ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 328

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
22 dicembre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

59

 

 

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA AI SENSI DELL'ARTICOLO XXVIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) DEL 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL'ELENCO CLXXV DELL'UE A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA

61

 

*

Avviso relativo alla data di entrata in vigore della modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea

63

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2525 del Consiglio, del 21 dicembre 2022, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

64

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione, del 23 settembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida ( 1 )

66

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

68

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione, del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

70

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2529 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento

74

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2530 della Commissione, del 1o dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

76

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione, del 1o dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

78

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione, del 1o dicembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

80

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2533 della Commissione, del 15 dicembre 2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miele della Lunigiana (DOP)]

84

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2534 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che autorizza l’immissione sul mercato della beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

85

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2535 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che autorizza l’immissione sul mercato dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

91

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2536 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

94

 

*

Decisione (UE) 2022/2537 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

96

 

*

Decisione (PESC) 2022/2538 del comitato politico e di sicurezza, del 13 dicembre 2022, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2022)

98

 

*

Decisione (PESC) 2022/2539 del comitato politico e di sicurezza, del 13 dicembre 2022, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2022/59 (BiH/34/2022)

99

 

*

Decisione (UE) 2022/2540 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno del Belgio

101

 

*

Decisione (UE) 2022/2541 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dalla Repubblica federale di Germania

103

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2542 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

105

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2543 del Consiglio, del 21 dicembre 2022, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

107

 

*

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti

109

 

*

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che istituisce il quadro per l’attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata

123

 

*

Decisione (UE) 2022/2546 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all’emissione delle banconote in euro (BCE/2022/46)

136

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2022/2547 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, che modifica la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 ( 1 )

138

 

*

Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l’Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912

146

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2022 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2022, relativa alla seconda e ultima proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito [2022/2549]

153

 

*

Decisione N. 3/2022 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2022/2550]

154

 

*

Decisione n. 4 del comitato per il commercio UE-COREA, del 30 novembre 2022, sulla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra [2022/2551]

157

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 317 del 9.12.2022 )

169

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2022/2353 del Consiglio del 1o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina ( GU L 311 del 2.12.2022 )

170

 

*

Rettifica della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008 )

171

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/1


DIRETTIVA (UE) 2022/2523 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni l'Unione ha adottato misure fondamentali per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Le direttive antielusione hanno stabilito regole contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Tali regole hanno convertito in diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel contesto dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting — BEPS), al fine di assicurare che gli utili delle imprese multinazionali siano tassati nel luogo in cui sono svolte le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore.

(2)

In uno sforzo continuo di porre fine alle pratiche fiscali delle imprese multinazionali che consentono loro di trasferire gli utili verso giurisdizioni in cui sono assoggettati a un'imposizione molto bassa o inesistente, l'OCSE ha ulteriormente elaborato un insieme di norme fiscali internazionali intese a garantire che le imprese multinazionali paghino una giusta quota di tasse ovunque esse operino. Tale ampia riforma mira a stabilire una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l'istituzione di un livello di imposizione minimo globale. Con la soppressione di una parte sostanziale dei vantaggi derivati dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni a imposizione molto bassa o inesistente, la riforma relativa a un'imposizione minima globale realizzerà la parità di condizioni per le imprese di tutto il mondo e consentirà alle giurisdizioni di tutelare meglio le loro basi imponibili.

(3)

Tale obiettivo politico si è tradotto nelle «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia — Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), approvate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, cui hanno aderito gli Stati membri. Nella relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali approvata dal Consiglio il 7 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito il suo forte sostegno alla riforma relativa a un'imposizione minima globale e si è impegnato a favore di una rapida attuazione di tale riforma mediante il diritto dell'Unione. In tale contesto è essenziale che gli Stati membri attuino effettivamente il loro impegno al fine di conseguire un livello di imposizione minimo globale.

(4)

In un'Unione le cui economie sono strettamente integrate, è essenziale che la riforma relativa a un'imposizione minima globale sia attuata in modo sufficientemente coerente e coordinato. Considerati la scala, il dettaglio e gli aspetti tecnici di tali nuove norme fiscali internazionali, solo un quadro comune dell'Unione sarebbe in grado di evitare la frammentazione del mercato interno nella loro attuazione. Inoltre, un quadro comune dell'Unione elaborato per essere compatibile con le libertà fondamentali garantite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornirebbe ai contribuenti la certezza del diritto nell'attuazione di tali norme.

(5)

È necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta («imposta integrativa») ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 %. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali due regole intrecciate sono denominate «regola di inclusione del reddito» (income inclusion rule — IIR) e «regola sui profitti a bassa imposizione» (undertaxed profit rule — UTPR). Nell'ambito di tale sistema, l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese localizzata in uno Stato membro dovrebbe avere l'obbligo di applicare l'IIR alla sua quota di imposta integrativa relativa a ogni entità del gruppo a bassa imposizione, sia tale entità localizzata nell'Unione o al di fuori di essa. L'UTPR dovrebbe fungere da sostegno all'IIR attraverso una reimputazione di un eventuale importo residuo dell'imposta integrativa nei casi in cui le entità controllanti non abbiano potuto riscuotere l'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle entità a bassa imposizione attraverso l'IIR.

(6)

È necessario attuare le norme tipo dell'OCSE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale, al fine di garantire che le norme attuate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva siano qualificate ai sensi delle norme tipo dell'OCSE. La presente direttiva si attiene strettamente al contenuto e alla struttura delle norme tipo dell'OCSE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, in particolare con il principio della libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in tale Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali su larga scala. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa.

(7)

Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 000 000 EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3) introdotte dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio (4). Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse dovrebbero essere entità che non svolgono generalmente un'attività commerciale o imprenditoriale ed esercitano attività di interesse generale, quali la prestazione di assistenza sanitaria pubblica e l'istruzione o la costruzione di infrastrutture pubbliche e, per tali motivi, potrebbero non essere soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. È pertanto necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le entità statali, le organizzazioni internazionali, i fondi pensione e le organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni per scopi quali la sanità pubblica. Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero poter includere anche gli assicuratori sanitari che non perseguono o realizzano profitti se non a beneficio dell'assistenza sanitaria pubblica. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché il reddito conseguito da tali entità è tassato al livello della loro proprietà.

(8)

Al centro del sistema si trova l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala in cui l'entità controllante detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo su tutte le altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala. Poiché di norma è tenuta a consolidare i bilanci di tutte le entità del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala o, in caso contrario, vi sarebbe tenuta nell'ambito di un principio contabile conforme, l'entità controllante capogruppo detiene informazioni essenziali e sarebbe nella miglior posizione per garantire che il livello di imposizione per giurisdizione del gruppo sia conforme all'aliquota minima d'imposta concordata. Se è localizzata nell'Unione, l'entità controllante capogruppo dovrebbe sostenere l'obbligo primario nell'ambito della presente direttiva ossia applicare l'IIR alla sua quota imputabile di imposta integrativa relativa a tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese, siano esse localizzate nell'Unione o al di fuori di essa. L'entità controllante capogruppo di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR all'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle sue entità costitutive a bassa imposizione.

(9)

In talune circostanze l'obbligo di applicare l'IIR dovrebbe spostarsi verso il basso, verso altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate nell'Unione. In primo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non ha attuato le norme tipo dell'OCSE o equivalenti e non dispone quindi di un'IIR qualificata, le entità controllanti intermedie situate sotto l'entità controllante capogruppo nella catena di proprietà e localizzate nell'Unione dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR fino alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tuttavia, ove l'entità controllante intermedia tenuta ad applicare l'IIR non detenga una partecipazione di controllo su un'altra entità controllante intermedia, l'IIR dovrebbe essere applicata dalla prima entità controllante intermedia.

(10)

In secondo luogo, indipendentemente dal fatto che l'entità controllante capogruppo sia localizzata in una giurisdizione che dispone di un'IIR qualificata, le entità controllanti parzialmente partecipate localizzate nell'Unione appartenenti per oltre il 20 % a titolari di partecipazioni esterni al gruppo dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tali entità controllanti parzialmente partecipate non dovrebbero tuttavia applicare l'IIR se sono interamente detenute da un'altra entità controllante parzialmente partecipata tenuta ad applicare l'IIR. In terzo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata in una giurisdizione priva di IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo dovrebbero applicare l'UTPR agli importi residui dell'imposta integrativa che non sono stati assoggettati all'IIR in proporzione a una formula di imputazione basata sul numero di dipendenti e sulle attività materiali. In quarto luogo, se l'entità controllante capogruppo è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che contempla un'IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese dovrebbero applicare l'UTPR alle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione del paese terzo, nei casi in cui questa sia soggetta a bassa imposizione in base all'aliquota effettiva d'imposta di tutte le entità costitutive di tale giurisdizione, inclusa quella dell'entità controllante capogruppo.

(11)

Conformemente agli obiettivi politici della riforma relativa a un'imposizione minima globale per quanto riguarda l'equa concorrenza fiscale fra le giurisdizioni, il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta dovrebbe essere effettuato a livello di giurisdizione. Ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta, la presente direttiva dovrebbe stabilire un insieme comune di norme specifiche per il calcolo della base imponibile, denominata «reddito o perdita qualificante» e delle imposte versate, denominate «imposte rilevanti». Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dai bilanci usati a fini di consolidamento, che dovrebbero quindi essere soggetti a una serie di aggiustamenti, anche per tener conto delle differenze di tempistica, al fine di evitare distorsioni fra le giurisdizioni. Inoltre, il reddito o perdita qualificante nonché le imposte rilevanti di alcune entità dovrebbero essere imputati ad altre entità pertinenti appartenenti al gruppo multinazionale di imprese, al fine di garantire la neutralità del trattamento fiscale del reddito o perdita qualificante che potrebbero essere assoggettati a imposte rilevanti in diverse giurisdizioni, sia a causa della natura delle entità (per esempio entità fiscalmente trasparenti, entità ibride o stabili organizzazioni) oppure a causa del trattamento fiscale specifico del reddito (per esempio, regime di pagamento di dividendi o regime fiscale delle società controllate estere). Per quanto riguarda le imposte rilevanti, la presente direttiva dovrebbe essere interpretata alla luce di eventuali ulteriori orientamenti forniti dall'OCSE, di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto al fine di garantire un'individuazione uniforme delle imposte rilevanti di tutti gli Stati membri e delle giurisdizioni di paesi terzi.

(12)

L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in ciascuna giurisdizione ove svolge attività o di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe essere raffrontata all'aliquota minima d'imposta concordata del 15 %, al fine di determinare se il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala debba essere tenuto al versamento di un'imposta integrativa e debba quindi applicare l'IIR o l'UTPR. L'aliquota minima d'imposta del 15 % concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS rispecchia un equilibrio fra le aliquote d'imposta sulle società a livello mondiale. Nei casi in cui l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese sia inferiore all'aliquota minima d'imposta in una data giurisdizione, l'imposta integrativa dovrebbe essere imputata alle entità del gruppo multinazionale di imprese che sono soggette a pagare l'imposta secondo l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR, al fine di soddisfare l'aliquota effettiva minima concordata a livello globale del 15 %. Nei casi in cui l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo nazionale su larga scala sia inferiore all'aliquota minima d'imposta, l'entità controllante capogruppo del gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR alle sue entità costitutive a bassa imposizione, al fine di garantire che tale gruppo sia soggetto all'aliquota effettiva minima d'imposta del 15 %.

(13)

Al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare delle imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere di applicare un sistema fiscale basato su un’imposta integrativa domestica qualificata. Quando scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione, con l'obiettivo di fornire alle autorità fiscali di altri Stati membri e giurisdizioni di paesi terzi, nonché ai gruppi multinazionali di imprese, sufficiente certezza per quanto riguarda l'applicabilità dell'imposta integrativa domestica qualificata alle entità costitutive a bassa imposizione in tale Stato membro. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha scelto di applicare tale sistema nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a tale Stato membro. Tale sistema dovrebbe garantire che la tassazione effettiva minima del reddito o perdita qualificante delle entità costitutive sia calcolata allo stesso modo dell'imposta integrativa conformemente alla presente direttiva.

(14)

Per garantire un approccio proporzionato, la presente direttiva dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La presente direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione del reddito in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Tale esclusione risolve in una certa misura le situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nella fase iniziale della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi multinazionali dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di cinque anni.

(15)

Inoltre, per far fronte alla situazione particolare degli Stati membri in cui hanno sede pochissimi gruppi e che ospitano un numero di entità costitutive talmente esiguo da rendere sproporzionato esigere immediatamente l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR da parte delle amministrazioni fiscali di tali Stati membri, e dato lo status di approccio comune delle norme GloBE, sarebbe opportuno consentire a tali Stati membri di scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per un periodo di tempo limitato. Gli Stati membri che decidono di operare tale scelta dovrebbero notificarlo la Commissione entro il termine di recepimento della presente direttiva.

(16)

Gli Stati membri che scelgono di non applicare temporaneamente l'IIR e l'UTPR dovrebbero recepire la presente direttiva in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema relativo al livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. Ciò riguarda in particolare l'obbligo per le entità costitutive nazionali di tali Stati membri di informare le entità costitutive di altri Stati membri e di paesi terzi, affinché gli altri Stati membri e i paesi terzi possano applicare l'UTPR. Gli oneri amministrativi per le amministrazioni fiscali degli Stati membri che hanno operato tale scelta dovrebbero essere limitati per quanto possibile, preservando nel contempo l'effettiva applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione. Pertanto, tali Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di avviare una discussione con la Commissione, richiedendone la consulenza e l'assistenza al fine di giungere a un'interpretazione comune delle modalità pratiche per il recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.

(17)

A causa della natura altamente volatile e del ciclo economico lungo del settore del trasporto marittimo, questo è tradizionalmente assoggettato a regimi fiscali alternativi o integrativi negli Stati membri. Per evitare di compromettere le motivazioni strategiche e consentire agli Stati membri di continuare ad applicare un trattamento fiscale specifico al settore del trasporto marittimo in linea con le pratiche internazionali e le norme in materia di aiuti di Stato, il reddito del trasporto marittimo dovrebbe anch'esso essere escluso dal sistema.

(18)

Al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma relativa a un'imposizione minima globale e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 000 000 EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a 1 000 000 EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro aliquota effettiva d'imposta è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.

(19)

L'applicazione delle norme della presente direttiva ai gruppi multinazionali di imprese e ai gruppi nazionali su larga scala che rientrano nel suo ambito di applicazione per la prima volta potrebbe comportare distorsioni derivanti dall'esistenza di attributi fiscali, fra cui perdite relative a precedenti esercizi fiscali, o da differenze di tempistica, e richiedere norme transitorie per eliminare tali distorsioni. Un decremento progressivo delle aliquote relative alle esclusioni delle spese salariali e delle attività materiali in un periodo decennale dovrebbe inoltre applicarsi al fine effettuare una transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo sistema fiscale.

(20)

Considerando che i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala dovrebbero essere soggetti a un livello minimo d'imposta in una determinata giurisdizione e per un determinato esercizio fiscale, un'imposta integrativa dovrebbe mirare esclusivamente a garantire che gli utili di tali gruppi siano assoggettati a un'aliquota effettiva minima d'imposta in un determinato esercizio fiscale. Per tale motivo le norme relative a un'imposta integrativa non dovrebbero operare come un'imposta diretta sul reddito di un'entità, bensì dovrebbero applicarsi agli utili in eccesso secondo una base standardizzata e uno specifico meccanismo di calcolo dell'imposta al fine di individuare i redditi a bassa imposizione all'interno dei gruppi interessati e imporre un'imposta integrativa che porterebbe l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo su tale reddito al livello minimo d'imposta concordato. La concezione dell'IIR e dell'UTPR quali imposte integrative, tuttavia, non impedisce a una giurisdizione di applicare tali norme nell'ambito di un regime di imposizione sul reddito delle società nel proprio diritto nazionale.

(21)

A seguito dell'accordo politico raggiunto a livello internazionale, i regimi di imposizione delle distribuzioni presi in considerazione dalle norme GloBE dovrebbero essere quelli in vigore al 1o luglio 2021, data della prima dichiarazione del quadro inclusivo sulla BEPS dal titolo «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» («Dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia») che ha concordato il trattamento speciale dei regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili, o prima di tale data. Ciò non dovrebbe impedire modifiche del regime di imposizione delle distribuzioni di una giurisdizione che sono in linea con il suo assetto esistente.

(22)

Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione sulle imposte integrative dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare la dichiarazione sulle imposte integrative. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Le informazioni presentate nell'ambito della dichiarazione sulle imposte integrative dovrebbero consentire alle amministrazioni fiscali in cui sono localizzate le entità costitutive di valutare la correttezza della passività dell'entità costitutiva relativa all'imposta integrativa o all'imposta integrativa domestica qualificata, a seconda dei casi, applicando procedure nazionali, anche per la presentazione delle dichiarazioni fiscali nazionali. Ulteriori orientamenti da elaborare nel quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE dell'OCSE costituiranno un'utile fonte illustrativa e interpretativa a tale riguardo e gli Stati membri potrebbero scegliere di recepire tali orientamenti nel diritto nazionale. Tenuto conto degli adempimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.

(23)

Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza.

(24)

Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le norme tipo dell'OCSE e le spiegazioni e gli esempi contenuti nel documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy», pubblicato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, nonché il quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE, comprese le relative norme «porto sicuro», come fonte illustrativa o interpretativa al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri nella misura in cui tali fonti sono coerenti con la presente direttiva e con il diritto dell'Unione. Tali norme «porto sicuro» dovrebbero essere pertinenti per quanto riguarda i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala.

(25)

L'efficacia e l'equità della riforma relativa a un'imposizione minima globale fa ampio affidamento sulla sua attuazione a livello mondiale. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni adeguate, in particolare nei confronti delle entità che non rispettano i loro obblighi di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative e di versare la rispettiva quota di imposta integrativa. Nel determinare tali sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare della necessità di affrontare il rischio che un gruppo multinazionale di imprese non dichiari le informazioni necessarie per l'applicazione dell'UTPR. Per far fronte a tale rischio, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni dissuasive.

(26)

Sarà altresì fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sull'imposizione minima. Per quanto riguarda la questione se un'IIR attuata da una giurisdizione di un paese terzo che aderisce all'accordo globale sia un'IIR qualificata ai sensi dell'accordo globale, è opportuno fare riferimento alla valutazione da effettuare a livello dell'OCSE. Inoltre, e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sull'imposizione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. L'obiettivo della valutazione dell'equivalenza è principalmente chiarire e delineare l'applicazione da parte dello Stato membro della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'UTPR. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare una valutazione, elaborata dalla Commissione a seguito della valutazione dell'OCSE, dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri specifici. La determinazione delle giurisdizioni di paesi terzi che applicano quadri giuridici considerati equivalenti a un'IIR qualificata dovrebbe derivare direttamente dai criteri oggettivi stabiliti nella presente direttiva e dovrebbe seguire rigorosamente la valutazione dell'OCSE. È pertanto opportuno, in tale contesto specifico, prevedere un atto delegato. In particolare, alla luce del processo decisionale proprio delle questioni fiscali, il ricorso a un atto delegato in tale specifico contesto non dovrebbe essere considerato un precedente per altri strumenti legislativi adottati secondo la procedura legislativa speciale.

(27)

È essenziale garantire un'applicazione coerente delle norme di cui alla presente direttiva nei confronti di qualsiasi giurisdizione di un paese terzo che non recepisca le norme dell'accordo globale e non ottenga l'equivalenza delle sue norme interne con un'IIR qualificata. In tale contesto, è necessario elaborare una metodologia comune per l'attribuzione degli importi, che sarebbero considerati come imposte rilevanti nel quadro delle norme dell'accordo globale, alle entità all'interno di un gruppo multinazionale di imprese che sarebbero assoggettate a un'imposta integrativa conformemente alle norme della presente direttiva. A tal fine, come riferimento per l'attribuzione di tali imposte rilevanti, gli Stati membri dovrebbero avvalersi degli orientamenti del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE dell'OCSE.

(28)

Al fine di integrare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla determinazione, in seguito a una valutazione da parte della Commissione, delle giurisdizioni che dispongono di un quadro giuridico di riferimento che può essere considerato equivalente a un'IIR. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5).

(29)

Dato che la presente direttiva entra in vigore nel 2022 e che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al più tardi il 31 dicembre 2023, l'Unione agirà in linea con il calendario stabilito nel documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» concordato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021 («dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS»), secondo la quale il secondo pilastro dovrà essere convertito in legge nel 2022, per entrare in vigore nel 2023, e l'UTPR dovrà entrare in vigore nel 2024.

(30)

Le norme della presente direttiva relative all'applicazione dell'UTPR dovrebbero applicarsi a decorrere dal 2024, onde consentire alle giurisdizioni di paesi terzi di applicare l'IIR nella prima fase dell'attuazione delle norme tipo dell'OCSE.

(31)

La dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS prevede una soluzione a due pilastri. Il relativo piano attuativo dettagliato che figura nel relativo allegato definisce i calendari per l'attuazione di ciascun pilastro. Poiché la presente direttiva mira ad attuare il secondo pilastro, mentre i lavori sul primo pilastro devono ancora essere portati a compimento, è necessario verificare che anche il primo pilastro sia attuato. A tal fine la presente direttiva prevede una disposizione che obbliga la Commissione a elaborare una relazione in cui siano valutati i progressi compiuti per quanto concerne il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS. Si riconosce che la Commissione, se lo ritiene opportuno, può presentare una proposta legislativa per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, da sottoporre all'esame degli Stati membri.

(32)

Prima della fine di ciascun semestre a partire dal 1o luglio 2022, il Consiglio dovrebbe valutare la situazione relativa all'attuazione del primo pilastro della dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.

(33)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire creare un quadro di riferimento comune per un livello di imposizione minimo globale nell'Unione sulla base di un approccio comune contenuto nelle norme tipo dell'OCSE, non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri, perché l'azione indipendente degli Stati membri comporterebbe un ulteriore rischio di frammentazione del mercato interno e perché è essenziale adottare soluzioni efficaci per l'intero mercato interno, ma, a motivo della portata della riforma relativa a un'imposizione minima globale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 10 febbraio 2022. Il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce misure comuni per la tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala sotto forma di:

a)

una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule — IIR), con la quale un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo; e

b)

una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule — UTPR), con la quale un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese ha un onere fiscale supplementare pari alla sua quota di imposta integrativa che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo.

2.   Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla quale l'imposta integrativa è calcolata e versata sugli utili in eccesso di tutte le entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella loro giurisdizione conformemente alla presente direttiva.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle entità costitutive localizzate in uno Stato membro che fanno parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala avente ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al paragrafo 3, nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica.

2.   Se uno o più dei quattro esercizi fiscali di cui al paragrafo 1 ha durata inferiore o superiore a 12 mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo paragrafo è aggiustata in proporzione per ciascuno di detti esercizi fiscali.

3.   La presente direttiva non si applica alle seguenti entità («entità escluse»):

a)

un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un fondo d'investimento che è un'entità controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è un'entità controllante capogruppo;

b)

un'entità il cui valore è di proprietà per almeno il 95 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, e che:

i)

opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio della o delle entità di cui alla lettera a); o

ii)

svolge esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a);

c)

un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito sia derivato da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, di non considerare un'entità di cui alle lettere b) e c) di tale comma come entità esclusa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«entità»: qualsiasi istituto giuridico che elabora una contabilità finanziaria separata o qualsiasi persona giuridica;

2)

«entità costitutiva»:

a)

qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala; e

b)

qualsiasi stabile organizzazione di un'entità principale che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese di cui alla lettera a);

3)

«gruppo»:

a)

un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, come definite dal principio contabile conforme adottato per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita; o

b)

un'entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);

4)

«gruppo multinazionale di imprese»: qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo;

5)

«gruppo nazionale su larga scala»: qualsiasi gruppo le cui entità costitutive sono tutte localizzate nello stesso Stato membro;

6)

«bilancio consolidato»:

a)

il bilancio redatto da un'entità in conformità di un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono presentati come quelli di una singola unità economica;

b)

per i gruppi di cui al punto 3), lettera b), il bilancio redatto da un'entità conformemente a un principio contabile conforme;

c)

il bilancio dell'entità controllante capogruppo che non è redatto conformemente a un principio contabile conforme e che è stato successivamente aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti; e

d)

se l'entità controllante capogruppo non redige il bilancio come descritto alla lettera a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio in conformità:

i)

di un principio contabile conforme; o

ii)

di un altro principio contabile conforme e purché tale bilancio sia stato aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti;

7)

«esercizio fiscale»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala redige il proprio bilancio consolidato o, se l'entità controllante capogruppo non redige un bilancio consolidato, il periodo corrispondente all'anno civile;

8)

«entità costitutiva che presenta la dichiarazione»: un'entità che presenta una dichiarazione sulle imposte integrative a norma dell'articolo 44;

9)

«entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

è parzialmente o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali;

b)

non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di:

i)

svolgere una funzione statale; o

ii)

gestire o investire le attività dell'amministrazione pubblica o della giurisdizione mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per le attività di tale amministrazione pubblica o della giurisdizione;

c)

è responsabile nei confronti di un'amministrazione pubblica in merito alle sue prestazioni complessive e le fornisce una relazione informativa annuale; e

d)

le sue attività sono attribuite a un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono distribuiti esclusivamente a tale amministrazione pubblica e nessuna frazione di tali utili netti può maturare a beneficio di un privato;

10)

«organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, o un'agenzia o ente strumentale parzialmente o interamente detenuta o detenuto dalla stessa, che soddisfi tutti i criteri seguenti:

a)

consiste principalmente di governi;

b)

ha concluso con la giurisdizione in cui è stabilita un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale giurisdizione; e

c)

la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati;

11)

«organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

è stabilita e gestita nella sua giurisdizione di residenza:

i)

esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o

ii)

in quanto organizzazione professionale, unione di operatori economici, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, unione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

b)

sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza;

c)

non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sulle sue attività;

d)

il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non:

i)

nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità;

ii)

a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o

iii)

a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e

e)

in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'organizzazione senza scopo di lucro o all'amministrazione pubblica, compresa qualsiasi entità statale, della giurisdizione di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica;

f)

non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita;

12)

«entità fiscalmente trasparente»: un'entità nella misura in cui è fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella giurisdizione in cui è stata costituita a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un'altra giurisdizione;

un'entità fiscalmente trasparente è considerata:

a)

un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;

b)

un'entità ibrida inversa per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui non è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;

ai fini della presente definizione, per «entità fiscalmente trasparente» si intende un'entità i cui redditi, le cui spese, i cui profitti o le cui perdite sono considerati dalla legislazione di una giurisdizione come se fossero conseguiti o sostenuti dal proprietario diretto di tale entità in proporzione al suo interesse in tale entità;

qualora sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, una partecipazione in un'entità o una stabile organizzazione che è un'entità costitutiva è considerata come se detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente;

un'entità costitutiva che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità fiscalmente trasparente e un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite, nella misura in cui:

a)

i suoi proprietari sono localizzati in una giurisdizione che considera l'entità come fiscalmente trasparente;

b)

non ha una sede di attività nella giurisdizione in cui è stata costituita; e

c)

i redditi, le spese, i profitti o le perdite non sono imputabili a una stabile organizzazione;

13)

«stabile organizzazione»:

a)

una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione conformemente a una convenzione fiscale applicabile, a condizione che tale giurisdizione assoggetti a imposizione il reddito ad essa imputabile conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato;

b)

se non è in vigore alcuna convenzione fiscale, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione che assoggetta a imposizione i redditi imputabili a tale sede di attività su base netta in modo analogo a quello applicato ai propri residenti fiscali;

c)

se una giurisdizione non prevede alcun regime di imposizione sul reddito delle società, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in tale giurisdizione che sarebbe considerata come stabile organizzazione conformemente al modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato, a condizione che tale giurisdizione avesse avuto il diritto di tassare il reddito che sarebbe stato imputabile alla sede di attività conformemente all'articolo 7 di tale convenzione; o

d)

una sede di attività o presunta sede di attività non descritta nelle lettere a), b) e c) tramite la quale sono effettuate operazioni al di fuori della giurisdizione in cui è localizzata l'entità, a condizione che tale giurisdizione esenti i redditi attribuibili a tali operazioni;

14)

«entità controllante capogruppo»:

a)

un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o

b)

l'entità principale di un gruppo quale definito al punto 3), lettera b);

15)

«aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15 %);

16)

«imposta integrativa»: la maggiore imposta calcolata per una data giurisdizione o un'entità costitutiva a norma dell'articolo 27;

17)

«regime fiscale delle società controllate estere»: un insieme di regole fiscali, diverse da un'IIR qualificata, in base alle quali un azionista diretto o indiretto di un'entità estera o l'entità principale di una stabile organizzazione è assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale entità costitutiva estera, indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti all'azionista;

18)

«IIR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:

a)

siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo;

b)

siano gestite in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;

19)

«entità costitutiva a bassa imposizione»:

a)

un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione; o

b)

un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un reddito qualificante e un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;

20)

«entità controllante intermedia»: un'entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, entità controllante parzialmente partecipata, stabile organizzazione o entità d'investimento;

21)

«partecipazione di controllo»: una partecipazione in un'entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto, o sarebbe stato tenuto, a consolidare le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa dell'entità voce per voce, conformemente a un principio contabile conforme; si presume che un'entità principale detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;

22)

«entità controllante parzialmente partecipata»: un'entità costitutiva che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala, la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20 % da una o più persone che non sono entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, stabile organizzazione o entità d'investimento;

23)

«partecipazione»: qualsiasi interessenza partecipativa che dà diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'entità o di una stabile organizzazione;

24)

«entità controllante»: un’entità controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata;

25)

«principio contabile conforme»: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America;

(26)

« principio contabile conforme»: in relazione a un'entità, una serie di principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in una giurisdizione per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria;

(27)

«distorsione competitiva rilevante»: per quanto riguarda l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati, una applicazione che comporta una variazione aggregata del reddito o della spesa superiore a 75 000 000 EUR in un esercizio fiscale rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando il principio o la procedura corrispondente in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002);

28)

«imposta integrativa domestica qualificata»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:

a)

preveda la determinazione degli utili in eccesso delle entità costitutive localizzate in tale giurisdizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali utili in eccesso per la giurisdizione e le entità costitutive conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE; e

b)

sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;

29)

«valore contabile netto delle attività materiali»: la media dei valori iniziale e finale delle attività materiali dopo aver tenuto conto della svalutazione, dell'esaurimento e della riduzione di valore accumulati, come riportato nel bilancio;

30)

«entità d'investimento»:

a)

un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;

b)

un'entità detenuta per almeno il 95 %, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o mediante una catena di tali entità e che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a loro vantaggio; o

c)

un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di un'entità di cui alla lettera a), a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito derivi da dividendi o plusvalenze o minusvalenze che sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante ai fini della presente direttiva;

31)

«fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di un insieme di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro;

b)

investe conformemente a una politica di investimento definita;

c)

consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;

d)

è concepito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;

e)

i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;

f)

il fondo, o la sua gestione, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nella giurisdizione in cui è stabilito o gestito; e

g)

è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;

32)

«veicolo di investimento immobiliare»: un'entità ad ampia diffusione presso il pubblico che detiene prevalentemente beni immobili e che è assoggettata a un unico livello di imposizione, in capo ad essa o in capo ai titolari di sue partecipazioni, con al massimo un anno di differimento;

33)

«fondo pensione»:

a)

un'entità stabilita e gestita in una giurisdizione esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se:

i)

tale entità è regolamentata in quanto tale da tale giurisdizione o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o

ii)

tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala;

b)

un'entità di servizi pensionistici;

34)

«entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al punto 33), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al punto 33), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate;

35)

«giurisdizione a bassa imposizione»: rispetto a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala in qualsiasi esercizio fiscale, uno Stato membro o una giurisdizione di un paese terzo in cui il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala abbia un reddito qualificante e sia assoggettato a un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;

36)

«reddito o perdita qualificante»: il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva aggiustato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII;

37)

«imposta di imputazione rimborsabile non qualificata»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta di imputazione qualificata, maturata o versata da un'entità costitutiva, che è:

a)

rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo distribuito da tale entità costitutiva in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta diverso da un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o

b)

rimborsabile alla società che distribuisce al momento della distribuzione di un dividendo ad un azionista;

ai fini della presente definizione, per «imposta di imputazione qualificata» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'entità costitutiva — compresa una stabile organizzazione — rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'entità costitutiva o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dall'entità principale, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:

a)

da una giurisdizione diversa da quella che ha applicato le imposte rilevanti;

b)

a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale della giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva;

c)

a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nella giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o

d)

a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte del un gruppo multinazionale di imprese o del un gruppo nazionale su larga scala, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione;

ai fini della lettera d):

i)

un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in una giurisdizione se è costituito e gestito in tale giurisdizione;

ii)

un'entità d'investimento è residente in una giurisdizione se è costituita e regolamentata in tale giurisdizione;

iii)

una società di assicurazione sulla vita è residente nella giurisdizione in cui è localizzata;

38)

«credito d'imposta rimborsabile qualificato»:

a)

un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione della giurisdizione che concede il credito; o

b)

se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale;

un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare importo di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta di imputazione qualificata o di un'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata;

39)

«credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte;

40)

«entità principale»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione;

41)

«entità costitutiva proprietaria»: un’entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala;

42)

«regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile»: un regime di imposizione sul reddito delle società che:

a)

applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;

b)

applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e

c)

era in vigore il 1o luglio 2021 o prima di tale data;

43)

«UTPR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una data giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:

a)

siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE in base alle quali una giurisdizione riscuote la sua quota imputabile di imposta integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR nei confronti delle entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale di imprese;

b)

sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;

44)

«entità designata a presentare la dichiarazione »: l'entità costitutiva, diversa dall'entità controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala ad adempiere agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 44 per conto del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.

Articolo 4

Localizzazione di un'entità costitutiva

1.   Ai fini della presente direttiva si ritiene che un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire la localizzazione di un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente in base al primo comma, si ritiene che essa sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.

2.   Un'entità fiscalmente trasparente è considerata apolide, a meno che sia l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala o che sia tenuta ad applicare l'IIR a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8, nel qual caso si ritiene che l'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.

3.   Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera a), sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione e soggetto passivo ai sensi della convenzione fiscale applicabile.

Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera b), sia localizzata nella giurisdizione in cui è assoggettata a imposizione su base netta sulla base della presenza delle sue attività commerciali.

Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera c), sia localizzata nella giurisdizione in cui è situata.

Una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera d), è considerata apolide.

4.   Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni le quali dispongono di una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata residente a fini fiscali a norma di detta convenzione fiscale.

Se la convenzione fiscale applicabile richiede che le autorità competenti raggiungano un accordo reciproco in merito alla residenza considerata a fini fiscali dell'entità costitutiva e non si raggiunge alcun accordo, si applica il paragrafo 5.

Se nell'ambito della convenzione fiscale applicabile non è previsto alcuno sgravio per la doppia imposizione, in quanto l'entità costitutiva è residente a fini fiscali in entrambe le parti contraenti, si applica il paragrafo 5.

5.   Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni tra le quali non è in vigore una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione che applica l'importo più elevato di imposte rilevanti per l'esercizio fiscale.

