ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
16 dicembre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità ( 1 )

15

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

81

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2466 della Commissione, del 9 dicembre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nuez de Pedroso (DOP)]

85

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2467 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

86

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2468 della Commissione, del 15 dicembre 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento dell’organismo di controllo IMOcert Latinoamérica Ltda ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

89

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2469 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

91

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi [(ECRIS-TCN)

107

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 24 novembre 2022, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2022/2471]

122

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2463 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina (2), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita.

(2)

Nel 2014 l’Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l’economia e a migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Tra le priorità massime del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L’attuazione di tali riforme è stata sostenuta da programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell’ambito dei quali l’Ucraina ha ricevuto dall’Unione assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,6 miliardi di EUR.

(3)

L’assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti minacce appena prima dell’invasione russa ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha comportato l’erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all’Ucraina, versati in due rate, di 600 milioni di EUR ciascuna, nel marzo e nel maggio 2022.

(4)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione fino a 1 miliardo di EUR, messa a disposizione ai sensi della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ha fornito un sostegno rapido e urgente al bilancio ucraino ed è stata integralmente erogata in due rate il 1o e il 2 agosto 2022. Tale assistenza ha costituito la prima fase della prevista assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina fino a 9 miliardi di EUR, annunciata dalla Commissione nella comunicazione intitolata «Ucraina: assistenza e ricostruzione» del 18 maggio 2022 e approvata dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022.

(5)

La decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha costituito un’ulteriore fase di attuazione della prevista assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione stabilendo la base per la concessione all’Ucraina di un ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR sotto forma di prestiti a condizioni molto agevolate, di cui 2 miliardi di EUR sono stati erogati il 18 ottobre, mentre i restanti 3 miliardi di EUR devono essere erogati entro la fine del 2022.

(6)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, ha causato all’Ucraina la perdita dell’accesso ai mercati finanziari e un calo considerevole delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In tale situazione molto incerta e volatile le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI) nell’estate del 2022, indicavano un deficit straordinario di finanziamento di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà avrebbe potuto essere soddisfatta grazie all’assistenza internazionale. L’erogazione rapida dell’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina da parte dell’Unione a norma della decisione (UE) 2022/1628 era considerata, alla luce delle circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria eccezionale a norma di tale decisione era destinato a favorire la stabilizzazione macrofinanziaria dell’Ucraina, a rafforzare la resilienza immediata del paese e a sostenerne la capacità di ripresa, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell’Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di ottemperare ai suoi obblighi finanziari.

(7)

Dall’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, l’Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato 19,7 miliardi di EUR per la resilienza economica, sociale e finanziaria dell’Ucraina. Tale importo comprende il sostegno a titolo del bilancio dell’Unione per un importo di 12,4 miliardi di EUR, compresi l’assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, totalmente o parzialmente garantiti dal bilancio dell’Unione, nonché l’ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri per un importo di 7,3 miliardi di EUR.

(8)

Il Consiglio ha inoltre deciso misure di assistenza a sostegno delle forze armate ucraine a titolo dello strumento europeo per la pace, per un importo di 3,1 miliardi di EUR a norma della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (6), e una missione di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina nel cui ambito sono previsti 0,1 miliardi di EUR per i costi comuni a norma della decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio (7). L’Unione e i suoi Stati membri hanno altresì dato, attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), una risposta senza precedenti in termini di aiuti in natura, organizzando la maggiore operazione di emergenza dalla creazione di tale meccanismo e inviando milioni di articoli di emergenza in Ucraina e nella regione.

(9)

Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere all’Ucraina lo status di paese candidato. Continuare a fornire un forte sostegno all’Ucraina è una priorità fondamentale per l’Unione. Dal momento che i danni arrecati dalla guerra di aggressione della Russia all’economia, ai cittadini e alle imprese ucraini sono enormi, un continuo e forte sostegno all’Ucraina richiede l’approccio collettivo organizzato definito nello strumento per fornire il sostegno dell’Unione all’Ucraina (assistenza macrofinanziaria +) istituito dal presente regolamento («strumento»).

(10)

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina rappresenta una minaccia geopolitica strategica per l’Unione nel suo insieme e impone agli Stati membri di rimanere forti e uniti. È pertanto essenziale che il sostegno dell’Unione sia mobilitato rapidamente e possa applicarsi in modo flessibile e graduale all’assistenza immediata e alla riabilitazione a breve termine in vista della futura ricostruzione.

(11)

L’obiettivo generale dello strumento è quello di contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina nel 2023, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve termine al bilancio dello Stato ucraino a condizioni molto agevolate in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, anche finanziando, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’integrazione europea.

(12)

Per conseguire l’obiettivo generale dello strumento, l’assistenza dovrebbe essere erogata per sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e l’allentamento dei vincoli finanziari esterni del paese. La Commissione dovrebbe attuare il sostegno a titolo dello strumento coerentemente con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(13)

Tra i principali settori oggetto di sostegno a titolo dello strumento dovrebbero figurare anche la fornitura di sostegno alla riabilitazione, alla riparazione e alla manutenzione delle funzioni e delle infrastrutture essenziali nonché l’assistenza alle persone bisognose e alle zone più colpite in termini di sostegno materiale e sociale, alloggi temporanei, edilizia residenziale e infrastrutturale.

(14)

Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle autorità ucraine di prepararsi alla futura ricostruzione postbellica e alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, se del caso, compreso il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell’efficacia della pubblica amministrazione nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli.

(15)

Lo strumento sosterrà la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di sostegno al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza. Il sostegno all’Ucraina a titolo dello strumento continuerà a contribuire significativamente a soddisfare la copertura del fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina stimato dall’FMI, dalla Banca mondiale e da altre istituzioni finanziarie internazionali, tenendo conto della capacità dell’Ucraina di autofinanziarsi con risorse proprie. La determinazione dell’importo del sostegno tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(16)

La situazione dell’Ucraina richiede un approccio graduale in base al quale uno strumento incentrato sulla stabilità macrofinanziaria nonché sull’assistenza immediata e sulla riabilitazione dovrebbe essere accompagnato da un sostegno continuativo nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e dalle operazioni di aiuti umanitari, a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (10).

(17)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le risorse disponibili per lo strumento per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con erogazione possibile fino al 31 marzo 2024. Dovrebbe essere messo a disposizione un importo massimo di 18 miliardi di EUR sotto forma di prestiti. Inoltre per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 il presente regolamento dovrebbe prevedere un contributo in conto interessi. Per garantire la copertura del costo degli interessi per tutta la durata dei prestiti, i contributi degli Stati membri oltre il 2027 dovrebbero essere rinnovati e proseguire sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, a meno che non siano coperti con altri mezzi nei futuri quadri finanziari pluriennali. Potrebbe pertanto essere possibile prorogare i contributi degli Stati membri oltre il 2027.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di mettere a disposizione risorse aggiuntive, quali entrate con destinazione specifica esterne, da attuare nell’ambito del protocollo d’intesa dello strumento. Dovrebbe essere prevista anche per i paesi terzi e i terzi interessati la possibilità di fornire contributi aggiuntivi quali entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («regolamento finanziario»). Al fine di promuovere sinergie e complementarità, è opportuno consentire che tali contributi aggiuntivi degli Stati membri, di paesi terzi e di terzi interessati possano essere messi a disposizione anche dei programmi istituiti a norma dei regolamenti (UE) 2021/947 e (CE) n. 1257/96 per finanziare misure che contribuiscono agli obiettivi dello strumento.

(19)

I contributi volontari degli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionati e su richiesta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero stipulare con la Commissione un accordo di contributo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tale accordo di contributo dovrebbe contemplare la partecipazione al contributo in conto interessi e, qualora gli Stati membri lo desiderino, anche gli importi aggiuntivi.

(20)

La messa a disposizione del sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici effettivi e le proprie istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani.

(21)

Il sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere collegato a condizioni inerenti alle politiche, da definire in un protocollo d’intesa. Tali condizioni dovrebbero includere impegni volti a rafforzare i risultati economici e la resilienza del paese, il suo contesto imprenditoriale, facilitare la ricostruzione critica e affrontare le sfide nel settore energetico.

(22)

Le condizioni inerenti alle politiche dovrebbero essere integrate da rigorosi obblighi di rendicontazione volti a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e responsabile.

(23)

In considerazione della situazione in Ucraina è opportuno prevedere un riesame intermedio del protocollo d’intesa.

(24)

Il versamento del sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere subordinato al rispetto dei prerequisiti, all’attuazione soddisfacente e ai progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche.

(25)

È opportuno prevedere la possibilità di rivalutare il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina e di ridurre, sospendere o annullare il sostegno qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno a titolo dello strumento, tale fabbisogno diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di sospendere o annullare gli esborsi qualora non siano soddisfatti requisiti per l’erogazione del sostegno a titolo dello strumento.

(26)

Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dell’Ucraina è opportuno organizzare l’assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 220 bis del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell’Unione, come pure l’attrattiva e l’efficacia in termini di costi dell’emissione di titoli dell’Unione.

(27)

Data la difficile situazione dell’Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l’Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno fornire all’Ucraina prestiti a condizioni molto agevolate con una durata massima di 35 anni e iniziare il rimborso del capitale non prima del 2033. È inoltre opportuno derogare dall’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all’Unione la possibilità di coprire gli interessi passivi e di rinunciare ad addebitare le spese amministrative che sarebbero altrimenti a carico dell’Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe essere concesso in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l’efficacia del sostegno a titolo dello strumento ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso dovrebbe essere finanziato da contributi volontari aggiuntivi degli Stati membri e diventare disponibile gradualmente secondo l’entrata in vigore degli accordi con gli Stati membri.

(28)

L’Ucraina dovrebbe poter chiedere il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno.

(29)

In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno a titolo dello strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, per l’assistenza finanziaria sotto forma di prestiti a titolo dello strumento non dovrebbe essere costituita alcuna dotazione e, in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

(30)

Attualmente il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (12) non consente di coprire la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a titolo dello strumento. In attesa di una sua eventuale modifica, che consentirebbe, a titolo di garanzia, di mobilitare risorse di bilancio al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (13), è opportuno cercare una soluzione alternativa che fornisca risorse aggiuntive.

(31)

I contributi volontari degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione che consenta le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a norma del presente regolamento. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero costituire una salvaguardia adeguata per assicurare la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti assunti a sostegno dell’erogazione di prestiti nell’ambito dello strumento.

(32)

Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero coprire il sostegno nell’ambito dello strumento sotto forma di prestiti fino a 18 000 000 000 EUR. È importante che gli Stati membri completino le procedure nazionali applicabili per fornire le garanzie con la massima priorità. Considerata l’urgenza della situazione, il tempo necessario per il completamento di tali procedure non dovrebbe ritardare l’erogazione del sostegno finanziario necessario all’Ucraina sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento. Nel contempo, il sostegno finanziario nell’ambito dello strumento sotto forma di prestiti dovrebbe essere reso disponibile progressivamente, secondo l’entrata in vigore delle garanzie fornite dagli Stati membri. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria e della prudenza, la Commissione dovrebbe organizzare i prestiti tenendo in debita considerazione la sua affidabilità creditizia. Tuttavia, il sostegno dovrebbe essere messo a disposizione per l’intero importo massimo di 18 000 000 000 EUR a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell’ambito dello strumento a titolo del bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

(33)

Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta. Tali garanzie dovrebbero assicurare la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti contratti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Le garanzie dovrebbero cessare di essere richiamabili a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell’ambito dello strumento a titolo del bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Le garanzie dovrebbero essere attivate nel caso in cui l’Unione non riceva dall’Ucraina un pagamento tempestivo in relazione ai prestiti nell’ambito dello strumento, in particolare in caso di modifiche del calendario di pagamento per qualsiasi motivo nonché in caso di mancati pagamenti previsti e imprevisti.

(34)

Gli importi recuperati nell’ambito degli accordi di prestito in relazione ai prestiti a titolo dello strumento dovrebbero essere rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni della garanzia, in deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.

(35)

Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità in quanto istituzione dell’Unione incaricata dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovrebbe esaminare tutte le misure disponibili nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 220 bis del regolamento finanziario, in conformità dei limiti stabiliti nel presente regolamento. Nel contesto della pertinente attivazione delle garanzie, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri in merito all’esame, se del caso.

(36)

La quota relativa dei contributi di ciascuno Stato membro (criterio di contribuzione) all’importo globale garantito dovrebbe corrispondere alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo (RNL) totale dell’Unione. Le attivazioni delle garanzie dovrebbero essere effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione. Fino all’entrata in vigore di tutti gli accordi di garanzia tra la Commissione e gli Stati membri, il criterio di contribuzione dovrebbe essere adeguato proporzionalmente su base temporanea.

(37)

È opportuno che la Commissione e l’Ucraina sottoscrivano un accordo di prestito per il sostegno sotto forma di prestito nel quadro delle condizioni stabilite nel protocollo d’intesa. Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi al sostegno a titolo dello strumento, l’Ucraina dovrebbe adottare le opportune misure in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale sostegno. Inoltre è opportuno prevedere nell’accordo di prestito e nell’accordo di finanziamento le modalità di controllo da parte della Commissione, di audit da parte della Corte dei conti e di esercizio delle competenze della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento finanziario.

(38)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina nel 2023, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve termine al bilancio dello Stato ucraino a condizioni molto agevolate in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(40)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(41)

Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SOSTEGNO DELL’UNIONE ALL’UCRAINA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento inteso a fornire all’Ucraina il sostegno dell’Unione (assistenza macrofinanziaria +) («strumento») sotto forma di prestiti, sostegno a fondo perduto e un contributo in conto interessi.

2.   Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi dello strumento

1.   L’obiettivo generale dello strumento è fornire assistenza finanziaria all’Ucraina nel breve termine in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, finanziare, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’integrazione europea.

2.   Per conseguire l’obiettivo generale, i principali obiettivi specifici consistono in particolare nel sostenere:

a)

la stabilità macrofinanziaria e l’allentamento dei vincoli finanziari esterni e interni dell’Ucraina;

b)

un programma di riforme opportunamente orientato alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, che comprenda il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell’efficacia della pubblica amministrazione nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

c)

il ripristino delle funzioni e delle infrastrutture essenziali e l’assistenza alle persone bisognose.

Articolo 3

Settori oggetto di sostegno

Per conseguire i suoi obiettivi lo strumento sovvenziona in particolare:

a)

il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina, al fine di mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese;

b)

il ripristino, ad esempio di infrastrutture essenziali quali infrastrutture energetiche, sistemi idrici, reti di trasporto, strade o ponti interni, o di settori economici e infrastrutture sociali strategici, come le strutture sanitarie, le scuole e gli alloggi per le persone evacuate, compresi gli alloggi temporanei e sociali;

c)

le riforme settoriali e istituzionali, comprese le riforme anticorruzione e giudiziaria, il rispetto dello Stato di diritto, la buona governance e la modernizzazione delle istituzioni nazionali e locali;

d)

la preparazione della ricostruzione dell’Ucraina;

e)

il sostegno all’allineamento del quadro normativo dell’Ucraina a quello dell’Unione e all’integrazione dell’Ucraina nel mercato unico, nonché al rafforzamento dello sviluppo economico e al miglioramento della competitività;

f)

il rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ucraina mediante mezzi adeguati, compreso il ricorso all’assistenza tecnica.

Articolo 4

Sostegno disponibile a titolo dello strumento

1.   Il sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento è disponibile, fatto salvo l’articolo 5, per un importo massimo di 18 000 000 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con erogazione possibile fino al 31 marzo 2024.

Il sostegno è messo a disposizione progressivamente, secondo l’entrata in vigore delle garanzie degli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, senza mai superare gli importi coperti da tali accordi di garanzia.

Tuttavia, a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti di cui al primo comma del presente paragrafo a titolo del bilancio dell’Unione oltre ai massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, il secondo comma del presente paragrafo cessa di applicarsi e il sostegno di cui al primo comma del presente paragrafo è messo interamente a disposizione.

2.   Alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 1, è altresì disponibile un sostegno aggiuntivo a titolo dello strumento per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 per coprire le spese di cui all’articolo 17. Tale sostegno aggiuntivo può essere disponibile oltre il 31 dicembre 2027, alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 1.

3.   Gli importi aggiuntivi disponibili a norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento possono essere erogati come sostegno a fondo perduto se previsto nel protocollo d’intesa da concludere a norma dell’articolo 9 del presente regolamento o in conformità dei regolamenti (UE) 2021/947 e (CE) n. 1257/96 per finanziare misure che conseguono gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento, in conformità delle norme di tali regolamenti.

4.   Gli importi di cui al paragrafo 3 possono coprire le spese di sostegno per l’attuazione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, compreso il sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell’Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento e per gestire le operazioni finanziate a titolo dello strumento, comprese le azioni di informazione e comunicazione, e i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 5

Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono contribuire fornendo garanzie fino a un importo totale pari a 18 000 000 000 EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

2.   I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia, da concludersi con la Commissione in conformità dell’articolo 6.

3.   La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sull’RNL totale dell’Unione, quale risulta dalla rubrica «Stato generale delle entrate» del bilancio 2023, parte A («Finanziamento del bilancio annuale dell’Unione - Introduzione»), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2023, definitivamente adottato il 23 novembre 2022.

4.   Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di garanzia tra la Commissione e lo Stato membro interessato, di cui all’articolo 6.

5.   Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario destinate al rimborso delle passività finanziarie derivanti dal sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

6.   Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità, esamina tutte le misure disponibili nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 220 bis del regolamento finanziario, conformemente ai limiti stabiliti nel presente regolamento. Tale esame non pregiudica il carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta delle garanzie fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Nel contesto dell’attivazione delle garanzie la Commissione informa gli Stati membri in merito all’esame, se del caso.

7.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall’Ucraina in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento sono rimborsati agli Stati membri fino all’importo delle attivazioni delle garanzie onorate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 6

Accordi di garanzia

La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia di cui all’articolo 5. Tale accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri, e comprendono in particolare:

a)

disposizioni che stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

b)

disposizioni atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3; su base temporanea, il criterio di ripartizione è adeguato proporzionalmente fino all’entrata in vigore di tutti gli accordi di garanzia tra la Commissione e gli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4;

c)

disposizioni atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti contratti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento da parte dell’Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo nonché i mancati pagamenti, previsti e imprevisti;

d)

disposizioni atte ad assicurare che, qualora uno Stato membro non onori, in tutto o in parte, un’attivazione della garanzia in tempo utile, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro interessato, abbia il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie fornite da altri Stati membri. Tali attivazioni aggiuntive avvengono proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno degli altri Stati membri nell’RNL dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione. In capo allo Stato membro che non abbia onorato l’attivazione della garanzia continuano a incombere tale obbligo nonché gli eventuali costi che ne derivano. I contributi aggiuntivi degli altri Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi che la Commissione ha recuperato dallo Stato membro che non ha onorato l’attivazione della garanzia. La garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all’importo complessivo della garanzia fornita da tale Stato membro a norma dell’accordo di garanzia;

e)

disposizioni relative alle condizioni di pagamento;

f)

disposizioni atte ad assicurare che la garanzia cessi di essere richiamabile a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento a titolo del bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Articolo 7

Contributi degli Stati membri e di terzi

1.   Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi di cui all’articolo 4, paragrafo 2. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato a tali importi corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro nell’RNL totale dell’Unione. Per i contributi per l’anno n, la quota relativa basata sull’RNL è calcolata come la quota nell’RNL totale dell’Unione, risultante dalla rispettiva colonna della parte relativa alle entrate dell’ultimo bilancio annuale dell’Unione o del bilancio annuale rettificativo dell’Unione adottato per l’anno n-1.

Il sostegno nell’ambito dello strumento di cui al presente paragrafo diventa disponibile per qualsiasi importo stabilito in un accordo tra la Commissione e il rispettivo Stato membro dopo l’entrata in vigore di tale accordo.

2.   Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi aggiuntivi di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario.

4.   Anche i paesi terzi e i terzi interessati possono contribuire al sostegno a fondo perduto a titolo dello strumento con gli importi aggiuntivi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, in particolare in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento finanziario.

SEZIONE 2

Condizioni per il sostegno a titolo dello strumento

Articolo 8

Prerequisito per il sostegno a titolo dello strumento

1.   La concessione del sostegno a titolo dello strumento è subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani.

2.   La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 per tutta la durata del sostegno fornito a titolo dello strumento, in particolare prima dell’erogazione, tenendo debitamente conto, se del caso, della relazione periodica della Commissione sull’allargamento. Sono inoltre prese in considerazione la situazione in Ucraina e le conseguenze dell’applicazione della legge marziale nel paese.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (15).

Articolo 9

Protocollo d’intesa

1.   La Commissione conclude un protocollo d’intesa con l’Ucraina che stabilisce in particolare le condizioni inerenti alle politiche, la programmazione finanziaria indicativa e gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 10 ai quali deve essere collegato il sostegno dell’Unione.

Le condizioni inerenti alle politiche sono collegate, se del caso, nel contesto della situazione generale in Ucraina, agli obiettivi e alla loro attuazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 e al prerequisito di cui all’articolo 8. Esse comprendono l’impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione, alla lotta contro la criminalità organizzata, alla lotta antifrode e alla prevenzione dei conflitti d’interessi, e all’istituzione di un quadro trasparente e rendicontabile per la gestione della riabilitazione e, se del caso, della ricostruzione.

2.   Il protocollo d’intesa può essere oggetto di riesame intermedio da parte della Commissione. La Commissione può modificare il protocollo d’intesa a seguito del riesame.

3.   Il protocollo d’intesa è adottato e modificato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 10

Obblighi di rendicontazione

1.   Gli obblighi di rendicontazione per l’Ucraina sono inclusi nel protocollo d’intesa e garantiscono, in particolare, l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità in relazione all’utilizzo del sostegno fornito a titolo dello strumento.

2.   La Commissione verifica, con cadenza periodica, l’attuazione degli obblighi di rendicontazione e i progressi compiuti nel rispetto delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

SEZIONE 3

Erogazione del sostegno a titolo dello strumento, valutazione e obblighi di informazione

Articolo 11

Erogazione del sostegno a titolo dello strumento

1.   Subordinatamente ai requisiti di cui all’articolo 12, la Commissione mette a disposizione il sostegno a titolo dello strumento in rate. Il calendario per l’erogazione di ciascuna rata è stabilito dalla Commissione. Una rata può essere erogata in una o più tranche.

2.   L’erogazione del sostegno a titolo dello strumento è gestita dalla Commissione sulla base della sua valutazione dell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche figuranti nel protocollo d’intesa.

Articolo 12

Decisione di erogazione del sostegno a titolo dello strumento

1.   L’Ucraina presenta una richiesta di fondi prima dell’erogazione di ciascuna rata, corredata di una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d’intesa.

2.   La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

a)

il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 8;

b)

l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d’intesa;

c)

progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa.

3.   Prima di erogare l’importo massimo del sostegno a titolo dello strumento la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa.

Articolo 13

Riduzione, sospensione e annullamento del sostegno a titolo dello strumento

1.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione può ridurre l’importo del sostegno, sospenderlo o annullarlo.

2.   Qualora i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, non siano soddisfatti, la Commissione sospende o annulla l’erogazione del sostegno a titolo dello strumento.

Articolo 14

Valutazione dell’attuazione del sostegno a titolo dello strumento

Durante l’attuazione dello strumento la Commissione valuta, per mezzo di una valutazione operativa che può essere condotta unitamente alla valutazione operativa di cui alle decisioni (UE) 2022/1201 e (UE) 2022/1628, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono pertinenti ai fini del sostegno a titolo dello strumento.

