebbe quindi un margine di dumping preciso, coerente con la realtà delle operazioni di esportazione effettuate da Dika (9). Tale approccio sarebbe inoltre contrario a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, che stabilisce espressamente che, nel calcolare il margine di dumping e indipendentemente dal metodo di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione prescelto, si deve tener conto dei «prezzi di tutte le operazioni di esportazione» (10). Infine, tale metodo implicherebbe la divulgazione a Dika dei dati riservati di Hands, riguardanti sia i tipi di prodotto venduti sia il prezzo all’esportazione. Tale metodo non può essere accolto in quanto Hands è l’unico altro produttore noto di ruote di alluminio in Marocco e in concorrenza diretta con Dika. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.2.   Valore normale

(49)

Come indicato ai considerando da 52 a 65 del regolamento provvisorio, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base a causa dell’assenza di vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte di Hands. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’EUWA ha affermato che in realtà vi erano vendite sul mercato interno e ha dichiarato che avrebbe fornito prove al riguardo in un’audizione. Tuttavia le informazioni successivamente fornite dall’EUWA non hanno dimostrato l’affermazione secondo cui le vendite delle società marocchine in Marocco potevano essere considerate vendite sul mercato interno. Data la sensibilità dei dati aziendali in questione, l’EUWA non disponeva delle informazioni pertinenti riguardanti i tempi, i quantitativi o i prezzi delle vendite delle società marocchine, né l’esatta ubicazione dei clienti a cui sarebbero state effettuate le vendite.

(50)

Inoltre né la Commissione né alcuna parte interessata ha contestato il fatto che Hands avesse effettuato vendite di ruote di alluminio in Marocco. Come concluso al considerando 60 del regolamento provvisorio, il motivo per cui tali vendite non erano state considerate vendite sul mercato interno era dovuto all’ubicazione nelle zone economiche sia di Hands sia dei suoi clienti. Inoltre nessuna di queste vendite è stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali e in ogni caso non ha potuto essere utilizzata per stabilire il valore normale. D’altro canto, Hands ha riconosciuto di non avere vendite sul mercato interno e che il valore normale doveva essere costruito. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(51)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco ha affermato che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le vendite nelle zone economiche non costituissero vendite sul mercato interno. A sostegno di tale affermazione, il governo marocchino ha dichiarato che, poiché le ruote di alluminio sono state vendute a società situate nelle zone economiche al fine di essere impiegate per la produzione di veicoli nuovi nell’UE o in Marocco e sarebbero quindi utilizzate nell’UE o in Marocco, tali vendite nelle zone economiche marocchine dovrebbero essere considerate vendite sul mercato interno. Tale argomentazione sarebbe in linea con l’approccio del ministero del Commercio degli Stati Uniti che considera le vendite nelle zone economiche destinate all’utilizzo in un prodotto che sia in ultima istanza esportato al di fuori degli Stati Uniti come consumi sul mercato interno.

(52)

Tuttavia, come già spiegato ai considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio, non è questo l’approccio adottato dalla Commissione nelle inchieste attuali o precedenti. Il fatto che gli Stati Uniti adottino un approccio diverso nelle loro determinazioni non è pertinente nel presente caso. Le vendite tra zone economiche non sono considerate dalla Commissione vendite sul mercato interno ai fini del calcolo del dumping, poiché al momento della vendita non è noto se il prodotto sarà immesso in libera pratica sul mercato interno o destinato all’esportazione (cfr. considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio). La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(53)

Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che l’approccio della Commissione era in contraddizione con il suo trattamento delle vendite nelle zone economiche esclusive dell’UE che possono essere soggette a dazi antidumping (11), nonché con la sua pratica di includere le importazioni in regime di perfezionamento attivo e passivo nelle zone economiche nelle statistiche sulle importazioni utilizzate nell’analisi del pregiudizio nelle inchieste antidumping.

(54)

In primo luogo, il riferimento alle zone economiche esclusive non è pertinente nel presente caso. Le zone economiche esclusive sono zone dichiarate tali da uno Stato membro ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Le zone economiche menzionate nel presente caso non sono zone economiche esclusive e non sono soggette alle norme citate dal governo marocchino (12).

(55)

In secondo luogo, le importazioni in regime di perfezionamento attivo e passivo in zone economiche dell’UE sono incluse nell’analisi del pregiudizio, per il fatto che le merci importate «non solo transitino attraverso l’Unione, ma siano anche oggetto nell’Unione di operazioni di perfezionamento a valore aggiunto, come il montaggio e la trasformazione». Di conseguenza, tali importazioni sono chiaramente in concorrenza con i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione (13). Tuttavia le vendite verso o tra zone economiche non potevano essere considerate vendite sul mercato interno, in quanto non era noto se il prodotto sarebbe stato immesso in libera pratica sul mercato interno o destinato all’esportazione. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(56)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, sia Dika che Hands hanno contestato l’uso delle SGAV e dei profitti del Brasile per la costruzione del valore normale. Hands ha affermato che i dati delle società brasiliane non dovrebbero essere utilizzati per stabilire le SGAV e i profitti per costruire il valore normale. La società ha affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che i dati del Brasile sarebbero appropriati per costruire il valore normale. Hands ha invece suggerito di utilizzare le SGAV e i profitti dei produttori coreani di ruote di alluminio, che sarebbero notevolmente inferiori. A suo avviso, ciò sarebbe più appropriato in quanto la società è, in ultima analisi, di proprietà di un produttore coreano di ruote di alluminio e le SGAV e i profitti ottenuti sarebbero in linea con quelli di una delle due società brasiliane utilizzate dalla Commissione.

(57)

Dika ha affermato che i dati di una delle società brasiliane non dovrebbero essere presi in considerazione, in quanto la Commissione ha utilizzato i conti consolidati che includevano i risultati delle controllate in altri paesi e riguardavano prodotti diversi dalle ruote di alluminio. Hands e Dika hanno entrambi sostenuto che le SGAV di una delle società brasiliane erano state calcolate in modo errato.

(58)

Alla luce delle argomentazioni avanzate in merito all’uso dei dati brasiliani per la costruzione del valore normale, la Commissione ha riesaminato il metodo da essa applicato nella fase provvisoria. La Commissione non ha condiviso il parere di Hands secondo cui la Repubblica di Corea sarebbe un’alternativa più adatta per il Marocco rispetto al Brasile. La motivazione alla base dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base è quella di utilizzare un metodo appropriato per trovare un valore sostitutivo per le SGAV e i profitti del produttore esportatore oggetto dell’inchiesta. La parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e le lettere a) e b) di tale articolo indicano una chiara preferenza per i dati relativi alla produzione e alle vendite sul mercato interno di origine. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), un’alternativa appropriata per il mercato interno sarebbe idealmente vicina al mercato interno, ad esempio in termini di sviluppo economico, poiché ciò incide sul livello dei costi e dei profitti delle imprese. Sebbene il Brasile fosse considerato un po’ più sviluppato dal punto di vista economico rispetto al Marocco, la Corea, in quanto economia altamente sviluppata, non poteva essere considerata un’alternativa appropriata per il Marocco (14).

(59)

La Commissione ha tuttavia ritenuto che, invece di utilizzare i dati per i produttori brasiliani di ruote di alluminio, fosse più appropriato utilizzare i dati disponibili per il produttore che ha collaborato, cioè Hands. Non è stato possibile utilizzare le SGAV ai fini della costruzione del valore normale a norma della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, nel caso di Hands, in quanto questi non ha effettuato vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Tuttavia, come valore sostitutivo per le SGAV relative alle vendite sul mercato interno di Hands, la Commissione ha ritenuto che le SGAV per tutte le vendite effettuate dalla società costituissero un’alternativa ragionevole. Dall’inchiesta non sono inoltre emerse differenze tra le SGAV per il mercato interno e le SGAV per le vendite all’esportazione, in quanto tutti i costi pertinenti sono stati ripartiti sul fatturato. Oltretutto il numero di vendite effettuate in Marocco da Hands era talmente esiguo da rendere impossibile un confronto significativo. I dati relativi a Hands sono stati verificati e riguardavano le vendite effettuate da una società con sede in Marocco, che produce e vende solo ruote di alluminio. Inoltre tali dati riguardavano unicamente il periodo dell’inchiesta. La Commissione ritiene che l’uso dei dati brasiliani sia meno appropriato dal momento che le informazioni disponibili risalgono al 2019 e riguardano molteplici prodotti e siti di produzione in vari paesi. Le SGAV così stabilite sulla base dei dati di Hands, adeguate per tener conto di voci non direttamente collegate alla produzione del prodotto in esame e di unità che non sono state realizzate, sono state pari al [12 %-16 %].

(60)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hands ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Corea sarebbe stata la scelta più appropriata per determinare il livello delle SGAV e dei profitti ai fini della costruzione del valore normale di Hands, poiché tali dati riguardavano la sua impresa madre coreana. Secondo Hands, il fatto che la Corea non avesse un livello di sviluppo economico analogo a quello del Marocco non era pertinente, poiché lo sviluppo economico di un paese alternativo è pertinente solo in caso di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base in caso di distorsioni significative, circostanza che non si verifica in Marocco.

(61)

La Commissione ha espresso disaccordo. Sebbene l’espressione «livello di sviluppo economico analogo» sia utilizzata nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ciò non significa che il livello di sviluppo economico non possa essere un fattore pertinente per stabilire se un paese diverso dal Marocco sia appropriato ai fini della determinazione di un livello adeguato di SGAV ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che l’utilizzo dei dati dei produttori di ruote di alluminio in un’economia altamente sviluppata sarebbe meno appropriato rispetto all’utilizzo di dati provenienti da un paese più simile in termini di sviluppo economico, come spiegato al considerando 58.

(62)

Hands ha inoltre affermato che la Commissione non ha esaminato nessuna delle sue argomentazioni in merito ai dati brasiliani utilizzati nel regolamento provvisorio. L’utilizzo dei dati di Hands invece di quelli brasiliani ha reso irrilevanti tali affermazioni. Secondo Hands, l’unico motivo per passare dai dati brasiliani ai suoi era che ciò sarebbe stato più pratico per la Commissione. Tuttavia, come spiegato al considerando 59, la Commissione ha stabilito che i dati di Hands erano più appropriati di quelli brasiliani e non più pratici. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(63)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco, Dika e Hands hanno espresso disaccordo quanto all’uso delle SGAV di Hands per la costruzione del valore normale.

(64)

Nelle rispettive osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco e Dika hanno affermato che l’uso delle SGAV di Hands non era in linea con l’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. Entrambe le parti hanno osservato che i termini «qualsiasi altro metodo appropriato» di cui all’articolo 2.2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC implicano un’inchiesta volta a stabilire se l’importo dei profitti sia prossimo al margine di profitto che sarebbe stato realizzato se il prodotto in esame fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. Le parti hanno inoltre osservato che le SGAV utilizzate dalla Commissione si riferivano unicamente alle SGAV per l’esportazione che, secondo Dika, non possono per definizione essere prossime al margine di profitto che sarebbe stato realizzato se il prodotto in esame fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali in Marocco. Dika ha infine sostenuto che il fatto che le SGAV per l’esportazione di Hands costituissero una base ragionevole per le sue vendite sul mercato interno non poteva di fatto essere verificato, in quanto Hands non aveva effettuato vendite sul mercato interno.

(65)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Hands ha sostenuto sostanzialmente che l’utilizzo delle proprie SGAV era contrario alle disposizioni e alla logica dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, in quanto la società non aveva effettuato vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Secondo Hands, la Commissione ha utilizzato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base per eludere il fatto di non poter ricorrere alla regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, secondo cui le vendite devono essere effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(66)

La Commissione ha osservato che la funzione generale dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base (e dell’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC) è quello di approssimare quelli che sarebbero stati il margine di profitto e le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. «Qualsiasi altro metodo appropriato» di cui all’articolo 2.2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC, implica un’indagine volta a stabilire se la determinazione dell’importo dei profitti e delle SGAV sia il risultato di un esame approfondito degli elementi di prova disponibili. A tale riguardo, contrariamente a quanto affermato da Dika e Hands, la Commissione ha altresì osservato che, nel considerare tutti gli elementi di prova disponibili, non ha utilizzato né le SGAV per le vendite all’esportazione né le SGAV per le vendite sul mercato interno che non rientravano nel corso di normali operazioni commerciali; la Commissione ha invece utilizzato come valore sostitutivo appropriato le SGAV relative a tutte le vendite effettuate da Hands.

(67)

La Commissione ha ritenuto appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base (e dell’articolo 2, paragrafo 2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC), utilizzare le SGAV per tutte le vendite di Hands come valore sostitutivo di quelle che sarebbero state le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore per diversi motivi.

(68)

In primo luogo, la stessa Hands non ha contestato il fatto che le SGAV per tutte le sue operazioni sarebbero simili a quelle per le sue vendite sul mercato interno, qualora avesse effettuato tali vendite. Al contrario, ripartendo il totale delle SGAV sostenute sul fatturato, come spiegato al punto 45 del documento di divulgazione finale delle informazioni, Hands ha riconosciuto che tali spese sono identiche, indipendentemente dai diversi mercati geografici nei quali le vendite sono effettuate.

(69)

In secondo luogo, anche l’effettivo assetto societario di Hands e il modo in cui gestiva le vendite in un mercato trainato dalle gare di appalto confermavano che la ripartizione dichiarata delle SGAV (sulla base del fatturato, indipendentemente dalla destinazione geografica del prodotto) rispecchiava la realtà. Durante il periodo dell’inchiesta non è stata rilevata alcuna differenziazione tra i mercati per quanto riguarda il processo di vendita e i relativi costi, benché parti di tale processo siano state effettuate dall’impresa madre coreana di Hands.

(70)

In terzo luogo, le procedure di gara per le ruote di alluminio, anche quelle alle quali ha partecipato Hands, non sono state divise per mercato, ma piuttosto per acquirente (ad esempio, le gare d’appalto per le ruote di alluminio vendute al produttore di automobili X, a prescindere dal fatto che siano state in ultima istanza consegnate nell’Unione o in Marocco, sono state gestite dalla sede centrale del produttore di automobili X). La Commissione ha pertanto concluso che, dal punto di vista delle SGAV di Hands, non era rilevante se l’oggetto di un’operazione fosse destinato ad essere utilizzato in Marocco o, ad esempio, in Francia. Di conseguenza, le SGAV di Hands, sostenute per tutte le sue operazioni, equivalevano a un valore sostitutivo appropriato di quelle che sarebbero state le SGAV nel corso di normali operazioni commerciali in Marocco.

(71)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Hands ha affermato che non tutte le SGAV erano ripartite sul fatturato in quanto, ad esempio, i costi di trasporto erano basati sui costi effettivi per mercato. Inoltre, e per lo stesso motivo, un riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti sarebbe stato ingiustificato, in quanto non teneva conto delle diverse condizioni di consegna e di trasporto che possono variare a seconda del mercato. Hands ha infine affermato che l’attività di vendita può variare da un mercato all’altro, dichiarando pertanto che la Commissione ha violato il regolamento di base quando ha scelto i dati dello stesso Hands quali appropriati per la costruzione del valore normale.

(72)

Ciò che non è stato menzionato nell’argomentazione è che le SGAV di Hands per tutte le sue operazioni sono state adeguate al fine di avvicinarle a quelle che sarebbero state le sue SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. Come spiegato nell’ulteriore divulgazione finale e come accolto con favore da Hands nelle sue osservazioni successive, i costi associati al trasporto sono stati detratti sia dalle vendite nette che dal totale delle SGAV e pertanto non sono stati presi in considerazione nei calcoli delle SGAV. I costi associati al trasporto sono stati l’unica voce di costo identificata da Hands nelle sue SGAV come specifica per i mercati geografici. Per gli altri costi relativi alle vendite, non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i mercati. Il fatto che taluni altri costi relativi alle vendite non fossero direttamente correlati alle procedure di gara, come sostenuto da Hands, non significa che su di essi non abbiano inciso l’organizzazione di tali procedure e i rapporti con gli acquirenti. Come indicato ai considerando precedenti, la Commissione ha stabilito che taluni costi, come i costi associati al trasporto, erano connessi al mercato e li ha eliminati. Altri costi non erano connessi al mercato, poiché il mercato era trainato dalle gare d’appalto o perché riguardavano operazioni (retribuzioni, costi finanziari o di altro tipo) che, per loro natura e in ragione dell’assetto societario, non erano differenziate per mercati geografici. La società stessa ha inoltre ripartito tutti i costi non connessi al trasporto sul fatturato senza distinzione tra mercati geografici.

(73)

Nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, oltre a formulare le argomentazioni trattate in precedenza, riguardanti il modo in cui, secondo la Commissione, erano state comunicate le sue SGAV, Hands non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno dell’asserzione di violazione del regolamento di base. In particolare, non ha presentato alcuna osservazione in merito alla spiegazione della Commissione di cui al considerando 74, in risposta a tale parte delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Hands non ha neppure spiegato perché il dato relativo alle SGAV utilizzato dalla Commissione, che non includeva i costi associati al trasporto, costituisse un valore sostitutivo non appropriato di quelle che sarebbero state le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. Infine, oltre a esprimere il proprio disaccordo con l’approccio della Commissione, nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, Hands non ha indicato un’alternativa più appropriata. In particolare, né Hands né altre parti interessate hanno presentato osservazioni in merito alla spiegazione della Commissione di cui al considerando 75, riguardo al motivo per cui le alternative prese in considerazione nel corso dell’inchiesta non fossero più appropriate dei dati di Hands. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(74)

Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi di prova convincenti sul motivo per cui le SGAV per tutte le vendite non costituissero un valore sostitutivo appropriato. Per quanto riguarda la mancanza di vendite comparabili nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, la Commissione ha osservato che lo scopo stesso dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base (nonché dell’articolo 2.2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC) è quello di approssimare quelle che sarebbero state tali SGAV, proprio perché vendite del genere non esistono. Tenuto conto della particolare situazione delle modalità di vendita delle ruote di alluminio da parte di Hands e della ripartizione delle sue SGAV, nonché del funzionamento del mercato sul quale operava, la Commissione ha utilizzato il giusto valore sostitutivo.

(75)

Nessuna parte interessata ha fornito un’altra alternativa più appropriata. Le alternative, IOCHPE MAXION SA in Brasile o Hands Corporation in Corea, non costituivano di fatto valori sostitutivi migliori di quelle che sarebbero state le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. A differenza delle SGAV di Hands, le SGAV del Brasile differirebbero molto dal prodotto simile (riferendosi principalmente alla vendita di prodotti diversi dalle ruote di alluminio). Ciò è particolarmente importante quando si tratta di un prodotto venduto con modalità molto particolari, come nel caso di specie, al punto che tali alternative devono essere escluse. Per quanto riguarda l’alternativa basata sui dati coreani, la Commissione ha già spiegato che tali dati potrebbero non costituire un’alternativa appropriata alla luce delle differenze tra Marocco e Corea in termini di sviluppo economico, che possono avere un’incidenza sul livello dei costi e dei profitti delle società.

(76)

Infine, il riferimento di Dika al margine di profitto utilizzato nella determinazione del valore normale costruito appariva non pertinente. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, il margine di profitto non era basato sulle vendite di Hands, ma piuttosto sul profitto di riferimento fissato per l’industria dell’Unione e limitato al profitto normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(77)

Hands ha altresì presentato diverse osservazioni riguardo agli errori nel calcolo delle sue SGAV. La Commissione ha accolto un’argomentazione relativa alla detrazione delle commissioni di vendita dalle SGAV e ha respinto le restanti argomentazioni. Il margine di dumping è stato ricalcolato di conseguenza. I motivi per cui alcune delle argomentazioni sono state respinte sono stati illustrati a Hands nell’ulteriore divulgazione finale. In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Hands non ha presentato nuove informazioni in merito a tali argomentazioni.

(78)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Hands ha inoltre fatto riferimento alle sue osservazioni precedenti sulla divulgazione finale delle informazioni, in cui ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare una formula per convertire il rapporto SGAV sul fatturato in un rapporto SGAV per costo delle merci vendute, ma ha invece calcolato direttamente le SGAV in base al costo effettivo verificato delle merci vendute. Tale argomentazione si basava tuttavia su un malinteso, in quanto la Commissione non ha calcolato le SGAV sul costo delle merci vendute, bensì sul costo di produzione. Hands non ha inoltre fornito alcuna spiegazione del motivo per cui l’uso del costo di produzione, anziché quello delle merci vendute, non fosse appropriato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. I calcoli pertinenti sono stati illustrati nella divulgazione finale delle informazioni e chiariti nell’ulteriore divulgazione finale. In primo luogo, la Commissione ha individuato, sulla base dei costi effettivi di Hands, l’importo totale delle SGAV, che è stato poi espresso sotto forma di percentuale del valore totale delle vendite. La percentuale per le SGAV è stata poi sommata, insieme alla percentuale dei profitti, al costo di produzione al fine di costruire il valore normale.

(79)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’EUWA ha contestato il metodo utilizzato per costruire il valore normale in quanto il dazio antidumping risultante non porrebbe rimedio al dumping pregiudizievole subito dall’industria dell’Unione. L’EUWA ha invece sostenuto che nei calcoli del dumping dovrebbe essere applicato il profitto di riferimento dei produttori dell’Unione stabilito al considerando 160 del regolamento provvisorio, in quanto ciò porterebbe a un valore normale più ragionevole.

(80)

Pur non concordando con l’EUWA sul fatto che il risultato dei calcoli giustificasse la necessità di applicare un profitto più elevato per costruire il valore normale, la Commissione ha tuttavia deciso di non utilizzare più i dati brasiliani nei suoi calcoli, come spiegato ai considerando 44 e 45, bensì di tornare invece ai dati verificati di Hands per calcolare le SGAV in Marocco. Per contro, non è stato possibile determinare un equo margine di profitto per Hands sulla base dei dati verificati, poiché le vendite della società non sono state remunerative durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha invece deciso di utilizzare il profitto di base stabilito per l’industria dell’Unione in condizioni di concorrenza normali come alternativa ragionevole per i motivi esposti in appresso.

(81)

Sia i produttori di ruote di alluminio dell’Unione che quelli marocchini vendono agli stessi clienti in un mercato omogeneo, in cui competono nelle stesse gare d’appalto, e dispongono di fabbriche con una struttura simile e, in particolare, costi simili. Dovrebbe essere pertanto prevedibile che essi realizzino profitti comparabili in circostanze simili. Per il calcolo del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), la Commissione ha quindi applicato il profitto di base del 7,9 % stabilito al considerando 158 del regolamento provvisorio, al quale ha applicato un profitto massimo come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(82)

A tale riguardo l’EUWA ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base consente alla Commissione di non applicare il limite massimo in considerazione delle circostanze specifiche del caso. Secondo l’EUWA, la Commissione non ha fatto ricorso a un prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle ruote di alluminio per l’applicazione del limite massimo. La categoria di prodotti utilizzata dalla Commissione è destinata ad essere ulteriormente trasformata dalle industrie a valle, come dimostra il fatto che le ruote di alluminio e i prodotti utilizzati dalla Commissione sono classificati in capitoli diversi della nomenclatura statistica. Secondo l’EUWA, non si può pertanto ritenere che rientrino nella stessa categoria generale di prodotti. L’EUWA ha infatti affermato che in Marocco non vi sono vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale delle ruote di alluminio.

(83)

L’EUWA ha aggiunto che la Commissione non è tenuta ad applicare il profitto massimo in una situazione in cui non vi sono vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine. Ha inoltre sostenuto che l’applicazione del limite massimo è semplicemente intesa a evitare l’applicazione di livelli di profitto eccessivamente elevati nel calcolo del valore normale. L’EUWA ha affermato che, a suo parere, un livello di profitto dell’8,3 % (il profitto di riferimento non pregiudizievole stabilito nel regolamento provvisorio) non sarebbe eccessivo, mentre un profitto con un limite massimo del 4,16 %, come applicato dalla Commissione, era insufficiente.

(84)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l’applicazione del limite massimo è prescritta dal regolamento di base e ribadita anche da varie relazioni del panel dell’organo di conciliazione dell’OMC (15). Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’EUWA, la Commissione non dispone di alcun potere discrezionale per decidere di non applicare il limite massimo.

(85)

Ciò nondimeno, nell’adempimento dell’obbligo di applicare un limite massimo di profitto, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità per la determinazione di tale limite massimo. L’EUWA ha formulato osservazioni in merito all’adeguatezza della categoria generale applicata dalla Commissione nel regolamento provvisorio, ma non ha proposto alcuna alternativa, né tantomeno una categoria più appropriata. Il solo fatto che il margine di profitto non sia sufficientemente elevato secondo l’industria dell’Unione non significa che il limite massimo in sé non sia ragionevole, appropriato o corretto. Pertanto, in assenza di alternative più adeguate proposte dalle parti, la Commissione ha mantenuto il margine di profitto del 4,16 % stabilito al considerando 64 del regolamento provvisorio.

(86)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EUWA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui nella costruzione del valore normale è stato utilizzato un livello di profitto troppo basso (il profitto massimo). Tuttavia, poiché l’EUWA non ha fornito nuove informazioni né ha proposto alcun metodo alternativo per stabilire il profitto massimo, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(87)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 66 a 68 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni in merito a tale metodo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.4.   Confronto

(88)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul metodo utilizzato per confrontare il prezzo all’esportazione con il valore normale costruito. La Commissione ha pertanto confermato i considerando 69 e 70 del regolamento provvisorio.

3.4.1.   Margine di dumping

(89)

La Commissione ha rivisto i margini di dumping in seguito alle richieste delle parti interessate, come descritto ai considerando da 57 a 59 e al considerando 77. Oltre alle argomentazioni di cui sopra, sia Dika che l’EUWA hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il dazio residuo.

(90)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Dika ha affermato che il dazio residuo era stato fissato a un livello troppo elevato. Utilizzando i margini di dumping più elevati come dati disponibili, la Commissione aveva penalizzato Dika per la sua mancata collaborazione. Secondo Dika, ciò è vietato dall’articolo 18 del regolamento di base e dalle corrispondenti disposizioni dell’OMC.

(91)

Tuttavia in un’altra controversia dell’OMC (Canada – tubi saldati) il panel ha affermato che «la linea di separazione tra, da un lato, incentivare la cooperazione e prevenire l’elusione e, dall’altro, punire gli esportatori che non hanno collaborato può essere labile» (16). A tale riguardo, non si può «eccedere quanto appropriato e necessario per conseguire gli obiettivi di incoraggiare la cooperazione e prevenire l’elusione» (17). La Commissione ritiene che questo sia precisamente l’obiettivo del metodo utilizzato nel regolamento provvisorio. Il considerando 73 di tale regolamento ha spiegato che la Commissione ha applicato il margine di dumping più elevato accertato per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative da Hands, che rappresentano circa il 50 % di tutte le esportazioni nell’Unione di Hands.

(92)

Nel selezionare i tipi di prodotto che rappresentano il 50 % delle esportazioni nell’Unione effettuate da Hands, la Commissione ha applicato un metodo appropriato, basato su una valutazione di tutte le informazioni disponibili. Tale modo di procedere è anche in linea con le inchieste precedenti e con quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza sulle ruote in acciaio originarie della Cina: «[…] [S]ebbene le ricorrenti definiscano il margine di dumping residuo «punitivo», è evidente che tale margine è stato determinato dalla Commissione non in modo arbitrario o punitivo, bensì dopo aver constatato la non riuscita del campionamento e avere correttamente applicato alle ricorrenti l’articolo 18 del regolamento di base. Tale margine residuo è stato stabilito sulla base di una percentuale non trascurabile delle esportazioni del singolo produttore esportatore, pertanto definire così tale margine, per quanto elevato, non è giustificato» (18). Una rappresentatività del 50 % dei volumi delle esportazioni, come descritto al considerando 57, è simile o superiore a quella utilizzata in altre inchieste antidumping (19).

(93)

Come spiegato al considerando 58, la Commissione aveva calcolato il dazio residuo sulla base di un metodo stabilito utilizzando dati verificati, in linea con le inchieste precedenti. Inoltre, alla luce delle informazioni fornite per i tipi di prodotto importati dalle società marocchine, i dati utilizzati per stabilire il dazio residuo erano rappresentativi. Il fatto che il risultato sia inferiore a quello che l’EUWA avrebbe gradito, o al dazio fissato sulle importazioni dalla Cina, non inficia tale metodo.

(94)

La Commissione ha pertanto respinto sia l’argomentazione di Dika secondo cui il dazio residuo era punitivo e troppo elevato, sia quella dell’EUWA secondo cui il dazio residuo era troppo basso e premiava la mancata collaborazione.

(95)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dika ha ribadito che il metodo per stabilire il dazio residuo era punitivo e che la Commissione non ha spiegato le modalità con cui ha stabilito che il metodo utilizzato fosse appropriato o che utilizzasse le informazioni più idonee per stabilire l’aliquota del dazio per Dika. Dika ha inoltre sostenuto che questo metodo è stato vietato da un panel dell’OMC nella relazione Cina – GOES in cui si afferma che «il ricorso ai dati disponibili non è inteso a determinare margini di dumping eccessivi al fine di incoraggiare la cooperazione delle parti interessate». Il governo del Marocco ha presentato argomentazioni analoghe.

(96)

Il dazio residuo stabilito nel presente caso non ha determinato tuttavia «margini di dumping eccessivi». Il metodo utilizzato per stabilire il dazio residuo è stato ritenuto appropriato, in quanto si basava sui margini di dumping dei tipi di prodotto che rappresentavano il 50 % delle esportazioni di Hands ed erano pertanto altamente rappresentativi. Tali tipi di prodotto rappresentavano inoltre quasi il 25 % delle esportazioni di Dika. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(97)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Dika ha inoltre affermato che per la società avrebbero dovuto essere calcolati margini di dumping e di pregiudizio individuali, poiché l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e l’articolo 6.10 dell’accordo antidumping dell’OMC indicano che tali margini individuali dovrebbero essere calcolati per ciascun fornitore indipendentemente dal suo grado di collaborazione.

(98)

Sebbene, come spiegato ai considerando da 26 a 48, il calcolo dei margini individuali sulla base dei dati della società stessa non sia stato possibile, Dika è un produttore marocchino noto alla Commissione, che sarà soggetto a un dazio antidumping specifico per società al livello del dazio residuo. La Commissione ha pertanto accolto l’argomentazione nella misura in cui ha deciso di stabilire un’aliquota individuale del dazio per Dika indicando separatamente la società e la sua aliquota del dazio nelle parti pertinenti del presente regolamento.

(99)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Dika ha inoltre ribadito la sua richiesta di ricevere i calcoli del margine di dumping e di pregiudizio, nonché i calcoli relativi all’undercutting dei prezzi e alla contrazione dei prezzi per Dika. In assenza della divulgazione di tali informazioni, Dika ha sostenuto che alla società è stato impedito di presentare un’offerta di impegno sui prezzi e di formulare osservazioni significative sulle risultanze della Commissione.

(100)

Tuttavia, per gli stessi motivi esposti ai considerando 46 e 48, e come spiegato anche a Dika in risposta a tali richieste di divulgazione di informazioni a seguito sia della divulgazione provvisoria e sia della divulgazione finale di informazioni, non è stato possibile effettuare una divulgazione specifica di informazioni a Dika. Poiché per tale società non è stato calcolato alcun margine di dumping o di pregiudizio individuale, non vi era alcun calcolo da divulgare. Inoltre, i calcoli per determinare il dazio residuo (applicabile a Dika) si basavano sui dati verificati di Hands che non hanno potuto essere comunicati a Dika per motivi di riservatezza. Il regolamento provvisorio, le informazioni fornite a Dika in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni (20), il documento finale di divulgazione delle informazioni e il presente regolamento contenevano tutti i fatti e le considerazioni su cui la Commissione ha basato la sua proposta e decisione di istituire misure provvisorie e definitive sulle ruote di alluminio originarie del Marocco, nonché il metodo utilizzato per calcolare il dazio residuo applicabile a Dika. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(101)

I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif (costo assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono indicati di seguito.

Società

Margine di dumping definitivo

HANDS 8 SA.

9,01  %

DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L

17,54  %

Tutte le altre società

17,54  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(102)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 75 e 76 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(103)

L’ACEA ha affermato che, sulla base delle informazioni riguardanti le importazioni dal Marocco fornite da Hands e dall’utilizzatore A, il tasso di conversione utilizzato come descritto al considerando 78 del regolamento provvisorio per stabilire il consumo dell’Unione per il Marocco era stato stabilito in modo errato. L’utilizzatore A era uno dei due utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta, la cui richiesta di anonimità è stata accolta dalla Commissione. Secondo l’ACEA il rapporto di conversione dovrebbe essere di 13,5 kg per unità. Per la Turchia, l’ACEA ha calcolato che il rapporto di conversione dovrebbe essere di 9,3 kg per unità. Tale calcolo si è basato sulle informazioni fornite da un membro dell’ACEA che non ha collaborato all’inchiesta («utilizzatore che non ha collaborato») e che non ha mai risposto al questionario.

(104)

Per stabilire il rapporto di conversione, la Commissione ha utilizzato le risposte ai questionari di Hands, Dika e di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. La media ponderata relativa al peso medio per unità delle ruote marocchine è stata quindi stabilita sulla base delle informazioni comunicate dai due produttori, vale a dire Hands e Dika. Il rapporto di conversione stabilito era di 11,3 kg per unità. Inoltre la Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno del rapporto di conversione che le sarebbe stato fornito da Hands. In ogni caso, tale rapporto non corrispondeva alle informazioni fornite da Hands nelle risposte verificate al questionario. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(105)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha sostenuto che il rapporto di conversione non dovrebbe includere i dati di Dika, in quanto i dati relativi alle vendite all’esportazione della società sono stati respinti a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(106)

La Commissione ha escluso i dati di Dika per la determinazione del rapporto di conversione. Il valore di 11,3 kg per unità è rimasto pertanto invariato. Ciò si spiega con il peso relativamente basso dei dati di Dika nella serie di dati complessiva che comprendeva non solo Hands, ma anche i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. Dika rappresentava solo il [10 %-15 %] del numero complessivo di voci considerate. Il rapporto di conversione calcolato nella fase provvisoria è stato pertanto confermato.

(107)

Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha osservato che il rapporto di conversione calcolato dall’ACEA si basava su un peso totale di circa 1 680 tonnellate, pari solo all’1,7 % circa delle importazioni totali dalla Turchia (circa 94 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta). La Commissione non ha pertanto ritenuto tale calcolo sufficientemente preciso.

(108)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha fatto riferimento a una prova raccolta in loco presso l’utilizzatore B e ha anche presentato informazioni supplementari riguardanti tale utilizzatore a sostegno della sua richiesta. L’utilizzatore B era uno dei due utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta, la cui richiesta di anonimità è stata accolta dalla Commissione. L’ACEA ha stimato, sulla base dei dati dell’utilizzatore B e dei dati provenienti dall’utilizzatore che non ha collaborato, che il peso per unità utilizzato come rapporto di conversione dalla Commissione dovrebbe essere inferiore a 11,3 kg.

(109)

La Commissione ha esaminato le informazioni presentate provenienti dall’utilizzatore B, il quale ha fornito un elenco di [30-45] tipi di prodotto in cui erano indicati la quantità totale e il peso per tipo di prodotto. La Commissione ha osservato che per un solo tipo di prodotto è stato presentato un documento giustificativo che ne indicava il peso. Quanto alle informazioni supplementari fornite dall’ACEA riguardo all’utilizzatore B, la Commissione non è stata in grado di verificarle a causa della presentazione tardiva. Per quanto riguarda le informazioni fornite dall’utilizzatore che non ha collaborato, che consistevano in un foglio di calcolo riassuntivo, la Commissione non è stata in grado di verificarle a causa della generale mancanza di collaborazione da parte di tale utilizzatore e non è stato pertanto possibile tenerne conto ai fini della presente inchiesta. In ogni caso, il rapporto di conversione totale rivisto calcolato dall’ACEA si basava sul peso totale di circa 3 900 tonnellate, pari solo al 4 % circa delle importazioni complessive dalla Turchia.

(110)

La Commissione ha pertanto constatato che i diversi volumi utilizzati dall’ACEA, sia prima che dopo la divulgazione finale delle informazioni, per stabilire il rapporto di conversione non potevano considerarsi rappresentativi delle importazioni complessive. Inoltre, come indicato al considerando 78 del regolamento provvisorio, la tendenza del mercato è di aumentare il diametro delle ruote, con un conseguente aumento del peso unitario. Questa tendenza è stata confermata dal rapporto di conversione calcolato in base alle risposte ai questionari. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(111)

In assenza di altre osservazioni, sono stati pertanto confermati i considerando da 77 a 80 e il considerando 137 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(112)

Come indicato al considerando 110, l’argomentazione relativa al volume è stata respinta e quindi i prezzi delle importazioni sono stati confermati.

(113)

Pertanto, in assenza di altre argomentazioni relative ai valori totali delle importazioni, sono stati confermati i considerando da 81 a 86 del regolamento provvisorio.

(114)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito che la Commissione ha ignorato le condizioni di concorrenza sul mercato dell’Unione per le ruote di alluminio, non considerando il fatto che le ruote OEM sono prodotte su ordinazione e concentrandosi sulle vendite effettivamente realizzate dai produttori di ruote di alluminio marocchini e dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, anziché analizzare la concorrenza sui prezzi e le perdite in termini di vendite verificatesi nelle gare d’appalto. Per contro, in una precedente inchiesta (21) relativa alle importazioni di ruote di alluminio, la Commissione ha applicato l’approccio richiesto dall’ACEA. L’ACEA ha pertanto sostenuto che tutte le analisi dei prezzi, compresi l’undercutting e l’underselling, dovrebbero essere effettuate a livello delle gare d’appalto.

(115)

La Commissione ha risposto a un’argomentazione simile al considerando 192 per quanto riguarda i calcoli dell’underselling. Di fatto, la selezione delle singole gare d’appalto non poteva sostituire l’analisi effettuata dalla Commissione, in quanto quest’ultima analisi si è basata sui dati sulle vendite effettive completi e debitamente verificati, vale a dire l’elenco delle operazioni di vendita e il confronto dei prezzi per tipo di prodotto presentati dai produttori dell’Unione e dai produttori esportatori inclusi nel campione. Tale elenco conteneva valori reali relativi al quantitativo venduto e fatturato durante il periodo dell’inchiesta che fondamentalmente, come spiegato al considerando 136, si discostano spesso da quelli indicati nelle condizioni di una gara d’appalto. A differenza di questi ultimi, i dati sulle vendite effettive tengono conto degli sconti e delle riduzioni, differiti o meno, che sono stati effettivamente concessi e riguardavano il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, l’analisi basata sulle gare d’appalto non rispecchierebbe con precisione le condizioni di concorrenza sul mercato delle ruote di alluminio. Inoltre l’ACEA non ha contestato il fatto che le ruote di alluminio prodotte in Marocco abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base delle ruote di alluminio prodotte dall’industria dell’Unione. Pertanto, a differenza dell’analisi basata sulle gare d’appalto, il confronto per tipo di prodotto rispecchiava correttamente la concorrenza in termini di prezzi e volumi tra le importazioni dal Marocco e le vendite dell’industria dell’Unione ai fini della determinazione dell’undercutting e dell’underselling dei prezzi. Come indicato nelle sue osservazioni, l’ACEA ha spiegato che i contratti di appalto rispecchiano e riportano un numero indicativo di ruote da fornire, mentre il numero esatto è concordato di norma entro poche settimane prima della consegna, e che il successo di un determinato modello di automobile, e quindi il volume di produzione delle ruote di alluminio, dipende dai consumatori. Per ogni modello di automobile possono essere offerti diversi tipi di ruote di alluminio e i produttori di automobili non sono in grado di prevedere le vendite totali di ciascun tipo per l’intera durata del ciclo di produzione di tale modello. Anche se dovesse considerare gli effetti sui prezzi a livello delle gare d’appalto, la Commissione ha osservato che i dati ricevuti sulle gare d’appalto erano incompleti in quanto provenivano soltanto da due utilizzatori che hanno collaborato e non potevano essere sottoposti a un controllo incrociato completo con i dati forniti dall’industria dell’Unione. Inoltre uno dei maggiori utilizzatori non ha collaborato all’inchiesta e non è stato possibile verificare i dati parziali ricevuti per suo conto dall’ACEA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(116)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’ACEA ha affermato che le ruote di alluminio con le stesse specifiche non sono sostituibili, in quanto ciascuna ruota è costruita a seguito di un ordine di un produttore di automobili per uno specifico modello di automobile. Il progetto, le caratteristiche e la finitura sono tutti definiti dall’acquirente. Ogni ruota è unica per il produttore di automobili che l’ha commissionata: non vi è sostituibilità tra ruote di alluminio destinate a diversi produttori di automobili.

