|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 331 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
|
27.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 331/1 |
DECISIONE (UE) 2022/2571 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (direttiva sui servizi di media audiovisivi)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XI, che contiene disposizioni su comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione, e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) («protocollo 37») dell'accordo SEE. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 dell'accordo SEE. |
|
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. HUBÁČKOVÁ
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]
del […]
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 5p (direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:
|
1) |
È aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
|
2) |
Gli adattamenti a), b) e c) divengono gli adattamenti b), c) e d). |
|
3) |
Prima dell'adattamento b) è inserito il seguente adattamento:
|
|
4) |
Dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
|
Articolo 2
Il testo del punto 39 del protocollo n. 37 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
«Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) (decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio).».
Articolo 3
Il testo della direttiva (UE) 2018/1808 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a …,
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2018/1808 nell'accordo SEE
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]
La direttiva (UE) 2018/1808 contiene disposizioni con riferimenti alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione quadro 2008/913/GAI, adottate ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti siffatte disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.
Per quanto riguarda i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI, le parti contraenti, nel contesto dei valori comuni di lunga data e dell'identità europea, riconoscono che le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA sono applicate in modo funzionalmente equivalente.
|
27.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 331/6 |
DECISIONE (UE) 2022/2572 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2022
che invita la Commissione a presentare uno studio che integri la valutazione d’impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a proporre azioni di follow-up, se del caso, alla luce dei risultati dello studio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 241,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nelle conclusioni sulla strategia «Dal produttore al consumatore» del 19 ottobre 2020, il Consiglio ha preso atto degli obiettivi di riduzione in materia di pesticidi definiti nella strategia e ha sottolineato che, per raggiungere tale obiettivo, saranno necessari sforzi da parte degli Stati membri e di tutte le parti interessate, nonché un’intensa cooperazione, consultazione e collaborazione. |
|
(2) |
Il Consiglio si è inoltre compiaciuto dell’obiettivo della Commissione di ridurre gli effetti negativi sull’ambiente dell’uso di prodotti fitosanitari, sostenendo ad esempio lo sviluppo di approcci fitosanitari più completi basati sui principi della difesa integrata, e ha sottolineato a tale proposito l’importanza di garantire misure adeguate e scientificamente valide di difesa integrata e la promozione dell’uso di metodi e prodotti fitosanitari alternativi sostenibili. |
|
(3) |
Ha inoltre ricordato l’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (1) e ha chiesto alla Commissione di basare le proposte legislative su valutazioni d’impatto approfondite. Ha ritenuto necessario garantire coerenza e uniformità tra le misure previste dalla strategia «Dal produttore al consumatore» e le politiche e strategie dell’Unione correlate. Ha altresì sottolineato che, per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi e delle misure proposti nella strategia «Dal produttore al consumatore», occorre prestare opportuna attenzione alle dimensioni economica, sociale e ambientale di sistemi alimentari sostenibili, anche per quanto riguarda la competitività del settore agricolo dell’Unione e dei settori correlati. |
|
(4) |
Il 22 giugno 2022 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Obiettivo della proposta è fornire un approccio ambizioso per far fronte alle crescenti preoccupazioni della società riguardo all’uso e ai rischi dei pesticidi e al loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Prevede nuove disposizioni in materia di utilizzo dei pesticidi, tecniche alternative non chimiche di controllo delle specie nocive e difesa integrata. La proposta introduce obiettivi giuridicamente vincolanti per ridurre del 50 % l’uso e il rischio dei pesticidi, imponendo nel contempo agli Stati membri l’obbligo di fissare obiettivi di riduzione nazionali per conseguire tale obiettivo complessivo. Tali obiettivi nazionali possono solo discostarsi dagli obiettivi dell’Unione del 50 % entro i limiti dei parametri di una formula vincolante. |
