ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
23 dicembre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) ( 1 )

46

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra

70

 

*

Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra L’unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra

72

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

109

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2564 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

126

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2565 della Commissione, dell' 11 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione

130

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

134

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

139

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della Commissione, del 21 dicembre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

147

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2569 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 19 della CITES) (Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022) e relativa alla presentazione di una specie da iscrivere nell’appendice III della CITES

186

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione, del 24 novembre 2022, che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

233

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Grazie a un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia le imprese europee che le imprese estere possono competere in base ai propri meriti. L’Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un’attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che causano indebitamente distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(2)

Allo stesso tempo, può accadere che sia le imprese private sia le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato o di proprietà di uno Stato ricevano sovvenzioni da paesi terzi che vengono utilizzate, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell’economia, quali la partecipazione a procedure di appalto pubblico o l’acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni estere non sono soggette alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

(3)

Il presente regolamento riguarda tutti i settori economici, compresi quelli di interesse strategico per l’Unione e le infrastrutture critiche, come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni per diverse attività economiche nell’Unione. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel contesto delle concentrazioni che comportano un cambiamento nel controllo delle imprese dell’Unione, qualora tali concentrazioni siano finanziate in tutto o in parte mediante sovvenzioni estere oppure qualora gli operatori economici che beneficiano di sovvenzioni estere riescano ad aggiudicarsi appalti nell’Unione.

(5)

Attualmente l’Unione non dispone di strumenti che consentano di far fronte alle distorsioni provocate dalle sovvenzioni estere. Gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell’Unione, ma non quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. In virtù dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, l’Unione ha la possibilità di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie tra Stati rispetto a determinate sovvenzioni estere concesse dai membri dell’OMC e limitate alle merci.

(6)

È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell’Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere al fine di garantire condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

(7)

È importante stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che provocano o possono provocare distorsioni sul mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se un’impresa che ne beneficia svolge un’attività economica nell’Unione. La corretta applicazione e il rispetto del presente regolamento devono contribuire alla resilienza del mercato interno nei confronti delle distorsioni causate da sovvenzioni estere, contribuendo in tal modo all’autonomia strategica aperta dell’Unione. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme per tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, che esercitano un’attività economica nell’Unione. Si deve prestare particolare attenzione all’impatto che il presente regolamento avrà sulle piccole e medie imprese (PMI), data l’importanza delle attività economiche da loro svolte e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell’Unione.

(8)

Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un’applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l’unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in qualsiasi settore dell’economia di propria iniziativa, avvalendosi di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell’impresa alla Commissione.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato alla luce della pertinente normativa dell’Unione, compresa quella relativa agli aiuti di Stato, alle fusioni e agli appalti pubblici.

(10)

L’attuazione del presente regolamento non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza conformemente all’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(11)

Nel contesto del presente regolamento, è opportuno definire una sovvenzione estera come un contributo finanziario che è erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori. Queste condizioni sono cumulative.

(12)

Un contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L’eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell’economia di tale paese. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni siano attribuibili al paese terzo. Il concetto di contributo finanziario comprende un’ampia gamma di misure di sostegno che non si limitano a trasferimenti monetari, ad esempio la concessione di diritti speciali o esclusivi a un’impresa senza ricevere una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato.

(13)

Un contributo finanziario dovrebbe conferire un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno. Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un’impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. L’esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, potrebbero essere adeguati i valori di riferimento esistenti o potrebbero essere stabiliti valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati. I vantaggi possono essere conferiti, per esempio, nel contesto del rapporto instaurato tra le autorità pubbliche e le imprese pubbliche, se tale rapporto e, in particolare, qualsiasi finanziamento da parte delle autorità pubbliche a favore di imprese pubbliche non rispettano le normali condizioni di mercato. Si presume che la fornitura o l’acquisto di beni o servizi a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria sia in linea con le normali condizioni di mercato. Si ritiene che un contributo finanziario non conferisca un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno quando la valutazione a fronte del valore di riferimento dimostra che l’impresa avrebbe ottenuto tale vantaggio in normali condizioni di mercato. I prezzi di trasferimento nel contesto di beni e servizi scambiati all’interno di un’impresa possono conferire un vantaggio se tali prezzi di trasferimento non sono in linea con le normali condizioni di mercato. Il vantaggio conferito da un contributo finanziario può essere trasferito a un’impresa che esercita un’attività economica nell’Unione.

(14)

Il vantaggio dovrebbe essere conferito una o più imprese o uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera può essere stabilita di diritto o di fatto.

(15)

Una sovvenzione estera si dovrebbe considerare concessa a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a ricevere la sovvenzione estera. L’erogazione effettiva della sovvenzione estera non è una condizione necessaria per far rientrare una sovvenzione estera nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(16)

Un contributo finanziario erogato esclusivamente a favore delle attività non economiche di un’impresa non costituisce una sovvenzione estera. Tuttavia, se un contributo finanziario a favore di un’attività non economica è utilizzato per il sovvenzionamento incrociato delle attività economiche dell’impresa, può equivalere a una sovvenzione estera che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se un’impresa utilizza contributi finanziari, ad esempio sotto forma di diritti speciali o esclusivi, o contributi finanziari ricevuti per compensare un onere imposto dalle autorità pubbliche, per il sovvenzionamento incrociato di altre attività, tale sovvenzionamento incrociato potrebbe indicare che i diritti speciali o esclusivi sono concessi senza una remunerazione adeguata, o che l’onere è sovracompensato e corrisponde quindi a una sovvenzione estera.

(17)

Una volta stabilita l’esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se questa provochi una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate.

(18)

È possibile che la mancanza di trasparenza riguardo a molte sovvenzioni estere e la complessità della realtà commerciale rendano difficile individuare o quantificare in modo inequivocabile l’incidenza di una data sovvenzione estera sul mercato interno. Al fine di determinare la distorsione, si ritiene quindi necessario utilizzare una serie non esaustiva di indicatori. Nel valutare in che misura una sovvenzione estera possa migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa e ove, così facendo, la sovvenzione estera abbia un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di alcuni indicatori tra cui l’importo e la natura della sovvenzione estera, la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

(19)

Nell’usare gli indicatori per determinare l’esistenza di una distorsione sul mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di vari elementi, quali l’entità della sovvenzione estera in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell’investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell’impresa oggetto dell’operazione, è probabile che tale concentrazione sia distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell’ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio ha più probabilità di provocare distorsioni rispetto a una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle PMI potrebbero essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni di concorrenza dello stesso, quali le barriere all’ingresso. Èprobabile che provochino distorsioni le sovvenzioni estere in mercati caratterizzati da un eccesso di capacità o che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell’Unione, presenta meno probabilità di causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. In linea generale, dovrebbe ritenersi improbabile che le sovvenzioni estere non superiori a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi generino distorsioni sul mercato interno ai sensi del presente regolamento. Le sovvenzioni estere a una singola impresa non superiori all’importo di un aiuto «de minimis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (4) per paese terzo nell’arco di tre anni consecutivi dovrebbero essere considerate non distorsive del mercato interno ai sensi del presente regolamento.

(20)

Come alcuni tipi di aiuti di Stato, determinate categorie di sovvenzioni estere, quali le garanzie illimitate, vale a dire garanzie senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia, possono verosimilmente, per loro natura, anche creare distorsioni sul mercato interno. Lo stesso vale per un’offerta indebitamente vantaggiosa, la cui natura vantaggiosa, come il suo prezzo, non può essere giustificata da altri fattori. Inoltre, le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all’esportazione potrebbero suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano, a meno che non siano concesse conformemente all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Poiché tali categorie di sovvenzioni estere hanno maggiori probabilità di creare distorsioni sul mercato interno, non è necessario che la Commissione effettui una valutazione dettagliata basata su indicatori. In ogni caso, l’impresa interessata può dimostrare che la sovvenzione estera in questione non rischia di provocare distorsioni sul mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

(21)

Gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica sono in grado di presentare informazioni sugli effetti positivi di una sovvenzione estera, di cui la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto nell’effettuare la valutazione comparata. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli effetti positivi della sovvenzione estera sulla base degli elementi di prova relativi a tali effetti positivi presentati nel corso dell’indagine. Gli effetti positivi dovrebbero riguardare lo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno. Dovrebbero essere presi in considerazione altri effetti positivi, ove opportuno, al fine di evitare che la valutazione comparata dia luogo a discriminazioni ingiustificate. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare gli effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione. Tali obiettivi strategici possono comprendere, in particolare, un elevato livello di protezione dell’ambiente e norme sociali, nonché la promozione della ricerca e dello sviluppo. La Commissione dovrebbe comparare tali effetti positivi rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno. Nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la Commissione dovrebbe tenere conto della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento per i beni e i servizi in questione. Questa valutazione comparata può condurre alla conclusione di non imporre misure di riparazione qualora gli effetti positivi della sovvenzione estera superino i suoi effetti negativi. Nel caso di categorie di sovvenzioni estere considerate maggiormente a rischio di creare distorsioni sul mercato interno, è meno probabile che gli effetti positivi superino gli effetti negativi. Se prevalgono gli effetti negativi, la valutazione comparata può contribuire a stabilire la natura e il livello appropriati degli impegni o delle misure di riparazione. In ogni caso, poiché la valutazione comparata tiene conto degli effetti positivi di una sovvenzione estera, l’applicazione di tale valutazione non dovrebbe portare a un risultato per l’impresa peggiore del risultato che si otterrebbe se la valutazione comparata non venisse applicata. Quando effettua una valutazione comparata, la Commissione dovrebbe esporre le proprie considerazioni nella decisione che conclude un’indagine approfondita.

(22)

Quando esamina una sovvenzione estera di propria iniziativa, la Commissione dovrebbe poter imporre a un’impresa misure di riparazione affinché questa ponga rimedio a eventuali distorsioni causate da una sovvenzione estera sul mercato interno. Tali misure di riparazione dovrebbero comprendere rimedi strutturali e non strutturali e il rimborso della sovvenzione estera, e dovrebbero essere idonee a porre rimedio alla distorsione in questione ed essere proporzionate. Quando prende in considerazione misure di riparazione alternative, che consentirebbero ciascuna di porre rimedio alla distorsione pienamente ed efficacemente, la Commissione dovrebbe scegliere la misura meno onerosa per l’impresa oggetto di indagine.

(23)

L’impresa oggetto di indagine dovrebbe avere la possibilità di proporre impegni per porre rimedio alla distorsione causata dalla sovvenzione estera. Se la Commissione ritiene che gli impegni proposti pongano pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, potrebbe accettarli e renderli vincolanti mediante decisione. In tal caso, la Commissione non dovrebbe imporre misure di riparazione.

(24)

L’impresa oggetto di indagine potrebbe proporre di rimborsare la sovvenzione, maggiorata degli interessi dovuti. La Commissione dovrebbe accettare un rimborso offerto come impegno se può accertare che esso pone pienamente rimedio alla distorsione, è eseguito in modo trasparente e verificabile ed è efficace nella pratica, tenendo conto del rischio di elusione degli obiettivi del presente regolamento.

(25)

A meno che l’impresa oggetto di indagine non proponga impegni tali da porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione individuata, la Commissione dovrebbe poter vietare una concentrazione o l’aggiudicazione di un appalto prima che abbiano luogo. Se la concentrazione è già stata realizzata, in particolare nei casi in cui non era richiesta una notifica preventiva perché non erano raggiunte le soglie per la notifica, la distorsione può tuttavia essere così ingente da non poter essere ovviata da misure comportamentali o strutturali o dal rimborso della sovvenzione. In tali casi la Commissione dovrebbe poter decidere di porre rimedio alla distorsione ordinando alle imprese di sciogliere la concentrazione.

(26)

L’impresa oggetto di indagine potrebbe proporre o la Commissione potrebbe imporre alle imprese oggetto di indagine, ove proporzionato e necessario, di informare la Commissione in merito alla loro partecipazione a future concentrazioni o a procedure di appalto pubblico nell’Unione per un periodo di tempo adeguato. La presentazione di tali informazioni o la risposta o l’assenza di risposta da parte della Commissione non possono far sorgere nell’impresa il legittimo affidamento che la Commissione non avvii successivamente un’indagine su eventuali sovvenzioni estere a favore dell’impresa che partecipa alla concentrazione o alla procedura di appalto pubblico.

(27)

È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. Gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione dovrebbe poter fornire alla Commissione informazioni su presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. La Commissione potrebbe istituire un punto di contatto per agevolare la comunicazione di tali informazioni in modo confidenziale. Ove gli Stati membri comunichino alla Commissione informazioni pertinenti su presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, la Commissione dovrebbe garantire che tali Stati membri ricevano una risposta. Per indagare su eventuali sovvenzioni estere e determinare se queste ultime creino distorsioni sul mercato interno e per porre rimedio a tali distorsioni, il presente regolamento istituisce una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un’indagine approfondita. Un’impresa soggetta a una di queste due fasi dovrebbe essere considerata un’impresa oggetto di indagine.

(28)

È opportuno che la Commissione disponga di idonei poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell’intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende o penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione dovrebbe inoltre poter rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali situati nel territorio dell’Unione di un’impresa o di un’associazione di imprese o, se il paese terzo interessato è ufficialmente informato e non solleva obiezioni, presso i locali dell’impresa nel paese terzo. Al fine di garantire un’ispezione efficace, la Commissione dovrebbe essere avere la facoltà di chiedere all’impresa o all’associazione di imprese di acconsentire all’ispezione. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l’impresa oggetto di indagine o il paese terzo che ha concesso la sovvenzione non collabori.

(29)

Inoltre, se necessario per evitare un danno irreparabile alla concorrenza sul mercato interno, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure provvisorie.

(30)

Quando, a seguito dell’esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell’esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un’indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera. All’impresa oggetto di indagine dovrebbe essere consentito di esercitare i diritti di difesa.

(31)

La Commissione dovrebbe chiudere l’indagine approfondita con l’adozione di una decisione. Per quanto possibile, dovrebbe adoperarsi per concludere l’indagine approfondita entro 18 mesi, tenendo conto, in particolare, della complessità del caso nonché del livello di cooperazione delle imprese e dei paesi terzi interessati.

(32)

È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l’efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se un’impresa non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione relativa a misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende o penalità di mora di natura sufficientemente dissuasiva. All’atto dell’imposizione di tali ammende o penalità di mora, la Commissione dovrebbe tener conto dei casi di reiterata inadempienza. Al fine di rafforzare l’efficacia del presente regolamento, la Commissione può applicare impegni o misure di riparazione contemporaneamente ad ammende o penalità di mora.

(33)

Al fine di garantire l’applicazione corretta ed efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare una decisione e adottarne una nuova qualora la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, qualora un’impresa agisca in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte o qualora gli impegni o le misure di riparazione non siano stati efficaci.

(34)

Tenuto conto dell’impatto potenzialmente significativo delle concentrazioni sul mercato interno, la Commissione, a seguito della notifica, dovrebbe avere la facoltà di esaminare le informazioni relative ai contributi finanziari esteri nel contesto di una concentrazione proposta. Le imprese non dovrebbero essere autorizzate a realizzare la concentrazione prima che si concluda l’esame della Commissione. L’esame della Commissione dovrebbe seguire la stessa procedura applicata all’esame di una sovvenzione estera svolto su iniziativa della stessa, fatti salvi i dovuti adeguamenti per tener conto delle specificità delle concentrazioni.

(35)

È necessario trovare un equilibrio tra la tutela efficace del mercato interno e la necessità di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese soggette al presente regolamento. Pertanto, dovrebbero essere soggette all’obbligo di notifica preventiva solo le concentrazioni che raggiungono le soglie combinate quali definite nel presente regolamento in funzione dell’entità del fatturato nell’Unione e dell’entità dei contributi finanziari esteri.

(36)

Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione dovrebbe poter richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell’aggiudicazione di un appalto, se ritiene che la concentrazione o l’offerta richieda un esame ex ante per via della sua incidenza nell’Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti già aggiudicati.

(37)

In sede di esame di una concentrazione, la valutazione dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno dovrebbe essere limitata alla concentrazione interessata e nella valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la concentrazione.

(38)

Nel contesto del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni, le imprese dovrebbero poter chiedere consultazioni di notifica preventiva con la Commissione all’insegna della buona fede, il cui obiettivo sia di ricevere indicazioni sul rispetto delle soglie per la notifica.

(39)

Quando una concentrazione è notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (5) e del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adoperarsi per limitare gli oneri amministrativi per le parti che presentano la notifica a norma del presente regolamento. In particolare, le imprese dovrebbero avere la possibilità di indicare le informazioni specifiche presentate nell’ambito di un procedimento a norma del presente regolamento che la Commissione ha il diritto di utilizzare anche nei procedimenti a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

(40)

La necessità di porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno è particolarmente cruciale nel settore degli appalti pubblici, a motivo della loro importanza economica nel mercato interno e del fatto che sono finanziati con fondi dei contribuenti. A seguito della notifica e prima dell’aggiudicazione di un appalto la Commissione dovrebbe poter esaminare le informazioni sui contributi finanziari esteri all’operatore economico partecipante nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. Le notifiche preventive dovrebbero essere obbligatorie al di sopra di una soglia stabilita nel presente regolamento per tener conto dei casi economicamente significativi e allo stesso tempo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e per non intralciare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. L’obbligo di notifica preventiva al di sopra di una determinata soglia dovrebbe applicarsi anche ai raggruppamenti di operatori economici di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e all’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La Commissione ha il diritto di richiedere la notifica preventiva di un contributo finanziario estero nel corso di una procedura di appalto pubblico anche se il suo valore stimato è inferiore alle soglie di notifica. La Commissione dovrebbe adoperarsi per limitare le interferenze con le procedure di appalto pubblico, tenendo conto di quanto sia vicina la data di aggiudicazione dell’appalto al momento di decidere se richiedere tale notifica preventiva.

(41)

L’equilibrio tra lo sviluppo di un mercato europeo del materiale di difesa e sicurezza, essenziale per il mantenimento di una base industriale e tecnologica di difesa europea, e la protezione della sicurezza nazionale degli Stati membri richiede un regime specifico per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le procedure di appalto pubbliche per l’aggiudicazione di tali appalti non dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi di notifica a norma del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe essere possibile esaminare nell’ambito di un esame d’ufficio le sovvenzioni estere nel contesto di tali appalti. Inoltre, non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento gli appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE ed esentati mediante tale direttiva o per i quali sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 346 TFUE, tenendo conto, ad esempio, che conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea la possibilità di ricorrere a tali eccezioni dovrebbe essere interpretata in modo da non ampliarne l’effetto al di là di quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi legittimi che tali disposizioni permettono di salvaguardare e tenendo conto della comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione dell’articolo 296 TFEU per quanto riguarda gli appalti per la difesa.

(42)

Gli accordi quadro sono una tecnica di appalto efficiente ampiamente utilizzata dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla flessibilità offerta agli acquirenti dopo la conclusione dell’accordo quadro. Pertanto, l’obbligo di notificare i contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico di cui al presente regolamento dovrebbe essere limitato alla procedura che precede la conclusione degli accordi quadro stessi e non dovrebbe applicarsi agli appalti basati su un accordo quadro.

(43)

Tenuto conto della natura urgente delle procedure di appalto condotte a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, o dell’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dovrebbe adoperarsi al massimo per dare priorità a tali procedure nel corso di un esame preliminare e di un’indagine approfondita per giungere a una ragionevole conclusione non appena ciò sia fattibile. Tale principio dovrebbe applicarsi di conseguenza a procedure analoghe condotte in conformità della direttiva 2014/23/UE.

(44)

Date le specificità delle procedure in più fasi negli appalti pubblici, la Commissione dovrebbe avviare un esame preliminare con le informazioni pertinenti disponibili in una notifica al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Per garantire la completezza delle informazioni e la rapidità delle indagini, è opportuno presentare una notifica aggiornata unitamente all’offerta definitiva. La Commissione dovrebbe inoltre avere il diritto di chiedere informazioni supplementari prima della presentazione dell’offerta definitiva.

(45)

Il presente regolamento non riguarda l’accesso degli operatori economici di paesi terzi al mercato degli appalti dell’Unione. Tale questione è disciplinata dal diritto dell’Unione e dagli accordi internazionali pertinenti.

(46)

Quando un contributo finanziario estero è notificato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la valutazione dovrebbe limitarsi a tale procedura.

(47)

Ove opportuno, la Commissione dovrebbe cercare modi per garantire l’uso di mezzi di comunicazione elettronici al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi in materia di appalti pubblici a norma del presente regolamento.

(48)

È opportuno garantire che i principi che regolano gli appalti pubblici, in particolare la proporzionalità, la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza e la concorrenza, siano rispettati nei confronti di tutti gli operatori economici coinvolti nella procedura di appalto pubblico, indipendentemente dalle indagini avviate e pendenti a norma del presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per quanto riguarda gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

(49)

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati, in particolare a norma dell’articolo 46 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 65 della direttiva 2014/25/UE e nel rispetto del divieto di frazionamento artificiale. I contributi finanziari esteri dovrebbero essere notificati nel caso di offerenti che presentano domanda per lotti di valore superiore a una soglia applicabile.

(50)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli operatori economici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(51)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di imporre agli operatori economici di integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione, come previsto dalla direttiva 2014/23/UE, dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/25/UE o dal diritto nazionale che attua dette direttive, a condizione che tali richieste siano presentate nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

(52)

Vi è una forte tendenza degli acquirenti pubblici a centralizzare i loro acquisti per realizzare economie di scala e incrementi di efficienza. Tali centrali di committenza sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi delle direttive 2009/81/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. È pertanto opportuno che la Commissione possa esaminare le sovvenzioni estere nel contesto degli appalti aggiudicati da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

(53)

Le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base di una serie non esaustiva di indicatori. Gli indicatori dovrebbero consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera causi distorsioni della concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di un’impresa e consentendole di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio fornendo gli elementi di cui all’articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, che disciplina le offerte anormalmente basse. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo ove la natura vantaggiosa dell’offerta che beneficia di sovvenzioni estere non possa essere giustificata da altri fattori, l’offerente risulterebbe aggiudicatario e l’impresa che ha presentato l’offerta non abbia proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione. Pertanto, il divieto di aggiudicazione riguarda la specifica procedura in cui è stata presentata l’offerta indebitamente vantaggiosa. La constatazione della Commissione secondo cui un operatore economico ha beneficiato di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno che gli consente di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa non dovrebbe pertanto essere considerata un elemento che dà luogo a un’esclusione a norma dei motivi facoltativi di esclusione di cui all’articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE nella stessa procedura di appalto pubblico o in un’altra procedura di appalto pubblico condotte conformemente a tali direttive.

(54)

Un’offerta indebitamente vantaggiosa potrebbe anche derivare da sovvenzioni estere concesse a un subappaltatore o fornitore a causa del suo impatto concorrenziale sull’offerta presentata a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore. Tuttavia, per limitare gli oneri amministrativi, solo i subappaltatori principali o i fornitori principali, ossia quelli i cui prodotti o servizi si riferiscono a elementi chiave dell’appalto o superano una determinata percentuale del valore dell’appalto, dovrebbero notificare i contributi finanziari esteri. Gli elementi dell’appalto possono essere considerati elementi chiave, in particolare, in base alla pertinenza specifica dell’elemento per la qualità dell’offerta, compresi know-how specifico, tecnologia, personale specializzato, brevetti o vantaggi analoghi di cui dispone il subappaltatore o il fornitore, soprattutto se tali elementi sono utilizzati per soddisfare la maggior parte di almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto pubblico. Al fine di garantire una base fattuale stabile per l’esame, l’esame preliminare dovrebbe tenere conto dei subappaltatori e fornitori principali già noti nella fase di presentazione della notifica o dichiarazione completa o della notifica o dichiarazione aggiornata in caso di procedure in più fasi. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli operatori economici di ricorrere a nuovi subappaltatori nell’esecuzione dei loro appalti. Di conseguenza, i cambiamenti di subappaltatori e fornitori dopo la presentazione della notifica o dichiarazione completa o della notifica o dichiarazione aggiornata oppure durante l’esecuzione di un appalto non dovrebbero creare obblighi di notifica supplementari, ma la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare un esame d’ufficio se dispone di informazioni, anche da parte di qualsiasi Stato membro, persona fisica o giuridica o associazione, secondo cui tali subappaltatori e fornitori potrebbero aver beneficiato di sovvenzioni estere.

(55)

In linea con le direttive sugli appalti pubblici, l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore dovrebbe essere individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, e può includere il miglior rapporto prezzo/qualità, che dovrebbe essere valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione.

(56)

Nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda in particolare le procedure di appalto pubblico, un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, ha il diritto o, nel caso previsto dall’articolo 267 TFUE, l’obbligo di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, tale organo giurisdizionale nazionale non ha il diritto di deferire una questione relativa alla validità di una decisione della Commissione su richiesta di un operatore economico interessato che avesse la possibilità di proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessato da siffatta decisione, ma non abbia agito in tal senso entro il termine stabilito dall’articolo 263 TFUE.

(57)

Tenuto conto della natura del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come della necessità di certezza del diritto per quanto riguarda tali specifiche operazioni, la Commissione non dovrebbe nuovamente esaminare di propria iniziativa una concentrazione o un’offerta di appalto pubblico notificate e valutate nell’ambito delle rispettive procedure. Tuttavia, è possibile che i contributi finanziari di cui la Commissione è stata informata mediante la procedura di notifica siano significativi anche al di fuori di tale concentrazione o procedura di appalto.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare efficacemente con la Commissione nell’applicazione del presente regolamento. Per facilitare tale cooperazione, la Commissione dovrebbe poter istituire un meccanismo di cooperazione.

(59)

Al fine di raccogliere informazioni sulle sovvenzioni estere, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare indagini su settori specifici dell’economia, su particolari tipi di attività economica o sull’uso di particolari strumenti di sovvenzioni estere. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di avvalersi delle informazioni ottenute tramite tali indagini di mercato per esaminare talune operazioni nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

(60)

Qualora la Commissione sospetti l’esistenza di ripetute sovvenzioni estere distorsive del mercato interno o qualora varie azioni di esecuzione a norma del presente regolamento individuino sovvenzioni estere distorsive del mercato interno concesse dallo stesso paese terzo, la Commissione dovrebbe potere avviare un dialogo con il paese terzo interessato per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno. Qualora un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo preveda un meccanismo di consultazione riguardante le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tale meccanismo di consultazione potrebbe essere utilizzato per facilitare il dialogo con il paese terzo. Il dialogo con il paese terzo non dovrebbe impedire alla Commissione di avviare o proseguire esami a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei pertinenti sviluppi.

(61)

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno limitare il periodo entro il quale la Commissione può esaminare una sovvenzione estera a dieci anni dalla data di concessione.

(62)

Per gli stessi motivi, è opportuno prevedere termini di prescrizione per infliggere e applicare ammende o penalità di mora.

(63)

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno che la Commissione pubblichi o renda pubbliche, se del caso, integralmente o in forma sintetica tutte le decisioni che adotta a norma del presente regolamento.

(64)

Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, la Commissione dovrebbe rispettare le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate e dei segreti aziendali, conformemente all’articolo 339 TFUE. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), a seconda dei casi.

(65)

Qualora le informazioni contrassegnate dalle imprese come riservate o come segreto aziendale non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di decidere in quale misura tali informazioni sono divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare tali informazioni riservate dovrebbe precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, di modo che il destinatario possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche di eventuali misure provvisorie.

(66)

È opportuno che le imprese oggetto di indagine a norma del presente regolamento abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione e abbiano pertanto il diritto di accedere al fascicolo. Pur garantendo la tutela dei diritti di difesa delle imprese oggetto di indagine, è essenziale che i segreti commerciali siano protetti.

(67)

Previo consenso del fornitore delle informazioni, la Commissione dovrebbe poter utilizzare le informazioni acquisite a norma del presente regolamento in applicazione di altri atti dell’Unione.

(68)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, dell’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (12) della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (13) e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (14).

(69)

L’attuazione del presente regolamento da parte dell’Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione e all’accordo OMC ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l’Unione o gli Stati membri hanno aderito. Il presente regolamento dovrebbe integrare gli sforzi dell’Unione volti a migliorare le norme multilaterali per contrastare le sovvenzioni distorsive.

(70)

Le restrizioni alle libertà di cui agli articoli 34, 49, 56 e 63 TFUE possono essere giustificate dalla necessità di evitare una concorrenza sleale, a condizione che tali restrizioni, come altre restrizioni delle libertà fondamentali, rispettino i principi generali del diritto dell’Unione, quali la proporzionalità, la certezza del diritto e i diritti fondamentali.

(71)

È possibile che l’attuazione del presente regolamento si sovrapponga a norme settoriali, in particolare nel settore del trasporto marittimo e aereo. È pertanto necessario chiarire la relazione tra il presente regolamento e gli strumenti settoriali relativi alle sovvenzioni estere, vale a dire il regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio (15), il regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e il regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(72)

Gli atti adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggetti al controllo della Corte di giustizia conformemente all’articolo 263 TFUE. È opportuno attribuire alla Corte di giustizia, conformemente all’articolo 261 TFUE, competenza giurisdizionale anche di merito relativamente alle decisioni mediante le quali la Commissione impone ammende o penalità di mora.

(73)

Al fine di promuovere la prevedibilità del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare regolarmente orientamenti riguardanti i criteri per determinare l’esistenza di una distorsione causata da una sovvenzione estera sul mercato interno, l’applicazione della valutazione comparata, l’applicazione del suo potere di richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione o di contributi finanziari esteri ricevuti da un operatore economico nell’ambito di una procedura di appalto pubblico e la valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico. Nel formulare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri. Al fine di agevolare l’attuazione del presente regolamento nelle prime fasi della sua applicazione, la Commissione dovrebbe adoperarsi per rendere pubblici i chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni prima della pubblicazione degli orientamenti.

(74)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e riguardare: le decisioni che concludono le indagini approfondite, l’imposizione di misure provvisorie, le decisioni sulle concentrazioni attuate in violazione dell’obbligo di notifica o in violazione di una decisione con impegni o di una decisione che vieta una concentrazione o l’aggiudicazione dell’appalto nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la revoca di talune decisioni e le competenze di esecuzione relative alla forma, al contenuto, ai dettagli procedurali e agli elementi correlati relativi all’esame preliminare e all’indagine approfondita.

(75)

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di istituire una procedura semplificata in base alla quale tratta determinate concentrazioni o procedure di appalto pubblico partendo dal presupposto che paiono meno suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza sul mercato interno a causa di sovvenzioni estere.

(76)

Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, con l’obiettivo di assicurare un’idonea copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d’ufficio, limitando nel contempo indebiti oneri amministrativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, nonché la riduzione dei termini per l’esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Fatta salva la possibilità di modificare le soglie di notifica per le concentrazioni e gli appalti pubblici mediante una proposta legislativa, anche nel contesto del riesame previsto dal presente regolamento, tali soglie possono essere modificate mediante un atto delegato una volta durante il periodo di delega a norma del presente regolamento. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tale atto dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(77)

Se una concentrazione è soggetta all’obbligo di notifica a norma del presente regolamento, i contributi finanziari concessi a uno qualsiasi dei partecipanti alla concentrazione nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Nel contesto di una procedura di appalto pubblico, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche a un contributo finanziario concesso a un operatore economico nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Scopo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un quadro armonizzato per affrontare le distorsioni causate, direttamente o indirettamente, da sovvenzioni estere, al fine di garantire condizioni di parità. Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni sul mercato interno e per porre rimedio a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

2.   Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere concesse a un’impresa, compresa un’impresa pubblica controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, che eserciti un’attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un’attività economica nel mercato interno, tra l’altro, qualsiasi impresa che acquisisca il controllo di un’impresa stabilita nell’Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipi a una procedura di appalto pubblico nell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

per «impresa» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, si intende l’operatore economico come definito all’articolo 1, punto 14), della direttiva 2009/81/CE, dell’articolo 5, punto 2), della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 2, punto 6), della direttiva 2014/25/UE;

2)

per «appalto» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, salvo diversa indicazione, si intendono l’appalto pubblico come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli appalti come definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2009/81/CE, gli appalti di lavori, forniture e servizi come definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE, e la concessione come definita all’articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

3)

per «procedura di appalto pubblico» si intende:

a)

qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;

b)

una procedura per l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;

c)

le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, a meno che non siano esentate dagli Stati membri sulla base dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

d)

le procedure di aggiudicazione di appalti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE;

4)

per «amministrazione aggiudicatrice» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’amministrazione aggiudicatrice come definita all’articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

5)

per «ente aggiudicatore» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’ente aggiudicatore come definito all’articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

6)

per «procedura in più fasi» si intende una procedura di appalto pubblico ai sensi degli articoli da 28 a 32 della direttiva 2014/24/UE e degli articoli da 46 a 52 della direttiva 2014/25/UE, ossia la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, il dialogo competitivo o i partenariati per l’innovazione, oppure una procedura analoga ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

Articolo 3

Esistenza di una sovvenzione estera

1.   Ai fini del presente regolamento, si ritiene che esista una sovvenzione estera quando un paese terzo fornisce direttamente o indirettamente un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una o più imprese o a uno o più settori.

2.   Ai fini del presente regolamento, un contributo finanziario comprende, tra l’altro:

a)

trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito;

b)

la rinuncia a entrate altrimenti dovute, quali esenzioni fiscali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata; oppure

c)

la fornitura o l’acquisto di beni o servizi.

Un contributo finanziario concesso da un paese terzo comprende un contributo finanziario erogato:

a)

dall’amministrazione centrale e dalle autorità pubbliche a tutti gli altri livelli;

b)

da un soggetto pubblico straniero le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo dell’amministrazione nell’economia; oppure

c)

da un soggetto privato le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 4

Distorsioni sul mercato interno

1.   Si ritiene che esista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. Una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori, che possono includere, in particolare:

a)

l’importo della sovvenzione estera;

b)

la natura della sovvenzione estera;

c)

la situazione dell’impresa, comprese le sue dimensioni, e dei mercati o settori interessati;

d)

il livello e l’evoluzione dell’attività economica dell’impresa nel mercato interno;

e)

la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

2.   Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi, si considera improbabile che provochi distorsioni sul mercato interno.

3.   Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore all’importo di un aiuto «de minimis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 per paese terzo nell’arco di tre anni consecutivi, tale sovvenzione estera deve essere considerata non distorsiva del mercato interno.

4.   Si può ritenere che una sovvenzione estera non provochi distorsioni sul mercato interno nella misura in cui è intesa a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali.

Articolo 5

Categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di provocare distorsioni sul mercato interno

1.   È molto probabile che una sovvenzione estera provochi distorsioni sul mercato interno se rientra in una delle categorie seguenti:

a)

sovvenzione estera concessa a un’impresa in difficoltà, vale a dire un’impresa che è probabile che cessi la propria attività a breve o medio termine in assenza di una sovvenzione, a meno che non esista un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale impresa e che preveda un significativo contributo proprio da parte dell’impresa;

b)

sovvenzione estera sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell’impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia;

c)

misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

d)

sovvenzione estera che facilita direttamente una concentrazione;

e)

sovvenzione estera che consente a un’impresa di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa, in base alla quale l’impresa potrebbe aggiudicarsi l’appalto.

2.   All’impresa oggetto di indagine è concessa la possibilità di fornire informazioni pertinenti per stabilire se una sovvenzione estera che rientra in una delle categorie di cui al paragrafo 1 non provochi distorsioni sul mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

Articolo 6

Valutazione comparata

1.   Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può effettuare una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno, a norma degli articoli 4 e 5, e gli effetti positivi sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno, considerando nel contempo altri effetti positivi della sovvenzione estera, quali effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione.

2.   Al momento di decidere se imporre misure di riparazione o accettare impegni e di definire la natura e il livello di tali misure o impegni, la Commissione tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Impegni e misure di riparazione

1.   La Commissione può imporre misure di riparazione allo scopo di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, a meno che abbia accettato impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine in conformità del paragrafo 2.

2.   La Commissione può accettare impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine se tali impegni pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno. Quando accetta tali impegni, la Commissione li rende vincolanti per l’impresa oggetto di indagine mediante una decisione con impegni in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3. Se del caso, l’ottemperanza da parte dell’impresa agli impegni concordati è monitorata.

3.   Gli impegni o le misure di riparazione devono essere proporzionati e porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione effettiva o potenziale causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

4.   Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, tra l’altro:

a)

nell’offerta di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a infrastrutture, tra cui impianti di ricerca, capacità di produzione o infrastrutture essenziali, acquisite o sostenute da sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, a meno che tale accesso non sia già previsto dalla legislazione dell’Unione;

b)

nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, anche attraverso una restrizione provvisoria dell’attività commerciale;

c)

nell’astensione da determinati investimenti;

d)

nella concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le attività acquisite o sviluppate con l’aiuto di sovvenzioni estere;

e)

nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo;

f)

nella cessione di determinate attività;

g)

nell’imposizione alle imprese dello scioglimento della concentrazione interessata;

h)

nel rimborso della sovvenzione estera, compreso un tasso d’interesse adeguato, calcolato secondo il metodo stabilito nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20);

i)

nell’imposizione alle imprese interessate dell’adattamento della loro struttura di governance.

5.   La Commissione impone, se del caso, obblighi di comunicazione e di trasparenza, comprese relazioni periodiche sull’attuazione degli impegni e delle misure di riparazione di cui al paragrafo 4.

6.   Se l’impresa oggetto di indagine propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno solo ove sia in grado di accertarne la trasparenza, la verificabilità e l’efficacia, tenendo conto del rischio di elusione.