(117)

La Commissione ha ritenuto che tutte le ruote di alluminio originarie dell’industria dell’Unione, del Marocco o di altri paesi terzi presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Come rilevato nel corso dell’inchiesta e chiarito dall’ACEA dopo la divulgazione finale delle informazioni, tutti i produttori certificati per determinati produttori di automobili possono essere in concorrenza e fornire esattamente lo stesso tipo di ruote ai produttori di automobili. Ad esempio, un documento fornito dall’ACEA indicava che diversi produttori certificati con sede nell’Unione, in Marocco, in Turchia e in altri paesi terzi erano in concorrenza per lo stesso tipo di ruote di alluminio. Se necessario, su un determinato modello di automobile possono essere montati vari tipi di ruote e non solo le ruote di alluminio oggetto delle gare d’appalto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(118)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui non vi è intercambiabilità tra diversi tipi di ruote in quanto oggetto dell’inchiesta sono le ruote OEM che la sigla OEM si riferisce per definizione a una ruota prodotta da un costruttore per una specifica casa automobilistica e che reca il proprio marchio protetto da diritti di proprietà intellettuale. Le ruote di alluminio sono parte integrante dell’aspetto generale e della progettazione di un’automobile e devono essere uniformi per ogni veicolo di un modello specifico.

(119)

L’ACEA ha inoltre affermato che la Commissione non disponeva di elementi di prova a sostegno del fatto che su un determinato modello di automobile possano essere montati vari tipi di ruote e non solo le ruote di alluminio stabilite nelle gare d’appalto. Le ruote di alluminio sono parte integrante dell’aspetto generale e della progettazione di un’automobile e devono essere uniformi per ogni veicolo di un modello specifico. In genere i consumatori perdono la garanzia se sostituiscono le ruote di alluminio con parti non OEM. L’ACEA ha dimostrato la propria argomentazione in merito alla garanzia sulla base di due documenti rilasciati da due produttori di automobili.

(120)

La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha affermato né fornito ulteriori elementi di prova del fatto che tutte le ruote di alluminio originarie dell’industria dell’Unione, del Marocco o di altri paesi terzi non presentassero le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre ritenuto che, sebbene vi possano essere alcune limitazioni tecniche che non consentono di montare tutti i tipi di ruote su tutti i tipi di modelli di automobili, esiste un certo grado di intercambiabilità tra le ruote di alluminio utilizzate per diversi modelli di automobili. Un produttore di automobili può decidere, ad esempio, di rinnovare un modello di automobile lavorando sulle parti esterne del veicolo, tra cui anche il modello di progetto delle ruote di alluminio. La maggior parte delle specifiche tecniche della piattaforma dell’automobile rimane comunque identica. Se necessario, un produttore di automobili può quindi montare su tale automobile il vecchio modello di progetto delle ruote di alluminio. I produttori di ruote di alluminio sono pertanto tenuti a conservare presso la propria sede lo stampo più vecchio per anni dopo la cessazione della produzione. Ciò è stato confermato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione che si erano aggiudicati l’appalto per la fornitura di ruote di alluminio per un determinato modello di automobile e successivamente per lo stesso modello di automobile riprogettato.

(121)

Per quanto riguarda l’argomentazione in merito alla garanzia, la Commissione ha innanzitutto osservato che una delle clausole di esclusione della garanzia previste non conteneva alcun obbligo riguardante i tipi di ruote da utilizzare. In secondo luogo, gli elementi di prova forniti riguardavano solo il periodo di garanzia, ma non l’intera vita utile di un’automobile. In terzo luogo, il fatto che esista anche un canale di vendita di ruote di alluminio sul mercato post-vendita ha evidenziato che l’obbligo di utilizzare le parti OEM per le riparazioni non è stato applicato costantemente dopo il termine del periodo di garanzia ed era tecnicamente e giuridicamente consentito. Infine, uno dei due documenti forniti dall’ACEA riguardava il mercato statunitense, mentre l’altro non era chiaro se riguardasse il mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(122)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che le specifiche del tipo di prodotto (il cosiddetto «numero di controllo del prodotto» o «NCP») non rispecchiavano tutte le caratteristiche di un determinato progetto di ruote di alluminio né tutti gli aspetti finanziari di una particolare gara d’appalto. Di conseguenza il numero di controllo del prodotto non ha garantito la comparabilità delle ruote confrontate, compromettendo in tal modo l’esattezza della rispettiva analisi dei volumi e dei prezzi.

(123)

La Commissione ha ritenuto che la definizione del numero di controllo del prodotto rispecchiasse le caratteristiche principali di una ruota di alluminio: il processo produttivo (ruote standard prodotte tramite colatura senza fluoformatura o tramite fluoformatura, forgiatura e assemblaggio di due o tre parti), il diametro e il peso, se sottoposta o meno a trattamento termico, il tipo di finitura, se con inserto o meno e se munita o meno di pneumatico. Nessuna delle parti che hanno collaborato ha presentato osservazioni sulla definizione del numero di controllo del prodotto nel corso del procedimento. L’ACEA non ha spiegato quale caratteristica supplementare debba essere inclusa. Inoltre, come indicato al considerando 115, la Commissione ha concluso che le gare d’appalto non fornivano le informazioni necessarie per stabilire gli effetti sui prezzi e sui volumi delle importazioni oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(124)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che nel fascicolo non riservato o nel documento di divulgazione delle informazioni non sono presenti elementi a dimostrazione del significativo undercutting dei prezzi e della contrazione dei prezzi riscontrati. La Commissione ha osservato che i considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio contenevano le analisi e la quantificazione dell’undercutting dei prezzi condotte dalla Commissione nonché le sue risultanze in merito alla contrazione dei prezzi. Il calcolo dettagliato dell’undercutting dei prezzi è stato inoltre comunicato ai produttori esportatori che hanno collaborato, i quali hanno potuto presentare osservazioni in merito all’esattezza di tale calcolo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(125)

In assenza di altre argomentazioni relative all’undercutting e agli effetti sui prezzi, sono stati confermati i considerando da 87 a 91 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(126)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 92 a 96 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(127)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(128)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 100 a 102 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(129)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 103 e 104 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4.   Crescita

(130)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 105 a 107 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(131)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(132)

Per quanto riguarda il considerando 113 del regolamento provvisorio, l’ACEA ha affermato che, anche se i prezzi certamente giocano un ruolo, nella selezione di un fornitore di ruote di alluminio sono altrettanto importanti anche altre considerazioni. Inoltre, secondo l’ACEA, sostenere che durante la procedura di gara i produttori dell’Unione debbano allinearsi ai prezzi praticati dai produttori marocchini è fondamentalmente sbagliato.

(133)

La Commissione ha osservato che tra i produttori di automobili e i produttori di ruote di alluminio esiste uno squilibrio in termini di potere contrattuale. Il numero di produttori di automobili è limitato ed è ulteriormente diminuito nel gennaio 2021 con la creazione del gruppo Stellantis. Il potere contrattuale dei produttori di automobili è dimostrato dalle condizioni, a loro favorevoli, osservate nelle gare d’appalto. Ad esempio, i produttori di automobili non garantiscono le quantità che devono essere fornite, e quindi prodotte, dai produttori di ruote di alluminio e non prevedono la possibilità di rivedere al rialzo il prezzo di vendita (ad eccezione dei costi dell’alluminio che sono indicizzati) nel corso della durata del progetto. Tali condizioni hanno un impatto negativo sui produttori di ruote di alluminio, i quali non sono in grado di ottimizzare il carico di lavoro degli impianti di produzione e di conseguenza di realizzare un’economia di scala ottimale per massimizzare la loro redditività. La posizione favorevole dei produttori di automobili è rafforzata dalla sovraccapacità osservata sul mercato delle ruote di alluminio, come spiegato al considerando 122, dovuta all’affermarsi dei produttori marocchini.

(134)

Inoltre, in base alle informazioni ricevute dalla Commissione nel corso dell’inchiesta dai produttori di automobili, il prezzo ha svolto un ruolo fondamentale. L’utilizzatore B ha spiegato che il prezzo resta il criterio principale e che, dopo il ricevimento delle offerte, si svolge un processo di negoziazione, incentrato principalmente sui prezzi, in cui i produttori possono migliorare le proprie offerte. L’EUWA ha spiegato che durante la procedura di gara avvengono generalmente trattative sui prezzi al fine di ottenere adeguamenti, che possono andare in entrambe le direzioni. Analogamente, l’utilizzatore A ha spiegato che altri fattori quali la qualità, la R&S e le capacità di approvvigionamento sono molto simili tra i fornitori di ruote di alluminio e pertanto il prezzo è il criterio determinante ai fini della scelta del fornitore di ruote di alluminio. Inoltre, nel corso di un’audizione con l’ACEA, l’utilizzatore che non ha collaborato ha confermato nella sua presentazione che vi sono diversi cicli di trattative con i fornitori, durante i quali sono verificati le loro capacità tecniche, il loro rating qualitativo, la logistica, la capacità produttiva ecc. ma, soprattutto, i produttori devono presentare la loro offerta più competitiva in termini di prezzo. Inoltre, come stabilito ai considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio, in un contesto di notevole undercutting e di contrazione dei prezzi, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi nonostante l’aumento dei costi, a dimostrazione del fatto che i produttori esportatori marocchini hanno esercitato una pressione sui prezzi dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(135)

L’ACEA ha affermato che il regolamento provvisorio suggeriva erroneamente che i contratti fossero rinegoziati ogni anno e che i produttori di ruote di alluminio dell’Unione potessero in qualche modo aumentare i loro prezzi per riflettere l’aumento dei prezzi delle materie prime. L’ACEA ha spiegato che il meccanismo di fissazione dei prezzi previsto dai contratti di acquisto di ruote di alluminio si basava su una formula in cui l’unico elemento variabile era l’evoluzione dei costi del lingotto di alluminio. Pertanto le fatture di vendita non riflettevano le condizioni di mercato, bensì le clausole contrattuali.

(136)

La Commissione ha confermato che solitamente i contratti non prevedevano alcuna possibilità di aumentare i prezzi nel corso dell’intera durata di un progetto per coprire i costi (tranne che per il costo dei lingotti di alluminio) e migliorare la redditività del fornitore. Al considerando 113 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha affermato che i produttori di ruote di alluminio avessero la possibilità di aumentare i prezzi di vendita nel corso della durata di un progetto, ma ha piuttosto spiegato che i produttori di ruote di alluminio non sono stati in grado di aumentare i prezzi in fase di negoziazione di nuove gare d’appalto durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova presso gli utilizzatori e i produttori dell’Unione che dimostrano che, nel corso del progetto, i produttori di automobili hanno negoziato vari tipi di sconti e riduzioni, quali sconti calcolati sul fatturato annuo complessivo ecc. Non è pertanto esatto affermare che i prezzi siano fissi (ad eccezione dell’indicizzazione dell’alluminio) per l’intera durata di un progetto. Al contrario, i prezzi potevano variare in ragione dell’indicizzazione dell’alluminio, ma non hanno potuto essere ulteriormente aumentati per tenere conto di altri costi quali il lavoro, l’energia, le materie prime o le spese generali. Inoltre durante l’intera durata del progetto i prezzi di vendita effettivi possono diminuire ulteriormente a causa dei vari sconti e riduzioni applicati. Per un utilizzatore, l’importo delle riduzioni o degli sconti ottenuti da un produttore di ruote di alluminio è risultato significativo. Pertanto i prezzi non sono determinati solo sulla base del contratto iniziale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(137)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui i prezzi erano stati determinati solo sulla base del contratto iniziale, poiché gli sconti di produttività erano fissati nel contratto e non erano stati concessi sconti di produttività al di fuori degli accordi contrattuali. L’ACEA ha inoltre affermato che la Commissione non disponeva di elementi di prova concreti nel fascicolo che dimostrassero che i prezzi non erano stati determinati solo nel contratto iniziale. L’ACEA ha infine sostenuto che gli elementi di prova raccolti presso gli utilizzatori non suffragavano tale conclusione e che, in particolare, gli elementi di prova indicati al considerando sopra erano una nota di credito di scarsa importanza, emessa da un fornitore di un paese terzo per ruote originarie di un paese terzo.

(138)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione o degli utilizzatori che hanno collaborato ha presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni e pertanto nessuno ha messo in discussione la valutazione descritta al considerando 136, basata sugli elementi di prova verificati raccolti presso gli stessi.

(139)

In secondo luogo, sulla base delle osservazioni e dei documenti forniti dall’ACEA, la Commissione ha constatato che l’ACEA nelle sue osservazioni faceva riferimento alla versione riservata delle relazioni sulle missioni presso gli utilizzatori che hanno collaborato, membri dell’ACEA, e quindi agli elementi di prova raccolti durante le visite di verifica presso tali utilizzatori. Ciò è risultato evidente dai vari riferimenti, presenti nelle osservazioni dell’ACEA, alle relazioni riservate sulle missioni presso gli utilizzatori in questione. In particolare, la Commissione ha fatto riferimento ai libri contabili estratti dal sistema dell’utilizzatore B in cui è stato possibile trovare un elenco di diversi tipi di riduzioni/sconti. Nel corso della visita di verifica, l’utilizzatore B ha spiegato che le riduzioni di prezzo si applicano direttamente al prezzo di vendita. Pertanto tutti gli altri tipi di riduzioni/sconti registrati nei conti dovrebbero essere considerati sconti/riduzioni supplementari.

(140)

La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione, da cui risulta che gli utilizzatori hanno chiesto vari tipi di riduzioni/sconti, ad esempio risparmi annuali ecc. La Commissione ha ritenuto che non fosse possibile divulgare informazioni più dettagliate in quanto le informazioni raccolte sia presso gli utilizzatori che presso l’industria dell’Unione riguardavano singole operazioni specifiche che costituiscono dati che non si prestano ad essere riassunti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(141)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che sono stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrazione che i fornitori di ruote di alluminio si aggiudicano i volumi di fornitura nell’ambito delle gare d’appalto e che nessun volume di fornitura viene aggiudicato al di fuori delle gare d’appalto. Ad ogni modo, secondo la parte, non sono disponibili elementi di prova (né esistono elementi di prova del genere) secondo cui, a seguito dell’aggiudicazione di una gara d’appalto e della procedura di esecuzione di un contratto firmato a seguito di tale gara d’appalto, i volumi assegnati al produttore dell’Unione sarebbero riassegnati a favore di un fornitore marocchino. L’ACEA ha affermato che, nel corso della verifica in loco presso un utilizzatore che ha collaborato, sono stati forniti elementi di prova che dimostrano che il volume delle forniture concordato nel contratto firmato a seguito della conclusione di una gara d’appalto era generalmente un buon indicatore del volume effettivo delle forniture future.

(142)

La Commissione ha ritenuto che l’ACEA abbia confermato le risultanze di cui al considerando 157, secondo cui questi produttori non hanno alcuna garanzia in merito al volume che sarà loro assegnato. Come indicato dall’ACEA nelle sue osservazioni e sulla base della relazione di verifica dell’utilizzatore A «i fornitori presentano offerte per un volume: i volumi non sono garantiti, ma i fornitori hanno un’idea dei volumi per i quali presentano offerte. Se dopo la conclusione del progetto (diversi anni) i volumi sono notevolmente inferiori a quelli previsti, i fornitori potrebbero ricevere una compensazione per le apparecchiature non ammortizzate». Sebbene il volume per il quale erano state presentare offerte fosse indicato, il contratto tipico non indicava la data esatta di consegna e il volume previsto delle vendite. Come affermato dall’ACEA nelle sue osservazioni: «[I]l numero esatto di ruote da fornire è generalmente concordato entro quattro-otto settimane prima della consegna alla catena di montaggio.» L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(143)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che, come riconosciuto dall’EUWA, una pratica più comune consiste nell’aggiudicare un appalto per un particolare progetto riguardante ruote di alluminio a un fornitore piuttosto che a due o più fornitori. Sulla base delle gare d’appalto indette da tre membri dell’ACEA nel periodo dell’inchiesta (l’utilizzatore che non ha collaborato e i due utilizzatori che hanno collaborato), gli appalti aggiudicati simultaneamente a due fornitori erano limitati. La maggior parte degli appalti è stata aggiudicata a un solo fornitore e pertanto quest’ultimo otterrà il quantitativo approssimativo specificato nel bando. Quando un appalto viene aggiudicato a un fornitore non è possibile riassegnare le forniture ad altri fornitori.

(144)

La Commissione ha esaminato il foglio di calcolo riassuntivo fornito dall’ACEA a tale riguardo. In primo luogo, l’elenco delle gare d’appalto fornito riguardava soltanto gare d’appalto concluse durante il periodo dell’inchiesta, e pertanto queste non riguardavano consegne effettive realizzate durante il periodo dell’inchiesta, in quanto la data di inizio stimata della fornitura nell’ambito delle gare d’appalto in questione era prevista per il periodo successivo al periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che la maggior parte delle gare d’appalto riportate nell’elenco era stata comunicata dall’utilizzatore che non ha collaborato (circa l’85 %). A causa della mancata collaborazione dell’utilizzatore, la Commissione non è stata in grado di verificare la correttezza di tale elenco, se esso includesse tutte le gare d’appalto e se potesse coprire il fabbisogno annuo di questo produttore di automobili. Nonostante tale conclusione, la Commissione ha comunque analizzato i dati forniti.

(145)

Dall’elenco delle gare d’appalto presentato dall’utilizzatore che non ha collaborato è emerso che la maggior parte di tali appalti è stata aggiudicata a un solo fornitore. Tuttavia il volume medio ponderato per il quale erano state presentate offerte era piuttosto basso, pari a circa 50 000 unità per gara d’appalto per l’intera durata di un progetto, il che spiegava il fatto che un solo fornitore si fosse aggiudicato gli appalti in questione. La Commissione ha comunque osservato che un progetto era stato assegnato a due fornitori «a causa del volume elevato», come indicato nel corso di un’audizione con l’ACEA. In terzo luogo, le informazioni sulle gare d’appalto fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato riguardavano tre gare di appalto. Per quanto riguarda l’utilizzatore B, dai dati è emerso che questi ha suddiviso tra due fornitori un appalto per un quantitativo superiore a un milione. Inoltre per quanto riguardava l’utilizzatore A, i dati forniti dall’ACEA erano contraddittori. Infatti da un lato, risultava un appalto assegnato a un fornitore e, dall’altro, in una tabella distinta relativa alle offerte, gli stessi quantitativi di tale gara di appalto erano stati suddivisi in due gare. La Commissione ha pertanto ritenuto che le informazioni fornite dall’ACEA non fossero in contrasto con le risultanze di cui al considerando 157, secondo cui gli appalti possono essere assegnati a più fornitori sulla base del quantitativo indicato nelle offerte, il che mette in discussione il volume effettivo che ciascun fornitore deve fornire per l’intera durata del progetto. Inoltre, come spiegato al considerando 115, l’ACEA ha riconosciuto che il volume totale da fornire può dipendere anche dal successo del particolare modello di automobile da produrre.

(146)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(147)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 111 e 113 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(148)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 114 e 115 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3.   Scorte

(149)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 116 e 117 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(150)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 118 a 123 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(151)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 124 a 129 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

5.1.1.   Quantità e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

(152)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 131 a 136 del regolamento provvisorio.

5.1.2.   Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato ed effetti sui prezzi

(153)

L’ACEA ha affermato, sia in seguito alla divulgazione provvisoria sia in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, che le importazioni dal Marocco effettuate nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta si basavano su procedure di gara svoltesi nel periodo 2018-2019. Pertanto non avevano potuto avere un impatto sui prezzi nel 2020 o nel periodo dell’inchiesta, in quanto non avevano comportato perdite in termini di vendite nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, ma piuttosto prima, al momento delle procedure di gara.

(154)

La Commissione ha ritenuto che i profitti o le perdite si siano concretizzati quando la produzione o le vendite hanno avuto luogo e non al momento della negoziazione delle gare d’appalto. Come spiegato ulteriormente al considerando 89, nel corso del progetto sono possibili variazioni di prezzo e di volume che vanno oltre le condizioni di una determinata gara d’appalto. Inoltre, come spiegato al considerando 113 e ai considerando da 146 a 148 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che l’impatto dei produttori marocchini non sia dovuto solo ai quantitativi persi a causa delle gare vinte da questi ultimi, ma anche alla pressione generale esercitata sui prezzi in tutte le gare d’appalto cui essi hanno partecipato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(155)

L’ACEA ha affermato, sia in seguito alla divulgazione provvisoria sia in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, che l’analisi dei prezzi di cui al punto 4.4.3.1 del regolamento provvisorio avrebbe dovuto essere effettuata a livello di gare d’appalto e che, in tale scenario, non vi era alcuna differenza tra i prezzi dell’Unione e quelli marocchini, come indicato nel regolamento provvisorio.

(156)

In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, l’ACEA ha altresì affermato che la concorrenza sui prezzi tra i fornitori si era svolta durante le gare d’appalto. Pertanto l’undercutting dei prezzi, la contrazione dei prezzi e il margine di underselling avrebbero dovuto essere calcolati a livello delle gare d’appalto e non nella fase delle consegne. Le vendite e le consegne non rispecchiavano le attuali condizioni di concorrenza. Inoltre il volume delle consegne non dipendeva dai fornitori, ma piuttosto dal successo relativo di uno specifico modello di automobile e quindi dal livello di produzione.

(157)

La Commissione ha osservato che le informazioni fornite dalle parti interessate indicavano che i prezzi non rimanevano invariati per l’intera durata di una determinata gara d’appalto. Come spiegato al considerando 79, in sede di negoziazione delle gare d’appalto, i produttori di ruote di alluminio devono prevedere un regime di sconti per tutta la durata di un determinato progetto. Inoltre, nel corso della durata di un progetto, i produttori di automobili possono chiedere ulteriori sconti. I produttori di ruote di alluminio non hanno inoltre alcuna garanzia per quanto riguarda il volume delle vendite. I produttori di automobili possono selezionare più produttori per un determinato progetto, ma questi produttori non hanno alcuna garanzia in merito al volume che sarà loro assegnato. Il volume delle consegne di ciascun produttore di ruote di alluminio dipende non solo dal successo relativo di uno specifico modello di automobile, ma anche dalle decisioni dei produttori di automobili su come ripartire tale volume tra i produttori selezionati. Di conseguenza, come indicato al considerando 115, la selezione dei dati delle singole gare d’appalto non potrebbe sostituire l’analisi effettuata dalla Commissione sulla base dei dati completi, vale a dire l’elenco delle operazioni di vendita e il confronto dei prezzi per tipo di prodotto. Tale confronto tiene conto del maggior numero possibile di dati riguardanti le operazioni di vendita effettivamente realizzate.

(158)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che, nel presente caso, le gare d’appalto fornissero un quadro incompleto, mentre gli effetti sui prezzi potevano essere pienamente colti soltanto confrontando tutte le importazioni dal paese interessato e tutte le vendite dell’industria dell’Unione a livello di tipo di prodotto effettuate durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(159)

L’ACEA e Hands hanno affermato che, anche in assenza di importazioni dal Marocco, l’industria dell’Unione avrebbe subito un pregiudizio, il che dimostrava che le importazioni dal Marocco non erano una causa di pregiudizio notevole. L’ACEA ha ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. In particolare, le vendite dell’industria dell’Unione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta sarebbero rimaste ben al di sotto dei livelli del 2019, sia nel 2020 (- 22 % nel 2020 con il Marocco e - 20 % senza il Marocco) sia nel periodo dell’inchiesta (- 18 % nel periodo dell’inchiesta con il Marocco e - 14 % senza il Marocco). Il pregiudizio nel periodo dell’inchiesta non poteva essere attribuito alle importazioni dal Marocco, poiché, rispetto al 2020, nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha registrato un aumento delle vendite (pari a 2 281 mila unità) superiore a quello dei produttori esportatori marocchini (pari a 1 478 mila unità). Pertanto le importazioni dal Marocco non hanno avuto alcun impatto in termini di volume. Inoltre le importazioni dal Marocco non hanno potuto avere un impatto sui prezzi nel periodo dell’inchiesta, in quanto nelle gare d’appalto concluse durante il periodo dell’inchiesta non vi è stato alcun undercutting dei prezzi significativo, mentre i prezzi di vendita delle importazioni dal Marocco osservati durante il periodo dell’inchiesta non hanno potuto avere alcun impatto negativo sulle vendite concomitanti dell’industria dell’Unione.

(160)

L’ACEA ha inoltre affermato, sia in seguito alla divulgazione provvisoria sia in seguito alla divulgazione e finale delle informazioni, che la redditività dell’industria dell’Unione è stata influenzata dalla diminuzione della produzione e delle vendite dovuta a un notevole calo della produzione di automobili dell’Unione nel 2020 e nel 2021, che ha a sua volta determinato un aumento dei costi fissi.

(161)

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non potesse trasferire l’aumento dei costi fissi sui produttori di automobili, poiché, come indicato sopra, nel quadro dei contratti a lungo termine con i produttori di automobili non era possibile aumentare il prezzo a causa degli aumenti dei costi fissi, fatta eccezione per l’indicizzazione del costo dei lingotti di alluminio.

(162)

Come indicato ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto che nel 2020 si è registrato un calo del consumo, dovuto principalmente alla pandemia di COVID-19. Tuttavia le importazioni dal Marocco hanno avuto un impatto chiaramente negativo sull’industria dell’Unione nel 2020 e soprattutto durante il periodo dell’inchiesta, quando sono aumentate esponenzialmente in termini di volumi. Pertanto durante il periodo dell’inchiesta, quando le condizioni sono iniziate a migliorare in termini di aumento del consumo, l’industria dell’Unione è stata costretta, a causa delle importazioni oggetto di dumping dal Marocco a prezzi inferiori del 26,9 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, a mantenere bassi i propri prezzi, nonostante l’aumento dei costi di produzione. Di conseguenza, a causa della contrazione dei prezzi, l’industria dell’Unione ha venduto a prezzi che non coprivano nemmeno il costo di produzione, né tantomeno consentivano un normale margine di profitto. Tale conclusione restava valida anche supponendo che i prezzi fossero (principalmente) fissati in contratti a lungo termine, poiché gli effetti negativi dei prezzi inferiori delle importazioni marocchine si sono concretizzati nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, quando sono iniziate le consegne effettive nell’ambito dei contratti negoziati in una fase precedente. Inoltre la partecipazione dei produttori marocchini alle procedure di gara e la loro politica dei prezzi hanno esercitato un’ulteriore pressione sui prezzi sul mercato, al momento caratterizzato da un eccesso di offerta. Anche se, durante il periodo dell’inchiesta, i quantitativi delle vendite dell’industria dell’Unione sono aumentati, essa ha continuato a perdere quote di mercato a causa delle importazioni dal Marocco e di conseguenza la sua situazione finanziaria si è ulteriormente deteriorata in modo significativo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(163)

Hands ha affermato che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle sue esportazioni dal Marocco verso l’Unione. Secondo la società, il peggioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio (tra cui: consumo dell’Unione, quantità di produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, quantità di vendite, prezzo di vendita) era già iniziato tra il 2018 e il 2019 e non poteva essere attribuito a Hands, dal momento che questi aveva avviato la produzione nel gennaio 2020. L’impianto era stato costruito anche per soddisfare la crescente domanda sul mercato marocchino e sui mercati extra-UE e non solo per rifornire l’UE. Hands ha inoltre sostenuto che una parte delle sue esportazioni verso l’Unione corrispondeva a uno spostamento della produzione dalla Corea del Sud al Marocco.

(164)

Malgrado il fatto che nel 2018 e nel 2019 si sia registrata una diminuzione del consumo dell’Unione come pure delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione, la redditività di quest’ultima è aumentata dal 7,5 % all’8,2 %. Di conseguenza per tali anni non è stato riscontrato alcun pregiudizio. Piuttosto, il pregiudizio ha iniziato a concretizzarsi nel 2020, in concomitanza con l’ingresso nell’Unione delle importazioni provenienti da Hands, come pure delle altre importazioni dal Marocco. A tale riguardo va rilevato che, conformemente all’articolo 3 del regolamento di base, la Commissione ha analizzato l’effetto di tutte le importazioni oggetto di dumping dal Marocco, e non solo di quelle di Hands. In ogni caso, per quanto riguarda Hands, durante il periodo dell’inchiesta le sue importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e i margini di dumping e di pregiudizio sono stati significativi. Non si poteva pertanto affermare che le sue importazioni non avessero contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(165)

Hands ha anche affermato che le risultanze di cui al regolamento provvisorio non indicavano l’esistenza di un pregiudizio notevole causato dalle importazioni di ruote di alluminio dal Marocco. L’analisi si era basata su dati confusi e su asserzioni non comprovate che non trovano alcuna conferma nella documentazione relativa all’inchiesta e, di fatto, nelle realtà commerciali del mercato delle ruote di alluminio.

(166)

Per quanto concerne questa argomentazione, la Commissione non è stata in grado di individuare quale parte della sua analisi del pregiudizio fosse confusa, non suffragata da elementi di prova o semplicemente assertiva. Le risultanze della Commissione si sono basate su elementi di prova concreti, raccolti nel corso dell’inchiesta, che sono stati messi a disposizione di tutte le parti interessate nel fascicolo e descritti nel regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.1.3.   Volume delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

(167)

L’ACEA ha affermato che non vi era stato alcun aumento significativo del volume delle importazioni marocchine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e che le importazioni dal Marocco avevano occupato una nicchia che era stata deliberatamente abbandonata dai produttori dell’Unione, e non avevano pertanto inciso negativamente sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione.

(168)

Come spiegato al considerando 83 del regolamento provvisorio, le importazioni dal Marocco hanno raggiunto i 2,5 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta, mentre erano pari a zero nel 2018 e ancora scarsamente presenti nel 2019. Ne è risultata una quota di mercato del 3,9 % durante il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda la quota di mercato delle importazioni marocchine, la Commissione ha osservato che l’ACEA ha contraddetto la sua argomentazione di cui al considerando 191, secondo cui i margini di underselling dovrebbero essere calcolati a livello delle gare d’appalto, quando si svolge la concorrenza tra i produttori marocchini e i produttori dell’Unione, dimostrando l’esistenza di una concorrenza diretta tra le importazioni marocchine e la produzione dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che le importazioni fossero significative, tanto in termini assoluti quanto in rapporto al consumo nell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. In considerazione dei livelli dei prezzi stabiliti, i volumi hanno avuto un impatto negativo sui prezzi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha confermato le risultanze riassunte ai considerando da 131 a 136 del regolamento provvisorio.

(169)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito che le importazioni marocchine non hanno inciso negativamente sui volumi dell’industria dell’Unione. L’ACEA ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha spiegato in che modo le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco con una quota di mercato del 3,9 % abbiano determinato un calo della produzione e delle vendite dell’Unione nel periodo in esame del 17 % (produzione) e del 21 % (vendite).

(170)

La Commissione ha osservato che l’ACEA ha fatto riferimento al periodo in esame nella sua analisi, mentre, come indicato al considerando 162, il calo della produzione dell’Unione tra il 2018 e il 2020 era dovuto principalmente alla crisi COVID-19. Inoltre, per quanto riguarda il periodo successivo al 2020 e il periodo dell’inchiesta, quando il consumo dell’Unione è aumentato del + 8,0 %, le importazioni dal Marocco sono aumentate in modo significativo (ossia del 244 %), mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate solo del 5,2 %. Oltre a ciò l’aumento della quota di mercato delle importazioni dal Marocco tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta è stato di circa 2,1 punti percentuali, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 1,8 punti percentuali. Considerando altresì tutti i paesi di origine delle importazioni diversi dal Marocco, la Commissione ha osservato che l’aumento dei volumi delle importazioni è stato pari a circa il 6,6 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. Tale aumento era dovuto all’incremento dei volumi delle importazioni dalla Turchia (del 19 %), mentre, nel corso dello stesso periodo, i volumi delle importazioni da tutti gli altri paesi sono nel complesso diminuiti. Tuttavia, come descritto ai considerando da 171 a 174, la Commissione ha stabilito che le importazioni dalla Turchia non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dal Marocco e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze di cui al considerando 168, secondo cui i volumi delle importazioni dal Marocco hanno avuto un impatto negativo sui prezzi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(171)

Hands e l’ACEA hanno affermato che avrebbe dovuto essere adeguatamente esaminato l’impatto delle importazioni da paesi terzi: gli altri paesi terzi rappresentavano quasi il 90 % delle importazioni totali e detenevano una quota di mercato del 25 % circa. In particolare, nel periodo in esame la quota di mercato detenuta dalla Turchia era aumentata, passando dal 10,3 % al 13,0 %.

(172)

La Commissione ha analizzato le importazioni da paesi terzi. Per quanto riguarda la Turchia, il principale paese d’importazione, la Commissione ha sottolineato che, come indicato al considerando 138 del regolamento provvisorio, i prezzi medi della Turchia erano significativamente più elevati rispetto ai prezzi all’importazione dal Marocco (+ 14 %) e anche leggermente più alti rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (+ 1,0 %). Inoltre negli anni 2018, 2019 e 2020 il prezzo medio delle importazioni dalla Turchia è stato superiore ai costi di produzione dell’industria dell’Unione. È sceso leggermente al di sotto, neppure dell’1 %, solo nel periodo dell’inchiesta. Inoltre nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, quando la redditività dell’industria dell’Unione ha registrato una diminuzione significativa, i prezzi delle importazioni turche erano superiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Tali importazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dal Marocco e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(173)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, per quanto riguarda le importazioni originarie della Turchia, Hands ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione non ha preso in considerazione e ha semplicemente ignorato gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dalla Turchia. La Commissione avrebbe omesso di effettuare un’analisi più approfondita sulla base dei dati di Hands, dai quali risultava che le sue offerte di prezzo nelle gare d’appalto non erano sempre le più convenienti e che la società si era aggiudicata solo una piccola parte di tutti gli appalti. L’ACEA ha presentato un’argomentazione analoga riguardo allo stesso produttore.

(174)

La Commissione ha respinto l’argomentazione di Hands per vari motivi. In primo luogo, la Commissione ha osservato che, come spiegato al considerando 90 del regolamento provvisorio, confrontando le vendite effettive per tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta era stato stabilito un margine di undercutting significativo, pari al 26,9 %, che comprendeva le vendite effettuate da Hands. In secondo luogo, come spiegato ai considerando 115 e 192, la Commissione ha respinto l’argomentazione dell’ACEA secondo cui gli effetti sui prezzi dovrebbero essere analizzati a livello delle gare d’appalto. In terzo luogo, Hands non ha affermato che le sue offerte di prezzo nelle gare d’appalto fossero necessariamente più alte di quelle dei produttori esportatori turchi. La sua argomentazione riguardava piuttosto «altri produttori di ruote di alluminio» in generale. Inoltre, anche se le offerte di prezzo di Hands non erano necessariamente le più economiche, la Commissione ha analizzato gli effetti sui prezzi sulla base di tutte le importazioni dal Marocco, in cui la quota dell’altro produttore esportatore, Dika, era significativa (pari a circa il [60-70] % del mercato). Infine, come osservato al considerando 172, i prezzi all’importazione dalla Turchia sono stati superiori al prezzo medio dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(175)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 159, secondo cui l’undercutting dei prezzi dal Marocco, basato su gare d’appalto, non era significativo (ossia il 3,7 %), in particolare rispetto all’undercutting dei prezzi, calcolato dall’ACEA, per la Turchia o per la Thailandia che era rispettivamente del 10 % e dell’1 % circa.

(176)

In primo luogo, la Commissione ha valutato il foglio di calcolo riassuntivo presentato dall’ACEA in relazione alle offerte di prezzo. Il foglio di calcolo conteneva 15 offerte provenienti da tre membri dell’ACEA (ossia l’utilizzatore che non ha collaborato e i due utilizzatori che hanno collaborato). Sono state fornite le informazioni seguenti: il nome dell’utilizzatore, la quantità e il prezzo unitario offerto da ciascun fornitore. La Commissione ha tuttavia osservato che non era stata indicata la numerazione interna di ciascuna gara d’appalto, il che le ha impedito di effettuare un controllo incrociato dei dati con le informazioni verificate già fornite nel corso dell’inchiesta dai due utilizzatori che hanno collaborato. Non sono inoltre stati forniti alcuni elementi di prezzo (come gli sconti annuali previsti, detti anche «sconti di produttività») ed è stato pertanto impossibile valutare se tutti fossero stati inclusi nel prezzo unitario offerto. Aspetto ancora più importante, la maggior parte delle offerte di prezzo riguardava l’utilizzatore che non ha collaborato. Come indicato al considerando 109, a causa della generale mancanza di collaborazione da parte di tale utilizzatore, le informazioni limitate che lo stesso ha fornito non hanno potuto essere prese in considerazione ai fini della presente inchiesta. Per quanto riguarda le informazioni supplementari fornite dall’ACEA in merito all’utilizzatore A e all’utilizzatore B, esse riguardavano offerte di prezzo che la Commissione non ha potuto verificare a causa della loro presentazione tardiva. In particolare, la Commissione non è stata in grado di stabilire se l’insieme di dati fornito fosse esaustivo o meno. In ogni caso, la serie di dati conteneva 14 offerte marocchine, su 15 gare d’appalto, e cinque ciascuna per Turchia e Thailandia. Il calcolo dell’undercutting effettuato dall’ACEA si è basato sul prezzo di riferimento (22). La Commissione ha osservato che dai calcoli dell’ACEA emergeva che le offerte di prezzo dei produttori marocchini erano inferiori a quelle dell’industria dell’Unione. Inoltre, confrontando i volumi riportati (23) in tale foglio di calcolo con i volumi totali delle importazioni stabiliti per Turchia e Thailandia sulla base dei dati Eurostat (cfr. tabella 11 del regolamento provvisorio), è emerso che il volume indicato in particolare per la Turchia non era rappresentativo (inferiore al 5 %). Da tali informazioni fornite dall’ACEA non è stato pertanto possibile trarre alcuna conclusione significativa. Inoltre la Commissione ha già concluso al considerando 139 del regolamento provvisorio che la Thailandia e la Turchia non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Marocco e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.2.2.   La pandemia di COVID-19

(177)

Hands ha affermato che nel 2020 la domanda di ruote di alluminio dell’Unione è diminuita di 14 milioni di unità, pari a 20 volte il volume delle importazioni di ruote di alluminio dal Marocco. L’impatto della pandemia è stato pertanto così significativo che la Commissione dovrebbe ritenere che esso abbia interrotto qualsiasi possibile nesso di causalità esistente tra le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco e l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(178)

Come indicato ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto l’impatto della COVID-19 sull’industria dell’Unione. Tuttavia, poiché il periodo dell’inchiesta ha riguardato anche il periodo di ripresa dopo la COVID, la Commissione ha potuto constatare, come spiegato al considerando 94, che quando c’è stata la ripresa del mercato dopo la COVID, l’industria dell’Unione non ha beneficiato, a causa dell’aumento delle importazioni dal paese interessato a prezzi di dumping. È avvenuto piuttosto il contrario, visto che nel periodo dell’inchiesta la situazione dell’industria dell’Unione si è ulteriormente deteriorata. L’impatto negativo della pandemia di COVID-19 non poteva pertanto essere considerato l’unica causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, tale da attenuare il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(179)

Hands ha ribadito che la sua richiesta di una spiegazione soddisfacente e dettagliata era particolarmente necessaria poiché la Commissione ha espressamente riconosciuto che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione.

(180)

In assenza di una richiesta più precisa e specifica, la Commissione ha ritenuto che le spiegazioni già contenute nella presente sezione fossero sufficienti per consentire alla società di comprendere il ragionamento della Commissione e di esercitare i suoi diritti di difesa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(181)

In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 143 a 145 del regolamento provvisorio.

5.2.4.   Effetto dei contratti pluriennali ed evoluzione dei costi di produzione

(182)

In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 146 a 148 del regolamento provvisorio.

5.2.5.   Consumo

(183)   In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 146 a 148 del regolamento provvisorio.

5.2.6.   Concorrenza nelle gare d’appalto

(184)

L’ACEA ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la concorrenza all’interno dell’Unione. L’ACEA ha raccolto informazioni presso i suoi membri e ha constatato che, su un totale di 45 gare d’appalto, i produttori dell’Unione se ne erano aggiudicate 31, i fornitori del Marocco e della Thailandia cinque per ciascuno e i fornitori della Turchia quattro, anche se, in termini di unità, la Turchia aveva vinto la parte più consistente delle gare d’appalto.