Articolo 15

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento, comprese le relative erogazioni, e agli sviluppi delle operazioni di cui all’articolo 11 e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. In caso di sospensione o annullamento a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, essa ne comunica senza indugio i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16

Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

1.   Al fine di finanziare il sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito, per conto dell’Unione, il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 220 bis del regolamento finanziario.

2.   Le condizioni dettagliate del sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti sono stabilite in un accordo di prestito a norma dell’articolo 220 del regolamento finanziario, che deve essere sottoscritto tra la Commissione e l’Ucraina. La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni.

3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l’assistenza macrofinanziaria fornita all’Ucraina sotto forma di prestiti a titolo dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.

Non è costituita alcuna dotazione per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 17

Contributo in conto interessi

1.   Per i prestiti di cui al presente regolamento, in deroga all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e compatibilmente con le risorse disponibili, l’Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprire le spese amministrative connesse all’assunzione e all’erogazione di prestiti, ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.

2.   L’Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell’Unione ogni anno.

Articolo 18

Accordo di finanziamento per il sostegno a fondo perduto

Le condizioni del sostegno a fondo perduto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento sono stabilite in dettaglio in un accordo di finanziamento da sottoscrivere tra la Commissione e l’Ucraina. In deroga all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, l’accordo di finanziamento contiene unicamente le disposizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 5, lettere a), b) e c). L’accordo di finanziamento comprende disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ai controlli, alle revisioni contabili, alla prevenzione delle frodi e di altre irregolarità e al recupero dei fondi.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Relazione annuale

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del capo I del presente regolamento, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:

a)

esamina i progressi compiuti nell’attuazione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento;

b)

valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Ucraina, nonché l’attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui al capo I, sezione 2, del presente regolamento;

c)

indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d’intesa, l’attuale situazione dell’Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare le rate del sostegno a titolo dello strumento.

2.   Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l’efficienza del sostegno dell’Unione erogato a titolo dello strumento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 21

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 1).

(6)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(7)  Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85).

(8)  Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).


DIRETTIVE

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/15


DIRETTIVA (UE) 2022/2464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal»), la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Green Deal è la nuova strategia di crescita dell'Unione. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile, affinché nessuna persona e nessun luogo siano esclusi. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'Unione e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti sostenibili.

Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) rende vincolante l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Inoltre, nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita», la Commissione si impegna a garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. Tale strategia si prefigge di riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030.

(2)

Nella comunicazione dell'8 marzo 2018 dal titolo «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile», la Commissione indica misure volte a realizzare gli obiettivi seguenti: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. La comunicazione, da parte di alcune categorie di imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità è condizione preliminare per la realizzazione di tali obiettivi. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di atti legislativi nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disciplina la modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali e ai proprietari di attivi.

Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) crea un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari che si presentano come sostenibili pur non essendolo. Il regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), integrato dai regolamenti delegati (UE) 2020/1816 (8), (UE) 2020/1817 (9) e (UE) 2020/1818 (10) della Commissione, introduce obblighi di comunicazione in materia ambientale, sociale e di governance («ESG») per gli amministratori di indici di riferimento e norme minime per la realizzazione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) impone agli enti di grandi dimensioni che hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di comunicare informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance («rischi ESG») a decorrere dal 28 giugno 2022. Il quadro prudenziale per le imprese di investimento istituito dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dalla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) contiene disposizioni riguardanti l'introduzione della dimensione dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process –«SREP») da parte delle autorità competenti e prevede obblighi di informativa a carico delle imprese di investimento per la segnalazione dei rischi ESG, obblighi che si applicano a decorrere dal 26 dicembre 2022. Il 6 luglio 2021 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, dando seguito al piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.

(3)

Nella comunicazione del 17 giugno 2019 dal titolo «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima» («Orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima»), la Commissione ha messo in luce i benefici che le imprese traggono dalla comunicazione di informazioni relative al clima, in particolare aumentando all'interno dell'impresa la consapevolezza e la comprensione dei rischi e delle opportunità correlati al clima, diversificando la base di investitori, creando un costo inferiore del capitale e migliorando il dialogo costruttivo con tutti i portatori di interessi. Inoltre, la diversità nei consigli di amministrazione delle imprese può influire sul processo decisionale, sul governo societario e la resilienza.

(4)

Nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2019 sull'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di disporre di informazioni affidabili, comparabili e pertinenti in materia di rischi, opportunità e impatto in termini di sostenibilità e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di una norma europea di informativa non finanziaria.

(5)

Nella sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (14), il Parlamento europeo ha chiesto di sviluppare ulteriormente gli obblighi di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario nel quadro della direttiva 2013/34/UE. Nella sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile (15), il Parlamento europeo ha accolto con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva 2013/34/UE e ha indicato la necessità di istituire un quadro globale dell'Unione in materia di rendicontazione non finanziaria contenente norme obbligatorie dell'Unione per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Parlamento europeo ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione a ulteriori categorie di imprese e di introdurre un obbligo di revisione contabile.

(6)

Nella risoluzione del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Agenda 2030»), l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato un nuovo quadro di riferimento mondiale per lo sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU («OSS») e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe - L'azione europea a favore della sostenibilità» ha collegato gli OSS al quadro di riferimento delle politiche dell'Unione, al fine di garantire sin dall'inizio l'integrazione di tali obiettivi in tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno sia all'esterno dell'Unione. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.

(7)

La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) ha modificato la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva 2014/95/UE ha introdotto l'obbligo per le imprese di comunicare almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Con riferimento a tali tematiche, la direttiva 2014/95/UE ha disposto che le imprese comunichino informazioni nei seguenti ambiti: modello commerciale; politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza; il risultato di tali politiche; rischi e gestione dei rischi; e indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa.

(8)

Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione «di carattere non finanziario» sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso, tuttavia, tali informazioni sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore della rendicontazione di sostenibilità fanno riferimento alle «informazioni sulla sostenibilità». È dunque preferibile utilizzare l'espressione «informazioni sulla sostenibilità» anziché «informazioni di carattere non finanziario». La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica.

(9)

Se le imprese hanno effettuano una migliore rendicontazione di sostenibilità, in ultima analisi ciò va a vantaggio dei singoli cittadini e dei risparmiatori, inclusi i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, che sarebbero adeguatamente informati e quindi in grado di impegnarsi meglio nel dialogo sociale. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo apporterebbe vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali di utenti. Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il secondo gruppo di utenti è costituito da attori della società civile, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi potrebbero avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali, in particolare per promuovere la comparabilità nei vari settori del mercato e tra di essi.

I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, potrebbero basarsi sulle informazioni sulla sostenibilità per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i propri rischi e impatti in termini di sostenibilità lungo tutte le proprie catene del valore. I responsabili politici e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni annuali delle imprese, ma potrebbero utilizzare le informazioni sulla sostenibilità indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.

(10)

Il mercato delle informazioni sulla sostenibilità è in rapida crescita e il ruolo dei fornitori terzi di dati diventa sempre più importante alla luce dei nuovi obblighi cui investitori e gestori di patrimoni devono adempiere. Con l'aumento della disponibilità di dati disaggregati, le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero presentare costi più ragionevoli. Gli emendamenti alla direttiva 2013/34/UE previsti dalla presente direttiva modificativa dovrebbero aumentare la comparabilità dei dati e armonizzare i principi. Si prevede che le pratiche dei fornitori terzi di dati miglioreranno e che le competenze aumenteranno in tale settore, con un vasto potenziale di creazione di posti di lavoro.

(11)

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. C'è inoltre una crescente consapevolezza dei rischi e delle opportunità che altre questioni ambientali, come la perdita di biodiversità, e le problematiche sanitarie e sociali, compreso il lavoro minorile e forzato, comportano per le imprese e per gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità e di garantire la coerenza con le ambizioni dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 12 dicembre 2015 («accordo di Parigi»), con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e con le politiche dell'Unione. Parte di tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852. Una certa porzione di tale incremento si sarebbe verificata comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 ha accelerato ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e delle catene del valore delle imprese. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

(12)

Le imprese stesse possono trarre beneficio da una rendicontazione di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona rendicontazione di sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario. La rendicontazione di sostenibilità può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione. Inoltre, un sistema di riferimento coerente per la rendicontazione di sostenibilità, nella forma di principi di rendicontazione di sostenibilità, dovrebbe assicurare che siano fornite informazioni pertinenti e sufficienti e, pertanto, ridurre considerevolmente le richieste di informazioni ad hoc.

(13)

La relazione della Commissione del 21 aprile 2021 sulle clausole di riesame delle direttive 2013/34/UE, 2014/95/UE e 2013/50/UE e il relativo controllo dell'adeguatezza del quadro dell'UE per la comunicazione al pubblico da parte delle imprese («relazione della Commissione sulle clausole di riesame e relativo controllo dell'adeguatezza») hanno individuato problemi attinenti all'efficacia di tale direttiva 2014/95/UE. Numerosi elementi dimostrano che molte imprese non comunicano informazioni rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità, incluse le informazioni relative al clima, tra cui tutte le emissioni di gas a effetto serra e i fattori che incidono sulla biodiversità. La relazione ha inoltre evidenziato che la limitata comparabilità e attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità costituisce un problema di rilievo. Inoltre, molte imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle. Di conseguenza, vi è la chiara necessità di un quadro di riferimento per la rendicontazione solido e accessibile, accompagnato da pratiche di audit efficaci per garantire l'affidabilità dei dati ed evitare il greenwashing e la doppia contabilizzazione.

(14)

In assenza di intervento politico, il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni sulla sostenibilità fornite dalle imprese è destinato ad aumentare, determinando notevoli conseguenze negative. Gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi e delle opportunità correlati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. L'aggregazione di molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità ha la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria. La Banca centrale europea (BCE) e le organizzazioni internazionali come, ad esempio il Consiglio per la stabilità finanziaria, hanno richiamato l'attenzione su tali rischi sistemici, in particolare per quanto riguarda il clima. Gli investitori hanno inoltre più difficoltà a concentrare le loro risorse finanziarie sulle imprese e sulle attività economiche che anziché esacerbare i problemi sociali e ambientali li affrontano; ciò pregiudica la realizzazione degli obiettivi del Green Deal, del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile e dell'accordo di Parigi. Le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi sono meno in grado di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Ciò crea un deficit di responsabilità e potrebbe contribuire a ridurre il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, il che a sua volta potrebbe ripercuotersi negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato. L'assenza di parametri e di metodi universalmente accettati per la misurazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla sostenibilità rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi profusi dalle imprese per garantire la sostenibilità delle proprie attività e dei propri modelli aziendali. La mancanza di informazioni sulla sostenibilità fornite dalle imprese limita inoltre la capacità dei portatori di interessi, ivi compresi gli attori della società civile, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, di avviare un dialogo con le imprese in merito alle questioni di sostenibilità.

(15)

Anche la relazione della Commissione sulle clausole di revisione e il documento relativo al controllo dell'adeguatezza che accompagna la relazione hanno identificato un notevole aumento delle richieste rivolte alle imprese di informazioni su questioni di sostenibilità, per ovviare al deficit di informazioni esistente tra le esigenze degli utenti in termini di informazioni e le informazioni societarie sulla sostenibilità disponibili. Inoltre, le attuali sollecitazioni rivolte alle imprese affinché utilizzino una gamma di quadri di riferimento e principi diversi sono probabilmente destinate a protrarsi e addirittura a intensificarsi per effetto della crescente importanza attribuita alle informazioni sulla sostenibilità. In assenza di un intervento politico volto a raggiungere un consenso sulle informazioni che le imprese dovrebbero comunicare, si verificherà un notevole aumento in termini di costi e di oneri a carico delle imprese che comunicano le informazioni e degli utenti che le utilizzano.

(16)

L'attuale carenza di informazioni rende più probabile l'introduzione, da parte dei singoli Stati membri, di norme o principi nazionali sempre più divergenti. L'esistenza di obblighi di rendicontazione diversi nei vari Stati membri potrebbe creare ulteriori costi e complessità per le imprese che operano a livello transfrontaliero, con il risultato di compromettere il mercato interno, e potrebbe ledere il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Tali diversi obblighi di rendicontazione, inoltre, potrebbero rendere meno comparabili a livello transnazionale le informazioni comunicate, compromettendo l'Unione dei mercati dei capitali.

(17)

Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE si applicano rispettivamente alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare le informazioni sulla sostenibilità dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione siano tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità. Le disposizioni della presente direttiva modificativa che modificano gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE stabiliscono esplicitamente la portata degli obblighi di rendicontazione con riferimento agli articoli 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, non semplificano né modificano altri obblighi e la limitazione all'applicazione delle esenzioni per gli enti di interesse pubblico prevista dall'articolo 40 della direttiva 2013/34/UE non si applica. In particolare, gli enti di interesse pubblico non dovrebbero essere trattati come imprese di grandi dimensioni ai fini dell'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Di conseguenza, le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione che sono enti di interesse pubblico dovrebbero essere autorizzate a fornire informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità destinati alle piccole e medie imprese. Inoltre, tutte le imprese che sono imprese madri di gruppi di grandi dimensioni dovrebbero predisporre una rendicontazione di sostenibilità a livello di gruppo. Inoltre, poiché l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 fa riferimento all'articolo 19 bis e all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, le imprese aggiunte all'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità dovranno conformarsi anche all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

(18)

Estendere alle imprese di grandi dimensioni senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione l'obbligo previsto dalla presente direttiva modificativa di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità è giustificato principalmente dalle preoccupazioni espresse riguardo agli impatti e alla responsabilità di tali imprese, anche attraverso le loro catene del valore. A tale riguardo, tutte le imprese di grandi dimensioni dovrebbero essere soggette ai medesimi obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità. Inoltre, anche i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di ricevere informazioni da tali imprese di grandi dimensioni senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione.

(19)

Estendere alle imprese di paesi terzi con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione l'obbligo previsto dalla presente direttiva modificativa di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità mira a rispondere alla necessità dei partecipanti ai mercati finanziari di ricevere informazioni da tali imprese al fine di consentire loro di comprendere i rischi e gli impatti dei propri investimenti e di adempiere agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088.

(20)

Le imprese di paesi terzi che svolgono una parte significativa della loro attività nel territorio dell'Unione dovrebbero inoltre essere tenute a fornire informazioni sulla sostenibilità, in particolare sul loro impatto sulle questioni sociali e ambientali, al fine di garantire che le imprese di paesi terzi siano responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente e che vi siano condizioni di parità per le imprese che operano nel mercato interno. Pertanto, le imprese di paesi terzi che generano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione e che hanno un'impresa figlia o una succursale nel territorio dell'Unione dovrebbero essere soggette agli obblighi unionali di rendicontazione di sostenibilità. Per garantire la proporzionalità e l'applicabilità di tali obblighi, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR dovrebbe applicarsi alle succursali di imprese di paesi terzi e le soglie che consistono nell'essere considerate imprese di grandi dimensioni o piccole o medie imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero applicarsi alle imprese figlie di imprese di paesi terzi, in quanto tali succursali e filiazioni dovrebbero essere responsabili della pubblicazione della relazione sulla sostenibilità dell'impresa di un paese terzo. Le relazioni sulla sostenibilità pubblicate dall'impresa figlia o dalla succursale di un'impresa di un paese terzo dovrebbero essere redatte conformemente ai principi che la Commissione deve adottare entro il 30 giugno 2024 mediante atti delegati.

L'impresa figlia o la succursale di un'impresa di un paese terzo dovrebbe inoltre essere in grado di comunicare le informazioni in conformità di principi applicabili alle imprese stabilite nell'Unione o in conformità di principi ritenuti equivalenti ai sensi di un atto di esecuzione. Nel caso in cui l'impresa di un paese terzo non fornisca tutte le informazioni richieste dalla presente direttiva modificativa, nonostante tutti gli sforzi dell'impresa figlia o della succursale di tale impresa di un paese terzo per ottenere le informazioni necessarie, tale impresa figlia o succursale dovrebbe fornire tutte le informazioni in suo possesso e rilasciare una dichiarazione attestante che l'impresa di un paese terzo non ha messo a disposizione il resto delle informazioni richieste nella sua disponibilità. Al fine di garantire la qualità e l'affidabilità della rendicontazione, le relazioni sulla sostenibilità delle imprese di paesi terzi dovrebbero essere pubblicate, corredate di un'attestazione di conformità rilasciata da una persona o da un'impresa autorizzata a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro. Nel caso in cui tale attestazione di conformità non sia fornita, l'impresa figlia o la succursale dell'impresa di un paese terzo dovrebbe rilasciare una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha fornito la necessaria attestazione di conformità.

La relazione sulla sostenibilità dovrebbe essere resa accessibile gratuitamente al pubblico attraverso i registri centrali, di commercio o delle imprese, degli Stati membri o, in alternativa, sul sito web dell'impresa figlia o della succursale dell'impresa di un paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero poter informare annualmente la Commissione in merito alle imprese figlie o succursali delle imprese di paesi terzi che hanno adempiuto all'obbligo di pubblicazione e ai casi in cui è stata pubblicata una relazione ma l'impresa figlia o succursale dell'impresa di un paese terzo ha dichiarato di non aver potuto ottenere le informazioni necessarie dall'impresa di un paese terzo. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del pubblico sul proprio sito web un elenco delle imprese di paesi terzi che hanno pubblicato una relazione sulla sostenibilità.

(21)

Poiché i rischi legati alla sostenibilità sono sempre più rilevanti e tenuto conto del fatto che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione rappresentano una quota significativa di tutte le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione, al fine di tutelare gli investitori è opportuno prevedere che anche le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione comunichino informazioni sulle questioni di sostenibilità. L'introduzione di tale obbligo contribuirà a garantire che i partecipanti ai mercati finanziari possano includere imprese di minori dimensioni con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione nei portafogli di investimento, in virtù del fatto che tali imprese comunicano le informazioni sulle questioni di sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno.

Tale obbligo contribuirà pertanto a proteggere e migliorare l'accesso delle imprese di minori dimensioni con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione al capitale finanziario e ad evitare che tali imprese siano discriminate dai partecipanti ai mercati finanziari. L'introduzione di tale obbligo di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità per le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione è necessaria anche per garantire che i partecipanti ai mercati finanziari ottengano dalle imprese partecipate le informazioni di cui necessitano per poter adempiere ai propri obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di comunicare le informazioni in conformità di principi che sono proporzionati alle loro capacità e risorse, e rilevanti rispetto alla portata e alla complessità delle loro attività. Anche le piccole e medie imprese senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di scegliere di applicare tali principi proporzionati su base volontaria.

I principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi introdotti dalla presente direttiva modificativa per quanto riguarda il livello di informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle piccole e medie imprese che siano fornitrici o clienti nelle catene del valore di tali imprese. Le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero inoltre disporre di un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle disposizioni che impongono la rendicontazione di sostenibilità, date le loro dimensioni inferiori e le risorse limitate di cui dispongono e tenuto conto delle difficili circostanze economiche create dalla pandemia di COVID-19. Pertanto, le disposizioni in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero essere applicabili agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. A decorrere da tale data, per un periodo transitorio di due anni, le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nella presente direttiva modificativa, a condizione che indichino brevemente nella loro relazione sulla gestione i motivi per cui le informazioni sulla sostenibilità non sono state fornite.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di valutare l'impatto delle misure nazionali di recepimento sulle piccole e medie imprese, al fine di assicurare che tali imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese, e di evitare oneri amministrativi eccessivi. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità.

(23)

La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) si applica alle imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione. Al fine di garantire che le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione, compresi gli emittenti dei paesi terzi, siano assoggettate ai medesimi obblighi di rendicontazione di sostenibilità, la direttiva 2004/109/CE dovrebbe contenere i necessari riferimenti incrociati a eventuali disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale.

(24)

Il primo comma, punto i), e il quarto comma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE autorizzano la Commissione rispettivamente ad adottare misure istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi di tale direttiva e ad adottare misure intese a stabilire criteri di equivalenza generale relativi ai principi contabili. Il terzo comma dello stesso articolo autorizza inoltre la Commissione ad adottare le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Al fine di riflettere l'inserimento degli obblighi relativi alla sostenibilità nella direttiva 2004/109/CE, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicati dagli emittenti di paesi terzi, simile a quello di cui al regolamento (CE) n. 1569/2007 (18) della Commissione istituente i criteri per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di paesi terzi. Per lo stesso motivo dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva modificativa garantiranno regimi di equivalenza coerenti per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e gli obblighi di rendicontazione finanziaria concernenti la relazione finanziaria annuale.

(25)

L'articolo 19 bis, paragrafo 3, e l'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE esentano tutte le imprese figlie dall'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, a condizione che tale relazione contenga informazioni di carattere non finanziario comunicate a norma di tale direttiva. È tuttavia necessario far sì che le informazioni sulla sostenibilità siano facilmente accessibili da parte degli utenti e garantire che sia chiaro qual è l'impresa madre dell'impresa figlia esentata che comunica le informazioni a livello di gruppo. È pertanto necessario imporre a tali imprese figlie di includere nella loro relazione sulla gestione il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo, i link alla relazione sulla gestione consolidata della loro impresa madre e un riferimento, nella loro relazione sulla gestione, al fatto che sono esentate dalla rendicontazione di sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che l'impresa madre pubblichi la relazione sulla gestione consolidata nelle lingue accettate e che l'impresa madre fornisca la traduzione necessaria in tali lingue. Tale esenzione dovrebbe applicarsi anche qualora l'impresa madre che comunica le informazioni a livello di gruppo sia un'impresa di un paese terzo che comunica informazioni sulla sostenibilità in osservanza di principi di rendicontazione di sostenibilità equivalenti.

La direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla presente direttiva modificativa, prevedrebbe meccanismi adeguati per determinare l'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità e sia le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione che le imprese senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero essere tenute a comunicare le informazioni in conformità degli stessi principi di rendicontazione di sostenibilità. In tale contesto, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), e dell'articolo 23, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2004/109/CE che istituiscono un meccanismo per stabilire l'equivalenza dei principi dovrebbero essere usati per determinare se esentare le imprese figlie di imprese madri di paesi terzi nell'ambito del regime della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, l'impresa figlia dovrebbe essere esentata quando la rendicontazione consolidata di sostenibilità è rilasciata conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE introdotti dalla presente direttiva modificativa o in maniera equivalente a quei principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati in conformità di un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE. Tale esenzione non dovrebbe applicarsi alle imprese di grandi dimensioni con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione per motivi di tutela degli investitori, al fine di garantire una maggiore trasparenza per quanto riguarda tali imprese.

(26)

L'articolo 23 della direttiva 2013/34/UE esenta le imprese madri dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata quando tali imprese sono imprese figlie di un'altra impresa madre che adempie tale obbligo. È tuttavia opportuno specificare che il regime di esenzione riguardante il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consolidate opera indipendentemente dal regime di esenzione relativo alla rendicontazione consolidata di sostenibilità. Un'impresa può dunque essere esentata dagli obblighi di rendicontazione finanziaria, ma non dagli obblighi di rendicontazione consolidata di sostenibilità laddove l'impresa madre capogruppo rediga il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consolidate secondo il diritto dell'Unione, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo, ma non provveda alla rendicontazione consolidata di sostenibilità secondo il diritto dell'Unione o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo. È necessario che le imprese madri che comunicano informazioni a livello di gruppo assicurino un'adeguata comprensione dei rischi e degli impatti delle loro imprese figlie, comprese, se del caso, informazioni sulle loro procedure di dovuta diligenza. Vi potrebbero essere casi in cui le differenze tra la situazione del gruppo e quella delle sue singole imprese figlie, o tra la situazione di singole imprese figlie in territori diversi, sono particolarmente significative e, in assenza di ulteriori informazioni sulla singola impresa figlia interessata, potrebbero indurre l'utilizzatore delle informazioni a giungere a una conclusione sostanzialmente diversa in merito ai rischi o agli impatti dell'impresa figlia.

