ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
29 dicembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

36

 

*

Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati

45

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2579 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis di tale direttiva ( 1 )

61

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti ( 1 )

64

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 della Commissione, del 20 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi ( 1 )

86

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2022 del comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, del 30 novembre 2022, riguardo all’adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie [2022/2582]

103

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 ( GU L 135 del 22.5.2019 )

112

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2022/2417 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ( GU L 318 del 12.12.2022 )

113

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada ( GU L 319 del 13.12.2022 )

114

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2576 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La guerra di aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l’Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri minacciano la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e dei suoi Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione delle forniture di gas per fini bellici e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di perturbazioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato all’impennata dei prezzi dell’energia nell’Unione, non solo minando l’economia ma anche compromettendo gravemente la sicurezza dell’approvvigionamento.

(2)

Ciò richiede che l’Unione dia una risposta forte e coordinata, per tutelare i cittadini e l’economia da prezzi di mercato eccessivi e manipolati e garantire che il gas arrivi a tutti i consumatori che ne hanno bisogno attraverso le frontiere, anche quando scarseggia. Per ridurre la dipendenza dalle forniture di gas naturale dalla Federazione russa e ridimensionare i prezzi eccessivi è fondamentale coordinare meglio gli acquisti di gas da fornitori esterni.

(3)

L’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia. Il rischio acuto di una completa interruzione delle forniture russe di gas e l’aumento esagerato dei prezzi dell’energia, che minano l’economia dell’Unione, costituiscono gravi difficoltà ai sensi del trattato.

(4)

Nella comunicazione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU» la Commissione ha annunciato l’istituzione di una piattaforma dell’UE per gli acquisti di energia, insieme con gli Stati membri, per l’acquisto in comune di gas, gas naturale liquefatto (GNL) e idrogeno. Tale annuncio è stato approvato dal Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022. Nell’ambito del piano REPowerEU, la Commissione ha inoltre presentato la strategia UE di mobilitazione esterna per l’energia, la quale spiega in che modo l’Unione sostiene una transizione energetica globale, verde e giusta per garantire energia sostenibile, sicura e a prezzi accessibili, anche diversificando l’approvvigionamento energetico dell’Unione, in particolare negoziando impegni politici con fornitori di gas esistenti o nuovi per incrementare le consegne di gas all’Europa e sostituire così quelle russe.

(5)

La piattaforma dell’UE per gli acquisti di energia può svolgere un ruolo centrale nella ricerca di partenariati reciprocamente vantaggiosi che contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento e portino a ridurre i prezzi all’importazione del gas acquistato da paesi terzi, sfruttando appieno il peso collettivo dell’Unione. A tal fine è essenziale promuovere la mobilitazione internazionale di fornitori di gas (gasdotti e GNL) e di fornitori dell’idrogeno verde del futuro. In particolare, un coordinamento molto più forte con e tra gli Stati membri nei confronti dei paesi terzi attraverso la piattaforma dell’UE per gli acquisti di energia farebbe valere in modo più efficace il peso collettivo dell’Unione.

(6)

Con il persistere di una situazione di grave difficoltà nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri a fonti di gas nuove o supplementari e a garantire, a vantaggio dei consumatori finali, prezzi inferiori rispetto a quelli che si sarebbero altrimenti potuti applicare acquistando il gas tramite il prestatore del servizio individualmente.

(7)

L’acquisto in comune potrebbe comportare la concessione di un trattamento più vantaggioso o di un sostegno per la fornitura di gas rinnovabili come il biometano e l’idrogeno, nella misura in cui possano essere immessi in condizioni di sicurezza nel sistema del gas, e per la fornitura di gas che altrimenti sarebbe rilasciato nell’atmosfera o bruciato in torcia. Fatti salvi gli obblighi di legge in ogni giurisdizione pertinente, le imprese che concludono contratti a norma del presente regolamento potranno applicare il quadro di comunicazione del partenariato delle Nazioni Unite per il petrolio e il gas metano 2.0 per misurare, comunicare e verificare le emissioni di metano lungo la catena dell’approvvigionamento all’Unione.

(8)

Il nuovo meccanismo sviluppato a norma del presente regolamento dovrebbe consistere in due fasi. Nella prima fase le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas stabilite nell’Unione aggregherebbero la loro domanda di gas tramite un prestatore del servizio incaricato dalla Commissione. Ciò consentirebbe ai fornitori di gas di presentare offerte sulla base di grandi volumi aggregati, anziché molte offerte più piccole ad acquirenti che li sollecitano individualmente. In una seconda fase, le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas stabilite nell’Unione potrebbero concludere contratti di acquisto di gas, individualmente o in modo coordinato con altri, con fornitori o produttori di gas naturale che hanno soddisfatto la domanda aggregata.

(9)

Con il persistere di una situazione di grave difficoltà nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, l’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri a fonti di gas nuove o supplementari e a garantire, a vantaggio dei consumatori finali, prezzi inferiori rispetto a quelli che si applicherebbero alle imprese che acquistino il gas tramite il prestatore del servizio. Un primo riferimento alla possibilità di una forma molto limitata di acquisto in comune di gas a fini di bilanciamento è già incluso nella proposta di regolamento della Commissione sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno. Si tratta però di una proposta che risale a prima della guerra di aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Inoltre tale proposta non include alcun concetto dettagliato, perché riguarda unicamente le esigenze molto specifiche dei gestori dei sistemi di trasmissione per il bilanciamento dell’energia. Data la necessità di una soluzione immediata e molto più globale al problema delle strutture mancanti per l’acquisto coordinato di gas, è opportuno proporre una soluzione temporanea accelerata.

(10)

L’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune potrebbero pertanto migliorare la solidarietà dell’Unione nell’acquisto e nella distribuzione del gas. In uno spirito di solidarietà, gli acquisti in comune dovrebbero sostenere in particolare le imprese che in precedenza acquistavano gas esclusivamente o principalmente da fornitori russi, aiutandole ad approvvigionarsi da fornitori o prestatori alternativi di gas naturale a condizioni vantaggiose, a seguito dell’aggregazione della domanda e degli acquisti in comune.

(11)

L’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune dovrebbero contribuire a riempire gli impianti di stoccaggio del gas nell’attuale situazione di emergenza in caso di esaurimento delle scorte della maggior parte degli impianti europei di stoccaggio del gas dopo il prossimo inverno. Tali misure dovrebbero inoltre contribuire ad acquisti di gas meglio coordinati, in uno spirito di solidarietà.

(12)

È pertanto necessario avviare con urgenza e in via temporanea l’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune. Ciò consentirebbe la rapida istituzione di un prestatore del servizio, in modo da organizzare l’aggregazione della domanda. Il prestatore del servizio incaricato dalla Commissione avrebbe solo alcune funzionalità di base e il processo da lui organizzato avrebbe elementi obbligatori solo per quanto riguarda la partecipazione all’aggregazione della domanda, ma senza l’obbligo di coordinare le condizioni contrattuali o di presentare offerte vincolanti per l’acquisto di gas per il suo tramite.

(13)

Le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas non dovrebbero essere tenute ad acquistare gas tramite il prestatore del servizio, concludendo contratti di fornitura di gas o protocolli d’intesa con i fornitori o i produttori di gas che possono soddisfare la domanda aggregata. Tuttavia, le imprese di gas naturale o le imprese che consumano gas sono fortemente incoraggiate a esplorare forme di cooperazione compatibili con il diritto della concorrenza e a ricorrere al prestatore del servizio per sfruttare i vantaggi dell’acquisto in comune. Si potrebbe pertanto sviluppare un meccanismo, tra il prestatore del servizio e le imprese partecipanti, che stabilisca le principali condizioni alle quali le imprese partecipanti si impegnano ad acquistare il volume di gas corrispondente alla domanda aggregata.

(14)

È importante che la Commissione e gli Stati membri abbiano una chiara conoscenza dei contratti di fornitura di gas previsti e conclusi in tutta l’Unione, onde valutare se siano raggiunti gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di solidarietà energetica. Le imprese o le autorità degli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione e agli Stati membri in cui tali imprese sono stabilite gli acquisti di gas programmati di entità superiore a 5 TWh/anno. Ciò dovrebbe valere in particolare per le informazioni di base relative ai contratti nuovi o rinnovati. La Commissione dovrebbe quindi essere autorizzata a rivolgere raccomandazioni alle imprese di gas naturale o alle autorità degli Stati membri interessati, in particolare nei casi in cui un ulteriore coordinamento potrebbe migliorare il funzionamento degli acquisti in comune o nei casi in cui l’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o gli acquisti di gas programmati potrebbero avere un impatto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, sul mercato interno o sulla solidarietà energetica. La formulazione di una raccomandazione non dovrebbe impedire alle imprese di gas naturale o alle autorità degli Stati membri interessati di procedere nel frattempo ai negoziati.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nel valutare se i pertinenti acquisti di gas migliorano la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e sono compatibili con il principio della solidarietà energetica. Per contribuire al coordinamento di tale valutazione è opportuno istituire pertanto un comitato direttivo ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

(16)

Il processo di aggregazione della domanda ai fini dell’acquisto in comune dovrebbe essere a carico di un prestatore del servizio idoneo. La Commissione dovrebbe pertanto stipulare un contratto, mediante una procedura di appalto in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), con un prestatore del servizio in grado di sviluppare uno strumento delle tecnologie dell’informazione («strumento informatico») adeguato e di organizzare il processo di aggregazione della domanda. I costi operativi potrebbero essere coperti riscuotendo commissioni dai partecipanti all’acquisto in comune.

(17)

Nel ripartire i diritti di accesso alla fornitura tra le imprese che aggregano la domanda, il prestatore del servizio dovrebbe applicare metodi che non operino discriminazioni tra i partecipanti all’aggregazione della domanda più piccoli e più grandi e che siano equi indipendentemente dai volumi di gas richiesti dalle singole imprese. Ad esempio, il prestatore del servizio dovrebbe assegnare i diritti di accesso proporzionalmente ai volumi di gas che le singole imprese hanno dichiarato di acquistare per il termine di consegna e la destinazione indicati. Ciò potrebbe essere di rilievo nei casi in cui l’approvvigionamento non copra in misura sufficiente la domanda nel mercato dell’Unione.

(18)

L’aggregazione della domanda e l’acquisto di gas naturale sono processi complessi che devono tenere conto di vari elementi relativi non solo ai prezzi ma anche ai volumi, ai punti di consegna e ad altri parametri. Ne consegue che il prestatore del servizio selezionato dovrebbe avere il livello di esperienza necessario nella gestione e nell’aggregazione di acquisti di gas naturale o in servizi connessi a livello dell’Unione. Inoltre, l’aggregazione della domanda e l’acquisto di gas naturale sono un elemento fondamentale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e salvaguardare il principio della solidarietà energetica nell’Unione.

(19)

La protezione delle informazioni sensibili sul piano commerciale è della massima importanza quando queste sono messe a disposizione della Commissione, dei membri del comitato direttivo ad hoc o del prestatore del servizio che istituisce o gestisce lo strumento informatico per l’aggregazione della domanda. La Commissione dovrebbe pertanto impiegare strumenti efficaci per proteggere tali informazioni da qualsiasi accesso non autorizzato e da rischi di cibersicurezza. Ogni trattamento di dati personali che nell’ambito dell’aggregazione della domanda e degli acquisti in comune dovrebbe avvenire conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(20)

Gli acquisti in comune potrebbero assumere diverse forme. Potrebbero avvenire mediante gare d’appalto o aste organizzate dal prestatore del servizio che aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese che consumano gas per allinearla potenzialmente alle offerte dei fornitori o dei produttori di gas naturale, utilizzando uno strumento informatico.

(21)

Un obiettivo dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune è ridurre il rischio di aumenti non necessari dei prezzi provocati da imprese che presentano offerte concorrenti per la stessa tranche di gas. Garantire che tutti i vantaggi dell’acquisto in comune raggiungano i consumatori finali dipende, in ultima analisi, dalle decisioni delle imprese stesse. Le grandi imprese dovrebbero essere soggette a restrizioni anche se possono rivendere il gas a prezzi più alti. Le imprese che beneficiano di prezzi più bassi del gas grazie all’acquisto in comune dovrebbero trasferire tali vantaggi ai consumatori. La propagazione dei prezzi più bassi sarebbe un indicatore importante del successo degli acquisti in comune, perché fondamentale per i consumatori.

(22)

L’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune dovrebbero essere aperti alle imprese di gas naturale e alle imprese che consumano gas stabilite nell’Unione. In particolare, anche i consumatori industriali che nei loro processi di produzione fanno un uso intensivo di gas, come i produttori di fertilizzanti, acciaio, ceramica e vetro, possono trarre vantaggio dall’acquisto in comune, in quanto si consentirebbe loro di raggruppare la domanda, di sottoscrivere contratti per carichi di gas e GNL e di strutturare l’approvvigionamento in funzione delle loro esigenze specifiche. Il processo di organizzazione dell’acquisto in comune dovrebbe avere norme trasparenti su come aderirvi e dovrebbe garantirne l’apertura.

(23)

L’apertura dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune anche ai Balcani occidentali e ai tre paesi associati del partenariato orientale è un obiettivo politico dichiarato dell’Unione. Pertanto, le imprese stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell’energia dovrebbero essere autorizzate a partecipare all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune di cui al presente regolamento, a condizione che siano state introdotte le disposizioni necessarie.

(24)

È necessario ridurre la dipendenza dell’Unione dal gas fornito dalla Federazione russa. Le imprese controllate dalla Federazione russa o da qualsiasi persona fisica o giuridica russa o le imprese oggetto delle misure restrittive dell’Unione adottate sulla base dell’articolo 215 TFUE o possedute o controllate da qualsiasi altra persona fisica o giuridica, entità od organismo oggetto di tali misure restrittive dovrebbero pertanto essere escluse dalla partecipazione agli acquisti in comune e dall’organizzazione del processo di acquisto in comune.

(25)

Al fine di evitare che l’obiettivo di diversificazione rispetto al gas fornito dalla Federazione russa sia messo a rischio o compromesso dalla partecipazione all’aggregazione della domanda e agli acquisti in comune da parte di imprese o altri organismi controllati da persone fisiche o giuridiche russe o da imprese stabilite nella Federazione russa, è opportuno escludere anche la partecipazione di tali entità.

(26)

Inoltre, il gas naturale originario della Federazione russa non dovrebbe essere oggetto di acquisti in comune. A tal fine, il gas naturale che entra negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell’energia attraverso punti di entrata specifici non dovrebbe essere oggetto di acquisti in comune, poiché è probabile che il gas naturale originario della Federazione russa entri negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell’energia attraverso tali punti di entrata.

(27)

I partecipanti all’acquisto in comune di gas potrebbero necessitare di garanzie finanziarie per il caso in cui un’impresa non fosse in grado di pagare per il volume finale stabilito per contratto. Il sostegno finanziario ai partecipanti agli acquisti in comune, comprese le garanzie, potrebbe provenire dagli Stati membri o da altri portatori di interessi. Il sostegno finanziario dovrebbe essere erogato in conformità delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, compreso, se del caso, il quadro temporaneo di crisi adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, modificato il 28 ottobre 2022.

(28)

Il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas è essenziale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. In seguito alla riduzione delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa, gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà per riempire gli impianti di stoccaggio del gas a garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento di gas per l’inverno 2023/2024, come prescritto dal regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il ricorso alla possibilità di aggregare la domanda tramite il prestatore del servizio potrebbe aiutare gli Stati membri ad attenuare tali sfide. In particolare potrebbe agevolare, entro i limiti del diritto della concorrenza, una gestione coordinata del riempimento e dello stoccaggio in vista della prossima stagione di riempimento, evitando picchi di prezzo eccessivi causati, tra l’altro, da un riempimento non coordinato dello stoccaggio.

(29)

Al fine di garantire che l’acquisto in comune contribuisca al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas in linea con gli obiettivi intermedi di cui al regolamento (UE) 2022/1032, gli Stati membri dovrebbero adottare misure idonee a garantire che le imprese di gas naturale e le imprese che consumano gas soggette alla loro giurisdizione utilizzino il processo organizzato dal prestatore del servizio come possibile mezzo per conseguire gli obiettivi di riempimento.

(30)

Il regolamento (UE) 2022/1032 impone agli Stati membri di riempire i propri impianti di stoccaggio del gas al 90 % entro il 1° novembre 2023. Si tratta di un obiettivo superiore a quello stabilito per il 1° novembre 2022 (80 %). Gli acquisti in comune potrebbero aiutare gli Stati membri a raggiungere il nuovo obiettivo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero imporre alle imprese nazionali di utilizzare il prestatore del servizio per aggregare la domanda con volumi di gas sufficienti a ridurre il rischio di non riuscire a riempire gli impianti di stoccaggio del gas. Gli Stati membri dovrebbero esigere che le imprese includano nel processo di aggregazione della domanda volumi equivalenti ad almeno il 15 % del loro obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio per l’anno successivo, equivalente a circa 13,5 miliardi di metri cubi per l’Unione nel suo insieme. Gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio dovrebbero partecipare al processo di aggregazione della domanda con volumi equivalenti al 15 % del loro obbligo di ripartizione degli oneri di cui all’articolo 6 quater del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(31)

L’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune non impongono la gestione degli impianti di stoccaggio del gas, compresi gli impianti di stoccaggio strategici, e lasciano impregiudicati i regolamenti (UE) 2017/1938 e (UE) 2022/1032.

(32)

Al fine di utilizzare efficacemente gli acquisti in comune e di concludere accordi sul gas con fornitori che offrono gas al prestatore del servizio, le imprese dovrebbero essere in grado di coordinare condizioni di acquisto quali volumi, prezzo del gas, punti di consegna e tempi, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione. Le imprese che partecipano a un consorzio di acquisto di gas dovrebbero tuttavia garantire che lo scambio diretto o indiretto di informazioni si limiti a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, in linea con l’articolo 101 TFUE. Inoltre, le disposizioni in materia di trasparenza e governance del presente regolamento dovrebbero garantire che i contratti del consorzio acquirente non mettano a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento o compromettano la solidarietà energetica, in particolare in caso di partecipazione diretta o indiretta degli Stati membri al processo di acquisto.

(33)

Sebbene sia possibile costituire più di un consorzio per l’acquisto di gas, sarebbe più efficace formare un unico consorzio che comprenda il maggior numero possibile di imprese per aggregare la domanda tramite il prestatore del servizio, concepito in modo compatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, unendo le forze in un unico consorzio per l’acquisto di gas dovrebbe essere garantito un maggiore potere negoziale dell’Unione sul mercato, che potrebbe risultare in condizioni vantaggiose difficilmente ottenibili dalle imprese più piccole o nel caso di un’azione frammentaria.

(34)

La costituzione e l’attuazione di consorzi per l’acquisto di gas a norma del presente regolamento dovrebbero avvenire nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, applicate alla luce delle attuali circostanze eccezionali del mercato. La Commissione si è detta pronta ad accompagnare le imprese nella progettazione di un siffatto consorzio per l’acquisto di gas e ad adottare una decisione, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (6), sull’inapplicabilità degli articoli 101 e 102 TFUE, purché siano incluse e rispettate le pertinenti garanzie. La Commissione si è inoltre dichiarata disposta a fornire orientamenti informali nella misura in cui le imprese partecipanti ad altri consorzi si trovino ad affrontare incertezze nella valutazione di uno o più elementi del loro accordo di acquisto in comune ai sensi delle norme dell’Unione in materia di concorrenza.

(35)

Conformemente al principio di proporzionalità, le misure relative all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune non vanno al di là di quanto necessario per conseguire il loro obiettivo, perché tali misure saranno attuate su base volontaria, con un’unica eccezione limitata riguardante la partecipazione obbligatoria all’aggregazione della domanda ai fini del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, e le imprese private rimarranno parti dei contratti di fornitura di gas stipulati nell’ambito dell’acquisto in comune.

(36)

Al fine di ottimizzare la capacità di assorbimento del GNL dei terminali GNL dell’Unione e l’utilizzo degli impianti di stoccaggio del gas, sono necessari disposizioni rafforzate in materia di trasparenza e un mercato organizzato che agevoli gli scambi secondari di capacità di stoccaggio del gas e di capacità degli impianti GNL, analogamente a quanto esiste per il trasporto di gas attraverso gasdotti. Ciò è particolarmente importante in una situazione di emergenza e di transizione dei flussi di gas dai gasdotti provenienti dalla Federazione russa al GNL. La proposta di direttiva della Commissione relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno e la proposta di regolamento della Commissione relativo ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno contengono disposizioni a tal fine. Anticipare tali disposizioni nell’ambito della risposta alla crisi è fondamentale per poter utilizzare gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas in modo più efficiente e con la necessaria trasparenza. Per quanto riguarda le piattaforme paneuropee di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le piattaforme di trasparenza dell’Unione già esistenti per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas per garantire una rapida attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda una piattaforma di prenotazione secondaria, i gestori degli impianti di GNL e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas dovrebbero poter utilizzare le loro piattaforme esistenti arricchendole con le caratteristiche necessarie.

(37)

Per quanto riguarda le prenotazioni a lungo termine delle capacità di trasporto del gas, le norme vigenti in materia di gestione della congestione prevedono procedure «use-it-or-lose-it». Si tratta, tuttavia, di procedure lente, in quanto richiedono almeno sei mesi per produrre effetti, e che dipendono dalle pesanti procedure amministrative delle autorità nazionali di regolamentazione. Tali norme dovrebbero pertanto essere rafforzate e semplificate in modo da dotare i gestori del sistema del gas di strumenti per reagire rapidamente ai cambiamenti dei flussi di gas e affrontare eventuali congestioni. In particolare, le nuove norme potrebbero accelerare la commercializzazione di capacità a lungo termine inutilizzate che altrimenti rimarrebbero oziose, rendendo così più efficiente l’uso dei gasdotti.

(38)

I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero analizzare le informazioni disponibili sull’utilizzo della rete di trasporto da parte degli utenti della rete e determinare se esista un sottoutilizzo della capacità continua contrattuale. Si dovrebbe definire il sottoutilizzo come la situazione in cui un utente della rete ha utilizzato o offerto sul mercato in media meno dell’80 % della capacità continua prenotata negli ultimi 30 giorni. In caso di sottoutilizzo, il gestore del sistema di trasporto dovrebbe pubblicare la capacità disponibile per la successiva asta mensile e poi metterla all’asta. In alternativa, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter decidere di utilizzare invece un meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead». In quest’ultimo caso, il meccanismo dovrebbe applicarsi a tutti i punti di interconnessione, siano essi congestionati o meno.

(39)

Le imprese che acquistano gas o offrono di consegnare gas a destinazioni predefinite mediante acquisti in comune dovrebbero garantire capacità di trasporto dai punti di consegna del gas fino alla sua destinazione. Le norme applicabili del mercato interno, compresi i codici di rete del gas, si applicano per contribuire a garantire le capacità di trasporto. Le autorità nazionali di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori degli impianti GNL e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas e le piattaforme di prenotazione dovrebbero esaminare possibili modi per migliorare l’utilizzo dell’infrastruttura in modo economicamente accessibile, valutando la possibilità di sviluppare nuovi prodotti di capacità di trasporto che colleghino i punti di interconnessione intra-UE, gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas, nel rispetto delle norme applicabili del mercato interno, in particolare il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione (7).

(40)

Mentre le circostanze di crisi eccezionali portano a cambiamenti nei modelli di flusso nelle reti europee del gas, il che comporta rendite di congestione straordinariamente elevate in determinati punti di interconnessione nell’Unione, si potrebbero trovare, nel quadro delle norme in vigore, alcune flessibilità nel dialogo con le pertinenti autorità di regolamentazione degli Stati membri colpiti, se del caso con l’ausilio della Commissione.

(41)

L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa ha dato origine a gravi incertezze e perturbazioni nei mercati europei del gas naturale. Di conseguenza, negli ultimi mesi tali mercati hanno rispecchiato l’incertezza dell’approvvigionamento e tale incertezza ha tradotto le conseguenti aspettative di mercato in prezzi del gas naturale estremamente alti e volatili. Ne è derivata un’ulteriore pressione sugli operatori di mercato ed è stato compromesso il corretto funzionamento dei mercati dell’energia dell’Unione.

(42)

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme a garanzia del corretto funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati anche derivati su energia. La direttiva prevede che gli Stati membri impongano ai mercati regolamentati di disporre di meccanismi atti a garantire un funzionamento equo e ordinato dei mercati finanziari. Tuttavia, tali meccanismi non sono intesi a limitare l’evoluzione infragiornaliera dei prezzi e non sono riusciti a prevenire gli episodi di volatilità eccezionale osservati nei mercati dei derivati su gas e su energia elettrica.

(43)

Date le difficoltà incontrate dagli operatori di mercato nelle sedi di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su energia e l’urgenza di garantire che i mercati dei derivati energetici continuino a svolgere il loro ruolo nel soddisfare le esigenze di copertura dell’economia reale, è opportuno imporre alle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia di istituire meccanismi temporanei di gestione della volatilità infragiornaliera per prevenire variazioni eccessive dei prezzi in modo più efficiente. Al fine di garantire che tali meccanismi si applichino ai contratti più pertinenti, essi dovrebbero applicarsi ai derivati su energia la cui scadenza non superi i 12 mesi.

(44)

Le sedi di negoziazione che offrono derivati su energia spesso ammettono la partecipazione di diverse imprese energetiche di tutti gli Stati membri. Tali imprese energetiche dipendono fortemente dai derivati negoziati in tali sedi di negoziazione per garantire forniture essenziali di gas ed energia elettrica in tutta l’Unione. Variazioni eccessive dei prezzi nelle sedi di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su energia incidono pertanto sul funzionamento delle imprese energetiche in tutta l’Unione e, in ultima analisi, negativamente sui consumatori finali. Pertanto, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri è opportuno provvedere al coordinamento dell’attuazione e dell’applicazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera, onde garantire che gli operatori essenziali per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in tutti gli Stati membri beneficino di misure di salvaguardia da grandi movimenti dei prezzi che pregiudicano la loro continuità operativa con conseguenti ripercussioni negative per i consumatori finali.

(45)

I meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbero impedire variazioni eccessive dei prezzi nell’arco di una giornata di negoziazione. Tali meccanismi dovrebbero basarsi sul prezzo di mercato osservato a intervalli regolari. Data l’ampia diversità degli strumenti nei mercati dei derivati energetici e le peculiarità delle sedi di negoziazione associate a tali strumenti, i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera dovrebbero essere adattati alle specificità di detti strumenti e mercati. Pertanto, le sedi di negoziazione dovrebbero stabilire limiti di prezzo tenendo conto delle specificità di ciascun derivato su energia pertinente, del profilo di liquidità del mercato di tale derivato e del suo profilo di volatilità.

(46)

Nel determinare il prezzo di apertura ai fini della fissazione del primo prezzo di riferimento di una giornata di negoziazione, la sede di negoziazione dovrebbe basarsi sulla metodologia che normalmente applica per determinare il prezzo a cui negozia per la prima volta uno specifico derivato su energia all’inizio della giornata di negoziazione. Nel determinare il prezzo di apertura dopo qualsiasi interruzione delle negoziazioni che possa verificarsi nel corso della giornata di negoziazione, la sede di negoziazione dovrebbe applicare la metodologia che ritiene più appropriata per garantire la ripresa ordinata della negoziazione.

(47)

Le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di attuare il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera integrandolo negli interruttori di circuito esistenti già istituiti a norma della direttiva 2014/65/UE o come meccanismo aggiuntivo.

(48)

Al fine di garantire la trasparenza del funzionamento del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da esse attuato, le sedi di negoziazione dovrebbero rendere pubblica senza indugio una descrizione delle loro caratteristiche generali ogniqualvolta applichino una modifica. Tuttavia, a salvaguardia di una negoziazione equa e ordinata le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute a pubblicare tutti i parametri tecnici del meccanismo da esse istituito.

(49)

Qualora le informazioni raccolte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito all’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità da parte delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su energia nell’Unione mostrino che è necessaria una maggiore coerenza nell’attuazione del meccanismo al fine di assicurare una migliore gestione dei livelli eccessivi di volatilità dei prezzi in tutta l’Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado di specificare condizioni uniformi di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, ad esempio la frequenza di rinnovo dei limiti di prezzo o le misure da adottare se le negoziazioni oltrepassano tali limiti di prezzo. La Commissione dovrebbe poter tenere conto delle specificità di ciascun derivato su energia, del profilo di liquidità del mercato di tale derivato e del suo profilo di volatilità.

(50)

Al fine di concedere alle sedi di negoziazione tempo sufficiente per dare una solida attuazione al meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera conformemente al presente regolamento, è opportuno concedere a dette sedi di negoziazione un periodo fino al 31 gennaio 2023 per istituire tale meccanismo. Al fine di garantire che le sedi di negoziazione siano in grado di affrontare tempestivamente variazioni eccessive dei prezzi anche prima dell’istituzione di detto meccanismo, esse dovrebbero disporre di un meccanismo preliminare in grado di conseguire in linea di massima lo stesso obiettivo del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera.

(51)

Gli obblighi e le restrizioni imposti alle sedi di negoziazione e agli operatori dai meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera non vanno al di là di quanto necessario per consentire alle imprese energetiche di continuare a partecipare ai mercati del gas e dell’energia elettrica e soddisfare le loro esigenze di copertura, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico per i consumatori finali.

(52)

Per garantire un’applicazione efficiente dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera, le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla loro attuazione da parte delle sedi di negoziazione e riferire periodicamente all’ESMA. Per garantire un’attuazione coerente dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera, le autorità competenti dovrebbero altresì garantire che divergenze nell’attuazione di tali meccanismi da parte delle sedi di negoziazione siano debitamente giustificate.

(53)

Per affrontare potenziali divergenze nell’applicazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera tra gli Stati membri e sulla base delle relazioni presentate dalle autorità competenti, l’ESMA dovrebbe coordinare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e documentare le eventuali divergenze osservate nel modo in cui le sedi di negoziazione in tutte le giurisdizioni dell’Unione attuano i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera.

(54)

Tenuto conto della riduzione senza precedenti dell’approvvigionamento di gas naturale dalla Federazione russa e del rischio persistente di ulteriori interruzioni improvvise dell’approvvigionamento, l’Unione si trova ad affrontare l’urgente necessità di diversificare le proprie forniture di gas. Tuttavia, quello del GNL è ancora un mercato emergente per l’Europa ed è difficile valutare l’accuratezza dei prezzi prevalenti su questo mercato. Per ottenere una valutazione accurata, obiettiva e affidabile del prezzo delle forniture di GNL nell’Unione, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dovrebbe raccogliere tutti i dati del mercato del GNL necessari per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo del GNL.

(55)

La valutazione del prezzo dovrebbe essere effettuata sulla base di tutte le operazioni relative al GNL fornito all’Unione. È opportuno conferire all’ACER il potere di raccogliere tali dati di mercato da tutti gli operatori che prendono parte alla fornitura di GNL all’Unione. Tutti questi operatori dovrebbero essere tenuti a comunicare all’ACER dati completi relativi al mercato del GNL quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, dopo aver concluso un’operazione o depositato un’offerta o un’offerta di acquisto per concludere un’operazione. La valutazione del prezzo dell’ACER dovrebbe comprendere la serie di dati più completa possibile, tra cui i prezzi delle operazioni e, a decorrere dal 31 marzo 2023, i prezzi delle offerte e delle offerte di acquisto per le forniture di GNL all’Unione. La pubblicazione giornaliera di questa valutazione obiettiva del prezzo e del differenziale stabilito rispetto ad altri prezzi di riferimento sul mercato sotto forma di parametro di riferimento per il GNL apre la strada alla sua adozione volontaria da parte degli operatori di mercato come prezzo di riferimento nei loro contratti e operazioni. Una volta fissati, la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL potrebbero anche diventare un tasso di riferimento per i contratti derivati utilizzati per coprire il prezzo del GNL o la differenza di prezzo tra il GNL e altri gas. Data l’urgenza di introdurre la valutazione del prezzo del GNL, è opportuno che la prima pubblicazione di tale valutazione avvenga entro il 13 gennaio 2023.

(56)

I poteri attualmente conferiti all’ACER dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (11) (denominati congiuntamente «REMIT») non sono sufficienti a creare una serie di dati completa ed esauriente di tutte le forniture di GNL all’Unione. Una siffatta serie di dati completa ed esauriente per la valutazione giornaliera del prezzo è tuttavia necessaria affinché l’Unione possa gestire, in uno spirito di solidarietà, le sue politiche in materia di acquisizione per le importazioni internazionali di GNL, in particolare nell’attuale situazione di crisi. Per garantire il monitoraggio dell’andamento dei prezzi e provvedere al controllo e alla garanzia della qualità dei dati è inoltre necessario disporre dei dati e delle informazioni pertinenti sui contratti per il GNL. Questo strumento ad hoc dovrebbe consentire all’ACER di raccogliere tutti i dati di mercato necessari per condurre una valutazione completa e rappresentativa del prezzo delle forniture di GNL all’Unione.