(185)

La Commissione ha ricordato innanzitutto che l’ACEA non ha contestato la rappresentatività del campione di produttori dell’Unione, stabilito a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Pertanto non può validamente sostenere che la Commissione fosse tenuta a verificare se la presunta incidenza delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi non derivasse dalla concorrenza sui prezzi dei produttori dell’Unione non inclusi nel campione (24). Inoltre, come indicato nella tabella 5 del regolamento provvisorio, i produttori dell’Unione hanno dimostrato la loro capacità di mantenere una quota di mercato superiore al 70 %, ma anche una redditività intorno all’8 % nel periodo 2018-2019. Questi risultati sono stati ottenuti in un mercato molto competitivo, basato su gare d’appalto indette dai produttori di automobili, in cui tutti i produttori dell’Unione e i produttori situati in altri paesi terzi potevano partecipare alle stesse gare d’appalto. Ciò significava che i produttori dell’Unione, in condizioni di mercato normali ed eque, erano competitivi e l’industria nel suo complesso non subiva alcun pregiudizio. Inoltre la Commissione ha osservato che l’argomentazione presentata dall’ACEA si basava su 45 gare d’appalto indette da tre dei suoi membri (quattro contratti comunicati dai due utilizzatori che hanno collaborato e 41 contratti da un utilizzatore che non ha collaborato). Le informazioni si limitavano soltanto al vincitore della gara d’appalto, ai quantitativi stimati e all’origine degli altri partecipanti alla gara non appartenenti all’Unione (Marocco, Thailandia o Turchia). Inoltre si trattava di informazioni non suffragate da alcun elemento di prova che ne dimostrasse l’accuratezza e l’affidabilità. Non sono stati neppure forniti i riferimenti della gara d’appalto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(186)

L’ACEA ha inoltre affermato che, a suo parere, anche supponendo che sia corretto affermare che i partecipanti alla gara d’appalto si debbano allineare al miglior offerente, vi sono prove schiaccianti del fatto che tale allineamento avviene innanzitutto rispetto al produttore dell’Unione con i prezzi più bassi e, in secondo luogo, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, ci sarebbe un eventuale allineamento con le quotazioni dei fornitori marocchini che sono, con un netto distacco, in terza posizione con solo cinque aggiudicazioni.

(187)

La Commissione ha osservato che l’analisi effettuata dall’ACEA si basava su un numero limitato di gare (ossia 15) e che le informazioni da essa fornite consistevano in una tabella contenente 15 offerte di prezzo relative a tutte le principali fonti del prodotto in esame (produttori dell’Unione e di tutti i principali paesi terzi) presentate da tre dei suoi membri. Quattro contratti erano stati comunicati dai due utilizzatori che hanno collaborato e 11 contratti da un utilizzatore che non ha collaborato. Inoltre, come per l’argomentazione precedente, tali informazioni non erano suffragate da alcun elemento di prova che ne dimostrasse l’accuratezza e l’affidabilità. Non sono stati neppure forniti i riferimenti della gara d’appalto. Ad esempio, non è stato neanche indicato se il prezzo comunicato comprendeva tutti i costi accessori e gli sconti inclusi nelle offerte. Inoltre i documenti di gara non sono stati forniti e di conseguenza la Commissione non è stata in grado di verificare le informazioni fornite e pertanto l’argomentazione è stata respinta. Anche tenendo conto di tali informazioni, la Commissione ha osservato che i volumi totali delle offerte citate rappresentavano circa il 5 % del consumo totale dell’Unione e pertanto non sono stati considerati rappresentativi. Inoltre, in tutti i casi tranne due, i prezzi offerti dai produttori marocchini erano inferiori a quelli dei produttori dell’Unione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che l’ACEA non avesse fornito prove che dimostrassero che i partecipanti alla gara d’appalto dovevano allinearsi ai produttori dell’Unione con i prezzi più bassi e che i fornitori marocchini non facevano scendere i prezzi.

(188)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che la Commissione stessa ha chiesto ai membri dell’ACEA di fornire tali dati sulle quotazioni delle gare d’appalto basati sull’avvio della produzione, dati che sono stati pertanto forniti dall’ACEA. L’ACEA ha inoltre fornito ulteriori documenti dell’utilizzatore B. L’ACEA ha infine ritenuto che questo insieme di dati fosse rappresentativo in quanto si basava su 29 gare d’appalto, riguardava quasi il 100 % degli acquisti di ruote di alluminio marocchine ed era suffragato da elementi di prova.

(189)

La Commissione ha sottolineato che le informazioni sulle gare d’appalto sono state richieste solo ai due utilizzatori che hanno collaborato pienamente all’inchiesta, hanno risposto al questionario e hanno fatto verificare i loro dati. I dati presentati successivamente dall’ACEA riguardo all’utilizzatore che non ha collaborato sono stati considerati incompleti, inattendibili e non verificabili a causa della mancanza di collaborazione da parte di tale utilizzatore. La Commissione ha osservato che l’ACEA ha basato la sua analisi principalmente sull’utilizzatore che non ha collaborato. Inoltre, sebbene l’ACEA affermasse che il suo insieme di dati era suffragato da elementi di prova, la Commissione ha ritenuto che l’insieme di dati fosse costituito principalmente da fogli di calcolo riassuntivi e che i riferimenti alle gare d’appalto menzionati dall’ACEA fossero in realtà i numeri interni di ciascuna gara. Non è stata tuttavia fornita la documentazione completa relativa alle gare d’appalto, quali le copie del capitolato d’oneri, le offerte effettivamente ricevute ecc. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(190)

In assenza di altre osservazioni sul nesso di causalità, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 152 a 154 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Calcolo del margine di underselling

(191)

In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare calcoli del margine di underselling a livello delle gare d’appalto, come nell’inchiesta iniziale riguardante le importazioni di ruote di alluminio dalla Cina (25).

(192)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha constatato che, nel corso dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure (26) di cui sopra, è stata presentata e respinta un’argomentazione analoga. Al considerando 115 la Commissione ha spiegato che una selezione di dati provenienti da singole gare d’appalto non può sostituire l’analisi dei prezzi e dei volumi effettuata dalla Commissione sulla base dei dati completi, vale a dire l’elenco delle operazioni di vendita e il confronto dei prezzi per tipo di prodotto. Tale confronto tiene conto del maggior numero possibile di dati riguardanti le operazioni di vendita effettivamente realizzate. Il margine di underselling è stato inoltre espresso sotto forma di percentuale del prezzo all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta. Dall’analisi effettuata sulla base dei dati completi forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione e dai produttori dell’Unione è emerso un underselling del 44 % per Hands e del 51,6 % per gli altri produttori marocchini. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(193)

Hands ha affermato che gli adeguamenti della Commissione connessi ai futuri costi ambientali sono arbitrari e speculativi, incidono sulla comparabilità dei prezzi e introducono una distorsione della comparabilità dei prezzi tra le vendite dell’Unione e quelle marocchine. La società ha fatto riferimento al nuovo modello di sviluppo del Marocco, lanciato nell’aprile 2021, che prevede investimenti nell’energia verde sostenibile al fine di renderla competitiva nelle industrie a basse emissioni di carbonio. Il paese si è impegnato inoltre a produrre oltre il 50 % della sua energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030. È pertanto evidente che la Commissione non ha tenuto conto dei costi futuri che sarebbero stati sostenuti da Hands durante l’applicazione delle misure, compresi quelli connessi agli sforzi di decarbonizzazione in Marocco.

(194)

La Commissione ha sottolineato che l’inclusione dei futuri costi ambientali nel prezzo indicativo per l’industria dell’Unione era conforme all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. L’inclusione di tali costi non si basava su una pura speculazione, ma su prove concrete riguardanti investimenti effettivamente previsti. Il fatto che il Marocco possa avere investimenti nell’energia verde sostenibile è irrilevante ai fini dell’applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento di base relative alla fissazione del prezzo indicativo dell’Unione in cui si deve tenere conto dei futuri costi ambientali. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(195)

Hands ha affermato che la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in merito al calcolo dei costi futuri, privando in tal modo Hands e altre parti interessate del loro diritto di difesa.

(196)

La Commissione ha fornito informazioni sui costi futuri a seguito di una richiesta di Dika. La risposta è stata pubblicata nel fascicolo pubblico a disposizione di tutte le parti. I diritti della difesa non sono stati pertanto violati.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(197)

In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando 165 e 166 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli utilizzatori

(198)

In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 170 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria dell’Unione delle ruote di alluminio non era in grado di soddisfare la domanda. Il mercato dell’Unione avrebbe sofferto per oltre 15 anni di una scarsa capacità e di carenze a causa degli investimenti insufficienti effettuati dai produttori dell’Unione. Secondo l’ACEA, i produttori di ruote di alluminio dell’Unione non rispettano sistematicamente il loro impegno ad aumentare la capacità produttiva e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. L’ACEA ha ricordato che, nel contesto dell’inchiesta antidumping della Commissione sulle ruote di alluminio originarie della Cina, i produttori dell’Unione si sarebbero impegnati ad aumentare la loro capacità produttiva e che la Commissione avrebbe esteso la misura antidumping a condizione che le capacità fossero aumentate. Secondo l’ACEA, tra il 2006 e il periodo dell’inchiesta la capacità dell’Unione è aumentata del 14 %, mentre, nello stesso periodo, il consumo è aumentato del 33 %.

(199)

La Commissione ha osservato che tale argomentazione era già stata trattata al considerando 171 del regolamento provvisorio e che non sono stati presentati nuovi dati o elementi di prova. La Commissione ha rilevato che, se necessario, l’industria delle ruote di alluminio dell’Unione avrebbe potuto aumentare la propria capacità con un preavviso relativamente breve, dato che l’investimento in questione al quale gli utilizzatori si riferivano non riguardava i forni o le cabine di verniciatura, ma piuttosto le macchine per colata che possono essere installate facilmente. Pertanto se i produttori di ruote di alluminio dell’Unione non hanno investito in ulteriore capacità produttiva, ciò è dovuto piuttosto alla loro difficile situazione economica e alla mancanza di un numero sufficiente di contratti futuri da parte dei produttori di automobili per giustificare tale investimento. L’industria dell’Unione non ha quindi avuto incentivi adeguati per investire in capacità supplementari, in assenza di un prevedibile aumento della domanda della sua produzione.

(200)

Inoltre il consumo dell’Unione è stato pari a 64,31 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta. La capacità totale dell’industria dell’Unione era di 61,29 milioni di unità, mentre la produzione totale dell’Unione è stata di 48,75 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta e le esportazioni dell’industria dell’Unione sono state pari a 2,71 milioni di unità, con una capacità rimasta inutilizzata pari a 9,83 milioni di unità. Ne consegue che l’industria dell’Unione disponeva già di una capacità produttiva sufficiente per coprire quasi la totalità della domanda di ruote di alluminio da parte dell’Unione. Inoltre il mercato dell’Unione avrebbe potuto aumentare le forniture dai produttori esportatori di paesi terzi. La capacità totale mondiale di ruote di alluminio è addirittura aumentata con l’arrivo dei produttori marocchini. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(201)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha sostenuto che l’asserzione della Commissione secondo cui gli investimenti in questione non riguardano i forni o le cabine di verniciatura, ma piuttosto le macchine per colata che possono essere installate facilmente, non era suffragata da elementi di prova. L’ACEA ha sostenuto che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dimostrato che la mancanza di cabine di verniciatura sufficienti è proprio una delle principali strozzature che limitano la capacità produttiva dell’Unione.

(202)

La Commissione ha osservato che gli elementi di prova presentati dall’utilizzatore A riguardavano la mancanza di capacità produttiva di un produttore dell’Unione per il biennio 2015-2016, quindi prima del periodo in esame. L’utilizzatore A non ha inoltre fornito alcun documento che dimostri l’esistenza di problemi legati alla capacità produttiva durante il periodo in esame. Per quanto riguarda l’utilizzatore B, anche i documenti forniti risalgono a prima del periodo in esame (la maggior parte di essi risale al 2016). Nel corso della visita di verifica, l’utilizzatore B ha tuttavia dichiarato che «durante un anno normale come il 2018/2019, non vi era alcuna carenza di ruote di alluminio». L’ACEA o altri utilizzatori non hanno fornito alcun elemento di prova di una carenza di produzione dovuta alla mancanza di cabine di verniciatura sufficienti durante il periodo in esame.

(203)

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha raccolto elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione ha investito nelle cabine di verniciatura quando il consumo si è maggiormente spostato verso ruote con taglio a diamante che richiedono due passaggi nelle linee di verniciatura. Per quanto riguarda gli investimenti nelle cabine di verniciatura e nelle attrezzature per colata, la Commissione ha raccolto copie delle fatture di acquisto da cui risulta che in passato, quando la domanda dei suoi prodotti era certa, l’industria dell’Unione era in grado di aumentare la propria capacità. La Commissione ha ritenuto che non fosse possibile includere informazioni più dettagliate nel fascicolo non riservato, in quanto le informazioni in questione riguardavano singole operazioni specifiche che costituiscono dati che non si prestano ad essere riassunti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(204)

L’ACEA ha affermato che, nel momento in cui i fornitori marocchini si sono aggiudicati gli appalti per la fornitura di ruote all’Unione, l’industria dell’Unione non disponeva di capacità produttiva inutilizzata da offrire e che pertanto tali importazioni rispondevano alle esigenze strategiche dei produttori di automobili.

(205)

La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito elementi di prova per tale affermazione, ad esempio di gare in cui non vi era stata alcuna offerta di prezzo da parte dei produttori dell’Unione, in particolare per le gare vinte dai produttori marocchini. La Commissione ha inoltre osservato che non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che l’industria di ruote di alluminio dell’Unione non abbia soddisfatto le richieste dei produttori di automobili durante il periodo in esame (27). Come già indicato in precedenza, la capacità produttiva dell’industria dell’Unione, unita ad uno dei produttori esportatori dei paesi terzi, è ampiamente sufficiente a soddisfare le esigenze dell’industria automobilistica. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(206)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che nessuno dei produttori dell’Unione ha deciso di investire in ulteriore capacità produttiva, mentre la produzione di automobili nell’Unione è aumentata costantemente dal 2013.

(207)

La Commissione ha comunque constatato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata di circa 10,8 milioni di unità durante tale periodo (51,644 milioni di unità (28) nel 2013 e 62,475 milioni di unità (29) nel 2019). L’argomentazione non era quindi suffragata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.

(208)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito che l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare la domanda nell’Unione, nemmeno in un mercato perturbato e in presenza di un calo storico della domanda.

(209)

La Commissione ha osservato che l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era pari all’80 % durante il periodo dell’inchiesta. Vi era pertanto una capacità inutilizzata supplementare atta a soddisfare la domanda. Inoltre non esisteva alcuna disposizione che obbligasse l’industria dell’Unione a disporre della capacità necessaria per soddisfare la totalità della domanda. Gli utilizzatori potrebbero anche importare ruote di alluminio da uno qualsiasi dei paesi terzi produttori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(210)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato di aver fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione non disponeva di capacità produttiva inutilizzata da offrire e che pertanto le importazioni marocchine rispondevano alle esigenze strategiche dei produttori di automobili. L’ACEA ha inoltre fornito elementi di prova relativi alla mancanza di produzione dell’industria dell’Unione nel 2016.

(211)

La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova sufficienti. Ad esempio l’ACEA non ha fornito la prova di alcuna gara vinta da fornitori marocchini in cui i produttori dell’Unione non abbiano partecipato al processo di presentazione delle offerte. Per quanto riguarda la mancanza di produzione, l’ACEA non ha presentato elementi di prova a dimostrazione di un problema sistemico, in quanto gli elementi di prova forniti risalgono a prima del periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(212)

L’ACEA ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i costi dei produttori di automobili sono aumentati a causa degli effetti cumulativi delle misure antidumping applicate su altre materie prime, parti e componenti utilizzati per la produzione di automobili.

(213)

La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Anche se i costi dei fornitori possono essere aumentati e trasferiti, in tutto o in parte, sui produttori di automobili, ciò non sembra aver avuto un impatto negativo sulla situazione economica di questi ultimi. Come indicato al considerando 175 del regolamento provvisorio, i produttori di automobili hanno pubblicato risultati finanziari per il 2021 che hanno superato i profitti abitualmente rilevati negli anni precedenti. Infine, come già indicato al considerando 169 del regolamento provvisorio, la percentuale del costo delle ruote di alluminio nella produzione di un’automobile è minima, pari a circa lo 0,5 %. Pertanto l’impatto delle misure sui produttori di automobili è stato molto limitato e l’argomentazione è stata respinta.

(214)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha espresso disaccordo con la valutazione della Commissione di cui al considerando sopra. L’ACEA ha affermato che i dazi antidumping rappresenteranno un costo aggiuntivo di 241-413 milioni di EUR. Si tratta di un importo significativo per i produttori di automobili in un settore che continua a risentire di un basso livello di produzione di automobili nell’Unione, pur dovendo assorbire costi ambientali aggiuntivi.

(215)

La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha contestato le risultanze della Commissione secondo cui la quota delle ruote di alluminio nel costo totale di produzione di un’automobile è minima, pari a circa lo 0,5 % e il dazio antidumping relativamente basso sarebbe solo una frazione di tale 0,5 %. Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che i produttori di automobili non saranno in grado di assorbire tali costi. Inoltre, nonostante la correttezza dei costi aggiuntivi stimati dall’ACEA, la stima dei costi aggiuntivi si è basata sul prezzo indicativo dell’Unione e si riferisce quindi ai margini di pregiudizio stabiliti. Il dazio era tuttavia basato sui margini di dumping, che erano inferiori ai margini di pregiudizio riscontrati e, di conseguenza, gli effetti del dazio antidumping sarebbero inferiori agli importi stimati dall’ACEA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(216)

L’ACEA ha affermato che alcuni dei suoi membri hanno stimato che i fornitori marocchini sono sempre più impegnati a monitorare l’impatto delle catene di approvvigionamento in termini di CO2. Pertanto riorientare l’approvvigionamento verso altri paesi terzi inciderebbe in modo significativo sulla capacità dei produttori di automobili di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

(217)

La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione, mentre le informazioni ottenute durante la visita di verifica presso un utilizzatore che ha collaborato hanno evidenziato che le importazioni dal Marocco pongono un problema analogo per quanto riguarda il loro impatto sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 da parte dei produttori di automobili, a causa della distanza tra gli stabilimenti marocchini e lo stabilimento dei produttori di automobili nell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(218)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha fatto riferimento al suo piano in 10 punti per contribuire all’attuazione del Green Deal europeo (30) e al fatto che, dopo la visita di verifica, l’utilizzatore B ha fornito elementi di prova secondo cui le importazioni marocchine sono importanti per l’impatto in termini di CO2 a causa della vicinanza geografica degli stabilimenti marocchini e degli stabilimenti dei produttori di automobili.

(219)

La Commissione ha osservato che nel piano in 10 punti non era menzionato l’impatto delle importazioni di ruote in generale, e del Marocco in particolare. Il piano non costituiva pertanto un elemento di prova adeguato per quanto riguarda l’argomentazione di cui al considerando 216. Inoltre l’utilizzatore B ha in effetti comunicato di aver introdotto il criterio relativo alle emissioni di CO2 per la selezione dei fornitori e che l’obiettivo è ridurre la distanza tra gli impianti e i fornitori e quindi l’impronta di carbonio. L’utilizzatore B ha anche affermato che la competitività rimane un fattore molto importante per la selezione di un fornitore. La Commissione non ha altresì riscontrato alcun elemento di prova del fatto che tale criterio sia stato effettivamente valutato dall’utilizzatore B nel corso della procedura di gara o che un produttore non sia stato preso in considerazione a causa dei criteri relativi alle emissioni di CO2. Infine, anche se questo criterio avesse un ruolo fondamentale in futuro, le misure antidumping non hanno l’obiettivo di far cessare le importazioni dal Marocco, ma piuttosto di garantire che entrino nell’Unione a prezzi equi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(220)

L’ACEA ha affermato che nel marzo 2022 l’Ufficio federale tedesco per i cartelli ha avviato un’inchiesta nei confronti di un produttore dell’Unione sulla base di un presunto comportamento restrittivo della concorrenza. La Commissione ha tuttavia osservato che non era stata avanzata alcuna argomentazione riguardante i possibili effetti di tale presunto comportamento sulle risultanze dell’inchiesta. In ogni caso, l’inchiesta è ancora in corso e non sono ancora state raggiunte risultanze. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(221)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha sostenuto che le misure antidumping non dovrebbero essere applicate in attesa dell’esito dell’inchiesta condotta dall’Ufficio federale tedesco per i cartelli in tali circostanze eccezionali e in conformità dei principi di buona amministrazione e di buona prassi amministrativa elaborati nel caso dei tubi senza saldatura (31).

(222)

Come già spiegato al considerando 220, l’amministrazione nazionale non ha ancora adottato alcuna decisione. Per contro, nel caso dei tubi senza saldatura, i dazi sono stati applicati solo dopo l’adozione di una decisione definitiva che sanzionava la pratica anticoncorrenziale e quando era risultato evidente che tale pratica riguardava il periodo considerato nell’inchiesta e il prodotto in esame. Nessuno di questi elementi era presente nel caso di specie. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

7.3.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(223)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 177 del regolamento provvisorio.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure definitive

(224)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(225)

Come indicato al considerando 63, i margini di dumping sono stati leggermente rivisti nella fase definitiva.

(226)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping definitivo (%)

Marocco

HANDS 8 SA.

9,01

44,0

9,0

 

DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L

17,54

51,6

17,5

 

Tutte le altre società

17,54

51,6

17,5

(227)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(228)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La relativa domanda deve essere trasmessa alla Commissione (32). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(229)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(230)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità della normativa doganale.

(231)

Qualora si registri un notevole incremento in termini di volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento del volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(232)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(233)

I dati statistici riguardanti le ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, sono spesso espressi sotto forma di numero di pezzi. La nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (33) non contempla tuttavia tali unità supplementari per le ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato, oltre al peso in chilogrammi o in tonnellate, anche il numero di unità. È opportuno indicare le unità per i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050).

8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(234)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

8.3.   Istituzione retroattiva di misure antidumping

(235)

Come indicato alla sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(236)

Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(237)

La Commissione ha osservato che il volume delle unità importate durante il periodo di comunicazione preventiva (18 giugno 2022 - 16 luglio 2022) era di circa 291 000 unità, ossia in calo dell’11 % rispetto ai volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo successivo all’inchiesta analizzato nel regolamento di registrazione, vale a dire dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022. La Commissione non ha pertanto trovato elementi di prova di un possibile accumulo di scorte durante il periodo di comunicazione preventiva. Inoltre i prezzi all’importazione sono aumentati dell’11 % in linea con l’aumento dei prezzi a tre mesi alla Borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange, «LME»). Non vi erano pertanto elementi di prova del fatto che le importazioni avessero compromesso gli effetti riparatori dei dazi.

(238)

Di conseguenza le condizioni giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non erano soddisfatte e quindi i dazi non dovrebbero essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(239)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (34), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(240)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) originarie del Marocco.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Marocco

HANDS 8 SA.

9,0  %

C873

 

DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L

17,5  %

C897

 

Tutte le altre società

17,5  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Marocco. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di unità dei prodotti importati, ferma restando l’unità supplementare definita nella nomenclatura combinata.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (GU C 464 del 17.11.2021, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione, del 14 luglio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 114).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione, del 16 giugno 2022, che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 27).

(5)  Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2021, Airoldi Metalli/Commissione, T-611/20, ECLI:EU:T:2021:641, punti 48 e 49.

(6)  Accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395 della Commissione, dell’11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia (GU L 211 del 12.8.2022, pag. 127).

(8)  Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd/Commissione, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, punto 97.

(9)  In linea con la causa T-278/20, citata al considerando 92 e menzionata da Dika nelle sue osservazioni.

(10)  Cfr. la sentenza della Corte del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio, cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P, ECLI:EU:C:2017:269, punto 53.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale per attuare l’articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).

(12)  Le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione di cui alla nota 11.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 153), considerando 136.

(14)  La banca dati della Banca mondiale si basa sulle classificazioni seguenti per il 2021 basate sul reddito nazionale lordo («RNL») pro capite: economia a reddito medio-basso compreso tra 1 086 e 4 255 USD, reddito medio-alto compreso tra 4 256 USD e 13 205 USD, economia ad alto reddito superiore a 13 205 USD. Secondo questa classificazione, il Marocco è considerato un’economia a reddito medio-basso (con un RNL per il 2021 pari a 3 350 USD), il Brasile un’economia a reddito medio-alto (con RNL per il 2021 pari a 7 720 USD) e la Corea un’economia ad alto reddito (con RNL per il 2021 pari a 34 980 USD). Cfr. https://databank.worldbank.org/home.aspx.

(15)  OMC, relazione del panel, WT/DS480/R, 25 gennaio 2018, punto 7.51, e WT/DS405/R, 28 ottobre 2011, punto 7.300.

(16)  OMC, relazione del panel, WT/DS482/R, 25 gennaio 2016, punto 7.143.

(17)   Ibid.

(18)  Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd/Commissione, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, punto 134.

(19)  Ad esempio, un dazio residuo del 29 % stabilito al considerando 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15) o del 50 % di cui al considerando 290 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche in acciaio di scala commerciale originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59).

(20)  Dika ha chiesto e ricevuto (per e-mail il 22 luglio 2022) informazioni riguardanti le SGAV e i profitti ragionevoli utilizzati nel regolamento provvisorio, il profitto massimo, i costi di conformità, l’IRI (investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione) nonché i dati Eurostat a livello TARIC.

(21)  Regolamento (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 64), considerando da 175 a 179.

(22)  Il prezzo di riferimento o prezzo di offerta è il prezzo offerto da ciascun partecipante alle gare d’appalto al momento della presentazione di un’offerta.

(23)  In assenza di altre informazioni, la Commissione ha ipotizzato che i volumi riportati nel foglio di calcolo riguardassero il volume complessivo per il quale erano state presentare offerte nel corso della durata prevista di ciascun progetto. Di conseguenza i volumi così riportati sono stati assegnati sulla base di una durata media di cinque anni.

(24)  Cfr. sentenza del 14 settembre 2022, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot » /Commissione, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, punti da 283 a 286.

(25)  Regolamento (UE) n. 404/2010, considerando da 175 a 179.

(26)  Considerando 125 e 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1).

(27)  In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’utilizzatore A ha riferito che nel 2014 un produttore dell’Unione non è stato in grado di fornire il 100 % ma l’85 % del quantitativo richiesto per un progetto. L’utilizzatore continua tuttavia a considerare tale produttore dell’Unione come suo fornitore principale e non ha lamentato il fatto che tale riduzione dell’offerta da parte del produttore dell’Unione si sia verificata durante il periodo in esame né ha presentato elementi di prova in tal senso.

(28)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109, considerando 136.

(29)  Considerando 97 del regolamento provvisorio.

(30)  https://www.acea.auto/files/ACEA_10-point_plan_European_Green_Deal.pdf

(31)  Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).

(32)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles, Belgio.

(33)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


12.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 10/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/100 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2023

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 13 maggio 2022 la Commissione europea (la «Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (la «Cina» o il «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) (l’«avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2022 dall’European Kegs Committee (il «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essa conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. Poiché dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo la condizione di cui alla lettera d) non risultava soddisfatta, la Commissione non ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.3.   Parti interessate

(4)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato i produttori dell’Unione rappresentati dal denunciante, altri produttori noti dell’Unione, gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti, i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non è stata richiesta alcuna audizione.

1.4.   Campionamento

(6)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell’Unione

(7)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite, tenendo conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. Essi rappresentavano il 73 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 74 % delle vendite nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.4.1.   Campionamento degli importatori

(8)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(9)

Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento di importatori indipendenti non era necessario.

1.4.2.   Campionamento dei produttori esportatori in Cina

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(11)

Sei produttori del paese interessato che hanno esportato fusti nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta («PI»), hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.5.   Risposte al questionario e visite di verifica

(12)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese (il «governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta.

(13)

La Commissione ha pubblicato online (3) i questionari per i produttori esportatori inclusi nel campione, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione e il 20 maggio 2022 ha inviato al denunciante un questionario relativo ai dati macroeconomici.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

(15)

In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto, in linea con il suo avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza dei seguenti produttori esportatori cinesi:

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd, Shandong, Cina

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang, Cina

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(16)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta (il «periodo in esame»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

(17)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come «fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile», aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali (i «fusti» o il «prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(18)

I seguenti prodotti, se importati separatamente dal prodotto oggetto dell’inchiesta, non rientrano nell’ambito dell’inchiesta: bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti del prodotto oggetto dell’inchiesta (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente).

2.2.   Prodotto in esame

(19)

Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina, attualmente classificato con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010) (il «prodotto in esame»).

2.3.   Prodotto simile

(20)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e

il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(21)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Cina

3.1.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(22)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(23)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dei fusti. Sei produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(24)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

(25)

Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, i possibili paesi terzi rappresentativi erano il Messico e la Turchia a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(26)

Il 20 luglio 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota (la «prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, energia e lavoro (manodopera), impiegati nella fabbricazione di fusti. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, in particolare il Messico, il Brasile e la Russia. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla prima nota.

(27)

Il 19 settembre 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota (la «seconda nota») in merito alle fonti pertinenti cui intendeva ricorrere per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti in base al produttore KHS Industria de Maquinas LTDA in Brasile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni.

(28)

Dopo aver esaminato le osservazioni e le informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta del Brasile come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.2.1.1 e seguenti.

3.2.   Valore normale

(29)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(30)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»).

(31)

Come spiegato ulteriormente nelle sottosezioni seguenti, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e vista l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(32)

In recenti inchieste riguardanti il settore dell’acciaio in Cina (4) (l’acciaio è la principale materia prima per la fabbricazione di fusti), la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(33)

In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che falsa l’efficiente assegnazione delle risorse in conformità dei principi di mercato (5). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell’acciaio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (6), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (7). La Commissione ha notato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (8). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni in Cina (9). Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (10), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina (11).

(34)

Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore dell’acciaio in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (12) («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

(35)

Nella domanda si asseriva che lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal Partito comunista cinese («PCC»), piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. Nella domanda si evidenziavano, a tale proposito, non solo le distorsioni nel mercato dell’acciaio inossidabile (l’acciaio inossidabile rappresenta tra il 40 % e il 60 % del costo di produzione dei fusti), ma si affermava che tutti gli altri fattori produttivi (terreni, capitale e lavoro) erano ugualmente distorti. Di conseguenza nella domanda si concludeva che non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell’acciaio inossidabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi, inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale.

(36)

A sostegno di tale posizione, nella domanda si faceva riferimento a una serie di fonti di informazione pubblicamente disponibili, quali la relazione, le conclusioni dell’EUCCC (13), le recenti indagini della Commissione sul settore cinese dell’acciaio (14) e le conclusioni del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l’egida del G20 (15).

(37)

Come indicato al considerando 24, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(38)

In particolare nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia il settore dell’acciaio, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (16). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (17). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria dell’acciaio (18). Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (19). Poiché il governo della RPC non ha collaborato e data la presenza di un certo numero di PMI attive nel settore, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra imprese produttrici di acciaio private e imprese di Stato. In ogni caso, dall’inchiesta è emerso che almeno un produttore di fusti è un’impresa di proprietà dello Stato, ossia Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd.

(39)

Anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto dell’inchiesta, si tratta comunque di un sottosettore dell’industria dell’acciaio, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto dell’indagine. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal progetto di parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (20), o dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria della materia prima, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (21). Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Shandong, che non solo prevede «di costruire un’ecologia dell’industria dell’acciaio […], creare parchi produttivi, ampliare la catena industriale e creare cluster industriali» ma vuole che l’industria dell’acciaio «offra una dimostrazione di trasformazione e miglioramento […] nella nostra provincia e anche nell’intero paese» (22).

(40)

Per quanto riguarda la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, e poiché la maggior parte dei produttori di fusti sono PMI, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta e il PCC. Tuttavia dall’inchiesta è emerso che i dirigenti del gruppo Shandong Gold, un’impresa di proprietà dello Stato e azionista di controllo di Penglai Jinfu Stainless Steel Products, sono strettamente legati al PCC: il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Shandong Gold è anche segretario del comitato di partito ed è stato un rappresentante al 20o Congresso nazionale del PCC, mentre l’amministratore e direttore esecutivo del gruppo Shandong Gold è anche vicesegretario del comitato di partito.

(41)

Poiché il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta un sottosettore dell’industria dell’acciaio, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto dell’inchiesta. Nella categoria più vasta del settore dell’acciaio i legami personali tra i produttori di acciaio e il PCC sono ampiamente dimostrati. A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baowu funge anche da segretario del comitato di partito e il direttore generale è il vicesegretario del comitato di partito (23). Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione di Baosteel occupa la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vicesegretario del comitato di partito (24). Più in generale, data l’applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, non si può ipotizzare che la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza dello Stato nelle imprese sarebbe diversa in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto al settore dell’acciaio in generale.

(42)

Sia le imprese pubbliche che quelle private del settore dell’acciaio sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura strategica. Poiché il governo della RPC non ha collaborato all’inchiesta e i produttori di fusti sono per lo più PMI, è stato difficile stabilire l’esatta portata delle attività di edificazione del partito nelle imprese che operano nell’industria dei fusti. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che il gruppo Shandong Gold (azionista di controllo di Penglai Jinfu Stainless Steel Products) sostiene attivamente tali attività. Il ruolo del comitato di partito della società è così descritto: «Dobbiamo cogliere con risolutezza la grande opportunità offerta dal governo centrale, dal comitato provinciale del partito di Shandong e dal governo provinciale, sostenendo le imprese di proprietà dello Stato, per accelerare la costruzione di imprese di livello mondiale, seguire gli obiettivi strategici, mantenere l’orientamento strategico, rafforzare l’attuazione strategica e aderire all’impostazione globale degli obiettivi generali, intermedi e annuali, aderire alla combinazione pianificazione strategica e promozione tattica» e inoltre «gestire senza riserve e limitazioni il partito, attuare pienamente le prescrizioni generali per l’edificazione del partito nella nuova era e garantire con vigore uno sviluppo di alta qualità. È necessario rafforzare in modo globale l’edificazione politica del partito, rispettare rigorosamente la disciplina e le norme politiche, migliorare efficacemente la valutazione, l’interpretazione e l’attuazione della politica nelle organizzazioni di partito a tutti i livelli, tra i membri e i quadri del partito e mantenere sempre un elevato grado di consonanza con il comitato centrale del partito e il suo dirigente Xi Jinping», sviluppare le «quattro consapevolezze», acquisire «le quattro certezze» e raggiungere il «doppio sostegno» (25).

(43)

Inoltre nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che guidino espressamente lo sviluppo dell’industria dei fusti, quest’ultima beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore dell’acciaio, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta uno dei suoi sottosettori.

(44)

L’industria dell’acciaio è considerata dal governo della RPC un settore chiave (26). Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale (27).

(45)

Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime, applicabile anche all’industria dell’acciaio, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore dell’acciaio nel periodo 2021-2025, come ad esempio l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale (28).

(46)

Il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime comprende anche alcuni obiettivi specifici per lo sviluppo del settore dell’acciaio. La sezione IV, punto 3, del documento contiene le seguenti disposizioni: «Ottimizzare la struttura organizzativa: rendere le principali imprese più grandi e più forti. Aderire alla combinazione leadership del mercato e promozione statale, eliminare gli ostacoli alle fusioni e ristrutturazioni interregionali, eliminare le restrizioni quali la segmentazione del mercato e le ostruzioni a livello regionale, coordinare e risolvere i principali problemi incontrati nelle fusioni e ristrutturazioni interregionali delle imprese, sostenere le imprese al fine di accelerare le fusioni e ristrutturazioni interregionali, aumentare il livello di concentrazione dell’industria e sviluppare le attività commerciali internazionali. Nell’industria dell’acciaio, […] e in altre industrie coltivare un gruppo di imprese all’avanguardia nella catena industriale dotate di leadership in ambito ecologico e capacità competitive di base».

(47)

I suddetti piani quinquennali stabiliti a livello centrale si ritrovano nei piani quinquennali locali e/o in quelli di esecuzione. A titolo di esempio, il piano di esecuzione di Henan per la trasformazione e l’aggiornamento dell’industria dell’acciaio nel corso del quattordicesimo piano quinquennale comprende disposizioni riguardanti: punto 2.1: controllo rigoroso della capacità produttiva totale; punto 2.2: accelerazione e promozione di fusioni e acquisizioni; punto 2.3: costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate (29).

(48)

Oltre al quattordicesimo piano quinquennale, l’industria dell’acciaio è rigorosamente regolamentata anche in altri documenti strategici. Ad esempio, Hebei, la più vasta provincia cinese produttrice di acciaio, ha pubblicato un piano d’azione triennale sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio per il periodo 2020 - 2022 (applicabile durante il periodo dell’inchiesta). Tale documento disciplina l’industria dell’acciaio nel modo seguente: «Aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento comuni delle imprese; promuovere su larga scala lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle.» Inoltre il piano stabilisce obiettivi specifici per la struttura delle imprese dell’industria dell’acciaio della provincia: «Favorire in modo costante lo sviluppo di gruppi. Accelerare la riforma della proprietà mista delle imprese di proprietà dello Stato, concentrarsi sulla promozione delle fusioni e ristrutturazioni interregionali delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per la costituzione di uno-due grandi gruppi di livello mondiale, di tre-cinque grandi gruppi relativamente influenti a livello nazionale che fungano da pilastro e di otto-dieci nuovi gruppi di imprese specializzate e di eccellenza.»

(49)

Infine, il piano prevede un sostegno statale per migliorare la competitività mondiale delle imprese dell’industria dell’acciaio situate a Hebei: «Garantire adeguatamente uno sviluppo pertinente e diversificato. Sostenere le imprese siderurgiche affinché sviluppino settori produttivi strategici emergenti quali la nuova generazione di tecnologie dell’informazione, apparecchiature di fascia alta e nuovi materiali; accelerare lo sviluppo di un settore dei servizi moderno, ad esempio la logistica moderna, i servizi finanziari, il commercio elettronico ecc. Incoraggiare le imprese siderurgiche che ne hanno i requisiti a orientarsi verso l’alta trasformazione come automobili e parti meccaniche, cavi di fili di acciaio, elettrodi per saldatura a trefoli di acciaio ecc. Rafforzare la cooperazione internazionale in termini di capacità produttiva, incoraggiare le imprese siderurgiche a partecipare alle fusioni e ristrutturazioni di imprese siderurgiche straniere attraverso molteplici canali e orientare le imprese siderurgiche competitive nella provincia a investire e costruire fabbriche all’estero» (30).

(50)

Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019) (31) annovera inoltre il settore dell’acciaio tra le industrie incentivate.

(51)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la produzione delle principali materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(52)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei fusti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 33, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(53)

Il settore dei fusti è inoltre influenzato da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 33. Il settore subisce quindi gli effetti di tali distorsioni direttamente (nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina) (32).

(54)

Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 33. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(55)

La Commissione ha rammentato infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i produttori di fusti acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(56)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei fusti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione di capitale, terreni, lavoro, energia e materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(57)

Nell’ambito della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno addotto alcun elemento di prova o argomentazioni a dimostrazione del contrario.

(58)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione in appresso.

3.2.1.1.   Paese rappresentativo

Considerazioni generali

(59)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale (33);

la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora i possibili paesi rappresentativi siano più di uno, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(60)

Come spiegato ai considerando 26 e 27, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 20 luglio 2022, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 19 settembre 2022. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta

(61)

Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato il Brasile, il Messico e la Russia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classificava cioè come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che avesse luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.

(62)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato che per uno dei paesi individuati come paesi in cui il prodotto oggetto dell’inchiesta è prodotto, ossia il Messico, il produttore di fusti aveva cessato la produzione prima del periodo dell’inchiesta e che nella banca dati Orbis non erano disponibili dati finanziari successivi al 2017 (34). Il Messico quindi non è più stato considerato un possibile paese rappresentativo ai fini dell’inchiesta.

Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(63)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato che l’unico produttore di fusti in Russia individuato nella prima nota non presentava profitti congrui, né nel 2021 né nel 2020.

(64)

Nella seconda nota la Commissione ha indicato che, dai dati di cui disponeva, risultava un importo congruo di profitti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per un solo produttore in Brasile, KHS Industria de Maquinas LTDA e solo per il 2020. Non erano ancora disponibili i dati finanziari aggiornati relativi al 2021.

(65)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e la società KHS Industria de Maquinas LTDA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di KHS Industria de Maquinas LTDA come produttore nel paese rappresentativo.

(66)

In seguito alla seconda nota, sono pervenute osservazioni dai due produttori esportatori inclusi nel campione, che sostenevano quanto segue:

a)

il produttore brasiliano KHS Industria de Maquinas LTDA proposto nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale non era una scelta appropriata in quanto specializzato nella progettazione e produzione di apparecchiature per il riempimento dei fusti o di attrezzature accessorie, piuttosto che nella fabbricazione di fusti;

b)

l’esistenza di distorsioni di mercato in Brasile (dazi antidumping sui prodotti laminati piatti di acciai inossidabili originari della Cina, contingenti all’esportazione di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili verso gli Stati Uniti e dazi sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili originari dell’Indonesia, del Belgio, della Finlandia, del Sud Africa, della Cina e della Germania) ha falsato il mercato brasiliano dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili (SA 721933) e di conseguenza era inattendibile il valore in Brasile di questo fattore produttivo estremamente importante;

c)

il Brasile applicava dazi all’importazione più elevati rispetto a molti altri paesi sulle tre principali materie prime (acciaio, spinoni e bocchettoni). Il mercato locale brasiliano era quindi più protetto rispetto ad altri mercati;

d)

una parte delle importazioni in Brasile dei principali fattori di produzione di fusti proveniva dalla Cina (il 37 % dei prodotti laminati piatti di acciaio, il 50 % degli spinoni e il 54 % dei bocchettoni), per cui anche i prezzi di mercato di tali fattori di produzione in Brasile erano influenzati da prezzi distorsivi.