Articolo 8

Informazioni su future concentrazioni e procedure di appalto pubblico

Nelle decisioni adottate ai sensi degli articoli 11, 25 e 31, e ove proporzionato e necessario, l’impresa oggetto di indagine può essere tenuta a informare la Commissione, per un periodo di tempo limitato, della sua partecipazione a concentrazioni o procedure di appalto pubblico. Tale condizione lascia impregiudicati gli obblighi di notifica di cui agli articoli 21 e 29.

CAPO 2

ESAME D’UFFICIO DELLE SOVVENZIONI ESTERE E RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Esame d’ufficio delle sovvenzioni estere

1.   La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, inclusi gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

2.   Gli esami d’ufficio degli appalti pubblici si limitano agli appalti aggiudicati.

Tali esami non comportano l’annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto o la risoluzione di un appalto.

Articolo 10

Esame preliminare

1.   Quando ritiene che le informazioni di cui all’articolo 9 indichino la possibile esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare, in via preliminare, se il contributo finanziario oggetto dell’esame costituisca una sovvenzione estera e se provochi distorsioni sul mercato interno. A tal fine la Commissione può, in particolare:

a)

richiedere informazioni conformemente all’articolo 13; e

b)

procedere a ispezioni all’interno e all’esterno dell’Unione conformemente all’articolo 14 o all’articolo 15.

2.   Se uno Stato membro ha informato la Commissione che è prevista o è stata avviata una procedura nazionale pertinente, la Commissione comunica a tale Stato membro l’avvio dell’esame preliminare. In particolare, la Commissione comunica l’avvio dell’esame preliminare agli Stati membri che le hanno notificato una procedura nazionale a norma del regolamento (UE) 2019/452. Se l’esame preliminare è avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico, la Commissione ne informa anche l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati.

3.   Se sulla base dell’esame preliminare dispone di elementi sufficienti per ritenere che un’impresa abbia beneficiato di una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione:

a)

adotta una decisione di avvio di un’indagine approfondita («decisione di avvio dell’indagine approfondita») che contiene una sintesi dei pertinenti elementi di fatto e di diritto e la valutazione preliminare in merito all’esistenza di una sovvenzione estera e di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno;

b)

informa l’impresa oggetto di indagine;

c)

informa gli Stati membri e, se l’indagine approfondita è avviata in relazione a una procedura di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati; e

d)

pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che invita a presentare osservazioni per iscritto entro un termine stabilito dalla Commissione.

4.   Se nel corso di un esame preliminare conclude che gli elementi per avviare l’indagine approfondita sono insufficienti, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché vi sono indicazioni insufficienti di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, la Commissione chiude l’esame preliminare, ne informa l’impresa oggetto di indagine e gli Stati membri che erano stati informati a norma del paragrafo 2, nonché l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati se l’esame preliminare era stato avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico.

Articolo 11

Indagine approfondita

1.   Nel corso dell’indagine approfondita, la Commissione procede a una valutazione ulteriore della sovvenzione estera individuata nella decisione di avvio dell’indagine approfondita e raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie conformemente agli articoli 13, 14 e 15.

2.   Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che impone misure di riparazione («decisione con misure di riparazione»). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

3.   Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno e l’impresa oggetto di indagine propone impegni che la Commissione ritiene adeguati e sufficienti a porre pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione per rendere tali impegni vincolanti per l’impresa («decisione con impegni»). Una decisione con cui viene accettato il rimborso di una sovvenzione estera conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, è considerata una decisione con impegni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione di non sollevare obiezioni («decisione di non sollevare obiezioni») se constata che:

a)

la valutazione preliminare contenuta nella decisione di avvio dell’indagine approfondita non è confermata; oppure

b)

la distorsione sul mercato interno è più che compensata dai corrispondenti effetti positivi ai sensi dell’articolo 6.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5.   Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall’avvio dell’indagine approfondita.

Articolo 12

Misure provvisorie

1.   Per preservare la concorrenza nel mercato interno ed evitare danni irreparabili, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che ordina misure provvisorie se:

a)

vi sono elementi sufficienti che indicano che un contributo finanziario costituisce una sovvenzione estera e provoca distorsioni sul mercato interno; e

b)

esistono rischi di danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato interno.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

2.   Le misure provvisorie possono consistere in particolare, ma non esclusivamente, nelle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a), c) e d). Non possono essere adottate misure provvisorie in relazione a procedure di appalto pubblico.

3.   Le misure provvisorie si applicano per un periodo determinato, che, se necessario e opportuno, può essere prorogato, oppure fino all’adozione della decisione finale.

Articolo 13

Richieste di informazioni

1.   Per svolgere i compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può chiedere informazioni conformemente al presente articolo.

2.   La Commissione può chiedere alle imprese oggetto di indagine di fornire tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative alle loro offerte nell’ambito di procedure di appalto pubblico.

3.   La Commissione può chiedere tali informazioni anche ad altre imprese o associazioni di imprese, comprese informazioni relative alle loro offerte nell’ambito di procedure di appalto pubblico, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità.

4.   La richiesta di informazioni a norma dei paragrafi 2 o 3:

a)

indica espressamente la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa quali sono le informazioni richieste e fissa un termine adeguato entro il quale tali informazioni devono essere fornite;

b)

contiene una dichiarazione attestante che, se le informazioni fornite sono inesatte, incomplete o fuorvianti, possono essere inflitte le ammende o le penalità di mora di cui all’articolo 17;

c)

contiene una dichiarazione attestante che, conformemente all’articolo 16, in caso di mancata collaborazione la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati a sua disposizione.

5.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono alla stessa tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento. Si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, lettera a).

6.   La Commissione può anche chiedere ai paesi terzi di fornire tutte le informazioni necessarie. Si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, lettere a) e c).

7.   La Commissione può sentire una persona fisica o giuridica che vi acconsenta allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto di un’indagine. Se l’audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, prima dell’audizione la Commissione:

a)

ne informa lo Stato membro nel cui territorio deve avere luogo l’audizione; oppure

b)

ottiene l’accordo del paese terzo nel cui territorio deve avere luogo l’audizione.

Articolo 14

Ispezioni all’interno dell’Unione

1.   Per l’assolvimento dei compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese e le associazioni di imprese.

2.   Quando la Commissione procede a tali ispezioni, i funzionari da essa autorizzati a svolgerle sono abilitati a:

a)

accedere a tutti i locali, i terreni e i mezzi di trasporto dell’impresa o dell’associazione di imprese;

b)

esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all’entità oggetto dell’ispezione nonché a eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti;

c)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte;

d)

apporre sigilli ai locali e ai registri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.

3.   L’impresa o l’associazione di imprese è tenuta a sottoporsi alle ispezioni disposte con decisione della Commissione. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare l’ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di una decisione della Commissione:

a)

che specifica l’oggetto e lo scopo dell’ispezione;

b)

che contiene una dichiarazione attestante che, conformemente all’articolo 16, in caso di mancata collaborazione la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati a sua disposizione;

c)

che fa riferimento alla possibilità di infliggere le ammende o le penalità di mora di cui all’articolo 17; e

d)

che afferma il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione a norma dell’articolo 263 TFUE.

4.   In tempo utile prima dell’ispezione, la Commissione informa lo Stato membro nel cui territorio tale ispezione sarà effettuata e ne comunica la data di inizio.

5.   I funzionari e le altre persone autorizzati o nominati dallo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l’ispezione prestano attivamente assistenza, su richiesta dello Stato membro o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6.   Se i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatano che un’impresa o un’associazione di imprese si oppone a un’ispezione disposta ai sensi del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’ispezione presta loro l’assistenza necessaria, richiedendo se del caso l’assistenza della forza pubblica o di un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge, in modo tale che essi possano procedere all’ispezione. Se la legislazione nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’assistenza prevista dal presente paragrafo, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

7.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro conduce nel proprio territorio le ispezioni o altre misure di accertamento dei fatti previste dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l’eventuale esistenza di sovvenzioni estere che provocano distorsioni sul mercato interno.

Articolo 15

Ispezioni al di fuori dell’Unione

Per svolgere i compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che l’amministrazione di tale paese terzo sia stata ufficialmente informata e non sollevi obiezioni all’ispezione. La Commissione può inoltre chiedere all’impresa o all’associazione di imprese di acconsentire all’ispezione. Si applica mutatis mutandis l’articolo 14, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 16

Omessa collaborazione

1.   La Commissione può adottare una decisione a norma dell’articolo 10, dell’articolo 11, dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o dell’articolo 31, paragrafo 2, sulla base dei dati disponibili, se un’impresa oggetto di indagine o un paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera:

a)

fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 13;

b)

omette di fornire le informazioni richieste entro il termine impartito dalla Commissione;

c)

rifiuta di sottoporsi all’ispezione della Commissione all’interno o all’esterno dell’Unione disposta a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 15; oppure

d)

ostacola in altro modo l’esame preliminare o l’indagine approfondita.

2.   Se un’impresa o un’associazione di imprese, uno Stato membro o il paese terzo forniscono alla Commissione informazioni inesatte o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione.

3.   Se un’impresa, compresa un’impresa pubblica direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, omette di fornire le informazioni necessarie per determinare se un contributo finanziario le conferisca un vantaggio, si può ritenere che abbia beneficiato di un vantaggio.

4.   Quando si utilizzano i dati disponibili, l’esito della procedura può essere meno favorevole per l’impresa che nell’ipotesi della collaborazione.

Articolo 17

Ammende e penalità di mora

1.   La Commissione può infliggere, mediante decisione, ammende o penalità di mora se un’impresa o un’associazione di imprese, intenzionalmente o per negligenza:

a)

fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 13 oppure non fornisce le informazioni entro il termine previsto;

b)

durante le ispezioni di cui all’articolo 14 fornisce i registri o gli altri documenti aziendali richiesti in forma incompleta;

c)

in risposta a una domanda di chiarimenti a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c):

i)

fornisce una risposta inesatta o fuorviante;

ii)

non rettifica entro il termine stabilito dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante fornita da un membro del personale; oppure

iii)

non fornisce o rifiuta di fornire una risposta completa sui fatti inerenti all’oggetto e allo scopo delle ispezioni disposte mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3;

d)

rifiuta di sottoporsi alle ispezioni disposte a norma dell’articolo 14 o ha rimosso i sigilli apposti a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera d); o

e)

non rispetta le condizioni di accesso al fascicolo o la procedura di divulgazione delle informazioni imposte dalla Commissione a norma dell’articolo 42, paragrafo 4.

2.   Le ammende inflitte a norma del paragrafo 1 non superano l’1 % del fatturato totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente.

3.   Le penalità di mora inflitte a norma del paragrafo 1 non superano il 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall’impresa o dell’associazione di imprese interessata nell’esercizio finanziario precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione e fino alla presentazione delle informazioni complete ed esatte richieste dalla Commissione, o finché non si sottopone a un’ispezione.

4.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, lettera a), la Commissione fissa un termine finale di due settimane entro cui dovrà ricevere, da parte dell’impresa o dell’associazione di imprese, le informazioni mancanti.

5.   Se un’impresa non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell’articolo 12 o a una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, la Commissione può, mediante decisione, infliggere:

a)

ammende non superiori al 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata nell’esercizio finanziario precedente; o

b)

penalità di mora non superiori al 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall’impresa interessata nell’esercizio finanziario precedente per ogni giorno di inadempienza, a decorrere dal giorno della decisione della Commissione che infligge tali penalità di mora e fino a quando la Commissione non accerti che l’impresa interessata si è conformata alla decisione.

La Commissione può inoltre infliggere tali ammende o penalità di mora qualora l’impresa non si conformi a una decisione adottata ai sensi degli articoli 11, 25 o 31 che obbliga l’impresa a informare la Commissione della sua futura partecipazione a concentrazioni o procedure di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 8.

6.   Nello stabilire l’importo dell’ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata dell’infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

7.   Qualora l’impresa o l’associazione di imprese interessata abbia adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l’ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità.

Articolo 18

Revoca

1.   La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, 3 o 4, dell’articolo 25, paragrafo 3 e dell’articolo 31, paragrafo 1, 2 o 3, e adottare un nuovo atto di esecuzione in forma di decisione se:

a)

l’impresa destinataria della decisione iniziale agisce in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte;

b)

la decisione iniziale si rivela basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti;

c)

gli impegni o le misure di riparazione non sono efficaci.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

2.   La revoca e l’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 1 non pregiudicano la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore di aggiudicare un appalto. Esse non pregiudicano neanche un appalto già concluso a seguito di tale decisione di aggiudicazione.

CAPO 3

CONCENTRAZIONI

Articolo 19

Distorsioni sul mercato interno imputabili alle sovvenzioni estere concesse nell’ambito di concentrazioni

Nel valutare se una sovvenzione estera in una concentrazione provochi una distorsione sul mercato interno ai sensi dell’articolo 4 o 5, ci si limita alla concentrazione in questione. Nella valutazione sono prese in considerazione soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo.

Articolo 20

Concentrazioni e soglie di notifica

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che esista una concentrazione quando una modifica duratura del controllo risulta da uno degli eventi seguenti:

a)

la fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o di parti di tali imprese;

b)

l’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

2.   La costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma è considerata una concentrazione ai sensi del paragrafo 1.

3.   Ai fini del presente regolamento, si considera che esista una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica quando in una concentrazione:

a)

almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l’impresa acquisita o l’impresa comune è stabilita nell’Unione e genera nell’Unione un fatturato totale pari ad almeno 500 milioni di EUR; e

b)

le imprese seguenti hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a 50 milioni di EUR da paesi terzi nei tre anni precedenti la conclusione dell’accordo, l’annuncio dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo:

i)

nel caso di acquisto, l’acquirente o gli acquirenti e l’impresa acquisita;

ii)

nel caso di una fusione, le imprese fuse;

iii)

nel caso di un’impresa comune, le imprese che creano l’impresa comune e l’impresa comune.

4.   Si ritiene che non vi sia concentrazione quando:

a)

un ente creditizio, un altro istituto finanziario o una società di assicurazioni la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un’impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell’intera impresa o di parti di essa ovvero di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dalla data dell’acquisizione;

b)

il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all’insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c)

le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono effettuate dalle imprese di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), a condizione che siano esercitati i diritti di voto inerenti alla partecipazione, in particolare per quanto riguarda la nomina dei membri degli organi di gestione e controllo delle imprese nelle quali detengono partecipazioni, soltanto ai fini di mantenere il pieno valore di tali investimenti e non di determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

Il periodo di un anno di cui al primo comma, lettera a), previa richiesta può essere prorogato dalla Commissione se l’ente, l’istituto o la società in questione può dimostrare che non era ragionevolmente possibile effettuare la vendita entro i termini stabiliti.

5.   Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’impresa, in particolare mediante:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa.

6.   Il controllo è acquisito dalle persone o dalle imprese che:

a)

sono titolari dei diritti o beneficiari dei contratti in questione; oppure

b)

pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, hanno il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Articolo 21

Notifica preventiva delle concentrazioni

1.   Le concentrazioni soggette ad obbligo di notifica sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, dell’annuncio dell’offerta pubblica o dell’acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le imprese interessate possono inoltre notificare la concentrazione proposta quando dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, a condizione che l’accordo o l’offerta previsti diano luogo a una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del paragrafo 1.

3.   Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), o nell’assunzione di un controllo comune ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), sono notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell’operazione di fusione o da quelle che acquisiscono il controllo comune, a seconda dei casi. Negli altri casi, l’obbligo di notifica incombe alla persona o all’impresa che acquisisce il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese.

4.   Se le imprese interessate non rispettano l’obbligo di notifica, la Commissione può esaminare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 4.

5.   La Commissione può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione che non sia soggetta ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora essa sospetti che possano essere state concesse sovvenzioni estere alle imprese interessate nei tre anni precedenti la concentrazione. Ai fini del presente regolamento, tale concentrazione è considerata una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica.

Articolo 22

Calcolo del fatturato

1.   Il fatturato totale comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio finanziario e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di un’impresa interessata non comprende le vendite dei prodotti o le forniture di servizi tra le imprese di cui al paragrafo 4.

Il fatturato nell’Unione comprende i prodotti venduti e i servizi forniti a imprese o a consumatori nell’Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l’acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il venditore o i venditori il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

Tuttavia, due o più operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni sono da considerarsi un’unica concentrazione realizzata il giorno dell’ultima operazione.

3.   In luogo del fatturato si utilizzano gli elementi seguenti:

a)

per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, la somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio (22), al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate a dette voci:

i)

interessi e proventi assimilati;

ii)

proventi di valori mobiliari:

proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

proventi di partecipazioni,

proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii)

proventi per commissioni;

iv)

profitti netti da operazioni finanziarie;

v)

altri proventi di gestione;

b)

per le imprese di assicurazioni, il valore di premi lordi emessi, che comprende tutti gli importi incassati o da incassare in relazione a contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte e dei contributi parafiscali riscossi sull’importo dei singoli premi o sul relativo volume complessivo;

Ai fini della lettera a), per un ente creditizio o un istituto finanziario, il fatturato nell’Unione comprende le voci di provento definite sotto tale lettera che sono ricevute dalla succursale o dalla divisione di tale ente o istituto stabilita nell’Unione.

Ai fini della lettera b), per un’impresa di assicurazione, il fatturato nell’Unione comprende i premi lordi ricevuti da residenti dell’Unione.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il fatturato totale di un’impresa interessata è calcolato sommando i rispettivi fatturati:

a)

dell’impresa interessata;

b)

delle imprese nelle quali l’impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:

i)

di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio;

ii)

del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;

iii)

del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o d’amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente tali imprese; o

iv)

del diritto di gestire gli affari di tali imprese;

c)

delle imprese che detengono nell’impresa interessata uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b);

d)

delle imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera c) detiene uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b);

e)

delle imprese nelle quali due o più imprese di cui alle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente di uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b).

5.   Se le imprese interessate dispongono congiuntamente dei diritti o dei poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), ai fini del calcolo del fatturato totale delle imprese interessate:

a)

si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l’impresa comune e qualsiasi impresa terza e tale fatturato è ripartito in parti uguali tra le imprese interessate;

b)

non si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l’impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e).

Articolo 23

Contributo finanziario totale

Il contributo finanziario totale a favore di un’impresa interessata è calcolato sommando i rispettivi contributi finanziari forniti da paesi terzi a tutte le imprese di cui all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 22, paragrafo 4, lettere da a) a e).

Articolo 24

Sospensione delle concentrazioni e termini

1.   Una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica non può essere realizzata prima della notifica.

Inoltre:

a)

se la Commissione riceve una notifica completa, la concentrazione non è realizzata per un periodo di 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento;

b)

se la Commissione avvia un’indagine approfondita entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, la concentrazione non è realizzata per un periodo di 90 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita. Tale termine è prorogato di 15 giorni lavorativi se le imprese interessate propongono impegni, a norma dell’articolo 7, al fine di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno;

c)

se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a) o b), la concentrazione può essere realizzata dopo l’adozione della decisione.

Il periodo di tempo di cui alle lettere a) e b) decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o all’adozione della pertinente decisione della Commissione.

2.   Il paragrafo 1 non osta all’esecuzione di un’offerta pubblica o di una serie di operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

a)

la concentrazione sia notificata senza indugio alla Commissione a norma dell’articolo 21; e

b)

l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può accordare, su richiesta, una deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2. Una richiesta di concessione di una deroga specifica i relativi motivi. Nel decidere in merito alla richiesta, la Commissione tiene conto in particolare degli effetti della sospensione su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione o su una terza parte e del rischio di distorsione sul mercato interno che la concentrazione comporta. Tale deroga può essere subordinata al rispetto di determinate condizioni e di determinati obblighi volti a garantire che non si producano distorsioni sul mercato interno. Una deroga può essere richiesta e accordata in qualsiasi momento, prima della notifica o a operazione avvenuta.

4.   I termini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sono prorogati se le imprese interessate fanno richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita a norma dell’articolo 10. Le imprese interessate possono presentare una sola richiesta in tal senso.

I termini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo possono essere prorogati, in qualsiasi momento successivo all’avvio dell’indagine approfondita, dalla Commissione con l’accordo delle imprese interessate.

La durata totale delle proroghe concesse a norma del presente paragrafo non può superare i 20 giorni lavorativi.

5.   La Commissione può eccezionalmente sospendere i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo se le imprese non hanno fornito tutte le informazioni richieste dalla stessa a norma dell’articolo 13 o se si sono rifiutate di sottoporsi a un’ispezione disposta mediante decisione conformemente all’articolo 14.

6.   La Commissione può adottare una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, senza essere vincolata ai termini di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, se:

a)

constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione degli impegni previsti da una decisione adottata a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a); oppure

b)

una decisione è stata revocata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1.

7.   Qualsiasi operazione effettuata in violazione del paragrafo 1 del presente articolo è considerata valida solo dopo l’adozione di una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3.

8.   Il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, a meno che gli acquirenti e i venditori fossero consapevoli o avrebbero dovuto essere consapevoli del fatto che l’operazione era realizzata in violazione del paragrafo 1.

Articolo 25

Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita delle concentrazioni notificate

1.   Alle concentrazioni notificate si applicano l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 12 a 16 e l’articolo 18.

2.   La Commissione può avviare un’indagine approfondita a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa.

3.   Al termine dell’indagine approfondita, la Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una delle seguenti decisioni:

a)

una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3;

b)

una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 4; o

c)

una decisione che vieta una concentrazione, se la Commissione constata che una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno a norma degli articoli da 4 a 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   Le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottate entro 90 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita, fatte salve le eventuali proroghe di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5. Se la Commissione non adotta una decisione entro tale termine, le imprese interessate sono autorizzate a realizzare la concentrazione.

5.   In ogni richiesta di informazioni inviata a un’impresa, la Commissione precisa se i termini saranno sospesi a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, nel caso in cui l’impresa non fornisca informazioni complete entro il termine prescritto.

6.   Se constata che una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, o notificata su richiesta della Commissione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, è già stata realizzata e che le sovvenzioni estere in tale concentrazione provocano distorsioni sul mercato interno ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione può adottare uno delle seguenti misure:

a)

ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell’entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione; o, qualora tale ripristino non sia possibile dissolvendo la concentrazione, qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione;

b)

ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese interessate dissolvano la concentrazione o prendano altre misure di ripristino della situazione anteriore, come prescritto nella sua decisione.

La Commissione può imporre le misure di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo o mediante decisione separata.

La Commissione può adottare, per mezzo di un atto di esecuzione nella forma di una decisione, una delle misure di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo se constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione di una decisione adottata a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo secondo la quale, in assenza degli impegni, la concentrazione avrebbe soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

7.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione in forma di decisione per ordinare le misure provvisorie di cui all’articolo 12 anche quando:

a)

una concentrazione è realizzata in violazione dell’articolo 21;

b)

una concentrazione è realizzata in violazione di una decisione con impegni ai sensi del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 26

Ammende e interessi di mora applicabili alle concentrazioni

1.   La Commissione può infliggere le ammende o gli interessi di mora di cui all’articolo 17.

2.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica a norma dell’articolo 21 o in un’integrazione successiva.

3.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere alle imprese interessate ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali imprese intenzionalmente o per negligenza:

a)

omettano di notificare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 21 prima della sua realizzazione, a meno che non siano espressamente autorizzate a farlo a norma dell’articolo 24;

b)

realizzino una concentrazione notificata in violazione dell’articolo 24;

c)

realizzino una concentrazione notificata vietata a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c);

d)

abbiano eluso o tentato di eludere gli obblighi di notifica di cui all’articolo 39, paragrafo 1.

CAPO 4

PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO

Articolo 27

Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno nell’ambito di procedure di appalto pubblico

Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell’ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione. La valutazione a norma dell’articolo 4 dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno e di un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto. Soltanto le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la notifica sono prese in considerazione ai fini della valutazione.

Articolo 28

Soglie di notifica nelle procedure di appalto pubblico

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di appalto pubblico se:

a)

il valore stimato di tale appalto pubblico o dell’accordo quadro al netto dell’IVA, calcolato a norma delle disposizioni di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 5 della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 16 della direttiva 2014/25/UE, ovvero di un appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, è pari o superiore a 250 milioni di EUR; e

b)

all’operatore economico, comprese le sue imprese figlie senza autonomia commerciale, le sue società di partecipazione e, se del caso, i suoi principali subappaltatori e fornitori coinvolti nella stessa offerta nell’ambito della procedura di appalto pubblico sono stati concessi contributi finanziari totali pari o superiori a 4 milioni di EUR per paese terzo nei tre anni precedenti la notifica o, se del caso, la notifica aggiornata.

2.   Laddove l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore decida di suddividere l’appalto in lotti, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di un appalto pubblico se il valore stimato dell’appalto al netto dell’IVA supera la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera a), se il valore del lotto o il valore totale di tutti i lotti per i quali l’offerente presenta un’offerta è pari o superiore a 125 milioni di EUR e se il contributo finanziario estero è pari o superiore alla soglia stabilita al paragrafo 1, lettera b).

3.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE non rientrano nel presente capo.

4.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 50, lettera d), della direttiva 2014/25/UE sono disciplinate dalle disposizioni del capo 2 del presente regolamento e sono escluse dall’applicazione del capo 4 del presente regolamento.

5.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, se i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un operatore economico, a norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 50, lettera c), della direttiva 2014/25/UE e il valore stimato dell’appalto è pari o superiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli operatori economici che presentano un’offerta o una domanda di partecipazione informano la Commissione circa tutti i contributi finanziari esteri se la condizione fissata al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è soddisfatta. Fatta salva la possibilità di avviare un esame a norma del capo 2 del presente regolamento, la presentazione di tali informazioni non è considerata una notifica e non è oggetto di indagini a norma del presente capo.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dichiara nel bando di gara o, qualora si ricorra a una procedura senza pubblicazione preventiva, nei documenti di gara che gli operatori economici sono soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 29. L’assenza di tale dichiarazione non pregiudica tuttavia l’applicazione del presente regolamento per gli appalti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Articolo 29

Notifica preventiva o dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   Qualora siano soddisfatte le condizioni per la notifica dei contributi finanziari conformemente all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, gli operatori economici che partecipano a una procedura di appalto pubblico notificano all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore tutti i contributi finanziari esteri di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b). In tutti gli altri casi gli operatori economici elencano, in una dichiarazione, tutti i contributi finanziari esteri ricevuti e confermano che i contributi finanziari esteri ricevuti non sono soggetti ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b). Nell’ambito di una procedura aperta, la notifica o la dichiarazione è presentata una sola volta, unitamente all’offerta. In una procedura in più fasi, la notifica o la dichiarazione è presentata due volte: dapprima insieme alla domanda di partecipazione, dopodiché sotto forma di notifica aggiornata o di dichiarazione aggiornata insieme all’offerta presentata o all’offerta definitiva.

2.   Una volta presentata la notifica o la dichiarazione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore trasmette senza indugio la notifica o la dichiarazione alla Commissione.

3.   In assenza di notifica o di dichiarazione nella domanda di partecipazione o nell’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere agli operatori economici interessati di presentare il documento pertinente entro 10 giorni lavorativi. Le offerte o le domande di partecipazione degli operatori economici cui si applicano gli obblighi del presente articolo e che, malgrado la richiesta presentata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore a norma del presente paragrafo, non sono corredate della notifica o della dichiarazione presentata a norma del paragrafo 1, sono dichiarate irregolari e respinte dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa la Commissione di tale rigetto.

4.   La Commissione esamina senza indebito ritardo il contenuto della notifica ricevuta. Se la Commissione ritiene che la notifica sia incompleta, comunica le sue conclusioni all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore e all’operatore economico interessato e chiede a quest’ultimo di completare il suo contenuto entro 10 giorni lavorativi. Se una notifica che accompagna un’offerta o una domanda di partecipazione rimane incompleta nonostante la richiesta della Commissione a norma del presente paragrafo, la Commissione adotta una decisione che dichiara irregolare tale offerta. In tale decisione la Commissione chiede inoltre all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di adottare una decisione di rigetto di tale offerta irregolare o di tale domanda di partecipazione irregolare.

5.   L’obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente articolo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, nonché i subappaltatori principali e i fornitori principali noti al momento della presentazione della notifica o dichiarazione completa, o della notifica o dichiarazione completa aggiornata. Ai fini del presente regolamento, un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la sua partecipazione garantisce l’apporto di elementi essenziali ai fini dell’esecuzione dell’appalto e, in ogni caso, se la quota economica del suo contributo supera il 20 % del valore dell’offerta presentata.

6.   L’appaltatore principale ai sensi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE o il concessionario principale ai sensi della direttiva 2014/23/UE, garantisce la presentazione della notifica o della dichiarazione per conto dei raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Ai fini dell’articolo 33, l’appaltatore principale o il concessionario principale è responsabile solo della veridicità dei dati connessi ai propri contributi finanziari esteri.

7.   Qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’esame delle offerte sospetti la presenza di sovvenzioni estere, sebbene sia stata presentata una dichiarazione, comunica tali sospetti alla Commissione senza indugio. Fatti salvi i poteri delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, di esaminare se un’offerta è anormalmente bassa, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non effettua una valutazione del carattere anormalmente basso di un’offerta qualora tale valutazione sia avviata soltanto sulla base dei sospetti che indicano l’eventuale presenza di sovvenzioni estere. Se la Commissione conclude che non esiste un’offerta indebitamente vantaggiosa ai sensi del presente regolamento, ne informa l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati. Altre persone fisiche o giuridiche possono riferire alla Commissione qualsiasi informazione relativa alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno e possono comunicare qualsiasi sospetto di eventuale falsa dichiarazione.

8.   Fatta salva la possibilità per la Commissione di avviare una procedura d’ufficio, qualora sospetti che un operatore economico possa aver beneficiato di sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri forniti da paesi terzi a tale operatore economico in qualsiasi procedura di appalto pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, o che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4. Se la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, il contributo finanziario è considerato un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell’ambito di una procedura di appalto pubblico ed è oggetto delle disposizioni di cui al capo 4.

Articolo 30

Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita sui contributi finanziari notificati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   Ai contributi finanziari notificati nel quadro di procedure di appalto pubblico si applicano l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 13 a 16, e gli articoli 18 e 23.

2.   La Commissione effettua un esame preliminare entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento una notifica completa. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri 10 giorni lavorativi una volta sola.

3.   La Commissione decide se avviare un’indagine approfondita entro il termine previsto per il completamento dell’esame preliminare e ne informa senza indugio l’operatore economico interessato e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

4.   Se la Commissione ha chiuso un esame preliminare senza adottare una decisione e riceve nuove informazioni che la portano a sospettare che una notifica o dichiarazione presentata non fosse completa, o qualora tale notifica o dichiarazione non sia trasferita alla Commissione, essa può chiedere informazioni supplementari a norma dell’articolo 29, paragrafo 1. La Commissione può riaprire un esame preliminare sulla base di queste nuove informazioni. Se l’esame preliminare è avviato a norma del presente capo, e fatta salva la possibilità di avviare un esame preliminare a norma del capo 2, qualora fosse necessario, il punto di partenza per la determinazione della durata dell’esame preliminare è il ricevimento della nuova notifica o dichiarazione da parte della Commissione.

5.   La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell’indagine approfondita entro 110 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta di 20 giorni lavorativi, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, in casi eccezionali debitamente giustificati, tra cui le indagini di cui al paragrafo 6 o nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b).

6.   In deroga al paragrafo 2, qualora la procedura di appalto pubblico sia una procedura in più fasi, la Commissione esamina la notifica completa presentata con la domanda di partecipazione entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, senza concludere l’esame preliminare o adottare una decisione sull’avvio di un’indagine approfondita. Dopo la scadenza del termine di 20 giorni lavorativi, l’esame preliminare è sospeso fino alla presentazione di un’offerta definitiva o di un’offerta in caso di una procedura ristretta. Una volta presentata l’offerta o l’offerta definitiva contenente una notifica completa aggiornata, l’esame preliminare riprende e la Commissione dispone di 20 giorni lavorativi per finalizzarlo, tenendo conto di eventuali informazioni supplementari. La Commissione adotta una decisione che chiude ogni conseguente indagine approfondita entro 90 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica aggiornata completa.

Articolo 31

Decisioni della Commissione

1.   Se, al termine dell’indagine approfondita, la Commissione constata che un operatore economico beneficia di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno a norma degli articoli 4, 5 e 6 e se l’operatore economico interessato propone impegni che eliminano integralmente ed efficacemente la distorsione sul mercato interno, essa adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

2.   Se l’operatore economico interessato non propone impegni o se la Commissione ritiene che gli impegni di cui al paragrafo 1 non siano né appropriati né sufficienti per eliminare integralmente ed efficacemente la distorsione, la Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico interessato («decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto»). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2. A seguito di tale decisione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore respinge l’offerta.

3.   Se, a seguito di un’indagine approfondita, la Commissione non constata che un operatore economico beneficia di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, essa adotta un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 4. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.   La valutazione ai sensi dell’articolo 6 non comporta una modifica dell’offerta o dell’offerta definitiva presentata dall’operatore economico che sia incompatibile con il diritto dell’Unione.

Articolo 32

Valutazioni delle procedure di appalto pubblico caratterizzate da obbligo di notifica e sospensione dell’aggiudicazione

1.   Durante l’esame preliminare e l’indagine approfondita, tutte le fasi procedurali della procedura di appalto pubblico possono proseguire, ad eccezione dell’aggiudicazione dell’appalto.

2.   Se la Commissione decide, a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, di avviare un’indagine approfondita, l’appalto non è aggiudicato a un operatore economico che ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 29 fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, o prima che siano scaduti i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 5 o 6. Se la Commissione non ha adottato una decisione entro il termine applicabile, l’appalto può essere aggiudicato a qualsiasi operatore economico, compreso l’operatore economico che ha presentato la notifica.

3.   Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ritiene che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia stata presentata da un operatore economico che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 29 e se la Commissione non ha avviato un esame conformemente all’articolo 29, paragrafo 8, all’articolo 30, paragrafo 3, o all’articolo 30, paragrafo 4, l’appalto può essere aggiudicato all’operatore economico che ha presentato tale offerta prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all’articolo 31, o prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 30, paragrafo 2, 5 o 6, o prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all’articolo 31 concernenti altre offerte oggetto di indagine.

4.   Quando la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, concernente un’offerta che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha ritenuto essere l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto può essere aggiudicato all’operatore economico che non sia oggetto di una decisione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, che ha presentato la successiva migliore offerta.

5.   Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all’articolo 31, paragrafo 1 o 3, l’appalto può essere aggiudicato a qualsiasi operatore economico che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, compreso l’operatore economico che ha presentato la notifica di cui all’articolo 29.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa senza indebito ritardo la Commissione in merito a qualsiasi decisione relativa all’annullamento della procedura di appalto pubblico, al rigetto dell’offerta o della domanda di partecipazione dell’operatore economico interessato, alla presentazione di una nuova offerta da parte dell’operatore economico interessato o all’aggiudicazione dell’appalto.

7.   I principi che disciplinano le procedure di appalto pubblico, tra cui i principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di concorrenza, vengono rispettati nei confronti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non trattano gli operatori economici interessati in modo contrario a tali principi. I requisiti ambientali, sociali e del lavoro si applicano agli operatori economici conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE o ad altri atti normativi dell’Unione.

8.   I termini previsti dal presente capo decorrono dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o dell’adozione della pertinente decisione della Commissione.

Articolo 33

Ammende e penalità di mora applicabili ai contributi finanziari nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1.   La Commissione può infliggere le ammende o le penalità di mora di cui all’articolo 17.

2.   La Commissione può, mediante decisione, anche infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino l’1 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio finanziario precedente, qualora tali operatori economici forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica o dichiarazione a norma dell’articolo 29 o in un’integrazione successiva.

3.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende agli operatori economici interessati che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato nell’esercizio finanziario precedente qualora tali operatori economici, intenzionalmente o per negligenza:

a)

omettano di notificare, nel quadro di una procedura di appalto pubblico, i contributi finanziari esteri a norma dell’articolo 29;

b)

eludano o tenti di eludere gli obblighi di notifica di cui all’articolo 39, paragrafo 1.

CAPO 5

NORME PROCEDURALI COMUNI

Articolo 34

Relazioni tra procedure

1.   Un contributo finanziario notificato nell’ambito di una concentrazione a norma dell’articolo 21 o nel contesto di un appalto pubblico a norma dell’articolo 29 può risultare pertinente ed essere sottoposto a valutazione a norma del presente regolamento in relazione a un’altra attività economica.

2.   Un contributo finanziario sottoposto a valutazione nell’ambito di una procedura d’ufficio in relazione a una specifica attività economica a norma dell’articolo 10 o dell’articolo 11 può risultare pertinente ed essere sottoposto a valutazione a norma del presente regolamento in relazione a un’altra attività economica.

Articolo 35

Comunicazione di informazioni

1.   Qualora uno Stato membro sospetti la possibile esistenza di una sovvenzione estera che rischi di provocare distorsioni sul mercato interno, esso trasmette tali informazioni alla Commissione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere di avviare un esame preliminare a norma dell’articolo 10 o chiedere una notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, o dell’articolo 29, paragrafo 8.

2.   Una persona fisica o giuridica o un’associazione può comunicare alla Commissione qualsiasi informazione di cui disponga in merito a sovvenzioni estere che possano provocare distorsioni sul mercato interno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere di avviare un esame preliminare a norma dell’articolo 10 o chiedere una notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, o dell’articolo 29, paragrafo 8.

3.   La Commissione rende accessibili agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori interessati, in un’apposita banca dati elettronica, le versioni non riservate di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 36

Indagine di mercato

1.   Se le informazioni a disposizione della Commissione confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono provocare distorsioni sul mercato interno, la Commissione può condurre un’indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull’utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere agli Stati membri o al paese terzo interessati di fornire informazioni.