(57)

Pur essendo opportuno che in una seconda fase una revisione più completa del REMIT includa, in modo permanente, la fissazione di una valutazione giornaliera del prezzo del GNL e di un parametro di riferimento per il GNL, l’attuale crisi impone fin da ora la necessità di agire con urgenza per affrontare nell’immediato le gravi difficoltà di approvvigionamento e per determinare in modo accurato i prezzi delle forniture di GNL all’Unione offrendo una soluzione temporanea fino a quando la revisione del REMIT non potrà essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.

(58)

Al fine di migliorare immediatamente la trasparenza dei prezzi e la certezza della pianificazione nel mercato delle importazioni di GNL, è opportuno specificare che la pertinente serie di dati dovrebbe comprendere informazioni sui prezzi e sulle quantità delle operazioni relative al GNL completate, sui prezzi e sulle quantità delle offerte e delle offerte di acquisto relative alle forniture di GNL all’Unione, nonché, se del caso, sulla formula del prezzo nel contratto a lungo termine da cui è derivato il prezzo.

(59)

La definizione di operatore di mercato del GNL soggetto a un obbligo di comunicazione dovrebbe includere tutti coloro che partecipano all’acquisto o alla vendita di carichi di GNL destinati all’Unione. Tali operatori di mercato del GNL dovrebbero essere soggetti agli obblighi e ai divieti applicabili agli operatori di mercato conformemente al REMIT.

(60)

È opportuno conferire all’ACER, in cooperazione con la Commissione, un ampio mandato per specificare la qualità e la sostanza dei dati di mercato raccolti per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo per le forniture di GNL all’Unione. L’ACER dovrebbe inoltre godere di un ampio potere discrezionale nella scelta del protocollo di trasmissione prescelto. Al fine di ottenere la massima qualità possibile nei dati di mercato da comunicare, è opportuno conferire all’ACER la facoltà di precisare tutti i parametri dei dati di mercato che dovrebbero esserle comunicati. Tali parametri dovrebbero includere, tra gli altri, le unità di riferimento usate per comunicare i dati sui prezzi, le unità di riferimento usate per comunicare i dati quantitativi, le scadenze forward dell’operazione o i dati dell’offerta e dell’offerta di acquisto precedenti l’operazione, nonché i protocolli di trasmissione da utilizzare per comunicare all’ACER i dati richiesti.

(61)

È opportuno che l’ACER definisca la metodologia utilizzata per stabilire la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL, nonché il processo per la revisione periodica di tale metodologia.

(62)

La valutazione del prezzo pubblicata a norma del presente regolamento dovrebbe offrire agli Stati membri e agli altri operatori di mercato maggiore trasparenza circa il prezzo praticato per le importazioni di GNL in Europa. La maggiore trasparenza dei prezzi dovrebbe a sua volta consentire agli Stati membri e ai soggetti privati domiciliati nell’Unione di agire in modo più consapevole e coordinato quando acquistano GNL sui mercati globali e, in particolare, quando utilizzano il prestatore del servizio. Un maggiore coordinamento nell’acquisto di GNL dovrebbe consentire agli Stati membri di non farsi concorrenza rilanciando prezzi di acquisto eccessivi (outbidding) o non in linea con il prezzo praticato dal mercato. Pertanto le valutazioni del prezzo e i differenziali dei valori di riferimento pubblicati a norma del presente regolamento sono fondamentali per accrescere la solidarietà tra gli Stati membri nell’acquisizione delle limitate forniture di GNL.

(63)

L’obbligo che incombe agli operatori di mercato di fornire all’ACER informazioni sulle transazioni relative al GNL è necessario e proporzionato per conseguire l’obiettivo di consentire all’ACER di definire un parametro di riferimento per il GNL, in particolare in quanto è in linea con gli obblighi vigenti degli operatori di mercato nel quadro del REMIT e l’ACER tutelerà la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

(64)

Oltre all’interruttore di circuito e al parametro di riferimento per il GNL, sono disponibili altri interventi, tra cui un corridoio di prezzo dinamico di carattere temporaneo, come richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2022, che tenga conto delle seguenti salvaguardie: dovrebbe applicarsi alle transazioni di gas naturale presso il punto di scambio virtuale del Title Transfer Facility (TTF), gestito da Gasunie Transport Services B.V.; altri hub di scambio del gas dell’Unione possono essere collegati al prezzo a pronti corretto del TTF attraverso un corridoio di prezzo dinamico temporaneo; ed esso non dovrebbe pregiudicare la compravendita di gas fuori borsa, non dovrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione, dovrebbe dipendere dai progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di gas, non dovrebbe comportare un aumento complessivo del consumo di gas, dovrebbe essere concepito in modo tale da non impedire i flussi di gas intra-UE basati sul mercato, non dovrebbe compromette la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici e dovrebbe tener conto dei prezzi di mercato del gas nei diversi mercati organizzati in tutta l’Unione.

(65)

Il regolamento (UE) 2017/1938 prevede già la possibilità per gli Stati membri, durante un’emergenza, di attribuire priorità all’approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica ed evitare sbilanciamenti di rete. Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e i volumi di gas ad esse associati potrebbero avere un impatto significativo sui volumi di gas disponibili per la solidarietà in una situazione di emergenza. In tale contesto, in deroga all’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 8 del regolamento (UE) 2017/1938, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere, temporaneamente, l’applicazione di misure di solidarietà di emergenza, anche quando non sono in grado di procurarsi i volumi critici di gas necessari per garantire il proseguimento della produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che prestano solidarietà dovrebbero avere il diritto di assicurarsi che le forniture ai loro clienti protetti nel quadro della solidarietà o altri servizi essenziali, quali il teleriscaldamento, e il funzionamento delle loro centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas non siano compromessi quando prestano solidarietà a un altro Stato membro.

(66)

È opportuno stabilire un limite massimo dei volumi critici di gas necessari in ciascuno Stato membro per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, in modo da evitare richieste di solidarietà inutili o abusive o limitazioni indebite alla solidarietà fornita a uno Stato membro che ne ha bisogno. La metodologia utilizzata nelle prospettive invernali della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E) offre una base per l’individuazione del volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e per la fissazione di tali limiti. I volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica calcolati dall’ENTSO-E riflettono i volumi di gas assolutamente necessari per garantire l’adeguatezza paneuropea in materia di energia elettrica sfruttando tutte le risorse di mercato, sempre considerando il gas l’ultimo nell’ordine di merito. La metodologia dell’ENTSO-E si basa su un ampio campione di peggiori scenari possibili in materia di clima e di indisponibilità forzata. Il fatto che la metodologia dell’ENTSO-E non tenga conto di tutta la generazione combinata di calore ed energia elettrica non impedisce agli Stati membri di considerare gli impianti di teleriscaldamento di clienti protetti come protetti ai sensi della definizione di cui al regolamento (UE) 2017/1938. Per gli Stati membri la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative, i volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dovrebbero essere adeguati di conseguenza. Il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica può essere inferiore al livello storico di gas consumato per la produzione di energia elettrica, in quanto l’adeguatezza in materia di energia elettrica può essere ottenuta con altri mezzi, anche mediante forniture tra gli Stati membri.

(67)

Tuttavia, ciò non esclude che i volumi minimi effettivi di gas richiesti da uno Stato membro che richiede solidarietà o da uno Stato membro che presta solidarietà possano essere superiori ai valori modellizzati dall’ENTSO-E per evitare una crisi dell’energia elettrica. In tali casi lo Stato membro che richiede solidarietà o lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe poter superare i valori massimi stabiliti nel presente regolamento se può dimostrare che ciò è necessario per evitare una crisi dell’energia elettrica, come nei casi che rendono necessario il ricorso a riserve per il ripristino della frequenza o a combustibili alternativi o in casi eccezionali di cui non si è tenuto conto nelle prospettive invernali dell’ENTSO-E, in particolare considerando i livelli idrologici o gli sviluppi imprevisti. Il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica comprende per definizione tutto il gas necessario per garantire un approvvigionamento stabile di energia elettrica e include pertanto l’energia elettrica necessaria per produrre e trasportare il gas nonché i settori cruciali delle infrastrutture critiche e degli impianti essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.

(68)

Le restrizioni imposte agli operatori di mercato dall’estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas sono necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in caso di riduzione dell’offerta e di aumento della domanda di gas in inverno. Tali restrizioni si basano sulle misure esistenti stabilite rispettivamente nel regolamento (UE) 2017/1938 e nel regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (12), volte a rendere tali misure più efficaci nelle circostanze attuali.

(69)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di tenere conto dei potenziali danni duraturi agli impianti industriali nel definire l’ordine di priorità in relazione alla domanda che dovrebbe essere ridotta o limitata per poter prestare solidarietà a un altro Stato membro.

(70)

Determinati clienti, fra cui le famiglie e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas. Per questo motivo il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell’Unione e ad assicurare che il gas sia erogato ai clienti protetti nel quadro della solidarietà. Tuttavia, in alcuni casi, l’uso del gas anche da parte dei clienti protetti potrebbe essere considerato non essenziale. La riduzione di questo tipo di uso, che va chiaramente al di là di quanto necessario, non comprometterebbe gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2017/1938, in particolare perché il gas consumato per scopi non essenziali potrebbe causare gravi danni in altri settori privati o commerciali. È quindi opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di realizzare risparmi di gas anche riducendo il consumo non essenziale dei clienti protetti in circostanze specifiche, sempre che tale riduzione sia materialmente fattibile senza incidere sugli usi essenziali. Le eventuali misure di riduzione adottate dagli Stati membri dovrebbero comunque essere rigorosamente limitate al consumo non essenziale e non dovrebbero in alcun modo ridurre l’uso di base dei clienti protetti né limitarne la possibilità di riscaldare adeguatamente le proprie abitazioni.

(71)

È opportuno che gli Stati membri e le loro autorità competenti siano liberi di determinare le misure di riduzione applicabili e le attività corrispondenti al consumo non essenziale, quali il riscaldamento esterno, il riscaldamento delle piscine residenziali e di altri impianti residenziali complementari. La possibilità di limitare il consumo non essenziale dovrebbe consentire agli Stati membri di rafforzare le salvaguardie e garantire che il gas sia fornito ad altri settori, servizi e industrie essenziali, che potrebbero così continuare a operare durante una crisi.

(72)

È opportuno che qualsiasi misura volta a ridurre il consumo non essenziale di clienti protetti sia necessaria e proporzionata e si applichi in particolare nei casi in cui sia dichiarato lo stato di crisi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938 o lo stato di allarme dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. I clienti protetti dovrebbero continuare a beneficiare della protezione contro l’interruzione della fornitura anche in caso di applicazione di misure per la riduzione dei consumi non essenziali. È altresì opportuno che gli Stati membri garantiscano che tali misure non limitino la protezione necessaria per i clienti vulnerabili il cui consumo attuale debba essere considerato essenziale, fatta salva l’interruzione delle forniture per motivi tecnici.

(73)

Gli Stati membri sono liberi di decidere se e come distinguere tra consumo essenziale e consumo non essenziale dei clienti protetti. Uno Stato membro che richiede misure di solidarietà e decide di non operare tale distinzione non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il consumo non essenziale potrebbe essere ridotto prima della richiesta di solidarietà. Uno Stato membro che presta solidarietà non dovrebbe essere tenuto a operare una distinzione tra clienti essenziali e non essenziali per determinare il volume di gas disponibile per le misure di solidarietà.

(74)

In caso di emergenza, gli Stati membri e l’Unione dovrebbero garantire il flusso di gas nel mercato interno. Ciò significa che le misure adottate a livello nazionale non dovrebbero dar luogo a problemi di sicurezza dell’approvvigionamento in un altro Stato membro e l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere dovrebbe rimanere sicuro e tecnicamente possibile in qualsiasi momento. Il quadro normativo vigente non prevede un processo in grado di risolvere efficacemente i conflitti tra due Stati membri su misure che incidono negativamente sui flussi transfrontalieri. Poiché le reti del gas e dell’elettricità dell’Unione sono interconnesse, ciò potrebbe non solo comportare gravi problemi di sicurezza dell’approvvigionamento, ma anche indebolire l’unità dell’Unione nei confronti dei paesi terzi. In deroga all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1938 è pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di valutare le misure nazionali adottate e, se necessario, di arbitrare entro un lasso di tempo ragionevole. A tal fine, la Commissione dovrebbe poter chiedere la modifica di tali misure nazionali qualora rilevi minacce alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell’Unione. Data la natura eccezionale dell’attuale crisi energetica, l’adeguamento alla decisione della Commissione dovrebbe avvenire senza ritardi che possano potenzialmente ostacolare l’approvvigionamento di gas dell’Unione. Pertanto, per il periodo di applicazione del presente regolamento, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno è opportuno sospendere le procedure di riconciliazione.

(75)

Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell’Unione (13) che si applica a tutti gli Stati membri e non solo agli Stati membri fra loro confinanti. Inoltre, l’uso efficiente delle infrastrutture esistenti, comprese le capacità di trasporto transfrontaliere e gli impianti GNL, è importante per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in uno spirito di solidarietà. In tempi caratterizzati da interruzioni della fornitura di gas a livello dell’Unione, regionale o nazionale, e da un passaggio significativo dall’uso di gas da gasdotto all’uso di GNL, gli Stati membri in situazione di grave crisi dovrebbero poter beneficiare non solo delle possibilità di approvvigionamento dai gasdotti vicini, ma anche di forniture provenienti da paesi che dispongono di impianti GNL. Alcuni Stati membri dovrebbero poter prestare solidarietà ad altri, anche se non sono direttamente collegati attraverso un gasdotto o attraverso un paese terzo o altri Stati membri, a condizione che lo Stato membro che richiede solidarietà abbia esaurito tutte le misure di mercato contenute nel suo piano di emergenza, compresi gli acquisti di GNL sul mercato globale. È pertanto opportuno estendere l’obbligo di fornire solidarietà agli Stati membri non connessi dotati di impianti GNL, tenendo conto delle differenze tra mercati e infrastrutture di gas da gasdotto e di GNL, comprese le navi per il trasporto di GNL e le metaniere, nell’imposizione di obblighi agli operatori nonché della mancanza di poteri di esecuzione per quanto riguarda le attività di GNL come le metaniere e prevedendo possibilità di scambio tra gas naturale e GNL in assenza di un impianto di liquefazione del gas nel territorio di uno Stato membro che presta solidarietà.

(76)

Uno Stato membro dotato di impianti GNL, quando presta solidarietà a un altro Stato membro, non dovrebbe essere ritenuto responsabile di strozzature o di altri potenziali problemi che insorgano al di fuori del suo territorio o che derivano dalla mancanza di poteri di esecuzione nei confronti delle navi per il trasporto di GNL e delle metaniere di proprietà di un operatore di un paese terzo quando tali strozzature o problemi incidono sul flusso effettivo di gas e da ultimo impediscono che il volume di gas necessario raggiunga lo Stato membro che richiede solidarietà. Qualora non disponga di poteri di esecuzione, lo Stato membro che presta solidarietà non dovrebbe essere ritenuto responsabile del mancato scambio di un carico di GNL con gas naturale.

(77)

Nell’attuare il principio della solidarietà energetica, il regolamento (UE) 2017/1938 ha introdotto un meccanismo di solidarietà volto a rafforzare la cooperazione e la fiducia tra gli Stati membri in caso di grave crisi. Per facilitare l’attuazione di tale meccanismo, gli Stati membri sono tenuti a concordare bilateralmente una serie di modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938.

(78)

Nonostante l’obbligo giuridico di concludere accordi bilaterali di solidarietà entro il 1o dicembre 2018, ne è stato concluso un numero limitato, compromettendo così l’attuazione dell’obbligo giuridico di prestare solidarietà in caso di emergenza. La proposta della Commissione per un regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno comprendeva un primo modello per un accordo tipo di solidarietà. Tuttavia, poiché tale modello è stato elaborato prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, considerata l’attuale situazione di estrema scarsità di gas e prezzi in rapida ascesa e considerata la necessità di disporre con urgenza di norme standard temporanee in vigore già per il prossimo inverno, è opportuno creare un quadro temporaneo di norme standard per regolare le necessarie misure di solidarietà in deroga all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1938 che siano efficaci e rapidamente attuabili, non dipendano da lunghi negoziati bilaterali e siano adatte all’attuale situazione di prezzi del gas eccessivi e altamente volatili. In particolare dovrebbero essere introdotte norme standard più chiare per quanto riguarda la compensazione dei costi del gas fornito e, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, la limitazione dei potenziali costi aggiuntivi che lo Stato membro che presta solidarietà potrebbe addebitare. Le norme sulle misure di solidarietà a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 dovrebbero rimanere applicabili, salvo espressa disposizione contraria.

(79)

In linea di principio la solidarietà dovrebbe essere garantita sulla base di un’equa compensazione versata direttamente dallo Stato membro che richiede solidarietà o dai soggetti delegati. La compensazione dovrebbe coprire il prezzo del gas, eventuali costi di stoccaggio effettivi o potenziali, il trasporto transfrontaliero e i costi associati. Dovrebbe essere equa sia per gli Stati membri che richiedono solidarietà sia per quelli che prestano solidarietà.

(80)

L’attuale crisi sta determinando livelli di prezzo e picchi ricorrenti dei prezzi che vanno ben oltre quelli di un’eventuale situazione di crisi dell’approvvigionamento prefigurata al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2017/1938. Nello stabilire l’importo della compensazione per gli Stati membri che prestano solidarietà è quindi opportuno prendere in considerazione la volatilità infragiornaliera dei prezzi che caratterizza attualmente il mercato del gas a causa della crisi del gas in corso. Sulla base del principio di solidarietà e al fine di evitare la fissazione dei prezzi in circostanze di mercato estreme, sarebbe problematico prendere il prezzo fluttuante infragiornaliero di mercato come base per il prezzo standard della misura di solidarietà. Il prezzo del gas dovrebbe riflettere il prezzo medio di mercato del giorno prima nel giorno precedente la richiesta di solidarietà nello Stato membro che presta solidarietà. Tenendo conto di ciò, la compensazione continua a basarsi sul «prezzo di mercato» come stabilito nella raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione (14). Nelle situazioni di crisi il prezzo medio di mercato del giorno prima è meno dipendente dalla volatilità e da prezzi a pronti molto elevati e, in questo modo, limita gli incentivi perversi.

(81)

Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2018/177 il costo dei danni dovuti a una riduzione dell’attività industriale potrebbe essere coperto da compensazione solo se non fosse rispecchiato nel prezzo del gas che deve pagare lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che ha chiesto solidarietà non dovrebbe versare due volte la compensazione per gli stessi costi. Tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui i prezzi del gas hanno raggiunto livelli senza precedenti, uno Stato membro che riceve solidarietà non dovrebbe essere automaticamente obbligato a coprire integralmente altri costi, quali danni o costi di procedimenti giudiziari, che si verificano nello Stato membro che presta solidarietà, a meno che un’altra soluzione non sia stata convenuta in un accordo di solidarietà. L’esperienza ha dimostrato che l’obbligo per lo Stato membro ricevente di farsi carico dell’intero rischio finanziario per tutti i costi di compensazione diretti o indiretti che potrebbero eventualmente derivare dalle misure di solidarietà costituisce un ostacolo fondamentale alla conclusione di accordi di solidarietà. La responsabilità illimitata dovrebbe pertanto essere attenuata nelle norme standard applicabili agli accordi di solidarietà, al fine di consentire la conclusione degli accordi in sospeso il prima possibile, in quanto tali accordi costituiscono una pietra angolare del regolamento (UE) 2017/1938, che rispecchia il principio di solidarietà energetica dell’Unione. Nella misura in cui la compensazione per i costi indiretti non superi il 100 % del prezzo per il gas, sia giustificata e non sia coperta dal prezzo del gas, tali costi dovrebbero essere coperti dallo Stato membro ricevente.

Tuttavia, nel caso in cui il costo richiesto superi il 100 % del prezzo per il gas, la Commissione, previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, dovrebbe stabilire una compensazione equa del costo e avere pertanto la possibilità di verificare se la limitazione della compensazione del costo sia appropriata. La Commissione dovrebbe pertanto poter prevedere una compensazione diversa da quella prevista dal regolamento (UE) 2017/1938 nei singoli casi, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, comprese misure finalizzate al risparmio di gas e alla riduzione della domanda di gas, e del principio di solidarietà energetica. Nella valutazione la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione la necessità di evitare costi indiretti eccessivi a seguito della riduzione o dell’interruzione delle forniture ai clienti del gas.

(82)

Le norme del presente regolamento relative al pagamento della compensazione per le misure di solidarietà tra Stati membri non pregiudicano i principi di risarcimento dei danni previsti dal diritto costituzionale nazionale.

(83)

La conclusione di accordi di solidarietà con Stati membri confinanti, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938, è lo strumento più appropriato per attuare l’obbligo di prestare solidarietà a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a discostarsi dalle norme standard in materia di compensazione di cui al presente regolamento qualora convengano altre norme nell’ambito di un accordo di solidarietà. In particolare, gli Stati membri dovrebbero in particolare conservare la possibilità di concordare bilateralmente una compensazione supplementare, che copra altri costi, come tutti quelli derivanti dall’obbligo di pagare una compensazione nello Stato membro che presta solidarietà, tra cui i danni dovuti a una riduzione dell’attività industriale. Nel quadro di accordi bilaterali di solidarietà, tali costi possono essere inclusi nella compensazione se il quadro giuridico nazionale prevede l’obbligo di pagare, oltre al prezzo del gas, una compensazione dei danni dovuti a una riduzione dell’attività industriale, compresa la compensazione per danni economici.

(84)

Come misura di ultima istanza, il meccanismo di solidarietà automatico dovrebbe essere attivato da uno Stato membro che richiede solidarietà soltanto laddove il mercato non è in grado di offrire i necessari volumi di gas, compresi il GNL e i volumi offerti volontariamente da clienti non protetti, per soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà. A norma del regolamento (UE) 2017/1938 gli Stati membri sono tenuti ad aver esaurito tutte le misure previste nei loro piani di emergenza, compresa la riduzione forzata fino al livello dei clienti protetti nel quadro della solidarietà.

(85)

La natura urgente e le conseguenze della potenziale attivazione del meccanismo di solidarietà dovrebbero comportare una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati, la Commissione e i responsabili per la gestione della crisi competenti designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938. La richiesta dovrebbe pertanto essere comunicata a tutte le parti in tempo utile e contenere una serie minima di elementi che consentano agli Stati membri fornitori di rispondere senza indugio. La risposta degli Stati membri che prestano solidarietà dovrebbe includere informazioni sul volume di gas che potrebbe essere fornito allo Stato membro che richiede solidarietà, compresi i volumi che potrebbero essere liberati in caso di applicazione di misure non di mercato. Gli Stati membri potrebbero concordare ulteriori modalità tecniche e di coordinamento per agevolare la tempestività della risposta a una richiesta di solidarietà. Nel prestare solidarietà, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero garantire la sicurezza operativa e l’affidabilità della rete.

(86)

Lo Stato membro che richiede solidarietà dovrebbe poter ricevere solidarietà da più Stati membri. Il meccanismo di solidarietà automatico dovrebbe essere attivato solo nel caso in cui lo Stato membro che presta solidarietà non abbia concluso accordi bilaterali con lo Stato membro che richiede solidarietà. Se concluso, l’accordo bilaterale tra lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà dovrebbe prevalere e applicarsi.

(87)

È opportuno che la Commissione possa monitorare l’applicazione del meccanismo di solidarietà automatico e, se ritenuto necessario, facilitare l’abbinamento di una risposta alle richieste di solidarietà. A tal fine, la Commissione dovrebbe offrire una piattaforma interattiva che funga da modello e consenta la presentazione continua e in tempo reale delle richieste di solidarietà e l’abbinamento con i rispettivi volumi disponibili.

(88)

Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell’energia possono anche concludere accordi volontari per l’applicazione di misure di solidarietà.

(89)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(90)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento prevede norme temporanee per quanto concerne:

a)

la celere istituzione di un servizio di aggregazione della domanda e di acquisto in comune del gas da parte delle imprese stabilite nell’Unione,

b)

piattaforme di prenotazione di capacità secondaria e di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas, e

c)

la gestione della congestione nelle reti di trasporto del gas.

2.   Il presente regolamento introduce meccanismi temporanei a tutela dei cittadini e dell’economia da un livello eccessivamente elevato dei prezzi, servendosi di un meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera per le variazioni eccessive dei prezzi e di un parametro di riferimento ad hoc per il GNL che sarà definito dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

3.   Il presente regolamento stabilisce misure temporanee, in caso di emergenza nell’approvvigionamento di gas, per distribuire equamente il gas a livello transfrontaliero, garantire la fornitura di gas ai clienti più critici e l’attuazione di misure di solidarietà transfrontaliera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«impresa di gas naturale»: persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

2)

«impianto GNL»: terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;

3)

«impianto di stoccaggio del gas»: impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di o gestito da un’impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

4)

«prestatore del servizio»: impresa stabilita nell’Unione cui la Commissione ha appaltato, mediante procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l’organizzazione dell’acquisto in comune e l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7 del presente regolamento;

5)

«strumento informatico»: strumento informatico mediante il quale il prestatore del servizio aggrega la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas e reperisce presso i fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare tale domanda aggregata;

6)

«negoziazione di GNL»: offerte, offerte d’acquisto o operazioni di compravendita di GNL:

a)

che specificano la consegna nell’Unione; o

b)

cui consegue la consegna nell’Unione; o

c)

nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell’Unione;

7)

«dati di mercato del GNL»: registrazioni di offerte, offerte d’acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1;

8)

«operatore di mercato del GNL»: persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

9)

«valutazione del prezzo del GNL»: determinazione secondo la metodologia stabilita dall’ACER del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

10)

«parametro di riferimento per il GNL»: determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera;

11)

«sede di negoziazione»: una delle strutture seguenti:

a)

«mercato regolamentato» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

b)

«sistema multilaterale di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

c)

«sistema organizzato di negoziazione» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

12)

«derivato su energia»: derivato su merci, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che è negoziato in una sede di negoziazione, ha per sottostante l’energia elettrica o il gas e la cui scadenza non supera 12 mesi;

13)

«autorità competente»: salvo diversa indicazione, autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;

14)

«volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: consumo massimo di gas necessario al settore elettrico per garantire l’adeguatezza nel peggiore scenario simulato nella valutazione dell’adeguatezza invernale a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

15)

«cliente protetto»: cliente protetto quale definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938;

16)

«cliente protetto nel quadro della solidarietà»: cliente protetto nel quadro della solidarietà quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/1938.

CAPO II

MIGLIORE COORDINAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GAS

SEZIONE 1

Coordinamento degli acquisti di gas nell’Unione

Articolo 3

Trasparenza e scambio di informazioni

1.   Al solo scopo di un migliore coordinamento, l’impresa di gas naturale o l’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione, ovvero l’autorità di uno Stato membro, che intende indire una gara d’appalto per l’acquisto di gas o avviare negoziati con produttori o fornitori di gas naturale di paesi terzi per l’acquisto di gas, in volume superiore a 5 TWh/anno, informa la Commissione e se del caso lo Stato membro in cui tali imprese sono stabilite della conclusione di un contratto di fornitura di gas o di un protocollo d’intesa oppure dell’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas.

La notifica a norma del primo comma è effettuata almeno sei settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti, o in tempi più brevi a condizione che i negoziati siano avviati in una data più vicina alla data della firma del contratto, ma non più tardi di due settimane prima della conclusione o dell’avvio previsti. Tale notifica contiene solo le seguenti informazioni di base:

a)

l’identità del o dei partner contrattuali o lo scopo della gara d’appalto per l’acquisto di gas;

b)

i volumi interessati;

c)

le date previste; e

d)

il prestatore del servizio che organizza l’acquisto o la gara d’appalto per conto dello Stato membro, se del caso.

2.   La Commissione, se ritiene che un ulteriore coordinamento in relazione all’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato da parte dell’impresa di gas naturale o impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione ovvero dell’autorità di uno Stato membro possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune o che l’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas o l’acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul mercato interno, sulla sicurezza dell’approvvigionamento o sulla solidarietà energetica, può rivolgere una raccomandazione all’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione oppure all’autorità di uno Stato membro affinché prendano in considerazione le misure opportune. In tal caso la Commissione, se del caso, informa lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa.

3.   La Commissione informa il comitato direttivo ad hoc di cui all’articolo 4 prima di formulare la raccomandazione prevista al paragrafo 2.

4.   Il soggetto che informa la Commissione a norma del paragrafo 1 ha facoltà di indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altro tipo, la cui divulgazione potrebbe nuocere alle attività delle parti coinvolte debba essere considerata riservata e se le informazioni comunicate possano essere condivise con gli altri Stati membri.

5.   Le richieste di riservatezza a norma del presente articolo non limitano l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione provvede a che l’accesso alle informazioni riservate sia limitato rigorosamente ai propri servizi che ne hanno assoluta necessità. I rappresentanti della Commissione trattano tali informazioni con la debita riservatezza.

6.   Fatto salvo l’articolo 346 TFUE, le informazioni riservate sono scambiate con la Commissione e le altre autorità del caso soltanto se necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato. Nello scambio è preservata la riservatezza delle informazioni e sono tutelati la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti cui si applica il presente regolamento, e si impiegano strumenti efficaci per proteggere fisicamente i dati. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell’Unione.

Articolo 4

Comitato direttivo ad hoc

1.   È costituito un comitato direttivo ad hoc per favorire il coordinamento dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune.

2.   La Commissione istituisce il comitato direttivo ad hoc entro sei settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento; il comitato direttivo si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell’energia possono, su invito della Commissione, partecipare al comitato direttivo ad hoc per tutte le questioni di interesse reciproco. Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dalla Commissione.

3.   Il comitato direttivo ad hoc adotta il regolamento interno a maggioranza qualificata entro un mese dalla sua istituzione.

4.   La Commissione consulta il comitato direttivo ad hoc in merito al progetto di raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, in particolare per accertare se il pertinente acquisto di gas o una gara d’appalto per l’acquisto di gas migliori la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e sia compatibile con il principio di solidarietà energetica.

5.   Se del caso, la Commissione informa inoltre il comitato direttivo ad hoc dell’effetto che la partecipazione delle imprese all’acquisto in comune organizzato dal prestatore del servizio produce in termini di sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e di solidarietà energetica.

6.   Qualora siano loro trasmesse informazioni riservate conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, i membri del comitato direttivo ad hoc trattano tali informazioni con la dovuta riservatezza. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato.

SEZIONE 2

Aggregazione della domanda e acquisto in comune

Articolo 5

Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio

1.   In deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione appalta, con procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell’Unione che agisce da prestatore del servizio per l’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 7 del presente regolamento.

2.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l’eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.

3.   La Commissione stabilisce nel contratto di servizi gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, fra cui l’uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.

4.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore del servizio.

5.   La Commissione può chiedere al prestatore del servizio di comunicarle tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7 e di consentirle di accertare l’adempimento, da parte delle imprese di gas naturale e delle imprese che consumano gas, degli obblighi derivanti dall’articolo 10.

Articolo 6

Criteri di selezione del prestatore del servizio

1.   La Commissione seleziona il prestatore del servizio in base ai criteri di ammissibilità seguenti:

a)

il prestatore del servizio è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro;

b)

il prestatore del servizio ha esperienza in operazioni transfrontaliere;

c)

il prestatore del servizio non è:

i)

sottoposto a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

ii)

posseduto o controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o

iii)

posseduto o controllato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persona fisica o giuridica russa o da entità o organismo stabilito in Russia, ovvero agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

2.   Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore del servizio sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 7, il prestatore del servizio metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a)

sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o

c)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russa o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

3.   Il prestatore del servizio non fa parte di un’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di gas naturale di cui all’articolo 2, punto 20), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ad eccezione di un soggetto separato conformemente al capo IV di tale direttiva.

4.   La Commissione stabilisce i criteri di selezione e di aggiudicazione tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti, che indica nel bando di gara:

a)

livello di esperienza nell’organizzazione e nella gestione di procedure di gara o di vendita all’asta di gas naturale o di servizi associati, quali il trasporto, con l’ausilio di appositi strumenti informatici;

b)

livello di esperienza nell’adattamento delle procedure di gara o di vendita all’asta alle diverse esigenze, quali considerazioni geografiche o tempistica;

c)

livello di esperienza nello sviluppo di strumenti informatici di aggregazione della domanda di molteplici partecipanti e di relativo allineamento con l’offerta;

d)

qualità della sicurezza del sistema di informazione, in particolare in termini di protezione dei dati e di sicurezza online; e

e)

capacità di identificazione e accreditamento dei partecipanti, in termini sia di personalità giuridica sia di capacità finanziaria.

Articolo 7

Compiti del prestatore del servizio

1.   Il prestatore del servizio organizza l’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune, in particolare:

a)

aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas, con l’ausilio dello strumento informatico;

b)

reperendo da fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare la domanda aggregata, con l’ausilio dello strumento informatico;

c)

assegnando i diritti di accesso alla relativa fornitura, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra partecipanti più piccoli e più grandi dei volumi di gas offerti tra le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda. Se la domanda aggregata supera le offerte ricevute, l’assegnazione dei diritti di accesso è proporzionata alla domanda dichiarata dalle imprese partecipanti durante la fase di aggregazione della domanda per un termine e un luogo di consegna determinati;

d)

verificando, accreditando e registrando gli utenti dello strumento informatico; e

e)

prestando agli utenti dello strumento informatico o alla Commissione tutti i servizi ausiliari, compresi servizi volti a facilitare la conclusione di contratti, necessari alla corretta esecuzione delle operazioni previste nel contratto di servizi di cui all’articolo 5.