(67)

Di conseguenza, le parti hanno affermato che l’attendibilità dei dati di mercato del Brasile ai fini della determinazione di un valore di mercato esente da distorsioni per tali fattori di produzione era discutibile.

(68)

I due produttori esportatori inclusi nel campione hanno proposto la Malaysia come paese rappresentativo appropriato, in quanto, pur non essendovi produttori di fusti, il paese aveva un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina.

(69)

Tuttavia la Malaysia non poteva essere considerata un paese potenzialmente rappresentativo poiché, come riconosciuto dalle parti stesse, nel paese non erano fabbricati fusti.

(70)

La Commissione ha ulteriormente esaminato gli elementi di prova (35) relativi alle probabili distorsioni del mercato dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili (SA 721933) in Brasile. L’esistenza di dazi antidumping sul mercato dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili originari della Cina non è pertinente, poiché le importazioni dalla Cina sono escluse dalla determinazione del prezzo di riferimento della materia prima. I contingenti all’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili non sembrano limitare le importazioni dagli Stati Uniti, dato che questi ultimi restano il terzo maggiore esportatore di questo prodotto verso il Brasile (dopo la Cina e l’Indonesia). Inoltre le importazioni di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili in Brasile dagli Stati Uniti hanno prezzi leggermente superiori a quelli delle importazioni dai dieci maggiori paesi importatori, esclusa la Cina (rispettivamente 16,3 EUR/kg e 14,5 EUR/kg di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili). Alla luce di tali elementi la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui il mercato brasiliano dei prodotti laminati piatti di acciai inossidabili (SA 721933) sarebbe distorto a causa dei dazi antidumping nei confronti della Cina e dei contingenti all’esportazione verso gli Stati Uniti.

(71)

Per quanto riguarda il livello dei dazi all’importazione sulle tre principali materie prime, la Commissione ha osservato che i valori esenti da distorsioni utilizzati per il calcolo del valore normale tengono conto dei dazi all’importazione, in quanto costituiscono un indicatore di un prezzo sul mercato interno dei possibili paesi rappresentativi. In linea di principio, un confronto astratto dei rispettivi livelli dei dazi all’importazione per le materie prime non è pertanto un fattore pertinente per confrontare l’adeguatezza dei paesi rappresentativi. In ogni caso, la Commissione ha osservato che il livello dei dazi all’importazione è solo uno degli elementi per valutare se un determinato mercato sia aperto o protetto e che la parte non ha presentato altri elementi di prova specifici a dimostrazione della situazione del Brasile per quanto riguarda le materie prime in questione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(72)

Per quanto concerne le importazioni dalla Cina delle principali materie prime, la Commissione ha confrontato anche il Brasile e la Russia, i due potenziali paesi rappresentativi in cui è stata confermata la fabbricazione di fusti. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni in Russia provenienti dalla Cina del principale fattore di produzione, acciai inossidabili arrotolati (SA 721933), che rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione dei fusti, erano superiori alle importazioni in Brasile (il 60 % degli acciai inossidabili arrotolati importato in Russia proveniva dalla Cina, mentre per il Brasile la percentuale era molto inferiore, ossia del 37 %). Inoltre anche le importazioni in Russia di spinoni provenienti dalla Cina, che rappresentano oltre il 20 % del costo di produzione dei fusti, erano superiori alle importazioni in Brasile (rispettivamente 68 % e 50 %). Considerando il peso di queste due materie prime principali (acciai inossidabili arrotolati e spinoni) nel costo di produzione dei fusti, queste differenze di volume delle importazioni dalla sola Cina avrebbero compromesso la qualità dei dati riguardanti i valori esenti da distorsioni relativi alla Russia più di quelli relativi al Brasile. Pertanto la Russia non è stata considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(73)

La Commissione ha inoltre riesaminato gli elementi di prova relativi a KHS Industria de Maquinas LTDA in Brasile ha confermato che la società era specializzata nella progettazione e produzione di tecnologie di riempimento e di sistemi per il riempimento dei fusti o di attrezzature accessorie, piuttosto che nella fabbricazione di fusti. Pertanto non ha potuto più essere considerata un produttore di fusti.

(74)

In effetti, nella prima nota la Commissione aveva individuato altri due produttori di fusti in Brasile. Tuttavia non era stata in grado di trovare dati finanziari adeguati per nessuno dei due. In assenza di un valore di riferimento adeguato per stabilire SGAV e profitti congrui per il prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile, unico paese rappresentativo rimanente in cui era stata confermata la produzione di fusti e quindi in cui la disponibilità delle principali materie prime era confermata, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che i dati delle società di un settore che produce un prodotto simile potessero essere appropriati in tali circostanze. Essa ha quindi cercato dati sui produttori di una gamma di prodotti simile ai fusti, vale a dire prodotti simili per quanto riguarda la materia prima utilizzata, la forma e la finalità del prodotto finale. La ricerca si è basata sui codici NACE (36). Nella banca dati Orbis (37) erano disponibili i dati di cinque società con codice NACE 2592 (fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo), che producono lattine, imballaggi e contenitori per l’industria alimentare in metallo, e i prodotti fabbricati da tali società si potevano considerare simili ai fusti in termini di materia prima utilizzata, forma e finalità del prodotto finale. Inoltre, nella banca dati Orbis, anche i due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano registrati con lo stesso codice NACE 2592 dei produttori di lattine, imballaggi e contenitori per l’industria alimentare in metallo. Infine, di questi cinque produttori di lattine, imballaggi e contenitori in metallo del Brasile, solo uno, Metalurgica Mococa SA (38), disponeva di dati finanziari relativi al periodo dell’inchiesta.

(75)

In base all’analisi dei dati disponibili, la Commissione ha deciso di utilizzare, nella fase provvisoria dell’inchiesta, il Brasile come paese rappresentativo appropriato e di utilizzare i dati finanziari di un’unica società, Metalurgica Mococa SA, per stabilire il valore normale costruito, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Livello di protezione sociale e ambientale

(76)

Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

Conclusioni

(77)

Alla luce della precedente analisi, il Brasile ha soddisfatto tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(78)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(79)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe fatto ricorso all’OIL per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni (39) e al sito Global Electricity Prices per la ricerca dei prezzi dell’energia elettrica (40).

(80)

Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa del peso trascurabile di alcune materie prime nel costo totale di produzione a carico dei produttori esportatori inclusi nel campione, tali elementi trascurabili erano stati raggruppati alla voce «materiali di consumo». La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato.

Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.2.1.2.   Fattori produttivi

(81)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dei fusti

Fattore produttivo

Codice della merce

Valore esente da distorsioni

Materie prime

Acciai inossidabili arrotolati

721933

16,73 CNY/Kg

Spinoni

84819090

387,18 CNY/Kg

Bocchettone

73269090

100,27 CNY/Kg

Avanzi

720421

8,86 CNY/Kg

Lavoro

Costi del lavoro nel settore manifatturiero

N.D.

29,20 CNY/ora

Energia

Energia elettrica

N.D.

0,7475 CNY/kWh

Materie prime

(82)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi non membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (41). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 58 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo aver escluso le importazioni nel paese rappresentativo dalla Cina e da paesi non retti da un’economia di mercato, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative.

(83)

Dopo la seconda nota, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che il codice SA corretto relativo agli spinoni da utilizzare per stabilire il valore esente da distorsioni di tale materia prima era il codice SA 848180 e non SA 848190. I produttori esportatori hanno osservato che il codice SA 848180 si riferisce a oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, mentre il codice SA 848190 si riferisce a parti di essi. Gli esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che uno spinone è di per sé un tipo di valvola, piuttosto che parti di essa. Poiché nella nomenclatura brasiliana l’unità di misura utilizzata per questo codice è unità/articolo, essa riflette adeguatamente le reali modalità di acquisizione del materiale e di determinazione del rispettivo prezzo. Si tratta inoltre del codice utilizzato dai fornitori di spinoni quando esportano dall’UE. Il codice SA 848180 è la giusta classificazione per gli spinoni.

(84)

La Commissione ha chiarito che la voce SA 8481 comprende, tra l’altro, «impianti di spillatura di birra a gas per banchi da bar, costituiti essenzialmente da uno o più rubinetti manuali alimentati tramite la pressione esercitata dell’anidride carbonica immessa nei fusti di birra». Lo spinone di un fusto è progettato per mantenere il gas (anidride carbonica) pressurizzato all’interno del fusto stesso e per erogare il liquido, trattato con il gas, assicurandone il flusso condizionato. Questa funzione è svolta principalmente dal meccanismo presente nello spinone del fusto che comprende una valvola (o due a seconda del modello). Pertanto uno spinone può essere considerato una parte degli impianti di spillatura di birra a gas che rientrano nell’ambito della voce SA 8481 e dovrebbe essere classificato con il codice NC 848190. Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha inoltre presentato la documentazione relativa alle importazioni di spinoni, in cui era riportato il codice SA 848190. Nel complesso, metà dei produttori esportatori che hanno collaborato ha dichiarato che il codice da utilizzare per gli spinoni è SA 848190. L’argomentazione delle parti relativa all’uso del codice SA 848180 è stata pertanto respinta.

(85)

I dati relativi alle importazioni di spinoni in Brasile erano classificati con i due codici estesi pertinenti: 84819010 (parti di valvole per aerosol, apparecchi per bagni ecc.) e 84819090 (parti di rubinetti, altri apparecchi per canalizzazioni ecc.). Si è scelto il codice 84819090 perché gli spinoni non erano parti delle valvole per aerosol.

(86)

Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano singolarmente una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 80.

(87)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo.

(88)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto, sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato, per l’approvvigionamento delle materie prime, sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

Lavoro

(89)

Per determinare il livello dei salari in Brasile, la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’OIL (42), che forniscono informazioni sui salari mensili dei lavoratori del settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali (43) in Brasile nel 2021. Alla retribuzione mensile sono stati aggiunti i costi del lavoro supplementari, sostenuti dal datore di lavoro, basati su fonti accessibili al pubblico (44).

(90)

Durante il controllo incrociato a distanza di un produttore esportatore incluso nel campione, la Commissione non ha reperito la registrazione delle ore di lavoro effettive, ma solo le ore di lavoro standard. Il produttore esportatore ha riferito che le ore di lavoro effettive superavano in media di 10 minuti l’orario di entrata e di uscita dagli impianti di produzione, sia all’inizio che al termine del turno/giorno lavorato. La Commissione ha pertanto aumentato le ore di lavoro standard di questo produttore esportatore incluso nel campione di 20 minuti per turno/giorno.

Energia elettrica

(91)

Nella seconda nota, la Commissione ha indicato che avrebbe utilizzato il sito Global Electricity Prices (45) per stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica. I produttori esportatori inclusi nel campione hanno osservato che la Commissione avrebbe dovuto usare i dati di EDP Brasil (46), il principale fornitore di energia elettrica sul mercato locale del Brasile, tenendo conto delle diverse tariffe per i periodi di punta e per quelli non di punta e dei prezzi pertinenti applicati alla categoria dei consumatori industriali, in quanto affidabile ai fini del valore di riferimento dell’energia elettrica.

(92)

Il ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia (Ministério de Minas e Energia) pubblica una relazione annuale sul settore energetico in Brasile (47). La relazione del 2021 comprende la tariffa media dell’energia elettrica (48), applicata agli utenti industriali in Brasile (49), sulla base di tutti i principali fornitori di energia elettrica. La Commissione ha ritenuto che tale fonte fosse la più attendibile per stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica, poiché comprendeva le tariffe medie applicate da tutti i principali fornitori di energia elettrica in Brasile, contrariamente alla fonte di dati proposta dai produttori esportatori, che faceva riferimento a un solo fornitore. La Commissione ha quindi utilizzato la tariffa media dell’energia elettrica per gli utenti industriali pubblicata nella relazione del ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia nel 2021.

Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(93)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(94)

Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(95)

Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Metalurgica Mococa SA per il 2021, estratti dalla banca dati Orbis.

Calcolo

(96)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(97)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. Essa ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. I tassi di consumo forniti dai produttori esportatori sono stati verificati durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto ai considerando da 82 a 88.

(98)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, come indicato al considerando 94.

(99)

Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Metalurgica Mococa SA in Brasile. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8,5 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 24,4 %.

(100)

In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(101)

Un produttore esportatore incluso nel campione esportava nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. L’altro esportava direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite una società commerciale indipendente a Hong Kong. In questo caso le merci sono state spedite dal produttore esportatore direttamente all’acquirente indipendente nell’Unione, mentre la fattura è stata intestata alla società commerciale di Hong Kong.

(102)

Per le vendite all’esportazione del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(103)

Per le vendite all’esportazione effettuate tramite una società commerciale indipendente a Hong Kong, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto esportato è stato venduto per la prima volta a tale società commerciale. Sebbene la Commissione disponesse di elementi di prova (bolle di spedizione ecc.) del fatto che tali merci erano state spedite dal produttore esportatore direttamente all’acquirente indipendente nell’Unione, non è stato possibile stabilire il prezzo di vendita all’acquirente finale. La Commissione si è rivolta alla società commerciale di Hong Kong, la quale tuttavia non ha collaborato. Anche l’utilizzatore finale europeo che ha acquistato i fusti in questione non ha collaborato all’inchiesta. Pertanto il prezzo di vendita all’acquirente finale nell’Unione nella fase provvisoria dell’inchiesta non era disponibile.

3.2.3.   Confronto

(104)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore incluso nel campione a livello franco fabbrica per tipo di prodotto.

(105)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, del dazio doganale, dei costi del credito e delle commissioni.

3.2.4.   Margini di dumping

(106)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(107)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

77,1  %

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

65,3  %

(108)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inclusi nel campione, senza tenere conto dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(109)

Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 72,1 %.

(110)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.

(111)

Poiché i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano soltanto il 32 % circa dei quantitativi complessivi stimati delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che il livello di collaborazione nel caso di specie fosse basso. Per tutti gli altri esportatori produttori della Cina, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping sulla base del tipo di prodotto rappresentativo dei produttori esportatori inclusi nel campione che presentava il margine più elevato. Il margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato è stato pertanto fissato a un livello pari al 91,0 %.

(112)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

77,1  %

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

65,3  %

Altre società che hanno collaborato

72,1  %

Tutte le altre società

91,0  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(113)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da otto produttori dell’Unione che costituivano «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(114)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 1 926 200 fusti. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali le risposte ai questionari macroeconomici fornite dal denunciante. Come indicato al considerando 7, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 73 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(115)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in unità)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

3 477 583

2 554 726

1 861 260

1 192 884

Indice

100

73

54

34

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione e statistiche doganali (cfr. la sezione 4.3.1.).

(116)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione di fusti sulla base delle vendite totali dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, con l’aggiunta delle importazioni totali dalla Cina. Il metodo per determinare le importazioni dalla Cina è illustrato in dettaglio nella sezione 4.3.1. Le importazioni da altri paesi terzi nell’Unione non sono state prese in considerazione in quanto considerate trascurabili (cfr. considerando 119).

(117)

I dati sulle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione provengono dalle risposte al questionario fornite dal denunciante; sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nelle rispettive risposte al questionario.

(118)

Il prodotto in esame è importato nell’Unione con due codici NC (ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90), a seconda della capacità del fusto. I fusti di capacità >= 50 litri, ma <= 300 litri rientrano nel codice NC 7310 10 00, mentre quelli con capacità < 50 litri rientrano nel codice NC 7310 29 90. Questi due codici NC comprendono anche un’ampia gamma di altri prodotti oltre al prodotto in esame (ad esempio lattine, scatole di latta, passanti per bestiame, secchi per la mungitura, estintori, cestelli, recipienti e serbatoi per vari usi, bottiglie per l’acqua, barili di acciaio ecc.), per cui non è stato possibile stabilire le importazioni sulla base dei soli codici NC.

(119)

Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, nella denuncia si afferma che il mercato dei fusti dell’Unione è rifornito prevalentemente da produttori dell’Unione ed esportatori cinesi. L’esame condotto dalla Commissione dei dati riguardanti i fornitori, comunicati dai tre principali utilizzatori (cfr. il considerando 130), ha permesso di accertare che sul mercato non vi erano altri fornitori. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni nell’Unione da altri paesi terzi, se presenti, erano trascurabili e non avrebbero avuto un’incidenza apprezzabile sul consumo dell’Unione.

(120)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato del 66 %. Dopo il calo iniziale del 27 % nel 2019, nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta (2021) si è registrata una flessione più marcata. Tale calo ha coinciso con gli anni in cui l’Unione è stata colpita più duramente dalla pandemia di COVID-19 e può essere attribuito ai corrispondenti «lockdown», ossia alle misure introdotte dai governi di tutta l’Unione per combattere la pandemia.

(121)

Le misure contro la COVID-19 hanno interessato in particolare alberghi, ristoranti e caffè («settore alberghiero, della ristorazione e del catering»). Questo settore acquista birra e altre bevande dagli utilizzatori che, nella maggior parte dei casi, sono birrifici. La birra è consegnata in fusti, collegati a impianti di spillatura attraverso i quali la bevanda è versata in bicchieri e servita ai clienti del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

(122)

Nel corso del 2020 e del periodo dell’inchiesta la grande maggioranza del settore alberghiero, della ristorazione e del catering nell’Unione è stata costretta a ridurre l’orario di lavoro e/o a limitare la capienza oppure a rimanere completamente chiusa per periodi di tempo prolungati, in osservanza delle misure governative introdotte per far cessare la diffusione della pandemia di COVID-19. La diminuzione dell’attività di tale settore, e perciò della domanda di birra alla spina, ha avuto come conseguenza logica una diminuzione della domanda da parte degli utilizzatori dei fusti in cui questi forniscono la birra ai propri acquirenti del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Metodo utilizzato per quantificare le importazioni dal paese interessato

(123)

Nella denuncia il denunciante ha presentato un metodo per stabilire le importazioni dal paese interessato. Tale metodo era basato sulle conoscenze del mercato del denunciante e stimava un notevole aumento delle importazioni nell’Unione, pari al 188 % nel periodo in esame, come dimostrato nella tabella 3.

Tabella 3

Vendite di fusti cinesi nell’Unione — stima presente nella denuncia (unità)

 

2018

2019

2020

PI

Tramite gare d’appalto

107 148

482 315

898 664

630 438

Tramite distributori

182 000

198 000

118 000

202 000

Totale

289 148

680 315

1 016 664

832 438

Indice

100

235

352

288

Fonte: punto 201 della denuncia.

(124)

Come spiegato nei paragrafi da 193 a 203 della denuncia, il metodo di cui sopra era costituito da tre elementi principali. In primo luogo, il denunciante aveva sommato i quantitativi di fusti oggetto di tutte le procedure di presentazione delle offerte (definite nella denuncia «gare di appalto») organizzate dai cinque principali utilizzatori, vale a dire i grandi gruppi di birrifici presenti sul mercato dell’Unione, ossia: AB InBev, Asahi CEE, Carlsberg, Heineken e Molson Coors (i «principali utilizzatori»). In secondo luogo, il denunciante aveva detratto le proprie vendite effettuate in base alle offerte presentate per tali gare di appalto, partendo dal presupposto che la parte restante del lotto totale richiesto in ciascuna gara fosse vinta e fornita dai produttori cinesi. Infine, il denunciante aveva aggiunto i quantitativi importati dagli importatori/rivenditori, stimati sulla base delle sue conoscenze del mercato.

(125)

L’inchiesta ha dimostrato che i quantitativi di fusti effettivamente acquistati dai principali utilizzatori a seguito di una gara d’appalto corrispondono raramente ai quantitativi inizialmente richiesti nel bando. Anche se le proporzioni variavano da gara a gara e tra i principali utilizzatori, in media questi ultimi avevano acquistato meno del 60 % dei quantitativi di fusti inizialmente richiesti nei bandi di gara durante il periodo in esame. Come spiegato nella sezione 5.1, ciò dipende dal particolare funzionamento di questo mercato, legato in particolare alle modalità seguite dagli utilizzatori e al seguito dato alle gare d’appalto, in base ai quali, in particolare, gli utilizzatori non sono soggetti ad alcun obbligo contrattuale riguardo all’acquisto dei quantitativi effettivamente oggetto di gara.

(126)

La Commissione ha pertanto tentato di verificare se la stima del denunciante delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione fosse precisa e, in caso contrario, di stimare i quantitativi delle importazioni in modo più preciso. A tal fine, la Commissione ha chiesto i dati relativi a tutte le spedizioni riguardanti i due codici NC alle autorità doganali dei sei Stati membri dell’UE (gli «Stati membri») che presentavano le importazioni più elevate per tali codici dalla Cina o dal tutto il mondo, segnatamente: Belgio, Cechia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia. Il Belgio, la Francia, la Germania e i Paesi Bassi erano tra i primi cinque paesi con le maggiori importazioni in entrambe le categorie, mentre la Polonia era tra i primi cinque Stati membri con il maggior volume di importazioni dalla Cina, mentre, se si consideravano le importazioni dal resto del mondo, il volume maggiore era registrato dalla Cechia. Questi sei Stati membri rappresentavano insieme il 73 % delle importazioni dell’UE dalla Cina e il 66 % delle importazioni a livello mondiale nel periodo in esame.

(127)

La Commissione ha analizzato i dati ricevuti e, sulla base della descrizione di ciascuna spedizione, ha calcolato un valore minimo e massimo per quelle che potevano ragionevolmente essere considerate le importazioni del prodotto in esame nei sei Stati membri. Nella fattispecie, le spedizioni che erano state descritte come «fusti (per birra)» sono state aggregate per costruire il valore minimo, mentre le spedizioni in cui era stata fornita una descrizione che coincideva con le caratteristiche dei fusti, sono state aggregate per costruire il valore massimo. In tale contesto, le spedizioni la cui descrizione riportava qualcos’altro, come passanti per bestiame, secchi per mungitura, cisterne per acqua, lattine, scatole di latta, ecc. o era incompatibile con le caratteristiche dei fusti, sono state scartate. Nella maggior parte dei casi le autorità doganali non avevano registrato le unità (il numero di fusti) per ciascuna spedizione, ma soltanto il peso della spedizione. In questi casi, la Commissione ha utilizzato il tasso di conversione di 1 fusto = 10 kg (50) per calcolare il numero di fusti. I valori massimi e minimi risultanti per ciascun anno sono stati successivamente adeguati applicando il fattore 0,73, ossia la percentuale rappresentata dai sei Stati membri sul totale delle importazioni dell’Unione dalla Cina per i due codici NC, al fine di calcolare l’ammontare completo dei quantitativi delle importazioni di fusti dalla Cina nell’Unione. I risultati di tale analisi sono riportati nella tabella 4.

Tabella 4

Importazioni nell’Unione sulla base di dati doganali dettagliati

Numero di fusti

2018

2019

2020

PI

Importazioni di fusti – valore minimo

217 744

254 996

139 684

136 638

Indice

100

117

64

63

Importazioni di fusti – valore massimo

602 010  (51)

430 208

381 958

370 107

Indice

100

77

68

66

Fonte: dati dettagliati relativi alle operazioni forniti dalle autorità doganali di Belgio, Cechia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia, adeguati applicando il fattore 0,73.

(128)

I dati sopra riportati hanno confermato che il metodo utilizzato nella denuncia non era il più appropriato per quantificare le importazioni del prodotto in esame nell’Unione.

(129)

La Commissione ha inoltre contattato i restanti quattro produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, per chiedere i rispettivi dati relativi alle vendite per l’intero periodo in esame. Tutti loro hanno fornito i dati richiesti non verificati, che sono stati aggregati con i quantitativi delle vendite verificati, dichiarati dai due produttori esportatori inclusi nel campione nelle rispettive risposte al questionario, ottenendo i quantitativi delle importazioni riportati nella tabella 5.

Tabella 5

Quantità totale delle esportazioni dichiarata dai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi e non inclusi nel campione

Numero di fusti

2018

2019

2020

2021

Quantità totale delle esportazioni dichiarate dai produttori esportatori inclusi e non inclusi nel campione

[600 000 – 675 000 ]

[350 000 – 425 000 ]

[200 000 – 275 000 ]

[100 000 – 175 000 ]

Indice

100

58

36

20

Fonte: risposte al questionario dei produttori esportatori inclusi nel campione e dati non verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione in Cina.

(130)

In considerazione delle discrepanze presenti nei dati disponibili, il 2 settembre 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo in cui erano indicati i quantitativi delle importazioni, raccolti nelle tabelle 4 e 5, come pure i diversi metodi utilizzati, invitando le parti a presentare osservazioni. Malgrado l’iniziale mancanza di collaborazione, la Commissione ha anche contattato i principali utilizzatori, richiedendo i dati relativi ai rispettivi fornitori e ai volumi degli acquisti per cercare di convalidare i dati ricevuti dai produttori esportatori di cui alla tabella 5. Soltanto tre dei cinque principali utilizzatori hanno fornito i dati richiesti (cfr. il considerando 136). Le uniche osservazioni sulla nota sono state presentate dal denunciante il 12 settembre 2022.

(131)

Secondo la prima argomentazione presentata dal denunciante, la stima delle importazioni basata sull’analisi dei dati doganali riportata nella tabella 4 continuava a non cogliere una parte delle importazioni cinesi. Si faceva riferimento, ad esempio, al fatto che la mancanza delle statistiche sulle importazioni verso altri Stati membri importanti per il consumo di birra e fusti, quali la Romania e la Spagna aveva determinato una sottostima dei totali.

(132)

In secondo luogo, il denunciante ha affermato che i dati comunicati dai produttori esportatori che hanno collaborato riportati nella tabella 5 non riflettevano pienamente i volumi importati nell’Unione durante il periodo in esame a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che il tasso di collaborazione dei produttori esportatori era solo del 28 %.

(133)

In terzo luogo, il denunciante ha affermato che le informazioni sui consumi ottenute dai tre principali utilizzatori fornivano solo un quadro parziale del consumo di fusti nell’Unione, a causa del fatto che i birrifici di piccole e medie dimensioni non erano presi in considerazione e della scarsa collaborazione da parte degli utilizzatori.

(134)

La Commissione ha esaminato con attenzione tutte queste osservazioni del denunciante. Per quanto riguarda la prima argomentazione, sebbene per determinare le restanti importazioni dagli altri Stati membri le statistiche sulle importazioni dei sei Stati membri siano state adeguate applicando il fattore 0,73, come spiegato al considerando 127, in questa fase non si può escludere che i quantitativi effettivi importati in altri Stati membri, come la Romania e la Spagna, siano sottostimati.

(135)

Per quanto attiene alla seconda argomentazione, come spiegato al considerando 111, dall’inchiesta è emerso in via provvisoria che il livello di collaborazione era basso e che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano il 32 % delle importazioni di fusti dalla Cina nel periodo dell’inchiesta. In questa fase dell’inchiesta non si può pertanto escludere che, oltre agli esportatori che hanno collaborato, in Cina vi siano altri produttori esportatori o esportatori che hanno venduto nell’Unione nel corso del periodo in esame.

(136)

Per quanto concerne la terza argomentazione e la scarsissima collaborazione da parte degli utilizzatori, la Commissione ha osservato che, dei cinque principali utilizzatori che rappresentano circa il 50 % del mercato degli utilizzatori, soltanto tre (AB InBev, Asahi, e Molson Coors) hanno fornito i dati richiesti. Inoltre soltanto uno di questi tre (AB InBev) acquistava fusti da fornitori cinesi. Inoltre, come specificato anche nella sezione 5.1, il restante 50 % del mercato degli utilizzatori, composto principalmente da piccoli birrifici, non ha collaborato all’inchiesta.

(137)

Alla luce di tali osservazioni e considerazioni, la Commissione ha altresì osservato che i quantitativi acquistati, comunicati dall’unico utilizzatore che ha collaborato che si rifornisce dalla Cina, si attestavano molto al di sotto delle vendite dell’Unione comunicate dai corrispondenti produttori esportatori. La Commissione ha inoltre ritenuto che vi fossero altri produttori esportatori che non avevano collaborato all’inchiesta e che i dati presentati dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione non fossero verificati, in quanto tali produttori non erano inclusi nel campione.

(138)

Nel complesso, alla luce di tutti questi elementi, e in particolare dei dati contraddittori ricevuti dagli utilizzatori e della scarsissima collaborazione da parte dei produttori esportatori e degli utilizzatori, i cui dati relativi agli acquisti consentirebbero di sottoporre a un doppio controllo i quantitativi dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che il metodo più appropriato per quantificare le importazioni dovesse basarsi sulle statistiche ufficiali sulle importazioni di cui alla tabella 4. Inoltre, considerate le osservazioni presentate dal settore secondo cui persino il valore massimo dei dati basati sulle statistiche potrebbe essere sottostimato, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che i valori massimi ottenuti dalle statistiche fossero i più adeguati per calcolare il livello delle importazioni in questa fase provvisoria.

(139)

Per ottenere ulteriori garanzie in merito all’adeguatezza di tale metodo, la Commissione ha successivamente esaminato le statistiche relative alle importazioni di fusti a livello di codice TARIC, disponibili dall’apertura della presente inchiesta nella banca dati Surveillance, al fine di determinare la grandezza della quota delle importazioni di fusti sul totale delle importazioni dei prodotti classificati con entrambi i codici NC pertinenti. La quota media delle importazioni di prodotti a livello di codice TARIC (ossia importazioni di fusti) sulle importazioni di tutti i prodotti a livello dei codici NC pertinenti per il periodo compreso tra il 13 maggio 2022 e il 6 dicembre 2022 era in linea con la quota media delle importazioni di fusti di cui ai codici NC stabilita dalla Commissione per il periodo in esame.

(140)

Al fine di verificare ulteriormente l’adeguatezza di tale metodo, la Commissione intende contattare nuovamente i principali importatori individuati nella denuncia per affinare ulteriormente la sua valutazione riguardo ai quantitativi delle importazioni nel periodo in esame. La Commissione intende inoltre raccogliere più informazioni riguardanti i piccoli birrifici dopo la fase provvisoria.

(141)

La Commissione intende inoltre raccogliere i dati successivi all’apertura dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi e non inclusi nel campione, al fine di riconciliarli con le più precise statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili per il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta. La Commissione si propone altresì di verificare i dati sulle importazioni dei produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione e richiedere alle autorità doganali di Romania e Spagna i dati doganali dettagliati sui pertinenti codici NC per affinare maggiormente i dati sulle importazioni effettive.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(142)

Come spiegato nella sezione 4.3.1, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche doganali ufficiali degli Stati membri. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita come proporzione del totale delle importazioni dichiarate dalla Cina rispetto al consumo totale dell’Unione (indicato nella sezione 4.2).

(143)

Le importazioni nell’UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle importazioni (in unità) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

PI

Volume delle importazioni dal paese interessato (in unità)

602 010

430 208

381 958

370 107

Indice

100

71

63

61

Quota di mercato

17  %

17  %

21  %

31  %

Indice

100

97

119

179

Fonte: statistiche doganali degli Stati membri, adeguate come spiegato nella sezione 4.3.1.

(144)

Come evidenziato dalla precedente tabella, il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito del 39 % durante il periodo in esame. Tale diminuzione ha seguito, sebbene in misura più contenuta, la generale tendenza al ribasso dei consumi di fusti registrata durante il periodo in esame (cfr. la tabella 2) ed stata in ogni caso notevolmente meno marcata della tendenza al ribasso registrata dalle vendite dell’industria dell’Unione (cfr. la tabella 9).

(145)

Tali diminuzioni devono essere inserite nel contesto della situazione di mercato prevalente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, ossia la significativa diminuzione della domanda di fusti durante la pandemia di COVID-19. In tale contesto di contrazione del mercato, il margine di diminuzione delle importazioni dei fusti è stato notevolmente più contenuto rispetto a quello delle vendite dell’industria dell’Unione. Pertanto la quota di mercato delle importazioni dalla Cina, grazie ai loro prezzi inferiori, è aumentata costantemente durante il periodo in esame (del 79 % durante il periodo in esame). Durante il periodo dell’inchiesta la quota di mercato detenuta dalla Cina era abbastanza consistente, pari al 31 %.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi

(146)

In considerazione delle difficoltà incontrate nella determinazione di prezzi unitari sulla base delle statistiche ufficiali, la Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione e dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(147)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’UE dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi all’importazione (EUR/unità)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Cina

43,13

37,34

38,40

43,62

Indice

100

87

89

101

Fonte: produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

(148)

Nel 2019 e nel 2020 i prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti rispettivamente del 13 % e dell’11 % e hanno ripreso ad aumentare nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, ritornando al livello del 2018.

(149)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica, e

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.

(150)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi, debitamente adeguati se necessario, e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Quasi la totalità delle vendite sia dei produttori esportatori che dell’industria dell’Unione è stata effettuata direttamente agli utilizzatori finali (cioè birrifici) e pertanto i canali di vendita e lo stadio commerciale erano gli stessi per entrambi. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra l’11,9 % e il 14 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione.

(151)

L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dei produttori esportatori cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il periodo dell’inchiesta in linea con l’andamento dei costi di produzione al fine di realizzare un congruo livello di profitti.

(152)

Come indicato nella tabella 11, il prezzo di vendita medio dell’UE è diminuito quasi del 10 % durante il periodo in esame. Al contempo, nello stesso periodo il costo di produzione è aumentato del 16 %; pertanto i prezzi di vendita erano notevolmente inferiori al costo di produzione. Il costo di produzione è aumentato in modo sostanziale in particolare nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta, mentre si è dovuto mantenere stabile il prezzo a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle esportazioni cinesi. Al contrario, i livelli dei prezzi e i relativi profitti registrati nei mercati di esportazione, non penalizzati dalle importazioni oggetto di dumping o in cui erano state istituite misure per ristabilire la correttezza degli scambi, erano in media del 22 % più elevati dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione (+ 29 % nel periodo dell’inchiesta) (cfr. il considerando 196).

(153)

Tale situazione incideva in modo evidente sulla redditività dell’industria dell’Unione, come evidenziato nella tabella 14. Dopo un iniziale 12 % registrato nel 2018, la redditività è diminuita drasticamente nel resto del periodo, in particolare nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta.

(154)

L’andamento di questi tre indicatori mostra chiaramente che l’industria dell’Unione era sottoposta a una forte pressione sui prezzi a causa delle importazioni oggetto di dumping cinesi, che la costringevano a vendere a prezzi bassissimi, inferiori al costo di produzione. Le peculiarità della situazione del mercato, in particolare per quanto riguarda la pressione sui prezzi subita dall’industria dell’Unione nel processo di vendita, è illustrata in dettaglio nella sezione 5.1. Tale situazione ha determinato un’evidente contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Considerazioni generali

(155)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(156)

Come indicato al considerando 7, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è ricorsi al campionamento.

(157)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario sui dati macroeconomici fornite dal denunciante. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(158)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(159)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(160)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Volume della produzione (in unità)

5 132 261

3 698 684

1 939 361

1 926 200

Indice

100

72

38

38

Capacità produttiva (unità di misura)

6 542 683

6 628 049

6 786 585

6 786 585

Indice

100

101

104

104

Utilizzo degli impianti (%)

78

56

29

28

Indice

100

71

36

36

Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.

(161)

Durante il periodo in esame il volume della produzione è calato del 62 %, seguendo da vicino la variazione del consumo che nel 2019 ha registrato una prima contrazione (del 23 %), seguita da una più pronunciata nel 2020 e nel 2021 (pandemia di COVID-19).

(162)

Durante il periodo in esame la capacità produttiva è leggermente aumentata (del 4 %), grazie agli incrementi di efficienza in termini di procedure e assegnazione del personale realizzati sulle linee di produzione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(163)

Le due tendenze sopra indicate (calo della produzione, aumento della capacità produttiva) hanno determinato una riduzione significativa del tasso di utilizzo degli impianti (– 64 %), che durante il periodo dell’inchiesta ha raggiunto un livello molto basso (28 %).

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(164)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in unità)

2 875 573

2 124 518

1 479 302

822 777

Indice

100

74

51

29

Quota di mercato (%)

83

83

79

69

Indice

100

101

96

83

Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.

(165)

Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nel mercato dell’UE ha registrato una diminuzione costante (pari al 71 %) e più accentuata rispetto all’andamento dei consumi.

(166)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dall’83 % nel 2018 al 69 % nel periodo dell’inchiesta: una diminuzione di 14 punti percentuali dovuta, come spiegato nella sezione 4.4.3.1, alla notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, che hanno costantemente conquistato quote di mercato nel periodo in esame.

4.4.2.3.   Crescita

(167)

Nel periodo in esame la domanda e la produzione di fusti hanno registrato una tendenza al ribasso. Nel contesto del calo del consumo, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita significativi e quote di mercato e ha mantenuto una quota di vendite ridotta solo a scapito dei prezzi di vendita praticati, come spiegato nella sezione 4.4.3.1.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(168)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti

960

822

538

481

Indice

100

86

56

50

Produttività (unità/dipendente)

5 349

4 497

3 606

4 008

Indice

100

84

67

75

Fonte: questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.

(169)

Nel periodo in esame l’occupazione nel settore ha seguito lo stesso andamento della produzione e del consumo sul mercato dell’Unione registrando un drastico calo del 50 %. Alla luce di quanto precede, in un contesto caratterizzato da una flessione della produzione pari al 62 %, la produttività è crollata. Nonostante la riduzione dell’occupazione, nel periodo in esame la produttività è scesa del 33 % e si è ripresa solo parzialmente durante il periodo dell’inchiesta grazie ad un incremento di efficienza.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(170)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini effettivi di dumping ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(171)

Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(172)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/unità)

56

55

51

51

Indice

100

98

90

91

Costo di produzione unitario (EUR/unità)

55

59

63

64

Indice

100

107

114

116

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(173)

I prezzi di vendita sono diminuiti del 2 % tra il 2018 e il 2019 e hanno poi registrato una forte diminuzione (dell’8 %) nel 2020; durante il periodo dell’inchiesta hanno mantenuto pressoché lo stesso livello. Nel complesso, durante il periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall’industria dell’Unione sono diminuiti del 9 %.

(174)

Durante lo stesso periodo in esame il costo di produzione unitario è aumentato del 16 % a causa principalmente dell’aumento dei costi fissi, conseguente al calo del volume della produzione. Per contrastare tale tendenza, negli anni interessati dai lockdown per la COVID-19 l’industria dell’Unione è riuscita a diminuire i costi fissi di oltre il 20 %. Malgrado ciò, in un periodo di scarso utilizzo degli impianti l’incidenza proporzionalmente più elevata dei costi fissi ha avuto un impatto significativo, in quanto il loro peso sui costi di produzione complessivi è passato dal 13 % nel 2018 al 23 % nel periodo dell’inchiesta. Come evidenziato nella tabella 10, nel corso del periodo in esame nell’industria dell’Unione si è registrata una diminuzione dell’occupazione e del costo del lavoro derivante dai licenziamenti effettuati durante il periodo della COVID-19, di cui alla sezione 4.4.3.2.

(175)

I prezzi di vendita e il costo di produzione hanno seguito tendenze divergenti. Come spiegato nella sezione 4.3.3 e nella sezione 5.1, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi a livelli sostenibili per compensare l’aumento dei costi di produzione e lo scarso utilizzo degli impianti, in quanto la negoziazione dei prezzi nel mercato risentiva notevolmente delle importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping dalla Cina.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(176)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

48 510

45 157

50 218

52 988

Indice

100

93

104

109

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(177)

Nel 2019 il costo medio del lavoro per dipendente ha registrato una diminuzione, seguita da un aumento nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia, come evidenziato nella tabella 10, nel contempo l’occupazione è scesa del 54 %.

4.4.3.3.   Scorte

(178)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (in unità)

308 350

210 370

157 417

128 525

Indice

100

68

51

42

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

6

6

8

7

Indice

100

95

135

111

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(179)

Durante il periodo in esame le scorte sono diminuite del 58 %. Tale fenomeno è dovuto al calo della produzione e delle vendite. Durante il periodo in esame le scorte, espresse sotto forma di percentuale della produzione, sono aumentate complessivamente dell’11 %, in quanto l’industria ha dovuto mantenere un certo volume di attività e non ha potuto ridurre la produzione in linea con il calo delle vendite. In ogni caso, dato che la maggior parte della produzione si basava su ordini e specifiche dei clienti, le scorte non costituiscono un importante indicatore di pregiudizio.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(180)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

12

5

-18

-9

Indice

100

42

- 144

-73

Flusso di cassa (EUR)

26 413 388

17 979 438

-4 762 380

-2 257 500

Indice

100

68

-18

-9

Investimenti (EUR)

11 655 450

5 408 642

2 536 354

1 220 214

Indice

100

46

22

10

Utile sul capitale investito (%)

65

14

-35

-19

Indice

100

21

-54

-29

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(181)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite.