(27)

Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo in linea con il Green Deal. Essi possono esercitare una notevole influenza positiva o negativa attraverso le rispettive attività di prestito, investimento e sottoscrizione assicurativa. Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione diversi da quelli che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE, comprese cooperative e mutue, dovrebbero pertanto essere assoggettati agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, a condizione che soddisfino determinati criteri dimensionali. Gli utilizzatori di informazioni sulla sostenibilità avrebbero così la possibilità di valutare sia l'impatto di tali enti creditizi e delle imprese di assicurazione sulla società e sull'ambiente, sia i rischi che potrebbero derivare a tali enti creditizi e imprese di assicurazione in materia di sostenibilità. La direttiva 2013/34/UE prevede l'applicazione di tre possibili criteri per stabilire se un'impresa è considerata una «grande impresa», vale a dire il totale dello stato patrimoniale, i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e il numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.

Il criterio relativo ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni deve essere adattato per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione facendo riferimento alla definizione di importo netto del volume d'affari di cui alle direttive del Consiglio 86/635/CEE (19) e 91/674/CEE (20), anziché alla definizione generale di cui alla direttiva 2013/34/UE. Per garantire coerenza con gli obblighi di rendicontazione previsti dalla direttiva 86/635/CEE gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di non applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità agli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(28)

L'elenco delle questioni di sostenibilità in relazione alle quali le imprese sono tenute a fornire informazioni dovrebbe essere il più coerente possibile con la definizione dei termini «fattori di sostenibilità» stabilita nel regolamento (UE) 2019/2088, e dovrebbe prevenire un mancato allineamento tra le informazioni richieste dagli utenti dei dati e le informazioni che le imprese devono comunicare. Tale elenco dovrebbe inoltre rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti e delle stesse imprese, che spesso utilizzano i termini «ambientale», «sociale» e «governance» per designare le tre principali categorie di questioni di sostenibilità. Tuttavia, la definizione dei termini «fattori di sostenibilità» stabilita nel regolamento (UE) 2019/2088 non comprende espressamente le questioni di governance. La definizione dei termini «questioni di sostenibilità» nella direttiva 2013/34/UE come modificata dalla presente direttiva modificativa dovrebbe pertanto riguardare i fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, e incorporare la definizione dei termini «fattori di sostenibilità» stabilita nel regolamento (UE) 2019/2088. Gli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva 2013/34/UE dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi nazionali di comunicazione.

(29)

L’articolo 19 bis, paragrafo 1, e l’articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE prevedono l'obbligo di comunicare non soltanto informazioni «in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione» ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tali articoli dispongono pertanto che le imprese riferiscano sia in merito all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa. È la cosiddetta prospettiva della «doppia rilevanza», nella quale il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza. La verifica dell'adeguatezza dell'informativa societaria indica che spesso tali due prospettive non sono comprese o applicate correttamente. È pertanto necessario chiarire che le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva di rilevanza singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva.

(30)

L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono l'obbligo per le imprese di comunicare informazioni relative a cinque ambiti di rendicontazione: modello aziendale; politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; risultato di tali politiche; rischi e gestione del rischio; indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti di rendicontazione che gli utilizzatori delle informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri di riferimento internazionali, comprese le raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Information (task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima). Gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza relative ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Oltre ai settori di informativa individuati all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero essere tenute a comunicare informazioni sulla loro strategia aziendale e sulla resilienza del modello e della strategia aziendali relative ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Dovrebbero inoltre essere tenute a comunicare eventuali piani per garantire che il loro modello e la loro strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5oC in linea con l'accordo di Parigi e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, senza alcuno sforamento o con uno sforamento limitato.

È di particolare importanza che i piani relativi al clima si basino sui dati scientifici più recenti, tra cui le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e le relazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 sull'importo delle spese in conto capitale («CapEx») o delle spese operative («OpEx») associate ad attività allineate alla tassonomia potrebbero, se del caso, sostenere i piani finanziari e di investimento relativi a tali piani. Le imprese dovrebbero altresì comunicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi delle parti interessate; e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; i principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle attività dell'impresa; e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare. Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è più necessario.

(31)

Per garantire la coerenza con gli strumenti internazionali, tra cui i «Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani: attuazione del quadro “Protect, Respect and Remedy” delle Nazioni Unite» («Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani»), le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, rimediare o porre fine ai principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

(32)

La direttiva 2013/34/UE non impone la comunicazione di informazioni relative a risorse immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale. È ampiamente riconosciuto che le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e ad altri fattori immateriali, comprese le risorse immateriali generate internamente, non sono comunicate in misura sufficiente, il che ostacola la corretta valutazione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione e il monitoraggio degli investimenti. Per consentire agli investitori di comprendere meglio il divario crescente tra il valore contabile di molte imprese e la loro valutazione di mercato, visibile in numerosi settori dell'economia, dovrebbe essere obbligatoria un'adeguata comunicazione di informazioni relative alle risorse immateriali da parte di tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione. Ciononostante, talune informazioni sulle risorse immateriali sono intrinseche alle questioni di sostenibilità e dovrebbero pertanto essere incluse nella rendicontazione di sostenibilità. Per esempio, le informazioni riguardanti le abilità, le competenze e l'esperienza dei dipendenti, la loro fedeltà nei confronti dell'impresa e la loro motivazione a migliorarne i processi, i beni e i servizi sono informazioni sulla sostenibilità afferenti a questioni sociali che potrebbero essere considerate anche informazioni su risorse immateriali. Analogamente, le informazioni sulla qualità delle relazioni tra l'impresa e i suoi portatori di interessi, compresi i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, sono informazioni sulla sostenibilità pertinenti per questioni sociali o di governance che potrebbero essere considerate anche informazioni su risorse immateriali. Tali esempi dimostrano come in alcuni casi non sia possibile distinguere le informazioni sulle risorse immateriali dalle informazioni sulle questioni di sostenibilità.

(33)

L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbano essere di tipo prospettico o riguardare invece i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici, che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo. Le informazioni dovrebbero basarsi, se del caso, su prove scientifiche conclusive. Le informazioni dovrebbero inoltre essere armonizzate, comparabili e basate, se del caso, su indicatori uniformi, che diano nel contempo informazioni specifiche per le singole imprese e che non mettano a repentaglio la posizione commerciale dell'impresa. La rendicontazione di sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a seconda dei casi. Le informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all'interno dell'Unione e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell'impresa si estenda al di fuori dell'Unione. Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva modificativa, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore, l'impresa dovrebbe spiegare gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tali informazioni e i piani dell'impresa per ottenerle in futuro.

(34)

L'obiettivo della presente direttiva modificativa non è imporre alle imprese di divulgare il capitale intellettuale, la proprietà intellettuale, il know-how o i risultati dell'innovazione che si qualificherebbero come segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva modificativa dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.

(35)

L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dispongono che le imprese includano nella rendicontazione di carattere non finanziario riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. Tuttavia, tali articoli non impongono alle imprese di fare riferimento ad altre informazioni nella relazione sulla gestione né di aggiungervi ulteriori precisazioni. Pertanto, sussiste attualmente una scarsa coerenza tra le informazioni di carattere non finanziario e le altre informazioni comunicate nella relazione sulla gestione. A tale riguardo è necessario stabilire disposizioni chiare.

(36)

L’articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impongono alle imprese di fornire una spiegazione chiara e motivata per la mancata attuazione di politiche in relazione a una o più delle materie elencate in tali articoli, qualora l'impresa non lo faccia. Il diverso trattamento delle informazioni sulle politiche che le imprese possono avere, rispetto agli altri ambiti di rendicontazione inclusi in tali articoli, ha creato confusione tra le imprese segnalanti e non ha contribuito a migliorare la qualità delle informazioni comunicate. Pertanto, in quella direttiva non è necessario mantenere tale diversità di trattamento delle politiche. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero stabilire quali sono le informazioni da comunicare in relazione a ciascuno degli ambiti di rendicontazione previsti dagli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE come modificata dalla presente direttiva modificativa.

(37)

Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE possono basarsi su quadri nazionali, dell'Unione o internazionali, specificando il quadro sul quale si sono basate. Tuttavia, la direttiva 2013/34/UE non obbliga le imprese a utilizzare un quadro di riferimento o un principio comune per l'informativa, né impedisce loro di comunicare le informazioni senza utilizzare un quadro di riferimento o un principio esistente. Come previsto dall'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE, il 5 luglio 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)» («Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario»), che prevede orientamenti non vincolanti per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Il 17 giugno 2019 la Commissione ha adottato gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima, contenenti orientamenti supplementari, in particolare sulla comunicazione delle informazioni relative al clima. Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima riportavano esplicitamente le raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Information. I dati disponibili indicano che gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario non hanno prodotto effetti significativi sulla qualità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Dato il carattere volontario degli orientamenti, le imprese possono scegliere liberamente se applicarli o meno. Gli orientamenti, pertanto, non possono di per sé garantire la comparabilità delle informazioni comunicate dalle varie imprese, né la comunicazione di tutte le informazioni che gli utenti di tali informazioni considerano pertinenti. Per tale ragione è necessario definire principi comuni obbligatori di rendicontazione di sostenibilità per garantire la comparabilità delle informazioni e la comunicazione di tutte le informazioni pertinenti. Tali principi, basandosi sul principio della doppia rilevanza, dovrebbero applicarsi a tutte le informazioni rilevanti per gli utenti di tali informazioni. Principi comuni in materia di rendicontazione di sostenibilità sono inoltre necessari per consentire l'attestazione e la digitalizzazione della rendicontazione di sostenibilità e per facilitarne il controllo e l'applicazione.

L'elaborazione di principi comuni obbligatori di rendicontazione di sostenibilità è necessaria affinché le informazioni sulla sostenibilità acquistino gradualmente uno stato comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario. L'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità mediante atti delegati garantirebbe l'armonizzazione della rendicontazione di sostenibilità in tutta l'Unione. Pertanto, un'impresa sarebbe ritenuta conforme agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità della direttiva 2013/34/UE se comunica informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità. Nel definire tali principi è essenziale tenere in debita considerazione, nella misura più ampia possibile, i principali principi di rendicontazione di sostenibilità utilizzati a livello mondiale, senza ridurre l'ambizione della presente direttiva modificativa e degli atti delegati adottati a norma della stessa.

(38)

Di per sé i quadri di riferimento e i principi esistenti non soddisfano le esigenze dell'Unione in materia di rendicontazione di sostenibilità. Le informazioni prescritte dalla direttiva 2013/34/UE devono comprendere informazioni pertinenti rispetto a ciascuna prospettiva di rilevanza, riguardare tutte le questioni di sostenibilità ed essere in linea, se del caso, con altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità, compresi gli obblighi stabiliti dai regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852. Inoltre, i principi obbligatori di rendicontazione di sostenibilità per le imprese dell'Unione devono essere commisurati al livello di ambizione del Green Deal e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, nonché ai traguardi intermedi di cui al regolamento (UE) 2021/1119. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di adottare principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità, consentendone la rapida adozione e garantendo che il contenuto di tali principi di rendicontazione di sostenibilità sia coerente con le esigenze dell'Unione.

(39)

Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di rendicontazione di sostenibilità dell'Unione e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti l'eventuale elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità per l'Unione. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme coerente ed esaustivo di principi di rendicontazione di sostenibilità, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di detti principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della collaborazione tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui principi di rendicontazione di sostenibilità. Le raccomandazioni del presidente del consiglio dell'EFRAG comprendono l'istituzione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo alla rendicontazione di sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo alla rendicontazione finanziaria, senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nel marzo 2022 l'assemblea generale dell'EFRAG ha nominato i membri del consiglio per la rendicontazione di sostenibilità dell'EFRAG di recente istituzione. Nell'adottare principi di rendicontazione di sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG.

Al fine di garantire principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico europeo e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe disporre di finanziamenti pubblici sufficienti a garantirne l'indipendenza. La sua consulenza tecnica dovrebbe essere elaborata secondo un giusto processo, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza, così come sulla base delle competenze di una rappresentanza equilibrata dei pertinenti portatori di interessi, compresi le imprese, gli investitori, le organizzazioni della società civile e i sindacati, e dovrebbe essere accompagnata da analisi costi-benefici. La partecipazione ai lavori dell'EFRAG a livello tecnico dovrebbe essere subordinata alle competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e non dovrebbe essere condizionata ad alcun contributo finanziario, fatta salva la partecipazione di enti pubblici e organizzazioni nazionali di normazione a tali attività. Dovrebbe essere garantito un processo trasparente che eviti conflitti di interesse. Per garantire che i principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui al regolamento (UE) 2020/852 («gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile») e il comitato di regolamentazione contabile di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) («comitato di regolamentazione contabile») in merito al parere tecnico dell'EFRAG.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) contribuiscono all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di rendicontazione di sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni sull'informativa societaria degli emittenti con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione e che saranno tenuti a comunicare in conformità di tali principi di rendicontazione di sostenibilità. È pertanto opportuno che l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA esprimano un parere in merito alla consulenza tecnica formulata dall'EFRAG. Tali pareri dovrebbero essere espressi entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe consultare l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la BCE, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di rendicontazione di sostenibilità siano coerenti con la politica e il diritto pertinenti dell'Unione. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali soggetti dovrebbe provvedere in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.

(40)

Al fine di sostenere il controllo democratico, il controllo parlamentare e la trasparenza, almeno una volta all'anno la Commissione dovrebbe consultare congiuntamente il Parlamento europeo e il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e il comitato di regolamentazione contabile in merito al programma di lavoro dell'EFRAG con riguardo all'elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità.

(41)

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere coerenti con le altre norme di diritto dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'ABE nell'attuazione degli obblighi di informativa nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013.

I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione (28), dei suoi allegati e dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto delle altre pertinenti norme di diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e altre prescrizioni stabilite dal diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.

(42)

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima. Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE che non sono direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE.

(43)

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non creare inutili oneri amministrativi per le imprese che hanno l'obbligo di utilizzarli. Al fine di ridurre al minimo i disagi per le imprese che già comunicano informazioni sulla sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei principi e dei quadri di riferimento esistenti per la contabilità e la comunicazione in materia di sostenibilità. I principi e i quadri esistenti includono quelli elaborati dalla Global Reporting Initiative, dal Sustainability Accounting Standards Board, dall'International Integrated Reporting Council, dall'International Accounting Standards Board, dalla Task Force on Climate-Related Financial Information, dal Carbon Disclosure Standards Board e dal CDP, noto in precedenza come Carbon Disclosure Project.

I principi dell'Unione dovrebbero tenere conto di tutti i principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati sotto l'egida della Fondazione IFRS. Per evitare un'eccessiva frammentazione normativa che potrebbe avere conseguenze negative per le imprese che operano a livello mondiale, i principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero contribuire al processo di convergenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità a livello globale, sostenendo l'attività dell'International Sustainability Standards Board (ISSB). I principi unionali di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero ridurre il rischio di obblighi di rendicontazione incoerenti per le imprese che operano a livello internazionale integrando il contenuto dei principi di base internazionali che saranno elaborati dall'ISSB, nella misura in cui il contenuto di tali principi di base sia coerente con il quadro giuridico dell'Unione e con gli obiettivi del Green Deal.

(44)

Nel Green Deal la Commissione si è impegnata a coadiuvare le imprese e altri portatori di interessi nell'elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale nell'Unione e a livello internazionale, al fine di garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e delle opportunità di mitigazione e di ridurre i relativi costi di transazione.

Il «progetto trasparente» sponsorizzato nell'ambito del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (programma LIFE) istituito con il regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) sta elaborando la prima metodologia contabile per il capitale naturale, destinata a migliorare la comparabilità e la trasparenza dei metodi esistenti e ad abbassare nel contempo la soglia per l'adozione e l'uso dei sistemi da parte delle imprese ai fini dell'adeguamento delle loro attività alle esigenze future. Anche il Natural Capital Protocol (protocollo per il capitale naturale) è un importante riferimento nel campo della contabilizzazione del capitale naturale. I metodi contabili per il capitale naturale, sebbene servano principalmente a rafforzare le decisioni di gestione interna, dovrebbero essere tenuti in debito conto nell'elaborazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità. Alcune metodologie contabili per il capitale naturale cercano di attribuire un valore monetario all'impatto ambientale delle attività delle imprese, il che può aiutare gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità a comprendere meglio tale impatto. È pertanto opportuno che i principi di rendicontazione di sostenibilità siano in grado di includere indicatori monetizzati dell'impatto in termini di sostenibilità ove ciò sia ritenuto necessario.

(45)

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre tenere conto dei quadri di riferimento e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli OSS, i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact), la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite.

(46)

È opportuno garantire che le informazioni comunicate dalle imprese conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfino le esigenze degli utenti e non comportino un onere sproporzionato in termini di sforzo e costi sulle imprese che comunicano le informazioni e sulle imprese che sono interessate indirettamente nell'ambito della catena del valore di tali imprese. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a tutti i principali fattori ambientali, compreso il loro impatto e le loro dipendenze in relazione a clima, aria, acqua, suolo e biodiversità. Il regolamento (UE) 2020/852 fornisce una classificazione degli obiettivi ambientali dell'Unione.

Per motivi di coerenza è opportuno utilizzare una classificazione analoga per individuare i fattori ambientali che dovrebbero essere contemplati dai principi di rendicontazione di sostenibilità. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero prendere in considerazione e specificare eventuali informazioni geografiche o altre informazioni contestuali che le imprese sarebbero tenute a comunicare per consentire la comprensione del loro principale impatto sulle questioni di sostenibilità e dei principali rischi che tali questioni comportano per le imprese stesse. Nel precisare le informazioni riguardanti i fattori ambientali che le imprese sono tenute a comunicare, dovrebbe essere garantita la coerenza con le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 e con gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 di tale regolamento e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento.

(47)

Per quanto riguarda le informazioni relative al clima, gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese e la loro resilienza nonché i loro piani di adattamento ai diversi scenari climatici e i loro piani di adattamento all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Inoltre, ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese, compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. Gli utenti sono altresì interessati a conoscere gli sforzi profusi dalle imprese per ridurre efficacemente le emissioni assolute di gas a effetto serra nell'ambito delle loro strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, comprese le emissioni dell'ambito 1, dell'ambito 2 e, ove opportuno, dell'ambito 3.

Per quanto riguarda le emissioni dell'ambito 3, una delle priorità per gli utenti è ricevere informazioni su quali categorie dell'ambito 3 sono significative nel caso dell'impresa e sulle emissioni in ciascuna di tali categorie dell'ambito 3. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese devono comunicare in relazione a tali fattori.

(48)

La realizzazione di un'economia circolare e climaticamente neutra in cui non sia diffuso l'inquinamento richiede la piena mobilitazione di tutti i settori economici. La riduzione del consumo di energia e il miglioramento dell'efficienza energetica sono elementi fondamentali a tale riguardo, giacché l'energia è utilizzata lungo tutte le catene di fornitura. È dunque opportuno tenere in debito conto gli aspetti energetici nell'elaborazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare in relazione alle questioni ambientali, comprese quelle relative al clima.

(49)

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi le condizioni di lavoro, il coinvolgimento delle parti sociali, la contrattazione collettiva, l'uguaglianza, la non discriminazione, la diversità, l'inclusione e i diritti umani. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto dell'impresa sulle persone, compresi i lavoratori, e sulla salute umana. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, se del caso, informazioni in materia di lavoro forzato e lavoro minorile con riferimento alle loro catene del valore. Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità in materia di lavoro forzato non dovrebbero esonerare le autorità pubbliche dalla loro responsabilità di affrontare, attraverso la politica commerciale e i mezzi diplomatici, l'importazione di merci prodotte a seguito di violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato. Le imprese dovrebbero inoltre essere in grado di comunicare informazioni in merito a possibili rischi e tendenze in relazione all'occupazione e ai redditi.

Principi di rendicontazione di sostenibilità che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato dalla Commissione il 4 marzo 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La rendicontazione sui fattori sociali nonché sui fattori ambientali e di governance dovrebbe essere proporzionata all'ambito di applicazione e agli obiettivi della presente direttiva modificativa. I principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare sul divario retributivo di genere, tenendo conto di altro diritto pertinente dell'Unione. I principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare in merito alle misure di accessibilità adottate dall'impresa.

I principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano la formazione e lo sviluppo delle competenze dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare in merito alla percentuale e alla ripartizione dei lavoratori che partecipano alla formazione. I principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano la contrattazione collettiva dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare in merito all'esistenza di comitati aziendali, nonché all'esistenza di contratti collettivi e alla percentuale di lavoratori interessati da tali accordi. I principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano la partecipazione dei lavoratori dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare in merito alla partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione e di controllo. I principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano la diversità dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare sulla diversità di genere nell'alta dirigenza e il numero di membri del sesso sottorappresentato nei consigli di amministrazione.

(50)

Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance. I fattori di governance più rilevanti per gli utenti sono elencati da quadri di riferimento autorevoli in materia di rendicontazione, come la Global Reporting Initiative e Task Force on Climate-related Financial Disclosures, nonché da quadri autorevoli a livello mondiale, come Global Governance Principles (principi di governance globale) della International Corporate Governance Network e i Principles of Corporate Governance (principi di governo societario) del G20/OCSE. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese dovrebbero comunicare riguardo ai fattori di governance. Tali informazioni dovrebbero riguardare il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, le competenze e le capacità necessarie per svolgere tale ruolo o l'accesso che tali organi hanno a tali competenze e capacità, se l'impresa applica una politica in termini di incentivi offerti ai membri di tali organi e che sono collegati a questioni di sostenibilità, nonché informazioni sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione di sostenibilità. Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, che sono elementi riconosciuti in autorevoli quadri di riferimento in materia di governo societario, come i Global Governance Principles della International Corporate Governance Network, incluse le informazioni sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva e sulle attività e gli impegni dell'impresa volti a esercitare la sua influenza politica, comprese le sue attività di lobbying.

Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa e i suoi impatti relativi alle questioni di sostenibilità. Le informazioni sui rapporti con i fornitori comprendono le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto piccole e medie imprese, sostengono un onere amministrativo e finanziario dovuto a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. Aumentare la quantità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.

(51)

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero promuovere una visione più integrata di tutte le informazioni pubblicate dalle imprese nella relazione sulla gestione affinché gli utilizzatori di tali informazioni comprendano meglio l'andamento, i risultati dell'attività, la situazione e l'impatto delle imprese in questione. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero operare una distinzione, se del caso, tra le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare quando comunicano a livello individuale e le informazioni che le imprese devono comunicare a livello di gruppo. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre fornire alle imprese un orientamento sulle procedure per individuare le informazioni sulla sostenibilità da inserire nella relazione sulla gestione, dal momento che un'impresa dovrebbe essere tenuta a comunicare solo le informazioni che consentono di comprendere il suo impatto sulle questioni di sostenibilità e le informazioni che consentono di comprendere in che modo le questioni di sostenibilità incidono sul suo sviluppo, sui suoi risultati e sulla sua posizione.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia effettuata nel rispetto dei diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione. La direzione dell'impresa dovrebbe pertanto informare i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discutere con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Ciò implica ai fini della presente direttiva modificativa, l'instaurazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello dirigenziale che potrebbe essere più appropriato, in tempi, secondo modalità e con contenuti tali da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il proprio parere. Il loro parere dovrebbe essere comunicato, se del caso, ai pertinenti organi amministrativi, direttivi o di controllo.

