ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
22 dicembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1994 della Commissione, del 21 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda i fondi propri, il gravame sulle attività, la liquidità e le segnalazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1994 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2022

che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda i fondi propri, il gravame sulle attività, la liquidità e le segnalazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 415, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 415, paragrafo 3 bis, primo comma, l’articolo 430, paragrafo 7, primo comma, e l’articolo 430, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato per rispecchiare gli elementi introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per aumentare, tra l’altro, il grado di proporzionalità degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità. È pertanto necessario specificare l’ambito di applicazione riveduto degli obblighi di segnalazione riguardanti le ulteriori metriche per il controllo della liquidità applicabili agli enti piccoli e non complessi nell’Unione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. In linea con le raccomandazioni contenute nella relazione finale dell’Autorità bancaria europea (ABE) sui costi di conformità agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 430, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, anche gli enti che non sono piccoli e non complessi ma che non sono neanche grandi enti dovrebbero, in una certa misura, beneficiare di un maggiore grado di proporzionalità per quanto riguarda le ulteriori metriche per il controllo della liquidità.

(3)

Il regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno modificato, rispettivamente, il regolamento (UE) n. 575/2013 e il regolamento (UE) 2017/2402 (6) al fine di introdurre adeguamenti mirati del quadro sulle cartolarizzazioni. Tali adeguamenti mirati dovrebbero riflettersi negli obblighi di segnalazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il trattamento delle attività sotto forma di software valutate prudentemente. A tale riguardo, il regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione (7) ha modificato il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 (8) al fine di precisare l’esenzione delle attività sotto forma di software dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1. È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 affinché le autorità competenti dispongano di informazioni sull’attuazione, da parte degli enti, delle prescrizioni di tale regolamento delegato.

(5)

La relazione finale dell’ABE sui costi di conformità raccomandava di esentare gli enti piccoli e non complessi dall’obbligo di compilare taluni modelli relativi al gravame sulle attività e di adeguare la definizione di livello di gravame sulle attività. La Commissione concorda con le raccomandazioni riguardanti la riduzione dei costi di conformità contenute in tale relazione. È pertanto necessario modificare le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/451 in materia di segnalazioni riguardanti il gravame sulle attività su base individuale e consolidata.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 stabilisce gli obblighi di segnalazione delle informazioni di base ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII conformemente a una metodologia specifica per l’Unione di cui al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (9). Gli indicatori mediante i quali viene misurata la rilevanza sistemica sono ugualmente applicabili sia ai gruppi bancari che agli enti autonomi. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero pertanto essere estesi agli enti autonomi che soddisfano i criteri per essere inclusi nell’esercizio di valutazione dei G-SII.

(7)

Per migliorare la capacità delle autorità competenti di monitorare e valutare efficacemente il profilo di rischio degli enti e la loro conformità ai requisiti prudenziali nonché di individuare i rischi che gli enti possono comportare per il settore finanziario, è opportuno modificare una serie di allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(8)

Al fine di garantire chiarezza e tempo sufficiente per prepararsi all’attuazione degli obblighi di segnalazione introdotti dal presente regolamento, gli enti dovrebbero iniziare a effettuare segnalazioni a norma del presente regolamento non prima di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, poiché l’articolo 415, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 415, paragrafo 3 bis, primo comma, riguardano obblighi di segnalazione applicabili agli enti sostanzialmente allineati agli altri obblighi di segnalazione ad essi applicabili a norma dell’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, è opportuno includere le pertinenti norme tecniche di attuazione in un unico regolamento.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

(11)

Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ABE alla Commissione.

(12)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è così modificato:

1)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata

Nel segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche per il controllo della liquidità conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni come segue:

a)

i grandi enti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano con frequenza mensile le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell’allegato XXII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIII del presente regolamento, le informazioni di cui ai modelli 67, 68, 69 e 70 che figurano nell’allegato XVIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIX del presente regolamento e le informazioni di cui al modello 71 che figura nell’allegato XX del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXI del presente regolamento;

b)

gli enti piccoli e non complessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano con frequenza trimestrale le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell’allegato XXII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIII del presente regolamento, le informazioni di cui al modello 67 che figura nell’allegato XVIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIX del presente regolamento e le informazioni di cui al modello 71 che figura nell’allegato XX del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXI del presente regolamento;

c)

gli enti che non rientrano nell’ambito di applicazione delle lettere a) e b) presentano con frequenza mensile le informazioni di cui al modello 66.1 che figura nell’allegato XXII conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIII, le informazioni di cui ai modelli 67, 68 e 69 che figurano nell’allegato XVIII conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIX e le informazioni di cui al modello 71 che figurano nell’allegato XX conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXI del presente regolamento.»;

2)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate con le frequenze seguenti:

a)

le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti A, B e D, con frequenza trimestrale;

b)

le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte C, con frequenza annuale;

c)

le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte E, con frequenza semestrale.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:

a)

gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte A;

b)

i grandi enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E;

c)

gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E, se il livello di gravame sulle attività dell’ente, calcolato conformemente all’allegato XVII, punto 1.6.9, è pari o superiore al 15 %;

d)

gli enti segnalano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte D, solo se emettono obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;"

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

3)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII

1.   Nel segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base consolidata con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

la misura dell’esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;

b)

l’impresa madre nell’UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall’impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

2.   Per segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base individuale con frequenza trimestrale se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la misura dell’esposizione totale dell’ente è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;

b)

l’ente è situato in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014;

c)

l’ente non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi della parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (“ente autonomo”).

3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presentate entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio: 1o luglio, 1o ottobre, 2 gennaio e 1o aprile.

4.   In deroga all’articolo 4, per quanto riguarda le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue:

a)

l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, inizia immediatamente a segnalare le informazioni conformemente al presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile, e presenta tali informazioni almeno per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive;

b)

l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, cessa immediatamente di segnalare le informazioni conformemente al presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile.

(*2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;"

4)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

5)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

6)

l’allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;

7)

l’allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

8)

l’allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;

9)

l’allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;

10)

l’allegato XX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;

11)

l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;

12)

l’allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento;

13)

l’allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento;

14)

l’allegato XXVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XI del presente regolamento;

15)

l’allegato XXVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato XII del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).

(5)  Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 27).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

(10)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

MODELLI COREP

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRI

CA1

2

C 02.00

REQUISITI DI FONDI PROPRI

CA2

3

C 03.00

COEFFICIENTI DI CAPITALE

CA3

4

C 04.00

VOCI PER MEMORIA

CA4

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5

5.1

C 05.01

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

CA5.2

 

 

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

GS

6.1

C 06.01

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE

Totale GS

6.2

C 06.02

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI

GS

 

 

RISCHIO DI CREDITO

CR

7

C 07.00

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR SA

 

 

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: PROSPETTI DEGLI RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013) (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

CR IRB 6

8.7

C 08.07

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA

CR IRB 7

 

 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente

CCB

 

 

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

CR SETT

13.1

C 13.01

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC

14

C 14.00

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC Details

14.1

C 14.01

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO

CR SEC Details 2

 

 

RISCHIO DI CONTROPARTE

CCR

34.01

C 34.01

RISCHIO DI CONTROPARTE: ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI

CCR 1

34.02

C 34.02

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO

CCR 2

34.03

C 34.03

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR e SA-CCR SEMPLIFICATO

CCR 3

34.04

C 34.04

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

RISCHIO DI CONTROPARTE: PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI

CCR 6

34.07

C 34.07

RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO IRB — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD

CCR 7

34.08

C 34.08

RISCHIO DI CONTROPARTE: COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR

CCR 8

34.09

C 34.09

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI

CCR 9

34.10

C 34.10

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI VERSO CCP

CCR 10

34.11

C 34.11

RISCHIO DI CONTROPARTE: PROSPETTI DEGLI RWEA DELLE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM

CCR 11

 

 

RISCHIO OPERATIVO

OPR

16

C 16.00

RISCHIO OPERATIVO

OPR

 

 

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI

 

17.1

C 17.01

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA

OPR DETAILS 2

 

 

RISCHIO DI MERCATO

MKR

18

C 18.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

MKR SA FX

23

C 23.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO

MKR IM

25

C 25.00

RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

CVA

 

 

VALUTAZIONE PRUDENTE

MKR

32.1

C 32.01

VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

PRUVAL 4

 

 

ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MKR

33

C 33.00

ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE

GOV

 

 

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE

NPE LC

35.1

C 35.01

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE

NPE LC1

35.2

C 35.02

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR

NPE LC3


C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Righe

ID

Voce

Importo

0010

1

FONDI PROPRI

 

0015

1.1

CAPITALE DI CLASSE 1

 

0020

1.1.1

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0030

1.1.1.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0040

1.1.1.1.1

Strumenti di capitale interamente versati

 

0045

1.1.1.1.1*

di cui: Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

 

0050

1.1.1.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

0060

1.1.1.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

0130

1.1.1.2

Utili non distribuiti

 

0140

1.1.1.2.1

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

0150

1.1.1.2.2

Utile o perdita ammissibile

 

0160

1.1.1.2.2.1

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

 

0180

1.1.1.3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

0200

1.1.1.4

Altre riserve

 

0210

1.1.1.5

Fondi per rischi bancari generali

 

0220

1.1.1.6

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

0230

1.1.1.7

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

 

0240

1.1.1.8

Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

 

0250

1.1.1.9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

 

0270

1.1.1.9.2

Riserva di copertura dei flussi di cassa

 

0280

1.1.1.9.3

Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)

 

0285

1.1.1.9.4

Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

 

0300

1.1.1.10

(-) Avviamento

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

 

0330

1.1.1.10.3

Passività fiscali differite associate all'avviamento

 

0335

1.1.1.10.4

Rivalutazione contabile dell'avviamento di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibile a terzi

 

0340

1.1.1.11

(-) Altre attività immateriali

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

0352

1.1.1.11.1.1

(-) di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

0360

1.1.1.11.2

Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

 

0362

1.1.1.11.2.1

di cui: Passività fiscali differite associate ad attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

 

0365

1.1.1.11.3

Rivalutazione contabile delle altre attività immateriali di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibili a terzi

 

0370

1.1.1.12

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

0380

1.1.1.13

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

 

0390

1.1.1.14

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0410

1.1.1.14.2

Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0420

1.1.1.14.3

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

 

0430

1.1.1.15

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

 

0440

1.1.1.16

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

 

0450

1.1.1.17

(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0460

1.1.1.18

(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0470

1.1.1.19

(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0471

1.1.1.20

(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0472

1.1.1.21

(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0480

1.1.1.22

(-) Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0490

1.1.1.23

(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

0500

1.1.1.24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0510

1.1.1.25

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65%

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65% relativo agli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo ad attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee

 

0513

1.1.1.25A

(-) Copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate

 

0514

1.1.1.25B

(-) Riduzioni degli impegni di valore minimo

 

0515

1.1.1.25C

(-) Altri tributi prevedibili

 

0520

1.1.1.26

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

 

0524

1.1.1.27

(-) Altre deduzioni del CET1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0529

1.1.1.28

Elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni - altro

 

0530

1.1.2

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0540

1.1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale AT1

 

0551

1.1.2.1.1

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0560

1.1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

0571

1.1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

0660

1.1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

0670

1.1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

0680

1.1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

0690

1.1.2.5

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

0700

1.1.2.6

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0710

1.1.2.7

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0720

1.1.2.8

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

 

0730

1.1.2.9

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

 

0740

1.1.2.10

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

 

0744

1.1.2.11

(-) Altre deduzioni dell'AT1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0748

1.1.2.12

Elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni - altro

 

0750

1.2

CAPITALE DI CLASSE 2

 

0760

1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale T2

 

0771

1.2.1.1

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0780

1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

0791

1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

0800

1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

0842

1.2.1.5

(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

 

0880

1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering

 

0890

1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2

 

0900

1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

 

0910

1.2.5

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

 

0920

1.2.6

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

 

0930

1.2.7

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

 

0940

1.2.8

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0950

1.2.9

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0955

1.2.9A

(-) Eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili

 

0960

1.2.10

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

 

0970

1.2.11

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

 

0974

1.2.12

(-) Altre deduzioni del T2 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0978

1.2.13

Elementi del capitale di classe 2 o deduzioni - altro

 


C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Riga

Voce

Etichetta

Importo

0010

1

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

0020

1*

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0030

1**

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0040

1.1

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

0050

1.1.1

Metodo standardizzato (SA)

 

0051

1.1.1*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0060

1.1.1.1

Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione

 

0070

1.1.1.1.01

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

0080

1.1.1.1.02

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

0090

1.1.1.1.03

Organismi del settore pubblico

 

0100

1.1.1.1.04

Banche multilaterali di sviluppo

 

0110

1.1.1.1.05

Organizzazioni internazionali

 

0120

1.1.1.1.06

Enti

 

0130

1.1.1.1.07

Imprese

 

0140

1.1.1.1.08

Al dettaglio

 

0150

1.1.1.1.09

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

0160

1.1.1.1.10

Esposizioni in stato di default

 

0170

1.1.1.1.11

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

0180

1.1.1.1.12

Obbligazioni garantite

 

0190

1.1.1.1.13

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

0200

1.1.1.1.14

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

0210

1.1.1.1.15

Strumenti di capitale

 

0211

1.1.1.1.16

Altre posizioni

 

0212

1.1.1.1.16.1

Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

 

0240

1.1.2

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

0241

1.1.2*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0242

1.1.2**

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0250

1.1.2.1

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

0260

1.1.2.1.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

0270

1.1.2.1.02

Enti

 

0280

1.1.2.1.03

Imprese — PMI

 

0290

1.1.2.1.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

0300

1.1.2.1.05

Imprese — Altro

 

0310

1.1.2.2

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

0320

1.1.2.2.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

0330

1.1.2.2.02

Enti

 

0340

1.1.2.2.03

Imprese — PMI

 

0350

1.1.2.2.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

0360

1.1.2.2.05

Imprese — Altro

 

0370

1.1.2.2.06

Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

 

0380

1.1.2.2.07

Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

 

0390

1.1.2.2.08

Al dettaglio — Rotative qualificate

 

0400

1.1.2.2.09

Al dettaglio — Altre PMI

 

0410

1.1.2.2.10

Al dettaglio — Altre non PMI

 

0420

1.1.2.3

Strumenti di capitale in base al metodo IRB

 

0450

1.1.2.5

Altre attività diverse da crediti

 

0455

1.1.2.5.1

Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

 

0460

1.1.3

Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

 

0470

1.1.4

Posizioni verso la cartolarizzazione

 

0490

1.2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

0500

1.2.1

Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

 

0510

1.2.2

Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

 

0520

1.3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

0530

1.3.1

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

 

0540

1.3.1.1

Strumenti di debito negoziati

 

0550

1.3.1.2

Strumenti di capitale

 

0555

1.3.1.3

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

0556

1.3.1.3*

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

 

0557

1.3.1.3**

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

 

0560

1.3.1.4

Cambio

 

0570

1.3.1.5

Merci

 

0580

1.3.2

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

 

0590

1.4

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

 

0600

1.4.1

Metodo base per il rischio operativo (BIA)

 

0610

1.4.2

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

 

0620

1.4.3

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

 

0630

1.5

IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

 

0640

1.6

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

 

0650

1.6.1

Metodo avanzato

 

0660

1.6.2

Metodo standardizzato

 

0670

1.6.3

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

0680

1.7

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

0690

1.8

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

 

0710

1.8.2

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0720

1.8.2*

di cui: requisiti per le grandi esposizioni

 

0730

1.8.2**

di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

 

0740

1.8.2***

di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

 

0750

1.8.3

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0760

1.8.4

di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 


C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

Riga

ID

Voce

Importo

0010

1

Coefficiente di capitale primario di classe 1

 

0020

2

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

 

0030

3

Coefficiente di capitale di classe 1

 

0040

4

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

 

0050

5

Coefficiente di capitale totale

 

0060

6

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

 

Voci per memoria: Requisito patrimoniale SREP totale (TSCR), Requisito patrimoniale complessivo (OCR) e Livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

0130

13

Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

 

0140

13*

TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0150

13**

TSCR: da costituire con capitale di classe 1

 

0160

14

Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

 

0170

14*

OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0180

14**

OCR: da costituire con capitale di classe 1

 

0190

15

OCR e P2G

 

0200

15*

OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0210

15**

OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

 

0220

16

Eccedenza (+)/Carenza (-) di CET1 in considerazione dei requisiti dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE

 

Voci per memoria: Coefficienti di capitale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

0300

20

Coefficiente di CET1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

 

0310

21

Coefficiente di capitale di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

 

0320

22

Coefficiente di capitale totale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

 


C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga

ID

Voce

Colonna

Attività e passività fiscali differite

0010

0010

1

Totale delle attività fiscali differite

 

0020

1.1

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

 

0030

1.2

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

0040

1.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

0050

2

Totale delle passività fiscali differite

 

0060

2.1

Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

0070

2.2

Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

0080

2.2.1

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

0090

2.2.2

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

0093

2A

Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

 

0096

2B

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250%

 

0097

2C

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0%

 

Eccezione alle deduzioni dal CET1

0901

2W

Attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali esenti dalla deduzione dal capitale primario di classe 1

 

Classificazione contabile degli strumenti AT1

0905

2Y

Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili

 

0906

2Z

Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come passività secondo i principi contabili applicabili

 

Rettifiche di valore su crediti e perdite attese

0100

3

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default

 

0110

3.1

Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

 

0120

3.1.1

Rettifiche di valore su crediti generiche

 

0130

3.1.2

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

0131

3.1.3

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

 

0140

3.2

Perdite attese totali ammissibili

 

0145

4

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB

 

0150

4.1

Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

 

0155

4.2

Perdite attese totali ammissibili

 

0160

5

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

0170

6

Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

 

0180

7

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1

0190

8

Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0200

9

Soglia del 10% del CET1

 

0210

10

Soglia del 17,65 % del CET1

 

0225

11

Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0230

12

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0240

12.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0250

12.1.1

Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0260

12.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0270

12.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0280

12.2.1

Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0290

12.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0291

12.3

Detenzioni sintetiche di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0292

12.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0293

12.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0300

13

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0310

13.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0320

13.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0330

13.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0340

13.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0350

13.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0360

13.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0361

13.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0362

13.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0363

13.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0370

14

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0380

14.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0390

14.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0400

14.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0410

14.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0420

14.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0430

14.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0431

14.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0432

14.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0433

14.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0440

15

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0450

15.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0460

15.1.1

Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0470

15.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0480

15.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0490

15.2.1

Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0500

15.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0501

15.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0502

15.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0503

15.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0504

15 A

Investimenti in CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo — soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250%

 

0510

16

Detenzioni di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0520

16.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0530

16.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0540

16.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0550

16.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0560

16.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0570

16.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0571

16.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0572

16.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0573

16.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0580

17

Detenzioni di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0590

17.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0600

17.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0610

17.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0620

17.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0630

17.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0640

17.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0641

17.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0642

17.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0643

17.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale

0650

18

Esposizioni ponderate per il rischio del CET1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal CET1 dell'ente

 

0660

19

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale AT1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale AT1 dell'ente

 

0670

20

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale T2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale T2 dell'ente

 

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

0680

21

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0690

22

Detenzioni di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0700

23

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0710

24

Detenzioni di strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0720

25

Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0730

26

Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

Riserve di capitale

0740

27

Requisito combinato di riserva di capitale

 

0750

 

Riserva di conservazione del capitale

 

0760

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

0770

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

0780

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

0800

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

0810

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

Requisiti del secondo pilastro

0820

28

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento

0830

29

Capitale iniziale

 

0840

30

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

 

Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione

0850

31

Esposizioni originarie non nazionali

 

0860

32

Esposizioni originarie totali

 


C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

 

Aggiustamenti del CET1

Aggiustamenti dell'AT1

Aggiustamenti del T2

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

Voci per memoria

Percentuale applicabile

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

Codice

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

AGGIUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING

link a {CA1;r0220}

link a {CA1;r0660}

link a {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Strumenti emessi tramite società veicolo

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 che non soddisfano i criteri di ammissibilità relativi ai poteri di svalutazione e di conversione ai sensi dell'articolo 59 della BRRD o che sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

di cui: strumenti privi di svalutazione o conversione obbligatoria, legalmente o contrattualmente, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

di cui: strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi senza esercizio effettivo ed esecutivo dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

di cui: strumenti soggetti ad accordi di compensazione o di netting

 

 

 

 

 

 

0070

1.2

INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI

link a {CA1;r0240}

link a {CA1;r0680}

link a {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

0100

1.3

ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI

link a {CA1;r0520}

link a {CA1;r0730}

link a {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Profitti e perdite non realizzati da talune esposizioni debitorie verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

di cui: importo A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Deduzioni

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Filtri e deduzioni aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Voce per memoria: Impatto del componente statico sulle ECL

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo 1/1/2018-31/12/2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo che inizia l'1/1/2020

 

 

 

 

 

 


C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

 

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Base per il calcolo del limite

Percentuale applicabile

Limite

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

Codice

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

link a {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

 

 

 

 

link a {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0080

2.3

Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

0090

3

Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

 

 

 

 

link a {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Elementi totali senza incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

0110

3.2

Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0150

3.3

Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)

 

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

NOME

CODICE

TIPO DI CODICE

CODICE NAZIONALE

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ / NO)

TIPO DI SOGGETTO

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

CODICE DEL PAESE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo standardizzato

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

 

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

 

(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE, ESCLUSE LE ESPOSIZIONI COMPENSATE TRAMITE CCP

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

0015

di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni “posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” ed “esposizioni in strumenti di capitale”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

0070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC):

0281

Metodo look-through

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Metodo basato sul regolamento di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Metodo fall-back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

0290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

 

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

VOCI PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

 

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

 

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

DEPOSITI IN CONTANTE

POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA

STRUMENTI DETENUTI DA TERZI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

 

0015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

 

0020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100% E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

VOCI PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

 

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

DEPOSITI IN CONTANTE

POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA

STRUMENTI DETENUTI DA TERZI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

 

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.03 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD (CR IRB 3)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

INTERVALLO DI PD

ESPOSIZIONI IN BILANCIO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

FATTORI DI CONVERSIONE MEDI PONDERATI PER L'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE E POST-CRM

PD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

NUMERO DI DEBITORI

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (ANNI)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

da 0,00 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

da 0,00 a <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

da 0,10 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

da 0,15 a <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

da 0,25 a <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

da 0,50 a <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

da 0,75 a <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

da 0,75 a <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

da 1,75 a <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

da 2,5 a <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

da 2,5 a <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

da 5 a <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

da 10 a <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

da 10 a <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

da 20 a <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

da 30 a <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (default)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.04 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: PROSPETTI DEGLI RWEA (CR IRB 4)

 

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

0010

0010

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PRECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

 

0020

DIMENSIONI DELLE ATTIVITÀ (+/-)

 

0030

QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ (+/-)

 

0040

AGGIORNAMENTI DEL MODELLO (+/-)

 

0050

METODOLOGIA E POLITICA (+/-)

 

0060

ACQUISIZIONI E DISMISSIONI (+/-)

 

0070

OSCILLAZIONI DEL CAMBIO (+/-)

 

0080

ALTRO (+/-)

 

0090

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

 


C 08.05 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVI DELLA PD (CR IRB 5)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

INTERVALLO DI PD

PD MEDIA ARITMETICA (%)

NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE

 

TASSO MEDIO DI DEFAULT OSSERVATO (%)

TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)

DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO

0010

0020

0030

0040

0050

0010

da 0,00 a <0,15

 

 

 

 

 

0020

da 0,00 a <0,10

 

 

 

 

 

0030

da 0,10 a <0,15

 

 

 

 

 

0040

da 0,15 a <0,25

 

 

 

 

 

0050

da 0,25 a <0,50

 

 

 

 

 

0060

da 0,50 a <0,75

 

 

 

 

 

0070

da 0,75 a <2,5

 

 

 

 

 

0080

da 0,75 a <1,75

 

 

 

 

 

0090

da 1,75 a <2,5

 

 

 

 

 

0100

da 2,5 a <10

 

 

 

 

 

0110

da 2,5 a <5

 

 

 

 

 

0120

da 5 a <10

 

 

 

 

 

0130

da 10 a <100

 

 

 

 

 

0140

da 10 a <20

 

 

 

 

 

0150

da 20 a <30

 

 

 

 

 

0160

da 30 a <100

 

 

 

 

 

0170

100 (default)

 

 

 

 

 


C 08.05.1 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013) (CR IRB 5B)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

INTERVALLO DI PD

EQUIVALENTE A RATING ESTERNO

PD MEDIA ARITMETICA (%)

NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE

 

TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)

DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO

0005

0006

0010

0020

0030

0050

 

 

 

 

 

 


C 08.06 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (CR IRB 6)

Tipo di finanziamento specializzato:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0100

0010

CATEGORIA 1

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

0020

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

0030

CATEGORIA 2

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

0040

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

0050

CATEGORIA 3

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

0060

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

0070

CATEGORIA 4

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

0080

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

0090

CATEGORIA 5

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTALE

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.07 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA (CR IRB 7)

 

VALORE DELL’ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 166 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTO AL METODO SA E AL METODO IRB

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA ALL'USO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO SA (%)

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AD UN PIANO DI INTRODUZIONE (%)

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AL METODO IRB (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

AMMINISTRAZIONI CENTRALI O BANCHE CENTRALI

 

 

 

 

 

0020

DI CUI: AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI

 

 

 

 

 

0030

DI CUI: ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO

 

 

 

 

 

0040

ENTI

 

 

 

 

 

0050

IMPRESE

 

 

 

 

 

0060

DI CUI: IMPRESE — FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI, ESCLUSO IL METODO DI ASSEGNAZIONE

 

 

 

 

 

0070

DI CUI: IMPRESE — FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI, INCLUSO IL METODO DI ASSEGNAZIONE

 

 

 

 

 

0080

DI CUI: IMPRESE — PMI

 

 

 

 

 

0090

AL DETTAGLIO

 

 

 

 

 

0100

DI CUI AL DETTAGLIO — GARANTITE DA BENI IMMOBILI PMI

 

 

 

 

 

0110

DI CUI AL DETTAGLIO — GARANTITE DA BENI IMMOBILI NON PMI

 

 

 

 

 

0120

DI CUI AL DETTAGLIO — ROTATIVE QUALIFICATE

 

 

 

 

 

0130

DI CUI AL DETTAGLIO — ALTRE PMI

 

 

 

 

 

0140

DI CUI AL DETTAGLIO — ALTRE NON PMI

 

 

 

 

 

0150

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

0160

ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE DA CREDITI

 

 

 

 

 

0170

TOTALE

 

 

 

 

 


C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

Esposizioni in stato di default

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Metodo look-through

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Metodo basato sul regolamento di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Metodo fall-back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Esposizioni in strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Altre esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

 

di cui: in stato di default

 

di cui: in stato di default

di cui: in stato di default

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

di cui: finanziamenti specializzati (escl. SL nell'ambito del metodo di assegnazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

di cui: finanziamenti specializzati nell'ambito del metodo di assegnazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Garantiti da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)

Paese:

 

Importo

Percentuale

Informazioni qualitative

0010

0020

0030

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

0010

Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato

 

 

 

0020

Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

0030

Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati

 

 

 

0040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Cartolarizzazione

 

0055

Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

 

 

 

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione

 

0070

Requisiti di fondi propri totali per CCB

 

 

 

0080

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

 

 

0090

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

 

 

0100

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

 

 

 

0110

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

 

 

 

Coefficienti anticiclici

 

0120

Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata

 

 

 

0130

Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente

 

 

 

0140

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente

 

 

 

Uso della soglia del 2%

 

0150

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche

 

 

 

0160

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione

 

 

 


C 10.01 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)

 

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE CUI È APPLICATO IL METODO IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

0020

METODO PD/LGD: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

0070

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

METODO DEI MODELLI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

ESPOSIZIONI OIC SOGGETTE AL METODO FALL-BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

 

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

0010

0020

0030

0040

0010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

0030

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

0040

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

0050

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

0060

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)

 

 

 

 

0070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

0080

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

0090

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

0100

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

0110

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

0120

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)

 

 

 

 


C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

 

(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI

(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

 

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)

(-) DEFLUSSI TOTALI

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0%

(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250  %)

 

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250  %)

DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

 

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

 

RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO

RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

 

 

DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

 

RW = 1 250 % (W IGNOTA)

 

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

OPZIONE SEC-ERBA

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

 

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI

 

= < 20% RW

da > 20% a 50% RW

da > 50 % a 100 % RW

da > 100% a < 1 250 % RW

1 250 % RW

 

= < 20% RW

da > 20% a 50% RW

da > 50 % a 100 % RW

da > 100% a < 1 250 % RW

RW = 1 250 % (W IGNOTA)

RW = 1 250 % (ALTRO)

 

CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE TERMINE

CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

OPZIONE SEC-ERBA

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

 

= < 20 % RW

da > 20% a 50% RW

da > 50 % a 100 % RW

da > 100% a < 1 250 % RW

1 250  % RW

 

 

 

 

 

 

 

 

CQS 1

CQS 2

CQS 3

TUTTE LE ALTRE CQS

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

CQS 5

CQS 6

CQS 7

CQS 8

CQS 9

CQS 10

CQS 11

CQS 12

CQS 13

CQS 14

CQS 15

CQS 16

CQS 17

TUTTE LE ALTRE CQS

 

 

 

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0490

0500

0510

0520

0530

0540

0550

0560

0570

0580

0590

0600

0610

0620

0630

0640

0650

0660

0670

0680

0690

0695

0700

0710

0720

0730

0740

0750

0760

0770

0780

0790

0800

0810

0820

0830

0840

0845

0850

0860

0870

0880

0890

0900

0910

0920

0930

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

0020

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI ABCP E NON ABCP STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

POSIZIONE SENIOR SOGGETTA ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE DI PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0051

POSIZIONI SENIOR VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE STS NEL BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0121

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0131

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0134

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0135

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0136

DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0254

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0255

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256

DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0375

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0376

DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CQS ALL'AVVIO: breve termine

0450

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CQS ALL'AVVIO: lungo termine

0500

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

CQS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

CQS 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

CQS 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

CQS 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

CQS 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

CQS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0590

CQS 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

CQS 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

CQS 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

CQS 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

CQS 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

CQS 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

CQS 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

CQS 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?

RUOLO DELL'ENTE (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?

TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?

TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?

CARTOLARIZZAZIONE STS

CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

TIPO DI MARGINE POSITIVO (EXCESS SPREAD)

SISTEMA DI AMMORTAMENTO

OPZIONI IN MATERIA DI GARANZIE

MANTENIMENTO

PROGRAMMI NON ABCP

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

DATA DI CREAZIONE (aaaa-mm-gg)

DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (aaaa-mm-gg)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

QUOTA DELL'ENTE (%)

TIPO

% di IRB NEL METODO APPLICATO

NUMERO DI ESPOSIZIONI

ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)

PAESE

LGD (%)

EL (%)

UL (%)

DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Kirb

% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa

VOCI PER MEMORIA

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SCADENZA

VOCI PER MEMORIA

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

ECCESSO DI GARANZIA E FONDI DI RISERVA FINANZIATI

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

MARGINE POSITIVO SINTETICO

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%)

IMPORTO

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)

CQS

IMPORTO

NUMERO DI SEGMENTI

CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL SEGMENTO PIÙ SUBORDINATO

IMPORTO

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)

CQS

IMPORTO

DI CUI: SCONTO SUL PREZZO D'ACQUISTO NON RIMBORSABILE

IMPORTO

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)

IMPORTO

NUMERO DI SEGMENTI

IMPORTO

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)

 

0010

0020

0021

0110

0030

0040

0051

0060

0061

0070

0075

0446

0076

0077

0078

0080

0090

0100

0120

0121

0130

0140

0150

0160

0171

0180

0181

0190

0201

0202

0203

0204

0210

0221

0222

0223

0225

0230

0231

0232

0240

0241

0242

0250

0251

0252

0254

0255

0260

0265

0270

0275

0280

0285

0287

0290

0291

0302

0303

0304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 14.01 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO (SEC Details Approach)

Metodo:

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA

CTP O NON CTP?

POSIZIONI NETTE

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

IRS / CRS

LINEE DI LIQUIDITÀ

ALTRO

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

 

PRIME PERDITE

 

MARGINE POSITIVO SINTETICO

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0310

0320

0330

0340

0350

0351

0360

0361

0362

0370

0380

0390

0400

0411

0420

0430

0431

0432

0440

0447

0448

0450

0460

0470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 34.01 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI (CCR 1)

 

MESE 1

MESE 2

MESE 3

INFORMAZIONI QUALITATIVE

POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI

POSIZIONI CORTE IN DERIVATI

TOTALE

POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI

POSIZIONI CORTE IN DERIVATI

TOTALE

POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI

POSIZIONI CORTE IN DERIVATI

TOTALE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

Entità delle operazioni su derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Derivati in bilancio e fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

(-) Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Attività totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Percentuale delle attività totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGA A NORMA DELL’ARTICOLO 273 BIS, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

0060

Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'approvazione dell'autorità competente?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Metodo di calcolo dei valori dell'esposizione a livello consolidato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 34.02 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO (CCR 2)

Esposizioni

METODO

NUMERO DI CONTROPARTI

NUMERO DI OPERAZIONI

NOTIONAL IMPORTI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

MARGINE DI VARIAZIONE (VM), RICEVUTO

MARGINE DI VARIAZIONE (VM), FORNITO

IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), RICEVUTO

IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), FORNITO

COSTO DI SOSTITUZIONE (RC)

ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)

ESPOSIZIONE CORRENTE

EPE EFFETTIVA

ALFA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE A FINI REGOLAMENTARI

VALORE DELL'ESPOSIZIONE PRE-CRM

VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

 

Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR

Posizioni trattate con il metodo CR IRB

 

Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR

Posizioni trattate con il metodo CR IRB

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010

METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (PER DERIVATI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

SA-CCR SEMPLIFICATO (PER I DERIVATI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

SA-CCR (PER I DERIVATI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

METODO DEI MODELLI INTERNI (PER DERIVATI E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SFT))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

METODO SEMPLIFICATO PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

VAR PER LE SFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: posizioni con SWWR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Attività coperta da accordo di garanzia (margin agreement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Attività non coperta da accordo di garanzia (margin agreement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 34.03 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR o SA-CCR SEMPLIFICATO (CCR 3)

Metodo CCR

CATEGORIE DI RISCHIO

VALUTA

SECONDA VALUTA NELLA COPPIA

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

MAGGIORAZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: associate a 2 categorie di rischio

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: associate a 3 categorie di rischio

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: associate a più di 3 categorie di rischio

 

 

 

 

 

 

 

0050

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: 2a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: 3a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: 4a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: 5a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0120

RISCHIO DI CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di cambio

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0150

di cui: 2a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: 3a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: 4a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: 5a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0190

RISCHIO DI CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

0210

Operazioni single-name

 

 

 

 

 

 

 

0220

Operazioni multi-name

 

 

 

 

 

 

 

0230

RISCHIO AZIONARIO

 

 

 

 

 

 

 

0240

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio azionario

 

 

 

 

 

 

 

0250

Operazioni single-name

 

 

 

 

 

 

 

0260

Operazioni multi-name

 

 

 

 

 

 

 

0270

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

 

 

0280

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di posizione in merci

 

 

 

 

 

 

 

0290

Energia

 

 

 

 

 

 

 

0300

Metalli

 

 

 

 

 

 

 

0310

Prodotti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

0320

Condizioni climatiche

 

 

 

 

 

 

 

0330

Altre materie prime

 

 

 

 

 

 

 

0340

ALTRI RISCHI

 

 

 

 

 

 

 


C 34.04 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM) (CCR 4)

CATEGORIE DI RISCHIO

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

0020

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

0030

RISCHIO DI CAMBIO

 

 

 

 

 

0040

RISCHIO DI CREDITO

 

 

 

 

 

0050

RISCHIO AZIONARIO

 

 

 

 

 

0060

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

0070

di cui: energia elettrica

 

 

 

 

 


C 34.05 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM) (CCR 5)

STRUMENTI

COPERTI DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)

NON COPERTI DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

ESPOSIZIONE CORRENTE

EPE EFFETTIVA

EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

ESPOSIZIONE CORRENTE

EPE EFFETTIVA

EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: posizioni con SWWR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo standardizzato per il CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo CR IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

DERIVATI OTC

TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

ALTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA

TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

ALTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI

SOTTOSTANTE - OBBLIGAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

SOTTOSTANTE - TITOLI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

ALTRO SOTTOSTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

INSIEMI DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE TRA PRODOTTI DIFFERENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 34.06 - RISCHIO DI CONTROPARTE: PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI (CCR 6)

NOME

CODICE

TIPO DI CODICE

CODICE NAZIONALE

SETTORE DELLA CONTROPARTE

TIPO DI CONTROPARTE

RESIDENZA DELLA CONTROPARTE

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 34.07 - RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO IRB — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD (CCR 7)

Classe di esposizioni cui è applicato il metodo IRB

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

Scala di PD

Valore dell'esposizione

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Numero di debitori

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

Importi dell'esposizione ponderati per il rischio

Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

da 0,00 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0020

da 0,00 a <0,10

 

 

 

 

 

 

 

0030

da 0,10 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0040

da 0,15 a <0,25

 

 

 

 

 

 

 

0050

da 0,25 a <0,50

 

 

 

 

 

 

 

0060

da 0,50 a <0,75

 

 

 

 

 

 

 

0070

da 0,75 a <2,50

 

 

 

 

 

 

 

0080

da 0,75 a <1,75

 

 

 

 

 

 

 

0090

da 1,75 a <2,5

 

 

 

 

 

 

 

0100

da 2,50 a <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0110

da 2,50 a <5,00

 

 

 

 

 

 

 

0120

da 5,00 a <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0130

da 10,00 a <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0140

da 10,00 a <20,00

 

 

 

 

 

 

 

0150

da 20,00 a <30,00

 

 

 

 

 

 

 

0160

da 30,00 a <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0170

100,00 (default)

 

 

 

 

 

 

 

0180

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 


C 34.08 - RISCHIO DI CONTROPARTE: COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR (CCR 8)

Tipo di garanzia reale

Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati

Garanzie reali utilizzate in SFT

Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute

Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite

Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute

Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Titoli della SFT

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Titoli della SFT

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Cassa - valuta nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Cassa - altre valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Debito sovrano nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Altro debito sovrano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Debito delle agenzie pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Obbligazioni societarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Titoli di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Altre garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 34.09 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI (CCR 9)

Tipo di prodotto

IMPORTI NOZIONALI

FAIR VALUE (VALORI EQUI)

PROTEZIONE COMPRATA

PROTEZIONE VENDUTA

PROTEZIONE COMPRATA

PROTEZIONE VENDUTA

0010

0020

0030

0040

0010

Single-name credit default swap

 

 

 

 

0020

Index credit default swap

 

 

 

 

0030

Total return swap

 

 

 

 

0040

Credit option

 

 

 

 

0050

Altri derivati su crediti

 

 

 

 

0060

TOTALE

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

0070

Fair value (valore equo) positivo (attività)

 

 

 

 

0080

Fair value (valore equo) negativo (passività)

 

 

 

 


C 34.10 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI VERSO CCP (CCR 10)

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

0010

0020

0010

Esposizioni verso QCCP (totale)

 

 

0020

Esposizioni per negoziazioni presso QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia); di cui:

 

 

0030

i)

Derivati OTC

 

 

0040

ii)

Derivati negoziati in borsa

 

 

0050

iii)

SFT

 

 

0060

iv)

Insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti

 

 

0070

Margine iniziale separato

 

 

0080

Margine iniziale non separato

 

 

0090

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

 

 

0100

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

 

 

0110

Esposizioni verso non QCCP (totale)

 

 

0120

Esposizioni per negoziazioni presso non QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia); di cui:

 

 

0130

i)

Derivati OTC

 

 

0140

ii)

Derivati negoziati in borsa

 

 

0150

iii)

SFT

 

 

0160

iv)

Insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti

 

 

0170

Margine iniziale separato

 

 

0180

Margine iniziale non separato

 

 

0190

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

 

 

0200

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

 

 


C 34.11 - RISCHIO DI CONTROPARTE: PROSPETTI DEGLI RWEA DELLE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM (CCR 11)

 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

PROSPETTI TRIMESTRALI

PROSPETTI ANNUALI

0010

0020

0010

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento precedente

 

 

0020

Dimensione delle attività

 

 

0030

Qualità creditizia delle controparti

 

 

0040

Aggiornamenti del modello (solo IMM)

 

 

0050

Metodologia e politica (solo IMM)

 

 

0060

Acquisizioni e dismissioni

 

 

0070

Oscillazioni del cambio

 

 

0080

Altro

 

 

0090

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento corrente

 

 


C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

ATTIVITÀ BANCARIE

INDICATORE RILEVANTE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO ASA)

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo

VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0O71

0080

0090

0100

0110

0120

0010

1.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

0020

2.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

3.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 


C 17.01 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS

TIPOLOGIE DI EVENTI

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

FRODE INTERNA

FRODE ESTERNA

PRATICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI

DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI

INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI

ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI

MINIMA

MASSIMA

Riga

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

TOTALE LINEE DI BUSINESS

Numero di eventi (eventi nuovi). di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911

relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912

relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0914

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi). di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

 

relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite. di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0935

di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento positivo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0936

di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento negativo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0945

di cui: importi positivi di adeguamenti per perdite (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0946

di cui: importi negativi di adeguamenti per perdite (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

 

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 17.02 — RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA (OPR DETAILS 2)

 

ID dell'evento

Data della contabilizzazione

Data dell'evento

Data di scoperta

Tipo di evento

Perdita lorda

Perdita lorda al netto dei recuperi diretti

PERDITA LORDA PER LINEA DI BUSINESS

Nome del soggetto giuridico

Codice

Tipo di codice

Unità operativa

Descrizione

Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance) [CF]

Negoziazioni e vendite (Trading and Sales) [TS]

Intermediazione al dettaglio (Retail Brokerage) [RBr]

Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial Banking) [CB]

Servizi bancari al dettaglio (Retail Banking) [RB]

Pagamenti e regolamenti (Payment and Settlement) [PS]

Gestioni fiduciarie (Agency Services) [AS]

Gestioni patrimoniali (Asset Management) [AM]

Elementi d'impresa (Corporate Items) [CI]

Riga

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0181

0185

0190

0200

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

Valuta:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

0011

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

0012

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

0013

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

0020

Metodo basato sulla scadenza

 

 

 

 

 

 

 

0030

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

0040

0 ≤ 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

0050

> 1 ≤ 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0060

> 3 ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0070

> 6 ≤ 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0080

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

0090

> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

0130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0190

(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0200

(> 20 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0210

Metodo basato sulla durata finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

0220

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

0230

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

0240

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

0250

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

0251

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

0260

Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0270

Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0280

Con durata residua ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0290

Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0300

Con durata residua > 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0310

Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0320

Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0321

Derivati su crediti di tipo “nth-to-default” provvisti di rating

 

 

 

 

 

 

 

0325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

0330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

 

 

 

 

 

 

 

0350

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0360

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

0370

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

0380

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

0385

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

0390

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250 %]

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250 %]

1 250%

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250 %)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0085

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0101

0102

0103

0104

0402

0403

0404

0405

0900

0406

0530

0540

0570

0601

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}

0020

di cui: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0041

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0071

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250 %]

1 250%

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250 %]

1 250%

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250%)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0402

0403

0404

0405

0900

0406

0410

0420

0430

0440

0450

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {0330:0060}

 

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

0020

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:

0110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

0021

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

0022

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

0030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

 

 

 

 

 

 

 

0040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

 

 

 

 

 

 

 

0050

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

0090

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0100

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

0110

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

0120

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

0125

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

0130

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

COMPENSATE

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Valute strettamente correlate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0025

di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Oro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE

0100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Elementi fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA

0130

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Peso argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Dollaro australiano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Real brasiliano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Lev bulgaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Dollaro canadese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Corona ceca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Corona danese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Lira egiziana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Lira sterlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Fiorino ungherese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Litas lituano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Peso messicano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Leu romeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Rublo russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Dinaro serbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Corona svedese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Franco svizzero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Lira turca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Hrivnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Dollaro statunitense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Corona islandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Corona norvegese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Dollaro di Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Nuovo dollaro di Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Dollaro neozelandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Dollaro di Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Renminbi-yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Kuna croata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Metalli preziosi (tranne l'oro)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Metalli comuni

 

 

 

 

 

 

 

0040

Prodotti agricoli (“softs”)

 

 

 

 

 

 

 

0050

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui prodotti energetici (petrolio, gas)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Metodo basato sulle fasce di scadenza

 

 

 

 

 

 

 

0080

Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

 

 

 

 

 

 

 

0090

Metodo semplificato: tutte le posizioni

 

 

 

 

 

 

 

0100

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0110

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

0120

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

0130

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

0135

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

0140

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

 

VaR

VaR IN CONDIZIONI DI STRESS

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti

Fattore moltiplicativo del VaR (mc)

Fattore moltiplicativo del VaR in condizioni di stress (ms)

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

REQUISITO MINIMO

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO

0020

Strumenti di debito negoziati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Strumenti di debito negoziati - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Strumenti di capitale - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Strumenti di capitale - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Rischio di cambio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Rischio di posizione in merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Importo complessivo per il rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Importo complessivo per il rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

VaR

VaR IN CONDIZIONI DI STRESS

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA

 

di cui: derivati OTC

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Numero di controparti

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

CVA SOSTENUTO

CDS SINGLE NAME

CDS DELL'INDICE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Rischio totale di CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

0020

In base al metodo avanzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

0030

In base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

0040

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 


C 32.01 - Valutazione prudente: attività e passività valutate al fair value (valore equo) (PRUVAL 1)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL'IMPATTO PARZIALE SUL CET1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) INCLUSE NELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 4, PAR. 1

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

FILTRI PRUDENZIALI

ALTRO

COMMENTI PER ALTRO

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.2

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.3

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.4

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.5

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.6

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.7

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.8

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.9

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.10

VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.11

PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.12

(-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

1.1.13

ALTRI ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

1.1.14

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2

PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.2.1

PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.2.2

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3

PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.5

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.6

SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.7

ALTRI PASSIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

1.2.8

PASSIVITÀ INCLUSE IN GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

 

AVA A LIVELLO DI CATEGORIA

AVA TOTALE

INCERTEZZA “UPSIDE”

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RICAVI QTD

DIFFERENZA IPV

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

P&L DEL GIORNO 1

SPIEGAZIONE DESCRIZIONE

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

 

COSTI DI CHIUSURA

 

RISCHI DEL MODELLO

 

POSIZIONI CONCENTRATE

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

COSTI DI CHIUSURA

MODELLO RISCHIO

POSIZIONI CONCENTRATE

DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0010

1

METODO DI BASE TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1

PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1

TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1*

DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1**

DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1***

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1****

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.1

TASSI DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.1.2

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.3

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.1.4

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.1.5

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2

(-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.1

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2*

VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90% DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2

PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.1

100% DEL PROFITTO NON REALIZZATO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.2

10% DEL VALORE NOZIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.3

25 % DEL VALORE INIZIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.03 - Valutazione prudente: AVA per i rischi del modello (PRUVAL 3)

RANK

MODELLO

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

RILEVABILITÀ

AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

 

 

AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

P&L DEL GIORNO 1

DI CUI: UTILIZZANDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RISCHI DEL MODELLO

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.04 - Valutazione prudente: AVA per le posizioni concentrate (PRUVAL 4)

RANK

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

SOTTOSTANTE

DIMENSIONE DELLA POSIZIONE CONCENTRATA

MISURA DELLA DIMENSIONE

VALORE DI MERCATO

PERIODO DI USCITA PRUDENTE

AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

DIFFERENZA IPV

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE (GOV)

Paese:

 

Esposizioni dirette

Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Valore dell'esposizione

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

Esposizioni in bilancio

Riduzione di valore accumulata

 

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

 

Derivati

Esposizioni fuori bilancio

Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate

Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)

Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili

Posizioni corte

 

 

 

 

Derivati con fair value (valore equo) positivo

Derivati con fair value (valore equo) negativo

Importo nominale

Accantonamenti

Vlore equo) dovute al rischio di credito

Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile

Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Attività finanziarie per negoziazione

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Valore contabile

Importo nozionale

Valore contabile

Importo nozionale

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0010

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI

0020

Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Organismi del settore pubblico [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0155

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Esposizioni nel quadro del rischio di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA

0170

[0 - 3M]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

[3M - 1A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

[1A - 2A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

[2A - 3A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

[3A - 5A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

[5A - 10A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

[oltre 10A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 35.01 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1)

 

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

Totale

<= 1 anno

> 1 anno <= 2 anni

> 2 anni <= 3 anni

> 3 anni <= 4 anni

> 4 anni <= 5 anni

> 5 anni <= 6 anni

> 6 anni <= 7 anni

> 7 anni <= 8 anni

> 8 anni <= 9 anni

> 9 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

Importo applicabile della copertura insufficiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO DI COPERTURA MINIMA

0020

Requisito di copertura minima totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parte garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Valore dell'esposizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Parte garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPERTURA DISPONIBILE

0080

Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (massimale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (senza massimale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Rettifiche di valore supplementari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Altre riduzioni dei fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Deduzioni in base al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 35.02 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR (NPE LC2)

 

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

Totale

<= 1 anno

> 1 anno <= 2 anni

> 2 anni <= 3 anni

> 3 anni <= 4 anni

> 4 anni <= 5 anni

> 5 anni <= 6 anni

> 6 anni <= 7 anni

> 7 anni <= 8 anni

> 8 anni <= 9 anni

> 9 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

REQUISITO DI COPERTURA MINIMA TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

0.35

1

1

1

1

1

1

1

 

0080

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.35

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0090

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.35

0.55

0.8

1

1

1

 

0100

Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 


C 35.03 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR (NPE LC3)

 

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

TOTALE

<= 1 anno

> 1 anno <= 2 anni

> 2 anni <= 3 anni

> 3 anni <= 4 anni

> 4 anni <= 5 anni

> 5 anni <= 6 anni

> 6 anni <= 7 anni

> 7 anni <= 8 anni

> 8 anni <= 9 anni

> 9 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

REQUISITO DI COPERTURA MINIMA TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Parte non garantita delle NPE Prima misura di concessione applicata tra 1 e 2 anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata (> 1 anno; <= 2 anni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

0

0

1

1

1

1

1

1

1

 

0070

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile Ripartizione per punto nel tempo dell'introduzione della prima misura di concessione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

0

0

0.35

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0090

>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.25

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0100

>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

0.35

0.35

0.7

0.8

0.85

1

 

0110

>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

 

0.55

0.55

0.8

0.85

1

 

0120

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale Ripartizione per punto nel tempo dell'introduzione della prima misura di concessione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

0

0

0.35

0.55

0.8

1

1

1

 

0140

>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.25

0.55

0.8

1

1

1

 

0150

>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

0.35

0.35

0.8

1

1

1

 

0160

>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

 

0.55

0.55

1

1

1

»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 294

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 294

1.1.