Ai fini del calcolo dell'importo delle imposte rilevanti di cui al primo comma, non è preso in considerazione l'importo delle tasse versate a norma del regime fiscale delle società controllate estere.

Se l'importo delle imposte rilevanti dovute in due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui presenta l'importo più elevato di esclusione del reddito in base alla sostanza, calcolato a livello di entità a norma dell'articolo 28.

Se l'importo dell'esclusione del reddito in base alla sostanza nelle due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, l'entità costitutiva è considerata apolide, a meno che non sia un'entità controllante capogruppo, nel qual caso si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.

6.   Nel caso in cui, in conseguenza dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, un'entità controllante sia localizzata in una giurisdizione in cui non è assoggettata a un'IIR qualificata, si ritiene che sia assoggettata all'IIR qualificata nell'altra giurisdizione, a meno che una convenzione fiscale applicabile non vieti l'applicazione di tale regola.

7.   Nel caso in cui un'entità costitutiva cambi localizzazione durante l'esercizio fiscale, si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui si ritiene che fosse localizzata ai sensi del presente articolo all'inizio di tale esercizio fiscale.

CAPO II

IIR e UTPR

Articolo 5

Entità controllante capogruppo nell'Unione

1.   Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante capogruppo che è un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa («imposta integrativa IIR») per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità costitutiva che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.

Articolo 6

Entità controllante intermedia nell'Unione

1.   Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro e detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante intermedia è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione ed è detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se:

a)

l'entità controllante capogruppo è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale; o

b)

un'altra entità controllante intermedia è localizzata in una giurisdizione in cui è assoggettata a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia.

Articolo 7

Entità controllante intermedia localizzata nell'Unione e detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa

1.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un'altra entità controllante intermedia sia localizzata in una giurisdizione in cui è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione

1.   Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante parzialmente partecipata è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le partecipazioni dell'entità controllante parzialmente partecipata sono interamente detenute, direttamente o indirettamente, da un'altra entità controllante parzialmente partecipata soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale.

Articolo 9

Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'IIR

1.   L'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante per un'entità costitutiva a bassa imposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, è uguale all'imposta integrativa dell'entità costitutiva a bassa imposizione, calcolata a norma dell'articolo 27, moltiplicata per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.

2.   La quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per un'entità costitutiva a bassa imposizione è proporzionale alla partecipazione dell'entità controllante nel reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione. Tale proporzione è pari al reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale, ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri proprietari, diviso per il reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale.

L'importo del reddito qualificante attribuibile alle partecipazioni in un'entità costitutiva a bassa imposizione detenute da altri proprietari è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali proprietari in base ai principi del principio contabile conforme utilizzato nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo se il reddito netto dell'entità costitutiva a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito qualificante e:

a)

l'entità controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);

b)

l'entità controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'entità costitutiva a bassa imposizione tale per cui tutti i redditi e le spese dell'entità costitutiva a bassa imposizione siano consolidati voce per voce con quelli dell'entità controllante nel bilancio consolidato ipotetico;

c)

tutti i redditi qualificanti dell'entità costitutiva a bassa imposizione fossero attribuibili a operazioni con persone che non sono entità del gruppo; e

d)

tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dall'entità controllante fossero detenute da persone diverse dalle entità del gruppo.

3.   Oltre all'importo imputato a un'entità controllante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, include, per l'esercizio fiscale, conformemente all'articolo 27:

a)

l'intero importo dell'imposta integrativa calcolata per tale entità controllante; e

b)

l'importo dell'imposta integrativa calcolata per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro moltiplicato per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.

Articolo 10

Meccanismo di compensazione dell'IIR

Se un'entità controllante localizzata in uno Stato membro detiene una partecipazione in un'entità costitutiva a bassa imposizione indirettamente attraverso un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata assoggettata a un'IIR qualificata per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa dovuta a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotta di un importo pari all’imposta integrativa dovuta dall'entità controllante intermedia o dall'entità controllante parzialmente partecipata moltiplicata per la quota di partecipazione che la summenzionata entità controllante detiene nell’entità controllante intermedia o nell’entità controllante parzialmente partecipata.

Articolo 11

Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata

1.   Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata.

Se uno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala sceglie di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala in tale Stato membro sono assoggettate a tale imposta integrativa domestica per l'esercizio fiscale.

Nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata, gli utili domestici in eccesso delle entità costitutive a bassa imposizione possono essere calcolati sulla base di un principio contabile conforme o di un principio contabile autorizzato approvato dall'organismo contabile autorizzato e aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti, invece che sulla base del principio contabile utilizzato nel bilancio consolidato.

2.   Se un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro e le sue entità costitutive, detenute direttamente o indirettamente, localizzate in tale Stato membro o in un'altra giurisdizione sono assoggettate a un'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale in dette giurisdizioni, l'importo di un'eventuale imposta integrativa calcolata a norma dell'articolo 27 dovuta dall'entità controllante a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotto dell'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata dovuta dall'entità stessa o da tali entità costitutive, fino a concorrenza del suo azzeramento.

Fatto salvo il primo comma, se l'imposta integrativa domestica qualificata è stata calcolata per un esercizio fiscale in conformità del principio contabile conforme dell'entità controllante capogruppo o dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002), non è calcolata alcuna imposta integrativa in conformità dell'articolo 27 per tale esercizio fiscale per le entità costitutive di tale gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala localizzate in tale Stato membro. Il presente comma non pregiudica il calcolo di un'imposta integrativa aggiuntiva a norma dell'articolo 29 nel caso in cui uno Stato membro non applichi un'imposta integrativa domestica qualificata per la riscossione di eventuali imposte integrative aggiuntive derivanti dall'articolo 29.

3.   Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale non è stato versato entro i quattro esercizi fiscali successivi all'esercizio fiscale in cui era dovuto, l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e non è riscosso dallo Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Gli Stati membri che scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata notificano tale scelta alla Commissione entro i quattro mesi successivi all'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che introducono un'imposta integrativa domestica qualificata. Tale scelta è valida e non può essere revocata per un periodo di tre anni. Al termine di ciascun periodo di tre anni, la scelta è rinnovata automaticamente a meno che lo Stato membro non revochi la sua scelta. L'eventuale revoca della scelta è notificata alla Commissione al più tardi quattro mesi prima del termine del periodo di tre anni.

Articolo 12

Applicazione di un'UTPR all'intero gruppo multinazionale di imprese

1.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica un'IIR qualificata o se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è un'entità esclusa, gli Stati membri garantiscono che le entità costitutive localizzate nell'Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un aggiustamento pari all'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale a norma dell'articolo 14.

A tal fine, tale aggiustamento può assumere la forma di un'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive o di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali entità costitutive che risulti in un importo di debito d'imposta necessario per riscuotere l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro.

2.   Se uno Stato membro applica l'aggiustamento a norma del paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di negazione della deduzione dal reddito imponibile, tale aggiustamento si applica per quanto possibile in relazione all'esercizio d'imposta in cui si conclude l'esercizio fiscale per il quale l'importo dell'imposta integrativa UTPR era stato calcolato e imputato a uno Stato membro conformemente all'articolo 14.

L'importo dell'imposta integrativa UTPR che rimanga dovuto per un esercizio fiscale a seguito dell'applicazione di una negazione della deduzione dal reddito imponibile per tale esercizio fiscale è riportato nella misura necessaria ed è soggetto, per ciascun esercizio fiscale successivo, all'aggiustamento a norma del paragrafo 1 fino al versamento dell'importo totale dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale in questione.

3.   Le entità costitutive che sono entità d'investimento non sono soggette al presente articolo.

Articolo 13

Applicazione dell'UTPR nella giurisdizione di un'entità controllante capogruppo

1.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo a bassa imposizione, gli Stati membri garantiscono che le entità costitutive localizzate nell'Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un aggiustamento pari all'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale a norma dell'articolo 14.

A tal fine, tale aggiustamento può assumere la forma di un'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive o di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali entità costitutive che risulti in un importo di debito d'imposta necessario per riscuotere l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro.

Il primo comma non si applica quando l'entità controllante capogruppo in una giurisdizione di un paese terzo a bassa imposizione è assoggettata a un'IIR qualificata per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in tale giurisdizione.

2.   Se uno Stato membro applica l'aggiustamento a norma del paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di negazione della deduzione dal reddito imponibile, tale aggiustamento si applica per quanto possibile in relazione all'esercizio d'imposta in cui si conclude l'esercizio fiscale per il quale l'importo dell'imposta integrativa UTPR era stato calcolato e imputato a uno Stato membro conformemente all'articolo 14.

L'importo dell'imposta integrativa UTPR che rimanga dovuto per un esercizio fiscale a seguito dell'applicazione di una negazione della deduzione dal reddito imponibile per tale esercizio fiscale è riportato nella misura necessaria ed è soggetto, per ciascun esercizio fiscale successivo, all'aggiustamento a norma del paragrafo 1 fino al versamento dell'importo totale dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale in questione.

3.   Le entità costitutive che sono entità d'investimento non sono soggette al presente articolo.

Articolo 14

Calcolo e imputazione dell'importo dell'imposta integrativa UTPR

1.   L'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a uno Stato membro è calcolato moltiplicando l'imposta integrativa UTPR totale determinata a norma del paragrafo 2 per la percentuale UTPR dello Stato membro determinata a norma del paragrafo 5.

2.   L'imposta integrativa UTPR totale per un dato esercizio fiscale è pari alla somma dell'imposta integrativa calcolata per ciascuna entità costitutiva a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale a norma dell'articolo 27, subordinatamente agli aggiustamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3.   L'imposta integrativa UTPR di un'entità costitutiva a bassa imposizione è pari a zero se, per l'esercizio fiscale, tutte le partecipazioni dell'entità controllante capogruppo in tale entità costitutiva a bassa imposizione sono detenute, direttamente o indirettamente, da una o più entità controllate che sono tenute ad applicare un'IIR qualificata per l'entità costitutiva a bassa imposizione per quell'esercizio fiscale.

4.   Nel caso in cui non si applichi il paragrafo 3, l'imposta integrativa UTPR di un'entità costitutiva a bassa imposizione è ridotta della quota imputabile di imposta integrativa di un'entità controllante dell'entità costitutiva a bassa imposizione imponibile ai sensi dell'IIR qualificata.

5.   La percentuale UTPR di uno Stato membro è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascun gruppo multinazionale di imprese, secondo la seguente formula:

Formula

dove:

a)

il numero di dipendenti nello Stato membro corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;

b)

il numero di dipendenti in tutte le giurisdizioni UTPR corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale;

c)

il valore totale delle attività materiali nello Stato membro corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;

d)

il valore totale delle attività materiali in tutte le giurisdizioni UTPR corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale.

6.   Il numero di dipendenti corrisponde al numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno di tutte le entità costitutive localizzate nella pertinente giurisdizione, compresi i contraenti indipendenti, a condizione che partecipino alle attività operative ordinarie dell'entità costitutiva.

Le attività materiali includono le attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate nella pertinente giurisdizione ma non comprendono le disponibilità liquide o attività equivalenti, né le attività immateriali o finanziarie.

7.   I dipendenti le cui spese salariali sono incluse nella contabilità finanziaria separata di una stabile organizzazione quale determinata dall'articolo 18, paragrafo 1, e aggiustata conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, sono imputati alla giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione.

Le attività materiali incluse nella contabilità finanziaria separata di una stabile organizzazione quale determinata dall'articolo 18, paragrafo 1, e aggiustata conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, sono imputate alla giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione.

Il numero di dipendenti e le attività materiali imputate alla giurisdizione di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per il numero di dipendenti e le attività materiali della giurisdizione dell'entità principale.

Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali detenute da un'entità d'investimento sono esclusi dagli elementi della formula di cui al paragrafo 5.

Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali di un'entità fiscalmente trasparente sono esclusi dagli elementi della formula di cui al paragrafo 5, a meno che non siano imputati a una stabile organizzazione o, in assenza di questa, alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione in cui è stata costituita l'entità fiscalmente trasparente.

8.   In deroga al paragrafo 5, si ritiene che la percentuale UTPR di una giurisdizione per un gruppo multinazionale di imprese sia pari a zero per un esercizio fiscale se l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale giurisdizione in un esercizio fiscale precedente non ha comportato per le entità costitutive di tale gruppo multinazionale di imprese localizzate in tale giurisdizione un onere fiscale supplementare pari, in totale, all'importo dell'imposta integrativa UTPR per tale esercizio fiscale precedente imputato a tale giurisdizione.

Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali delle entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione con una percentuale UTPR pari a zero per un esercizio fiscale sono esclusi dagli elementi della formula per l'imputazione dell'imposta integrativa UTPR totale al gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale.

9.   Il paragrafo 8 non si applica a un esercizio fiscale se tutte le giurisdizioni che hanno un'UTPR qualificata in vigore per tale esercizio fiscale hanno una percentuale UTPR pari a zero per il gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale.

CAPO III

CALCOLO DEL REDDITO O DELLA PERDITA QUALIFICANTE

Articolo 15

Determinazione del reddito o della perdita qualificante

1.   Il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva sono calcolati apportando gli aggiustamenti di cui agli articoli da 16 a 19 al valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale prima di eventuali aggiustamenti di consolidamento per eliminare le operazioni infragruppo, come stabilito in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

2.   Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva sulla base del principio contabile conforme o del principio contabile autorizzato utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale può essere determinato utilizzando un altro principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, a condizione che:

a)

la contabilità finanziaria dell'entità costitutiva sia tenuta sulla base di tale principio contabile;

b)

le informazioni contenute nella contabilità finanziaria siano affidabili; e

c)

le differenze permanenti superiori a 1 000 000 EUR derivanti dall'applicazione di un particolare principio a voci di reddito o spesa od operazioni, ove tale principio differisca dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, siano aggiustate per conformarsi al trattamento richiesto per tale voce in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato.

3.   Se un'entità controllante capogruppo non ha redatto il proprio bilancio consolidato in conformità di un principio contabile conforme di cui all'articolo 3, punto 6), lettera c), il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo è aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.

4.   Se un'entità controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 3, punto 6), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo di cui all'articolo 3, punto 6), lettera d), è quello che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio consolidato in conformità di:

a)

un principio contabile conforme; o

b)

un principio contabile autorizzato, a condizione che tale bilancio consolidato sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.

5.   Se uno Stato membro o una giurisdizione di uno paese terzo applica un'imposta integrativa domestica qualificata, il valore contabile netto del reddito o della perdita delle entità costitutive localizzate in tale Stato membro o in detta giurisdizione del paese terzo può essere determinato conformemente a un principio contabile conforme o a un principio contabile autorizzato diverso dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, purché tale valore contabile netto del reddito o della perdita sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.

6.   Qualora l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determini una distorsione competitiva rilevante, il trattamento contabile di qualsiasi voce od operazione oggetto di tale principio o procedura è aggiustato per conformarsi al trattamento richiesto per la voce o l'operazione in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002).

Articolo 16

Aggiustamenti intesi a determinare il reddito o la perdita qualificante

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«spese fiscali nette»: l'ammontare netto delle seguenti voci:

i)

imposte rilevanti maturate a titolo di spesa e tutte le imposte rilevanti correnti e differite incluse nelle imposte sul reddito, comprese le imposte rilevanti sul reddito escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante;

ii)

attività fiscali differite attribuibili a una perdita per l'esercizio fiscale;

iii)

imposte integrative domestiche qualificate maturate a titolo di spesa;

iv)

imposte derivanti dalle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, dalle norme tipo dell'OCSE, maturate a titolo di spesa; e

v)

imposte di imputazione rimborsabili non qualificate maturate a titolo di spesa;

b)

«dividendo escluso»: dividendo o altra distribuzione percepiti o maturati in relazione a una partecipazione, a eccezione di dividendi o di altre distribuzioni percepiti o maturati in relazione a:

i)

una partecipazione:

detenuta dal gruppo in un'entità che dà diritto a meno del 10 % dei profitti, del capitale o delle riserve, o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione o della cessione («partecipazione di portafoglio»); e

di proprietà economica dell'entità costitutiva che riceve o matura il dividendo o l’altra distribuzione per meno di un anno alla data della distribuzione;

ii)

una partecipazione in un'entità d'investimento soggetta a scelta a norma dell'articolo 43;

c)

«plusvalenze o minusvalenze escluse»: un utile, un profitto o una perdita, inclusi nel valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva, derivanti da:

i)

utili e perdite derivanti da variazioni del valore equo di una partecipazione, ad eccezione di una partecipazione di portafoglio;

ii)

profitti o perdite relativi a una partecipazione inclusa nel metodo del patrimonio netto; e

iii)

utili e perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione, fatta eccezione per la cessione di una partecipazione di portafoglio;

d)

«utile o perdita inclusi nel metodo della rivalutazione»: un utile o una perdita netti, maggiorati o ridotti di eventuali imposte rilevanti associate per l'esercizio fiscale, derivanti dall'applicazione di un metodo o di una prassi contabile che, in relazione a tutti gli immobili, impianti e macchinari:

i)

aggiusta periodicamente il valore contabile di tali immobili, impianti e macchinari al loro valore equo;

ii)

registra le variazioni di valore nelle altre componenti di conto economico complessivo; e

iii)

non riporta successivamente l'utile o la perdita maturati nelle altre componenti di conto economico complessivo nei profitti e perdite;

e)

«utile o perdita asimmetrici in valuta estera»: utile o perdita in valuta estera di un'entità le cui valute funzionali contabili e fiscali sono diverse e che sono:

i)

inclusi nel calcolo del reddito imponibile o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;

ii)

inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;

iii)

inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva; e

iv)

imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva, indipendentemente dal fatto che tale utile o perdita in valuta estera terza sia incluso o inclusa nel reddito imponibile;

la valuta funzionale fiscale è la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito o la perdita imponibile dell'entità costitutiva per un'imposta rilevante nella giurisdizione in cui è localizzata; la valuta funzionale contabile è la valuta funzionale utilizzata per determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva; una valuta estera terza è una valuta che non è la valuta funzionale fiscale o la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva;

f)

«spesa non riconosciuta per principio»:

i)

una spesa maturata dall'entità costitutiva per pagamenti illeciti, comprese tangenti e bustarelle; e

ii)

una spesa maturata dall'entità costitutiva per ammende e sanzioni pari o superiori a 50 000 EUR o a un importo equivalente nella valuta funzionale in cui sono calcolati il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva;

g)

«errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili»: una variazione del patrimonio netto in apertura di un'entità costitutiva all'inizio di un esercizio fiscale attribuibile a:

i)

la correzione di un errore nella determinazione del valore contabile netto del reddito o della perdita in un esercizio fiscale precedente che ha inciso sul reddito o sulle spese che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante nell'esercizio fiscale precedente, salvo nella misura in cui tale correzione di un errore abbia comportato una diminuzione significativa di una passività per le imposte rilevanti in conformità dell'articolo 25; e

ii)

un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di politiche contabili che ha inciso sul reddito o sulle spese inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante;

h)

«oneri pensionistici maturati»: la differenza tra l'importo della spesa per passività pensionistiche incluso nel valore contabile netto del reddito o della perdita e l'importo versato a un fondo pensione per l'esercizio fiscale.

2.   Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva è aggiustato dell'importo delle seguenti voci per determinarne il reddito o la perdita qualificante:

a)

spese fiscali nette;

b)

dividendi esclusi;

c)

plusvalenze o minusvalenze escluse;

d)

utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione;

e)

utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a norma dell'articolo 35;

f)

utili o perdite asimmetrici in valuta estera;

g)

spese non riconosciute per principio;

h)

errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili; e

i)

oneri pensionistici maturati.

3.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, un'entità costitutiva può sostituire l'importo iscritto nella sua contabilità finanziaria come costo o spesa di tale entità costitutiva che è stato pagato con remunerazioni in azioni con l'importo che è stato riconosciuto a titolo di deduzione nel calcolo del suo reddito imponibile laddove è localizzata.

Se l'opzione dei pagamenti basati su azioni non è stata esercitata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto dal valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante per tutti gli esercizi fiscali precedenti è incluso nell'esercizio fiscale in cui l'opzione è scaduta.

Se una parte dell'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni è stata registrata nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva negli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, un importo pari alla differenza tra l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante nel corso di tali esercizi fiscali precedenti e l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che sarebbe stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante in tali esercizi fiscali precedenti se la scelta fosse stata effettuata in tali esercizi fiscali è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva per tale esercizio fiscale.

La scelta è effettuata conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, e si applica coerentemente a tutte le entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione per l'esercizio in cui è effettuata la scelta e per tutti gli esercizi fiscali successivi.

Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni non versato dedotto in base alla scelta che supera le spese contabili maturate è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva.

4.   Qualsiasi operazione tra entità costitutive localizzate in giurisdizioni diverse che non è registrata per lo stesso importo nella contabilità finanziaria di entrambe le entità costitutive e che non è conforme al principio di libera concorrenza è aggiustata in modo da essere registrata per lo stesso importo ed essere conforme al principio di libera concorrenza.

Una perdita derivante da una vendita o da un altro trasferimento di attività tra due entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione che non è registrata conformemente al principio di libera concorrenza è aggiustata sulla base del principio di libera concorrenza se tale perdita è inclusa nel calcolo del reddito o della perdita qualificante.

Ai fini del presente paragrafo, per «principio di libera concorrenza» si intende il principio in base al quale le operazioni tra entità costitutive devono essere registrate con riferimento alle condizioni che sarebbero state ottenute tra imprese indipendenti in operazioni comparabili e in circostanze analoghe.

5.   I crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all'articolo 3, punto 38), sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva. I crediti d'imposta rimborsabili non qualificati non sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva.

6.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, gli utili e le perdite relativi ad attività e passività che sono soggette a una contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore nel bilancio consolidato per un esercizio fiscale possono essere determinati sulla base del principio di realizzazione per il calcolo del reddito o della perdita qualificante.

Gli utili o le perdite risultanti dall'applicazione della contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore in relazione a un'attività o a una passività sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva ai sensi del primo comma.

Il valore contabile di un'attività o di una passività ai fini della determinazione di un utile o di una perdita ai sensi del primo comma corrisponde al valore contabile nel momento in cui l'attività è stata acquisita o la passività è stata assunta, o al primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, a seconda di quale data sia posteriore.

La scelta è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, e si applica alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per cui è stata effettuata la scelta, a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione decida di limitare la scelta alle attività materiali delle entità costitutive o alle entità d'investimento.

Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, un importo pari alla differenza tra il valore equo dell'attività o della passività e il valore contabile dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la revoca, determinato in base alla scelta, è incluso, se il valore equo supera il valore contabile, o dedotto, se il valore contabile supera il valore equo, ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante delle entità costitutive.

7.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione derivante dalla cessione di attività materiali locali localizzate in tale giurisdizione da parte di detta entità costitutiva a terzi, diversi da un membro del gruppo, per un esercizio fiscale può essere aggiustato come stabilito nel presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, le attività materiali locali sono beni immobili localizzati nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva.

L'utile netto derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta è compensato dall'eventuale perdita netta di un'entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta e nei quattro esercizi fiscali precedenti tale esercizio («periodo di cinque anni»). L'utile netto è compensato in primo luogo con l'eventuale perdita netta che si è verificata nel primo esercizio fiscale del periodo di cinque anni. L'eventuale importo residuo dell'utile netto è riportato e compensato dalle eventuali perdite nette che si sono verificate negli esercizi fiscali successivi del periodo di cinque anni.

L'eventuale importo residuo dell'utile netto che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione che ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta. L'importo residuo dell'utile netto imputato a un'entità costitutiva è proporzionato all'utile netto di tale entità costitutiva diviso per l'utile netto di tutte le entità costitutive.

Se nessuna entità costitutiva in una giurisdizione ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, l'importo residuo dell'utile netto di cui al terzo comma è attribuito in parti uguali a ciascuna entità costitutiva in tale giurisdizione e ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna di tali entità costitutive.

Eventuali aggiustamenti ai sensi del presente paragrafo per gli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta sono soggetti ad aggiustamenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all'articolo 45, paragrafo 2.

8.   Eventuali spese relative a un accordo di finanziamento secondo il quale una o più entità costitutive concedono crediti a una o più altre entità costitutive dello stesso gruppo o vi investono in altro modo («accordo di finanziamento infragruppo») non sono prese in considerazione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'entità costitutiva è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che sarebbe stata a bassa imposizione se le spese non fossero state maturate dall'entità costitutiva;

b)

si può ragionevolmente prevedere che, per la durata prevista dell'accordo di finanziamento infragruppo, quest'ultimo porterà a un aumento dell'importo delle spese considerate per il calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva, senza comportare un aumento corrispondente del reddito imponibile dell'entità costitutiva che concede i crediti («controparte»);

c)

la controparte è localizzata in una giurisdizione che non è una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che non sarebbe stata a bassa imposizione se il reddito relativo alle spese non fosse stato maturato dalla controparte.

9.   Un'entità controllante capogruppo può scegliere di applicare il trattamento contabile consolidato per eliminare il reddito, la spesa, gli utili e le perdite derivanti da operazioni fra entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione e incluse in un gruppo di consolidamento fiscale ai fini del calcolo del valore netto del reddito o della perdita qualificante di tali entità costitutive.

La scelta è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è effettuata o revocata sono apportati opportuni aggiustamenti affinché le voci di reddito o perdita qualificante non siano prese in considerazione più di una volta o omesse a seguito di tale scelta o revoca.

10.   Un’impresa di assicurazioni esclude dal calcolo del reddito o della perdita qualificante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dall'impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati. Un'impresa di assicurazioni include nel calcolo del reddito o della perdita qualificante tutti i rendimenti degli assicurati che non sono riflessi nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita nella misura in cui il corrispondente aumento o diminuzione della passività nei confronti degli assicurati si riflette nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita.

11.   Un importo riconosciuto come una diminuzione del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni effettuate o dovute in relazione a uno strumento emesso da tale entità costitutiva conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione («capitale aggiuntivo di classe uno») è considerato come una spesa nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità.

Un importo riconosciuto come un aumento del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni percepite o che devono essere percepite in relazione a un capitale aggiuntivo di classe uno detenuto dall'entità costitutiva è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità.

Articolo 17

Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«reddito del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che il trasporto non sia effettuato per vie navigabili interne situate nella stessa giurisdizione:

i)

trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale, indipendentemente dal fatto che la nave sia di proprietà, in locazione o altrimenti a disposizione dell'entità costitutiva;

ii)

trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale nel quadro di contratti di noleggio di spazio di carico;

iii)

locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale con un contratto di locazione di nave equipaggiata e armata;

iv)

locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, a un'altra entità costitutiva;

v)

partecipazione a un pool, a un'attività imprenditoriale comune o a un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale; e

vi)

vendita di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la nave sia stata detenuta per essere utilizzata dall'entità costitutiva per almeno un anno;

b)

«reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che tali attività siano svolte principalmente in relazione al trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale:

i)

locazione di una nave, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, ad un'altra impresa di trasporto marittimo che non sia un'entità costitutiva, a condizione che la durata del contratto di locazione non superi i tre anni;

ii)

vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo per la tratta nazionale di un viaggio internazionale;

iii)

locazione e stoccaggio a breve termine di container o spese di detenzione per il ritorno tardivo dei container;

iv)

prestazione di servizi ad altre imprese di trasporto marittimo da parte di ingegneri, personale addetto alla manutenzione, addetti al trasporto merci, personale addetto alla ristorazione e personale addetto ai servizi alla clientela; e

v)

reddito da investimenti, quando l'investimento che genera il reddito è effettuato come parte integrante dell'esercizio dell'attività di gestione delle navi nell'ambito del traffico internazionale.

2.   Il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a condizione che l'entità costitutiva dimostri che la gestione strategica o commerciale di tutte le navi interessate è effettivamente esercitata all'interno della giurisdizione in cui l'entità costitutiva è localizzata.

3.   Se il calcolo del reddito del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva comporta una perdita, tale perdita è esclusa dal calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva.

4.   Il valore aggregato del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione non supera il 50 % del reddito del trasporto marittimo internazionale di tali entità costitutive.

5.   I costi sostenuti da un'entità costitutiva direttamente attribuibili alle sue attività di trasporto marittimo internazionale elencate al paragrafo 1, lettera a), e alle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale elencate al paragrafo 1, lettera b), sono imputati a tali attività ai fini del calcolo del reddito netto del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio netto qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva.

I costi sostenuti da un'entità costitutiva che derivano indirettamente dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale sono dedotti dai ricavi dell'entità costitutiva derivanti da tali attività per calcolare il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva sulla base dei ricavi ottenuti da tali attività in proporzione ai ricavi totali.

6.   Dal calcolo del reddito o della perdita qualificante sono esclusi tutti i costi diretti e indiretti attribuiti al reddito del trasporto marittimo internazionale e al reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva conformemente al paragrafo 5.

Articolo 18

Ripartizione del reddito o della perdita qualificante tra un'entità principale e una stabile organizzazione

1.   Se un'entità costitutiva è una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera a), b) o c), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è rappresentato dal reddito o dalla perdita netti che figurano nella contabilità finanziaria separata di tale stabile organizzazione.

Se una stabile organizzazione non dispone di una contabilità finanziaria separata, il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è rappresentato dall'importo che sarebbe stato indicato nella sua contabilità finanziaria separata se questa fosse stata elaborata su base autonoma e conformemente al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

2.   Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 13), lettera a) o b), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è aggiustato per riflettere solo gli importi e le voci di reddito e di spesa ad essa attribuibili conformemente alla convenzione fiscale o al diritto interno applicabili della giurisdizione in cui è localizzata, indipendentemente dall'ammontare del reddito assoggettato a imposizione e dall'importo delle spese deducibili in tale giurisdizione.

Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 13), lettera c), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è aggiustato per riflettere solo gli importi e le voci di reddito e di spesa che le sarebbero stati attribuibili conformemente all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato.

3.   Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 13), lettera d), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita sono calcolati sulla base degli importi e delle voci di reddito esenti nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale e attribuibili alle operazioni effettuate al di fuori di tale giurisdizione e agli importi e alle voci di spesa che non sono dedotti a fini fiscali nella giurisdizione in cui è ubicata l'entità principale e che sono attribuibili a tali operazioni.

4.   Il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione non è preso in considerazione nel determinare il reddito o la perdita qualificante dell'entità principale, salvo quanto disposto al paragrafo 5.

5.   Una perdita qualificante di una stabile organizzazione è considerata una spesa dell'entità principale ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di quest'ultima nella misura in cui la perdita della stabile organizzazione è considerata una spesa nel calcolo del reddito imponibile nazionale di tale entità principale e non è compensata con una voce del reddito imponibile nazionale assoggettata a imposizione ai sensi della legislazione sia della giurisdizione dell'entità principale che della giurisdizione della stabile organizzazione.

Il reddito qualificante che è successivamente percepito dalla stabile organizzazione è considerato reddito qualificante dell'entità principale fino a concorrenza dell'importo della perdita qualificante precedentemente considerata come spesa dell'entità principale ai sensi del primo comma.

Articolo 19

Attribuzione del reddito o della perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente

1.   Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva che è un'entità fiscalmente trasparente è ridotto dell'importo attribuibile ai suoi proprietari che non fanno parte delle entità del gruppo e che detengono la loro partecipazione in tale entità fiscalmente trasparente direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, a meno che:

a)

l'entità fiscalmente trasparente sia un'entità controllante capogruppo; o

b)

l'entità fiscalmente trasparente sia detenuta, direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, da un’entità controllante capogruppo di cui alla lettera a).

2.   Il valore contabile netto del reddito o della perdita di una entità costitutiva che è un'entità fiscalmente trasparente è ridotto del valore contabile netto del reddito o della perdita attribuito a un'altra entità costitutiva.

3.   Se un'entità fiscalmente trasparente svolge in tutto o in parte la propria attività attraverso una stabile organizzazione, il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è attribuito a tale stabile organizzazione conformemente all'articolo 18.

4.   Se un'entità fiscalmente trasparente non è l'entità controllante capogruppo, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità fiscalmente trasparente che rimane dopo l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 è attribuito alle sue entità costitutive proprietarie conformemente alla loro partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.

5.   Se un'entità fiscalmente trasparente è un'entità fiscalmente trasparente che è l'entità controllante capogruppo o un'entità ibrida inversa, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità fiscalmente trasparente che rimane dopo l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 è attribuito all'entità controllante capogruppo o all'entità ibrida inversa.

6.   I paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati separatamente in relazione a ciascuna partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.

CAPO IV

CALCOLO DELLE IMPOSTE RILEVANTI AGGIUSTATE

Articolo 20

Imposte rilevanti

1.   Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva comprendono:

a)

imposte registrate nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per quanto riguarda il suo reddito o i suoi utili, o la sua quota del reddito o degli utili di un'entità costitutiva in cui possiede una partecipazione;

b)

imposte sugli utili distribuiti, sulle presunte distribuzioni di utili e sulle spese estranee all'attività d'impresa assoggettate a imposizione nell'ambito di un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile;

c)

imposte applicate in luogo di un'imposta sul reddito delle società di applicazione generale; e

d)

imposte prelevate con riferimento agli utili non distribuiti e al patrimonio, comprese le imposte su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio.

2.   Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva non comprendono:

a)

l'imposta integrativa maturata da un'entità controllante in base a un'IIR qualificata;

b)

l'imposta integrativa maturata da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata;

c)

imposte attribuibili a un aggiustamento effettuato da un'entità costitutiva a seguito dell'applicazione di un’UTPR qualificata;

d)

l'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata; e

e)

imposte versate da una impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati.

3.   Le imposte rilevanti relative a utili o perdite netti derivanti dalla cessione di attività materiali locali di cui all'articolo 16, paragrafo 7, primo comma, nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta di cui a tale comma, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti.

Articolo 21

Aggiustamento delle imposte rilevanti

1.   L'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale sono determinate aggiustando la somma degli oneri fiscali correnti maturati nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita in relazione alle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale, in funzione:

a)

dell'importo netto delle sue maggiorazioni e riduzioni delle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale di cui ai paragrafi 2 e 3;

b)

dell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita di cui all'articolo 22; e

c)

di qualsiasi aumento o diminuzione delle imposte rilevanti registrate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante che saranno assoggettati a imposizione conformemente alle norme fiscali locali.

2.   Le maggiorazioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:

a)

qualsiasi importo delle imposte rilevanti maturato come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria;

b)

qualsiasi importo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante utilizzato a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;

c)

qualsiasi importo delle imposte rilevanti relative a una posizione fiscale incerta precedentemente esclusa a norma del paragrafo 3, lettera d), versato nell'esercizio fiscale; e

d)

qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile qualificato maturato a titolo di riduzione degli oneri fiscali correnti.

3.   Le riduzioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:

a)

l'importo degli oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III;

b)

qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile non qualificato che non era registrato come riduzione degli oneri fiscali correnti;

c)

qualsiasi importo delle imposte rilevanti rimborsate o accreditate a un'entità costitutiva che non è stato considerato come aggiustamento degli oneri fiscali correnti nella contabilità finanziaria, a meno che non si riferisca a un credito d'imposta rimborsabile qualificato;

d)

l'importo degli oneri fiscali correnti che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e

e)

qualsiasi importo degli oneri fiscali correnti che si prevede non sarà pagato entro tre anni dalla fine dell'esercizio fiscale.

