ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
21 dicembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

82

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti. Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell’articolo 109 del trattato, che alcune categorie di aiuti possono essere esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Sulla base di tale regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 702/2014 (2) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, che si applica fino al 31 dicembre 2022.

(2)

L’articolo 42 del trattato dispone che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In virtù dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme in materia di aiuti di Stato si applicano agli aiuti alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, fatte salve talune deroghe. L’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri per le misure previste dal suddetto regolamento che sono finanziate, in tutto o in parte, dall’Unione e per le misure contemplate negli articoli da 213 a 218 del medesimo regolamento. Inoltre, conformemente all’articolo 145 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma di tale regolamento né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato. I pagamenti destinati a fornire un finanziamento nazionale integrativo ai sensi dell’articolo 42 del trattato devono soddisfare i criteri del regolamento (UE) 2021/2115 per essere approvati dalla Commissione nell’ambito del piano strategico della PAC di un dato Stato membro. Per le misure che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano tuttavia sia alla parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia ai finanziamenti nazionali integrativi.

(3)

Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dall’Unione, occorre assicurare la coerenza tra la politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell’ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale dell’Unione.

(4)

È dunque opportuno adeguare l’ambito di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne le misure cofinanziate dal FEASR.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe consentire una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere la trasparenza, una valutazione effettiva e il controllo del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell’Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri.

(6)

La Commissione ha applicato in numerose occasioni gli articoli 107 e 108 del trattato ai settori agricolo e forestale, conformemente alle condizioni stabilite negli orientamenti del 2014 (5). Essa ha in tal modo acquisito una notevole esperienza in questi campi sulle misure di aiuto che sono ancora soggette all’obbligo per gli Stati membri di notificare l’aiuto alla Commissione. L’esperienza acquisita ha consentito alla Commissione di definire con maggiore esattezza le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare l’ambito di applicazione delle esenzioni per categoria, continuando comunque ad assicurare la trasparenza e la proporzionalità dell’aiuto.

(7)

Le condizioni generali per l’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere basate su un insieme di principi comuni atti a garantire che gli aiuti abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino la concorrenza e le condizioni degli scambi.

(8)

Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza tuttavia indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, gli aiuti esentati (regimi di aiuto e aiuti individuali) dovrebbero contenere un riferimento specifico al presente regolamento.

(9)

Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.

(10)

Alla luce del loro maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza, i regimi di aiuto con una dotazione superiore a una certa soglia calcolata in un dato anno o in totale in base a un valore assoluto dovrebbero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l’incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. Per garantire parità di trattamento, la valutazione degli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tali piani dovrebbero di norma essere elaborati al momento della concezione del regime e approvati in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi.

(11)

Pertanto, per non ritardarne l’entrata in vigore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali regimi per un periodo iniziale massimo di sei mesi. La Commissione può decidere di prolungare tale durata dopo l’approvazione del piano di valutazione.

(12)

A tal fine, il piano di valutazione dovrebbe essere notificato alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime. La Commissione può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria. La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri le informazioni necessarie per poter effettuare l’esame del piano di valutazione e chiedere informazioni supplementari senza indebiti ritardi per consentire agli Stati membri di completare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa adottare una decisione.

(13)

Ad eccezione delle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, le modifiche dei regimi oggetto di valutazione dovrebbero essere valutate tenendo conto dell’esito della valutazione e dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Le modifiche di carattere puramente formale o amministrativo o le modifiche attuate nel quadro delle misure cofinanziate dall’Unione non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate tali da incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

(14)

È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all’esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in un altro Stato membro o in paesi terzi. Non costituiscono aiuti ad attività connesse all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(15)

È opportuno che la Commissione garantisca che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Tuttavia è importante agire rapidamente nel caso degli aiuti volti ad assicurare una compensazione in situazioni di rischio e di crisi, come gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie. L’esclusione dagli aiuti, pertanto, non dovrebbe applicarsi in tali situazioni. Data la natura dei regimi in cui non possono essere individuati i singoli beneficiari, inoltre, l’esclusione dagli aiuti non dovrebbe applicarsi neanche agli aiuti di importo limitato alle piccole e medie imprese («PMI») che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development projects, «CLLD») o ai progetti di un gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI»).

(16)

In generale è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6). Occorre, tuttavia, stabilire alcune deroghe a tale norma. In primo luogo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD o ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, laddove risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali regimi. In secondo luogo, dovrebbe applicarsi a tali imprese nei casi in cui è in gioco la tutela della salute pubblica, vale a dire in caso di aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie e di aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti. In terzo luogo, conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi alle imprese in difficoltà nei casi in cui gli aiuti siano erogati per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Altrettanto dovrebbe valere nei casi in cui la ragione per cui un’impresa si trova in difficoltà è riconducibile ai danni causati da eventi che esulano dal controllo dell’impresa interessata, come eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, da animali protetti, da incendi, da eventi catastrofici nelle foreste e da eventi connessi ai cambiamenti climatici nelle foreste.

(17)

Nel caso in cui gli aiuti di Stato o le condizioni cui sono subordinati (compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante) comportino una violazione indissociabile della normativa dell’Unione, gli aiuti non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti che comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione.

(18)

L’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.

(19)

Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. È pertanto opportuno fissare soglie per determinate categorie di aiuti agli investimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuti in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili. Le altre categorie di aiuti, conformi alle condizioni di compatibilità e che non superano le intensità massime d’aiuto o gli importi massimi di aiuto di cui al presente regolamento, non dovrebbero essere considerati aiuti che comportano elevati rischi di alterazione delle condizioni degli scambi.

(20)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

(21)

Con riferimento a taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, è opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie andrebbero considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Essi andrebbero inoltre considerati trasparenti se, prima della loro attuazione, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato notificato alla Commissione e da questa approvato conformemente alla comunicazione sulle garanzie (7). Ai fini del presente regolamento, gli aiuti concessi sotto forma di misure di finanziamento con capitale di rischio e conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.

(22)

Gli aiuti che rientrerebbero altrimenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento ma che non sono trasparenti dovrebbero essere sempre notificati alla Commissione. La notifica di una misura di aiuto non trasparente dovrebbe essere valutata dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti del 2023 (8) o di altre discipline, orientamenti e comunicazioni applicabili.

(23)

Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all’ulteriore sviluppo di attività o progetti, è opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività o progetti che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Non dovrebbero essere concessi aiuti retroattivamente per attività o progetti che sono già stati avviati dal beneficiario. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.

(24)

Qualora gli aiuti ad hoc contemplati dal presente regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni sull’effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell’attività sovvenzionati in presenza o in assenza degli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell’attività, un aumento sostanziale dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell’attività interessati. L’effetto di incentivazione dovrebbe inoltre poter essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.

(25)

Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l’effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell’ambito di tali regimi sono concessi automaticamente. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell’avvio delle attività o dei lavori relativi all’attività o al progetto sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l’attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell’effetto di incentivazione dei regimi di aiuto subentrati a regimi precedenti, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario.

(26)

Per quanto riguarda le zone di Natura 2000 (9) per l’agricoltura, l’obiettivo è garantire le prestazioni ambientali e l’efficienza delle imprese attive nel settore agricolo. Gli aiuti per ettaro dovrebbero essere conformi alla legislazione dell’Unione e alle leggi nazionali degli Stati membri interessati in materia di tutela ambientale, al conseguimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000.

(27)

Per quanto riguarda gli aiuti per la ricomposizione fondiaria, gli aiuti per azioni di informazione destinate a rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari nel settore agricolo e forestale, le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e da altri eventi climatici avversi, gli aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione, controllo e eradicazione delle epizoozie o degli organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, gli aiuti per ovviare ai danni causati da animali protetti, gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000, gli aiuti gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste, gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate, gli aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari e gli aiuti per le imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, l’esistenza di un effetto di incentivazione non dovrebbe essere obbligatoria o dovrebbe essere considerata presente se le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti sono rispettate.

(28)

Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all’importo necessario è opportuno che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano espressi in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare l’intensità massima di aiuto, a causa dell’impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti andrebbero fissati importi massimi di aiuto in termini nominali. È opportuno che l’intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che riduca al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario, contribuendo nel contempo all’obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche dei beneficiari nel settore agricolo, nelle zone rurali o nel settore forestale. Per ragioni di coerenza con gli interventi di sviluppo rurale finanziati dall’Unione, è opportuno che i massimali siano armonizzati con quelli fissati nel regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui ciò sia conforme ai principi che regolano gli aiuti di Stato che discendono dall’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(29)

Per il calcolo dell’intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Il calcolo dovrebbe basarsi sugli importi al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo degli aiuti nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere, rispettivamente, il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili alla data di concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10). Se gli aiuti vengono concessi in forma diversa da una sovvenzione, il loro importo dovrebbe essere espresso come equivalente sovvenzione lordo. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l’effetto di incentivazione dell’aiuto. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.

(30)

Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l’importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato degli aiuti che rispetti l’intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l’importo della rata di aiuto a una determinata data, l’attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall’importo totale del massimale («importo limitato») occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(31)

Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti dal presente regolamento, occorre tenere conto dell’importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all’attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati ai sensi di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all’intensità o all’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra aiuti con e senza costi ammissibili individuabili e per il cumulo con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili individuabili o non sono a essi imputabili. In tal caso dovrebbe essere possibile cumulare liberamente gli aiuti «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all’intensità massima di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

(32)

I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell’Unione siano combinati con aiuti di Stato, è opportuno considerare solo questi ultimi per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

(33)

Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione consente, o rispettivamente può consentire, agli Stati membri, a determinate condizioni, di concedere aiuti di Stato. È quindi importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l’aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno pubblicare sul sito internet della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

(34)

Per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sulla concessione di aiuti individuali, è opportuno fissare soglie oltre le quali tale pubblicazione può essere ritenuta proporzionata, tenendo conto dell’importanza degli aiuti. L’esperienza della Commissione insegna che per il periodo 2014-2019, con una soglia di pubblicazione fissata a 60 000 EUR per la produzione agricola primaria, circa il 30 % degli aiuti concessi erano soggetti a pubblicazione. Pertanto, al fine di aumentare l’efficacia dei requisiti di trasparenza, e poiché l’importo medio degli aiuti agli investimenti per la produzione primaria concessi per il periodo 2014-2019 è stimato a circa 17 000 EUR, è opportuno abbassare la soglia di pubblicazione a 10 000 EUR per la produzione agricola primaria.

(35)

Per garantire un controllo efficace è opportuno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588, prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime di aiuti. Inoltre è opportuno, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (12) e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative alle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sugli aiuti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, compresi i requisiti specifici per alcune categorie di aiuti.

(36)

Tenuto conto dell’ampia disponibilità delle tecnologie necessarie, è opportuno che le informazioni sintetiche e la relazione annuale siano redatte in formato elettronico e trasmesse alla Commissione.

(37)

Considerata la prescrizione per il recupero degli aiuti stabilita dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589, è opportuno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri dovrebbero conservare riguardo agli aiuti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.

(38)

Per rafforzare l’efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell’esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l’inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Se non è notificato e non soddisfa tutte le condizioni per essere esentato dalla notifica, un aiuto costituisce un aiuto illegale, che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (UE) 2015/1589 per gli aiuti non notificati. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell’esenzione per categoria.

(39)

Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e un motore per l’economia. Tuttavia il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che comportano svantaggi tipici. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all’informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti a favore delle PMI dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(40)

Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell’Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13).

(41)

Per garantire la coerenza con la politica agricola comune e semplificare le norme sulla base dell’esperienza acquisita dalla Commissione con l’applicazione degli orientamenti del 2014, è opportuno esentare dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato varie categorie di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agricolo e forestale, fatta salva l’applicazione delle norme sostanziali in vigore.

(42)

È altresì opportuno considerare che i settori agricolo e forestale sono specificamente esposti agli eventi climatici avversi, alle epizoozie, agli organismi nocivi ai vegetali e ai danni causati da animali protetti. L’esperienza mostra che tali settori sono più vulnerabili a tali eventi e che gli agricoltori e i silvicoltori subiscono danni considerevoli per i loro effetti. Le misure di aiuto destinate a ovviare a tali danni sono pertanto considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese a riprendersi da tali danni e rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche e la realizzazione delle funzioni ambientali degli ecosistemi nel settore agricolo e forestale

(43)

Nel settore agricolo dovrebbero applicarsi esenzioni agli aiuti alle PMI per gli investimenti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la ricomposizione fondiaria, la rilocalizzazione di fabbricati aziendali, l’avviamento di imprese, i giovani agricoltori e le piccole aziende agricole, le associazioni di produttori, i regimi di qualità, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, i servizi di consulenza, le attività promozionali, i servizi di sostituzione nell’azienda agricola e la gestione dei rischi e delle crisi con riferimento agli eventi climatici avversi, alle epizoozie, agli organismi nocivi ai vegetali, ai danni causati da animali protetti, agli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, agli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche e agli aiuti per il benessere degli animali e per la cooperazione. Le esenzioni dovrebbero altresì applicarsi alle imprese di qualsiasi dimensione per gli aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura, per gli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste, per gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo, per gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione nei settori agricolo e forestale e per gli aiuti a favore del settore forestale.

(44)

È opportuno che le esenzioni si applichino agli aiuti alle attività forestali e a talune attività extra-agricole nelle zone rurali che sono cofinanziate quali interventi di sviluppo rurale a titolo del FEASR, nonché agli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione, alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, compreso tramite l’uso di dati e servizi basati sulla tecnologia spaziale dell’UE e la ricomposizione fondiaria.

(45)

Dato il rischio di distorsione della concorrenza derivante dagli aiuti agli investimenti mirati nel settore della produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti agli investimenti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato non siano limitati a prodotti agricoli specifici. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dall’ambito di applicazione di un determinato aiuto, qualora non siano reperibili normali sbocchi di mercato oppure il mercato interno sia caratterizzato da un eccesso di capacità. Inoltre, gli aiuti a favore di determinati tipi di investimenti non dovrebbero di per sé beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.

(46)

Per garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e quella di promuovere l’efficienza energetica e delle risorse, in caso di investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti siano concessi solo per investimenti legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili e solo se tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell’azienda. In tali casi è opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano coperti solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(47)

Al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato orizzontali nel settore ambientale ed energetico, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento nel caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli.

(48)

Il regolamento (UE) 2015/1588 consente alla Commissione di dichiarare, mediante regolamenti, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno quando essa dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità. In virtù dell’esperienza acquisita durante il periodo dal 2014 al 2021 nella valutazione della compatibilità di numerosi aiuti di Stato alla luce degli orientamenti del 2014, la Commissione può ora avvalersi dei poteri ad essa conferiti per esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali cofinanziati dal FEASR, per la cooperazione, per le misure volte a prevenire e ovviare ai danni causati da animali protetti, per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura, a favore di impegni per il benessere degli animali, per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000, per impegni agro-climatico-ambientali e per l’agricoltura biologica.

(49)

Per quanto concerne il settore forestale, inoltre, la Commissione può, sulla base dell’esperienza maturata con gli orientamenti del 2014, esentare dall’obbligo di notifica le misure che sono finanziate esclusivamente con fondi nazionali, fatta salva l’applicazione delle norme sostanziali in vigore.

(50)

Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato 52 regimi di aiuto concernenti la compensazione di danni arrecati al settore agricolo da animali protetti. In caso di danni causati da animali protetti, le autorità che concedono gli aiuti devono poter agire rapidamente onde ripristinare i mezzi di produzione e l’attività economica quanto più velocemente possibile, cosicché le imprese interessate possano rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche. Dato il loro carattere compensativo e l’esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.

(51)

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero essere disponibili per le PMI attive nella produzione agricola primaria. Le condizioni per esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero seguire la prassi già consolidata per altri aiuti compensativi, come gli aiuti destinati a indennizzare la perdita di animali o piante distrutte sulla base del valore di mercato, a coprire i costi veterinari e del lavoro e a compensare i danni materiali ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte.

(52)

Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato quattro regimi di aiuto concernenti la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura. L’esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza nel mercato interno mentre contribuiscono all’obiettivo di politica pubblica della conservazione della biodiversità. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.

(53)

Gli aiuti a favore di specifiche pratiche agricole sostenibili, quali quelle per il benessere degli animali, gli impegni agro-climatico-ambientali e a favore dell’agricoltura biologica comportano solo rischi limitati di distorsione della concorrenza. Al fine di rispondere meglio alle esigenze della società relativamente ad alimenti di elevata qualità prodotti in modo sostenibile, dovrebbe essere possibile per la Commissione esentare tali misure di aiuto dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.

(54)

Allo stesso tempo per tali misure è opportuno definire importi massimi di aiuto per unità, sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito degli orientamenti del 2014. Circa il 64 % di tutte le misure con impegni agro-climatico-ambientali (che rappresentano la percentuale più elevata di misure con impegni volontari) notificate nel periodo tra luglio 2014 e marzo 2020 ha superato gli importi massimi per ettaro ed è stato quindi oggetto di un’analisi dettagliata per determinare se fossero giustificate. Il fenomeno di inflazione e di aumento dei prezzi dei fattori produttivi è probabilmente destinato a perdurare. Gli importi massimi per unità fissati dagli orientamenti del 2014 sono pertanto considerati soglie adeguate nell’ambito dell’esenzione di categoria di misure che comportano impegni volontari a favore dell’ambiente, del clima o del benessere degli animali.

(55)

Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato 21 regimi di aiuti relativi a impegni per il benessere degli animali. Dato il loro carattere compensativo e l’esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.