STRUTTURA 294

1.2.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 294

1.3.

CONVENZIONE DEI SEGNI 294
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 295

1.

DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA) 295

1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 295

1.2.

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1) 296

1.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 296

1.3.

C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2) 311

1.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 311

1.4.

C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3) 317

1.4.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 317

1.5.

C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4) 320

1.5.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 320

1.6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5) 334

1.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 334

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1) 335

1.6.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 335

1.6.3.

C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2) 339

1.6.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 339

2.

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS) 341

2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 341

2.2.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 341

2.3.

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 342

2.4.

C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE — TOTALE (TOTALE GS) 342

2.5.

C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS) 343

3.

MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO 350

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 350

3.1.1.

SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE 350

3.1.2.

SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE 350

3.2.

C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA) 351

3.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 351

3.2.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA 351

3.2.3.

ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO 352

3.2.4.

CHIARIMENTI SUL PERIMETRO DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 112 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 356

3.2.4.1.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ENTI” 356

3.2.4.2.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “OBBLIGAZIONI GARANTITE” 356

3.2.4.3.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO” 356

3.2.5.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 356

3.3.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR IRB) 364

3.3.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB 364

3.3.2.

RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB 365

3.3.3.

C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1) 366

3.3.3.1

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 366

3.3.4.

C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI - RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2) 375

3.3.1.

C 08.03 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD (CR IRB 3)) 376

3.3.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 376

3.3.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 376

3.3.2.

C 08.04 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (PROSPETTI DEGLI RWEA (CR IRB 4)) 378

3.3.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 378

3.3.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 378

3.3.3.

C 08.05 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (TEST RETROSPETTIVI DELLA PD (CR IRB 5)) 380

3.3.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 380

3.3.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 380

3.3.4.

C 08.05.1 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (CR IRB 5B) 381

3.3.4.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 381

3.3.5.

C 08.06 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (CR IRB 6)) 381

3.3.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 381

3.3.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 381

3.3.6.

C 08.07 - RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA (CR IRB 7)) 382

3.3.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 382

3.3.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 382

3.4.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE 383

3.4.1.

C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1) 384

3.4.1.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 384

3.4.2.

C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2) 387

3.4.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 387

3.4.3.

C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB) 390

3.4.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 390

3.4.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 390

3.5.

C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2) 393

3.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 393

3.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2) 395

3.6.

C 11.00 – RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT) 397

3.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 397

3.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 398

3.7.

C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC) 400

3.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 400

3.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 400

3.8.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) 409

3.8.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS 409

3.8.2.

RIPARTIZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS 410

3.8.3.

C 14.00 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) 410

3.8.4.

C 14.01 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS 2) 422

3.9.

RISCHIO DI CONTROPARTE (CCR) 424

3.9.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI MODELLI PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE 424

3.9.2.

C 34.01 - ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI 425

3.9.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 425

3.9.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 425

3.9.3.

C 34.02 — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO 426

3.9.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 426

3.9.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 426

3.9.4.

C 34.03 - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR E SA-CCR SEMPLIFICATO 432

3.9.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 432

3.9.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 432

3.9.5.

C 34.04 - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM) 434

3.9.5.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 434

3.9.6.

C 34.05 - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM) 434

3.9.6.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 434

3.9.7.

C 34.06 - PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI 436

3.9.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 436

3.9.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 436

3.9.8.

C 34.07 - METODO IRB - ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD 437

3.9.8.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 437

3.9.8.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 438

3.9.9.

C 34.08 - COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR 439

3.9.9.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 439

3.9.9.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 439

3.9.10.

C 34.09 - ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI 440

3.9.10.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 440

3.9.11.

C 34.10 — ESPOSIZIONI VERSO CCP 441

3.9.11.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 441

3.9.11.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 441

3.9.12.

C 34.11 - PROSPETTI DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI (RWEA) SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM 442

3.9.12.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 442

3.9.12.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 442

4.

MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO 443

4.1.

C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR) 443

4.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 443

4.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 444

4.2.

RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS) 446

4.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 446

4.2.2.

C 17.01: PERDITE E RECUPERI DA RISCHIO OPERATIVO PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1) 447

4.2.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 447

4.2.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 448

4.2.3.

C 17.02: RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI PRINCIPALI EVENTI DI PERDITA NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 2) 453

4.2.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 453

4.2.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 453

5.

MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO 454

5.1.

C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) 455

5.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 455

5.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 455

5.2.

C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 457

5.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 457

5.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 457

5.3.

C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)) 459

5.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 459

5.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 460

5.4.

C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) 462

5.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 462

5.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 462

5.5.

C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) 464

5.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 464

5.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 464

5.6.

C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) 467

5.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 467

5.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 467

5.7.

C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) 468

5.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 468

5.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 468

5.8.

C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA) 471

5.8.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 471

6.

VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL) 473

6.1.

C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1) 473

6.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 473

6.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 473

6.2.

C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2) 478

6.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 478

6.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 478

6.3.

C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3) 486

6.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 486

6.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 486

6.4.

C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4) 488

6.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 488

6.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 489

7.

C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV) 490

7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 490

7.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE “AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 491

7.3.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 491

8.

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE (NPE LC) 500

8.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 500

8.2.

C 35.01 – IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1) 501

8.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 501

8.3.

C 35.02 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC2) 503

8.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 503

8.4.

C 35.03 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC3) 505

8.4.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 505

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   STRUTTURA

1.

Nel complesso, il quadro verte su sei aspetti:

a)

adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell'esposizione al rischio; valutazione prudente; copertura delle perdite delle esposizioni deteriorate (NPE);

b)

solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento del soggetto segnalante;

c)

rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);

d)

rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA));

e)

rischio operativo;

f)

esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Questa parte del presente regolamento di esecuzione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

3.

L'ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2.   CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

4.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 5 a 8. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

5.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.

6.

Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

7.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {Modello; Riga}

8.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3.   CONVENZIONE DEI SEGNI

9.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

10.

(eliminato)

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   DESCRIZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)

1.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

11.

I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sull'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. I modelli CA sono cinque:

a)

il modello CA1 indica l'importo dei fondi propri dell'ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L'importo dei fondi propri così determinato comprende l'effetto aggregato dell'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE per tipo di capitale;

b)

il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce un livello minimo, i coefficienti del secondo pilastro nonché altri dati correlati;

d)

il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie, fra le altre, per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla direttiva 2013/36/UE;

e)

il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l'effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 sui fondi propri. Il modello CA5 sparirà allo scadere di dette disposizioni transitorie.

12.

I modelli sono usati da tutti i soggetti segnalanti, indipendentemente dai principi contabili applicati, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di valutazione del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

13.

I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), e il capitale di classe 2 (T2).

14.

L'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE è trattata come segue nei modelli CA:

a)

le voci del modello CA1 prescindono di solito dagli aggiustamenti transitori. Questo significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati conformemente alle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l'effetto di dette disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti a dette disposizioni transitorie;

b)

le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l'eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013); pertanto, le voci che incorporano queste carenze possono riflettere indirettamente l'effetto di tali disposizioni transitorie;

c)

il modello CA5 è usato esclusivamente per segnalare l'effetto prodotto dall'applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013.

15.

I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all'interno dell'Unione (l'articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE deve essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità imposta dal regolamento (UE) n. 575/2013 comprende soltanto l'impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale.

a)

I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b)

Il modello CA3 indica l'impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Si concentra principalmente sui coefficienti finali. Non vi sono ulteriori collegamenti con i modelli CA1, CA2 o CA5.

c)

Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. Detta cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l'articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell'ambito del secondo pilastro.

1.2.   C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

1. Fondi propri

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

0015

1.1 Capitale di classe 1

Articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

0020

1.1.1 Capitale primario di classe 1

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

1.1.1.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come CET1

Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

1.1.1.1.1 Strumenti di capitale interamente versati

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0045

1.1.1.1.1* di cui: Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi nel CET1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

1.1.1.1.2* Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) e m), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0060

1.1.1.1.3 Sovrapprezzo azioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale interamente versati”.

0070

1.1.1.1.4 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013

Il proprio CET1 detenuto dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di CET1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (1). Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.

0080

1.1.1.1.4.1 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013

Strumenti di CET1 inclusi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di CET1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

L'importo da segnalare comprende le posizioni detenute all'interno del portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall'articolo 42, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090

1.1.1.1.4.2 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013

0091

1.1.1.1.4.3 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013

0092

1.1.1.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013

Conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono dedotti gli “strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente”.

0130

1.1.1.2 Utili non distribuiti

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

0140

1.1.1.2.1 Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come “i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile”.

0150

1.1.1.2.2 Utile o perdita ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.

Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0160

1.1.1.2.2.1 Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.

0170

1.1.1.2.2.2 (-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l'ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.

Se l'ente ha registrato utili, è segnalata la parte non ammissibile conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).

Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l'importo dei dividendi di periodo.

0180

1.1.1.3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell'applicazione dei filtri prudenziali. L'importo da segnalare è determinato conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

0200

1.1.1.4 Altre riserve

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce le altre riserve come “riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti”.

L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

0210

1.1.1.5 Fondi per rischi bancari generali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio definisce i fondi per rischi bancari generali come gli “importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie”.

L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

0220

1.1.1.6 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

0230

1.1.1.7 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

0240

1.1.1.8 Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

Articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013

Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

0250

1.1.1.9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013

0260

1.1.1.9.1 (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare è l'aumento del patrimonio netto dell'ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente al principio contabile applicabile.

Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l'ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

0270

1.1.1.9.2 Riserva di copertura dei flussi di cassa

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

L'importo è segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

0280

1.1.1.9.3 Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

0285

1.1.1.9.4 Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L'importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

0290

1.1.1.9.5 (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

Articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013

Rettifiche del valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all'applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013

0300

1.1.1.10 (-) Avviamento

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013

0310

1.1.1.10.1 (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

“Avviamento” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce è l'importo rilevato in bilancio.

0320

1.1.1.10.2 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013

0330

1.1.1.10.3 Passività fiscali differite associate all'avviamento

Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l'avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base al principio contabile applicabile.

0335

1.1.1.10.4 Rivalutazione contabile dell'avviamento di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibile a terzi

Articolo 37, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo della rivalutazione contabile dell'avviamento delle filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni e attribuibile a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

0340

1.1.1.11 (-) Altre attività immateriali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

0350

1.1.1.11.1 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

L'importo da segnalare qui corrisponde all'importo delle attività immateriali incluse nello stato patrimoniale conformemente al principio contabile applicabile, esclusi l'avviamento e l'importo delle attività sotto forma di software valutate prudentemente che non sono dedotte dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0352

1.1.1.11.1.1 (–) di cui attività sotto forma di software contabilizzate come altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali che è dedotto dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. L'importo segnalato non tiene conto degli effetti connessi all'applicazione del trattamento di cui all'articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle passività fiscali differite associate a tali attività sotto forma di software.

Se un ente decide di dedurre integralmente le proprie attività sotto forma di software conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, anziché applicare il trattamento di cui all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, l'importo segnalato in questa riga corrisponde all'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile.

0360

1.1.1.11.2 Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall'avviamento e dalle attività sotto forma di software valutate prudentemente esentate dalla deduzione dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 subissero una riduzione di valore o fossero eliminate contabilmente in base al pertinente principio contabile

0362

1.1.1.11.2.1 Passività fiscali differite associate ad attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

Articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

La parte di passività fiscali differite che è associata all'importo delle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali che è dedotto dagli elementi del CET1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 o all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013..

0365

1.1.1.11.3 Rivalutazione contabile delle altre attività immateriali di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibili a terzi

Articolo 37, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni diverse dall'avviamento derivante dal consolidamento delle filiazioni e attribuibile a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

0370

1.1.1.12 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013

0380

1.1.1.13 (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare “non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese” (articolo 40 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0390

1.1.1.14 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del regolamento (UE) n. 575/2013

0400

1.1.1.14.1 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come “le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano”.

L'importo da segnalare in questa voce corrisponde all'importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).

0410

1.1.1.14.2 Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile.

0420

1.1.1.14.3 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa voce è compilata soltanto in presenza di un'autorizzazione preventiva dell'autorità competente di ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.

Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.

0430

1.1.1.15 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del regolamento (UE) n. 575/2013

Possesso di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.

L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.

0440

1.1.1.16 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1”. L'importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.

0450

1.1.1.17 (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del regolamento (UE) n. 575/2013

Le partecipazioni qualificate sono definite come il “possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa”.

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, le partecipazioni qualificate possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

0460

1.1.1.18 (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal CET1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013) sono segnalate in questa voce.

0470

1.1.1.19 (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa possono essere dedotte dal CET1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013). In quest'ultimo caso sono segnalate in questa voce.

0471

1.1.1.20 (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250  %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, le posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

0472

1.1.1.21 (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni possono essere dedotte dal CET1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

0480

1.1.1.22 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal CET1.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).

0490

1.1.1.23 (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c); Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee), che ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 575/2013 deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento.

0500

1.1.1.24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i); Articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 2, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013).

0510

1.1.1.25 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette, indirette e sintetiche detenute dall'ente in strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 17,65 % di cui all'articolo 48, paragrafo 2, di tale regolamento.

0511

1.1.1.25.1 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo agli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0512

1.1.1.25.2 (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo ad attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee

0513

1.1.1.25A (-) Copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate

Articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e articolo 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013

0514

1.1.1.25B (-) Riduzioni degli impegni di valore minimo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera n), e articolo 132 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

0515

1.1.1.25C (-) Altri tributi prevedibili

Articolo 36, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013

Tributi relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibili al momento del loro calcolo diversi dai tributi già considerati in una delle altre righe che riportano elementi del capitale primario di classe 1 mediante la riduzione dell'importo dell'elemento CET1 in questione.

0520

1.1.1.26 Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

Articoli da 469 a 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013

Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

0524

1.1.1.27 (-) Altre deduzioni del CET1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Se un ente decide di dedurre integralmente le proprie attività sotto forma di software conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, anziché applicare il trattamento di cui all'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, l'importo aggiuntivo dedotto non è riportato in questa riga bensì nella riga 0352.

0529

1.1.1.28 Elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni - altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione da un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013).

0530

1.1.2 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013

0540

1.1.2.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come AT1

Articolo 51, lettera a), articoli 52, 53 e 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013

0551

1.1.2.1.1 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0560

1.1.2.1.2 (*) Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0571

1.1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni

Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente”.

0580

1.1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) detenuti dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di AT1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di AT1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.

0590

1.1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 144, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013

Strumenti di AT1 inclusi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di AT1 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

0620

1.1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013

0621

1.1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013

0622

1.1.2.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai sensi dell'articolo 56, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sono dedotti gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 (AT1) “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

0660

1.1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

0670

1.1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.

È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0680

1.1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013

Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

0690

1.1.2.5 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del regolamento (UE) n. 575/2013

Possesso di strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.

L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.

0700

1.1.2.6 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c); Articoli 59, 60 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dall'AT1.

0710

1.1.2.7 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), e articoli 59 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo

0720

1.1.2.8 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

Articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2” (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1).

0730

1.1.2.9 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

0740

1.1.2.10 Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.

0744

1.1.2.11 (-) Altre deduzioni dell'AT1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

0748

1.1.2.12 Elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni - altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione da un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione di tale regolamento).

0750

1.2 CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013

0760

1.2.1 Strumenti di capitale e sovrapprezzi di emissione ammissibili come T2

Articolo 62, lettera a), articoli da 63a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013

0771

1.2.1.1 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

Articolo 62, lettera a), articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale possono consistere in azioni o passività, compresi i prestiti subordinati che soddisfano i criteri di ammissibilità.

0780

1.2.1.2 (*) Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l'importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale possono consistere in azioni o passività, compresi i prestiti subordinati.

0791

1.2.1.3 Sovrapprezzo azioni

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente”.

0800

1.2.1.4 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli strumenti del proprio T2 detenuti dall'ente o dal gruppo segnalante alla data di riferimento per le segnalazioni e gli importi degli strumenti di T2 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.

0810

1.2.1.4.1 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013

Strumenti di T2 inclusi nella voce 1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato e importi degli strumenti di T2 che devono essere dedotti conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

0840

1.2.1.4.2 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013

0841

1.2.1.4.3 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013

0842

1.2.1.5 (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai sensi dell'articolo 66, lettera a), del regolamento n. 575/2013 sono dedotti “gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

0880

1.2.2 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 6 e 7, articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

0890

1.2.3 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2

Articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.

È compreso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0900

1.2.4 Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

Articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013

Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

0910

1.2.5 Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

Articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.

0920

1.2.6 Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.

0930

1.2.7 (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del regolamento (UE) n. 575/2013

Possesso di strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente.

L'importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.

0940

1.2.8 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

Parte delle partecipazioni detenute dall'ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal T2.

0950

1.2.9 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

Sono dedotti integralmente gli strumenti, detenuti dall'ente, di T2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'ente ha un investimento significativo

0955

1.2.9A (-) Eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili

Articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013

0960

1.2.10 Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

Articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L'importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

0970

1.2.11 Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

Articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.

0974

1.2.12 (-) Altre deduzioni del T2 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

0978

1.2.13 Elementi del capitale di classe 2 o deduzioni - altro

Questa riga offre flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione da un elemento del capitale di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l'assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall'ambito di applicazione di tale regolamento).

1.3.   C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013

0020

1* di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013

Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

1** di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013

Per le imprese d'investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

1.1 IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013

0050

1.1.1 Metodo standardizzato (SA)

Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.

0051

1.1.1* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

1.1.1.1 Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione

Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.

0070

1.1.1.1.01 Amministrazioni centrali o banche centrali

Cfr. il modello CR SA.

0080

1.1.1.1.02 Amministrazioni regionali o autorità locali

Cfr. il modello CR SA.

0090

1.1.1.1.03 Organismi del settore pubblico

Cfr. il modello CR SA.

0100

1.1.1.1.04 Banche multilaterali di sviluppo

Cfr. il modello CR SA.

0110

1.1.1.1.05 Organizzazioni internazionali

Cfr. il modello CR SA.

0120

1.1.1.1.06 Enti

Cfr. il modello CR SA.

0130

1.1.1.1.07 Imprese

Cfr. il modello CR SA.

0140

1.1.1.1.08 Al dettaglio

Cfr. il modello CR SA.

0150

1.1.1.1.09 Garantite da ipoteche su beni immobili

Cfr. il modello CR SA.

0160

1.1.1.1.10 Esposizioni in stato di default

Cfr. il modello CR SA.

0170

1.1.1.1.11 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Cfr. il modello CR SA.

0180

1.1.1.1.12 Obbligazioni garantite

Cfr. il modello CR SA.

0190

1.1.1.1.13 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Cfr. il modello CR SA.

0200

1.1.1.1.14 Organismi di investimento collettivo (OIC)

Cfr. il modello CR SA.

0210

1.1.1.1.15 Strumenti di capitale

Cfr. il modello CR SA.

0211

1.1.1.1.16 Altre posizioni

Cfr. il modello CR SA.

0212

1.1.1.1.16.1 Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo alla parte di attività sotto forma di software contabilizzata come attività immateriali che non è dedotta dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, bensì ponderata per il rischio a norma dell'articolo 113, paragrafo 5, di tale regolamento.

0240

1.1.2 Metodo basato sui rating interni (IRB)

0241

1.1.2* di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa notifica all'ABE conformemente all'articolo 164, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0242

1.1.2** di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala gli importi aggiuntivi dell'esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi fissati dalle autorità competenti previa consultazione con l'ABE conformemente all'articolo 124, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, che si ricollegano ai limiti del valore di mercato ammissibile delle garanzie reali di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 126, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.

0250

1.1.2.1 Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito (CCF)).

0260

1.1.2.1.01 Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

0270

1.1.2.1.02 Enti

Cfr. il modello CR IRB.

0280

1.1.2.1.03 Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

0290

1.1.2.1.04 Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

0300

1.1.2.1.05 Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

0310

1.1.2.2 Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).

0320

1.1.2.2.01 Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

0330

1.1.2.2.02 Enti

Cfr. il modello CR IRB.

0340

1.1.2.2.03 Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

0350

1.1.2.2.04 Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

0360

1.1.2.2.05 Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

0370

1.1.2.2.06 Al dettaglio — garantite da beni immobili PMI

Cfr. il modello CR IRB.

0380

1.1.2.2.07 Al dettaglio — garantite da beni immobili non PMI

Cfr. il modello CR IRB.

0390

1.1.2.2.08 Al dettaglio — Rotative qualificate

Cfr. il modello CR IRB.

0400

1.1.2.2.09 Al dettaglio — altre PMI

Cfr. il modello CR IRB.

0410

1.1.2.2.10 Al dettaglio — Altre non PMI

Cfr. il modello CR IRB.

0420

1.1.2.3 Strumenti di capitale in base al metodo IRB

Cfr. il modello CR EQU IRB.

0450

1.1.2.5 Altre attività diverse da crediti

L'importo da segnalare è l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all'articolo 156 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0455

1.1.2.5.1 Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo alla parte di attività sotto forma di software contabilizzata come attività immateriali che non è dedotta dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, bensì ponderata per il rischio a norma dell'articolo 156 di tale regolamento.

0460

1.1.3 Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

Articoli 307, 308 e 309 del regolamento (UE) n. 575/2013

0470

1.1.4 Posizioni verso la cartolarizzazione

Cfr. il modello CR SEC.

0490

1.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0500

1.2.1 Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

0510

1.2.2 Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

0520

1.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0530

1.3.1 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

0540

1.3.1.1 Strumenti di debito negoziati

Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.

0550

1.3.1.2 Strumenti di capitale

Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.

0555

1.3.1.3 Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all'articolo 350, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento (UE). Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.

Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5.

Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5.

0556

1.3.1.3.* Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse.

0557

1.3.1.3.** OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

Importo complessivo dell'esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l'OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell'OIC non sono note.

0560

1.3.1.4 Cambio

Cfr. il modello MKR SA FX.

0570

1.3.1.5 Merci

Cfr. il modello MKR SA COM.

0580

1.3.2 Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

Cfr. il modello MKR IM.

0590

1.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Per le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013, questo elemento è pari a zero.

0600

1.4.1 Metodo base per il rischio operativo (BIA)

Cfr. il modello OPR.

0610

1.4.2 Metodi standardizzati (TSA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

0620

1.4.3 Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

0630

1.5 IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Solo per le imprese d'investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le imprese di investimento di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano l'importo indicato nell'articolo 97 moltiplicato per 12,5.

Le imprese di investimento di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano secondo le seguenti modalità:

un importo pari a zero nei casi in cui l'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è superiore all'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento;

il risultato della sottrazione dell'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 dall'importo indicato nell'articolo 95, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, se il secondo è maggiore del primo.

0640

1.6 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

Cfr. il modello CVA.

0650

1.6.1 Metodo avanzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Cfr. il modello CVA.

0660

1.6.2 Metodo standardizzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Cfr. il modello CVA.

0670

1.6.3 In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all'articolo 385 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Cfr. il modello CVA.

0680

1.7 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del regolamento (UE) n. 575/2013

0690

1.8 IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

Articoli 3, 458 e 459 del regolamento (UE) n. 575/2013 e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.

Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:

i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del regolamento (UE) n. 575/2013;

gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.

0710

1.8.2 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

0720

1.8.2* di cui: requisiti per le grandi esposizioni

Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

0730

1.8.2** di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

0740

1.8.2*** di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

Articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

0750

1.8.3 di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013

0760

1.8.4 di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Va segnalato l'importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio. L'importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un'esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l'ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è 30).

1.4   C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe

0010

1 Coefficiente di capitale primario di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

0020

2 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

0030

3 Coefficiente di capitale di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

0040

4 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

0050

5 Coefficiente di capitale totale

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

0060

6 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

0130

13 Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii)

i requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del pilastro 2 – P2R) di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, presentati come coefficiente. Sono determinati conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress a fini di vigilanza (EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL)).

Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nelle sezioni 7.4 e 7.5 degli orientamenti EBA SREP GL.

Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0140

13* TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii)

la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 0130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1.

Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0150

13** TSCR: da costituire con capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii)

la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 0130 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.

Nei casi in cui l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0160

14 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente TSCR di cui alla riga 0130;

(ii)

nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) ai sensi della sezione 7.5 degli orientamenti EBA SREP GL.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

0170

14* OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 (CET1)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente TSCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0140;

(ii)

nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

0180

14** OCR: da costituire con capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente TSCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 0150;

(ii)

nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

0190

15 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente OCR di cui alla riga 160;

(ii)

se del caso, gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati dall'autorità competente (orientamenti del pilastro 2 — P2G) di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, presentati come coefficiente. Sono definiti conformemente alla sezione 7.7.1 degli EBA SREP GL. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.

Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

0200

15* OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente OCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0170;

(ii)

ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 0190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.

Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

0210

15** OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

(i)

il coefficiente OCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 0180;

(ii)

ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 0190 che l'autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.

Se l'autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

0220

Eccedenza (+)/Carenza (–) di CET1 in considerazione dei requisiti dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013e dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE

Questa voce indica, in cifre assolute, l'importo dell'eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (4,5 %) e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE – esclusi i fondi propri aggiuntivi necessari per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva a norma del paragrafo 3 di tale articolo – nella misura in cui il requisito di cui all'articolo 104 bis di tale direttiva deve essere soddisfatto con capitale primario di classe 1. Se un ente deve utilizzare il proprio capitale primario di classe 1 per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e/o c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e/o all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE oltre la misura in cui il secondo deve essere soddisfatto con capitale primario di classe 1, l'eccedenza o la carenza segnalata ne tiene conto.

Questo importo riflette il capitale primario di classe 1 disponibile per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale e altri requisiti.

0300

Coefficiente di capitale primario di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 473 bis, paragrafo 8, di tale regolamento

0310

Coefficiente di capitale di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 473 bis, paragrafo 8, di tale regolamento

0320

Coefficiente di capitale totale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 473 bis, paragrafo 8, di tale regolamento

1.5.   C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe

0010

1. Totale delle attività fiscali differite

L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

0020

1.1 Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.

0030

1.2 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).

0040

1.3 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c); Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

2 Totale delle passività fiscali differite

L'importo segnalato in questa voce è uguale all'importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

0060

2.1 Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l'importo dell'avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, alle voci 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.

0070

2.2 Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013

0080

2.2.1 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090

2.2.2 Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

Passività fiscali differite che possono ridurre l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0093

2A Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

Articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; l'importo indicato è quello precedente all'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio.

0096

2B Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %

Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, di tale regolamento, tenendo conto dell'effetto dell'articolo 470, dell'articolo 478, paragrafo 2, e dell'articolo 473 bis, paragrafo 7, lettera a), dello stesso regolamento. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

0097

2C Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 470, all'articolo 478, paragrafo 2, e all'articolo 473 bis, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 472, paragrafo 5, di tale regolamento. L'importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

0901

2W Attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali esenti dalla deduzione dal capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano l'importo delle attività sotto forma di software valutate prudentemente esentate dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

0905

2Y Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili

L'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, inclusi i relativi sovrapprezzi di emissione, classificati come patrimonio netto in base al principio contabile applicabile.

0906

2Z Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come passività in base ai principi contabili applicabili

L'importo degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, inclusi i relativi sovrapprezzi di emissione, classificati come passività in base al principio contabile applicabile.

0100

3. Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

0110

3.1 Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

0120

3.1.1 Rettifiche di valore su crediti generiche

Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

0130

3.1.2 Rettifiche di valore su crediti specifiche

Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

0131

3.1.3 Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Articoli 34, 110 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

0140

3.2 Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.

0145

4 Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), articoli 158 e 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

0150

4.1 Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

Articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

0155

4.2 Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.

0160

5 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

Conformemente all'articolo 62, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti che applicano il metodo IRB l'importo dell'eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.

L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

0170

6 Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale.

L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

0180

7 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Conformemente all'articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

L'importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

0190

8 Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo. L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

0200

9 Soglia del 10 % del CET1

Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga indica la soglia del 10 % per le partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

L'importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

0210

10 Soglia del 17,65 % del CET1

Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga indica la soglia del 17,65 % per le partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo e per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.

La soglia è calcolata in modo tale che l'importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e escluso qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.

0225

11 Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

0230

12 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 44, 45, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013

0240

12.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013

0250

12.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 46 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013

0260

12.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0270

12.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

0280

12.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013

0290

12.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0291

12.3.1 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

0292

12.3.2 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

0293

12.3.3 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0300

13 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 575/2013

0310

13.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 58, 59 e articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

0320

13.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0330

13.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0340

13.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0350

13.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0360

13.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0361

13.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0362

13.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0363

13.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0370

14. Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 68, 69 e 70 del regolamento (UE) n. 575/2013

0380

14.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

0390

14.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0400

14.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0410

14.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0420

14.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0430

14.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0431

14.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0432

14.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0433

14.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0440

15 Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013

0450

15.1 Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013

0460

15.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del regolamento (UE) n. 575/2013

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all'articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013

0470

15.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0480

15.2 Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

0490

15.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013

r

15.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0501

15.3 Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

0502

15.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 575/2013

0503

15.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0504

Investimenti in CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo - soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %

Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo degli investimenti significativi nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario che non sono dedotti ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, di tale regolamento.

L'importo indicato è quello degli investimenti significativi precedente all'applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

0510

16 Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0520

16.1 Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0530

16.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 58 del regolamento (UE) n. 575/2013

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013); e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0540

16.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0550

16.2 Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0560

16.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0570

16.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0571

16.3 Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0572

16.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 575/2013

0573

16.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 59, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0580

17 Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0590

17.1 Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0600

17.1.1 Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 68 del regolamento (UE) n. 575/2013

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013); e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0610

17.1.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0620

17.2 Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0630

17.2.1 Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L'importo si ottiene calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all'articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0640

17.2.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0641

17.3 Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0642

17.3.1 Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del regolamento (UE) n. 575/2013

0643

17.3.2 (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 69, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la data di scadenza della posizione corta sia identica o posteriore a quella della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno.

0650

18 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale primario di classe 1 dell'ente

Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0660

19 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente

Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0670

20 Esposizioni ponderate per il rischio del capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale di classe 2 dell'ente

Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0680

21 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.

0690

22 Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.

0700

23 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.

0710

24 Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.

0720

25 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.

0730

26 Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.

0740

27 Requisito combinato di riserva di capitale

Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE

0750

Riserva di conservazione del capitale

Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa riga è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.

0760

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013

In questa riga è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0770

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0780

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Articolo 128, punto 5, articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0800

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0810

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0820

28 Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE

Se l'autorità competente stabilisce che l'ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa riga.

0830

29 Capitale iniziale

Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE e articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013

0840

30 Fondi propri basati sulle spese fisse generali

Articolo 95, paragrafo 2, lettera b), articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo segnalato è il requisito di fondi propri risultante dall'applicazione dei suddetti articoli.

0850

31 Esposizioni originarie non nazionali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia per la segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione, questa riga è sempre compilata.

0860

32 Esposizioni originarie totali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia per la segnalazione del modello CR GB conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione, questa riga è sempre compilata.

1.6.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE e STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5)

1.6.1.   Osservazioni di carattere generale

16.

Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491, 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

17.

Il modello CA5 è strutturato come segue:

a)

il modello CA5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questo modello sono presentati come “aggiustamenti” delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b)

il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

18.

L'ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l'importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L'ente deve segnalare altresì nella colonna 0050 la percentuale applicabile e nella colonna 0060 l'importo ammissibile senza l'applicazione delle disposizioni transitorie.

19.

Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie previste nella parte dieci del regolamento (UE) n. 575/2013.

20.

Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l'importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l'importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2.   C 05.01 — Disposizioni transitorie (CA5.1)

21.

Gli enti segnalano nel modello CA5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491, 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e le confrontano con l'applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, di tale regolamento.

22.

Gli enti segnalano nelle righe da 0060 a 0065 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. I dati da segnalare nella riga 0060 del modello CA5.1 riflettono le disposizioni transitorie incluse nel regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile fino al 26 giugno 2019 e possono essere ricavati dalle rispettive sezioni del modello CA5.2. Le righe da 0061 a 0065 riportano l'effetto delle disposizioni transitorie degli articoli 494 bis e 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

23.

Gli enti segnalano nelle righe da 0070 a 0092 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013).

24.

Dalla riga 0100 in avanti gli enti segnalano le informazioni sull'effetto delle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni, i filtri e le deduzioni aggiuntivi e l'IFRS 9.

25.

Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

0020

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

0030

Aggiustamenti del capitale di classe 2

0040

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

La colonna 0040 indica gli importi pertinenti che adeguano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell'applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo significa che gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, sono indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, rappresentano i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.

Mentre le colonne da 0010 a 0030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 0040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.

0050

Percentuale applicabile

0060

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

Questa colonna indica l'importo di ciascuno strumento prima dell'applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l'importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.


Righe

0010

1. Aggiustamenti totali

In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

0020

1.1 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering

Articoli da 483 a 491 del regolamento (UE) n. 575/2013

In questa riga è indicato l'effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.

0060

1.1.2 Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 del modello CA5.2.

0061

1.1.3 Strumenti emessi tramite società veicolo

Articolo 494 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

0062

1.1.4 Strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 che non soddisfano i criteri di ammissibilità relativi ai poteri di svalutazione e di conversione ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE o che sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting

Articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r), di tale regolamento o all'articolo 63, lettere n), o) e p), di tale regolamento, a seconda dei casi.

Nel caso degli strumenti di classe 2 ammissibili a norma dell'articolo 494 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le disposizioni di ammortamento di cui all'articolo 64 di tale regolamento.

0063

1.1.4.1* di cui: strumenti privi di svalutazione o conversione obbligatoria, legalmente o contrattualmente, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera p), o all'articolo 63, lettera n), di tale regolamento, a seconda dei casi.

Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere q) o r), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere o) o p), di tale regolamento, a seconda dei casi.

0064

1.1.4.2* di cui: strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi senza esercizio effettivo ed esecutivo dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera q), e articolo 63, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera q), o all'articolo 63, lettera o), di tale regolamento, a seconda dei casi.

Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) o r), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere n) o p), di tale regolamento, a seconda dei casi.

0065

1.1.4.3* di cui: strumenti soggetti ad accordi di compensazione o di netting

Articolo 494 ter, articolo 52, paragrafo 1, lettera r), e articolo 63, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala l'importo degli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera r), o all'articolo 63, lettera p), di tale regolamento, a seconda dei casi.

Sono compresi anche gli strumenti che non soddisfano inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) o q), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 63, lettere n) o o), di tale regolamento, a seconda dei casi.

0070

1.2 Interessi di minoranza ed equivalenti

Articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.

0080

1.2.1 Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

Articolo 479 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l'importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.

0090

1.2.2 Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

Articoli 84 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

0091

1.2.3 Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 85 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

0092

1.2.4 Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 87 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga è l'importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

0100

1.3 Altri aggiustamenti transitori

Articoli da 468 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga indica l'effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

0111

1.3.1.6 Profitti e perdite non realizzati da talune esposizioni debitorie verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico

Articolo 468 del regolamento (UE) n. 575/2013

0112

1.3.1.6.1 di cui: importo A

L'importo A, calcolato secondo la formula di cui all'articolo 468, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0140

1.3.2 Deduzioni

Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga indica l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.

0170

1.3.2.3. Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013

Per stabilire l'importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre, l'ente tiene conto delle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 575/2013 relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.

Importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga: importo complessivo conformemente all'articolo 469, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0380

1.3.2.9 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo da segnalare nella colonna 0060 di questa riga: Articolo 470, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0385

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 469, paragrafo 1, lettera c), articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del regolamento (UE) n. 575/2013

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10 % di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0425

1.3.2.11 Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 471 del regolamento (UE) n. 575/2013

0430

1.3.3 Filtri e deduzioni aggiuntivi

Articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa riga riporta l'effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.

Conformemente all'articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.

0440

1.3.4 Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9

Articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano le informazioni inerenti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

0441

Voce per memoria: Impatto del componente statico sulle ECL

Somma di A2, SA e A2, IRB di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel caso di A2, IRB l'importo segnalato è l'importo al netto della perdita attesa di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0442

Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo 1/1/2018-31/12/2019

Somma di e di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0443

Voce per memoria: impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo che inizia l'1/1/2020

Somma di A4, SA e A4, IRB di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel caso di A4, IRB l'importo segnalato è l'importo al netto della perdita attesa di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.6.3   C 05.02 — Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di stato (CA5.2)

26.

Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del regolamento (UE) n. 575/2013).

1.6.3.1   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Articolo 484, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.

0020

Base per il calcolo del limite

Articolo 486, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

Percentuale applicabile

Articolo 486, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

Limite

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

0050

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

0060

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

L'importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA5.1.


Riga

0010

1. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

Articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0020

2. Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 484, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

2.1 Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

Articolo 484, paragrafo 4, e articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0040

2.2 Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013

0050

2.2.1 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0060

2.2.2 Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0070

2.2.3 Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0080

2.3 Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

0090

3. Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 484, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

0100

3.1 Elementi totali senza incentivo al rimborso

Articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013

0110

3.2 Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013

0120

3.2.1 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0130

3.2.2 Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0140

3.2.3 Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

0150

3.3 Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.

2.   SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)

2.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

27.

I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il modello C 06.02 consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l'ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

a)

soggetti inclusi nel consolidamento;

b)

informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

c)

informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

d)

informazioni sulle riserve di capitale.

28.

Gli enti che hanno ottenuto la deroga di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano soltanto le colonne da 0010 a 0060 e da 0250 a 0400.

29.

I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 applicabili alla relativa data di riferimento.

2.2.   INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

30.

La seconda parte del modello C 06.02 (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 0070 a 0210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell'ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

31.

In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3.   INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

32.

La terza parte del modello C 06.02 e del modello C 06.01 (informazioni sul contributo alla solvibilità del gruppo di tutti i soggetti inclusi nell'ambito di consolidamento del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 0250 a 0400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente riprocessati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

33.

La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

34.

Poiché la terza parte del modello si riferisce a “contributi”, gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

35.

Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all'interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Non è possibile un collegamento diretto al modello CA nei casi in cui non è superata la soglia dell'1 %.

36.

Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

37.

È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Questo significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell'intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Il sottogruppo soggetto a obblighi di segnalazione compila altresì il modello GS per ciascun soggetto, sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

38.

L'ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio è superiore all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all'1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Detta soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4.   C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE — Totale (Totale GS)

Colonne

Istruzioni

0250-0400

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Cfr. le istruzioni per C 06.02

0410-0480

RISERVE DI CAPITALE

Cfr. le istruzioni per C 06.02


Righe

Istruzioni

0010

TOTALE

Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.

2.5.   C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)

Colonne

Istruzioni

0011-0060

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0011

NOME

Nome del soggetto incluso nel consolidamento.

0021

CODICE

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti e le imprese di assicurazione il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente nei modelli e nel tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0026

TIPO DI CODICE

L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0021 come “codice LEI” o “codice non-LEI”. Indicare sempre il tipo di codice.

0027

CODICE NAZIONALE

Gli enti possono altresì segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificativo nella colonna “Codice”.

0030

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)

È indicato “SÌ” quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.

Negli altri casi si indica “NO”.

Image 1
Interessi di minoranza:

Articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 in virtù della legislazione nazionale applicabile.

0035

TIPO DI SOGGETTO

Per la segnalazione del tipo di soggetto sono utilizzate le seguenti categorie:

a)

ente creditizio

articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

impresa di investimento

articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

ente finanziario (altro)

articolo 4, paragrafo 1, punti 20, 21 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che non sono inclusi in una delle categorie d), f) o g);

d)

società di partecipazione finanziaria (mista)

articolo 4, paragrafo 1, punti 20 e 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

impresa strumentale

articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)

articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

società cessionaria per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond)

soggetto costituito per l'emissione di obbligazioni garantite o la detenzione della garanzia di tali obbligazioni, se non incluso nelle categorie a), b) o da d) a f) di cui sopra;

h)

altro tipo di soggetto

soggetto diverso da quelli di cui alle lettere da a) a g).

Se un soggetto non è sottoposto al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE ma a disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni di Basilea, la categoria pertinente è determinata con la massima diligenza possibile.

0040

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

Inserire “SF” per le singole filiazioni consolidate integralmente.

Inserire “SP” per le singole filiazioni consolidate parzialmente.

0050

CODICE DEL PAESE

Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese di cui alla norma ISO 3166-2.

0060

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall'impresa madre nelle filiazioni. In caso di consolidamento integrale di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013, la quota di partecipazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote tra le filiazioni in questione.

0070-0240

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 0070 a 0240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità stabiliti in tale regolamento o a disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato “Sì” nella colonna 0030).

Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.

Le informazioni riportate in questa parte riflettono le norme locali sulla solvibilità della giurisdizione in cui l'ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell'ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal regolamento (UE) n. 575/2013 e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.

Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento

Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013 le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.

La parte dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 0100 di questo modello.

0070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È segnalata la somma delle colonne da 0080 a 0110.

0080

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L'importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0040 “IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE”, e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0490 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA” del modello CA2.

0090

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 0520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” del modello CA2.

0100

RISCHIO OPERATIVO

L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dell'esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 0590 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)” del modello CA2.

Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 0630 “IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI” del modello CA2.

0110

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 0640, 0680 e 0690 del modello CA2.

0120-0240

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono riflettono le norme locali di solvibilità dello Stato membro in cui opera il soggetto o il sottogruppo.

0120

FONDI PROPRI

L'importo da segnalare in questa colonna è l'importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 0010 “FONDI PROPRI” del modello CA1.

0130

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

Articolo 82 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

0140

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0150

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

Articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013

0160

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articolo 82 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

0170

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0180

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013

0190

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

Articolo 81 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 84 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di CET1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

0200

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0210

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013

0220

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 85 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di AT1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

0230

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013

0240

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall'articolo 87 di tale regolamento, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di T2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l'importo ammissibile alla data di riferimento.

0250-0400

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

0250-0290

CONTRIBUTO AI RISCHI

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.

0250

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È segnalata la somma delle colonne da 0260 a 0290.

0260

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L'importo da segnalare sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.

0270

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all'importo della riga 0520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” della segnalazione consolidata.

0280

RISCHIO OPERATIVO

Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell'effetto della diversificazione.

Questa colonna comprende le spese fisse generali.

0290

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

L'importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi non elencati nelle voci precedenti.

0300-0400

CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI

Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.

Le colonne da 0300 a 0350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all'ultimo paragrafo del precedente capo 2.3 della parte II, le colonne da 0360 a 0400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.

In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo (principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate).

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all'ente segnalante.

0300-0350

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

L'importo da segnalare come “FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l'importo ricavato dalla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

0300

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 87 del regolamento (UE) n. 575/2013

0310

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 85 del regolamento (UE) n. 575/2013

0320

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare è l'importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

0330

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 86 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare è l'importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

0340

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

Articolo 88 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare è l'importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

0350

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

0360-0400

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo da segnalare come “FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l'importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

0360

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

0370

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

0380

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

0390

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

L'importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.

0400

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

L'importo da segnalare in questa riga è l'avviamento o l'avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.

0410-0480

RISERVE DI CAPITALE

La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE e sul regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le disposizioni transitorie ivi previste.

0410

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE

0420

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa cella è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.

0430

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE

In questa cella è segnalato l'importo effettivo della riserva anticiclica.

0440

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013

In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

0450

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

Articolo 128, punto 5, articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE

In questa cella è segnalato l'importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

0470

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE

In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.

0480

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE

In questa cella è segnalato l'importo della riserva degli altri enti a rilevanza sistemica.

3.   MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

39.

Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione.

3.1.1.   Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

40.

Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso garanti assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come afflusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

41.

Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

42.

Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del garante. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

43.

L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione. Pertanto, la parte garantita dell'esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2.   Segnalazione del rischio di controparte

44.

Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2.   C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1.   Osservazioni di carattere generale

45.

I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a)

sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b)

sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2.   Ambito di applicazione del modello CR SA

46.

Ai sensi dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione cui è applicato il metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato.

47.

Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

48.

Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a)

le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione” di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b)

le esposizioni dedotte dai fondi propri.

49.

L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a)

il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6 (Rischio di controparte), di tale regolamento, nel portafoglio bancario;

b)

il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6 (Rischio di controparte), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel portafoglio di negoziazione;

c)

il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013, per tutte le attività aziendali.

50.

Il modello comprende tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con la parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (parte tre, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V di tale regolamento). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.

51.

Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 0290 a 0320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

52.

Tali voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a)

verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013);

b)

verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013);

c)

verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013);

d)

verso enti (articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013);

e)

verso imprese (articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013);

f)

al dettaglio (articolo 112, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013).

53.

La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del regolamento (UE) n. 575/2013, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), di tale regolamento segnalate nel modello CR SA.

54.

Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o autorità locali”, “organismi del settore pubblico”, “enti”, “imprese” e “al dettaglio” del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”.

55.

Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013 e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 0320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni “in stato di default”. Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 0320 della classe di esposizioni “enti”.

3.2.3.   Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato

56.

Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a)

in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b)

in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

57.

Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

58.

Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).

59.

L'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013 non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si verifica tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013). Al riguardo è chiaro che il regolamento (UE) n. 575/2013 fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si valuterà se essa può essere assegnata alle esposizioni verso enti o alle esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, durata dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

60.

Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal regolamento (UE) n. 575/2013 per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò non vieta agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

61.

Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata a una classe di esposizioni, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verifica se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventa un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

62.

In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1.

posizioni verso la cartolarizzazione;

2.

posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

3.

esposizioni in strumenti di capitale;

4.

esposizioni in stato di default;

5.

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);

6.

esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

7.

altre posizioni;

8.

esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

9.

tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

63.

Nel caso di esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in cui si utilizza il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione (articolo 132 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013), le singole esposizioni sottostanti (nel caso del metodo look-through) e il singolo gruppo di esposizioni sottostanti (nel caso del metodo basato sul regolamento di gestione) sono considerate e classificate nella corrispondente linea di ponderazione del rischio in base al trattamento. Tuttavia tutte le singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OIC).

