ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 319

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
13 dicembre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2436 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2437 della Commissione, del 9 dicembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

16

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commission, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

54

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2439 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022 …, che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

66

 

*

Decisione (PESC) 2022/2440 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

68

 

*

Decisione (PESC) 2022/2441 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

80

 

*

Decisione (PESC) 2022/2442 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/151 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall’Afghanistan

83

 

*

Decisione (PESC) 2022/2443 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

84

 

*

Decisione (PESC) 2022/2444 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa a una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger)

86

 

*

Decisione (PESC) 2022/2445 del Consiglio, dell'12 dicembre 2022, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

91

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2446 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo ( 1 )

93

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2022/2434 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ("regolamento finanziario") prevede che la Commissione sia abilitata, nel pertinente atto di base, ad assumere prestiti per conto dell'Unione o di Euratom al fine di erogare a sua volta gli importi corrispondenti agli Stati membri o ai paesi terzi beneficiari alle condizioni applicabili all'assunzione dei prestiti. A tale riguardo nei flussi di cassa vi è una corrispondenza univoca tra i prestiti contratti e i prestiti erogati. Ciò significa che l'Unione deve effettuare operazioni di mercato sulla base delle esigenze di esborso per ciascun evento specifico di erogazione di prestiti, il che limita la possibilità di pianificare in maniera coerente diverse operazioni di assunzione di prestiti e di strutturare le scadenze in modo da ottenere i costi migliori.

(2)

Il finanziamento di singoli programmi di assistenza finanziaria mediante metodi di finanziamento distinti crea costi e complessità, in quanto i diversi programmi di assistenza finanziaria competono per un numero limitato di opportunità di finanziamento. Comporta inoltre la frammentazione dell'offerta di titoli di debito dell'Unione e la riduzione della liquidità e dell'interesse degli investitori nei singoli programmi, anche se tutti i titoli di debito dell'Unione hanno la stessa qualità creditizia elevata. L'assistenza finanziaria dovrebbe pertanto essere organizzata secondo un metodo di finanziamento unico che migliori la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.

(3)

La necessità di un metodo di finanziamento unico è particolarmente rilevante nel contesto relativo al sostegno finanziario all'Ucraina, date le sue urgenti necessità di finanziamento. La recente esperienza riguardo al fabbisogno di finanziamenti per l'Ucraina ha messo in luce gli svantaggi di un'organizzazione frammentaria del debito dell'Unione. Al fine di rafforzare la posizione dell'Unione quale emittente di debito denominato in euro, è di fondamentale importanza che tutte le nuove emissioni siano organizzate mediante un metodo di finanziamento unico.

(4)

Il modello per un metodo di finanziamento unico e la maggior parte degli elementi dell'infrastruttura necessaria per la sua attuazione sono già stati definiti nella strategia di finanziamento diversificata a norma della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (4). Tale strategia ha consentito l'efficace mobilitazione di fondi per sovvenzioni e prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per una serie di altri programmi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (6). Alla luce della complessità prevista delle operazioni necessarie per soddisfare le urgenti necessità di finanziamento dell'Ucraina, e per anticipare eventuali operazioni future di assunzione ed erogazione di prestiti, è opportuno stabilire che una strategia di finanziamento diversificata sia il metodo di finanziamento unico per l'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti.

(5)

Il ricorso a una strategia di finanziamento diversificata dovrebbe consentire l'attuazione flessibile del programma di finanziamento, nel pieno rispetto dei principi della neutralità di bilancio e del pareggio di bilancio di cui all'articolo 310, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I costi del programma di finanziamento dovrebbero essere interamente sostenuti dai beneficiari sulla base di un'unica metodologia di ripartizione dei costi che garantisca una ripartizione dei costi trasparente e proporzionata. Gli obblighi di rimborso dovrebbero rimanere a carico dei beneficiari dell'assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario.

(6)

L'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata richiederebbe il rispetto di un unico insieme di norme per tutti i programmi di assunzione ed erogazione di prestiti che dipendono da tale strategia. Tali norme dovrebbero pertanto essere aggiunte alle regole finanziarie orizzontali stabilite dal regolamento finanziario, adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE.

(7)

Una strategia di finanziamento diversificata dovrebbe assicurare alla Commissione maggiore flessibilità per quanto riguarda la tempistica e la scadenza delle singole operazioni di finanziamento e consentire esborsi regolari e costanti ai diversi paesi beneficiari. Tale strategia dovrebbe basarsi sulla messa in comune degli strumenti di finanziamento. Ciò darebbe alla Commissione la flessibilità necessaria per organizzare i pagamenti ai beneficiari indipendentemente dalle condizioni di mercato esistenti al momento dell'esborso e ridurrebbe il rischio che la Commissione si trovi a dover reperire importi fissi in condizioni di volatilità o sfavorevoli.

(8)

Fornire tale flessibilità alla Commissione richiederebbe la creazione di una riserva di liquidità comune. Tale funzione di liquidità centralizzata renderebbe la capacità di finanziamento dell'Unione più resiliente e in grado di far fronte a disallineamenti temporanei tra tutti gli afflussi e i deflussi, sulla base di una solida capacità di previsione della liquidità.

(9)

La Commissione dovrebbe eseguire tutte le operazioni necessarie al fine di assicurare una presenza regolare sui mercati dei capitali, di conseguire i migliori costi di finanziamento possibili e di agevolare le operazioni in titoli di debito dell'Unione e di Euratom.

(10)

Nell'estendere la strategia di finanziamento diversificata a una gamma più ampia di programmi, è pertanto opportuno che la Commissione stabilisca le disposizioni necessarie per la sua attuazione. Tali disposizioni dovrebbero comprendere un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e una metodologia di ripartizione dei costi nel rispetto dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario. Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito a cadenza periodica e in modo articolato.

(11)

È pertanto opportuno modificare il regolamento finanziario.

(12)

Nell'interesse della certezza del diritto e della chiarezza per quanto riguarda l'assistenza finanziaria già concessa e l'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina per il 2023 (assistenza macrofinanzaria +) (7), il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente a tale data.

(13)

Considerata l'urgenza dovuta alle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(14)

Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è così modificato:

1)

all'articolo 220, i paragrafi 2 e 7 sono soppressi;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 220 bis

Strategia di finanziamento diversificata

1.   La Commissione attua una strategia di finanziamento diversificata che comprende l'assunzione di prestiti autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (*1) e, tranne in casi debitamente giustificati, operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare i programmi di assistenza finanziaria. La strategia di finanziamento diversificata è attuata mediante tutte le operazioni necessarie al fine di assicurare una presenza regolare sui mercati dei capitali, si basa sulla messa in comune degli strumenti di finanziamento e si avvale di una riserva di liquidità comune.

2.   La Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della strategia di finanziamento diversificata. La Commissione, a cadenza periodica e in modo articolato, informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito.

