ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 4

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
5 gennaio 2023


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 206/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/11]

1

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 207/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/12]

3

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE N. 208/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/13]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 209/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/14]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019, del 27 settembre 2019, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/15]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 211/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/16]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 212/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/17]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 213/2019, del 27 settembre 2019, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/18]

20

 

*

Decisione del comitato Misto SEE n. 214/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/19]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 215/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/20]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 216/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/21]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/22]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 218/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/23]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/24]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 220/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/25]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/26]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/27]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/28]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/29]

39

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 225/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/30]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 226/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/31]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 227/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/32]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/33]

44

 

*

Decisione del Comitato Misto SEEN. 229/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/34]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/35]

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 231/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/36]

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE[2023/37]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/38]

55

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 234/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2023/39]

57

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE N. 235/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2023/40]

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2023/41]

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 237/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/42]

61

 

*

Decisione Del Comitato misto SEE n. 238/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/43]

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 239/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/44]

71

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 240/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/45]

73

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 241/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/46]

75

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 242/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/47]

77

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 243/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/48]

79

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 244/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/49]

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 245/2019, del 27 settembre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/50]

82

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 246/2019, del 27 settembre 2019, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/51]

83

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

5.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 206/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/11]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 14 (Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione) della parte 9.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«15.

32018 R 0329: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.


5.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 207/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/12]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/962 della Commissione, del 12 giugno 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0962: Regolamento (UE) 2019/962 della Commissione, del 12 giugno 2019 (GU L 156 del 13.6.2019, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/962 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 156 del 13.6.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/5


Decisione del Comitato Misto SEE N. 208/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/13]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/781 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova, a galline ovaiole e a specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/892 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG) (10).

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (11), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (12), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006 (13), (CE) n. 186/2007 (14), (CE) n. 188/2007 (15), (CE) n. 209/2008 (16) e (CE) n. 232/2009 (17) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(14)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(15)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 223 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

 

", modificato da:

32019 R 0849: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019 (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 4)."

2.

Dopo il punto 286 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/454 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"287.

32019 R 0781: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/781 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova, a galline ovaiole e a specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.). (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 1).

288.

32019 R 0857: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 18).

289.

32019 R 0892: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/892 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 57).

290.

32019 R 0893: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60).

291.

32019 R 0898: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 29).

292.

32019 R 0899: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 32).

293.

32019 R 0900: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 36.)

294.

32019 R 0901: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 41).

295.

32019 R 0929: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG) (GU L 148 del 6.6.2019, pag. 25)."

3.

I testi dei punti 1zzz (Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione), 1zzzb (Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione), 1zzzi (Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione), 1zzzk (Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione), 1zzzl (Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione), 1zzzzn (Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione) e 1zzzzu (Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/781, (UE) 2019/849, (UE) 2019/857, (UE) 2019/892, (UE) 2019/893, (UE) 2019/898, (UE) 2019/899, (UE) 2019/900, (UE) 2019/901 e (UE) 2019/929 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 127 del 16.5.2019, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 4.

(3)   GU L 140 del 28.5.2019, pag. 18.

(4)   GU L 142 del 29.5.2019, pag. 57.

(5)   GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60.

(6)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 29.

(7)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 32.

(8)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 36.

(9)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 41.

(10)   GU L 148 del 6.6.2019, pag. 25.

(11)   GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

(12)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.

(13)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(14)   GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.

(15)   GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.

(16)   GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.

(17)   GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 209/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/14]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 295 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"296.

32019 R 0913: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 57).

297.

32019 R 0914: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 60)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/913 e (UE) 2019/914 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 146 del 5.6.2019, pag. 57.

(2)   GU L 146 del 5.6.2019, pag. 60.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 210/2019

del 27 settembre 2019

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/15]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), come rettificata dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 abroga, con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019, i regolamenti (CE) n. 854/2004 (2) e (CE) 882/2004 (3), le direttive 89/608/CEE (4), 89/662/CEE (5), 90/425/CEE (6), 91/496/CEE (7), 96/23/CE (8), 96/93/CE (9) e 97/78/CE (10) e la decisione 92/438/CEE (11), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I è inserito quanto segue:

"11b.