2.   La Commissione pubblica, se del caso, una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e invita a presentare osservazioni.

3.   La Commissione può utilizzare le informazioni ottenute attraverso tali indagini di mercato nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

4.   Alle indagini di mercato si applicano gli articoli 13, 14, 15 e 17.

Articolo 37

Dialogo con i paesi terzi

1.   Qualora, a seguito di un’indagine di mercato a norma dell’articolo 36, la Commissione sospetti l’esistenza di ripetute sovvenzioni estere distorsive del mercato interno o qualora varie azioni di esecuzione a norma del presente regolamento individuino sovvenzioni estere distorsive del mercato interno concesse dallo stesso paese terzo, la Commissione può avviare un dialogo con il paese terzo interessato per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica di tali sovvenzioni al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi sviluppo al riguardo.

2.   Tale dialogo con i paesi terzi non impedisce alla Commissione di intervenire a norma del presente regolamento. Le misure individuali adottate a norma del presente regolamento non sono oggetto di tale dialogo.

Articolo 38

Termini di prescrizione

1.   I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 10 e 11 sono soggetti a un termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dalla data di concessione di una sovvenzione estera a un’impresa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione sulla base dell’articolo 10, 13, 14 o 15 in relazione a una sovvenzione estera interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di 10 anni riprende a decorrere dall’inizio.

2.   I poteri della Commissione di infliggere ammende o penalità di mora a norma degli articoli 17, 26 e 33 sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l’infrazione di cui ai medesimi articoli. In caso di infrazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’infrazione cessa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione in relazione a un’infrazione di cui all’articolo 17, 26 o 33 interrompe il calcolo del termine di prescrizione per infliggere le ammende o le penalità di mora. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di tre anni riprende a decorrere dall’inizio.

3.   I poteri della Commissione di dare esecuzione alle decisioni che infliggono ammende o penalità di mora a norma degli articoli 17, 26 e 33 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata adottata la decisione della Commissione che infligge le ammende o le penalità di mora. Ogni azione intrapresa dalla Commissione, o da uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento dell’ammenda o della penalità di mora interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di cinque anni riprende a decorrere dall’inizio.

4.   Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un periodo pari al doppio del tempo del termine di prescrizione, purché la Commissione non abbia:

a)

adottato una decisione a norma dell’articolo 10 o 11 nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure

b)

inflitto un’ammenda o una penalità di mora nella situazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 39

Antielusione

1.   Un’impresa non realizza operazioni finanziarie o appalti per eludere gli obblighi di notifica di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 29, paragrafi 1, 5 e 8.

2.   Qualora sospetti che un’impresa abbia adottato o stia adottando una delle pratiche di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere a tale impresa di fornire tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per stabilire se essa abbia adottato o stia adottando le pratiche di cui al paragrafo 1 e può avviare un esame a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, o dell’articolo 30, paragrafo 4.

Articolo 40

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione rende pubblica una sintesi delle decisioni adottate a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), permettendo a qualsiasi persona fisica o giuridica, agli Stati membri o al paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera di esprimere il proprio parere.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 25, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3.

3.   Nel rendere pubbliche le sintesi e le decisioni, la Commissione tiene debitamente conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Articolo 41

Destinatari delle decisioni

1.   La Commissione notifica senza indugio una decisione indirizzata a un’impresa o a una associazione di imprese, dando all’impresa o all’associazione di imprese la possibilità di indicarle quali informazioni nella decisione ritiene riservate.

2.   La Commissione informa le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati in merito a una decisione adottata a norma dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3, indirizzata a un operatore economico partecipante a una procedura di appalto pubblico.

3.   I destinatari delle decisioni adottate a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 31, paragrafo 2, sono le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori interessati. La Commissione fornisce copia di tale decisione all’operatore economico nei confronti del quale è stata vietata l’aggiudicazione dell’appalto.

Articolo 42

Divulgazione delle informazioni e diritti di difesa

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 11, 12, 17, 18, 25, paragrafo 3, 26, 31 o 33, la Commissione dà all’impresa oggetto di indagine la possibilità di presentare osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, una decisione a norma dell’articolo 12 può essere adottata in via provvisoria, senza che l’impresa oggetto di indagine abbia avuto la possibilità di presentare preventivamente le proprie osservazioni, a condizione che la Commissione le dia tale possibilità il più presto possibile dopo aver adottato la decisione.

3.   La Commissione basa la sua decisione soltanto sui motivi rispetto ai quali le imprese interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

4.   Al fine di poter esercitare il diritto di cui al paragrafo 1, l’impresa oggetto di indagine ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione. Il diritto di accesso al fascicolo non comprende le informazioni riservate o i documenti interni della Commissione o degli Stati membri o, in particolare, gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e gli Stati membri.

Il diritto di accesso al fascicolo è subordinato al legittimo interesse delle imprese o associazioni di imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione può chiedere all’impresa oggetto di indagine e alle imprese o associazioni di imprese che le hanno fornito informazioni di concordare le condizioni per la divulgazione di tali informazioni. Se le imprese o associazioni di imprese sono in disaccordo su tali condizioni, la Commissione ha il potere di imporre le condizioni per la divulgazione delle informazioni.

Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di utilizzare e divulgare, nella misura necessaria, informazioni che dimostrino l’esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno.

Articolo 43

Segreto professionale e riservatezza

1.   Le informazioni acquisite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto per gli scopi per i quali sono state acquisite, salvo diverso accordo del fornitore delle informazioni.

2.   Gli Stati membri e la Commissione, i loro funzionari e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento in conformità delle pertinenti norme applicabili. A tal fine, non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma del presente regolamento.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di statistiche e di relazioni che non contengono informazioni che permettano l’individuazione di specifiche imprese o associazioni di imprese.

4.   La divulgazione delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento non pregiudica gli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri.

CAPO 6

RELAZIONE CON ALTRI STRUMENTI

Articolo 44

Relazione con altri strumenti

1.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione degli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (23) e del regolamento (CE) n. 139/2004.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

3.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/452.

4.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

5.   Il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) 2016/1035 fino a quando tale regolamento non diventi applicabile a norma del suo articolo 18. Qualora, dopo tale data, una sovvenzione estera rientri nell’ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2016/1035 che del presente regolamento, prevale il regolamento (UE) 2016/1035. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento relative agli appalti pubblici e alle concentrazioni prevalgono sul regolamento (UE) 2016/1035.

6.   Il presente regolamento prevale sul regolamento (CEE) n. 4057/86.

7.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/712. Le concentrazioni, quali definite all’articolo 20 del presente regolamento, che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 3 del presente regolamento. Le procedure di appalto pubblico che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 4 del presente regolamento.

8.   Il presente regolamento è interpretato in modo coerente con le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con le direttive 89/665/CEE (26) e 92/13/CEE (27) del Consiglio.

9.   Il presente regolamento non impedisce all’Unione di esercitare i propri diritti o di adempiere ai propri obblighi derivanti da accordi internazionali. Non si può svolgere un’indagine a norma del presente regolamento e imporre o lasciare in vigore misure se in contrasto con gli obblighi assunti dall’Unione a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso. In particolare, non viene intrapresa alcuna azione a norma del presente regolamento che costituisca un provvedimento specifico contro una sovvenzione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concessa da un paese terzo che è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Controllo della Corte di giustizia

Conformemente all’articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 46

Orientamenti

1.   La Commissione pubblica, al più tardi il 12 gennaio 2026, e successivamente aggiorna periodicamente, orientamenti riguardanti:

a)

l’applicazione dei criteri per determinare l’esistenza di una distorsione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

l’applicazione della valutazione comparata ai sensi dell’articolo 6;

c)

l’applicazione del suo potere di richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, o di contributi finanziari esteri ricevuti da un operatore economico nell’ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell’articolo 29, paragrafo 8; e

d)

la valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 27.

2.   Prima di emanare gli orientamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua adeguate consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri. Gli orientamenti si basano sull’esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento.

Articolo 47

Atti di esecuzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti:

a)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni a norma dell’articolo 21, compresa un’eventuale procedura semplificata, tenendo nella massima considerazione l’obiettivo di limitare gli oneri amministrativi per le parti notificanti a norma dell’articolo 21 del presente regolamento e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004;

b)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione relativa all’assenza di contributi finanziari esteri nell’ambito di procedure di appalto pubblico a norma dell’articolo 29, inclusa un’eventuale procedura semplificata;

c)

i dettagli procedurali delle dichiarazioni orali a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 15;

d)

i dettagli concernenti la divulgazione a norma dell’articolo 42 e il segreto professionale a norma dell’articolo 43;

e)

la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;

f)

norme dettagliate per il calcolo dei termini;

g)

i dettagli procedurali e i termini per proporre impegni a norma degli articoli 25 e 31;

h)

norme dettagliate sulle fasi procedurali di cui agli articoli da 29 a 32 relative alle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

3.   Prima dell’adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita a presentare osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione stessa, che non può essere inferiore a quattro settimane.

4.   I primi atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 12 luglio 2023.

Articolo 48

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 49

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 al fine di modificare, ove necessario, la soglia di notifica delle concentrazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), innalzando la soglia o diminuendo la soglia fino al 20 %, dopo aver:

a)

valutato tale soglia alla luce della propria esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento; e

b)

stabilito la necessità di modificare tale soglia al fine di:

i)

garantire che le procedure di notifica di cui al capo 3 consentano l’individuazione precisa di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno;

ii)

garantire un onere amministrativo ragionevole per la Commissione e le imprese interessate; e

iii)

migliorare l’efficacia dell’applicazione del presente regolamento.

2.   Al fine di valutare la necessità di modificare le soglie di notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione effettua la sua valutazione su un periodo di tempo definito che non può essere inferiore a due anni, in particolare in base ai seguenti criteri oggettivi:

a)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, che hanno dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera b);

b)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

c)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

d)

la percentuale di esami d’ufficio a norma dell’articolo 9 nel contesto di concentrazioni non soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20 che hanno dato luogo a una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, o a una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3;

e)

il confronto tra la soglia stabilita all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e il fatturato totale medio, superiore a tale soglia, nei casi che hanno dato luogo a una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o a una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

f)

il numero di notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, e l’evoluzione di tale numero.

3.   Al fine di innalzare le soglie di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostra che:

a)

gran parte delle decisioni che vietano una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o delle decisioni con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), riguardava casi nei quali il fatturato totale, superiore alla soglia, di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), era notevolmente superiore a tale soglia; o

b)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, ha dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera b).

4.   Al fine di abbassare le soglie di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostra che:

a)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a); o

b)

gran parte degli esami d’ufficio delle sovvenzioni estere nel contesto di concentrazioni che non erano concentrazioni soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20 ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 al fine di modificare, ove necessario, le soglie di notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28, paragrafo 2, per gli appalti pubblici, innalzandole o diminuendole fino al 20 %, dopo aver:

a)

valutato tali soglie alla luce della propria esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento; e

b)

stabilito la necessità di modificare tali soglie al fine di:

i)

garantire che le procedure di notifica di cui al capo 4 consentano l’individuazione precisa di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno;

ii)

garantire un onere amministrativo ragionevole per la Commissione e gli operatori economici interessati; e

iii)

migliorare l’efficacia dell’applicazione del presente regolamento.

6.   Al fine di valutare la necessità di modificare la soglia di notifica a norma del paragrafo 5, la Commissione effettua la sua valutazione su un periodo di tempo definito che non può essere inferiore a due anni, in particolare in base ai seguenti criteri oggettivi:

a)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, che hanno dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 3;

b)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1;

c)

la percentuale di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 8, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1;

d)

il numero di decisioni con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di decisioni con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, a seguito di un esame d’ufficio a norma dell’articolo 9 nel contesto di un contributo finanziario estero in una procedura di appalto pubblico che non era soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o che rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, rispetto al numero complessivo di tali esami d’ufficio;

e)

il confronto tra le rispettive soglie stabilite all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28, paragrafo 2, e il valore medio stimato degli appalti o il valore medio dei lotti, superiore alle rispettive soglie, nei casi che hanno dato luogo a una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, o a una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1;

f)

il numero di notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, e l’evoluzione di tale numero.

7.   Al fine di innalzare le soglie di notifica, la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostra che:

a)

gran parte delle decisioni che vietano l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, e delle decisioni con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, riguardava casi nei quali il valore stimato degli appalti superiore alla soglia di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), o il valore dei lotti richiesti che sono superiori alla soglia di cui all’articolo 28, paragrafo 2, era notevolmente superiore alle rispettive soglie stabilite all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28, paragrafo 2; o

b)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ha dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 3.

8.   Al fine di abbassare le soglie, la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostra che:

a)

gran parte delle notifiche a norma dell’articolo 29, paragrafo 8, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con impegni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’articolo 31, paragrafo 2; o

b)

gran parte degli esami d’ufficio delle sovvenzioni estere nel contesto di contributi finanziari esteri in una procedura di appalto pubblico che non erano soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, o che rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con misure di riparazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di ridurre i termini per l’esame preliminare e le indagini approfondite di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 4, per le concentrazioni notificate e all’articolo 30, paragrafi 2, 5 e 6, per i contributi finanziari notificati nelle procedure di appalto pubblico. La Commissione può adottare tali atti delegati per ridurre i termini di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 30, paragrafi 2, 5 e 6, qualora la prassi da essa adottata nell’applicazione del presente regolamento dimostri che la valutazione della Commissione può essere realizzata entro un termine più breve.

Articolo 50

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafi 1 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2025.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all’articolo 49, paragrafi 1, 5 e 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

6.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   L’atto delegato adottato in conformità dell’articolo 49, paragrafi 1, 5 e 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51

Atti delegati distinti per poteri delegati diversi

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno dei poteri a essa delegato ai sensi del presente regolamento.

Articolo 52

Relazioni e riesame

1.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione e attuazione del presente regolamento.

2.   Entro il 13 luglio 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l’attuazione e il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 9 e delle soglie di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti. Nell’ambito del suo riesame, la Commissione riferisce in merito agli sviluppi delle relazioni internazionali per quanto riguarda i sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi.

3.   Qualora la Commissione ritenga opportuno combinare la relazione con proposte legislative pertinenti, tali proposte possono prevedere, tra l’altro, di:

a)

modificare le soglie di notifica di cui agli articoli 20 e 28;

b)

dispensare talune categorie di imprese interessate dall’obbligo di notifica a norma degli articoli 21 e 29, in particolare laddove la prassi della Commissione consenta l’individuazione di attività economiche in cui è improbabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni sul mercato interno;

c)

stabilire specifiche soglie di notifica per taluni settori economici o soglie differenziate per diverse tipologie di appalti pubblici, in particolare laddove la pratica della Commissione consenta l’individuazione di attività economiche in cui è più probabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni sul mercato interno, compreso per quanto riguarda i settori strategici e le infrastrutture critiche;

d)

modificare i termini per l’esame e le indagini approfondite di cui agli articoli 25 e 30;

e)

abrogare il presente regolamento, se la Commissione ritiene che le norme multilaterali volte ad affrontare le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno abbiano reso il presente regolamento del tutto superfluo.

Articolo 53

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai contributi finanziari esteri concessi nei tre anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali contributi finanziari esteri siano stati concessi a un’impresa che notifica una concentrazione o che notifica contributi finanziari nel contesto di una procedura di appalto pubblico a norma del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l’accordo, è stata annunciata l’offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 12 luglio 2023.

4.   Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici aggiudicati o alle procedure di appalto pubblico avviate prima del 12 luglio 2023.

Articolo 54

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 luglio 2023.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 47 e 48 si applicano a decorrere dall'11 gennaio 2023 e l’articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7, si applica a decorrere dal 12 gennaio 2024.

4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 21 e 29 si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 105 del 4.3.2022, pag. 87.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2022.

(3)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(8)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(9)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 13).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(14)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(15)  Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14).

(16)  Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 4).

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(20)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(21)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(22)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(25)  Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

(26)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(27)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).


Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.


DIRETTIVE

23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/46


DIRETTIVA (UE) 2022/2561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Nel libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», la Commissione ha fissato un obiettivo «zero vittime» in funzione del quale l’Unione dovrebbe approssimarsi al risultato di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2050.

(3)

Nella comunicazione sugli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale, intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha proposto l’obiettivo di dimezzare ulteriormente il numero totale delle vittime della strada nell’Unione entro il 2020, a partire dal 2010. Per conseguire questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui il miglioramento dell’istruzione e della formazione degli utenti della strada e la protezione degli utenti vulnerabili.

(4)

Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Tale obiettivo di riduzione delle emissioni contribuirà a soddisfare gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi adottato nel 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5), e tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire al conseguimento dello stesso. Il settore dei trasporti necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell’efficienza energetica. Si dovrebbero compiere progressi verso una mobilità a basse emissioni, tra l’altro attraverso la ricerca e l’introduzione dei progressi tecnologici già disponibili. È necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinché adottino uno stile di guida il più efficiente possibile.

(5)

Per consentire ai conducenti di conformarsi alle esigenze relative all’evoluzione del mercato dei trasporti su strada, è opportuno applicare a tutti i conducenti, indipendentemente dal fatto che guidino a titolo indipendente o subordinato, per conto proprio o per conto terzi, la normativa dell’Unione.

(6)

È opportuno che norme dell’Unione sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada mirino a garantire che il conducente tramite la sua qualificazione possieda il livello necessario sia per l’accesso all’attività di guida sia per l’esercizio di tale attività.

(7)

In particolare, l’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è inteso a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta. Inoltre, la modernità del lavoro di conducente dovrebbe destare interesse per tale mestiere presso i giovani, il che dovrebbe contribuire all’assunzione di nuovi conducenti in un’epoca di penuria.

(8)

Per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi all’attività di guida eseguita sia dai cittadini di uno Stato membro sia dai cittadini di paesi terzi, dipendenti o utilizzati da un’impresa stabilita in uno Stato membro.

(9)

È auspicabile, in ossequio ai principi del diritto dell’Unione, esonerare dall’applicazione della presente direttiva i conducenti dei veicoli utilizzati per effettuare trasporti il cui impatto sulla sicurezza stradale è considerato minimo ovvero laddove i requisiti della presente direttiva impongano un onere economico o sociale sproporzionato.

(10)

È opportuno che siano disposte deroghe in relazione a situazioni in cui la guida non è l’attività principale del conducente e l’obbligo di conformarsi ai requisiti della presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato per i conducenti. In generale, la guida non è ritenuta essere l’attività principale del conducente se occupa meno del 30 % dell’orario di lavoro mensile continuativo.

(11)

Qualora la guida non sia frequente, abbia luogo in zone rurali e sia eseguita da conducenti per approvvigionare la propria impresa, le deroghe dovrebbero applicarsi a condizione che la sicurezza stradale sia comunque garantita. A causa delle diverse condizioni presenti nelle zone rurali all’interno dell’Unione in termini geografici, climatici e di densità demografica, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare se tale guida possa essere considerata occasionale e se tale deroga abbia un’incidenza sulla sicurezza stradale, ad esempio in base al tipo di strada, al volume di traffico o alla presenza di utenti della strada vulnerabili.

(12)

Dato che all’interno dell’Unione variano le distanze che le persone che lavorano nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura, della silvicoltura, dell’allevamento e della pesca, esenti dalla presente direttiva, devono percorrere nel corso della loro attività, è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di stabilire, nel loro diritto nazionale, le distanze massime consentite alle quali si applicano le deroghe, calcolate dal luogo in cui si trova l’impresa.

(13)

Per stabilire che il conducente rispetta i suoi obblighi, gli Stati membri dovrebbero rilasciare al conducente un certificato di abilitazione professionale (CAP) comprovante la sua qualificazione iniziale o la sua formazione periodica.

(14)

Gli Stati membri, al fine di agevolare l’attuazione delle disposizioni relative alla qualificazione iniziale, dovrebbero poter scegliere tra varie opzioni.

(15)

Al fine di mantenere la qualificazione di conducenti, i conducenti in attività dovrebbero essere obbligati a svolgere una riqualificazione periodica delle conoscenze essenziali per la loro professione.

(16)

I conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale dovrebbero, pur continuando a beneficiare della deroga, essere tenuti comunque ad effettuare formazioni periodiche per assicurare che le proprie conoscenze delle materie necessarie allo svolgimento del loro lavoro restino aggiornate.

(17)

I requisiti minimi da soddisfare nel quadro della qualificazione iniziale e della formazione periodica riguardano le norme di sicurezza da rispettare durante la guida e quando il veicolo è in sosta. Lo sviluppo della guida preventiva (anticipazione dei rischi, presa in considerazione degli altri utenti stradali), da attuare congiuntamente alla razionalizzazione del consumo di carburante, dovrebbe avere effetti positivi sia per la società sia per lo stesso settore dei trasporti stradali.

(18)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dal conducente che sia divenuto titolare della patente di guida necessaria all’esercizio dell’attività di guida in una data anteriore a quella prevista per ottenere il CAP comprovante la qualificazione iniziale o la formazione periodica corrispondenti.

(19)

Soltanto i centri di formazione che hanno ottenuto un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter organizzare i corsi di formazione previsti nell’ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Al fine di garantire la qualità di tali centri autorizzati, le autorità competenti dovrebbero fissare criteri armonizzati di autorizzazione, fra cui quello di una consolidata professionalità.

(20)

È opportuno affidare non solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche a qualsiasi entità da esse designata, il compito di organizzare gli esami previsti nell’ambito della qualificazione iniziale e della formazione periodica. Alla luce dell’importanza che la presente direttiva riveste per la sicurezza stradale e per l’uguaglianza delle condizioni di concorrenza, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero controllare tali esami.

(21)

È opportuno che gli Stati membri impongano il completamento del primo corso di formazione periodica e rilascino al conducente il CAP corrispondente entro i cinque anni successivi o alla data di rilascio del CAP comprovante la qualificazione iniziale o allo scadere della data limite fissata affinché i conducenti facciano valere i loro diritti acquisiti. Dovrebbero essere consentite anche riduzioni o proroghe di tali termini. Dopo il primo corso di formazione periodica, il conducente dovrebbe seguire una formazione periodica ogni cinque anni.

(22)

Per attestare che il conducente cittadino di uno Stato membro è titolare di uno dei CAP previsti dalla presente direttiva e per agevolare il riconoscimento reciproco dei vari CAP, gli Stati membri dovrebbero apporre il codice dell’Unione armonizzato previsto a tal fine, corredato della data di scadenza del codice, sulla patente di guida oppure sulla «carta di qualificazione del conducente», reciprocamente riconosciuta dagli Stati membri, secondo il modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva. Tale carta dovrebbe soddisfare gli stessi requisiti in materia di sicurezza della patente di guida, data l’importanza dei diritti che essa conferisce per la sicurezza stradale e l’uguaglianza delle condizioni di concorrenza.

(23)

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per via elettronica in merito ai CAP. Essi dovrebbero sviluppare la necessaria piattaforma elettronica, tenendo conto di un’analisi costi-benefici da parte della Commissione, compresa la possibilità di ampliare la rete dell’UE delle patenti di guida istituita a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tra gli altri benefici, ciò consentirà agli Stati membri di accedere facilmente alle informazioni relative alle attività di formazione completate che non sono documentate sulla patente di guida del conducente. È importante che gli Stati membri e la Commissione facciano sforzi per sviluppare ulteriormente tale funzionalità, con l’obiettivo di un accesso in tempo reale durante i controlli su strada.

(24)

Tenendo conto degli sviluppi nell’ambito della formazione e dell’istruzione e al fine di migliorare il contributo della presente direttiva alla sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell’ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale, come la percezione del pericolo, la tutela degli utenti della strada vulnerabili, in particolare i pedoni, i ciclisti e le persone a mobilità ridotta, la guida mirata al risparmio di carburante, la guida in condizioni meteorologiche estreme e i trasporti eccezionali. In tale contesto, i corsi dovrebbero riguardare anche i sistemi di trasporto intelligenti e dovrebbero evolvere per stare al passo con gli sviluppi tecnologici.

(25)

Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un’opzione che permetta loro di migliorare e modernizzare le prassi di formazione con l’uso di strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), come l’e-learning e l’apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione. Nel migliorare e modernizzare le prassi di formazione mediante strumenti TIC è importante tenere in conto che alcuni temi specifici richiedono una formazione pratica e non possono essere adeguatamente affrontati con tali strumenti di apprendimento: per esempio il montaggio delle catene da neve o il fissaggio dei carichi, o altri elementi relativi alla formazione in cui l’aspetto pratico è importante. La formazione pratica potrebbe consistere nella guida, anche se non necessariamente. Una parte consistente della formazione prescritta dalla presente direttiva dovrebbe essere effettuata in un centro di formazione autorizzato.

(26)

Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di combinare vari tipi di formazione pertinenti: ad esempio dovrebbe essere loro possibile combinare formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilità o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla presente direttiva.

(27)

Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere tenute, qualora la formazione completata non possa essere indicata sulla patente di guida, a rilasciare una carta di qualificazione del conducente, nella forma prescritta dal modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva, che garantirà il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla presente direttiva.

(28)

L’uso degli attestati di conducente da parte dei conducenti di paesi terzi quale prova della conformità alle prescrizioni relative alla formazione potrebbe costituire un ostacolo per i conducenti stessi allorché il trasportatore restituisca l’attestato alle autorità che l’hanno rilasciato, in particolare quando tali conducenti desiderano assumere un impiego in un altro Stato membro. Al fine di evitare che in questo tipo di situazioni i conducenti siano obbligati a ripetere la formazione in caso di nuovo impiego, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a scambiare informazioni sulle qualificazioni del conducente.

(29)

Per quanto riguarda i conducenti cittadini di un paese terzo cui si applica la presente direttiva, andrebbero previste disposizioni specifiche di certificazione.

(30)

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(31)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la previsione di norme dell’Unione relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di determinati veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni affrontate nella direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell’allegato IV,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica all’attività di guida:

a)

dei cittadini di uno Stato membro, e

b)

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa

(in seguito denominati «conducenti») che effettuano trasporti su strada all’interno dell’Unione, su strade aperte all’uso pubblico per mezzo di:

veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente,

veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

Deroghe

1.   La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:

a)

la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b)

ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c)

sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d)

per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;

e)

utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

f)

utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di abilitazione professionale (CAP), conformemente all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 1, purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;

g)

utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;

h)

che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.

Con riguardo al primo comma, lettera f), la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un’altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.

2.   La presente direttiva non si applica qualora ricorrano tutte le circostanze seguenti:

a)

i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare la propria impresa;

b)

i conducenti non offrono servizi di trasporto;

c)

gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.

3.   La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

Articolo 3

Qualificazione e formazione

1.   L’attività di guida di cui all’articolo 1 è subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione periodica. A tal fine gli Stati membri prevedono:

a)

un sistema di qualificazione iniziale

Gli Stati membri scelgono una delle due opzioni seguenti:

i)

un’opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame

A norma della sezione 2, punto 2.1, dell’allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

ii)

un’opzione che prevede solo esami

A norma della sezione 2, punto 2.2, dell’allegato I, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto degli esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel proprio territorio prima di aver ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell’ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) possono essere effettuati per stadi;

b)

un sistema di formazione periodica

A norma della sezione 4 dell’allegato I, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi ed è sancita dal rilascio del CAP di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera b).

A norma della sezione 3 dell’allegato I, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri possono esonerare il conducente che ha ottenuto il certificato di abilitazione professionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo, per le materie incluse nell’esame previsto ai sensi del suddetto regolamento e, se del caso, dall’obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.

Articolo 4

Diritti acquisiti

Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

a)

titolari di una patente di guida di categoria D1, D1 + E, D o D + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2008;

b)

titolari di una patente di guida di categoria C1, C1 + E, C o C + E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi il 9 settembre 2009.

Articolo 5

Qualificazione iniziale

1.   Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.

2.   Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:

a)

a partire dai 18 anni di età:

i)

veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

ii)

veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2;

b)

a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

3.   Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri può guidare:

a)

a partire dai 21 anni di età:

i)

veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1 + E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

ii)

veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1. L’età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;

b)

a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

4.   Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all’articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati da tale CAP per tutte le altre categorie di veicoli di cui al paragrafo stesso.

Queste disposizioni si applicano in modo analogo ai conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli di cui al paragrafo 3.

5.   I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all’articolo 6 non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Articolo 6

CAP comprovante la qualificazione iniziale

1.   Un CAP può essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale nelle circostanze seguenti:

a)

CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi della sezione 5 dell’allegato I («centro di formazione autorizzato»). Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella sezione 1 dell’allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell’esame di cui alla sezione 2, punto 2.1, dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

b)

CAP rilasciato sulla base di esami

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lo Stato membro impone all’aspirante conducente il superamento degli esami, teorici e pratici, di cui alla sezione 2, punto 2.2, dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

2.   Un CAP può essere rilasciato per comprovare una qualificazione iniziale accelerata.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro impone all’aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I.

Tale formazione si conclude con l’esame di cui alla sezione 3 dell’allegato I. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se gli aspiranti conducenti possiedono il livello di conoscenze delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I richiesto da tale sezione. Tali autorità o entità sorvegliano l’esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.

Articolo 7

Formazione periodica

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell’impatto ambientale della guida.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità della sezione 5 dell’allegato I. La formazione consiste nell’insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di strumenti TIC o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un’altra impresa, si tiene conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui alla sezione 1 dell’allegato I. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.

Articolo 8

CAP comprovante la formazione periodica

1.   Al termine della formazione periodica di cui all’articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante il completamento della formazione periodica.

2.   Il titolare del CAP di cui all’articolo 6 frequenta un primo corso di formazione periodica nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP.

Gli Stati membri possono ridurre o prorogare il termine di cui al primo comma, in particolare allo scopo di farlo coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.

3.   Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/59/CE segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante il completamento della formazione periodica.

4.   Il titolare del CAP di cui all’articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui all’articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l’esercizio della professione.

5.   I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di guida di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono esentati dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per qualsiasi altra categoria prevista nei suddetti paragrafi.

Articolo 9

Luogo di svolgimento della formazione

I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all’articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.

I conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), acquisiscono tale qualificazione iniziale nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.

I conducenti di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all’articolo 7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.

Articolo 10

Codice dell’Unione

1.   Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8 della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell’Unione, «95», di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:

sulla patente di guida, oppure

sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello standard raffigurato nell’allegato II della presente direttiva.

Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice armonizzato dell’Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente.

Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta di qualificazione del conducente, le autorità competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validità per la categoria di veicoli interessata.

2.   Ai conducenti di cui all’articolo 1, lettera b), della presente direttiva che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), a condizione che rechi il codice dell’Unione, «95». Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell’Unione, «95», nella sezione dell’attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva.

3.   Gli attestati di conducente che non recano il codice dell’Unione, «95», e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza.

Articolo 11

Rete per l’applicazione delle disposizioni

1.   Gli Stati membri procedono, ai fini dell’applicazione delle disposizioni, allo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati. A tal fine, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano una rete elettronica o si adoperano ai fini dell’estensione di una rete esistente, tenendo conto di una valutazione, da parte della Commissione, circa la soluzione più efficace in termini di costi.

2.   La rete può contenere informazioni contenute nei CAP e informazioni relative alle procedure amministrative relative ai CAP.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

4.   L’accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l’accesso solo alle autorità competenti responsabili per l’attuazione e il controllo dell’osservanza della presente direttiva.

Articolo 12

Adeguamento al progresso scientifico e tecnologico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 riguardo alla modifica degli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 2003/59/CE, come modificata dagli atti di cui alla parte A dell’allegato IV, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui alla parte B dell’allegato IV.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 78.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2022.

(3)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(4)  Si veda l’allegato IV, parte A.

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(9)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1:

Elenco delle materie

Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti di guida.

Il livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all’allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (1).

1.   Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza

Tutte le patenti di guida

1.1.

Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale:

curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2.

Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento:

limiti dell’utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.

1.3.

Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante:

ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.

1.4.

Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:

cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l’uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;

riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l’incidente qualora le situazioni potenzialmente pericolose dovessero divenire reali.

Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E

1.5.

Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;

categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E

1.6.

Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:

calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d’infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (persone con disabilità, bambini).

1.7.

Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.

2.   Applicazione della normativa

Tutte le patenti di guida

2.1.

Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione:

durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 (2) e (UE) n. 165/2014 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.

Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E

2.2.

Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:

licenze per l’esercizio dell’attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E

2.3.

Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone:

trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3.   Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica

Tutte le patenti di guida

3.1.

Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro:

tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2.

Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini:

informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3.

Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici:

principi di ergonomia, movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4.

Obiettivo: consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale:

principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5.

Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d’emergenza:

condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6.

Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda:

condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C + E, C1, C1 + E

3.7.

Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato:

l’autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all’autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

Patenti di guida D, D + E, D1, D1 + E

3.8.

Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del mercato:

l’autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all’autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2:

Qualificazione iniziale obbligatoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

2.1.

Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame

La qualificazione iniziale deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d’esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l’aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l’apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Gli Stati membri possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l’e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l’efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un’affidabile identificazione dell’utente e adeguati mezzi di controllo. Gli Stati membri possono riconoscere come parte della formazione le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell’Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (6).

Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale prescritta è di 70 ore, di cui 5 di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L’esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.

2.2.

Opzione con esami

Le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per accertare che l’aspirante conducente possieda il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.

a)

L’esame di teoria consta di almeno due prove:

i)

domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe;

ii)

analisi di un caso specifico.

La durata minima dell’esame di teoria è di quattro ore.

b)

L’esame di pratica consta di due prove:

i)

prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l’aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;

ii)

una prova pratica relativa almeno ai punti 1.5, 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 e 3.5. La durata minima di questa prova è di 30 minuti.

I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d’esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.

L’esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte.

Per detta prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l’aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).

Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, l’esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l’esame di pratica nella sua integralità.

Sezione 3:

Qualificazione iniziale accelerata di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Per la qualificazione iniziale accelerata deve essere previsto l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La durata prescritta è di 140 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d’esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l’aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l’apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Le disposizioni di cui al punto 2.1, quarto comma, si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.

Per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, la durata prescritta per la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L’esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 4:

Obbligo di formazione periodica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell’arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un’adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un’affidabile identificazione dell’utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell’attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.

Gli Stati membri possono valutare se riconoscere le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell’Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che la formazione specifica già svolta a norma della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l’unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica.

Sezione 5:

Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica

5.1.

I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. L’autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:

5.1.1.

un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;

5.1.2.

qualifiche e settori di attività degli insegnanti;

5.1.3.

informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;

5.1.4.

le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).

5.2.

L’autorità competente rilascia l’autorizzazione per iscritto purché sussistano le condizioni seguenti:

5.2.1.

i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;

5.2.2.

le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;

5.2.3.

l’autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell’ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un’analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.

Il programma didattico si attiene a quello autorizzato e verte sulle materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1.


(1)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).


ALLEGATO II

REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL’UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

1.   Caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente

Le caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta di qualificazione del conducente destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.

2.   Informazioni riportate sulla carta di qualificazione del conducente

La carta di qualificazione del conducente deve comporsi di due facciate.

La facciata 1 deve contenere:

a)

la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente;

b)

la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente;

c)

la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B

:

Belgio

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Cechia

DK

:

Danimarca

D

:

Germania

EST

:

Estonia

IRL

:

Irlanda

GR

:

Grecia

E

:

Spagna

F

:

Francia

HR

:

Croazia

I

:

Italia

CY

:

Cipro

LV

:

Lettonia

LT

:

Lituania

L

:

Lussemburgo

H

:

Ungheria

M

:

Malta

NL

:

Paesi Bassi

A

:

Austria

PL

:

Polonia

P

:

Portogallo

RO

:

Romania

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovacchia

FIN

:

Finlandia

S

:

Svezia

d)

le informazioni specifiche della carta di qualificazione del conducente, numerate come segue:

1.

cognome del titolare;

2.

nome del titolare;

3.

data e luogo di nascita del titolare;

4.

a)

data di rilascio;

b)

data di scadenza;

c)

designazione dell’autorità che rilascia la carta di qualificazione del conducente (può essere stampata sulla facciata 2);

d)

numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);

5.

a)

numero della patente di guida;

b)

numero di serie;

6.

fotografia del titolare;

7.

firma del titolare;

8.

luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);

9.

categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

e)

la dicitura «modello dell’Unione europea» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue ufficiali dell’Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta di qualificazione del conducente:

 

tarjeta de cualificación del conductor

 

карта за квалификация на водача

 

osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 

chaufføruddannelsesbevis

 

Fahrerqualifizierungsnachweis

 

juhi pädevustunnistus

 

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

 

driver qualification card

 

carte de qualification de conducteur

 

cárta cáilíochta tiománaí

 

kvalifikacijska kartica vozača

 

carta di qualificazione del conducente

 

vadītāja kvalifikācijas apliecība

 

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

 

gépjárművezetői képesítési igazolvány

 

karta tà kwalifika tas-sewwieq

 

kwalificatiekaart bestuurder

 

karta kwalifikacji kierowcy

 

carta de qualificação de motorista

 

cartelă de pregătire profesională a conducătorului auto

 

kvalifikačná karta vodiča

 

kartica o usposobljenosti voznika

 

kuljettajan ammattipätevyyskortti

 

yrkeskompetensbevis för förare

f)

colori di riferimento:

blu: Pantone Reflex blue,

giallo: Pantone yellow;

La facciata 2 deve contenere:

a)

9.

le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10.

il codice armonizzato dell’Unione, «95», di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE;

11.

uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta di qualificazione del conducente per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;

b)

una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta di qualificazione del conducente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10).

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della carta di qualificazione del conducente utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

3.   Sicurezza, compresa la protezione dei dati

I diversi elementi costitutivi della carta di qualificazione del conducente sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.