4.   Ai fini del calcolo dell'aggiustamento delle imposte rilevanti, se l'importo dell'imposta rilevante è descritto in più punti nei paragrafi 1, 2 e 3, esso è considerato una sola volta.

5.   Se, per un esercizio fiscale, non vi è alcun reddito netto qualificante in una giurisdizione e l'importo delle imposte rilevanti aggiustate per tale giurisdizione è negativo e inferiore a un importo pari alla perdita qualificante netta moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta («importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate»), l'importo pari alla differenza tra l'importo delle imposte rilevanti aggiustate e l'importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate è considerato un'imposta integrativa aggiuntiva per tale esercizio fiscale. L'importo dell'imposta integrativa aggiuntiva è attribuito a ciascuna entità costituiva nella giurisdizione conformemente all'articolo 29, paragrafo 3.

Articolo 22

Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«oneri maturati non riconosciuti»:

i)

qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e

ii)

qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a distribuzioni da parte di un'entità costitutiva;

b)

«oneri maturati non richiesti»: qualsiasi aumento di una passività fiscale differita registrata nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale che si prevede non sarà pagato entro il periodo indicato al paragrafo 7 del presente articolo e che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione sceglie con cadenza annuale, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, di non includere nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita per tale esercizio fiscale.

2.   Se l'aliquota d'imposta applicata ai fini del calcolo degli oneri fiscali differiti è pari o inferiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

Se l'aliquota d'imposta applicata ai fini del calcolo degli oneri fiscali differiti è superiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti ricalcolate all'aliquota minima d'imposta, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

3.   L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è aumentato:

a)

dell'eventuale importo degli oneri maturati non riconosciuti o degli oneri maturati non richiesti versato nel corso dell'esercizio fiscale; e

b)

dell'eventuale importo della passività fiscale differita recuperata determinata in un esercizio fiscale precedente che è stata versata nel corso dell'esercizio fiscale.

4.   Se, per un esercizio fiscale, un'attività fiscale differita relativa a una perdita non è riconosciuta nella contabilità finanziaria perché i criteri di rilevazione non sono soddisfatti, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è ridotto dell'importo che avrebbe ridotto l'importo complessivo degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita se fosse stata registrata un'attività fiscale differita relativa a una perdita per l'esercizio fiscale.

5.   L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita non comprende:

a)

l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III;

b)

l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non riconosciuti e a oneri maturati non richiesti;

c)

l'impatto dell'aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita;

d)

l'importo degli oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a una variazione dell'aliquota fiscale nazionale applicabile; e

e)

l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta.

6.   Se un'attività fiscale differita attribuibile a una perdita qualificante di un'entità costitutiva è stata registrata per un esercizio fiscale a un tasso inferiore all'aliquota minima d'imposta, essa può essere ricalcolata all'aliquota minima d'imposta nello stesso esercizio fiscale, purché il contribuente possa dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante.

Se un'attività fiscale differita è aumentata a norma del primo comma, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è ridotto di conseguenza.

7.   Una passività fiscale differita non stornata e il cui importo non è versato nei cinque esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita di un'entità costitutiva.

L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale in corso è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in corso e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 29, paragrafo 1. La passività fiscale differita recuperata per l'esercizio fiscale in corso corrisponde all'importo dell'aumento nella categoria delle passività fiscali differite incluso nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio in corso che non è stato stornato entro la fine dell'ultimo giorno dell'esercizio fiscale in corso.

8.   In deroga al paragrafo 7, se una passività fiscale differita costituisce un'eccezione al recupero spettante, essa non è recuperata anche se non è stornata o versata entro i cinque esercizi successivi. Un'eccezione al recupero spettante è l’importo degli oneri fiscali maturati attribuibile alle variazioni delle passività fiscali differite associate in relazione alle seguenti voci:

a)

indennità per il recupero dei costi su attività materiali;

b)

costo di una licenza o di un accordo analogo da parte di un'amministrazione pubblica per l'utilizzo di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in attività materiali;

c)

spese di ricerca e sviluppo;

d)

spese di smantellamento e bonifica;

e)

contabilizzazione al valore equo degli utili netti non realizzati;

f)

utili netti sui cambi di valuta estera;

g)

riserve di assicurazione e costi di acquisizione differiti delle polizze assicurative;

h)

utili derivanti dalla vendita di attività materiali localizzate nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva che sono reinvestiti in attività materiali nella stessa giurisdizione; e

i)

importi supplementari maturati a seguito di modifiche del principio contabile con riguardo alle voci elencate alle lettere da a) ad h).

Articolo 23

Regime opzionale della perdita qualificante

1.   In deroga all'articolo 22, un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può optare per una perdita qualificante per una giurisdizione in base alla quale è determinata un'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante per ciascun esercizio fiscale in cui vi è una perdita netta qualificante in tale giurisdizione. A tal fine l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante è pari alla perdita netta qualificante per un esercizio fiscale per la giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.

Il regime opzionale della perdita qualificante non è possibile per una giurisdizione con un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile ai sensi dell'articolo 40.

2.   L'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante determinata a norma del paragrafo 1 è utilizzata in qualsiasi esercizio fiscale successivo in cui vi sia un reddito netto qualificante per la giurisdizione per un importo pari al reddito netto qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta o, se inferiore, per l'importo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante che sia disponibile.

3.   L'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante determinata a norma del paragrafo 1 è ridotta dell'importo utilizzato per un esercizio fiscale e il saldo è riportato agli esercizi successivi.

4.   In caso di revoca del regime opzionale della perdita qualificante, qualsiasi attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante rimanente determinata a norma del paragrafo 1 è ridotta a zero a decorrere dal primo giorno del primo esercizio fiscale in cui il regime opzionale della perdita qualificante non è più applicabile.

5.   Il regime opzionale della perdita qualificante è presentato con la prima dichiarazione sull'imposta integrativa di cui all'articolo 44 del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala che include la giurisdizione per la quale è effettuata l'opzione.

6.   Se un'entità fiscalmente trasparente che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala opta per il regime opzionale di perdita qualificante a norma del presente articolo, l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante è calcolata tenendo conto della perdita qualificante dell'entità fiscalmente trasparente dopo la riduzione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3.

Articolo 24

Attribuzione specifica delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi di entità costitutive

1.   A una stabile organizzazione è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificante di tale stabile organizzazione.

2.   A un'entità costitutiva proprietaria è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità fiscalmente trasparente e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificante di tale entità costitutiva proprietaria a norma dell'articolo 19, paragrafo 4.

3.   A un'entità costitutiva è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie dirette o indirette nell'ambito di un regime fiscale delle società controllate estere, rispetto alla loro quota di reddito della società controllata estera.

4.   A un'entità costitutiva che è un'entità ibrida è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva proprietaria e che si riferiscono al reddito qualificante dell'entità ibrida.

Un'«entità ibrida» è un'entità considerata come una persona distinta ai fini dell'imposta sul reddito nella giurisdizione in cui è localizzata, ma come fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario.

5.   A un'entità costitutiva che ha effettuato una distribuzione nel corso dell'esercizio fiscale è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti maturate nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie in tali distribuzioni.

6.   Un'entità costitutiva cui sono state attribuite imposte rilevanti a norma dei paragrafi 3 e 4 in relazione al reddito passivo include tali imposte rilevanti nelle sue imposte rilevanti aggiustate in un importo pari alle imposte rilevanti attribuite per tale reddito passivo.

In deroga al primo comma, l'entità costitutiva di cui al primo comma include nelle sue imposte rilevanti aggiustate l'importo risultante dalla moltiplicazione della percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione per l'importo del reddito passivo dell'entità costitutiva che è incluso in un regime fiscale delle società controllate estere o in una norma di trasparenza fiscale se il risultato è inferiore all'importo determinato a norma del primo comma. Ai fini del presente comma, la percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione è determinata indipendentemente dalle imposte rilevanti sostenute in relazione a tale reddito passivo dall'entità costitutiva proprietaria.

Le imposte rilevanti dell'entità costitutiva proprietaria sostenute in relazione al reddito passivo che rimangono dopo l'applicazione del presente paragrafo non sono attribuite a norma dei paragrafi 3 e 4.

Ai fini del presente paragrafo, per «reddito passivo» si intendono le seguenti voci di reddito incluse nel reddito qualificante nella misura in cui un'entità costitutiva proprietaria sia stata assoggettata a imposizione nel quadro di un regime fiscale delle società controllate estere o in conseguenza di una partecipazione a un'entità ibrida:

a)

un dividendo o equivalente a dividendo;

b)

interessi o equivalenti a interessi;

c)

canoni di locazione;

d)

canoni (royalties);

e)

rendite; o

f)

utili netti da beni immobili di un tipo che produce reddito di cui alle lettere da a) a e).

7.   Se il reddito qualificante di una stabile organizzazione è considerato il reddito qualificante dell'entità principale conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, tutte le imposte rilevanti dovute nella giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione e associate a tale reddito sono considerate come imposte rilevanti dell'entità principale per un importo non superiore a tale reddito moltiplicato per l'aliquota fiscale più elevata sul reddito ordinario nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale.

Articolo 25

Aggiustamenti successivi alla presentazione della dichiarazione e variazioni dell'aliquota fiscale

1.   Se un'entità costitutiva registra nella sua contabilità finanziaria un aggiustamento delle imposte rilevanti per un esercizio fiscale precedente, tale aggiustamento è considerato un aggiustamento delle imposte rilevanti nell'esercizio fiscale in cui l'aggiustamento è effettuato, a meno che esso non si riferisca a un esercizio fiscale in cui si verifica una diminuzione delle imposte rilevanti per la giurisdizione.

Se si verifica una diminuzione delle imposte rilevanti che erano state incluse nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva per un esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per tale esercizio fiscale sono ricalcolate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, riducendo le imposte rilevanti soggette all'aggiustamento dell'importo della diminuzione di tali imposte. Il reddito qualificante per l'esercizio fiscale e gli eventuali esercizi fiscali precedenti è aggiustato di conseguenza.

Al momento della scelta annuale, effettuata in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, da parte dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, una diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti può essere considerata come un aggiustamento delle imposte rilevanti nell'esercizio fiscale in cui è effettuato l'aggiustamento. Una diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti è una diminuzione aggregata inferiore a 1 000 000 EUR delle imposte rilevanti aggiustate determinate per la giurisdizione per l'esercizio fiscale in questione.

2.   Se l'aliquota fiscale nazionale applicabile è ridotta al di sotto dell'aliquota minima d'imposta e tale riduzione comporta un onere fiscale differito, l'importo dell'onere fiscale differito risultante è considerato come un aggiustamento della passività dell'entità costitutiva per le imposte rilevanti considerate a norma dell'articolo 21 per un esercizio fiscale precedente.

3.   Se un onere fiscale differito è stato considerato a un'aliquota inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta applicabile viene in seguito aumentata, l'importo dell'onere fiscale differito derivante da tale aumento è considerato al momento del pagamento come un aggiustamento della passività dell'entità costitutiva per le imposte rilevanti utilizzate per un esercizio fiscale precedente conformemente all'articolo 21.

L'aggiustamento di cui al primo comma non supera un importo pari al ricalcolo dell'onere fiscale differito all'aliquota minima d'imposta.

4.   Se più di 1 000 000 EUR dell'importo maturato da un'entità costitutiva a titolo di onere fiscale corrente e incluso nell'aggiustamento delle imposte rilevanti per un esercizio fiscale non è versato entro tre anni dalla fine di tale esercizio, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per l'esercizio fiscale in cui l'importo non pagato è stato utilizzato come imposta rilevante sono ricalcolate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, escludendo tale importo non versato dalle imposte rilevanti aggiustate.

CAPO V

CALCOLO DELL'ALIQUOTA EFFETTIVA D'IMPOSTA E DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

Articolo 26

Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta

1.   L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascuna giurisdizione, a condizione che vi sia un reddito netto qualificante nella giurisdizione, secondo la seguente formula:

Formula

dove le imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive corrispondono alla somma delle imposte rilevanti aggiustate di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione determinate a norma del capo IV.

2.   Il reddito netto qualificante o la perdita netta qualificante delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per un dato esercizio fiscale è determinato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

a)

il reddito qualificante delle entità costitutive corrisponde all'eventuale somma positiva del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinato a norma del capo III;

b)

le perdite qualificanti delle entità costitutive corrispondono alla somma delle perdite qualificanti di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinate a norma del capo III.

3.   Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante delle entità costitutive che sono entità d'investimento sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta a norma del paragrafo 1 e dal calcolo del reddito netto qualificante a norma del paragrafo 2.

4.   L'aliquota effettiva d'imposta di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta di tutte le altre entità costitutive.

Articolo 27

Calcolo dell'imposta integrativa

1.   Se l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui sono localizzate le entità costitutive è inferiore all'aliquota minima d'imposta per un dato esercizio fiscale, il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala calcola l'imposta integrativa separatamente per ognuna delle sue entità costitutive aventi un reddito qualificante compreso nel calcolo del reddito netto qualificante di tale giurisdizione. L'imposta integrativa è calcolata su base giurisdizionale.

2.   La percentuale dell'imposta integrativa per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale è l'eventuale differenza positiva in punti percentuali calcolata secondo la seguente formula:

Formula

dove l'aliquota effettiva d'imposta corrisponde all'aliquota calcolata conformemente all'articolo 26.

3.   L'imposta integrativa giurisdizionale per un dato esercizio fiscale corrisponde all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

a)

l'imposta integrativa aggiuntiva corrisponde all'importo dell'imposta determinato a norma dell'articolo 29 per l'esercizio fiscale;

b)

l'imposta integrativa domestica corrisponde all'importo dell'imposta per l'esercizio fiscale determinato a norma dell'articolo 11 o nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata di una giurisdizione di un paese terzo.

4.   Gli utili in eccesso per la giurisdizione per l'esercizio fiscale di cui al paragrafo 3 corrispondono all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

a)

il reddito netto qualificante corrisponde al reddito determinato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, per la giurisdizione;

b)

l'esclusione del reddito in base alla sostanza corrisponde all'importo determinato a norma dell'articolo 28 per la giurisdizione.

5.   L'imposta integrativa di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale in corso è calcolata secondo la seguente formula:

Formula

Formula

dove:

a)

il reddito qualificante dell'entità costitutiva per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito determinato a norma del capo III;

b)

il reddito aggregato qualificante di tutte le entità costitutive per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde alla somma del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale.

6.   Se l'imposta integrativa giurisdizionale risulta dal ricalcolo a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e non vi è alcun reddito netto qualificante nella giurisdizione per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa è imputata a ciascuna entità costitutiva utilizzando la formula di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sulla base del reddito qualificante delle entità costitutive negli esercizi fiscali per i quali si eseguono i ricalcoli a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

7.   L'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'imposta integrativa di tutte le altre entità costitutive.

Articolo 28

Esclusione del reddito in base alla sostanza

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'entità costitutiva e i contraenti indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sotto la direzione e il controllo dello stesso;

b)

«spese salariali ammissibili»: le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese che forniscono un beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro;

c)

«attività materiali ammissibili»:

i)

proprietà, impianti e attrezzature localizzate nella giurisdizione;

ii)

risorse naturali localizzate nella giurisdizione;

iii)

il diritto del locatore di utilizzare le attività materiali localizzate nella giurisdizione; e

iv)

licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in attività materiali.

2.   A meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala scelga, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, di non applicare l'esclusione del reddito in base alla sostanza per l'esercizio fiscale, il reddito netto qualificante per una data giurisdizione è ridotto, ai fini del calcolo dell'imposta integrativa, di un importo pari alla somma dell'esclusione in base alle spese salariali di cui al paragrafo 3 del presente articolo e dell'esclusione in base alle attività materiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo per ciascuna entità costitutiva localizzata nella giurisdizione.

3.   L'esclusione in base alle spese salariali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala in detta giurisdizione, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:

a)

capitalizzate e incluse nel valore contabile delle attività materiali ammissibili;

b)

imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 17.

4.   L'esclusione in base alle attività materiali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % del valore contabile delle attività materiali ammissibili localizzate nella giurisdizione, fatta eccezione per:

a)

il valore contabile della proprietà, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;

b)

il valore contabile delle attività materiali utilizzate per generare il reddito escluso a norma dell'articolo 17.

5.   Ai fini del paragrafo 4, il valore contabile delle attività materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle attività materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio fiscale, quale registrato ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazione, ammortamento, esaurimento accumulati ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.

6.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di un'entità costitutiva che è una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzate nella stessa giurisdizione della stabile organizzazione.

Le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili dell'entità principale.

Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione sia stato escluso, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 5, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala.

7.   Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute dall'entità fiscalmente trasparente e le relative attività materiali ammissibili di sua proprietà che non sono attribuite ai sensi del paragrafo 6 sono attribuite:

a)

alle entità costitutive proprietarie dell'entità fiscalmente trasparente, in proporzione all'importo a esse attribuite a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione delle entità costitutive proprietarie; e

b)

all'entità fiscalmente trasparente se corrisponde all'entità controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito qualificante dell'entità fiscalmente trasparente a norma dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione dell'entità fiscalmente trasparente.

Tutte le altre spese salariali ammissibili e attività materiali ammissibili dell'entità fiscalmente trasparente sono escluse dai calcoli dell'esclusione del reddito in base alla sostanza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.

8.   L'esclusione del reddito in base alla sostanza di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'esclusione del reddito in base alla sostanza di tutte le altre entità costitutive.

9.   L'esclusione del reddito in base alla sostanza ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle attività materiali delle entità costitutive che sono entità d'investimento in tale giurisdizione.

Articolo 29

Imposta integrativa aggiuntiva

1.   Nel caso in cui, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 7, dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'articolo 25, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 40, paragrafo 5, un aggiustamento delle imposte rilevanti o del reddito o della perdita qualificante comporti il ricalcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala per l'esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto agli articoli 26, 27 e 28. L'eventuale importo di un'imposta integrativa incrementale derivante da tale ricalcolo è considerato come un'imposta integrativa aggiuntiva ai fini dell'articolo 27, paragrafo 3, per l'esercizio durante il quale è stato effettuato il ricalcolo.

2.   Qualora vi sia un'imposta integrativa aggiuntiva e non vi sia alcun reddito netto qualificante per la giurisdizione per l'esercizio fiscale, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tali entità costitutive ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 5 e 6, divisa per l'aliquota minima d'imposta.

3.   Nel caso in cui, a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, è dovuta un’imposta integrativa aggiuntiva, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata nella giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tale entità costitutiva divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'imputazione è effettuata su base forfettaria, per ciascun'entità costitutiva, secondo la seguente formula:

Formula

L'imposta integrativa aggiuntiva è imputata unicamente alle entità costitutive che registrano un importo di imposte rilevanti aggiustate inferiore a zero e inferiore al reddito o alla perdita qualificante di tali entità costitutive moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

4.   Se a un'entità costituiva è imputata un'imposta integrativa aggiuntiva a norma del presente articolo e dell'articolo 27, paragrafi 5 e 6, tale entità costitutiva è considerata un'entità costituiva a bassa imposizione ai fini del capo II.

Articolo 30

Esclusione de minimis

1.   In deroga agli articoli da 26 a 29 e all'articolo 31, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta dalle entità costitutive localizzate in una giurisdizione è pari a zero per un dato esercizio fiscale se, per tale esercizio fiscale:

a)

i ricavi qualificanti medi di tutte le entità costitutive localizzate in tale giurisdizione sono inferiori a 10 000 000 EUR; e

b)

il reddito qualificante medio o la perdita qualificante media di tutte le entità costitutive in detta giurisdizione è una perdita o è inferiore a 1 000 000 EUR.

La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all'articolo 45, paragrafo 2.

2.   I ricavi qualificanti medi o il reddito qualificante medio o la perdita qualificante media di cui al paragrafo 1 corrispondono alla media dei ricavi qualificanti o del reddito qualificante medio o della perdita qualificante media delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale e i due esercizi fiscali precedenti.

Se non vi sono entità costitutive localizzate nella giurisdizione con ricavi qualificanti o una perdita qualificante nel primo o nel secondo esercizio fiscale precedente, o in entrambi, tale esercizio fiscale o tali esercizi fiscali sono esclusi dal calcolo dei ricavi qualificanti medi o del reddito o della perdita qualificante di detta giurisdizione.

3.   I ricavi qualificanti delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati a norma del capo III.

4.   Il reddito o la perdita qualificante delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito netto qualificante o alla perdita netta qualificante di detta giurisdizione calcolati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

5.   L'esclusione de minimis di cui ai paragrafi da 1 a 4 non è applicabile alle entità costitutive apolidi e alle entità d'investimento. I ricavi e il reddito o la perdita qualificante di tali entità sono esclusi dal calcolo dell'esclusione de minimis.

Articolo 31

Entità costitutive partecipate in via minoritaria

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«entità costitutiva partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva in cui l'entità controllante capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 30 % o inferiore;

b)

«entità controllante partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione di controllo di un'altra entità costitutiva partecipata in via minoritaria, fatta eccezione per il caso in cui la partecipazione della prima entità è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità costituiva partecipata in via minoritaria;

c)

«sottogruppo partecipato in via minoritaria»: un'entità controllante partecipata in via minoritaria e le sue controllate partecipate in via minoritaria; e

d)

«entità controllata partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'entità controllante partecipata in via minoritaria.

2.   Il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa per una giurisdizione a norma dei capi da III a VII relativamente ai membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria si applica come se ogni sottogruppo partecipato in via minoritaria fosse un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala.

Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dei membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

3.   L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che non fa parte di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono calcolate a livello di entità a norma dei capi da III a VII.

Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dell'entità costitutiva partecipata in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

Il presente paragrafo non si applica a un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che è un'entità d'investimento.

Articolo 32

Porti sicuri

In deroga agli articoli da 26 a 31, gli Stati membri provvedono affinché, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta da un gruppo in una giurisdizione sia considerata pari a zero per un esercizio fiscale se il livello effettivo di imposizione delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione soddisfa le condizioni di un accordo internazionale qualificante sui porti sicuri.

Ai fini del primo comma, per «accordo internazionale qualificante sui porti sicuri» si intende un insieme di norme e condizioni a cui tutti gli Stati membri hanno acconsentito e che concede ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva la possibilità di scegliere di beneficiare di uno o più porti sicuri per una giurisdizione.

CAPO VI

NORME SPECIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE E PER LE STRUTTURE DI HOLDING

Articolo 33

Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusioni e alle scissioni di gruppi

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«fusione»: tutti gli accordi in cui:

i)

tutte o sostanzialmente tutte le entità del gruppo di due o più gruppi distinti sono poste sotto un controllo comune in modo da costituire entità di un unico gruppo; o

ii)

un'entità che non fa parte di alcun gruppo è posta sotto il controllo comune di un'altra entità o gruppo in modo da costituire entità di un unico gruppo;

b)

«scissione»: tutti gli accordi in cui le entità del gruppo di un unico gruppo sono separate in due o più gruppi distinti non più consolidati dalla stessa entità capogruppo controllante.

2.   Nel caso in cui due o più gruppi si fondano per costituire un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala di cui all'articolo 2 sia raggiunta per un qualsiasi esercizio fiscale che precede la fusione se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR.

3.   Se un'entità che non fa parte del gruppo («entità target») si fonde con un'entità o gruppo («entità acquirente») nell'esercizio fiscale sottoposto a verifica e l'entità target o l'entità acquirente non dispone di bilanci consolidati negli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci o bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR.

4.   Se un unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva si scinde in due o più gruppi (ciascuno un «gruppo scisso»), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da un gruppo scisso se:

a)

per quanto riguarda il primo esercizio fiscale sottoposto a verifica che termina dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in tale esercizio fiscale;

b)

per quanto riguarda gli esercizi fiscali dal secondo al quarto che terminano dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.

Articolo 34

Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o nel gruppo nazionale su larga scala o ne escono

1.   Se un'entità («entità target») diventa o cessa di essere un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto di partecipazione nell'entità target o se l'entità target diventa l'entità controllante capogruppo di un nuovo gruppo durante un dato esercizio fiscale («esercizio di acquisizione»), l'entità target è considerata parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala ai fini della presente direttiva, a condizione che una parte delle sue attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione.

L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa dell'entità target sono calcolate a norma dei paragrafi da 2 a 8.

2.   Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala tiene conto solo del valore contabile netto del reddito o della perdita e delle imposte rilevanti aggiustate dell'entità target inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo ai fini della presente direttiva.

3.   Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio fiscale successivo, il reddito o la perdita qualificante e le imposte rilevanti aggiustate dell'entità target sono basati sul valore contabile storico delle sue attività e passività.

4.   Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entità target a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

5.   Il calcolo del valore contabile delle attività materiali ammissibili dell'entità target a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, è aggiustato, se del caso, in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entità target faceva parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala durante l'esercizio di acquisizione.

6.   Fatta eccezione per l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante di cui all'articolo 23, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite di un'entità target che sono trasferite fra gruppi multinazionali di imprese o gruppi nazionali su larga scala sono prese in considerazione dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala acquirente nello stesso modo e nella stessa misura con cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entità target al momento in cui sono sorte tali attività e passività.

7.   Le passività fiscali differite dell'entità target precedentemente incluse nel rispettivo importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita sono considerate stornate, ai fini dell'articolo 22, paragrafo 7, dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala cedente e sorte dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala acquirente nell'esercizio di acquisizione, eccetto che in tal caso ogni successiva riduzione di imposte rilevanti a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, produce effetto nell'esercizio in cui l'importo è recuperato.

8.   Se l'entità target è un'entità controllante e un'entità del gruppo in due o più gruppi multinazionali di imprese o gruppi nazionali su larga scala durante l'esercizio di acquisizione, applica separatamente l'IIR alle sue quote imputabili dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione determinate per ciascun gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala.

9.   In deroga ai paragrafi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entità target è considerata un'acquisizione o una cessione di attività e passività qualora la giurisdizione ove è localizzata l'entità target o, nel caso di un'entità fiscalmente trasparente, la giurisdizione ove sono localizzate le attività consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo allo stesso modo o analogamente a un'acquisizione o a una cessione di attività e passività e applichi un'imposta rilevante al venditore basata sulla differenza fra la base imponibile e il corrispettivo versato in cambio della partecipazione di controllo o del valore equo delle attività e passività.

Articolo 35

Trasferimento di attività e passività

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «riorganizzazione» s'intende una trasformazione o un trasferimento di attività e passività, ad esempio nel contesto di una fusione, scissione, liquidazione od operazione simile, in cui:

i)

il corrispettivo del trasferimento è, in tutto o per una parte significativa, una interessenza partecipativa emessa dall'entità costitutiva acquirente o da una persona connessa all'entità costitutiva acquirente o, nel caso di una liquidazione, una interessenza partecipativa dell'entità target, o, quando non è fornito alcun corrispettivo, in cui l'emissione di una interessenza partecipativa non avrebbe alcuna rilevanza economica;

ii)

l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente rispetto a tali attività non è assoggettato, in tutto o in parte, a imposizione; e

iii)

le normative fiscali della giurisdizione in cui è localizzata l'entità costitutiva acquirente impongono a quest'ultima di calcolare il reddito imponibile dopo la cessione o l'acquisizione utilizzando la base imponibile dell'entità costitutiva cedente nelle attività, aggiustata per qualsiasi utile o perdita non qualificante derivante dalla cessione o acquisizione;

b)

per «utile o perdita non qualificante» s'intende l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'entità costitutiva cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione.

2.   Un'entità costitutiva che cede attività e passività («entità costitutiva cedente») include l'utile o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante.

Un'entità costitutiva che acquisisce attività e passività («entità costitutiva acquirente») determina il proprio reddito o la propria perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività acquisite, determinato secondo il principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

3.   In deroga al paragrafo 2, se una cessione o un'acquisizione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione:

a)

l'entità costitutiva cedente esclude l'utile o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante; e

b)

l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, se la cessione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione che comporta, per l'entità costitutiva cedente, un utile o una perdita non qualificante:

a)

l'entità costitutiva cedente include l'utile o la perdita derivante dalla cessione nel calcolo del proprio reddito o della propria perdita qualificante nella misura dell'utile o della perdita non qualificante; e

b)

l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante dopo l'acquisizione utilizzando il valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione, aggiustate coerentemente con le norme fiscali locali dell'entità costitutiva acquirente per tenere conto dell'utile o della perdita non qualificante.

5.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, se un'entità costitutiva è tenuta o autorizzata ad aggiustare la base delle sue attività e l'importo delle sue passività al valore equo a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata, detta entità costitutiva può:

a)

includere nel calcolo del reddito o della perdita qualificante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività:

i)

pari alla differenza fra il valore contabile a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente prima della data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale («evento attivatore») e il valore equo dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore; e

ii)

diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorto o sorta in relazione all'evento attivatore;

b)

avvalersi del valore equo a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per calcolare il reddito o la perdita qualificante negli esercizi fiscali che terminano dopo l'evento attivatore; e

c)

includere il totale netto degli importi determinati alla lettera a) nel reddito o nella perdita qualificante dell'entità costitutiva in uno dei seguenti modi:

i)

il totale netto di tali importi è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore; o

ii)

un importo pari al totale netto di tali importi divisi per cinque è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore e in ciascuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente successivi, a meno che l'entità costitutiva esca dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala in un esercizio fiscale rientrante in tale periodo, nel qual caso l'importo residuo sarà interamente incluso in detto esercizio fiscale.

Articolo 36

Joint venture

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«joint venture»: un'entità i cui risultati finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, a condizione che questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno del 50 % della partecipazione.

Una joint venture non comprende:

i)

un'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala che dovrà applicare l'IIR;

ii)

un'entità esclusa quale definita all'articolo 2, paragrafo 3;

iii)

un'entità le cui partecipazioni detenute dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala sono detenute direttamente tramite un'entità esclusa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e che soddisfa una delle seguenti condizioni:

opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dei suoi investitori;

svolge attività aventi carattere accessorio rispetto a quelle svolte dall'entità esclusa; o

sostanzialmente tutto il suo reddito è escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificante conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c);

iv)

un'entità detenuta da un gruppo multinazionale di imprese o da un gruppo nazionale su larga scala composto esclusivamente da entità escluse; o

v)

una affiliata di joint venture;

b)

per «affiliata di joint venture» s'intende:

i)

un'entità le cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sono consolidati da una joint venture nell'ambito di un principio contabile conforme o sarebbero stati consolidati, se la joint venture fosse stata tenuta a consolidare tali attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa nell'ambito di un principio contabile conforme; o

ii)

una stabile organizzazione la cui entità principale è una joint venture o un'entità di cui al punto i). In tali casi la stabile organizzazione è considerata un'affiliata di joint venture distinta.

2.   Un'entità controllante che detiene una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o un'affiliata di joint venture applica l'IIR per la sua quota imputabile dell'imposta integrativa di tale joint venture o affiliata di joint venture a norma degli articoli da 5 a 10.

3.   Il calcolo dell'imposta integrativa della joint venture e delle sue affiliate di joint venture (congiuntamente denominate «gruppo di joint venture») è effettuato a norma dei capi da III a VII, come se si trattasse di entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala distinto e la joint venture fungesse da entità controllante capogruppo di tale gruppo.

4.   L'imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture è ridotta della quota imputabile a ciascuna entità controllante dell'imposta integrativa a norma del paragrafo 2 di ogni membro del gruppo di joint venture imponibile ai sensi del paragrafo 3. L'eventuale importo residuo dell'imposta integrativa è aggiunto all'importo totale dell'imposta integrativa UTPR, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, paragrafo 2.

Ai fini del presente paragrafo per «imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture» s'intende la quota imputabile all'entità controllante dell'imposta integrativa del gruppo di joint venture.

Articolo 37

Gruppi multinazionali di imprese a controllante multipla

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla»: due o più gruppi in cui le entità controllanti capogruppo concludono un accordo che istituisce una struttura interconnessa o un accordo di doppia quotazione (dual-listed arrangement) che include almeno un'entità o stabile organizzazione del gruppo complessivo localizzata in una giurisdizione diversa rispetto alla localizzazione delle altre entità del gruppo complessivo;

b)

«struttura interconnessa»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale:

i)

50 % o più della partecipazione nelle entità controllanti capogruppo di gruppi distinti che, se quotati, lo sono con quotazione unica e, per motivi di assetto proprietario, di restrizioni al trasferimento o altri termini e condizioni, sono combinati tra loro e non possono essere trasferiti o scambiati separatamente; e

ii)

una delle entità controllanti capogruppo redige il bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa di tutte le entità dei gruppi interessati sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica, che il regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno;

c)

«accordo di doppia quotazione»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale:

i)

le entità controllanti capogruppo concordano di combinare le loro attività imprenditoriali unicamente per contratto;

ii)

in base agli accordi contrattuali, le entità controllanti capogruppo effettueranno distribuzioni, per quanto riguarda i dividendi e nel contesto di una liquidazione, ai loro azionisti sulla base di un rapporto fisso;

iii)

le attività delle entità controllanti capogruppo sono gestite come un'unica unità economica per mezzo di accordi contrattuali, pur mantenendo le personalità giuridiche distinte;

iv)

le partecipazioni delle entità controllanti capogruppo che sono parti dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in maniera indipendente su diversi mercati di capitali; e

v)

le entità controllanti capogruppo redigono un bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa delle entità di tutti i gruppi sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica e che un regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno.

2.   Se le entità e le entità costitutive di due o più gruppi formano parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla, le entità e le entità costitutive di ciascun gruppo sono considerate membri di un unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.

Un'entità diversa da un'entità esclusa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è considerata un'entità costitutiva se è consolidata voce per voce dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla o se la sua partecipazione di controllo è detenuta da entità di tale gruppo.

3.   Il bilancio consolidato del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla è costituito dai bilanci consolidati combinati di cui alle definizioni di una struttura interconnessa o di un accordo di doppia quotazione di cui al paragrafo 1, redatti nell'ambito di un principio contabile conforme, ritenuto essere il principio contabile dell'entità controllante capogruppo.

4.   Le entità controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla corrispondono alle entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.

Nell'applicare la presente direttiva a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla, i riferimenti a un'entità controllante capogruppo si applicano, ove necessario, a entità controllanti capogruppo multiple.

5.   Le entità controllanti del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla localizzate in uno Stato membro, compresa ogni entità controllante capogruppo, applicano l'IIR a norma degli articoli da 5 a 10 relativamente alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione.

6.   Le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla localizzate in uno Stato membro applicano l'UTPR a norma degli articoli 12, 13 e 14, tenendo conto dell'imposta integrativa di ciascun'entità costitutiva a bassa imposizione che fa parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.

7.   Le entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla sono tenute a presentare la dichiarazione informativa sull'imposta integrativa a norma dell'articolo 44, a meno che esse non nominino un'unica entità designata a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b). Tale dichiarazione include le informazioni relative a ciascun gruppo che compone il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.

CAPO VII

REGIMI DI NEUTRALITÀ FISCALE E DI IMPOSIZIONE DELLE DISTRIBUZIONI

Articolo 38

Entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

1.   Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuibile al titolare di una partecipazione («titolare della partecipazione») nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che:

a)

il titolare della partecipazione sia assoggettato a imposizione su tale reddito per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio fiscale in questione a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o

b)

si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate dell'entità controllante capogruppo e delle imposte versate dal titolare della partecipazione su tale reddito entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale sia pari o superiore a un importo pari a tale reddito moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

2.   Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è inoltre ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuito al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che il titolare della partecipazione sia:

a)

una persona fisica residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o

b)

un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo.