32017 R 0625: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

Le disposizioni del regolamento non si applicano al settore fitosanitario negli Stati EFTA.

b)

L'articolo 27, paragrafo 3, si applica con i seguenti adattamenti:

i.

Gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dei pertinenti atti di esecuzione adottati a norma della presente disposizione.

ii.

In caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto di esecuzione, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

iii.

L'applicazione della presente disposizione non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure di protezione in attesa che siano adottati gli atti di cui al punto i.

iv.

Il Comitato misto SEE può prendere atto degli atti di esecuzione.

c)

Agli articoli 44, paragrafo 5, e 76, paragrafo 1, i termini "o conformemente alle procedure doganali islandesi e norvegesi" sono aggiunti dopo i termini "tale regolamento".

d)

All'articolo 64, paragrafo 1, l'espressione "o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi" è inserita dopo le parole "regolamento (UE) n. 952/2013".

e)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 108, paragrafi 1 e 2, dopo le parole "la Commissione" sono aggiunte le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA quando riguarda uno Stato EFTA".

f)

L'articolo 124 non si applica agli Stati EFTA.

g)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 141, paragrafo 1, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".

h)

Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:

"29.

Il territorio dell'Islanda.

30.

Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard."

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva."

2.

Ai punti 2a (Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio) della parte 9.1 del capitolo I, 9b (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I e 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

"-

32017 R 0625: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40."

3.

Ai punti 6 (Direttiva 98/58/CE del Consiglio), 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio), 10 (Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio), 11 (Direttiva 2008/120/CE del Consiglio), 12 (Direttiva 2008/119/CE del Consiglio) e 13 (Direttiva 2007/43/CE del Consiglio) della parte 9.1 del capitolo I è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32017 R 0625: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40."

4.

Dopo il punto 31p (Decisione 2008/654/CE della Commissione) del capitolo II è inserito quanto segue:

"31q.

32017 R 0625: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

Le disposizioni del regolamento non si applicano al settore fitosanitario negli Stati EFTA.

b)

L'articolo 27, paragrafo 3, si applica con i seguenti adattamenti:

i.

Gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dei pertinenti atti di esecuzione adottati a norma della presente disposizione.

ii.

In caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto di esecuzione, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

iii.

L'applicazione della presente disposizione non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure di protezione in attesa che siano adottati gli atti di cui al punto i.

iv.

Il Comitato misto SEE può prendere atto degli atti di esecuzione.

c)

Agli articoli 44, paragrafo 5, e 76, paragrafo 1, i termini "o conformemente alle procedure doganali islandesi e norvegesi" sono aggiunti dopo i termini "tale regolamento".

d)

All'articolo 64, paragrafo 1, l'espressione "o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi" è inserita dopo le parole "regolamento (UE) n. 952/2013".

e)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 108, paragrafi 1 e 2, dopo le parole "la Commissione" sono aggiunte le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA quando riguarda uno Stato EFTA".

f)

L'articolo 124 non si applica agli Stati EFTA.

g)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 141, paragrafo 1, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".

h)

Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:

"29.

Il territorio dell'Islanda.

30.

Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard.""

5.

Il testo dell'adattamento B al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) nella parte 7.1 del capitolo I è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

6.

Il testo dei punti 1 (Direttiva 89/662/CEE del Consiglio), 2 (Direttiva 90/425/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 89/608/CEE del Consiglio), 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), 5 (Direttiva 91/496/CEE del Consiglio), 6 (Decisione 92/438/CEE del Consiglio), 9 (Direttiva 96/93/CE del Consiglio), 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 12 (Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I, 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I e 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto163 (Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione) del capitolo XII è inserito quanto segue:

"164.

32017 R 0625: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

Le disposizioni del regolamento non si applicano al settore fitosanitario negli Stati EFTA.

b)

L'articolo 27, paragrafo 3, si applica con i seguenti adattamenti:

i.

Gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dei pertinenti atti di esecuzione adottati a norma della presente disposizione.

ii.

In caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto di esecuzione, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

iii.

L'applicazione della presente disposizione non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure di protezione in attesa che siano adottati gli atti di cui al punto i.

iv.