2.   Le condizioni che riguardano i compiti del prestatore del servizio, ovverosia quelle relative alla registrazione degli utenti, alla pubblicazione e alla rendicontazione, sono stabilite nel contratto di servizi di cui all’articolo 5.

Articolo 8

Partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune

1.   La partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune è aperta a ogni impresa di gas naturale e a ogni impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione e trasparente nei confronti delle stesse indipendentemente dal volume richiesto. All’impresa di gas naturale o all’impresa consumatrice di gas è impedito di partecipare in qualità di fornitore, produttore e acquirente all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune se è:

a)

sottoposta a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b)

posseduta o controllata direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o

c)

posseduta o controllata direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2.   Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche derivanti dalla partecipazione alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a)

sottoposti a misure restrittive adottate dall’Unione a norma dell’articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;

b)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; o

c)

posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

3.   Ciascuno Stato membro o altro portatore di interessi può erogare sostegno alla liquidità, anche sotto forma di garanzie, al partecipante alla procedura di acquisto in comune organizzata dal prestatore del servizio, ove applicabile in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno può assumere la forma di garanzie a copertura del fabbisogno di garanzie reali o a copertura del rischio di costi aggiuntivi in caso di insolvenza di altri acquirenti che partecipano allo stesso contratto di acquisto in comune.

4.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell’energia possono partecipare all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a condizione che siano in atto le misure o gli accordi necessari per consentirne la partecipazione all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune a norma della presente sezione.

Articolo 9

Forniture di gas naturale escluse dall’acquisto in comune

Le forniture di gas naturale originario della Federazione russa non sono ammesse all’acquisto in comune, compresa la fornitura di gas naturale introdotta nello Stato membro o nella parte contraente della Comunità dell’energia da uno dei punti di entrata seguenti:

a)

Greifswald

b)

Lubmin II

c)

Imatra

d)

Narva

e)

Värska

f)

Luhamaa

g)

Sakiai

h)

Kotlovka

i)

Kondratki

j)

Wysokoje

k)

Tieterowka

l)

Mozyr

m)

Kobryn

n)

Sudzha (RU)/Ucraina

o)

Belgorod (RU)/Ucraina

p)

Valuyki (RU)/Ucraina

q)

Serebryanka (RU)/Ucraina

r)

Pisarevka (RU)/Ucraina

s)

Sokhranovka (RU)/Ucraina

t)

Prokhorovka (RU)/Ucraina

u)

Platovo (RU)/Ucraina

v)

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).

Articolo 10

Obbligatorietà del prestatore del servizio

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a garantire che le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione partecipino alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio in quanto possibile mezzo, tra altri, per conseguire gli obiettivi di riempimento di cui agli articoli 6 bis e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.

2.   Lo Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas impone alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per conseguire gli obiettivi di riempimento di cui agli articoli 6 bis e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.

3.   Lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas impone alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione di partecipare alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio con volumi pari almeno al 15 % dei volumi corrispondenti agli obiettivi di riempimento transfrontaliero di cui agli articoli 6 quater e 20 del regolamento (UE) 2017/1938.

4.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda in virtù di un obbligo imperativo possono decidere di non acquistare il gas dopo la procedura di aggregazione. Il gas acquistato può essere utilizzato per scopi diversi dal riempimento degli impianti di stoccaggio.

Articolo 11

Consorzio d’acquisto di gas

Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio possono, in modo trasparente, coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché, secondo quanto constatato dalla Commissione in una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, risultino conformi al diritto dell’Unione, compreso in materia di concorrenza e con particolare riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE, e adempiano all’obbligo di trasparenza imposto dall’articolo 3 del presente regolamento.

SEZIONE 3

Potenziamento dell’uso degli impianti GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti di GNL

Articolo 12

Piattaforma di prenotazione di capacità secondaria ad uso degli utenti degli impianti GNL e di impianti di stoccaggio del gas

Gli utenti di impianti GNL e gli utenti di impianti di stoccaggio del gas che lo desiderino hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario quale definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas allestiscono, singolarmente o a dimensione regionale, una piattaforma trasparente e non discriminatoria di prenotazione o fanno uso di una tale piattaforma esistente che consenta agli utenti di impianti GNL e agli utenti di impianti di stoccaggio del gas di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 13

Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas

1.   Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas pubblicano, in modo trasparente e di facile utilizzo, tutte le informazioni richieste dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 715/2009, rispettivamente su una piattaforma europea di trasparenza per il GNL e su una piattaforma europea di trasparenza per lo stoccaggio. Le autorità di regolamentazione possono chiedere a tali gestori di pubblicare qualsiasi altra informazione utile per gli utenti del sistema.

2.   Gli impianti GNL che fruiscono di una deroga alle norme sull’accesso di terzi in conformità dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas nell’ambito del regime di accesso negoziato di terzi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di tale direttiva rendono pubbliche le tariffe definitive per l’infrastruttura entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 14

Uso più efficace delle capacità di trasporto

1.   In caso di sottoutilizzo a norma del paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità continua contrattuale che risulta sottoutilizzata nei punti di interconnessione e nei punti di interconnessione virtuali come prodotto di capacità mensile e come prodotto di capacità giornaliera e infragiornaliera per il mese.

2.   La capacità continua contrattuale risulta sottoutilizzata se nel mese di calendario precedente l’utente della rete ha usato o offerto meno dell’80 % in media della capacità continua prenotata in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale. Il gestore del sistema di trasporto sorveglia la capacità inutilizzata e comunica all’utente della rete il quantitativo di capacità destinato al ritiro nel punto di interconnessione o nel punto di interconnessione virtuale pertinente al più tardi prima di informarlo del quantitativo di capacità da offrire per la successiva asta rolling di capacità mensile a norma del regolamento (UE) 2017/459.

3.   Il quantitativo di capacità da offrire è pari alla differenza tra l’utilizzo medio nel mese di calendario precedente e l’80 % della capacità continua sotto contratto per un periodo superiore a un mese.

4.   All’atto dell’assegnazione di capacità, la capacità disponibile offerta all’asta a norma del regolamento (UE) 2017/459 ha la precedenza rispetto alla capacità sottoutilizzata inserita nell’asta a norma del paragrafo 2.

5.   Se venduta, la capacità sottoutilizzata offerta dal gestore del sistema di trasporto è tolta al detentore originario della capacità contrattuale. Il detentore originario può usare su base interrompibile la capacità continua ritirata.

6.   L’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest’ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata da quest’ultimo.

7.   Prima di offrire la capacità continua sottoutilizzata a norma del presente articolo, il gestore del sistema di trasporto analizza i potenziali effetti presso ogni punto di interconnessione da esso gestito e ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione competente. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, e indipendentemente dal fatto che tali punti di interconnessione siano congestionati o meno, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di introdurre uno dei seguenti meccanismi su tutti i punti di interconnessione:

a)

un meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al regolamento (UE) 2017/459 e tenendo conto dell’allegato I, punto 2.2.3., del regolamento (CE) n. 715/2009;

b)

un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto conformemente all’allegato I, punto 2.2.2., del regolamento (CE) n. 715/2009 che offra almeno il 5 % di capacità supplementare in relazione alla capacità tecnica nel pertinente punto di interconnessione; o

c)

l’offerta, come minimo, della capacità inizialmente non designata su base «day-ahead» e «within-day», da assegnare come capacità interrompibile.

I paragrafi da 1 a 6 si applicano automaticamente qualora uno dei meccanismi alternativi a norma del primo comma non sia applicato entro il 31 marzo 2023.

8.   Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 7, l’autorità nazionale di regolamentazione consulta l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro confinante e tiene conto dei pareri della stessa. Nel caso in cui il sistema di entrate-uscite riguardi più di uno Stato membro in cui è attivo più di un gestore del sistema di trasporto, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono congiuntamente in merito all’applicazione del paragrafo 7.

CAPO III

PREVENZIONE DEI LIVELLI ECCESSIVI DI PREZZO DEL GAS E DI VOLATILITA INFRAGIORNALIERA SUI MERCATI DEI DERIVATI ENERGETICI

SEZIONE 1

Strumento temporaneo di gestione dell’eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici

Articolo 15

Meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera

1.   Non appena possibile, e comunque entro il 31 gennaio 2023, ciascuna sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia predispone, per ciascuno di tali derivati, un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera basato su un limite di prezzo superiore e uno inferiore («limiti di prezzo») che racchiudono la forcella al di sopra e al di sotto della quale gli ordini non possono essere eseguiti («meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera»). La sede di negoziazione provvede a che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera impedisca oscillazioni eccessive dei prezzi dei derivati su energia nel corso di una stessa giornata di negoziazione. Nell’istituire il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, la sede di negoziazione provvede a che l’attuazione di tali misure non impedisca la formazione di prezzi di chiusura a fine giornata affidabili.

2.   La sede di negoziazione stabilisce, per ciascun derivato su energia ivi negoziato, il metodo di calcolo applicabile alla determinazione dei limiti di prezzo rispetto al prezzo di riferimento. Il primo prezzo di riferimento della giornata è il prezzo determinato all’apertura della pertinente sessione di negoziazione. I prezzi di riferimento successivi sono l’ultimo prezzo di mercato via via osservato a intervalli regolari. In caso di interruzione delle negoziazioni in corso di giornata, il primo prezzo di riferimento dopo l’interruzione è il prezzo di apertura alla ripresa delle negoziazioni.

3.   I limiti di prezzo sono espressi in valore assoluto oppure in termini relativi sotto forma di variazione percentuale rispetto al prezzo di riferimento. La sede di negoziazione adegua il metodo di calcolo alle peculiarità di ciascun derivato su energia, al profilo di liquidità del mercato per il derivato e al suo profilo di volatilità. La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente del metodo applicato.

4.   La sede di negoziazione aggiorna i limiti di prezzo a intervalli regolari durante l’orario di negoziazione, in base al prezzo di riferimento.

5.   La sede di negoziazione rende pubbliche senza indugio le caratteristiche del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera predisposto o ogniqualvolta abbiano apportato una modifica.

6.   Le sedi di negoziazione attuano il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera o integrandolo negli interruttori di circuito esistenti già istituiti a norma della direttiva 2014/65/UE o come meccanismo aggiuntivo.

7.   La sede di negoziazione informa senza indugio l’autorità competente delle modifiche che intende apportare al metodo di calcolo dei limiti di prezzo applicabile a un determinato derivato su energia.

8.   Qualora le informazioni raccolte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, mostrino che è necessaria una maggiore coerenza nell’attuazione del meccanismo al fine di assicurare una migliore gestione dei livelli eccessivi di volatilità dei prezzi in tutta l’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i principi uniformi di attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, in considerazione delle peculiarità di ciascun derivato su energia, del profilo di liquidità del mercato per il derivato e del suo profilo di volatilità. In particolare, ai fini della fluidità di funzionamento delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia, la Commissione può indicare gli intervalli di tempo ai quali saranno aggiornati i limiti di prezzo o le misure da adottare se la negoziazione li supera, comprese disposizioni per garantire la formazione di prezzi di chiusura affidabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29.

Articolo 16

Ruolo delle autorità competenti

1.   L’autorità competente vigila sull’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. L’autorità competente provvede a che le eventuali divergenze nell’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione stabilite nel proprio Stato membro siano debitamente giustificate dalle peculiarità della sede di negoziazione o del derivato su energia d’interesse.

2.   Ciascuna autorità competente provvede a che le sedi di negoziazione applichino meccanismi preliminari atti ad attenuare l’eccessiva volatilità sui mercati dei derivati su energia nel periodo che intercorre fino all’istituzione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

3.   Ciascuna autorità competente riferisce all’ESMA, entro tre settimane dalla data di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e almeno su base trimestrale, in merito all’attuazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione sulle quali esercita la vigilanza.

Articolo 17

Ruolo di coordinamento dell’ESMA

1.   L’ESMA coordina e sorveglia l’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni che le autorità competenti le trasmettono a norma dell’articolo 16, paragrafo 3.

2.   L’ESMA documenta le eventuali divergenze tra le diverse giurisdizioni dell’Unione nell’attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera basandosi sulle relazioni delle autorità competenti. Entro il 30 giugno 2023 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione di valutazione dell’efficienza dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. La Commissione vaglia, in base alla relazione, l’ipotesi di presentare al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.

SEZIONE 2

Attribuzione all’ACER del potere di raccogliere e pubblicare dati oggettivi sui prezzi

Articolo 18

Compiti e poteri dell’ACER in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1.   L’ACER elabora e pubblica con urgenza una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL, iniziando al più tardi il 13 gennaio 2023. Ai fini della valutazione l’ACER raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.

2.   Non oltre il 31 marzo 2023 l’ACER elabora e pubblica un parametro di riferimento quotidiano per il GNL determinato dal differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera. Ai fini del parametro di riferimento l’ACER raccoglie e tratta sistematicamente tutti i dati di mercato del GNL.

3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1227/2011, gli obblighi e i divieti vigenti per gli operatori di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all’ACER a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Articolo 19

Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento

1.   La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18.00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Entro il 31 marzo 2023, oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l’ACER pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19.00 CET o non appena tecnicamente possibile.

2.   Ai fini del presente articolo l’ACER può avvalersi dei servizi di terzi.

Articolo 20

Trasmissione all’ACER dei dati di mercato del GNL

1.   Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all’ACER i dati di mercato del GNL conformemente alle specifiche di cui all’articolo 21 e in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18.00 CET).

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29.

3.   Se del caso, previa consultazione della Commissione, l’ACER emana orientamenti su quanto segue:

a)

le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d’acquisto; e

b)

la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL richiesti.

4.   Gli operatori di mercato del GNL trasmettono all’ACER i dati di mercato del GNL richiesti attraverso i canali istituiti dall’ACER e a titolo gratuito, se possibile utilizzando procedure già esistenti e disponibili.

Articolo 21

Qualità dei dati di mercato del GNL

1.   I dati di mercato del GNL comprendono:

a)

parti del contratto, compreso l’indicatore acquisto/vendita;

b)

parte segnalante;

c)

prezzo dell’operazione;

d)

quantitativi oggetto del contratto;

e)

valore del contratto;

f)

finestra temporale di arrivo del carico di GNL;

g)

condizioni di consegna;

h)

punti di consegna;

i)

marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:

i)

data e ora di presentazione dell’offerta o dell’offerta d’acquisto;

ii)

data e ora dell’operazione;

iii)

data e ora di segnalazione dell’offerta, dell’offerta d’acquisto o dell’operazione;

iv)

ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell’ACER.

2.   L’operatore di mercato del GNL fornisce all’ACER i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:

a)

il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d’acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;

b)

i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;

c)

la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;

d)

il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall’ACER figurante nell’elenco degli impianti GNL soggetti all’obbligo di comunicazione conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;

e)

se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.

3.   L’ACER emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.

Articolo 22

Continuità operativa

L’ACER riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.

CAPO IV

MISURE IN CASO DI EMERGENZA NELL’APPROVVIGIONAMENTO DI GAS

SEZIONE 1

Solidarietà in relazione al gas per l’approvvigionamento di energia elettrica, le industrie essenziali e i clienti protetti

Articolo 23

Estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, una misura di solidarietà di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento si applica solo qualora lo Stato membro che richiede solidarietà non sia stato in grado di coprire:

a)

la carenza nell’approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24 del presente regolamento, i volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;

b)

il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, nonostante l’applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938. Si applicano le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del suddetto regolamento.

2.   Lo Stato membro tenuto a prestare solidarietà a norma del paragrafo 1 ha il diritto di dedurre dall’offerta di solidarietà:

a)

le forniture ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, nella misura in cui sono interessati volumi essenziali o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’articolo 24, le forniture dei volumi essenziali di consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;

b)

le forniture dei volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;

c)

le forniture di volumi di gas per l’energia elettrica necessaria per la produzione e il trasporto di gas; e

d)

i volumi di gas necessari per il funzionamento delle infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’allegato II nonché di altri impianti essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.

3.   I volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettere b) e d), non superano i volumi indicati nell’allegato I. Se uno Stato membro è in grado dimostrare che per evitare una crisi dell’energia elettrica nel suo territorio è necessario un volume di gas maggiore, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata, consentire la detrazione di volumi più elevati.

4.   Qualora siano tenuti a prestare solidarietà, gli Stati membri il cui sistema dell’energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell’energia elettrica di un paese terzo possono eccezionalmente detrarre volumi più elevati di gas nel caso in cui il sistema dell’energia elettrica sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per il gestore del sistema di trasmissione al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.

Articolo 24

Misure di riduzione della domanda riguardanti i clienti protetti

1.   In via eccezionale gli Stati membri possono adottare misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare quando è stato dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 12 del medesimo regolamento o lo stato di allarme dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2022/1369. Le misure sono limitate agli usi non essenziali del gas e tengono conto degli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1369. Tali misure eccezionali possono essere adottate solo dopo una valutazione effettuata dalle autorità competenti, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938, per quanto riguarda le condizioni per determinare tali volumi non essenziali di gas.

2.   A seguito delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in nessun caso è ridotto il consumo dei clienti vulnerabili quali definiti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, e gli Stati membri non interrompono le forniture a tali clienti in conseguenza dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 25

Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri

Se, a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, la Commissione chiede di porre fine a restrizioni indebite dei flussi transfrontalieri di gas o dell’accesso alle infrastrutture del gas, o a misure che mettono a rischio l’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 o lo Stato membro di cui all’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, di tale regolamento, anziché seguire la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, modifica la propria azione o interviene per assicurare il rispetto dell’articolo 12, paragrafo 5, di tale regolamento.

SEZIONE 2

Norme relative alle misure di solidarietà

Articolo 26

Estensione temporanea degli obblighi di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL

1.   L’obbligo di prestare solidarietà a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica non solo agli Stati membri direttamente connessi allo Stato membro che richiede solidarietà ma anche agli Stati membri dotati di impianti GNL, a condizione che sia disponibile la capacità necessaria nella pertinente infrastruttura, comprese le navi per il trasporto di GNL e le metaniere.

2.   L’articolo 13, paragrafi da 2 a 9, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica agli Stati membri dotati di impianti GNL, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro dotato di impianti GNL che non sia direttamente connesso allo Stato membro che richiede solidarietà può concordare bilateralmente con qualsiasi altro Stato membro le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per la prestazione di solidarietà.

4.   Se al momento del ricevimento della richiesta di solidarietà non è stato concluso alcun accordo bilaterale, anche allo Stato membro non connesso si applicano le norme standard per le misure di solidarietà di cui all’articolo 27.

Articolo 27

Norme standard per le misure di solidarietà

1.   Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/1938 («accordo di solidarietà»), la fornitura di gas in caso di emergenza in forza dell’obbligo sancito all’articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.

2.   La compensazione per la misura di solidarietà non eccede costi ragionevoli e, in deroga all’articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, comprende in ogni caso:

a)

il prezzo per il gas nello Stato membro che presta solidarietà;

b)

le spese di stoccaggio e trasporto, compresi gli eventuali costi derivanti dallo spostamento dei carichi di GNL fino al punto di interconnessione richiesto;

c)

le spese di contenzioso per i relativi procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono lo Stato membro che presta solidarietà;

d)

altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, quali il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà, a condizione che tali costi indiretti non superino il 100 % del prezzo del gas.

3.   Qualora uno Stato membro chieda una compensazione per i costi indiretti a norma del paragrafo 2, lettera d), superiori al 100 % del prezzo del gas, la Commissione, previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, decide se sia opportuna una compensazione più elevata, tenuto conto delle circostanze contrattuali e nazionali specifiche del caso e del principio di solidarietà energetica.

4.   A meno che lo Stato membro che richiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino altrimenti, il prezzo del gas fornito allo Stato membro che richiede solidarietà corrisponde al prezzo di mercato del giorno prima nello Stato membro che presta solidarietà nel giorno precedente la richiesta di solidarietà, o al corrispondente prezzo di mercato del giorno prima presso la borsa accessibile più vicina, il punto di scambio virtuale accessibile più vicino o presso un hub concordato nel giorno precedente la richiesta di solidarietà.

5.   La compensazione per i volumi di gas forniti nel contesto di una richiesta di solidarietà a norma dell’articolo 28 è versata direttamente dallo Stato membro che richiede solidarietà allo Stato membro che presta solidarietà o al soggetto indicato da entrambi gli Stati membri nella risposta alla richiesta di solidarietà e nella conferma di ricezione della risposta e del volume accettato.

6.   Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà dà attuazione alla misura di solidarietà quanto prima e comunque entro tre giorni dalla richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro che richiede solidarietà soltanto se dimostra che:

a)

non dispone di gas sufficiente per i volumi di cui all’articolo 23, paragrafo 2; o

b)

non ha a disposizione una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1938, e non ha la possibilità di fornire volumi sufficienti di GNL.

7.   Oltre alle norme standard di cui al presente articolo, gli Stati membri possono concordare le modalità tecniche e il coordinamento della prestazione di solidarietà.

8.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni vigenti per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas.

Articolo 28

Procedura per le misure di solidarietà in assenza di un accordo di solidarietà

1.   Lo Stato membro che chiede l’applicazione delle misure di solidarietà presenta una richiesta di solidarietà a un altro Stato membro in cui indica almeno quanto segue:

a)

dati di contatto dell’autorità competente dello Stato membro;

b)

dati di contatto dei pertinenti gestori del sistema di trasporto dello Stato membro (se del caso);

c)

dati di contatto di terzi che agiscono per conto dello Stato membro (se del caso);

d)

periodo di consegna, comprese le tempistiche della prima consegna possibile e la durata prevista delle consegne;

e)

punti di consegna e di interconnessione;

f)

volume di gas in kWh per ciascun punto di interconnessione;

g)

qualità del gas.

2.   La richiesta di solidarietà è inviata contestualmente agli Stati membri potenzialmente in grado di prestare solidarietà, alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1938.

3.   Lo Stato membro che riceve la richiesta di solidarietà invia una risposta in cui precisa i dati di contatto di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il volume e la qualità che è in grado di fornire ai punti di interconnessione con le tempistiche richieste di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g). La risposta indica il volume risultante da eventuali riduzioni o, laddove strettamente indispensabile, dallo svincolo di scorte strategiche qualora quello che può essere fornito attraverso misure volontarie non sia sufficiente.

4.   La richiesta di solidarietà è presentata almeno 72 ore prima del termine di consegna indicato. La risposta alla richiesta di solidarietà è fornita entro 24 ore. La ricezione della risposta e il volume accettato dallo Stato membro che richiede solidarietà sono confermati al più tardi 24 ore prima del termine di consegna.

5.   La richiesta può essere presentata per uno o più giorni e la risposta si attiene alla medesima durata.

6.   Se più Stati membri prestano solidarietà e con uno o più di essi sono in vigore accordi bilaterali di solidarietà, per gli Stati membri che li hanno conclusi valgono tali accordi. Le norme standard di cui al presente articolo sono applicabili solo in relazione agli altri Stati membri che prestano solidarietà.

7.   La Commissione può agevolare l’attuazione degli accordi di solidarietà, in particolare mediante un modello accessibile su una piattaforma online sicura che consenta la trasmissione in tempo reale di richieste e offerte.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Riesame

Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell’approvvigionamento di gas all’Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per un periodo di un anno dall’entrata in vigore.

L’articolo 14 si applica a decorrere dal 31 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

(8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(9)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(10)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

(12)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

(14)  Raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione, del 2 febbraio 2018, sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l’applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 52).

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(17)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(18)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)

(19)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).


ALLEGATO I

a)

Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023 (valori in milioni di metri cubi) (1)

Stato membro

Dicembre 2022

Gennaio 2023

Febbraio 2023

Marzo 2023

AT

74,24

196,83

152,20

139,35

BE

399,05

458,77

382,76

398,99

BG

61,49

71,26

61,55

63,29

CY

-

-

-

-

CZ

17,26

49,64

34,80

28,28

DE

2 090,53

2 419,56

2 090,59

1 863,77

DK

249,48

295,56

254,87

268,09

EE

5,89

5,78

5,00

1,05

EL

209,95

326,68

317,18

232,80

ES

1 378,23

1 985,66

1 597,27

1 189,29

IE

372,76

375,29

364,26

375,74

FI

28,42

39,55

44,66

12,97

FR

876,37

875,58

802,53

771,15

HR

10,95

66,01

59,99

48,85

HU

82,13

133,97

126,44

93,72

IT

2 166,46

3 304,99

3 110,79

2 774,67

LV

89,26

83,56

84,96

66,19

LT

16,13

20,22

18,81

4,21

LU

-

-

-

-

MT

32,88

34,84

31,43

33,02

NL

684,26

762,31

556,26

480,31

PL

158,14

158,64

136,97

148,64

PT

409,97

415,22

368,54

401,32

RO

130,35

179,35

162,41

159,71

SI

12,98

15,15

13,35

12,80

SK

33,99

47,26

34,80

34,76

SE

18,05

18,61

17,71

15,76

b)

Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2023 (valori in milioni di metri cubi)

Stato membro

Valore mensile

AT

140,66

BE

409,89

BG

64,40

CY

-

CZ

32,50

DE

2 116,11

DK

267,00

EE

4,43

EL

271,65

ES

1 537,61

IE

372,01

FI

31,40

FR

831,41

HR

46,45

HU

109,06

IT

2 839,23

LV

80,99

LT

14,84

LU

-

MT

33,03

NL

620,79

PL

150,60

PT

398,76

RO

157,96

SI

13,57

SK

37,70

SE

17,53


(1)  Le cifre nell’allegato I, parti a) e b), si basano sui dati della valutazione di adeguatezza invernale condotta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, tranne per Malta, la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative. Data la specificità del gas a basso potere calorifico, i valori per i Paesi Bassi nella presente tabella dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di conversione di 37,89 diviso per 35,17. L’allegato I, parte a), presenta i volumi mensili individuali calcolati dall’ENTSO-E per i mesi da dicembre 2022 a marzo 2023, mentre le cifre nell’allegato I, parte b), per i mesi da aprile 2023 a dicembre 2023 sono la media dei valori del periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023.


ALLEGATO II

Infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d)

Settore

Sottosettore

I Energia

1.

Energia elettrica

Infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica

2.

Petrolio

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti

3.

Gas

Produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti

Terminali GNL

II Trasporti

4.

Trasporto stradale

5.

Trasporto ferroviario

6.

Trasporto aereo


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/36


REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2022

che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e dei suoi Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato a un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, non solo minando l'economia dell'Unione, ma anche minacciando gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento. Una diffusione rapida delle fonti rinnovabili di energia può contribuire ad attenuare gli effetti della crisi energetica in atto, creando una difesa contro le azioni della Russia. L'energia rinnovabile può contribuire in maniera significativa a contrastare la strumentalizzazione dell'energia da parte della Russia, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo la volatilità del mercato e abbassando i prezzi dell'energia.

(2)

Negli ultimi mesi, le azioni della Russia hanno ulteriormente esacerbato la situazione del mercato, aumentando in particolare il rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo all'Unione nel prossimo futuro, situazione che ha compromesso la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Tale conseguente drastico aumento della volatilità dei prezzi dell'energia nell'Unione ha fatto schizzare i prezzi del gas e dell'elettricità ai massimi storici durante l'estate, provocando un aumento dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che si presume continuerà a ripercuotersi gradualmente sulla maggior parte dei contratti stipulati con i consumatori, gravando sempre di più sulle famiglie e sulle imprese. Il peggiorare della situazione dei mercati dell'energia è stato un elemento determinante dell'inflazione generale nella zona euro, del rallentamento della crescita economica in tutta l'Unione. Tale rischio è destinato a persistere indipendentemente da eventuali riduzioni temporanee dei prezzi all'ingrosso e sarà ancora più rilevante l'anno prossimo, come indicato nella proposta della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022 sull'emergenza energetica – preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme. L'anno prossimo le imprese energetiche europee potrebbero avere serie difficoltà a riempire gli impianti di stoccaggio del gas, vista l'alta probabilità di una diminuzione o addirittura di un azzeramento dei flussi di gas da gasdotto in arrivo nell'Unione dalla Russia, data la situazione politica attuale. Inoltre, l'obiettivo per il 2023 stabilito nel regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è di riempire gli impianti dell'Unione al 90 % delle capacità di stoccaggio a fronte dell'80 % per questo inverno. Inoltre, eventi imprevedibili come il sabotaggio dei gasdotti e altri rischi di interruzione che minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento potrebbero generare ulteriori pressioni sui mercati del gas. Si aggiunga che le prospettive di competitività delle industrie europee nel settore delle tecnologie delle energie rinnovabili hanno risentito delle recenti politiche attuate in altre regioni del mondo tese a sostenere e ad accelerare l'espansione di intere catene del valore delle tecnologie per le energie rinnovabili.

(3)

In tale contesto, e per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Unione deve intraprendere ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione nel breve termine.

(4)

Tali misure urgenti sono state scelte in funzione della loro natura e del loro potenziale di contribuire a risolvere l'emergenza energetica a breve termine. Più in particolare, numerose misure di cui al presente regolamento possono essere attuate dagli Stati membri rapidamente per razionalizzare la procedura autorizzativa applicabile ai progetti di energia rinnovabile, senza esigere modifiche onerose delle procedure e degli ordinamenti giuridici nazionali e imprimendo un'accelerazione positiva alla diffusione delle energie rinnovabili nel breve termine. Alcune di queste misure sono di portata generale, come l'introduzione di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale, o l'introduzione di chiarimenti sull'ambito di applicazione di talune direttive ambientali, nonché la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale. Altre misure riguardano tecnologie specifiche, come la concessione di autorizzazioni in tempi più brevi e più rapidi per le apparecchiature per l'energia solare su strutture esistenti. È opportuno attuare tali misure di emergenza il più rapidamente possibile e adattarle, se necessario, per affrontare adeguatamente le sfide attuali.

(5)

È necessario introdurre ulteriori misure urgenti e mirate destinate a tecnologie e tipi di progetti specifici che hanno il potenziale più elevato in termini di diffusione rapida e di effetti immediati sugli obiettivi di riduzione della volatilità dei prezzi e di riduzione della domanda di gas naturale, senza comprimere la domanda complessiva di energia. Oltre a velocizzare le procedure autorizzative, relativamente alle apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali è opportuno promuovere e accelerare l'installazione di impianti solari su piccola scala, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e gli autoconsumatori collettivi, come le comunità locali di energia, trattandosi delle opzioni più economiche, più accessibili e con il minore impatto ambientale o di altro tipo per una rapida introduzione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Inoltre, questi progetti vanno direttamente a sostegno delle famiglie e delle imprese che devono far fronte a prezzi elevati dell'energia e mettono al riparo i consumatori dalla volatilità dei prezzi. La revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile è una delle soluzioni per aumentare rapidamente la produzione di energia rinnovabile con il minore impatto sull'infrastruttura di rete e sull'ambiente, anche nel caso delle tecnologie di produzione di energia rinnovabile come l'energia eolica, per le quali le procedure di autorizzazione sono generalmente più lunghe. Infine, le pompe di calore rappresentano un'alternativa rinnovabile diretta alle caldaie a gas naturale e possono ridurre significativamente la domanda di gas naturale durante la stagione di riscaldamento.

(6)

In considerazione della situazione energetica urgente ed eccezionale, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre deroghe a taluni obblighi di valutazione stabiliti dalla normativa ambientale dell'Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell'energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Al fine di introdurre tali deroghe, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni, segnatamente che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete e tale zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica. Inoltre, per garantire la protezione delle specie dovrebbero essere adottate misure di mitigazione proporzionate o, se non disponibili, misure compensative.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nel suo periodo di applicazione. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, in particolare tenuto conto del fatto che un'accelerazione in tempi rapidi del ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione giustifica l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento alle procedure autorizzative in corso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare il presente regolamento, o alcune delle sue disposizioni, alle procedure autorizzative in corso per le quali l'autorità competente non ha adottato una decisione finale, a condizione che l'applicazione di tali norme rispetti debitamente i diritti preesistenti di terzi e le loro legittime aspettative. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che l'applicazione del presente regolamento alle procedure autorizzative in corso sia proporzionata e tuteli adeguatamente i diritti e le legittime aspettative di tutte le parti interessate.

(8)

Una delle misure temporanee consiste nell'introdurre una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini della pertinente legislazione ambientale dell'Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Gli impianti di produzione energia rinnovabile, tra cui quelli eolici e le pompe di calore, sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento. L'introduzione di una presunzione d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, comprese le pompe di calore, consentirebbe ove necessario di valutare mediante procedura semplificata se tali progetti possono beneficiare delle deroghe specifiche previste dalla pertinente normativa ambientale dell'Unione, con effetto immediato. Tenuto conto delle loro specificità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare l'applicazione di tale presunzione a determinate parti del loro territorio o a determinate tecnologie o progetti. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di applicare tale presunzione nella legislazione nazionale pertinente in materia di paesaggio.