64.

Come specificato all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, i derivati su crediti di tipo “nth-to-default” provvisti di rating sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni “altre posizioni”. In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli “altri fattori di ponderazione del rischio” (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

65.

In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 2

Posizioni verso la cartolarizzazione

NO

Image 3

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 4

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128 del regolamento (UE) n. 575/2013)

NO

Image 5

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 6

Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133 del regolamento (UE) n. 575/2013)

NO

Image 7

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 8

Esposizioni in stato di default

NO

Image 9

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera l) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 10

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013)

Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l'assegnazione a una di esse è immediata.

NO

Image 11

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 12

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013)

NO

Image 13

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 14

Altre posizioni

NO

Image 15

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013?

Image 16

Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

NO

Image 17

 

 

Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è immediata:

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

esposizioni verso organismi del settore pubblico

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

esposizioni verso organizzazioni internazionali

esposizioni verso enti

esposizioni verso imprese

esposizioni al dettaglio

3.2.4.   Chiarimenti sul perimetro di alcune classi di esposizioni specifiche di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013

3.2.4.1.   Classe di esposizioni “Enti”

66.

Le esposizioni infragruppo di cui all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

67.

Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

68.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (2). Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2.   Classe di esposizioni “Obbligazioni garantite”

69.

Le esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” con le modalità indicate di seguito.

70.

Le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per poter essere classificate nella classe di esposizioni “obbligazioni garantite”. L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.2.4.3.   Classe di esposizioni “Organismi di investimento collettivo”

71.

Laddove ci si avvalga della possibilità di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.2.5.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, delle deduzioni, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. Valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti al rischio di controparte (parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte (cfr. istruzioni relative alla colonna 0210).

2.

Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, il valore residuo è incluso al suo valore contabile (ossia il valore residuo stimato attualizzato alla fine della durata del leasing).

3.

In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del regolamento (UE) n. 575/2013, i valori dell'esposizione sono segnalati tenendo conto dell'importo delle garanzie in contante ricevute.

Quando si avvalgono della deroga di cui all'articolo 473 bis, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano in questa colonna l'importo AB SA ponderato per il rischio al 100 % nella classe di esposizioni “altre posizioni”.

0030

(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria Articoli 24 e 111 del regolamento (UE) n. 575/2013

Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti (rettifiche di valore su crediti ai sensi dell'articolo 110) effettuati conformemente alla disciplina contabile cui l'entità segnalante è soggetta, nonché rettifiche di valore prudenziali (rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, importi dedotti conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo).

0040

Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti

Somma delle colonne 0010 e 0030.

0050-0100

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013 che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce “Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito”.

Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

Gli elementi da segnalare qui sono:

le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;

la protezione del credito ammissibile di tipo personale.

Cfr. anche le istruzioni relative al punto 3.1.1.

0050-0060

Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)

Articolo 235 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene la formula per il calcolo del valore corretto GA di una protezione del credito di tipo personale.

0050

Garanzie

Articolo 203 del regolamento (UE) n. 575/2013

Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del regolamento (UE) n. 575/2013, non comprensiva dei derivati su crediti.

0060

Derivati su crediti

Articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013

0070-0080

Protezione del credito di tipo reale

Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soggetta alle norme di cui agli articoli 196, 197 e 200 di tale regolamento. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione).

Gli investimenti in credit linked note di cui all'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all'articolo 219 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattate come garanzie in contante.

0070

Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato

Articolo 222, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

Altra protezione del credito di tipo reale

Articolo 232 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090-0100

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del regolamento (UE) n. 575/2013

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. L'importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.

Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

0110

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE.

0120-0140

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

Articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013. Comprendono anche le credit linked note (articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013)

Le credit linked note di cui all'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all'articolo 219 del predetto regolamento sono trattate come garanzie in contante.

L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0120

Rettifica dell'esposizione per volatilità

Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare è pari all'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione (Eva-E) = E*He.

0130

(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)

Articolo 239, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0140

(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata

Articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 239, paragrafo 2, di tale regolamento.

L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].

0150

Valore dell'esposizione corretto integralmente (E*)

Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0160-0190

Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio

Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche l'articolo 222, paragrafo 3, e l'articolo 228, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Indicare i valori dell'esposizione corretta integralmente prima dell'applicazione del fattore di conversione.

0200

Valore dell'esposizione

Articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, di tale regolamento.

Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, il valore residuo è incluso al suo valore residuo attualizzato dopo aver tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutti i fattori di attenuazione del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito.

I valori delle esposizioni soggette al rischio di controparte sono gli stessi indicati nella colonna 0210.

0210

di cui: derivante dal rischio di controparte (CCR)

Valore dell'esposizione soggetta al rischio di controparte calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è l'importo rilevante per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tenendo conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, di tale regolamento.

Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione nelle righe da 0090 a 0130 che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte. A tal fine è utilizzato il valore dell'esposizione post-CRM secondo le istruzioni relative alla colonna 0160 del modello C 34.02.

0211

di cui: derivante dal rischio di controparte, escluse le esposizioni compensate tramite CCP

Esposizioni segnalate nella colonna 0210, escluse quelle derivanti dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché in essere con una controparte centrale (CCP), comprese le operazioni relative a CCP ai sensi dell'articolo 300, punto 2, di tale regolamento.

0215

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione dei fattori di sostegno

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto dei fattori di sostegno alle PMI e a infrastrutture di cui all'articolo 501 e 501 bis di tale regolamento.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio del valore residuo dei beni dati in locazione è soggetto alla frase 5 dell'articolo 134, paragrafo 7, ed è calcolato secondo la formula “1/t * 100 % * valore residuo”. In particolare, il valore residuo è il valore residuo stimato non attualizzato alla fine della durata del leasing, che viene rivalutato periodicamente per garantire l'adeguatezza.

0216

(-) Rettifica dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovuta al fattore di sostegno alle PMI

Deduzione della differenza tra gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, e la RWEA* in conformità dell'articolo 501, paragrafo 1, di tale regolamento

0217

(-) Rettifica dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovuta al fattore di sostegno alle infrastrutture

Deduzione della differenza tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'RWEA rettificato per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali conformemente all'articolo 501 bis di tale regolamento.

0220

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 tenuto conto dei fattori di sostegno alle PMI e a infrastrutture di cui all'articolo 501 e 501 bis di tale regolamento.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio del valore residuo dei beni dati in locazione è soggetto alla frase 5 dell'articolo 134, paragrafo 7, ed è calcolato secondo la formula “1/t * 100 % * valore residuo”. In particolare, il valore residuo è il valore residuo stimato non attualizzato alla fine della durata del leasing, che viene rivalutato periodicamente per garantire l'adeguatezza.

0230

di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta

Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del regolamento (UE) n. 575/2013

0240

di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall'amministrazione centrale

Articolo 112, lettere da b) a d), f), g), l) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013


Righe

Istruzioni

0010

Esposizioni totali

0015

di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni “posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” ed “esposizioni in strumenti di capitale”

Articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013

Completare questa riga solo per le classi di esposizioni “posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” ed “esposizioni in strumenti di capitale”.

Se figura nell'elenco di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o se soddisfa i criteri di cui all'articolo 128, paragrafo 3, o all'articolo 133 di tale regolamento, l'esposizione è classificata nella classe di esposizioni “Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “Esposizioni in strumenti di capitale”. Di conseguenza, non vi sono altre classificazioni, anche se si tratta di un'esposizione in stato di default di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

di cui: PMI

In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.

0030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0035

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali

Articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013

Segnalate soltanto nella classe di esposizioni “garantite da ipoteche su beni immobili”.

0050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

Esposizioni alle quali è stato applicato il metodo standardizzato conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

Articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0070-0130

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

Le posizioni del “portafoglio bancario” dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

Le esposizioni soggette al rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ripartiscono le posizioni interne al “portafoglio di negoziazione” di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

0070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

Attività di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 non comprese in altra categoria.

Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0090 a 0130 e pertanto non sono segnalate in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

0080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0090 a 0130 e pertanto non sono segnalate in questa riga.

0090-0130

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

Operazioni soggette al rischio di controparte, ossia strumenti derivati, operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni di marginazione.

0090

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) 575/2013.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 0130 e pertanto non figurano in questa riga.

0100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

Contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché in essere con una controparte centrale qualificata (QCCP) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, di tale regolamento, comprese le operazioni relative a QCCP, per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento. Operazione relativa a QCCP ha lo stesso significato di operazione relativa a CCP di cui all'articolo 300, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, dove la CCP è una QCCP.

0110

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, di tale regolamento.

I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 0130; pertanto non sono inclusi in questa riga.

0120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

Cfr. le istruzioni relative alla riga 0100.

0130

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di diverse categorie di prodotti (articolo 272, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, di tale regolamento.

0140-0280

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

0140

0  %

0150

2 %

Articolo 306, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0160

4 %

Articolo 305, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

0170

10  %

0180

20  %

0190

35  %

0200

50  %

0210

70 %

Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0220

75  %

0230

100  %

0240

150  %

0250

250 %

Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0260

370 %

Articolo 471 del regolamento (UE) n. 575/2013

0270

1 250  %

Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013

0280

Altri fattori di ponderazione del rischio

Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni “amministrazioni centrali”, “imprese”, “enti” e “al dettaglio”.

Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni “altre posizioni”.

Cfr. anche articolo 124, paragrafo 2, e articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0281-0284

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC)

Queste righe sono segnalate solo per la classe di esposizioni “organismi di investimento collettivo” (OIC), in linea con gli articoli 132, 132 bis, 132 ter e 132 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.

0281

Metodo look-through

Articolo 132 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0282

Metodo basato sul regolamento di gestione

Articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0283

Metodo fall-back

Articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0290-0320

Voci per memoria

Per le righe da 0290 a 0320, cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.

0290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali di cui agli articoli 124 e 126 del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili non residenziali.

0300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

0310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili residenziali.

0320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

3.3.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR IRB)

3.3.1.   Ambito di applicazione del modello CR IRB

72.

L'ambito di applicazione del modello CR IRB riguarda:

i.

il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii.

il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii.

le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

73.

L'ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157, del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo IRB).

74.

Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i.

le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii.

le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC e/o CR SEC Details;

iii.

“altre attività diverse da crediti” di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi “cassa e valori assimilati” e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv.

il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), che è segnalato nel modello rischio di CVA.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

Le voci i) e iii) non si applicano al modello CR IRB 7.

75.

Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

“NO” = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

“SÌ” = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB). Ciò comprende tutti i portafogli al dettaglio.

L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo A-IRB.

3.3.2.   Ripartizione del modello CR IRB

76.

Il modello CR IRB consta di sette modelli. Il modello CR IRB 1 offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione delle esposizioni totali in base al tipo di esposizione. Il modello CR IRB 2 indica la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi o ai pool di debitori (esposizioni segnalate nella riga 0070 del modello CR IRB 1). Il modello CR IRB 3 fornisce tutti i parametri pertinenti utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito per i modelli IRB. Il modello CR IRB 4 presenta un prospetto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati secondo il metodo IRB per il rischio di credito. Il modello CR IRB 5 fornisce informazioni sui risultati dei test retrospettivi delle PD per i modelli segnalati. Il modello CR IRB 6 fornisce tutti i parametri pertinenti utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito in base ai criteri di assegnazione per i finanziamenti specializzati. Il modello CR IRB 7 fornisce una panoramica della percentuale del valore dell'esposizione soggetta ai metodi SA o IRB per ciascuna classe di esposizioni pertinente. I modelli CR IRB 1, CR IRB 2, CR IRB 3 e CR IRB 5 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

1)

Totale

(Il modello “Total” deve essere segnalato per il metodo IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato.)

2)

Banche centrali e amministrazioni centrali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013)

3)

Enti

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013)

4.1)

Imprese — PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013). Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.

4.2)

Imprese — Finanziamenti specializzati

(Articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013)

4.3)

Imprese — Altre

(Tutte le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate ai punti 4.1 e 4.2).

5.1)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 3, di tale regolamento garantite da beni immobili). Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.

5.2)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili e non segnalate al punto 5.1).

Ai punti 5.1 e 5.2, sono considerate esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili tutte le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili riconosciuti come garanzie, indipendentemente dal rapporto tra il valore della garanzia e l'esposizione o dalla finalità del prestito.

5.3)

Al dettaglio — Rotative qualificate

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, di tale regolamento).

5.4)

Al dettaglio — altre PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate ai punti 5.1 e 5.3). Ai fini della classificazione in questa sottoclasse di esposizioni, le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.

5.5)

Al dettaglio — altre non PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate ai punti 5.2 e 5.3).

3.3.3.   C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010

SCALA DI RATING INTERNI/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da comunicare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 0110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD.

Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nella scala di rating interni approvata dall'autorità competente.

Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica una scala di rating unica o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.

Negli altri casi, le differenti scale di rating sono unificate e classificate secondo i seguenti criteri: le classi di debitori delle differenti scale di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla PD più bassa assegnata a ciascuna classe a quella più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Lo stesso vale per le scale di rating continue: un numero ridotto di classi da segnalare è concordato con le autorità competenti.

Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.

L'ultima o le ultime classi di rating sono dedicate alle esposizioni in stato di default con una PD del 100 %.

Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. La PD media ponderata per l'esposizione è calcolata tenendo conto di tutte le esposizioni segnalate in una data riga. Nella riga in cui sono segnalate solo le esposizioni in stato di default, la PD media è del 100 %.

0020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.

Il valore dell'esposizione originaria è segnalato conformemente all'articolo 24 e all'articolo 166, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti al rischio di controparte (parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione derivante dal rischio di controparte (cfr. istruzioni relative alla colonna 0130).

0030

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni dei soggetti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.

0040-0080

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

Attenuazione del rischio di credito così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013 che riduce il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce “SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO”.

0040-0050

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del regolamento (UE) 575/2013.

Se la protezione del credito di tipo personale influisce sull'esposizione (ad esempio quando è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), essa è limitata al valore dell'esposizione.

0040

GARANZIE

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ad eccezione del paragrafo 3), è segnalato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.

Le garanzie sono segnalate nella colonna 0040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo delle garanzie è segnalato nella colonna 0150.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 0220.

0050

DERIVATI SU CREDITI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell'articolo 236, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, è segnalato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.

Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 0160.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 0220.

0060

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Se influisce sulla PD dell'esposizione, la garanzia reale è limitata al valore dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalate le tecniche di attenuazione del rischio di credito che influiscono sulla PD. Indicare il valore nominale o di mercato pertinente.

Se è effettuata una rettifica nella LGD, l'importo è segnalato nella colonna 170.

0070-0080

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del garante e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del garante e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.

Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

Queste colonne sono utilizzate solo se gli enti hanno ottenuto dalla loro autorità competente l'autorizzazione a trattare tali esposizioni garantite nel quadro dell'uso parziale permanente del metodo standardizzato conformemente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 o a classificare le esposizioni in classi di esposizioni secondo le caratteristiche del garante.

0090

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione.

0100, 0120

di cui: elementi fuori bilancio

Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.

0110

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Sono segnalati i valori delle esposizioni determinati conformemente all'articolo 166 e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Agli strumenti di cui all'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito e le percentuali di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo scelto dall'ente.

I valori delle esposizioni soggette al rischio di controparte sono gli stessi indicati nella colonna 0130.

0130

di cui: derivante dal rischio di controparte

Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA nella colonna 0210.

0140

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni verso i soggetti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.

0150-0210

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle stime della LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione.

I valori delle garanzie reali segnalati sono soggetti ad un limite massimo pari al valore delle esposizioni.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 230, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 231 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se sono utilizzate stime interne della LGD:

nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese si tiene conto dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per le esposizioni al dettaglio si tiene conto dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

nel caso di protezione del credito di tipo reale, le garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0150

GARANZIE

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040.

0160

DERIVATI SU CREDITI

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0050.

0170

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.

Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0171

DEPOSITI IN CONTANTE

Articolo 200, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore. Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

0172

POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA

Articolo 200, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione.

0173

STRUMENTI DETENUTI DA TERZI

Articolo 200, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Riguarda gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta. Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. In questa colonna sono escluse le esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi quando, conformemente all'articolo 232, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trattano gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), di tale regolamento come garanzia dell'ente emittente.

0180

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, le credit linked note e la compensazione in bilancio sono trattate come garanzie in contante.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, per le garanzie reali finanziarie ammissibili ai sensi dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 è segnalato il valore corretto (Cvam) di cui all'articolo 223, paragrafo 2, di tale regolamento.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, le garanzie reali finanziarie sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

0190-0210

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, le altre garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0190

IMMOBILI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche gli immobili dati in leasing (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013). Cfr. anche articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato.

0200

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.

0210

CREDITI COMMERCIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.

0220

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del “double default” a norma dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto dell'articolo 202 e dell'articolo 217, paragrafo 1, di tale regolamento.

I valori da segnalare non superano il valore delle esposizioni corrispondenti.

0230

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le esposizioni in stato di default si tiene conto dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione di cui alla colonna 0110.

Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto sono inclusi nella segnalazione gli effetti della soglia minima applicabile alle esposizioni garantite da immobili a norma dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013).

Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* di cui all'articolo 228, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna “classe o pool di debitori” che presenta una PD deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla classe/al pool con la PD in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 0110.

Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente.

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se la PD è stimata per le esposizioni da finanziamenti specializzati, i dati sono segnalati sulla base di stime interne delle LGD o delle LGD regolamentari.

Le esposizioni e le rispettive LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 0230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 0240.

0240

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

LGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.

0250

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

Il valore segnalato è determinato conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 0110). La durata media è espressa in giorni.

Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni “al dettaglio”.

0255

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0256

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Deduzione della differenza tra gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, e la RWEA* in conformità dell'articolo 501 di tale regolamento

0257

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

Deduzione della differenza tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'RWEA rettificato per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali conformemente all'articolo 501 bis di tale regolamento.

0260

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l'articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0270

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, di tale regolamento, soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento.

0280

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Per la definizione di perdita attesa, cfr. l'articolo 5, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per il calcolo degli importi delle perdite attese, cfr. l'articolo 158 di tale regolamento. Per le esposizioni in stato di default cfr. l'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo delle perdite attese da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente.

0290

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

In questa riga sono segnalate le rettifiche di valore e le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche conformemente all'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le rettifiche di valore su crediti generiche sono segnalate assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.

0300

NUMERO DI DEBITORI

Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni “al dettaglio” e per i casi di cui all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.

Nell'ambito della classe di esposizioni “al dettaglio” o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 in altre classi di esposizioni, l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un debitore può essere assegnato a più di una classe.

Poiché riguarda un elemento della struttura delle scale di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare gli effetti di riassegnazione).

0310

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI

L'ente segnala l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio ipotetico da calcolare come l'RWEA senza il riconoscimento del derivato su crediti ammissibile come tecnica di CRM come specificato all'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi sono presentati nelle classi di esposizioni pertinenti per le esposizioni verso il debitore originario.


Righe

Istruzioni

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

0015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0016

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020-0060

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

0020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

Le attività di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono comprese in nessun'altra categoria.

Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0040 a 0060 e pertanto non sono segnalate in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

0030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

Gli elementi fuori bilancio comprendono gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché gli elementi elencati nell'allegato I di tale regolamento.

Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0040 a 0060 e pertanto non sono segnalate in questa riga.

0040-0060

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA nelle righe da 0090 a 0130.

0040

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0090.

0050

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0110.

0060

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0130.

0070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l'articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le esposizioni al dettaglio cfr. l'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 0180.

Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.

Non è utilizzata una scala tipo di vigilanza. gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.

0080

METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

Articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si applica solo alla classe di esposizioni - imprese - finanziamenti specializzati.

0160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa alternativa è disponibile solo per gli enti che utilizzano il metodo IRB di base.

0170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating conformemente all'articolo 153, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.

0180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del regolamento (UE) n. 575/2013 per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il rischio di diluizione è segnalato per i crediti commerciali acquistati verso imprese e al dettaglio.

3.3.4.   C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali - ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

Colonna

Istruzioni

0005

Classe di debitori (identificativo della riga)

Si tratta di un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

La prima classe (o pool) da segnalare è la migliore, poi la seconda migliore e così via. L'ultima o le ultime classi (o pool) segnalate sono quelle delle esposizioni in stato di default.

0010-0300

Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente del modello CR IRB 1.


Riga

Istruzioni

0010-0001 – 0010-NNNN

Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti nell'ordine corrispondente alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

3.3.1.   C 08.03 — Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (ripartizione per intervalli di PD (CR IRB 3))

3.3.1.1.   Osservazioni di carattere generale

77.

Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 452, lettera g), punti da i) a v), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di fornire informazioni sui principali parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il metodo IRB. Le informazioni segnalate in questo modello non comprendono i dati sui finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono inclusi nel modello C 08.06. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

3.3.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010

ESPOSIZIONI IN BILANCIO

Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti

0020

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti e dei fattori di conversione, né delle stime interne e dei fattori di conversione specificati all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, né di qualsiasi percentuale specificata all'articolo 166, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le esposizioni fuori bilancio comprendono tutti gli importi impegnati ma non utilizzati e tutti gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

FATTORI DI CONVERSIONE MEDI PONDERATI PER L'ESPOSIZIONE

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, il fattore di conversione medio utilizzato dagli enti nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ponderato per l'esposizione fuori bilancio pre-CCF di cui alla colonna 0020.

0040

VALORE DELL'ESPOSIZIONE DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE E POST-CRM

Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa colonna comprende la somma del valore delle esposizioni in bilancio e delle esposizioni fuori bilancio dopo l'applicazione dei fattori di conversione, conformemente all'articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

0050

PD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la stima media della PD di ciascun debitore, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e CRM di cui alla colonna 0040.

Non è necessario compilare questa colonna per il totale di tutte le classi di esposizioni.

0060

NUMERO DI DEBITORI

Numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato

Il numero dei debitori è conteggiato conformemente alle istruzioni riportate nella colonna 0300 del modello C 08.01. I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD.

0070

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la media delle stime della LGD per ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM di cui alla colonna 0040.

La LGD segnalata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, se del caso. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, la LGD segnalata tiene conto dei livelli minimi specificati all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD segnalata corrisponde alla stima della LGD in stato di default conformemente alle metodologie di stima applicabili.

Non è necessario compilare questa colonna per il totale di tutte le classi di esposizioni.

0080

DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (ANNI)

Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la durata media di ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF di cui alla colonna 0040.

Il valore della durata segnalato è determinato conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La durata media è espressa in anni.

Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ne consegue che questa colonna non è compilata per la classe di esposizioni “al dettaglio”.

0090

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafi da 1 a 4; per le esposizioni al dettaglio, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0100

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

L'importo delle perdite attese calcolato conformemente all'articolo 158 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo delle perdite attese da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivi utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente.

0110

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, rettifiche di valore supplementari a norma degli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché altre riduzioni dei fondi propri relative alle esposizioni assegnate a ciascuna categoria nell'intervallo di PD fissato

Tali rettifiche di valore e accantonamenti sono quelli considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata - in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.


Righe

Istruzioni

INTERVALLO DI PD

Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata dell'intervallo di PD fissato sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto degli effetti di sostituzione dovuti all'attenuazione del rischio di credito). Gli enti associano ciascuna esposizione all'intervallo di PD indicato nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %.

Le informazioni di cui a {r0170, c0050} e {r0170, c0070} sono segnalate per ciascuna classe di esposizioni, ma non per il totale di tutte le classi di esposizioni.

3.3.2.   C 08.04 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (prospetti degli RWEA (CR IRB 4))

3.3.2.1.   Osservazioni di carattere generale

78.

Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

79.

Gli enti segnalano i flussi di RWEA come le variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla data di riferimento e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla precedente data di riferimento. In caso di segnalazione trimestrale, è indicata la fine del trimestre precedente al trimestre della data di riferimento per le segnalazioni.

3.3.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna

Istruzioni

0010

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito calcolato secondo il metodo IRB, tenendo conto dei fattori di sostegno a norma degli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.


Righe

Istruzioni

0010

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PRECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni dopo l'applicazione dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

0020

DIMENSIONI DELLE ATTIVITÀ (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alle dimensioni delle attività, ossia modifiche organiche delle dimensioni e della composizione del portafoglio (compresa la creazione di nuove attività e prestiti in scadenza), ma escluse le variazioni delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.

0030

QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alla qualità delle attività, ossia modifiche nella valutazione della qualità delle attività dell'ente dovute a variazioni del rischio del debitore, quali la migrazione della classe di rating o effetti analoghi

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.

0040

AGGIORNAMENTI DEL MODELLO (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta ad aggiornamenti dei modelli, ossia modifiche dovute all'attuazione di nuovi modelli, modifiche dei modelli, modifiche dell'ambito di applicazione del modello o qualsiasi altra modifica intesa a ovviare alle debolezze del modello

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.

0050

METODOLOGIA E POLITICA (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alla metodologia e alla politica, ossia variazioni dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica normativa, comprese le revisioni dei regolamenti vigenti e i nuovi regolamenti, escluse le modifiche dei modelli, che sono incluse nella riga 0040

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.

0060

ACQUISIZIONI E DISMISSIONI (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, a causa di acquisizioni e cessioni, ossia modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.

0070

OSCILLAZIONI DEL CAMBIO (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta a oscillazioni del cambio, ossia a variazioni derivanti da oscillazioni della conversione in valuta

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.

0080

ALTRO (+/-)

Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta ad altri fattori

Questa categoria è utilizzata per rilevare le variazioni che non possono essere attribuite a nessun'altra categoria.

Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo.

0090

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio nel periodo di riferimento per le segnalazioni dopo l'applicazione dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

3.3.3.   C 08.05 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (test retrospettivi della PD (CR IRB 5))

3.3.3.1.   Osservazioni di carattere generale

80.

Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'ente prende in considerazione i modelli utilizzati nell'ambito di ciascuna classe di esposizioni e spiega la percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della classe di esposizioni pertinente coperta dai modelli per la quale sono segnalati qui i risultati dei test retrospettivi. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

3.3.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010

PD MEDIA ARITMETICA (%)

Media aritmetica della PD all'inizio del periodo di riferimento per le segnalazioni dei debitori che rientrano nella categoria dell'intervallo di PD fissato e contati nella colonna 0020 (media ponderata per il numero di debitori)

0020

NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE

Numero di debitori alla fine dell'anno precedente soggetti a segnalazione

Sono inclusi tutti i debitori che hanno un'obbligazione creditizia al momento pertinente.

Il numero dei debitori è conteggiato conformemente alle istruzioni riportate nella colonna 0300 del modello C 08.01. I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD.

0030

DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO

Numero di debitori che sono passati in stato di default nel corso dell'anno (ossia il periodo di osservazione del calcolo del tasso di default)

I default sono determinati conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ogni debitore che è passato in stato di default è conteggiato una sola volta nel numeratore e nel denominatore del calcolo del tasso annuale di default, anche se il debitore ha registrato più di un default nel pertinente periodo di un anno.

0040

TASSO MEDIO DI DEFAULT OSSERVATO (%)

Tasso annuale di default di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti assicurano:

a)

che il denominatore è costituito dal numero di debitori non in default con un'obbligazione creditizia osservato all'inizio del periodo di osservazione di un anno (ossia l'inizio dell'anno precedente la data di riferimento per le segnalazioni); in questo contesto, per obbligazione creditizia si intende quanto segue: i) qualsiasi elemento in bilancio, compreso l'importo del capitale, degli interessi e delle commissioni; ii) qualsiasi elemento fuori bilancio, comprese le garanzie emesse dall'ente in qualità di garante;

b)

che il numeratore comprenda tutti i debitori considerati nel denominatore che hanno avuto almeno un evento di default durante il periodo di osservazione di un anno (anno precedente la data di riferimento per le segnalazioni).

Per quanto riguarda il calcolo del numero di debitori, cfr. colonna 0300 del modello C 08.01.

0050

TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)

La media semplice del tasso annuale di default dei cinque anni più recenti (debitori all'inizio di ogni anno che sono in stato di default durante quell'anno/debitori totali all'inizio dell'anno) è un minimo. L'ente può utilizzare un periodo storico più lungo, coerente con le proprie prassi effettive di gestione del rischio.


Righe

Istruzioni

INTERVALLO DI PD

Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata dell'intervallo di PD fissato sulla base della PD stimata all'inizio del periodo di riferimento per le segnalazioni per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto degli effetti di sostituzione dovuti all'attenuazione del rischio di credito). Gli enti associano ciascuna esposizione all'intervallo di PD indicato nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %.

3.3.4.   C 08.05.1 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CR IRB 5B)

3.3.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

81.

Oltre al modello C 08.05, gli enti segnalano le informazioni incluse nel modello C 08.05.1 se applicano l'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 per la stima della PD e solo per le stime della PD ai sensi dello stesso articolo. Le istruzioni sono le stesse del modello C 08.05, con le seguenti eccezioni:

Colonne

Istruzioni

0005

INTERVALLO DI PD

Gli enti segnalano gli intervalli di PD in base alle loro classi interne che associano alla scala utilizzata dall'ECAI esterna, invece di un intervallo di PD esterno fisso.

0006

EQUIVALENTE A RATING ESTERNO

Gli enti segnalano una colonna per ciascuna ECAI considerata conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti includono in queste colonne il rating esterno al quale sono associati i loro intervalli interni di PD.

3.3.5.   C 08.06 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (metodo di assegnazione dei finanziamenti specializzati (CR IRB 6))

3.3.5.1.   Osservazioni di carattere generale

82.

Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti segnalano informazioni sulle seguenti tipologie di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5:

(a)

Finanziamento di progetti

(b)

Beni immobili generatori di reddito e beni immobili non residenziali ad alta volatilità

(c)

Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance)

(d)

Finanziamento su merci (commodities finance)

3.3.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.

0020

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.

0030, 0050

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.

0040

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.

0060

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

0070

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

Si tratta di una colonna fissa a titolo informativo. Essa non può essere modificata.

0080

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.

0090

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.

0100

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB.


Righe

Istruzioni

0010-0120

Le esposizioni sono assegnate alla categoria e alla durata appropriate conformemente alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.3.6.   C 08.07 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (CR IRB 7))

3.3.6.1.   Osservazioni di carattere generale

83.

Ai fini di questo modello, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito in base al metodo IRB includono le loro esposizioni secondo il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o secondo il metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Gli enti includono le informazioni in questo modello per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello.

84.

Le colonne da 0030 a 0050 dovrebbero coprire l'intero spettro delle esposizioni, pertanto la somma di ciascuna riga per queste tre colonne dovrebbe essere pari al 100 % di tutte le classi di esposizioni eccetto le posizioni verso la cartolarizzazione e le posizioni dedotte.

3.3.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010

VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 166 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione prima della CRM a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTO AL METODO SA E AL METODO IRB

Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione prima della CRM a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per segnalare il valore dell'esposizione complessiva, includendo sia le esposizioni in base al metodo standardizzato sia le esposizioni in base al metodo IRB.

0030

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA ALL'USO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO SA (%)

Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato (esposizione soggetta al metodo standardizzato prima della CRM rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni nella colonna 0020), nel rispetto dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione per l'uso parziale permanente del metodo standardizzato ricevuta da un'autorità competente conformemente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AD UN PIANO DI INTRODUZIONE (%)

Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta all'applicazione sequenziale del metodo IRB conformemente all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono comprese:

entrambe le esposizioni per le quali gli enti prevedono di applicare il metodo IRB con o senza proprie stime della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB e A-IRB);

esposizioni in strumenti di capitale non rilevanti non incluse nelle colonne 0020 o 0040;

esposizioni già soggette al metodo F-IRB quando un ente intende applicare in futuro il metodo A-IRB;

esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione di vigilanza non incluse nella colonna 0040.

0050

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AL METODO IRB (%)

Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo IRB (esposizione soggetta al metodo IRB prima della CRM rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni), nel rispetto dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione ricevuta da un'autorità competente a utilizzare il metodo IRB conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono incluse sia le esposizioni per le quali gli enti hanno l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della LGD e dei fattori di conversione (F-IRB e A-IRB), compreso il metodo di assegnazione di vigilanza per le esposizioni da finanziamenti specializzati e le esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice, sia le esposizioni segnalate nella riga 0170 del modello C 08.01.


Righe

Istruzioni

CLASSI DI ESPOSIZIONI

Gli enti includono le informazioni in questo modello per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello.

3.4.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE

85.

Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale. In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione forniscono informazioni ripartite per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia viene presa in considerazione unicamente in relazione ai modelli CR GB 1 e CR GB 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all'area geografica “Altri paesi”.

86.

Il termine “residenza del debitore” si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base “debitore diretto” e su base “rischio finale”; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione possono modificare l'attribuzione di un'esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell'organizzazione bensì all'area geografica “Altri paesi”, indipendentemente dalla classe di esposizioni cui è assegnata l'esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

87.

I dati riguardanti l'“esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione” sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il “valore dell'esposizione” e l'“importo delle esposizioni ponderato per il rischio” sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1.   C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 0010 del modello CR SA.

0020

Esposizioni in stato di default

Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” e per le esposizioni in stato di default classificate nella classe di esposizioni “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale”.

Questa “voce per memoria” fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” di cui all'articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”.

Queste informazioni sono una “voce per memoria” e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”, “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale” di cui all'articolo 112, lettere j), k) e p), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

Nuovi default osservati per il periodo

L'importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

0050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.

Questa voce comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell'applicazione del massimale di cui all'articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

0055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.

0060

Svalutazioni

Svalutazioni di cui all'IFRS 9 5.4.4 e B5.4.9.

0061

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Come previsto dall'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle svalutazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.

0075

Valore dell'esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 0200 del modello CR SA.

0080

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Stessa definizione di cui alla colonna 0215 del modello CR SA.

0081

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 0216 del modello CR SA.

0082

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

Stessa definizione di cui alla colonna 0217 del modello CR SA.

0090

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Stessa definizione di cui alla colonna 0220 del modello CR SA.


Righe

0010

Amministrazioni centrali o banche centrali

Articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

0020

Amministrazioni regionali o autorità locali

Articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

Organismi del settore pubblico

Articolo 112, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

Banche multilaterali di sviluppo

Articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

0050

Organizzazioni internazionali

Articolo 112, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013

0060

Enti

Articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013

0070

Imprese

Articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013

0075

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA

0080

Al dettaglio

Articolo 112, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013

0085

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA

0090

Garantite da ipoteche su beni immobili

Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013

0095

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 0020 del modello CR SA

0100

Esposizioni in stato di default

Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013

0110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Articolo 112, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013

0120

Obbligazioni garantite

Articolo 112, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013

0130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013

0140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

Articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma delle righe da 0141 a 0143

0141

Metodo look-through

Stessa definizione di cui alla riga 0281 del modello CR SA

0142

Metodo basato sul regolamento di gestione

Stessa definizione di cui alla riga 0282 del modello CR SA

0143

Metodo fall-back

Stessa definizione di cui alla riga 0283 del modello CR SA

0150

Esposizioni in strumenti di capitale

Articolo 112, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013

0160

Altre esposizioni

Articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013

0170

Esposizioni totali

3.4.2.   C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

 

0010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 0020 del modello CR IRB.

0030

di cui: in stato di default

Valore dell'esposizione originaria per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

Nuovi default osservati per il periodo

L'importo delle esposizioni originarie che sono state classificate nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all'ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

0050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.

0055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Le rettifiche di valore su crediti di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 183/2014.

0060

Svalutazioni

Svalutazioni di cui all'IFRS 9 5.4.4 e B5.4.9.

0070

Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle svalutazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all'ultima segnalazione di dati.

0080

SCALA DI RATING INTERNI/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

Stessa definizione di cui alla colonna 0010 del modello CR IRB.

0090

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Stessa definizione di cui alle colonne 0230 e 0240 del modello CR IRB: la LGD media ponderata per l'esposizione (%) si riferisce a tutte le esposizioni, comprese quelle verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario e soggetti finanziari non regolamentati. Si applica l'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali la PD è stimata, il valore segnalato dovrebbe essere la LGD stimata o la LGD regolamentare. Per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati non possono essere segnalati perché non sono disponibili.

0100

di cui: in stato di default

LGD ponderata per l'esposizione per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

0105

Valore dell'esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 0110 del modello CR IRB.

0110

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Stessa definizione di cui alla colonna 0255 del modello CR IRB.

0120

di cui: in stato di default

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0121

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 0256 del modello CR IRB.

0122

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

Stessa definizione di cui alla colonna 0257 del modello CR IRB.

0125

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

Stessa definizione di cui alla colonna 0260 del modello CR IRB.

0130

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Stessa definizione di cui alla colonna 0280 del modello CR IRB.


Righe

 

0010

Banche centrali e amministrazioni centrali

Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

0020

Enti

Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

Imprese

Tutte le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

0042

di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti al metodo di assegnazione)

Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0045

di cui: finanziamenti specializzati soggetti al metodo di assegnazione

Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), e articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

di cui: PMI

Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Nell'ambito del metodo IRB le entità segnalanti utilizzano la loro definizione interna di PMI applicata nei processi interni di gestione del rischio.

0060

Al dettaglio

Tutte le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

0070

Al dettaglio — garantite da beni immobili

Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili.

Le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili saranno considerate esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili riconosciuti come garanzie, indipendentemente dal rapporto tra il valore della garanzia e l'esposizione o dalla finalità del prestito.

0080

PMI

Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili.

0090

Non PMI

Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da beni immobili.

0100

Al dettaglio — Rotative qualificate

Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, di tale regolamento

0110

Altre esposizioni al dettaglio

Altre esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non segnalate nelle righe da 0070 a 0100

0120

PMI

Altre esposizioni al dettaglio verso PMI di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

0130

Non PMI

Altre esposizioni al dettaglio verso persone fisiche di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

0140

Strumenti di capitale

Esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013

0150

Esposizioni totali

3.4.3.   C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente (CCB)

3.4.3.1.   Osservazioni di carattere generale

88.

Questo modello ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (CCB) ai sensi dell'articolo 140 della direttiva 2013/36/UE (esposizioni creditizie rilevanti).

89.

Le informazioni nel modello C 09.04 sono fornite per il “Totale” delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.

90.

La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

91.

Per determinare la localizzazione geografica le esposizioni sono assegnate sulla base del debitore diretto, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione (4). Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l'attribuzione di un'esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui a questo modello.

3.4.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

 

0010

Importo

Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga.

0020

Percentuale

0030

Informazioni qualitative

Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell'ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il “Totale” di tutti i paesi.

Gli enti indicano {s} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga.


Righe

 

0010-0020

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

0010

Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato

Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 0055.

0020

Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

Il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 0055.

0030-0040

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE

0030

Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato

Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013 delle esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013:

esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione;

esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione;

esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione;

esposizioni verso titoli di capitale;

esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

Per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalare la somma dei seguenti elementi:

il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE determinate conformemente all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 575/2013;

il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

0055

Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.

0070-0110

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione

0070

Requisiti di fondi propri totali per CCB

La somma delle righe 0080, 0090 e 0100.

0080

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 0100.

I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio determinato ai sensi della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l'altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione calcolati ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinati conformemente all'articolo 348 di tale regolamento.

0100

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri sono pari all'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0110

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue:

1.

numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r0070; c0010; foglio del paese];

2.

denominatore: requisiti di fondi propri totali che riguardano tutte le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica di cui all'articolo 140, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE [r0070; c0010; “Totale”].

Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalate per il “Totale” di tutti i paesi.

0120-0140

Coefficienti anticiclici

0120

Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata

Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall'autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

Se l'autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga.

I coefficienti anticiclici fissati dall'autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.

Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata non sono segnalate nel “Totale” di tutti i paesi.

0130

Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente

Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall'autorità designata del paese di residenza dell'ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all'articolo 140, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.

Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell'ente non sono segnalate per il “Totale” di tutti i paesi.

0140

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente calcolato conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini dell'articolo 140 ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2013/36/UE. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r0120; c0020; foglio del paese] o in [r0130; c0020; foglio del paese], a seconda del caso.

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r0110; c0020; foglio del paese].

Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell'ente sono segnalate soltanto per il “Totale” di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente.

0150-0160

Uso della soglia del 2 %

0150

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell'ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Se si avvale di questa deroga, l'ente indica “y” (sì) nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.

Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica “n” (no) nella rispettiva cella.

0160

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell'ente.

Se si avvale di questa deroga, l'ente indica “y” (sì) nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.

Se non si avvale di questa deroga, l'ente indica “n” (no) nella rispettiva cella.

3.5.   C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Osservazioni di carattere generale

92.

Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine “CR EQU IRB” si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

93.

Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento.

94.

Ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a)

esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b)

esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

95.

Anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 152, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 o secondo il metodo fall-back di cui all'articolo 152, paragrafo 6, di tale regolamento sono segnalati nel modello CR EQU IRB.

96.

Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013:

metodo della ponderazione semplice;

metodo PD/LGD;

metodo dei modelli interni.

Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito), ad esempio le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, di tale regolamento.

97.

Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione, se l'ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni interne al portafoglio di negoziazione (articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013);

le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013), comprese:

le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti alle cui obbligazioni creditizie sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013);

le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013);

le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle “altre attività diverse da crediti” (articolo 155, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013);

i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

Colonne

0005

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

La classe di debitori è un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

0010

SCALA DI RATING INTERNI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 0010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti minimi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nella scala di rating interni approvata dall'autorità competente.

Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio “esposizioni totali”), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 0060).

0020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L'ente segnala nella colonna 0020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti comprendono nella colonna 0020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la “parte non pagata di azioni sottoscritte”).

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013) tengono conto anche della compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

0030-0040

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 0030 e 0040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 0030) o di derivati su crediti (colonna 0040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(-) DEFLUSSI TOTALI

L'ente segnala nella colonna 0050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 0060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013).

Nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0061

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.

0070

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione.

Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 0060).

Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

L'ente segnala gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale calcolati a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013).

Per quanto riguarda il parametro M (“maturity”, durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013).

0090

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

L'ente segnala nella colonna 0090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013.

98.

[Eliminato]

Righe

CR EQU IRB 1 — riga 0020

METODO PD/LGD: TOTALE

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nella riga 0020 del modello CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 — righe 0050 - 0090

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice (articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 0050 a 0090.

CR EQU IRB 1 — riga 0100

METODO DEI MODELLI INTERNI

Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nella riga 0100.

CR EQU IRB 1 — riga 0110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Sono comprese le seguenti esposizioni:

l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e

le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalati nella riga 0110.

CR EQU IRB 1 — riga 0120

ESPOSIZIONI OIC SOGGETTE AL METODO FALL-BACK

In questa riga sono segnalate anche le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC trattate conformemente al metodo fall-back di cui all'articolo 152, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CR EQU IRB 2

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano una scala di rating unica, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detta scala di rating unica/scala tipo. In tutti gli altri casi, le differenti scale di rating sono riunite e classificate secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori delle differenti scale di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla classe o dal pool con la PD più bassa alla classe o al pool con la PD più alta.

3.6.   C 11.00 – RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1.   Osservazioni di carattere generale

99.

Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.

100.

L'ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.

101.

Ai sensi dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013 le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.

102.

In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

103.

Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.

104.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.

105.

Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono compresi nel modello CR SETT. Essi sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

L'ente segnala, al prezzo di liquidazione convenuto di cui all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.

Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, allo scadere della data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.

0020

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

Ai sensi dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.

In questa colonna sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita allo scadere della data di regolamento.

0030

REQUISITI DI FONDI PROPRI

L'ente segnala i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

Conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare l'importo dell'esposizione al rischio di regolamento l'ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 0030.


Righe

0010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

L'ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).

L'ente segnala nella cella {r0010;c0010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L'ente segnala nella cella {r0010;c0020} le informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L'ente segnala nella cella {r0010;c0030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 0020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0020-0060

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

L'ente segnala nelle righe da 0020 a 0060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.

0070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

L'ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).

L'ente segnala nella cella {r0070;c0010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L'ente segnala nella cella {r0070;c0020} le informazioni aggregate relative all'esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L'ente segnala nella cella {r0070;c0030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 0020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0080-0120

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

L'ente segnala nelle righe da 0080 a 0120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.

3.7.   C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)

3.7.1.   Osservazioni di carattere generale

106.

Quando l'ente agisce in qualità di cedente, le informazioni contenute in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. Se l'ente agisce in qualità di investitore, devono essere segnalate tutte le esposizioni.

107.

Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione, pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

108.

Questo modello contiene informazioni comuni sulle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche contenute nel portafoglio bancario.

3.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.

Il cedente non segnala in questo modello le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. A tal fine le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente includono clausole di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 242, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013 nella cartolarizzazione di esposizioni rotative.

0020-0040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Articoli 251 e 252 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.

0020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)

La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

(-) DEFLUSSI TOTALI (-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati in questa colonna figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni alla quale il soggetto segnalante assegna il fornitore della protezione (ovvero il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).

La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.

Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

0050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare i fattori di conversione del credito, al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, e degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.

La compensazione è rilevante unicamente per i derivati multipli forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore derivano dall'aggregazione delle colonne da 0010 a 0040.

0060

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle esposizioni cartolarizzate.

0070

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, senza applicare i fattori di conversione, e al lordo degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.

0080-0110

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, parte tre, titolo II, capo 4, e articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti forniscono in queste colonne informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.

Gli elementi da segnalare qui sono:

1.

garanzie reali, costituite a norma dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie);

2.

la protezione del credito ammissibile di tipo personale.

0080

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)

Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, degli articoli da 234 a 236 del regolamento (UE) 575/2013.

0090

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Protezione del credito di tipo reale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui all'articolo 249, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento e come disciplinata agli articoli 195, 197 e 200 di tale regolamento.

Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli 218 e 219 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattate come garanzie in contante.

0100-0110

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Sono segnalati gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

0100

(-) DEFLUSSI TOTALI

Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del regolamento (UE) n. 575/2013.

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.

Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.

0110

AFFLUSSI TOTALI

In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono utilizzate come garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

0120

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questa colonna include le esposizioni assegnate alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione”.

0130

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)

Articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo segnalato comprende anche le credit linked note (articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013)

0140

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma senza applicare i fattori di conversione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

0150

DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0 %

Articolo 248, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini di questa colonna il fattore di conversione è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini della segnalazione, i valori dell'esposizione corretti integralmente (E*) sono segnalati per il fattore di conversione 0 %.

0160

(–) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI

Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % eventuali sconti sul prezzo di acquisto non rimborsabili connessi a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti abbiano determinato la riduzione dei fondi propri.

0170

(–) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI

Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche delle esposizioni sottostanti determinato conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0180

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013

0190

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

Conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 253, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

0200

VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri.

0210

SEC-IRBA

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

0220-0260

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

Esposizioni cui è applicato il SEC-IRBA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.

0270

DI CUI: CALCOLATE A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

Articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini di questa colonna le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.

0280

SEC-SA

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0290-0340

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

Esposizioni cui è applicato il SEC-SA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.

Per RW = 1 250  % (W ignoto), l'articolo 261, paragrafo 2, lettera b), quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che la posizione nella cartolarizzazione sia ponderata per il 1 250  % laddove l'ente non conosca lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio.

0350

SEC-ERBA

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

0360-0570

RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE/LUNGO TERMINE)

Articolo 263 del regolamento (UE) n. 575/2013

Le posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA con un rating desunto di cui all'articolo 254, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate come posizioni provviste di rating.

I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in funzione del termine breve o lungo e delle classi di merito di credito come previsto alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e alle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0580-0630

RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA

Per ciascuna posizione verso la cartolarizzazione gli enti considerano una delle opzioni seguenti nelle colonne 0580-0620.

0580

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

Articolo 254, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Tutti i prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali sono segnalati in questa colonna, anche se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 254, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0590

OPZIONE SEC-ERBA

Articolo 254, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

0600

POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Articolo 254, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

0610

POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Articolo 254, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0620

POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al SEC-ERBA, quando l'applicazione del SEC-IRBA o del SEC-SA è stata esclusa dalle autorità competenti a norma dell'articolo 254, paragrafo 4, o dell'articolo 258, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

0630

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

Posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA secondo la gerarchia dei metodi di cui all'articolo 254, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0640

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articolo 254, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardante l'applicazione del metodo della valutazione interna (IAA) per le posizioni in programmi ABCP.