(56)

La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l’agricoltura biologica nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 10 regimi di aiuti connessi alle zone Natura 2000 nel settore agricolo, 65 regimi di aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e 5 regimi di aiuti per l’agricoltura biologica. L’esperienza maturata dalla Commissione mostra che tali aiuti, in particolare al di sotto di determinate soglie, generalmente non provocano distorsioni significative della concorrenza mentre contribuiscono all’obiettivo di politica pubblica della tutela ambientale. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l’agricoltura biologica.

(57)

L’esenzione per gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l’agricoltura biologica dovrebbe essere concessa solo alle imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria.

(58)

I progetti finanziati dal partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI») portano a innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115 hanno un impatto minore sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo che svolgono per la diffusione delle conoscenze, soprattutto nelle comunità locali e agricole, nonché della loro natura collettiva e della loro portata relativamente contenuta. Questi progetti hanno carattere integrato e, coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.

(59)

Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.

(60)

La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle imprese attive nel settore forestale in numerose decisioni, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato oltre 200 regimi di aiuto a favore del settore forestale in conformità dei summenzionati orientamenti. Data l’esistenza di chiari criteri di compatibilità, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che le misure di aiuto a favore del settore forestale non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. Alla luce di tale esperienza e a fini di semplificazione e di economia procedurale dovrebbe pertanto essere possibile esentare le misure di aiuto a favore del settore forestale dall’obbligo di notifica, a prescindere dal fatto che siano cofinanziate dal FEASR. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti alla forestazione e all’imboschimento; agli aiuti ai sistemi agroforestali; agli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici agli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali; agli aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori come definiti all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e all’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); agli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta; aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale; aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; aiuti per la conservazione delle risorse genetiche forestali, aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali e aiuti alla cooperazione nel settore forestale.

(61)

Al fine di incentivare iniziative associative nel settore forestale, la Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale. Nel periodo 2014-2020, la Commissione ha approvato tali aiuti in cinque casi. Nel settore agricolo detti aiuti erano già esentati dall’obbligo di notifica a norma del regolamento (UE) n. 702/2014. È pertanto opportuno esentare gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.

(62)

La diversificazione economica e la creazione di nuove attività economiche, tra cui le attività di bioeconomia circolare, sono essenziali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e per le PMI, che costituiscono l’asse portante dell’economia rurale dell’Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede misure di sostegno allo sviluppo delle imprese extra-agricole nelle zone rurali finalizzate alla promozione dell’occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell’impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell’industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell’integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale.

(63)

Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2021/2115 e realizzare una semplificazione delle norme che consentono di ottenere l’autorizzazione degli aiuti di Stato per la parte cofinanziata e il finanziamento nazionale integrativo dei piani strategici della PAC, è opportuno che l’obbligo di notifica non si applichi a varie categorie di aiuti a favore delle PMI attive nelle aree rurali, ivi compresi gli aiuti per i servizi di base e le infrastrutture, per l’avviamento di imprese, per la cooperazione, per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari e le azioni di informazione e promozione a favore dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità. Tali misure di aiuto dovrebbero essere identiche al relativo intervento di sviluppo rurale e gli aiuti esentati dovrebbero essere concessi soltanto a norma e in conformità del piano strategico della PAC dello Stato membro interessato.

(64)

La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali e per la cooperazione nelle zone rurali in numerosi casi, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 27 regimi di aiuto per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali e 28 regimi di aiuto per la cooperazione nelle zone rurali. Data l’esistenza di chiari criteri di compatibilità e considerato che gli aiuti hanno contribuito alla diversificazione economica e alla creazione di nuove attività economiche, nell’esperienza della Commissione le misure di aiuto a favore delle zone rurali non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. È pertanto opportuno esentare gli aiuti a favore dei servizi di base e delle infrastrutture nelle zone rurali e gli aiuti per la cooperazione nelle zone rurali dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.

(65)

Questi aiuti dovrebbero tuttavia essere esentati dall’obbligo di notifica soltanto se fanno parte di un piano strategico della PAC convalidato dalla Commissione nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115.

(66)

Gli aiuti di Stato concessi alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e designati come Leader dal regolamento (UE) 2021/2115, hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze, soprattutto per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti e della loro portata relativamente contenuta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti CLLD, selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale che viene determinata e attuata da partenariati pubblico-privato tenendo conto di interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate da tali progetti al fine di facilitarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Sebbene, per loro stessa natura, non rientrino nell’ambito di applicazione della definizione di PMI (società a partecipazione pubblica), i comuni svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella realizzazione dei progetti CLLD. Se un progetto CLLD è realizzato a favore di uno degli obiettivi di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588, dovrebbe pertanto essere possibile concedere un’esenzione per categoria anche gli aiuti ai comuni nell’ambito di tale progetto.

(67)

Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti CLLD hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale. Ciò dovrebbe valere anche per i comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD che perseguono uno degli obiettivi di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588.

(68)

Nel caso di alcune categorie di aiuti, come quelli per la ricerca, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, compreso tramite dati e servizi basati sulla tecnologia spaziale dell’UE, i servizi di consulenza, i servizi di sostituzione nell’azienda agricola, la promozione nonché la prevenzione e l’eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti sono concessi indirettamente ai beneficiari finali, in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati. In tal caso, gli aiuti esentati dovrebbero essere versati al prestatore dei servizi o dell’attività di cui trattasi.

(69)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1588, occorre riesaminare periodicamente la politica in materia di aiuti di Stato. È quindi auspicabile limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere disposizioni transitorie, comprese le norme per un periodo di adeguamento alla fine del periodo di validità del presente regolamento, per i regimi di aiuto esentati. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi al futuro regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI 12
CAPO II REQUISITI PROCEDURALI 24
CAPO III CATEGORIE DI AIUTI 25

Sezione 1

Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli 25

Sezione 2

Aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura 46

Sezione 3

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale 49

Sezione 4

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo 49

Sezione 5

Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione 50

Sezione 6

Aiuti a favore del settore forestale 52

Sezione 7

Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali 64
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 70

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a)

aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):

i)

attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

ii)

attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate; In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento;

b)

aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura di cui agli articoli 33, 34 e 35, che si applicano unicamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria;

c)

aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste;

d)

aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

e)

aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale;

f)

aiuti a favore del settore forestale.

2.   Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f), in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (17).

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai regimi di aiuto di cui agli articoli 14, 17, da 41 a 44 e 46, ai regimi di aiuto di cui agli articoli 49 e 50, se soddisfano le condizioni dell’articolo 12, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può tuttavia decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi, dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione. Al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l’esame del piano di valutazione e adottare una decisione;

b)

a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a) diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c)

agli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

d)

agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

4.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per:

i)

ai regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’articolo 37;

ii)

ai regimi di aiuto per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI») a norma degli articoli 40 e 61;

b)

agli aiuti ad hoc a favore di un’impresa di cui alla lettera a).

5.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:

a)

per le azioni di informazione nel settore agricolo e forestale a norma degli articoli 21 e 47;

b)

per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b);

c)

per compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell’articolo 26, paragrafi 8 e 9;

d)

a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d) ed e);

e)

per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 a norma dell’articolo 33;

f)

per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’articolo 37;

g)

per le imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, a norma degli articoli 40 e 61;

h)

nei casi seguenti, purché l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

i)

per ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali a norma dell’articolo 25;

ii)

per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell’articolo 26, paragrafi 9 e 10;

iii)

per ovviare ai danni causati da animali protetti a norma dell’articolo 29;

iv)

per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera d).

6.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare:

a)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

b)

gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

7.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC (18), che costituiscono sovvenzioni all’esportazione quali definite da tale accordo. Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all’esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell’ambito di applicazione della decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione del 19 dicembre 2015 (19), sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull’autofinanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;

2)

«eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso dell’agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;

3)

«consulenza»: l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto;

4)

«attività agricola»: attività determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

5)

«superficie agricola»: superficie agricola determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;

6)

«azienda agricola»: unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;

7)

«prodotto agricolo»: prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

8)

«settore agricolo»: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

9)

«sistema agroforestale»: sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie;

10)

«aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

11)

«aiuto concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC»: sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;

12)

«intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

13)

«regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

14)

«normali condizioni di mercato»: situazione in cui le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;

15)

«misure di biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all’interno di:

a)

una popolazione animale;

b)

uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;

16)

«libro genealogico»: libro quale definito all’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

17)

«piano strategico della PAC»: piano strategico della PAC come definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;

18)

«opere permanenti»: opere realizzate dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nell’azienda agricola, che creano un attivo;

19)

«regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli»: regimi di aiuti relativi a pratiche di gestione dei terreni che determinano un aumento dello stoccaggio del carbonio in biomassa vivente, materie organiche morte e suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendo il rilascio di carbonio nell’atmosfera;

20)

«evento catastrofico»: evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;

21)

«data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

22)

«misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle epizoozie delle quali un’autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l’autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;

23)

«piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell’organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;

24)

«capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;

25)

«specie a rapido accrescimento»: bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell’abbattimento è fissata a otto anni e la durata massima prima dell’abbattimento è fissata a 20 anni;

26)

«regime fiscale subentrato a un regime precedente»: regime sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresenta una versione modificata di un regime fiscale preesistente dello stesso tipo e che lo sostituisce;

27)

«costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità»: costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;

28)

«biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere definite nella direttiva (UE) 2018/2001;

29)

«prodotti alimentari»: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

30)

«equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;

31)

«aiuti individuali»:

a)

gli aiuti ad hoc;

b)

gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

32)

«attivi immateriali»: attivi che non hanno una consistenza fisica o finanziaria, quali brevetti, licenze, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale;

33)

«investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell’Unione»: investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell’Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell’Unione;

34)

«grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;

35)

«commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;

36)

«fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

37)

«zone Natura 2000»: le zone agricole o forestali speciali di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE;

38)

«calamità naturali»: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;

39)

«investimenti non produttivi»: investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell’azienda agricola;

40)

«operazioni precedenti la trasformazione industriale»: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura del legname, nonché l’insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica; attività di taglio in cui la capacità massima di lavorazione è pari a 20 000 m3 di legno tondo all’anno;

41)

«altri eventi climatici avversi»: condizioni meteorologiche sfavorevoli che non rientrano nella definizione di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

42)

«regioni ultraperiferiche»: regioni di cui al primo comma dell’articolo 349 del trattato;

43)

«organismi nocivi ai vegetali»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

44)

«produzione agricola primaria»: produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

45)

«trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

46)

«associazione od organizzazione di produttori»: un’associazione o un’organizzazione costituite per uno dei seguenti scopi:

a)

l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

b)

la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso;

c)

la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti;

d)

altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali, l’organizzazione e la promozione di processi innovativi, la gestione congiunta dei terreni dei soci, il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

47)

«animale protetto»: qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell’Unione o nazionale, ivi comprese le specie animali per cui la legislazione nazionale prevede norme specifiche volte a tutelare la popolazione;

48)

«carta degli aiuti a finalità regionale»: elenco delle zone designate da uno Stato membro conformemente alle condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (23) e approvate dalla Commissione;

49)

«anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall’esito del progetto;

50)

«organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ente che, a prescindere dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, ha come finalità principale lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o l’ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

51)

«isole minori del Mar Egeo»: isole minori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

52)

«PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;

53)

«avvio dei lavori del progetto o dell’attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività;

54)

«servizi sovvenzionati»: forma di aiuto in cui l’aiuto è concesso indirettamente al beneficiario finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell’attività in questione;

55)

«attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

56)

«costo di transazione»: costo aggiuntivo connesso all’adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all’esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

57)

«costi dei test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)»: tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all’analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

58)

«bosco ceduo a rotazione rapida»: specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;

59)

«impresa in difficoltà»: impresa in difficoltà quale definita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

60)

«norma dell’Unione»: norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell’Unione che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all’ambiente, all’igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell’Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

61)

«giovane agricoltore»: giovane agricoltore determinato da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 3

Condizioni per l’esenzione

I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4

Soglie di notifica

1.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

a)

aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui all’articolo 14: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

b)

aiuti agli investimenti relativi alla rilocalizzazione di un fabbricato aziendale che comporta l’ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità di produzione di cui all’articolo 16, paragrafo 4: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

c)

aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 17: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

d)

aiuti a favore degli impegni per il benessere degli animali di cui all’articolo 31: 500 EUR per unità di bestiame/anno;

e)

aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all’articolo 33: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo;

f)

aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 34: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno;

g)

aiuti per l’agricoltura biologica di cui all’articolo 35: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno;

h)

aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste di cui all’articolo 36: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

i)

aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale di cui all’articolo 38: 7,5 milioni di EUR per progetto;

j)

aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 39: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

k)

aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 40: 500 000 EUR per progetto dei gruppi operativi PEI;

l)

aiuti alla forestazione e all’imboschimento di cui all’articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;

m)

aiuti a favore dei sistemi agroforestali di cui all’articolo 42: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;

n)

aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all’articolo 44: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

o)

aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’articolo 45: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo;

p)

aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia della foresta di cui all’articolo 46: 200 EUR per ettaro/anno, ad eccezione degli aiuti di cui all’articolo 46, paragrafo 8;

q)

aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale di cui all’articolo 48: 200 000 EUR per impresa e per anno;

r)

aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale di cui all’articolo 49: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

s)

aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all’articolo 50: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

t)

aiuti agli investimenti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali di cui all’articolo 55: 10 milioni di EUR per progetto di investimento;

u)

aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del FEASR di cui all’articolo 60: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

v)

aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD di cui all’articolo 61: 200 000 EUR per progetto CLLD.

2.   Le soglie stabilite al paragrafo 1 non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.

2.   Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio.

3.   Ai fini del presente regolamento sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:

a)

gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c)

gli aiuti concessi sotto forma di garanzie se ricorre una delle seguenti condizioni:

i)

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;

ii)

prima dell’attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alle garanzie è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sulle garanzie, previa notifica di tale metodo alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato in materia di aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento;

d)

gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

e)

gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l’importo totale nominale dell’anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell’attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo dell’anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;

f)

gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell’operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.

4.   Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:

a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

b)

gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6

Effetto di incentivazione

1.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e dimensioni dell’impresa;

b)

descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;

c)

ubicazione del progetto o dell’attività;

d)

elenco dei costi ammissibili;

e)

tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3.   Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l’aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

a)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell’attività;

b)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l’attività;

c)

un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell’attività interessati;

d)

nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

Questi requisiti non si applicano ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

b)

la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5.   Inoltre, in deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

a)

i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 15 o all’articolo 53 e se:

i)

il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

ii)

il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all’articolo 15 o all’articolo 53;

b)

aiuti per azioni di informazione nel settore agricolo in conformità degli articoli 21 e 22, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

c)

aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b);

d)

aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 25;

e)

aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 26;

f)

aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d), e) ed f);

g)

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 29;

h)

aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all’articolo 33;

i)

aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 36;

j)

aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali nel settore agricolo, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 37;

k)

aiuti destinati alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 38;

l)

aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43;

m)

aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità degli articoli 47 e 48, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

n)

aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 51;

o)

aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 58;

p)

aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, o beneficiano di tali progetti, ove ricorrano le condizioni pertinenti di cui agli articoli 39, 40, 60 e 61.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.   Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

2.   Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, 41, 45 e 46 possono essere fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e gli aiuti corrispondenti contengano solo elementi verificabili, siano basati su valori assodati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati, siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo, se del caso, e non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

3.   L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

4.   Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

5.   Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti.

6.   Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva.

7.   Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un’ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Articolo 8

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all’articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati.

2.   Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

3.   Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a)

con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b)

con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

4.   Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18, 19, 40 e 61 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non sono cumulati con i pagamenti di cui all’articolo 145, paragrafo 2, e all’articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.

6.   Gli aiuti di Stato concessi ai sensi delle sezioni 31, 34 e 35 non devono essere cumulati con i pagamenti di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.

7.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al capo III.

8.   Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 25, 26, 28 e 37.

9.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

10.   Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e all’avviamento di attività agricole di cui all’articolo 18 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell’aiuto superiore a quello indicato nel presente regolamento.

Articolo 9

Pubblicazione e informazione

1.   Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione (26) o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a)

le informazioni sintetiche di cui all’articolo 11 o un link alle stesse;

b)

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c)

le informazioni di cui all’allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:

i)

10 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria;

ii)

100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

2.   Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di EUR:

a)

0,01- 0,1 solo per la produzione agricola primaria;

b)

0,1- 0,5;

c)

0,5-1;

d)

da 1 a 2;

e)

da 2 a 5;

f)

da 5 a 10;

g)

da 10 a 30;

h)

uguale o superiore a 30.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all’allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.

4.   Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc sono accompagnati dalle relative modifiche e disposizioni attuative.

5.   Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli aiuti concessi ai progetti dei gruppi operativi PEI e a progetti CLLD a norma degli articoli 39, 40, 60 e 61.

6.   La Commissione pubblica sul suo sito web:

a)

le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;

b)

i link ai siti web relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 1, di tutti gli Stati membri.

CAPO II

Requisiti procedurali

Articolo 10

Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del presente regolamento, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Relazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest’ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull’applicazione del presente regolamento relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

3.   La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

a)

epizoozie o organismi nocivi ai vegetali di cui all’articolo 26;

b)

informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all’articolo 37.

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli aiuti ai progetti dei gruppi operativi PEI e ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui agli articoli 40 e 61.

Articolo 12

Valutazione

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 i regimi di aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sono oggetto di una valutazione ex post se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre un onere sproporzionato agli Stati membri, le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 2023.