3.   La perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotta, per l'esercizio fiscale, dell'importo della perdita qualificante attribuibile al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.

Il primo comma non si applica nella misura in cui il titolare della partecipazione non sia autorizzato a utilizzare tale perdita per il calcolo del suo reddito imponibile.

4.   Le imposte rilevanti di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente ai paragrafi 1 e 2.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano a una stabile organizzazione tramite la quale un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo svolge in tutto o in parte la propria attività o tramite la quale è svolta, in tutto o in parte, l'attività di un'entità fiscalmente trasparente, a condizione che la partecipazione dell'entità controllante capogruppo in tale entità fiscalmente trasparente sia detenuta direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti.

Articolo 39

Entità controllante capogruppo assoggettata a un regime di dividendi deducibili

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«regime di dividendi deducibili»: un regime fiscale che applica un livello unico di imposizione sul reddito dei proprietari di un'entità detraendo o escludendo dal reddito dell'entità gli utili distribuiti ai proprietari o esentando una cooperativa dall'imposizione;

b)

«dividendo deducibile»: in relazione a un'entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili:

i)

una distribuzione degli utili al titolare di una partecipazione nell'entità costitutiva che è deducibile dal reddito imponibile dell'entità costitutiva a norma della legislazione della giurisdizione in cui è localizzata; o

ii)

un dividendo di patrocinio a favore di un membro di una cooperativa; e

c)

«cooperativa»: un'entità che commercializza o acquista collettivamente beni o servizi per conto dei suoi membri e che è assoggettata a un regime fiscale nella giurisdizione in cui è localizzata che garantisce la neutralità fiscale rispetto ai beni o ai servizi venduti o acquistati dai suoi membri tramite la cooperativa.

2.   L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo distribuito come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che:

a)

il dividendo sia assoggettato a imposizione in capo al percettore per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o

b)

si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate e delle imposte dell'entità controllante capogruppo versate dal percettore su tale dividendo sia pari o superiore al reddito in questione moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

3.   L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo che distribuisce come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che il percettore sia:

a)

una persona fisica e il dividendo percepito sia un dividendo di patrocinio di una cooperativa di fornitura;

b)

una persona fisica residente a fini fiscali nella stessa giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detenga partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o

c)

un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un'entità di servizi pensionistici residenti a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo.

4.   Le imposte rilevanti dell'entità controllante capogruppo, diverse dalle imposte per le quali è stata consentita la deduzione dei dividendi, sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente ai paragrafi 2 e 3.

5.   Se l'entità controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'altra entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili, direttamente o tramite una catena di tali entità costitutive, i paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a qualsiasi altra entità costitutiva localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata al regime dei dividendi deducibili, nella misura in cui il suo reddito qualificante è ulteriormente distribuito dall'entità controllante capogruppo ai percettori che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

6.   Ai fini del paragrafo 2, un dividendo di patrocinio distribuito da una cooperativa di fornitura è considerato assoggettato a imposizione in capo al percettore nella misura in cui tale dividendo riduce un onere o un costo deducibile nel calcolo del reddito o della perdita imponibili del percettore.

Articolo 40

Regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili

1.   Un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, per sé stessa o nei confronti di un'altra entità costitutiva assoggettata a un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile, di includere l'importo determinato come imposta sulla distribuzione presunta in conformità del paragrafo 2 nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale.

La scelta è effettuata con cadenza annuale in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, e si applica a tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione.

2.   L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta è l'importo minore tra:

a)

l'importo delle imposte rilevanti aggiustate necessarie per aumentare l'aliquota effettiva d'imposta calcolata a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, per la giurisdizione per l'esercizio fiscale fino all'aliquota minima d'imposta; o

b)

l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le entità costitutive localizzate nella giurisdizione avessero distribuito il loro reddito totale assoggettato al regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile durante l'esercizio fiscale.

3.   Se è effettuata la scelta ai sensi del paragrafo 1, è costituito un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta relativamente a ciascun esercizio fiscale in cui si applica tale scelta. L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta determinato conformemente al paragrafo 2 per la giurisdizione è aggiunto al conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per l'esercizio fiscale in cui è stato costituito.

Alla fine di ciascun esercizio fiscale successivo, il saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta accertato per gli esercizi fiscali precedenti è ridotto in ordine cronologico, fino a un minimo di zero, delle imposte versate dalle entità costitutive durante l'esercizio fiscale in relazione alle distribuzioni effettive o presunte.

L'importo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ridotto, fino a un minimo di zero, di un importo pari alla perdita qualificante netta di una giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.

4.   L'importo residuo della perdita qualificante netta moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3, terzo comma, per la giurisdizione, è riportato agli esercizi fiscali successivi e riduce l'eventuale importo residuo nei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3.

5.   L'eventuale saldo residuo del conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta l'ultimo giorno del quarto esercizio fiscale successivo all'esercizio fiscale per il quale tale conto era stato costituito è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate precedentemente determinate per tale esercizio fiscale. L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per tale esercizio fiscale sono ricalcolate di conseguenza, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

6.   Le imposte versate durante l'esercizio fiscale in relazione a distribuzioni effettive o presunte non sono incluse nelle imposte rilevanti aggiustate nella misura in cui riducono un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta conformemente ai paragrafi 3 e 4.

7.   Se un'entità costitutiva che ha effettuato la scelta di cui al paragrafo 1 lascia il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala o sostanzialmente tutte le sue attività sono trasferite a una persona che non è un'entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala localizzata nella stessa giurisdizione, l'eventuale saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta negli esercizi fiscali precedenti in cui tale conto è stato costituito è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate per ciascuno di tali esercizi fiscali conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

L'eventuale importo dell'imposta integrativa aggiuntiva dovuta è moltiplicato per il seguente coefficiente per determinare l'imposta integrativa aggiuntiva dovuta per la giurisdizione:

Formula

dove:

a)

il reddito qualificante dell'entità costitutiva è determinato conformemente al capo III per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione; e

b)

il reddito netto qualificante della giurisdizione è determinato conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione.

Articolo 41

Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento

1.   Se l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è un'entità d'investimento che non è un'entità fiscalmente trasparente e che non ha effettuato una scelta a norma degli articoli 42 e 43, l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento è calcolata separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui è localizzata.

2.   L'aliquota effettiva d'imposta dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è pari alle imposte rilevanti aggiustate divise per un importo pari alla quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante di tale entità d'investimento.

Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando le imposte rilevanti aggiustate e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante.

3.   Le imposte rilevanti aggiustate di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 sono le imposte rilevanti aggiustate attribuibili alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e le imposte rilevanti attribuite all'entità d'investimento conformemente all'articolo 24. Le imposte rilevanti aggiustate dell'entità d'investimento non includono le imposte rilevanti maturate dall'entità d'investimento attribuibili al reddito che non fa parte della quota imputabile del reddito dell'entità d'investimento del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.

4.   L'imposta integrativa di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è un importo pari alla percentuale di imposta integrativa dell'entità d'investimento moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e l'esclusione del reddito in base alla sostanza calcolata per l'entità d'investimento.

La percentuale dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento corrisponde a un importo positivo pari alla differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento.

Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando i relativi importi dell'esclusione del reddito in base alla sostanza e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante.

L'esclusione del reddito in base alla sostanza di un'entità d'investimento è determinata a norma dell'articolo 28, paragrafi da 1 a 7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti e le attività materiali ammissibili prese in considerazione per tale entità d'investimento sono ridotte in proporzione alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento divisa per il reddito qualificante totale di tale entità d'investimento.

5.   Ai fini del presente articolo la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante di un'entità d'investimento è determinata conformemente all'articolo 9, tenendo conto unicamente degli interessi non soggetti a una scelta a norma dell'articolo 42 o 43.

Articolo 42

Scelta di considerare un'entità d'investimento come un'entità fiscalmente trasparente

1.   Ai fini del presente articolo, per «entità di investimento assicurativo» si intende un'entità che soddisferebbe le definizioni di fondo di investimento di cui all'articolo 3, punto 31), o di veicolo di investimento immobiliare di cui all'articolo 3, punto 32), se non fosse stata costituita in relazione a passività derivanti da un contratto di assicurazione o di rendita e se non fosse interamente di proprietà di un'entità assoggettata a regolamentazione nella giurisdizione in cui è localizzata come impresa di assicurazioni.

2.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, un'entità costitutiva che è un'entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo può essere considerata come un'entità fiscalmente trasparente se l'entità costitutiva proprietaria è assoggettata a imposizione nella giurisdizione in cui è localizzata in base a un valore di mercato equo o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del valore equo delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'entità costitutiva proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.

3.   Un'entità costitutiva che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità di investimento assicurativo attraverso una partecipazione diretta in un'altra entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo è considerata assoggettata a imposizione in base al valore di mercato equo o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità o entità di investimento assicurativo se è assoggettata a un valore di mercato equo o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità o entità di investimento assicurativo.

4.   La scelta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

Se la scelta è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità di investimento assicurativo si determina sulla base del valore di mercato equo dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio in cui è effettuata la revoca.

Articolo 43

Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile

1.   A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia assoggettata a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.

2.   Secondo il metodo di distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito qualificante di un'entità d'investimento sono incluse nel reddito qualificante dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione, a condizione che non sia un'entità d'investimento.

L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che possono essere utilizzate come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'entità costitutiva proprietaria a seguito della distribuzione dell'entità d'investimento è incluso nel reddito qualificante e nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione.

La quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 3 generato nel terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale («esercizio sottoposto a verifica») è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.

Il reddito o la perdita qualificante di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti aggiustate attribuibili a tale reddito per l'esercizio fiscale sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta in conformità del capo V e dell'articolo 41, paragrafi da 1 a 4, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo comma del presente comma.

3.   Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica corrisponde all'importo del reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica ridotto, fino a un minimo di zero:

a)

delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento;

b)

delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte agli azionisti che non sono entità d'investimento nel periodo compreso tra il primo giorno del terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale e l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui la partecipazione è detenuta («periodo di prova»);

c)

delle perdite qualificanti verificatesi durante il periodo di prova; e

d)

dell'importo residuo delle perdite qualificanti che non è già stato utilizzato per ridurre il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica, ossia il riporto delle perdite di investimento.

Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera b).

Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo delle perdite qualificanti che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera c).

4.   Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta ha luogo quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entità d'investimento è trasferita a un'entità che non appartiene al gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala ed è pari alla quota del reddito netto qualificante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta.

5.   La scelta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

Se la scelta è revocata, la quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica al termine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui avviene la revoca è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 44

Obblighi di dichiarazione

1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«entità locale designata»: l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in uno Stato membro e designata dalle altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala localizzate nello stesso Stato membro per presentare per loro conto la dichiarazione sulle imposte integrative o trasmettere le notifiche a norma del presente articolo;

b)

«accordo qualificante tra autorità competenti»: accordo o intesa bilaterale o multilaterale tra due o più autorità competenti che prevede lo scambio automatico delle dichiarazioni annuali sulle imposte integrative.

2.   Un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro presenta una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale conformemente al paragrafo 5.

Tale dichiarazione può essere presentata da un'entità locale designata per conto dell'entità costitutiva.

3.   In deroga al paragrafo 2, un'entità costitutiva non ha l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale se tale dichiarazione è stata presentata, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 5:

a)

dall'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva; o

b)

dall'entità designata a presentare la dichiarazione localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva.

4.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 3 l'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro, o l'entità locale designata per suo conto, notifica alla propria amministrazione fiscale l'identità dell'entità che presenta la dichiarazione sulle imposte integrative nonché la giurisdizione in cui è localizzata.

5.   La dichiarazione sulle imposte integrative è presentata con un modello standard e contiene le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale di imprese o al gruppo nazionale su larga scala:

a)

l'identificazione delle entità costitutive, compresi gli eventuali numeri di identificazione fiscale, la giurisdizione in cui sono localizzate e il loro status in base alle disposizioni della presente direttiva;

b)

informazioni sulla struttura societaria complessiva del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala, comprese le partecipazioni di controllo nelle entità costitutive detenute da altre entità costitutive;

c)

le informazioni necessarie per calcolare:

i)

l'aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione e l'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva;

ii)

l'imposta integrativa di un membro di un gruppo di joint-venture;

iii)

l'attribuzione dell'imposta integrativa a ciascuna giurisdizione in base all'IIR e all'importo dell'imposta integrativa UTPR; e

d)

una registrazione delle scelte effettuate conformemente alla presente direttiva.

6.   In deroga al paragrafo 5, se un'entità costitutiva è localizzata in uno Stato membro con un'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione di un paese terzo che applica norme che sono state valutate come equivalenti alle disposizioni della presente direttiva a norma dell'articolo 52, l'entità costitutiva o l'entità locale designata presenta una dichiarazione sulle imposte integrative contenente le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 8, tra cui:

i)

l'identificazione di tutte le entità costitutive in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in qualsiasi momento durante l'esercizio fiscale e la struttura di tali partecipazioni;

ii)

tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta delle giurisdizioni in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene partecipazioni nelle entità costitutive di cui al punto i) e l'imposta integrativa dovuta; e

iii)

tutte le informazioni pertinenti a tale scopo a norma dell'articolo 9, 10 o 11;

b)

tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 13, tra cui:

i)

l'identificazione di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la struttura di tali partecipazioni;

ii)

tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la relativa imposta integrativa dovuta; e

iii)

tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione di tale imposta integrativa sulla base della formula di ripartizione UTPR di cui all'articolo 14;

c)

tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata da parte di qualsiasi Stato membro che abbia scelto di applicare tale imposta integrativa, conformemente all'articolo 11.

7.   La dichiarazione sulle imposte integrative di cui ai paragrafi 5 e 6 e le eventuali notifiche pertinenti sono presentate all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva entro 15 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione.

Articolo 45

Scelte

1.   Le scelte di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 16, paragrafi 3, 6 e 9, e agli articoli 42 e 43 sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno della scelta. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine del periodo di cinque anni. La revoca della scelta è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui è effettuata la revoca.

2.   Le scelte di cui all'articolo 16, paragrafo 7, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, sono valide per un periodo di un anno. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine dell'anno.

3.   Le scelte di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 16, paragrafi 3, 6, 7 e 9, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, e agli articoli 42 e 43 sono comunicate all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva che presenta la domanda.

Articolo 46

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, comprese quelle riguardanti l'obbligo di un'entità costitutiva di dichiarare e versare la propria quota di imposta integrativa o di avere un onere fiscale supplementare, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 47

Trattamento fiscale di attività fiscali differite, passività fiscali differite e attività trasferite nel periodo di transizione

1.   Ai fini del presente articolo, per «esercizio di transizione» si intende, per una giurisdizione, il primo esercizio fiscale in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva riguardo a tale giurisdizione.

2.   Nel determinare l'aliquota effettiva d'imposta per una giurisdizione in un esercizio di transizione, e per ogni esercizio fiscale successivo, il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala tiene conto di tutte le attività fiscali differite e passività fiscali differite riflesse o indicate nella contabilità finanziaria di tutte le entità costitutive di una giurisdizione per l'esercizio di transizione.

Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite sono prese in considerazione al valore più basso tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota nazionale d'imposta applicabile. Tuttavia, un'attività fiscale differita registrata ad un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima può essere presa in considerazione all'aliquota minima se il contribuente è in grado di dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante.

L'impatto di un aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita non è preso in considerazione.

3.   Le attività fiscali differite derivanti da voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III sono escluse dal calcolo di cui al paragrafo 2 se tali attività fiscali differite sono generate in un'operazione che ha luogo dopo il 30 novembre 2021.

4.   In caso di trasferimento di attività fra entità costitutive dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio di un esercizio di transizione, la base nelle attività acquisite, diverse dalle giacenze, è basata sul valore contabile delle attività trasferite dell'entità costitutiva cedente alla cessione con attività e passività fiscali differite determinate su tale base.

Articolo 48

Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente:

2023

10 %

2024

9,8 %

2025

9,6 %

2026

9,4 %

2027

9,2 %

2028

9,0 %

2029

8,2 %

2030

7,4 %

2031

6,6 %

2032

5,8 %

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 4, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente:

2023

8 %

2024

7,8 %

2025

7,6 %

2026

7,4 %

2027

7,2 %

2028

7,0 %

2029

6,6 %

2030

6,2 %

2031

5,8 %

2032

5,4 %

Articolo 49

Fase iniziale dell'esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala

1.   L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o da un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, quando l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero:

a)

nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V;

b)

nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

2.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.

3.   Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se, per un esercizio fiscale:

a)

ha entità costitutive in non più di sei giurisdizioni; e

b)

la somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in tutte le giurisdizioni diverse dalla giurisdizione di riferimento non supera 50 000 000 EUR.

Ai fini del primo comma, lettera b), per «giurisdizione di riferimento» si intende la giurisdizione in cui le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese detengono il valore totale delle attività materiali più elevato nell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Il valore totale delle attività materiali in una giurisdizione corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutte le attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese che sono localizzate in detta giurisdizione.

4.   Il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023.

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 31 dicembre 2024.

Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023.

5.   L'entità designata a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 44 informa l'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata in merito all'inizio della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale.

Articolo 50

Scelta di applicazione differita dell'IIR e dell'UTPR

1.   In deroga agli articoli da 5 a 14, gli Stati membri in cui sono localizzate non più di dodici entità controllanti capogruppo di gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per sei esercizi finanziari consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023. Gli Stati membri che effettuano tale scelta ne informano la Commissione entro il 31 dicembre 2023.

2.   Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro che ha effettuato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri diversi da quello in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo provvedono affinché le entità costitutive di tale gruppo multinazionale siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, all'importo dell'imposta integrativa UTPR assegnato a tale Stato membro per gli esercizi finanziari che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 14.

L'entità controllante capogruppo di cui al primo comma nomina un'entità designata a presentare la dichiarazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo o, se il gruppo multinazionale non ha un'entità costitutiva in un altro Stato membro, in una giurisdizione di un paese terzo che ha, per l'esercizio fiscale di riferimento, un accordo di autorità competente qualificata in vigore con lo Stato membro in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo.

In tal caso, l'entità designata a presentare la dichiarazione trasmette una dichiarazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 5. Le entità costitutive localizzate nello Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo forniscono all'entità designata a presentare la dichiarazione le informazioni necessarie per conformarsi all'articolo 44, paragrafo 5, e sono esentate dall'obbligo di presentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

3.   La percentuale UTPR determinata per uno Stato membro che ha effettuato la scelta a norma del paragrafo 1 è considerata pari a zero per l'esercizio fiscale.

Articolo 51

Esenzione transitoria per gli obblighi di dichiarazione

Nonostante l'articolo 44, paragrafo 7, la dichiarazione sulle imposte integrative e le notifiche di cui all'articolo 44 sono presentate all'amministrazione fiscale degli Stati membri entro 18 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione che è l'esercizio di transizione di cui all'articolo 47.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Valutazione dell'equivalenza

1.   Il quadro giuridico attuato nel diritto interno di una giurisdizione di un paese terzo è considerato equivalente all'IIR qualificata di cui al capo II e non è considerato come un regime fiscale delle società controllate estere, se soddisfa le seguenti condizioni:

a)

applica un insieme di norme in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese;

b)

stabilisce un'aliquota effettiva minima d'imposta pari ad almeno il 15 % al di sotto della quale un'entità costitutiva è considerata a bassa imposizione;

c)

ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva minima d'imposta, consente solo la combinazione di reddito di entità localizzate nella stessa giurisdizione; e

d)

ai fini del calcolo di un'imposta integrativa in base all'IIR qualificata equivalente, prevede un'esenzione per qualsiasi imposta integrativa versata in uno Stato membro in applicazione dell'IIR qualificata e per qualsiasi imposta integrativa domestica qualificata di cui alla presente direttiva.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 al fine di stabilire l'elenco delle giurisdizioni di paesi terzi che hanno attuato nel loro diritto interno un quadro giuridico che è considerato equivalente a un'IIR qualificata conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché di aggiornare tale elenco a seguito di una successiva valutazione del quadro giuridico attuato da una giurisdizione di un paese terzo nel suo diritto interno.

Articolo 53

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 52 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 dicembre 2022.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 52 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 52 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 54

Informazioni al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 55

Accordo bilaterale su obblighi di dichiarazione semplificati

L'Unione può concludere accordi con le giurisdizioni dei paesi terzi i cui quadri giuridici sono stati valutati come equivalenti a un'IIR qualificata conformemente all'articolo 52, al fine di predisporre un quadro per semplificare le procedure di dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

Articolo 56

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Tuttavia, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 12, 13 e 14 in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 57

Esame da parte della Commissione dell'attuazione del primo pilastro

Entro il 30 giugno 2023 la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui è valutata la situazione relativa all'attuazione del primo pilastro del documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» concordato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021 e se del caso presenta una proposta legislativa per far fronte a dette sfide fiscali in assenza di attuazione della soluzione relativa al primo pilastro.

Articolo 58

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 59

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 290 del 29.7.2022, pag. 52.

(2)  Parere del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/59


DECISIONE (UE) 2022/2524 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)

I negoziati con la Nuova Zelanda si sono conclusi il 20 dicembre 2021 con la sigla dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)

L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 20 luglio 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2021/781 del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Approvazione del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2022/781 del Consiglio, del 16 maggio 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 140 del 19.5.2022, pag. 1).

(3)  Cfr. pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato del Consiglio.


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/61


ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA AI SENSI DELL'ARTICOLO XXVIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) DEL 1994 IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI PER TUTTI I CONTINGENTI TARIFFARI INCLUSI NELL'ELENCO CLXXV DELL'UE A SEGUITO DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA

L'UNIONE EUROPEA,

in appresso l'«Unione»,

e

LA NUOVA ZELANDA,

in appresso denominate unitamente «le parti»,

VISTI i negoziati condotti nell’ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla proposta modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione come comunicato ai membri dell'OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2,

 

RILEVANDO CHE l'approccio adottato nella fattispecie rispecchia le circostanze uniche derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Fatti salvi i futuri negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e ai soli fini del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'obiettivo del presente accordo è di concordare la modifica delle concessioni per i contingenti tariffari e i conseguenti impegni quantitativi dell'Unione che non include più il Regno Unito in merito ai contingenti tariffari per i quali la Nuova Zelanda è titolare di diritti di negoziato o di diritti di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

Articolo 2

Approccio da adottare per quanto riguarda i volumi contingentali in questo caso

L'Unione e la Nuova Zelanda convengono che, nelle circostanze uniche del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'approccio da adottare per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari OMC in questione prevede che gli impegni quantitativi figuranti nell'elenco sotto forma di contingenti tariffari OMC assunti dall'Unione, sommati ai corrispettivi contingenti tariffari OMC assunti dal Regno Unito in seguito al suo recesso dall'Unione, non superino i volumi di tali contingenti di cui all'elenco dell'Unione (UE a 28).

Articolo 3

Contingenti tariffari dell'Unione che non include più il Regno Unito

1.   Per quanto riguarda i contingenti tariffari in appresso, la Nuova Zelanda e l'Unione convengono le seguenti modifiche degli impegni figuranti nell'elenco:

a)

contingente tariffario 006 (carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate): il volume dell'Unione di questo contingente specifico per la Nuova Zelanda è portato a 1 102 tonnellate;

b)

contingente tariffario 020 (carni ovine): il volume dell'Unione di questo contingente specifico per la Nuova Zelanda è portato a 125 769 tonnellate;

c)

contingente tariffario 030 (latte scremato in polvere): il volume dell'Unione di questo contingente erga omnes è portato a 62 917 tonnellate.

2.   Per quanto riguarda i contingenti tariffari in appresso, la Nuova Zelanda e l'Unione convengono le seguenti modifiche degli impegni figuranti nell'elenco al fine di agevolare l'utilizzo di alcuni contingenti tariffari:

a)

contingente tariffario 011 (carni di animali della specie bovina, congelate; frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate): l'Unione riduce la parte ad valorem del dazio contingentale dal 20 % al 15 %;

b)

contingente tariffario 032 (burro): l'Unione sopprime i disciplinari specifici che sono stati applicati nell'ambito di questo contingente tariffario, allinea i disciplinari alla definizione di burro data dalla nomenclatura combinata ed estende l'ammissibilità a tutte le voci del codice SA 0405 10; l'Unione abolisce inoltre l'obbligo di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che vige attualmente per quanto riguarda il peso e il tenore di materie grasse dei prodotti importati nell'ambito di questo contingente tariffario;

c)

contingente tariffario 040 (formaggi Cheddar in forme intere standard): l'Unione sopprime i disciplinari specifici che sono stati applicati nell'ambito di questo contingente tariffario ed estende l'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario a tutte le voci del codice NC 0406 90 21.

3.   In relazione ai contingenti tariffari per i quali la Nuova Zelanda è titolare di diritti di negoziato o di diritti di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Nuova Zelanda accetta gli impegni proposti in merito ai contingenti tariffari di cui al documento G/SECRET/42/Add.2 assunti dall'Unione successivamente al recesso del Regno Unito, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti dall'articolo 4.

Articolo 4

Negoziati in corso dell'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994

1.   Le parti prendono atto che l'Unione europea continua a svolgere negoziati e consultazioni con altri membri dell'OMC titolari di diritti di negoziato o di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea come comunicato ai membri dell'OMC.

2.   In esito a tali negoziati e consultazioni, l'Unione potrebbe prendere in considerazione l'eventuale modifica delle quote, dei quantitativi o di altre condizioni di cui all'articolo 3 o di cui al documento G/SECRET/42/Add.2. In caso di modifica di questo tipo di un precedente impegno dell'Unione in merito a un contingente tariffario di cui all'articolo 3 per il quale la Nuova Zelanda ha diritto di negoziato o di consultazione, l'Unione consulta la Nuova Zelanda onde pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente prima di procedere a tale modifica, fatti salvi i diritti di ciascuna parte a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.

2.   La presente intesa costituisce un accordo internazionale tra l'Unione e la Nuova Zelanda, anche ai fini dell'articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.

3.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.


22.12.2022   

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L 328/63


Avviso relativo alla data di entrata in vigore della modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea

La modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (1) firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 entrerà in vigore il 1o gennaio 2023.


(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.


REGOLAMENTI

22.12.2022   

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L 328/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2525 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2022

che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-627/20 (2), risulta opportuno sopprimere la voce relativa a un’entità inserita in elenco.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(2)  Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022, Libyan African Investment Company (Laico)/Consiglio, T-627/20.


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), parte B (Entità), la voce seguente è soppressa:

«1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (alias LAICO)».


22.12.2022   

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L 328/66


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2526 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da quattro fonti considerevoli ivi indicate devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e destinati allo smaltimento finale.

(2)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, i rifiuti di mercurio, compresi quelli prodotti dalle quattro fonti considerevoli in questione, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, la trasformazione e la solidificazione.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 autorizza, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (3), lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana di cui alla direttiva 1999/31/CE.

(4)

Dalle informazioni comunicate dagli Stati membri nel maggio 2022 risulta che ci sono ancora oltre 2 000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione e che occorre più tempo per trasformarle e solidificarle. L’estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio è considerata necessaria per garantire che lo stoccaggio temporaneo nelle discariche continui ad avvenire conformemente ai requisiti applicabili stabiliti nella direttiva 1999/31/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/852, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2026.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(3)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).


22.12.2022   

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L 328/68


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2527 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2022

recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 5, l’articolo 19, paragrafo 8, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafi 10 e 11, l’articolo 29, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 8, l’articolo 33, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 5, l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 36, paragrafo 5, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 6, e l’articolo 89,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Di conseguenza, esso abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 con effetto dal 1o gennaio 2023.

(3)

In tale contesto, con il regolamento delegato (UE) 2022/126 (3), la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC in applicazione del regolamento (UE) 2021/2115. Il regolamento delegato suddetto sostituisce le norme attualmente stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (4).

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 con effetto dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, esso dovrebbe continuare ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione e disposizioni transitorie

Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).


22.12.2022   

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L 328/70


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2528 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, l’articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b), c), d) e lettera e), punto i), l’articolo 53, l’articolo 56, paragrafo 1, l’articolo 223, paragrafo 2, e l’articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l’attuazione rispetto agli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce tutti i tipi di intervento in alcuni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sopprime le disposizioni relative agli aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell’apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(3)

In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (5). Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite dai regolamenti delegati (UE) n. 611/2014 (6), (UE) 2015/1366 (7), (UE) 2016/1149 (8) e (UE) 2017/891 (9) della Commissione.

(4)

I regolamenti delegati (UE) 2015/1366, (UE) 2016/1149 e (UE) 2017/891 contengono alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni o alla specificazione del fatto generatore per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura e nel settore vitivinicolo, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(5)

Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Conformemente all’approccio di attuazione degli obiettivi dell’Unione introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, tale regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.

(6)

Di conseguenza i pertinenti articoli e allegati del regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbero essere soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.

(7)

I regolamenti delegati (UE) n. 611/2014 e (UE) 2015/1366 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2117, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto, rispettivamente, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore dell’apicoltura.

(8)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, il regolamento delegato (UE) 2016/1149 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023 e continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 e disposizioni transitorie

L’articolo 2, lettere da f) a m), gli articoli da 22 a 54, gli articoli 56, 57 e 58, l’articolo 59, paragrafi 7 e 8, gli articoli da 60 a 67, l’articolo 76, l’articolo 77, lettera a), e gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e gli allegati I, II, III, IV e V di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi:

a)

per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.

Articolo 2

Abrogazione dei regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Il regolamento delegato (UE) 2015/1366 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Il regolamento delegato (UE) 2016/1149 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda:

a)

le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

b)

le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 3).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

(10)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).


22.12.2022   

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L 328/74


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2529 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2022

recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 36, paragrafo 6, l’articolo 39, paragrafo 3, l’articolo 43, paragrafo 12, l’articolo 44, paragrafo 5, l’articolo 45, paragrafi 5 e 6, l’articolo 46, paragrafo 9, l’articolo 50, paragrafo 11, l’articolo 52, paragrafo 9, l’articolo 57, paragrafo 3, l’articolo 58, paragrafo 5, l’articolo 59, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i tipi di intervento per i pagamenti diretti. Di conseguenza, esso abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013 con effetto dal 1o gennaio 2023.

(3)

In tale contesto, con il regolamento delegato (UE) 2022/126 (3), la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC in applicazione del regolamento (UE) 2021/2115. Il regolamento delegato suddetto sostituisce le norme attualmente stabilite nel regolamento delegato (UE) 639/2014 della Commissione (4).

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 con effetto dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, esso dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative agli anni di domanda che hanno inizio prima del 1o gennaio 2023.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione e disposizioni transitorie

Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia esso continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative agli anni di domanda che hanno inizio prima del 1o gennaio 2023.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).


22.12.2022   

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L 328/76


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2530 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2022

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 11, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 34, paragrafo 5, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 39, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 13, l’articolo 45, paragrafo 7, l’articolo 55, paragrafo 2, l’articolo 57, paragrafo 4 e l’articolo 67, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2023.

(3)

In tale contesto, con il regolamento delegato (UE) 2022/126 (3) la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi per la progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, relativi tra l’altro ai pagamenti diretti, in applicazione del regolamento (UE) 2021/2115. Il regolamento delegato suddetto sostituisce le norme attualmente stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione (4).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, esso dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative agli anni di domanda che hanno inizio prima del 1o gennaio 2023.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 e disposizione transitoria

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 è abrogato.

Tuttavia esso continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative agli anni di domanda che hanno inizio prima del 1o gennaio 2023.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 74).


22.12.2022   

IT

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L 328/78


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2531 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2022

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 12, l’articolo 14, paragrafo 6, l’articolo 41, l’articolo 54, paragrafo 4, l’articolo 66, paragrafo 5, l’articolo 67, l’articolo 75, paragrafo 5, e l’articolo 76, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti mediante la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo nel contempo a questi ultimi flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013 (3) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(3)

In tale contesto la Commissione ha adottato, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 (4), requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale. Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (5).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, esso dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e per quanto riguarda le spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e disposizione transitoria

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia esso continua ad applicarsi per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e per quanto riguarda le spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).


22.12.2022   

IT

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L 328/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2532 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 31, 38 e 54, l’articolo 57, primo comma, lettere a) e c), l’articolo 60, l’articolo 174, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 58, paragrafo 4, lettere a) e b), l’articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera h), l’articolo 63, paragrafo 5, l’articolo 64, paragrafo 7, l’articolo 66, paragrafo 4, e l’articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l’attuazione rispetto agli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce tutti i tipi di intervento in alcuni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sopprime le disposizioni relative agli aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell’apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(3)

In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (5). Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite dal regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione (6) e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014 (7), (UE) 2015/1368 (8), (UE) 2016/1150 (9) e (UE) 2017/892 (10) della Commissione.

(4)

Tali regolamenti contengono alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni e cauzioni per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura, nel settore vitivinicolo e nel settore del luppolo, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(5)

Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Conformemente all’approccio di attuazione degli obiettivi dell’Unione introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, tale regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.

(6)

Di conseguenza i pertinenti articoli e allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbero essere soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (12) anteriormente al 1o gennaio 2023.

(7)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2117, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto, rispettivamente, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore dell’apicoltura.

(8)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023 e continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117.

(9)

Il regolamento (UE) n. 738/2010 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2117, esso dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1o gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore del luppolo.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e disposizioni transitorie

Gli articoli da 2 a 21 e gli articoli da 25 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, e gli allegati da I a VI di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi:

a)

per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.

Articolo 2

Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150, e del regolamento (UE) n. 738/2010 e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda:

a)

le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

b)

le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

4.   Il regolamento (UE) n. 738/2010 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

(6)  Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010, recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 11).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 9).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

(11)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2533 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2022

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miele della Lunigiana» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Miele della Lunigiana» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana e Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)] (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 14).

(3)  GU C 327 del 30.8.2022, pag. 20.


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/85


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2534 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2022

che autorizza l’immissione sul mercato della beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

Il 22 luglio 2020 la società Arla Foods Ingredients Group P/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino, isolata dal siero di latte vaccino in condizioni di acidità o neutralità, quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso della beta-lattoglobulina del latte vaccino nelle bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico, nel siero di latte in polvere, nelle bevande a base di latte e in prodotti analoghi, nonché negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) destinati alla popolazione in generale di età superiore ai tre anni, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento.

(4)

Il 22 luglio 2020 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di tutela degli studi e dei dati scientifici di proprietà industriale forniti a sostegno della domanda, ossia un test di retromutazione batterica (4), un test del micronucleo in vitro con linfociti umani (5), uno studio di tossicità orale per la determinazione dell’intervallo di dosi di 14 giorni nei roditori (6), uno studio della tossicità orale subcronica di 90 giorni nei roditori (7), i risultati delle analisi composizionali e i certificati analitici per ulteriori 23 lotti del nuovo alimento e 20 lotti di isolato di proteine di siero di latte commerciale (8), e i risultati dell’analisi della conta microbica totale del nuovo alimento e i relativi certificati (9).