(*1)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Parere del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2022.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(6)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(7)  Non ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/5


DECISIONE (UE) 2022/2435 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») è stato firmato il 29 giugno 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

In considerazione delle gravi perturbazioni del settore dei trasporti in Ucraina causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia, è necessario trovare rotte alternative su strada per consentire all’Ucraina di esportare le sue scorte di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci pertinenti.

(3)

Dato che le autorizzazioni della Conferenza europea dei ministri dei trasporti degli Stati membri e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l’Ucraina non offrono ai trasportatori di merci su strada ucraini la flessibilità necessaria per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l’Unione e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada per le operazioni bilaterali e il transito.

(4)

Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l’applicazione provvisoria e la conclusione dell’accordo, e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.

(5)

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha compromesso la possibilità per molti conducenti ucraini di seguire le procedure amministrative relative ai documenti del conducente, come le domande di permesso di guida internazionale o il rilascio di nuovi documenti del conducente in caso di smarrimento o furto. È quindi importante affrontare tali circostanze eccezionali prevedendo misure specifiche che esentino i conducenti dall’obbligo di presentare un permesso di guida internazionale, riconoscano le decisioni adottate dall’Ucraina di prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente e agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle parti dell’accordo al fine di combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente.

(6)

È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell’Unione europea (3).

Articolo 2

1.   L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di tale periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.

2.   L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l’Ucraina in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.

3.   L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

4.   La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di osservatori, rappresenta l’Unione in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. KUPKA


(1)  Approvazione del 10 novembre 2022.

(2)  Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1).

(3)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4.


REGOLAMENTI

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2436 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1770.

(2)

Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2021/2201 (2) per attuare la decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2017/1775 (4) e ha istituito un nuovo quadro che consente l'adozione di ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

(3)

Il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770. Sulla base di tale riesame, è opportuno modificare le motivazioni e le informazioni identificative relative alle cinque persone inserite nell'elenco di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 1.).

(3)  Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 44).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).


ALLEGATO

L'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I bis

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le “missioni” sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 (“Carta di transizione”), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle “missioni” della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation,ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(Alias Ben Le Cerveau)

Luogo di nascita: Kati, Mali

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: membro del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali)

Adama Ben Diarra, noto come Camarade Ben Le Cerveau, è uno dei giovani leader dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita. Adama Ben Diarra è anche il leader di Yéréwolo, la principale organizzazione che sostiene le autorità di transizione, e membro del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal 3 dicembre 2021.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le “missioni” sancite nella Carta di transizione, che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Adama Ben Diarra ha attivamente promosso e sostenuto il prolungamento del periodo di transizione politica del Mali durante i raduni politici e sui social network, affermando che la proroga di cinque anni di tale periodo decisa dalle autorità di transizione in seguito alle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR) era una profonda aspirazione del popolo maliano.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto che prevede lo svolgimento di elezioni presidenziali nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Adama Ben Diarra) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Adama Ben Diarra sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

»

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2437 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2022

recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I ("Stati membri interessati") devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lettonia e Slovacchia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 si è verificato un nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella Repubblica ceca.

(6)

Nel dicembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec nella Repubblica ceca, in un'area attualmente non elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Di conseguenza, tale area attualmente non elencata in tale allegato dovrebbe ora figurarvi come zona soggetta a restrizioni II, mentre l'area confinante con quella in cui è stato rilevato il focolaio in un suino selvatico, in cui non è stato confermato ufficialmente alcun focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni I per tener conto di tale recente focolaio.

(7)

A seguito di tale recente focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec nella Repubblica ceca e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(8)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti nella Repubblica ceca ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

(9)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della Commissione, del 1 dicembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 97).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA"; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,

nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba,

regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

regione Lazio:

nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

10.   Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni I nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat jarosławski,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

część powiatu mieleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat głogowski,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice,

nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone,

regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

regione Lazio:

l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1".

10.   Repubblica ceca

Le seguenti zone soggette a restrizioni II nella Repubblica ceca:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

regione Sardegna: tutto il territorio.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadnki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie podkarpackim:

gminy Borowa, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

powiat rawicki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

6.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

».

DIRETTIVE

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/54


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438 DELLA COMMISSION

del 12 dicembre 2022

che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (2), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di impedire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è stato recentemente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione (4) per aggiornare la condizione fitosanitaria di determinati organismi nocivi e, se del caso, modificare le misure specifiche contro tali organismi nocivi. Per motivi di coerenza concernenti le modifiche relative a tali organismi nocivi, dei nuovi elementi si dovrebbe tenere conto anche nella direttiva 93/49/CEE della Commissione (5) e nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (6).

(3)

Lo Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto è stato inserito nell’allegato IV, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, poiché soddisfa i requisiti per essere elencato come un ORNQ. È pertanto giustificato elencare tale organismo nocivo nell’allegato della direttiva 93/49/CEE.

(4)

Il Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld figura nell’allegato IV, parti D e J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione, rispettivamente, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in quanto soddisfa le prescrizioni per essere elencato come un ORNQ. È pertanto giustificato elencare tale organismo nocivo nell’allegato della direttiva 93/49/CEE e nell’allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

(5)

È inoltre necessario includere nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE misure contro la presenza del Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld su determinate piante da impianto utilizzate come materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

(6)

Il Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. è stato inserito come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e rimosso dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV di tale regolamento. Detto organismo nocivo dovrebbe pertanto essere rimosso anche dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato I e all’allegato IV della direttiva di esecuzione 2014/98/UE in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L.

(7)

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce il requisito secondo cui, all’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati e i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) devono risultare esenti dagli ORNQ elencati negli allegati I e II di tale direttiva e, in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

(8)

Al fine di garantire la coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le zone riconosciute esenti da organismi nocivi, è opportuno introdurre nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE anche un’eccezione al requisito per l’ispezione visiva, il campionamento e le prove sui materiali di pre-base, sui materiali di base, sui materiali certificati e sui materiali CAC.

(9)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (7) ha autorizzato temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base appartenenti a determinate specie di piante da frutto e prodotti in campo aperto in condizioni non a prova di insetto. L’autorizzazione concessa alla Francia a tale riguardo è scaduta il 31 dicembre 2018. È pertanto opportuno sopprimere la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione» di cui all’allegato IV, sezione 4, della direttiva 2014/98/UE per quanto riguarda i materiali di pre-base di Cydonia oblonga Mill. al fine di tenere conto della scadenza della validità di tale autorizzazione.

(10)

Dall’adozione della direttiva di esecuzione 2014/98/UE l’esperienza degli Stati membri ha dimostrato che le misure contro il Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider adottate ai fini dell’esclusione dalla commercializzazione di interi lotti di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto, una volta individuati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici nel sito di produzione, sono sproporzionate rispetto al rispettivo rischio fitosanitario. È opportuno modificare la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per garantire la coerenza con le misure di gestione del rischio rivedute contro il Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sintomatici dovrebbero essere immediatamente estirpati e distrutti.