Il Comitato misto SEE può prendere atto degli atti di esecuzione.

c)

Agli articoli 44, paragrafo 5, e 76, paragrafo 1, i termini "o conformemente alle procedure doganali islandesi e norvegesi" sono aggiunti dopo i termini "tale regolamento".

d)

All'articolo 64, paragrafo 1, l'espressione "o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi" è inserita dopo le parole "regolamento (UE) n. 952/2013".

e)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 108, paragrafi 1 e 2, dopo le parole "la Commissione" sono aggiunte le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA quando riguarda uno Stato EFTA".

f)

L'articolo 124 non si applica agli Stati EFTA.

g)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 141, paragrafo 1, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".

h)

Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:

"29.

Il territorio dell'Islanda.

30.

Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard.""

2.

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII e al punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è aggiunto il seguente trattino:

"-

32017 R 0625: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40."

3.

Il testo del punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/625, come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1)

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(5)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(6)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(7)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(8)   GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(9)   GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

(10)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(11)   GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 211/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/16]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0038: Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019 (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 94)."

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0038: Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019 (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 94)."

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2019/38 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 94.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 212/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/17]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su determinati prodotti, come rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di linuron in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32019 R 0050: Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019 (GU L 10 del 14.1.2019, pag. 8), come rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28,

32019 R 0058: Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 12 del 15.1.2019, pag. 1)."

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32019 R 0050: Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019 (GU L 10 del 14.1.2019, pag. 8), come rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28,

32019 R 0058: Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 12 del 15.1.2019, pag. 1)."

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2019/50, rettificato dalla GU L 109 del 24.4.2019, pag. 28, e del regolamento (UE) 2019/58 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 10 del 14.1.2019, pag. 8.

(2)   GU L 12 del 15.1.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 213/2019

del 27 settembre 2019

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/18]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e piridaben in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim in o su determinati prodotti (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32019 R 0088: Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 1),

32019 R 0089: Regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 13),

32019 R 0090: Regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 52),

32019 R 0091: Regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 74)."

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32019 R 0088: Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 1),

32019 R 0089: Regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 13),

32019 R 0090: Regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 52),

32019 R 0091: Regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 74)."

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2019/88, (UE) 2019/89, (UE) 2019/90 e (UE) 2019/91 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 22 del 24.1.2019, pag. 1.

(2)   GU L 22 del 24.1.2019, pag. 13.

(3)   GU L 22 del 24.1.2019, pag. 52.

(4)   GU L 22 del 24.1.2019, pag. 74.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 214/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/19]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/839 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2a (Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

"-

32019 R 0839: Regolamento delegato (UE) 2019/839 della Commissione, del 7 marzo 2019 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 70)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/839 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 138 del 24.5.2019, pag. 70.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 215/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/20]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/318 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0318: Regolamento (UE) 2019/318 della Commissione, del 19 febbraio 2019 (GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1)."

2.

Al punto 45zzw (Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

 

", modificato da:

32019 R 0318: Regolamento (UE) 2019/318 della Commissione, del 19 febbraio 2019 (GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/318 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 216/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/21]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Ai punti 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zza (Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0543: Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019 (GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1)."

2.

Dopo il punto 45zzw (Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione) è inserito il seguente punto:

"45zzx.

32019 R 0543: Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti (GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/543 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 217/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/22]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 46 (Regolamento (UE) 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

"-

32019 R 0129: Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019 (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/129 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 218/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/23]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0519: Regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/519 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 219/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/24]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/650 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/651 della Commissione, del 24 aprile 2019, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini deve essere integrato nell'accordo SEE (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzu (Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0650: Regolamento (UE) 2019/650 della Commissione, del 24 aprile 2019 (GU L 110 del 25.4.2019, pag. 21)".

2.

Dopo il punto 164 (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

"165.

32019 R 0651: Regolamento (UE) 2019/651 della Commissione, del 24 aprile 2019, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 110 del 25.4.2019, pag. 23)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2019/650 e (UE) 2019/651 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 110 del 25.4.2019, pag. 21.

(2)   GU L 110 del 25.4.2019, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 220/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/25]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/800 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d'oltremare (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/801 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32019 R 0800: Regolamento (UE) 2019/800 della Commissione, del 17 maggio 2019 (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 15),

32019 R 0801: Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione, del 17 maggio 2019 (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 18)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2019/800 e (UE) 2019/801 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 132 del 20.5.2019, pag. 15.