2.   L’obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, per i quali è stata redatta una relazione di valutazione finale conforme al piano di valutazione approvato dalla Commissione e che non hanno portato a conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato. I regimi che subentrano a tale regime sospeso non beneficiano del regolamento di esenzione per categoria.

3.   L’obiettivo della valutazione è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Viene esaminata anche l’incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.

4.   Per i regimi di aiuto soggetti all’obbligo di valutazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri notificano un progetto di piano di valutazione nel modo seguente:

a)

entro i 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, se la dotazione del regime di aiuto di Stato supera 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime;

b)

entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime;

c)

entro i 30 giorni lavorativi successivi all’iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

5.   Il progetto di piano di valutazione è conforme alla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato adottata dalla Commissione. Gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

6.   La valutazione ex post è effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che sono entrambe pubblicate dagli Stati membri.

7.   La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime esentato, periodo che può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione che approva il piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

Articolo 13

Controllo

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l’applicazione del presente regolamento.

CAPO III

Categorie di aiuti

Sezione 1

Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli

Articolo14

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1.   Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   L’investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

3.   Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:

a)

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b)

miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

c)

realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;

d)

ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

e)

contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica;

f)

contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

g)

contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

4.   Gli investimenti possono essere legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, a condizione che tale produzione non superi il consumo medio annuo di combustibile o energia dell’azienda.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante dell’azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.

Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Se l’investimento è realizzato da più di un beneficiario allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all’importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l’efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti conformemente all’articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell’Unione.

5.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

6.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’operazione in questione;

b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, sull’energia sostenibile, sull’efficienza energetica e la produzione e l’uso di energie rinnovabili, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e)

spese per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere e), f) e g);

f)

in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:

i)

un piano di gestione del bacino idrografico come previsto alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) è stato notificato alla Commissione per l’intera area in cui è previsto l’investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l’investimento potrebbe incidere sull’ambiente; le misure prese nell’ambito del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’articolo 11 di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure;

ii)

i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono già presenti o devono essere installati nel quadro dell’investimento;

iii)

un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti;

iv)

se l’investimento riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua o se dalla valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici svolta secondo tecniche aggiornate risulta (29) che i corpi idrici interessati che sono in buono stato potrebbero perdere il loro stato per motivi legati all’impatto dei cambiamenti climatici, viene realizzata una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento e alla manutenzione di un buono stato di tali corpi idrici, secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE; Le condizioni di cui alla precedente frase non si applicano agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull’efficienza energetica, agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell’uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

v)

lo Stato membro stabilisce percentuali di risparmio idrico potenziale e di effettiva riduzione del consumo di acqua quali condizioni di ammissibilità al fine di garantire un’effettiva riduzione della quantità di acqua che scorre attraverso le attrezzature rispetto ai livelli del periodo 2014-2020 e quindi di evitare una regressione del livello di ambizione ambientale:

il risparmio idrico potenziale è pari ad almeno il 5 % nel caso in cui i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti assicurino già un grado elevato di efficienza (prima dell’investimento) e ad almeno il 25 % nel caso in cui l’attuale grado di efficienza sia basso e/o per investimenti effettuati in zone in cui il risparmio idrico è maggiormente necessario per assicurare che sia raggiunto un buono stato delle acque;

la percentuale della riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento complessivo, è pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento nell’impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell’infrastruttura di irrigazione;

tale risparmio idrico deve riflettere le necessità indicate nei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE;

g)

il sostegno può essere concesso agli investimenti destinati all’utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

h)

nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;

i)

nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

7.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

8.   In materia di irrigazione, gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l’investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

9.   Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a)

acquisto di diritti all’aiuto;

b)

acquisto e impianto di piante annuali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 6, lettera h);

c)

lavori di drenaggio;

d)

acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 6, lettera h) e dell’acquisto di cani da guardia.

e)

cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

10.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

11.   L’intensità di aiuto non supera il 65 % dei costi ammissibili.

12.   L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti:

a)

investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere e), f) e g), o al benessere degli animali;

b)

investimenti da parte di giovani agricoltori;

c)

investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

13.   L’intensità di aiuto di cui al paragrafo 12, lettera c), può essere aumentata fino a un massimo dell’85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.

14.   L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino al 100 % per gli investimenti seguenti:

a)

investimenti non produttivi connessi agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere e), f) e g);

b)

investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera d), e investimenti volti a prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da calamità naturali, circostanze eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o animali protetti.

15.   L’intensità di aiuto per l’irrigazione di cui al paragrafo 6, lettera f), è limitata a una o più aliquote non superiori:

a)

all’80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l’irrigazione nell’azienda effettuati a norma del paragrafo 6, lettera f), punto iii);

b)

al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell’azienda da utilizzare per l’irrigazione;

c)

al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.

Articolo 15

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento e sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi i costi per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 16

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1.   Gli aiuti alle PMI attive nella produzione agricola primaria per investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presene articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   La rilocalizzazione del fabbricato aziendale è effettuata nell’interesse pubblico.

L’interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

3.   Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività.

4.   Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo ai costi relativi a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all’articolo 14, paragrafi da 12 a 15.

Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento.

5.   L’intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali ed è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Articolo 17

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli

1.   Gli aiuti agli investimenti in relazione alla trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   L’investimento riguarda attivi materiali o immateriali nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e/o della commercializzazione di prodotti agricoli.

3.   Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all’aiuto ai sensi del presente articolo.

4.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’operazione in questione;

b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

6.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

7.   Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

8.   Il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata non è considerato un costo ammissibile.

9.   Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione in vigore.

10.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

11.   L’intensità di aiuto non supera il 65 %, tranne nei casi di cui al paragrafo 12.

12.   L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti:

a)

investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettere e), f) e g), o al miglioramento del benessere degli animali;

b)

investimenti da parte di giovani agricoltori;

c)

investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Articolo 18

Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento per attività agricole

1.   Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all’avviamento per le attività agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti coprono l’avviamento di aziende rurali dedite ad attività agricole e alla diversificazione del reddito delle famiglie contadine a favore di altre attività agricole.

3.   Gli aiuti sono concessi unicamente ai giovani agricoltori costituiti in microimprese e piccole imprese.

4.   Se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un’altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un’altra persona giuridica (31).

5.   Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato.

6.   Nel caso dei giovani agricoltori, se non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il beneficiario è comunque ammissibile agli aiuti destinati ai giovani agricoltori a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.

7.   Il sostegno è limitato a 100 000 EUR per giovane agricoltore o per avviamento di azienda dedita ad attività agricole o per famiglia agricola.

Articolo 19

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Sono ammissibili all’aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.

3.   Gli Stati membri adattano gli aiuti esentati in conformità al presente articolo per tener conto di eventuali modifiche apportate ai regolamenti che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

4.   Gli aiuti non sono concessi:

a)

alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

b)

ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato;

c)

ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 152, paragrafo 3, o l’articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

il canone di affitto di locali idonei;

b)

l’acquisto di attrezzature per ufficio;

c)

le spese amministrative per il personale,

d)

le spese generali, legali e amministrative;

e)

l’acquisto di programmi informatici e i costi di acquisto o i diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili.

In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato.

6.   Gli aiuti sono erogati sotto forma di aiuti forfettari versati in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato dell’associazione o dell’organizzazione di produttori.

Gli Stati membri versano l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione della misura.

7.   Gli aiuti non superano il 10 % della produzione annuale commercializzata dall’associazione o dall’organizzazione di produttori.

8.   L’importo dell’aiuto è limitato a 100 000 EUR l’anno. Gli aiuti sono decrescenti.

Articolo 20

Aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1.   Sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli e alle loro associazioni:

a)

aiuti per l’adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I;

b)

aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità condotte ai sensi della legislazione dell’Unione o nazionale da o per conto dell’autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I;

c)

aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato, per l’ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, se soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi nell’ambito dei seguenti regimi di qualità:

a)

regimi di qualità istituiti ai sensi:

i)

della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

ii)

del regolamento (UE) n. 1151/2012;

iii)

del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

iv)

del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

v)

del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

b)

regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:

caratteristiche specifiche del prodotto;

particolari metodi di produzione;

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori;

iii)

i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (35).

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

4.   Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi per un periodo massimo di sette anni.

6.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

7.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Sono versati all’organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

8.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 21

Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

1.   Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell’innovazione.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;

b)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

c)

costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti;

d)

nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;

ii)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii)

costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al paragrafo 3, lettera c), possono essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione.

6.   Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

7.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali.

Articolo 22

Aiuti per servizi di consulenza

1.   Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC.

3.   La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a)

gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

c)

le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (41);

d)

la prevenzione e la gestione dei rischi;

e)

la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l’integrazione settoriale, l’orientamento al mercato e la promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;

f)

le tecnologie digitali nell’agricoltura di cui all’articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

g)

la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;

h)

le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l’assistenza sociale nelle comunità agricole;

i)

produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell’alimentazione degli animali d’allevamento in base alle esigenze.

4.   La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l’efficienza energetica e la produzione e l’uso di energie rinnovabili per l’agricoltura, l’aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell’allevamento.

5.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

6.   Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.

7.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8.   L’importo dell’aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 25 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

9.   L’importo dell’aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 200 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 23

Aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola

1.   Gli aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti coprono i costi effettivi sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale o al servizio militare obbligatorio, in caso di decesso o nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera c).

3.   La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l’anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale e di servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a sei mesi in ciascun caso. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limita alla durata dello stesso.

4.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

I servizi di sostituzione nell’azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

5.   L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Articolo 24

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

1.   Gli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

a)

l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b)

pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3.   Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine particolari.

Il primo comma, tuttavia, non si applica ai riferimenti all’origine di prodotti agricoli coperti da:

a)

regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall’Unione;

b)

regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

a)

spese di iscrizione;

b)

spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell’azione promozionale;

c)

spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;

d)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e)

premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR per premio e per vincitore.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli:

a)

le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b)

spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

i)

regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;

ii)

prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

6.   Gli aiuti sono concessi in una delle forme seguenti:

a)

in natura;

b)

sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario;

c)

per quanto riguarda gli aiuti destinati ai premi simbolici, anche in contanti.

Se sono versati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7.   Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora l’azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell’associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

8.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 25

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali

1.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale sono soggetti alle seguenti condizioni cumulative:

a)

le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale dell’evento;

b)

esiste un nesso causale diretto tra l’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall’impresa.

3.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2, lettera a), si considera emesso.

4.   Gli aiuti sono versati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

5.   I regimi di aiuto relativi a un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data del verificarsi di tale calamità naturale.

6.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta di un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.

7.   I danni subiti a causa dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale sono calcolati a livello dei singoli beneficiari. Gli aiuti possono riguardare quanto segue:

a)

le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 8;

b)

i danni materiali di cui al paragrafo 9.

8.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificato l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno

dal

b)

risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Laddove una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestato l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 8, lettera b), è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un’impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall’evento climatico avverso assimilabili a una calamità naturale.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell’azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

L’importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’evento climatico assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell’anno in questione.

9.   I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

Se la perdita di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 8 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

10.   Gli aiuti sono ridotti di almeno il 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

11.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80 % dei costi ammissibili.

L’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Articolo 26

Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1.   Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

a)

sono versati unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell’Unione;

b)

sono versati in uno dei seguenti ambiti:

i)

un programma pubblico, a livello dell’Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali in questione;

ii)

misure di emergenza imposte dall’autorità pubblica competente dello Stato membro;

iii)

misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell’articolo 18, dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 30, paragrafo 1, e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

iv)

misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformità del regolamento (UE) 2016/429.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3.   Per quanto riguarda le malattie animali, gli aiuti sono concessi per quelle contenute nell’elenco delle malattie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, nell’elenco delle zoonosi di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) o nell’elenco di malattie animali, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale.

4.   Gli aiuti possono essere concessi anche per malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

5.   Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell’Unione impone che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

6.   Gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

7.   I regimi di aiuto relativi a un’epizoozia o a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall’epizoozia o dall’organismo nocivo ai vegetali.

8.   Nel caso di misure relative a epizoozie, a organismi nocivi ai vegetali o a specie esotiche invasive, nel senso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale quali definite all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (43) e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento, che non si sono ancora verificate («misure di prevenzione»), gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:

a)

controlli sanitari;

b)

analisi, compresa la diagnostica in vitro;

c)

test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;

d)

acquisto, stoccaggio, distribuzione e somministrazione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari e biocidi;

e)

abbattimento o soppressione degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia, disinfezione o disinfestazione dell’azienda e delle attrezzature;

f)

istituzione o miglioramento delle misure di biosicurezza.

9.   Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

b)

acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari e biocidi;

c)

abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità pubbliche competenti;

d)

pulizia, disinfezione, disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno o del vettore;

10.   Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata esclusivamente in base:

a)

al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:

i)

a seguito dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali;

ii)

nell’ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

b)

delle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta nell’ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

c)

dei costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera a), il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell’insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

11.   Dalla compensazione calcolata a norma del paragrafo 10 vengono detratti:

a)

tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

b)

eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi agli animali macellati o abbattuti o alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine delle autorità competenti.

12.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l’autorità competente dello Stato membro:

a)

ha formalmente riconosciuto un focolaio, nel caso di epizoozie;

b)

ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

13.   Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione, di controllo e di eradicazione.

In deroga al primo comma, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle disposizioni seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

a)

paragrafo 8, lettere d) ed e), e paragrafo 9, lettera b), nel caso di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;

b)

paragrafo 8, lettera e), e paragrafo 9, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell’azienda e delle attrezzature.

14.   Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l’epizoozia o la presenza dell’organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

15.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 27

Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti

1.   Gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

a)

i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b)

i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

c)

la rimozione dei capi morti;

d)

la distruzione dei capi morti;

e)

la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

f)

la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all’articolo 26, paragrafo 3.

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e) ed f) sono subordinati all’esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.

Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4.   Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), ed f), possono essere versati agli operatori o agli organismi economici che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico;

b)

prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

5.   L’intensità di aiuto è limitata al:

a)

70 % dei costi per i test di cui al paragrafo 2, lettera b);

b)

75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2;

c)

100 % dei costi connessi ai costi amministrativi, alla rimozione, alla distruzione e ai premi assicurativi per la rimozione di cui al paragrafo 2, lettere a), d), e), ed f).

Articolo 28

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

1.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi

a)

non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;

b)

non sono limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;

c)

non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita nello Stato membro.

3.   L’assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:

a)

calamità naturali;

b)

un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e altri eventi climatici avversi;

c)

epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

d)

premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;

4.   L’assicurazione:

a)

compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;

b)

non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

5.   Gli Stati membri possono limitare l’importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.

6.   Il fondo di mutualizzazione interessato soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

a)

essere riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro conformemente all’ordinamento nazionale;

b)

praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c)

applicare norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria.

7.   Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del beneficiario.

8.   L’intensità massima di aiuto è limitata al 70 % dei costi del premio assicurativo o dei contributi finanziari al fondo di mutualizzazione.

Articolo 29

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

1.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro stabilisce un nesso di causalità diretta, conformemente al paragrafo 5, tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto.

3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il loro importo non supera l’importo a cui è ammissibile l’azienda.

4.   Il regime di aiuti è adottato e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro un termine di tre e quattro anni dalla data dell’evento che ha determinato il danno.

5.   I costi ammissibili sono i costi subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutato da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione;

I costi ammissibili possono comprendere:

a)

animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti;

b)

costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi, la perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti;

c)

danni materiali alle seguenti attrezzature agricole: macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali si basa sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno; il calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento.

6.   Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

Da tale importo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

7.   Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi, le autorità competenti degli Stati membri chiedono uno sforzo minimo ai beneficiari. sotto forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani da guardia per allevamenti ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili. Il presente paragrafo non si applica al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona.

8.   Gli aiuti di cui al presente articolo si limitano al 100 % dei costi ammissibili.

9.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni, compresi i pagamenti percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 30

Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura

1.   Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura, connessi agli impegni agro-climatico-ambientali, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

«conservazione in situ»: la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b)

«conservazione nell’azienda agricola»: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell’azienda agricola;

c)

«conservazione ex situ»: la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell’habitat naturale;

d)

«collezione ex situ»: la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale.

3.   Gli impegni per l’allevamento di razze locali che rischiano di non essere più utilizzate per l’allevamento o per la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica comprendono uno dei seguenti elementi:

a)

allevare animali di razze locali a rischio di estinzione;

b)

preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

4.   Le razze locali sono considerate a rischio di estinzione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 e se tali condizioni sono descritte e incluse nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

5.   Le seguenti specie di animali d’allevamento sono ammissibili agli aiuti: bovini; ovini; caprini; equidi; suini; uccelli; conigli e api.

6.   Le risorse genetiche vegetali si considerano minacciate di erosione genetica purché nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche o originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

7.   Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:

a)

azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nell’agricoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b)

azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura nell’Unione;

c)

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.

8.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 31

Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

1.   Gli aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono concessi alle imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali di cui al paragrafo 7.

3.   Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione.

4.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi solo per impegni diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.

5.   Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale.

6.   Qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

7.   Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili a ricevere aiuti introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

a)

acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;

b)

condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l’allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;

c)

condizioni che consentano l’espressione del comportamento naturale, come l’arricchimento dell’ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;

d)

accesso all’esterno e pascolo all’aperto;

e)

pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;

f)

pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l’impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all’immunocastrazione;

g)

misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l’uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.

8.   Gli impegni a favore del benessere degli animali hanno una durata da uno a sette anni. Se necessario per conseguire o conservare determinati benefici in termini di benessere degli animali, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.