(11)

A norma dell’articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2022, consentire la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1o gennaio 2017, anche se tali materiali o tali piante da frutto non soddisfano i requisiti della summenzionata direttiva di esecuzione. L’esperienza degli Stati membri nell’attuazione della normativa ha dimostrato che l’ambito di applicazione del sistema di certificazione dell’Unione per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto non comprende la certificazione di sementi e plantule. Le attuali misure transitorie dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi solo alla produzione di sementi e plantule, dato il tempo necessario per l’adattamento di tali materiali ai requisiti della summenzionata direttiva. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi di tali materiali, la suddetta data dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2029.

(12)

La denominazione botanica di Prunus amygdalus Batsch dovrebbe essere modificata in Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb per tenere conto degli sviluppi nella nomenclatura tassonomica.

(13)

È pertanto opportuno modificare, rispettivamente, la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 93/49/CEE

L’allegato della direttiva 93/49/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata:

1)

all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione;

b)

ai materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

2)

all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione;

b)

ai materiali di base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

3)

all’articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;

b)

ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [(Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

4)

all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ai materiali CAC durante la crioconservazione;

b)

ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

5)

l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Misure transitorie

Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1o gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull’etichetta e su un documento.»;

6)

gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

(2)  GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 (GU L 485 del 22.12.2021, pag. 173).

(5)  Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9).

(6)  Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 7).


ALLEGATO I

Modifiche della direttiva 93/49/CEE

L’allegato della direttiva 93/49/CEE è così modificato:

1)

tra la voce relativa a «Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]» e la voce relativa a «Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye &Wilkie [PSDMPE]» è inserita la voce seguente:

«Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Piante da impianto, escluse le sementi

Actinidia Lindl.

0 %»

2)

tra la voce relativa a «Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]» e la voce relativa a «Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]» è inserita la voce seguente:

«Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

Piante da impianto, esclusi i pollini e le sementi

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. eccetto R. simsii L., Viburnum L.

0 %»


ALLEGATO II

Modifiche della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata:

1)

nell’allegato I, alla voce relativa a «Fragaria L.», seconda colonna, la voce «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]» è soppressa;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

tra i titoli delle colonne della tabella e la voce «Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.» è inserita la voce seguente:

«Castanea sativa Mill.

Funghi e oomiceti

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]»

b)

alla voce «Vaccinium L.», seconda colonna, prima del testo «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» è inserito il testo seguente:

«Funghi e oomiceti

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]»;

3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

la sezione 1 «Castanea sativa Mill.» è così modificata:

i)

la lettera b) «Categoria di pre-base», la lettera c) «Categoria di base» e la lettera d) «Categoria certificata e categoria CAC» sono sostituite dalle seguenti:

«b)

Categoria di pre-base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*1), si applicano i seguenti requisiti:

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ii)

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &Man in ‘t Veld.

c)

Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ii)

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &Man in ‘t Veld.

d)

Categoria certificata e categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.

ii)

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &Man in ‘t Veld,

oppure

 

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

entro tre mesi dall’individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in’ t Veld, e

in seguito a tale periodo di tre mesi:

nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è sottoposto a prove e risulta esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

e

per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld;

(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 7)»;"

b)

nella sezione 4 «Cydonia oblonga Mill.», lettera b) «Categoria di pre-base», la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona» è soppressa;

c)

nella sezione 6 «Fragaria L.», lettera d) «Categoria certificata», «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», punto iii), trattino «1 % nel caso di», la voce «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.» è soppressa;

d)

la sezione 8 «Malus Mill.» è così modificata:

i)

alla lettera c) «Categoria di base» è aggiunta la sezione seguente:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure

nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

ii)

alla lettera d) «Categoria certificata» è aggiunta la sezione seguente:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider su non più del 2 % dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure

nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

iii)

la lettera e) «Categoria di base e categoria certificata» è soppressa;

e)

la sezione 12 «Pyrus L.» è così modificata:

i)

alla lettera b) «Categoria di pre-base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«—

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma puri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;»;

ii)

alla lettera e) «Categoria di base e categoria certificata», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«—

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

iii)

alla lettera f) «Categoria CAC», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«—

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

f)

la sezione 15 «Vaccinium L.» è così modificata:

i)

alla lettera b) «Categoria di base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto il punto seguente:

«iv)

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.»;

ii)

alla lettera d) «Categoria certificata», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto il punto seguente:

«iii)

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

oppure

 

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

entro tre mesi dall’individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in’ t Veld, e

in seguito a tale periodo di tre mesi:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

e

 

per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld»;

iii)

è aggiunto il punto seguente:

«e)

Categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld:

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l’autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

nel sito di produzione nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

oppure

i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e

per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

entro tre mesi dall’individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in’ t Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,

e

per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld.»;

4)

nell’allegato V, la riga «Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina» è sostituita dalla seguente:

«Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch e Prunus salicina Lindl.».


(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 7)»;»


DECISIONI

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/66


DECISIONE (UE) 2022/2439 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2022 …

che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell’interesse dell’Unione europea, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/1111 (2) («regolamento Bruxelles II ter»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II ter integra e rafforza la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell’Aia del 1980.

(5)

L’Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l’altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell’Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell’Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione di divenirne parte. L’Unione non può quindi né aderire alla convenzione dell’Aia del 1980 né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione.

(10)

Il 16 marzo 2016 le Filippine hanno depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell’Aia del 1980. La convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore nelle Filippine il 1o giugno 2016.

(11)

Una valutazione della situazione delle Filippine ha portato alla conclusione che gli Stati membri sono in grado di accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine a norma della convenzione dell’Aia del 1980.

(12)

È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell’adesione delle Filippine nell’interesse dell’Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.

(13)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento Bruxelles II ter e partecipa pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980.

2.   Gli Stati membri, non oltre il 9 dicembre 2023, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:

«[La/Il/I/L’ nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2022/2439 del Consiglio».

3.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione delle Filippine e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

V. RAKUŠAN


(1)  GU C 224 dell’8.6.2022, pag. 159.

(2)  Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/68


DECISIONE (PESC) 2022/2440 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 (1).

(2)

Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2208 (2), che ha istituito un nuovo quadro che consente l'adozione di ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali.

(3)

Sulla base di un riesame delle misure di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, della decisione (PESC) 2017/1775, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 14 dicembre 2023 e modificare le motivazioni e le informazioni identificative relative alle cinque persone inserite nell'elenco delle persone fisiche e nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1775,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:

(1)

all'articolo 6, il paragrafo 2, nella prima frase, la data «14 dicembre 2022» è sostituita dalla data «14 dicembre 2023»;

(2)

l'allegato II è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).

(2)  Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 44).