(2)   GU L 132 del 20.5.2019, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 221/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/26]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/891 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale "stabilizzanti" e l'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato II, capo XII, punto 54zzzzr (regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio), dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

"-

32019 R 0891: regolamento (UE) 2019/891 della Commissione, del 28 maggio 2019 (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 54).".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/891 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 142 del 29.5.2019, pag. 54.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 222/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/27]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/799 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0799: Regolamento (UE) 2019/799 della Commissione, del 17 maggio 2019 (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 12)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/799 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 132 del 20.5.2019, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 223/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/28]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione, del 13 maggio 2019, che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0760: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione, del 13 maggio 2019 (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 13)".

2.

dopo il punto 165 (Regolamento (UE) 2019/651 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

"166.

32019 R 0760: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione, del 13 maggio 2019, che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 13)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 125 del 14.5.2019, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 224/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/29]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/238 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza ovotransferrina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0238: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/238 della Commissione, dell'8 febbraio 2019 (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 4)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/238 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 225/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/30]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12w (Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0636: Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019 (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/636 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 226/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/31]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0521: Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019 (GU L 86 del 28.3.2019, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/521 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 86 del 28.3.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 227/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/32]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione, del 23 aprile 2019, che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/641 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti 1R-trans Fenotrina comunicati dall'Irlanda conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzw (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"12zzzzzx.

32019 R 0637: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione, del 23 aprile 2019, che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 13).

12zzzzzy.

32019 D 0641: Decisione di esecuzione (UE) 2019/641 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti 1R-trans Fenotrina comunicati dall'Irlanda conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 26)".

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/641 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 109 del 24.4.2019, pag. 13.

(2)   GU L 109 del 24.4.2019, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 228/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/33]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione, del 17 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione, del 21 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzy (Decisione di esecuzione (UE) 2019/641 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"12zzzzzz.

32019 D 0994: Decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione, del 17 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 26).

12zzzzzza.

32019 D 1030: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione, del 21 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 167 del 24.6.2019, pag. 32)".

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/994 e (UE) 2019/1030 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 160 del 18.6.2019, pag. 26.

(2)   GU L 167 del 24.6.2019, pag. 32.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 229/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/34]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione, del 30 gennaio 2019, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione delle seguenti sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari: deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metossifenozide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)

Occorre integrare nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (8).

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

"-

32019 R 0139: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione, del 29 gennaio 2019 (GU L 26 del 30.1.2019, pag. 4),

-

32019 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 14),

-

32019 R 0149: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 20),

-

32019 R 0151: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 26),

-

32019 R 0158: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione, del 31 gennaio 2019 (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 21),

-

32019 R 0168: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1)."

2.

Al punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0150: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 23)."

3.

Al punto 13zzzzzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32019 R 0149: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/149 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 20)."

4.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzo (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

"13zzzzzzzzzp.

32019 R 0139: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 26 del 30.1.2019, pag. 4).

13zzzzzzzzzq.

32019 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/147 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 14).

13zzzzzzzzzr.

32019 R 0148: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/148 della Commissione, del 30 gennaio 2019, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 18).

13zzzzzzzzzs.

32019 R 0151: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 26),

13zzzzzzzzzt.

32019 R 0158: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metossifenozide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 21)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/139, (UE) 2019/147, (UE) 2019/148, (UE) 2019/149, (UE) 2019/150, (UE) 2019/151, (UE) 2019/158 e (UE) 2019/168 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 26 del 30.1.2019, pag. 4.

(2)   GU L 27 del 31.1.2019, pag. 14.

(3)   GU L 27 del 31.1.2019, pag. 18.

(4)   GU L 27 del 31.1.2019, pag. 20.

(5)   GU L 27 del 31.1.2019, pag. 23.

(6)   GU L 27 del 31.1.2019, pag. 26.

(7)   GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 21.

(8)   GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 230/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/35]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/680 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/681 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"-

32019 R 0680: Regolamento (UE) 2019/680 della Commissione, del 30 aprile 2019 (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 3).