9.   Il rinnovo dei contratti di impegno può anche essere automatico se le relative disposizioni sono indicate nel contratto stesso. Gli Stati membri predispongono il meccanismo di rinnovo degli impegni a favore del benessere degli animali in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti. Questo meccanismo è descritto nella base giuridica nazionale. Il rinnovo è sempre subordinato al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

10.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

11.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti e norme obbligatorie di cui ai paragrafi 3 e 7.

12.   Gli aiuti sono concessi annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti per il benessere degli animali.

13.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi di cui al paragrafo 12 e non supera 500 EUR per unità di bestiame.

Articolo 32

Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

1.   Gli aiuti alla cooperazione nel settore agricolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo, ma a condizione che la cooperazione vada principalmente a vantaggio del settore agricolo.

4.   Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:

a)

la cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo e della filiera alimentare e altri soggetti attivi nel settore agricolo, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale;

b)

la creazione di poli e di reti;

c)

la successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello dell’impresa (gli aiuti sono limitati agli agricoltori che, entro la conclusione dell’intervento, hanno o avranno raggiunto l’età pensionabile, determinata dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione nazionale).

5.   Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

6.   Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare purché si tratti di prodotti agricoli;

c)

cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

f)

azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile (44) e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;

i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

7.   Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

8.   Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al paragrafo 6, lettere d) ed e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.

9.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

10.   Le operazioni consistenti in investimenti sono conformi alle norme e agli obblighi di cui al pertinente articolo del presente regolamento sugli aiuti agli investimenti e all’articolo 4 sulle soglie di notifica.

11.   Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività agricole:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;

b)

i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

c)

i costi di esercizio della cooperazione;

d)

i costi delle operazioni da attuare, compresi i costi i connessi all’animazione;

e)

i costi relativi ad attività promozionali.

12.   Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.

13.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

14.   Nel caso degli interventi di cui al paragrafo 11, lettera d), che consistono in investimenti, gli aiuti si limitano all’intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nell’articolo pertinente sugli aiuti agli investimenti.

Sezione 2

Aiuti per la tutela dell’ambiente nell’agricoltura

Articolo 33

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone agricole Natura 2000 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di terreno agricolo, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone agricole direttamente interessate dall’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

3.   Gli aiuti sono concessi solo in relazione a svantaggi derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti («norme BCAA»), stabilite a norma del titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone agricole seguenti:

a)

zone agricole Natura 2000;

b)

altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; queste zone non superano il 5 % dei siti Natura 2000 designati che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale del piano strategico della PAC pertinente.

5.   L’intensità dell’aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale di massimo cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Articolo 34

Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali

1.   Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese e gruppi di imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti relativamente a uno o più impegni di cui al paragrafo 1, al fine di preservare e promuovere le necessarie modifiche delle pratiche agricole che contribuiscono positivamente all’ambiente e al clima.

3.   Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là:

a)

dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione;

c)

delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 3 sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale.

5.   Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, l’aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

6.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese che ricevono aiuti nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

7.   Gli impegni assunti nell’ambito del presente articolo hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per gli impegni a favore della conservazione nonché dell’uso e dello sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo o in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.

8.   Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a favore di beneficiari diversi dalle imprese attive nel settore agricolo possono essere concessi nell’ambito della sezione 7.

9.   Gli impegni finalizzati all’estensivazione dell’allevamento rispettano almeno le seguenti condizioni:

a)

l’intera superficie foraggera dell’azienda è gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;

b)

la densità del bestiame è definita tenuto conto dell’insieme degli animali da pascolo allevati nell’azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione.

10.   Gli aiuti possono finanziare i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia o in modo misurabile. I regimi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli basati sui risultati garantiscono il rispetto dei criteri di qualità relativi alla quantificazione, all’addizionalità, allo stoccaggio a lungo termine e alla sostenibilità ambientale, tenendo conto anche della comunicazione relativa ai cicli del carbonio sostenibili (45) per quanto riguarda la certificazione dell’assorbimento del carbonio.

11.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui ai paragrafi 3, 4 e 9.

12.   Gli aiuti sono concessi annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni agro-climatico-ambientali.

13.   Non sono concessi aiuti a norma del presente articolo per impegni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 35.

14.   Gli aiuti sono erogati per ettaro.

15.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.

Articolo 35

Aiuti per l’agricoltura biologica

1.   Gli aiuti per l’agricoltura biologica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese o associazioni di imprese che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848.

3.   Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là:

a)

dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché al benessere degli animali e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione;

c)

delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Tutte queste norme e requisiti obbligatori sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale.

5.   Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, l’aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

6.   Gli impegni di cui al paragrafo 3 sono attuati per un periodo iniziale compreso tra cinque e sette anni. Per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore, disponendo eventualmente una proroga annuale al termine del primo periodo. Se gli aiuti sono concessi per la conversione all’agricoltura biologica, gli Stati membri possono stabilire una durata inferiore pari ad almeno un anno. Per quanto riguarda i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli completati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.

7.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

8.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al paragrafo 3.

9.   Gli aiuti sono concessi annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti di cui al presente articolo non sono concessi per gli impegni di cui all’articolo 34 o per i costi di cui all’articolo 20.

10.   Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni degli articoli 14 e 17.

11.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.

Sezione 3

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale

Articolo 36

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste

1.   Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste concessi a imprese attive nella produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le pertinenti condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Possono essere concessi aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste.

3.   Gli aiuti sono concessi per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.

4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

a)

costi degli investimenti in attivi materiali;

b)

opere permanenti.

5.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

6.   Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000 EUR all’anno.

Sezione 4

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

Articolo 37

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

1.   I regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

a)

sono versati unicamente quando l’autorità competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento;

b)

sono versati quando esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall’impresa.

3.   Gli aiuti sono versati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

4.   I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento.

5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.

6.   I danni subiti come conseguenza della calamità naturale sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

7.   Gli aiuti possono riguardare quanto segue:

a)

la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 8;

b)

i danni materiali di cui al paragrafo 9.

8.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b)

risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Laddove una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestata la calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 8, lettera b), è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un’impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dalla calamità naturale.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell’azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

Tale importo può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario direttamente a causa della calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell’anno in questione.

9.   I danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati dalla calamità naturale sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della calamità.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

10.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a copertura delle perdite, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Sezione 5

Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 38

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

1.   Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale e nei relativi comparti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Il progetto sovvenzionato è di interesse generale per tutte le imprese che operano nel settore o nel comparto interessati di cui al paragrafo 1.

3.   Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico a livello nazionale o regionale:

a)

l’effettiva attuazione del progetto;

b)

gli obiettivi del progetto;

c)

la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;

d)

il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e)

il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.

4.   I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

5.   Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza.

6.   Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli o forestali a favore delle imprese attive nel settore agricolo o forestale.

7.   Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l’intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i)

per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii)

per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

8.   Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.

9.   Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.

10.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 39

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Per i progetti dei gruppi operativi PEI sono ammissibili i seguenti costi:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare un progetto dei gruppi operativi PEI;

b)

la realizzazione delle operazioni approvate;

c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;

d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione di un progetto dei gruppi operativi PEI;

e)

l’animazione delle comunità PEI per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere i progetti e aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3.   L’intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 40

Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI

1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI o che beneficiano di tali progetti, di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   L’importo totale dell’aiuto concesso per i progetti dei gruppi operativi PEI non supera 500 000 EUR.

Sezione 6

Aiuti a favore del settore forestale

Articolo 41

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

1.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.

Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento posso finanziare le operazioni di investimento.

3.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Gli aiuti concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC ed erogati sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al primo comma, purché tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi di detto piano strategico della PAC e gli aiuti siano attuati dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

4.   Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5.   Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:

a)

i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;

b)

i costi di impianto e i costi direttamente connessi all’impianto;

c)

i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

d)

i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell’impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro dell’articolo 43.

6.   Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto.

7.   Gli aiuti non possono essere concessi per l’impianto delle seguenti specie:

a)

bosco ceduo a rotazione rapida;

b)

alberi di Natale;

c)

specie a rapido accrescimento per uso energetico;

d)

specie esotiche della zona, salvo che il sostegno sia erogato nel quadro del piano strategico della PAC.

e)

gli investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali conformi ai principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento (46).

8.   Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali minimi di cui al punto 12.

9.   Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l’impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

10.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa (47).

Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

11.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

12.   Nel quadro degli aiuti per le misure di forestazione e imboschimento si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi:

a)

la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare è tale da evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall’elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un’agricoltura ad elevata valenza naturale. A norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nei siti designati come siti Natura 2000 sono effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l’autorità dello Stato membro responsabile dell’attuazione di Natura 2000;

b)

la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze è tale da tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. A questo scopo sono necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l’accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell’abbattimento. La durata minima è almeno di otto anni e quella massima non supera 20 anni;

c)

qualora, a causa di difficili condizioni climatiche, ambientali o del suolo, ivi compreso il degrado ambientale, si preveda che l’impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in conformità della legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro interessato può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Il beneficiario assicura in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;

d)

in caso di interventi di imboschimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l’intervento consiste in uno dei seguenti:

i)

l’impianto di specie ecologicamente adatte o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana;

ii)

in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

Articolo 42

Aiuti ai sistemi agroforestali

1.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.

3.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali posso finanziare le operazioni di investimento.

4.   Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando non sono sostenute spese di cui alle lettere a) e b);

d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

5.   Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

6.   Sono ammissibili i seguenti costi per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:

a)

i costi per l’impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l’impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

b)

i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l’abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;

c)

altri costi direttamente connessi all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l’esame, la preparazione e la protezione del suolo;

d)

i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione;

e)

i costi dei trattamenti necessari connessi all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;

f)

i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.

7.   Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto.

Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale.

8.   Gli Stati membri determinano la struttura e la composizione del sistema agroforestale tenendo conto dei seguenti fattori:

a)

condizioni pedoclimatiche e ambientali locali;

b)

specie forestali;

c)

la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.

9.   L’intensità massima di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 43

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

1.   Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi e, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell’ articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

realizzazione di infrastrutture protettive, ivi compresi i costi di manutenzione nel caso di fasce parafuoco;

b)

piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l’uso di animali al pascolo, come capanni, abbeveraggi, recinti e trasporto degli animali;

c)

installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;

d)

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

3.   Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all’articolo 34.

4.   Solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

5.   Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

a)

il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l’incendio, la calamità naturale, l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, un’altra evento climatico avverso, la presenza dell’organismo nocivo ai vegetali, l’evento catastrofico o l’evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell’evento dannoso se del caso;

b)

il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate;

c)

nel caso di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.

6.   Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell’organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.

Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc presentati dallo Stato membro interessato recano l’elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che causano o possono causare un danno.

7.   Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.

Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

8.   Non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

9.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 44

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1.   Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli investimenti mirano all’adempimento di impegni a scopi ambientali, all’offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei terreni forestali e boschivi della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC, sono escluse le specie esotiche della zona.

3.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Tuttavia, gli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari sono esenti da tale condizione.

4.   A eccezione del caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

f)

costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;

g)

costi di impianto e i costi direttamente connessi all’impianto;

h)

costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

i)

costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell’impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro dell’articolo 43.

5.   Salvo che il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

6.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 45

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori che derivano dall’attuazione della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori, gestori forestali e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di zona forestale, per compensare i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone forestali di cui al paragrafo 3 connessi all’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

3.   Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone forestali seguenti:

a)

zone forestali Natura 2000;

b)

elementi del paesaggio che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE e che non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 contemplati dall’ambito di applicazione territoriale del relativo piano strategico.

4.   Gli aiuti possono essere concessi ai silvicoltori, ai gestori forestali e alle loro associazioni.

5.   L’intensità dell’aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Articolo 46

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1.   Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti coprono solo gli impegni volontari in materia di gestione destinati a conseguire uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 che vanno al di là dei requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dalla normativa nazionale sulle foreste o da altre normative nazionali o dell’Unione pertinenti.

3.   Tutti i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 2 sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale.

4.   Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono prevedere una durata superiore per determinati tipi di impegni.

5.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti obbligatori di cui al paragrafo 2.

6.   I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’assunzione degli impegni di cui al paragrafo 2.

7.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili e non supera 200 EUR per ettaro/anno.

8.   Se gli aiuti sono previsti nell’ambito di un piano strategico, l’importo massimo previsto al paragrafo 7 può essere aumentato in casi eccezionali, tenendo conto delle circostanze specifiche previste dal piano strategico.

Articolo 47

Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

1.   Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

Gli Stati membri si adoperano affinché le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC.

2.   Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell’innovazione.

Gli aiuti possono altresì riguardare gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze o l’azione di informazione;

b)

nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:

i)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; l’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

ii)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii)

costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

c)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera b), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

5.   Sono ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

6.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettera a), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono versati ai prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione.

7.   Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

8.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 48

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

1.   Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   I servizi in questione non costituiscono un’attività continuativa o periodica e non riguardano i costi operativi dell’impresa. I servizi di consulenza concernono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

Gli Stati membri si adoperano affinché le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC.

3.   Gli Stati membri garantiscono che il sistema di servizi di consulenza copra come minimo questioni relative all’attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE e 2009/147/CE, del regolamento (UE) 2016/2031, dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della direttiva 2009/128/CE.

4.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

5.   Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.

6.   Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli beneficiari dei servizi di consulenza.

7.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 200 000 EUR per impresa nell’arco di tre anni.

Articolo 49

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

1.   Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

3.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

4.   Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento delle foreste. Se non rientrano nell’ambito di un piano strategico della PAC, gli aiuti comprendono solo quanto segue:

a)

l’accesso ai terreni forestali;

b)

la ricomposizione e il riassetto fondiari;

c)

l’approvvigionamento di energia sostenibile, l’efficienza energetica nonché l’approvvigionamento e il risparmio idrico;

d)

l’utilizzo di bestiame anziché di macchinari.

e)

l’istituzione di strutture temporanee di magazzinaggio.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni a fini di tutela dell’ambiente se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l’uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

6.   Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

a)

i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché

b)

il capitale circolante.

7.   L’intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.

L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti:

a)

investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettere e), f) e g);

b)

investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

8.   L’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

Articolo 50

Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1.   Gli aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni a fini di tutela dell’ambiente se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

5.   Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

a)

i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché

b)

il capitale circolante.

6.   Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

7.   Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

8.   L’intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.

9.   L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti seguenti:

a)

investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettere e), f) e g);

b)

investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Articolo 51

Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

1.   Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia della foresta, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

«conservazione in situ»: la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

b)

«conservazione nell’azienda silvicola»: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un’azienda silvicola;

c)

«conservazione ex situ»: la conservazione di materiale genetico per uso silvicolo al di fuori dell’habitat naturale;

d)

«collezione ex situ»: la collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate.

3.   Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:

a)

azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b)

azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nell’Unione;

c)

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.

4.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 52

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

1.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. I membri dell’associazione o dell’organizzazione di produttori non sono grandi imprese, fatta eccezione per i comuni.

2.   In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente ai produttori fino all’importo complessivo a cui tale associazione od organizzazione avrebbe avuto diritto a norma del presente articolo a titolo di compenso dei contributi versati per le spese di gestione di dette associazioni od organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

a)

il canone di affitto di locali idonei, a prezzi di mercato;

b)

i costi per l’acquisto di attrezzature per ufficio;

c)

le spese amministrative per il personale e le spese per un gestore forestale qualificato;

d)

le spese generali, legali e amministrative;

e)

i costi di acquisto di programmi informatici e spese di acquisto o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili;

f)

in caso di acquisto di locali, un importo corrispondente ai costi di locazione a prezzi di mercato.

4.   Non sono versati aiuti in relazione ai costi sostenuti dopo il quinto anno dal riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente dello Stato membro sulla base del relativo piano aziendale, tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive volte a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115.

5.   Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, gli Stati membri versano l’ultima rata unicamente previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

6.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 53

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

1.   Gli aiuti per ricomposizione fondiaria dei terreni forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi quelle per la realizzazione di indagini.

3.   Gli aiuti non superano il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Articolo 54

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

1.   Gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo o nei settori agricolo o forestale. La cooperazione va principalmente a beneficio del settore forestale o dei settori agricolo e forestale.

4.   Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:

a)

cooperazione tra diverse imprese nel settore forestale e altri soggetti attivi nei settori forestale e agricolo che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, ivi comprese le associazioni di produttori e le cooperative;

b)

creazione di poli e di reti.

5.   Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

6.   Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi, in particolare, per le seguenti attività:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;

c)

cooperazione tra piccoli operatori nel settore forestale destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

f)

azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

g)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all’articolo 32 dello stesso regolamento.

7.   Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

8.   Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere (d) ed (e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori.

9.   Le operazioni consistenti in investimenti e costi diretti di progetti specifici connessi all’attuazione di un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente sono conformi alle norme e agli obblighi di cui al pertinente articolo del presente regolamento sugli aiuti agli investimenti e all’articolo 4 sulle soglie di notifica.

10.   Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività forestali:

a)

i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

i costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

c)

i costi degli interventi da attuare;

d)

i costi relativi ad attività promozionali;

e)

i costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

11.   Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.

12.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Sezione 7

Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali

Articolo 55

Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali

1.   Gli aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l’approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità:

i)

aiuti cofinanziati dal FEASR;

ii)

finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti cofinanziati dal FEASR;

b)

sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   Gli aiuti finanziano:

a)

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR («infrastruttura su piccola scala»), ad eccezione degli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga che non sono ammissibili;

b)

investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi sociali, le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

c)

investimenti con finalità pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

d)

investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

e)

investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

4.   Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al paragrafo 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base — ove tali piani esistano — e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a)

i costi per la stesura e l’aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;

b)

i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico;

c)

i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali;

d)

i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

Anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all’aiuto di cui al paragrafo 3, lettera d).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al funzionamento.