(9)

Ciò riflette il ruolo importante che le energie rinnovabili possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l'energia basata sui combustibili fossili e contribuendo alla gestione della situazione deteriorata del mercato. Per eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno, nell'ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico. Per quanto riguarda la protezione delle specie, tale priorità si dovrebbe dare solamente se, e nella misura in cui, siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine aree e risorse finanziarie sufficienti.

(10)

L'energia solare è una fonte rinnovabile determinante per porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi, e perseguire nel contempo la transizione verso un'economia climaticamente neutra. L’energia fotovoltaica solare, una delle fonti di energia elettrica più economiche disponibili, e le tecnologie solari termiche che forniscono riscaldamento da fonti rinnovabili a basso costo per unità di calore possono essere introdotti rapidamente e possono apportare benefici diretti ai cittadini e alle imprese. In tale contesto, in linea con la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Strategia dell'UE per l'energia solare», sarà favorito lo sviluppo di una catena del valore industriale resiliente nel settore dell'energia solare nell'Unione, anche attraverso l'alleanza per l'industria solare fotovoltaica che sarà varata alla fine del 2022. Le misure intese ad accelerare e migliorare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile contribuiranno a sostenere l'espansione della capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite dell'Unione. Le circostanze attuali e, in particolare, l'estrema volatilità dei prezzi dell'energia, impongono un'azione immediata per introdurre procedure autorizzative molto più rapide al fine di accelerare fortemente il ritmo dell'installazione di apparecchiature di energia solare su strutture artificiali, che sono generalmente meno complesse degli impianti a terra e possono contribuire rapidamente a mitigare gli effetti della crisi energetica in atto, a condizione che siano mantenute la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe quindi beneficiare di un iter autorizzativo più breve rispetto ad altri progetti di energia rinnovabile.

(11)

Il termine massimo per la procedura autorizzativa relativa all'installazione di apparecchiature per l'energia solare, agli impianti di stoccaggio co-ubicati e alle connessioni alla rete, in strutture artificiali esistenti o future create per scopi diversi dalla produzione di energia solare dovrebbe essere di tre mesi. Una deroga specifica all’obbligo di effettuare valutazioni di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere stabilita per tali installazioni, vista l'improbabilità che suscitino preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Investire in piccoli impianti decentrati di energia solare per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile è uno dei mezzi più efficienti di cui dispongono i consumatori di energia per ridurre le bollette e la loro esposizione alla volatilità dei prezzi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a escludere talune aree o strutture dall'ambito di applicazione di tale termine abbreviato e di tale deroga per determinati motivi giustificati.

(12)

Gli impianti di autoconsumo, compresi quelli degli autoconsumatori collettivi come le comunità locali di energia, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile. L'installazione di apparecchiature per l'energia solare con una capacità inferiore a 50 kW, compresi gli impianti degli autoconsumatori di energia rinnovabile, non rischia di avere gravi effetti negativi sull'ambiente o sulla rete e non suscita preoccupazioni in materia di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti non necessitano generalmente di un'espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. In considerazione degli effetti positivi immediati di tali impianti per i consumatori e delle ripercussioni limitate sull'ambiente che ne possono derivare, è opportuno snellire ulteriormente la relativa procedura autorizzativa, a condizione che essi non superino la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione, introducendo il concetto di silenzio-assenso amministrativo nelle pertinenti procedure autorizzative, al fine di promuovere e accelerare la loro installazione e trarne benefici a breve termine. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una soglia inferiore a 50 kW a causa dei loro vincoli interni, a condizione che tale soglia rimanga superiore a 10,8 kW. In ogni caso, durante la procedura autorizzativa di un mese, le autorità o gli enti competenti possono respingere le domande ricevute per tali impianti per motivi connessi alla sicurezza, alla stabilità e all'affidabilità della rete mediante una risposta debitamente motivata.

(13)

La revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile offre notevoli possibilità di aumentare rapidamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo così la riduzione del consumo di gas. Grazie alla revisione della potenza è possibile continuare a usare i siti aventi un potenziale significativo di energia rinnovabile, da cui una minore necessità di designare nuovi siti per progetti in questo settore. Rivedere la potenza di una centrale eolica dotandola di turbine più efficienti permette di mantenere o aumentare la capacità esistente usando meno turbine, turbine più grandi e più efficienti. La revisione della potenza presenta anche altri vantaggi: sfrutta la connessione alla rete esistente, ha maggiori probabilità di essere accettata dal pubblico e il suo impatto ambientale è noto.

(14)

Si stima che tra il 2021 e il 2025 una capacità eolica a terra di 38 GW raggiungerà la fine della normale vita operativa di 20 anni. Smantellare queste capacità anziché rivederne la potenza ridurrebbe in modo sostanziale la capacità di energia rinnovabile attualmente installata, complicando ulteriormente la situazione del mercato dell'energia. Per mantenere e aumentare la capacità di energia rinnovabile nell'Unione è fondamentale semplificare e accelerare senza indugio le autorizzazioni per la revisione della potenza. A tal fine, il presente regolamento introduce nuove misure volte a razionalizzare ulteriormente la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile. In particolare, il termine massimo di sei mesi previsto per la procedura dovrebbe includere tutte le valutazioni di impatto ambientale pertinenti. Inoltre, ogniqualvolta la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è sottoposta a vaglio o a valutazione ambientale, è opportuno limitarsi a valutare gli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

(15)

Per promuovere e accelerare la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile, si dovrebbe istituire immediatamente una procedura semplificata per le connessioni alla rete se la revisione determina un aumento limitato della capacità totale rispetto al progetto iniziale.

(16)

È possibile rivedere la potenza di un impianto solare aumentandone l'efficienza e la capacità senza aumentare lo spazio occupato. Pertanto, l'impianto con potenza riveduta non ha quindi un impatto ambientale diverso da quello dell'impianto originario purché lo spazio utilizzato non sia aumentato nel processo e le misure di mitigazione ambientale inizialmente necessarie continuino ad essere rispettate.

(17)

La tecnologia a pompa di calore è fondamentale per la produzione di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a partire dall'energia ambiente, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue, e dall'energia geotermica. Le pompe di calore consentono anche di usare il calore e il freddo di scarto. Mediante una diffusione rapida delle pompe di calore che sfruttano fonti energetiche rinnovabili sottoutilizzate, come l'energia ambiente, l'energia geotermica e il calore di scarto del settore industriale e terziario, compresi i centri dati, è possibile sostituire le caldaie alimentate a gas naturale e ad altri combustibili fossili con una soluzione di riscaldamento rinnovabile, aumentando nel contempo l'efficienza energetica. Così facendo si potrà ridurre più rapidamente l'uso del gas a fini di riscaldamento, sia negli edifici che nell'industria. Per accelerare l'installazione e l'uso delle pompe di calore è opportuno introdurre procedure autorizzative ad hoc più brevi, compresa una procedura semplificata per la connessione delle pompe di calore più piccole alla rete elettrica, qualora non vi siano problemi di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema e a meno che il diritto nazionale non preveda alcuna procedura per questa fattispecie. Un'installazione più veloce e più semplice delle pompe di calore farà aumentare l'uso dell'energia rinnovabile nel settore del riscaldamento, che rappresenta quasi la metà del consumo energetico dell'Unione, contribuendo perciò a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ad affrontare una situazione di mercato più difficile.

(18)

Nell'applicare i termini per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e per la diffusione delle pompe di calore, il periodo di tempo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta non dovrebbe essere conteggiato in tali termini, tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa. Inoltre, non dovrebbe essere conteggiato in tali termini neppure il periodo di tempo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.

(19)

Per agevolare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati a mantenere la possibilità di abbreviare ulteriormente i termini della procedura autorizzativa.

(20)

Restano applicabili le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus») per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e in particolare gli obblighi degli Stati membri relativi alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

(21)

Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell'Unione come precisato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 15 luglio 2021, C-848/19 P, Germania/Polonia (3) che si applica a tutti gli Stati membri. Attuando il principio della solidarietà energetica, il presente regolamento permette di distribuire oltre frontiera gli effetti di una diffusione più rapida dei progetti di energia rinnovabile. Le misure di cui al presente regolamento sono destinate agli impianti di produzione di energia rinnovabile situati in tutti gli Stati membri e riguardano un'ampia gamma di progetti, anche in strutture esistenti, nuove installazioni di apparecchiature per l'energia solare e revisione della potenza degli impianti esistenti. Dato il grado di integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione, qualsiasi aumento della diffusione di energia rinnovabile in uno Stato membro dovrebbe andare a beneficio anche di altri Stati membri in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di abbassamento dei prezzi. Ciò dovrebbe concorrere a far fluire l'energia elettrica rinnovabile oltre le frontiere laddove è più necessaria e assicurare che l'energia elettrica prodotta a basso costo da fonti rinnovabili sia esportata verso gli Stati membri in cui la produzione è più costosa. Le capacità di energia rinnovabile di nuova installazione negli Stati membri incideranno inoltre sulla riduzione complessiva della domanda di gas in tutta l'Unione.

(22)

In virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, segnatamente nel settore dell'energia. Alla luce degli avvenimenti recenti e delle azioni recentemente intraprese dalla Russia, il forte rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo, unito all'incertezza delle possibili alternative, potrebbe rappresentare una minaccia in termini di un'interruzione dell'approvvigionamento energetico, di un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia e di conseguenti pressioni sull'economia dell'Unione. Urge pertanto intervenire.

(23)

Tenuto conto della portata della crisi energetica, del grado del suo impatto sociale, economico e finanziario e della necessità di agire quanto prima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La durata è limitata a 18 mesi, con una clausola di riesame che, se necessario, permetterà alla Commissione di proporre di prorogarne la validità.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«procedura autorizzativa»: la procedura che:

a)

comprende tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni di impatto ambientale, ove necessarie; e

b)

comprende tutte le fasi amministrative dal ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità competente fino alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della medesima;

2)

«apparecchiatura per l'energia solare»: apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, compresa l'apparecchiatura solare termica e fotovoltaica.

Articolo 3

Interesse pubblico prevalente

1.   La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE (5), dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

2.   Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.

Articolo 4

Accelerare la procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare

1.   La durata della procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l'energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non è superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con l'allegato II, punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle suddette apparecchiature per l'energia solare è esonerata dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale.

2.   Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

3.   Per la procedura autorizzativa riguardante l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.

4.   Qualora l'applicazione della soglia di capacità di cui al paragrafo 3 del presente articolo comporti oneri o vincoli amministrativi significativi per il funzionamento della rete elettrica, gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore, purché essa rimanga superiore a 10,8 kW.

5.   Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.

Articolo 5

Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile

1.   Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.

2.   Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del paragrafo 3, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.

3.   Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

4.   Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE.

5.   Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.

Articolo 6

Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema

Gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). L'autorità competente provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Qualora tali misure non siano disponibili, l'autorità competente provvede affinché l'operatore corrisponda una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

Articolo 7

Accelerazione della diffusione delle pompe di calore

1.   La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.

2.   A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all'ente competente per:

a)

pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e

b)

pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.

3.   Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni del presente articolo per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

4.   Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.

Articolo 8

Termini relativi alla procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore

Nell'applicare i termini di cui agli articoli 4, 5 e 7, i periodi seguenti non sono conteggiati in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa:

a)

il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e

b)

il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.

Articolo 9

Riesame

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili. Essa presenta al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. Sulla base della relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(2)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

(4)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(5)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(6)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/45


REGOLAMENTO (UE) 2022/2578 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2022

che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Federazione russa («Russia») nei confronti dell'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Russia agli Stati membri minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e negli Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione per fini bellici delle forniture di gas e la manipolazione del mercato da parte della Russia per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas hanno fatto impennare i prezzi dell'energia nell'Unione. La modifica delle rotte di approvvigionamento, con conseguenti congestioni nell'infrastruttura europea del gas, la necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento e sistemi di formazione dei prezzi inadatti ad affrontare la situazione di shock a livello dell'offerta hanno contribuito alla volatilità e al rialzo dei prezzi. L'aumento dei prezzi del gas naturale compromette l'economia dell'Unione tramite un'inflazione elevata persistente, che è dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e che mina il potere d'acquisto dei consumatori, nonché' tramite l'aumento dei costi di produzione, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica, e minaccia seriamente la sicurezza dell'approvvigionamento.

(2)

Nel 2022 i prezzi del gas naturale sono stati eccezionalmente volatili, con alcuni parametri di riferimento che hanno raggiunto i massimi storici nell'agosto 2022. Il livello anomalo dei prezzi del gas naturale registrato nell'agosto 2022 è stato il risultato di molteplici fattori, tra cui un difficile equilibrio tra domanda e offerta legato al riempimento degli impianti di stoccaggio e alla riduzione dei flussi via gasdotto, i timori di ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento e di manipolazioni del mercato da parte della Russia, nonché un meccanismo di formazione dei prezzi che non era concepito per far fronte a tali variazioni estreme della domanda e dell'offerta e che ha aggravato il rialzo già eccessivo dei prezzi. Mentre nel decennio precedente i prezzi si muovevano in una fascia compresa tra 5 e 35 EUR/MWh, i prezzi europei del gas naturale hanno raggiunto livelli del 1 000 % superiori rispetto ai prezzi medi registrati fino a quel momento nell'Unione. I contratti future olandesi Title Transfer Facility (TTF) (prodotti a 3 mesi/trimestrali), che sono negoziati sulla borsa ICE Endex (2), sono stati scambiati a un prezzo leggermente inferiore a 350 EUR/MWh e il prezzo TTF del gas del giorno prima negoziato su European Energy Exchange ha raggiunto 316 EUR/MWh. Mai in passato i prezzi del gas avevano raggiunto livelli simili a quelli osservati nell'agosto 2022.

(3)

A seguito dei danni al gasdotto Nord Stream 1 del settembre 2022, che sono stati probabilmente causati da un atto di sabotaggio, non vi è alcun rischio che le forniture di gas dalla Russia all'Unione riprendano ai livelli prebellici nel prossimo futuro. I consumatori e le imprese europee restano esposti al rischio manifesto di ulteriori potenziali episodi di impennata dei prezzi del gas, dannosi per l'economia. Eventi imprevedibili, quali incidenti o il sabotaggio di gasdotti, che ostacolano la fornitura di gas all'Europa o che causano un aumento drastico della domanda, possono minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento. È probabile che le tensioni del mercato, innescate dal timore di una improvvisa scarsità, persistano durante tutto l'inverno e fino all'anno prossimo, in quanto si prevede che l'adattamento agli shock a livello dell'offerta e la creazione di nuove relazioni e infrastrutture di approvvigionamento continueranno per uno o più anni.

(4)

Sebbene esistano derivati relativi ad altri punti di scambio virtuale (virtual trading point – «VTP»), il TTF dei Paesi Bassi è comunemente considerato l'indicatore di prezzo «standard» sui mercati europei del gas. Questo grazie alla sua liquidità tipicamente elevata, dovuta a vari fattori tra cui la sua ubicazione geografica, che in un contesto prebellico consentiva al TTF di ricevere gas naturale da diverse fonti, compresi volumi significativi dalla Russia. Per questo motivo esso è ampiamente utilizzato come prezzo di riferimento nelle formule tariffarie dei contratti di fornitura di gas, nonché come base di prezzo nelle operazioni di copertura o in derivati in tutta l'Unione, anche in hub non direttamente collegati al TTF. Secondo i dati di mercato, nei primi otto mesi del 2022 è stato scambiato sull'hub TTF circa l'80 % del gas naturale negoziato in tutta l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»).

(5)

Tuttavia, gli sconvolgimenti che si sono verificati sui mercati dell'energia dell'Unione dal febbraio 2022 hanno influenzato il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi tradizionali di formazione dei prezzi nel mercato all'ingrosso del gas, in particolare sul parametro di riferimento TTF. Sebbene in passato il TTF fosse un buon indicatore dei prezzi del gas in altre regioni d'Europa, a partire dall'aprile 2022 si è scostato dai prezzi di altri hub e sedi di negoziazione in Europa, nonché dalle valutazioni del prezzo effettuate dalle agenzie di rilevazione dei prezzi per le importazioni di gas naturale liquefatto («GNL»). Ciò è dovuto in gran parte al fatto che il sistema del gas dell'Europa nord-occidentale presenta particolari limiti infrastrutturali sia per quanto riguarda il trasporto mediante gasdotti (sull'asse est-ovest) sia in termini di capacità di rigassificazione del GNL. Tali limiti sono stati in parte responsabili dell'aumento generale dei prezzi del gas dall'inizio della crisi in Europa a seguito della strumentalizzazione per fini bellici dell'energia da parte della Russia. Il differenziale anomalo tra il TTF e altri hub regionali registrato nell'agosto 2022 indica che, nelle attuali circostanze particolari del mercato, il TTF potrebbe non essere un buon indicatore della situazione del mercato al di fuori dell'Europa nord-occidentale, dove i mercati si trovano ad affrontare vincoli infrastrutturali. Durante gli episodi di scarsità nel mercato dell'Europa nord-occidentale, altri mercati regionali al di fuori dell'Europa nord-occidentale possono trovarsi in condizioni più favorevoli e sono quindi indebitamente influenzati dall'indicizzazione dei contratti al TTF. Sebbene il TTF consegua ancora l'obiettivo di bilanciare l'offerta e la domanda nell'Europa nord-occidentale, è necessario intervenire per limitare gli effetti di eventuali episodi anomali di prezzi eccessivamente alti del TTF per altri mercati regionali nell'Unione. In misura inferiore, carenze nella formazione dei prezzi possono sussistere anche in altri hub.

(6)

Esistono diverse misure per contrastare i problemi degli attuali meccanismi di formazione dei prezzi. Per le imprese europee colpite dalle recenti perturbazioni del mercato e dalle carenze nel sistema di formazione dei prezzi una possibilità è avviare una rinegoziazione dei contratti esistenti basati sul TTF. Poiché i riferimenti per i prezzi collegati ai contratti future TTF hanno una rilevanza diversa rispetto al passato e non sono necessariamente rappresentativi della situazione dei mercati del gas al di fuori dell'Europa nord-occidentale, alcuni acquirenti possono cercare di ovviare agli attuali problemi relativi alla formazione dei prezzi e al parametro di riferimento TTF avviando una rinegoziazione con i loro partner contrattuali, sulla base di espliciti termini del contratto esistente o dei principi generali del diritto contrattuale.

(7)

Analogamente, le società importatrici o gli Stati membri che agiscono per loro conto possono dialogare con i partner internazionali al fine di rinegoziare i contratti esistenti o stipulare nuovi contratti di fornitura con formule tariffarie più appropriate, adattate all'attuale situazione di volatilità. L'acquisto coordinato tramite lo strumento informatico creato a norma del regolamento (UE) 2022/2576 (3) del Consiglio può offrire l'opportunità di abbassare il prezzo delle importazioni di energia, riducendo a sua volta la necessità di un intervento sul mercato.

(8)

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede inoltre già alcune misure di salvaguardia per limitare gli episodi di volatilità estrema, ad esempio imponendo che i mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, di tale direttiva, abbiano i cosiddetti «interruttori di circuito» a breve termine che limitano gli aumenti estremi dei prezzi in determinate fasce orarie. Lo strumento temporaneo di gestione dell'eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici, introdotto dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, contribuisce a limitare la volatilità estrema dei prezzi nell'arco di una giornata nei mercati dei derivati energetici. Tali meccanismi funzionano però solo a breve termine e non sono intesi a impedire che i prezzi di mercato raggiungano livelli eccessivi.

(9)

La riduzione della domanda costituisce un ulteriore elemento importante per affrontare il problema dei picchi estremi dei prezzi. Ridurre la domanda di gas e di energia elettrica può avere un effetto calmieratore sui prezzi di mercato e può pertanto contribuire ad attenuare i problemi legati a prezzi del gas anormalmente elevati. Pertanto, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2022, il presente regolamento dovrebbe garantire che l'attivazione del meccanismo istituito dal presente regolamento non comporti un aumento complessivo del consumo del gas.

(10)

Nell'estate del 2022 gli sforzi di soggetti sovvenzionati dallo Stato per acquistare gas a fini di stoccaggio, compiuti senza tenere conto dell'impatto di acquisti non coordinati sui prezzi, hanno contribuito a far salire i parametri di riferimento per i prezzi e in particolare i prezzi del TTF. Per evitare picchi estremi dei prezzi in futuro è pertanto importante un migliore coordinamento, se del caso, tra gli Stati membri che ricorrono a soggetti sovvenzionati dallo Stato per acquisti di gas finalizzati al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Il ricorso al meccanismo di acquisto in comune istituito dal regolamento (UE) 2022/2576 può svolgere un ruolo importante nel limitare gli episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas a tale riguardo.

(11)

Sebbene siano già disponibili misure per affrontare alcuni degli elementi che determinano i problemi di formazione dei prezzi nei mercati del gas, tali misure esistenti non garantiscono una soluzione immediata e sufficientemente certa ai problemi attuali.

(12)

È pertanto necessario istituire un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per le operazioni di gas naturale sui principali mercati per i derivati TTF e i derivati collegati ad altri VTP con scadenze comprese tra un mese e un anno quale strumento con effetto immediato contro episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas.

(13)

Nelle sue conclusioni del 20 e 21 ottobre 2022, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una proposta relativa a un corridoio dinamico di prezzo di carattere temporaneo per le transazioni di gas naturale allo scopo di limitare immediatamente episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas, tenendo conto delle salvaguardie di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della proposta della Commissione per il regolamento (UE) 2022/2576.

(14)

Le seguenti salvaguardie dovrebbero, da un lato, essere tenute in considerazione nel concepire l'MCM e, dall'altro, essere utilizzate per garantire che un'eventuale attivazione dell'MCM sia terminata nel momento in cui non sussistono più le condizioni per la sua attivazione o qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato: l'MCM dovrebbe applicarsi alle transazioni di gas naturale presso il TTF, un punto di scambio virtuale gestito da Gasunie Transport Services B.V.; altri hub di scambio del gas dell'Unione possono essere collegati al prezzo a pronti corretto del TTF attraverso un corridoio dinamico di prezzo; esso non dovrebbe pregiudicare la compravendita di gas fuori borsa («OTC»), né mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, dovrebbe dipendere dai progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di gas, non dovrebbe comportare un aumento complessivo del consumo di gas, dovrebbe essere concepito in modo tale da non impedire i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato, non dovrebbe compromette la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici e dovrebbe tener conto dei prezzi di mercato del gas nei diversi mercati organizzati in tutta l'Unione.

(15)

L'MCM dovrebbe essere concepito per soddisfare due criteri di base, in particolare fungere da strumento efficace contro episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas, ed essere attivato solo se i prezzi raggiungono livelli eccezionali rispetto ai mercati mondiali, al fine di evitare turbative significative del mercato e interruzioni dei contratti di fornitura, che potrebbero comportare gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

(16)

L'intervento dell'MCM dovrebbe limitarsi a colmare le carenze principali nel sistema di formazione dei prezzi. Il prezzo di regolamento dei derivati TTF a un mese è di gran lunga il parametro di riferimento più utilizzato nei contratti di fornitura di gas in tutta l'Unione, seguito dal prezzo di regolamento delle scadenze a due mesi e a un anno. Tuttavia, spostamenti della negoziazione a derivati collegati ad altri VTP possono portare a distorsioni sui mercati dell'energia o finanziari dell'Unione, ad esempio mediante arbitraggio da parte dei partecipanti al mercato tra derivati corretti e non corretti, a scapito dei consumatori. I derivati collegati a tutti i VTP nell'Unione dovrebbero pertanto, in linea di principio, essere inclusi nell'MCM. Tuttavia, l'applicazione dell'MCM ai derivati collegati a VTP diversi dai TTF è complessa e richiede un'ulteriore preparazione tecnica. In considerazione dell'urgente necessità di introdurre un MCM per il derivato più importante, il derivato TTF, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di definire i dettagli tecnici concernenti l'applicazione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP e la selezione dei derivati collegati ad altri VTP che possono essere esclusi sulla base di criteri predefiniti mediante un atto di esecuzione.

(17)

L'istituzione dell'MCM dovrebbe segnalare chiaramente al mercato che l'Unione non accetterà prezzi eccessivamente elevati del gas dovuti a un sistema imperfetto di formazione dei prezzi. L'MCM dovrebbe inoltre dare certezze agli operatori del mercato in merito ai limiti su cui fare affidamento nella negoziazione del gas e potrebbe comportare ingenti risparmi economici sia per le imprese che per le famiglie, che saranno meno esposte a episodi di prezzi eccessivamente elevati dell'energia.

(18)

L'MCM dovrebbe introdurre un massimale dinamico di sicurezza per il prezzo dei derivati con scadenze da un mese a un anno. Tale massimale dinamico di sicurezza dovrebbe essere attivato se il prezzo dei derivati raggiunge un livello predefinito e se il rialzo del prezzo non è accompagnato da un analogo rialzo sul mercato regionale o mondiale.

(19)

Un massimale dinamico di sicurezza dovrebbe pertanto garantire che non siano accettati ordini di negoziazione per prezzi che sarebbero notevolmente superiori ai prezzi del GNL in altre regioni del mondo. È opportuno utilizzare parametri di riferimento adeguati per determinare un prezzo di riferimento che rifletta le tendenze del prezzo del GNL a livello mondiale. Il prezzo di riferimento dovrebbe basarsi su valutazioni del prezzo del GNL rappresentative delle condizioni del mercato europeo e, data la particolare importanza del Regno Unito e dell'Asia quali concorrenti sul mercato mondiale del GNL, anche su un parametro di riferimento adeguato per il Regno Unito e le regioni asiatiche. Diversamente dal gas trasportato in gasdotti, il GNL è negoziato a livello mondiale. Pertanto, i prezzi del GNL riflettono meglio l'andamento dei prezzi del gas a livello mondiale e possono fungere da parametro di riferimento per valutare se i livelli dei prezzi negli hub continentali si discostano anormalmente dai prezzi internazionali.

(20)

Il campione di prezzi del GNL preso in considerazione dovrebbe essere sufficientemente ampio da essere informativo anche nel caso in cui un prezzo specifico del GNL non è disponibile in un dato giorno. Al fine di creare un paniere rappresentativo dei prezzi europei e internazionali e di garantire che i soggetti che forniscono le informazioni sul prezzo siano sottoposti alla pertinente regolamentazione dell'Unione, le valutazioni del prezzo dovrebbero essere selezionate dalle agenzie di rilevazione che figurano nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento istituito dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Poiché le informazioni tempestive sono fondamentali per l'MCM, dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni sul prezzo fornite da soggetti che forniscono informazioni relative al giorno della pubblicazione. Al fine di consentire all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («ACER») di esercitare i suoi compiti di vigilanza del mercato a norma del presente regolamento e di calcolare il prezzo di riferimento in tempo utile, è necessario imporre alle agenzie di rilevazione che pubblicano le valutazioni del prezzo di fornire le valutazioni all'ACER entro le ore 21.00 CET, a condizione che queste siano disponibili, per permettere all'ACER di pubblicare un prezzo di riferimento prima di fine giornata. Sebbene tali obblighi di rilevazione riguardino solo dati esistenti, non comportino significativi oneri aggiuntivi per le agenzie di rilevazione e siano frequenti nella regolamentazione relativa ai mercati finanziari e dell'energia, l'ACER dovrebbe garantire il trattamento riservato delle informazioni ricevute, tutelare eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni e utilizzarle esclusivamente a fini regolamentari. L'ACER dovrebbe essere in grado di emanare orientamenti sul formato in cui devono essere forniti i dati pertinenti.

(21)

A causa della loro elevata liquidità, è opportuno includere anche i derivati front month relativi al National Balancing Point («NBP») del Regno Unito. La valutazione giornaliera del prezzo effettuata dall'ACER a norma del regolamento (UE) 2022/2576 dovrebbe far parte del paniere delle valutazioni del prezzo del GNL.

(22)

Sebbene i parametri di riferimento presi in considerazione per il prezzo di riferimento siano un buon indicatore delle tendenze del prezzo del GNL a livello mondiale, essi non possono semplicemente sostituire i prezzi dei derivati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il prezzo di riferimento riflette i prezzi in luoghi diversi rispetto al TTF e ad altri VTP nell'Unione. Ad esempio, non tengono conto dei costi relativi a eventuali congestioni infrastrutturali verificatesi nel trasferimento del gas dal terminale GNL al luogo in cui è situato l'hub TTF. I prezzi del TTF sono pertanto di norma superiori ai prezzi presi in considerazione per il prezzo di riferimento. Tra giugno e agosto 2022 il differenziale ammontava in media a circa 35 EUR/MWh. Inoltre, per la sicurezza dell'approvvigionamento è di fondamentale importanza che il prezzo dei derivati TTF corretto sia fissato a un livello sufficientemente elevato da attrarre importazioni di GNL da altre regioni del mondo. Pertanto, ai fini del calcolo del prezzo dei derivati TTF corretto, al prezzo di riferimento dovrebbe essere applicato un premio per la sicurezza dell'approvvigionamento. La formula per il massimale di sicurezza dovrebbe essere completamente dinamica, basata su un paniere di prezzi in evoluzione dinamica che rispecchi i prezzi del mercato a livello mondiale e dovrebbe fungere come un certo margine di sicurezza al fine di garantire che la sicurezza dell'approvvigionamento non sia a rischio. Il massimale dinamico di sicurezza può variare ogni giorno sulla base dell'evoluzione dei prezzi mondiali contenuti nel paniere.

(23)

Il massimale di sicurezza non dovrebbe essere statico. Il massimale di sicurezza dovrebbe essere adeguato in modo dinamico e su base giornaliera. La pubblicazione di un prezzo di regolamento giornaliero consente di mantenere il massimale dinamico di sicurezza in linea con l'andamento del mercato del GNL, di preservare il processo di formazione dei prezzi sulle borse e di attenuare i possibili impatti sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati. Una concezione dinamica del massimale di sicurezza ridurrà inoltre i rischi per le controparti centrali e limiterà l'impatto sui partecipanti ai mercati dei contratti future, come i partecipanti diretti e i loro clienti. Il massimale dinamico di sicurezza non dovrebbe correggere i prezzi di mercato al di sotto di un determinato limite.

(24)

Per evitare il rischio che un limite dinamico di offerta sul prezzo dei derivati con scadenze da un mese a un anno induca comportamenti collusivi tra i fornitori o gli operatori commerciali di gas naturale, le autorità di regolamentazione del settore finanziario, l'ACER e le autorità garanti della concorrenza dovrebbero sorvegliare con particolare attenzione i mercati dei derivati sul gas e sull'energia nel periodo in cui è in funzione l'MCM.

(25)

L'MCM dovrebbe avere natura temporanea ed essere attivato solo per limitare episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas naturale non connessi ai prezzi di altre borse del gas. A tale scopo, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni cumulative affinché entri in funzione l'MCM.

(26)

L'MCM dovrebbe essere attivato solo quando i prezzi di regolamento dei derivati TTF front month raggiungono un livello predefinito eccezionalmente elevato, in modo da garantire che l'MCM corregga le carenze del mercato ma non interferisca in misura significativa con la domanda e l'offerta e la normale fissazione dei prezzi. Se stabilito a un livello non sufficientemente elevato, il massimale di sicurezza potrebbe impedire ai partecipanti al mercato di coprire efficacemente i propri rischi, in quanto potrebbero risultarne compromessi la formazione di prezzi affidabili per i prodotti con una data di consegna futura e il funzionamento dei mercati degli strumenti derivati. Se l'MCM fosse attivato per ribassare artificialmente i prezzi anziché per correggere il malfunzionamento del mercato, si avrebbero gravi ripercussioni negative sui partecipanti al mercato, tra cui le imprese del settore energetico, che potrebbero avere difficoltà a soddisfare le richieste di margini e a gestire i vincoli di liquidità, con esiti potenziali di inadempienza. Alcuni operatori del mercato, in particolare quelli di minori dimensioni, potrebbero non riuscire a coprire le proprie posizioni e si esacerberebbe ulteriormente la volatilità dei mercati a pronti, con impennate dei prezzi anche maggiori. Considerati i notevoli volumi delle negoziazioni, tale andamento costituirebbe un rischio evidente per l'economia, che dovrebbe essere evitato dalla concezione dell'MCM. I livelli di prezzo che farebbero scattare l'MCM di correzione del mercato dovrebbero essere definiti in base all'esperienza passata, quale il rialzo eccezionale dei prezzi verificatosi nell'agosto 2022. I dati disponibili mostrano che nell'agosto 2022 i prezzi front month dei derivati TTF hanno raggiunto livelli superiori ai 180 EUR/MWh. L'obiettivo dell'MCM dovrebbe essere di evitare prezzi anomali quali il livello raggiunto nell'agosto 2022.

(27)

Inoltre, l'MCM dovrebbe essere attivato solo quando i prezzi del TTF raggiungono livelli notevolmente e anormalmente elevati rispetto ai prezzi del GNL che riflettono le tendenze del mercato a livello mondiale. Se i prezzi sui mercati mondiali aumentano allo stesso ritmo e livello dei prezzi del TTF, l'attivazione dell'MCM potrebbe ostacolare l'acquisto di forniture sui mercati mondiali e comportare rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Pertanto, l'MCM dovrebbe scattare solo nelle situazioni in cui i prezzi del TTF sono notevolmente superiori a quelli sui mercati mondiali per un lungo periodo. Analogamente, se il differenziale con i prezzi del TTF si riducesse o si azzerasse, l'MCM dovrebbe essere disattivato in modo da evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento.