-

32019 R 0681: Regolamento (UE) 2019/681 della Commissione, del 30 aprile 2019 (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 5)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2019/680 e (UE) 2019/681 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 115 del 2.5.2019, pag. 3.

(2)   GU L 115 del 2.5.2019, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 231/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/36]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/698 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici (2).

(3)

La decisione (UE) 2019/701 abroga, con decorrenza dall'8 maggio 2020, la decisione 96/335/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con decorrenza dall'8 maggio 2020.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 1a [Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0698: Regolamento (UE) 2019/698 della Commissione, del 30 aprile 2019 (GU L 119 del 7.5.2019, pag. 66)."

2.

Dopo il punto 13 (soppresso) è inserito il seguente punto:

"13a.

32019 D 0701: Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici (GU L 121 dell'8.5.2019, pag. 1)."

3.

Il testo del punto 10 (Decisione 96/335/CE della Commissione) è soppresso con effetto dall'8 maggio 2020.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2019/698 e della decisione (UE) 2019/701 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 119 del 7.5.2019, pag. 66.

(2)   GU L 121 dell'8.5.2019, pag. 1.

(3)   GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 232/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE[2023/37]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/831 della Commissione, del 22 maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0831: Regolamento (UE) 2019/831 della Commissione, del 22 maggio 2019 (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 29)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/831 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 137 del 23.5.2019, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 233/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/38]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 3 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione) del capitolo XXXII dell'allegato II è sostituito dal seguente:

" 32019 R 1397: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (GU L 237 del 13.9.2019, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 237 del 13.9.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 234/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2023/39]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 41b (Decisione di esecuzione (UE) 2018/749 della Commissione) dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"41c.

32017 D 2379: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 86).

La decisione non si applica al Liechtenstein."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 337 del 19.12.2017, pag. 86.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 235/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2023/40]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. E6, del 19 ottobre 2017, relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information(1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.E5 (Decisione n. E5 del 16 marzo 2017) dell'allegato VI dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"3.E6

32018 D 1004(02): Decisione n. E6, del 19 ottobre 2017, relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information) (GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5)."

Articolo 2

Il testo della decisione n. E6 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 236/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2023/41]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione A1, del 18 ottobre 2017, riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo " ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO " e prima del punto 4.P1 (Raccomandazione P1 del 12 giugno 2009) dell'allegato VI dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"4.A1

32018 H 0529(01): Raccomandazione A1, del 18 ottobre 2017, riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5)."

Articolo 2

Il testo della raccomandazione A1 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 237/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/42]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (1), rettificato dalla GU L 156 del 20.6.2017, pag. 38.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (3), rettificato dalla GU L 205 del 30.7.2016, pag. 27.

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione, del 10 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi minimi del piano di riorganizzazione aziendale e il contenuto minimo delle relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"19ba.

32015 R 0063: Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44), rettificato dalla GU L 156 del 20.6.2017, pag. 38, modificato da:

32016 R 1434: Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015 (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 4, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "31 dicembre 2024" leggasi "31 dicembre 2027";

b)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ad eccezione del Liechtenstein, il testo dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4, va letto come segue:

" Disposizioni transitorie

1.   Laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all'articolo 14 non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all'allegato II, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. La ponderazione di altri indicatori di rischio disponibili è riscalata proporzionalmente alla rispettiva ponderazione come previsto all'articolo 7 in modo che, sommandone le ponderazioni, il risultato sia 1. Nell'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 237/2019 del 27 settembre 2019, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale decisione, di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, riguardo ai contributi da versare nell'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 237/2019 del 27 settembre 2019 le autorità di risoluzione comunicano a ogni ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro nove mesi dall'entrata in vigore della predetta decisione.

2.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, riguardo ai contributi da versare nell'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 237/2019 del 27 settembre 2019 l'importo dovuto in forza della decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, è versato entro il 31 dicembre di tale anno oppure, se posteriore, entro un mese dalla notifica di detta decisione.

3.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione nell'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 237/2019 del 27 settembre 2019 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima decisione.