Lo Stato membro provvede affinché il livello di sicurezza della carta di qualificazione del conducente sia per lo meno comparabile a quello della patente di guida.

4.   Disposizioni particolari

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

5.   Disposizioni transitorie

Le carte di qualificazione del conducente rilasciate prima del 23 maggio 2020 sono valide fino alla loro data di scadenza.

6.   Modello dell’Unione europea di carta di qualificazione del conducente

Image 1L3302022IT110120221214IT0001.0001451451Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.L3302022IT7210120221024IT0004.000110811081DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale.DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA

Riferimenti nella presente direttiva

Riferimenti nella direttiva 2006/126/CE

C + E

CE

C1 + E

C1E

D + E

DE

D1 + E

D1E


ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 14)

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

 

Direttiva 2004/66/CE del Consiglio

(GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

unicamente il punto IV.2 dell’allegato

Direttiva 2006/103/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).

unicamente il punto A.6 dell’allegato

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1).

unicamente il punto 9.11 dell’allegato

Direttiva 2013/22/UE del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356).

unicamente il punto A.4 dell’allegato

Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29).

unicamente l’articolo 1 e l’allegato

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

unicamente il punto IX.5 dell’allegato

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione

(di cui all’articolo 14)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2003/59/CE

10 settembre 2006

10 settembre 2008 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie D1, D1 + E, D e D + E

10 settembre 2009 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie C1, C1 + E, C e C + E

(UE) 2018/645

23 maggio 2020, ad eccezione dell’articolo 1, punto 6)

23 maggio 2021 per quanto concerne l’articolo 1, punto 6)

 


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/59/UE

Presente direttiva

Articoli da 1 a 7

Articoli da 1 a 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5

Articoli 9 e 10

Articoli 9 e 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11 bis

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato V


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/70


DECISIONE (UE) 2022/2562 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Thailandia negoziati relativi a un accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 2 settembre 2022 a Bruxelles.

(3)

Scopo dell’accordo è rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione e l’agricoltura.

(4)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

(5)

Data la necessità di applicare l’accordo prima dell’entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che alcune sue disposizioni siano applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra («accordo»), con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 59 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio (2) tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV: articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29

Titolo V: articoli 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49

Titolo VI

Titolo VII

Titolo VIII

Dichiarazione comune relativa all’articolo 5

Dichiarazione comune relativa all’articolo 23.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Cfr. pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  La data a decorrere dalla quale le parti dell’accordo saranno applicate a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/72


ACCORDO QUADRO

di partenariato globale e cooperazione tra L’unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra

L’UNIONE EUROPEA, di seguito «UE»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

Stati membri dell’Unione europea, di seguito «Stati membri»,

da una parte,

e

IL REGNO DI THAILANDIA, in seguito denominato «Thailandia»,

dall’altra,

di seguito denominate «parti»

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

RIBADENDO l’importanza attribuita dalle parti ai principi democratici nonché ai diritti umani e alle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani;

RIBADENDO l’importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il loro desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per le rispettive popolazioni, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e dei principi dello sviluppo sostenibile nonché dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015;

RICONOSCENDO che la Thailandia è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere i principi e gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo attraverso gli strumenti internazionali e regionali pertinenti per contrastare il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa (ADM). L’adozione per consenso della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l’impegno dell’intera comunità internazionale nel contrastare la proliferazione di tali armi. Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il 17 novembre 2003 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una politica dell’UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell’UE con i paesi terzi. La Thailandia, in quanto membro dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), è parte contraente originaria del trattato per la denuclearizzazione del Sud-est asiatico, firmato a Bangkok il 15 dicembre 1995;

CONSIDERANDO che le parti riconoscono i legami tra disarmo, controllo degli armamenti, pace e sicurezza e sviluppo, e rilevano che una cooperazione più stretta tra le parti nel promuovere l’attuazione degli strumenti internazionali pertinenti può portare a progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e verso un mondo più sicuro;

CONSIDERANDO il terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e decise a intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta al terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373 (2001), le parti ribadiscono che il rispetto dei diritti umani per tutti e dello Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

RIAFFERMANDO la determinazione a lottare contro i gravi crimini di portata internazionale;

RICONOSCENDO l’importanza dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l’Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, firmato a Kuala Lumpur il 7 marzo 1980, e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l’importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse nel rispetto della sovranità, della parità, della non discriminazione, dell’ambiente naturale e del reciproco vantaggio;

RICONOSCENDO che le parti condividono l’aspirazione a realizzare economie efficienti sotto il profilo delle risorse, inclusive, innovative, a zero emissioni nette e verdi, e che la condivisione di esperienze nell’attuazione delle politiche interne può migliorare i risultati e accelerare la realizzazione degli OSS delle Nazioni Unite;

ESPRIMENDO il pieno impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, compresa la protezione dell’ambiente e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, la concreta attuazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992, e dell’accordo di Parigi, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, nonché la promozione e l’attuazione efficaci delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale;

ASSICURANDO che sotto questo profilo nessuno sia lasciato indietro;

SOTTOLINEANDO l’importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la migrazione;

CONFERMANDO il desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attività avviate nei contesti regionali, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci;

RICONOSCENDO l’importanza attribuita dalle parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC), fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall’UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l’Irlanda a meno che l’UE, contemporaneamente all’Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Thailandia che tali accordi specifici sono divenuti vincolanti per l’Irlanda, in quanto parte dell’UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all’UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per l’Irlanda a meno che il paese non abbia comunicato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. RILEVANDO inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell’UE rientrerebbero nell’ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Principi generali

1.   Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti ribadiscono l’impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

3.   Le parti ribadiscono l’impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti adottata nel 2005 e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo.

4.   Le parti ribadiscono l’adesione ai principi del buon governo e della lotta contro la corruzione a tutti i livelli, in particolare tenendo conto dei rispettivi obblighi internazionali.

5.   Le parti convengono che le attività di cooperazione previste dal presente accordo tengono conto dei bisogni e delle capacità di ciascuna.

Articolo 2

Finalità della cooperazione

Alla luce del loro solido partenariato, le parti convengono di sviluppare relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e questioni di reciproco interesse, e si impegnano a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. Tale intento mirerà in particolare a:

a)

favorire la cooperazione bilaterale e multilaterale in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente accordo;

b)

istituire una cooperazione per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

c)

instaurare un dialogo sui gravi crimini di portata internazionale;

d)

istituire una cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale;

e)

creare le condizioni per gli scambi e gli investimenti tra le parti e promuovere l’incremento e lo sviluppo di questi a vantaggio di entrambe, garantendo nel contempo il rispetto dei principi e delle norme dell’OMC e in modo da favorire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili e pratiche commerciali responsabili;

f)

istituire una cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti di reciproco interesse, al fine di promuovere l’attuazione dei principi e delle norme dell’OMC, agevolare il commercio e i flussi di investimento sostenibili e prevenire ed eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare alle iniziative UE-ASEAN in corso e future e allo sviluppo sostenibile;

g)

istituire una cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che comprenda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria e giuridica, la protezione dei dati personali, la migrazione, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti;

h)

istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, segnatamente: politica macroeconomica e istituzioni finanziarie, pianificazione dello sviluppo, buon governo in materia fiscale, lotta alla corruzione, responsabilità sociale delle imprese, politica industriale e micro, piccole e medie imprese (MPMI), società dell’informazione, scienza, tecnologia e innovazione, economia a basse emissioni di carbonio, circolare e verde, bioeconomia, cambiamenti climatici, energia, trasporti, ricerca e sviluppo, istruzione e formazione, cultura, turismo, diritti umani, parità di genere, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, salute, statistiche, società basata sulla conoscenza, sicurezza alimentare, questioni fitosanitarie e veterinarie, occupazione e affari sociali;

i)

incentivare la partecipazione delle parti ai programmi di cooperazione subregionale e regionale e trilaterale aperti alla partecipazione dell’altra parte;

j)

accrescere il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell’altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e l’istruzione;

k)

promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, università, società civile e media, da realizzare attraverso seminari, conferenze, scambi tra i giovani, esercitazioni in ambito cibernetico, formazione, scambi e altre attività.

Articolo 3

Armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali nel quadro delle Nazioni Unite, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.

2.   Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori e di promuovere l’attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo:

a)

con disposizioni per aderire e dare piena attuazione a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b)

rafforzando, nel rispetto degli obblighi internazionali di ciascuna parte, l’efficacia dei controlli nazionali sulle esportazioni e controllando l’esportazione e il transito di beni connessi alle ADM, compreso il controllo dell’uso finale delle tecnologie a duplice uso, se del caso, con mezzi efficaci di applicazione giuridica o amministrativa, comprese sanzioni e misure preventive efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione, anche, in particolare, attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità;

c)

promuovendo la piena ed effettiva attuazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), firmato a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 1o luglio 1968, pietra angolare del regime mondiale di non proliferazione e disarmo nucleare ed elemento importante nello sviluppo delle applicazioni dell’energia nucleare per scopi pacifici, della convenzione convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC), firmata a Londra, Mosca e Washington, D.C. il 10 aprile 1972, e della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), firmata a Parigi e a New York il 13 gennaio 1993.

3.   Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c). Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 4

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1.   Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata e carente nella sicurezza dei depositi e la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro, con pesanti ripercussioni umanitarie e socioeconomiche, continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, nonché per lo sviluppo sostenibile a livello individuale, locale, nazionale, regionale e internazionale.

2.   Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 luglio 2001.

3.   Le parti riconoscono l’importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con i rispettivi obblighi internazionali e con l’oggetto e lo scopo del trattato sul commercio delle armi, adottato con risoluzione 67/234B dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Le parti riconoscono l’importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. Le parti convengono di intensificare il dialogo e la cooperazione nel settore del controllo delle esportazioni.

4.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione e di perseguire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi in relazione alla prevenzione e all’eliminazione del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, e ai trasferimenti di armi convenzionali e ai sistemi nazionali di controllo delle importazioni e delle esportazioni di armi convenzionali.

Articolo 5

Gravi crimini di portata internazionale

Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale non dovrebbero restare impuniti e che la loro repressione dovrebbe essere garantita da provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale, se opportuno, rafforzando la cooperazione internazionale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 6

Cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo

1.   Le parti ribadiscono l’importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’8 settembre 2006, successivamente riveduta, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo in tutte le forme e manifestazioni.

2.   In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

a)

nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1822 (2008), 2242 (2015), 2396 (2017) e 2462 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;

b)

scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui coinvolti in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari;

c)

mediante una cooperazione sui mezzi, attrezzature comprese, e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e mediante la condivisione di esperienze sui temi della prevenzione del terrorismo e del reclutamento dei terroristi;

d)

collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, nonché contro l’abuso delle tecnologie dell’informazione a fini terroristici, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili;

e)

condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

TITOLO II

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo 7

Cooperazione nell’ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

1.   Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell’ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, segnatamente le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, tra cui, ma non solo, l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le relazioni del dialogo ASEAN-UE, in particolare nell’ambito del partenariato strategico ASEAN-UE, il forum regionale dell’ASEAN e il meeting Asia-Europa (ASEM).

2.   Le parti si impegnano a cooperare e a scambiare opinioni su questioni economiche e altre questioni connesse nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali, tra cui l’ASEM, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, l’OMC e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Articolo 8

Cooperazione bilaterale e regionale

1.   Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti convengono di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l’impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolti gli Stati membri dell’UE e dell’ASEAN.

2.   Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso connessi, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l’organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

Articolo 9

Principi generali

1.   Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema multilaterale degli scambi secondo modalità che favoriscono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2.   Le parti si impegnano a promuovere il più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe nel rispetto dei principi e delle norme dell’OMC. Le parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adottando misure per migliorare la trasparenza, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali in tale materia.

3.   Le parti si tengono informate sull’evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio o altre questioni connesse, quali la politica agricola, la sicurezza alimentare, le misure non tariffarie, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale, compresa la gestione dei rifiuti.

4.   Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compresa la risoluzione, tra le altre questioni, dei problemi commerciali nei settori di cui agli articoli da 10 a 19 del presente accordo.

Articolo 10

Questioni sanitarie e fitosanitarie

1.   Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.

2.   Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall’accordo OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con l’istituzione dell’OMC il 1o gennaio 1995, comprese le norme della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dell’Organizzazione mondiale per la salute animale e della commissione del Codex Alimentarius.

3.   Le parti convengono di avviare una cooperazione tesa allo sviluppo di capacità nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo delle capacità è in funzione delle necessità di ciascuna parte ed è effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell’altra parte.

4.   Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie per discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti.

5.   Le parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

6.   Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 11

Sistemi alimentari sostenibili

1.   Le parti cooperano per promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili.

2.   Le parti promuovono il dialogo, le attività di sviluppo di capacità e una stretta cooperazione su questioni di reciproco interesse per promuovere sistemi alimentari sostenibili in linea con gli OSS delle Nazioni Unite. Tali questioni comprendono, tra l’altro:

a)

la riduzione dell’impatto ambientale e climatico dei sistemi alimentari;

b)

l’agricoltura e i sistemi alimentari sostenibili lungo tutte le fasi della catena alimentare, compresi l’agroecologia, la produzione biologica, la riduzione dell’uso e del rischio di pesticidi, il benessere degli animali e la resistenza antimicrobica;

c)

la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari lungo l’intera catena alimentare;

d)

la lotta contro la frode alimentare.

3.   Le parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

4.   Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di sistemi alimentari sostenibili.

Articolo 12

Ostacoli tecnici agli scambi

1.   Le parti promuovono l’impiego di norme e sistemi di accreditamento internazionali e si scambiano informazioni su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, anche nel quadro dell’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, entrato in vigore con l’istituzione dell’OMC il 1o gennaio 1995.

2.   Le parti rafforzano la cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, anche per quanto riguarda lo sviluppo di capacità tecniche e la cooperazione per il rispetto delle misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi.

3.   Le parti designano un punto di contatto che ha il compito di coordinare lo scambio di informazioni e la cooperazione in conformità del presente articolo e di agevolare le iniziative di cooperazione regolamentare tra le parti.

Articolo 13

Cooperazione doganale e agevolazione degli scambi

1.   Le parti condividono esperienze e valutano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, migliorare la trasparenza della regolamentazione commerciale e sviluppare la cooperazione doganale, compresi meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca. Le parti cooperano al fine di agevolare l’attuazione dell’accordo OMC sull’agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Le parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare l’agevolazione degli scambi, l’efficienza dei controlli e la lotta contro le frodi e le irregolarità nel settore doganale.

2.   Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità di concludere in futuro un protocollo di cooperazione doganale, che comprenda la mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.

Articolo 14

Antidumping

1.   Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dall’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dall’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, in particolare l’articolo 15 di quest’ultimo.

2.   Le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione in materia di antidumping.

Articolo 15

Investimenti

Le parti incentivano i flussi di investimenti rendendo più favorevole e attraente il contesto per gli investimenti reciproci grazie a un dialogo regolare inteso a rafforzare la comprensione e cooperazione in materia di investimenti, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo la trasparenza, l’apertura e la non discriminazione nei confronti degli investitori conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 16

Politica della concorrenza

1.   Le parti promuovono l’introduzione e l’applicazione effettive di regole della concorrenza e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell’altra parte, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

2.   Entrambe le parti si adoperano per cooperare in settori concordati per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza.

Articolo 17

Servizi

Le parti avviano un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell’accesso ai mercati dell’altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all’espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

Articolo 18

Diritti di proprietà intellettuale

1.   Le parti si scambiano informazioni e condividono esperienze sui seguenti temi: prassi, promozione, diffusione, semplificazione, gestione, protezione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell’abuso di tali diritti, lotta alla contraffazione e alla pirateria, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e rafforzamento della protezione di tali diritti secondo quanto convenuto tra le parti. Esse cooperano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione dei brevetti, delle indicazioni geografiche, dei marchi, dei diritti d’autore, dei disegni e modelli industriali e la protezione delle varietà vegetali.

2.   Le parti si prestano reciproca assistenza tecnica nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e si prestano reciprocamente assistenza per migliorare la protezione, l’uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale sulla base dell’esperienza europea, come pure per accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.

3.   Le parti riconoscono l’importanza della dichiarazione di Doha relativa all’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e sulla salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001, e ribadiscono la loro adesione alla medesima. Le parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell’OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonché il protocollo che modifica l’accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.

Articolo 19

Commercio digitale

1.   Le parti si scambiano informazioni sulle questioni regolamentari nel contesto del commercio digitale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, che riguardano:

a)

il riconoscimento e l’agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili;

b)

il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;

c)

la protezione dei consumatori;

d)

altre questioni pertinenti allo sviluppo del commercio digitale.

2.   Riconoscendo la natura mondiale del commercio digitale, le parti affermano l’importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.

TITOLO IV

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA

Articolo 20

Stato di diritto

1.   Nella cooperazione di cui al presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto e alla parità di accesso alla giustizia per tutti. Le parti collaborano pienamente, nella prospettiva di un beneficio reciproco, all’efficace funzionamento delle istituzioni preposte all’attività di contrasto e all’amministrazione della giustizia.

2.   La cooperazione fra le parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

Articolo 21

Parità di genere ed emancipazione delle donne e delle giovani

1.   Le parti riconoscono che la parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le giovani costituiscono una necessità e un obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza.

2.   Le parti cooperano per promuovere la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte delle donne e delle giovani e l’emancipazione di queste, nonché per garantire l’integrazione delle prospettive di genere nell’attuazione del presente accordo.

3.   Le parti si scambiano buone pratiche ed esaminano ulteriori regimi di cooperazione e potenziali sinergie tra le politiche e i programmi rispettivi inerenti al genere, nel rispetto delle norme e degli impegni internazionali applicabili alle parti, quali la convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, la dichiarazione e la piattaforma d’azione di Pechino, adottate nella quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino il 15 settembre 1995, il programma d’azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e i risultati delle relative conferenze di revisione, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza.

Articolo 22

Protezione dei dati personali e della vita privata

1.   Le parti convengono di cooperare per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata e la loro effettiva applicazione, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e da altri strumenti giuridici internazionali in questo settore, adoperandosi per agevolare il flusso di dati personali tra le parti quale elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attività di contrasto conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

2.   La cooperazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata comprende, tra l’altro, l’assistenza tecnica e giuridica sotto forma di scambio di informazioni e migliori pratiche, formazione e perizie, nonché la promozione della cooperazione in materia di applicazione da parte delle rispettive autorità di controllo delle parti, anche nei consessi multilaterali.

Articolo 23

Cooperazione giudiziaria e di polizia

1.   Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti che le vincolano. Se del caso, le parti rafforzano i meccanismi in atto e vagliano lo sviluppo di nuovi meccanismi per facilitare la cooperazione internazionale nel settore, in particolare mediante contatti più stretti con altre reti di cooperazione giudiziaria internazionale pertinenti.

2.   Le parti si adoperano per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

3.   Ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale le parti cooperano per promuovere la trasmissione sicura ed efficiente degli atti giudiziari pertinenti, l’assunzione delle prove e le audizioni in videoconferenza, laddove opportuno, nonché la protezione dei dati personali.

Articolo 24

Protezione consolare

Le parti convengono di procedere a scambi regolari per agevolare ulteriormente le prestazioni di protezione consolare e coordinare gli sforzi per quanto riguarda l’assistenza consolare, in particolare in tempi di crisi.

Articolo 25

Cooperazione sulla migrazione

1.   Le parti ribadiscono l’importanza di un impegno globale su tutte gli aspetti della migrazione, tra cui la migrazione legale in linea con le competenze dell’UE e nazionali, la gestione dei flussi migratori per quanto riguarda la migrazione illegale, le cause profonde della migrazione illegale, la protezione internazionale e la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale, il traffico dei migranti e la tratta di esseri umani.

2.   Le parti cooperano, in modo reciprocamente accettabile e olistico, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in vigore. La cooperazione riguarderà, tra l’altro:

a)

le cause profonde della migrazione illegale;

b)

lo sviluppo di norme e pratiche volte a fornire protezione internazionale a chi ne ha bisogno conformemente al diritto internazionale, nel rispetto dei principi di non respingimento, umanità, solidarietà e cooperazione internazionali e condivisione degli oneri e delle responsabilità;

c)

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse in virtù di tali norme, la parità di trattamento degli stranieri che soggiornano legalmente, l’istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d)

l’istituzione di una politica efficace di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), adottata con risoluzione 55/25 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 e i relativi protocolli entrati in vigore per le parti, compresi i modi per combattere le reti di trafficanti, smantellare le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e proteggerne le vittime;

e)

il rimpatrio, preferibilmente volontario e in condizioni di sicurezza e rispetto della dignità umana, di quanti soggiornano illegalmente, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo e la riammissione di tali persone ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;

f)

le questioni ritenute di reciproco interesse relative ai visti e alla sicurezza dei documenti di viaggio;

g)

le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere.

3.   Nell’ambito della cooperazione volta a prevenire e a sorvegliare la migrazione illegale e ferma restando la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:

a)

la Thailandia riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest’ultimo, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;

b)

ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Thailandia, su richiesta di quest’ultima, senza ulteriori formalità e indebito ritardo;

c)

gli Stati membri e la Thailandia rilasciano documenti di viaggio a tal fine. Se non sono presentati documenti o altre prove della cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Thailandia, su richiesta della Thailandia o dello Stato membro interessato, collaborano pienamente per comprovare senza ritardo la cittadinanza.

4.   Nel quadro delle consultazioni su questioni riguardanti la migrazione, le parti convengono di avviare un dialogo sulla riammissione che, su richiesta di una parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo di riammissione, compreso l’uso del documento di viaggio dell’UE (1). Le parti possono inoltre prendere in considerazione l’avvio di un dialogo volto ad agevolare la circolazione delle persone che, su richiesta di una parte, può portare, se le condizioni lo consentono, alla conclusione di un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti per i cittadini degli Stati membri e della Thailandia.

Articolo 26

Cooperazione umanitaria

Le parti si adoperano per una maggiore cooperazione su tutte le questioni riguardanti la cooperazione e l’assistenza umanitaria, compresi gli sfollati e il sostegno allo sviluppo delle capacità dei funzionari che si occupano degli sfollati nelle rispettive regioni. Le parti cooperano caso per caso e in base a criteri reciprocamente accettabili, conformemente alle rispettive norme internazionali applicabili alle parti e ai principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità. Gli sforzi devono fondarsi sempre su una visione e una conoscenza complessive delle cause di fondo del fenomeno dello sfollamento e sulla ricerca di soluzioni sostenibili. Le parti si impegnano a rafforzare il nesso tra azione umanitaria e sviluppo.

Articolo 27

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

Le parti convengono di cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi (2) e la corruzione e la lotta contro gli abusi sessuali su minori. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e promuovere le norme e gli strumenti giuridici internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, quali l’UNTOC e i suoi protocolli integrativi e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con risoluzione 58/4 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003.

Articolo 28

Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1.   Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per prevenire e combattere efficacemente l’abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

2.   Le parti convengono di cooperare per elaborare e attuare leggi, norme e regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le norme elaborate dagli organismi internazionali attivi in tale settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale.

3.   La cooperazione di cui al presente articolo intende altresì promuovere gli scambi di informazioni pertinenti in linea con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 29

Cooperazione nel settore della droga

1.   Conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti cooperano per garantire un approccio globale, equilibrato e integrato basato su dati concreti attraverso una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, comprese quelle della sanità, della giustizia e dell’interno e di altri settori interessati, con l’obiettivo di ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze di tali droghe sui consumatori di droghe e sulla società nel suo insieme, nonché per conseguire una politica più efficace di prevenzione delle droghe e prevenire la diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive.

2.   Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si fondano su principi concordati sanciti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e su tutti i rispettivi impegni internazionali delle parti in materia.

3.   La cooperazione tra le parti nel settore della droga comprende, tra l’altro, l’assistenza tecnica e amministrativa, la formazione del personale, la ricerca nel campo delle droghe, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sull’uso delle tecnologie dell’informazione nel controllo delle droghe, nonché su approcci innovativi di politica in materia di droga, la cooperazione nel settore giudiziario e delle attività di contrasto e la prevenzione della diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri ambiti, come lo scambio delle migliori pratiche o di informazioni sulla prevenzione, il trattamento, il recupero, la riduzione del danno e il monitoraggio delle tossicodipendenze nonché i farmaci sostitutivi e includere altre misure volte a rafforzare la cooperazione in materia di controllo dei precursori, scienze forensi, indagini finanziarie connesse alla droga e sviluppo alternativo.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Articolo 30

Diritti umani

1.   Le parti convengono di collaborare per la promozione e la tutela dei diritti umani, sulla base del principio del consenso e del rispetto reciproci. Le parti promuovono un dialogo regolare costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.

2.   La cooperazione nell’ambito dei diritti umani può comprendere, tra l’altro:

a)

lo sviluppo di capacità per l’attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani applicabili alle parti e per il rafforzamento dell’attuazione dei piani d’azione in materia di diritti umani;

b)

la promozione del dialogo e degli scambi di contatti e informazioni sui diritti umani;

c)

il rafforzamento della cooperazione costruttiva tra le parti nell’ambito degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani.

3.   Le parti cooperano per rafforzare i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo. La cooperazione può comprendere:

a)

il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;

b)

la collaborazione e il coordinamento per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, compresa l’uguaglianza davanti alla legge, l’accesso delle persone a un patrocinio a spese dello Stato efficace e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all’accesso alla giustizia, conformemente agli obblighi che incombono alle parti in virtù del diritto internazionale dei diritti umani.

Articolo 31

Cooperazione nel settore finanziario

Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle proprie necessità e nell’ambito dei rispettivi programmi e delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 32

Dialogo sulla politica macroeconomica

Le parti convengono di rafforzare il dialogo tra le rispettive autorità e di collaborare per condividere le esperienze in materia di politiche macroeconomiche, in particolare per quanto attiene ai temi dell’integrazione economica.

Articolo 33

Buon governo in materia fiscale

Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche, tenendo conto della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi di buon governo in materia fiscale, comprese le norme internazionali sulla trasparenza, lo scambio di informazioni, l’equità fiscale e le norme minime contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno il buon governo fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale in materia fiscale, elaboreranno misure per l’efficace attuazione di tali principi e agevoleranno la riscossione del gettito ai fini della prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali.

Articolo 34

Cooperazione su politica industriale e micro, piccole e medie imprese

Le parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione, la resilienza della catena di approvvigionamento e l’accesso ai finanziamenti in tutti i settori ritenuti idonei, al fine di migliorare la formalizzazione e l’accesso ai mercati internazionali, la competitività e la crescita delle MPMI, anche attraverso:

a)

lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze nella creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle MPMI;

b)

la promozione di contatti tra gli operatori economici, il sostegno agli investimenti comuni, la creazione di joint venture e di reti di informazione, segnatamente nell’ambito degli attuali programmi orizzontali dell’UE, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;

c)

informazioni, innovazione e scambio di buone pratiche sull’accesso ai finanziamenti e al mercato;

d)

il sostegno allo sviluppo di capacità per le MPMI in modo da facilitarne l’integrazione nell’economia mondiale e nelle catene di approvvigionamento;

e)

l’agevolazione e il sostegno delle attività avviate dalle MPMI delle parti;

f)

la promozione della responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.

Articolo 35

Agevolare la cooperazione tra le imprese

Le parti agevolano e sostengono le attività di cooperazione pertinenti del settore privato di entrambe.

Articolo 36

Cooperazione in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione

1.   Riconoscendo che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della società moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico, i diritti umani e le libertà fondamentali.

2.   La cooperazione in questo settore si concentrerà, tra l’altro:

a)

sulla partecipazione a vari dialoghi regionali sui diversi aspetti della società dell’informazione, in particolare sulle politiche delle comunicazioni elettroniche e sulla loro regolamentazione, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l’indipendenza e l’efficienza delle autorità di regolamentazione;

b)

sull’interconnessione e l’interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca delle parti e del sud-est asiatico;

c)

sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC;

d)

sulla promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;

e)

su progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC, in particolare attraverso i programmi quadro di ricerca dell’UE, inclusa la cooperazione tra le parti in particolare nei settori della pubblica amministrazione online, delle applicazioni mobili, dell’animazione e della multimedialità;

f)

su temi e/o aspetti delle TIC legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza online, la lotta contro la criminalità informatica, la disinformazione e l’uso improprio delle tecnologie dell’informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

3.   Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, è incoraggiata la cooperazione tra imprese.

4.   Le parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e degli obblighi internazionali.

5.   Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza nei settori dell’istruzione e della formazione, le iniziative di sensibilizzazione, l’uso delle rispettive norme e specifiche tecniche ai fini della gestione dei rischi di cibersicurezza e della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC, compresa la certificazione della cibersicurezza, nonché le relative politiche di ricerca e sviluppo.

Articolo 37

Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione

1.   Le parti convengono di cooperare in tutti i campi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione nei settori di interesse reciproco e nel rispetto delle loro politiche. Tale cooperazione rafforzerà il sostegno alle iniziative multilaterali e regionali di ricerca e innovazione per offrire nuove soluzioni alle sfide verdi, digitali, sanitarie, sociali e dell’innovazione. Saranno particolarmente necessarie azioni comuni per prevenire future crisi sanitarie mondiali, in particolare le malattie infettive emergenti, e per un impegno comune a costruire un mondo più sano, più sicuro, più equo e più sostenibile. I settori di cooperazione possono comprendere, tra l’altro, la ricerca di soluzioni a sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la crisi della biodiversità, l’inquinamento, l’esaurimento delle risorse, le malattie infettive, anche in situazioni di crisi, con soluzioni compatibili con la transizione verde e digitale. Le iniziative dovrebbero dimostrare un ruolo di guida a livello mondiale per quanto riguarda le ambizioni in materia di clima e ambiente.

2.   La cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione intende:

a)

promuovere la continuità dei programmi scientifici, tecnologici e di innovazione e sostenere lo sviluppo economico, una società basata sulla conoscenza, la qualità della vita e l’ambiente sostenibile;

b)

favorire gli scambi di informazioni e di conoscenza scientifica, tecnologia e dell’innovazione, segnatamente sull’attuazione di politiche e programmi;

c)

promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;

d)

promuovere lo sviluppo delle risorse umane;

e)

promuovere la ricerca comune nell’ambito della cooperazione scientifica e tecnologica e promuovere l’accesso equo, il partenariato e la titolarità comune dei risultati della ricerca nel rispetto delle regole sui diritti di proprietà intellettuale, dei valori e principi condivisi e delle condizioni quadro concordate.

3.   La cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione si sviluppa in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilità internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca. La proprietà intellettuale derivante da ricerca e attività comuni è condivisa secondo modalità convenute di comune accordo.

4.   Nell’ambito della cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, le parti favoriscono la partecipazione delle rispettive agenzie governative e dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le MPMI.

5.   Le parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai programmi di cooperazione scientifica, tecnologica e dell’innovazione.

Articolo 38

Cambiamenti climatici

1.   Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l’umanità e ribadiscono l’impegno a rafforzare la risposta mondiale a tale minaccia. Le parti ribadiscono l’impegno a conseguire gli obiettivi e i traguardi dell’UNFCCC e dell’accordo di Parigi. Di conseguenza, ciascuna parte attua efficacemente l’UNFCCC e l’accordo di Parigi.

2.   Le parti intendono rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici e al loro impatto. Le parti intensificano inoltre la cooperazione sulle politiche volte a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai relativi effetti negativi, tra cui l’innalzamento del livello del mare, e a orientare le loro economie, compresi i flussi finanziari, verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, conformemente all’accordo di Parigi.

3.   La cooperazione nel campo dei cambiamenti climatici intende:

a)

migliorare la capacità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, in base e in risposta ad esigenze nazionali;

b)

rafforzare lo sviluppo di capacità nell’attuazione dei contributi determinati a livello nazionale e dei piani nazionali di adattamento e di altre misure di mitigazione nei settori di reciproco interesse per appoggiare una crescita sostenibile e a basse emissioni di carbonio;

c)

promuovere la cooperazione e il dialogo sui finanziamenti per il clima e sullo sviluppo di meccanismi finanziari per affrontare i cambiamenti climatici, coinvolgendo anche il settore privato;

d)

adattarsi alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per lo sviluppo a tutti i livelli;

e)

promuovere la cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo e di tecnologie di mitigazione e adattamento;

f)

promuovere le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in zone vulnerabili, agevolare la partecipazione del pubblico agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici e integrare un’analisi delle implicazioni di genere dei cambiamenti climatici;

g)

promuovere la cooperazione e il dialogo sullo sviluppo di strumenti economici per affrontare i cambiamenti climatici, ad esempio la fissazione del prezzo del carbonio, e altri strumenti se opportuno;

h)

promuovere lo sviluppo di strategie di riduzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per le zone e le comunità vulnerabili.

Articolo 39

Energia

1.   Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell’energia al fine di:

a)

garantire l’accesso universale a servizi energetici abbordabili, affidabili e sostenibili e aumentare sostanzialmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale;

b)

sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi i biocarburanti e la biomassa, l’energia eolica, solare, geotermica e la produzione di energia idroelettrica, rilevando nel contempo l’importanza della diversificazione dell’approvvigionamento energetico per rafforzarne la sicurezza;

c)

sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitività delle energie rinnovabili;

d)

pervenire ad un uso razionale dell’energia migliorandone l’efficienza dal punto di vista sia della domanda che dell’offerta, promuovendo l’efficienza nella produzione, trasmissione, distribuzione e nel consumo finale dell’energia:

e)

promuovere la cooperazione nelle tecnologie energetiche pulite, anche attraverso la cooperazione nella ricerca, in particolare sulle energie rinnovabili, lo stoccaggio dell’energia e la decarbonizzazione dell’uso di combustibili fossili;

f)

promuovere la produzione di energia a basse emissioni di carbonio che contribuisca alla transizione verso l’energia pulita in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi;

g)

rafforzare lo sviluppo di capacità e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie energetiche pulite, tenendo conto del principio di trasparenza;

h)

promuovere la concorrenza e un clima favorevole agli investimenti nel mercato dell’energia.

2.   A tal fine le parti convengono di promuovere contatti e ricerche comuni nella prospettiva di un beneficio reciproco, anche attraverso la cooperazione regionale in ambito energetico. Con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi che fungeranno da quadro generale di riferimento del partenariato, le parti prendono atto della necessità di affrontare i collegamenti tra l’accesso a prezzi abbordabili ai servizi di energia pulita e lo sviluppo sostenibile. Tali attività possono essere promosse, tra l’altro, in cooperazione con l’iniziativa per l’energia dell’UE.

Articolo 40

Trasporti

1.   Le parti si adoperano per cooperare nei settori pertinenti della politica dei trasporti nell’intento di promuovere trasporti sostenibili e infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, in linea con norme e principi internazionali pertinenti applicabili a entrambe le parti, migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione a un accesso equo e a prezzi accessibili per tutti, promuovere la sicurezza marittima e aerea, favorire la protezione dell’ambiente e aumentare l’efficienza dei sistemi di trasporto.

2.   La cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti è volta a promuovere:

a)

lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di trasporto urbano e pubblico sicuri, abbordabili, accessibili e sostenibili per tutti, con particolare attenzione alle esigenze delle persone in situazioni di vulnerabilità (tra cui donne, bambini, persone con disabilità e anziani), i trasporti terrestri, marittimi e aerei, la logistica dei trasporti e l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti di trasporto multimodali;

b)

l’uso civile dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare attenzione agli aspetti normativi, industriali e di sviluppo del mercato di comune interesse; in proposito si prenderà in considerazione la possibilità di servirsi del sistema globale di navigazione satellitare europeo per massimizzare i benefici di entrambe le parti;

c)

un dialogo volto a potenziare la sicurezza aerea, le reti infrastrutturali e le operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l’efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e a esaminare le possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo; è opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione nel settore dell’aviazione civile;

d)

un dialogo sui servizi di trasporto marittimo in settori di reciproco interesse, con in particolare i seguenti obiettivi:

i)

facilitare, collaborando, l’eliminazione di tutti gli ostacoli in grado di frenare lo sviluppo del commercio marittimo e migliorare le condizioni di svolgimento delle operazioni del trasporto marittimo di merci tra i porti delle parti;

ii)

garantire un accesso senza restrizioni e a condizioni commerciali agli scambi marittimi internazionali e agli scambi estero su estero;

iii)

migliorare la competitività del settore del trasporto marittimo delle parti; e

iv)

riconoscere alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Thailandia o gestite da cittadini o società dell’altra parte un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l’accesso ai porti, ai servizi ausiliari e portuali, tenendo conto del ruolo del trasporto marittimo ai fini dello sviluppo di una catena dei trasporti efficiente;

e)

l’applicazione di norme di sicurezza e protezione e di prevenzione dell’inquinamento marino, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili alle parti, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.

Articolo 41

Turismo

1.   Ispirandosi agli orientamenti internazionali pertinenti per il turismo sostenibile, le parti intendono migliorare lo scambio di informazioni e instaurare le migliori pratiche per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali, nonché lo sviluppo di strumenti per monitorare l’impatto dello sviluppo sostenibile sul turismo sostenibile.

2.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l’impatto negativo del turismo, in particolare lo sfruttamento degli esseri umani, soprattutto quello dei minori, in qualsivoglia forma, rispettando la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e gli ecosistemi e potenziando il contributo positivo dell’attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, tra l’altro mediante la promozione del turismo sostenibile, nel rispetto dell’integrità e degli interessi delle comunità locali e tradizionali, e mediante una migliore formazione nel settore del turismo.

Articolo 42

Istruzione e cultura

1.   Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell’istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture e lingue.