(182)

Nel periodo in esame i profitti sono diminuiti del 58 % nel 2019 per poi ridursi drasticamente nel 2020 determinando perdite a due cifre. Nel 2021, malgrado un parziale recupero, i profitti sono comunque rimasti negativi. Durante il periodo in esame sono calati complessivamente del 173 %. Nel contesto dell’improvviso calo della domanda legato alla pandemia di COVID-19, l’aumento della concorrenza delle esportazioni cinesi a basso prezzo, illustrato nella sezione 5.1, ha costretto l’industria dell’Unione a diminuire i propri prezzi in un periodo di aumento dei costi di produzione, come spiegato nella sezione 4.4.3.1, con conseguenti perdite significative.

(183)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo alla redditività: un drastico calo nel 2019-2020, seguito da una parziale ripresa durante il periodo dell’inchiesta, restando comunque negativa.

(184)

L’utile sul capitale investito rappresenta il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento analogo a quello della redditività: un drastico calo del 129 % durante il periodo in esame attestandosi su valori negativi.

(185)

Dato il calo della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata gravemente compromessa.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(186)

Durante il periodo in esame i principali indicatori macroeconomici hanno registrato un andamento negativo: il volume delle vendite dell’Unione è diminuito del 71 %, la produzione del 62 % e l’occupazione del 50 %.

(187)

Un quadro analogo può essere tracciato per quanto riguarda gli indicatori microeconomici: la redditività delle vendite nell’Unione (passata da + 12 % a - 9 %), i prezzi di vendita (- 9 %) e il flusso di cassa (- 109 %) sono tutti peggiorati in modo significativo.

(188)

In un contesto di riduzione del consumo dovuto alla pandemia di COVID-19, mentre i costi di produzione dell’industria dell’Unione sono aumentati del 16 %, dal 2018 i prezzi delle importazioni dalla Cina sono stati costantemente e notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione.

(189)

Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni degli esportatori cinesi sono diminuiti del 39 %. Tuttavia, poiché nel contempo i consumi hanno registrato una contrazione molto più marcata (pari al 66 %), le esportazioni cinesi hanno aumentato del 79 % la propria quota di mercato, passata dal 17 % nel 2018 al 31 % nel periodo dell’inchiesta e hanno praticato prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame. Il margine di undercutting di cui alla sezione 4.3.3 durante il periodo dell’inchiesta è stato in media del 13,1 %.

(190)

Le importazioni cinesi a basso prezzo oggetto di dumping hanno anche determinato una significativa contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione, tenendo conto del fatto che i margini di underselling erano compresi tra il 52,9 % e il 58,8 %. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l’aumento della produzione e si è trovata pertanto in estrema difficoltà a preservare, almeno in parte, la quantità delle vendite.

(191)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(192)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Tali fattori sono la pandemia di COVID-19 che ha inciso sul consumo dell’Unione e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(193)

Il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito del 39 % nel periodo in esame, passando da 602 010 unità nel 2018 a 370 107 unità nel 2021. Nello stesso periodo hanno tuttavia registrato un aumento di 14 punti percentuali in termini di quota di mercato, che ha raggiunto il 31 % nel periodo dell’inchiesta, causando pregiudizio all’industria dell’Unione che, nello stesso periodo, ha registrato un calo del volume delle vendite pari al 71 %.

(194)

Tali importazioni sono state inoltre effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Come illustrato nella sezione 4.4.3.1., in un periodo caratterizzato da un calo dei consumi e da un aumento dei costi di produzione, per mantenere un volume di vendite minimo, all’industria dell’Unione non restava altra scelta che allinearsi ai prezzi bassi fissati dai produttori cinesi. Tale situazione ha determinato, a sua volta, un grave crollo della redditività per tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, che sono passati dai profitti del + 12 % del 2018 a pesanti perdite pari a - 9 % nel 2021, con il conseguente deterioramento di altri indicatori finanziari, quali il rendimento degli investimenti e il flusso di cassa. Come spiegato nella sezione 4.3.3, tale contrazione dei prezzi era chiaramente dovuta al comportamento dei produttori esportatori cinesi che offrivano fusti oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

(195)

In un mercato notevolmente ridotto, le vendite dell’industria dell’Unione sono passate da 2,8 milioni di fusti nel 2018 a 800 000 nel periodo dell’inchiesta. Se non avesse abbassato i prezzi, l’industria dell’unione avrebbe rischiato di perdere anche questa quantità limitata di vendite, con il conseguente arresto completo della produzione di alcuni produttori dell’Unione.

(196)

Dall’analisi delle esportazioni dell’Unione di cui alla sezione 5.2.2, emerge quale sarebbe una situazione normale in termini di livello dei prezzi e di conseguenti profitti in mercati di esportazione che non risentono di importazioni oggetto di dumping o in cui sono state imposte misure per ristabilire la correttezza degli scambi, come ad esempio gli Stati Uniti, che per i produttori dell’Unione rappresentano il principale mercato di esportazione e in cui i fusti originari della Cina sono soggetti a misure antidumping dal 2019. Nel periodo in esame i prezzi allo sbarco (inclusi i costi legati al trasporto e i dazi all’importazione) dell’industria dell’Unione sono stati in media del 22 % superiori dei suoi prezzi di vendita sul mercato dell’Unione (+ 29 % nel periodo dell’inchiesta) e si sono mantenuti costantemente al di sopra del suo costo di produzione, tranne nel 2020, l’anno maggiormente interessato dalla pandemia di COVID-19. Tali prezzi sono rappresentativi di un mercato in cui la correttezza degli scambi è stata ristabilita mediante l’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni cinesi e sono pertanto un indicatore adeguato di quelli che avrebbero potuto essere i prezzi sul mercato dell’Unione senza la contrazione dei prezzi di cui ai considerando da 197 a 209.

(197)

Sia per i produttori dell’Unione che per i produttori esportatori cinesi, il mercato dell’Unione si divide essenzialmente in due categorie principali di utilizzatori, vale a dire i birrifici indipendenti di piccole e medie dimensioni (che rappresentano circa il 40 % delle vendite) e i grandi gruppi di birrifici (che rappresentano più del 50 %).

(198)

I birrifici di piccole e medie dimensioni acquistano fusti principalmente in base al rispettivo fabbisogno nel medio e breve termine. I birrifici contattano diversi produttori di fusti chiedendo un preventivo per la quantità richiesta e un termine di consegna. Si tratta di un segmento importantissimo per l’industria dell’Unione, in cui la vicinanza geografica e i tempi di consegna potrebbero costituire un vantaggio. Benché tale segmento di utilizzatori non abbiano collaborato all’inchiesta, l’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che in questo settore erano stati persi molti ordini a causa delle offerte a basso prezzo cinesi. Per restare competitivi, i produttori dell’Unione sono stati pertanto costretti a ridurre notevolmente i prezzi.

(199)

L’altra metà del mercato dell’Unione è caratterizzata dalla presenza dei cinque principali utilizzatori, che rappresentano oltre il 50 % delle vendite dell’industria dell’Unione (tra i cinque, i due principali, AB InBev e Heineken, detengono probabilmente una quota globale combinata del mercato della birra superiore al 50 %/60 %) e almeno il 55 % delle vendite dei due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. L’industria dell’Unione ha dimostrato che tali utilizzatori organizzavano i propri acquisti di fusti per l’anno successivo mediante una procedura di presentazione di offerte in gare di appalto private. Analogamente a quanto accaduto per i birrifici indipendenti, anche la procedura di gara ha costretto i concorrenti a ridurre al minimo i prezzi e la presenza dei produttori esportatori cinesi, che hanno presentato offerte molto basse, ha spinto l’industria dell’Unione ad allinearsi ai prezzi bassi e ha impedito il trasferimento degli aumenti dei costi sugli acquirenti.

(200)

Per quanto riguarda la procedura di presentazione delle offerte, dall’inchiesta è emerso che i principali utilizzatori l’avevano condotta in modo peculiare. Le condizioni di gara erano specifiche in termini di prezzi e di quantitativi massimi oggetto del bando. L’acquirente non aveva alcun obbligo contrattuale di acquistare il quantitativo di fusti indicato nell’offerta, mentre il fornitore aveva l’obbligo contrattuale di fornirlo al prezzo offerto. I quantitativi effettivamente acquistati infatti raramente corrispondevano ai quantitativi inizialmente richiesti in una determinata gara. Allo stesso tempo, i vincitori della gara (cioè i fornitori di fusti) avevano l’obbligo di rispettare i quantitativi offerti a un determinato prezzo, senza poter tener conto, ad esempio, delle variazioni dei costi di produzione.

(201)

Nel periodo in esame gli utilizzatori che hanno collaborato hanno organizzato in media sette gare l’anno. I quantitativi alla fine acquistati sulla base di tali gare di appalto variavano da una gara all’altra e rappresentavano in media meno del 60 % dei quantitativi offerti. Inoltre il prezzo concordato durante la procedura di gara è stato usato dagli utilizzatori come punto di partenza per eventuali successive negoziazioni sui prezzi per vendite per consegna immediata.

(202)

Per ridurre al minimo i prezzi si è utilizzata una procedura di gara che, attraverso segnali rossi, gialli e verdi, indica ad ogni partecipante (tra cui i produttori dell’Unione e gli esportatori cinesi) quanto la sua offerta sia alta o bassa rispetto a quella degli altri partecipanti. La presenza degli esportatori cinesi, con offerte a prezzi molto bassi, ha costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i propri prezzi a livelli insostenibili. I prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione attraverso gare di appalto sono stati in genere del 10 % inferiori a quelli delle altre vendite nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, anche se il contratto firmato al termine della procedura di gara riguardava solo volumi di acquisto potenziali senza alcuna certezza di ricevere un ordine. Tutto ciò è confermato dai significativi livelli di undercutting e underselling stabiliti nell’inchiesta.

(203)

Inoltre nelle sue osservazioni presentate il 20 giugno 2022, AB InBev ha fatto riferimento alla «recente politica dei prezzi praticata dai produttori di fusti [dell’Unione] che [è stata] competitiva rispetto quella del fornitore cinese» nel periodo dell’inchiesta e nel 2022. Ciò è un’ulteriore conferma del fatto che i produttori dell’Unione hanno diminuito i prezzi rispetto agli anni precedenti il periodo in esame per restare competitivi rispetto ai prezzi cinesi.

(204)

Un’altra caratteristica che ha accompagnato le procedure di gara è stata la presenza di un numero significativo di vendite che alla fine sono state concluse al di fuori delle effettive gare di appalto tramite le successive negoziazioni dei prezzi basate sul «sistema a semaforo» citate in precedenza. Ciò è dimostrato dalle quantità vendute dall’industria dell’Unione tramite gare di appalto, che sono state molto basse durante tutto il periodo in esame, e il cui livello si è ridotto, passando da oltre il 30 % delle vendite totali nel periodo 2019-2020 a meno del 16 % nel periodo dell’inchiesta. In pratica gli utilizzatori hanno sfruttato questa particolare procedura di gara e le offerte cinesi a basso prezzo oggetto di dumping per fare abbassare i prezzi dell’industria dell’Unione al livello cinese, concordando alla fine i prezzi al di fuori dell’ambito della gara.

(205)

I dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato indicano che i produttori esportatori cinesi si sono aggiudicati in media il 30 % dei quantitativi oggetto di gara nel periodo in esame. Si tratta tuttavia di una stima prudente, poiché gli elementi di prova disponibili nel fascicolo indicano che durante il periodo dell’inchiesta uno degli utilizzatori principali che non hanno collaborato (Heineken) rappresentava almeno il 30 % dei quantitativi esportati dai due produttori cinesi inclusi nel campione.

(206)

In ogni caso, come spiegato in precedenza, il fatto che le vendite fossero formalmente concluse nell’ambito di una gara o meno non determina alcuna differenza per quanto riguarda gli effetti dei prezzi di dumping cinesi su quelli dell’industria dell’Unione e il nesso di causalità tra tali prezzi e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

(207)

Come spiegato nella sezione 4.3.3, nel 2019 e nel 2020 i prezzi cinesi sono diminuiti rispetto al 2018, per poi aumentare nuovamente durante il periodo dell’inchiesta, sia pur raggiungendo soltanto i livelli del 2018. Nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 9 %, mentre i costi di produzione sono aumentati del 16 %.

(208)

A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni di fusti dalla Cina in entrambi i segmenti del mercato, per mantenere, almeno in parte, la propria quota di mercato, l’industria dell’Unione ha dovuto diminuire i prezzi di vendita nonostante l’impennata dei costi di produzione. Di conseguenza, nel periodo in esame la redditività si è ridotta, passando dal 12 % a -9 % e gli indicatori finanziari sono peggiorati.

(209)

Si è concluso pertanto che, data la concomitanza temporale, il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione ha coinciso con una presenza significativa di importazioni cinesi a prezzi molto bassi. In un contesto di contrazione del mercato e di aumento dei costi di produzione, i prezzi cinesi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e hanno determinato una contrazione dei livelli dei prezzi sul mercato dell’UE, stabilendo un reale e sostanziale nesso di causalità tra i due fattori.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Pandemia di COVID-19 e diminuzione dei consumi

(210)

A partire dal 2018 si sono registrate importazioni di fusti dalla Cina a prezzi molto bassi. Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni cinesi è stato in media del 24 % inferiore al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione a cui ha corrisposto un costante calo dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione nonostante l’aumento dei costi di produzione. Di conseguenza il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato attenuato dal fatto che la diminuzione dei consumi sia stata ulteriormente aggravata dalla pandemia di COVID-19. Nel corso del periodo i consumi hanno registrato una diminuzione del 66 % e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione del 71 %, mentre le esportazioni cinesi sono diminuite soltanto del 39 % e hanno aumentato la propria quota di mercato, passata dal 17 % al 31 %. Come esposto al considerando 196, sulla base dei prezzi di mercato conseguibili sul mercato statunitense, senza le importazioni cinesi e la pressioni sui prezzi da esse esercitata, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di aumentare i propri prezzi a un livello più sostenibile e compensare l’aumento del costo di produzione.

(211)

La notevole riduzione dei consumi e della capacità di utilizzo degli impianti hanno avuto un impatto significativo sull’andamento dell’industria dell’Unione. Tuttavia, come spiegato nella sezione 4.4.3.1, anche quando l’industria dell’Unione è riuscita a ridurre significativamente i propri costi fissi, la sua quota dei costi totali è salita al 23%. Durante il periodo della COVID-19 nel contempo il settore è riuscito anche a ridurre altri costi strutturali, quali l’occupazione. Come spiegato anche in precedenza, tale gestione dei costi fissi e degli altri costi strutturali durante questo periodo ha consentito di ridurre al minimo l’impatto di tali costi sui risultati del settore, ma ha potuto essere compensato solo in parte, a causa della significativa contrazione dei prezzi causata dalle importazioni cinesi.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(212)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (in unità)

2 364 368

1 827 572

547 427

1 124 371

Indice

100

77

23

48

Prezzo franco fabbrica medio (EUR/unità)

66,04

62,18

58,86

63,05

Indice

100

94

89

95

Prezzo sbarcato (52) medio (EUR/unità)

68,34

64,87

60,83

66,28

Indice

100

95

89

97

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(213)

Nel periodo in esame le esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuite del 52 %.

(214)

Tra il 2018 e il 2020 l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha mostrato tendenze pressoché simili all’andamento dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Il volume delle vendite e delle esportazioni dell’industria dell’Unione è diminuito durante la prima parte del periodo in esame, che è stata la più colpita dalla pandemia di COVID-19. Il volume delle vendite all’esportazione, in termini relativi, è tuttavia diminuito meno delle vendite sul mercato dell’Unione. Inoltre l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha iniziato a mostrare chiari segnali di ripresa non appena le restrizioni legate alla COVID-19 sono state revocate e i volumi delle vendite all’esportazione sono più che raddoppiati tra il 2020 e il 2021. Inoltre per tutto il periodo in esame i prezzi all’esportazione dell’industria dell’Unione sono stati notevolmente più elevati del prezzo di vendita sul mercato dell’Unione e costantemente al di sopra del costo di produzione, tranne nel 2020, l’anno colpito in modo più significativo dalla pandemia di COVID-19 che copre anche metà del periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha concluso che la temporanea diminuzione registrata nell’andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio in quanto il livello dei prezzi all’esportazione era tale da consentire all’industria dell’Unione di conseguire profitti sulla maggior parte delle vendite all’esportazione.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(215)

Dall’inizio del periodo in esame, nel 2018, i prezzi all’esportazione cinesi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione. Dall’inchiesta è emerso un margine di undercutting medio ponderato pari al 13,1 %. La crescente presenza sul mercato a prezzi molto bassi è andata a scapito dell’industria dell’Unione, che è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita durante il periodo in esame per mantenere almeno una quantità limitata di vendite sul mercato durante e dopo la pandemia di COVID-19. Ciò ha comportato un andamento negativo della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(216)

La Commissione ha distinto gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping e li ha esaminati. Gli effetti della pandemia di COVID-19, con il conseguente calo del consumo di fusti a livello di Unione e globale, hanno inciso negativamente sugli andamenti dell’industria dell’Unione, ma sono stati considerati un fattore temporaneo con un impatto limitato. La situazione dell’industria dell’Unione era già peggiorata prima della pandemia di COVID-19 e ha continuato a peggiorare fino alla fine del periodo in esame.

(217)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(218)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1.   Margine di pregiudizio

(219)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(220)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha considerato i seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(221)

Nelle risposte al questionario i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno proposto di fissare il profitto di riferimento tra il 12 % e il 20 % poiché, a loro avviso, questo è il livello necessario per finanziare gli investimenti necessari in processi e prodotti e per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’industria dell’Unione. L’industria ha inoltre dimostrato che negli anni in cui le condizioni di concorrenza erano normali la sua redditività media era pari al 15 %.

(222)

Alla luce di tali elementi di prova, la Commissione ha deciso in via provvisoria di utilizzare il margine di profitto del 12 %, che si attesta al limite inferiore dell’intervallo di cui al considerando precedente, adottando quindi un approccio molto prudente.

(223)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il margine di profitto è stato stabilito in via provvisoria al 12 % a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater.

(224)

Per quanto riguarda il livello degli investimenti, di ricerca e sviluppo (R&S) e dell’innovazione durante il periodo in esame, la Commissione ha verificato le informazioni fornite e ha concluso che la differenza nelle spese per investimenti, per ricerca e sviluppo (R&S) e per l’innovazione in normali condizioni di concorrenza indicata dall’industria dell’UE e verificata dalla Commissione era già inclusa nel profitto di riferimento del 12 %.

(225)

Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole per unità del prodotto simile dell’industria dell’Unione applicando il margine di profitto di riferimento menzionato in precedenza (cfr. il considerando 223) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta in base ai singoli tipi di prodotto.

(226)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di margine del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione del paese interessato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all’importazione.

(227)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società.

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Repubblica popolare cinese

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

77,1  %

58,8  %

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

65,3  %

52,9  %

Altre società che hanno collaborato

72,1  %

56,3  %

Tutte le altre società

91,0  %

112,0  %

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(228)

In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Repubblica popolare cinese

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

58,8  %

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

52,9  %

Altre società che hanno collaborato

56,3  %

Tutte le altre società

91,0  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(229)

Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(230)

Nell’Unione vi sono otto società che producono fusti, impiegano direttamente oltre 400 lavoratori (nel 2018 erano più di 800) e hanno sede in Austria, Cechia, Germania, Italia e Spagna.

(231)

L’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere la propria quota di mercato, di aumentare l’utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi fino a livelli sostenibili e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali.

(232)

La mancata istituzione di misure comporterebbe probabilmente un ulteriore deterioramento della redditività già negativa, oltre a poter condurre a licenziamenti e alla chiusura di impianti di produzione, mettendo così a rischio la sostenibilità dell’industria dell’Unione.

(233)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(234)

Un importatore indipendente, che rappresentava l’1,6 % del volume delle importazioni cinesi, ha presentato un modulo di campionamento e ha risposto al questionario. Il profitto medio dell’importatore che ha collaborato, durante il periodo dell’inchiesta, è stato pari al 16 %.

(235)

L’importatore era contrario all’istituzione di misure. Ha affermato che, dato l’aumento dei prezzi dell’acciaio inossidabile e del trasporto marittimo, l’istituzione di misure avrebbe avuto un ulteriore effetto negativo sulla sua redditività provocando la liquidazione della società. La società ha inoltre sottolineato di aver effettuato negli anni passati notevoli investimenti in R&S, attingendo alle proprie risorse per conseguire una nuova proprietà intellettuale, come anche investimenti per sviluppare nuove soluzioni per la produzione di fusti che potrebbero andare a vantaggio degli utilizzatori dell’Unione e che l’istituzione di misure avrebbe potuto porre fine a questo progetto.

(236)

La Commissione ha concluso che verosimilmente l’importatore avrebbe potuto trasferire parte del dazio antidumping sugli utilizzatori finali. Il buon livello di profitto dell’importatore riduce inoltre l’incidenza del dazio sulla sua redditività. Tutto considerato, la collaborazione molto limitata di un solo importatore alla presente inchiesta induce a ritenere che gli effetti negativi delle misure sugli utilizzatori non sarebbero molto elevati e non sarebbero pertanto superiori all’effetto positivo delle misure sui produttori dell’Unione.

(237)

Gli operatori commerciali/prestatori di servizi che si occupano della personalizzazione e dell’adattamento dei fusti alle esigenze dei clienti saranno in grado di proseguire la propria attività, basando la concorrenza sui meriti e non sulle importazioni oggetto di dumping.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(238)

All’apertura dell’inchiesta due utilizzatori, Appie e Carlsberg, si sono manifestati, ma nelle loro risposte al questionario hanno fornito solo informazioni limitate. Un altro utilizzatore, AB InBev, si è registrato come parte interessata e ha presentato osservazioni, ma non ha risposto al questionario. Questi utilizzatori rappresentano birrifici o gruppi di birrifici.

(239)

In una fase successiva, come spiegato nella sezione 4.3.1, la Commissione ha nuovamente contattato i principali utilizzatori chiedendo dati sui loro fornitori e sui volumi di acquisto. Tre utilizzatori (AB InBev, Asahi e Molson Coors) hanno comunicato alcuni dati, ma non hanno fornito il resoconto fondamentale richiesto nel questionario.

(240)

Nella sua comunicazione iniziale AB InBev si è opposta all’istituzione di misure affermando che:

i dazi avrebbero comportato un aumento del costo dei fusti provocando effetti negativi sul settore alberghiero, della ristorazione e del catering, già sottoposto a significativa pressione a causa della pandemia di COVID-19;

l’industria dell’Unione non dispone di capacità sufficienti per soddisfare l’intera domanda di fusti nell’Unione.

(241)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, dalle informazioni raccolte durante il periodo dell’inchiesta è emerso che il settore alberghiero, della ristorazione e del catering non acquista fusti dai produttori di birra, ma si limita ad acquistarne il contenuto (ossia la birra). I pub e i bar pagano per i fusti un deposito che è rimborsato quando i fusti sono restituiti vuoti ai produttori di birra. Si prevede pertanto che l’incidenza del costo dei fusti sulla redditività del settore alberghiero, della ristorazione e del catering sarà limitato.

(242)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, l’industria dell’Unione sembra disporre di una capacità inutilizzata sufficiente. Al suo massimo, nel 2018, il consumo dell’Unione ammontava a circa 3,2 milioni di fusti, mentre la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione raggiunge quasi i 6,8 milioni di fusti. Anche considerando le vendite all’esportazione, l’industria dell’Unione dispone ancora di una capacità inutilizzata di quasi 2 milioni di fusti.

(243)

Considerata la lunga durata (in genere 30 anni) dei fusti e la loro natura riutilizzabile, l’incidenza del loro costo sull’industria delle bevande è minima.

(244)

La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che gli effetti negativi delle misure sugli utilizzatori dovrebbero essere limitati e non dovrebbero superare l’effetto positivo delle misure sui produttori dell’Unione.

7.4.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(245)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell’inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(246)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello di misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(247)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(248)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Repubblica popolare cinese

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

58,8  %

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

52,9  %

Altre società che hanno collaborato

56,3  %

Tutte le altre società

91,0  %

(249)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(250)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(251)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(252)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuale, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la conseguente applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.

(253)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote del dazio individuale e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(254)

Le statistiche relative ai fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile sono spesso espresse in numero di unità. Tale unità statistica supplementare non esiste però per i fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (53). È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di unità. Le unità dovrebbero essere indicate per i codici TARIC 7310100010 e 7310299010, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

9.   REGISTRAZIONE

(255)

Come indicato al considerando 3, la Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

10.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(256)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(257)

Ningbo Major e Penglai Jinfu hanno presentato osservazioni congiuntamente sul periodo di comunicazione preventiva, in cui chiedevano alla Commissione di non applicare le misure provvisorie. Hanno evidenziato che, in base alle loro conoscenze, i prezzi indicativi di alcuni tipi di prodotto non riflettevano i prezzi indicativi previsti. Hanno inoltre affermato che alcuni tipi di prodotto non facevano parte del calcolo del margine di pregiudizio e che il titolo di una tabella di divulgazione non era corretto.

(258)

La Commissione ha esaminato in dettaglio le osservazioni e ha ritenuto che nessuna riguardasse l’accuratezza dei calcoli, quindi le prenderà in considerazione insieme a tutte le altre osservazioni dopo la pubblicazione delle misure provvisorie.

(259)

Per quanto riguarda le unità di misura impiegate nella tabella di divulgazione, come hanno giustamente osservato i produttori, si tratta di pezzi e non di tonnellate. Inoltre alcuni tipi di prodotto non erano inclusi nel calcolo del margine di pregiudizio perché l’industria dell’Unione non ha prodotto i tipi corrispondenti di prodotto e quindi non erano pertinenti per il calcolo del margine di underselling.

11.   DISPOSIZIONI FINALI

(260)

Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

(261)

Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come «fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile», aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010), originari della Repubblica popolare cinese, esclusi bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti importati separatamente.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codici addizionali TARIC

Repubblica popolare cinese

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd

58,8  %

A024

 

Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd

52,9  %

A030

 

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

56,3  %

 

 

Tutte le altre società

91,0  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo pertinente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU C 195 del 13.5.2022, pag. 24.

(3)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2602.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire sulle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni commerciali all’interno delle rispettive società. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di prodotti oggetto dell’inchiesta e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239; considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130 e 133.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

(12)   2Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf (non disponibile in IT).

(13)  European Union Chamber of Commerce in China, Overcapacity in China: an impediment to the Party’s reform agenda, disponibile all’indirizzo: https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-overcapacity-in-china (consultato il 16 novembre 2022).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).

(15)  Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale del 20 settembre 2018.

(16)  Relazione – capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(17)  Disponibile agli indirizzi: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm; https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e, e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (consultato il 28 ottobre 2022).

(18)  Disponibile all’indirizzo http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (consultato il 28 ottobre 2022).

(19)  Come nel caso dell’acquisizione della quota di maggioranza da parte del gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (consultato il 28 ottobre 2022).

(20)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (consultato il 16 novembre 2022).

(21)  Cfr. la sezione IV, sottosezione 3, del piano, disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (ultimo accesso il 16 novembre 2022).

(22)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria siderurgica, Introduzione.

(23)  Cfr. il sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consultato il 7 settembre 2022).

(24)  Cfr. il sito internet della società, disponibile all’indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 7 settembre 2022).

(25)  Il gruppo Shandong Gold trasmette, insegna e attua lo spirito del 20o Congresso nazionale del Partito comunista cinese (testo originale in cinese), articolo di stampa disponibile sul sito internet di China Gold News: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (consultato il 17 novembre 2022).

(26)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(27)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 28 ottobre 2022).

(28)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del piano.

(29)  Le disposizioni di questa sezione sono molto dettagliate e fissano obiettivi rigorosi per il futuro: «Nel caso delle imprese siderurgiche che intendono trasferire l’attività o procedere a ristrutturazione in luoghi diversi, i governi locali in cui si insediano e da cui si trasferiscono dovrebbero rafforzare la comunicazione e il coordinamento e trasferire i pertinenti indicatori di consumo energetico e di consumo di carbone mediante il mercato dei diritti di uso dell’energia per conseguire una cooperazione vantaggiosa per tutti e garantire un avanzamento regolare e ordinato del progetto. Costruire sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou, ecc., e migliorare le dimensioni, l’intensificazione, la specializzazione e il primato del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang City sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate; inoltre un centro di produzione con una capacità di 8,5 milioni di tonnellate di acciaio speciale di alta qualità sarà creato presso la base di Anyang di Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd.; fornire sostegno a Henan Jiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. per la costruzione di una base di produzione per barre e fili d’acciaio speciali e di altissima qualità e di un centro di trasformazione regionale; fornire sostegno ad Angang Group Xinyang Iron and Steel Co., Ltd., Minyuan Iron and Steel Group Co., Ltd., e Henan Angang Zhoukou Iron and Steel Co., Ltd. per la costruzione di complessi regionali siderurgici.»

(30)  Cfr. rispettivamente i punti 2, 8 e 16 del piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo dei cluster nella catena dell’industria dell’acciaio 2020-2022.

(31)  Guiding Catalogue for Industry Restructuring (2019 Version), approvato con decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29 del 27 agosto 2019; disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf ( consultato il 28 ottobre 2022).

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

(33)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(34)  bvdinfo.com.

(35)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction.

(36)  Il codice NACE è la nomenclatura europea standard delle attività economiche produttive. Le ricerche si sono concentrate sui codici seguenti: 2591 (fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi), 2592 (fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo), 2599 (fabbricazione di altri prodotti in metallo), 2829 (fabbricazione di altre macchine di impiego generale), 2893 (fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco).

(37)  Banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).

(38)  https://www.mococa.com.

(39)  https://ilostat.ilo.org/.

(40)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/.

(41)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(42)  https://ilostat.ilo.org/data/data-catalogue/.

(43)  Debitamente adeguato per tenere conto del tempo non lavorato previsto dalla legge, come le ferie e le festività nazionali.

(44)  https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee;

https://ccbc.org.br/en/publicacoes/artigos-ccbc-en/how-much-do-your-employees-in-brazil-really-cost/; https://bpc-partners.com/inss-brazilian-salaries-benefits/.

(45)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/.

(46)  https://www.edp.com.br/tarifas-vigentes/.

(47)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico.

(48)  Le ore di punta e le ore non di punta e i vari costi aggiuntivi applicabili durante il periodo.

(49)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/informativo-gestao-setor-eletrico/informativo-gestao-setor-eletrico-ano-2021.pdf/view.

(50)  Poiché l’unica unità di misura disponibile nelle banche dati Comext e Surveillance della Commissione si riferisce al peso, quando i dati provenivano da tali banche dati la conversione dei quantitativi da tonnellate/kg in unità (numero di fusti) durante l’indagine è stata effettuata con la formula 1 fusto = 10 kg, che è la formula di conversione utilizzata anche nella denuncia. Un’ulteriore analisi della Commissione ha confermato che 10 kg corrispondono all’incirca al peso medio di un fusto sul mercato.

(51)  Il valore massimo per l’anno 2 018 differisce dal valore rilevato nella nota al fascicolo del 2 settembre 2022, a causa di un errore materiale riscontrato nell’aggregazione dei dati forniti dalle autorità doganali che è stato successivamente corretto.

(52)  Il prezzo franco fabbrica comprende i costi legati al trasporto e i dazi all’importazione applicabili sul mercato statunitense.

(53)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codici addizionali TARIC

Repubblica popolare cinese

Kingyip - Guangzhou JingYe Machinery Co., Ltd.

A031

 

Ningbo Hefeng Container Manufacturer Co., Ltd.

A032

 

Qingdao HenKeg Craft Beer Technology Co., Ltd.

A033

 

Yantai Toptech Ltd.

A034


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

12.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 10/77


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 161/22/COL

del 6 luglio 2022

relativa agli aiuti a favore dell’infrastruttura di illuminazione stradale di Bergen (Norvegia) [2023/101]

L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità»),

visti:

l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 61 e 62,

il protocollo 26 dell’accordo SEE,

l’accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte»), in particolare l’articolo 24,

il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte («protocollo 3»), in particolare la parte II, articolo 7, paragrafo 5, e articolo 14,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni (1) e tenuto conto delle osservazioni pervenute,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   LA DENUNCIA

(1)

Con lettera dell’11 maggio 2017, Nelfo («il denunciante») ha denunciato presunti aiuti di Stato concessi dal comune di Bergen («il Comune») in relazione al sistema di illuminazione stradale lungo le strade comunali. Nelfo è un’associazione di categoria che fa parte della confederazione delle imprese norvegesi («NHO»). Vi aderiscono imprese operanti in Norvegia nei settori dell’elettronica, dell’informatica, del commercio elettronico, degli integratori di sistema e degli ascensori (2).

(2)

La presunta beneficiaria dell’aiuto è BKK AS, che agisce attraverso diverse controllate (3). Nel prosieguo BKK AS e le sue controllate saranno denominate congiuntamente «gruppo BKK».

1.2.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

(3)

Con lettera del 1o giugno 2017 (4) l’Autorità ha trasmesso la denuncia alle autorità norvegesi, le quali hanno formulato osservazioni con lettere del 27 giugno 2017 e del 5 luglio 2017 (5).

(4)

Con e-mail del 7 settembre 2017 l’Autorità ha invitato le autorità norvegesi a fornire ulteriori informazioni (6). Le autorità norvegesi hanno risposto con e-mail dell’8 settembre 2017 (7) e del 12 settembre 2017 (8).

(5)

L’11 luglio 2018 l’Autorità ha inviato un’ulteriore richiesta di informazioni (9). Il 17 agosto 2018 si è tenuta una videoconferenza. Con e-mail del 28 febbraio 2019 le autorità norvegesi hanno fornito ulteriori informazioni (10).

1.3.   IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(6)

Con decisione n. 27/19/COL («la decisione di avvio del procedimento») l’Autorità ha avviato il procedimento di indagine formale (11). In tale fase l’Autorità aveva formulato la conclusione preliminare che le tre misure indicate nella decisione di avvio del procedimento con le lettere a), b) e c) sembravano costituire aiuto di Stato. L’Autorità aveva inoltre espresso dubbi sulla compatibilità di tale potenziale aiuto di Stato con il funzionamento dell’accordo SEE. Le tre misure sono descritte di seguito nella sezione 2.

(7)

Le autorità norvegesi erano state invitate a formulare osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento entro il 20 maggio 2019. Su loro richiesta, l’Autorità ha prorogato il termine al 5 giugno 2019 (12).

(8)

Con lettera del 5 giugno 2019 l’Autorità ha ricevuto le osservazioni congiunte di BKK AS e Veilys AS («BKK Veilys») (13). Con lettera del 6 agosto 2019 le autorità norvegesi sono state invitate a commentare tali osservazioni entro il 6 settembre 2019 (14).

(9)

Le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento il 5 aprile 2020 (15). Le osservazioni sono esposte in due lettere del Comune, datate rispettivamente 10 maggio 2019 (16) e 3 aprile 2020 (17).

(10)

L’Autorità ha inviato un’ulteriore richiesta di informazioni alle autorità norvegesi il 5 febbraio 2021 (18). Le autorità norvegesi hanno risposto il 12 aprile 2021 (19).

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.   L’INFRASTRUTTURA E I SOGGETTI GIURIDICI INTERESSATI

(11)

Storicamente l’infrastruttura di illuminazione stradale lungo le strade comunali era di proprietà dell’azienda comunale Bergen Lysverker. Nel 1996, tuttavia, Bergen Lysverker, con tutti i suoi attivi, è stata acquisita da BKK DA, società all’epoca di proprietà di diversi comuni, tra cui quello di Bergen che era l’azionista di maggioranza.

(12)

Successivamente BKK DA è stata riorganizzata ed è diventata BKK AS (20). Stando alle informazioni pubblicamente accessibili, il Comune detiene il 37,75 % delle azioni. Tra gli altri azionisti figurano Statkraft Industrial Holding AS e diversi comuni (21).

(13)

Da allora diverse controllate di BKK AS detengono la proprietà e gestiscono l’infrastruttura di illuminazione stradale lungo le strade comunali di Bergen. L’infrastruttura controllata dal gruppo BKK è attualmente di proprietà di Veilys AS, società che possiede anche l’infrastruttura di illuminazione stradale lungo le strade statali, le strade provinciali e le strade private.

(14)

Secondo le autorità norvegesi Veilys AS non provvede direttamente né alla gestione né alla manutenzione dell’infrastruttura di illuminazione stradale di sua proprietà. Tali attività sono invece svolte dalla controllata BKK EnoTek AS (22).

(15)

Come verrà descritto più dettagliatamente di seguito, Veilys AS non possiede l’intera infrastruttura di illuminazione stradale lungo le strade comunali di Bergen. Parti di tale infrastruttura sono infatti di proprietà del Comune.

2.2.   LE MISURE INDIVIDUATE NELLA DENUNCIA

(16)

Nella denuncia sono state individuate due presunte misure di aiuto di Stato. In primo luogo il denunciante ha affermato che il Comune ha sovracompensato le società del gruppo BKK per la manutenzione e la gestione dell’illuminazione stradale lungo le strade comunali (misura a)]. In secondo luogo la denuncia riguardava il finanziamento da parte del Comune dell’installazione di 12 000 nuovi impianti a LED su infrastrutture di proprietà di Veilys AS (misura b)] (23).

(17)

Secondo il denunciante le misure a) e b) comportano una violazione in corso delle norme sugli aiuti di Stato a partire dal 1o gennaio 2016. Come stabilito al punto 18 della decisione di avvio del procedimento, l’Autorità ha di conseguenza effettuato una valutazione delle misure a) e b) limitata a tale periodo.

(18)

Il denunciante ritiene che diversi fornitori sarebbero pronti a provvedere alla gestione e manutenzione dell’illuminazione stradale a fronte di una compensazione. Su tale base, considera le attività di manutenzione e di gestione attività di natura economica (24).

(19)

Nella misura in cui la compensazione riguarda un servizio di interesse economico generale («SIEG»), il denunciante sostiene che (25): in primo luogo, sulla base dei criteri Altmark non può essere esclusa la presenza di aiuti di Stato (26); in secondo luogo, la compensazione di cui trattasi supera il massimale «de minimis» applicabile ai SIEG, pari a 500 000 EUR (27); in terzo luogo, le misure non soddisfano i requisiti della decisione SIEG (28).

(20)

Secondo le stime del denunciante la sovracompensazione per la manutenzione e la gestione ammonta a 1,12 milioni di EUR l’anno. Contratti di servizi comparabili avrebbero stabilito prezzi pari a circa […] NOK per punto luce all’anno (29).

2.3.   LA MISURA SUPPLEMENTARE INDIVIDUATA NELLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(21)

I pagamenti del Comune comprendono la compensazione per i costi di capitale dell’infrastruttura di illuminazione stradale di proprietà di Veilys AS. Questo elemento del meccanismo di compensazione è stato incluso nell’indagine formale come misura c). Come stabilito al punto 18 della decisione di avvio del procedimento, la valutazione della misura c) non è limitata al periodo decorrente dal 1o gennaio 2016.

3.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITA NORVEGESI

3.1.   CONTESTO

3.1.1.    Il rapporto tra l’infrastruttura di illuminazione stradale e la rete elettrica

(22)

Le autorità norvegesi sottolineano lo stretto rapporto funzionale tra le reti elettriche e le infrastrutture utilizzate per fornire l’illuminazione stradale. Gli impianti di illuminazione stradale e i cavi di connessione sono spesso fissati su pali di servizio che portano anche i cavi di distribuzione dell’energia elettrica. In quanto tale, l’infrastruttura di Bergen ha una duplice funzione (30).

(23)

Fino al 1991 non vi erano distinzioni di gestione e manutenzione tra le infrastrutture per l’alimentazione elettrica e quelle per l’illuminazione stradale. Lungo le strade comunali la gestione e la manutenzione di tali infrastrutture erano svolte dai comuni oppure da entità locali di proprietà dei comuni (31).

(24)

A decorrere dal 1991, tuttavia, i mercati dell’energia in Norvegia sono stati parzialmente liberalizzati e parallelamente, la gestione delle reti elettriche è stata assoggettata alla regolamentazione in materia di monopoli (32).

(25)

Questo regime settoriale impone ai proprietari delle infrastrutture di gestire la propria infrastruttura. Ad altri soggetti è fatto divieto di duplicarli. I costi di gestione e manutenzione sono coperti da tariffe (nettleie) che devono rispettare il margine di rendimento fissato dall’autorità norvegese di regolamentazione dell’energia (NVE(33).