(5)

Il 5 novembre 2020 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione della beta-lattoglobulina quale nuovo alimento.

(6)

Il 28 febbraio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della beta-lattoglobulina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (10), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

In tale parere scientifico l’Autorità ha concluso che la beta-lattoglobulina del latte vaccino è sicura alle condizioni d’uso proposte. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la beta-lattoglobulina del latte vaccino, se utilizzata in bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico, nel siero di latte in polvere, nelle bevande a base di latte e in prodotti analoghi, nonché negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 destinati alla popolazione in generale di età superiore ai tre anni, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento, soddisfa le condizioni per l’immissione sul mercato conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha inoltre precisato che la sua conclusione relativa alla sicurezza del nuovo alimento era basata sugli studi e i dati scientifici relativi al test di retromutazione batterica, al test del micronucleo in vitro con linfociti umani, allo studio di tossicità orale per la determinazione dell’intervallo di dosi di 14 giorni nei roditori, allo studio della tossicità orale subcronica di 90 giorni nei roditori, ai risultati delle analisi composizionali, ai certificati analitici per ulteriori 23 lotti del nuovo alimento e 20 lotti di isolato di proteine di siero di latte commerciale e ai risultati dell’analisi della conta microbica totale del nuovo alimento e ai relativi certificati contenuti nel fascicolo del richiedente, senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento e giungere alla sua conclusione.

(9)

La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e dati scientifici e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a essi conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda gli studi e i dati scientifici relativi al test di retromutazione batterica, al test del micronucleo in vitro con linfociti umani, allo studio di tossicità orale per la determinazione dell’intervallo di dosi di 14 giorni nei roditori, allo studio della tossicità orale subcronica di 90 giorni nei roditori, ai risultati delle analisi composizionali e ai certificati analitici per ulteriori 23 lotti del nuovo alimento e 20 lotti di isolato di proteine di siero di latte commerciale e ai risultati dell’analisi della conta microbica totale del nuovo alimento e ai relativi certificati, e che l’accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.

(11)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che esse avessero dimostrato in modo sufficiente la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi e i dati scientifici relativi al test di retromutazione batterica, al test del micronucleo in vitro con linfociti umani, allo studio di tossicità orale per la determinazione dell’intervallo di dosi di 14 giorni nei roditori, allo studio della tossicità orale subcronica di 90 giorni nei roditori, ai risultati delle analisi composizionali e ai certificati analitici per ulteriori 23 lotti del nuovo alimento e 20 lotti di isolato di proteine di siero di latte commerciale e ai risultati dell’analisi della conta microbica totale del nuovo alimento e ai relativi certificati dovrebbero pertanto essere tutelati a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione la beta-lattoglobulina del latte vaccino.

(12)

Il fatto di limitare l’autorizzazione della beta-lattoglobulina del latte vaccino e il riferimento agli studi e ai dati scientifici contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo da parte di quest’ultimo non impedisce tuttavia a richiedenti successivi di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.

(13)

Poiché la fonte del nuovo alimento è costituita da latte vaccino, che figura nell’elenco dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) tra le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, gli alimenti contenenti beta-lattoglobulina dovrebbero essere etichettati in modo appropriato a norma dell’articolo 21 di tale regolamento.

(14)

È opportuno che l’inserimento della beta-lattoglobulina del latte vaccino quale nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti contenga le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

(15)

La beta-lattoglobulina del latte vaccino dovrebbe essere inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione.

La beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 gennaio 2023 solo la società Arla Foods Ingredients Group P/S (12) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’articolo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell’articolo 3 o con il consenso di Arla Foods Ingredients Group P/S.

Articolo 3

I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Arla Foods Ingredients Group P/S.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(4)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019a, non pubblicato).

(5)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019b, non pubblicato).

(6)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019c, non pubblicato).

(7)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2019d, non pubblicato).

(8)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2021 e 2022, non pubblicati).

(9)  Arla Foods Ingredients Group P/S (2022, non pubblicato).

(10)  EFSA Journal 2022;20(4):7204.

(11)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(12)  Indirizzo: Sønderhøj 10 -12, 8260 Viby J, Danimarca.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (g/100 ml)

La denominazione del nuovo alimento che figura sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “beta-lattoglobulina del latte vaccino” o “β-lattoglobulina del latte vaccino”.

 

Autorizzato l'11 gennaio 2023. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Arla Foods Ingredients Group P/S, Sønderhøj 10 -12, 8260 Viby J, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Arla Foods Ingredients Group P/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina), salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Arla Foods Ingredients Group P/S.

Data finale della tutela dei dati: 11 gennaio 2028»;

Bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico

25

Siero di latte in polvere (ricostituito)

8

Bevande a base di latte e prodotti analoghi

12

Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 destinati alla popolazione in generale di età superiore a tre anni, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

2)

nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) del latte vaccino

Descrizione

La proteina beta-lattoglobulina (β-lattoglobulina) è una polvere di colore dal bianco al crema, prodotta a partire dal siero di latte vaccino attraverso una serie di fasi che comprendono filtrazione, concentrazione, cristallizzazione, ridissoluzione (in acqua), regolazione del pH per ottenere un pH acido o neutro, riconcentrazione ed essicazione.

Numero CAS: 9045-23-2

Peso molecolare: 36,7 kDa (dimero) 18,3 kDa (monomero)

Caratteristiche/composizione

pH (soluzione al 10 %): 3,5-8,0

Proteina (N x 6,38) (%): ≥ 86,0

Beta-lattoglobulina (% di proteina): ≥ 90,0

Lattosio (%): ≤ 1,0

Grassi (%): ≤ 1,0

Ceneri (%): ≤ 5,0

Umidità (%): ≤ 5,5

Metalli pesanti

Cadmio (mg/kg): < 0,2

Piombo (mg/kg): < 0,1

Mercurio (mg/kg): < 0,01

Contaminanti

Aflatossina M1 (μg/kg): < 0,01

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra: ≤ 5 000 CFU/g

Conteggio totale lieviti/muffe: ≤ 10 CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: assente in 25 g

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Listeria monocytogenes: assente in 25 g

Staphylococcus aureus: < 10 CFU/g

Clostridia solfito-riduttori: < 10 CFU/g

CFU: unità formanti colonie; kDa: kilodalton».


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/91


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2535 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2022

che autorizza l’immissione sul mercato dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

Il 5 novembre 2018 la società Golden Biotechnology Corp («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) destinati alla popolazione in generale, a una dose massima di 990 mg al giorno.

(4)

Il 12 maggio 2020 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento.

(5)

Il 18 maggio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (4), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(6)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che i miceli di Antrodia camphorata liofilizzati sono sicuri per gli adulti e gli adolescenti di età superiore a 14 anni se aggiunti agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 990 mg/giorno. L’Autorità non ha tuttavia accertato la sicurezza del nuovo alimento negli integratori alimentari destinati a persone di età inferiore a 14 anni al livello massimo di assunzione di 990 mg/giorno proposto dal richiedente, perché l’assunzione supererebbe il livello di sicurezza (16,5 mg/kg di p.c. al giorno) stabilito dall’Autorità. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che i miceli di Antrodia camphorata liofilizzati, se utilizzati a una dose massima giornaliera di 990 mg/giorno negli integratori alimentari destinati alle persone di età pari o superiore a 14 anni, soddisfano le condizioni per l’immissione sul mercato conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ritiene che sebbene non siano disponibili prove relative a un rischio di allergenicità, considerato il tenore proteico del nuovo alimento non è possibile escludere che vi siano rischi. Dalla ricerca della letteratura effettuata dal richiedente non sono emerse prove pubblicate relative al potenziale allergenico di Antrodia camphorata e mancano altre informazioni o dati generalmente necessari per confermare o escludere il possibile rischio di allergenicità. La Commissione ritiene tuttavia che sia attualmente improbabile che il potenziale dei miceli di Antrodia camphorata in polvere di causare allergenicità si manifesti nella vita reale, e che di conseguenza non sia opportuno includere requisiti specifici in materia di etichettatura a riguardo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(8)

È opportuno stabilire una denominazione chiara del nuovo alimento e un requisito in materia di etichettatura per gli integratori alimentari contenenti miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere al fine di garantire che tali integratori alimentari non siano assunti da bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.

(9)

È pertanto opportuno che l’inserimento dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti includa le informazioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

I miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere dovrebbero essere inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere sono autorizzati a essere immessi sul mercato dell’Unione.

I miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)  EFSA Journal 2022; 20(6):7380.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

(1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Miceli di Antrodia camphorata in polvere

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è “miceli di Antrodia camphorata in polvere”.

2.

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti miceli di Antrodia camphorata in polvere indica che tali integratori alimentari non devono essere assunti da lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, ad esclusione di quelli destinati a lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni

990 mg/giorno

(2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Miceli di Antrodia camphorata in polvere

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito da miceli liofilizzati del fungo Antrodia camphorata (ceppo BCRC 39106), ottenuto mediante coltura in terreno solido. I miceli liofilizzati sono successivamente macinati in modo da ottenere una polvere. Antrodia camphorata è un sinonimo di Taiwanofungus camphoratus (famiglia: Fomitopsidaceae).

Caratteristiche/composizione

Perdita all’essiccazione (umidità): < 10 %

Carboidrati: ≤ 80 g/100 g

Proteine: ≤ 20 g/100 g

Ceneri: ≤ 6 g/100 g

Grassi: ≤ 6 g/100 g

Triterpenoidi totali: 1,0 – 10,0 g/100 g

Antrochinonolo: 1,0 – 20,0 mg/g

Metalli pesanti

Arsenico: < 0,5 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 103 *CFU/g

Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: non rilevato in 10 g

Salmonella spp.: non rilevato in 25 g

Staphylococcus aureus: non rilevato in 10 g

*CFU: unità formanti colonie».


DECISIONI

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/94


DECISIONE (UE) 2022/2536 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per la Confederazione svizzera di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto.

(3)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma dell'accordo.

(4)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio (3), dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio (4), compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (5), e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è approvato a nome dell'Unione (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (7).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 187 del 12.7.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(5)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(6)  Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 187 del 12.7.2019, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(7)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/96


DECISIONE (UE) 2022/2537 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2019/1172 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per il Principato del Liechtenstein di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto.

(3)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma dell'accordo.

(4)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio (3), dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio (4), compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (5), e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è approvato a nome dell'Unione (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (7).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/1172 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 184 del 10.7.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(5)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(6)  Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 184 del 10.7.2019, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(7)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/98


DECISIONE (PESC) 2022/2538 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 dicembre 2022

relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 7 dicembre 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/2210 (2), che proroga il mandato del sig. Christopher REYNOLDS quale capomissione dell’EUCAP Somalia dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

(3)

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2445 (3), che proroga il mandato dell’EUCAP Somalia fino al 31 dicembre 2024.

(4)

Il 17 novembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Kauko AALTOMAA sia nominato capo della missione EUCAP Somalia dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Kauko AALTOMAA è nominato capo della missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

(2)  Decisione (PESC) 2021/2210 del comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2021, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2021) (GU L 447 del 14.12.2021, pag. 3).

(3)  Decisione (PESC) 2022/2445 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 91).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/99


DECISIONE (PESC) 2022/2539 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 dicembre 2022

relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2022/59 (BiH/34/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA) ("comandante della forza dell'UE").

(2)

Il 10 gennaio 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/59 (2), con la quale il Maggiore Generale Anton WESSELY è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il 13 ottobre 2022 le autorità militari austriache hanno raccomandato di nominare il Maggiore Generale Helmut HABERMAYER affinché subentri al Maggiore Generale Anton WESSELY quale comandante della forza dell'UE a decorrere dal 20 gennaio 2023.

(4)

Il comandante dell'operazione ALTHEA ha sostenuto la raccomandazione delle autorità militari austriache.

(5)

Il 24 novembre 2022 il comitato militare dell'UE ha accolto la raccomandazione delle autorità militari austriache.

(6)

È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2022/59.

(7)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi "Berlin plus" e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano membri della NATO o nel programma "Partenariato per la pace" e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Maggiore Generale Helmut HABERMAYER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA) a decorrere dal 20 gennaio 2023.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2022/59 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 gennaio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  Decisione (PESC) 2022/59 del comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2022, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2021/5 (BiH/32/2022) (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 77).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/101


DECISIONE (UE) 2022/2540 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),

vista la proposta del governo belga,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

(2)

Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 (2), relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Dominique MICHEL.

(4)

Il governo belga ha proposto il sig. Olivier JORIS, Executive Manager du Centre de compétence Europe et International de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) (direttore esecutivo del dipartimento affari europei e internazionali della Federazione delle industrie belghe), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Olivier JORIS, Executive Manager du Centre de compétence Europe et International de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) (direttore esecutivo del dipartimento affari europei e internazionali della Federazione delle industrie belghe), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

(2)  Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/103


DECISIONE (UE) 2022/2541 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),

vista la proposta del governo tedesco,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

(2)

Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 (2), relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Gabriele MÜLLER-LIST.

(4)

Il governo tedesco ha proposto il sig. Andreas KRUSE, Mitglied im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation e.V. (BAGSO) [membro del consiglio di amministrazione della Federazione tedesca delle organizzazioni della terza età (BAGSO)], quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Andreas KRUSE, Mitglied im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation e.V. (BAGSO) [membro del consiglio di amministrazione della Federazione tedesca delle organizzazioni della terza età (BAGSO)], è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

(2)  Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/105


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2542 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio (2), i Paesi Bassi sono stati autorizzati a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR («misura speciale»).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 scade il 31 dicembre 2022. Con lettera del 23 agosto 2022 i Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3). Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in uno Stato membro non superi la soglia di 85 000 EUR o l’equivalente in moneta nazionale.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 agosto 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, la domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 26 agosto 2022 la Commissione ha trasmesso tale domanda alla Spagna. Con lettera del 29 agosto 2022 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(4)

La misura speciale è coerente con la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(5)

La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(6)

Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale.

(7)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (4), i Paesi Bassi non devono effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2022 e successivi.

(8)

Tenuto conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1904.

(9)

È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, e devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare i Paesi Bassi ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1904,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).

(3)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/107


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2543 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2022

che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-627/20 (2), risulta opportuno sopprimere la voce relativa a un’entità inserita in elenco.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022, Libyan African Investment Company (Laico)/Consiglio, T-627/20.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 (Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 9, paragrafo 2), parte B (Entità), la voce seguente è soppressa:

«1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (alias LAICO)».


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/109


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2022/2544 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2022

che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 220 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il «regolamento finanziario») introducendo la strategia di finanziamento diversificata come metodo di finanziamento unico per l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione. L’articolo 220 bis del regolamento finanziario si applica ai programmi di assistenza finanziaria per i quali gli atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente. La strategia di finanziamento diversificata non si applica ai programmi esistenti, nel contesto dei quali le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti dovrebbero continuare ad essere svolte secondo il metodo «back-to-back» tradizionale, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario. Il metodo back-to-back può applicarsi anche, in via eccezionale, ai nuovi programmi di assistenza finanziaria e si applica a tutti i programmi Euratom.

(2)

A norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario, la Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali disposizioni dovrebbero comprendere un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e una metodologia di attribuzione dei costi tale da garantire che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario. È pertanto necessario stabilire le disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, nonché alle relative operazioni di erogazione di prestiti.

(3)

La Commissione ha applicato per la prima volta la strategia di finanziamento diversificata alle operazioni di assunzione di prestiti nel contesto di NextGenerationEU, lo strumento temporaneo dell’Unione a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi della COVID-19. Ciò ha consentito di mobilitare con successo fondi per il sostegno non rimborsabile e per prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per altri programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (4).

(4)

Il modello di governance e i processi necessari per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata nel contesto di NextGenerationEU sono stati stabiliti conformemente alla decisione di esecuzione C(2021) 2502 della Commissione (5). Tali disposizioni comprendono, tra l’altro, un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e di conformità. Nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione (6) è stata sviluppata una metodologia di attribuzione dei costi. È opportuno basare le disposizioni per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata a norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario sul modello di governance per NextGenerationEU.

(5)

Sebbene la presente decisione debba applicarsi principalmente alle operazioni effettuate nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno estendere alcune delle disposizioni ivi previste alle operazioni svolte secondo il metodo back-to-back. Tale approccio garantirebbe la coerenza tra i diversi programmi, nella misura in cui sia applicabile. Garantirebbe altresì che tutte le operazioni siano soggette alle norme più rigorose, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Ciò dovrebbe valere per le disposizioni relative alle procedure di gestione dei rischi e di conformità.

(6)

Una decisione annuale di assunzione di prestiti dovrebbe definire gli elementi delle operazioni previste di assunzione di prestiti nel contesto della strategia di finanziamento diversificata su un periodo di un anno. In particolare, dovrebbe stabilire le dimensioni delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito da intraprendere in modo da inquadrare l’esposizione complessiva del bilancio dell’Unione e dei beneficiari dei prestiti. A tal fine, dovrebbe fissare un intervallo di valori per gli importi massimi di emissione di finanziamenti a lungo termine per tutte le finalità, un importo massimo in essere per i finanziamenti a breve termine, la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine dell’Unione, un limite dell’importo finale in essere per ciascuna emissione e, se del caso, l’importo massimo delle emissioni della Commissione che questa può detenere per proprio conto e che possono essere utilizzate come fonte aggiuntiva di finanziamento o per sostenere il mercato secondario.

(7)

Al fine di garantire la disponibilità dei fondi necessari per far fronte agli impegni assunti nel contesto dei relativi programmi di assistenza finanziaria man mano che giungono a scadenza, le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere intraprese sulla base di piani di finanziamento semestrali. I piani di finanziamento inquadrerebbero tali operazioni durante tale periodo in riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati per attuare i programmi corrispondenti. L’elaborazione del piano di finanziamento dovrebbe pertanto garantire un collegamento diretto con le esigenze di pagamento per soddisfare gli impegni di spesa assunti a norma dei corrispondenti atti di base. Il piano di finanziamento dovrebbe essere stabilito sulla base dei limiti di cui alla decisione annuale relativa all’assunzione di prestiti. Il piano di finanziamento costituisce la base per informare gli operatori di mercato in merito ai piani di finanziamento indicativi per il periodo successivo.

(8)

Fissando un importo massimo indicativo di assunzione di prestiti, che copre di norma un periodo di sei mesi e stabilendo alcuni altri parametri fondamentali delle operazioni previste, il piano di finanziamento garantirebbe altresì una maggiore prevedibilità delle emissioni, mantenendo nel contempo la flessibilità e garantendo la trasparenza sui mercati. La base di investitori destinataria necessita di informazioni sulle emissioni imminenti nonché di un’indicazione della tempistica per predisporre la propria pianificazione degli investimenti.

(9)

La decisione annuale di assunzione di prestiti e il piano di finanziamento dovrebbero servire alla Commissione quali basi per informare il Parlamento europeo e il Consiglio conformemente all’articolo 220 bis, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nonché per fornire comunicazioni ai mercati e al pubblico. Inoltre, la Commissione dovrebbe riferire, in modo articolato e a cadenza periodica, al Parlamento europeo e al Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito, a norma dell’articolo 220 bis, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(10)

La definizione di piani di finanziamento accurati e significativi nella strategia di finanziamento diversificata dipende dalla comunicazione regolare e tempestiva di informazioni da parte degli ordinatori competenti per l’attuazione dei programmi di assistenza finanziaria, assicurando il rispetto dei termini temporali e degli importi necessari per l’approvazione dei pagamenti previsti. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla direzione generale del Bilancio, in quanto servizio competente per la definizione e l’attuazione dei piani di finanziamento, attraverso lo strumento di previsione finanziaria della Commissione.

(11)

La strategia di finanziamento diversificata dovrebbe cercare di ottenere le condizioni finanziarie più vantaggiose per l’Unione, attraverso una ragionevole pianificazione e un’agevole esecuzione delle operazioni alle migliori condizioni possibili alle condizioni di mercato prevalenti. Data la necessità di raccogliere fondi per consentire le erogazioni a favore dei rispettivi programmi, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità limitato per quanto concerne le tempistiche delle operazioni di mercato. La strategia di finanziamento diversificata doterebbe la Commissione di una serie più ampia di tecniche di finanziamento, compresi finanziamenti a breve termine, consentendole di ridurre il rischio di esecuzione qualora sia necessario raccogliere fondi in circostanze di mercato più sfavorevoli.

(12)

Gli strumenti di finanziamento della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero comprendere, tra l’altro, una varietà di obbligazioni di riferimento e di buoni dell’UE. Le operazioni di assunzione di prestiti della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere organizzate sotto forma di aste, operazioni sindacate o collocamenti privati, a seconda di quale di tali forme sia la più adeguata in considerazione delle dimensioni e della natura delle operazioni.

(13)

La strategia di finanziamento diversificata dovrebbe comprendere la capacità di emettere strumenti a breve termine e di mantenere una riserva di liquidità, consentendo alla Commissione di assorbire i disallineamenti temporali tra l’assunzione di prestiti e le erogazioni, nonché di soddisfare una richiesta di erogazione in caso di condizioni di finanziamento sfavorevoli. Le operazioni di assunzione di prestiti a breve termine tramite buoni dell’UE dovrebbero essere attuate mediante aste periodiche al fine di garantire flessibilità ed efficienza. Tali aste dovrebbero essere organizzate in modo tale da garantire all’Unione uno status di emittente trasparente e prevedibile e la parità di trattamento dei partecipanti.

(14)

Le operazioni di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata consentono una gestione migliore del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Di conseguenza è opportuno consentire l’uso di derivati quali gli swap per gestire i rischi di tasso di interesse o altri rischi finanziari in relazione ai prestiti per i paesi beneficiari, sempre nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, oppure per effettuare operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia o controparti centrali. In tale contesto, la Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a riacquistare e/o detenere le proprie obbligazioni a fini di gestione della liquidità e di sostegno alla liquidità sul mercato delle obbligazioni dell’UE.

(15)

Le operazioni di erogazione di prestiti dovrebbero essere effettuate conformemente all’atto di base pertinente e agli accordi di prestito corrispondenti. È opportuno stabilire condizioni minime per l’erogazione di prestiti. È opportuno altresì assicurare che i paesi beneficiari sostengano tutti i costi relativi al prestito contratto dall’Unione secondo una metodologia stabilita dalla Commissione in una decisione separata, integrata da orientamenti dettagliati per il calcolo di tali costi.

(16)

Ai paesi beneficiari dovrebbe essere offerta la possibilità di chiedere alla Commissione di organizzare prestiti a un tasso di interesse fisso, ottenuto mediante copertura. Ciò richiederebbe che la Commissione utilizzi strumenti finanziari quali gli swap su tassi di interesse al fine di offrire prestiti a tasso fisso. I costi per la gestione dei rischi mediante derivati dovrebbero essere sostenuti dal paese beneficiario.

(17)

Le operazioni di assunzione di prestiti nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria esistenti sono effettuate in conformità al «programma UE-Euratom di emissione di debito», istituito nel 2019 e aggiornato nel 2021 (il «programma di emissione di debito»). In tale contesto figurano tra l’altro una circolare di offerta contenente tutte le informazioni necessarie per i mercati conformemente alla legislazione applicabile nonché accordi operativi e contrattuali con le controparti che sono essenziali ai fini della attività di assunzione di prestiti. Le operazioni di assunzione di prestiti nel contesto della strategia di finanziamento diversificata dovrebbero essere effettuate in conformità al programma di emissione di debito, previa introduzione delle modifiche necessarie nella documentazione esistente.

(18)

Ai fini dell’attuazione di operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno istituire capacità operative adeguate, tra cui capacità di regolamento delle operazioni, una piattaforma d’asta e la possibilità di ricorrere a operazioni di vendita con patto di riacquisto e swap.

(19)

Al fine di effettuare le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata e le corrispondenti operazioni di erogazione di prestiti, la Commissione dovrebbe aprire conti dedicati esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni. A tali conti dovrebbero applicarsi le medesime considerazioni di cui ai conti relativi alle operazioni nel quadro di NextGenerationEU. In particolare, per far fronte al rischio di liquidità derivante da tali operazioni, è opportuno istituire giacenze monetarie prudenziali sicure e specifiche per i pagamenti. L’obbligo di detenere una tale riserva di liquidità prudenziale dedicata rappresenta una parte integrante e indispensabile dell’approccio alla gestione dei rischi per una strategia di finanziamento diversificata. Al fine di garantire che tali giacenze monetarie critiche non siano esposte ad alcun rischio di controparte derivante dal dissesto dell’ente presso il quale tali riserve sono detenute, è indispensabile che tali giacenze monetarie prudenziali siano detenute presso una banca centrale. Tali giacenze monetarie dovrebbero essere detenute in un conto dedicato presso la Banca centrale europea (BCE) e dovrebbero essere mantenute al livello più basso necessario per far fronte ai futuri pagamenti nel breve termine, ma possono variare in termini di importo in funzione del calendario di emissione e di erogazione. È opportuno concludere con la BCE un contratto di servizi di agenzia finanziaria che consenta la copertura dei relativi costi.

(20)

Inoltre, un quadro di gestione dei rischi e della conformità per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti dovrebbe garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e assicurare che tutte le attività siano condotte in modo coerente con i livelli più elevati di integrità, onestà e sana gestione finanziaria e dei rischi. A tale proposito, il ruolo del direttore rischi (Chief Risk Officer) precedentemente istituito ai sensi della decisione C(2021) 2502 della Commissione dovrebbe essere esteso in modo da applicarsi a tutte le operazioni della strategia di finanziamento diversificata ai sensi della presente decisione. Nello svolgimento dei propri compiti il direttore rischi dovrebbe essere coadiuvato dal comitato per la gestione dei rischi e la conformità.

(21)

Conformemente alle migliori prassi e alle norme internazionali riconosciute, il direttore rischi dovrebbe elaborare una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità che contenga orientamenti in materia di rischi e conformità per l’attuazione delle operazioni in piena indipendenza.

(22)

In particolare, il direttore rischi dovrebbe garantire che le operazioni siano conformi alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e che i rischi connessi a tali operazioni siano individuati, compresi, gestiti e comunicati al direttore rischi. Nello svolgimento di tali compiti, il direttore rischi dovrebbe essere coadiuvato da un responsabile per la conformità, che dovrebbe riferire direttamente al direttore rischi in merito a questioni concernenti la conformità a norme e procedure nonché la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

(23)

Per garantire l’uniformità delle disposizioni applicabili a tutte le operazioni attuate attraverso la strategia di finanziamento diversificata, è opportuno abrogare la decisione C(2021) 2502.

(24)

Al fine di garantire che le future operazioni di assunzione di prestiti nel contesto dello strumento destinato a fornire sostegno all’Ucraina (7) beneficino della strategia di finanziamento diversificata, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le disposizioni per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario, nonché per l’attuazione delle relative operazioni di erogazione di prestiti.

2.   Il capo 4 si applica anche alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti svolte secondo il metodo back-to-back.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«operazioni di assunzione di prestiti»: operazioni sui mercati, in particolare le emissioni di debito per assumere prestiti, comprese le operazioni di assunzione di prestiti in roll-over;

2)

«operazioni di gestione del debito»: operazioni di mercato connesse al debito derivante dalle operazioni di assunzione di prestiti, al fine di ottimizzare la struttura del debito in essere, mitigare il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e altri rischi finanziari, nonché operazioni destinate a sostenere la liquidità del mercato secondario;

3)

«operazioni di erogazione di prestiti»: operazioni connesse all’attuazione di prestiti e linee di credito per l’assistenza finanziaria a norma dell’articolo 220 del regolamento finanziario;

4)

«erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito destinato a finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;

5)

«ordinatore del programma»: l’ordinatore competente, conformemente all’allegato I delle regole interne stabilite dalla decisione C(2018) 5120 della Commissione (8), per l’esecuzione delle linee di bilancio di un programma di assistenza finanziaria e di un programma finanziato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attua le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento;

6)

«swap»: swap quali definiti nell’allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (9);

7)

«derivati»: strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

8)

«operazione di vendita con patto di riacquisto» od «operazione di acquisto con patto di rivendita»: operazione di vendita con patto di riacquisto o operazione di acquisto con patto di rivendita quali definite all’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

9)

«operazione di buy-sell back» o «operazione sell-buy back»: operazione di buy-sell back e operazione sell-buy back quali definite all’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2015/2365;

10)

«operazione sindacata»: un’operazione nel contesto della quale il finanziamento è offerto a un unico mutuatario da un gruppo denominato consorzio di finanziatori o sindacato;

11)

«asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d’asta;

12)

«finanziamenti a lungo termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata superiore a un anno, esclusi gli importi detenuti per proprio conto;

13)

«finanziamenti a breve termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata inferiore o uguale a un anno e ricorso ad operazioni non garantite sul mercato monetario e a operazioni garantite sul mercato monetario utilizzando titoli detenuti per proprio conto.

CAPO 2

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI, GESTIONE DEL DEBITO ED EROGAZIONE DI PRESTITI

SEZIONE 1

Strategia di finanziamento

Articolo 3

Decisione annuale di assunzione di prestiti

1.   La Commissione adotta una decisione quadro di assunzione di prestiti che fissa i limiti massimi per le operazioni di assunzione di prestiti e quelle di gestione del debito, la quale riguarda un periodo di un anno («decisione annuale di assunzione di prestiti»).

2.   La decisione annuale di assunzione di prestiti stabilisce i parametri di finanziamento seguenti:

a)

l’importo massimo annuo dei finanziamenti a lungo termine sulla base dei volumi previsti delle erogazioni pianificate e delle esigenze di rifinanziamento;

b)

l’importo massimo in essere dei finanziamenti a breve termine, anche attraverso l’emissione di buoni dell’UE, il ricorso a operazioni non garantite sul mercato monetario, sulla base delle esigenze previste di gestione della liquidità, i finanziamenti temporanei e, se del caso, il ricorso a operazioni garantite sul mercato monetario utilizzando emissioni proprie detenute per proprio conto, anche al fine di sostenere il mercato secondario delle obbligazioni dell’UE;

c)

l’importo finale massimo in essere per ciascuna emissione che rispecchia il rischio di concentrazione alla scadenza;

d)

la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine;

e)

se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute per proprio conto della Commissione e che possono essere utilizzate per operazioni garantite sul mercato monetario o per sostenere il mercato secondario delle obbligazioni dell’UE.

3.   Ai fini della preparazione della decisione annuale di assunzione di prestiti si prendono in considerazione i fattori seguenti:

a)

il fabbisogno derivante dagli atti di base sottostanti, in particolare gli atti di base di cui all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

gli impegni di pagamento per il servizio del debito in essere e il rimborso del capitale, conformemente al programma di lavoro annuale e tenendo conto della programmazione finanziaria;

c)

la compatibilità con i limiti di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e, se del caso, il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (12), nonché i limiti di durata massima o scadenza media massima stabiliti nell’atto di base sottostante. Per quanto concerne NextGenerationEU, tali limiti sono quelli fissati all’articolo 6 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per il massimale delle risorse proprie incrementato di 0,6 punti percentuali del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri e, in caso di rimborso pianificato di prestiti assunti a carico del bilancio dell’Unione, il limite applicabile è quello di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale decisione;

d)

le scadenze dei prestiti stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario;

e)

altri fattori pertinenti ai fini della determinazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito.

4.   La decisione annuale di assunzione di prestiti è adottata prima dell’inizio del periodo cui si riferisce.

5.   La decisione annuale di assunzione di prestiti può essere modificata in particolare in caso di grave rischio che la scadenza media massima non possa essere rispettata in ragione della sottoesecuzione delle emissioni degli importi dei finanziamenti a lungo termine o in caso di modifica di uno o più fattori di cui al paragrafo 3.

6.   La Commissione comunica la decisione annuale di assunzione di prestiti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Piano di finanziamento

1.   Il piano di finanziamento fissa un obiettivo indicativo per i fondi da raccogliere mediante operazioni di assunzione di prestiti e da gestire mediante operazioni di gestione del debito, che riguarda di norma un periodo di sei mesi.

2.   Il piano di finanziamento indica le operazioni di assunzione di prestiti previste e, se del caso, le operazioni di gestione del debito da svolgere nel contesto della strategia di finanziamento diversificata. Entro i limiti stabiliti nella decisione annuale di assunzione di prestiti e tenendo conto dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e delle condizioni finanziarie presenti nel mercato primario e secondario, il piano di finanziamento comprende, tra l’altro, i parametri di finanziamento seguenti:

a)

l’importo massimo previsto dei finanziamenti a breve e lungo termine per il periodo;

b)

la scadenza media massima ponderata dei finanziamenti a lungo termine da intraprendere;

c)

un importo massimo per la liquidità media prevista che deve essere disponibile come riserva per soddisfare le esigenze di pagamento per il periodo previsto;

d)

se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute per proprio conto dalla Commissione e che possono essere utilizzate per operazioni garantite sul mercato monetario o per sostenere il mercato secondario.

Nel definire il piano di finanziamento, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a).

3.   Il piano di finanziamento è adottato prima dell’inizio del periodo cui esso si riferisce.

4.   Il piano di finanziamento può essere modificato in caso di modifica sostanziale di uno o più fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

5.   Sulla base del piano di finanziamento adottato, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 5

Comunicazione del fabbisogno previsto per le erogazioni ai fini della preparazione e dell’attuazione del piano di finanziamento

1.   Il piano di finanziamento è elaborato sulla base di informazioni aggiornate in merito al calendario dei pagamenti previsti nel corso del periodo di sei mesi in questione, che gli ordinatori dei programmi devono fornire alla direzione generale del Bilancio. Le informazioni fornite sono, per quanto possibile, accurate e affidabili.

2.   Un mese prima dell’adozione del piano di finanziamento, gli ordinatori dei programmi forniscono una proiezione dettagliata del fabbisogno di erogazioni per i rispettivi programmi.

3.   Gli ordinatori dei programmi presentano, per quanto possibile, aggiornamenti periodici, accurati e affidabili delle informazioni fornite in relazione alle erogazioni previste, comprese le modifiche dei calendari per il completamento delle procedure di approvazione dei pagamenti.

4.   Gli ordinatori dei programmi utilizzano il sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sulle esigenze di erogazione previste di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera h), al fine di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

Articolo 6

Attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito

1.   Le singole operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in linea con l’ultimo aggiornamento applicabile del piano di finanziamento per il periodo in questione.

Sulla base degli aggiornamenti periodici, forniti a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, delle informazioni relative agli importi e ai tempi previsti per l’approvazione delle erogazioni da parte degli ordinatori dei programmi, il direttore generale della direzione generale del Bilancio emette istruzioni periodiche in merito agli importi da raccogliere mediante l’emissione di debito.

2.   Gli importi di cui a tali istruzioni sono raccolti applicando la strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 7, nel rispetto dei parametri di finanziamento del piano di finanziamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito rispettano il principio della sana gestione finanziaria, che comprende l’adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità, flussi di informazione e rendicontazione destinati a garantire la vigilanza indipendente e l’assunzione di responsabilità, nonché la legittimità e la regolarità di tutte le operazioni. Tali operazioni sono effettuate secondo le migliori prassi in uso nel mercato e nel rispetto delle convenzioni di mercato.