0650-0690

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

Esposizioni cui è applicato il metodo della valutazione interna ripartite per fasce di ponderazione del rischio

0695

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

0700

ALTRO (RW = 1 250  %)

Se non viene applicato nessuno dei metodi precedenti, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % conformemente all'articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0710-0860

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

0840

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

In questa colonna deve essere indicata la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione.

0860

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

0870

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

Per i disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è incluso RW*-RW(SP), calcolato a norma dell'articolo 252 del regolamento (UE) n. 575/2013, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250  %, dove l'importo da segnalare è zero. L'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 0650 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.

0880

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402  (5)

Conformemente all'articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, se l'ente non rispetta determinati requisiti, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250  %) che si applicherebbe alle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0890

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima dell'applicazione dei limiti di cui agli articoli 267 e 268 di tale regolamento o in caso di cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali prima dell'applicazione dell'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0900

(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Conformemente all'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 l'ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali si applica l'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 6 e 7.

0910

(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

Conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali si applica l'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 5 e 7.

0920

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, considerando la ponderazione del rischio totale come indicato all'articolo 247, paragrafo 6, di tale regolamento.

0930

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

109.

Il modello è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base all'essere o meno soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

110.

Le posizioni trattate secondo il SEC-ERBA e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Righe

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

0020

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non sono ricartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 63, di tale regolamento.

0030

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243, 270 o 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0040

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI ABCP E NON ABCP STS

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

POSIZIONE SENIOR SOGGETTA ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE DI PMI

Importo totale delle posizioni senior soggette alla clausola grandfathering verso cartolarizzazioni sintetiche di PMI che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.

0051

POSIZIONI SENIOR VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE STS NEL BILANCIO

Importo totale delle posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 e 0410

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Articolo 254, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e articoli 259, 261, 263, 265, 266 e 269 del regolamento (UE) n. 575/2013

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono ammesse al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0070, 0190, 0310 e 0430

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

Importo totale delle posizioni verso la ricartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del regolamento (UE) 575/2013.

0080

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090-0136, 0210-0250 e 0330-0370

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO

In conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione di eventuali rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche alla posizione verso la cartolarizzazione in conformità dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli elementi in bilancio sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0100 e 0120 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0110 e 0130.

0100, 0220 e 0340

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0110, 0131, 0134, 0160, 0180, 0230, 0251, 0254, 0280, 0300, 0350, 0371, 0374 0400 e 0420

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0121, 0241 e 0361

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

Importo totale delle esposizioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0133, 0253 e 0373

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0134, 0254 e 0374

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0135, 0255 e 0375

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

Importo totale delle esposizioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0136, 0256 e 0376

DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0140-0180, 0260-0300 e 0380-0420

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Queste righe contengono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.

Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento.

Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.

Per gli swap su tassi d'interesse e su valute è indicato il valore dell'esposizione (calcolato conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013).

Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0150 e 0170 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0160 e 0180. Si applicano gli stessi riferimenti giuridici previsti per le righe da 0100 a 0130.

0150, 0270 e 0390

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, solo per i cedenti, all'articolo 270 o 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0200

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.

Ai fini di questo modello, per “investitore” s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

0320

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

0440-0670

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO

Queste righe contengono informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) per le quali è stata determinata la classe di merito di credito (come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e nelle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013) alla data di creazione (avvio). Per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo l'IAA, la CQS è quella corrispondente alla prima assegnazione del rating IAA. In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.

Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 e 0850.

3.8.   INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.8.1   Ambito di applicazione del modello SEC DETAILS

111.

Questi modelli contengono informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 e CA2) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Sono indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del portafoglio sottostante e i requisiti di fondi propri.

112.

Questi modelli devono essere compilati per:

a.

le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante, anche qualora esso non detenga alcuna posizione nella cartolarizzazione. Laddove l'ente detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono le posizioni mantenute a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 e, in caso di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 6, di detto regolamento, dell'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018;

b.

le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 0160;

c.

le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

Il modello C 14.01 è compilato solo per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate nell'ambito del quadro sulle cartolarizzazioni.

113.

Questi modelli devono essere compilati dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi (6) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

114.

In considerazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere agli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. Essi compilano in particolare le colonne 0010-0040; 0070-0110; 0160; 0190; 0290-0300; 0310-0470.

115.

Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

3.8.2.   Ripartizione del modello SEC DETAILS

116.

Il SEC DETAILS consta di due modelli. Il SEC DETAILS fornisce una panoramica generale delle cartolarizzazioni. Il SEC DETAILS 2 fornisce una ripartizione per metodo applicato delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette ai requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

117.

Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono segnalate solo nelle colonne 0010-0020, 0420, 0430, 0431, 0432, 0440 e 0450-0470. Per le colonne 0420, 0430 e 0440 gli enti tengono conto dell'RW corrispondente al requisito di fondi propri della posizione netta.

3.8.3.   C 14.00 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS)

Colonne

0010

CODICE INTERNO

Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione.

Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione.

0020

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

Codice utilizzato per la registrazione legale dell'operazione di cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata.

Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.

0021

CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?

Questa colonna indica se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione infragruppo, privata o pubblica.

Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:

Collocamento privato;

Infragruppo;

Collocamento pubblico.

0110

RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)

Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:

cedente;

promotore;

investitore;

prestatore originario.

Cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013 e promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del di tale regolamento. Si presume che gli investitori siano gli enti cui si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402. Nei casi in cui si applica l'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, si applicano gli articoli 406 e 407 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

0030

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE

In questa colonna è segnalato il codice LEI applicabile al cedente o, in sua mancanza, il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente stesso.

Per le cartolarizzazioni multi-seller nelle quali l'ente segnalante è coinvolto come cedente, promotore o prestatore originario, l'ente segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto all'ente segnalante, è indicata la denominazione dell'ente.

Nel caso di cartolarizzazioni multi-seller in cui l'ente segnalante detiene una posizione in qualità di investitore, l'ente segnalante fornisce l'identificativo di tutti i diversi cedenti coinvolti nella cartolarizzazione o, se non disponibile, le denominazioni dei diversi cedenti. Se le denominazioni non gli sono note, l'ente segnalante indica che la cartolarizzazione è “multi-seller”.

0040

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE

Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:

programma ABCP;

operazione ABCP;

cartolarizzazioni tradizionali diverse dalle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;

cartolarizzazioni non ammissibili di esposizioni deteriorate;

cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate;

operazione sintetica.

Le definizioni di “programma di emissione di commercial paper garantiti da attività”, “operazione su commercial paper garantiti da attività”, “cartolarizzazione tradizionale” e “cartolarizzazione sintetica” figurano all'articolo 242, punti da 11 a 14, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le definizioni di “cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate” e “cartolarizzazione di esposizioni deteriorate” sono contenute nell'articolo 269 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0051

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?

Gli enti in quanto cedenti, promotori e prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:

“K - totalmente mantenute”, se le esposizioni cartolarizzate restano interamente rilevate;

“P - parzialmente rimosse”, se le esposizioni cartolarizzate sono parzialmente eliminate contabilmente;

“R - totalmente rimosse”, se le esposizioni cartolarizzate sono totalmente eliminate contabilmente;

“N - non applicabile”, se non pertinente.

Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione. Il trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 244 e 245 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incide sul trattamento contabile dell'operazione nell'ambito della disciplina contabile applicabile.

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

L'opzione “P” (eliminate in parte) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante conformemente all'IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.

0060

TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?

Articoli 109, 244 e 245 del regolamento (UE) n. 575/2013

I cedenti, e soltanto loro, utilizzano una delle seguenti diciture:

non soggette a requisiti di fondi propri;

portafoglio bancario;

portafoglio di negoziazione;

parzialmente nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione.

Questa colonna riassume il trattamento ai fini della solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. Indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni verso la cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).

Se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (non essendoci stato un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo basato sui rating interni.

Al contrario, se i requisiti di fondi propri si basano su posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario (in quanto è stato realizzato un trasferimento significativo del rischio), le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono segnalate nel modello CR SEC. Per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione, le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono indicate nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

0061

TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (SRT)

I cedenti, e soltanto loro, utilizzano una delle seguenti diciture:

nessun SRT riconosciuto: il soggetto segnalante pondera per il rischio le sue esposizioni cartolarizzate;

realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % o deduzione delle posizioni mantenute a norma dell'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa colonna riassume se è stato realizzato un trasferimento significativo e, in caso affermativo, con quali mezzi. La realizzazione dell'SRT determinerà il corretto trattamento ai fini della solvibilità da parte del cedente.

0070

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?

Conformemente alla definizione di “cartolarizzazione” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla definizione di “ricartolarizzazione” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicare il tipo di cartolarizzazione utilizzando le seguenti abbreviazioni:

cartolarizzazione;

ricartolarizzazione.

0075

CARTOLARIZZAZIONE STS

Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402

Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:

Y

– Sì;

N

– No

0446

CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Articoli 243, 270 e 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:

Y

- Sì;

N

- No.

“Sì” va indicato nei seguenti casi:

cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013

posizioni senior verso cartolarizzazioni STS nel bilancio ammissibili a tale trattamento a norma dell'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013

cartolarizzazioni sintetiche di PMI soggette a grandfathering a norma dell'articolo 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.

0076

TIPO DI MARGINE POSITIVO (EXCESS SPREAD)

Articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402

Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:

nessun margine positivo

margine positivo, importo fisso - meccanismo “use it or lose it”

margine positivo, importo fisso - trapped mechanism

margine positivo, importo variabile - meccanismo “use it or lose it”

margine positivo, importo variabile - trapped mechanism

0077

SISTEMA DI AMMORTAMENTO

Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:

Ammortamento sequenziale

Ammortamento proporzionale

Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Conforme ai criteri STS per le cartolarizzazioni nel bilancio

(articolo 26 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402).

Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Conforme ai criteri STS per le operazioni non ABCP

(orientamenti sui criteri STS per le operazioni non ABCP e articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402)

Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Non conforme

Altro sistema di ammortamento

0078

OPZIONI IN MATERIA DI GARANZIE

Articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402

Gli enti segnalano una delle seguenti opzioni per la copertura della garanzia dell'accordo sulla protezione del credito:

Garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %,

articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402

Garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402

Garanzie in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 2

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402

Garanzie in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 3

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402

Requisito soddisfatto in caso di investimenti in “credit linked note” emesse dal cedente

Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402

Nessuna garanzia, l'investitore beneficia di un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/2402

Nessuna garanzia, l'investitore beneficia di una controgaranzia di un soggetto cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402

Altri tipi di garanzie: titoli di debito non conformi all'articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402

Altri tipi di garanzie: contanti non conformi all'articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402

Nessuna garanzia, non conforme ai criteri STS per le cartolarizzazioni nel bilancio

Casi diversi da quelli in cui non vi è alcuna garanzia ma l'investitore beneficia di un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % o di una controgaranzia di un soggetto cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0040 è indicato “operazione sintetica”.

0080-0100

MANTENIMENTO

Articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402; nei casi in cui si applica l'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, si applica l'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione di tale regolamento applicabile il 31 dicembre 2018.

0080

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402:

 

A - sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): “il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori”;

 

V - sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;

 

B - esposizioni rotative: “in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

 

C - in bilancio: “il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione”;

 

D - prime perdite: “il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

 

E - esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni cui si applica l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;

 

U - non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l'ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.

0090

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

Il mantenimento di un interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di creazione).

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 0080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente).

0100

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni:

Y

- Sì;

N

- No.

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 0080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente).

0120-0130

PROGRAMMI NON ABCP

Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 0120, 0121 e 0130.

0120

DATA DI CREAZIONE (aaaa-mm-gg)

Il mese e l'anno della data di creazione della cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del portafoglio) sono indicati nel formato “mm/aaaa”.

Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0121

DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (aaaa-mm-gg)

Il mese e l'anno della data dell'ultima emissione di titoli nella cartolarizzazione sono indicati nel formato “aaaa-mm-gg”.

Il regolamento (UE) 2017/2402 si applica solo alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1° gennaio 2019. La data dell'ultima emissione di titoli determina se ciascuno schema di cartolarizzazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0130

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

Questa colonna contiene l'importo (calcolato sulla base delle esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di creazione della cartolarizzazione.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per le cartolarizzazioni di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0140-0225

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Nelle colonne da 0140 a 0225 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.

0140

IMPORTO COMPLESSIVO

Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0150

QUOTA DELL'ENTE (%)

Quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. La percentuale da segnalare in questa colonna è, per impostazione predefinita, il 100 %, salvo per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller. In tal caso il soggetto segnalante indica il proprio contributo attuale al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 0140 in termini relativi).

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0160

TIPO

Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da “mutui ipotecari residenziali” a “altre esposizioni all'ingrosso”) o passività (“obbligazioni garantite” e “altre passività”) del portafoglio cartolarizzato. L'ente seleziona una delle seguenti opzioni, considerando il valore dell'EAD più elevato:

 

Settore al dettaglio:

 

mutui ipotecari residenziali;

 

crediti su carta di credito;

 

prestiti al consumo;

 

prestiti a PMI (trattate come clienti al dettaglio);

 

altre esposizioni al dettaglio.

 

Settore all'ingrosso:

 

mutui ipotecari non residenziali;

 

locazione finanziaria (leasing);

 

prestiti a imprese;

 

prestiti a PMI (trattate come imprese);

 

crediti commerciali;

 

altre esposizioni all'ingrosso.

 

Passività:

 

obbligazioni garantite;

 

altre passività.

Se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi sopraelencati, l'ente indica il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.

Le passività dovrebbero essere intese come passività emesse originariamente dall'ente segnalante (cfr. sezione 3.2.1, punto 112, lettera b), del presente allegato).

0171

% di IRB NEL METODO APPLICATO

Questa colonna contiene informazioni sul metodo/sui metodi che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.

Gli enti segnalano la percentuale delle esposizioni cartolarizzate, misurata in base al valore dell'esposizione, cui è applicato il metodo basato sui rating interni alla data di riferimento per le segnalazioni.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività.

0180

NUMERO DI ESPOSIZIONI

Articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo SEC-IRBA alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano più del 95 % nella colonna 171). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.

Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). Questa colonna non è compilata se l'ente segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.

0181

ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)

Articolo 261, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Anche se l'ente non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente segnala il fattore “W” (relativo alle esposizioni sottostanti in stato di default) che deve essere calcolato conformemente all'articolo 261, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0190

PAESE

Gli enti inseriscono il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il portafoglio della cartolarizzazione comprende più paesi, l'ente indica il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica “altri paesi”.

0201

LGD (%)

La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (LGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0170). La LGD è calcolata a norma dell'articolo 259, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).

0202

EL (%)

La perdita attesa media ponderata per l'esposizione (EL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0171). In caso di attività cartolarizzate cui è applicato lo SA, la EL da indicare è costituita dalle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. La EL è calcolata secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).

0203

UL (%)

La perdita inattesa media ponderata per l'esposizione (UL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0170). La UL delle attività è pari all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio (RWEA) moltiplicato per 8 %. L'RWEA è calcolato secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).

0204

DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La durata media ponderata per l'esposizione (WAM) delle attività cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni è segnalata da tutti gli enti indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Gli enti calcolano la durata di ciascuna attività a norma dell'articolo 162, paragrafo 2, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza applicare il massimale di 5 anni.

0210

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013) relativi a perdite su crediti effettuati conformemente alla disciplina contabile applicabile al soggetto segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle attività acquistate in stato di default di cui all'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0221

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) KIRB

Questa colonna è compilata unicamente dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 171) e contiene informazioni sul KIRB di cui all'articolo 255 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il KIRB è espresso in percentuale (con due decimali).

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0222

% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB

I portafogli IRB ai sensi dell'articolo 242, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, su almeno il 95 % dell'importo delle esposizioni sottostanti (articolo 259, paragrafo 2, di tale regolamento).

0223

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa

Anche se non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente compila questa colonna. Questa colonna contiene informazioni sul KSA di cui all'articolo 255, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il KSA è espresso in percentuale (con due decimali).

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

0225

VOCI PER MEMORIA: RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE

Articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013

0230-0304

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza alla data di riferimento per le segnalazioni.

Per le cartolarizzazioni multi-seller è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante.

0230-0255

ELEMENTI IN BILANCIO

Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

0230-0232

SENIOR

0230

IMPORTO

Importo delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0231

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)

Punto di attacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0232 e 0252

CQS

Classi di merito di credito (CQS) previste per gli enti che applicano il SEC-ERBA (tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013). Queste colonne sono compilate per tutte le operazioni con rating, indipendentemente dal metodo applicato.

0240-0242

MEZZANINE

0240

IMPORTO

L'importo da segnalare comprende:

posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine ai sensi dell'articolo 242, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;

posizioni verso la cartolarizzazione aggiuntive che non sono definite all'articolo 242, punto 6, 17 o 18, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0241

NUMERO DI SEGMENTI

Numero di segmenti mezzanine.

0242

CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL SEGMENTO PIÙ SUBORDINATO

CQS, determinata in conformità della tabella 2 dell'articolo 263 e della tabella 3 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013, del segmento mezzanine più subordinato.

0250-0252

PRIME PERDITE

0250

IMPORTO

Importo del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 242, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0251

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)

Il punto di distacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

0252

CQS

0254-0255

ECCESSO DI GARANZIA E FONDI DI RISERVA FINANZIATI

Articolo 256, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Importi delle garanzie e dei fondi di riserva finanziati che non soddisfano la definizione di “segmento” di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402, ma considerati segmenti ai fini del calcolo dei punti di attacco e di distacco a norma dell'articolo 256, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0254

IMPORTO

0255

DI CUI: SCONTO SUL PREZZO D'ACQUISTO NON RIMBORSABILE

Articolo 2, punto 31, del regolamento (UE) 2017/2402.

Gli enti segnalano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile a norma dell'articolo 269 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 alla data di riferimento per le segnalazioni, rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite, come indicato al secondo comma. Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0040 è indicato “cartolarizzazione ammissibile di esposizioni deteriorate” o “cartolarizzazione non ammissibile di esposizioni deteriorate”

0260-0287

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati prima dell'applicazione dei fattori di conversione, ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

0260 - 0285

SENIOR/MEZZANINE/PRIME PERDITE

Qui si applicano gli stessi criteri di classificazione tra i segmenti e identificazione del punto di attacco, del numero di segmenti e del punto di distacco utilizzati per gli elementi in bilancio (cfr. istruzioni nelle colonne da 0230 a 0252).

0287

MARGINE POSITIVO SINTETICO

Articolo 242, punto 20, articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e articolo 256, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0110 è indicato “cedente”.

0290-0300

SCADENZA

0290

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data che cade per prima tra quelle indicate di seguito:

i)

la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (ai sensi dell'articolo 242, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;

ii)

la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.

Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevista. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

0291

OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE

Tipo di call pertinente per la prima data di chiusura prevista:

opzione clean-up call che soddisfa i requisiti dell'articolo 244, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013;

altra opzione clean-up call;

altro tipo di opzione call.

0300

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione).

Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

0302-0304

VOCI PER MEMORIA

0302

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di attacco del segmento più subordinato ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.

0303

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di distacco del segmento più senior ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.

0304

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%)

I cedenti, e soltanto loro, segnalano la perdita attesa (EL) più la perdita inattesa (UL) delle attività cartolarizzate trasferite a terzi in percentuale del totale della EL più la UL. Sono segnalate la EL e la UL delle esposizioni sottostanti, che sono poi assegnate tramite la cascata di cartolarizzazione ai rispettivi segmenti della cartolarizzazione. Per le banche che applicano lo SA, la EL è la rettifica di valore su crediti specifica delle attività cartolarizzate e la UL è il requisito patrimoniale delle esposizioni cartolarizzate.

3.8.4.   C 14.01 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS 2)

118.

Il modello SEC DETAILS 2 è compilato separatamente per i seguenti metodi:

1)

SEC-IRBA;

2)

SEC-SA;

3)

SEC-ERBA;

4)

1 250 %;

5)

metodo della valutazione interna;

6)

trattamento specifico per i segmenti senior delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate ammissibili.

Colonne

0010

CODICE INTERNO

Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione.

0020

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

Codice utilizzato per la registrazione legale della posizione verso la cartolarizzazione o dell'operazione di cartolarizzazione nel caso di diverse posizioni che possono essere segnalate nella stessa riga o, in sua mancanza, denominazione con la quale la posizione verso la cartolarizzazione o l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.

0310-0400

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.

0310-0330

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano qui gli stessi criteri utilizzati per le colonne 0230, 0240 e 0250 del modello C 14.00 ai fini della classificazione nei segmenti.

0340-0362

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano qui gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 0260 a 0287 del modello C 14.00 ai fini della classificazione nei segmenti.

0351 e 0361

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

% di ponderazione del rischio (RW) del garante ammissibile o % di ponderazione del rischio del corrispondente strumento che fornisce protezione del credito conformemente all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0362

MARGINE POSITIVO SINTETICO

Articolo 242, punto 20, articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e articolo 256, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0110 è indicato “cedente”.

0370-0400

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 0340-0361 in base a una ripartizione differente).

0370

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).

Conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati sostituti del credito diretti (DCS) i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:

garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;

lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.

0380

IRS / CRS

IRS significa “contratti swap su tassi di interesse”; CRS significa “contratti swap su valuta”. Tali derivati sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.

0390

LINEE DI LIQUIDITÀ

Linee di liquidità ai sensi dell'articolo 242, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0400

ALTRO

Elementi fuori bilancio restanti.

0411

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0180 del modello CR SEC.

0420

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0190 del modello CR SEC.

In questa colonna è segnalato un importo negativo.

0430

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni sull'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l'RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 0570 del MKR SA SEC o le colonne 0410 e 0420 (la pertinente per il requisito di fondi propri) del MKR SA CTP.

0431

(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articoli 267 e 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

0432

(–) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

Articoli 268 e 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

0440

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni sull'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l'RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 0601 del MKR SA SEC o la colonna 0450 del MKR SA CTP.

0447-0448

VOCI PER MEMORIA

0447

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA

Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna è compilata solo per le operazioni con rating prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-ERBA.

0448

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA

Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna è compilata prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-SA.

0450-0470

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

0450

CTP O NON CTP?

Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:

 

“CTP” - portafoglio di negoziazione di correlazione;

 

“Non-CTP”.

0460-0470

POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE

Cfr., rispettivamente, le colonne 0050/0060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.

3.9.   RISCHIO DI CONTROPARTE (CCR)

3.9.1.   Ambito di applicazione dei modelli per il rischio di controparte

119.

I modelli per il rischio di controparte riguardano le informazioni sulle esposizioni soggette al rischio di controparte in applicazione della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

120.

I modelli escludono i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (articolo 92, paragrafo 3, lettera d), e parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013), che sono segnalati nel modello per il rischio di CVA.

121.

Salvo diversa indicazione, le esposizioni soggette al rischio di controparte verso controparti centrali (parte tre, titolo II, capo 4 e capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013) dovrebbero essere incluse nei dati del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia i contributi al fondo di garanzia calcolati conformemente agli articoli da 307 a 310 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono segnalati nei modelli per il rischio di controparte, ad eccezione del modello C 34.10, in particolare delle righe corrispondenti. In generale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei contributi al fondo di garanzia sono segnalati direttamente nel modello C 02.00, riga 0460.

3.9.2.   C 34.01 - Entità delle operazioni su derivati

3.9.2.1.   Osservazioni di carattere generale

122.

Conformemente all'articolo 273 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché l'entità delle sue operazioni in bilancio e fuori bilancio su derivati sia rispettivamente pari o inferiore a soglie predefinite. La valutazione corrispondente deve essere effettuata mensilmente utilizzando i dati dell'ultimo giorno del mese. Questo modello fornisce le informazioni sul rispetto di tali soglie e, più in generale, informazioni importanti sull'entità delle operazioni su derivati.

123.

Il mese 1, il mese 2 e il mese 3 si riferiscono rispettivamente al primo, al secondo e all'ultimo mese del trimestre segnalato. Le informazioni sono segnalate solo per i fine mese dopo il 28 giugno 2021.

3.9.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010, 0040, 0070

POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI

Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

È segnalata la somma dei valori assoluti di mercato delle posizioni lunghe in derivati all'ultimo giorno del mese.

0020, 0050,

0080

POSIZIONI CORTE IN DERIVATI

Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

È segnalata la somma dei valori assoluti di mercato delle posizioni corte in derivati all'ultimo giorno del mese.

0030, 0060,

0090

TOTALE

Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

La somma del valore assoluto delle posizioni lunghe in derivati e del valore assoluto delle posizioni corte in derivati.


Righe

0010

Entità delle operazioni su derivati

Articolo 273 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Sono inclusi tutti i derivati in bilancio e fuori bilancio, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.

0020

Derivati in bilancio e fuori bilancio

Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013

È segnalato il valore di mercato totale delle posizioni in bilancio e fuori bilancio in strumenti derivati all'ultimo giorno del mese. Se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a tale data, gli enti adottano un fair value (valore equo) per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il fair value (valore equo) di una posizione non sono disponibili a tale data, gli enti adottano il più recente tra il valore di mercato o il fair value (valore equo) per tale posizione.

0030

(-) Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione

Articolo 273 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il valore totale di mercato dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.

0040

Attività totali

Le attività totali conformemente ai principi contabili applicabili.

Per la segnalazione su base consolidata l'ente segnala le attività totali secondo l'ambito del consolidamento prudenziale conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Percentuale delle attività totali

Rapporto da calcolare prendendo in considerazione l'entità delle operazioni su derivati (riga 0010) divisa per le attività totali (riga 0040).

DEROGA A NORMA DELL'ARTICOLO 273 BIS, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

0060

Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'approvazione dell'autorità competente?

Articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti che superano le soglie per l'utilizzo di un metodo semplificato per il rischio di controparte ma che utilizzano ancora una di esse sulla base dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano (con Sì/No) se soddisfano tutte le condizioni di tale articolo.

Questa voce è segnalata solo dagli enti che applicano la deroga conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Metodo di calcolo dei valori dell'esposizione a livello consolidato

Articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Il metodo per calcolare i valori dell'esposizione delle posizioni in derivati su base consolidata, utilizzato anche a livello individuale a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013:

OEM: metodo dell'esposizione originaria

SA-CCR semplificato: metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte

Questa voce è segnalata solo dagli enti che applicano la deroga conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.9.3.   C 34.02 — Esposizioni soggette al CCR in base al metodo

3.9.3.1.   Osservazioni di carattere generale

124.

Gli enti compilano il modello separatamente per tutte le esposizioni soggette al CCR e per tutte le esposizioni soggette al CCR escluse le esposizioni verso controparti centrali (CCP) come definite ai fini del modello C 34.10.

3.9.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

NUMERO DI CONTROPARTI

Numero di singole controparti nei confronti delle quali l'ente ha esposizioni soggette al CCR.

0020

NUMERO DI OPERAZIONI

Numero di operazioni soggette al rischio di controparte alla data di riferimento per le segnalazioni. Si noti che per le CCP i numeri riguardanti l'attività non dovrebbero comprendere gli afflussi e i deflussi, bensì le posizioni complessive nel portafoglio CCR alla data di riferimento per le segnalazioni. Inoltre uno strumento derivato o una SFT che è suddiviso in due o più gambe (almeno) ai fini della modellizzazione è comunque considerato come un'unica operazione.

0030

IMPORTI NOZIONALI

Somma degli importi nozionali per i derivati e per le SFT prima di qualsiasi compensazione e senza rettifiche conformemente all'articolo 279 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

Articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV positivo ai sensi dell'articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

Articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV negativo ai sensi dell'articolo 272, punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

MARGINE DI VARIAZIONE (VM), RICEVUTO

Articolo 275, paragrafi 2 e 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma degli importi dei margini di variazione (VM) di tutti gli accordi di garanzia (margin agreement) per i quali è ricevuto il VM, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

MARGINE DI VARIAZIONE (VM), FORNITO

Articolo 275, paragrafi 2 e 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma degli importi dei margini di variazione (VM) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è fornito il VM, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), RICEVUTO

Articolo 272, punto 12 bis, articolo 275, paragrafo 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma degli importi netti indipendenti delle garanzie (NICA) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è ricevuto il NICA, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090

IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), FORNITO

Articolo 272, punto 12 bis, articolo 275, paragrafo 3, e articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013

Somma degli importi netti indipendenti delle garanzie (NICA) di tutti gli accordi di garanzia per i quali è fornito il NICA, calcolati conformemente all'articolo 276 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0100

COSTO DI SOSTITUZIONE (RC)

Articoli 275, 281 e 282 del regolamento (UE) n. 575/2013

Il costo di sostituzione (RC) per insieme di attività soggette a compensazione è calcolato conformemente:

all'articolo 282, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo dell'esposizione originaria,

all'articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR semplificato,

all'articolo 275 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR.

L'ente segnala la somma dei costi di sostituzione degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga.

0110

ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)

Articoli 278, 281 e 282 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'esposizione potenziale futura (PFE) per insieme di attività soggette a compensazione è calcolata conformemente:

all'articolo 282, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo dell'esposizione originaria,

all'articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR semplificato,

all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il metodo SA-CCR.

L'ente segnala la somma di tutte le esposizioni potenziali future degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga.

0120

ESPOSIZIONE CORRENTE

Articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'esposizione corrente per insieme di attività soggette a compensazione è pari al valore definito all'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'ente segnala la somma di tutte le esposizioni correnti degli insiemi di attività soggette a compensazione nella rispettiva riga.

0130

ESPOSIZIONE ATTESA POSITIVA EFFETTIVA (EPE EFFETTIVA)

Articolo 272, punto 22, e articolo 284, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'EPE effettiva per insieme di attività soggette a compensazione è definita all'articolo 272, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è calcolata conformemente all'articolo 284, paragrafo 6, di tale regolamento.

L'ente segnala la somma di tutte le EPE effettive applicate per la determinazione dei requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'EPE effettiva calcolata utilizzando i dati di mercato correnti, o l'EPE effettiva calcolata utilizzando una calibrazione di stress, se ciò determina un requisito di fondi propri più elevato.

0140

ALFA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE A FINI REGOLAMENTARI

Articolo 274, paragrafo 2, articolo 282, paragrafo 2, articolo 281, paragrafo 1, articolo 284, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013

Il valore di α è fissato a 1,4 nelle righe per OEM, SA-CCR semplificato e SA-CCR conformemente all'articolo 282, paragrafo 2, all'articolo 281, paragrafo 1, e all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del metodo dei modelli interni, il valore α può essere o 1,4 o diverso quando le autorità competenti richiedono un α più elevato conformemente all'articolo 284, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o consentono agli enti di utilizzare stime interne conformemente all'articolo 284, paragrafo 9, di tale regolamento.

0150

VALORE DELL'ESPOSIZIONE PRE-CRM

Il valore dell'esposizione pre-CRM per gli insiemi di attività soggette a compensazione del CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dell'effetto della compensazione, ma senza tener conto di eventuali altre tecniche di attenuazione del rischio di credito (ad esempio garanzie fornite come margine).

Nel caso delle SFT, la componente in titoli non è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in caso di ricevimento di una garanzia reale e pertanto non diminuisce il valore dell'esposizione. Al contrario la componente in titoli delle SFT è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in modo regolare in caso di fornitura di una garanzia reale.

Inoltre le operazioni assistite da garanzia reale sono trattate come non garantite, ossia non si applicano effetti di marginazione.

Il valore dell'esposizione pre-CRM per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il valore dell'esposizione pre-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni pre-CRM nella rispettiva riga.

0160

VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM

Il valore dell'esposizione post-CRM per gli insiemi di attività soggette a compensazione del CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, avendo applicato tecniche CRM a norma della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento.

Il valore dell'esposizione post-CRM per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il valore dell'esposizione post-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni post-CRM nella rispettiva riga.

0170

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Valore dell'esposizione per gli insiemi di attività soggette a compensazione CCR calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è l'importo rilevante per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e considerando la deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, di tale regolamento.

Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione in ogni metodo CCR che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte.

L'ente segnala la somma di tutti i valori delle esposizioni nella rispettiva riga.

0180

Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR

Valore dell'esposizione per il CCR delle posizioni trattate con il metodo standardizzato per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0190

Posizioni trattate con il metodo CR IRB

Valore dell'esposizione per il CCR delle posizioni trattate con il metodo IRB per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0200

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per il CCR di cui all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolati conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3.

Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210

Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo standardizzato per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo corrisponde a quello da includere nella colonna 0220 del modello C 07.00 per le posizioni soggette a CCR.

0220

Posizioni trattate con il metodo CR IRB

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo IRB per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo corrisponde a quello da includere nella colonna 0260 del modello C 08.01 per le posizioni soggette a CCR.


Riga

0010

METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (PER DERIVATI)

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo semplificato per il calcolo del valore dell'esposizione può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO PER IL CCR (SA-CCR SEMPLIFICATO PER I DERIVATI)

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo standardizzato semplificato per il calcolo del valore dell'esposizione può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

METODO STANDARDIZZATO PER IL CCR (SA-CCR PER I DERIVATI)

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per i quali l'ente calcola il valore dell'esposizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

METODO DEI MODELLI INTERNI (PER DERIVATI E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SFT))

Derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per i quali l'ente è stato autorizzato a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 0070 e pertanto non figurano in questa riga.

0060

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.

I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 0070; pertanto non sono inclusi in questa riga.

0070

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

Articolo 272, punti 11 e 25, del regolamento (UE) n. 575/2013

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di diverse categorie di prodotti (articolo 272, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali l'ente è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM.

0080

METODO SEMPLIFICATO PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)

Articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013

Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini per le quali l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 anziché alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2.

0090

METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)

Articoli 220 e 223 del regolamento (UE) n. 575/2013

Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini per le quali l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 anziché alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2.

0100

VAR PER LE SFT

Articolo 221 del regolamento (UE) n. 575/2013

Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o operazioni di marginazione, o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni su derivati per le quali, conformemente all'articolo 221 del regolamento (UE) n. 575/2013 e previa autorizzazione dell'autorità competente, il valore dell'esposizione è calcolato utilizzando un metodo basato su modelli interni che tiene conto degli effetti di correlazione tra posizioni in titoli soggette all'accordo quadro di compensazione, nonché della liquidità degli strumenti in questione.

0110

TOTALE

0120

di cui: Posizioni con SWWR

Articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013

Esposizioni soggette al CCR per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole (SWWR) conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130

Attività coperta da accordo di garanzia (margin agreement)

Articolo 272, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

Esposizioni soggette al CCR coperte da accordo di garanzia (margin agreement), ossia insiemi di attività soggette a compensazione coperte da un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 272, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0140

Attività non coperta da accordo di garanzia (margin agreement)

Esposizioni soggette al CCR non rientranti nella colonna 0130.

3.9.4.   C 34.03 - Esposizioni soggette al CCR trattate con metodi standardizzati: SA-CCR e SA-CCR semplificato

3.9.4.1.   Osservazioni di carattere generale

125.

Il modello è utilizzato separatamente per segnalare le esposizioni soggette al CCR calcolate con il metodo SA-CCR o il metodo SA-CCR semplificato, a seconda dei casi.

3.9.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

VALUTA

Per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse, è segnalata la valuta di denominazione dell'operazione.

Per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, è segnalata la valuta di denominazione di una delle due componenti dell'operazione. Gli enti inseriscono le valute nella coppia di valute in ordine alfabetico, ad esempio per dollaro USA/Euro, compilare questa colonna con EUR e la colonna 0020 con USD.

Devono essere utilizzati i codici ISO della valuta.

0020

SECONDA VALUTA NELLA COPPIA

Per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, è segnalata la valuta di denominazione dell'altra componente dell'operazione (rispetto a quella considerata nella colonna 0010). Gli enti inseriscono le valute nella coppia di valute in ordine alfabetico, ad esempio per dollaro USA/Euro, compilare questa colonna con USD e la colonna 0010 con EUR.

Devono essere utilizzati i codici ISO della valuta.

0030

NUMERO DI OPERAZIONI

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02.

0040

IMPORTI NOZIONALI

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02.

0050

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutti gli insiemi di attività coperte con CMV positivo nella rispettiva categoria di rischio.

Il CMV a livello dell'insieme di attività coperte è determinato compensando i valori di mercato positivi e negativi delle operazioni all'interno di un insieme di attività coperto al lordo delle garanzie reali detenute o fornite.

0060

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutti gli insiemi di attività coperte con CMV negativo nella rispettiva categoria di rischio.

Il CMV a livello dell'insieme di attività coperte è determinato compensando i valori di mercato positivi e negativi delle operazioni all'interno di un insieme di attività coperto al lordo delle garanzie reali detenute o fornite.

0070

MAGGIORAZIONE

Articoli da 280 bis a 280 septies e articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala la somma di tutte le maggiorazioni nel rispettivo insieme di attività coperte/categoria di rischio.

La maggiorazione per categoria di rischio utilizzata per determinare l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione conformemente all'articolo 278, paragrafo 1, o all'articolo 281, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies di tale regolamento. Per il metodo SA-CCR semplificato si applicano le disposizioni dell'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.


Righe

0050, 0120, 0190, 0230, 0270, 0340

CATEGORIE DI RISCHIO

Articoli 277 e 277 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

Le operazioni sono classificate in base alla categoria di rischio cui appartengono conformemente all'articolo 277, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'assegnazione agli insiemi di attività coperte in base alla categoria di rischio è effettuata conformemente all'articolo 277 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per il metodo SA-CCR semplificato si applicano le disposizioni dell'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020-0040

Di cui associate a più di una categoria di rischio

Articolo 277, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Operazioni su derivati con più di un fattore di rischio significativo attribuito a due (0020), tre (0030) o più di tre (0040) categorie di rischio sulla base del fattore di rischio più rilevante per ciascuna categoria di rischio, conformemente all'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 277, paragrafo 5, di tale regolamento.

Da 0070 a 0110 e da 0140 a 0180

Principale valuta e coppia di valute

La classificazione è effettuata sulla base del CMV del portafoglio dell'ente rientrante nell'ambito di applicazione del metodo SA-CCR o SA-CCR semplificato, a seconda dei casi, per le operazioni associate rispettivamente alla categoria del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio.

Ai fini della classificazione, il valore assoluto del CMV delle posizioni è sommato.

0060, 0130, 0200, 0240, 0280

Associazione esclusiva

Articolo 277, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Operazioni su derivati associate esclusivamente ad una categoria di rischio conformemente all'articolo 277, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono escluse le operazioni associate a diverse categorie di rischio conformemente all'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0210, 0250

Operazioni single-name

Operazioni single-name associate rispettivamente alla categoria del rischio di credito e del rischio azionario.

0220, 0260

Operazioni multi-name

Operazioni multi-name associate rispettivamente alla categoria del rischio di credito e del rischio azionario.

0290-0330

Insiemi di attività coperte nella categoria del rischio di posizione in merci

Operazioni su derivati associate alla categoria del rischio di posizione in merci di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.9.5.   C 34.04 - Esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo dell'esposizione originaria (OEM)

3.9.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0020

Le istruzioni per le colonne 0010 e 0020 sono quelle fornite per il modello C 34.02.

0030

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutte le operazioni con CMV positivo nella rispettiva categoria di rischio.

0040

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutte le operazioni con CMV negativo nella rispettiva categoria di rischio.

0050

ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)

L'ente segnala la somma delle PFE per tutte le operazioni appartenenti alla stessa categoria di rischio.

Righe

0020-0070

CATEGORIE DI RISCHIO

Operazioni su derivati associate alle categorie di rischio di cui all'articolo 282, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

3.9.6.   C 34.05 - Esposizioni soggette al CCR trattate con il metodo dei modelli interni (IMM)

3.9.6.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

00010-0080

COPERTE DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)

Cfr. istruzioni relative alla riga 0130 del modello C 34.02.

0090-0160

NON COPERTE DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)

Cfr. istruzioni relative alla riga 0140 del modello C 34.02.

0010,0090

NUMERO DI OPERAZIONI

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02.

0020,0100

IMPORTI NOZIONALI

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02.

0030,0110

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) di tutte le operazioni con CMV positivo appartenenti alla stessa classe di attività.

0040,0120

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

Somma dei valori di mercato correnti (CMV) assoluti di tutte le operazioni con CMV negativo appartenenti alla stessa classe di attività.

0050,0130

ESPOSIZIONE CORRENTE

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0120 del modello C 34.02.

0060,0140

ESPOSIZIONE ATTESA POSITIVA EFFETTIVA (EPE EFFETTIVA)

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0130 del modello C 34.02.

0070,0150

EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS

Articolo 284, paragrafo 6, e articolo 292, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'EPE effettiva sotto stress è calcolata per analogia con l'EPE effettiva (articolo 284, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), ma utilizzando una calibrazione di stress conformemente all'articolo 292, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080, 0160, 0170

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02.


Riga

Spiegazione

0010

TOTALE

Articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala le informazioni pertinenti relative a derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione calcolato utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente all'articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0020

di cui: Posizioni con SWWR

Cfr. istruzioni relative alla riga 0120 del C 34.02.

0030

Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo standardizzato per il CR

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0180 del C 34.02.

0040

Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo CR IRB

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0190 del C 34.02.

0050-0110

DERIVATI OTC

L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati OTC o operazioni con regolamento a lungo termine per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per le diverse classi di attività in relazione al sottostante (tasso di interesse, valuta, credito, azioni, merce o altro).

0120-0180

DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA

L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati negoziati in borsa o operazioni con regolamento a lungo termine per i quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per le diverse classi di attività in relazione al sottostante (tasso di interesse, valuta, credito, azioni, merce o altro).

0190-0220

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI

L'ente segnala le informazioni pertinenti riguardanti gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT per le quali è stato autorizzato a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM ripartito per tipo di sottostante nella componente titoli dell'SFT (obbligazioni, azioni o altro).

0230

INSIEMI DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE TRA PRODOTTI DIFFERENTI

Cfr. istruzioni relative alla riga 0070 del C 34.02.

3.9.7.   C 34.06 - Principali venti controparti

3.9.7.1.   Osservazioni di carattere generale

126.

Gli enti segnalano le informazioni sulle principali 20 controparti con le quali hanno le esposizioni soggette al CCR più elevate. La classificazione è effettuata utilizzando i valori delle esposizioni al CCR, segnalati nella colonna 0120 di questo modello, di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con le rispettive controparti. Le esposizioni intragruppo o altre esposizioni che danno origine a un rischio di controparte ma per le quali gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio pari a zero ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, continuano a essere prese in considerazione nel determinare l'elenco delle principali 20 controparti.

127.

Gli enti che applicano il metodo standardizzato (SA-CCR) o il metodo dei modelli interni (IMM) per il calcolo delle esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano tale modello su base trimestrale. Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato o il metodo dell'esposizione originaria (OEM) per il calcolo delle esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 compilano tale modello su base semestrale. Istruzioni relative a posizioni specifiche.

3.9.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0011

NOME

Denominazione della controparte

0020

CODICE

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti e le imprese di assicurazione il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice non-LEI. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente nei modelli e nel tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0030

TIPO DI CODICE

L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 come “codice LEI” o “codice nazionale”.

Indicare sempre il tipo di codice.

0035

CODICE NAZIONALE

L'ente può altresì segnalare il codice nazionale quando segnala il codice LEI come identificativo nella colonna 0020 “Codice”.

0040

SETTORE DELLA CONTROPARTE

Un settore è scelto per ciascuna controparte sulla base delle seguenti classi di settori economici FINREP (cfr. allegato V, parte 3, del presente regolamento di esecuzione):

i)

banche centrali;

ii)

amministrazioni pubbliche;

iii)

enti creditizi;

iv)

imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013;

v)

altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento);

vi)

società non finanziarie.

0050

TIPO DI CONTROPARTE

L'ente indica il tipo di controparte che può essere:

QCCP: quando la controparte è una CCP qualificata;

NON QCCP: quando la controparte è una CCP non qualificata;

NON CCP: quando la controparte non è una CCP.

0060

RESIDENZA DELLA CONTROPARTE

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nel vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti, come modificato).

0070

NUMERO DI OPERAZIONI

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello C 34.02.

0080

IMPORTI NOZIONALI

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello C 34.02.

0090

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), positivo

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello C 34.02.

L'ente segnala la somma degli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV positivi se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte.

0100

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), negativo

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello C 34.02.

L'ente segnala la somma assoluta degli insiemi di attività soggette a compensazione con CMV negativi se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte.

0110

VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0160 del modello C 34.02.

L'ente segnala la somma dei valori delle esposizioni dell'insieme di attività soggette a compensazione post-CRM se esistono più insiemi di attività soggette a compensazione per la stessa controparte.

0120

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02.

0130

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0200 del modello C 34.02.

3.9.8.   C 34.07 - Metodo IRB - Esposizioni soggette al CCR in base alla classe di esposizioni e alla scala di PD

3.9.8.1.   Osservazioni di carattere generale

128.

Questo modello è compilato dagli enti che utilizzano il metodo IRB avanzato o di base per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

129.

Il modello è compilato separatamente per il totale di tutte le classi di esposizioni e per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono escluse le esposizioni compensate tramite una CCP.

130.

Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

“NO” = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

“SÌ” = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

3.9.8.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

Valore dell'esposizione

Valore dell'esposizione (cfr. istruzioni relative alla colonna 0170 del modello C 34.02), ripartito in base alla scala di PD data

0020

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Media delle PD di singole classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione definito nella colonna 0010

0030

Numero di debitori

Il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria della scala di PD fissata, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero di diversi prestiti o esposizioni concessi

Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0040

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Media delle LGD delle classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna 0010

La LGD segnalata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, come specificato nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se del caso. In particolare, per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 175 e dell'articolo 181, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD segnalata corrisponde alla stima della LGD in stato di default.

0050

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

Media delle durate del debitore in anni ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna 0010

La durata segnalata è determinata conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

Importi dell'esposizione ponderati per il rischio

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, così come definiti all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le posizioni i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali il valore dell'esposizione soggetta al CCR è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento.

Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio

Rapporto tra gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio (segnalati nella colonna 0060) e il valore dell'esposizione (segnalata nella colonna 0010)


Righe

0010-0170

Scala di PD

Le esposizioni soggette al CCR (determinate a livello di controparte) sono assegnate a una categoria appropriata della scala di PD fissata sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto di sostituzioni dovute all'esistenza di una garanzia o di un derivato su crediti). Gli enti associano ciascuna esposizione alla scala di PD indicata nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %.

3.9.9.   C 34.08 - Composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR

3.9.9.1.   Osservazioni di carattere generale

131.

Questo modello è compilato con il fair value (valore equo) delle garanzie reali (fornite o ricevute) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a operazioni su derivati, operazioni con regolamento a lungo termine o operazioni di finanziamento tramite titoli, a prescindere dal fatto che le operazioni siano compensate o meno tramite una CCP e che le garanzie reali siano o meno fornite a una CCP.

3.9.9.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0080

Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati

Gli enti segnalano le garanzie reali (comprese quelle sotto forma di margine iniziale e margine di variazione) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 o a un'operazione con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, dello stesso regolamento che non sono ammissibili come SFT.

0090-0180

Garanzie reali utilizzate in SFT

Gli enti segnalano le garanzie reali (compresi il margine iniziale e il margine di variazione, nonché le garanzie reali che appaiono come titoli nell'SFT) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a SFT o a un'operazione con regolamento a lungo termine non ammissibile come derivato.

0010, 0020, 0050, 0060, 0090, 0100, 0140, 0150

Separate

Articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano le garanzie reali detenute in modo che non siano aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ulteriormente ripartite in garanzie reali che appaiono sotto forma di margine iniziale o margine di variazione.

0030, 0040, 0070, 0080, 0110, 0120, 0130, 0160, 0170, 0180

Non separate

Articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano le garanzie reali non detenute in modo che non siano aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ulteriormente ripartite in margine iniziale, margine di variazione e titoli SFT.

0010, 0030, 0050, 0070, 0090, 0110, 0140, 0160

Margine iniziale

Articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute o fornite come margine iniziale (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013).

0020, 0040, 0060, 0080, 0100, 0120, 0150, 0170

Margine di variazione

Gli enti segnalano il fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute o fornite come margine di variazione.

0130, 0180

Titoli della SFT

Gli enti segnalano i fair value (valore equo) delle garanzie reali che appaiono come titoli nelle SFT (ad esempio la componente titoli dell'SFT ricevuta per la colonna 0130 o fornita per la colonna 0180).