(26)

Per contro non è stata stabilita a livello nazionale nessuna regolamentazione in materia di monopoli per quanto riguarda le infrastrutture di illuminazione stradale. Di conseguenza l’assetto proprietario e le condizioni di esercizio di tali infrastrutture dipendono dalle condizioni locali. Diversi soggetti offrono servizi inerenti alla gestione e alla manutenzione su base commerciale (34).

3.1.2.    La vendita di Bergen Lysverker e la regolamentazione delle forniture future

(27)

Con l’operazione del 1996 il Comune si proponeva di vendere Bergen Lysverker, compresa la totalità degli attivi e delle operazioni (35). Tali attivi e operazioni riguardavano, in particolare, la produzione e la distribuzione di energia elettrica. L’infrastruttura di illuminazione stradale era considerata un elemento secondario praticamente inscindibile (36).

(28)

In una sintesi scritta indirizzata dal Rådmannen al consiglio comunale di Bergen in preparazione della decisione sulla vendita si ribadiva che una serie di società di proprietà pubblica erano state invitate a presentare offerte. Il Comune aveva inoltre acquisito una valutazione di Enskilda Securities (37).

(29)

Tale valutazione ha trovato riscontro una proposta di un rappresentante nel consiglio comunale di Bergen che, tenendo conto delle passività nette, indicava un valore compreso tra 2,8 e 3,0 miliardi di NOK (38).

(30)

Il fascicolo all’esame del consiglio comunale di Bergen conteneva anche una nota relativa agli effetti sinergici, nella quale si dichiarava che una vendita avrebbe avuto un duplice scopo. In primo luogo il Comune avrebbe contribuito a creare una struttura funzionale per la fornitura di energia elettrica nella zona di Bergen. In secondo luogo la vendita avrebbe liberato capitali per il Comune sulla base dei prezzi di mercato (39). Veniva inoltre formulata una serie di considerazioni supplementari (40).

(31)

Nella sezione 6 dell’accordo di vendita tra il Comune e BKK DA, il prezzo da pagare per Bergen Lysverker era fissato a 2,619 miliardi di NOK, sulla base di un prezzo lordo di 3,124 miliardi di NOK dal quale andavano dedotti i debiti e le passività pensionistiche (41).

(32)

Nella sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996 era inserito un meccanismo che disciplina la compensazione per la fornitura futura di illuminazione stradale e servizi connessi (42). In base a tale meccanismo BKK DA sarebbe stata libera di gestire l’illuminazione stradale a condizioni di mercato, che avrebbero comportato la copertura dei costi più una remunerazione del capitale impegnato pari al tasso di rendimento fissato da NVE per l’infrastruttura della rete elettrica regolamentata (43).

(33)

Nell’accordo di vendita il valore della rete di illuminazione stradale non figurava come voce separata. Tuttavia, conformemente alla sezione 6 dell’accordo, BKK DA ha avviato una procedura di dovuta diligenza. Nella relazione della società di revisione contabile utilizzata a tal fine, il valore contabile dell’illuminazione stradale era fissato a 55 milioni di NOK (44).

3.1.3.    I contratti successivi tra il Comune e le società del gruppo BKK

(34)

Le autorità norvegesi hanno fornito i contratti che disciplinano la fornitura di illuminazione stradale e servizi connessi lungo le strade comunali di Bergen dal 2012. Si tratta di contratti con durata di norma biennale, con possibilità di proroga di un anno (45).

(35)

Il contratto per il periodo 2012-2014 è stato stipulato con la società BKK Nett AS e aveva originariamente per oggetto 18 228 punti luce. Di questi, 16 082 erano controllati dal gruppo BKK mentre 2 146 erano di proprietà del Comune. Tuttavia era previsto che il numero di punti luce variasse nel corso del contratto (46).

(36)

La compensazione era disciplinata dalla sezione 7 e dall’appendice A del contratto. Il prezzo per la manutenzione e la gestione era fissato a […] NOK, IVA esclusa, per punto luce all’anno. La compensazione annua totale per la manutenzione e la gestione dei 18 228 punti luce esistenti risultava quindi pari a […] NOK (47).

(37)

La compensazione per i costi di capitale era fissata a […] NOK, IVA esclusa, per punto luce all’anno. Poiché questa voce riguardava solo i punti luce controllati dal gruppo BKK, risultava una compensazione annua di […] NOK per questi 16 082 punti luce esistenti (48).

(38)

Anche il contratto per il periodo 2015-2017 è stato stipulato con BKK Nett AS e all’inizio aveva per oggetto 18 407 punti luce. Di questi, 16 058 erano controllati dal gruppo BKK mentre 2 349 erano di proprietà del Comune (49).

(39)

Secondo la stessa struttura del contratto precedente, la compensazione era disciplinata dalla sezione 7 e dall’appendice A del contratto. Il prezzo per la manutenzione e la gestione era fissato a […] NOK, IVA esclusa, per punto luce all’anno. Pertanto, sulla base del numero di punti luce esistenti (18 407), la compensazione annua per la manutenzione e la gestione ammontava a […] NOK (50).

(40)

La compensazione per i costi di capitale era fissata allo stesso livello unitario ([…] NOK, IVA esclusa) del contratto precedente (cfr. punto (37)]. Poiché il gruppo BKK possedeva 16 058 dei punti luce esistenti, è stato calcolato che la compensazione annua per i costi di capitale ammontava a […] NOK (51).

(41)

Per il periodo dal 2018 in poi è stato prorogato il contratto in essere. Conformemente alla lettera del Comune del 19 giugno 2017, il contratto è stato inizialmente prorogato fino al 1o luglio 2018. Il Comune aveva rilevato in tale occasione che, a causa della variazione della struttura societaria, il contratto prorogato avrebbe dovuto essere stipulato con BKK EnoTek AS (52).

(42)

Il contratto è stato successivamente prorogato fino al 1o gennaio 2019. Al riguardo il Comune ha indicato che si stava adoperando per acquisire le luci stradali di proprietà del gruppo BKK (53).

(43)

In una lettera relativa alla proroga il gruppo BKK ha spiegato che l’infrastruttura di illuminazione stradale era stata trasferita alla sua controllata Veilys AS e che quindi il Comune avrebbe ricevuto due conferme della proroga. La prima conferma sarebbe pervenuta da Veilys AS per l’illuminazione stradale di proprietà di tale società. La seconda conferma sarebbe stata inviata da BKK EnoTek AS per i servizi prestati per l’illuminazione stradale di proprietà del Comune (54).

(44)

Il 20 dicembre 2018 il contratto è stato prorogato alle stesse condizioni fino al 1o gennaio 2020. Questo è avvenuto parallelamente alla proroga di un accordo di intenti relativo all’eventuale acquisizione da parte del Comune dell’infrastruttura di illuminazione stradale di proprietà di Veilys AS (55).

(45)

Da ultimo le autorità norvegesi hanno presentato una seconda proroga non firmata dell’accordo di intenti. Secondo tale documento il contratto era nuovamente prorogato alle stesse condizioni. Sulla base delle informazioni trasmesse, l’Autorità ritiene che questo contratto sia ancora in vigore (56).

(46)

Oltre ai contratti relativi all’illuminazione stradale lungo le strade comunali, esistono contratti riguardanti: i) l’illuminazione stradale lungo le strade private (57); ii) l’illuminazione nei parchi e lungo le strade pedonali (58). Conformemente ai punti 19 e 34 della decisione di avvio del procedimento, tali contratti non rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.

3.1.4.    L’appalto di talune attività di gestione e manutenzione

(47)

La gestione e la manutenzione dell’illuminazione stradale e degli impianti a LED di proprietà del Comune sono state date in appalto. La prestazione dei servizi nell’ambito di tale contratto è iniziata il 1o aprile 2020 (59).

(48)

Secondo l’invito a presentare offerte il contratto ha per oggetto circa 3 100 luci stradali di proprietà del Comune. Riguarda inoltre 12 000 dispositivi a LED installati su infrastrutture di proprietà di Veilys AS. È stato specificato che l’infrastruttura interessata era costituita da 3 133 dispositivi di illuminazione, 2 254 pali di acciaio/alloggiamenti per cavi, 841 pali di legno, 12 000 impianti a LED e una quantità imprecisata di cavi (60).

(49)

Dall’invito a presentare proposte si evince inoltre che il contratto ha durata quadriennale e un valore stimato compreso tra 4 e 6 milioni di NOK l’anno (IVA esclusa). L’appalto doveva essere aggiudicato con procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso (61).

(50)

Nell’ambito della gara sono state presentate sei offerte (62). L’appalto è stato aggiudicato a BKK EnoTek AS al prezzo di 10 554 689 NOK. Il prezzo delle altre cinque offerte oscillava tra 11 930 826 NOK e 26 596 947,50 NOK (63).

(51)

Il livello dei servizi oggetto dell’appalto è in generale analogo a quello previsto dai contratti descritti nella sezione 3.1.3 precedente. Tuttavia a norma di detti contratti la sostituzione delle attrezzature difettose rientra nelle responsabilità del fornitore, mentre nell’ambito del contratto di appalto tale obbligo ricade sul Comune (64).

3.1.5.    Variazione del numero di luci stradali

(52)

I contratti tra il Comune e le società del gruppo BKK, descritti nella precedente sezione 3.1.3, prevedono che il numero di luci stradali cambi nel tempo. Sulla base della documentazione più aggiornata disponibile, le autorità norvegesi hanno spiegato nella lettera del 12 aprile 2021 che il numero di luci stradali di proprietà del Comune era salito a 4 219. A quella data le luci stradali di proprietà di Veilys AS erano in totale 27 748 (65). Inoltre, come già indicato, il Comune ha acquistato 12 000 impianti a LED che sono stati installati su infrastrutture di proprietà di Veilys AS (66).

3.1.6.    Le attività all’interno del gruppo BKK

(53)

Le autorità norvegesi hanno fornito un riepilogo dei pagamenti effettuati dal Comune a favore delle società del gruppo BKK. Oltre ai pagamenti nell’ambito delle misure in questione, il Comune ha effettuato pagamenti anche per altre attività riguardanti la fornitura di energia e i servizi connessi. Diversi servizi remunerati al di fuori dell’ambito delle misure in questione comportano l’esercizio di un’attività in concorrenza con altri fornitori (67).

(54)

Oltre alle attività remunerate dal Comune, risulta in tutta evidenza dalle pagine web del gruppo BKK che le società di tale gruppo operano su numerosi altri mercati. Il gruppo è presentato come il più grande operatore della Norvegia occidentale nel settore delle rinnovabili. Tra i servizi offerti figurano le strutture di ricarica per automobili, barche e navi, i servizi connessi alla creazione e all’ammodernamento di infrastrutture, anche nell’ambito dei centri dati, delle telecomunicazioni e dell’acquacoltura marina, nonché i servizi connessi a Internet riguardanti la fibra, l’archiviazione dati e l’«Internet delle cose» (68).

(55)

Le autorità norvegesi non sono in possesso di elementi comprovanti direttamente che la compensazione versata dal Comune per l’illuminazione stradale lungo le strade comunali sia utilizzata a fini di sovvenzionamento incrociato di altre attività economiche. Il trasferimento a Veilys AS dell’infrastruttura di illuminazione stradale è stato effettuato in parte per evitare sovvenzioni trasversali, tuttavia per la mancanza di documentazione queste non si possono escludere (69).

(56)

Le autorità norvegesi hanno inoltre sottolineato che le attività del gruppo BKK connesse all’illuminazione stradale non si limitano al Comune. In particolare Veilys AS viene compensata da altri enti pubblici per le luci stradali di sua proprietà lungo le loro strade pubbliche (70).

3.2.   OSSERVAZIONI GENERALI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(57)

Le autorità norvegesi ritengono che l’Autorità non abbia fornito sufficientemente giustificato l’avvio del procedimento di indagine formale. Di conseguenza il Comune è venuto a trovarsi in una situazione di incertezza giuridica (71).

(58)

Poiché il Comune sta acquistando l’illuminazione stradale, le autorità norvegesi contestano la distinzione tra le misure a) e c), tuttavia convengono che la compensazione rispecchia elementi diversi (72).

(59)

Le autorità norvegesi osservano che la qualificazione giuridica deve tener conto del contesto in cui è svolta l’attività. L’erogazione di illuminazione stradale ha come unica finalità il servizio al pubblico (73), e tale erogazione è organizzata conformemente alla legge norvegese sulle strade (74).

(60)

Ai sensi della sezione 20 di tale legge, i comuni sono responsabili della gestione e della manutenzione delle strade comunali. La legge non impone ai comuni di fornire l’illuminazione stradale, né di fornirla a un certo livello, tuttavia tale attività è coerente con la sua finalità, ossia la sicurezza stradale (75). Il Comune rispetta inoltre la norma (veinormalen) dell’amministrazione norvegese della rete viaria pubblica (Statens vegvesen) in fase di pianificazione, costruzione e ammodernamento delle strade. Tale norma contiene specifiche relative alla presenza di luci stradali (76).

(61)

Alla luce di tali elementi, le autorità norvegesi sostengono che la compensazione è corrisposta per attività di natura non economica. Le autorità norvegesi ritengono che la sentenza nella causa Selex (77) corrobori la loro posizione (78).

(62)

Le autorità norvegesi fanno inoltre riferimento agli orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato (79), osservando che il punto 17, relativo ai pubblici poteri e alle pubbliche autorità, depone a favore del carattere non economico della fornitura di illuminazione stradale (80). Comunque, le attività che perseguono obiettivi di sicurezza pubblica dovrebbero essere qualificate alla stregua delle attività a carattere non economico svolte a fini sociali, culturali, educativi e pedagogici (81).

(63)

Qualora l’Autorità dovesse considerare che esiste un mercato dell’illuminazione stradale, questo è caratterizzato da due fallimenti. Innanzitutto l’infrastruttura di illuminazione stradale costituisce un monopolio naturale che deve essere ubicato lungo le strade interessate. In secondo luogo l’illuminazione stradale è un bene pubblico associato a problemi di parassitismo (82).

(64)

La proprietà dell’infrastruttura conferisce potere di mercato al gruppo BKK nei confronti del Comune. Non è praticamente possibile per il Comune astenersi dal fornire l’illuminazione per le sue strade. Il Comune è inoltre impossibilitato a impartire al proprietario dell’infrastruttura istruzioni su come e a quali condizioni appaltare i servizi connessi all’infrastruttura (83).

(65)

Sebbene esistano di norma metodi alternativi alla gara d’appalto per stabilire i prezzi di mercato, secondo le autorità norvegesi l’Autorità non ha tenuto conto delle circostanze specifiche del caso. Un soggetto che acquista da un monopolista non ha legalmente il diritto di ottenere servizi alle condizioni che ritiene ragionevoli. Questo effetto dannoso del potere di monopolio può essere contrastato solo mediante l’applicazione del diritto della concorrenza, oppure tramite la regolamentazione dei prezzi (84).

3.3.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA MISURA A) – GESTIONE E MANUTENZIONE

(66)

È possibile che gli indici siano stati disciplinati per stabilire i livelli di compensazione durante il periodo in questione. Le autorità norvegesi non sono tuttavia in grado di fornire una risposta definitiva (85).

(67)

Per quanto riguarda le prospettive di raffronto del livello di compensazione con quello in altri settori, le autorità norvegesi sottolineano che un prestatore esterno di servizi di manutenzione e gestione non sostiene il costo di capitale associato a un’infrastruttura di cui non è proprietario. Pertanto la compensazione per il costo di capitale (misura c)] deve essere esclusa all’atto del raffronto tra il livello di compensazione e quanto pagato da enti pubblici per infrastrutture di loro proprietà. Nel 2020 il Comune ha pagato […] NOK per luce stradale a titolo di gestione e manutenzione (86).

(68)

Per quanto riguarda l’affermazione del denunciante secondo cui i servizi di gestione e manutenzione sono stati prestati al prezzo di […] NOK per punto di luce all’anno, le autorità norvegesi la considerano non suffragata. Inoltre il denunciante ha utilizzato come riferimento un’altra regione geografica (87).

(69)

Le autorità norvegesi hanno tuttavia presentato cifre tratte dalla banca dati KOSTRA sui costi sostenuti da grandi comuni norvegesi per l’illuminazione stradale (88). Queste cifre rappresentano i costi totali annui per punto luce, comprensivi del costo dell’elettricità, nel periodo 2016-2019. Come risulta dalla tabella sotto riportata, il Comune di Bergen è quello che ha registrato i costi massimi (89).

Tabella 1 – Costi dell’illuminazione stradale sostenuti da grandi comuni norvegesi (NOK)

Image 1

(70)

È possibile che la compensazione abbia incluso un elemento di sovracompensazione e nel corso del tempo il Comune ha contestato quello che considera un prezzo elevato. Inoltre le autorità norvegesi ritengono che avrebbe dovuto essere stabilita una separazione contabile tra l’erogazione di illuminazione stradale e le altre attività (90).

3.4.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA MISURA B) – FINANZIAMENTO DI 12 000 IMPIANTI A LED

(71)

Nel 2017 il consiglio comunale di Bergen ha deciso di attrezzarsi con 12 000 impianti a LED da installare sull’infrastruttura di illuminazione stradale lungo le strade comunali. Per la sua portata e natura, questo ammodernamento esulava dall’oggetto dei contratti con il gruppo BKK (91).

(72)

L’investimento si prefiggeva i) obiettivi ambientali; ii) la riduzione del costo dell’elettricità (92). La riduzione del costo dell’elettricità sarebbe andata a vantaggio diretto del Comune in quanto l’energia elettrica non è inclusa nei contratti con il gruppo BKK (93).

(73)

L’appalto è stato aggiudicato con procedura aperta al prezzo di 60 milioni di NOK. L’installazione è durata fino alla fine del 2019 (94). È previsto che il Comune mantenga la proprietà degli impianti a LED (95).

(74)

Il costo per impianto è stato di 1 899 NOK nel 2018 e di 2 039 NOK nel 2019. I costi di progettazione e installazione sono ammontati a […] NOK per punto luce. Sulla base di risparmi sui costi dell’elettricità stimati in […] NOK per punto luce all’anno, il Comune prevede quindi di recuperare i costi di investimento nell’arco di 7 - 10 anni (96).

(75)

Come spiegato nella sezione 3.1.4, la manutenzione degli impianti a LED è stata appaltata insieme a quella del resto dell’infrastruttura di proprietà del Comune. Con questo contratto il Comune sta risparmiando sui costi grazie alla maggiore durata di vita degli impianti a LED (97). Il Comune prevede inoltre di negoziare adattamenti del contratto riguardanti l’infrastruttura di proprietà di Veilys AS (98).

3.5.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA MISURA C) – COSTI DI CAPITALE

(76)

Le autorità norvegesi considerano prassi normale che il proprietario esterno di un’infrastruttura utilizzata per produrre un bene pubblico abbia diritto alla compensazione per i costi di capitale. Se invece l’ente pubblico che finanzia l’erogazione di illuminazione stradale è anche proprietario dell’infrastruttura, i costi di capitale associati a tale infrastruttura sono sostenuti dall’ente pubblico in quanto proprietario dell’infrastruttura (99).

(77)

La compensazione per i costi di capitale è stata stabilita sulla base di quanto disposto alla sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996. Tale meccanismo stabilisce, come indicato nella sezione 3.1.2, che il gruppo BKK ha diritto a costi di capitale per il capitale impegnato pari al tasso di rendimento fissato da NVE per l’infrastruttura della rete elettrica regolamentata (100).

(78)

Questo principio è stato precisato oltre (101). Nella sezione 6 del contratto del 1998 è stato stabilito che la compensazione doveva coprire l’ammortamento e gli interessi relativi al capitale investito nell’infrastruttura di illuminazione stradale al momento della stipula del contratto. Dovevano inoltre essere coperti l’ammortamento e gli interessi relativi a investimenti futuri ordinati dal Comune. Questo approccio è stato mantenuto nei contratti successivi (102).

(79)

Il Comune e il gruppo BKK si sono tuttavia trovati in disaccordo sulle modalità di calcolo dei costi di capitale. Gli elementi contestati riguardano, in particolare, la base di costo che deve essere applicata nei calcoli e le modalità di ammortamento.

(80)

Al riguardo le autorità norvegesi rimandano a una relazione presentata da BKK Nett AS nel 2002 che a loro avviso rispecchiava un profilo di ammortamento in linea con l’accordo di vendita del 1996 (103).

(81)

Nel 2003, tuttavia, il Comune ha contestato le modalità secondo le quali BKK Nett AS aveva stabilito la base di capitale, compresi in particolare gli oneri di ammortamento. Con lettera del 18 febbraio 2004 BKK Nett AS ha fornito spiegazioni dichiarando tra l’altro che i costi di capitale era stato stabiliti sulla base dei normali criteri (104).

(82)

BKK Nett AS ha ulteriormente descritto la base utilizzata per i suoi calcoli in una lettera del 30 marzo 2004. Secondo BKK Nett AS il valore degli attivi infrastrutturali doveva essere fissato a 81,6 milioni di NOK sulla base di una valutazione tecnica del valore di sostituzione (105).

(83)

Il Comune non ha condiviso questo approccio considerando che il valore dell’attivo dovesse essere basato sul valore contabile e ha richiesto che la compensazione fosse adattata di conseguenza (106).

(84)

Con lettera del 4 agosto 2004 BKK Nett AS ha respinto tale richiesta, evidenziando che il meccanismo stabilito nell’accordo di vendita del 1996 comporta che al capitale impegnato venga applicato il tasso di rendimento NVE. BKK Nett AS ha inoltre confermato la posizione secondo cui il livello del capitale impegnato va stabilito sulla base di una valutazione tecnica del valore di sostituzione degli attivi (107). Questo metodo ha determinato una base di capitale quasi doppia rispetto a quella che risulterebbe dal valore contabile. A tutt’oggi il livello di compensazione rimane molto al di sopra di quello risultante dal calcolo basato sul valore contabile (108).

(85)

Analogamente a quanto si verifica per la compensazione per la gestione e manutenzione (misura a)], le autorità norvegesi non hanno fornito una risposta definitiva riguardo alle modalità secondo cui è stato stabilito il livello di compensazione. La mancanza di una contabilità separata rende difficile il controllo (109). In una relazione di dovuta diligenza riguardante Veilys AS (110) i revisori contabili hanno indicato di aver ottenuto solo informazioni limitate sui costi associati al contratto con il Comune (111).

(86)

Le autorità norvegesi ritengono pertanto che le società interessate del gruppo BKK possano essere state sovracompensate. Le cifre di KOSTRA, presentate al precedente punto (69), sono indicative di siffatta sovracompensazione (112).

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

4.1.   OSSERVAZIONI DI BKK VEILYS

4.1.1.    Contesto

(87)

L’accordo del 1996 comportava l’acquisto da parte di BKK DA degli attivi e delle operazioni di Bergen Lysverker. Così facendo BKK DA si è impegnata a garantire la continuità nell’erogazione di illuminazione stradale e si è assunta la responsabilità della gestione e della manutenzione dell’infrastruttura (113).

(88)

Al pari delle autorità norvegesi, BKK Veilys ritiene che la sezione 7(c) dell’accordo di vendita disciplini la futura compensazione economica per la fornitura di illuminazione stradale. Dalla sezione 7(c) si evince innanzitutto che il gruppo BKK ha diritto a compensazione per la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura e, in secondo luogo, che ha diritto a compensazione per il capitale impegnato. Tale disposizione è servita da base per i contratti successivi (114).

(89)

Tutti i contratti e le operazioni concernenti l’infrastruttura di illuminazione stradale sotto il controllo del gruppo BKK sono organizzati nell’ambito della controllata al 100 % Veilys AS. Tali attività ricomprendono circa 50 000 luci stradali, comprese le luci stradali in questione lungo le strade comunali del Comune (115).

4.1.2.    Osservazioni generali sulla decisione di avvio del procedimento

(90)

La compensazione riguarda un’infrastruttura pubblica che non è utilizzata per offrire beni o servizi su un mercato. Di conseguenza le misure non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (116).

(91)

Al riguardo, nella decisione di avvio del procedimento non trova adeguato riscontro il fatto che l’infrastruttura è di proprietà di Veilys AS. Poiché Veilys AS è l’unico fornitore possibile e il Comune l’unico acquirente possibile, la compensazione non va a beneficio di un’impresa (117).

(92)

Comunque non si è verificata nessuna sovracompensazione. Nella misura in cui l’erogazione di illuminazione stradale è un SIEG, sono soddisfatti i criteri Altmark (118).

4.1.3.    Osservazioni specifiche sulla misura a) – gestione e manutenzione

(93)

Secondo BKK Veilys la compensazione rispecchia i costi sottostanti e il livello di remunerazione in contratti comparabili e non c’è sovracompensazione (119).

(94)

Per quanto riguarda l’analisi comparativa, BKK Veilys ritiene che il livello di prezzo indicato nella denuncia non sia suffragato. È inoltre necessario considerare le peculiarità del caso. I contratti in questione hanno il formato del prezzo fisso per punto luce e comprendono una gamma completa di servizi. Ne consegue che BKK Veilys si assume il rischio degli eventi avversi, quali condizioni meteorologiche estreme, e la responsabilità di tutta la gestione e manutenzione. Inoltre operare in aree urbane caratterizzate da traffico pesante e altri disagi costa di più (120).

4.1.4.    Osservazioni specifiche sulla misura b) – finanziamento di 12 000 impianti a LED

(95)

BKK Veilys contesta che il finanziamento dei 12 000 impianti a LED costituisca un aiuto di Stato.

(96)

Per quanto a conoscenza di BKK Veilys, il Comune ha acquistato gli impianti al costo di 2 000 NOK per punto di luce e i costi di progettazione, installazione e documentazione sono ammontati a […] NOK per punto luce.

(97)

Sulla base di tali cifre, i costi di ammodernamento sono ammontati a […] NOK per punto luce. Ciò equivale a circa […] volte i costi annui di capitale compensati dal Comune. Di conseguenza l’ammodernamento rappresentato dai 12 000 impianti a LED è costato molto di più di quello che avrebbe potuto essere realizzato sulla base di tale compensazione (121).

(98)

Inoltre gli impianti a LED garantiranno notevoli risparmi in termini di costi energetici per il Comune. Secondo le informazioni a disposizione di BKK Veilys, i risparmi sui costi sono stati stimati in 450 NOK per punto luce all’anno. Ciò significa che il Comune recupererà l’investimento in meno di 7 anni (122).

4.1.5.    Osservazioni specifiche sulla misura c) – compensazione per i costi di capitale

(99)

Secondo BKK Veilys la compensazione riguarda attività a carattere non economico. L’elemento relativo ai costi di capitale dovrebbe essere considerato come un contributo di accesso all’infrastruttura (123).

(100)

Comunque la compensazione per i costi di capitale non conferisce un vantaggio economico a BKK Veilys. Il costo di installazione di un punto luce è di circa 20 000 NOK, cui si aggiungono altri 10 000-50 000 NOK per i lavori di preparazione. Il costo di installazione delle 16 058 luci stradali di proprietà di BKK Veilys è quindi di almeno 500 000 000 NOK (124).

(101)

Ne consegue che i costi di capitale non sono compensati in misura sproporzionata. L’infrastruttura di illuminazione stradale è gestita in modo da continuare a soddisfare le norme tecniche (125).

II.   VALUTAZIONE

5.   PRESENZA DI AIUTO DI STATO

5.1.   CONTESTO

(102)

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra parti contraenti, gli aiuti concessi dagli Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(103)

Per qualificare una misura aiuto di Stato è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) essa conferisce un vantaggio a un’impresa; iii) favorisce talune imprese (selettività); iv) minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi. Come sopra accennato, l’Autorità ha emanato orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato (126).

(104)

Sulla scorta delle osservazioni pervenute, l’Autorità ritiene opportuno valutare innanzitutto se la compensazione nell’ambito delle misure a) e c) è andata a beneficio di un’impresa. Se la risposta sarà affermativa, e nella misura in cui il finanziamento degli impianti a LED (misura b)] abbia conferito un vantaggio agli stessi soggetti, anche tale vantaggio sarà andato a beneficio di un’impresa.

5.2.   LA NOZIONE DI IMPRESA

5.2.1.    Il criterio giuridico

(105)

La nozione di impresa comprende qualsiasi soggetto che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (127). Qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi in un mercato costituisce attività economica (128).

(106)

Contrariamente a quanto asserito dal denunciante, non è determinante il fatto che un’attività possa, in linea di principio, essere esercitata da un operatore privato. È invece necessario conoscere le circostanze specifiche in cui viene svolta l’attività (129). Al riguardo, occorre verificare se, per la sua natura, il suo oggetto e le norme alle quali è soggetta, l’attività in questione sia connessa all’esercizio dei pubblici poteri oppure presenti un carattere economico che giustifica l’applicazione delle regole di concorrenza SEE (130).

(107)

La determinazione dell’esistenza di un mercato per una data attività può variare da uno Stato SEE all’altro in funzione delle condizioni nazionali (131). Anche la qualificazione di una determinata attività può cambiare nel tempo a seguito di decisioni politiche o di sviluppi economici.

(108)

Per quanto riguarda i soggetti che svolgono più attività, la qualificazione giuridica deve essere effettuata separatamente per ciascuna attività. Il fatto che un ente sia investito di pubblici poteri non impedisce pertanto di qualificarlo come impresa per quanto riguarda altre attività (132). Tuttavia se un’attività economica non può essere dissociata dall’esercizio dei pubblici poteri, l’insieme delle attività è qualificato come attività a carattere non economico (133).

(109)

Dalla giurisprudenza della Corte EFTA consegue che la nozione di «servizi» in relazione alle libertà fondamentali è rilevante per stabilire se le attività siano di carattere economico in un contesto di aiuti di Stato. Come si evince dall’articolo 37, primo comma, dell’accordo SEE, sono considerate «servizi» ai sensi dell’accordo solo le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione (134).

(110)

La caratteristica essenziale della retribuzione è che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata (135), corrispettivo che è generalmente pattuito fra tra il prestatore e il destinatario del servizio (136).

(111)

La nozione di «servizi» dovrebbe essere intesa anche alla luce dell’articolo 37, secondo comma, dell’accordo SEE (137). A norma di tale disposizione i servizi comprendono in particolare attività di carattere industriale e commerciale ed attività artigiane e libere professioni.

(112)

Dalla giurisprudenza costante si evince che la natura di un’attività deve essere accertata alla luce del settore in cui si svolge e delle modalità di organizzazione del settore stesso.

(113)

In campo educativo, ad esempio, il finanziamento dell’istruzione impartita nell’ambito di un sistema nazionale non è considerato corrispettivo di un servizio qualora siano soddisfatte due condizioni. Innanzitutto che lo Stato istituendo e mantenendo la pubblica istruzione non intenda svolgere attività retribuite bensì adempiere i propri compiti nei confronti dei propri cittadini. In secondo luogo che il sistema sia in generale finanziato dal bilancio pubblico e non dai pagamenti degli utenti (138).

(114)

Secondo la stessa logica, l’elemento di retribuzione è stato considerato assente per quanto riguarda gli asili nido comunali in Norvegia. Di conseguenza gli asili nido comunali non sono stati considerati imprese nel contesto degli aiuti di Stato (139).

(115)

Per quanto riguarda il settore sanitario, la Corte EFTA ha stabilito che la natura della prestazione di servizi di sostegno nei settori degli appalti, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dell’archiviazione deve essere determinata in funzione del successivo utilizzo dei servizi. Laddove i servizi di sostegno non sono forniti sul mercato, ma nell’ambito di un sistema sanitario nazionale istituito sulla base della solidarietà, la loro prestazione ha carattere non economico (140).

5.2.2.    Applicazione del criterio giuridico al caso in esame

(116)

Come illustrato ai precedenti punti (53) e (54), le società del gruppo BKK svolgono attività economiche su numerosi mercati.

(117)

Secondo la Corte di giustizia non è escluso che un istituto possa esercitare attività al tempo stesso economiche e non economiche, a condizione tuttavia che esso tenga una contabilità separata per quanto riguarda i diversi finanziamenti ricevuti, in modo da escludere qualsiasi rischio di sovvenzione trasversale delle sue attività economiche mediante fondi pubblici di cui esso beneficia a titolo delle sue attività non economiche (141). Pertanto affinché si possa considerare che il finanziamento pubblico va a beneficio di attività non economiche dev’essere escluso qualsiasi rischio di sovvenzione trasversale.

(118)

Nel caso in esame non sono state presentate all’Autorità argomentazioni a sostegno dell’esistenza di sufficienti misure di salvaguardia, che assicurino l’effettiva e idonea separazione da altre attività economiche delle entrate e dei costi nell’ambito dei contratti in questione. Al contrario le autorità norvegesi hanno dichiarato che avrebbero dovuto essere poste in essere misure di salvaguardia e che non si possono escludere sovvenzioni trasversali (142).

(119)

Su tale base, e a prescindere dal fatto che le attività compensate abbiano carattere economico, l’Autorità è quindi costretta a concludere che la compensazione nell’ambito delle misure a) e c) è andata a beneficio di un’impresa.

(120)

Ciononostante, alla luce delle argomentazioni presentate, l’Autorità valuterà anche se le attività compensate nell’ambito delle misure in questione abbiano di per sé carattere economico. L’Autorità valuterà innanzitutto le attività relative alle luci stradali di proprietà di società del gruppo BKK.

(121)

Come ribadito ai precedenti punti (59)-(60), le autorità norvegesi rimandano alle responsabilità dei comuni, che ai sensi della sezione 20 della legge norvegese sulle strade devono provvedere alla gestione e alla manutenzione delle strade comunali. La sezione 20 non obbliga i comuni a fornire l’illuminazione stradale, né a fornirla a un certo livello, tuttavia tale attività contribuisce all’obiettivo della sicurezza stradale. Inoltre il Comune rispetta la norma (veinormalen) dell’amministrazione norvegese della rete viaria pubblica (Statens vegvesen) in fase di pianificazione, costruzione e ammodernamento delle strade. Tale norma contiene specifiche relative alla presenza di luci stradali (143).

(122)

In tale contesto le autorità norvegesi asseriscono, come indicato al punto (61), che la sentenza Selex corrobora la loro posizione secondo cui le attività compensate hanno carattere non economico (144). Inoltre, come esposto al punto (62), le autorità norvegesi si appellano al punto 17 degli orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, relativo ai pubblici poteri e alle pubbliche autorità (145). Comunque, dette autorità intendono sostenere che attività che perseguono obiettivi di sicurezza pubblica devono essere qualificate alla stregua delle attività a carattere non economico svolte a fini sociali, culturali, educativi e pedagogici.

(123)

Come già stabilito, per determinare se l’attività ha carattere economico è necessario conoscere le circostanze specifiche in cui essa viene svolta (146). Nel caso in esame il punto di partenza naturale per tale valutazione è il quadro normativo vigente in materia di erogazione di illuminazione stradale lungo le strade comunali della Norvegia, nonché le circostanze specifiche di Bergen.

(124)

Per quanto riguarda il quadro normativo vigente in Norvegia, la legislazione e le norme cui rimandano le autorità norvegesi comportano semplicemente che i comuni sono responsabili della gestione delle infrastrutture stradali comunali e l’esigenza di soddisfare i requisiti relativi alla presenza di illuminazione stradale, affinché le strade siano conformi alla norma (veinormalen) dell’amministrazione norvegese della rete viaria pubblica (Statens vegvesen). Come sopra indicato, tuttavia, la sezione 20 della legge norvegese sulle strade non impone ai comuni di fornire l’illuminazione stradale, né di fornirla a un certo livello. Inoltre nulla impedisce ai comuni di appaltare (integralmente o parzialmente) a soggetti commerciali la gestione e manutenzione delle strade comunali come attività economica.

(125)

Riguardo alle circostanze specifiche di Bergen, l’Autorità osserva che l’inclusione dell’infrastruttura di illuminazione stradale all’atto della vendita di Bergen Lysverker ha avuto l’effetto di far diventare BKK DA l’unico fornitore disponibile lungo le strade comunali interessate. BKK DA ha acquisito tale posizione in concorrenza con altri cinque offerenti.

(126)

Inoltre, come descritto al punto (32), la sezione 7(c) dell’accordo di vendita comprendeva un meccanismo che disciplina la compensazione economica futura. Tale meccanismo consente un livello di rendimento regolamentato.

(127)

Sulla base di questi elementi l’Autorità ritiene che, attraverso la vendita dell’infrastruttura di illuminazione stradale, combinata all’istituzione del meccanismo di compensazione che consente un livello di rendimento regolamentato, il Comune abbia creato un mercato per la fornitura al Comune stesso dei servizi in questione come attività economica. L’unicità dell’infrastruttura, che ha fatto sì che il suo acquirente diventasse l’unico fornitore disponibile, non implica, di per sé, che le società interessate del gruppo BKK non abbiano prestato servizi su un mercato. Inoltre occorre sottolineare che BKK DA ha acquisito tale posizione in concorrenza con altri cinque offerenti.

(128)

Questo punto di vista è corroborato dalla linea d’azione intrapresa dal gruppo BKK e dal Comune riguardo ai successivi contratti periodicamente stipulati. Il gruppo BKK ha cercato di massimizzare i profitti dando una propria interpretazione delle clausole contrattuali e ha sottolineato che sta operando a titolo commerciale al fine di creare valore per i suoi azionisti (147). Il Comune, dal canto suo, ha agito sulla base del presupposto di avere di fronte un fornitore commerciale. Le autorità norvegesi hanno effettivamente fatto rimando al potere di mercato esercitato dal gruppo BKK in veste di proprietario dell’infrastruttura.

(129)

Come risulta da molteplici denunce presentate alla camera norvegese dei ricorsi per gli appalti pubblici (KOFA), i servizi relativi alla manutenzione e gestione delle luci stradali sono offerti anche da diversi fornitori su base commerciale (148). Pertanto, come descritto nella sezione 3.1.4, il Comune ha effettivamente ricevuto offerte da diversi fornitori quando ha indetto una procedura competitiva per tali servizi.

(130)

Di conseguenza l’Autorità osserva che era effettivamente prassi normale in Norvegia e nell’area di Bergen fornire servizi di manutenzione e gestione dietro retribuzione. Questo è anche indice del fatto che tali attività avevano carattere economico.

(131)

Per quanto riguarda la compensazione versata per la manutenzione e la gestione delle luci stradali di proprietà del Comune, nessun elemento delle clausole contrattuali può portare a ritenere che tali attività debbano essere qualificate diversamente. Ad eccezione del fatto che non vi sono costi di capitale da compensare, fino al 1o aprile 2020 le condizioni contrattuali erano identiche a quelle applicabili alle luci stradali controllate dal gruppo BKK. A partire dal 1o aprile 2020 i servizi sono prestati nell’ambito di un contratto commerciale aggiudicato sulla base di una procedura competitiva (149).

(132)

Riguardo al rimando fatto dalle autorità norvegesi alla sentenza Selex (150), va ricordato che tale causa riguardava attività svolte dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea («Eurocontrol»), istituita da vari Stati europei nell’ambito della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (151).

(133)

In sede di impugnazione, la Corte di giustizia ha ribadito quanto rilevato nell’ambito di un procedimento precedente, ossia che, considerate nel loro complesso, le attività di Eurocontrol, per natura, per oggetto e per le norme che le disciplinano, si ricollegano all’esercizio di prerogative, relative al controllo e alla polizia dello spazio aereo, che sono tipiche dei pubblici poteri. Tale conclusione vale parimenti per l’attività di assistenza che Eurocontrol svolge in favore delle amministrazioni nazionali in materia di gare d’appalto, segnatamente per l’acquisto di attrezzature e di sistemi nel settore della gestione del traffico aereo (152).

(134)

Alla luce della valutazione esposta ai punti (123)-(131), l’Autorità conferma pertanto che il caso in esame è sostanzialmente diverso dalla sentenza Selex. Occorre rammentare che nella sentenza Selex la Corte ha effettivamente stabilito che lo scopo di lucro è un’indicazione del carattere economico di un’attività (153).

(135)

L’Autorità non può neppure concordare sul fatto che le attività compensate nell’ambito delle misure a) e c) riguardino pubblici poteri o pubbliche autorità ai sensi del punto 17 degli orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato (154). Si configura piuttosto la situazione in cui il Comune compensa un fornitore che opera su base commerciale ed economica. Pertanto la situazione è analoga a quella di un Comune che appalta lavori di costruzione o manutenzione di strade comunali a un’impresa commerciale.

(136)

Nella stessa ottica, l’Autorità non è tuttora convinta dall’affermazione secondo la quale le attività che perseguono obiettivi di sicurezza pubblica devono essere qualificate alla stregua delle attività a carattere non economico svolte a fini sociali, culturali, educativi e pedagogici. Non è possibile concludere sulla base della giurisprudenza che le attività hanno di per sé carattere non economico perché perseguono una determinata finalità. Per tale qualificazione è necessario, come già indicato, conoscere le circostanze specifiche in cui l’attività viene svolta. A titolo di esempio, le attività di manutenzione del patrimonio pubblico possono chiaramente essere svolte su base economica, anche se necessarie per la sicurezza degli utenti.