4.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, il sistema di garanzia dei depositi comunica entro il 1o settembre dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 237/2019 del 27 settembre 2019 all'autorità di risoluzione le informazioni sull'importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio di tale anno, a meno che le informazioni non siano state comunicate dal sistema di garanzia dei depositi entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1.";

c)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 20, paragrafo 5, va letto come segue:

"5.   Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, gli Stati EFTA possono, fino al 31 dicembre 2026, autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l'ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.";

d)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma dell'articolo 21 va letto come segue:

"Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 237/2019 del 27 settembre 2019."

19bb.

32016 R 0860: Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11).

19bc.

32016 R 1066: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 6.7.2016, pag. 1).

19bd.

32016 R 1075: Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 205 del 30.7.2016, pag. 27.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 22, paragrafo 7, lettera d), per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini "dell'articolo 45, paragrafo 2, della stessa direttiva" sono inseriti i termini "all'atto dell'integrazione nell'accordo SEE";

b)

all'articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del diritto dell'Unione" e "del diritto applicabile dell'Unione" leggasi "dell'accordo SEE";

c)

all'articolo 70, paragrafo 4, all'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 80, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 84, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 90, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 95, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 105, paragrafo 4, lettera c), i termini "e, se del caso, alle disposizioni dell'accordo SEE" sono inseriti dopo i termini "normative nazionali e dell'Unione";

d)

all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 84, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "normative nazionali e dell'Unione" leggasi "disposizioni dell'accordo SEE e del diritto nazionale";

e)

all'articolo 75, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 85, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera c), i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo "ABE".

19be.

32016 R 1400: Regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione, del 10 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi minimi del piano di riorganizzazione aziendale e il contenuto minimo delle relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 1).

19bf.

32016 R 1450: Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/63, rettificato dalla GU L 156 del 20.6.2017, pag. 38, (UE) 2016/860, (UE) 2016/1075, rettificato dalla GU L 205 del 30.7.2016, pag. 27, (UE) 2016/1400, (UE) 2016/1434 e (UE) 2016/1450 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 21/2018 del 9 febbraio 2018 (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44.

(2)   GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11.

(3)   GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1.

(4)   GU L 228 del 23.8.2016, pag. 1.

(5)   GU L 233 del 30.8.2016, pag. 1.

(6)   GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1.

(7)   GU L 181 del 6.7.2016, pag. 1.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(8)   GU L 323 del 12.12.2019, pag. 41.


5.1.2023   

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L 4/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 238/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/43]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/67 della Commissione, del 3 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1640 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1644 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione, del 28 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(17)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(20)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1557 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(21)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione, del 22 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

dopo il punto 31l (Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"31la.

32016 R 1368: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1), modificato da:

32017 R 1147: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione del 28 giugno 2017 (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 32),

32017 R 2446: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446 della Commissione del 19 dicembre 2017 (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 1),

32018 R 1557: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1557 della Commissione del 17 ottobre 2018 (GU L 261 del 18.10.2018, pag. 10),

32019 R 0482: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione del 22 marzo 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 26).

31lb.

32018 R 0064: Regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 5).

31lc.

32018 R 0065: Regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 9).

31ld.

32018 R 0066: Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11).

31le.

32018 R 0067: Regolamento delegato (UE) 2018/67 della Commissione, del 3 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 14).

31lf.

32018 R 1105: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.

31lg.

32018 R 1106: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 9).

31lh.

32018 R 1637: Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 1).

31li.

32018 R 1638: Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 6).

31lj.

32018 R 1639: Regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 11).

31lk.

32018 R 1640: Regolamento delegato (UE) 2018/1640 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 16).

31ll.

32018 R 1641: Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 21).

31lm.

32018 R 1642: Regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 25).

31ln.

32018 R 1643: Regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 29).

31lo.

32018 R 1644: Regolamento delegato (UE) 2018/1644 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 33).

31lp.

32018 R 1645: Regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 36).

31lq.