Articolo 7

Strategia di finanziamento diversificata

1.   Nell’attuare la strategia di finanziamento diversificata, i servizi della Commissione applicano i principi seguenti, secondo i casi, nel pieno rispetto del principio della sana gestione finanziaria, per l’assunzione di prestiti necessaria per soddisfare tempestivamente le esigenze dei pertinenti programmi in termini di sostegno rimborsabile e non rimborsabile nonché per la gestione del debito risultante nel modo più efficiente e rapido possibile, cercando nel contempo di ottenere le condizioni finanziarie più vantaggiose alle condizioni di mercato prevalenti per il bilancio dell’Unione e i paesi beneficiari e mirando a una presenza regolare sui mercati dei capitali:

a)

le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito possono essere condotte sul mercato primario, sul mercato secondario e sui mercati monetari;

b)

le operazioni di assunzione di prestiti sono organizzate mediante una serie di singoli prestiti aventi scadenze diverse, che vanno da finanziamenti a breve termine a finanziamenti a lungo termine;

c)

le operazioni di assunzione di prestiti possono essere organizzate attraverso una combinazione di operazioni sindacate e aste come anche attraverso collocamenti privati, in entrambi i casi facendo affidamento sui servizi di enti creditizi e imprese di investimento che sono membri della rete di operatori principali istituita a norma della decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione (13);

d)

il debito risultante può essere oggetto di roll-over ai fini della gestione delle scadenze;

e)

i disallineamenti dei flussi di cassa e il rischio di liquidità sono gestiti mediante misure di gestione della liquidità a breve termine con importi detenuti su un conto dedicato utilizzando operazioni garantite e non garantite sul mercato monetario.

2.   Laddove necessario al fine di garantire una migliore gestione dei rischi di tasso di interesse e di altri rischi finanziari derivanti dall’attuazione della strategia di finanziamento diversificata, i servizi della Commissione possono ricorrere altresì a operazioni di gestione del debito che possono consistere nell’utilizzo di derivati quali swap per gestire i rischi di tasso di interesse o altri rischi finanziari, oppure possono implicare lo svolgimento di operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario con istituti di gestione del debito di Stati membri, istituzioni sovranazionali, agenzie nazionali del settore pubblico, enti creditizi e imprese di investimento con un’adeguata affidabilità creditizia o controparti centrali. A tal fine i servizi della Commissione possono riacquistare e detenere obbligazioni proprie. In particolare, gli swap possono essere utilizzati soltanto per la copertura dei rischi di tasso di interesse sostenuti dai paesi che beneficiano di prestiti. I costi per la gestione dei rischi mediante derivati sono sostenuti dal beneficiario dell’operazione di gestione del rischio.

SEZIONE 2

Operazioni di erogazione di prestiti

Articolo 8

Operazioni di erogazione di prestiti

L’attuazione di operazioni di erogazione di prestiti è effettuata conformemente alle norme specifiche stabilite nell’atto di base pertinente, nonché alle condizioni stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario conformemente all’atto di base pertinente.

Articolo 9

Erogazioni e anticipazione di scadenza del prestito

L’erogazione delle rate o delle quote del prestito è effettuata nel modo più efficiente e celere possibile, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Gli accordi di prestito contengono un impegno incondizionato e irrevocabile del paese beneficiario a sostenere tutti i costi connessi al prestito, compresi i costi amministrativi, e a rimborsare il capitale e gli interessi e possono consentire il ricorso a derivati, in particolare agli swap.

Gli accordi di prestito a norma del regolamento (UE) 2021/241 contengono una clausola di anticipazione di scadenza che autorizza la Commissione a chiedere il rimborso anticipato del prestito, tra l’altro, in conformità all’articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/241 e il recupero del prefinanziamento non liquidato.

Articolo 10

Costi del prestito

Tutti i costi, compresi quelli connessi alla gestione dei rischi di tasso di interesse e di altri rischi finanziari, sostenuti dall’Unione in relazione all’assunzione di prestiti per la raccolta di fondi per i prestiti sono a carico dei paesi beneficiari, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario e agli atti di base pertinenti, e sono calcolati secondo una metodologia stabilita dalla Commissione nella decisione di esecuzione della Commissione (UE, Euratom) 2022/2545 (14) integrata da orientamenti specifici, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

I costi sostenuti dall’Unione per i derivati sono a carico del paese beneficiario.

I costi sono fatturati periodicamente al paese beneficiario.

SEZIONE 3

Attuazione e rendicontazione

Articolo 11

Istituzione di capacità operative

1.   L’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti comprende l’istituzione e la gestione delle capacità operative, tali da garantire che i sistemi posti in essere sostengano una sana gestione finanziaria e siano soggetti a una solida gestione dei rischi e alla documentazione di processi e decisioni.

2.   Tali capacità operative comprendono in particolare:

a)

la negoziazione, il riesame e la firma di accordi con enti creditizi pubblici o privati e depositari centrali di titoli nazionali o internazionali necessari per la conclusione del regolamento dell’operazione;

b)

la revisione, la correzione, la modifica, la riformulazione e la finalizzazione della documentazione relativa all’assunzione di prestiti, compresa la documentazione nel contesto del programma di emissione del debito;

c)

la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste;

d)

l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste e collocamenti privati;

e)

il calcolo dei costi sostenuti, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in orientamenti specifici, da imputare al bilancio dell’Unione e ai paesi beneficiari nel contesto delle operazioni di erogazione di prestiti;

f)

la definizione di disposizioni nonché la negoziazione, il riesame e la firma di accordi, compresi gli accordi con le controparti e i fornitori di sistemi di negoziazione, necessari per effettuare le operazioni e gli strumenti seguenti:

i)

operazioni di vendita con patto di riacquisto od operazioni di acquisto con patto di rivendita, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e altre operazioni che danno luogo a passività;

ii)

derivati, quali gli swap, ai fini della gestione e della copertura dei rischi ai soli fini dei prestiti.

g)

l’effettuazione di operazioni sul mercato secondario, operazioni non garantite e garantite sul mercato monetario, comprese quelle di cui alla lettera f), punti i) e ii);

h)

l’istituzione e la gestione del sistema elettronico per la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sulle esigenze di erogazione previste di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 12

Rendicontazione sull’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti

La Commissione elabora una relazione due volte l’anno in merito a tutti gli aspetti della propria strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito, quali la base giuridica, gli importi in essere di obbligazioni e buoni, il profilo delle scadenze, le sovvenzioni e i prestiti erogati, il calendario di rimborso dei prestiti erogati, il costo dei finanziamenti e l’importo che la Commissione intende emettere nel semestre successivo. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO 3

LA CONTABILITÀ E IL CONTABILE

Articolo 13

Conto per la gestione degli importi

1.   Gli importi relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti sono gestiti tramite un conto aperto dal contabile della Commissione. Il contabile delega la gestione di tale conto ai servizi competenti in seno alla direzione generale del Bilancio, che lo gestiscono secondo le norme, i principi e le procedure stabiliti nella presente decisione.

2.   Il conto è detenuto presso la Banca centrale europea in forza di un contratto di servizi di agenzia finanziaria. Tale conto è utilizzato per le giacenze monetarie prudenziali dedicate che sono adattate agli importi dei pagamenti futuri.

Articolo 14

Contabilità delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti

Il contabile è responsabile di garantire l’adeguata tenuta contabile di tutte le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti conformemente alle norme contabili dell’Unione e al titolo XIII del regolamento finanziario.

Articolo 15

Elaborazione degli stati finanziari

1.   Il contabile è responsabile della preparazione degli stati finanziari annuali relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, conformemente alle norme contabili dell’Unione e sulla base delle informazioni fornite dagli ordinatori dei programmi.

2.   Tali stati finanziari fanno parte dei conti annuali consolidati del bilancio dell’Unione.

CAPO 4

Gestione dei rischi e conformità

Articolo 16

Ruolo del direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti

1.   È istituito un direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, i cui poteri e le cui funzioni sono stabiliti nella presente decisione.

2.   Il ruolo del direttore rischi consiste nel garantire che i sistemi e i processi utilizzati per attuare le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti siano concepiti e attuati in modo da garantire quanto più possibile la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la sana gestione finanziaria delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti.

3.   Il ruolo di direttore rischi è esercitato indipendentemente dalle funzioni e dai compiti connessi alla pianificazione, all’attuazione, all’esecuzione e alla contabilità delle operazioni. Il direttore rischi gode di autonomia nello svolgimento dei compiti e delle responsabilità di cui al presente capo ed è dotato delle risorse necessarie.

4.   Il direttore rischi riferisce direttamente al membro del collegio competente per il bilancio in relazione alle competenze di cui al presente capo.

5.   Un membro del personale incaricato della funzione di responsabile per la conformità riferisce direttamente al direttore rischi in merito alle questioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 17

Definizione di una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità

1.   Il direttore rischi elabora una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità che individua i rischi principali per gli interessi finanziari dell’Unione derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti. In tale contesto, il direttore rischi tiene conto dei principi per il riconoscimento e la valutazione dei rischi, in base ai quali un sistema di controllo interno efficace individua e valuta costantemente i rischi principali.

2.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità fissa gli obiettivi strategici in materia di rischi e fornisce il quadro generale per gli orientamenti in materia di gestione dei rischi applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti.

3.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità individua tutti i rischi associati, compresi quelli di liquidità, di mercato, di finanziamento, di credito, di controparte ed operativi, derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità stabilisce per ciascun rischio la propensione elevata al rischio, le metodologie generali per misurare l’esposizione al rischio, gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione nonché il meccanismo di intensificazione dell’intervento da adottare in caso di violazioni o non conformità. Tale documento verifica la solidità delle procedure necessarie per garantire l’onestà, l’integrità e la trasparenza di tali operazioni e limita adeguatamente qualsiasi rischio finanziario od operativo.

4.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità comprende le norme e procedure seguenti:

a)

le norme e le procedure che devono essere rispettate dalle persone responsabili dell’attuazione operativa e dell’esecuzione della strategia di finanziamento diversificata; e

b)

le norme e procedure destinate a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l’esecuzione di operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti da parte di soggetti costituiti in giurisdizioni elencate nella normativa pertinente in materia di giurisdizioni non cooperative oppure individuate come paesi ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate con l’Unione o a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni, violazioni dei regimi sanzionatori e altre irregolarità finanziarie pertinenti.

5.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è riesaminata almeno una volta l’anno e, se necessario, riveduta.

6.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è presentata, per approvazione, dal direttore rischi al membro del collegio competente per il bilancio.

Articolo 18

Ruolo del direttore rischi

1.   Il direttore rischi verifica che la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità sia attuata in modo completo e coerente.

2.   In particolare, al direttore rischi spettano i compiti seguenti:

a)

formulare un parere sul progetto di piano di finanziamento;

b)

riesaminare i regolamenti interni e i documenti di orientamento emanati dal direttore generale della direzione generale del Bilancio per l’attuazione della presente decisione ai fini della coerenza con la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, documenti che il direttore rischi può chiedere di modificare;

c)

stabilire e supervisionare il costante rispetto di processi robusti volti all’individuazione, alla quantificazione e al monitoraggio dei rischi;

d)

individuare potenziali violazioni della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità o di altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi e raccomandare eventuali misure da adottare in caso di violazioni o non conformità.

Articolo 19

Rendicontazione da parte del direttore rischi

1.   Il direttore rischi riferisce periodicamente in merito ai rischi sostanziali e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, al membro del collegio competente per il bilancio, al comitato per la gestione dei rischi e la conformità, al direttore generale della direzione generale del Bilancio e al contabile. Il direttore rischi fornisce inoltre periodicamente informazioni sui rischi e sui limiti alle persone responsabili dell’esecuzione operativa della strategia di finanziamento diversificata.

Il direttore generale della direzione generale del Bilancio adotta senza indebito ritardo le misure necessarie per reagire a tali constatazioni e fornisce al direttore rischi spiegazioni sulle misure adottate.

Nel riferire al membro del collegio competente per il bilancio, il direttore rischi può altresì, se del caso, informare tale membro in merito alle constatazioni di cui al secondo comma e alle deliberazioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità.

2.   Il direttore rischi riferisce alla Commissione una volta l’anno in merito all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità.

Articolo 20

Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità

1.   È istituito un comitato per la gestione dei rischi e la conformità incaricato di sostenere il direttore rischi nello svolgimento delle sue mansioni.

2.   Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità:

a)

è consultato dal direttore rischi in merito alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità;

b)

assiste il direttore rischi in relazione ai compiti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

c)

partecipa alla valutazione, al monitoraggio e all’approvazione delle pratiche relative all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché in relazione alla gestione dei rischi delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti;

d)

assiste il direttore rischi nella valutazione delle esposizioni ai rischi emergenti in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, ed è informato dal direttore rischi in merito al superamento dei limiti fissati al fine di ridurre i rischi o al mancato rispetto della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché ad altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi.

Articolo 21

Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità

1.   I membri del comitato per la gestione dei rischi e la conformità sono il direttore rischi, il contabile della Commissione, il responsabile per la conformità, due membri del personale appartenenti a direzioni generali le cui funzioni implicano una conoscenza della gestione dei rischi e della vigilanza dei mercati finanziari e due membri del personale della direzione generale del Bilancio designati dal direttore generale di tale direzione generale.

2.   Il direttore rischi invita due esperti esterni alle riunioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità. Gli esperti esterni forniscono pareri e partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto in merito a questioni sottoposte all’attenzione del comitato.

3.   Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta, ove possibile, posizioni sulla base del consenso o, in caso di mancato raggiungimento di un consenso, sulla base di una maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore rischi.

4.   Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta il proprio regolamento interno.

CAPO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Abrogazione

La decisione C(2021) 2502 è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l’istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(4)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(5)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, recante le necessarie disposizioni per l’amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione, del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 75).

(7)  Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022. pag. 1).

(8)  Decisione della Commissione C(2018) 5120 final, del 3 agosto 2018, relativa alle regole interne sull’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione europea) a uso dei servizi della Commissione.

(9)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).

(10)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170).

(14)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2545 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che istituisce il quadro per l'attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata (cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/123


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2022/2545 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2022

che istituisce il quadro per l’attribuzione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel contesto della strategia di finanziamento diversificata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 220 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) introduce nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il «regolamento finanziario») la strategia di finanziamento diversificata come metodo di finanziamento unico per l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione. Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2022/2434, la strategia di finanziamento diversificata si applica ai programmi di assistenza finanziaria per i quali gli atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente.

(2)

La Commissione dovrebbe stabilire le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. L’applicazione della strategia di finanziamento diversificata richiede l’adozione di una serie di norme per determinare l’attribuzione dei costi corrispondenti ai programmi pertinenti di assistenza finanziaria garantendo che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione all’assistenza finanziaria siano addebitati al beneficiario.

(3)

La metodologia per l’attribuzione dei costi collegati all’attuazione della strategia di finanziamento diversificata nel contesto di NextGenerationEU è stata stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione (3). È opportuno estendere tali disposizioni alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate nel contesto della strategia di finanziamento diversificata a norma dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario.

(4)

Gli obblighi di rimborso dovrebbero restare a carico dei beneficiari dell’assistenza finanziaria, conformemente all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e in linea con i principi di bilancio della sana gestione finanziaria e del pareggio. Tutti i costi dovrebbero essere addebitati ai beneficiari sulla base di un’unica metodologia di ripartizione dei costi che garantisca una ripartizione dei costi trasparente e proporzionata.

(5)

La metodologia di attribuzione dei costi dovrebbe garantire che non vi siano sovvenzioni incrociate dei costi a carico di una categoria di beneficiari e a favore di un’altra. Da un lato, i costi dei prestiti dovrebbero essere imputati interamente ai beneficiari di tali prestiti e, dall’altro, i costi dei prestiti non rimborsabili dovrebbero essere imputati al bilancio dell’UE, sulla base dei costi effettivi sostenuti per la raccolta e l’erogazione della quota corrispondente dei fondi ai diversi beneficiari. La metodologia dovrebbe coprire tutti i costi sostenuti dall’Unione per le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito, inclusi tutti i costi amministrativi, e dovrebbe garantire che per ciascuna erogazione siano calcolate le diverse categorie di costi.

(6)

Al fine di assicurare un trattamento equo e paritario tra i beneficiari, la Commissione dovrebbe attuare una metodologia comune e unificata per i costi, applicabile a tutti i tipi di erogazioni (sia quelle i cui costi sono rimborsati dal bilancio dell’Unione che quelle con costi a carico dei beneficiari), che imputi i costi ai beneficiari sulla base della quota ricevuta.

(7)

Tale metodologia di calcolo e ripartizione dei costi dovrebbe distinguere tre categorie di costi: i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e i costi amministrativi. I costi di finanziamento derivano dal tasso di interesse e dagli altri oneri che la Commissione deve pagare per i diversi strumenti emessi per finanziare le erogazioni in questione. I costi di gestione della liquidità sono i costi sostenuti per gli importi emessi e detenuti temporaneamente su conti di liquidità a titolo di riserve per far fronte ai pagamenti successivi. Tali spese generali operative continue costituiscono una caratteristica intrinseca della strategia di finanziamento diversificata e dovrebbero essere ripartite equamente tra tutti i beneficiari. La terza categoria di costi è costituita dai costi amministrativi per lo sviluppo della capacità tecnica e operativa per attuare una strategia di finanziamento diversificata e che derivano chiaramente dall’attuazione della strategia di finanziamento diversificata.

(8)

L’attribuzione equa e proporzionata dei costi è effettuata mediante la compartimentazione delle erogazioni e dei relativi strumenti di finanziamento in periodi di tempo (in appresso: «comparti temporali»). Le erogazioni preesistenti e le relative operazioni di assunzione di prestiti realizzate nel contesto della strategia di finanziamento diversificata, che sono già assegnate ai comparti temporali, restano impregiudicate dall’aggiunta delle erogazioni per i programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario. A decorrere dall’inizio di tali erogazioni di prestiti, tutte le erogazioni finanziate attraverso la strategia di finanziamento diversificata saranno calcolate e imputate in modo identico. Il vantaggio fondamentale di tale approccio è costituito dal fatto che il costo del finanziamento è il medesimo per tutte le erogazioni attribuite al medesimo comparto temporale, garantendo che i prestiti siano adattati alle esigenze di erogazione.

(9)

Occorre garantire che non vi sia alcun impatto sull’attribuzione dei costi per nessuno dei programmi ai quali si applicherebbe la metodologia di attribuzione dei costi. La metodologia di attribuzione dei costi si applicherebbe sin dalla sua adozione alle assunzioni di prestiti di NextGenerationEU e ai prestiti a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che hanno durata e struttura analoghe. Di conseguenza è possibile includerli negli stessi comparti temporali. Se viene istituito un nuovo programma di assistenza finanziaria, con una durata e una struttura diverse, suscettibili di incidere sui costi, tale metodologia dovrebbe essere opportunamente riveduta.

(10)

Il calcolo dei costi di finanziamento dovuti alle operazioni di assunzione di prestiti dovrebbe essere basato sui costi derivanti da tutte le operazioni di assunzione di prestiti svolte nel semestre che comprende la data dell’erogazione. Tale compartimentazione dei costi di finanziamento è necessaria per garantire che i costi di finanziamento imputati all’erogazione siano strettamente legati ai tassi di mercato prevalenti nel momento in cui tale erogazione viene effettuata. Detto approccio significa che il costo esatto del finanziamento è determinato soltanto con il completamento del pool di finanziamento alla chiusura del comparto temporale di sei mesi, ma i beneficiari dei prestiti disporranno di prezzi indicativi prima della determinazione dei costi finali. I beneficiari dei prestiti o, per le entrate con destinazione specifica esterne di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (5), il bilancio dell’UE dovrebbero sostenere il medesimo onere. Tale approccio evita l’arbitrarietà o l’alea che caratterizza il metodo tradizionale back-to-back, nel quale i costi di ogni specifico beneficiario corrispondevano alle condizioni ottenibili nel giorno specifico di assunzione del prestito.

(11)

Ciascun comparto temporale dovrebbe coprire un periodo di sei mesi a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Tuttavia, il primo comparto temporale dovrebbe coprire il periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 4 della decisione.

(12)

Sebbene i costi di finanziamento possano variare da un comparto temporale di sei mesi all’altro in ragione di differenze delle condizioni di finanziamento indipendenti dalla Commissione, quest’ultima gestirà le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito al fine di garantire che tutti i comparti temporali presentino profili di scadenza il più possibile analoghi.

(13)

La strategia di finanziamento della Commissione consente una gestione migliore del rischio di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Anche se lato i tassi di interesse addebitati ai beneficiari del prestito saranno stabili, saranno necessari ricalcoli periodici e marginali dei tassi alla sostituzione degli strumenti del pool di finanziamento in scadenza. Se necessario, la Commissione svilupperà la propria capacità di utilizzare gli strumenti derivati, quali gli swap, per gestire l’eventuale rischio di tasso di interesse residuo e offrire al beneficiario l’opzione di prestiti a tasso fisso. È opportuno che i costi di questo strumento a tasso fisso siano interamente e unicamente a carico del beneficiario che esercita tale opzione.

(14)

Gli importi delle erogazioni effettuate in un comparto temporale dovrebbero essere pari all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti a tale comparto temporale. Nella maggior parte dei casi, l’erogazione degli importi raccolti avverrà durante lo stesso comparto temporale dell’emissione degli strumenti di finanziamento a lungo termine utilizzati per la raccolta, e a tale comparto sarà attribuita. Potrebbero verificarsi tuttavia ritardi imprevisti nelle erogazioni qualora gli importi dei finanziamenti a lungo termine siano stati raccolti, ma non possano essere erogati come inizialmente programmato. In tale scenario l’erogazione può essere ritardata da un comparto temporale al successivo. Tuttavia, se gli importi per queste particolari necessità di finanziamento sono già stati raccolti e attribuiti al comparto temporale precedente, tali importi non possono essere usati per altre necessità in questo comparto temporale. In tal caso, dovrebbe essere possibile attribuire le erogazioni al comparto temporale al quale sono stati attribuiti gli strumenti di finanziamento. Dovrebbe essere altresì possibile attribuire gli strumenti di finanziamento a lungo termine del comparto temporale successivo al comparto temporale precedente, qualora l’importo degli strumenti di finanziamento a lungo termine del comparto temporale menzionato per primo non sia sufficiente a coprire l’importo delle erogazioni.

(15)

La Commissione necessiterà altresì di fondi per anticipare nel comparto temporale precedente le necessità di erogazione che emergeranno nella fase iniziale del comparto temporale successivo. Per far fronte a tali situazioni e garantire che la Commissione abbia a disposizione a condizioni vantaggiose le risorse per le erogazioni effettuate in prossimità della transizione tra i comparti temporali, è opportuno che la Commissione abbia la possibilità di attribuire gli strumenti di finanziamento a lungo termine al comparto temporale successivo.

(16)

La capacità di gestire la liquidità delle operazioni di finanziamento tramite l’accesso all’assunzione di prestiti a breve termine e la detenzione di liquidità a fini prudenziali è una caratteristica centrale ed essenziale della strategia di finanziamento diversificata. Tale gestione della liquidità permetterà alla Commissione di soddisfare tutte le necessità di pagamento e di adattare le emissioni alle condizioni di mercato. Tale capacità genera costi derivanti dalla raccolta di importi tramite l’emissione di effetti a breve termine e la detenzione temporanea di parte degli importi su un conto di liquidità, al fine di garantire la capacità di effettuare tutti i pagamenti quando richiesti. Le operazioni di gestione del debito con una strategia di finanziamento diversificata consentono una gestione migliore dei rischi di tasso di interesse e di altri rischi finanziari. Possono comprendere il ricorso a strumenti derivati quali swap per gestire i rischi di tasso di interesse o altri rischi finanziari in relazione ai prestiti per i beneficiari oppure la conclusione di operazioni garantite o non garantite sul mercato monetario. I costi sostenuti in relazione al riacquisto e/o alla detenzione di obbligazioni proprie ai fini della gestione della liquidità dovrebbero essere considerati costi di gestione della liquidità. La presente decisione dovrebbe stabilire una base per calcolare tali costi di liquidità e attribuirli in modo giusto ed equo a tutti i beneficiari pertinenti degli importi nel corso dell’anno in questione.

(17)

Un fabbisogno di erogazioni superiore all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuito al corrispondente comparto temporale o il pagamento di interessi possono dare luogo a un disavanzo di liquidità in un comparto temporale. Un fabbisogno di erogazioni inferiore all’ammontare degli strumenti di finanziamento a lungo termine attribuito al corrispondente comparto temporale o l’incasso di rimborsi in relazione alle erogazioni in essere attribuite al comparto temporale possono dare luogo a un’eccedenza di liquidità. La compensazione di tali eccedenze o disavanzi è un requisito imprescindibile dell’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali costi non dovrebbero essere imputati ai rispettivi comparti temporali, bensì isolati e gestiti in quanto spese generali distinte di gestione della liquidità. La presente decisione dovrebbe stabilire un meccanismo per distinguere i costi derivanti dai disavanzi o dalle eccedenze di liquidità, per far sì che possano essere assorbiti dal programma di finanziamento più ampio sotto forma di costi di gestione della liquidità. È opportuno che la Commissione utilizzi il comparto della gestione della liquidità per pareggiare gli eventuali saldi di liquidità positivi o negativi dei comparti temporali con l’ammontare totale delle erogazioni.

(18)

L’attuazione della strategia di finanziamento diversificata richiede l’acquisizione di nuove capacità, necessarie per ottenere l’accesso più vantaggioso ai mercati dei capitali e per garantire che la relativa infrastruttura continui a funzionare in modo efficace. Ciò comprende i costi necessari per il mantenimento dei conti di liquidità, per l’acquisizione della capacità di gestire le aste per i buoni e le obbligazioni dell’UE e per lo sviluppo di nuove capacità interne di elaborazione dei dati. Tali costi derivanti direttamente dall’attuazione delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti dovrebbero essere considerati spese generali, distinguendo tra costi connessi all’avviamento e costi connessi al mantenimento dell’infrastruttura di assunzione di prestiti e di pagamento. È opportuno che tali costi siano rilevati come costi del servizio per le spese generali amministrative.

(19)

I costi del servizio per le spese generali amministrative riuniscono tutte le spese amministrative sostenute direttamente per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. Tali costi si presenteranno o come costi di avviamento, costituiti da spese una tantum per lo sviluppo di capacità operative, o come costi ricorrenti costituiti da costi inevitabili direttamente imputabili alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito della strategia di finanziamento diversificata e che sono sostenuti nel corso del tempo. Se i costi ricorrenti sono costi ordinari annuali imputati alle erogazioni effettuate in un determinato anno, i costi di avviamento dovrebbero essere imputati come spese una tantum.

(20)

I costi relativi all’avviamento e allo sviluppo delle capacità per tali operazioni sono stati sostenuti a partire dal 2021 e sono già stati attribuiti ai beneficiari dei programmi di sostegno finanziario di NextGenerationEU, attraverso una voce specifica di spese generali di avviamento. Di conseguenza i beneficiari di altri programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario non dovrebbero sostenere i costi relativi a tale precedente sviluppo delle capacità, ma soltanto le spese future connesse alla manutenzione di tale infrastruttura. La quota dei costi amministrativi dei programmi di assistenza finanziaria che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario diversi da NextGenerationEU dovrebbe pertanto limitarsi ai costi ricorrenti e i programmi dovrebbero essere trattati come tutti i beneficiari della strategia di finanziamento diversificata.

(21)

I costi amministrativi inclusi nei costi del servizio per le spese generali amministrative dovrebbero essere limitati a un elenco chiuso di costi ammissibili direttamente collegati alla strategia di finanziamento diversificata. Gli oneri contrattuali per l’assunzione di personale di consulenza esterno sono aggiunti all’elenco delle spese amministrative ammissibili a seguito degli accordi raggiunti nel contesto del bilancio annuale per il 2023. L’ampliamento dell’elenco delle spese amministrative ammissibili è stato comunicato alle autorità degli Stati membri prima dell’adozione della presente decisione. I costi aggregati del servizio per le spese generali amministrative rappresenta una quota molto limitata dei costi aggregati derivanti dalle operazioni della strategia di finanziamento diversificata.

(22)

Il processo di fatturazione ex post è concepito per garantire il recupero dei costi nell’anno successivo, proseguendo fino al momento in cui i costi non saranno più generati dalle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito e gestione dei pagamenti della strategia di finanziamento diversificata.

(23)

In via eccezionale, per i prestiti di assistenza finanziaria a favore dell’Ucraina concessi a norma del regolamento (UE) 2022/2463, l’Unione potrebbe sostenere i costi degli interessi e i costi amministrativi collegati all’assunzione e all’erogazione di prestiti a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2463. Le risorse necessarie sarebbero fornite dai contributi degli Stati membri a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2463. La fatturazione di tali costi dovrebbe pertanto essere allineata alla fatturazione dei costi relativi alle erogazioni e produrre entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 ed essere raggruppata per trimestre dell’anno.

(24)

La Commissione dovrebbe emettere un avviso di conferma riguardante ciascuna erogazione, compreso il sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2020/2094, il sostegno agli Stati membri che dovrà essere rimborsato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094 e i prestiti a uno Stato membro o a un paese terzo nel contesto dei programmi di assistenza finanziaria ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario.

(25)

I prestiti nel contesto della strategia di finanziamento diversificata devono essere attuati a condizioni finanziarie standard (profilo di scadenza e rimborso) per ciascuna erogazione. Per il sostegno non rimborsabile, l’avviso di conferma dovrebbe costituire il principale elemento che determina tali condizioni finanziarie per il bilancio dell’UE. L’avviso di conferma determina la richiesta di pagamento dei costi sulla base delle condizioni finanziarie in esso indicate. Tali condizioni dovrebbero comprendere la data di erogazione, l’importo del sostegno finanziario, la data del pagamento dei costi di finanziamento e la data di scadenza. L’avviso di conferma costituisce la base essenziale per la pianificazione di bilancio, i circuiti finanziari e la contabilità del sostegno non rimborsabile per quanto riguarda l’UE.

(26)

Negli accordi di prestito sarà chiaramente indicato, mediante riferimenti adeguati, che i costi delle erogazioni sono determinati dall’applicazione della metodologia stabilita dalla presente decisione.

(27)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a tutte le operazioni di assunzione di prestiti e a tutte le erogazioni nel contesto del programma NextGenerationEU, comprese quelle effettuate prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e principio fondamentale

1.   La presente decisione stabilisce una metodologia unica e unificata per l’attribuzione dei costi sostenuti a seguito di operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito condotte nel contesto di programmi di assistenza finanziaria nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario e nel contesto del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (6) («programmi soggetti a metodologia di attribuzione dei costi» o «CAM»).

2.   L’applicazione della metodologia di attribuzione dei costi si fonda sui principi di correttezza e di parità di trattamento, garantendo che i costi siano ripartiti in base alla quota relativa del sostegno ricevuto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«beneficiario»: Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;

2)

«erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;

3)

«strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, carta commerciale (commercial paper), buoni dell’UE o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata;

4)

«periodo di vigenza del tasso di interesse»: un periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell’avviso di conferma, a decorrere dalla data dell’erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente;

5)

«gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni;

6)

«accordo di prestito»: un accordo tra la Commissione e un beneficiario nel contesto di un programma CAM;

7)

«operazioni di assunzione di prestiti»: le operazioni di cui all’articolo 2, punto 1, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione (7);

8)

«operazioni di gestione del debito»: le operazioni di cui all’articolo 2, punto 2, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544;

9)

«finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti di cui all’articolo 2, punto 11, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544;

10)

«finanziamenti a lungo termine»: i finanziamenti di cui all’articolo 2, punto 10, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544.

Articolo 3

Tipi di costi

Sono stabilite le categorie di costi indicate in appresso:

a)

costi di finanziamento;

b)

costi di gestione della liquidità;

c)

costi del servizio per le spese generali amministrative.

CAPO 2

COSTI DI FINANZIAMENTO E COSTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

SEZIONE 1

Comparti

Articolo 4

Comparti temporali

1.   Un comparto temporale copre un periodo di sei mesi a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Tuttavia, il primo comparto temporale copre il periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021.

2.   Il comparto temporale è costituito dalle erogazioni effettuate durante lo stesso e dai relativi strumenti di finanziamento ad esso attribuiti. Ogni erogazione è attribuita al comparto temporale in corso alla data in cui viene effettuata.

In deroga al primo comma, nel caso in cui l’importo raccolto con strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti al comparto temporale precedente sia superiore all’ammontare delle erogazioni attribuite a tale comparto temporale conformemente al primo comma, continuano ad essere attribuite erogazioni a tale comparto temporale fino a quando l’importo delle erogazioni non raggiunge l’importo raccolto con tali strumenti di finanziamento a lungo termine.

L’erogazione rimane attribuita al comparto temporale in relazione a tutti gli importi in essere ancora da rimborsare.

3.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, l’importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine è attribuito a un comparto temporale.

4.   Gli strumenti di finanziamento a lungo termine diversi da quelli di cui al paragrafo 5 sono imputati al comparto temporale in corso al momento della conclusione dell’operazione di assunzione di prestiti che li ha generati.

In deroga al primo comma:

a)

gli strumenti di finanziamento emessi al fine di finanziare un’erogazione nel comparto temporale successivo possono essere attribuiti a tale comparto temporale;

b)

nel caso in cui l’ammontare delle erogazioni al termine del comparto temporale in corso sia superiore all’ammontare degli importi raccolti con gli strumenti di finanziamento a lungo termine, gli strumenti di finanziamento a lungo termine generati dalle operazioni di assunzione di prestiti dopo la fine del comparto temporale sono attribuiti a tale comparto temporale fino a quando l’importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine non raggiunge l’importo delle erogazioni di tale comparto temporale.

5.   Gli strumenti di finanziamento a lungo termine che sostituiscono strumenti di finanziamento in scadenza sono attribuiti allo stesso comparto temporale. L’articolo 6 si applica in caso di disallineamento tra la data di scadenza dello strumento a lungo termine in scadenza e la data di assunzione di prestiti dello strumento a lungo termine che lo sostituisce.

Articolo 5

Comparto di gestione della liquidità

1.   Il comparto di gestione della liquidità opera fino al rimborso integrale delle operazioni di assunzione di prestiti autorizzate nel contesto di programmi CAM.

2.   Gli strumenti di finanziamento a breve termine, le operazioni di gestione del debito e i costi che ne derivano sono attribuiti al comparto di gestione della liquidità.

Articolo 6

Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide

1.   Il livello delle disponibilità liquide in un comparto temporale è calcolato su base giornaliera e rappresenta la differenza tra i flussi in entrata e in uscita, come indicato nell’allegato, passaggio 3, punto 1.

2.   Qualsiasi importo positivo di cui al paragrafo 1 («eccedenza di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal comparto temporale al comparto di gestione della liquidità, come stabilito all’allegato, passaggio 4, punto 1, al costo di finanziamento del comparto temporale pertinente in tale giorno.

3.   Qualsiasi importo corrispondente all’importo negativo di cui al paragrafo 1 («disavanzo di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal comparto di gestione della liquidità al comparto temporale, come stabilito all’allegato, passaggio 6, punto 1, al costo di finanziamento del comparto di gestione della liquidità in tale giorno.

SEZIONE 2

Calcolo dei costi di finanziamento e dei costi di gestione della liquidità

Articolo 7

Calcolo dei costi di finanziamento di un comparto temporale

1.   I costi di finanziamento (Costs of Funding, CoF) sono calcolati su base giornaliera.

2.   Il costo del finanziamento di uno strumento di finanziamento comprende l’interesse giornaliero in relazione a ciascuno strumento di finanziamento e un potenziale aggio/disaggio basato sul prezzo di emissione onnicomprensivo.