5.2.3.    Conclusioni

(137)

Sulla base di quanto precede, l’Autorità trae la conclusione che la compensazione nell’ambito delle misure a) e c) è andata a beneficio di un’impresa. Nella misura in cui il finanziamento degli impianti a LED (misura b)] ha conferito un vantaggio agli stessi soggetti, anche questo sarebbe andato a beneficio di un’impresa.

5.3.   PRESENZA DI RISORSE STATALI

(138)

Per costituire aiuto di Stato, una misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali. Il concetto di risorse statali comprende le risorse di enti infrastatali regionali (155).

(139)

Le misure sono tutte finanziate dal bilancio del Comune e comportano quindi il consumo di risorse statali.

5.4.   VANTAGGIO

5.4.1.    Introduzione

(140)

Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, un vantaggio è un beneficio economico che un’impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato (156). Pertanto, non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni, i prestiti o le assunzioni di partecipazione sono idonee a conferire un vantaggio, ma anche interventi che, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono effetti identici (157). Di conseguenza, non si può ritenere che una misura esuli dall’ambito di applicazione del divieto di aiuti di Stato per il semplice fatto di assumere la forma di un accordo comprendente impegni reciproci (158).

5.4.2.    Sulla base delle condizioni Altmark non può essere escluso un vantaggio

5.4.2.1.   Le condizioni Altmark

(141)

Esiste una giurisprudenza specifica applicabile alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa alle imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale («SIEG»). Dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark consegue che, in siffatti casi, la presenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE può essere esclusa se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative (159):

i.

«In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro.

ii.

In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente […].

iii.

In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

iv.

In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico […] non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata […], avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi».

(142)

L’Autorità ha pubblicato un insieme di orientamenti sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per i SIEG (160). Le condizioni Altmark sono trattate nella sezione 3 di tali orientamenti.

5.4.2.2.   Applicazione delle condizioni Altmark al caso in esame

(143)

La prima condizione prevede che l’impresa beneficiaria sia incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro.

(144)

Secondo la Corte di giustizia tale condizione ha lo scopo di garantire la trasparenza e la certezza del diritto. Essa impone di determinare se, in primo luogo, l’impresa beneficiaria sia effettivamente stata incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e, in secondo luogo, se tali obblighi siano chiaramente definiti nel diritto nazionale. Di conseguenza, è richiesta la compresenza di criteri minimi relativi all’esistenza di uno o più atti di esercizio del potere pubblico che definiscano in maniera sufficientemente precisa la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico gravanti sulle imprese incaricate (161).

(145)

Di conseguenza, la Corte di giustizia ha confermato una sentenza del Tribunale secondo cui, in mancanza di una definizione chiara del servizio di cui trattasi come SIEG nel diritto nazionale, la prima condizione Altmark non era soddisfatta. Tale giudizio non poteva essere rimesso in discussione dall’esistenza di un fallimento del mercato interessato e dal fatto che il servizio avrebbe potuto essere qualificabile come SIEG. Circostanze del genere non sono pertinenti per determinare se le imprese interessate fossero effettivamente state incaricate dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico con un atto pubblico, e se detti obblighi vi fossero chiaramente definiti (162).

(146)

Inoltre, dalla giurisprudenza costante si evince che, affinché un’impresa possa essere considerata incaricata della gestione di un SIEG, occorre che essa lo sia in forza di un atto della pubblica autorità (163). Tali atti di incarico possono anche recepire contratti, purché essi promanino dalla pubblica autorità e siano vincolanti (164). Tuttavia il fatto che un servizio sia oggetto di un appalto pubblico non è sufficiente a consentirgli di assumere, senza alcuna precisazione, la qualità di SIEG (165).

(147)

Non si tratta quindi di stabilire se il Comune avrebbe potuto affidare a società del gruppo BKK la gestione di un SIEG comprendente i servizi in questione, ma se lo abbia effettivamente fatto.

(148)

Il punto di partenza naturale di tale valutazione è il fatto che né le autorità norvegesi né BKK Veilys hanno osservato che il gruppo BKK è stato incaricato della gestione di un SIEG.

(149)

Come risulta dalle precedenti sezioni 3 e 4, nei loro commenti le autorità norvegesi non hanno fatto alcun riferimento al diritto relativo ai SIEG. BKK Veilys ha semplicemente sostenuto che, se l’erogazione di illuminazione stradale è un SIEG, allora sono soddisfatte le condizioni Altmark. Questo suggerisce, in linea con il rilievo preliminare della decisione di avvio del procedimento, che le società del gruppo BKK non dovevano, e non devono tuttora, adempiere un obbligo di servizio pubblico in relazione alle misure (166).

(150)

Questo punto di vista è ulteriormente suffragato dai contratti trasmessi dalle autorità norvegesi.

(151)

Come spiegato nella precedente sezione 3, l’accordo di vendita del 1996 si caratterizzava per la vendita da parte del Comune di un’impresa che veniva acquistata da BKK DA. L’accordo comprendeva sì clausole sulla fornitura futura di illuminazione stradale e servizi connessi, ma la documentazione fornita non contiene alcuna indicazione che il Comune abbia incaricato BKK DA dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico ai sensi della giurisprudenza.

(152)

Lo stesso vale per i contratti successivi con società del gruppo BKK. Per quanto riguarda le attività concernenti le luci stradali controllate dal gruppo BKK, esse rispecchiano la situazione in cui il Comune acquista da un venditore che controlla un input necessario, anziché incaricare un soggetto dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico. Per quanto riguarda la manutenzione e la gestione delle luci stradali di proprietà del Comune, sono state acquistate come input dell’erogazione da parte del Comune di illuminazione stradale attraverso tale infrastruttura. Entrambi gli insiemi di attività sono stati inclusi nei contratti senza alcuna clausola, precisazione o indicazione che le società del gruppo BKK siano state incaricate della gestione di un SIEG.

5.4.2.3.   Conclusioni

(153)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, l’Autorità conferma il rilievo preliminare esposto nella decisione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda le tre misure, le società del gruppo BKK non dovevano, e non devono tuttora, adempiere un obbligo di servizio pubblico. Di conseguenza, sulla base delle condizioni Altmark non può essere escluso un vantaggio.

5.4.3.    Il principio dell’operatore in un’economia di mercato

5.4.3.1.   Contesto

(154)

Si considera che le operazioni economiche effettuate da enti pubblici non conferiscano un vantaggio alla controparte e pertanto non costituiscano un aiuto di Stato quando sono in linea con le normali condizioni di mercato. L’aspetto della conformità al mercato è valutato in base al principio dell’operatore in un’economia di mercato.

(155)

Nel valutare una disposizione rispetto al principio dell’operatore in un’economia di mercato l’elemento decisivo è costituito dal fatto che l’ente pubblico abbia agito come avrebbe fatto un operatore di mercato in una situazione simile (167). Di conseguenza devono essere presi in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi al ruolo di operatore economico, invece di quelli di autorità pubblica (168).

(156)

Se l’operazione comporti aiuti di Stato deve essere determinato tenendo conto della situazione esistente alla data in cui l’operazione è stata decisa (169). Cosa rappresenta una remunerazione normale discende quindi dai fattori che un’impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe preso in considerazione nella fissazione del prezzo (170).

(157)

L’applicazione del principio dell’operatore in un’economia di mercato implica una valutazione economica complessa da parte dell’Autorità (171). Tale valutazione deve essere effettuata sulla base degli elementi oggettivi e verificabili a disposizione (172).

(158)

In linea con quanto sostenuto nella denuncia, nel prosieguo l’Autorità valuterà se il gruppo BKK sia stato compensato a tassi superiori a quelli di mercato per la manutenzione e la gestione (misura a)]. Successivamente l’Autorità valuterà se il finanziamento dei 12 000 impianti a LED (misura b)] abbia conferito un vantaggio al gruppo.

(159)

Infine l’Autorità prenderà in esame la compensazione per i costi di capitale (misura c)]. Nell’ambito di tale valutazione l’Autorità analizzerà, innanzitutto, se fosse commisurato alla normale prassi del mercato prevedere la compensazione dei costi di capitale. In secondo luogo l’Autorità valuterà se il gruppo BKK sia stato compensato per tali costi a tassi superiori a quelli di mercato.

5.4.4.    Misura a) – gestione e manutenzione

5.4.4.1.   La compensazione versata per l’infrastruttura di proprietà di BKK

(160)

Nel corso del procedimento di indagine formale l’Autorità ha ricevuto informazioni supplementari sulla vendita di Bergen Lysverker a opera del Comune.

(161)

Come esposto nella sezione 3.1.2, nel 1996 il Comune ha venduto a BKK DA l’azienda comunale Bergen Lysverker, compresa la totalità degli attivi e delle operazioni. Sebbene BKK DA abbia acquisito Bergen Lysverker tramite una procedura di gara, la vendita costituiva anche un trasferimento interno di una controllata, in quanto all’epoca BKK DA era controllata al 100 % dal Comune.

(162)

Nella sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996 era inserito un meccanismo che disciplina la compensazione per l’erogazione futura di illuminazione stradale tramite l’infrastruttura che veniva acquistata da BKK DA. Come risulta dalle informazioni presentate nelle sezioni 3.1.2 e 4.1.1, le autorità norvegesi e BKK Veilys concordano sul fatto di essere state e di essere tuttora vincolate da tale clausola all’atto di fissare la compensazione.

(163)

Se l’operazione comporti aiuti di Stato deve essere determinato, come già precisato, tenendo conto della situazione esistente alla data in cui l’operazione è stata decisa (173). Di conseguenza, se all’atto dell’istituzione del meccanismo di compensazione di cui all’accordo di vendita del 1996 erano state previste modalità che limitavano i livelli di compensazione futura ai tassi di mercato, la compensazione calcolata successivamente in base a tale meccanismo non costituisce un vantaggio (174).

(164)

Occorre pertanto valutare, innanzitutto, se il meccanismo di compensazione fosse stato studiato in modo tale da limitare la remunerazione futura ai tassi di mercato. Se la risposta sarà affermativa, occorrerà valutare, in secondo luogo, se il meccanismo sia stato effettivamente applicato.

(165)

In una causa relativa alla conformità al mercato della remunerazione corrisposta per l’assistenza fornita dalle poste francesi (La Poste) alla controllata SFMI-Chronopost (in prosieguo: «Chronopost»), la Corte di giustizia ha sottolineato che i servizi forniti a Chronopost erano inscindibilmente connessi alla rete postale unica gestita da La Poste. Poiché tale rete non era stata studiata in base a considerazioni commerciali, non sarebbe stata istituita da un’impresa privata in assenza di intervento statale (175).

(166)

La Corte di giustizia ha rilevato che, in tale situazione, i costi sopportati da La Poste per la fornitura dei servizi in questione potevano costituire gli elementi obiettivi e verificabili in base ai quali valutare se la remunerazione fosse conforme al mercato. Poteva essere esclusa la presenza di un vantaggio qualora, da un lato, la contropartita richiesta coprisse debitamente i costi aggiuntivi variabili sopportati per la fornitura dei servizi, un contributo adeguato ai costi fissi nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri, e qualora, dall’altro, nessun indizio facesse ritenere che tali elementi fossero stati erroneamente stimati o stabiliti in modo arbitrario (176).

(167)

Anche il caso in esame riguarda servizi inscindibilmente connessi a una rete unica che non era stata costruita in un’ottica commerciale e che non sarebbe stata creata da un’impresa privata in assenza di intervento statale. Inoltre BKK DA era effettivamente detenuta al 100 % dal Comune al momento della conclusione dell’accordo di vendita.

(168)

Sulla base di tali elementi, l’Autorità ritiene che la situazione esistente al momento dell’istituzione del meccanismo di compensazione di cui all’accordo di vendita del 1996 sia paragonabile a quella valutata dalla Corte di giustizia nell’ambito di Chronopost. Di conseguenza, nella misura in cui tale meccanismo di compensazione soddisfa le condizioni Chronopost, l’Autorità lo considera in linea con le condizioni di mercato.

(169)

La sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996 comporta, come indicato nella sezione 3.1.2, che la compensazione copra i costi operativi di BKK più un margine di rendimento regolamentato del capitale impegnato. Di conseguenza, per quanto riguarda l’elemento relativo alla manutenzione e alla gestione, il meccanismo consente solo di coprire i costi. Inoltre l’Autorità non ha ricevuto nessuna informazione secondo la quale costi stabiliti in modo errato o arbitrario, ad esempio in conseguenza di un livello di efficienza artificialmente basso o dell’imputazione scorretta dei costi indiretti, sarebbero ammissibili alla compensazione. Pertanto l’Autorità ritiene che l’elemento del meccanismo di compensazione inerente alla manutenzione e alla gestione rispetti le condizioni di Chronopost.

(170)

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia se il meccanismo di compensazione previsto dall’accordo di vendita del 1996 sia stato applicato, un operatore privato razionale, tenuto conto delle somme in questione, avrebbe investito risorse sufficienti per garantire la conformità. Sarebbero quindi conseguiti controlli della base dei prezzi presentati dal gruppo BKK, anche per quanto riguarda le modalità di determinazione dei costi diretti e indiretti. L’Autorità è inoltre convinta che un acquirente privato avrebbe avviato azioni legali se si fosse trovato di fronte a un fornitore non disposto a documentare che i suoi prezzi sono conformi al meccanismo di compensazione concordato.

(171)

Come descritto nella sezione 3.3, il Comune ha contestato quelli che considera prezzi elevati da parte del gruppo BKK. Il Comune ha altresì ammesso di non poter escludere che i livelli di compensazione costituiscano sovracompensazione e che la mancanza di documentazione sulla base dei prezzi applicati ponga dei problemi. Inoltre il Comune ha nutrito tali preoccupazioni per tutto il periodo oggetto del procedimento di indagine formale.

(172)

Per quanto riguarda le informazioni presentate da BKK Veilys, illustrate nella sezione 4.1.3, queste non comprendono precisazioni in merito alla base dei prezzi applicati. In particolare le informazioni non indicano i costi diretti e indiretti associati alle attività inerenti alla gestione e alla manutenzione, né le modalità di determinazione di tali costi. Per quanto riguarda i costi indiretti, non è stato precisato quale sia il meccanismo di imputazione in essere e perché questo sia considerato corretto. Questa mancanza di specificità è indice di mancato rispetto del meccanismo di compensazione previsto dall’accordo di vendita del 1996.

(173)

Riguardo alle cifre di KOSTRA, riportate al punto (69), esse presentano i costi totali annuali di ciascun comune per punto luce, elettricità inclusa. Tali cifre indicano che per tutto il periodo 2015-2019 il Comune ha registrato i costi più elevati tra i 10 grandi comuni per i quali vengono riportati i dati.

(174)

Le differenze di costo tra i comuni possono derivare da diversi fattori, come spiegato ai precedenti punti (67)-(68) e (94). Tuttavia né le autorità norvegesi né BKK Veilys hanno fornito informazioni che giustificano i livelli dei costi riportati da KOSTRA. BKK Veilys ha semplicemente affermato che sui costi di Bergen incidono fattori specifici, senza fornire ulteriori precisazioni.

(175)

Di conseguenza l’Autorità ritiene che le cifre di KOSTRA indichino che il gruppo BKK ha ricevuto una sovracompensazione. Tuttavia le cifre non sono sufficientemente dettagliate per stabilire in quale misura la sovracompensazione riguarda la manutenzione e la gestione (misura a)] e in quale misura il costo di capitale (misura c)].

(176)

Alla luce di quanto precede, si conclude che la totalità delle informazioni presentate indica che con tutta probabilità la compensazione ha superato il livello commisurato al meccanismo previsto dall’accordo di vendita del 1996. Questo rispecchia la mancata adozione, da parte del Comune, delle misure necessarie per garantire il rispetto di tale meccanismo. Pertanto il Comune non ha agito come un acquirente privato.

5.4.4.2.   La compensazione per l’infrastruttura di proprietà del Comune

(177)

Come descritto nelle sezioni 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5, il Comune ha avuto e continua ad avere la proprietà di un certo numero di luci stradali lungo le sue strade comunali. Inoltre, come indicato nella sezione 3.1.4, a decorrere dal 1o aprile 2020 la manutenzione e la gestione dell’infrastruttura di proprietà del Comune sono state eseguite nell’ambito di un contratto che il Comune aveva appaltato.

(178)

Come dimostra l’invito a presentare offerte che aveva redatto per tale contratto, il Comune era libero di acquistare i servizi di manutenzione e di gestione dell’infrastruttura di proprietà comunale da qualsiasi prestatore interessato e non era vincolato da nessun meccanismo di compensazione predefinito. L’Autorità valuterà quindi separatamente la compensazione versata per tali attività.

(179)

Le informazioni esposte nella sezione 3.1.4 indicano che l’appalto è stato aggiudicato secondo una procedura concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, conforme al diritto SEE in materia di appalti. La decisione di aggiudicazione si basava sul prezzo più basso e nulla lascia presupporre che il tasso di mercato prevalente fosse di fatto inferiore a quello spuntato. Su tale base l’Autorità ritiene che la compensazione versata per la manutenzione e la gestione nell’ambito del contratto di appalto non abbia conferito un vantaggio al gruppo BKK (177).

(180)

Per quanto riguarda la compensazione per le attività svolte prima del 1o aprile 2020, l’Autorità osserva che, sebbene il Comune ritenesse elevato il livello di prezzo, non ha verificato se i servizi potessero essere acquisiti a costi inferiori da un altro fornitore. Ha invece accettato l’applicazione di un prezzo per luce stradale uguale a quello applicato per l’infrastruttura controllata dal gruppo BKK. Di conseguenza l’Autorità osserva che il Comune non ha agito come avrebbe agito un acquirente privato.

(181)

Riguardo al livello della compensazione, come già precisato il livello di compensazione per luce stradale era identico a quello delle luci stradali controllate dal gruppo BKK. Come osservato al punto (176), la totalità delle informazioni presentate indica che il livello di compensazione ha superato quello consentito dal meccanismo basato sui costi previsto dall’accordo di vendita del 1996. Questo fa inoltre ritenere che il Comune abbia pagato più di quanto avrebbe pagato se avesse acquisito i servizi sul libero mercato.

(182)

Nelle informazioni presentate non figurano elementi che indichino il contrario. Come illustrato ai punti da (173) a (175), le cifre di KOSTRA indicano effettivamente che il gruppo BKK ha ricevuto una sovracompensazione. Tuttavia le cifre non sono sufficientemente dettagliate per stabilire in quale misura la sovracompensazione riguarda la manutenzione e la gestione (misura a)] e in quale misura il costo di capitale (misura c)].

(183)

L’Autorità ha inoltre esaminato l’esito della gara per i servizi prestati a decorrere dal 1o aprile 2020. Tuttavia, come illustrato al punto (48), il contratto di appalto aveva per oggetto anche i 12 000 impianti a LED installati sulla rete di proprietà di BKK. Le condizioni spuntate nell’ambito del contratto di appalto non costituiscono quindi un termine di paragone significativo per i prezzi precedentemente applicati per le luci stradali di proprietà del Comune.

(184)

Di conseguenza l’Autorità deve trarre le sue conclusioni sulla base delle altre informazioni disponibili. Come illustrato ai punti (180)-(182), la totalità di queste informazioni indica che il gruppo BKK ha ricevuto una sovracompensazione anche in relazione alle luci stradali di proprietà del Comune.

5.4.4.3.   Conclusioni

(185)

Sulla base della valutazione di cui sopra, l’Autorità giunge alla conclusione che il gruppo BKK ha ricevuto una sovracompensazione per la manutenzione e la gestione dell’illuminazione stradale lungo le strade comunali di Bergen. Per quanto riguarda le luci stradali di proprietà del gruppo BKK, tale sovracompensazione è tuttora in corso. Per quanto riguarda le luci stradali di proprietà del Comune, la sovracompensazione è limitata alle attività svolte fino al 1o aprile 2020.

(186)

Le informazioni presentate dimostrano il conferimento di un vantaggio, ma non mettono l’Autorità in condizione di determinarne l’importo. Questo è rispecchiato nell’ordine di recupero di cui alla sezione 10.

5.4.5.    Misura b) – finanziamento di 12 000 impianti a LED

(187)

Come risulta dalle informazioni esposte nelle precedenti sezioni 3.4 e 4.1.4, il Comune ha acquisito gli impianti a LED da un fornitore esterno. La proprietà di tali impianti non è stata e non sarà trasferita al gruppo BKK. Di conseguenza non è stato conferito alcun vantaggio derivante dal fatto che il Comune non abbia mantenuto la proprietà degli impianti a LED.

(188)

Le autorità norvegesi e BKK Veilys hanno altresì chiarito che l’acquisto degli impianti a LED rappresentava un ammodernamento straordinario che BKK Veilys non aveva l’obbligo di effettuare. Su tale base si può giungere alla conclusione secondo cui il fatto che il Comune abbia sollevato BKK Veilys da oneri che avrebbe dovuto sostenere in base alle condizioni contrattuali non ha conferito vantaggi.

(189)

Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione degli impianti a LED, tali compiti formavano oggetto di un contratto di servizi distinto che è stato appaltato. Per i motivi esposti al punto (179), la compensazione prevista da tale contratto non ha conferito un vantaggio al gruppo BKK.

(190)

Sulla base di quanto precede, l’Autorità ritiene che il finanziamento dei 12 000 impianti a LED (misura b)] non abbia di per sé conferito un vantaggio a imprese del gruppo BKK. Per i motivi esposti ai punti (191) e (192) seguenti, tuttavia, l’Autorità sottolinea che è necessario tenere conto dell’installazione degli impianti a LED all’atto di stabilire il livello di sovracompensazione nell’ambito delle misure a) e c).

(191)

Nella misura in cui tale installazione riduce i costi di gestione e manutenzione, senza determinare una minore compensazione in linea con il meccanismo basato sui costi previsto dall’accordo di vendita del 1996, si configura una sovracompensazione nell’ambito della misura a). L’Autorità rileva al riguardo che, mentre il contratto di appalto ha per oggetto la gestione e la manutenzione degli impianti a LED, risulta che il gruppo BKK è ancora compensato, nell’ambito del contratto descritto al punto (45), per la manutenzione e la gestione dell’infrastruttura su cui tali impianti sono installati. Risulta inoltre che il livello di compensazione è rimasto identico a quando il contratto aveva per oggetto anche gli impianti che sono stati sostituiti con quelli a LED (178).

(192)

Per quanto riguarda la misura c), all’atto di stabilire il livello corretto della compensazione nell’ambito del meccanismo di disciplina del rendimento previsto dall’accordo di vendita del 1996 è necessario tenere conto degli impianti a LED di proprietà del Comune. Poiché gli impianti LED sono di proprietà del Comune, non possono essere inclusi nella base di capitale soggetta a compensazione. Inoltre tale base di capitale avrebbe dovuto essere depurata di qualsiasi valore residuo degli impianti che sono stati sostituiti con quelli a LED.

5.4.6.    Misura c) – compensazione per i costi di capitale

5.4.6.1.   Introduzione

(193)

Come spiegato nella sezione 3.1.2, la compensazione per i costi di capitale è il secondo elemento del meccanismo stabilito nell’accordo di vendita del 1996. Come ulteriormente illustrato nella sezione 3.5, i costi di capitale dell’infrastruttura rappresentano una delle tante componenti di costo della fornitura di illuminazione stradale. Pertanto se il Comune fosse stato proprietario dell’infrastruttura avrebbe sopportato tali costi di capitale direttamente. Per contro, quando l’illuminazione stradale è erogata ricorrendo a un’infrastruttura di proprietà di un altro soggetto giuridico i costi di capitale ricadono su tale soggetto. Sulla base di queste nuove informazioni l’Autorità ritiene che sia commisurato alla prassi normale compensare il proprietario dell’infrastruttura per i costi di capitale.

(194)

A norma del meccanismo previsto dall’accordo di vendita del 1996 il gruppo BKK ha diritto a costi di capitale per il capitale impegnato pari al tasso di rendimento fissato da NVE per l’infrastruttura della rete elettrica regolamentata. Come per la compensazione per la manutenzione e la gestione delle luci stradali di proprietà di BKK, l’Autorità ritiene che se le modalità di questo elemento del meccanismo di compensazione limitavano, all’atto della stipula dell’accordo di vendita, la remunerazione futura ai tassi di mercato, la compensazione calcolata successivamente in base a esso non costituisce un vantaggio (179).

(195)

Come illustrato al punto (166), secondo la sentenza Chronopost il criterio di valutazione dei costi di capitale consiste nel determinare se il rendimento superi una remunerazione adeguata dei capitali propri. Occorre quindi stabilire, innanzitutto, se il meccanismo di regolamentazione previsto dall’accordo di vendita del 1996 consenta un rendimento adeguato, anziché eccessivo. Se la risposta sarà affermativa, occorrerà esaminare, in secondo luogo, se i livelli di compensazione abbiano rispettato tale limitazione.

(196)

La regolamentazione del rendimento del capitale prevista dall’accordo di vendita del 1996 consta di due elementi: i) un tasso di interesse; ii) una base di capitale cui applicare il tasso. L’importo risultante rappresenta il costo di opportunità del capitale e copre sia il costo del finanziamento tramite capitale proprio sia il costo del debito.

(197)

L’Autorità premette che quello del costo di opportunità del capitale è un principio comunemente accettato e in linea con il criterio della remunerazione adeguata del capitale proprio. L’Autorità procederà pertanto alla valutazione dei due elementi della regolamentazione (il tasso di interesse e la base di capitale).

5.4.6.2.   Il tasso di interesse

(198)

Come accennato nella sezione 3.1.1, le reti elettriche sono monopoli naturali e in Norvegia sono oggetto di regolamentazione settoriale. Conformemente a tale regime NVE fissa il tasso di riferimento in modo da consentire ai proprietari dell’infrastruttura di ottenere un rendimento ragionevole sugli investimenti (180).

(199)

NVE stima il tasso su base annua utilizzando la metodologia del costo medio ponderato del capitale («WACC»). I parametri su cui NVE basa la sua stima del WACC comprendono diversi fattori di mercato specifici del settore della rete elettrica, tra cui, in particolare, il beta del capitale proprio (equity beta), i premi di credito del settore e la struttura patrimoniale ottimale. Nell’ultimo decennio il tasso di riferimento ha oscillato tra il 5 % e il 7 % (181).

(200)

Secondo NVE l’esercizio della rete elettrica è caratterizzato da entrate stabili e prevedibili e generalmente è considerato a basso rischio. Il parametro equity beta del WACC è pertanto stimato utilizzando società quotate con flussi di reddito regolamentati, come ad esempio vari fornitori di reti di servizi di pubblica utilità (182).

(201)

Come osservato sopra, il concetto di costo di opportunità del capitale è in linea con il criterio secondo cui il prezzo applicato dovrebbe consentire una remunerazione adeguata dei capitali propri. Il WACC è inoltre un metodo standard di stima di tali costi.

(202)

Il WACC idoneo per i servizi valutati nel caso in esame dovrebbe tuttavia rispecchiare il costo di opportunità di investimenti nell’infrastruttura di illuminazione stradale, e quindi rispecchiare il rischio connesso a tale attività.

(203)

Analogamente alle reti elettriche, l’infrastruttura di illuminazione stradale in questione costituisce un monopolio naturale con notevole longevità. Data la costante domanda di illuminazione stradale da parte del Comune, il rischio di fluttuazioni del reddito è basso. Inoltre, considerando che il Comune paga l’elettricità, si può prevedere che anche i costi siano stabili.

(204)

Questi fattori indicano che l’utilizzo del tasso di riferimento NVE ha rappresentato un’approssimazione adeguata del rendimento di mercato richiesto per l’esercizio dell’infrastruttura di illuminazione stradale. L’Autorità non ha ricevuto nessuna indicazione in senso contrario.

(205)

Su tale base l’Autorità ritiene che la clausola sull’utilizzo del tasso di riferimento NVE fosse commisurata a un adeguato livello di rendimento e quindi in linea con la sentenza Chronopost. Tuttavia, come emergerà dalla valutazione che segue relativa alla base di capitale, le informazioni trasmesse non consentono di stabilire come la compensazione sia stata calcolata in pratica.

5.4.6.3.   La base di capitale

(206)

L’accordo di vendita del 1996 non specifica la metodologia da applicare per determinare il capitale impegnato che costituisce la base di capitale. Tuttavia la sua formulazione non indica in alcun modo che il gruppo BKK abbia diritto a un livello di rendimento eccessivo sotto forma di rendite di monopolio. Al contrario i meccanismi «cost plus», come quello previsto dall’accordo di vendita, sono abitualmente utilizzati nei settori regolamentati per garantire che il livello di compensazione sia adeguato. Su tale base l’Autorità è del parere che dalla clausola secondo cui al capitale impegnato va applicato il tasso di riferimento NVE discende l’obbligo di determinare la base di capitale in modo idoneo a garantire un adeguato livello di rendimento. Di conseguenza, anche questo elemento è commisurato alla sentenza Chronopost.

(207)

Per quanto riguarda il modo in cui il meccanismo è stato attuato, tuttavia, dalle informazioni presentate non risulta possibile stabilire le modalità di calcolo del costo di capitale ammissibile. Le autorità norvegesi non sono state in grado di fornire informazioni specifiche e ritengono che la mancanza di una contabilità separata abbia reso loro difficili i controlli. BKK Veilys ha fatto semplicemente un riferimento generale al capitale che potrebbe essere coinvolto nella costruzione di un’infrastruttura analoga. Come per la compensazione per la gestione e la manutenzione, questa mancanza di precisione è di per sé indicativa del mancato rispetto dell’accordo di vendita del 1996.

(208)

Occorre poi considerare l’utilizzo del tasso di riferimento NVE. Poiché il tasso di riferimento NVE è un tasso di interesse nominale che già ingloba l’inflazione generale, la sua applicazione a una base di capitale stabilita secondo il metodo del costo di sostituzione comporterebbe la doppia compensazione dell’inflazione generale (183). Ai sensi della regolamentazione NVE, che il meccanismo di compensazione chiaramente rispecchia, il tasso di riferimento NVE è di conseguenza applicato al valore contabile degli attivi della rete elettrica messi in produzione, vale a dire al loro valore storico diminuito dell’ammortamento (184).

(209)

Al riguardo l’Autorità ha preso atto del disaccordo tra il Comune e il gruppo BKK. Come illustrato nella sezione 3.5, risulta che, sebbene il Comune abbia propugnato l’utilizzo del valore contabile per la determinazione della base di capitale, il gruppo BKK ha sostenuto l’utilizzo del costo di sostituzione degli attivi. Risulta inoltre che tale disaccordo sia perdurato per tutto il periodo in questione e che di conseguenza la base di capitale possa essere stata stabilita secondo modalità non commisurate alla regolamentazione della remunerazione adeguata prevista dal meccanismo di compensazione dell’accordo di vendita del 1996.

(210)

Infine, le cifre di KOSTRA, presentate al punto (69), mostrano che per tutto il periodo 2015-2019 il Comune ha registrato i costi più elevati per l’illuminazione stradale tra i 10 grandi comuni per i quali vengono riportati i dati. Sebbene le cifre non siano sufficientemente dettagliate per stabilire in quale misura i costi registrati riguardano la manutenzione e la gestione (misura a)] e in quale misura i costi di capitale (misura c)], si tratta di un’indicazione che il gruppo BKK ha ricevuto una compensazione superiore a un adeguato livello di rendimento.

(211)

La totalità delle informazioni presentate indica quindi che con tutta probabilità la compensazione ha superato l’adeguato livello di rendimento consentito dall’accordo di vendita del 1996. Come per la compensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)], questo rispecchia la mancata adozione, da parte del Comune, delle misure necessarie per garantire il rispetto del meccanismo di compensazione. Pertanto il Comune non ha agito come un acquirente privato.

5.4.6.4.   Conclusioni

(212)

Sulla base della valutazione di cui sopra, l’Autorità giunge alla conclusione che il gruppo BKK ha ricevuto una sovracompensazione per i costi di capitale inerenti alle luci stradali di sua proprietà lungo le strade comunali di Bergen.

(213)

Le informazioni presentate dimostrano il conferimento di un vantaggio, ma non mettono l’Autorità in condizione di determinarne l’importo. Questo è rispecchiato nell’ordine di recupero di cui alla sezione 10.

5.5.   SELETTIVITÀ

(214)

Per costituire aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, le misure devono essere selettive in quanto favoriscono «talune imprese o talune produzioni».

(215)

Le misure riguardano società del gruppo BKK. Di conseguenza hanno carattere selettivo.

5.6.   EFFETTO SUGLI SCAMBI E SULLA CONCORRENZA

5.6.1.    Il criterio giuridico

(216)

Un vantaggio concesso a un’impresa costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE solo se «favorendo talune imprese o talune produzioni, fals[a] o minacci[a] di falsare la concorrenza» e solo nella misura in cui «incid[e] sugli scambi» tra Stati SEE. Affinché tali criteri siano soddisfatti, non è necessario accertare l’effettiva distorsione della concorrenza e la reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati SEE. È sufficiente infatti esaminare se l’aiuto sia idoneo a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi (185).

(217)

Per quanto riguarda la condizione relativa alla distorsione della concorrenza, negli orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato si osserva che tale distorsione può essere esclusa solo se ricorrono determinate condizioni cumulative, ossia: a) il servizio deve essere soggetto a un monopolio legale stabilito in conformità del diritto del SEE; b) il monopolio legale non deve soltanto escludere la concorrenza sul mercato, ma anche la concorrenza per il mercato; c) il servizio non deve essere in concorrenza con altri servizi; e d) se il prestatore del servizio opera in un altro mercato aperto alla concorrenza, si deve escludere che vi sia una sovvenzione trasversale (186).

(218)

Nella recente giurisprudenza la Corte di giustizia ha rimandato al punto equivalente della corrispondente comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (187). Rispetto alla condizione b), la Corte ha sottolineato che non è sufficiente che il servizio sia soggetto a un monopolio legale legittimo. Il monopolio legale deve infatti escludere anche qualsiasi concorrenza potenziale per la posizione di prestatore esclusivo del servizio (188).

(219)

Per quanto riguarda la condizione relativa all’incidenza sugli scambi, tale incidenza si verifica quando l’aiuto rafforza la posizione di un’impresa rispetto alle imprese concorrenti nell’ambito degli scambi tra Stati SEE. Tuttavia non è necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi direttamente a tali scambi. Infatti, quando uno Stato SEE concede un aiuto ad un’impresa, la produzione interna dell’impresa può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati SEE di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato ne risultano diminuite. Di conseguenza, la natura locale o regionale dei servizi non è sufficiente per escludere che l’aiuto possa incidere sugli scambi tra Stati SEE (189).

5.6.2.    Applicazione del criterio giuridico al caso in esame

(220)

Né le autorità norvegesi né BKK Veilys hanno osservato che le attività compensate si sono svolte nell’ambito di un monopolio legale legittimamente stabilito. Di conseguenza, sulla base delle condizioni cumulative di cui agli orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, ribadite al precedente punto (217), non può essere esclusa una distorsione della concorrenza.

(221)

Le attività oggetto di compensazione comprendono inoltre la gestione e la manutenzione dell’illuminazione stradale. Quando il Comune ha indetto una gara per tali servizi ha ricevuto offerte da una molteplicità di imprese. Inoltre sono stati sottoposti alla KOFA molteplici casi di contratti in materia che erano o avrebbero dovuto essere oggetto di gare d’appalto su scala SEE pubblicizzate nella banca dati TED (190). Di conseguenza l’Autorità osserva che in Norvegia esistono mercati consolidati dei servizi inerenti alla gestione e alla manutenzione delle luci stradali. Tali mercati comprendono contratti che possono presentare un interesse su scala SEE.

(222)

Come illustrato al punto (54), le società del gruppo BKK operano anche su numerosi altri mercati. Ciononostante le autorità norvegesi non sono in grado di escludere che le altre attività economiche siano state oggetto di sovvenzioni trasversali.

(223)

Alla luce di quanto precede, l’Autorità è convinta che i vantaggi conferiti al gruppo BKK siano idonei a falsare la concorrenza poiché gli consente di mantenere o rafforzare la sua presenza sui mercati.

(224)

Considerando che le autorità locali norvegesi appaltano periodicamente i contratti di manutenzione e gestione dell’illuminazione stradale mediante gare su scala SEE, è inoltre realistico ritenere che imprese aventi sede in altri Stati SEE prendano in considerazione la possibilità di aumentare la loro presenza sul mercato norvegese per quanto riguarda tali attività. I vantaggi conferiti al gruppo BKK possono consentirgli di mantenere o ampliare le sue attività a scapito di tali concorrenti. Nella misura in cui si sono verificate sovvenzioni trasversali, lo stesso vale probabilmente per le attività economiche in altri mercati aperti alla concorrenza.

(225)

Su tale base l’Autorità ritiene che la sovracompensazione sia anche idonea a incidere sugli scambi.

5.6.3.    Conclusioni

(226)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’Autorità giunge alla conclusione che la sovracompensazione è idonea a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi.

5.7.   CONCLUSIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DI AIUTO DI STATO

(227)

Dalle considerazioni di cui sopra l’Autorità trae la conclusione che la sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] e per i costi di capitale (misura c)] costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

6.   AIUTO INDIVIDUALE O REGIME DI AIUTO

(228)

L’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 definisce «regime di aiuti»«qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito». La lettera e) dello stesso articolo definisce gli «aiuti individuali»«aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e […] aiuti soggetti a obbligo di notifica concessi nel quadro di un regime».

(229)

Per quanto riguarda l’aiuto concesso in relazione all’infrastruttura controllata dal gruppo BKK, esso comprende, come indicato nelle sezioni 5.4.4.1 e 5.4.6, gli importi eccedenti la compensazione consentita dal meccanismo di cui alla sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996. Né le autorità norvegesi né BKK Veilys hanno individuato alcun atto preesistente che permetta siffatta sovracompensazione.

(230)

Analogamente, per quanto riguarda gli aiuti inerenti alla manutenzione e alla gestione dell’infrastruttura di proprietà del Comune, di cui alla sezione 5.4.4.2, le autorità norvegesi e BKK Veilys non hanno fatto valere che tale compensazione fosse stata concessa in base a un atto quale definito all’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3. Pertanto le informazioni presentate nel corso del procedimento di indagine formale non contengono alcuna indicazione che l’aiuto sia stato concesso sulla base di siffatto atto.

(231)

Su tale base l’Autorità giunge alla conclusione che l’aiuto in questione è un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 1, lettera e), della parte II del protocollo 3.

7.   REQUISITI PROCEDURALI

(232)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, «[a]ll’Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. […] Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

(233)

L’Autorità è stata informata per la prima volta dell’aiuto già concesso in virtù della denuncia. L’aiuto è pertanto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3.

8.   COMPATIBILITA

(234)

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE stabilisce che, salvo disposizione contraria, le misure di aiuto di Stato sono incompatibili con il funzionamento dell’accordo medesimo. Le autorità norvegesi non hanno presentato argomenti per dimostrare che le misure in questione costituiscono aiuti compatibili.

(235)

La deroga a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, dell’accordo SEE non è applicabile in quanto l’aiuto non persegue nessuna delle finalità elencate in tale disposizione. Per lo stesso motivo non sono applicabili al caso in esame l’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.

(236)

In relazione all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), l’Autorità osserva che le misure di aiuto comportano una sovracompensazione eccedente il livello necessario per promuovere le attività economiche interessate. Secondo una giurisprudenza costante, un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall’articolo 61, paragrafo 3, non può essere considerato compatibile con l’accordo SEE (191). Pertanto, poiché la sovracompensazione non era necessaria per promuovere le attività economiche in questione, essa è incompatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

(237)

Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, l’Autorità osserva, come stabilito nella sezione 5.4.2.2, che le società del gruppo BKK non dovevano, e non devono tuttora, adempiere un obbligo di servizio pubblico in relazione ai servizi in questione. Poiché non si tratta di una compensazione versata a un’impresa incaricata della gestione di un SIEG, non è applicabile la deroga di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

(238)

Sulla scorta di tali considerazioni l’Autorità ritiene che la sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] e per i costi di capitale (misura c)] non possa essere dichiarata compatibile con l’accordo SEE.

9.   CONCLUSIONI

(239)

Per i motivi sopra esposti, l’Autorità trae la conclusione che la sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] e per i costi di capitale (misura c)] versata a società del gruppo BKK in relazione all’illuminazione stradale lungo le strade comunali del Comune costituisca un aiuto di Stato illegale che è incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

(240)

La sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] riguarda innanzitutto l’infrastruttura di illuminazione stradale controllata dal gruppo BKK (192). La sovracompensazione inerente a tale infrastruttura comprende gli elementi eccedenti i costi ammissibili alla compensazione in base al meccanismo di cui alla sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996.

(241)

In secondo luogo la sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] riguarda i servizi inerenti all’infrastruttura di illuminazione stradale di proprietà del Comune. Per tali servizi la sovracompensazione equivale alle somme eccedenti il prezzo di mercato che avrebbe potuto essere spuntato sul libero mercato.