ALLEGATO

L'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

A.   Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle "missioni" della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation,ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(Alias Ben Le Cerveau)

Luogo di nascita: Kati, Mali

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: membro del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali)

Adama Ben Diarra, noto come Camarade Ben Le Cerveau, è uno dei giovani leader dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita. Adama Ben Diarra è anche il leader di Yéréwolo, la principale organizzazione che sostiene le autorità di transizione, e membro del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal 3 dicembre 2021.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione, che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Adama Ben Diarra ha attivamente promosso e sostenuto il prolungamento del periodo di transizione politica del Mali durante i raduni politici e sui social network, affermando che la proroga di cinque anni di tale periodo decisa dalle autorità di transizione in seguito alle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR) era una profonda aspirazione del popolo maliano.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto che prevede lo svolgimento di elezioni presidenziali nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Adama Ben Diarra) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Adama Ben Diarra sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

B.   Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

DIAW, Malick

Luogo di nascita: Ségou

Data di nascita: 2.12.1979

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: B0722922, validità fino al 13.8.2018

Sesso: maschile

Carica: presidente del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali), colonnello

Malick Diaw è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta. In qualità di capo di stato maggiore della terza regione militare di Kati, è stato uno degli istigatori e dei leader del colpo di Stato del 18 agosto 2020 insieme al colonnel-maggiore Ismaël Wagué, al colonnello Assimi Goïta, al colonnello Sadio Camara e al colonnello Modibo Koné.

Malick Diaw è pertanto responsabile di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

Malick Diaw è anche un attore chiave nel quadro della transizione politica del Mali, in quanto presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal dicembre 2020.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione del 1o ottobre 2020 ("Carta di transizione"), che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Nel novembre 2021 la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Malick Diaw) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Malick Diaw sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Luogo di nascita: Bamako

Data di nascita: 2.3.1975

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. AA0193660, validità fino al 15.2.2023

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Riconciliazione, colonnel-maggiore

Il colonnel-maggiore Ismaël Wagué è un membro chiave dell'entourage del colonnello Assimi Goïta ed è stato uno dei principali responsabili del colpo di Stato del 18 agosto 2020, insieme al colonnello Goïta, al colonnello Sadio Camara, al colonnello Modibo Koné e al colonnello Malick Diaw.

Il 19 agosto 2020 ha annunciato che l'esercito aveva assunto il potere, per poi diventare portavoce del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué è pertanto responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali.

In qualità di ministro per la Riconciliazione nel governo di transizione dall'ottobre 2020, Ismaël Wagué è responsabile dell'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione nel Mali. Con la sua dichiarazione dell'ottobre 2021 e i suoi continui disaccordi con i membri del Quadro strategico permanente (Cadre Stratégique Permanent) CSP, ha contribuito al blocco del comitato di monitoraggio dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali (Comité de suivi de l'accord, CSA), il che ha portato alla sospensione della riunione del CSA dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Tale situazione ha ostacolato l'attuazione di tale accordo, che è una delle "missioni" della transizione politica del Mali, come previsto all'articolo 2 della Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ismaël Wagué) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Ismaël Wagué è quindi responsabile di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, nonché responsabile di ostacolare e compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Luogo di nascita: Tabango, Gao, Mali

Data di nascita: 31.12.1958

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico n. DA0004473, rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: primo ministro

In qualità di primo ministro dal giugno 2021, Choguel Maïga guida il governo di transizione del Mali istituito in seguito al colpo di Stato del 24 maggio 2021.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAS in linea con la Carta di transizione, nel giugno 2021 ha annunciato l'organizzazione delle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la refondation,ANR) come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato dallo stesso Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Choguel Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di primo ministro, Choguel Maïga è direttamente responsabile del rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Luogo di nascita: Tondibi, regione di Gao, Mali

Data di nascita: 5.2.1971

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali

Sesso: maschile

Carica: ministro per la Rifondazione

Ibrahim Ikassa Maïga è membro del comitato strategico dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita.

In qualità di ministro per la Rifondazione dal giugno 2021, Ibrahim Ikassa Maïga è stato incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR), annunciate dal primo ministro Choguel Maïga.

In contrasto con il calendario per le riforme e le elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Ibrahim Ikassa Maïga) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

In virtù della sua carica di ministro per la Rifondazione, Ibrahim Ikassa Maïga sta ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

(Alias Ben Le Cerveau)

Luogo di nascita: Kati, Mali

Cittadinanza: maliana

N. di passaporto: passaporto diplomatico rilasciato dal Mali, visto Schengen emesso

Sesso: maschile

Carica: membro del Consiglio nazionale di transizione (organo legislativo della transizione politica del Mali)

Adama Ben Diarra, noto come Camarade Ben Le Cerveau, è uno dei giovani leader dell'M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des Forces patriotiques), che ha svolto un ruolo chiave nella rimozione del presidente Keita. Adama Ben Diarra è anche il leader di Yéréwolo, la principale organizzazione che sostiene le autorità di transizione, e membro del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dal 3 dicembre 2021.

Il CNT non è riuscito a realizzare in tempo utile le "missioni" sancite nella Carta di transizione, che avrebbero dovuto essere completate entro 18 mesi, come dimostra il ritardo del CNT nell'adozione del progetto di legge elettorale. Tale ritardo ha contribuito a ritardare l'organizzazione delle elezioni e, di conseguenza, il positivo completamento della transizione politica del Mali. Inoltre, il nuovo disegno di legge elettorale, infine adottato dal CNT il 17 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del Mali il 24 giugno 2022, consente al presidente e al vicepresidente della transizione e ai membri del governo di transizione di candidarsi alle elezioni presidenziali e legislative, in contrasto con la Carta di transizione.

Adama Ben Diarra ha attivamente promosso e sostenuto il prolungamento del periodo di transizione politica del Mali durante i raduni politici e sui social network, affermando che la proroga di cinque anni di tale periodo decisa dalle autorità di transizione in seguito alle Assise nazionali della rifondazione (Assises nationales de la Refondation, ANR) era una profonda aspirazione del popolo maliano.

In contrasto con il calendario delle riforme e delle elezioni precedentemente concordato con l'ECOWAX in linea con la Carta di transizione, le ANR sono state annunciate dal governo di transizione come un processo pre-riforma e una condizione preliminare per l'organizzazione delle elezioni pianificate per il 27 febbraio 2022.

Come annunciato da Choguel Maïga, le ANR sono state in seguito rinviate più volte e le elezioni rimandate. Le ANR, che si sono infine tenute nel dicembre 2021, sono state boicottate da più parti interessate. Sulla base delle raccomandazioni finali delle ANR, il governo di transizione ha presentato un nuovo calendario secondo cui le elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel dicembre 2025, consentendo così alle autorità di transizione di restare al potere per oltre cinque anni. Nel giugno 2022 il governo di transizione ha presentato all'ECOWAS un calendario riveduto che prevede lo svolgimento di elezioni presidenziali nel marzo 2024, vale a dire più di due anni dopo il termine stabilito nella Carta di transizione.

Nel novembre 2021 l'ECOWAS ha adottato sanzioni individuali nei confronti delle autorità di transizione (tra cui Adama Ben Diarra) per il ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel completamento della transizione politica del Mali. L'ECOWAS ha sottolineato che le autorità di transizione hanno utilizzato la necessità di attuare le riforme come pretesto per giustificare la proroga della transizione politica del Mali e restare al potere senza elezioni democratiche. Il 3 luglio 2022 l'ECOWAS ha deciso di mantenere tali sanzioni individuali.