(28)

Ai fini della piena compatibilità con il regolamento (UE) 2022/1369 (7) del Consiglio e con gli obiettivi di riduzione della domanda ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe poter sospendere l'attivazione dell'MCM qualora esso incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi di riduzione volontaria della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/1369 o comporti un aumento complessivo del consumo di gas pari al 15 % in un mese o al 10 % nel corso di due mesi consecutivi rispetto al rispettivo consumo medio in mesi comparabili negli anni precedenti. Per affrontare le variazioni regionali o a livello dell'Unione dovute alla stagionalità, all'andamento delle condizioni meteorologiche e ad altri fattori quali la crisi COVID-19, il consumo di gas dovrebbe essere misurato rispetto al consumo registrato nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, in linea con l'approccio di cui al regolamento (UE) 2022/1369 e sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma di tale regolamento. L'effetto calmieratore sui prezzi del gas naturale eventualmente esercitato dall'MCM non dovrebbe finire per incentivare artificialmente il consumo di gas naturale nell'Unione al punto di compromettere gli sforzi necessari a ridurre la domanda conformemente agli obiettivi di riduzione volontaria e obbligatoria della domanda in applicazione del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio e agli obiettivi di riduzione della domanda conformemente al regolamento (UE) 2022/1854 (8) del Consiglio. La Commissione dovrebbe garantire che l'attivazione dell'MCM non rallenti i progressi degli Stati membri nel perseguire i propri obiettivi di risparmio energetico.

(29)

In funzione del livello dell'intervento, l'MCM può comportare rischi di natura finanziaria, contrattuale o inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il livello del rischio dipende dalla frequenza con la quale l'MCM è attivato e può di conseguenza interferire con il normale funzionamento del mercato. Quanto più è bassa la soglia di intervento tanto più spesso l'MCM scatterà e altrettanto più probabile sarà che il rischio pertinente si concretizzi. Le condizioni per l'attivazione del meccanismo dovrebbero pertanto essere fissate a un livello connesso a prezzi anomali ed eccezionalmente elevati dei derivati TTF a un mese, assicurando però al contempo che lo strumento sia efficace nel caso di episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas che non riflettono l'andamento dei mercati internazionali.

(30)

È importante che l'MCM sia concepito in modo da non alterare l'equilibrio contrattuale fondamentale dei contratti di fornitura del gas e punti invece ad evitare episodi di comportamento anomalo dei mercati. Se i fattori che innescano l'intervento sono stabiliti a un livello tale da correggere i problemi esistenti di formazione dei prezzi senza interferire con l'equilibrio della domanda e dell'offerta, è possibile minimizzare il rischio che l'equilibrio contrattuale dei contratti esistenti sia alterato dall' o dalla sua attivazione.

(31)

Al fine di garantire che l'MCM abbia effetto immediato, il limite dinamico di offerta dovrebbe essere attivato immediatamente e automaticamente senza necessità di un'ulteriore decisione dell'ACER o della Commissione.

(32)

Per assicurare che gli eventuali problemi dovuti all'attivazione dell'MCM siano individuati tempestivamente, la Commissione dovrebbe chiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (ESMA) e all'ACER di presentare una relazione sui possibili effetti negativi dell'MCM sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

(33)

L'ACER dovrebbe attuare un monitoraggio costante per verificare se sussistono le condizioni per l'attivazione dell'MCM. L'ACER è l'autorità più indicata per effettuare tale monitoraggio, in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati del gas e possiede le conoscenze specialistiche necessarie in materia di funzionamento dei mercati del gas, oltre ad essere già incaricata di monitorare le attività di negoziazione dei prodotti energetici all'ingrosso ai sensi del diritto dell'Unione. L'ACER dovrebbe pertanto monitorare l'andamento del prezzo di regolamento TTF front month e confrontarlo con il prezzo di riferimento, determinato dal prezzo medio delle valutazioni di prezzo del GNL riferite agli hub di scambio europei, al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni che giustificano l'attivazione o la disattivazione dell'MCM. Una volta che le condizioni per l'attivazione dell'MCM risultino soddisfatte, l'ACER dovrebbe pubblicare immediatamente sul proprio sito web un avviso che affermi che le condizioni di attivazione dell'MCM sono state soddisfatte. Il giorno successivo i gestori dei mercati non dovrebbero accettare ordini al di sopra del limite dinamico di offerta e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non dovrebbero presentare tali ordini. I gestori dei mercati e i partecipanti al mercato dei derivati TTF dovrebbero monitorare il sito web dell'ACER, dove dovrebbe essere pubblicato il prezzo di riferimento giornaliero. Un analogo limite dinamico di offerta dovrebbe applicarsi ai derivati collegati ad altri VTP alle condizioni definite nell'atto di esecuzione concernente l'applicazione dell'MCM a tali derivati.

(34)

L'attivazione dell'MCM può provocare effetti indesiderati e imprevedibili sull'economia, compresi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità finanziaria. Per garantire una reazione rapida in caso di turbative indesiderate del mercato, è opportuno istituire misure di salvaguardia efficienti, basate su criteri oggettivi, che consentano di sospendere l'MCM in qualsiasi momento. Nell'eventualità di di turbative indesiderate del mercato, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER e indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, la Commissione dovrebbe poter chiedere all'ESMA, all'ACER e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («ENTSOG») e al gruppo di coordinamento del gas, istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («GCG») un parere in merito alle ripercussioni di un possibile evento di correzione del mercato sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione e sulla stabilità finanziaria, in modo che la Commissione possa, se necessario, sospendere rapidamente con decisione di esecuzione l’attivazione dell’MCM da parte dell’ACER.

(35)

Oltre a un esame quotidiano per stabilire se continuino a sussistere i requisiti per mantenere il limite di offerta dinamico, è opportuno istituire ulteriori misure di salvaguardia al fine di evitare turbative indesiderate del mercato.

(36)

Il limite di offerta dinamico non dovrebbe riguardare le operazioni fuori borsa («over-the-counter» – OTC), in quanto applicare tale limite alle operazioni OTC complicherebbe seriamente il monitoraggio e potrebbe comportare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento. Un meccanismo di riesame dovrebbe tuttavia essere applicato al fine di valutare se l'esclusione delle operazioni OTC possa portare a spostamenti significativi della negoziazione di derivati TTF ai mercati OTC, mettendo così in pericolo la stabilità dei mercati finanziari o dell'energia.

(37)

L'MCM dovrebbe essere disattivato automaticamente qualora non sia più giustificato dalla situazione del mercato del gas naturale. Salvo nei casi di turbative del mercato, l'MCM dovrebbe essere disattivato solo dopo un certo periodo di tempo, per evitarne un'attivazione e una disattivazione frequenti. L'MCM dovrebbe pertanto essere disattivato automaticamente dopo 20 giorni se il limite dinamico di offerta è pari a 180 EUR/MWh per un determinato periodo. La disattivazione dell'MCM non dovrebbe richiedere alcuna valutazione da parte dell'ACER o della Commissione, ma avvenire automaticamente una volta soddisfatte le dovute condizioni.

(38)

Qualora dovesse sussistere una riduzione significativa della fornitura di gas e nell'eventualità in cui l'approvvigionamento di gas sia insufficiente a soddisfare la rimanente domanda di gas, la Commissione, a norma del regolamento (UE) 2017/1938, può dichiarare uno stato di emergenza a livello regionale o di Unione su richiesta di uno Stato membro che ha dichiarato un'emergenza e deve dichiarare uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione se due o più Stati membri hanno dichiarato un'emergenza. Al fine di evitare che si presenti una situazione ove il mantenimento prolungato dell'attivazione dell'MCM comporti problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, l'MCM dovrebbe essere automaticamente disattivato ove la Commissione abbia dichiarato uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione.

(39)

È di fondamentale importanza che l'MCM comprenda uno strumento efficace per sospendere immediatamente e in qualsiasi momento, sulla base di criteri oggettivi, il massimale dinamico di sicurezza se il massimale dinamico di sicurezza dovesse determinare gravi turbative del mercato, con ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sui flussi di gas intra-Unione.

(40)

Poiché, nel valutare un'eventuale sospensione dell'MCM, è importante esaminare a fondo tutte le misure di salvaguardia da prendere in considerazione, la sospensione dovrebbe essere adottata con decisione di esecuzione della Commissione. È opportuno che la Commissione adotti tale decisione senza indebiti ritardi e valutando se l'applicazione del limite dinamico di offerta metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, sia accompagnato da interventi sufficienti per ridurre la domanda, impedisca i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato, incida negativamente sui mercati dei derivati energetici, tenga conto dei prezzi di mercato del gas nei vari mercati organizzati in tutta l'Unione o possa incidere negativamente sui contratti di fornitura di gas in essere. In tali casi la Commissione dovrebbe sospendere l'MCM mediante una decisione di esecuzione. Tenuto conto della necessità di una reazione rapida, alla Commissione non dovrebbe essere richiesto di agire secondo una procedura di comitato.

(41)

L'MCM non dovrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, limitando i segnali di prezzo che sono essenziali per attrarre le forniture di gas necessarie e per i flussi di gas intra-Unione. I fornitori di gas potrebbero, di fatto, sospendere le forniture al momento dell'attivazione dell'MCM allo scopo di massimizzare i profitti, per poi vendere non appena il massimale di sicurezza è stato disattivato. Nel caso in cui l'MCM comporti tali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione ma non sia stato dichiarato uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, , la Commissione dovrebbe sospendere immediatamente l'MCM. Gli elementi di cui tener conto nella valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero includere una potenziale deviazione significativa di una delle componenti del prezzo di riferimento rispetto all'andamento storico e una diminuzione significativa delle importazioni trimestrali di GNL nell'Unione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

(42)

Poiché i flussi di gas intra-Unione senza restrizioni costituiscono un elemento fondamentale della sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, l'attivazione dell'MCM dovrebbe essere sospesa anche qualora limiti indebitamente i flussi di gas intra-Unione, mettendo a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

(43)

L'MCM non dovrebbe indebolire il ruolo dei segnali di prezzo nel mercato interno del gas naturale dell'Unione e impedire i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato, in quanto è essenziale che i flussi di gas naturale continuino ad arrivare dove sono più necessari.

(44)

Gli MCM non dovrebbero mettere indebitamente a repentaglio il funzionamento corretto e costante dei mercati dei derivati energetici. Il ruolo di tali mercati è fondamentale perché consentono ai partecipanti al mercato di coprire le loro posizioni al fine di gestire i rischi, in particolare per quanto riguarda la volatilità dei prezzi. Inoltre, gli interventi sui prezzi attraverso l'MCM possono comportare notevoli perdite finanziarie per i partecipanti ai mercati dei derivati. Date le dimensioni del mercato del gas nell'Unione, tali perdite possono non solo incidere sui mercati specializzati dei derivati, ma anche avere effetti a catena significativi su altri mercati finanziari. Gli interventi sui prezzi potrebbero anche comportare un aumento dannoso delle richieste di margini dovuto all'incertezza. Un aumento sostanziale delle richieste di margini potrebbe comportare considerevoli perdite finanziarie e di liquidità per i partecipanti al mercato, con conseguente inadempimento di un partecipante diretto o di un cliente finale. I partecipanti al mercato interessati dovrebbero agire in buona fede e non modificare indebitamente le procedure di gestione del rischio con conseguente aumento delle richieste di margini, in particolare se non in linea con le normali procedure di mercato. La Commissione dovrebbe pertanto sospendere immediatamente l'MCM qualora esso metta a repentaglio il regolare funzionamento del mercato dei derivati, ad esempio laddove porti a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione. A tale riguardo, è importante che la Commissione tenga conto delle competenze disponibili presso i pertinenti organismi dell'Unione. L'ESMA è un'autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, in particolare promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati, come i mercati dei derivati.

La Commissione dovrebbe pertanto tenere conto delle relazioni dell'ESMA su tali aspetti. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali pareri della BCE relativi alla stabilità del sistema finanziario, in linea con l'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e con l'articolo 25.1 del protocollo 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al TFUE («protocollo»). Data la volatilità dei mercati finanziari e l'impatto potenzialmente forte degli interventi sul mercato, è importante garantire che la Commissione possa sospendere rapidamente l'MCM. La relazione dell'ESMA dovrebbe pertanto essere presentata entro 48 ore dalla richiesta della Commissione o, nei casi urgenti, lo stesso giorno della richiesta.

(45)

È opportuno che l'MCM sia concepito in modo da essere utilizzato solo nel caso di aumenti eccezionali dei prezzi del gas causati da carenze del meccanismo di formazione dei prezzi e non dovrebbe incidere, pertanto, sulla validità dei contratti di fornitura di gas in essere. Tuttavia, la Commissione dovrebbe sospendere l'MCM qualora l'ACER o la Commissione constati che la sua attivazione incide negativamente sui contratti di fornitura in essere.

(46)

La concezione dell'MCM, e le possibilità di sospenderlo, dovrebbero tenere conto del fatto che gli operatori commerciali del settore del gas naturale potrebbero trasferire gli scambi di gas naturale in regioni al di fuori dell'Unione, riducendo l'efficacia dell'MCM di correzione del mercato. A titolo di esempio, gli operatori potrebbero avviare operazioni di compravendita di gas OTC, che sono meno trasparenti, meno soggette a controllo regolamentare e che comportano maggiori rischi di inadempimento degli obblighi per le parti interessate. O ancora, gli operatori la cui copertura fosse potenzialmente limitata dall'MCM potrebbero cercare coperture in altre giurisdizioni, con il risultato che la controparte di compensazione sarebbe costretta a riequilibrare la liquidità soggiacente alle posizioni in derivati per tenere conto del prezzo di regolamento con massimale, innescando richieste di margini.

(47)

L'ACER, l'ESMA, l'ENTSOG e il GCG dovrebbero assistere la Commissione nel monitoraggio dell'MCM.

(48)

Nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di consultare la BCE e di chiederne la consulenza, in conformità del ruolo della BCE a norma dell'articolo 127, paragrafo 5, TFUE, di contribuire ad una buona conduzione delle politiche per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario e, a norma dell'articolo 25.1 del protocollo, di fornire pareri e essere consultata, tra gli altri, dalla Commissione sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario. Tale processo di consultazione dovrebbe essere organizzato in modo da consentire una rapida sospensione dell'MCM, ove necessario.

(49)

Data l'urgente necessità di affrontare in particolare i problemi legati alla fissazione del prezzo dei derivati TTF nell'Unione, è fondamentale attuare rapidamente l'MCM. L'ESMA e l'ACER dovrebbero effettuare una valutazione dell'impatto dell'MCM («valutazione degli effetti») per verificare se una sua rapida attuazione possa comportare conseguenze negative indesiderate per i mercati finanziari o dell'energia o per la sicurezza dell'approvvigionamento. La valutazione degli effetti dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o marzo 2023. Dovrebbe analizzare in particolare gli elementi necessari per l'atto di esecuzione relativo ai dettagli delle modalità di estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP e verificare se gli elementi chiave dell'MCM siano ancora adeguati alla luce dei mercati finanziari e dell'energia e della sicurezza dell'approvvigionamento. L'ESMA e l'ACER dovrebbero pubblicano una relazione preliminare sui dati relativi all'introduzione dell'MCM entro il 23 gennaio 2023. Tenendo conto dei risultati della valutazione degli effetti, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre senza indebito ritardo una modifica del presente regolamento al fine di adeguare la scelta dei prodotti cui si applica l'MCM.

(50)

La Commissione può proporre anche altre modifiche al presente regolamento, sulla base della valutazione degli effetti o a seguito di un evento di correzione del mercato o di una decisione di sospensione, o alla luce degli sviluppi del mercato e della sicurezza dell'approvvigionamento.

(51)

Al fine di preservare il buon funzionamento dei mercati dei derivati, in particolare delle procedure di gestione del rischio delle controparti centrali di compensazione (CCP), e di ridurre al minimo la necessità di richiedere margini addizionali come garanzia, le parti dovrebbero essere autorizzate, se lo desiderano, a compensare o a ridurre in modo ordinato le posizioni sul mercato dei derivati TTF. Pertanto, il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, né alle negoziazioni che consentono ai partecipanti al mercato di compensare o di ridurre le posizioni risultanti da contratti derivati TTF stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(52)

Le CCP svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dei mercati dei derivati TTF attenuando il rischio di controparte. È pertanto necessario che le attività delle CCP, in particolare nella gestione delle posizioni in stato di default, non siano ostacolate dall'MCM. A tal fine, il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi alle negoziazioni eseguite nell'ambito di una procedura di gestione dell'inadempimento organizzata da una CCP.

(53)

L'MCM è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo di correggere prezzi del gas eccessivamente elevati al TTF e i derivati collegati ad altri VTP. Tutti gli Stati membri risentono degli effetti indiretti del rialzo dei prezzi, quali l'aumento dei prezzi dell'energia e l'inflazione. Le carenze del sistema di formazione dei prezzi hanno un'incidenza diversa nei vari Stati membri, in quanto gli aumenti dei prezzi sono più marcati in alcuni (ad esempio gli Stati membri dell'Europa centrale) che in altri (ad esempio gli Stati membri periferici o con altre possibilità di approvvigionamento). Al fine di evitare un'azione frammentata, che potrebbe dividere il mercato integrato del gas dell'Unione, è necessaria un'azione comune in uno spirito di solidarietà. Ciò è inoltre essenziale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Inoltre, l'adozione di misure comuni di salvaguardia, che potrebbero essere più necessarie negli Stati membri che non dispongono di alternative di approvvigionamento, dovrebbe garantire un approccio coordinato come espressione della solidarietà energetica. Sebbene i rischi e i benefici finanziari siano molto diversi da uno Stato membro all'altro, l'MCM dovrebbe di fatto costituire un compromesso solidale in cui tutti gli Stati membri convengono di contribuire alla correzione del mercato e di accettare gli stessi vincoli alla formazione dei prezzi, anche se il livello di malfunzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi e l'impatto finanziario dei prezzi derivati sull'economia non è il medesimo in ciascuno di essi. L'MCM rafforzerebbe pertanto la solidarietà all'interno dell'Unione, evitando prezzi eccessivamente elevati del gas che, in molti Stati membri, sono insostenibili anche per brevi periodi. L'MCM contribuirà a garantire che le imprese fornitrici di gas di tutti gli Stati membri possano acquistare gas a prezzi ragionevoli in uno spirito di solidarietà.

(54)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati al altri VTP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(55)

Data la situazione volatile e imprevedibile del mercato del gas naturale all'avvicinarsi della stagione invernale, è importante garantire che l'MCM possa essere applicato quanto prima, se sussistono le condizioni che ne giustificano l'attivazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il 1° febbraio 2023. Il limite dinamico di offerta dovrebbe applicarsi a decorrere dal 15 febbraio 2023. L'obbligo per l'ESMA e l'ACER di presentare una relazione preliminare sui dati dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023 al fine di ottenere le informazioni richieste prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati TTF e derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale (VTP) conformemente all'articolo 9, al fine di limitare episodi di prezzi eccessivamente elevati del gas nell'Unione che non riflettono i prezzi del mercato a livello mondiale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«derivato TTF»: derivato su merci quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione nel Title Transfer Facility (TTF), un punto di scambio virtuale, gestito da Gasunie Transport Services B.V.;

2)

«derivati collegati ad altri VTP»: derivato su merci quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014, che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione in un punto di scambio virtuale nell'Unione;

3)

«punto di scambio virtuale» o «VTP»: il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas è scambiato tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità di trasporto o di distribuzione;

4)

«derivato TTF front month»: derivato TTF che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di un mese negoziati su un mercato regolamentato;

5)

«derivato TTF front year»: derivato TTF che ha la data di scadenza più vicina tra i derivati a scadenza di dodici mesi negoziati su un determinato mercato regolamentato;

6)

«prezzo di riferimento»: se disponibile, il prezzo medio giornaliero:

della valutazione del prezzo del GNL Northwest Europe Marker definita come la media giornaliera di «Daily Spot Northwest Europe Marker» (NWE) amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e di «Northwest Europe des – half-month 2» amministrato da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per milione di unità termiche britanniche (MMBtu) in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della Banca centrale europea («BCE») e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;

della valutazione del prezzo del GNL Mediterranean Marker, definita come la media giornaliera di «Daily Spot Mediterranean Marker» (MED) amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e la media giornaliera di «Iberian peninsula des - half-month 2», «Italy des - half-month 2» e «Greece des - half-month 2» amministrati da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per MMBtu in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;

della valutazione del prezzo del GNL Northeast Asia Marker, definita come la media giornaliera di «LNG Japan/Korea DES 2 Half-Month» amministrato da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e «Northeast Asia des (ANEA) - half-month 2» amministrato da Argus Benchmark Administration B.V. (Paesi Bassi); con una conversione delle valutazioni del prezzo del GNL in USD per MMBtu in EUR/Mwh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 MMBtu per 0,293071 kWh;

del prezzo di regolamento dei derivati NBP front month, pubblicato da ICE Futures Europe (Regno Unito); con una conversione dello Sterling pence per therm in EUR/MWh, sulla base del tasso di cambio dell'euro della BCE e di un tasso di conversione di 1 therm per 29,3071 kWh;

della valutazione giornaliera del prezzo effettuata dall'ACER a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2576;

7)

«mercato regolamentato»: «mercato regolamentato» quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

8)

«gestore del mercato»: gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE.

CAPO II

MECCANISMO DI CORREZIONE DEL MERCATO

Articolo 3

Monitoraggio dei prezzi

1.   L'ACER monitora costantemente l'andamento del prezzo di riferimento e del prezzo di regolamento dei derivati TTF front month e del prezzo di regolamento front month dei derivati collegati ad altri VTP.

2.   Al fine del paragrafo 1, Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) notifica all'ACER ogni giorno, entro le ore 21.00 (CET), le valutazioni giornaliere del prezzo del GNL di quanto segue: «Daily Spot Mediterranean Marker» (MED), «Daily Spot Northwest Europe Marker» (NEW) e «Japan Korea Marker» (JKM).

3.   Al fine del paragrafo 1, Argus Benchmark Administration B.V (Paesi Bassi) notifica all'ACER ogni giorno, entro le ore 21.00 (CET), le valutazioni giornaliere del prezzo del GNL di quanto segue: «Northwest Europe des – half-month 2», «Iberian peninsula des - half-month 2», «Italy des - half-month 2», «Greece des - half-month 2» e «Northeast Asia des (ANEA) - half-month 2».

4.   L'ACER calcola il prezzo di riferimento giornaliero ogni giorno, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1. L'ACER pubblica quotidianamente il prezzo di riferimento giornaliero sul proprio sito web entro le ore 23.59 CET.

Articolo 4

Evento di correzione del mercato

1.   L'MCM per il prezzo di regolamento dei derivati TTF front year è attivato quando si verifica un evento di correzione del mercato. Un evento di correzione del mercato è ritenuto verificatosi quando il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month, pubblicato da ICE Endex B.V. (Paesi Bassi):

a)

supera 180 EUR/MWh per tre giorni lavorativi; e

b)

è superiore di 35 EUR al prezzo di riferimento nel periodo di cui alla lettera a).

2.   Al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si verifica anche un evento di correzione del mercato relativo ai derivati collegati ad altri VTP alle condizioni definite in tale atto di esecuzione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3.   Se constata che si è verificato un evento di correzione del mercato, l'ACER pubblica un avviso che afferma che un evento di correzione di mercato si è verificato («avviso di correzione del mercato») in modo chiaro e visibile sul suo sito web entro le ore 23:59 CET e informa dell'evento il Consiglio, la Commissione, la BCE e l'ESMA.

4.   I gestori dei mercati sul mercato dei derivati TTF e i partecipanti al mercato dei derivati TTF monitorano quotidianamente il sito web dell'ACER.

5.   A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di un avviso di correzione del mercato, i gestori dei mercati non accettano e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non presentano ordini di derivati TTF che giungono a scadenza nel periodo compreso tra la data di scadenza del derivato TTF front month e la data di scadenza del derivato TTF front year con prezzi superiori a 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento pubblicato dall'ACER il giorno precedente («limite dinamico di offerta»). Se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh, il limite dinamico di offerta rimane pari alla somma di 145 EUR e 35 EUR.

6.   Al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, ai derivati collegati ad altri VTP si applica un limite dinamico di offerta alle condizioni definite in tale atto di esecuzione conformemente ai criteri di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2.

7.   Una volta attivato dall'ACER, il limite dinamico di offerta si applica per un minimo di [20 giorni lavorativi], a meno che non sia sospeso dalla Commissione in conformità dell'articolo 6 o disattivato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

8.   Affinché la Commissione possa sospendere rapidamente, con decisione di esecuzione, l'attivazione dell'MCM effettuata dall'ACER, qualora, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, vi siano indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Commissione chiede senza ritardo alla BCE, all'ESMA e, se del caso, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («ENTSOG») e al gruppo di coordinamento del gas («GCG») di fornire una valutazione delle ripercussioni di un possibile evento di correzione del mercato sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione e sulla stabilità finanziaria. Tale parere tiene conto dell'andamento dei prezzi in altri mercati organizzati pertinenti, in particolare in Asia o negli Stati Uniti, quale risulta da «Joint Japan Korea Marker» o da «Henry Hub Gas Price Assessment», entrambi amministrati da Platts Benchmark B.V. (Paesi Bassi) e pubblicati da S&P Global Inc. (New York).

9.   Dopo aver valutato l'effetto del limite dinamico di offerta sul consumo di gas e di energia elettrica e i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi di riduzione della domanda di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) 2022/1369 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854, la Commissione può proporre una modifica del regolamento (UE) 2022/1369 al fine di adeguarlo alla nuova situazione.

10.   Nel caso di un evento di correzione del mercato, la Commissione chiede senza indebito ritardo alla BCE un parere sul rischio di turbative indesiderate per la stabilità e il regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici.

Articolo 5

Disattivazione dell'MCM

1.   Il limite dinamico di offerta è disattivato 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento di correzione del mercato a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 o successivamente, se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi.

2.   Ove la Commissione ha dichiarato lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, in particolare in caso di deterioramento significativo della situazione di approvvigionamento di gas che porta a una situazione in cui l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la rimanente domanda di gas («razionamento»), a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il limite dinamico di offerta di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c), è disattivato.

3.   L'ACER pubblica senza ritardo un avviso sul suo sito web e notifica al Consiglio, alla Commissione, alla BCE e all'ESMA che si è verificato un evento di disattivazione di cui al paragrafo 0 («avviso di disattivazione»).

Articolo 6

Sospensione dell'MCM

1.   L'ESMA, l'ACER, l'ENTSOG e il GCG monitorano costantemente gli effetti del limite dinamico di offerta sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento in caso di attivazione dell'MCM.

2.   Sulla base del monitoraggio di cui al paragrafo 1, la Commissione sospende in qualsiasi momento, mediante una decisione di esecuzione, l'MCM qualora si verifichino turbative indesiderate del mercato o vi siano rischi evidenti di tali turbative, con ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sui flussi di gas intra-Unione o sulla stabilità finanziaria («decisione di sospensione»). Nella valutazione, la Commissione tiene conto in particolare dell'eventualità che l'MCM attivato:

a)

metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione; gli elementi di cui tener conto nella valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento è una potenziale deviazione significativa di una delle componenti del prezzo di riferimento rispetto all'andamento storico e una diminuzione significativa delle importazioni trimestrali di GNL nell'Unione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente;

b)

si verifichi durante un periodo in cui gli obiettivi obbligatori di riduzione della domanda a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1369 non sono conseguiti a livello dell'Unione, incida negativamente sui progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo di risparmio di gas a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369, tenuto conto della necessità di garantire che i segnali di prezzo incentivino la riduzione della domanda, o comporti un aumento complessivo del consumo di gas pari al 15 % in un mese o al 10 % nel corso di due mesi consecutivi rispetto al rispettivo consumo medio negli stessi mesi durante i cinque anni consecutivi precedenti il 1 febbraio 2023, sulla base dei dati sul consumo di gas e sulla riduzione della domanda comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1369;

c)

impedisca i flussi di gas intra-Unione basati sul mercato secondo i dati di monitoraggio dell'ACER;

d)

incida sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati dei derivati energetici, in base alla relazione dell'ESMA sulle ripercussioni dell'attivazione dell'MCM da parte dell'ESMA e a eventuali pareri della BCE richiesti dalla Commissione a tal fine, in particolare laddove ciò porti a un aumento significativo delle richieste di margini o a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione in un mese, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione.

e)

comporti differenze sostanziali tra l'andamento dei prezzi nei diversi mercati organizzati nell'Unione e in altri mercati organizzati pertinenti, ad esempio in Asia o negli Stati Uniti, come risulta da «Joint Japan Korea Marker» o da «Henry Hub Gas Price Assessment», entrambi amministrati da Platts Benchmarks B.V. (Paesi Bassi);

f)

incida sulla validità dei contratti di fornitura di gas esistenti, compresi quelli a lungo termine.

3.   La decisione di sospensione è adottata senza indebito ritardo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di sospensione e nella misura in cui la decisione lo specifichi, il limite dinamico di offerta cessa di applicarsi.

4.   L'ACER, l'ESMA, l'ENTSOG e il GCG assistono la Commissione nei compiti di cui agli articoli 4, 5 e 6. La relazione dell'ESMA a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, è presentata entro 48 ore o, in casi urgenti, lo stesso giorno su richiesta della Commissione.

5.   Nello svolgimento dei suoi compiti a norma degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione può consultare la BCE per consulenza su qualsiasi questione relativa al suo compito ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, TFUE, ossia contribuire ad una buona conduzione delle politiche per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 7

Segreto professionale

1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui al presente articolo.

2.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'ACER o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti incaricati da detta autorità.

3.   Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.

4.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

Articolo 8

Riesame

1.   L'ESMA e l'ACER valutano gli effetti dell'MCM sui mercati finanziari e dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento al fine di verificare in particolare se gli elementi chiave dell'MCM sono ancora adeguati alla luce degli sviluppi dei mercati finanziari e dell'energia e della sicurezza dell'approvvigionamento.

2.   Nella valutazione degli effetti, l'ESMA e l'ACER effettuano segnatamente un'analisi relativa ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale valutazione verifica in particolare se la limitazione ai derivati TTF abbia portato a un arbitraggio da parte dei partecipanti al mercato tra derivati corretti e non corretti, con un impatto negativo sui mercati finanziari o dell'energia e a scapito dei consumatori.

3.   L'ESMA e l'ACER valutano inoltre se:

a)

l'esclusione della negoziazione fuori borsa («over-the-counter» – OTC) dall'ambito di applicazione del presente regolamento abbia portato a spostamenti significativi della negoziazione di derivati TTF ai mercati OTC, mettendo così in pericolo la stabilità dei mercati finanziari o dell'energia;

b)

l'MCM abbia portato a una riduzione significativa delle operazioni in derivati TTF all'interno dell'Unione, o a uno spostamento significativo delle operazioni in derivati TTF verso sedi di negoziazione al di fuori dell'Unione;

4.   L'ESMA e l'ACER valutano altresì se sia necessario riesaminare gli elementi seguenti:

a)

gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento;

b)

le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c)

il limite dinamico di offerta.

5.   Le relazioni dell'ESMA e dell'ACER a norma del paragrafo 1 sono presentate alla Commissione entro il 1o marzo 2023. L'ESMA e l'ACER pubblicano una relazione preliminare sui dati relativi all'introduzione dell'MCM entro il 23 gennaio 2023.

Articolo 9

Estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP

1.   Sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 1, la Commissione, con atto di esecuzione, definisce, entro il 31 marzo 2023, i dettagli tecnici dell'applicazione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

Nell'eventualità in cui l'applicazione del MCM ai derivati collegati ad altri VTP comporti effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione esclude, in via eccezionale, taluni derivati dall'ambito di applicazione dell'MCM.

2.   La Commissione seleziona i dettagli tecnici dell'attuazione, nonché i derivati collegati ad altri VTP, che potrebbero dover essere esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo di correzione del mercato, in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a)

la disponibilità di informazioni sui prezzi dei derivati collegati ad altri VTP;

b)

la liquidità dei derivati collegati ad altri VTP;

c)

l'impatto dell'inclusione dei derivati collegati ad altri VTP flussi di gas intra-UE e sulla sicurezza dell'approvvigionamento;

d)

l'impatto che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP avrebbe sulla stabilità dei mercati finanziari, tenendo conto dell'impatto di eventuali margini addizionali come garanzia.

Articolo 10

Riesame

La Commissione può, se del caso, proporre una modifica del presente regolamento per includere i contratti derivati OTC nell'ambito di applicazione del presente regolamento o per riesaminare gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento, in particolare considerando di assegnare un peso diverso a tali elementi, le condizioni per l'attivazione dell'MCM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e il limite dinamico di offerta. Prima di presentare tale proposta, la Commissione consulta la BCE, l'ESMA, l'ACER, l’ENTSOG, il GCG e, se del caso, altri pertinenti portatori di interessi.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2023. Esso si applica a decorrere dallo stesso giorno per un periodo di un anno.