Righe

0010-0080

Tipo di garanzia reale

Ripartizione in base ai diversi tipi di garanzie reali

3.9.10.   C 34.09 - Esposizioni in derivati su crediti

3.9.10.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0040

PROTEZIONE IN FORMA DI DERIVATI SU CREDITI

Protezione in forma di derivati su crediti acquistata o venduta

0010, 0020

IMPORTI NOZIONALI

Somma degli importi nozionali dei derivati prima di qualsiasi compensazione, ripartiti per tipo di prodotto

0030, 0040

FAIR VALUE (VALORI EQUI)

Somma dei fair value (valore equo) ripartiti in base alla protezione acquistata e venduta


Righe

0010-0050

Tipo di prodotto

Ripartizione dei tipi di prodotti derivati su crediti

0060

TOTALE

Somma di tutti i tipi di prodotti

0070, 0080

Fair value (valori equi)

Fair value (valori equi) ripartiti per tipo di prodotto, attività (fair value positivi) e passività (fair value negativi)

3.9.11.   C 34.10 — Esposizioni verso CCP

3.9.11.1.   Osservazioni di carattere generale

132.

Gli enti segnalano le informazioni relative alle esposizioni verso CCP, ossia ai contratti e alle operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, fintantoché sono in essere con una CCP, e alle esposizioni derivanti da operazioni relative a CCP, conformemente all'articolo 300, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento.

3.9.11.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Valore dell'esposizione per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 calcolato conformemente ai metodi pertinenti stabiliti in tale capo e in particolare nella sezione 9.

Il valore dell'esposizione segnalato è l'importo rilevante per il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 497 dello stesso regolamento durante il periodo transitorio previsto in tale articolo.

Un'esposizione può essere un'esposizione da negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del regolamento (UE) 575/2013.

0020

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 497 di tale regolamento durante il periodo transitorio previsto da tale articolo


Righe

0010-0100

CCP qualificata (QCCP)

Una controparte centrale qualificata o “QCCP” ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) 575/2013

0070, 0080

0170, 0180

Margine iniziale

Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08.

Ai fini di questo modello, il margine iniziale non include i contributi a una CCP per gli accordi di mutua condivisione delle perdite (ossia, nei casi in cui una CCP utilizzi il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, esso è trattato come esposizione al fondo di garanzia).

0090, 0190

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

Articoli 308 e 309 del regolamento (UE) n. 575/2013; fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del regolamento (UE) 575/2013; il contributo al fondo di garanzia di una CCP versato dall'ente

0100, 0200

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

Articoli 309 e 310 del regolamento (UE) n. 575/2013; fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del regolamento (UE) 575/2013.

Gli enti segnalano i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.

0070, 0170

Separati

Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08.

0080, 0180

Non separati

Cfr. le istruzioni per il modello C 34.08.

3.9.12.   C 34.11 - Prospetti degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni (RWEA) soggette al CCR nell'ambito dell'IMM

3.9.12.1.   Osservazioni di carattere generale

133.

Gli enti che utilizzano l'IMM per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo del rischio di credito utilizzato per determinare i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio, compilano questo modello con il prospetto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati e delle SFT nell'ambito di applicazione dell'IMM differenziati per fattori chiave e basati su stime ragionevoli.

134.

Gli enti che compilano questo modello con frequenza trimestrale compilano solo la colonna 0010. Gli enti che compilano questo modello con frequenza annuale compilano solo la colonna 0020.

135.

Da questo modello sono esclusi gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013).

3.9.12.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010, 0020

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, così come definiti all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le posizioni i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali l'ente è stato autorizzato a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, di tale regolamento

Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.


Righe

0010

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento precedente

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni

0020

Dimensione delle attività

Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a variazioni delle dimensioni e della composizione del portafoglio derivanti dalla normale attività operativa (compresa la creazione di nuove attività e le esposizioni in scadenza) ma escluse le variazioni di dimensione del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti

0030

Qualità creditizia delle controparti

Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a variazioni della qualità valutata delle controparti dell'ente misurata nell'ambito del quadro del rischio di credito, qualunque sia il metodo utilizzato dall'ente. Questa riga comprende anche le potenziali variazioni dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute ai modelli IRB quando l'ente utilizza il metodo IRB.

0040

Aggiornamenti del modello (solo IMM)

Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute all'attuazione del modello, a modifiche dell'ambito di applicazione del modello o ad eventuali modifiche volte a ovviare alle debolezze del modello

Questa riga si riferisce solo alle modifiche del modello IMM.

0050

Metodologia e politica (solo IMM)

Variazioni dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio (positive o negative) dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica di regolamentazione, come i nuovi regolamenti (solo nel modello IMM)

0060

Acquisizioni e dismissioni

Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute a modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti

0070

Oscillazioni del cambio

Variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovute ad oscillazioni della conversione in valuta

0080

Altro

Questa categoria è utilizzata per riflettere le variazioni (positive o negative) dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio che non possono essere attribuite alle suddette categorie.

0090

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento corrente

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del periodo di riferimento corrente

4.   MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1.   C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1   Osservazioni di carattere generale

136.

Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L'ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”.

137.

Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell'esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell'“invarianza” se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

138.

Se un ente può dimostrare all'autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l'utilizzo della media triennale per il calcolo dell'indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l'autorità competente può autorizzare l'ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L'autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all'ente di modificare il calcolo. L'ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell'indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

139.

Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l'importo dell'indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l'importo dei prestiti e degli anticipi (quest'ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l'importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l'effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.

140.

Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.

141.

Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0030

INDICATORE RILEVANTE

Gli enti che utilizzano l'indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l'indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 0010 a 0030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

Di seguito, il termine “indicatore rilevante” si riferisce alla “somma degli elementi” alla fine dell'esercizio finanziario di cui al punto 1 della tabella 1 dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se l'ente dispone di dati sull'“indicatore rilevante” relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne del modello in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 0030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono inserite nella colonna 0020 (stima dell'anno successivo) e nella colonna 0010 (stima dell'anno + 2).

L'ente che non dispone di dati storici sull'“indicatore rilevante” può utilizzare stime aziendali prospettiche.

0040-0060

PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)

In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio” di cui all'articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Detti importi servono per il calcolo dell'indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo standardizzato alternativo (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013).

Per la linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” sono inclusi anche i titoli detenuti all'esterno del portafoglio di negoziazione.

0070

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Il requisito di fondi propri si calcola in base ai metodi applicati e conformemente agli articoli da 312 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo risultante è segnalato nella colonna 0070.

0071

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO

Articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Requisiti di fondi propri nella colonna 0070 moltiplicati per 12,5.

0080

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

Se è stato autorizzato l'utilizzo del metodo AMA a livello consolidato (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013), conformemente all'articolo 312, paragrafo 2, di tale regolamento, il capitale di copertura del rischio operativo è ripartito tra i diversi soggetti del gruppo sulla base della metodologia applicata dagli enti per tener conto degli effetti della diversificazione nel sistema di misurazione del rischio utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE. Il risultato di tale ripartizione è segnalato in questa colonna.

0090-0120

VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

0090

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).

0100

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013).

0110

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

L'effetto della diversificazione riportato in questa colonna è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di “dipendenza perfetta”) e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una “dipendenza meno che perfetta” tra le classi di rischio). La situazione di “dipendenza perfetta” si verifica nel “caso normale”, ossia se l'ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, se calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l'ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal “caso normale”, e il capitale secondo il metodo AMA ottenuto dopo l'applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la “capacità di diversificazione” del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l'insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l'importo di cui l'assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.

0120

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

In questa colonna è segnalato l'impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013.


Righe

0010

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0020

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli 317, 318 e 319 del regolamento (UE) n. 575/2013).

0030-0100

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

In caso di uso del metodo TSA l'indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 0030 a 0100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all'articolo 318 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0110-0120

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del regolamento (UE) n. 575/2013) riportano l'indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 0030 a 0050 e da 0080 a 0100, nonché nelle righe 0110 e 0120 per le linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio”.

Le righe 110 e 120 riportano l'importo dell'indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra l'importo relativo alla linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” e gli importi relativi alla linea di business “servizi bancari al dettaglio” (articolo 319 del regolamento (UE) n. 575/2013). Vi possono essere importi nelle righe relative ai “servizi bancari a carattere commerciale” e ai “servizi bancari al dettaglio” sia per il metodo TSA (righe 0060 e 0070) sia per il metodo ASA (righe 0110 e 0120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l'ente impresa madre applica il metodo ASA.

0130

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli 321, 322 e 323 del regolamento (UE) n. 575/2013).

In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono riportate informazioni sull'indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

4.2.   RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1.   Osservazioni di carattere generale

142.

Il modello C 17.01 (OPR DETAILS 1) riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall'ente nell'ultimo anno per tipologie di eventi e linee di business. Il modello C 17.02 (OPR DETAILS 2) fornisce informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno.

143.

Le perdite per rischio operativo che sono collegate al rischio di credito e soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di credito (eventi di rischio operativo di confine con i rischi di credito) non sono considerate né nel modello C 17.01 né nel modello C 17.02.

144.

In caso di uso combinato di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo in conformità dell'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013, le perdite e i recuperi registrati dall'ente sono segnalati nei modelli C 17.01 e C 17.02, indipendentemente dal metodo applicato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

145.

Per “perdita lorda” si intende la perdita, di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, dovuta ad una tipologia di evento di rischio operativo o di evento di perdita prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatti salvi gli “eventi di perdita recuperata rapidamente” così come definiti di seguito.

146.

Per “recupero” si intende un evento indipendente relativo alla perdita originaria dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. I recuperi sono ripartiti tra recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e recuperi diretti.

147.

Per “eventi di perdita recuperata rapidamente” si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR DETAILS.

148.

Per “data della contabilizzazione” si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. Questa data segue logicamente la “data dell'evento” (ossia la data in cui l'evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la “data di scoperta” (ossia la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di rischio operativo).

149.

Le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da molteplici eventi collegati ad un primo evento di rischio operativo che genera eventi o perdite (“root-event”) sono raggruppate. Gli eventi raggruppati sono considerati e segnalati come un unico evento, e quindi i relativi importi delle perdite lorde o gli adeguamenti per perdite sono sommati.

150.

Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno civile). Per i dati segnalati sia a giugno che a dicembre, per “precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni” si intendono tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni fino a quello che termina alla fine dell'anno civile precedente compreso.

4.2.2.   C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento di perdita nell'ultimo anno (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.   Osservazioni di carattere generale

151.

Nel modello C 17.01 le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) e le diverse tipologie di eventi di perdita (di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013). È possibile che le perdite associate a un unico evento di perdita siano ripartite tra una pluralità di linee di business.

152.

Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi di perdita e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.

153.

Nelle righe sono riportate le linee di business, e all'interno di ciascuna di esse sono contenute informazioni sul numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi), l'importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi), il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l'importo complessivo dei recuperi (recuperi diretti e recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio).

154.

Per le linee di business totali sono segnalati anche i dati sul numero di eventi di perdita e l'importo delle perdite lorde per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un'altra sezione del modello.

4.2.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0070

TIPOLOGIE DI EVENTI

Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 0010 a 0070 in base alle tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento di perdita non identificata.

0080

TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA

Nella colonna 0080, per ciascuna linea di business gli enti segnalano il “numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)” totale, l'“importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)” totale, il “numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite” totale, gli “adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento” totali, la “perdita singola massima”, la “somma delle cinque maggiori perdite”, il totale dell'“importo complessivo dei recuperi diretti” e il totale dell'“importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio”.

A condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, la colonna 080 illustra la semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde, degli importi complessivi dei recuperi e degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento riportati nelle colonne da 0010 a 0070.

La “perdita singola massima” segnalata nella colonna 0080 è la perdita singola massima all'interno di una linea di business ed è identica al massimo delle “perdite singole massime” indicate nelle colonne da 0010 a 0070, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite.

Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 0080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all'interno della corrispondente linea di business.

0090-0100

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

Gli enti segnalano nelle colonne 0090 e 0100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l'ente compila soltanto la colonna 0090.

Se applica soglie differenti all'interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 0100).


Righe

0010-0880

LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Per ciascuna linea di business di cui alla tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, e per ciascuna tipologia di evento di perdita, l'ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: il “numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)”, l'“importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)”, il “numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite”, gli “adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento”, la “perdita singola massima”, la “somma delle cinque maggiori perdite”, l'“importo complessivo dei recuperi diretti” e l'“importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio”.

Nel caso di un evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l'“importo delle perdite lorde” è distribuito tra tutte le linee di business interessate.

Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nelle righe 0910-0980 le perdite relative a una linea di business non identificata.

0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

Il numero di eventi di perdita è il numero di eventi di perdita per cui sono state contabilizzate perdite lorde nel periodo di riferimento per le segnalazioni.

Il numero di eventi di perdita fa riferimento a “eventi nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo

i)

“contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o

ii)

“contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

Gli “eventi di perdita nuovi” non comprendono gli eventi di perdita “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni già inclusi in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.

0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

L'importo delle perdite lorde è l'importo delle perdite lorde riferito agli eventi di perdita dovuti al rischio operativo (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti). Tutte le perdite connesse a un singolo evento di perdita che sono contabilizzate nel periodo di riferimento per le segnalazioni sono sommate e considerate come le perdite lorde per tale evento di perdita nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.

L'importo delle perdite lorde segnalato si riferisce agli “eventi di perdita nuovi” di cui alla riga precedente della presente tabella. Per gli eventi di perdita “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni non inclusi in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, la perdita totale accumulata fino alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) è indicata come perdita lorda alla data di riferimento per le segnalazioni.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

Il numero degli eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è il numero di eventi di perdita dovuti al rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni e già inclusi nelle precedenti segnalazioni, in relazione ai quali sono stati effettuati adeguamenti per perdite nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, la somma di tali adeguamenti per perdite è considerata come un unico adeguamento nel periodo in questione.

0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

Gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento sono pari alla somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

i)

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni;

ii)

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di perdita dovuti al rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, sono sommati tutti gli importi di tali adeguamenti per perdite, tenendo conto del segno (positivo o negativo) degli adeguamenti stessi. Questa somma è considerata come l'adeguamento per perdite per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.

Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850

Perdita singola massima

La perdita singola massima è l'importo maggiore tra:

i)

l'importo maggiore delle perdite lorde relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e

ii)

l'importo positivo maggiore degli adeguamenti per perdite (di cui alle precedenti righe 0040, 0140, …, 0840) relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860

Somma delle cinque maggiori perdite

La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra:

i)

gli importi delle perdite lorde per eventi di perdita segnalati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e

ii)

gli importi positivi degli adeguamenti per perdite (come definiti per le precedenti righe 0040, 0140, …, 0840) relativi ad eventi di perdita segnalati per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. L'importo che può configurarsi come uno dei cinque maggiori è l'importo dell'adeguamento per perdite stesso, non la perdita totale associata al rispettivo evento di perdita prima o dopo l'adeguamento per perdite.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870

Importo complessivo dei recuperi diretti

I recuperi diretti sono tutti i recuperi ottenuti, ad eccezione di quelli soggetti all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla riga successiva di questa tabella.

L'importo complessivo dei recuperi diretti è la somma di tutti i recuperi diretti e degli adeguamenti ai recuperi diretti contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

Per recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio si intendono i recuperi soggetti all'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la somma di tutti i recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e degli adeguamenti a tali recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

0910-0980

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Per ciascuna tipologia di evento di perdita (colonne da 0010 a 0080) devono essere segnalate le informazioni relative alle linee di business totali.

0910-0914

Numero di eventi di perdita

Alla riga 0910 è indicato il numero degli eventi di perdita superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento di perdita nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi di perdita per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.

Alle righe 0911-0914 è indicato il numero di eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti del modello.

Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 0080 si applicano le disposizioni seguenti, a seconda dei casi:

Il numero totale di eventi di perdita segnalati alle righe da 0910 a 0914 è uguale all'aggregazione orizzontale del numero di eventi di perdita di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi di perdita con impatti su più linee di business come se fossero un evento di perdita unico.

L'importo segnalato alla colonna 0080, riga 0910 non è necessariamente uguale all'aggregazione verticale del numero di eventi di perdita di cui alla colonna 0080, considerato che un evento di perdita può avere impatti su più linee di business simultaneamente.

0920-0924

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi) segnalato nella riga 0920 è la semplice aggregazione degli importi delle perdite lorde degli eventi di perdita nuovi per ciascuna linea di business.

Alle righe 0921-0924 è indicato l'importo delle perdite lorde per eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.

0930, 0935, 0936

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

Alla riga 0930 è indicato il totale del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite di cui alle righe 0030, 0130,..., 0830. Questo valore può essere minore dell'aggregazione del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.

Il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è ripartito tra il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni e il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (tutti indicati con il segno positivo).

0940, 0945, 0946

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

Alla riga 0940 è indicato il totale degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per linea di business (di cui alle righe 0040, 0140,..., 0840). Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo segnalato alla riga 0940 è la semplice aggregazione degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento segnalati per le diverse linee di business.

L'importo degli adeguamenti per perdite è ripartito tra l'importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0945, segnalato come cifra positiva) e l'importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0946, segnalato come cifra negativa). Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l'importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell'ente, l'ente segnala l'importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all'ultima volta in cui l'evento di perdita è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo alla riga 0946 anziché l'importo dell'adeguamento per perdite negativo stesso.

0950

Perdita singola massima

Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Se un evento di perdita ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business.

Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento e/o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 0080 si applicano le disposizioni seguenti:

La perdita singola massima segnalata è pari al più elevato tra i valori riportati nelle colonne 0010-0070 di questa riga.

Se vi sono eventi di perdita con impatti su più linee di business, l'importo segnalato alla {r0950, c0080} può essere più elevato degli importi della “perdita singola massima” per linea di business segnalati in altre righe della colonna 0080.

0960

Somma delle cinque maggiori perdite

È segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite.

Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, e ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, nella colonna 0080 la somma delle cinque maggiori perdite è la somma delle cinque maggiori perdite dell'intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla riga 0960 o al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla colonna 0080.

0970

Importo complessivo dei recuperi diretti

Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo complessivo dei recuperi diretti è la semplice aggregazione dell'importo complessivo dei recuperi diretti di ciascuna linea di business.

0980

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

Se l'ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alla linea di business “elementi d'impresa” di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, l'importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la semplice aggregazione degli importi complessivi dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascuna linea di business.

4.2.3.   C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell'ultimo anno (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.   Osservazioni di carattere generale

155.

Nel modello C 17.02 sono fornite informazioni sui singoli eventi di perdita (una riga per ciascun evento di perdita).

156.

Le informazioni segnalate in questo modello fanno riferimento a “eventi di perdita nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo:

a)

“contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o

b)

“contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l'evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell'attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

157.

Sono segnalati soltanto gli eventi di perdita che comportano una perdita lorda pari o superiore a 100 000 EUR.

Tenuto conto di tale soglia:

a)

sono indicati nel modello l'evento maggiore per ciascuna tipologia di evento, a condizione che l'ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita e

b)

almeno i dieci maggiori eventi rimanenti per importo della perdita lorda, a prescindere dal fatto che sia stata o meno individuata la tipologia di evento.

c)

Gli eventi di perdita sono classificati sulla base delle perdite lorde loro imputate.

d)

Ciascun evento di perdita è considerato solo una volta.

4.2.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ID dell'evento

L'ID dell'evento è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello.

Gli enti utilizzano l'ID interno, ove disponibile, altrimenti riportano gli ID in ordine numerico: 1, 2, 3 ecc.

0020

Data della contabilizzazione

Per data della contabilizzazione si intende la data in cui la perdita o la riserva/l'accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite.

0030

Data dell'evento

La data dell'evento è la data in cui è avvenuto o ha avuto inizio l'evento di perdita dovuto al rischio operativo.

0040

Data di scoperta

La data di scoperta è la data in cui l'ente ha avuto conoscenza dell'evento di perdita dovuto al rischio operativo.

0050

Tipologie di eventi di perdita

Tipi di eventi di perdita di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

Perdita lorda

Perdita lorda relativa all'evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01.

0070

Perdita lorda al netto dei recuperi diretti

Perdita lorda relativa all'evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01 al netto dei recuperi diretti riferiti a tale evento di perdita.

0080 - 0160

Perdita lorda per linea di business

La perdita lorda segnalata alla colonna 0060 è assegnata alle pertinenti linee di business di cui alla tabella 2 dell'articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.

0170

Nome del soggetto giuridico

Nome del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 0011 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).

0181

Codice

Codice del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 0021 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).

0185

TIPO DI CODICE

L'ente identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0181 come “codice LEI” o “codice non-LEI”, anche in linea con la colonna 0026 del C 06.02. Indicare sempre il tipo di codice.

0190

Unità operativa

Unità operativa o divisione dell'ente in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono state interessate più unità operative o divisioni).

0200

Descrizione

Descrizione dell'evento di perdita, se necessario facendo ricorso a generalizzazioni e all'anonimizzazione, comprendente come minimo informazioni sull'evento di perdita stesso e sulle sue determinanti o sulle sue cause, se note.

5.   MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

158.

Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

159.

Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.1.   C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1.   Osservazioni di carattere generale

160.

Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 325, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Totale. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {0325;0060} (cartolarizzazioni) e nella cella {0330;0060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

161.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030-0040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.

0060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Righe

0010-0350

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.

0011

RISCHIO GENERICO

0012

Derivati

Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili.

0013

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.

0020-0200

METODO BASATO SULLA SCADENZA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 339, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.

0210-0240

RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 340, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).

0250

RISCHIO SPECIFICO

Somma degli importi segnalati nelle righe 0251, 0325 e 0330.

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0251-0321

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.

Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – metodo “look-through”). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono indicati separatamente nella riga 321.

Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 0280-0300 in funzione della durata residua.

Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 0601 del modello MKR SA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

0330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 0450 del modello MKR SA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

0350-0390

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.

5.2.   C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1.   Osservazioni di carattere generale

162.

Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.

163.

Il modello MKR SA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

164.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 0460 del CA1.

5.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030-0040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013

0050-0060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013 Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0061-0104

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.

0402-0406

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013

0402

SEC-IRBA

Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013

0403

SEC-SA

Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013

0404

SEC-ERBA

Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013

0405

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0900

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

0406

ALTRO (RW = 1 250  %)

Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

0530-0540

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

Articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

0570

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

0601

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.


Righe

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

0040, 0070 e 0100

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013

0020, 0050, 0080 e 0110

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del regolamento (UE) n. 575/2013

0041, 0071 e 0101

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0030-0050

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013

0060-0080

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.

0090-0110

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

5.3.   C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP))

5.3.1.   Osservazioni di carattere generale

165.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

166.

Il modello MKR SA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

167.

Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 0030, 0060 o 0090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 0110. Le “altre posizioni del CTP” non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), però sono “collegate” esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura).

168.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 0460 del CA1.

5.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione).

Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030-0040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013

0050-0060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013

Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0071-0097

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0402-0406

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013

0402

SEC-IRBA

Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013

0403

SEC-SA

Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013

0404

SEC-ERBA

Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013

0405

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0900

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

0406

ALTRO (RW = 1 250  %)

Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

0410-0420

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tenere conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.

0430-0440

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.

0450

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 0430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 0440).


Righe

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

0020-0040

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013

0050-0070

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.

0080-0100

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013

Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

0030, 0060 e 0090

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga “Altre posizioni del CTP”.

0110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inseriti entrambi in questa riga.

Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione.

0040, 0070, 0100 e 0120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP (PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE)

Sono incluse le seguenti posizioni:

i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del CTP;

le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del regolamento (UE) n. 575/2013;

le altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.4.   C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1.   Osservazioni di carattere generale

169.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

170.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine “mercato” ha il valore di “paese” (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione (7)).

5.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030-0040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente

0070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Righe

0010-0130

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento.

0020-0040

RISCHIO GENERICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013) e relativo requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento

Entrambe le ripartizioni (righe 0021/0022 e 0030/0040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.

Nelle righe 0021 e 0022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti.

Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 0030 e 0040.

0021

Derivati

Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili.

0022

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.

0030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione (8)

Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga 0050.

0040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 3, di tale regolamento.

0050

RISCHIO SPECIFICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, di tale regolamento.

0090-0130

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.5.   C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1.   Osservazioni di carattere generale

171.

Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'EUR), l'oro e le posizioni in quote di OIC.

172.

Le righe da 0100 a 0480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le righe da 0130 a 0480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute seguenti: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0020-0030

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di tale regolamento, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.

0040-0050

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013

Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente.

0060-0080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del regolamento (UE) n. 575/2013

0060-0070

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)

Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.

Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.

Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.

Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine.

0080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)

Posizioni compensate per valute strettamente correlate.

0090

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

0100

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Righe

0010

POSIZIONI TOTALI

Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), tenendo conto dell'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).

0020

VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0025

Valute strettamente correlate: di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni

Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0030

TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013

Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:

1.

il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente);

2.

se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC).

La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali.

0040

ORO

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050-0090

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.

0100-0120

Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione

Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.

0100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

Le posizioni non comprese nella riga 0110 o nella riga 0120 sono segnalate in questa voce.

0110

Elementi fuori bilancio

Gli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell'allegato I di tale regolamento, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.

0120

Derivati

Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130-0480

VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA

Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.6.   C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1.   Osservazioni di carattere generale

173.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato.

5.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del predetto regolamento).

0030-0040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Come definito all'articolo 357, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.

0060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Requisito di fondi propri calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente

0070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5


Righe

0010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 4, di tale regolamento.

0020-0060

POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del regolamento (UE) n. 575/2013

0080

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0090

METODO SEMPLIFICATO

Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del regolamento (UE) n. 575/2013

0100-0140

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.7.   C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1.   Osservazioni di carattere generale

174.

Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

175.

In linea generale, dipende dalla struttura del modello degli enti il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, azionario, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0030-0040

Valore a rischio (VaR)

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.

0030

Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

Giorno precedente (VaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0050-0060

VaR in condizioni di stress

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.

0050

Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0060

Ultimo disponibile (SVaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0070-0080

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

Misura media su 12 settimane

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0080

Ultima misura

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

0090-0110

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

0090

REQUISITO MINIMO

Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per “tutti i rischi di prezzo”.

0100-0110

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0110

ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

0120

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Requisiti di fondi propri citati nell'articolo 364 del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5

0140

Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)

Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013

È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l'addendo. Quando agli enti è consentito escludere taluni scostamenti dal calcolo dell'addendo conformemente all'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero degli scostamenti segnalati in questa colonna è al netto degli scostamenti esclusi.

0150-0160

Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)

Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013

Sono segnalati i fattori moltiplicativi effettivamente applicabili per il calcolo dei requisiti di fondi propri; se del caso, dopo l'applicazione dell'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.

0170-0180

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

L'importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.


Righe

0010

POSIZIONI TOTALI

Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, di tale regolamento.

Nelle colonne da 0030 a 0060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio.

0020

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.

0030

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO

Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013

0050

STRUMENTI DI CAPITALE

Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.

0060

STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO

Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013

0070

STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013

0080

RISCHIO DI CAMBIO

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

0090

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

0100

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO

Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

0110

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

5.8.   C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

5.8.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

Valore dell'esposizione

Articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 382 di tale regolamento.

EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di CVA.

0020

di cui: Derivati OTC

Articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 1, di tale regolamento.

Parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

0030

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli

Articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 382, paragrafo 2, di tale regolamento.

La parte dell'esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

0040

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

Articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 363, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.

Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.

0050

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040

0060

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040

0070

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040

0080

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Requisiti di fondi propri per il rischio di CVA calcolato secondo il metodo prescelto.

0090

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.

 

Voci per memoria

0100

Numero di controparti

Articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013

Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di CVA.

Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono l'altra parte contrattuale.

0110

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.

0120

CVA SOSTENUTO

Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.

0130

CDS SINGLE NAME

Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura del rischio di CVA.

0140

CDS DELL'INDICE

Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Importi nozionali totali di CDS dell'indice utilizzati come copertura del rischio di CVA.


Righe

0010

Rischio totale di CVA

Somma delle righe da 0020 a 0040.

0020

Metodo avanzato

Metodo avanzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall'articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

Metodo standardizzato

Metodo standardizzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

Importi soggetti all'applicazione dell'articolo 385 del regolamento (UE) n. 575/2013

6.   VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL)

6.1.   C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)

6.1.1.   Osservazioni di carattere generale

176.

Questo modello è compilato da tutti gli enti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno adottato il metodo semplificato per la determinazione degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA). Ha per oggetto il valore assoluto delle attività e passività valutate al fair value (valore equo) utilizzato per determinare se siano o meno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (9) per l'uso del metodo semplificato per la determinazione degli AVA.

177.

Per quanto riguarda gli enti che utilizzano il metodo semplificato, questo modello fornisce l'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 come previsto all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/101, che va segnalato di conseguenza nella riga 0290 del C 01.00.

6.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, prima di qualsiasi esclusione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato.

0020

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) di cui a 010 corrispondenti a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.

0030-0070

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL'IMPATTO PARZIALE SUL CET1

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0030

PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI

Le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0040

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

Per le posizioni soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile applicabile, il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse in proporzione all'impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0050

FILTRI PRUDENZIALI

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa dell'applicazione transitoria dei filtri prudenziali di cui agli articoli 467 e 468 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0060

ALTRO

Qualsiasi altra posizione esclusa a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa di aggiustamenti del valore contabile aventi solo un effetto proporzionale sul capitale CET1.

Questa riga è compilata solo nei rari casi in cui elementi esclusi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 non possono essere indicati nelle colonne 0030, 0040 o 0050 di questo modello.

0070

COMMENTI PER ALTRO

Occorre indicare le ragioni principali per cui le posizioni segnalate nella colonna 0060 sono state escluse.

0080

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) INCLUSE NELLA SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) effettivamente incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0090

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicato nella colonna 0080 corrispondente alle posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.


Righe

0010 – 0210

Le definizioni di queste categorie corrispondono a quelle delle righe corrispondenti dei modelli FINREP 1.1 e 1.2.

0010

1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0020 a 0210.

0020

1.1 ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle attività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0030 a 0140.

Le celle pertinenti delle righe da 0030 a 0130 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.01 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall'ente:

gli IFRS omologati dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (IFRS UE) (10);

i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”); o

i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (FINREP “GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio”).

0030

1.1.1 ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

IFRS 9. Appendice A.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0050 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0040

1.1.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

Articoli 32 e 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; parte 1.17 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono alle attività valutate al fair value (valore equo) incluse nel valore segnalato nella riga 0091 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0050

1.1.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0096 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0060

1.1.4 ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0100 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0070

1.1.5 ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0141 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0080

1.1.6 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0171 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0090

1.1.7 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0175 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0100

1.1.8 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

Articolo 37 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE; parte 1.20 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono alle attività valutate al fair value (valore equo) incluse nel valore segnalato nella riga 0234 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0110

1.1.9 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 9.6.2.1; parte 1.22 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2013/34/UE; IAS 39.9

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0240 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0120

1.1.10 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0250 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0130

1.1.11 PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE

IAS 1.54(e); parti 1.21 e 2.4 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 4, punti 7 e 8, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0260 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0140

1.1.12 (-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Parte 1.29 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0375 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0142

1.1.13 ALTRE ATTIVITÀ

Attività di cui all'allegato V, parte 2, punti 5 e 6, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.

0143

1.1.14 ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA

Attività di cui all'allegato V, parte 2, punto 7, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.

0150

1.2 PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0160 a 0210.

Le celle pertinenti delle righe da 0150 a 0190 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.02 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall'ente:

gli IFRS omologati dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 (IFRS UE)

i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”)

o i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (FINREP “GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio”).

0160

1.2.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

IFRS 7.8 (e)(ii); IFRS 9.BA.6.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0010 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0170

1.2.2 PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2013/34/UE

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0061 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0180

1.2.3 PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE; IAS 39.9.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0070 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0190

1.2.4 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 9.6.2.1; parte 1.26 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 6, e articolo 8, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2013/34/UE

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0150 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0200

1.2.5 VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE; parte 2.8 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0160 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0210

1.2.6 SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Parte 1.29 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 0295 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0220

1.2.7 ALTRE PASSIVITÀ

Passività di cui all'allegato V, parte 2, punto 13, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.

0230

1.2.8 PASSIVITÀ INCLUSE IN GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA

Passività di cui all'allegato V, parte 2, punto 14, del presente regolamento di esecuzione, nella misura in cui sono valutate al valore equo.

6.2.   C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

6.2.1.   Osservazioni di carattere generale

178.

Lo scopo di questo modello è fornire informazioni sulla composizione dell'AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 insieme alle informazioni pertinenti sulla valutazione contabile delle posizioni che danno origine alla determinazione degli AVA.

179.

Questo modello è compilato da tutti gli enti che

a)

sono tenuti ad utilizzare il metodo di base poiché superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, su base individuale o su base consolidata, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento; o

b)

hanno scelto di applicare il metodo di base sebbene non superino la soglia.

180.

Ai fini di questo modello per incertezza “upside” si intende quanto segue. Come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA sono pari alla differenza tra il fair value (valore equo) e una valutazione prudente determinata sulla base di una sicurezza del 90 % che gli enti possano uscire dall'esposizione a tale punto o meglio entro il range nozionale dei valori plausibili. Il valore o incertezza “upside” è il punto opposto nella distribuzione dei valori plausibili al quale gli enti hanno solo una sicurezza del 10 % di poter uscire dall'esposizione a tale punto o meglio. L'incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell'AVA totale, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l'AVA totale.

6.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010 - 0100

AVA A LIVELLO DI CATEGORIA

Gli AVA a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e i rischi operativi sono calcolati rispettivamente a norma degli articoli 9, 10, 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per le categorie dell'incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione rispettivamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA a livello di categoria, salvo altrimenti indicato, sono pari alla somma dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione [i benefici della diversificazione calcolati utilizzando il metodo 1 o 2 di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati alle voci 1.1.2, 1.1.2.1 e 1.1.2.2 del modello].

Per le categorie dell'incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, gli importi calcolati secondo l'approccio basato su esperti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati separatamente nelle colonne 0020, 0040 e 0060.

0010

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0020

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0030

COSTI DI CHIUSURA

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0040

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0050

RISCHI DEL MODELLO

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0060

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0070

POSIZIONI CONCENTRATE

Articolo 105, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli AVA per le posizioni concentrate calcolati a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0080

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli AVA per i costi amministrativi futuri calcolati a norma dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0090

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni calcolati a norma dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0100

RISCHIO OPERATIVO

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli AVA per i rischi operativi calcolati a norma dell'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0110

AVA TOTALE

Riga 0010: AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 e indicato conseguentemente alla riga 0290 di C 01.00. L'AVA totale è la somma delle righe 0030 e 0180.

Riga 0020: Quota dell'AVA totale indicata nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

Righe da 0030 a 0160: Somma delle colonne 0010, 0030, 0050 e da 0070 a 0100.

Righe da 0180 a 0210: AVA totale derivante dai portafogli secondo l'approccio alternativo.

0120

INCERTEZZA “UPSIDE”

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

L'incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell'AVA totale di cui alla colonna 0110, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l'AVA totale.

0130 -0140

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti agli importi degli AVA indicati nelle righe da 0010 a 0130 e nella riga 0180. Per alcune righe, in particolare le righe da 0090 a 0130, tali importi potrebbero dover essere approssimati o assegnati sulla base della valutazione di esperti.

Riga 0010: il valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.

La riga 0010 è la somma delle righe 0030 e 0180.

Riga 0020: quota del valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

Riga 0030: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. La riga 0030 è la somma delle righe da 0090 a 0130.

Riga 0050: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

Riga 0060: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

Riga 0070: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Riga 0080: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Righe da 0090 a 0130: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) assegnato come indicato sotto (cfr. le istruzioni delle righe corrispondenti) in base alle seguenti categorie di rischio: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.

Riga 0180: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli secondo l'approccio alternativo

0130

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.

0140

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.

0150

RICAVI QTD

I ricavi quarter-to-date (ricavi QTD) dall'ultima data di riferimento per le segnalazioni attribuiti alle attività e alle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra, ove pertinente assegnati o approssimati sulla base della valutazione di esperti.

0160

DIFFERENZA IPV

La somma per tutte le posizioni e i fattori di rischio dei differenziali non aggiustati ("differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la posizione o il fattore di rischio pertinente.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

0170 - 0250

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Le rettifiche, talora definite “riserve”, applicate potenzialmente al fair value (valore equo) contabile dell'ente, che esulano dal modello di valutazione utilizzato per generare i valori contabili (escluso il differimento dell'utile o perdita del giorno 1) e che possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA pertinente. Potrebbero riflettere fattori di rischio sfuggenti alla tecnica di valutazione che sono in forma di premio di rischio o costo di uscita e rientrano nella definizione di fair value (valore equo). Sono comunque considerate dai partecipanti al mercato in sede di determinazione del prezzo. (IFRS 13.9 e IFRS13.88).

0170

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il premio di rischio derivante dall'esistenza di un range di prezzi osservati per strumenti equivalenti o, con riferimento ad un input di un modello di valutazione costituito da un parametro di mercato, gli strumenti dai quali l'input è stato calibrato, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato.

0180

COSTI DI CHIUSURA

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per tenere conto del fatto che le valutazioni a livello di posizione non riflettono un prezzo di uscita per la posizione o il portafoglio, in particolare se tali valutazioni sono calibrate su un prezzo di mid-market, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i costi di chiusura.

0190

RISCHI DEL MODELLO

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere i fattori di mercato o prodotto che sfuggono al modello utilizzato per calcolare i valori e i rischi quotidiani delle posizioni (“modello di valutazione”) o per riflettere un livello appropriato di prudenza data l'incertezza derivante dall'esistenza di un range di modelli validi alternativi e di calibrazioni di modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i rischi del modello.

0200

POSIZIONI CONCENTRATE

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall'ente è superiore al volume di negoziazione normale o alle dimensioni delle posizioni su cui si basano le quotazioni o negoziazioni osservabili utilizzate per calibrare il prezzo o gli input immessi nel modello di valutazione, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per le posizioni concentrate.

0210

DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per coprire le perdite attese dovute al default della controparte su posizioni derivate (ovvero l'aggiustamento della valutazione del credito - CVA- totale dell'ente).

0220

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente qualora i modelli di valutazione non riflettano pienamente il costo di finanziamento (funding) che i partecipanti al mercato ingloberebbero nel prezzo di uscita per una posizione o un portafoglio (ovvero la rettifica totale della valutazione per finanziamento (funding) a livello di ente quando un ente computa tale rettifica o, in alternativa, una rettifica equivalente).

0230

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere i costi amministrativi sostenuti dal portafoglio o dalla posizione ma non inclusi nel modello di valutazione o nei prezzi utilizzati per calibrare gli input di tale modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per costi amministrativi futuri.

0240

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere le aspettative di chiusura anticipata contrattuale o non contrattuale che sfuggono al modello di valutazione, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per chiusure anticipate delle posizioni.

0250

RISCHIO OPERATIVO

Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell'ente per riflettere il premio di rischio che i partecipanti al mercato esigerebbero per i rischi operativi derivanti da copertura, amministrazione e regolamento di contratti del portafoglio, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell'AVA per i rischi operativi.

0260

P&L DEL GIORNO 1

Rettifiche per riflettere i casi in cui il modello di valutazione più tutte le altre rettifiche pertinenti del fair value (valore equo) applicabili ad una posizione o ad un portafoglio non riflettevano il prezzo pagato o ricevuto il primo giorno della rilevazione, ovvero il differimento dell'utile o della perdita del giorno 1 (IFRS 9.B5.1.2.A).

0270

SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE

Descrizione delle posizioni trattate conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 e delle ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17.


Righe

0010

1. METODO DI BASE TOTALE

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati secondo il metodo di base come previsto al capo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0020

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, la quota degli AVA totali indicati nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

0030

1.1 PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ad eccezione delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) soggette al trattamento descritto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Sono compresi gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

La riga 0030 è la differenza tra le righe 0040 e 0140.

0040 - 0130

1.1.1 TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE

Per le righe da 0090 a 0130 gli enti classificano le loro attività e passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 (all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci.

A tal fine gli enti si affidano alla loro struttura interna di gestione del rischio e, secondo una mappatura elaborata in base alla valutazione di esperti, assegnano le loro linee di business o unità di negoziazione alla categoria di rischio più appropriata. Gli AVA, le rettifiche del fair value (valore equo) ed altre informazioni richieste corrispondenti alle linee di business o alle unità di negoziazione assegnate sono allocati alla stessa categoria di rischio pertinente, per fornire a livello di riga per ciascuna categoria di rischio un quadro coerente degli aggiustamenti apportati sia a fini prudenziali che a fini contabili ed un'indicazione della dimensione delle posizioni interessate (in termini di attività e passività valutate al fair value (valore equo)). Quando gli AVA o altri aggiustamenti sono computati ad un livello di aggregazione diverso, in particolare a livello di impresa, gli enti elaborano una metodologia di assegnazione degli AVA agli insiemi pertinenti di posizioni. La metodologia di allocazione fa sì che la riga 0040 sia la somma delle righe da 0050 a 0130 per le colonne da 0010 a 0100.

Indipendentemente dal metodo applicato, le informazioni fornite sono per quanto possibile coerenti a livello di riga poiché saranno comparate a tale livello (importi AVA, incertezza “upside”, importi del fair value (valore equo) e potenziali rettifiche del fair value (valore equo)).

La ripartizione nelle righe da 0090 a 0130 esclude gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

I benefici della diversificazione sono indicati nella riga 0140 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 e sono pertanto esclusi dalle righe da 0040 a 0130.

0050

DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

L'AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati (“AVA su CVA”) e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Colonna 0110: l'AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.

Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

0060

DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

Articolo 105, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

L'AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento (funding) e la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Colonna 0110: l'AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.

Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

0070

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0080

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l'AVA ha valore zero a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0090

1.1.1.1 TASSI DI INTERESSE

0100

1.1.1.2 CAMBIO

0110

1.1.1.3 CREDITO

0120

1.1.1.4 STRUMENTI DI CAPITALE

0130

1.1.1.5 MERCI

0140

1.1.2 (-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE

Beneficio totale della diversificazione. Somma delle righe 0150 e 0160.

0150

1.1.2.1 (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1

Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 1 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.

0160

1.1.2.2 (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 2 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.

0170

1.1.2.2* VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90 % DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2

Nella terminologia del metodo 2, la somma di FV – PV per tutte le esposizioni oggetto di valutazione per le quali APVA < 10 % (FV – PV).

0180

1.2 PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO (FALL-BACK)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per i portafogli soggetti all'approccio alternativo (fall-back) a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101, l'AVA totale è pari alla somma delle righe 0190, 0200 e 0210.

Le informazioni di bilancio pertinenti ed altre informazioni contestuali sono fornite nelle colonne da 0130 a 0260. La descrizione delle posizioni e le ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono fornite nella colonna 0270.

0190

1.2.1 APPROCCIO ALTERNATIVO (FALL-BACK); 100 % DEL PROFITTO NON REALIZZATO

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0200

1.2.2 APPROCCIO ALTERNATIVO (FALL-BACK); 10 % DEL VALORE NOZIONALE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0210

1.2.3 APPROCCIO ALTERNATIVO; 25 % DEL VALORE INIZIALE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

6.3.   C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)

6.3.1.   Osservazioni di carattere generale

181.

Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata sono tenuti a compilare questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

182.

Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per i rischi del modello in termini di importo dell'AVA che contribuiscono all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello computato a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0050 del modello C 32.02.

183.

I 20 principali singoli AVA per i rischi del modello, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

184.

I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per i rischi del modello sono indicati utilizzando l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

185.

I prodotti che sono sufficientemente omogenei rispetto al modello di valutazione e all'AVA per i rischi del modello sono riuniti e indicati su una linea per massimizzare la copertura rispetto all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello dell'ente.

6.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0005

RANK

Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3, ecc.; 1 è assegnato al maggiore singolo AVA per i rischi del modello, 2 al secondo maggiore, ecc.

0010

MODELLO

Il nome interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare il modello.

0020

CATEGORIA DI RISCHIO

La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente il prodotto o il gruppo di prodotti che danno origine all'aggiustamento di valutazione per i rischi del modello.

Gli enti utilizzano i seguenti codici:

IR

tassi di interesse (interest rates)

FX

cambio (foreign exchange)

CR

credito (credit)

EQ

strumenti di capitale (equities)

CO

merci (commodities)

0030

PRODOTTO

Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, che è valutato utilizzando il modello.

0040

RILEVABILITÀ

Numero di rilevazioni di prezzo per il prodotto o il gruppo di prodotti negli ultimi dodici mesi che soddisfano uno dei criteri seguenti:

la rilevazione riguarda un prezzo al quale l'ente ha effettuato un'operazione;

la rilevazione riguarda un prezzo verificabile per un'effettiva operazione intercorsa tra terzi;

la rilevazione riguarda un prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile.

Gli enti utilizzano uno dei seguenti valori: “nessuna”, “1-6”, “6-24”, “24-100”, “100+”.

0050

AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Singolo AVA per i rischi del modello prima del beneficio della diversificazione ma dopo il netting del portafoglio, ove applicabile.

0060

DI CUI: CALCOLATO SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli importi nella colonna 0050 che sono stati calcolati secondo l'approccio basato su esperti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0070

DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Gli importi nella colonna 0050 che sono stati aggregati utilizzando il metodo 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101. Questi importi corrispondono a FV – PV nella terminologia di tale allegato.

0080

AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Il contributo all'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello, calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, dei singoli AVA per i rischi del modello che sono aggregati utilizzando il metodo 2 dell'allegato del medesimo regolamento. Questo importo corrisponde a APVA nella terminologia dell'allegato.

0090 -0100

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0090

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0100

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0110

DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

La somma dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV”) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per il corrispondente prodotto o gruppo di prodotti.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

Sono inclusi qui solo i risultati che sono stati calibrati dai prezzi degli strumenti che sarebbero attribuiti allo stesso prodotto (test dell'output). Non sono inclusi i risultati dei test degli input dei dati di mercato che sono testati a fronte dei livelli che sono stati calibrati da diversi prodotti.

0120

COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

La percentuale delle posizioni assegnate al modello ponderate per l'AVA per i rischi del modello che è coperta dai risultati dei test dell'output IPV indicati nella colonna 0110.

0130 – 0140

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Le rettifiche del fair value (valore equo) di cui alle colonne 0190 e 0240 del modello C 32.02 che sono state applicate alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.

0150

P&L DEL GIORNO 1

Gli aggiustamenti quali definiti nella colonna 0260 del modello C 32.02 che sono stati applicati alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.

6.4.   C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)

6.4.1.   Osservazioni di carattere generale

186.

Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata compilano questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

187.

Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per le posizioni concentrate in termini di importo dell'AVA che contribuiscono all'AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate computato a norma dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0070 del modello C 32.02.

188.

I 20 principali AVA per le posizioni concentrate, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

189.

I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per le posizioni concentrate sono indicati utilizzando l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

190.

Per massimizzare la copertura del modello, le posizioni che sono omogenee in termini di metodologia di calcolo degli AVA sono aggregate.

6.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0005

RANK

Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3, ecc.; 1 è assegnato al maggiore AVA per le posizioni concentrate, 2 al secondo maggiore, ecc.

0010

CATEGORIA DI RISCHIO

La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente la posizione.

Gli enti utilizzano i seguenti codici:

IR

tassi di interesse (interest rates)

FX

cambio (foreign exchange)

CR

credito (credit)

EQ

strumenti di capitale (equities)

CO

merci (commodities)

0020

PRODOTTO

Il nome interno per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l'inventario dei prodotti previsto all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0030

SOTTOSTANTE

Il nome interno del sottostante o dei sottostanti, nel caso di derivati, o degli strumenti, qualora non si tratti di derivati.

0040

DIMENSIONE DELLE POSIZIONI CONCENTRATE

Dimensione della singola posizione oggetto di valutazione concentrata individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, espressa nell'unità descritta nella colonna 0050.

0050

MISURA DELLA DIMENSIONE

Unità di misura della dimensione utilizzata internamente nel quadro dell'identificazione della posizione oggetto di valutazione concentrata per computare la dimensione della posizione concentrata di cui alla colonna 0040.

In caso di posizioni in obbligazioni o strumenti di capitale, indicare l'unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “numero di obbligazioni”, “numero di azioni” o “valore di mercato”.