6.   Per quanto concerne le attività di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Per non superare l’intensità massima di aiuto, per le attività di cui al paragrafo 3, lettere b), c) e d), le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili, ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero. In alternativa, per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l’intensità massima di aiuto può essere fissata all’80 % dei costi ammissibili.

7.   Per quanto riguarda gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera e), l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti.

Se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al primo comma, le intensità di aiuto non superano l’intensità massima di aiuto fissata nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti nella zona interessata con riferimento ai costi relativi all’ammodernamento delle strutture o all’aumento della capacità di produzione. La semplice sostituzione di fabbricati o strutture esistenti con fabbricati o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata connessa all’ammodernamento.

Articolo 56

Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

1.   Gli aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità:

i)

aiuti cofinanziati dal FEASR;

ii)

finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

b)

sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:

a)

agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;

b)

alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali;

c)

alle persone fisiche nelle zone rurali.

4.   Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 3, lettera a), esercita un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.

5.   Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

a)

la situazione economica iniziale del beneficiario;

b)

le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;

c)

i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

6.   Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC.

7.   Gli aiuti sono limitati a 100 000 EUR per beneficiario.

Articolo 57

Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

1.   Gli aiuti per l’adesione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità:

i)

aiuti cofinanziati dal FEASR;

ii)

finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

b)

sono identici al pertinente intervento previsto nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   L’aiuto è concesso per l’adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità:

a)

regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

b)

regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi per garantire uno o più dei seguenti aspetti:

caratteristiche specifiche del prodotto;

particolari metodi di produzione;

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

i regimi sono accessibili a tutti i produttori;

iii)

i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (48).

4.   Gli aiuti sono concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

5.   Gli aiuti sono concessi per un periodo massimo di sette anni.

6.   Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di sette anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.

7.   L’importo degli aiuti è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all’anno.

Articolo 58

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

1.   Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità:

i)

aiuti cofinanziati dal FEASR;

ii)

finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

b)

sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   L’aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.

4.   Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.

5.   L’aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano di aiuti a norma dell’articolo 57.

6.   Sono ammissibili i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche:

a)

sono finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità di cui all’articolo 57, paragrafo 3;

b)

richiamano l’attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di produzione, le norme elevate di benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente connessi al regime di qualità interessato.

7.   Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.

8.   L’origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all’origine sia secondario rispetto al messaggio principale.

9.   Non sono ammissibili agli aiuti le azioni di informazione e di promozione mirate a un’impresa specifica o a una particolare marca commerciale.

10.   L’intensità di aiuto è limitata al 70 % dei costi ammissibili.

Articolo 59

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

1.   Gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 in una delle seguenti modalità:

i)

aiuti cofinanziati dal FEASR;

ii)

finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

b)

sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti e possono comprendere imprese attive nel settore agricolo, imprese attive nella filiera alimentare e altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, qualora la cooperazione vada a vantaggio delle zone rurali.

4.   Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:

a)

cooperazione tra imprese e altri soggetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

creazione di poli e di reti.

5.   Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

6.   Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;

c)

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

f)

azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;

i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all’articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate a una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

j)

diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare;

k)

attuazione di strategie per i piccoli comuni intelligenti.

7.   Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

8.   Gli aiuti a favore di progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera a), e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare di cui al di cui al paragrafo 6, lettera b), possono essere concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nei piani strategici nazionali. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera a), e delle attività di cui al paragrafo 6, lettera b), realizzati da singoli attori sono divulgati.

9.   Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere d) ed e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.

10.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

11.   Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.

12.   Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;

b)

i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;

c)

costi dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo territoriale; nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

d)

costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un coordinatore;

e)

costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami;

f)

costi relativi ad attività promozionali.

13.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

14.   I costi diretti di cui al paragrafo 12, lettera e), che si riferiscono agli investimenti sono limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti e soddisfano le condizioni specificate nei corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 e nei pertinenti articoli del presente regolamento, comprese le condizioni specifiche relative alle soglie di notifica.

Articolo 60

Aiuti per progetti CLLD

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

Gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;

b)

la realizzazione delle operazioni approvate;

c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;

d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

e)

l’animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti:

a)

ricerca, sviluppo e innovazione;

b)

ambiente;

c)

occupazione e formazione;

d)

cultura e conservazione del patrimonio;

e)

silvicoltura;

f)

promozione di prodotti alimentari non elencati nell’allegato I del trattato;

g)

sport.

4.   L’intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 61

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD

1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all’articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all’articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti:

a)

ricerca, sviluppo e innovazione;

b)

ambiente;

c)

occupazione e formazione;

d)

cultura e conservazione del patrimonio;

e)

silvicoltura;

f)

promozione di prodotti alimentari non elencati nell’allegato I del trattato;

g)

sport.

3.   L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 62

Sostituzione e continuità dell’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014

1.   L’articolo 52 del regolamento (UE) n. 702/2014 stabilisce che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022. Il presente regolamento sostituirà il regolamento (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza.

2.   Le norme di cui a tale regolamento, tuttavia, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 agli aiuti concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

Articolo 63

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 9.

2.   Gli aiuti non esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sono valutati dalla Commissione sulla base degli orientamenti del 2023 e delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni ulteriori applicabili.

3.   Gli aiuti individuali concessi prima del 1o gennaio 2023 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

In deroga al primo comma, al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal FEASR o da finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 64

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(5)  Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1). modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3, e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10 nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

(6)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(7)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(8)  Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023, Comunicazione della Commissione — Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).

(9)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(10)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(11)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(12)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(13)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(14)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(15)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(16)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(17)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(18)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(19)  WT/MIN(15)/45 — WT/L/980.

(20)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.).

(22)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(23)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(25)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(26)  «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo web: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en

(27)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(28)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(29)  Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

(31)  Per quanto riguarda la nozione di controllo, si applica per analogia il capo II, paragrafo 1, della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(35)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5).

(36)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

(37)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(39)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(40)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(41)  «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» [COM(2017) 339 final].

(42)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(43)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(44)  Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell’azienda, purché siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 14.

(45)  Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2021, relativa ai cicli del carbonio sostenibili [COM (2021) 800 final].

(46)  https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf

(47)  Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, adottati in occasione della Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16 e 17 giugno 1993 (https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

(48)  GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

(49)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


ALLEGATO I

Definizione delle PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1.   La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.   All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3.   All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1.   Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2.   Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

Un’impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l’impresa in questione:

a)

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c)

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d)

autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.   Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d)

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4.   Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un’impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5.   Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all’articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l’individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l’impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell’Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1.   I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2.   Se, alla data di chiusura dei conti, un’impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3.   Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’esercizio in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a)

dai dipendenti dell’impresa;

b)

dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell’impresa;

c)

dai proprietari gestori;

d)

dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell’impresa

1.   Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell’impresa stessa.

2.   Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Ai fini dell’applicazione dello stesso paragrafo 2, i dati delle imprese che sono collegate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4.   Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.


ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento da trasmettere mediante l’applicazione informatica della Commissione in conformità dell’articolo 11

PARTE I

Riferimento dell’aiuto

(da completare a cura della Commissione)

Stato membro

 

Numero di riferimento dello Stato membro

 

Regione

Denominazione della regione [NUTS  (1)]

……

Status degli aiuti a finalità regionale  (2)

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Regioni ultraperiferiche

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Isole minori del Mar Egeo

Image 3
Altro

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Indirizzo postale

Indirizzo internet

Titolo della misura di aiuto

……

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

….…

….…

Link al testo integrale della misura di aiuto

…..…

Tipo di misura

Image 4

Regime

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Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo (3) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

 

Numero di riferimento dell’aiuto attribuito dalla Commissione

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Proroga

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Modifica

Durata (4)

Image 8

Regime

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione

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Aiuto ad hoc

Gg/mm/aaaa

Settori economici interessati

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Specificare a livello di gruppo NACE (5)

Tipo di beneficiario

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PMI

Image 12

Grande impresa

Dotazione

Regime: Importo totale (6) in valuta nazionale (importo intero)

……

Aiuto ad hoc: Importo totale (7) in valuta nazionale (importo intero)

….…

Image 13

Per le garanzie: (8)

Valuta nazionale (importo intero)

……

Strumento di aiuto

Image 14

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Image 15

Servizi sovvenzionati

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Prestito/Anticipo rimborsabile

Image 17

Garanzia [se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione (9)]

Image 18

Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

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Altro (specificare)

…..…

Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione:

Image 20
Sovvenzione

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Prestito

Image 22
Garanzia

Image 23
Agevolazione fiscale

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Se cofinanziato da fondi UE

Denominazione del fondo UE:

…..…

…..…

Importo del finanziamento

(per fondo UE)

……

Valuta nazionale (importo intero)

……

PARTE II

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11

Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER) viene data attuazione alla misura di aiuto.

Obiettivi principali (Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicarli tutti)

Intensità massima di aiuto in %

Importo massimo dell’aiuto in valuta nazionale (importo intero)

Image 25

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14)

 

 

Image 26

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 15)

 

 

Image 27

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 16)

 

 

Image 28

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17)

 

 

Image 29

Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento per attività agricole (articolo 18)

 

 

Image 30

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (articolo 19)

 

 

Image 31

Aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (articolo 20)

 

 

Image 32

Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (articolo 21)

 

 

Image 33

Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22)

 

 

Image 34

Aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola (articolo 23)

 

 

Image 35

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24)

 

 

Image 36

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 25)

 

 

 

Tipo di evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale:

Image 37
gelo

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tempesta

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grandine

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ghiaccio

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precipitazioni forti o persistenti

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uragano

Image 43
siccità grave

Image 44
altro

Precisare:

Data in cui si è verificato l’evento:

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Image 45

Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (articolo 26)

 

 

Image 46

Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti (articolo 27)

 

 

Image 47

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (articolo 28)

 

 

Image 48

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti (articolo 29)

 

 

Image 49

Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura (articolo 30)

 

 

Image 50

Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (articolo 31)

 

 

Image 51

Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (articolo 32)

 

 

Image 52

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (articolo 33)

 

 

Image 53

Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (articolo 34)

 

 

Image 54

Aiuti per l’agricoltura biologica (articolo 35)

 

 

Image 55

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (articolo 36)

 

 

Image 56

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 37)

 

 

Tipo di calamità naturale:

Image 57
terremoto

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valanga

Image 59
frana

Image 60
alluvione

Image 61
tromba d’aria

Image 62
uragano

Image 63
eruzione vulcanica

Image 64
incendio boschivo

Image 65
altro

Precisare:

Data in cui si è verificata la calamità naturale

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Image 66

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (articolo 38)

 

 

Image 67

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (articolo 39)

 

 

Image 68

Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI (articolo 40)

 

 

Image 69

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento (articolo 41)

 

 

Image 70

Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 42)

 

 

Image 71

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (articolo 43)

 

 

Image 72

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 44)

 

 

Image 73

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 45)

 

 

Image 74

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (articolo 46)

 

 

Image 75

Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 47)

 

 

Image 76

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 48)

 

 

Image 77

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale (articolo 49)

 

 

Image 78

Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 50)

 

 

Image 79

Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (articolo 51)

 

 

Image 80

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (articolo 52)

 

 

Image 81

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 53)

 

 

Image 82

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (articolo 54)

 

 

Image 83

Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali (articolo 55)

 

 

Image 84

Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 56)

 

 

Image 85

Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 57)

 

 

Image 86

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità (articolo 58)

 

 

Image 87

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (articolo 59)

 

 

Image 88

Aiuti per progetti CLLD (articolo 60)

 

 

Image 89

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD (articolo 61)

 

 


(1)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(2)  Precisare se l’aiuto è concesso a favore di un’impresa attiva in una delle zone predefinite. In caso contrario, selezionare «Altro».

(3)  Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa.

(4)  Periodo durante il quale l’autorità che concede l’aiuto può impegnarsi a concedere l’aiuto.

(5)  NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.

(6)  Per un regime di aiuti: indicare l’importo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l’importo stimato della riduzione del gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(7)  Per un aiuto ad hoc: indicare l’importo complessivo dell’aiuto o della riduzione del gettito fiscale.

(8)  Per le garanzie, indicare l’importo massimo dei prestiti garantiti.

(9)  Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), punto ii) del presente regolamento.


ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L’accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti:

a)

Riferimento al numero di identificazione degli aiuti (1);

b)

identificativo del beneficiario (2);

c)

tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione dell’aiuto;

d)

regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II; (3) e, se del caso, regioni ultraperiferiche o isole minori del Mar Egeo;

e)

Settore di attività a livello di gruppo NACE (4);

f)

Strumento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (5);

g)

Strumento di aiuto (6) [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare)];

h)

data di concessione dell’aiuto;

i)

obiettivo dell’aiuto (7);

j)

autorità che concede l’aiuto.


(1)  Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

(2)  Alla luce dell’interesse legittimo di garantire trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico, dopo aver soppesato le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che, tenuto conto dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) 2016/679, è giustificato pubblicare il nome del beneficiario dell’aiuto quando si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica identificabile con il nome di una persona fisica (cfr. C-92/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, punto 53). Le norme di trasparenza mirano a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Questo obiettivo prevale sul diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche che ricevono sostegno pubblico.

(3)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Equivalente sovvenzione lordo

(6)  Se l’aiuto viene concesso tramite più strumenti d’aiuto, l’importo dell’aiuto deve essere precisato per ogni strumento di aiuto.

(7)  Se l’aiuto presenta diversi obiettivi, l’importo dell’aiuto viene precisato per ogni obiettivo.


21.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/82


REGOLAMENTO (UE) 2022/2473 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1) [«regolamento (UE) 2015/1588»], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), vi), vii) e x),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, a norma dell'articolo 109 TFUE, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti.

(2)

Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a dichiarare, in conformità dell'articolo 109 TFUE, che, a determinate condizioni, alcune categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica. La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 TFUE alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in numerose decisioni. Essa ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti specifici applicabili a tale settore. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno che la Commissione continui ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588. Pertanto, a determinate condizioni, dovrebbero essere dichiarati compatibili con il mercato interno e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE gli aiuti a favore delle microimprese, piccole e medie imprese («PMI») attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; gli aiuti concessi alle imprese attive nei suddetti settori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, e destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali; gli aiuti per l'innovazione e gli aiuti per la conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. L'esenzione dall'obbligo di notifica dovrebbe applicarsi anche agli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dal comportamento di animali protetti indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario dell'aiuto come misura di conservazione delle risorse biologiche marine e di acqua dolce. Il regolamento (UE) 2015/1588 non conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, a norma dell'articolo 109 TFUE, che gli aiuti di Stato a favore di organismi di diritto pubblico, autorità pubbliche o organismi pubblici o semipubblici sono esentati dall'obbligo di notifica.

(3)

È opportuno continuare a ricorrere ai poteri conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 al fine di esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali che sono concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.

(4)

Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla base di tale autorizzazione, il presente regolamento stabilisce chiare condizioni di compatibilità per tale categoria di aiuti e ne definisce la portata per includere gli aiuti concessi alle imprese indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.

(5)

La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura è valutata dalla Commissione sulla base degli obiettivi della politica comune della pesca («PCP») stabiliti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dall'Unione, l'intensità massima dell'aiuto pubblico consentita in virtù del presente regolamento dovrebbe essere pari a quella fissata per il medesimo tipo di aiuti nell'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto dell'Unione e, in particolare, alle norme del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri possono pertanto accordare aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi al diritto dell'Unione.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nonché una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(8)

Le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere definite sulla base di un insieme di principi comuni atti a far sì che gli aiuti agevolino lo sviluppo di un'attività economica, abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano necessari, opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(9)

Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(10)

Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non contemplati dal presente regolamento o da altri regolamenti adottati conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. È opportuno che il presente regolamento non osti al diritto degli Stati membri di notificare gli aiuti che rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione del regolamento. Tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (5).

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. In linea di principio, gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o gli aiuti relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo non dovrebbero costituire aiuti ad attività connesse all'esportazione.

(12)

La Commissione dovrebbe far sì che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale. Inoltre, dato che l'individuazione dei singoli beneficiari che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (community-led local development projects, «CLLD») comporterebbe eccessivi oneri amministrativi, tale eccezione dovrebbe applicarsi anche agli aiuti di importo limitato per le PMI che partecipano a tali progetti.

(13)

In linea di principio, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (6). Occorre tuttavia stabilire, ove opportuno, alcune deroghe a tale norma. In via eccezionale, tali aiuti possono essere concessi a norma del presente regolamento per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di malattie animali, nonché per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da determinati eventi climatici assimilabili a calamità naturali. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD, o ne beneficiano, qualora sia difficile individuare singole imprese beneficiarie dei regimi in questione. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.

(14)

L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. È pertanto opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la conformità degli aiuti individuali concessi nel quadro del presente regolamento.

(15)

Tenuto conto della necessità di trovare il giusto equilibrio tra la riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e gli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrebbe esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuti esentato dal presente regolamento.

(16)

A fini di trasparenza, parità di trattamento e controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

(17)

È opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le PMI, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (7) precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Ai fini del presente regolamento, i conferimenti di capitale e le misure a favore del capitale di rischio non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.

(18)

Per far sì che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, è opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che l'impresa beneficiaria avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE a norma del presente regolamento se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che l'impresa beneficiaria ha presentato domanda scritta di aiuto.