|
(5) |
Il Consiglio è preoccupato per il fatto che la valutazione d’impatto che accompagna la proposta non tiene conto dei possibili effetti a lungo termine della proposta di regolamento sulla sicurezza alimentare nell’Unione. Il fatto che la valutazione d’impatto sia stata portata a termine prima della guerra in Ucraina e delle crisi dei prezzi dell’energia, dei fertilizzanti e dei prodotti alimentari conferma ulteriormente tali preoccupazioni. Il Consiglio ritiene pertanto necessario condurre un’analisi quantitativa supplementare su una serie di indicatori al fine di determinare se la valutazione dell’impatto economico e sociale della proposta debba essere adattata. In particolare, il Consiglio ritiene necessaria un’analisi supplementare che rifletta la produzione agricola dell’Unione, il calo previsto delle rese nell’Unione risultante dal ridotto utilizzo di prodotti fitosanitari e dalle relative restrizioni, nonché la potenziale dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari e mangimi. Il Consiglio ritiene inoltre che sarebbe necessaria un’analisi più approfondita della situazione delle piccole e medie imprese e della redditività lungo la loro catena di approvvigionamento. |
|
(6) |
Il Consiglio prende atto del documento informale della Commissione sulla definizione e ambito di applicazione di disposizioni su aree sensibili nella proposta di regolamento relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari del 15 novembre 2022 e del suggerimento ivi contenuto di ridurne l’estensione in modo da garantire la fattibilità di un divieto — anche parziale — dell’uso di prodotti fitosanitari chimici in tali aree, in particolare il suggerimento di escludere le aree sensibili ai nitrati dalla definizione di aree sensibili. Il Consiglio è tuttavia del parere che siano ancora necessari ulteriori dati e un’analisi dell’impatto di tali misure nelle aree che potrebbero essere considerate sensibili e nelle superfici forestali. |
|
(7) |
Alla luce di quanto precede, pur desiderando proseguire l’esame di vari aspetti tecnici della proposta senza indebiti ritardi, il Consiglio ritiene necessario uno studio che integri l’attuale valutazione d’impatto della proposta, in conformità dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», in particolare i punti 12, 13 e 16, nonché il punto 10 sull’applicazione dell’articolo 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il Consiglio chiede che la Commissione presenti quanto prima, per agevolare il processo legislativo in corso, ma al più tardi entro il 28 giugno 2023, uno studio che integri l’attuale valutazione d’impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 sugli aspetti seguenti:
|
a) |
gli impatti quantitativi della proposta della Commissione sulla produzione alimentare nell’Unione, in particolare quantificando l’impatto sulle rese agricole per i singoli tipi principali di colture e prodotti vegetali interessati, tenendo conto, nel contesto della fissazione degli obiettivi di riduzione nazionali, delle condizioni specifiche negli Stati membri, comprese le diverse regioni climatiche; |
|
b) |
l’analisi delle conseguenze della proposta della Commissione sulla disponibilità di prodotti alimentari e mangimi nell’Unione, valutate sulla base dei principali tipi di prodotti alimentari e mangimi di base, nonché della possibilità di una maggiore dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari e mangimi per i principali tipi di colture e dell’impatto sull’esportazione di prodotti alimentari e mangimi dall’Unione; |
|
c) |
il potenziale impatto sui prezzi dei prodotti alimentari e dei mangimi, in generale e in particolare per i prodotti alimentari di base in relazione agli impatti di cui alla lettera a); |
|
d) |
la quantificazione degli impatti dell’aumento degli oneri amministrativi sulla competitività e sulla redditività delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni; |
|
e) |
la disponibilità di alternative ai prodotti fitosanitari e il potenziale aumento del rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi nell’Unione a causa della limitata disponibilità di mezzi alternativi per attenuare tale rischio; |
|
f) |
la quantificazione dell’impatto del divieto dell’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree sensibili quali definite all’articolo 3, paragrafo 16, della proposta, in particolare nelle aree a uso pubblico e negli insediamenti umani; |
|
g) |
la quantificazione degli impatti della restrizione proposta per quanto riguarda l’uso di prodotti fitosanitari sui popolamenti forestali e sulla biodiversità che dipende dalle foreste. |
2. Il Consiglio chiede che Commissione proponga eventuali azioni di follow-up giustificate alla luce dei risultati dello studio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).