2.   L'articolo 4 si applica a decorrere dal 15 febbraio 2023.

3.   L'articolo 8, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023.

4.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;

b)

l'acquisto e la vendita di derivati TTF al fine di compensare o ridurre i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;

c)

l'acquisto e la vendita di derivati TTF nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Parere del 2 dicembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  ICE Endex è una delle maggiori borse dell'energia in Europa. Per il gas, essa offre la negoziazione di contratti regolati di opzione e future sull'hub di scambio olandese TTF.

(3)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(7)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(10)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/61


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2579 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis di tale direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 6, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 8 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi. Tali imprese dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni sufficienti per consentire loro di effettuare una valutazione esauriente degli enti creditizi richiedenti.

(2)

È opportuno specificare in un regolamento l’elenco delle informazioni che devono essere fornite nella domanda dalle entità che intendono ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE. Tali informazioni dovrebbero includere i dati identificativi e le informazioni storiche dell’ente creditizio richiedente, compresi le licenze esistenti, le attività proposte, la situazione finanziaria corrente, il programma di attività e il capitale iniziale.

(3)

Per assicurare la coerenza e l’armonizzazione delle informazioni per l’autorizzazione prescritte agli enti creditizi richiedenti, il presente regolamento dovrebbe fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione (3) relativo alle informazioni da fornire per l’autorizzazione degli enti creditizi, ai requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata e agli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e dovrebbe mirare ad estenderne l’ambito di applicazione alle imprese di investimento che rientrano nella categoria degli enti creditizi.

(4)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 individua un tipo di ente creditizio che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto e un altro tipo, che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Gli enti creditizi la cui attività comprende la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto dovrebbero invece rispettare i requisiti del regolamento delegato (UE) 2022/2580.

(5)

L’elenco degli obblighi di informazione di cui al presente regolamento che si applicano agli enti creditizi richiedenti dovrebbe tenere conto delle specificità del modello imprenditoriale delle imprese di investimento e di eventuali licenze precedenti rilasciate da un’autorità competente.

(6)

Le autorità competenti potrebbero dover ampliare le informazioni richieste al fine di poter valutare in modo approfondito l’ente creditizio richiedente, tenendo conto della varietà di modelli imprenditoriali e forme giuridiche differenti che gli enti richiedenti possono assumere. Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità competenti di richiedere a un’impresa di investimento informazioni aggiuntive al momento di valutarne la domanda di autorizzazione a diventare un ente creditizio.

(7)

L’autorità competente può prendere in considerazione la concessione di deroghe ad alcuni obblighi di informazione alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’ente creditizio richiedente interessato, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell’onere di attuazione che grava sugli enti. Ciò non dovrebbe tuttavia compromettere la possibilità di effettuare una valutazione esauriente della domanda di autorizzazione a diventare un ente creditizio.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(9)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Portata delle informazioni necessarie

1.   La domanda di autorizzazione di un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 rispetta le prescrizioni relative agli enti creditizi di cui agli articoli da 3 a 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2580.

2.   Le autorità competenti possono richiedere informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni siano proporzionate e pertinenti ai fini della valutazione dell’autorizzazione.

3.   Se non diversamente richiesto dall’autorità competente, il richiedente non è tenuto a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 se tali informazioni sono già in possesso dell’autorità competente, anche quando siano state richieste e ottenute da un’altra autorità competente, a condizione che il richiedente certifichi che tali informazioni sono accurate e complete alla data di presentazione della domanda.

4.   L’ente creditizio richiedente può omettere nella domanda le informazioni che riguardano unicamente attività non indicate tra le informazioni stabilite nel programma di attività a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/2580, a condizione che il richiedente specifichi nella domanda le informazioni omesse e citi la presente disposizione quale fondamento dell’omissione.

5.   A seguito della valutazione delle informazioni presentate nella domanda, l’autorità competente può esigere che il richiedente fornisca informazioni o spiegazioni aggiuntive qualora detta autorità le ritenga necessarie per verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti per l’autorizzazione.

6.   L’ente creditizio richiedente provvede affinché le informazioni presentate nella domanda siano aggiornate per garantire la completezza e l’accuratezza delle informazioni relative alla propria situazione.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del 7.10.2022, pag. 64).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/64


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2580 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2022

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere sufficientemente dettagliate ed esaurienti da consentire all’autorità competente di valutare se l’ente creditizio richiedente soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 10 a 14 della medesima direttiva e nel diritto nazionale.

(2)

Le informazioni presentate nella domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della domanda fino all’autorizzazione e all’inizio delle attività. A tal fine le autorità competenti dovrebbero essere informate di qualsiasi variazione delle informazioni fornite nella domanda iniziale e dovrebbero poter verificare se sono sopravvenute variazioni o sono stati apportati aggiornamenti prima dell’inizio delle attività. Per fare in modo che le autorità competenti dispongano di un quadro completo dell’ente creditizio richiedente, le medesime dovrebbero essere autorizzate a richiedere, ove necessario, chiarimenti specifici o informazioni supplementari in merito alla domanda di autorizzazione come ente creditizio.

(3)

Per assicurare l’efficienza ed evitare la duplicazione dei dati, le autorità competenti dovrebbero poter dispensare dall’obbligo di presentare informazioni di cui già dispongono o informazioni relative ad attività che l’ente creditizio richiedente non svolgerà nel caso in cui venga autorizzato.

(4)

La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe descrivere l’ente creditizio richiedente e contenere informazioni su eventuali precedenti attività commerciali dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni nonché su eventuali licenze, autorizzazioni, registrazioni o altri permessi detenuti, in attesa di approvazione, rifiutati o revocati.

(5)

La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere un programma delle attività che descriva le attività, incluse quelle di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE, che saranno svolte in caso di concessione dell’autorizzazione.

(6)

Per consentire alle autorità competenti di valutare il profilo di rischio complessivo dell’ente creditizio richiedente, per tutelare tutti i portatori di interessi, compresi in particolare i depositanti, e per garantire la stabilità dei mercati finanziari in cui opererà l’ente creditizio richiedente, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere informazioni sulla struttura operativa, sulle linee di attività e sui mercati di sbocco dell’ente creditizio richiedente, compresa la distribuzione geografica dell’attività. Inoltre l’ente creditizio richiedente dovrebbe inserire nella domanda informazioni in merito alla propria eventuale adesione a un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

Affinché le autorità competenti possano valutare la solidità finanziaria degli enti creditizi richiedenti, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere informazioni di carattere finanziario relative all’ente creditizio richiedente, ove necessario anche a livello individuale, consolidato e subconsolidato. Per le medesime ragioni le autorità competenti dovrebbero poter determinare la qualità, l’origine e la composizione del capitale iniziale dell’ente creditizio richiedente, unitamente alla capacità dell’ente creditizio richiedente di conformarsi ai requisiti prudenziali. La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe pertanto contenere informazioni sull’ammontare del capitale emesso o di cui è prevista l’emissione e sulla composizione dei fondi propri nonché, se del caso, la prova che il capitale iniziale sarà interamente versato prima dell’inizio delle attività. Per far sì che le autorità competenti possano valutare la legittimità dell’attività che ha generato il capitale iniziale, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere anche informazioni sull’origine di tale capitale iniziale.

(8)

È necessario garantire che l’ente creditizio richiedente sia soggetto a una gestione sana e prudente e a una governance solida sin dal principio, nel rispetto dei requisiti che gli enti creditizi devono soddisfare in materia di vigilanza continua. Le informazioni fornite nella domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbero pertanto consentire alle autorità competenti di valutare la reputazione, l’onestà, l’integrità, l’indipendenza di spirito e l’impegno in termini di tempo di ciascun membro dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente, così come le conoscenze, le competenze e l’esperienza sia individuali che collettive dei membri di tale organo. Dette informazioni dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di valutare la reputazione, l’onestà, l’integrità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario nei casi specifici nei quali questi ultimi non siano già stati in valutati in veste di membri dell’organo di gestione. Sulla base di tali informazioni le autorità competenti dovrebbero inoltre poter valutare l’idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, ove non appartenenti all’organo di gestione, di enti creditizi che sono significativi ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, qualora tali enti creditizi non facciano parte di un gruppo, facciano parte di un gruppo di cui siano l’ente creditizio consolidante ovvero facciano parte di un gruppo il cui ente creditizio consolidante non sia un ente creditizio significativo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

(9)

È necessario garantire la trasparenza della struttura azionaria dell’ente creditizio richiedente e impedire ai criminali e ai loro complici di detenere o essere titolari effettivi di partecipazioni qualificate in enti creditizi. La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe pertanto contenere informazioni sulle persone o entità che detengono o deterranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, partecipazioni qualificate in tale ente creditizio. Per le medesime ragioni e nel caso in cui nessuna persona o altra entità detenga o deterrà, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere informazioni sulle persone che sono o saranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, i venti maggiori azionisti o soci e su ogni persona che ha o avrà, in caso di autorizzazione, stretti legami con l’ente creditizio.

(10)

Ai fini della valutazione degli eventi pregressi relativi all’ente creditizio richiedente e dell’idoneità dei suoi azionisti e soci nonché dei membri dell’organo di gestione, l’ente creditizio richiedente dovrebbe fornire alle autorità competenti tutte le informazioni in merito a condanne passate e a indagini penali, cause civili e amministrative e altre procedure di risoluzione delle controversie di tipo decisorio in corso dell’ente creditizio richiedente, dei suoi azionisti e soci, nonché dei membri dell’organo di gestione.

(11)

Le autorità competenti dovrebbero poter valutare l’eventuale sussistenza di ostacoli che potrebbero impedire l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza, prendendo in considerazione tutte le pertinenti informazioni, circostanze o situazioni e tenendo conto degli aspetti relativi alla presenza geografica, alla struttura del gruppo e ai dispositivi di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(12)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(13)

L’ABE ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal XX.XX.XXXX al fine di concedere alle autorità competenti e agli enti creditizi richiedenti il tempo sufficiente per conformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni sull’identità dell’ente creditizio richiedente

La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene tutte le informazioni seguenti relative all’identità dell’ente creditizio richiedente:

a)

il nome e le informazioni di contatto della persona da contattare per quanto riguarda la domanda;

b)

ove pertinenti, il nome e le informazioni di contatto del consulente professionista principale coinvolto nella stesura della domanda;

c)

il nome, la denominazione commerciale e il logo attuali dell’ente creditizio richiedente e, se del caso, eventuali modifiche previste di tali nomi o di tale logo;

d)

la forma giuridica dell’ente creditizio richiedente;

e)

la data e la giurisdizione di costituzione o fondazione dell’ente creditizio richiedente;

f)

l’indirizzo della sede legale dell’ente creditizio richiedente e, se diverso, della sua sede centrale e della sua sede principale di attività;

g)

se diverse dalle informazioni di contatto fornite a norma della lettera a), le informazioni di contatto dell’ente creditizio richiedente;

h)

se l’ente creditizio richiedente è iscritto in un registro centrale, in un registro commerciale, in un registro delle imprese o in un analogo registro pubblico, il nome di tale registro e il numero di iscrizione dell’ente creditizio richiedente o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

i)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente creditizio richiedente;

j)

la data di fine esercizio dell’ente creditizio richiedente;

k)

se disponibile, l’indirizzo del sito web dell’ente creditizio richiedente;

l)

lo statuto dell’ente creditizio richiedente o documenti costitutivi equivalenti e, se del caso, la prova dell’iscrizione nel registro designato dalla legislazione dello Stato membro interessato in conformità dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 2

Informazioni sulla storia dell’ente creditizio richiedente

La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene una sintesi della storia dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni, comprensiva di tutte le informazioni seguenti:

a)

informazioni dettagliate relative a qualsiasi licenza, autorizzazione, registrazione o altro permesso dell’ente creditizio richiedente o di una delle sue filiazioni a svolgere attività nel settore dei servizi finanziari, concesso da un’autorità pubblica o da un’altra entità che svolge funzioni pubbliche in qualsiasi Stato membro o paese terzo e rientrante in una o più delle categorie seguenti:

i)

la licenza, l’autorizzazione, la registrazione o il permesso è stato concesso;

ii)

la domanda per tale licenza, autorizzazione, registrazione o permesso è in corso di esame o è stata respinta;

iii)

la licenza, l’autorizzazione, la registrazione o il permesso è stato revocato;

iv)

dopo la presentazione della domanda o la concessione, l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni ha deciso di non dare seguito alla domanda o di rinunciare a tale licenza, autorizzazione, registrazione o permesso;

b)

informazioni dettagliate su qualsiasi evento significativo relativo all’ente creditizio richiedente o a una delle sue filiazioni verificatosi o in corso e che può essere ragionevolmente considerato pertinente ai fini dell’autorizzazione, tra cui quanto segue:

i)

se l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni è mai stato soggetto a una dichiarazione di moratoria di qualsiasi indebitamento, a un processo di ristrutturazione o riorganizzazione che abbia prodotto effetti sui suoi creditori, a provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti, a scioglimento, alle procedure di liquidazione di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o a una procedura di amministrazione controllata, una procedura di insolvenza o procedure analoghe;

ii)

se l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni è mai stato oggetto di sanzioni amministrative, sentenze civili o amministrative, lodi arbitrali o altre decisioni adottate in esito a procedure di risoluzione delle controversie di tipo decisorio o sentenze riguardanti la commissione di un reato che abbiano portato a una pronuncia contro l’ente creditizio richiedente o una sua filiazione che non è stata annullata e avverso la quale non è pendente né può essere proposto ricorso, ad eccezione delle sanzioni amministrative irrogate a norma dell’articolo 65, 66 o 67 della direttiva 2013/36/UE e delle condanne penali, in relazione alle quali devono essere fornite informazioni anche qualora le pronunce siano ancora impugnabili, tra cui:

1)

eventuali sentenze o lodi cui non è stata data esecuzione o ancora

2)

eventuali transazioni concluse con persone fisiche o giuridiche, con riferimento ai termini monetari di tali transazioni o alle circostanze nelle quali sono state concluse, concernenti una materia attinente al settore dei servizi finanziari;

3)

eventuali condanne penali o sanzioni civili o amministrative o altri provvedimenti civili o amministrativi adottati da qualsiasi autorità nel settore dei servizi finanziari o altra autorità per i motivi seguenti:

frode, disonestà, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, ovvero mancata attuazione di politiche e procedure adeguate per prevenire tali eventi;

violazione di disposizioni legislative o regolamentari relative al settore dei servizi finanziari o alla tutela dei consumatori;

svolgimento non autorizzato di qualsiasi attività regolamentata;

4)

qualsiasi altro reclamo formale presentato nei confronti dell’ente creditizio richiedente o di una delle sue filiazioni da uno dei suoi clienti o ex clienti che sia stato risolto a favore del reclamante da un soggetto terzo in sede stragiudiziale;

iii)

se, alla data della domanda, l’ente creditizio richiedente o una delle sue filiazioni è oggetto di procedimenti, indagini penali, civili o amministrative o altri eventi contemplati in uno dei punti di cui alla lettera b);

c)

informazioni sugli eventi di cui alla lettera b), punto ii), compresi il nome e l’indirizzo del tribunale penale o civile o dell’autorità civile o amministrativa in questione, la data dell’evento, l’importo interessato, l’esito del procedimento e una spiegazione delle circostanze dell’evento all’origine del procedimento;

d)

gli elementi necessari per calcolare le commissioni applicabili qualora, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, eventuali commissioni per la presentazione della domanda o commissioni di vigilanza dovute dall’ente creditizio richiedente siano calcolate sulla base delle attività o delle caratteristiche dell’ente creditizio richiedente;

e)

la prova del pagamento delle commissioni di cui alla lettera d).

Articolo 3

Programma delle attività dell’ente creditizio richiedente

La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene un programma delle attività dell’ente creditizio richiedente, tra cui:

a)

un elenco delle attività che l’ente creditizio richiedente intende svolgere, comprese le attività figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE;

b)

la descrizione del modo in cui il programma di attività (il piano aziendale) è in linea con le attività proposte.

L’ente creditizio richiedente può omettere nella domanda le informazioni che riguardano unicamente attività non elencate nel programma delle attività, a condizione di indicare nella domanda quali informazioni sono state omesse e di citare la presente disposizione quale fondamento di tale omissione.

Articolo 4

Informazioni finanziarie sull’ente creditizio richiedente

La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene tutte le informazioni finanziarie seguenti:

a)

le previsioni sull’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato, con indicazione della quota rappresentata dall’ente creditizio in uno scenario di base e in uno scenario di stress, compresi:

i)

i piani contabili previsionali per i tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio oppure, in funzione del diritto nazionale, all’inizio delle attività, con specificazione delle linee di attività per ciascuna delle diverse attività svolte, se del caso per ciascun paese o area geografica interessata, compresi:

1)

gli stati patrimoniali previsionali;

2)

i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali contenenti informazioni dettagliate sui costi fissi e variabili e un’indicazione della sensibilità dell’attività ai principali indicatori, inclusi volume, prezzo, geografia ed esposizione, oltre a una spiegazione delle misure volte a ridurre l’esposizione a tali rischi;

3)

il rendiconto finanziario previsionale, se del caso;

ii)

le ipotesi di pianificazione utilizzate per le previsioni di cui al punto i) nonché la spiegazione delle cifre presentate nei piani, in particolare le ipotesi sottese allo scenario di stress;

iii)

i calcoli delle previsioni dei requisiti di fondi propri e delle riserve di capitale dell’ente creditizio richiedente di cui alla direttiva 2013/36/UE e alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dei suoi requisiti di liquidità di cui alla parte sei di tale regolamento e dei requisiti relativi al coefficiente di leva finanziaria di cui alla parte sette di tale regolamento, per i tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio;

iv)

il profilo di finanziamento (funding), compresi qualsiasi fonte di finanziamento, il livello di diversificazione e i termini e le condizioni del finanziamento (funding);

v)

una sintesi della valutazione dell’adeguatezza della liquidità interna a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato, subconsolidato e individuale, a seconda del caso, dalla quale si evinca che le risorse di liquidità dell’ente creditizio richiedente saranno adeguate a soddisfare i requisiti individuali dell’ente in materia di liquidità;

b)

i bilanci obbligatori dell’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato, approvati dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile e relativi almeno agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la domanda ovvero, qualora l’ente creditizio richiedente sia in attività da meno di tre anni, relativi al periodo decorrente dall’inizio di tale attività, compresi:

i)

lo stato patrimoniale;

ii)

il conto profitti e perdite o il conto economico;

iii)

il rendiconto finanziario;

iv)

le relazioni annuali e gli allegati finanziari nonché ogni altro documento depositato presso l’ufficio del registro o un’altra autorità competente e, se del caso, la relazione del revisore dell’ente creditizio richiedente relativa ai tre esercizi finanziari precedenti la domanda ovvero, se l’ente creditizio richiedente è in attività da meno di tre anni, al periodo decorrente dall’inizio di tale attività;

v)

nel caso di conti redatti su base consolidata o subconsolidata, la quota dell’ente creditizio richiedente;

c)

una descrizione sintetica dell’eventuale indebitamento contratto o che si prevede sarà contratto dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio delle sue attività come ente creditizio, compresi, se del caso, il nome dei prestatori, le scadenze e le condizioni di tale indebitamento, l’utilizzo dei proventi e, nel caso in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza, informazioni sull’origine dei fondi presi a prestito o sui fondi che si prevede saranno presi a prestito;

d)

una descrizione sintetica di eventuali diritti sulle garanzie, garanzie o cauzioni concessi o che si prevede saranno concessi dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio della sua attività come ente creditizio;

e)

se disponibili, informazioni sul merito di credito dell’ente creditizio richiedente e sul merito di credito complessivo del suo gruppo;

f)

qualora, a norma dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente creditizio richiedente o la sua impresa madre debba conformarsi alle parti da due a sei o alla parte otto di tale regolamento, un’analisi dell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata, comprese indicazioni su quali soggetti del gruppo rientreranno nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata, e un’analisi delle conseguenze di eventuali rinunce, deroghe, esclusioni o metodi o trattamenti specifici di cui alla parte uno, titolo II, di tale regolamento;

g)

una descrizione sintetica dei quadri e delle politiche dell’ente creditizio richiedente di seguito elencati:

i)

il quadro in materia di gestione del rischio, fornendo una spiegazione della strategia ad alto livello dell’ente creditizio richiedente per l’individuazione e la gestione dei rischi per la sua attività, inclusi i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, delineando la strategia di gestione di tali rischi e includendo una dichiarazione sulla tolleranza al rischio e sulla propensione al rischio e le misure per allineare il rischio valutato alla propensione al rischio;

ii)

la politica di gestione del rischio di liquidità;

iii)

la politica di concentrazione e diversificazione del finanziamento (funding);

iv)

la politica di gestione delle garanzie reali;

v)

la politica in materia di depositi;

vi)

la politica in materia di crediti e prestiti;

vii)

la politica in materia di rischio di concentrazione;

viii)

la politica in materia di accantonamenti;

ix)

la politica di distribuzione dei dividendi;

x)

la politica relativa al portafoglio di negoziazione;

h)

la descrizione del processo seguito dall’ente creditizio richiedente per l’elaborazione di un piano di risanamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 32, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e, ove applicabile, di un piano di risanamento di gruppo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 33, di tale direttiva;

i)

una dichiarazione o una conferma che, entro e non oltre la data di autorizzazione, l’ente creditizio richiedente aderisce a un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto nello Stato membro di presentazione della domanda, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE e individua il sistema di garanzia dei depositi;

j)

qualsiasi sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 a cui l’ente creditizio richiedente partecipa o intende partecipare.

Articolo 5

Informazioni sul programma di attività, sulla struttura dell’organizzazione, sui sistemi di controllo interno e sui revisori dell’ente creditizio richiedente

1.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni seguenti relative al programma di attività (piano aziendale), alla struttura dell’organizzazione, ai sistemi di controllo interno e ai revisori dell’ente creditizio richiedente:

a)

il programma di attività per almeno i primi tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio oppure, in funzione del diritto nazionale, all’inizio delle attività, contenente informazioni sulle attività programmate e sulla struttura e organizzazione dell’ente creditizio richiedente sia in uno scenario di base che in uno scenario di stress, compresi gli elementi seguenti:

i)

una panoramica della distribuzione geografica delle attività che l’ente creditizio richiedente intende svolgere nello Stato membro d’origine e in qualsiasi altro Stato membro o paese terzo, anche tramite succursali o filiazioni o mediante la prestazione diretta di servizi, e dei piani di espansione futuri;

ii)

l’illustrazione della sostenibilità iniziale e continuativa del modello imprenditoriale;

iii)

una panoramica dei mercati di sbocco, della segmentazione della clientela, dei prodotti e servizi e dei canali di distribuzione quali succursali, Internet, corrispondenza, agenzie e filiazioni;

iv)

una panoramica dell’organizzazione e della struttura del gruppo di cui fa parte l’ente creditizio richiedente, con descrizione delle attività delle entità del gruppo e indicazione delle imprese madri, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista all’interno del gruppo;

v)

una panoramica di tutti i probabili fattori di rischio aziendale e regolamentare, compresi i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e una spiegazione di come questi saranno monitorati e controllati;

vi)

indicazione dell’eventuale necessità di un piano di attuazione relativo al periodo fino alla piena operatività dell’ente creditizio richiedente e, se disponibile, una sintesi di tale piano;

vii)

una panoramica della strategia generale dell’ente creditizio richiedente, compresi gli obiettivi strategici e gli eventuali vantaggi competitivi individuati, delle ragioni della sua costituzione e del motivo per cui ha deciso di svolgere l’attività per la quale chiede l’autorizzazione;

b)

informazioni sull’organizzazione, sulla struttura e sui dispositivi di governance dell’ente creditizio richiedente, inclusi l’organigramma e ciascuno degli elementi seguenti:

i)

la descrizione dei dispositivi, processi e meccanismi dell’ente creditizio richiedente di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

ii)

il mandato dell’organo di gestione;

iii)

la descrizione delle risorse umane, tecniche e giuridiche assegnate alle diverse attività pianificate, comprese le funzioni informatiche, commerciali, giuridiche, di controllo interno e di controllo della conformità;

iv)

la descrizione delle interazioni tra le diverse funzioni dell’ente creditizio richiedente;

v)

il nome di ciascun sistema di pagamento, di compensazione o di regolamento al quale l’ente creditizio richiedente intende aderire direttamente o indirettamente durante il primo anno di operatività;

c)

le informazioni seguenti sul quadro di controllo interno:

i)

una panoramica dell’organizzazione interna della funzione di controllo della conformità, della funzione di gestione del rischio e della funzione di audit interno, incluse le risorse finanziarie e umane ad esse destinate, che comprenda una spiegazione delle modalità con cui l’ente creditizio richiedente soddisferà i requisiti giuridici e prudenziali ad esso applicabili, inclusi i requisiti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo, l’identità delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno e una descrizione dei sistemi e delle procedure dell’ente relativi al controllo della conformità, al controllo interno e alla gestione del rischio e delle linee di segnalazione a beneficio dell’organo di gestione;

ii)

una descrizione sintetica delle politiche e procedure seguenti relative a questioni inerenti alle attività individuate a norma dell’articolo 3:

1)

la politica in materia di denuncia delle irregolarità (whistleblowing);

2)

la politica in materia di conflitti di interesse;

3)

la politica in materia di trattamento dei reclami;

4)

la politica in materia di abusi di mercato;

5)

la politica di promozione della diversità nell’organo di gestione;

6)

la politica di remunerazione per i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente creditizio richiedente;

iii)

una descrizione sintetica dei sistemi e delle politiche di valutazione e di gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo individuati nella strategia di alto livello di cui all’articolo 4, lettera g), punto i), compresa una panoramica delle procedure fondamentali poste in atto per contrastare il rischio che l’ente creditizio richiedente possa essere utilizzato per favorire reati finanziari;

d)

la descrizione delle risorse di audit interno e una sintesi della metodologia e del piano di audit interno per i tre anni successivi all’autorizzazione come ente creditizio;

e)

una descrizione sintetica delle politiche e dei piani dell’ente creditizio richiedente di seguito elencati:

i)

la politica in materia di audit interno;

ii)

la politica in materia di governance dei prodotti;

iii)

la politica in materia di tutela dei consumatori;

iv)

il piano e la politica in materia di continuità operativa, compresa una panoramica dei sistemi di backup e ripristino disponibili e dei piani che garantiscono la disponibilità del personale chiave nelle situazioni in cui è necessario garantire la continuità operativa;

f)

le informazioni seguenti sull’organizzazione dell’operatività e delle attività dell’ente creditizio richiedente:

i)

una descrizione sintetica delle funzioni esternalizzate all’esterno del gruppo e infragruppo a sostegno dell’operatività dell’ente creditizio richiedente o delle sue attività di controllo interno, comprese informazioni su tutti gli elementi seguenti:

1)

il fornitore esterno;

2)

qualsiasi legame del fornitore esterno con l’ente creditizio richiedente;

3)

l’ubicazione del fornitore esterno;

4)

i motivi dell’esternalizzazione;

5)

le risorse umane del fornitore esterno;

6)

il sistema di controllo interno dell’ente creditizio richiedente per la gestione dell’esternalizzazione;

7)

eventuali piani di emergenza nel caso in cui il fornitore esterno non sia in grado di garantire la continuità del servizio;

8)

eventuali funzioni svolte internamente in relazione ad attività esternalizzate;

ii)

una descrizione sintetica delle responsabilità di sorveglianza e dei dispositivi, sistemi e controlli relativi a ciascuna funzione esternalizzata essenziale o importante per la gestione e l’operatività dell’ente creditizio richiedente;

iii)

una descrizione sintetica degli accordi e dei dispositivi sul livello di servizio relativi a ciascuna funzione esternalizzata essenziale o importante per la gestione e l’operatività dell’ente creditizio richiedente;

iv)

la descrizione dell’infrastruttura informatica dell’ente creditizio richiedente, compresi i sistemi in uso o destinati a essere utilizzati, i suoi accordi di hosting, l’organizzazione della sua funzione informatica, la struttura informatica, la strategia informatica e la governance informatica, le politiche e le procedure in materia di sicurezza informatica ed eventuali sistemi e controlli in essere o da porre in essere per la fornitura di servizi bancari online.

2.   Nella domanda di registrazione come ente creditizio sono indicati il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto dei revisori legali o dell’impresa di revisione contabile dell’ente creditizio richiedente.

Articolo 6

Informazioni sul capitale al momento dell’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente

1.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene elementi comprovanti il capitale emesso, il capitale versato e il capitale non ancora versato dell’ente creditizio richiedente e l’indicazione dei tipi e degli importi dei fondi propri corrispondenti al capitale iniziale.

2.   Qualora il capitale iniziale non sia stato interamente versato al momento della presentazione della domanda di autorizzazione come ente creditizio, in tale domanda sono indicati il piano e il termine di attuazione predisposti per garantire il versamento integrale del capitale iniziale prima che l’autorizzazione ad iniziare l’attività di ente creditizio acquisisca efficacia.

3.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio reca un’indicazione delle fonti di finanziamento (funding) disponibili per i fondi propri e, se del caso, elementi comprovanti la disponibilità di tali fonti di finanziamento (funding), tra cui:

a)

una sintesi dell’utilizzo di risorse finanziarie private, incluse la loro disponibilità e origine;

b)

una sintesi dell’accesso ai mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi e da emettere;

c)

una sintesi di eventuali accordi o contratti stipulati in relazione ai fondi propri, compresi, in relazione ai fondi presi a prestito o ai fondi che si prevede di prendere a prestito, il nome dei prestatori e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, sull’uso dei proventi e, nel caso in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza, informazioni sull’origine dei fondi presi a prestito o sui fondi che si prevede di prendere a prestito;

d)

l’identità del prestatore di servizi di pagamento utilizzato per trasferire le risorse finanziarie all’ente creditizio richiedente.

4.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene una valutazione degli importi, della composizione e della distribuzione del capitale interno che l’ente creditizio richiedente ritiene adeguato per coprire la natura e il livello dei rischi cui esso sarà o potrebbe essere esposto, unitamente a un’analisi, corredata di proiezioni, che dimostri che le risorse di capitale saranno sufficienti a soddisfare i requisiti di fondi propri una volta ottenuta l’autorizzazione come ente creditizio e, successivamente a questa, per un periodo di almeno tre anni in caso di stress grave ma plausibile.

Lo scenario e la metodologia di stress di cui al primo comma tengono conto dello scenario e della metodologia utilizzati nella prova di stress prudenziale più recente svolta dall’autorità competente in conformità dell’articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, ove detta prova sia stata effettuata, e le informazioni sono fornite sia per l’ente creditizio richiedente su base individuale sia per la situazione consolidata, ove pertinente.

Articolo 7

Informazioni sull’effettivo orientamento dell’ente creditizio richiedente

1.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni di cui all’allegato I in relazione a ciascuno dei membri candidati o effettivi dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente.

2.   Qualora l’autorità competente stabilisca che l’ente creditizio richiedente è un ente significativo per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, per i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario non facenti parte dell’organo di gestione, le informazioni elencate nell’allegato I, ad eccezione di quelle di cui al punto 1, lettere f) e g), e ai punti 2, 4 e 5 di tale allegato.

3.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene la descrizione delle competenze, nonché delle funzioni, dei compiti e delle deleghe individuali dei membri candidati o effettivi dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente e, nel caso degli enti creditizi richiedenti di cui al paragrafo 2, dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario non facenti parte dell’organo di gestione.

4.   Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«direttore finanziario»: la persona cui è attribuita la responsabilità complessiva della gestione delle risorse finanziarie, della pianificazione finanziaria e della rendicontazione finanziaria;

b)

«funzione di controllo»: funzione indipendente dall’unità operativa che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’ente creditizio, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno;

c)

«responsabili delle funzioni di controllo interno»: le persone di più alto livello gerarchico incaricate di gestire di fatto l’operatività giornaliera delle funzioni indipendenti di gestione del rischio, controllo della conformità e audit.

Articolo 8

Informazioni su azionisti o soci con partecipazione qualificata nell’ente creditizio richiedente

1.   La domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni di cui all’allegato II, punto 1, su tutte le persone fisiche e giuridiche o altre entità che detengono o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterranno una partecipazione qualificata nell’ente creditizio e informazioni sulle loro partecipazioni.

2.   Se la persona di cui al paragrafo 1 è una persona fisica, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 2.

3.   Se la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica o un’entità che non è una persona giuridica e che detiene o deterrà la partecipazione qualificata a suo nome, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene, oltre alle le informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 3.

4.   Ove un trust sia già esistente o sia costituito a seguito della sottoscrizione del capitale sociale dell’ente creditizio richiedente da parte di una persona, la domanda di autorizzazione come ente creditizio comprende, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui all’allegato II, punto 4.

5.   Se una persona detiene o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterrà una partecipazione qualificata in tale ente creditizio ed è socio di un’entità che non è una persona giuridica, per cui la partecipazione qualificata nell’ente creditizio sarà considerata un’attività di detta entità, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene le informazioni seguenti:

a)

l’identità di tutti i soci di tale entità, unitamente alle informazioni di cui all’allegato II, punto 2, nel caso in cui detti soci siano persone fisiche, o alle informazioni di cui all’allegato II, punto 3, nel caso in cui essi siano persone giuridiche;

b)

una sintesi delle condizioni dell’accordo o degli accordi che disciplinano l’entità.