(53)

Le imprese dello stesso settore sono spesso esposte a rischi simili legati alla sostenibilità e spesso hanno un impatto simile sulla società e sull'ambiente. I confronti tra imprese dello stesso settore sono particolarmente utili per gli investitori e per altri utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero pertanto specificare sia le informazioni che le imprese di tutti i settori devono comunicare sia le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare, a seconda del loro settore di attività. I principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali sono particolarmente importanti nel caso di settori associati ad elevati rischi di sostenibilità per l'ambiente, i diritti umani e la governance o con impatti su di essi, compresi i settori elencati nelle sezioni da A ad H e nella sezione L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), e le attività pertinenti all'interno di tali settori. Nell'adottare principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali, la Commissione dovrebbe garantire che le informazioni specificate in tali principi di rendicontazione di sostenibilità siano proporzionate alla portata dei rischi e degli impatti connessi alle questioni di sostenibilità specifiche per ciascun settore, tenendo conto del fatto che i rischi e gli impatti di alcuni settori sono più elevati rispetto ad altri. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che non tutte le attività all'interno di tali settori sono necessariamente associate a rischi o impatti elevati per la sostenibilità. Per le imprese che operano in settori che dipendono in particolare dalle risorse naturali, i principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali richiederebbero la comunicazione degli impatti relativi alla natura e dei rischi per la biodiversità e gli ecosistemi.

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto i fornitori che sono piccole o medie imprese e i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività delle imprese, nonché alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore, in particolare le capacità e le caratteristiche di imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla presente direttiva modificativa. I principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli eventuali obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.

(54)

Al fine di soddisfare tempestivamente le esigenze di informazione degli utenti, e soprattutto data l'urgenza di rispondere alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi previsti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088, la Commissione dovrebbe adottare una prima serie di principi di rendicontazione di sostenibilità mediante atti delegati entro il 30 giugno 2023. Tale serie di principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbe specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con riferimento a tutti gli ambiti di rendicontazione e a tutte le questioni di sostenibilità e precisare che i partecipanti ai mercati finanziari devono adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione dovrebbe adottare mediante atti delegati una seconda serie di principi di rendicontazione di sostenibilità, specificando le informazioni complementari che le imprese dovrebbero comunicare in merito alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione, ove necessario, nonché le informazioni specificamente attinenti al settore di attività dell'impresa. La Commissione dovrebbe riesaminare tali principi di rendicontazione di sostenibilità, compresi i principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese, almeno ogni tre anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresa l'elaborazione di principi internazionali.

(55)

La direttiva 2013/34/UE non prevede l'obbligo di pubblicare le relazioni sulla gestione in un formato digitale, il che ostacola la reperibilità e la fruibilità delle informazioni comunicate. Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano reperibili, comparabili e disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità della direttiva 2013/34/UE mettano gratuitamente a disposizione del pubblico sui loro siti web le relazioni sulla gestione. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. La digitalizzazione consente inoltre di centralizzare i dati a livello dell'Unione e degli Stati membri in un formato aperto e accessibile che faciliti la lettura e consenta il confronto dei dati. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per le imprese di redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (33) e di marcare la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel regolamento delegato (UE) 2019/815 una volta che sia stato determinato.

Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, la taggatura delle informazioni comunicate. Tali prescrizioni dovrebbero confluire nel lavoro sulla digitalizzazione annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» e nella sua comunicazione del 24 settembre 2020 dal titolo «Strategia in materia di finanza digitale per l'UE». Esse integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni societarie accessibili al pubblico, come previsto nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», in cui viene presa in considerazione anche la necessità di fornire informazioni comparabili in formato digitale.

(56)

Affinché le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nell'ESAP, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione pubblichino la loro relazione sulla gestione, compresa la rendicontazione di sostenibilità, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione.

(57)

L'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE consente agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione la dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della stessa. Gli Stati membri sono autorizzati ad operare tale scelta quando l'impresa in questione redige una relazione distinta che è pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30 di tale direttiva, o quando tale relazione è messa a disposizione del pubblico nel sito web dell'impresa entro un termine ragionevole non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio ed è menzionata nella relazione sulla gestione. La stessa possibilità è prevista per la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui alla direttiva 2013/34/UE. Venti Stati membri si sono avvalsi di tale opzione. La possibilità di pubblicare una relazione distinta ostacola tuttavia la disponibilità di informazioni che colleghino le informazioni di carattere finanziario alle informazioni sulle questioni di sostenibilità. Essa ostacola inoltre la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni da parte degli utenti, soprattutto gli investitori, che sono interessati a ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità. Tale problema è acuito dalla possibilità di pubblicare in momenti diversi le informazioni finanziarie e quelle che riguardano la sostenibilità. La pubblicazione delle informazioni in una relazione distinta può inoltre trasmettere l'idea, all'interno e all'esterno, che le informazioni sulla sostenibilità appartengano a una categoria di informazioni meno pertinenti, il che può influire negativamente sulla percezione dell'affidabilità delle informazioni. Le imprese dovrebbero pertanto comunicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione chiaramente identificabile della relazione sulla gestione e gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati ad esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione informazioni sulle questioni di sostenibilità.

Tale obbligo contribuirebbe inoltre a chiarire il ruolo delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il controllo della rendicontazione di sostenibilità, nell'ambito della relazione sulla gestione preparata conformemente alla direttiva 2004/109/CE. Inoltre, le imprese che hanno l'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità non dovrebbero in alcun caso essere esentate dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione, giacché è importante garantire che le informazioni sulla gestione siano accessibili al pubblico.

(58)

L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione includano nella loro relazione sulla gestione una dichiarazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo. L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e la relativa attuazione. Tuttavia, per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno offrire a tali imprese la possibilità di comunicare alcune delle informazioni prescritte dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE unitamente ad altre informazioni sulla sostenibilità. Se decidono in tal senso, la dichiarazione sul governo societario dovrebbe includere un riferimento alla rendicontazione di sostenibilità dell'impresa, e le informazioni richieste a norma dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dovrebbero continuare a essere soggette agli obblighi di attestazione della dichiarazione sul governo societario.

(59)

L'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE impone agli Stati membri di assicurare che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa la responsabilità di garantire che i bilanci di esercizio annuali, i bilanci di esercizio consolidati, la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, la dichiarazione sul governo societario e la dichiarazione consolidata sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva. Tale responsabilità collettiva dovrebbe essere estesa agli obblighi di digitalizzazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/815, all'obbligo di osservanza dei principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità e all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

(60)

I soggetti che svolgono il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità operano una distinzione tra gli incarichi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato e gli incarichi finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione stessa. Solitamente il soggetto a cui è stato conferito un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato formulerà le proprie conclusioni in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell'oggetto della verifica. In tale tipo di incarico il revisore effettua verifiche più limitate che in un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Nell'ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato il carico di lavoro è dunque inferiore che nell'ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Il carico di lavoro connesso a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza comporta procedure complesse che prevedono, tra l'altro, l'esame dei controlli interni dell'impresa che provvede alla rendicontazione e l'esecuzione di verifiche sostanziali ed è pertanto significativamente maggiore rispetto a quello relativo a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

Solitamente il professionista a cui è conferito un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza formulerà le proprie conclusioni in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti. La direttiva 2013/34/UE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Non è previsto che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità verifichi le informazioni, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di richiedere una siffatta verifica. L'assenza di un obbligo di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, rispetto alla previsione dell'obbligo per il revisore legale di effettuare la revisione legale del bilancio sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza, metterebbe a repentaglio la credibilità delle informazioni sulla sostenibilità comunicate e dunque non consentirebbe di soddisfare le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. Sebbene l'obiettivo sia prevedere un livello di attestazione analogo per l'informativa finanziaria e per la rendicontazione di sostenibilità, l'assenza di principi comuni per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità comporta il rischio di generare interpretazioni e aspettative divergenti riguardo all'oggetto delle attività svolte nell'ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza per le diverse categorie di informazioni sulla sostenibilità, soprattutto per quanto concerne la comunicazione di informazioni prospettiche e qualitative.

Pertanto, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di adottare un approccio graduale per migliorare il livello di attestazione delle informazioni sulla sostenibilità, introducendo innanzitutto l'obbligo per il revisore legale o l'impresa di revisione contabile di esprimere le proprie conclusioni in merito alla conformità della rendicontazione di sostenibilità con le disposizioni dell'Unione sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Tali conclusioni dovrebbero riguardare la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità, le procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità nonché la conformità con gli obblighi di marcatura della rendicontazione di sostenibilità. Il revisore dovrebbe inoltre valutare se la rendicontazione di sostenibilità dell'impresa rispetti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di garantire che vi siano una comprensione e un'aspettativa comuni riguardo all'oggetto di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero quindi essere tenuti a formulare le proprie conclusioni, sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza, in merito alla conformità della rendicontazione di sostenibilità con le disposizioni dell'Unione, qualora la Commissione adotti principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità volti ad acquisire tale livello di sicurezza mediante atti delegati non oltre il 1° ottobre 2028, a seguito di una valutazione volta a stabilire se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza.

Il passaggio graduale da un tipo di incarico all'altro consentirebbe anche lo sviluppo graduale del mercato dell'attestazione per le informazioni sulla sostenibilità e delle pratiche di rendicontazione delle imprese. Infine, tale passaggio graduale consentirebbe un aumento graduale dei costi a carico delle imprese che comunicano le informazioni, dato che l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza è più onerosa rispetto all'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero avere la facoltà, se lo desiderano, di ottenere un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della loro rendicontazione di sostenibilità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza; in tal caso, si dovrebbe ritenere rispettato da parte di tali imprese l'obbligo di ottenere un'attestazione sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Le conclusioni sulle informazioni prospettiche basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza rappresentano solo una garanzia del fatto che tali informazioni sono state redatte nel rispetto dei principi applicabili.

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I revisori contabili o le imprese di revisione contabile eseguono già la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione. Il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori contabili o delle imprese di revisione contabile contribuirebbe a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle sulla sostenibilità. Tale aspetto è particolarmente importante per gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. Vi è tuttavia il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni, che potrebbe mettere a repentaglio l'indipendenza dei revisori e determinare un aumento dei corrispettivi per le revisioni o dei corrispettivi inerenti all'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Alla luce del ruolo fondamentale dei revisori legali nel provvedere all'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità e nel garantire l'affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità, la Commissione ha annunciato che prenderà provvedimenti per migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, in quanto ciò costituisce un presupposto per l'efficace applicazione della presente direttiva modificativa. Inoltre, è auspicabile offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accreditare i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) affinché essi rilascino un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, che dovrebbe essere pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione. Si dovrebbe altresì dare agli Stati membri la possibilità di consentire a un revisore legale diverso da quello o quelli che eseguono la revisione legale dei bilanci di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, qualora consentano a prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, gli Stati membri dovrebbero altresì consentire a un revisore legale, diverso da quello o quelli che eseguono la revisione legale dei bilanci, di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire prescrizioni atte a garantire la qualità dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione e l'uniformità nei risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Pertanto, tutti i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità dovrebbero essere soggetti a obblighi che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e nel contempo adattati alle caratteristiche dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che non effettuano revisioni legali dei conti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni equivalenti in materia di formazione ed esame, formazione continua, sistemi di garanzia di qualità, deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale, designazione e revoca, organizzazione del lavoro dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, nonché in materia di indagini, sanzioni e segnalazione di irregolarità. Ciò garantirebbe inoltre parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che sono autorizzate dagli Stati membri a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi i revisori legali. L'impresa che incarichi un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato diverso dal revisore legale di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità non dovrebbe essere tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale.

I prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che sono già accreditati da uno Stato membro per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero poter continuare a esserlo. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che, alla data di applicazione dei nuovi obblighi in materia di formazione ed esame, sono oggetto di una procedura di accreditamento non siano soggetti ai nuovi obblighi di accreditamento, a condizione che concludano detta procedura entro due anni dalla data di applicazione di tali nuovi obblighi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che tutti i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati da uno Stato membro per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità entro due anni dalla data di applicazione dei nuovi obblighi inerenti all'accreditamento acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso la formazione professionale continua.

(62)

Al fine di promuovere la libera circolazione dei servizi, gli Stati membri dovrebbero consentire ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti in un altro Stato membro di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel loro territorio. Ciò favorirebbe altresì l'apertura del mercato dell'attestazione anche se non tutti gli Stati membri consentono l'accreditamento di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità nel loro territorio. Laddove prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità rilascino l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio di uno Stato membro ospitante, tale Stato membro dovrebbe poter decidere di sottoporre a vigilanza i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, data la possibilità di sfruttare il quadro attuato per la vigilanza dei revisori che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

(63)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, quando il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico. Tale messa a disposizione della relazione non dovrebbe pregiudicare l'esito dell'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità da cui la verifica da parte di terzi dovrebbe rimanere indipendente. Inoltre, non dovrebbe comportare alcuna duplicazione del lavoro tra il revisore o il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità che rilascia l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità e il terzo indipendente accreditato.

(64)

La direttiva 2006/43/CE stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati. È necessario garantire che la revisione dei bilanci e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore legale siano soggette a norme uniformi. La direttiva 2006/43/CE dovrebbe applicarsi qualora l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile.

(65)

Le norme riguardanti l'abilitazione e il riconoscimento dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovrebbero consentire l'ulteriore qualifica dei revisori legali per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i revisori legali che desiderano qualificarsi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze.

Pertanto, i revisori legali dovrebbero completare un tirocinio di almeno otto mesi relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi connessi alla sostenibilità, tenendo conto della precedente esperienza lavorativa. Tuttavia, i revisori legali che sono già stati abilitati o riconosciuti in uno Stato membro dovrebbero poter continuare a rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone fisiche oggetto di una procedura di abilitazione alla data di applicazione degli obblighi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità stabiliti dalla presente direttiva modificativa non siano soggette a tali obblighi, a condizione che concludano la procedura entro i due anni successivi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che i revisori legali abilitati entro due anni dalla data di applicazione di tali obblighi e che desiderano rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso la formazione professionale continua. Le persone fisiche che decidono di essere abilitate in qualità di revisori legali unicamente per la revisione legale dei conti dovrebbero poter decidere in un momento successivo anche di qualificarsi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. A tal fine, dovrebbero soddisfare i requisiti necessari stabiliti dagli Stati membri affinché abbiano anche il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze.

(66)

È opportuno garantire la coerenza degli obblighi imposti ai revisori per quanto riguarda la revisione legale e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. È pertanto opportuno che ci sia almeno una persona designata che partecipi attivamente all'esecuzione delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità («responsabile della sostenibilità»). Nello svolgimento di tali attività i revisori legali dovrebbero essere tenuti ad assegnare tempo, risorse e competenze sufficienti al fine di espletare in modo adeguato le proprie funzioni. Il fascicolo relativo al cliente dovrebbe specificare i corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e dovrebbe essere creato un file di attestazione per includere informazioni relative all'attestazione rilasciata. Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, dovrebbe essere possibile includere il file di attestazione nel file di revisione. Tuttavia, gli obblighi imposti ai revisori legali in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero applicarsi unicamente ai revisori legali che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

(67)

I revisori legali o le imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero possedere un elevato livello di competenze tecniche e specialistiche nel settore della sostenibilità.

(68)

La direttiva 2006/43/CE dispone che gli Stati membri pongano in essere regole adeguate per garantire che i corrispettivi per la revisione legale dei conti non siano influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile e non siano subordinati ad alcuna condizione. La stessa direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i revisori legali che effettuano le revisioni legali dei conti rispettino le norme in materia di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Per motivi di coerenza è opportuno che tali norme siano estese ai revisori legali che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

(69)

Al fine di prevedere pratiche di attestazione uniformi e un elevato livello qualitativo dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in tutta l'Unione, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, principi di attestazione della sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato, mediante atti delegati, un principio di attestazione concernente la medesima materia. Tali principi di attestazione della conformità dovrebbero stabilire le procedure che il revisore è tenuto a seguire al fine di rilasciare l'attestazione contenente le sue conclusioni circa l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Pertanto, la Commissione dovrebbe adottare mediante atti delegati principi di attestazione per un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitata entro il 1o ottobre 2026. Al fine di agevolare l'armonizzazione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in tutti gli Stati membri, il CEAOB dovrebbe essere incoraggiato ad adottare orientamenti non vincolanti per definire le procedure da seguire per rilasciare un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia.

(70)

La direttiva 2006/43/CE stabilisce norme in materia di revisione legale di un gruppo di imprese. Norme simili dovrebbero essere stabilite per l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata sulla sostenibilità.

(71)

La direttiva 2006/43/CE prevede che i revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrino i risultati della revisione legale dei conti in una relazione di revisione. Norme simili dovrebbero essere stabilite per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. I risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere presentati in una relazione di attestazione. Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, dovrebbe essere possibile presentare le informazioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nella relazione di revisione.

(72)

La direttiva 2006/43/CE prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Al fine di garantire che i controlli della qualità abbiano luogo anche per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che le persone che effettuano controlli della qualità abbiano la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di rendicontazione di sostenibilità e attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la prescrizione relativa all'istituzione di un sistema di controllo della qualità dovrebbe essere estesa all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, le persone che effettuano controlli della qualità relativi all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza pertinente in materia di rendicontazione di sostenibilità, attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.

(73)

La direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di predisporre un sistema di indagine e sanzioni per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti. La stessa direttiva prevede che gli Stati membri organizzino un sistema efficace di controllo pubblico e assicurino che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico consentano un'efficace cooperazione a livello dell'Unione tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero essere estese ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, al fine di garantire la coerenza della disciplina di riferimento per le indagini, le sanzioni e i controlli istituiti per le attività svolte dal revisore nell'ambito della revisione legale e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

(74)

La direttiva 2006/43/CE contiene norme relative alla designazione e alla revoca dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano le revisioni legali dei conti. Tali norme dovrebbero essere estese all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in modo da garantire la coerenza delle norme applicabili ai revisori per quanto riguarda l'attività da questi svolta nell'ambito della revisione legale e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

(75)

A norma dell'articolo 6 della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che gli azionisti delle imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione, che agiscono individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale, a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare nell'assemblea generale, e che abbiano il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all'ordine del giorno di un'assemblea generale, a seconda dei casi. Qualora tali diritti siano subordinati alla condizione che l'azionista o gli azionisti in questione detengano una partecipazione minima nell'impresa, tale partecipazione minima non deve superare il 5 % del capitale. Per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, gli azionisti dovrebbero poter esercitare i diritti di cui all'articolo 6 della direttiva 2007/36/CE al fine di presentare proposte di delibera da adottare in assemblea generale per chiedere, in primo luogo, che un terzo accreditato che non appartiene alla stessa impresa di revisione contabile o alla stessa rete del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti prepari una relazione su determinati elementi della rendicontazione di sostenibilità e, in secondo luogo, che tale relazione sia messa a disposizione dell'assemblea generale.

Per le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla presente direttiva modificativa e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2007/36/CE, gli azionisti che rappresentano oltre il 5 % dei diritti di voto o il 5 % del capitale dell'impresa, che agiscano individualmente o collettivamente, dovrebbero anch'essi avere il diritto di presentare una proposta di delibera da adottare in assemblea per chiedere, in primo luogo, che un terzo accreditato che non appartiene alla stessa impresa di revisione contabile o alla stessa rete del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti prepari una relazione su determinati elementi della rendicontazione di sostenibilità e, in secondo luogo, che tale relazione sia messa a disposizione dell'assemblea generale.

(76)

La direttiva 2006/43/CE dispone che gli Stati membri assicurino che qualunque ente di interesse pubblico disponga di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile e ne precisa i compiti per quanto riguarda la revisione legale dei conti. Al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrebbero essere assegnati taluni compiti per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Tali compiti dovrebbero includere l'obbligo di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente di interesse pubblico dell'esito delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e spiegare in che modo il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ha contribuito all'integrità della rendicontazione di sostenibilità e il ruolo da esso svolto in tale processo. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile relative alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo.

(77)

La direttiva 2006/43/CE contiene disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo e il controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi. Al fine di garantire l'esistenza di un quadro coerente per l'attività svolta dai revisori nell'ambito sia della revisione legale dei conti sia dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è necessario estendere tali prescrizioni all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

(78)

Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) si applica ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Al fine di garantire l'indipendenza dei revisori legali nell'effettuare la revisione legale dei conti, detto regolamento stabilisce un limite per i corrispettivi per altri servizi che i revisori legali possono ottenere. È importante chiarire che l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolo di tale limite. Inoltre, il regolamento (UE) n. 537/2014 vieta la prestazione di taluni servizi diversi dalla revisione contabile nell'arco di determinati periodi allorquando il revisore legale effettua la revisione legale dei conti. Anche i servizi connessi alla preparazione della rendicontazione di sostenibilità, compresi i servizi di consulenza, dovrebbero essere considerati servizi vietati nell'arco di tempo prescritto dal regolamento (UE) n. 537/2014. I divieti di prestazione di tali servizi dovrebbero applicarsi in tutti i casi in cui il revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci.

Per garantire l'indipendenza del revisore legale, alcuni servizi diversi dalla revisione contabile dovrebbero altresì essere vietati allorquando il revisore legale rilascia l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Il regolamento (UE) n. 537/2014 impone ai revisori legali di segnalare le irregolarità all'ente sottoposto a revisione e, in determinate circostanze, alle autorità designate dagli Stati membri quali responsabili di esaminare tali irregolarità. Tali obblighi dovrebbero altresì essere estesi, se del caso, ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile in relazione alle loro attività in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità degli enti di interesse pubblico.

(79)

La direttiva 2004/109/CE conferisce alle autorità di vigilanza nazionali il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di rendicontazione societaria da parte delle imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione. L'articolo 4 di tale direttiva specifica gli elementi da includere nelle relazioni finanziarie annuali ma non contiene un riferimento esplicito agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, che prevedono l'obbligo di redigere una dichiarazione di carattere non finanziario e una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Ne consegue che le autorità nazionali competenti di alcuni Stati membri non dispongono di alcun mandato giuridico per il controllo di tali dichiarazioni di carattere non finanziario, soprattutto se tali dichiarazioni di carattere non finanziario sono pubblicate in una relazione distinta dalla relazione finanziaria annuale, possibilità che attualmente è prevista in alcuni Stati membri. È pertanto necessario inserire nell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE un riferimento alla rendicontazione di sostenibilità. È inoltre necessario prescrivere che le persone responsabili presso l'emittente confermino nella relazione finanziaria annuale che, a quanto loro consta, la relazione sulla gestione è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità.

Inoltre, dato il carattere innovativo degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti rivolti alle autorità nazionali competenti per promuovere la convergenza in materia di vigilanza riguardo alla rendicontazione di sostenibilità degli emittenti che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Tali orientamenti dovrebbero applicarsi solo alla vigilanza sulle imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione.

(80)

Al fine di specificare i requisiti stabiliti nella presente direttiva modificativa, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'istituzione di principi di rendicontazione di sostenibilità e alla definizione di principi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (38). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(81)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva modificativa, che includa tra l'altro i seguenti elementi: una valutazione del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva modificativa, compresa la convergenza delle pratiche di rendicontazione tra gli Stati membri; una valutazione del numero di piccole e medie imprese che utilizzano su base volontaria principi in materia di rendicontazione di sostenibilità; una valutazione volta a stabilire se e come estendere ulteriormente l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione, in particolare in relazione alle piccole e medie imprese e alle imprese di paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell'Unione senza disporre di un'impresa figlia o una succursale nel territorio dell'Unione; una valutazione dell'attuazione degli obblighi di rendicontazione introdotti dalla presente direttiva modificativa per le imprese figlie e le succursali di imprese di paesi terzi, compresa una valutazione del numero di imprese di paesi terzi aventi un'impresa figlia o una succursale soggetta a obblighi di rendicontazione in conformità della direttiva 2013/34/UE; una valutazione del meccanismo di applicazione e delle pertinenti soglie stabilite nella direttiva 2013/34/UE; una valutazione volta a stabilire se e come garantire l'accessibilità, per le persone con disabilità, della rendicontazione di sostenibilità pubblicata dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva modificativa.