In caso di posizioni in derivati, indicare l'unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “PV01; EUR per spostamento parallelo della curva dei rendimenti di 1 punto base”.

0060

VALORE DI MERCATO

Il valore di mercato della posizione.

0070

PERIODO DI USCITA PRUDENTE

Il periodo di uscita prudente in numero di giorni stimato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0080

AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

L'importo dell'AVA per le posizioni concentrate calcolato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata.

0090

RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

L'importo delle rettifiche del fair value (valore equo) apportate per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall'ente è superiore al normale volume di negoziazione o alla dimensione delle posizioni sulle quali sono basate le quotazioni o le negoziazioni che sono servite per calibrare il prezzo o gli input utilizzati dal modello di valutazione.

L'importo indicato corrisponde all'importo che è stato applicato alla singola posizione oggetto di valutazione concentrata.

0100

DIFFERENZA IPV

La somma dei differenziali non aggiustati ("differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata interessata.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell'ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

7.   C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)

7.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

191.

Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” di cui al punto 42, lettera b), dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

192.

Se sono soggette a requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.

193.

Per l'associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e il settore della controparte “amministrazioni pubbliche” si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell'allegato V del presente regolamento di esecuzione.

194.

Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.

195.

L'imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.

196.

La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell'ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento di esecuzione.

7.2.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE “AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

197.

L'ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso “amministrazioni pubbliche” nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

198.

L'esposizione è un'esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di “amministrazioni pubbliche” ai sensi dell'allegato V, punto 42, lettera b), del presente regolamento di esecuzione.

199.

Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.

7.3.   ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

Colonne

Istruzioni

0010-0260

ESPOSIZIONI DIRETTE

0010-0140

ESPOSIZIONI IN BILANCIO

0010

Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate

Il valore contabile lordo aggregato, determinato a norma dell'allegato V, parte 1, punto 34, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 0030 a 0120.

Gli aggiustamenti per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo).

0020

Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)

Il valore contabile aggregato, di cui all'allegato V, parte 1, punto 27, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio quali definiti all'allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 0030 a 0120, al netto delle posizioni corte.

Se l'ente ha una posizione corta per la stessa durata residua e la stessa controparte immediata che è denominata nella stessa valuta, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo. Se un ente ha una posizione corta senza una posizione diretta corrispondente, l'importo della posizione corta è considerato pari a zero ai fini di questa colonna.

0030-0120

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI

Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito alla riga precedente di questa tabella, verso amministrazioni pubbliche ripartito in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0030

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9, appendice A.

0040

Attività finanziarie per negoziazione

Articoli 32 e 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

0050

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

0060

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5, articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE

0070

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

0080

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A;

0090

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

0100

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15, del presente regolamento di esecuzione

0110

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Articolo 35 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

0120

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

Articolo 37 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

0130

Posizioni corte

Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita ai paragrafi da 155 a 160 del presente allegato.

Le posizioni corte si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.

Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte.

Le posizioni corte sono segnalate per categoria di durata residua, come da elenco alle righe da 0170 a 0230, e per controparte immediata.

Le posizioni corte segnalate in questa colonna possono essere compensate con posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata e denominate nella stessa valuta segnalate nelle colonne da 0030 a 0120 al fine di ottenere la posizione netta segnalata nella colonna 0020.

0140

di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione

Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell'IFRS 9 BA.7(b), che si verificano quando l'ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta di tali titoli è una amministrazione pubblica, e che sono incluse nei portafogli contabili “posseduti per negoziazione” o “attività finanziarie per negoziazione” (colonna 0030 o 0040).

In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.

0150

Riduzione di valore accumulata

La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 0080 a 0120 (allegato V, parte 2, punti 70 e 71, del presente regolamento di esecuzione).

0160

Riduzione di valore accumulata - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 0080 e 0090.

0170

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0050, 0060, 0070, 0080 e 0090 (allegato V, parte 2, punto 69, del presente regolamento di esecuzione).

0180

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0050, 0060 e 0070.

0190

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

L'aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 0080 e 0090.

0200-0230

DERIVATI

Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 0200 a 0230.

Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

0200-0210

Derivati con un fair value (valore equo) positivo

Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio.

I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).

0200

Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile

Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.

Ai sensi dei GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.

0210

Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 191 a 196 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è positivo per l'ente alla data di riferimento.

0220-0230

Derivati con fair value (valore equo) negativo

Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio.

I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).

0220

Derivati con fair value (valore equo) negativo: valore contabile

Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.

Ai sensi dei GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.

0230

Derivati con fair value (valore equo) negativo: importo nozionale

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 191 a 196 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è negativo per l'ente alla data di riferimento.

0240-0260

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

0240

Importo nominale

Quando la controparte diretta dell'elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (allegato V, parte 2, punti 102-119, del presente regolamento di esecuzione).

Conformemente all'allegato V, parte 2, punti 43 e 44, del presente regolamento di esecuzione, l'amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all'erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall'ente segnalante.

0250

Accantonamenti

Articolo 4 “Passivo”, punto 6, lettera c), e “Voci fuori bilancio”, articolo 27, punto 11, articolo 28, punto 8, e articolo 33 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio; IFRS 9.4.2.1(c)(ii), (d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2.11, del presente regolamento di esecuzione.

Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9.

Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all'erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l'ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all'importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente di prestito dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 0250.

0260

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità dell'IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110, del presente regolamento di esecuzione).

0270-280

Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Sono segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie di cui all'allegato V, parte 2, punto 58, che l'ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un'amministrazione pubblica.

Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 0020 a 0160).

0270

Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile

Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.

Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni.

Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.

0280

Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile

Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l'ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.

Per i derivati soggetti agli IFRS, l'importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni.

Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, l'importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.

0290

Valore dell'esposizione

Valore dell'esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.

Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 166 e l'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

Le esposizioni segnalate nelle colonne 0270 e 0280 non devono essere considerate ai fini di questa colonna, in quanto il valore in questa colonna si basa esclusivamente sulle esposizioni dirette.

0300

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.

Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l'articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l'articolo 153, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini della segnalazione delle esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato, cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

Le esposizioni segnalate nelle colonne 0270 e 0280 non sono considerate ai fini di questa colonna, in quanto il valore in questa colonna si basa esclusivamente sulle esposizioni dirette.


Righe

Istruzioni

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO REGOLAMENTARE

0010

Esposizioni totali

L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite ai paragrafi da 191 a 196 del presente allegato.

0020-0155

Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito

L'aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni sia all'interno che all'esterno del portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte.

Le esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 0020 a 0155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 0160): le esposizioni dovute al rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni dovute al rischio di mercato sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato.

0030

Metodo standardizzato

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.

0040

Amministrazioni centrali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali” conformemente agli articoli 112 e 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0050

Amministrazioni regionali o autorità locali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni regionali o autorità locali” conformemente agli articoli 112 e 115 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0060

Organismi del settore pubblico

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “organismi del settore pubblico” conformemente agli articoli 112 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0070

Organizzazioni internazionali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso “organizzazioni internazionali” conformemente agli articoli 112 e 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0075

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 0040 a 0070 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo SA a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

0080

Metodo IRB

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.

0090

Amministrazioni centrali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0100

Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0110

Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0120

Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0130

Organismi del settore pubblico [Enti]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all'articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0140

Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all'articolo 147, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione, che non si applicano.

0155

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 0090 a 0140 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo IRB a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

0160

Esposizioni soggette al rischio di mercato

Questa riga comprende le posizioni per le quali è calcolato uno dei seguenti requisiti di fondi propri della parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013:

requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 326 del regolamento (UE) n. 575/2013

requisiti di fondi propri per il rischio specifico o generico conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le esposizioni dirette di cui all'articolo 271 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 0020 a 0155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 0160): l'esposizione dovuta al rischio di controparte è segnalata nelle righe relative al rischio di credito, mentre l'esposizione dovuta al rischio di mercato è segnalata nella riga relativa al rischio di mercato.

0170-0230

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA

La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza contrattuale e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni.

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono ripartite in base alla durata residua e attribuite alle categorie previste secondo le seguenti modalità:

[0 – 3M] : meno di 90 giorni;

[3M – 1A] : pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni;

[1A – 2A] : pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni;

[2A – 3A] : pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni;

[3A– 5A] : pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni;

[5A– 10A] : pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni;

[10A e oltre] : pari o superiore a 3 650 giorni.

Se la data contrattuale di scadenza è anteriore alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la differenza tra la data di riferimento per le segnalazioni e la data di scadenza è un valore negativo), l'esposizione è assegnata alla categoria [0-3M].

Le esposizioni senza durata residua sono assegnate alla categoria di durata residua sulla base del periodo di preavviso o di altre indicazioni contrattuali relative alla durata. Se non esiste un periodo predefinito di preavviso né altre indicazioni contrattuali sulla durata, le esposizioni sono assegnate alla categoria di durata residua [10A - e oltre].

8.   COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE (NPE LC)

8.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

200.

I modelli di copertura delle perdite delle NPE contengono informazioni sulle esposizioni deteriorate (NPE) ai fini del calcolo del requisito minimo di copertura delle perdite per le esposizioni deteriorate di cui agli articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.

201.

Il blocco di modelli è costituito da una serie di tre modelli:

a)

il calcolo delle deduzioni per le NPE (C 35.01): si tratta di un modello di sintesi che indica l'importo applicabile della copertura insufficiente, calcolato come differenza tra i requisiti di copertura minima totali per le NPE e il totale degli accantonamenti e delle rettifiche o deduzioni già effettuati. Il modello riguarda sia le esposizioni deteriorate per le quali non è stata accordata una misura di concessione, sia le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione;

b)

requisiti di copertura minima e valori dell'esposizione delle esposizioni deteriorate, escluse quelle oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C 35.02): il modello calcola i requisiti di copertura minima totali per le esposizioni deteriorate che non sono oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicando i fattori da applicare ai valori delle esposizioni ai fini di tale calcolo, indicando se l'esposizione è garantita o meno e dato il tempo trascorso da quando l'esposizione è diventata deteriorata;

c)

requisiti di copertura minima e valori dell'esposizione delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C 35.03): il modello calcola i requisiti di copertura minima totali per le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, indicando i fattori da applicare ai valori delle esposizioni ai fini di tale calcolo, indicando se l'esposizione è garantita o meno e dato il tempo trascorso da quando l'esposizione è diventata deteriorata.

202.

Il requisito minimo di copertura delle perdite per le esposizioni deteriorate si applica i) alle esposizioni create a partire dal 26 aprile 2019 che diventano deteriorate, e ii) alle esposizioni create prima del 26 aprile 2019, quando sono modificate dopo tale data in modo tale da aumentare il valore dell'esposizione verso il debitore (articolo 469 bis del regolamento (UE) n. 575/2013), che diventano deteriorate.

203.

Gli enti calcolano le deduzioni per le NPE conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compreso il calcolo dei requisiti minimi di copertura e degli accantonamenti totali e delle rettifiche o deduzioni, a livello di singola esposizione (“basato sull'operazione”) e non a livello di debitore o di portafoglio.

204.

Ai fini del calcolo delle deduzioni per le NPE, gli enti distinguono tra la parte non garantita e la parte garantita di un'esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, gli enti segnalano i valori delle esposizioni e i requisiti di copertura minima separatamente per la parte non garantita delle NPE e per la parte garantita delle NPE.

205.

Ai fini dell'associazione dei fattori applicabili pertinenti e del calcolo dei requisiti di copertura minima, gli enti classificano la parte garantita delle NPE in funzione del tipo di protezione del credito conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: i) “garantita da beni immobili o prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201”, ii) “garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale” o iii) “garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione”. Quando un'esposizione deteriorata è garantita da più di un tipo di protezione del credito, il suo valore è assegnato in base alla qualità della protezione del credito, a partire da quella con la migliore qualità.

8.2.   C 35.01 – IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1)

8.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010-0100

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

Per “tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate” si intende il tempo trascorso in anni, alla data di riferimento, dal momento che l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Per le esposizioni deteriorate acquistate, il periodo in anni inizia a decorrere dalla data in cui le esposizioni sono state originariamente classificate come deteriorate e non dalla data del loro acquisto.

Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.

Per l'intervallo di tempo “> X anno/i, <= Y anno/i”, gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate.

0110

TOTALE

Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100.


Righe

Istruzioni

0010

Importo applicabile della copertura insufficiente

Articolo 47 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini del calcolo dell'importo applicabile della copertura insufficiente, gli enti deducono il totale degli accantonamenti e delle rettifiche o deduzioni (massimale) (riga 0080) dal requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate (riga 0020).

L'importo applicabile della copertura insufficiente (ossia la carenza nel requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate) è pari o superiore a zero.

0020

Requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate, gli enti sommano il requisito di copertura minima per la parte non garantita delle NPE (riga 0030) e per la parte garantita delle NPE (riga 0040).

0030

Parte non garantita delle NPE

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala il requisito di copertura minima totale per la parte non garantita delle NPE, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.

L'importo segnalato in ciascuna colonna è uguale alla somma degli importi segnalati nella riga 0020 del C 35.02 e nella riga 0020 del C 35.03 (se del caso) nelle rispettive colonne.

0040

Parte garantita delle NPE

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, articolo 47 quater, paragrafo 4, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente segnala il requisito di copertura minima totale per la parte garantita delle NPE, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.

L'importo segnalato in ciascuna colonna è uguale alla somma degli importi segnalati nelle righe da 0030 a 0050 del C 35.02 e nelle righe 0030-0040 del C 35.03 (se del caso) nelle rispettive colonne.

0050

Valore dell'esposizione

Articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle NPE, garantite e non. Si tratta della somma delle righe 0060 e 0070.

0060

Parte non garantita delle NPE

Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0070

Parte garantita delle NPE

Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

0080

Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (massimale)

L'ente segnala l'importo soggetto a massimale della somma degli elementi elencati nelle righe da 0100 a 0150 conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il limite massimo per gli accantonamenti e le rettifiche o deduzioni soggetti a massimale è l'importo del requisito di copertura minima a livello di esposizione.

L'importo soggetto a massimale è calcolato separatamente per ciascuna esposizione come l'importo inferiore tra il requisito di copertura minima per tale esposizione e il totale degli accantonamenti e rettifiche o deduzioni per la stessa esposizione.

0090

Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (senza massimale)

L'ente segnala la somma dell'importo non soggetto a massimale degli elementi elencati nelle righe da 0100 a 0150 conformemente all'articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli accantonamenti e le rettifiche o deduzioni (senza massimale) non sono limitati all'importo del requisito di copertura minima a livello di esposizione.

0100

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013

0110

Rettifiche di valore supplementari

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

0120

Altre riduzioni dei fondi propri

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013

0130

Deduzioni in base al metodo IRB

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013

0140

Differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 575/2013

0150

Importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013

8.3.   C 35.02 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC2)

8.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010-0100

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

Per “tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono classificate come deteriorate” si intende il tempo trascorso in anni da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.

Per l'intervallo di tempo “> X anno/i, <= Y anno/i”, gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate.

0110

TOTALE

Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100.


Righe

Istruzioni

0010

Requisito di copertura minima totale

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale per le esposizioni deteriorate, escluse quelle oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sommano il requisito di copertura minima per la parte non garantita delle NPE (riga 0020) e il requisito di copertura minima per la parte garantita delle NPE (righe 0030-0050).

0020

Parte non garantita delle NPE

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0070 per il corrispondente fattore per colonna.

0030

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0080 per il corrispondente fattore per colonna.

0040

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013

Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0090 per il corrispondente fattore per colonna.

0050

Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione

Articolo 47 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il requisito di copertura minima è calcolato moltiplicando i valori aggregati dell'esposizione di cui alla riga 0100 per il corrispondente fattore per colonna.

0060

Valore dell'esposizione

Articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini del calcolo della riga 0060, gli enti sommano i valori dell'esposizione segnalati per la parte non garantita delle NPE (riga 0070), la parte delle NPE garantita da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0080), la parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0090) e la parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione (riga 0100).

0070

Parte non garantita delle NPE

Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva della parte non garantita delle NPE ripartite in base al tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate.

0080

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 o di un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 di tale regolamento.

0090

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite da altre forme di protezione del credito di tipo reale o personale ai sensi della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0100

Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione

Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE garantite o assicurate da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione o garantite o controgarantite da un altro fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

8.4.   C 35.03 – REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 (NPE LC3)

8.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010-0100

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

Per “tempo trascorso dal momento in cui le esposizioni sono classificate come deteriorate” si intende il tempo trascorso in anni da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento rientra nell'intervallo di tempo corrispondente indicando il periodo in anni successivo alla classificazione delle esposizioni come deteriorate, a prescindere dall'applicazione di misure di concessione.

Per l'intervallo di tempo “> X anno/i, <= Y anno/i”, gli enti segnalano i dati sulle esposizioni la cui data di riferimento corrisponde al periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del Y° anno successivo alla classificazione di tali esposizioni come deteriorate.

0110

TOTALE

Gli enti segnalano la somma di tutte le colonne da 0010 a 0100.


Righe

Istruzioni

0010

Requisito di copertura minima totale

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini del calcolo del requisito di copertura minima totale delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sommano i requisiti di copertura minima per la parte non garantita delle NPE oggetto di misure di concessione (riga 0020), la parte delle NPE oggetto di misure di concessione garantita da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0030) e la parte delle NPE oggetto di misure di concessione garantita da altre forme di protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0040).

0020

Parte non garantita delle NPE

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto i), articolo 47 quater, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il requisito di copertura minima totale per la parte non garantita delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.

0030

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il requisito totale di copertura minima per le parti delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 575/2013, soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, di tale regolamento, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.

0040

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

Articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), punto ii), articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il requisito di copertura minima totale per le parti delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione garantite da altre forme di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'aggregato dei calcoli a livello di esposizione.

0050

Valore dell'esposizione

Articolo 47 bis, paragrafo 2, e articolo 47 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione, gli enti sommano i valori dell'esposizione per la parte non garantita delle NPE (riga 0060), la parte delle NPE garantita da immobili o costituita da prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile (riga 0070) e la parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o personale (riga 0120), ove applicabile.

0060

Parte non garantita delle NPE

Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 2, e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva della parte non garantita delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del secondo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata (> 1 anno; < = 2 anni).

0070

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

Articolo 47 bis, paragrafo 2, articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), f), h) e i), e articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili a norma della parte tre, titolo II, di tale regolamento o che sono prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0080

>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.

0090

>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.

0100

>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.

0110

>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.

0120

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

Articolo 47 quater, paragrafo 1, articolo 47 quater, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e g), articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione complessiva delle parti delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale ai sensi della parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130

>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.

0140

>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.

0150

>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.

0160

>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE

Gli enti segnalano il valore dell'esposizione delle NPE oggetto di misure di concessione soggette all'articolo 47 quater, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantite da altra protezione del credito di tipo reale o personale, se la prima misura di concessione è stata accordata tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata.»


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(2)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(6)  Gli “enti autonomi” non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(9)  Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

(10)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(11)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).


ALLEGATO III

«ALLEGATO XVI

MODELLI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE

MODELLI SULLE ATTIVITÀ VINCOLATE

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI

 

32.1

F 32.01

ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE

AE-ASS

32.2

F 32.02

GARANZIE RICEVUTE

AE-COL

32.3

F 32.03

OBBLIGAZIONI GARANTITE E CARTOLARIZZAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITE IN GARANZIA

AE-NPL

32.4

F 32.04

FONTI DI GRAVAME

AE-SOU

 

 

PARTE B — DATI SULLA SCADENZA

 

33

F 33.00

DATI SULLA SCADENZA

AE-MAT

 

 

PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

 

34

F 34.00

QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

AE-CONT

 

 

PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE

 

35

F 35.00

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE

AE-CB

 

 

PARTE E — DATI AVANZATI

 

36.1

F 36.01

DATI AVANZATI. PARTE I

AE-ADV1

36.2

F 36.02

DATI AVANZATI. PARTE II

AE-ADV2


F 32.01 — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE (AE-ASS)

 

Valore contabile delle attività vincolate

Valore equo delle attività vincolate

Valore contabile delle attività non vincolate

Valore equo delle attività non vincolate

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

 

di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali

di cui EHQLA e HQLA

 

di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali

di cui EHQLA e HQLA

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0085

0090

0100

0105

0010

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0015

di cui: attività fiduciarie ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: crediti garantiti da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 — GARANZIE RICEVUTE (AE-COL)

 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

non vincolati

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali

di cui EHQLA e HQLA

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0065

0070

0130

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Altre garanzie ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0245

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 — OBBLIGAZIONI GARANTITE E CARTOLARIZZAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITE IN GARANZIA (AE-NPL)

 

Non vincolati

Valore contabile del paniere di attività sottostante

Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

 

di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

0010

0020

0030

0035

0040

0010

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia

 

 

 

 

 

0020

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute

 

 

 

 

 

0030

Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute

 

 

 

 

 

0040

Segmento senior

 

 

 

 

 

0050

Segmento mezzanine

 

 

 

 

 

0060

Segmento di prima perdita

 

 

 

 

 


F 32.04 — FONTI DI GRAVAME (AE-SOU)

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati

 

di cui: di altri soggetti del gruppo

 

di cui: garanzie ricevute riutilizzate

di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

 

 

 

0020

Derivati

 

 

 

 

 

0030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

 

 

 

 

 

0040

Depositi

 

 

 

 

 

0050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

0060

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

0070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

0080

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

0090

Titoli di debito di propria emissione

 

 

 

 

 

0100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

 

 

 

 

 

0110

di cui: cartolarizzazioni di propria emissione

 

 

 

 

 

0120

Altre fonti di gravame

 

 

 

 

 

0130

Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti

 

 

 

 

 

0140

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

 

 

0150

Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante

 

 

 

 

 

0160

Altro

 

 

 

 

 

0170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

 

 

 

 

 

 

 

 

non compilare nel modello su base consolidata

 

non compilare in nessun caso


F 33.00 — DATI SULLA SCADENZA (AE-MAT)

 

Durata residua delle passività

Scadenza aperta

Scadenza a un giorno (overnight)

> 1 giorno < = 1 settimana

> 1 settimana < = 2 settimane

> 2 settimane < = 1 mese

> 1 mese < = 3 mesi

> 3 mesi < = 6 mesi

> 6 mesi < = 1 anno

> 1 anno < = 2 anni

> 2 anni < = 3 anni

3 anni < = 5 anni

5 anni < = 10 anni

> 10 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE (AE-CONT)

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Quota potenziale di attività vincolate

A.

Decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate

B.

Effetto netto del deprezzamento del 10 % di valute rilevanti

Importo supplementare delle attività vincolate

Importo supplementare delle attività vincolate

Valuta rilevante 1

Valuta rilevante 2

Valuta rilevante n

0010

0020

0030

0040

0010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

 

 

 

 

0020

Derivati

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

 

 

 

 

 

 

0040

Depositi

 

 

 

 

 

 

0050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

0070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

0090

Titoli di debito di propria emissione

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: cartolarizzazioni di propria emissione

 

 

 

 

 

 

0120

Altre fonti di gravame

 

 

 

 

 

 

0170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

 

 

 

 

 

 


F 35.00 — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (AE-CB)

asse z

Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)

 

Conformità all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013:

Passività da obbligazioni garantite

Aggregato di copertura

Data di riferimento per le segnalazioni

+ 6 mesi

+ 12 mesi

+ 2 anni

+ 5 anni

+ 10 anni

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo

Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita

Data di riferimento per le segnalazioni

+ 6 mesi

+ 12 mesi

+ 2 anni

+ 5 anni

+ 10 anni

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo

Importo dell'aggregato di copertura eccedente i requisiti minimi di copertura

[SÌ/NO]

Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura

rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita

rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite

Data di riferimento per le segnalazioni

Agenzia di rating del credito 1

Rating del credito 1

Agenzia di rating del credito 2

Rating del credito 2

Agenzia di rating del credito 3

Rating del credito 3

Data di riferimento per le segnalazioni

Agenzia di rating del credito 1

Agenzia di rating del credito 2

Agenzia di rating del credito 3

0010

0012

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0010

Importo nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Valore attuale (swap)/ Valore di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Valore specifico all'attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Valore contabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 — DATI AVANZATI. PARTE I (AE-ADV1)

 

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altreattività

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: cartolarizzazioni

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

di cui: emessi da società finanziarie

di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Derivati negoziati in borsa

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Cartolarizzazioni di propria emissione

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Altre fonti di gravame

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Totale delle attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Totale delle attività non vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Attività vincolate + attività non vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 — DATI AVANZATI. PARTE II (AE-ADV2)

 

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altre garanzie ricevute

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolariz-zazioni proprie

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: cartolarizzazioni

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

di cui: emessi da società finanziarie

di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

 

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Derivati negoziati in borsa

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Cartolarizzazioni di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Altre fonti di gravame

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Totale delle garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Totale delle garanzie non vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Garanzie vincolate + non vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non compilare nel modello su base consolidata

 

non compilare in nessun caso»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO XVII

ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE

Indice

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 533

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 533

1.1.

STRUTTURA 533

1.2.

PRINCIPIO CONTABILE 533

1.3.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 534

1.4.

CONVENZIONE DEI SEGNI 534

1.5.

LIVELLO DI APPLICAZIONE 534

1.6.

PROPORZIONALITÀ 534

1.7.

DEFINIZIONE DI GRAVAME 534
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO 535

2.

PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI 535

2.1.

MODELLO AE-ASS - ATTIVITÀ DELL’ENTE SEGNALANTE 535

2.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 535

2.1.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 538

2.1.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 539

2.2.

MODELLO: AE-COL - GARANZIE RICEVUTE DALL’ENTE SEGNALANTE 542

2.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 542

2.2.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 542

2.2.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 544

2.3.

MODELLO: AE-NPL - OBBLIGAZIONI GARANTITE E CARTOLARIZZAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITE IN GARANZIA 546

2.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 546

2.3.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 546

2.3.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 547

2.4.

MODELLO: AE-SOU - FONTI DI GRAVAME 548

2.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 548

2.4.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 548

2.4.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 550

3.

PARTE B: DATI SULLA SCADENZA 551

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 551

3.2.

MODELLO: AE-MAT - DATI SULLA SCADENZA 551

3.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 551

3.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 552

4.

PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE 553

4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 553

4.1.1.

SCENARIO A - DECREMENTO DEL 30 % DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE 553

4.1.2.

SCENARIO B - DEPREZZAMENTO DEL 10 % DI VALUTE RILEVANTI 553

4.2.

MODELLO: AE-CONT - QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE 553

4.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 553

4.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 554

5.

PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE 554

5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 554

5.2.

MODELLO: AE-CB - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE 554

5.2.1.

ISTRUZIONI SULL’ASSE Z 555

5.2.2.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 555

5.2.3.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 555

6.

PARTE E: DATI AVANZATI 558

6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 558

6.2.

MODELLO: AE-ADV1 - MODELLO AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELL’ENTE SEGNALANTE 558

6.2.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 558

6.2.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 560

6.3.

MODELLO: AE-ADV2 - MODELLO AVANZATO PER LE GARANZIE RICEVUTE DALL’ENTE SEGNALANTE 561

6.3.1.

ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 561

6.3.2.

ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE 561

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   Struttura

1.

Il quadro consta di cinque blocchi di modelli, per un totale di nove modelli articolati come segue.

a)

Parte A: Quadro sinottico dei gravami

Modello AE-ASS - Attività dell’ente segnalante;

Modello AE-COL - Garanzie ricevute dall’ente segnalante;

Modello AE-NPL - Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia;

Modello AE-SOU - Fonti di gravame.

b)

Parte B: Dati sulla scadenza

Modello AE-MAT - Dati sulla scadenza.

c)

Parte C: Quota potenziale di attività vincolate.

Modello AE-CONT - Quota potenziale di attività vincolate.

d)

Parte D: Obbligazioni garantite.

Modello AE-CB - Emissione di obbligazioni garantite.

e)

Parte E: Dati avanzati

Modello AE-ADV1 - Modello avanzato per le attività dell’ente segnalante;

Modello AE-ADV2 - Modello avanzato per le garanzie ricevute dall’ente segnalante.

2.

Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e informazioni più particolareggiate sugli aspetti più generali della segnalazione.

1.2.   Principio contabile

3.

L’ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli 11 e 12. L’ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile. Nel modello AE-SOU l’ente segnala in genere i valori contabili al lordo dell’eventuale compensazione contabile, in linea con la segnalazione su base lorda del gravame su attività e garanzie reali.

4.

Ai fini del presente allegato le sigle “IAS” e “IFRS” si riferiscono ai principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi ai pertinenti principi IFRS.

1.3.   Convenzione di numerazione

5.

Nelle presenti istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale per indicare colonne, righe e celle dei modelli: {modello; riga; colonna}. Un asterisco segnala che la convalida vale per l’intera riga o colonna. Esempio: {AE-ASS; *; 2} indica il punto di dati di qualsiasi riga per la colonna 2 del modello AE-ASS.

6.

In caso di convalide all’interno di un modello, i punti di dati del modello stesso sono indicati con l’annotazione seguente: {riga; colonna}.

1.4.   Convenzione dei segni

7.

I modelli dell’allegato XVI si attengono alla convenzione dei segni illustrata nell’allegato V, parte 1, punti 9 e 10.

1.5.   Livello di applicazione

8.

Il livello di applicazione della segnalazione delle attività vincolate ricalca quello degli obblighi di segnalazione per i fondi propri di cui all’articolo 430, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto gli enti che, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento, non sono assoggettati ai requisiti prudenziali non sono tenuti a segnalare informazioni sulle attività vincolate.

1.6.   Proporzionalità

9.

Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, il livello di gravame sulle attività è così calcolato:

valore contabile delle attività vincolate e garanzie = {AE-ASS;0010;0010}– {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010};

totale delle attività e garanzie = {AE-ASS;0010;0010} + {AE-ASS;0010;0060} – {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010} + {AE-COL;0130;0040};

coefficiente di gravame sulle attività = (valore contabile delle attività vincolate e garanzie)/(totale delle attività e garanzie).

10.

[Eliminato]

1.7.   Definizione di gravame

11.

Ai fini del presente allegato e dell’allegato XVI, è considerata vincolata l’attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un’operazione da cui non può essere ritirata liberamente.

12. Si rilevi che vanno considerate vincolate le attività costituite in garanzia soggette a limitazioni di ritiro, come le attività il cui ritiro è subordinato ad autorizzazione preventiva oppure a sostituzione con altre attività. Poiché il quadro giuridico varia tra i diversi paesi, la definizione non si basa su una definizione giuridica esplicita, come è invece il caso per il trasferimento del titolo di proprietà, bensì su principi economici, ma è comunque intimamente connessa ai termini contrattuali. A parere dell’Autorità bancaria europea, la definizione comprende le seguenti tipologie di contratto (elenco non esaustivo):

operazioni di finanziamento garantite, compresi i contratti e accordi di vendita con patto di riacquisto, le concessioni di titoli in prestito e le altre forme di prestito garantito;

varie forme di contratti di garanzia, ad esempio garanzie reali collocate a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati;

garanzie finanziarie assistite da garanzie reali. In assenza di limitazioni di ritiro della garanzia reale per la parte inutilizzata della garanzia, quali l’autorizzazione preventiva, va imputato soltanto (in proporzione) l’importo utilizzato;

garanzie reali collocate presso sistemi di compensazione, controparti centrali o altri enti infrastrutturali come condizione per accedere al servizio. Sono compresi i fondi di garanzia e i margini iniziali;

linee di credito delle banche centrali. Le attività già posizionate non vanno considerate vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Così come per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera l’importo minimo imposto dalla banca centrale) va imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale;

attività sottostanti strutture di cartolarizzazione, laddove le attività finanziarie non siano state eliminate contabilmente dalle attività finanziarie dell’ente. Le attività sottostanti titoli mantenuti non sono considerate vincolate, a meno che i titoli in questione non siano costituiti in garanzia o altrimenti costituiti in garanzia reale per fornire una forma di assicurazione a un’operazione;

attività in aggregati di copertura usate per l’emissione di obbligazioni garantite. Le attività sottostanti obbligazioni garantite sono considerate vincolate, tranne in determinate situazioni in cui l’ente detiene le obbligazioni garantite corrispondenti (“obbligazioni di propria emissione”);

come principio generale, non vanno considerate vincolate le attività che, assegnate a linee non utilizzate, possono essere ritirate liberamente.

ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO

2.   PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI

13.

I modelli sinottici dei gravami evidenziano la differenza fra le attività usate a sostegno del fabbisogno di finanziamento (funding) o di garanzie reali alla data di bilancio (“gravame del momento”) e le attività disponibili per un fabbisogno potenziale di finanziamento.

14.

Il modello sinottico mostra, in forma di tabella suddivisa per prodotto, l’importo delle attività vincolate e delle attività non vincolate dell’ente segnalante. La stessa scomposizione è applicata anche alle garanzie ricevute e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni.

2.1.   Modello AE-ASS - Attività dell’ente segnalante

2.1.1.   Osservazioni di carattere generale

15.

Nel riquadro che segue sono illustrate le istruzioni relative alle principali tipologie di operazioni pertinenti ai fini della compilazione dei modelli AE.

Tutte le operazioni che innalzano il livello di gravame sull’ente presentano due aspetti che devono essere segnalati distintamente in tutti i modelli AE: ciascuna operazione è segnalata sia come fonte di gravame sia come attività vincolata o garanzia reale.

Seguono esempi che illustrano il modo in cui segnalare varie tipologie di operazioni in questa parte; le stesse regole valgono anche per gli altri modelli AE.

a)   Deposito assistito da garanzia reale

Il deposito assistito da garanzia reale è così segnalato:

i)

rilevazione del valore contabile del deposito come fonte di gravame in {AE-SOU; r0070; c0010};

ii)

laddove la garanzia reale sia un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0070; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};

iii)

se la garanzia reale è stata ricevuta dall’ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0070; c0030} e {AE-SOU; r0070; c0040}.

b)   Contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari

Il contratto di vendita con patto di riacquisto è così segnalato:

i)

segnalazione del valore contabile lordo del contratto di vendita con patto di riacquisto come fonte di gravame in {AE-SOU; r0050; c0010};

ii)

segnalazione della garanzia reale del contratto di vendita con patto di riacquisto:

laddove la garanzia reale sia un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0050; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};

se la garanzia reale è stata ricevuta dall’ente segnalante mediante un precedente contratto (speculare) di vendita con patto di riacquisto passivo, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0050; c0030} e in {AE-SOU; r0050; c0040}.

c)   Finanziamento (funding) da banche centrali

Poiché il finanziamento da banche centrali assistito da garanzia reale è soltanto un caso specifico di deposito assistito da garanzia reale o di contratto di vendita con patto di riacquisto in cui la controparte è una banca centrale, valgono le regole di cui al presente punto 14, lettere a) e b).

Nel caso di operazioni nelle quali non sia possibile individuare la garanzia reale specifica per ciascuna operazione, essendo la garanzia reale aggregata, la garanzia reale è scomposta proporzionalmente, in base alla composizione dell’aggregato di garanzie.

Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.

d)   Concessione di titoli in prestito

Per la concessione di titoli in prestito con copertura di garanzia in contante valgono le regole applicabili ai contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari.

La concessione di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante è così segnalata:

i)

segnalazione del valore equo dei titoli presi a prestito come fonte di gravame in {AE-SOU; r0150; c0010}. Se, in cambio dei titoli concessi in prestito, il prestatore non riceve titoli bensì una commissione, {AE-SOU; r0150; c0010} è segnalato con valore zero;

ii)

laddove i titoli concessi in prestito come garanzia reale siano un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0150; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};

iii)

se i titoli concessi in prestito come garanzia reale sono ricevuti dall’ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0150; c0030} e {AE-SOU; r0150; c0040}.

e)   Derivati (passività)

I derivati assistiti da garanzia reale con valore equo negativo sono così segnalati:

i)

segnalazione del valore contabile del derivato come fonte di gravame in {AE-SOU; r0020; c0010};

ii)

la garanzia reale (margini iniziali necessari per aprire la posizione ed eventuale garanzia reale collocata a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati) è così segnalata:

laddove sia un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0020; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};

se è ricevuta dall’ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0020; c0030} e {AE-SOU; r0020; c0040}.

f)   Obbligazioni garantite

Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, costituiscono obbligazioni garantite gli strumenti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, abbiano essi la forma giuridica del titolo o no.

Non vigono regole specifiche riguardo alle obbligazioni garantite nei casi in cui l’ente segnalante non mantiene parte dei titoli di propria emissione.

In caso di mantenimento di parte dell’emissione, e per evitare un doppio conteggio, si applica il procedimento seguente:

i)

se le obbligazioni garantite proprie non sono costituite in garanzia, è segnalato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti ma non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulle obbligazioni garantite mantenute ma non ancora costituite in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili);

ii)

se le obbligazioni garantite proprie sono costituite in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia.

La tabella che segue illustra il modo in cui va segnalata l’emissione di obbligazioni garantite per 100 EUR, di cui il 15 % è mantenuto e non è costituito in garanzia e il 10 % è mantenuto e è costituito in garanzia reale in un’operazione di vendita con patto di riacquisto con una banca centrale del valore di 11 EUR, operazione nella quale l’aggregato di copertura comprende prestiti non garantiti e il valore contabile dei prestiti è 150 EUR.

FONTI DI GRAVAME

Tipo

Importo

Celle

Prestiti vincolati

Celle

Obbligazioni garantite

75 % (100) = 75

{AE-Fonti, r110, c010}

75 % (150) = 112,5

{AE-Attività, r100, c010}

{AE-Fonti, r110, c030}

Finanziamento (funding) da banche centrali

11

{AE-Fonti, r060, c010}

10 % (150) = 15

{AE-Attività, r100, c010}

{AE-Fonti, r060, c030}

NON VINCOLATI

Tipo

Importo

Celle

Prestiti non vincolati

Celle

Obbligazioni garantite proprie mantenute

15 % (100) = 15

{AE-Non costituite in garanzia, r010, c040}

15 % (150) = 22,5

{AE-Attività, r100, c060}

{AE-Non costituite in garanzia, r020, c010}

g)   Cartolarizzazioni

Costituiscono cartolarizzazioni i titoli di debito detenuti dall’ente creati da un’operazione di cartolarizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le cartolarizzazioni che restano in bilancio (ossia che non sono state eliminate contabilmente) valgono le regole applicabili alle obbligazioni garantite.

Le cartolarizzazioni eliminate contabilmente non costituiscono gravame laddove l’ente detenga titoli. Questi sono riportati nel portafoglio di negoziazione o nel portafoglio bancario dell’ente segnalante come qualsiasi altro titolo emesso da terzi.

2.1.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Attività dell’ente segnalante

IAS 1.9, lettera a), guida applicativa (IG) 6 Totale delle attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio.

0015

di cui: attività fiduciarie ammissibili

Attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

sono iscritte nel bilancio dell’ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell’articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;

b)

soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c)

soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell’IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso.

0020

Finanziamenti a vista

IAS 1.54, lettera i)

L’ente segnala i saldi esigibili a richiesta presso banche centrali e altri enti. Il contante disponibile, ossia le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti, è incluso nella riga “Altre attività”.

0030

Strumenti di capitale

Strumenti di capitale definiti nello IAS 32.1 detenuti dall’ente segnalante.

0040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punto 31

L’ente segnala gli strumenti di debito detenuti dall’ente segnalante emessi come titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (1).

0050

di cui: obbligazioni garantite

Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante sotto forma di obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.

0060

di cui: cartolarizzazioni

Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0070

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche detenuti dall’ente segnalante.

0080

di cui: emessi da società finanziarie

Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante, emessi dalle società finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettere c) e d).

0090

di cui: emessi da società non finanziarie

Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante, emessi dalle società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e).

0100

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Crediti e anticipi che sono strumenti di debito diversi da titoli detenuti dagli enti segnalanti; esclusi i saldi esigibili su richiesta.

0110

di cui: crediti garantiti da beni immobili

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, che sono garantiti da beni immobili di cui all’allegato V, parte 2, punto 86.

0120

Altre attività

Attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio oltre a quelle segnalate alle righe da 0020 a 0040 e alla riga 0100 ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell’ente che non applica gli IFRS.

In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 0240 del modello AE-COL, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.

2.1.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore contabile delle attività vincolate

Gli enti segnalano il valore contabile delle loro attività vincolate conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato. Il valore contabile è l’importo da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale.

0020

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0035

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

Il valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA).

Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato.

Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del medesimo regolamento delegato.

0040

Valore equo delle attività vincolate

IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE per gli enti che non applicano gli IFRS.

Gli enti segnalano il valore equo dei loro titoli di debito vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.

Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

0050

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo dei titoli di debito vincolati detenuti dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0055

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

Valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili per la qualifica di EHQLA e HQLA.

Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del medesimo regolamento delegato.

0060

Valore contabile delle attività non vincolate

Gli enti segnalano il valore contabile delle loro attività vincolate conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.

Il valore contabile è l’importo da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale.

0070

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0080

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0085

di cui EHQLA e HQLA

Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato.

Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0090

Valore equo delle attività non vincolate

IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE per gli enti che non applicano gli IFRS.

Gli enti segnalano il valore equo dei loro titoli di debito non vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.

Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

0100

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo dei titoli di debito non vincolati detenuti dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0105

di cui EHQLA e HQLA

Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato.

Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2.2.   Modello: AE-COL - Garanzie ricevute dall’ente segnalante

2.2.1.   Osservazioni di carattere generale

15.

Relativamente alle garanzie ricevute dall’ente segnalante e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, la categoria delle attività non vincolate è suddivisa in attività “vincolabili”, o potenzialmente ammissibili al gravame, e attività “non vincolabili”.

16.

Sono “non vincolabili” le attività ricevute come garanzia laddove l’ente segnalante non sia autorizzato a vendere la garanzia reale o a ricostituirla in garanzia, tranne in caso di default del relativo proprietario. I titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono “non vincolabili” se i termini dell’emissione prevedono limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia dei titoli detenuti.

17.

Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, sono segnalati come garanzie ricevute i titoli presi a prestito in cambio di una commissione senza che sia fornita una garanzia in contante o altra garanzia reale.

2.2.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0130

Garanzie ricevute dall’ente segnalante

Tutte le classi di garanzie ricevute dall’ente segnalante.

0140

Finanziamenti a vista

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti finanziamenti a vista

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0020 del modello AE-ASS.

0150

Strumenti di capitale

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti strumenti di capitale

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0030 del modello AE-ASS.

0160

Titoli di debito

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0040 del modello AE-ASS.

0170

di cui: obbligazioni garantite

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti obbligazioni garantite

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0050 del modello AE-ASS.

0180

di cui: cartolarizzazioni

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti cartolarizzazioni

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0060 del modello AE-ASS.

0190

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0070 del modello AE-ASS.

0200

di cui: emessi da società finanziarie

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società finanziarie

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0080 del modello AE-ASS.

0210

di cui: emessi da società non finanziarie

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società non finanziarie

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0090 del modello AE-ASS.

0220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti i crediti e gli anticipi ad esclusione dei finanziamenti a vista

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0100 del modello AE-ASS.

0230

Altre garanzie ricevute

Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti altre attività

Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0120 del modello AE-ASS.

0240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni proprie

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite di propria emissione e cartolarizzazioni di propria emissione mantenuti dall’ente segnalante.

Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati non sono compresi nella categoria delle attività dell’ente segnalante (riga 0010 del modello AE-ASS). Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell’ente che non applica gli IFRS.

Non sono segnalate in questa categoria le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione, perché la necessità di evitare un doppio conteggio implica che ad esse si applichino regole diverse:

a)

se i titoli di debito propri sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia;

b)

se i titoli di debito propri non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulla seconda tipologia di titoli di debito propri non ancora costituiti in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili).

0245

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.

Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante vale la regola seguente:

a)

se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS (F 32.01), come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l’emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;

b)

se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS (F 32.01), come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.

0250

TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

Tutte le attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie ricevute dall’ente segnalante e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall’ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione.

2.2.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

Gli enti segnalano il valore equo delle garanzie ricevute o dei loro titoli di debito detenuti/mantenuti e che sono vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.

Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).

0020

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente segnalante ed emessi da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente segnalante, vincolati e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0035

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

Il valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA.

Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato. Le EHQLA vincolate e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0040

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Valore equo delle garanzie ricevute dall’ente segnalante che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l’ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che non sono vincolati ma sono vincolabili.

0050

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili, emessi da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0060

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0065

di cui EHQLA e HQLA

Il valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato.

Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0070

Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

Importo nominale delle garanzie ricevute detenute dall’ente segnalante che non sono vincolate né vincolabili.

Esso comprende l’importo nominale dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, mantenuti dall’ente segnalante che non sono vincolati né vincolabili.

2.3.   Modello: AE-NPL - Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia

2.3.1.   Osservazioni di carattere generale

19.

Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante vale la regola seguente:

a)

se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l’emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;

b)

se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.

2.3.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia

Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.

0020

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.

0030

Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute

Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.

0040

Segmento senior

Segmenti di rango più elevato (senior) delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.

Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del regolamento (UE) n. 575/2013

0050

Segmento mezzanine

Segmenti mezzanine delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.

È considerato segmento mezzanine qualsiasi segmento che non sia senior, ossia l’ultimo a assorbire la perdita o il segmento di prima perdita. Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del regolamento (UE) n. 575/2013

0060

Segmento di prima perdita

Segmenti di prima perdita delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.

Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del regolamento (UE) n. 575/2013

2.3.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore contabile del paniere di attività sottostante

Valore contabile dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti relativi alle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute e non ancora costituite in garanzia.

0020

Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate ma sono vincolabili.

0030

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

non sono vincolate;

b)

sono vincolabili;

c)

sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0035

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

Il valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA.

Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato XVII. Le EHQLA vincolate e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0040

Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

Importo nominale delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate né vincolabili.

2.4.   Modello: AE-SOU - Fonti di gravame

2.4.1.   Osservazioni di carattere generale

20.

Il modello informa sulla rilevanza che le diverse fonti di gravame rappresentano per l’ente segnalante, comprese le fonti cui non è associato alcun finanziamento (funding) quali gli impegni all’erogazione di prestiti ricevuti o le garanzie finanziarie ricevute e le concessioni di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante.

21.

Gli importi totali delle attività e delle garanzie ricevute iscritti nei modelli AE-ASS e AE-COL rispettano la seguente regola di convalida: {AE-SOU; r0170; c0030} = {AE-ASS; r0010; c0010} + {AE-COL; r0130; c0010} + {AE-COL; r0240; c0010}.

2.4.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

Valore contabile delle passività finanziarie assistite da garanzia reale selezionate dell’ente segnalante, nella misura in cui la passività comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0020

Derivati

Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante che costituiscono passività finanziarie, vale a dire che presentano un valore equo negativo, nella misura in cui il derivato comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante che costituiscono passività finanziarie e che sono negoziati fuori borsa, nella misura in cui il derivato comporti un gravame sulle attività.

0040

Depositi

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile lordo (senza nessuna compensazione consentita nella disciplina contabile) dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell’ente segnalante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

I “contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l’ente segnalante riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l’impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Devono essere segnalate come contratti di vendita con patto di riacquisto le seguenti varianti:

a)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; e

b)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego (sell/buy back).

0060

di cui: presso banche centrali

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall’ente segnalante con banche centrali, nella misura in cui l’operazione comporti un gravame sulle attività.

0070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0080

di cui: presso banche centrali

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante presso banche centrali, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0090

Titoli di debito di propria emissione

Valore contabile dei titoli di debito emessi dall’ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.

Per qualsiasi emissione, alla parte mantenuta si applica il procedimento specifico di cui alla parte A, punto 15.vi), al fine d’includere in questa categoria soltanto la percentuale di titoli di debito collocata al di fuori dei soggetti del gruppo.

0100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

Valore contabile delle obbligazioni garantite le cui attività sono create dall’ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0110

di cui: cartolarizzazioni di propria emissione

Valore contabile delle cartolarizzazioni emesse dall’ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0120

Altre fonti di gravame

Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell’ente segnalante, escluse le passività finanziarie, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0130

Importo nominale degli impegni all’erogazione di prestiti ricevuti

Importo nominale degli impegni all’erogazione di prestiti ricevuti dall’ente segnalante, nella misura in cui l’impegno ricevuto comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0140

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute dall’ente segnalante, nella misura in cui la garanzia ricevuta comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0150

Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante

Valore equo dei titoli presi a prestito dall’ente segnalante senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0160

Altro

Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell’ente segnalante, escluse le passività finanziarie, che non rientrano nelle voci di cui alle righe da 0130 a 0150, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

Importo di tutte le operazioni assistite da garanzia reale dell’ente segnalante, nella misura in cui comportino per l’ente un gravame sulle attività.