Articolo 9

Informazioni sui 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente che non sono azionisti o soci con partecipazione qualificata

Se nessuna persona o altra entità detiene o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, deterrà una partecipazione qualificata nell’ente creditizio, la domanda di autorizzazione come ente creditizio contiene:

a)

il prospetto di cui all’allegato II, punto 1, lettera a);

b)

le informazioni figuranti nell’elenco di cui all’allegato II, punto 1, lettera b);

c)

l’elenco dei 20 maggiori azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente, a seconda dei casi;

d)

qualora l’ente creditizio conti meno di 20 azionisti o soci, un elenco di tutti i suoi azionisti o soci;

e)

informazioni indicanti se uno qualsiasi degli azionisti o dei soci di cui alla lettera c) o alla lettera d) è soggetto alla vigilanza di un’autorità competente.

Articolo 10

Informazioni supplementari

1.   Le autorità competenti possono esigere che nella domanda di autorizzazione come ente creditizio siano incluse informazioni supplementari oltre alle informazioni di cui agli articoli da 1 a 9, a condizione che dette informazioni supplementari soddisfino entrambe le condizioni seguenti:

a)

tali informazioni supplementari sono necessarie per verificare il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione stabiliti dallo Stato membro a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

b)

la quantità di informazioni richieste è proporzionata allo scopo della verifica di cui alla lettera a) e le informazioni sono pertinenti ai fini di tale verifica.

2.   In casi debitamente motivati, a seguito della valutazione delle informazioni presentate nella domanda di autorizzazione come ente creditizio, le autorità competenti possono esigere che l’ente creditizio richiedente fornisca informazioni supplementari o spiegazioni aggiuntive qualora ritengano necessario verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti per l’autorizzazione.

3.   Le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione come ente creditizio devono essere veritiere, accurate e complete fino al momento dell’autorizzazione. Il richiedente informa l’autorità competente di qualsiasi variazione delle informazioni fornite nella domanda iniziale. Le autorità competenti possono chiedere informazioni per accertare se sono sopravvenute variazioni dopo la presentazione della domanda e prima dell’inizio delle attività.

Articolo 11

Deroga

Le autorità competenti possono derogare all’obbligo di fornire la totalità o parte delle informazioni di cui agli articoli da 1 a 9 qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

l’autorità competente dispone già di informazioni e le medesime sono ancora veritiere, accurate, complete e aggiornate il giorno in cui è concessa l’autorizzazione e certificate come tali dall’ente creditizio richiedente;

b)

l’obbligo di fornire informazioni è soggetto a una deroga secondo quanto stabilito all’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 12

Potenziali ostacoli all’efficace vigilanza

Nel valutare la sussistenza di potenziali ostacoli all’efficace vigilanza ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti esaminano tutte le informazioni pertinenti e tengono conto:

a)

delle interazioni con le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono le persone fisiche o giuridiche con le quali l’ente creditizio ha o, in caso di ottenimento dell’autorizzazione, avrà stretti legami, e delle eventuali difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o all’ottenimento di informazioni dalle autorità di tali paesi terzi o da tali persone;

b)

della possibilità di scambiare informazioni con l’eventuale autorità che esercita la vigilanza sulle persone aventi stretti legami con l’ente creditizio;

c)

della complessità e trasparenza della struttura del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami;

d)

dell’ubicazione dei membri del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami;

e)

delle attività svolte o che saranno svolte dai membri del gruppo dell’ente creditizio o della persona o delle persone aventi stretti legami.

Articolo 13

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal XX.XX.XXXX.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(5)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


ALLEGATO I

Informazioni sull’effettivo orientamento dell’ente creditizio richiedente

1.   

Dati personali individuali e informazioni personali su onorabilità, onestà, integrità, conoscenze, competenze ed esperienza, nonché dati e informazioni su indipendenza di spirito e impegno in termini di tempo, nello specifico:

a)

il nome completo della persona e, se diverso, il suo cognome di nascita;

b)

il genere, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo e le informazioni di contatto, la nazionalità e il numero di identificazione personale o una copia della carta d’identità o di un documento equivalente della persona;

c)

i dati della posizione occupata o che sarà occupata dalla persona, specificando se tale posizione è esecutiva o non esecutiva, la data di inizio o la data di inizio prevista e la durata dell’incarico, nonché una descrizione delle funzioni e delle responsabilità principali della persona;

d)

un curriculum vitae dettagliato contenente informazioni relative all’istruzione e all’esperienza (inclusi l’esperienza professionale, i titoli accademici e altra formazione pertinente), compresi i nomi e la natura di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, mettendo in particolare rilievo le attività rientranti nell’ambito della posizione richiesta che attengono all’esperienza bancaria o dirigenziale;

e)

un elenco di referenze con le informazioni di contatto, preferibilmente di datori di lavoro del settore dei servizi bancari o finanziari, comprensivo di nome completo, ente, posizione, numero di telefono, indirizzo e-mail, natura del rapporto professionale e indicazione dell’esistenza o meno di un rapporto non professionale precedente o attuale con la persona interessata;

f)

precedenti, compresi tutti gli elementi seguenti:

i)

casellario giudiziale e informazioni pertinenti in merito a indagini e procedimenti penali, cause civili e amministrative pertinenti e azioni disciplinari, compresa l’interdizione dalle funzioni di amministratore d’impresa, procedimenti fallimentari, d’insolvenza o analoghi, sotto forma di attestazioni ufficiali oppure, qualora tali attestazioni non esistano, mediante qualsiasi altra fonte attendibile di informazioni sull’assenza di condanne, indagini e procedimenti penali;

ii)

una dichiarazione attestante se sono in corso procedimenti penali o se la persona o qualsiasi organizzazione di cui è amministratore o amministratrice è stata coinvolta in veste di debitore in una procedura d’insolvenza o in una procedura analoga;

iii)

informazioni riguardanti indagini, procedimenti esecutivi o sanzioni da parte di un’autorità di vigilanza dei quali la persona è stata direttamente o indirettamente oggetto;

iv)

informazioni riguardanti il rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, oppure il ritiro, la revoca o la cessazione della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza, oppure l’espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale;

informazioni riguardanti il licenziamento da una posizione lavorativa o l’allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile oppure il fatto che la persona sia stata invitata a dimettersi da tale posizione lavorativa, esclusi i casi di esubero;

informazioni riguardanti l’eventuale valutazione, da parte di un’altra autorità competente, della reputazione dell’interessato in qualità di acquirente o di persona che dirige l’attività di un ente, comprese l’identità di tale autorità, la data della valutazione e informazioni sull’esito di quest’ultima, unitamente al consenso dell’interessato, ove necessario, a chiedere tali informazioni per poter trattare e utilizzare le informazioni fornite ai fini della valutazione dell’idoneità;

informazioni riguardanti l’eventuale valutazione dell’interessato da parte di un’autorità di un settore diverso da quello finanziario, incluse l’identità di tale autorità e informazioni sull’esito della valutazione;

g)

la descrizione di tutti gli interessi finanziari e non finanziari che potrebbero creare potenziali conflitti di interesse, tra cui, a titolo non esaustivo:

i)

eventuali interessi finanziari, compresi prestiti, partecipazioni, garanzie o diritti sulle garanzie, sia concessi che ricevuti, e interessi o rapporti non finanziari, compresi rapporti familiari stretti, ad esempio coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui la persona condivide l’abitazione, tra la persona o i suoi stretti familiari o qualsiasi società alla quale la persona è strettamente collegata e l’ente creditizio richiedente, la sua impresa madre o le sue filiazioni, compresi i membri dell’organo di gestione, il responsabile di una funzione di controllo interno o il direttore finanziario, oppure qualsiasi persona che detiene una partecipazione qualificata nell’ente creditizio richiedente;

ii)

se la persona svolge attività economiche o intrattiene o ha intrattenuto negli ultimi due anni, rapporti commerciali con uno qualsiasi dei soggetti di cui alla lettera f) o se la persona è coinvolta in procedimenti giudiziari con tali soggetti;

iii)

se la persona e i suoi parenti stretti hanno interessi in conflitto con l’ente creditizio richiedente, la sua impresa madre o le sue filiazioni;

iv)

se la persona è proposta a nome di un azionista o di un socio rilevante detentore di una partecipazione qualificata e, in caso affermativo, l’identità di tale azionista o socio;

v)

eventuali obblighi finanziari nei confronti dell’ente creditizio richiedente, della sua impresa madre o delle sue filiazioni;

vi)

eventuali posizioni di rilievo in ambito politico nazionale o locale ricoperte nel corso degli ultimi due anni;

vii)

qualora sia individuato un conflitto di interesse significativo, una dichiarazione relativa al modo in cui tale conflitto è stato limitato o risolto in misura soddisfacente, compreso un riferimento alla parte pertinente della politica di gestione dei conflitti di interesse dell’ente o a eventuali disposizioni ad hoc sulla gestione o sulla limitazione dei conflitti di interesse;

h)

informazioni dettagliate atte a dimostrare che la persona dispone di tempo sufficiente da dedicare all’incarico, tra cui:

i)

il tempo minimo stimato, per anno e per mese, che la persona dedicherà allo svolgimento delle proprie funzioni in seno all’ente creditizio richiedente;

ii)

un elenco degli incarichi prevalentemente di natura commerciale ricoperti dalla persona e l’indicazione circa l’applicabilità dell’articolo 91, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;

iii)

ove si applichino le regole di conteggio privilegiato, una spiegazione delle eventuali sinergie esistenti tra le società;

iv)

un elenco degli incarichi finalizzati al perseguimento di attività prevalentemente non commerciali o istituiti ai soli fini della gestione degli interessi economici dell’interessato;

v)

le dimensioni delle società o delle organizzazioni presso le quali sono ricoperti gli incarichi di cui al punto iv), inclusi il totale delle attività, il fatto che si tratti o meno di società quotate e il numero dei dipendenti di tali società o organizzazioni;

vi)

un elenco di eventuali responsabilità aggiuntive connesse agli incarichi di cui alla presente lettera g), punto v), compresa la presidenza di un comitato;

vii)

il tempo stimato, espresso in giorni per anno, dedicato a ciascun incarico;

viii)

il numero di riunioni all’anno dedicate a ciascun incarico.

2.   

La descrizione di eventuali comitati dell’organo di gestione previsti al momento della domanda di autorizzazione come ente creditizio, inclusi i relativi membri e le relative competenze.

3.   

I risultati dell’eventuale valutazione dell’idoneità di ciascuna persona svolta dall’ente creditizio richiedente, comprese le informazioni seguenti:

a)

i pertinenti verbali consiliari;

b)

la valutazione dell’idoneità o il documento attestante l’idoneità;

c)

una dichiarazione che indichi se la persona è stata valutata come avente l’esperienza richiesta e, in caso negativo, i dettagli del piano di formazione imposto, inclusi il contenuto, il formatore e la data entro cui il piano sarà completato.

4.   

Una dichiarazione relativa alla valutazione globale da parte dell’ente creditizio richiedente dell’idoneità collettiva dell’organo di gestione, inclusi i pertinenti verbali consiliari o la relazione o i documenti sulla valutazione dell’idoneità.

5.   

La descrizione del modo in cui si è tenuto conto della diversità di qualità e competenze nella selezione dei membri dell’organo di gestione.


ALLEGATO II

Informazioni necessarie per la valutazione, da parte delle autorità competenti, degli azionisti o soci con partecipazioni qualificate

1.   

Informazioni sull’identità e sulla partecipazione di tutte le persone ed entità che detengono o deterranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio e altre informazioni pertinenti per la valutazione dell’idoneità, compresi tutti gli elementi seguenti:

a)

il prospetto della struttura azionaria dell’ente creditizio richiedente, compresa la ripartizione delle relative quote di capitale e dei relativi diritti di voto;

b)

i nomi di tutte le persone ed entità che detengono o deterranno partecipazioni qualificate, indicando per ciascuna di esse:

i)

il numero e il tipo di azioni o di altre partecipazioni sottoscritte o da sottoscrivere;

ii)

il valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;

iii)

eventuali premi versati o da versare;

iv)

eventuali diritti sulle garanzie o gravami costituiti su tali azioni o su altre partecipazioni, compresa l’identità delle parti garantite;

v)

ove pertinenti, eventuali impegni assunti da tali persone o entità a garanzia del rispetto dei requisiti prudenziali applicabili da parte dell’ente creditizio richiedente;

c)

informazioni dettagliate sulle ragioni di carattere finanziario o commerciale che inducono le persone o le altre entità di cui alla lettera b) a detenere tale partecipazione e informazioni dettagliate circa le loro strategie inerenti a detta partecipazione, compresi il periodo durante il quale tali persone o entità intendono detenere la propria partecipazione ed eventuali loro intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere invariato il livello della partecipazione nel prossimo futuro;

d)

informazioni dettagliate sulle intenzioni delle persone o delle altre entità in relazione all’ente creditizio richiedente e sull’influenza che dette persone o entità intendono esercitare sul medesimo, anche per quanto riguarda la politica dei dividendi, nonché informazioni dettagliate sullo sviluppo strategico e sull’allocazione delle risorse dell’ente creditizio richiedente e informazioni dettagliate circa l’eventuale intenzione di tali persone o entità di agire come azionisti attivi di minoranza, comprese le motivazioni di tale intenzione;

e)

informazioni sulla volontà delle persone o delle entità di cui alla lettera b) di sostenere l’ente creditizio richiedente con fondi propri aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie;

f)

il contenuto di eventuali accordi tra azionisti o soci che si prevede di concludere con altri azionisti o soci in relazione all’ente creditizio richiedente;

g)

un’analisi dell’eventuale impatto della partecipazione qualificata, anche a causa degli stretti legami delle persone o delle entità di cui alla lettera b) con l’ente creditizio richiedente, sulla capacità dell’ente creditizio richiedente di fornire alle autorità competenti informazioni tempestive e accurate;

h)

l’identità di ciascun membro dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza che, in esito alla nomina o alla designazione da parte di tali azionisti o soci, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio richiedente, unitamente, nella misura in cui non siano ancora state fornite, alle informazioni di cui all’allegato I, punto 1, lettere da a) a f);

i)

l’indicazione delle fonti di finanziamento (funding) di eventuali progetti di acquisizione di azioni o di altre partecipazioni presso l’ente creditizio richiedente, comprese, se del caso:

i)

informazioni dettagliate sull’utilizzo di risorse finanziarie private, incluse la loro disponibilità e origine;

ii)

informazioni dettagliate sui mezzi di pagamento per l’acquisizione prevista e sulla rete utilizzata per il trasferimento dei fondi;

iii)

informazioni dettagliate sull’accesso alle fonti di capitale e ai mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari da emettere;

iv)

informazioni sull’utilizzo dei fondi presi a prestito, compresi il nome dei prestatori e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, quali scadenze, condizioni, diritti sulle garanzie e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti;

v)

informazioni su qualsiasi accordo finanziario con altre persone che sono o saranno azionisti o soci dell’ente creditizio richiedente;

vi)

informazioni sugli eventuali beni che devono essere venduti per contribuire al finanziamento del progetto di partecipazione, come le condizioni di vendita, il prezzo, la stima e informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tali beni, comprese informazioni su quando e come sono stati acquisiti.

Ai fini della lettera i), punto iv), nei casi in cui il prestatore non sia un ente creditizio o un ente finanziario autorizzato a concedere crediti, l’ente creditizio richiedente informa le autorità competenti sull’origine dei fondi presi a prestito.

2.   

Le seguenti informazioni sulle persone fisiche che detengono, o deterranno in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio:

a)

dati personali, compresi tutti gli elementi seguenti:

i)

i nomi completi delle persone e, se diversi, i loro cognomi di nascita;

ii)

la data e il luogo di nascita;

iii)

la cittadinanza delle persone;

iv)

il numero nazionale di identificazione personale delle persone, se disponibile;

v)

l’indirizzo e le informazioni di contatto delle persone;

vi)

la copia di un documento d’identità ufficiale;

b)

un curriculum vitae dettagliato che indichi l’istruzione e la formazione pertinenti e le eventuali esperienze professionali nell’acquisizione e nella gestione di partecipazioni in società, nonché eventuali attività professionali o altre funzioni attualmente esercitate;

c)

una dichiarazione contenente le informazioni seguenti relative alla persona fisica e a qualsiasi impresa da essa diretta o controllata negli ultimi 10 anni e delle quali l’ente creditizio richiedente è venuto a conoscenza a seguito di debita e attenta indagine:

i)

fatte salve le prescrizioni della normativa nazionale in materia di comunicazione delle condanne scontate, informazioni su eventuali condanne penali o procedimenti in cui è stata formulata un’accusa contro la persona o l’impresa e che non sono stati annullati;

ii)

informazioni su qualsiasi decisione civile o amministrativa relativa alla persona o all’impresa che sia pertinente per la valutazione dell’idoneità o comunque per l’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente e su qualsiasi sanzione o misura amministrativa imposta in conseguenza di una violazione di leggi o regolamenti, compresa l’interdizione da funzioni di amministratore d’impresa, in ciascun caso in cui non è stata annullata e avverso la quale non è pendente né può essere presentato ricorso, fatta eccezione per le sanzioni amministrative irrogate a norma dell’articolo 65, 66 o 67 della direttiva 2013/36/UE e per le condanne penali in relazione alle quali devono essere fornite informazioni anche in presenza di pronunce ancora impugnabili;

iii)

eventuali procedimenti fallimentari, d’insolvenza o simili;

iv)

eventuali indagini penali in corso;

v)

eventuali indagini civili o amministrative, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona o dell’impresa riguardanti questioni che possono ragionevolmente considerarsi pertinenti ai fini dell’autorizzazione dell’ente creditizio richiedente o della gestione sana e prudente del medesimo;

vi)

ove sia possibile ottenere tali documenti, un certificato ufficiale o qualsiasi altro documento equivalente comprovante il verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui alla presente lettera c), punti da i) a v), in relazione alla persona o all’impresa;

vii)

qualsiasi rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

viii)

qualsiasi ritiro, revoca o cessazione di una registrazione, di un’autorizzazione, di un’iscrizione o di una licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

ix)

qualsiasi espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o da parte di un organismo o un’associazione professionale;

x)

qualsiasi incarico di responsabilità in un’entità nei confronti della quale qualsiasi autorità abbia emesso una condanna penale, irrogato una sanzione civile o amministrativa o disposto un altro provvedimento civile o amministrativo pertinente per la valutazione dell’idoneità o per la procedura di autorizzazione, ovvero che sia oggetto di qualsiasi indagine in corso, in ciascun caso per comportamento lacunoso, anche in relazione a frode, disonestà, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari o alla mancata attuazione di politiche e procedure adeguate per prevenire tali eventi, ricoperto al momento in cui si è verificato il presunto comportamento, unitamente a informazioni dettagliate su tali eventi e sull’eventuale coinvolgimento nei medesimi;

xi)

qualsiasi licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia o da un incarico fiduciario, salvo conclusione del rapporto in questione per effetto del trascorrere del tempo, e qualsiasi situazione analoga;

d)

se un’altra autorità di vigilanza ha già valutato la reputazione dell’interessato, l’identità di detta autorità e l’esito di tale valutazione;

e)

l’attuale situazione finanziaria della persona, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, le attività e le passività, i diritti sulle garanzie e le garanzie concessi o ricevuti;

f)

la descrizione delle attività imprenditoriali della persona e di qualsiasi impresa da essa amministrata o controllata;

g)

informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi a qualsiasi impresa amministrata o controllata dalla persona;

h)

la descrizione degli interessi finanziari della persona, inclusi le operazioni di credito, le garanzie e i diritti sulle garanzie, sia concessi che ricevuti, e degli eventuali interessi non finanziari della persona, compresi i rapporti familiari o stretti con una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche seguenti:

i)

qualsiasi altro azionista o socio attuale dell’ente creditizio richiedente;

ii)

qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nell’ente creditizio richiedente in uno dei casi seguenti o in una combinazione di essi:

i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell’emittente in questione;

i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempreché tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;

i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona ha l’usufrutto;

i diritti di voto sono detenuti, o possono essere esercitati, ai sensi dei primi quattro trattini del presente punto ii), da un’impresa controllata da tale persona;

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla medesima in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;

i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove tale persona o entità possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

iii)

qualsiasi persona che, conformemente alla legislazione nazionale, sia membro dell’organo di amministrazione, gestione o vigilanza, o dell’alta dirigenza dell’ente creditizio richiedente;

iv)

l’ente creditizio richiedente o qualsiasi altro membro del relativo gruppo;

i)

nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera h) derivi un conflitto di interessi, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto;

j)

la descrizione di eventuali legami con persone politicamente esposte ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

k)

eventuali altri interessi o attività della persona che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività dell’ente creditizio richiedente e i metodi proposti per gestire tali conflitti di interesse.

3.   

Informazioni sulle persone giuridiche che detengono o deterranno, in caso di autorizzazione dell’ente creditizio richiedente, una partecipazione qualificata nell’ente creditizio:

a)

il nome della persona giuridica;

b)

se la persona giuridica è iscritta in un registro centrale, in un registro commerciale, in un registro delle imprese o in un analogo registro pubblico, il nome del registro nel quale la persona giuridica è iscritta, il numero di iscrizione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro e una copia del certificato di iscrizione;

c)

l’indirizzo della sede legale della persona giuridica e, se diverso, della sua sede centrale e della sua sede principale di attività;

d)

le informazioni di contatto;

e)

i documenti o gli accordi societari che disciplinano la persona giuridica e un’illustrazione sintetica delle peculiarità della forma giuridica della persona giuridica;

f)

se la persona giuridica è mai stata o è soggetta alla disciplina di un’autorità competente nel settore dei servizi finanziari o di un altro organismo governativo;

g)

le informazioni di cui:

i)

al punto 2, lettera f), in relazione alla persona giuridica;

ii)

al punto 2, lettera d), in relazione alla persona giuridica;

iii)

al punto 2, lettere g) e i), in relazione alla persona giuridica, a qualsiasi persona che dirige di fatto l’attività della persona giuridica o a qualsiasi impresa sotto il controllo della persona giuridica;

iv)

al punto 2, lettera c), in relazione alla persona giuridica, a qualsiasi impresa sotto il controllo della persona giuridica e a qualsiasi azionista che esercita un’influenza significativa sulla persona giuridica;

h)

la descrizione degli interessi finanziari della persona giuridica, delle persone che dirigono di fatto l’attività della persona giuridica oppure, se del caso, del gruppo al quale la persona giuridica appartiene, nonché delle persone che dirigono di fatto le attività della persona giuridica, inclusi le operazioni di credito, le garanzie e i diritti sulle garanzie, sia concessi che ricevuti, e gli eventuali interessi non finanziari di tale persona giuridica, compresi, se del caso, i rapporti familiari o stretti con una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche seguenti:

i)

qualsiasi altro azionista o socio attuale dell’ente creditizio richiedente;

ii)

qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nell’ente creditizio richiedente in uno dei casi seguenti o in una combinazione di essi:

i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell’emittente in questione;

i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempreché tale persona o entità controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;

i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona ha l’usufrutto;

i diritti di voto sono detenuti, o possono essere esercitati, ai sensi dei primi quattro trattini del presente punto ii), da un’impresa controllata da tale persona;

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla medesima in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;

i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

iii)

qualsiasi persona politicamente esposta ai sensi dell’articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849;

iv)

qualsiasi persona che, conformemente alla legislazione nazionale, sia membro dell’organo di amministrazione, gestione o vigilanza, o dell’alta dirigenza dell’ente creditizio richiedente;

v)

l’ente creditizio richiedente o qualsiasi altro membro del relativo gruppo;

i)

nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera h) derivi un conflitto di interesse, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto;

j)

un elenco indicante ciascuna persona che dirige di fatto l’attività della persona giuridica, il suo nome, la sua data e il suo luogo di nascita, il suo indirizzo, le sue informazioni di contatto, il suo numero di identificazione nazionale, ove disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che indichi l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti ed eventuali attività professionali o altre funzioni pertinenti attualmente esercitate, unitamente alle informazioni di cui al punto 2, lettere c) e d), in relazione a ciascuna di tali persone;

k)

informazioni sulla struttura dell’azionariato della persona giuridica, comprendenti l’identità di tutti gli azionisti che esercitano un’influenza significativa, la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, nonché informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti;

l)

se la persona giuridica fa parte di un gruppo, un organigramma dettagliato della struttura del gruppo e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti che esercitano un’influenza significativa sui soggetti appartenenti al gruppo, nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo;

m)

se la persona giuridica fa parte di un gruppo, informazioni sui rapporti tra qualsiasi ente creditizio, impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di investimento all’interno del gruppo e qualsiasi altro soggetto del gruppo e i nomi delle autorità di vigilanza;

n)

se la persona giuridica fa parte di un gruppo, l’indicazione degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o delle imprese di investimento appartenenti al gruppo, i nomi delle pertinenti autorità di vigilanza, nonché un’analisi del perimetro di consolidamento prudenziale dell’ente creditizio e del gruppo, comprese le informazioni sui soggetti del gruppo che rientreranno nell’ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza su base consolidata e sui livelli all’interno del gruppo ai quali tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata;

o)

i bilanci annuali a livello individuale e, ove pertinente, a livello consolidato e subconsolidato di gruppo relativi agli ultimi tre esercizi, se la persona giuridica è stata in attività durante tale periodo, ovvero relativi a un periodo più breve durante il quale la persona giuridica è stata in attività e per il quale i bilanci sono stati redatti e approvati dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ai sensi dell’articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ove applicabile, compreso ciascuno degli elementi seguenti:

i)

lo stato patrimoniale;

ii)

il conto profitti e perdite o il conto economico;

iii)

le relazioni annuali e gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato presso l’ufficio del registro o l’autorità competente di riferimento per la persona giuridica, compresi, secondo quanto indicato come pertinente nelle relazioni annuali, gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato nonché le ipotesi di pianificazione utilizzate, riferite almeno allo scenario di base e allo scenario di stress;

p)

se la persona giuridica ha la sede principale in un paese terzo, tutte le informazioni seguenti:

i)

se la persona giuridica è soggetta alla vigilanza di un’autorità di un paese terzo competente per il settore dei servizi finanziari, un certificato di conformità o, se non disponibile, un certificato equivalente rilasciato da detta autorità del paese terzo in relazione alla persona giuridica;

ii)

se la persona giuridica è soggetta alla vigilanza di un’autorità di un paese terzo competente per il settore dei servizi finanziari e se detta autorità rilascia simili dichiarazioni, una dichiarazione di tale autorità del paese terzo che attesti l’assenza di ostacoli o limiti alla comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza dell’ente creditizio richiedente;

iii)

informazioni generali sul regime regolamentare del paese terzo in questione applicabile alla persona giuridica, comprese informazioni sulla misura in cui il regime di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del paese terzo è coerente con le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale;

q)

se la persona giuridica è un organismo di investimento collettivo:

i)

l’identità dei detentori di quote che controllano l’organismo di investimento collettivo o detengono una partecipazione che consente a tali detentori di impedire l’adozione di decisioni da parte dell’organismo di investimento collettivo;

ii)

informazioni dettagliate sulla politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti;

iii)

i nomi e le posizioni delle persone incaricate, individualmente o in veste di comitato, della determinazione e dell’adozione delle decisioni di investimento dell’organismo di investimento collettivo, nonché copia dell’eventuale mandato di gestione o, se del caso, del mandato del comitato;

iv)

la descrizione dettagliata del quadro giuridico per la lotta contro il riciclaggio di denaro e delle procedure antiriciclaggio dell’organismo di investimento collettivo;

v)

la descrizione dettagliata del rendimento delle precedenti partecipazioni dell’organismo di investimento collettivo in altri enti creditizi, imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di investimento, che indichi se tali partecipazioni sono state autorizzate da un’autorità competente e, in caso affermativo, l’identità dell’autorità;

r)

se la persona è un fondo sovrano:

i)

il nome dell’organismo pubblico incaricato della definizione della politica di investimento del fondo sovrano;

ii)

informazioni dettagliate sulla politica di investimento del fondo sovrano ed eventuali restrizioni agli investimenti;

iii)

i nomi e le posizioni delle persone incaricate dell’adozione delle decisioni di investimento per il fondo sovrano;

iv)

informazioni dettagliate circa qualsiasi influenza esercitata dall’organismo pubblico di cui al punto i) sull’operatività quotidiana del fondo sovrano e dell’ente creditizio richiedente.

4.   

Ai fini del presente punto 3, un gruppo comprende i membri dell’entità e le filiazioni di tali membri. Le seguenti informazioni sulle sottoscrizioni derivanti da contratti fiduciari (trust):

a)

l’identità di tutti i «trustee» che gestiranno le attività ai sensi dell’atto costitutivo del trust e di ciascuna persona che è un beneficiario o un disponente del patrimonio del trust nonché, ove pertinenti, le rispettive quote di distribuzione dei redditi generati dal patrimonio del trust;

b)

una copia di qualsiasi documento che istituisce o disciplina il trust;

c)

la descrizione delle peculiarità giuridiche del trust e del suo funzionamento;

d)

il metodo di finanziamento del trust e le risorse che garantiscono la solidità finanziaria del trust a sostegno del richiedente, in particolare:

i)

la descrizione della politica di investimento del trust e di eventuali restrizioni agli investimenti, incluse informazioni sui fattori che influenzano le decisioni di investimento e la strategia di uscita in relazione all’ente creditizio richiedente;

ii)

informazioni su investimenti precedenti e in corso effettuati da entità del settore finanziario e sui risultati operativi di tali investimenti in relazione al trust;

iii)

l’indicazione e la panoramica delle fonti di finanziamento (funding) e, ove disponibile, il bilancio annuale del trust.


(1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(2)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2581 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione (2) stabilisce quali informazioni devono essere presentate alle autorità competenti nelle domande di autorizzazione come ente creditizio.

(2)

Ai fini dell’armonizzazione, è importante che i richiedenti l’autorizzazione come ente creditizio presentino le informazioni richieste per tale autorizzazione in modo uniforme, utilizzando gli stessi formati standard, modelli e procedure in tutta l’Unione.

(3)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(4)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Al fine di concedere alle autorità competenti e agli enti creditizi richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi agli obblighi di cui al presente regolamento, è opportuno posticiparne la data di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione delle domande di autorizzazione come ente creditizio

1.   I richiedenti l’autorizzazione come ente creditizio presentano le informazioni di cui agli articoli da 1 a 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580 alla rispettiva autorità competente compilando il modello di cui all’allegato del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti indicano sul loro sito web le informazioni di contatto per la presentazione di una domanda di autorizzazione come ente creditizio e specificano se la domanda deve essere presentata in formato cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati.

Articolo 2

Valutazione della completezza delle domande di autorizzazione come ente creditizio

1.   Le domande di autorizzazione come ente creditizio sono considerate complete se contengono tutte le informazioni prescritte dal regolamento delegato (UE) 2022/2580.

2.   Qualora le informazioni presentate nella domanda siano valutate e ritenute incomplete, le autorità competenti inviano, in formato cartaceo o per via elettronica, una richiesta ai richiedenti interessati, indicando le ulteriori informazioni richieste, e danno loro la possibilità di presentare le informazioni individuate.

3.   Quando la domanda è valutata completa, l’autorità competente ne informa il richiedente, indicando contestualmente la data di ricevimento della domanda completa o, a seconda dei casi, la data di ricevimento delle informazioni che hanno completato la domanda.

4.   Le autorità competenti possono chiedere al richiedente di fornire ulteriori spiegazioni e informazioni supplementari ai fini della valutazione della domanda.

Articolo 3

Domande di autorizzazione come ente creditizio soggette al presente regolamento

Il presente regolamento si applica alle domande di autorizzazione come ente creditizio presentate il … o dopo tale data.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal ….

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del XX.XX:XXXX, pag. 64).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

Informazioni presentate ai fini della domanda di autorizzazione

Data: ……………

Numero di riferimento: …………..

Nome del richiedente:

Indirizzo:

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

La presente è una domanda di autorizzazione come ente creditizio presentata conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione (1)

Certifichiamo che le informazioni fornite nella presente domanda sono veritiere, esatte, complete e non fuorvianti. Salvo disposizione contraria, le informazioni sono aggiornate alla data della presente domanda. Nel caso in cui alcune informazioni indichino una data futura, ciò è esplicitamente indicato nella domanda e ci impegniamo a comunicare per iscritto e senza indugio all’autorità se tali informazioni dovessero risultare non veritiere, inesatte, incomplete o fuorvianti.

[Nome del richiedente]

Nella persona di: …

Nome:

Posizione:

Tabella 1

Presentazione delle informazioni sull’ente creditizio richiedente [articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

1.1.

Persone di contatto ai fini della domanda [articolo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Dati della persona da contattare in merito alla domanda

Titolo

 

Cognome, nome

 

Posizione

 

Numero di telefono

 

Numero di cellulare

 

Fax (se disponibile)

 

Indirizzo e-mail

 

Consulente professionista principale coinvolto nella stesura della domanda (se del caso)

Titolo

 

Cognome, nome

 

Posizione

 

Numero di telefono

 

Numero di cellulare

 

Fax (se disponibile)

 

Indirizzo e-mail

 

1.2.