2.   Le parti si adoperano per prendere misure idonee a promuovere il contributo dell’istruzione e della cultura alla formazione in materia di sviluppo sostenibile, a stimolare gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in tali campi, compresa l’organizzazione comune di manifestazioni culturali. In tale contesto, le parti convengono di continuare a sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.

3.   Le parti convengono di cooperare strettamente nelle sedi internazionali pertinenti, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), al fine di migliorare la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, in particolare nel contesto della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla conferenza generale dell’Unesco il 16 novembre 1972, e della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dalla conferenza generale dell’Unesco il 17 ottobre 2003, dando rilievo nel contempo alla promozione della diversità culturale per lo sviluppo delle arti e dell’economia creativa basata sulla conoscenza.

4.   Le parti promuovono inoltre misure intese a stabilire contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a facilitare gli scambi di informazioni, competenze tecniche, studenti, personale accademico ed esperti, e promuovono ulteriormente i contatti tra gruppi di riflessione. Nella cooperazione e nell’impiego delle risorse tecniche sono sfruttate le possibilità offerte dai programmi dell’UE per l’istruzione e la cultura riservati al sud-est asiatico e l’esperienza acquisita dalle parti in tale settore. Le parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione nel settore dell’istruzione superiore e di promuovere l’attuazione del programma Erasmus +, nonché di scambiare le migliori pratiche riguardanti le politiche per i giovani e le attività a favore dei giovani.

Articolo 43

Ambiente e risorse naturali

1.   Le parti convengono sulla necessità di cooperare nella protezione dell’ambiente puntando a economie a basse emissioni di carbonio, resilienti, efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, compresa la bioeconomia, dissociando la crescita economica dal degrado ambientale, e di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e promuovere la diversità biologica in quanto base per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2.   Le parti convengono che la cooperazione in materia di risorse ambientali e naturali favorirà l’uso efficiente delle risorse, nonché la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Nel corso della cooperazione le parti si adopereranno per attuare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente, compreso l’accordo di Parigi.

3.   Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione per la tutela dell’ambiente, specificamente per quanto riguarda:

a)

la promozione della consapevolezza ambientale e del buon governo ambientale con un maggiore, attivo coinvolgimento delle comunità locali negli sforzi per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile;

b)

la transizione verso un’economia circolare per garantire un consumo e una produzione sostenibili, la massima efficienza delle risorse con la minima produzione di rifiuti, in particolare i rifiuti di plastica, per prevenire l’inquinamento marino da plastica e microplastiche;

c)

l’integrazione dei valori dell’ecosistema e della biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, nelle strategie e nei calcoli per ridurre la povertà, e la promozione dell’attuazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti, anche in materia di biodiversità e commercio internazionale di specie selvatiche;

d)

la protezione, la conservazione e il ripristino delle terre e dei suoli e la gestione sostenibile delle terre finalizzata a un mondo esente dal degrado del suolo;

e)

la cooperazione verso una gestione sostenibile delle foreste e un migliore governo forestale, anche in termini di contributo alla cooperazione regionale per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname, la deforestazione e il degrado forestale, anche attraverso la promozione di catene di approvvigionamento a deforestazione zero nei prodotti agricoli di base, la promozione della conservazione, dell’imboschimento, del rimboschimento, della ricostituzione e del potenziamento degli stock di carbonio delle foreste; tutto ciò può comprendere la conclusione di un accordo di partenariato volontario sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio;

f)

la gestione efficace dei parchi nazionali così come la designazione e la protezione delle zone ricche di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali che vivono all’interno o nei pressi di queste zone e per le specie minacciate e a rischio di estinzione;

g)

la protezione e la gestione sostenibile delle risorse costiere e marine, comprese le zone marine protette e l’ambiente;

h)

la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze chimiche, rifiuti solidi ed elettronici e rifiuti marini, di sostanze che riducono lo strato di ozono e di specie minacciate e a rischio di estinzione; la prevenzione dell’inquinamento delle acque, del suolo, dell’aria e acustico;

i)

la garanzia di una gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti inclusiva, resiliente e rispettosa dell’ambiente;

j)

la promozione della cooperazione nella gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari per garantire la disponibilità, qualità ed efficienza dell’approvvigionamento idrico;

k)

la promozione dell’eco innovazione e delle tecnologie pulite per promuovere e diffondere tecnologie ambientali, prodotti e servizi sostenibili anche attraverso adeguati incentivi fiscali e finanziari;

l)

la promozione del ricorso ai sistemi di osservazione della Terra per le questioni ambientali, con relativo sviluppo di capacità e condivisione delle esperienze.

Articolo 44

Governance degli oceani

1.   Le parti rafforzano il dialogo e la cooperazione sulle questioni relative alla governance degli oceani per promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.

2.   Le parti intensificano la cooperazione in materia di conservazione, gestione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine quali definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), adottata dalla terza conferenza sul diritto del mare il 10 dicembre 1982, e nel codice di condotta dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per una pesca responsabile, adottato dalla risoluzione 4/95 della conferenza della FAO del 31 ottobre 1995. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere il conseguimento degli obiettivi dell’accordo della FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, adottato a Roma il 24 novembre 1993, e dell’accordo dell’ONU ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, adottato a New York il 4 agosto 1995.

3.   Le parti convengono inoltre di cooperare:

a)

nel promuovere l’attuazione dell’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato a Roma il 22 novembre 2009;

b)

con e nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o degli accordi di cui sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine viventi e dei loro ecosistemi;

c)

nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti, anche attraverso lo scambio di esperienze, la promozione dello sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN, se opportuno, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle disposizioni legislative nazionali;

d)

nel promuovere i principi e i diritti fondamentali nel lavoro nel settore della pesca e dei prodotti ittici e nell’attuazione della convenzione 188 sul lavoro nella pesca dell’OIL, adottata a Ginevra il 30 maggio 2007;

e)

nello sviluppo di un’acquacoltura marina sostenibile e responsabile, compresa l’attuazione degli obiettivi e dei principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;

f)

nel ridurre le pressioni che gravano sugli oceani, tra l’altro mediante la lotta contro i rifiuti marini e l’inquinamento, anche provocato da fonti terrestri e dalle navi, le attività umane marittime nel quadro degli obblighi internazionali applicabili alle parti, e attraverso misure di adattamento e mitigazione per rafforzare la resilienza degli oceani e delle comunità costiere ai cambiamenti climatici.

Articolo 45

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

1.   Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei campi seguenti:

a)

la politica agricola e le prospettive dell’agricoltura a livello internazionale in generale;

b)

la promozione e la facilitazione del commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;

c)

la politica di sviluppo nelle zone rurali, comprese altre risorse e fattori produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità di creazione di valore aggiunto e di occupazione extra-agricola;

d)

la politica relativa alla flora, alla fauna, a prodotti ottenuti da animali acquatici, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli quali le indicazioni geografiche e la produzione biologica, nonché la cooperazione in materia di buone pratiche agricole;

e)

la promozione dei sistemi di certificazione e di accreditamento dell’agricoltura biologica e della produzione agricola sostenibile.

2.   Le parti convengono di promuovere la cooperazione tecnologica, lo sviluppo di capacità o qualsiasi altra forma di cooperazione che aumenti la produttività, una produzione sicura e sostenibile e pratiche resilienti nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e dello sviluppo rurale e che migliori la preparazione, la prevenzione, l’individuazione, la risposta e il controllo delle malattie delle piante, degli animali e zoonotiche in linea con l’approccio «One Health» e le norme internazionali.

3.   Le parti convengono di incoraggiare i settori pubblico e privato a discutere e scambiare informazioni commerciali, anche in occasione di manifestazioni per l’instaurazione di contatti tra imprese e di promozione commerciale di prodotti agricoli.

Articolo 46

Salute

1.   Le parti convengono di cooperare e condividere esperienze e migliori pratiche nel settore sanitario per rafforzare le attività nel settore della ricerca, affrontare la minaccia rappresentata dalle principali malattie non trasmissibili e trasmissibili, tra cui la pandemia di COVID-19, rafforzare la copertura sanitaria universale e i servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Le parti convengono di scambiare opinioni e migliori pratiche sulle questioni normative relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici.

2.   La cooperazione nel settore della salute si svolge principalmente nei consessi internazionali, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità, e attraverso iniziative multilaterali, in settori quali:

a)

le attività comuni di ricerca e la messa a punto di importanti programmi sanitari verticali; la ricerca comune attraverso iniziative multilaterali quali la Global Alliance for Chronic Diseases e la Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness;

b)

lo sviluppo di capacità e lo sviluppo delle risorse umane;

c)

gli accordi internazionali nel settore sanitario.

Articolo 47

Occupazione e affari sociali

1.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere l’assistenza tecnica nel settore dell’occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.

2.   Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l’occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, come sancito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008, e dalla dichiarazione del centenario dell’OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Le parti tengono conto delle caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche.

3.   Le parti ribadiscono i rispettivi impegni a promuovere e attuare efficacemente le norme sociali e del lavoro internazionalmente riconosciute e a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro sanciti nella dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 e modificata il 10 giugno 2022. Le parti convengono di cooperare e di fornire assistenza tecnica ai fini della ratifica e dell’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’OIL e di collaborare per promuovere la ratifica e l’attuazione di altre convenzioni dell’OIL aggiornate, se del caso, anche per quanto riguarda la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

4.   Le parti convengono di promuovere la cooperazione tra il governo e le parti sociali nei settori dell’occupazione e degli affari sociali, lo scambio di informazioni su occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni sul lavoro e dialogo sociale in materia di protezione sociale e dei lavoratori.

5.   La cooperazione nel settore dell’occupazione e degli affari sociali può comprendere, tra l’altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d’interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, ad esempio in sede di ASEM, UE-ASEAN e OIL.

Articolo 48

Statistiche

Le parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra l’UE e l’ASEAN, la cooperazione nell’armonizzazione dei metodi e della pratica statistica, comprese la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei dati statistici per aumentare la disponibilità di dati aggregati di qualità, tempestivi, pertinenti e più dettagliati, che consente loro di usare, su base reciprocamente accettabile, statistiche sugli scambi di beni e servizi e, più in generale, su qualsiasi altro settore contemplato dal presente accordo che si presti al trattamento statistico. Le parti sottolineano l’importanza dei dati e delle statistiche nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Articolo 49

Società civile

Le parti riconoscono il ruolo e il contributo della società civile, in particolare del mondo accademico, delle parti sociali, nonché a livello di legami tra gruppi di riflessione e parti sociali, nel processo di dialogo e cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di stimolare e favorire un dialogo efficace con la società civile e di promuovere la partecipazione effettiva e costruttiva di quest’ultima nonché i partenariati multilaterali.

TITOLO VI

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Articolo 50

Risorse disponibili per la cooperazione

1.   Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

2.   Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia secondo le procedure e i criteri propri di finanziamento.

Articolo 51

Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

1.   Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo nei paesi terzi.

2.   Le parti convengono di cooperare in azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei paesi confinanti con la Thailandia e oltre, nei settori pertinenti alla cooperazione trilaterale. I settori di cooperazione devono essere determinati da tutti i partner coinvolti, secondo le esigenze dei paesi beneficiari, le capacità e le competenze dell’UE e della Thailandia, e devono essere decisi su base ad hoc.

TITOLO VII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 52

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al livello più alto possibile, incaricato di:

a)

garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;

b)

stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

c)

formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;

d)

comporre, se pertinente, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall’interpretazione, attuazione o applicazione del presente accordo a norma dell’articolo 55;

e)

esaminare tutte le informazioni presentate da una parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e tenere consultazioni con l’altra parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le parti a norma dell’articolo 55.

2.   Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l’ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.

3.   Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.

4.   Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.

5.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Clausola evolutiva

1.   Le parti possono estendere, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Detti accordi specifici o protocolli sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune.

2.   In relazione all’attuazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente accordo.

Articolo 54

Altri accordi

1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Thailandia.

2.   Il presente accordo lascia impregiudicata l’applicazione o l’esecuzione degli impegni assunti da ciascuna parte nei confronti di terzi.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti provvedimenti, anche in materia di composizione delle controversie, nell’ambito di qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le parti siano firmatarie.

Articolo 55

Adempimento degli obblighi

1.   Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi divergenza relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

3.   Una parte, se ritiene che l’altra non abbia adempiuto agli obblighi che le derivano dal presente accordo, può prendere le misure del caso conformemente al diritto internazionale.

4.   Prima di prendere le misure del caso di cui al paragrafo 3, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 5, la suddetta parte presenta al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. Le parti si consultano sotto gli auspici del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la suddetta parte può prendere le misure del caso.

5.   Una parte, se ha seri motivi per ritenere che l’altra parte non abbia rispettato in modo sostanziale uno degli obblighi descritti come elementi essenziali all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, ne informa immediatamente l’altra parte. Salvo diverso accordo tra le parti, su richiesta di una parte il comitato misto, o un altro organismo designato di comune accordo dalle parti, tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere a un esame scrupoloso di tutti gli aspetti o del fondamento della misura, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti. Trascorso tale periodo, la parte notificante può applicare le misure del caso.

6.   Nella scelta delle misure del caso vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o, secondo i casi, di qualsiasi altro accordo specifico di cui all’articolo 53, paragrafo 1. Le misure sono temporanee e proporzionate alla violazione, in modo da indurre infine all’adempimento degli obblighi. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, le «misure del caso» possono comprendere la sospensione del presente accordo, in tutto o in parte. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, le «misure del caso» possono comprendere la sospensione del presente accordo, in tutto o in parte, o di qualsiasi accordo specifico di cui all’articolo 53, paragrafo 1. La decisione di sospensione sarà adottata da ciascuna parte conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

7.   Ciascuna parte può chiedere al comitato misto di riesaminare le circostanze che hanno dato luogo all’applicazione delle misure del caso al fine di cercare una soluzione reciprocamente accettabile per le parti. La parte che adotta le misure del caso le revoca non appena sia giustificato.

Articolo 56

Facilitazione

Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all’attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie all’espletamento delle loro funzioni, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 57

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altro, al territorio della Thailandia.

Articolo 58

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l’UE o i suoi Stati membri oppure l’UE e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Thailandia, dall’altra.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Thailandia e l’UE possono applicare il presente accordo in via provvisoria, in tutto o in parte, conformemente alle rispettive procedure interne, in attesa dell’entrata in vigore.

3.   L’applicazione provvisoria ha effetto trenta (30) giorni dopo la data in cui:

a)

l’UE ha notificato alla Thailandia l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie, indicando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria; e

b)

la Thailandia ha notificato all’UE l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie, accettando le parti del presente accordo che saranno applicate in via provvisoria.

4.   Ciascuna parte può notificare per iscritto all’altra parte l’intenzione di porre fine all’applicazione provvisoria del presente accordo. La denuncia ha effetto trenta (30) giorni dopo la data di ricevimento della notifica.

5.   Per le disposizioni del presente accordo che sono applicate in via provvisoria, l’entrata in vigore del presente accordo si intende riferita alla data di applicazione provvisoria di cui al paragrafo 3.

6.   Il comitato misto e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante l’applicazione provvisoria del presente accordo nella misura in cui tali funzioni siano necessarie per garantirne l’applicazione suddetta. Le decisioni adottate nell’esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti se si pone termine all’applicazione a titolo provvisorio del presente accordo a norma del paragrafo 4.

Articolo 60

Durata e denuncia

1.   Il presente accordo è valido per un periodo di cinque (5) anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una parte non comunichi all’altra, per iscritto, la propria intenzione di non prorogarlo sei (6) mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno.

2.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti mediante preavviso scritto all’altra parte. La denuncia ha effetto sei (6) mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.

Articolo 61

Modifiche

Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Le modifiche diventano effettive a decorrere dalla data dell’ultima notifica scritta dell’avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie a tale fine.

Articolo 62

Dichiarazioni comuni

Le dichiarazioni comuni allegate al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 63

Notifiche

Le notifiche a norma degli articoli 59, 60 e 61 sono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Thailandia.

Articolo 64

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e thailandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Image 2L3302022IT110120221214IT0001.0001451451Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.L3302022IT7210120221024IT0004.000110811081DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale.DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.

Image 3L3302022IT110120221214IT0001.0001451451Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.L3302022IT7210120221024IT0004.000110811081DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale.DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.

Image 4L3302022IT110120221214IT0001.0001451451Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.L3302022IT7210120221024IT0004.000110811081DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale.DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.

Image 5L3302022IT110120221214IT0001.0001451451Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.L3302022IT7210120221024IT0004.000110811081DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale.DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.

Image 6L3302022IT110120221214IT0001.0001451451Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.L3302022IT7210120221024IT0004.000110811081DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale.DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.

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Image 8L3302022IT110120221214IT0001.0001451451Sono state rese tre dichiarazioni riguardo al presente atto, disponibili in GU C 491 del 23 dicembre 2022.L3302022IT7210120221024IT0004.000110811081DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono gravi crimini di portata internazionale.DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.

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(1)  Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.

(2)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2 ter dell’UNTOC.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 5

(GRAVI CRIMINI DI PORTATA INTERNAZIONALE)

Gli Stati membri e la Thailandia sono firmatari dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rappresenta un importante passo avanti per il sistema giudiziario internazionale e per il suo efficace funzionamento. Lo statuto di Roma stabilisce che il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra sono «gravi crimini di portata internazionale».

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 23

(COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E GIURIDICA)

Il governo reale thailandese procede con ogni mezzo, nel rispetto della sua legislazione, affinché la persona non sconti la pena di morte e, se il tribunale pronuncia una sentenza di condanna a morte, il governo reale thailandese presenta una raccomandazione per grazia concessa dal re.


REGOLAMENTI

23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/109


REGOLAMENTO (UE) 2022/2563 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti») (1). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 e 09.2931 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)

Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2723 e 09.2763 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici dell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È opportuno pertanto modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile a tali prodotti.

(4)

Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2563, 09.2682, 09.2828 e 09.2854.

(5)

Poiché la capacità di produzione dell'Unione di alcuni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2575 e 09.2913 dovrebbero essere ridotti.

(6)

Per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2583, 09.2819, 09.2839 e 09.2855 è opportuno prorogare il periodo contingentale e adeguare il volume contingentale su base annua in quanto tali contingenti erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenerli.

(7)

Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 e 09.2880, è opportuno che essi siano chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(8)

Le relazioni tra l'Unione e la Russia si sono deteriorate negli ultimi anni, in particolare a causa dell'inosservanza del diritto internazionale da parte della Russia e della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a motivo della continua guerra di aggressione contro l'Ucraina e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.

(9)

Sebbene la Russia sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dall'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).

(10)

In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti per tali prodotti.

(11)

Le relazioni tra l'Unione e la Bielorussia si sono deteriorate negli ultimi anni a causa dell'inosservanza da parte del regime bielorusso del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

(12)

Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Dal momento che la Bielorussia non è membro dell'OMC, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo OMC, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia. Inoltre gli accordi commerciali consentono di intraprendere determinate azioni che sono giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

(13)

In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Bielorussia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti per tali prodotti.

(14)

Tuttavia, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'Unione, è necessario mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835 per alcuni prodotti originari della Russia, classificati rispettivamente con i codici TARIC 2712903910, 2926100010, 3204170030 e 7604291030. Tali prodotti rappresentavano oltre il 50 % del valore totale delle importazioni nell'Unione negli anni dal 2019 al 2021, essendo i fornitori alternativi di altri paesi terzi assenti o in numero limitato. Il valore di tali importazioni indicherebbe che gli operatori dell'industria dell'Unione dipendono in larga misura da tali importazioni e che la soppressione dei contingenti causerebbe difficoltà sproporzionate agli operatori interessati.

(15)

Pertanto, la soppressione della sospensione dei dazi della tariffa doganale comune («TDC») su taluni prodotti originari della Russia o della Bielorussia è appropriata e consentita, in applicazione dell'articolo XXI del GATT del 1994 e delle regole generali relative ai dazi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), in particolare della parte prima, sezione I, parte B, punto 1, del medesimo.

(16)

Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi («comunicazione»), la concessione di contingenti costituisce un'eccezione all'applicazione dei dazi della TDC. La reintroduzione di tali dazi della TDC alle importazioni originarie della Russia o della Bielorussia costituisce pertanto un ritorno alla norma. Pertanto l'eliminazione limitata dei contingenti su taluni prodotti originari della Russia o della Bielorussia non è una misura restrittiva o proibitiva, ma ha lo scopo di impedire a tali paesi di beneficiare indirettamente di una misura unilaterale dell'Unione e di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.

(18)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della della Russia, ad eccezione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835, o della Bielorussia.»;

2)

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ( (1)) ( (2))

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Additivo per mangimi, costituito, in base al peso a secco, di:

68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e

non più di 32 % di altri componenti, quali carboidrati e altri aminoacidi

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  ( (1))

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.1.-31.12.

140 000 tonnellate

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (N. CAS 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acido solfammidico (N. CAS 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (N. CAS 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tonnellate

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (N. CAS 1314-35-8 o N. CAS 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Idrossido solfato di rame (Cu4(OH)6(SO4)), idrato (N. CAS 12527-76-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %

1.1.-31.12.

240 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (N. CAS 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Tricoloroetilene (N. CAS 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % in peso

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (N. CAS 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (N. CAS 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (N. CAS 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (N. CAS 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresolo (N. CAS 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (N. CAS 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetilacetonato di calcio (N. CAS 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (N. CAS 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (N. CAS 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetato di vinile (N. CAS 108-05-4)

1.1.-31.12.

450 000 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (N. CAS 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (N. CAS 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (N. CAS 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalato di dietile (N. CAS 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (N. CAS 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (N. CAS 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

8 000 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (N. CAS 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (N. CAS 2082-79-3) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 49° C e 54° C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ( (1))

1.1.-31.12.

380 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (N. CAS 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ( (1))

1.1.-31.12.

140 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (N. CAS 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadecilammina (N. CAS 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (N. CAS 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (N. CAS 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

1.1.-31.12.

220 000 tonnellate

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (N. CAS 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiammina (N. CAS 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2921

ex 2922 19 00

22

2-(dimetilammino)etil acrilato (N. CAS 2439-35-2) avente purezza in peso di 99 % o più

1.1.-31.12.

14 000 tonnellate

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lisina cloridrato (N. CAS 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (N. CAS 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina

1.1.-31.12.

300 000 tonnellate

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (N. CAS 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Soluzione acquosa contenente, in peso, fra 78 % e 82 % di cloruro di [2-(acriloilossi)etill]trimetilammonio (N. CAS 44992-01-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (N. CAS 55406-53-6)

1.1.-31.12.

450 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (N. CAS 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (N. CAS 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815  ( (1))

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Acrilonitrile (N. CAS 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 e 4002  ( (1)))

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (N. CAS 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocianato di 1,5-naftilene (N. CAS 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (N. CAS 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (N. CAS 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (N. CAS 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Esadeciltrimetossilano (N. CAS 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene ( (1))

1.1.-31.12.

165 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (N. CAS 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (N. CAS 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (N. CAS 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (N. CAS 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanolo (N. CAS 103-74-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (N. CAS 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (N. CAS 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

1.1.-31.12.

60 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (N. CAS 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-clorotiofene-2-acido carbossilico (N. CAS 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (N. CAS 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (N. CAS 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (N. CAS 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (N. CAS 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (N. CAS 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (N. CAS 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (N. CAS 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Soluzione acquosa contenente in peso:

10,0 % o più, ma non più di 11,3 %, di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one,

3,0 % o più, ma non più di 4,1 %, di 2-metil-2H-isotiazol-3-one,

una concentrazione combinata di isotiazoloni (N. CAS 55965-84-9) compresa fra 13,0 % e 15,4 %,

18 % o più, ma non più di 22 %, di nitrati, calcolati come nitrato di sodio, e

5 % o più ma non più di 8 % di cloruri, calcolati come cloruro di sodio

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Additivo costituito essenzialmente da:

acido fosforoditioico, O,O-bis (isobutile e pentile) esteri misti, sali di zinco (N. CAS 68457-79-4),

tra l'8 % e il 15 %, in peso, di olio minerale,

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti ( (1))

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 20 % ma al massimo il 50 % di 4-monononildifenilammina, e

in peso, più del 50 % ma al massimo l'80 % di 4,4'-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4'-dinonildifenilammina non superiore al 15 %,

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti ( (1))

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Additivi contenenti:

più del 70 % in peso di 2,5-bis (tert-nonilditio)-[1,3,4] -tiadiazolo (N. CAS 89347-09-1), e

più del 15 % in peso di 5- (tert-nonilditio)-1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (N. CAS 97503-12-3),

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti ( (1))

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (N. CAS 1119-40-0)

il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (N. CAS 627-93-0) e

non più del 35 % di succinato di dimetile (N. CAS 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (N. CAS 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli ( (1))

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:

Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (N. CAS 211519-85-6) e

Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (N. CAS 1333-86-4),

di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (N. CAS 557-98-2),

tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (N. CAS 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (N. CAS 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (N. CAS 107-05-1), e

non più dell'1 % di cloruro di etile (N. CAS 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (N. CAS 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Poli(metilidrosilossano) liquido con gruppi terminali di trimetilsilile (N. CAS 63148-57-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene) (N. CAS 25135-51-7 e N. CAS 25154-01-2), in una delle forme menzionate nella nota 6(b) del presente capitolo, contenente in peso non più di 20 % di additivi

1.1.-31.12.

6 300 tonnellate

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene) (N. CAS 25608-64-4 e 25839-81-0) contenente in peso non più di 20 % di additivi

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginato di sodio estratto da alghe brune (N. CAS 9005-38-3) con

una perdita all'essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105 oC),

una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Filati di cotone semplici, greggi, bianchi

di fibre pettinate,

con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,

prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,

con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1159 g/m2, e

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore ( (1))

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnellate

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250  mm ma non più di 1 350  mm,

di spessore (tolleranza – 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e

di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle ( (1))

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1.-31.12.

120 000 tonnellate

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ( (1))

1.1.-31.12.

1 500 000 pezzi

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e

canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1.-31.12.

65 000 pezzi

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:

con una resistenza al calore fino a 400° C,

con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l'inserimento della ruota del compressore,

destinato ad essere utilizzato nell'industria automobilistica ( (1))

1.1.-31.12.

4 000 000 pezzi

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,

in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,

destinati ad essere utilizzati nell'industria delle turbine eoliche ( (1))

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Gabbie d'ottone aventi le caratteristiche seguenti:

colate con il sistema continuo o centrifugo,

tornite,

contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,

contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell'1,25 % di piombo,

contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più dell'1,4 % di alluminio, e

con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

1.1.-31.12.

50 000 pezzi

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Anelli interni ed esterni di acciaio, non smerigliati, anello esterno con corridoio interno, anello interno con corridoio esterno, di diametro esterno compreso:

tra 14 mm e 77 mm per l'anello interno, e

tra 26 mm e 101 mm per l'anello esterno

destinati alla fabbricazione di cuscinetti ( (1))

1.1.-30.6.

12 000 000 kg

0 %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Attuatore elettronico, dotato di:

un motore a corrente continua di potenza inferiore a 600 W,

per un uso con una tensione di alimentazione compresa fra 12 V e 48 V,

con connessione al motore (plug-in),

con sensore di posizione senza contatto,

inserito in un alloggiamento rettangolare avente larghezza inferiore a 100 mm e lunghezza inferiore a 150 mm, con riduttore e leva collegati alla trasmissione con motore ad albero o

in un alloggiamento cilindrico avente lunghezza inferiore 150 mm e diametro inferiore a 100 mm, con fili integrati nel rotore del motore per il movimento lineare della barra di comando integrata

1.1.-31.12.

650 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Motore elettrico a corrente alterna, monofase, anche con commutatore

con una potenza nominale pari o superiore a 180 W,

una potenza di ingresso pari o superiore a 150 W, ma non superiore a 2 700  W,

un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm),

una velocità nominale compresa fra 10 000  giri/min e 50 000  giri/min,

anche attrezzato con un ventilatore a induzione,

anche con dispositivo meccanico (pignone, viti, connessione per ingranaggi ecc.) sull'albero,

utilizzato nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici ( (1))

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528  ( (1))

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di

schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,

microprocessori e chip di memoria,

modulo acustico e altoparlante,

connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,

per l'attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e

per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80  ( (1))

1.1.-31.12.

66 900 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 ( (1))

1.1.-31.12.

200 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ( (1))

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ( (1))

1.1.-31.12.

9 600 000 pezzi

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Cruscotto combinato con:

motori passo a passo,

indicatori e quadranti analogici,

o senza pannello microcontrollore,

o senza indicatori LED o schermo LCD

che indica almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante,

che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 ( (1))

1.1.-31.12.

160 000 pezzi

0 %

».

(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(2)  La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.


23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/126


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2564 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

(2)

Al fine di evitare costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha istituito un’esenzione de minimis che si applicava alle specie demersali. Tale regolamento delegato è scaduto il 31 dicembre 2021. Una nuova esenzione de minimis è stata istituita dal regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione (3). Tale esenzione è stata istituita per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023, mentre per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale l’esenzione è stata stabilita solo fino al 31 dicembre 2022.

(3)

La Croazia, l’Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello «Adriatica») e la Grecia, l’Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello «Sudestmed») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 1o maggio e il 6 giugno 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno chiesto una proroga dell’esenzione de minimis per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064. Entrambi i gruppi hanno inoltre presentato prove scientifiche a sostegno della loro richiesta.

(4)

Le prove scientifiche sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 16 e il 20 maggio 2022 (4).

(5)

L’8 luglio 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di un anno dell’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco.

(6)

La Commissione rileva che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le piccole specie pelagiche sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.

(7)

Lo CSTEP ha riconosciuto che una riduzione generale dello sforzo di pesca delle reti a strascico e l’istituzione di zone di restrizione della pesca con divieto permanente di pesca demersale ridurrebbe probabilmente la quantità di catture accessorie di piccoli pelagici.

(8)

Lo CSTEP ha osservato inoltre che anche se l’approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili, tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.

(9)

Lo CSTEP ha inoltre ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero molte esenzioni distinte difficili da controllare.

(10)

Il gruppo Adriatica ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate. Pur prendendo atto delle stime dell’aumento dei costi fornite, lo CSTEP ha sottolineato quanto sia difficile valutare il livello dal quale i costi cominciano a diventare sproporzionati. Ha inoltre riconosciuto che il recente aumento dei costi del carburante ha peggiorato la situazione generale. Ha altresì preso atto dei nuovi risultati del progetto riguardante la selettività e della necessità di ulteriori indagini sui dispositivi di selettività previsti al fine di trovare un equilibrio tra il miglioramento della selettività e la riduzione al minimo delle perdite economiche. Ha infine osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette.

(11)

La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo Adriatica di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e di restrizioni spaziali delle attività di pesca al fine di ottenere una riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene pertanto che i progressi in materia di selettività e i costi sproporzionati giustifichino la necessità di prorogare di un anno l’esenzione con i livelli percentuali proposti.

(12)

Sulla base delle prove scientifiche aggiornate trasmesse il gruppo Adriatica ha proposto di prorogare per il 2023 l’esenzione de minimis per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

(13)

Lo CSTEP ha osservato che, nonostante un tasso di rigetto significativo per questa attività di pesca, sono ancora in corso progetti di selettività.

(14)

La Commissione ritiene che le prove trasmesse siano sufficienti per prorogare l’esenzione di un anno con i livelli percentuali proposti. Il gruppo Adriatica dovrebbe presentare dati supplementari, sulla base dei progetti in corso.

(15)

Il gruppo Sudestmed ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate. Pur prendendo atto delle stime dell’aumento dei costi fornite, lo CSTEP ha sottolineato quanto sia difficile valutare il livello dal quale i costi cominciano a diventare sproporzionati. Ha inoltre riconosciuto che il recente aumento dei costi del carburante ha peggiorato la situazione generale. Lo CSTEP ha preso atto degli studi in fase di svolgimento, che dovrebbero essere ultimati nel corso del 2023. Lo CSTEP ha inoltre osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette.

(16)

La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo Sudestmed di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e di restrizioni spaziali delle attività di pesca al fine di ottenere una riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene pertanto che i progressi in materia di selettività e i costi sproporzionati giustifichino la necessità di prorogare di un anno l’esenzione con i livelli percentuali proposti.

(17)

Sulla base delle prove scientifiche aggiornate trasmesse il gruppo Sudestmed ha proposto di prorogare per il 2023 l’esenzione de minimis per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

(18)

Lo CSTEP ha ritenuto che, nonostante un tasso di rigetti significativo per questo tipo di pesca, il volume delle catture è limitato e sono in corso progetti riguardanti la selettività che ridurranno tale tasso.

(19)

La Commissione ritiene che le prove trasmesse relative ai costi sproporzionati siano sufficienti per prorogare l’esenzione di un anno con i livelli percentuali proposti. Il gruppo Sudestmed dovrebbe presentare dati supplementari, sulla base degli studi in corso.

(20)

Nelle prove scientifiche aggiornate da essi presentate, gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione.

(21)

Le misure richieste sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2064.

(22)

Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzione de minimis

L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2064 è così modificato:

1)

al paragrafo 1:

i)

la lettera a), punto viii), è sostituita dalla seguente:

«viii)

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»;

ii)

la lettera b), punto vii), è sostituita dalla seguente:

«vii)

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»;

2)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 1° maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione dati supplementari basati sui progetti e sugli studi in corso e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii), e al paragrafo 1, lettera b), punto vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al più tardi entro il luglio 2023.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9).

(4)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).


23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/130


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2565 DELLA COMMISSIONE

dell' 11 ottobre 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e che abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/444 sono elencati nell'allegato II di detto regolamento.

(2)

Durante la valutazione intermedia del programma dogana 2020 (2), la Commissione ha identificato l'esigenza di adeguare e razionalizzare il quadro di sorveglianza e valutazione del programma. La Commissione ha pertanto riveduto l'approccio alla performance del programma al fine di garantire la pertinenza di tutti gli indicatori selezionati ai fini della sorveglianza e della valutazione del programma.

(3)

Gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/444, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

(4)

Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati che evitino la doppia rendicontazione, minimizzando gli oneri amministrativi.

(5)

Al fine di garantire l'allineamento con l'inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione

1.   Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444 sono utilizzati i seguenti indicatori nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:

a)

gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/444;

b)

gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d'impatto di cui al punto 1), lettere a) e b), al punto 2) e al punto 3), lettera a), dell'allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni nell'ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/444.

3.   Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1.

(2)  Commissione europea, direzione generale Fiscalità e unione doganale,Valutazione intermedia del programma Dogana 2020: relazione finale, Ufficio delle pubblicazioni, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2778/923910


ALLEGATO

Elenco di indicatori supplementari per quanto riguarda il quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Dogana di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444

A.   Indicatori di realizzazione

1)

Sviluppo delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES):

a)

numero di progetti informatici (IT) in fase di avvio;

b)

numero di progetti informatici in fase di esecuzione;

c)

percentuale di progetti informatici il cui costo effettivo è quello previsto;

d)

percentuale di progetti informatici con status «verde» in linea con i requisiti previsti dal piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C).

2)

Fornitura delle componenti comuni dell'EES:

a)

numero di progetti informatici immessi in produzione a norma del diritto dell'Unione;

b)

percentuale delle componenti comuni dell'EES erogata secondo le scadenze del MASP-C;

c)

numero di revisioni apportate alle scadenze per la consegna delle componenti comuni dell'EES.

3)

Affidabilità dell'EES (capacità della rete comune di comunicazione).

4)

Affidabilità dei servizi di supporto informatico:

a)

percentuale di ticket "incidente" risolti nei tempi previsti;

b)

soddisfazione degli utenti per i servizi di assistenza forniti.

5)

Livello di sostegno allo sviluppo delle capacità fornito attraverso azioni collaborative (qualità delle azioni collaborative).

6)

Grado di conoscenza dei programmi.

B.   Indicatori di risultato

1)

Livello di coerenza della normativa e delle politiche doganali e della loro attuazione (contributo di nuove componenti comuni dell'EES ad agevolare l'attuazione coerente della legislazione e delle politiche dell'Unione).

2)

Livello di cooperazione operativa tra le autorità nazionali:

a)

contributo delle nuove componenti comuni dell'EES all'agevolazione della cooperazione operativa tra le autorità nazionali;

b)

numero di utenti attivi sulla piattaforma collaborativa online;

c)

numero di interazioni sulla piattaforma collaborativa;

d)

soddisfazione degli utenti riguardo alla piattaforma collaborativa online.

3)

Procedure elettroniche semplificate per gli operatori economici:

a)

numero di operatori economici registrati;

b)

numero di domande.

4)

Prestazioni operative delle autorità nazionali:

a)

contributo delle nuove componenti comuni dell'EES al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali;

b)

contributo dei risultati delle azioni collaborative e in materia di competenze umane al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali.

5)

Dogane — Innovazione nel settore della politica doganale:

a)

contributo delle nuove componenti comuni degli EES all'innovazione nel settore della politica doganale;

b)

contributo dei risultati delle azioni collaborative e in materia di competenze umane all'innovazione nel settore della politica doganale.

C.   Indicatori d'impatto

1)

Evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri:

a)

importo dei dazi non versati, compresi i dazi doganali, i dazi compensativi e antidumping su prodotti e servizi, relativi alle frodi e alle irregolarità rilevate da recuperare;

b)

casi di frodi e irregolarità rilevate concernenti dazi.

2)

Evoluzione della sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini (sequestri di merci e sostanze che costituiscono una minaccia per la sicurezza).

3)

Evoluzione dell'agevolazione delle attività commerciali legittime:

a)

efficienza delle dogane, di sdoganamento e di gestione delle frontiere (in termini di sdoganamento);

b)

contributo alla transizione a un'unione doganale senza uso di carta.


23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/134


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2566 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 69,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.