2.4.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all’erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

Le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.

0020

di cui: di altri soggetti del gruppo

Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all’erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui la controparte sia un soggetto incluso nell’ambito del consolidamento prudenziale e che l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

Per le regole sul tipo di valore da iscrivere, cfr. istruzioni relative alla colonna 0010.

0030

Attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati

Importo di attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

Coerentemente coi criteri seguiti nei modelli AE-ASS e AE-COL, le attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio sono segnalate al valore contabile; le garanzie ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, sono segnalati al valore equo.

0040

di cui: garanzie ricevute riutilizzate

Valore equo delle garanzie ricevute che sono riutilizzate/vincolate in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

050

di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati

Valore equo dei titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.

3.   PARTE B: DATI SULLA SCADENZA

3.1.   Osservazioni di carattere generale

22.

Il modello incluso nella parte B presenta un quadro sinottico dell’importo delle attività vincolate e delle garanzie ricevute riutilizzate che cadono in intervalli definiti di durata residua delle passività corrispondenti.

3.2.   Modello: AE-MAT - Dati sulla scadenza

3.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Attività vincolate

Ai fini del presente modello le attività vincolate comprendono tutti i seguenti elementi:

a)

le attività dell’ente segnalante (cfr. istruzioni relative alla riga 0010 del modello AE-ASS), segnalate al valore contabile;

b)

i titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni (cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL), segnalati al valore equo.

Gli importi sono riportati nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito).

0020

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)

Cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 0040 del modello AE-SOU.

L’ente segnala gli importi al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua dell’operazione tramite cui l’ente ha ricevuto la garanzia che viene riutilizzata (componente di ricevimento).

0030

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)

Cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 0040 del modello AE-SOU.

L’ente segnala gli importi al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame: passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito (componente di riutilizzo).

3.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Scadenza aperta

A vista, senza data di scadenza precisa.

0020

Scadenza a un giorno (overnight)

Scadenza inferiore o uguale a 1 giorno.

0030

> 1 giorno <= 1 settimana

Scadenza superiore a 1 giorno ma inferiore o uguale a 1 settimana.

0040

> 1 settimana <= 2 settimane

Scadenza superiore a 1 settimana ma inferiore o uguale a 2 settimane.

0050

> 2 settimane <= 1 mese

Scadenza superiore a 2 settimane ma inferiore o uguale a 1 mese.

0060

> 1 mese <= 3 mesi

Scadenza superiore a 1 mese ma inferiore o uguale a 3 mesi.

0070

> 3 mesi <= 6 mesi

Scadenza superiore a 3 mesi ma inferiore o uguale a 6 mesi.

0080

> 6 mesi <= 1 anno

Scadenza superiore a 6 mesi ma inferiore o uguale a 1 anno.

0090

> 1 anno <= 2 anni

Scadenza superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 2 anni.

0100

> 2 anni <= 3 anni

Scadenza superiore a 2 anni ma inferiore o uguale a 3 anni.

0110

> 3 anni <= 5 anni

Scadenza superiore a 3 anni ma inferiore o uguale a 5 anni.

0120

> 5 anni <= 10 anni

Scadenza superiore a 5 anni ma inferiore o uguale a 10 anni.

0130

> 10 anni

Scadenza superiore a 10 anni.

4.   PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

4.1.   Osservazioni di carattere generale

22.

In questo modello l’ente presenta il livello di gravame sulle attività in diversi scenari di stress.

23.

Per “quota potenziale di attività vincolate” s’intendono le attività supplementari che potrebbero dover essere vincolate qualora l’ente segnalante registrasse un andamento sfavorevole in conseguenza di un evento esterno che sfugge al suo controllo (declassamento, diminuzione del valore equo delle attività vincolate, perdita generalizzata di fiducia ecc.). In tali casi l’ente si trova costretto a vincolare attività supplementari a copertura delle operazioni preesistenti. L’importo supplementare delle attività vincolate è al netto dell’impatto delle operazioni di copertura condotte dall’ente a fronte dell’evento illustrato nei citati scenari di stress.

24.

Il modello per la segnalazione della quota potenziale di attività vincolate prospetta i due scenari seguenti, illustrati in maggiore dettaglio nelle sezioni 4.1.1. e 4.1.2; i dati segnalati sono le stime plausibili tratte dall’ente in base alle migliori informazioni disponibili:

a)

decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate: lo scenario contempla soltanto la variazione del valore equo sottostante delle attività, prescindendo da qualsiasi altra variazione che possa incidere sul valore contabile, quali utili o perdite sui tassi di cambio o potenziali riduzioni del valore. In siffatta situazione l’ente segnalante potrebbe vedersi costretto a aumentare le garanzie reali costituite per mantenerne costante il valore;

b)

deprezzamento del 10 % di tutte le valute in cui l’ente presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

25.

Le segnalazioni sono effettuate per i due scenari l’uno distintamente dall’altro, così come il deprezzamento di una valuta rilevante è segnalato distintamente dal deprezzamento di altre valute rilevanti: l’ente prescinde pertanto dalle correlazioni fra gli scenari.

4.1.1.   Scenario A - Decremento del 30 % delle attività vincolate

26.

Si muove dall’ipotesi di un decremento del 30 % del valore di tutte le attività vincolate. Il conseguente fabbisogno di garanzie reali supplementari tiene conto dei livelli di eccesso di garanzia presenti, in modo da mantenere soltanto il livello minimo di copertura con garanzie reali. Tiene altresì conto degli obblighi imposti dai contratti e dagli accordi su cui la situazione si ripercuote, comprese le soglie di attivazione.

27.

Sono considerati soltanto i contratti e gli accordi che prevedono l’obbligo di legge di fornire garanzie supplementari; sono comprese le emissioni di obbligazioni garantite per le quali è imposto l’obbligo di legge di preservare livelli minimi di eccesso di garanzia, ma non quello di mantenere i livelli di rating dell’obbligazione garantita esistenti.

4.1.2.   Scenario B - Deprezzamento del 10 % di valute rilevanti

28.

È “rilevante” la valuta in cui l’ente segnalante presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.

29.

Il calcolo del deprezzamento del 10 % tiene conto delle variazioni sul versante sia delle attività sia delle passività, ovvero si concentra sui disallineamenti tra attività e passività: ad esempio, un’operazione di contratto di vendita con patto di riacquisto in USD basata su un’attività nella medesima valuta non determina un gravame supplementare, che invece scaturisce se la medesima operazione in USD si basa su un’attività in EUR.

30.

Rientrano nel calcolo tutte le operazioni che coinvolgono valute diverse.

4.2.   Modello: AE-CONT - Quota potenziale di attività vincolate

4.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

31.

Cfr. istruzioni su righe specifiche del modello AE-SOU nella sezione 2.4.2. Il contenuto delle righe del modello AE-CONT ricalca quello del modello AE-SOU.

4.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Cfr. istruzioni e dati relativi alla colonna 0010 del modello AE-SOU. Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all’erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

Come indicato per le varie righe del modello, l’ente segnala le passività finanziarie al valore contabile, le passività potenziali al valore nominale, i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.

0020

A.   Importo supplementare delle attività vincolate

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse lo scenario A.

Coerentemente con le istruzioni della parte A, l’ente segnala l’importo in questione al valore contabile se relativo alle attività dell’ente segnalante oppure al valore equo se relativo alle garanzie ricevute. Gli importi che superano le attività e garanzie non vincolate dell’ente sono segnalati al valore equo.

0030

B.   Importo supplementare delle attività vincolate - Valuta rilevante 1

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 1 nello scenario B.

Cfr. riga 0020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.

0040

B.   Importo supplementare delle attività vincolate - Valuta rilevante 2

Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 2 nello scenario B.

Cfr. riga 0020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.

5.   PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE

5.1.   Osservazioni di carattere generale

32.

Le informazioni di questo modello sono segnalate per tutte le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM emesse dall’ente segnalante. Costituiscono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM le obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, ossia obbligazioni emesse dall’ente segnalante per le quali la legge applicabile impone una speciale vigilanza pubblica sull’ente ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni e per le quali è previsto che le somme risultanti dalla loro emissione siano investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

33.

Nei modelli AE-CB non sono segnalate le obbligazioni garantite emesse dall’ente segnalante o per suo conto che non sono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM.

34.

La segnalazione si basa sulla disciplina giuridica dell’obbligazione garantita, ossia sul quadro di legge applicabile al relativo programma.

5.2.   Modello: AE-CB - Emissione di obbligazioni garantite

5.2.1.   Istruzioni sull’asse z

asse z

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Identificativo dell’aggregato di copertura (aperto)

L’identificativo dell’aggregato di copertura consta del nome o dell’abbreviazione inequivocabile dell’emittente dell’aggregato di copertura e della denominazione dello specifico aggregato di copertura sottoposto alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

5.2.2.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Importo nominale

Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell’obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.

0020

Valore attuale (swap)/Valore di mercato

Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale e degli interessi, scontata di una curva di rendimento priva di rischio specifica ai tassi di cambio, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell’obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.

Nelle colonne 0080 e 0210, inerenti alle posizioni su derivati dell’aggregato di copertura, va segnalato il valore di mercato.

0030

Valore specifico all’attività

Valore economico delle attività dell’aggregato di copertura, configurabile come valore equo (fair value) in conformità dell’IFRS 13, come valore di mercato ricavabile da operazioni condotte su mercati liquidi o come valore attuale che sconti i flussi di cassa futuri dell’attività di una curva dei tassi d’interesse specifica all’attività.

0040

Valore contabile

Il valore contabile di una passività da obbligazione garantita o di un’attività dell’aggregato di copertura è il valore contabile rilevato dall’emittente dell’obbligazione garantita.

5.2.3.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Conformità all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013: [SÌ/NO]

L’ente precisa se l’aggregato di copertura soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 per l’ammissibilità al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

0012

Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell’aggregato di copertura

Se l’aggregato di copertura è ammissibile al trattamento preferenziale di cui all’articolo 129, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia se la risposta nella colonna 0011 è SÌ), in questa cella è indicata la classe primaria di attività dell’aggregato di copertura. A tal fine è usata la classificazione presentata nell’articolo 129, paragrafo 1, del medesimo regolamento; è quindi indicato il pertinente codice “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” o “g”. Si indica il codice “h” nei casi in cui la classe primaria di attività dell’aggregato di copertura non rientra in nessuna delle categorie precedenti.

0020-0140

Passività da obbligazioni garantite

Costituiscono passività da obbligazioni garantite le passività che si pongono a carico dell’emittente a causa dell’emissione delle obbligazioni garantite; esse si estendono a tutte le posizioni definite dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita che sono sottoposte alle relative misure protettive (ad esempio, titoli in circolazione e posizioni su derivati delle controparti dell’emittente dell’obbligazione garantita per le quali all’aggregato di copertura è attribuito un valore di mercato che, visto dalla prospettiva di tale emittente, risulta negativo e che la disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita assimila a passività da obbligazioni garantite).

0020

Data di riferimento per le segnalazioni

Importi delle passività da obbligazioni garantite, escluse le posizioni su derivati dell’aggregato di copertura, indicate in base alle varie date o intervalli temporali futuri.

0030

+ 6 mesi

Indica la data che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l’importo da iscrivere si suppongono passività da obbligazioni garantite invariate rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l’ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.

0040-0070

+ 12 mesi - + 10 anni

Così come “+ 6 mesi” (colonna 0030), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.

0080

Posizioni su derivati dell’aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo

Valore di mercato netto negativo delle posizioni su derivati dell’aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell’emittente dell’obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto negativo.

Costituiscono posizioni su derivati dell’aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell’aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto negativo, devono essere assistite da attività ammissibili dell’aggregato di copertura.

Il valore di mercato netto negativo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.

0090-0140

Rating esterno del credito dell’obbligazione garantita

L’ente fornisce le informazioni disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni riguardo al rating esterno del credito delle diverse obbligazioni garantite.

0090

Agenzia di rating del credito 1

Se alla data di riferimento per le segnalazioni è disponibile almeno un rating del credito espresso da un’agenzia di rating del credito, l’ente segnala il nome di una di tali agenzie. Se alla data di riferimento per le segnalazioni sono disponibili rating del credito espressi da più di tre agenzie di rating del credito, vanno fornite informazioni su tre di tali agenzie, scelte in funzione della rispettiva preminenza sul mercato.

0100

Rating del credito 1

Rating dell’obbligazione garantita espresso dall’agenzia di rating del credito segnalata nella colonna 0090 disponibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

Se la stessa agenzia ha espresso rating a lungo e a breve termine, va segnalato il rating del credito a lungo termine. Il rating da segnalare include gli eventuali modificatori.

0110, 130

Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3

Si ricalcano le informazioni segnalate per l’agenzia di rating del credito 1 (colonna 0090) per le altre agenzie di cui, alla data di riferimento per le segnalazioni, erano disponibili rating del credito dell’obbligazione garantita.

0120, 0140

Rating del credito 2 e rating del credito 3

Si ricalcano le informazioni segnalate per il rating del credito 1 (colonna 0100) per gli altri rating dell’obbligazione garantita espressi dalle agenzie 2 e 3 disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.

0150-0250

Aggregato di copertura

Tutte le posizioni - comprese le posizioni su derivati dell’aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell’emittente dell’obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo - che sono sottoposte alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

0150

Data di riferimento per le segnalazioni

Importo delle attività dell’aggregato di copertura, escluse le posizioni su derivati.

L’importo comprende i requisiti minimi di eccesso di garanzia, cui si aggiunge il supplemento di eccesso di garanzia, nella misura in cui si applichino le misure protettive della pertinente obbligazione garantita.

0160

+ 6 mesi

Indica la data di segnalazione che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. L’ente segnala gli importi supponendo un aggregato di copertura invariato rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l’ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.

0170-0200

+ 12 mesi - + 10 anni

Così come “+ 6 mesi” (colonna 0160), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.

0210

Posizioni su derivati dell’aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo

Valore di mercato netto positivo delle posizioni su derivati dell’aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell’emittente dell’obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo.

Costituiscono posizioni su derivati dell’aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell’aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto positivo, in caso di insolvenza non rientrano nel patrimonio generale dell’emittente delle obbligazioni garantite.

Il valore di mercato netto positivo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.

0220-0250

Importi dell’aggregato di copertura eccedenti i requisiti minimi di copertura

Importi dell’aggregato di copertura, comprese le posizioni su derivati con valore di mercato netto positivo, eccedenti i requisiti minimi di copertura (eccesso di garanzia).

0220

rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita

Importi dell’eccesso di garanzia rispetto alla copertura minima imposta dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita.

0230-0250

rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite

Importi dell’eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l’emittente dell’obbligazione garantita circa la metodologia seguita dalle diverse agenzie di rating del credito, costituirebbe il minimo necessario per mantenere invariato il rating espresso dall’agenzia corrispondente.

0230

Agenzia di rating del credito 1

Importi dell’eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l’emittente dell’obbligazione garantita circa la metodologia seguita dall’agenzia di rating del credito 1 (colonna 0090), costituirebbe il minimo necessario per mantenere il rating del credito 1 (colonna 0100).

0240-0250

Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3

Le istruzioni inerenti all’agenzia di rating del credito 1 (colonna 0230) valgono anche per l’agenzia di rating del credito 2 (colonna 0110) e l’agenzia di rating del credito 3 (colonna 0130).

6.   PARTE E: DATI AVANZATI

6.1.   Osservazioni di carattere generale

36.

La parte E ricalca la struttura dei modelli “Quadro sinottico dei gravami” della parte A, presentando modelli diversi per le attività vincolate dell’ente segnalante e per le garanzie ricevute, ossia, rispettivamente, il modello AE-ADV1 e il modello AE-ADV2. Ne consegue che le passività corrispondenti coincidono con le passività garantite dalle attività vincolate e che non deve esistere alcun rapporto di uno a uno.

6.2.   Modello: AE-ADV1 - Modello avanzato per le attività dell’ente segnalante

6.2.1.   Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010-0020

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad esempio i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Tutte le tipologie di passività dell’ente segnalante per cui la controparte nell’operazione è una banca centrale.

Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.

0030-0040

Derivati negoziati in borsa

Valore contabile dei derivati dell’ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia quotato o negoziato in una borsa d’investimenti riconosciuta o designata e comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0050-0060

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Valore contabile dei derivati dell’ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia negoziato fuori borsa e comporti per l’ente un gravame sulle attività; cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-SOU.

0070-0080

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall’ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.

Per i contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati va applicato lo stesso procedimento degli altri contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente segnalante un gravame sulle attività.

0090-0100

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall’ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.

0110-0120

Obbligazioni garantite di propria emissione

Cfr. istruzioni relative alla riga 0100 del modello AE-SOU.

0130-0140

Cartolarizzazioni di propria emissione

Cfr. istruzioni relative alla riga 0110 del modello AE-SOU.

0150-0160

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni

Valore contabile dei titoli di debito emessi dall’ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.

Non sono inclusi in questa voce i titoli di debito di propria emissione che l’ente segnalante ha mantenuto, sia fin dalla data di emissione sia successivamente in conseguenza di un’operazione di vendita con patto di riacquisto. Inoltre, le garanzie reali loro assegnate vanno classificate come non vincolate ai fini del presente modello.

0170-0180

Altre fonti di gravame

Cfr. istruzioni relative alla riga 0120 del modello AE-SOU.

0190

Totale delle attività vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante.

0200

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0210

Totale delle attività non vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante.

Il valore contabile è l’importo da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale.

0220

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.

L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.

0230

Attività vincolate + attività non vincolate

Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività detenute dall’ente segnalante.

6.2.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Finanziamenti a vista

Cfr. istruzioni relative alla riga 0020 del modello AE-ASS.

0020

Strumenti di capitale

Cfr. istruzioni relative alla riga 0030 del modello AE-ASS.

0030

Totale

Cfr. istruzioni relative alla riga 0040 del modello AE-ASS.

0040

di cui: obbligazioni garantite

Cfr. istruzioni relative alla riga 0050 del modello AE-ASS.

0050

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Obbligazioni garantite descritte nelle istruzioni relative alla riga 0050 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0060

di cui: cartolarizzazioni

Cfr. istruzioni relative alla riga 0060 del modello AE-ASS.

0070

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Cartolarizzazioni descritte nelle istruzioni relative alla riga 0060 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0080

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Cfr. istruzioni relative alla riga 0070 del modello AE-ASS.

0090

di cui: emessi da società finanziarie

Cfr. istruzioni relative alla riga 0080 del modello AE-ASS.

0100

di cui: emessi da società non finanziarie

Cfr. istruzioni relative alla riga 0090 del modello AE-ASS.

0110

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche

0120

Società finanziarie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.

0130

Società non finanziarie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.

0140

di cui: crediti garantiti da beni immobili

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti con un prestito garantito da beni immobili, concessi a società non finanziarie.

0150

Famiglie

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.

0160

di cui: crediti garantiti da beni immobili

Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti con un prestito garantito da beni immobili, concessi alle famiglie.

0170

Altre attività

Cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-ASS.

0180

Totale

Cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS.

6.3.   Modello: AE-ADV2 - Modello avanzato per le garanzie ricevute dall’ente segnalante

6.3.1.   Istruzioni su righe specifiche

37.

Dato che per i due modelli valgono istruzioni simili, cfr. sezione 6.2.1.

6.3.2.   Istruzioni su colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Finanziamenti a vista

Cfr. istruzioni relative alla riga 0140 del modello AE-COL.

0020

Strumenti di capitale

Cfr. istruzioni relative alla riga 0150 del modello AE-COL.

0030

Totale

Cfr. istruzioni relative alla riga 0160 del modello AE-COL.

0040

di cui: obbligazioni garantite

Cfr. istruzioni relative alla riga 0170 del modello AE-COL.

0050

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di obbligazioni garantite emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0060

di cui: cartolarizzazioni

Cfr. istruzioni relative alla riga 0180 del modello AE-COL.

0070

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.

0080

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Cfr. istruzioni relative alla riga 0190 del modello AE-COL.

0090

di cui: emessi da società finanziarie

Cfr. istruzioni relative alla riga 0200 del modello AE-COL.

0100

di cui: emessi da società non finanziarie

Cfr. istruzioni relative alla riga 0210 del modello AE-COL.

0110

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche.

0120

Società finanziarie

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.

0130

Società non finanziarie

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.

0140

di cui: crediti garantiti da beni immobili

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, garantiti da beni immobili, concessi a società non finanziarie, esclusi i finanziamenti a vista.

0150

Famiglie

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.

0160

di cui: crediti garantiti da beni immobili

Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da un prestito garantito da beni immobili, concessi alle famiglie.

0170

Altre attività

Cfr. istruzioni relative alla riga 0230 del modello AE-COL.

0180

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie

Cfr. istruzioni relative alla riga 0240 del modello AE-COL.

0190

Totale

Cfr. istruzioni relative alle righe 0130 e 0140 del modello AE-COL.»


(1)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).


ALLEGATO V

«ALLEGATO XVIII

MODELLI AMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

 

 

MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO

67

C 67.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

69

C 69.00

PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

70

C 70.00

RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)


C 67.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte

 

Nome della controparte

Codice

Tipo di codice

Codice nazionale

Settore della controparte

Residenza della controparte

Tipo di prodotto

Importo ricevuto

Durata originaria media ponderata

Durata residua media ponderata

Riga

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.

DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI È SUPERIORE ALL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2.

TUTTO L'ALTRO FINANZIAMENTO (FUNDING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto

Riga

ID

Nome del prodotto

Valore contabile ricevuto

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Durata originaria media ponderata

Durata residua media ponderata

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO

 

 

 

 

 

0020

1.1

di cui depositi a vista

 

 

 

 

 

0031

1.2

di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi

 

 

 

 

 

0041

1.3

di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi

 

 

 

 

 

0070

1.4

Conti di risparmio

 

 

 

 

 

0080

1.4.1

con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

 

 

 

 

 

0090

1.4.2

senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

 

 

 

 

 

0100

2

FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO

 

 

 

 

 

0110

2.1

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

0120

2.1.1

di cui prestiti e depositi da clienti finanziari

 

 

 

 

 

0130

2.1.2

di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari

 

 

 

 

 

0140

2.1.3

di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

 

 

 

 

 

0150

2.2

Finanziamento all'ingrosso garantito

 

 

 

 

 

0160

2.2.1

di cui SFT

 

 

 

 

 

0170

2.2.2

di cui emissione di obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

0180

2.2.3

di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)

 

 

 

 

 

0190

2.2.4

di cui passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte di entità infragruppo

 

 

 

 

 


C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

Totale e valute significative

 

Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata

Overnight

1 settimana

1 mese

3 mesi

6 mesi

1 anno

2 anni

5 anni

10 anni

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Riga

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Finanziamento (funding) totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

1.2.1

di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

1.3

Finanziamento garantito (non banche centrali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0065

1.3.1

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

1.3.2

di cui: titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.4

Altro finanziamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 — RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

Totale e valute significative

 

Rinnovo del finanziamento (funding)

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanzia-mento

Netto

Termine finanziamento in scadenza

Termine finanziamento rinnovato

Termine nuovo finanziamento

Riga

ID

Giorno

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.2

2

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.2.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.2.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.2.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.3

3

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.3.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.3.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.3.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.4

4

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.4.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.4.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.4.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.5

5

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.5.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.5.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.5.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.6

6

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.6.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

1.6.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.6.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.7

7

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.7.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1.7.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

1.7.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

1.8

8

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.8.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

1.8.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

1.8.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

1.9

9

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.9.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

1.9.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

1.9.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

1.10

10

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

1.10.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.10.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

1.10.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.11

11

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.11.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.11.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

1.11.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

1.12

12

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

1.12.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

1.12.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

1.12.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

1.13

13

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

1.13.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

1.13.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

1.13.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1.14

14

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

1.14.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

1.14.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

1.14.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

1.15

15

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.15.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0590

1.15.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

1.15.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

1.16

16

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

1.16.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

1.16.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

1.16.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

1.17

17

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.17.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

1.17.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

1.17.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0690

1.18

18

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1.18.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

1.18.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

1.18.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

1.19

19

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

1.19.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

1.19.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

1.19.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.20

20

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

1.20.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0790

1.20.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

1.20.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.21

21

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

1.21.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

1.21.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

1.21.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

1.22

22

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

1.22.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

1.22.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

1.22.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0890

1.23

23

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

1.23.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

1.23.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.23.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

1.24

24

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.24.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

1.24.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

1.24.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

1.25

25

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.25.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

1.25.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.26

26

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.27

27

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.28

28

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.29

29

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.30

30

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.31

31

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO VI

«ALLEGATO XIX

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ALLEGATO XVIII

1.   Ulteriori strumenti di controllo

1.1.   Osservazioni generali

1.

[vuoto]

2.

Il finanziamento totale include tutte le passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte.

3.

I finanziamenti di qualsiasi tipo con scadenza aperta, compresi i depositi a vista, si considerano aventi scadenza overnight.

4.

La durata originaria rappresenta il tempo tra la data di origine e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell’allegato XXIII. Ciò significa che in caso di opzioni, come al punto 12 dell’allegato XXIII, la durata originaria del finanziamento può essere più corta del tempo trascorso dalla data di origine.

5.

La durata residua rappresenta il tempo tra la fine del periodo di riferimento e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell’allegato XXIII.

6.

Ai fini del calcolo della durata media ponderata originaria o residua, i depositi con scadenza overnight o i finanziamenti di qualsiasi tipo con scadenza aperta sono considerati aventi durata di un giorno.

7.

Ai fini del calcolo della durata originaria e residua, se il finanziamento prevede per la controparte dell’ente un periodo di preavviso o una clausola di cancellazione o di ritiro anticipato, si ipotizza il ritiro alla prima data possibile.

8.

Per le passività perpetue, salvo se prevedono opzioni come indicato al punto 12 dell’allegato XXIII, si ipotizza una durata originaria e residua fisse di 20 anni.

9.

Per il calcolo della soglia percentuale per valuta significativa di cui al modello C 67.00, gli enti utilizzano la soglia dell’1 % delle passività totali in tutte le valute.

1.2.   Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)

1.

Per raccogliere le informazioni sulla concentrazione del finanziamento (funding) degli enti segnalanti per controparte nel modello C 67.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nella presente sezione.

2.

Gli enti segnalano le dieci principali controparti o il gruppo di clienti connessi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando il finanziamento ottenuto da ciascuna controparte o dal gruppo di clienti connessi supera la soglia dell’1 % delle passività totali nelle righe da 020 a 110 della sezione 1 del modello. La controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all’importo massimo del finanziamento concesso dalla controparte o dal gruppo di clienti connessi superiore alla soglia dell’1 % alla data di riferimento per le segnalazioni. La voce 1.02 è il secondo importo per entità superiore alla soglia dell’1 % e così via con le restanti voci.

3.

Se una controparte appartiene a diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalata solo una volta nel gruppo con il finanziamento di importo più elevato.

4.

Gli enti segnalano il totale di tutto l’altro finanziamento nella sezione 2.

5.

La somma della sezione 1 (Dieci principali controparti) e della sezione 2 (Tutto l’altro finanziamento (funding)] è pari al totale del finanziamento dell’ente risultante dallo stato patrimoniale segnalato nel quadro dell’informativa finanziaria (FINREP - che rappresenta le passività finanziarie corrette per tenere conto dell’esclusione di derivati e posizioni corte, in linea con la sezione 1.1, punto 2) per i periodi di riferimento in relazione ai quali sono disponibili entrambe le segnalazioni (ad esempio, FINREP primo trimestre e C 67.00 marzo/primo trimestre).

6.

Per ogni controparte gli enti completano tutte le colonne da 0010 a 0080.

7.

Laddove il finanziamento è stato ottenuto mediante più di un tipo di prodotto, occorre segnalare il prodotto con il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. L’identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). L’ente che dispone di informazioni sul possessore dei titoli in virtù del suo ruolo di banca depositaria considera il relativo importo ai fini della segnalazione della concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l’importo corrispondente.

8.

Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Nome della controparte

Il nome di ciascuna controparte che ha concesso un finanziamento che supera la soglia dell’1 % delle passività totali è registrato nella colonna 0010 in ordine decrescente dell’entità del finanziamento ottenuto.

È indicato il nome della controparte, persona fisica o giuridica. Se la controparte è una persona giuridica, il nome della controparte è la denominazione completa della persona giuridica da cui deriva il finanziamento (funding), compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

Se il gruppo di clienti connessi non ha un’impresa madre, la controparte da segnalare è il singolo soggetto considerato dall’ente come il soggetto più importante all’interno del gruppo di clienti connessi; in tutti gli altri casi, corrisponde alla singola controparte.

0015

Codice

Questo codice è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna controparte. Per gli enti e le imprese di assicurazione, il codice è il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI). Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0016

Tipo di codice

Gli enti identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0015 come “codice LEI” o “codice non-LEI”.

Indicare sempre il tipo di codice.

0017

Codice nazionale

Gli enti possono inoltre segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificativo nella colonna “Codice”.

0030

Settore della controparte

A ciascuna controparte è assegnato un settore sulla base delle seguenti classi di settori economici [FINREP] (cfr. allegato V, parte 1, del presente regolamento di esecuzione):

i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) nuclei familiari.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

0040

Residenza della controparte

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali) disponibile nella più recente edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.

0050

Tipo di prodotto

Alle controparti indicate nella colonna 0010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso con il quale è stato ottenuto il finanziamento o è stata ottenuta la percentuale massima del finanziamento in caso di più tipi di prodotti, utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

 

UWF (finanziamenti all’ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui fondi interbancari);

 

UWNF (finanziamenti all’ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari);

 

SFT (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013);

 

CB (finanziamenti ottenuti mediante l’emissione di obbligazioni garantite di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE);

 

ABS (finanziamenti ottenuti mediante l’emissione di titoli garantiti da attività tra cui commercial paper garantiti da attività);

 

CBM (finanziamenti da banche centrali connessi a operazioni di politica monetaria);

 

IGUWF (finanziamenti all’ingrosso non garantiti ottenuti da controparti infragruppo);

 

IGSWF (finanziamenti all’ingrosso garantiti ottenuti da controparti infragruppo);

 

OSWF (altri finanziamenti all’ingrosso garantiti);

 

OFP (altri prodotti di finanziamento, ad esempio finanziamento al dettaglio).

0060

Importo ricevuto

L’importo totale del finanziamento concesso dalle controparti segnalate nella colonna 0010 è registrato nella colonna 0060 al valore contabile.

0070

Durata originaria media ponderata

Per l’importo del finanziamento segnalato nella colonna 0060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 0010, la durata originaria media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 0070.

La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

Per le passività perpetue gli enti considerano una durata fissa di 20 anni e una durata di un giorno per i depositi a vista.

0080

Durata residua media ponderata

Per l’importo del finanziamento segnalato nella colonna 0060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 0010, la durata residua media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 0080.

La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni restanti) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

Per le passività perpetue gli enti considerano una durata fissa di 20 anni e una durata di un giorno per i depositi a vista.

1.3.   Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto (C 68.00)

1.

Questo modello raccoglie informazioni sulla concentrazione del finanziamento degli enti segnalanti per tipo di prodotto, ripartite per tipo di finanziamento come specificato nelle seguenti istruzioni relative alle righe.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

1.   Finanziamento (funding) al dettaglio

Depositi al dettaglio come definiti all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e obbligazioni al dettaglio di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

0020

1.1.

di cui depositi a vista

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 0010 costituito da depositi a vista.

0031

1.2.

di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 0010 costituito da depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi.

0041

1.3.

di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 0010 costituito da depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi.

0070

1.4.

Conti di risparmio

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 0010 costituito da conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche:

con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;

senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

Questa riga non deve essere compilata.

0080

1.4.1.

con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 0010 costituito da conti di risparmio con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

0090

1.4.2.

senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 0010 costituito da conti di risparmio senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

0100

2.   Finanziamento (funding) all’ingrosso

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Questa riga non deve essere compilata.

0110

2.1.

Finanziamento all’ingrosso non garantito

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non sono garantiti.

0120

2.1.1.

di cui prestiti e depositi da clienti finanziari

Finanziamento di cui alla riga 0110 costituito da prestiti e depositi da clienti finanziari.

Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.

0130

2.1.2.

di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari

Finanziamento di cui alla riga 0110 costituito da prestiti e depositi da clienti non finanziari.

Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.

0140

2.1.3.

di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

Finanziamento di cui alla riga 0110 costituito da prestiti e depositi di entità infragruppo nei quali la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o è legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.

Il finanziamento all’ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.

0150

2.2.

Finanziamento all’ingrosso garantito

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantiti.

0160

2.2.1.

di cui SFT

Finanziamento di cui alla riga 0150 costituito da finanziamento ottenuto mediante contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0170

2.2.2.

di cui emissione di obbligazioni garantite

Finanziamento di cui alla riga 0150 costituito da finanziamento ottenuto mediante l’emissione di obbligazioni garantite di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

0180

2.2.3.

di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)

Finanziamento di cui alla riga 0150 costituito da finanziamento ottenuto mediante emissione di titoli garantiti da attività, tra cui commercial paper garantiti da attività.

0190

2.2.4.

di cui passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte di entità infragruppo

Finanziamento di cui alla riga 0150 costituito da finanziamenti ottenuti da entità infragruppo nei quali la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o è legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.

Il finanziamento all’ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.

3.

Per ogni tipo di prodotto gli enti completano tutte le colonne da 0010 a 0050.

4.

Le cifre segnalate alla riga 1. “Finanziamento (funding) al dettaglio”, alla riga 2.1 “finanziamento all’ingrosso non garantito” e alla riga 2.2 “finanziamento all’ingrosso garantito” possono includere una gamma più ampia di prodotti rispetto agli elementi inclusi nelle sottostanti voci “di cui”.

5.

In questo modello non devono essere segnalati gli strumenti di capitale.

6.

Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore contabile ricevuto

Il valore contabile del finanziamento ricevuto per ciascuno dei tipi di prodotto elencati nella colonna “Nome del prodotto” è segnalato nella colonna 0010 del modello.

0020

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuno dei tipi di prodotto elencati nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 0010, l’importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 0020 e nella colonna 0030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto”, sono pari all’importo totale ricevuto segnalato nella colonna 0010.

0030

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuno dei tipi di prodotto elencati nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 0010, l’importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 0020 e nella colonna 0030, per ciascuno dei tipi di prodotto elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono pari all’importo totale ricevuto segnalato nella colonna 0010.

0040

Durata originaria media ponderata

Per l’importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 0010 per i tipi di prodotto elencati nella colonna “Nome del prodotto”, la durata originaria media ponderata (in giorni) del finanziamento è registrata nella colonna 0040.

La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con tutte le emissioni del tipo di prodotto.

0050

Durata residua media ponderata

Per l’importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 0010 per i tipi di prodotto elencati nella colonna “Nome del prodotto”, la durata residua media ponderata (in giorni) del finanziamento è registrata nella colonna 0050.

La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni) restante per il finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con tutte le emissioni del tipo di prodotto.

1.4.   Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata (C 69.00)

1.

Gli enti segnalano nel modello C 69.00 le informazioni sul volume delle operazioni e sui prezzi da essi pagati per il finanziamento ottenuto nel periodo di riferimento e ancora in essere al termine del periodo di riferimento in conformità con le seguenti durate originarie:

a)

overnight, nelle colonne 0010 e 0020;

b)

superiore a overnight e inferiore o uguale ad 1 settimana, nelle colonne 0030 e 0040;

c)

superiore ad 1 settimana e inferiore o uguale ad 1 mese, nelle colonne 0050 e 0060;

d)

superiore ad 1 mese e inferiore o uguale a 3 mesi, nelle colonne 0070 e 0080;

e)

superiore a 3 mesi e inferiore o uguale a 6 mesi, nelle colonne 0090 e 0100;

f)

superiore a 6 mesi e inferiore o uguale ad 1 anno, nelle colonne 0110 e 0120;

g)

superiore a 1 anno e inferiore o uguale a 2 anni, nelle colonne 0130 e 0140;

h)

superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni, nelle colonne 0150 e 0160;

i)

superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni, nelle colonne 0170 e 0180.

In caso di rivalutazioni valutarie, nessun nuovo finanziamento è ottenuto nella valuta originaria e l’ente segnalante non ha pagato alcun importo oltre al prezzo originario al deposito iniziale dei fondi. Gli incrementi positivi causati dalla rivalutazione valutaria non sono pertanto segnalati in questo modello.

Non devono essere segnalate le fonti di finanziamento con durata originaria superiore a 10 anni.

2.

Ai fini della determinazione della durata del finanziamento ottenuto, gli enti non tengono conto del periodo tra la data dell’operazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento a due settimane è segnalata come avente durata a 3 mesi (colonne 0070 e 0080).

3.

Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:

4.

il differenziale che l’ente dovrebbe corrispondere per passività di durata inferiore o uguale ad un anno, se dovessero essere scambiate con l’indice overnight di riferimento per la valuta pertinente al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell’operazione;

5.

il differenziale che l’impresa dovrebbe corrispondere all’emissione per passività con durata originaria superiore a un anno, se dovessero essere scambiate con l’indice di riferimento a tre mesi pertinente per la valuta corrispondente (ad esempio, EURIBOR a tre mesi per l’EUR), al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell’operazione.

6.

Al solo fine del calcolo del differenziale ai sensi delle precedenti lettere a) e b), l’ente può, sulla base dei dati storici, determinare la durata originaria tenendo conto o meno delle opzioni, a seconda dei casi.

7.

Il differenziale è segnalato in punti base con segno negativo, se il nuovo finanziamento è meno costoso del tasso di riferimento pertinente. È calcolato sulla base della media ponderata.

8.

Ai fini del calcolo del differenziale medio da corrispondere per molteplici emissioni/depositi/prestiti, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando gli FX swap ma includendo premi o sconti e commissioni da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale è pari al tasso della passività meno il tasso dello swap.

9.

L’importo del finanziamento ottenuto per le categorie di finanziamento elencate nella colonna “Voce” è segnalato nella colonna “Volume” della categoria di scadenza applicabile.

10.

Nella colonna “Volume” gli enti indicano gli importi che rappresentano il valore contabile del nuovo finanziamento ottenuto nella categoria di scadenza applicabile in base alla durata originaria.

11.

Come per tutte le altre voci, anche per gli impegni fuori bilancio gli enti segnalano unicamente gli importi che risultano dal bilancio. Gli impegni fuori bilancio concessi all’ente sono segnalati nel modello C 69.00 soltanto dopo l’utilizzo. In caso di utilizzo, il volume e il differenziale da segnalare sono l’importo utilizzato e il differenziale applicabile alla fine del periodo di riferimento. Se l’utilizzo non può essere rinnovato a discrezione dell’ente, è segnalata la durata effettiva dell’utilizzo. Se l’ente ha già utilizzato la linea alla fine del periodo di riferimento precedente e successivamente ne aumenta l’utilizzo, è segnalato solo l’importo aggiuntivo utilizzato.

12.

I depositi effettuati dalla clientela al dettaglio sono i depositi come definiti all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

13.

Per il finanziamento rinnovato nel periodo di riferimento e ancora in essere alla fine del periodo è segnalata la media dei differenziali applicabili a detta data (ossia alla fine del periodo di riferimento). Ai fini del modello C 69.00, il finanziamento rinnovato e ancora in essere alla fine del periodo di riferimento è considerato nuovo finanziamento.

14.

In deroga al resto della sezione 1.4., il volume e il differenziale dei depositi a vista sono segnalati solo se il depositante non disponeva di un deposito a vista nel precedente periodo di riferimento o se vi è un aumento dell’importo del deposito rispetto alla precedente data di riferimento, nel qual caso l’incremento è considerato nuovo finanziamento. Il differenziale è quello che si applica alla fine del periodo.

15.

In assenza di elementi da segnalare, la cella relativa al differenziale è lasciata vuota.

16.

In questo modello non devono essere segnalati gli strumenti di capitale.

17.

Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

1.   Finanziamento (funding) totale

Il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti sono segnalati come segue, per tutte le seguenti durate:

a)

overnight, nelle colonne 0010 e 0020;

b)

superiore a overnight e inferiore o uguale ad 1 settimana, nelle colonne 0030 e 0040;

c)

superiore ad 1 settimana e inferiore o uguale ad 1 mese, nelle colonne 0050 e 0060;

d)

superiore ad 1 mese e inferiore o uguale a 3 mesi, nelle colonne 0070 e 0080;

e)

superiore a 3 mesi e inferiore o uguale a 6 mesi, nelle colonne 0090 e 0100;

f)

superiore a 6 mesi e inferiore o uguale ad 1 anno, nelle colonne 0110 e 0120;

g)

superiore a 1 anno e inferiore o uguale a 2 anni, nelle colonne 0130 e 0140;

h)

superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni, nelle colonne 0150 e 0160;

i)

superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni, nelle colonne 0170 e 0180.

0020

1.1   Finanziamento al dettaglio

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento al dettaglio ottenuto.

0030

1.2   Finanziamento all’ingrosso non garantito

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento all’ingrosso non garantito ottenuto.

0035

1.2.1   di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti

Del finanziamento all’ingrosso non garantito segnalato alla voce 1.2, il volume totale e il tasso del differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.

0045

1.3   Finanziamento garantito (non banche centrali)

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento garantito ottenuto da controparti che non sono banche centrali.

0065

1.3.1   di cui: obbligazioni garantite

Del finanziamento garantito segnalato alla voce 1.3, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.

0075

1.3.2   di cui: titoli garantiti da attività compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)

Del finanziamento garantito segnalato alla voce 1.3, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività (ABS) emessi, compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP).

0080

1.4   Altro finanziamento

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento non incluso nelle voci da 1.1 a 1.3, compreso il finanziamento garantito proveniente da banche centrali.

1.5.   Rinnovo del finanziamento (funding) (C 70.00)

1.

Questo modello raccoglie informazioni sul volume del finanziamento in scadenza e sul nuovo finanziamento ottenuto, ossia sul “Rinnovo del finanziamento”, su base giornaliera nel corso del mese precedente la data di riferimento per le segnalazioni.

2.

Gli enti segnalano, in giorni di calendario, il finanziamento in scadenza secondo le seguenti categorie di scadenza in base alla durata originaria:

a)

overnight, nelle colonne da 0010 a 0040;

b)

tra 1 giorno e 7 giorni, nelle colonne da 0050 a 0080;

c)

tra 7 e 14 giorni, nelle colonne da 0090 a 0120;

d)

tra 14 giorni e 1 mese, nelle colonne da 0130 a 0160;

e)

tra 1 e 3 mesi, nelle colonne da 0170 a 0200;

f)

tra 3 e 6 mesi, nelle colonne da 0210 a 0240;

g)

superiore a 6 mesi, nelle colonne da 0250 a 0280.

3.

Per ciascuna categoria di scadenza di cui al punto 2, l’importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l’importo del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna “Rinnovo”, il nuovo finanziamento ottenuto è segnalato nella colonna “Nuovo finanziamento” e la differenza netta tra nuovo finanziamento e rinnovo meno finanziamento in scadenza è segnalata nella colonna di destra.

4.

Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 ed è pari alla somma di tutte le colonne “Netto”: 0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240 e 0280.

5.

Il termine medio (in giorni) del finanziamento in scadenza è segnalato nella colonna 0300.

6.

Il termine medio (in giorni) del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna 0310.

7.

Il termine medio (in giorni) del nuovo finanziamento è segnalato nella colonna 0320.

8.

L’importo nella colonna “In scadenza” comprende tutte le passività contrattualmente ritirabili dal fornitore del finanziamento o dovute alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

9.

L’importo nella colonna “Rinnovo” comprende l’importo in scadenza di cui ai punti 2 e 3 che rimane all’ente alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo. Se la durata del finanziamento è cambiata a seguito del rinnovo, l’importo nella colonna “Rinnovo” è segnalato nella categoria di scadenza corrispondente alla nuova durata.

10.

L’importo nella colonna “Nuovo finanziamento” comprende gli afflussi effettivi di finanziamento alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

11.

L’importo nella colonna “Netto” rappresenta la variazione del finanziamento nell’ambito di una particolare fascia di durata originaria alla data pertinente del periodo di riferimento ed è calcolato sommando l’importo della colonna “Nuovo finanziamento” e l’importo della colonna “Rinnovo” e sottraendo l’importo della colonna “In scadenza”.

12.

Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

da 0010 a 0040

Scadenza a un giorno (overnight)

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 0010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 0020 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 0030 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento giornaliero in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento giornaliero ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 0040 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 0050 a 0080

> 1 giorno ≤ 7 giorni

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 0050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 0060 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 0070 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 0080 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 0090 a 0120

> 7 giorni ≤ 14 giorni

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 0090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 0100 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 0110 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 0120 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 0130 a 0160

> 14 giorni ≤ 1 mese

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 0130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 0140 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 0150 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 0160 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 0170 a 0200

> 1 mese ≤ 3 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 0170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 0180 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 0190 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 0200 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 0210 a 0240

> 3 mesi ≤ 6 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 0210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 0220 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 0230 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 0240 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 0250 a 0280

> 6 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 0250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 0260 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 0270 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 0280 delle voci da 1.1 a 1.31.

0290

Totale dei flussi di cassa netti

Il totale dei flussi di cassa netti, corrispondente alla somma di tutte le colonne “Netto”: 0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240, 0280, è segnalato nella colonna 0290.

da 0300 a 0320

Termine medio (giorni)

Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti in scadenza è segnalato nella colonna 0300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti rinnovati è segnalato nella colonna 0310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi finanziamenti è segnalato nella colonna 0320.»


ALLEGATO VII

«ALLEGATO XX

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

MODELLI AMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

 

 

MODELLI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

71

C 71.00

CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE


C 71.00 — CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE

Totale e valute significative

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente

 

Emittente

Codice LEI

Settore dell'emittente

Residenza dell'emittente

Tipo di prodotto

Valuta

Classe di merito di credito

Valore di mercato/ nominale

Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale

Riga

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1.

DIECI PRINCIPALI EMITTENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2.

TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO VIII

«ALLEGATO XXI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE (C 71.00) DELL’ALLEGATO XX

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)

1.

Per raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali attività detenute o linee di liquidità concesse all’ente a tale scopo nell’ambito del modello C 71.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2.

Se all’emittente o alla controparte è assegnato più di un tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito, è segnalato l’importo totale. Il tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito da segnalare sono quelli che sono rilevanti per la quota più elevata della concentrazione della capacità di compensazione.

3.

La capacità di compensazione in C 71.00 è la stessa che in C 66.01, ma le attività segnalate come capacità di compensazione ai fini di C 71.00 devono essere prive di gravami, in modo che l’ente possa convertirle in contanti alla data di riferimento per le segnalazioni.

4.

Per il calcolo delle concentrazioni ai fini del modello di segnalazione C 71.00 per valuta rilevante, gli enti utilizzano le concentrazioni in tutte le valute.

5.

Se appartengono a diversi gruppi di clienti connessi, l’emittente o la controparte vengono segnalati solo una volta nel gruppo con la concentrazione della capacità di compensazione più elevata.

6.

Fatta eccezione per la riga 0120, le concentrazioni di capacità di compensazione con una banca centrale come emittente o controparte non sono segnalate in questo modello. Nel caso in cui l’ente ha già posizionato attività presso una banca centrale per le operazioni di liquidità standard e nella misura in cui tali attività rientrino nella categoria dei dieci principali emittenti o controparti con capacità di compensazione priva di gravame, l’ente segnala l’emittente e il tipo di prodotto originari.

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Nome dell’emittente

Il nome dei dieci principali emittenti di attività non vincolate o controparti di linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all’ente è registrato nella colonna 0010 in modo discendente. L’elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via. Gli emittenti e le controparti che costituiscono un gruppo di clienti connessi sono segnalati come un’unica concentrazione.

Il nome dell’emittente o della controparte è la denominazione completa del soggetto giuridico che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

0020

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

0030

Settore dell’emittente

A ciascun emittente o controparte è attribuito un settore sulla base delle seguenti classi di settori economici per l’informativa finanziaria (FINREP) (cfr. allegato V, parte 1, del presente regolamento di esecuzione):

i) amministrazioni pubbliche; ii) enti creditizi; iii) altre società finanziarie; iv) società non finanziarie; v) famiglie.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

0040

Residenza dell’emittente

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui l’emittente o la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell’ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”).