32018 R 1646: Regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 43)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2018/64, (UE) 2018/65, (UE) 2018/66, (UE) 2018/67, (UE) 2018/1637, (UE) 2018/1638, (UE) 2018/1639, (UE) 2018/1640, (UE) 2018/1641, (UE) 2018/1642, (UE) 2018/1643, (UE) 2018/1644, (UE) 2018/1645 e (UE) 2018/1646 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1368, (UE) 2017/1147, (UE) 2017/2446, (UE) 2018/1105, (UE) 2018/1106, (UE) 2018/1557 e (UE) 2019/482 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 190/2019 del 10 luglio 2019 (22).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 12 del 17.1.2018, pag. 5.

(2)   GU L 12 del 17.1.2018, pag. 9.

(3)   GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11.

(4)   GU L 12 del 17.1.2018, pag. 14.

(5)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 1.

(6)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 6.

(7)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 11.

(8)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 16.

(9)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 21.

(10)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 25.

(11)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 29.

(12)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 33.

(13)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 36.

(14)   GU L 274 del 5.11.2018, pag. 43.

(15)   GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1.

(16)   GU L 166 del 29.6.2017, pag. 32.

(17)   GU L 346 del 28.12.2017, pag. 1.

(18)   GU L 202 del 9.8.2018, pag. 1.

(19)   GU L 202 del 9.8.2018, pag. 9.

(20)   GU L 261 del 18.10.2018, pag. 10.

(21)   GU L 82 del 25.3.2019, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(22)   GU L 235 del 12.9.2019, pag. 9.


5.1.2023   

IT

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L 4/71


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 239/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/44]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 abroga la decisione 2007/131/CE della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5cw (Decisione 2007/131/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

" 32019 D 0785: Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 23)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 127 del 16.5.2019, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 240/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/45]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/419 della Commissione, del 23 gennaio 2019, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5eq (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"5er.

32019 D 0419: Decisione di esecuzione (UE) 2019/419 della Commissione, del 23 gennaio 2019, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali (GU L 76 del 19.3.2019, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/419 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 76 del 19.3.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 241/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/46]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/743 della Commissione, del 16 maggio 2018, riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5er (Decisione di esecuzione (UE) 2019/419 della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"5es.

32018 D 0743: Decisione di esecuzione (UE) 2018/743 della Commissione, del 16 maggio 2018, riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 115)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/743 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 123 del 18.5.2018, pag. 115.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/77


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 242/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/47]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (1), rettificato dalla GU L 28 del 4.2.2016, pag. 18.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5le (Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

"5lf.

32015 R 1501: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1), rettificato dalla GU L 28 del 4.2.2016, pag. 18.

5lg.

32015 R 1502: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7).

5lh.

32015 D 0296: Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 14).

5li.

32015 D 1984: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 18)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1501, rettificato dalla GU L 28 del 4.2.2016, pag. 18, e (UE) 2015/1502 nonché delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/296 e (UE) 2015/1984 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1.

(2)   GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7.

(3)   GU L 53 del 25.2.2015, pag. 14.

(4)   GU L 289 del 5.11.2015, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/79


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 243/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/48]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab (Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0618: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019 (GU L 106 del 17.4.2019, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 106 del 17.4.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 244/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/49]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/582 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2017 e per il raggruppamento Volkswagen, ivi compresi i suoi membri, per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 21aezb (Decisione di esecuzione (UE) 2018/2079 della Commissione) è inserito il seguente punto:

"21aezc.

32019 D 0583: Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell'11.4.2019, pag. 47)".

2.

Dopo il punto 21ayc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione) è inserito il seguente punto:

"21ayd.

32019 D 0582: Decisione di esecuzione (UE) 2019/582 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2017 e per il raggruppamento Volkswagen, ivi compresi i suoi membri, per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell'11.4.2019, pag. 66)".

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/582 e (UE) 2019/583 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 100 dell'11.4.2019, pag. 47.

(2)   GU L 100 dell'11.4.2019, pag. 66.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

IT

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L 4/82


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 245/2019

del 27 settembre 2019

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/50]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ala (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 R 0007: Regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione, del 30 ottobre 2018 (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/7 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 2 del 4.1.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


5.1.2023   

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L 4/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 246/2019

del 27 settembre 2019

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/51]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti per includere la decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 21 marzo 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 8, lettera d), del protocollo 31 dell'accordo SEE, al trattino (decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il sottotrattino seguente:

"-

32019 D 0420: Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1).".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 21 marzo 2019.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.