(2)

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è necessario rispecchiare tali modifiche nel regolamento delegato (UE) 2018/273.

(3)

L’esenzione dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione per gli impianti viticoli è estesa agli impianti o reimpianti di superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. È necessario aggiungere tale esenzione alle disposizioni relative alle superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze. Per evitare qualsiasi abuso di tale esenzione, è opportuno stabilire le condizioni che tali collezioni di varietà di viti devono soddisfare. Inoltre, per rispecchiare tale esenzione, è necessario aggiornare le definizioni di «viticoltore» e di «particella viticola» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e all’allegato IV del medesimo regolamento. A fini di maggiore chiarezza, è opportuno aggiungere a tale articolo anche una nuova definizione di «collezione di varietà di viti».

(4)

A norma dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono limitare il rilascio di autorizzazioni all’impianto a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta al fine di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta. Tale disposizione dovrebbe essere rispecchiata nelle norme sulle restrizioni al reimpianto stabilite all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273.

(5)

Le disposizioni che prevedono l’impegno del richiedente a rispettare i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e il requisito che la domanda non ponga un rischio significativo di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2030. Tale termine, corrispondente alla fine del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, dovrebbe essere adattato in ragione della proroga del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli inserita all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dal regolamento (UE) 2021/2117. Per lo stesso motivo dovrebbero essere adattate anche le date di scadenza di determinati impegni riguardanti i criteri di ammissibilità di cui agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2018/273.

(6)

I criteri di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettere f) e h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati, rispettivamente, modificati e precisati e anche tali modifiche dovrebbero essere rispecchiate nelle corrispondenti parti dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273.

(7)

Il termine «viticoltore» quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/273 designa il viticoltore professionista. Tuttavia viene anche erroneamente utilizzato all’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento delegato per indicare la persona fisica che coltivando una superficie non superiore a 0,1 ha produce vino destinato esclusivamente al consumo familiare ed è quindi esentato dal sistema di autorizzazioni per gli impianti. Tale contraddizione dovrebbe essere rettificata.

(8)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/273,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:

1)

l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“viticoltore”, una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“particella viticola”, parcella agricola quale definita all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;»;

c)

è aggiunta la seguente lettera l):

«l)

“collezione di varietà di viti”, la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione, alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l’esperimento, verrà mantenuta la collezione di varietà di viti o sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.»;

b)

al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ottiene un’autorizzazione a norma degli articoli 64, 66 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l’uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; o»;

c)

dopo il terzo comma sono aggiunti i commi seguenti:

«L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alle superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti solo se lo scopo della costituzione di tale collezione è la preservazione delle risorse genetiche delle varietà di viti tipiche di una determinata regione viticola e se la superficie coperta da ciascuna collezione non supera i 2 ettari.

Gli Stati membri possono redigere un elenco delle varietà di uve da vino del loro territorio, classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono ammissibili a livello nazionale o regionale ai fini della costituzione di una collezione di varietà finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono inoltre stabilire una superficie massima della collezione di tali varietà di viti inferiore a 2 ettari, nonché un numero massimo di viti per varietà inferiore al massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento.»;

3)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento e purché tale decisione sia giustificata dall’esigenza di evitare un palese rischio di svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).»;

b)

al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il rischio di svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:»;

4)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte A, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

b)

nella parte B, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

5)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte B è così modificata:

i)

al punto 1, primo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

ii)

al punto 2, primo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

iii)

al punto 4, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

iv)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5)

il richiedente si impegna a mantenere, per un periodo minimo compreso tra sette e dieci anni, la o le superfici da adibire a nuovi impianti con almeno una delle varietà figuranti nell’elenco nazionale delle varietà di viti ammissibili per la preservazione delle risorse genetiche redatto a tal fine dallo Stato membro. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045.»;

b)

nella parte D, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

c)

la parte F è sostituita dalla seguente:

«F.

Criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se l’aumento dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati è accertato in base a una delle considerazioni seguenti:

1)

i costi unitari di produzione dell’azienda del settore vitivinicolo in un determinato anno sono diminuiti rispetto alla media dei cinque anni precedenti;

2)

l’azienda presenta canali di distribuzione diversificati e/o una domanda elevata dei suoi prodotti in un determinato anno rispetto alla media dei cinque anni precedenti.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti ai punti 1 e 2.»;

d)

la parte H è sostituita dalla seguente:

«H.

Criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto a condizione che la superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente rispettino al momento della richiesta le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a:

1)

non meno di 0,1 ettari di particelle viticole per le piccole aziende;

2)

non più di 50 ettari di particelle viticole per le aziende di medie dimensioni.

Le superfici vitate che beneficiano delle esenzioni di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono prese in considerazione per il calcolo della superficie delle particelle viticole.»;

e)

nella parte I, sezione II, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

6)

nell’allegato IV, sezione 1.2, punto 1, è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

superfici piantate o ripiantate per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.».

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 è sostituito dal seguente:

«3.   L’impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che non sono viticoltori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono soggetti alle condizioni seguenti:

a)

la superficie non supera 0,1 ha;

b)

la persona fisica o il gruppo di persone fisiche non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un’attività commerciale, equivalenti alla famiglia della persona fisica.

Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).


23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/139


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2567 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 70,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie.

(2)

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); tali modifiche dovrebbero essere rispecchiate nelle corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(3)

Gli Stati membri possono ora calcolare la superficie disponibile ogni anno per le autorizzazioni per nuovi impianti o sulla base della superficie vitata totale determinata al 31 luglio dell’anno precedente, oppure su base storica, considerando la superficie totale effettivamente vitata al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente a quella coperta da diritti di impianto concessi ai produttori che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1o gennaio 2016. Gli Stati membri comunicano pubblicamente quale delle due opzioni è stata scelta per un determinato anno.

(4)

Laddove gli Stati membri decidano di applicare a livello nazionale una percentuale inferiore al massimo dell’1 % e/o di limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, essi devono tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo, da gruppi di produttori interessati o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa dello Stato membro in questione. Per dare alle autorità competenti il tempo necessario per esaminare tali raccomandazioni prima di prendere la decisione definitiva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni. Per motivi di trasparenza, le raccomandazioni presentate dovrebbero essere rese pubbliche.

(5)

Gli Stati membri possono fissare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.

(6)

Il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende ora la conservazione delle risorse genetiche delle viti. Gli Stati membri che intendono applicare il criterio della conservazione delle risorse genetiche dovrebbero stilare e rendere pubblico l’elenco delle varietà ammissibili con largo anticipo rispetto all’iter della domanda.

(7)

Anche la variazione del criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sposta l’accento dall’eventuale futuro aumento della competitività dell’azienda alla dimostrazione di un aumento dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati in passato, deve rispecchiarsi nelle corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(8)

Il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato aggiornato per chiarire che, nel caso delle imprese miste, per determinare se l’azienda rispetta la soglia prevista per le aziende di piccole e medie dimensioni dovrebbe essere considerata soltanto la superficie delle particelle viticole.

(9)

L’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 offre agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni per gli impianti per la superficie coperta da diritti di impianto che erano ammissibili alla conversione in autorizzazioni all’impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni. Le superfici interessate dovrebbero essere notificate alla Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiungerle, in tutto o in parte, alle autorizzazioni per nuovi impianti nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025. Ripartendo la concessione di tali autorizzazioni su un triennio gli Stati membri hanno la possibilità di tener conto della situazione del mercato e di distribuire l’aumento di superficie su più anni. In questo modo può essere evitato il picco improvviso dei nuovi impianti, che potrebbe determinare attriti del mercato in relazione ai mezzi di produzione necessari per l’impianto di nuovi vigneti e in relazione all’entrata in produzione delle nuove viti.

(10)

Il Regno Unito non è più Stato membro dell’Unione e quindi non può più essere obbligato a trasmettere campioni per la banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (4); dovrebbe pertanto essere depennato dall’elenco degli Stati membri di cui all’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti

1.   Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all’articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni soggiacenti entro il 1o marzo del rispettivo anno; nella decisione è specificato inoltre se la superficie totale disponibile per nuovi impianti è calcolata a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), oppure a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

2.   Gli Stati membri possono fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, affinché tali raccomandazioni siano presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Le raccomandazioni pervenute sono rese pubbliche.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati e se saranno applicati a livello nazionale o regionale. Essi possono inoltre decidere di ponderare l’importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale o regionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell’osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è così modificato:

a)

è inserita la seguente lettera aa):

«aa)

il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: se del caso, le domande indicano le varietà di viti che il richiedente intende coltivare sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto, che devono figurare in un elenco delle varietà ammissibili per la conservazione delle risorse genetiche delle viti stabilito e reso pubblico dall’autorità competente dello Stato membro interessato e che sono state classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento.»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare l’aumento da parte dell’azienda dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati in base alle considerazioni di cui all’allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273;»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che l’area della superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente che non beneficia delle esenzioni di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispetta, al momento della domanda, le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all’allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2018/273;»;

4)

all’articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli Stati membri che decidono di mettere a disposizione autorizzazioni a norma dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in aggiunta all’1 % della superficie vitata totale di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento notificano alla Commissione la superficie interessata da tali autorizzazioni aggiuntive entro il 1o marzo degli anni 2023, 2024 e 2025.»;

5)

l’articolo 33 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le notifiche di cui all’articolo 63, paragrafo 4, e all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV, parte II, del presente regolamento;»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«In deroga al primo comma, lettera c), entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorizzazioni concesse nel periodo intercorrente tra il 1o agosto e il 31 dicembre 2022 sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

6)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

7)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

8)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è sostituito dal seguente:

«B.   ASSEGNAZIONE SECONDO I CRITERI DI PRIORITÀ

La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare a livello nazionale o regionale secondo i criteri di priorità selezionati, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è ripartita tra le singole domande ammissibili nel modo seguente:

a)

gli Stati membri selezionano i criteri di priorità a livello nazionale o regionale e possono attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza o una ponderazione diversa. Gli Stati membri possono applicare tale ponderazione in modo uniforme a livello nazionale o modificare la ponderazione dei criteri in funzione della zona all’interno del territorio dello Stato membro.

Se gli Stati membri attribuiscono la stessa importanza a tutti i criteri selezionati a livello nazionale o regionale, a ciascuno di essi è associato un valore di uno (1).

Se gli Stati membri attribuiscono ai criteri selezionati a livello nazionale o regionale una ponderazione differente, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra zero (0) e uno (1) e la somma di tutti i valori individuali deve sempre essere pari a uno (1).

Ove la ponderazione di tali criteri vari in funzione della regione all’interno del territorio dello Stato membro, a ciascuno di tali criteri e per ognuna delle regioni è associato un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). In tal caso la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna delle regioni deve sempre essere pari a uno (1);

b)

gli Stati membri valutano ciascuna domanda singola ammissibile sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Al fine di valutare il livello di tale conformità a ciascuno dei criteri di priorità, gli Stati membri stabiliscono una scala unica a livello nazionale o regionale, in base alla quale attribuire un certo numero di punti a ogni domanda in relazione a ciascuno di tali criteri;

c)

la scala unica prestabilisce il numero di punti da attribuire in relazione al livello di conformità a ciascuno dei criteri, indicando anche il numero di punti da attribuire in relazione a ciascuno degli elementi di ogni criterio specifico;

d)

gli Stati membri stabiliscono una graduatoria delle singole domande a livello nazionale o regionale sulla base del totale dei punti attribuiti a ciascuna domanda singola in funzione della conformità o del livello di conformità di cui alla lettera b) e, se del caso, dell’importanza dei criteri di cui alla lettera a). A tal fine essi utilizzano la seguente formula:

Pt = W 1 × Pt 1 + W 2 × Pt 2 + … + W n × Pt n

Pt

=

totale dei punti assegnati a una singola domanda specifica

W 1, W 2 …,W n

=

ponderazione dei criteri 1, 2, …, n

=Pt 1, Pt 2 …, Pt n

=

livello di conformità della domanda ai criteri 1, 2, … n

Nelle zone in cui la ponderazione è zero per tutti i criteri di priorità tutte le domande ammissibili ricevono il valore massimo nella scala per quanto riguarda il livello di conformità;

e)

gli Stati membri concedono autorizzazioni ai singoli richiedenti secondo l’ordine stabilito nella graduatoria di cui alla lettera d) fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di priorità. Il numero totale di ettari chiesti da un richiedente è concesso mediante un’autorizzazione prima che sia rilasciata un’autorizzazione al richiedente successivo nella graduatoria.

Se gli ettari disponibili sono esauriti a un livello della graduatoria in cui più domande hanno lo stesso numero di punti, gli ettari rimanenti sono assegnati a tali domande su base proporzionale;

f)

se, al momento della concessione delle autorizzazioni di cui alla lettera A e alle lettere da a) a e) della presente lettera B, è raggiunto il limite per una determinata regione o per una zona ammessa a beneficiare di una DOP o di una IGP, o per una zona senza indicazione geografica, non sono accolte altre domande provenienti da tale regione o zona.».


ALLEGATO II

L’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è sostituito dal seguente:

«PARTE II

Numero di campioni che gli Stati membri devono prelevare ogni anno per la banca dati analitica di cui all’articolo 27, paragrafo 3

30 campioni in Bulgaria

20 campioni in Cechia

200 campioni in Germania

50 campioni in Grecia

200 campioni in Spagna

400 campioni in Francia

30 campioni in Croazia

400 campioni in Italia

10 campioni a Cipro

4 campioni in Lussemburgo

50 campioni in Ungheria

4 campioni a Malta

50 campioni in Austria

50 campioni in Portogallo

70 campioni in Romania

20 campioni in Slovenia

15 campioni in Slovacchia.»


ALLEGATO III

L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:

1)

nella parte II, la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti — percentuale

Stato membro:

 

Data della comunicazione:

 

Anno:

 

Metodo di calcolo a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Percentuale che deve essere applicata a livello nazionale:

 

Motivazioni della limitazione della percentuale a livello nazionale (se inferiore all’1 %):

 

Superficie A: superficie totale (ha) a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 effettivamente vitata (al 31 luglio scorso):

 

B1: superficie totale (ha) effettivamente vitata al 31 luglio 2015:

 

B2: superficie (ha) coperta da diritti di impianto disponibili per la conversione in autorizzazioni al 1o gennaio 2016

 

Superficie B (B1 + B2): superficie a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

 

(Superficie A o superficie B moltiplicata per la percentuale applicata a livello nazionale) = superficie totale (ha) per nuovi impianti a livello nazionale, sulla base della percentuale e del riferimento decisi:

 

Superficie totale (ha) riportata dall’anno precedente conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento:

 

Superficie (ha) a norma dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (solo per gli anni 2023-2025)

 

Superficie totale (ha) delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli a livello nazionale:

 

Termine di notifica: 1o marzo.»;

2)

nella parte VI, le osservazioni sotto la tabella sono sostituite dalle seguenti:

«Termine di notifica: 1o novembre.

NB:La presente tabella deve essere comunicata per ciascuna campagna viticola (dal 1o agosto dell’anno n–1 al 31 luglio dell’anno della comunicazione) fino al 1o novembre dell’anno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine deciso dallo Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tuttavia la comunicazione per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 dicembre 2022 è effettuata entro il 1o marzo 2023.».


23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/147


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2568 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2022

recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Italia e in Polonia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia.

(6)

Nel dicembre 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Zlaté Moravce in Slovacchia, in un’area attualmente non elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Slovacchia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni in detto allegato, interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(7)

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Slovacchia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(8)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Slovacchia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II. Poiché nell’Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

(9)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione, del 16 dicembre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 33).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

powiat kolneński,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Chmielnik, Daleszyce, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat pińczowski,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnice, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

w województwie opolskim:

gmina Pokój w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodków w powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

powiat dąbrowski.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,

in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce,

in the district of Zlaté Moravce, the municipalities of Zlatno, Mankovce, Velčice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Sľažany, Neverice, Beladice, Choča, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Červený Hrádok, Nevidzany, Malé Vozokany,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Alessandria, Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,

nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba,

Regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Regione Lazio:

nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all’intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all’intersezione con l’autostrada A24, l’autostrada A24 fino all’intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all’intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova,

Regione Sardegna:

nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Ballao, Barumini, Escalaplano, Escolca Isola Amministrativa, Genuri, Gergei, Gesico, Guamaggiore, Las Plassas, Mandas, Orroli, Pauli Arbarei, Selegas, Setzu, Siddi, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villaputzu,

nella provincia di Nuoro i comuni di Arzana Isola Amministrativa, Birori, Borore, Bortigali a ovest della strada statale 131, Dualchi, Gairo Isola Amministrativa, Galtelli, Irgoli, Jerzu Isola Amministrativa, Lanusei Isola Amministrativa, Loceri Isola Amministrativa, Loculi, Macomer at ovest della strada statale 131, Noragugume, Onifai, Orosei, Ortueri, Osini Isola Amministrativa, Perdasdefogu, Posada, Sindia Isola Amministrativa, Siniscola, Tertenia Isola Amministrativa,

nella provincia di Oristano i comuni di Aidomaggiore, Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Ghilarza, Gonnosnò, Mogorella, Neoneli, Nureci, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Soddi, Sorradile Isola Amministrativa, Tadasuni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant’antonio,

nella provincia di Sassari i comuni di Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della strada statale 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Loiri Porto San Paolo, Monti, Mores a nord della strada statale 128 bis – strada provinciale 63, Olbia a sud della strada statale 127, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della strada provinciale 63 – strada provinciale 1 – strada statale 199, Semestene, Telti, Torralba, Tula.

10.   Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni I nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowomiejskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

część powiatu jarosławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

powiat lubański,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

powiat bolesławiecki,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

część powiatu namysłowskiego niewymieniona w części I załącznika I.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žarnovica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’,

in the district of Zlaté Moravce, the whole municipalities not included in part I,

in the district of Levice the municipality of Kozárovce.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro,

nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone,

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

Regione Lazio:

l’area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell’Azienda sanitaria locale «ASL RM1»,

Regione Sardegna:

nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gesturi, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

nella provincia di Nuoro i comuni di Atzara, Austis, Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Bortigali a ovest della strada statale 131, Cardedu, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer a ovest della strada statale 131, Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Silanus, Sorgono, Teti, Tiana, Torpè, Tortolì, Ulassai, Ussassai,

nella provincia di Oristano i comuni di Laconi, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile,

nella provincia di Sassari i comuni di Alà dei Sardi, Anela, Benetutti, Bono, Bonorva East of SS 131, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores a sud della strada statale 128 bis – strada provinciale 63, Nughedu di San Nicolò, Nule, Olbia Isola Amministrativa (Berchiddeddu), Oschiri a sud della E 840, Ozieri a sud della strada provinciale 63 – strada provinciale 1 – strada statale 199, Padru, Pattada, San Teodoro.

10.   Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni II nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

Regione Sardegna:

nella provincia di Nuoro i comuni di Aritzo, Arzana, Baunei, Belvi, Desulo, Gavoi, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule, Talana, Tonara, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rybno, część gminy Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Płośnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Burkat – Skurpie – Rutkowice – Płośnica – Turza Mała – Koty, część gminy Lidzbark położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

część gminy Grodziczno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 w powiecie nowomiejskim,

część gminy Lubawa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącą od wschodniej graniczy gminy do skrzyżowana z drogą nr 541, a następnie na wschód od liini wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 537 do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gmina Dąbrówno, część gminy Grunwald położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Stębark, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Stębark do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Stębark – Łodwigowo w powiecie ostródzkim,

gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbianki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

część gminy Gostyń położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

w województwie dolnośląskim:

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim.

6.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

».

DECISIONI

23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/186


DECISIONE (UE) 2022/2569 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 19 della CITES) (Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022) e relativa alla presentazione di una specie da iscrivere nell’appendice III della CITES

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (1) è stata conclusa dall’Unione europea con decisione (UE) 2015/451 del Consiglio (2), ed è entrata in vigore il 1o luglio 1975. La CITES è stata attuata nell’Unione tramite il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (3).

(2)

Ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 3, della CITES, la conferenza delle parti (COP) può, tra l’altro, adottare decisioni intese a modificare le appendici della CITES.

(3)

Ai sensi dell’articolo XVI della CITES, ciascuna parte può inviare alla segreteria della CITES una lista delle specie da iscrivere nell’appendice III della CITES che tale parte dichiara sottoposte a regolamentazione nell’ambito della propria giurisdizione allo scopo di impedirne o limitarne lo sfruttamento e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.

(4)

La COP, durante la 19a riunione che si terrà dal 14 al 25 novembre 2022 (COP 19 della CITES), adotterà decisioni su 52 proposte di modifica delle appendici della CITES, nonché su numerose altre questioni riguardanti l’attuazione e l’interpretazione della CITES.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di COP 19 della CITES, dato che le modifiche delle appendici della CITES saranno vincolanti per l’Unione e varie altre decisioni saranno in grado di influire in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (5).

(6)

La proposta di posizione dell’Unione da adottare sulle diverse proposte prima della COP si basa sulle analisi del merito realizzate da esperti, tenendo conto delle disposizioni della CITES, alla luce dei migliori dati scientifici disponibili, e sulla base della loro coerenza con le norme e le politiche pertinenti dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie che rientrano nei settori di competenza dell’Unione, in occasione della 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 19 della CITES) è definita negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione e prima o durante la COP 19 della CITES possono avere ripercussioni sulla posizione di cui all’articolo 1, oppure se nel corso di tale riunione sono presentate proposte nuove o modificate che non costituiscono ancora oggetto di una posizione dell’Unione, la posizione dell’Unione è sviluppata mediante un coordinamento in loco prima che la conferenza delle parti sia chiamata a pronunciarsi su tali proposte. In questi casi la posizione dell’Unione è in linea con i principi stabiliti negli allegati della presente decisione.

Articolo 3

L’Unione presenta le specie elencate nell’allegato II bis della presente decisione da includere nell’appendice III della CITES.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 75 del 19.3.2015, pag. 4.

(2)  Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).


ALLEGATO I

Posizione dell'Unione sui temi principali che saranno discussi alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022)

A.   Considerazioni generali

1.

L'Unione ritiene la CITES una convenzione internazionale fondamentale per la conservazione della biodiversità e la lotta al traffico illegale di specie selvatiche.

2.

Alla 19a conferenza delle parti (COP 19) della CITES l'Unione dovrebbe adottare una posizione ambiziosa, in linea con le sue politiche e con i suoi impegni internazionali in questo settore, in particolare gli obiettivi per le specie selvatiche nell'ambito dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 15, la posizione dell'Unione (1) definita per la COP 15 della convenzione sulla diversità biologica riguardante il prossimo quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, la visione strategica della CITES e la risoluzione 75/311 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul traffico illegale di specie selvatiche. La posizione dell'Unione dovrebbe anche servire a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello unionale attraverso la strategia sulla biodiversità per il 2030, il piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, l'approccio UE alla promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo.

3.

Le priorità dell'Unione alla COP 19 della CITES dovrebbero essere le seguenti:

utilizzare appieno gli strumenti della CITES, con un approccio basato sui dati scientifici, per disciplinare il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione e oggetto di scambi commerciali a livelli non sostenibili; e

rafforzare la risposta della comunità internazionale contro il traffico illegale di specie selvatiche.

3 bis

Alla COP 19 della CITES, l'Unione dovrebbe garantire che lo status e i diritti dell'UE in quanto parte della convenzione siano interamente rispettati.

4.

La posizione dell'Unione dovrebbe tener conto del contributo che i meccanismi della CITES possono apportare al miglioramento dello stato di conservazione delle specie e riconoscere il lavoro compiuto dai paesi che hanno attuato misure di conservazione efficaci. L'Unione dovrebbe assicurare che le decisioni adottate alla COP 19 massimizzino l'efficacia della CITES riducendo al minimo gli oneri amministrativi superflui e adottando soluzioni ai problemi di attuazione e di monitoraggio che siano pratiche, efficaci sotto il profilo dei costi e fattibili.

5.

La conferenza delle parti è l'organo direttivo della CITES e alcune delle decisioni adottate nel corso della COP 19 saranno attuate dal comitato permanente, che è l'organo ausiliario principale della COP. La posizione dell'Unione definita per la COP 19 della CITES dovrebbe pertanto guidare anche l'approccio da assumere alla 75a e 76a riunione del comitato permanente, che si terranno immediatamente prima e dopo la COP 19.

B.   Questioni specifiche

6.

Alla COP 19 della CITES sono state presentate cinquantadue proposte di modifica delle appendici CITES. Tredici di esse sono state presentate dall'Unione che, in quanto proponente principale o co-proponente, dovrebbe quindi sostenerne l'adozione.

6 bis.

La posizione dell'Unione sulle proposte di modifica delle appendici della CITES dovrebbe basarsi sullo stato di conservazione delle specie interessate e sull'impatto effettivo o potenziale del commercio sullo stato di tali specie. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione il parere scientifico più rilevante e più fondato per la valutazione delle proposte di inserimento nell'elenco, in linea con la risoluzione Conf. 9.24 sui criteri di modifica delle appendici I e II.

6 ter.

È opportuno prestare particolare attenzione ai pareri degli Stati dell'area di distribuzione delle specie interessate dalle proposte. L'Unione ritiene inoltre che, in linea di massima, dovrebbero essere sostenute le proposte di modifica delle appendici della CITES risultanti dal lavoro svolto dai comitati "Animali" e "Piante" della CITES e dal comitato permanente. Si dovrebbe anche tenere conto della valutazione delle proposte svolta del segretariato della CITES e di IUCN/TRAFFIC (2) e, nel caso delle specie marine sfruttate a fini commerciali, di quella a cura del gruppo ad hoc di esperti FAO.

7.

Come convenuto nella decisione 2022/982 del Consiglio del 16 giugno 2022 (3), l'Unione sostiene l'inserimento di

Physignathus cocincinus (Drago d'acqua cinese) nell'appendice II

Cuora galbinifrons (Tartaruga scatola indocinese) nell'appendice I

Laotriton laoensis (Tritone verrucoso del Laos) nell'appendice II con una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali

Agalychnis lemur nell'appendice II con una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali

tutte le specie appartenenti a Sphyrnidae spp. (Squali martello) non ancora incluse nell'appendice II, nell'appendice II

Thelenota ananas, T. anax, T. rubralineata (Cetrioli di mare) nell'appendice II

Khaya spp. (Mogano africano) (Popolazioni africane) nell'appendice II con l'annotazione #17

Afzelia spp. (Popolazioni africane) nell'appendice II con l'annotazione #17

Dipteryx spp. nell'appendice II con l'annotazione #17 + semi

Handroanthus spp., Tabebuia spp. e Roseodendron spp. nell'appendice II con l'annotazione #17

Pterocarpus spp. (Padauk) (Popolazioni africane) nell'appendice II con l'annotazione #17

Rhodiola spp. nell'appendice II con l'annotazione #2.

L'Unione ha anche deciso di co-patrocinare — e difenderà — la proposta di Panama di inserire nell'appendice II Carcharhinidae spp. (Carcarinidi).

8.

L'Unione rileva che molto è stato fatto negli ultimi anni per creare capacità di attuazione della CITES, non ultimo per quanto riguarda le specie marine, anche mediante il sostegno finanziario dell'Unione. L'Unione sostiene un migliore coordinamento tra la CITES e altri accordi ambientali multilaterali e organizzazioni, ad esempio le organizzazioni regionali di gestione della pesca e altri organismi pertinenti, che agiscono nell'ambito dei rispettivi mandati, al fine di migliorare la governance e aumentare la complementarità.

9.

L'Unione constata una maggiore attenzione accordata in ambito CITES alle specie arboree, come si riscontra anche nelle proposte dell'Unione di inserire altre tre specie arboree nell'appendice II della CITES in occasione della COP 19. La CITES ha un ruolo importante da svolgere nella conservazione delle foreste e l'Unione sostiene un'azione più forte e coerente tra la CITES e altre organizzazioni e processi legati alle foreste.

10.

La posizione dell'Unione sulle proposte relative al traffico illegale di specie selvatiche dovrebbe riflettere il suo approccio generale alla prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche che consiste nell'affrontarne le cause profonde, rafforzare i quadri giuridici e strategici in materia, fare rispettare efficacemente le norme esistenti e favorire partenariati mondiali per contrastare questo fenomeno, riconoscendo nel contempo che, negli ultimi anni, la comunità internazionale ha compiuto sforzi considerevoli per prevenire il traffico illegale di specie selvatiche.

11.

In linea con queste priorità, l'Unione è a favore di una tutela migliore, attraverso la CITES, delle specie attualmente importate nel proprio territorio illegalmente o a livelli non sostenibili. L'Unione sostiene pertanto le proposte di modifica delle appendici per quanto riguarda varie specie di rettili e anfibi, in particolare diverse specie di tartarughe che sono importate nell'Unione come animali da compagnia.

12.

L'Unione dovrebbe incoraggiare le iniziative che contribuiscono ad aumentare le capacità delle autorità competenti, condividendo informazioni e migliori pratiche, al fine di attuare meglio la CITES e migliorare la cooperazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione.

13.

In tale contesto l'Unione prende atto delle proposte che invitano a creare fondi specifici a beneficio di determinate parti. L'Unione ritiene che sia opportuno creare nuovi fondi solo in casi debitamente giustificati, sulla base di un'analisi approfondita della loro fattibilità e del loro valore aggiunto. L'accesso ai finanziamenti non dovrebbe essere limitato a determinati parti o gruppi di parti.

13 bis.

Diverse proposte presentate alla COP 19 della CITES sono incentrate su questioni legate all'uso sostenibile, ai mezzi di sussistenza, ai popoli indigeni e alle comunità locali. L'Unione dovrebbe sostenere tali proposte nella misura in cui contribuiscono a garantire che le questioni pertinenti siano adeguatamente affrontate nella CITES. Andrebbero tuttavia evitati la creazione di ulteriori processi e strutture con costi considerevoli e benefici incerti nonché il rischio di duplicazione.

14.

È importante che l'Unione provveda a che tutte le risoluzioni, annotazioni e riserve siano capite e interpretate in modo uniforme. Malgrado l'effetto positivo delle norme vigenti, la lotta al bracconaggio di elefanti e al traffico illegale di avorio rimane una priorità, come pure la necessità di garantire soluzioni sostenibili per le persone che vivono vicino agli elefanti e alle specie selvatiche in generale. L'Unione dovrebbe pertanto promuovere specificamente il chiarimento delle norme sul commercio di elefanti vivi, in particolare la risoluzione Conf. 11.20 (Rev. COP 18) e la risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP 18). Alla 74a riunione del comitato permanente, l'Unione e i suoi Stati membri hanno espresso il desiderio di creare un quadro comune per il commercio di elefanti africani vivi, basato sul quadro CITES e su un controllo scientifico trasparente e solido. In tutti i punti dell'ordine del giorno della COP 19 riguardanti gli elefanti l'Unione dovrebbe mirare in via prioritaria ad armonizzare le condizioni per il commercio di elefanti africani vivi e promuovere azioni che affrontino direttamente il problema del commercio illegale di elefanti e avorio.

15.

L'Unione prende atto che in relazione al commercio legale di avorio di elefanti e di corni di rinoceronte le parti hanno presentato diverse proposte. L'Unione è consapevole dell'onere finanziario connesso alla protezione delle specie minacciate di estinzione, in particolare contro il traffico illegale di specie selvatiche e i potenziali conflitti tra esseri umani e specie selvatiche, e fornisce sostegno agli Stati dell'area di distribuzione a tale riguardo. Il commercio internazionale dell'avorio e dei corni di rinoceronte è attualmente vietato nel quadro della CITES. L'Unione ritiene che non sussistano le condizioni per autorizzarlo di nuovo ed è sfavorevole alle proposte di riaprirlo in sede di COP 19. Per quanto riguarda i mercati nazionali dell'avorio e dei corni di rinoceronte che contribuiscono al commercio illegale, l'Unione dovrebbe continuare a sostenere l'adozione di misure proporzionate, efficaci e trasparenti nel campo di applicazione della convenzione, basate sui migliori dati disponibili.

16.

L'Unione riconosce che il commercio internazionale di specie selvatiche e il declino globale della biodiversità possono essere un fattore di rischio d'insorgenza e diffusione di zoonosi. L'Unione riconosce inoltre che esiste un nesso tra il commercio illegale, da un lato, e lo scarso benessere degli animali, dall'altro, che accresce il rischio di diffusione delle malattie. La CITES dovrebbe continuare a contribuire, conformemente al suo mandato, a ridurre i rischi potenziali per la salute degli animali e delle persone. Nessuna organizzazione può affrontare da sola le molteplici sfide che potrebbero determinare l'insorgenza e la diffusione di malattie legate a specie selvatiche. L'Unione ritiene che grazie agli incentivi del regime della convenzione in materia di commercio legale, e in particolare la sua funzione di scoraggiare il commercio illegale, la convenzione possa contribuire a ridurre il rischio di diffusione di zoonosi. L'Unione dovrebbe pertanto incoraggiare la CITES a rafforzare la collaborazione attiva con altre organizzazioni intergovernative, comprese quelle che operano nel campo della salute umana o animale, del commercio, dell'alimentazione e dei trasporti, in linea con l'approccio "One Health". L'Unione sostiene fermamente il rinnovato impegno dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della CITES a collaborare sulle questioni relative alla salute e al benessere degli animali in tutto il mondo per salvaguardare la biodiversità e proteggere gli animali.

17.

La crisi del traffico illegale di specie selvatiche, associata all'estensione dell'ambito di applicazione della CITES a nuove specie e parti contraenti, ha comportato negli ultimi anni un aumento del numero di attività rientranti nel quadro della CITES e un notevole carico di lavoro aggiuntivo per il segretariato della CITES. L'Unione dovrebbe tener conto di questi sviluppi quando deciderà le proprie priorità alla COP 19 e il bilancio futuro del segretariato della CITES.

(1)  ST 13975/22 (https://www.consilium.europa.eu/media/59787/st13975-en22.pdf).

(2)  L'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e TRAFFIC sono organizzazioni specializzate nelle questioni legate al commercio di specie selvatiche e forniscono, prima di ogni riunione della COP, una valutazione approfondita delle proposte di modifica delle appendici della CITES.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0095,01.ITA


ALLEGATO II

Posizione dell'Unione in merito ad alcune proposte presentate alla 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (Panama, Repubblica di Panama, 14-25 novembre 2022)

"+"

posizione favorevole

"–"

posizione contraria

"0"

posizione aperta alla discussione per mancanza di informazioni sufficienti a stabilire una posizione

"(+)"

sostegno subordinato alla disponibilità di informazioni aggiuntive e/o alla presentazione di modifiche della proposta

"(-)"

opposizione da riesaminare se sono forniti ulteriori elementi di prova e/o la proposta è modificata in maniera significativa

1.    DOCUMENTI DI LAVORO

N.

Punto all'ordine del giorno

Proponente  (1)

Osservazioni

Posizione

Cerimonia di apertura

 

Nessun documento

 

Discorsi di benvenuto

 

Nessun documento

 

Questioni amministrative e finanziarie

1.

Elezione del presidente, del vicepresidente della riunione e dei presidenti dei comitati I e II

 

Nessun documento

I nominativi dei candidati sono già stati concordati.

 

2.

Adozione dell'ordine del giorno

Doc. 2 della COP 19

Seg.

Approvato

+

3.

Adozione del programma di lavoro

Doc. 3 della COP 19

Seg.

Approvato

+

4.

Regolamento interno della conferenza delle parti

 

 

 

 

4.1

Relazione del comitato permanente Doc. 4.1 della COP 19

CP

Sostenere le modifiche raccomandate della regola 7. Sostenere le modifiche raccomandate della regola 25.5 e 25.6. Sottolineare l'importanza che eventuali variazioni dell'ordine di votazione rivestano carattere di eccezionalità e siano debitamente motivate dal presidente nel corso della riunione.

+

 

4.2

Proposta di modifica della regola 26

Doc. 4.2 della COP 19

Botswana e Zimbabwe

Respingere la proposta in quanto contraria all'articolo XV della convenzione. Il principio secondo cui ogni parte deve disporre di un voto è fondamentale e non negoziabile. La modifica avrebbe l'effetto di generare negoziati estremamente complicati prima di ogni votazione nonché problemi pratici e in ordine alla valutazione delle popolazioni quanto più vicino possibile alle sessioni della COP al fine di rispecchiare la situazione.

-

5.

Comitato "Credenziali"

 

 

 

 

5.1

Istituzione del comitato "Credenziali"

 

Nessun documento

 

 

5.2

Relazione del comitato "Credenziali"

 

Nessun documento

 

6.

Ammissione di osservatori

Doc. 6 della COP 19

 

 

 

7.

Amministrazione, finanziamento e bilancio del segretariato e delle riunioni della COP

 

 

 

 

7.1

Amministrazione del segretariato

Doc. 7.1 della COP 19

Seg.

 

 

 

7.2

Relazione del direttore esecutivo dell'UNEP su questioni amministrative e di altra natura

Doc. 7.2 della COP 19

UNEP

 

 

 

7.3

Relazioni finanziarie per il periodo 2020-2022

Doc. 7.3 della COP 19

Seg.

 

 

 

7.4

Bilancio e programma di lavoro per il 2023-2025

Doc. 7.4 della COP 19

Seg.

 

 

 

7.5

Accesso ai finanziamenti

Doc. 7.5 della COP 19

CP

Nessuna posizione

 

 

7.6

Progetto sul sostegno finanziario alla partecipazione dei delegati

Doc. 7.6 della COP 19

Seg.

Concordare con la proposta del segretariato di non estendere il programma per coprire, in modo generale, le riunioni del CP e dei comitati "Animali" e "Piante", in quanto il lavoro amministrativo connesso a tale programma allargato rappresenterebbe un onere sproporzionato per il segretariato. Concordare tuttavia con la proposta di limitare l'estensione del programma alle parti ammissibili, fatte salve le procedure di cui all'articolo XIII. Sostenere le proposte di modifica della risoluzione Conf 17.3 e del progetto di decisione.