La relazione sull'attuazione della presente direttiva modificativa dovrebbe essere pubblicata entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni ed essere corredata, se del caso, di proposte legislative. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione dovrebbe riesaminare il livello di concentrazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità e riferire al riguardo. Il riesame dovrebbe tenere conto dei regimi nazionali applicabili ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità e valutare se e in quale misura tali regimi nazionali contribuiscano all'apertura del mercato dell'attestazione. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione dovrebbe valutare eventuali misure giuridiche per garantire una sufficiente diversificazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità e un'adeguata qualità della rendicontazione di sostenibilità. La relazione sul livello di concentrazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2028 ed essere corredata, se del caso, di proposte legislative.

(82)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva modificativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva modificativa si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(83)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE.

(84)

La BCE è stata consultata e ha espresso un parere in data 7 settembre 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva:

a)

imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (*1);

b)

enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma del presente paragrafo alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

4.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

5.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 40 bis a 40 quinquies si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese figlie e le succursali di imprese non soggette alla normativa dello Stato membro ma aventi forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I.

(*1)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(*3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."

(*4)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

“ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; tuttavia, per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 35 e all'articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (*5); per gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (*6); e per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva, per “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” s'intendono i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, o ai sensi di quest'ultimo, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa;

(*5)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7)."

(*6)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;"

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«17)

“questioni di sostenibilità”: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088;

18)

“rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies;

19)

“risorse immateriali essenziali”: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;

20)

“prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.

(*7)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;"

3)

all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.»;

4)

l'articolo 19 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 bis

Rendicontazione di sostenibilità

1.   Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un'apposita sezione di tale relazione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:

a)

una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:

i)

la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii)

le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

iii)

i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iv)

il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v)

le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b)

una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c)

una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d)

una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e)

informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f)

una descrizione:

i)

delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

ii)

dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

iii)

di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g)

una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h)

indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).

Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno.

3.   Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, se del caso, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

4.   Le imprese comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter.

5.   La direzione dell'impresa informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo.

6.   In deroga ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e fatti salvi i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

a)

una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;

b)

una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c)

i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d)

i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

e)

gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi nonché le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che si avvalgono della deroga di cui al primo comma comunicano le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.

7.   Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), possono decidere di non includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, tuttavia, l'impresa indica brevemente, nella sua relazione sulla gestione, i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità.

8.   Si considera che le imprese che rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e le imprese che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 6 del presente articolo abbiano adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.

9.   Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo (“impresa figlia esentata”) se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11).

L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

la relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata contiene tutte le informazioni seguenti:

i)

il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;

ii)

i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma;

iii)

l'esenzione dell'impresa dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo;

b)

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata di sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 della presente direttiva e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa figlia esentata;

c)

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), relative alle attività svolte dall'impresa figlia esentata stabilita nell'Unione e dalle sue imprese figlie, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata, o nella rendicontazione consolidata sulla sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo.

Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa figlia esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso.

Le imprese esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.

10.   L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva.

(*8)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)."

(*9)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria sulla sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15)."

(*10)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)."

(*11)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38)."

(*12)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"

5)

l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le imprese soggette all'articolo 19 bis sono considerate adempienti rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera g), quando includono le informazioni prescritte da tale lettera nella loro rendicontazione di sostenibilità e un riferimento in tal senso nella dichiarazione sul governo societario.»;

6)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;»;

b)

al paragrafo 8, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis,»;

c)

al paragrafo 8, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o»;

7)

l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 29 bis

Rendicontazione consolidata di sostenibilità

1.   Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione consolidata, tramite un'apposita sezione di tale relazione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:

a)

una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

i)

la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii)

le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

iii)

i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iv)

il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v)

le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b)

una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c)

una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d)

una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e)

informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f)

una descrizione:

i)

delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

ii)

dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

iii)

di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g)

una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

h)

indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).

Le imprese madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

3.   Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.

Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

4.   Se l'impresa che comunica informazioni identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue imprese figlie, l'impresa fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti dell'impresa figlia o delle imprese figlie in questione.

Le imprese indicano quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8.

5.   Le imprese madri comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter.

6.   La direzione dell'impresa madre informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo.

7.   Si considera che un'impresa madre che rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 19.

8.   Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa madre che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo (“impresa madre esentata”) se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo se tale impresa madre e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.

L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

la relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata contiene tutte le informazioni seguenti:

i)

il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;

ii)

i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma;

iii)

l'esenzione dell'impresa madre dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo;

b)

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata sulla sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità a norma del diritto nazionale a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre esentata;

c)

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 relative alle attività svolte dall'impresa figlia stabilita nell'Unione ed esentata dalla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, della presente direttiva, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata, o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo.

Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa madre esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso.

Le imprese madri esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.

9.   L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva.»;

8)

è inserito il capo seguente:

«CAPO 6 BIS

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Articolo 29 ter

Principi di rendicontazione di sostenibilità

1.   La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, che integrano la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

Negli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo la Commissione specifica, entro il 30 giugno 2023, le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, se del caso, che comprendono almeno le informazioni di cui hanno bisogno i partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 per poter adempiere a tali obblighi.

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione specifica negli atti delegati di cui al primo comma:

i)

le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario;

ii)

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione.

Nell'adottare atti delegati per specificare le informazioni richieste a norma del terzo comma, punto ii), la Commissione presta particolare attenzione alla portata dei rischi e degli impatti relativi alle questioni di sostenibilità per ciascun settore, tenendo conto del fatto che i rischi e gli impatti di alcuni settori sono più elevati rispetto ad altri.

La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali.

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta il Parlamento europeo e consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 sul programma di lavoro dell'EFRAG per quanto riguarda l'elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità.

2.   I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).

I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio di rendicontazione di sostenibilità:

a)

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali:

i)

la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito 1, nell'ambito 2 e, ove opportuno, nell'ambito 3;

ii)

l'adattamento ai cambiamenti climatici;

iii)

le risorse idriche e marine;

iv)

l'uso delle risorse e l'economia circolare;

v)

l'inquinamento;

vi)

la biodiversità e gli ecosistemi;

b)

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani:

i)

la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;

ii)

le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;

iii)

il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c)

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance:

i)

il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;

ii)

le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;

iii)

l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;

iv)

le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;

v)

la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

3.   I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare.

4.   I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.

Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.

5.   Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto nella misura più ampia possibile:

a)

dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché dei principi e dei quadri di riferimento esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale e dei gas a effetto serra, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile;

b)

delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento;

c)

dei criteri, degli indicatori e delle metodologie stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, compresi i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento e gli obblighi di informativa stabiliti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8 di tale regolamento;

d)

degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento nella dichiarazione sull'indice di riferimento e nella metodologia degli indici di riferimento e delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi in conformità dei regolamenti delegati (UE) 2020/1816 (*13), (UE) 2020/1817 (*14) e (UE) 2020/1818 (*15) della Commissione;

e)

delle informative specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione (*16);

g)

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*17);

h)

del regolamento (UE) 2021/1119;

i)

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18);

j)

della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19).

Articolo 29 quater

Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese

1.   Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, atti delegati che integrano la presente direttiva per introdurre principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a), le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 6.

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione

2.   I principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese tengono conto dei criteri di cui all'articolo 29 ter, paragrafi da 2 a 5. Specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

3.   La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali.

(*13)  Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1)."

(*14)  Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12)."

(*15)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17)."

(*16)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1)."

(*17)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)."

(*18)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1)."

(*19)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).»;"

9)

è inserito il capo seguente:

«CAPO 6 TER

FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE

Articolo 29 quinquies

Formato elettronico unico di comunicazione

1.   Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 (*20)della Commissione e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato.

2.   Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato.

(*20)  Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).»;"

10)

all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 29 quinquies della presente direttiva, se del caso, nonché l'attestazione di conformità e la dichiarazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del titolo 1, capo III, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*21).

Gli Stati membri possono imporre alle imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis di mettere gratuitamente a disposizione del pubblico la relazione sulla gestione sul loro sito web. Qualora un'impresa non disponga di un sito web, gli Stati membri possono imporle di mettere a disposizione, su richiesta, una copia scritta della sua relazione sulla gestione.

Se un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità formula le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni sono pubblicate unitamente ai documenti di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tuttavia, gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

L'esenzione di cui al quarto comma del presente paragrafo non si applica alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti agli articoli 19 bis e 29 bis.

(*21)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;"

11)

all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter o all'articolo 29 quater della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva:

a)

i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente; e

b)

i bilanci consolidati, le relazioni sulla gestione consolidate e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.»;

12)

il titolo del capo 8 è sostituito dal seguente:

«REVISIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ»;

13)

l'articolo 34 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

i)

alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, ad esclusione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono consentire a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile diversi da quello o da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis).»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*22) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 22, punto 2), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:

a)

formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

b)

formazione continua;

c)

sistemi di controllo della qualità;

d)

deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;

e)

designazione e revoca;

f)

indagini e sanzioni;

g)

l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e

h)

le segnalazioni di irregolarità.

Gli Stati membri assicurano che, qualora un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità esprima le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni siano preparate in conformità degli articoli 26 bis, 27 bis e 28 bis della direttiva 2006/43/CE e che, se del caso, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o un comitato ad hoc verifichino e monitorino l'indipendenza del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, lettera e), della direttiva 2006/43/CE.

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati anteriormente al 1o gennaio 2024 per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 non siano soggetti agli obblighi formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), del presente paragrafo.

Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di accreditamento conformemente ai pertinenti requisiti nazionali non siano soggetti agli obblighi di formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026.

Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità di cui al terzo e quarto comma acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui al primo comma, punto b).

Se uno Stato membro decide, a norma del primo comma, di autorizzare un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità a esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), esso consente altresì a un revisore legale diverso da quello o quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di procedere in tal senso, come previsto al paragrafo 3.

5.   A decorrere dal 6 gennaio 2027, uno Stato membro che ha esercitato l'opzione prevista al paragrafo 4 (“Stato membro ospitante”) autorizza il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante (“Stato membro di origine”) a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità.

Lo Stato membro di origine è responsabile della supervisione dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti nel suo territorio, a meno che lo Stato membro ospitante non abbia deciso di supervisionare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità nel suo territorio.

Se lo Stato membro ospitante decide di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata nel suo territorio da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità registrati in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante:

a)

non impone a tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità obblighi o responsabilità più rigorosi di quelli previsti per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dalla legislazione nazionale per i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o i revisori stabiliti nello Stato membro ospitante; e

b)

informa gli altri Stati membri della sua decisione di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti in altri Stati membri.

6.   Gli Stati membri garantiscono che, laddove il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico.

(*22)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;"

14)

è inserito il capo seguente:

«CAPO 9 BIS

RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI

Articolo 40 bis

Rendicontazione di sostenibilità relativa alle imprese di paesi terzi

1.   Uno Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello di gruppo di tale impresa capogruppo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a vi), lettere da b) a f), e, se del caso, lettera h).

Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie di grandi dimensioni e alle piccole e medie imprese figlie, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a).

Uno Stato membro prescrive che una succursale situata nel suo territorio e che è una succursale di un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo e che non appartiene a un gruppo o è detenuta in ultima istanza da un'impresa costituita conformemente al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello consolidato o, se non applicabile, a livello individuale dell'impresa del paese terzo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a v), lettere da b) a f) e, se del caso, lettera h).

La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente.

Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese figlie o succursali di cui al primo e al terzo comma di trasmettere loro informazioni sui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni generati nel loro territorio e nell'Unione dalle imprese di paesi terzi.

2.   Gli Stati membri prescrivono che la relazione sulla sostenibilità trasmessa dall'impresa figlia o dalla succursale di cui al paragrafo 1 sia redatta conformemente ai principi adottati a norma dell'articolo 40 ter.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere redatta secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.

Se le informazioni richieste per redigere la relazione sulla sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo non sono disponibili, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 chiede che l'impresa del paese terzo le fornisca tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai propri obblighi.

Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 redige, pubblica e rende accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1, contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

3.   Gli Stati membri prescrivono che la pubblicazione della relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 sia accompagnata dall'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro.

Nel caso in cui l'impresa del paese terzo non fornisca l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente al primo comma, l'impresa figlia o la succursale rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.

4.   Gli Stati membri possono informare annualmente la Commissione in merito alle imprese figlie o succursali di imprese di paesi terzi che hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicazione stabilito all'articolo 40 quinquies, nonché ai casi in cui è stata pubblicata una rendicontazione ma l'impresa figlia o la succursale ha agito conformemente al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo. La Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web un elenco delle imprese di paesi terzi che pubblicano una relazione sulla sostenibilità.

Articolo 40 ter

Principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di paesi terzi

La Commissione adotta entro il 30 giugno 2024 un atto delegato, conformemente all'articolo 49, che integra la presente direttiva per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese dei paesi terzi che specifichino le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 40 bis.

Articolo 40 quater

Responsabilità di redigere, pubblicare e rendere accessibili le informative sulla sostenibilità relative alle imprese di paesi terzi

Gli Stati membri dispongono che alle succursali di imprese di paesi terzi incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies.

Gli Stati membri dispongono che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e supervisione delle imprese figlie di cui all'articolo 40 bis incomba la responsabilità collettiva di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies.

Articolo 40 quinquies

Pubblicazione

1.   Le imprese figlie e le succursali di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva pubblicano la loro relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e, se del caso, la dichiarazione di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la rendicontazione, come previsto da ciascuno Stato membro, conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva (UE) 2017/1132 e, se del caso, all'articolo 36 di tale direttiva.

2.   Qualora la relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e, se del caso, la dichiarazione pubblicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, non siano resi gratuitamente accessibili al pubblico sul sito web del registro di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri garantiscono che la relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità e, se del caso, la dichiarazione, pubblicati dalle imprese conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, siano resi gratuitamente accessibili al pubblico in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la rendicontazione, sul sito web dell'impresa figlia o della succursale di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva.»;

15)

il titolo del capo 11 è sostituito dal seguente:

«CAPO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI »;

16)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 decies

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 6 gennaio 2030, gli Stati membri consentono a un'impresa figlia nell'Unione che è soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis e la cui impresa madre non è soggetta al diritto di uno Stato membro di redigere una rendicontazione consolidata sulla sostenibilità, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 29 bis, che include tutte le imprese figlie nell'Unione di tale impresa madre soggette all'articolo 19 bis o 29 bis.

Fino al 6 gennaio 2030, gli Stati membri consentono che la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo includa l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie nell'Unione dell'impresa capogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo, che sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della presente direttiva.

2.   L'impresa figlia nell'Unione di cui al paragrafo 1 è una delle imprese figlie nell'Unione del gruppo che ha generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione in almeno uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata, se del caso.

3.   La rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 è pubblicata conformemente all'articolo 30.

4.   Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8, la rendicontazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considera effettuata da un'impresa madre a livello di gruppo nei confronti delle imprese incluse nel consolidamento. La rendicontazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, si considera conforme alle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), e all'articolo 29 bis, paragrafo 8, secondo comma, lettera c).»;

17)

l'articolo 49 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 5 gennaio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter.   Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 29 ter e 29 quater, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che:

a)

tale parere sia stato sviluppato con un giusto processo, un controllo pubblico e una trasparenza adeguati, con la competenza e la partecipazione equilibrata delle parti interessate e con finanziamenti pubblici sufficienti a garantirne l'indipendenza, e sulla base di un programma di lavoro sul quale la Commissione è stata consultata;

b)

tale parere sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità;

c)

tale parere sia corredato da una spiegazione delle modalità con cui tiene conto degli elementi di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 5.

d)

la partecipazione al lavoro dell'EFRAG a livello tecnico si basi su competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e non sia subordinata a un contributo finanziario.

Le lettere a) e d) non pregiudicano la partecipazione degli enti pubblici e delle organizzazioni nazionali di normazione ai lavori tecnici dell'EFRAG.

I documenti a corredo del parere tecnico dell'EFRAG sono presentati unitamente a tale parere tecnico.

La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva.

La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), all'Autorità bancaria europea (EBA) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'ESMA, l'EBA e l'EIOPA formulano i loro pareri entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.

La Commissione consulta inoltre l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, degli articoli 29 ter, 29 quater o 40 ter, o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«r)

“rendicontazione di sostenibilità”: rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*23).

(*23)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, attestanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*24).

(*24)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Il bilancio è sottoposto a revisione conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.

Il revisore legale esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione in merito alla relazione sulla gestione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.

La relazione di revisione di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*25), firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.

Se del caso, sono fornite le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2013/34/UE.

La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/43/CE è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.

5.   La relazione sulla gestione è stilata conformemente agli articoli 19, 19 bis e 20 e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli.

Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, la relazione sulla gestione consolidata è redatta conformemente agli articoli 29 e 29 bis e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli.

(*25)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;"

3)

l'articolo 23, paragrafo 4, è così modificato:

a)

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

«La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della presente direttiva, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, della presente direttiva e all'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Qualora decida che i principi contabili o i principi di rendicontazione di sostenibilità di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi durante un periodo transitorio appropriato.

Nel contesto del terzo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili e ai principi di rendicontazione di sostenibilità riguardanti emittenti di più di un paese.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«I criteri che la Commissione utilizza per valutare l'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità utilizzati dagli emittenti di paesi terzi di cui al terzo comma assicurano almeno quanto segue:

a)

che i principi di rendicontazione di sostenibilità impongano alle imprese di comunicare informazioni su fattori ambientali, sociali e di governance;

b)

che i principi di rendicontazione di sostenibilità impongano alle imprese di comunicare le informazioni necessarie alla comprensione del loro impatto sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sul loro andamento, sui loro risultati e sulla loro situazione.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 quinquies

Orientamenti dell'ESMA

Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'ESMA formula orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo della rendicontazione di sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2006/43/CE

La direttiva 2006/43/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

i punti da 2) a 6) sono sostituiti dai seguenti:

«2)

“revisore legale”: una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;

3)

“impresa di revisione contabile”: una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;

4)

“ente di revisione contabile di un paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diverso da un ente iscritto al registro come impresa di revisione contabile in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi dell'articolo 3;

5)

“revisore di un paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diversa da una persona iscritta al registro come revisore legale in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 44;

6)

“revisore del gruppo”: il revisore o i revisori legali oppure l'impresa o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti consolidati o, se del caso, svolgono il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«16 bis)

“responsabile o responsabili della sostenibilità”:

a)

il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile per uno specifico incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto dell'impresa di revisione contabile; o

b)

nel caso dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, almeno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità a livello di gruppo e il revisore o i revisori legali designati in qualità di responsabile o responsabili principali a livello di imprese figlie di rilevante importanza; o

c)

il revisore o i revisori legali che firmano la relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;»;

c)

sono aggiunti i punti seguenti:

«21)

“rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2013/34/UE;

22)

“attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”: l'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione contente le conclusioni espresse dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE;

23)

“prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*26) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.

(*26)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;"

3)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titoli e diplomi

1.   Fatto salvo l'articolo 11, una persona fisica può essere abilitata a effettuare la revisione legale soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente.

2.   Una persona fisica può, oltre all'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, essere abilitata a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità quando siano soddisfatti i requisiti aggiuntivi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva.

3.   Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano fra loro per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente articolo. Nell'avviare tale cooperazione, dette autorità competenti tengono conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e, in particolare, della convergenza già raggiunta dalla professione. Esse cooperano con il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) e con le autorità competenti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014, nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini della revisione legale dei conti e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Esame di idoneità professionale

1.   L'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.

2.   Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6 garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.»;

5)

all'articolo 8, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie:

a)

obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;

b)

analisi della sostenibilità;

c)

procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;

d)

obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis.»;

6)

all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno otto mesi del tirocinio di cui al primo comma riguardano l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.»;

7)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Combinazione di tirocinio e formazione teorica

1.   Gli Stati membri possono prevedere che periodi di formazione teorica nelle materie di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, contino nel calcolo delle durate dell'attività professionale di cui all'articolo 11, purché tale formazione sia attestata dal superamento di un esame riconosciuto dallo Stato membro. La durata di detta formazione non può essere inferiore a un anno e non può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni.

2.   Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma.»;

8)

all'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Affinché il revisore legale sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, la prova attitudinale di cui al primo comma verte sulla conoscenza adeguata, da parte del revisore legale, delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1o gennaio 2024 e persone oggetto di una procedura di abilitazione per revisori legali al 1o gennaio 2024

Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati o riconosciuti per l'esercizio della revisione legale anteriormente al 1o gennaio 2024 non siano soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma.

Gli Stati membri provvedono affinché le persone che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di abilitazione di cui agli articoli da 6 a 14 non siano soggette agli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026.

Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati anteriormente al 1o gennaio 2026 che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in relazione alle materie elencate all'articolo 8, paragrafo 3, attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui all'articolo 13.»;

10)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a)

nome, indirizzo e numero di iscrizione;

b)

se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;

c)

un'indicazione che specifichi se il revisore legale è abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità;

d)

ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;

b)

al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«Il registro indica se i revisori contabili di paesi terzi di cui al primo comma sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;

11)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti e un'indicazione che specifichi se sono abilitati anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

b)

al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;

c)

al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«Il registro indica se gli enti di revisione contabile di paesi terzi sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;

12)

l'articolo 24 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, se la revisione legale dei conti è eseguita da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della revisione risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

Gli Stati membri assicurano che, se il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità è svolto da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della sostenibilità, che può essere il responsabile (uno dei responsabili) della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della sostenibilità risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

La qualità della revisione e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili della revisione e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte dell'impresa di revisione contabile ai fini della relativa designazione.

I responsabili della revisione operano attivamente nell'esecuzione della revisione legale dei conti. Il responsabile della sostenibilità opera attivamente nello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, il revisore legale assegna tempo e risorse sufficienti per espletare in modo adeguato le proprie funzioni.»;

c)

al paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

nel caso di un'impresa di revisione contabile, i nomi dei responsabili della revisione e, se del caso, i nomi dei responsabili della sostenibilità;

c)

i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile crea un file di attestazione per ogni incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva quanto meno i dati registrati a norma dell'articolo 22 ter per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva tutti gli altri dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis e per monitorare la conformità con la presente direttiva e altri obblighi di legge applicabili per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Il file di attestazione è chiuso entro 60 giorni dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis.

Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il file di attestazione può essere incluso nel file di revisione.»;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate e all'esecuzione di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione circa la conformità relativi della rendicontazione di sostenibilità.»;

13)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Corrispettivi per la revisione e l'attestazione

Gli Stati membri assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:

a)

non siano influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti o all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e

b)

non siano subordinati ad alcuna condizione.»;

14)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 25 ter

Deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

I requisiti di cui agli articoli da 21 a 24 bis concernenti la revisione legale del bilancio si applicano mutatis mutandis all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Articolo 25 quater

Servizi diversi dalla revisione contabile vietati nei casi in cui il revisore legale svolga il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico

1.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), e alle lettere da e) a k), del regolamento (UE) n. 537/2014 durante:

a)

il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e l'emissione della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e

b)

l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1), secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014.

2.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e, qualora il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga a una rete, qualsiasi membro di tale rete, può prestare all'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione contabile differenti da quelli vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o se del caso, i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 537/2014, o servizi considerati dagli Stati membri come una minaccia all'indipendenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile susseguente ad adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma dell'articolo 22 ter della presente direttiva.

3.   Quando un membro di una rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un'impresa costituita in un paese terzo che è controllata dall'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.

Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 22 ter, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Articolo 25 quinquies

Irregolarità

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 537/2014 si applica mutatis mutandis a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico.»;

15)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

1.   Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

2.   Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia.

Gli Stati membri comunicano i principi, le procedure o gli obblighi nazionali di attestazione della conformità alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.