(19)

Qualora gli aiuti ad hoc contemplati dal presente regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, lo Stato membro dovrebbe verificare non solo che siano soddisfatte le condizioni relative all'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI ma anche che il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati con o senza gli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Dovrebbe inoltre essere possibile determinare l'effetto di incentivazione sulla base del fatto che il progetto di investimento o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.

(20)

Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, nella misura in cui l'attività era già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.

(21)

Per il calcolo dell'intensità di aiuto dovrebbero essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8). Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione degli aiuti. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.

(22)

Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato degli aiuti che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale dell'importo limitato occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(23)

Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto di cui al presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale dell'aiuto di Stato concesso all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme specifiche per il cumulo delle misure di aiuto con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili individuabili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati in virtù del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

(24)

Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono, in linea di principio, vietati, è importante avere la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni del TFUE e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura esentata a norma del presente regolamento.

(25)

Per assicurare un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alle misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri dovrebbero conservare in merito agli aiuti esentati a norma del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (10). Infine, ogni aiuto individuale dovrebbe contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(26)

Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcune imprese beneficiarie o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento.

(27)

Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI nonché per motivi di certezza amministrativa e del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (11).

(28)

Il presente regolamento dovrebbe includere i tipi di aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura e sistematicamente approvati dalla Commissione in passato. Tali aiuti non dovrebbero richiedere una valutazione caso per caso della loro compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione, purché rispettino, se del caso, le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2021/1139.

(29)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento.

(30)

La pesca e l'acquacoltura sono settori particolarmente vulnerabili agli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e alle malattie animali. L'esperienza insegna che questi settori sono colpiti duramente da tali eventi e che i danni da essi causati ai pescatori sono ingenti. Le misure volte ad assicurare e compensare in modo adeguato tali danni sono considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese a riprendersi e a restare in attività e quindi per assicurare lo sviluppo delle attività economiche in questi settori.

(31)

I danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali quali tempeste, gelo, grandine, ghiaccio, precipitazioni o grave siccità, che si verificano con maggiore regolarità, non dovrebbero essere considerati causati da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tuttavia, nella misura in cui l'impatto di questi eventi sull'attività economica è assimilabile a quello provocato da una calamità naturale, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(32)

Per far sì che l'esenzione riguardi gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e da eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, è opportuno che il presente regolamento stabilisca, secondo la prassi consueta, le condizioni alle quali questi aiuti possono beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero segnatamente riguardare il riconoscimento formale, da parte delle autorità degli Stati membri competenti, della natura dell'evento come calamità naturale o evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e l'esistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento climatico avverso e i danni subiti dalle imprese beneficiarie, che possono comprendere le imprese in difficoltà, e dovrebbero evitare ogni sovracompensazione. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire all'impresa beneficiaria di ripristinare la situazione in cui si trovava prima dell'evento.

(33)

La pesca e l'acquacoltura sono settori con incentivi insufficienti per la realizzazione di azioni individuali, malgrado il fatto che il risultato complessivo delle azioni individuali corrisponda al bene comune di tutti gli utenti. Per questo motivo gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili, ivi compresa la raccolta di rifiuti dal mare, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(34)

Il presente regolamento tiene conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione individuate all'articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche.

(35)

Gli aiuti concessi alle PMI che partecipano a progetti CLLD hanno scarso impatto sulla concorrenza, soprattutto se si considera il ruolo positivo che essi svolgono per la condivisione delle conoscenze, in particolare per le comunità locali, e la natura spesso collettiva degli aiuti e la loro portata relativamente ridotta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Sebbene, per loro stessa natura, non rientrino nell'ambito di applicazione della definizione di PMI (12), i comuni spesso svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nella realizzazione dei progetti CLLD. Se un progetto CLLD è realizzato a favore di uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588, dovrebbe pertanto essere possibile applicare un'esenzione per categoria anche agli aiuti concessi ai comuni nell'ambito di tale progetto. Considerata la natura locale dei progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò dovrebbe valere anche per i comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD che perseguono uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588.

(36)

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (13), gli Stati membri possono introdurre esenzioni o riduzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura. È quindi opportuno continuare a esentare tali misure dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato quando sussistano le condizioni previste da detta direttiva. Le esenzioni fiscali applicabili alla pesca nelle acque dell'UE introdotte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva non sono imputabili allo Stato e non costituiscono quindi aiuti di Stato.

(37)

Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione le norme in materia di aiuti di Stato. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento e stabilire disposizioni transitorie. In considerazione del fatto che le condizioni per la concessione di aiuti in virtù del presente regolamento sono strettamente legate alle condizioni stabilite per l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, è opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del FEAMPA. Per garantire continuità e certezza del diritto durante una fase transitoria, è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al 31 dicembre 2029.

(38)

Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso dovrebbero continuare a essere esentati per un periodo di sei mesi al fine di garantire continuità e certezza del diritto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi

a)

alle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

b)

ai comuni di cui agli articoli 54 e 55; e

c)

ai porti di pesca, ai luoghi di sbarco, alle sale per la vendita all'asta e ai ripari di cui all'articolo 29.

2.   Il presente regolamento si applica anche agli aiuti concessi a qualsiasi impresa attiva nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per uno dei seguenti fini e indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa che beneficia degli aiuti:

a)

ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali;

b)

ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale;

c)

ovviare ai danni causati da animali protetti; e

d)

innovare il settore della pesca e dell'acquacoltura.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b)

agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla creazione e la gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

c)

agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d)

agli aiuti ad hoc a favore delle imprese di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

e)

agli aiuti a favore di operazioni o spese

i)

che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio;

ii)

per l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

iii)

per la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 20;

iv)

per il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;

v)

per l'arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca;

vi)

per la pesca sperimentale;

vii)

per il trasferimento della proprietà di un'impresa, salvo altrimenti disposto dall'articolo 20;

viii)

per aiuti al ripopolamento diretto, salvo nel caso del ripopolamento sperimentale;

ix)

per la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta;

x)

per meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento;

xi)

per investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuti, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

xii)

per investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto;

xiii)

per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio;

f)

agli aiuti concessi a imprese che:

i)

hanno commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (14) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (15);

ii)

hanno partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o

iii)

hanno commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), se la domanda di sostegno è presentata a norma degli articoli da 32 a 39 del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:

a)

alle imprese che partecipano a progetti CLLD o che ne beneficiano;

b)

per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione delle malattie animali;

c)

ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali; o

d)

nei casi seguenti, purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

i)

per ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali; o

ii)

per ovviare ai danni arrecati da animali protetti.

5.   Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per uno dei seguenti regimi:

a)

regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali o da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali; o

b)

regimi di aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD e aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD, o ne beneficiano, a norma degli articoli 54 e 55.

6.   Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilita prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali; o

c)

gli aiuti che limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

d)

la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli, la direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi e le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti.

7.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti di Stato previsti nei regimi di cui agli articoli 20, 21, 24, da 26 a 30, 33, 43, 46, 48, 50 e 52, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, a decorrere dal 1o luglio 2023;

b)

a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a qualsiasi tipo di aiuto di cui alla lettera a) del presente paragrafo dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

2)

«eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:

a)

i tre anni precedenti;

b)

una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

3)

«aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

4)

«intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

5)

«regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

6)

«biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all'interno di: a) una popolazione animale o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;

7)

«misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle malattie animali delle quali un'autorità competente ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;

8)

«data di concessione degli aiuti»: data in cui all'impresa beneficiaria è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

9)

«predazione»: evento predatorio ai danni di pesci catturati nelle reti o tenuti in stagni da parte di animali protetti quali foche, lontre marine e uccelli marini;

10)

«piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;

11)

«regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

12)

«pescatore»: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;

13)

«prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

14)

«settore della pesca e dell'acquacoltura»: settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

15)

«capacità di pesca»: stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

16)

«porto di pesca»: zona marittima o interna di terra e di acqua ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro e costituita da infrastrutture e attrezzature tali da consentire, principalmente, l'ormeggio dei pescherecci, il carico e lo scarico delle loro catture, il magazzinaggio, l'assunzione in carico e la consegna di tali catture nonché l'imbarco e lo sbarco dei pescatori;

17)

«equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato all'impresa beneficiaria sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;

18)

«aiuti individuali»: aiuti ad hoc e aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

19)

«pesca nelle acque interne»: attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

20)

«specie esotiche invasive»: specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) [«regolamento (UE) n. 1143/2014»];

21)

«calamità naturali»: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;

22)

«regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 TFUE;

23)

«animale protetto»: qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale;

24)

«anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

25)

«PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

26)

«piccola pesca costiera»: attività di pesca praticate da: a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (20); o b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;

27)

«avvio dei lavori»: data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

28)

«servizi sovvenzionati»: forma di aiuto in cui l'aiuto è concesso indirettamente all'impresa beneficiaria finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell'attività in questione;

29)

«impresa in difficoltà»: impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (21) della Commissione;

2.   Oltre alle definizioni elencate al paragrafo 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1139 e all'articolo 5 del regolamento (UE) 1379/2013.

Articolo 3

Soglie di notifica

1.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di EUR, né qualora l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto sia superiore a 1,25 milioni di EUR per impresa e per anno.

2.   Le soglie fissate al paragrafo 1 non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.

Articolo 4

Condizioni per l'esenzione

1.   I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

2.   Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo se prevedono esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se nel corso di tale periodo risulti che il beneficiario non rispetta le norme, l'aiuto sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

a)

gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c)

gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

i)

se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o

ii)

se, prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

d)

gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

e)

gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

3.   Ai fini del presente regolamento non sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

b)

gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6

Effetto di incentivazione

1.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, l'impresa beneficiaria ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e dimensioni dell'impresa;

b)

descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c)

ubicazione del progetto o dell'attività;

d)

elenco dei costi ammissibili; e

e)

tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività.

3.   Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a far sì che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dall'impresa beneficiaria dimostri che l'aiuto porterà a uno o più dei seguenti risultati:

a)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto o dell'attività;

b)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dall'impresa beneficiaria per il progetto o l'attività;

c)

un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;

d)

nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per l'impresa beneficiaria nella zona interessata in mancanza di aiuti.

4.   Si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

b)

la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

a)

aiuti destinati a compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42, 49, 51 e 53;

b)

aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42, 49, 51 e 53;

c)

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

d)

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42, 49, 51 e 53;

e)

aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento;

f)

aiuti alle PMI che partecipano a progetti CLLD o beneficiano di tali progetti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 54 e 55;

g)

aiuti per le misure di commercializzazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto vii), se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 45;

h)

aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 17;

i)

aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.   Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.

2.   Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

4.   Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle varie date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.

5.   Dagli aiuti concessi per ovviare ai danni o alle perdite di reddito sono detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa dell'evento.

6.   Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali senza superare l'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

7.   I costi ammissibili sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 53 a 57 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

Articolo 8

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 3 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa, indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione.

2.   Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con uno dei seguenti aiuti:

a)

con altri aiuti, purché tali misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b)

con altri aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

3.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III.

Articolo 9

Pubblicazione e informazioni

1.   Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle informazioni seguenti sulla piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:

a)

le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;

b)

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;

c)

le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 10 000 EUR.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), sono pubblicate in conformità con l'allegato III.

2.   Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

a)

0,01-0,2;

b)

0,2-0,4;

c)

0,4-0,6;

d)

0,6-0,8;

e)

0,8-1.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, secondo quanto indicato nell'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

4.   Ogni regime di aiuti e ogni aiuto individuale contengono un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne menziona il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle pertinenti disposizioni specifiche del capo III relative a tali aiuti oppure, se del caso, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il testo include le disposizioni di attuazione e le modifiche.

5.   Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano agli aiuti concessi a progetti CLLD a norma degli articoli 54 e 55.

6.   La Commissione pubblica sul suo sito web:

a)

i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;

b)

le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

CAPO II

Requisiti procedurali

Articolo 10

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei suoi capi I, II e III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Relazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 (23) della Commissione, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

2.   Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli aiuti concessi a progetti CLLD di cui agli articoli 54 e 55.

Articolo 12

Valutazione

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 i regimi di aiuti sono oggetto di una valutazione ex post se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi di aiuti precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. Le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 2023.

2.   L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che sono stati oggetto di valutazione, per i quali è stata redatta una relazione di valutazione finale conforme al piano di valutazione approvato dalla Commissione e che non hanno portato a conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime di aiuti non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione è sospeso con effetto immediato. I regimi che subentrano a tale regime di aiuti sospeso non beneficiano dell'esenzione per categoria.

3.   L'obiettivo della valutazione è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime di aiuti, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Viene esaminata anche l'incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.

4.   Per i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione un progetto di piano di valutazione nel modo seguente:

a)

entro i 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime di aiuti, se la dotazione del regime di aiuti supera 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la sua durata;

b)

entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime di aiuti portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime di aiuti;

c)

entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime di aiuti superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

5.   Il progetto di piano di valutazione è conforme ai principi metodologici comuni redatti dalla Commissione (24). Gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

6.   La valutazione ex post è effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che sono entrambe pubblicate dagli Stati membri.

7.   La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime di aiuti esentato, periodo che può essere ridotto per i regimi di aiuti rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione del regime. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione della Commissione che approva il piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

Articolo 13

Controllo

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti

Sezione 1

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Articolo 14

Condizioni generali

Gli aiuti di cui alla presente sezione rispettano tutte le condizioni generali seguenti:

a)

un peschereccio dell'Unione cui è stato concesso un aiuto non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha beneficiato dell'aiuto. Se un peschereccio è trasferito o reimmatricolato entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase della presente lettera non è stata soddisfatta;

b)

salvo espresse disposizioni contrarie indicate nella presente sezione, i costi operativi non sono ammissibili.

Articolo 15

Aiuti all'innovazione del settore della pesca

1.   Gli aiuti all'innovazione del settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché gli aiuti siano destinati a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.

2.   I servizi sovvenzionati finanziati dagli aiuti sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati. Gli aiuti sono erogati direttamente all'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza.

3.   I risultati delle operazioni che ricevono sostegno devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

4.   Possono essere ammissibili i seguenti costi:

a)

spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)

costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi e alle seguenti condizioni:

i)

per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii)

per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'intervento; o

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'intervento.

5.   L'importo degli aiuti di cui al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 16

Aiuti per servizi di consulenza

1.   Gli aiuti per servizi di consulenza che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti migliorino le prestazioni complessive e la competitività delle imprese nonché promuovano la pesca sostenibile;

b)

gli aiuti siano accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti; e

c)

i servizi di consulenza consistano in uno dei seguenti servizi:

i)

studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo II, del regolamento (UE) 2021/1139.

ii)

prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, costieri, terrestri e di acqua dolce;

iii)

prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

2.   Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che prestano consulenza economica provvisti delle competenze richieste ai sensi del diritto nazionale.

3.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 17

Aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori

1.   Gli aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a promuovere il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori;

b)

gli aiuti sostengano:

i)

la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;

ii)

le attività svolte nell'ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui al punto i). Tali attività possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito del progetto sovvenzionato:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

servizi di raccolta dei dati acquistati, studi, progetti pilota;

f)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

g)

spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 18

Aiuti per la promozione del capitale umano e del dialogo sociale

1.   Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del dialogo sociale che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché siano a sostegno di quanto segue:

a)

la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi; o

c)

il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altri portatori di interessi.

2.   Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del pescatore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.

3.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili, eccetto nel caso della formazione professionale sulla navigazione e sulla sicurezza alla quale si applica un'aliquota massima di intensità di aiuto del 100 %. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 19

Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito

1.   Gli aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a sostenere investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca;

b)

gli aiuti siano a favore di pescatori che:

i)

presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e

ii)

possiedono competenze professionali adeguate o le acquisiscono tramite operazioni finanziate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi solo se le attività complementari sono correlate all'attività principale della pesca del pescatore.

3.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascuna operazione né l'importo massimo di 75 000 EUR per ciascuna impresa beneficiaria.

Articolo 20

Aiuti al primo acquisto di un peschereccio

1.   Gli aiuti al primo acquisto di un peschereccio o al primo acquisto di una proprietà parziale che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti contribuiscano a rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale e l'impresa beneficiaria abbia fornito informazioni verificabili e un piano aziendale che lo attesti; e

b)

gli aiuti sostengano il primo acquisto di un peschereccio da parte di una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che abbia lavorato come pescatore per almeno cinque anni o che abbia acquisito qualifiche adeguate.

2.   Gli aiuti ai sensi del paragrafo 1 possono essere erogati anche a soggetti giuridici interamente di proprietà di una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere erogati per il primo acquisto congiunto di un peschereccio da parte di più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui al paragrafo 1.

4.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere erogato anche per il primo acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.

5.   Gli aiuti sono concessi soltanto a un peschereccio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

b)

è attrezzato per le attività di pesca;

c)

ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;

d)

è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; e

e)

è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 40 % dei costi ammissibili e non è in alcun caso superiore a 75 000 EUR per pescatore e per peschereccio.

Articolo 21

Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori

1.   Gli aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano concessi solo per investimenti a bordo o in singole attrezzature e tali investimenti vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione; e

b)

gli aiuti non siano a favore di operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio.

2.   Per le operazioni che sono destinate a migliorare la sicurezza per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

zattere di salvataggio;

b)

sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;

c)

localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;

d)

dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;

e)

segnali di soccorso;

f)

dispositivi lanciasagole;

g)

sistemi di recupero dell'uomo in mare;

h)

apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;

i)

porte tagliafuoco;

j)

valvole d'intercettazione del carburante;

k)

rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;

l)

pompe e allarmi di sentina;

m)

apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;

n)

porte e boccaporti stagni;

o)

protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;

p)

corridoi e scale di accesso;

q)

illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;

r)

sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;

s)

videocamere e schermi di sicurezza;

t)

attrezzature ed elementi necessari a migliorare la sicurezza sul ponte.