+

8.

Strategia linguistica della convenzione

Doc. 8 della COP 19

Seg.

L'UE può sostenere l'opzione 2 ed è disposta a discutere alcuni elementi dell'opzione 3, se finanziati con contributi volontari. Vi sono notevoli problemi di bilancio e di ritardi da prendere in considerazione, nonché possibili implicazioni per l'attuazione e l'applicazione della CITES, come descritto al paragrafo 12, lettera a), del documento 8. Tutti i gruppi di lavoro delle sessioni della COP devono comprendere rappresentanti di tutte le regioni, e non solo delle parti che hanno come lingue ufficiali l'arabo, il cinese e il russo, in quanto qualsiasi decisione avrà implicazioni di bilancio per tutte le parti.

(-)

Questioni strategiche

9.

Relazioni e raccomandazioni dei comitati

 

 

 

 

9.1

Comitato permanente

 

 

 

 

 

9.1.1

Relazione del presidente

Doc. 9.1.1 della COP 19

CP

Prendere atto del documento e sostenere i progetti di decisione, compresi i suggerimenti del segretariato.

+

 

 

9.1.2

Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti

 

Nessun documento

 

 

9.2

Comitato "Animali"

 

 

 

 

 

9.2.1

Relazione del presidente

Doc. 9.2.1 della COP 19

CA

Prendere atto del documento e sostenere i progetti di decisione.

+

 

 

9.2.2

Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti

 

Nessun documento

 

 

9.3

Comitato "Piante"

 

 

 

 

 

9.3.1

Relazione del presidente

Doc. 9.3.1 della COP 19

CPi

Prendere atto del documento.

 

 

 

9.3.2

Elezione dei nuovi membri regionali e dei relativi supplenti

 

Nessun documento

 

10.

Visione strategica della CITES

Doc. 10 della COP 19

CP

Sostenere la serie di decisioni. Gli indicatori potrebbero essere ulteriormente modificati in base agli sviluppi del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità.

(+)

11.

Specie elencate nell'appendice I

Doc. 11 della COP 19

CA, CPi

Sostenere la proposta con alcune modifiche dei progetti di decisione che saranno presentati dall'UE, pur rimanendo disposti a discutere gli adeguamenti proposti dal segretariato al processo proposto e altre modifiche, se così suggerito da altre parti.

+

12.

Relazione sul commercio mondiale di specie selvatiche

Doc. 12 della COP 19

Sud Africa

Si appoggia in linea generale l'idea della relazione e del gruppo di lavoro intersessionale. Tuttavia la proposta manca ancora di chiarezza in alcuni punti. Di conseguenza può essere sostenuta soltanto se, subordinatamente alla disponibilità di risorse, e attraverso una serie di decisioni, sarà avviato un processo per precisare meglio la relazione in vista di una decisione in sede di COP 20, o se durante la COP 19 si provvede a migliorare in modo sostanziale la proposta chiarendo meglio il contenuto della relazione.

(+)

13.

Coinvolgimento dei popoli indigeni e delle comunità locali

Doc. 13 della COP 19

CP

Sostenere la raccomandazione di adottare le decisioni rivedute contenute nell'allegato 1 del documento e incoraggiare suggerimenti specifici sulla partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali alla CITES.

+

14.

Mezzi di sussistenza

Doc. 14 della COP 19

CP

Sostenere l'adozione delle decisioni rivedute e l'abolizione delle decisioni 18.37 e 18.36.

+

15.

Meccanismi partecipativi per le comunità rurali in seno alla CITES

Doc. 15 della COP 19

Eswatini, Namibia e Zimbabwe

Opporsi alle proposte in quanto presentate come documento a sé stante. L'argomento è importante, ma nell'ambito della CITES esistono già due processi distinti sui popoli indigeni e le comunità locali (cfr. i punti 13 e 14 all'ordine del giorno).

Per una maggiore efficienza e per garantire la coerenza in tema di coinvolgimento delle popolazioni indigene e delle comunità locali e rurali, i proponenti dovrebbero allineare la loro proposta con i processi di cui ai punti 13 e 14 all'ordine del giorno e sottoporla all'esame del rispettivo gruppo di lavoro o di entrambi i gruppi di lavoro, a seconda dei casi.

(-)

16.

Sviluppo delle capacità

Doc. 16 della COP 19

CP

Sostenere il progetto di risoluzione e la serie di proposte per il proseguimento dei lavori su un quadro integrato di sviluppo delle capacità. Potrebbero essere necessarie alcune precisazioni di minore entità, in particolare per chiarire l'ambito di applicazione del punto 2, lettera b, del progetto di risoluzione. Sostenere le modifiche proposte dal segretariato.

+

17.

Cooperazione con altre organizzazioni e accordi multilaterali in tema di ambiente

 

 

 

 

17.1

Cooperazione con altre convenzioni nell'ambito della biodiversità

Doc. 17.1 della COP 19

CP

Sostenere, in quanto le sinergie tra gli accordi ambientali multilaterali in tema di biodiversità dovrebbero continuare a essere rafforzate ed è opportuno che il CP mantenga le questioni sotto esame. Approvare i progetti di decisione riveduti e nuovi che figurano negli allegati del documento e sostenere i lavori in vista di una strategia di partenariato.

+

 

17.2

Cooperazione con la strategia globale per la conservazione delle piante

Doc. 17.2 della COP 19

CPi

Sostenere i nuovi progetti di decisione, compresa la proposta del segretariato di includere il CP nel processo.

+

 

17.3

Cooperazione con la piattaforma intergovernativa di politica scientifica

Piattaforma per la biodiversità e i servizi ecosistemici

Doc. 17.3 della COP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione di cui all'allegato I del documento.

+

 

17.4

Iniziativa congiunta CITES-CMS per i carnivori africani

Doc. 17.4 della COP 19

Seg.

Sostenere questo progetto di decisione che è inteso a trasmettere informazioni pertinenti al CA e a fornire di conseguenza pareri al segretariato in merito all'iniziativa per i carnivori africani, come proposto dal CA e da diverse organizzazioni osservatrici.

+

 

17.5

Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche

Doc. 17.5 della COP 19

Seg.

Sostenere l'adozione dei progetti di decisione e l'abolizione della decisione 18.3.

+

18.

Giornata mondiale per le specie selvatiche dell'ONU

Doc. 18 della COP 19

Seg.

Sostenere l'abolizione della decisione 18.38 sulla giornata mondiale per le specie selvatiche, in quanto è stata attuata.

+

19.

La CITES e le foreste

Doc. 19 della COP 19

Seg.

Sostenere la proposta; proporre modifiche per migliorare le sinergie ed evitare duplicazioni con altri processi e strumenti internazionali relativi alle foreste. Proporre che il CPi sia consultato sui termini di riferimento dello studio (possibilmente attraverso il presidente, in modo da semplificare il processo).

(+)

20.

Programma delle specie arboree

Doc. 20 della COP 19

Seg.

Sostenere i progetti di decisione. L'UE ritiene che il programma produca i risultati attesi e incoraggia tutte le parti a mettere a profitto i risultati del programma e a contribuire ulteriormente all'attuazione della CITES per quanto riguarda le specie arboree elencate nella convenzione.

+

21.

Revisione del programma ETIS

Doc. 21 della COP 19

CP

La maggior parte delle raccomandazioni può essere sostenuta, comprese le modifiche redazionali suggerite dal segretariato, ad eccezione della modifica della data di presentazione dei dati ETIS, che potrebbe indebolire il processo a causa dello scarto temporale tra i dati utilizzati nell'analisi e la comunicazione alla COP. Opporsi pertanto all'aggiunta dell'allegato 1, sezione 4, paragrafo 2, ma sostenere il rafforzamento della cooperazione tra il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche e l'ETIS e la condivisione dei dati delle relazioni annuali sul commercio illegale con l'ETIS.

Sostenere la proposta del segretariato di adottare un progetto di decisione destinato al segretariato e al comitato permanente al fine di elaborare criteri chiari per la classificazione delle parti.

(+)

22.

Programmi MIKE ed ETIS

Doc. 22 della COP 19

CP

Sostenere la proposta, compreso il nuovo testo proposto dal segretariato per la decisione 19.BB a), sottolineando tuttavia la necessità di dedicare maggiore attenzione alla sostenibilità finanziaria a lungo termine di MIKE ed ETIS. L'UE è aperta alla proposta del segretariato di integrare la decisione 19.AA nella decisione sul finanziamento e sul programma di lavoro con indicazione dei costi.

+

23.

Ruolo della CITES nel ridurre il rischio di future insorgenze di malattie zoonotiche associate al commercio internazionale di specie selvatiche

Doc. 23 della COP 19

 

 

 

 

23.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 23.1 della COP 19

CP

Accogliere favorevolmente il lavoro svolto dal gruppo di lavoro intersessionale. Sostenere le decisioni proposte e le modifiche della risoluzione Conf. 10.21 (Rev. COP 16) sul trasporto di esemplari vivi.

+

 

23.2

"One Health" e la CITES:

rischi per la salute umana e animale derivanti dal commercio di specie selvatiche

Doc. 23.2 della COP 19

Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Liberia, Niger, Nigeria e Senegal

Opporsi agli elementi che esulano dalla CITES. Sostenere alcuni elementi contenuti nel progetto di risoluzione, come l'uso di definizioni internazionali e la cooperazione con le autorità di salute pubblica e animale, e suggerire di integrarli nei progetti di decisione proposti nel doc. 23.1, non come parte del processo di elaborazione della risoluzione, ma come decisioni adottate in occasione della COP 19.

(-)

24.

Implicazioni della pandemia di COVID-19 per l'attuazione della convenzione

Doc. 24 della COP 19

Seg.

Sostenere le raccomandazioni proposte dal segretariato affinché le riunioni e i lavori intersessionali della CITES possano svolgersi anche in presenza di problemi operativi di natura eccezionale.

+

25.

Piano d'azione in materia di genere

Doc. 25 della COP 19

Panama

Sostenere l'esplorazione e la gestione efficace delle questioni di genere. Sostenere la proposta di risoluzione, che tuttavia richiede ulteriori modifiche. Suggerire che la COP avvii un processo intersessionale per valutare la necessità di orientamenti per l'attuazione della risoluzione - e il relativo contenuto - e fornire raccomandazioni al CP/alla COP 20.

(+)

Questioni relative all'interpretazione e all'attuazione

Risoluzioni e decisioni esistenti

 

 

 

26.

Revisione di risoluzioni

Doc. 26 della COP 19

Seg.

Sostenere le modifiche delle risoluzioni e l'abolizione della decisione 14.81 se è adottata la relativa modifica della risoluzione Conf. 14.8 (Rev. COP 17). Garantire l'allineamento con la modifica proposta nel documento 32.

+

27.

Revisione delle decisioni

Doc. 27 della COP 19

 

Sostenere i suggerimenti del segretariato. Preferire la non abolizione della decisione 18.55 in quanto l'attuazione è in corso. Valutare se la decisione 18.193 è stata attuata prima della COP.

+

Conformità generale ed esecuzione

 

 

 

28.

Leggi nazionali per l'attuazione della convenzione

Doc. 28 della COP 19

Seg.

Sostenere l'adozione dei progetti di decisione figuranti nell'allegato 1 del doc. 28 della COP 19 e proporre di includere nella decisione 19.EE, lettera h), la possibilità di presentare relazioni alle riunioni periodiche del comitato permanente. Sostenere l'abolizione delle decisioni 18.62-18.67 e concordare il bilancio provvisorio previsto nell'allegato 2.

+

29.

Questioni connesse alla conformità alla CITES

 

 

 

 

29.1

Attuazione dell'articolo XIII e della risoluzione Conf. 14.3 (Rev. COP 18)

sulle procedure di conformità alla CITES

Doc. 29.1 della COP 19

Seg.

Prendere atto delle informazioni presentate nel documento sull'attuazione dell'articolo XIII e della risoluzione Conf. 14.3. (Rev. COP 18). Avviare la discussione sulla raccomandazione di cui al paragrafo 42, lettera b), al fine di sostenere la procedura accelerata, se necessario, e di cui al paragrafo 42, lettera c), in vista di possibili miglioramenti nella gestione della questione della conformità da parte del CP, tenendo conto di altri possibili mezzi per ridurre l'ordine del giorno del CP.

0

 

29.2

Totoaba (Totoaba macdonaldi)

Doc. 29.2 della COP 19

 

 

 

 

 

29.2.1

Relazione del segretariato

Doc. 29.2.1 della COP 19

Seg.

Sostenere l'adozione di progetti di decisione riveduti e nuovi (18.292-18.295, 19.CC e 19.DD) nell'allegato 3 del documento Doc. 29.2.1 della COP 19. Esortare il Messico ad adottare misure efficaci per proteggere la vaquita. I documenti 29.2.1 e 29.2.2 sono molto simili e dovrebbero essere uniti in un unico documento, eventualmente utilizzando la relazione del segretariato come punto di partenza.

+

 

 

29.2.2

Decisioni rinnovate e aggiornate per la COP 19

Doc. 29.2.2 della COP 19

Stati Uniti d'America

Sostenere il contenuto del documento, che tuttavia si sovrappone al documento 29.2.1 del segretariato. I due documenti dovrebbero essere uniti.

(+)

 

29.3

Ebani del Madagascar (Diospyros spp.) e palissandri (Dalbergia spp.)

Doc. 29.3 della COP 19

Seg. in consultazione con il presidente del CP

Sostenere i progetti di decisione; in particolare, che il Madagascar metta in sicurezza tutte le scorte e che le parti non accettino (ri)esportazioni a fini commerciali dal Madagascar di esemplari di Diospyros spp. (#5) o Dalbergia spp. (#15) finché il Madagascar non abbia ottenuto risultanze atte a verificare l'acquisizione legale e formulato pareri relativi all'assenza di effetti negativi per le specie a livello nazionale che siano ritenuti soddisfacenti dal segretariato.

+

30.

Programma di assistenza alla conformità

Doc. 30 della COP 19

CP

Sostenere le decisioni sull'attuazione del programma di assistenza alla conformità.

+

31.

Riesami del commercio rilevante a livello nazionale Doc. 31 della COP 19

CP, incorpora i progetti di decisione proposti

dai presidenti del CA e del CPi

Sostenere, in quanto è necessario valutare se le questioni individuate nel riesame del commercio rilevante a livello nazionale per il Madagascar siano affrontate in misura sufficiente.

+

32.

Revisione della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. COP 18) sul tema conformità ed esecuzione

Doc. 32 della COP 19

CP

Sostenere l'adozione delle proposte di modifica della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. COP 18), con lievi modifiche redazionali.

+

33.

Questioni relative all'esecuzione

Doc. 33 della COP 19

Seg.

Sostenere le raccomandazioni, sottolineando l'importanza di continuare a promuovere l'applicazione attiva della convenzione a livello nazionale e internazionale, sforzo che presuppone soprattutto un livello di capacità sufficiente delle istituzioni incaricate dell'applicazione e la specializzazione delle loro unità. Sottolinea inoltre l'importanza di contrastare i flussi finanziari derivanti dal commercio illegale di specie selvatiche.

+

34.

Relazioni annuali sul commercio illegale

Doc. 34 della COP 19

Seg.

Sostenere la modifica della risoluzione Conf. (Rev. COP 18) e l'abolizione delle decisioni 18.75 e 18.76 relative alle relazioni annuali sul commercio illegale.

Sostenere, in generale, i progetti di decisione 19.AA e 19.BB proposti con alcuni chiarimenti e modifiche.

+

35.

Task force sul commercio illegale di esemplari di specie arboree elencate nella CITES

Doc. 35 della COP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni: a) prendere atto del documento, compresa la proposta di modifica del progetto di decisione 19.CC sull'identificazione del legname e di altri prodotti del legno come presentata dal CPi nel documento Doc. 44.2 della COP 19; b) abolizione delle decisioni 18.79 e 18.80 sull'esecuzione.

+

36.

Sostegno alla lotta alla criminalità contro specie selvatiche nell'Africa occidentale e centrale

 

 

 

 

36.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 36.1 della COP 19

CP

I documenti 36.1 e 36.2 dovrebbero essere uniti. Accordo generale sulla necessità di sostenere la lotta alla criminalità contro specie selvatiche. Tuttavia, al fine di evitare duplicazioni con le attività esistenti e poiché l'istituzione di un fondo sembra essere un processo lungo che richiederebbe notevoli risorse finanziarie e umane, sostenere le raccomandazioni del segretariato di cui al documento 36.1. Incoraggiare le altre parti, le organizzazioni governative, intergovernative e non governative e i portatori di interessi a fornire supporto a queste sottoregioni.

(+)

 

36.2

Sostegno alla lotta alla criminalità contro specie selvatiche e all'applicazione della CITES

nell'Africa occidentale e centrale

Doc. 36.2 della COP 19

Costa d'Avorio, Gambia, Liberia, Niger, Nigeria e Senegal

Proposta di unire i documenti 36.1 e 36.2, osservazioni formulate nel documento 36.1.

(-)

37.

Reati contro le specie selvatiche legati a Internet

Doc. 37 della COP 19

Seg.

Sostenere le modifiche della risoluzione Conf. 11.3 (Rev. COP 18) e i progetti di decisione. Suggerire che oltre alle migliori pratiche si dovrebbero individuare anche le "leggi nazionali" vigenti presso le parti (aggiunta alla proposta di decisione 19.AA). Garantire l'allineamento con la modifica proposta nel documento 32.

+

38.

Riduzione della domanda per combattere il commercio illegale

Doc. 38 della COP 19

CP

Sostenere l'adozione delle linee guida in sede di COP 19. Sostenere anche l'adozione dei progetti di decisione e modifiche della risoluzione Conf. 17.4 per migliorare la disponibilità delle linee guida in tutte le lingue della CITES e incoraggiare le parti a utilizzarle.

+

39.

Mercati nazionali degli esemplari commercializzati frequentemente in modo illegale

Doc. 39 della COP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni. Garantire l'allineamento con la modifica proposta nel documento 32.

+

Regolamentazione del commercio

 

 

 

40.

Linee guida per ottenere risultanze atte a verificare l'acquisizione legale

Doc. 40 della COP 19

CP

Occorre chiarire alcuni elementi della "Guida rapida per ottenere risultanze atte a verificare l'acquisizione legale" e della decisione 19.BB, lettera a). La posizione dell'UE sarà ulteriormente elaborata non appena sarà disponibile il documento che tiene conto dei risultati del seminario sull'acquisizione legale (agosto 2022) aggiornato dal segretariato.

(+)

41.

Sistemi elettronici e tecnologie dell'informazione e Autenticazione e controllo delle licenze

Doc. 41 della COP 19

CP

Sostenere le conclusioni dello studio sull'autenticazione e il controllo delle licenze. Sostenere le proposte di modifica della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. COP 18) riguardo alle licenze e ai certificati modificata dal segretariato CITES, suggerendo di prendere maggiormente in considerazione i sistemi organizzati su un'architettura hub. Sostenere le proposte di modifica della risoluzione Conf.11.3 (Rev. COP 18) sulla conformità e l'esecuzione, in particolare per consentire alle dogane di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati sulle licenze degli organi di gestione. Sostenere i progetti di decisione sulla valutazione e l'analisi dei rischi e i progetti di decisione relativi ai sistemi elettronici e alle tecnologie dell'informazione.

+

42.

Codici di scopo nelle licenze e nei certificati della CITES

Doc. 42 della COP 19

CP

Accettare le proposte di modifica delle pertinenti risoluzioni e sostenere l'adozione dei progetti di decisione proposti per ripristinare un gruppo di lavoro intersessionale congiunto al fine di esaminare ulteriormente l'utilizzo, ad opera delle parti, dei codici di scopo delle operazioni commerciali e, tra l'altro, per proseguire le discussioni sui codici di scopo P e T.

+

43.

Pareri relativi all'assenza di effetti negativi

 

 

 

 

43.1

Relazione dei comitati "Animali" e "Piante"

Doc. 43.1 della COP 19

CA, CPi

Sostenere i progetti di decisione concordati in sede di AC31 e PC25.

+

 

43.2

Formulazione di pareri relativi all'assenza di effetti negativi per esemplari di specie dell'appendice II prelevati in un ambiente marino non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato

Doc. 43.2 della COP 19

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Sostenere i progetti di decisione, in quanto sono in linea con l'iniziativa in corso volta a rafforzare le sinergie tra la CITES e il settore della pesca al fine di migliorare la conservazione di razze e squali elencati nella CITES e minacciati.

+

44.

Materiali di identificazione

 

 

 

 

44.1

Revisione della risoluzione Conf. 11.19 (Rev. COP16)

Doc. 44.1 della COP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni.

+

 

44.2

Identificazione del legname e di altri prodotti del legno

Doc. 44.2 della COP 19

CPi

Sostenere i progetti di decisione, poiché sarebbe utile riunire le numerose informazioni che sono state raccolte nel corso degli anni.

+

45.

Sistema di etichettatura per il commercio di caviale

Doc. 45 della COP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione proposti e l'abolizione della decisione 18.146.

Suggerire l'istituzione di un gruppo di lavoro intersessionale del CP che potrà iniziare a lavorare quando saranno disponibili l'analisi e le raccomandazioni del segretariato.

+

46.

Commercio di madrepore

Doc. 46 della COP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

47.

Esemplari prodotti dalla biotecnologia

Doc. 47 della COP 19

CP, Seg.

Sostenere le raccomandazioni, la riunione di esperti dovrebbe costituire la base per fare chiarezza sulle definizioni e sulle questioni relative alla conservazione che potrebbero essere utilizzate dal gruppo di lavoro in un secondo tempo. La riunione dovrebbe fungere da base per il gruppo di lavoro e deve pertanto svolgersi anteriormente alla riunione di quest'ultimo.

+

48.

Definizione del termine "destinazioni accettabili e opportune"

Doc. 48 della COP 19

CP

Sostenere l'approvazione di entrambi i documenti di orientamento non vincolanti.

Sostenere il progetto di decisione di cui all'allegato 3, comprese le modifiche del segretariato della CITES.

+

49.

Introduzione dal mare

Doc. 49 della COP 19

CP

Sostenere le decisioni proposte.

Esprimere la profonda preoccupazione dell'UE e degli Stati membri per la mancata attuazione delle disposizioni della CITES in materia di introduzione con provenienza dal mare e di altri scambi commerciali provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale per le specie elencate nella CITES.

L'UE e gli Stati membri sottolineano che, ai fini di un'efficace attuazione delle disposizioni della CITES per le specie marine, è fondamentale una cooperazione efficace tra la CITES e le autorità responsabili della pesca.

+

50.

Smaltimento di esemplari confiscati

Doc. 50 della COP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione proposti per la COP 19 come raccomandato dall'SC74 e appoggiare l'abolizione delle decisioni da 18.159 a 18.164.

+

51.

Quote dei trofei di caccia di leopardi (Panthera pardus)

Doc. 51 della COP 19

CP

Sostenere la modifica del paragrafo 1, lettera a), della risoluzione Conf. 10.14 (Rev. COP16). Proporre di modificare le decisioni proposte dal segretariato per garantire che le quote di esportazione (comprese le quote di caccia) siano riesaminate periodicamente.

(+)

52.

Trasporto di esemplari vivi:

migliorare l'attuazione delle norme sul trasporto

Doc. 52 della COP 19

Canada, Costa d'Avorio, Kenya, Messico, Nigeria, Senegal e Stati Uniti d'America

Sostenere le decisioni proposte e le modifiche delle risoluzioni, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle norme IATA. Chiarire lo scopo della prima modifica (marginale) della risoluzione Conf 10.21 (inclusione della dicitura "regardless of the method of transport" (indipendentemente dal metodo di trasporto)) e valutare il possibile impatto sugli orientamenti per il trasporto non aereo. Disponibilità a discutere i suggerimenti delle parti o dei pertinenti portatori di interessi per migliorare la fattibilità delle modifiche proposte senza ridurre l'ambizione della proposta.

+

Deroghe e disposizioni speciali in materia di commercio

 

 

 

53.

Revisione delle disposizioni della CITES relative al commercio di esemplari di animali e piante di origine non selvatica

Doc. 53 della COP 19

CP

Sostenere la prosecuzione delle attività del gruppo di lavoro intersessionale, perché le questioni affrontate sono complesse e non vi è stato abbastanza tempo per discutere tutti i punti del mandato. Sono necessari importanti miglioramenti del testo — in particolare dell'allegato I — per rendere il testo più chiaro e più mirato nonché per rispondere alle preoccupazioni sollevate dal segretariato della CITES. In linea con la posizione del segretariato, propugnare il rinvio dell'adozione delle modifiche della risoluzione 10.16 alla COP 20, ma essere disposti all'adozione in occasione della COP 19 se saranno stati concordati miglioramenti sostanziali.

(-)

54.

Revisione delle disposizioni della risoluzione Conf. 17.7 sulla revisione del commercio di esemplari di animali dichiarati come nati in cattività

Doc. 54 della COP 19

Seg. a nome del CP e in consultazione con il presidente del CA.

Sostenere in linea generale, ma sono necessarie alcune modifiche nella formulazione delle modifiche della risoluzione di cui all'allegato 1 e dei progetti di decisione, in particolare per tenere conto dei risultati dell'SC75 (13.11.2022) e del seminario tenutosi nel giugno 2022. Sostenere i progetti di decisione di cui all'allegato 2.

(+)

55.

Registrazione delle imprese che allevano in cattività per fini commerciali specie animali che figurano nell'appendice I

Doc. 55 della COP 19

Stati Uniti d'America

Opporsi ad alcune parti della motivazione presentata nel documento e opporsi fermamente ad alcune delle modifiche proposte. Sostenere in linea generale l'idea di rendere pubbliche, sul sito web della CITES, le informazioni relative ai prodotti oggetto della registrazione. Opporsi alla proposta secondo cui prodotti aggiuntivi richiedono una nuova registrazione. Aperti a un approccio di esclusione, ossia all'estensione del processo di registrazione ai prodotti esplicitamente esclusi dalla registrazione. Con queste modifiche la proposta può essere accettata.

(-)

56.

Linee guida sul termine "riprodotto artificialmente"

Doc. 56 della COP 19

CPi

Sostenere l'adozione dei progetti di decisione di cui all'allegato 1. Poiché restano aperte nel processo di elaborazione delle linee guida preliminari le questioni riguardanti il legno di agar, l'uso del codice di origine Y e altri aspetti, opporsi a qualsiasi eventuale modifica del mandato per la revisione degli orientamenti che potrebbe portare, in ultima analisi, a un indebolimento delle norme vigenti in materia di codici di origine "A", "Y" e definizione di piantagioni.

+

57.

Esemplari coltivati a partire da semi o spore raccolti in natura che sono considerati riprodotti artificialmente

Doc. 57 della COP 19

CP in consultazione con il presidente del CP

Sostenere l'abolizione delle decisioni 18.179-18.181, in considerazione dell'avvenuto completamento dei lavori.

+

Questioni specifiche per specie

58.

Avvoltoi dell'Africa occidentale (Accipitridae spp.)

Doc. 58 della COP 19

CP in consultazione con il Seg.

Acconsentire all'adozione dei progetti di decisione da 19.AA a 19.FF che sostituiscono le decisioni da 18.186 a 18.192.

+

59.

Commercio illegale di ghepardi (Acinonyx jubatus)

Doc. 59 della COP 19

Etiopia

Sostenere le raccomandazioni, in quanto il commercio illegale costituisce una minaccia urgente. Raccomandare l'inclusione delle sottospecie dell'Africa nord-occidentale e dell'Iran in tutte le considerazioni relative alla lotta al commercio illegale, nella misura pertinente, nonché la creazione di un meccanismo per informare e rafforzare il lavoro della task force sui grandi felini. Inoltre, l'SC78 e non l'SC77 dovrebbero formulare raccomandazioni alla COP 20.

(+)

60.

Conservazione degli anfibi (Amphibia spp.)

Doc. 60 della COP 19

CA

Sostenere le raccomandazioni, in quanto non sono stati raccolti dati sufficienti sulle specie di anfibi presenti nel commercio internazionale.

+

61.

Anguille (Anguilla spp.)

Doc. 61 della COP 19

CP in consultazione con il presidente del CA

Sostenere le raccomandazioni del CP che invitano ad adottare i progetti di decisione da 19.AA a 19.DD presentati nell'allegato 1.

+

62.

Taxa da cui si ricava il legno di agar

(Aquilaria spp. e Gyrinops spp.)

 

 

 

 

62.1

Relazione del comitato "Piante"

Doc. 62.1 della COP 19

CPi

Sostenere il progetto di decisione solo nella versione modificata del segretariato. Sottolineare la necessità di tenere conto delle nuove informazioni del doc. 62.2, della ricerca ivi proposta e del documento informativo COP 19 Inf. 5 in sede di revisione della risoluzione 16.10 e di altre risoluzioni pertinenti. Precisare tuttavia che né la risoluzione 10.13 sull'attuazione della convenzione per le specie arboree né altre eventuali risoluzioni dovranno essere indebolite quanto alle definizioni e alle specifiche della propagazione artificiale.

(+)

 

62.2

Storia e sfide del legno di agar nel quadro della CITES

Doc. 62.2 della COP 19

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Sostenere o esprimere apprezzamento per l'utilità delle informazioni raccolte. Chiedere che i potenziali risultati della ricerca proposta siano presi in considerazione per eventuali revisioni della risoluzione 16.10 conformemente al progetto di decisione nel doc. 62.1.

(+)

63.

Boswellia (Boswellia spp.)

Doc. 63 della COP 19

CPi

Sostenere la proposta. Le proposte di decisione indicano una via ragionevole da seguire sia per colmare le lacune a livello di conoscenze sia per le proposte di inserimento nelle appendici che potrebbero essere presentate in futuro dalle parti.

+

64.

Tartarughe marine (Cheloniidae spp. e Dermochelyidae spp.)

 

 

 

 

64.1

Relazione del segretariato e del comitato permanente

Doc. 64.1 della COP 19

CP, Seg.

Sostenere la nuova proposta del segretariato di includere alcuni progetti di decisione in una nuova risoluzione sulle tartarughe marine, come proposto nel doc. 64.2, e rinnovare la decisione 18.217 (Rev. COP 19). Due specie di tartarughe marine sono a grave rischio di estinzione, una è minacciata di estinzione e tutte le valutazioni dell'IUCN prevedono per la popolazione una tendenza negativa. Sono necessari maggiori sforzi per impedirne l'ulteriore diminuzione e l'estinzione. Sostenere l'unione con il doc. 64.2.

(+)

 

64.2

Conservazione delle tartarughe marine

Doc. 64.2 della COP 19

Brasile, Colombia, Costa Rica, Perù e Stati Uniti d'America

Sostenere la nuova risoluzione con le modifiche proposte dal segretariato. Sostenere l'unione con il doc. 64.1.

(+)

65.

Squali e razze (Elasmobranchii spp.)

Doc. 65 della COP 19

CP, CA, in consultazione

con il Seg. e il CA

Sostenere le raccomandazioni del comitato permanente e del comitato "Animali" che invitano ad adottare i progetti di decisione da 19.AA a 19.FF figuranti nell'allegato 4 del documento. Il finanziamento a lungo termine è fondamentale per fornire il sostegno necessario all'attuazione dell'inserimento in elenco delle specie marine; pertanto l'azione di cui alla decisione 19.BB non dovrebbe essere subordinata alla disponibilità di finanziamenti esterni.

+

66.

Elefanti (Elephantidae spp.)

 

 

 

 

66.1

Attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP 18) sul commercio di esemplari di elefanti

Doc. 66.1 della COP 19

Seg. su richiesta del CP

Sostenere la serie di decisioni di cui all'allegato 1 relative alla chiusura dei mercati nazionali dell'avorio. Sostenere i progetti di decisione di cui all'allegato 2 relativi al commercio di avorio di mammut, compresa la modifica proposta dal segretariato della CITES. Sostenere i progetti di decisione di cui all'allegato 3 sul commercio di elefanti asiatici. Sostenere i progetti di decisione di cui all'allegato 4 relativi agli orientamenti pratici sulle scorte di avorio.

+

 

66.2

Scorte di avorio

 

 

 

 

 

66.2.1

Scorte di avorio:

attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP 18) sul commercio di esemplari di elefanti

Doc. 66.2.1 della COP 19

Benin, Burkina Faso, Guinea equatoriale, Etiopia, Gabon, Kenya,

Liberia, Niger, Senegal e Togo

Riconoscere la necessità di un'adeguata presentazione delle relazioni, ma condividere il parere del segretariato secondo cui la presentazione di relazioni sulle scorte di avorio e la fornitura di assistenza tecnica relativa alla gestione delle scorte di cui al paragrafo 7, lettera e), e al paragrafo 11 della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP 18) sul commercio di esemplari di elefanti sono adeguate, se le parti le attuano correttamente, e i nuovi progetti di decisione proposti nell'allegato 4 del doc. 66.1 della COP 19 sono sufficienti.

Opporsi al nuovo progetto di decisione 19.AA e BB come proposto, ma sostenere la serie modificata di decisioni proposta dal segretariato.

(-)

 

 

66.2.2

Istituzione di un fondo accessibile agli Stati dell'area di distribuzione per lo smaltimento non commerciale delle scorte di avorio

Doc. 66.2.2 della COP 19

Kenya

L'UE è generalmente favorevole allo smaltimento non commerciale dell'avorio, ma ritiene che ciascuna parte abbia il diritto sovrano di decidere come gestire le proprie scorte, purché siano gestite correttamente. Non è pacifico che sia necessario un processo di finanziamento istituzionalizzato che sostenga uno dei metodi di smaltimento per un solo tipo di esemplari sequestrati. Opporsi alla proposta in quanto tale, sarebbe più opportuno un approccio comune da parte di tutti gli Stati africani dell'area di distribuzione degli elefanti.

(-)

 

66.3

Aspetti di attuazione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP 18) sulla chiusura dei mercati nazionali dell'avorio

Doc. 66.3 della COP 19

Benin, Burkina Faso, Guinea equatoriale, Etiopia, Gabon, Liberia,

Niger, Senegal e Togo

L'UE sostiene il progetto di decisione 19.AA, ma mette in dubbio la necessità delle modifiche introdotte nei progetti di decisione 19.BB e 19.CC, in quanto non è chiaro a quali altri tipi di informazioni pertinenti disponibili si faccia riferimento. Possiamo sostenere la decisione 19.DD riveduta dal segretariato.

(-)

 

66.4

Commercio di elefanti vivi africani

 

 

 

 

 

66.4.1

Commercio internazionale di esemplari di elefanti vivi africani: proposta di revisione della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP 18) sul commercio di esemplari di elefanti

Doc. 66.4.1 della COP 19

Benin, Burkina Faso, Guinea equatoriale, Etiopia, Gabon, Liberia, Niger,

Senegal e Togo

Lo scopo del documento coincide con l'obiettivo condiviso dall'UE (cfr. doc. 66.4.2) di limitare il commercio di elefanti vivi ai programmi di conservazione in situ, con qualche eccezione. Essere disposti a discutere con i proponenti la via da seguire per raggiungere l'obiettivo. Opporsi tuttavia a vari elementi della proposta: è necessario trovare una soluzione più ampia per diversi aspetti (ossia, interpretazione dell'annotazione 2, norme specifiche sul commercio di elefanti africani vivi che contemplano i trasferimenti eccezionali ex situ e gli orientamenti non vincolanti in tema di "housing and care" (conservazione e cura) e "in situ conservation benefits" (benefici per la conservazione in situ)).

(-)

 

 

66.4.2

Precisare il quadro: proposta dell'Unione europea.

Doc. 66.4.2 della COP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

 

66.5

Relazione sul monitoraggio dell'abbattimento illegale di elefanti (MIKE)

Doc. 66.5 della COP 19

Seg.

Prendere nota della relazione.

 

 

66.6

Relazione sul sistema di informazione sul commercio di elefanti (ETIS)

Doc. 66.6 della COP 19

Seg.

Prendere nota della relazione.

 

 

66.7

Revisione del processo relativo al piano d'azione nazionale sull'avorio

Doc. 66.7 della COP 19

Malawi, Senegal e Stati Uniti d'America

L'UE dovrebbe sostenere il processo di revisione a condizione che ci si occupi delle questioni specifiche individuate nel documento, non necessariamente dell'intero processo e senza indebolirlo potenzialmente.

(+)

67.

Task force della CITES sui grandi felini (Felidae spp.)

Doc. 67 della COP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione proposti per quanto riguarda il modus operandi e i termini di riferimento riveduti della task force CITES sui grandi felini come concordato in occasione dell'SC74, anche se potrebbero essere necessarie alcune modifiche in linea con i docc. 59 e 73.2, e appoggiare l'abolizione delle decisioni 18.245 e 18.248.

+

68.

Grandi felini asiatici (Felidae spp.)

Doc. 68 della COP 19

Seg. in consultazione con il presidente del CP

Sostenere in linea generale il documento. Saranno proposti miglioramenti al doc. 19.AA per potenziare lo scambio di informazioni sui progetti di ricerca forense, compresi i metodi genetici e di altro tipo.

+

69.

Cavallucci marini (Hippocampus spp.)

 

 

 

 

69.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 69.1 della COP 19

CP

Sostenere le raccomandazioni del comitato permanente che invitano ad adottare i progetti di decisione da 19.AA a 19.CC di cui all'allegato 1 del documento. Sostenere in particolare l'organizzazione di un seminario di esperti per discutere dell'attuazione e dell'applicazione della CITES per il commercio di Hippocampus spp.