3.   Non oltre il 1° ottobre 2026, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Non oltre il 1o ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.

La Commissione può adottare i principi di attestazione di cui al primo e al secondo comma solo se:

a)

siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;

b)

contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità; e

c)

siano nell'interesse generale dell'Unione.»;

16)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità

1.   Gli Stati membri garantiscono che, nel caso di un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese:

a)

in relazione alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, il revisore del gruppo abbia la piena responsabilità della relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;

b)

il revisore del gruppo valuti il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti la natura, la tempistica e l'entità del lavoro da essi svolto, compreso, ove opportuno, l'esame del revisore del gruppo riguardante le parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti; e

c)

il revisore del gruppo esamini il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti tale lavoro.

La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente interessata di esaminare il lavoro svolto da tale revisore.

Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, il revisore del gruppo chiede l'accordo dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o dei revisori di un paese terzo, dei revisori legali, degli enti di revisione contabile di un paese terzo o delle imprese di revisione contabile interessati per il trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, come condizione affinché il revisore del gruppo possa basarsi sul lavoro svolto dai suddetti prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.

2.   Se il revisore del gruppo non è in grado di conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera c), esso adotta misure appropriate e ne informa l'autorità competente interessata.

Tali misure includono, se dal caso, un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della impresa figlia interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione.

3.   Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesto, la documentazione pertinente conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai rispettivi prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, comprese tutte le relative carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità.

L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate, ai sensi dell'articolo 36, una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del paese terzo una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione.

In deroga al terzo comma, qualora uno o più prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, uno o più revisori o uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha concluso accordi di cooperazione abbiano rilasciato l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o revisori o enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro di attestazione della conformità da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che sono state adottate le misure opportune per avere accesso alla documentazione relativa all'attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;

17)

all'articolo 28, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

include un giudizio e una dichiarazione, entrambe basate sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/34/UE;»;

18)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

1.   I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, o, in attesa dell'adozione di tali principi di attestazione da parte della Commissione, conformemente ai principi nazionali di attestazione di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2.

2.   La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è presentata per iscritto e:

a)

identifica l'ente la cui rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità è oggetto dell'incarico di attestazione; specifica la rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità, nonché la data e il periodo a cui si riferisce; e indica il quadro di riferimento in materia di rendicontazione di sostenibilità che è stato applicato nella sua preparazione;

b)

include una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

c)

include le conclusioni di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.

3.   Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata rilasciata da più di un revisore legale o da più di un'impresa di revisione contabile, i revisori legali o le imprese di revisione contabile concordano sui risultati del lavoro di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta delle conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, indicando i motivi del disaccordo.

4.   La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è firmata e datata dal revisore legale che rilascia l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è rilasciata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità reca la firma almeno dei revisori legali che eseguono l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto dell'impresa di revisione contabile. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno rilasciato l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.

In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.

5.   Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, gli Stati membri possono esigere che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere inclusa come sezione separata della relazione di revisione.

6.   La relazione di attestazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5.»;

19)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le persone che effettuano controlli della qualità hanno la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;»;

b)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati e, se del caso, dei file di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di revisione applicabili e ai requisiti di indipendenza e, se del caso, ai principi di attestazione, così come una valutazione della quantità e qualità delle risorse investite, dei corrispettivi per la revisione e dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nonché del sistema interno di controllo della qualità nell'impresa di revisione contabile;»;

c)

al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

i controlli della qualità hanno luogo sulla base di un'analisi del rischio e, nel caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), e svolgono, se del caso, incarichi finalizzati al rilascio di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno ogni sei anni;»;

d)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i controllori presentano un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;»;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Fino al 31 dicembre 2025, gli Stati membri possono esentare le persone che effettuano controlli della qualità relativi all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dall'obbligo di possedere un'esperienza pertinente in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità.»;

20)

all'articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

2.   Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti o l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva e, se del caso, del regolamento (UE) n. 537/2014.

Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. In tal caso, comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.»;

21)

all'articolo 30 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c bis)

un divieto temporaneo, della durata massima di tre anni, che impedisce al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o al responsabile della sostenibilità di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e/o di firmare relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;

22)

all'articolo 30 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d bis)

una dichiarazione attestante che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28 bis della presente direttiva;»;

23)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   L'autorità competente è diretta da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale e, se del caso, per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Tali persone sono selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.»;

b)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione contabile e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tranne nei casi in cui tali principi sono adottati o approvati dalle autorità di altri Stati membri;»;

24)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 36 bis

Accordi tra Stati membri per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Le prescrizioni di cui agli articoli 34 e 36 concernenti la revisione legale del bilancio si applicano, mutatis mutandis, all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

25)

l'articolo 37 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

b)

al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta da parte dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione contabile ai sensi del paragrafo 1 a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda la designazione di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile per l'esecuzione della revisione legale e, se del caso, dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di detto ente. Qualsiasi clausola esistente di questo tipo è da ritenersi nulla e senza effetti.

Gli Stati membri assicurano che gli azionisti o i membri delle imprese di grandi dimensioni soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, ad eccezione delle imprese di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a), della stessa, e che rappresentano oltre il 5 % dei diritti di voto o il 5 % del capitale dell'impresa, che agiscano individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di presentare una proposta di delibera da adottare nell'assemblea generale degli azionisti o dei membri per chiedere che un terzo accreditato che non appartiene alla stessa impresa di revisione contabile o alla stessa rete del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti prepari una relazione su determinati elementi della rendicontazione di sostenibilità e che tale relazione sia messa a disposizione dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri.»;

26)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile possano essere revocati solo per giusta causa. Divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile, a procedure di revisione o, se del caso, a procedure relative alla rendicontazione di sostenibilità o a procedure di attestazione della conformità non costituiscono giusta causa di revoca.»;

b)

al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«L'obbligo di informazione di cui al primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

c)

al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

27)

l'articolo 39 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Gli Stati membri possono consentire che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile relative alla rendicontazione di sostenibilità e relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo.»;

b)

al paragrafo 6, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e, se del caso, delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e spiegare in che modo la revisione legale dei conti e le attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità hanno contribuito, rispettivamente, all'integrità dell'informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;

b)

di monitorare il processo di informativa finanziaria e, se del caso, di rendicontazione di sostenibilità, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, e le procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter di tale direttiva, nonché presentare raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità;

c)

di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria e, ove opportuno, la rendicontazione di sostenibilità dell'impresa, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, senza violare la sua indipendenza;

d)

di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità, in particolare la relativa esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;

e)

di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies della presente direttiva e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;»;

28)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti di uno Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente direttiva, iscrivono nel registro tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi qualora tali revisori ed enti di revisione contabile di paesi terzi presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato o, se del caso, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione con valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*27), tranne quando l'impresa in questione abbia emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti condizioni:

a)

detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione;

b)

detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE dopo il 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000 EUR alla data dell'emissione.

(*27)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

b)

i paragrafi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Fatto salvo l'articolo 46, le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati o, se del caso, le relazioni di attestazione della conformità relative alla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 redatte da revisori o enti di revisione contabile di paesi terzi che non sono registrati nello Stato membro non hanno effetti giuridici in tale Stato membro.

5.   Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini della revisione del bilancio solo se:

a)

la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

b)

il revisore proveniente da un paese terzo incaricato della revisione legale per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

c)

le revisioni del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter e 25, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

d)

l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.

Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se:

a)

la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

b)

il revisore proveniente da un paese terzo incaricato dell'attestazione della conformità per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

c)

l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 è eseguita conformemente ai principi di attestazione della conformità di cui all'articolo 26 bis, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter, 25 e 25 ter, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

d)

l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.

5 bis.   Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo ai fini della revisione del bilancio soltanto se quest'ultimo ottempera agli obblighi e ai requisiti di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d) del presente articolo.

Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se tale revisore soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettere b), c) e d), del presente articolo.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del paragrafo 5, primo comma, lettera c), e secondo comma, lettera c), del presente articolo, è conferito alla Commissione il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera c), e secondo comma, lettera c), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis a integrazione della presente direttiva per stabilire i criteri generali di equivalenza da utilizzare al fine di valutare se le revisioni dei bilanci e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state condotte conformemente ai principi di revisione internazionali definiti all'articolo 26 e ai principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis, rispettivamente, nonché agli obblighi definiti agli articoli 22, 24 e 25. Tali criteri, che sono applicabili a tutti i paesi terzi, sono utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.»;

29)

l'articolo 48 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 26 bis, paragrafo 3, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 2, o dell'articolo 47, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 537/2014

Il regolamento (UE) n. 537/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dei limiti indicati nel primo comma del presente paragrafo, sono esclusi l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e i servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale.»;

2)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio e preparazione della rendicontazione di sostenibilità;»;

b)

al paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«L'approvazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al primo comma non è necessaria per l'esecuzione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.».

Articolo 5

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 3 della presente direttiva entro il 6 luglio 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, ad eccezione del punto 14:

a)

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva:

i)

alle grandi imprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE che costituiscono enti di interesse pubblico a norma dell'articolo 2, punto 1), di tale direttiva e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

ii)

agli enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2013/34/UE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, di tale direttiva e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

b)

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva:

i)

alle grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto i) del presente comma;

ii)

alle imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto ii);

c)

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva:

i)

alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa;

ii)

agli enti piccoli e non complessi, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa;

iii)

alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e alle imprese di riassicurazione captive, quali definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese quali definite all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa.

Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 14, per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva.

Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 2:

a)

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva:

i)

agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

ii)

agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

b)

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva:

i)

agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto i), del presente comma;

ii)

agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto ii), del presente comma;

c)

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva:

i)

agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che sono piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE;

ii)

agli emittenti definiti enti piccoli e non complessi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa;

iii)

agli emittenti definiti imprese di assicurazione captive all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE, o imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa.

Gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3 per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.

3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità con cui tale riferimento deve essere formulato.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Revisione e relazioni

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva modificativa, che includa tra l'altro gli elementi seguenti:

a)

una valutazione del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva modificativa, compresa la convergenza delle pratiche di rendicontazione tra gli Stati membri;

b)

una valutazione del numero di piccole e medie imprese che utilizzano su base volontaria i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 quater della direttiva 2013/34/UE;

c)

una valutazione volta a stabilire se e come estendere ulteriormente l'ambito di applicazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva modificativa, in particolare in relazione alle piccole e medie imprese e alle imprese di paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell'Unione senza disporre di un'impresa figlia o una succursale nel territorio dell'Unione;

d)

una valutazione dell'attuazione degli obblighi di rendicontazione introdotti dalla presente direttiva modificativa per le imprese figlie e le succursali di imprese di paesi terzi, compresa una valutazione del numero di imprese di paesi terzi aventi un'impresa figlia o una succursale che comunicano informazioni a norma dell'articolo 40 bis della direttiva 2013/34/UE; una valutazione del meccanismo di applicazione e delle soglie stabilite in tale articolo;

e)

una valutazione volta a stabilire se e come garantire l'accessibilità, per le persone con disabilità, della rendicontazione di sostenibilità pubblicata dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva modificativa.

La relazione è pubblicata entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.

2.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina il livello di concentrazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità e riferisce al riguardo. Detto riesame tiene conto dei regimi nazionali applicabili ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità e valuta se e in quale misura tali regimi nazionali contribuiscano all'apertura del mercato dell'attestazione.

Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta eventuali misure giuridiche per garantire una sufficiente diversificazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità e un'adeguata qualità della rendicontazione di sostenibilità. La Commissione riesamina le misure previste all'articolo 34, paragrafo X, della direttiva 2013/34/UE e valuta la necessità di estenderle ad altre grandi imprese.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2028 ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4 della presente direttiva si applica dal 1o gennaio 2024 agli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

L'articolo 4 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU C 517 del 22.12.2021, pag. 51.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2022.

(3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

(11)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

(14)   GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.

(15)   GU C 445 del 29.10.2021, pag. 94.

(16)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(17)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(18)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(19)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(20)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(21)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(22)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(25)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(27)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(28)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(29)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(30)  Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

(31)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(32)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(33)  Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

(34)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(35)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(36)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

(37)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

(38)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(39)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/81


REGOLAMENTO (UE) 2022/2465 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato dell’Unione per taluni fattori di produzione per i concimi azotati dipende in ampia misura da importazioni da paesi terzi. Nel 2021 l’Unione ha importato 2,9 milioni di tonnellate di ammoniaca e 4,7 milioni di tonnellate di urea per produrre concimi azotati. I prezzi di tali prodotti sono aumentati notevolmente nel 2021 e sono ulteriormente cresciuti nell’anno in corso.

(2)

Attualmente una parte significativa di tali fattori di produzione per i concimi azotati è importata nell’Unione da paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione e le importazioni sono quindi esenti da dazi. Ciononostante, l’Unione importa un ampio volume di fattori di produzione per i concimi azotati originari di paesi soggetti alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), con aliquote tariffarie attualmente comprese tra il 5,5 % e il 6,5 %.

(3)

Nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», la Commissione osserva che, già prima dell’invasione russa dell’Ucraina, si è assistito a una notevole impennata dei prezzi nei mercati delle materie prime, che si è ripercossa sui mercati agricoli attraverso l’aumento dei costi dell’energia e dei concimi, con un conseguente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. La Commissione osserva che l’invasione dell’Ucraina e il forte rialzo dei prezzi delle materie prime a livello mondiale hanno fatto ulteriormente salire i prezzi nei mercati agricoli e stanno mettendo in luce le vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione, che dipende in parte dalle importazioni di concimi. Tale situazione si traduce in un aumento dei costi per i produttori e incide sul prezzo dei prodotti alimentari, sollevando preoccupazioni per quanto riguarda il potere d’acquisto dei consumatori e il reddito degli agricoltori nell’Unione. La Commissione sottolinea che nel breve termine il costo e la disponibilità dei concimi minerali devono essere delle priorità, in attesa di passare all’utilizzo di tipi di concimi o metodi di fertilizzazione sostenibili. Durante tale periodo il settore dei concimi chimici dell’Unione deve poter accedere alle importazioni necessarie, compresi i fattori di produzione per produrre concimi nell’Unione stessa. La Commissione sottolinea inoltre che i prezzi e l’approvvigionamento dei concimi per gli agricoltori saranno monitorati per garantire che non siano compromesse le prospettive per i raccolti dell’Unione.

(4)

Alla luce di ciò, è opportuno intervenire per ridurre i costi sostenuti dai produttori di concimi dell’Unione all’atto dell’importazione dei fattori necessari per la produzione di concimi azotati.

(5)

Inoltre, in un momento di scarsità di concimi azotati sui mercati internazionali, i dazi all’importazione nell’Unione di fattori di produzione intermedi come l’ammoniaca e l’urea costituiscono un disincentivo a rifornire il mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati mondiali che non applicano tali dazi all’importazione. La differenza tariffaria ostacola anche gli sforzi per la diversificazione delle importazioni dell’Unione.

(6)

È pertanto opportuno sospendere temporaneamente l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per taluni fattori di produzione per i concimi azotati. Tale misura temporanea dovrebbe applicarsi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per consentire una valutazione degli effetti della misura, è opportuno che la Commissione elabori una relazione e la presenti al Consiglio.

(7)

Allo stesso tempo, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche.

(8)

La situazione nelle relazioni tra l’Unione e la Federazione russa si è evoluta molto negativamente negli ultimi anni, con un particolare deterioramento negli ultimi mesi in termini di inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, a causa della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina.

(9)

Dal luglio 2014 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Federazione russa. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha affermato che l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali.

(10)

Più di recente, il 3 giugno 2022, il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa per la sua continua guerra di aggressione contro l’Ucraina e per le riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.

(11)

Essendo la Federazione russa membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’Unione è inoltre esonerata dall’obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Federazione russa i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita) in virtù delle eccezioni che si applicano nel quadro dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell’articolo XXI del GATT 1994.

(12)

Non sarebbe pertanto opportuno consentire alle importazioni dalla Federazione russa di beneficiare del trattamento della nazione più favorita e dell’esenzione dai dazi per i prodotti contemplati dal presente regolamento.

(13)

Anche la situazione tra l’Unione e la Bielorussia si è deteriorata negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime. La Bielorussia ha inoltre sostenuto fin dall’inizio la guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, tra l’altro consentendo alla Federazione russa di lanciare missili balistici dal territorio bielorusso, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari, consentendo agli aeromobili militari russi di volare attraverso lo spazio aereo bielorusso verso l’Ucraina, offrendo punti di rifornimento e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia.

(14)

Dall’ottobre 2020 l’Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Il 2 dicembre 2021 il Consiglio, viste le continue violazioni dei diritti umani e la strumentalizzazione dei migranti, ha adottato un quinto pacchetto di sanzioni. Ulteriori pacchetti di sanzioni sono stati adottati il 24 febbraio, il 2 marzo, il 9 marzo e il 3 giugno 2022, in considerazione del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Inoltre, la Bielorussia non è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, a concedere ai prodotti provenienti dalla Bielorussia il trattamento della nazione più favorita. Gli accordi commerciali consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

(15)

Alla luce di ciò, l’esclusione della Federazione russa e della Bielorussia dall’ambito di applicazione delle sospensioni tariffarie autonome di cui al presente regolamento è opportuna in applicazione delle regole generali relative ai dazi di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, in particolare la parte prima, titolo I, parte B, paragrafo 1.

(16)

Di conseguenza, le importazioni di fattori di produzione per i concimi azotati originari della Federazione russa e della Bielorussia non dovrebbero essere soggette alla sospensione dei dazi. Al contrario, le importazioni dei prodotti oggetto del presente regolamento dalla Federazione russa e dalla Bielorussia dovrebbero continuare a essere soggette al dazio all’importazione al quale erano precedentemente soggette.

(17)

In considerazione del significativo e improvviso aumento dei prezzi dei fattori di produzione per i concimi azotati, aggravato dalla situazione di emergenza provocata sul mercato dei concimi dalla guerra di invasione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(18)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1)

Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 28, al codice NC 2814 10 00, il testo della terza colonna [«Aliquota dei dazi convenzionali (%)»] è sostituito dal seguente:

«5,5 (*1)

(*1)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un’aliquota del 5,5 %, a norma del regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio.»;"

2)

Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 31, ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, il testo della terza colonna («Aliquota dei dazi convenzionali (%)») è sostituito dal seguente:

«6,5 (*2)

(*2)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un’aliquota del 6,5 %, a norma del regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio.»."

Articolo 2

Entro il 17 maggio 2023, la Commissione elabora e presenta al Consiglio una relazione intesa a valutare le conseguenze della sospensione dei dazi stabilita nel presente regolamento. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per prorogare tale sospensione dei dazi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso cessa di applicarsi il 17 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


16.12.2022   

IT

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L 322/85


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2466 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nuez de Pedroso» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Nuez de Pedroso» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nuez de Pedroso» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Nuez de Pedroso» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione. (3)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 321 del 25.8.2022, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


16.12.2022   

IT

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L 322/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2467 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

267,4

10

TH

».

(1)  Nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).


16.12.2022   

IT

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L 322/89


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2468 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento dell’organismo di controllo «IMOcert Latinoamérica Ltda» ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (2) stabilisce l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per effettuare controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi.

(2)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 riportava erroneamente «IMOcert Latinoamérica Ltda» quale organismo riconosciuto per la Costa Rica. È necessario correggere la voce pertinente.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325

Nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325, punto 3 della voce «IMOcert Latinoamérica Ltda.», la riga relativa alla Costa Rica è soppressa.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).


DECISIONI

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/91


DECISIONE (UE) 2022/2469 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio (1), ed è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

A norma dell'articolo 34 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale può adottare decisioni per modificare le disposizioni di tale protocollo.

(3)

Nel corso della sua prima riunione, il comitato doganale è chiamato ad adottare una decisione che modifica il protocollo 1 e i relativi allegati («decisione»).

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato doganale, poiché la decisione vincolerà l'Unione.

(5)

Alcune modifiche del protocollo sono state introdotte il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). La decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell'ultima versione del SA.

(6)

È opportuno ampliare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis del protocollo 1 per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia al fine di consentire agli esportatori di Singapore di utilizzarli.

(7)

Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti per quanto riguarda la certificazione dell'origine, il protocollo 1 dovrebbe essere modificato in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa autocertificare l'origine delle sue merci originarie. Ciò consentirà che, nell'Unione, l'origine delle merci sia certificata da esportatori registrati anziché da esportatori autorizzati, analogamente al sistema applicato da Singapore nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato doganale si basa sul progetto di decisione del comitato doganale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).


ALLEGATO

DECISIONE N. 2022/01 del comitato doganale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

del …

che modifica alcuni elementi del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e dei relativi allegati

IL COMITATO DOGANALE,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), in particolare l'articolo 34 del protocollo 1 e l'articolo 16.2 dell'accordo,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 34 (Modifiche del presente protocollo) del protocollo 1 dell'accordo prevede che le parti, con decisione adottata in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) dell'accordo, possano modificare le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo.

(2)

Il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). Le parti hanno convenuto di aggiornare il protocollo 1 per tener conto dell'ultima versione del SA.

(3)

Le parti hanno convenuto di modificare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis del protocollo 1 per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia.

(4)

L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) del protocollo 1 stabilisce che una dichiarazione di origine può essere compilata nell'Unione europea, tra l'altro, da un esportatore autorizzato e a Singapore, tra l'altro, da un esportatore registrato. Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti, è opportuno modificare il protocollo 1 in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa compilare una dichiarazione di origine. A tal fine sarebbe pertanto necessaria una definizione di «esportatore».

(5)

Considerando la nuova definizione di «esportatore», il termine «esportatore» nella definizione di «spedizione», nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), nell'articolo 13 (Non modificazione) e nell'articolo 14 (Esposizioni) del protocollo 1 deve essere sostituito dal termine «speditore».

(6)

L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 5, prevede che una dichiarazione di origine rechi la firma manoscritta originale dell'esportatore. Le parti hanno convenuto di derogare a tale obbligo per agevolare gli scambi commerciali e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal beneficio delle preferenze tariffarie previste dall'accordo.

(7)

Nella definizione di «prezzo franco fabbrica» nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), è necessario chiarire come debba intendersi il termine «fabbricante» quando l'ultima lavorazione o trasformazione è subappaltata.

(8)

Considerando che entrambe le parti devono applicare un sistema di esportatori registrati, il documento relativo all'origine compilato nelle parti dovrebbe essere rinominato da «dichiarazione di origine» a «attestazione di origine».

(9)

Come misura transitoria è opportuno prevedere che, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, Singapore accetti le dichiarazioni di origine compilate conformemente all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) e all'articolo 18 (Esportatore autorizzato) del protocollo 1 dell'accordo in vigore prima della data di entrata in vigore della presente decisione.