Adama Ben Diarra sta pertanto ostacolando e compromettendo il positivo completamento della transizione politica del Mali e, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e il passaggio dei poteri alle autorità elette.

4.2.2022

».

13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/80


DECISIONE (PESC) 2022/2441 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC (1) che istituisce l’operazione militare dell’UE Atalanta.

(2)

Il 22 dicembre 2020 la decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio (2) ha modificato l’azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2022.

(3)

La decisione (PESC) 2020/2188 ha esteso il compito di Atalanta di contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia e di proteggere le navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che forniscono aiuti alimentari agli sfollati in Somalia nonché di proteggere le navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia. Prevedeva inoltre che Atalanta contribuisse, nell’ambito dei suoi compiti secondari esecutivi, all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia, conformemente alla risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988. Prevedeva altresì che Atalanta monitorasse, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alle risoluzioni 2498 (2019) e 2500 (2019) dell’UNSC e alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.

(4)

Nelle conclusioni del 22 giugno 2021 il Consiglio ha ricordato che «la sicurezza marittima mira a garantire un uso libero e pacifico dei mari ed è un prerequisito per oceani e mari sicuri, puliti e protetti per tutti i tipi di attività, nonché una chiara priorità dell’Unione europea (UE) e dei suoi Stati membri per la protezione dei loro interessi strategici». Il Consiglio ha sottolineato «il contributo significativo e di lunga data alla sicurezza marittima apportato dalle operazioni marittime nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE, tra cui EUNAVFOR ATALANTA, al fine di contrastare ed infine eliminare la pirateria nell’Oceano Indiano».

(5)

Il 15 novembre 2021 la risoluzione 2607 (2021) dell’UNSC ha in particolare rinnovato e ampliato le disposizioni di cui al punto 15 della risoluzione 2182 (2014) e l’autorizzazione relativa alle ispezioni per attuare l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e il divieto di esportazione di carbone di legna dalla Somalia.

(6)

Il 3 dicembre 2021 nella risoluzione 2608 (2021) l’UNSC ha rinnovato il suo invito, rivolto agli Stati e alle organizzazioni regionali in grado di farlo, a partecipare alla lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata in mare al largo delle coste della Somalia, in particolare, conformemente alla stessa risoluzione e al diritto internazionale, dispiegando navi da guerra, armi e aeromobili militari, fornendo appoggio e supporto logistico alle forze antipirateria, e sequestrando e smaltendo imbarcazioni, navi, armi e altre attrezzature connesse utilizzate per commettere atti di pirateria e rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, o per le quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare un tale utilizzo, ha preso atto dell’efficace perseguimento dei casi di pirateria da parte delle Seychelles e ha esortato tutti gli Stati a condividere le informazioni con l’INTERPOL, ai fini dell’utilizzo nella banca dati sulla pirateria globale, attraverso i canali appropriati.

(7)

Nelle conclusioni del 21 febbraio 2022 il Consiglio ha avviato l’attuazione del concetto delle presenze marittime coordinate nell’Oceano Indiano nordoccidentale, istituendo una zona marittima di interesse corrispondente alla zona marittima che si estende dallo stretto di Hormuz al tropico del Capricorno e dal nord del Mar Rosso al centro dell’Oceano Indiano.

(8)

In tale contesto, il riesame strategico di Atalanta del 2022 ha portato alla conclusione che il mandato dell’operazione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2024 ed esteso alla sicurezza marittima al largo delle coste della Somalia e nel Mar Rosso, mentre i compiti in corso dovrebbero essere proseguiti. Inoltre, si dovrebbe portare avanti un dialogo con l’iniziativa a guida europea di valutazione della situazione marittima nello stretto di Hormuz (EMASOH) e la sua componente militare, l’operazione Agenor, al fine di sviluppare ulteriori collegamenti e sinergie. Analogamente, dovrebbero essere ricercate sinergie con la presenza marittima coordinata nell’Oceano Indiano nordoccidentale. L’operazione dovrebbe inoltre istituire un meccanismo per condividere con il governo federale della Somalia le informazioni su presunte attività di pesca INN attraverso l’ufficio centrale nazionale Interpol di Mogadiscio.

(9)

L’azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1)

nel titolo, la frase «relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia» è sostituita dalla seguente:

«relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)»;

2)

in tutto il testo, il nome «Atalanta» è sostituito da «EUNAVFOR ATALANTA»;

3)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dai paragrafi seguenti:

«1.   L’Unione europea (UE) conduce un’operazione militare volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA).

bis.   A sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008) e delle successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (“convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”) e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, EUNAVFOR ATALANTA contribuisce:

alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l’aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e

alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Coerenza della risposta dell’UE

1.   L’AR, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

2.   EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), con la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) e con le presenze marittime coordinate nell’Oceano Indiano nordoccidentale. Coopera con l’operazione AGENOR e scambia informazioni con l’iniziativa a guida europea di valutazione della situazione marittima nello stretto di Hormuz (EMASOH).

3.   EUNAVFOR ATALANTA sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, i programmi pertinenti dell’Unione.»;

5)

all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 10 400 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*1) è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.

(*1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).»;"

6)

all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a diffondere a Interpol, conformemente all’articolo 2, lettera h), e a Europol, conformemente all’articolo 2, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle sue operazioni. Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a trasmettere all’ufficio centrale nazionale Interpol di Mogadiscio le informazioni raccolte su presunte attività di pesca INN nel corso delle sue operazioni.»;

7)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   EUNAVFOR ATALANTA si conclude il 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

(2)  Decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 74).


13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/83


DECISIONE (PESC) 2022/2442 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/151 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall’Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/151 del Consiglio (1).

(2)

Dal 1o giugno 2021 il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha organizzato e gestito l’evacuazione degli afghani, in particolare di quelli che avevano lavorato per il rappresentante speciale dell’UE per l’Afghanistan, nominato dall’azione comune 2001/875/PESC del Consiglio (2), o per EUPOL AFGHANISTAN, istituito dall’azione comune 2007/369/PESC del Consiglio (3), di altri afghani particolarmente vulnerabili che avevano collaborato con l’Unione e dei relativi parenti stretti a loro carico.

(3)

Il SEAE ha stilato e aggiornato un elenco delle persone ammissibili all’evacuazione a norma della decisione (PESC) 2022/151 («elenco»).

(4)

A causa della situazione in Afghanistan, l’evacuazione delle persone figuranti nell’elenco, che sono ancora a rischio trovandosi in Afghanistan, non può essere completata entro il 31 dicembre 2022.

(5)

È opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 l’azione di cui alla decisione (PESC) 2022/151 concernente l’evacuazione delle persone particolarmente vulnerabili figuranti nell’elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione (PESC) 2022/151, nella frase introduttiva, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2023».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2022/151 del Consiglio del 3 febbraio 2022, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall’Afghanistan (GU L 25 del 4.2.2022, pag. 11).