3.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;

b)

acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;

c)

prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;

d)

dotazione di guide e manuali per migliorare la salute;

e)

campagne d'informazione per migliorare la salute.

4.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;

b)

impianti di cucina e cambuse;

c)

depuratori per la produzione di acqua potabile;

d)

apparecchiature o sistemi di ventilazione, pulizia o disinfezione per mantenere a bordo condizioni sanitarie adeguate;

e)

guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

5.   Ai fini delle operazioni o della fornitura di attrezzature volte a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, sono ammissibili al sostegno l'acquisto e, se del caso, l'installazione dei seguenti elementi:

a)

parapetti e ringhiere del ponte;

b)

strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine al fine di garantire il riparo da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

c)

elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;

d)

attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;

e)

vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;

f)

dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;

g)

abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi o equipaggiamento protettivo anticaduta;

h)

segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;

i)

analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;

j)

guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;

k)

veicoli collettivi per il trasporto dalle zone destinate alla molluschicoltura ai luoghi di prima vendita;

l)

strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi, bagni e altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

6.   Gli aiuti sono concessi ai pescatori, compreso se del caso i pescatori dediti alla pesca a piedi, o ai proprietari di pescherecci.

7.   Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

8.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 22

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

1.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a contribuire ai premi assicurativi o ai fondi di mutualizzazione o paghino compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate dal comportamento di animali protetti, crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, emergenze ambientali o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca;

b)

la combinazione della compensazione finanziaria versata dai fondi di mutualizzazione ai sensi del presente articolo con altri strumenti nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi non porti a sovracompensazioni superiori alla perdita economica subita;

c)

l'assicurazione non richieda né specifichi il tipo o la quantità di produzione futura e l'aiuto non sia limitato alle assicurazioni fornite da una specifica compagnia di assicurazione o gruppo di compagnie. e

d)

il fondo di mutualizzazione sia riconosciuto dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'ordinamento nazionale.

2.   Ai fini del presente articolo:

a)

le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1, lettera a), sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro;

b)

«fondo di mutualizzazione» indica un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, che consente ai pescatori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dagli eventi elencati nel paragrafo 1, lettera a). Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita e applica norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3.   L'intensità massima di aiuto è limitata:

a)

al 50 % degli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria;

b)

al 100 % dei costi amministrativi di costituzione dei fondi di mutualizzazione;

c)

al 70 % dei costi del premio assicurativo;

d)

al 50 % della capitalizzazione iniziale del fondo.

4.   I contributi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, emergenze ambientali o incidenti in mare.

Articolo 23

Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

1.   Gli aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a sostenere la progettazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità con l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca; e

b)

gli aiuti siano concessi a persone fisiche o giuridiche oppure organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro, comprese le organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   I costi possono includere unicamente i seguenti costi ammissibili:

a)

costi salariali diretti;

b)

acquisto o leasing di attività materiali o immateriali fino al valore di mercato dell'attività;

c)

spese per le pubblicazioni; o

d)

acquisto di servizi o studi di progettazione e sviluppo.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 24

Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie

1.   Gli aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché gli aiuti siano destinati a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

2.   Gli aiuti sostengono:

a)

investimenti in attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

b)

investimenti a bordo o in attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

investimenti in attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino; o

d)

investimenti in attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

3.   Gli aiuti sono concessi una sola volta nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione.

4.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 2 del presente articolo presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto della regionalizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.

5.   Gli aiuti sono concessi a

a)

proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;

b)

pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;

c)

organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 25

Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

1.   Gli aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a contribuire alla graduale eliminazione dei rigetti e delle catture accessorie, a facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino e sugli animali protetti;

b)

gli aiuti siano a favore di operazioni volte a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con gli animali protetti;

c)

le operazioni sostenute siano svolte da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro che ne convalidi i risultati o in collaborazione con detto organismo; e

d)

i risultati delle operazioni sostenute siano adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati.

3.   I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non superano il 5 % dei pescherecci della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento dell'adozione dello strumento di sostegno.

4.   Possono essere ammissibili solo i seguenti costi:

a)

spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)

costi relativi a immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i)

per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii)

per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili solo i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; o

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 26

Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili

1.   Gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso.

2.   Gli aiuti di cui al presente articolo sostengono le operazioni seguenti:

a)

la raccolta, da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare, quale la raccolta passiva di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti:

i)

rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per la lotta contro la pesca fantasma;

ii)

acquisto e, se del caso, l'installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;

iii)

predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;

iv)

acquisto e, se del caso, l'installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;

v)

campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori di interessi a partecipare ai progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti; o

vi)

formazione dei pescatori e degli agenti portuali.

b)

la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; sono ammissibili al sostegno solo le azioni seguenti:

i)

acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;

ii)

acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati; o

iii)

costi relativi a lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni.

L'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile;

c)

il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine attraverso l'installazione degli elementi seguenti o l'adozione dei progetti e azioni seguenti:

i)

ami circolari;

ii)

dispositivi acustici di dissuasione;

iii)

sistemi di esclusione delle tartarughe (Turtle Excluder Device, TED);

iv)

cavi dotati di bandierine;

v)

altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di animali protetti;

vi)

formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;

vii)

progetti incentrati sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;

viii)

progetti incentrati su aree rilevanti per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere; o

ix)

sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a impatto ridotto, costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano;

d)

la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. Sono ammissibili al sostegno i costi relativi alle azioni seguenti:

i)

programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:

sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti;

registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

mappatura delle specie alloctone invasive;

azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;

ii)

incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

iii)

misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;

iv)

misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;

v)

misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia (27); o

vi)

misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale di tali regimi o misure da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione per effetto di un cumulo di regimi dell'Unione, nazionali e privati.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 27

Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

1.   Gli aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

2.   Gli aiuti concessi a norma del presente articolo possono sostenere solo le seguenti misure:

a)

investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;

b)

audit e regimi di efficienza energetica; o

c)

studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

3.   Gli aiuti a norma del paragrafo 2 sono concessi esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non sono concessi più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029 relativamente a uno stesso peschereccio.

4.   I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), i costi ammissibili:

i)

relativi a misure destinate a migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione possono riguardare solo:

investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;

impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;

sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine; o

prove in vasca per migliorare l'idrodinamica;

ii)

relativi a misure destinate al miglioramento del sistema di propulsione dell'imbarcazione possono includere solo i costi relativi all'acquisto e, se del caso, all'installazione degli elementi seguenti:

eliche a efficienza energetica, assi compresi;

catalizzatori;

generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;

elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;

eliche di prua;

econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; o

investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;

iii)

relativi a investimenti in attrezzi da pesca e in altre attrezzature possono includere solo i costi relativi alle seguenti misure:

sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;

modifiche degli attrezzi da traino; o

investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino;

iv)

relativi a investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica o elettrica possono includere solo:

investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o

investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

Non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del paragrafo 2, lettera a) i costi della manutenzione di base dello scafo.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 28

Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate

1.   Gli aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato;

b)

gli aiuti coprano solo i costi ammissibili seguenti:

i)

gli investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; o

ii)

gli investimenti innovativi a bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono vincolati all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate e sono concessi unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

3.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 29

Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca

1.   Gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;

b)

gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:

i)

migliorano le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

ii)

facilitano l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato; o

iii)

migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

2.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 30

Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne

1.   Gli aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'aiuto sia destinato a:

a)

ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente;

b)

aumentare l'efficienza energetica;

c)

aumentare il valore o la qualità del pesce sbarcato; o

d)

migliorare la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione.

2.   Gli aiuti di cui al presente articolo possono sostenere unicamente i seguenti costi ammissibili:

a)

investimenti nella promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 18 e alle condizioni previste in detto articolo;

b)

gli investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 21 e alle condizioni previste in tale articolo;

c)

gli investimenti nelle attrezzature di cui all'articolo 24 e alle condizioni previste in tale articolo;

d)

gli investimenti nel miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 27 e alle condizioni previste in tale articolo;

e)

gli investimenti nel potenziamento del valore aggiunto o della qualità del pesce catturato ai sensi dell'articolo 28 e alle condizioni stabilite in tale articolo;

f)

gli investimenti destinati ai porti di pesca, ai ripari e ai siti di sbarco di cui all'articolo 29 e alle condizioni previste in tale articolo; o

g)

investimenti in reti e altri attrezzi da pesca soggetti a un aumento dell'usura a causa dei danni causati da animali diversi dai pesci, comprese le specie invasive, e nelle relative attrezzature.

3.   Gli aiuti possono sostenere l'innovazione a norma dell'articolo 15, i servizi di consulenza a norma dell'articolo 16 e i partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori a norma dell'articolo 17.

4.   Al fine di promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, gli aiuti possono sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad attività complementari alle condizioni previste all'articolo 19.

5.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo:

a)

i riferimenti a pescherecci di cui agli articoli 21, 24, 27 e 28 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

b)

i riferimenti all'ambiente marino di cui all'articolo 24 si intendono come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

c)

le condizioni di cui agli articoli 21, 24 e 27 che sono specifiche per i pescherecci operanti in zone marine non sono estese alla pesca nelle acque interne.

6.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, gli aiuti possono sostenere unicamente:

a)

la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;

b)

la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino a operare esclusivamente nelle acque interne.

8.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili, eccetto nel caso della misura di cui al paragrafo 2, lettera g), alla quale si applica un'intensità di aiuto del 40 %. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Sezione 2

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile

Articolo 31

Condizioni generali

1.   Gli aiuti concessi a norma della presente sezione rispettano le condizioni generali seguenti:

a)

salvo ove espressamente disposto nel presente regolamento, il sostegno è limitato alle imprese dell'acquacoltura;

b)

qualora le operazioni consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei futuri requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese;

c)

gli aiuti non sono concessi per l'allevamento di organismi geneticamente modificati;

d)

gli aiuti non sono concessi per le operazioni di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'operazione produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

2.   Gli aiuti ai sensi della presente sezione a favore di investimenti che mirano a sfruttare nuovi mercati sono concessi solo se l'impresa beneficiaria presenta una documentazione che dimostri l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

3.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Articolo 32

Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti stimolino l'innovazione nel settore dell'acquacoltura;

b)

gli aiuti siano destinati a:

i)

sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese dell'acquacoltura, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;

ii)

sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie dell'acquacoltura con un potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;

iii)

esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

2.   I servizi sovvenzionati a norma del presente articolo sono svolti da organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati, o in collaborazione con essi.

3.   I risultati dei progetti che ricevono sostegno devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

4.   Possono essere ammissibili i seguenti costi:

a)

spese di personale dirette relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c)

costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i)

per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii)

per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; o

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ai fini della lettera b) se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 33

Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano:

a)

investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

b)

la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;

c)

l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

d)

miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

e)

investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;

f)

investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;

g)

il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;

h)

la diversificazione del reddito delle imprese dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari;

i)

investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

j)

la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti dell'acquacoltura avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua; o

k)

l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese dell'acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera h), sono concessi alle imprese dell'acquacoltura se le attività complementari rappresentano attività di acquacoltura chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere concessi per gli investimenti che aumentano la produzione e/o promuovono l'ammodernamento delle imprese dell'acquacoltura esistenti o per la costruzione di nuove capacità produttive a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.   Gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera e), comprendono quelli relativi all'uso di mangimi più sostenibili, alla riduzione e alla gestione del rilascio di nutrienti e degli effluenti, alla riduzione delle fuoriuscite, all'uso di sostanze chimiche e medicinali con un impatto minore sull'ambiente, all'adozione di un approccio circolare nella gestione dei rifiuti, allo smaltimento degli attrezzi da acquacoltura o all'uso di attrezzi da acquacoltura biodegradabili per evitare i rifiuti marini, alla gestione dei predatori e a quelli che contribuiscono in modo misurabile al ripristino della biodiversità o alla continuità ecologica.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto. Per le operazioni che hanno un impatto positivo sull'ambiente, l'intensità massima di aiuto è pari all'80 %, a meno che non si applichi un'intensità di aiuto più elevata in relazione all'allegato IV.

Articolo 34

Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti migliorino le prestazioni complessive e la competitività delle imprese dell'acquacoltura;

b)

gli aiuti riducano l'impatto ambientale negativo delle imprese dell'acquacoltura; e

c)

gli aiuti favoriscano l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

Ai fini della lettera c) gli aiuti sono concessi esclusivamente a PMI oppure organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

2.   I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera c), riguardano:

a)

le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;

b)

la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/UE e alla direttiva 92/43/CEE;

c)

le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e dell'Unione in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;

d)

le norme basate sulla normativa dell'Unione e nazionale;

e)

le strategie aziendali e di mercato; o

f)

studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/1139.

3.   I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 sono prestati da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

4.   Le imprese beneficiarie non ricevono aiuti più di una volta l'anno per ciascuna categoria di servizi di consulenza elencati al paragrafo 2.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 35

Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano:

a)

la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni di acquacoltura;

b)

il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro; e

c)

il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese dell'acquacoltura o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito del progetto sovvenzionato:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

servizi di raccolta dei dati acquistati, studi, progetti pilota;

f)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; o

g)

spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 36

Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura

1.   Gli aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti contribuiscano positivamente allo sviluppo di siti e infrastrutture di acquacoltura e riducano l'impatto ambientale delle operazioni;

b)

gli aiuti sostengano:

i)

l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto, ove del caso, dei processi di pianificazione dello spazio, e l'identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;

ii)

il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti di acquacoltura nonché ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;

iii)

le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura; o

iv)

le azioni adottate e attuate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 (31).

Ai fini della lettera b), punto iv), gli aiuti sono concessi solo per l'adozione di piani d'azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.

2.   I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere i seguenti:

a)

i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b)

i costi salariali diretti; o

c)

i costi della consulenza, della ricerca contrattuale e dei servizi di supporto forniti da consulenti esterni.

3.   Le imprese beneficiarie a norma del presente articolo sono esclusivamente le imprese alle quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1, lettera b).

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 37

Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile

1.   Gli aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile e soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano l'imprenditorialità nel settore dell'acquacoltura; e

b)

gli aiuti sostengano la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi imprenditori.

2.   Gli aiuti sono concessi agli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

a)

possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;

b)

creino per la prima volta PMI dell'acquacoltura mettendosi a capo di tale impresa; e

c)

presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività nel settore dell'acquacoltura.

3.   Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

4.   I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere i seguenti:

a)

costi salariali;

b)

spese generali supplementari e altri costi, compresi i costi dei materiali e delle forniture;

c)

costi delle attrezzature; o

d)

costi per gli investimenti materiali e immateriali,

5.   L'importo degli aiuti di cui al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 38

Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

1.   Gli aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico;

b)

gli aiuti sostengano una delle seguenti attività:

i)

la conversione dei metodi di produzione convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 (32) e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (33);

ii)

la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

2.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente in relazione alla conversione delle imprese beneficiarie che si impegnano ad aderire all'EMAS per almeno tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per almeno cinque anni. Negli impegni assunti a norma del presente paragrafo è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al presente articolo.

3.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base di uno dei dati seguenti:

a)

la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per le operazioni ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), punto i);

b)

i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di operazioni ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), punto ii).

4.   Se l'impresa beneficiaria non è in grado di rispettare gli impegni di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze eccezionali ed esterne, l'importo dell'aiuto calcolato a norma del paragrafo 3 è dedotto e recuperato proporzionalmente sulla base della durata dell'impegno iniziale e del periodo in cui gli impegni non sono stati rispettati.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 39

Aiuti per i servizi ambientali

1.   Gli aiuti alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura per la prestazione di servizi ambientali e che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano lo sviluppo di un settore dell'acquacoltura che presti servizi ambientali; e

b)

gli aiuti sostengano una delle seguenti misure:

i)

metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

ii)

costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;

iii)

operazioni di acquacoltura che comprendano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo assumono la forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi sostenuti e/o le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione.

4.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono concessi unicamente alle imprese beneficiarie che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto dell'Unione e nazionale. I benefici ambientali dell'operazione sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di operazione specifica.

5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono concessi sotto forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito.

6.   I risultati delle operazioni alle quali sono concessi aiuti a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato membro.

7.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti, norme e condizioni obbligatorie di cui al presente articolo.

8.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 40

Aiuti per le misure sanitarie

1.   Gli aiuti per le misure sanitarie che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano un regime di compensazione che compensa i molluschicultori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento, quando tale sospensione si verifica esclusivamente per motivi di salute pubblica.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo quando la chiusura della zona classificata di produzione o di stabulazione, a norma dell'articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (35), è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine superiori ai limiti di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), e purché:

a)

la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o

b)

la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

3.   La compensazione può essere concessa per un massimo di 12 mesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

4.   I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito per le misure in questione. Dalla compensazione calcolata vengono detratti tutti i costi non direttamente sostenuti a causa dell'evento che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

5.   Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 41

Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali

1.   Gli aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali nelle imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti siano destinati a promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese dell'acquacoltura, tra l'altro in termini di prevenzione e biosicurezza; e

b)

gli aiuti sostengano unicamente una delle seguenti misure:

i)

lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;

ii)

le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;

iii)

gli studi veterinari o farmaceutici e la diffusione e lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;

iv)

la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri; o

v)

la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità annuo supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

Gli aiuti di cui alla lettera b), punto iii), non riguardano l'acquisto di farmaci veterinari.