(10)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 1 dell'accordo e alcuni dei suoi allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 1 dell'accordo è così modificato:

(1)

l'indice del protocollo 1 è sostituito dal seguente:

«INDICE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

SEZIONE 2

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

ARTICOLO 2

Prescrizioni generali

ARTICOLO 3

Cumulo dell'origine

ARTICOLO 4

Prodotti interamente ottenuti

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

ARTICOLO 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

ARTICOLO 7

Unità da prendere in considerazione

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

ARTICOLO 9

Assortimenti

ARTICOLO 10

Elementi neutri

ARTICOLO 11

Separazione contabile

SEZIONE 3

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialità

ARTICOLO 13

Non alterazione

ARTICOLO 14

Esposizioni

SEZIONE 4

RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

SEZIONE 5

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

ARTICOLO 16

Prescrizioni generali

ARTICOLO 17

Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine

ARTICOLO 19

Validità dell'attestazione di origine

ARTICOLO 20

Presentazione dell'attestazione di origine

ARTICOLO 21

Importazione con spedizioni scaglionate

ARTICOLO 22

Esenzioni dall'attestazione di origine

ARTICOLO 23

Documenti giustificativi

ARTICOLO 24

Conservazione delle attestazioni di origine e dei documenti giustificativi

ARTICOLO 25

Discordanze ed errori formali

ARTICOLO 26

Importi espressi in euro

SEZIONE 6

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 27

Cooperazione tra autorità competenti

ARTICOLO 28

Verifica delle attestazioni di origine

ARTICOLO 29

Indagini amministrative

ARTICOLO 30

Risoluzione delle controversie

ARTICOLO 31

Sanzioni

SEZIONE 7

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 32

Applicazione del presente protocollo

ARTICOLO 33

Condizioni particolari

SEZIONE 8

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

Modifiche del presente protocollo

ARTICOLO 35

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco delle appendici

ALLEGATO A:

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B

ALLEGATO B:

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

ALLEGATO B bis:

ADDENDUM ALL'ALLEGATO B

ALLEGATO C:

MATERIALI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

ALLEGATO D:

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN VENGONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE

ALLEGATO E:

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

Dichiarazioni comuni

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REVISIONE DELLE NORME DI ORIGINE DI CUI AL PROTOCOLLO 1»;

(2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ARTICOLO 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente protocollo:

(a)

per “paese ASEAN” si intende uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che non è parte del presente accordo;

(b)

per “capitoli”, le “voci” e le “sottovoci” si intendono i capitoli, le voci (a quattro cifre) e le sottovoci (a sei cifre) figuranti nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;

(c)

il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, voce o sottovoce del sistema armonizzato;

(d)

per “spedizione” si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da uno speditore a un destinatario o contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dallo speditore al destinatario oppure, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;

(e)

per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

(f)

per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto, che sono realmente sostenuti nell'Unione o a Singapore, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata subappaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” può riferirsi all'impresa appaltante;

(g)

per “esportatore” si intende una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e può compilare un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

(h)

i “materiali fungibili” sono i materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

(i)

per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;

(j)

per “persona giuridica” si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

(k)

per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

(l)

per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

(m)

per “persona” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica;

(n)

per “prodotto” si intende il prodotto che è fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

(o)

per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione o a Singapore.»;

(3)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatta salva la sezione 5, il frazionamento delle spedizioni può avvenire laddove effettuato dallo speditore o sotto la sua responsabilità solo se le spedizioni restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.»;

(4)

all'articolo 14, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

uno speditore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti;

b)

lo speditore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti ad una persona in una parte;»;

(5)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«ARTICOLO 17

Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine

1.   Una attestazione di origine di cui all'articolo 16 (Prescrizioni generali) può essere compilata dall'esportatore.

2.   Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila un'attestazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti appropriati di cui all'articolo 23 (Documenti giustificativi), atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.

4.   Un'attestazione di origine deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato E del presente protocollo, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte esportatrice. Se compilata a mano, l'attestazione deve essere scritta a penna e in stampatello. Nel caso delle esportazioni da Singapore, l'attestazione di origine deve essere compilata nella versione inglese mentre, nel caso delle esportazioni dall'Unione, l'attestazione di origine può figurare in una delle versioni linguistiche di cui all'allegato E del presente protocollo.

5.   In deroga al paragrafo 1, un'attestazione di origine può essere compilata dopo l'esportazione (“attestazione retroattiva”), a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.»;

(6)

nell'indice, all'articolo 3, paragrafi 6 e 13, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, nel titolo della sezione 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell'articolo 19, all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, nel titolo dell'articolo 20, all'articolo 20, all'articolo 21, nel titolo dell'articolo 22, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, nel titolo dell'articolo 24, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell'articolo 28, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 35, il termine «dichiarazione di origine» è sostituito dal termine «attestazione di origine»;

(7)

l'articolo 18 è soppresso;

(8)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«ARTICOLO 26

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 (Esenzioni dall'attestazione di origine), paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22 (Esenzioni dall'attestazione di origine), paragrafo 3, in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte in questione.

3.   Gli importi che devono essere utilizzati in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Uno Stato membro dell'Unione può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il cinque per cento dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell'Unione può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al quindici per cento del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro sono riesaminati dalle parti in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) su richiesta dell'Unione o di Singapore. Nel procedere a detto riesame le parti valutano l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine le parti possono decidere, in sede di comitato doganale, di modificare gli importi espressi in euro.»;

(9)

l'allegato B è modificato conformemente all'allegato 1 della presente decisione;

(10)

l'allegato B bis è modificato conformemente all'allegato 2 della presente decisione;

(11)

l'allegato D è modificato conformemente all'allegato 3 della presente decisione;

(12)

l'allegato E è modificato conformemente all'allegato 4 della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il [1° gennaio 2023].

Fatto a …,

Per il comitato doganale UE-Singapore

A nome dell'Unione europea

A nome della Repubblica di Singapore


ALLEGATO I

L'allegato B del protocollo 1 è così modificato:

(1)

nella riga relativa alla voce SA «0305», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura»;

(2)

nella riga relativa alla voce SA «ex 0306», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia»;

(3)

nella riga relativa alla voce SA «ex 0307», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura»;

(4)

tra la riga relativa alla voce SA «ex 0307» e la riga relativa alla voce SA «Capitolo 4» sono aggiunte le righe seguenti:

«ex 0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

0309

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, adatti al consumo umano

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti».

(5)

nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 15», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:»;

(6)

nella riga relativa alla voce SA «1509 e 1510», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Olio d'oliva e sue frazioni, altri oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive»;

(7)

nella riga relativa alla voce SA «1516 e 1517», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 15.16»;

(8)

nella riga relativa alla voce SA «Capitolo 16», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Preparazioni di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti»;

(9)

nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 24», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, contenenti o non contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano; eccetto:»;

(10)

tra la riga relativa alla voce SA «ex 2402» e la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 25» sono aggiunte le righe seguenti:

«2404 12

Prodotti destinati all'inalazione senza combustione, non contenenti tabacco o tabacco ricostituito, e contenenti nicotina

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2404 19

Cartucce e ricariche, piene, per sigarette elettroniche

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2404 91

Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione orale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

singolarmente, il peso dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

2404 92 ,

2404 99

Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione transdermica e per applicazione diversa dall'applicazione orale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto».

(11)

tra la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 38» e la riga relativa alla voce SA «3823» sono aggiunte le righe seguenti:

«ex 3816

Pigiata di dolomite

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3822

Kit per test diagnostici della malaria

Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce».

(12)

nella riga relativa alla voce SA »6306«, nella colonna »Descrizione del prodotto«, il testo è sostituito dal seguente:

«Copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie temporanei e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio»;

(13)

nella riga relativa alla voce SA «8522», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Parti ed accessori idonei ad essere utilizzati esclusivamente o principalmente con gli apparecchi della voce 8519 o 8521 »;

(14)

nella riga relativa alla voce SA «8529», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 »;

(15)

nella riga relativa alla voce SA «8548», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo»;

(16)

tra la riga relativa alla voce SA «8548» e la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 86» è aggiunta la riga seguente:

«8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto».

(17)

nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 86», il testo nella colonna «Voce SA» e il testo nella colonna «Descrizione del prodotto» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Capitolo 86» e «Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi»;

(18)

tra la riga relativa alla voce SA «ex 8804» e la riga relativa alla voce SA «Capitolo 89» è aggiunta la riga seguente:

«ex 8806

Aeromobili senza equipaggio

Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto».

(19)

nella riga relativa alla voce SA «9013», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Laser diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo»;

(20)

tra la riga relativa alla voce SA «9016» e la riga relativa alla voce SA «9025» è aggiunta la riga seguente:

«ex 9021

Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture e per apparecchi dentali:

Chiodi, punte, puntine da disegno, graffette (diverse da quelle della voce 8305 ) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

Articoli filettati e non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, esclusi tirafondi, viti per legno, ganci a vite e anelli a vite, rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, ribadini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Titanio e lavori di titanio, compresi cascami e avanzi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce».

(21)

nella riga relativa alla voce SA «Capitolo 94», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate».


ALLEGATO II

L'allegato B bis del protocollo 1 è così modificato:

(1)

il paragrafo 3 delle disposizioni comuni è soppresso;

(2)

il paragrafo 4 delle disposizioni comuni è rinumerato paragrafo 3;

(3)

il paragrafo 5 delle disposizioni comuni è rinumerato paragrafo 4;

(4)

nella riga relativa alla voce SA

« ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50 »,

nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo «Carne in scatola di maiale, pollo e manzo (午餐肉)» è sostituito dal seguente:

«Carne o polpettone di carne di maiale in scatola (contenente, in peso, più del 40 % di carne o frattaglie di maiale), carne o polpettone di carne di pollo in scatola (contenente, in peso, più del 20 % di carne o frattaglie di pollo), carne o polpettone di carne di manzo in scatola (contenente, in peso, più del 20 % di carne o frattaglie di manzo)»;

(5)

nella riga relativa alla voce SA «ex 1604 20», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo «Palline di pesce al curry, preparate con carne fresca, curry, amido di frumento, sale, zucchero e una miscela di condimenti» è sostituito dal seguente:

«Palline di pesce e crocchette di pesce preparate con carne di pesce, esclusi il tonno e lo sgombro, amido, sale, zucchero e condimenti misti»;

(6)

la riga relativa alla voce SA

« ex 1605 10

ex 1605 90

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 30 »

è sostituita dalla seguente:

«ex 1605 10

Palline di granchio preparate con amido di frumento, sale, zucchero, condimenti misti, carne di granchio e ripieno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto».

ex 1605 54

Palline di seppia preparate con carne di pesce, ripieno di seppia, amido, sale, zucchero e condimenti misti

 

ex 1605 21

Har Gow preparati con gamberetti, amido di frumento, tapioca, acqua, scalogno, zenzero, zucchero e sale

 

ex 1605 29

Shaomai preparato principalmente con gamberetti, pollo, amido di granturco, olio vegetale, pepe nero, olio di sesamo e acqua

 

ex 1902 20

Won Ton di gamberetti fritti preparati con gamberetti, sale, olio, zucchero, zenzero, pepe, uovo, aceto e salsa di soia

 

ex 1605 54

Palline aromatizzate all'aragosta: carne di seppia, polpa di pesce e carne di granchio

 


ALLEGATO III

L'allegato D del protocollo 1 è così modificato:

(1)

nella riga relativa alla voce SA «2909», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi»;

(2)

nella riga relativa alla voce SA «9013», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Laser diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo».


ALLEGATO IV

L'allegato E del protocollo 1 è così modificato:

(1)

nel titolo dell'allegato E, il termine «dichiarazione di origine» è sostituito dal termine «attestazione di origine»;

(2)

il primo paragrafo dell'allegato E è sostituito dal testo seguente:

«L'attestazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.»;

(3)

il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero di riferimento con il quale è identificato l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per Singapore si tratta del numero assegnato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di Singapore. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, questo campo può essere lasciato vuoto.»;

(4)

l'ultima frase prima delle note è sostituita dalla seguente:

«(Nome dell'esportatore)»;

(5)

la nota 4 è soppressa.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE MISURE TRANSITORIE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE

In deroga all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine) del protocollo 1 dell'accordo, modificato dalla presente decisione, Singapore continua a concedere il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo alle merci originarie dell'Unione ed esportate dall'Unione su presentazione di una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) e all'articolo 18 (Esportatore autorizzato) del protocollo 1 dell'accordo in vigore prima della data di entrata in vigore della presente decisione. La presente misura transitoria si applica per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.


16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/107


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2470 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi [(ECRIS-TCN)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (1), in particolare, l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c), da e) a i), k) e l),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/816 ha istituito il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) come un sistema che permetta all’autorità centrale di uno Stato membro o a un’altra autorità competente di verificare con tempestività ed efficacia quali altri Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo. Il quadro ECRIS esistente può pertanto essere utilizzato dalle autorità centrali per richiedere queste informazioni a tali Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI (2). Le altre autorità competenti possono utilizzare i rispettivi canali di comunicazione a tal fine.

(2)

L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è responsabile dello sviluppo di ECRIS-TCN, compresa l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche e del collaudo, nonché della gestione operativa del sistema.

(3)

Per consentire a eu-LISA di progettare l’architettura fisica di ECRIS-TCN, determinare le specifiche tecniche del sistema e sviluppare ECRIS-TCN, dovrebbero essere stabilite le specifiche tecniche necessarie per il trattamento dei dati alfanumerici e delle impronte digitali, la qualità dei dati, l’inserimento dei dati, l’accesso e l’interrogazione di ECRIS-TCN, la conservazione dei registri (log) e l’accesso a essi, l’elaborazione di statistiche nonché i requisiti di prestazione e di disponibilità di ECRIS-TCN. Eu-LISA dovrebbe elaborare specifiche tecniche dettagliate dopo la conclusione dei collaudi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816.

(4)

L’architettura ECRIS-TCN dovrebbe essere conforme al quadro europeo di interoperabilità di cui ai regolamenti (UE) 2019/817 (4) e (UE) 2019/818 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di fornire servizi pubblici a livello europeo in modo interoperabile, il software e l’hardware di ECRIS-TCN dovrebbero essere conformi a norme definite che promuovano l’interoperabilità dei dati, delle applicazioni e della tecnologia.

(5)

Per quanto riguarda l’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema ECRIS-TCN, da un lato, e il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), dall’altro, le necessarie modifiche conseguenti sono state adottate rispettivamente nei regolamenti (UE) 2021/1133 (6) e (UE) 2021/1151 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)

Al fine di sostenere l’obiettivo del VIS e dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti che attraversano le frontiere esterne dell’Unione, sia il sistema VIS che il sistema ETIAS dovrebbero essere in grado di verificare se esistano corrispondenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alle domande VIS e ETIAS e i dati conservati in ECRIS-TCN, in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), qualora tale reato sia punibile a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

(7)

A tal fine, nel creare una registrazione di dati (record) in ECRIS-TCN, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna dovrebbe aggiungere un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e (UE) 2018/1240, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, unitamente al codice dello Stato membro di condanna.

(8)

Il portale di ricerca europeo, istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, dovrebbe consentire di interrogare i dati conservati in ECRIS-TCN. Qualora rilevante nel contesto dell’interoperabilità, il portale di ricerca europeo dovrebbe inoltre consentire di interrogare i dati dell’ECRIS-TCN parallelamente ai dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE interessati.

(9)

Il servizio comune di confronto biometrico, istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, serve a conservare i template delle impronte digitali e dovrebbe consentire l’interrogazione dei dati relativi alle impronte digitali conservati in ECRIS-TCN.

(10)

Poiché l’identificazione dattiloscopica può non essere sempre fattibile, ECRIS-TCN dovrebbe essere in grado di identificare una persona esclusivamente mediante dati alfanumerici. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, la principale sfida tecnica consiste nel fatto che i dati alfanumerici non sono sempre accurati. Tra gli esempi di tali imprecisioni figurano l’ambiguità in cui sono indicati il nome e il cognome, le variazioni ortografiche e di traslitterazione dei nomi o l’inesattezza della data di nascita. È pertanto importante che ECRIS-TCN sia in grado di trovare corrispondenze con i dati alfanumerici anche quando non tutti gli elementi di identificazione sono identici (situazione denominata «ricerca inesatta»). L’identificazione di un cittadino di paese terzo dovrebbe avvenire tramite una combinazione di controlli della qualità dei dati e ricerche inesatte o qualsiasi altro mezzo fornito dal motore di ricerca sottostante adeguato allo scopo del sistema. I controlli sul numero delle registrazioni ottenute come risultato di un’interrogazione dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati. In caso contrario verrebbero compromessi i diritti delle persone fisiche nonché le prestazioni e la disponibilità del sistema.

(11)

Il motore che effettua la ricerca inesatta dovrebbe essere in grado di limitare i risultati specificando una soglia per il punteggio di corrispondenza e fissando una dimensione massima per l’elenco delle registrazioni ottenute. Il livello al quale un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza e l’elenco dei campi di dati che possono essere utilizzati per la ricerca inesatta dovrebbero essere stabiliti a seguito dei collaudi effettuati durante la fase di attuazione.

(12)

Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN dovrebbe garantire una ricostruzione chiara delle attività eseguite, ossia fornire prove documentali e consentire il tracciamento di tutte le operazioni effettuate in ECRIS-TCN.

(13)

Le statistiche ECRIS-TCN dovrebbero consentire di monitorare la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS. Tali statistiche dovrebbero provenire dalle seguenti fonti: l’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818, il software di attuazione di riferimento ECRIS o il software nazionale di attuazione ECRIS e i registri dei casellari giudiziali degli Stati membri per quanto riguarda il numero di cittadini di paesi terzi condannati e il numero delle loro condanne.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.

(15)

A norma degli articoli 1 e 2, e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Inserimento dei dati in ECRIS-TCN

Nell’inserire i dati in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il modello di dati di cui alla sezione I dell’allegato della presente decisione.

Le specifiche tecniche per gli elementi di dati compresi nel modello di dati sono coerenti con il modello di dati per l’attuazione di riferimento ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 2

Trattamento dei dati

1.   Se i dati alfanumerici e i dati relativi alle impronte digitali di una persona sono inclusi in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/816, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali.

2.   L’algoritmo di compressione delle immagini delle impronte digitali da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia («NIST»).

I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 500 ppi devono essere compressi utilizzando l’algoritmo WSQ (ISO/IEC 19794-5: 2005).

I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 1 000 ppi devono essere compressi utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) e il sistema di codifica.

Il grado di compressione da ottenere è 15:1.

3.   La sostituzione o l’aggiornamento in ECRIS-TCN dei dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 4, paragrafo 7, sono preceduti dall’esito positivo della verifica dell’identità da parte dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna. Le specifiche tecniche per tale sostituzione o aggiornamento sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.

Articolo 3

Qualità alfanumerica dei dati

1.   Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il meccanismo di verifica della qualità dei dati integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS.

2.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta una verifica della qualità dei dati alfanumerici uguale a quella consentita dal meccanismo di cui al paragrafo 1.

3.   Il processo di verifica della qualità dei dati si applica all’inserimento o alla modifica di tutti i dati alfanumerici e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

tutti i campi obbligatori sono compilati o recano il valore «Ignoto»;

b)

quando un nome contiene il valore «Ignoto», il cognome non deve recare lo stesso valore «Ignoto» e viceversa, a meno che non si disponga, per la stessa persona, di uno pseudonimo, di un nome o un cognome di alias, o di impronte digitali;

c)

l’elemento di dati «Cittadinanza/cittadinanze» nel messaggio in arrivo dello Stato membro di condanna è verificato sulla base di un elenco predefinito di paesi, ma può contenere uno dei valori «Ignoto» o «Apolide».

4.   Non è creata una nuova registrazione di dati se una registrazione contenente dati alfanumerici identici è già stata creata in ECRIS-TCN dallo stesso Stato membro, in particolare se esiste già lo stesso codice di riferimento dello stesso Stato membro.

Nel confrontare l’identicità delle registrazioni di dati, si tiene conto solo degli elementi di dati alfanumerici contrassegnati come pertinenti per tale confronto nel modello di dati di cui alla sezione I dell’allegato.

Ai fini di tale confronto non sono presi in considerazione gli elementi di dati alfanumerici vuoti nelle registrazioni di dati da raffrontare.

5.   Qualora una registrazione contenga dati alfanumerici non conformi alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4, tale registrazione è rifiutata integralmente da ECRIS-TCN e non è conservata né trattata.

Articolo 4

Qualità dei dati relativi alle impronte digitali

1.   Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati relativi alle impronte digitali, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il meccanismo di verifica della qualità dei dati integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS o fornito da eu-LISA come applicazione software. Conformemente alle responsabilità di eu-LISA a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, detta Agenzia è preposta anche allo sviluppo, alla manutenzione e all’aggiornamento di tale meccanismo di verifica della qualità dei dati.

2.   Un meccanismo di verifica della qualità dei dati uguale a quello di cui al paragrafo 1 è istituito, manutenuto e aggiornato nel sistema centrale ECRIS-TCN.

3.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che, qualora non si avvalgano del meccanismo per la qualità dei dati di cui al paragrafo 1, il loro software nazionale di attuazione ECRIS assicuri standard e metriche di verifica della qualità dei dati relativi alle impronte digitali uguali a quelli consentiti dal meccanismo di cui al paragrafo 1.

4.   Ai fini della verifica della qualità di cui al presente articolo è utilizzata almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality).

5.   Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutti i dati relativi alle impronte digitali inseriti o modificati in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

i dati relativi alle impronte digitali comprendono fino a dieci impronte digitali individuali, piatte, rollate o entrambe

b)

tutte le impronte digitali sono etichettate;

c)

i dati relativi alle impronte digitali sono acquisiti mediante scansione diretta (live-scan) o sono inchiostrati su carta, a condizione che quelli rilevati con quest’ultima modalità siano scansionati con la risoluzione richiesta e con la stessa qualità;

d)

i dati relativi alle impronte digitali sono forniti in un unico file contenente le immagini dattiloscopiche digitali (file NIST) e sono trasmessi conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente);

e)

il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari quali le condizioni di registrazione delle impronte digitali, il metodo utilizzato per l’acquisizione delle immagini delle impronte digitali individuali e il valore di qualità calcolato dagli Stati membri durante il processo di verifica della qualità dei dati;

f)

i dati relativi alle impronte digitali hanno una risoluzione nominale di 500 o 1000 ppi (e uno scarto tollerato di +/- 10 ppi) e 256 livelli di grigio;

g)

i dati relativi alle impronte digitali soddisfano le soglie di qualità che saranno determinate dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

6.   Quando interrogano ECRIS-TCN in base a dati relativi alle impronte digitali per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano, ove possibile, dati relativi alle impronte digitali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere d) e f).

7.   I dati relativi alle impronte digitali, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 8, inseriti o modificati in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, sono rifiutati integralmente da ECRIS-TCN e non sono conservati né trattati.

8.   Per quanto riguarda le registrazioni di dati di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816, i dati relativi alle impronte digitali che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono conservati in ECRIS-TCN, ma possono essere utilizzati dalle autorità competenti soltanto per confermare l’identità di un cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione con dati alfanumerici. All’atto dell’inserimento di tali registrazioni di dati in ECRIS-TCN, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede affinché tali registrazioni di dati siano chiaramente distinguibili dalle altre.

Articolo 5

Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN

1.   Quando interrogano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano il modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato della presente decisione.

2.   Nell’effettuare l’interrogazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti compilano tutti gli elementi di dati che hanno a disposizione per identificare il cittadino di paese terzo interessato. Fra gli elementi di dati contrassegnati a tal fine nel modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato ne sono scelti almeno tre, tranne nel caso in cui l’interrogazione non contenga le immagini dattiloscopiche digitali (il file NIS).

3.   A seguito dei collaudi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816, effettuati durante la fase di attuazione, sono stabilite le seguenti specifiche tecniche:

a)

l’elenco dei campi di dati relativi ai dati che possono essere utilizzati per una ricerca inesatta;

b)

le condizioni a cui un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza, tenendo conto dei requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN di cui alla sezione III dell’allegato e del livello accettabile di falsi positivi e falsi negativi.

4.   Il numero di registrazioni ottenibili a seguito di un’interrogazione non è superiore a dieci per Stato membro. Se del caso, possono essere imposte ulteriori restrizioni al numero di registrazioni ottenibili.

5.   Salvo disposizione contraria del regolamento (UE) 2019/816, le autorità centrali hanno accesso in qualsiasi momento a tutti i dati da esse inseriti in ECRIS-TCN, compreso l’accesso simultaneo a più registrazioni di dati.

6.   A eu-LISA sono trasmessi gli elenchi delle qualifiche del personale autorizzato ad accedere a ECRIS-TCN, stabiliti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/816, nonché i relativi aggiornamenti.