(2)  Azione comune 2001/875/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea (GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 1).

(3)  Azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33).


13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/84


DECISIONE (PESC) 2022/2443 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC (1), che istituisce la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia).

(2)

Il 10 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/2032 (2), che ha prorogato il mandato di EUTM Somalia fino al 31 dicembre 2022.

(3)

Nel contesto della revisione strategica olistica dell'impegno PSDC in Somalia e nel Corno d'Africa, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare ulteriormente il mandato dell'EUTM Somalia fino al 31 dicembre 2024.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/96/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'EUTM Somalia sostiene in particolare lo sviluppo del sistema di formazione a titolarità somala al fine di trasferire gradualmente, in linea di principio, la responsabilità della formazione alle SNAF entro la fine del 2024; l'EUTM Somalia fornisce il tutoraggio per la formazione concepita e fornita dalla Somalia e mantiene la capacità per seguire e valutare le unità che ha formato.».

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   L'EUTM Somalia fornisce inoltre sostegno, se necessario e nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel settore della sicurezza e della difesa in Somalia, in particolare a EUCAP Somalia istituito dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio (*1) per quanto riguarda l'interoperabilità tra le SNAF e le forze di polizia somale. Inoltre, l'EUTM Somalia agevola il sostegno fornito da parte dello strumento europeo per la pace istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*2), in particolare fornendo consulenza alle SNAF in merito all'individuazione dell'assistenza necessaria, nonché al servizio europeo per l'azione esterna e agli Stati membri in merito all'erogazione di tale assistenza.

(*1)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40)."

(*2)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).»;"

2)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemene alla decisione (PESC) 2021/509.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 29 802 052 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % in impegni e a 0 % in pagamenti.»;

3)

all'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2024.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'UE, dell'ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e della cellula di sostegno a Bruxelles conformemente alla pianificazione approvata per la cessazione della missione militare dell'UE e fatte salve le procedure di cui alla decisione (PESC) 2021/509 relative alle attività di revisione e rendimento dei conti della missione militare dell'UE.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16).

(2)  Decisione (PESC) 2020/2032 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 28).


13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/86


DECISIONE (PESC) 2022/2444 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2022

relativa a una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 16 aprile 2021 il Consiglio ha definito la strategia integrata dell’Unione europea nel Sahel. Il Consiglio ha in particolare espresso la propria preoccupazione per il fatto che la graduale espansione dell’insicurezza e il suo impatto, di cui le popolazioni civili sono le prime vittime, hanno aggravato una situazione caratterizzata da crisi multiple, con conseguenze umanitarie senza precedenti nella regione, tra cui l’incremento del numero di sfollati interni e rifugiati, sfollamenti forzati, abusi, tensioni inter- e intracomunitarie, il moltiplicarsi di ricorrenti crisi alimentari e nutrizionali, l’aumento delle esigenze sanitarie e la difficoltà di istituire servizi statali nelle zone di conflitto, e ha riconosciuto che l’instabilità contribuisce anche alla migrazione irregolare. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che l’Unione continuerà a contribuire al rafforzamento delle capacità nei settori della difesa e della sicurezza mobilitando le sue missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Il Consiglio ha messo in rilievo il fatto che il rispetto e la promozione dei diritti umani, compresa la parità di genere, e la protezione degli individui da ogni attentato alla loro integrità rimarranno al centro dell’azione dell’Unione in tutti i settori di intervento nel Sahel.

(2)

Il 30 giugno 2022, in occasione della conclusione del riesame strategico complessivo delle missioni PSDC EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha ritenuto che istituire una missione militare specifica in ambito PSDC, in combinazione con una misura di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace, fosse appropriato per fornire il sostegno necessario al Niger.

(3)

Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha istituito una misura di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Niger. In particolare, la misura di assistenza è a sostegno dell’istituzione di un Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate.

(4)

Con lettera del 30 novembre 2022 il ministro degli Affari esteri e della cooperazione della Repubblica del Niger ha invitato l'Unione a schierare una missione di partenariato militare dell'UE in ambito PSDC in Niger per contribuire a migliorare la capacità militare delle forze armate del Niger al fine di sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici armati, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

(5)

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale missione di partenariato militare in ambito PSDC in Niger a sostegno dell’attuazione di un piano di sviluppo delle capacità per il Niger, sostenendo l’istituzione di un Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate in combinazione con la misura di assistenza adottata il 18 luglio 2022, fornendo su richiesta formazione specializzata agli specialisti delle forze armate del Niger e sostenendo la creazione di un nuovo battaglione di sostegno alle comunicazioni e al comando. È opportuno che sia istituita tale missione.

(6)

Il CPS dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico sulla missione di partenariato militare in ambito PSDC in Niger, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(7)

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall’UE in Niger e alla partecipazione di Stati terzi alla missione.

(8)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), che ha istituito lo strumento europeo per la pace, le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa devono essere a carico degli Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione conduce una missione di partenariato militare in Niger (EUMPM Niger) al fine di sostenere il Niger nella lotta, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, contro i gruppi terroristici armati.

2.   L’obiettivo strategico di EUMPM Niger è sostenere lo sviluppo delle capacità delle forze armate del Niger, al fine di rafforzarne la capacità di contenere la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici armati, proteggere la popolazione del Niger e assicurare un ambiente sicuro e protetto.

3.   A tal fine, EUMPM Niger:

a)

sostiene l’istituzione e la creazione di un Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate, fornendo consulenza e formazione, anche ai formatori;

b)

sostiene lo sviluppo delle capacità specializzate delle forze armate del Niger, fornendo formazione specializzata su richiesta;

c)

sostiene l’istituzione e la formazione di un battaglione di sostegno alle comunicazioni e al comando, fornendo formazione e tutoraggio alle sue unità, ai suoi specialisti e alla sua catena di comando, per consentire il successivo schieramento a sostegno delle operazioni del Niger, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

4.   Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni di EUMPM Niger.

5.   EUMPM Niger agevola inoltre l’assistenza fornita al Niger dallo strumento europeo per la pace per quanto riguarda il Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate e, qualora il Consiglio decida in ordine alla necessaria misura di assistenza, al battaglione selezionato di sostegno alle comunicazioni e al comando. Le attività della missione sono coordinate con la fornitura di materiali a tempo debito mediante lo strumento europeo per la pace.

Articolo 2

Nomina del comandante della missione dell’UE

Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (Military Planning and Conduct Capability — MPCC) è il comandante della missione EUMPM Niger.

Articolo 3

Designazione della sede del comando della missione

1.   L’MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni. È responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUMPM Niger.

2.   Il comando della forza della missione EUMPM Niger ha sede in Niger e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell’UE.

3.   Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell’MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell’MPCC.