+

 

69.2

Prossime tappe verso un'attuazione efficace dell'inserimento in appendice II dei cavallucci marini

Doc. 69.2 della COP 19

Maldive, Monaco, Nigeria, Perù, Senegal, Sri Lanka, Togo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America

Suggerire ai proponenti di prendere in considerazione l'unione del documento con il doc. 69.1 in quanto entrambi hanno obiettivi simili. Tra i punti importanti da mantenere figurano l'inclusione dei cavallucci marini nel proposto seminario sui pareri relativi all'assenza di effetti negativi (doc. 69.2) e l'organizzazione di un seminario di esperti per discutere dell'attuazione e dell'applicazione della CITES per quanto riguarda il commercio di Hippocampus spp. (doc. 69.1).

(+)

70.

Legname delle specie di palissandro [Leguminosae (Fabaceae)]

Doc. 70 della COP 19

CPi

Sostenere i progetti di decisione come concordati dal comitato "Piante" per le specie arboree del palissandro.

+

71.

Pangolini (Manis spp.)

 

 

 

 

71.1

Relazione del comitato permanente e del comitato "Animali"

Doc. 71.1 della COP 19

CP in consultazione con il presidente del CA

Sostenere le raccomandazioni, tuttavia potrebbero essere aggiunti i punti supplementari sollevati nel doc. 71.2.

+

 

71.2

Proposte di modifica della risoluzione Conf. 17.10

Doc. 71.2 della COP 19

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Sostenere le proposte di modifica, in quanto sono necessarie ulteriori azioni per impedire il commercio illegale di pangolini. Sostenere il testo consolidato dei docc. 71.1 e 71.2 proposto dal segretariato.

+

72.

Leoni africani (Panthera leo)

Doc. 72 della COP 19

Seg. in consultazione con il presidente del CP

Sostenere la proposta del CA a favore di ulteriori attività intersessionali sui leoni africani (Panthera leo) e dell'adozione di una nuova decisione.

+

73.

Giaguari (Panthera onca)

 

 

 

 

73.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 73.1 della COP 19

CP

Sostenere l'abolizione delle decisioni da 18.251 a 18.253 raccomandate dal segretariato e l'adozione dei progetti di decisione sui giaguari di cui all'allegato 1 del presente documento.

+

 

73.2

Proposte di modifica dei progetti di decisione sui giaguari concordati in occasione dell'SC74

Doc. 73.2 della COP 19

Costa Rica, El Salvador, Messico e Perù

In linea di principio, sostenere i progetti di decisione se la lettera b) della decisione 19.DD (richieste di valutazione della necessità di una risoluzione specifica sui giaguari, che non è stata sostenuta dall'UE in occasione della COP 18) è soppressa. Creare un meccanismo per informare e rafforzare il lavoro della task force sui grandi felini.

(+)

74.

Gestione della conservazione e commercio degli uccelli canori (Passeriformes spp.)

Doc. 74 della COP 19

CA

Sostenere le raccomandazioni del comitato "Animali" di rinnovare le decisioni da 18.256 a 18.259 sulla gestione della conservazione e commercio degli uccelli canori (Passeriformes spp.), in quanto i fondi sono divenuti disponibili.

+

75.

Rinoceronti (Rhinocerotidae spp.)

Doc. 75 della COP 19

CP, Seg.

Sostenere il documento preparato dal comitato permanente e dal segretariato e le modifiche apportate alla risoluzione Conf. 9.14 (COP 17) nonché la serie di decisioni di cui all'allegato 3. Valutare se alcuni elementi della decisione 18.110 destinati alle parti e di cui è stata proposta la soppressione debbano essere mantenuti nella risoluzione 9.14 (COP 17) o nelle decisioni.

+

76.

Saiga (Saiga spp.)

Doc. 76 della COP 19

CP

Sostenere le decisioni proposte dal CA nella versione modificata dal segretariato.

+

77.

Strombo gigante (Strombus gigas)

Doc. 77 della COP 19

Seg.

Sostenere i progetti di decisione da 19.AA a 19.DD di cui all'allegato 1 del presente documento e l'abolizione delle decisioni da 18.275 a 18.280, fatta eccezione per la lettera b) della decisione 18.278, che dovrebbe essere mantenuta.

(+)

78.

Tartarughe di terra e tartarughe di acqua dolce (Testudines spp.)

Doc. 78 della COP 19

Seg.

Concordare sul fatto che le decisioni da 18.286 a 18.291 sono state attuate e possono essere abolite. Proporre una decisione di follow-up che chieda al Madagascar di presentare una strategia di conservazione completa per le specie di tartarughe minacciate del suo territorio.

+

79.

Specie arboree africane

Doc. 79 della COP 19

CPi

Sostenere la proposta. L'aggiornamento dell'elenco delle specie arboree africane e dei relativi processi CITES di cui all'allegato del documento PC25 Doc. 28 è una misura necessaria.

+

80.

Pesci marini ornamentali

Doc. 80 della COP 19

CA

Sostenere l'adozione dei progetti di decisione da 19.AA a 19.BB di cui all'allegato 1 del presente documento e l'abolizione delle decisioni da 18.263 a 18.265.

+

81.

Specie arboree del Neotropico

Doc. 81 della COP 19

CPi

Sostenere la proposta. L'aggiornamento dell'elenco delle specie arboree del Neotropico e dei relativi processi CITES di cui all'allegato del documento PC25 Doc. 29 è una misura necessaria.

+

82.

Commercio di specie di piante medicinali e aromatiche

Doc. 82 della COP 19

CPi

Sostenere, ma chiedere che qualsiasi eventuale nuova risoluzione non si limiti ai farmaci ma incorpori tutte le tipologie di prodotti che contengono esemplari di specie di piante medicinali e aromatiche.

+

83.

Identificazione delle specie a rischio di estinzione per le parti della CITES

Doc. 83 della COP 19

Gambia, Liberia, Niger, Nigeria e Senegal

Opporsi al progetto di risoluzione che istituisce una nuova banca dati, in quanto l'attuale lista rossa dell'IUCN è una base sufficiente per la valutazione. Opporsi anche ai progetti di decisione di cui all'allegato 2 nella forma attuale; riconoscere tuttavia che alcuni Stati dell'area di distribuzione hanno bisogno di assistenza tecnica per l'elaborazione di proposte di inserimento nelle appendici di specie minacciate dal commercio internazionale che non figurano ancora nelle appendici della CITES.

-

Mantenimento delle appendici

 

 

 

84.

Nomenclatura normalizzata

 

 

 

 

84.1

Relazione dei comitati "Animali" e "Piante"

Doc. 84.1 della COP 19

CA, CPi, redazione a cura dei rispettivi esperti di nomenclatura

Sostenere l'adozione delle decisioni proposte e il rinnovo delle decisioni della COP 18 come indicato nel doc. 84.1 e sostenere l'adozione della risoluzione riveduta Conf. 12.11 (Rev.COP 18) per quanto riguarda sia la flora che la fauna.

+

 

84.2

Nomenclatura normalizzata relativa a Dipteryx spp.

Doc. 84.2 della COP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

 

84.3

Nomenclatura normalizzata relativa a Khaya spp.

Doc. 84.3 della COP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

 

84.4

Nomenclatura normalizzata relativa a Rhodiola spp.

Doc. 84.4 della COP 19

L'Unione europea e i suoi Stati membri

Documento presentato dall'UE e dai suoi Stati membri.

+

85.

Annotazioni

 

 

 

 

85.1

Relazione del comitato permanente

Doc. 85.1 della COP 19

CP

Sostenere il documento presentato dal CP nonché il ripristino del gruppo di lavoro.

+

 

85.2

Sistema di informazione per il commercio di esemplari di specie arboree elencate nella CITES

Doc. 85.2 della COP 19

CP, Seg.

Sostenere, in quanto è importante identificare e sviluppare il lavoro esistente, evitando nel contempo la duplicazione del lavoro dell'ITTO.

+

 

85.3

Meccanismo informale di esame delle annotazioni proposte ed esistenti

Doc. 85.3 della COP 19

Presidente del CP in consultazione con il Seg.

Sostenere la proposta di decisione relativa al meccanismo informale di esame delle annotazioni proposte ed esistenti.

+

86.

Prodotti contenenti esemplari di orchidee figuranti nell'appendice II

Doc. 86 della COP 19

CP

Sostenere i progetti di decisione e l'abolizione delle decisioni da 18.327 a 18.330.

+

87.

Modifiche della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. COP 17)

 

 

 

 

87.1

Proposte di modifica della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. COP 17)

Doc. 87.1 della COP 19

Botswana, Cambogia, Eswatini, Namibia, Zimbabwe

Opporsi alla riapertura della risoluzione 9.24. Disponibilità alla discussione di alcuni elementi della proposta che esulano dall'ambito di applicazione della risoluzione 9.24.

-

 

87.2

Specie acquatiche elencate nelle appendici della CITES:

proposte per un nuovo approccio all'inserimento di squali e razze nelle appendici

Doc. 87.2 della COP 19

Senegal

La nota in calce su "Applicazione della definizione di declino per le specie acquatiche sfruttate a fini commerciali" contenuta nell'allegato 5 della Res Conf. 9.24 (Rev COP 17) fa riferimento a "specie acquatiche sfruttate a fini commerciali", espressione poco chiara che porta a fraintendimenti. L'UE concorda sulla necessità di una revisione della nota a piè di pagina e può sostenere l'istituzione di un gruppo di lavoro in sessione o di un processo intersessionale per discutere la migliore via da seguire in relazione a tutti i taxa acquatici con tassi di crescita lenti e una bassa capacità riproduttiva (non solo per gli squali e le razze).

(+)

88.

Riserve formulate dopo 18a riunione della conferenza delle parti

Doc. 88 della COP 19

Seg.

Sostenere le proposte del segretariato riguardanti un nuovo paragrafo 1, lettera h), nella risoluzione 11.21 (Rev. COP 18) e un nuovo paragrafo 2 septies nella risoluzione 4.6 (Rev. COP 18), quale possibile alternativa alle proposte testuali dell'UE sulla stessa questione nel doc. 66.4, paragrafo 14, dato che le proposte del segretariato condividono la stessa intenzione e lo stesso obiettivo.

Sostenere in via preliminare l'adozione delle altre modifiche proposte dal segretariato alla risoluzione Conf. 11.21, alla risoluzione Conf. 4.6 (Rev. COP 18) e alla risoluzione Conf. 4.25 (Rev. COP 18); tuttavia, possono essere proposte alcune modifiche al testo per migliorarlo, in particolare per affrontare il caso di frazionamento degli elenchi nella risoluzione Conf. 4.25 (Rev. COP 18); per applicare le disposizioni della risoluzione Conf. 4.25 (Rev. COP 18) anche alle piante e per garantire che le modifiche proposte alla risoluzione Conf.4.6 (Rev. COP 18) tengano conto del nesso tra il processo di modifica delle risoluzioni e il processo di modifica delle annotazioni in cui sono citate.

(+)

Proposte di modifica delle appendici

89.

Proposte di modifica delle appendici I e II

 

Le proposte di inserimento nelle appendici sono trattate nella parte 2 del presente documento qui di seguito.

 

 

89.1

Valutazione del segretariato sulle proposte di modifica delle appendici I e II

Doc. 89.1 della COP 19

 

 

 

 

89.2

Osservazioni delle parti

Doc. 89.2 della COP 19

Seg.

 

 

 

89.3

Osservazioni delle parti consultate obbligatoriamente

Doc. 89.3 della COP 19

 

 

 

Conclusione della riunione

90.

Determinazione della data e del luogo della prossima riunione ordinaria della conferenza delle parti

 

Nessun documento

 

91.

Osservazioni conclusive (osservatori, parti, segretario generale della CITES, governo ospitante)

 

Nessun documento

 

2.    PROPOSTE DI INSERIMENTO NELLE APPENDICI

N.

Taxon/Dettagli

Proposta

Proponente

Osservazioni

Posizione

FAUNA – MAMMALIA

1.

Hippopotamus amphibious (Ippopotamo)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

Benin, Burkina Faso, Repubblica centrafricana, Gabon, Guinea, Liberia, Mali, Niger, Senegal, Togo

Opporsi. La popolazione non soddisfa i criteri d'inserimento nell'appendice I.

Riconoscere la necessità di una maggiore conservazione della specie in determinate regioni ed essere disposti a discutere la via da seguire per quanto riguarda l'inserimento nell'appendice II.

-

2.

Ceratotherium simum simum (Rinoceronte bianco del sud) (popolazione della Namibia)

I - II

Trasferimento della popolazione della Namibia dall'appendice I all'appendice II con l'annotazione seguente:

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di:

a)

animali vivi solo per la conservazione in situ; e

b)

trofei di caccia.

Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie comprese nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

Botswana, Namibia

I criteri biologici per il trasferimento sembrano essere soddisfatti. Tuttavia, i dati sulla riproduzione e sulla struttura della popolazione, nonché la dimensione effettiva della popolazione e la frammentazione della popolazione destano preoccupazione. Pertanto, può essere sostenuto solo il trasferimento all'appendice II di animali vivi a scopo di conservazione in situ e in luoghi inclusi nell'area di distribuzione naturale e storica della specie in Africa. Non può essere sostenuto per motivi precauzionali il trasferimento all'appendice II per consentire il commercio di trofei di caccia, in quanto è stato dimostrato che le corna di rinoceronte provenienti da trofei di caccia diventano oggetto di commercio illegale e l'inserimento nell'appendice II implicherebbe un esame meno approfondito dei trofei di caccia da parte delle parti importatrici.

(-)

3.

Ceratotherium simum simum (Rinoceronte bianco del sud) (popolazione dell'Eswatini)

Eliminare l'annotazione esistente sull'inserimento nell'appendice II della popolazione dell'Eswatini

Eswatini

Opporsi. La popolazione continua a soddisfare i criteri d'inserimento nell'appendice II, ma la cancellazione proposta dell'annotazione non soddisferebbe le misure precauzionali stabilite all'allegato 4, paragrafo A.2, lettera a), della risoluzione Conf. 9.24. La ripresa del commercio dei corni di rinoceronte invierebbe il segnale sbagliato in questo momento, visti gli elevati livelli di bracconaggio e commercio illegale. Comprometterebbe inoltre le azioni di riduzione della domanda che molte parti hanno intrapreso per questa specie.

-

4.

Loxodonta africana (Elefante africano) (popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)

Modificare l'annotazione 2 relativa alle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe

Le modifiche proposte sono evidenziate in carattere barrato:

Al fine esclusivo di permettere:

a)

il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;

b)

il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della risoluzione Conf. 11.20 (Rev. COP 17) per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica;

c)

il commercio di pelli;

d)

il commercio di pelame;

e)

il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe;

f)

il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;

g)

il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni:

i)

solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta);

ii)

solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della risoluzione Conf. 10.10 (Rev. COP 17) relativamente alla lavorazione e al commercio interno;

iii)

non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo;

iv)

i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'area di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti.

Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti.

Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie comprese nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

Zimbabwe

Opporsi alla proposta nel suo stato attuale: la modifica richiesta determinerebbe l'apertura del commercio internazionale dell'avorio e pertanto non rispetta le misure precauzionali di cui all'allegato 4 della risoluzione Conf. 9.24. Se in sede di COP 19 si raggiungesse un accordo sugli effetti di una riserva alle modifiche di un'annotazione (l'annotazione precedente rimarrebbe in vigore) e le modifiche dell'annotazione si limitassero alla soppressione delle parti ridondanti sulla precedente vendita unica e/o alla soppressione del riferimento alla risoluzione in modo conforme al documento 66.4.2 proposto dall'UE, l'Unione europea potrebbe votare a favore di una modifica.

(-)

5.

Loxodonta africana (Elefante africano) (popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)

II - I

Trasferimento delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe dall'appendice II all'appendice I

Burkina Faso, Guinea equatoriale, Mali, Senegal

Queste quattro popolazioni non soddisfano i criteri d'inserimento nell'appendice I.

-

6.

Cynomys mexicanus (Cane di prateria del Messico)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Messico

I criteri d'inserimento nell'appendice I non sono più soddisfatti. Da quando la specie è stata inserita nell'appendice I della CITES nel 1975, sono state registrate solo due operazioni commerciali internazionali (entrambe concernenti esemplari commercializzati a fini scientifici). L'autorità di contrasto messicana (PROFEPA) ha riferito che a livello nazionale, dal 2013 al 2019, sono stati sequestrati nove esemplari. La vendita di esemplari di questa specie non è attestata da dati ufficiali e non esiste un mercato nazionale o internazionale che minacci le popolazioni selvatiche.

+

FAUNA – AVES

7.

Branta canadensis leucopareia (Oca delle Aleutine)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta. Questa sottospecie, sull'orlo dell'estinzione negli anni '60, ha registrato negli anni un buon recupero, fino a raggiungere oggi una popolazione di 162 000 esemplari, adeguatamente gestita attraverso una caccia regolamentata. Non è stata segnalata alcuna forma di commercio illegale.

+

8.

Kittacincla malabarica (Shama groppabianca)

Inserire nell'appendice II

Malaysia, Singapore

Sostenere la proposta, in quanto la specie soddisfa i criteri d'inserimento nell'appendice II. Grazie alle sue doti canore, questa specie è una delle più apprezzate nel commercio di uccelli da gabbia del sud-est asiatico e si annovera tra quelle più importanti utilizzate nelle gare di canto.

+

9.

Pycnonotus zeylanicus (Bulbul corona di paglia)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

Malaysia, Singapore, Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta. Questa specie soddisfa i criteri biologici di cui all'allegato 1 della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. COP 17).

+

10.

Phoebastria albatrus (Albatro codacorta)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta, in quanto il commercio internazionale non rappresenta più una minaccia e non vi è più una forte richiesta per questa specie. Tuttavia, poiché la popolazione è ancora molto esigua e vulnerabile, gli Stati Uniti e gli altri Stati dell'area di distribuzione dovrebbero essere incoraggiati a garantire che siano intraprese misure di conservazione appropriate onde assicurare la stabilità e la crescita della popolazione.

+

FAUNA – REPTILIA

11.

Caiman latirostris (Jacaré o Caimano dal muso largo) (popolazione del Brasile)

I - II

Trasferimento della popolazione del Brasile dall'appendice I all'appendice II

Brasile

Sostenere, in quanto la specie è diffusa e abbondante in molti luoghi sin dagli anni Novanta e non è esposta ad alcun rischio di estinzione nel prossimo futuro. Le misure precauzionali di cui all'allegato 4, paragrafo A.2, lettera a), punto ii), della risoluzione 9.24 (rev.) sono soddisfatte e non sarebbe giustificato mantenere la popolazione nell'appendice I conformemente all'articolo II, paragrafo 1, della convenzione.

+

12.

Crocodylus porosus (Coccodrillo poroso) (popolazione delle Isole Palawan (Filippine))

I - II

Trasferimento della popolazione delle Isole Palawan (Filippine) dall'appendice I all'appendice II con una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici

Filippine

Sostenere, in quanto la specie non è minacciata né a livello globale né a livello locale e la quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici costituisce una misura precauzionale conformemente all'allegato 4, paragrafo A.2, lettera a), punto iii), della risoluzione 9.24 (rev.).

+

13.

Crocodylus siamensis (Coccodrillo siamese) (popolazione della Thailandia)

I - II

Trasferimento della popolazione della Thailandia dall'appendice I all'appendice II con una quota pari a zero per gli esemplari selvatici

Thailandia

Opporsi, in quanto la popolazione selvatica rimane molto esigua ed è a rischio di estinzione. Risultano tuttora soddisfatti i criteri biologici per l'inserimento nell'appendice I.

-

14.

Physignathus cocincinus (Drago d'acqua cinese)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Unione europea, Vietnam

Proposta dell'UE

+

15.

Cyrtodactylus jeyporensis (Geco di terra di Jeypur)

0 - II

Inserire nell'appendice II

India

Sostenere, in quanto i criteri relativi all'appendice II sembrano essere soddisfatti. La specie è limitata a poche località e la dimensione della popolazione è probabilmente ridotta. La specie non è attualmente a rischio di estinzione, ma rispetto alla dimensione della popolazione la domanda commerciale è sufficientemente elevata da costituire una minaccia per la sopravvivenza della specie.

+

16.

Tarentola chazaliae (Geco dall'elmetto)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Mauritania, Senegal

La specie è commercializzata almeno occasionalmente in quantità elevate, il che può minacciare le popolazioni locali e la continuità nell'area di distribuzione. La regolamentazione del commercio a norma dell'appendice II è necessaria per impedire che un commercio pregiudizievole possa minacciare la specie.

+

17.

Phrynosoma platyrhinos (Lucertola cornuta del deserto)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

Opporsi, in quanto non vi è alcuna conformità ai criteri. I livelli degli scambi si sono ridotti negli ultimi anni e non vi sono indicazioni di una diminuzione della popolazione tale da poter minacciare la specie nel prossimo futuro.

-

18.

Phrynosoma spp.(Lucertole cornute)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Messico

La proposta non può essere sostenuta nella sua forma attuale, ma può essere preso in considerazione l'inserimento di alcune specie che soddisfano i criteri.

(-)

19.

Tiliqua adelaidensis

0 - I

Inserire nell'appendice I

Australia

Sostenere la proposta. La specie soddisfa diversi criteri d'inserimento stabiliti nell'allegato 1, punti B e C.

+

20.

Epicrates inornatus (Boa di Porto Rico)

I - II

Trasferimento dall'appendice I all'appendice II

Stati Uniti d'America

Sostenere la proposta. Questa specie non è più minacciata e la domanda è bassa. Pertanto, la specie non soddisfa più i criteri dell'appendice I.

+

21.

Crotalus horridus (Crotalo dei boschi)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

Opporsi, poiché il commercio internazionale è talmente basso da non poter minacciare questa specie comune e diffusa e i criteri d'inserimento non sono soddisfatti.

-

22.

Chelus fimbriata e C. orinocensis (Mata mata e Mata mata dell'Orinoco)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile, Colombia, Costa Rica, Perù

La proposta presenta dati incoerenti riguardo all'origine degli esemplari nel commercio legale e illegale e non fornisce dati aggiornati sulla popolazione. Nella sua forma attuale, la proposta non dimostra né che le specie sono minacciate né che il commercio ha un influsso negativo sulla loro sopravvivenza. La proposta potrebbe essere sostenuta qualora i proponenti fornissero la prova che gli esemplari commercializzati illegalmente provengono dall'ambiente naturale e/o che gli esemplari allevati illegalmente sono riciclati in aziende zootecniche e che non è possibile impedire tali pratiche senza inserire la specie nell'Appendice II. La posizione dell'UE sarà messa a punto una volta pervenute ulteriori informazioni dal Perù.

(+)

23.

Macrochelys temminckii e Chelydra serpentine (Tartaruga alligatore e Tartaruga azzannatrice)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

Opporsi alla proposta così come è stata presentata, ma sostenere l'inserimento nell'appendice II solo di Macrochelys temminckii. L'inserimento di Chelydra serpentina conformemente all'articolo II, paragrafo 2, lettera b), non faciliterebbe il controllo efficace del commercio di Macrochelys temminckii, causerebbe problemi ancora maggiori per quanto riguarda Chelydra rossingnonii e C. acutirostris e aumenterebbe la pressione commerciale su queste specie vulnerabili.

(-)

24.

Graptemys barbouri, G. ernsti, G. gibbonsi, G. pearlensis e G. pulchra (Tartaruga carta geografica di Barbour, Tartaruga carta geografica del fiume Escambia, Tartaruga carta geografica del fiume Pascagoula, Tartaruga carta geografica del fiume Pearl, Tartaruga carta geografica dell'Alabama)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

Il commercio internazionale di tutte e cinque le specie è talmente basso e (quasi) solo nell'ambito del codice di origine C da non avere un impatto negativo su di esse. I criteri dell'appendice I non sono soddisfatti. Sebbene sia dimostrato che tutte le specie sono colpite da più di una minaccia, non vi è alcuna indicazione che il commercio sia una di queste.

(-)

25.

Batagur kachuga (Tartaruga rugosa rosso-coronata)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

India

Sostenere la proposta. La specie soddisfa chiaramente i criteri di inserimento nell'appendice I. La specie è minacciata e l'habitat naturale è difficile da proteggere.

+

26.

Cuora galbinifrons (Tartaruga scatola indocinese)

I - II

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

Unione europea, Vietnam

Proposta dell'UE

+

27.

Rhinoclemmys spp.(Testuggini palustri scolpite neotropicali)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile, Colombia, Costa Rica, Panama

Solo Rhinoclemys pulcherrima e R. punctularia sembrano essere oggetto di un commercio di proporzioni rilevanti per quanto riguarda la conservazione, ma il principale esportatore, il Nicaragua, autorizza solo il commercio di esemplari allevati in cattività e non vi sono prove di non conformità ai fini della conservazione. Tutte le specie possono essere identificate in base alla colorazione della testa, del collo e del carapace. Di conseguenza, l'articolo II, paragrafo 2, lettere a) o b), sembra non essere rispettato per tutte le specie e la proposta così come è stata presentata non sarà sostenuta, ma si potrebbe prendere in considerazione un sostegno a favore di una proposta ridotta.

(-)

28.

Claudius angustatus (Tartaruga del muschio a piastrone piccolo)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Messico

Sostenere la proposta. Il criterio B dell'allegato 2 a è soddisfatto, in quanto è probabile che il volume dei prelievi legali e illegali dall'ambiente naturale sia rilevante ai fini della conservazione.

+

29.

Kinosternon spp. (Tartarughe del fango)

0 - I

0 - II

Inserire Kinosternon cora e K. vogti nell'appendice I e tutte le altre specie di Kinosternon spp. nell'appendice II

Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Messico, Panama, Stati Uniti d'America

L'UE potrebbe sostenere una proposta più limitata, qualora i proponenti decidano di circoscriverla alle sole specie per cui è possibile dimostrare la conformità ai criteri d'inserimento, provando in particolare che queste specie sono oggetto di un commercio rilevante. K. cora e K. vogti sembrano possedere i requisiti per l'inserimento nell'appendice I; altre specie del genere sembrano possedere i requisiti per l'inserimento nell'appendice II, ma molte non sono né minacciate né dichiarate oggetto di commercio.

(-)

30.

Staurotypus salvinii e S. triporcatus (Tartaruga del muschio gigante)

0 - II

Inserire nell'appendice II

El Salvador, Messico

Sostenere la proposta. L'inserimento di Staurotypus triporcatus è giustificato, in quanto la domanda commerciale è elevata. Non è chiaro se Staurotypus salvinii soddisfi i criteri biologici dell'appendice II, ma è difficile distinguerla da Staurotypus triporcatus e presumibilmente il commercio riguarda indistintamente le due specie, pertanto la stessa probabilmente soddisfa ancora il criterio di somiglianza della risoluzione 9.24 (criterio A dell'allegato 2 b).

+

31.

Sternotherus spp. (Tartaruga del muschio)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Stati Uniti d'America

Sternotherus depressus soddisferebbe meglio i criteri d'inserimento nell'appendice I rispetto all'appendice II. L'unico congenere che presenta somiglianze con S. depressus è S. intermedius, ma questa specie è rara in commercio e non può facilitare un riciclaggio significativo tramite il commercio delle specie selvatiche. Altre specie sono catturate e commercializzate in quantità elevate, ma senza prove che ciò costituisca una minaccia. Sebbene la proposta non soddisfi pienamente i criteri d'inserimento, si può prendere in considerazione il sostegno a una proposta ridotta, in particolare l'inclusione di S. depressus nell'appendice II.

(+)

32.

Apalone spp. (Tartaruga dal guscio molle)

0 - II

Inserire nell'appendice II (tranne le sottospecie comprese nell'appendice I)

Stati Uniti d'America

Il criterio B dell'allegato 2 a potrebbe essere soddisfatto, ma mancano dati pertinenti sulla popolazione ed è pertanto difficile valutare l'impatto del commercio sulle popolazioni selvatiche. Vi sono pochissime prove attestanti il bracconaggio di Apalone spp. selvatico. Sulla base di una domanda molto elevata, sarebbe opportuno applicare misure precauzionali e sostenere la proposta.

+

33.

Nilssonia leithii (Tartaruga dal guscio molle di Leith)

II - I

Trasferimento dall'appendice II all'appendice I

India

Sostenere la proposta, in quanto i criteri d'inserimento nell'appendice I sono soddisfatti. Forte diminuzione della popolazione (superiore al 90 % negli ultimi 30 anni) che sembra proseguire. Una delle principali minacce è la domanda come prodotto alimentare e per la medicina tradizionale asiatica.

+

FAUNA - AMPHIBIA

34.

Centrolenidae spp. (Rane di vetro)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Argentina, Brasile, Costa Rica, Costa d'Avorio, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Gabon, Guinea, Niger, Panama, Perù, Togo, Stati Uniti d'America

I criteri d'inserimento nell'appendice II sono palesemente non soddisfatti dall'intera famiglia con le sue 158 specie. Poiché i criteri d'inserimento non sono soddisfatti, la proposta non dovrebbe essere sostenuta.

(-)

35.

Agalychnis lemur

0 - II

Inserire nell'appendice II con una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali.

Colombia, Costa Rica, Unione europea, Panama

Proposta dell'UE

+

36.

Laotriton laoensis

0 - II

Inserire nell'appendice II con una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali.

Unione europea

Proposta dell'UE

+

FAUNA – ELASMOBRANCHII (Squali)

37.

Carcharhinidae spp. (Squalo grigio del reef, Squalo bruno, Carcharhinus porosus, Squalo del Gange, Squalo grigio, Squalo del Borneo, Squalo di Pondicherry, Squalo dalle punte nere e dai denti lisci, Squalo limone dell'Indo-Pacifico, Carcharhinus perezii, Squalo dal muso a stiletto, Squalo notturno, Nasolamia velox, Squalo dal naso nero, Carcharhinus dussumieri, Squalo perduto, Carcharhinus cerdale, Squalo pinna larga e Squalo pinna larga del Borneo)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Bangladesh, Colombia, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Unione europea, Gabon, Israele, Maldive, Panama, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Repubblica araba siriana, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Co-proposto dall'UE

+

38.

Sphyrnidae spp. (Squalo martello)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile, Colombia, Ecuador, Unione europea, Panama

Proposta dell'UE

+

39.

Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. jabuti, P. leopoldi, P. marquesi, P. signata e P. wallacei (Trigone del fiume Tapajós, Trigone del fiume Tocantins, Trigone fluviale perlato, Trigone fluviale dalle macchie bianche, Potamotrygon marquesi, Trigone fluviale di Parnaiba, Trigone fluviale cururu)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Brasile

Non è chiaro se tutte le specie soddisfino i criteri d'inserimento nell'appendice e se l'inserimento possa aiutare a contrastare il commercio illegale. L'applicazione dei criteri della somiglianza è incoerente.

(-)

40.

Rhinobatidae spp. (Pesce chitarra)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Israele, Kenya, Panama, Senegal

Sostenere, in quanto la maggior parte delle specie è minacciata di estinzione e soggetta a una forte pressione di pesca. L'inserimento nell'appendice II non solo garantirà che il commercio internazionale non pregiudichi la sopravvivenza di queste specie, ma consentirà anche di raccogliere dati più indicativi sul commercio. Diverse specie potrebbero essere incluse nell'appendice I in futuro, se il commercio non è regolamentato.

+

41.

Hypancistrus zebra

0 - I

Inserire nell'appendice I

Brasile

La proposta non dovrebbe essere sostenuta nella sua forma attuale. Tuttavia l'UE potrebbe appoggiare una proposta di inserimento nell'appendice II. La specie potrebbe soddisfare i criteri biologici dell'appendice I, tuttavia, sebbene esista apparentemente un commercio illegale che parte dal Brasile, non è chiaro come tale attività incida sulle popolazioni selvatiche.

(-)

FAUNA – HOLOTHUROIDEA

42.

Thelenota spp. (Oloturia ananas, Oloturia gigante, Oloturia rossa)

0 - II

Inserire nell'appendice II

Unione europea, Seychelles, Stati Uniti d'America

Proposta dell'UE

+

FLORA (PIANTE)

43.

Apocynaceae, Cactaceae, Cycadaceae, Dicksoniaceae, Euphorbiaceae, Gnetaceae, Liliaceae, Magnoliaceae, Nepenthaceae, Orchidaceae, Papaveraceae, Podocarpaceae, Sarraceniaceae, Trochodendraceae, Zamiaceae, Zingiberaceae

Specie di flora con annotazione #1, #4, #14 e specie di Orchidaceae spp. (orchidee) elencate nell'appendice I

Modificare l'annotazione #1 come segue: Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: [...] b) colture di piantine o di tessuti in vitro, trasportate in contenitori sterili;

Modificare l'annotazione #4 come segue: Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: [...] b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

Modificare l'annotazione #14 come segue: Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: [...] b) colture di piantine o di tessuti in vitro, trasportate in contenitori sterili; […] f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.

Modificare la lettera f) del testo francese dell'annotazione #14 come segue: f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux en de bois, aux perles, aux grains de chapelets et aux gravures.

Nelle appendici, modificare l'annotazione in parentesi alle Orchidaceae dell'appendice I come segue: ORCHIDACEAE Orchidee (Per tutte le seguenti specie che figurano nell'appendice I, le colture di piantine o di tessuti in vitro trasportate in contenitori sterili non sono soggette alle disposizioni della convenzione unicamente se gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" concordata dalla conferenza delle parti).

Canada

Sostenere, in quanto si tratta di una modifica necessaria per armonizzare tutte le occorrenze della dicitura "in mezzi solidi o liquidi" nelle appendici della CITES e nelle serie di annotazioni con simbolo "#".

+

FLORA – BIGNONIACEAE

44.

Handroanthus spp., Roseodendron spp. e Tabebuia spp.

0 - II

Inserire nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.)

Colombia, Unione europea, Panama

Proposta dell'UE

+

FLORA – CRASSULACEAE

45.

Rhodiola spp. (Rodiola)

0 - II

Inserire nell'appendice II con annotazione #2 (Tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto: a) semi e polline; e b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.)

Cina, Unione europea, Ucraina, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America

Proposta dell'UE

+

FLORA – LEGUMINOSAE

46.

Afzelia spp.

(Popolazioni africane) (Mogano africano)

0 – II

Inserire tutte le popolazioni africane nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.)

Benin, Costa d'Avorio, Unione europea, Liberia, Senegal

Proposta dell'UE

+

47.

Dalbergia sissoo (Palissandro Shisham)

II - 0

Cancellare dall'appendice II

India, Nepal

In linea di principio, opporsi alla proposta, poiché per distinguere questa specie da altre sono necessarie competenze specialistiche. Se i proponenti riescono a fornire ulteriori indicazioni sulle tecniche di identificazione prontamente disponibili alle autorità della CITES, la posizione può essere riesaminata.

-

48.

Dipteryx spp. (Cumaru, Tonka)

0 - II

Inserire nell'appendice II con annotazione "Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato, legno trasformato e semi"

Colombia, Unione europea, Panama

Proposta dell'UE

+

49.

Paubrasilia echinata (Legno di Pernambuco)

II - I

Trasferire dall'appendice II all'appendice I con annotazione "Tutte le parti, i prodotti derivati e i prodotti finiti, compresi gli archetti di strumenti musicali, eccetto strumenti musicali e loro parti, orchestre itineranti e musicisti solisti in possesso di passaporto musicale ai sensi della risoluzione 16.8."

Brasile

Il testo dell'annotazione non è chiaro e l'UE può sostenere la proposta solo se la proposta è modificata.

Sebbene vi sia accordo sulla necessità di un maggiore controllo del commercio della specie e sul fatto che debbano essere contemplate tutte le esportazioni dal Brasile, compresi le bacchette per arco e gli archetti finiti, occorre evitare oneri amministrativi eccessivi non necessari per la conservazione della specie e tenere debitamente conto delle esigenze specifiche dei produttori di archetti. L'UE non può accettare il riferimento a una risoluzione in un'annotazione.

(+)

50.

Pterocarpus spp.

(Popolazioni africane) (Afrormosia, Paduk africano)

0 - II

Includere tutte le popolazioni africane nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato) e modificare le annotazioni relative a Pterocarpus erinaceus e a P. tinctorius, già inserite nell'appendice II, conformemente all'annotazione #17

Costa d'Avorio, Unione europea, Liberia, Senegal, Togo

Proposta dell'UE

+

FLORA – MELIACEAE

51.

Khaya spp. (Mogano africano)

Inserire tutte le popolazioni africane nell'appendice II con annotazione #17 (Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.)

Benin, Costa d'Avorio, Unione europea, Liberia, Senegal

Proposta dell'UE

+

FLORA – ORCHIDACEAE

52.

Orchidaceae spp. (Orchidee)

Modificare l'annotazione #4 aggiungendo una nuova lettera g), come segue: "g) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio di cosmetici che contengono parti e prodotti derivati di Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis o P. lobbii"

Svizzera

Opporsi, non si può escludere che in futuro saranno utilizzati nei cosmetici materiali con codice di origine W o Y. Su questa base si suggerisce un approccio precauzionale, a meno che l'annotazione non sia modificata in modo da escludere i codici di origine "W" e "Y". La proposta attuale pone problemi per evitare il rischio di riciclaggio tramite il commercio delle specie selvatiche.

-


(1)  Seg. = segretariato della CITES

CP = comitato permanente

CA = comitato "Animali"

CPi = comitato "Piante"


ALLEGATO II bis

Modifica dell'appendice III della CITES

Papilio phorbanta Appendice III


23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/233


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2570 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 23 dicembre 2010 è stata presentata all’autorità competente della Svezia una domanda di approvazione del nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(3)

Il 10 febbraio 2022, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell’autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione del nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

(4)

Il nitrato di argento non è riportato per il tipo di prodotto 7 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 7 contenenti nitrato di argento non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione.

(5)

In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016.

(6)

Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione del nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’autorità competente non ha ultimato la relazione di valutazione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 7 contenente nitrato di argento per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con nitrato di argento, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 7 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare il nitrato di argento ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).