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.

0050

Tipo di prodotto

Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 0010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l’attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

 

SrB (obbligazione senior);

 

SubB (obbligazione subordinata);

 

CP (Commercial Paper);

 

CB (obbligazioni garantite);

 

US (titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un’azione o un titolo emessa/o da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari);

 

ABS (titolo garantito da attività);

 

CrCl (credito);

 

Eq (strumento di capitale);

 

Oro (se oro fisico, che può essere trattato come un’unica controparte);

 

LiqL (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all’ente);

 

OPT (Altro tipo di prodotto).

0060

Valuta

Agli emittenti o alle controparti registrati nella colonna 0010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 0060 corrispondente alla denominazione dell’attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all’ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217.

Se fa parte di una concentrazione della capacità di compensazione, la linea multivaluta è conteggiata nella valuta prevalente nel resto della concentrazione. Per quanto riguarda la segnalazione separata in valute rilevanti di cui all’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti effettuano una valutazione della valuta in cui è probabile che si verifichi il flusso e segnalano la voce solo in detta valuta rilevante, in linea con le istruzioni per la segnalazione separata di valute rilevanti nel requisito di copertura della liquidità (LCR), a norma del regolamento (UE) 2021/451.

0070

Classe di merito di credito

Deve essere assegnata la classe di merito di credito appropriata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, che è la stessa delle voci segnalate nelle fasce di scadenza. In assenza di rating, è assegnata la classe “priva di rating”.

0080

Valore di mercato/nominale

Il valore di mercato o il fair value (valore equo) delle attività o, se del caso, il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all’ente.

0090

Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale

Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche.

Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione (*1) tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.»


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).


ALLEGATO IX

«ALLEGATO XXII

SEGNALAZIONE DELLE FASCE DI SCADENZA DELL'AMM

MODELLI AMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

 

 

MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA

66

C 66.01

MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA


C 66.01 — FASCE DI SCADENZA

Totale e valute significative

Codice

ID

Voce

Scadenza dei flussi contrattuali

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010-0380

1

DEFLUSSI

stock iniziale

 

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

overnight

di cui: elementi con scadenza aperta

0010

1.1

Passività derivanti dall'emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0011

1.1.0.1

di cui: infragruppo o IPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.1

obbligazioni non garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.2

obbligazioni garantite regolamentate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.3

cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.4

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0065

1.2

Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte non è una banca centrale):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0066

1.2.0.1

di cui: infragruppo o IPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

1.2.1

attività negoziabili di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

1.2.1.1

attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

1.2.1.1.1

banca centrale di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0105

1.2.1.1.2

livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0115

1.2.1.1.3

livello 1 (CQS2, CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0125

1.2.1.1.4

livello 1 (CQS4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0135

1.2.1.2

obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0145

1.2.2

attività negoziabili di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0155

1.2.2.1

obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0165

1.2.2.2

obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0175

1.2.2.3

settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0185

1.2.3

attività negoziabili di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0195

1.2.3.1

titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0205

1.2.3.2

obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0215

1.2.3.3

obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0225

1.2.3.4

azioni di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0235

1.2.3.5

settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0245

1.2.4

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251

1.2.5

altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252

1.2a

Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte è una banca centrale):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253

1.2a.1

attività negoziabili di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0254

1.2a.2

attività negoziabili di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0255

1.2a.3

attività negoziabili di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256

1.2a.4

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0257

1.2a.5

altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.3

Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti da depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0261

1.3.0.1

di cui: infragruppo o IPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1.3.1

depositi al dettaglio stabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

1.3.2

altri depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

1.3.3

depositi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.3.4

depositi non operativi di enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

1.3.5

depositi non operativi di altri clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

1.3.6

depositi non operativi di banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

1.3.7

depositi non operativi di imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.3.8

depositi non operativi di altre controparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

1.4

FX swap in scadenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

1.5

Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

1.6

Altri deflussi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

1.7

Deflussi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390-0720

2

AFFLUSSI

stock iniziale

 

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

overnight

di cui: elementi con scadenza aperta

0390

2.1

Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0391

2.1.0.1

di cui: infragruppo o IPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

2.1.1

Attività negoziabili di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

2.1.1.1

attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

2.1.1.1.1

banca centrale di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

2.1.1.1.2

livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

2.1.1.1.3

livello 1 (CQS2, CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

2.1.1.1.4

livello 1 (CQS4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

2.1.1.2

obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

2.1.2

Attività negoziabili di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

2.1.2.1

obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

2.1.2.2

obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

2.1.2.3

settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

2.1.3

Attività negoziabili di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

2.1.3.1

ABS di livello 2B (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

2.1.3.2

obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

2.1.3.3

obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

2.1.3.4

azioni di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

2.1.3.5

settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

2.1.4

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

2.1.5

altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0590

2.2

Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

2.2.1

clienti al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

2.2.2

imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

2.2.3

enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0621

2.2.3.1

di cui: infragruppo o IPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

2.2.4

altri clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

2.2.5

banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

2.2.6

altre controparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

2.3

FX swap in scadenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

2.4

Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

2.5

Paper in scadenza nel proprio portafoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0690

2.6

Altri afflussi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0691

2.6.1

di cui: infragruppo o IPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

2.7

Afflussi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

2.8

Carenza contrattuale netta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

2.9

Carenza contrattuale cumulata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730-1080

3

CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

stock iniziale

 

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

overnight

di cui: elementi con scadenza aperta

0730

3.1

Monete e banconote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

3.2

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

3.3

Attività negoziabili di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

3.3.1

attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

3.3.1.1

banca centrale di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

3.3.1.2

livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0790

3.3.1.3

livello 1 (CQS2, CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

3.3.1.4

livello 1 (CQS4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

3.3.2

obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

3.4

Attività negoziabili di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

3.4.1

obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

3.4.3

obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

3.4.4

settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

3.5

Attività negoziabili di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

3.5.1

ABS di livello 2B (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

3.5.2

obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0890

3.5.3

obbligazioni societarie di livello 2B (CQ1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

3.5.4

azioni di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

3.5.5

settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

3.6

Altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

3.6.1

amministrazioni centrali (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

3.6.2

amministrazioni centrali (CQS2 e CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

3.6.3

azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

3.6.4

obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

3.6.5

ABS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

3.6.7

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

3.7

Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0991

3.7a

Emissioni proprie stanziabili a garanzia presso una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

3.8

Linee irrevocabili non utilizzate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

3.8.1

linee di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

3.8.2

linee a uso ristretto di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

3.8.3

linee IPS di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

3.8.4

linee di altro tipo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

3.8.4.1

di controparti infragruppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

3.8.4.2

di altre controparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

3.9

Variazione netta della capacità di compensazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

3.10

Capacità di compensazione cumulata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090-1140

4

SOPRAVVENIENZE

stock iniziale

 

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

overnight

di cui: elementi con scadenza aperta

1090

4.1

Deflussi da linee irrevocabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1091

4.1.0.1

di cui: infragruppo o IPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

4.1.1

linee di credito irrevocabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

4.1.1.1

considerate di livello 2B dal ricevente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

4.1.1.2

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

4.1.2

linee di liquidità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

4.1a

Deflussi da aperture di credito revocabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

4.2

Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150-1290

VOCI PER MEMORIA

stock iniziale

 

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

overnight

di cui: elementi con scadenza aperta

1230

13

Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale — Attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1241

14

Attività segnalate alla voce 3.6 diverse dalle HQLA che sono stanziabili a garanzia presso una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

17

Deflussi comportamentali provenienti da depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

18

Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

19

Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO X

«ALLEGATO XXIII

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA DI CUI ALL’ALLEGATO XXII

PART I: GENERAL INSTRUCTIONS 668
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS 670

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.

Al fine di riflettere il disallineamento di durata delle attività di un ente (“fasce di scadenza”) nel modello figurante nell’allegato XXII, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2.

Lo strumento di controllo delle fasce di scadenza copre i flussi contrattuali e i deflussi potenziali. I flussi contrattuali derivanti da accordi giuridicamente vincolanti e la durata residua a decorrere dalla datai riferimento per le segnalazioni sono segnalati conformemente alle disposizioni di tali accordi.

3.

Gli enti non conteggiano due volte gli afflussi.

4.

Nella colonna “Stock iniziale” è segnalato lo stock delle voci in questione alla data di riferimento per le segnalazioni.

5.

Vanno compilate solo le caselle bianche vuote del modello figurante nell’allegato XXII.

6.

La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo “Deflussi e afflussi” copre i futuri flussi di cassa contrattuali da tutte le voci in bilancio e fuori bilancio. Sono segnalati soltanto i deflussi e gli afflussi determinati da contratti validi alla data di riferimento per le segnalazioni. I deflussi e gli afflussi di interessi da tutti gli strumenti in bilancio e fuori bilancio che non sono garanzie sono inclusi in tutte le pertinenti voci delle sezioni “Deflussi” e “Afflussi”, nella categoria di scadenza corrispondente alla data di scadenza. I pagamenti e le riscossioni di interessi che giungono a scadenza dopo 5 anni dalla data di riferimento per le segnalazioni sono esclusi dalle fasce di scadenza.

7.

La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo “Capacità di compensazione” rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che, alla data di riferimento per le segnalazioni, sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell’ente a copertura di potenziali carenze contrattuali. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi determinati da contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.

8.

I deflussi e gli afflussi di cassa sono segnalati nelle rispettive sezioni “Deflussi” e “Afflussi” su base lorda con segno positivo. Gli importi in scadenza da pagare e da ricevere sono segnalati rispettivamente nelle sezioni “Deflussi” e “Afflussi”.

9.

Per la sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo “Capacità di compensazione” i deflussi e gli afflussi sono segnalati su base netta, con segno positivo se rappresentano un afflusso e con segno negativo se rappresentano un deflusso. Per i flussi di cassa sono segnalati gli importi dovuti. I flussi di titoli sono segnalati al valore di mercato corrente. I flussi derivanti da linee di credito e di liquidità sono segnalati con gli importi disponibili per contratto.

10.

I flussi contrattuali sono distribuiti tra le ventidue categorie di scadenza in base alla durata residua prima della scadenza, con i giorni intesi come giorni di calendario.

11.

Sono segnalati tutti i flussi contrattuali, inclusi tutti i flussi di cassa da attività non finanziarie quali imposte, bonus, dividendi e affitti. I flussi di cassa da attività non finanziarie sono segnalati nella categoria di scadenza corrispondente alla data di scadenza. Tali flussi finanziari sono esclusi dalle fasce di scadenza se giungono a scadenza dopo 5 anni dalla data di riferimento per le segnalazioni.

12.

Al fine di applicare un approccio prudente nel determinare le scadenze contrattuali dei flussi, gli enti assicurano che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

se esiste l’opzione di differire un pagamento o di ricevere un pagamento anticipato, si presume che essa sia esercitata se anticipa deflussi dall’ente o se differisce afflussi verso l’ente;

b)

se l’opzione di anticipare un deflusso dall’ente dipende unicamente dalla discrezionalità dell’ente, si presume che essa sia esercitata soltanto se il mercato si aspetta che l’ente agisca in tal senso. Si presume che l’opzione non sia esercitata se anticipa afflussi verso l’ente o differisce deflussi dall’ente. Eventuali deflussi di cassa derivanti per contratto da tale afflusso — come in caso di finanziamento pass-through — sono segnalati alla stessa data dell’afflusso;

c)

i depositi con scadenza overnight, compresi i depositi a vista e i depositi non vincolati, sono segnalati come overnight nella colonna 0020. Le operazioni la cui scadenza non è stabilita contrattualmente sono segnalate nella colonna 0025;

d)

i contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo aperto o i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo aperto e operazioni simili che possono essere risolte dall’una o dall’altra parte in qualsiasi giorno sono considerati con scadenza overnight a meno che il periodo di preavviso sia superiore a un giorno, nel qual caso sono segnalati nella pertinente categoria di scadenza in base al periodo di preavviso;

e)

i depositi a termine al dettaglio con un’opzione di ritiro anticipato sono considerati come aventi scadenza nel periodo di tempo durante il quale il ritiro anticipato del deposito non comporta una penalità in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61;

f)

se non è in grado di stabilire un calendario di pagamento contrattuale minimo per una particolare voce o parte di essa nel rispetto delle norme di cui al presente paragrafo, l’ente segnala la voce o parte di essa come avente una scadenza superiore a 5 anni nella colonna 0220.

13.

[vuoto]

14.

I Foreign Exchange (FX) swap in scadenza riflettono il valore nozionale in scadenza degli swap su tassi di interesse in differenti valute, delle operazioni a termine in valuta e dei contratti a pronti in valuta non regolati nelle categorie di scadenza applicabili del modello.

15.

I flussi di cassa derivanti da operazioni non regolate sono segnalati, nel breve periodo prima del regolamento, nelle corrispondenti righe e categorie.

16.

Le voci per le quali l’ente non ha attività sottostanti, ad esempio se non ha depositi di una determinata categoria, sono lasciate in bianco.

17.

Le voci scadute o le voci per le quali l’ente ha ragioni di attendersi l’inadempimento non sono segnalate.

18.

Se la garanzia ricevuta è reipotecata in un’operazione che scade dopo l’operazione nella quale l’ente ha ricevuto la garanzia, un deflusso di titoli dell’importo del fair value (valore equo) della garanzia ricevuta è segnalato nella sezione “Capacità di compensazione”, alla categoria pertinente, in base alla scadenza dell’operazione tramite cui l’ente ha ricevuto la garanzia.

19.

Se, a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61, i depositi a vista che l’ente creditizio segnalante mantiene presso l’ente centrale sono trattati come attività liquide, nelle fasce di scadenza i depositi a vista dovrebbero essere trattati come un afflusso contrattuale interbancario.

20.

Le voci infragruppo non influiscono sulla segnalazione su base consolidata.

21.

La parte non ritirabile delle riserve detenute presso una banca centrale non è segnalata in alcun punto del modello.

PARTE II: ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Da 0010 0380

1 DEFLUSSI

L’importo totale dei deflussi di cassa è segnalato nelle seguenti sottocategorie:

0010

1.1 Passività derivanti dall’emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)

Deflussi di cassa derivanti da titoli di debito emessi dall’ente segnalante,

ossia emissioni proprie.

0011

1.1.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo dei deflussi segnalato alla voce 1.1 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0020

1.1.1 obbligazioni non garantite

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da debito non garantito emesso dall’ente segnalante e destinato a terzi.

0030

1.1.2 obbligazioni garantite regolamentate

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

0040

1.1.3 cartolarizzazioni

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da operazioni di cartolarizzazione con terzi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050

1.1.4 altro

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 diversi da quelli segnalati nelle sottocategorie di cui sopra.

0065

1.2 Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte non è una banca centrale):

L’importo totale di tutti i deflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari in cui la controparte non è una banca centrale, ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nota: in questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”.

0066

1.2.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo dei deflussi segnalato alla voce 1.2 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0075

1.2.1 attività negoziabili di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0085

1.2.1.1 attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.

0095

1.2.1.1.1 banca centrale di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

0105

1.2.1.1.2 livello 1 (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0115

1.2.1.1.3 livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0125

1.2.1.1.4 livello 1 (CQS4+)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

0135

1.2.1.2 obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

0145

1.2.2 attività negoziabili di livello 2 A

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0155

1.2.2.1 obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0165

1.2.2.2 obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

0175

1.2.2.3 settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

0185

1.2.3 attività negoziabili di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 12 o13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0195

1.2.3.1 titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B devono essere classificati nella classe di merito di credito 1.

0205

1.2.3.2 obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da obbligazioni garantite.

0215

1.2.3.3 obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli di debito societario.

0225

1.2.3.4 azioni di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da azioni.

0235

1.2.3.5 settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 1.2.3.1 a 1.2.3.4.

0245

1.2.4 altre attività negoziabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2 o 1.2.3.

0251

1.2.5 altre attività

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 o 1.2.4.

0252

1.2a Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da (la controparte è una banca centrale):

L’importo totale di tutti i deflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari in cui la controparte è una banca centrale, ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nota: in questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”.

0253

1.2a.1 attività negoziabili di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0254

1.2a.2 attività negoziabili di livello 2 A

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0255

1.2a.3 attività negoziabili di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0256

1.2a.4 altre attività negoziabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2a che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 1.2a.1, 1.2a.2 o 1.2a.3.

0257

1.2a.5 altre attività

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.X che è garantito da attività non segnalate alle voci 1.2a.1, 1.2a.2, 1.2a.3 o 1.2a.4.

0260

1.3 Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti dai depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)

I deflussi di cassa derivanti da tutti i depositi ricevuti, ad eccezione dei deflussi segnalati alla voce 1.2 e dei depositi ricevuti come garanzie. I deflussi di cassa derivanti da operazioni con derivati sono segnalati alle voci 1.4 o 1.5.

I depositi sono segnalati in base alla loro prima data di scadenza contrattuale possibile. I depositi che possono essere ritirati immediatamente senza preavviso (“depositi a vista”) o i depositi non vincolati sono segnalati nella categoria “overnight”.

0261

1.3.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo dei deflussi segnalato alla voce 1.3 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0270

1.3.1 depositi al dettaglio stabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0280

1.3.2 altri depositi al dettaglio

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.1.

0290

1.3.3 depositi operativi

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi operativi ai sensi dell’ articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0300

1.3.4 depositi non operativi di enti creditizi

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di enti creditizi diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.3.

0310

1.3.5 depositi non operativi di altri clienti finanziari

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 diversi da quelli segnalati alle voci 1.3.3 e 1.3.4.

0320

1.3.6 depositi non operativi di banche centrali

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da banche centrali.

0330

1.3.7 depositi non operativi di imprese non finanziarie

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da imprese non finanziarie.

0340

1.3.8 depositi non operativi di altre controparti

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non segnalati alle voci da 1.3.1 a 1.3.7.

0350

1.4 FX swap in scadenza

L’importo totale dei deflussi di cassa derivanti dalla scadenza di operazioni con FX swap quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto.

0360

1.5 Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4

L’importo totale dei deflussi di cassa derivanti da posizioni debitorie su derivati in relazione ai contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l’eccezione dei deflussi risultanti da FX swap in scadenza segnalati alla voce 1.4.

L’importo totale riflette gli importi di regolamento, incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni.

L’importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza:

1.

i flussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi dai modelli delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dai modelli. L’esclusione non si applica agli elementi seguenti:

a)

attività ammissibili ai fini della capacità di compensazione che sono già state ricevute o fornite a fronte di derivati garantiti alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia nella colonna “stock” della sezione 3 delle fasce di scadenza se non vincolate e vincolabili);

b)

flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini (“flussi di garanzie in contanti o in titoli”) che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi figurano alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” per le garanzie in contanti e alla sezione 3 “Capacità di compensazione” per le garanzie in titoli;

c)

derivati con regolamento fisico (ad esempio, contratti forward su oro regolati fisicamente) se tali derivati sono pienamente o adeguatamente garantiti. Per questi derivati, oltre alle precedenti lettere a) e b), è segnalato anche il flusso di regolamento al momento del regolamento finale (di norma intorno alla scadenza). I flussi di cassa attesi sono inclusi nella pertinente categoria di scadenza alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” in caso di deflusso di cassa e nella riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” in caso di afflusso di cassa. Se l’attività regolata fisicamente sarà ammessa per la capacità di compensazione nella sezione 3, questo flusso deve essere incluso nella categoria di scadenza appropriata e nella riga appropriata in questa sezione. È un importo negativo in caso di deflusso e un importo positivo in caso di afflusso.

2.

Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti:

a)

i flussi connessi a derivati simili a opzioni sono inclusi soltanto se il prezzo d’esercizio (strike price) è inferiore al prezzo di mercato per un’opzione call o superiore al prezzo di mercato per un’opzione put (“in the money”). Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono:

i)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, all’ultima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca;

ii)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca;

b)

i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione dei flussi di cassa contrattuali lordi, nelle rispettive categorie di scadenza alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” e i flussi contrattuali di titoli liquidi nella sezione “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi forward impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.

In conformità di quanto sopra esposto:

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 1, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate non è segnalata nelle fasce di scadenza;

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 2, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate è segnalata nella sezione 3 delle fasce di scadenza. La restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) si traduce in una mutazione negativa (positiva) nella categoria di scadenza corrispondente alla scadenza del derivato. Una mutazione positiva è rilevata solo se può essere considerata come capacità di compensazione al momento della restituzione. Se la restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) rappresenta una garanzia in contante, la restituzione della garanzia è segnalata nella riga 1.6 “Altri deflussi” (riga 2.6 “Altri afflussi”) nella categoria di scadenza appropriata.

Ai fini di questa riga, una situazione in cui le garanzie reali scambiate con la controparte non equivalgono pienamente alle variazioni di valore del derivato è comunque considerata adeguatamente garantita se la discrepanza non supera l’importo minimo del trasferimento.

0370

1.6 Altri deflussi

L’importo totale di tutti gli altri deflussi di cassa, non segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 1.5. I deflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.

0380

1.7 Deflussi totali

La somma dei deflussi segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Da 0390 a 0700

2 AFFLUSSI

0390

2.1 Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:

L’importo totale degli afflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

In questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”.

0391

2.1.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo degli afflussi segnalato alla voce 2.1 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0400

2.1.1 attività negoziabili di livello 1

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0410

2.1.1.1 attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.

0420

2.1.1.1.1 banca centrale di livello 1

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

0430

2.1.1.1.2 livello 1 (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0440

2.1.1.1.3 livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0450

2.1.1.1.4 livello 1 (CQS4+)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

0460

2.1.1.2 obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

0470

2.1.2 attività negoziabili di livello 2 A

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0480

2.1.2.1 obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0490

2.1.2.2 obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

0500

2.1.2.3 settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A sono classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

0510

2.1.3 attività negoziabili di livello 2B

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0520

2.1.3.1 ABS di livello 2B (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS.

0530

2.1.3.2 obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da obbligazioni garantite.

0540

2.1.3.3 obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli di debito societario.

0550

2.1.3.4 azioni di livello 2B

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da azioni.

0560

2.1.3.5 settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 2.1.3.1 a 2.1.3.4.

0570

2.1.4 altre attività negoziabili

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2 o 2.1.3.

0580

2.1.5 altre attività

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 o 2.1.4.

0590

2.2 Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:

Afflussi di cassa da prestiti e anticipazioni.

Gli afflussi di cassa sono segnalati all’ultima data contrattuale di rimborso. Per le linee rotative, si presume che il prestito in essere sia rinnovato e gli eventuali saldi restanti sono trattati come linee irrevocabili.

0600

2.2.1 clienti al dettaglio

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da persone fisiche o da PMI ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

0610

2.2.2 imprese non finanziarie

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da imprese non finanziarie.

0620

2.2.3 enti creditizi

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da enti creditizi.

0621

2.2.3.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo degli afflussi alla voce 2.2.3 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0630

2.2.4 altri clienti finanziari

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 diversi da quelli segnalati alla voce 2.2.3.

0640

2.2.5 banche centrali

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da banche centrali. Questa voce non comprende le riserve di liquidità ritirabili segnalate alla voce 3.2.

0650

2.2.6 altre controparti

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da altre controparti non indicate nelle sezioni da 2.2.1 a 2.2.5.

0660

2.3 FX swap in scadenza

L’importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti dalla scadenza di operazioni con FX swap, quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto.

Ciò riflette l’importo nozionale in scadenza degli swap su tassi di interesse in differenti valute e delle operazioni a pronti e a termine in valuta nelle categorie di scadenza applicabili del modello.

0670

2.4. Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3

L’importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti da posizioni creditizie su derivati in relazione ai contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l’eccezione degli afflussi risultanti da FX swap in scadenza segnalati alla voce 2.3.

L’importo totale comprende gli importi di regolamento incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni.

L’importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza:

1.

i flussi di cassa e in titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi dal modello delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dal modello. L’esclusione non si applica agli elementi seguenti:

a)

attività ammissibili ai fini della capacità di compensazione che sono già state ricevute o fornite a fronte di derivati garantiti alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia nella colonna “stock” della sezione 3 delle fasce di scadenza se non vincolate e vincolabili);

b)

flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini (“flussi di garanzie in contanti o in titoli”) che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi figurano alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” per le garanzie in contanti e alla sezione 3 “Capacità di compensazione” per le garanzie in titoli;

c)

derivati con regolamento fisico (ad esempio, contratti forward su oro regolati fisicamente) se tali derivati sono pienamente o adeguatamente garantiti. Per questi derivati, oltre alle precedenti lettere a) e b), è segnalato anche il flusso di regolamento al momento del regolamento finale (di norma intorno alla scadenza). I flussi di cassa attesi sono inclusi nella pertinente categoria di scadenza alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” in caso di deflusso di cassa e nella riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” in caso di afflusso di cassa. Se l’attività regolata fisicamente sarà ammessa per la capacità di compensazione nella sezione 3, questo flusso deve essere incluso nella categoria di scadenza appropriata e nella riga appropriata in questa sezione. È un importo negativo in caso di deflusso e un importo positivo in caso di afflusso.

2.

Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti:

a)

i flussi connessi a derivati simili ad opzioni sono inclusi soltanto se sono “in the money”. Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono:

i)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, all’ultima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca;

ii)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca;

b)

i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione dei flussi di cassa contrattuali lordi, nelle rispettive categorie di scadenza alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” e i flussi contrattuali di titoli nella sezione “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi forward impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.

In conformità di quanto sopra esposto:

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 1, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate non è segnalata nelle fasce di scadenza;

per quanto riguarda i derivati di cui al punto 2, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate è segnalata nella sezione 3 delle fasce di scadenza. La restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) si traduce in una mutazione negativa (positiva) nella categoria di scadenza corrispondente alla scadenza del derivato. Una mutazione positiva è rilevata solo se può essere considerata come capacità di compensazione al momento della restituzione. Se la restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) rappresenta una garanzia in contante, la restituzione della garanzia è segnalata nella riga 1.6 “Altri deflussi” (riga 2.6 “Altri afflussi”) nella categoria di scadenza appropriata.

Ai fini di questa riga, una situazione in cui le garanzie reali scambiate con la controparte non equivalgono pienamente alle variazioni di valore del derivato è comunque considerata adeguatamente garantita se la discrepanza non supera l’importo minimo del trasferimento.

0680

2.5 Paper in scadenza nel proprio portafoglio

L’importo degli afflussi derivanti da propri investimenti in obbligazioni, segnalati in base alla loro durata contrattuale residua. Questa voce comprende gli afflussi di cassa provenienti da titoli in scadenza segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”. Pertanto, una volta giunto a scadenza, il titolo è segnalato come deflusso di titoli nella sezione “Capacità di compensazione” e, di conseguenza, come afflusso di cassa in questa sezione.

0690

2.6 Altri afflussi

L’importo totale di tutti gli altri afflussi di cassa non segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 o 2.5 di cui sopra. Gli afflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.

0691

2.6.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo degli afflussi alla voce 2.6 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

0700

2.7 Afflussi totali

La somma degli afflussi segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

0710

2.8 Carenza contrattuale netta

Afflussi totali segnalati alla voce 2.7 meno deflussi totali segnalati alla voce 1.7.

0720

2.9 Carenza contrattuale cumulata

Carenza contrattuale netta cumulata dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.

0730-1080

3 CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

La sezione “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza contiene informazioni sull’andamento delle attività di diversi gradi di liquidità possedute dall’ente, tra le quali attività negoziabili e attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale, nonché linee impegnate contrattualmente concesse all’ente.

Le regole di stanziabilità presso una banca centrale che si applicano a ciascun ente consolidato nella giurisdizione di costituzione dell’ente sono la base per le segnalazioni a livello consolidato sulla stanziabilità presso una banca centrale.

Se la capacità di compensazione si riferisce ad attività negoziabili, gli enti

segnalano le attività negoziabili che sono negoziate in mercati repo o a pronti grandi, profondi e attivi caratterizzati da un basso livello di concentrazione.

Le attività segnalate nelle colonne della sezione “Capacità di compensazione” comprendono soltanto le attività non vincolate a disposizione dell’ente da convertire in contante in qualsiasi momento per colmare carenze contrattuali dovute a divari tra gli afflussi di cassa e i deflussi di cassa durante il periodo considerato. A tal fine si applica la definizione di attività vincolate di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le attività non sono utilizzate per fornire supporto al credito in operazioni strutturate o per coprire i costi operativi, come gli affitti e gli stipendi, e sono gestite con il chiaro e unico scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale.

Le attività che l’ente ha ricevuto in garanzia nei contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) possono essere considerate parte della capacità di compensazione ove esse siano detenute presso l’ente, non siano state reipotecate e siano giuridicamente e contrattualmente a disposizione dell’ente.

Al fine di evitare doppi conteggi, se ha segnalato attività precostituite alle voci da 3.1 a 3.7, l’ente non segnala la capacità connessa a tali linee alla voce 3.8.

L’ente segnala le attività come stock iniziale, nella colonna 0010, se esse corrispondono alla descrizione della riga e se sono disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Le colonne da 0020 a 0220 contengono i flussi contrattuali nella capacità di compensazione. Se un ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto, l’attività venduta è reindicata come afflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, i deflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria dei deflussi di cassa alla voce 1.2. Se l’ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l’attività venduta è reindicata come deflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, gli afflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria degli afflussi di cassa alla voce 2.1. Gli swap con garanzie reali sono segnalati come afflussi e deflussi contrattuali di titoli nella sezione “Capacità di compensazione” in funzione della pertinente categoria di scadenza in cui tali swap scadono.

Attività ammissibili ai fini della capacità di compensazione che sono già state ricevute o fornite a fronte di derivati alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia nella colonna “stock” della sezione 3 delle fasce di scadenza se non vincolate e vincolabili).

Per quanto riguarda i derivati pienamente o adeguatamente garantiti, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate non è segnalata nelle fasce di scadenza.

Per quanto riguarda i derivati con garanzia parziale, la restituzione di garanzie reali già ricevute o pagate è segnalata nella sezione 3 delle fasce di scadenza. La restituzione delle garanzie reali già ricevute (pagate) si traduce in una mutazione negativa (positiva) nella categoria di scadenza corrispondente alla scadenza del derivato. Una mutazione positiva è rilevata solo se può essere considerata come capacità di compensazione al momento della restituzione.

Una variazione dell’importo contrattualmente disponibile delle linee di credito e delle linee di liquidità segnalate alla voce 3.8 è segnalata come flusso nella pertinente categoria di scadenza. Se l’ente ha un deposito overnight presso una banca centrale, l’importo del deposito è segnalato come stock iniziale alla voce 3.2.

I titoli in scadenza relativi alla capacità di compensazione sono segnalati in base alla loro scadenza contrattuale. Quando un titolo scade, esso viene rimosso dalla categoria di attività nella quale era inizialmente segnalato, viene trattato come un deflusso di titoli e il conseguente afflusso di cassa è segnalato alla voce 2.5.

Tutti i titoli sono segnalati nella categoria pertinente al valore di mercato corrente.

Alla voce 3.8 sono segnalati solo gli importi contrattualmente disponibili.

Per evitare doppi conteggi, gli afflussi di cassa non sono registrati alla voce 3.1 o 3.2 della sezione “Capacità di compensazione”.

Le voci nella sezione “Capacità di compensazione” sono segnalate nelle sottocategorie che seguono.

0730

3.1 Monete e banconote

L’importo totale dei contanti in monete e banconote.

0740

3.2 Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

L’importo totale delle riserve detenute presso banche centrali ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, ritirabili al più tardi overnight.

I titoli che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali non sono segnalati in questa sezione.

Questo importo è segnalato solo nella colonna dello stock iniziale e non come afflusso da banche centrali alla voce 2.2.5.

0750

3.3 Attività negoziabili di livello 1

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0760

3.3.1 attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo segnalato alla voce 3.3 che non è costituito da obbligazioni garantite.

0770

3.3.1.1 banca centrale di livello 1

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

0780

3.3.1.2 livello 1 (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dall’importo segnalato alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0790

3.3.1.3 livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0800

3.3.1.4 livello 1 (CQS4+)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

0810

3.3.2 obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.3 che è costituito da obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

0820

3.4 Attività negoziabili di livello 2 A

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0830

3.4.1 obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0840

3.4.3 obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

0850

3.4.4 settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

0860

3.5 Attività negoziabili di livello 2B

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

0870

3.5.1 ABS di livello 2B (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B sono classificati nella classe di merito di credito 1.

0880

3.5.2 obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da obbligazioni garantite.

0890

3.5.3 obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli di debito societario.

0900

3.5.4 azioni di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da azioni.

0910

3.5.5 settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 3.5.1 a 3.5.4.

0920

3.6 Altre attività negoziabili

Il valore di mercato di attività negoziabili diverse da quelle segnalate alle voci 3.3, 3.4 e 3.5.

I titoli e i flussi di titoli da altre attività negoziabili sotto forma di attività infragruppo non sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”. Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.

0930

3.6.1 amministrazioni centrali (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un’attività che rappresenta un credito verso o garantito da un’amministrazione centrale alla quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

0940

3.6.2 amministrazioni centrali (CQS2-3)

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un’attività che rappresenta un credito verso o garantito da un’amministrazione centrale alla quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

0950

3.6.3 azioni

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da azioni.

0960

3.6.4 obbligazioni garantite

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da obbligazioni garantite.

0970

3.6.5 ABS

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da ABS.

0980

3.6.6 altre attività negoziabili

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da altre attività negoziabili non segnalate alle voci da 3.6.1 a 3.6.5 e alla voce 3.7a.

0990

3.7 Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Il valore contabile di attività non negoziabili che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

Per le attività denominate in una valuta indicata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione (1) tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo. I titoli e i flussi di titoli da altre attività non negoziabili sotto forma di attività infragruppo non sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”. Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.

0991

3.7a Emissioni proprie stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Strumenti di debito garantiti emessi dall’ente che sono stanziabili a garanzia presso una banca centrale, sono mantenuti nel bilancio dell’ente e cui quest’ultimo ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

1000

3.8 Linee irrevocabili non utilizzate ricevute

L’importo totale delle linee irrevocabili non utilizzate concesse all’ente segnalante. Sono incluse le linee irrevocabili per contratto. Gli enti segnalano un importo ridotto se il fabbisogno potenziale di garanzie per l’utilizzo di tali linee supera la disponibilità di garanzie.

Al fine di evitare doppi conteggi, le linee per le quali l’ente segnalante ha già precostituito attività in garanzia, per una linea di credito non utilizzata, e ha già segnalato le attività alle voci da 3.1 a 3.7 non sono segnalate alla voce 3.8. Lo stesso vale per i casi in cui l’ente segnalante potrebbe avere necessità di precostituire attività in garanzia per utilizzare la linea come segnalato in questo campo.

1010

3.8.1 linee di livello 1

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da una linea fornita da una banca centrale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1020

3.8.2 linee a uso ristretto di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da linee ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1030

3.8.3 linee IPS di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da un finanziamento (funding) di liquidità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1040

3.8.4 linee di altro tipo

L’importo segnalato alla voce 3.8 diverso dall’importo segnalato alle voci da 3.8.1 a 3.8.3.

1050

3.8.4.1 di controparti infragruppo

L’importo segnalato alla voce 3.8.4 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1060

3.8.4.2 di altre controparti

L’importo segnalato alla voce 3.8.4 che è diverso dall’importo segnalato alla voce 3.8.4.1.

1070

3.9 Variazione netta della capacità di compensazione

È segnalata la variazione netta nelle esposizioni alle voci 3.2, 3.3, 3.4, nonché 3.5, 3.6, 3.7 e alla voce 3.8 che rappresentano, rispettivamente, le banche centrali, i flussi di titoli e le linee di credito irrevocabili in una data categoria di scadenza.

1080

3.10 Capacità di compensazione cumulata

L’importo cumulato della capacità di compensazione dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.

Da 1090 a 1140

4 SOPRAVVENIENZE

La voce “Sopravvenienze” del modello delle fasce di scadenza contiene informazioni sui deflussi potenziali.

1090

4.1 Deflussi da linee irrevocabili

Deflussi di cassa derivanti da linee irrevocabili. Gli enti segnalano come deflusso l’importo massimo che può essere prelevato in un dato periodo di tempo. Per le linee di credito rotative, è segnalato soltanto l’importo che eccede il prestito in essere.

1091

4.1.0.1 di cui: infragruppo o IPS

L’importo delle sopravvenienze alla voce 4.1 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o legata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1100

4.1.1 linee di credito irrevocabili

L’importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di credito irrevocabili ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1110

4.1.1.1 considerate di livello 2B dal ricevente

L’importo segnalato alla voce 4.1.1 che è considerato un finanziamento (funding) di liquidità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1120

4.1.1.2 altre

L’importo segnalato alla voce 4.1.1 che è diverso dall’importo segnalato alla voce 4.1.1.1.

1130

4.1.2 linee di liquidità

L’importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di liquidità ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1131

4.1a Deflussi da aperture di credito revocabili

Linee di credito e di liquidità revocabili ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti segnalano come deflusso l’importo massimo che può essere prelevato in un dato periodo di tempo, segnalato nella categoria corrispondente alla loro prima disponibilità. In questa riga non devono essere segnalate le garanzie.

1140

4.2 Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito

Gli enti segnalano in questa sezione l’effetto di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell’ente corrispondente a un declassamento di tre livelli del suo merito di credito esterno.

Gli importi positivi rappresentano i deflussi potenziali e gli importi negativi rappresentano una riduzione della passività originaria.

Se l’effetto del declassamento è un rimborso anticipato delle passività in essere, le passività interessate sono segnalate con segno negativo nella fascia temporale in cui sono segnalate alla sezione 1 e, contemporaneamente, con segno positivo nella fascia temporale in cui la passività scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Se l’effetto del declassamento è una richiesta di margini, il valore di mercato della garanzia che deve essere fornita è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui il requisito scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Se l’effetto del declassamento è una modifica dei diritti di reipoteca dei titoli ricevuti dalle controparti come garanzia, il valore di mercato dei titoli interessati è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui i titoli cessano di essere disponibili all’ente segnalante, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Da 1150 a 1290

VOCI PER MEMORIA

1230

13 Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale — Attività negoziabili

L’importo segnalato alle voci 3.3, 3.4 e 3.5 che è stanziabile a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

Per le attività denominate in una valuta indicata nell’allegato del regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

1241

14 Attività segnalate alla voce 3.6 diverse dalle HQLA che sono stanziabili a garanzia presso una banca centrale

La somma degli importi segnalati alla voce 3.6 che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento;

Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

1270

17 Deflussi comportamentali provenienti da depositi

L’importo segnalato alla voce 1.3 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per “consuete modalità di gestione” si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La distribuzione riflette la “viscosità” dei depositi.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non comprende informazioni relative alle nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.

1280

18 Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni

L’importo segnalato alla voce 2.2 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per “consuete modalità di gestione” si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non tutte le categorie di scadenza devono essere necessariamente compilate.

1290

19 Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili

L’importo segnalato alla voce 4.1 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione del livello di utilizzo e del conseguente fabbisogno di liquidità secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per “consuete modalità di gestione” si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.»


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0233&from=EN


ALLEGATO XI

«ALLEGATO XXVI

SEGNALAZIONI INTEGRATIVE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE E DELL'ASSEGNAZIONE DEI COEFFICIENTI DELLA RISERVA PER I G-SII

MODELLI

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

INDICATORI G-SII ED ELEMENTI CONNESSI ALL'UNIONE BANCARIA EUROPEA

 

1

G 01.00

INDICATORI G-SII ED ELEMENTI CONNESSI ALL'UNIONE BANCARIA EUROPEA

GSII


G 01.00 - Indicatori G-SII ed elementi connessi all'Unione bancaria europea

Riga

Voce

Importo

 

Indicatori G-SII

0010

Esposizioni totali, comprese le filiazioni assicurative

 

0020

Attività verso altri enti finanziari, comprese le filiazioni assicurative

 

0030

Passività verso altri enti finanziari, comprese le filiazioni assicurative

 

0040

Titoli in circolazione, compresi i titoli emessi da filiazioni assicurative

 

0050

Attività di pagamento

 

0060

Attività in custodia

 

0070

Attività di sottoscrizione

 

0081

Volume delle negoziazioni - reddito fisso

 

0085

Volume delle negoziazioni - strumenti di capitale e altri titoli

 

0090

Importo nozionale dei derivati OTC, comprese le filiazioni assicurative

 

0100

Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita

 

0110

Attività di livello 3, comprese le filiazioni assicurative

 

0120

Attività transgiurisdizionali

 

0130

Passività transgiurisdizionali

 

 

Elementi per i quali l'Unione bancaria europea è considerata un'unica giurisdizione

0140

Attività estere totali su base “rischio ultimo”

 

0150

Attività estere su derivati su base “rischio ultimo”

 

0160

Passività estere su base “rischio immediato”, compresi i derivati»

 


ALLEGATO XII

«ALLEGATO XXVII

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI G-SII E DELL’ASSEGNAZIONE DEI COEFFICIENTI DELLA RISERVA PER I G-SII

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 691

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 691

1.1.

STRUTTURA 691

1.2.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 691

1.3.

CONVENZIONE DEI SEGNI 691
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AL MODELLO 692

1.

OSSERVAZIONI GENERALI 692

2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 692

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Struttura e convenzioni

1.1.   Struttura

1.

Gli obblighi di segnalazione intesi ad agevolare l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e l’assegnazione dei corrispondenti coefficienti della riserva per i G-SII consistono nella compilazione di un modello che raccoglie informazioni sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello globale e particolari elementi necessari per l’applicazione della metodologia dell’Unione per individuare i G-SII e assegnare i corrispondenti coefficienti della riserva per i G-SII.

1.2.   Convenzione di numerazione

2.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 3 a 5. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

3.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.

4.

Se i riferimenti sono fatti all’interno di un modello e, di conseguenza, sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.

5.

Un asterisco segnala che il riferimento corrisponde alle righe o alle colonne specificate in precedenza.

1.3.   Convenzione dei segni

6.

Qualsiasi importo che aumenta il valore dell’indicatore, delle attività, delle passività o delle esposizioni è segnalato come cifra positiva. Qualsiasi importo che riduce il valore dell’indicatore, delle attività, delle passività o delle esposizioni è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AL MODELLO

1.   Osservazioni generali

8.

Il modello è diviso in due sezioni: la sezione superiore relativa agli indicatori G-SII comprende gli indicatori per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale definiti nella metodologia elaborata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; la sezione inferiore contiene una serie di elementi necessari per calcolare gli indicatori pertinenti conformemente alla metodologia definita sulla base dell’articolo 131, paragrafo 18, della direttiva 2013/36/UE (1).

9.

Ove pertinente, le informazioni fornite nel presente modello sono coerenti con le informazioni fornite alle autorità incaricate ai fini della raccolta dei valori degli indicatori da parte delle suddette autorità secondo quanto stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (2).

2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010– 0130

Indicatori G-SII

La definizione degli indicatori è identica a quella applicata ai fini della determinazione delle informazioni elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione.

In caso di modifiche delle definizioni della metodologia, ai fini della segnalazione delle informazioni alla fine del primo, del secondo e del terzo trimestre dell’esercizio sono utilizzate le definizioni modificate della metodologia che si applicano per determinare i valori degli indicatori alla fine dell’esercizio (“metodologia di fine esercizio”). Se il modello di cui all’allegato XXVI è soggetto a modifiche nel corso dell’esercizio in questione, la metodologia di fine esercizio è applicata a decorrere dalle prime date di riferimento applicabili dopo l’entrata in vigore del regolamento modificativo.

Gli indicatori che sono misure di flusso sono segnalati su base cumulativa dall’inizio dell’anno civile o dell’esercizio, a seconda dei casi.

0010

Esposizioni totali, comprese le filiazioni assicurative

0020

Attività verso altri enti finanziari, comprese le filiazioni assicurative

0030

Passività verso altri enti finanziari, comprese le filiazioni assicurative

0040

Titoli in circolazione, compresi i titoli emessi da filiazioni assicurative

0050

Attività di pagamento

0060

Attività in custodia

0070

Attività di sottoscrizione

0081

Volume delle negoziazioni - reddito fisso

0085

Volume delle negoziazioni - strumenti di capitale e altri titoli

0090

Importo nozionale dei derivati OTC, comprese le filiazioni assicurative

0100

Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita

0110

Attività di livello 3, comprese le filiazioni assicurative

0120

Attività transgiurisdizionali

0130

Passività transgiurisdizionali

0140–0160

Elementi per i quali l’Unione bancaria europea è considerata un’unica giurisdizione

Al fine di determinare gli elementi specificati di seguito e in assenza di specifiche nelle istruzioni sottostanti, le definizioni e i concetti applicati sono allineati, per quanto possibile, alle definizioni e ai concetti definiti negli orientamenti in materia di segnalazione per le statistiche bancarie internazionali della BRI.

In deroga a tale disposizione, l’attività dei soggetti segnalanti negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è esclusa; in altre parole, gli Stati membri partecipanti sono considerati un’unica giurisdizione.

0140

Attività estere totali su base “rischio ultimo”

Attività estere totali costituite dalla somma delle attività transfrontaliere e delle attività locali di affiliate estere in valuta locale o in valuta estera. Sono escluse le attività derivanti da posizioni in contratti derivati. I termini “attività”, “attività transfrontaliere” e “attività locali di affiliate estere in valuta estera e in valuta locale” hanno il significato di cui agli orientamenti in materia di segnalazione per le statistiche bancarie internazionali della BRI.

Per “su base”“rischio ultimo” si intende che, al fine di determinare se un’attività sia un’attività transfrontaliera o locale, la posizione è assegnata al soggetto terzo, ove esso esista, che si è impegnato per contratto ad assumere i debiti o le obbligazioni della controparte immediata se quest’ultima non adempie. Tale assegnazione è effettuata conformemente alle disposizioni in materia di trasferimento del rischio contenute negli orientamenti per la segnalazione delle statistiche bancarie internazionali della BRI.

0150

Attività estere su derivati su base “rischio ultimo”

Il valore equo positivo di tutte le attività su derivati che sono attività transfrontaliere o attività locali di affiliate estere in valuta locale o in valuta estera.

I derivati comprendono forward, swap e opzioni su cambi, tassi di interesse, strumenti di capitale, merci e strumenti di credito. Sono compresi i derivati su crediti acquistati che coprono o compensano la protezione del credito venduta o che sono detenuti a fini di negoziazione.

Nel caso di tali derivati su crediti acquistati, il valore non è limitato al valore dell’attività immediata acquistata a garanzia.

I valori equi positivi dei contratti derivati possono essere compensati a fronte di valori equi negativi solo se le posizioni sono state eseguite con la stessa controparte nell’ambito di un accordo di compensazione giuridicamente opponibile. In questa voce sono inclusi solo gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore positivo.

Le attività su derivati sono segnalate al lordo di eventuali garanzie in contante.

Ai fini della segnalazione delle informazioni su base “rischio ultimo”, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

quando il rischio finale ricade sulla controparte, il derivato è considerato estero se la controparte non rientra nella giurisdizione di origine dei soggetti segnalanti;

b)

quando il rischio finale ricade sul garante, il derivato è considerato estero se il garante non rientra nella giurisdizione di origine dei soggetti segnalanti.

0160

Passività estere su base “rischio immediato”, compresi i derivati

Passività estere, compresi i derivati, costituite dalla somma delle passività estere e delle passività estere derivanti da derivati. Sono escluse da questa voce le passività costituite da titoli che sono attività finanziarie negoziabili emesse dall’ente segnalante.

La definizione di derivati è identica a quella applicata per la riga 0150.

I valori equi negativi dei contratti derivati possono essere compensati a fronte di valori equi positivi solo se le posizioni sono state eseguite con la stessa controparte nell’ambito di un accordo di compensazione giuridicamente opponibile. Le passività su derivati sono segnalate al lordo di eventuali garanzie (in contante e in altra forma).

Per “su base ‘rischio immediato’ ” si intende che, al fine di determinare se un’attività sia un’attività transfrontaliera o locale, la posizione è assegnata alla controparte diretta del contratto.»


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).