Articolo 4

Pianificazione e avvio di EUMPM Niger

La decisione sull’avvio di EUMPM Niger è adottata dal Consiglio, previa approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUMPM Niger. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei futuri comandanti della forza della missione dell’UE. Le competenze per determinare gli obiettivi di EUMPM Niger e le competenze per concludere EUMPM Niger restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’UE (EU Military Committee — EUMC) relazioni sulla condotta di EUMPM Niger. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.

Articolo 6

Direzione militare

1.   L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione di EUMPM Niger condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.

2.   L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. L’EUMC può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE e il comandante della forza della missione dell’UE, ove opportuno.

3.   Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante della missione dell’UE.

Articolo 7

Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

1.   L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e i suoi programmi di assistenza umanitaria.

2.   Fatta salva la catena di comando e il controllo politico e la direzione strategica del CPS, il comandante della forza della missione dell’UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell’Unione in Niger.

3.   L’EUMPM Niger si coordina strettamente con l’EUCAP Sahel Niger nei pertinenti settori di competenza al fine di contribuire all’interoperabilità tra EUCAP Sahel Niger, EUMPM Niger e le forze di sicurezza e di difesa del Niger.

4.   L’EUMPM Niger coordina altresì le proprie attività con le iniziative, gli sforzi e le attività bilaterali presenti e futuri degli Stati membri in Niger, nonché, se del caso, con partner che condividono gli stessi principi e che sostengono il piano di sviluppo delle capacità delle forze armate del Niger.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare a EUMPM Niger.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE, in consultazione con il comandante della forza della missione dell’UE e con l’EUMC.

3.   Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura stabilita all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano anche nell’ambito di EUMPM Niger.

4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUMPM Niger hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in materia di gestione quotidiana di EUMPM Niger, degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi a EUMPM Niger, il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori.

Articolo 9

Status del personale diretto dall’UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre eventuali garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura stabilita all’articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni di EUMPM Niger sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.

2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUMPM Niger per un periodo di tre anni dalla data di adozione della presente decisione è pari a 27,3 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 15 % per gli impegni e al 10 % per i pagamenti.

Articolo 11

Cellula di progetto

1.   EUMPM Niger può disporre di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, EUMPM Niger coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato di EUMPM Niger e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell’UE è autorizzato a chiedere contributi finanziari agli Stati membri o a Stati terzi per l’attuazione di progetti che integrano altre azioni di EUMPM Niger e sono coerenti con queste ultime. In tali casi il comandante della missione dell’UE conclude un accordo con tali Stati membri o Stati terzi, riguardante in particolare le procedure specifiche per la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi per i danni risultanti da atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati membri o Stati terzi.

3.   Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri o dagli Stati terzi contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell’utilizzo dei fondi di tali Stati membri o Stati terzi.

4.   L’accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati membri o Stati terzi è subordinata all’accordo del CPS.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUMPM Niger, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini di EUMPM Niger, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), che stabilisce le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE:

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure

b)

fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare al Niger le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUMPM Niger, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l’AR e le autorità competenti del Niger.

3.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative a EUMPM Niger e coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

4.   L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, ai funzionari del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE e/o al comandante della forza della missione dell’UE.

Articolo 13

Entrata in vigore e conclusione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   L’EUMPM Niger termina tre anni dopo la data di adozione della presente decisione.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando della forza della missione, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di EUMPM Niger e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUMPM Niger di cui alla decisione (PESC) 2021/509.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/91


DECISIONE (PESC) 2022/2445 DEL CONSIGLIO

dell'12 dicembre 2022

che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1) relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio, con decisione (PESC) 2016/2240 (2), ha modificato il mandato della missione affinché si concentrasse sullo sviluppo delle capacità in Somalia e ne ha cambiato il nome in EUCAP Somalia.

(3)

Il 10 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/2031 (3) che modifica la decisione 2012/389/PESC per prorogare l’EUCAP Somalia fino al 31 dicembre 2022.

(4)

Nell’ambito della revisione strategica olistica e coordinata dell’impegno PSDC in Somalia e nel Corno d’Africa, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che il mandato dell’EUCAP Somalia dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

(5)

Èopportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/389/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/389/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUCAP Somalia per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 83 076 673,07 EUR.»;

2)

all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’AR è autorizzato a comunicare alle agenzie dell’Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare a Frontex ed Europol, informazioni classificate dell’UE prodotte ai fini dell’EUCAP Somalia, fino al pertinente livello di classificazione per ciascuna di esse, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*1). A tal fine sono adottate disposizioni tecniche.

6.   L’alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 5 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi da 2 a 5 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

(*1)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 16, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2012/389/PESC, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18).

(3)  Decisione (PESC) 2020/2031 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 419 dell’11.12.2020, pag. 26).


13.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/93


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2446 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (2) istituisce un consiglio di gestione della rete per monitorare e orientare l’esecuzione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo. Istituisce altresì una cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi al fine di garantire la gestione efficace delle crisi a livello di rete.

(2)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 7, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, la Commissione nomina i membri del consiglio e della cellula e i loro supplenti su proposta delle rispettive organizzazioni, dell’Agenzia europea per la difesa o di Eurocontrol.

(3)

Il presidente, i vicepresidenti, i membri del consiglio di gestione della rete e i loro supplenti, nonché i membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi e i loro supplenti sono stati nominati dal 2020 al 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione (3).

(4)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 (4), la Commissione ha tenuto conto di una serie di proposte delle autorità designate di cui all’articolo 18, paragrafo 7, e all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 relative alle nomine sia per il consiglio di gestione della rete che per la cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi.

(5)

Nel 2021, dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2020/2201, la Commissione ha ricevuto una serie di proposte di nuove nomine sia per il consiglio di gestione della rete che per la cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi. Tali proposte sono state incorporate nella decisione esecuzione (UE) 2020/2201 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/723 della Commissione (5).

(6)

Da allora la Commissione ha ricevuto una serie di proposte di nuove nomine sia per il consiglio di gestione della rete che per la cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi.

(7)

Tra di esse figurava una proposta con cui Eurocontrol nominava quattro rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati per il 2023. È necessario accettare tali nomine per il 2023 al fine di consentire la rotazione dei rappresentanti dei paesi associati negli anni successivi, come previsto all’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

(8)

Tutte le persone di cui è proposta la nomina dovrebbero sostituire, a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione, le persone nominate precedentemente.

(9)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza per consentire alle persone di nuova nomina di partecipare al consiglio di gestione della rete a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato I sono nominate al ruolo di membri titolari e supplenti del consiglio di gestione della rete, nella funzione di cui al medesimo allegato, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2024. Nei casi in cui l’allegato prevede un periodo di tempo più breve, si applica tale periodo.

I mandati attuali contemplati dalle nomine di cui al primo comma scadono all’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

Le persone elencate nell’allegato II sono nominate al ruolo di membri titolari e supplenti della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nella funzione di cui al medesimo allegato, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2024. Nei casi in cui l’allegato prevede un periodo di tempo più breve, si applica tale periodo.

I mandati attuali contemplati dalle nomine di cui al primo comma scadono all’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 59).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/723 della Commissione, del 10 maggio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2201 relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio di gestione della rete e della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (GU L 134 dell’11.5.2022, pag. 21).