I risultati degli studi finanziati a norma della lettera b), punto iii), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati dallo Stato membro.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iv), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le misure in questione. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto v), i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito per le misure in questione.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 42

Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie

1.   Gli aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie nelle imprese dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione:

a)

delle malattie nel settore dell'acquacoltura elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o comprese nel Codice sanitario degli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere agli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

b)

delle malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

c)

delle zoonosi degli animali acquatici elencati nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). o

d)

delle malattie diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 226 di tale regolamento.

2.   Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle malattie di animali acquatici per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i seguenti costi ammissibili a fini di prevenzione, controllo ed eradicazione:

a)

controlli sanitari, analisi, test e altre misure di screening;

b)

miglioramento delle misure di biosicurezza;

c)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali e sostanze per il trattamento degli animali;

d)

macellazione, abbattimento e distruzione di animali;

e)

distruzione di prodotti animali e di prodotti ad essi collegati;

f)

pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e del materiale; o

g)

danni derivanti dalla macellazione, dall'abbattimento o dalla distruzione di animali, prodotti di origine animale e prodotti connessi ad animali.

4.   Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione prevede che i costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

5.   I regimi di aiuto relativi a un'epizoozia sono introdotti e gli aiuti sono versati rispettivamente entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia.

6.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 43

Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali

1.   Gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati da malattie animali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento.

2.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere unicamente:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; o

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

3.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 44

Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura

1.   Gli aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano la salvaguardia delle entrate dei produttori del settore dell'acquacoltura; e

b)

gli aiuti contribuiscano a un'assicurazione degli stock di acquacoltura che copra le perdite economiche dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

i)

calamità naturali;

ii)

eventi climatici avversi;

iii)

improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;

iv)

malattie nel settore dell'acquacoltura, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile;

v)

crisi sanitarie pubbliche;

vi)

perdita di produzione a causa di attacchi da parte di animali predatori o protetti;

vii)

l'assicurazione non richiede né specifica il tipo o la quantità di produzione futura e l'aiuto non è limitato alle assicurazioni fornite da una specifica compagnia di assicurazione o gruppo di compagnie.

2.   Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e v) nel settore dell'acquacoltura è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

3.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso.

4.   I contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano la copertura dei costi fino al 70 % del premio per un contratto che copre fino al 100 % della perdita economica potenziale.

Sezione 3

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 45

Aiuti alle misure di commercializzazione

1.   Gli aiuti alle misure di commercializzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

gli aiuti promuovano misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e

b)

gli aiuti siano destinati a:

i)

creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori oppure organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013;

ii)

trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui:

specie con un potenziale di mercato;

catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848;

iii)

promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:

la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale, alla pesca delle specie migratorie e alla pesca a piedi o dei produttori del settore dell'acquacoltura;

la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;

iv)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;

v)

contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;

vi)

redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;

vii)

realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.

2.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta.

3.   I costi possono includere unicamente i seguenti costi ammissibili:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

studi acquistati;

f)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; o

g)

costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni fattuali sui prodotti della pesca generici e sui loro benefici nutrizionali e sugli utilizzi proposti per questi prodotti.

4.   Le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto vii) non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

5.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un intervento rientra in più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 46

Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1.   Gli aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano gli investimenti nella trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e siano destinati a sostenere misure che:

a)

contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;

b)

migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;

c)

sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;

d)

si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;

e)

si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/848;

f)

portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

g)

soddisfano le condizioni relative ai costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a); o

h)

soddisfano le condizioni per la prevenzione e la mitigazione degli investimenti alle condizioni di cui all'articolo 43.

2.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50 % dei costi ammissibili. L'importo degli aiuti concessi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera g) del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti agli investimenti per la prevenzione e la mitigazione dei danni di cui al paragrafo 1, lettera h) del presente articolo non superano, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Sezione 4

Altre categorie di aiuti

Articolo 47

Aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati nel settore della pesca

1.   Gli aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché sostengano la raccolta, la gestione e l'uso dei dati, in base a quanto disposto nell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (39).

2.   Gli aiuti possono sostenere unicamente le seguenti misure:

a)

raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

b)

programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;

c)

monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;

d)

campagne di ricerca in mare; o

e)

miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

3.   L'aiuto può coprire i seguenti costi ammissibili sostenuti direttamente a seguito delle misure sovvenzionate:

a)

costi salariali diretti;

b)

spese di iscrizione;

c)

spese di viaggio;

d)

spese per le pubblicazioni;

e)

investimenti in sistemi di raccolta e gestione dei dati;

f)

servizi di raccolta dei dati acquistati.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 48

Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali

1.   Gli aiuti per prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni arrecati da calamità naturali.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere unicamente i seguenti elementi:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

4.   L'importo degli aiuti non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 49

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

1.   Gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

l'autorità pubblica competente di uno Stato membro abbia riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

b)

esista un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

2.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si considera concesso.

3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'azienda.

4.   I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

5.   I costi ammissibili possono essere i danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica competente, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:

a)

danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; o

b)

perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità.

6.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno,

b)

dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

8.   Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 7, lettera b), si intende fatto al fatturato generato o alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

9.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 50

Aiuti destinati a prevenire e mitigare i danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali

1.   Gli aiuti agli investimenti destinati a prevenire e mitigare i danni arrecati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino le condizioni previste nel presente articolo.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono comprendere i costi per uno dei seguenti elementi:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

4.   L'importo degli aiuti concessi in base al presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 65 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 51

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali

1.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo.

2.   Gli aiuti soddisfano le condizioni seguenti:

a)

l'autorità competente dello Stato membro interessato ha riconosciuto formalmente la natura dell'evento come evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale; e

b)

esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3.   Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo si considera concesso.

4.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.

5.   I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

6.   I costi ammissibili possono essere i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:

a)

danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; o

b)

perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura o dei relativi mezzi per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

7.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi di tale evento.

8.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, dal

b)

risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

9.   Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 7, lettera b), si intende fatto al fatturato generato o alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

10.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 52

Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti

1.   Gli aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati dal comportamento di animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

l'investimento persegua principalmente l'obiettivo di prevenire o mitigare i danni causati dal comportamento di animali protetti;

b)

per quanto riguarda la pesca, l'obiettivo dell'investimento è prevenire e attenuare la predazione o prevenire e attenuare i danni agli attrezzi da pesca o ad altro materiale operativo causati dal comportamento di un animale protetto.

2.   Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti possono coprire unicamente i costi ammissibili diretti e specifici per le misure preventive. I costi possono includere uno dei seguenti costi:

a)

i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

4.   L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili. Le specifiche aliquote massime di intensità di aiuto sono quelle indicate nell'allegato IV. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 1 a 11 dell'allegato IV si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Articolo 53

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti

1.   Gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

a)

esista un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali protetti;

b)

i costi ammissibili siano i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione; e

c)

per quanto riguarda la pesca, gli aiuti relativi ai danni agli animali siano limitati ai danni alle catture.

2.   I danni da risarcire possono includere:

a)

i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti;

b)

i danni alle catture nel settore della pesca causati da animali protetti; o

c)

i danni materiali ai seguenti attivi: attrezzature, macchinari, attivi.

3.   Il valore di mercato di cui al paragrafo 2 del presente articolo è stabilito in base al valore degli animali immediatamente prima del verificarsi del danno causato dal comportamento degli animali protetti e come se non fossero stati interessati dal comportamento degli animali protetti.

4.   Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima del verificarsi del danno. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato causati dagli animali protetti, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi del danno.

5.   Al danno da risarcire possono aggiungersi altri costi sostenuti dall'impresa beneficiaria a causa del comportamento degli animali protetti e vi sono detratti gli eventuali costi non direttamente sostenuti a causa del comportamento degli animali protetti che sarebbero altrimenti stati sostenuti dall'impresa beneficiaria nonché le eventuali entrate derivanti dalla vendita di prodotti connessi agli animali danneggiati o uccisi.

6.   Tranne nel caso di un primo attacco da parte di animali protetti, per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto uno sforzo ragionevole da parte dell'impresa beneficiaria. Tale sforzo assume la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza) e proporzionate al rischio di danni causati dal comportamento di animali protetti nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili.

7.   Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

8.   Il regime di aiuti è fissato entro un termine di tre anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

9.   L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 54

Aiuti per progetti CLLD

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD a norma del regolamento (UE) 2021/1139 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

3.   Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

b)

la realizzazione delle operazioni approvate;

c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;

d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; o

e)

l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

4.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 possono essere ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo solo a condizione che siano destinati a uno dei seguenti ambiti:

a)

ricerca, sviluppo e innovazione;

b)

ambiente;

c)

occupazione e formazione;

d)

cultura e conservazione del patrimonio;

e)

conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

f)

promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE;

g)

sport.

5.   L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/1139.

Articolo 55

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD

1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento, o che ne beneficiano, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento, o che ne beneficiano, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.

3.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno dei seguenti ambiti:

a)

ricerca, sviluppo e innovazione;

b)

ambiente;

c)

occupazione e formazione;

d)

cultura e conservazione del patrimonio;

e)

conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

f)

promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE;

g)

sport.

4.   L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera 200 000 EUR.

Articolo 56

Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE

1.   Gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE purché soddisfino le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE e al capo I del presente regolamento.

2.   Le imprese beneficiarie delle esenzioni e riduzioni fiscali sono selezionate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, esse versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57

Continuità dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1388/2014

L'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (41) stabilisce che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022. Il presente regolamento sostituirà il regolamento (UE) n. 1388/2014 alla sua scadenza.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2.   Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3.   Gli aiuti individuali concessi a norma del 1o gennaio 2023 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 precedentemente in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  GU C 185 del 6.5.2022, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

(5)  GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.

(6)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(7)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(8)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(9)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(10)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(11)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(12)  Conformemente alla definizione di PMI, ripresa all'allegato I del presente regolamento, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici (cfr. articolo 3, paragrafo 4, di tale allegato).

(13)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(14)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(16)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(17)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(20)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(21)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(23)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato» [28.5.2014,SWD(2014) 179 final].

(25)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(26)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(27)  Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», COM(2013) 249 final, del 6.5.2013.

(28)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(29)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(31)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(32)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

(34)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(36)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(37)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(39)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(41)  Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).


ALLEGATO I

Piccole e medie imprese (PMI)

1.   Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2.   Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

2.1.

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.2.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

2.3.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

3.   Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

3.1.

Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 3.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 3.3.

3.2.

Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 3.3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3.3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a)

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c)

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d)

autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.3.

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a)

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 3.2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto 3.2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

3.4.

Salvo nei casi contemplati nel punto 3.2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

3.5.

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui al punto 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

4.   Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

4.1.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

4.2.

Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

4.3.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

5.   Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a)

dai dipendenti dell'impresa;

b)

dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;

c)

dai proprietari gestori;

d)

dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

6.   Determinazione dei dati dell'impresa

6.1.

Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

6.2.

Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

6.3.

Ai fini dell'applicazione del punto 6.2:

a)

i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento;

b)

i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 6.2, secondo comma.

6.4.

Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento

PARTE I

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Riferimento dell'aiuto

(da completare a cura della Commissione)

Stato membro

 

Numero di riferimento dello Stato membro

 

Regione

Denominazione della regione [NUTS  (1)]

………………………

Image 90
Regioni ultraperiferiche

Image 91
Isole greche periferiche

Image 92
Isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

Image 93
Altro

Autorità che concede l'aiuto

Denominazione

 

Indirizzo postale

 

Indirizzo internet

 

Titolo della misura di aiuto

 

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

 

Link al testo integrale della misura di aiuto

 

Tipo di misura

Image 94

Regime

 

Image 95

Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo (2) cui appartiene

 

 

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

 

Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione

Image 96

Proroga

 

Image 97

Modifica

 

Durata (3)

Image 98

Regime

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione

Image 99

Aiuto ad hoc

Gg/mm/aaaa

Settori economici interessati

Image 100

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

 

Image 101

Limitato a settori specifici: specificare a livello di gruppo NACE (4)

 

Tipo di beneficiario

Image 102

PMI

 

Image 103

Grande impresa

 

Dotazione

Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (5)

Valuta nazionale ………………….. (importi interi)

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (6)

Valuta nazionale ………………….. (importi interi)

Image 104

Per le garanzie (7)

Valuta nazionale ………………….. (importi interi)

Strumento di aiuto

Image 105

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Image 106

Servizi sovvenzionati

Image 107

Prestito/Anticipo rimborsabile

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Garanzia [se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione) (8)]

Image 109

Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

 

Image 110
Altro (precisare):

Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione:

Image 111
Sovvenzione

Image 112
Servizi sovvenzionati
Image 113
Prestito

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Garanzia

Image 115
Agevolazione fiscale

Se cofinanziata da fondi UE

Denominazione dei fondi UE:

Importo del finanziamento (per fondo UE)

Valuta nazionale. (importi interi)

 

 

 

PARTE II

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore della pesca (FIBER) viene data attuazione alla misura di aiuto.

Image 116

Aiuti all'innovazione del settore della pesca (articolo 15)

Image 117

Aiuti per servizi di consulenza (articolo 16)

Image 118

Aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori (articolo 17)

Image 119

Aiuti per la promozione del capitale umano e del dialogo sociale (articolo 18)

Image 120

Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito (articolo 19)

Image 121

Aiuti al primo acquisto di un peschereccio (articolo 20)

Image 122

Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori (articolo 21)

Image 123

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (articolo 22)

Image 124

Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca (articolo 23)

Image 125

Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie (articolo 24)

Image 126

Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine (articolo 25)

Image 127

Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili (articolo 26)

Image 128

Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (articolo 27)

Image 129

Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate (articolo 28)

Image 130

Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca (articolo 29)

Image 131

Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne (articolo 30)

Image 132

Aiuti all'innovazione del settore dell'acquacoltura (articolo 32)

Image 133

Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura (articolo 33)

Image 134

Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese dell'acquacoltura (articolo 34)

Image 135

Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura (articolo 35)

Image 136

Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura (articolo 36)

Image 137

Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile (articolo 37)

Image 138

Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica (articolo 38)

Image 139

Aiuti per servizi ambientali (articolo 39)

Image 140

Aiuti per le misure sanitarie (articolo 40)

Image 141

Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali (articolo 41)

Image 142

Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie (articolo 42)

Image 143

Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali (articolo 43)

Image 144

Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura (articolo 44)

Image 145

Aiuti per le misure di commercializzazione (articolo 45)

Image 146

Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (articolo 46)

Image 147

Aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati nel settore della pesca (articolo 47)

Image 148

Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali (articolo 48)

Image 149

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (articolo 49)

Tipo di calamità naturale:

Image 150
terremoto

Image 151
valanga

Image 152
frana

Image 153
alluvione

Image 154
tromba d'aria

Image 155
uragano

Image 156
eruzione vulcanica

Image 157
incendio boschivo

Image 158
altro

Precisare: ….

Data in cui si è verificata la calamità

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Image 159

Aiuti destinati a prevenire e mitigare i danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 50)

Image 160

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 51)

Tipo di evento:

Image 161
gelo

Image 162
tempeste

Image 163
grandine

Image 164
precipitazioni forti o persistenti

Image 165
siccità grave

Image 166
altro

Precisare: …….

Data dell'evento:

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Image 167

Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti (articolo 52)

Image 168

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (articolo 53)

Image 169

Aiuti per progetti CLLD (articolo 54)

Image 170

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD (articolo 55)

Image 171

Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE (articolo 56)

Motivazione

Indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA):

Image 172
misura che non rientra nel programma operativo nazionale;

Image 173
definizione delle priorità nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma operativo nazionale;

Image 174
finanziamento non più disponibile nell'ambito del FEAMPA;

Image 175
altro

Specificare: …….…….


(1)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(2)  Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

(3)  Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

(4)  NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.

(5)  Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(6)  Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.

(7)  Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti.

(8)  Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.


ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni.

Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti (1):

nome del beneficiario;

identificativo del beneficiario;

tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione;

regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II (2);

settore di attività a livello di gruppo NACE (3);

elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (4);

strumento di aiuto (5) [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, altro (specificare)];

data di concessione;

obiettivo dell'aiuto;

autorità che concede l'aiuto;

numero di riferimento della misura di aiuto (6).


(1)  Alla luce dell'interesse legittimo di garantire trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico, dopo aver soppesato le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che, tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è giustificato pubblicare il nome del beneficiario dell'aiuto quando si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica identificabile con il nome di una persona fisica (cfr. C-92/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, punto 53). Le norme di trasparenza mirano a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Questo obiettivo prevale sul diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche che ricevono sostegno pubblico.

(2)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(3)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

(4)  Equivalente sovvenzione lordo. Per i regimi fiscali questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

(5)  Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

(6)  Assegnato dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.


ALLEGATO IV

Aliquote massime di intensità di aiuto

Riga

Categoria specifica di operazione

Aliquota massima di intensità di aiuto

 

 

 

1

Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:

operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;

operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013.

100 %

75 %

75 %

2

Operazioni volte a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci

75 %

3

Operazioni nelle regioni ultraperiferiche

85 %

4

Operazioni situate nelle isole greche che, secondo il diritto nazionale, sono state considerate lontane così come nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo

85 %

5

Operazioni connesse alla piccola pesca costiera

100 %

6

Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:

i)

interesse collettivo;

ii)

beneficiario collettivo;

iii)

elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati

100 %

7

Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali

75 %

8

Operazioni a sostegno dell'acquacoltura sostenibile

60 %

9

Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione sulla base degli articoli 15, 25, 28, 30, 32, 33 e 36.

75 %

10

Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi

60 %

11

Strumenti finanziari

100 %