Identificazione dell’ente creditizio richiedente [articolo 1, lettere da c) a k), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Nome dell’ente creditizio richiedente e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata o che sarà utilizzata dall’ente creditizio richiedente

 

Eventuali piani di proposta di modifica del nome dell’ente creditizio richiedente e spiegazione delle modifiche proposte

 

Logo

 

Forma giuridica dell’ente creditizio richiedente

 

Data di costituzione o fondazione

 

Giurisdizione di costituzione o fondazione

 

Indirizzo della sede legale dell’ente creditizio richiedente e, se diverso, della sua sede centrale e della sede principale di attività

 

Informazioni di contatto dell’ente creditizio richiedente, se diverse dalle informazioni fornite nella sezione 1.1 della presente tabella: numero di telefono, numero di cellulare, fax (se disponibile) e indirizzo e-mail

 

Se l’ente creditizio richiedente è iscritto in un registro centrale, in un registro commerciale, in un registro delle imprese o in un analogo registro pubblico, il nome di tale registro e il numero di iscrizione dell’ente creditizio richiedente o un elemento equivalente per identificarlo nel registro

 

L’eventuale identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell’ente creditizio richiedente

 

La data di fine esercizio dell’ente creditizio richiedente

 

L’indirizzo dell’eventuale sito web dell’ente creditizio richiedente

 

1.3.

Documenti costitutivi [articolo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportata una copia dello statuto dell’ente creditizio richiedente o di documenti costitutivi equivalenti e, se del caso, la prova dell’iscrizione nel registro designato dalla legislazione dello Stato membro interessato in conformità dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

 

1.4.

Storia dell’ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni [articolo 2, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Conferma del fatto che l’ente creditizio richiedente ha precedentemente svolto attività commerciali o di altro tipo (sì/no) (in caso affermativo, compilare i restanti campi della sezione 1.4 della presente tabella)

 

Informazioni dettagliate relative a licenze, autorizzazioni, registrazioni o altri permessi dell’ente creditizio richiedente o di una delle sue filiazioni a svolgere attività nel settore dei servizi finanziari, concessi da un’autorità pubblica o da un’altra entità che svolge funzioni pubbliche in qualsiasi Stato membro o paese terzo rientrante nelle categorie di cui all’articolo 2, lettera a), punti da i) a iv), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Informazioni dettagliate su qualsiasi evento significativo relativo all’ente creditizio richiedente o a una delle sue filiazioni verificatosi o in corso e che può essere ragionevolmente considerato pertinente ai fini dell’autorizzazione, compreso uno qualsiasi degli aspetti di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Informazioni su qualsiasi evento indicato nella dichiarazione, compresi il nome e l’indirizzo del tribunale penale o civile o dell’autorità civile o amministrativa pertinente, la data dell’evento, l’importo interessato, l’esito del procedimento e una spiegazione delle circostanze dell’evento all’origine del procedimento

 

1.5.

Commissioni applicabili [articolo 2, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Elementi necessari per calcolare le eventuali commissioni applicabili qualora, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, eventuali commissioni per la presentazione della domanda o commissioni di vigilanza dovute dall’ente creditizio richiedente siano calcolate sulla base delle attività o delle caratteristiche dell’ente creditizio richiedente

 

Allegato in cui è riportata la prova del pagamento di eventuali commissioni per la presentazione della domanda, ove applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale

 


Tabella 2

Programma delle attività [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Attività [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportato il programma delle attività, comprendente a) l’elenco delle attività che l’ente creditizio richiedente intende svolgere, comprese le attività figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e b) la descrizione del modo in cui il programma di attività si allinea alle attività proposte

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Informazioni finanziarie [articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

3.1.

Previsioni [articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportate le previsioni sull’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato di gruppo e subconsolidato, secondo quanto disposto dall’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

3.2.

Bilanci obbligatori [articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportati i bilanci obbligatori dell’ente creditizio richiedente a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato di gruppo e subconsolidato, secondo quanto disposto dall’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

3.3.

Indebitamento [articolo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportata la descrizione sintetica dell’eventuale indebitamento contratto o che si prevede sarà contratto dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio delle sue attività come ente creditizio, secondo quanto disposto dall’articolo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

3.4.

Diritti sulle garanzie, garanzie e cauzioni [articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportata la descrizione sintetica di eventuali diritti sulle garanzie, garanzie o cauzioni concessi o che si prevede saranno concessi dall’ente creditizio richiedente prima dell’inizio della sua attività come ente creditizio

 

3.5.

Merito di credito [articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Se disponibile, il merito di credito dell’ente creditizio richiedente e il merito di credito complessivo del suo gruppo

 

3.6.

Vigilanza su base consolidata [articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportata, se del caso, l’analisi dell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata conformemente alle prescrizioni in materia di consolidamento, secondo quanto disposto dall’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

3.7.

Quadri e politiche (articolo 4, lettera g), punti da i) a x), regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Descrizione sintetica del quadro in materia di gestione del rischio, secondo quanto disposto dall’articolo 4, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Descrizione sintetica della politica di gestione del rischio di liquidità

 

Descrizione sintetica della politica di concentrazione e diversificazione del finanziamento (funding)

 

Descrizione sintetica della politica di gestione delle garanzie reali

 

Descrizione sintetica della politica in materia di depositi

 

Descrizione sintetica della politica in materia di crediti e prestiti

 

Descrizione sintetica della politica in materia di rischio di concentrazione

 

Descrizione sintetica della politica in materia di accantonamenti

 

Descrizione sintetica della politica di distribuzione dei dividendi

 

Descrizione sintetica della politica relativa al portafoglio di negoziazione

 

3.8.

Processo per l’elaborazione di un piano di risanamento (articolo 4, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Descrizione del processo seguito dall’ente creditizio richiedente per l’elaborazione di un piano di risanamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 32, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e, ove applicabile, di un piano di risanamento di gruppo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 33, di tale direttiva

 

3.9.

Sistema di garanzia dei depositi [articolo 4, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Una dichiarazione o una conferma che, entro e non oltre la data di autorizzazione, l’ente creditizio richiedente aderisce a un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto nello Stato membro di presentazione della domanda, secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE

 

Nome del sistema di garanzia dei depositi

 

3.10.

Sistema di tutela istituzionale [articolo 4, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Nome di qualsiasi sistema di tutela istituzionale, quale definito nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a cui l’ente creditizio richiedente partecipa o intende partecipare

 


Tabella 4

Programma di attività, struttura dell’organizzazione, sistemi di controllo interno e revisori [articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

4.1.

Programma di attività [articolo 5, paragrafo 1, lettera a), regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportato il programma di attività, secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

4.2.

Organizzazione, struttura e dispositivi di governance [articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportata la descrizione dell’organizzazione, della struttura e dei dispositivi di governance dell’ente creditizio richiedente, secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

4.3.

Quadro di controllo interno [articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportata la panoramica dell’organizzazione interna della funzione di controllo della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione di audit interno (incluse le risorse finanziarie e umane ad esse destinate), secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Descrizione sintetica della politica in materia di denuncia delle irregolarità (whistleblowing)

 

Descrizione sintetica della politica in materia di conflitti di interessi

 

Descrizione sintetica della politica in materia di trattamento dei reclami

 

Descrizione sintetica della politica in materia di abusi di mercato

 

Descrizione sintetica della politica di promozione della diversità nell’organo di gestione

 

Descrizione sintetica della politica di remunerazione per i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente creditizio richiedente

 

Descrizione sintetica dei sistemi e delle politiche di valutazione e di gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, compresa una panoramica delle procedure fondamentali poste in atto per contrastare il rischio che l’ente creditizio richiedente possa essere utilizzato per favorire reati finanziari

 

4.4.

Risorse di audit interno [articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Descrizione delle risorse di audit interno e sintesi della metodologia e del piano di audit interno per i tre anni successivi all’autorizzazione, compreso l’audit dei servizi esternalizzati

 

4.5.

Politiche e piani [articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Descrizione sintetica della politica in materia di audit interno

 

Descrizione sintetica della politica in materia di governance dei prodotti

 

Descrizione sintetica della politica in materia di tutela dei consumatori

 

Descrizione sintetica del piano e della politica in materia di continuità operativa, compresa una panoramica dei sistemi di backup e ripristino disponibili e dei piani che garantiscono la disponibilità del personale chiave nelle situazioni in cui è necessario garantire la continuità operativa

 

4.6.

Struttura dell’ente creditizio richiedente [articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Descrizione sintetica delle funzioni esternalizzate all’esterno del gruppo e infragruppo a sostegno dell’operatività dell’ente creditizio o delle sue attività di controllo interno, comprese le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Descrizione sintetica delle responsabilità di sorveglianza e dei dispositivi, sistemi e controlli relativi a ciascuna funzione esternalizzata essenziale o importante per la gestione e l’operatività dell’ente creditizio richiedente

 

Descrizione sintetica degli accordi e dei dispositivi sul livello di servizio relativi a ciascuna funzione esternalizzata essenziale o importante per la gestione e l’operatività dell’ente creditizio richiedente

 

Descrizione dell’infrastruttura informatica dell’ente creditizio richiedente, compresi i sistemi in uso o destinati a essere utilizzati, i suoi accordi di hosting, l’organizzazione della sua funzione informatica, la struttura informatica, la strategia informatica e la governance informatica, le politiche e le procedure in materia di sicurezza informatica ed eventuali sistemi e controlli in essere o da porre in essere per la fornitura di servizi bancari online

 

4.7.

Revisori legali o impresa di revisione contabile [articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Nome

 

Indirizzo

 

Punto di contatto (nome, numero di telefono, indirizzo e-mail)

 


Tabella 5

Capitale iniziale [articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

5.1.

Capitale iniziale e fondi propri [articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportati elementi comprovanti il capitale emesso, il capitale versato e il capitale non ancora versato dell’ente creditizio richiedente

 

Descrizione dei tipi e degli importi dei fondi propri corrispondenti al capitale iniziale

 

Qualora il capitale iniziale non sia stato interamente versato al momento della presentazione della domanda, la descrizione del piano e il termine di attuazione predisposti per garantire il versamento integrale del capitale iniziale prima che l’autorizzazione ad iniziare l’attività di ente creditizio acquisisca efficacia

 

5.2.

Fonti di finanziamento (funding) disponibili per i fondi propri [articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Spiegazione delle fonti di finanziamento (funding) disponibili per i fondi propri e allegato in cui sono riportati elementi comprovanti la disponibilità di tali fonti di finanziamento (funding), secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2580[Ufficio delle pubblicazioni: inserire il numero corretto delle norme tecniche di regolamentazione relative all’autorizzazione degli enti creditizi]

 

5.3.

Importi, composizione e distribuzione del capitale interno [articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportata la valutazione degli importi, della composizione e della distribuzione del capitale interno che l’ente creditizio richiedente ritiene adeguato per coprire la natura e il livello dei rischi cui esso sarà o potrebbe essere esposto, unitamente all’analisi prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 


Tabella 6

Effettivo orientamento [articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

6.1.

Membri dell’organo di gestione (compilare una copia distinta di questa sezione della tabella per ciascuna persona) [articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Nome e cognome e, ove differenti, qualsiasi altro nome o cognome precedente

 

Genere

 

Luogo di nascita

 

Data di nascita

 

Indirizzo

 

Numero di telefono

 

Numero di cellulare

 

Indirizzo e-mail

 

Nazionalità

 

Numero di identificazione personale o allegato in cui è riportata una copia della carta d’identità o di un documento equivalente

 

Dati della posizione occupata o che sarà occupata dalla persona, specificando se tale posizione è esecutiva o non esecutiva, la data di inizio o la data di inizio prevista e la durata dell’incarico, nonché una descrizione delle funzioni e delle responsabilità principali della persona

 

Allegato in cui è riportato il curriculum vitae secondo quanto disposto dall’allegato I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Allegato in cui è riportato un elenco di referenze con le informazioni di contatto, preferibilmente di datori di lavoro del settore dei servizi bancari o finanziari, comprensivo di nome completo, ente, posizione, numero di telefono, indirizzo e-mail, natura del rapporto professionale e indicazione dell’esistenza o meno di un rapporto non professionale precedente o attuale con la persona interessata

 

Allegato in cui sono riportati il casellario giudiziale e informazioni pertinenti in merito a indagini e procedimenti penali, cause civili e amministrative pertinenti e azioni disciplinari (compresa l’interdizione dalle funzioni di amministratore d’impresa, procedimenti fallimentari, d’insolvenza o analoghi), in particolare sotto forma di attestazioni ufficiali oppure, nei casi in cui tali attestazioni non esistano, mediante qualsiasi altra fonte attendibile di informazioni sull’assenza di condanne, indagini e procedimenti penali

 

Allegato in cui è riportata una dichiarazione attestante se sono in corso procedimenti penali o se la persona o qualsiasi organizzazione di cui è amministratore o amministratrice è stata coinvolta in veste di debitore in una procedura d’insolvenza o in una procedura analoga

 

Allegato in cui sono riportate le informazioni sulle questioni di cui all’allegato I, punto 1, lettera f), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Allegato in cui è riportata una descrizione di tutti gli interessi finanziari e non finanziari che potrebbero creare potenziali conflitti di interessi, secondo quanto disposto dall’allegato I, punto 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Allegato in cui sono riportate informazioni dettagliate atte a dimostrare che la persona dispone di tempo sufficiente da dedicare all’incarico, secondo quanto disposto dall’allegato I, punto 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Informazioni dettagliate sui risultati dell’eventuale valutazione dell’idoneità della persona svolta dall’ente creditizio richiedente come descritto nell’allegato I, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

6.2.

Altre informazioni richieste in relazione ai membri dell’organo di gestione [articolo 7, paragrafo 1, e allegato I, punti 2, 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Descrizione di eventuali comitati dell’organo di gestione previsti al momento della domanda di autorizzazione, inclusi i relativi membri e le relative competenze

 

Dichiarazione relativa alla valutazione globale da parte dell’ente creditizio richiedente dell’idoneità collettiva dell’organo di gestione, inclusi i pertinenti verbali consiliari o la relazione o i documenti sulla valutazione dell’idoneità

 

Descrizione del modo in cui si è tenuto conto della diversità di qualità e competenze nella selezione dei membri dell’organo di gestione

 

6.3.

Responsabili della funzione di controllo interno e direttore finanziario che non sono membri dell’organo di gestione (compilare una copia distinta di questa sezione della tabella per ciascuna persona) [articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Nome e cognome e, ove differenti, qualsiasi altro nome o cognome precedente

 

Genere

 

Luogo di nascita

 

Data di nascita

 

Indirizzo

 

Numero di telefono

 

Numero di cellulare

 

Indirizzo e-mail

 

Nazionalità

 

Numero di identificazione personale o allegato in cui è riportata una copia della carta d’identità o di un documento equivalente

 

Dati della posizione occupata o che sarà occupata dalla persona, specificando se tale posizione è esecutiva o non esecutiva, la data di inizio o la data di inizio prevista e la durata dell’incarico, nonché una descrizione delle funzioni e delle responsabilità principali della persona

 

Allegato in cui è riportato il curriculum vitae secondo quanto disposto dall’allegato I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Allegato in cui è riportato un elenco di referenze con le informazioni di contatto, preferibilmente di datori di lavoro del settore dei servizi bancari o finanziari, comprensivo di nome completo, ente, posizione, numero di telefono, indirizzo e-mail, natura del rapporto professionale e indicazione dell’esistenza o meno di un rapporto non professionale precedente o attuale con la persona interessata

 

Allegato in cui sono riportati il casellario giudiziale e informazioni pertinenti in merito a indagini e procedimenti penali, cause civili e amministrative pertinenti e azioni disciplinari (compresa l’interdizione dalle funzioni di amministratore d’impresa, procedimenti fallimentari, d’insolvenza o analoghi), in particolare sotto forma di attestazioni ufficiali oppure, nei casi in cui tali attestazioni non esistano, mediante qualsiasi altra fonte attendibile di informazioni sull’assenza di condanne, indagini e procedimenti penali

 

Allegato in cui è riportata una dichiarazione attestante se sono in corso procedimenti penali o se la persona o qualsiasi organizzazione di cui è amministratore o amministratrice è stata coinvolta in veste di debitore in una procedura d’insolvenza o in una procedura analoga

 

Allegato in cui sono riportate le informazioni sulle questioni di cui all’allegato I, punto 1, lettera f), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

Informazioni dettagliate sui risultati dell’eventuale valutazione dell’idoneità della persona svolta dall’ente creditizio richiedente come descritto nell’allegato I, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

6.4.

Competenze, responsabilità e deleghe conferite ai membri dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente [articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Descrizione delle competenze, delle responsabilità e delle deleghe conferite ai membri dell’organo di gestione dell’ente creditizio richiedente e, se del caso in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2580 conferite ai responsabili delle funzioni di controllo interno e al direttore finanziario non facenti parte dell’organo di gestione

 


Tabella 7

Azionisti e soci con partecipazione qualificata [articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

7.1.

Azionisti e soci (persone fisiche e giuridiche) [articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportate, in relazione a ciascuna persona fisica e giuridica con una partecipazione qualificata, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

7.2.

Ulteriori informazioni in relazione alle persone fisiche [articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportate, in relazione a ciascuna persona fisica con una partecipazione qualificata, le informazioni supplementari di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

7.3.

Ulteriori informazioni in relazione a persone giuridiche o entità che non sono persone giuridiche e che detengono o deterranno partecipazioni a proprio nome [articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportate, in relazione a ciascuna persona giuridica o entità che non è una persona giuridica e che detiene o deterrà partecipazioni a suo nome, le informazioni supplementari di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

7.4.

Trust [articolo 8, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportate le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 

7.5.

Soci di un’entità che non è una persona giuridica, per cui la partecipazione nell’ente creditizio richiedente sarà considerata un’attività dell’entità [articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui sono riportate le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/2580

 


Tabella 8

20 maggiori azionisti o soci [articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

8.1.

Struttura azionaria (articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportato un prospetto della struttura azionaria dell’ente creditizio richiedente, compresa la ripartizione delle quote di capitale e dei diritti di voto

 

8.2.

Elenco dei nomi di tutte le persone e altre entità con partecipazione azionaria e altri dati pertinenti [articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580]

Allegato in cui è riportato un elenco dei nomi di tutte le persone e altre entità con partecipazione azionaria del tipo descritto all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580

il numero e il tipo di azioni o di altre partecipazioni sottoscritte o da sottoscrivere;

il valore nominale di tali azioni o altre partecipazioni;

eventuali premi versati o da versare;

eventuali diritti sulle garanzie o gravami costituiti su tali azioni o su altre partecipazioni, compresa l’identità delle parti garantite; e

ove pertinenti, eventuali impegni assunti da tali persone o entità a garanzia del rispetto dei requisiti prudenziali applicabili da parte dell’ente creditizio

 


Tabella 9

Informazioni richieste in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2022/2580

Informazioni richieste dall’autorità competente in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2580 (completare, a seconda dei casi, presentando nella colonna di sinistra una descrizione delle informazioni richieste e nella colonna di destra le informazioni)

 

 

 

 


Tabella 10

Informazioni omesse nella domanda in conformità dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2022/2580

10.1.

Informazioni omesse in conformità dell’articolo 11, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/2580 (completare con un elenco delle informazioni, se del caso)

 

10.2.

Informazioni omesse in conformità dell’articolo 11, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2580 (completare con un elenco delle informazioni, se del caso)

 


(1)  GU L 335 del XX.XX.XXXX, pag. 64.

(2)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/103


DECISIONE n. 2/2022 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA IL GHANA, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL’ALTRA

del 30 novembre 2022

riguardo all’adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie [2022/2582]

IL COMITATO APE,

visto l’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) («accordo»), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016, in particolare l’articolo 59,

considerando che a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, dell’accordo le procedure di risoluzione delle controversie devono essere disciplinate dal regolamento di procedura che deve essere adottato dal comitato APE entro tre mesi dalla sua costituzione, e che l’articolo 64, paragrafo 2, indica che il codice di condotta è allegato a detto regolamento di procedura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.


(1)   GU L 287 del 21.10.2016, pag. 3.


ALLEGATO

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

A.   DEFINIZIONI

1.

Nel capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell’accordo e a norma del presente regolamento di procedura, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«personale amministrativo»: in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)

«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio;

c)

«assistente»: una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del collegio, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

d)

«parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell’articolo 49 (Avvio della procedura di arbitrato) dell’accordo;

e)

«giorno»: un giorno di calendario;

f)

«collegio»: un collegio costituito a norma dell’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell’accordo;

g)

«membro del collegio» o «arbitro»: un membro di un collegio;

h)

«parte convenuta», la parte accusata di una violazione delle disposizioni contemplate;

i)

«rappresentante di una parte», un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro dell’accordo.

B.   NOTIFICHE

2.

Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:

a)

del collegio, è inviato a entrambe le parti allo stesso momento;

b)

di una parte, indirizzato al collegio, è inviato contemporaneamente in copia all’altra parte; e

c)

di una parte, indirizzato all’altra parte, è inviato contemporaneamente in copia al collegio, ove opportuno.

3.

Le notifiche di cui alla regola 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l’invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata.

4.

Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea e al direttore capo presso il ministero del Commercio e dell’industria del Ghana.

5.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6.

Se l’ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell’Unione europea o del governo del Ghana, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

C.   NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

7.

Qualora, a norma dell’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 3, dell’accordo, un membro del collegio sia selezionato per sorteggio, il copresidente del comitato APE della parte attrice informa tempestivamente il copresidente della parte convenuta circa la data, l’ora e il luogo del sorteggio. Al copresidente del comitato APE della parte attrice, o a un suo delegato, è richiesto di effettuare il sorteggio, che avviene come stabilito nell’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafi 3 e 4, dell’accordo. Il copresidente del comitato APE della parte attrice può delegare il sorteggio del membro del collegio.

8.

Entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui all’articolo 50 (Costituzione del collegio), paragrafo 2, il copresidente del comitato APE della parte attrice seleziona per sorteggio il membro del collegio o il presidente:

a)

tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all’articolo 64 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato stabilito; oppure

b)

tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all’articolo 64 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, non contenga più come minimo cinque nominativi.

Il copresidente del comitato APE della parte attrice può delegare il sorteggio del membro del collegio.

9.

Il copresidente del comitato APE della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro di un collegio. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. Ai fini di determinare la data di costituzione del collegio, a norma dell’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 5, dell’accordo, si considera data di selezione dei membri del collegio la data in cui l’ultimo dei tre membri del collegio selezionati comunica l’accettazione della nomina.

D.   MANDATO

10.

Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data della costituzione del collegio, quest’ultimo è investito del mandato seguente:

« esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell’accordo citate dalle parti, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio, formulare constatazioni circa la conformità della misura in questione alle disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 46 (Ambito di applicazione) e presentare una relazione a norma degli articoli 51 (Relazione interinale del collegio arbitrale) e 52 (Lodo del collegio arbitrale)».

11.

Se concordano un mandato diverso, le parti comunicano tale accordo al collegio entro il termine di cui alla regola 10.

E.   FUNZIONI DEL COLLEGIO

12.

Il collegio:

a)

effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell’applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità a esse;

b)

espone, nelle sue decisioni e relazioni, le constatazioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni contemplate e le motivazioni in fatto e in diritto; e

c)

dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.

13.

Il collegio tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell’organo d’appello dell’OMC adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC.

F.   RIUNIONE ORGANIZZATIVA

14.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, compresi:

a)

l’onorario e il rimborso delle spese dei membri del collegio, qualora non siano stati definiti precedentemente. L’onorario è in linea con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio(OMC);

b)

l’onorario degli assistenti, qualora non sia stato definito precedentemente. L’importo totale dell’onorario di un assistente o degli assistenti di ciascun membro del collegio non supera il 50 % dell’onorario di tale membro del collegio;

c)

il calendario del procedimento; e

d)

le procedure specifiche per proteggere le informazioni riservate.

15.

I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

G.   COMUNICAZIONI SCRITTE

16.

La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice.

H.   FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

17.

Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

18.

Salvo altrimenti disposto nel capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell’accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

19.

Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del collegio, ma quest’ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad essere presenti alle discussioni.

20.

La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio e non è delegata.

21.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell’accordo, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

22.

Il collegio, qualora ritenga necessario modificare un termine del procedimento rispetto ai termini indicati nel capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell’accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, previa consultazione delle parti comunica loro per iscritto i motivi della modifica o dell’adeguamento, indicando il termine o l’adeguamento necessario.

I.   SOSTITUZIONE

23.

Se una parte ritiene che un membro del collegio non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori (allegato del presente regolamento di procedura) e che per questa ragione vada sostituito, detta parte informa l’altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di detto codice di condotta da parte del membro del collegio.

24.

Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui alla regola 23. Esse informano il membro del collegio della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Esse possono inoltre, in caso di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo, conformemente all’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell’accordo.

25.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio constata che il membro del collegio non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori, il nuovo membro del collegio è scelto conformemente all’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell’accordo.

26.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell’articolo 64 (Elenchi degli arbitri) dell’accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del comitato APE della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori, il nuovo presidente è scelto conformemente all’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell’accordo.

27.

Il termine per la presentazione della relazione o la comunicazione della decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del collegio.

J.   SOSPENSIONE E CESSAZIONE

28.

Su richiesta di entrambe le parti, il collegio sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all’altra parte. Se nessuna parte chiede la ripresa dei lavori del collegio allo scadere del periodo di sospensione, l’autorità del collegio decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio, i termini di cui alla presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei lavori del collegio.

K.   UDIENZE

29.

In base al calendario stabilito a norma della regola 14, previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio comunica alle parti la data, l’ora e il luogo dell’udienza. Quando l’udienza è pubblica, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l’udienza.

30.

Salvo diverso accordo tra le parti, l’udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Ghana e ad Accra se la parte attrice è l’Unione europea. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall’organizzazione logistica dell’udienza.

31.

Il collegio può organizzare altre udienze con l’accordo delle parti.

32.

Tutti i membri del collegio sono presenti per l’intera durata dell’udienza.

33.

Salvo diverso accordo tra le parti, le persone seguenti possono assistere all’udienza indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento:

a)

i rappresentanti di una parte;

b)

i consulenti;

c)

gli assistenti e il personale amministrativo;

d)

gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio; e

e)

gli esperti, come deciso dal collegio a norma dell’articolo 60 (Informazioni e consulenza tecnica) dell’accordo.

34.

Entro i cinque giorni precedenti la data dell’udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all’altra parte l’elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell’udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all’udienza.

35.

Il collegio conduce l’udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia nell’argomentazione sia nell’argomentazione di contestazione.

Argomentazione

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

Argomentazione di contestazione

a)

replica della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

36.

Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell’udienza.

37.

Il collegio predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti dopo l’udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

38.

Entro 10 giorni dalla data dell’udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’udienza.

L.   DOMANDE SCRITTE

39.

Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all’altra parte.

40.

Ciascuna parte fornisce all’altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio. L’altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia.

41.

Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni pertinenti che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del collegio.

M.   RISERVATEZZA

42.

Ciascuna parte e il collegio considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio dall’altra parte. La parte che trasmette al collegio un’osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva di tali informazioni riservate che è divulgata al pubblico.

43.

Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall’altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest’ultima.

44.

Il collegio si riunisce a porte chiuse durante le fasi dell’udienza in cui una parte presenta comunicazioni e argomentazioni contenenti informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio che si svolgono a porte chiuse.

N.   CONTATTI UNILATERALI

45.

Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell’altra parte.

46.

Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri del collegio.

O.   COMUNICAZIONI AMICUS CURIAE

47.

Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio, quest’ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

a)

pervengano al collegio entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;

b)

siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;

c)

riguardino direttamente la questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio;

d)

contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;

e)

precisino la natura dell’interesse della persona nel quadro del procedimento del collegio; e

f)

siano redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità alle regole 54 e 55 del presente regolamento di procedura.

48.

Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

49.

Nella relazione del collegio sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute in conformità alla regola 47. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame tuttavia deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti come stabilito dalla regola 48.

P.   CASI URGENTI

50.

Nei casi urgenti di cui all’articolo 52 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, dell’accordo, il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento di procedura, a eccezione dei termini di cui alla regola 10. Il collegio informa le parti in merito a tali adeguamenti.

51.

Su richiesta di una parte, il collegio decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

Q.   COSTI

52.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla sua partecipazione alla procedura del collegio.

53.

Fatta salva la regola 30, le spese organizzative, compresi l’onorario e il rimborso delle spese dei membri del collegio e dei loro assistenti, sono ripartite equamente tra le parti.

R.   TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

54.

Durante le consultazioni di cui all’articolo 47 (Consultazioni) dell’accordo o durante la procedura di mediazione di cui all’articolo 48 (Mediazione) dell’accordo, ed entro la data della riunione di cui alla regola 14 del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per i procedimenti dinanzi al collegio.

55.

Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. Ciascuna parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall’altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell’OMC. La parte convenuta provvede all’interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

56.

Le relazioni e le decisioni del collegio sono presentate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull’uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del collegio sono presentate in una delle lingue di lavoro dell’OMC.

57.

Le parti possono formulare osservazioni sull’accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

58.

Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. I costi sostenuti per la traduzione di un lodo sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

S.   ALTRE PROCEDURE

59.

I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adattati in funzione dei termini specifici previsti per l’adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio nel quadro delle procedure di cui agli articoli 54 (Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione), 55 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 56 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e 57 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all’adozione delle misure opportune) dell’accordo.


ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA

I.   DEFINIZIONI

1.

Nel presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:

a)

«personale amministrativo»: in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)

«assistente»: una persona che, su mandato di un membro del collegio, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

c)

«candidato»: una persona il cui nome figura nell’elenco dei membri del collegio di cui all’articolo 64 (Elenco degli arbitri) dell’accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio a norma dell’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell’accordo;

d)

«mediatore»: una persona scelta in qualità di mediatore a norma dell’articolo 48 (Mediazione) dell’accordo;

e)

«membro del collegio» o «arbitro»: un membro di un collegio.

II.   PRINCIPI FONDAMENTALI

2.

Al fine di garantire l’integrità e l’imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e i membri del collegio:

a)

prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b)

sono indipendenti e imparziali;

c)

evitano i conflitti d’interesse diretti e indiretti;

d)

evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;

e)

osservano norme di condotta rigorose; e

f)

non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

3.

I membri del collegio non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d’ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

4.

I membri del collegio non possono usare la loro posizione in seno al collegio per interessi personali o privati. I membri del collegio si astengono da qualsiasi atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

5.

I membri del collegio non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale presenti o passate.

6.

I membri del collegio evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

III.   OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

7.

Prima di accettare la nomina a membro del collegio in conformità all’articolo 50 (Costituzione del collegio arbitrale) dell’accordo, ciascun candidato a cui è richiesto di ricoprire tale funzione dichiara l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

8.

L’obbligo di dichiarazione di cui al punto 7 è permanente e impone a ogni membro del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

9.

I candidati o i membri del collegio comunicano al comitato APE le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

IV.   DOVERI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

10.

In seguito all’accettazione della nomina, ciascun membro del collegio è disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

11.

Ciascun membro del collegio esamina soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.

12.

Ciascun membro del collegio adotta tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del collegio a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.

V.   OBBLIGHI DEGLI EX MEMBRI DEL COLLEGIO

13.

Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l’impressione che siano stati parziali nell’esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio.

14.

Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta.

VI.   RISERVATEZZA

15.

I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

16.

I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Procedure di risoluzione delle controversie) dell’accordo.

17.

I membri del collegio si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VII.   SPESE

18.

Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

VIII.   MEDIATORI

19.

Il presente codice di condotta si applica ai mediatori mutatis mutandis.


Rettifiche

29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/112


Rettifica del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 22 maggio 2019 )

1)

Pagina 99, articolo 7, paragrafo 1, primo comma,

anziché:

«1.   L'uso dell'ESP è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, al CIR e al MID conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e alle banche dati Interpol conformemente al diritto dell'Unione o nazionale che regola tale accesso.»,

leggasi:

«1.   L'uso dell'ESP è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE, al CIR e al MID conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 o alle banche dati Interpol conformemente al diritto dell'Unione o nazionale che regola tale accesso.».

2)

Pagina 100, articolo 7, paragrafo 3,

anziché:

«3.   Le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nel SIS centrale di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861.»

leggasi:

«3.   Le autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono usare l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nel SIS centrale di cui al regolamento (UE) 2018/1862.».


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/113


Rettifica della decisione (UE) 2022/2417 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 318 del 12 dicembre 2022 )

1)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 1,

anziché:

«… del 26 luglio 2022 …»,

leggasi:

«… del 5 dicembre 2022 …».

2)

Pagina 3, formula relativa a luogo e data d’adozione,

anziché:

«Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022 »,

leggasi:

«Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022 ».


29.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 335/114


Rettifica della decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319 del 13 dicembre 2022 )

1)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 5,

anziché:

«… del 26 luglio 2022 …»,

leggasi:

«… del 5 dicembre 2022 …»;

2)

Pagina 7, formula relativa a luogo e data d’adozione,

anziché:

«Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022 »,

leggasi:

«Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022 ».