Articolo 6

Conservazione dei registri (log) e relativo accesso

1.   eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili della fornitura dell’infrastruttura e degli strumenti necessari per registrare le operazioni di trattamento dei dati in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, in particolare degli strumenti per aggregare e consultare i registri

eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/816 («gruppo consultivo di ECRIS-TCN»), e le autorità competenti hanno altresì la responsabilità di specificare le loro rispettive norme, prassi e procedure in materia di registri, tra cui il formato specifico degli archivi di registri e la procedura per la loro condivisione.

2.   eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili dell’attuazione delle loro rispettive norme e procedure di cui al paragrafo 1. Tale attuazione comprende:

a)

l’ispezione dei registri in risposta a incidenti e, ove possibile, in modo proattivo;

b)

i compiti di gestione dei registri, quali l’archiviazione, la conservazione sicura, l’elevata disponibilità e la protezione dall’accesso non autorizzato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/816.

3.   eu-LISA ha la responsabilità di mettere i registri a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4.   Le autorità competenti sono responsabili della conservazione dei loro rispettivi registri di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, della loro gestione e della loro trasmissione a eu-LISA, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma.

5.   Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN contiene, come minimo, una registrazione cronologica che fornisce prove documentali della sequenza di attività che hanno interessato in qualsiasi momento un’operazione, una procedura o un evento specifici.

6.   eu-LISA e le autorità competenti definiscono il loro rispettivo elenco di personale autorizzato ad accedere ai registri delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN e delle relative qualifiche conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816.

Articolo 7

Statistiche

1.   L’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 e l’attuazione di riferimento ECRIS producono statistiche riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS, conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche sulle attività:

a)

per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo del sistema:

i)

numero di registrazioni di dati create riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

ii)

numero di registrazioni di dati modificate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

iii)

numero di registrazioni di dati cancellate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

iv)

numero di visualizzazioni delle proprie registrazioni di dati da parte delle autorità centrali a norma dell’articolo 5, paragrafo 5;

v)

numero di interrogazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);

b)

per quanto riguarda gli indicatori dei dati:

i)

numero di registrazioni nella banca dati;

ii)

numero di registrazioni contenenti impronte digitali;

iii)

numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, separatamente per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240;

iv)

rapporto sulla presenza di dati alfanumerici;

v)

rapporto sull’esattezza della data di nascita;

vi)

numero di registrazioni non accettate ai fini dell’inserimento;

vii)

numero di dati relativi alle impronte digitali non accettati ai fini dell’inserimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della presente decisione;

c)

per quanto riguarda gli indicatori di efficacia della corrispondenza:

i)

numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca esatta relativa agli Stati membri di condanna;

ii)

numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca inesatta relativa agli Stati membri di condanna;

iii)

numero di ricerche esatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;

iv)

numero di ricerche inesatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;

v)

numero di riscontri positivi a una ricerca esatta, sulla base di successive richieste ECRIS;

vi)

numero di riscontri positivi a una ricerca inesatta, sulla base di successive richieste ECRIS;

d)

altri indicatori

i)

quale autorità competente ha effettuato la ricerca;

ii)

scopo della ricerca a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, specificato per ciascuna autorità competente che l’ha effettuata.

3.   Se del caso, le statistiche di cui al paragrafo 2 sono prodotte separatamente per ciascuna autorità competente.

4.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche tecniche, per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio:

a)

rapporto successo/insuccesso delle richieste;

b)

disponibilità del sistema;

c)

statistiche sui tempi di risposta per ogni caso d’uso supportato dal sistema.

5.   Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono prodotte quotidianamente.

6.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta di produrre le stesse statistiche dell’attuazione di riferimento ECRIS.

Articolo 8

Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN

1.   I requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN per la creazione, la modifica, la cancellazione e la visualizzazione delle registrazioni di dati nonché per la ricerca di uno Stato membro di condanna sono stabiliti nella sezione III dell’allegato.

2.   eu-LISA monitora a livello centrale la prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN a partire dai dati inseriti dagli Stati membri in ECRIS-TCN, sulla base di un campione rappresentativo di casi.

3.   Il monitoraggio di cui al paragrafo 2 è svolto periodicamente, e almeno una volta al mese. eu-LISA trasmette agli Stati membri relazioni su tale monitoraggio.

4.   Il processo di misurazione della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è automatizzato quanto più possibile e non consente l’identificazione individuale. Tale processo è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

5.   Nel processo di monitoraggio della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è applicato l’indicatore di esattezza «Tasso di insuccesso nell’inserimento», che riguarda la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente.

L’obiettivo di esattezza per tale indicatore è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.

Articolo 9

Requisiti di disponibilità e recuperabilità di ECRIS-TCN

1.   Il sistema centrale ECRIS-TCN ha un rapporto di disponibilità di almeno il 97,6 %, calcolato su un anno. La manutenzione programmata ha luogo al di fuori dell’orario di ufficio di eu-LISA e delle autorità centrali.

2.   L’operatività di ECRIS-TCN è mantenuta in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri a seguito di un processo di analisi dell’impatto operativo condotto su base annuale.

3.   eu-LISA garantisce che i dati inclusi in ECRIS-TCN possano essere ripristinati in caso di potenziali eventi perturbatori o situazioni avverse, in conformità dei valori del tempo massimo di ripristino approvati da eu-LISA e dagli Stati membri, come specificato in un processo di analisi dell’impatto operativo condotto su base annuale.

Articolo 10

Infrastruttura di comunicazione per ECRIS-TCN

1.   L’infrastruttura di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è la rete EuroDomain di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA), composta dal punto di accesso TESTA EuroDomain (TAP) e dalla dorsale europea TESTA. Qualsiasi ulteriore sviluppo della stessa o di una rete sicura alternativa garantisce che l’infrastruttura di comunicazione esistente continui a soddisfare i necessari requisiti di sicurezza stabiliti conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816, nonché nello stesso regolamento ECRIS-TCN.

2.   Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, all’articolo 3, paragrafo 15, e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento ECRIS-TCN, fintanto che l’infrastruttura di comunicazione per ECRIS-TCN è la rete EuroDomain TESTA, il punto di accesso centrale nazionale per ECRIS-TCN è inteso come il punto di accesso TESTA EuroDomain (TAP).

Articolo 11

Software di interfaccia

Le specifiche tecniche del software di interfaccia sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.

Articolo 12

Elaborazione delle specifiche tecniche

eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN, è responsabile dell’elaborazione delle specifiche tecniche dettagliate di ECRIS-TCN di cui all’articolo 1, all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 5, lettera g), all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 11, conformemente ai requisiti stabiliti nella presente decisione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(2)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23), modificata dalla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 143).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(4)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(5)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 7).

(8)  Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).


ALLEGATO

I.   Inserimento dei dati nel modello di dati ECRIS-TCN per il messaggio «Inviare dati»

Nell’inserire o modificare i dati nell’ECRIS-TCN conformemente al regolamento (UE) 2019/816, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il modello di dati figurante nella tabella in appresso. Secondo le necessità possono essere inclusi anche elementi tecnici aggiuntivi.

Elemento di dati

Tipo di dati

Valore «Ignoto» possibile

[Stato membro di condanna]: Stato membro

Obbligatorio

N/A (1)

[Stato membro di condanna]: Autorità centrali degli Stati membri

Obbligatorio

N/A

[Persona di contatto]: Nome/nomi

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: Cognome

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: Secondo cognome

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: Telefono

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: fax

Facoltativo

N/A

[Persona di contatto]: E-mail:

Obbligatorio

N/A

Username del funzionario

Obbligatorio

N/A

Codice di riferimento dello Stato membro (*1)

Obbligatorio

No

Identificativo univoco (2)

Obbligatorio

No

Marca temporale dell’invio del registro di dati da ECRIS RI o dal software nazionale di implementazione al sistema centrale ECRIS-TCN

Obbligatorio

N/A

Cognome/cognomi (*1)

Obbligatorio

Nome/nomi (*1)

Obbligatorio

Nome e cognome completi (*1)

Facoltativo

No

Data di nascita (*1)

Obbligatorio

Luogo di nascita: [Luogo]: Paese (*1)

Obbligatorio

Luogo di nascita: [Luogo]: Città (*1)

Obbligatorio

Luogo di nascita: [Luogo]: Suddivisione amministrativa (*1)

Facoltativo

No

Luogo di nascita: [Luogo]: Codice della città (*1)

Facoltativo

No

Cittadinanza/cittadinanze (*1)

Obbligatorio

Genere (*1)

Obbligatorio

Cognome/cognomi precedenti (*1)

Obbligatorio se applicabile (3)

Nome/nomi precedenti (*1)

Obbligatorio se applicabile (4)

Cognome/cognomi della madre (*1)

Facoltativo

No

Nome/nomi della madre (*1)

Facoltativo

No

Cognome/cognomi del padre (*1)

Facoltativo

No

Nome/nomi del padre (*1)

Facoltativo

No

Numero di identità (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Categoria di identificazione (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Numero del documento di identificazione (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Tipo di documento di identificazione (*1)

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

No

[Documento di identificazione]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio] (5): Numero del documento di viaggio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio]: Tipo di documento di viaggio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio (*1)

Facoltativo

No

[Documento di viaggio]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio (*1)

Facoltativo

No

Pseudonimo

Facoltativo

No

[Alias]: Nome/nomi dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Cognome/cognomi dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Nome e cognome completi dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Genere dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Paese

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Città

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Suddivisione amministrativa

Facoltativo

No

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Codice della città

Facoltativo

No

[Alias]: Data di nascita

Facoltativo

No

[Alias]: Cittadinanza/cittadinanze dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Nome/nomi della madre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Cognome/cognomi della madre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Nome/nomi del padre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: Cognome/cognomi del padre dell’alias

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Numero del documento di identificazione

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Tipo di documento di identificazione

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Numero del documento di viaggio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Tipo di documento di viaggio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio

Facoltativo

No

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

No

Immagini digitalizzate delle impronte digitali (file NIST)

Facoltativo

No

Numero di riferimento dell’immagine digitalizzata delle impronte digitali

Obbligatorio se si forniscono le immagini digitalizzate delle impronte digitali

No

Parametro indicante una registrazione di dati creata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816 (parametro relativo ai dati storici)

Obbligatorio se si forniscono le immagini digitalizzate delle impronte digitali

No

Indicatore creato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/816

Facoltativo

No

II.   Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN — Modello di dati per il messaggio «Cercare uno Stato membro di condanna»

Quando utilizzano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti si avvalgono del modello di dati di cui alla tabella in appresso.

Elemento di dati

Tipo di dati

Autorità competente richiedente

Obbligatorio

Username del funzionario

Obbligatorio

Scopo del messaggio di ricerca

Obbligatorio

Codice di riferimento dello Stato membro

Facoltativo

Marca temporale dell’invio dei dati di ricerca da ECRIS RI o dal software nazionale di implementazione al sistema centrale

Obbligatorio

Ricerca esatta/Ricerca inesatta

Obbligatorio

Cognome/cognomi (*2)

Facoltativo

Nome/nomi (*2)

Facoltativo

Nome e cognome completi

Facoltativo

Data di nascita (*2)

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Paese (*2)

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Città

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Suddivisione amministrativa

Facoltativo

Luogo di nascita: [Luogo]: Codice della città

Facoltativo

Cittadinanza/cittadinanze (*2)

Facoltativo

Genere

Facoltativo

Cognome/cognomi precedenti (*2)

Facoltativo

Nome/nomi precedenti  (*2)

Facoltativo

Cognome/cognomi della madre

Facoltativo

Nome/nomi della madre

Facoltativo

Cognome/cognomi del padre

Facoltativo

Nome/nomi del padre

Facoltativo

Numero di identità (*2)

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Categoria di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Numero del documento di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Tipo di documento di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

[Documento di identificazione]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Numero del documento di viaggio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Tipo di documento di viaggio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio

Facoltativo

[Documento di viaggio]: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

Pseudonimo

Facoltativo

[Alias]: Nome/nomi dell’alias (*2)

Facoltativo

[Alias]: Cognome/cognomi dell’alias (*2)

Facoltativo

[Alias]: Nome e cognome completi dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Genere dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Paese

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Città

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Suddivisione amministrativa

Facoltativo

[Alias]: Luogo di nascita dell’alias: [Luogo]: Codice della città

Facoltativo

[Alias]: Data di nascita

Facoltativo

[Alias]: Cittadinanza/cittadinanze dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Nome/nomi della madre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Cognome/cognomi della madre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Nome/nomi del padre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: Cognome/cognomi del padre dell’alias

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Numero del documento di identificazione

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Tipo di documento di identificazione

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di identificazione

Facoltativo

[Alias]: [Documento di identificazione] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Numero del documento di viaggio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Tipo di documento di viaggio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Denominazione dell’autorità di rilascio del documento di viaggio

Facoltativo

[Alias]: [Documento di viaggio] dell’alias: Se del caso, codice a 3 lettere del paese di rilascio

Facoltativo

Immagini dattiloscopiche digitali (file NIST)

Facoltativo

III.   Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN

I requisiti di prestazione di ECRIS-TCN dovrebbero essere migliori o pari ai valori indicati nella tabella in appresso.

Caso d’uso

Tempo di risposta in caso di operazioni distinte per il 95 % delle richieste

Tempo di risposta massimo in caso di operazioni distinte

Creazione/Modifica di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (senza impronte digitali)

30 sec

60 sec

Creazione/Modifica di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (con impronte digitali)

Riscontro: 30 sec

Conclusione: 5 min

Riscontro: 60 sec

Conclusione: 10 min

Cancellazione di una registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo (con o senza impronte digitali)

30 sec

60 sec

Visualizzazione di una registrazione di dati creata dallo stesso Stato membro (con o senza impronte digitali)

15 sec

30 sec

Ricerca dello Stato membro di condanna (ricerca esatta; senza impronte digitali)

15 sec

30 sec

Ricerca dello Stato membro di condanna (con impronte digitali)

30 sec

60 sec

Ricerca dello Stato membro di condanna (ricerca inesatta; con o senza impronte digitali)

30 sec

60 sec

Verifica della qualità dei dati relativi alle impronte digitali

10 sec

20 sec


(1)  N/A significa «non applicabile».

(2)  Combinazione del codice di riferimento dello Stato membro e del codice ISO dello Stato membro di condanna.

(3)  Riguarda solo i casi in cui una persona ha nome o cognome/nomi o cognomi precedenti, ad esempio il cognome da nubile.

(4)  Idem.

(5)  Con documento di viaggio si intende il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto, quali elencati nella decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

(*1)  Elemento di dati alfanumerico di una registrazione di dati esistente che sarà confrontato con un rispettivo elemento di dati della registrazione di dati da creare conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

(*2)  Elemento di dati che può essere scelto conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, come uno degli almeno tre elementi di dati per interrogare il sistema ECRIS-TCN.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/122


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 24 novembre 2022

che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2022/2471]

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Fatto a Berna e Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera

Christian HEGNER


ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1°dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall'Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine "vettore aereo comunitario", utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 1). Il regolamento (UE) 2020/2114 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020;

regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 4). Il regolamento (UE) 2020/2115 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020.

Direttiva 2000/79 del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9), modificato da:

regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19);

regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50);

regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4);

regolamento (UE) 2021/250 (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 1). L'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 95/93, quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/250 è applicabile in Svizzera dal 20.2.2021;

regolamento delegato (UE) 2021/1889 della Commissione (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 20);

regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1).

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36) (articoli da 1 a 9 e da 11 a 23 e articolo 25).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

2.   Regole di concorrenza

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(nella misura in cui tale regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di tale regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo.)

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

(1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

(2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

(3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

(1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;

(2)

il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell'11.6.2009, pag. 1).

3.   Sicurezza aerea (safety)

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

L'Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 41, paragrafo 6, dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 70, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 2, dell'articolo 76, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 9, dell'articolo 104, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 105, paragrafo 1, e dell'articolo 106, paragrafi 1 e 6.

Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.

Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a)

l'articolo 68 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole "l'Unione" sono inserite le parole "o la Svizzera";

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.

L'Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell'Unione.";

b)

all'articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.";

c)

all'articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità dell'appendice dell'allegato A.";

d)

all'articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.

La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.";

e)

all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

"13.

La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell'UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.";

f)

all'articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.

Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall'Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.";

g)

l'allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c - [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-ZDF] – tipo MD900;

h)

all'articolo 132, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale.

i)

l'articolo 140, paragrafo 6, non si applica alla Svizzera.

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);

regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);

regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82);

regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 13);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1310 della Commissione (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 15);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 39);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/844 della Commissione (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 24).

Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1900/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176);

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1);

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).

Conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) 2022/862 della Commissione (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 45).

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:

regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36);

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12);

regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3);

regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 3);

regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);

regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21);

regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);

regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);

regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 24). L'allegato, punti da 4 a 6, del regolamento (UE) 2020/2036 è applicabile in Svizzera dal 31.12.2020;

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 5);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 21);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/414 della Commissione (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 4);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/790 della Commissione (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 13).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 99);

regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 10);

regolamento delegato (UE) 2022/208 della Commissione (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2022/697 della Commissione (GU L 130 del 4.5.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 della Commissione, del 26 novembre 2021, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 32).

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:

regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21);

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4);

regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16);

regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13);

regolamento (UE) 2018/750 della Commissione (GU L 126 del 23.5.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 6);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 20). L'articolo 1, punto 1, e l'allegato I, punti 5, 6 e 8, del regolamento (UE) 2021/700 sono applicabili in Svizzera dal 18.5.2021;

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 18);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione (GU L 84 dell'11.3.2022, pag. 20).

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 208). L'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/97 è applicabile in Svizzera dal 26.2.2021, salvo il punto 1 dell'allegato I, applicabile in Svizzera dal 16.2.2021.

Regolamento di esecuzione (UE)2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2022/3 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 3).

Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (notificata con il numero C(2016) 8645) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).

Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).

Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1), modificato da:

regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1);

regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione, del 22 marzo 2022 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 21).

Per quanto riguarda i prodotti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/945, la Svizzera applica gli atti ivi richiamati in quanto inclusi nel presente allegato, anche secondo quanto di seguito indicato, restando tra l'altro inteso che il secondo trattino dell'allegato si applica anche agli atti seguenti:

regolamento (CE) n. 765/2008 (2), richiamato all'articolo 3, punto 9, all'articolo 15, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/945;

regolamento (UE) n. 1025/2012 (3), richiamato all'articolo 3, punto 20, e all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945;

direttiva 2009/48/CE (4), richiamata all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e all'allegato, parte 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2019/945;

direttiva 2006/42/CE (5), richiamata all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/945, compresa:

direttiva 73/23/CEE (6), richiamata all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), e all'allegato I, punto 1.5.1, della direttiva 2006/42/CE, tenendo presente che la direttiva 73/23/CEE è stata abrogata e che i riferimenti alla medesima devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/35/UE (7);

regolamento (UE) 2019/1020 (8), compresi i riferimenti al medesimo contenuti all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/945, tenendo presente che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 (9), compresi anche:

regolamento (UE) 2019/515 (10), richiamato all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i punti di contatto per i prodotti;

regolamento (CE) n. 765/2008, richiamato all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020;

direttiva 2001/95/CE (11), richiamata all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020.

I riferimenti all'"Unione" di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (ultima parte della frase), all'articolo 3, punti 1, 2, 9, 12 (prima parte della frase) e 21, all'articolo 4, paragrafo 1 (ultima parte della frase) e paragrafo 2, lettere a), b) e d), all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, all'articolo 21, paragrafo 1 (ultima parte della frase), all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono estesi anche alla Svizzera.

I riferimenti al diritto dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.

I riferimenti all'"Unione" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, punti 14, 15, 18 e 19, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945 e il primo riferimento all'"Unione" nel titolo della sezione 5 del medesimo regolamento si intendono estesi anche alla Svizzera.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020 (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020 (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 della Commissione, del 15 luglio 2021 (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 49);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione, del 14 marzo 2022 (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 20);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/525 della Commissione, del 1° aprile 2022 (GU L 105 del 4.4.2022, pag. 3).

Per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio, la Svizzera applica gli atti richiamati nel regolamento (UE) 2019/947 in quanto inclusi nel presente allegato, anche secondo quanto di seguito indicato, restando tra l'altro inteso che il secondo trattino dell'allegato si applica anche agli atti seguenti:

direttiva 2009/48/CE (12), richiamata all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2019/947.

Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 (13) contenuto nell'allegato, parte B, punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera a) iv), del regolamento (UE) 2019/947, si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161).

4.   Sicurezza aerea (security)

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72), modificato da:

regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).

Regolamento (CE) n.272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1);

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19);

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 22);

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:

regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 28).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23). L'allegato, punti 15, 18, 19 e 32, del regolamento (UE) 2021/255 è applicabile in Svizzera dall'11.3.2021;

regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/463 della Commissione (GU L 94 del 23.3.2022, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 della Commissione (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 35), ad eccezione del nuovo punto 11.1.1, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2015/1998, quale introdotto dal punto 35 dell'allegato del regolamento (UE) 2022/1174.

Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da:

decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione;

decisione di esecuzione C(2018) 4857 della Commissione;

decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione, modificata dalla:

decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione;

decisione di esecuzione C(2021) 996 della Commissione;

decisione di esecuzione C(2022) 4638 della Commissione.

Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa all'approvazione delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile con «marchio UE» (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25).

5.   Gestione del traffico aereo

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, le parole "a livello comunitario" sono sostituite dalle parole "a livello comunitario, includendo la Svizzera".

Nonostante l'adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli "Stati membri" contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non si intendono estesi alla Svizzera.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole "nell'intera Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

b)

l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole "all'interno della Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

c)

l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole "nella Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

d)

l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole "nella Comunità", sono inserite le parole "e in Svizzera";

e)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.

La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.".

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 3 bis, 6 e 10.

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità") (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera";

b)

l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera";

c)

l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole "nella Comunità" sono inserite le parole "o in Svizzera".

Conformemente all'articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato con effetto a decorrere dall'11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);

regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 184);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

 

all'allegato I, parte A, è aggiunta la voce "Switzerland UIR".

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

Decisione C(2010)5134 della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).

Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).

Decisione C(2011) 4130 della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 si intende adattato come segue:

 

all'allegato I è aggiunta la voce "Switzerland UIR".

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/2 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 della Commissione (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 35);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 187).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 37);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, l'allegato del regolamento si intende adattato come segue:

(a)

al punto 1.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: "(s) Zürich Kloten.";

(b)

al punto 2.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: "(s) Zürich Kloten.";

(c)

al punto 2.2.2., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: "(s) Zürich Kloten.";

(d)

al punto 2.2.3, dopo le lettere (bb) sono aggiunte le lettere seguenti: "(cc) Ginevra; (dd) Zürich Kloten.".

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione, del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo (notificata con il numero C(2019) 3228) (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 27).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 89).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

6.   Ambiente e inquinamento acustico

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

(Si applicano le modifiche dell'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea).

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27)

(articoli da 1 a 8)

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

7.   Protezione dei consumatori

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (articoli da 1 a 10).

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (articoli da 1 a 11), modificata da:

direttiva 2011/83/UE (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 18)

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

8.   Varie

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)

(articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2)

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall'Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA.


(1)   GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30), modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12), modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/1535 (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2021/903 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110).

(5)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

(6)  Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), abrogata da:

direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10), a sua volta abrogata da:

direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357);

(7)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

(8)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(9)  V. articolo 39 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

(10)  Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

(11)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4), modificata da ultimo dal regolamento (CE) 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

(12)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2021/903 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110).

(13)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

(2)   

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.


Appendice dell'ALLEGATO A

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

1.   Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito "il protocollo") si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/2002 della Commissione (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2005 della Commissione (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).


ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest'ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della missione di controllo e di verifica sul posto dei controllori della Commissione.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.

2.   Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l'Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)   GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.