ALLEGATO I

NOMINA DEI MEMBRI CON E SENZA DIRITTO DI VOTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA RETE E DEI RISPETTIVI SUPPLENTI

Presidente:

nessuna nuova nomina* (1)

1o Vicepresidente:

 

2o Vicepresidente:

nessuna nuova nomina*


Utenti dello spazio aereo

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

AIRE/ERA

Maciej Wilk, direttore operativo/dirigente responsabile, LOT (AIRE)

(fino al 31 dicembre 2024)

Peter Sandgren, direttore operazioni a terra, Nova Airlines AB (ERA)

(fino al 31 dicembre 2024)

A4E

 

Matthew Krasa, responsabile affari pubblici, Ryanair

IATA

nessuna nuova nomina*

nessuna nuova nomina*

EBAA/IAOPA/EAS

Robert Baltus** (2), direttore operativo European Business Aviation Association (EBAA)

(fino al 31 dicembre 2024)

nessuna nuova nomina*


Fornitori di servizi di navigazione aerea per blocchi funzionali di spazio aereo

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

BALTICO

Maciej Rodak**

vicepresidente PANSA

(fino al 31 dicembre 2024)

Tomas Montvila**

direttore operativo

Oro Navigacija

(fino al 31 dicembre 2024)

BLUE MED

Maurizio Pagetti, direttore operativo, ENAV

(fino al 31 dicembre 2024)

Claude Mallia, amministratore delegato, MATS

(fino al 31 dicembre 2024)

DANUBIO

nessuna nuova nomina*

Adrian Florea,

direttore operativo

(ROMATSA)

(fino al 31 dicembre 2024)

DK - SE

nessuna nuova nomina*

Thorsten Elkjaer, direttore operativo, NAVIAIR

(fino al 31 dicembre 2024)

FAB CE

Gabor Menrath,

direttore ATM HungaroControl

(fino al 31 dicembre 2024)

Alexander Hanslik,

direttore Austrocontrol

(fino al 31 dicembre 2024)

FAB EC

Dirk Mahns, direttore operativo, Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)

Florian Guillermet, direttore, DSNA

(fino al 31 dicembre 2024)

 

 

nessuna nuova nomina*

NEFAB

Tormod Rangnes, direttore operazioni, Avinor

(fino al 31 dicembre 2024)

Janis Lapins, vicedirettore ATM, LGS

(fino al 31 dicembre 2024)

SUD-OVEST

nessuna nuova nomina*

Nuno Simoes**

direttore dell’ufficio strategia, pianificazione e relazioni esterne

Navegacao Aerea de Portugal (NAV Portugal)

IRLANDA

David Usher**, Irish Aviation Authority

Joe Ryan, Irish Aviation Authority

Gestori aeroportuali

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

 

nessuna nuova nomina*

Ivan Bassato, direttore Airport management, Aeroporti di Roma Fiumicino (Roma)

 

nessuna nuova nomina*

Isabelle Baumelle, direttrice operativa e direttrice Marketing delle compagnie aeree, Aéroports de la Côte d’Azur, Nice, Francia


Settore militare

 

Membri con diritto di voto

Membri supplenti

Fornitori militari di servizi di navigazione aerea

nessuna nuova nomina*

Colonnello Matthias Löwa, direttore ATM, Autorità per l’aviazione militare, Germania

(fino al 31 dicembre 2024)

Utenti militari dello spazio aereo

Generale di brigata Laurent Thiebault** DSAE

Colonnello Yann Pichavant, rappresentante ATM, Ministère de la Défense, Francia


Presidente del consiglio di gestione della rete

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

 


Commissione europea

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Christine Berg,

capounità Cielo unico europeo

DG Move, Commissione europea

Staffan Ekwall,

Policy officer

DG Move, Commissione europea


Autorità di vigilanza EFTA

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

Valgerdur Gudmundsdottir, vicedirettrice, Autorità di vigilanza EFTA


Gestore della rete

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

nessuna nuova nomina*


Presidente del gruppo di lavoro sulle operazioni (NDOP)

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

Guillaume Blandel, direttore operazioni DSNA**


Rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati

 

Membri senza diritto di voto

Membri supplenti

Fino al 31 dicembre 2023

Nenad Šakić**

Serbia and Montenegro Air Traffic Services (SMATSA)

Mirjana Vasiljević**

Serbia and Montenegro Air Traffic Services (SMATSA)

Fino al 31 dicembre 2023

Sitki Kagan Ertas**,

rappresentante del fornitore turco di servizi di navigazione aerea (DHMI)

Sevda Turhan**,

rappresentante del fornitore turco di servizi di navigazione aerea (DHMI)


Eurocontrol

 

Membro senza diritto di voto

Membro supplente

 

Raul Medina Caballero**

direttore generale

Eurocontrol

(fino al 31 dicembre 2024)

nessuna nuova nomina*


(1)  I rappresentanti contrassegnati da un * negli allegati I e II sono stati nominati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2168, che rimane in vigore.

(2)  I rappresentanti contrassegnati da un ** negli allegati I e II sono nominati con la presente decisione.


ALLEGATO II

NOMINA DEI MEMBRI PERMANENTI DELLA CELLULA EUROPEA DI COORDINAMENTO DELL’AVIAZIONE IN CASO DI CRISI E DEI RISPETTIVI SUPPLENTI

Stati membri

 

Membro titolare

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

nessuna nuova nomina*


Stati EFTA

 

Membro titolare

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

nessuna nuova nomina*


Commissione europea

 

Membro titolare

Membro supplente

 

Christine Berg,

capounità Cielo unico europeo

DG Move, Commissione europea

Staffan Ekwall,

Policy officer

DG Move, Commissione europea


Agenzia

 

Membro titolare

Membro supplente

 

Fabio Grasso, capodipartimento Norme ATM e attuazione

(fino al 31 dicembre 2024)

nessuna nuova nomina*


Eurocontrol

 

Membro titolare

Membro supplente

 

Philippe Merlo, DECMA** (fino al 31 dicembre 2024)

Philip Hugues, DECMA**

(fino al 31 dicembre 2024)


Gestore della rete

 

Membro titolare

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

Steven Moore

dirigente Operazioni EACCC

direzione Gestione della rete

Eurocontrol


Settore militare

 

Membro titolare

Membro supplente

 

Tenente colonnello Adam Karwoth

Autorità tedesca per l’aviazione militare

Colonnello Yann Pichavant

Ministère de la Défense, Francia


Fornitori di servizi di navigazione aerea

 

Membro titolare

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

nessuna nuova nomina*


Gestori aeroportuali

 

Membro titolare

Membro supplente

 

Aidan Flanagan, responsabile della sicurezza, ACI — Europa

(fino al 31 dicembre 2024)

nessuna nuova nomina*


Utenti dello spazio aereo

 

Membro titolare

Membro supplente

 

nessuna nuova nomina*

nessuna nuova nomina*