3.   Il costo giornaliero di finanziamento del comparto temporale comprende il costo giornaliero di finanziamento degli strumenti di finanziamento attribuiti al comparto temporale dopo i risultati dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Articolo 8

Calcolo del costo di gestione della liquidità

1.   Il costo di gestione della liquidità corrisponde alla somma dei costi di detenzione nel comparto di gestione della liquidità di cui all’allegato, punto 2.

2.   Il costo di detenzione corrisponde alla differenza tra gli interessi maturati dagli strumenti di finanziamento pertinenti del comparto di gestione della liquidità, più i costi e i rendimenti derivanti dal pareggio di eventuali eccedenze o disavanzi di liquidità di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e il ritorno sull’investimento generato dalle disponibilità.

3.   I costi della gestione della liquidità sono calcolati su base giornaliera.

Articolo 9

Attribuzione dei costi di gestione della liquidità

1.   I costi di gestione della liquidità sono calcolati come la somma dei costi giornalieri di gestione della liquidità nell’arco di un trimestre. Tali costi sono attribuiti a ciascuna erogazione su base proporzionale costituita dalla quota relativa dell’erogazione sul totale degli importi delle erogazioni in essere alla fine del trimestre.

2.   Il costo della gestione della liquidità è calcolato secondo la metodologia e i passaggi di cui all’allegato, punto 2.

Articolo 10

Attribuzione del costo di finanziamento a un’erogazione

1.   Le erogazioni del medesimo comparto temporale sostengono lo stesso costo medio giornaliero del finanziamento fino al loro rimborso.

2.   Per ciascuna erogazione in essere, il costo giornaliero del finanziamento è calcolato moltiplicando il costo totale del finanziamento del comparto dopo l’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, per l’importo dell’erogazione diviso per gli importi totali in essere delle erogazioni del comparto temporale al quale l’erogazione è attribuita.

CAPO 3

COSTI DEL SERVIZIO PER LE SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE

Articolo 11

Costi del servizio per le spese generali amministrative

I costi del servizio per le spese generali amministrative comprendono i costi amministrativi ricorrenti per i beneficiari e i costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tali costi sono calcolati conformemente all’allegato, punto 3.

Articolo 12

Costi amministrativi ricorrenti

1.   I costi amministrativi ricorrenti comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione nell’esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito, incluse le tipologie seguenti: spese legali quali quelle sostenute per i pareri legali, costi ricorrenti di gestione dei conti, costi per audit esterni, oneri di mantenimento in attività della piattaforma d’asta, commissioni delle agenzie di rating, oneri per l’inclusione nel listino, tasse, oneri di registrazione, pubblicazione e liquidazione, spese per le tecnologie dell’informazione, spese relative a ricerche di mercato e oneri per gli agenti contrattuali relativi all’attuazione della strategia di finanziamento diversificata.

2.   Nella misura in cui tali costi riguardano anche le operazioni di assunzioni di prestiti effettuate per altri programmi di assistenza finanziaria, i costi inclusi nel calcolo sono calcolati secondo la quota proporzionale attribuita alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel relativo anno civile.

3.   I costi amministrativi ricorrenti sono calcolati per ogni erogazione nel contesto di ciascun accordo di prestito quale quota proporzionale dell’erogazione rispetto agli importi totali delle erogazioni alla fine dell’anno civile.

Articolo 13

Costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza

1.   I costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione per lo sviluppo della capacità di effettuare operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito e gestione dei pagamenti di NextGenerationEU. Tali costi comprendono quelli relativi all’apertura di conti per NextGenerationEU, alla realizzazione di una piattaforma d’asta, alla realizzazione di uno strumento di gestione per investitori, altri costi connessi alle tecnologie dell’informazione, nonché i costi per ricerche di mercato e per consulenze.

2.   Gli Stati membri che firmano accordi di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sostengono il 48 % del totale dei costi di avviamento.

3.   Nel 2021, nel 2022 e nel 2023 gli Stati membri sostengono i costi di avviamento di cui al paragrafo 1 in proporzione alla quota del prestito di cui all’accordo di prestito firmato del dispositivo per la ripresa e la resilienza sull’importo totale dei prestiti per tutti gli accordi di prestito firmati del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come indicato nell’allegato, punto 3, sottopunto 2, lettere a) e b).

4.   Entro il 30 giugno 2024, gli eventuali costi di avviamento non attribuiti agli Stati membri che hanno firmato accordi di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono attribuiti, in proporzione alla quota del prestito di cui all’accordo di prestito firmato del dispositivo per la ripresa e la resilienza sull’importo totale dei prestiti per tutti gli accordi di prestito del dispositivo firmati fino al 31 dicembre 2023, come indicato nell’allegato, punto 3, sottopunto 2, lettera c).

5.   Dopo la fine del 2023 non sono dovuti o attribuiti a programmi CAM ulteriori costi di avviamento per le operazioni di assunzione di prestiti, salvo che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

CAPO 4

FATTURAZIONE

Articolo 14

Avviso di conferma

1.   Per ciascuna erogazione la Commissione emette un avviso di conferma contenente le condizioni che danno luogo alla richiesta di rimborso dei costi.

2.   L’avviso di conferma stabilisce le condizioni di pagamento del costo del finanziamento e di rimborso del capitale a carico del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per il sostegno non rimborsabile e a carico dei beneficiari di accordi di prestito.

3.   L’avviso di conferma contiene gli elementi seguenti:

a)

l’importo dell’erogazione;

b)

la scadenza;

c)

il calendario del rimborso;

d)

l’attribuzione dell’erogazione a un comparto temporale;

e)

il periodo di vigenza del tasso di interesse con indicazione della data di pagamento.

4.   L’avviso di conferma riguardante i prestiti contiene anche altri elementi aggiuntivi indicati negli accordi di prestito.

Articolo 15

Fatturazione dei costi di finanziamento

1.   Il costo del finanziamento è calcolato in relazione a ciascuna erogazione alla fine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma.

2.   La fatturazione ha luogo al termine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma. Per quanto concerne le erogazioni come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 e le erogazioni per lo strumento AMF+, qualora l’Ucraina chieda sovvenzioni per i relativi costi, le fatture possono essere raggruppate per trimestre dell’anno.

Articolo 16

Fatturazione del costo di gestione della liquidità

Il costo di gestione della liquidità è fatturato all’inizio di ciascun anno civile per i costi sostenuti durante l’anno civile precedente.

Articolo 17

Fatturazione dei costi del servizio per le spese generali amministrative

All’inizio di ogni anno civile viene emessa una fattura intestata ai beneficiari di prestiti relativa ai costi del servizio per le spese generali amministrative sostenute nel corso dell’anno civile precedente, in considerazione dei costi aggregati attribuiti a norma dell’articolo 11.

I pagamenti effettuati dai beneficiari per i costi del servizio costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

Articolo 18

Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione, del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 75).

(4)  Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina per il 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti (cfr. pagina 109 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

1.   Calcolo del costo di finanziamento

Il costo di finanziamento (COST of Funding, CoF) è calcolato nei passaggi seguenti.

Passaggio 1: calcolo dei costi giornalieri totali di un singolo strumento di finanziamento in un comparto temporale o in un comparto di gestione della liquidità

Sono calcolati i ratei giornalieri:

Formula

Per ciascuno strumento di finanziamento, l’aggio o disaggio di emissione è distribuito linearmente su tutta la durata dello strumento:

aggio/disaggiogiornaliero =(100-prezzo di emissione):(data di scadenza-data di emissione)

in cui: prezzo di emissione = prezzo onnicomprensivo (comprese commissioni bancarie)

Sono calcolati i costi totali giornalieri per ciascuno strumento di finanziamento:

CoFgiornaliero per strumento = ACCgiornalieri+aggio/disaggiogiornaliero

Passaggio 2: calcolo dei costi totali di finanziamento giornalieri aggregati

Per ciascun comparto temporale (time compartment, da TC1 a TC11), i costi totali giornalieri del comparto prima del pareggio di cui all’articolo 5 sono costituiti dalla somma di tutti i costi totali giornalieri di ciascuno strumento di finanziamento attribuito al comparto temporale:

CoFgiornaliero TC(x) ante-pareggio=∑ CoFgiornaliero per strumento attribuito al TC(x)

Per il comparto di gestione della liquidità il costo di finanziamento è:

CoFgiornaliero LMC ante-pareggio=∑ CoFgiornaliero per strumento attribuito all’LMC

Passaggio 3: calcolo dei saldi delle disponibilità liquide nei comparti temporali

Il livello delle disponibilità liquide è calcolato su base giornaliera nel modo seguente:

LiquiditàTC(x) = flussi in entrata [importi raccolti con emissioni + interessiprestiti/sovvenzioni + rimborsiprestiti/sovvenzioni] – flussi in uscita [erogazioni + cedoledebito in essere + rimborsi del debito]

Passaggio 4: calcolo del costo di finanziamento degli strumenti di finanziamento interessati da un’eccedenza di liquidità

Questo passaggio individua la parte del CoF dei comparti temporali che presentano un’eccedenza di liquidità attribuibile alla liquidità detenuta in tale comparto.

I costi del finanziamento relativi agli strumenti di finanziamento sono calcolati come segue:

CoFeccedenza di liquiditàTC(eccedenza) =

CoFgiornalieroTC(eccedenza) ante pareggio * liquiditàTC(eccedenza): TC (eccedenza)

CoFgiornalieroTC(eccedenza) post pareggio = CoFgiornalieroTC(eccedenza) ante pareggio - CoFeccedenza liquiditàTC(eccedenza)

Passaggio 5: calcolo del costo del comparto di gestione della liquidità qualora il costo del finanziamento gli sia attribuito, stornato dal comparto temporale con eccedenza di liquidità

Nel caso in cui il comparto di gestione della liquidità riceva un’eccedenza dal comparto temporale, il costo del comparto di gestione della liquidità è calcolato come segue:

CoFgiornalieroLMC post pareggio = CoFgiornaliero LMC ante-pareggio + ∑ CoFeccedenza liquiditàTC(eccedenza)

Passaggio 6: calcolo del costo di finanziamento del comparto temporale che presenta un disavanzo di liquidità

L’eventuale disavanzo di liquidità di un comparto temporale è portato a pareggio stornando la liquidità dal comparto di gestione della liquidità, al pertinente costo di finanziamento giornaliero (passaggio 5).

Per i comparti temporali con un saldo di liquidità positivo, il costo post pareggio del finanziamento deriva già dal passaggio 4.

CoFtrasferimento di liquidità da LMC = CoFgiornalieroLMCpost pareggio * Importo del trasferimento: LMC

CoFgiornalieroTC(disavanzo) post pareggio = CoFgiornalieroTC(disavanzo) ante pareggio + CoFtrasferimento di liquidità da LMC

Sebbene i costi di finanziamento possano variare da un comparto temporale di sei mesi all’altro in ragione di differenze nelle condizioni di finanziamento indipendenti dalla Commissione, quest’ultima gestisce le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito al fine di garantire che tutti i comparti temporali presentino profili di scadenza il più possibile analoghi.

Passaggio 7: calcolo del costo giornaliero di finanziamento di un’erogazione

Il costo giornaliero di finanziamento di un’erogazione corrisponde all’importo dell’erogazione moltiplicato per la quota dell’erogazione in relazione al comparto temporale al quale è attribuita.

CoF di erogazione nel TC(x) =

CoFgiornalieroTC(x)post pareggio * importo residuo dell’erogazione: ∑ erogazioni in essere nel TC(x)

2.   Calcolo del costo di gestione della liquidità

I costi di gestione della liquidità (LIQM) per erogazione sono calcolati come la somma dei costi giornalieri di tenuta del comparto di gestione della liquidità dopo il pareggio dei saldi delle disponibilità liquide dei comparti temporali nel periodo di calcolo. Gli eventuali rendimenti (o costi in caso di tassi negativi) sono detratti come segue:

LIQMtrimestre= ∑ CoFgiornalieroLMCpost pareggio nel corso del trimestre – RoI delle disponibilità liquidetrimestre

I LIQM sono imputati a ciascuna erogazione nel modo seguente:

LIQM dell’erogazione =

LIQMtrimestre *

∑ erogazione in esserefine trimestre: ∑ erogazioni in esserefine trimestre

3.   Calcolo dei costi del servizio per le spese generali amministrative

3.1.   Calcolo dei costi amministrativi ricorrenti

I costi amministrativi ricorrenti sono calcolati come segue:

costi amministrativi ricorrenti annuali totali = ∑ voci dei costi amministrativi ricorrenti per anno civile

I costi amministrativi ricorrenti sono imputati nel modo seguente:

costi amministrativi ricorrenti annuali per beneficiario = costi amministrativi ricorrenti annuali totali *

∑ erogazione residua al beneficiariofine anno: ∑ erogazioni in esserefine anno

3.2.   Calcolo e imputazione dei costi di avviamento

I costi di avviamento per beneficiario dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono calcolati nei due passaggi seguenti:

a)

i costi di avviamento dei prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza (prestiti RRF) sono calcolati come segue:

costi di avviamento per prestiti RRF = 48 %*∑ voci dei costi di avviamento

b)

i costi di avviamento per prestiti RRF sono imputati per gli anni 2021, 2022 e 2023 a ciascuno Stato membro firmatario di un accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel modo seguente:

costi di avviamento per prestito RRF sottoscritto = costi di avviamento per prestiti RRF*

importo del prestito sottoscritto per Stato membro fine anno: importo massimo totale dei prestiti RRF

c)

a partire dal 1o gennaio 2024 gli eventuali costi di avviamento non imputati sono calcolati nel modo seguente:

costi di avviamento non imputati per prestiti RRF = costi di avviamento per prestiti RRF - ∑ voci di costi di avviamento imputate a prestiti RRF nel 2021, 2022 e 2023

Tali costi saranno imputati a titolo di costi di avviamento addizionali alle erogazioni agli Stati membri mediante accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel modo seguente:

costi di avviamento addizionali per beneficiario = costi di avviamento non imputati per prestiti RRFfine 2023*

∑ importo del prestito sottoscritto per beneficiario fine 2023: importo totale dei prestiti di accordi di prestiti RRF sottoscritti fine 2023

3.3.   Calcolo dei costi del servizio per beneficiario

CoSannuale = ∑ voci dei costi amministrativi ricorrenti + ∑ voci dei costi amministrativi di avviamento

4.   Glossario degli acronimi

ACCgiornalieri

Costi per interessi maturati ripartiti per giorno

(ACC) giornalieri

Ratei giornalieri di un singolo strumento di finanziamento

aggio/disaggiogiornaliero

Aggio o disaggio ripartito per giorno

Beneficiario

Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053

CoF di una singola richiesta nel TC(x)

Costo di finanziamento di una richiesta nel comparto temporale X

CoFgiornaliero per strumento

Costo di finanziamento giornaliero per strumento di finanziamento

CoFgiornalieroLMCpost pareggio

Costo di finanziamento giornaliero di LMC dopo il pareggio

CoFgiornalieroLMCante pareggio

Costo di finanziamento giornaliero di LMC prima del pareggio

CoFgiornalieroTC(disavanzo)post pareggio

Costo di finanziamento giornaliero dopo il pareggio dei comparti temporali con iniziale disavanzo di liquidità

CoFgiornalieroTC(eccedenza)post pareggio

Costo di finanziamento giornaliero dopo il pareggio dei comparti temporali con iniziale eccedenza di liquidità

CoFgiornalieroTC(x)ante pareggio

Costo di finanziamento giornaliero prima del pareggio del comparto temporale X

CoFeccedenza di liquiditàTC(eccedenza)

Costo di finanziamento giornaliero connesso all’eccedenza di liquidità nel comparto temporale

CoFtrasferimento di liquidità da LMC

Costo giornaliero connesso alla liquidità stornata a LMC

CoSAnnuale

Somma dei costi amministrativi del servizio durante l’anno civile

Cedola

Interessi pagati dall’emittente sull’obbligazione

LiquiditàTC(x)

Importo della liquidità nel comparto temporale X. L’eccedenza o il disavanzo sono indicati mediante il passaggio 3

Costi LMCtrimestre

Costi della gestione della liquidità in un trimestre

Nozionale

Importo nominale

RoI delle disponibilità liquidetrimestre

Ritorno sull’investimento delle disponibilità liquide investite in un trimestre

TC(x)

Somma totale delle richieste e della liquidità del comparto temporale X


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/136


DECISIONE (UE) 2022/2546 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2022

che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all’emissione delle banconote in euro (BCE/2022/46)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 1 della decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio (1), conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2012 (2) è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2023.

(2)

L’articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 della Banca centrale europea (3) definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» e richiama l’allegato I di tale decisione, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o febbraio 2020. Dato che la Croazia adotterà l’euro il 1o gennaio 2023 e che le nuove ponderazioni troveranno applicazione a decorrere da tale data, è necessario modificare la decisione BCE/2010/29 per stabilire lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2023.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2010/29 è modificata come segue:

1)

Il periodo finale dell’articolo 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

«L’allegato I della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica dal 1o gennaio 2023.»;

2)

L’allegato I è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 31).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

(3)  Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all’emissione delle banconote in euro (BCE/2010/29) (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE DAL 1o GENNAIO 2023

(in %)

Banca centrale europea

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3250

Deutsche Bundesbank

24,0575

Eesti Pank

0,2570

Central Bank of Ireland

1,5455

Bank of Greece

2,2575

Banco de España

10,8825

Banque de France

18,6390

Hrvatska narodna banka

0,7400

Banca d’Italia

15,5035

Central Bank of Cyprus

0,1965

Latvijas Banka

0,3555

Lietuvos bankas

0,5280

Banque centrale du Luxembourg

0,3005

Central Bank of Malta

0,0960

De Nederlandsche Bank

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Oesterreichische Nationalbank

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2,1360

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RACCOMANDAZIONI

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/138


RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2547 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2022

che modifica la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 168, paragrafo 6, e l’articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 gennaio 2022 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/107 (1). La raccomandazione (UE) 2022/107 segue un approccio «basato sulla persona» nel contesto delle restrizioni alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, stabilendo che una persona in possesso di un certificato valido rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («certificato COVID digitale dell’UE») non dovrebbe, in linea di principio, essere soggetta a ulteriori restrizioni, quali test o quarantena, indipendentemente dal luogo di partenza nell’Unione. Le persone non in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE potrebbero essere tenute a sottoporsi a un test prima dell’arrivo o entro 24 ore dall’arrivo. La raccomandazione (UE) 2022/107 ha inoltre adattato la metodologia della mappa a semaforo che indica la situazione epidemiologica a livello regionale in tutta l’Unione, stabilita dalla raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio (3) e pubblicata settimanalmente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

(2)

Quando la Commissione ha adottato, il 25 novembre 2021, la proposta (4) relativa alla futura raccomandazione (UE) 2022/107, la situazione epidemiologica relativa alla pandemia di COVID-19 era notevolmente diversa da quella attuale. In quel momento la variante Delta, che destava preoccupazione, era ancora quella prevalente nell’Unione. Più di dieci mesi dopo, la variante Omicron, altamente trasmissibile, è diventata quella dominante nell’Unione, sotto forma di differenti sottovarianti.

(3)

Omicron è meno grave della variante Delta precedentemente osservata, caratteristica che può essere attribuita almeno in parte all’effetto protettivo della vaccinazione e/o di un’infezione precedente (5). Di conseguenza, e in combinazione con livelli di protezione più elevati derivanti dalla vaccinazione e da precedenti infezioni, la pressione sui sistemi sanitari rimane attualmente a livelli gestibili, anche durante picchi temporanei di infezioni come l’ondata dovuta alle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 osservate durante l’estate del 2022.

(4)

Ogni restrizione alla libera circolazione adottata in risposta alla pandemia di COVID-19 non deve andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Come indicato nei punti 1 e 2 della raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, ogni restrizione di questo tipo dovrebbe, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, essere revocata non appena la situazione epidemiologica lo consenta. Ad agosto 2022 tutti gli Stati membri avevano revocato tutte le misure che incidevano sulla libera circolazione delle persone nell’Unione, compreso l’obbligo per i viaggiatori di possedere un certificato COVID digitale dell’UE.

(5)

È quindi opportuno adattare l’approccio di cui alla raccomandazione (UE) 2022/107. In particolare, tale raccomandazione dovrebbe essere modificata per stabilire che gli Stati membri non dovrebbero, in linea di principio, imporre restrizioni alla libera circolazione delle persone connesse alla pandemia per motivi di salute pubblica. L’ondata estiva del 2022 dimostra quanto l’elevata circolazione del virus, a seguito della comparsa di una nuova variante che desta preoccupazione, non comporti necessariamente una pressione sostanziale sui sistemi sanitari nazionali. Ciò evidenzia l’importanza di un approccio prudente nel valutare l’introduzione di restrizioni alla libera circolazione delle persone basate sul numero di casi o sulla presenza di una nuova variante.

(6)

Allo stesso tempo, la pandemia mondiale di COVID-19 non è finita. Non si possono escludere nuove ondate di infezioni che potrebbero causare un peggioramento della situazione epidemiologica, anche a seguito della comparsa di una nuova variante che desta preoccupazione o interesse. È quindi importante continuare a coordinare gli sforzi di preparazione in tutta l’Unione. Nell’ambito di tali sforzi, il 29 giugno 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell’UE fino al 30 giugno 2023.

(7)

La proroga del quadro del certificato COVID digitale dell’UE garantisce che i cittadini dell’Unione possano continuare a beneficiare di certificati interoperabili e reciprocamente accettati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19, in situazioni ove gli Stati membri potrebbero ritenere necessario reintrodurre temporaneamente determinate restrizioni alla libera circolazione basate su considerazioni di salute pubblica. Al tempo stesso è importante sottolineare che il regolamento (UE) 2021/953 non obbliga in alcun modo gli Stati membri a richiedere la prova dello status di vaccinazione, test o guarigione nel contesto dell’esercizio della libera circolazione.

(8)

Qualora, in risposta a un grave peggioramento della situazione epidemiologica, uno Stato membro ritenga che le restrizioni alla libera circolazione siano comunque necessarie per salvaguardare la salute pubblica e siano proporzionate, tali restrizioni dovrebbero limitarsi a imporre ai viaggiatori l’obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell’UE valido. In particolare, le persone che viaggiano all’interno dell’Unione e che sono in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE valido non dovrebbero, in tali situazioni, essere soggette all’obbligo di quarantena, autoisolamento o ulteriori test. Per determinare se una situazione debba essere qualificata come un grave peggioramento della situazione epidemiologica, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, in particolare, la pressione che grava sul loro sistema sanitario a causa della COVID-19, segnatamente in termini di ricoveri e numero di pazienti ricoverati negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, della gravità delle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione nonché delle informazioni fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull’evoluzione della situazione epidemiologica. In tale contesto, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie pubblica dati pertinenti sull’evoluzione della situazione epidemiologica.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare se tali restrizioni possano avere delle ricadute positive sulla situazione epidemiologica, compresa una riduzione significativa della pressione esercitata sui sistemi sanitari nazionali, dato che i fattori nazionali di norma incidono sulla situazione epidemiologica in misura maggiore rispetto ai viaggi transfrontalieri. In tali situazioni, piuttosto che le restrizioni ai viaggi, gli interventi nazionali non farmaceutici, ad esempio l’uso delle mascherine, la ventilazione degli ambienti e il distanziamento, possono essere efficaci nel rallentare la diffusione della COVID-19 se attuati precocemente e in maniera diffusa e se messi sufficientemente in pratica dalla società (6).

(10)

Per quanto riguarda l’eventuale obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell’UE valido, le modifiche del regolamento (UE) 2021/953 introdotte dal regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbero rispecchiarsi nella raccomandazione (UE) 2022/107. In primo luogo, è opportuno precisare che i certificati COVID digitali dell’UE rilasciati alle persone che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti COVID-19 possono essere accettati da altri Stati membri al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione. Per agevolare l’esercizio della libera circolazione dei cittadini dell’Unione che hanno ricevuto un vaccino anti COVID-19 che ha completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, si raccomanda agli Stati membri di accettare anche i certificati COVID digitali dell’UE rilasciati a seguito della somministrazione di tali vaccini. Inoltre i certificati di test e di guarigione possono ora essere rilasciati sulla base di saggi antigenici di laboratorio.

(11)

Tenuto conto della loro situazione specifica o della loro funzione essenziale, alcune categorie di viaggiatori dovrebbero essere esenti dall’eventuale obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell’UE, qualora esercitino tale funzione essenziale. Alla luce dell’attuale situazione in materia di sicurezza, è importante che tale elenco includa esplicitamente diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate da organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari e della protezione civile. L’elenco dovrebbe includere anche le persone di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (8) ed essere coerente con la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio (9). Allo stesso tempo, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di offrire vaccinazioni e test a tali categorie di persone.

(12)

Per poter far fronte rapidamente alle nuove varianti emergenti di SARS-CoV-2, è opportuno mantenere la procedura del «freno di emergenza», ovvero la possibilità di adottare altre misure in aggiunta al certificato COVID digitale dell’UE. Questa procedura del «freno di emergenza» potrebbe essere utilizzata in risposta alla comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse, con l’obiettivo di rallentarne la diffusione mediante restrizioni di viaggio, guadagnare tempo per mobilitare una maggiore capacità ospedaliera e avviare lo sviluppo di vaccini. La procedura potrebbe essere utilizzata anche ove la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e gravemente suggerendo la comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse.

(13)

Qualora uno Stato membro introduca l’obbligo di presentare un certificato COVID digitale dell’UE valido o adotti misure supplementari conformemente alla procedura del freno di emergenza, tale Stato dovrebbe informarne rapidamente la Commissione e gli altri Stati membri attraverso la rete dei dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) e fornire informazioni sui motivi, l’impatto atteso, l’entrata in vigore e la durata di tali restrizioni di viaggio. Ciò dovrebbe includere informazioni sul motivo per cui l’introduzione di tali restrizioni di viaggio è conforme ai principi di necessità e proporzionalità, ad esempio a causa della specifica situazione geografica dello Stato membro interessato o delle particolari vulnerabilità del suo sistema sanitario. Ciò dovrebbe servire anche a garantire la coerenza con le norme sui viaggi da paesi terzi. Per garantire un coordinamento efficace a livello dell’Unione, la rete IPCR dovrebbe riunirsi rapidamente per riesaminare la situazione se uno Stato membro attiva il freno di emergenza.

(14)

Per ottenere informazioni tempestive, pertinenti e rappresentative sulla comparsa e sulla circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione o interesse, gli Stati membri dovrebbero valutare la circolazione delle diverse varianti di SARS-CoV-2 nella comunità selezionando campioni rappresentativi per il sequenziamento, effettuare la caratterizzazione genetica e segnalare i risultati della tipizzazione delle varianti in linea con gli orientamenti sul sequenziamento pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (10).

(15)

Resta inoltre importante garantire che le informazioni su eventuali nuove misure siano rese pubbliche il prima possibile. Come osservato dalla Commissione nella comunicazione del 2 settembre 2022 (11), gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per informare adeguatamente i potenziali viaggiatori in merito alle restrizioni sui viaggi che potrebbero presentarsi in caso di ingresso in un altro Stato membro. La piattaforma web Re-open EU rimane un punto di riferimento fondamentale per chiunque viaggi nell’Unione.

(16)

È opportuno abbandonare la mappa a semaforo pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dopo l’adozione della raccomandazione (UE) 2020/1475 nell’ottobre 2020. Alla luce degli sviluppi epidemiologici, la metodologia della mappa è stata adattata più volte. L’ultima versione, che utilizza il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni ponderato in funzione della copertura vaccinale, si basava sull’esperienza con la variante Delta. Tuttavia, a seguito dell’elevato numero di infezioni causato dalla variante Omicron, ampie parti della mappa erano classificate come «rosso scuro» nonostante la revoca da parte di tutti gli Stati membri delle restrizioni alla libera circolazione. Inoltre, poiché gli Stati membri hanno adattato i propri programmi di test, diverse regioni sono apparse in «grigio scuro» a causa della segnalazione della diminuzione dei tassi di test al di sotto della soglia stabilita dalla raccomandazione (UE) 2022/107. Questo spostamento delle strategie di test verso campioni rappresentativi della popolazione non cambierà nel prossimo futuro. La mappa a semaforo era dunque diventata inadeguata per rappresentare la situazione epidemiologica nell’Unione. A seguito di discussioni con gli Stati membri e la Commissione, nel luglio 2022 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie aveva già sospeso temporaneamente la pubblicazione della mappa.

(17)

Di conseguenza, oltre alla mappa a semaforo, dovrebbero essere eliminati dalla raccomandazione (UE) 2022/107 anche i riferimenti a misure supplementari specifiche per coloro che viaggiano in provenienza da zone «rosso scuro».

(18)

La presentazione obbligatoria dei moduli di localizzazione dei passeggeri («PLF») nel contesto dei viaggi all’interno dell’UE ai fini del tracciamento dei contatti costituisce un obbligo supplementare per l’esercizio della libera circolazione. Un tale obbligo è quindi giustificato solo se è necessario e proporzionato. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero imporre ai viaggiatori che utilizzano mezzi di trasporto privati, come automobili o biciclette, o che si spostano a piedi, l’obbligo di presentare il PLF. Questo perché la loro esposizione è chiaramente minore rispetto all’utilizzo dei trasporti pubblici e perché tali persone generalmente conoscono l’identità dei loro compagni di viaggio.

(19)

Al contempo, qualora gli Stati membri desiderassero attivare il tracciamento dei contatti dei passeggeri transfrontalieri, sono già disponibili strumenti comuni come il modulo digitale dell’UE per la localizzazione dei passeggeri e il modulo di scambio selettivo del sistema di allarme rapido e di reazione, che consentono di scambiare dati relativi ai passeggeri e permettono agli Stati membri di potenziare le proprie capacità di tracciamento dei contatti con limitati oneri per i passeggeri e gli operatori dei trasporti. Per evitare la necessità di presentazione del PLF, gli Stati membri potrebbero, ove possibile ai sensi del diritto nazionale e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, prendere in considerazione anche la possibilità di utilizzare i dati già esistenti relativi ai passeggeri ai fini del tracciamento dei contatti.

(20)

La Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dovrebbe proseguire il riesame periodico della raccomandazione (UE) 2022/107 e trasmettere le proprie conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di modifica di tale raccomandazione, ove necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2022/107 è così modificata:

1)

dopo il punto 10, il titolo «Quadro coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19» è sostituito dal seguente:

«Quadro coordinato sulla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19»;

2)

il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Gli Stati membri non dovrebbero imporre restrizioni al diritto alla libera circolazione delle persone connesse alla pandemia per motivi di salute pubblica, tranne nelle situazioni di cui ai punti 11 bis e 22.»;

3)

sono inseriti i punti 11 bis, 11 ter e 11 quater seguenti:

«11 bis.

Fatta salva la procedura del freno di emergenza di cui al punto 22, uno Stato membro dovrebbe introdurre restrizioni al diritto alla libera circolazione delle persone connesse alla pandemia per motivi di salute pubblica solo in conformità dei principi generali di cui ai punti da 1 a 10 e in risposta a un grave peggioramento della situazione epidemiologica.

Per determinare se, ai fini del primo comma, una situazione debba essere qualificata come un grave peggioramento, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, in particolare, la pressione che grava sul loro sistema sanitario a causa della COVID-19, segnatamente in termini di ricoveri e numero di pazienti ricoverati negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, della gravità delle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione nonché delle informazioni fornite periodicamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull’evoluzione della situazione epidemiologica.

Prima di introdurre tali restrizioni, lo Stato membro interessato dovrebbe valutare se esse possano avere un impatto positivo sulla situazione epidemiologica, compresa una riduzione significativa della pressione esercitata sui sistemi sanitari nazionali.

11 ter.

Se uno Stato membro impone restrizioni conformemente al punto 11 bis, i viaggiatori dovrebbero essere obbligati solamente a possedere un certificato COVID digitale dell’UE valido rilasciato a norma del regolamento (UE) 2021/953 e che soddisfi le condizioni di cui al punto 12.

In tale contesto, si dovrebbero applicare le seguenti deroghe:

a)

le esenzioni dalla necessità di essere in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE valido di cui al punto 16;

b)

le misure supplementari prese conformemente alla procedura del freno di emergenza di cui al punto 22 per ritardare la diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione o interesse.

11 quarter.

Lo Stato membro che imponga restrizioni conformemente al punto 11 bis dovrebbe informarne rapidamente la Commissione e gli altri Stati membri attraverso la rete dei dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR). A tal fine lo Stato membro dovrebbe fornire le seguenti informazioni:

a)

i motivi di tale obbligo, compresa la conformità ai principi di necessità e proporzionalità;

b)

una stima dell’impatto previsto di tale obbligo sulla situazione epidemiologica;

c)

l’entrata in vigore, la data del riesame, se del caso, e la durata prevista di tale obbligo.

Inoltre, tali restrizioni dovrebbero essere discusse nell’ambito della rete IPCR, anche al fine di garantire la coerenza con la raccomandazione (UE) 2022/2548.»;

4)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

I seguenti certificati COVID digitali dell’UE dovrebbero essere accettati se è possibile verificarne l’autenticità, la validità e l’integrità:

a)

certificati di vaccinazione rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 per un vaccino anti COVID-19 che rientri nel disposto dell’articolo 5, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento o per un vaccino anti COVID-19 che ha completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS e comprovanti che il titolare:

ha completato il ciclo di vaccinazione primario e sono trascorsi almeno 14 giorni dall’ultima dose; oppure

ha ricevuto una o più dosi di richiamo dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario;

purché non sia ancora trascorso il periodo di accettazione di cui al regolamento (UE) 2021/953.

Gli Stati membri potrebbero accettare anche certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 rientranti nel disposto dell’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/953 o certificati di vaccinazione rilasciati a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/953.

Sulla base di ulteriori evidenze scientifiche, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente l’approccio di cui alla lettera a);

b)

certificati di test rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 indicanti l’esito negativo del test ottenuto:

non più di 72 ore prima della partenza, in caso di test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (nucleic acid amplification test, NAAT); oppure

non più di 24 ore prima della partenza, in caso di test antigenico figurante nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria (12).

A fini di spostamenti effettuati nell’esercizio dei diritti di libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero accettare entrambi i tipi di test.

Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che i certificati di test siano rilasciati il più presto possibile dopo il prelievo del campione;

c)

certificati di guarigione rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953, purché non sia ancora trascorso il periodo di validità in linea con tale regolamento.»;

5)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15.

Se uno Stato membro introduce l’obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell’UE valido, le persone che non ne sono in possesso potrebbero essere tenute a sottoporsi, prima dell’arrivo o entro 24 ore dall’arrivo, a un test NAAT o a un test antigenico figurante nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19. La disposizione non si applica alle persone esentate dal possesso di un certificato COVID digitale dell’UE conformemente al punto 16.»;

6)

al punto 16, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le seguenti categorie di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale qualora esercitino tale funzione o necessità essenziale:

i lavoratori del settore dei trasporti o i prestatori di servizi di trasporto, compresi i conducenti e gli equipaggi di veicoli che trasportano merci destinate a essere utilizzate nel territorio e quelli che si limitano a transitare;

operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;

i passeggeri che viaggiano per motivi medici o familiari inderogabili;

i diplomatici, il personale delle organizzazioni internazionali e le persone invitate da organizzazioni internazionali, il personale militare, gli operatori umanitari e della protezione civile e le persone di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (13);

i passeggeri in transito;

i marittimi;

il personale che opera in infrastrutture critiche o altrimenti essenziali.»;

7)

dopo il punto 16, il titolo «Mappa a semaforo dell’UE e conseguenti eccezioni e misure supplementari» è soppresso;

8)

i punti 17, 18 e 19 sono soppressi;

9)

al punto 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per sostenere gli Stati membri, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe continuare a pubblicare informazioni e dati sulle varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione o interesse.»;

10)

i punti 21, 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

«21.