(242)

Il rilievo di sovracompensazione illegale e incompatibile per la manutenzione e la gestione (misura a)] è limitato al periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per quanto riguarda l’infrastruttura di illuminazione stradale controllata dal gruppo BKK, la sovracompensazione è tuttora in corso. Per quanto riguarda l’infrastruttura di illuminazione stradale di proprietà del Comune, essa comprende le attività svolte fino al 1o aprile 2020.

(243)

Per quanto riguarda la compensazione dei costi di capitale (misura c)], l’aiuto di Stato illegale e incompatibile è costituito dalla compensazione eccedente l’adeguato livello di rendimento consentito dal meccanismo di cui alla sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996. Poiché tale rilievo non è limitato al periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016, esso riguarda tutte le sovracompensazioni corrisposte entro il termine di prescrizione di 10 anni (193). Il termine di prescrizione è stato interrotto alla data in cui l’Autorità ha trasmesso la denuncia alle autorità norvegesi, invitandole a presentare osservazioni in merito, con lettera del 1o giugno 2017 (194).

10.   RECUPERO

(244)

La Corte EFTA ha stabilito che l’obbligo di abolire gli aiuti incompatibili è finalizzato a ripristinare la situazione antecedente (195). Tale scopo è raggiunto allorché il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi mediante aiuti illegali e incompatibili, ed è così privato del vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti (196). Dalla giurisprudenza costante si evince inoltre che, quando ordina il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, l’Autorità non è tenuta a fissare l’importo esatto dell’aiuto da recuperare (197).

(245)

La parte II del protocollo 3 contiene norme dettagliate in materia di recupero. In linea con la giurisprudenza, il suo l’articolo 14, paragrafo 1, impone all’Autorità l’obbligo di recuperare gli aiuti illegali e incompatibili, salvo ove ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto. Stabilisce inoltre che lo Stato interessato adotta tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto illegale che risulti incompatibile.

(246)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, l’aiuto recuperabile comprende gli interessi calcolati dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di recupero. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, il recupero va inoltre effettuato senza indugio secondo le procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale. Tali procedure nazionali devono consentire l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero.

(247)

Ulteriori disposizioni di esecuzione in materia di recupero figurano nella decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (198). L’Autorità ha inoltre pubblicato orientamenti sul recupero degli aiuti illegali e incompatibili (199).

(248)

Sulla base della valutazione di cui sopra e conformemente alle suddette disposizioni sul recupero degli aiuti illegali e incompatibili, l’Autorità ha pertanto adottato la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] e per i costi di capitale (misura c)] versata a società del gruppo BKK in relazione all’illuminazione stradale lungo le strade comunali del Comune costituisce aiuto di Stato illegale che è incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

Articolo 2

La sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] riguarda innanzitutto l’infrastruttura di illuminazione stradale controllata dal gruppo BKK. La sovracompensazione inerente a tale infrastruttura comprende gli elementi eccedenti i costi ammissibili alla compensazione in base al meccanismo di cui alla sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996.

In secondo luogo la sovracompensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)] riguarda i servizi inerenti all’infrastruttura di illuminazione stradale di proprietà del Comune. Per tali servizi la sovracompensazione equivale alle somme eccedenti il prezzo di mercato che avrebbe potuto essere spuntato sul libero mercato.

Articolo 3

La sovracompensazione per i costi di capitale (misura c)] comprende la compensazione eccedente l’adeguato livello di rendimento consentito dal meccanismo di cui alla sezione 7(c) dell’accordo di vendita del 1996.

Articolo 4

Per quanto riguarda la compensazione per la manutenzione e la gestione (misura a)], il rilievo di sovracompensazione illegale e incompatibile è limitato al periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per quanto riguarda l’infrastruttura di illuminazione stradale controllata dal gruppo BKK, la sovracompensazione è tuttora in corso. Per quanto riguarda l’infrastruttura di illuminazione stradale di proprietà del Comune, essa comprende le attività svolte fino al 1o aprile 2020.

Articolo 5

Per quanto riguarda la compensazione per i costi di capitale (misura c)], l’aiuto risultato illegale e incompatibile comprende tutte le sovracompensazioni concesse entro il termine di prescrizione di 10 anni di cui all’articolo 15 della parte II del protocollo 3. Tale termine di prescrizione è stato interrotto alla data in cui l’Autorità ha trasmesso la denuncia alle autorità norvegesi, invitandole a presentare osservazioni in merito, con lettera del 1o giugno 2017.

Articolo 6

Le autorità norvegesi adottano tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto illegale e incompatibile di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

L’aiuto da recuperare comprende gli interessi e gli interessi composti calcolati dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di recupero. Gli interessi sono calcolati conformemente all’articolo 9 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL, modificata.

Articolo 7

Il recupero è effettuato senza indugio secondo le procedure previste dal diritto norvegese, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

Le autorità norvegesi devono garantire che il recupero dell’aiuto sia eseguito entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione le autorità norvegesi trasmettono all’Autorità le seguenti informazioni:

1.

l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare;

2.

le date alle quali le somme da recuperare sono state messe a disposizione delle società interessate del gruppo BKK;

3.

una relazione sui progressi compiuti e sulle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 9

Qualora le autorità norvegesi dovessero incontrare gravi difficoltà che impediscano loro di rispettare l’uno o l’altro dei termini di cui agli articoli 7 e 8, esse devono informare l’Autorità di dette difficoltà. A condizione che le autorità norvegesi presentino una giustificazione adeguata, l’Autorità può prorogare i termini, conformemente al principio di leale collaborazione.

Articolo 10

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Arne RØKSUND

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  Decisione n. 27/19/COL, del 16 aprile 2019, relativa all’avvio di un’indagine formale riguardo a presunti aiuti di Stato concessi in relazione al sistema di illuminazione stradale di Bergen, GU C 197 del 13.6.2019, pag. 25, e supplemento SEE n. 46 del 13.6.2019, pag. 1.

(2)  Alla data di adozione della presente decisione, le informazioni su Nelfo erano reperibili al seguente indirizzo Internet: https://www.nho.no/en/english/nho-sectoral-federations/.

(3)  Documento n. 855990 e relativi allegati registrati come documenti nn. 855997, 855996, 855995, 858823, 858813, 858821 e 855991. Stando alle informazioni pubbliche reperibili sul sito web www.proff.no, BKK AS ha recentemente cambiato nome diventando Eviny AS. Tenuto conto del periodo di tempo in questione e della necessità di garantire la coerenza con la decisione di avvio del procedimento, nella presente decisione viene comunque utilizzato il nome BKK AS. Le altre ragioni sociali citate sono quelle utilizzate nella denuncia e nelle osservazioni presentate dalle autorità norvegesi e dalle parti interessate.

(4)  Documento n. 858239.

(5)  Documenti nn. 863097, 863099, 864432 e 864434.

(6)  Documento n. 872926.

(7)   Ibid.

(8)  Documento n. 873252.

(9)  Documento n. 923689.

(10)  Documento n. 1058456.

(11)  La pandemia di COVID-19 e il conseguente carico di lavoro straordinario in termini di casi notificati hanno inciso sul trattamento di questa denuncia.

(12)  Documento n. 1070238.

(13)  Documento n. 1073541 e relativi allegati registrati come documenti nn. 1073542 e 1073543.

(14)  Documento n. 1082647.

(15)  Documento n. 1126799.

(16)  Documento n. 1126803.

(17)  Documento n. 1126801.

(18)  Documento n. 1178400.

(19)  Le autorità norvegesi hanno risposto con e-mail del 12 aprile 2021, registrata come documento n. 1202143. La lettera di accompagnamento e i relativi allegati sono registrati come documenti nn. 1194243, 1194249, 1194179, 1194189, 1194181, 1194183, 1194199, 1194185, 1194187, 1194217, 1194191, 1194193, 1194197, 1194195, 1194255, 1194253, 1194205, 1194201, 1194203, 1194209, 1194207, 1194211, 1194213, 1194223, 1194215, 1194229, 1194219, 1194221, 1194225, 1194233, 1194227, 1194235, 1194231, 1194239, 1194251, 1194237, 1194245, 1194241 e 1194247.

(20)  Documento n. 863099, pag. 1. Ulteriori informazioni figurano di seguito ai punti 3 e 4 relativi alle osservazioni delle autorità norvegesi e delle parti interessate.

(21)  Cifre tratte dal sito web www.proff.no.

(22)  Documento n. 1126803, pag. 1, e documento n. 1126801, pag. 1.

(23)  V. punti 19 e 34 della decisione di avvio del procedimento.

(24)  Documento n. 855990, pag. 6.

(25)  Documento n. 855990, pag. 7.

(26)  Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, punti 87-93.

(27)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8), di cui al punto 1 ha dell’allegato XV dell’accordo SEE, v. decisione del Comitato misto n. 225/2012, pubblicata nella GU L 81 del 21.3.2013, pag. 27, e nel supplemento SEE n. 18 del 21.3.2013, pag. 32, modificato dal regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 313 del 10.12.2018, pag. 2), v. decisione del Comitato misto n. 266/2019 (non ancora pubblicata), e regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione, del 13 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 360/2012 introducendo una proroga del periodo di applicazione e una deroga dipendente da fattori temporali a favore delle imprese in difficoltà al fine di tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 1), v. decisione del comitato misto n. 68/2021 (non ancora pubblicata).

(28)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3), di cui al punto 1 h dell’allegato XV dell’accordo SEE, v. decisione del Comitato misto n. 66/2012 pubblicata nella GU L 207 del 2.8.2012, pag. 46, e nel supplemento SEE n. 43 del 2.8.2012, pag. 56.

(29)  Documento n. 855990, pag. 8.

(30)  Documento n. 1126801, pag. 3.

(31)  Documento n. 1126801, pag. 3.

(32)  Documento n. 1126801, pag. 3.

(33)  Documento n. 1126801, pag. 3.

(34)  Documento n. 1126801, pag. 3.

(35)  Documento n. 1194249, pag. 2.

(36)  Documento n. 1194249, pag. 4.

(37)  Documento n. 1194189, pag. 2 (impaginata 1372).

(38)  Documento n. 1194189, pagg. 2 e 3 (impaginate 1372 e 1373).

(39)  Documento n. 1194189, pag. 5 (impaginata 1375).

(40)  Documento n. 1194189, pagg. 5 e 7 (impaginate 1375 e 1376).

(41)  Documento n. 1194179.

(42)  Documento n. 1194249.

(43)  Documento n. 1194179. Nell’originale in lingua norvegese il punto è formulato come segue: «[…] kjøperen står fritt til å avtale på markedsmessige betingelser drift av veilys som skal innebære kostnadsdekning + NVE rente for den kapital som er bundet.»

(44)  Documento n. 1194249, pagg. 3-4, e documento n. 1194183.

(45)  Documento n. 1194249, pag. 6.

(46)  Documento n. 1194253, pagg. 1-5.

(47)  Documento n. 1194253.

(48)  Documento n. 1194253.

(49)  Documento n. 1194205, pagg. 1-5.

(50)  Copia del contratto è stata trasmessa all’Autorità il 28 febbraio 2019 ed è registrata come documento n. 1058456.

(51)  Documento n. 1058456.

(52)  Documento n. 1194203.

(53)  Documento n. 1194209.

(54)  Documento n. 1194211.

(55)  Documento n. 1194213.

(56)  Documento n. 1194223.

(57)  Documento n. 1194201.

(58)  Contratto citato nella lettera registrata come documento n. 1194203.

(59)  Documento n. 1126801, pag. 4, e documento n. 1194249, pag. 13.

(60)  Documento n. 1194249, pag. 13.

(61)  Documento n. 1194251, punti 1.6, 2.2 e 8.

(62)  Documento n. 1194249, pag. 13.

(63)  Documento n. 1194231.

(64)  Documento n. 1194249, pag. 14.

(65)  Alla data di adozione della presente decisione le informazioni aggregate sui servizi forniti dal gruppo BKK erano disponibili al seguente indirizzo: https://www.eviny.no/vare-tjenester.

(66)  Documento n. 1194249, pag. 1.

(67)  Documento n. 1194249, pag. 15.

(68)  Documento n. 1194249, pag. 15.

(69)  Documento n. 1194249, pag. 16.

(70)  Documento n. 1126801, pag. 4.

(71)  Documento n. 1126803, pag. 2.

(72)  Documento n. 1126801, pagg. 4, 6 e 7.

(73)  Documento n. 1126801, pag. 4.

(74)   Lov om vegar (legge sulle strade), LOV-1963-06-21-23.

(75)  Documento n. 1126801, pag. 4.

(76)  Documento n. 1126801, pag. 4, e documento n. 1194249, pag. 5.

(77)  Le autorità norvegesi rimandano in generale alla sentenza nella causa Selex. Sulla base della precedente corrispondenza e della decisione di avvio del procedimento, l’Autorità presuppone che le autorità norvegesi facciano riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2009, Selex Sistemi Integrati/Commissione, C-113/07 P, EU:C:2009:191, nonché alla sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, Selex Sistemi Integrati/Commissione, T-155/04, EU:T:2006:387.

(78)  Documento n. 1126803, pag. 1, e documento n. 1126801, pagg. 4-9.

(79)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 3/17/COL, del 18 gennaio 2017, che modifica per la centoduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo [2017/2413] (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 35, e supplemento SEE n. 82 del 21.12.2017, pag. 1).

(80)  Documento n. 1126801, pagg. 5-6.

(81)  Documento n. 1126801, pag. 6.

(82)  Documento n. 1126801, pag. 6.

(83)  Documento n. 1126801, pag. 6.

(84)  Documento n. 1126803, pag. 2.

(85)  Documento n. 1194249, pag. 7.

(86)  Documento n. 1126801, pag. 7.

(87)  Documento n. 1126801, pag. 7.

(88)  Le autorità norvegesi comunicano che il termine KOSTRA è l’acronimo di KOmmune-STat-RApportering. L’aggregazione dei dati in KOSTRA ha lo scopo principale di parametrare il livello di costo dei vari servizi pubblici. Le statistiche sono gestite dall’Ufficio statistico norvegese (SSB). V. documento n. 1194249, pag. 10.

(89)  Documento n. 1126801, pag. 7, e documento n. 1194249, pag. 10. La tabella è riportata a pagina 10 del documento n. 1194249.

(90)  Documento n. 1126801, pag. 7, e documento n. 1194249, pag. 16.

(91)  Documento n. 1126801, pagg. 7-8, e documento n. 1194249, pag. 16.

(92)   Ibid.

(93)  Documento n. 1194249, pag. 11.

(94)  Documento n. 1126801, pag. 8, e documento n. 1194249, pag. 12.

(95)  Documento n. 1126801, pag. 8.

(96)  Documento n. 1194249, pag. 12.

(97)  Documento n. 1194249, pagg. 11-12.

(98)  Documento n. 1194249, pag. 11.

(99)  Documento n. 1126801, pag. 8, e documento n. 1194249, pag. 7.

(100)  Documento n. 1194179. Come indicato nella nota in calce 43, nell’originale in lingua norvegese la voce è redatta come segue: «[…] kjøperen står fritt til å avtale på markedsmessige betingelser drift av veilys som skal innebære kostnadsdekning + NVE rente for den kapital som er bundet.»

(101)  Documento n. 1194249, pagg. 7-8.

(102)  Documento n. 1194249, pag. 8, e documento n. 1194229, pag. 4.

(103)  Documento n. 1194249, pag. 8, e documento n. 1194221.

(104)  Documento n. 1194249, pagg. 8-9, e documento n. 1194225.

(105)  Documento n. 1194249, pag. 9.

(106)  Documento n. 1194249, pag. 8, e documento n. 1194233.

(107)  Documento n. 1194227.

(108)  Documento n. 1194249, pagg. 9-10.

(109)  Documento n. 1126801, pag. 8, e documento n. 1194249, pag. 10.

(110)  Documento n. 1194235.

(111)  Documento n. 1194249, pag. 10.

(112)  Documento n. 1194249, pag. 10.

(113)  Documento n. 1073541, pag. 2.

(114)  Documento n. 1073541, pag. 2.

(115)  Documento n. 1073541, pag. 2.

(116)  Documento n. 1073541, pagg. 1-2.

(117)  Documento n. 1073541, pag. 2.

(118)  Documento n. 1073541, pag. 1.

(119)  Documento n. 1073541, pag. 3.

(120)  Documento n. 1073541, pag. 3.

(121)  Documento n. 1073541, pag. 3.

(122)  Documento n. 1073541, pag. 3.

(123)  Documento n. 1073541, pagg. 2-3.

(124)  Documento n. 1073541, pag. 3.

(125)  Documento n. 1073541, pag. 3.

(126)  Decisione n. 3/17/COL del 18 gennaio 2017, citata nella nota in calce 79.

(127)  Sentenza della Corte EFTA del 17 novembre 2020 nella causa E-9/19, Abelia e WTW AS/Autorità di vigilanza EFTA, punto 87; sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA [2008] EFTA Ct. Rep. 62, punto 78; sentenza della Corte EFTA del 22 marzo 2002 nella causa E-8/00 Landsorganisasjonen i Norge/Kommunenes Sentralforbund et al. [2002] EFTA Ct. Rep. 114, punto 62.

(128)  Sentenza della Corte EFTA del 10 maggio 2011 nei procedimenti riuniti E-4/10, E-6/10 e E-7/10 Principato del Liechtenstein et al./Autorità di vigilanza EFTA [2011] EFTA Ct. Rep pag. 16, punto 54; sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, 118/85, EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov et al., cause riunite da C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, punto 75.

(129)   Abelia e WTW AS/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punto 88; Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punto 80.

(130)   Abelia e WTW AS/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punto 89; sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2019, Aanbestedingskalender et al./Commissione, C-687/17 P, EU:C:2019:932, punti 15-16.

(131)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre/AGF e Cancava, cause riunite C-159/91 e C-160/91, EU:C:1993:63, punti da 16 a 20.

(132)  Sentenza della Corte di giustizia del 1o luglio 2008, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, C-49/07, EU:C:2008:376, punto 25.

(133)   Abelia e WTW AS/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punto 90; Aanbestedingskalender et al./Commissione, citata nella nota in calce 130, punti 17-19; sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich, C-138/11, EU:C:2012:449, punto 38.

(134)   Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punti 80-81.

(135)  Sentenza della Corte EFTA del 10 dicembre 2020 nella causa E-13/19, Hraðbraut ehf./mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., and Menntaskóli Borgarfjarðar ehf., punto 91; Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punto 81; sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, Stato belga/Humbel e Edel, 263/86, EU:C:1988:451, punto 17.

(136)   Stato belga/Humbel e Edel, citata nella nota in calce 135, punto 17.

(137)   Stato belga/Humbel e Edel, citata nella nota in calce 135, punto 16.

(138)   Hraðbraut ehf., citata nella nota in calce 135, punto 92.

(139)   Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punti 82-84.

(140)   Abelia e WTW AS/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punti 95-97.

(141)  Sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 51.

(142)  Documento n. 1126801, pag. 7.

(143)  Documento n. 1126801, pag. 4, e documento n. 1194249, pag. 5.

(144)  Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale, citate nella nota in calce 77.

(145)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79.

(146)   Abelia e WTW AS/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punto 88; Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA, citata nella nota in calce 127, punto 80.

(147)  Documento n. 1194227, pag. 2.

(148)  Decisione del 23 marzo 2022, Otera Traftec AS/Lillehammer Municipality, caso 2021/1439; decisione del 24 marzo 2021, Nett-Tjenester AS/Fredrikstad Municipality, caso 2021/367; decisione del 14 settembre 2015, Nettpartner AS/Comune di Stavanger et al., procedimenti riuniti 2015/47, 2015/48, 2015/49 e 2015/50; decisione del 2 settembre 2015, Traftec AS/Contea di Vest-Agder, caso 2015/71. Le decisioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/.

(149)  V. sezioni 3.1.3 e 3.1.4.

(150)  Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale, citate nella nota in calce 77.

(151)  Sentenza del Tribunale, citata nella nota in calce 77, punto 1.

(152)  Sentenza della Corte di giustizia, citata nella nota in calce 77, punti 71-72.

(153)  Sentenza della Corte di giustizia, citata nella nota in calce 77, punti 116-117.

(154)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79.

(155)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79, punto 48, e giurisprudenza citata.

(156)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79, punto 66; sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 1996, Syndicat français de l’Express international (SFEI) et al./La Poste et al., C-39/94, EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, EU:C:1999:210, punto 41.

(157)  Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 13; sentenza della Corte EFTA del 17 agosto 2012 nella causa E-12/11, Asker Brygge/Autorità di vigilanza EFTA, [2012] EFTA Ct. Rep pag. 536, punto 55; sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2003, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie/GEMO SA, C-126/01, EU:C:2003:622, punto 28.

(158)  Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 1999, B.A.I./Commissione, T-14/96, EU:C:1999:12, punto 71.

(159)   Altmark, citata nella nota in calce 26, punti 87-93.

(160)   GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 (allegato I) e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1 (allegato I).

(161)  Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco et al./Commissione, C-66/16 P, EU:C:2017:654, punti 72-73.

(162)   Ibid, punti 74-75.

(163)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 1997, Commissione/Repubblica francese, C-159/94, EU:C:1997:501, punto 65.

(164)  Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012, Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI)/Commissione, T-137/10, EU:T:2012:584, punto 109.

(165)  Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015, Spagna/Commissione, T-461/13, EU:T:2015:891, punto 71. La sentenza è stata confermata in appello dalla sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, Spagna/Commissione, C-81/16 P, EU:C:2017:1003. V. in particolare il punto 49 della sentenza della Corte di giustizia.

(166)  Punto 33 della decisione di avvio del procedimento.

(167)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79, punto 76; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-305/89, EU:C:1991:142, punto 19; sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cause riunite T-228/99 e T-233/99, EU:T:2003:57, punto 208.

(168)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79, punto 77; sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/Électricité de France (EDF), C-124/10 P, EU:C:2012:318, punti 79, 80 e 81.

(169)   Westdeutsche Landesbank Girozentrale, citata nella nota in calce 167, punti 245-246.

(170)   Syndicat français de l’Express international (SFEI), citata nella nota in calce 156, punti 60-61.

(171)  Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, Commissione/Scott SA, C-290/07 P, EU:C:2010:480, punto 68. V. anche la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, PETRA Flašker/Commissione, T-392/20, EU:C:2022:245, punto 42.

(172)   Électricité de France (EDF), citata nella nota in calce 168, punto 102.

(173)   Westdeutsche Landesbank Girozentrale, citata nella nota in calce 167, punti 245 e 246.

(174)  V. per quanto riguarda i contratti di opzione la sentenza Asker Brygge, citata alla nota in calce 157, punto 57, con ulteriori rimandi alla giurisprudenza.

(175)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2003, Chronopost/Ufex et al., cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, EU:C:2003:388, punti 36-37.

(176)   Ibid, punti 38-40.

(177)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79, punti 89-96.

(178)  Nella lettera del 12 aprile 2021, registrata come documento n. 1194249, le autorità norvegesi hanno dichiarato a pagina 11 che le condizioni e i termini dell’accordo di gestione e manutenzione tra il comune di Bergen e Veilys AS non sono cambiati a causa dell’installazione degli impianti a LED.

(179)  V. precedente punto (163) con i rimandi alla giurisprudenza.

(180)  Scheda informativa NVE n. 3/2021, aggiornata da ultimo il 14 dicembre 2021. Alla data di adozione della presente decisione, la scheda informativa era reperibile al seguente indirizzo Internet: https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/968a7fea-1dde-4094-836a-6ad8ef9aef7c/202119109/3425690.

(181)  Scheda informativa NVE n. 8/2021, aggiornata da ultimo il 14 dicembre 2021. Alla data di adozione della presente decisione, la scheda informativa era reperibile al seguente indirizzo Internet: https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/6c8f4e29-3c0e-418c-a1b4-3d366df1bd71/202119109/3425693.

(182)   Ibid.

(183)  Scheda informativa NVE n. 8/2021, citata nella nota in calce 181.

(184)  Scheda informativa NVE n. 3/2021, citata nella nota in calce 180.

(185)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA, C-659/17, EU:C:2019:633, punto 29 e giurisprudenza ivi citata.

(186)  Orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato, citati nella nota in calce 79, punto 188.

(187)  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

(188)  Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Arriva Italia Srl e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, C-385/18, EU:C:2019:1121, punti 57-58.

(189)   INPS, citata nella nota in calce 185, punti 30-31 e giurisprudenza ivi citata.

(190)  Casi 2021/1439, 2021/367 e 2015/71, citati nella nota in calce 148.

(191)  V. al riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2008, Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive, C-390/06, EU:C:2008:224, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata.

(192)  Dalle informazioni presentate l’Autorità desume che tali luci stradali siano attualmente di proprietà di Veilys AS.

(193)   articolo 15 della parte II del protocollo 3. V. anche la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2005, Scott SA/Commissione, C-276/03, EU:C:2005:590.

(194)  Documento n. 858239.

(195)   Principato del Liechtenstein et al., citata nella nota in calce 128, punto 142; sentenza della Corte EFTA dell’8 ottobre 2012 nei procedimenti riuniti E-10/11 e E-11/11 Hurtigruten ASA/Autorità di vigilanza EFTA [2012] EFTA Court Report, pag. 758, punto 286.

(196)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, EU:C:1999:311, punti 64-65; procedimenti riuniti E-5/04, E-6/04 e E-7/04 Fesil e Finnfjord, PIL e altri e Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA [2005] EFTA Ct. Rep. 121, punto 178; sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99, EU:C:2002:143, punto 98.

(197)  V. gli orientamenti sul recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili, citati nella nota in calce 199, punto 36 con rimandi alla sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, C-480/98, EU:C:2000:559, punto 25, e alla sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 1988, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e altri/Commissione, cause riunite C-67/85, C-68/85 e C-70/85, EU:C:1988:38. V. anche la sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2014, Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo economico, C-69/13, EU:C:2014:71, punto 21 con rimandi alla giurisprudenza.

(198)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1), modificata dalla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 789/08/COL, del 17 dicembre 2008, che modifica la decisione del Collegio n. 195/04/COL relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti (GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1, e supplemento SEE n. 72/2010 del 22.12.2010, pag. 1).

(199)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 788/08/COL, del 17 dicembre 2008, che modifica per la sessantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi capitoli sul recupero di aiuti illegali e incompatibili (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, e supplemento SEE n. 23/2011 del 21.4.2011, pag. 1). Gli orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).


Rettifiche

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Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196 del 25 luglio 2022 )

Pagina 1, titolo:

anziché:

«Regolamento delegato (UE) 2022/… della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche»

leggasi:

«Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche».


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L 10/111


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 455 I del 20 dicembre 2021 )

Pagina 1, titolo:

anziché:

« Regolamento delegato (UE) 2021/… della Commissione, del 6 settembre 2021, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo»

leggasi:

« Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo» .


12.1.2023   

IT

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L 10/112


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 29 dicembre 2022 )

Pagina 66, considerando14:

anziché:

«Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal XX.XX.XXXX al fine di concedere alle autorità competenti e agli enti creditizi richiedenti il tempo sufficiente per conformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento»

leggasi:

«Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 luglio 2023 al fine di concedere alle autorità competenti e agli enti creditizi richiedenti il tempo sufficiente per conformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento».

Pagina 75, articolo 13:

anziché:

«Il presente regolamento si applica a decorrere dal XX.XX.XXXX.»

leggasi:

«Il presente regolamento si applica a decorrere dal 18 luglio 2023.».


12.1.2023   

IT

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L 10/113


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 della Commissione, del 20 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 29 dicembre 2022 )

Pagina 86, nota a piè di pagina (2):

anziché:

«Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del XX.XX.XXXX, pag. 64).»

leggasi:

«Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 64).».

Pagina 87, articolo 3:

anziché:

«Il presente regolamento si applica alle domande di autorizzazione come ente creditizio presentate il … o dopo tale data.»

leggasi:

«Il presente regolamento si applica alle domande di autorizzazione come ente creditizio presentate il 18 luglio 2023 o dopo tale data.».

Pagina 87, articolo 4:

anziché:

«Il presente regolamento si applica a decorrere dal ….»

leggasi:

«Il presente regolamento si applica a decorrere dal 18 luglio 2023.».

Pagina 88, allegato, nota a piè di pagina (1):

anziché:

«GU L 335 del XX.XX.XXXX, pag. 64.»

leggasi:

« GU L 335 del 29.12.2022, pag. 64.».


12.1.2023   

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L 10/114


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324 del 19 dicembre 2022 )

Pagina 5, l'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

«ALLEGATO XXXIX

Informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance (articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR))

INDICE — Informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance (articolo 449 bis del CRR)

Tabella 1 — Informazioni qualitative sul rischio ambientale

Tabella 2 — Informazioni qualitative sul rischio sociale

Tabella 3 — Informazioni qualitative sul rischio di governance

Modello 1: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua

Modello 2: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali

Modello 3: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento

Modello 4: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio

Modello 5: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico

Modello 6: Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione (key performance indicator, KPI) sulle esposizioni allineate alla tassonomia

Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR

Modello 8: GAR (%)

Modello 9: Azioni di attenuazione: BTAR

Modello 10 - Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate nel regolamento (UE) 2020/852

Tabella 1 — Informazioni qualitative sul rischio ambientale

a norma dell'articolo 449 bis del CRR

Numero di riga

Informazioni qualitative - Testo libero

 

Strategia e processi aziendali

 

a)

Strategia aziendale dell'ente per integrare i fattori e i rischi ambientali, tenendo conto dell'impatto dei fattori e dei rischi ambientali sul contesto operativo, sul modello aziendale, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'ente

 

b)

Obiettivi, target e limiti per valutare e affrontare i rischi ambientali nel breve, medio e lungo periodo, e valutazione dei risultati rispetto a tali obiettivi, target e limiti, comprese informazioni prospettiche sulla concezione della strategia e dei processi aziendali

 

c)

Attività di investimento attuali e target di investimento (futuri) verso obiettivi ambientali e attività allineate alla tassonomia dell'UE

 

d)

Politiche e procedure relative al dialogo diretto e indiretto con controparti nuove o esistenti sulle loro strategie per attenuare e ridurre i rischi ambientali

 

 

Governance

 

e)

Responsabilità dell'organo di amministrazione per la definizione del quadro di rischio, la vigilanza e la gestione dell'attuazione degli obiettivi, della strategia e delle politiche nel contesto della gestione dei rischi ambientali ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione

 

f)

Integrazione, da parte dell'organo di amministrazione, degli effetti a breve, medio e lungo termine dei fattori e dei rischi ambientali, della struttura organizzativa sia all'interno delle linee di business che delle funzioni di controllo interno

 

g)

Integrazione nei sistemi di governance interna di misure per gestire i fattori e i rischi ambientali, compresi il ruolo dei comitati, l'assegnazione di compiti e responsabilità e le procedure di feedback dalla gestione dei rischi all'organo di amministrazione, ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione

 

h)

Linee gerarchiche e frequenza della segnalazione relativa ai rischi ambientali

 

i)

Allineamento della politica di remunerazione agli obiettivi dell'ente connessi ai rischi ambientali

 

 

Gestione dei rischi

 

j)

Integrazione degli effetti a breve, medio e lungo termine dei fattori e dei rischi ambientali nel quadro dei rischi

 

k)

Definizioni, metodologie e norme internazionali su cui si basa il quadro di gestione dei rischi ambientali

 

l)

Processi per individuare, misurare e monitorare le attività e le esposizioni (e, se del caso, le garanzie reali) sensibili ai rischi ambientali, ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione

 

m)

Attività, impegni ed esposizioni che contribuiscono ad attenuare i rischi ambientali

 

n)

Attuazione di strumenti per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi ambientali

 

o)

Risultati e prodotto della valutazione del rischio tramite gli appositi strumenti attuati e impatto stimato dei rischi ambientali sul profilo di rischio patrimoniale e di liquidità

 

p)

Disponibilità, qualità ed esattezza dei dati e sforzi per migliorare questi aspetti

 

q)

Descrizione dei limiti fissati per i rischi ambientali (quali vettori dei rischi prudenziali), che se superati determinano indagini più approfondite e l'esclusione

 

r)

Descrizione del legame (canali di trasmissione) tra rischi ambientali e rischio di credito, rischio di liquidità e di finanziamento, rischio di mercato, rischio operativo e rischio reputazionale nel quadro di gestione dei rischi

 

Tabella 2 — Informazioni qualitative sul rischio sociale

a norma dell'articolo 449 bis del CRR

Numero di riga

Informazioni qualitative - Testo libero

 

Strategia e processi aziendali

 

a)

Adeguamento della strategia aziendale dell'ente per integrare i fattori e i rischi sociali, tenendo conto dell'impatto dei rischi sociali sul contesto operativo, sul modello aziendale, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'ente

 

b)

Obiettivi, target e limiti per valutare e affrontare i rischi sociali nel breve, medio e lungo periodo, e valutazione dei risultati rispetto a tali obiettivi, target e limiti, comprese informazioni prospettiche sulla concezione della strategia e dei processi aziendali

 

c)

Politiche e procedure relative al dialogo diretto e indiretto con controparti nuove o esistenti sulle loro strategie per attenuare e ridurre le attività dannose per la società

 

 

Governance

 

d)

Responsabilità dell'organo di amministrazione per la definizione del quadro di rischio, la vigilanza e la gestione dell'attuazione degli obiettivi, della strategia e delle politiche nel contesto della gestione dei rischi sociali, tenendo conto degli approcci delle controparti nei confronti di quanto segue:

 

i)

attività a favore della comunità e della società

ii)

rapporti con i dipendenti e norme in materia di lavoro

iii)

protezione dei consumatori e responsabilità per i prodotti

iv)

diritti umani

e)

Integrazione nei sistemi di governance interna di misure per gestire i fattori e i rischi sociali, compresi il ruolo dei comitati, l'assegnazione di compiti e responsabilità e le procedure di feedback dalla gestione dei rischi all'organo di amministrazione

 

f)

Linee gerarchiche e frequenza della segnalazione relativa ai rischi sociali

 

g)

Allineamento della politica di remunerazione agli obiettivi dell'ente connessi ai rischi sociali

 

 

Gestione dei rischi

 

h)

Definizioni, metodologie e norme internazionali su cui si basa il quadro di gestione dei rischi sociali

 

i)

Processi per individuare, misurare e monitorare le attività e le esposizioni (e, se del caso, le garanzie reali) sensibili ai rischi sociali, ivi compresi i pertinenti canali di trasmissione

 

j)

Attività, impegni e attivi che contribuiscono ad attenuare i rischi sociali

 

k)

Attuazione di strumenti per l'individuazione e la gestione dei rischi sociali

 

l)

Descrizione della fissazione dei limiti per i rischi sociali e dei casi che determinano indagini più approfondite e l'esclusione quando i limiti sono superati

 

m)

Descrizione del legame (canali di trasmissione) tra rischi sociali e rischio di credito, rischio di liquidità e di finanziamento, rischio di mercato, rischio operativo e rischio reputazionale nel quadro di gestione dei rischi

 

Tabella 3 — Informazioni qualitative sul rischio di governance

a norma dell'articolo 449 bis del CRR

Numero di riga

Informazioni qualitative - Testo libero

 

Governance

 

a)

Integrazione nei propri sistemi di governance, da parte dell'ente, dei risultati di governance della controparte, compresi i comitati del più alto organo di governance e i comitati responsabili del processo decisionale in materia economica, ambientale e sociale

 

b)

Rendicontazione, da parte dell'ente, sul ruolo del più alto organo di governance della controparte nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

 

c)

Integrazione nei propri sistemi di governance, da parte dell'ente, dei risultati in materia di governance delle controparti tra cui:

 

i)

considerazioni di ordine etico

ii)

strategia e gestione dei rischi

iii)

inclusività

iv)

trasparenza

v)

gestione dei conflitti di interessi

vi)

comunicazione interna sui problemi critici

 

Gestione dei rischi

 

d)

Integrazione nei propri sistemi di gestione dei rischi, da parte dell'ente, dei risultati in materia di governance delle controparti tra cui:

 

i)

considerazioni di ordine etico

ii)

strategia e gestione dei rischi

iii)

inclusività

iv)

trasparenza

v)

gestione dei conflitti di interessi

vi)

comunicazione interna sui problemi critici

Modello 1: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua

Image 2

Modello 2: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle

Image 3

Modello 3: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento

Image 4

*

Elenco dei settori NACE da considerare

Settore AIE

Colonna b — Settori NACE (come minimo) — Settori richiesti

** Esempi di metriche — elenco non esaustivo. Gli enti applicano le metriche definite nello scenario dell'AIE.

Settore nel modello

settore

codice

Trasporto via mare

spedizioni marittime

301

Tonnellate medie di CO2 per passeggeri-km, gCO2/MJ medi

e

quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).

Trasporto via mare

spedizioni marittime

3011

Trasporto via mare

spedizioni marittime

3012

Trasporto via mare

spedizioni marittime

3315

Trasporto via mare

spedizioni marittime

50

Trasporto via mare

spedizioni marittime

501

Trasporto via mare

spedizioni marittime

5010

Trasporto via mare

spedizioni marittime

502

Trasporto via mare

spedizioni marittime

5020

Trasporto via mare

spedizioni marittime

5222

Trasporto via mare

spedizioni marittime

5224

Trasporto via mare

spedizioni marittime

5229

 

Energia

energia

27

Tonnellate medie di CO2 per MWh

e

quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (petrolio, gas, carbone).

Energia

energia

2712

Energia

energia

3314

Energia

energia

35

Energia

energia

351

Energia

energia

3511

Energia

energia

3512

Energia

energia

3513

Energia

energia

3514

Energia

energia

4321

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

91

Tonnellate medie di CO2 per GJ

e

quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

910

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

192

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

1920

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

2014

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

352

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

3521

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

3522

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

3523

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

4612

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

4671

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

6

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

61

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

610

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

62

Combustione di combustibili fossili

petrolio e gas

620

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

24

Tonnellate medie di CO2 per tonnellata di produzione

e

quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

241

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2410

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

242

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2420

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2434

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

244

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2442

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2444

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2445

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

245

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2451

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2452

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

25

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

251

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

2511

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

4672

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

carbone

5

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

carbone

51

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

carbone

510

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

carbone

52

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

carbone

520

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

7

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

72

Produzione di ferro e acciaio, coke e minerali metalliferi

acciaio

729

Combustione di combustibili fossili

carbone

8

Tonnellate medie di CO2 per GJ

e

quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).

Combustione di combustibili fossili

carbone

9

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

235

Tonnellate medie di CO2 per tonnellata di produzione

e

quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

2351

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

2352

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

236

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

2361

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

2363

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

2364

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

811

Produzione di cemento, clinker e calce

cemento

89

trasporto aereo

trasporto aereo

3030

Quota media di carburanti sostenibili per il trasporto aereo

e

Tonnellate medie di CO2 per passeggeri-km,

trasporto aereo

trasporto aereo

3316

trasporto aereo

trasporto aereo

511

trasporto aereo

trasporto aereo

5110

trasporto aereo

trasporto aereo

512

trasporto aereo

trasporto aereo

5121

trasporto aereo

trasporto aereo

5223

Settore automobilistico

settore automobilistico

2815

Tonnellate medie di CO2 per passeggeri-km,

e

quota media di tecnologie ad alto tenore di carbonio (motori a combustione interna).

Settore automobilistico

settore automobilistico

29

Settore automobilistico

settore automobilistico

291

Settore automobilistico

settore automobilistico

2910

Settore automobilistico

settore automobilistico

292

Settore automobilistico

settore automobilistico

2920

Settore automobilistico

settore automobilistico

293

Settore automobilistico

settore automobilistico

2932

Modello 4: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio

 

a

b

c

d

e

 

Valore contabile lordo (aggregato)

Valore contabile lordo riferito alle controparti rispetto al valore contabile lordo totale (aggregato) (*1)

Di cui ecosostenibile (CCM)

Durata media ponderata

Numero di imprese tra le 20 più inquinanti

1

 

 

 

 

 

Modello 5: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico

Image 5

Modello 6: Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione (key performance indicator, KPI) sulle esposizioni allineate alla tassonomia

 

KPI

Copertura % (sul totale degli attivi)  (*2)

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Adattamento ai cambiamenti climatici

Totale (mitigazione dei cambiamenti climatici + adattamento ai cambiamenti climatici)

GAR stock

 

 

 

 

GAR flusso

 

 

 

 

Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR

Image 6

Modello 8: GAR (%)

Image 7

Modello 9: Azioni di attenuazione: BTAR

Modello 9.1: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del BTAR

Image 8

Modello 9.2: % del BTAR

Image 9

Modello 9.3: Tabella riassuntiva — % del BTAR

 

KPI

 

 

Copertura % (sul totale degli attivi)*

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)

Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)

Totale (CCM + CCA)

BTAR stock

 

 

 

 

BTAR flusso

 

 

 

 

Modello 10 - Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate nel regolamento (UE) 2020/852

Image 10

»

(*1)  Per le controparti tra le 20 imprese che più emettono carbonio al mondo

(*2)  % degli attivi coperti dal KPI sul totale degli attivi delle banche