Gli Stati membri dovrebbero valutare la circolazione delle diverse varianti di SARS-CoV-2 nella comunità selezionando campioni rappresentativi per il sequenziamento, effettuare la caratterizzazione genetica e segnalare i risultati della tipizzazione delle varianti in linea con gli orientamenti sul sequenziamento pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

22.

Lo Stato membro che, in risposta alla comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse, imponga ai viaggiatori, compresi i titolari di certificati COVID digitali dell’UE, l’obbligo di sottoporsi, dopo l’ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test diagnostico per il SARS-CoV-2, o che imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati, dovrebbe, tramite la rete IPCR, informarne rapidamente la Commissione e gli altri Stati membri, anche fornendo le informazioni di cui al punto 11 quater della presente raccomandazione e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. Se possibile, dette informazioni dovrebbero essere fornite 48 ore prima dell’introduzione di tali nuove restrizioni. Ove possibile, tali misure dovrebbero essere limitate al livello regionale. Gli Stati membri dovrebbero privilegiare i test rispetto ad altre misure.

Ciò dovrebbe applicarsi anche ove la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e gravemente suggerendo la comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse.

23.

Qualora uno Stato membro attivi il freno di emergenza e, di conseguenza, imponga ai lavoratori del settore dei trasporti e ai prestatori di servizi di trasporto l’obbligo di sottoporsi a un test diagnostico per la COVID-19, dovrebbero essere usati test antigenici rapidi e non dovrebbe essere imposta alcuna quarantena, in modo da non causare perturbazioni dei trasporti. Qualora si verifichino perturbazioni dei trasporti o delle catene di approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero revocare o abrogare immediatamente tale obbligo sistematico di sottoporsi a test così da preservare il funzionamento delle "corsie verdi". Inoltre non dovrebbe essere imposto l’obbligo di sottoporsi a quarantena o autoisolamento alle altre categorie di viaggiatori di cui al punto 16, lettere a) e b).»;

11)

il punto 24 è sostituito dal seguente:

«Qualora uno Stato membro ritenga di attivare il freno di emergenza in risposta alla comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse, la rete IPCR dovrebbe essere convocata entro le successive 48 ore per discutere la necessità di misure coordinate in tutta l’UE volte a ritardare la diffusione della nuova variante, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Nel corso di tale riunione di coordinamento, lo Stato membro interessato dovrebbe precisare i motivi per cui ritiene di attivare il freno di emergenza. Le misure discusse dovrebbero essere attuate dagli Stati membri, se del caso, in modo coordinato.

Sulla base della valutazione periodica delle nuove evidenze sulle varianti effettuata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, delle pertinenti discussioni in materia di salute pubblica in seno al comitato per la sicurezza sanitaria e dell’analisi fornita dal gruppo europeo di esperti sulle varianti di SARS-CoV-2, la Commissione può inoltre suggerire una discussione in sede di Consiglio su una nuova variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse.»;

12)

il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.

Qualora, nel contesto del punto 11 bis o del punto 22, gli Stati membri impongano alle persone che entrano nel loro territorio tramite modalità di trasporto collettivo, con assegnazione anticipata del posto o della cabina, l’obbligo di presentare moduli di localizzazione dei passeggeri ("PLF") ai fini del tracciamento dei contatti nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, essi sono incoraggiati a utilizzare il modulo digitale dell’UE per la localizzazione dei passeggeri predisposto da EU Healthy Gateways (14) e ad avvalersi della funzionalità di scambio selettivo del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), istituito dall’articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), comprese eventuali informazioni strutturate pertinenti per il tracciamento transfrontaliero dei contatti. Gli Stati membri non dovrebbero imporre l’obbligo di presentare il PLF per i viaggi effettuati con mezzi di trasporto privati. Ove possibile ai sensi del diritto nazionale e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione anche la possibilità di utilizzare i dati già esistenti relativi ai passeggeri ai fini del tracciamento dei contatti.»;

13)

i punti 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

«29.

A norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri dovrebbero fornire ai portatori di interessi e al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive riguardanti qualunque misura che vada ad incidere sul diritto alla libera circolazione e gli eventuali obblighi connessi, quali la necessità di presentare un PLF. Ciò comprende informazioni sulla revoca o sull’assenza di tali obblighi. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate anche in formato leggibile meccanicamente.

30.

Le suddette informazioni dovrebbero essere sistematicamente aggiornate dagli Stati membri ed essere tempestivamente messe a disposizione anche sulla piattaforma web “Re-open EU”. Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire, sulla piattaforma web “Re-open EU”, informazioni su qualsiasi uso dei certificati digitali COVID dell’UE a livello interno.

Le informazioni su eventuali nuove misure dovrebbero essere pubblicate con il massimo anticipo possibile e, come regola generale, almeno 24 ore prima della loro entrata in vigore, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità.»;

14)

l’allegato è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 110).

(2)  Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

(3)  Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

(4)  Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (COM(2021) 749 final).

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical

(6)  Cfr. anche comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - COVID-19 – Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE: prospettive future (COM(2022) 190 final).

(7)  Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 37).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

(9)  Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, su un approccio coordinato dei viaggi durante la pandemia di COVID-19 verso l'Unione e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio (cfr. pagina 146 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/methods-detection-and-characterisation-sars-cov-2-variants-second-update

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La risposta dell'UE alla COVID-19: prepararsi all'autunno e all'inverno del 2023 (COM(2022) 452 final).

(12)  Consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/high-quality-covid-19-testing_en

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

(14)  https://www.euplf.eu/en/home/index.html

(15)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/146


RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2548 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2022

su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l’Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1).

(2)

Da allora, la crescente copertura vaccinale a livello mondiale, con vaccini che offrono elevati livelli di protezione contro la malattia grave e il decesso, e la circolazione dei ceppi Omicron BA.4 e BA.5, dominanti in tutto il mondo dal luglio 2022, che tendono a cagionare esiti meno gravi rispetto alle precedenti varianti Delta, hanno migliorato notevolmente la situazione epidemiologica.

(3)

Risulta pertanto opportuno, in considerazione della situazione epidemiologica attuale e prevista, raccomandare l’eliminazione delle restrizioni dei viaggi verso l’Unione. Tutti gli Stati membri e i paesi cui si applica l’acquis di Schengen hanno già abrogato tali restrizioni nel corso dell’estate.

(4)

La raccomandazione (UE) 2020/912 ha introdotto tra l’altro, nell’allegato I, un elenco di paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali («paesi terzi o regioni») che soddisfano i criteri epidemiologici stabiliti in tale raccomandazione e nei confronti dei quali potrebbe essere revocata la restrizione dei viaggi non essenziali verso l’Unione. Con l’allentamento delle restrizioni tale elenco non è più necessario e dovrebbe pertanto essere abrogato.

(5)

Tuttavia il virus SARS-CoV-2 è ancora in circolazione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere pronti ad agire in modo coordinato e proporzionato qualora la situazione epidemiologica peggiori in modo significativo, anche a causa dell’emergere di una nuova variante che desti preoccupazione o di una nuova variante di interesse.

(6)

In particolare, qualora la situazione epidemiologica in uno dei paesi terzi o regioni peggiori in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, limitare i viaggi non essenziali, tranne per le persone che sono state vaccinate o sono guarite o sono state sottoposte a test mediante test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) con esito negativo nelle 72 ore precedenti la partenza. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare misure supplementari all’arrivo, quali, ad esempio, ulteriori test, autoisolamento o quarantena.

(7)

Ogniqualvolta uno Stato membro introduce restrizioni connesse alla COVID-19 conformemente alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio (2), è opportuno che gli Stati membri si coordino, nell’ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e il comitato per la sicurezza sanitaria, al fine di stabilire se debbano essere introdotte restrizioni analoghe per i viaggi da paesi terzi verso gli Stati membri. Le informazioni relative a eventuali nuove misure dovrebbero essere pubblicate quanto prima e, come regola generale, almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità.

(8)

In tale contesto, il certificato COVID digitale dell’UE istituito dai regolamenti (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbe rimanere il punto di riferimento per dimostrare la vaccinazione, la guarigione e i test. Ciò dovrebbe riguardare anche i certificati rilasciati da paesi terzi oggetto di una decisione di esecuzione adottata a norma dell’articolo 3, paragrafo 10, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(9)

Inoltre, qualora in uno dei paesi terzi o in una regione emerga una variante che desta preoccupazione o una variante di interesse, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di adottare, in modo coordinato, misure urgenti, limitate nel tempo e flessibili al fine di ritardare l’ingresso di tale variante e prepararsi ad essa.

(10)

La presente raccomandazione dovrebbe prevedere le necessarie esenzioni dalle restrizioni dei viaggi dai paesi terzi verso gli Stati membri. Le persone che viaggiano per necessità o funzioni essenziali dovrebbero essere autorizzate a recarsi negli Stati membri e in altri paesi cui si applica l’acquis di Schengen anche quando si attiva il freno di emergenza. A tale scopo è opportuno adattare l’elenco dei viaggiatori essenziali per limitarlo alle persone che devono essere in grado di viaggiare anche in tali situazioni.

(11)

Analogamente, i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione dovrebbero poter ritornare sempre nel loro Stato membro di cittadinanza o di residenza, ma potrebbero essere soggetti a misure al loro arrivo. I minori di età inferiore a 12 anni non dovrebbero essere tenuti a possedere una prova della vaccinazione, della guarigione o del test.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(13)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, né è soggetta alla sua applicazione.

(14)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(15)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(16)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(17)

Nell’interesse del corretto funzionamento dello spazio Schengen, tutti gli Stati membri dovrebbero decidere in modo coordinato in merito all’eventuale reintroduzione di restrizioni dei viaggi non essenziali verso l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Revoca delle restrizioni dei viaggi

(1)

A decorrere dal 22 dicembre 2022 tutte le restrizioni connesse alla COVID-19 per i viaggiatori diretti nell’Unione dovrebbero essere revocate.

Obblighi relativi ai viaggi in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica

(2)

Ove necessario per far fronte a un grave peggioramento della situazione epidemiologica negli Stati membri o nei paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero decidere se del caso, in modo coordinato in sede di Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, di reintrodurre obblighi adeguati cui sottoporre i viaggiatori prima della partenza. Tali obblighi potrebbero essere uno dei seguenti, o una loro combinazione:

(a)

avere ricevuto, al più tardi 14 giorni prima dell’ingresso nell’Unione, l’ultima dose raccomandata di un ciclo di vaccinazione primario di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS; se il viaggiatore ha un’età pari o superiore a 18 anni, avere ricevuto da non più di 270 giorni la dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario o avere ricevuto, dopo tale periodo di 270 giorni, una dose addizionale dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario;

(b)

essere guarito dalla COVID-19 da non più di 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) precedenti il viaggio negli Stati membri;

(c)

essere risultato negativo a un test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) effettuato non più di 72 ore prima della partenza verso gli Stati membri:

(3)

Per determinare se, ai fini del punto 2, una situazione debba essere considerata in grave peggioramento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della pressione che grava sul loro sistema sanitario a causa della COVID-19, segnatamente in termini di ricoveri e numero di pazienti ricoverati negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, della gravità delle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione nonché delle informazioni regolarmente fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in merito all’evoluzione della situazione epidemiologica.

(4)

Inoltre, se uno o più Stati membri reintroducono restrizioni in base alla raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio (13) per quanto riguarda i viaggi all’interno dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero discutere, in stretta cooperazione con la Commissione e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), se ai sensi della presente raccomandazione debbano essere introdotte restrizioni analoghe per quanto riguarda i viaggi da paesi terzi verso gli Stati membri.

(5)

Qualora siano state reintrodotte restrizioni in conformità dei punti 2 o 4, i viaggiatori dovrebbero essere in possesso di uno o più dei seguenti documenti:

(a)

una prova valida della vaccinazione rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004;

(b)

una prova valida della vaccinazione rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS ma che non figuri nell’elenco dei vaccini autorizzati nell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004;

(c)

una prova valida della guarigione;

(d)

una prova valida di un test di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT) con risultato negativo effettuato non più di 72 ore prima della partenza.

(6)

I minori di età inferiore a 12 anni non dovrebbero essere soggetti ad alcun requisito prima della partenza.

(7)

Gli Stati membri potrebbero inoltre applicare misure supplementari all’arrivo in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, quali, ad esempio, ulteriori test, autoisolamento e quarantena.

(8)

Tuttavia:

(a)

i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato (15) non dovrebbero essere soggetti a misure all’arrivo che ostacolino lo scopo stesso del viaggio;

(b)

per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri a entrare in uno Stato membro, gli Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido con risultato negativo all’arrivo;

(c)

il personale di volo dovrebbe essere esentato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una durata inferiore a 12 ore.

(9)

Qualora impongano misure supplementari all’arrivo, come indicato al punto 7, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei viaggiatori informazioni adeguate facilmente accessibili.

Prove della vaccinazione, della guarigione e dei test

(10)

Oltre ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri dovrebbero accettare prove della vaccinazione, della guarigione o dei test in relazione alla COVID-19 contemplati da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 3, paragrafo 10, o dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

(11)

Qualora non sia stato adottato un atto di esecuzione di questo tipo, relativamente al punto 5 gli Stati membri potrebbero decidere di accettare, ai fini della presente raccomandazione e conformemente al diritto nazionale, una prova di vaccinazione, guarigione o test rilasciata da un paese terzo, tenuto conto della necessità di poter verificare l’autenticità, la validità e l’integrità del documento e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953.

Contrasto delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse e meccanismo del freno di emergenza

(12)

Qualora in uno dei paesi terzi o in una regione sia stata individuata una variante che desta preoccupazione o una variante di interesse, gli Stati membri dovrebbero adottare misure urgenti («freno di emergenza») per contenerne la diffusione nell’Unione. In risposta all’emergere di tale nuova variante che desta preoccupazione o di interesse in un paese terzo o in una regione, entro le successive 48 ore dovrebbe essere convocata una riunione nell’ambito delle strutture del Consiglio per discutere della necessità di misure coordinate per i viaggi verso l’Unione al fine di ritardare la diffusione della nuova variante, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Se necessario, gli Stati membri dovrebbero decidere, in modo coordinato in sede di Consiglio, in merito a eventuali requisiti appropriati. In via eccezionale, gli Stati membri potrebbero stabilire nell’ambito delle strutture del Consiglio una restrizione urgente, comune e temporanea di tutti i viaggi verso i loro territori per i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato in tale paese terzo o regione in qualsiasi momento nei 14 giorni precedenti la partenza verso gli Stati membri. La procedura dovrebbe applicarsi anche ove la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e gravemente in modo tale da suggerire la comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o di una nuova variante di interesse.

(13)

Gli Stati membri, nell’ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero riesaminare periodicamente la situazione in modo coordinato.

(14)

Tali restrizioni dovrebbero scadere dopo 21 giorni di calendario, a meno che gli Stati membri non decidano, secondo la procedura di cui ai punti 12 e 13, di abbreviarle o prorogarle per un ulteriore periodo.

(15)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe pubblicare e aggiornare regolarmente una mappa che presenti la situazione delle varianti che destano preoccupazione e delle varianti di interesse nei paesi terzi.

Esenzioni dalle restrizioni temporanee dei viaggi

(16)

I viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato non dovrebbero essere soggetti alle restrizioni dei viaggi di cui ai punti 2 e 12.

(17)

Le seguenti categorie di persone potrebbero essere soggette alle restrizioni dei viaggi di cui ai punti 2 e 12, ma dovrebbero mantenere la possibilità di ritornare nell’Unione:

(a)

i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, nonché i loro familiari (16);

(b)

i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (17) e le persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

Qualora non siano in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE valido, tali persone potrebbero essere soggette, all’arrivo, alle misure supplementari di cui al punto 7.

(18)

Le misure supplementari che potrebbero essere applicate all’arrivo di cui al punto 7 dovrebbero continuare ad applicarsi ai viaggiatori esentati dalle restrizioni conformemente ai punti 16 e 17.

Comunicazione e informazione dei cittadini

(19)

Le informazioni relative a eventuali nuove misure a norma del punto 5 dovrebbero essere pubblicate quanto prima e, come regola generale, almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore.

Disposizioni finali

(20)

Ai fini della presente raccomandazione, le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano/nella Santa Sede dovrebbero essere considerate cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 17, lettera b).

(21)

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912. Essa dovrebbe applicarsi a decorrere dal 22 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208I dell’1.7.2020, pag. 1).

(2)  Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 110).

(3)  Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(12)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(13)  Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475.

(14)  Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

(15)  Cfr. anche gli orientamenti della Commissione del 28 ottobre 2020 [COM (2020) 686 final del 28.10.2020].

(16)  Quali definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(17)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).


ALLEGATO

Categorie di persone che viaggiano nell’esercizio di una funzione essenziale o di una necessità:

i.

operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;

ii.

lavoratori frontalieri;

iii.

personale del settore dei trasporti;

iv.

diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari e della protezione civile;

v.

passeggeri in transito;

vi.

passeggeri in viaggio per motivi familiari o medici imperativi;

vii.

marittimi;

viii.

persone che operano in infrastrutture critiche o altrimenti essenziali;

ix.

persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/153


DECISIONE n. 2/2022 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 21 dicembre 2022

relativa alla seconda e ultima proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito [2022/2549]

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'«accordo sugli scambi e la cooperazione»), in particolare l'articolo 552,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo stabilito all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito è prorogato per la seconda e ultima volta fino al 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, di tale accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles e a Londra, 21 dicembre 2022

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/154


DECISIONE N. 3/2022 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 21 dicembre 2022

che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2022/2550]

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 752, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

(2)

Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi.

(3)

A norma dell'articolo 741 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie.

(4)

Conformemente all'articolo 752, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'elenco non comprende persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

(5)

Sulla base delle proposte dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno che il consiglio di partenariato concordi i due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale e il sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles e a Londra, il 21 dicembre 2022

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.


ALLEGATO

(a)

Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione:

 

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

 

Irina BUGA

 

Hélène RUIZ FABRI

 

Michael HAHN

 

Crenguta LEAUA

 

Peter Leo Henri VAN DEN BOSSCHE

(b)

Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito:

 

Lorand Alexander BARTELS

 

Lawrence COLLINS

 

Jean E. KALICKI

 

Surya P. SUBEDI

 

David UNTERHALTER

 

Janet M. WHITTAKER

(c)

Sottoelenco di persone per la funzione di presidente del collegio arbitrale:

 

Leora BLUMBERG

 

Thomas COTTIER

 

William J. DAVEY

 

Gavan GRIFFITH

 

Valerie HUGHES

 

Campbell MCLACHLAN

 

Penelope Jane RIDINGS

 

J.Christopher THOMAS


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/157


DECISIONE n. 4 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del 30 novembre 2022

sulla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra [2022/2551]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in particolare gli articoli 10.24, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 3, 15.1, paragrafo 4, lettera c), e 15.5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»), il comitato per il commercio può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.

(2)

L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

(3)

L'articolo 10.24, paragrafo 1, dell'accordo consente alle parti di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.

(4)

A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, dell'accordo, il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.

(5)

A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'UE o della Corea o di sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette dalla parte di origine o che non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra parte. Può anche decidere che un riferimento a una legislazione nell'accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

(6)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» UE-Corea, del 17 settembre 2019, recante adozione del suo regolamento interno («regolamento interno»), il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche in vista di una decisione definitiva in sede di comitato per il commercio conformemente agli articoli 10.21, paragrafo 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo.

(7)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento interno, che fa riferimento agli articoli 15.3, paragrafo 5, e 15.5, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

(8)

In applicazione dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, le parti hanno confermato le seguenti questioni relative a riferimenti alla legislazione nell'accordo:

a)

Il 17 aprile 2019 il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (2), di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (3). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 110/2008 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) 2019/787.

b)

Il 21 novembre 2012 il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (4), di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (5). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1151/2012.

c)

Il 26 febbraio 2014 il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (6), di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (7). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CEE) n. 1601/91 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 251/2014.

d)

Il 29 aprile 2008 il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (8), di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. Quest'ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9) e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (10). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (CE) n. 491/2009.

e)

Il 17 dicembre 2013 il regolamento (CE) n. 1234/2007, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (11). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013.

f)

La legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) della Corea di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche» è stata modificata. Il 21 dicembre 2021 è iniziata l'applicazione della legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021) (12). Di conseguenza, un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021).

g)

La legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche» è stata modificata. Il 1o gennaio 2021 disposizioni specifiche relative alle procedure amministrative connesse alla produzione, alla vendita, ecc. di bevande alcoliche di cui alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche sono state inserite nella legge sulle licenze per le bevande alcoliche (traduzione non ufficiale / legge n. 17761 del 29 dicembre 2020) e ne è iniziata l'applicazione (13). A gennaio 2022 è iniziata l'applicazione sia della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) (14) sia della legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022) (15). Di conseguenza, un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).

(9)

Le parti hanno convenuto di aggiungere 44 indicazioni geografiche dell'UE e 41 indicazioni geografiche della Corea agli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.

a)

Nella settima riunione del gruppo di lavoro IG, tenutasi a Seul il 6 novembre 2019, le parti hanno discusso le modalità per modificare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo a norma degli articoli 10.24 e 10.25, paragrafo 3, e hanno convenuto di proseguire le discussioni nei mesi successivi al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella riunione successiva del gruppo di lavoro IG.

b)

Su richiesta delle parti e a norma degli articoli 10.18, paragrafi 3 e 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo, l'UE ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 41 indicazioni geografiche della Corea. La Corea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 44 indicazioni geografiche dell'UE.

(10)

Le parti hanno convenuto di sopprimere tre indicazioni geografiche dell'UE e quattro indicazioni geografiche della Corea dagli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.

a)

Il 25 ottobre 2016 l'UE ha notificato alla Corea la cessazione della protezione di un'indicazione geografica spagnola e ha chiesto la soppressione della denominazione «Pacharán» dall'allegato 10-B dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.

b)

In seguito al riesame delle indicazioni geografiche dell'UE protette dall'accordo e alla luce del regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (16), nel novembre 2020 l'UE ha chiesto la soppressione della denominazione «Polish Cherry» dall'allegato 10-B dell'accordo, conformemente all'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.

c)

Il 15 marzo 2021 la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche «Muan White Lotus Tea (무안백련차)» e «Cheongyang Powdered Hot Pepper (청양고춧가루)» dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.

d)

A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, le parti hanno confermato, nel corso della riunione tecnica virtuale tenutasi il 16 marzo 2021, che l'indicazione geografica «Scotch Whisky» dovrebbe essere soppressa dalle denominazioni elencate nell'allegato 10-B dell'accordo.

e)

Nel corso della nona riunione del gruppo di lavoro IG tenutasi l'8 dicembre 2021, la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche «Seosan Garlic (서산마늘)» e «Yeoju Sweet Potato (여주고구마)» dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.

(11)

Le parti hanno convenuto di sostituire quattro indicazioni geografiche dell'UE contenute nell'allegato 10-A dell'accordo, che hanno subito modifiche di denominazione, con le corrispondenti indicazioni geografiche aggiornate, mediante il seguente processo.

a)

Il 13 luglio 2017 l'UE ha comunicato alla Corea che quattro indicazioni geografiche protette dall'accordo hanno subito modifiche di denominazione (17). L'UE ha proposto di aggiornare le denominazioni e le trascrizioni corrispondenti nell'elenco delle indicazioni geografiche dell'UE attualmente protette in Corea.

b)

Nella stessa comunicazione, l'UE ha chiesto che l'indicazione geografica «Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale», proposta per aggiunta all'allegato 10-B, sia modificata in «Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka» (trascrizione: 오리지널 리투아니아 보드카).

(12)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011 (18), quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra del comitato stesso, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C «Indicazioni geografiche» nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea (19) sono da intendersi come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo sono modificati come segue:

1)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo;

2)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;

3)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-B, parte A, sezioni 1 e 2, dell'accordo;

4)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato V della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-B, parte B, dell'accordo;

5)

soppressione delle indicazioni geografiche «Pacharán» (Spagna), «Polska Wiśniówka/Polish Cherry» (Polonia) e «Scotch Whisky» (Regno Unito) dall'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 10-B, parte A, sezione 2, dell'accordo;

6)

soppressione delle indicazioni geografiche «Seosan Garlic (서산마늘) », «Muan White Lotus Tea (무안백련차) », «Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루) » e «Yeoju Sweet Potato (여주고구마) » dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;

7)

sostituzione delle indicazioni geografiche che hanno subito modifiche della denominazione nell'elenco delle indicazioni geografiche dei rispettivi Stati membri di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo con le corrispondenti denominazioni delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato VI della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.


(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(3)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(4)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(5)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(6)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(7)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

(8)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(9)  GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

(10)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(11)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(12)  대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 47.

(13)  대한민국정부 관보 제19907호 (Gazzetta ufficiale n. 19907) del 29.12.2020, pag. 110.

(14)  대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 39.

(15)  대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (Gazzetta ufficiale n. 20163, fascicolo supplementare n. 1) del 6.1.2022, pag. 4.

(16)  GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.

(17)  «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» è diventato «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence» (trascrizione: 윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일); «Prosciutto di S. Daniele» è diventato «Prosciutto di San Daniele» (la trascrizione rimane invariata); «Jamon de Teruel» è diventato «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel» (trascrizione: 하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘); «Jamón de Huelva» è diventato «Jabugo» (trascrizione: 하부고).

(18)  Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).

(19)  대한민국 관보 제17538호(그2) (Gazzetta ufficiale n. 17538, fascicolo supplementare n. 2) del 28.6.2011, pag. 800.


ALLEGATO I

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C «Indicazioni geografiche» nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono considerati come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita come di seguito descritto.

1)

Per i riferimenti alla legislazione dell'UE:

a)

i riferimenti al «regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008»;

b)

i riferimenti al «regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»;

c)

i riferimenti al «regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio»;

d)

i riferimenti al «regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo», abrogato dal «regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)»;

e)

i riferimenti al «regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio».

2)

Per i riferimenti alla legislazione della Corea:

a)

i riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) sono sostituiti da riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021); e

b)

i riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) sono sostituiti da riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).


ALLEGATO II

Codice paese

Denominazione da proteggere

Prodotto

Trascrizione in alfabeto coreano

AT

Steirisches Kürbiskernöl

Olio di semi di zucca

슈타이리쉐스 퀴르비스케른욀

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou

Dolciumi

루꾸미 게로스끼뿌

DE

Hopfen aus der Hallertau

Luppolo

할러타우 홉펜

DE

Lübecker Marzipan

Dolciumi

뤼베커 마르지판

DE

Nürnberger Lebkuchen

Dolciumi

뉘른베르거 렙쿠헨

DE

Schwarzwälder Schinken

Prosciutto

슈바르츠벨더 쉰켄

DK

Danablu

Formaggio

다나블루

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Olio di oliva

아쎄이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따

ES

Aceite Monterrubio

Olio di oliva

아쎄이떼 몬떼루비오

ES

Estepa

Olio di oliva

에스떼빠

ES

Les Garrigues

Olio di oliva

레스 가리게스

ES

Sierra de Cazorla

Olio di oliva

씨에라 데 까쏘를라

ES

Siurana

Olio di oliva

씨우라나

EL

Καλαμάτα / Kalamata (1)

Olio di oliva

칼라마타

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis

Olio di oliva

시티아 라시티우 크리티스

EL

Λακωνία / Lakonia

Olio di oliva

라코니아

EL

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

Formaggio

그라비에라 크리티스

EL

Κασέρι / Kasseri

Formaggio

카세리

IT

Aceto Balsamico di Modena

Aceto

아체토 발사미코 디 모데나

IT

Bresaola della Valtellina

Prosciutto

브레사올라 델라 발텔리나

IT

Kiwi Latina

Kiwi

키위 라티나

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Mela

멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠

IT

Toscano

Olio di oliva

토스카노

IT

Pecorino Toscano

Formaggio

페코리노 토스카노

IT

Salamini italiani alla cacciatora

Salame

살라미니 이탈리아니 알라 카차토라

NL

Edam Holland

Formaggio

에담 홀란드

NL

Gouda Holland

Formaggio

고다 홀란드


(1)  La protezione dell'IG «Kalamata» non impedisce l'uso del nome di una varietà vegetale per quanto riguarda le olive nel territorio della Corea. Tale formulazione non altera né riduce la protezione già accordata dall'accordo all'indicazione geografica protetta «Elia Kalamatas».


ALLEGATO III

Denominazione da proteggere

Prodotto

Trascrizione in alfabeto latino

천안배 [Cheonan Bae (Pear)]

Pera

Cheonan Bae

나주배 [Naju Bae (Pear)]

Pera

Naju Bae

안성배 [Anseong Bae (Pear)]

Pera

Anseong Bae

고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product)

Prodotti da ginseng nero

Goryeo Heuksamjepum

예산사과 (Yesan Apple)

Mela

Yesan Sagwa

안성쌀 [Anseong Ssal (Rice)]

Riso

Anseong Ssal

영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder)

Peperoncino in polvere/Paprica

Yeongwol Gochutgaru

고려흑삼 (Korean Black Ginseng)

Ginseng nero

Goryeo Heuksam

보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal)

Riso

Boseong Ungchi Olbyeossal

김포쌀 [Gimpo Ssal (Rice)]

Riso

Gimpo Ssal

진도검정쌀 (Jindo Black Rice)

Riso

Jindo Geomjeong Ssal

군산쌀 [Gunsan Ssal (Rice)]

Riso

Gunsan Ssal

영월고추 (Yeongwol Red Pepper)

Peperoncino/Paprica

Yeongwol Gochu

영천포도 (Yeongcheon Grapes)

Uva

Yeongcheon Podo

무주사과 (Muju Apple)

Mela

Muju Sagwa

삼척마늘 (Samcheok Garlic)

Aglio

Samcheok Maneul

김천자두 [Gimcheon Jadu (Plum)]

Prugna

Gimcheon Jadu

영동포도 (Yeongdong Grapes)

Uva

Yeongdong Podo

문경오미자 (Mungyeong Omija)

Omija

Mungyeong Omija

청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon)

Caco

Cheongdo Bansi

평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng)

Ginseng selvatico simulato

PyeongChang Sanyangsam

보은대추 (Boeun Jujube)

Giuggiola

Boeun Daechu

충주밤 [Chungju Bam (Chestnut)]

Castagna

Chungju Bam

가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts)

Pinoli

Gapyeong Jat

정선곤드레 (Jeongseon Gondre)

Gondre (cardo coreano)

Jeongseon Gondre

영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried)

Caco

Yeongdong Gotgam

부여표고 [Buyeo Pyogo (Oak mushroom)]

Fungo di quercia

Buyeo Pyogo

완도미역 (Wando Sea mustard)

Alga Undaria

Wando Miyeok

완도다시마 (Wando Sea tangle)

Alga Laminaria

Wando Dasima

기장미역 (Gijang sea mustard)

Alga Undaria

Gijang Miyeok

기장다시마 (Gijang sea tangle)

Alga Laminaria

Gijang Dasima

완도김 (Wando Laver)

Alga Nori

Wando Gim

장흥김 (Jangheung Laver)

Alga Nori

Jangheung Gim

여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster))

Ostriche

Yeosu Gul

고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard)

Alga Undaria

Goheung Miyeok

고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle)

Alga Laminaria

Goheung Dasima

신안김 [Sinan Gim (Laver)]

Alga Nori

Sinan Gim

해남김 [Haenam Gim (Laver)]

Alga Nori

Haenam Gim

고흥김 (Goheung Laver)

Alga Nori

Goheung Gim

고흥굴 [Goheung Gul (Oyster)]

Ostriche

Goheung Gul


ALLEGATO IV

SEZIONE 1

VINI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese

Denominazione

Trascrizione in alfabeto coreano

CY

Κουμανδαρία (trascrizione in alfabeto latino: Commandaria)

꼬만다리아

DE

Franken

프랑켄

ES

Utiel-Requena

우띠엘 레께나

FR

Pays d'Oc

패이 독 / 뻬이 독

FR

Romanée-Conti

로마네 콘티 / 로마네 꽁띠

FR

Pauillac

포이약 / 뽀이약

FR

Saint-Estèphe

세인트 에스테브 / 쎙 에스테프

IT

Prosecco

프로세코

RO

Cotnari

코트나리

SI

Vipavska dolina

비파브스카 돌리나

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

비노흐라드니스카 오블라스트 토카이

SEZIONE 2

BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese

Denominazione

Trascrizione in alfabeto coreano

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

지바니아

ES

Brandy del Penedés

브란디 델 뻬네데스

EL

Τσίπουρο/Tsipouro

치푸로

IE

Irish Cream

아이리쉬 크림

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

오리지널 리투아니아 보드카

BE+NL+FR+DE

Genièvre/Jenever/Genever

예네이버/제니버


ALLEGATO V

Denominazione da proteggere

Trascrizione in alfabeto latino

무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine)

Muju Meoru Wine


ALLEGATO VI

FRANCIA

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (1)

Olio essenziale di lavanda

윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일)

ITALIA

Prosciutto di San Daniele (2)

Prosciutto

프로슈토 디 산 다니엘레(생햄)

SPAGNA

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (3)

Prosciutto

하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘

Jabugo (4)

Prosciutto

하부고


(1)  «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» è diventato «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence».

(2)  «Prosciutto di S. Daniele» è diventato «Prosciutto di San Daniele».

(3)  «Jamon de Teruel» è diventato «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel».

(4)  «Jamón de Huelva» è diventato «Jabugo».


Rettifiche

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/169


Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317 del 9 dicembre 2022 )

Pagina 29, allegato, punto 1, lettera c), quarta colonna della tabella, lettera a),

anziché:

«a)

fino al 29 dicembre 2027, 500 mg/kg;»,

leggasi:

«a)

fino al 29 dicembre 2025, 500 mg/kg;»;

pagina 29, allegato, punto 1, lettera c), quarta colonna della tabella, lettera b),

anziché:

«b)

a decorrere dal 30 dicembre 2025 fino al 28 dicembre 2027, 350 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell’allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere;»

leggasi:

«b)

a decorrere dal 30 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2027, 350 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell’allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere;».


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/170


Rettifica della decisione (UE) 2022/2353 del Consiglio del 1o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità per le forze armate della Bosnia-Erzegovina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 311 del 2 dicembre 2022 )

Indice e pagina 149, nel titolo,

anziché:

«decisione (UE) 2022/2353 del Consiglio»,

leggasi:

«decisione (PESC) 2022/2353 del Consiglio».


22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/171


Rettifica della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312 del 22 novembre 2008 )

Pagina 10, articolo 3, punto 16):

anziché:

«16)

“preparazione per il riutilizzo” le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;»,

leggasi:

«16)

“preparazione per il riutilizzo” le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;».